Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 81 — Commissione VII VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Nuovo testo C. 4248, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale italiano (ETI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e problematiche relative al loro personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 SEDE LEGISLATIVA: Deposito legale dei documenti di interesse culturale. C. 852 Carli, C. 1170 Titti De Simone, C. 2283 Chiaromonte e C. 4258 Governo, approvato dal Senato (Discussione e rinvio – adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ALLEGATO 4 (Testo base adottato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 SEDE CONSULTIVA Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. La seduta comincia alle 15.15. Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. Nuovo testo C. 4248, approvata dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2004. Giovanna BIANCHI CLERICI (LNFP), relatore, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, con cui si richiede che la Commissione di merito introduca nel testo modifiche e integrazioni volte ad assicurare, tra l’altro, l’individuazione dei centri scientifici incaricati di effettuare il riscontro diagnostico e la definizione delle modalità per la raccolta dei dati a livello nazionale (vedi allegato 1). La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 15.20. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono e per l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina Aprea. La seduta comincia alle 15.20. Domenico VOLPINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. 82 — Commissione VII Il sottosegretario Valentina APREA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Angelo SANZA (FI), replicando per l’interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, manifesta apprezzamento per la chiarezza della risposta del rappresentante del Governo, di cui prende atto, auspicando peraltro che si possa comunque trovare al più presto una positiva soluzione al grave problema segnalato con l’atto ispettivo in oggetto. Domenico VOLPINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 15.25. SEDE LEGISLATIVA 5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale italiano (ETI). Franca CHIAROMONTE (DS-U) illustra l’interrogazione in titolo. Il sottosegretario Nicola BONO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Franca CHIAROMONTE (DS-U) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, manifestando apprezzamento per la puntualità della risposta del rappresentante del Governo, ma ribadendo le perplessità circa le modalità con cui gli organi di vertice dell’ETI si sono comportati in questa vicenda. Auspica pertanto che sia possibile avere un diretto confronto con i componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, tramite una apposita audizione informale. 5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e problematiche relative al loro personale. Fabio GARAGNANI (FI) illustra l’interrogazione in titolo. Giovedı̀ 12 febbraio 2004. — Presidenza del presidente Domenico VOLPINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono. La seduta comincia alle 15.25. Deposito legale dei documenti di interesse culturale. C. 852 Carli, C. 1170 Titti De Simone, C. 2283 Chiaromonte e C. 4258 Governo, approvato dal Senato. (Discussione e rinvio – adozione del testo base). La Commissione inizia la discussione. Domenico VOLPINI, presidente, ricorda che la Commissione ha già esaminato i progetti di legge in sede referente, adottando quale testo base il disegno di legge C. 4258, di cui è stato elaborato un nuovo testo a seguito dell’approvazione di emendamenti, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) favorevole con una condizione, II (Giustizia) favorevole con osservazioni, V (Bilancio) favorevole, IX (Trasporti) di Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — nulla osta e X (Attività produttive) favorevole, nonché del Comitato per la legislazione. Propone quindi, quanto all’organizzazione dei lavori, che oggi si svolgano la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo, rinviando ad altra seduta la discussione degli articoli e l’eventuale votazione finale. La Commissione consente. Domenico VOLPINI, presidente, in sostituzione del relatore Ranieli, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per concomitanti impegni istituzionali, rinvia alla relazione e al dibattito già svolti in sede referente e propone di adottare, quale base per il seguito dell’esame, il testo del disegno di legge C. 4258, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell’esame in sede referente. Il sottosegretario Nicola BONO si riserva di intervenire nel seguito della discussione. Carlo CARLI (DS-U), nell’auspicare la rapida approvazione del provvedimento in discussione, ricorda che la vigente normativa in materia risale al 1939, e che essa è stata elaborata per finalità prevalentemente censorie. La nuova disciplina appare pertanto necessaria per superare tale impostazione e contribuire alla sistematica raccolta della amplissima produzione culturale del nostro paese, garantendo la conservazione e la consultabilità di tutti i prodotti editoriali, audiovisivi e simili e contribuendo cosı̀ all’avanzamento culturale e all’arricchimento del pluralismo. 