Università di Genova
Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa (DI.D.E.I)
Introduzione al trust e ai suoi impieghi nella pratica
professionale – Aiga Sezione Udine
Udine, 1 ottobre 2010
Il trust nel passaggio generazionale
dell’azienda
di Giorgio Semino
Professore Aggregato di Diritto Commerciale
presso l’Università di Genova
Componente commissione Trust CNDCEC
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La gestione efficiente del passaggio generazionale
Parte I
Profili introduttivi
e civilistici
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
L’impresa può assumere forme giuridiche diverse:
 l’imprenditore persona fisica, la c.d. ditta individuale
 le società di persone
 le società di capitali
•
Tutte queste forme pur avendo regole di governo e di responsabilità diverse
esprimo tutte un momento comune che possiamo riassumere come “il potere
dell’impresa”, vale a dire il potere ultimo di decisione in ordine alle politiche
gestionali.
•
L’imprenditore ha quindi un cruccio in più, rispetto alle generiche
preoccupazioni di chi ha un patrimonio e non vuole lasciare al caso, al
momento della propria morte, le sorti di questo.
Chi governerà l’impresa quando giungerà l’inevitabile fine dell’attuale capo
dell’impresa?
3
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
•
Con l’aggravante che l’imprenditore tende spesso a considerare le fortune
dell’impresa necessariamente legate ai suoi criteri di gestione, cosicché ne
vorrebbe in qualche modo garantire la continuità.
•
E’ poi del tutto normale che l’imprenditore pensi, per la sua successione, ai
suoi figli, di cui, quindi tende a considerare non solo logico, ma addirittura
scontato, l’ingresso in azienda. E ciò con conseguenze spesso gravemente
negative, per sé e per i figli.


•
Per sé, in quanto non sempre il padre è soddisfatto di come i figli si comportano in azienda.
Per i figli che spesso vivono grandi frustrazioni, combattuti fra il complesso del “padrone”, cui
tutto è dovuto e tutto dovrebbe sapere, e per contro la sensazione di inadeguatezza che
inevitabilmente accompagna ogni periodo di iniziazione.
La verità è poi che raramente l’imprenditore si rende conto che i mestieri
dell’azionista e del manager non necessariamente devono coincidere. Anzi, le
naturali inclinazioni di ciascuno potrebbero portare il figli ad diventare ottimi
azionisti, ma pessimi manager.
4
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
•
Finora abbiamo visto il tema in un ottica individuale, dell’inserimento
del singolo figlio in azienda, ma i problemi aumentano in maniera
esponenziale quando, come normalmente accade, gli inserimenti sono
plurimi. Un fattore gravissimo di disgregazione delle fortune familiari
può essere ricercato proprio nei conflitti tra i membri della famiglia.


•
Da un lato vi sono infatti le rivalità e le gelosie tra figli cooptati nella
gestione e figli tenuti fuori da questa.
Dall’altro lato, nell’ambito del primo gruppo, si possono creare aspre
divergenze nelle scelte gestionali.
Mentre per l’azienda agricola il rischio maggiore è la frammentazione
fisica e quindi la perdita di dimensioni unitarie economicamente valide,
per l’impresa commerciale il rischio maggiore è lo smarrimento
dell’unità di comando.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Appare perciò singolare il destino che induce a ripercorrere strade da tempo
abbandonate: la rivoluzione francese abolì il maggiorascato, che tendeva proprio a
garantire la continuazione della concentrazione dei beni della famiglia in un'unica
mano.
Oggi si sente più che mai l’esigenza di reintrodurre istituti che impediscano il
disgregarsi del potere dell’imprenditore. E bisogna pensarci per tempo.
Meno di un terzo delle imprese arriva alla seconda generazione e meno del 15% la
supera.
Se questi sono i problemi. Quali sono i possibili rimedi?
In questa prospettiva il trust rappresenta forse la frontiera più avanzata. E per
coglierne appieno le potenzialità può essere opportuno tracciare i percorsi che finora si
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sono seguiti paragonandoli ai risultati ottenibili tramite il trust.
