Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
81
—
Commissione VII
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del
lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Nuovo testo C. 4248, approvata dal Senato
(Parere alla XII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con
osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale italiano (ETI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale e problematiche relative al loro personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
SEDE LEGISLATIVA:
Deposito legale dei documenti di interesse culturale. C. 852 Carli, C. 1170 Titti De Simone,
C. 2283 Chiaromonte e C. 4258 Governo, approvato dal Senato (Discussione e rinvio –
adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
ALLEGATO 4 (Testo base adottato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
SEDE CONSULTIVA
Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza
del vicepresidente Domenico VOLPINI.
La seduta comincia alle 15.15.
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime
della sindrome della morte improvvisa del lattante
(SIDS) e di morte inaspettata del feto.
Nuovo testo C. 4248, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2004.
Giovanna BIANCHI CLERICI (LNFP),
relatore, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di illustrazione del
provvedimento, formula una proposta di
parere favorevole con una osservazione,
con cui si richiede che la Commissione di
merito introduca nel testo modifiche e
integrazioni volte ad assicurare, tra l’altro,
l’individuazione dei centri scientifici incaricati di effettuare il riscontro diagnostico
e la definizione delle modalità per la
raccolta dei dati a livello nazionale (vedi
allegato 1).
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 15.20.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza
del vicepresidente Domenico VOLPINI. —
Intervengono i sottosegretari di Stato per i
beni e le attività culturali Nicola Bono e
per l’istruzione, l’università e la ricerca
Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 15.20.
Domenico VOLPINI, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma
5, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata
anche tramite la trasmissione attraverso
l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.
82
—
Commissione VII
Il sottosegretario Valentina APREA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Angelo SANZA (FI), replicando per l’interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, manifesta apprezzamento per la chiarezza della risposta del rappresentante del
Governo, di cui prende atto, auspicando
peraltro che si possa comunque trovare al
più presto una positiva soluzione al grave
problema segnalato con l’atto ispettivo in
oggetto.
Domenico VOLPINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.25.
SEDE LEGISLATIVA
5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale
italiano (ETI).
Franca CHIAROMONTE (DS-U) illustra
l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Nicola BONO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Franca CHIAROMONTE (DS-U) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, manifestando apprezzamento per la
puntualità della risposta del rappresentante del Governo, ma ribadendo le perplessità circa le modalità con cui gli organi
di vertice dell’ETI si sono comportati in
questa vicenda. Auspica pertanto che sia
possibile avere un diretto confronto con i
componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, tramite una apposita audizione informale.
5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale e
problematiche relative al loro personale.
Fabio GARAGNANI (FI) illustra l’interrogazione in titolo.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza
del presidente Domenico VOLPINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni
e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta comincia alle 15.25.
Deposito legale dei documenti di interesse culturale.
C. 852 Carli, C. 1170 Titti De Simone, C. 2283
Chiaromonte e C. 4258 Governo, approvato dal
Senato.
(Discussione e rinvio – adozione del testo
base).
La Commissione inizia la discussione.
Domenico VOLPINI, presidente, ricorda
che la Commissione ha già esaminato i
progetti di legge in sede referente, adottando quale testo base il disegno di legge
C. 4258, di cui è stato elaborato un nuovo
testo a seguito dell’approvazione di emendamenti, sul quale sono stati acquisiti i
pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) favorevole con una condizione, II
(Giustizia) favorevole con osservazioni, V
(Bilancio) favorevole, IX (Trasporti) di
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
nulla osta e X (Attività produttive) favorevole, nonché del Comitato per la legislazione.
Propone quindi, quanto all’organizzazione dei lavori, che oggi si svolgano la
discussione generale e le repliche del relatore e del Governo, rinviando ad altra
seduta la discussione degli articoli e l’eventuale votazione finale.
La Commissione consente.
Domenico VOLPINI, presidente, in sostituzione del relatore Ranieli, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per concomitanti impegni istituzionali, rinvia alla relazione e al dibattito
già svolti in sede referente e propone di
adottare, quale base per il seguito dell’esame, il testo del disegno di legge C.
