IN CORSO DI AGGIORNAMENTO AL 2012
Questura di Arezzo
Carta dei servizi
- 2011 -
Via Filippo Lippi, snc
2
La Questura
dialoga
con i cittadini
La Questura di Arezzo, al fine di ottimizzare le attività di istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha istituito già dal 2000 l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In adesione alle direttive del Ministero dell'Interno, l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo
disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative e
alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità
e chiarezza i propri diritti.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è raggiungibile:
- telefonicamente al numero 0575 400 602 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.30;
- a mezzo Fax al numero 0575.400 477;
- tramite posta elettronica utilizzando il modulo “scrivici” presente sul sito
internet
www.poliziadistato.it
o
direttamente
all’indirizzo
[email protected]
Il presente documento, la modulistica, le informazioni sugli orari di apertura di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia e altre notizie utili
sono disponibili anche al seguente indirizzo:
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo
3
4
Indice
Pag.
Commissariati di Pubblica Sicurezza .................................................. 9
Reparti e specialità dislocati nella provincia ...................................... 9
Uffici della Questura - Orari di apertura al pubblico ......................... 11
Passaporti ............................................................................................ 13
Rilascio del passaporto ......................................................................... 15
Proroga di validità del passaporto ......................................................... 18
Iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore effettuata antecedentemente alla data del 25 novembre 2009 ........................................ 20
Certificato di nascita per l’espatrio dei minori di anni 15 ........................ 21
Passaporto collettivo ............................................................................. 23
Prima della partenza ............................................................................. 25
Armi ...................................................................................................... 27
Nulla osta acquisto armi ........................................................................ 28
Denuncia di acquisto e detenzione armi ................................................ 29
Porto di fucile per uso caccia ................................................................ 30
Carta Europea delle armi da fuoco ........................................................ 33
5
Licenza di esportazione temporanea di armi comuni da sparo per uso venatorio in Paesi non aderenti al’’Unione Europea .................................. 35
Licenza di porto d’arma per tiro a volo .................................................. 36
Vidimazione della carta di riconoscimento per il trasporto di arma o di armi, per i componenti delle società di tiro a segno .................................. 38
Licenza di trasporto di armi sportive ...................................................... 39
Licenza Collezione di Armi comuni da sparo ......................................... 40
Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare ........................... 41
Variazione delle armi inserite in una collezione ..................................... 42
Licenza di fabbricazione e/o commercio di armi comuni da sparo ......... 43
Licenza di riparazione di armi comuni da sparo ..................................... 43
Nulla osta per l’acquisto di gas tossici ................................................... 44
Autorizzazione al trasporto di gas tossici ............................................... 45
Autorizzazione all’impiego di gas tossici ................................................ 46
Autorizzazione all’acquisto di esplosivi .................................................. 47
Rinvenimento di armi ............................................................................ 48
Accensione di fuochi d’artificio, spari alla processionaria del pino o per
l’allontanamento dei colombi ................................................................. 49
Licenze per attività .............................................................................. 50
Licenza per attività di lavorazione a ciclo completo o per conto terzi e/o di
commercio all’ingrosso o al dettaglio di oggetti preziosi ........................ 51
Licenza per agenzia d’affari .................................................................. 61
Licenza per l’esercizio di scommesse ................................................... 64
Licenza per attività di offerta e messa a disposizione al pubblico / clienti /
soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telema6
tiche (Internet point / Voip Phone center) .............................................. 66
Autorizzazione per l’installazione di impianti elettrici provvisori per illuminazioni pubbliche nel Comune di Arezzo ............................................... 69
Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione di
nastri, dischi, musicassette, videocassette, ecc. ................................... 71
Facchinaggio ......................................................................................... 72
Vendita merci a domicilio ...................................................................... 73
Studio fotografico o fotografo ambulante ............................................... 74
Nulla osta volo da diporto e sportivo ..................................................... 75
Permessi di soggiorno per stranieri .................................................. 76
Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi con visto d’ingresso 78
Soggiorni per turismo affari visita inferiori a tre mesi in esenzione di visto
d’ingresso .............................................................................................. 79
Comunicazioni di ospitalità a stranieri ................................................... 80
Richieste di permesso / carta di soggiorno da presentare direttamente
presso la Questura ................................................................................ 81
Cure mediche ........................................................................................ 83
Gara sportiva ......................................................................................... 84
Motivi umanitari ...................................................................................... 84
Asilo politico (rilascio) ............................................................................. 85
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea............................. 86
Documenti di viaggio per rifugiati o titoli di viaggio per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari .. 88
Richieste di nulla-osta per Lavoro autonomo ........................................ 89
7
Richieste di permessi / carte di soggiorno da presentare tramite kit postale ........................................................................................................... 91
Minori ................................................................................................... 92
Arruolamenti e concorsi ..................................................................... 94
Varie
Preavvisi di pubbliche manifestazioni .................................................... 95
Schedine degli alloggiati ........................................................................ 97
Cessioni di fabbricato ............................................................................ 99
Denunce esposti e querele .................................................................. 100
Duplicato della patente di guida e/o della carta di circolazione ............. 101
Teleallarme ......................................................................................... 103
Infortuni sul lavoro ............................................................................... 104
Servizi di pagamento – Incasso e trasferimento fondi (Money trasfer) . 105
Aggiornamenti alla Carta dei Servizi ................................................... 106
8
Commissariati di
Pubblica Sicurezza
COMMISSARIATO DI P.S. DI MONTEVARCHI
VIALE DIAZ, 14
TEL.: 055 - 910 401
ORARIO AL PUBBLICO: 9.00 – 13.00 MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ.
COMMISSARIATO DI P.S. DI SANSEPOLCRO
VIA DEI LORENA, 50
TEL.: 0575 – 74 321
ORARIO
DI APERTURA AL PUBBLICO:
8.30 – 12.30
SABATO.
Reparti e Specialità
dislocati nella Provincia
POLIZIA FERROVIARIA_
AREZZO
Piazza della Repubblica (Stazione)
Tel. 0575 20245
9
MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ
SAN GIOVANNI VALDARNO
Piazza Matteotti, 8 (Stazione)
Tel. 055 9122178
TERONTOLA
Piazza Nazioni Unite, 9 (Stazione)
Tel. 0575 67195
POLIZIA POSTALE
Presso Poste Centrali
Via Guido Monaco, 34
tel. 0575 400 518
POLIZIA STRADALE
AREZZO
Via Leone Leoni, 12
Tel. 0575 35931
SOTTOSEZIONE DI BATTIFOLLE
Presso Casello Autostradale
Tel. 0575 36651
DISTACCAMENTO DI PONTE A POPPI
Via Aretina, 27
Tel. 0575 527040
DISTACCAMENTO DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Via Spartaco Lavagnini, 87
Tel. 055 9123780
POSTO FISSO DI POLIZIA PRESSO OSPEDALE SAN DONATO
Tel. 0575 400 510
10
Uffici della Questura
Orari di apertura al Pubblico
UFFICIO ARMI
Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00
Mercoledì pomeriggio 14.30 – 17.30
UFFICIO CONCORSI
Dal martedì al venerdì 8.30 – 13.00
Sabato 8.30 – 12.00
UFFICIO DENUNCE
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 / 14.00 - 20.00
Sabato 8.00 – 13.00 / 14.00 – 20.00
UFFICIO IMMIGRAZIONE
Informazioni, integrazione documenti e presentazione delle istanze:
Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00
Ritiro carte/permessi di soggiorno:
Lunedì e Giovedì 15.00 – 18.00
UFFICIO LICENZE
Martedì Venerdì 8.30 – 12.00
UFFICIO PASSAPORTI
Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.00
Mercoledì pomeriggio 14.30 – 17.30
Lunedì e Giovedì mattina solo su appuntamento da prenotare tramite Internet alla
pagina https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
11
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.30 (sportello telefonico)
12
Passaporti
Dal 26 ottobre 2006 la Questura di Arezzo rilascia il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati,
certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e l’autorità
che lo ha rilasciato. A partire dal 18 giugno 2010 per il rilascio del passaporto è obbligatoria l’acquisizione anche delle impronte digitali.
Le impronte digitali non riguardano i minori di 12 anni e sono memorizzate
esclusivamente nel microchip del passaporto.
Il nuovo passaporto ha le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa dell’Unione Europea in materia di passaporti e di documenti di viaggio. I documenti rilasciati antecedentemente rimarranno comunque validi fino alla loro naturale scadenza.
La presentazione della richiesta di passaporto con contestuale deposito
della firma e dell’impronta digitale si effettua presso:
Il Commissariato di PS di Montevarchi, nei giorni di apertura al pubblico,
se residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro
Ciuffenna, Montevarchi, Pian di Scò, S. Giovanni Valdarno, Terranuova
Bracciolini.
Il Commissariato di PS di Sansepolcro, nei giorni di apertura al pubblico,
se residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.
L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico per i
residenti in tutti gli altri Comuni.
13
La documentazione per la richiesta di passaporto potrà essere inoltrata,
per coloro che non risiedono nel Comune di Arezzo, anche tramite le Stazioni dei Carabinieri di competenza o il Comune di residenza, tuttavia, per
il deposito della firma e dell’impronta digitale necessarie per l’emissione
del passaporto sarà indispensabile presentarsi successivamente, di persona, presso gli uffici di polizia sopra indicati.
14
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
(LEGGE NR. 1185 DEL 1967 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
Per richiedente senza figli minori degli anni 18
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche
nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui
una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo
sportello al momento di presentazione della domanda)
1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto
1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello
unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico
precedente passaporto se esistente
documento d’identità in corso di validità.
Per richiedente con figli minori degli anni 18
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche nel
sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui
una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto
1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico
precedente passaporto se esistente
15
documento d’identità in corso di validità
atto di assenso dell’altro genitore, in mancanza del quale bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso di
un unico genitore in vita).
Per richiedente minorenne
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche
nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui
una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo
sportello al momento di presentazione della domanda)
1 marca di concessione governativa da € 40,29 per passaporto
1 ricevuta di versamento di € 42.50 (costo del passaporto - modello
unificato a 48 pagine) sul c/c 67422808, intestato al Ministero
dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale passaporto elettronico
precedente passaporto se esistente
documento d’identità in corso di validità (se posseduto)
atto di assenso dei genitori.
