UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE
CURRICULUM STORIA DEL DIRITTO
CICLO XXV
LA DIFESA DELLA MAFIA
GIURISTI IN SICILIA NEI PROCESSI DI MAFIA
TRA OTTO E NOVECENTO
TUTOR
CH.MO PROF. FRANCESCO MIGLIORINO
CH.MA PROF.SSA FLORIANA COLAO
COORDINATORE
CH.MO PROF. MASSIMO MECCARELLI
DOTTORANDA
DOTT.SSA ROBERTA D’AQUINO
ANNO 2014
Indice
Introduzione............................................................................................4
Quadro storico – normativo....................................................................5
Definire il diverso. Declinazioni della mafia di fine '800.......................8
Note Biografiche...................................................................................20
SIMONE CUCCIA.......................................................................................20
PIETRO GRAMIGNANI.............................................................................21
ANDREA GUARNERI................................................................................22
GIAN BATTISTA IMPALLOMENI............................................................25
GIOVANNI LUCIFORA..............................................................................27
PIETRO MESSINEO...................................................................................28
ANTONIO MARINUZZI.............................................................................29
GIUSEPPE MARIO PUGLIA......................................................................30
PAOLO PATERNOSTRO.............................................................................31
GAETANO SANGIORGI............................................................................32
Capitolo I
Ad Auxilium Vocatus: la parola del giurista nelle Cronache
Palermitane...........................................................................................33
1.1. Avvocati, Politici e Professori................................................................33
1.2. Stile e Retorica: l’architettura dell’arringa............................................35
1.3. Strategie difensive tra questioni pregiudiziali, rilievi processuali e vizi
di forma.........................................................................................................38
1.4. Appello al Tribunale della Coscienza....................................................46
1.5. La voce pubblica tra prova morale e prova legale.................................50
Capitolo II
L’avvocato Penalista e la classe forense siciliana nel processo all’Italia
risorgimentale........................................................................................59
2.1. Diritto di difesa o difesa del diritto?......................................................59
2.2. La difesa della mafia tra Foro e Aule Parlamentari...............................69
2.3. Azioni e proposte degli avvocati per la causa siciliana.........................85
2
Capitolo III
La difesa tra i due Codici. Continuità e discontinuità dell’ars
defendendi tra “associazione di malfattori” e “associazione per
delinquere”............................................................................................96
3.1. L’organizzazione come elemento soggettivo del reato..........................98
3.2. La partecipazione dei socii ai delitti: reato associativo e singole
responsabilità..............................................................................................106
3.3. Tra consumazione e atti preparatori. Il contributo del pensiero della
scuola classica alla causa siciliana..............................................................110
3.4. Dal thema associativo a quello della complicità nel delitto.................114
3.5. Il bene giuridico tutelato. La nozione di “pubblica tranquillità”.........125
3.6. Manutengolismo: vittime o protettori della mafia? Il caso di una
estorsione di due giumente.........................................................................133
3.7. La difesa positivista di Giuseppe Mario Puglia...................................144
3.8. Tra Codice Penale e Codice della Mafia: una difesa sicilianista.........155
3.9. Le difese alla prova del giurì. Sentenze di assoluzione tra arte oratoria e
intimidazioni ai giurati................................................................................162
Capitolo IV
La Toga per le vittime della mafia: gli avvocati di Parte Civile..........173
4.1. La funzione civile dell’avvocato penalista..........................................173
4.2. Tra Verità Sostanziale e Processuale. Giuseppe Marchesano: «giovane e
coraggioso» avvocato nel processo Notarbartolo. Gaetano Spina, avvocato
nel processo Amoroso & Compagni: «contro la lega dei tristi» ................177
3
Introduzione
Dis – cursus1 scriveva Roland Barthes , è un correre qua e là
con la mente, è il trascorrere con la parola da una cosa all’altra.
È comporre trame, tracciare percorsi e dare ad essi vita per
mezzo della pronuncia.
Vi sono discorsi, come quelli che non suppongono
contraddizione, che possono essere concepiti per essere scritti.
Ve ne sono altri, come le arringhe, destinati a creare una
convinzione durante il dibattito che, in nome della loro stessa
natura, devono, invece, rimanere orali.
Il retore imprime nella mente del proprio uditorio una fugace
popolarità, destinata, però, a inclinarsi lentamente verso l’oblio.
Tutto l’ingegno dell’oratore, nella sua massima esaltazione, si
manifesta attraverso parole che svaniscono una volta terminata la
perorazione. Il tono, la voce, l’atteggiamento, i movimenti del viso,
i gesti che accompagnavano armoniosamente la frase e quasi la
punteggiavano, non possono trascriversi.
Preso atto di questi limiti insuperabili, lo sguardo si rivolge
alle fonti, al bagaglio trasmesso dalla storia: sono i resoconti
stenografici che hanno cristallizzato quel momento unico e
irripetibile e il cui studio rappresenta oggi cifra di riferimento per la
ricostruzione dell’arte di difesa che, per la prima volta tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del diciannovesimo secolo, tracciò linee e
marcature, cancellò e smussò, argomentò e persuase «del tenebroso
sodalizio della mafia»2.
1
R. BARTHES, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Èd. du Seuil, 1977, p. 13.
S. LUPO, «Il tenebroso sodalizio». Un rapporto sulla mafia palermitana di fine Ottocento, in
«Studi Storici», anno 29, n. 2, anno 1988, p. 463.
2
4
Quadro storico – normativo
Il lavoro di tesi assume come parametro storico l’arco
temporale compreso tra la seconda metà del diciannovesimo secolo
e il primo decennio del ventesimo e come riferimento geografico lo
scenario italiano postunitario e, segnatamente, quello siciliano.
All’indomani del crollo del Regno delle Due Sicilie, infatti,
ebbe lentamente inizio la fase di costruzione dell’Italia unita.
Primo elemento di amalgamazione tra le province del
neonato Regno italico fu necessariamente l’unificazione legislativa.
In Sicilia sono cambiate le leggi, i governi, le dominazioni e
pure la materia giuridica, il diritto, cessando il suo ciclo vitale fra le
interlinee del particolarismo del diritto comune, adesso è enucleato
e condensato all’interno dei codici, ove si esaurisce.
Lo studio pertanto è condotto nell’ambito normativo
costituito dal Codice penale Sardo esteso per il Regno d’Italia e dal
successivo Codice del 1889.
L’oggetto principale dell’indagine è rappresentato dall’esame
della fattispecie criminale associazionistica nella sua evoluzione
codicistica, cioè nel passaggio dall’ipotesi di Associazione di
malfattori prevista dall’articolo 426 del Codice penale Sardo, a
quella di Associazione per delinquere disciplinata dall’articolo 248
del Codice “Zanardelli” .
Forma oggetto di analisi il metodo retorico, la strategia
difensiva, la tecnica argomentativa utilizzata dagli avvocati
appartenenti al ceto forense siciliano che nel periodo storico di
riferimento assunsero il patrocinio di soggetti legati alle
organizzazioni criminali della mafia.
L’indagine speculativa è svolta assumendo come angolo di
5
visuale quattro processi celebratisi in Corte d’Assise di Palermo,
così menzionati dalla stampa del tempo: Processo ad Angelo, detto
“Don Pino”, Pugliesi del 18683, Processo alla Cosca degli
“Stuppagghieri” di Monreale del 18784, Processo alla Cosca
“Amoroso & Compagni” del 18835 e Processo “per i quattro
scomparsi” del 19016.
L’intero esame è condotto dal banco della Difesa.
Tra tutti i momenti di vita del diritto, certamente il
maggiormente dinamico è quello che si consuma sullo sfondo
dell’aula del Tribunale quando viene offerta la parola alla difesa.
Nell’oratoria e nella dialettica dell’avvocato il diritto prende
forma, diventa vivo, sfugge al rigido inquadramento suo proprio,
tipico di quando si trova imprigionato nella lettera del legislatore.
Qui la materia sembra quasi avere una propria anima e dei
propri sentimenti e non si è ancora traslitterata nel giudizio
incontrovertibile e fisso del giudice.
Dentro l’aula del Tribunale, il diritto è dinamico, si rinnova
nel continuo movimento che le diverse arringhe degli oratori
imprimono a dargli, mentre le parole pronunciate dagli stessi
difensori contribuiscono a forgiare le armi, rappresentate da quelle
norme, oggetto di sottile e brillante arguzia interpretativa.
Le arringhe degli avvocati rappresentano così il pluralismo
delle voci che si possono udire all’interno dell’aula, alle quali fa da
3
A. AJELLO, Angelo Pugliesi, ovvero, D. Peppino il lombardo: resoconto del dibattito celebrato
avanti la Corte di Assise ordinaria del circolo di Palermo con la inserzione di tutti gli atti, e
specialmente degl’interrogatori degli accusati Pugliesi, Raja e Mistretta, Palermo, Tip. G. B.
Gaudiano, 1868. (Di seguito indicato come: Processo Pugliesi).
4
G. MENZA, Le cronache delle Assise di Palermo – riordinate, raccolte e ampliante, Palermo,
Tip. Del Giornale di Sicilia, 1878. (Di seguito indicato come: Processo Stuppagghieri).
5
Processo Amoroso e Compagni, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1883. (Di seguito
indicato come: Processo Amoroso).
6
Processo pe’ i quattro scomparsi di Palermo, Palermo, Tip. Del Giornale di Sicilia, 1901. (Di
seguito indicato come: Processo per i quattro scomparsi).
6
eco un’altra attrice non protagonista dello stesso dramma che si sta
celebrando: la voce pubblica.
Concludendo,
da
un
punto
di
vista
squisitamente
metodologico, il presente lavoro di tesi è stato ideato in 4 capitoli.
Una compiuta analisi delle fonti ha suggerito il ragionevole
metodo di approccio alle medesime che è stato utilizzato.
Si è infatti proceduto, nell’ordine: a cogliere le fasi salienti
della celebrazione dell’arringa, accomunate tra loro dal ricorso a
precisi meccanismi retorici; alla individuazione e discernimento dei
rilievi di carattere procedurale, celanti a loro volta critiche al
sistema giuridico esistente e moniti alla politica del tempo; al
rilievo
delle
categorie
giuridiche
difensive
enucleabili
e
sintetizzabili in uno studio comparativo.
Coerentemente i temi sono stati sviluppati nei capitoli
mantenendo il medesimo ordine di trattazione: pertanto nel primo è
stato analizzato l’aspetto stilistico – retorico e quello tematizzante i
rilievi di carattere formale e procedurale. Il secondo e il terzo
capitolo sono stati dedicati all’analisi delle categorie giuridiche
emerse dallo studio delle arringhe esaminate, con una particolare
attenzione alla ricostruzione del ruolo e dell’immagine del ceto
forense isolano; mentre nel quarto è stato spostato l’angolo di
visuale sul banco degli avvocati difensori di parte civile nei
medesimi processi per le associazioni di mafia, oggetto del presente
studio.
7
Definire il diverso. Declinazioni della mafia di fine '800
Il presente lavoro di ricerca pone sotto la lente di
ingrandimento materiali giuridici consistenti nei primi processi
celebrati ad associazioni criminali riconducibili alla mafia siciliana.
Se da un lato, generazioni di storici, sociologi e giuristi con tesi
talvolta affini, altre volte divergenti, concordano nel ricondurre al
momento immediatamente postunitario la nascita e l’affermazione
in Sicilia dell’associazionismo mafioso, dall’altra parte, in un tale
contesto, i contorni appaiono sfumati, i rischi di confusione con
forme di criminalità e di micro-criminalità locale più che verosimili,
le possibilità di equivocare con forme latenti di brigantaggio,
tutt’altro che remote.
È per questo che si è deciso preliminarmente di interrogare
fonti coeve esistenti sul tema, al fine cioè di scoprire la percezione
che in pieno Ottocento si avesse del fenomeno, attingendo dalle più
complete qualificazioni proposte da coloro i quali, dalla parte del
neonato stato italiano – come prefetti, questori e ministri – per primi
furono investiti del difficile compito di definire il diverso.
Questo studio ha disvelato l’esistenza di caratteri propri, di
precisi metodi di azione, di tratti permanenti, di peculiari e secolari
riti di affiliazione e di “affratellamento” alla famiglia, tali da
sgomberare il campo visivo da ogni eventuale ombra circa la
effettiva sussistenza, nei casi esaminati, di meccanismi di
interazione afferenti al modo di essere e di operare della mafia
siciliana.
Già in epoca preunitaria, la percezione del fenomeno recava
8
con sé chiari indici rivelatori. Si faceva, infatti, riferimento ad
associazioni segrete, gerarchiche; erano previsti dei “capi zona” per
ogni quartiere e il pagamento di una somma mensile per i bisogni
comuni.
Il primo documento storico ufficiale addirittura preunitario
nel quale si rinviene una compiuta definizione del fenomeno risale
al 3 agosto 1838, quando il Procuratore Generale di Trapani Pietro
Calò Ulloa così relazionava al Ministro della Giustizia Cataldo
Parisio:
La venalità e la sommissione ai potenti ha lordato le toghe di uomini
posti nei più alti uffici della magistratura. Non vi ha impiegato che non
sia prostrato al cenno ed al capriccio di un prepotente e che non abbia
pensato al tempo stesso a trae profitto dal suo Uffizio. Questa generale
corruzione ha fatto ricorrere il popolo a rimedi oltremodo strani e
pericolosi. Vi ha in molti paesi delle Fratellanze, specie di sette che
dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senz’altro
legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente,
là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di esonerare
un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora di
incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli Governi nel
Governo. Il popolo è venuto a tacita convenzione con i rei. Come
accadono i furti, escono i mediatori ad offrire transazione pel
ricuperamento degli oggetti involati. Il numero di tali accordi è infinito.
Molti possidenti perciò hanno creduto meglio divenire oppressori, e
s’iscrivono nei partiti7.
Compiamo un passo avanti.
Nel corso dell’anno 1871, nel quadro di una irrisolvibile
questione di ordine pubblico, dal ministero dell’interno giungevano
7
E. PONTIERI, Il riformismo borbonico nella Sicilia del ’700 e dell’800, Ed. Scientifiche
Italiane, Napoli, 1965, pp. 225-235.
9
continue e pressanti richieste di informazioni, si cercava di definire
i contorni della specificità siciliana e, in particolare, sul finire del
mese di marzo, il ministro Lanza decise di interpellare in questi
termini i prefetti dell’isola: «attendo tuttora di conoscere [...] se
abbiano acquistato consistenza i sospetti che si avevano intorno a
un possibile risvegliarsi della segreta ma operosa associazione della
mafia». Il ministro chiedeva «di conoscere se per avventura ne
siano stati scoperti o arrestati i componenti»8.
Solo qualche anno più tardi, nel 1873, in occasione
dell’apertura dell’anno giudiziario, il Procuratore del re Girolamo
Floreno, rivolgendosi alla città di Palermo, nel suo discorso pensò
di affidarsi all’invettiva retorica: «L’angelo della Palingenesi possa
col caduceo della giustizia mondarti di quel lubrico insetto, la
mafia, che sfigura il tuo volto immortale, che corrode le tue
membra d’amazzone»9.
Lucidissima fu anche l’analisi che ne fece il prefetto di
Trapani Giuseppe Cotta Ramusino, il quale fu in grado di fornire un
quadro dettagliato che recava con sé il pregio di una compiuta
comprensione del fenomeno che andava oltre i singoli episodi
delittuosi che erano stati prima osservati come isolati, sganciati da
quell’unicum. La visione del prefetto Giuseppe Cotta Ramusino
invece era matura al punto tale da aver saputo cogliere e leggere
quegli stessi fatti in un insieme unitario.
La solidarietà di una azione o cooperazione qualsiasi è il principale
vincolo dominante [...]. La maffia infatti invade tutte le classi della
8
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione della mafia una setta all’origine della
mafia, Sellerio, Palermo, 2000, p. 29.
9
Discorso inaugurale per l’apertura dell’anno giuridico 1873 al Tribunale di Palermo, letto
dal Procuratore del Re Girolamo Floreno, in A.CRISANTINO, della segreta, cit. p. 30.
10
società: il ricco se ne avvale per serbare incolume dalla piaga del
malandrinaggio la sua persona e le sue proprietà, o se ne fa strumento
per mantenere quella preponderanza che ora vede venirgli meno per lo
svolgersi e progredire delle libere istituzioni; il ceto medio vi si dà in
braccio e la esercita, o per timore di vendetta o perché la ritiene mezzo
potente per acquistare malintesa popolarità, o per ottenere ricchezza, o
per riuscire al compimento dei propri desideri ed ambizioni; il proletario
infine si rende più agevolmente maffioso, sia per l’odio naturale verso
chi possiede qualche cosa, o trovasi in posizione più elevata, sia perché
abituato a reagire contro l’autorità pubblica e i suoi atti sia per
l’aborrimento che in genere nutre pel lavoro e l’occupazione. La maffia
del proletario o della classe infima del popolo ordinariamente non tende
però ad altri fini se non a quelli di imporre rispetto ai vicini abitanti o di
fare rapine od estorcere danaro al ricco incutendo timore o con minacce
spesso troppo crudelmente portate ad effetto o col recargli un danno
nella possidenza o nella persona [...]10
Secondo l’interpretazione di Francesco Renda
se tutti erano coinvolti nella mafia, non tutti vi prendevano parte con gli
stessi scopi e con gli stessi effetti. È vero che dal punto di vista del
codice penale, il delitto rimaneva sempre delitto, l’associazione per
delinquere non cambiava di natura in ragione dell’origine sociale dei
suoi componenti. Politicamente e culturalmente, nondimeno, la
delinquenza praticata nelle classi subalterne era cosa assai diversa dalla
delinquenza esercitata dalle classi dominanti o emergenti. Il barone
delinquente o il gabelloto delinquente non era la stessa cosa del
contadino o del bracciante delinquente. Era diversa la pericolosità
sociale, ma era soprattutto diversa la capacità di fronteggiare e rendere
vana la giustizia. In ogni caso a stabilire collegamenti coi pubblici poteri
non era il contadino il bracciante. La delinquenza subalterna per un
processo di chimica sociale diveniva mafia solo quando si miscelava con
10
Rapporto sulla mafia del Prefetto Giuseppe Cotta Ramusino, Palermo 31 luglio 1874, in Atti
del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, Progetti di legge e Relazioni, Sessione 1874
-75. Allegato alla Nota del 18 febbraio 1875.
11
la delinquenza dirigente11
Un altro spaccato di realtà si ritrova poi nei rapporti della
questura, in cui, tra gli altri, il mandamento Orto Botanico di
Palermo (la principale zona operativa delle associazioni analizzate)
veniva descritto come:
molto popolato di maffiosi e associati tra loro per delinquere in ogni
genere di reati contro le persone e le proprietà. Si tengono associati per
mantenere la supremazia sui pastai, fornai, mugnai e crivellatori allo
scopo di fare rincarare i prezzi [...]. Ne ricavano significativi vantaggi,
perché la loro camorra resta indomabile e ogni azione legislativa e
governativa resta innocua12
Il giornale palermitano “Lo Statuto” il 22 febbraio 1877 uscì
con un articolo durissimo
Assumere che non esistano in Sicilia asssociazioni di malfattori, è lo
stesso che cancellare la nostra storia e distruggere gli archivi dell’isola
nostra. Le abitudini, i rapporti, il linguaggio delle nostre prigioni hanno
da un pezzo costituito questo vincolo morale sublimato dalle politiche
convulsioni che è diventato ciò che oggi chiamasi omertà e mafia13
E ancora. Un pregevole e corposo contributo al tema della
qualificazione della mafia si rinviene tra le pagine degli appunti 14 di
Leopoldo Franchetti nel suo viaggio in Sicilia. Nel 1876, il giovane
toscano ebbe modo di «conversare» con numerosissime personalità
e di annotare nel suo diario giornaliero le risultanze di tali incontri,
oltre alle proprie impressioni. La loro rilettura costituisce oggi una
11
F. RENDA, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Vol. I, Sellerio, Palermo, 1984, p. 200.
ASP, GQ, anni 1860-1886, BUSTA 410 – Informazioni riservate di Gabinetto.
13
Lo Statuto, giornale politico quotidiano, Palermo, 22 febbraio 1877.
14
L. FRANCHETTI, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a cura e con introduzione di
Antonio Jannazzo, Bibliopolis, Napoli, 1995.
12
12
incomparabile cifra di riferimento per una corretta interpretazione
della percezione dell’epoca sul fenomeno della mafia.
Illuminante in questo senso fu – tra gli altri – il colloquio con
il Cavaliere Antinori, prefetto di Caltanissetta che spiegò a
Franchetti:
la mafia è un sentimento medievale. Mafioso è colui che crede di poter
provvedere alla tutela e all’incolumità della sua persona e dei suoi averi,
mercé il suo valore e la sua influenza personale indipendentemente
dall’azione dell’autorità e delle leggi15.
Questo è lo spirito della mafia – annotava Franchetti – che esplicandosi
in ceti diversi si estrinseca sotto forme diverse. Dal signore che
comincia ad adoperarsi a favore d’un malandrino arrestato, che gli paga
l’avvocato, gli mantiene la famiglia, scrive un bigliettino al giudice, al
prefetto, al direttore del carcere, a quello che prende per campiere un
fior di malandrino per meglio garantire la sua proprietà, giù giù fino al
contadino e all’operaio che nasconde un latitante, al latitante che si dà
alla macchia16.
Un altro quadro descrittivo dai toni nitidi e dai contorni
definiti emerge poi dall’incontro che Franchetti fece a Girgenti con
il delegato di P. S. Dacio Lodi, di origini ferraresi.
Nella magistratura, marcio spaventevole. Non v’è che il procuratore del
re piemontese, gli altri tutti siciliani. Bisogna andare alla Corte d’Assise
per vedere che razza di baraonda. Non si capisce più chi siano i
magistrati, i giurati, i detenuti. Il carabiniere a Corte d’Assise non sta
impassibile come sul continente, ma c’è come una corrente magica di
relazioni tra lui e l’imputato. I locali della pretura sono indecenti e con
tutto questo, i soli magistrati locali possono interrogare questa gente che
parla dialetto ineleggibile a continentali e che risponde più cogli occhi
15
16
Ivi, p. 22.
Ibidem.
13
che colla voce. I mezzi della mafia sono le intimidazioni, che si possono
fare soltanto con una occhiata17.
Ancora. Di «mafia dei berretti» e di «mafia dei cappelli» – a
voler cioè significare la distinzione tra bassa e alta mafia – parlò a
Franchetti, il sottoprefetto di Nicosia, il Conte Alfonso dei Conti,
spiegando come:
talvolta addirittura l’una si coalizza contro l’altra. Gabelloti e campieri
qualche volta sono imposti dalla mafia. Si agisce sempre appoggiandosi
a parentele e aderenze. Si abborda l’autorità dicendo sono parente e
amico del tale o tal’altro pezzo grosso. L’autorità deve conoscere per
ogni affare tutti i decreti circolari, pareri del consiglio di Stato etc.
perché vengono armati di quelli fino ai denti18.
Infine, lo studio ha rilevato come probabilmente, la
definizione maggiormente compiuta, quella che ricalca fedelmente i
dogmi tipici del fenomeno mafioso, con i suoi canoni di omertà,
con le sue logiche di spartizione, gestione e controllo del territorio,
con il suo scopo sociale, storicamente volto alla configurazione di
uno “stato nello stato”, è quella che si ricava dalla conversazione
avuta da Leopoldo Franchetti con l’avvocato Francesco Gestivo.
Questi spiegò come:
mafia sia un termine vago, in quanto alle associazioni particolari di
natura mafiosa o camorrista esistenti in Palermo, bisogna ricordarsi anzi
tutto come qui il feudalesimo ebbe più lunga vita che altrove, così si
protrassero più le associazioni di arti e di mestieri. Qui vi è una
associazione dei mugnai, una dei pastai, una dei fornai, una dei facchini,
17
18
Ivi, pp. 137-138.
Ivi, p. 96.
14
etc. Queste associazioni specialmente nei loro rapporti con i soci talvolta
varcano i limiti del giusto. Per esempio, nel 1860 vi fu l’abolizione della
tassa sul macinato governativo che pagavasi ai Borboni. Ebbene, i
mugnai coalizzandosi mantennero la molenda al medesimo prezzo
lucrando così l’ammontare della tassa [...] Vi è poi la società della posa
che esige un tanto a salma di grano depositato nei magazzini. Il fondo
così formato serve ai vari scopi. La società dei facchini ha diviso la città
in tanti quartieri e ognuno non può lavorare fuori dal suo quartiere a
meno di dare i danari guadagnati ai facchini dei quartieri in cui è stato
fatto il lavoro. [...] Tutte queste società hanno segni e parole di
riconoscimento, statuto e affogliamento. Vi sono società di facinorosi
organizzate con statuti e tutto. Si va dai capi per far commettere un
delitto, esercitare una vendetta, ecc. Sono questi che servono alle
prepotenze dei gabelloti della Conca d’Oro sui proprietari ecc. I gregari
e gli instrumenti di tutte queste società sono bassa gente. Ma i capi
portano cappello e marsina. Sono questi che con varie influenze
circuiscono le autorità e le impediscono di agire contro le rispettive
associazioni. Il vincolo di solidarietà si spiega anche nelle campagne per
le gabelle, per imporre gabelloti, guardiani, etc. 19
Ancora, sul finire del 1874 con l’intensificarsi del numero di
omicidi all’interno di ambienti ristretti – il che rinviava a precise
lotte per il monopolio della gestione del territorio – cominciò una
cospicua corrispondenza epistolare fra il nuovo questore di
Palermo, Rastelli e il ministro, volta ad accertare se i delitti fossero
opera di singoli malviventi oppure di associazioni strutturate. A
detta del questore, nella borgata di Palermo detta Uditore operavano
associazioni non del tutto formalizzate (mancavano gli statuti
scritti) che avevano però forme e regole precise, quali il giuramento
iniziatico per i nuovi adepti. Il questore faceva la descrizione della
cerimonia, che rinviava a formule massoniche filtrate attraverso la
19
Ivi, pp.197-198.
15
carboneria. Secondo le informative acquisite, l’associazione sarebbe
stata ramificata in altre borgate e non tutti gli associati si
conoscevano tra loro. Per questo essi erano soliti utilizzare un
segnale di riconoscimento, una sorta di dialogo in codice che:
«mostra indole volgare e difetto di intelligenza».
La ricerca dei “caratteri tipici” tesa a identificare e isolare le
associazioni criminali della mafia fece intensificare le relazioni tra
la questura di Palermo, i sotto prefetti di Corleone, Sciacca e
Alcamo e il prefetto di Girgenti. In uno di questi rapporti venne
anche stilato una sorta di identikit:
La setta tende al sangue e alla difesa dei suoi componenti quante volte
cadranno nelle mani della giustizia. Per fare questo è necessario che si
tenga una cassa, quindi con il furto l’impinguano, e sebbene essi non
siano soprattutto dei ladri, quando capita l’occasione se ne approfittano.
Il Prefetto di Girgenti rispose di avere trovato dei punti di
contatto tra gli ultimi arrestati, il più significativo dei quali era che
gli affiliati si riconoscevano dal detto: «mi doli stu scagghiuni», che
dal dialetto siciliano si traduce in: «mi fa male questo dente
canino». Certamente questo elemento non poteva da solo essere
sufficiente a fondare l’esistenza di associazioni segrete, ma intanto
era la prova di un tessuto semantico persistente. Come ha osservato
Amelia Crisantino infatti, Scagghiuni sono i canini superiori. Dire
di avere un dolore lì localizzato, in un’epoca priva di analgesici e
dove il dentista si identificava col barbiere, equivaleva con l’avere
un problema da risolvere. Se poi l’altro lamentava lo stesso fastidio,
allora i due avevano qualcosa in comune20.
20
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p.181.
16
Sempre il prefetto di Girgenti aveva rilevato all’interno delle
associazioni, l’esistenza di un tribunale, la struttura militare armata
di sicari, la formula di un giuramento e un rito tenebroso per
affiliare nuovi associati:
[…] se si considera che [tali associazioni] hanno a quanto finora si
conosce a scopo prevalente l’abigeo, ed il danneggiamento e la
manomissione della proprietà rurale non è difficile l’argomentazione
che entrambe formano una sola cosa con quelle piccole ramificazioni
che ho ragione di credere esistano in codesto circondario, e che
partecipano della stessa natura21
Il questore Forte scrisse che:
gli Stuppagghieri, costituitisi coi principi e con le costumanze della
mafia, di cui non sono che una singolare procreazione, osservano il
principio dell’omertà, la sostanza del quale si riduce al silenzio, al
mendacio, alla dissimulazione ed alla violenza.
Le altre associazioni, nacquero da una unica cellula e poi si
ramificarono:
a causa dell’unione dei più pericolosi soggetti di ogni paese, avendo per
sostrato la maffia in tutte le sue più svariate manifestazioni. I riti
tenebrosi e strani degli affiliati non sono dissimili, come pure i segni di
riconoscimento, perché comune è lo scopo. Hanno tribunali composti da
affiliati e regolamenti; i capi si conoscono, perchè altrimenti non
potrebbero mantenere quell’unione e dare quel potente impulso a
delinquere22
21
22
ASP, GQ, BUSTA 440, cit.
ASP, GQ, anni 1860-1886, BUSTA 410 – Informazioni riservate di Gabinetto.
17
In conclusione, l’analisi ha rischiarato molte luci sulla
interpretazione semantica del termine mafia e poche ombre sulla
sua esatta strutturazione come fenomeno criminale. Riprendendo la
lucidissima e compiuta analisi che ne fece Francesco Renda è
possibile senz’altro affermare come:
il tratto distintivo della violenza mafiosa fin dal suo primo sorgere era
appunto questa capacità di operare all’interno del sistema e di porsi al
servizio di interessi dominanti, ricevendone in compenso protezione e
servizio. Senza questo collegamento coi pubblici poteri, la violenza non
era mafiosa, ma solo delinquenza comune 23
Lo
storico
ravvisa
le
cause
di
questa
particolare
trasfigurazione dell’associazionismo criminoso come mezzo di
crescita sociale, economica, politica e come fonte di potere e
talvolta di egemonia, nel fatto che «a essere coinvolti nella mafia
furono i membri più spregiudicati della emergente borghesia agraria
e gli esponenti più rozzi e retrivi della stessa vecchia nobiltà», non
ultimi «anche contadini e braccianti», ma costoro, secondo ancora
l’analisi di Renda «non ne costituirono mai l’elemento decisivo24.
Sul piano strettamente giuridico, in pieno Ottocento, ovvero
in una epoca in cui il fenomeno si trovava ancora in via di
affermazione, risulta poi di tutta evidenza come l’esigenza di
distinguere la mafia dai reati comuni avesse condotto a imprimerle
una configurazione di setta. E del resto, le logiche sottostanti il suo
funzionamento, aderenti a canoni di segretezza, di
rituale, di
omertà evocano proprio immagini settarie25. Tutte le associazioni a
23
F. RENDA, Storia della Sicilia, cit. p. 199.
Ibidem.
25
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 24.
24
18
delinquere esaminate possiedono quindi i cromosomi tipici propri
della mafia siciliana, che storicamente non ha quasi mai vissuto di
meccanismi di auto – dichiarazione, quanto invece di auto –
rappresentazione, sicché sono fattori di interpretazione univoci che
ci consentono di affermare come: l’associazione di Don Angelo
Pugliesi, la setta degli Stuppagghieri di Monreale, la banda dei
Fratelli Amoroso e Compagni – le cui documentazioni processuali
formano fonte primaria del presente lavoro – furono tra le prime
manifestazioni in Sicilia di associazionismo mafioso a fare ingresso
nelle aule di tribunale.
19
Note Biografiche
SIMONE CUCCIA
Simone Cuccia nacque ad Augusta, in provincia di Siracusa il
15 marzo 1841. Figlio di Luca, ufficiale dell’esercito borbonico,
facente parte della colonia albanese di Mezzojuso. Conseguì la
laurea in giurisprudenza presso la facoltà di Palermo nel 1862.
Brillante avvocato del foro palermitano, ricoprì anche l’incarico di
docente universitario nelle seguenti discipline: storia del diritto,
introduzione alle scienze giuridiche e diritto processuale penale.
Considerato uno dei “creatori” della sociologia criminale, è suo uno
studio sulla catalogazione delle varie forme di delinquenza e si
occupò anche dei vari tipi di malattie mentali dei soggetti coinvolti.
Si interessò altresì della delinquenza femminile. Nel 1882 lasciò la
cattedra per dedicarsi all’attività politica. Fu infatti eletto deputato
alla Camera nel I Collegio di Palermo e venne confermato
ininterrottamente sino alla morte. In precedenza aveva ricoperto
altre cariche pubbliche cittadine, nel 1867 fu infatti eletto
consigliere provinciale di Palermo e un anno più tardi consigliere
comunale del capoluogo siciliano. Fu, poi membro del consiglio del
Banco di Sicilia e vice presidente del “Circolo Giuridico” di
Palermo. Nel 1888 fu relatore del bilancio del Ministero di Grazia e
Giustizia. Collaborò attivamente alla compilazione del Codice
Penale “Zanardelli”, di cui fu relatore assieme a Villa, Marcara e
Nocito. Morì a Palermo, ove è sepolto nel cimitero monumentale
della città, il 22 febbraio 189426.
26
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Leg. XVIII, 1 Sess., Discussioni, tornata del 23
febbraio 1894, pp. 6112 e ss.
20
PIETRO GRAMIGNANI
Pietro Gramignani nacque a S. Caterina Villarmosa in
provincia di Caltanissetta27, il 12 dicembre 1815. Si addottorò in
legge il 25 ottobre 1838. Avvocato, di cultura poliedrica, fu uno
studioso, un letterato, uno scrittore. Patriota, egli sottoscrisse la
mozione di decadenza della dinastia Borbone dal trono di Sicilia il
13 aprile 1848. Il figlio, Vittorio Emanuele, raccolse, ordinò e
pubblicò le «Memorie storico – biografiche di Pietro Gramignani»,
un saggio che attraversa tutta la vita e le battaglie combattute dal
padre. Si spense il 10 luglio 1893.
27
G. M. BERTOLO, La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta, Tip. dell’Ospizio
prov. di beneficenza, Caltanissetta, 1898, p. 517.
21
ANDREA GUARNERI
Andrea Guarneri nacque a Palermo il 15 maggio 1826. Dopo
un’educazione classica intraprese studi giuridici, filosofici e storici
presso l’università del capoluogo siciliano. Nel 1848 partecipò
attivamente ai moti insurrezionali dell’isola e ottenne l’incarico di
commissario straordinario del governo a Caltanissetta. Fu docente
di etica e diritto naturale, di filosofia teoretica e procedura civile
presso la facoltà di legge della città di Palermo. Ricoprì importanti
cariche pubbliche, fu infatti consigliere comunale e provinciale del
capoluogo siciliano. Studioso di diritto antico siciliano, fu
presidente della Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo.
Nel 1860, svolse un ruolo di primo piano nell’insurrezione
che precedette lo sbarco di G. Garibaldi e il 2 giugno 1860 fu
nominato ministro di Grazia e Giustizia nel governo dittatoriale. In
questa fase Andrea Guarneri tentò un’opera di mediazione tra il
partito d’azione, d’ispirazione democratica, e il partito cavouriano,
o piemontese, politicamente moderato, che puntava all’annessione
incondizionata dell’isola al Regno sabaudo. Il 20 giugno 1860
prese apertamente posizione in favore dei cavouriani e si dimise
dall’incarico governativo in polemica con la paventata intenzione di
Garibaldi di rinviare l’annessione.
In questo periodo Andrea Guarneri elaborò il progetto
d’istituzione di un Consiglio straordinario di Stato per la Sicilia che
avrebbe conservato all’isola una certa autonomia nell’ambito
dell’ordinamento del costituendo Stato unitario. L’auspicio che
l’unificazione
italiana
non
comportasse
un
accentramento
amministrativo tale da soffocare le realtà regionali e, in particolare,
22
il tradizionale spirito autonomistico siciliano, costituì da
allora
un
elemento
costante
della
sua
attività
politica.
Successivamente, il 5 febbraio 1880 fu nominato senatore del
regno.
Nel 1886 pubblicò a Palermo la sua opera più importante, “Il
Senato d’Italia. Parole di un Senatore”. Nel saggio descriveva
l’ordinamento e il concreto funzionamento del Senato e, constatato
il suo ruolo secondario nella politica nazionale, ne proponeva una
riforma radicale.
Andrea Guarneri osservava che la Camera alta aveva perso
considerevolmente importanza in favore di quella elettiva. Inoltre,
all’interno del Senato si era costituito una sorta di
“corpo
permanente”, un gruppo ristretto di senatori, membri delle
commissioni più rilevanti, che, grazie alla loro assiduità e coesione,
indirizzavano la politica dell’assemblea. La riforma proposta
prevedeva innanzi tutto l’istituzione delle regioni, considerate da
Guarneri «la struttura naturale della nazione italiana», che a suo
dire «avrebbero dovuto essere organizzate già da lunga pezza, se
non fosse stata la tema troppo eccessiva di restaurazione degli
antichi Stati, ed un patriottismo troppo esaltato, quasi una specie di
italianismo fanatico». L’elezione dei senatori sarebbe stata affidata
ai Consigli regionali. Ciò avrebbe trasformato il Senato in un
organo di rappresentanza delle regioni del Regno e favorito quel
processo di decentramento amministrativo da sempre auspicato. Al
riguardo
Guarneri
richiamava
l’esempio
degli
Stati
Uniti
d’America. Successivamente, nel saggio “Il Senato d’Italia (studio
contemporaneo)”, in «La Riforma sociale», riprese il tema
attenuando le sue proposte; in particolare, ritenne che si dovesse
23
mantenere la nomina regia dei senatori.
Andrea Guarneri svolse in Senato un’intensa attività di
opposizione ai governi della Sinistra, criticando la pratica del
trasformismo parlamentare e la tolleranza ritenuta eccessiva nei
confronti dei movimenti sindacali e socialisti. Si oppose
all’estensione del suffragio elettorale e, più in generale,
all’evoluzione in senso democratico dell’ordinamento.
Il suo intervento più rilevante ebbe luogo il 22 apr. 1902 con
la presentazione di un’interpellanza al capo del governo G.
Zanardelli “sulle condizioni politiche e sociali” del paese. In essa il
egli sottolineava come le profonde trasformazioni sociali ed
economiche verificatesi nella società italiana avessero determinato
l’urgenza di una nuova legislazione sociale. Alla conclusione
dell’animato dibattito in aula Guarneri presentò un ordine del
giorno di critica alla politica del governo respinto, per pochi voti,
dall’assemblea.
Si spense a Palermo il 5 ottobre 191428.
28
Atti e documenti di A. Guarneri, Biblioteca della Società siciliana di storia patria, Fondo
Lodi, carpetta 16, camicia I.
24
GIAN BATTISTA IMPALLOMENI
Giovan Battista Impallomeni nasce a Milazzo il 29 ottobre
1846. All’età di ventidue anni consegue il diploma di laurea in
giurisprudenza presso l’università di Messina, ove inizierà ad
esercitare la professione di avvocato. Nel 1873 vinse il concorso in
magistratura, carriera che lascerà quando nel 1890 sarà proclamato
vincitore del concorso alla cattedra di Diritto e procedura penale
presso l’università di Parma. Qualche anno più tardi venne poi
chiamato alla cattedra di diritto penale dall’università di Palermo.
Tra le difese più celebri che patrocinò nella lunga e brillante
carriera di avvocato, ricordiamo quella in favore di Giuseppe De
Felice Giuffrida e compagni nell’ambito del processo penale che li
vedeva imputati quali organizzatori dei Fasci dei lavoratori in
Sicilia.
La passione politica lo porterà alla nomina a consigliere
comunale di Palermo, avvenuta nel 1895. Qualche anno più tardi fu
impegnato nuovamente nelle aule di tribunale, in difesa degli
imputati De Andreis, Turati e altri dirigenti socialisti, in un
importante processo avente chiari risvolti politici.
Lasciò alla penalistica italiana uno straordinario contributo
attraverso numerosissime pubblicazioni sulle riviste scientifiche,
una copiosa produzione monografica, l’edizione di imponenti opere
quali: «Il Codice Penale Italiano illustrato» e «Le istituzioni di
diritto penale». L’intervento sul domicilio coatto pubblicato nel
1897 in «Giustizia Penale» fu motivato dalla presentazione alla
Camera di un progetto governativo di riforma di questo istituto, già
approvato dal Senato: esso rivela le intuizioni di Impallomeni sulle
25
pericolosità insite nella legge penale, e, in generale, nelle norme che
intendevano istituire le misure di sicurezza. Con la nuova legge si
voleva imprimere all’istituto del domicilio coatto un «carattere di
maggiore legalità, ed un’applicazione più ristretta, accompagnata da
guarentigie veramente efficaci». Nel disegno di legge, appariva,
però, la seguente disposizione: «Possono essere assegnati a
domicilio coatto coloro che con atti preparatori abbiano manifestato
il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all’ordinamento
della famiglia o della proprietà».
Impallomeni comprese e smascherò subito il pericolo celato
in questa norma: essa dava un nuovo e più rischioso carattere
all’istituto, trasformandolo, da apparente misura contro le classi
pericolose dei malfattori, in legge politica di sospetto29.
Morì a Roma il 7 marzo 1907.
29
COLAO F., Giovan Battista Impallomeni avvocato tra libertà politiche, questione sociale,
«eccesso di potere nel giovane Regno d’Italia», in Cultura e tecnica forense tra dimensione
siciliana e vocazione europea a cura di F. MIGLIORINO E GIACOMO PACE, Il Mulino, Bologna,
2013.
