STATUTO Assemblea Generale Bentivoglio (BO), 15 giugno 2012 INDICE Titolo I – Denominazione – Sede - Scopo Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede...................................................... 1 Art. 2 – Scopi .................................................................................................... 1 Titolo II – Degli Associati Art. 3 – Adesione............................................................................................... 3 Art. 4 –Ammissione............................................................................................ 4 Art. 5 – Diritti obblighi e sanzioni ........................................................................ 5 Art. 6 – Durata dell’iscrizione – Soci Effettivi......................................................... 6 Art. 7 – Contributi.............................................................................................. 6 Art. 8 – Cessazione della qualità di Associato ...................................................... 7 Titolo III – Degli Organi dell’Associazione Art. 9 – Organi dell’Associazione e norme per le elezioni...................................... 9 Art. 10 – Assemblea Generale ............................................................................ 9 Art. 11 – Funzioni dell’Assemblea ..................................................................... 10 Art. 12 – Referendum....................................................................................... 11 Art. 13 – Ripartizione dei voti............................................................................ 11 Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea............................................................. 11 Art. 15 – Validità dell’Assemblea....................................................................... 12 Art. 16 – Presidente e Segretario dell’Assemblea ................................................ 12 Art. 17 – Giunta – Sue attribuzioni .................................................................... 12 Art. 18 – Riunioni della Giunta ......................................................................... 14 Art. 19 – Deliberazioni della Giunta .................................................................. 15 Art. 20 – Consiglio Direttivo ............................................................................. 15 Art. 21 – Presidente e Vicepresidente/i............................................................... 17 Art. 22 – Commissione di designazione ............................................................. 18 Art. 23 – Comitati permanenti .......................................................................... 19 Art. 24 – Revisori Contabili............................................................................... 19 Art. 25 – Delegati Regionali e Provinciali ........................................................... 20 Art. 26 – Durata delle cariche e natura del mandato .......................................... 20 Art. 27 – Direttore ........................................................................................... 21 Titolo IV – Articolazioni interne: Sezioni e Gruppi merceologici Art. 28 – Articolazioni interne ........................................................................... 22 Titolo V – Del fondo comune – Del bilancio preventivo – Del bilancio consuntivo Art. 29 – Fondo comune .................................................................................. 23 Art. 30 – Amministrazione del fondo ................................................................. 23 Art. 31 – Bilancio preventivo e bilancio consuntivo ............................................. 23 Titolo VI – Delle modificazioni dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione Art. 32 – Le modificazioni statutarie................................................................... 24 Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione............................................................ 24 Titolo VII – I Probiviri Art. 34 – I Probiviri .......................................................................................... 25 Art. 35 – Foro competente ............................................................................... 26 Titolo VIII – Varie Art. 36 – Modifiche statutarie di carattere formale .............................................. 27 Art. 37 – Richiamo alle norme di legge e disposizioni confederali ........................ 27 Norma transitoria e di attuazione ...................................................................... 27 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE 1. E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale di categoria fra industrie produttrici di manufatti, componenti e strutture in calcestruzzo e/o similari. 2. L'Associazione assume la denominazione di "ASSOBETON - Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi”. 3. L'Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e l’emblema, assumendo così il ruolo di componente di categoria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Associati. 4. L’Associazione adotta il proprio Codice di Comportamento. L’Associazione inoltre adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative, i propri comportamenti ed impegnando gli Associati alla loro osservanza. 5. Su delibera della Giunta, l’Associazione può aderire ad altre organizzazioni di carattere nazionale, comunitario ed internazionale e può costituire delegazioni e/o uffici in altre località del territorio nazionale. 6. ASSOBETON ha sede in Milano; l'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede in altra città. ART. 2 SCOPI 1. L'Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo e il progresso delle industrie rappresentate promuovendo la qualificazione degli operatori, delle Imprese, dei prodotti e dei servizi. Assiste, tutela e rappresenta le Imprese nelle problematiche che direttamente o indirettamente le riguardano nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle altre componenti il sistema confederale, promuovendo la collaborazione con le stesse. 2. In relazione agli scopi per i quali è costituita, l'Associazione svolge in particolare, ed a titolo esemplificativo, le seguenti attività: a) promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra gli Associati volta a garantire in ogni campo i comuni interessi; b) curare i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e con tutti gli enti normatori per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli Associati e del Settore; c) tutelare gli interessi del Settore per quanto attiene alle risorse materiali, energetiche, finanziarie ed umane; d) stipulare contratti nazionali di lavoro ed accordi, nonché, di concerto con le Associazioni Territoriali interessate, contratti integrativi Aziendali e determinare i relativi indirizzi interpretativi ed i criteri applicativi. Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, prevenire ogni causa di controversia fra i datori di lavoro ed i prestatori d'opera, nonché effettuare studi e analisi sulle relazioni industriali del Settore; 1 e) promuovere l'innovazione tecnologica di processo con riferimento anche alla sicurezza, all'ambiente di lavoro ed alla salubrità dell'ambiente; f) promuovere lo sviluppo e l'evoluzione dei prodotti e dei servizi curando in particolare gli aspetti tecnico-normativi, nonché l'omologazione e la certificazione della qualità. Organizzare campagne promozionali e partecipazioni a manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali; g) promuovere l'informazione sull'andamento e sulle tendenze della domanda e dell'offerta anche attraverso le rilevazioni periodiche di dati statistici; h) promuovere l'informazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e degli addetti al Settore, anche organizzando viaggi di istruzione in Italia e all'estero; i) curare le relazioni esterne mediante rapporti con i mezzi di comunicazione, studi, dibattiti, convegni e congressi, promuovendo anche la pubblicazione di riviste, monografie, opuscoli, manuali tecnici, ecc.; l) collaborare con le Associazioni ed enti interessati allo sviluppo dell'edilizia mediante lo studio e la soluzione dei problemi tecnici ed economici connessi all'impiego ed alla diffusione dei materiali prodotti dagli Associati: promuovere e/o aderire a Federazioni nazionali di settore; m) promuovere e mantenere rapporti con Associazioni ed Imprese estere del Settore industriale rappresentato, anche adoperandosi per la ricerca di mercati di vendita all'estero, aderendo eventualmente ad Associazioni internazionali; n) provvedere, nei limiti del presente Statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza sia richiesta o di cui si ravvisi l'utilità; o) provvedere all’informazione ed alla consulenza e prestare in genere servizi a favore e nell'interesse degli Associati ed assolvere a tutti i compiti che gli stessi ritenessero opportuno affidare all'Associazione nell'interesse dell'intera Categoria; p) per il conseguimento dei propri scopi, creare, partecipare e/o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, società ed, in generale, organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge. 3. L'Associazione è autonoma ed indipendente, apartitica e non ha fini di lucro. 4. L’Associazione può partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché finalizzate alla migliore realizzazione dei propri scopi associativi. 2 TITOLO II DEGLI ASSOCIATI ART. 3 ADESIONE 1. Possono aderire ad ASSOBETON come Soci Effettivi le industrie produttrici di manufatti, componenti e strutture in calcestruzzo e/o similari, aventi le seguenti caratteristiche: a) Imprese, con sede legale nel territorio nazionale che svolgano attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le Imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque stabilimenti nel territorio nazionale; b) Imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale che operino in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte; c) consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da Imprese di cui alle precedenti lettere, Imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. 2. Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria sopra descritta dei Soci Effettivi, purché risultino operanti nel settore delle costruzioni e siano regolarmente inquadrati, quando ne abbiano i requisiti, come Soci Effettivi nelle competenti associazioni di Confindustria. 3. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia. 4. Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati. 5. Tutti i Soci, Effettivi ed Aggregati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’Impresa al sistema. 6. Le singole Imprese aderiscono all’Associazione direttamente oppure, in base ad apposite convenzioni di completo inquadramento, per il tramite delle componenti territoriali del sistema confederale. 7. Le domande, sia nel caso dell'adesione diretta sia di quella indiretta, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa e in esse devono essere indicate tutte le informazioni richieste ed il nome della persona delegata a rappresentarla in seno all'Associazione, che deve avere i requisiti indicati nell’Art. 26 comma 9. 8. I Soci Effettivi, in relazione ai principi istituzionali che hanno determinato la costituzione dell'Associazione, assumono l'obbligo di far sì che tutte le Imprese produttrici di manufatti da essi controllate e che posseggano i requisiti per essere associate, presentino domanda di adesione all’Associazione. 3 9. I Titolari, i Presidenti, gli Amministratori Unici e gli Amministratori Delegati di Imprese associate, così come le persone appartenenti alla stessa impresa di cui all’Art. 26 comma 9, non possono ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione e, se nominati, decadono dalla carica, qualora siano anche Titolari, Presidenti, Amministratori Unici o Amministratori Delegati di Imprese produttrici di manufatti non aderenti all'Associazione, pur avendone tutti i requisiti. ART. 4 AMMISSIONE 1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli. 2. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto e del Codice di Comportamento, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori associativi. 3. I rappresentanti delle Imprese che intendano aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice di Comportamento ed al Codice Etico confederale. 4. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’Impresa, la natura dell’attività esercitata, la descrizione dettagliata dei gruppi merceologici di competenza rispetto alla propria produzione, l’ubicazione dell’Impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto nel modulo di adesione dell’Associazione. 5. Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Sezione e/o del Gruppo merceologico interessato. Qualora la Sezione o il Gruppo merceologico non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole. 6. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o sul rigetto all'unanimità dei presenti; in carenza di unanimità, sull'ammissione delibera la Giunta a maggioranza dei presenti (Art. 19, comma 2). 7. In caso di rigetto della domanda, l'Associazione deve notificare, motivandola, la propria decisione. 8. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’Impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. 9. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo. 10. L’adesione impegna il Socio Effettivo per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. 11. Per quanto riguarda i Soci Aggregati, si fa riferimento a quanto prescritto nell’apposito Regolamento approvato dalla Giunta. 12. All'atto dell'ammissione le Imprese vengono iscritte obbligatoriamente a tutte le Sezioni o nei Gruppi merceologici di competenza, in base ed in rapporto ai dati forniti sulle proprie attività periodicamente aggiornate. 13. All’atto dell’ammissione dell’Associazione di: l’Associato si 4 obbliga al pagamento in favore a) un contributo annuo quale quota ordinaria oltre ad eventuali altri contributi straordinari deliberati dalla Giunta e ratificati dall’Assemblea; b) contributi finalizzati nella misura deliberata dalle singole Sezioni o Gruppi merceologici di appartenenza. 14. L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti degli Associati morosi o inadempienti. 15. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo. ART. 5 DIRITTI OBBLIGHI E SANZIONI 1. La qualità di Associato dà diritto a quest'ultimo di avvalersi, oltre che delle prestazioni dell'Associazione, anche di quelle che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale. 2. Per i Soci Aggregati sono esclusi i servizi di rappresentanza ed assistenza diretta politica e sindacale. 3. La qualità di Socio Effettivo dà diritto a partecipare ed intervenire nella vita associativa, all’elettorato attivo e passivo negli organi associativi e delle Sezioni, purché in regola con tutti gli obblighi statutari. 4. Ai Soci Aggregati è riconosciuto il diritto all’elettorato attivo e passivo limitatamente al Gruppo di appartenenza. 5. I Soci Effettivi hanno diritto all’uso del logo e dell’emblema confederale nel rispetto dell’apposito regolamento. Hanno altresì diritto all’attestazione di partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale. 6. Gli Associati si obbligano alla partecipazione alla vita associativa ed al sostegno finanziario dell’Associazione. 7. Gli Associati si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto nonché tutte le deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione. 8. Gli Associati hanno l'obbligo di attenersi al Codice Etico confederale, alla Carta dei Valori ed al Codice di Comportamento di ASSOBETON. 9. Gli Associati si obbligano inoltre a non trattare e comunque a non definire questioni di principio o questioni sindacali che possano avere anche indirettamente influenza sugli interessi primari della categoria. 