Nel caso che di uno dei due genitori rifiuti l’assenso o sia irreperibile bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere
il nulla osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in caso
di un unico genitore in vita).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte da
un genitore.
Le richieste di passaporto per minori di 14 anni devono contenere la specifica, da parte dei genitori, riguardo gli accompagnatori.
16
Per religiosi missionari
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato)
2 fotografie per passaporto, identiche, recenti e a volto scoperto, di cui
una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo
sportello al momento di presentazione della domanda)
documento d’identità in corso di validità
attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso.
17
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA PROROGA DI VALIDITÀ DEL
PASSAPORTO
(SOLO PER IL VECCHIO MODELLO QUINQUENNALE)
Si ricorda all'utente che il passaporto può essere prorogato una sola volta
e non può avere una validità complessiva (dalla data del primo rilascio)
superiore a 10 anni.
Per richiedente senza figli minori degli anni 18
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche
nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
documento d’identità in corso di validità
passaporto scaduto.
Per richiedente con figli minori degli anni 18
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche
nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
atto di assenso da parte dell’altro genitore
documento d’identità in corso di validità
passaporto scaduto
Nel caso che l’altro genitore rifiuti l’assenso o sia irreperibile bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per ottenere il nulla
osta al rilascio del documento di espatrio (non necessario in un unico genitore in vita).
Per religiosi missionari
richiesta scritta (da redigere su apposito stampato disponibile anche
nel sito internet www.poliziadistato.it nella sezione passaporto)
18
documento d’identità in corso di validità
attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso.
Per tutti i casi non contemplati, l'Ufficio Passaporti della Questura di Arezzo è aperto nei giorni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.00 e nella giornata di mercoledì anche il pomeriggio dalle ore
14.30 alle ore 17.30.
19
ISCRIZIONE DEL FIGLIO MINORE SUL PASSAPORTO DEL GENITORE
EFFETTUATA ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DEL
25 NOVEMBRE
2009
Dal 25 novembre 2009 non è più possibile richiedere l’iscrizione del figlio
minore sul passaporto del genitore.
Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima di tale data fino alla scadenza del passaporto e fino ai 16 anni di età del minore. Per i minori già
iscritti sarà possibile chiedere, al compimento dei 10 anni di età,
l’applicazione della foto: alla domanda dovranno essere allegate due foto
formato tessera del minore, di cui una autenticata (è possibile effettuare
l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della
domanda con la presenza del minore e un suo documento se posseduto).
20
CERTIFICATO DI NASCITA PER L'ESPATRIO DEI MINORI DI ANNI 15
I minori di anni 15 possono recarsi all'estero, nei casi previsti dagli accordi
internazionali, utilizzando come documento valido per l'espatrio un certificato di nascita e cittadinanza, con foto autenticata, convalidato dall’Ufficio
Passaporti.
I genitori richiedenti dovranno presentare richiesta presso:
- Il Commissariato di PS di Montevarchi, nei giorni di apertura al pubblico, per i minori residenti nei Comuni di Bucine, Castelfranco di
Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pian di Scò, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
- Il Commissariato di PS di Sansepolcro, nei giorni di apertura al
pubblico, per i minori residenti nei Comuni di, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano,
Sansepolcro, Sestino.
- L’Ufficio Passaporti della Questura, negli orari di apertura al pubblico per i minori residenti in tutti gli altri Comuni.
Per la richiesta occorre compilare l’apposito modello allegando il certificato di nascita e cittadinanza e 2 fotografie del minore. L’autentica di una
delle due fotografie dovrà essere effettuata direttamente dall’ufficio passaporti della Questura (o dai Commissariati di PS competenti per territorio) pertanto è necessaria la presenza del minore al momento della presentazione della domanda che dovrà essere corredata dall'assenso dei
genitori.
Per i figli minori di 14 anni, i genitori dovranno specificare gli accompagnatori.
Si evidenzia che il certificato di nascita convalidato per l’espatrio non è
accettato da tutti quei Paesi esteri che riconoscono la carta di identità
quale documento valido per l’ingresso inoltre, alcuni Paesi esteri pur riconoscendo la validità del certificato di nascita e cittadinanza attuale (con
21
timbro di convalida plurilingue e validità limitata ad un anno) non accettano i modelli rilasciati in precedenza (con timbro di convalida in lingua italiana e validità pluriennale).
Prima della partenza si consiglia di acquisire precise informazioni presso
le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio. (il cui elenco completo è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri
www.esteri.it)
Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia
dei documenti accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree
e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio.
22
IL PASSAPORTO COLLETTIVO
Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi,
sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali.
Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla data del rilascio e può essere richiesto dal capogruppo / organizzatore del viaggio.
Il documento consente l'espatrio per un solo viaggio di gruppi composti da
un numero di persone non inferiore a 5 e non superiore a 50.
Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale valido e deve
presentare richiesta scritta di passaporto collettivo, in carta semplice specificando le proprie generalità (del capogruppo) e gli estremi del suo passaporto individuale, il paese di destinazione, il numero dei partecipanti, i
motivi e la durata del viaggio (date di partenza e di rientro), i mezzi di trasporto, i valichi di frontiera utilizzati per l’uscita e per il rientro nel territorio
italiano, la dichiarazione di non avere (o di avere) pene da espiare e/o
multe o ammende da soddisfare.
Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:
marca da bollo da € 14,62 ogni 50 partecipanti
programma della gita
fotocopia della carta d’identità di ogni partecipante
domanda individuale di ogni partecipante (da redigersi su apposito
modulo disponibile anche nel sito internet www.poliziadistato.it nella
sezione passaporto), per i minori è necessario l’assenso dei genitori
elenco in duplice copia dei componenti del gruppo, ordinati alfabeticamente contenente il numero d’ordine, il cognome e nome, lo stato
civile, il luogo e data di nascita, il comune di residenza, la professione
e gli estremi del documento di riconoscimento
1 marca di concessione governativa per un valore complessivo corri23
spondente a € 2.58 moltiplicato per il numero dei partecipanti, escluso
il capogruppo
1 ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c 10468528, intestato alla
Questura di Arezzo – Gestione Fondo Passaporti.
Si evidenzia che il passaporto collettivo non è riconosciuto da tutti i Paesi
esteri. Prima della partenza si consiglia di acquisire precise informazioni
presso l’ufficio passaporti della Questura, le agenzie di viaggi o le rispettive autorità consolari degli Stati esteri meta del viaggio (la lista completa di
queste ultime è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri
www.esteri.it).
24
PRIMA DELLA PARTENZA
La marca di concessione governativa per passaporto:
La marca di concessione governativa di € 40,29 per passaporto ha una
validità di 365 giorni dalla data di rilascio del libretto, negli anni successivi
la sua applicazione non è necessaria se il passaporto non viene utilizzato
o se lo si utilizza esclusivamente all’interno dei paesi aderenti all’Unione
Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria).
Quando si appone la marca, la sua scadenza annuale coincide con il
giorno e il mese di scadenza del passaporto indipendentemente dalla data di applicazione o convalida.
La marca, sebbene riporti la data di emissione, è soggetta a convalida da
effettuare presso l’ufficio passaporti della Questura, gli uffici postali o direttamente presso la Polizia di frontiera italiana (la marca deve essere già
attaccata sul libretto).
Documenti di espatrio rilasciati a minori di anni 14 antecedentemente il
novembre 2009:
La legge n. 166 del 20 novembre 2009 ha elevato da 10 a 14 anni di età
l’obbligo, per i minori, di viaggiare accompagnati.
I minori tra i 10 e i 14 anni, in possesso di un valido documento di espatrio
rilasciato in precedenza senza indicazione alcuna circa gli accompagnatori, qualora viaggino in compagnia di persone diverse dai genitori devono
avere, a corredo del documento di espatrio, una dichiarazione vistata
dall’autorità competente al rilascio del passaporto contenente i dati delle
persone autorizzate ad accompagnarli all’estero.
25
Visti d’ingresso e ulteriori adempimenti:
Per l’ingresso in alcuni Pesi esteri possono essere richiesti , oltre al possesso di valido documento d’espatrio, ulteriori requisiti o adempimenti,
come ad esempio un visto d’ingresso, una particolare validità residua del
documento, una preventiva registrazione ecc.
Prima della partenza è bene acquisire sempre aggiornate informazioni reperibili presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia
(la cui lista completa è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri:
www.esteri.it).
Recentemente sono state riscontrate ulteriori limitazioni circa la tipologia
dei documenti accettati per l’imbarco da parte di alcune compagnie aeree
e/o di navigazione straniere. Si consiglia di effettuare anche questa verifica presso il vettore prescelto per il viaggio.
Per ulteriori informazioni in materia di passaporti e di eventuali
altri adempimenti in relazione alle mete dei viaggi
consultare anche i seguenti link:
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/
26
Armi
Le informazioni disponibili in questa sezione riguardano le principali autorizzazioni relative alle armi comuni da sparo per uso sportivo e venatorio.
Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere all'Ufficio
Armi della Questura, aperto nei giorni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nella giornata di mercoledì, anche nel
pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Coloro che risiedono fuori del comune di Arezzo si rivolgeranno ai Commissariati di P.S. competenti per territorio o alle stazioni dei Carabinieri di
zona.
27
NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3° COMMA, TULPS)
Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo ed
alla detenzione di armi. E’ rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo1 di armi o munizioni consentite dalla
legge, e sono prive in un porto d’arma in corso di validità.
Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola
o di fucile.
L’stanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato) e del motivo dell’acquisto2
certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
marca da bollo da € 14,62
per le richieste di acquisto di materiale esplodente (munizioni o polvere) occorre una idonea documentazione che attesti la capacità al maneggio delle armi: fotocopia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto
servizio militare ovvero attestato, in bollo, rilasciato dal Tiro a Segno
Nazionale3.
Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.
1 ad es. eredità, ecc.
2 art. 8 comma 1 legge 110/1975.
3
Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano al
maneggio delle armi tuttavia qualora sia trascorso, dal loro rilascio, un
lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale.