26
GIOVANNI LUCIFORA
Nacque a Palermo il 23 marzo 1832. Da sempre appassionato
di storia del diritto siciliano, nel 1905 pubblicò un corposo saggio
dal titolo: “La Rivoluzione siciliana del 1848-49: preceduta da un
sunto storico dei principali avvenimenti svoltisi in Sicilia e
specialmente in Palermo, dal principio del secolo XVIII, fino agli
anni più vicini alla rivoluzione suddetta”. Fu socio della Società
Siciliana per la Storia Patria di Palermo. Dopo la laurea, conseguita
presso la facoltà di giurisprudenza della Regia Università di
Palermo, dedicò tutta la sua vita alla avvocatura e ricoprì importanti
cariche pubbliche cittadine, tra cui quella di assessore al comune
con delega alla istruzione30. Si spense all’età di 79 anni nella sua
città di Palermo.
30
G. LUCIFORA, La Rivoluzione siciliana del 1848-49: preceduta da un sunto storico dei
principali avvenimenti svoltisi in Sicilia e specialmente in Palermo, dal principio del secolo
XVIII, fino agli anni più vicini alla rivoluzione suddetta, Bondi, Palermo, 1905.
27
PIETRO MESSINEO
Pietro Messineo nacque a Palermo il 27 giugno 1829. Di
poliedrica cultura, profondo conoscitore di letteratura, di storia e di
arte, stimato e conosciuto avvocato del foro palermitano, lasciò un
cospicuo numero di pubblicazioni, molte delle quali in materia di
storia risorgimentale. Repubblicano – massone, il 17 luglio 1877
indirizzò a Caprera a Giuseppe Garibaldi un telegrammanel quale
dichiarava l’unione del suo “Consiglio supremo palermitano” col
“Grande Oriente d’Italia31”. Morì a Palermo il 25 marzo 1897.
31
«Officine massoniche Palermo, riunite ieri sera Tempio Palazzo conte Federico, udita lettura
concordato stipulato tra Grande Oriente d’Italia e Supremo Consiglio di Palermo, lieta unione
compiuta assicurante potenza, prosperità istituzione, esprimono voto ringraziamento
rappresentanti Grande Oriente Roma e Supremo Consiglio Palermo. Pongono saluto affetto
Gran Maestro onorario Garibaldi» in ASP, BUSTA 42, FILZA. 25.
28
ANTONIO MARINUZZI
Antonio Marinuzzi, figlio di Michele, nacque a Palermo il 25
agosto 1851. Celebre oratore e appassionato cultore di storia del
diritto pubblico siciliano, fu socio della Società siciliana per la
Storia Patria di Palermo. Avvocato, rivestì importanti cariche
pubbliche, fu infatti consigliere comunale, pro–sindaco della città di
Palermo, nonché Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Palermo. Eletto deputato nel collegio di Palermo nelle
legislature XVII, XXI e XXII. Fu nominato senatore del Regno il 3
giugno 1911. Di ideologia liberal – costituzionale, fu un seguace
della politica di Crispi. Alla sua morte, avvenuta a Palermo il 19
aprile 1917 donò alla biblioteca comunale della città la sua preziosa
raccolta di opere di diritto pubblico siciliano. In senato, il collega
senatore Benedetto Scillamà nel giorno della morte lo ricordò con
queste parole:
Antonio Marinuzzi non prescelse l’avvocheria per bramosia di lucro,
come dimostrò la sua morte, ma per geniale, intima vocazione. Ben
tosto egli si fece ammirare nel foro palermitano per l’eloquenza della
sua parola, per la forte dialettica dei suoi ragionamenti, sicché fu
salutato principe e maestro del foro penale siciliano. Fondò in Palermo
una scuola di diritto penale e nell’immenso corteo che accompagnò il
suo feretro, si è visto uno stuolo di tanti giovani avvocati piangere la sua
morte, chiamandolo maestro amato32.
32
Atti parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, 20 giugno 1917.
29
GIUSEPPE MARIO PUGLIA
Giuseppe Mario Puglia nacque a Palermo il 2 gennaio1823.
Celebre avvocato e giureconsulto, assunse le difese processuali
dei patrioti Nicolò Garzilli, Francesco Bentivegna, Giovanni e
Francesco Riso e dell’arcivescovo di Monreale Benedetto
D’Acquisto. Nel 1862, Giuseppe Garibaldi, tenuto prigioniero nel
forte di Varignano, lo delegò insieme all’avvocato Emanuele
Viola, nella difesa del processo che si stava intentando contro di
lui. Investito di importanti cariche pubbliche, fu presidente della
deputazione provinciale, deputato al Parlamento italiano dal 1886
al 1890. Fu chiamato a rendere una deposizione in occasione
della commissione d’inchiesta sulle condizioni morali ed
economiche della provincia di Palermo del 186633.
Avo dell’omonimo Giuseppe Mario Puglia, anch’egli
avvocato, studioso e seguace della scuola positiva, la cui dottrina
influenzerà moltissimo l’elaborazione di un suo saggio dal titolo:
“Il mafioso non è un associato per delinquere”.
33
Archivio Storico Comunale di Palermo, schede biografiche, (1820-1840).
30
PAOLO PATERNOSTRO
Paolo Paternostro nacque a Misilmeri, in provincia di
Palermo il 17 ottobre 1821. Fu un patriota, sedette alla Camera dei
Comuni nel biennio 1848-1849; partecipò alla rivoluzione siciliana,
celebre rimase il suo “Proclama alla Gancia” di Palermo quando
arringò la folla a ribellarsi contro il regime, nei cui confronti il 13
aprile 1848 presentò una mozione tesa alla decadenza dell’intera
dinastia Borbone. Fu poi costretto ad esiliare in Egitto.
Dopo l’Unità d’Italia rivestì importanti cariche pubbliche, fu
dapprima designato prefetto della città di Arezzo, fu poi consigliere
della Corte dei Conti, nonché eletto deputato alla Camera tra le file
della Destra nella VIII legislatura e nelle successive X; XII e XII
confluì nella sinistra costituzionale.
Il 15 maggio 1876 fu nominato senatore del Regno. Di idee
sinceramente costituzionali, fu tra i pochi politici siciliani che
maggiormente avversarono l’autonomismo e il regionalismo.
Si spense a Palermo il 6 dicembre 188534.
34
Atti parlamentari, Senato del Regno, Discussioni, 7 dicembre 1885.
31
GAETANO SANGIORGI
Gaetano Sangiorgi, figlio di Salvatore, nacque a Corleone, in
provincia di Palermo il 25 febbraio 1823. Dopo la laurea in
giurisprudenza conseguita presso l’università di Palermo, si dedicò
all’avvocatura. Stimato e celebre oratore del foro del capoluogo, fu
un patriota. Nei moti insurrezionali di Sicilia venne assunto alla
carica di Segretario di Stato per la sicurezza pubblica sotto la
dittatura del Generale Garibaldi e quindi a quella di Segretario di
Stato dell’interno sotto la prodittatura. Nel 1862 insegnò diritto
amministrativo presso la Regia Università di Palermo. Fu eletto
nella X legislatura deputato alla camera tra le file dei liberal –
moderati, più tardi, il 16 novembre 1882 venne nominato Senatore
del Regno. Morì a Palermo il 1° gennaio 188435.
35
Senato della Repubblica, Archivio Storico – Senatori dell'Italia liberale (1861-1922).
32
Capitolo I
Ad Auxilium Vocatus: la parola del giurista nelle
Cronache Palermitane
Mentre noi discutiamo, suonano gli echi di pallide e stentate intonazioni,
con le quali una vera associazione, quella della callida speculazione dell’uomo sull’uomo,
tenta strappare all’onda che travolge, l’ultimo frusto di una potenza che crolla.
Si puniscano i rei: ma si crei la colpa prima.
Avv. Angelo Gestivo Puglia
1.1. Avvocati, Politici e Professori
Nella Sicilia di fine XIX secolo, la figura del Difensore
rispecchiava ancora quella dell’antica professione che affondava le
proprie radici storiche in una lunga tradizione di autonomia
corporativa36.
Per una prima ricostruzione del carattere del ceto forense
isolano giova senz’altro rilevare come una storia degli avvocati non
possa ritenersi scissa da quella della borghesia37, intendendo come
tale
una
formazione
sociale
i
cui
componenti
risultano
contrassegnati dal possesso di proprietà, di istruzione, di diritti, di
interessi comuni, di ideologie affini, di circuiti di affari e di attività.
La vicinanza alla borghesia si manifesta anche nel fatto che la
classe avvocatizia nel XIX secolo prese parte al movimento
nazionale nelle sue varie articolazioni: liberali, repubblicane e
democratiche38.
È proprio a partire da qui che si condensa la figura
36
H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e
prestigio in «Meridiana» n. 14 del 1992, pp.145-181.
37
M. MALATESTA, Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa
contemporanea, Einaudi, Torino, 2006, p. 21.
38
H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo.cit. pp.145-181.
33
dell’avvocato politico.
Le più alte e notabili cariche della classe forense isolana
scorrono su importanti nomi che scrissero la storia dell’ultimo
scorcio dell’Ottocento siciliano: Simone Cuccia, Paolo Paternostro,
Giovanni Lucifora, Antonio Marinuzzi, solo per citarne alcuni.
L’elemento che accomunava tutti questi grandi giuristi era
senz’altro la poliedrica cultura che li contraddistingueva. Nelle
allegazioni essi offrivano diverse chiavi di lettura applicativa della
legge. Tracciando un solco di elaborazione dottrinale, essi, non solo
fornivano una soluzione al caso concreto ma più spesso
enucleavano valori e principi di massima, astrattamente validi e
destinati a riproporsi ciclicamente. Lo studio delle fonti ha restituito
l’immagine di un ceto forense, quello palermitano, vivace e
propositivo, perfettamente inserito nel panorama dell’avvocatura
italiana, che per dirla con le parole di Hannes Siegrist: «dominava il
campo giuridico, non solo per la sua numerosità, ma anche per la
forte impronta che essa conferì all’immagine del giurista: gli
avvocati infatti partecipavano allo sviluppo e al controllo delle
scienze giuridiche»39.
I giuristi siciliani, desiderosi di affermare e consolidare il
ruolo di prestigio personale e della propria famiglia40, dimostrarono
tutti
una
conoscenza
ampissima
in
materie
scientifiche,
umanistiche, letterarie, filosofiche, storiche e impreziosirono le
arringhe e gli scritti con citazioni extra-giuridiche di notevole
spessore.
39
H. SIEGRIST, Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata
ed eterogeneità reale di una professione classica, in «Polis», VII, 2 agosto 1994, p. 223.
40
A. CAPPUCCIO, Il tocco, la toga e l’abito nero: la professione forense nella Sicilia dei
Borboni in Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia dell’avvocatura in Sicilia nell’età
della codificazione, SGB, Messina, 2010, pp. 25 e ss.
34
Si trattava di riferimenti dotti e aulici che testimoniano un
gusto autentico nel ricercare un linguaggio che fosse sintesi efficace
di eloquenza e di tecnicismo, tra sapere giuridico e non.
Come l’analisi ha rivelato questi giuristi furono uomini
politici del loro tempo, nonché, quasi in tutti i casi, docenti di diritto
presso l’Università degli Studi di Palermo41.
E questa trivalenza traspare fortemente dalle loro difese
processuali, nelle quali sono veicolate polemiche politiche, proposte
di legge o insegnamenti di estrazione eminentemente accademica.
1.2. Stile e Retorica: l’architettura dell’arringa
Il processo è tradizionalmente il luogo dell’argomentazione.
È dominato dalla retorica: la procedura fornisce le forme, ma
è la retorica che correda i contenuti.
L’oratoria giudiziaria può definirsi un’arte applicata a una
finalità pratica.
In pieno Ottocento si assistette ad un fiorire di saggi, libelli e
monografie42 densi di consigli dai quali trarre spunto per la
costruzione tecnica delle proprie arringhe difensive, nonché ricchi
di suggerimenti circa lo stile da mantenere durante il dibattimento.
Opere lontane da sterili e asettici formulari e consistenti in piccoli
vademecum, scritti da avvocati per altri avvocati. Frutto di studio
severo dei classici della retorica antica, condensati di esperienza
vissuta, non avevano mai un piglio lezioso, ma piuttosto
41
B. PASCIUTA, Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo
dalla fondazione al fascismo (1805-1940), in «Annali di Storia delle Università italiane», 12,
anno 2008, pp. 387-421.
42
M. GARCON, Sull’oratoria forense, Giuffrè, Milano 1957.; G. B., DE LUCA Lo Stile legale, Il
Mulino, Bologna, 2010; P. TRINCHERA, L’arringa penale, Ed. Vittoria, Milano, 1932.
35
rappresentavano una sorta di testimone che i più anziani
trasmettevano ai giovani che si apprestavano a varcare la soglia
delle aule giudiziarie.
Una pagina della rivista L’eloquenza ci restituisce un mosaico
di qualità che dovevano appartenere al patrimonio di un buon
oratore forense:
Egli deve essere innanzi tutto uno psicologo per vedere dentro l’anima
dell’imputato, per coglierne l’intenzione, il movente, la necessità talora
che lo spinge al delitto, per vagliarne l’entità umana; un giurista per
atteggiare il fatto al diritto e trattare le molteplici questioni, profonde e
sottili che sorgono dai dibattiti; un artista per dar rilievo, forza, grazia,
efficacia al contenuto, anzi per pensarlo sub specie pulchritudinis; un
dialettico per annodare la catena dimostrativa degli argomenti e muovere
pronto ed agguerrito negli scatti, nelle aggressioni, nelle diversioni della
polemica verbale; un paziente pratico, industre e avveduto, per non
restar sopraffatto dalle insidie dei piccoli contraddittori e discender
talora – il meno possibile – al livello del pubblico43
L’architettura di una arringa doveva possedere tre caratteri,
sintetizzabili in firmitas, utilitas, venustas i quali dovevano
coesistere nei giusti dosaggi per dar vita a un discorso di successo.
Uno sfoglio veloce degli scritti in tema di eloquenza giudiziaria
insegnava ad esempio come fosse buon uso sottoporre ogni
ragionamento logico al rigore del sillogismo, che avrebbe formato
l’ossatura e fornito, spesso, lo schema proprio della discussione,
senza però che questo riducesse l’arringa a una mera enunciazione
di aride proposizioni, ma contribuendo anzi a svilupparne, invece, il
ritmo, tipica espressione dell’ethos oratorio.
43
A. GIAMPA, L’Eloquenza Antologia, anno II, Vol. I, 1912, pp. 474-475.
36
Appartiene a Chaḯm Perelman la distinzione fra il
persuadere44 e il convincere45, due concetti rigorosamente distinti.
Il primo è un fenomeno di natura psicologica, che concerne la
capacità a muovere l’adesione a livello emotivo di un uditorio,
spingendolo ad aderire a una tesi sulla base di suggestioni che fanno
appello alla psicologia di chi ascolta.
Il secondo si traduce nel fare appello non alla psicologia e
quindi alle componenti emotive, ma alla razionalità di chi ascolta;
fornire argomenti che, non per la loro suggestione psicologica,
quanto per la loro forza logica inducano chi ascolta a convenire su
una tesi.
A questi pilastri della edificazione dell’oratoria forense, la
letteratura scientifica ne aggiunge un terzo che è espressione della
teoria argomentativa della negazione, ovvero la confutazione.
Tale metodo consiste nel procedere per eliminazione
successiva delle ipotesi contraddittorie o infondate. L’oratore, in
sostanza, porta gradualmente alla luce l’infondatezza di tutte le
convinzioni fondanti l’accusa. Seppur presentate da essa come
“certe”, attraverso questo percorso, scemano lentamente in
“opinioni”.
Tale metodo non si fonda sul tentativo di vincere
l’interlocutore con la propria abilità retorica, ma mira a condurlo,
con una serie di brevi domande e risposte, a rivedere i limiti dei
propri assunti, fino a riconoscere la prevalenza della verità rispetto
alla falsità delle presunzioni della controparte.
Riepilogando, in estrema sintesi, almeno tre sono i pilastri
44
C. PERELMAN, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, Torino, 1966.
C. PERELMAN, Il campo dell’argomentazione. Nuova retorica e scienze umane, Pratiche
Editrice, Parma 1979.
45
37
fondanti del ragionamento oratorio che costituiscono il modello
architettonico presente in tutte le arringhe dei giuristi oggetto di
studio e che sono rappresentati dalla persuasione, dalla convinzione
e dalla confutazione. Si tratta di schemi46 all’interno dei quali si
inseriscono le strategie difensive tipiche e i diversi modelli stilistici
di retorica. Ovverosia, quei canali attraverso cui crescono e si
affermano, per il tramite della parola dell’avvocato gli imperativi
dell’argomentazione47 intorno al concetto giuridico di mafia.
1.3. Strategie difensive tra questioni pregiudiziali, rilievi
processuali e vizi di forma
Prima di addentrarsi nelle specifiche della difesa tecnica delle
associazioni criminali della mafia è possibile già enucleare il ruolo
svolto dall’avvocato penalista seguendo i contorni del sistema
procedurale del tempo in un processo contrassegnato da due aspetti
fondamentali. Da un lato, l’introduzione della giuria popolare 48, che
accentuava gli aspetti retorico-dialettici della attività in aula, in
avallo ai principi di oralità e pubblicità, su cui era improntato
l’intero sistema processuale. Dall’altro, la bipartizione del
processo49 stesso, in un momento istruttorio, a carattere inquisitorio
e in un altro dibattimentale, di modello accusatorio, comportando la
46
B. MORTARA GARAVELLI, Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense, in La lingua, la
legge, la professione forense, Giuffrè, Milano, 2002, p. 3; G. Alpa, “Forensic Linguistics”: il
linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dell’ordinamento, dei metodi interpretativi, delle
prassi e della tecnologia in L’avvocato e il processo. Le tecniche di difesa, a cura di M.
Mariani Marini e M. Paganelli, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 21 e ss.
47
A. HIRSCHMAN, Retoriche dell’intransigenza, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 22-23.
48
L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale: la Corte d’Assise
e l’opinione pubblica (1859-1913), in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e
Novecento, a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti, Il Mulino, Bologna, 2008,
pp. 77-120.
49
M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860 –
1990) in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia, Annali, 29, Legge, diritto, giustizia. Einaudi,
Torino 1998, pp. 487-551.
38
esclusione della difesa tecnica dalla prima fase, determinava la
presenza dell’avvocato solo nell’ultimo momento, quello della
discussione, appunto. Questi tratti somatici caratterizzanti il
processo penale di fine Ottocento furono riproposti, in chiave di
polemica e di contestazione, nelle arringhe e nelle allegazioni degli
oratori che si avvicendarono nella difesa di soggetti imputati del
reato di associazione per delinquere50. E infatti ripercorrendo i
resoconti stenografici51 e confrontando le risultanze degli stessi con
la letteratura mafiologica52 del tempo, il primo elemento a emergere
è il ruolo giocato dagli avvocati attraverso le arringhe difensive. Si
evidenzia un contributo notevole o meglio ancora, determinante in
termini di creazione e di stabilizzazione di significati che
ritorneranno come delle costanti lungo tutto il percorso di tesi. È qui
che la tipizzazione dei tratti classici del processo penale
ottocentesco incontra le peculiarità dei meccanismi retorici propri
del patrocinio dell’associazionismo criminale.
Come parametro iniziale si assuma il processo celebrato
contro la cosca degli Amoroso & Compagni 53 del 1883, un sodalizio
maffioso che nella Conca d’Oro di Palermo, precisamente nel
quartiere Orto Botanico, seminava da anni terrore e violenza,
attraverso il compimento di efferrati reati, facendosi forza
dell’impunità goduta fino al momento del suo arresto e che
trovandosi in dichiarata guerra con la famiglia avversaria dei
50
L. LACCHÈ, Alle origini della associazione per delinquere. Crimen Plurimum, concorso e
reato plurisoggettivo tra Antico Regime e XIX secolo, in Annali della F. di Giurisprudenza di
Macerata, Milano 1989, p. 671.
51
Processo Pugliesi, Processo Stuppagghieri, Processo Amoroso, Processo per i quattro
scomparsi. Cit.
52
G. ALONGI, La maffia, Tip. Fratelli Bocca, Palermo, 1886; F. COLACINO, La fratellanza, in
«Rivista di discipline carcerarie», XV, fasc. 5 e 6, anno 1885; A. CUTRERA, La mafia e i
mafiosi, Gi Effe Edizioni, Palermo, 1900.
53
Processo Amoroso. cit.
39
Badalamenti. Per questi motivi, la banda degli Amoroso – come
scrisse qualche anno più tardi il delegato di pubblica sicurezza
Antonino Cutrera – «unita dal vincolo mafioso»54, fu arrestata e
dovette rispondere di ben dieci carichi d’imputazione. Il primo era
l’art. 426 del codice penale sardo-italiano, il reato di associazione di
malfattori.
Un processo che vide sedere nei banchi della difesa «le più
grandi notabilità del foro palermitano, ad auxilium advocati» per:
«portare una parola di sollievo ai poveri sventurati che siedono
dietro le gabbie»55, come disse l’avvocato Agostino Tumminelli nel
suo exordium.
Poc’anzi si faceva cenno alle critiche che sul piano formale
gli avvocati erano soliti muovere in apertura del dibattimento al
sistema processuale vigente. Ne forma esempio lo scontro tra i
difensori e i magistrati, quando l’avvocato Pietro Messineo sollevò
un incidente, rilevando che il suo assistito non era stato ascoltato
nel processo istruttorio sui medesimi fatti sui quali adesso veniva
interrogato56. E in effetti, questioni preliminari di questo stesso
genere furono sollevate anche nell’ambito del processo Pugliese,
nel quale gli avvocati, con una certa veemenza, denunciarono abusi
e illegalità nella conduzione della fase istruttoria e in particolare
nella gestione degli interrogatori di polizia. Così l’avvocato Purpura
nel processo Amoroso, in un passo della sua arringa difensiva lesse
le risultanze istruttorie dalle quali si evidenziava come «i cinque
propalatori della causa dopo avere trascorso un mese insieme nei
cancelli della questura, rimasero insieme per cinque mesi
A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit., p. 156.
Arringa Tumminelli, in Processo Amoroso, p. 243.
56
Arringa Messineo, in Processo Amoroso, p. 227.
54
55
40
nell’ospedale del carcere giudiziario»57.
La circostanza fu interpretata dal difensore con la
prospettazione alla giuria di due ipotesi alternative: «o restarono
cinque mesi all’ospedale per essere stati trattati in Questura in un
modo che qui non è luogo dire – oppure – rimasero nell’ospedale
ben pasciuti per remunerarli delle rivelazioni loro fatte nella
questura medesima»58.
Più diretto fu l’avvocato Masnada nel processo Pugliesi: «fu
il bastone, O Signori, che spinse l’imputato a confessare. Questa
confessione è figlia della prepotenza e dell’arbitrio, andrebbe da voi
disconosciuta perché è ottenuta con le sevizie»59.
Nel corso del medesimo dibattimento anche gli avvocati
Francesco La Farina e Gaetano Zucco parlarono di maltrattamenti e
abusi da parte della polizia, così gravi da dover ritenere
irrimediabilmente inficiata la confessione resa dai loro difesi in
quelle circostanze. L’incidente, tra l’altro, fu l’occasione per lo
sfogo di un altro difensore, l’avvocato Simone Cuccia che denunciò
i rischi connessi all’attuale sistema processualpenalistico del quale
egli auspicava una celere riforma perchè: «il magistrato inquirente
che non può non subire le prime impressioni, non può non
procedere in seguito collo spirito prevenuto contro l’imputato» 60. E
la critica era rivolta al sistema inquisitorio che lasciava all’avvocato
un ruolo marginale nella tensione tra giudice e imputato.
L’intervento del difensore avveniva, infatti, dopo la pubblicazione
degli atti, a processo informativo e offensivo chiuso, quando
57
Arringa Purpura, in Processo Amoroso p. 209.
Ibidem.
59
Arringa Masnada, in Processo Pugliesi p. 23.
60
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 146.
58
41
l’avvocato temeva essersi già consolidato nella mente del
magistrato il più grande dei rischi: il pregiudizio. Nella dialettica
processuale, però, in mancanza di prove certe, la strategia difensiva
dell’avvocato si improntava lungo la linea della discrepanza tra gli
atti generici raggiunti dall’accusa e le risultanze probatorie
processuali. Un altro oratore, l’avvocato Alfonso Siragusa sostenne
l’argomento della inattendibilità del teste, cogliendo le sfumature
tra le dichiarazioni rese da un propalatore nel procedimento
inquisitorio e quelle fornite dallo stesso nel momento del
dibattimento. Rivolgendosi ai giurati non lesinò l’uso di un registro
piuttosto duro nel dire: «questa non è critica, non è speculazione
difensiva, è verità, verità processuale!»61.
Del resto, per dato costante62, in una arringa pronunciata a
difesa del sodalizio mafioso, il vizio di forma, il cavillo
intelligentemente trovato, poteva risultare essere determinante per
la difesa e questo perché i processi di mafia poggiavano quasi
sempre su una imbastitura composta esclusivamente da un insieme
di testimonianze. Per l’oratore riuscire a colpire al cuore la integrità
della propalazione resa dal teste poteva equivalere a una uscita
vittoriosa dal processo e questo perché, in assenza di altri elementi,
il castello accusatorio, eretto sulla base delle risultanze dei
cosiddetti elementi generici, veniva così a perdere consistenza,
sgretolandosi sotto gli occhi dei giurati. Un taglio dello stesso
genere si rinviene nella difesa pronunziata dall’avvocato Agostino
Tumminelli, il quale sollevò un vizio di procedura contemplato
dall’articolo 311 del codice di procedura penale sulla qualità delle
61
62
Arringa Siragusa, in Processo Pugliesi, p. 28.
Proc. Amoroso; Proc. Stuppagghieri; Proc. Pugliesi; Proc. Per i quattro scomparsi.
42
propalazioni del teste chiave del processo, che era stato sentito nella
fase istruttoria in qualità di denunziante, ma le cui dichiarazioni
scritte furono poi lette nel corso dei dibattimento, in pregiudizio alla
norma citata, che discerneva invece le diverse posizioni tra
testimone, querelante e denunziante e riservava solo alle
propalazioni provenienti dai testimoni l’attitudine a essere lette
nella successiva fase dibattimentale. Non mancò anche un
riferimento storico, infatti, l’oratore concluse la sua memoria
rimarcando che già le leggi borboniche imprimevano un diverso
peso e una diversa trattazione alle dichiarazioni: «siano esse rese da
soggetti aventi qualità di testi o di semplici denunzianti»63.
Un ulteriore evidente rilievo procedurale cui si fece largo
ricorso nel tentativo di invalidare l’intero processo venne attinto
dalla qualità del testimone. Infatti, il processo Pugliese era stato
imbastito sulla base della propalazione resa al magistrato proprio
dal suo capo banda ‘Don Peppino’, il quale era già stato nel 1857
condannato all’ergastolo. L’avvocato Masnada si domandò se
meritasse fede la dichiarazione di un individuo che aveva
commesso così tanti reati da essere condannato all’ergastolo: «può
elevarsi a prova la di costui dichiarazione?».
Non andò meglio nel corso del processo contro la cosca
Amoroso & Compagni, ove l’intero procedimento fu imbastito sulla
scorta di alcune lettere che un tale Rosario La Mantia aveva spedito
alla questura di Palermo e nelle quali era stato spiegato
l’organigramma dell’associazione criminale, nonché erano stati
forniti dettagli sui nomi degli affiliati. Queste lettere avevano dato il
primo impulso alle indagini sulla base delle quali si era poi arrivati
63
Arringa Tuminelli, in Processo Amoroso, p. 243.
43
all’arresto dei fratelli Amoroso. L’autore delle lettere, un tale
Rosario La Mantia era stato anche sentito dalla questura che ne
aveva così raccolto le confidenze. La stranezza risiedeva nel fatto
che al teste – chiave del processo, su sua semplice richiesta era stato
rilasciato dalla questura il passaporto con cui poco prima dell’inizio
del processo il La Mantia aveva espatriato. La circostanza, di non
poco rilievo processuale, fu evidenziata dagli avvocati Simone
Cuccia e Paolo Paternostro i quali chiesero a gran voce
l’estromissione dal processo delle lettere, in quanto sul loro
contenuto non sarebbe stato possibile interrogare l’autore in quanto
si trovava fuori dai confini nazionali. Per gli avvocati, che
sollevarono più di un incidente su questo profilo, quella assenza
valeva a dire che il processo era stato «inventato» dalla questura,
diversamente essa non avrebbe rilasciato il passaporto al teste
principale proprio a ridosso dall’apertura del dibattimento 64. E del
resto, la tesi del teorema giudiziario, della magistratura che crea una
ipotesi di reato per attuare un disegno politico, sarà un modello
destinato a riproporsi ciclicamente negli schemi difensivi esaminati.
Lungo lo stesso filone, ma con un registro più colorito, si
rinviene una argomentazione simile in un passo dell’arringa
dell’avvocato Paolo Figlia, che suggeriva ai giurati di pensare alla
figura che potrà farne la città di Palermo dinanzi al Regno intero:
«si inventano le associazioni a delinquere e se una vittoria si ha –
questi processi non si finirà più di crearli»65. Rimanendo
nell’ambito dello stesso processo, in un altro intervento, l’avvocato
Purpura sostenne la tesi che soltanto le confessioni rese innanzi al
64
65
Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 211..
Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 235
44
giudice
potessero
essere
credibili
e
non
invece
quelle
extragiudiziali:
il D’Alba confessò davanti alla Pubblica Sicurezza e davanti all’autorità
giudiziaria negò tutto – ma perché? Ecco la domanda che un onesto e
intelligente giurato deve farsi dapprima. [...] E ciò perché innanzi al
giudice D’Alba diceva quello che doveva dire mentre innanzi alla P. S.
diceva quello che gli si faceva dire66.
In conclusione, ripercorrendo a ritroso il sentiero tracciato dai
discorsi degli avvocati si evidenziano dei chiari elementi
sintomatici del fenomeno della mafia. Si tratta di nomi,
qualificazioni, accezioni e talora allusioni che di fatto collocano
l’avvocato al centro di un ruolo fondamentale e insostituibile nella
cristallizzazione dei caratteri imperativi dell’argomentazione sulla
mafia, già solo per la natura della sua professione. L’avvocato è un
uomo di parte, non ha obblighi di verità, ma solo di fedeltà al
dovere di lealtà e di probità nella conduzione del proprio ufficio, nei
confronti del proprio assistito67.
Nel processo di mafia si assiste ad un mutamento di quel
rapporto tipicamente privato, confidenziale che s’instaura tra
l’oratore e il suo cliente, che qui cambia, assumendo toni
maggiormente pubblicistici. Il carattere dell’avvocato in questa
tipologia di processi sembra andare addirittura oltre il naturale
concetto di “favore della difesa” che Francesco Carrara aveva già
individuato come: «tratto distintivo di tutti i popoli civili»68.
66
Arringa Purpura, in Processo Amoroso p. 208.
D. GIURIATI, Arte forense,Roux e Favale, Torino, 1878, p. 422.
68
F. COLAO, Avvocati del risorgimento nell’Italia della restaurazione, Il Mulino, Bologna,
2006, p. 353.
67
45
1.4. Appello al Tribunale della Coscienza
Lo studio in senso comparatistico delle arringhe pronunciate
dagli avvocati nei processi di mafia oggetto di ricerca non può
esulare dall’analisi del metodo utilizzato in un particolare e
precipuo momento del discorso quale è quello della perorazione.
Qualunque sia stato l’ordine di presentazione degli argomenti, la
dimostrazione è ora terminata e occorre dirlo. Da un punto di vista
squisitamente formale, se i principi di chiarezza e di utilità 69 devono
continuare ad adornare, come le altre parti del discorso, anche
quest’ultimo momento, è possibile affermare con altrettanta
certezza che una perorazione deve essere sempre più breve rispetto
agli altri segmenti che compongono l’arringa. Essa mira, infatti, a
far constatare che la promessa delineata all’esordio è stata
osservata, che la dimostrazione è stata ultimata e che, dunque, il
proprio ufficio si sta quasi per compiere. La costruzione della
perorazione
appare
generalmente
informata
alla
categoria
aristotelica70, secondo la quale è buona abitudine ingraziarsi
l’ascoltatore e renderlo contestualmente ostile all’avversario,
esaltarsi o umiliarsi, mettere in moto le passioni dell’uditorio e
ricordare i fatti salienti in forma risolutamente sintetica. L’elemento
che accomuna tutte le chiuse oggetto di studio è, sotto un profilo
stilistico, il ricorso al campo della logica oppure a quello degli
affetti, talora i due luoghi sono utilizzati in sincrono, tal’altra
rappresentano l’occasione per gli avvocati per dar sfoggio a uno
degli argomenti maggiormente vocati nelle difese di crimini di
mafia: la voce pubblica. Nella perorazione lo stile è sicuramente più
69
70
M. GARCON, Sull’oratoria forense, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 64-73.
E. VERCESI – E. SANTINI, L’eloquenza, Vallardi, Milano, 1938, pp. 47-52.
46
ampio, le parole che chiuderanno l’arringa saranno le ultime a
essere udite dai giurati e allora certamente dovrà farsi in modo che
queste restino loro ben impresse, non a caso i Greci erano soliti
chiamare il momento conclusivo dell’orazione, coronamento.
Atteggiandosi, sovente, come un appello, una supplica, un’ultima
preghiera, l’intelaiatura della perorazione produce effetti anche nei
confronti degli elementi tipici dell’ethos oratorio, per cui la voce
diventa più calda, la frase più solenne, il tono più elevato, talvolta si
ricorre all’uso di metafore e di iperboli per apparire maggiormente
persuasivi e incisivi. I suggerimenti di grandi maestri di oratoria
forense, quali Mittermayer, Giuriati e Garçon indirizzavano, tra
l’altro, l’avvocato a tenere una giusta postura che non desse le
spalle né al pubblico, né alla Corte, in modo tale da guadagnare
un’ampia visuale per poter scrutare sui volti dei presenti ciò che le
loro parole riuscivano a suscitare, nonché l’utilizzo di una corretta
cadenza per poter facilitare l’ascolto della parte conclusiva
dell’orazione. Preliminarmente pertanto all’indagine nel merito e
nei contenuti delle arringhe difensive degli avvocati nei processi di
mafia oggetto di studio, si intendono qui ripercorrere rapidamente
usi e strategie di persuasione nelle perorazioni finali.
Breve ed estremamente concisa ma allo stesso tempo densa
di significato fu la chiusa pronunciata nel “Processo per i quattro
scomparsi” dell’avvocato professor Giambattista Impallomeni che,
al termine di una vigorosa arringa che aveva visto magistralmente
trattati accanto a temi eminentemente giuridici, motivi di taglio più
sociologico, oltre che politici, rivolgendosi alla giuria concluse
dicendo: «con le offese alla giustizia, non si curano le piaghe
47
sociali»71. Dietro queste poche parole si cela in realtà un discorso
molto più ampio di quanto non possa sembrare in apparenza.
Impallomeni, riesce ad andare oltre le scolastiche prescrizioni di
una perorazione, egli mira a persuadere l’animo dei giudici e per
farlo rimette loro un dilemma ancora più grande: mentre qualifica,
senza nominarla, la mafia come una piaga sociale, fa un monito cui
non è possibile sfuggire, fa appello al rischio che venga consumata
una ingiustizia. Egli imprime in questo modo nella giuria popolare
una sorta di sinistro presagio e lo fa volontariamente per appesantire
la decisione finale.
Vediamo un altro esempio. Si accennava, poc’anzi, al tema
della voce pubblica quale figura assai ricorrente nelle perorazioni,
sotto le sue variopinte e policrome rappresentazioni.
Nell’ambito del Processo Amoroso, l’avvocato Gargano ebbe
cura di precisare come nella istruzione dello stesso «l’opinione
pubblica si è pronunziata, ma di questo voi Giurati non dovrete
tener alcun conto»72. A questo punto egli ricorre a uno dei metodi
tipici e molto efficaci di costruzione della perorazione: utilizza
infatti una metafora che per il suo contenuto ben si presta a una
immediata comprensione da parte dell’uditorio. Cita «per così
mostrarvi ciò che è la voce pubblica»73 il Dante nel Convito:
«pecore e non uomini, purché il primo grida, gridano tutti»,
prosegue aggiungendo la qualificazione che il Sommo Poeta diede
dell’opinione pubblica nello stesso verso: «e ciò che fa la prima, le
altre fanno». La citazione è chiaramente di natura extragiuridica ma
va interpretata nell’ottica del sottostante messaggio giuridico che si
71
Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 8.
Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219.
73
Ibidem.
72
48
propone di trasmettere, ovvero il valore intrinseco e la conseguente
portata della voce pubblica come fattore autonomo nei processi
oggetto di studio. La tecnica è direttamente attinta dalle regole di
retorica classica, era di applicazione parecchio diffusa e consentiva
di far permeare nella mente dei giurati un concetto di rilevanza
giuridica ricorrendo a un campo di cognizione immediata: pensiamo
proprio a Dante nel Convito e alla proposizione semplice con la
quale egli spiega il significato dell’opinione pubblica. Sempre nello
stesso senso, l’avvocato Agostino Tumminelli nel medesimo
processo ammonì i giurati a giudicare «separando l’oro dal rame»:
la scelta, ancora una volta, è per un linguaggio semplice, diretto,
popolare, atto, specie quando si sostanziava in una metafora, a
imprimere subito nella mente dei giudici togati, il concetto che si
voleva loro trasmettere. Ancora più incisivo a tal riguardo fu
l’avvocato Giovanni Lucifora nel processo alla banda di Peppino
Pugliesi del 1868, quando concluse la sua energica arringa,
richiamandosi alla qualifica che la pubblica opinione ne fece in
principio, definendolo un «mostruoso processo», esortando i giurati
a non volerlo chiudere con un altrettanto «mostruoso»74 verdetto. La
scelta di inserire nella perorazione finale rivolta ai giurati, un
aggettivo qualificativo già appellato dalla pubblica opinione non è
casuale ma è frutto di un sottile ed arguto ragionamento logico –
giuridico, agevolmente comprensibile attraverso uno speciale focus
sulla giuria.
74
Arringa Lucifora, in Processo Pugliesi, p. 97.
49
1.5. La voce pubblica tra prova morale e prova legale
In pieno Ottocento liberale75, una frangia qualificata
dell’opinione pubblica diventa opinione giudiziaria76, i rischi
connessi sono visibili sia che l’opinione pubblica intervenga nel
giudizio come parte, quindi come voce pubblica, sia che vi faccia
ingresso come giuria77, come «opinione pubblica saggiamente
rappresentata»78, come espressione per la sua dimensione
costituzionale
di
una
istanza
giurisdizionale
chiamata
a
rappresentare direttamente l’opinione pubblica nei processi penali79.
L’avvocato Giovanni Lucifora80 si rivolse alla giuria, al
tribunale della pubblica coscienza, utilizzando la qualifica che la
pubblica opinione aveva già fornito del processo, perché mirava ad
ottenere un verdetto assolutorio che rispecchiasse la volontà della
stessa opinione pubblica, di cui la giuria costituiva quella saggia
rappresentazione81.
L’avvocato Schirò a conclusione della sua arringa nel
processo Pugliese, rivolgendo una ultima «preghiera» ai giurati
«pazienti», subordinò al solo vaglio di tutte le «pruove» emerse nel
dibattimento, la formazione di un verdetto scevro da qualsivoglia
condizionamento, sottolineando contestualmente l’esistenza di «tre
75
C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi
e atteggiamenti della cultura giuridica, in «Studi Storici», n. 29, 1988, p. 421.
76
P. MARCHETTI, Introduzione in Inchiesta penale e pregiudizio, una riflessione
interdisciplinare. Atti del Convegno di Foggia 5-6 Maggio 2006, Esi, Napoli, 2007, p. XIII.
77
G. CIANFEROTTI, Logica del processo, logica del giudizio e opinione pubblica, in Processo
penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 2008, p.16
78
L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale:la Corte d’Assise e
l’opinione pubblica, in Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento, Il
Mulino, Bologna, 2008, p. 77-78.
79
G. CIVILE, Per una storia sociale dell’opinione pubblica: osservazioni a proposito della
tarda età liberale, in «Quaderni Storici» 104, 2000. p. 11.
80
Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237.
81
L. LACCHÈ, L’opinione pubblica saggiamente rappresentata. Giurie e Corti d’Assise nei
processi celebri tra Otto e Novecento, in P. MARCHETTI, Introduzione in Inchiesta penale e
pregiudizio, una riflessione interdisciplinare. Atti del Convegno di Foggia 5-6 Maggio 2006,
pp. 89-147.
50
giudici supremi» che si stagliavano al di sopra: «la pubblica
opinione, la nostra coscienza, Iddio»82.
Questo argomento riconosceva come primo giudice della
triade, proprio la pubblica opinione secondo un ruolo e una
dimensione che in pieno Ottocento liberale aveva i contorni propri
di un «tribunale della pubblica opinione»83. Solo quindici anni più
tardi, l’avvocato Simone Cuccia al processo Amoroso auspicherà ai
giurati «un verdetto negativo, che sarà dato con la piena
soddisfazione della coscienza del giudice e sarà coronato dal plauso
della pubblica opinione»84.
Parimenti, sempre nello stesso senso rinveniamo nella
perorazione dell’avvocato Sangiorgi, discussa nel medesimo
processo, un caloroso invito rivolto ai membri della giuria a
decidere «rivendicando dal pietoso suffragio della pubblica
opinione che benedice e suggella il vostro verdetto di libertà!»85.
