PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Commissione per i problemi economici e monetari
2013/0264(COD)
28.1.2014
EMENDAMENTI
118 - 374
Progetto di relazione
Diogo Feio
(PE522.958v01-00)
Servizi di pagamento nel mercato interno, modifica delle direttive 2002/65/CE,
2013/36/UE e 2009/110/CE e abrogazione della direttiva 2007/64/CE
Proposta di direttiva
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))
AM\1017038IT.doc
IT
PE524.781v02-00
Unita nella diversità
IT
AM_Com_LegReport
PE524.781v02-00
IT
2/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 118
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) Negli ultimi anni sono stati compiuti
notevoli progressi nell'integrazione del
mercato dei pagamenti al dettaglio
nell'Unione, in particolare con l'adozione
della normativa dell'Unione in materia di
pagamenti, segnatamente della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio19, del regolamento (CE) n.
924/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio20, della direttiva 2009/110/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio21 e
del regolamento (UE) n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio22. La
direttiva 2011/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio23 ha ulteriormente
integrato il quadro giuridico per i servizi di
pagamento fissando un limite specifico
alla possibilità per i dettaglianti di
applicare una maggiorazione ai propri
clienti per l'uso di un dato mezzo di
pagamento.
(1) Nell'Unione, negli ultimi anni sono
stati conseguiti notevoli sviluppi in termini
di integrazione del mercato dei pagamenti
al dettaglio tramite la seguente normativa
dell'Unione in materia di pagamenti:
direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio19, regolamento
(CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio20, direttiva 2009/110/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio21 e
regolamento (UE) n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio22. La
direttiva 2011/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio23 ha ulteriormente
integrato il quadro per i servizi di
pagamento.
__________________
__________________
19
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007,
pag. 1).
19
20
Regolamento (CE) n. 924/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunità e che
abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001
(GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
20
21
21
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007,
pag. 1).
Regolamento (CE) n. 924/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunità e che
abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001
(GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la
AM\1017038IT.doc
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la
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PE524.781v02-00
IT
vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica
le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e
che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L
267 del 10.10.2009, pag. 7).
vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica
le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e
che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L
267 del 10.10.2009, pag. 7).
22
Regolamento (UE) n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 2012, che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94
del 30.3.2012, pag. 22).
22
23
23
Regolamento (UE) n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 2012, che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94
del 30.3.2012, pag. 22).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
304 del 22.11.2011, pag. 64).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
304 del 22.11.2011, pag. 64).
Or. en
Emendamento 119
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) La direttiva 2007/64/CE è stata adottata
nel dicembre 2007, sulla base di una
proposta della Commissione del dicembre
2005. Da allora con la rapida crescita del
numero di pagamenti elettronici e tramite
dispositivo mobile e con la
commercializzazione di nuovi tipi di
servizi di pagamento il mercato dei
pagamenti al dettaglio ha registrato
considerevoli innovazioni tecniche.
(2) La direttiva 2007/64/CE è stata adottata
nel dicembre 2007, sulla base di una
proposta della Commissione del dicembre
2005. Da allora con la rapida crescita del
numero di pagamenti elettronici e tramite
dispositivo mobile e con la
commercializzazione di nuovi tipi di
servizi di pagamento il mercato dei
pagamenti al dettaglio ha registrato
considerevoli innovazioni tecniche che
rimettono in discussione il quadro attuale.
PE524.781v02-00
IT
4/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Emendamento 120
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Dal riesame del quadro giuridico
dell'Unione sui servizi di pagamento, in
particolare dall'analisi dell'impatto della
direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione
sul Libro verde della Commissione "Verso
un mercato europeo integrato dei
pagamenti tramite carte, Internet e telefono
mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno
dato origine a sfide importanti sotto il
profilo regolamentare. Importanti settori
del mercato dei pagamenti, in particolare i
pagamenti tramite carta, internet e
dispositivo mobile spesso risultano ancora
frammentati lungo le frontiere nazionali.
Molti prodotti e servizi di pagamento
innovativi non rientrano, interamente o in
buona parte, nell'ambito di applicazione
della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in
alcuni casi l'ambito di applicazione della
direttiva 2007/64/CE, in particolare gli
elementi da esso esclusi, come determinate
attività svolte in relazione ai pagamenti
escluse dalle regole generali, si è rivelato
troppo ambiguo, troppo generico o
semplicemente superato rispetto
all'evoluzione del mercato. Questa
situazione ha causato incertezza giuridica,
potenziali rischi per la sicurezza della
catena di pagamento e la mancanza di
protezione dei consumatori in alcuni
settori. Finora nell'UE è stato difficile
diffondere e mettere a disposizione dei
consumatori e dei dettaglianti servizi di
pagamento digitali innovativi e di facile
utilizzo con metodi di pagamento
efficienti, comodi e sicuri.
(3) Dal riesame del quadro giuridico
dell'Unione sui servizi di pagamento, in
particolare dall'analisi dell'impatto della
direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione
sul Libro verde della Commissione "Verso
un mercato europeo integrato dei
pagamenti tramite carte, Internet e telefono
mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno
dato origine a sfide importanti sotto il
profilo regolamentare. Importanti settori
del mercato dei pagamenti, in particolare i
pagamenti tramite carta, internet e
dispositivo mobile spesso risultano ancora
frammentati lungo le frontiere nazionali.
Molti prodotti e servizi di pagamento
innovativi non rientrano, interamente o in
buona parte, nell'ambito di applicazione
della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in
alcuni casi l'ambito di applicazione della
direttiva 2007/64/CE, in particolare gli
elementi da esso esclusi, come determinate
attività svolte in relazione ai pagamenti
escluse dalle regole generali, si è rivelato
troppo ambiguo, troppo generico o
semplicemente superato rispetto
all'evoluzione del mercato. Questa
situazione ha causato incertezza giuridica,
potenziali rischi per la sicurezza della
catena di pagamento e la mancanza di
protezione dei consumatori in alcuni
settori. Finora nell'UE è stato difficile
diffondere e mettere a disposizione dei
consumatori e dei dettaglianti servizi di
pagamento digitali innovativi e di facile
utilizzo con metodi di pagamento
efficienti, comodi e sicuri. Esiste al
AM\1017038IT.doc
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PE524.781v02-00
IT
riguardo un grande potenziale positivo
che occorre sfruttare in modo più
coerente.
__________________
__________________
24
24
COM(2012) 941 final.
COM(2012) 941 final.
Or. en
Emendamento 121
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Dal riesame del quadro giuridico
dell'Unione sui servizi di pagamento, in
particolare dall'analisi dell'impatto della
direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione
sul Libro verde della Commissione "Verso
un mercato europeo integrato dei
pagamenti tramite carte, Internet e telefono
mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno
dato origine a sfide importanti sotto il
profilo regolamentare. Importanti settori
del mercato dei pagamenti, in particolare i
pagamenti tramite carta, internet e
dispositivo mobile spesso risultano ancora
frammentati lungo le frontiere nazionali.
Molti prodotti e servizi di pagamento
innovativi non rientrano, interamente o in
buona parte, nell'ambito di applicazione
della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in
alcuni casi l'ambito di applicazione della
direttiva 2007/64/CE, in particolare gli
elementi da esso esclusi, come determinate
attività svolte in relazione ai pagamenti
escluse dalle regole generali, si è rivelato
troppo ambiguo, troppo generico o
semplicemente superato rispetto
all'evoluzione del mercato. Questa
situazione ha causato incertezza giuridica,
potenziali rischi per la sicurezza della
(3) Dal riesame del quadro giuridico
dell'Unione sui servizi di pagamento, in
particolare dall'analisi dell'impatto della
direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione
sul Libro verde della Commissione "Verso
un mercato europeo integrato dei
pagamenti tramite carte, Internet e telefono
mobile"24 è emerso che gli sviluppi hanno
dato origine a sfide importanti sotto il
profilo regolamentare. Importanti settori
del mercato dei pagamenti, in particolare i
pagamenti tramite carta, internet e
dispositivo mobile spesso risultano ancora
frammentati lungo le frontiere nazionali.
Molti prodotti e servizi di pagamento
innovativi non rientrano, interamente o in
buona parte, nell'ambito di applicazione
della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in
alcuni casi l'ambito di applicazione della
direttiva 2007/64/CE, in particolare gli
elementi da esso esclusi, come determinate
attività svolte in relazione ai pagamenti
escluse dalle regole generali, si è rivelato
troppo ambiguo, troppo generico o
semplicemente superato rispetto
all'evoluzione del mercato. Questa
situazione ha causato incertezza giuridica,
potenziali rischi per la sicurezza della
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IT
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AM\1017038IT.doc
catena di pagamento e la mancanza di
protezione dei consumatori in alcuni
settori. Finora nell'UE è stato difficile
diffondere e mettere a disposizione dei
consumatori e dei dettaglianti servizi di
pagamento digitali innovativi e di facile
utilizzo con metodi di pagamento
efficienti, comodi e sicuri.
catena di pagamento e la mancanza di
protezione dei consumatori in alcuni
settori. Finora nell'UE è stato difficile
diffondere e mettere a disposizione dei
consumatori e dei dettaglianti servizi di
pagamento digitali innovativi, sicuri e di
facile utilizzo con metodi di pagamento
efficienti, comodi e sicuri.
__________________
__________________
24
24
COM(2012) 941 final.
COM(2012) 941 final.
Or. en
Emendamento 122
Claudio Morganti
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Riconoscendo che i pagamenti
tramite carta, internet e dispositivo mobile
possono essere vantaggiosi per i
dettaglianti e i consumatori e contribuire
a contrastare la frode e la corruzione, è
opportuno incoraggiare gli Stati membri a
integrare la presente direttiva con
iniziative a livello nazionale volte a
promuovere ulteriormente l'utilizzo dei
mezzi di pagamento non in contanti e di
altri mezzi di pagamento innovativi di
questo tipo. L'obiettivo potrebbe essere
conseguito, ad esempio, applicando un
trattamento fiscale favorevole a tali forme
di pagamento innovative e riducendo gli
eventuali oneri amministrativi connessi a
siffatti metodi di pagamento.
Or. en
Emendamento 123
Jean-Paul Besset
AM\1017038IT.doc
7/177
PE524.781v02-00
IT
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) Visto lo sviluppo dell'economia
digitale, la creazione di un mercato unico
integrato per i pagamenti elettronici è
essenziale per garantire che i consumatori,
gli esercenti e le imprese possano trarre il
massimo vantaggio dal mercato interno.
(4) Visto lo sviluppo dell'economia
digitale, la creazione di un mercato unico
integrato per pagamenti elettronici sicuri è
essenziale per garantire che i consumatori,
gli esercenti e le imprese possano disporre
di possibilità di scelta in relazione ai
servizi di pagamento in condizioni di
trasparenza, in modo da trarre il massimo
vantaggio dal mercato interno.
Or. en
Emendamento 124
Inese Vaidere
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) Visto lo sviluppo dell'economia
digitale, la creazione di un mercato unico
integrato per i pagamenti elettronici è
essenziale per garantire che i consumatori,
gli esercenti e le imprese possano trarre il
massimo vantaggio dal mercato interno.
(4) Visto lo sviluppo dell'economia
digitale, la creazione di un mercato unico
integrato per i pagamenti elettronici è
essenziale per sostenere la crescita
dell'economia dell'UE e garantire che i
consumatori, gli esercenti e le imprese
possano trarre il massimo vantaggio dal
mercato interno.
Or. en
Emendamento 125
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 5
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IT
8/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(5) È opportuno elaborare nuove norme al
fine di colmare le lacune regolamentari,
garantendo al contempo maggiore
chiarezza giuridica e un'applicazione
uniforme del quadro legislativo in tutta
l'Unione. Occorre che gli operatori già
attivi sul mercato e i nuovi operatori
beneficino delle medesime condizioni
operative, in modo da favorire una più
ampia diffusione dei nuovi mezzi di
pagamento e garantire un elevato livello di
protezione dei consumatori che si
avvalgono di tali servizi di pagamento in
tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una
diminuzione dei costi e delle tariffe a
carico degli utenti di servizi di pagamento
e tradursi in una maggiore scelta e
trasparenza dei servizi di pagamento.
(5) È opportuno elaborare nuove norme al
fine di colmare le lacune regolamentari,
garantendo al contempo maggiore
chiarezza giuridica e un'applicazione
uniforme del quadro legislativo in tutta
l'Unione. È opportuno che gli operatori già
attivi sul mercato e i nuovi operatori
beneficino delle medesime condizioni
operative, in modo da favorire una più
ampia diffusione dei nuovi mezzi di
pagamento e garantire un elevato livello di
protezione dei consumatori che si
avvalgono di tali servizi di pagamento in
tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una
diminuzione dei costi e delle tariffe a
carico degli utenti di servizi di pagamento
e tradursi in una maggiore scelta e
trasparenza dei servizi di pagamento,
rafforzando nel contempo la fiducia dei
consumatori in un mercato dei pagamenti
armonizzato.
Or. en
Emendamento 126
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) È opportuno elaborare nuove norme al
fine di colmare le lacune regolamentari,
garantendo al contempo maggiore
chiarezza giuridica e un'applicazione
uniforme del quadro legislativo in tutta
l'Unione. Occorre che gli operatori già
attivi sul mercato e i nuovi operatori
beneficino delle medesime condizioni
operative, in modo da favorire una più
ampia diffusione dei nuovi mezzi di
pagamento e garantire un elevato livello di
(5) È opportuno elaborare nuove norme al
fine di colmare le lacune regolamentari,
garantendo al contempo maggiore
chiarezza giuridica e un'applicazione
uniforme del quadro legislativo in tutta
l'Unione. È opportuno che gli operatori già
attivi sul mercato e i nuovi operatori
beneficino delle medesime condizioni
operative, in modo da favorire una più
ampia diffusione dei nuovi mezzi di
pagamento e garantire un elevato livello di
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IT
protezione dei consumatori che si
avvalgono di tali servizi di pagamento in
tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una
diminuzione dei costi e delle tariffe a
carico degli utenti di servizi di pagamento
e tradursi in una maggiore scelta e
trasparenza dei servizi di pagamento.
protezione dei consumatori che si
avvalgono di tali servizi di pagamento in
tutta l'Unione. Ciò dovrebbe generare
efficienze nel sistema dei pagamenti nel
suo complesso e consentire una
diminuzione dei costi e delle tariffe a
carico degli utenti di servizi di pagamento
e tradursi in una maggiore scelta e
trasparenza dei servizi di pagamento.