28
DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI (ART. 38 TULPS)
Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare
di licenza di porto di pistola, di fucile o di nulla osta all’acquisto di armi,
deve presentarne immediata denuncia, corredata dalla seguente documentazione:
dichiarazione di vendita redatta dall’armeria o dal privato
originale della/e denuncia/e armi eventualmente possedute
se l’arma è acquistata da un privato allegare la copia della denuncia
del cedente.
La denuncia viene annotata in un registro e di tale annotazione viene dato
atto sulla copia restituita al denunciante.
29
PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 TULPS)
E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia durante lo
svolgimento dell’attività venatoria.
L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato)
2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata
(è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con fotocopia autenticata del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (o
relativa dichiarazione sostitutiva) ovvero con certificato in bollo rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale
certificato di abilitazione venatoria in bollo
ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003
ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria
dello Stato di Arezzo per il costo del libretto
ricevuta di versamento sul ccp 109504 di:
- € 38,00 per l’uso di un fucile ad un colpo
- € 53,00 per l’uso di un fucile a due colpi
1 Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano
al maneggio delle armi tuttavia, dopo un lungo periodo di inattività nel
maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno Nazionale.
30
- € 67,00 per l’uso di un fucile a più di due colpi
marca da bollo da € 14,62.
Termini per il rilascio della licenza: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
La licenza ha validità di anni 6 ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di CC.GG.
Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni)
L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato)
2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata
(è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
ricevuta di versamento di € 173,16 della tassa di Concessioni Governative su ccp 8003
ricevuta di versamento di € 1,27 su ccp 1529 intestato alla Tesoreria
dello Stato di Arezzo per il costo del libretto
ricevuta di versamento sul ccp 109504 di:
- € 38,00 per l’uso di un fucile ad un colpo
- € 53,00 per l’uso di un fucile a due colpi
- € 67,00 per l’uso di un fucile a più di due colpi
marca da bollo da € 14,62
31
precedente porto d’armi1.
Se scaduto da molto tempo,per il lungo periodo di inattività nel maneggio
delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno
Nazionale.
1
32
CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO (ART. 2 D.L. N° 527/92)
La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia
ai paesi dell’Unione Europea ovvero dà la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi dell’Unione, le armi iscritte sulla carta1 sia per
uso sportivo, che per uso venatorio.
La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi: la sua validità è legata a quella
delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.
I possessori della Carta, possono trasferire e trasportare le armi iscritte
senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso
sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso
delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività.
L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato
2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata
(è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
versamento di € 0,83 su ccp 1529, intestato alla Tesoreria provinciale
dello Stato di Arezzo, con indicata la causale
1 marca da bollo da € 14,62
copia conforme2 della denuncia delle armi con evidenziate le armi che
si intendono inserire nella licenza
1
Per un massimo di tre armi a seconda del Paese.
In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione.
2
33
copia conforme1 del titolo che autorizza alla detenzione, al trasporto o
al porto dell'arma.
La Carta viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza e alla scadenza può essere rinnovata, fino ad esaurimento
spazio, per un massimo di 4 volte.
1
In alternativa, se preferito dal richiedente, consegnare la fotocopia portando l’originale in visione.
34
LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO
PER USO VENATORIO IN PAESI NON ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Autorizza all'esportazione, per un massimo di due armi e 200 cartucce,
per uso venatorio (salvo diversa disposizione del Paese di destinazione).
Ha una validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo
viaggio.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato
1 marca da bollo da € 14,62
fotocopia del porto d’armi posseduto
fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza.
Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.
35
LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (LEGGE N° 323/69)
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato)
2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata
(è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529
intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata
la causale
marca da bollo da € 14,62 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni
abilitazione al maneggio delle armi1, documentabile con fotocopia autenticata del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare (o
relativa dichiarazione sostitutiva) ovvero con certificato in bollo rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.
Termini per il rilascio della licenza: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.
Può essere rinnovata ogni sei anni, alla scadenza del libretto.
Per il rinnovo (alla scadenza dei 6 anni)
L'istanza deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
1
Il certificato del Tiro a Segno e/o il Foglio di Congedo militare abilitano al
maneggio delle armi tuttavia, dopo un lungo periodo di inattività nel maneggio delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a
Segno Nazionale.
36
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato)
2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata
(è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda)
certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L.
di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie
militari e della Polizia di Stato
ricevuta di versamento, per il costo del libretto, di € 1,27 su ccp 1529
intestato alla Tesoreria Provinciale dello stato di Arezzo con indicata
la causale
marca da bollo da € 14,62 se si tratta di primo rilascio o di rinnovo dopo la scadenza dei sei anni
precedente porto d’armi scaduto1.
Se scaduto da molto tempo,per il lungo periodo di inattività nel maneggio
delle armi, potrebbe essere richiesto un nuovo certificato del Tiro a Segno
Nazionale.
1
37
VIDIMAZIONE DELLA CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO
DI ARMA O DI ARMI, PER I COMPONENTI DELLE SOCIETÀ DI TIRO A
SEGNO (ART. 76 R.D. N° 635/40)
Per trasportare le armi dal luogo di detenzione al poligono di tiro e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente detta " carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale
e vidimata dal Questore competente per territorio. Il trasporto dell’arma,
scarica e riposta nella sua custodia, è consentito solo nei giorni di esercitazioni sociali.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) comprensiva delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione (su apposito stampato)
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
marca da bollo da € 14,62
carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente del poligono (carta
verde).
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.
38
LICENZA DI TRASPORTO DI ARMI SPORTIVE (ART. 3 LEGGE N° 85/86)
La licenza autorizza al trasporto, sul territorio nazionale, di armi da sparo
classificate sportive, sia lunghe che corte, e inserite nell'elenco annesso
al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, previa attestazione rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione
di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI dalla quale risulti la
partecipazione del richiedente alla relativa attività agonistica.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) su apposito stampato
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
marca da bollo da € 14,62
attestazione di partecipazione all'attività agonistica rilasciata da una
Sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un'associazione di tiro iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI
fotocopia del porto d’armi posseduto
fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza.
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.
39
LICENZA COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE
N° 110/75)
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione,
ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive).
La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62)
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un
porto d’arma in corso di validità)
marca da bollo da € 14,62
dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale.
La licenza, che non comporta la detenzione del relativo munizionamento,
viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza.
40
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE (ART.
31 TULPS)
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate
anteriormente al 1890. La presente licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto.
L'istanza deve corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62)
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un
porto d’arma in corso di validità)
marca da bollo da € 14,62.
La licenza ha carattere permanente, non permette la detenzione del relativo munizionamento e viene rilasciata entro 120 giorni dalla ricezione
dell'istanza.
La licenza di collezione di armi antiche artistiche o rare è anche un titolo
autorizzatorio per l’acquisto di altre armi antiche.
41
VARIAZIONE DELLE ARMI INSERITE IN UNA COLLEZIONE
L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62)
1 marca da bollo da € 14,62
licenza originale di collezione armi
per le armi comuni da sparo: fotocopia della denuncia di armi con evidenziate le armi che si intendono inserire in licenza o dichiarazione di
cessione dell’arma da depennare.
Attenzione: per l’acquisto di ulteriori armi comuni da sparo da inserire direttamente in collezione sarà necessaria un’autorizzazione preventiva.
42
LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA
SPARO (ART. 31 TULPS)
LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 8 LEGGE
N° 110/75)
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62)
eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto
che agisce in nome e per conto di società
dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un
porto d’arma in corso di validità)
abilitazione alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla
Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti (Prefettura)
planimetria analitica dei locali e agibilità dei locali destinati a deposito,
fabbricazione, vendita o riparazione delle armi, rilasciata dalla Commissione Tecnica di Vigilanza per le Materie Esplodenti.
Le licenze vengono rilasciate entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e devono essere rinnovate annualmente.
43
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS –
R.D. N. 147/1927)
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62), contenente i dati anagrafici del titolare della licenza di Pubblica Sicurezza, la sede della ditta, con specificazione
dei quantitativi massimi di gas da acquistare nel periodo di validità della licenza (sei mesi), nonché i quantitativi per ogni trasporto di gas.
marca da bollo da € 14,62
fotocopia della licenza di Pubblica Sicurezza (per gli orafi) o comunale
(in caso di Galvanica)
fotocopia della visura camerale
fotocopia del patentino dell’addetto al bagno galvanico
fotocopia della polizza assicurativa ove sia specificata la responsabilità civile per danni dovuti all’utilizzo dei gas tossici.
44
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS –
R.D. N. 147/1927)
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione ed utilizzo dei gas tossici
fotocopia della suddetta licenza
dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale
marca da bollo € 14,62
fotocopia del libretto di circolazione del veicolo adibito al trasporto di
gas
fotocopia della polizza assicurativa del mezzo
elenco del personale abilitato alla guida del veicolo (ADR)
elenco delle ditte clienti / fornitrici del gas.
45
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI (ART. 58 TULPS –
R.D. N. 147/1927)
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62), effettuata dal titolare della licenza comunale alla custodia, conservazione e utilizzo dei gas tossici
fotocopia della suddetta licenza
dichiarazione sostitutiva
marca da bollo
dichiarazione di responsabilità del direttore tecnico ( laureato in ingegneria o chimica iscritto all’albo)
elenco del personale abilitato all’impiego dei gas tossici
foglio delle operazioni giornaliere, in duplice copia, firmato dal direttore
tecnico
nulla osta della U.S.L. competente per territorio ove si utilizzano i gas.
46
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ESPLOSIVI (ART. 55 TULPS)
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
domanda in bollo (€ 14,62) presentata dal responsabile dei lavori
legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e
per conto di società
per cave e miniere autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere
altrimenti certificato ex art. 104 TULPS rilasciato dal Sindaco del Comune ove saranno utilizzati gli esplosivi
marca da bollo da € 14,62
fotocopia del patentino per fochini
fotocopia della polizza assicurativa per copertura danni a terzi
fotocopia della licenza di deposito esplosivi ove posseduto
certificazione in bollo comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture
sanitarie militari e della Polizia di Stato (se non in possesso di un porto
d’arma in corso di validità).
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
47
RINVENIMENTO DI ARMI
Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso
il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta
(art. 20 L. 110/1975).