L’analisi ha rivelato come specularmente a questo, l’opinione
pubblica potesse intervenire nel processo come parte, come voce
pubblica. Questo ruolo rappresentava addirittura una costante nei
processi di associazione per delinquere di tipo mafioso.
Le fitte pagine dei rapporti dei questori di polizia trasudano,
infatti, di notizie conosciute per mezzo della voce pubblica86.
I testimoni chiamati in escussione al processo, alle domande
del Presidente della Corte d’Assise su come avevano saputo di un
determinato fatto rispondevano con sicurezza che: «lo disse la voce
pubblica».
82
Arringa Schirò, in Processo Pugliesi, p. 43.
L. LACCHÈ, Un luogo “costituzionale” dell’identità giudiziaria nazionale. cit. p.78.
84
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 251.
85
Arringa Sangiorgi, in Processo Amoroso, p. 111.
86
ASP, GQ, ANNO 1880, BUSTA 7 – Processo Stoppaglieri.
83
51
Questo corpo invisibile, che non ha un volto, non possiede un
nome, non è perseguibile a termini di legge per quello che
racconta,ha però una voce assordante che si insinua dentro e fuori
dalle mura dell’aula del Tribunale.
In un delicato compito quale è quello della difesa, questo
aspetto non sfugge di certo a quello che è il primo attore della sacra
rappresentazione del processo, ovvero l’avvocato.
Egli, infatti, sfrutta l’elemento della voce pubblica come un
fattore di distorsione della asserita logica processual – penalistica87.
«Dalle confidenze anonime non può farsi base per una
sentenza!»88 fu il monito lanciato ai giurati dall’avvocato
Gianbattista Impallomeni nel corso del processo. Erano gli albori
del XX secolo quando il celebre avvocato denunciò con grande
veemenza quello che ritenne il punto debole dell’accusa, ma già nel
1876 il processo contro la famigerata associazione mafiosa degli
Stuppagghieri di Monreale poté essere imbastito proprio sulla scorta
di un confidente, che fu poi definito «l’apostata», il quale rivelò riti,
statuti e codici della cosca operante nelle campagne dell’agro
palermitano89.
Naturalmente a quella attività di impulso processuale si
rannodò una raccolta di notizie che permise nuovamente alla voce
pubblica di entrare nel dramma giudiziario da protagonista e di
stagliarsi ancora in quell’angusto interstizio tra prova legale e prova
morale.
In questo senso, la perorazione dell’avvocato Pergola fu
costruita, però, in maniera diversa da quella dell’avvocato
87
CIANFEROTTI, Logica del processo, cit. p.17.
Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 11.
89
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 110.
88
52
Impallomeni. Mentre il secondo affrontò direttamente i giurati con
una chiusa breve e dal carattere quasi ammonitorio, il primo fece
invece ricorso a figure retoriche particolarmente incisive, quali ad
esempio la prolessi. Ciò innescò un meccanismo di continue
interrogazioni cui lo stesso oratore si accingeva immediatamente a
rispondere per porne subito dopo delle altre, in un fervente e
continuo crescendo, volto a suggellare definitivamente la
perorazione finale.
Ove finalmente l’assertiva della voce pubblica? Forse da quanto piacque
alle parti interessate da ultimo deporre? Ma se di voce pubblica era a
farsi puntello in un edificio così barcollante, come spiegherete Voi che di
questa voce informante, non mai fecero menzione? Se una voce pubblica
sorgeva, non era questa nel demanio di tutti? Ove le persone del popolo,
che avrebbero dovuto ascoltarsi? E gli offesi perché non la raccolsero, e
non la denunziarono sin dalle prime esplorazioni della giustizia, e
quando più volte spronati vennero dalla stessa a dare dei lumi alla
medesima?
Ma si parla di voce pubblica ove nissuno dei numerosi testimonii che
vennero intesi ne fece menzione? Si argomenta di voce pubblica sol
perché è l’offeso, che la palleggia senza accennarne le sorgenti? Si
rattoppi quanto si vuole, se fracida è la stoffa, il suo tessuto non regge. 90
La perorazione dell’avvocato Antonio Marinuzzi nel processo
Amoroso appariva più un monito, egli infatti si rivolgeva ai giurati,
chiamandoli «uomini di coscienza» e subordinava precise
conseguenze ai possibili risvolti del verdetto finale: «come
coraggiosamente affronterete la mafia e le sue minacce se
condannerete, con egual coraggio affronterete l’opinione pubblica
90
ASP, CA, anno 1878. BUSTA 188.
53
falsamente impressionata se assolverete»91. La giuria popolare
aveva un compito preciso, l’oratore avverte che qualunque scelta
deciderà di fare, occorrerà del coraggio, in un caso, infatti, si
tratterà di affrontare la mafia, nell’altro l’opinione pubblica.
Antonio Marinuzzi costruì abilmente questo argomento,
memore probabilmente della polemica suscitata da un articolo
apparso sul quotidiano palermitano “Lo Statuto” 92 e di fatto
continuamente alimentata dalla stampa e, grandemente, dagli accesi
dibattiti a livello politico regionale e nazionale, riguardanti l’utilità
della previsione dell’istituto del giurì quale garanzia di libertà
popolare.
L’articolo proponeva in tono polemico le ragioni fisiologiche
e psicologiche che ostavano a un giudicar sereno: dalla facile
impressionabilità dei giurati, al pensiero che forse costoro non
potevano strutturalmente essere all’altezza di un così arduo
compito; talvolta, infatti –
come rilevato anche da Altavilla –
erano fattori estrinseci quali l’irritabilità nervosa o la simpatia
mostrati da un imputato a finire con l’incidere pesantemente sul
verdetto finale93.
Nello stesso senso militava la consapevolezza che: «attorno a
ogni Corte d’Assise esista una formale o non formale associazione
di gente che vive corrompendo in ogni modo i giurati94».
L’articolo si spinge fino all’esaltazione della specialità della
realtà siciliana rispetto al resto d’Italia: «qui da noi a questo lavorìo
si aggiunge l’altro che agisce sul corpo dei giurati per atti di mafia
91
Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203.
LO STATUTO, giornale politico, 13 giugno 1878.
93
E. ALTAVILLA, La psicologia giudiziaria, Tipografia Sociale Torinese, Torino, 1925, p. 19.
94
LO STATUTO, cit.
92
54
grossolana o raffinata». Il sottile e impalpabile veleno giunge a
intimidire i giurati per via diretta o indiretta, per esempio, riporta il
giornale, uno dei mezzi più usati era quello di far sapere al giurato
ritenuto più timoroso che cinque membri erano già favorevoli
all’imputato e che il verdetto dipendeva esclusivamente da lui.
«Ciò provoca la convinzione che egli sia spiato e
conseguente quello perde capacità e senso critico»95.
L’avvocato Antonio Marinuzzi, che tra le altre, ricoprì anche
la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Palermo, cultore di storia del diritto pubblico siciliano, era un
profondo conoscitore delle regole che sottendevano alle logiche
proprie delle aggregazioni mafiose e non mancò di ostentarlo alla
giuria nella elegante ma incisiva forma utilizzata nella perorazione
finale96.
Un ultimo pensiero fu rivolto dagli avvocati Paolo Figlia e
Agostino Tumminelli alla storia, per usare le parole di Cicerone in
un passo del “De Oratore”: «Historia est testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis».
La supplica finale al Tribunale della Coscienza informa che:
«la storia non è fatta dai giurati, né dai difensori, né dai magistrati
togati, ma sarà essa, invece, che giudicherà tutti97».
Il volto garantistico del processo sfumava quando ci si
addentrava nel terreno del probabile e del possibile. L’eterno
interrogativo era se gli indizi da soli fossero sufficienti a costituire
una prova, contro ogni coerenza semantica98.
95
Ibidem.
Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203.
97
Arringa Tumminelli, in Processo Amoroso, p. 242.
98
MARCHETTI, Inchiesta penale e pregiudizio, cit. p. 33.
96
55
È proprio nel campo degli indizi che il confine tra libero
convincimento e prova legale si affievolisce.
Ed è in queste fessure che trovò compimento la perorazione
dell’avvocato Giovanni Lucifora.
Il giurista ricordò l’anno 1865 e come l’andamento
delinquenziale post postunitario avesse provocato quei rigori
provvidi e improvvidi che confluirono nella legge di Pubblica
Sicurezza dello stesso anno, contenente tutta una serie di misure
repressive, tra cui l’ammonizione: «per un sospetto, per una diceria
si ammoniva»99.
Il difensore scelse questo percorso, disvelando il proprio
orientamento politico, per introdurre l’argomento successivo.
Inserì la difesa del suo assistito in quel chiaroscuro nel quale
poteva intravedersi come l’imputato non era mai stato ammonito ai
sensi della rigida normativa esistente.
Per di più un delegato mandamentale di Pubblica Sicurezza 100
gli aveva da poco rinnovato il porto d’armi, mentre parallelamente,
la «voce pubblica» lo andava dipingendo sanguinario, ladro,
manutengolo, mafioso.
Fu proprio a questo punto che l’oratore mise in evidenza tutta
la discromia esistente tra il sistema delle prove legali e il binomio
inscindibile tra la fama e l’infamia.
In un susseguirsi irrefrenabile di voci, in un pluralismo di
suoni che vibravano forte tra i vicoli bui di Palermo sul farsi del
crepuscolo, per poi sommergersi e riaffiorare alle prime luci
dell’alba, incarnati nelle sibilline ombre dei confidenti di polizia,
99
Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p.237.
ASP, GQ, ANNO 1880, BUSTA 7., cit.
100
56
che velocemente si apprestavano a lasciare la questura, dopo aver
reso ai funzionari, quelle dichiarazioni inconfessabili e averle
lasciate lì, prive di paternità.
La questione venne maneggiata dall’avvocato Giovanni
Lucifora101 e rappresentò una reale difesa della mafia, nel suo
significato più autentico.
L’omertà, elemento contraddistintivo per eccellenza, erige un
muro attorno alla associazione, le falle a questo sistema sono
costituite proprio dai racconti che ne fanno, nei loro modi e con i
loro tempi, i confidenti di polizia, che non sono altro che altri
mafiosi, che non si esponevano però al punto di offrire la loro
testimonianza in tribunale.
La voce pubblica pertanto additava, riconosceva, chiamava,
ma inequivocabilmente si scontrava contro il concetto di prova
legale.
Durante gli interrogatori, alla domanda: «come lo sapeste?»
sovente si udiva questa risposta: «lo disse la voce pubblica». Un
avvocato come Giovanni Lucifora non aveva alcuna difficoltà nel
sostenere quale fosse il valore legale da attribuire a tali
dichiarazioni: nullo.
Il tema venne ancorato alla irrisolta dialettica tra esigenza di
prova legale e libero convincimento del giudice102.
Mentre il giurista inneggiava al Codice Penale, ribadiva come
la comunità avesse il diritto e il dovere di essere disciplinata per un
verso e di sottostare per l’altro, solo all’impero della legge
codificata.
101
Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237.
A. SANTANGELO CORDANI, Le retoriche dei penalisti a cavallo dell’unità nazionale, Giuffrè,
Milano, 2011, pp. 51-52.
102
57
Sulla precarietà del sistema probatorio dell’accusa, fondato
sulla propalazione di Peppino Pugliese e sul contributo offerto dalla
voce pubblica, l’avvocato Lucifora concluse esortando così la
giuria: «nella alternativa, si salvino i rei, piuttosto che condannare
un innocente!»103.
103
Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 237.
58
Capitolo II
L’avvocato Penalista e la classe forense siciliana
nel processo all’Italia risorgimentale
2.1. Diritto di difesa o difesa del diritto?
Il tema della qualificazione giuridica della mafia e della sua
affermazione come fenomeno dotato di caratteristiche proprie,
autonomo, siciliano, scorre lungo i binari della ricerca della sua
stessa identità storica.
A tracciarne i confini, a cancellarne i tratti, ad abbozzarne le
forme concorre senza dubbio il coro polifonico delle voci degli
avvocati che, da protagonisti indiscussi nell’arringo, negli anni
settanta del diciannovesimo secolo, si calano all’interno di un altro
luogo, ovvero quello politico – istituzionale, per ivi affermare o
negare, per dire o smentire, certamente per qualificare.
Lo studio degli interventi dibattimentali, le interrogazioni, le
relazioni rese dagli avvocati nella veste di deputati del Regno
contribuiscono a svelare, ad aprire, a discernere il pensiero
giuridico di una classe forense, quella siciliana, che intorno a temi
scottanti
processava
o
pretendeva
di
processare
l’Italia
risorgimentale.
La figura del penalista di fine Ottocento è anch’essa in via di
definizione e la ricerca di elementi di classificazione passa
attraverso l’arte della retorica, tracciando un moto circolare del
ministero forense.
E infatti, l’archetipo dell’avvocato moderno come bene
59
evidenziato da Pasquale Beneduce è il naturale depositario della
“pubblica confidenza”104, sente il peso di una sorta di investitura
naturale che lo colloca in una posizione di continuo conflitto, ora
con l’Ordine, ora con il Parlamento, ora con il Tribunale e il tutto in
nome e in difesa della propria autonomia, che si trasfonde poi per
osmosi in quella del cittadino di cui ha assunto la difesa, quindi
ancora nella collettività intera.
Assumere la difesa di soggetti asseritamente affiliati alla
malavita organizzata implicava necessariamente una presa di
posizione di carattere pubblico da parte dell’avvocato nel momento
in cui venivano coinvolti temi di risonanza nazionale quale il
trattamento dell’ordine pubblico in Sicilia. Da questo momento il
difensore inizia a vestire quell’habitus ibrido di soggetto
funzionario di una potestà pubblica e sociale e contemporaneamente
di autore privato dei discorsi pubblici105.
Nella poderosa polemica scoppiata all’indomani dell’Unità,
la perorazione delle cause penali e, segnatamente di quelle oggetto
del presente lavoro106 diventano un terreno dove disputare questa
duplice difesa, che restituisce una immagine dell’avvocato come
quella di un soggetto collocato ad una distanza irriducibile tra causa
privata e libertà forense da una parte, e causa nazionale e libertà
politica dall’altra.
È per questo che la trama della storia della avvocatura
siciliana della seconda metà del diciannovesimo secolo non può
essere ricostruita se non attraverso le maglie di quelle tappe
104
P. BENEDUCE, Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale, Il Mulino,
Bologna, 1996, p. 96.
105
Ibidem.
106
Processo Pugliese; Processo Amoroso; Processo Stuppagghieri; Processo per i quattro
scomparsi.
60
risorgimentali che scandirono e accompagnarono il momento post
postunitario.
La lente d’ingrandimento va pertanto posta sulla classe
parlamentare
isolana,
esplicativa
di
quel
sostrato
sociale,
storiograficamente definito baronaggio politico, interessato alla
conservazione degli interessi e dei potentati locali, e al quale il
potere espresso e realizzato dal fenomeno mafioso era subordinato.
La classe de’ così detti malandrini –
descrive, infatti, Giovanna
Fiume nel suo saggio – era in rapporti di favore sia con i proprietari
terrieri che con le autorità, mentre i controllori che avrebbero
dovuto essere quelli preposti alla repressione, affiliavano mafiosi e
si muovevano palesemente al di fuori dello schema delle regole 107,
come meglio si vedrà in appresso.
All’indomani dell’unificazione, la società politica siciliana si
presentava divisa in due schieramenti, ai liberali – unitari, che
avevano riconosciuto
le istituzioni del
regno d’Italia, si
contrapponevano i liberali – autonomisti e gli autonomisti tout
court, una corrente non affatto omogenea, formata dalla vecchia
aristocrazia fondiaria che si era alleata con la borghesia agraria e
cittadina e cui faceva da minimo comune denominatore
l’avversione verso il nuovo stato e nei confronti dei funzionari
piemontesi108.
La specialità risiedeva nel fatto che mentre i primi
costituivano in parlamento la sicilia “legale” , ovvero sedevano
nelle file del governo, i secondi pur stando all’opposizione,
all’interno dell’isola rappresentavano la maggioranza dei deputati,
107
G. FIUME, Paradigma giudiziario e storia politica della mafia, in «Quaderni storici», n. 93
(1996) p. 758.
108
G. C. MARINO, Storia della mafia, Il Sapere, Roma, 1997, p. 37.
61
la Sicilia “reale” .
Per contrapposizione con la destra al potere, questo
agglomerato di composita estrazione, si schierava apertamente a
sinistra.
Essi erano i portatori di istanze e di quell’insieme di valori
siciliani che formavano una sorta di statuto storico dell’isola.
Su
un
tracciato
giusnaturalistico
che
coniugava
ambiguamente progresso e conservazione, la Sinistra sicilianista col
suo partito regionista propugnava l’anticentralismo, presentato
come antistatualismo, a presidio delle libertà individuali. Premeva
per il potenziamento dei poteri e della sovranità alla regione, cui
doveva essere riconosciuta la dignità di conservare la propria
cultura e identità109.
Tra i nomi illustri degli esponenti del partito ritroviamo
l’avvocato Andrea Guarneri, l’avvocato Pietro Gramignani,
l’avvocato Francesco Gestivo.
Il
carattere
della
difesa
processuale
degli
avvocati
“regionisti” mostra dei tratti peculiari molto comuni, intimamente
legati alla dottrina propria di tale corrente che individuava nel
rispetto dell’identità delle singole regioni d’Italia, il ruolo salvifico
per la sopravvivenza del neonato Stato italiano.
Essi infatti si interrogavano sulle possibili conseguenze
eversive di quei principi giacobini alienati nella teoria del potere
centralizzato, a termini dei quali: non soltanto: «le varie parti di una
grande nazione sarebbero condannate a perdere l’iniziativa della
109
G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa: mafia, politica, stato liberale, Flaccovio,
Palermo,1986, pp. 34-35.
62
loro vita politica e giuridica»110, ma per di più questo stato di cose
avrebbe preparato il terreno per il proliferare della dottrina
socialista: «che tutto pretende dallo stato»111.
Tra i due mali, i seguaci della corrente autonomista, offrivano
quale unica soluzione percorribile l’adesione al decentramento
politico amministrativo, che da un lato avrebbe funto da arresto alle
seduzioni eversive della demagogia e dall’altro avrebbe evitato i
due grandi rischi: la sommossa da una parte e il socialismo
dall’altra.
Specularmente, essi invitavano il governo al: «più completo
rispetto delle proprietà e del libero cambio di ogni servizio che è a
dire il libero uso che Iddio ci concesse e dei loro prodotti»112.
Tutto questo, filtrato nella realtà della Sicilia, si traduceva in
una nemmeno tanto malcelata intimazione a non alterare né l’ordine
dell’apparato latifondista isolano, né quell’impianto allargato di
perpetuazione parassitaria – mafiosa – della roba113 dalla campagna
alla città114.
Così, nel confronto Sicilia/Stato liberale, l’autonomismo,
rinnovata versione del sicilianismo, rappresentava uno dei principali
collanti ideologici sfruttati dal baronaggio politico115 – ovverosia
l’espressione di quel connubio tra il sostrato aristocratico e quello
politico siciliano – per tenere unite forze di diversa estrazione,
confluenti nel comune sentire di opposizione al Governo.
Di una opposizione mafiosa116.
110
Anonimo, Il sistema regionale richiesto dalla natura e dalla garanzia del diritto umano, Ed.
Tipografiche Palermo, Palermo, 1863, p. 5.
111
Ibidem.
112
Anonimo, Il sistema regionale, cit. p. 5.
113
Nell’ampio significato di interessi locali latifondistici isolani.
114
G. C. MARINO, Storia della mafia, cit. p. 57.
115
Ibidem.
116
G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa, cit. p. 36.
63
A proposito di sicilianismo, su cui proprio l’autonomismo si
innesta, appare opportuno citare una semplice ma completa
rappresentazione, nella quale esso è descritto come: «quel
particolare atteggiamento mentale e pratico che affonda le sue
ragioni principalmente in un forte attaccamento al particolarismo
isolano»117.
Un sentimento che: «si oppone a tutto ciò che abbia di mira il
mutamento delle condizioni tradizionali dell’isola, dal punto di
vista economico – sociale, come dal punto di vista politico»118.
La
concezione
non
risponde
a
logiche
di
mero
provincialismo, ma ha radici così tanto profonde da giungere a
innervare tutto il tessuto isolano e a vascolarizzare compiutamente i
vasi del ceto politico locale.
E così, tornando al centro del dibattito in atto, vi era il
profilarsi dello spettro dell’applicazione dei metodi di eccezione in
Sicilia che avrebbe comportato un evidente trattamento illiberale
nell’isola, contrario alle stesse teorie sotto cui era nato il nuovo
Stato italiano.
Le misure eccezionali, ancora, risuonavano di echi del
recente passato. Non erano infatti troppo lontane quelle “liste di
fuorbando” istituite sotto il governo borbonico con la legge n. 789
del 1817 in cui venivano inseriti i nomi dei malviventi presenti
nelle campagne e con cui si lasciavano otto giorni di tempo a
parenti e amici dei fuorbanditi, a decorrere dalla pubblicazione delle
liste, per illustrare i motivi dell’assenza dei loro congiunti. Decorsi
gli otto giorni, i soggetti indicati nelle liste venivano dichiarati “rei
117
F. BRANCATO, Mafia e formazione dello stato italiano in «Quaderni del Meridione», anno
XXI – n. 81, p. 6.
118
Ibidem.
64
di morte” e potevano essere uccisi dalla forza di polizia o da
qualunque privato119.
Subito dopo l’Unità, ancora, la situazione del tutto
incontrollabile
dell’ordine
pubblico
interno
condusse
alla
proclamazione nel 1862 dello stato d’assedio in Sicilia, cui seguì la
promulgazione della legge n. 1409 del 1863 c.d. legge Pica con
l’obiettivo di reprimere il brigantaggio e la mafia120.
Gli interventi si sostanziavano spiccatamente in azioni di
polizia,
venivano
istituiti
tribunali
militari
e
soprattutto
aumentavano le possibilità di fare ricorso, in mancanza di prove
certe della commissione di reati, agli strumenti preventivi –
amministrativi.
La cura dell’eccezione in Sicilia continuò poi con la legge n.
294 del 1871 in materia di pubblica sicurezza, nella quale l’art. 105
allargò la cerchia dei soggetti sottoponibili all’ammonizione e al
domicilio coatto includendovi per la prima volta i maffiosi.
Il corpo forense isolano ebbe un sussulto allorché ci si rese
conto che limitatamente ai soggetti ritenuti sospetti ladri, grassatori
e mafiosi il contenuto del precetto di ammonimento cui doversi
uniformare era semplicemente e laconicamente: «a non dar adito a
ulteriori sospetti», senza loro prescrivere obblighi più specifici121.
Il risultato finale era che l’ordine di non violare gli obblighi
derivanti dall’ammonizione si appalesava così incerto e imprecisato
che la sanzione penale sarebbe potuta scattare per una minuzia e a
119
ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle due
Sicilie, anno 1817, semestre II, Napoli, Dalla Real Tipografia della Cancelleria generale, v.
Appendice I, documento n. 12 p. 228.
120
Il testo fa esplicito riferimento alla camorra. Va detto però che all’epoca il termine non era di
uso univoco nella letteratura. Per una ampia letteratura: F. CARFORA, voce Maffia, in Digesto
Italiano, XV, parte I, 1903-1907, pp. 56 e ss.
121
G. TESSITORE, Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia, in «Nuovi Quaderni del
Meridione», XXIII, ottobre-dicembre 1985, n. 92, pp. 408 e ss.
65
discrezione
insindacabile
dell’autorità
amministrativa,
cui
competeva il compito di controllare e di valutare il comportamento
del prevenuto dopo la pronuncia di ammonizione122.
Come dire, una politica incentrata ad arbitrare la giustizia,
violando i fondamenti della legalità.
Per usare le parole di Mario Sbriccoli123: «non si trattava solo
di giurisdizione contro amministrazione, di codice penale contro
legge di pubblica sicurezza, di giudici da una parte e di polizia
dall’altra».
L’allarme lanciato dal ceto avvocatizio palermitano si
inseriva in un ambito ben preciso. E infatti, a ben vedere le regole
repressive sono per loro stessa natura rivestite da un dualismo che
non involge solo il tema dell’ordine pubblico.
È per questo che al centro di numerose arringhe degli
avvocati deputati rinveniamo modelli di difesa che mutuano registri
dal campo delle impressioni.
Spostare la percezione dell’imputato da bandito a uomo
dabbene aveva un immediato risvolto giuridico, poteva infatti
equivalere a una probabile assoluzione, perché solo i malandrini
potevano essere destinatari di misure restrittive come il carcere, non
certo i galantuomini.
La convinzione e la qualificazione esatta erano pertanto
determinanti.
L’avvocato Antonio Marinuzzi, afferente alla Sinistra
crispina, ad esempio, nel concludere la sua arringa a Catanzaro,
durante il processo d’appello per la setta degli Stuppagghieri di
122
L. LUCCHINI, Voce Ammonizione, in Dig. It., vol. IX, 1895, p. 44.
M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in «Storia
d’Italia» Annali, vol. XIV, Torino, 1998, p. 491.
123
66
Monreale, utilizzò argomenti di estrazione, potremmo dire politica,
allorché esortò i giurati calabresi: «a fare giustizia dei fratelli
siciliani» così indicando i rei al banco dell’accusa, definendoli:
«galantuomini che da anni ingiustamente soffrono il carcere».
Le cronache giudiziarie dell’epoca124 ci testimoniano gli esiti
dell’arringa di Antonio Marinuzzi che scosse i giurati al punto da
far registrare tra loro voci per le quali: «bisogna far giustizia a
quegli infelici innocenti che non sono briganti ma galantuomini e
ciò si vede dai loro vestimenti ed aspetto».
Proprio sul punto delle impressioni suscitate nella giuria dagli
imputati vi è una interessante pagina di un rapporto riservato in cui
il delegato dei R. Carabinieri, Pio Cicognani, in trasferta a
Catanzaro per seguire il processo, «per tenere a freno gli amici degli
imputati e sorvegliare i più importanti testimoni a carico» 125
relaziona al questore di Palermo: «Qui si credeva che gli
Stuppagghieri fossero briganti, e vedutili senza cappello pizzuto,
non laceri e non malvestiti, dicono che sono galantuomini, che le
loro fisionomie sono buone, senza sapere che sono iene peggiori dei
briganti»126.
Ancora una volta ritornava il motivo sul duplice livello di
legalità che: «investiva e discerneva i galantuomini dai birbanti,
destinandoli così a due modelli punitivi diversi, giungendo a far
prevalere in maniera pericolosa, l’opportunità sulla regola giuridica,
lo scopo sul diritto»127.
La congiuntura in cui opera il ceto forense palermitano è
124
ASP, GQ, anno 1880, BUSTA 7 – Memorie sul dibattimento dinanzi alla Corte d’Assise di
Catanzaro il 17 febbraio 1880 del Delegato di Monreale Cicognani al Questore di Palermo,
Monreale 8 Marzo 1880.
125
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione, cit. p. 251.
126
ASP, GQ, anno 1880, BUSTA 7 – Carteggio delegato Cicognani.
127
M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti cit. p. 491.
67
quella in cui la classe politica governativa della Destra cerca di fare
entrare nel sistema del modello punitivo il concetto di emergenza e,
per il suo tramite, proprio quel doppio livello di legalità, costituito
dal codice da un lato e dalle leggi di pubblica sicurezza dall’altro128.
Sul tavolo delle trattative, in concreto, era in gioco il
conseguimento di obiettivi politicamente desiderabili attraverso la
negoziazione di libertà, diritti e garanzie.
Le questioni aperte si avviluppavano tutte intorno al
paradosso della libertà e al conflitto tra ordine e libertà.
In tutto questo, attraverso la costruzione della ideologia di
mafia che si andava affermando tra foro e aula altalenando tra i
diversi campi di: «invenzione del governo della destra per colpire le
opposizioni», «onorata società che senza vincoli si occupava di
gestire in proprio gli interessi della Sicilia depredata dagli invasori
di turno» e «patrioti in attesa di riconoscimento da parte del
governo per aver saputo tenere l’ordine pubblico interno meglio
dell’azione statale» gli avvocati deputati siciliani
istruivano un
processo contro l’Italia risorgimentale. In definitiva, il periodo post
postunitario in Sicilia costituisce un autentico laboratorio, dove le
idee di Montesquieau, i suoi concetti di matrice liberale sulla
separazione dei poteri, intesa come garanzia contro l’arbitrio del
potere statale, dove il pensiero di Kant e il suo credo fondato sulla
libertà, l’uguaglianza e l’indipendenza, come principi sui quali
dovesse reggersi uno stato civile, vengono filtrati dai deputati
siciliani e, velati nella difesa della mafia, propugnati sotto forma di
una azione che si stagliava come una autentica difesa del diritto.
128
M. SBRICCOLI, La penalistica civile: teorie ed ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in
«Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti», Giuffré, Milano, 2009, p. 177.
68
2.2. La difesa della mafia tra Foro e Aule Parlamentari
È nella dialettica parlamentare, nei rapporti tra governo e
minoranza, sfociati poi in una feroce controversia regionalistica,
intorno a temi scottanti quali la questione dell’ordine pubblico e il
tema sulla opportunità di applicare o meno misure di carattere
eccezionale per il trattamento della questione siciliana, che è
possibile scorgere una speciale forma di difesa della mafia.
A realizzarla sono, ancora una volta, gli stessi avvocati che,
tolte le toghe, si calano in questo scenario da protagonisti
indiscussi.
Come rilevano gli studi di Hannes Siegrist129 a quel tempo il
parlamento era composto quasi esclusivamente da giuristi.
Uomini di grande cultura, abituati per professione, plasmati,
“deformati” al difendere e al rappresentare ora il proprio assistito,
ora la classe politica di appartenenza, ora il ceto sociale di
riferimento.
Portatori, per definizione, di valori intrinseci ad ogni
paradigma sociale, che nella parola dell’avvocato – politico,
potevano trovare la più sicura, compiuta ed elegante traduzione.
Come
ebbe
a
dire
Giuseppe
Zanardelli,
l’avvocato
«nell’assiduo esercizio della difesa delle cause private, si tempra e
si ammaestra a difendere la più bella delle cause, la causa della
patria nelle assemblee nazionali»130.
Gli stessi Simone Cuccia, Francesco Gestivo, Pietro
Gramignani,
Andrea
Guarnieri,
Giovanni
Gorritte,
Paolo
Paternostro furono tutti impegnati politicamente e fronteggiarono
129
130
H. SIEGRIST, Gli avvocati nell’Italia del XIX secolo, cit., pp. 145-181.
G. ZANARDELLI, L’avvocatura, Barbera, Firenze, 1891, p. 50 e pp. 49-74.
69
dai banchi delle aule parlamentari l’acceso dibattito che in quei
momenti interessava primariamente la Sicilia.
Ritorna ancora l’analogia tra la difesa delle libertà del foro e
la difesa delle libertà politiche, causa privata e causa della patria.
L’arco temporale in analisi è lo stesso che formò oggetto di
speculazione da parte del giurista Karl Joseph Anton Mittermaier, il
quale in una copiosa produzione scientifica ebbe modo di
sottolineare la «provvida attitudine riformista»131 dei penalisti
italiani.
Una figura, come detto in apertura, in ricerca della propria
identità e in affermazione del proprio ruolo, che partecipa da
protagonista alla costruzione del nuovo stato unitario, fornendo
mattoni sotto forma di materiali di cultura giuridica e aggiungendo
la politica alla scienza.
La speculazione operata dal profilo del ceto forense siciliano
restituisce l’immagine di un intento edificativo condotto sotto forma
di contributi di affinamento tecnico, in piena fioritura intellettuale
tra i due codici, nonché di revisione razionale dei metodi della
giustizia penale, nella raccolta dell’eredità giuridica illuminista.
L’elemento di sintesi finale ottenuto al termine dell’analisi e
nel quale riposa il pensiero degli avvocati siciliani, è definibile
come l’intenzione di porre alla base della difesa, la dimostrazione
della natura politica dell’accusa di associazione per delinquere.
Al centro della polemica vi era innanzitutto la ricerca della
reale conoscenza delle condizioni in cui versasse la Sicilia.
Elemento questo, assai ricorrente nei preamboli dei discorsi
degli avvocati siciliani, che polemizzando con il governo,
131
M. SBRICCOLI, La penalistica civile , cit. p. 176.
70
rilevavano allo stesso modo, ma poi maneggiavano in maniera
ambigua, la species siciliana.
Proprio a tal proposito, in un opuscolo stampato nel 1867,
l’avvocato regionista Andrea Guarneri scriveva, a nome dell’intero
partito: «Ed in vero ciò che ci ha sempre colpiti, quando nel
continente si è ragionato delle cose dell’Isola, è la mezza per non
dire la completa iscienza, in cui si è colà di noi e delle nostre
cose»132.
Le tavole della statistica penale, cartina tornasole largamente
utilizzata allo scopo di disvelare la marcata anormalità della regione
siciliana rispetto al resto d’Italia in termini di omicidi, ferimenti,
furti, grassazioni e abigeati mostravano chiaramente un dislivello in
termini numerici tra i reati commessi in Sicilia e quelli compiuti nel
resto d’Italia133.
Ma vi era di più.
Nell’isola, rispetto che in continente, il concetto di
delinquenza inteso come fattore da riconoscere e reprimere per
mezzo dell’azione dello stato, assumeva connotati del tutto
peculiari
allorché
si
intendesse
con
esso
non
comune
malandrinaggio, ma mafia.
Vi è una analisi molto lucida del fenomeno contenuta in un
documento nel quale il Procuratore presso la Corte di Assise di
Palermo
rendicontava all’allora Ministro di Grazia e Giustizia
Paolo Vigliani, quale fosse lo stato della pubblica sicurezza in
Sicilia, nel quale viene affermato come:
132
A. GUARNERI, La inchiesta parlamentare sui fatti di Palermo, Maggiori, Palermo, 1867, p. 5.
Statistiche penali in Allegati a Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - Sessione del 187475.
133
71
il maffioso è adibito e ricercato per apportare voti in comizi elettorali,
onde la sia autorità cresce e reputasi sempre più necessario, s’impone in
tutte le più comuni operazioni della vita sociale, e quando è preso di
mira dalla giustizia, trova nelle classi abbienti a sua volta sua protezione
e favore. Per questo congegno artifizioso, la maffia dà e riceve
protezione ad un tempo, e tanto più acquista forza, quanto più spesso
vede fare ricorso a lei anziché all’azione legittima dell’autorità. Così è
che ha acquistato lena e vigore, si è venuta imponendo nelle città e nelle
campagne, e col suo ascoso potere ha creato il silenzio dove è il reato,
reso muti i testimoni e le parti offese, impaurito molti giurati, e quindi
assicurata la impunità, che è il sommo incoraggiamento al malfare,
facendo entrare nella coscienza dei malfattori il convincimento che le
leggi sono impotenti a colpirlo. Questa impotenza reale o supposta, e la
credenza contraria del potere della maffia, assai spesso corroborate dal
fatto delle aspre vendette prese contro testimoni ed altri che abbiano
deposto in giudizio contro i malfattori, sono la causa principale della
gran moltitudine di manutengoli di ogni genere, che sostengono il
malandrinaggio; perciocché oltre alla simpatia che sventuratamente
riscuote chi mostra sfidare il potere costituito, le condizioni
topografiche soppramodo propizie, cioè estensioni vastissime di terreno
disabitato, deserto, frastagliato da monti aridissimi, disagevoli, ricchi di
grotte, di nascondigli, con rarissimi centri di popolazione, senza strade o
altri mezzi facili di comunicazione, costringono ad essere, anche chi
poco vi avrebbe disposto, manutengolo dei malfattori 134
Un altro magistrato, Francesco Scarlata, presso la Corte di
Assise di Palermo compie una ulteriore specifica, distinguendo tra
alta mafia o mafia in guanti gialli e bassa mafia.
«La seconda rappresentata da artigiani e contadini, la prima
formata da professionisti, da proprietari terrieri, da speculatori e da
commercianti»135.
134
G. COSTA, Riassunto di rapporti intorno alle condizioni della sicurezza pubblica nell’isola
di Sicilia, Roma, 18 gennaio 1878, in Allegati – Atti Parlamentari Camera dei Deputati sess.
1874 – 75 – documenti - progetti di legge e relazioni.
135
F. SCARLATA, L’associazione per delinquere e la “mafia”, Ed. Tip. Palermo, Palermo, 1897.
72
Nel segno della continuità, più avanti, Giovanni Lorenzoni, a
capo di una commissione parlamentare che condusse una inchiesta
sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno e in Sicilia, ebbe a
distinguere tra una mafia alla base, «come quella che nelle
campagne e nei comuni dell’interno, impiega una vasta schiera di
gregari, che materialmente compiono i reati e che in tempi di
elezioni fanno pressioni per questo o quel candidato»; e una mafia
in alto, «negli stessi paesi e in città, in cui “alcuni capi sacerdoti”,
“ben vestiti”, con il loro “ufficio o luogo di riunione”, che
continuamente confabulano e stabiliscono financo i delitti da
commettere, insidie da tendere, per cui impartiscono gli opportuni
ordini ai gregari che ciecamente eseguono. Insomma, la mafia si è
istituzionalizzata»136.
Queste erano le tinte del quadro di comprensione del
fenomeno a livello centrale.
Il nodo cruciale restava il metodo giuridico con il quale
intervenire a disinfestare l’agro siciliano.
In maniera del tutto speculare a ciò, sia in termini di
percezione quanto in termini di traslazione, la missione degli
uomini politici siciliani che vestivano la toga negli anni settanta del
secolo diciannovesimo, si sostanziava nella difesa quando attaccata
e nel presidio costante, nei momenti in cui la disputa era sopita,
della ideologia liberalista, fondamento dello stato di diritto.
E infatti la dottrina liberale risulta essere intimamente legata
alla struttura semantica delle difese condotte dagli avvocati siciliani
in tribunale.
136
G. LORENZONI, Inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle Provincie Meridionali e nella
Sicilia, vol. VI, Sicilia, Tip. Az. G. Berter e c., Roma 1910, p. 650.
73
Lì si scomponeva il carico d’imputazione di associazione al
mal fare, rubricata all’articolo 426 del codice penale sardo esteso
per il regno d’Italia e si tendeva a rappresentare giuridicamente i
fatti come accaduti in maniera disgiunta e disancorata da una
associazione organizzata.
Fuori dalle aule giudiziarie, superati i vincoli posti
dall’ancien regime e su basi rinnovate rispetto agli estremismi
giacobini, gli avvocati politici propugnavano dai banchi del
parlamento, una energica difesa della libertà di associazione,
baluardo irrinunciabile dell’ideologia liberale.
Questo passaggio è fondamentale perché, come vedremo, in
sede politica si parlerà sì di associazione, ma non di malfattori.
Indagando dentro agli affari di Sicilia, si rileva come il gioco
del baronaggio politico, di cui proprio i deputati e i senatori siciliani
erano rappresentanti, si esplicasse in una altalena di contraddizioni
soltanto apparenti.
Di fatto, i proprietari terrieri, i latifondisti, se interpellati, si
dichiaravano vittime della mafia e si definivano abbandonati dal
governo centrale, ma poi non denunciavano e ne diventavano
invece protettori, nel significato che più innanzi sarà precisato di
manutengoli.
E infatti, vi era, nel quadro di una convergenza sistemica di
interessi e pratiche parassitarie, una sostanziale comunione di
mentalità e di valori culturali che univa mafiosi, galantuomini e
baroni. Questi ultimi, peraltro, erano abituati da secoli ad avvalersi,
per dichiarati fini di ordine sociale, coincidenti con le istanze della
autodifesa di classe, del servizio di malfattori, ai quali offrivano
protezione e garanzie d’impunità.
74
La complessa struttura di tale servizio si era poi evoluta in un
sistema
di
organiche
complicità
che
pur
mantenendo
la
differenziazione di rango tra le due parti, agiva come un
meccanismo di conservazione sociale a vantaggio di entrambe.
Spostandoci adesso sul piano politico, ci si avvede come
muovendo dalle denunzie dei prefetti, ciclicamente ritornasse la
questione sugli strumenti da adottare per fronteggiare la situazione
turbolenta che infestava le campagne siciliane, scenari dei già
descritti abigeati, grassazioni, furti e omicidi.
Di contro, lo scudo difensivo dei parlamentari isolani
opponeva un rifiuto netto a un trattamento diverso e illiberale per la
Sicilia.
In
questo
denunciavano
con
clima,
vigore
gli
le
avvocati
loro
politici
palermitani
preoccupazioni
per
le
manifestazioni di autoritarismo del governo verso l’isola,
paventavano i rischi per la questione del garantismo e dell’uso
strumentale delle leggi, difendevano a oltranza i valori di matrice
liberale.
Questo schema assunse nella pratica i connotati, come meglio
vedremo, di un attacco preventivo: mentre si rifiuta la specificità
siciliana, si aggredisce per paura di essere attaccati.
Il pluralismo di voci proveniva dai ferventi dibattiti
parlamentari, dalle dichiarazioni che gli stessi rilasciavano, dai
comizi che si improvvisavano, che venivano poi, a loro volta,
amplificati per mezzo della carta stampata e che conseguivano così
il risultato di uscire dai salotti dei circoli e dalle aule delle Camere,
per giungere e permeare tutto lo strato sociale dell’isola.
Al di là delle immagini oleografiche, in filigrana sarà
75
possibile intravedere come i deputati avvocati siciliani portassero
avanti con fervore tali difese che poi nei fatti andavano a
corrispondere in maniera sovrapponibile agli interessi della mafia.
