PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per i problemi economici e monetari 2013/0264(COD) 28.1.2014 EMENDAMENTI 118 - 374 Progetto di relazione Diogo Feio (PE522.958v01-00) Servizi di pagamento nel mercato interno, modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e abrogazione della direttiva 2007/64/CE Proposta di direttiva (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) AM\1017038IT.doc IT PE524.781v02-00 Unita nella diversità IT AM_Com_LegReport PE524.781v02-00 IT 2/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 118 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 1 Testo della Commissione Emendamento (1) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione in materia di pagamenti, segnatamente della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22. La direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23 ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per i dettaglianti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l'uso di un dato mezzo di pagamento. (1) Nell'Unione, negli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli sviluppi in termini di integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio tramite la seguente normativa dell'Unione in materia di pagamenti: direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 e regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22. La direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23 ha ulteriormente integrato il quadro per i servizi di pagamento. __________________ __________________ 19 Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). 19 20 Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). 20 21 21 Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la AM\1017038IT.doc Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la 3/177 PE524.781v02-00 IT vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). 22 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). 22 23 23 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). Or. en Emendamento 119 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 2 Testo della Commissione Emendamento (2) La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche. (2) La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche che rimettono in discussione il quadro attuale. PE524.781v02-00 IT 4/177 AM\1017038IT.doc Or. en Emendamento 120 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. (3) Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. Esiste al AM\1017038IT.doc 5/177 PE524.781v02-00 IT riguardo un grande potenziale positivo che occorre sfruttare in modo più coerente. __________________ __________________ 24 24 COM(2012) 941 final. COM(2012) 941 final. Or. en Emendamento 121 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della (3) Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della PE524.781v02-00 IT 6/177 AM\1017038IT.doc catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi, sicuri e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. __________________ __________________ 24 24 COM(2012) 941 final. COM(2012) 941 final. Or. en Emendamento 122 Claudio Morganti Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Riconoscendo che i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile possono essere vantaggiosi per i dettaglianti e i consumatori e contribuire a contrastare la frode e la corruzione, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare la presente direttiva con iniziative a livello nazionale volte a promuovere ulteriormente l'utilizzo dei mezzi di pagamento non in contanti e di altri mezzi di pagamento innovativi di questo tipo. L'obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, applicando un trattamento fiscale favorevole a tali forme di pagamento innovative e riducendo gli eventuali oneri amministrativi connessi a siffatti metodi di pagamento. Or. en Emendamento 123 Jean-Paul Besset AM\1017038IT.doc 7/177 PE524.781v02-00 IT a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. (4) Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano disporre di possibilità di scelta in relazione ai servizi di pagamento in condizioni di trasparenza, in modo da trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. Or. en Emendamento 124 Inese Vaidere Proposta di direttiva Considerando 4 Testo della Commissione Emendamento (4) Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. (4) Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale per sostenere la crescita dell'economia dell'UE e garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. Or. en Emendamento 125 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 5 PE524.781v02-00 IT 8/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (5) È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Occorre che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento. (5) È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. È opportuno che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato. Or. en Emendamento 126 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Occorre che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di (5) È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. È opportuno che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di AM\1017038IT.doc 9/177 PE524.781v02-00 IT protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento. protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento. Or. en Emendamento 127 Diogo Feio Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) Nell'ambito dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) nel 2014 verrà raggiunto un traguardo importante con la migrazione dai bonifici nazionali e dagli addebiti diretti in euro a bonifici e addebiti diretti conformi agli standard SEPA. È opportuno proseguire la costruzione di un mercato dei pagamenti al dettaglio in euro nella zona euro che sia integrato, competitivo, innovativo e contraddistinto da condizioni di parità, al fine di pervenire a un vero mercato unico dei servizi di pagamento in Europa. Il processo in atto dovrebbe essere supportato da una governance rafforzata sotto la guida della Banca centrale europea. La creazione del comitato per i pagamenti al dettaglio in euro (Euro Retail Payments Board - ERPB) che subentrerà al consiglio SEPA, annunciata dalla BCE, dovrebbe contribuire a tale obiettivo e agevolarne il raggiungimento. Data la composizione dell'ERPB, che tiene conto di un migliore equilibrio tra gli interessi del lato sia della domanda che dell'offerta del mercato dei servizi di PE524.781v02-00 IT 10/177 AM\1017038IT.doc pagamento, tale organo dovrebbe fornire una valida consulenza quanto alle linee di sviluppo future del progetto SEPA e ai potenziali ostacoli alla sua realizzazione, alle soluzioni per superarli e per promuovere l'innovazione, la concorrenza e l'integrazione relativamente ai pagamenti al dettaglio in euro all'interno dell'Unione europea. È opportuno prevedere la partecipazione della Commissione con uno status di osservatore per far sì che i compiti, la composizione e il funzionamento dell'ERPB contribuiscano a promuovere il progetto SEPA. Or. en Emendamento 128 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (5 bis) La recente istituzione del comitato per i pagamenti al dettaglio in euro (Euro Retail Payments Board - ERPB), che subentra al consiglio SEPA, rappresenta un passo avanti positivo per rafforzare la governance della SEPA. In virtù della sua composizione e del suo mandato, che sono più ampi rispetto a quelli del suo predecessore, l'ERPB ha il potenziale per promuovere concretamente lo sviluppo, in tutta l'Unione, di un mercato integrato, innovativo e competitivo dei servizi di pagamento al dettaglio in euro. Tale potenziale dovrebbe essere valorizzato appieno e la Commissione dovrebbe partecipare molto attivamente ai lavori dell'ERPB. Or. en AM\1017038IT.doc 11/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 129 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, occorre che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli "operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio25. (6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della mancanza di certezza giuridica, dell'applicazione non uniforme del quadro legislativo all'interno dell'Unione, della maggiore innovazione tecnica dei pagamenti elettronici, del graduale, continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e della velocità con cui emergono nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza e la trasparenza dei servizi di pagamento sono condizioni fondamentali per il buon funzionamento di prodotti e servizi di pagamento che si affiancano ai tradizionali pagamenti in contanti, gli utenti di tali servizi dovrebbero godere di un'adeguata protezione contro i rischi di sicurezza. I servizi di pagamento sono divenuti un settore importante e consumatori, commercianti e imprese dipendono ormai da essi per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali; pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli "operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio25. __________________ __________________ 25 25 Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune PE524.781v02-00 IT Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune 12/177 AM\1017038IT.doc elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x). elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x). Or. en Emendamento 130 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, occorre che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli "operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio25. (6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, gli utenti di tali servizi dovrebbero godere di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli "operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio25. Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE. __________________ __________________ 25 25 Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante AM\1017038IT.doc Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante 13/177 PE524.781v02-00 IT misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x). misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x). Or. en Emendamento 131 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. (7) È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. È opportuno mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano regolarmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. Or. en PE524.781v02-00 IT 14/177 AM\1017038IT.doc Motivazione (Non concerne la versione italiana.) Emendamento 132 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. (7) Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], i rischi di sicurezza inerenti alla scelta del sistema tecnico per le operazioni di pagamento dovrebbero essere affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento e relativamente ai costi e alle responsabilità che competono loro. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza per i loro clienti. È opportuno mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno tre volte l'anno alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per ridurli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea, che da parte sua dovrebbe pubblicare AM\1017038IT.doc 15/177 PE524.781v02-00 IT annualmente una relazione sulla sicurezza dei servizi di pagamento digitali nell'Unione europea. Or. en Emendamento 133 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. (7) Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. È opportuno mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano quanto meno annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea. Or. en PE524.781v02-00 IT 16/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 134 Diogo Feio Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (7 bis) Per conoscere i loro diritti e i loro obblighi ai sensi della presente direttiva, i consumatori dovrebbero essere informati in modo chiaro e accessibile. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, è dunque opportuno che la Commissione realizzi un opuscolo elettronico di facile consultazione per i consumatori che elenchi in modo chiaro e facilmente comprensibile i loro diritti e i loro obblighi ai sensi della presente direttiva e della normativa correlata dell'Unione in materia di servizi di pagamento. Le informazioni saranno rese disponibili sui siti web della Commissione, dell'ABE e delle autorità nazionali di regolamentazione del settore bancario. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di pagamento mettano l'opuscolo, nel suo formato originale, gratuitamente a disposizione di tutti i loro clienti esistenti così come dei nuovi clienti, in formato elettronica sul proprio sito web e in formato cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità cui vengono esternalizzate le loro attività. Or. en Emendamento 135 Inese Vaidere Proposta di direttiva Considerando 8 AM\1017038IT.doc 17/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (8) Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio26. Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su carta. (8) Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio26. Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte, eliminando in questo modo un ostacolo significativo esistente tra i mercati dei pagamenti nazionali, e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su carta. __________________ __________________ 26 26 Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x). Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x). Or. en Emendamento 136 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 9 Testo della Commissione Emendamento (9) Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori PE524.781v02-00 IT soppresso 18/177 AM\1017038IT.doc di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Occorre inoltre estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE. Or. en Motivazione L'emendamento rispecchia le modifiche apportate all'articolo 2. Emendamento 137 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 9 Testo della Commissione Emendamento (9) Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Occorre inoltre estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni effettuate in (9) Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Alla luce di un riesame e sulla base di una proposta della Commissione, è altresì opportuno estendere l'applicazione della presente AM\1017038IT.doc 19/177 PE524.781v02-00 IT tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE. direttiva a tali operazioni in modo da includervi la maggior parte delle disposizioni in materia di diritti e obblighi connessi alla fornitura e all'utilizzo di servizi di pagamento. L'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi dovrebbe inoltre essere estesa alle operazioni effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE. Or. en Emendamento 138 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) La definizione dei servizi di pagamento deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori. (10) Le definizioni di servizi di pagamento, protocolli di pagamento e norme dovrebbero essere neutre sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori. Or. en Emendamento 139 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) La definizione dei servizi di pagamento deve essere neutra sotto il PE524.781v02-00 IT (10) La definizione dei servizi di pagamento dovrebbe essere neutra sotto il 20/177 AM\1017038IT.doc profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori. profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo condizioni operative di sicurezza equivalenti ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori. Or. en Emendamento 140 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 11 Testo della Commissione Emendamento (11) L'esenzione delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario, prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene applicata con modalità diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di applicare l'esenzione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine decisionale nella negoziazione o conclusione della vendita o dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di applicazione dell'esenzione e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Le diverse pratiche nell'applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. È pertanto necessario che la definizione sia formulata in maniera più precisa e chiara al fine di rispondere a queste preoccupazioni. (11) L'esenzione delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario, prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene applicata con modalità diverse negli Stati membri e non dovrebbe essere mantenuta. Alcuni Stati membri hanno consentito di applicare l'esenzione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine decisionale nella negoziazione o conclusione della vendita o dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di applicazione dell'esenzione e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Le diverse pratiche nell'applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. Or. en AM\1017038IT.doc 21/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 141 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati, per cui tale esenzione non dovrebbe essere mantenuta. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di PE524.781v02-00 IT 22/177 AM\1017038IT.doc strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Or. en Emendamento 142 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno AM\1017038IT.doc 23/177 PE524.781v02-00 IT ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Fra tali strumenti potrebbero rientrare ad esempio quelli indicati in appresso, inclusi i loro equivalenti virtuali: tessere clienti, carte carburante, tessere di membro, tessere per i mezzi di trasporto pubblici, scontrini di parcheggio, biglietti, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione si dovrebbe applicare in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". Or. en Emendamento 143 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 12 PE524.781v02-00 IT 24/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi da determinati fornitori o da determinate catene di fornitori o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Fra tali strumenti potrebbero rientrare ad esempio quelli indicati in appresso, inclusi i loro equivalenti virtuali: tessere clienti, carte carburante, tessere di membro, tessere per i mezzi di trasporto pubblici, biglietti, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono AM\1017038IT.doc 25/177 PE524.781v02-00 IT che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione si dovrebbe applicare in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". Or. en Motivazione Emendamento inteso a chiarire il termine "catene". Inoltre, i biglietti (ad esempio quelli dei musei o gli scontrini dei parcheggi) sono assimilabili alle tessere per i mezzi di trasporto pubblici e meritano una menzione specifica. Oltre a ciò, per essere neutro sotto il profilo tecnologico, il testo dovrebbe precisare che vengono presi in considerazione anche gli equivalenti virtuali di tali strumenti. Emendamento 144 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una PE524.781v02-00 IT 26/177 AM\1017038IT.doc descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi fisici od online o in determinate catene di negozi fisici od online, o per una gamma estremamente limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita fisici od online di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione si dovrebbe applicare in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". Or. en Emendamento 145 Markus Ferber Proposta di direttiva AM\1017038IT.doc 27/177 PE524.781v02-00 IT Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi pubblici o privati, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni parcheggio, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono PE524.781v02-00 IT 28/177 AM\1017038IT.doc punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione si dovrebbe applicare in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". Or. de Motivazione Emendamento inteso a precisare la nozione di "servizi", che dovrebbe comprendere anche i servizi pubblici. Emendamento 146 Diogo Feio Proposta di direttiva Considerando 12 Testo della Commissione Emendamento (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno AM\1017038IT.doc 29/177 PE524.781v02-00 IT ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando un tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. L'esenzione si dovrebbe applicare in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata". Or. en Emendamento 147 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 13 PE524.781v02-00 IT 30/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica AM\1017038IT.doc soppresso 31/177 PE524.781v02-00 IT (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). Or. en Emendamento 148 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di PE524.781v02-00 IT 32/177 AM\1017038IT.doc ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista in detta direttiva. L'esenzione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per beni e servizi digitali, quali ad esempio suonerie, sfondi, musica, giochi, video, applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia quando il servizio di pagamento costituisce un servizio supplementare offerto dal gestore di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica o da un suo affiliato e non costituisce l'attività principale dell'operatore interessato). Or. en Motivazione Si veda l'emendamento all'articolo 3, lettera l). Emendamento 149 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 13 Testo della Commissione Emendamento (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con AM\1017038IT.doc 33/177 PE524.781v02-00 IT l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva. Per evitare che buona parte delle attività di pagamento non sia regolamentata, l'esenzione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). Or. en Emendamento 150 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 13 PE524.781v02-00 IT 34/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato). (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. L'esenzione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi di intermediazione e servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore AM\1017038IT.doc 35/177 PE524.781v02-00 IT interessato). Or. en Motivazione Le società di telecomunicazioni dovrebbero sempre avere il diritto, alla stregua di tutti gli altri prestatori di servizi, di fatturare ai clienti i servizi che esse forniscono direttamente come "propri" servizi, esattamente come fa ogni altro esercente per i propri prodotti e servizi. Emendamento 151 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Considerando 14 Testo della Commissione Emendamento (14) Analogamente, la direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Originariamente la disposizione era volta a incentivare l'installazione di ATM di tipo stand-alone in aree remote e scarsamente popolate, consentendo ai gestori di applicare spese in aggiunta alle commissioni versate ai prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta, ma non era destinata ad essere utilizzata da gestori di ATM che dispongono di centinaia o addirittura migliaia di apparecchi installati in uno o più Stati membri. Questa situazione si traduce in una mancata applicazione di tale direttiva a una parte crescente del mercato degli ATM, con effetti negativi sulla tutela dei consumatori. Questa situazione incentiva inoltre i gestori di ATM presenti sul mercato a ridefinire il proprio modello commerciale e a porre termine al tradizionale rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di (14) Analogamente, la direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Tale esenzione ha causato incertezza giuridica e determinato una frammentazione del mercato, portando a differenze significative tra uno Stato membro e l'altro, con una regolamentazione diretta in alcuni mercati e l'assenza di regolamentazione in altri. Di conseguenza, è opportuno abolire tale esenzione per agevolare la nascita di un mercato interno di gestori indipendenti di sportelli automatici, garantire un accesso sicuro e agevole ai contanti, nonché promuovere l'innovazione dei servizi ATM e una maggiore inclusione finanziaria. PE524.781v02-00 IT 36/177 AM\1017038IT.doc pagamento per poter applicare commissioni più elevate direttamente ai consumatori. Di conseguenza, è necessario abolire tale esenzione. Or. en Emendamento 152 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. Occorre pertanto che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. (15) I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. È pertanto opportuno che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti, in particolare per quanto concerne l'esenzione relativa alle reti limitate di cui all'articolo 3, lettera k), al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. Or. en AM\1017038IT.doc 37/177 PE524.781v02-00 IT Motivazione Se un'operazione di pagamento rientra fra le eccezioni contemplate dalla direttiva in esame, le autorità competenti non dovrebbero avere la facoltà di applicare l'esenzione in modo discrezionale. Emendamento 153 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 15 Testo della Commissione Emendamento (15) I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. Occorre pertanto che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. (15) I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. È pertanto opportuno che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare le loro attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. Or. en Emendamento 154 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva PE524.781v02-00 IT 38/177 AM\1017038IT.doc Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) È importante introdurre l'obbligo a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare l'intenzione di svolgere attività nel quadro di una rete limitata se il volume delle operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. È opportuno che le autorità competenti esaminino se le attività possano essere considerate attività prestate nel quadro di una rete limitata e prendano una decisione motivata in materia sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k). soppresso Or. en Emendamento 155 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori di servizi di pagamento hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai servizi online di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. I terzi prestatori offrono un'alternativa ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di pagamento. Essi pongono anche importanti sfide di sicurezza per quanto riguarda la salvaguardia dell'integrità dei pagamenti e dei dati personali messi a loro disposizione dai AM\1017038IT.doc 39/177 PE524.781v02-00 IT consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti. pagatori. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi affrontare in maniera adeguata tutte queste sfide e garantire che i terzi prestatori operanti nell'Unione siano autorizzati o registrati e siano soggetti a vigilanza come istituti di pagamento. Or. en Motivazione L'espressione "software che fa da ponte" riferita ai servizi di ordine di pagamento non descrive in modo adeguato i servizi offerti da tutti i tipi di terzi prestatori. Parimenti, il testo ha un carattere eccessivamente descrittivo e potrebbe interferire con i futuri modelli di pagamento del commercio elettronico. Inoltre, la direttiva non dovrebbe descrivere alcuni servizi forniti da terzi prestatori come servizi "a basso costo" rispetto ad altri servizi. Emendamento 156 Burkhard Balz Proposta di direttiva Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. PE524.781v02-00 IT 40/177 AM\1017038IT.doc Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. I terzi prestatori dovrebbero pertanto essere oggetto di una regolamentazione e una vigilanza a livello europeo. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi affrontare questi aspetti, assicurare un elevato livello di sicurezza e garantire la fattibilità e convivialità dell'interazione con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Or. en Emendamento 157 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In AM\1017038IT.doc (18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In 41/177 PE524.781v02-00 IT particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti. particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di pagamento. I terzi prestatori hanno anche potenzialità promettenti in termini di promozione del commercio elettronico in ambito transfrontaliero nel mercato interno. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Le nuove disposizioni dovrebbero quindi affrontare questi aspetti. Or. en Emendamento 158 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (18 bis) Le ragioni principali per PE524.781v02-00 IT 42/177 AM\1017038IT.doc l'istituzione di servizi di terzi prestatori di servizi di pagamento sembrano essere la mancanza di servizi interbancari online in tempo reale e la mancanza di standardizzazione delle interfacce utenti delle piattaforme di servizi bancari online. Pertanto, si pone anche la necessità di ovviare alle carenze e lacune sottostanti dei servizi interbancari di pagamento online e di richiedere ai prestatori di servizi bancari e servizi di pagamento online di estendere i propri servizi telebancari interni in modo da includervi anche le funzioni tra prestatori diversi di servizi di pagamento online. Or. en Motivazione Se si intervenisse in modo efficace in questo senso, la concorrenza con i servizi offerti dai terzi prestatori farebbe abbassare i costi. Emendamento 159 Diogo Feio Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (19 bis) Per completare il mercato interno dei pagamenti e fare in modo che esso promuova un florido commercio elettronico e la crescita economica, è importante concedere ai potenziali nuovi operatori e agli attuali prestatori di servizi di pagamento delle alternative ai pagamenti con carta, affinché possano sviluppare e arricchire i servizi offerti a consumatori e dettaglianti. Pertanto, l'ABE dovrebbe effettuare, in stretta cooperazione con la BCE, una valutazione esaustiva dell'accesso al numero internazionale di conto bancario AM\1017038IT.doc 43/177 PE524.781v02-00 IT (IBAN), secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio26 bis, memorizzato nel chip elettronico delle carte di debito o nel loro equivalente per i pagamenti online e tramite dispositivo mobile basati su tali mezzi, compresi il chip elettronico dello smartphone, l'applicazione di pagamento collegata alla carta di debito o qualsiasi tecnologia incorporata equivalente, al fine di consentire a tali prestatori di servizi di pagamento di disporre automaticamente, con il consenso del titolare della carta, un'operazione di pagamento (per esempio un addebito diretto o un bonifico) utilizzando l'IBAN memorizzato nel chip elettronico della carta di debito o in qualsiasi altra tecnologia incorporata equivalente. La valutazione dovrebbe tener conto delle norme in materia di prevenzione delle frodi e protezione dei dati. _________ 26 bis Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012). Or. en Emendamento 160 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 26 Testo della Commissione Emendamento (26) Gli sviluppi tecnologici negli ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori, ad esempio PE524.781v02-00 IT soppresso 44/177 AM\1017038IT.doc servizi di informazioni sui conti e di analisi aggregata degli investimenti (account aggregation). Occorre che tali servizi siano trattati anche nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una protezione adeguata e la certezza del diritto quanto al loro status. Or. en Motivazione Questi servizi accessori non possono essere considerati servizi di pagamento in quanto tali. Inoltre, sarebbe difficile definire tali servizi in modo da evitare di includere nel campo d'applicazione della direttiva i servizi online dei conti di base offerti alle aziende. Questa parte dei potenziali servizi dei terzi prestatori dovrebbe essere disciplinata nell'ambito della legislazione generale sulla protezione dei dati personali dei clienti, e non nella normativa sui pagamenti. Emendamento 161 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 27 Testo della Commissione Emendamento (27) È opportuno che quanto prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento; Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti di pagamento. Occorre che gli Stati membri garantiscano che tale accesso sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire. (27) È opportuno che quando prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento. Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti di pagamento. Occorre che gli Stati membri garantiscano che tale accesso sia non discriminatorio e che sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire. Potrebbe trattarsi di un accesso di base, che dovrebbe però essere abbastanza ampio da consentire all'istituto di pagamento di prestare i propri servizi in modo agevole ed AM\1017038IT.doc 45/177 PE524.781v02-00 IT efficiente. Le commissioni applicate per tale accesso non dovrebbero essere irragionevoli o non allineate alla normale prassi commerciale. Or. en Motivazione I conti di pagamento sono un elemento essenziale dell'infrastruttura di base della società. Se è vero che gli operatori che mettono a disposizione i conti dovrebbero ovviamente poterlo fare in base a criteri commerciali, sono comunque necessarie alcune limitazioni fondamentali circa il modo in cui gestiscono le proprie attività. Non è accettabile che utilizzino il loro potere di filtro per bloccare altri operatori negando loro l'accesso o applicando commissioni spropositate. Dal momento che si sono verificati vari casi di questo tipo, occorre chiarire che a tutti i prestatori di servizi di pagamento deve essere garantito un accesso non discriminatorio ai conti. Emendamento 162 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 28 Testo della Commissione Emendamento (28) Occorre che la presente direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi (28) La presente direttiva dovrebbe disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi PE524.781v02-00 IT 46/177 AM\1017038IT.doc detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva del Consiglio 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, nonché altre pertinenti normative dell'Unione o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva. detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva del Consiglio 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio31, nonché altre pertinenti normative dell'Unione o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva. Tuttavia, le imprese tradizionali, come gli esercizi al dettaglio, che hanno parallelamente una licenza come istituti di pagamento possono concedere crediti ai propri clienti all'interno dei loro altri ambiti di attività senza alcuna limitazione in ragione della loro licenza come istituti di pagamento. __________________ __________________ 31 31 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66). Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66). Or. en Emendamento 163 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. Occorre tuttavia che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di (29) Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. È tuttavia opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di AM\1017038IT.doc 47/177 PE524.781v02-00 IT un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ("passaporto"). È opportuno incaricare l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare una serie di orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di dati. un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ("passaporto"). È opportuno che l'Autorità bancaria europea (ABE), sentito il parere del gruppo consultivo istituito allo scopo di dare attuazione alla presente direttiva e che rappresenta, tra gli altri, gli attori non bancari, elabori una serie di orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di dati. Or. en Emendamento 164 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Per rafforzare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, occorre predisporre un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che colleghi i registri nazionali. Occorre che tali misure contribuiscano a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti. (30) Per rafforzare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, occorre predisporre un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che colleghi i registri nazionali. Tali misure dovrebbero contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti, concorrendo a tutti gli effetti a creare un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza a vantaggio di tutte le parti interessate, e in primis dei consumatori. Or. en PE524.781v02-00 IT 48/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 165 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 31 Testo della Commissione Emendamento (31) Occorre aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualsiasi modifica che incida sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all'autorizzazione, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte. (31) È opportuno aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sul nome e l'indirizzo imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualsiasi modifica che incida sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all'autorizzazione, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte. Le richieste di informazioni o documenti avanzate dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere motivate da una decisione formale, che specifichi la base giuridica della decisione, la finalità della richiesta, il tipo di informazioni sollecitate e i termini per la trasmissione e la conservazione di dette informazioni o detti documenti. Or. en Emendamento 166 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 32 Testo della Commissione Emendamento (32) Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti (32) Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti AM\1017038IT.doc 49/177 PE524.781v02-00 IT nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato. nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Fatto salvo il controllo di un'autorità indipendente (garante nazionale della protezione dei dati) a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato. Or. en Emendamento 167 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 32 Testo della Commissione Emendamento (32) Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in (32) Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in PE524.781v02-00 IT 50/177 AM\1017038IT.doc atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato. atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà. Or. en Motivazione Occorre evitare di dare in qualsiasi modo l'impressione che la direttiva sui servizi di pagamento sancisca la necessità di un provvedimento giudiziario affinché l'autorità competente possa prendere le misure del caso. Emendamento 168 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 34 Testo della Commissione Emendamento (34) Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Occorre tuttavia che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento fornisca ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (34) Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Tuttavia, tale accesso dovrebbe essere soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento si assuma il rischio del sistema scelto e fornisca ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio e di utilizzo fraudolento da parte di terzi dovuto al sistema operativo scelto. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti AM\1017038IT.doc 51/177 PE524.781v02-00 IT autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento. diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento. Or. en Emendamento 169 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 35 Testo della Commissione Emendamento (35) Occorre prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di una deroga a norma della presente direttiva nonché di una deroga a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. Occorre che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati membri di limitare l'accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32, sia le (35) Si dovrebbe prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di una deroga a norma della presente direttiva nonché di una deroga a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze documentate nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. Le competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in materia di accesso ai sistemi di pagamento dovrebbero rimanere impregiudicate. PE524.781v02-00 IT 52/177 AM\1017038IT.doc competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in materia di accesso ai sistemi di pagamento. __________________ 32 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). Or. en Emendamento 170 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 36 Testo della Commissione Emendamento (36) In alcuni casi gli Stati membri hanno concesso l'accesso indiretto a specifici sistemi di pagamento a determinati prestatori di servizi di pagamento, analogamente alle disposizioni della direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a discrezione dello Stato membro interessato. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento, occorre che la presente direttiva disponga che lo Stato membro che ha concesso a un prestatore di servizi di pagamento l'accesso indiretto a tali sistemi, agisca in maniera non discriminatoria riservando lo stesso trattamento a tutti i prestatori di servizi di pagamento che sono nella stessa situazione. (36) In alcuni casi gli Stati membri hanno concesso l'accesso indiretto a specifici sistemi di pagamento a determinati prestatori di servizi di pagamento, analogamente alle disposizioni della direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a discrezione dello Stato membro interessato. Tuttavia, per garantire che non si verifichino violazioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento, la presente direttiva dovrebbe disporre che agli altri prestatori di servizi di pagamento sia riservato lo stesso trattamento non discriminatorio, dal momento che i servizi di pagamento sono divenuti un comparto importante e che consumatori, commercianti e imprese dipendono ormai da essi per mantenere attività economiche e sociali cruciali e per partecipare con successo al mercato interno. Or. en AM\1017038IT.doc 53/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 171 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 41 Testo della Commissione Emendamento (41) Occorre che la presente direttiva specifichi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, occorre che gli Stati membri possano adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva. (41) La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva nonché nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001. Or. en Emendamento 172 Markus Ferber Proposta di direttiva Considerando 41 Testo della Commissione Emendamento (41) Occorre che la presente direttiva PE524.781v02-00 IT (41) La presente direttiva dovrebbe 54/177 AM\1017038IT.doc specifichi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, occorre che gli Stati membri possano adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva. specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento e poter raffrontare le condizioni offerte dai vari prestatori (in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni applicate). Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva. Or. de Emendamento 173 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 43 Testo della Commissione Emendamento (43) Occorre che le informazioni da fornire siano proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard. Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento. AM\1017038IT.doc (43) Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard, onde migliorare l'efficienza. Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di 55/177 PE524.781v02-00 IT pagamento. Or. en Emendamento 174 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 45 Testo della Commissione Emendamento (45) Occorre che nelle singole operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, occorre che le informazioni essenziali siano fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. (45) È opportuno che nelle singole operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Le informazioni dovrebbero essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, data la crescente digitalizzazione dei servizi di pagamento. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Or. en Emendamento 175 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 45 PE524.781v02-00 IT 56/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (45) Occorre che nelle singole operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, occorre che le informazioni essenziali siano fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. (45) È opportuno che nelle singole operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello e rendere queste facilmente accessibili, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, occorre che le informazioni essenziali siano fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Or. en Emendamento 176 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 46 Testo della Commissione Emendamento (46) È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Occorre inoltre che il consumatore possa esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da (46) È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Inoltre il consumatore dovrebbe poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da AM\1017038IT.doc 57/177 PE524.781v02-00 IT consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Occorre che le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non abbiano l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili. consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali, mantenendo in questo modo un elevato livello di protezione dei consumatori. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili. Or. en Emendamento 177 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 46 Testo della Commissione Emendamento (46) È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Occorre inoltre che il consumatore possa esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Occorre che le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non abbiano l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la (46) È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Inoltre il consumatore dovrebbero ricevere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la PE524.781v02-00 IT 58/177 AM\1017038IT.doc fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili. fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili. Or. en Emendamento 178 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 47 Testo della Commissione Emendamento (47) È opportuno che il modo in cui l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costiefficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. Occorre che la direttiva distingua così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all'utente: o l'informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell'utente; o l'informazione è messa a disposizione dell'utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso è opportuno che l'utente prenda un'iniziativa attiva per ottenere le informazioni, ad esempio chiedendole espressamente al prestatore, accedendo alla casella postale elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine occorre che il prestatore di servizi di pagamento provveda affinché l'accesso all'informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l'utente. (47) È opportuno che il modo in cui l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costiefficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La direttiva dovrebbe distinguere così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all'utente: o l'informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell'utente; o l'informazione è messa a disposizione dell'utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso è opportuno che il prestatore prenda un'iniziativa attiva per rendere disponibili le informazioni, senza che l'utente gliele chieda espressamente, acceda alla casella postale elettronica del conto bancario o inserisca una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe provvedere affinché l'accesso all'informazione sia possibile e gratuito e le informazioni siano sempre disponibili per l'utente. AM\1017038IT.doc 59/177 PE524.781v02-00 IT Or. en Emendamento 179 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 48 Testo della Commissione Emendamento (48) Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento effettuate. In caso di un'operazione di pagamento singola, occorre che il prestatore di servizi di pagamento non addebiti separatamente le spese di informazione. In modo analogo è opportuno che le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro siano date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, occorre che le parti possano concordare l'addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse pratiche nazionali, occorre consentire agli Stati membri di stabilire che l'estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente. (48) Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento effettuate. In caso di un'operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. In modo analogo è opportuno che le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro siano date a titolo gratuito. È opportuno consentire agli Stati membri di stabilire che l'estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente. Or. en Emendamento 180 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 49 PE524.781v02-00 IT 60/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. Occorre che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini. (49) Per agevolare la mobilità dei clienti e quindi accrescere la concorrenza, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo sei mesi senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. È opportuno che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini. Or. en Emendamento 181 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 49 Testo della Commissione Emendamento (49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. Occorre che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di (49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a tre mesi. Occorre che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di AM\1017038IT.doc 61/177 PE524.781v02-00 IT pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini. pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini. Or. en Emendamento 182 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 50 Testo della Commissione Emendamento (50) È opportuno che gli strumenti di pagamento di importo ridotto siano un'alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non siano oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all'essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato occorre che gli utenti di servizi di pagamento siano adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati. (50) È opportuno che gli strumenti di pagamento di importo ridotto siano un'alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non siano oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all'essenziale i requisiti informativi, come il titolare del conto e l'indirizzo, e le relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato occorre che gli utenti di servizi di pagamento siano adeguatamente tutelati. Or. en Emendamento 183 Olle Ludvigsson PE524.781v02-00 IT 62/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Considerando 51 Testo della Commissione Emendamento (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Oltre ai terzi prestatori, vi sono soggetti terzi nel mercato che, come i terzi prestatori, non possono ricevere depositi ma che, a differenza dei terzi prestatori, costruiscono i loro modelli commerciali sull'emissione di strumenti di pagamento tramite carta. Al fine di consentire lo sviluppo di questi terzi emittenti di strumenti di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni ad essi. Or. en Motivazione Sarebbe opportuno distinguere in questa sede tra due diversi tipi di soggetti terzi. I terzi prestatori costruiscono la propria attività sull'accesso diretto a conti bancari, addebiti diretti e bonifici. I terzi emittenti di strumenti di pagamento, invece, costruiscono la loro attività su varie soluzioni indirette tramite carta (che non prevedono accesso diretto, addebiti diretti o AM\1017038IT.doc 63/177 PE524.781v02-00 IT bonifici). Emendamento 184 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 51 Testo della Commissione Emendamento (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a punto dopo aver consultato un comitato consultivo istituito ai fini dell'attuazione della presente direttiva e che rappresenti tra l'altro attori non-bancari. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. Or. en PE524.781v02-00 IT 64/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 185 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Considerando 51 Testo della Commissione Emendamento (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. (51) È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati nelle norme tecniche di esecuzione dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento. Or. en Motivazione Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di controllo. AM\1017038IT.doc 65/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 186 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 51 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (51 bis) Per agevolare l'innovazione e mantenere condizioni uniformi, i terzi prestatori non dovrebbero essere tenuti a entrare in rapporti contrattuali con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto nell'ambito della disposizione del pagamento o dei servizi di informazione sui conti. I terzi prestatori dovrebbero essere tenuti solo a rispettare il quadro normativo e di vigilanza generale. Or. en Emendamento 187 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 52 Testo della Commissione Emendamento (52) Occorre che i diritti e gli obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento siano opportunamente adeguati al fine di tenere conto del coinvolgimento del terzo prestatore nell'operazione ogniqualvolta si ricorra al servizio di ordine di pagamento. In particolare, è opportuno che una ripartizione equilibrata delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento che amministra il conto e il terzo prestatore coinvolto nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo e indichi chiaramente la parte responsabile in caso di incidenti. In caso di (52) Occorre che i diritti e gli obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento siano opportunamente adeguati al fine di tenere conto del coinvolgimento del terzo prestatore nell'operazione ogniqualvolta si ricorra al servizio di ordine di pagamento. In particolare, è opportuno che una ripartizione equilibrata delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento che amministra il conto e il terzo prestatore coinvolto nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo e indichi chiaramente la parte responsabile in caso di incidenti. Occorre PE524.781v02-00 IT 66/177 AM\1017038IT.doc frode o di controversia, occorre che i terzi prestatori siano soggetti all'obbligo specifico di fornire al pagatore e al prestatore di servizi pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni dell'autorizzazione relativa all'operazione in questione. che i terzi prestatori siano soggetti all'obbligo di fornire al pagatore e al prestatore di servizi pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni dell'autorizzazione relativa a tutte le operazioni. Or. en Emendamento 188 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 53 Testo della Commissione Emendamento (53) Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, occorre che l'utente di servizi di pagamento informi il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall'utente, è opportuno che questi si possa rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento. (53) Al fine di far fronte ai rischi e alle conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto del prestatore di servizi di pagamento, occorre che l'utente di servizi di pagamento informi il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito alle presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le caratteristiche di sicurezza personalizzate, utilizzate dall'utente di servizi di pagamento per accedere alla propria applicazione di servizi bancari online, non siano utilizzate per disporre ordini di pagamento attraverso terzi prestatori di servizi di pagamento. Or. en AM\1017038IT.doc 67/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 189 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 54 Testo della Commissione Emendamento (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga rimborsato l'importo della rispettiva operazione nello stesso giorno in cui ha avuto conoscenza delle operazioni. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a ridurre il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate dal prestatore di servizi di pagamento, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti e la scelta dei sistemi tecnici. Or. en PE524.781v02-00 IT 68/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 190 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 54 Testo della Commissione Emendamento (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione, al massimo entro 24 ore dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento ha notificato le operazioni o ne ha ricevuto notifica. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. Or. en AM\1017038IT.doc 69/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 191 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 54 Testo della Commissione Emendamento (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 100 EUR, o l'equivalente in valuta nazionale quale definito dagli Stati membri non euro, appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti. Or. en PE524.781v02-00 IT 70/177 AM\1017038IT.doc Motivazione Coerenza con l'emendamento all'articolo 66. Emendamento 192 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 55 Testo della Commissione Emendamento (55) Per valutare l'eventuale negligenza dell'utente di servizi di pagamento occorre prendere in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Occorre che le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, siano considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è disponibile nel punto vendita, come nel caso dei pagamenti on-line via internet, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati. (55) Per valutare l'eventuale frode dell'utente di servizi di pagamento occorre prendere in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della frode o della possibile frode siano valutati sulla base della definizione giuridica generale di frode nel diritto nazionale. Occorre che le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, siano considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, se lo strumento di pagamento non è disponibile nel punto vendita, come nel caso dei pagamenti online via internet, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a fornire informazioni su chi, come e dove la possibile frode di terzi è stata commessa e sugli interventi effettuati dal prestatore di servizi di pagamento per ridurre i rischi ed evitare ripetute violazioni, poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati. Or. en Emendamento 193 Jean-Paul Besset AM\1017038IT.doc 71/177 PE524.781v02-00 IT a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 56 Testo della Commissione Emendamento (56) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Fatta eccezione per casi di frode e negligenza grave, è opportuno che il consumatore non debba mai pagare più di 50 EUR nel caso di un'operazione non autorizzata dal suo conto. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. (56) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Fatta eccezione per casi di frode, è opportuno che il consumatore non debba mai pagare più di 50 EUR nel caso di un'operazione non autorizzata dal suo conto. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. Or. en Emendamento 194 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 57 Testo della Commissione Emendamento (57) È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel caso di addebiti diretti occorre che i prestatori di servizi di pagamento possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che dovrebbero avere il diritto incondizionato (57) È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel caso di addebiti diretti occorre che i prestatori di servizi di pagamento possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che dovrebbero avere il diritto incondizionato PE524.781v02-00 IT 72/177 AM\1017038IT.doc al rimborso di qualsiasi operazione di pagamento controversa. Tuttavia, tale diritto di rimborso incondizionato che garantisce il massimo livello di protezione dei consumatori non è giustificato nel caso in cui l'esercente abbia già adempiuto il contratto e il consumatore abbia già usufruito del bene o del servizio corrispondente. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento. al rimborso di qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento. Or. en Emendamento 195 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 59 Testo della Commissione Emendamento (59) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento il momento può variare per accordo tra le parti. Occorre che la revoca in questo contesto sia applicabile solo al rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non (59) Alla luce dei moderni sistemi di pagamento automatizzati con i quali si effettuano le operazioni di pagamento, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Occorre che la revoca in questo contesto sia applicabile al rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. AM\1017038IT.doc 73/177 PE524.781v02-00 IT pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. Or. en Emendamento 196 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 60 Testo della Commissione Emendamento (60) È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Occorre che tale rimborso sia considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario. (60) È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento siano risolte fra il pagatore e il beneficiario. Or. en Emendamento 197 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 63 PE524.781v02-00 IT 74/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Vi sono inoltre molti esempi di esercenti che impongono ai consumatori maggiorazioni a livelli molto più elevati rispetto al costo a loro volta sostenuto per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di rafforzare il funzionamento del mercato dei pagamenti dell'Unione, ridurre la confusione per i consumatori e porre fine alla pratica delle eccessive maggiorazioni, gli Stati membri dovrebbero vietare tale pratica, impedendo coerentemente ai beneficiari di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. AM\1017038IT.doc 75/177 PE524.781v02-00 IT Or. en Emendamento 198 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 63 Testo della Commissione Emendamento (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese o di concedergli una riduzione per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle PE524.781v02-00 IT 76/177 AM\1017038IT.doc 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Le spese non dovrebbero superare i costi diretti connessi all'operazione, come la commissione per i servizi all'esercente per la specifica operazione. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. Or. en Motivazione Potrebbero esserci ancora ampie differenze di costo tra i vari strumenti di pagamento, se l'esito del regolamento MIF consiste nel fatto che non vi sia un livello assoluto MIF in centesimi di euro e se sistemi tripartiti non sono aperti a qualsiasi acquirente. In questo caso uno strumento di pagamento regolamentato dalla MIF non potrebbe essere considerato un'opzione predefinita e le maggiorazioni dovrebbero essere previste per tutti gli strumenti di pagamento. Emendamento 199 Werner Langen Proposta di direttiva Considerando 63 Testo della Commissione Emendamento (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce AM\1017038IT.doc (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce 77/177 PE524.781v02-00 IT norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. Or. de Emendamento 200 Burkhard Balz Proposta di direttiva Considerando 63 Testo della Commissione Emendamento (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto PE524.781v02-00 IT (63) Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto 78/177 AM\1017038IT.doc transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono una componente dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione rimanga applicabile durante il periodo transitorio e, dopo tale periodo, si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi. Or. en Emendamento 201 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Considerando 63 bis (nuovo) AM\1017038IT.doc 79/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (63 bis) L'imputazione delle spese per quanto riguarda i bancomat (di seguito "imputazione diretta"), è tuttavia intrinsecamente diversa dalle maggiorazioni nel contesto di un punto di vendita. L'imputazione diretta presso un bancomat è il mezzo attraverso il quale l'installatore indipendente di un bancomat è retribuito dai titolari di carta per la comodità di poter ritirare contanti da una macchina che non è fornita dalla loro banca. Or. en Emendamento 202 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 64 Testo della Commissione Emendamento (64) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, occorre che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, è opportuno che detti periodi siano prorogati di un'ulteriore giornata (64) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento tradizionali disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, occorre che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, è opportuno che detti periodi siano prorogati di PE524.781v02-00 IT 80/177 AM\1017038IT.doc operativa, consentendo così la continuità nella fornitura dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa. un'ulteriore giornata operativa, consentendo così la continuità nella fornitura dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa. Il tempo di esecuzione dovrebbe essere ridotto in tutti gli Stati membri in virtù degli sviluppi tecnici verso un'esecuzione in tempo reale e, per rafforzare tale processo entro il 2018, il tempo di esecuzione dovrebbe essere al massimo di 3 ore, e durante lo stesso giorno lavorativo. Or. en Emendamento 203 Sari Essayah Proposta di direttiva Considerando 64 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (64 bis) In virtù degli sviluppi di internet, la maggior parte degli istituti di credito fornisce servizi bancari elettronici online. Essi predispongono normalmente all'interno dell'istituto di credito pagamenti online tra conti dei clienti. Questo tipo di limitati servizi interni di pagamento elettronico favorisce le AM\1017038IT.doc 81/177 PE524.781v02-00 IT posizioni di mercato dei grandi istituti di credito che dispongono di una vasta clientela e spesso operano in vari mercati nazionali, a scapito degli istituti di credito locali più piccoli con una clientela limitata. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno e l'efficacia dei pagamenti, è importante estendere questi servizi di pagamento elettronico online con funzionalità interbancarie. Il pagamento elettronico online è attualmente un servizio di interesse solo per un gruppo limitato di istituti di credito, per cui sarebbe sufficiente imporre agli istituti di credito che forniscono pagamenti elettronici interni on-line di fornirli anche in un contesto interbancario all'interno dell'Unione, sulla base di standard di comunicazione comuni. Or. en Emendamento 204 Elena Băsescu Proposta di direttiva Considerando 66 Testo della Commissione Emendamento (66) È essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, occorre che l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non sia consentito. (66) Al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, occorre che l'uso di date valuta che svantaggiano PE524.781v02-00 IT 82/177 AM\1017038IT.doc l'utente non sia consentito. Or. en Emendamento 205 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 68 Testo della Commissione Emendamento (68) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta. (68) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore nello stesso giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento si è reso conto dell'errore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa AM\1017038IT.doc 83/177 PE524.781v02-00 IT all'esecuzione corretta. Gli oppositori del rimborso incondizionato mettono in guardia dal rischio di abusi da parte dei consumatori. I paesi in cui i consumatori beneficiano di un rimborso incondizionato non evidenziano un uso improprio di tale diritto. Se usato in modo improprio, comporterebbe una penalizzazione sotto forma di rinnovata richiesta di pagamento da parte del beneficiario, costi aggiuntivi sostenuti da chi ha causato questa operazione R, l'iscrizione del consumatore in una lista nera o il divieto di utilizzo del servizio di disdetta del contratto sottostante da parte del consumatore, e un richiamo del pagamento non esimerebbe dall'obbligo di pagare i beni di cui si è usufruito. Or. en Emendamento 206 Ashley Fox Proposta di direttiva Considerando 68 Testo della Commissione Emendamento (68) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo (68) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, che sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o, se interessati, i terzi prestatori, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del PE524.781v02-00 IT 84/177 AM\1017038IT.doc dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta. pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta. Or. en Motivazione Coerenza con l'articolo 65 - i terzi prestatori dovrebbero essere direttamente responsabili dei propri servizi. Emendamento 207 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 71 Testo della Commissione Emendamento (71) Per agevolare l'effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta l'Unione, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio37, le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. (71) La prestazione di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio37, le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio38 si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. AM\1017038IT.doc 85/177 PE524.781v02-00 IT 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio38 si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. __________________ __________________ 37 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 37 38 38 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). Or. en Emendamento 208 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Considerando 72 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (72 bis) Gli obblighi di segnalazione degli incidenti di sicurezza non pregiudicano altri obblighi di segnalazione degli incidenti previsti da altre normative, in particolare i requisiti in materia di violazione dei dati personali stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati (direttiva 2002/58/CE e proposto [regolamento generale sulla protezione dei dati...] e gli obblighi di segnalazione degli incidenti di sicurezza previsti nell'ambito della proposta [direttiva sulle PE524.781v02-00 IT 86/177 AM\1017038IT.doc sicurezza della rete e delle informazioni]. Or. en Motivazione Basato su una proposta del Garante europeo per la protezione dei dati. Emendamento 209 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Considerando 74 Testo della Commissione Emendamento (74) Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio40 prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, occorre che gli Stati membri facciano sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami dei consumatori che possa essere intrapresa dai consumatori prima che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il (74) Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino che siano istituite e mantenute procedure extragiudiziali indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio40 prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, occorre che gli Stati membri facciano sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami che possa essere intrapresa dai propri utenti di servizi di pagamento prima che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e AM\1017038IT.doc 87/177 PE524.781v02-00 IT prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo. chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo. __________________ __________________ 40 40 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Or. en Motivazione Le condizioni in materia di procedure extragiudiziali dovrebbero essere rigorose. Le procedure extragiudiziali e le procedure in materia di denunce non dovrebbero essere necessariamente disponibili solo per i consumatori, ma potrebbero anche essere messe a disposizione di altri utenti dei servizi di pagamento. Emendamento 210 Diogo Feio Proposta di direttiva Considerando 80 Testo della Commissione Emendamento (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Qualora gli orientamenti e le norme riguardino aspetti di sicurezza dei pagamenti, l'ABE dovrebbe tener conto inoltre delle raccomandazioni adottate dal Forum europeo per la sicurezza dei PE524.781v02-00 IT 88/177 AM\1017038IT.doc regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita. pagamenti al dettaglio (Forum SecurePay) in materia di sicurezza dei pagamenti via internet e servizi di accesso ai conti di pagamento. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita. Or. en Emendamento 211 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Considerando 80 Testo della Commissione Emendamento (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita. (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Per soddisfare questi requisiti l'ABE consulta un gruppo consultivo istituito ai fini dell'attuazione della presente direttiva e che rappresenta tra l'altro attori non bancari. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata AM\1017038IT.doc 89/177 PE524.781v02-00 IT istituita. Or. en Emendamento 212 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Considerando 80 Testo della Commissione Emendamento (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita. (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di preparare norme tecniche di esecuzione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita. Or. en Motivazione Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di controllo. Emendamento 213 Jean-Paul Besset, Sven Giegold a nome del gruppo Verts/ALE PE524.781v02-00 IT 90/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Considerando 80 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (80 bis) Al fine di consentire un corretto funzionamento dei servizi di pagamento e far sì che il più ampio progetto SEPA sviluppi tutto il proprio potenziale, è indispensabile che tutti i soggetti interessati e in modo particolare gli utenti, inclusi i consumatori, siano strettamente coinvolti e possano svolgere appieno il loro ruolo. Benché l'istituzione dell'organo di governance del SEPA rappresenti un passo in avanti per la governance del SEPA e di altri servizi di pagamento, grazie ad una migliore rappresentanza delle parti interessate, il processo decisionale relativo ai servizi di pagamento è ancora sbilanciato verso il lato dell'offerta, in particolare le banche europee attraverso il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC). E' essenziale pertanto che la Commissione riesamini, tra l'altro, la composizione dell'EPC, l'interazione tra l'EPC e una struttura di governance generale, come il consiglio SEPA, e il ruolo di tale struttura generale. Se la valutazione della Commissione confermerà la necessità di ulteriori iniziative per migliorare la governance del SEPA, la Commissione valuterà la possibilità di presentare proposte. Or. en Motivazione Quando è stato raggiunto l'accordo sul regolamento SEPA nel 2012, la Commissione ha dichiarato l'intenzione di analizzare le strutture del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) e di avanzare, eventualmente, proposte di riforma per affrontare questa istituzione, che è sbilanciata a favore degli interessi del settore bancario. Fino ad ora le idee della Commissione per una tale riforma non si sono concretizzate in una proposta. Pertanto, è necessario fare riferimento alla dichiarazione della Commissione al fine di promuovere futuri sforzi di riforma. AM\1017038IT.doc 91/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 214 Sharon Bowles Proposta di direttiva Considerando 83 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (83 bis) I principi del reciproco riconoscimento e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esigono che le autorità competenti degli Stati membri non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che un istituto di pagamento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Un istituto di pagamento dovrebbe essere autorizzato nello Stato membro in cui ha la propria sede legale o, se in conformità del diritto nazionale non ha una sede legale, la propria sede principale. D'altra parte, gli Stati membri dovrebbero esigere che la sede principale di un istituto di pagamento sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente. Or. en Motivazione Emendamento in linea con il testo attuale del considerando 31 della direttiva MIFID e su di esso basato. L'obiettivo è negare l'arbitraggio nell'Unione. Emendamento 215 Ashley Fox PE524.781v02-00 IT 92/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione. L'articolo 78 e il titolo III si applicano alle operazioni di pagamento anche qualora solo uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione, relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione. 1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 78, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell'Unione. Or. en Motivazione I PSP nell'UE non possono imporre a PSP di altra giurisdizione al di fuori dell'UE/SEE l'obbligo di fornire informazioni per rispettare l'inclusione di operazioni "one leg" nel campo di applicazione della presente direttiva. Anche se i requisiti di informazione e trasparenza si applicherebbero solo "relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione", alcuni dei requisiti sarebbero impossibili da soddisfare a causa del fatto che l'operazione non sarebbe controllata da PSP stabiliti nell'UE/SEE. Emendamento 216 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) Emendamento Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, sulla base di una revisione, presenta una proposta, in aggiunta all'articolo 78, affinché la parte rilevante del titolo IV si AM\1017038IT.doc 93/177 PE524.781v02-00 IT applichi alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento si trova all'interno dell'Unione, relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione. Nella proposta della Commissione, sono esclusi solo gli elementi di cui al titolo IV che, se del caso, sarebbe tecnicamente impossibile applicare a tali operazioni. Or. en Motivazione Sarebbe assai ragionevole fare in modo che la parte rilevante del titolo IV si applichi alle operazioni "one leg". Tuttavia, poiché non è chiaro cosa sia e cosa non sia tecnicamente fattibile al riguardo, sarebbe opportuno basare tale estensione su una dettagliata revisione. Emendamento 217 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il titolo III della presente direttiva si applica ai servizi di pagamento in qualsiasi valuta. Il titolo IV della presente direttiva si applica ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente alla zona euro. 2. I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente alla zona euro. Or. en Motivazione L'estensione del campo di applicazione del titolo III alle valute extra-UE è impossibile, dal momento che il regolamento definitivo di tali valute avviene al di fuori dell'UE/SEE e i PSP stabiliti nell'UE/SEE, pertanto, non possono imporre o verificare l'applicazione dei requisiti della presente direttiva. PE524.781v02-00 IT 94/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 218 Sven Giegold a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1093/2010 è sostituito dal testo seguente: "2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE, della direttiva 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento(*), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento(**), della direttiva 2014/XXX/CE [DSP2] e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito di applicazione delle parti pertinenti delle direttive 2007/65/CE, 2002/60/CE […] e 2009/110/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013(***)." Or. en AM\1017038IT.doc 95/177 PE524.781v02-00 IT Motivazione L'emendamento (che sposta la posizione del riferimento ai PSP) si basa su un contributo dell'Autorità bancaria europea (ABE). Esso amplia il mandato dell'ABE ad emettere linee guida o raccomandazioni per tutti i prestatori di servizi di pagamento. Emendamento 219 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto o del pagatore o del beneficiario; soppresso Or. en Motivazione Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'esenzione viene utilizzata da alcune piattaforme di commercio elettronico che agiscono come agenti commerciali per conto di singoli consumatori e che offrono servizi di deposito a garanzia (un terzo tra un acquirente e un venditore che riceve i fondi dall'acquirente e li custodisce fino a quando l'acquirente non riceve i beni o servizi da parte del venditore) al di fuori della protezione prevista dalla DSP. Tale esenzione apre la possibilità a distorsioni del mercato verso altri prestatori di commercio elettronico e dovrebbe essere soppressa. Emendamento 220 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera b Testo della Commissione Emendamento (b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite PE524.781v02-00 IT (b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite 96/177 AM\1017038IT.doc un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto o del pagatore o del beneficiario; un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto sia del pagatore che del beneficiario; Or. pl Emendamento 221 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; (d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante o del suo equivalente virtuale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; Or. en Motivazione Le donazioni di beneficenza testuali e vocali sono effettuate con strumenti professionali, ma non hanno scopo di lucro. La direttiva dovrebbe chiarire che i pagamenti per i servizi di beneficenza possono essere coperti da tale esenzione. Gli operatori di telefonia mobile dovrebbero poter utilizzare l'esenzione di cui alla lettera (d) per offrire servizi post-pagati e prepagati ai consumatori. Non vi è alcuna ragione oggettiva per escludere i servizi che rientrano nell'ambito dell'esenzione e che vengono offerti a una categoria di clienti (postpagati), mentre gli stessi servizi offerti al cliente prepagato non possono contare su un tale esenzione. Emendamento 222 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera d AM\1017038IT.doc 97/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; (d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante senza scopo di lucro, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza; Or. en Emendamento 223 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto v Testo della Commissione Emendamento (v) voucher su supporto cartaceo; (v) voucher; Or. pl Motivazione Tale esclusione dovrebbe coprire tutte le tipologie di voucher forniti ai consumatori, sia in forma cartacea che di plastica, su un altro supporto durevole, o in forma elettronica. Emendamento 224 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto vi Testo della Commissione Emendamento vi. traveller's cheque su supporto cartaceo; soppresso Or. en PE524.781v02-00 IT 98/177 AM\1017038IT.doc Motivazione Correzioni tecniche: occorre allineare la legislazione sugli strumenti di pagamento. Questi strumenti di pagamento sono ampiamente utilizzati in diversi Stati membri e i consumatori devono godere degli stessi diritti e livello di protezione applicabili agli altri strumenti di pagamento regolati dalla DSP. Basato su una proposta BEUC. Emendamento 225 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto vi Testo della Commissione Emendamento vi. traveller's cheque su supporto cartaceo; soppresso Or. en Emendamento 226 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera j Testo della Commissione Emendamento (j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti; (j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di canali sicuri e di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali, dispositivi e applicazioni utilizzati per i servizi di pagamento, eccetto quando comportino altresì servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti; AM\1017038IT.doc 99/177 PE524.781v02-00 IT Or. en Motivazione L'emendamento assicura che non rientrino nel campo di applicazione i seguenti casi : (i) fornitura ai clienti di una carta SIM di un telefono cellulare; (ii) inserimento di un portafoglio mobile o di altra applicazione di pagamento sul cellulare di un utente tramite carta SIM o tecnologia equivalente; (iii) registrazione delle credenziali di pagamento di un cliente su una SIM. Emendamento 227 Markus Ferber Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera j Testo della Commissione Emendamento (j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti; (j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire (senza il rischio di default per l'utente di servizi di pagamento), compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti; Or. de Emendamento 228 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera k PE524.781v02-00 IT 100/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; soppresso Or. en Motivazione Esempi di "pagamenti all'interno di una rete limitata" sono le carte fedeltà, le tessere di socio, le tessere per il trasporto pubblico, le tessere del carburante, i buoni ristorante o i portafogli virtuali di siti web specifici. Non esiste una definizione di "gamma limitata di beni o servizi". I riscontri del mercato indicano che le attività contemplate da questa esenzione comprendono spesso ingenti volumi e valori di pagamento e centinaia o migliaia di prodotti e servizi diversi - per cui non sono in genere limitati, ma costituiscono una scappatoia legale. Emendamento 229 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera k Testo della Commissione (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una AM\1017038IT.doc Emendamento (k) ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati solo per acquistare beni o servizi nella sede utilizzata dall'emittente o nel quadro ad un accordo commerciale con l'emittente all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi; o ai servizi che possono essere utilizzati unicamente per effettuare operazioni di pagamento per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; 101/177 PE524.781v02-00 IT gamma limitata di beni o servizi; Or. fr Emendamento 230 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera k Testo della Commissione Emendamento (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi di un solo emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; Or. en Emendamento 231 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera k Testo della Commissione (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere PE524.781v02-00 IT Emendamento (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente, o perché possono essere utilizzati 102/177 AM\1017038IT.doc utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; Or. en Motivazione I termini "particolari esigenze' sono ambigui e non è definito l'emittente "professionale". Emendamento 232 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera k Testo della Commissione (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi; Emendamento (k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma assai limitata di beni o servizi; Or. en Emendamento 233 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando AM\1017038IT.doc Emendamento soppresso 103/177 PE524.781v02-00 IT l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; Or. en Motivazione La fatturazione o gli acquisti diretti in bolletta telefonica sono iniziati con le suonerie e i servizi premium SMS. I riscontri evidenziano che questo metodo di pagamento si è sviluppato in un servizio generale di intermediazione di pagamento. La formulazione dalla Commissione manca di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e ha permesso ad altri servizi di intermediazione di pagamento di rivendicare l'ammissibilità dell'esenzione dall'applicazione della DSP. L'esenzione dovrebbe applicarsi soltanto al pagamento destinato all'attività principale dell'operatore. Emendamento 234 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore PE524.781v02-00 IT Emendamento soppresso 104/177 AM\1017038IT.doc cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; Or. fr Emendamento 235 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione Emendamento (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che sono accessorie all'attività principale del prestatore, quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di prodotti o servizi digitali, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del prodotto o del servizio, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi [XXX] EUR e che: - l'importo cumulato delle operazioni di pagamento non superi [XXX] EUR per ciascun mese di fatturazione o, - qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il prestatore di servizi di comunicazione elettronica, il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi [XXX] EUR per ciascun mese di fatturazione; Or. en Motivazione Questi servizi sono già in gran parte disciplinati da norme specifiche del settore che AM\1017038IT.doc 105/177 PE524.781v02-00 IT rischierebbero di creare una doppia regolamentazione per chi li offre. Emendamento 236 Sari Essayah Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione Emendamento (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (l) alle operazioni di pagamento eseguite in veste di intermediario da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione intermediaria di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 500 EUR per ciascun mese di fatturazione di una specifica controparte intermediaria che emetta fattura; Or. en Motivazione Le società di telecomunicazione dovrebbero essere libere di fatturare i propri servizi senza limitazioni. Per i partner intermediari di fatturazione, come ad esempio le aziende di trasporto pubblico locale, i parcheggi, ecc. la limitazione periodica deve essere applicata dai partner di fatturazione onde evitare situazioni del tipo "chi primo arriva, meglio alloggia" e corse durante il mese di fatturazione. Emendamento 237 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l PE524.781v02-00 IT 106/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR; Or. pl Emendamento 238 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione Emendamento (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 20 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 100 EUR per ciascun mese di fatturazione; Or. en AM\1017038IT.doc 107/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 239 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera l Testo della Commissione Emendamento (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione; (l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 25 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 100 EUR per ciascun mese di fatturazione; Or. en Motivazione E' importante che tale esenzione non si estenda al di là dei micro-pagamenti. Lasciare fuori portata le attività di pagamento su larga scala sarebbe chiaramente dannoso per i consumatori. Considerato l'accento sui micro-pagamenti per i servizi digitali ausiliari, cui la Commissione aderisce, i massimali proposti risultano troppo elevati. 