Colui che ha effettuato il rinvenimento potrà, se interessato, diventare il
proprietario qualora
il legittimo proprietario non sia individuabile e, trascorso un anno
dall’ultima pubblicazione all’apposito albo comunale, nessuno si sia
presentato a rivendicare la proprietà dell’arma
l’arma in questione possa essere legalmente detenuta da parte di privati (ovvero non sia alterata, da guerra, clandestina ecc.)
colui che ha effettuato il rinvenimento sia titolare (o lo diventi) di
un’autorizzazione di polizia che gli consenta di acquisire l’arma (regolare porto d’armi o nulla osta acquisto armi). Se non sarà possibile ottenere tale autorizzazione sarà obbligato a cedere l’arma ad altri o a
versarla per la rottamazione.
Soddisfatte tali condizioni, al subentro nel possesso dell’arma si dovrà infine, come d’ordinario, denunciarne la detenzione (art. 38 TULPS)
48
ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SPARI ALLA PROCESSIONARIA
DEL PINO O PER L’ALLONTANAMENTO DEI COLOMBI
Per le relative necessarie autorizzazioni contattare direttamente l’ufficio
armi della Questura, telefonicamente al numero 0575 400 534 o personalmente negli orari di apertura al pubblico.
49
Licenze per Attività
L’Ufficio Licenze della Questura rilascia le autorizzazioni necessarie
all’apertura di varie attività quali la lavorazione e il commercio di oggetti
preziosi, alcune tipologie di agenzie d’affari, l’installazione di apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (c.d Internet
Point e/o Phone Center con utilizzo di tecnologia Voip), l’esercizio di
scommesse, l’installazione delle luminarie natalizie.
Detto ufficio riceve inoltre le comunicazioni di inizio attività per taluni settori quali il facchinaggio, le attività di fotografo, la produzione, commercio,
noleggio di supporti audio / video, e rilascia i nulla osta per attività di volo.
Per la presentazione della documentazione ci si può rivolgere, salvo indicato diversamente, all'Ufficio Licenze della Questura, il quale è aperto nei
giorni feriali di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
50
LICENZA PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE A CICLO COMPLETO O PER
CONTO TERZI E / O DI COMMERCIO ALL’INGROSSO O AL DETTAGLIO DI
OGGETTI PREZIOSI (ART. 127 TULPS):
I fabbricanti (industria), i commercianti e i mediatori di oggetti preziosi devono richiedere specifica licenza al Questore della provincia dove avrà
sede l’attività. Gli orafi artigiani non hanno l’obbligo di richiedere la licenza, ma comunque devono provvedere a far vidimare il registro dei preziosi
usati.
La richiesta di licenza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di
apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile
anche
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
(www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità
in caso di società con più coamministratori, quello designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di
accettazione degli altri soci, resa in carta libera, con allegata la fotocopia di un documento di identità.
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul
sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”)
comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri
un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva
(autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione
e dei soci di maggioranza.
51
pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione
tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di
porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da
tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale
che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato
dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato
nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura
camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata
nell’impiantistica
di
sistemi
di
allarme/antifurto;
dimostrazione
dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia
o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato
1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza)
attestazione del versamento sul c/c postale n. 8003 di € 404,00 se trattasi di lavorazione, € 270,00 se trattasi di commercio, € 81,00 se trattasi di rappresentanti
visura camerale oppure autocertificazione contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo
solo per attività di dettaglio: copia della comunicazione di apertura di attività di vicinato resa al Comune di competenza o la relativa autocertificazione con indicazione della data di presentazione.
La licenza viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza corredata dalla documentazione completa.
Requisiti della sede di lavorazione e / o commercio di oggetti preziosi
52
Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico–sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione
all’attività che si intende svolgere;
Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali;
Ingresso principale costituito da due porte entrambe blindate; per i locali in cui si svolge la sola lavorazione per conto terzi o il commercio al
dettaglio si ritiene sufficiente anche una sola porta blindata, munita solo per il dettaglio - di pulsante elettrico per l’apertura e di sistema automatico di chiusura. Per quelli relativi al commercio al dettaglio, le vetrine dovranno essere in vetro antiproiettile (V.A.P.) 1o antisfondamento
(V.A.S.)2. Gli eventuali accessi secondari dovranno essere costituiti da
porta blindata (lo spessore del metallo delle porte blindate deve essere
maggiore o uguale a 3 – 4 mm.);
le finestre poste ad altezza d’uomo (fino a 2 metri da terra) siano munite di V.A.P. o V.A.S.; quelle poste ad una altezza tra i 2 e i 4 metri siano munite di V.A.P. o V.A.S. e / o di robuste inferriate; infine, quelle poste ad una altezza di oltre 4 metri siano munite di V.A.P: o V.A.S. e / o
di robuste inferriate o siano munite di vetri normali, purché l’ambiente
sia protetto da sistema di allarme volumetrico con sensori a protezione
delle finestre stesse; è necessario specificare l’esatto spessore degli infissi e dei vetri di porte e finestre.
dotare l’attività di cassaforte/i con congegno a tempo, in numero tale da
1
V.A.P.: si intendono i vetri antiproiettile i quali possono essere utilizzati
in sostituzione dei V.A.S.
2
V.A.S.: si intendono i vetri antisfondamento del tipo antimazza aventi
uno spessore minimo di 19/21 mm. in grado di resistere agli urti portati
ripetutamente ed intenzionalmente con corpi contundenti, in alternativa
è consentito l’utilizzo di una speciale protezione denominata “LEXAN
MARGARD MR5E” o similari nello spessore 9,5 mm. o 12 mm. anticrimine antimazza (trattasi di protezione speciale in policarbonato trasparente antiurto e antiabrasione).
53
consentire a fine esercizio di riporre tutto il materiale all’interno della
stessa/e.
Il locale dovrà essere dotato di sistema di allarme collegato con le forze
di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata.
L’Ufficio valuterà l’eventuale installazione di altri sistemi di difesa passiva
con riserva di verificarne l’efficacia anche in alternativa a quelli sopraelencati;
Gli accessi e le eventuali uscite di sicurezza devono essere conformi alle
disposizioni del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626.
A differenza delle precedenti misure di sicurezza, per gli esercizi in cui si
lavorano o si commercializzano, con espressa limitazione nella licenza,
ESCLUSIVAMENTE OGGETTI IN ARGENTO, si ritengono sufficienti le
seguenti misure:
Legittima disponibilità da parte del richiedente, idoneità igienico–
sanitaria, agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività
che si intende svolgere
il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali
ingresso principale: si ritiene sufficiente una sola porta blindata, con le
caratteristiche di cui sopra
finestre: fino a 2 metri da terra, devono essere munite di V.A.S. o
V.A.P. o robuste inferriate; da 2 a 4 metri, possono essere munite di
V.A.P. o V.A.S. o robuste inferriate o può essere presente allarme volumetrico e vetri normali; sopra i 4 metri, si ritiene sufficiente l’allarme
volumetrico con vetri normali
cassaforte: può essere istallata cassaforte con o senza timer, ovvero
armadio blindato munito di chiusura a tempo.
In relazione al volume degli affari l’Ufficio valuterà, caso per caso, la
54
necessità di dotare il locale di sistema di allarme collegato con le forze
di Polizia o con Istituti di Vigilanza Privata.
PER I BAGNI GALVANICI valgono le misure richieste per l’argento.
55
Trasferimento di sede:
L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile
anche
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
(www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul
sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”)
comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri
un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva
(autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione
e dei soci di maggioranza
pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione
tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di
porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da
tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale
che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato
dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato
nella visura camerale dell’impresa installatrice, fotocopia della visura
camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata
nell’impiantistica
di
sistemi
di
allarme/antifurto;
dimostrazione
dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia
56
o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto) e, se il locale non è di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato
la licenza in originale
il vecchio registro di carico scarico dei preziosi usati
1 marca da bollo da € 14,62.
57
Rilascio di copia di licenza per il rappresentante
L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile
anche
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
(www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di valido documento di identità
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul
sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”)
comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e
del rappresentante
1 marca da bollo da € 14,62
dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico del
rappresentante
(V.
apposito
modulo
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo
tra
disponibile
la
modulistica
al
link
on
line
dell’ufficio licenze)
versamento di € 81,00 su ccp. 8003.
Rilascio di copia di licenza per filiale ubicata nel territorio della provincia di
Arezzo
L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta di licenza in duplice copia (di cui una in bollo) disponibile
anche
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
(www.poliziadistato.it sezione “moduli”), con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con allegata una fotocopia di va58
lido documento di identità
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile anche sul
sito internet della polizia di stato www.poliziadistato.it sezione “moduli”)
comprensive di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, del titolare e
l’eventuale institore
pianta e superficie totale in mq. del locale, sede dell’attività; relazione
tecnico – descrittiva dello stesso e delle misure di sicurezza, cioè di
porte, finestre e cassaforte che devono essere già istallati, redatta da
tecnico qualificato (comunque controfirmata dal richiedente) oppure autocertificazione descrittiva delle misure di sicurezza presenti nel locale
che dovranno essere conformi alla vigente normativa (vedi: elenco requisiti della sedi); certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato
dal Comune); relazione descrittiva e di conformità del sistema di allarme redatta e firmata in modo leggibile dal responsabile tecnico indicato
nella visura camerale dell’impresa installatrice; fotocopia della visura
camerale della ditta installatrice che dovrà essere specializzata
nell’impiantistica
di
sistemi
di
allarme/antifurto;
dimostrazione
dell’avvenuto collegamento del sistema di allarme con le forze di Polizia
o con Istituti di Vigilanza Privata (ad es. attestazione dell’avvenuto collegamento o copia del contratto)
1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza)
dichiarazione di possesso dei requisiti ed accettazione dell’incarico
dell’eventuale institore (V. apposito modulo disponibile al link
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo
tra
la
modulistica
on
line
dell’ufficio licenze).
Attenzione: per filiali ubicate fuori dal territorio di questa provincia e’ necessario rivolgersi alla questura competente per territorio, muniti di una
copia conforme (in bollo) della licenza di Arezzo. Tale copia potrà essere
ottenuta presso questo ufficio a richiesta del titolare producendo
l’originale in visione, una fotocopia e una marca da bollo da € 14,62.