Or. en
Emendamento 127
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) Nell'ambito dell'area unica dei
pagamenti in euro (SEPA) nel 2014 verrà
raggiunto un traguardo importante con la
migrazione dai bonifici nazionali e dagli
addebiti diretti in euro a bonifici e
addebiti diretti conformi agli standard
SEPA. È opportuno proseguire la
costruzione di un mercato dei pagamenti
al dettaglio in euro nella zona euro che
sia integrato, competitivo, innovativo e
contraddistinto da condizioni di parità, al
fine di pervenire a un vero mercato unico
dei servizi di pagamento in Europa. Il
processo in atto dovrebbe essere
supportato da una governance rafforzata
sotto la guida della Banca centrale
europea. La creazione del comitato per i
pagamenti al dettaglio in euro (Euro
Retail Payments Board - ERPB) che
subentrerà al consiglio SEPA, annunciata
dalla BCE, dovrebbe contribuire a tale
obiettivo e agevolarne il raggiungimento.
Data la composizione dell'ERPB, che
tiene conto di un migliore equilibrio tra
gli interessi del lato sia della domanda che
dell'offerta del mercato dei servizi di
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IT
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pagamento, tale organo dovrebbe fornire
una valida consulenza quanto alle linee di
sviluppo future del progetto SEPA e ai
potenziali ostacoli alla sua realizzazione,
alle soluzioni per superarli e per
promuovere l'innovazione, la concorrenza
e l'integrazione relativamente ai
pagamenti al dettaglio in euro all'interno
dell'Unione europea. È opportuno
prevedere la partecipazione della
Commissione con uno status di
osservatore per far sì che i compiti, la
composizione e il funzionamento
dell'ERPB contribuiscano a promuovere
il progetto SEPA.
Or. en
Emendamento 128
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(5 bis) La recente istituzione del comitato
per i pagamenti al dettaglio in euro (Euro
Retail Payments Board - ERPB), che
subentra al consiglio SEPA, rappresenta
un passo avanti positivo per rafforzare la
governance della SEPA. In virtù della sua
composizione e del suo mandato, che sono
più ampi rispetto a quelli del suo
predecessore, l'ERPB ha il potenziale per
promuovere concretamente lo sviluppo, in
tutta l'Unione, di un mercato integrato,
innovativo e competitivo dei servizi di
pagamento al dettaglio in euro. Tale
potenziale dovrebbe essere valorizzato
appieno e la Commissione dovrebbe
partecipare molto attivamente ai lavori
dell'ERPB.
Or. en
AM\1017038IT.doc
11/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 129
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza
relativi ai pagamenti elettronici sono
aumentati a causa della maggiore
complessità tecnica dei pagamenti
elettronici, del continuo aumento del
numero di pagamenti elettronici effettuati
in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi
tipi di servizi di pagamento. Poiché la
sicurezza dei servizi di pagamento è una
condizione fondamentale per il buon
funzionamento del relativo mercato,
occorre che gli utenti di tali servizi godano
di un'adeguata protezione contro questi
rischi. I servizi di pagamento sono
essenziali per il mantenimento di attività
economiche e sociali cruciali e pertanto i
prestatori di servizi di pagamento come gli
enti creditizi sono stati classificati tra gli
"operatori del mercato" a norma
dell'articolo 3, punto 8, della direttiva
[inserire il numero della direttiva sulla
sicurezza delle reti e dell'informazione una
volta adottata] del Parlamento europeo e
del Consiglio25.
(6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza
relativi ai pagamenti elettronici sono
aumentati a causa della mancanza di
certezza giuridica, dell'applicazione non
uniforme del quadro legislativo
all'interno dell'Unione, della maggiore
innovazione tecnica dei pagamenti
elettronici, del graduale, continuo aumento
del numero di pagamenti elettronici
effettuati in tutto il mondo e della velocità
con cui emergono nuovi tipi di servizi di
pagamento. Poiché la sicurezza e la
trasparenza dei servizi di pagamento sono
condizioni fondamentali per il buon
funzionamento di prodotti e servizi di
pagamento che si affiancano ai
tradizionali pagamenti in contanti, gli
utenti di tali servizi dovrebbero godere di
un'adeguata protezione contro i rischi di
sicurezza. I servizi di pagamento sono
divenuti un settore importante e
consumatori, commercianti e imprese
dipendono ormai da essi per il
mantenimento di attività economiche e
sociali cruciali; pertanto i prestatori di
servizi di pagamento come gli enti creditizi
sono stati classificati tra gli "operatori del
mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8,
della direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata] del
Parlamento europeo e del Consiglio25.
__________________
__________________
25
25
Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del [data] recante
misure volte a garantire un livello comune
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IT
Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del [data] recante
misure volte a garantire un livello comune
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AM\1017038IT.doc
elevato di sicurezza delle reti e
dell'informazione nell'Unione (GU L x,
pag. x).
elevato di sicurezza delle reti e
dell'informazione nell'Unione (GU L x,
pag. x).
Or. en
Emendamento 130
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza
relativi ai pagamenti elettronici sono
aumentati a causa della maggiore
complessità tecnica dei pagamenti
elettronici, del continuo aumento del
numero di pagamenti elettronici effettuati
in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi
tipi di servizi di pagamento. Poiché la
sicurezza dei servizi di pagamento è una
condizione fondamentale per il buon
funzionamento del relativo mercato,
occorre che gli utenti di tali servizi godano
di un'adeguata protezione contro questi
rischi. I servizi di pagamento sono
essenziali per il mantenimento di attività
economiche e sociali cruciali e pertanto i
prestatori di servizi di pagamento come gli
enti creditizi sono stati classificati tra gli
"operatori del mercato" a norma
dell'articolo 3, punto 8, della direttiva
[inserire il numero della direttiva sulla
sicurezza delle reti e dell'informazione una
volta adottata] del Parlamento europeo e
del Consiglio25.
(6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza
relativi ai pagamenti elettronici sono
aumentati a causa della maggiore
complessità tecnica dei pagamenti
elettronici, del continuo aumento del
numero di pagamenti elettronici effettuati
in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi
tipi di servizi di pagamento. Poiché la
sicurezza dei servizi di pagamento è una
condizione fondamentale per il buon
funzionamento del relativo mercato, gli
utenti di tali servizi dovrebbero godere di
un'adeguata protezione contro questi rischi.
I servizi di pagamento sono essenziali per
il mantenimento di attività economiche e
sociali cruciali e pertanto i prestatori di
servizi di pagamento come gli enti creditizi
sono stati classificati tra gli "operatori del
mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8,
della direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata] del
Parlamento europeo e del Consiglio25. Il
trattamento dei dati personali ai fini della
presente direttiva dovrebbe avvenire nel
rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
agli articoli 16 e 17 della direttiva
95/46/CE.
__________________
__________________
25
25
Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del [data] recante
AM\1017038IT.doc
Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del [data] recante
13/177
PE524.781v02-00
IT
misure volte a garantire un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e
dell'informazione nell'Unione (GU L x,
pag. x).
misure volte a garantire un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e
dell'informazione nell'Unione (GU L x,
pag. x).
Or. en
Emendamento 131
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Oltre che con le misure generali da
adottare a livello di Stati membri previste
dalla direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata],
occorre che i rischi di sicurezza inerenti
alle operazioni di pagamento siano
affrontati a livello di prestatori di servizi
di pagamento. È opportuno che le misure
di sicurezza a carico dei prestatori di
servizi di pagamento siano proporzionate ai
relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere
in atto un meccanismo di notifica periodica
che garantisca che i prestatori di servizi di
pagamento forniscano annualmente alle
autorità competenti informazioni
aggiornate sulla valutazione dei rischi di
sicurezza e sulle misure (supplementari)
che hanno adottato per contrastarli. Inoltre,
affinché i danni ad altri prestatori di servizi
di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali
di un sistema di pagamento, nonché agli
utenti siano ridotti al minimo, è essenziale
che i prestatori di servizi di pagamento
siano soggetti all'obbligo di notificare
senza indugio i principali incidenti di
sicurezza all'Autorità bancaria europea.
(7) È opportuno che le misure di sicurezza
a carico dei prestatori di servizi di
pagamento siano proporzionate ai relativi
rischi di sicurezza. È opportuno mettere in
atto un meccanismo di notifica periodica
che garantisca che i prestatori di servizi di
pagamento forniscano regolarmente alle
autorità competenti informazioni
aggiornate sulla valutazione dei rischi di
sicurezza e sulle misure (supplementari)
che hanno adottato per contrastarli. Inoltre,
affinché i danni ad altri prestatori di servizi
di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali
di un sistema di pagamento, nonché agli
utenti siano ridotti al minimo, è essenziale
che i prestatori di servizi di pagamento
siano soggetti all'obbligo di notificare
senza indugio i principali incidenti di
sicurezza all'Autorità bancaria europea.
Or. en
PE524.781v02-00
IT
14/177
AM\1017038IT.doc
Motivazione
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 132
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Oltre che con le misure generali da
adottare a livello di Stati membri previste
dalla direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata],
occorre che i rischi di sicurezza inerenti
alle operazioni di pagamento siano
affrontati a livello di prestatori di servizi di
pagamento. È opportuno che le misure di
sicurezza a carico dei prestatori di servizi
di pagamento siano proporzionate ai
relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere
in atto un meccanismo di notifica periodica
che garantisca che i prestatori di servizi di
pagamento forniscano annualmente alle
autorità competenti informazioni
aggiornate sulla valutazione dei rischi di
sicurezza e sulle misure (supplementari)
che hanno adottato per contrastarli.
Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori
di servizi di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali
di un sistema di pagamento, nonché agli
utenti siano ridotti al minimo, è essenziale
che i prestatori di servizi di pagamento
siano soggetti all'obbligo di notificare
senza indugio i principali incidenti di
sicurezza all'Autorità bancaria europea.
(7) Oltre che con le misure generali da
adottare a livello di Stati membri previste
dalla direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata], i
rischi di sicurezza inerenti alla scelta del
sistema tecnico per le operazioni di
pagamento dovrebbero essere affrontati a
livello di prestatori di servizi di pagamento
e relativamente ai costi e alle
responsabilità che competono loro. È
opportuno che le misure di sicurezza a
carico dei prestatori di servizi di
pagamento siano proporzionate ai relativi
rischi di sicurezza per i loro clienti. È
opportuno mettere in atto un meccanismo
di notifica periodica che garantisca che i
prestatori di servizi di pagamento
forniscano almeno tre volte l'anno alle
autorità competenti informazioni
aggiornate sulla valutazione dei rischi di
sicurezza e sulle misure (supplementari)
che hanno adottato per ridurli. Inoltre,
affinché i danni ad altri prestatori di servizi
di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali
di un sistema di pagamento, nonché agli
utenti siano ridotti al minimo, è essenziale
che i prestatori di servizi di pagamento
siano soggetti all'obbligo di notificare
senza indugio i principali incidenti di
sicurezza all'Autorità bancaria europea, che
da parte sua dovrebbe pubblicare
AM\1017038IT.doc
15/177
PE524.781v02-00
IT
annualmente una relazione sulla
sicurezza dei servizi di pagamento digitali
nell'Unione europea.
Or. en
Emendamento 133
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) Oltre che con le misure generali da
adottare a livello di Stati membri previste
dalla direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata],
occorre che i rischi di sicurezza inerenti
alle operazioni di pagamento siano
affrontati a livello di prestatori di servizi di
pagamento. È opportuno che le misure di
sicurezza a carico dei prestatori di servizi
di pagamento siano proporzionate ai
relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere
in atto un meccanismo di notifica periodica
che garantisca che i prestatori di servizi di
pagamento forniscano annualmente alle
autorità competenti informazioni
aggiornate sulla valutazione dei rischi di
sicurezza e sulle misure (supplementari)
che hanno adottato per contrastarli. Inoltre,
affinché i danni ad altri prestatori di servizi
di pagamento e ad altri sistemi di
pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali
di un sistema di pagamento, nonché agli
utenti siano ridotti al minimo, è essenziale
che i prestatori di servizi di pagamento
siano soggetti all'obbligo di notificare
senza indugio i principali incidenti di
sicurezza all'Autorità bancaria europea.
(7) Oltre che con le misure generali da
adottare a livello di Stati membri previste
dalla direttiva [inserire il numero della
direttiva sulla sicurezza delle reti e
dell'informazione una volta adottata],
occorre che i rischi di sicurezza inerenti
alle operazioni di pagamento siano
affrontati a livello di prestatori di servizi di
pagamento. È opportuno che le misure di
sicurezza a carico dei prestatori di servizi
di pagamento siano proporzionate ai
relativi rischi di sicurezza. È opportuno
mettere in atto un meccanismo di notifica
periodica che garantisca che i prestatori di
servizi di pagamento forniscano quanto
meno annualmente alle autorità competenti
informazioni aggiornate sulla valutazione
dei rischi di sicurezza e sulle misure
(supplementari) che hanno adottato per
contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad
altri prestatori di servizi di pagamento e ad
altri sistemi di pagamento, tra cui
disfunzioni sostanziali di un sistema di
pagamento, nonché agli utenti siano ridotti
al minimo, è essenziale che i prestatori di
servizi di pagamento siano soggetti
all'obbligo di notificare senza indugio i
principali incidenti di sicurezza all'Autorità
bancaria europea.
Or. en
PE524.781v02-00
IT
16/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 134
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(7 bis) Per conoscere i loro diritti e i loro
obblighi ai sensi della presente direttiva, i
consumatori dovrebbero essere informati
in modo chiaro e accessibile. Entro due
anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva, è dunque opportuno che la
Commissione realizzi un opuscolo
elettronico di facile consultazione per i
consumatori che elenchi in modo chiaro e
facilmente comprensibile i loro diritti e i
loro obblighi ai sensi della presente
direttiva e della normativa correlata
dell'Unione in materia di servizi di
pagamento. Le informazioni saranno rese
disponibili sui siti web della Commissione,
dell'ABE e delle autorità nazionali di
regolamentazione del settore bancario. Gli
Stati membri dovrebbero assicurare che i
prestatori di servizi di pagamento mettano
l'opuscolo, nel suo formato originale,
gratuitamente a disposizione di tutti i loro
clienti esistenti così come dei nuovi
clienti, in formato elettronica sul proprio
sito web e in formato cartaceo presso le
succursali, gli agenti e le entità cui
vengono esternalizzate le loro attività.
Or. en
Emendamento 135
Inese Vaidere
Proposta di direttiva
Considerando 8
AM\1017038IT.doc
17/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(8) Il quadro regolamentare per i servizi di
pagamento rivisto è integrato dal
regolamento (UE) [XX/XX/XX] del
Parlamento europeo e del Consiglio26. Tale
regolamento introduce norme relative
all'applicazione di commissioni
interbancarie multilaterali e bilaterali a
tutte le operazioni effettuate dai
consumatori con carta di credito e con carta
di debito e a tutti i pagamenti elettronici e
tramite dispositivo mobile basati su tali
carte e limita l'applicazione di determinate
regole commerciali in materia di
operazioni tramite carta. Il regolamento in
oggetto mira inoltre ad accelerare
ulteriormente la realizzazione di un vero e
proprio mercato integrato dei pagamenti
basati su carta.