10. Gli Associati hanno inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. In particolare essi devono aderire, se ne ricorrono i presupposti, anche a tutte le altre componenti del sistema, in base alle indicazioni confederali, anche di natura transitoria. 11. Gli Associati si obbligano a non appartenere contemporaneamente ad altre organizzazioni concorrenti con il sistema confederale. 12. Fatto salvo che per le Imprese che esprimono il Presidente, i Vicepresidenti ed i membri elettivi del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per i quali il completo inquadramento dell’Impresa è obbligatorio, per tutti gli Associati il completo inquadramento è volontario. ASSOBETON si impegna a promuovere il completo inquadramento dei propri Associati anche attraverso la stipula di convenzioni secondo lo schema – tipo elaborato in sede confindustriale. 5 13. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto ed al Codice di Comportamento, sono passibili delle seguenti sanzioni: a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione; b) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata; c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi; d) decadenza dei rappresentanti nell’Associazione; e) decadenza dei rappresentanti dell’Impresa che ricoprano incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione; f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo; g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico confederale e dal Codice di Comportamento di ASSOBETON. dell’Impresa che ricoprano cariche direttive 14. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta. 15. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri, che non ha effetto sospensivo, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. ART. 6 DURATA DELL'ISCRIZIONE - SOCI EFFETTIVI 1. L'iscrizione all'Associazione dei Soci Effettivi ha la durata di un biennio decorrente dal primo giorno del semestre solare nel quale è stata accolta la domanda di adesione. 2. L'iscrizione si rinnova automaticamente di biennio in biennio qualora il Socio Effettivo non dia disdetta per mezzo di lettera raccomandata o pec da inviarsi all'Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso. 3. Qualora, peraltro, la disdetta venga data con un preavviso inferiore ai sei mesi il rapporto associativo avrà termine alla fine dei due semestri successivi. 4. Analogamente, qualora la disdetta venga data entro il primo semestre del biennio appena rinnovato, il rapporto associativo avrà termine alla fine dei due semestri successivi. 5. Resta salva la facoltà di recesso dell'Associato ai sensi dell'Art. 32. ART. 7 CONTRIBUTI 1. Ogni Associato è tenuto al versamento dei contributi associativi. 2. Su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta, con sua delibera, in base al bilancio preventivo, determina l'ammontare del contributo ordinario, nonché le modalità ed i termini per la comunicazione delle dichiarazioni degli Associati e per il versamento del contributo stesso. La delibera è sottoposta a ratifica dell'Assemblea. 3. Il contributo ordinario dei Soci Effettivi, stabilito in base all’Art. 11, comma 1, lettera c) e all’Art. 17, comma 7, lettera m), è commisurato attraverso la definizione di appositi parametri, alla capacità contributiva dell’Impresa. 6 4. L'Associazione ha il diritto, tramite apposita Commissione di Controllo - composta dal Presidente, dal Direttore e da un Proboviro - di verificare le dichiarazioni dei Soci Effettivi con le modalità e i termini che la Commissione di Controllo stessa riterrà più opportuni e, se del caso, rettificarle. Inoltre, alla Commissione di Controllo è demandato il compito di verificare quanto previsto al comma 9 dell'Art. 3 relativo ai Titolari, Presidenti ed Amministratori di Imprese. 5. Qualora il Socio Effettivo non effettui le dichiarazioni richieste, il contributo associativo verrà determinato sulla base del contributo ordinario dell'anno precedente maggiorato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta; l'Associazione avrà il diritto, peraltro, di verificare, tramite la Commissione di Controllo, l'effettiva capacità contributiva dell'Associato nell'anno di riferimento e di ottenere il versamento dell'eventuale differenza dovuta. 6. L'Assemblea ha facoltà, su proposta della Giunta, di applicare altre forme di contribuzione, sostitutive o integrative, anche calcolate su diverse basi imponibili, nonché contributi straordinari e/o finalizzati. 7. Il contributo ordinario dei Soci Aggregati è determinato annualmente dalla Giunta. 8. Il contributo associativo è intrasmissibile. 9. Le Sezioni ed i Gruppi merceologici hanno facoltà di richiedere specifici contributi riguardanti i loro aderenti, in base ai Regolamenti di Sezione. 10. Una percentuale, che la Giunta stabilirà se applicare di anno in anno, fino ad un massimo del dieci per cento del contributo ordinario annuale incassato, sarà assegnata alle Sezioni regolarmente costituite in proporzione all'apporto contributivo ordinario delle Imprese ad esse aderenti, e destinato alle iniziative deliberate dagli Organi Amministrativi delle singole Sezioni. Se tali fondi, messi a disposizione delle Sezioni, non venissero dalle stesse utilizzati entro ventiquattro mesi, verranno riassorbiti dall'Associazione e utilizzati per la gestione corrente. 11. Le Imprese che divengano Associate per il tramite di una Associazione Territoriale dovranno attenersi, anche per quanto concerne la misura e le modalità di pagamento dei contributi, alle disposizioni della apposita convenzione approvata dalla Giunta dell'Associazione e dagli organi competenti dell'Associazione Territoriale. 12. Per i Soci Effettivi che si associno nel corso dell'anno, l'obbligo del versamento dei contributi decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello dell'iscrizione. 13. Nel caso di Soci Effettivi/nuovi associati che siano coinvolti o che siano il risultato di operazioni di fusione, aggregazione ed incorporazione che possano interessare anche una o più Imprese associate, ai fini del calcolo del contributo della nuova realtà, dovrà essere applicato il principio della continuità contributiva. 14. Per quanto riguarda i Soci Aggregati, si fa riferimento a quanto prescritto nell’apposito Regolamento. ART. 8 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO 1. La qualità di Socio Effettivo si perde: a) per disdetta del rapporto associativo presentata ai sensi e nei termini dell'Art. 6; b) per recesso ai sensi e nei termini dell'Art. 32; c) per deliberazione della Giunta, adottata con voto di almeno due terzi dei membri presenti, a causa di inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto, nonché del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento di ASSOBETON; 7 d) per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione; e) per cessazione dell’attività esercitata; f) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato. 2. La cessazione, per qualsivoglia ragione, della qualità di Associato non esonera l’Associato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell’Art. 5 del presente Statuto. 3. Con la risoluzione del rapporto associativo, di cui al comma 1, lettere da a) a f), il Socio Effettivo perde automaticamente e con effetto immediato gli incarichi di rappresentanza esterna affidati a persone da esso indicate nonché la titolarità delle cariche sociali, elettive e non, all’interno dell’Associazione e del sistema confederale, salvo diversa ed esplicita richiesta da parte del Presidente e successiva ratifica della Giunta. 4. L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito: a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo (Art. 6 comma 2); b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi (Art. 6 commi 3 e 4); c) nel caso di dimissioni per dissenso dalle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 32. 5. Per quanto riguarda la cessazione della qualità di Socio Aggregato, si rimanda a quanto prescritto nell’apposito Regolamento. 