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Gli strumenti generalmente utilizzati dalla pratica
•
Per garantire l’unità di comando spesso si pensa a un patto tra eredi,
che in forme diverse subordina la volontà di tutti a quella della
maggioranza o a soggetti considerati leader i c.d. delfini.
•
Altro accorgimento è poi quello di blindare il controllo della società in
una società holding. L’accomandita per azioni nei gruppi di maggiore
dimensione, la nuova flessibile s.r.l. in quelli di dimensione più piccole.
•
Separatamente o in combinazione con le holding e i patti tra eredi
spesso si usa poi organizzare un passaggio in modo più graduale
donando ai figli la nuda proprietà delle azioni con riserva del diritto
di usufrutto ai genitori.
Questi strumenti, pur utili, hanno tuttavia mostrato dei limiti.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
I patti tra eredi
•
I patti tra eredi si concretizzano generalmente in un accordo quadro stipulato
tra il Capostipite e i suoi discendenti che ha generalmente un contenuto
bivalente.
•
Da una parte è spesso formato da clausole che hanno la valenza di gentlemen’s
agreement in quanto riguardanti patti successori nulli nel nostro ordinamento.

•
Sotto questo profilo peraltro una rilevante modifica è rappresentata dall’introduzione della
normativa sui patti di famiglia di cui agli artt.768-bis e seguenti cod. civ. che permette di
predisporre anzitempo la propria successione d’impresa, compensando i familiari esclusi.
I patti tra eredi sono poi per l’altra parte formati da clausole relative alla
governance delle società familiari che non sono altro che patti parasociali che
soffrono di rilevanti limiti strutturali.


Da un lato la durata è limitata ad un massimo di cinque anni, diminuiti a tre per le quotate.
Dall’altro lato la loro efficacia obbligatoria e non reale: il familiare infedele sarà al più tenuto
al pagamento dei danni (di difficile quantificazione), ma il suo voto espresso in spregio agli
accordi resterà valido con buona pace dei diritti degli altri familiari.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Le società holding
•
La società holding ha invece il vantaggio di spostare l’eventuale
litigiosità fra eredi a un livello superiore. Essa creano infatti un
diaframma fra eredi e l’impresa produttiva.
•
Ma questo pur essendo un indubbio vantaggio non elimina il
problema, infatti si ripropongono a monte quegli scontri e problemi
evitati a valle.
•
C’è poi l’ulteriore criticità di dover decidere passaggi di quote
quando i tempi non sono ancora maturi e la conseguente difficoltà
di porre in essere ripensamenti successivi.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
La donazione della nuda proprietà con riserva
del diritto di usufrutto ai genitori
•
Anche la donazione della nuda proprietà non sempre ha dato
buoni frutti. E’ aimè già capitato che l’allungamento delle
aspettative di vita rendano i figli sempre più delusi e insofferenti,
fino ad arrivare a citare i genitori in giudizio accusandoli
dell’abuso dell’usufrutto poiché l’abuso del diritto di usufrutto
comporta la sua estinzione, anche se spesso l’unico abuso è una
vita troppo longeva.
•
Diventano poi difficilmente gestibili eventuali premorienze dei
figli aprendo vieppiù la strada a coniugi non graditi.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
La soluzione del trust. La sua creazione
Il primo passo è quello di istituire il trust e segregare in questo i beni,
generalmente le partecipazione societarie, di cui si vuole gestire il
passaggio.
Qui abbiamo normalmente 3 alternative sotto il profilo operativo:
 un trust testamentario che viene istituito alla morte del disponente (come nel caso di
Pavarotti);
 una variante è quella di costruire in vita un trust “scatola vuota” e far fluire i beni per
testamento;
 l’alternativa preferibile è però quella di istituire e “riempire” il trust, quando
l’imprenditore è ancora in vita;
Le prime due soluzioni, benché giuridicamente percorribili non sono consigliabili per una
gestione efficiente del trasferimento dell’azienda in quanto il passaggio di consegne non deve
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essere un evento traumatico, ma un obbiettivo che si raggiunge a tappe.