(8) Il quadro regolamentare per i servizi di
pagamento rivisto è integrato dal
regolamento (UE) [XX/XX/XX] del
Parlamento europeo e del Consiglio26. Tale
regolamento introduce norme relative
all'applicazione di commissioni
interbancarie multilaterali e bilaterali a
tutte le operazioni effettuate dai
consumatori con carta di credito e con carta
di debito e a tutti i pagamenti elettronici e
tramite dispositivo mobile basati su tali
carte, eliminando in questo modo un
ostacolo significativo esistente tra i
mercati dei pagamenti nazionali, e limita
l'applicazione di determinate regole
commerciali in materia di operazioni
tramite carta. Il regolamento in oggetto
mira inoltre ad accelerare ulteriormente la
realizzazione di un vero e proprio mercato
integrato dei pagamenti basati su carta.
__________________
__________________
26
26
Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del
Parlamento europeo e del Consiglio, [data],
relativo alle commissioni interbancarie
sulle operazioni di pagamento tramite carta
(GU L x, pag. x).
Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del
Parlamento europeo e del Consiglio, [data],
relativo alle commissioni interbancarie
sulle operazioni di pagamento tramite carta
(GU L x, pag. x).
Or. en
Emendamento 136
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) Al fine di evitare approcci divergenti
nei vari Stati membri a danno dei
consumatori, è opportuno che le
disposizioni in materia di trasparenza e di
requisiti informativi a carico dei prestatori
PE524.781v02-00
IT
soppresso
18/177
AM\1017038IT.doc
di servizi di pagamento stabilite nella
presente direttiva si applichino anche alle
operazioni in cui il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore o del beneficiario
sono situati nello Spazio economico
europeo (in appresso "SEE") e l'altro
prestatore di servizi di pagamento è
situato al di fuori del SEE. Occorre
inoltre estendere l'applicazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e
requisiti informativi alle operazioni
effettuate in tutte le valute tra i prestatori
di servizi di pagamento situati all'interno
del SEE.
Or. en
Motivazione
L'emendamento rispecchia le modifiche apportate all'articolo 2.
Emendamento 137
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) Al fine di evitare approcci divergenti
nei vari Stati membri a danno dei
consumatori, è opportuno che le
disposizioni in materia di trasparenza e di
requisiti informativi a carico dei prestatori
di servizi di pagamento stabilite nella
presente direttiva si applichino anche alle
operazioni in cui il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore o del beneficiario
sono situati nello Spazio economico
europeo (in appresso "SEE") e l'altro
prestatore di servizi di pagamento è situato
al di fuori del SEE. Occorre inoltre
estendere l'applicazione delle disposizioni
in materia di trasparenza e requisiti
informativi alle operazioni effettuate in
(9) Al fine di evitare approcci divergenti
nei vari Stati membri a danno dei
consumatori, è opportuno che le
disposizioni in materia di trasparenza e di
requisiti informativi a carico dei prestatori
di servizi di pagamento stabilite nella
presente direttiva si applichino anche alle
operazioni in cui il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore o del beneficiario
sono situati nello Spazio economico
europeo (in appresso "SEE") e l'altro
prestatore di servizi di pagamento è situato
al di fuori del SEE. Alla luce di un
riesame e sulla base di una proposta della
Commissione, è altresì opportuno
estendere l'applicazione della presente
AM\1017038IT.doc
19/177
PE524.781v02-00
IT
tutte le valute tra i prestatori di servizi di
pagamento situati all'interno del SEE.
direttiva a tali operazioni in modo da
includervi la maggior parte delle
disposizioni in materia di diritti e obblighi
connessi alla fornitura e all'utilizzo di
servizi di pagamento. L'applicazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e
requisiti informativi dovrebbe inoltre
essere estesa alle operazioni effettuate in
tutte le valute tra i prestatori di servizi di
pagamento situati all'interno del SEE.
Or. en
Emendamento 138
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) La definizione dei servizi di
pagamento deve essere neutra sotto il
profilo tecnologico e consentire l'ulteriore
sviluppo di nuovi tipi di servizi di
pagamento, garantendo pari condizioni
operative ai prestatori di servizi di
pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.
(10) Le definizioni di servizi di
pagamento, protocolli di pagamento e
norme dovrebbero essere neutre sotto il
profilo tecnologico e consentire l'ulteriore
sviluppo di nuovi tipi di servizi di
pagamento, garantendo pari condizioni
operative ai prestatori di servizi di
pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.
Or. en
Emendamento 139
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) La definizione dei servizi di
pagamento deve essere neutra sotto il
PE524.781v02-00
IT
(10) La definizione dei servizi di
pagamento dovrebbe essere neutra sotto il
20/177
AM\1017038IT.doc
profilo tecnologico e consentire l'ulteriore
sviluppo di nuovi tipi di servizi di
pagamento, garantendo pari condizioni
operative ai prestatori di servizi di
pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.
profilo tecnologico e consentire l'ulteriore
sviluppo di nuovi tipi di servizi di
pagamento, garantendo condizioni
operative di sicurezza equivalenti ai
prestatori di servizi di pagamento esistenti
e ai nuovi prestatori.
Or. en
Emendamento 140
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) L'esenzione delle operazioni di
pagamento effettuate tramite un agente
commerciale per conto del pagatore o del
beneficiario, prevista dalla direttiva
2007/64/CE, viene applicata con modalità
diverse negli Stati membri. Alcuni Stati
membri consentono di applicare
l'esenzione alle piattaforme di commercio
elettronico che agiscono come intermediari
per conto dei singoli acquirenti e dei
singoli venditori senza un reale margine
decisionale nella negoziazione o
conclusione della vendita o dell'acquisto di
beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di
applicazione dell'esenzione e può far
aumentare i rischi per i consumatori,
poiché tali prestatori non sono soggetti alle
norme sulla protezione garantita dal quadro
giuridico. Le diverse pratiche
nell'applicazione producono inoltre un
effetto distorsivo della concorrenza nel
mercato dei pagamenti. È pertanto
necessario che la definizione sia
formulata in maniera più precisa e chiara
al fine di rispondere a queste
preoccupazioni.
(11) L'esenzione delle operazioni di
pagamento effettuate tramite un agente
commerciale per conto del pagatore o del
beneficiario, prevista dalla direttiva
2007/64/CE, viene applicata con modalità
diverse negli Stati membri e non dovrebbe
essere mantenuta. Alcuni Stati membri
hanno consentito di applicare l'esenzione
alle piattaforme di commercio elettronico
che agiscono come intermediari per conto
dei singoli acquirenti e dei singoli venditori
senza un reale margine decisionale nella
negoziazione o conclusione della vendita o
dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di
là dell'ambito di applicazione
dell'esenzione e può far aumentare i rischi
per i consumatori, poiché tali prestatori non
sono soggetti alle norme sulla protezione
garantita dal quadro giuridico. Le diverse
pratiche nell'applicazione producono
inoltre un effetto distorsivo della
concorrenza nel mercato dei pagamenti.
Or. en
AM\1017038IT.doc
21/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 141
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati, per cui tale
esenzione non dovrebbe essere
mantenuta. È pertanto opportuno ritenere
che uno strumento sia utilizzato nell'ambito
di una tale rete limitata se esso può essere
utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di
servizi in determinati negozi o catene di
negozi o per una gamma limitata di beni o
di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando un tale
strumento ad uso specifico si trasforma in
uno strumento ad uso generale, è
opportuno che l'esclusione dall'ambito di
PE524.781v02-00
IT
22/177
AM\1017038IT.doc
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
applicazione della presente direttiva non
sia più applicabile. Non è opportuno
escludere dall'ambito di applicazione della
presente direttiva gli strumenti che possono
essere utilizzati per effettuare acquisti
presso i punti vendita di esercenti registrati,
atteso che tali strumenti di norma sono
concepiti per una rete di prestatori di
servizi in continua crescita.
Or. en
Emendamento 142
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
AM\1017038IT.doc
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PE524.781v02-00
IT
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Fra tali strumenti potrebbero
rientrare ad esempio quelli indicati in
appresso, inclusi i loro equivalenti
virtuali: tessere clienti, carte carburante,
tessere di membro, tessere per i mezzi di
trasporto pubblici, scontrini di parcheggio,
biglietti, buoni pasto o buoni per servizi
specifici, che talvolta sono oggetto di
disposizioni specifiche di diritto fiscale o
del lavoro volte a promuovere l'uso di tali
strumenti per raggiungere gli obiettivi
previsti dalla legislazione sociale. Quando
un tale strumento ad uso specifico si
trasforma in uno strumento ad uso
generale, è opportuno che l'esclusione
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva non sia più applicabile. Non è
opportuno escludere dall'ambito di
applicazione della presente direttiva gli
strumenti che possono essere utilizzati per
effettuare acquisti presso i punti vendita di
esercenti registrati, atteso che tali strumenti
di norma sono concepiti per una rete di
prestatori di servizi in continua crescita.
L'esenzione si dovrebbe applicare in
combinazione con l'obbligo di potenziali
prestatori di servizi di pagamento di
notificare attività rientranti nell'ambito di
applicazione della definizione di "rete
limitata".
Or. en
Emendamento 143
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 12
PE524.781v02-00
IT
24/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
punti vendita di esercenti registrati, atteso
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi da determinati fornitori
o da determinate catene di fornitori o per
una gamma limitata di beni o di servizi,
indipendentemente dall'ubicazione
geografica del punto vendita. Fra tali
strumenti potrebbero rientrare ad esempio
quelli indicati in appresso, inclusi i loro
equivalenti virtuali: tessere clienti, carte
carburante, tessere di membro, tessere per i
mezzi di trasporto pubblici, biglietti, buoni
pasto o buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando un tale
strumento ad uso specifico si trasforma in
uno strumento ad uso generale, è
opportuno che l'esclusione dall'ambito di
applicazione della presente direttiva non
sia più applicabile. Non è opportuno
escludere dall'ambito di applicazione della
presente direttiva gli strumenti che possono
AM\1017038IT.doc
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PE524.781v02-00
IT
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
essere utilizzati per effettuare acquisti
presso i punti vendita di esercenti registrati,
atteso che tali strumenti di norma sono
concepiti per una rete di prestatori di
servizi in continua crescita. L'esenzione si
dovrebbe applicare in combinazione con
l'obbligo di potenziali prestatori di servizi
di pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
Or. en
Motivazione
Emendamento inteso a chiarire il termine "catene". Inoltre, i biglietti (ad esempio quelli dei
musei o gli scontrini dei parcheggi) sono assimilabili alle tessere per i mezzi di trasporto
pubblici e meritano una menzione specifica. Oltre a ciò, per essere neutro sotto il profilo
tecnologico, il testo dovrebbe precisare che vengono presi in considerazione anche gli
equivalenti virtuali di tali strumenti.
Emendamento 144
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
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IT
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AM\1017038IT.doc
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi
fisici od online o in determinate catene di
negozi fisici od online, o per una gamma
estremamente limitata di beni o di servizi,
indipendentemente dall'ubicazione
geografica del punto vendita. Tali
strumenti potrebbero includere le tessere
clienti, le carte carburante, le tessere di
membro, le tessere per i mezzi di trasporto
pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi
specifici, che talvolta sono oggetto di
disposizioni specifiche di diritto fiscale o
del lavoro volte a promuovere l'uso di tali
strumenti per raggiungere gli obiettivi
previsti dalla legislazione sociale. Quando
un tale strumento ad uso specifico si
trasforma in uno strumento ad uso
generale, è opportuno che l'esclusione
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva non sia più applicabile. Non è
opportuno escludere dall'ambito di
applicazione della presente direttiva gli
strumenti che possono essere utilizzati per
effettuare acquisti presso i punti vendita
fisici od online di esercenti registrati,
atteso che tali strumenti di norma sono
concepiti per una rete di prestatori di
servizi in continua crescita. L'esenzione si
dovrebbe applicare in combinazione con
l'obbligo di potenziali prestatori di servizi
di pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
Or. en
Emendamento 145
Markus Ferber
Proposta di direttiva
AM\1017038IT.doc
27/177
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IT
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi pubblici o privati,
indipendentemente dall'ubicazione
geografica del punto vendita. Tali
strumenti potrebbero includere le tessere
clienti, le carte carburante, le tessere di
membro, le tessere per i mezzi di trasporto
pubblici, i buoni parcheggio, i buoni pasto
o i buoni per servizi specifici, che talvolta
sono oggetto di disposizioni specifiche di
diritto fiscale o del lavoro volte a
promuovere l'uso di tali strumenti per
raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando un tale
strumento ad uso specifico si trasforma in
uno strumento ad uso generale, è
opportuno che l'esclusione dall'ambito di
applicazione della presente direttiva non
sia più applicabile. Non è opportuno
escludere dall'ambito di applicazione della
presente direttiva gli strumenti che possono
PE524.781v02-00
IT
28/177
AM\1017038IT.doc
punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
essere utilizzati per effettuare acquisti
presso i punti vendita di esercenti registrati,
atteso che tali strumenti di norma sono
concepiti per una rete di prestatori di
servizi in continua crescita. L'esenzione si
dovrebbe applicare in combinazione con
l'obbligo di potenziali prestatori di servizi
di pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
Or. de
Motivazione
Emendamento inteso a precisare la nozione di "servizi", che dovrebbe comprendere anche i
servizi pubblici.