83 — Commissione VII Nel merito, si dichiara favorevole al testo base proposto dal relatore, preannunciando peraltro l’intenzione di presentare emendamenti per meglio definire la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 7. Antonio PALMIERI (FI), nell’associarsi alle considerazioni del deputato Carli, sottolinea anch’egli l’esigenza di rinnovare la disciplina in materia. In tal senso, conferma che il suo gruppo si impegnerà per rendere possibile la tempestiva approvazione del provvedimento in discussione, riservandosi di valutare le proposte emendative preannunciate dal deputato Carli. Domenico VOLPINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. La Commissione adotta quale testo base per il seguito della discussione il disegno di legge C. 4258, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell’esame in sede referente (vedi allegato 4). Domenico VOLPINI, presidente, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato sia fissato alle ore 15 di lunedı̀ 16 febbraio. La Commissione concorda. Domenico VOLPINI, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. La seduta termina alle 15.40. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 84 Commissione VII — ALLEGATO 1 Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (C. 4248, approvato dal Senato). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La VII Commissione, esaminata la proposta di legge C. 4248, approvata dal Senato, recante: « Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto », nel testo risultante dall’esame degli emendamenti; valutata favorevolmente la finalità del provvedimento, che persegue l’obiettivo, di estrema rilevanza sanitaria, scientifica e sociale, di accrescere le conoscenze sulla SIDS e favorirne la prevenzione; constatato che il testo fin qui elaborato appare carente sul piano del coordinamento interno, facendo rinvio a disposizioni ed autorizzazioni di spesa espunte nel corso dell’esame, e dal punto di vista sostanziale, in mancanza di norme che disciplinino l’individuazione dei centri incaricati della rilevazione dei dati e le modalità per la loro raccolta e diffusione a livello nazionale; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: valuti la Commissione le modifiche e integrazioni necessarie per assicurare, in particolare: 1) l’introduzione di una disciplina per l’individuazione dei centri scientifici, di carattere universitario o ospedaliero, incaricati di effettuare il riscontro diagnostico e raccogliere le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché delle modalità con cui essi devono operare, nel rispetto delle competenze delle regioni e assicurando il coinvolgimento del Ministero della salute; 2) la definizione delle modalità per la raccolta dei dati a livello nazionale e per la loro diffusione presso i medici curanti ed eventualmente i parenti delle vittime; 3) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 85 — Commissione VII ALLEGATO 2 Interrogazione n. 5-02853 Chiaromonte: Gestione dell’Ente teatrale italiano (ETI). TESTO DELLA RISPOSTA In ordine all’interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle sponsorizzazioni asseritamente concesse all’ETI dalla Società Lottomatica, rappresento, quanto segue. La Società Lottomatica, a seguito di un’attività di sensibilizzazione svolta dall’espresso vari soggetti economici, per la ricerca di risorse aggiuntive con finalità di promozione e sostegno delle attività di erogare direttamente (e pertanto senza l’intermediazione dell’ETI) ad alcune primarie compagnie teatrali italiane dei fondi a titolo di sponsorizzazione per consentirne la presenza nel programma delle attività organizzate dal Teatro Valle. L’ETI è stata interessata all’operazione di sponsorizzazione solo in via indiretta, nel senso che, grazie alla erogazione disposta autonomamente e direttamente dalla Società Lottomatica, ha potuto iscrivere nel programma delle attività del Tea- tro Valle, della cui elaborazione è responsabile, la partecipazione di compagnie quali « Il Piccolo di Milano » per « L’Arlecchino servitore di due padroni », il Teatro Carcano per « La scuola delle mogli » e il Teatro Stabile del Veneto per « Memoires ». Da quanto esposto risulta evidente che il consiglio di amministrazione dell’ETI nulla aveva da deliberare in proposito non essendo stato l’Ente in alcun modo destinatario della somma erogata quale sponsorizzazione o intermediario nella sua assegnazione e riparto alle compagnie sopra citate. Devo, comunque, sottolineare che, in assenza della sponsorizzazione in questione, sarebbe stata impossibile la presenza delle suddette compagnie all’interno della programmazione dell’ETI per la stagione del Teatro Valle. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 86 — Commissione VII ALLEGATO 3 Interrogazione n. 5-02852 Garagnani: Attuazione della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e problematiche relative al loro personale. TESTO DELLA RISPOSTA L’atto di sindacato ispettivo in esame pone essenzialmente la questione del trattamento economico riservato al personale appartenente al settore dell’alta formazione artistica e musicale, considerato inadeguato in rapporto ai nuovi e più qualificati impegni ad esso attribuiti, a seguito della legge n. 508 del 1999, che ha riconosciuto alle predette istituzioni livello e dignità pari, a quelle universitarie. A riguardo, ritengo opportuno esprimere, alcune considerazioni. La riforma, nel sottolineare la specificità del settore, ha collocato tutto il personale delle accademie e dei conservatori in un apposito comparto di contrattazione collettiva; a