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Il problema dello spossesamento dell’azienda da parte del
disponente e la sua corretta gestione
•
È del tutto naturale e nell’ordine delle cose che chi ha creato l’azienda
dimostri una certa ritrosia a spossessarsene segregandola in trust.
•
Spossessarsi in via definitiva dell’azienda non vuol dire tuttavia che il
disponente perda ogni diritto o beneficio collegato alla stessa.
È infatti prassi costante negli strumenti istitutivi che il disponente:
 rimanga amministratore delle società partecipate dal trust (chi meglio di lui può
gestirle finché lucido e capace);
 si riservi il potere di sostituire il trustee o il guardiano o egli stesso assuma le funzioni
di guardiano;
 si riservi rendite o altri diritti di natura patrimoniale (si noti che, nell’evenienza il
trustee ha, verso il disponente, doveri fiduciari ben più forti di quelli che il nostro
ordinamento pone in capo al donatario).
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Il trust riesce a superare gran parte delle criticità
evidenziate dagli altri strumenti utilizzati dalla prassi
Assetto automatico
Lo strumento ha il grande pregio di assettarsi istantaneamente alle mutevoli circostanze.


Se ad esempio i beneficiari del trust sono i discententi del disponente, alla nascita di un nuovo
figlio questi entra automaticamente nel meccanismo senza la necessità di macchinosi passaggi di
quote.
Al contrario se un figlio premuore senza discendenti la sua quota accresce direttamente quella
dei fratelli non entrando nella disponibilità di eventuali coniugi non graditi (es. Famiglia
Fossati).
Durata
La durata del trust non è poi limitata a cinque anni, ma può anche essere a tempo indeterminato
 Ad es. nuova legge di Jersey
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili introduttivi e civilistici
Il trust riesce a superare gran parte delle criticità
evidenziate dagli altri strumenti utilizzati dalla prassi
Coercibilità
Il diritto di voto spetta infatti inderogabilmente al trustee socio di controllo della società
che lo eserciterà secondo quanto previsto nello strumento istitutivo del trust.


È alquanto difficile che un trustee professionale non adempia a suoi doveri, anche in ragione
delle grandi responsabilità in cui potrebbe incorrere.
Tuttavia nell’evenienza lo stesso può essere prontamente sostituito (cosa che ovviamente non è
possibile fare con un figlio infedele).
Estrema flessibilità
Il trust può essere costruito con un grado di personalizzazione sulle esigenze specifiche
non paragonabile agli strumenti generalmente utilizzati. Ad es.:
 Istituzioni Comitato di beneficiari con rappresentanti delle varie stirpi con poteri di indirizzo,
consultivi o vincolanti, per il trustee.
 possibilità di inserimento di soggetti super partes per risoluzione situazioni di dead-lock.
 particolari tutele per soggetti minori o deboli.
 poliedridicità dei diritti beneficiari: beneficiari del reddito, beneficiari del fondo, diritti vested,
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diritti contingent ecc.
La gestione efficiente del passaggio generazionale
Parte II
Profili fiscali
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La istituzione del trust
•
Il primo passaggio è quello di segregare in trust la
partecipazione di controllo della società o del gruppo
familiare.
•
Per le imprese di medie grandi dimensioni è comunque
opportuno costituire una holding di controllo le cui
partecipazioni verranno segregate in trust
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
Persone
Persone
Persone
fisiche
fisiche
fisiche
Beneficiarî
Trust
Holding Ita (Lux/Duch)
Società operative
ITA
Società operative
ITA
Società operative
ITA
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La creazione della holding
I familiari conferisco le loro partecipazioni nella holding e ottengono in
cambio partecipazioni della stessa.
In questa prospettiva va salutata con estremo favore la recente modifica
all’art. 177 del t.u.i.r. che corregge una stortura che durava da tempo.