Emendamento 146
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
Emendamento
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
(12) Le informazioni provenienti dal
mercato dimostrano che le attività di
pagamento soggette all'esenzione relativa
alle reti limitate spesso implicano volumi e
valori di pagamento notevoli e offrono ai
consumatori centinaia o migliaia di
prodotti e servizi, ponendosi pertanto in
contrasto con la finalità dell'esenzione
relativa alle reti limitate prevista dalla
direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in
maggiori rischi e nella mancata protezione
giuridica per gli utenti di servizi di
pagamenti, in particolare per i consumatori,
nonché in chiari svantaggi per gli operatori
dei mercati regolamentati. Al fine di
limitare tali rischi è necessaria una
descrizione più precisa del concetto di rete
limitata, in linea con la direttiva
2009/110/CE. È pertanto opportuno
AM\1017038IT.doc
29/177
PE524.781v02-00
IT
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi in determinati negozi o
catene di negozi o per una gamma limitata
di beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando tale strumento
ad uso specifico si trasforma in uno
strumento ad uso generale, è opportuno che
l'esclusione dall'ambito di applicazione
della presente direttiva non sia più
applicabile. Non è opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli strumenti che possono essere
utilizzati per effettuare acquisti presso i
punti vendita di esercenti registrati, atteso
che tali strumenti di norma sono concepiti
per una rete di prestatori di servizi in
continua crescita. Occorre che l'esenzione
si applichi in combinazione con l'obbligo
di potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
ritenere che uno strumento sia utilizzato
nell'ambito di una tale rete limitata se esso
può essere utilizzato soltanto per l'acquisto
di beni e di servizi da determinati
rivenditori o determinate catene di
rivenditori o per una gamma limitata di
beni o di servizi, indipendentemente
dall'ubicazione geografica del punto
vendita. Tali strumenti potrebbero
includere le tessere clienti, le carte
carburante, le tessere di membro, le tessere
per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni
pasto o i buoni per servizi specifici, che
talvolta sono oggetto di disposizioni
specifiche di diritto fiscale o del lavoro
volte a promuovere l'uso di tali strumenti
per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
legislazione sociale. Quando un tale
strumento ad uso specifico si trasforma in
uno strumento ad uso generale, è
opportuno che l'esclusione dall'ambito di
applicazione della presente direttiva non
sia più applicabile. Non è opportuno
escludere dall'ambito di applicazione della
presente direttiva gli strumenti che possono
essere utilizzati per effettuare acquisti
presso i punti vendita di esercenti registrati,
atteso che tali strumenti di norma sono
concepiti per una rete di prestatori di
servizi in continua crescita. L'esenzione si
dovrebbe applicare in combinazione con
l'obbligo di potenziali prestatori di servizi
di pagamento di notificare attività rientranti
nell'ambito di applicazione della
definizione di "rete limitata".
Or. en
Emendamento 147
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 13
PE524.781v02-00
IT
30/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali
attraverso il dispositivo in questione, ma
conferisce anche un valore aggiunto a tali
beni o servizi. In particolare, questa
esenzione rende possibili la fatturazione
con l'operatore (operator billing) o gli
acquisti con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di
pagamento. Tuttavia, a causa
dell'ambiguità nella formulazione
dell'attuale esenzione, questa disposizione
è stata applicata in maniera disomogenea
nei diversi Stati membri. Ciò ha
determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori
e in alcuni casi ha consentito ad altri
servizi di intermediazione di pagamento di
ottenere l'esenzione dall'applicazione
della direttiva 2007/64/CE. È pertanto
opportuno restringere l'ambito di
applicazione della direttiva. Occorre che
l'esenzione riguardi specificamente i
micropagamenti per i contenuti digitali,
quali suonerie, sfondi, musica, giochi,
video o applicazioni. È opportuno che
l'esenzione si applichi solo ai servizi di
pagamento offerti come servizi accessori
ai servizi di comunicazione elettronica
AM\1017038IT.doc
soppresso
31/177
PE524.781v02-00
IT
(ossia l'attività principale dell'operatore
interessato).
Or. en
Emendamento 148
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
PE524.781v02-00
IT
32/177
AM\1017038IT.doc
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere l'ambito di applicazione della
direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi
specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi,
musica, giochi, video o applicazioni. È
opportuno che l'esenzione si applichi solo
ai servizi di pagamento offerti come servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica (ossia l'attività principale
dell'operatore interessato).
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere l'ambito di applicazione
dell'esenzione prevista in detta direttiva.
L'esenzione dovrebbe riguardare
specificamente i micropagamenti per beni
e servizi digitali, quali ad esempio
suonerie, sfondi, musica, giochi, video,
applicazioni. È opportuno che l'esenzione
si applichi solo ai servizi di pagamento
offerti come servizi accessori ai servizi di
comunicazione elettronica (ossia quando il
servizio di pagamento costituisce un
servizio supplementare offerto dal gestore
di una rete o di un servizio di
comunicazione elettronica o da un suo
affiliato e non costituisce l'attività
principale dell'operatore interessato).
Or. en
Motivazione
Si veda l'emendamento all'articolo 3, lettera l).
Emendamento 149
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
AM\1017038IT.doc
33/177
PE524.781v02-00
IT
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere l'ambito di applicazione della
direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi
specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi,
musica, giochi, video o applicazioni. È
opportuno che l'esenzione si applichi solo
ai servizi di pagamento offerti come servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica (ossia l'attività principale
dell'operatore interessato).
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere i casi di esclusione dall'ambito
di applicazione della direttiva. Per evitare
che buona parte delle attività di
pagamento non sia regolamentata,
l'esenzione dovrebbe riguardare
specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi,
musica, giochi, video o applicazioni. È
opportuno che l'esenzione si applichi solo
ai servizi di pagamento offerti come servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica (ossia l'attività principale
dell'operatore interessato).
Or. en
Emendamento 150
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 13
PE524.781v02-00
IT
34/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere l'ambito di applicazione della
direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi
specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi,
musica, giochi, video o applicazioni. È
opportuno che l'esenzione si applichi solo
ai servizi di pagamento offerti come servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica (ossia l'attività principale
dell'operatore interessato).
(13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal
suo ambito di applicazione determinate
operazioni di pagamento eseguite tramite
dispositivi di telecomunicazione o
dispositivi di tecnologia dell'informazione
se l'operatore di rete non agisce
esclusivamente quale intermediario per la
fornitura di beni e servizi digitali attraverso
il dispositivo in questione, ma conferisce
anche un valore aggiunto a tali beni o
servizi. In particolare, questa esenzione
rende possibili la fatturazione con
l'operatore (operator billing) o gli acquisti
con addebito diretto sulla bolletta
telefonica che, a partire dalle suonerie per
telefoni cellulari e dai servizi SMS
premium, contribuisce allo sviluppo di
nuovi tipi di modelli commerciali basati
sulla vendita a basso costo di contenuti
digitali. Le informazioni provenienti dal
mercato non confermano che questo
metodo di pagamento, che i consumatori
ritengono essere comodo per pagamenti di
piccola entità, sia diventato un servizio
generale di intermediazione di pagamento.
Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella
formulazione dell'attuale esenzione, questa
disposizione è stata applicata in maniera
disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò
ha determinato mancanza di certezza
giuridica per gli operatori e i consumatori e
in alcuni casi ha consentito ad altri servizi
di intermediazione di pagamento di
ottenere l'esenzione dall'applicazione della
direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno
restringere l'ambito di applicazione della
direttiva. L'esenzione dovrebbe riguardare
specificamente i micropagamenti per i
contenuti digitali, quali suonerie, sfondi,
musica, giochi, video o applicazioni. È
opportuno che l'esenzione si applichi solo
ai servizi di pagamento offerti come servizi
di intermediazione e servizi accessori ai
servizi di comunicazione elettronica (ossia
l'attività principale dell'operatore
AM\1017038IT.doc
35/177
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IT
interessato).
Or. en
Motivazione
Le società di telecomunicazioni dovrebbero sempre avere il diritto, alla stregua di tutti gli
altri prestatori di servizi, di fatturare ai clienti i servizi che esse forniscono direttamente
come "propri" servizi, esattamente come fa ogni altro esercente per i propri prodotti e servizi.
Emendamento 151
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) Analogamente, la direttiva
2007/64/CE esclude dal suo ambito di
applicazione i servizi di pagamento offerti
da gestori di sportelli automatici per il
prelievo di contante (ATM) indipendenti
dalle banche o da altri prestatori di servizi
di pagamento. Originariamente la
disposizione era volta a incentivare
l'installazione di ATM di tipo stand-alone
in aree remote e scarsamente popolate,
consentendo ai gestori di applicare spese
in aggiunta alle commissioni versate ai
prestatori di servizi di pagamento
emittenti della carta, ma non era destinata
ad essere utilizzata da gestori di ATM che
dispongono di centinaia o addirittura
migliaia di apparecchi installati in uno o
più Stati membri. Questa situazione si
traduce in una mancata applicazione di
tale direttiva a una parte crescente del
mercato degli ATM, con effetti negativi
sulla tutela dei consumatori. Questa
situazione incentiva inoltre i gestori di
ATM presenti sul mercato a ridefinire il
proprio modello commerciale e a porre
termine al tradizionale rapporto
contrattuale con i prestatori di servizi di
(14) Analogamente, la direttiva
2007/64/CE esclude dal suo ambito di
applicazione i servizi di pagamento offerti
da gestori di sportelli automatici per il
prelievo di contante (ATM) indipendenti
dalle banche o da altri prestatori di servizi
di pagamento. Tale esenzione ha causato
incertezza giuridica e determinato una
frammentazione del mercato, portando a
differenze significative tra uno Stato
membro e l'altro, con una
regolamentazione diretta in alcuni
mercati e l'assenza di regolamentazione in
altri. Di conseguenza, è opportuno abolire
tale esenzione per agevolare la nascita di
un mercato interno di gestori indipendenti
di sportelli automatici, garantire un
accesso sicuro e agevole ai contanti,
nonché promuovere l'innovazione dei
servizi ATM e una maggiore inclusione
finanziaria.
PE524.781v02-00
IT
36/177
AM\1017038IT.doc
pagamento per poter applicare
commissioni più elevate direttamente ai
consumatori. Di conseguenza, è
necessario abolire tale esenzione.
Or. en
Emendamento 152
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) I prestatori di servizi che intendono
beneficiare dell'esenzione di cui alla
direttiva 2007/64/CE spesso non
consultano le autorità per verificare se le
loro attività rientrano o meno nell'ambito di
applicazione della direttiva e si basano
esclusivamente sulle proprie valutazioni.
Alcune di queste esenzioni potrebbero
essere state utilizzate dai prestatori di
servizi per ridefinire i modelli commerciali
in modo da escludere dall'ambito di
applicazione della direttiva le attività di
pagamento offerte. Ciò può aumentare i
rischi per gli utenti di servizi di pagamento
e creare condizioni disomogenee per i
prestatori di servizi di pagamento nel
mercato interno. Occorre pertanto che i
prestatori di servizi siano tenuti a notificare
determinate attività alle autorità competenti
al fine di garantire un'interpretazione
uniforme delle norme in tutto il mercato
interno.
(15) I prestatori di servizi che intendono
beneficiare dell'esenzione di cui alla
direttiva 2007/64/CE spesso non
consultano le autorità per verificare se le
loro attività rientrano o meno nell'ambito di
applicazione della direttiva e si basano
esclusivamente sulle proprie valutazioni.
Alcune di queste esenzioni potrebbero
essere state utilizzate dai prestatori di
servizi per ridefinire i modelli commerciali
in modo da escludere dall'ambito di
applicazione della direttiva le attività di
pagamento offerte. Ciò può aumentare i
rischi per gli utenti di servizi di pagamento
e creare condizioni disomogenee per i
prestatori di servizi di pagamento nel
mercato interno. È pertanto opportuno che
i prestatori di servizi siano tenuti a
notificare determinate attività alle autorità
competenti, in particolare per quanto
concerne l'esenzione relativa alle reti
limitate di cui all'articolo 3, lettera k), al
fine di garantire un'interpretazione
uniforme delle norme in tutto il mercato
interno.
Or. en
AM\1017038IT.doc
37/177
PE524.781v02-00
IT
Motivazione
Se un'operazione di pagamento rientra fra le eccezioni contemplate dalla direttiva in esame,
le autorità competenti non dovrebbero avere la facoltà di applicare l'esenzione in modo
discrezionale.
Emendamento 153
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15) I prestatori di servizi che intendono
beneficiare dell'esenzione di cui alla
direttiva 2007/64/CE spesso non
consultano le autorità per verificare se le
loro attività rientrano o meno nell'ambito di
applicazione della direttiva e si basano
esclusivamente sulle proprie valutazioni.
Alcune di queste esenzioni potrebbero
essere state utilizzate dai prestatori di
servizi per ridefinire i modelli commerciali
in modo da escludere dall'ambito di
applicazione della direttiva le attività di
pagamento offerte. Ciò può aumentare i
rischi per gli utenti di servizi di pagamento
e creare condizioni disomogenee per i
prestatori di servizi di pagamento nel
mercato interno. Occorre pertanto che i
prestatori di servizi siano tenuti a notificare
determinate attività alle autorità
competenti al fine di garantire
un'interpretazione uniforme delle norme in
tutto il mercato interno.
(15) I prestatori di servizi che intendono
beneficiare dell'esenzione di cui alla
direttiva 2007/64/CE spesso non
consultano le autorità per verificare se le
loro attività rientrano o meno nell'ambito di
applicazione della direttiva e si basano
esclusivamente sulle proprie valutazioni.
Alcune di queste esenzioni potrebbero
essere state utilizzate dai prestatori di
servizi per ridefinire i modelli commerciali
in modo da escludere dall'ambito di
applicazione della direttiva le attività di
pagamento offerte. Ciò può aumentare i
rischi per gli utenti di servizi di pagamento
e creare condizioni disomogenee per i
prestatori di servizi di pagamento nel
mercato interno. È pertanto opportuno che
i prestatori di servizi siano tenuti a
notificare le loro attività alle autorità
competenti al fine di garantire
un'interpretazione uniforme delle norme in
tutto il mercato interno.
Or. en
Emendamento 154
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
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IT
38/177
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Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) È importante introdurre l'obbligo a
carico dei potenziali prestatori di servizi di
pagamento di notificare l'intenzione di
svolgere attività nel quadro di una rete
limitata se il volume delle operazioni di
pagamento è superiore a una determinata
soglia. È opportuno che le autorità
competenti esaminino se le attività
possano essere considerate attività
prestate nel quadro di una rete limitata e
prendano una decisione motivata in
materia sulla base dei criteri di cui
all'articolo 3, lettera k).
soppresso
Or. en
Emendamento 155
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
particolare, i terzi prestatori hanno
ampliato i servizi offerti estendendoli ai
cosiddetti servizi di ordine di pagamento a
consumatori ed esercenti, spesso senza
entrare in possesso dei fondi da trasferire.
Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da
ponte tra il sito web dell'esercente e la
piattaforma di on-line banking del
consumatore per disporre pagamenti via
internet sulla base di bonifici o addebiti
diretti. I terzi prestatori offrono
un'alternativa a basso costo ai pagamenti
con carta per gli esercenti e i consumatori e
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
particolare, i terzi prestatori di servizi di
pagamento hanno ampliato i servizi offerti
estendendoli ai servizi online di ordine di
pagamento a consumatori ed esercenti,
spesso senza entrare in possesso dei fondi
da trasferire. I terzi prestatori offrono
un'alternativa ai pagamenti con carta per
gli esercenti e i consumatori e consentono a
questi ultimi di fare acquisti on-line anche
senza carta di pagamento. Essi pongono
anche importanti sfide di sicurezza per
quanto riguarda la salvaguardia
dell'integrità dei pagamenti e dei dati
personali messi a loro disposizione dai
AM\1017038IT.doc
39/177
PE524.781v02-00
IT
consentono a questi ultimi di fare acquisti
on-line anche senza carta di credito.
Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. Occorre quindi
che le nuove disposizioni affrontino questi
aspetti.
pagatori. Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. Le nuove
disposizioni dovrebbero quindi affrontare
in maniera adeguata tutte queste sfide e
garantire che i terzi prestatori operanti
nell'Unione siano autorizzati o registrati e
siano soggetti a vigilanza come istituti di
pagamento.
Or. en
Motivazione
L'espressione "software che fa da ponte" riferita ai servizi di ordine di pagamento non
descrive in modo adeguato i servizi offerti da tutti i tipi di terzi prestatori. Parimenti, il testo
ha un carattere eccessivamente descrittivo e potrebbe interferire con i futuri modelli di
pagamento del commercio elettronico. Inoltre, la direttiva non dovrebbe descrivere alcuni
servizi forniti da terzi prestatori come servizi "a basso costo" rispetto ad altri servizi.
Emendamento 156
Burkhard Balz
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
particolare, i terzi prestatori hanno
ampliato i servizi offerti estendendoli ai
cosiddetti servizi di ordine di pagamento a
consumatori ed esercenti, spesso senza
entrare in possesso dei fondi da trasferire.
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
particolare, i terzi prestatori hanno
ampliato i servizi offerti estendendoli ai
cosiddetti servizi di ordine di pagamento a
consumatori ed esercenti, spesso senza
entrare in possesso dei fondi da trasferire.
PE524.781v02-00
IT
40/177
AM\1017038IT.doc
Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da ponte
tra il sito web dell'esercente e la
piattaforma di on-line banking del
consumatore per disporre pagamenti via
internet sulla base di bonifici o addebiti
diretti. I terzi prestatori offrono
un'alternativa a basso costo ai pagamenti
con carta per gli esercenti e i consumatori e
consentono a questi ultimi di fare acquisti
on-line anche senza carta di credito.
Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. Occorre quindi
che le nuove disposizioni affrontino questi
aspetti.
Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da ponte
tra il sito web dell'esercente e la
piattaforma di on-line banking del
consumatore per disporre pagamenti via
internet sulla base di bonifici o addebiti
diretti. I terzi prestatori offrono
un'alternativa a basso costo ai pagamenti
con carta per gli esercenti e i consumatori e
consentono a questi ultimi di fare acquisti
on-line anche senza carta di credito.
Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. I terzi prestatori
dovrebbero pertanto essere oggetto di una
regolamentazione e una vigilanza a livello
europeo. Le nuove disposizioni
dovrebbero quindi affrontare questi
aspetti, assicurare un elevato livello di
sicurezza e garantire la fattibilità e
convivialità dell'interazione con i
prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto.
Or. en
Emendamento 157
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
AM\1017038IT.doc
(18) Successivamente all'adozione della
direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi
tipi di servizi di pagamento, in particolare
nel settore dei pagamenti via internet. In
41/177
PE524.781v02-00
IT
particolare, i terzi prestatori hanno
ampliato i servizi offerti estendendoli ai
cosiddetti servizi di ordine di pagamento a
consumatori ed esercenti, spesso senza
entrare in possesso dei fondi da trasferire.
Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da ponte
tra il sito web dell'esercente e la
piattaforma di on-line banking del
consumatore per disporre pagamenti via
internet sulla base di bonifici o addebiti
diretti. I terzi prestatori offrono
un'alternativa a basso costo ai pagamenti
con carta per gli esercenti e i consumatori e
consentono a questi ultimi di fare acquisti
on-line anche senza carta di credito.
Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. Occorre quindi
che le nuove disposizioni affrontino questi
aspetti.
particolare, i terzi prestatori hanno
ampliato i servizi offerti estendendoli ai
cosiddetti servizi di ordine di pagamento a
consumatori ed esercenti, spesso senza
entrare in possesso dei fondi da trasferire.
Tali servizi incentivano il commercio
elettronico con un software che fa da ponte
tra il sito web dell'esercente e la
piattaforma di on-line banking del
consumatore per disporre pagamenti via
internet sulla base di bonifici o addebiti
diretti. I terzi prestatori offrono
un'alternativa a basso costo ai pagamenti
con carta per gli esercenti e i consumatori e
consentono a questi ultimi di fare acquisti
on-line anche senza carta di pagamento. I
terzi prestatori hanno anche potenzialità
promettenti in termini di promozione del
commercio elettronico in ambito
transfrontaliero nel mercato interno.
Tuttavia, poiché i terzi prestatori
attualmente non sono soggetti alla direttiva
2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla
vigilanza di un'autorità competente né agli
obblighi stabiliti dalla direttiva
2007/64/CE. Ciò solleva una serie di
questioni giuridiche, ad esempio sul piano
della tutela dei consumatori, della
sicurezza e della responsabilità nonché
della concorrenza e delle questioni legate
alla protezione dei dati. Le nuove
disposizioni dovrebbero quindi affrontare
questi aspetti.
Or. en
Emendamento 158
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(18 bis) Le ragioni principali per
PE524.781v02-00
IT
42/177
AM\1017038IT.doc
l'istituzione di servizi di terzi prestatori di
servizi di pagamento sembrano essere la
mancanza di servizi interbancari online in
tempo reale e la mancanza di
standardizzazione delle interfacce utenti
delle piattaforme di servizi bancari online.
Pertanto, si pone anche la necessità di
ovviare alle carenze e lacune sottostanti
dei servizi interbancari di pagamento
online e di richiedere ai prestatori di
servizi bancari e servizi di pagamento
online di estendere i propri servizi
telebancari interni in modo da includervi
anche le funzioni tra prestatori diversi di
servizi di pagamento online.
Or. en
Motivazione
Se si intervenisse in modo efficace in questo senso, la concorrenza con i servizi offerti dai
terzi prestatori farebbe abbassare i costi.
Emendamento 159
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) Per completare il mercato interno
dei pagamenti e fare in modo che esso
promuova un florido commercio
elettronico e la crescita economica, è
importante concedere ai potenziali nuovi
operatori e agli attuali prestatori di servizi
di pagamento delle alternative ai
pagamenti con carta, affinché possano
sviluppare e arricchire i servizi offerti a
consumatori e dettaglianti. Pertanto,
l'ABE dovrebbe effettuare, in stretta
cooperazione con la BCE, una
valutazione esaustiva dell'accesso al
numero internazionale di conto bancario
AM\1017038IT.doc
43/177
PE524.781v02-00
IT
(IBAN), secondo la definizione di cui
all'articolo 2, punto 15, del regolamento
(UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio26 bis, memorizzato nel chip
elettronico delle carte di debito o nel loro
equivalente per i pagamenti online e
tramite dispositivo mobile basati su tali
mezzi, compresi il chip elettronico dello
smartphone, l'applicazione di pagamento
collegata alla carta di debito o qualsiasi
tecnologia incorporata equivalente, al fine
di consentire a tali prestatori di servizi di
pagamento di disporre automaticamente,
con il consenso del titolare della carta,
un'operazione di pagamento (per esempio
un addebito diretto o un bonifico)
utilizzando l'IBAN memorizzato nel chip
elettronico della carta di debito o in
qualsiasi altra tecnologia incorporata
equivalente. La valutazione dovrebbe
tener conto delle norme in materia di
prevenzione delle frodi e protezione dei
dati.
_________
26 bis
Regolamento (UE) n. 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il
regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94
del 30.3.2012).
Or. en
Emendamento 160
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione
Emendamento
(26) Gli sviluppi tecnologici negli ultimi
anni hanno portato anche alla nascita di
una serie di servizi accessori, ad esempio
PE524.781v02-00
IT
soppresso
44/177
AM\1017038IT.doc
servizi di informazioni sui conti e di
analisi aggregata degli investimenti
(account aggregation). Occorre che tali
servizi siano trattati anche nella presente
direttiva al fine di garantire ai
consumatori una protezione adeguata e la
certezza del diritto quanto al loro status.
Or. en
Motivazione
Questi servizi accessori non possono essere considerati servizi di pagamento in quanto tali.
Inoltre, sarebbe difficile definire tali servizi in modo da evitare di includere nel campo
d'applicazione della direttiva i servizi online dei conti di base offerti alle aziende. Questa
parte dei potenziali servizi dei terzi prestatori dovrebbe essere disciplinata nell'ambito della
legislazione generale sulla protezione dei dati personali dei clienti, e non nella normativa sui
pagamenti.
Emendamento 161
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) È opportuno che quanto prestano uno
o più dei servizi di pagamento contemplati
dalla presente direttiva i prestatori di
servizi di pagamento detengano sempre
conti di pagamento riservati
esclusivamente alle operazioni di
pagamento; Per poter prestare servizi di
pagamento è indispensabile che gli istituti
di pagamento abbiano accesso ai conti di
pagamento. Occorre che gli Stati membri
garantiscano che tale accesso sia fornito in
modo proporzionato all'obiettivo legittimo
che intende servire.
(27) È opportuno che quando prestano uno
o più dei servizi di pagamento contemplati
dalla presente direttiva i prestatori di
servizi di pagamento detengano sempre
conti di pagamento riservati
esclusivamente alle operazioni di
pagamento. Per poter prestare servizi di
pagamento è indispensabile che gli istituti
di pagamento abbiano accesso ai conti di
pagamento. Occorre che gli Stati membri
garantiscano che tale accesso sia non
discriminatorio e che sia fornito in modo
proporzionato all'obiettivo legittimo che
intende servire. Potrebbe trattarsi di un
accesso di base, che dovrebbe però essere
abbastanza ampio da consentire
all'istituto di pagamento di prestare i
propri servizi in modo agevole ed
AM\1017038IT.doc
45/177
PE524.781v02-00
IT
efficiente. Le commissioni applicate per
tale accesso non dovrebbero essere
irragionevoli o non allineate alla normale
prassi commerciale.
Or. en
Motivazione
I conti di pagamento sono un elemento essenziale dell'infrastruttura di base della società. Se
è vero che gli operatori che mettono a disposizione i conti dovrebbero ovviamente poterlo
fare in base a criteri commerciali, sono comunque necessarie alcune limitazioni fondamentali
circa il modo in cui gestiscono le proprie attività. Non è accettabile che utilizzino il loro
potere di filtro per bloccare altri operatori negando loro l'accesso o applicando commissioni
spropositate. Dal momento che si sono verificati vari casi di questo tipo, occorre chiarire che
a tutti i prestatori di servizi di pagamento deve essere garantito un accesso non
discriminatorio ai conti.
Emendamento 162
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) Occorre che la presente direttiva
disciplini la concessione di crediti da parte
degli istituti di pagamento, ossia la
concessione di linee di credito e
l'emissione di carte di credito, solo se
strettamente connessa a servizi di
pagamento. Solo qualora un credito sia
concesso al fine di facilitare servizi di
pagamento e si tratti di un credito a breve
termine e sia concesso per un periodo non
superiore a 12 mesi, anche su base
revolving, è opportuno che gli istituti di
pagamento siano autorizzati a concederlo
in relazione alle loro attività
transfrontaliere, a condizione che per il suo
rifinanziamento vengano principalmente
utilizzati i fondi propri dell'istituto di
pagamento nonché altri fondi provenienti
dai mercati dei capitali, ma non i fondi
(28) La presente direttiva dovrebbe
disciplinare la concessione di crediti da
parte degli istituti di pagamento, ossia la
concessione di linee di credito e
l'emissione di carte di credito, solo se
strettamente connessa a servizi di
pagamento. Solo qualora un credito sia
concesso al fine di facilitare servizi di
pagamento e si tratti di un credito a breve
termine e sia concesso per un periodo non
superiore a 12 mesi, anche su base
revolving, è opportuno che gli istituti di
pagamento siano autorizzati a concederlo
in relazione alle loro attività
transfrontaliere, a condizione che per il suo
rifinanziamento vengano principalmente
utilizzati i fondi propri dell'istituto di
pagamento nonché altri fondi provenienti
dai mercati dei capitali, ma non i fondi
PE524.781v02-00
IT
46/177
AM\1017038IT.doc
detenuti per conto dei clienti per effettuare
operazioni di pagamento. È opportuno che
tali regole lascino impregiudicata la
direttiva del Consiglio 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio31,
nonché altre pertinenti normative
dell'Unione o nazionali relative alle
condizioni per la concessione di crediti ai
consumatori non armonizzate dalla
presente direttiva.
detenuti per conto dei clienti per effettuare
operazioni di pagamento. È opportuno che
tali regole lascino impregiudicata la
direttiva del Consiglio 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio31,
nonché altre pertinenti normative
dell'Unione o nazionali relative alle
condizioni per la concessione di crediti ai
consumatori non armonizzate dalla
presente direttiva. Tuttavia, le imprese
tradizionali, come gli esercizi al dettaglio,
che hanno parallelamente una licenza
come istituti di pagamento possono
concedere crediti ai propri clienti
all'interno dei loro altri ambiti di attività
senza alcuna limitazione in ragione della
loro licenza come istituti di pagamento.
__________________
__________________
31
31
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008,
pag. 66).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008,
pag. 66).
Or. en
Emendamento 163
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Nel complesso, la cooperazione tra le
autorità nazionali competenti per il rilascio
delle autorizzazioni agli istituti di
pagamento, per i controlli e per le decisioni
in merito alla revoca di tali autorizzazioni
ha dato prova di funzionare
adeguatamente. Occorre tuttavia che la
cooperazione tra le autorità competenti
venga rafforzata, sia in termini di
informazioni scambiate, sia di
(29) Nel complesso, la cooperazione tra le
autorità nazionali competenti per il rilascio
delle autorizzazioni agli istituti di
pagamento, per i controlli e per le decisioni
in merito alla revoca di tali autorizzazioni
ha dato prova di funzionare
adeguatamente. È tuttavia opportuno che
la cooperazione tra le autorità competenti
venga rafforzata, sia in termini di
informazioni scambiate, sia di
AM\1017038IT.doc
47/177
PE524.781v02-00
IT
un'applicazione e interpretazione uniformi
della direttiva, nei casi in cui l'istituto di
pagamento autorizzato intenda fornire
servizi di pagamento anche in uno Stato
membro diverso dal suo Stato membro
d'origine, in virtù del diritto di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi
("passaporto"). È opportuno incaricare
l'Autorità bancaria europea (ABE) di
elaborare una serie di orientamenti sulla
cooperazione e lo scambio di dati.
un'applicazione e interpretazione uniformi
della direttiva, nei casi in cui l'istituto di
pagamento autorizzato intenda fornire
servizi di pagamento anche in uno Stato
membro diverso dal suo Stato membro
d'origine, in virtù del diritto di stabilimento
o di libera prestazione dei servizi
("passaporto"). È opportuno che l'Autorità
bancaria europea (ABE), sentito il parere
del gruppo consultivo istituito allo scopo
di dare attuazione alla presente direttiva e
che rappresenta, tra gli altri, gli attori non
bancari, elabori una serie di orientamenti
sulla cooperazione e lo scambio di dati.