L’occasione viene offerta quando nell’ottobre del 1874, in un
clima politico-istituzionale già teso, il governo Minghetti, a ridosso
delle elezioni politiche, annunciò: «un rafforzamento delle
prefetture mediante una legge eccezionale valida solo in certi tempi
e in certi luoghi».
In pratica si discuteva della sola Sicilia.
A quasi quindici anni dall’unificazione la gestione dell’ordine
pubblico nell’isola appariva quasi irrisolvibile.
La questione involgeva a livello locale la condizione di
insicurezza in cui versavano le province siciliane e a livello
nazionale ed estero la dilagante impressione di precarietà politica
che si andava sempre più diffondendo, minando la reputazione
dell’appena creato stato italiano.
I rapporti dei prefetti informavano il governo centrale
sull’andamento nelle periferie dell’isola e non si appalesavano
troppo benevoli. Tra tutti, il giudizio più duro fu forse quello
espresso dal prefetto di Caltanissetta, Guido Fortuzzi che
proponeva: domicilio forzoso fuori dalla Sicilia, sospensione
generalizzata della giuria popolare e cessazione per moltissimi casi
dell’habeas corpus nell’isola137.
Deciso ad intervenire, il governo decretò nell’estate del 1874
di inviare in Sicilia, il Segretario generale degli Interni, Luigi Gerra,
perché rendicontasse sulla direzione dell’ordine pubblico nell’isola.
137
Atti Parlamentari, Stampati, Sessione 1874 75, XII legislatura. p. 20.
76
Gli esiti del rapporto Gerra138 furono infausti: venne riferito di un
procuratore del Re del circondario di Termini Imerese impaurito
dalla mafia. Ciò, messo in correlazione con la fase istruttoria di un
processo che egli stava tenendo contro una banda di ricattatori
lasciò prognosticare a tutti un risultato assolutorio.
Un altro proscioglimento sospetto ancora nella fase istruttoria
aveva interessato un diverso magistrato appartenente ad un’altra
sezione di accusa della Corte di Assise di Palermo139.
Si decise pertanto di mutare completamente indirizzo e si
proposero le misure eccezionali.
Questo scatenò la protesta dei deputati siciliani, ovvero di
quella minoranza che in Sicilia rappresentava la maggioranza.
Ripercorrendo il sentiero dei loro interventi ci si avvede
come il coro di indignazione che pure assunse registri diversi in
base al colore politico di espressione di ciascuno, presentasse a una
visione finale, panoramica, un leitmotiv unitario, certa espressione
di una classe sociale, quella avvocatizia palermitana, auto
rappresentativa, con un proprio carattere e una marcata identità.
Ci sembra opportuno muovere l’analisi dagli esponenti del
partito regionista.
L’avvocato Andrea Guarneri aveva già in precedenza sferrato
un duro attacco nei confronti del governo quando nel 1867 aveva
mandato alle stampe un saggio nel quale cristallizzava l’anomalia
siciliana come un naturale momento di transizione nel passaggio al
nuovo stato unitario, fisiologico al punto da non dover necessitare
di alcuna cura specialistica da condurre con mezzi straordinari.
138
139
ASP GQ BUSTA 7 – Carte Minghetti, rapporto Gerra 24 luglio 1874.
Ibidem.
77
Così scriveva: «Esagerate quanto voi volete l’azione
pervertitrice della mafia, gli eccessi della stampa, le ire e le mene
del partito clericale, le arti degli autonomisti, tutto ciò potrebbe
darvi la spiega di un fatto transitorio, non già di una agitazione e di
un malcontento costante – e quel che è peggio crescente»140.
In un passaggio, il giurista sembra esprimere anche un
giudizio di valore sulla mafia mentre ha cura di qualificarla:
«azione pervertitrice».
Indubbiamente l’appellativo utilizzato rimanda a un campo di
anormalità, di alterazione, quando non di degenerazione.
Nell’accostamento con una altra fonte, costituita da un
resoconto stenografico della Camera, che registra la voce dello
stesso Andrea Guarneri, sembra però essere meglio specificato il
significato del termine. Opportunamente ricondotto al contesto
sociale locale, esso si coglie nella chiave di lettura dal sapore più
prettamente politico che viene polemicamente suggerita dal giurista
in merito alla disputata questione dell’ordine pubblico.
E così, nell’anno della presentazione del progetto di legge in
parlamento, Andrea Guarneri, che proveniva dall’esperienza di
primo prefetto dopo l’Unità della città di Agrigento pose in aula
questa significativa e forse provocatoria domanda: «il prefetto
Maniscalco, se fece dei prodigi in fatto di sicurezza, credete che li
abbia fatti con misure eccezionali? Li fece con i grandi rapporti che
si era creato con i proprietari delle provincie, i quali si tenevano in
obbligo di tenerlo al corrente di tutto, ond’è che di tutto era
estesamente informato».
Il riferimento nemmeno tanto velato è a quel sistema legato a
140
A. GUARNERI, L’inchiesta per i fatti di Palermo, cit. p. 6.
78
doppio nodo, di connivenza tra il latifondo, i possidenti e la
malavita locale.
Qualche anno più tardi sembrò fargli eco un altro
autonomista, l’avvocato Francesco Gestivo che definì il processo
che si stava svolgendo nei confronti della setta degli Stuppagghieri
di Monreale, come una: «offesa ai tanti cittadini […] ma la storia
mostrerà a nudo le chimere e le false denunzie degli accusatori che
dovrebbero comparire sullo scranno come calunniatori»141.
Non mancò, nella chiusa ai giurati, un riferimento politico:
«siate patrioti e non mezzo al fine del sistema che vuole impiantarsi
politicamente, anche macchiare questa popolazione per trattarli da
Iloti»142.
Anche nell’avvocato Francesco Gestivo, già difensore nel
processo contro la banda di Peppino il Lombardo, ritroviamo una
chiara denuncia politica contro il governo dei moderati e
apertamente nei confronti dell’adozione delle leggi eccezionali che
avrebbero il fine ultimo di trattare il popolo siciliano, secondo la
metafora utilizzata, come quella parte della gente di Sparta ridotta
in schiavitù dalla polis greca.
Restando all’interno del medesimo processo, un altro
difensore, l’avvocato Giovanni Gorritte si rivolse ai giurati
chiedendo se era giusto: «mandare all’estero ed ai posteri»143
l’accusa dell’esistenza di una organizzazione a delinquere in un
paese: «ove nacque l’Italica favella, ove si parlarono quattro lingue,
la greca, la latina, l’araba e l’italiano»144.
141
ASP, GQ, BUSTA 7. – Informativa. Questore del Re presso il Tribunale di Palermo, 29
novembre 1876.
142
Ivi, in Al Questore dal delegato Varvaro, Memorie sul dibattimento dinanzi alla Assise di
Palermo, 26 aprile 1878.
143
ASP, GQ, BUSTA 7, cit.
144
Ibidem.
79
Ancora qui il richiamo è a registri di tipo sicilianisti e
precede di qualche anno lo stile adottato dall’avvocato Paolo Figlia,
seguace della sinistra crispina, titolare di un seggio alla camera
dopo le elezioni del 1882. In una trascrizione nei resoconti del
processo contro l’associazione Amoroso e Compagni rinveniamo un
frammento nel quale egli disse: «non esiste nessuna associazione,
pensate piuttosto alla figura che ne fa il nostro paese»145.
Lungo lo stesso solco di impronta regionista si colloca anche
il pensiero dell’avvocato Pietro Gramignani, anch’egli nel collegio
difensivo del processo contro Don Peppino detto “il Lombardo”.
Egli andò oltre sostenendo la tesi del complotto politico, a
termini del quale il bandito sarebbe stato ingaggiato dal governo e
spedito in Sicilia dal generale Medici nella qualità di agente
provocatore, con l’obiettivo di controllare il territorio, di infiltrarsi,
di creare un contatto stabile con la malavita dei bassifondi
dell’interno isola: latitanti, renitenti alla leva militare, ovvero quei
soggetti portatori sani del germe delinquenziale, tecnicamente
idonei a ingrossare le file delle retrovie militari delle associazioni
criminali.
«In questo discorso [..] che disvela sempre più la
inverosimilitudine [che] sia don Peppino l’ergastolano Pugliese,
appare piuttosto che sia uno dei tanti saccentoni ispettori spediti dal
governo centrale, a visitare e rivisitare questa bella ma infelice, non
mai compresa, regione del nuovo reame d’Italia»146.
La polemica di Pietro Gramignani avvenne però solo a
processo concluso. L’accertamento della identità del bandito
145
Arringa Figlia, in Processo Amoroso p. 236.
P. GRAMIGNANI, Il brigante calabrese in Sicilia, Angelo Pugliese, Ed. Tip. Palermo, Palermo,
1868, p. 8.
146
80
Pugliese non fu messa in discussione nel processo, sebbene la
sostituzione di persona non rappresentasse una ipotesi tanto
residuale in quel particolare momento storico nel quale l’esatta
identificazione di briganti, latitanti e delinquenti stanati nelle
campagne non era poi così scontata.
Piuttosto,
l’argomento
dell’avvocato
regionista
Pietro
Gramignani sostenuto in una sua opera pubblicata nel 1868, può
essere bene considerato un precursore della teoria che più in avanti
avrebbe avuto un certo risalto negli ambienti culturali e politici,
ovvero quella secondo la quale il banditismo fosse una costruzione
della Destra storica, creata artatamente allo scopo di giustificare
ancora davanti gli occhi del paese l’applicazione delle misure
eccezionali.
Al fine ultimo di trattare diversamente la Sicilia.
Con lo scopo politico di controllare l’opposizione di sinistra
che nell’isola con i suoi 48 collegi rappresentava il rischio maggiore
per la tenuta del governo.
E in effetti, una delle più veementi denunce che giunse dal
ceppo dei parlamentari siciliani nei confronti della destra al potere
fu quella di essere considerati inclusivamente e non meglio
chiaramente dei mafiosi. Il termine del resto era ancora così
filologicamente in via di classificazione che fu utilizzato dal
governo per indicare in termini onnicomprensivi una vasta e non
omogenea categoria di soggetti, accomunati dal fatto di essere
considerati tra i nemici del potere costituito: clericali, borbonici, di
estrema sinistra, criminali.
L’accusa di mafia era così un modo per eliminare sul piano
politico l’opposizione.
81
** ** **
È interessante analizzare adesso le argomentazioni con cui un
altro gruppo di deputati avvocati siciliani, ovvero quelli afferenti
alla corrente della sinistra costituzionale difesero i superiori
interessi di matrice liberale contro il modello della destra storica al
governo.
Il luogo è sempre lo stesso. Il dibattito intorno al trattamento
della annosa quaestio siciliana.
L’analisi
muove
dalla
ricostruzione
degli
interventi
dell’avvocato palermitano Paolo Paternostro, deputato e poi nel
1876 nominato senatore sempre tra le file della sinistra
costituzionale.
In apertura al suo discorso alla Camera, nel corso della
tornata del 5 maggio 1875, il deputato in risposta alle dure e
ritenute offensive parole del prefetto Guido Fortuzzi contenute nel
rapporto di cui si è fatto prima menzione, auspicò la sua
«destituzione telegrafica»147.
Entrando nel merito dell’esame del testo e, con specifico
riferimento al tema della mafia, l’avvocato Paolo Paternostro citò
subito un episodio riportato dalla carta stampata sul ferimento di
due carabinieri di cui però non furono mai ritrovate testimonianze.
A giudizio del deputato siciliano il caso era del tutto falso,
costruito, montato ad arte e inventato dai soliti rappresentanti della
pubblica sicurezza, incapaci e collusi, allo scopo proprio di
screditare ulteriormente la reputazione dei siciliani agli occhi del
paese.
Più verosimilmente, invece, aderendo alla ricostruzione dello
147
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Stampati anno 1874-75, p. 3931.
82
storico Domenico Novacco: «era segno che [si trattava di] un delitto
di mafia o almeno che nella zona in cui il delitto era avvenuto la
paura della mafia era più grande di quella dei carabinieri»148.
Le accuse di Paolo Paternostro nel corso della sua
esposizione in aula si spostarono poi sul gioco contraddittorio delle
qualificazioni: «La parola mafia è di moda; il primitivo senso si è
alterato. Oggi mafia quasi suppone voglia dire tutti i reati previsti e
non previsti dal codice penale. Molti prefetti chiamati a definire i
mafiosi si imbrogliarono, non definirono»149.
Ancora una volta, a essere invocato è il rispetto del principio
di legalità, in mancanza di una strutturazione precisa del reato di
mafia, il difensore rifiuta categoricamente la sua inclusione
nell’alveo delle associazioni di malfattori del codice penale, come
una voce inclassificata capace di attrarre in via residuale tutti i reati
pretesamente ivi contenuti.
L’affondo contro i prefetti che «non riuscirono a definirla»,
che «si imbrogliarono», cela un ulteriore attacco contro gli apparati
locali del governo, costituiti a livello periferico dalle prefetture.
Lungo il medesimo filone che ruota ancora attorno alla
interpretazione del termine mafia si inserisce poi la voce di un altro
autorevole principe del foro palermitano, Giuseppe Falcone, il quale
in occasione di una conferenza tenuta nel Circolo Calabrese di
Napoli di cui egli fece parte, tenne una brillante relazione 150 nella
quale riferì alla comunità dei colleghi extra foro circa il binomio
mafia – omertà.
148
D. NOVACCO, La mafia nella discussione parlamentare del 1875, in «Quaderni del
Meridione», gen – mar. 1963, n. 1, p. 128.
149
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, cit. p. 3935.
150
G. FALCONE, Mafia e Omertà – Conferenza tenuta il 03 febbraio 1895 nel Circolo Calabrese
in Napoli, Napoli – Stabilimento Tipografico R. Pesole, 1898.
83
Le argomentazioni sostenute sono volte ancora una volta alla
difesa e salvaguardia dell’establishment locale, nel pensiero
dell’avvocato Giuseppe Falcone si rinviene una concezione
naturalistica della mafia come un prodotto locale, generata dalle
«quistioni sociali»151 e che nulla ha a che vedere con associazioni
formalizzate come la camorra o il brigantaggio.
Viene proposta una riflessione: «se soltanto il delitto in
genere in essa [nella mafia] s’impersona e si rispecchia, forse che il
Codice penale è una legge eccezionale per la sola Sicilia, o che
soltanto nella Sicilia vi sono lagrime da asciugare, piaghe da lenire
e vittime umane da vendicare?»152.
L’argomento denota una ricognizione sotto un profilo al più
di criminalità comune, come tale da trattare e curare con le norme
ordinarie – giacché la delinquenza si rinviene in ogni regione
d’Italia – e con l’impianto del solo codice penale deve essere
repressa.
La formula costante che si rintraccia in questi modelli retorici
è sempre una invocazione a modelli di normalizzazione.
Ciò che senz’altro risalta è come il pensiero dell’avvocato
Giuseppe Falcone acquisti una pregnanza particolare perché è
espresso sì all’interno di un luogo forense, quale è un circolo
giuridico, ma è caricato di ulteriore significato perché egli si fa
portatore della divulgazione del concetto di mafia fuori dalla Sicilia
– e già questo è un canone di testimonianza – ma dentro una terra
con problematiche assai affini, da cui però il giurista siciliano
intende prendere le dovute distanze.
151
152
Ivi, p. 6.
Ibidem.
84
2.3. Azioni e proposte degli avvocati per la causa
siciliana
Una rassegna degli interventi dibattimentali ha fin qui
consentito l’emersione delle aspre critiche mosse dai deputati
siciliani nei confronti della politica della destra al potere, non
mancarono però voci propositive.
Sul finire del mese di maggio del 1874, la cronaca
giornalistica del tempo riporta di un incontro tenutosi in una sala
del Palazzo di Città di Palermo, in occasione del quale si riunirono i
“regionisti” e i “repubblicani” per: «discutere e deliberare su ciò
che occorreva fare di fronte alla insistenza con cui il Ministero
voleva
approvati
dal
Parlamento
taluni
provvedimenti
eccezionali»153.
Lo scopo della riunione era quello di votare un ordine del
giorno da trasmettere, per mezzo dell’allora sindaco, Emanuele
Notarbartolo, alle autorità politiche centrali, affinché la voce delle
correnti di opposizione che si erano alleate nel fronte comune
antigovernativo giungesse in parlamento muovendo direttamente
dal territorio siciliano.
Gli esponenti del partito regionista, gli avvocati Simone
Cuccia, Andrea Guarneri, oltre al duca di Cesarò e al barone Turrisi
e quelli del partito repubblicano, gli avvocati Camillo Finocchiaro
Aprile e Agostino Tumminelli votarono all’unanimità, a nome di
tutta la cittadinanza154 il seguente ordine del giorno:
153
154
ASP, BUSTA 30, F.12 – Rapporto riservatissimo del reggente.
G. C. MARINO, L’opposizione mafiosa, cit. p. 135.
85
Un voto del Parlamento contro la proposta di legge sui provvedimenti
eccezionali
di
pubblica
sicurezza
è
necessario,
perché
tali
provvedimenti non giovano al fine cui sono rivolti e riescono anzi
dannosi e lesivi della libertà. Invochiamo che le condizioni del paese
siano meglio constatate con una inchiesta parlamentare; diamo incarico
ad una commissione di motivare questo voto. Si invita il Sindaco di
Palermo a valersi delle facoltà conferitegli dalla legge per farsi
interprete presso il governo del Re e del Parlamento, dei voti della
cittadinanza palermitana155
Tale azione racchiude e condensa i propositi dell’opposizione
siciliana e ha il pregio di presentarsi come un fronte comune, un
blocco unitario contro l’approvazione delle leggi eccezionali, nel
quale forze appartenenti a colori politici diversi si fondono in un
unico atto sottoscritto indistintamente da tutti.
In quel momento, la politica della destra storica al governo
rappresentava un pericolo per gli interessi locali del ceto alto
-borghese siciliano.
Pur tuttavia, una indagine a posteriori, come sostenuto anche
dallo storico Giuseppe Carlo Marino156 ha rilevato, invero, come
l’approccio del governo dei moderati all’affare di Sicilia non
sembrasse di per sé volto a minacciare gli interessi dei proprietari
terrieri isolani.
Il pericolo però c’era e si palesava indirettamente, giacché
avviata con l’unificazione la fase di smantellamento del vecchio
apparato borbonico prima, prodittoriale dopo, veniva ad essere ora
intaccato tutto un sistema di ruoli e di funzioni sociali, che avrebbe
da lì a poco comportato lo spodestamento di un numero enorme di
burocrati, impiegati, faccendieri a fronte dell’ingresso di funzionari
155
156
L’amico del popolo, Giornale Politico – Palermo, 29 maggio 1875.
G. C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit. p. 59.
86
nordici e di nuove leggi.
Tale fenomeno poi si riverberava a cascata sulla classe dei
professionisti. Fu stimato infatti che sulla sola città di Palermo,
intorno alla gestione amministrativa – istituzionale ruotassero ben
26.597 liberi professionisti157.
Ciò consente di comprendere oltremodo le preoccupazioni
del ceto alto borghese e i motivi per cui gli esponenti politici
siciliani, per la risoluzione del problema dell’ordine pubblico in
Sicilia, oltre alla pungente critica nei modi e nei toni già visti,
avessero avanzato proposte proprie, alternative allo spiegamento
delle misure eccezionali.
Proposte che si sostanziavano però nell’invocazione di una
gestione – per così dire – privata della cosa pubblica siciliana.
Ed è per questo che nella “Petizione alle Camere legislative
d’Italia sui provvedimenti straordinari” le voci dell’avvocato
Simone Cuccia, dell’avvocato Andrea Guarneri, dell’avvocato
Camillo Finocchiaro Aprile e del barone Nicolò Turrisi Colonna si
unirono all’unisono nell’estremo tentativo di bloccare l’iter del
progetto in parlamento per l’adozione dei mezzi eccezionali.
Il deputato siciliano Luigi La Porta, membro della
commissione alla Camera, presieduta da Agostino De Pretis,
incaricata di riferire sul disegno di legge, chiese a chiare lettere di:
«fortificare quel corpo dei militi a cavallo che il governo mostrava
di tenere in così basso conto158».
A fare, poi, da contorno e da contenuto alle voci dei deputati,
tutta l’opinione pubblica a difesa della Sicilia formalmente offesa
157
158
Ibidem.
G C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit. p. 51.
87
dalla prepotenza nordica si levò in un grido di protesta che accese
tumulti in numerosi comuni, mentre la carta stampata di giornali di
area massonica, tra cui su tutti “La Lince” e “Il Precursore”
ribattevano con fare martellante:
la necessità che il servizio sia affidato a persone del paese: chi oserebbe
dar colpo alla Sicilia intera delle azioni di pochi individui, sol perché il
governo non ha voluto capire una buona volta che le persone addette alla
sicurezza pubblica debbono conoscere i luoghi, il dialetto e le persone, e
che quindi debbono essere siciliane esclusivamente 159
Il contenuto della richiesta di fortificare il corpo dei militi a
cavallo non è che un’altra strategia difensiva con cui il corpo
forense nel campo politico tentava di difendere il solito apparato
latifondista e a garantire i vecchi e sempre validi schemi di
controllo privato – mafioso degli affari locali. Rafforzare i militi a
cavallo equivaleva a giungere all’obiettivo finale di gestire in
proprio l’ordine pubblico siciliano e a spese dello stato.
Ciò perché i militi a cavallo160 istituiti l’8 giugno 1860 per
fronteggiare l’anarchia seguita al disfacimento del Regno delle Due
Sicilie, altro non erano che un corpo formato da siciliani di
eterogenea provenienza: garibaldini, liberali, ex reclute dell’esercito
borbonico, nati e vissuti in Sicilia, conoscitori del gergo e dei
luoghi.
Ciascuna compagnia era responsabile della tenuta dell’ordine
pubblico in una determinata zona nella quale erano obbligati a
159
Sicurezza pubblica in Sicilia, in «Il Precursore», n. 83, Palermo 26 marzo 1875.
L. RIALL, La Sicilia e l’unificazione italiana – politica liberale e potere locale (1815 –
1866), Torino, 1998, p. 143.
160
88
garantire la sicurezza in ordine a furti, abigeati, grassazioni161.
Allo scopo di rafforzare il legame col territorio fu stabilito
che al proprietario che avesse denunciato presso la locale sezione
dei militi, l’avvenuta consumazione di un furto, il danno sarebbe
stato risarcito al derubato mediante una trattenuta dallo stipendio
del milite che non aveva saputo tenere l’ordine e evitare così il
delitto.
La logica sottostante era quella di indurre i militi a tener alto
il livello di attenzione sulle zone di propria competenza162.
L’effetto che si produsse fu invece di tutt’altro genere.
I militi a cavallo infatti entrarono nella rete di connivenza di
malandrini, gabelloti e guardiani dei giardini e, travalicando il
proprio ordine di servizio, finirono col trovare compromessi,
barattando silenzio e omertà, ora dietro una partecipazione al
bottino, ora dietro l’invito rivolto ai malviventi di cambiare zona163.
Il
sistema
di
corruzione
agiva
sotto
l’egida
delle
“componende”164 sui cui tavoli la giustizia poteva essere negoziata
privatamente. Ne consegue agevolmente come i militi a cavallo
nella sostanza fossero una sorta di milizia privata 165, di polizia
rurale, legata a doppio nodo alle logiche del latifondo e a quelle
della mafia e questo, gli stessi avvocati deputati siciliani,
espressione del ceto del baronaggio che a giorni alterni lamentava
l’assenza delle istituzioni, lo sapevano bene.
Invocare maggiori poteri ai militi a cavallo equivaleva così a
161
F. BRANCATO, La mafia nell’opinione pubblica e nelle inchieste dall’Unità al fascismo,
Pellegrini, Cosenza, 1986, p. 89.
162
Ibidem.
163
R. MANGIAMELI, Gabellotti e notabili nella Sicilia dell’interno, in «Italia Contemporanea»,
156, anno1984, p. 49-50.
164
Ibidem.
165
G. C. MARINO, l’opposizione mafiosa, cit., pp. 77-78.
89
ottenere maggiori garanzie di conservazione dell’ordine locale e
degli interessi dei proprietari terrieri, con immediato effetto, come
visto, anche sulle metodologie di salvaguardia e di perpetuazione
parassitaria della mafia sul territorio.
A vantaggio dei piccoli proprietari, dei latifondisti, dei baroni
e dei mafiosi.
Nel medesimo alveo, a ribadire ancora la concezione di una
gestione privata della res publica siciliana, si ascrive la difesa
condotta dall’avvocato Francesco Gestivo stavolta fuori dalle aule
dei tribunali, in sede di commissione parlamentare.
È naturale – riferisce – che un individuo che ha avuto timore di soffrire
qualche danno o nella proprietà o nella vita ha dovuto associarsi a
qualche altro, che per la sua posizione sociale aveva ugual timore, e si è
formata una specie di lega degli abbienti contro i non abbienti, in senso
che ha avuto a perdere qualcosa giusto per non perdere di più, e si è
associato ad altri della stessa condizione per porre un argine contro le
invasioni degli scroccatori.
Dunque nei dintorni di Palermo si è formata un specie di guardia
nazionale, e il Giammona, come altri proprietari di giardini, gabbellotti
e altri che sono nella stessa condizione, si sono associati e sono prevalsi
con la loro unione al punto di non fare succedere delitti, né reati, né
scrocchi. E che ne è avvenuto? E’ avvenuto che hanno riscosso l’odio di
coloro che non hanno potuto fare quello che han fatto loro; quindi le
denunce contro di loro, li han dipinti come persone facinorose, mafiose,
sospette166
Tra le righe di tale relazione, si intravede un altro segmento
di una chiara difesa del fenomeno criminale in chiave politica,
166
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta
parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-1876), Cappelli,
Bologna 1969 – Intervista Gestivo pp. 452 – 463.
90
secondo un motivo ancora di taglio regionista.
Ai Giammona, padre e figlio di professione giardinieri167,in
quello stesso periodo era stata comminata la misura di polizia del
domicilio coatto168, l’avvocato Francesco Gestivo, facendo sempre
leva sullo strumento dello stato di diritto come unico scenario
giudicabile prospettabile, lanciò una sorta di sfida nei confronti
delle autorità, chiedendo loro di condurre i Giammona in tribunale
«senza distrarli dai [loro] giudici naturali»169.
In realtà, in quel momento, non vi erano prove a sufficienza
per imbastire un processo contro i Giammona e questo l’avvocato
Francesco Gestivo è verosimile credere, lo sapesse bene.
Facciamo un passo indietro.
Si diceva di questo giardiniere che fosse «uomo d’ordine e
patriota» proprio perché aveva saputo mantenere l’ordine pubblico
nelle contrade meglio di come non avessero saputo fare le autorità
del regno.
L’argomento dell’arguto difensore si spinge addirittura a
voler far ritenere che la denuncia contro i propri difesi (Giammona
e gli altri) che vengono descritti facinorosi e mafiosi, fosse un
dispetto commesso nei loro confronti dall’autorità di pubblica
sicurezza che di fatto non riusciva nel compito di garantire la
salvaguardia dei luoghi e l’incolumità delle persone e per questo
cercava di gettare discredito sulla comunità siciliana170.
Il tema politico si lega immediatamente a quello giuridico.
Infatti, benché si fosse dinanzi a una forma di associazione
167
Qui giardiniere deve intendersi nel senso di “guardiano dei giardini”.
S. LUPO, Storia della mafia, Donzelli Virgolette, 1993, Roma, p. 111.
169
Ibidem.
170
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta
parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, cit. pp. 462 – 463.
168
91
tra proprietari e altri gabelloti, essa non poteva assurgere alla
qualificazione criminale perché non raggiungeva lo scopo previsto
dalla lettera della norma, ovvero di delinquere, anzi nella accezione
propria del codice penale del tempo, di malfare.
Si trattava di altro. Erano i garanti dell’ordine e dei valori
sociali. Era una «lega di abbienti contro non abbienti», era un altro
dei tentativi del popolo siciliano di autodeterminarsi, di produrre da
sé il vaccino, di governarsi.
La materia si innesta immediatamente in uno dei capisaldi
dell’ideologia liberale di quegli anni, ovverosia quella difesa
strenuamente condotta a presidio della libertà di associazione,
baluardo dello stato di diritto.
E la voce dell’avvocato Francesco Gestivo è ancora una
roboante cassa di risonanza affinché tali istanze potessero giungere
alla conoscenza del governo centrale.
Il registro muta invece quando l’interlocutore del difensore di
Giammona e compagni diventa Leopoldo Franchetti, che incontrerà
in occasione del suo viaggio in Sicilia.
Al viaggiatore toscano, l’avvocato Francesco Gestivo spiega
serenamente: «Qui fioriscono associazioni di mafia per la gestione
monopolistica della gabella e della guardiana, dotate di “statuto e
affigliamento” [affiliazione]. Molte di Palermo estendono la loro
azione fino a Termini o almeno corrispondono e s’intendono con
simili società in quel paese171».
Durante la conversazione sono offerti al Franchetti anche
rudimenti per la comprensione del fenomeno, viene infatti spiegato
dall’avvocato Gestivo come i briganti provengano dal ceto medio,
171
L. FRANCHETTI, Politica e mafia in Sicilia, cit. p. 198.
92
mentre i nobili siano il vero «fondamento della maffia172».
Tale asserto giocherà un ruolo fondamentale nella creazione e
nel mantenimento di un altro degli imperativi dell’argomentazione
sulla mafia, su cui si ritornerà più innanzi, ovvero quello che
involge la duplice dialettica: “protezione o favoreggiamento” e
“vittime o manutengoli”?
Il difensore, dal canto suo, si dice certo che alla base del
processo contro Don Peppino il Lombardo vi sia un complotto
politico – giudiziario teso ad assolvere i potenti proprietari terrieri, i
Nicolosi e a condannare l’asserito brigante173.
Ritornando adesso dentro alle mura del tribunale, un altro
documento, una memoria difensiva predisposta dall’avvocato
Francesco Gestivo, offre una spiegazione sui motivi alla base della
persecuzione della magistratura nei confronti di Giammona e del
proprio figlio Giuseppe sia da ascrivere «alla doppia e
imperdonabile colpa di vivere del proprio e di aver curato a non
farsi né rubare né sopraffare174».
In un altro luogo, ancora e cioè nella sede della già vista
inchiesta parlamentare175, l’accanimento delle autorità nei confronti
del proprio difeso era stato ricollegato dal giurista alla circostanza
che il proprio cliente fosse a Monreale un capo-elettore della
sinistra, quindi pure lui, inviso al governo dei moderati, perciò
mafioso, infine da epurare.
Il domicilio coatto, visto attraverso la costruzione retorica del
pensiero giuridico dell’avvocato Francesco Gestivo, in effetti, si
172
Ivi, pp. 36, 46, 49.
Ivi, p. 196.
174
ASP, GP, 1875, BUSTA 35, F. 6 – Memoria del 29 dicembre 1875.
175
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, a cura di S. CARBONE R. GRISPO, L’Inchiesta
parlamentare sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, cit. pp. 462-463.
173
93
presta a essere l’istituto giuridico meglio idoneo alla espunzione dal
tessuto sociale di certi soggetti «tristi»176.
Compiamo adesso un passo indietro, riprendendo le ultime
battute del dibattito parlamentare nella tornata del 4 giugno 1875
quando i toni del discorso si fecero ancora più accesi.
I resoconti stenografici restituiscono la voce dell’avvocato
Paolo Paternostro: «le leggi eccezionali sono una grassazione
politica»; quella di Francesco Crispi: «avrete la rivoluzione»; quella
di Gabriele Colonna Romano duca di Cesarò: «la mafia e il
manutengolismo sono nel governo»177.
Tuttavia, nonostante il voto contrario del blocco unitario
dell’opposizione della sinistra e di tutte le correnti a essa affiliate, il
progetto di legge venne approvato il 19 giugno 1875 alla Camera e
dieci giorni più tardi al Senato178.
L’esito del dibattito parlamentare sfociò nella legge n. 2579
per la costituzione di una giunta per l’inchiesta sulle condizioni
sociali, economiche e sull’andamento dei pubblici servizi nell’isola
e la impopolare legge n. 2580 attuativa dei provvedimenti
eccezionali in Sicilia.
In conclusione, in questi schemi di difese, che siano elaborati
dentro o fuori dalle aule dei tribunali, è possibile intravedere un filo
conduttore che concorre bene a fondare uno dei segmenti del
concetto di perorazione della mafia, ovvero quello che vuole la sua
riconduzione su di un campo politico.
Ci si arriva nella maggior parte dei casi per negazione,
176
Arringa Cuccia, in Processo Pugliesi, p. 47.
Atti Parlamentari, Camera, dei Deputati, tornata del 4 giugno 1875 p. 3888.
178
G. TESSITORE, Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia, in «Nuovi Quaderni del
Meridione» XXIII, ottobre-dicembre 1985, n. 92, pp. 408 ss.
177
94
attraverso un percorso argomentativo che giunge invece a dire in
positivo, in modo traslucido, cosa sia o non sia la mafia, con chi si
allei, cosa faccia.
Lungo questo solco, gli avvocati palermitani iniziano a
maneggiare argomenti descrittivi e qualificativi del fenomeno
destinati a ritornare ciclicamente nella storia dei processi di questo
genere.
Ad esempio, i temi della complicità e della connivenza tra
apparati dello stato, tra la polizia e gli amministratori, tra le
sottospecie delle differenti polizie che sono transitate in Sicilia,
molto ricorrenti negli schemi di difese di fine Ottocento, saranno
ripresi e sviluppati da altri avvocati difensori circa un decennio più
tardi in occasione dello svolgimento del processo Notarbartolo179.
Segno, questo, di un moto unico, costante. Di una retorica
forense solidificata e stratificata negli anni, che bene riusciva a
tenere
in
aula
alla
prova
dell’arringa
o
in
parlamento
all’esperimento dell’intervento.
Dall’analisi comparativa dei discorsi pronunciati dagli
avvocati politici siciliani è emersa una strategia difensiva di tipo,
come si è detto, circolare, che nella perorazione della causa
nazionale riflette come un gioco di specchi quella di classe, che
dietro la perorazione della causa liberale cela in fondo quella
privata, di quella stessa associazione mafiosa che in sede giudiziaria
sta altrimenti patrocinando.
179
G. DE FELICE, Maffia e delinquenza,Politica, criminalità e magistratura tra il delitto
Notarbartolo ed il processo Codronchi-De Felice, Boemi, Milano, 1900, p. 42.
95
Capitolo III
La difesa tra i due Codici. Continuità e
discontinuità dell’ars defendendi tra
“associazione di malfattori” e “associazione
per delinquere”
Premessa
Percorrere le retoriche adottate dagli avvocati che per primi
assunsero la difesa del fenomeno della criminalità organizzata
siciliana ha consentito di individuare e isolare metodologie diverse,
allo stesso momento, seme e frutto della cultura giuridica ma anche
politica sottesa alla classe forense isolana.
In aula i difensori sono chiamati a combattere la pubblica
accusa, a confrontarsi, sovente a scontrarsi su temi spinosi.
Il processo con la sua teatralità rappresenta lo scenario
perfetto per lo svolgimento del dramma giudiziario.
E così, dinanzi alla incriminazione per associazione di
malfattori ai sensi dell’articolo 426 del codice penale sardo esteso
per il regno, gli avvocati opponevano ad esempio argomentazioni
basate sulla mancata consumazione del reato, in una società intrisa
di dottrina liberale per la quale nessuno poteva essere imprigionato
senza un principio di esecuzione del reato.
Questo a sua volta apriva un dibattito sul valore effettivo da
attribuire ai mezzi preparatori, se fossero o meno idonei a fondare
l’attuazione del reato o se fosse più corretto circoscrivere l’ambito
all’alveo del mero tentativo.
Una seconda strategia adoperata allo scopo di scardinare
96
l’accusa di associazione di malfattori era quella di tentarne la
derubricazione a mero concorso di persone nel reato, per poi,
attraverso questo varco, distinguere tra associati e complici,
tentando così una discesa lungo i gradini della scala penale.
Altro tema ricorrente sarà costituito poi dalla ricerca della
prova della mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma,
cioè quel turbamento della pubblica tranquillità che a certe
condizioni poteva non dirsi affatto scosso.
Ancora, lungo il solco di una impronta tra il giuridico e il
semantico, si ritrovano analisi del fenomeno criminale che
muovono dalla ricerca dell’elemento psicologico nel reato.
Asse portante di ogni figura criminale, esso andava rinvenuto
nella comunione d’intenti, nella formulazione di un programma
criminoso e in una – quanto mai dibattuta e controversa –
interpretazione della nozione di organizzazione che doveva
necessariamente trovarsi alla base della societas sceleris al fine di
poterla giudicare colpevole del reato ascrittole.
Abbastanza frequente era poi l’esigenza degli avvocati di
patrocinare la posizione di proprietari terrieri ma anche di semplici
contadini, dall’accusa formulata in loro danno di essere stati
manutengoli dei maffiosi. Per avere cioè tenuto condotte idonee ad
agevolarli, favorendo armi o munizioni, o prestando ricovero e
ricetto presso le proprie case, o fornendo loro riparo mentre la
questura era intenta a ricercarli.
Tale campo di difesa si avvilupperà sempre intorno al
seguente interrogativo: erano scientemente favoreggiatori o
piuttosto vittime inermi incapaci di ribellarsi al potere intimidatorio
della consorteria e costretti a favorirli dal timore?
97
Infine, a metà tra codice penale e codice della mafia, tra
esasperazione e folklore siciliano, tra icone e dialetti, si rinviene
una difesa metagiuridica del fenomeno, che si vuole designare
sicilianista.
Sarà filtrando questi schemi difensivi che si otterrà un
mosaico variopinto di voci che restituirà nel pensiero giuridico
degli avvocati palermitani, la strategia difensiva processuale delle
associazioni della mafia di fine Ottocento.
Vale a dire attraverso le analisi di taglio positivista
dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, nel maneggio di argomenti
fondati sulla complicità nel delitto degli avvocati Giuseppe
Gargano, Antonio Alessi e Giovanni Dies, negli esempi di vere e
proprie difese sicilianiste perorate dagli avvocati regionisti
Bartolomeo D’Ondes Reggio, Lorenzo Maggio e Antonio
Marinuzzi, fino ad arrivare a modelli derivati da impianti classici
del diritto penale, ad opera degli avvocati Alessandro Stoppato e
Alessandro Paternostro.
3.1. L’organizzazione come elemento soggettivo del
reato
Già a partire dall’esperienza pre unitaria, i codici dei vari
regni italici si presentavano abbastanza concordi nel modo di
intendere l’associazione di malfattori.
Una comparazione tra il codice delle Due Sicilie 180, il codice
Parmense181 e quello di Toscana182 rivelano, infatti, una previsione
180
Art. 147 “È accompagnato da violenza pubblica ogni crimine commesso da tre individui
almeno, riuniti a scopo criminoso, di cui due almeno sono portatori di armi proprie” .
181
Art. 264 “Ogni associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine” .
182
Art. 201 “Sono puniti con la carcere da séi mesi a tre anni coloro, che in tre o più persone
usano violenza, ad oggetto di ristringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell’
98
normativa recante un medesimo bene giuridico protetto, ovvero la
pubblica tranquillità, nonché una univoca condotta tipizzata,
ovverosia l’oggetto del delinquere rivolto contro le persone o le
proprietà.
Con l’unificazione e l’estensione nel 1865 dell’applicazione
del codice penale per il regno di Sardegna al regno d’Italia, sino al
codice Zanardelli del 1889, la materia sarà disciplinata dall’articolo
426, a tenore del quale: “ogni associazione di malfattori in numero
non minore di cinque, all’oggetto di delinquere contro le persone o
le proprietà, costituisce per sé stessa un reato contro la pubblica
tranquillità”.
Un problema interpretativo e applicativo sorgeva quando si
controverteva intorno al momento in cui potesse ritenersi esistente
l’associazione o su come dovessero essere giudicati quelli che tra i
presunti associati, non risultassero essere implicati nella totalità dei
reati commessi unitariamente dalla setta.
Con riguardo al primo tema, seppur con sfumature diverse, la
dottrina183 e la giurisprudenza184 chiarirono che per la giuridica
esistenza della associazione dovesse sussistere tra i consoci una
comune intenzione nell’attuazione del programma criminoso, il che
implicava una necessaria organizzazione della stessa in un sistema.
Dal punto di vista degli avvocati, il maneggio di argomenti
fondati sull’elemento psicologico del reato era considerato decisivo
perché
il
mancato
raggiungimento
della
prova
sulla
industria o del commercio, d’invadere o di occupare luoghi o edifizi che non sieno di uso
pubblico, di rimuover o alterar confini legalmente stabiliti, di sfogar odj o esercitar vendette” .
183
COSTANTINO, UGUENTI, SFORZA, Voce: Associazione di malfattori o per delinquere, in
«Digesto Italiano», Vol. IV, parte 2.
184
Cass., 21 agosto 1912, Mazzeo, in «Suppl. Riv. Pen»., 1912, 358; Cass., 30 marzo 1912,
Camastro, in «Riv. Pen.», LXXVI, 562; Cass., 9 aprile 1896 Lucchini, in «Gius. Pen»., 1896,
644; Cass. un. Pen., 1896, 764, Ivi.
99
“organizzazione”
sarebbe
valso
a
negare
l’esistenza
dell’associazione stessa, con un notevole impatto in termini di
determinazione della pena.
