IN CORSO DI AGGIORNAMENTO AL 2012 Questura di Arezzo Carta dei servizi - 2011 - Via Filippo Lippi, snc 2 La Questura dialoga con i cittadini La Questura di Arezzo, al fine di ottimizzare le attività di istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha istituito già dal 2000 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. In adesione alle direttive del Ministero dell'Interno, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative e alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è raggiungibile: - telefonicamente al numero 0575 400 602 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; - a mezzo Fax al numero 0575.400 477; - tramite posta elettronica utilizzando il modulo “scrivici” presente sul sito internet www.poliziadistato.it o direttamente all’indirizzo [email protected] Il presente documento, la modulistica, le informazioni sugli orari di apertura di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia e altre notizie utili sono disponibili anche al seguente indirizzo: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo 3 4 Indice Pag. Commissariati di Pubblica Sicurezza .................................................. 9 Reparti e specialità dislocati nella provincia ...................................... 9 Uffici della Questura - Orari di apertura al pubblico ......................... 11 Passaporti ............................................................................................ 13 Rilascio del passaporto ......................................................................... 15 Proroga di validità del passaporto ......................................................... 18 Iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore effettuata antecedentemente alla data del 25 novembre 2009 ........................................ 20 Certificato di nascita per l’espatrio dei minori di anni 15 ........................ 21 Passaporto collettivo ............................................................................. 23 Prima della partenza ............................................................................. 25 Armi ...................................................................................................... 27 Nulla osta acquisto armi ........................................................................ 28 Denuncia di acquisto e detenzione armi ................................................ 29 Porto di fucile per uso caccia ................................................................ 30 Carta Europea delle armi da fuoco ........................................................ 33 5 Licenza di esportazione temporanea di armi comuni da sparo per uso venatorio in Paesi non aderenti al’’Unione Europea .................................. 35 Licenza di porto d’arma per tiro a volo .................................................. 36 Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno .................................. 38 Licenza di trasporto di armi sportive ...................................................... 39 Licenza Collezione di Armi comuni da sparo ......................................... 40 Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare ........................... 41 Variazione delle armi inserite in una collezione ..................................... 42 Licenza di fabbricazione e/o commercio di armi comuni da sparo ......... 43 Licenza di riparazione di armi comuni da sparo ..................................... 43 Nulla osta per l’acquisto di gas tossici ................................................... 44 Autorizzazione al trasporto di gas tossici ............................................... 45 Autorizzazione all’impiego di gas tossici ................................................ 46 Autorizzazione all’acquisto di esplosivi .................................................. 47 Rinvenimento di armi ............................................................................ 48 Accensione di fuochi d’artificio, spari alla processionaria del pino o per l’allontanamento dei colombi ................................................................. 49 Licenze per attività .............................................................................. 50 Licenza per attività di lavorazione a ciclo completo o per conto terzi e/o di commercio all’ingrosso o al dettaglio di oggetti preziosi ........................ 51 Licenza per agenzia d’affari .................................................................. 61 Licenza per l’esercizio di scommesse ................................................... 64 Licenza per attività di offerta e messa a disposizione al pubblico / clienti / soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telema6 tiche (Internet point / Voip Phone center) .............................................. 66 Autorizzazione per l’installazione di impianti elettrici provvisori per illuminazioni pubbliche nel Comune di Arezzo ............................................... 69 Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione di nastri, dischi, musicassette, videocassette, ecc. ................................... 71 Facchinaggio ......................................................................................... 72 Vendita merci a domicilio ...................................................................... 73 Studio fotografico o fotografo ambulante ............................................... 74 Nulla osta volo da diporto e sportivo ..................................................... 75 Permessi di soggiorno per stranieri .................................................. 76 Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi con visto d’ingresso 78 Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi in esenzione di visto d’ingresso .............................................................................................. 79 Comunicazioni di ospitalità a stranieri ................................................... 80 Richieste di permesso / carta di soggiorno da presentare direttamente presso la Questura ................................................................................ 81 Cure mediche ........................................................................................ 83 Gara sportiva ......................................................................................... 84 Motivi umanitari ...................................................................................... 84 Asilo politico (rilascio) ............................................................................. 85 Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea............................. 86 Documenti di viaggio per rifugiati o titoli di viaggio per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari .. 88 Richieste di nulla-osta per Lavoro autonomo ........................................ 89 7 Richieste di permessi / carte di soggiorno da presentare tramite kit postale ........................................................................................................... 91 Minori ................................................................................................... 92 Arruolamenti e concorsi ..................................................................... 94 Varie Preavvisi di pubbliche manifestazioni .................................................... 95 Schedine degli alloggiati ........................................................................ 97 Cessioni di fabbricato ............................................................................ 99 Denunce esposti e querele .................................................................. 100 Duplicato della patente di guida e/o della carta di circolazione ............. 101 Teleallarme ......................................................................................... 103 Infortuni sul lavoro ............................................................................... 104 Servizi di pagamento – Incasso e trasferimento fondi (Money trasfer) . 105 Aggiornamenti alla Carta dei Servizi ................................................... 106 8 Commissariati di Pubblica Sicurezza COMMISSARIATO DI P.S. DI MONTEVARCHI VIALE DIAZ, 14 TEL.: 055 - 910 401 ORARIO AL PUBBLICO: 9.00 – 13.00 MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ. COMMISSARIATO DI P.S. DI SANSEPOLCRO VIA DEI LORENA, 50 TEL.: 0575 – 74 321 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 8.30 – 12.30 SABATO. Reparti e Specialità dislocati nella Provincia POLIZIA FERROVIARIA_ AREZZO Piazza della Repubblica (Stazione) Tel. 0575 20245 9 MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SAN GIOVANNI VALDARNO Piazza Matteotti, 8 (Stazione) Tel. 055 9122178 TERONTOLA Piazza Nazioni Unite, 9 (Stazione) Tel. 0575 67195 POLIZIA POSTALE Presso Poste Centrali Via Guido Monaco, 34 tel. 0575 400 518 POLIZIA STRADALE AREZZO Via Leone Leoni, 12 Tel. 0575 35931 SOTTOSEZIONE DI BATTIFOLLE Presso Casello Autostradale Tel. 0575 36651 DISTACCAMENTO DI PONTE A POPPI Via Aretina, 27 Tel. 0575 527040 DISTACCAMENTO DI SAN GIOVANNI VALDARNO Via Spartaco Lavagnini, 87 Tel. 055 9123780 POSTO FISSO DI POLIZIA PRESSO OSPEDALE SAN DONATO Tel. 0575 400 510 10 Uffici della Questura Orari di apertura al Pubblico UFFICIO ARMI Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00 Mercoledì pomeriggio 14.30 – 17.30 UFFICIO CONCORSI Dal martedì al venerdì 8.30 – 13.00 Sabato 8.30 – 12.00 UFFICIO DENUNCE Dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 / 14.00 - 20.00 Sabato 8.00 – 13.00 / 14.00 – 20.00 UFFICIO IMMIGRAZIONE Informazioni, integrazione documenti e presentazione delle istanze: Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00 Ritiro carte/permessi di soggiorno: Lunedì e Giovedì 15.00 – 18.00 UFFICIO LICENZE Martedì Venerdì 8.30 – 12.00 UFFICIO PASSAPORTI Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00 Mercoledì pomeriggio 14.30 – 17.30 Lunedì e Giovedì mattina solo su appuntamento da prenotare tramite Internet alla pagina https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 11 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.30 (sportello telefonico) 12 Passaporti Dal 26 ottobre 2006 la Questura di Arezzo rilascia il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e l’autorità che lo ha rilasciato. A partire dal 18 giugno 2010 per il rilascio del passaporto è obbligatoria l’acquisizione anche delle impronte digitali. Le impronte digitali non riguardano i minori di 12 anni e sono memorizzate esclusivamente nel microchip del passaporto. Il nuovo passaporto ha le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa dell’Unione Europea in materia di passaporti e di documenti di viaggio. I documenti rilasciati antecedentemente rimarranno comunque validi fino alla loro naturale scadenza. La presentazione della richiesta di passaporto con contestuale deposito della firma e dell’impronta digitale si effettua presso: Il Commissariato di PS di Montevarchi, nei giorni di apertura al pubblico, se residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pian di Scò, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. Il Commissariato di PS di Sansepolcro, nei giorni di apertura al pubblico, se residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino. L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico per i residenti in tutti gli altri Comuni. 