4258, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell’esame in sede referente.
Il sottosegretario Nicola BONO si riserva di intervenire nel seguito della
discussione.
Carlo CARLI (DS-U), nell’auspicare la
rapida approvazione del provvedimento in
discussione, ricorda che la vigente normativa in materia risale al 1939, e che essa
è stata elaborata per finalità prevalentemente censorie. La nuova disciplina appare pertanto necessaria per superare tale
impostazione e contribuire alla sistematica
raccolta della amplissima produzione culturale del nostro paese, garantendo la
conservazione e la consultabilità di tutti i
prodotti editoriali, audiovisivi e simili e
contribuendo cosı̀ all’avanzamento culturale e all’arricchimento del pluralismo.
83
—
Commissione VII
Nel merito, si dichiara favorevole al
testo base proposto dal relatore, preannunciando peraltro l’intenzione di presentare emendamenti per meglio definire la
disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 7.
Antonio PALMIERI (FI), nell’associarsi
alle considerazioni del deputato Carli, sottolinea anch’egli l’esigenza di rinnovare la
disciplina in materia. In tal senso, conferma che il suo gruppo si impegnerà per
rendere possibile la tempestiva approvazione del provvedimento in discussione,
riservandosi di valutare le proposte emendative preannunciate dal deputato Carli.
Domenico VOLPINI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, dichiara
chiusa la discussione sulle linee generali.
La Commissione adotta quale testo
base per il seguito della discussione il
disegno di legge C. 4258, approvato dal
Senato, come modificato nel corso dell’esame in sede referente (vedi allegato 4).
Domenico VOLPINI, presidente, propone che il termine per la presentazione di
emendamenti al testo base testé adottato
sia fissato alle ore 15 di lunedı̀ 16 febbraio.
La Commissione concorda.
Domenico VOLPINI, presidente, rinvia il
seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
84
Commissione VII
—
ALLEGATO 1
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della
morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto
(C. 4248, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esaminata la proposta di legge C.
4248, approvata dal Senato, recante: « Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto », nel testo risultante
dall’esame degli emendamenti;
valutata favorevolmente la finalità del
provvedimento, che persegue l’obiettivo, di
estrema rilevanza sanitaria, scientifica e
sociale, di accrescere le conoscenze sulla
SIDS e favorirne la prevenzione;
constatato che il testo fin qui elaborato appare carente sul piano del coordinamento interno, facendo rinvio a disposizioni ed autorizzazioni di spesa espunte
nel corso dell’esame, e dal punto di vista
sostanziale, in mancanza di norme che
disciplinino l’individuazione dei centri incaricati della rilevazione dei dati e le
modalità per la loro raccolta e diffusione
a livello nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione le modifiche e
integrazioni necessarie per assicurare, in
particolare:
1) l’introduzione di una disciplina
per l’individuazione dei centri scientifici, di
carattere universitario o ospedaliero, incaricati di effettuare il riscontro diagnostico e
raccogliere le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché delle modalità con
cui essi devono operare, nel rispetto delle
competenze delle regioni e assicurando il
coinvolgimento del Ministero della salute;
2) la definizione delle modalità per
la raccolta dei dati a livello nazionale e per
la loro diffusione presso i medici curanti ed
eventualmente i parenti delle vittime;
3) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione degli
interventi di cui ai precedenti punti.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
85
—
Commissione VII
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale
italiano (ETI).
TESTO DELLA RISPOSTA
In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle sponsorizzazioni asseritamente concesse all’ETI
dalla Società Lottomatica, rappresento,
quanto segue.
La Società Lottomatica, a seguito di
un’attività di sensibilizzazione svolta dall’espresso vari soggetti economici, per la
ricerca di risorse aggiuntive con finalità di
promozione e sostegno delle attività di
erogare direttamente (e pertanto senza
l’intermediazione dell’ETI) ad alcune primarie compagnie teatrali italiane dei fondi
a titolo di sponsorizzazione per consentirne la presenza nel programma delle
attività organizzate dal Teatro Valle.