25/100 euro sarebbero massimali più logici. Emendamento 240 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera n Testo della Commissione Emendamento (n) alle operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, (n) alle operazioni di pagamento tra imprese appartenenti a un gruppo ai sensi PE524.781v02-00 IT 108/177 AM\1017038IT.doc o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. dell'articolo 4, punto 35, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. Or. fr Emendamento 241 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (n bis) ai servizi, forniti da prestatori indipendenti, di prelievo contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti di carte, che non sono parti al contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento. Or. pl Emendamento 242 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (n bis) "credenziali di sicurezza personalizzate", le informazioni utilizzate per la convalida dell'identità di una persona fisica o giuridica; Or. en AM\1017038IT.doc 109/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 243 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (n bis) ai portafogli mobili; Or. en Emendamento 244 Sari Essayah Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 5 bis. «operazione di pagamento elettronico»: l'atto, disposto elettronicamente, tramite interfacce bancarie elettroniche, dal pagatore o, per suo conto, dal beneficiario, di collocare o trasferire fondi immediatamente o pressoché immediatamente in un ambiente online, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario. Le interfacce bancarie elettroniche possono utilizzare strumenti di telecomunicazione mobile. Or. en Emendamento 245 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 11 Testo della Commissione 11. «terzo prestatore di servizi di PE524.781v02-00 IT Emendamento 11. «terzo prestatore di servizi di 110/177 AM\1017038IT.doc pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 7 dell'allegato I; pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 7 dell'allegato I. Il terzo prestatore di servizi di pagamento non è considerato utente di servizi di pagamento quando agisce per conto di un utente di servizi di pagamento; Or. en Emendamento 246 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 18 Testo della Commissione 18. «ordine di pagamento»: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento; Emendamento 18. «ordine di pagamento»: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, disposta direttamente o tramite terzo prestatore di servizi di pagamento, di eseguire un'operazione di pagamento; Or. en Emendamento 247 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 Testo della Commissione Emendamento 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identificazione di una persona fisica che agisce per suo conto o per conto di una persona giuridica, in particolare utilizzando caratteristiche di sicurezza personalizzate messe a sua disposizione; AM\1017038IT.doc 111/177 PE524.781v02-00 IT Or. fr Emendamento 248 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 Testo della Commissione Emendamento 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; 21. «autenticazione»: procedure che consentono al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati o di identificare un terzo prestatore di servizi di pagamento che interagisce; Or. en Emendamento 249 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 Testo della Commissione Emendamento 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; Or. en PE524.781v02-00 IT 112/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 250 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 Testo della Commissione Emendamento 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; 21. «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare la validità di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue credenziali di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; Or. en Motivazione Durante un pagamento, il PSP non può verificare l'identità di una persona, ma solo la validità dello strumento di pagamento. Emendamento 251 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 Testo della Commissione (21) «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati; Emendamento (Non concerne la versione italiana) Or. pl AM\1017038IT.doc 113/177 PE524.781v02-00 IT Motivazione Non concerne la versione italiana. Emendamento 252 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 21 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 21 bis. «autenticazione di un'operazione di pagamento»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le sue caratteristiche di sicurezza personalizzate; Or. fr Emendamento 253 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 22 Testo della Commissione Emendamento 22. «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; 22. «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per verificare la validità di uno strumento di pagamento tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza del titolare, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione. La presente definizione è in linea con le raccomandazioni dell'Eurosistema BCE in materia di sicurezza dei pagamenti in internet, definite dal forum "SecuRePay". PE524.781v02-00 IT 114/177 AM\1017038IT.doc Or. en Motivazione Durante un pagamento, il PSP non può verificare l'identità di una persona, ma solo la validità dello strumento di pagamento. Emendamento 254 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 22 Testo della Commissione Emendamento 22. «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; 22. «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza (cosa nota solo all'utente), possesso (cosa che solo l'utente possiede) e inerenza (cosa che solo l'utente può essere), e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; Or. en Emendamento 255 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 22 Testo della Commissione (22) «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, AM\1017038IT.doc Emendamento (Non concerne la versione italiana) 115/177 PE524.781v02-00 IT possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; Or. pl Emendamento 256 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 22 Testo della Commissione Emendamento 22. «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; 22. «autenticazione a due fattori»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; Or. fr Emendamento 257 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 24 Testo della Commissione Emendamento 24. «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di 24. «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di PE524.781v02-00 IT 116/177 AM\1017038IT.doc pagamento e/o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento; pagamento e/o il conto di pagamento e il titolare del conto dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento; Or. en Emendamento 258 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 26 Testo della Commissione Emendamento 26. «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento; 26. «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall'utente di servizi di pagamento, o per suo conto, per disporre un ordine di pagamento; Or. en Emendamento 259 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 26 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 26 bis. «strumento di pagamento tramite carta»: qualsiasi strumento di pagamento, fra cui carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenente l'applicazione adatta, utilizzato dal pagatore per disporre l'ordine di pagamento che non sia un bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012; AM\1017038IT.doc 117/177 PE524.781v02-00 IT Or. en Emendamento 260 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 26 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 26 ter. «terzo emittente di strumenti di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 5 dell'allegato I sulla base di strumenti di pagamento tramite carta; Or. en Emendamento 261 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 28 Testo della Commissione Emendamento (28) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; (28) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, incluso il sito internet pubblicamente accessibile del prestatore di servizi di pagamento; Or. pl Emendamento 262 Jean-Paul Gauzès PE524.781v02-00 IT 118/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 31 Testo della Commissione Emendamento 31. «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso; 31. «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un ordine di pagamento è disposto dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso; Or. fr Emendamento 263 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 32 Testo della Commissione Emendamento 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio basato sulala verifica dei fondi da parte di un terzo prestatore di servizi di pagamento, su richiesta ed esplicito consenso del pagatore, nell'ambito del quale il pagatore partecipa attivamente all'ordine di pagamento, direttamente o tramite il software del terzo prestatore di servizi di pagamento; Or. en Motivazione Occorre garantire che il pagatore sia attivamente e inequivocabilmente coinvolto AM\1017038IT.doc 119/177 PE524.781v02-00 IT nell'operazione e chiarire che la regola generale per i servizi di ordine di pagamento dovrebbe essere la condizione che le credenziali fornite dal PSP non siano trasmesse dai pagatori a terzi prestatori. Emendamento 264 Sampo Terho Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 32 Testo della Commissione Emendamento 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio basato sull'accesso a un conto di pagamento di un terzo prestatore di servizi di pagamento, su richiesta ed esplicito consenso del pagatore, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare direttamente all'ordine di pagamento o nell'ambito del quale l'ordine di pagamento è trasmesso dal terzo prestatore di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en Emendamento 265 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – punto 32 Testo della Commissione Emendamento 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento di disporre un ordine di pagamento, su richiesta del pagatore, rispetto al conto di pagamento detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento. PE524.781v02-00 IT 120/177 AM\1017038IT.doc terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en Emendamento 266 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 32 Testo della Commissione Emendamento 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; 32. "servizio di ordine di pagamento": un servizio di pagamento che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di disporre operazioni di pagamento su richiesta o a nome di un utente di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore partecipa attivamente all'ordine di pagamento oppure è utilizzato il software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere l'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. fr Emendamento 267 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 32 AM\1017038IT.doc 121/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; Emendamento 32. "servizio di ordine di pagamento": un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento amministrato da un'entità di cui al punto 10 e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere il consenso del pagatore a eseguire l'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto nella forma definita nel contratto tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il terzo prestatore di servizi di pagamento; Or. pl Emendamento 268 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 32 Testo della Commissione Emendamento 32. «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del 32. "servizio di ordine di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento che consente di accedere al conto di pagamento del pagatore in una procedura nell'ambito della quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito della quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di PE524.781v02-00 IT 122/177 AM\1017038IT.doc conto; servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en Emendamento 269 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 33 Testo della Commissione Emendamento 33. «servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; 33. "servizio di informazione sui conti": un servizio prestato da un terzo prestatore di servizi di pagamento per fornire informazioni consolidate su uno o più conti di pagamento che l'utente di servizi di pagamento detiene presso uno o più altri prestatori di servizi di pagamento; Or. en Emendamento 270 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 33 Testo della Commissione Emendamento 33. «servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; 33. "servizio di informazione sui conti": un servizio che su richiesta dell'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni aggregate sull'attuale bilancio di uno o più conti di pagamento che egli detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en AM\1017038IT.doc 123/177 PE524.781v02-00 IT Motivazione Chiarire la portata dei servizi conformemente al considerando 26. Emendamento 271 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 33 Testo della Commissione Emendamento 33. «servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; 33. "servizio di informazione sui conti": un servizio di pagamento prestato da un terzo prestatore di servizi di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en Emendamento 272 Nils Torvalds Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 33 Testo della Commissione Emendamento 33. «servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; 33. "servizio di informazione sui conti": un servizio di pagamento, prestato da un terzo prestatore di servizi di pagamento, che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; Or. en PE524.781v02-00 IT 124/177 AM\1017038IT.doc Motivazione Precisazione. Emendamento 273 Sharon Bowles Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 bis. "credenziali di sicurezza personalizzate": le informazioni, di natura generalmente riservata, fornite da un cliente o da un prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione. Per credenziali s'intende anche lo strumento fisico contenente le informazioni (ad es. generatore di password a uso singolo, smart card) o un aspetto che l'utente memorizza o rappresenta (caratteristiche biometriche); Or. en Motivazione Definizione delle credenziali di sicurezza personalizzate in linea con la definizione di sicurezza dei pagamenti della BCE. Emendamento 274 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 bis. "credenziali di sicurezza personalizzate": le informazioni, di natura generalmente riservata, fornite da un cliente o da un PSP a fini di autenticazione. Per credenziali s'intende AM\1017038IT.doc 125/177 PE524.781v02-00 IT anche lo strumento fisico contenente le informazioni (ad es. generatore di password a uso singolo, smart card) o un aspetto che l'utente memorizza o rappresenta (caratteristiche biometriche); Or. en Emendamento 275 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 bis. "operazione tramite carta di credito": un'operazione di pagamento tramite carta in cui l'operazione è regolata entro un termine superiore alle 2 ore dopo l'autorizzazione dell'operazione; Or. en Emendamento 276 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 bis. "portafoglio mobile": un dispositivo tecnico che aggrega gli strumenti di pagamento a disposizione del pagatore; Or. en Emendamento 277 Sylvie Goulard PE524.781v02-00 IT 126/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 bis. "gestore indipendente di sportelli automatici": un prestatore di servizi di pagamento che non costituisce una parte del contratto quadro e che permette al pagatore di effettuare prelievi di contanti o altri servizi di pagamento mediante sportelli automatici; Or. en Emendamento 278 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 ter. "sportello automatico" o "sportello bancomat": un'apparecchiatura di telecomunicazione elettronica che consente al pagatore di effettuare prelievi di contante o altre operazioni di pagamento senza intermediazione di un cassiere; Or. en Emendamento 279 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 38 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 38 quater. "commissione interbancaria per i servizi bancomat": una commissione AM\1017038IT.doc 127/177 PE524.781v02-00 IT pagata dal prestatore di servizi di pagamento presso il quale il pagatore detiene un conto di pagamento o fondi prepagati per retribuire i servizi prestati da un gestore di sportelli automatici al titolare del conto o proprietario dei fondi prepagati, come i prelievi di contante in qualsiasi valuta; Or. en Emendamento 280 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 – lettera g Testo della Commissione Emendamento (g) una descrizione della procedura esistente per monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti e alle risorse logiche e fisiche essenziali; g) una descrizione della procedura esistente per monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; Or. en Motivazione Il riferimento alle risorse logiche e fisiche essenziali può essere soppresso come per la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Emendamento 281 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 – lettera k Testo della Commissione (k) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal PE524.781v02-00 IT Emendamento k) per gli istituti di pagamento soggetti agli obblighi in materia di lotta al 128/177 AM\1017038IT.doc richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio45 e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio46; riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio46, una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi a tali obiettivi; __________________ __________________ 45 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 45 46 46 Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). Or. en Motivazione Per evitare ambiguità sul fatto che tutti gli enti debbano effettuare i controlli antiriciclaggio. Emendamento 282 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 3 Testo della Commissione Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j), devono indicare come dette misure garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica, anche per i sistemi software e informatici utilizzati dal richiedente o dalle AM\1017038IT.doc Emendamento Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j), indicano come dette misure garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica, anche per i sistemi software e informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese 129/177 PE524.781v02-00 IT imprese alle quali subappalta la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) relativi alle misure di sicurezza, previsti all'articolo 86, paragrafo 2, una volta adottati. alle quali subappalta la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure sono conformi alle norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) relative alle misure di sicurezza, previste all'articolo 86, paragrafo 2. Or. en Motivazione Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di controllo. Emendamento 283 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto di pagamento nell'anno precedente: L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite o disposte dall'istituto di pagamento nell’anno precedente: Or. en Emendamento 284 Diogo Feio PE524.781v02-00 IT 130/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo: 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno qualsiasi dei servizi di pagamento riportati nell'allegato I, compresi quelli di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo: Or. en Emendamento 285 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo. 