59
Trasformazione in/di società o di variazione di ragione/denominazione sociale
L’istanza, da presentare alla Questura di Arezzo negli orari di apertura al
pubblico dell’Ufficio Licenze o ai Commissariati di P.S. competenti per territorio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Richiesta di variazione in bollo con firma da apporre al momento della
consegna, oppure già apposta con allegato una fotocopia di un valido
documento di identità
fotocopia dell’atto di variazione avvenuto
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile presso
questo
ufficio
o
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia,
residenza e cittadinanza, di tutti i soci e / o amministratori
la licenza in originale
il vecchio registro di carico / scarico degli oggetti preziosi usati
1 marca da bollo da € 14,62 .
Vidimazione del registro di carico / scarico degli oggetti preziosi per le imprese artigiane:
Domanda in carta libera di richiesta di vidimazione
fotocopia dell’iscrizione all’Albo Artigiani o della richiesta di iscrizione
registro in bianco.
60
LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI
Dal 17.09.2001 restano di competenza della Questura solo le agenzie di
recupero crediti, matrimoniali, incanti e pubbliche relazioni.
Per tutte le altre tipologie occorre rivolgersi direttamente agli enti locali
(Comuni).
La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo
negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della
Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia
di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure già firmata1 e corredata da una fotocopia di valido documento di identità.
Se si tratta di società:
visura camerale oppure autocertificazione contenente la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo;
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di stato di
famiglia, residenza e cittadinanza (disponibile il modulo prestampato
anche sul sito Internet della Polizia di Stato) o certificato contestuale,
del richiedente e di ogni altro socio od amministratore.
tabella (tariffario), in duplice copia di cui una in bollo (€ 14,62), recante
le operazioni che si intende svolgere con relativa tariffa, entrambe firmata in calce dal richiedente (il tariffario restituito con timbro apposto
dalla Questura deve essere esposto nel locale sede dell’agenzia). Non
esistono massimali stabiliti per legge ma, per ogni variazione delle tariffe occorre presentare alla Questura richiesta (in carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario allegando il vecchio in originale, due copie del
nuovo e marca da bollo da € 14,62;
1
modalità ammessa solo per i cittadini italiani e dell’Unione Europea.
61
planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o
dall’interessato e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato
dal Comune) e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto
di locazione registrato
giornale degli affari (in bianco)
1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza)
deposito cauzionale di € 5164 (cinquemilacentosessantaquattro). Il deposito cauzionale potrà essere effettuato, oltre che a mezzo deposito
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, anche con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell’impossibilità di
revoca senza decreto di svincolo del Questore di Arezzo.
La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata
dalla documentazione completa.
Documentazione occorrente per il trasferimento di sede (solo nell’ambito
della stessa provincia):
L’istanza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo negli orari
di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
Modulo di richiesta di licenza disponibile anche sul sito Internet della
Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”) in duplice copia
di cui una in bollo, con firma da apporre alla consegna oppure già firmata1 e corredata da una fotocopia di valido documento di identità.
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di stato di
famiglia, residenza e cittadinanza (disponibile il modulo prestampato
anche sul sito Internet della Polizia di Stato) o certificato contestuale,
del richiedente e di ogni altro socio od amministratore.
planimetria del locale sede dell’attività redatta da un tecnico o
1
modalità ammessa solo per i cittadini italiani e dell’Unione Europea.
62
dall’interessato e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato
dal Comune) e certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal
Comune) ) e, se i locali non sono di proprietà, fotocopia del contratto di
locazione registrato
1 marca da bollo da € 14,62 (per la licenza)
il precedente registro degli affari
la precedente licenza
il precedente tariffario (per la correzione) solo se era indicato l’indirizzo
dell’attività (se si preferisce un nuovo tariffario senza correzioni occorre
riconsegnare il vecchio, portare il nuovo tariffario in duplice copia e 1
marca da bollo).
63
LICENZA PER L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE (ART. 88 TULPS)
La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo
negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Modulo di richiesta di licenza IN DUPLICE COPIA disponibile anche sul
sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli
> attività”), con firma da apporre alla consegna oppure già apposta e
corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità
del richiedente
documentazione, rilasciata dall’AAMS (Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato), attestante l’avvenuta stipula della convenzione di
concessione con la quale si autorizza il concessionario (SNAI, Lottomatica etc.) all’esercizio dell’attività richiesta
titolo autorizzatorio, rilasciato dall’AAMS, all’attivazione della rete e
all’esercizio dello specifico punto vendita di gioco pubblico oggetto della
richiesta di licenza
lettera di incarico del concessionario al richiedente la licenza ad effettuare la raccolta delle scommesse (non necessaria se il concessionario
e il richiedente coincidono)
dichiarazione sostitutiva comprensiva di stato di famiglia, residenza e
cittadinanza, del richiedente, dei soci e/o degli amministratori (modulo
“autocertificazioni”)
due copie del regolamento relativo alle scommesse richieste
3 marche da bollo da € 14,62
dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di avere la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività e che gli stessi sono indipendenti da civili abitazioni, uffici o altre attività commerciali e certificato di
destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e, se i locali non
sono di proprietà, fotocopia del contratto di locazione registrato
64
in caso di attività esercitata da parte di una società: dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta dalla visura camerale) con
indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si
può allegare la fotocopia di una recente visura camerale).
per l’eventuale rappresentante: dichiarazione di possesso dei requisiti e
accettazione dell’incarico e dichiarazione sostitutiva di cittadinanza, residenza e stato di famiglia (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o tra i moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo
link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo).
N.B. In tutte le dichiarazioni sostitutive, la firma già apposta deve essere
sempre corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di
validità del dichiarante.
La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata
dalla documentazione completa.
65
LICENZA PER ATTIVITÀ PREVALENTE DI OFFERTA E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO
/ CLIENTI / SOCI DI APPARECCHI TERMINALI U-
TILIZZABILI PER LE COMUNICAZIONI ANCHE TELEMATICHE
- ART. 7 L.
155/2005 (INTERNET POINT / PHONE CENTER CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA VOIP)
La richiesta di licenza, da presentare direttamente alla Questura di Arezzo
negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Modulo di richiesta di licenza in duplice copia disponibile anche sul sito
Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it sezione “moduli”),
con firma da apporre alla consegna oppure apposta in precedenza con
allegata una fotocopia di valido documento di identità
2 marche da bollo da € 14,62
se si tratta di una società: dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)
della visura camerale o fotocopia della stessa nella quale vengano riportati la ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e
l’organo amministrativo; in alternativa fotocopia dell’atto costitutivo della
società e delle eventuali successive variazioni oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione
europea o in Paesi non appartenenti all’Unione europea con i quali vi
siano accordi di piena reciprocità;
Qualora nella società vi siano più coamministratori, quello designato
per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari o da dichiarazione di accettazione degli altri soci resa in carta libera con allegata
la fotocopia di un documento di identità.
certificato contestuale o autocertificazioni (modulo disponibile presso
questo
Ufficio
o
sul
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
www.poliziadistato.it sezione “moduli”) comprensive di stato di famiglia,
66
residenza e cittadinanza ai sensi della Legge n. 15 / 1968, del richiedente e di ogni altro socio od amministratore – qualora tra i soci figuri
un’altra società, e’ necessario allegare una dichiarazione sostitutiva
(autocertificazione) della visura camerale o fotocopia della stessa nonché le autocertificazioni dei componenti il consiglio di amministrazione
e dei soci di maggioranza.
autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi (già compresa nel modulo di richiesta di licenza) oppure certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare
dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non
apparenti all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.
fotocopia dell’apposita denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata al
Ministero delle Comunicazioni ex art. 25 D. L.vo 259/2003 e dichiarazione di essere in possesso della relativa autorizzazione generale / in
attesa del decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla D.I.A. per il
silenzio assenso;
autocertificazione di avvenuta iscrizione per inizio attività presso
l’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del richiedente oppure ricevuta di presentazione della richiesta di iscrizione.
pianta del locale, sede dell’attività, con l’indicazione delle postazioni e
certificato di destinazione d’uso del locale (rilasciato dal Comune) e fotocopia del contratto di affitto registrato qualora il locale non sia di proprietà.
dichiarazione del richiedente, circa l’esistenza di eventuali linee telefoniche VOIP (Voice Over Internet Protocol).
fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (per gli
67
extracomunitari).
N.B.: i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R.. 445/2000), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3 comma
2 d.p.r. 445/2000).
La licenza è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata
dalla documentazione completa.
68
AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PROVVISORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONI PUBBLICHE NEL
COMUNE DI AREZZO
(ART 57 T.U.L.P.S. - ART. 56 T.U. 1926)
Chi intende installare le cosiddette "luminarie natalizie", deve presentare
una domanda all’Autorità Locale di Pubblica1 Sicurezza per ottenere la licenza in base all'art. 57 del T.U.L.P.S.
Per il Comune di Arezzo, si presenta domanda in bollo alla Questura di
Arezzo negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Licenze, con
l’indicazione del periodo nel quale si desidera utilizzare l’illuminazione
straordinaria e l’ubicazione (strada o elenco di strade) delle luci, allegando:
certificato di conformità dell’impianto elettrico (utilizzo di prodotti a norma o con certificazione IMQ) e, a montaggio effettuato, verbale di collaudo - entrambi rilasciati da un tecnico qualificato;
marca da bollo da € 14,62;
fotocopia della visura camerale se la richiesta è fatta a nome di una società;
certificato anagrafico contestuale - residenza, cittadinanza e stato di
famiglia - o dichiarazione sostitutiva del certificato anagrafico contestuale del richiedente (e di tutti i soci se si tratta di una società);
fotocopia dell’assicurazione di responsabilità civile / rischi diversi (se
con rinnovo annuale corredata dalla fotocopia della ricevuta di pagamento del rinnovo annuale);
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente da allegare alla richiesta.
1
E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato
di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci.
69
Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la richiesta, uno
stampato appositamente predisposto disponibile tra i moduli on line
dell’Ufficio Licenze a questo link: http://questure.poliziadistato.it/Arezzo o
presso l’Ufficio Licenze della Questura.