Or. en
Emendamento 164
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Per rafforzare la trasparenza degli
istituti di pagamento autorizzati dalle
autorità competenti o registrati presso di
esse, compresi gli agenti e le succursali,
occorre predisporre un portale web che
funga da punto di accesso elettronico
europeo con l'ABE e che colleghi i registri
nazionali. Occorre che tali misure
contribuiscano a rafforzare la
cooperazione tra le autorità competenti.
(30) Per rafforzare la trasparenza degli
istituti di pagamento autorizzati dalle
autorità competenti o registrati presso di
esse, compresi gli agenti e le succursali,
occorre predisporre un portale web che
funga da punto di accesso elettronico
europeo con l'ABE e che colleghi i registri
nazionali. Tali misure dovrebbero
contribuire a rafforzare la cooperazione tra
le autorità competenti, concorrendo a tutti
gli effetti a creare un contesto dei
pagamenti che favorisca la concorrenza,
l'innovazione e la sicurezza a vantaggio di
tutte le parti interessate, e in primis dei
consumatori.
Or. en
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IT
48/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 165
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione
Emendamento
(31) Occorre aumentare la disponibilità di
informazioni precise e aggiornate
imponendo agli istituti di pagamento di
comunicare senza indugio alle autorità
competenti del loro Stato membro d'origine
qualsiasi modifica che incida
sull'accuratezza delle informazioni e delle
prove fornite in relazione
all'autorizzazione, compresi ulteriori
agenti, succursali o entità cui vengono
esternalizzate attività. È inoltre opportuno
che le autorità competenti verifichino, in
caso di dubbio, che le informazioni
pervenute siano esatte.
(31) È opportuno aumentare la
disponibilità di informazioni precise e
aggiornate sul nome e l'indirizzo
imponendo agli istituti di pagamento di
comunicare senza indugio alle autorità
competenti del loro Stato membro d'origine
qualsiasi modifica che incida
sull'accuratezza delle informazioni e delle
prove fornite in relazione
all'autorizzazione, compresi ulteriori
agenti, succursali o entità cui vengono
esternalizzate attività. È inoltre opportuno
che le autorità competenti verifichino, in
caso di dubbio, che le informazioni
pervenute siano esatte. Le richieste di
informazioni o documenti avanzate dalle
autorità competenti degli Stati membri
dovrebbero essere motivate da una
decisione formale, che specifichi la base
giuridica della decisione, la finalità della
richiesta, il tipo di informazioni sollecitate
e i termini per la trasmissione e la
conservazione di dette informazioni o detti
documenti.
Or. en
Emendamento 166
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione
Emendamento
(32) Sebbene la presente direttiva definisca
i poteri minimi delle autorità competenti
(32) Sebbene la presente direttiva definisca
i poteri minimi delle autorità competenti
AM\1017038IT.doc
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IT
nell'ambito del controllo dell'osservanza
delle disposizioni da parte degli istituti di
pagamento, è necessario che tali poteri
siano esercitati nel rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita
privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali
poteri potrebbe implicare importanti
interferenze con il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle comunicazioni, è
opportuno che gli Stati membri mettano in
atto misure di salvaguardia adeguate ed
efficaci contro eventuali abusi o
arbitrarietà, ad esempio e se del caso,
tramite autorizzazione preventiva
dell'autorità giudiziaria dello Stato membro
interessato.
nell'ambito del controllo dell'osservanza
delle disposizioni da parte degli istituti di
pagamento, è necessario che tali poteri
siano esercitati nel rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita
privata. Fatto salvo il controllo di
un'autorità indipendente (garante
nazionale della protezione dei dati) a
norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della
carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, per i casi in cui l'esercizio di tali
poteri potrebbe implicare importanti
interferenze con il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle comunicazioni, è
opportuno che gli Stati membri mettano in
atto misure di salvaguardia adeguate ed
efficaci contro eventuali abusi o
arbitrarietà, ad esempio e se del caso,
tramite autorizzazione preventiva
dell'autorità giudiziaria dello Stato membro
interessato.
Or. en
Emendamento 167
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 32
Testo della Commissione
Emendamento
(32) Sebbene la presente direttiva definisca
i poteri minimi delle autorità competenti
nell'ambito del controllo dell'osservanza
delle disposizioni da parte degli istituti di
pagamento, è necessario che tali poteri
siano esercitati nel rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita
privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali
poteri potrebbe implicare importanti
interferenze con il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle comunicazioni, è
opportuno che gli Stati membri mettano in
(32) Sebbene la presente direttiva definisca
i poteri minimi delle autorità competenti
nell'ambito del controllo dell'osservanza
delle disposizioni da parte degli istituti di
pagamento, è necessario che tali poteri
siano esercitati nel rispetto dei diritti
fondamentali, compreso il diritto alla vita
privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali
poteri potrebbe implicare importanti
interferenze con il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle comunicazioni, è
opportuno che gli Stati membri mettano in
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IT
50/177
AM\1017038IT.doc
atto misure di salvaguardia adeguate ed
efficaci contro eventuali abusi o
arbitrarietà, ad esempio e se del caso,
tramite autorizzazione preventiva
dell'autorità giudiziaria dello Stato
membro interessato.
atto misure di salvaguardia adeguate ed
efficaci contro eventuali abusi o
arbitrarietà.
Or. en
Motivazione
Occorre evitare di dare in qualsiasi modo l'impressione che la direttiva sui servizi di
pagamento sancisca la necessità di un provvedimento giudiziario affinché l'autorità
competente possa prendere le misure del caso.
Emendamento 168
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) Per qualsiasi prestatore di servizi di
pagamento è essenziale essere in grado di
accedere ai servizi delle infrastrutture
tecniche dei sistemi di pagamento. Occorre
tuttavia che tale accesso sia soggetto a
opportuni requisiti al fine di garantire
l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È
opportuno che ciascun prestatore di servizi
di pagamento che chieda di partecipare a
un sistema di pagamento fornisca ai
partecipanti di tale sistema la prova che le
sue disposizioni interne sono
sufficientemente solide per affrontare
qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di
pagamento includono di norma, ad
esempio, i circuiti di carte a quattro parti
nonché i principali sistemi per il
trattamento dei bonifici e degli addebiti
diretti. Per assicurare parità di trattamento
in tutta l'Unione tra le diverse categorie di
prestatori di servizi di pagamento
(34) Per qualsiasi prestatore di servizi di
pagamento è essenziale essere in grado di
accedere ai servizi delle infrastrutture
tecniche dei sistemi di pagamento.
Tuttavia, tale accesso dovrebbe essere
soggetto a opportuni requisiti al fine di
garantire l'integrità e la stabilità di tali
sistemi. È opportuno che ciascun prestatore
di servizi di pagamento che chieda di
partecipare a un sistema di pagamento si
assuma il rischio del sistema scelto e
fornisca ai partecipanti di tale sistema la
prova che le sue disposizioni interne sono
sufficientemente solide per affrontare
qualsiasi tipo di rischio e di utilizzo
fraudolento da parte di terzi dovuto al
sistema operativo scelto. Detti sistemi di
pagamento includono di norma, ad
esempio, i circuiti di carte a quattro parti
nonché i principali sistemi per il
trattamento dei bonifici e degli addebiti
AM\1017038IT.doc
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IT
autorizzati, in funzione del tipo di
autorizzazione in loro possesso, è
necessario chiarire le regole in materia di
accesso alla prestazione di servizi di
pagamento e di accesso ai sistemi di
pagamento.
diretti. Per assicurare parità di trattamento
in tutta l'Unione tra le diverse categorie di
prestatori di servizi di pagamento
autorizzati, in funzione del tipo di
autorizzazione in loro possesso, è
necessario chiarire le regole in materia di
accesso alla prestazione di servizi di
pagamento e di accesso ai sistemi di
pagamento.
Or. en
Emendamento 169
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 35
Testo della Commissione
Emendamento
(35) Occorre prevedere che gli istituti di
pagamento e gli enti creditizi autorizzati
non siano discriminati in modo che
qualsiasi prestatore di servizi di pagamento
operante nel mercato interno sia in grado di
utilizzare i servizi delle infrastrutture
tecniche di tali sistemi di pagamento alle
stesse condizioni. È opportuno prevedere
un trattamento differenziato tra i prestatori
di servizi di pagamento autorizzati e quelli
che beneficiano di una deroga a norma
della presente direttiva nonché di una
deroga a norma dell'articolo 3 della
direttiva 2009/110/CE in considerazione
delle differenze nel loro quadro
prudenziale. In ogni caso le differenze
nelle condizioni di prezzo dovrebbero
essere consentite solo se motivate da
differenze nei costi sostenuti dai prestatori
di servizi di pagamento. Occorre che
rimangano impregiudicati sia il diritto
degli Stati membri di limitare l'accesso a
sistemi di importanza sistemica a norma
della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio32, sia le
(35) Si dovrebbe prevedere che gli istituti
di pagamento e gli enti creditizi autorizzati
non siano discriminati in modo che
qualsiasi prestatore di servizi di pagamento
operante nel mercato interno sia in grado di
utilizzare i servizi delle infrastrutture
tecniche di tali sistemi di pagamento alle
stesse condizioni. È opportuno prevedere
un trattamento differenziato tra i prestatori
di servizi di pagamento autorizzati e quelli
che beneficiano di una deroga a norma
della presente direttiva nonché di una
deroga a norma dell'articolo 3 della
direttiva 2009/110/CE in considerazione
delle differenze nel loro quadro
prudenziale. In ogni caso le differenze
nelle condizioni di prezzo dovrebbero
essere consentite solo se motivate da
differenze documentate nei costi sostenuti
dai prestatori di servizi di pagamento. Le
competenze della Banca centrale europea e
del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) in materia di accesso ai sistemi di
pagamento dovrebbero rimanere
impregiudicate.
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IT
52/177
AM\1017038IT.doc
competenze della Banca centrale europea e
del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) in materia di accesso ai sistemi di
pagamento.
__________________
32
Direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno (GU L 166
dell'11.6.1998, pag. 45).
Or. en
Emendamento 170
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 36
Testo della Commissione
Emendamento
(36) In alcuni casi gli Stati membri hanno
concesso l'accesso indiretto a specifici
sistemi di pagamento a determinati
prestatori di servizi di pagamento,
analogamente alle disposizioni della
direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a
discrezione dello Stato membro interessato.
Tuttavia, per garantire eque condizioni di
concorrenza tra i prestatori di servizi di
pagamento, occorre che la presente
direttiva disponga che lo Stato membro
che ha concesso a un prestatore di servizi
di pagamento l'accesso indiretto a tali
sistemi, agisca in maniera non
discriminatoria riservando lo stesso
trattamento a tutti i prestatori di servizi di
pagamento che sono nella stessa
situazione.
(36) In alcuni casi gli Stati membri hanno
concesso l'accesso indiretto a specifici
sistemi di pagamento a determinati
prestatori di servizi di pagamento,
analogamente alle disposizioni della
direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a
discrezione dello Stato membro interessato.
Tuttavia, per garantire che non si
verifichino violazioni del diritto
dell'Unione in materia di concorrenza tra i
prestatori di servizi di pagamento, la
presente direttiva dovrebbe disporre che
agli altri prestatori di servizi di pagamento
sia riservato lo stesso trattamento non
discriminatorio, dal momento che i servizi
di pagamento sono divenuti un comparto
importante e che consumatori,
commercianti e imprese dipendono ormai
da essi per mantenere attività economiche
e sociali cruciali e per partecipare con
successo al mercato interno.
Or. en
AM\1017038IT.doc
53/177
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IT
Emendamento 171
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 41
Testo della Commissione
Emendamento
(41) Occorre che la presente direttiva
specifichi gli obblighi a carico dei
prestatori di servizi di pagamento in
materia di fornitura di informazioni agli
utenti di servizi di pagamento; per poter
fare scelte con cognizione di causa,
spaziando in tutta l'Unione, gli utenti
dovrebbero infatti ricevere informazioni
chiare e di qualità elevata, sui servizi di
pagamento. Per assicurare la trasparenza, è
opportuno che la presente direttiva fissi i
requisiti armonizzati indispensabili per
garantire il livello necessario e sufficiente
di informazione agli utenti di servizi di
pagamento per quanto riguarda sia il
contratto di servizi di pagamento, sia le
operazioni di pagamento. Al fine di
promuovere il corretto funzionamento del
mercato unico dei servizi di pagamento,
occorre che gli Stati membri possano
adottare solo le disposizioni in materia di
informazione previste nella presente
direttiva.
(41) La presente direttiva dovrebbe
specificare gli obblighi a carico dei
prestatori di servizi di pagamento in
materia di fornitura di informazioni agli
utenti di servizi di pagamento; per poter
fare scelte con cognizione di causa,
spaziando in tutta l'Unione, gli utenti
dovrebbero infatti ricevere informazioni
chiare e di qualità elevata, sui servizi di
pagamento. Per assicurare la trasparenza, è
opportuno che la presente direttiva fissi i
requisiti armonizzati indispensabili per
garantire il livello necessario e sufficiente
di informazione agli utenti di servizi di
pagamento per quanto riguarda sia il
contratto di servizi di pagamento, sia le
operazioni di pagamento. Al fine di
promuovere il corretto funzionamento del
mercato unico dei servizi di pagamento, gli
Stati membri dovrebbero poter adottare le
disposizioni in materia di informazione
previste nella presente direttiva nonché
nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento
(CE) n. 45/2001.
Or. en
Emendamento 172
Markus Ferber
Proposta di direttiva
Considerando 41
Testo della Commissione
Emendamento
(41) Occorre che la presente direttiva
PE524.781v02-00
IT
(41) La presente direttiva dovrebbe
54/177
AM\1017038IT.doc
specifichi gli obblighi a carico dei
prestatori di servizi di pagamento in
materia di fornitura di informazioni agli
utenti di servizi di pagamento; per poter
fare scelte con cognizione di causa,
spaziando in tutta l'Unione, gli utenti
dovrebbero infatti ricevere informazioni
chiare e di qualità elevata, sui servizi di
pagamento. Per assicurare la trasparenza, è
opportuno che la presente direttiva fissi i
requisiti armonizzati indispensabili per
garantire il livello necessario e sufficiente
di informazione agli utenti di servizi di
pagamento per quanto riguarda sia il
contratto di servizi di pagamento, sia le
operazioni di pagamento. Al fine di
promuovere il corretto funzionamento del
mercato unico dei servizi di pagamento,
occorre che gli Stati membri possano
adottare solo le disposizioni in materia di
informazione previste nella presente
direttiva.
specificare gli obblighi a carico dei
prestatori di servizi di pagamento in
materia di fornitura di informazioni agli
utenti di servizi di pagamento; per poter
fare scelte con cognizione di causa,
spaziando in tutta l'Unione, gli utenti
dovrebbero infatti ricevere informazioni
chiare e di qualità elevata, sui servizi di
pagamento e poter raffrontare le
condizioni offerte dai vari prestatori (in
particolare per quanto riguarda la
struttura delle commissioni applicate). Per
assicurare la trasparenza, è opportuno che
la presente direttiva fissi i requisiti
armonizzati indispensabili per garantire il
livello necessario e sufficiente di
informazione agli utenti di servizi di
pagamento per quanto riguarda sia il
contratto di servizi di pagamento, sia le
operazioni di pagamento. Al fine di
promuovere il corretto funzionamento del
mercato unico dei servizi di pagamento, gli
Stati membri dovrebbero poter adottare
solo le disposizioni in materia di
informazione previste nella presente
direttiva.