13 La documentazione per la richiesta di passaporto potrà essere inoltrata, per coloro che non risiedono nel Comune di Arezzo, anche tramite le Stazioni dei Carabinieri di competenza o il Comune di residenza, tuttavia, per il deposito della firma e dell’impronta digitale necessarie per l’emissione del passaporto sarà indispensabile presentarsi successivamente, di persona, presso gli uffici di polizia sopra indicati. 14 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO (LEGGE NR. 1185 DEL 1967 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) Per richiedente senza figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente documento d’identità in corso di validità. Per richiedente con figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente 15 documento d’identità in corso di validità atto di assenso dell’altro genitore, in mancanza del quale bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso di un unico genitore in vita). Per richiedente minorenne richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) 1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto 1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico precedente passaporto se esistente documento d’identità in corso di validità (se posseduto) atto di assenso dei genitori. Nel caso che di uno dei due genitori rifiuti l’assenso o sia irreperibile bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso di un unico genitore in vita). Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte da un genitore. Le richieste di passaporto per minori di 14 anni devono contenere la specifica, da parte dei genitori, riguardo gli accompagnatori. 16 Per religiosi missionari richiesta scritta (da redigere su apposito stampato) 2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) documento d’identità in corso di validità attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso. 17 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA PROROGA DI VALIDITÀ DEL PASSAPORTO (SOLO PER IL VECCHIO MODELLO QUINQUENNALE) Si ricorda all'utente che il passaporto può essere prorogato una sola volta e non può avere una validità complessiva (dalla data del primo rilascio) superiore a 10 anni. Per richiedente senza figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) documento d’identità in corso di validità passaporto scaduto. Per richiedente con figli minori degli anni 18 richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) atto di assenso da parte dell’altro genitore documento d’identità in corso di validità passaporto scaduto Nel caso che l’altro genitore rifiuti l’assenso o sia irreperibile bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in un unico genitore in vita). Per religiosi missionari richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto) 18 documento d’identità in corso di validità attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso. Per tutti i casi non contemplati, l'Ufficio Passaporti della Questura di Arezzo è aperto nei giorni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nella giornata di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 19 ISCRIZIONE DEL FIGLIO MINORE SUL PASSAPORTO DEL GENITORE EFFETTUATA ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL 25 NOVEMBRE 2009 Dal 25 novembre 2009 non è più possibile richiedere l’iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima di tale data fino alla scadenza del passaporto e fino ai 16 anni di età del minore. Per i minori già iscritti sarà possibile chiedere, al compimento dei 10 anni di età, l’applicazione della foto: alla domanda dovranno essere allegate due foto formato tessera del minore, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda con la presenza del minore e un suo documento se posseduto). 20 CERTIFICATO DI NASCITA PER L'ESPATRIO DEI MINORI DI ANNI 15 I minori di anni 15 possono recarsi all'estero, nei casi previsti dagli accordi internazionali, utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita e cittadinanza, con foto autenticata, convalidato dall’Ufficio Passaporti. I genitori richiedenti dovranno presentare richiesta presso: - Il Commissariato di PS di Montevarchi, nei giorni di apertura al pubblico, per i minori residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pian di Scò, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. - Il Commissariato di PS di Sansepolcro, nei giorni di apertura al pubblico, per i minori residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino. - L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico per i minori residenti in tutti gli altri Comuni. Per la richiesta occorre compilare l’apposito modello allegando il certificato di nascita e cittadinanza e 2 fotografie del minore. L’autentica di una delle due fotografie dovrà essere effettuata direttamente dall’ufficio passaporti della Questura (o dai Commissariati di PS competenti per territorio) pertanto è necessaria la presenza del minore al momento della presentazione della domanda che dovrà essere corredata dall'assenso dei genitori. Per i figli minori di 14 anni, i genitori dovranno specificare gli accompagnatori. Si evidenzia che il certificato di nascita convalidato per l’espatrio non è accettato da tutti quei Paesi esteri che riconoscono la carta di identità quale documento valido per l’ingresso inoltre, alcuni Paesi esteri pur riconoscendo la validità del certificato di nascita e cittadinanza attuale (con 21 timbro di convalida plurilingue e validità limitata ad un anno) non accettano i modelli rilasciati in precedenza (con timbro di convalida in lingua italiana e validità pluriennale). Prima della partenza si consiglia di acquisire precise informazioni presso le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio. (il cui elenco completo è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it) Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia dei documenti accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio. 22 IL PASSAPORTO COLLETTIVO Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali. Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e può essere richiesto dal capogruppo / organizzatore del viaggio. Il documento consente l'espatrio per un solo viaggio di gruppi composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale valido e deve presentare richiesta scritta di passaporto collettivo, in carta semplice specificando le proprie generalità (del capogruppo) e gli estremi del suo passaporto individuale, il paese di destinazione, il numero dei partecipanti, i motivi e la durata del viaggio (date di partenza e di rientro), i mezzi di trasporto, i valichi di frontiera utilizzati per l’uscita e per il rientro nel territorio italiano, la dichiarazione di non avere (o di avere) pene da espiare e/o multe o ammende da soddisfare. Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione: marca da bollo da € 14,62 ogni 50 partecipanti programma della gita fotocopia della carta d’identità di ogni partecipante domanda individuale di ogni partecipante (da redigersi su apposito modulo disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto), per i minori è necessario l’assenso dei genitori elenco in duplice copia dei componenti del gruppo, ordinati alfabeticamente contenente il numero d’ordine, il cognome e nome, lo stato civile, il luogo e data di nascita, il comune di residenza, la professione e gli estremi del documento di riconoscimento 1 marca di concessione governativa per un valore complessivo corri23 spondente a € 2.58 moltiplicato per il numero dei partecipanti, escluso il capogruppo 1 ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c 10468528, intestato alla Questura di Arezzo – Gestione Fondo Passaporti. Si evidenzia che il passaporto collettivo non è riconosciuto da tutti i Paesi esteri. Prima della partenza si consiglia di acquisire precise informazioni presso l’ufficio passaporti della Questura, le agenzie di viaggi o le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio (la lista completa di queste ultime è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it). 24 PRIMA DELLA PARTENZA La marca di concessione governativa per passaporto: La marca di concessione governativa di € 40,29 per passaporto ha una validità di 365 giorni dalla data di rilascio del libretto, negli anni successivi la sua applicazione non è necessaria se il passaporto non viene utilizzato o se lo si utilizza esclusivamente all’interno dei paesi aderenti all’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria). Quando si appone la marca, la sua scadenza annuale coincide con il giorno e il mese di scadenza del passaporto indipendentemente dalla data di applicazione o convalida. La marca, sebbene riporti la data di emissione, è soggetta a convalida da effettuare presso l’ufficio passaporti della Questura, gli uffici postali o direttamente presso la Polizia di frontiera italiana (la marca deve essere già attaccata sul libretto). Documenti di espatrio rilasciati a minori di anni 14 antecedentemente il novembre 2009: La legge n. 166 del 20 novembre 2009 ha elevato da 10 a 14 anni di età l’obbligo, per i minori, di viaggiare accompagnati. I minori tra i 10 e i 14 anni, in possesso di un valido documento di espatrio rilasciato in precedenza senza indicazione alcuna circa gli accompagnatori, qualora viaggino in compagnia di persone diverse dai genitori devono avere, a corredo del documento di espatrio, una dichiarazione vistata dall’autorità competente al rilascio del passaporto contenente i dati delle persone autorizzate ad accompagnarli all’estero. 25 Visti d’ingresso e ulteriori adempimenti: Per l’ingresso in alcuni Pesi esteri possono essere richiesti , oltre al possesso di valido documento d’espatrio, ulteriori requisiti o adempimenti, come ad esempio un visto d’ingresso, una particolare validità residua del documento, una preventiva registrazione ecc. Prima della partenza è bene acquisire sempre aggiornate informazioni reperibili presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia (la cui lista completa è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it). Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia dei documenti accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio. Per ulteriori informazioni in materia di passaporti e di eventuali altri adempimenti in relazione alle mete dei viaggi consultare anche i seguenti link: http://www.viaggiaresicuri.it/ http://www.poliziadistato.it/ 26 Armi Le informazioni disponibili in questa sezione riguardano le principali autorizzazioni relative alle armi comuni da sparo per uso sportivo e venatorio. Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere all'Ufficio Armi della Questura, aperto nei giorni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nella giornata di mercoledì, anche nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Coloro che risiedono fuori del comune di Arezzo si rivolgeranno ai Commissariati di P.S. competenti per territorio o alle stazioni dei Carabinieri di zona. 27 NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3° COMMA, TULPS) Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo ed alla detenzione di armi. E’ rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo1 di armi o munizioni consentite dalla legge, e sono prive in un porto d’arma in corso di validità. Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola o di fucile. L’stanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) e del motivo dell’acquisto2 certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato marca da bollo da € 14,62 per le richieste di acquisto di materiale esplodente (munizioni o polvere) occorre una idonea documentazione che attesti la capacità al maneggio delle armi: fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare ovvero attestato, in bollo, rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale3. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. 1 ad es. eredità, ecc. 2 art. 8 comma 1 legge 110/1975. 3 Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano al maneggio delle armi tuttavia qualora sia trascorso, dal loro rilascio, un lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale. 28 DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI (ART. 38 TULPS) Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola, di fucile o di nulla osta all’acquisto di armi, deve presentarne immediata denuncia, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di vendita redatta dall’armeria o dal privato originale della/e denuncia/e armi eventualmente possedute se l’arma è acquistata da un privato allegare la copia della denuncia del cedente. La denuncia viene annotata in un registro e di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. 29 PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 TULPS) E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia durante lo svolgimento dell’attività venatoria. L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con fotocopia autenticata del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (o relativa dichiarazione sostitutiva) ovvero con certificato in bollo rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale certificato di abilitazione venatoria in bollo ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003 ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria dello Stato di Arezzo per il costo del libretto ricevuta di versamento sul ccp 109504 di: - € 38,00 per l’uso di un fucile ad un colpo - € 53,00 per l’uso di un fucile a due colpi 1 Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano al maneggio delle armi tuttavia, dopo un lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale. 30 - € 67,00 per l’uso di un fucile a più di due colpi marca da bollo da € 14,62. Termini per il rilascio della licenza: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. La licenza ha validità di anni 6 ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di CC.GG. Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni) L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003 ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria dello Stato di Arezzo per il costo del libretto ricevuta di versamento sul ccp 109504 di: - € 38,00 per l’uso di un fucile ad un colpo - € 53,00 per l’uso di un fucile a due colpi - € 67,00 per l’uso di un fucile a più di due colpi marca da bollo da € 14,62 31 precedente porto d’armi1. Se scaduto da molto tempo,per il lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale. 1 32 CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 D.L. N° 527/92) La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi dell’Unione Europea ovvero dà la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi dell’Unione, le armi iscritte sulla carta1 sia per uso sportivo, che per uso venatorio. La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi: la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni. I possessori della Carta, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività. L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) versamento di € 0,83 su ccp 1529, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Arezzo, con indicata la causale 1 marca da bollo da € 14,62 copia conforme2 della denuncia delle armi con evidenziate le armi che si intendono inserire nella licenza 1 Per un massimo di tre armi a seconda del Paese. In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione. 2 33 copia conforme1 del titolo che autorizza alla detenzione, al trasporto o al porto dell'arma. La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e alla scadenza può essere rinnovata, fino ad esaurimento spazio, per un massimo di 4 volte. 1 In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione. 34 LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO PER USO VENATORIO IN PAESI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA Autorizza all'esportazione, per un massimo di due armi e 200 cartucce, per uso venatorio (salvo diversa disposizione del Paese di destinazione). Ha una validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato 1 marca da bollo da € 14,62 fotocopia del porto d’armi posseduto fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. 35 LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (LEGGE N° 323/69) L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata la causale marca da bollo da € 14,62 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con fotocopia autenticata del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (o relativa dichiarazione sostitutiva) ovvero con certificato in bollo rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale. Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. Può essere rinnovata ogni sei anni, alla scadenza del libretto. Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni) L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: 1 Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano al maneggio delle armi tuttavia, dopo un lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale. 36 domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata la causale marca da bollo da € 14,62 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni precedente porto d’armi scaduto1. Se scaduto da molto tempo,per il lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale. 1 37 VIDIMAZIONE DELLA CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMA O DI ARMI, PER I COMPONENTI DELLE SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO (ART. 76 R.D. N° 635/40) Per trasportare le armi dal luogo di detenzione al poligono di tiro e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente detta " carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal Questore competente per territorio. Il trasporto dell’arma, scarica e riposta nella sua custodia, è consentito solo nei giorni di esercitazioni sociali. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (su apposito stampato) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato marca da bollo da € 14,62 carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente del poligono (carta verde). L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 38 LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE N° 85/86) La licenza autorizza al trasporto, sul territorio nazionale, di armi da sparo classificate sportive, sia lunghe che corte, e inserite nell'elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la partecipazione del richiedente alla relativa attività agonistica. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato marca da bollo da € 14,62 attestazione di partecipazione all'attività agonistica rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI fotocopia del porto d’armi posseduto fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza. La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente. 39 LICENZA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE N° 110/75) La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) marca da bollo da € 14,62 dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale. La licenza, che non comporta la detenzione del relativo munizionamento, viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. 40 LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (ART. 31 TULPS) Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La presente licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto. L'istanza deve corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) marca da bollo da € 14,62. La licenza ha carattere permanente, non permette la detenzione del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza. La licenza di collezione di armi antiche artistiche o rare è anche un titolo autorizzatorio per l’acquisto di altre armi antiche. 41 VARIAZIONE DELLE ARMI INSERITE IN UNA COLLEZIONE L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) 1 marca da bollo da € 14,62 licenza originale di collezione armi per le armi comuni da sparo: fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza o dichiarazione di cessione dell’arma da depennare. Attenzione: per l’acquisto di ulteriori armi comuni da sparo da inserire direttamente in collezione sarà necessaria un’autorizzazione preventiva. 42 LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 TULPS) LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 8 LEGGE N° 110/75) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità) abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti (Prefettura) planimetria analitica dei locali e agibilità dei locali destinati a deposito, fabbricazione, vendita o riparazione delle armi, rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti. Le licenze vengono rilasciate entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e devono essere rinnovate annualmente. 