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno qualsiasi dei servizi di pagamento riportati nell'allegato I, compresi quelli di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo: Or. en Motivazione Secondo il testo della Commissione la tutela è prevista soltanto se le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) sono esercitate dall'impresa, il che significa che soltanto le AM\1017038IT.doc 131/177 PE524.781v02-00 IT imprese ibride devono garantire la tutela. Emendamento 286 Sharon Bowles Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo. 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno qualsiasi dei servizi di pagamento riportati nell'allegato I o esercitano una delle attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo: Or. en Motivazione La riformulazione mira a chiarire che gli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento o esercitano le attività commerciali di cui all'articolo 17 sono tenuti a tutelare tutti i fondi. Emendamento 287 Markus Ferber Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, PE524.781v02-00 IT (Non concerne la versione italiana) 132/177 AM\1017038IT.doc paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo. Or. de Motivazione Non concerne la versione italiana. Emendamento 288 Markus Ferber Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza; a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati dopo tale data su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza; Or. de AM\1017038IT.doc 133/177 PE524.781v02-00 IT Motivazione Onde chiarire l'ordine cronologico degli eventi. Emendamento 289 Sharon Bowles Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale. 3. Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, ha la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e in cui esercita effettivamente le sue attività commerciali. Or. en Motivazione Connesso al considerando 13 dell'attuale versione della direttiva MiFID. Emendamento 290 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento 1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto: 1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto nel caso in cui tale istituto: Or. en Motivazione L'emendamento mira a chiarire che una qualsiasi delle condizioni riportate può consentire a PE524.781v02-00 IT 134/177 AM\1017038IT.doc un'autorità competente di revocare l'autorizzazione (ossia che le condizioni non sono cumulative). Emendamento 291 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d Testo della Commissione (d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento; Emendamento d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento; oppure Or. en Emendamento 292 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. L'ABE, sentito il parere del gruppo consultivo istituito allo scopo di attuare la presente direttiva e che rappresenta, tra gli altri, attori non bancari, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Or. en AM\1017038IT.doc 135/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 293 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia proporzionato. 2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento e conti di tutela utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento. Per poter fornire i servizi di pagamento, gli istituti di pagamento e i relativi agenti necessitano dell'accesso ai conti di pagamento. Gli Stati membri provvedono a che le norme sull'accesso degli istituti di pagamento ai conti di pagamento e di tutela siano oggettive, non discriminatorie e proporzionate e che non limitino tale accesso più di quanto necessario alla protezione contri rischi specifici quali il rischio di mancato rispetto delle condizioni fissate nel capo II della direttiva 2005/60/CE. Or. en Motivazione Alle banche e alle autorità di regolamentazione non è chiaro come dovrebbero attuare il presente articolo nella sua formulazione attuale. È quindi essenziale fornire una maggiore chiarezza garantendo un equilibrio tra le preoccupazioni in ambito di antiriciclaggio e l'auspicio di promuovere la concorrenza e la crescita dei pagamenti. Emendamento 294 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Gli istituti di pagamento, nella PE524.781v02-00 IT Emendamento 2. Gli istituti di pagamento, nella 136/177 AM\1017038IT.doc prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia proporzionato. prestazione di uno o più dei servizi di pagamento coperti dalla presente direttiva, detengono conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che sia concesso a tutti gli istituti di pagamento un accesso non discriminatorio ai conti di pagamento. L'accesso è abbastanza ampio da consentire all'istituto di pagamento di fornire i propri servizi in modo agevole ed efficiente. Or. en Motivazione I conti di pagamento sono un elemento essenziale dell'infrastruttura di base della società. Se è vero che gli operatori che forniscono i conti dovrebbero ovviamente poterlo fare in base a criteri commerciali, sono necessarie alcune limitazioni fondamentali circa il modo in cui gestiscono le proprie attività. Non è accettabile che utilizzino il loro potere di filtro per bloccare altri operatori negando loro l'accesso o applicando commissioni spropositate. Dal momento che si sono verificati vari casi di questo tipo, occorre chiarire che a tutti i prestatori di servizi di pagamento deve essere garantito un accesso non discriminatorio ai conti. Emendamento 295 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a Testo della Commissione (a) esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine; Emendamento a) esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine mediante una decisione formale, che specifichi la base giuridica e la finalità della richiesta, il tipo di informazioni richieste e i termini entro i quali fornire dette informazioni; Or. en AM\1017038IT.doc 137/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 296 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Qualsiasi richiesta di informazioni e documenti presentata dalle autorità competenti degli Stati membri è motivata da una decisione formale, che specifichi la base giuridica della decisione, la finalità della richiesta, il tipo di informazioni richieste e i termini entro i quali fornire e conservare dette informazioni o detti documenti. Or. en Motivazione La presente proposta si basa sul parere del Garante europeo della protezione dei dati. Emendamento 297 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. 1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. In caso di trattamento dei dati personali, tali autorità specificano l'esatta finalità e PE524.781v02-00 IT 138/177 AM\1017038IT.doc fanno riferimento all'adeguata base giuridica dell'Unione. Or. en Motivazione Sulla base del parere del Garante europeo della protezione dei dati. Emendamento 298 Sven Giegold a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. L'ABE è incaricata di avviare e promuovere una mediazione vincolante per risolvere le controversie tra autorità competenti sorte dallo scambio di informazioni. Or. en Motivazione L'emendamento si basa su un contributo dell'Autorità bancaria europea (ABE). Emendamento 299 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3 Testo della Commissione Emendamento Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un'entità cui sono esternalizzate Le autorità competenti dello Stato membro ospitante effettuano i controlli e adottano le misure necessarie di cui all'articolo 22 in relazione ad un agente, ad AM\1017038IT.doc 139/177 PE524.781v02-00 IT attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. una succursale, o ad un'entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro. Or. en Motivazione La vigilanza delle attività in corso dei prestatori di servizi di pagamento dovrebbe essere condotta dalle autorità competenti dello Stato ospitante, visto che la loro collocazione le agevola nello svolgimento di questo compito. È opportuno che le autorità dello Stato ospitante possano agire direttamente qualora un prestatore di servizi di pagamento non rispetti i propri doveri e le proprie responsabilità. La proposta si basa su un contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC). Emendamento 300 Sharon Bowles Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri non impongono agli istituti di pagamento dell'UE che intendono prestare servizi di pagamento in uno Stato membro ospitante alcun requisito supplementare che non sia applicabile agli istituti di pagamento autorizzati dallo Stato membro ospitante. Or. en Motivazione L'emendamento mira a garantire condizioni di parità in tutta Europa. Emendamento 301 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE PE524.781v02-00 IT 140/177 AM\1017038IT.doc Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Nell'ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un'ispezione in loco sul territorio di quest'ultimo. soppresso Or. en Motivazione La vigilanza dovrebbe essere condotta dalle autorità competenti dello Stato ospitante, visto che la loro collocazione le agevola nello svolgimento di questo compito. È opportuno che le autorità dello Stato ospitante possano agire direttamente qualora un prestatore di servizi di pagamento non rispetti i propri doveri e le proprie responsabilità. Emendamento 302 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di cui trattasi. Emendamento soppresso Or. en Emendamento 303 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE AM\1017038IT.doc 141/177 PE524.781v02-00 IT Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. 3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. In caso di conservazione dei dati personali, le autorità competenti conservano i dati personali per un periodo non superiore a dieci anni. La conservazione dei dati personali è in ogni caso conforme alla direttiva 95/46/CE. Or. en Motivazione Sulla base del parere del Garante europeo della protezione dei dati. Emendamento 304 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del 5. L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del PE524.781v02-00 IT 142/177 AM\1017038IT.doc presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [... 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Or. en Emendamento 305 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite e/o disposte dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; Or. en Emendamento 306 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Le persone fisiche o giuridiche non intendono prestare i servizi elencati al punto 7 dell'allegato I. AM\1017038IT.doc 143/177 PE524.781v02-00 IT Or. en Motivazione Tutti i terzi prestatori attivi devono rispettare i criteri minimi necessari all'ottenimento di una licenza come istituto di pagamento. Emendamento 307 Sari Essayah Proposta di direttiva Articolo 29 – titolo Testo della Commissione Emendamento Accesso ai sistemi di pagamento Accesso ai sistemi di pagamento e ai servizi di conto degli enti creditizi Or. en Emendamento 308 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a Testo della Commissione (a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE; Emendamento soppressa Or. pl Motivazione Attualmente esistono delle discriminazioni nel trattamento dei prestatori di servizi di pagamento per quanto riguarda l'accesso ai sistemi di pagamento. Le regole in vigore in materia non sembrano aumentare la competitività nel settore dei servizi di pagamento (tra gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica da un lato e le banche dall'altro). Occorre valutare la possibilità di consentire ai nuovi prestatori di presentare richiesta per divenire utenti di tali sistemi poiché la piena partecipazione garantisce loro la possibilità di gestire conti di pagamento. Altrimenti i prestatori diversi dalle banche non possono essere competitivi verso le banche stesse. PE524.781v02-00 IT 144/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 309 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b Testo della Commissione (b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da entità aventi legami di capitale ove una delle entità collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre. Emendamento soppressa Or. en Emendamento 310 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) ai sistemi di pagamento in cui un prestatore di servizi di pagamento unico (quale singola entità o gruppo): - agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema, e - autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema, e questi ultimi non hanno il diritto di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti di pagatori e beneficiari. Or. en AM\1017038IT.doc 145/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 311 Claudio Morganti Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) ai sistemi di pagamento in cui un prestatore di servizi di pagamento unico (quale singola entità o gruppo): - agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema, e - autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema, e questi ultimi non hanno il diritto di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti di pagatori e beneficiari. Or. en Emendamento 312 Sari Essayah Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano opportunamente accedere senza discriminazioni ai servizi di conto di pagamento o di deposito degli enti creditizi a scopi di pagamento e di tutela dei fondi dei clienti in loro possesso. PE524.781v02-00 IT 146/177 AM\1017038IT.doc Or. en Motivazione Le banche non dovrebbero rifiutarsi di aprire conti per i prestatori di servizi di pagamento diversi dalle banche per ridurre le loro possibilità di accesso ai servizi interbancari di pagamento. Emendamento 313 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri dispongono che, prima di intraprendere un'attività di cui all'articolo 3, lettera k), per la quale il volume delle operazioni di pagamento calcolato in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), è superiore alla soglia ivi indicata, i prestatori di servizi notifichino la loro intenzione alle autorità competenti e presentino una domanda per essere riconosciuti come rete limitata. Gli Stati membri dispongono che, prima di intraprendere un'attività di cui all'articolo 3, lettera k), per la quale il valore delle operazioni di pagamento calcolato in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), è superiore alla soglia ivi indicata, i prestatori di servizi notifichino la loro intenzione alle autorità competenti e presentino una domanda per essere riconosciuti come rete limitata. Or. en Motivazione Per coerenza con l'articolo 27, paragrafo 1. Emendamento 314 Sophia in 't Veld Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1) Gli Stati membri garantiscono che alle persone fisiche siano fornite adeguate AM\1017038IT.doc 147/177 PE524.781v02-00 IT informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001. Or. en Emendamento 315 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Or. en Emendamento 316 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori che trasferiscono il proprio conto di pagamento possano ricevere, su richiesta, le operazioni effettuate sul precedente conto di pagamento registrate su supporto durevole da parte del prestatore di servizi di pagamento trasferente a un costo ragionevole. PE524.781v02-00 IT 148/177 AM\1017038IT.doc Or. en Motivazione In caso di trasferimento del conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento diverso, gli estratti conto del precedente prestatore possono essere necessari per vari motivi, ad es. richiesta di un credito, affitto di un alloggio, informazioni di supporto da fornire a fini di controllo dell'imposta sul reddito. Con la diffusione dei conti bancari online, i consumatori potrebbero avere accesso soltanto agli estratti conti in formato elettronico senza avere sempre la possibilità di scaricare le operazioni effettuate nel corso di vari anni. Emendamento 317 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori che trasferiscono il proprio conto di pagamento ricevano dal prestatore di servizi di pagamento trasferente, su richiesta e a un costo ragionevole, le operazioni effettuate nel precedente conto di pagamento registrate su supporto durevole. Or. en Emendamento 318 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 34 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui Gli Stati membri stabiliscono che l'onere di dimostrare di essersi attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo è a carico del prestatore di servizi di AM\1017038IT.doc 149/177 PE524.781v02-00 IT al presente titolo pagamento. Or. en Motivazione L'onere di garantire che le attività svolte rispettino gli obblighi giuridici spetta all'operatore professionale che offre un servizio al mercato. Emendamento 319 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 34 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo Gli Stati membri prevedono che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo. Or. en Motivazione È ragionevole chiarire in questo frangente che l'onere della prova è sempre a carico del prestatore di servizi di pagamento. Per i prestatori infatti è semplice e lineare dimostrare quanto fatto o non fatto in termini di informazioni, mentre per un utente di servizi di pagamento è spesso difficile, se non impossibile, dimostrare di non aver ricevuto le informazioni che aveva il diritto di ricevere. Non è realistico far ricadere l'onere della prova sull'utente, soprattutto quando si tratta di un consumatore. Emendamento 320 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva PE524.781v02-00 IT 150/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento 1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR: 1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo totale non superiore a 10 EUR mensili oppure che hanno un limite di spesa di 100 EUR mensili o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR: Or. en Emendamento 321 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Gli Stati membri esigono che, qualora un ordine di pagamento sia disposto da un terzo prestatore di servizi di pagamento, questi metta a disposizione dell'utente di servizi di pagamento le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Le informazioni e le condizioni sono redatte in forma chiara e comprensibile in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale è offerto il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti. Or. en Emendamento 322 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 AM\1017038IT.doc 151/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 2. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni relative al servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore. 2. Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni chiare e complete relative al servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore. Or. en Emendamento 323 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione le seguenti informazioni e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario: Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione le seguenti informazioni in modo chiaro e non ambiguo e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario: Or. en Emendamento 324 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 39 – lettera a Testo della Commissione (a) la conferma del buon esito della trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore; PE524.781v02-00 IT Emendamento a) la conferma dell'avvenuta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore; 152/177 AM\1017038IT.doc Or. en Motivazione Il terzo prestatore può solo informare in merito all'avvenuta trasmissione in quanto non sa se questa andrà a buon fine o meno. Emendamento 325 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 39 – comma 1 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) se del caso, l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento ed eventualmente la suddivisione delle stesse. d) se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al terzo prestatore di servizi di pagamento per l'operazione di pagamento, da dettagliare singolarmente. Or. en Motivazione Un terzo prestatore potrà dettagliare soltanto le spese a lui dovute e non quelle applicate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. Emendamento 326 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 39 – comma 1 – lettera d Testo della Commissione Emendamento (d) se del caso, l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento ed eventualmente la suddivisione delle stesse. d) se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al terzo prestatore di servizi di pagamento per l'operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse. Or. en AM\1017038IT.doc 153/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 327 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il consenso del pagatore è necessario per mettere a disposizione del beneficiario tali dati. Or. en Motivazione Per specificare che i requisiti di protezione dei dati devono essere rispettati. Emendamento 328 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 40 Testo della Commissione Emendamento Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all'autorizzazione. Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal terzo prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto prove attestanti che l'ordine è stato disposto, in particolare il riferimento degli ordini e le informazioni relative all'autorizzazione. Or. fr PE524.781v02-00 IT 154/177 AM\1017038IT.doc Emendamento 329 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 40 Testo della Commissione Emendamento Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all'autorizzazione. Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal terzo prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all'autorizzazione. Or. en Motivazione Indipendentemente dalla procedura seguita, il terzo prestatore di servizi di pagamento dovrebbe sempre comunicare le informazioni in questione al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Emendamento 330 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 41 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni: Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni se ne dispone personalmente: Or. fr AM\1017038IT.doc 155/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 331 Diogo Feio Proposta di direttiva Articolo 41 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Emendamento Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni: Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce al pagatore o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi: Or. en Emendamento 332 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Il pagatore prende immediatamente atto delle informazioni ricevute o messe a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento. Or. fr Emendamento 333 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 42 – comma 1 – parte introduttiva Testo della Commissione Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario PE524.781v02-00 IT Emendamento Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario 156/177 AM\1017038IT.doc fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni: fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni se ne dispone personalmente: Or. fr Emendamento 334 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 1 bis. Il beneficiario prende immediatamente atto delle informazioni ricevute o messe a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento. Or. fr Emendamento 335 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 45 – comma 1 – punto 2 – lettera c Testo della Commissione (c) la forma e la procedura per dare il consenso a disporre o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71; Emendamento c) la forma e la procedura per dare il consenso a disporre un ordine di pagamento o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71; Or. fr Emendamento 336 Sławomir Nitras AM\1017038IT.doc 157/177 PE524.781v02-00 IT Proposta di direttiva Articolo 45 – comma 1 – punto 2 – lettera e Testo della Commissione Emendamento (e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare; e) il tempo massimo di esecuzione prevedibile relativo ai servizi di pagamento da prestare; Or. pl Emendamento 337 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 45 – comma 1 – punto 6 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore; a) se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore, ferma restando l'inefficacia di tale notifica laddove le modifiche siano chiaramente e inequivocabilmente più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento; Or. en Emendamento 338 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Il recesso da un contratto quadro PE524.781v02-00 IT Emendamento 2. Il recesso da un contratto quadro non 158/177 AM\1017038IT.doc concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento. Or. en Motivazione Le commissioni di chiusura del conto costituiscono un ostacolo ai trasferimenti dei conti. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero applicare ai consumatori una commissione per lo scioglimento del contratto quadro. In alcuni Stati membri i prestatori di servizi di pagamento non possono imporre commissioni ai consumatori per aver cambiato il servizio. Nel Regno Unito e in Austria il trasferimento a un altro servizio non implica attualmente alcuna commissione per i consumatori e nel Regno Unito non viene applicata una commissione neanche sui consumatori che chiudono il conto entro i primi 12 mesi dalla sua apertura. In Italia i consumatori non pagano commissioni di chiusura del conto. Emendamento 339 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. Emendamento 2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata fissa o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento. Or. en Emendamento 340 Olle Ludvigsson AM\1017038IT.doc 159/177 PE524.781v02-00 IT Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. 2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 6 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 6 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti. Or. en Motivazione L'applicazione di commissioni per rescindere un contratto quadro induce l'utente a non cambiare prestatore di servizi di pagamento e conseguentemente riduce la concorrenza sul mercato. Non ci sono argomenti convincenti a favore del fatto che un utente insoddisfatto debba aspettare un anno intero prima di poter cambiare prestatore gratuitamente. Sei mesi sono più che sufficienti come limite massimo per le spese di scioglimento del contratto. Emendamento 341 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento in relazione al nome e all'indirizzo del beneficiario; Or. en Motivazione Esistono casi di frodi via Internet nei quali le informazioni di base quali l'indirizzo del pagatore non sono comunicate al consumatore, ad esempio imprese Internet fraudolente al di fuori dell'Unione. Gli organismi ADR norvegesi incontrano grandi difficoltà a identificare gli PE524.781v02-00 IT 160/177 AM\1017038IT.doc indirizzi delle imprese fraudolente e conseguentemente non sono in grado di far applicare le proprie sentenze. Si tratta chiaramente di una situazione a danno dei consumatori. Emendamento 342 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate. Emendamento 2. Un contratto quadro include la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate. Or. en Emendamento 343 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire o mettere a disposizione informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. Il pagatore prende immediatamente atto delle informazioni ricevute o messe a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento. Or. fr AM\1017038IT.doc 161/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 344 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito. Or. pl Emendamento 345 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento (a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento; a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento; Or. en Emendamento 346 Jean-Paul Gauzès Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo PE524.781v02-00 IT Emendamento 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire o mettere a disposizione informazioni su supporto 162/177 AM\1017038IT.doc gratuito. cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. Il beneficiario prende immediatamente atto delle informazioni ricevute o messe a sua disposizione dal prestatore di servizi di pagamento. Or. fr Emendamento 347 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito. 3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole una volta al mese a titolo gratuito. Or. pl Emendamento 348 Sylvie Goulard Proposta di direttiva Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Emendamento Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso uno sportello automatico o il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Or. en AM\1017038IT.doc 163/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 349 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento. 1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario proponga una riduzione, quest'ultimo informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento. Or. en Emendamento 350 Udo Bullmann, Peter Simon Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento. 1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario proponga una riduzione, quest'ultimo informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento. Or. en Emendamento 351 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 PE524.781v02-00 IT 164/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento 2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento. soppresso Or. en Motivazione Le maggiorazioni sono state introdotte dai prestatori di servizi di pagamento per consentire agli esercenti di indurre i consumatori a utilizzare strumenti di pagamento più efficienti e meno costosi (dal punto di vista degli esercenti), per rinegoziare spese più basse e per ridurre la pressione sulle commissioni interbancarie multilaterali. Lo strumento non ha sortito gli obiettivi previsti ed è andato a scapito dei consumatori. Le maggiorazioni eccessive sono diventate un'importante fonte di reddito per alcune imprese. Nel 2009 i consumatori del Regno Unito hanno speso 300 milioni di sterline per le maggiorazioni nel solo settore del trasporto aereo. Emendamento 352 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento. Emendamento soppresso Or. en AM\1017038IT.doc 165/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 353 Udo Bullmann, Peter Simon Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento. Emendamento soppresso Or. en Emendamento 354 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Qualora un prestatore di servizi di pagamento abbia il diritto di trasferire i costi per terzi al pagatore, quest'ultimo non è obbligato a pagarli se il loro importo totale non gli è stato comunicato prima di disporre l'operazione di pagamento. Or. en Emendamento 355 Udo Bullmann, Peter Simon Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo) PE524.781v02-00 IT 166/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Qualora un prestatore di servizi di pagamento abbia il diritto di trasferire i costi per terzi, il pagatore non è obbligato a pagarli se non gli sono state fornite informazioni sull'importo totale prima di disporre il pagamento in questione. Or. en Emendamento 356 Auke Zijlstra Proposta di direttiva Articolo 53 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 53 bis Divieto di leggibilità dell'IBAN Per ragioni di sicurezza, la presente direttiva non introduce la leggibilità dell'IBAN. Or. en Emendamento 357 Markus Ferber Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo AM\1017038IT.doc 167/177 PE524.781v02-00 IT 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto, su richiesta, a comunicare il costo reale dell'operazione di pagamento. Or. de Emendamento 358 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Su richiesta, i costi reali sono motivati dal prestatore di servizi di pagamento. Or. en Emendamento 359 Udo Bullmann, Peter Simon Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 PE524.781v02-00 IT 168/177 AM\1017038IT.doc Testo della Commissione Emendamento 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento comunicano, su richiesta, i costi reali applicati. Or. en Emendamento 360 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 4. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Or. en AM\1017038IT.doc 169/177 PE524.781v02-00 IT Emendamento 361 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 4. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Or. pl Emendamento 362 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Se un'operazione di pagamento comporta una conversione valutaria in un'altra valuta dell'UE, gli Stati membri esigono che il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento e le spese necessarie per la conversione valutaria. Se il pagatore emette un ordine di pagamento nella valuta di arrivo, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto conformemente all'articolo 72 ad accreditare la totalità dell'importo del pagamento al pagatore o a indicare separatamente le spese. PE524.781v02-00 IT 170/177 AM\1017038IT.doc Or. en Emendamento 363 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. 3. Il beneficiario non è autorizzato a imporre una spesa al pagatore per l'uso di qualsiasi strumento di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento a condizione che ciò non comporti una maggiorazione opposta. Or. en Motivazione Secondo il BEUC non esistono prove che i prezzi di beni e servizi siano diminuiti per via dell'applicazione di una maggiorazione. Conseguentemente la maggiorazione non è uno strumento strategico ottimale per migliorare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamento. Ciò è vero in particolare nel caso delle carte dove la concorrenza non funziona come dovrebbe e la regolamentazione diretta ha un impatto sui livelli di commissione interbancaria e dove, quindi, è forse preferibile un modello commerciale alternativo. Emendamento 364 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso 3. Il beneficiario non è autorizzato a imporre una spesa al pagatore per l'uso di qualsiasi strumento di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento non AM\1017038IT.doc 171/177 PE524.781v02-00 IT l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento a condizione che ciò non comporti una maggiorazione opposta. Or. en Emendamento 365 Claudio Morganti Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. 3. Il beneficiario non impone una spesa al pagatore ma può offrirgli una riduzione per l'uso di un determinato strumento di pagamento. Or. en Emendamento 366 Olle Ludvigsson Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore per l'uso di un determinato strumento di pagamento. PE524.781v02-00 IT 172/177 AM\1017038IT.doc dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. Or. en Emendamento 367 Ashley Fox Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento elettronico o non elettronico. Tuttavia, nei casi in cui non si applica l'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. Or. en Motivazione Per garantire che il divieto di maggiorazione eccessiva sia in linea con i regolamenti sui diritti dei consumatori del 2012 (maggiorazioni di pagamento) e si applichi a tutti i tipi di pagamento rientranti nella direttiva PSD II, il che garantirà proiezioni e chiarezza maggiori per i consumatori, in particolare quelli che effettuano un pagamento in Europa, dato che attualmente la maggiorazione è vietata in alcuni Stati membri e in altri no. Emendamento 368 Sari Essayah Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 AM\1017038IT.doc 173/177 PE524.781v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. 3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi diretti connessi all'operazione sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. Or. en Emendamento 369 Sławomir Nitras Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente di servizi di pagamento le spese per la fornitura e l'uso di una carta di pagamento associata a un conto di pagamento con caratteristiche di base di cui alla direttiva [XXX/2014, COM(2013)0266]. Or. pl Emendamento 370 Jean-Paul Besset a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga PE524.781v02-00 IT Emendamento soppresso 174/177 AM\1017038IT.doc spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Or. en Motivazione L'operatore professionale che offre un dato strumento di pagamento ai clienti dovrebbe sostenere il costo e i rischi del metodo o sistema di pagamento prescelto. Emendamento 371 Jürgen Klute Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Emendamento soppresso Or. en Emendamento 372 Claudio Morganti Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga AM\1017038IT.doc Emendamento soppresso 175/177 PE524.781v02-00 IT spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Or. en Emendamento 373 Werner Langen Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Emendamento soppresso Or. de Emendamento 374 Marianne Thyssen Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato]. Emendamento soppresso Or. nl PE524.781v02-00 IT 176/177 AM\1017038IT.doc Motivazione Le soglie suggerite nella proposta di regolamento sulle commissioni interbancarie multilaterali per i pagamenti interbancari continuano ad essere superiori al pagamento interbancario sulle operazioni tramite carta di debito in alcuni Stati membri, il che potrebbe produrre aumenti dannosi dei costi. In particolare per gli esercenti che operano con margini molto stretti (panettieri, ecc.), l'impossibilità di trasferire i costi reali sarebbe problematica. Il paragrafo 3 del presente articolo offre già la garanzia che non saranno imposti costi più elevati di quelli sostenuti dall'esercente stesso. AM\1017038IT.doc 177/177 PE524.781v02-00 IT