70
PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO O
CESSIONE DI NASTRI, DISCHI, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE, ECC.
Chiunque intende esercitare a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, o intenda detenere tali oggetti ai
fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso
al Questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in
apposito registro.
La comunicazione, in duplice copia, da presentare o inviare all’ufficio licenze della Questura deve contenere le generalità del titolare o del rappresentante della società che effettua la dichiarazione, l’ubicazione
dell’esercizio dove si intende svolgere le attività, l’indicazione del tipo di
attività che si intende svolgere e il possesso dei requisiti richiesti dalla
legge per lo svolgimento di tale/i attività (è disponibile uno stampato presso
l’Ufficio
Licenze
della
Questura
o
a
questo
link
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - moduli on line dell’Ufficio Licenze).
71
FACCHINAGGIO
Il titolare dell’impresa deve presentare una “comunicazione di inizio di attività di facchinaggio” e una “dichiarazione di possesso dei requisiti”
all’autorità locale di P.S.1 sede dell’attività.
Per chi si avvale di prestatori d’opera, occorre allegare alla comunicazione l’elenco di tutti i prestatori d’opera (in duplice copia) con le rispettive loro dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi.
Se si tratta di una di una società, la richiesta deve essere effettuata da
parte del legale rappresentante e, oltre ai documenti sopra indicati, occorre allegare la dichiarazione sostitutiva dell’assetto societario (come risulta
dalla visura camerale) con indicazione della ragione sociale (o denominazione), dell’oggetto sociale, dei soci e dell’organo amministrativo (in alternativa, se preferito, si può allegare la fotocopia di una recente visura camerale).
Per il Comune di Arezzo è’ disponibile uno stampato appositamente predisposto anche tra moduli on line dell’Ufficio Licenze a questo link:
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo.
1
E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato
di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci.
72
VENDITA DI MERCI A DOMICILIO
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel
quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se si
tratta di società.
Nel caso che l’esercente intenda avvalersi per l’esercizio di tale attività di
incaricati, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza
(Questura), del luogo nel quale ha la residenza o sede legale, l’elenco
degli incaricati alle vendite (l’esercente risponde agli effetti civili
dell’attività dei medesimi), in duplice copia (una delle quali verrà restituita
vistata dalla Questura).
Gli incaricati, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5
del Decreto Legislativo n. 114/98 per lo svolgimento di tale attività e a tale
fine devono presentare una “dichiarazione di possesso dei requisiti” (è disponibile lo stampato presso l’Ufficio Licenze della Questura o a questo
link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra i moduli on line dell’Ufficio
Licenze).
Il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa alle persone incaricate alle vendite, non è soggetto a vidimazione da parte della Questura.
73
STUDIO FOTOGRAFICO O FOTOGRAFO AMBULANTE
(D. LGS. 112/1998 ART. 164 COMMA 1 LETTERA F)
Per le nuove aperture, occorre semplicemente dare comunicazione al
Questore dell’inizio dell’attività; mentre per chi già lavora non ci sono altri
obblighi.
La dichiarazione non ha la forma di dichiarazione di inizio attività ma di
semplice comunicazione ed è personale (pertanto va resa dal titolare
dell’attività o, se si tratta di società, dal suo legale rappresentante).
Per coloro che lo desiderano possono utilizzare, per la comunicazione,
uno stampato appositamente predisposto disponibile anche tra moduli on
line
dell’Ufficio
Licenze
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo.
74
a
questo
link:
NULLA OSTA VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO
D. P. R. 28 APRILE 1993 N. 207.
La richiesta di Nulla Osta al conseguimento dell’attestato di idoneità di volo da diporto o sportivo, deve essere presentata direttamente alla Questura di residenza, in bollo da € 14,62 più una copia in carta semplice.
L’attestato di idoneità può essere rilasciato anche a cittadini di uno stato
membro della CEE o di uno stato con cui è espressamente previsto il trattamento di reciprocità, purché siano residenti e in regola agli effetti del
soggiorno.
Gli stranieri non residenti, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell’Aeroclub
nazionale di appartenenza o di altro attestato abilitante rilasciato
dall’autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto
dall’Aeroclub d’Italia. Sono comunque necessari il nulla osta del questore
del luogo di svolgimento delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e la copertura assicurativa.
75
Permessi di soggiorno
per stranieri
Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia attraverso un valico di frontiera qualora:
siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio
equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto e,
se in esenzione di visto, dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al
rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di
ritorno
non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non
ammissione
non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali.
Per informazioni sui visti, verificare quando sono necessari, come e dove
richiederli, si può consultare l’apposito database alla seguente pagina
http://www.esteri.it/visti/ del Ministero degli Affari Esteri.
Una volta in Italia i cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea
dovranno richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno
che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.
Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto qualora il soggiorno
sia per affari, turismo o visita inferiore a tre mesi.
Per ottenere informazioni e per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente per le tipologie consentite (V. avanti),
ci si può rivolgere all'Ufficio Immigrazione della Questura, aperto nei gior76
ni feriali di martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
L’ufficio immigrazione riceve direttamente anche le richieste di documenti
di viaggio per rifugiati e di titoli di viaggio per coloro che godono di protezione sussidiaria, le richieste di nulla osta per lavoro autonomo e le dichiarazioni di presenza per turismo nei casi previsti.
Per il ritiro delle autorizzazioni (permessi di soggiorno, permessi di soggiorno CE di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari di cittadini
dell’Unione Europea, titoli di viaggio e nulla osta al lavoro autonomo) gli
orari di apertura sono invece il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
E’ possibile rivolgersi anche presso i Commissariati di P.S. competenti
per territorio nei rispettivi orari di apertura al pubblico.
77
SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI CON
VISTO D’INGRESSO
Ingresso in Italia da paese extracomunitario con apposizione, alla
frontiera italiana, del timbro dell’area Schengen sul passaporto: per lo
straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere, dalla data del
timbro, per il numero dei giorni indicati nel visto d’ingresso.
Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare
la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di
frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto
con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso
in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria
presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva.
Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro
d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve
presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia
preso alloggio in una struttura ricettiva.
Può rimanere nell’area Schengen per il numero dei giorni indicati sul visto.
Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare
la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
78
SOGGIORNI PER TURISMO AFFARI VISITA INFERIORI A TRE MESI IN
ESENZIONE DI VISTO D’INGRESSO
Ingresso con apposizione, alla frontiera italiana, del timbro dell’area
Schengen sul passaporto: per lo straniero non ci sono altri adempimenti, può rimanere per 90 giorni nell’arco del semestre .
Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen.
Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare
la dichiarazione di ospitalità, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Premesso che è un adempimento dello straniero presentarsi al valico di
frontiera per dichiarare la propria presenza (obbligo considerato assolto
con il timbro della frontiera nel suo passaporto), qualora, per qualsiasi ragione non abbia provveduto, deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso
in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria
presenza (dando prova della data del suo ingresso) salvo non abbia preso alloggio presso una struttura ricettiva.
Ingresso in Italia da altro paese dell’area Schengen (con timbro
d’ingresso di altro paese dell’area Schengen sul passaporto): deve
presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trova per dichiarare la propria presenza salvo non abbia
preso alloggio in una struttura ricettiva.
Può rimanere nell’area Schengen per 90 giorni nell’arco di un semestre.
Il semestre decorre dal primo ingresso effettuato nell’Area Schengen.
Nota: se lo straniero non alloggia in strutture ricettive l’ospitante deve fare
la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.
79
COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ A STRANIERI
Chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili,
ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale
di pubblica sicurezza1.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata
dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui
la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per le ospitalità nell’ambito del Comune di Arezzo, da presentare alla
Questura, è disponibile anche apposito modulo al seguente link
http://questure.poliziadistato.it/Arezzo tra la modulistica on line dell’Ufficio
Immigrazione.
1
E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato
di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci.
80
RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE DIRETTAMENTE PRESSO LA QUESTURA O I COMMISSARIATI DI P.S.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel
Territorio Italiano.
La richiesta di permesso di soggiorno si presenta, nella maggioranza dei
casi, inviando l’apposito kit tramite ufficio postale. Solo per le seguenti categorie di soggiorno la richiesta deve essere presentata direttamente alla
Questura o ai Commissariati di PS competenti per territorio: Cure mediche - Gara sportiva - Motivi umanitari - Asilo politico (solo Richiestarilascio) - Minore età - Giustizia - Status apolide (rilascio) - Integrazione
minore - Vacanze-lavoro - Carta di soggiorno per familiari di cittadini
dell'Unione Europea.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
Cure mediche con specifico visto d’ingresso:
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico
marca da bollo da € 14,62
dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata
(quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti
per le cure del caso
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione
di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato)
81
documentazione attestante i mezzi di sostentamento
documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie
comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria
stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale).
Se necessario, si può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per
cure mediche, 30 giorni prima della scadenza, con la seguente documentazione:
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico
marca da bollo da € 14,62
originale del permesso di soggiorno in scadenza
certificazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata
(quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) attestante il prolungamento della malattia e del trattamento terapeutico
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione
di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato)
documentazione attestante la copertura delle prestazioni sanitarie
comprese quelle medico ospedaliere (ad es. assicurazione sanitaria
stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale).
82
Cure mediche senza visto d’ingresso (maternità):
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
Fotocopia del passaporto
marca da bollo da € 14,62
certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante la data presunta del parto
documentazione attestante i mezzi di sostentamento
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione
di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato).
Il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche per maternità si
presenta successivamente alla data del parto (e non potrà essere superiore a 6 mesi da quella data) con la seguente documentazione:
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
fotocopia del passaporto
marca da bollo da € 14,62
certificato di nascita del bambino con indicazione della maternità e
della paternità
originale del permesso di soggiorno scaduto
documentazione attestante i mezzi di sostentamento
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione
di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato).