43 NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS – R.D. N. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62), contenente i dati anagrafici del titolare della licenza di Pubblica Sicurezza, la sede della ditta, con specificazione dei quantitativi massimi di gas da acquistare nel periodo di validità della licenza (sei mesi), nonché i quantitativi per ogni trasporto di gas. marca da bollo da € 14,62 fotocopia della licenza di Pubblica Sicurezza (per gli orafi) o comunale (in caso di Galvanica) fotocopia della visura camerale fotocopia del patentino dell’addetto al bagno galvanico fotocopia della polizza assicurativa ove sia specificata la responsabilità civile per danni dovuti all’utilizzo dei gas tossici. 44 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS – R.D. N. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione ed utilizzo dei gas tossici fotocopia della suddetta licenza dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale marca da bollo € 14,62 fotocopia del libretto di circolazione del veicolo adibito al trasporto di gas fotocopia della polizza assicurativa del mezzo elenco del personale abilitato alla guida del veicolo (ADR) elenco delle ditte clienti / fornitrici del gas. 45 AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS – R.D. N. 147/1927) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62), effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione e utilizzo dei gas tossici fotocopia della suddetta licenza dichiarazione sostitutiva marca da bollo dichiarazione di responsabilità del direttore tecnico ( laureato in ingegneria o chimica iscritto all’albo) elenco del personale abilitato all’impiego dei gas tossici foglio delle operazioni giornaliere, in duplice copia, firmato dal direttore tecnico nulla osta della U.S.L. competente per territorio ove si utilizzano i gas. 46 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI (ART. 55 TULPS) L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione: domanda in bollo (€ 14,62) presentata dal responsabile dei lavori legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società per cave e miniere autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere altrimenti certificato ex art. 104 TULPS rilasciato dal Sindaco del Comune ove saranno utilizzati gli esplosivi marca da bollo da € 14,62 fotocopia del patentino per fochini fotocopia della polizza assicurativa per copertura danni a terzi fotocopia della licenza di deposito esplosivi ove posseduto certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto d’arma in corso di validità). La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 47 RINVENIMENTO DI ARMI Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta (art. 20 L. 110/1975). Colui che ha effettuato il rinvenimento potrà, se interessato, diventare il proprietario qualora il legittimo proprietario non sia individuabile e, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’apposito albo comunale, nessuno si sia presentato a rivendicare la proprietà dell’arma l’arma in questione possa essere legalmente detenuta da parte di privati (ovvero non sia alterata, da guerra, clandestina ecc.) colui che ha effettuato il rinvenimento sia titolare (o lo diventi) di un’autorizzazione di polizia che gli consenta di acquisire l’arma (regolare porto d’armi o nulla osta acquisto armi). Se non sarà possibile ottenere tale autorizzazione sarà obbligato a cedere l’arma ad altri o a versarla per la rottamazione. Soddisfatte tali condizioni, al subentro nel possesso dell’arma si dovrà infine, come d’ordinario, denunciarne la detenzione (art. 38 TULPS) 48 ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SPARI ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO O PER L’ALLONTANAMENTO DEI COLOMBI Per le relative necessarie autorizzazioni contattare direttamente l’ufficio armi della Questura, telefonicamente al numero 0575 400 534 o personalmente negli orari di apertura al pubblico. 49 Licenze per Attività L’Ufficio Licenze della Questura rilascia le autorizzazioni necessarie all’apertura di varie attività quali la lavorazione e il commercio di oggetti preziosi, alcune tipologie di agenzie d’affari, l’installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (c.d Internet Point e/o Phone Center con utilizzo di tecnologia Voip), l’esercizio di scommesse, l’installazione delle luminarie natalizie. Detto ufficio riceve inoltre le comunicazioni di inizio attività per taluni settori quali il facchinaggio, le attività di fotografo, la produzione, commercio, noleggio di supporti audio / video, e rilascia i nulla osta per attività di volo. Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere, salvo indicato diversamente, all'Ufficio Licenze della Questura, il quale è aperto nei giorni feriali di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 50 LICENZA PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE A CICLO COMPLETO O PER CONTO TERZI E / O DI COMMERCIO ALL’INGROSSO O AL DETTAGLIO DI OGGETTI PREZIOSI (ART. 127 TULPS): I fabbricanti (industria), i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi devono richiedere specifica licenza al Questore della provincia dove avrà sede l’attività. Gli orafi artigiani non hanno l’obbligo di richiedere la licenza, ma comunque devono provvedere a far vidimare il registro dei preziosi usati. La richiesta di licenza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità in caso di società con più coamministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci, resa in carta libera, con allegata la fotocopia di un documento di identità. certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione e dei soci di maggioranza. 51 pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto; dimostrazione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato 1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza) attestazione del versamento sul c/c postale n. 8003 di € 404,00 se trattasi di lavorazione, € 270,00 se trattasi di commercio, € 81,00 se trattasi di rappresentanti visura camerale oppure autocertificazione contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo solo per attività di dettaglio: copia della comunicazione di apertura di attività di vicinato resa al Comune di competenza o la relativa autocertificazione con indicazione della data di presentazione. La licenza viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. Requisiti della sede di lavorazione e / o commercio di oggetti preziosi 52 Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico–sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere; Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali; Ingresso principale costituito da due porte entrambe blindate; per i locali in cui si svolge la sola lavorazione per conto terzi o il commercio al dettaglio si ritiene sufficiente anche una sola porta blindata, munita solo per il dettaglio - di pulsante elettrico per l’apertura e di sistema automatico di chiusura. Per quelli relativi al commercio al dettaglio, le vetrine dovranno essere in vetro antiproiettile (V.A.P.) 1o antisfondamento (V.A.S.)2. Gli eventuali accessi secondari dovranno essere costituiti da porta blindata (lo spessore del metallo delle porte blindate deve essere maggiore o uguale a 3 – 4 mm.); le finestre poste ad altezza d’uomo (fino a 2 metri da terra) siano munite di V.A.P. o V.A.S.; quelle poste ad una altezza tra i 2 e i 4 metri siano munite di V.A.P. o V.A.S. e / o di robuste inferriate; infine, quelle poste ad una altezza di oltre 4 metri siano munite di V.A.P: o V.A.S. e / o di robuste inferriate o siano munite di vetri normali, purché l’ambiente sia protetto da sistema di allarme volumetrico con sensori a protezione delle finestre stesse; è necessario specificare l’esatto spessore degli infissi e dei vetri di porte e finestre. dotare l’attività di cassaforte/i con congegno a tempo, in numero tale da 1 V.A.P.: si intendono i vetri antiproiettile i quali possono essere utilizzati in sostituzione dei V.A.S. 2 V.A.S.: si intendono i vetri antisfondamento del tipo antimazza aventi uno spessore minimo di 19/21 mm. in grado di resistere agli urti portati ripetutamente ed intenzionalmente con corpi contundenti, in alternativa è consentito l’utilizzo di una speciale protezione denominata “LEXAN MARGARD MR5E” o similari nello spessore 9,5 mm. o 12 mm. anticrimine antimazza (trattasi di protezione speciale in policarbonato trasparente antiurto e antiabrasione). 53 consentire a fine esercizio di riporre tutto il materiale all’interno della stessa/e. Il locale dovrà essere dotato di sistema di allarme collegato con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata. L’Ufficio valuterà l’eventuale installazione di altri sistemi di difesa passiva con riserva di verificarne l’efficacia anche in alternativa a quelli sopraelencati; Gli accessi e le eventuali uscite di sicurezza devono essere conformi alle disposizioni del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626. A differenza delle precedenti misure di sicurezza, per gli esercizi in cui si lavorano o si commercializzano, con espressa limitazione nella licenza, ESCLUSIVAMENTE OGGETTI IN ARGENTO, si ritengono sufficienti le seguenti misure: Legittima disponibilità da parte del richiedente, idoneità igienico– sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali ingresso principale: si ritiene sufficiente una sola porta blindata, con le caratteristiche di cui sopra finestre: fino a 2 metri da terra, devono essere munite di V.A.S. o V.A.P. o robuste inferriate; da 2 a 4 metri, possono essere munite di V.A.P. o V.A.S. o robuste inferriate o può essere presente allarme volumetrico e vetri normali; sopra i 4 metri, si ritiene sufficiente l’allarme volumetrico con vetri normali cassaforte: può essere istallata cassaforte con o senza timer, ovvero armadio blindato munito di chiusura a tempo. In relazione al volume degli affari l’Ufficio valuterà, caso per caso, la 54 necessità di dotare il locale di sistema di allarme collegato con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata. PER I BAGNI GALVANICI valgono le misure richieste per l’argento. 55 Trasferimento di sede: L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione e dei soci di maggioranza pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice, fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto; dimostrazione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia 56 o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato la licenza in originale il vecchio registro di carico scarico dei preziosi usati 1 marca da bollo da € 14,62. 