Fino al 2005 l’operazione poteva essere fatta in neutralità fiscale se
intracomunitaria, ma era realizzativa se interna, ora si è creata una situazione di
quasi par condicio fra i conferimenti domestici e quelli di matrice comunitaria.
L’A.F. ha poi recentemente condiviso (Risposta ad interpello 954-739 del
2006) la possibilità di poter applicare la norma agevolativa anche nel caso in cui
siano più soggetti a conferire congiuntamente le partecipazioni.
Va tuttavia segnalata una certa diffidenza dell’A.F. verso l’operazione (v.
Risoluzioni n. 57/E del 22 marzo 2007 e n. 446 del 18 novembre 2008 che
tuttavia paiono ora superate dalla recente Risoluzione n. 33 del 17 giugno
2010); il problema comunque non di pone per chi avesse già opportunamente
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rivalutato il costo fiscale delle partecipazioni.
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La creazione del Trust.
L’uso che si è affermato in Italia è quello di dividere il negozio istitutivo del trust,
dai successivi negozi dispositivi, tramite i quali lo stesso viene dotato dei fondi
necessari.
 Ai fini delle imposte dirette la mera creazione di un trust non ha alcuna rilevanza
reddituale.
 Ai fini delle imposte indirette, ove sia soggetto a registrazione, l’atto istitutivo,
staccato dagli atti di dotazione, risulta un atto meramente programmatico e sconta
un’imposizione in misura fissa di euro 168, in quanto atto “non avente per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale” (ai sensi dell’art 11, parte prima della Tariffa
allegata al T.U.). Il punto del tutto pacifico anche nella prassi amministrativa e
confermato dalla Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.
La vera partita si gioca quindi sul regime fiscale dei singoli atti i dotazione dei beni
al trust.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte sui redditi
Il trasferimento di beni diversi da quelli di impresa in un trust non
genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi nè in
capo al disponente, né in capo al trust.

Relativamente alla posizione del disponente va ricordato che le varie norme
del t.u.i.r., e segnatamente quelle relative ai redditi diversi di natura finanziaria
(c.d. “capital gain”), prevedono un regime di imponibilità solo per gli atti di
disposizione a titolo oneroso.

Nel caso in esame l’assenza di qualsivoglia corrispettivo rende quindi
l’operazione non soggetta ad imposizione (v. la ricordata Circolare 48/E). 20
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte sui redditi
Un caso particolare è tuttavia rappresentato dal trasferimento al trust di titoli
detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’art. 6 del D.lgs.
21 novembre 1997, n. 461.

Nell’evenienza si verifica infatti un trasferimento dei titoli dal conto intestato al disponete al
conto intestato al trustee del trust e ciò pare quindi ricadere nell’ipotesi regolata dal sesto
comma del ricordato art. 6, ai sensi del quale “si considera cessione a titolo oneroso anche il
trasferimento dei titoli, …, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di
provenienza”, con conseguente realizzo (sulla base dei criteri stabiliti dalla Consob o al valore
normale, v. il D.M. 9 giugno 1998) delle eventuali plusvalenze latenti (v. Risposta ad
Interpello del 26 novembre 2003).

Una soluzione operativa può essere quella di chiudere la posizione in amministrato in capo al
disponente ed aprire un nuovo dossier titoli in regime dichiarativo, sempre in capo allo stesso
21
disponente, prima di segregare le partecipazioni in trust
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte sui redditi
Il trasferimento delle partecipazioni risulterà irrilevante anche
rispetto al trustee.
 Anche ove quest’ultimo svolga attività di impresa (quale trust
company professionale o società fiduciaria) non si avrà l’emersione
di alcuna sopravvenienza attiva di cui all’art. 88 t.u.i.r., in quanto le
partecipazioni poste in trust rimarranno separate, stante l’effetto
segregativo del trust, dai restanti beni (personali) del trustee (si
potrebbe invece arrivare a conclusioni diverse ove il trust si
configurasse, in ragione dell’attività concretamente svolta, quale ente
commerciale).