8 TITOLO III DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E NORME PER LE ELEZIONI 1. Sono organi dell’Associazione e/o delle sue componenti interne: a) l’Assemblea degli Associati; b) la Giunta; c) il Consiglio Direttivo; d) il Presidente ed il/i Vicepresidente/i di cui uno Vicario; e) i Consiglieri Incaricati; f) i Revisori Contabili; g) i Probiviri; h) i Presidenti delle Sezioni. 2. Possono, inoltre, essere nominati Presidenti Onorari. 3. Nell’ambito dell’Associazione operano, inoltre, i Delegati Regionali e Provinciali nei termini descritti dall’Art. 25. 4. Tutte le elezioni avvengono esclusivamente a scrutinio segreto senza che siano ammesse deroghe. 5. Per ogni elezione vengono raccolte, a cura del Presidente, le candidature sulla base delle quali viene redatta la lista dei candidati, sempre in numero superiore ai seggi da ricoprire. 6. Negli anni pari l'Assemblea elegge i Probiviri, i Revisori Contabili ed i membri della Giunta in rappresentanza generale. 7. Negli anni dispari l'Assemblea elegge il Presidente ed il/i Vicepresidente/i. 8. Sempre negli anni dispari, la Giunta elegge, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo. ART. 10 ASSEMBLEA GENERALE 1. L'Assemblea è costituita dai Soci Effettivi nelle persone indicate a rappresentarli di cui all’Art. 3 comma 7. Possono partecipare all’Assemblea, in qualità di uditori, anche i Soci Aggregati. 2. I Soci Effettivi che non siano in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento del contributo, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell’adunanza, non possono partecipare a pieno titolo all'Assemblea. 3. Le Imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e di intervento nella discussione. 9 4. I Soci Effettivi possono farsi rappresentare in Assemblea per delega conferita per iscritto dal Legale Rappresentante o dalla persona delegata a rappresentarli. La delega potrà essere assegnata ad altra impresa associata, ovvero a persona appartenente alla medesima impresa che possieda i requisiti di cui all’Art. 26, comma 9. 5. Non è ammessa più di una delega per ogni Socio Effettivo presente, ad eccezione dei Soci facenti capo ad una medesima holding operativa o al medesimo gruppo industriale. 6. All’Assemblea partecipano anche il Presidente, il/i Vicepresidente/i, i membri della Giunta e del Consiglio Direttivo, nonché i Revisori Contabili, i Probiviri ed il Direttore, tutti senza diritto di voto, salvo che esso competa loro quali legali rappresentanti o delegati dei Soci Effettivi. ART. 11 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA 1. All'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni: a) su relazione della Giunta, discutere e deliberare sull'andamento generale della Associazione, indicando le direttive di massima da seguire per il raggiungimento degli scopi associativi; b) su relazione della Giunta e del Collegio dei Revisori Contabili, esaminare e deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso; c) ratificare le determinazioni contributive deliberate dalla Giunta; d) eleggere, a scrutinio segreto, negli anni pari: 1. con voto limitato a due candidati, i Revisori Contabili, tre membri effettivi e due supplenti; 2. con voto limitato a due candidati, i cinque Probiviri; 3. i membri elettivi della Giunta in rappresentanza generale, dopo averne determinato il numero, che non può eccedere i dieci componenti. Ciascun Socio Effettivo può presentare un solo candidato e vota per un numero di candidati pari ai due terzi, arrotondato per difetto, del numero dei componenti della Giunta da eleggere e dispone per ognuno degli eligendi di tanti voti quanti sono quelli a lui spettanti; i membri eletti che dovessero ricoprire anche la carica di Vicepresidente di ASSOBETON o di Presidente di Sezione non danno luogo ad alcuna sostituzione da parte del primo membro non eletto. e) eleggere, a scrutinio segreto, negli anni dispari, su proposta della Giunta, il Presidente ed il/i Vicepresidente/i, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, di cui uno Vicario (Art. 21, comma 13). Approva le deleghe da assegnare ai Vicepresidenti; f) deliberare sulle proposte della Giunta in ordine alle modifiche statutarie; g) su proposta della Giunta nominare Presidenti Onorari; h) su proposta della Giunta trasferire la Sede dell'Associazione; i) discutere e deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'ordine del giorno dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente; l) deliberare lo scioglimento dell’Associazione eleggendo contemporaneamente uno o più liquidatori. 10 ART. 12 REFERENDUM 1. L'Assemblea, su iniziativa della Giunta e con modalità da questa deliberate, può essere interpellata per referendum i cui risultati, vagliati dalla Giunta stessa, devono essere portati a conoscenza degli Associati. 2. Le deliberazioni così prese sono valide se le risposte concordi corrispondono ai due terzi dei voti spettanti a coloro che hanno risposto. ART. 13 RIPARTIZIONE DEI VOTI 1. Ogni Socio Effettivo, partecipante all'Assemblea, dispone di un numero di voti proporzionale al contributo annuo richiesto nell'anno precedente. Il conteggio dei voti viene effettuato utilizzando la quota associativa minima stabilita dalla Giunta, indicata con X. 2. L'attribuzione dei voti avviene secondo la seguente tabella: fino a X: 1 voto; da X a 5X: (oltre al voto che compete per la parte della quota sino a X) 1 voto per ogni X o frazione superiore a X/2; da 5X a30X: (oltre ai 5 voti che competono per la parte della quota sino a 5X) 1 voto per ogni 5X o frazione superiore a 2,5X; da 30X a80X: (oltre ai 10 voti che competono per la parte della quota sino a 30X) 1 voto per ogni 10X o frazione superiore a 5X; oltre a 80X: (oltre ai 15 voti che competono per la parte della quota sino a 80X) 1 voto per ogni 20X o frazione superiore a 10X. 3. I nuovi Soci Effettivi che non abbiano un contributo di riferimento nell’anno precedente disporranno di 1 voto. ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all’anno non oltre il mese di giugno. 2. La Giunta, quando sussistano gravi motivi di opportunità, può posticipare la convocazione dell'Assemblea oltre detto termine. 3. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritengano opportuno la Giunta e/o il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta tanti Associati che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta i Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni a loro affidate. La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto, a mezzo raccomandata o pec, al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. 11 4. Le Assemblee saranno convocate dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente Vicario, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica agli Associati almeno quindici giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza le Assemblee possono essere convocate almeno dieci giorni prima. 5. Eventuali integrazioni all’ordine del giorno possono essere inviate, su volontà del Presidente o da un numero di Soci Effettivi che esprimano almeno un quinto dei voti assembleari totali, prima delle 24 ore che precedono l’ora della riunione. ART. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tanti Soci Effettivi che dispongano di almeno un quinto dei voti attribuiti complessivamente a tutti i Soci. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono valide se gli intervenuti rappresentano almeno il trenta per cento dei voti spettanti a tutti gli Associati. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, non tenendosi conto delle astensioni e delle schede bianche ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa. 4. Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea, fatto salvo che per l'elezione alle cariche associative e deliberazioni relative a persone, per le quali si deve procedere sempre mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle Imprese associate o da essi delegati. ART. 16 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza od impedimento dello stesso, dal Vicario o in subordine dal Vicepresidente più anziano per età o, in mancanza da persona prescelta dall'Assemblea. 