57 Rilascio di copia di licenza per il rappresentante L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e del rappresentante 1 marca da bollo da € 14,62 dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico del rappresentante (V. apposito modulo http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra disponibile la modulistica al link on line dell’ufficio licenze) versamento di € 81,00 su ccp. 8003. Rilascio di copia di licenza per filiale ubicata nel territorio della provincia di Arezzo L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di va58 lido documento di identità certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e l’eventuale institore pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata nell’impiantistica di sistemi di allarme/antifurto; dimostrazione dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) 1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza) dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico dell’eventuale institore (V. apposito modulo disponibile al link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra la modulistica on line dell’ufficio licenze). Attenzione: per filiali ubicate fuori dal territorio di questa provincia e’ necessario rivolgersi alla questura competente per territorio, muniti di una copia conforme (in bollo) della licenza di Arezzo. Tale copia potrà essere ottenuta presso questo ufficio a richiesta del titolare producendo l’originale in visione, una fotocopia e una marca da bollo da € 14,62. 59 Trasformazione in/di società o di variazione di ragione/denominazione sociale L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Richiesta di variazione in bollo con firma da apporre al momento della consegna, oppure già apposta con allegato una fotocopia di un valido documento di identità fotocopia dell’atto di variazione avvenuto certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile presso questo ufficio o sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, di tutti i soci e / o amministratori la licenza in originale il vecchio registro di carico / scarico degli oggetti preziosi usati 1 marca da bollo da € 14,62 . Vidimazione del registro di carico / scarico degli oggetti preziosi per le imprese artigiane: Domanda in carta libera di richiesta di vidimazione fotocopia dell’iscrizione all’Albo Artigiani o della richiesta di iscrizione registro in bianco. 60 LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI Dal 17.09.2001 restano di competenza della Questura solo le agenzie di recupero crediti, matrimoniali, incanti e pubbliche relazioni. Per tutte le altre tipologie occorre rivolgersi direttamente agli enti locali (Comuni). La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure già firmata1 e corredata da una fotocopia di valido documento di identità. Se si tratta di società: visura camerale oppure autocertificazione contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo; autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza (disponibile il modulo prestampato anche sul sito Internet della Polizia di Stato) o certificato contestuale, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore. tabella (tariffario), in duplice copia di cui una in bollo (€ 14,62), recante le operazioni che si intende svolgere con relativa tariffa, entrambe firmata in calce dal richiedente (il tariffario restituito con timbro apposto dalla Questura deve essere esposto nel locale sede dell’agenzia). Non esistono massimali stabiliti per legge ma, per ogni variazione delle tariffe occorre presentare alla Questura richiesta (in carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario allegando il vecchio in originale, due copie del nuovo e marca da bollo da € 14,62; 1 modalità ammessa solo per i cittadini italiani e dell’Unione Europea. 61 planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o dall’interessato e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato giornale degli affari (in bianco) 1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza) deposito cauzionale di € 5164 (cinquemilacentosessantaquattro). Il deposito cauzionale potrà essere effettuato, oltre che a mezzo deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, anche con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell’impossibilità di revoca senza decreto di svincolo del Questore di Arezzo. La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. Documentazione occorrente per il trasferimento di sede (solo nell’ambito della stessa provincia): L’istanza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure già firmata1 e corredata da una fotocopia di valido documento di identità. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza (disponibile il modulo prestampato anche sul sito Internet della Polizia di Stato) o certificato contestuale, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore. planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o 1 modalità ammessa solo per i cittadini italiani e dell’Unione Europea. 62 dall’interessato e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) ) e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato 1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza) il precedente registro degli affari la precedente licenza il precedente tariffario (per la correzione) solo se era indicato l’indirizzo dell’attività (se si preferisce un nuovo tariffario senza correzioni occorre riconsegnare il vecchio, portare il nuovo tariffario in duplice copia e 1 marca da bollo). 63 LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE (ART. 88 TULPS) La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza IN DUPLICE COPIA disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli > attività”), con firma da apporre alla consegna oppure già apposta e corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente documentazione, rilasciata dall’AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), attestante l’avvenuta stipula della convenzione di concessione con la quale si autorizza il concessionario (SNAI, Lottomatica etc.) all’esercizio dell’attività richiesta titolo autorizzatorio, rilasciato dall’AAMS, all’attivazione della rete e all’esercizio dello specifico punto vendita di gioco pubblico oggetto della richiesta di licenza lettera di incarico del concessionario al richiedente la licenza ad effettuare la raccolta delle scommesse (non necessaria se il concessionario e il richiedente coincidono) dichiarazione sostitutiva comprensiva di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente, dei soci e/o degli amministratori (modulo “autocertificazioni”) due copie del regolamento relativo alle scommesse richieste 3 marche da bollo da € 14,62 dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di avere la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività e che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato 64 in caso di attività esercitata da parte di una società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta dalla visura camerale) con indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si può allegare la fotocopia di una recente visura camerale). per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione dell’incarico e dichiarazione sostitutiva di cittadinanza, residenza e stato di famiglia (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo). N.B. In tutte le dichiarazioni sostitutive, la firma già apposta deve essere sempre corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. 65 LICENZA PER ATTIVITÀ PREVALENTE DI OFFERTA E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO / CLIENTI / SOCI DI APPARECCHI TERMINALI U- TILIZZABILI PER LE COMUNICAZIONI ANCHE TELEMATICHE - ART. 7 L. 155/2005 (INTERNET POINT / PHONE CENTER CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA VOIP) La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione: Modulo di richiesta di licenza in duplice copia disponibile anche sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità 2 marche da bollo da € 14,62 se si tratta di una società: dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nella quale vengano riportati la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo; in alternativa fotocopia dell’atto costitutivo della società e delle eventuali successive variazioni oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenenti all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità; Qualora nella società vi siano più coamministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata la fotocopia di un documento di identità. certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile presso questo Ufficio o sul sito Internet della Polizia di Stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia, 66 residenza e cittadinanza ai sensi della Legge n. 15 / 1968, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione e dei soci di maggioranza. autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi (già compresa nel modulo di richiesta di licenza) oppure certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non apparenti all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità. fotocopia dell’apposita denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata al Ministero delle Comunicazioni ex art. 25 D. L.vo 259/2003 e dichiarazione di essere in possesso della relativa autorizzazione generale / in attesa del decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla D.I.A. per il silenzio assenso; autocertificazione di avvenuta iscrizione per inizio attività presso l’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del richiedente oppure ricevuta di presentazione della richiesta di iscrizione. pianta del locale, sede dell’attività, con l’indicazione delle postazioni e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e fotocopia del contratto di affitto registrato qualora il locale non sia di proprietà. dichiarazione del richiedente, circa l’esistenza di eventuali linee telefoniche VOIP (Voice Over Internet Protocol). fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (per gli 67 extracomunitari). N.B.: i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.. 445/2000), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3 comma 2 d.p.r. 445/2000). La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dalla documentazione completa. 