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
L’art. 2, commi dal 47 al 49 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (“Decreto”)
nel reintrodurre la nuova imposta sulle successioni e donazioni ne
hanno allargato l’ambito applicativo anche ai trasferimenti a titolo
gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione di beni
La segregazione di partecipazioni in un trust liberale, risultando un atto
a titolo gratuito, comportante la costituzione di un vincolo di
destinazione, pare quindi sicuramente ricadere nell’ambito del
novellato tributo successorio.
Risulta invece più complesso stabilire quale sia nel concreto il modulo
applicativo del tributo.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
Con la Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, al punto 5.2, l’A.F., a
coronamento di un dibattito che ha impegnato gli operatori per più di un
lustro, è finalmente approdata alla c.d. “teoria unitaria” e quindi di
considerare il trust liberale “quale espressione di un unico disegno volto a
consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale” con la conseguenza
che ai fini dell’attribuzione delle aliquote “occorre guardare al rapporto
intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra
disponente e trustee)”.
Ne deriva che l’atto di trasferimento in un trust liberale di partecipazioni dal
disponente al trustee è soggetto al novellato tributo successorio con
l’applicazione delle aliquote e delle eventuali franchigie stabilite in ragione
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del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
• L’atto di segregazione in un trust liberale istituito a favore dei propri
discendenti (e quindi dei parenti in linea retta) o del coniuge di una
partecipazione in una società di capitali italiana è quindi, in linea di
principio, assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni con
aliquota proporzionale del 4% e con una franchigia, per ciascun
beneficiario, di Euro 1.000.000 (art. 2, comma 49, lettera a) del Decreto).
• Per le società non quotate in borsa la base imponibile è rappresentata dal
“… valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di
apertura della successione, del patrimonio netto [contabile] dell'ente o
della società risultante dall' ultimo bilancio pubblicato …” (art. 16, comma
1, lettera b) del d.lgs 346/1990) [non devono essere quindi conteggiati
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l’avviamento o altre plusvalenze latenti, né il P.N. consolidato del gruppo].
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
L’art. 3, comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990 come novellato dalla finanziaria 2007 e
ss. mm., ora annovera tra le fattispecie escluse da tassazione anche i “trasferimenti,
effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del
codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di
quote sociali e di azioni ”.
 In caso di azioni o partecipazioni in società di capitali, il beneficio spetta limitatamente
alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art.
2359, primo comma, numero 1), del cod. civ.
 Per la concreta spettanza dell’esenzione è necessario che gli aventi causa proseguano
l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 26
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
La ratio della norma, tesa a facilitare il passaggio generazionale dell’impresa,
ben si attaglia anche ad un trust liberale istituito per tale finalità, come ha
riconosciuto la stessa A.F. nell’ambito della ricordata Circolare 6 agosto 2007,
n. 48/E, al punto 5.2 ove si è espressamente affermato che “la costituzione del
vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del settlor
non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse,
quote sociali e azioni”. Il tema è stato poi recentemente sviluppato nella
Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110.
Ne deriva che la segregazione di partecipazioni di controllo in un
trust istituito a favore dei discendenti e/o del coniuge non risulta
oggi soggetto ad alcuna imposizione diretta o indiretta!
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
Le imposte indirette
La normativa evidenzia nondimeno delle rilevanti aree di
criticità:
 le principali clausole da inserire nell’atto istitutivo del trust;
 la tipologia delle partecipazioni segregate in trust;
 le partecipazioni in società non residenti;
 i finanziamenti soci;
 i trust istituiti per una pluralità di beneficiari.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) Le principali clausole da inserire nell’atto istitutivo
Perché l’agevolazione possa essere ragionevolmente concessa l’atto istitutivo del
trust dovrà contenere clausole conformi al contenuto della norma. Sul profilo è
intervenuta la ricordata Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110, che ha indicato i
seguenti punti:
 il trust deve avere una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che
comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;
 i beneficiari finali devono essere necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
 il trust non deve essere discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere
modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in
trust;
 il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o
delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione
circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) Le principali clausole da inserire nell’atto istitutivo
Sembra altresì opportuno anche prevedere:
 inalienabilità delle posizioni beneficarie da parte dei discendenti o del coniuge per almeno
5 anni.