Sulla necessarietà di un atto positivo che si sostanziasse in un
principio di organizzazione, i commentatori al codice penale del
tempo avevano scritto:
L’associazione criminosa fino a che si manifesti per semplici parole ed
anche per semplici riunioni non è incriminata dalla legge; ed anche per
semplici riunioni non è incriminata dalla legge; come anche la semplice
risoluzione di agire. Fin qui l’associazione è in via di semplice
preparazione, può essere stornata col pentimento dei suoi componenti, la
società non può risentirne ancora allarme, e tutto concorre a lasciarla
impunita finché non trascenda ad un atto positivo di organamento185
E del resto, la logica stessa del reprimere una associazione
per delinquere per il solo fatto che essa esista, indipendentemente
dai reati commessi, affermava l’avvocato Cuccia186 si comprende
alla luce della «preoccupazione per la collettività intera che conosce
della costituzione di una tale societas e teme per l’incolumità
propria e delle proprie cose»187.
Con riferimento al secondo tema, invece, cioè la misura
dell’incidenza sulla esistenza dell’organizzazione nel caso di
mancato compimento da parte di taluni socii di tutti i reati ascritti
alla congrega, una sentenza della Corte di Cassazione di Torino
aveva statuito: «l’individuo riconosciuto in sentenza membro della
associazione è contabile dei fatti dei suoi socii quand’anche non vi
185
G. MADIA, Commentario sul Codice Penale Italiano, Tipografia di Gennaro fabbricatore fu
Gennaro, Napoli, 1862, ARTICOLO 426, p. 431.
186
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252.
187
Ivi, p. 157.
100
abbia concorso coll’opera materiale»188.
Tra le pagine dei resoconti stenografici dei processi oggetto
di
studio,
retoriche
fondate
proprio
sull’elemento
dell’organizzazione della società criminale si rinvengono nelle
arringhe di Giuseppe Mario Puglia, in quelle di Simone Cuccia e di
Francesco Di Franco.
«Non basta che taluni uomini si riuniscano e che delinquano
anche replicatamente perché si riconosca l’esistenza del reato. Essi
saranno colpevoli, risponderanno dei loro fatti delittuosi ma non
saranno degli associati, dei responsabili del reato di associazione
finchè non saranno organizzati»189.
Si rivolge così alla giuria, l’avvocato Giuseppe Mario Puglia
nel processo Pugliese, tracciando anche i connotati che dovrebbe
possedere la societas sceleris per dirsi tipizzata nella fattispecie di
reato. «Deve infatti trattarsi di una riunione che per la sua
compattezza, per la regolarità dei suoi movimenti, minaccia di
sollevarsi a potere»190.
L’interpretazione esegetica compiuta dal Puglia intorno al
concetto di organizzazione getta le basi per un lavoro di ricerca
volto a scoprire il momento della fondazione dell’associazione,
della sua estensione, del suo svolgimento.
Discende dal concetto stesso di organizzazione, ancora, il
meccanismo per il quale si dia corso alla formazione e
compilazione di elenchi degli affiliati, ulteriore fattore sintomatico
esterno per la esatta qualificazione dell’esistenza di una
associazione giuridicamente organizzata.
188
Cass. 15 settembre 1854 – Ricorso Albera, Demarchi ed altri – Bettini 1854. Parte I, p. 756.
Arringa Puglia, in Processo Pugliesi, p. 137.
190
Ibidem.
189
101
È però storicamente insito nelle organizzazioni avvinte dal
vincolo della mafia, quello di non mettere per iscritto nulla che sia
riconducibile all’associazione, proprio per evitare che in seguito
agli arresti di taluni affiliati si giungesse a scoprire l’organigramma
della societas. E del resto, che realizzare liste di nomi degli
associati fosse una pratica rischiosa ne aveva già riferito lo stesso
capo banda Angelo Pugliese nel corso del dibattimento del
processo, quando interrogato sulla esistenza di elenchi e statuti
dell’associazione sub judice aveva risposto proprio di non averne
voluti formare durante lo svolgimento dell’attività criminale191.
Un identico teorema, ancora, si ritrova nel processo agli
Stuppagghieri di Monreale, in cui il capo Salvatore Marino non
volle alcun riferimento scritto dell’ordinamento dei mafiosi, sul
presupposto che tanto gli affiliati si riconoscevano tra loro per
mezzo di un gergo particolare noto soltanto ai membri della setta192.
Della esistenza di tali segni di riconoscimento ci testimonia il
delegato di polizia Antonio Cutrera che nel proprio saggio scrive di:
«segni di riconoscimento in tutte le associazioni, conosciuti in tutta
la Sicilia, usati, diversi nella forma, ma identici nella sostanza, da
tutti i mafiosi, ogni qual volta vogliono costoro accertarsi che la
persona con cui s’incontrano sia un affiliato alla mafia»193.
Sempre nell’alveo della questione sull’elemento della
organizzazione si ascrive la difesa dell’avvocato Francesco Di
Franco, il quale nel processo Pugliese spiegava gli specifici
connotati che dovevano sussistere affinché una associazione a
delinquere potesse dirsi giuridicamente perfetta: ovvero un sistema
191
Interrogatorio ad Angelo Pugliese Don Peppino il Lombardo, in Processo Pugliesi, p. 5.
Interrogatorio Salvatore Marino in Processo Stuppagghieri, p. 33.
193
A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit., p. 124.
192
102
di corrispondenza tra i socii e il capo, speciali convenzioni per
render noto il bottino e per dividerlo e distribuirlo secondo le
rappresentanze, i gradi e i meriti di ognuno.
Viene fatto all’uopo ricorso all’utilizzo di una metafora di
efficace significato: «deve esistere una illecita società nella quale il
fondo sociale è il ricavato dei reati e nella quale i socii prendono
tutto quanto è la loro abilità, desunta dal grado»194.
Le risultanze dibattimentali, in effetti, mostravano militare in
favore della linea difensiva tracciata dal difensore, in quanto
l’accusa aveva ritenuto di legare la prova dell’esistenza della banda
nel fatto che un omicidio fu consumato su decisione dispotica del
capo, ma questo – per dirla con le parole dell’avvocato Di Franco –
smentiva già in sé la sussistenza di una associazione, che invece
laddove fosse realmente esistita avrebbe dovuto adottare le
decisioni in regime “costituzionale”, con l’accordo di tutti o almeno
a maggioranza195.
Lo stesso argomento lo ritroviamo più avanti trattato
dall’avvocato Simone Cuccia, il quale smentiva che potesse
sussistere una associazione di malfattori senza che si fosse formato
il raggiungimento probatorio su alcuni connotati caratterizzanti il
requisito della organizzazione. Ovvero: l’esistenza di una nota dei
soci, una cassa sociale, un sistema di corrispondenza sociale a
tenore del quale i diritti e i doveri degli affiliati siano perfettamente
regolati196.
Identico il pensiero per l’avvocato Giuseppe Mario Puglia:
194
Arringa Di Franco, in Processo Pugliese p. 189.
Ibidem.
196
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252.
195
103
«non esiste associazione in cui non si annotino i partecipanti»197.
L’argomento
non
poteva
non
dirsi
sostenuto
anche
dall’interpretazione giurisprudenziale germogliata negli stessi anni
intorno al significato da attribuire a gesti temporalmente antecedenti
alla commissione del delitto, come ad esempio, la riunione di
persone.
Così la Corte di Cassazione di Palermo: «non si ha
un’associazione organizzata e perfetta nel senso inteso dall’art. 426
c. p. sardo se abbia avuto luogo soltanto una risoluzione presa di
concerto o di conserva e dell’associazione siasi fatta una semplice
manifestazione di parole, quand’anche siasi tenuta qualche riunione
per intendersi a combinarla»198. E così anche la Corte di Cassazione
di Torino: «non ogni riunione di persone, anche per uno scopo
delittuoso, vale a costituire l’associazione di malfattori, se l’unione
è precaria, effimera, momentanea, accidentale, ancorché avesse per
oggetto di commettere reati contro la proprietà; in tal caso rientra
nei casi ordinari della correità o complicità nei singoli reati
commessi»199.
Ad un esame panoramico, ciò che emerge è certamente come
il principio cardine che governa tutto il sistema delle difese
processuali esaminate sia quello di separare, di scindere, di
abbattere la teorizzazione stessa dell’associazione, il concetto del
gruppo di persone riunite allo scopo di malfare, di minare alla
pubblica tranquillità della società.
Giuseppe Mario Puglia nella sua chiusa ai giurati infatti
afferma: «se la giustizia vuole condannati i colpevoli, vuole che a
197
Arringa Puglia, in Processo Pugliese, p. 192.
Cass. di Palermo 13 giugno 1873 in «La Legge», 1873, 1, p.110.
199
Cass. Di Torino 14 maggio 1867 in «Gazzetta dei Tribunali», 1867, 2, p.115.
198
104
ciascuno sia data tanta responsabilità quanta ne attirano i fatti da lui
consumati»200.
Questo monolitico impianto che regnò quasi incontrastato
sino alla fine del secolo diciannovesimo subì poi un cambiamento
di indirizzo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice penale per il
regno d’Italia del 1889, come le pronunce giurisprudenziali dei
tribunali siciliani ci informano.
«Non occorre che sia provata l’esistenza d’uno statuto, né che
si conosca il modo preciso come fosse la banda organizzata: basta
che risulti assodato il Comune intendimento tra cinque o più
persone, a scopo di determinate specie di delitti nel comune
interesse»201.
Nella costruzione del nuovo modello associativo contenuto
nel novellato articolo 248 del codice penale infatti la concezione di
organizzazione non si poggia più essenzialmente sulla ricerca della
prova dell’esistenza dei capi, quindi su un fattore da indagarsi
dall’esterno, ma sul semplice fatto positivo della costituzione
dell’associazione per delinquere «che è reato sui generis, e per sé
stante, sicché non occorrono altri determinati delitti, commessi o da
commettersi, per ritenerla esistente e punibile, prevedendo e
punendo la legge espressamente anche il solo fatto della semplice
associazione»202.
200
Arringa Puglia, in Processo Pugliese, p. 166.
Causa c. Vernaccini e compagni. Tribunale di Sciacca, 30 maggio 1893, in «Circolo
Giuridico» – Decisioni penali, p. 321.
202
Ibidem.
201
105
3.2. La partecipazione dei socii ai delitti: reato
associativo e singole responsabilità
Ancora sulla interpretazione e corretta applicazione della
disciplina codicistica, specie negli anni antecedenti alla istituzione
di una Cassazione unica per il regno d’Italia, più frammentario
appare lo scenario quando si risale ulteriormente la corrente del
tema della organizzazione.
Uno degli interrogativi era infatti questo: essere organizzati,
essere legati da un comune intento implicava, infatti, solo che le
decisioni sui misfatti da compiersi dovessero essere assunte di
comune accordo tra i socii o anche che dovessero essere
materialmente eseguite da tutti gli aderenti alla setta?
La Corte di Cassazione di Firenze nel gennaio del 1865203
aveva statuito lapidariamente che: «si considerano malfattori
senz’altro coloro che si associano per commettere misfatti».
Il vuoto normativo veniva così riempito richiedendo un
comportamento positivo: la commissione del delitto.
Lungo questo solco fiorirono costruzioni difensive degli
avvocati basate proprio sulla mancata partecipazione di tutti gli
accusati ai delitti per i quali si stava processando l’associazione.
Un esempio di tale meccanismo difensivo è rintracciabile
nell’arringa pronunciata dall’avvocato Simone Cuccia nell’ambito
del processo Amoroso204, in cui il difensore riteneva di rinvenire la
prova che non si era trattato di una associazione nel senso inteso
dall’accusa proprio dal fatto che non tutti i presunti affiliati avevano
preso parte ai delitti imputati alla setta, così come altri delitti erano
stati commessi da soggetti non associati.
203
204
Pandolfini e Senesi in «Foro It.» XVII, 1, 91. Firenze, 14 gennaio 1865.
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 248.
106
Le problematiche attorno alla corretta applicabilità del reato
associativo tormentarono intere generazioni di giuristi, in particolar
modo, come osservato da Luigi Lacchè «al fenomeno di estensione
della fattispecie associativa corrispondeva una valutazione volta ad
aggravare il peso delle unioni criminali»205.
In questo senso ancora, la teorica di Sighele, contrassegnata
da una specie di chimica degli elementi criminali, concorre ad
unificare il fattore di pericolosità insito in ogni sodalizio con quello
della eccezionalità del tipo di intervento206.
«L’azione che risulta dal concorso di più persone non è
quindi mai un’addizione, ma è sempre un prodotto207».
Un esempio di continuità tra meccanismi di retorica forense
cristallizzati sotto la vigenza del codice penale sardo italiano e altri
sviluppatisi nei processi celebrati con il nuovo codice Zanardelli si
rinviene nella difesa
spiegata dall’avvocato Gian
Battista
Impallomeni in occasione del processo celebratosi a Palermo nel
1904 definito dalla cronaca giudiziaria del tempo “per i quattro
scomparsi”.
L’arringa di Impallomeni in questo processo si aprì in tono
polemico, denunciando il ragionamento seguito dai magistrati che
avevano emesso la sentenza d’accusa «senza avere un concetto
esatto della portata del reato rubricato dall’articolo 248 c. p.»208.
Riprendendo la linea di pensiero già tematizzata da Simone
Cuccia
vent’anni
prima,
ecco
riemergere
nuovamente
la
problematica legata al significato dell’essere organizzati allo scopo
205
L. LACCHÈ, Alle origini della associazione per delinquere: crimen plurium, concorso e reato
plurisoggettivo, cit. pp. 672-673.
206
S. SIGHELE, La psicologia della complicità, in «Archivio di Psichiatria», 14 (1893), p. 98.
207
Ibidem.
208
Arringa Impallomeni, in Processo per i quattro scomparsi, p. 12.
107
di delinquere.
I singoli reati sono per l’accusa la prova dell’esistenza della
associazione, eppure non tutti i responsabili degli omicidi sono fra gli
associati, come non tutti gli associati sono implicati nei processi di
omicidi, mentre ritenuta l’associazione dovrebbero essere ritenuti i
correi, perché gli assassinii consumati avrebbero dovuto giovare a tutto
quanto il sodalizio209
Pur costituendo l’articolo 248 del nuovo codice penale
italiano l’evoluzione di una lunga gestazione di studi, la sua fase
applicativa risultava ancora problematica. Come risolvere la
questione quando alcuni dei componenti la presunta associazione
non avessero materialmente partecipato al delitto commesso solo da
alcuni?
Come
raggiungere
la
prova
positiva
sulla
adesione
psicologica di quelli al misfatto?
E proprio questo è il senso di un passaggio dell’arringa
difensiva di Impallomeni che oltre a ricoprire il ministero forense,
rivestiva il ruolo di docente universitario presso la facoltà di
giurisprudenza di Palermo: «si insegna ordinariamente che la
organizzazione costituisca la nota caratteristica di questo reato»210.
Ci si riferisce alla comunione di intenti, alla intenzione di
unirsi per commettere delitti la cui prova deve essere sostenuta
dall’accusa.
Per Impallomeni, come per Cuccia, gli elementi raccolti allo
scopo di imbastire questi processi, che vengono qualificati come
delle creazioni edificate al solo scopo di screditare l’immagine della
209
210
Arringa Impallomeni, in Processo per i 4 scomparsi, p. 13.
Ibidem.
108
Sicilia dinanzi al neonato stato italiano, possono al più lambire il
tema della complicità nel delitto, il che equivaleva a una iscrizione
del fenomeno, al più, nella disciplina sul concorso di persone nel
reato211.
Tale distinzione è gravida di importanti conseguenze: un
conto era infatti ritenere che tutti gli imputati facessero parte di una
unica società criminale, punibile da sé, per il solo fatto della sua
esistenza,
con il risultato che tutti gli affiliati sarebbero stati
indiscriminatamente colpiti dalle pene previste dall’articolo 248, un
altro era sconfessare tale assunto, ammettere laddove provata la
commissione di un delitto in concorso tra più persone e con
riguardo alla pena, riscrivere la sanzione in termini di responsabilità
graduata a carico degli imputati, proporzionale all’apporto
effettivamente prestato.
Il teorema ebbe una notevole fortuna, non fosse altro perché
tutti i procedimenti esaminati presentavano l’analogia per cui non
tutti gli imputati in sentenza istruttoria per i singoli reati erano
chiamati a rispondere anche per il reato associativo e ancora tra i
presunti associati non tutti avevano preso parte ai singoli reati.
Ciò consentiva all’acuto giurista l’estrapolazione di due
figure sintomatiche, atte a confutare la prova accusatoria: la
contraddizione e l’incompatibilità.
Mediante l’utilizzo della prima egli sollevava una apparente
antinomia: o si trattava per intero di associazione – e allora il
giudicante avrebbe dovuto incriminare tutti i correi, oppure di soli
211
G. B. IMPALLOMENI, Del concorso di più persone nel reato, in «Rivista Penale», Palermo
XXVI, 1900, p. 32.
109
reati comuni – e in tal caso a cadere sarebbe stata l’intera
imputazione formulata dall’accusa.
Il pensiero giuridico di Impallomeni riguardo i processi
associativi in esame oppone, al rigido formalismo della prescrizione
dell’articolo 248 del codice penale, il dubbio che forse, delineare le
singole responsabilità, nella formula graduata propria del concorso
di persone nel reato avrebbe «salvato gli innocenti e condannato i
rei»212.
3.3. Tra consumazione e atti preparatori. Il contributo
del pensiero della scuola classica alla causa siciliana
Il momento dibattimentale rappresenta, come già ampiamente
rilevato, il terreno d’elezione in cui la lettera della norma incontra
ed entra in interazione, per intervento dialettico del difensore, con
l’ipotesi concreta di applicazione.
Da questo incontro, che sovente si tramuta in uno scontro,
nella particolare congiuntura post unitaria, tra il vecchio codice
penale e il nuovo in gestazione, tra idee conservatrici e spinte
propositive, scaturiscono interessanti sviluppi e dinamiche del
pensiero dei giuristi siciliani intorno al reato associativo.
In particolare, lo spoglio delle risultanze dibattimentali ha
disvelato, accomunati da un comune terreno scientifico, raccolti in
un omogeneo sentire politico, una cerchia di giuristi classici.
Naturali eredi della filosofia politica dell’Illuminismo, per
loro l’aspirazione alla certezza del diritto passava attraverso
l’assegnazione alla norma penale di un connotato di tassatività.
Soltanto la puntuale descrizione della condotta penalmente
212
Arringa Impallomeni, in Processo ai quattro scomparsi, p. 12.
110
vietata e la limitazione della punibilità alle fattispecie previste,
avrebbe potuto garantire la giusta equidistanza tra l’esigenza di
controllo sociale e la contrapposta esigenza di tutela dell’individuo
di fronte all’arbitrio dello Stato213.
Nei processi contro le associazioni della mafia esaminati, le
riserve dei giuristi si addensano attorno alla configurazione del
reato associativo, ispirata ad una logica di
“anticipazione del
pericolo”, che finisce per assoggettare a pena anche atti meramente
preparatori, i quali – come veemente sostenuto dagli avvocati
siciliani – «offrono a malapena un punto di appoggio per
l’incriminazione, ma non bastano a fondare e punire l’asserita
associazione»214.
Dal principio cardine di tutta la scuola penale classica
moderna, della tassatività della norma penale, discende poi un altro
impianto della cultura giuridica ottocentesca, ovvero quello a tenore
del quale potesse essere punibile soltanto l’atto che avesse costituito
un principio di esecuzione del reato e non invece un semplice atto
preparatorio215.
Ed è proprio l’interazione tra questo principio, o forse più
correttamente – di questo baluardo della penalistica moderna –
con la figura del reato associativo, ad aver portato alla elaborazione
di una seconda categoria difensiva del fenomeno criminale della
mafia in Sicilia.
A sostenerla sono in due diversi luoghi gli avvocati
Alessandro Paternostro e Alessandro Stoppato.
213
G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto,
Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 227-259.
214
Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 212.
215
A. STOPPATO, La scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale, in «La Scuola
Positiva» XIX, 1909, p. 309.
111
Entrambi hanno una estrazione accademica oltre che
“avvocatizia”, Paternostro infatti insegnò diritto costituzionale
presso la regia università di Palermo dai primi anni Ottanta del
secolo decimonono sino al 1899, Stoppato fu ordinario di procedura
penale all’università di Bologna dal 1898 al 1904.
Il primo patrocinò la posizione di un tale Lo Verde nel
processo Amoroso, il secondo fu il difensore di uno dei ritenuti
sicari dell’assassinio Notarbartolo.
Il loro pensiero giuridico si innesta sul filone interpretativo
cristallizzato dalla giurisprudenza a tenore della quale:
per essere punibile l’associazione di malfattori deve trascendere in un
atto preparatorio, prendere corpo e diventare organizzazione, poiché se
essa dovesse «rinvenirsi in tutti i reati premeditati e commessi su
riunione di cinque persone, si confonderebbe con la premeditazione e la
complicità216
Per i due giuristi non è pensabile procedere alla
incriminazione fin tanto che non si raggiunga la prova positiva che
il reato abbia avuto un principio di esecuzione, non potendo essere
sufficiente un mero atto preparatorio217.
La materia fu oggetto di veri e propri terremoti interpretativi,
infatti da lì a poco, una nuova pronuncia giurisprudenziale
intervenne a mutare l’ermeneutica:
È indifferente altresì che la prova del concerto risulti da speciali
convenzioni e da fatti estrinseci speciali che non siano i reati stessi,
perché sta nella sua essenza che l’associazione si verifichi come reato
216
Cass. Napoli 20 luglio 1870, in «Monitore Milano», XI, p. 985.
Arringa Paternostro, in Processo Amoroso, p. 211; Arringa Stoppato, in Processo
Notarbartolo, p. 450.
217
112
appena l’accordo comune sia formato, che si dispieghi se non come una
precisa organizzazione, al certo che importi concerto, determinazione di
commettere una serie di azioni delittuose in che appunto è riposto il dolo
massimo, la ragione per cui la legge, in vista del pericolo della
tranquillità pubblica, punisce l’associazione prima ancora di qualunque
principio di esecuzione ai singoli reati: perché data l’esistenza
dell’associazione il delitto sociale si consuma col danno potenziale e la
potenza
di
nuocere
ad
un
numero
indefinito
di
cittadini,
nell’associazione, è dal momento che essa esiste e fino a che esista 218
Tuttavia, si è riscontrato come in maniera pressoché
immutata tra il primo e il secondo codice, la linea interpretativa
degli avvocati difensori dei processi esaminati, seguendo un iter
logico di impronta “classica” si fece spazio in quegli interstizi
lasciati dalla normativa penale.
Infatti, secondo questa corrente interpretativa, il momento
della costituzione della associazione, fin tanto che se ne cominci
l’esecuzione, rappresenta un mero atto preparatorio che non
trovando esplicita sanzione nell’ordinamento, in aderenza al
generale divieto di interpretazioni estensive della norma penale, non
potrà da sola condurre a una incriminazione219.
In conclusione, nel composito alveo che caratterizza le
diverse
categorie
difensive
utilizzate
dagli
avvocati
nel
palcoscenico giudiziario, probabilmente la difficoltà specifica della
cultura giuridica liberale di affrontare il problema della mafia trae
origine dalle riserve verso il reato associativo, riserve di principio
che, per usare le parole di Marcella Marmo: «dall’area della
repressione più o meno discrezionale del dissenso politico più o
218
Cass., 3 agosto 1893, Addis, Cass. un. Pen., 1894 in «Riv. Pen», 15.
A. STOPPATO, La scuola penale classica, cit.p. 309; Arringa Paternostro, in Processo
Amoroso, p. 211.
219
113
meno violento, la cultura giuridica liberale estendeva al reato
“comune” di associazione per delinquere»220.
3.4. Dal thema associativo a quello della complicità nel
delitto
Una autonoma categoria difensiva cui gli avvocati fecero
spesso ricorso durante il momento dibattimentale si fonda su una tra
le più intricate e combattute questioni del diritto penale antico e
moderno, ovvero la teorica della complicità nel delitto.
Ancora una volta il momento processuale rappresenta il
banco di prova sul quale misurare la staticità delle norme scritte.
Invero, nel corso della ricostruzione del fatto dinanzi agli
occhi dei giurati emergono i pretesi ruoli assunti da ciascuno degli
imputati nel reato.
Dal profilo della difesa, riuscire a stabilire l’esatta
determinazione della responsabilità di ognuno dei compartecipi nel
delitto produrrebbe immediati risvolti sia rispetto al principio di
causalità, che nei riguardi della teoria della pena221.
L’impatto sulla causalità si determina perché risulta
necessario comprendere l’incidenza del singolo sulla causazione del
reato.
L’impatto sulla teoria della pena si spiega nell’esigenza di
attribuire una diversa gradazione della punizione in rapporto al
ruolo effettivamente assunto.
L’obiettivo ultimo è quello di spostare il piano dal concetto di
220
M. MARMO, Il reato associativo tra costruzione normativa e prassi giudiziaria, in «La città e
il Tribunale», a cura di G. CIVILE E G. MACHETTI, Libreria Dante & Descartes, Napoli, 2004,
pp. 111-170.
221
L. LACCHÈ, Alle origini, cit. p. 670.
114
“associati”, che sottende l’esistenza di una società dedita al malfare
con tutti i canoni previsti dalla legge, a quello di meri “complici”,
che meglio colloca le responsabilità di ognuno su latitudini penali
diverse e variegate.
Una sintetica ma doverosa ricostruzione del quadro
normativo in materia di complicità rivela come l’impianto
normativo del codice penale Sardo Italiano adottasse il modello
differenziato, che distingueva tra le figure di compartecipazione
primaria e secondaria, materiale e morale, a seconda del rilievo e
del tipo di intervento che il concorrente aveva avuto nel reato222.
Sotto il capo IV «degli agenti e dei complici», l’articolo 102
infatti qualificava agenti principali: il mandante, il provocatore,
l’istruttore, ovverosia coloro i quali avevano dato mandato, o
indotto o istruito taluno al delitto223.
L’articolo 103 individuava invece i complici in:
coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per
commettere un reato. Coloro che avranno procurato le armi, gli
strumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all’esecuzione del
reato, sapendo l’uso che si destinava di farne. Coloro che senza
l’immediato concorso all’esecuzione del reato avranno scientemente
aiutato o ad assistito l’autore o gli autori del reato nei fatti che lo
avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno
consumato224
Il successivo articolo 104 stabiliva il regime delle pene
222
S.SIGHELE, La psicologia della complicità, cit. p. 112.
Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio
1862, n. 421 - art. 102.
224
Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio
1862, n. 421- art. 103.
223
115
previste per le figure individuate negli articoli 102 e 103225.
Pertanto era stabilito che:
gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori
del reato. I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la
loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato
commesso. Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno
sino a tre gradi secondo le circostanze
Il sentiero della complicità consente così di percorrere strade
alternative, attraverso i passaggi offerti dal principio di causalità e
dalla teorica sulla pena.
Procedendo ancora sull’indagine, il successivo Codice
Zanardelli226 condividerà il medesimo impianto, prevedendo sotto il
titolo IV «del concorso di più persone in uno stesso reato»,
l’articolo 63 in tema di correità che sostituiva il vecchio 102 e
l’articolo 64 in tema di complicità in luogo del precedente 103.
Ancora sotto la vigenza del primo codice penale italiano, era
consentita l’indagine sulla condotta effettivamente tenuta dal
complice, al fine di graduarne la pena per il caso in cui il reato si
sarebbe consumato ugualmente anche senza il suo intervento.
Il dibattito che accompagnò l’evoluzione normativa in
materia di complicità nel delitto fu acceso, combattuto, criticato.
Appare quindi opportuno soffermarsi sulle interpretazioni
proposte dagli avvocati siciliani, sulla ricostruzione degli argomenti
difensivi scaturenti dal maneggio dello strumento tecnico-giuridico
dell’elemento della complicità nel delitto, in rapporto sempre al
225
Codice Penale Sardo-italiano, esteso per la Sicilia, r.d. 17 febbraio 1861, n. 32, l. 19 gennaio
1862, n. 421- art. 104.
226
Nuovo Codice Penale per il Regno D’Italia, app.to con R. Decreto 30 giugno 1889, n. 6133,
Napoli, 1912.
116
reato associativo.
Una visione panoramica delle carte processuali pone in
risalto, infatti, una serie di discorsi pronunziati dagli avvocati nei
processi a cavaliere tra i due codici, accomunati dal ricorso al
medesimo campo: roteare l’evento da ipotesi di reato di
associazione per malfattori – o per delinquere secondo la nuova
dizione – a quella di mera complicità del reo nel singolo delitto, per
poi all’interno di tale categoria suddistinguere tra complici
necessari e non, allo scopo di attenuare la pena.
Effettivamente, la condivisione di un simile impianto da parte
della giuria si sarebbe tramutato in una derubricazione dalla
fattispecie associativa, più grave perché dotata di una maggiore
quantità politica, a forme graduate di complicità nei singoli reati,
con immediati benefici in termini di pena.
Ciò si ascriveva ancora al principio più generale, capostipite
di tutte le linee difensive esaminate, teso a negare l’esistenza di una
unitaria societas della mafia.
E il migliore strumento per perseguire tale intento era quello
della frammentazione dell’unicum prospettato dall’accusa nei mille
rivoli dei singoli reati e delle isolate e spaiate vicende personali.
Muoviamo l’analisi dall’argomento sostenuto dall’avvocato
Antonio Gargano che nel processo Amoroso assunse la difesa dei
fratelli Minì, accusati di essere associati alla banda Amoroso per
aver partecipato, nell’interesse della stessa, alla consumazione di un
omicidio, avvenuto in un fondo all’ingresso del quale i due erano
stati collocati nel ruolo di guardie.
La difesa del Gargano227 principia da due dati fattuali e
227
Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219.
117
circostanziali da soli bastevoli a neutralizzare qualsivoglia
contributo apportato dai Minì al delitto: ovvero il fatto che fosse
notte, quindi l’assenza di luce, il buio e la circostanza che il fondo,
teatro del delitto, fosse recintato, quindi di per sé chiuso, delimitato.
Il primo dato, cioè, l’assenza di luce, concorre a rafforzare il
tema sulla mancata certezza che i guardiani indicati fossero proprio
i due fratelli Minì, posto soprattutto che uno dei testimoni, un tale
Caravello, in sede dibattimentale aveva riferito: “È vero che ho
detto al questore di aver visto i Minì, ma ora debbo confessare che
soltanto mi parvero loro: e ciò in coscienza228”.
Il secondo dato, ovverosia che il delitto si fosse consumato in
un fondo chiuso, recintato, non era affare di poco conto, in quanto a
detta dell’avvocato Gargano, nessuno avrebbe potuto entrarvi senza
il volere dei custodi229.
La puntuale descrizione del fatto è compiuta allo scopo di
sovrapporre ad essa, la lettera della norma prevista dall’articolo 104
del codice penale sardo italiano, che come visto, circoscriveva la
punibilità dei complici come quella degli autori, solo quando la loro
cooperazione fosse stata tale che senza di essi il delitto non sarebbe
stato commesso.
Quale responsabilità quindi poteva ascriversi in capo ai due
Minì?
Asseriva Gargano che: «se davvero fecero la vedetta, fu una
inutile, una soverchia precauzione»230.
Per avvalorare ulteriormente la propria tesi, basata sul fatto
che nelle circostanze descritte il delitto avrebbe potuto essere
228
Arringa Gargano, Processo Amoroso, p. 219.
Ivi, p. 220.
230
Ibidem.
229
118
comunque commesso, l’avvocato aggiunge anche una nota di
colore: «E poi si è detto che il maleficio avvenne l’ultimo giorno
del Festino: chi eravi in campagna a quell’ora?»
Il “Festino”231 a Palermo è la festa in onore alla Patrona della
città, Santa Rosalia, un evento celebrativo denso di tradizione,
passione e folklore che coinvolge tutta la popolazione a partecipare
al rito solenne per l’intera durata dei giorni prevista.
Il senso dell’argomento è che in un giorno come quello, tutti
si trovavano in città a festeggiare la Patrona, le campagne erano
deserte e la commissione del delitto sarebbe stata ulteriormente
avvantaggiata da questo dato fattuale al punto tale che la supposta
presenza di due guardiani posti all’ingresso del fondo doveva
palesarsi superflua rispetto alla fattibilità del delitto.
L’effettivo ruolo ricoperto dai fratelli Minì nell’omicidio
appariva dopo il discorso dell’avvocato Gargano certamente più
vago e sfumato.
Attraverso tale itinerario, l’avvocato mirava a ricondurre la
posizione del proprio difeso dall’alveo associativo dove l’accusa lo
aveva collocato, a quello della complicità non necessaria al delitto,
in un momento, quello postunitario, in cui la dottrina si presentava
divisa in due correnti scientifiche.
La prima rifiutava la distinzione di responsabilità tra i
compartecipi, sul presupposto che il complice affiliandosi al delitto
avesse inteso associarsi a tutte le eventualità dello stesso.
La seconda scuola, di impronta più pratica, riuniva gli
avvocati oggetto di studio i quali, patrocinatori della sacralità del
231
S. CABIBBO, Santa Rosalia tra cielo e terra. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco,
Sellerio, Palermo, 2004.
119
diritto di difesa, premevano per l’accoglimento di un principio
maggiormente liberale, che graduasse invece la pena tenendo conto
della effettiva condotta di ogni complice232, sull’assunto che l’essere
compartecipe implicasse già il rifiuto a voler divenire l’autore
materiale nel delitto.
Questa teoria rivela un differente elemento psicologico del
reato, sufficiente a negare l’equiparazione tra autore materiale e
complice, per questo motivo l’avvocato Gargano, in chiusura
rivolgendosi alla giuria, afferma: «Sarebbe ingiusto considerare alla
stessa stregua, coloro che si sono macchiati di sangue, da quelli che
non lo hanno fatto»233.
Tale tesi fu sostenuta più tardi, con una formula stilistica
meno grezza e più raffinata, da Gian Battista Impallomeni, il quale
in un proprio scritto pubblicato nella Rivista Penale di Lucchini234,
ribadì il concetto che se era vero che ogni causa era necessaria al
prodursi di un dato evento, non poteva parimenti dirsi che la
potenza spiegata dalla partecipazione di più individui al delitto
fosse la stessa per tutti, con il risultato che pertanto la pena non
avrebbe potuto colpire i concorrenti in maniera omogenea, ma bensì
in formula graduata.
Ascritto allo stesso pensiero giuridico, già un quarantennio
prima, un argomento di ugual tenore era stato sostenuto
dall’avvocato Schirò nel processo Pugliese al fine di patrocinare la
posizione del proprio assistito, un tale D’Amico, accusato di aver
preso parte all’agguato mortale di un membro appartenente alla
232
T. PADOVANI, Francesco Carrara nel primo centenario dalla morte, Giuffrè, Milano, 1991,
pp. 253-298.
233
Arringa Gargano, in Processo Amoroso, p. 219.
234
Impallomeni, del concorso di più persone, cit. p. 12.
120
banda rivale.
«Egli partecipò per caso a quell’assassinio. Sarebbe autore o
complice?»235.
Il concetto di partecipazione casuale al delitto viene spiegato
dal difensore nel senso che il proprio assistito non volle
intenzionalmente far parte di quella spedizione di morte, ma il
proprio consenso fu estorto con l’uso della violenza e il timore.
La mancata partecipazione morale all’omicidio (che se
dimostrata,
assolverebbe
dall’accusa)
viene
dimostrata
dall’avvocato Schirò con l’utilizzo di un esempio che egli illustra
direttamente ai giurati: «Se venisse un assassino e vi dicesse col
pugnale alla gola: bussate a quella porta ˗ e voi la bussereste ˗ vi
sarebbe forse un magistrato che verrebbe ad accusarvi di
complicità?»236.
Il racconto fatto da uno dei propalatori su quell’episodio,
infatti, posiziona la figura del D’Amico nel ruolo di colui che bussa
alla porta di casa della vittima, mentre assegna agli altri socii il
compito di consumare l’omicidio non appena lo sventurato avesse
varcato l’uscio. Il testo della propalazione narra però come lo stesso
D’Amico, subito dopo aver compiuto l’azione, sia fuggito via a
piedi allontanandosi dal luogo del delitto.
L’avvocato Schirò ripercorre le condotte codicistiche
suscettibili di integrare i canoni della complicità e li rinviene
soltanto nell’azione di «dirigere, istigare, scientemente cooperare
alla consumazione del delitto»237. Il comportamento tenuto dal
D’Amico che secondo la propalazione fugge via dal teatro
235
Arringa Schirò, in Processo Pugliese, p. 54.
Ibidem.
237
Ibidem.
236
121
dell’omicidio
è
strutturalmente
incompatibile
con
una
partecipazione fisica e morale al delitto.
Con argomenti simili, ancora nel processo Amoroso,
dall’avvocato Paolo Figlia viene fatto ricorso al meccanismo della
compartecipazione al delitto, per negare l’associazione e per
collocare la responsabilità del proprio assistito nel gradino più
basso della scala penale238.
In questo caso, si trattava di definire la condotta di un tale
Caravello colpevole di avere condotto nel fondo Romano, già visto,
Gaspare Amoroso che in quel luogo fu poi trucidato dai
Badalamenti.
Anche qui, la linea difensiva seguita dall’avvocato Figlia è
tesa a dimostrare sul piano formale il ruolo di complice non
necessario e su quello sostanziale la sua non imputabilità per
carenza dell’elemento soggettivo, psicologico del reato.
In ordine al primo punto, il difensore conclude che Gaspare
Amoroso andò volontariamente presso il fondo Romano, con la
immediata conseguenza che avrebbe potuto recarvisi con chiunque
altro. Diversamente se Caravello lo avesse legato e portato nel
luogo indicato, allora quella sarebbe stata complicità necessaria,
perché si sarebbero verificati i presupposti richiesti dalla legge:
l’intenzione di cooperare nel delitto e la circostanza che senza
l’azione di quel complice lo stesso non avrebbe potuto realizzarsi.
Con riferimento al secondo punto, il Caravello, nel corso del
dibattimento aveva sostenuto di essere stato ingannato e tradito
perché gli altri non gli avevano rivelato il proposito criminale.
238
Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 237.
122
«Per esservi la complicità deve esservi la scienza del
male»239.
***
Un’altra delle condotte tipiche ascrivibili al campo della
complicità al delitto è quella di prestare scientemente armi.
L’articolo 103 del codice penale sardo italiano, infatti,
annoverava tra i soggetti colpevoli di complicità al delitto anche
coloro che procurarono le armi che servirono al reato, avendo avuto
conoscenza dell’uso al quale esse erano state destinate.
E’ l’avvocato Alessi240 a sostenere una linea difensiva
costruita su questo tema per il proprio assistito, un tale Lo Verde,
accusato di essere associato alla banda Amoroso per avere ad essi
fornito una carabina che fu poi utilizzata per l’omicidio di
Badalamenti nel fondo Romano.
Il giurista in apertura al proprio discorso spiega come il
discrimine che fonda l’imputabilità e che tramuta un atto di per sé
innocuo – come la consegna di un fucile – in un delitto sia costituito
dalla sciens, dalla consapevolezza che quell’arma servirà ad un uso
criminale.
«Non si dà concorso fisico, senza scienza, né si contrae
responsabilità penale senza che quella vi sia, e formi il dolo in colui
che, come complice, la legge vuol punire»241.
L’elaborazione
giurisprudenziale242 aveva
enucleato
il
principio per cui in determinate circostanze la scienza, la
consapevolezza, l’elemento psicologico necessario ad integrare il
239
Ibidem.
Arringa Alessi, in Processo Amoroso, p. 226.
241
Ibidem.
242
Cass., 17 luglio 1870, Messi, in «Foro It.», 1870, I, 477.
240
123
reato, potesse risultare dalla qualità stessa del mezzo somministrato,
per esempio fornire una chiave falsa, un grimaldello lasciava
presagire una scienza presunta.
Così argomentava il difensore Alessi:
Somministrare in buona fede un fucile ad un amico per usarne alla
caccia non può costituire complicità, quand’anche l’arma si fosse
impiegata a commettere un reato. La carabina non è un’arma che lascia
presagire sé stessa il dolo, non è stato provato che essa apparteneva al
mio assistito, potrebbe averla solo restituita agli Amoroso 243
Un altro momento interpretativo sulla teorica della complicità
applicata al tema della mafia si rinviene nell’articolo pubblicato dal
delegato di polizia, Antonino Cutrera244.
Il saggio pone in risalto l’elemento della complicità, quale
caratteristica propria del vincolo mafioso, secondo la logica positiva
assurta da Sighele245 e teorizzata dagli avvocati difensori.
Gli assunti di partenza da cui muove Cutrera sono che
l’unione degli individui aumenta il coraggio di ciascuno, che questo
favorisce la tendenza criminosa latente in ognuno e che gli odi di
sangue o di onore sono quelli con il maggiore potere suggestorio.
La mafia ben si presta a essere la naturale depositaria di tutti
questi elementi e ciò permette di comprendere la commissione di
quei delitti particolarmente feroci e sanguinari, che passano tutti
attraverso il meccanismo della complicità e che rispondono sempre
agli stessi canoni dell’omertà e del mutuo soccorso tra i socii.
243
Arringa Alessi, in Processo Amoroso, p. 226.
A. CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit. p. 23.
245
S. SIGHELE, La teorica positiva, cit. p. 68.
244
124
3.5. Il bene giuridico tutelato. La nozione di “pubblica
tranquillità”
Prima dell’entrata in vigore del codice Zanardelli, lo spazio
di applicabilità della fattispecie associativa non era esente da
contrasti interpretativi e da tensioni gravitanti intorno anche alla
esatta portata del bene giuridico tutelato.