seguito della sua istituzione stato inoltrato all’A.r.a.n. il relativo atto di indirizzo. Questo, valido per il quadriennio 20022005 e per il biennio economico 2002-2003, nella attuale formulazione (che potrà, comunque, essere precisata o integrata) ha previsto, effettivamente, benefici economici medi a regime determinati complessivamente, nella misura del 5,66 per cento. Tale valore, per quanto possa risultare insoddisfacente rispetto alle aspettative del personale in questione, è stato determinato sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili tenendo conto del tasso d’inflazione programmato, al solo fine di garantire il potere d’acquisto delle retribuzioni; esso, inoltre, costituisce una previsione solo per il biennio 2002-2003 ed è uniforme per tutto il settore del pubblico impiego. Peraltro, l’atto di indirizzo in oggetto lascia alla contrattazione collettiva la ra- zionalizzazione delle attribuzioni dei compiti didattici e la previsione di forme di incentivazione aggiuntiva e diversificata, che tengano conto delle conseguenti variazioni dell’effettivo impegno richiesto al personale docente e prevede altresı̀ particolari disposizioni a favore di alcuni profili professionali, che andranno ridisegnati. Anche per il personale non docente, con la contrattazione e l’individuazione di nuovi profili in aree tecniche ed amministrative per lo svolgimento di servizi generali e tecnici, dovranno essere diversificati i relativi trattamenti economici rispetto al livello delle funzioni svolte nell’assetto dell’istituto ed alle connesse responsabilità. Il Governo prende atto dell’insoddisfazione del compatto, di cui gli onorevoli interroganti si sono fatti portavoce, e si impegna per il futuro, ad attivarsi affinché siano destinate al comparto maggiori risorse che appaiano in linea con gli obiettivi di valorizzazione che la legge istitutiva si propone di realizzare. Giova sottolineare, inoltre, che quello che si andrà a sottoscrivere sarà il primo contratto in attuazione della citata legge n. 508 del 1999, esso avrà, quindi, carattere necessariamente transitorio. Per il futuro, una più adeguata risposta economica al personale potrà essere garantita anche dalla completa attuazione della riforma, sulla quale si sta alacremente lavorando, che, accentuando l’autonomia delle istituzioni del settore, consentirà sicuramente di affiancare alle risorse pubbliche anche risorse esterne. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 87 Commissione VII — ALLEGATO 4 Deposito legale dei documenti di interesse culturale (C. 4258, approvato dal Senato). TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE ART. 1. ART. 2. (Oggetto). (Finalità). 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato « deposito legale », i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. 2. Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all’articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2. 1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all’articolo 1; b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nonché sull’abusiva riproduzione di opere librarie; d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. ART. 3. (Soggetti obbligati). 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono: a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l’editore; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche. ART. 4. (Categorie di documenti destinati al deposito legale). 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri; b) opuscoli; c) pubblicazioni periodiche; d) carte geografiche e topografiche; e) atlanti; f) grafica d’arte; g) video d’artista; h) manifesti; i) musica a stampa; l) microforme; m) documenti fotografici; n) documenti sonori e video; o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; q) documenti diffusi su supporto informatico; 88 — Commissione VII mento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall’articolo 1, comma 4, della presente legge. 2. L’obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. 4. Sono soggette all’obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio. 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresı̀, stabiliti: a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti; b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento; c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7; d) gli strumenti di controllo; e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q). f) le modalità per l’applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all’articolo 7; ART. 5. (Numero di copie e soggetti depositari). f-bis) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r); 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola- g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all’articolo 6. Giovedı̀ 12 febbraio 2004 — 89 Commissione VII — ART. 6. ART. 7. (Altre fattispecie di deposito). (Sanzioni). 1. Fermo restando l’obbligo di deposito legale di cui all’articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l’invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo. 3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica. 1. Chiunque vı̀ola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. 2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti. ART. 8. (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 sono abrogati: a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052; c) l’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1945, n. 82.