68 AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE NEL COMUNE DI AREZZO (ART 57 T.U.L.P.S. - ART. 56 T.U. 1926) Chi intende installare le cosiddette "luminarie natalizie", deve presentare una domanda all’Autorità Locale di Pubblica1 Sicurezza per ottenere la licenza in base all'art. 57 del T.U.L.P.S. Per il Comune di Arezzo, si presenta domanda in bollo alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, con l’indicazione del periodo nel quale si desidera utilizzare l’illuminazione straordinaria e l’ubicazione (strada o elenco di strade) delle luci, allegando: certificato di conformità dell’impianto elettrico (utilizzo di prodotti a norma o con certificazione IMQ) e, a montaggio effettuato, verbale di collaudo - entrambi rilasciati da un tecnico qualificato; marca da bollo da € 14,62; fotocopia della visura camerale se la richiesta è fatta a nome di una società; certificato anagrafico contestuale - residenza, cittadinanza e stato di famiglia - o dichiarazione sostitutiva del certificato anagrafico contestuale del richiedente (e di tutti i soci se si tratta di una società); fotocopia dell’assicurazione di responsabilità civile / rischi diversi (se con rinnovo annuale corredata dalla fotocopia della ricevuta di pagamento del rinnovo annuale); fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente da allegare alla richiesta. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 69 Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la richiesta, uno stampato appositamente predisposto disponibile tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo o presso l’Ufficio Licenze della Questura. 70 PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO O CESSIONE DI NASTRI, DISCHI, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE, ECC. Chiunque intende esercitare a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. La comunicazione, in duplice copia, da presentare o inviare all’ufficio licenze della Questura deve contenere le generalità del titolare o del rappresentante della società che effettua la dichiarazione, l’ubicazione dell’esercizio dove si intende svolgere le attività, l’indicazione del tipo di attività che si intende svolgere e il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale/i attività (è disponibile uno stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - moduli on line dell’Ufficio Licenze). 71 FACCHINAGGIO Il titolare dell’impresa deve presentare una “comunicazione di inizio di attività di facchinaggio” e una “dichiarazione di possesso dei requisiti” all’autorità locale di P.S.1 sede dell’attività. Per chi si avvale di prestatori d’opera, occorre allegare alla comunicazione l’elenco di tutti i prestatori d’opera (in duplice copia) con le rispettive loro dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi. Se si tratta di una di una società, la richiesta deve essere effettuata da parte del legale rappresentante e, oltre ai documenti sopra indicati, occorre allegare la dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta dalla visura camerale) con indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si può allegare la fotocopia di una recente visura camerale). Per il Comune di Arezzo è’ disponibile uno stampato appositamente predisposto anche tra moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 72 VENDITA DI MERCI A DOMICILIO La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se si tratta di società. Nel caso che l’esercente intenda avvalersi per l’esercizio di tale attività di incaricati, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura), del luogo nel quale ha la residenza o sede legale, l’elenco degli incaricati alle vendite (l’esercente risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi), in duplice copia (una delle quali verrà restituita vistata dalla Questura). Gli incaricati, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98 per lo svolgimento di tale attività e a tale fine devono presentare una “dichiarazione di possesso dei requisiti” (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze). Il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa alle persone incaricate alle vendite, non è soggetto a vidimazione da parte della Questura. 73 STUDIO FOTOGRAFICO O FOTOGRAFO AMBULANTE (D. LGS. 112/1998 ART. 164 COMMA 1 LETTERA F) Per le nuove aperture, occorre semplicemente dare comunicazione al Questore dell’inizio dell’attività; mentre per chi già lavora non ci sono altri obblighi. La dichiarazione non ha la forma di dichiarazione di inizio attività ma di semplice comunicazione ed è personale (pertanto va resa dal titolare dell’attività o, se si tratta di società, dal suo legale rappresentante). Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la comunicazione, uno stampato appositamente predisposto disponibile anche tra moduli on line dell’Ufficio Licenze http://questure.poliziadistato.it/Arezzo. 74 a questo link: NULLA OSTA VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO D. P. R. 28 APRILE 1993 N. 207. La richiesta di Nulla Osta al conseguimento dell’attestato di idoneità di volo da diporto o sportivo, deve essere presentata direttamente alla Questura di residenza, in bollo da € 14,62 più una copia in carta semplice. L’attestato di idoneità può essere rilasciato anche a cittadini di uno stato membro della CEE o di uno stato con cui è espressamente previsto il trattamento di reciprocità, purché siano residenti e in regola agli effetti del soggiorno. Gli stranieri non residenti, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell’Aeroclub nazionale di appartenenza o di altro attestato abilitante rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Aeroclub d’Italia. Sono comunque necessari il nulla osta del questore del luogo di svolgimento delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e la copertura assicurativa. 75 Permessi di soggiorno per stranieri Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia attraverso un valico di frontiera qualora: siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto e, se in esenzione di visto, dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali. Per informazioni sui visti, verificare quando sono necessari, come e dove richiederli, si può consultare l’apposito database alla seguente pagina http://www.esteri.it/visti/ del Ministero degli Affari Esteri. Una volta in Italia i cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea dovranno richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto qualora il soggiorno sia per affari, turismo o visita inferiore a tre mesi. Per ottenere informazioni e per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente per le tipologie consentite (V. avanti), ci si può rivolgere all'Ufficio Immigrazione della Questura, aperto nei gior76 ni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. L’ufficio immigrazione riceve direttamente anche le richieste di documenti di viaggio per rifugiati e di titoli di viaggio per coloro che godono di protezione sussidiaria, le richieste di nulla osta per lavoro autonomo e le dichiarazioni di presenza per turismo nei casi previsti. Per il ritiro delle autorizzazioni (permessi di soggiorno, permessi di soggiorno CE di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea, titoli di viaggio e nulla osta al lavoro autonomo) gli orari di apertura sono invece il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. E’ possibile rivolgersi anche presso i Commissariati di P.S. competenti per territorio nei rispettivi orari di apertura al pubblico. 77 SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI CON VISTO D’INGRESSO Ingresso in Italia da paese extracomunitario con apposizione, alla frontiera italiana, del timbro dell’area Schengen sul passaporto: per lo straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere, dalla data del timbro, per il numero dei giorni indicati nel visto d’ingresso. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva. Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia preso alloggio in una struttura ricettiva. Può rimanere nell’area Schengen per il numero dei giorni indicati sul visto. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 78 SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI IN ESENZIONE DI VISTO D’INGRESSO Ingresso con apposizione, alla frontiera italiana, del timbro dell’area Schengen sul passaporto: per lo straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere per 90 giorni nell’arco del semestre . Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva. Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia preso alloggio in una struttura ricettiva. Può rimanere nell’area Schengen per 90 giorni nell’arco di un semestre. Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen. Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza. 79 COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ A STRANIERI Chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza1. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata. Per le ospitalità nell’ambito del Comune di Arezzo, da presentare alla Questura, è disponibile anche apposito modulo al seguente link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra la modulistica on line dell’Ufficio Immigrazione. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 80 RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE DIRETTAMENTE PRESSO LA QUESTURA O I COMMISSARIATI DI P.S. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel Territorio Italiano. La richiesta di permesso di soggiorno si presenta, nella maggioranza dei casi, inviando l’apposito kit tramite ufficio postale. Solo per le seguenti categorie di soggiorno la richiesta deve essere presentata direttamente alla Questura o ai Commissariati di PS competenti per territorio: Cure mediche - Gara sportiva - Motivi umanitari - Asilo politico (solo Richiestarilascio) - Minore età - Giustizia - Status apolide (rilascio) - Integrazione minore - Vacanze-lavoro - Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: Cure mediche con specifico visto d’ingresso: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 14,62 dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure del caso documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato) 81 documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale). Se necessario, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, 30 giorni prima della scadenza, con la seguente documentazione: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 14,62 originale del permesso di soggiorno in scadenza certificazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante il prolungamento della malattia e del trattamento terapeutico documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato) documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale). 82 Cure mediche senza visto d’ingresso (maternità): domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) Fotocopia del passaporto marca da bollo da € 14,62 certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante la data presunta del parto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). Il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche per maternità si presenta successivamente alla data del parto (e non potrà essere superiore a 6 mesi da quella data) con la seguente documentazione: domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto marca da bollo da € 14,62 certificato di nascita del bambino con indicazione della maternità e della paternità originale del permesso di soggiorno scaduto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). 