La strutturazione della norma codicistica dell’articolo 426 del
codice penale sardo – italiano, infatti, lasciava troppo indefinito
l’indice di quelli che potevano essere annoverati tra i reati – scopo
dell’associazione.
Quando lo scopo di ledere la pubblica tranquillità avrebbe
potuto dirsi raggiunto?
Quali singoli reati avrebbero dovuto essere commessi per
integrare la fattispecie associativa?
Proprio su questi vuoti interpretativi, gli avvocati – almeno
sino alla promulgazione del codice penale del 1889 – delinearono
una categoria difensiva che nelle intenzioni avrebbe dovuto
condurre all’assoluzione dei propri difesi, secondo un iter logico
principiato dal presunto mancato raggiungimento dello scopo del
reato nei fatti contestati dall’accusa.
Tali
argomentazioni
rivestivano
due
strutture:
l’una
sostanziale, l’altra formale.
Tutte miravano a far venire meno l’accusa di associazione.
Nel processo Amoroso, «uccisi e uccisori erano tutti birbanti,
si uccidevano fra di loro»246 affermava l’avvocato Giovanni
Lucifora.
246
Arringa Lucifora, in Processo Amoroso, p. 238.
125
Non si poteva sostenere che da questo fosse turbata la
pubblica tranquillità perché non erano danneggiate le proprietà e le
persone, «allora sarebbe l’interesse nostro in giuoco, sarebbero in
pericolo i nostri beni e i nostri cari congiunti – tutti sarebbero
soggetti alla carabina e al pugnale dell’assassino»247.
Il ragionamento dell’avvocato Giovanni Lucifora militava nel
senso che gli omicidi consumati tra gli Amoroso e i Badalamenti
allo scopo di assicurarsi il primato del controllo della sezione Orto
Botanico (quartiere) di Palermo, essendosi realizzati tra loro stessi –
tra delinquenti appartenenti a due fazioni –
potessero al più
offendere il sentimento della comunità, non già la tranquillità
pubblica, proprio sul presupposto che tali reati fossero un qualcosa
di privato, destinato a rimanere tale.
«Che importa a noi gente dabbene se gli Amoroso e i
Badalamenti si scannano fra loro?»248.
All’interno di questo discorso, vi è già contenuta la
quintessenza della comprensione del fenomeno della mafia.
Innanzitutto, il difensore fa riferimento al canone della guerra
per il controllo del territorio, schema tipico del fenomeno criminale
siciliano249.
È tra i precursori di coloro i quali molto più avanti,
sosterranno l’esclusione dell’associazionismo della mafia dal
novero dei reati contro l’ordine pubblico, proprio sul presupposto
che la sua azione non minacciasse la comunità, ma che si fosse
semplicemente dinanzi a una lotta tra partiti avversi, da reprimere
247
Ivi, p. 239.
Ibidem.
249
S. LUPO, Storia della mafia, cit., p. 78; S. LUPO, Il giardino degli aranci, Il mondo degli
agrumi nella storia del Mezzogiorno, Marsilio, Venezia, 1990, p. 66.
248
126
con le forme ordinarie, facendo uso dei singoli strumenti di reato di
volta in volta richiesti (omicidio, grassazione, ferimento etc.) senza
alcun risvolto di carattere pubblicistico, senza che dalla sua opera
assurgesse alcun turbamento per la comunità250.
Lo studioso Gaetano Mosca nel 1900 aveva già osservato che
«il carattere di vendetta o di offesa verso una determinata persona è
una vera specialità della delinquenza siciliana»251, la quale si
distingueva
per
la
sua
radicale
antisocialità.
D’altronde,
sociologicamente, riscontra Giuseppe De Cesare252, lo stesso Mosca
aveva rilevato che lo spirito mafioso si manifestava con maggior
forza nei piccoli paesi più che nelle città, nelle classi povere più che
in quelle colte e ricche, anche se non mancavano punte di mafiosità
nelle famiglie blasonate, così da poter concludere, in parziale
contrapposizione con i positivisti che la mafia non era effetto
dell’eredità o della razza, ma dell’ambiente in cui si viveva.
Pur nondimeno, anche per l’avvocato Paolo Figlia nel
medesimo processo, non poteva dirsi raggiunto lo scopo voluto
dalla norma perché «gli assassinii rinvenuti nella contrada Orto
Botanico non furono nessuno per associazione»253. Si trattava di
cose private, «di storiche inimicizie tra la famiglia dei Badalamenti
e quella degli Amoroso»254.
Il difensore ritiene che non potrà dirsi turbata la pubblica
tranquillità per il fatto che un Badalamenti uccise un Amoroso e gli
Amoroso uccisero due Badalamenti, in quanto si trattava di
vendette personali causate da odi di famiglia.
250
L. LACCHÈ, Alle origini, cit. p. 673.
251
G. MOSCA, Che cosa è la mafia, Bologna, 1900, p. 34.
252
G. DE CESARe, Voce Mafia in «Nuovo Digesto Italiano» p. 138.
Arringa Figlia, in Processo Amoroso, p. 235.
254
Ibidem.
253
127
La teorizzazione di questo argomento ebbe una notevole
fortuna in ambito di difesa della mafia, tant’è che venne riproposto
con un certo successo anche in momenti processuali diversi e trovò
un discreto consenso anche in ambito giurisprudenziale, persistendo
ben oltre l’entrata in vigore del nuovo codice penale del 1889.
In Sardegna, a proposito di reati commessi da associazioni
strutturalmente affini alla mafia siciliana:
il reato di associazione a delinquere si sostanzia nella riunione di cinque
o più persone con l’intento comune di compiere una serie di reati
indeterminati e non già questo o quel reato contro questa o quella
persona, per motivi determinati ed in seguito a determinate occasioni 255
Il fine generico di commettere delitti inteso come scopo
sociale che da solo avrebbe legittimato l’associazione criminale
trovò ulteriore conferma in una pronuncia della Corte di Cassazione
nel 1894, la quale aveva stabilito che:
non costituisce associazione a delinquere il fatto di cinque o più persone
che si riuniscano allo scopo di commettere un determinato reato;
l’associazione per delinquere deve avere lo scopo generico di
commettere una serie di delinquenze, di quelle enunciate nell’art. 248 sia
pure che nel formarsi dell’associazione non ne sia determinata la specie,
tanto da costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica
tranquillità256
Con il nuovo codice penale italiano, pertanto, matura
ulteriormente la teorizzazione antica sul carattere autonomo che
deve possedere l’associazione criminale per poter essere processata
255
256
A. Cagliari, 3 luglio 1911, Delogu, «Giur. Sarda», 1911, 287.
Cass. Pen, in «Riv. Pen». 1894 vol. I, p. 312.
128
e condannata, ovverosia quel quid aggiunto che connoti la stessa di
una impronta soggettiva propria, sganciata dai componenti che
l’hanno costituita.
Nel caso di associazioni a delinquere legate dal vincolo della
mafia almeno per tutto l’Ottocento questa linea immaginaria
tracciata da decenni di processi appare piuttosto evanescente e
allora ecco che omicidi consumati tra bande rivali possono essere
semplicisticamente e riduttivamente letti dagli avvocati difensori
come meri odi di famiglie contrapposte, come dei gesti certamente
vili ma inidonei a sublimare allo stato di organizzazione criminale
di cui la società può temere e per la quale la stessa deve difendersi.
***
Mantenendo il focus di esame puntato ancora sull’elemento
dello scopo del reato associativo, come accennato innanzi, una
ulteriore connessa questione interpretativa si avviluppava intorno
alla
irrisolta
polemica
su
quali
singoli
reati
dovessero
effettivamente commettersi per potersi dire integrata la fattispecie
associativa.
Uno sguardo alle fonti rileva come nel processo Amoroso ad
esempio, gli imputati siano tutti accusati di aver commesso delitti
contro le persone, ma non siano chiamati a rispondere anche di reati
contro la proprietà.
Secondo una interpretazione letterale del dettato normativo,
in effetti tanto già basterebbe per dirsi raggiunto lo scopo della
previsione codicistica dell’articolo 426 che descrive le due condotte
a delinquere tipizzate in maniera non cumulativa, ma alternativa:
«contro le persone o le proprietà».
129
L’argomentazione dell’avvocato Simone Cuccia257 si spinge
però a dimostrare come il tipo di società messo avanti dal Pubblico
Ministero non solo non sia provato, ma sia anche di tipo
impossibile.
Nel caso in esame, non furono registrati delitti contro la
proprietà, ma solo contro le persone, pertanto il difensore deduce
sillogisticamente che per l’accusa i rei si associarono, «col fine
stabile e duraturo dell’attività sociale»258 – «per uccidere soltanto,
per esercitare private vendette, per sfogare personali rancori».
Mentre, la giurisprudenza259 ha riscontrato numerosi casi di
associazioni costituite allo scopo di delinquere contro la proprietà,
«società di malfattori nate solo per ammazzare non ve ne sono mai
viste»260.
Più verosimilmente, continua l’avvocato, quando esse sono
esistite hanno avuto uno scopo politico, come è stato per “la società
dei pugnalatori di Palermo261”.
Simone Cuccia, tra i compilatori del codice penale
Zanardelli, sa bene che la condotta sufficiente alla incriminazione
per il reato associativo sia quella di aver commesso anche delitti
contro le persone, ma conclude l’arringa affermando che «tante
cose ammesse dal codice non trovano riscontro o lo trovano assai
257
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252.
Ibidem.
259
Cass., 22 dicembre 1897, Lo Sardo, in «Giur. Pen». Tor., 1898, 21; Legge 1898, I, 132;
Gazz. Proc., 1898, 298.
260
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 252.
261
P. Sciascia, I Pugnalatori, 4 ed. Adelphi, Milano, 2007.
È un saggio storico. La ricostruzione storica verte attorno ad una strana serie di delitti che
avvenne durante a Palermo la notte del 1 ottobre 1861. In tredici luoghi diversi di Palermo,
tredici persone tra loro sconosciute vennero pugnalate contemporaneamente suscitando grande
clamore e mistero nella città. Il saggio ricostruisce il processo condotto da Guido Giacosa,
onesto magistrato piemontese appena giunto in Sicilia, che svelerà alcuni dei retroscena di un
complotto testo a destabilizzare la situazione del nascente stato Italiano.
258
130
difficilmente nel fatto»262.
Sul tema della determinazione o meno del catalogo dei delitti
astrattamente
commissibili
dall’associazione
criminale
era
intervenuto anche il giurista Impallomeni che nel proprio trattato
scriveva: «l’associazione per delinquere, societas delinquendi, è la
società formata fra cinque persone allo scopo di commettere de’
delitti, determinati o da determinarsi, il che è indifferente»263.
Tale linea interpretativa per converso fu criticata dal coevo
Luigi Maino che sull’argomento scrisse:
perché una associazione sia punibile a termini dell’articolo 248 c. p.,
essa deve essere diretta non già ad un reato determinato, ma in genere a
commettere una serie di delitti. La società per reati determinati darà
luogo soltanto all’applicazione delle norme sulla correità e complicità, o
anche ne’ congrui casi alla applicazione dell’art. 253 264
La questione ruotante intorno al concetto di scopo nel reato in
esame, stante i contrasti interpretativi sorti, fu ampiamente dibattuta
in sede di lavori preparatori al nuovo codice penale italiano.
In uno dei progetti presentati, infatti, a proposito dei delitti
che commessi in regime associativo avrebbero dato luogo alla
incriminazione era stata inserita la locuzione: «benché di specie non
ancora determinata».
Si lasciava così un margine discrezionale mediamente ampio
in ordine a cosa potesse produrre una imputazione per il reato
associativo.
Margine che fino a quel momento era stato utilizzato dagli
262
Ibidem.
G. B. IMPALLOMENI, Trattato di diritto penale, Vol. II, p. 320.
264
L. MAINO, Commento al codice penale italiano (2 voll).,1890-94, 3a ed.1911, Vol. 1, p. 705.
263
131
avvocati difensori nei processi esaminati allo scopo proprio di
negare che un determinato delitto, isolatamente considerato, potesse
ascriversi al tema più grande del reato associativo.
Ed infatti, nel testo definitivo del nuovo articolo 248 del
codice penale italiano, l’inciso «delitti benché di specie non ancora
determinata» fu soppresso. La motivazione addotta fu la seguente:
La Commissione non ha creduto che nel designare lo scopo di una
associazione, onde qualificarla associazione per delinquere, si possa
seguire il sistema del progetto di legge, che parla in genere di
associazione a
commettere delitti, benché di specie non ancora
determinata; ciò per il pericolo facilissimo di confondere qualche volta
una innocua associazione politica con una società criminosa 265
Marciano osservò come il Guardasigilli credette di accogliere
la formula proposta dalla Commissione, senza accorgersi che, senza
volerlo, eliminando un equivoco, ne rendeva possibile un altro266.
Difatti nella Relazione al Re, allegata al testo definitivo del
Codice, è detto: «Mi parve savio e prudente seguire il consiglio
della Commissione della Camera elettiva con l’indicare nell’art.
248 la specie di delitti che possono costituire l’associazione
criminosa preceduta nel capo II. Non è veramente giustificata né
opportuna la limitazione esistente nel Codice sardo, che parla di
associazione per commettere reati soltanto contro le persone o la
proprietà; ma l’ammetterla per qualunque delitto, e “benchè di
specie non ancora determinata” avrebbe potuto facilmente dare
adito a pericolose interpretazioni»267.
265
G. MARCIANO, Associazione per delinquere e concorso criminoso, in «Questioni di diritto»,
Napoli, 1926, p. 260.
266
Ibidem.
267
Ibidem.
132
Dal ventiseiesimo verbale della Commissione di Revisione
emerge che Emilio Brusa propose la soppressione dell’inciso
“benchè di specie non ancora determinata”, ma Luigi Lucchini si
oppose osservando: «Quanto alla soppressione delle parole
“benchè di specie non ancora determinata” la riterrei dannosa,
evitando esse molte questioni pratiche e chiarendo l’intendimento
della legge».
Ma, più tardi, continua Gennaro Marciano: «in sede di
redazione definitiva, il Guardasigilli, si lasciò preoccupare dal
criterio politico, e, senza molta ponderazione, l’inciso venne
soppresso, dando luogo, così, agli equivoci frequenti nella pratica
della vita giudiziaria»268.
La soppressione di tale inciso, dando prevalenza ad un
criterio politico anziché sociologico, criminologico e psicologico,
pare abbia dato maggior rilevanza all’elemento dell’organizzazione
dei socii, piuttosto che al perseguimento di reati compiuti da
sodalizi mafiosi, ma travestiti da vendette tra privati, atavici odi
familiari e guerre per il controllo del territorio, di per sé inidonei, a
primo
acchito, ad integrare la fattispecie criminosa del reato
associativo.
3.6. Manutengolismo: vittime o protettori della mafia?
Il caso di una estorsione di due giumente
«Manutengolo è un vocabolo che difficilmente si trova nel
dizionario o che almeno non è di buona lega, senza dubbio un
cruscante se ne scandalizzerebbe. Se lo cerchiamo nel codice
268
Ibidem.
133
penale, la parola non la si troverebbe neppure»269.
È questo l’incipit con cui l’avvocato Simone Cuccia inaugura
nel processo Pugliese la propria arringa difensiva nei confronti di
alcuni soggetti imputati del reato di assistenza agli associati.
La fattispecie criminale che colpiva chi – estraneo alla
associazione – avesse fornito armi, munizioni, alloggio, ricovero o
luogo di riunione ai membri della consorteria.
Per questo, storicamente legato al reato di associazione per
delinquere è quello di assistenza agli associati previsto già dal
codice sardo – italiano e poi confluito nel codice Zanardelli.
Lo scopo della norma era così quello di troncare quel sistema
di connivenza tra i delinquenti e altri soggetti anche esterni alla
banda stessa ma colpevoli di aver prestato materialmente aiuto agli
associati e di averli quindi indirettamente agevolati nel compimento
dei delitti.
Decisiva al fine dell’integrazione di tale figura criminosa era
la sussistenza dell’elemento psicologico, occorreva che vi fosse
stata intenzionalità nell’azione, cioè che il soggetto avesse voluto
consapevolmente cooperare e aiutare gli associati.
La costante giurisprudenza aveva infatti sempre escluso il
reato previsto dall’articolo 429 del codice penale poi rifluito nel
249 del nuovo codice, nei casi in cui non si era raggiunta la certezza
probatoria sulla volontarietà dell’azione270.
Proprio intorno alla sussistenza o meno dell’elemento
soggettivo del reato, ovverosia del dolo, si innesta un argomento
difensivo largamente condiviso tra gli avvocati siciliani che per il
269
Arringa Cuccia, in Processo Pugliese, p. 34.
U. CONTI (a cura di), Prima raccolta completa della Giurisprudenza sul codice penale, Vol.
II, Milano, 1926, pp. 112-113.
270
134
suo contenuto contribuisce a descrivere e a fondare un altro
segmento sulla percezione del fenomeno criminale di tipo mafioso.
Il filo conduttore di questa autonoma categoria difensiva sarà
costituito dall’irrisolta dialettica tra il binomio vittima/protettore
della mafia.
Infatti,
essere
colpevoli
di
avere
scientemente
e
volontariamente assistito gli associati equivale giuridicamente a
esserne protettori, mentre aver assistito gli associati per paura di
subire ritorsioni e di mettere a rischio la propria incolumità e quella
della propria famiglia, equivale invece a esserne vittime.
Per il giurista palermitano Simone Cuccia, muovendo
dall’assunto di partenza che la volontarietà nel compimento di una
certa azione presuppone la libera determinazione nella scelta, la
struttura del reato in esame, punendo solo chi avesse aiutato
scientemente e volontariamente gli associati, non può in alcun
modo sovrapporsi alla realtà emersa nel corso del dibattimento.
E questo perché volontario è quell’aiuto prestato in assenza
di qualsivoglia costrizione o imposizione, mentre «la posizione
scoraggiante di chi si trova in aperta campagna tra gli alberi e gli
animali, in un luogo dove la presenza di un soldato o di un pubblico
funzionario è un avvenimento inaspettato e sempre passeggero»271 è
tale da non consentire alcuna libera scelta da parte «di agricoltori e
di pecorai»272.
L’avvocato Simone Cuccia fa un chiaro appello alla esimente
dello stato di necessità, che esclude la punibilità quando chi ha
commesso il fatto si trovava costretto dalla necessità di salvare sé o
271
Arringa Cuccia, in Processo Pugliese p. 76.
Ibidem.
272
135
altri da un pericolo273.
Una rilettura della difesa tracciata da Simone Cuccia palesa al
contrario elementi tipici idonei a fondare proprio l’esistenza di una
associazione della mafia, elementi che sono contenuti già nella sua
stessa percezione sociale come un fattore di pericolo per la vita e
per le cose.
Il passaggio nelle vaste campagne di una banda armata
suscitava timore nella popolazione «che viveva in romite
capanne»274 e questo perché la forza promanante dal vincolo
associativo era tale da non consentire una libera determinazione
nelle genti che vi abitavano.
E del resto, lo stesso capo banda, Don Peppino ne parla nella
propalazione a proposito del campiere Giordano: «non altrimenti
che tutte le famiglie di quella fattoria si affaccendavano a darmi il
benvenuto e rifocillarmi, con i miei compagni, né avrebbero potuto
trattarci altrimenti perché tutti sanno che nella vita occorre, talvolta,
fare di necessità virtù»275.
La costruzione del discorso di Simone Cuccia si rifà a un
registro politico oltre che tecnico giuridico nel senso già visto.
Ed infatti, egli nella duplice veste di avvocato e di deputato
lancia un duro attacco nei confronti delle istituzioni, colpevoli di
non sapere mantenere l’ordine pubblico nell’isola e di scaricarne le
relative responsabilità sulla popolazione siciliana.
Spesso accade che un drappello di reali Carabinieri, dopo aver
lungamente inseguito di feudo in feudo un malandrino, ritorna trafelato
273
G. MADIA in «Comentario sul Codice Penale italiano con le modifiche per le provincie
napoletane», 1862, p. 122.
274
Arringa Cuccia, in Processo Amoroso, p. 232.
275
Ibidem.
136
e con le mani vuote al quartiere e incomincia a imprecare contro tutti i
proprietari, contro tutti i gabelloti, contro tutti i lavorieri delle terre per
cui han transitato e li dicono tutti manutengoli se non altro perché non
sono accorsi colle loro armi onde facilitare le ricerche del latitante 276
Non erano dunque protettori, ma vittime della mafia.
«Quante volte – concludeva Cuccia – in questa medesima
città di Palermo non ci siamo fatti noi cittadini, di qualunque ordine
e condizione, manutengoli per “procurarci l’inviolabilità della roba
e della vita”?»277
Un argomento di simile taglio aveva il pregio di fare molta
presa sui membri della giuria popolare, suscettibili delle
impressioni e dei condizionamenti della mafia nei modi già
esaminati.
Tuttavia, la percezione della convivenza tra associati e gente
della
campagna
come
fenomeno
necessario,
dettato
dalla
condizione e dallo stato d’insicurezza nel quale versavano le zone
più isolate e impervie della Sicilia, così come sostenuta
dall’avvocato Simone Cuccia nel processo celebratosi nel 1868, pur
assurgendo a categoria avviata a riproporsi nel tempo, sarà destinata
a
mutare
radicalmente
più tardi, all’interno
dello stesso
comprensorio di Palermo e con l’avvento del nuovo codice penale
italiano.
Il tribunale del capoluogo siciliano, infatti, in una sentenza
del 1903, collazionata nella rivista del Foro Siciliano 278 statuì la
condanna per assistenza agli associati di cui al novellato articolo
249 codice penale, in danno di soggetti riconosciuti colpevoli di
276
Ibidem.
Ibidem.
278
Tribunale di Palermo, 10 dicembre 1903, Alaimo in, «Foro Sic.», 1904, 1.
277
137
favoreggiamenti verso gli imputati di associazione per delinquere,
che “per essere sicuri negli averi e nella vita” erano soliti pagare
periodicamente agli associati a delinquere, premi in denaro o
derrate.
In altra sede, commentando lo stesso processo Pugliese, un
altro avvocato palermitano, Pietro Gramignani, che vi prese parte in
veste di difensore di un tale Valenzi, ebbe cura di tratteggiare il
senso del manutengolismo in Sicilia come: «un termine elastico
piovutoci dalle Alpi, un qualcosa di meno del reato di
favoreggiamento. Una generale disposizione della popolazione
siciliana a coprire il malandrinaggio che il governo in modo
indiscriminato con operazioni militari e con l’impiego di
provocatori destinati a produrre nuova delinquenza»279.
Al di là della polemica politica strenuamente condotta nei
confronti della destra al potere, la qualificazione giuridica del
difensore sulla figura dell’assistenza agli associati, che ha cura di
distinguere dal reato di favoreggiamento, è certamente coerente con
la linea giurisprudenziale a cavallo tra i due codici280.
Così ancora il tribunale di Palermo nel 1903: «coloro che
prestano aiuto e favoreggiamento ad una banda di briganti debbono
punirsi a norma dell’art. 249 c. p. e non possono rientrare nella
ipotesi dell’art. 225 c. p.».
Da una pagina dello studio condotto da Leopoldo Franchetti
emerge un ritratto del manutengolismo siciliano come un fenomeno
intimamente legato alle logiche mafiose di gestione del latifondo.
Una esatta comprensione del termine implica una analisi
279
P. GRAMIGNANI, Sicurezza pubblica, in «La posta elettorale», 20 luglio 1868, p. 33-34.
Tribunale di Palermo, 10 dicembre 1903, Alaimo, in «Foro Sic.», 1904, 1.
280
Ibidem.
274
138
comparativa con quello di protezione.
Un concetto quest’ultimo da intendersi non in senso univoco,
cioè della persona estranea all’associazione che offre aiuto
all’associato, ma come una sorta di protezione negoziata, in cui il
manutengolo riceve dall’associato garanzie, sicurezza, scorta, a
fronte di un servizio di vigilanza sui beni e sulle cose.
Così scriveva Franchetti: «se i proprietari accettano di
ricevere cortesemente i malviventi, li albergano, li rivestono, li
armano non è certo per carità cristiana. Non è per uno spirito di
rassegnazione e di umiltà poco verosimile281».
Il proprietario terriero abita lontano dalle campagne, ma ha
interesse a che la propria roba, i propri fondi, il proprio bestiame
non vengano saccheggiati dalla criminalità organizzata. Per questo,
scrive Franchetti, occorre che tra i soggetti addetti alla guardianìa,
cioè i campieri, il signore abbia in servizio almeno uno che sia in
relazione con loro, che possa fungere da interlocutore per riavere,
dietro la corresponsione di un compenso, la restituzione del
bestiame rubatogli.
Questo campiere, rispetto agli altri – racconta Franchetti nel
proprio
memoriale
–
riceve
un
compenso
diverso,
non
proporzionale al proprio ufficio, ma del resto non si tratta di un
salario, piuttosto del premio di assicurazione o di riscatto contro
l’abigeato che il proprietario versava come una tassa alla banda o
all’associazione282.
Il ruolo assunto dal campiere si ascrive a pieno titolo nella
logica di controllo del territorio e nella gestione privatistica degli
281
L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, Firenze, Vallecchi,
1926, p. 30.
282
Ivi, p. 32.
139
affari che sono alla base dell’apparato dell’organizzazione della
mafia, disegnato sul modello dell’idea di stato.
Il campiere assume così la veste di un funzionario collocato
stabilmente sul territorio che limitatamente alla zona di propria
competenza esplica la propria attività, financo riscuotendo tasse per
conto della organizzazione, che così alimenta il proprio fondo
sociale.
Il proprietario è cosciente del fatto che ha bisogno del
campiere per garantirsi l’inviolabilità della roba, il contadino non
può fare altro che piegarsi alle richieste degli affiliati che si trovino
ad attraversare i fondi ove essi vivono e così la doppia rete di
protezione unisce in un vincolo inestricabile protetti e protettori,
mafiosi e latifondisti, contadini e campieri.
Non dissimile era stato il giudizio del prefetto di Palermo
Gioacchino Rasponi, il quale dopo sette mesi di permanenza nel
capoluogo siciliano era stato in grado di rendicontare al Ministro
Girolamo Cantelli come: «I manutengoli partecipano ai guadagni
dei malandrini per timore o per calcolo e sono i più pericolosi
perché, avvalendosi della loro rispettabile posizione sociale per
censo o per carica, proteggono, difendono, scagionano i birbanti»283.
Nel corso dello stesso anno, una altra autorevole voce
giungeva a dare il proprio contributo al composito quadro sul tema
del manutengolismo. Era quella del Sostituto Procuratore del Re,
Sangiorgi,
che
in
un
passo
della
propria
relazione
sull’amministrazione della giustizia, disse:
283
Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione 1874 – 1875, Leg. XII, Documenti, 5
giugno 1875, doc. n. 24, All. A-1, Relazione del Prefetto di Palermo, Palermo, 31 luglio 1874,
p. 14.
140
Disprezziamo col nobile sdegno di coscienza incontaminata la turpe
ingiuria di comunanza di sentimenti coi tristi di qualunque risma,
respingiamo l’accusa di manutengolismo ma non neghiamo che mafiosi
e latitanti trovano alloggi e soccorsi per paura. Ribelliamoci,
denunciamoli, contiamoli. Davanti ai buoni cittadini sono poca cosa,
facciamo una lega degli onesti contro i malvagi284
Lo studio delle fonti ha così rivelato per questa via, la diversa
interpretazione che fu data, sempre dall’avvocato Simone Cuccia,
ad una condotta che per l’accusa parve contrassegnata dagli
elementi di una estorsione.
Da un osservatorio privilegiato è stato possibile leggere nella
strategia difensiva operata dallo stesso giurista in un altro segmento
dibattimentale del processo, elementi che mentre negano, finiscono
invece con il certificare l’esistenza di chiari indici di mafiosità nei
comportamenti degli imputati.
La linea difensiva degli avvocati militava nel senso di
scomporre le condotte allo scopo specifico di abbattere l’unitarietà
che fonda l’associazione.
Il ruolo del campiere isolatamente considerato può avere un
indice di reità prossimo allo zero, ma calato nel contesto poc’anzi
descritto, egli diventa un anello della organizzazione, un
funzionario facente funzioni territorialmente dislocato.
E infatti, proprio la condotta di un campiere associato alla
banda Pugliese si disvelò, come nella puntuale ricostruzione del
Franchetti, in un comportamento rispondente a chiari canoni
mafiosi.
284
Sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1875. Relazione letta dal Sostituto
Procuratore del Re Cav. A. Sangiorgi alla Corte di Appello di Palermo il 5 gennaio 1876,
Palermo 1876 – in A. CRISANTINO, della segreta e operosa, cit., p. 91.
141
Gli elementi ci sono tutti.
Il ruolo assunto è quello dell’intermediario che dopo la
consumazione di un furto nel fondo di cui era guardiano, si adopera
per il recupero della refurtiva e per la riscossione della tassa da
versare tramite i malfattori all’associazione.
La vicenda riguardava l’abigeato di due giumente, rubate e
poi fatte ritrovare dopo pochi giorni ai legittimi proprietari, i quali,
su consiglio di Francesco Miceli (associato alla banda Pugliese)
avrebbero consegnato a lui stesso una somma di complessive dieci
onze, che il Miceli avrebbe poi versato ai picciotti (i ladri) a titolo
di «ringraziamento per il vantaggio di essere stati dispensati dalle
vie giudiziarie per riaversi gli animali rubati».
Questa ricostruzione, «pur integrando un deplorevole
negozio», a detta del difensore non racchiude gli elementi
caratteristici della estorsione.
La fattispecie prevista dall’articolo 601 del codice penale
sardo italiano imponeva per la consumazione del reato non già una
consegna spontanea di denaro o altri oggetti indicati dalla legge, ma
bensì una dazione che fosse coartata da violenza morale.
Occorreva, inoltre, che tale coazione fosse stata l’effetto di
minacce, non generiche, ma di morte, di incendio o di altro grave
danno; e in terzo luogo, necessitava che esse fossero state realizzate
con segrete ambasciate, o con biglietti anonimi o altrimenti
facendosi vedere colle armi. Tutti elementi che concordano
nell’imprimere all’estorto, la serietà, la pericolosità concreta e la
verosimiglianza nell’attuazione delle predette intimidazioni.
La lega di forza di Simone Cuccia in questa difesa, deriva
dalla circostanza che dagli interrogatori condotti durante il
142
dibattimento non era emersa in alcun modo una condotta da parte
del Miceli che potesse integrare gli estremi di una minaccia, così
come ampiamente descritta dallo stesso difensore nella sua
epigrafe.
I due proprietari terrieri presso i quali Miceli prestava
servizio come campiere all’interrogatorio avevano infatti negato di
aver subito alcun tipo di imposizione o di minaccia e affermarono
che fu solo il desiderio di gratificarsi con i ladri che avevano
restituito le giumente rubate, che li determinò a consegnare quelle
somme.
Le ragioni sottostanti un pensiero di questo tipo da parte dei
due proprietari terrieri sono rinvenibili a detta di Simone Cuccia
nell’ignoranza e nella perversa educazione del popolo. Rimandano
insomma a un irrisolto problema di civiltà giuridica insito in certi
strati della società, ma non sono bastevoli per fondare il reato.
Di talchè, pur considerando l’avvenimento del pagamento di
dieci onze ai ladri per mezzo dell’intermediario mafioso Miceli,
come un «illecito negozio», esso non poteva essere qualificato
“estorsione” e punito a termini dell’articolo 601 del codice penale.
E allora cos’era?
Era la merce di scambio per l’opera svolta dal campiere
Miceli, ma accadimenti di questo tipo si preferiva lasciarli rientrare
in quella zona grigia fatta di suggerimenti, ammiccamenti, consigli
non richiesti, che se isolatamente considerati possono avere una
quantità penale prossima allo zero, se ricostruiti nel tessuto sociale
e politico del tempo rischiarano, invece, gli elementi tipici della
condotta e del metodo di azione della mafia.
Lo stesso Franchetti ebbe modo di riscontrarlo nel suo
143
viaggio nell’isola: «La complicità apparente è universale. Ma in
Sicilia l’apparenza di complicità non ha significato. Chi troverà il
mezzo di distinguere quella che viene imposta dal terrore, da quella
spontanea e lucrosa?»285.
3.7. La difesa positivista di Giuseppe Mario Puglia
Una sintesi ragionata e stabilizzata tra gli scritti pubblicati in
riviste giuridiche quali “La Scuola Positiva” e “Archivio di
Psichiatria”, la pubblicistica Lombrosiana, l’influenza etnologica di
Pitrè e gli studi di Alongi che condussero alla formazione di
un’altra categoria difensiva del fenomeno della mafia (destinata a
riproporsi ciclicamente nel tempo) è condensata nella voce del
celebre giurista palermitano Giuseppe Mario Puglia, nipote
dell’omonimo di cui si è già detto.
Le prime anticipazioni si reperiscono già a partire dal 1886
quando il delegato di polizia Giuseppe Alongi pubblicò il suo
saggio intitolato “La maffia”286.
Seguace, anzi neofita, come ha cura di definirsi, della scuola
dell’illustre professore Ferri, egli studiò i fattori inerenti alle
persone (antropologici) e quelli relativi all’ambiente fisico,
applicando le direttive dell’impianto positivista «ai fattori della
maffia»287.
E così Alongi tratteggia un quadro descrittivo del carattere,
dell’indole siciliana, avendo cura di specificare che un disegno
unitario non sia tracciabile in quanto «dal nobile di nascita al
285
L. FRANCHETTI, Condizioni politiche e amministrative, cit. p. 38.
G. ALONGI, La maffia, cit.
287
Ivi, p. 36.
286
144
contadino, dall’abitante della grande città e della marina a quello di
montagna, intercedono una serie di differenze importantissime»288.
Così, eccettuati i contadini della montagna, i più poveri e
umili, «la nota dominante del carattere siciliano è un esagerato
sentimento di sé stesso, un egoismo sconfinato, un orgoglio, una
pienezza individuale che ad ogni occorrenza si manifesta»289.
Una nota caratteriale che da sola considerata non è un
difetto, né una virtù, ma, continua Alongi: «a seconda della classe
sociale, l’educazione e l’ambiente domestico, può andare
all’eroismo, alle virtù più pure o scivolare all’omicidio impulsivo o
premeditato»290.
Un’altra lente di ingrandimento è poi posta sugli affetti di
famiglia, intesi dal siciliano «con una prepotenza egoistica sempre
apparente e traboccante, così anche tutti gli altri affetti ove l’io, il
possessivo si affaccia sempre vivo e vistoso. Il siciliano quasi senza
volerlo sente sé stesso in tutto ciò che lo riguarda, negli affetti come
nella proprietà, nelle idee come nei sentimenti»291.
Questa analisi rappresenta un primo fondamentale elemento,
intorno al quale fioriranno altre speculazioni di impronta positiva di
cui le difese cosiddette sicilianiste saranno permeate, costruendo
alternative concezioni del fenomeno mafioso in risposta al reato
associativo e proponendo mezzi e strumenti sulle sue cure
giuridiche.
Compiamo un passo indietro. Si accennava poc’anzi ad una
indagine condotta sull’influenza climatica allo sviluppo della
288
Ibidem.
Ivi, p. 39.
290
Ibidem.
291
Ivi, p. 40.
289
145
degenerazione mafiosa isolana.
Così, esamina Alongi, «la natura del suolo ha anch’essa il suo
ruolo a predisporre alla criminalità. Il latifondo spopola la
campagna e ne forma sicuro rifugio dei malandrini: le grassazioni, i
ricatti, il brigantaggio trovarono sempre ambiente favorevole
laddove mancano vie rotabili e ferrate»292.
Altri elementi concorrenti sono riscontrati nelle stagioni e
nella produzione agraria. Alongi, infatti fu ufficiale di pubblica
sicurezza in diversi comuni del circondario di Palermo e poté così
riscontrare come: «i furti predominino nella stagione invernale o di
scarso raccolto, mentre i reati di sangue crescono nelle annate
abbondanti o nei luoghi ove la produzione principale è il vino»293.
Ancora più marcato fu Cesare Lombroso quando pubblicò il
saggio “Sulle associazioni al mal fare – studi di antropologia –
brigantaggio, camorra e mafia” – poi confluito nella sua opera
“L’uomo delinquente”.
In questo scritto, la mafia viene tratteggiata come
antropologicamente affine alla camorra, ma da essa distinta per
avere il fenomeno siciliano «una maggiore tenacità nel segreto e
una più ampia estensione negli alti ceti sociali»294.
La percezione del fenomeno da parte del medico veronese si
spinge ben oltre i contorni disegnati dalla norma codicistica e
chirurgicamente interpretati dall’avvocato difensore nei termini già
visti, in quanto secondo Lombroso:
La mafia esiste senza che se ne riconoscano dei veri capi gerarchici […]
292
Ivi, p. 38.
Ivi, p. 39.
294
C. LOMBROSO, Sulle associazioni al mal fare, in «Riv. Pen.», anno 1875, p. 170.
293
146
ma ciò non toglie – almeno all’antropologo – l’idea dell’associazione.
Ciò non mostra se non la sua diffusione in tutti i ceti, la sua condizione,
direbbero i medici, endemica, per cui non ànno bisogno di questo
stimolo speciale per formarsi e mantenersi e non vi ricorrono se non in
grandi circostanze295
Non
può
mancare
una
analisi
sociologica
che,
dall’osservatorio privilegiato del padre dell’antropologia forense,
riconosca caratteri fisici e fattori sociali in grado di supportare la
derivazione criminale del fenomeno:
che nel fondo la camorra e la mafia non siano se non varianti di volgari
malandrinaggi, si vede da ciò, che essi presentano, i caratteri propri dei
comuni delinquenti; per esempio amano di andar ricchi d’anelli, di
vestire un uniforme quasi loro propria e noi abbiamo veduto che questo
è uno degli speciali caratteri dei ladri. Ed, al paro dei delinquenti, essi
ànno un gergo loro particolare […] e ànno la sede principale nelle
carceri, precisamente come quasi tutti i malfattori associati 296
Speculare è invece lo scritto apparso sulla stessa rivista
“Archivio di Psichiatria” nel 1880 a firma stavolta di un magistrato.
È Francesco Lestingi, Procuratore di Girgenti, una zona
infestata dalla mafia della “Fratellanza”297.
Questi,
pur
mantenendosi
lungo
le
stesse
posizioni
positiviste, aveva sostenuto che la mafia solo in talune circostanze
avesse assunto vere e proprie caratteristiche di associazione.
Così fu per esempio la cosiddetta mafia dei colli, la quale ai proprietari
imponeva giardinieri (coloni) per una determinata gabella (fitto), spesso
295
Ivi, p. 172.
Ivi, p.174.
297
T. V. COLACINO, La Fratellanza, in «Rivista di discipline carcerarie», anno1885, p. 87.
296
147
da 10 a 20 volte inferiore al giusto, pena l’uccisione del colono che
avesse accettato di coltivare il fondo contro il volere della mafia. Sicché
il proprietario, per necessità, non trovando cui locarlo, doveva subire la
violenza e parte di gabella risparmiata andava a beneficio di tutti i
soci298
Il giudizio di Lestingi sulla mafia è che solo in talune
condizioni la stessa si rivela sotto forma di associazione: «come la
camorra, e da questa ne ricalca l’organismo e lo scopo, ma ciò è
l’eccezione non la regola»299.
Il Procuratore di Girgenti non ha però dubbi sulla cura cui
sottoporre il fenomeno, una volta che la contaminazione tra la
delinquenza e il mafioso si sia verificata.
Si combatte con mezzi ordinari, come si farebbe nei confronti
di ogni altro individuo sospetto, «coll’aggiunta solo che trovandosi
in un paese di caratteri suscettivi, impetuosi, ardenti, come il sole
sotto cui si alimentano, occorrerà raddoppiare l’antiveggenza nel
prevenire, l’operosità e la scaltrezza nel sorvegliare, l’energia nel
reprimere»300.
È su questo humus che si innesta e si sviluppa il pensiero
dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, discendente da una notabile
famiglia di giuristi palermitani.
Teorizzatore di una concezione del fenomeno della mafia che
per decenni ha influenzato la comprensione sociale dello stesso.
La massima espressione del pensiero dell’avvocato Puglia sul
tema della mafia si rinviene in un saggio di cui egli è autore,
mandato alle stampe dalla rivista “La Scuola Positiva – Rivista di
298
Ibidem.
F. LESTINGI, La mafia in Sicilia, in «Archivio di Psichiatria», 1880, p. 293.
300
Ibidem.
299
148
diritto e procedura penale”.
In un’epoca in cui la mafia poteva essere tutto o niente, la
presa di posizione del giurista palermitano ebbe un impatto molto
forte sui vari livelli della società italiana anche per il significato
celato dietro il modo in cui l’avvocato Puglia scelse di affermare e
diffondere il proprio pensiero, ovvero affidandosi alle pagine di una
rivista di credo positivista.
L’analisi del saggio mostra sin dalle sue prime battute, come
l’esigenza di intervenire in materia sia sorta spontaneamente
nell’avvocato Puglia, a voler ribadire ancora una volta il concetto
guida del presente lavoro di tesi, sulla unitarietà e circolarità del
meccanismo di difesa della mafia.
La pubblicazione del difensore infatti giunge al di fuori delle
aule giudiziarie, non appare neppure scaturire da una singola
esperienza processuale in particolare, ma sembra piuttosto il frutto
di un pensiero di più ampio respiro, multidisciplinare, poliedrico.
Giuridicamente costituisce un persuasivo argomento retorico
in chiave positivista sul tema della difesa della mafia.