2. Il Presidente all'inizio della riunione nomina un Segretario il quale potrà essere anche il Direttore dell'Associazione. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 4. Il verbale dell’Assemblea dovrà essere reso disponibile a tutti gli Associati qualora ne facciano richiesta. ART. 17 GIUNTA - SUE ATTRIBUZIONI 1. La Giunta è composta da membri elettivi, di cui all’Art. 11 comma 1, lett. d), punto 3 e dai membri di diritto. 2. Fanno parte di diritto della Giunta: gli ultimi tre ex Presidenti purché ancora in possesso dei requisiti di cui all’Art. 26, comma 9; il Presidente; il/i Vicepresidente/i; i Presidenti delle Sezioni; i Presidenti di eventuali rappresentanze specifiche; eventuali componenti nominati dal Presidente con requisiti di rilevanza organizzativo-rappresentativa con un massimo di 2; i Delegati Regionali e, senza diritto di voto, i Revisori Contabili ed i Probiviri. 12 3. Il Rappresentante di un Socio Effettivo non può essere chiamato a ricoprire la carica di membro elettivo di Giunta e di membro di Giunta quale Delegato Regionale. Ove ciò si dovesse verificare, il nominato deve optare per la rappresentanza regionale. 4. Il Rappresentante di ciascun Socio Effettivo può cumulare le cariche di membro elettivo di Giunta, di Vicepresidente di ASSOBETON e di Presidente di Sezione ma potrà esprimere solo un voto. 5. Ogni Socio Effettivo può esprimere in Giunta più rappresentanti, ciascuno con il proprio diritto di voto, qualora tali rappresentanti ricoprano cariche diverse tra quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo. 6. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità prevale quello con maggiore anzianità associativa. 7. La Giunta ha le seguenti attribuzioni: a) elegge, a scrutinio segreto, i tre membri della Commissione di designazione del Presidente, con limitazione del voto a due eligendi; b) propone all’Assemblea la nomina di Presidenti onorari; c) propone all'Assemblea il candidato alla presidenza prescelto ed il/i candidato/i alla vicepresidenza, di cui uno Vicario, designati dal candidato Presidente. Il candidato sarà designato se otterrà , a scrutinio segreto, il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti (Art. 19, comma 2). In ogni caso la Giunta dovrà proporre all’Assemblea un unico candidato; d) elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto, negli anni dispari, i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero che non potrà però superare quello dei componenti di diritto. Durante l’elezione, ciascun membro di Giunta può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi, arrotondato per eccesso, dei seggi previsti. L’elezione avverrà con convocazione da effettuare entro trenta giorni dalla data di elezione del Presidente; e) nomina, negli anni pari, su proposta degli Associati delle Regioni o raggruppamenti di Regioni, i Delegati Regionali incaricati di rappresentare, in queste sedi, l’Associazione, secondo quanto stabilito dall’Art. 25; f) nomina l’eventuale Direttore dell’Associazione; g) costituisce Comitati permanenti, ne nomina i membri, i Presidenti ed i Vicepresidenti, ne cura la regolamentazione, gli scopi, le competenze; h) nomina i rappresentanti della categoria in tutti i Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria; i) delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano i settori rappresentati seguendo le direttive e i limiti stabiliti dall'Assemblea; j) provvede all'amministrazione straordinaria e delibera su proposta del Consiglio Direttivo le modalità di massima della amministrazione ordinaria e della gestione economicofinanziaria dell'Associazione; k) delibera su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla formulazione dei bilanci e alla redazione delle relazioni da sottoporre all'Assemblea; l) dispone per quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, che non sia riservato a delibera dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione; m) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alle contribuzioni ordinarie e straordinarie dovute dagli Associati; 13 n) determina con apposito regolamento i diritti ed i doveri e la quota contributiva dei Soci Aggregati stabilendo quali servizi possono essere prestati dagli Uffici dell'Associazione; o) propone all’Assemblea il trasferimento della sede dell’Associazione; p) delibera l’eventuale adesione ad altre organizzazioni carattere nazionale, comunitario ed internazionale e può costituire delegazioni e/o uffici in altre località; q) determina i criteri d’istituzione di Sezioni e Gruppi merceologici e delibera in merito alle domande di costituzione di nuove Sezioni/Gruppi ed il loro scioglimento; r) approva i regolamenti interni dell'Associazione, lo schema tipo del Regolamento delle Sezioni, riportante anche le norme che regolano i Gruppi, nonché quelli redatti, su detto schema, dalle Sezioni; s) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo l’articolazione dell’Associazione in Sezioni e/o Gruppi; t) delibera in merito alle modifiche statutarie e ai relativi regolamenti attuativi da presentare all’Assemblea; u) stipula convenzioni di completo inquadramento con le associazioni territoriali; v) delibera in merito alle sanzioni da adottare nei confronti degli Associati; w) riesamina le domande di adesione all’Associazione che siano state oggetto di ricorso da parte dell’Impresa a seguito della delibera negativa del Consiglio Direttivo; x) predispone il calendario annuale per gli organi direttivi; y) su proposta del Presidente, nomina aggiuntiva di un Vicepresidente, durante il mandato del Presidente, con precisazione della delega affidata. ART. 18 RIUNIONI DELLA GIUNTA 1. La Giunta si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, almeno tre volte all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente. 2. La Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, integrabili fino a 24 ore prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. 3. La Giunta può anche essere convocata dai suoi membri purché la convocazione sia espressione di almeno un quinto dei membri totali di cui essa è composta. Stesso meccanismo si applica per la richiesta di integrazione di punti all’ordine del giorno da parte dei membri di Giunta. 4. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni persone anche estranee all'Associazione, senza diritto di voto, quando queste abbiano particolare competenza su argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in via permanente o saltuaria, rappresentati di Imprese associate i quali non avranno in nessun caso diritto di voto. 6. I membri elettivi e di diritto della Giunta che non intervengano alle riunioni perdono il diritto alla candidatura per una successiva elezione alla stessa carica, qualora le assenze, a qualsiasi causa dovute, superino le presenze durante il periodo del mandato. 14 7. Inoltre, i membri elettivi e di diritto della Giunta che per quattro volte consecutive non partecipino alle riunioni senza giustificazione decadono immediatamente dalla carica e perdono il diritto alla candidatura per una successiva elezione. 8. Si intendono giustificate le sole assenze motivate e comunicate preventivamente purché convalidate dal Presidente. 9. Le assenze dovute ad incarichi associativi e confindustriali non sono considerate tali. 10. La partecipazione alle riunioni di Giunta non è delegabile. 11. E’ ammissibile, laddove tecnicamente possibile, l’utilizzo di partecipazione remota tramite videoconferenza o strumenti similari, previo accertamento dell’identità dei soggetti. 12. Ove nel corso del biennio venga a mancare un membro eletto in rappresentanza generale, egli è sostituito dal primo dei non eletti, con prevalenza, in caso di parità, di quello con maggiore anzianità associativa. 13. In mancanza, la Giunta procederà a cooptazione. 14. In ogni caso i membri subentrati resteranno in carica sino a scadenza della Giunta. 