83
Gara sportiva (visto C di breve durata inferiore a 90 giorni e improrogabile)1
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
fotocopia del passaporto comprensiva del visto specifico
marca da bollo da € 14,62
dichiarazione della società sportiva dove siano indicati: il tipo sport, la
copertura assicurativa, l’eventuale fornitura di alloggio e di mezzi di
sostentamento (circa l’alloggio occorre allegare la dichiarazione di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
dell’ospitante o il contratto di affitto/comodato registrato)
qualora i mezzi di sostentamento e/o l’alloggio non siano forniti dalla
società sportiva occorre allegare la relativa documentazione che ne
attesti la disponibilità.
Motivi umanitari (rinnovo)
domanda su apposito modulo da compilare allo sportello
4 foto tessera recenti e identiche
originale del passaporto (solo in visione dietro richiesta)
fotocopia del passaporto
originale del permesso di soggiorno scaduto
documentazione attestante i mezzi di sostentamento
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (dichiarazione
di ospitalità corredata da una fotocopia del documento di identità
1
Le richieste di rilascio / rinnovo di permesso di soggiorno per attività
sportiva, agonistica o dilettante, per periodi superiori ai 90 giorni, rientrano
nella tipologia “lavoro casi particolari” e devono essere presentate tramite
il kit postale.
84
dell’ospitante o contratto di affitto/comodato registrato).
(L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria).
Asilo politico (solo la richiesta per il rilascio)
La richiesta di asilo politico o “domanda di protezione internazionale” è diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria.
In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al
momento dell'ingresso in Italia.
Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura.
Per la richiesta è necessario presentare:
il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo,
redatto nella lingua conosciuta dalla straniero
4 fototessera
originale del passaporto, se posseduto
ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Dopo il fotosegnalamento, la domanda viene inoltrata alla competente
Commissione Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato.
Per avere maggiori informazioni è disponibile, nel sito del Ministero
dell’Interno
www.interno.it
e
su
quello
della
Polizia
di
Stato
www.poliziadistato.it un apposito opuscolo informativo per il richiedente lo
status di rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto
d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
85
Per informazioni sulle richieste di soggiorno per Minore età – Giustizia Status Apolide (solo rilascio) - Integrazione minore (passaggio da minore
età ad altra tipologia di soggiorno) - Invito – Vacanze lavoro, rivolgersi direttamente all’Ufficio Immigrazione negli orari di apertura.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea1 (D. Lgs. 6/2/2007 n.
30.)
L'istanza deve essere presentata alla Questura o al Commissariato di
P.S. competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
marca da bollo da € 14,62;
4 foto tessera (recenti e identiche);
passaporto in corso di validità - nonché visto d’ingresso quando richiesto - in originale (da esibire) e in fotocopia (escluso le pagine in
bianco);
documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico.
dichiarazione di convivenza (e di mantenimento se il richiedente è a
carico del cittadino dell’Unione) sottoscritta dal cittadino dell’Unione
specificando l’indirizzo dell’abitazione (V. stampato di pag. 2) corredata dall’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino
dell’Unione2.
dimostrazione di risorse economiche sufficienti proprie o del cittadino
Sono familiari del cittadino dell’Unione: il coniuge, i discendenti diretti di
età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti
a carico e quelli del coniuge.
1
2
Se il cittadino dell’Unione è un cittadino italiano allegherà, in sostituzione
dell’iscrizione anagrafica, la fotocopia di un proprio documento di identità
in corso di validità.
86
dell’Unione se il richiedente è a suo carico;
assistenza sanitaria valida per l’Italia.
(L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria).
87
DOCUMENTI DI VIAGGIO PER RIFUGIATI O TITOLI DI VIAGGIO PER
STRANIERI IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA O MOTIVI UMANITARI
Domanda su apposito modulo disponibile allo sportello o a questo
link http://questure.poliziadistato.it/Arezzo - tra i moduli on line
dell’Ufficio Immigrazione
2 foto tessera recenti e identiche
fotocopia del permesso del soggiorno
fotocopia della carta di identità
marca da bollo da € 14,62
marca CC.GG. per passaporto da € 40,29
versamento sul c/c n° 10468528, intestato alla Questura di Arezzo di:
-
€ 3,75 per la richiesta di documento di viaggio per stranieri con
copertina grigia (asilo politico riconosciuto)
-
€ 2,91 per la richiesta di titolo di viaggio per stranieri con copertina verde (motivi umanitari e protezione sussidiaria).
Per la richiesta di proroga di validità del documento / titolo di viaggio, occorre la medesima documentazione ad esclusione delle foto e del versamento.
88
RICHIESTE DI NULLA OSTA PER LAVORO AUTONOMO
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è soggetto alla disciplina
dei flussi di ingresso, secondo un contingente stabilito annualmente dal
Governo attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”.
Si consiglia, di verificare anticipatamente la disponibilità delle apposite
“quote” per lavoro autonomo contattando la Rappresentanza Diplomatica
o Consolare Italiana competente al rilascio del visto.
Effettuata tale verifica si potrà richiedere il nulla osta della Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Nel caso lo straniero si trovi già in Italia per una diversa motivazione (es.
turismo o affari) potrà, durante tale soggiorno, curare personalmente la
procedura, altrimenti dovrà avvalersi di un procuratore.
La richiesta di nulla osta per lavoro autonomo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (in originale e in fotocopia):
fotocopia del passaporto del richiedente
eventuale procura sottoscritta presso la Rappresentanza Diplomatica
o Consolare Italiana competente nel luogo di residenza del richiedente e fotocopia del documento d’identità del procuratore
dichiarazione (rilasciata dalla competente autorità amministrativa
preposta al rilascio della relativa licenza o autorizzazione o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l’attività che necessita di
un’iscrizione abilitante in un albo o registro) che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato.
La dichiarazione deve avere una data non anteriore a tre mesi a
quella della richiesta e, alla stessa, deve essere allegata la fotocopia
della domanda e della documentazione presentata per l’ottenimento
di tale dichiarazione
89
attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio dell’attività che si vuole intraprendere.
Tale attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio per le attività che hanno carattere imprenditoriale e
pertanto iscrivibili nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del
Codice civile oppure è rilasciata dai competenti Ordini professionali
per le attività soggette ad iscrizione negli Ordini stessi.
N.B.: Per le attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e
autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi,
registri od elenchi abilitanti, e per le quali pertanto non è individuabile
l’Amministrazione competente a rilasciare l’attestazione, contattare
direttamente l’Ufficio Immigrazione della Questura.
Contratto di affitto o acquisto registrato dell’immobile destinato ad alloggio e la relativa attestazione, in originale, dell’Ufficio Tecnico del
Comune o dell’ASL circa l’idoneità dell’alloggio o, in alternativa, una
dichiarazione, sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente un idoneo alloggio, a tale dichiarazione deve essere
allegata la fotocopia del contratto di affitto o di acquisto della casa,
registrato, intestato a chi ha firmato la dichiarazione, la fotocopia del
documento
d’identità
di
chi
ha
firmato
la
dichiarazione
e
l’attestazione, in originale, dell’Ufficio Tecnico del Comune o dell’ASL
circa l’idoneità dell’alloggio.
(L’ufficio si riserva di chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria).
90
RICHIESTE DI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PRESENTARE TRAMITE
KIT POSTALE
Per tutte le tipologie di soggiorno non elencate precedentemente le richieste di rilascio / rinnovo / aggiornamento del permesso di soggiorno
devono essere presentate con appositi kit tramite gli Uffici Postali con
“Sportello Amico”.
La ricevuta dell’ufficio postale sarà valida a tutti gli effetti, nel territorio nazionale, come una ricevuta rilasciata dalla Questura.
Per la compilazione del kit ci si può avvalere, a titolo gratuito, dei patronati
e sindacati della provincia a ciò abilitati.
Per conoscere quali sono i patronati e i sindacati abilitati nella provincia,
per informazioni sui documenti da allegare alla richiesta e/o sullo stato
della propria istanza, si può consultare il sito www.portaleimmigrazione.it
mentre, per verificare se il proprio soggiorno è pronto si può interrogare
l’apposita sezione nella home page del sito www.poliziadistato.it, con la
password presente nella ricevuta rilasciata da Poste Italiane al momento
della spedizione del kit.
91
Minori
L’UFFICIO MINORI DELLA QUESTURA
L’attenzione che la Polizia di Stato ha dedicato a tutti i temi che possono
coinvolgere i minori, come vittime e come autori di reato, risale al 1996,
anno in cui è stato istituito l´"Ufficio minori" presso tutte le questure,
nell´ambito del “Progetto arcobaleno”. Nato come "pronto soccorso" per i
problemi degli adolescenti e delle famiglie in difficoltà, ha tra i suoi
obiettivi quello di tenere sotto controllo la delinquenza, di prevenire gli
abusi e gli abbandoni dei minorenni, di recuperare i loro diritti.
COMPITI DELL'UFFICIO MINORI
L’ufficio minori si occupa di:
violenze e abusi sessuali sui minorenni
maltrattamenti
abbandono di minorenni
uso o spaccio di stupefacenti a opera di minori
prostituzione e pornografia minorile
sfruttamento del lavoro minorile
evasione scolastica
microcriminalità minorile
ogni altro disagio e difficoltà
attività di monitoraggio, analisi e prevenzione delle situazioni socio –
familiari a rischio, anche in raccordo con vari enti ed organismi coinvolti
nei problemi dei minori.
92
L'Ufficio non svolge attività investigativa, che viene invece curata dalla
Sezione Specializzata operante in seno alla Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi di specifici fatti - reato.
Per contatti telefonare al 0575 400 605 oppure al 0575 400 503 – per le
emergenze: 113.
93
Arruolamenti e concorsi
CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
Si accede ai ruoli della Polizia di Stato attraverso Concorso Pubblico.
I concorsi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”. Concorsi particolari sono riservati ai volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o
in congedo.
Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Concorsi della Questura al
numero 0575 400 593. Orari di apertura al pubblico, dal martedì al venerdì h. 8.30 13:00 e il sabato h. 8:30 – 12:00.
Dettagliate informazioni sulle aree operative, sui requisiti e sui concorsi in
atto sono disponibili sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it nella sezione “Concorsi”.