In apertura, Giuseppe Mario Puglia ha cura di comunicare
subito al lettore la ratio sottostante al suo intervento, ovvero quella
«di ricordare che cosa sia il mafioso, poiché qualche collegio
giudiziario in Sicilia non ha esitato a confondere la mafia con
l’associazione per delinquere»301.
Sin dalle prime righe, l’avvocato Puglia, in maniera sottile
ma efficace, apre una polemica contro la magistratura del suo
tempo
alla quale riconosce il dovere di partecipare all’opera
301
G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato per delinquere in «La Scuola Positiva – Rivista
di pen. e proc. Pen.», Anno X. Fasc. 10 – 11, p. 1.
149
epurativa nei confronti di soggetti che hanno compiuto reati e che
devono essere giudicati e condannati secondo le leggi vigenti.
Specularmente, egli suggerisce all’organo giudicante di
arrestarsi e di «cedere il passo all’autorità politica quando si tratta
di individui che non possono essere giudicati – perché non si
potrebbe procedere contro di essi senza commettere ingiustizie –
ma che per misura di igiene sociale occorrerebbe allontanare dalla
società»302.
Sotto
l’influenza
della
fiorente
dottrina
positivista,
l’elaborazione compiuta dall’avvocato Puglia conduce a negare
radicalmente che «la mafia sia una riunione di persone legate da un
fine criminoso», mentre viene individuata in «una morbosità
psichica insita nel popolo siciliano»303.
I diversi contesti sociali ed educativi nei quali gli individui
hanno vissuto, hanno poi condotto la parte della popolazione
isolana che ha avuto i mezzi per evolversi, a vincere questo
sentimento e un’altra parte – disgraziata – rimasta spesso senza sue
colpe allo stato grezzo, ad accentuarlo o modificarlo.
Si sviluppò così una esasperata esaltazione dell’io, un
concetto di onnipotenza sulla propria persona, unito a un generale
senso di supremazia sugli altri.
Per spiegare le ragioni storiche che condussero alla
formazione di questo comune sentire, il Puglia si servì di una
analogia e spiegò infatti, che come per lunghi secoli in Italia era
mancato uno spirito d’italianità, a causa dello smembramento che
aveva interessato la penisola, in cui ogni singolo “staterello” era in
302
303
Ibidem.
Ivi, p. 2.
150
lotta fratricida con l’altro per affermare la propria esistenza, così, in
scala di riduzione si era verificato in Sicilia.
Nell’isola infatti la totale assenza di una organizzazione
politica stabile aveva condotto all’affermazione del principio della
mancanza di una personalità dello stato, per cui il cittadino non era
nemmeno tale, non aveva coscienza di far parte di una
organizzazione sociale e soprattutto era incosciente dei diritti e dei
doveri propri dei cittadini.
In una situazione di disordine simile, la comunità appariva
pressoché primitiva, ben lontana dalla civiltà evoluta propria di altri
stati.
I governi stranieri che si succedettero infatti non ebbero alcun
interesse ad instaurare nell’isola alcuna educazione politica, nessun
senso dello stato, alcun concetto di supremazia statale, per cui
ovunque si affermò una generale lotta per la sopravvivenza.
L’assenza di un qualsivoglia intento di controllo e di
intervento da parte dei governi contribuì poi a far perdere nel
siciliano ogni forma di fiducia verso la legge e si affermò al
contrario la valorizzazione dell’individuo. Da quel momento, nel
vuoto statale, si ebbe la palingenesi della mafia.
Un meccanismo psicologico dunque che aveva permesso al
siciliano di resistere alle invasioni opponendo al dominatore
straniero la convinzione della propria forza individuale.
A suggellare la concezione di Giuseppe Mario Puglia
mancava ancora un tassello che egli prese in prestito dalla cultura
positivista, teorizzando come poi «nelle varie generazioni a seguito
di inevitabili alterazioni dovute alle sorprese dell’ereditarietà e a
connubi con altri sentimenti propri del siciliano, quel sentimento
151
originario aveva cambiato fisionomia»304 trasformandosi in qualcosa
di diverso.
Esso si colorò di connotati quali la prodezza, il fiero
desiderio di prepotere, la baldanza, la generosità d’animo, senza
abbandonare mai l’aspetto principale: il concetto di superiorità della
propria forza individuale.
L’accezione di uomo mafioso valse così a identificare colui
che non aveva necessità di far ricorso all’aiuto di nessuno perché
otteneva i propri diritti o asseriti tali da sé, senza servirsi di giudici,
utilizzando solo il proprio criterio305.
Fin qui, gli assi portanti dell’interpretazione e della
spiegazione sociologica del fenomeno criminale di tipo mafioso
emersi dall’esame delle fonti.
Adesso, una volta ricostruito il sostrato del pensiero
dell’avvocato Giuseppe Mario Puglia, appare opportuno analizzare
l’edificazione dell’argomento giuridico in difesa della mafia che
egli teorizzò snodato lungo due bisettrici.
Da una parte, infatti, il ritratto del mafioso così come
tratteggiato dal giurista risulta incompatibile con i canoni della
fattispecie associativa dell’articolo 248 del codice penale italiano e
questo perché il mafioso nell’atto stesso di associarsi ad altri quattro
almeno, per commettere un delitto, squalificherebbe sé stesso e si
troverebbe ad ammettere la propria incapacità individuale e a
riconoscere la forza del gruppo, il che collima con l’essenza
mafiosa appena descritta.
Dall’altra parte, secondo il pensiero dell’avvocato Puglia, per
304
305
G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato, cit. p. 6.
Ibidem.
152
potersi parlare di associazione, così come la lettera normativa
richiedeva, occorreva senz’altro che essa fosse stata retta da «una
mente direttiva, chè se ciò mancasse, ogni membro agirebbe
secondo il suo criterio e cesserebbe l’organizzazione delittuosa
sociale»306.
Una direzione implica a sua volta l’esistenza di uno o più
capi, prefigura «una disciplina che leghi i singoli soci alla volontà
del capo»307.
Ebbene, la descrizione resa dall’avvocato porta ad escludere
che il mafioso che era tale proprio per non riconoscere alcuno al di
sopra
del
proprio
io,
potesse
strutturalmente
adattarsi
all’obbedienza, subordinarsi a un capo e aderire a uno statuto.
La difesa del giurista si addentra ancora sino a spiegare la
natura di quel legame che la magistratura ha inteso erroneamente
far corrispondere con il vincolo delle associazioni per delinquere e
che invece, altro non sarebbe, se non una relazione di simpatia, nel
suo significato bio-psicologico, ovvero quella naturale armonia che
si stabilisce tra soggetti di analogo temperamento e natura. La
stessa corrente attrattiva che lega per analogia di carattere, di
professione, di fede, gli uomini onesti, parimenti connette soggetti
delinquenti. Finché il sentimento rimane allo stadio puro non è
inquadrabile come un patto associativo, quand’anche si instaurasse
tra mafiosi.
Il reato associativo può dirsi invece consumato solo quando
entri in gioco una parziale alterazione dello stato etico – psichico
del delinquente, che degenera il sentimento di simpatia tra i
306
307
G. M. PUGLIA, Il mafioso non è un associato, cit. p. 3.
Ibidem.
153
consociati in un aliquid novi, che è il vincolo associativo,
l’intenzione al misfare.
La teorica elaborata da Puglia si spinge sino a temi di
carattere procedurale, sul trattamento processuale e sulla gestione
amministrativa di soggetti mafiosi.
Il giurista sembra quasi neutralizzare la questione sociale
della mafia, finisce con l’ingabbiarla nelle maglie del determinismo
biologico per riscriverne la trattazione in termini positivisti.
Nel fare questo, Giuseppe Mario Puglia si ricollega all’idea
già tematizzata dalla scuola positiva, formulando una concezione di
pena sganciata dal modello retributivo, consapevole che la volontà
del soggetto mafioso non può dirsi libera, ma anzi è chiusa, è
costretta dai lacci biologici e sociali308.
Lo stesso motivo si rinviene quando il giurista consiglia di
spostare il piano della questione sul tavolo politico per ivi ricercare
modelli in grado di agire sulla pericolosità sociale e ancora quando,
nel suggerire un rimedio atto a estirpare il soggetto malato dalla
società, fa appello alla misura di polizia del confino.
In conclusione, la polemica sostenuta da Giuseppe Mario
Puglia lascia dei margini interpretativi che evocano la cura giuridica
del particolare, del diverso, dell’eccezionale e che pongono le basi
per un problema ancora più grande, destinato a riproporsi con
diversi esiti nell’ormai prossimo avvento dell’epoca fascista,
ovverosia: la trattazione del tema della mafia all’ombra della
relazione tra emergenza e garantismo.
Tutti i processi esaminati e ciascuna difesa analizzata hanno
portato all’emersione di un fil rouge che sembra legare a doppio
308
Ivi, p. 7.
154
nodo le vicende dei soggetti accusati di essere affiliati alla mafia
con la difesa strenua dei dogmi dell’ideologia liberale.
3.8. Tra Codice Penale e Codice della Mafia: una difesa
sicilianista
Dall’analisi del materiale d’archivio consultato è emersa una
categoria difensiva che pare correre tra le pagine del codice penale
per infilarsi in quelle di un non scritto ma noto codice della mafia.
Si tratta di linee patrocinate normalmente da avvocati
afferenti alla corrente politica regionista, disvelatrici di una cultura
giuridica a vocazione enciclopedica, che in apparenza parla il
dialetto siciliano, ma che pretende di essere capita universalmente e
che immersa nel sistema di contraddizioni apparenti manovrate
dagli avvocati, invoca rispetto e attenzione.
È una retorica che tra folklore, esasperazione e insularismo si
ostina ora a difendere, ora a negare la mafia, ma nel farlo offre così
tanti dettagli e peculiarità che finisce invece col descriverla.
Muoviamo l’indagine dall’avvocato Andrea Marinuzzi, il
quale in quel tempo si trovava a Catanzaro, dove si stava svolgendo
il secondo grado del processo di appello contro la setta degli
Stuppagghieri di Monreale. In primo grado, il processo si era
celebrato a Palermo e si era concluso con una sentenza che aveva
riconosciuto la giuridica esistenza della associazione di malfattori
nei confronti della cosca guidata da Salvatore Marino. Poi, il
processo di secondo grado dovette svolgersi fuori dalla Sicilia, in
Calabria perché fu dichiarato un caso di legittima suspicione.
Qui, il verdetto della giuria fu di segno opposto e tutti gli
155
imputati vennero assolti. L’avvocato Marinuzzi affidò le sue parole
ad un telegramma che venne trasmesso a Palermo e pubblicato sul
giornale L’Amico del Popolo, nel quale la vittoria forense ottenuta
fuori casa veniva celebrata in questi toni: «odierno avvenimento
altra severa meritata lezione a chi, figlio o ospite nostra cara Sicilia
impunemente la deprime e sconosce»309.
Non meno tenue nei toni era stato lo stesso Marinuzzi nel
corso dello svolgimento del processo d’appello, quando aveva
tuonato alla Corte come le accuse volte a dimostrare la fondatezza
della associazione criminosa non fossero altro che «una parte del
disegno della destra volto ad accreditare la legge straordinaria di
Pubblica Sicurezza»310.
Ancora una volta il ricorso è a registri politici, traspare una
difesa d’ufficio della Sicilia e anche della mafia.
È ancora l’appassionato Marinuzzi, stavolta al processo
Amoroso, a provocare un incidente con il presidente della Corte.
L’episodio riportato dai resoconti stenografici, infatti, narra come
nel corso di una udienza, Giuseppe Amoroso, zio degli imputati,
rivelò fatti che accusavano costoro dell’assassinio di suo figlio (loro
cugino). Uno degli imputati, Emanuele Amoroso lo sfidò quindi a
giurare sull’anima del padre, il quale rappresentava l’ascendente
comune della vittima e dei sospetti assassini.
Il presidente osservò: «qui non vi è che un solo giuramento,
quello previsto dalla legge». Ma proprio l’avvocato Marinuzzi,
difensore di Emanuele Amoroso, aprì una polemica al fine di
ottenere che il teste giurasse come indicato dalla difesa, spiegando
309
310
L’amico del popolo, 4 marzo 1880, Palermo.
ASP, GP, ANNO 1880, BUSTA 7.
156
al presidente che «quel tipo di giuramento non va per il caso, perché
il volgo non vi crede»311.
Il sociologo e criminologo tedesco Henner Hess, studioso del
fenomeno mafioso, interpretò quel gesto come un segno
inequivocabile della distanza socio – culturale che separava lo Stato
dai siciliani, una lacuna tra «socialità e morale statale che produce
l’atteggiamento mafioso»312.
Più verosimilmente, aderendo alla tesi di Salvatore Lupo 313 si
trattò di una abile mossa di Marinuzzi, volta a costruire davanti agli
occhi dei giurati, l’immagine dei propri difesi come di soggetti
ingiustamente accusati, che si riconoscono negli stessi valori
familistici della gente comune e che quindi non possono avere
trucidato un loro stretto congiunto, così come l’accusa vorrebbe far
credere.
Lo stesso schema della rilettura in chiave sicilianista degli
eventi permane anche nei processi celebrati in vigenza del codice
Zanardelli, in cui gli avvocati Bartolomeo D’Ondes Reggio e
Lorenzo Maggio ebbero cura di esaltare la “specialità” siciliana che
tale è divenuta «in virtù delle misure eccezionali cui è stata
sottoposta»314.
La difesa è ancora una volta condotta aderendo a registri di
matrice
positivista,
in
cui
l’esistenza
della
mafia
viene
paradossalmente ammessa, ma come fenomeno etico deplorevole,
la cui cura, che viene definita dagli avvocati “moralizzazione”, non
può e non deve passare attraverso un verdetto di condanna.
311
Arringa Marinuzzi, in Processo Amoroso, p. 203.
H. HESS, Mafia Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht, Tübingen, 1970, p. 44.
313
S. LUPO, Storia della mafia, cit. pp. 167-168.
314
Arringa V. D’Ondes Reggio, Processo ai quattro scomparsi, p. 6.
312
157
In particolare, il D’Ondes Reggio rimette la soluzione alle
autorità politiche, affinché approvino leggi giuste a partire dalle
quali «muova quel processo di rinnovamento che la Sicilia tanto si
auspica».
Il Maggio, nel corso della stessa udienza spiegò come
l’atteggiamento omertoso che la pubblica accusa intese essere un
coefficiente mafioso, non era altro che una condizione divenuta
naturale
nella
cultura
siciliana,
recentemente
maltrattata
dall’inasprimento delle misure di polizia attuate nell’isola con la
legge n. 2580/1875.
«In Sicilia di rado si ricorre alla autorità giudiziaria, di cui
non a torto si diffida, per salvaguardare i propri diritti»315 è la
massima con cui Lorenzo Maggio sintetizza il risultato di
un’annosa politica di repressione realizzata con ammonizioni,
assegnazioni a domicilio coatto e provvedimenti sommari
considerati intollerabili.
L’analisi della sua arringa difensiva lascia intravedere una
nozione di mafia percepita come entità patologica, quasi come un
veleno proprio di cui la stessa Sicilia possiede anche l’antidoto, che
potrà inocularsi a patto che «i funzionari di polizia procederanno
con oculatezza e correzione e i magistrati della giustizia renderanno
sentenze equanime ed imparziali»316.
Non sembra poi esservi accordo tra accusa e difesa nemmeno
sulla semantica delle parole. In tema di associazioni affiliate alla
mafia, il rilievo sul gergo utilizzato è un tema non suscettibile di
rimanere in ombra. Così, l’uso di un certo termine diventa causa di
315
316
Arringa Maggio, in Processo Pugliese, p. 198.
Ibidem.
158
un incidente processuale. Era in corso in una delle prime udienze
del processo Amoroso l’interrogatorio di uno degli imputati, il quale
nel descrivere l’ufficiale di pubblica sicurezza che lo aveva tratto in
arresto, disse che egli era a cavallo, «colla statìa a lato»317. Mentre il
presidente pregava i giurati di prestare attenzione alla “tecnicità” di
questi vocaboli, il pubblico ministero spiegava che «Statìa sta per
sciabola ed è parola di maffia»318. Subito pronto l’intervento
dell’avvocato Gargano a correggere il tiro, osservando che «è
semplicemente dialetto siciliano»319.
Nella stessa logica si ascrive nel processo Pugliese, la linea
difensiva dell’avvocato Gaetano Sangiorgi quando si tratta di
spiegare alla Corte il significato dell’espressione verbale proferita
in sede di interrogatorio dal suo assistito, un tale Valenza al quale
era stato chiesto «se avesse giammai conosciuto il Don Peppino,
capitano di una masnada che portava dovunque la rapina e lo
incendio»320. Il presunto associato rispose: «non lo conosco»321.
Il difensore è così investito dell’ulteriore onere di chiarire il
senso della portata della dichiarazione resa in aula. L’uso di quel
gergo non è infatti da intendersi letteralmente, qui non si traduce nel
senso di non averlo mai visto, ma nella accezione di non avere
alcuna relazione con lui, «di non avere mai avuto rapporti con
lui»322.
In un diverso momento dello stesso processo Pugliese si è
fatto appello a registri di impronta etnologica, come quando
l’avvocato Schirò negò la possibilità che si fosse in presenza di una
317
Processo Amoroso, p. 73.
Ivi, p. 74.
319
Ibidem.
320
Processo Pugliese, p. 35.
321
Ivi, p. 36.
322
Ibidem.
318
159
associazione di malfattori sulla base del presupposto che
qui in Sicilia, mancando in generale lo spirito di associazione, una
associazione vera di malfattori non si è potuta costituire giammai. La
disfiducia degli uni con gli altri, come manca nelle più utili imprese,
così fortunatamente manca nei fatti delittuosi, che sono la vera piaga
della società323
Altrove invece si è addirittura fatto ricorso a un campo
attinente le qualità genealogiche di uno degli imputati, definito in
sentenza
istruttoria
maffioso324.
L’avvocato
Messineo
per
impressionare la giuria sulla estraneità del proprio assistito alla
banda Amoroso, dimostrò infatti che l’imputato, un tale Salvatore
Di Paola, avesse un fratello prestante servizio in una delegazione
della Pubblica Sicurezza, osservando come: «la maffia, signori, se
sente solo da lontano l’odore della polizia non fa amicizia e poteva
il Di Paola essere associato a maffiosi, a malfattori, essendo fratello
di uno della P. S.?»325.
Non meno densa di significato appare la considerazione
dell’avvocato Leopoldo Caputo quando nel voler togliere credibilità
alla propalazione resa dall’unico teste, un tale Gambino, sulle cui
rivelazioni fu istruito il processo Amoroso, precisò alla Corte
l’illogicità che Leonardo Amoroso, presunto associato, avesse
riferito al Gambino simili circostanze, in quanto «ripugna con
l’indole della maffia attribuita agli Amoroso, questa smania di
rivelare al primo venuto»326.
L’assioma di Caputo non deve sembrare privo di fondamento
323
Arringa Schirò, in Processo Pugliese, p. 160.
Arringa Messineo, in Processo Amoroso, p. 227.
325
Ibidem.
326
Arringa Caputo, in Processo Amoroso, p. 233.
324
160
o frutto di un maldestro tentativo di salvare il proprio difeso
ricorrendo a riflessioni evanescenti o aeriformi. Ciò perché è
sufficiente scorgere le dichiarazioni rese proprio dai capi – banda al
processo per riscontrare la tangibilità di un codice non scritto della
mafia. Così spiegava Angelo Pugliesi327: «premetto coll’osservare
che nel codice della mafia siciliana vi ha un articolo che punisce di
morte il malandrino che rivela a chicchessia i misfatti da esso con
altri commessi»328.
Infine, la più celebre forse, difesa d’ufficio della mafia fu
quella tuonata dal «presidente della vittoria»329 Vittorio Emanuele
Orlando, il 28 giugno 1925 al Teatro Massimo di Palermo, nel
comizio elettorale per la “Unione Palermitana per la libertà” di cui
era capolista e che competeva con le formazioni fasciste capeggiate
da Alfredo Cucco. In quei frangenti in cui era in piena attuazione la
campagna di repressione della mafia guidata dal prefetto Cesare
Mori, Orlando così si rivolse alla platea:
Or vi dico, Signori, che se per mafia si intende il senso dell’onore
portato
fino
all’esagerazione,
l’insofferenza
contro
ogni
prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la
generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà
alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte. Se per mafia si
intendono questi sentimenti, e questi atteggiamenti, sia pure con i
loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali
dell’anima siciliana, e mafioso mi dichiaro io e sono fiero di
esserlo!330
327
Processo Pugliese, Interrogatorio, p. 50.
Processo Pugliese, p. 131.
329
P. PEZZINO, Alle origini del potere mafioso: Stato e società in Sicilia nella seconda metà
dell’Ottocento, «Passato e Presente», n. 8, 1985 cit. p. 38.
330
G. C. MARINO, Partiti e lotta di classe in Sicilia da Orlando a Mussolini, Bari 1976, p. 22.
328
161
3.9. Le difese alla prova del giurì. Sentenze di
assoluzione tra arte oratoria e intimidazioni ai
giurati
I resoconti stenografici e le pubblicazioni avvenute sui
giornali quotidiani di Palermo hanno infine restituito gli esiti dei
travagliati e difficili dibattimenti che si sono celebrati in aula di
Assise.
Al termine della requisitoria del pubblico ministero, in esito
alle arringhe difensive, dopo aver discusso la parte civile, la Corte
ritirata in camera di consiglio decideva il verdetto finale e la sua
lettura concludeva il processo.
L’esame delle sentenze involgenti i procedimenti esaminati
appare utile al fine di comprendere gli esiti delle difese degli
avvocati che sono state analizzate e il ruolo in essi giocato da
elementi esterni.
Il primo processo analizzato, quello contro la banda di
Angelo Pugliese, dopo oltre quattro mesi di udienze fu largamente
assolutorio per venti imputati su trentasei331. Tra i sedici condannati
figurò un solo proprietario, Petta, arrestato in flagranza, mentre il
suo socio Anzalone venne assolto insieme a Valenza, a D’Angelo e
ad altri campieri come Runfola332.
Durissimo fu il commento del procuratore generale Giuseppe
Borsani mentre relazionava al Ministro: «È uno scandalo aggiunto
ai molti che dimostrano non essere in Sicilia soggetti alla legge
penale gli uomini che hanno denaro»333.
La teoria del procuratore circa il fallimento del processo
331
Processo Pugliese – Sentenza in ASP, fondo Sentenze C. Assise Ord. Vol. 2349 anno 1868.
MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p.104.
333
ACS, GG, b.14, f. 121 – Il procuratore gen. Borsani al Ministro, 31 maggio 1868.
332
162
affondava sulla asserita irregolare gestione dello stesso – come
osservato da Rosario Mangiameli334 – che si era trascinato per un
tempo lunghissimo, con sedute brevi, rinvii ingiustificati che
avevano letteralmente annacquato «lo straordinario entusiasmo che
si era sollevato nel pubblico al suo cominciamento e allora si è
potuto consumare un grande atto di ingiustizia335».
La perdita di interesse, secondo Borsani, era stata realizzata
secondo un principio originale, che non aveva tenuto conto della
cronologia e della logica nello svolgimento dei fatti, ma solo
dell’ordine alfabetico degli imputati. Una enorme confusione tesa
proprio a «rompere e disgiungere la naturale concatenazione delle
prove», accentuata anche dalla altrettanto disordinata audizione di
191 testimoni distribuiti in maniera da far parlare per ultimi quelli
della difesa e a grande distanza di tempo quellli dell’accusa, mentre
i «giurati assistevano dormendo un placido sonno»336.
Un capitolo a parte è poi dedicato dal procuratore al tema
della corruzione: «Il danaro ha soffocato ancora una volta la
giustizia: d’un famoso processo non rimane or più che la memoria
di pochi cenciosi mandati a espiare nelle galere la colpa comune ai
ricchi impuniti!»337.
Appena due giorni dopo, lo stesso Borsani scrisse una nuova
nota al Ministro, nella quale comunicava l’intenzione di riaprire il
procedimento perchè riteneva ora di «avere ottenuto prova dei turpi
mercati proposti ai giurati»338 e affermò che «il prezzo di ogni
assoluzione si era aggirato sulle duecento onze»339.
334
MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p. 104.
ACS, GG, b.14, f. 121 – Il procuratore gen. Borsani, cit.
336
Ivi.
337
Ibidem.
338
ACS,GG, cit. Nota del proc. Gen al min. Del 2 giugno 1868.
339
Ibidem.
335
163
L’estate di quello stesso anno il procuratore Borsani fu
trasferito ad altra sede. La questione delle giurie popolari e delle
leggi speciali tendenti a sospenderle era un tema spinosissimo sul
quale il magistrato aveva preso posizione anche in altre occasioni,
tra cui il discorso inaugurale dell’anno giudiziario dello stesso
1868:
Mentre la mano del sicario uccide il testimonio nella popolosa
Palermo, la lurida figura del mafioso si aggira attorno al giudice
de fatto, e lo circuisce e tenta e minaccia! Maledetto vituperio
della civiltà e dell’umanità! Ma il più è vero che non è bastemente
sentita la degnità dell’istituzione [...]. Qui può dirsi davvero che la
legge fa violenza al cittadinoo e, lui, riluttante, costringe a tutelare
la sua libertà340.
Come osservato da Rosario Mangiameli, le convinzioni di
Borsani non trovavano molti consensi tra la magistratura
palermitana del tempo, propensa invece a conservare i diritti delle
giurie popolari341. Per citare ancora il caso in esame, tra coloro che
si felicitarono per il lavoro svolto con il presidente della Corte
Achille La Manna – ovvero il primo responsabile delle irregolarità
dichiarate da Borsani – vi fu il collega Giuseppe Di Menza, vale a
dire il magistrato che da lì a poco avrebbe presieduto
importantissimi processi, tra cui, quello contro la setta degli
Stuppagghieri di Monreale, scrivendone la storia.
Con riferimento adesso proprio al processo celebrato contro
la banda degli Stuppagghieri di Monreale, il cui dibattimento in
340
G. BORSANI, Discorso inaugurale letto alla Corte d’Appello di Palermo il 3 gennaio 1868,
Palermo 1868, p. 8.
341
MANGIAMELI, Banditi e mafiosi, cit. p. 105.
164
primo grado, davanti la Corte di Assise di Palermo, durò dal 25
aprile all’8 maggio 1878, i giurati in questo caso affermarono
l’esistenza dell’associazione. Dei diciotto accusati, sei furono
assolti, dodici condannati come gregari dell’associazione alla
reclusione, due, Salvatore Strano e Vincenzo Sinatra furono
condannati all’ergastolo, perchè autori dei due omicidi di Stefano
Di Mitri e di Salvatore Caputo.
Il corriere giudiziario, pubblicato in appendice al Giornale di
Sicilia, mentre i giurati si trovavano ancora chiusi in camera di
consiglio, riportò i commenti che la attenta e solerte opinione
pubblica (che non aveva perso un solo giorno di udienza) aveva
iniziato a far circolare:
Che cosa faranno i giurati? Dopo quello che hanno udito e visto
vorranno essi davvero condannare 18 persone di Monreale
accusati nulla meno che come capi e gregarii di una società
segreta di sanguinarj? Ma non è un mettere alla più dura delle
pruove il coraggio civile e la pazienza di codesti poveri cittadini
che vengono sì lungi, e che hanno a tornare sulla schiena di un
mulo alle loro contrade natie? Non sarebbe stato questo il caso di
un rimando ad altre Assise? A quelle di Milano, di Ancona o di
Perugia per esempio? O la società segreta non è provata e i giurati
debbono assolvere per manco di prove; o è provata davvero e
allora debbono assolvere per paura di vedersi un sicario alle
calcagna!342
La sentenza a quanto pare spiazzò tutti, la società degli
Stuppagghieri era esistita davvero e per dirla ancora con le parole
del Giornale di Sicilia:
342
L. ZINNA, Cronache di mafia di fine ’800, Tip. Giornale di Sicilia, Palermo, 1878.
165
non era un Comitato d’Internazionali dipendente dagli ordini di
Carlo Marx, siccome qualche agente di polizia volle supporre; non
era un Circolo Repubblicano come a nonno Giuseppe Cavallaro si
fe’ credere: era una società segreta di malfattori che dalle vecchie
società avea preso il giuramento di sangue, aggiungendovi le
sacre immagini, il fuoco e le ceneri per ultima solennità; avea
preso dai tribunali Wehmici la pronta e misteriosa esecuzione dei
suoi atti, e dai Beati Paoli i sicari e le vendette di sangue343.
La sentenza di primo grado fu oggetto di ricorso presso la
Corte di Cassazione di Palermo che, per un vizio relativo alla
composizione della giuria, annullò e rinviò all’Assise di Termini
Imerese. Il 23 agosto del 1879 il procuratore generale Mirabelli
presentò istanza perchè per motivi di sicurezza e di legittima
suspicione la causa fosse rimessa ad altra Corte del continente.
L’istanza fu accolta e il processo fu spostato presso la corte di
appello di Catanzaro. Nelle motivazioni della Corte di Cassazione
rispetto all’istanza di di rimessione ad altra sede, si fa riferimento a
scelte dovute a le difficoltà incontrate nel primo dibattimento
contro gli accusati e le maggiori rivelatesi nel giudizio di rinvio
presso le Assise di Termini Imerese, le influenze sinistre ivi
spiegate e gli intimidamenti e le seduzioni dei giurati e testimoni,
più volte e con vari mezzi tentate344.
A Catanzaro la condanna fu azzerata e gli imputati assolti.
Anche in questa sede il processo presentò delle anomalie
certamente ascrivibili a fattori esterni alla difesa tecnica.
343
344
Ivi, p. 125.
CRISANTINO, Della segreta e operosa, cit. p. 250.
166
A riferirle è il delegato di Polizia, Pio Cicognani, inviato dal
questore di Palermo a seguire il dibattimento. La causa durò dal 17
febbraio al 4 marzo 1880.
Il delegato di Polizia notò subito come tutti i 12 giurati
fossero di Catanzaro, che gli avvocati avevano molte relazioni di
parentela ed amicizia in una città che appariva indifferente al
processo. Il capo dei giurati era un avvocato che nel corso della
escussione dei testimoni faceva domande tramite il presidente della
Corte, come se lavorasse per la difesa. Le udienze qui erano
scarsamente affollate a differenza che nel processo di primo grado a
Palermo. Tutti attenuarono le proprie deposizioni scritte. Lo stesso
presidente della Corte in una pausa tra una udienza e l’altra aveva
riferito al Cicognani come fosse un processo tutto indiziario e come
tale destinato a finire. Il giornale locale non si occupava del
processo345. Nelle ultime relazioni al Questore, Cicognani si
mostrava demoralizzato: «I giurati di Catanzaro non conoscono
l’indole dei Siciliani e specialmente quella dei cittadini di
Monreale, le loro abitudini, il loro carattere»346.
Il verdetto uscì e, come preannunciato, fu ampiamente
favorevole per la difesa. Laconico e sbrigativo il commento del
questore: «avvalendosi di tutte le amicizie gli avvocati hanno
ottenuto un verdetto favorevole, così da poter percepire dalle parti
un doppio emolumento, e poi, il capo dei giurati era un
avvocato»347.
L’avvocato Simone Cuccia, dal canto suo, si preoccupò di
inviare un telegramma al giornale palermitano “L’amico del
345
ASP, GQ, anno 1880, B. 7.
Ibidem.
347
Ibidem.
346
167
popolo” che uscì il 5 marzo 1880 con questo articolo:
L’avvocato Cuccia ci ha comunicato un telegramma ricevuto oggi
da Catanzaro, che annunzia di avere, oggi stesso, quella Corte
d’Assise dietro il verdetto negativo dei giurati, dichiarati assolti
tutti i giudicabili dall’accusa di associazione di malfattori. Pare
ormai assicurato che tutte le cause distratte dalle Corti di Assise di
Sicilia e rimesse altrove per motivi più o meno fondati di pubblica
sicurezza debbano avere un esito sfavorevole per l’accusa348.
A favore della abolizione della giuria popolare e proprio
riprendendo le fila del processo farsa contro gli Stuppagghieri di
Monreale, si schierò apertamente il delegato di polizia Antonino
Cutrera quando dal suo volume tuonò:
quante assoluzioni scandalose ci ha dato questa istituzione, quanti
vergognosi mercanteggiamenti, quanti insulti alla giustizia ed alla
libertà di un popolo civile, verrebbero risparmiati se la bilancia
della dea Temi invece che ai giurati scelti dalla cieca sorte,
irresponsabili e spesso incoscienti, fosse affidata a giudici togati, i
quali, ad una lunga educazione giuridica, uniscono un nome ed
una reputazione da salvaguardare, una condizione sociale da
custodire. [...] La giuria è una istituzione che ha dato ormai prove
troppo eloquenti non della sua inutilità, ma del danno che può
cagionare e ha cagionato all’amministrazione della giustizia. Ne è
esempio il processo agli Stoppagglieri [...], onde un consesso di
pizzicagnoli, barbieri e fittaiuoli può essere chiamato a decidere
fra due perizie in cause di veneficio e di falsità349.
Il 17 ottobre 1883, dopo più di cinquanta giorni di
348
349
L’amico del popolo, 5 marzo 1880 – Telefax Simone Cuccia.
CUTRERA, La mafia e i mafiosi, cit. pp. 143-144.
168
dibattimento, si concluse il processo contro la cosca dei fratelli
Amoroso & Compagni. Esaurite le consuete formalità, il presidente
fece la relazione finale del processo e diede lettura di una serie di
avvertimenti ai giurati.
Ricordò così all’uditorio come in precedenza, nel 1874, gli
Amoroso erano già stati processati per associazione di malfattori
ma: «il timore che incutevano essi era tanto che i testimoni non
parlarono e si dovette chiudere la processura con sentenza di non
farsi luogo»350. Il nuovo processo invece fu imbastito con nuove
prove, tra cui le famose lettere tra Rosario La Mantia e Salvatore
Marino (affiliato questi alla famiglia degli Stuppagghieri) e questa
volta era stato possibile riannodare quelle dichiarazioni con
asserzioni di testi escussi in aula. Il presidente ebbe cura poi di
specificare come almeno dalla ricostruzione dell’accusa: «in ogni
reato non manca il nome degli Amoroso, i quali non si chiamavano
Stoppaglieri, non si chiamavano Fratuzzi351, ma si chiamavano
Amoroso»352.
Una volta fatti uscire i detenuti dall’aula, il presidente lesse
l’avvertimento ai giurati
La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali si sono
convinti. Essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale
debbono far dipendere la piena e sufficiente prova. Essa prescrive
loro d’interrogare se stressi nella sincerità della loro coscienza
quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione e le prove
riportate contro gli accusati e i mezzi della loro difesa. Essa
propone loro questa sola domanda che racchiude tutta la misura
350
Processo Amoroso, p. 264. Discorso del presidente.
Cosca del territorio di Bagheria.
352
Ibidem.
351
169
dei loro doveri: avete voi l’intima convinzxione della reità od
innocenza dell’accusato? I giurati mancano al loro principale
dovere se nel dormare la loro dichiarazione considerano le
conseguenze che la medesima potrà avere per l’accusato353.
L’esistenza della banda dei fratelli Amoroso & Compagni
venne accertata e le condanne disposte furono per nove affiliati alla
pena di morte, per due ai lavori forzati a vita, per quattro ai lavori
forzati per ventidue anni, per uno a venti anni, per uno a cinque, per
un altro a tre e per due a tre anni di carcere.
Alle parti civili costituite fu liquidata una provvisionale pari a
£. 6000354.
Le condanne a morte tuttavia non furono mai eseguite e la
sentenza non risulta essere stata appellata.
Ultimo in ordine cronologico dei procedimenti trattati è
quello noto come “Processo per i 4 scomparsi di Palermo”355.
Appare utile alla trattazione una brevissima contestualizzazione.
L’istruttoria fu curata dal questore Ermanno Sangiorgi, le
indagini partirono da una azienda di agrumi sita nel fondo Laganà –
dove in una grotta erano stati scoperti quattro cadaveri in
decomposizione – e passarono successivamente a due influenti
famiglie palermitane, i Florio e i Whitaker. Sangiorgi scoprì che i
cadaveri occultati nella grotta del Fondo Laganà appartenevano a
dei picciotti che Francesco Noto, capo della cosca mafiosa
dell’Olivuzza, aveva fatto inserire presso la famiglia Florio come
cocchieri, e che successivamente aveva ucciso per vendicarsi di uno
sgarbo da loro commesso; lo stesso Noto lavorava nella tenuta dei
353
Ivi, p. 267.
Ibidem.
355
L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 3-4 maggio 1901.
354
170
Florio in qualità di giardiniere, mentre il fratello Pietro, vice capo
della cosca svolgeva il ruolo di guardiano. La potente famiglia
Florio si guardò bene dal collaborare con la questura, che così iniziò
a cercare testimoni disposti ad aiutare le indagini. L’occasione si
presentò nell’ottobre 1899, quando un uomo già noto alle forze
dell’ordine, Francesco Siino, sfuggì miracolosamente ad un
agguato. Egli era il capo della cosca di Malaspina ed era
considerato da Sangiorgi il «capo regionale o supremo» della
mafia356.
Dalle sue deposizioni il questore diede vita a un dossier di
485 pagine manoscritte nelle quali svelava organigramma, scopi,
metodi di agire, riti di iniziazione, rapporti con la classe notabile
della città, stanziamenti sul territorio della Conca d’Oro di Palermo:
noto come rapporto Sangiorgi, fu la prima mappa storica ufficiale
del meccanismo della mafia siciliana. Sulla scorta di tali
informazioni, la notte tra il 27 e il 28 aprile 1900 la questura
procedette a una retata di arresti di soggetti legati alla mafia
locale357.
Il processo ebbe inizio il 3 maggio 1901358 ma proprio nel
corso del dibattimento il testimone chiave Siino ritrattò tutte le
dichiarazioni e anche gli altri testi si prodigarono in attestati di
stima
degli
imputati,
che
vennero
descritti
come
«veri
gentiluomini». La sentenza359 riconobbe soltanto 32 imputati
colpevoli di aver dato vita a un’associazione criminale e, tenuto
conto del tempo già trascorso in carcere, molti furono rilasciati il
356
LUPO, Storia della mafia, cit. pp. 136-137.
Ivi, pp. 145-146.
358
L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 3-4 maggio 1901, cit.
359
L’Ora, Corriere politico quotidiano della Sicilia, 1-2 giugno 1901, cit.
357
171
giorno dopo360.
Il commento laconico del questore Sangiorgi fu: «non poteva
essere diversamente, se quelli che li denunziavano la sera, andavano
a difenderli la mattina»361. Quello del prefetto di Palermo,
Francesco De Seta: «la mafia [...] è stata ridotta all’inazione»362.
Con buona fortuna degli avvocati difensori, per usare le
parole di Salvatore Lupo: «in assenza di un pentito disposto a
testimoniare in giudizio, la realtà associativa della mafia rimane
impossibile da dimostrare»363.
360
LUPO, Storia della mafia, cit. pag. 142; J. DICKIE, Cosa Nostra, Laterza, 2005, pag. 95.
U. SANTINO, Dalla Mafia alle Mafie, Rubettino, Roma-Bari, 2006, pag. 153.
361
Corriere della Sera, 30-31 ottobre 1901.
362
Relazione del prefetto De Seta del 24 ottobre 1900 in ACS, PS, AAGGRR 1879-1903, B. 1.
363
LUPO, Storia della mafia, cit. p.138.
172
Capitolo IV
La Toga per le vittime della mafia: gli avvocati di
Parte Civile
4.1. La funzione civile dell’avvocato penalista
In materia penale, l’obbligatorietà della difesa tecnica ad
opera di un avvocato rappresenta una garanzia codicistica e,
insieme, una questione deontologica.
In prima battuta essa è una necessità processuale, al cui
mancato rispetto è subordinata la nullità assoluta del procedimento
stesso.
Tale principio trova estrinsecazione normativa all’art. 275 del
codice di procedura penale sardo che con L. 2 aprile 1865 era stato
esteso all’intero territorio nazionale e che era entrato in vigore il 1°
gennaio 1866364, con qualche modifica relativa, fra l’altro, alle
attribuzioni della camera di consiglio e all’obbligo di immediata
pronuncia della sentenza, dopo il dibattimento.
Le prescrizioni codicistiche regolamentanti la disciplina dei
difensori era contenuta nel capo I del libro II del codice di
procedura citato, agli artt. 275–280 ove era previsto che: «nelle
cause per crimini o per delitti, l’accusato o imputato comparendo
all’udienza deve essere assistito da un difensore sotto pena di
nullità. Davanti alle corti il difensore deve essere un avvocato365».
Il tema della necessarietà della presenza di un avvocato in
sede penale si rinviene prima ancora che nella codificazione
364
Codice di Procedura Penale colla relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in
udienza del 26 novembre 1865, Torino, Cerutti e Derossi, 1866.
365
Ivi.
173
processualpenalistica, in quel complesso di regole di etica e di
deontologia forense, cui l’avvocato naturalmente è chiamato da
sempre a rispondere.
Ne viene fatto un primo accenno, limitatamente ai
Procuratori, con la legge n. 1938 del 1874, istitutiva degli ordini
professionali all’art. 47 per il quale: “I Procuratori non possono
senza giusta causa rifiutare il proprio ministero”.
Come osservato da Guido Alpa366, la sistematizzazione di tali
precetti appartiene agli anni trenta perchè sino al tardo Ottocento il
rispetto dei principi di etica nell’adempimento della professione era
convinzione così diffusa e consolidata dall’essere considerata ovvia,
tanto dal non necessitare una disciplina scritta.