83 Gara sportiva (visto C di breve durata inferiore a 90 giorni e improrogabile)1 domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico marca da bollo da € 14,62 dichiarazione della società sportiva dove siano indicati: il tipo sport, la copertura assicurativa, l’eventuale fornitura di alloggio e di mezzi di sostentamento (circa l’alloggio occorre allegare la dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità dell’ospitante o il contratto di affitto/comodato registrato) qualora i mezzi di sostentamento e/o l’alloggio non siano forniti dalla società sportiva occorre allegare la relativa documentazione che ne attesti la disponibilità. Motivi umanitari (rinnovo) domanda su apposito modulo da compilare allo sportello 4 foto tessera recenti e identiche originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta) fotocopia del passaporto originale del permesso di soggiorno scaduto documentazione attestante i mezzi di sostentamento documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità 1 Le richieste di rilascio / rinnovo di permesso di soggiorno per attività sportiva, agonistica o dilettante, per periodi superiori ai 90 giorni, rientrano nella tipologia “lavoro casi particolari” e devono essere presentate tramite il kit postale. 84 dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato). (L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria). Asilo politico (solo la richiesta per il rilascio) La richiesta di asilo politico o “domanda di protezione internazionale” è diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura. Per la richiesta è necessario presentare: il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero 4 fototessera originale del passaporto, se posseduto ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta. Dopo il fotosegnalamento, la domanda viene inoltrata alla competente Commissione Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato. Per avere maggiori informazioni è disponibile, nel sito del Ministero dell’Interno www.interno.it e su quello della Polizia di Stato www.poliziadistato.it un apposito opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. 85 Per informazioni sulle richieste di soggiorno per Minore età – Giustizia Status Apolide (solo rilascio) - Integrazione minore (passaggio da minore età ad altra tipologia di soggiorno) - Invito – Vacanze lavoro, rivolgersi direttamente all’Ufficio Immigrazione negli orari di apertura. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea1 (D. Lgs. 6/2/2007 n. 30.) L'istanza deve essere presentata alla Questura o al Commissariato di P.S. competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione: marca da bollo da € 14,62; 4 foto tessera (recenti e identiche); passaporto in corso di validità - nonché visto d’ingresso quando richiesto - in originale (da esibire) e in fotocopia (escluso le pagine in bianco); documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico. dichiarazione di convivenza (e di mantenimento se il richiedente è a carico del cittadino dell’Unione) sottoscritta dal cittadino dell’Unione specificando l’indirizzo dell’abitazione (V. stampato di pag. 2) corredata dall’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione2. dimostrazione di risorse economiche sufficienti proprie o del cittadino Sono familiari del cittadino dell’Unione: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 1 2 Se il cittadino dell’Unione è un cittadino italiano allegherà, in sostituzione dell’iscrizione anagrafica, la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 86 dell’Unione se il richiedente è a suo carico; assistenza sanitaria valida per l’Italia. (L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria). 87 DOCUMENTI DI VIAGGIO PER RIFUGIATI O TITOLI DI VIAGGIO PER STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA O MOTIVI UMANITARI Domanda su apposito modulo disponibile allo sportello o a questo link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - tra i moduli on line dell’Ufficio Immigrazione 2 foto tessera recenti e identiche fotocopia del permesso del soggiorno fotocopia della carta di identità marca da bollo da € 14,62 marca CC.GG. per passaporto da € 40,29 versamento sul c/c n° 10468528, intestato alla Questura di Arezzo di: - € 3,75 per la richiesta di documento di viaggio per stranieri con copertina grigia (asilo politico riconosciuto) - € 2,91 per la richiesta di titolo di viaggio per stranieri con copertina verde (motivi umanitari e protezione sussidiaria). Per la richiesta di proroga di validità del documento / titolo di viaggio, occorre la medesima documentazione ad esclusione delle foto e del versamento. 88 RICHIESTE DI NULLA OSTA PER LAVORO AUTONOMO L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è soggetto alla disciplina dei flussi di ingresso, secondo un contingente stabilito annualmente dal Governo attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”. Si consiglia, di verificare anticipatamente la disponibilità delle apposite “quote” per lavoro autonomo contattando la Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente al rilascio del visto. Effettuata tale verifica si potrà richiedere il nulla osta della Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo. Nel caso lo straniero si trovi già in Italia per una diversa motivazione (es. turismo o affari) potrà, durante tale soggiorno, curare personalmente la procedura, altrimenti dovrà avvalersi di un procuratore. La richiesta di nulla osta per lavoro autonomo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (in originale e in fotocopia): fotocopia del passaporto del richiedente eventuale procura sottoscritta presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente nel luogo di residenza del richiedente e fotocopia del documento d’identità del procuratore dichiarazione (rilasciata dalla competente autorità amministrativa preposta al rilascio della relativa licenza o autorizzazione o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l’attività che necessita di un’iscrizione abilitante in un albo o registro) che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato. La dichiarazione deve avere una data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta e, alla stessa, deve essere allegata la fotocopia della domanda e della documentazione presentata per l’ottenimento di tale dichiarazione 89 attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio dell’attività che si vuole intraprendere. Tale attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio per le attività che hanno carattere imprenditoriale e pertanto iscrivibili nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile oppure è rilasciata dai competenti Ordini professionali per le attività soggette ad iscrizione negli Ordini stessi. N.B.: Per le attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti, e per le quali pertanto non è individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare l’attestazione, contattare direttamente l’Ufficio Immigrazione della Questura. Contratto di affitto o acquisto registrato dell’immobile destinato ad alloggio e la relativa attestazione, in originale, dell’Ufficio Tecnico del Comune o dell’ASL circa l’idoneità dell’alloggio o, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un idoneo alloggio, a tale dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del contratto di affitto o di acquisto della casa, registrato, intestato a chi ha firmato la dichiarazione, la fotocopia del documento d’identità di chi ha firmato la dichiarazione e l’attestazione, in originale, dell’Ufficio Tecnico del Comune o dell’ASL circa l’idoneità dell’alloggio. (L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria). 90 RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE TRAMITE KIT POSTALE Per tutte le tipologie di soggiorno non elencate precedentemente le richieste di rilascio / rinnovo / aggiornamento del permesso di soggiorno devono essere presentate con appositi kit tramite gli Uffici Postali con “Sportello Amico”. La ricevuta dell’ufficio postale sarà valida a tutti gli effetti, nel territorio nazionale, come una ricevuta rilasciata dalla Questura. Per la compilazione del kit ci si può avvalere, a titolo gratuito, dei patronati e sindacati della provincia a ciò abilitati. Per conoscere quali sono i patronati e i sindacati abilitati nella provincia, per informazioni sui documenti da allegare alla richiesta e/o sullo stato della propria istanza, si può consultare il sito www.portaleimmigrazione.it mentre, per verificare se il proprio soggiorno è pronto si può interrogare l’apposita sezione nella home page del sito www.poliziadistato.it, con la password presente nella ricevuta rilasciata da Poste Italiane al momento della spedizione del kit. 91 Minori L’UFFICIO MINORI DELLA QUESTURA L’attenzione che la Polizia di Stato ha dedicato a tutti i temi che possono coinvolgere i minori, come vittime e come autori di reato, risale al 1996, anno in cui è stato istituito l´"Ufficio minori" presso tutte le questure, nell´ambito del “Progetto arcobaleno”. Nato come "pronto soccorso" per i problemi degli adolescenti e delle famiglie in difficoltà, ha tra i suoi obiettivi quello di tenere sotto controllo la delinquenza, di prevenire gli abusi e gli abbandoni dei minorenni, di recuperare i loro diritti. COMPITI DELL'UFFICIO MINORI L’ufficio minori si occupa di: violenze e abusi sessuali sui minorenni maltrattamenti abbandono di minorenni uso o spaccio di stupefacenti a opera di minori prostituzione e pornografia minorile sfruttamento del lavoro minorile evasione scolastica microcriminalità minorile ogni altro disagio e difficoltà attività di monitoraggio, analisi e prevenzione delle situazioni socio – familiari a rischio, anche in raccordo con vari enti ed organismi coinvolti nei problemi dei minori. 92 L'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti - reato. Per contatti telefonare al 0575 400 605 oppure al 0575 400 503 – per le emergenze: 113. 93 Arruolamenti e concorsi CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO Si accede ai ruoli della Polizia di Stato attraverso Concorso Pubblico. I concorsi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Concorsi particolari sono riservati ai volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Concorsi della Questura al numero 0575 400 593. Orari di apertura al pubblico, dal martedì al venerdì h. 8.30 13:00 e il sabato h. 8:30 – 12:00. Dettagliate informazioni sulle aree operative, sui requisiti e sui concorsi in atto sono disponibili sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it nella sezione “Concorsi”. 