L’ETI è stata interessata all’operazione
di sponsorizzazione solo in via indiretta,
nel senso che, grazie alla erogazione disposta autonomamente e direttamente
dalla Società Lottomatica, ha potuto iscrivere nel programma delle attività del Tea-
tro Valle, della cui elaborazione è responsabile, la partecipazione di compagnie
quali « Il Piccolo di Milano » per « L’Arlecchino servitore di due padroni », il Teatro Carcano per « La scuola delle mogli »
e il Teatro Stabile del Veneto per « Memoires ».
Da quanto esposto risulta evidente che
il consiglio di amministrazione dell’ETI
nulla aveva da deliberare in proposito non
essendo stato l’Ente in alcun modo destinatario della somma erogata quale sponsorizzazione o intermediario nella sua assegnazione e riparto alle compagnie sopra
citate.
Devo, comunque, sottolineare che, in
assenza della sponsorizzazione in questione, sarebbe stata impossibile la presenza delle suddette compagnie all’interno
della programmazione dell’ETI per la stagione del Teatro Valle.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
86
—
Commissione VII
ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale e problematiche
relative al loro personale.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’atto di sindacato ispettivo in esame
pone essenzialmente la questione del trattamento economico riservato al personale
appartenente al settore dell’alta formazione artistica e musicale, considerato inadeguato in rapporto ai nuovi e più qualificati impegni ad esso attribuiti, a seguito
della legge n. 508 del 1999, che ha riconosciuto alle predette istituzioni livello e
dignità pari, a quelle universitarie.
A riguardo, ritengo opportuno esprimere, alcune considerazioni.
La riforma, nel sottolineare la specificità
del settore, ha collocato tutto il personale
delle accademie e dei conservatori in un apposito comparto di contrattazione collettiva;
a seguito della sua istituzione stato inoltrato
all’A.r.a.n. il relativo atto di indirizzo.
Questo, valido per il quadriennio 20022005 e per il biennio economico 2002-2003,
nella attuale formulazione (che potrà, comunque, essere precisata o integrata) ha
previsto, effettivamente, benefici economici
medi a regime determinati complessivamente, nella misura del 5,66 per cento.
Tale valore, per quanto possa risultare
insoddisfacente rispetto alle aspettative del
personale in questione, è stato determinato sulla base delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili tenendo conto
del tasso d’inflazione programmato, al solo
fine di garantire il potere d’acquisto delle
retribuzioni; esso, inoltre, costituisce una
previsione solo per il biennio 2002-2003 ed
è uniforme per tutto il settore del pubblico
impiego.
Peraltro, l’atto di indirizzo in oggetto
lascia alla contrattazione collettiva la ra-
zionalizzazione delle attribuzioni dei compiti didattici e la previsione di forme di
incentivazione aggiuntiva e diversificata,
che tengano conto delle conseguenti variazioni dell’effettivo impegno richiesto al
personale docente e prevede altresı̀ particolari disposizioni a favore di alcuni profili professionali, che andranno ridisegnati.
Anche per il personale non docente, con
la contrattazione e l’individuazione di
nuovi profili in aree tecniche ed amministrative per lo svolgimento di servizi generali e tecnici, dovranno essere diversificati i
relativi trattamenti economici rispetto al
livello delle funzioni svolte nell’assetto dell’istituto ed alle connesse responsabilità.
Il Governo prende atto dell’insoddisfazione del compatto, di cui gli onorevoli
interroganti si sono fatti portavoce, e si
impegna per il futuro, ad attivarsi affinché
siano destinate al comparto maggiori risorse che appaiano in linea con gli obiettivi di valorizzazione che la legge istitutiva
si propone di realizzare.
Giova sottolineare, inoltre, che quello
che si andrà a sottoscrivere sarà il primo
contratto in attuazione della citata legge
n. 508 del 1999, esso avrà, quindi, carattere necessariamente transitorio.