15. Quando, per qualsiasi motivo, il numero totale dei membri di Giunta sia ridotto a meno della metà, senza possibilità acclarata di sostituzioni e/o cooptazioni l'intera Giunta si intende decaduta e deve essere rieletta dall'Assemblea con la procedura prevista dal presente Statuto. 16. Alle riunioni della Giunta possono assistere come invitati i Presidenti dei Comitati permanenti. ART. 19 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 1. Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o in subordine dal più anziano per nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età. 2. Le adunanze sono valide con la presenza effettiva di un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni palesi o a scrutinio segreto. 3. Ogni membro ha diritto ad un voto anche nel caso di partecipazione a più titoli. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. 4. Le deliberazioni della Giunta sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Giunta. Il verbale dovrà essere sottoposto ad approvazione nella seduta successiva. 5. Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dalla Giunta su proposta del Presidente, salvo per le elezioni alle cariche sociali che hanno luogo esclusivamente a scrutinio segreto. ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo: l'ultimo ex Presidente, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, un eventuale membro nominato dal Presidente con requisiti di rilevanza organizzativo-rappresentativa e, senza diritto di voto, i Revisori Contabili. 15 2. Fanno parte inoltre del Consiglio i membri elettivi in numero non superiore a quello dei membri di diritto, eletti dalla Giunta, negli anni dispari, a scrutinio segreto tra i propri membri; per essi è previsto l’obbligo del completo inquadramento (vedi Art. 5, comma 12). 3. I Presidenti di Sezione sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove non ne facciano già parte. 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e scade contemporaneamente al mandato del Presidente. 5. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o in subordine dal più anziano per nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età. 6. Il Consiglio Direttivo adotta le misure e svolge le azioni che ritiene più opportune nell'attuazione delle deliberazioni assunte dagli altri organi dell'Associazione, progetta e promuove iniziative per il conseguimento degli scopi statutari. 7. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. 8. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni della Giunta; b) coadiuva il Presidente ed il/i Vicepresidente/i nell’esplicazione del loro mandato; c) nomina e revoca i dirigenti e i funzionari dell'Associazione, ne determina i compiti, le attribuzioni e gli emolumenti; d) compie tutti gli atti per l'ordinaria amministrazione e amministra l'Associazione secondo le modalità di massima fissate dalla Giunta; e) propone alla Giunta l’ammontare del contributo ordinario; f) nomina Commissioni e/o Gruppi di Lavoro per determinati scopi e lavori, chiamandone a far parte, ove occorra, anche esperti estranei all'Associazione. Ogni Commissione sarà composta da un minimo di tre membri ed eleggerà al suo interno il proprio Presidente ed il proprio Vicepresidente e cesserà di funzionare quando avrà esaurito il suo compito; g) organizza congressi, nominando all'uopo i membri del Comitato organizzatore, dei quali definisce le attribuzioni ed i poteri; h) delibera sull’accoglimento delle domande di adesione all’Associazione; i) ratifica le deleghe conferite dal Presidente ai Consiglieri incaricati; j) amministra il fondo comune. 9. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può esercitare, anche senza delega, i poteri della Giunta, ma le decisioni relative devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nella sua prima successiva riunione. 10. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sei volte l’anno mediante avviso spedito per lettera raccomandata fax o posta elettronica, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, integrabili fino a 24 ore prima della riunione, luogo, giorno e ora della riunione; la convocazione dovrà essere effettuata con quattro giorni di preavviso, dal Presidente quando questi lo ritenga necessario. Esso delibera con le stesse modalità della Giunta. 16 11. Il Consiglio può anche essere convocato dai membri del Consiglio stesso purché la convocazione sia espressione di almeno un quinto dei membri totali di cui è composto. Stesso meccanismo si applica per la richiesta di integrazione di punti all’ordine del giorno da parte dei membri del Consiglio. 12. Le adunanze sono valide con la presenza effettiva di un terzo dei componenti. 13. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni palesi ed a scrutinio segreto. 14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo. Il verbale dovrà essere sottoposto all’approvazione nella seduta successiva. 15. La partecipazione alle riunioni di Consiglio non è delegabile. 16. I membri del Consiglio, che per quattro volte consecutive non partecipino alle riunioni senza giustificazione decadono dalla carica e perdono il diritto alla candidatura per una successiva elezione. 17. Si intendono giustificate le sole assenze motivate e comunicate preventivamente purché convalidate dal Presidente. 18. Le assenze dovute ad incarichi associativi e confindustriali non sono considerate tali. 19. Inoltre, i membri del Consiglio Direttivo che non intervengano alle riunioni perdono il diritto per una successiva elezione qualora le assenze, a qualsiasi causa dovute, superino le presenze durante il periodo del mandato. 20. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, quando queste abbiano particolare competenza su argomenti posti all'ordine del giorno. 21. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni rappresentanti di Imprese associate che non avranno però diritto di voto. 22. Ove nel corso del biennio venga a mancare un membro eletto in rappresentanza generale, egli è sostituito dal primo dei non eletti, con prevalenza, in caso di parità, di quello con maggiore anzianità associativa. 23. In mancanza, il Consiglio Direttivo procederà a cooptazione. ART. 21 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE/I 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea negli anni dispari, su proposta della Giunta. 2. Resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi. 3. Il biennio decorre dal giorno dell'Assemblea che lo ha eletto e scade il giorno dell'Assemblea che, nel secondo anno successivo, procede al rinnovo della carica. 4. Per l'elezione, la Commissione di designazione sottopone alla Giunta le indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. 5. Alla Giunta devono, comunque, essere sottoposte anche le indicazioni appoggiate da tanti Soci Effettivi che dispongano almeno del quindici per cento dei voti in Assemblea. 17 6. In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone il numero e i nomi del/dei Vicepresidente/i, non necessariamente tutti da eleggere contestualmente alla propria elezione, e le deleghe per la realizzazione del suo programma. 7. La nomina dei Vicepresidenti può essere effettuata anche nel corso del mandato presidenziale all’emergere di problemi specifici e dovrà avvenire mediante nomina e approvazione della delega che si intende assegnare al Vicepresidente entrante da parte della Giunta. Il mandato dei nuovi Vicepresidenti scade con il mandato del Presidente. 8. Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea, la Giunta ed il Consiglio Direttivo. 9. A tutti gli effetti ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. 10. Provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo. 11. Il numero del/dei Vicepresidente/i è fissato da un minimo di uno ad un massimo di cinque. Restano in carica due anni e sono rieleggibili, nella carica di Vicepresidenti, per non più di altri due mandati consecutivi. 