Non pare invece necessario che:
 i discendenti assumano una posizione vested nel trust potendo risultare il loro interesse
anche solo contingent;
 particolari regole di corporate governance che regolino l’esercizio dei diritti sociali da
parte del trustee (il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è
acquisito o integrato il controllo, non è invece richiesto che il controllo sia esercitato dai
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discendenti);
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) La tipologia delle partecipazioni segregate in trust
L’aspetto più problematico sollevato dalla normativa è quello legato alle caratteristiche della
partecipazione societaria ed in particolare alla possibile trasmissione ereditaria di “società
senza impresa”.
 Sotto il profilo letterale parrebbero rientrare nel perimetro dell’agevolazione tutte le società
indipendentemente dall’effettivo svolgimento di una attività di impresa o comunque dalla
presenza nelle stesse di cespiti del tutto svincolati dall’attività di impresa.
 Anche il requisito del controllo potrebbe essere sostanzialmente svuotato nel caso di
trasferimento, in esenzione di imposta, di una partecipazione totalitaria in una società il cui
unico cespite fosse rappresentato da una partecipazione di minoranza in un'altra società.
 Una interpretazione incentrata sulle finalità della norma porta invece a negare
l’agevolazione nelle fattispecie evidenziate.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) La tipologia delle partecipazioni segregate in trust
Sotto l’aspetto operativo se ne è tratto:
 la presenza di un’azienda, anche se piccola, nel patrimonio societario, consentirebbe l’agevolazione
anche per il restante patrimonio sociale (immobili, titoli, liquidità ecc.), risultando molto arduo, in via
interpretativa, esentare dal tributo successorio solo una parte del valore delle quote idealmente riferibili
al sottostante compendio aziendale;
 estrema cautela nel richiedere l’agevolazione per società smaccatamente di comodo (ad es.
immobiliare i cui cespiti sono tutti utilizzati gratuitamente dai soci e successivamente dai beneficiari del
trust);
 estrema cautela nel “riempire” veicoli societari subito prima della segregazione in trust in esenzione di
imposta, stante il sostanziale collegamento negoziale dell’operazione (v. l’applicazione dell’art. 20 del
T.U. di registro da parte di Cass. 23 novembre 2001 n. 14900 e Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713, in
materia di conferimento di immobile gravato da mutuo ipotecario – e soggetto quindi ad imposizione su
una base imponibile ridotta dal valore del mutuo - e successiva cessione delle quote in sostanzialmente in
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esenzione d’imposta, e le recenti pronunce della Suprema Corte in tema di abuso del diritto).
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) Le partecipazioni in società non residenti
Risulta complesso definire se l’agevolazione possa trovare applicazione anche
rispetto a partecipazioni in società estere.
Il profilo risulta di particolare rilevanza rispetto all’argomento qui trattato in quanto
la maggior parte delle strutture istituite da disponenti italiani al fine di ottimizzare il
passaggio generazionale tramite l’utilizzo di trust esteri prevedono l’utilizzo di
holding comunitarie intermedie (generalmente lussemburghesi o olandesi)
La norma specifica che “In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a) … [t.u.i.r. e quindi di società residenti in Italia],
il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o
integrato il controllo”.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) Le partecipazioni in società non residenti
 Secondo una prima tesi l’estraneità al beneficio delle partecipazioni in soggetti esteri
rifletterebbe il disinteresse dell’ordinamento italiano per le sorti di aziende situate al di fuori
del suo territorio.