94
Varie
PREAVVISI DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
I preavvisi inerenti le pubbliche manifestazioni nell’ambito della Provincia
(comprese le manifestazioni sportive, gare ciclistiche, processioni
religiose ecc.) devono pervenire al Questore, almeno tre giorni prima dello
svolgimento delle stesse (ai sensi dell’articolo 18 del T.U.L.P.S)
indicando:
data, ora, luogo e modalità dell’effettuazione (se la manifestazione
interessa più comuni, occorre indicare tutti i comuni interessati)
generalità complete degli organizzatori e dei responsabili
almeno un recapito telefonico.
Se le pubbliche manifestazioni interessano più di una provincia il
preavviso deve essere presentato a tutti i Questori delle province
interessate.
Il preavviso è in carta semplice e può essere inviato, per le manifestazioni
che interessano la Provincia di Arezzo, anche al numero di fax 0575 400
477 della Questura.
Chi lo desidera può utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito
www.poliziadistato.it nella sezione moduli.
Da tenere presente che:
Il Questore per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà
impartire prescrizioni sui modi e i tempi di svolgimento della
manifestazione.
95
La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori o i promotori
dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto
richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di
manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive ecc).
Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere
variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei
tempi di legge (tre giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.
L’inosservanza di quanto precede e delle norme vigenti in materia di
pubbliche manifestazioni sono sanzionate ai sensi dell’art. 18 e successivi
del T.U.L.P.S.
96
SCHEDINE DEGLI ALLOGGIATI
I gestori di strutture ricettive (compreso affittacamere, B&B, case vacanze
ecc.) devono comunicare le presenze degli ospiti (anche per una sola
notte) così come previsto dalla normativa che disciplina le modalità di
comunicazione,
all'Autorità
di
Pubblica
Sicurezza,
delle
persone
alloggiate in strutture ricettive (V. art.109 del T.UL.P.S1. e il Decreto del
Ministero dell’Interno dell’11 dicembre 20002 “Disposizioni concernenti la
comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone
alloggiate in strutture ricettive”).
In base a questa normativa i gestori delle strutture ricettive devono
verificare che le persone a cui danno alloggio siano munite di carta di
identità o altro documento idoneo ad attestare l’identità secondo le norme
vigenti, devono compilare o far compilare delle schede di dichiarazione di
generalità (si acquistano nei negozi di cancelleria e prodotti per ufficio e
sono comunemente denominte “schedine degli alloggiati”) e trasmettere
tali schede all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dal loro arrivo.
La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia
anche
per
il
tramite
del
commissariato
di
pubblica
sicurezza
territorialmente competente. Nel caso che la struttura ricettiva sia ubicata
in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di
pubblica sicurezza è facoltà dei gestori di effettuare la comunicazione
giornaliera presso i reparti minori dell’Arma dei carabinieri che
provvederanno a trasmettere dette schedine alla questura territorialmente
competente.
1
Come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n.135 recante
"Riforma della legislazione nazionale del turismo" pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale - Serie generale n.92 del 20 aprile 2001.
2
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 295 del 19/12/2000.
97
Dal gennaio 2011 è stata attivata la procedura per l’invio telematico delle
schedine degli allogiati. Le strutture ricettive che si abiliteranno al servizio,
completamente gratuito, potranno comunicare i dati relativi ai loro “ospiti”,
direttamente
tramite
Internet
all’
indirizzo
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it senza più necessità di dover
recapitare materialmente le schedine in Questura, ai Commissariati di
P.S. o alle stazioni dei Carabinieri.
Per richiedere l’adesione al servizio occorre compilare l’apposito modulo
(download alla pagina http://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo-6-3724384-1.htm ) e riconsegnarlo, dietro appuntamento, all’ U.P.G.A.I.P.
(Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di
Polizia ) della Questura contattabile alle utenze 0575 400639 / 0575
400524.
98
CESSIONI DI FABBRICATO
La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata
all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza1, entro 48 ore, da chiunque
(persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque
titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un
fabbricato o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59
convertito in legge 18.5.1978 n. 191). E’ un onere e una responsabilità
che cade su chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui
(proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale
rappresentante in caso di società).
L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di
compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un
documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure
l’eventuale conoscenza personale.
Per la comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo disponibile nel
sito www.poliziadistato.it nella sezione “moduli” e la consegna dello
stesso può essere effettuata a mano, presso il Corpo di Guardia della
Questura, per posta tramite raccomandata con avviso di ritorno o con fax
al nr. 0575 400 477.
1 E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato
di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci.
99
DENUNCE ESPOSTI E QUERELE
Si possono presentare presso l’Ufficio Denunce della Questura nei
seguenti orari di apertura al Pubblico: dal lunedì al venerdì 8.0014.00/14.00-20.00 e sabato 8.00-13.00/14.00-20.00
Per le sole denunce, per facilitare quelle persone che, trovandosi in
particolari condizioni fisiche o di salute, abbiano difficoltà a raggiungere gli
Uffici della Questura per sporgere una denuncia, la Polizia di Stato offre
un servizio a domicilio attivabile contattando i nr. telefonici 0575-400545,
0575-400602, o il 113.
La denuncia
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato
perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di
polizia giudiziaria.
L'esposto
L'esposto è l'atto di richiesta di intervento dell'Autorità di P.S. presentato
in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
La querela
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale
e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la
denuncia. Con la querela la persona che ha subito il reato (o il suo legale
rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
I termini per la presentazione sono entro 3 mesi dal giorno in cui si ha
notizia del fatto che costituisce il reato.
100
DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E/O DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
In caso di furto, smarrimento, distruzione della Patente di guida e/o della
Carta di circolazione, il titolare dovrà presentare denuncia entro 48 ore
portando con se:
un documento di riconoscimento valido;
2 foto tessera1 qualora il documento sottratto smarrito o deteriorato sia
la patente.
Gli organi di Polizia verificheranno, tramite all’archivio nazionale degli abilitati alla guida o l’archivio nazionale dei veicoli, se la patente e/o la Carta
di Circolazione siano duplicabili. In caso positivo, sarà compilato un modulo in triplice copia, una delle quali (quella senza foto) sarà restituita al
denunciante e avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, mentre il duplicato sarà spedito direttamente al luogo di residenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel caso che i documenti non siano duplicabili, sarà compilato un unico
modulo, che avrà validità di documento provvisorio di guida e/o di circolazione, e l’utente dovrà presentare autonomamente domanda di duplicato
all’Ufficio provinciale della Motorizzazione.
Se entro 45 giorni dalla consegna del documento provvisorio di guida e/o
circolazione il titolare non ha ricevuto presso la propria residenza il duplicato del documento denunciato smarrito rubato o distrutto, dovrà telefonare al numero verde della Motorizzazione – Ufficio Centrale Operativo 800
232323 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle
ore 14.30 alle 17.30.
Le fotografie devono essere a colori con sfondo bianco e del formato indicato 4,2 X 4,2 non devono essere su carta termica, non devono essere
spillate, sporcate o timbrate in alcun modo.
1
101
In caso di rinvenimento della patente denunciata smarrita sottratta o distrutta, è fatto obbligo al titolare di distruggerla.
L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per
chiedere il duplicato della patente di guida e/o della Carta di Circolazione
smarrita, sottratta o distrutta solo se:
ha sporto denuncia in data antecedente il 15 aprile 2001;
è stato invitato a recarvisi dall’autorità che ha ricevuto la denuncia o
dall’Ufficio Centrale Operativo.
102
TELEALLARME
Il teleallarme è un dispositivo ausiliario che collega il dispositivo di allarme
di un utente al pronto intervento della Polizia.
Per essere attivato è necessario aver già installato un sistema di antifurto
a combinatore telefonico (omologato ai sensi della legge n. 46/90 e del
D.M. n. 314/92).
Il servizio di teleallarme è completamente gratuito e si può richiedere
compilando un modulo anche scaricabile da www.poliziadistato.it nella
sezione “moduli”. Per la consegna del modulo si prende un appuntamento
con il personale dell’ufficio addetto tramite telefono contattando uno dei
seguenti numeri: 0575 4001 - 0575 400406 - 0575 400602.
103
INFORTUNI SUL LAVORO
Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. nr. 1124 del 30.06.1965 (Testo Unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) obbligano i datori di lavoro a denunciare all'
I.N.A.I.L. ed all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura o
Commissariato di P.S. oppure, se la località in cui è avvenuto l'incidente
non è sede di Questura o di Commissariato, al Sindaco), entro due giorni
dall'avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro
superiore a tre giorni, certificata da referto medico legale.
La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione,
di presentazione tardiva e denuncia incompleta, prevedendo per tutti i
casi, l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge
n° 561/93.
Il datore di lavoro può ritirare presso l' I.N.A.I.L. l'apposito modello,
compilarlo e presentarlo sia all'Ente stesso che alla competente Autorità
Locale di P.S.
La denuncia di Infortunio sul lavoro avvenuta nell’ambito del Comune di
Arezzo, completa di copia della certificazione medica, può essere
presentata direttamente al Corpo di Guardia della Questura, inviata
tramite raccomandata o fax al numero 0575 400477.
104
SERVIZI DI PAGAMENTO - INCASSO E TRASFERIMENTO FONDI (MONEY
TRASFER)
In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20 della Legge 94/2009
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170), gli agenti
finanziari che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e
trasferimento di fondi (money transfer), devono acquisire e conservare
per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina
l'operazione sia un cittadino extracomunitario.
In mancanza del titolo di soggiorno, gli agenti effettuano, entro dodici ore,
apposita
segnalazione
all'Autorità
Locale
di
Pubblica
Sicurezza,
trasmettendo i dati identificativi del soggetto.
In attesa di specifiche disposizioni ministeriali, la Questura di Arezzo ha
predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato alla
ricezione di tali dati: [email protected].
105
Questura di Arezzo – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Pubblicazione del : 27 dicembre 2010
Aggiornamenti:
14 febbraio 2011 - Schedine degli alloggiati
17 febbraio 2011 – Passaporti e documenti di espatrio
12 maggio 2011 – Licenze per Internet Point
12 maggio 2011 – Licenze per lavorazione / commercio oggetti preziosi
25 novembre 2011 – Documenti di viaggio per rifugiati /protezione
sussidiaria / motivi umanitari
15 dicembre 2011 – Armi – aggiornamento costo dei libretti
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