Per il futuro, una più adeguata risposta
economica al personale potrà essere garantita anche dalla completa attuazione
della riforma, sulla quale si sta alacremente lavorando, che, accentuando l’autonomia delle istituzioni del settore, consentirà sicuramente di affiancare alle risorse pubbliche anche risorse esterne.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
87
Commissione VII
—
ALLEGATO 4
Deposito legale dei documenti di interesse culturale
(C. 4258, approvato dal Senato).
TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.
ART. 2.
(Oggetto).
(Finalità).
1. Al fine di conservare la memoria della
cultura e della vita sociale italiana sono
oggetto di deposito obbligatorio, di seguito
denominato « deposito legale », i documenti
destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione
da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della
produzione editoriale, rappresentata dalle
tipologie di documenti di cui all’articolo 4,
e alla realizzazione di servizi bibliografici
nazionali di informazione e di accesso ai
documenti oggetto di deposito legale. Dalla
predetta disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito
legale sono quelli prodotti totalmente o
parzialmente in Italia, offerti in vendita o
altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per
quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale
anche quelli distribuiti su licenza per il
mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo
sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli
istituti individuati dal regolamento di cui
all’articolo 5, anche ai fini dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2.
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo
1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione
dei documenti di cui all’articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione
dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto
delle norme sul diritto d’autore e sui
diritti connessi, nonché sull’abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
ART. 3.
(Soggetti obbligati).
1. I soggetti obbligati al deposito legale
sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di
documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
d) il Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché il produttore di opere
filmiche.
ART. 4.
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale).
1. Le categorie di documenti destinati
al deposito legale sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro
della cinematografia tenuto dalla Società
italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 23 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
88
—
Commissione VII
mento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero
delle copie e i soggetti depositari oltre a
quelli previsti dall’articolo 1, comma 4,
della presente legge.
2. L’obbligo di deposito dei documenti
è esteso a tutti i supporti sui quali la
medesima opera è prodotta e si intende
adempiuto quando gli esemplari sono
completi, privi di difetti e comprensivi di
ogni eventuale allegato.
3. I documenti sono consegnati entro i
sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
4. Sono soggette all’obbligo del deposito
le edizioni speciali, le edizioni nuove o
aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
5. Con il regolamento di cui al comma
1 sono, altresı̀, stabiliti:
a) i casi di esonero totale o parziale
dal deposito dei documenti;
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
c) i criteri di determinazione del
valore commerciale dei documenti, ai fini
della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7;
d) gli strumenti di controllo;
e) i soggetti depositanti e gli istituti
depositari per particolari categorie di documenti;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a)
a q).
f) le modalità per l’applicazione della
sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all’articolo 7;
ART. 5.
(Numero di copie e soggetti depositari).
f-bis) speciali criteri e modalità di
deposito, anche annuale, dei documenti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere h),
q) e r);
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regola-
g) i criteri e le modalità di deposito
dei documenti di cui all’articolo 6.
Giovedı̀ 12 febbraio 2004
—
89
Commissione VII
—
ART. 6.
ART. 7.
(Altre fattispecie di deposito).
(Sanzioni).
1. Fermo restando l’obbligo di deposito
legale di cui all’articolo 1, le biblioteche
del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, del Ministero della giustizia,
delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano possono richiedere
l’invio, che è obbligatorio da parte dei
soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali
degli organi dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli enti pubblici,
anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1,
gli organi dello Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali e ogni altro ente pubblico,
anche economico, sono tenuti a inviare, a
richiesta, alla biblioteca del Senato della
Repubblica, alla biblioteca della Camera
dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un
esemplare di ogni altra pubblicazione
edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalità di cui agli
articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla
stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della
scienza e della tecnica.
1. Chiunque vı̀ola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al valore
commerciale del documento, aumentato
da tre a quindici volte, fino ad un massimo
di 1.500 euro.
2. Il pagamento della sanzione non
esonera il soggetto obbligato dal deposito
degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al
comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il
soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.
ART. 8.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 5
sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374,
come modificata dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio
decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
c) l’articolo 23 del decreto legislativo
luogotenenziale 1o marzo 1945, n. 82.
Scarica

VII Cultura, scienza e istruzione