12. Il Presidente può delegare al/ai Vicepresidente/i o a determinati membri del Consiglio Direttivo, che assumono la qualifica di Consiglieri Incaricati, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. Le deleghe conferite ai Consiglieri Incaricati sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo. 13. Il Vicepresidente più anziano di età assume di diritto la carica di Vicepresidente Vicario che sostituisce istituzionalmente il Presidente in caso di assenza o impedimento. 14. Il Presidente può delegare la firma a terza persona di sua fiducia per le operazioni di versamento o prelievo di somme su conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione. 15. Nei casi d'urgenza, qualora il Presidente sia assente od impedito, le attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario. 16. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i dell'Associazione possono partecipare alle sedute dei Comitati permanenti, delle Commissioni e/o Gruppi di Lavoro nonché degli organi delle Sezioni e Gruppi. 17. In caso di carenza del Presidente, il Vicepresidente Vicario dovrà avviare immediatamente la procedura di nomina del nuovo Presidente che dovrà essere eletto in un’Assemblea che si dovrà tenere entro sei mesi dalla data di carenza. 18. Se al momento dell’elezione i mesi per completare il mandato del Presidente uscente sono inferiori a 12, il neo eletto durerà in carica un biennio più i mesi necessari per il completamento del mandato del predecessore. ART. 22 COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE 1. Almeno sei mesi prima della data in cui è fissata l'Assemblea che deve eleggere il Presidente, la Giunta elegge la Commissione di designazione che ha il compito di individuare uno o più candidati alla carica di Presidente. 2. La Commissione di designazione è composta da tre membri i quali rappresentano adeguatamente la realtà associativa, godono di indiscusso prestigio personale ed hanno maturato una significativa esperienza associativa. 18 3. La Commissione di designazione opera senza vincoli formali, ma deve garantire la più ampia consultazione dei Soci Effettivi nonché la riservatezza dei contatti. 4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, la Commissione indicherà alla Giunta, mediante una relazione descrittiva del lavoro svolto che faccia anche specifico riferimento alle verifiche svolte dai Probiviri, il nome di uno o più candidati alla presidenza in ordine di preferenza che abbiano ottenuto il più largo consenso da parte della base associativa. Dovranno altresì essere indicati tutti i nominativi segnalati dai Soci Effettivi che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti assembleari. Qualora l'Assemblea respinga la proposta della Giunta, la ripetizione della procedura di designazione è affidata alla stessa Commissione. 5. Il Presidente in carica non può far parte della Commissione di designazione. ART. 23 COMITATI PERMANENTI 1. Comitati permanenti a carattere consultivo possono essere costituiti dalla Giunta per le principali aree di attività. 2. I Comitati permanenti sono organi tecnici di consultazione per tutte le questioni di loro specifica competenza. 3. I componenti di ogni singolo Comitato sono nominati dalla Giunta e potranno essere scelti anche al di fuori della stessa e degli Associati, tra persone particolarmente versate nelle materie di competenza del Comitato stesso. 4. Ogni Comitato sarà composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove. 5. Il Presidente ed il Vicepresidente di ciascun Comitato sono nominati dalla Giunta senza limite di mandato. 6. I Presidenti dei Comitati permanenti possono, se invitati dal Presidente, assistere alle riunioni del Consiglio. ART. 24 REVISORI CONTABILI 1. L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati. 2. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Imprese associate. 3. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile ufficiale. 4. Ciascun Socio Effettivo può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengano il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. 5. I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente, al quale potrà essere riconosciuto un compenso professionale per l’attività svolta. 6. I Revisori Contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato. 19 7. I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. 8. I Revisori Contabili assistono all'Assemblea e sono membri di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo. 9. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore Contabile supplente subentra a quelli Effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. ART. 25 DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI 1. I Delegati Regionali promuovono iniziative di interesse delle Imprese del settore rappresentato dall’Associazione, ubicate nel territorio di loro competenza e, operando nell’ambito delle strutture locali del sistema confederale, si fanno portatori delle loro necessità presso ASSOBETON. 2. I Delegati Regionali possono farsi assistere, ove ragioni di carattere locale lo rendano opportuno, da Delegati Provinciali, scelti da loro stessi. 3. La competenza territoriale dei Delegati Regionali e Provinciali corrisponde, di norma, rispettivamente alla regione e alla provincia di appartenenza, ma potrà essere ampliata con delibera della Giunta. 4. I Delegati Regionali fanno parte di diritto della Giunta di ASSOBETON e sono soggetti alle disposizioni dell'Art. 18. ART. 26 DURATA DELLE CARICHE E NATURA DEL MANDATO 1. In armonia con il principio della rotazione delle cariche, il Presidente, il/i Vicepresidente/i, i Membri del Consiglio Direttivo e della Giunta, i Delegati Provinciali, i Delegati Regionali, i Comitati permanenti durano in carica due anni e sono rieleggibili, fatte salve le limitazioni di cui in seguito. 2. I Revisori Contabili, i Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limitazioni. 3. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi. Lo stesso, per essere riconfermato per il terzo mandato consecutivo, dovrà essere eletto dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei voti espressi. 4. I Vicepresidenti restano in carica due anni e sono rieleggibili, nella carica di Vicepresidenti, per non più di altri due mandati consecutivi. 5. I Vicepresidenti possono essere eletti anche nel corso del mandato presidenziale ma, in ogni caso, scadono con il mandato del Presidente. 6. I membri di Giunta non possono ricoprire la carica per più di otto anni consecutivi allo stesso titolo. 7. I membri del Consiglio non possono ricoprire la carica per più di dieci anni consecutivi allo stesso titolo. 8. Le cariche sono riservate esclusivamente ai rappresentanti dei Soci Effettivi, fatte salve quelle di cui agli articoli 24 (Revisori Contabili) e 34 (Probiviri) del presente Statuto. 20 9. Per rappresentanti delle Imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'Impresa. 10. Le cariche ricoperte da un rappresentante di un Socio Effettivo sono nominali e non vincolate all’appartenenza del rappresentante all’Impresa da cui è stato candidato. Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto esistente tra il rappresentante e l’Impresa originariamente rappresentata, il rappresentante potrà mantenere il proprio incarico sempre che mantenga i requisiti soggettivi ed i limiti imposti dal presente Statuto ad ogni Socio Effettivo nell’ambito dei principi di rappresentanza. 11. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. 12. Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, salvo ove diversamente specificato. 13. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative 14. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. 15. I Probiviri potranno dichiarare la decadenza dalle cariche direttive ricoperte di chi, nello svolgimento di tali attività, si ponesse in grave contrasto con le norme od i principi del sistema confederale. La decadenza dalle cariche direttive dovrà comunque essere dichiarata nei casi previsti dalle Direttive confederali di applicazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento ASSOBETON. Ove a tali incombenze non provvedessero i Probiviri dell'Associazione, ad essi potranno surrogarsi i Probiviri di Confindustria. 