94 Varie PREAVVISI DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI I preavvisi inerenti le pubbliche manifestazioni nell’ambito della Provincia (comprese le manifestazioni sportive, gare ciclistiche, processioni religiose ecc.) devono pervenire al Questore, almeno tre giorni prima dello svolgimento delle stesse (ai sensi dell’articolo 18 del T.U.L.P.S) indicando: data, ora, luogo e modalità dell’effettuazione (se la manifestazione interessa più comuni, occorre indicare tutti i comuni interessati) generalità complete degli organizzatori e dei responsabili almeno un recapito telefonico. Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il preavviso deve essere presentato a tutti i Questori delle province interessate. Il preavviso è in carta semplice e può essere inviato, per le manifestazioni che interessano la Provincia di Arezzo, anche al numero di fax 0575 400 477 della Questura. Chi lo desidera può utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito www.poliziadistato.it nella sezione moduli. Da tenere presente che: Il Questore per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi e i tempi di svolgimento della manifestazione. 95 La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori o i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive ecc). Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (tre giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. L’inosservanza di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni sono sanzionate ai sensi dell’art. 18 e successivi del T.U.L.P.S. 96 SCHEDINE DEGLI ALLOGGIATI I gestori di strutture ricettive (compreso affittacamere, B&B, case vacanze ecc.) devono comunicare le presenze degli ospiti (anche per una sola notte) così come previsto dalla normativa che disciplina le modalità di comunicazione, all'Autorità di Pubblica Sicurezza, delle persone alloggiate in strutture ricettive (V. art.109 del T.UL.P.S1. e il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 dicembre 20002 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”). In base a questa normativa i gestori delle strutture ricettive devono verificare che le persone a cui danno alloggio siano munite di carta di identità o altro documento idoneo ad attestare l’identità secondo le norme vigenti, devono compilare o far compilare delle schede di dichiarazione di generalità (si acquistano nei negozi di cancelleria e prodotti per ufficio e sono comunemente denominte “schedine degli alloggiati”) e trasmettere tali schede all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dal loro arrivo. La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente. Nel caso che la struttura ricettiva sia ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione giornaliera presso i reparti minori dell’Arma dei carabinieri che provvederanno a trasmettere dette schedine alla questura territorialmente competente. 1 Come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n.135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.92 del 20 aprile 2001. 2 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 295 del 19/12/2000. 97 Dal gennaio 2011 è stata attivata la procedura per l’invio telematico delle schedine degli allogiati. Le strutture ricettive che si abiliteranno al servizio, completamente gratuito, potranno comunicare i dati relativi ai loro “ospiti”, direttamente tramite Internet all’ indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it senza più necessità di dover recapitare materialmente le schedine in Questura, ai Commissariati di P.S. o alle stazioni dei Carabinieri. Per richiedere l’adesione al servizio occorre compilare l’apposito modulo (download alla pagina http://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo-6-3724384-1.htm ) e riconsegnarlo, dietro appuntamento, all’ U.P.G.A.I.P. (Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia ) della Questura contattabile alle utenze 0575 400639 / 0575 400524. 98 CESSIONI DI FABBRICATO La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza1, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191). E’ un onere e una responsabilità che cade su chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società). L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale. Per la comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo disponibile nel sito www.poliziadistato.it nella sezione “moduli” e la consegna dello stesso può essere effettuata a mano, presso il Corpo di Guardia della Questura, per posta tramite raccomandata con avviso di ritorno o con fax al nr. 0575 400 477. 1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci. 99 DENUNCE ESPOSTI E QUERELE Si possono presentare presso l’Ufficio Denunce della Questura nei seguenti orari di apertura al Pubblico: dal lunedì al venerdì 8.0014.00/14.00-20.00 e sabato 8.00-13.00/14.00-20.00 Per le sole denunce, per facilitare quelle persone che, trovandosi in particolari condizioni fisiche o di salute, abbiano difficoltà a raggiungere gli Uffici della Questura per sporgere una denuncia, la Polizia di Stato offre un servizio a domicilio attivabile contattando i nr. telefonici 0575-400545, 0575-400602, o il 113. La denuncia La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. L'esposto L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte. La querela La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia. Con la querela la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. I termini per la presentazione sono entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato. 100 DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E/O DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE In caso di furto, smarrimento, distruzione della Patente di guida e/o della Carta di circolazione, il titolare dovrà presentare denuncia entro 48 ore portando con se: un documento di riconoscimento valido; 2 foto tessera1 qualora il documento sottratto smarrito o deteriorato sia la patente. Gli organi di Polizia verificheranno, tramite all’archivio nazionale degli abilitati alla guida o l’archivio nazionale dei veicoli, se la patente e/o la Carta di Circolazione siano duplicabili. In caso positivo, sarà compilato un modulo in triplice copia, una delle quali (quella senza foto) sarà restituita al denunciante e avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, mentre il duplicato sarà spedito direttamente al luogo di residenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso che i documenti non siano duplicabili, sarà compilato un unico modulo, che avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, e l’utente dovrà presentare autonomamente domanda di duplicato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione. Se entro 45 giorni dalla consegna del documento provvisorio di guida e/o circolazione il titolare non ha ricevuto presso la propria residenza il duplicato del documento denunciato smarrito rubato o distrutto, dovrà telefonare al numero verde della Motorizzazione – Ufficio Centrale Operativo 800 232323 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30. Le fotografie devono essere a colori con sfondo bianco e del formato indicato 4,2 X 4,2 non devono essere su carta termica, non devono essere spillate, sporcate o timbrate in alcun modo. 1 101 In caso di rinvenimento della patente denunciata smarrita sottratta o distrutta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla. L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente di guida e/o della Carta di Circolazione smarrita, sottratta o distrutta solo se: ha sporto denuncia in data antecedente il 15 aprile 2001; è stato invitato a recarvisi dall’autorità che ha ricevuto la denuncia o dall’Ufficio Centrale Operativo. 102 TELEALLARME Il teleallarme è un dispositivo ausiliario che collega il dispositivo di allarme di un utente al pronto intervento della Polizia. Per essere attivato è necessario aver già installato un sistema di antifurto a combinatore telefonico (omologato ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. n. 314/92). Il servizio di teleallarme è completamente gratuito e si può richiedere compilando un modulo anche scaricabile da www.poliziadistato.it nella sezione “moduli”. Per la consegna del modulo si prende un appuntamento con il personale dell’ufficio addetto tramite telefono contattando uno dei seguenti numeri: 0575 4001 - 0575 400406 - 0575 400602. 103 INFORTUNI SUL LAVORO Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. nr. 1124 del 30.06.1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) obbligano i datori di lavoro a denunciare all' I.N.A.I.L. ed all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato di P.S. oppure, se la località in cui è avvenuto l'incidente non è sede di Questura o di Commissariato, al Sindaco), entro due giorni dall'avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico legale. La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e denuncia incompleta, prevedendo per tutti i casi, l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n° 561/93. Il datore di lavoro può ritirare presso l' I.N.A.I.L. l'apposito modello, compilarlo e presentarlo sia all'Ente stesso che alla competente Autorità Locale di P.S. La denuncia di Infortunio sul lavoro avvenuta nell’ambito del Comune di Arezzo, completa di copia della certificazione medica, può essere presentata direttamente al Corpo di Guardia della Questura, inviata tramite raccomandata o fax al numero 0575 400477. 104 SERVIZI DI PAGAMENTO - INCASSO E TRASFERIMENTO FONDI (MONEY TRASFER) In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20 della Legge 94/2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170), gli agenti finanziari che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), devono acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione sia un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. In attesa di specifiche disposizioni ministeriali, la Questura di Arezzo ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato alla ricezione di tali dati: [email protected]. 105 Questura di Arezzo – Ufficio Relazioni con il Pubblico Pubblicazione del : 27 dicembre 2010 Aggiornamenti: 14 febbraio 2011 - Schedine degli alloggiati 17 febbraio 2011 – Passaporti e documenti di espatrio 12 maggio 2011 – Licenze per Internet Point 12 maggio 2011 – Licenze per lavorazione / commercio oggetti preziosi 25 novembre 2011 – Documenti di viaggio per rifugiati /protezione sussidiaria / motivi umanitari 15 dicembre 2011 – Armi – aggiornamento costo dei libretti 106