 Secondo altri invece questa ricostruzione si tradurrebbe in un’ingiustificata
discriminazione a danno delle società non residenti (in violazione dell’art. 43 del Trattato
UE), dovendovi perciò ritenere che il riferimento alle sole società di capitali residenti si abbia
per non apposto.
 Il profilo assume una rilevanza anche in relazione alle tecniche di cartolarizzazione degli
immobili che si concretano nel conferire i cespiti in società estere aventi sede legale
nell’Unione europea e successivamente porre in trust le relative azioni o quote. Il primo
passaggio sconta infatti il solo prelievo in misura fissa (di 168 euro) giusta il disposto della
nota IV all’art. 4 della parte prima della Tariffa allegata al T.U. di registro. Richiamo peraltro
quanto detto in precedenza in tema di negozi collegati.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) I finanziamenti soci
Come noto spesso le società familiari a ristretta base azionaria sono caratterizzate
dalla presenza di ingenti finanziamenti soci. E’ quindi necessario individuarne la
fiscalità in caso di segregazione in trust.
 Rispetto al socio disponente il finanziamento soci si atteggia quale credito vantato dallo
stesso verso la società. Tale credito viene segregato in un trust liberale istituito a favore dei
discendenti. L’operazione è quindi, in linea di principio, assoggettata all’imposta sulle
successioni e donazioni secondo il modulo impositivo prima delineato.
 L’atto di trasferimento del credito in un trust istituito a favore di discendenti sarà quindi in
linea di principio assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota
proporzionale del 4% e con una franchigia, per ciascun beneficiario, di Euro 1.000.000.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) I finanziamenti soci
Si potrebbe peraltro valorizzare il collegamento funzionale tra il finanziamento soci e
l’azienda sottesa all’impresa societaria e ipotizzare quindi un’applicazione analogica
dell’esenzione di cui al ricordato art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, comma 4-bis.
Questa interpretazione infatti, ove il finanziamento fosse effettivamente collegato all’impresa
sociale, sarebbe perfettamente in linea con la ratio della norma agevolativa. A questa
impostazione tuttavia osta il tenore letterale della norma (che non ricomprende i
finanziamenti soci).
In via alternativa si può valutare:
 Segregazione in trust tramite atti informali (es. scambio di corrispondenza non soggetta a obbligo di
registrazione in termine fisso).
 Rimborso del finanziamento e successiva segregazione tramite bonifico bancario (vedi peraltro
deliberazione CICR del 19 luglio 2005, n. 1058 che, inter alia, richiede che il finanziatore sia iscritto nel
libro soci da almeno tre mesi).
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 Trasformazione del finanziamento in versamento a fondo perduto.
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) I trust istituiti per una pluralità di beneficiari
In caso di pluralità di beneficiari va attentamente valutata la limitazione del
beneficio alle sole partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il
controllo.
 L’Amministrazione finanziaria nella Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, al punto 12.1, ha
assunto un’interpretazione restrittiva affermando che “nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo
posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione in esame spetta
esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo”. Il che
sembrerebbe significare che l’ipotesi di attribuzione ai due figli (in ragione della metà ciascuno) di una
partecipazione totalitaria in una società di capitali italiana non potrebbe godere dell’esenzione, in quanto
nessuno dei discendenti acquisirebbe o integrerebbe il controllo di diritto della società.
 Nella medesima risposta l’Amministrazione finanziaria ha tuttavia “ammorbidito” la sua posizione
affermando, che “Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di
controllo a favore di più discendenti in comproprietà (art. 2347 c.c.)”.
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La segregazione delle partecipazioni in Trust.
(Segue) I trust istituiti per una pluralità di beneficiari
E’ ragionevole ritenere che un trust azionario al quale sia trasferita una
partecipazione di controllo (di diritto) nella società oggetto di segregazione a favore
dei beneficiari, rispecchi perfettamente quella unitarietà della partecipazione che
pare così fortemente richiesta dalla prassi amministrativa.