16. Tutte le cariche associative sono incompatibili con l’assunzione da parte dei rappresentanti delle Imprese Associate di qualunque carica politica che, se assunta, comporta l’immediata ed automatica decadenza per perdita dei requisiti soggettivi per la copertura dell’incarico. ART. 27 DIRETTORE 1. Spetta alla Giunta, qualora lo ritenga opportuno, provvedere alla nomina del Direttore dell'Associazione, scegliendolo tra persone che non siano legali rappresentanti, amministratori e/o dirigenti di Aziende di cui all'Art. 3. 2. Il Direttore sovraintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi. 3. Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. 4. Il Direttore partecipa, senza diritto voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione dei quali può esercitare le funzioni di Segretario; non può rappresentare per delega Soci Effettivi in sede di Assemblea. 21 TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE: SEZIONI E GRUPPI MERCEOLOGICI ART. 28 ARTICOLAZIONI INTERNE 1. L'Associazione è articolata in Sezioni e Gruppi merceologici di comparti omogenei costituiti o da costituire su delibera della Giunta. 2. Le Sezioni e i Gruppi adottano un proprio "Regolamento" conforme allo schema approvato dalla Giunta dell'Associazione. Lo schema di Regolamento dovrà essere redatto in conformità ai principi del presente Statuto, in particolare per quanto riguarda le procedure elettorali. 3. Il Regolamento delle Sezioni e dei Gruppi è approvato dall'Assemblea della Sezione, nonché dalla Giunta dell'Associazione. 4. Le Sezioni ed i Gruppi potranno avere autonomia contabile. 22 TITOLO V DEL FONDO COMUNE - DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ART. 29 FONDO COMUNE 1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito: a) dai contributi associativi; b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari; d) dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione; e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali. 2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutti gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività della stessa. 3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. 4. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. ART. 30 AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 1. La Giunta delibera le modalità di massima della gestione economica del fondo comune che viene amministrato dal Consiglio Direttivo il quale, a sua volta, può demandare ad un Vicepresidente o Consigliere Incaricato l'attuazione delle proprie deliberazioni in merito. ART. 31 BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO 1. Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea assieme alle relazioni della Giunta e dei Revisori Contabili. 2. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere redatti sulla base del bilancio tipo confederale e del relativo piano dei conti, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Confindustria. 3. La Giunta deve mettere a disposizione dei Revisori Contabili i due bilanci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 4. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale. 23 TITOLO VI DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 32 LE MODIFICAZIONI STATUTARIE 1. Le modificazioni statutarie sono approvate dall'Assemblea secondo le disposizioni stabilite nel presente Statuto (Art. 15 comma 2). 2. La Giunta delibera le proposte di modifica allo Statuto che intende sottoporre all'Assemblea. La delibera di Giunta dovrà essere trasmessa a Confindustria, almeno quarantacinque giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea chiamata a deliberare sulle stesse, al fine di ottenere il parere di conformità di cui al vigente Regolamento di Confindustria. 3. Non potranno essere approvate modifiche statutarie in contrasto con le norme o i principi confederali. 4. In casi particolari la Giunta può sottoporre ai Soci Effettivi, mediante referendum, le modificazioni dello Statuto da approvarsi con la maggioranza prevista. 5. Agli Associati dissenzienti sulle modificazioni apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso da comunicarsi con lettera raccomandata o pec entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione delle modifiche statutarie. 6. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo per quanto riguarda il versamento del contributo. ART. 33 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere chiesto da Soci Effettivi che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti e deliberato dall'Assemblea, convocata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata o pec, con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. 2. L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri ed i compensi. Determina altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. 3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, a norma di legge. 24 TITOLO VII I PROBIVIRI ART. 34 I PROBIVIRI 1. L’Assemblea di ogni quadriennio degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. 2. Ciascun Socio Effettivo può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. 3. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. 4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa. 5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza. 6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. 7. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea. 8. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre rimanenti Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale competente, in funzione dell’ubicazione della sede legale dell’Associazione, che provvederà alla scelta, sempre tra i tre rimanenti Probiviri eletti dall’Assemblea. 9. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi. 10. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. 11. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. 12. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. 13. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria. 25 14. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. 15. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. 16. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. 17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. 18. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale. 19. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. 20. E’ compito dei Probiviri esprimere un parere non vincolante in merito ai candidati a cariche direttive associative e di rappresentanza. ART. 35 FORO COMPETENTE 1. Fatto salvo quanto compreso nelle competenze dei Probiviri, per ogni altra eventuale controversia si intende esclusivamente competente il Foro competente in funzione dell’ubicazione della sede legale dell’Associazione. 26 TITOLO VIII VARIE ART. 36 MODIFICHE STATUTARIE DI CARATTERE FORMALE 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 32, alla Giunta è concessa la facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie, con carattere di urgenza, per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi in vigore ed emanande. 2. Le modifiche di carattere formale di cui al comma precedente, non sono soggette a ratifica da parte dell'Assemblea, ma dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza degli Associati, cui spetta il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 32. ART. 37 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI CONFEDERALI 1. Per quanto non previsto e/o espressamente regolamentato nel presente Statuto si applicano le norme di legge e, per analogia ed in quanto applicabili, lo Statuto confederale ed i regolamenti di Confindustria. NORMA TRANSITORIA E DI ATTUAZIONE I 1. Per raccordare le scadenze delle cariche in essere con quelle introdotte dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo attuale rimarrà in carica per un ulteriore anno, cioè fino alla data dell’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2012. 27