Or. de
Emendamento 173
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 43
Testo della Commissione
Emendamento
(43) Occorre che le informazioni da
fornire siano proporzionate alle necessità
degli utenti e comunicate in un formato
standard. Tuttavia è opportuno che i
requisiti di informazione riguardanti le
singole operazioni di pagamento siano
diversi da quelli applicabili ai contratti
quadro che prevedono le serie di
operazioni di pagamento.
AM\1017038IT.doc
(43) Le informazioni da fornire dovrebbero
essere proporzionate alle necessità degli
utenti e comunicate in un formato standard,
onde migliorare l'efficienza. Tuttavia è
opportuno che i requisiti di informazione
riguardanti le singole operazioni di
pagamento siano diversi da quelli
applicabili ai contratti quadro che
prevedono le serie di operazioni di
55/177
PE524.781v02-00
IT
pagamento.
Or. en
Emendamento 174
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 45
Testo della Commissione
Emendamento
(45) Occorre che nelle singole operazioni
di pagamento siano sempre fornite solo le
informazioni essenziali su iniziativa del
prestatore di servizi di pagamento. Dato
che il pagatore è di norma presente
quando dà l'ordine di pagamento, non è
necessario esigere che le informazioni
debbano essere in ogni caso fornite su
supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole. Il prestatore di servizi di
pagamento può fornire informazioni
oralmente allo sportello o rendere queste
facilmente accessibili in altro modo, per
esempio esponendo nei locali un cartello
con le condizioni. È inoltre opportuno che
siano fornite informazioni su dove reperire
altre informazioni più dettagliate (per
esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia,
qualora richiesto dal consumatore,
occorre che le informazioni essenziali
siano fornite su supporto cartaceo o su un
altro supporto durevole.
(45) È opportuno che nelle singole
operazioni di pagamento siano sempre
fornite solo le informazioni essenziali su
iniziativa del prestatore di servizi di
pagamento. Le informazioni dovrebbero
essere in ogni caso fornite su supporto
cartaceo o su un altro supporto durevole,
data la crescente digitalizzazione dei
servizi di pagamento. È inoltre opportuno
che siano fornite informazioni su dove
reperire altre informazioni più dettagliate
(per esempio l'indirizzo del sito web).
Or. en
Emendamento 175
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 45
PE524.781v02-00
IT
56/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(45) Occorre che nelle singole operazioni
di pagamento siano sempre fornite solo le
informazioni essenziali su iniziativa del
prestatore di servizi di pagamento. Dato
che il pagatore è di norma presente quando
dà l'ordine di pagamento, non è necessario
esigere che le informazioni debbano essere
in ogni caso fornite su supporto cartaceo o
su un altro supporto durevole. Il prestatore
di servizi di pagamento può fornire
informazioni oralmente allo sportello o
rendere queste facilmente accessibili in
altro modo, per esempio esponendo nei
locali un cartello con le condizioni. È
inoltre opportuno che siano fornite
informazioni su dove reperire altre
informazioni più dettagliate (per esempio
l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora
richiesto dal consumatore, occorre che le
informazioni essenziali siano fornite su
supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole.
(45) È opportuno che nelle singole
operazioni di pagamento siano sempre
fornite solo le informazioni essenziali su
iniziativa del prestatore di servizi di
pagamento. Dato che il pagatore è di
norma presente quando dà l'ordine di
pagamento, non è necessario esigere che le
informazioni debbano essere in ogni caso
fornite su supporto cartaceo o su un altro
supporto durevole. Il prestatore di servizi
di pagamento può fornire informazioni
oralmente allo sportello e rendere queste
facilmente accessibili, per esempio
esponendo nei locali un cartello con le
condizioni. È inoltre opportuno che siano
fornite informazioni su dove reperire altre
informazioni più dettagliate (per esempio
l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora
richiesto dal consumatore, occorre che le
informazioni essenziali siano fornite su
supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole.
Or. en
Emendamento 176
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 46
Testo della Commissione
Emendamento
(46) È opportuno che la presente direttiva
confermi il diritto del consumatore di
ricevere informazioni importanti a titolo
gratuito prima che sia vincolato da
qualsiasi contratto di servizi di pagamento.
Occorre inoltre che il consumatore possa
esigere informazioni preventive nonché il
contratto quadro su supporto cartaceo a
titolo gratuito in ogni momento nel corso
del rapporto contrattuale in modo da
(46) È opportuno che la presente direttiva
confermi il diritto del consumatore di
ricevere informazioni importanti a titolo
gratuito prima che sia vincolato da
qualsiasi contratto di servizi di pagamento.
Inoltre il consumatore dovrebbe poter
esigere informazioni preventive nonché il
contratto quadro su supporto cartaceo a
titolo gratuito in ogni momento nel corso
del rapporto contrattuale in modo da
AM\1017038IT.doc
57/177
PE524.781v02-00
IT
consentirgli di paragonare i servizi resi dai
prestatori di servizi di pagamento e le
relative condizioni e verificare in caso di
controversie i suoi diritti e obblighi
contrattuali. È opportuno che tali
disposizioni rispettino la direttiva
2002/65/CE. Occorre che le disposizioni
esplicite sulla libera informazione nella
presente direttiva non abbiano l'effetto di
permettere l'imposizione di spese per la
fornitura di informazioni ai consumatori in
conformità delle altre direttive applicabili.
consentirgli di paragonare i servizi resi dai
prestatori di servizi di pagamento e le
relative condizioni e verificare in caso di
controversie i suoi diritti e obblighi
contrattuali, mantenendo in questo modo
un elevato livello di protezione dei
consumatori. È opportuno che tali
disposizioni rispettino la direttiva
2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla
libera informazione nella presente direttiva
non dovrebbero avere l'effetto di
permettere l'imposizione di spese per la
fornitura di informazioni ai consumatori in
conformità delle altre direttive applicabili.
Or. en
Emendamento 177
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 46
Testo della Commissione
Emendamento
(46) È opportuno che la presente direttiva
confermi il diritto del consumatore di
ricevere informazioni importanti a titolo
gratuito prima che sia vincolato da
qualsiasi contratto di servizi di pagamento.
Occorre inoltre che il consumatore possa
esigere informazioni preventive nonché il
contratto quadro su supporto cartaceo a
titolo gratuito in ogni momento nel corso
del rapporto contrattuale in modo da
consentirgli di paragonare i servizi resi dai
prestatori di servizi di pagamento e le
relative condizioni e verificare in caso di
controversie i suoi diritti e obblighi
contrattuali. È opportuno che tali
disposizioni rispettino la direttiva
2002/65/CE. Occorre che le disposizioni
esplicite sulla libera informazione nella
presente direttiva non abbiano l'effetto di
permettere l'imposizione di spese per la
(46) È opportuno che la presente direttiva
confermi il diritto del consumatore di
ricevere informazioni importanti a titolo
gratuito prima che sia vincolato da
qualsiasi contratto di servizi di pagamento.
Inoltre il consumatore dovrebbero ricevere
informazioni preventive nonché il contratto
quadro su supporto cartaceo a titolo
gratuito in ogni momento nel corso del
rapporto contrattuale in modo da
consentirgli di paragonare i servizi resi dai
prestatori di servizi di pagamento e le
relative condizioni e verificare in caso di
controversie i suoi diritti e obblighi
contrattuali. È opportuno che tali
disposizioni rispettino la direttiva
2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla
libera informazione nella presente direttiva
non dovrebbero avere l'effetto di
permettere l'imposizione di spese per la
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IT
58/177
AM\1017038IT.doc
fornitura di informazioni ai consumatori in
conformità delle altre direttive applicabili.
fornitura di informazioni ai consumatori in
conformità delle altre direttive applicabili.
Or. en
Emendamento 178
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 47
Testo della Commissione
Emendamento
(47) È opportuno che il modo in cui
l'informazione richiesta viene data dal
prestatore di servizi di pagamento all'utente
di servizi di pagamento tenga conto delle
esigenze di quest'ultimo nonché degli
aspetti tecnici e pratici e del rapporto costiefficacia a seconda della situazione per
quanto riguarda l'accordo previsto nel
rispettivo contratto di servizi di pagamento.
Occorre che la direttiva distingua così tra
due modi in cui il prestatore di servizi di
pagamento può dare informazioni
all'utente: o l'informazione è fornita, cioè
comunicata attivamente dal prestatore a
tempo debito come richiesto dalla presente
direttiva, senza ulteriore sollecitazione da
parte dell'utente; o l'informazione è messa
a disposizione dell'utente tenendo conto
delle sue eventuali richieste di ulteriori
informazioni. In quest'ultimo caso è
opportuno che l'utente prenda un'iniziativa
attiva per ottenere le informazioni, ad
esempio chiedendole espressamente al
prestatore, accedendo alla casella postale
elettronica del conto bancario o inserendo
una carta bancaria nei terminali per
stampare gli estratti conto. A tal fine
occorre che il prestatore di servizi di
pagamento provveda affinché l'accesso
all'informazione sia possibile e le
informazioni siano disponibili per l'utente.
(47) È opportuno che il modo in cui
l'informazione richiesta viene data dal
prestatore di servizi di pagamento all'utente
di servizi di pagamento tenga conto delle
esigenze di quest'ultimo nonché degli
aspetti tecnici e pratici e del rapporto costiefficacia a seconda della situazione per
quanto riguarda l'accordo previsto nel
rispettivo contratto di servizi di pagamento.
La direttiva dovrebbe distinguere così tra
due modi in cui il prestatore di servizi di
pagamento può dare informazioni
all'utente: o l'informazione è fornita, cioè
comunicata attivamente dal prestatore a
tempo debito come richiesto dalla presente
direttiva, senza ulteriore sollecitazione da
parte dell'utente; o l'informazione è messa
a disposizione dell'utente tenendo conto
delle sue eventuali richieste di ulteriori
informazioni. In quest'ultimo caso è
opportuno che il prestatore prenda
un'iniziativa attiva per rendere disponibili
le informazioni, senza che l'utente gliele
chieda espressamente, acceda alla casella
postale elettronica del conto bancario o
inserisca una carta bancaria nei terminali
per stampare gli estratti conto. A tal fine il
prestatore di servizi di pagamento
dovrebbe provvedere affinché l'accesso
all'informazione sia possibile e gratuito e
le informazioni siano sempre disponibili
per l'utente.
AM\1017038IT.doc
59/177
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IT
Or. en
Emendamento 179
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 48
Testo della Commissione
Emendamento
(48) Inoltre è opportuno che il consumatore
riceva senza spese aggiuntive le
informazioni di base sulle operazioni di
pagamento effettuate. In caso di
un'operazione di pagamento singola,
occorre che il prestatore di servizi di
pagamento non addebiti separatamente le
spese di informazione. In modo analogo è
opportuno che le successive informazioni
mensili relative a operazioni di pagamento
nell'ambito di un contratto quadro siano
date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto
conto dell'importanza della trasparenza
nello stabilire i costi e delle differenti
esigenze del cliente, occorre che le parti
possano concordare l'addebito di spese
per informazioni aggiuntive o più
frequenti. Al fine di tenere conto delle
diverse pratiche nazionali, occorre
consentire agli Stati membri di stabilire che
l'estratto conto mensile dei pagamenti su
supporto cartaceo sia sempre fornito
gratuitamente.
(48) Inoltre è opportuno che il consumatore
riceva senza spese aggiuntive le
informazioni di base sulle operazioni di
pagamento effettuate. In caso di
un'operazione di pagamento singola, il
prestatore di servizi di pagamento non
dovrebbe addebitare separatamente le
spese di informazione. In modo analogo è
opportuno che le successive informazioni
mensili relative a operazioni di pagamento
nell'ambito di un contratto quadro siano
date a titolo gratuito. È opportuno
consentire agli Stati membri di stabilire
che l'estratto conto mensile dei pagamenti
su supporto cartaceo sia sempre fornito
gratuitamente.
Or. en
Emendamento 180
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 49
PE524.781v02-00
IT
60/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è
opportuno che i consumatori abbiano il
diritto di rescindere un contratto quadro
dopo un anno senza dover sostenere spese.
Per i consumatori occorre che il termine di
preavviso non sia superiore a un mese e per
i prestatori di servizi di pagamento non sia
inferiore a due mesi. Occorre che la
presente direttiva faccia salvo l'obbligo del
prestatore di servizi di pagamento di
sciogliere il contratto di servizi di
pagamento in circostanze eccezionali in
base ad altra normativa dell'Unione o
nazionale pertinente, ad esempio la
normativa in materia di riciclaggio di
capitali e finanziamento del terrorismo, le
azioni mirate al congelamento di fondi o le
misure specifiche legate alla prevenzione
dei reati e alle relative indagini.
(49) Per agevolare la mobilità dei clienti e
quindi accrescere la concorrenza, è
opportuno che i consumatori abbiano il
diritto di rescindere un contratto quadro
dopo sei mesi senza dover sostenere spese.
Per i consumatori occorre che il termine di
preavviso non sia superiore a un mese e per
i prestatori di servizi di pagamento non sia
inferiore a due mesi. È opportuno che la
presente direttiva faccia salvo l'obbligo del
prestatore di servizi di pagamento di
sciogliere il contratto di servizi di
pagamento in circostanze eccezionali in
base ad altra normativa dell'Unione o
nazionale pertinente, ad esempio la
normativa in materia di riciclaggio di
capitali e finanziamento del terrorismo, le
azioni mirate al congelamento di fondi o le
misure specifiche legate alla prevenzione
dei reati e alle relative indagini.
Or. en
Emendamento 181
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 49
Testo della Commissione
Emendamento
(49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è
opportuno che i consumatori abbiano il
diritto di rescindere un contratto quadro
dopo un anno senza dover sostenere spese.