Ed anzi il trust raggiunge una unitarietà del controllo ancora maggiore rispetto a
quella perseguibile tramite una comproprietà azionaria.
 Nel trust infatti l’unico soggetto intitolato ad esercitare il diritto di voto, quale pieno
proprietario delle partecipazioni, è il trustee.
 Contrariamente alla comunione azionaria i beneficiari del trust non possono (tranne casi
particolarissimi) richiedere lo scioglimento anticipato (giudiziario o consensuale) della stesso,
con l’assegnazione diretta della partecipazioni
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La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La fiscalità delle distribuzioni di dividendi al trust
In chiusura è opportuno soffermarsi su un profilo di estrema rilevanza che
incrementa in maniera considerevole l’appeal del trust al fine di raggiungere una
gestione efficiente del passaggio generazionale.
 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, “gli utili percepiti, anche
nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi [enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c)] non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del
loro ammontare”.
Ne deriva che eventuali dividendi percepiti dai trust (esclusi quelli derivanti da
società localizzate in paradisi fiscali) dovranno essere dichiarati dal trust e
concorreranno a formare la sua base imponibile solo in ragione del 5% dei dividendi
stessi.
39
La gestione efficiente del passaggio generazionale:
profili fiscali
La fiscalità delle distribuzioni di dividendi al trust
e quindi:
(i) ove il trust sia da considerarsi “opaco” sconteranno un’imposizione con
l’aliquota Ires ordinaria del 27,5% con un carico fiscale effettivo del 1,375%;
(ii) ove il trust sia da considerarsi “trasparente” dovranno essere dichiarati dai
beneficiari individuati e assoggettati alla aliquota progressiva applicabile ai redditi
di questi ultimi fino al 43% (salvo addizionali) con un carico fiscale massimo
effettivo del 2,15%.
In entrambi i casi la tassazione è a titolo definitivo anche in caso di successiva
distribuzione ai beneficiari, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte
indirette (v. ancora la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007).
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La fiscalità diretta dei trust
Trust che detengono partecipazioni (fuori dall’impresa)
Persone fisiche
Persone fisiche
Persone fisiche
Beneficiarî
Trust ITA
Tax
13,684%
La struttura è fiscalmente
inefficiente in caso di
alienazione plusvalente di
società operative eleggibili ai
fini PEX
Società operative
ITA
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La fiscalità diretta dei trust
Trust che detengono partecipazioni (fuori dall’impresa)
Persone fisiche
Persone fisiche
Persone fisiche
Beneficiarî
Trust ITA
Tax
2,75%
Holding ITA
Società operative
ITA
La struttura è fiscalmente
efficiente in caso di
alienazione plusvalente di
società operative eleggibili ai
fini PEX
APPROX
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La fiscalità diretta dei trust
Trust che detengono partecipazioni (fuori dall’impresa)
La struttura è generalmente
fiscalmente inefficiente anche se
comporta un leggero risparmio di
imposta in quanto:
Persone fisiche
Persone fisiche
Persone fisiche
Beneficiarî
 a livello estero problema withholding tax
Trust ITA
Tax
1,375%
Holding UE
APPROX
in quanto il trust non è generalmente
eleggibile ai fini della direttiva madre figlia
(soluzioni categorie azioni lux, duch cooperative, holding uk, hybrid entities (LLP,
LLC, duch CV);
 a livello ITA:
• normativa esterovestizione;
• nuova CFC
Società operative
ITA
• vantaggi in caso di immobiliari non
eleggibili ai fini pex, ma con notevoli 43
rischi
di contenzioso
Università di Genova
Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa (DI.D.E.I)
Giorgio Semino
Professore Incaricato e Ricercatore di Diritto Commerciale
Componente commissione Trust CNDCEC
DI.D.E.I Dipartimento di Diritto dell’Economia e dell’Impresa
Via Vivaldi, 5
16126 Genova
tel.
+390102095465
tel. (dir.)
+390102095449
fax
+390102095466
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[email protected]
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Udine 1.10.2010 passaggio generazionale