In quel tempo la deontologia forense era appannaggio più che
degli Ordini, della naturale auto regolamentazione della classe
avvocatizia, riposava più che nei precetti positivi, nei “galatei
dell’avvocato”367, raccolte di regole di etica, buon senso e buon
gusto cui il giurista avrebbe dovuto uniformarsi dentro e fuori dalle
aule dei tribunali.
Per copiosa letteratura368 sul tema, è certo che la difesa
tecnica dovesse informarsi a principi di integrità, disinteresse
personale verso la causa e di verità per il fine della giustizia.
Seppure ciò fu sempre accettato e condiviso, per un altro verso
vivace fu il dibattito intorno alla questione se l’accettazione del
mandato difensivo potesse conoscere dei limiti.
366
G. ALPA, L’avvocato, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 13.
V. MORENO, Il galateo degli avvocati, Napoli, La Toga, 1938; C. CALDARA E. CAVAGNARI,
Avvocati e Procuratori, Il Mulino, Bologna, 2004; G. ALPA G. DANOVI, Un progetto di ricerca
sulla storia dell’avvocatura, Il Mulino, Bologna, 2003.
368
A. PADOA SCHIOPPA, Avvocati e Avvocatura dell’Ottocento, Bologna, 2009; G. B. DE LUCA,
Lo stile legale, cit.
367
174
Una interpretazione rigorosa farebbe propendere per una
risposta in senso negativo, tuttavia, scriveva il napoletano Emanuele
Altavilla: «l’avvocato può esimersi dal partrocinare cause
ripugnanti, purchè non sia stato nominato d’ufficio difensore»369.
La nomina ad avvocato d’ufficio esulando dal conferimento
del mandato difensivo ad opera del cliente, usciva quindi dai canoni
etici ed entrava in quelli giuridici di prescrizione codicistica previsti
dall’ultima alinea dell’articolo 275 a termini del quale: «ove egli
non lo abbia scelto il presidente o il pretore glielo nominerà370».
Del resto, il mandato difensivo viene tradizionalmente
dipinto come un ministero sacro371, Zanardelli scriveva: «perchè
anche il patrocinio d’una causa cattiva è legittimo ed obbligatorio,
perchè l’umanità lo ordina, la pietà lo esige, la consuetudine lo
comporta, la legge lo impone»372.
In effetti, il carattere della obbligatorietà della difesa tecnica
nei processi penali ha contribuito a imprimere un tratto permanente
alla professione di avvocato, ne ha disvelato una attitudine sociale,
ha chiarito come dietro al rapporto imputato/difensore vi fosse un
autentico ruolo civile del professionista nell’adempimento del
proprio mandato373.
Un nitido esempio del carattere civile delle difese penali
emerge in uno scritto, che pare quasi un atto di rivendica, mandato
alle stampe dall’avvocato palermitano Pietro Gramignani nel 1889,
nel quale egli spiegava come: «la missione del difensore deve
E. ALTAVILLA, L’avvocato penale, Istituto delle edizioni accademiche, 1937, vol. I, p. 109.
Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia colla relazione del Ministro Guardasigilli,
cit.
371
M. VENDITTI, Parole, arringhe e discorsi, in L’Eloquenza, 1, 1937, p. 24.
372
G. ZANARDELLI, L’avvocatura, Firenze, Barbera, 1891, p. 109.
373
P. BENEDUCE, Il corpo eloquente, cit., p. 111.
369
370
175
esercitarsi là dove vi è una lacrima a tergere, un soccorso a dare, un
argine a porre perchè una famiglia non sia desolata»374.
Pietro Gramignani affermava ancora come: «quanto più c’era
bisogno di difesa, tanto più avrebbe creduto di adempiere bene il
proprio debito quel difensore che si fosse negato a prestare il suo
sacro ministero agli infelici sofferenti?».
Perchè, per usare le parole di Vincenzo Moreno «una volta
che l’avvocato ha assolto i propri uffizi, proprio questi lo rendono
pieno di quella urbanità, che è primo e più certo indizio di civiltà
sociale, l’urbanità dei mestieri»375.
374
375
P. GRAMIGNANI, La posta elettorale, Palermo, 1889, p. 5.
V. MORENO, Il galateo, cit. In G. ALPA, L’avvocato cit. p. 111.
176
4.2. Tra Verità Sostanziale e Processuale. Giuseppe
Marchesano: «giovane e coraggioso» avvocato nel
processo Notarbartolo. Gaetano Spina, avvocato
nel processo Amoroso & Compagni: «contro la lega
dei tristi»
Un tentativo di ricostruzione del ruolo e della dimensione
dell’avvocato di parte civile non può che muovere dalla ricerca
della sua esatta collocazione tra gli interstizi della verità sostanziale
e processuale. Appare utile alla trattazione un propedeutico e
sintetico raffronto con la figura generale del penalista e del suo
tipico rapporto con il concetto di “Verità”.
Com’è noto, corollario al tema dell’accettazione del mandato
difensivo è l’agire secondo una condotta leale e proba nei confronti
del cliente, atta a non generare un caso di “patrocinio infedele”376.
La nozione di lealtà, secondo una ricostruzione carrariana377,
non deve però declinarsi in una “obbligazione positiva” fino al
punto da ammettere la colpa del proprio assistito dinanzi al giudice,
bensì in una “obbligazione puramente negativa”, tale da consentire
in alcuni casi, al più, “la reticenza” dell’avvocato.
La questione di ordine etico – deontologico, dilemma e nello
stesso tempo contrassegno tipico dell’avvocato penalista, deve
essere correttamente inquadrata nell’ottica secondo la quale questi,
in ossequio al mandato ricevuto, non mira a ricercare una verità
assoluta, quanto, invece, una verità processuale che sia conforme
agli interessi del suo difeso.
L’avvocato si preoccupa non già di indagare se l’imputato sia
376
G. DI RENZO VILLATA, Il patrocinio infedele in Italia tra Otto e Novecento, in «Officium
Advocati», Frankfurtam Main, 2000, 66. pp. 316 e ss.
377
F. COLAO, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione,. cit. p. 356.
177
effettivamente innocente, quanto se tale appaia all’uditorio.
In definitiva, il proprio ministero può dirsi compiuto sia nel
caso in cui il suo assistito, realmente innocente venga assolto, che
nell’ipotesi diversa in cui riesca a far collocare la responsabilità del
suo cliente – colpevole – lungo una diversa scala penale.
L’avvocato di parte civile risponde a
delle regole
parzialmente diverse.
Già il codice di procedura penale sardo – italiano agli artt.
109 – 120378 statuiva come «ogni persona offesa o danneggiata da
un reato potesse costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè
non avesse portato querela».
La costituzione di parte civile poteva avvenire «in qualunque
stato della causa», con il solo limite che «non fosse terminato il
pubblico dibattimento379». L’art. 277 del citato codice prescriveva
poi che la parte civile nelle cause di competenza del pretore potesse
«comparire
personalmente
all’udienza,
oppure
facendosi
rappresentare da persona munita di procura speciale». «Nelle cause
di competenza dei tribunali correzionali o delle corti doveva farsi
rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il
tribunale o la Corte che deve giudicare380».
Professionalmente, egli fa il proprio ingresso nel dramma
giudiziario al fine di patrocinare gli interessi civili della parte lesa
nel processo penale.
In tema di conferimento del mandato, una sentenza della
Corte di Cassazione di Torino del 1884381 aveva statuito «per la
378
Codice di Procedura Penale del Regno d’Italia, colla relazione del Ministro, cit.
Ivi.
380
Ibidem.
381
Corte di Cassazione Torino, anno 1884, sentenza collazionata in «Codice di Procedura
Penale del Regno d’Italia, illustrato secondo la più recente giurisprudenza, con note e
richiami», a cura dell’avvocato Erminio Malchiodi, Vallardi Ed., Milano, 1890.
379
178
legittimità della rappresentanza della parte civile davanti ai tribunali
e alle corti non si richiede il mandato scritto, basta che la parte
presente all’udienza dichiari di voler essere rappresentata dal
procuratore, pure presente, che accetti». E la ragione, come avverte
la Cassazione di Firenze382, «sta nel mandato tacito che gli viene
dalla parte civile ed accettante».
Un altro tema rilevante involge la ratio stessa sottostante ad
ogni costituzione di parte civile, ovverosia che cosa fondasse titolo
per la legittimazione dell’esercizio dell’azione civile nel processo
penale. In particolare, l’avvocato professore Giuseppe Mario Puglia
nelle sue “Istituzioni di diritto penale”383 argomentò come:
si è discusso se il dolore morale sia per sè stesso titolo sufficiente per lo
esercizio dell’azione civile. Noi non crediamo che il mero dolore morale
possa servire di base all’esercizio dell’azione civile. L’azione civile
nascente dal reato non mira che alla riparazione del danno prodotto
dallo stesso, e sebbene questo danno possa essere materiale o morale,
pure non è a ritenersi come danno morale il semplice dolore provato per
la consumazione del reato. Il danno morale che può servir qual titolo
all’esercizio dell’azione civile è quello che nei suoi risultamenti si
converte in danno materiale o meglio pecuniario: ciò appunto avviene
nei reati di diffamazione, ingiuria etc. E adunque secondo Noi, è
contrario ai rigorosi principi della scienza ed alla legge che ci governa,
ammettere l’esercizio dell’azione civile laddove un risarcimento
effettivo di danni sia impossibile. Abbandonando un tale criterio,
bisogna necessariamente vagare nell’arbitrio e ricorrere sovente nei
gravi inconvenienti o di dovere ammettere molte persone, parenti e
perfino gli amici del danneggiato o offeso a costituirsi parte civile,
ovvero di ammettere la costituzione di parte civile ed escludere poi la
condanna al risarcimento del danno perchè danno valutabile
382
Corte di Cassazione di Firenze, anno 1871, sentenza collazionata in «Codice di Procedura
Penale del Regno d’Italia, illustrato secondo la più recente giurisprudenza», cit., p. 23.
383
F. PUGLIA, Istituzioni di diritto penale, Napoli 1884, p. 23.
179
pecuniariamente infatti non si è verificato.
L’argomento sostenuto dal Puglia intorno alla ammissibilità o
meno della parte civile al fine dell’ottenimento di un indennizzo
pecuniario che tenesse conto del solo danno morale subito per la
perdita di un parente, fu avversato da chi invece sosteneva la tesi
opposta, che ravvisava proprio nel dolore patito dall’uccisione di un
congiunto, in quella affectio familiaris, la necessità di una equa
riparazione che la costituzione di parte civile nel processo penale
avrebbe potuto assicurare.
Nelle cronache oggetto del presente lavoro si registra infatti
come i familiari della famiglie Amoroso e Notarbartolo furono
ammessi all’esercizio dell’azione civile nei processi contro i
mandanti e gli esecutori materiali dei delitti in cui i loro congiunti
erano rimasti uccisi.
Ancora sulle note caratteristiche di questo attore del processo
penale, va rilevato come tratto peculiare, il fatto che nel difensore di
parte civile gravi un doppio onere: quello, connotato dal rapporto
professionale, di garantire la migliore tutela civilistica del proprio
cliente e quello, strettamente etico-deontologico, di verificare la
correttezza, formale e sostanziale, dell’ipotesi accusatoria.
Vi è quasi un ribaltamento della funzione e del ruolo fin qui
visti.
L’aderenza rigorosa ai principi della giustizia e il rispetto
delle basilari norme di condotta professionale, si spingono a
imporre all’avvocato la rimessione del mandato ogni qualvolta sia
palese l’innocenza dell’accusato384.
384
GARCON, Oratoria forense, cit. p. 18.
180
Le ragioni sottese sono agevolmente desumibili: il difensore
dell’imputato interviene quando il delitto è già compiuto e ha il
dovere di sostenere l’estraneità ai fatti del suo difeso o di limitarne
la responsabilità, mentre il rappresentante di una parte civile
«calunniatrice» agevolerebbe scientemente la consumazione di un
delitto a danno dell’accusato385.
Lo sostiene l’avvocato Giuseppe Marchesano: «No, non
affermo la menzogna, perchè la menzogna al fine della causa oltre
che una viltà morale, mi pare una viltà intellettuale»386.
Dello stesso segno è l’avvocato Salvatore Donatuti quando
nel proprio appello ai giurati afferma: «credetemi, se non avessi
avuto il convincimento [...] io non avrei avuto il coraggio di
presentarmi innanzi a voi»387.
Inquadrato, seppur sinteticamente, il ruolo della figura
dell’avvocato di parte civile, l’esame involge adesso l’aspetto
retorico.
Il meccanismo d’indagine ha posto in rilievo vari aspetti
interpretativi delle due fattispecie in esame, l’art. 426 del codice
penale sardo e il 248 del codice penale Zanardelli.
Muovendo, ordinatamente, dal soggetto attivo del reato, il
primo problema a profilarsi è quello del nomen iuris. Come si
vedrà, infatti, la nozione di malfattore, ristretta o dilatata,
rappresenta un elemento di discontinuità tra i meccanismi di difesa
registrati prima e dopo l’entrata in vigore del codice del 1889.
Altri momenti interpretativi si snodano nella ricerca dei
385
E. ALTAVILLA, L’avvocato penale cit. p. 103.
G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, Processo contro Raffaele Palizzolo e C.,
Arringa dell’avv. G. Marchesano (Parte Civile Notarbartolo) – Resoconto Stenografico,
Palermo, Tipografia Calogero Sciarrino, 1902, p. 318.
387
Arringa Donatuti, in Processo Amoroso, p. 185.
386
181
presupposti oggettivi e soggettivi atti a fondare la sussistenza dei
reati attraverso la verifica in concreto dei dogmi tipizzati dalla
norma.
Per questo, sono posti sotto la lente d’ingrandimento lo stesso
problema relativo alla qualificazione della mafia come ente
associativo, nonché i due aspetti fondanti l’associazione stessa: il
vincolo e l’organizzazione.
Infine, è valutata l’idoneità concreta delle società criminali a
ledere il bene giuridico protetto dalla norma: la pubblica
tranquillità, prima, l’ordine pubblico poi.
Il primo focus è dunque attorno alla nozione di malfattore tra
teoria e prassi applicativa, sulla cui ricostruzione storica corrono i
due diversi filoni interpretativi intessuti dai giuristi di parte civile.
La questione non è meramente accademica, giacché i suoi
risvolti portano in sede di lavori preparatori al codice penale del
1889 – con lo stratificarsi di sentenze di vario segno 388 e con la
polemica
più
volte
sfociata
nelle
aule
parlamentari
–
all’accoglimento della modifica della stessa locuzione in favore
dell’adozione del sostantivo meno equivoco di persone.
Per una migliore contestualizzazione delle linee difensive
strutturatesi intorno a questi temi, appare utile un breve e sintetico
raffronto tra le diverse interpretazioni a vocazione europea nate
sotto l’imperio del codice penale sardo esteso per il Regno.
L’esegesi intorno alla lettera della norma disvela, infatti,
l’esistenza di due scuole di pensiero, l’una è quella che in Francia fa
capo a Carnot389 e che in senso restrittivo considera soddisfatto il
F. BENUSSI, Associazione a delinquere, in «Giust. Pen.», 1908; A. Carcani, Associazione per
delinquere – Studi sul codice penale, 1894.
389
CARNOT, Voce Associazione di malfattori in «Digesto Italiano», anno 1907, p. 80.
388
182
presupposto dell’articolo solo se ad essersi associati siano individui
che «sonsi già resi colpevoli di cattive azioni e che sono abituati a
commettere crimini».
L’altra, di portata estensiva, condivisa tra gli altri, da Rauter,
Morin e poi da Boitard390, sostiene con fermezza la non tassatività
della prescrizione in esame, affermando che «non è necessario che
gli associati, o per misfatti o per condanne, avessero già nota di
malfattori», mentre il Franzoni391 in Italia ha cura di precisare come
«il vocabolo malfattore significhi, in genere, persone dedite al mal
fare».
È all’interno di questo dibattito di fine Ottocento che si
inserisce la ricostruzione operata dall’avvocato di parte civile
Gaetano Spina392.
A suo giudizio, il verdetto della giuria deve fondarsi su un
esame che involga le vite degli accusati.
Nelle loro valutazioni i giudici di fatto: «devono tenere
davanti tutto il passato degli imputati».
La precedente condotta diviene così un elemento estrinseco
per la costituzione di un momento necessario del reato: il soggetto
attivo.
Gaetano Spina fornisce anche i parametri attraverso i quali
misurare il loro grado di delinquenza. E, così, l’indice di
colpevolezza viene in qualche modo ancorato a «vecchie
processure», per cui sono richiamati processi celebrati nei cinque
anni precedenti nei quali gli Amoroso, seppur latitanti, erano già
RAUTER, MORIN ed altri, Voce Associazione di malfattori, in «Digesto italiano», p. 81.
FRANZONI, Voce Associazione di malfattori, in «Digesto italiano», p. 80.
392
Arringa Spina, Processo Amoroso, p. 181.
390
391
183
stati imputati per altri misfatti393.
Ancora. I presupposti della colpabilità sono da ricercare nelle
informative di polizia, nelle note al questore, in cui i nomi degli
imputati già compaiono, insomma in tutti quei luoghi da cui
agevolmente tradurre il significato del termine malfattore.
Il composito dato storico, così delineato, viene qui sfruttato
per qualificare gli accusati come figure dedite al mal fare, già
abituate al crimine. Il nomen assume una pregnanza per certi aspetti
creativa.
A sostegno viene richiamata dall’avvocato di parte civile la
codificazione penale francese che in passato aveva indicato nei
malfattori: «esseri perversi che facendo il mestiere di ladri o di
briganti, s’accordano di porre in comune i loro misfatti»394.
Anche volendo considerare che ci si trova dinanzi a una
difesa di parte civile, appare evidente l’intento dell’avvocato Spina
di voler porre l’accento sui precedenti cattivi degli accusati,
rimanendo così sostanzialmente ancorato a una visione antica e già
in via di superamento.
È una teorica, questa sulla concezione di malfattore che
attraversa tutto il momento postunitario e che sovente si rintraccia
nelle arringhe degli avvocati oggetto di ricerca, almeno tutte le
volte in cui si è trattato di rappresentare «in turpi processure,
soggetti onorevoli e rispettabilissimi».
La nozione restrittiva di malfattore, infatti, mal si confà a
qualificare giuridicamente la parte di classe borghese siciliana,
rappresentante dell’alta mafia, che nel momento postunitario era
393
394
Ibidem.
Ibidem.
184
anch’essa stata chiamata a comparire in Assise.
Si trattava di latifondisti, proprietari terrieri, baroni, uomini
che rivestivano cariche politiche, i cui destini erano legati a doppio
filo con le vicende mafiose avviluppatesi intorno al binomio
baronaggio/gabella395.
Il significato del maneggio da parte degli avvocati di un
simile argomento si può cogliere alla luce di una lettura
comparatistica tra la concezione restrittiva di malfattore e un altro
termine, un’altra espressione simbolica e nello stesso tempo
ridondante nei discorsi degli avvocati palermitani: il concetto di
galantuomo, in chiave siciliana.
C’è un illuminante passo:
Nella prima edizione del processo per l’assassinio Notarbartolo alle
Assise di Milano parecchi testimoni vennero a dire che nel paese di
Villabate vi erano solo tre galantuomini, dichiarazione che, fatta da un
abitante di quel paese, destò viva ilarità nel pubblico: ilarità che divenne
anche maggiore, quando venne a risultare che uno di quei tre
galantuomini aveva avuto dei conti a regolare con la giustizia. E tutto
questo fu un semplice equivoco per una falsa interpretazione, perchè in
Sicilia la parte del popolo per galantuomini intende, non già le persone
oneste, ma bensì quelle di condizione signorile396
Un galantuomo, così inteso, non poteva essere qualificato
malfattore.
I termini mutano al mutare della qualità degli imputati. Che si
tratti di bassa delinquenza o di alta mafia, la differenza nei registri e
nel ruolo stesso dell’avvocato di parte civile diventa consistente.
395
F. DI BARTOLO, Imbrigliare il conflitto sociale. Mafiosi, contadini, latifondisti, in
«Meridiana» n. 63, anno 2008, p. 32.
396
F. RENDA, Il processo Notarbartolo, ovvero per una storia dell’idea di mafia, in «Archivio
storico per la Sicilia orientale», anno 68, 1972, fascicolo 1, p. 48.
185
La specialità dell’apparente ossimoro malfattore/galantuomo
permette di ricavare dei modelli di difesa processuale che
richiamano a loro volta aspetti sociali.
Tratti di rottura si evidenziano già nel processo Notarbartolo.
Rispetto a quella appena vista, di segno completamente opposta è la
teoria dell’avvocato Marchesano, al quale spetta l’ardua impresa di
demolire l’immagine di un potente personaggio come Raffaele
Palizzolo, per il quale proprio la reputazione pubblica costituiva il
più insormotabile degli ostacoli.
Così, se nella prima il passato era studiato e inquadrato come
elemento costitutivo del soggetto attivo del reato, in questa si tratta
di capovolgere l’apparente vita integerrima di un uomo politico in
vista come il Palizzolo al fine di dimostrarne la colpevolezza.
In un tessuto sociale, economico e giudiziario ad elevato
grado di contaminazione come questo, non è facile sostenere un
simile
compito.
Gli
ossessivi
insabbiamenti
hanno
abbondantemente permeato l’attività istruttoria. L’accertamento
della verità sostanziale fatica così ad emergere da un terreno
viscoso e ispido e a imporsi su quella processuale che, tra spinte
politiche e abili rinvii dilatori, rischiava di prevalere in ogni
momento di questo lungo processo.
Anche qui si milita, dunque, verso la ricerca di un «uomo
malfattore, o per dirla secondo la nuova qualificazione, delinquente,
ragion per cui, mantenendo ancora il focus su questa nozione, ci
accingiamo a percorrere la linea interpretativa dell’avvocato
Giuseppe Marchesano.
Il teorema da dimostrare consiste nel rovesciare l’immagine
del “galantuomo” e questo risultato viene raggiunto attraverso un
186
rigoroso e documentale ragionamento logico – giuridico che si
snoda in un percorso a più livelli, di forma ellittica, scaturenti l’uno
dall’altro.
A essere indagata è la capacità a delinquere del Palizzolo,
cioè quell’attitudine a compiere atti penalmente rilevanti. In
quest’ottica assurgono a indici rivelatori due aspetti: l’animus
perversus e i mezzi utili al delitto. Entrambi vengono ricavati da un
unico ma compiuto elemento di prova: i rapporti che Palizzolo
intratteneva con la mafia.
Appare utile soffermarsi sul significato e sulla portata
dell’elemento attinto dall’avvocato di parte civile a fondamento
della propria strategia difensiva: la capacità a delinquere.
La scelta nell’utilizzo di tale argomento nella edificazione del
discorso giuridico del Marchesano397 va osservata in correlazione
con l’immagine pubblica “dell’avversario”, Raffaele Palizzolo,
corrispondente a quella di un galantuomo.
L’aggressione a quella “onorabilità ostentata” attraverso la
dimostrazione dell’esistenza di un animus perversus e di
intelligenza di mezzi costituisce la brillante intuizione che
concorrerà a decretare la vittoria per il giovane avvocato
palermitano.
La ricostruzione operata dal giurista riesce a superare il
vaglio della pienezza della prova che risulta formata oltre che da
testimonianze, soprattutto da risultanze scritte.
L’impianto difensivo si propone di provare l’esistenza di una
fitta rete di contatti costituita da corrispondenze di interessi e da
scambi di favori, di cui il Palizzolo si sarebbe servito prima nelle
397
G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, cit. p. 338.
187
elezioni e poi per ordire il delitto Notarbartolo.
L’elemento probatorio è costituito da una serie di lettere
manoscritte dal Palizzolo e indirizzate ai questori dei vari
mandamenti palermitani, dalle quali emergeva il ruolo d’influenza
esercitato su una cerchia ben definita di individui di estrazione
delinquenziale398.
Per essi l’imputato era solito frapporsi con una opera di
autentica mediazione, per chiedere favori, deroghe alle regole, ora
per far evitare la pena del confino a uno, ora per cancellare una
ammonizione a un altro.
Si trattava di soggetti sottoposti a un vero e proprio
protettorato, ingaggiati dallo stesso Palizzolo in qualità di castaldi o
di guardiani delle proprie terre. Se questo giustificava in qualche
modo la legittimazione a premere sui questori, dall’altro
evidenziava la personalità di un potente uomo politico che risultava
attorniato da pregiudicati, ammoniti, in qualche caso latitanti,
formalmente ai suoi servigi domestici o rurali, materialmente
rappresentanti la prova vivente dello scambio di intese. Erano
uomini, cioè, “a disposizione”399 del Palizzolo.
Per Marchesano può concludersi che: «la protezione offerta
al delinquente è protezione al delitto stesso»400.
Si giunge così alla dimostrazione del teorema anzidetto. I
rapporti con la mafia provano la capacità morale a delinquere, ossia
l’attitudine psicologica, l’animo a commettere reati, mentre i
rapporti con i singoli mafiosi attestano la facilità a procurarsi i
mezzi del delitto, significa altrimenti non dovere ingaggiare dei
398
Ivi, p. 339.
Ivi, p. 340.
400
Ivi, p. 341.
399
188
sicari, bensì attivarsi all’interno delle proprie conoscenze.
Del resto, un delitto clamoroso come quello del banchiere
Notarbartolo, per le modalità, per la raffinatezza con cui è stato
ideato, non avrebbe potuto mai consumarsi senza una fitta rete di
coperture mafiose e colui il quale ne era titolare, protettore e
depositario era proprio il Palizzolo.
La ricostruzione di questo passo dell’arringa del Marchesano
permette di rivedere il concetto di delinquente, riannodandolo a
quello più siciliano di galantuominismo.
L’analisi delle difese di parte civile continua passando
attraverso la ricerca della corrispondenza tra i dogmi richiesti dalla
norma e quelli emergenti dai fatti di causa.
Il terreno di elezione, stavolta, è rappresentato dalla
definizione stessa di associazione mafiosa, dal significato di vincolo
e dal paradigma dell’organizzazione.
Il primo elemento che emerge dagli atti è di tipo
qualificativo:
la mafia è una organizzazione spontanea, quasi istintiva della
delinquenza. [...] È un sentimento naturale, uno spontaneo concerto, una
solidarietà che riunisce tutti i ribelli alle leggi della società civile. [...]
Più grave e più pericolosa di qualunque organizzazione artificiale,
appunto perchè non è un contratto, ma è una maniera di vivere 401
La tendenza è verso la ricerca della oggettivizzazione del
fenomeno che, pur nella sua specialità, presenta i tratti somatici
propri
della
delinquenza,
nelle altre difese
sapientemente
dissimulati o quanto meno oscurati.
401
G. MARCHESANO, Corte di Assise di Bologna, cit. p. 346.
189
Nella missione dell’avvocato di parte civile è possibile
scorgere, infatti, dinamiche difensive estranee alle logiche già
esaminate, che avevano per buona parte percorso un filone
ideologico opposto e miranti cioè alla soggettivazione del fenomeno
mafioso e alla sua restrizione a grido sicilianista, o antropologico, o
addirittura folkloristico.
La singolarità del fenomeno, invece, qui viene utilizzata
proprio per misurare l’alto grado di pericolosità di queste
organizzazioni, comparativamente maggiore rispetto a quelle
artificiali proprio perché la loro natura risiede in un ben determinato
e tipico modo di vivere.
Tale argomento ne anticipa l’altro ad esso concatenato: il
significato codicistico del vincolo.
Esso viene rinvenuto da Giuseppe Marchesano, in forma
embrionale, in questa «speciale solidarietà che li unisce
spontaneamente tutti»402.
Ma vi è di più. A questo livello, per così dire, spirituale, se ne
accompagna un altro materiale, che a sua volta si riannoda con il
tema dell’organizzazione.
Il riferimento è al vincolo militare che vuole una ripartizione
interna e suddivisa in singole cosche delle varie famiglie aderenti al
consorzio, ciascuna con i propri capi e le proprie ramificazioni sul
territorio.
Il Marchesano sottolinea questo aspetto403, ponendo l’accento
sul meccanismo di comunione dei socii e di insubordinazione
rispetto ai loro superiori e protettori che attesta definitivamente
402
Ivi, p. 358.
Ibidem.
403
190
l’esistenza e il fondamento del vincolo.
Questo tipo di accertamento rappresenta una tappa obbligata
della difesa di parte civile e del resto, del carattere essenziale del
pactum sceleris e del suo inequivocabile accertamento giudiziale
troviamo traccia in una sentenza del tribunale di Girgenti dove si
legge: «i camorristi e i mafiosi se non risulta che siano
tassativamente e specificatamente legati da regole e patti sociali,
non possono rispondere del reato previsto dall’art. 248 c. p.»404.
È a questo punto che si introduce il tema, molto dibattuto in
dottrina e in giurisprudenza, circa il significato dell’elemento della
organizzazione quale connotato tipico.
La ricostruzione di questo elemento essenziale affonda le sue
radici nella stessa impronta interpretativa lasciata dal vincolo.
E infatti, quell’unione di intenti, facultata dalla comune
solidarietà, salda la parte, per così dire, spirituale del connubio;
mentre la distribuzione degli appartenenti in singoli clan strutturati
ne sigilla la parte, diremo, materiale.
A conclusioni simili era già pervenuto l’avvocato Spina, nel
processo Amoroso, individuando il vincolo criminoso «che è il
principale criterio della società a delinquere»405 nel comune
interesse di chi propone ed esegue il delitto.
A questo punto è già possibile tracciare una prima linea di
analisi comparativa dei meccanismi di difesa di parte civile studiati
tra i due codici. Essi rivelano tratti comuni, sintetizzabili in una
perorazione atta, in primo luogo a cristallizzare la forza e la
concretezza del vincolo dell’associazione per delinquere, che risulta
A. GUADAGNI, Sentenza del Tribunale di Girgenti, 7 aprile 1903, in «Foro Siciliano», I 1903.
Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 181.
404
405
191
adesso legata da una relazione di natura ideale rinvenibile nella
volontà del raggiungimento dello scopo comune e da un’altra di
tipo materiale che si ritrova nel sistema di corrispondenza che
connette i socii ai loro capi e protettori.
Le stesse concezioni si ritrovano in una sentenza della
Cassazione di Napoli che nelle motivazioni scrive: «l’essenza di
codesto reato è nella organizzazione delle bande, la quale
presuppone più che una riunione, un vincolo tra i soci di gerarchia e
di disciplina»406.
Un altro momento esegetico, tematizzato nelle arringhe di
parte civile, involge la ricerca nelle associazioni sub judice, di quei
presupposti che, ricalcando due connotati emblematici del
fenomeno criminale mafioso, ne attestano chiaramente la
suscettibilità a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma: la
pubblica tranquillità.
In un’ottica più macroscopica, si tratta di un primo compiuto
tentativo di concepire rigorosamente il diritto penale come
strumento di tutela dei beni giuridici ed è frutto di una concezione
di fondo – ispirata sia al positivismo scientifico, sia al liberalismo
progressista di fine Ottocento – che valorizza l’idea di «scopo» nel
diritto penale, più in generale teorizzata da Jhering407.
L’analisi è quindi adesso svolta ponendo sotto esame la
qualità e l’attitudine di queste associazioni criminali a costituire un
pericolo per la comunità e ciò nella ricerca del punto di
corrispondenza tra esse e il contenuto antisociale dell’illecito.
Così, l’avvocato Gaetano Spina nell’incipit alla sua orazione:
406
407
Cass Napoli 20 sett. 1870 – causa Ruffo/Scilla ed altri in «Riv. Pen.», 1870.
R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto, trad. di M. G. Losano, Torino, v. 1, 1972.
192
«favoriti dal terrore dei loro nomi, legati tra loro dal più feroce
patto di sangue»408.
Il rinvio, nemmeno tanto implicito, è a due fondamentali
luoghi, capaci di misurare il grado di minaccia per il bene giuridico
tutelato dalla norma.
Vediamo come.
Il riferimento è al ruolo e alla dimensione che assume
l’intimidazione prodotta dalla loro fama e al meccanismo di
affiliazione della punciuta409 che, sugellando il vincolo, aumenta la
pericolosità sociale del consorzio criminale, proprio in virtù della
sua inscindibilità.
L’argomento assume una forte pregnanza persuasiva se si
considerano i due elementi in maniera tra loro combinata, vediamoli
prima singolarmente.
Come ci testimoniano celebri autori, tra i quali Giuseppe
Alongi410, l’ingresso nel gruppo criminale è storicamente preceduto
dalla consumazione di riti di iniziazione a metà tra il mistico e il
settario. Il meccanismo della punciuta era già stato attestato negli
anni settanta del diciannovesimo secolo dalle rivelazioni di
Salvatore Marino, ex appartenente alla setta degli Stuppagghieri,
che della pratica aveva fornito una dettagliata descrizione411.
Il rituale di affiliazione produce così un duplice effetto, uno
interno e l’altro esterno alla organizzazione. Nel primo, infatti,
suggella definitivamente l’appartenenza e l’adesione psichica
dell’iniziato alla setta, plasmando proprio quell’affectio societatis
408
Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 181.
G. LO VERSO E G. LO COCO, La psiche mafiosa: storie di casi clinici e collaboratori di
giustizia, Franco Angeli, Milano, 2003; G. BIANCHI, Le associazione di malfattori, studio di
sociologia criminale, in «Riv. Dir. Pen.», anno 1908.
410
G. ALONGI, La Maffia, cit., p. 39.
411
A. CRISANTINO, Della segreta e operosa associazione. cit. p. 111.
409
193
che la norma richiede, ovvero la consapevolezza di partecipare
all’associazione quale componente.
Il neofita veniva presentato al consiglio dei capi sezione da
due soci emeriti o padrini, quindi avveniva la consegna
dell’immagine di una santina, sulla cui effigie venivano sparse le
gocce di sangue fuoriuscito a seguito della puntura effettuata sul
pollice della mano destra, realizzata solitamente con un legno
appuntito di un ramo di albero di arancio. A quel punto, la santina
veniva fatta bruciare, mentre l’iniziato pronunciava la formula del
giuramento di fedeltà, devozione e sottomissione alla cosca412.
Nel secondo significato, favorisce l’immediata riconduzione
al gruppo, il che forma il primo segmento di intimidazione che, a
sua volta, fomenterà la fama criminale dell’associazione stessa, di
cui si dirà tra poco.
E veniamo adesso alla costruzione di questo secondo
componente maneggiato nell’incipit dell’avvocato Spina.
La nozione di fama criminale si spiega alla luce della
considerazione che l’associazione, per la sua semplice esistenza, è
capace di incutere uno stato di timore diffuso sul territorio nel quale
opera.
L’attività concretamente svolta sulle terre di giurisdizione
propria di ciascuna famiglia, infatti, alimenta la stessa reputazione
criminale che avvolge il sodalizio. E ciò per una ragione: il
controllo delle contrade e la gestione degli affari si esplica
attraverso atti di violenza e di minaccia – «ogni sospiro una
vendetta, l’assassinio un’abitudine»413 – proseguiva l’avvocato
412
413
Ibidem.
Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 182.
194
Spina nella sua arringa.
Ciò è sufficiente per creare condizioni di assoggettamento e
atteggiamenti di omertà tali da erigere attorno alla associazione un
autentico muro di protezione.
Questa barriera permette, proprio nel significato delle parole
dell’avvocato Spina, quel «principio di favore» che protegge gli
associati stessi da qualsivoglia attacco esterno.
In definitiva, il meccanismo retorico realizzato attraverso il
ricorso ai topoi fama criminale/patto di sangue evoca chiare
immagini di allarme sociale e, dinanzi agli occhi dei giurati, getta le
prime granitiche fondamenta circa la sussistenza di quella minaccia
alla pubblica tranquillità che la norma dell’articolo 426 del codice
penale sanziona.
Tale ultimo rilievo necessita di un approfondimento, volto a
chiarire
l’aspetto
essenziale
che
caratterizza
l’associazione
strutturandola tra i delitti contro la pubblica tranquillità.
Per illustrarlo, l’avvocato Ferdinando Puglia richiama
l’immagine tradizionale dell’associazione come reato di pericolo
permanente.
«In codesta organizzazione, presa in tutte le sue forme più
svariate, da quella dei briganti a quella dei camorristi e dei mafiosi,
in codesta associazione in corpo è il pericolo della tranquillità
pubblica, è la ragione per cui la legge la colpisce prima che agisca,
è la giustificazione della pena»414.
Altri autori hanno teorizzato come «il legislatore ha voluto
colpire le associazioni organizzate, nelle quali l’accordo di più
volontà che agiscono per impulso unico, sotto il rigore di una certa
414
F. PUGLIA, Criminalità collettiva, in «Archivio di Psichiatria», II, anno1901, p. 112.
195
disciplina, costituisce la vera minaccia all’ordine pubblico, e
racchiude una maggiore quantità d’imputabilità politica»415.
È appena il caso di segnalare come nel secondo Ottocento, i
concetti di “quantità politica”, di “ordine pubblico”, di “difesa
sociale” avessero raggiunto un buon grado di elaborazione e i moti
interpretativi e argomentativi intorno al concetto e alla struttura del
reato di associazione di malfattori ne rappresentano un significativo
esempio.
A conclusione di questo discorso, emerge come la difesa di
parte civile risponda a dei meccanismi logici per certi aspetti assai
differenti dalla difesa dell’imputato. Dal punto di vista strettamente
giuridico, nel secondo caso, il difensore toglie, dissimula, rarefa gli
elementi di colpevolezza, nel primo caso, invece, tende a ricercarli,
ad assemblarli, a offrirli in fruizione alla giuria.
Trave portante rimane il rispetto di quel dovere di verità, nel
significato che si è innanzi detto.
Lo scopo ultimo deve essere sempre la certezza del diritto e il
rispetto della legge per i fini della giustizia, così come vuole la
formula del giuramento d’ingresso alla professione forense.
Sono spazi, anzi, nei quali la ricerca della verità sostanziale è
fortemente agognata.
E in nome di questo, non ci si può permettere di «fabbricare
ingiuste assoluzioni»416, asserisce l’avvocato Gaetano Spina,
deputato e seguace della politica di Crispi.
Autentico avvocato di parte civile, dentro e fuori dalle aule
dei tribunali, egli, denunciando le gravi condizioni della giustizia
415
416
A. CARCANI, Associazione per delinquere studi sul codice penale, Ed. Effe,1894, p. 64.
Arringa Spina, in Processo Amoroso, p. 182.
196
nell’isola, si fece promotore di una legge che:
facultasse la Corte d’Assise a non rispettare il verdetto del del giurì,
anche nel caso di erronea liberazione pronunziata a favore dell’accusato
e inviare la causa ad altra sessione e ciò sul motivo che l’interesse
sociale, come prescrive che l’innocente sia salvo, così addimanda che il
reo venga punito e che la legge imperante autorizzando il Magistrato
dell’Assise ad annullare il verdetto di una ideale colpabilità, nella stessa
guisa dovrebbe cessare il verdetto dell’ingiusta assoluzione 417.
L’analisi delle arringhe difensive oltre ad aprire scenari nuovi
rispetto a quelli già incontrati, ha il pregio di colmare dei vuoti
apparenti e di dare “senso” ad aspetti del diritto penale sostanziale
e processuale di non poco conto. Ancora: analizzare le difese delle
famiglie delle vittime assassinate dagli Amoroso e di quella del
banchiere ucciso Emanuele Notarbartolo risolve, talvolta, i
problemi di qualificazione giuridica che si sono incontrati, oltre a
fornire particolari della cultura giuridica e della comprensione del
fenomeno mafioso, per i tempi, decisamente rilevanti.
Attraverso le tappe dei discorsi dei due avvocati, Gaetano
Spina e Giuseppe Marchesano, è possibile rileggere a ritroso i
registri adottati dagli avvocati difensori già analizzati e offrire
nuove letture interpretative delle fattispecie previste dall’art. 426
codice penale sardo-italiano e dal successivo art. 248 del codice
penale Zanardelli.
In particolar modo, la difesa delle vittime della mafia, dal
taglio speculare a quella propria degli imputati, ha il pregio di
mettere in luce il fenomeno criminale per quello che è
effettivamente, riuscendo così a superare, quando non addirittura a
417
Ibidem.
197
ridimensionare, la considerazione che un’ampia fetta dell’opinione
pubblica avesse intorno all’idea di una mafia «buona e
cavalleresca». Attraverso la voce dell’avvocato di parte civile, così,
vengono veicolati i meccanismi di interazione, i criteri di
operatività, la tipica pericolosità sociale della mafia, che
gradualmente e tramite un processo lungo e laborioso, inizia quella
lenta trasfigurazione che la porterà lentamente ad essere percepita
come nient’altro che una organizzazione siciliana di natura
criminale.
Il dato finale che emerge, ad uno sguardo panoramico nel
raffronto
con
le
categorie
difensive
analizzate,
disvela
inequivocabilmente il carattere circolare proprio del meccanismo di
difesa processuale della mafia.
198
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ARCHIVIO DI STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7.
ARCHIVIO
DI
STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7 –
Carte Minghetti, rapporto Gerra 24 luglio 1874.
ARCHIVIO
DI
STATO PALERMO, Gabinetto Questura, anno 1880, busta n. 7 –
Informativa. Questore del Re presso il Tribunale di Palermo, 29 novembre
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ARCHIVIO
DI
STATO PALERMO, Gabinetto Prefettura, 1875, b. 35, f. 6 –
Memoria del 29 dicembre 1875.
ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno
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