Per i consumatori occorre che il termine di
preavviso non sia superiore a un mese e per
i prestatori di servizi di pagamento non sia
inferiore a due mesi. Occorre che la
presente direttiva faccia salvo l'obbligo del
prestatore di servizi di pagamento di
sciogliere il contratto di servizi di
(49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è
opportuno che i consumatori abbiano il
diritto di rescindere un contratto quadro
senza dover sostenere spese. Per i
consumatori occorre che il termine di
preavviso non sia superiore a un mese e per
i prestatori di servizi di pagamento non sia
inferiore a tre mesi. Occorre che la
presente direttiva faccia salvo l'obbligo del
prestatore di servizi di pagamento di
sciogliere il contratto di servizi di
AM\1017038IT.doc
61/177
PE524.781v02-00
IT
pagamento in circostanze eccezionali in
base ad altra normativa dell'Unione o
nazionale pertinente, ad esempio la
normativa in materia di riciclaggio di
capitali e finanziamento del terrorismo, le
azioni mirate al congelamento di fondi o le
misure specifiche legate alla prevenzione
dei reati e alle relative indagini.
pagamento in circostanze eccezionali in
base ad altra normativa dell'Unione o
nazionale pertinente, ad esempio la
normativa in materia di riciclaggio di
capitali e finanziamento del terrorismo, le
azioni mirate al congelamento di fondi o le
misure specifiche legate alla prevenzione
dei reati e alle relative indagini.
Or. en
Emendamento 182
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 50
Testo della Commissione
Emendamento
(50) È opportuno che gli strumenti di
pagamento di importo ridotto siano
un'alternativa economica e di agevole uso
in caso di beni e servizi a basso prezzo e
non siano oggetto di requisiti eccessivi.
Occorre pertanto limitare all'essenziale i
requisiti informativi e le relative regole di
esecuzione tenendo conto anche delle
capacità tecnologiche che è lecito
attendersi da strumenti utilizzati per
pagamenti di importo ridotto. Nonostante il
sistema semplificato occorre che gli utenti
di servizi di pagamento siano
adeguatamente tutelati considerati i rischi
limitati posti da tali strumenti di
pagamento, specialmente in relazione agli
strumenti di pagamento prepagati.
(50) È opportuno che gli strumenti di
pagamento di importo ridotto siano
un'alternativa economica e di agevole uso
in caso di beni e servizi a basso prezzo e
non siano oggetto di requisiti eccessivi.
Occorre pertanto limitare all'essenziale i
requisiti informativi, come il titolare del
conto e l'indirizzo, e le relative regole di
esecuzione tenendo conto anche delle
capacità tecnologiche che è lecito
attendersi da strumenti utilizzati per
pagamenti di importo ridotto. Nonostante il
sistema semplificato occorre che gli utenti
di servizi di pagamento siano
adeguatamente tutelati.
Or. en
Emendamento 183
Olle Ludvigsson
PE524.781v02-00
IT
62/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Considerando 51
Testo della Commissione
Emendamento
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i
pagatori diano il consenso esplicito al terzo
prestatore per accedere al loro conto di
pagamento ed essere adeguatamente
informati in merito in merito alla portata
dell'accesso. Per garantire lo sviluppo
delle attività di altri prestatori di servizi di
pagamento che non possono ricevere
depositi, è necessario che gli enti creditizi
forniscano loro le informazioni sulla
disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato
il suo consenso alla comunicazione di tali
informazioni al prestatore di servizi di
pagamento emittente dello strumento di
pagamento.
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i
pagatori diano il consenso esplicito al terzo
prestatore per accedere al loro conto di
pagamento ed essere adeguatamente
informati in merito in merito alla portata
dell'accesso. Oltre ai terzi prestatori, vi
sono soggetti terzi nel mercato che, come i
terzi prestatori, non possono ricevere
depositi ma che, a differenza dei terzi
prestatori, costruiscono i loro modelli
commerciali sull'emissione di strumenti di
pagamento tramite carta. Al fine di
consentire lo sviluppo di questi terzi
emittenti di strumenti di pagamento, è
necessario che i prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto
forniscano loro le informazioni sulla
disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato
il suo consenso alla comunicazione di tali
informazioni ad essi.
Or. en
Motivazione
Sarebbe opportuno distinguere in questa sede tra due diversi tipi di soggetti terzi. I terzi
prestatori costruiscono la propria attività sull'accesso diretto a conti bancari, addebiti diretti
e bonifici. I terzi emittenti di strumenti di pagamento, invece, costruiscono la loro attività su
varie soluzioni indirette tramite carta (che non prevedono accesso diretto, addebiti diretti o
AM\1017038IT.doc
63/177
PE524.781v02-00
IT
bonifici).
Emendamento 184
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 51
Testo della Commissione
Emendamento
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i
pagatori diano il consenso esplicito al terzo
prestatore per accedere al loro conto di
pagamento ed essere adeguatamente
informati in merito in merito alla portata
dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle
attività di altri prestatori di servizi di
pagamento che non possono ricevere
depositi, è necessario che gli enti creditizi
forniscano loro le informazioni sulla
disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato
il suo consenso alla comunicazione di tali
informazioni al prestatore di servizi di
pagamento emittente dello strumento di
pagamento.
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
negli orientamenti dell'ABE. Tali
orientamenti dovrebbero essere messi a
punto dopo aver consultato un comitato
consultivo istituito ai fini dell'attuazione
della presente direttiva e che rappresenti
tra l'altro attori non-bancari. Occorre che
i pagatori diano il consenso esplicito al
terzo prestatore per accedere al loro conto
di pagamento ed essere adeguatamente
informati in merito in merito alla portata
dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle
attività di altri prestatori di servizi di
pagamento che non possono ricevere
depositi, è necessario che gli enti creditizi
forniscano loro le informazioni sulla
disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato
il suo consenso alla comunicazione di tali
informazioni al prestatore di servizi di
pagamento emittente dello strumento di
pagamento.
Or. en
PE524.781v02-00
IT
64/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 185
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Considerando 51
Testo della Commissione
Emendamento
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i
pagatori diano il consenso esplicito al terzo
prestatore per accedere al loro conto di
pagamento ed essere adeguatamente
informati in merito in merito alla portata
dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle
attività di altri prestatori di servizi di
pagamento che non possono ricevere
depositi, è necessario che gli enti creditizi
forniscano loro le informazioni sulla
disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato
il suo consenso alla comunicazione di tali
informazioni al prestatore di servizi di
pagamento emittente dello strumento di
pagamento.
(51) È necessario stabilire i criteri i terzi
prestatori devono soddisfare per accedere e
utilizzare le informazioni relative alla
disponibilità di fondi sul conto dell'utente
dei servizi di pagamento detenuto presso
un altro prestatore di servizi di pagamento.
In particolare occorre che sia il terzo
prestatore, sia il prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto
dell'utente di servizi di pagamento
soddisfino i necessari requisiti in materia di
protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o
citati nella presente direttiva o indicati
nelle norme tecniche di esecuzione
dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il
consenso esplicito al terzo prestatore per
accedere al loro conto di pagamento ed
essere adeguatamente informati in merito
in merito alla portata dell'accesso. Per
garantire lo sviluppo delle attività di altri
prestatori di servizi di pagamento che non
possono ricevere depositi, è necessario che
gli enti creditizi forniscano loro le
informazioni sulla disponibilità di fondi, se
il pagatore ha dato il suo consenso alla
comunicazione di tali informazioni al
prestatore di servizi di pagamento
emittente dello strumento di pagamento.
Or. en
Motivazione
Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di
controllo.
AM\1017038IT.doc
65/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 186
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(51 bis) Per agevolare l'innovazione e
mantenere condizioni uniformi, i terzi
prestatori non dovrebbero essere tenuti a
entrare in rapporti contrattuali con i
prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto nell'ambito della
disposizione del pagamento o dei servizi di
informazione sui conti. I terzi prestatori
dovrebbero essere tenuti solo a rispettare
il quadro normativo e di vigilanza
generale.
Or. en
Emendamento 187
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 52
Testo della Commissione
Emendamento
(52) Occorre che i diritti e gli obblighi
degli utenti di servizi di pagamento e dei
prestatori di servizi di pagamento siano
opportunamente adeguati al fine di tenere
conto del coinvolgimento del terzo
prestatore nell'operazione ogniqualvolta si
ricorra al servizio di ordine di pagamento.
In particolare, è opportuno che una
ripartizione equilibrata delle responsabilità
tra il prestatore di servizi di pagamento che
amministra il conto e il terzo prestatore
coinvolto nell'operazione induca entrambi i
soggetti ad assumersi la responsabilità per
la parte dell'operazione sotto il loro
controllo e indichi chiaramente la parte
responsabile in caso di incidenti. In caso di
(52) Occorre che i diritti e gli obblighi
degli utenti di servizi di pagamento e dei
prestatori di servizi di pagamento siano
opportunamente adeguati al fine di tenere
conto del coinvolgimento del terzo
prestatore nell'operazione ogniqualvolta si
ricorra al servizio di ordine di pagamento.
In particolare, è opportuno che una
ripartizione equilibrata delle responsabilità
tra il prestatore di servizi di pagamento che
amministra il conto e il terzo prestatore
coinvolto nell'operazione induca entrambi i
soggetti ad assumersi la responsabilità per
la parte dell'operazione sotto il loro
controllo e indichi chiaramente la parte
responsabile in caso di incidenti. Occorre
PE524.781v02-00
IT
66/177
AM\1017038IT.doc
frode o di controversia, occorre che i terzi
prestatori siano soggetti all'obbligo
specifico di fornire al pagatore e al
prestatore di servizi pagamento di
radicamento del conto il riferimento delle
operazioni e le informazioni
dell'autorizzazione relativa all'operazione
in questione.
che i terzi prestatori siano soggetti
all'obbligo di fornire al pagatore e al
prestatore di servizi pagamento di
radicamento del conto il riferimento delle
operazioni e le informazioni
dell'autorizzazione relativa a tutte le
operazioni.
Or. en
Emendamento 188
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 53
Testo della Commissione
Emendamento
(53) Al fine di ridurre i rischi e le
conseguenze di operazioni di pagamento
non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, occorre che l'utente di servizi di
pagamento informi il prestatore di servizi
di pagamento il più presto possibile in
merito a eventuali contestazioni
riguardanti presunte operazioni di
pagamento non autorizzate o effettuate in
modo inesatto, sempre che il prestatore
abbia ottemperato agli obblighi di
informazione di cui alla presente direttiva.
Se questo termine per la notifica è
rispettato dall'utente, è opportuno che
questi si possa rivolgere al tribunale entro
i termini di prescrizione ai sensi della
legge nazionale. Occorre che la presente
direttiva lasci impregiudicate altre
rivendicazioni tra utenti e prestatori di
servizi di pagamento.
(53) Al fine di far fronte ai rischi e alle
conseguenze di operazioni di pagamento
non autorizzate o effettuate in modo
inesatto del prestatore di servizi di
pagamento, occorre che l'utente di servizi
di pagamento informi il prestatore di
servizi di pagamento il più presto possibile
in merito alle presunte operazioni di
pagamento non autorizzate o effettuate in
modo inesatto, sempre che il prestatore
abbia ottemperato agli obblighi di
informazione di cui alla presente direttiva.
Occorre che la presente direttiva lasci
impregiudicate altre rivendicazioni tra
utenti e prestatori di servizi di pagamento.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che
le caratteristiche di sicurezza
personalizzate, utilizzate dall'utente di
servizi di pagamento per accedere alla
propria applicazione di servizi bancari
online, non siano utilizzate per disporre
ordini di pagamento attraverso terzi
prestatori di servizi di pagamento.
Or. en
AM\1017038IT.doc
67/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 189
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 54
Testo della Commissione
Emendamento
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga immediatamente rimborsato
l'importo della rispettiva operazione. Al
fine di tutelare il pagatore da eventuali
svantaggi, occorre che la data valuta
dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a
notificare senza indugio al suo prestatore
l'eventuale furto o perdita di uno
strumento di pagamento e di ridurre
pertanto il rischio di operazioni di
pagamento non autorizzate, occorre
prevedere che l'utente debba rispondere
solo per un importo molto limitato, a meno
che non abbia agito in modo fraudolento o
con grave negligenza. In tale contesto un
importo di 50 EUR appare adeguato al fine
di garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta
che l'utente ha notificato al prestatore di
servizi di pagamento il rischio di uso
fraudolento del suo strumento di
pagamento, non dovrebbe essere tenuto a
coprire eventuali perdite supplementari
derivanti dall'uso non autorizzato di tale
strumento. La presente direttiva lascia
impregiudicate le responsabilità dei
prestatori di servizi di pagamento per la
sicurezza tecnica dei loro prodotti.
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga rimborsato l'importo della rispettiva
operazione nello stesso giorno in cui ha
avuto conoscenza delle operazioni. Al fine
di tutelare il pagatore da eventuali
svantaggi, occorre che la data valuta
dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a ridurre il
rischio di operazioni di pagamento non
autorizzate dal prestatore di servizi di
pagamento, occorre prevedere che l'utente
debba rispondere solo per un importo
molto limitato, a meno che non abbia agito
in modo fraudolento. In tale contesto un
importo di 50 EUR appare adeguato al fine
di garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. La presente
direttiva lascia impregiudicate le
responsabilità dei prestatori di servizi di
pagamento per la sicurezza tecnica dei loro
prodotti e la scelta dei sistemi tecnici.
Or. en
PE524.781v02-00
IT
68/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 190
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 54
Testo della Commissione
Emendamento
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga immediatamente rimborsato
l'importo della rispettiva operazione. Al
fine di tutelare il pagatore da eventuali
svantaggi, occorre che la data valuta
dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a
notificare senza indugio al suo prestatore
l'eventuale furto o perdita di uno strumento
di pagamento e di ridurre pertanto il rischio
di operazioni di pagamento non
autorizzate, occorre prevedere che l'utente
debba rispondere solo per un importo
molto limitato, a meno che non abbia agito
in modo fraudolento o con grave
negligenza. In tale contesto un importo di
50 EUR appare adeguato al fine di
garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta
che l'utente ha notificato al prestatore di
servizi di pagamento il rischio di uso
fraudolento del suo strumento di
pagamento, non dovrebbe essere tenuto a
coprire eventuali perdite supplementari
derivanti dall'uso non autorizzato di tale
strumento. La presente direttiva lascia
impregiudicate le responsabilità dei
prestatori di servizi di pagamento per la
sicurezza tecnica dei loro prodotti.
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga immediatamente rimborsato
l'importo della rispettiva operazione, al
massimo entro 24 ore dal momento in cui
il prestatore di servizi di pagamento ha
notificato le operazioni o ne ha ricevuto
notifica. Al fine di tutelare il pagatore da
eventuali svantaggi, occorre che la data
valuta dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a
notificare senza indugio al suo prestatore
l'eventuale furto o perdita di uno strumento
di pagamento e di ridurre pertanto il rischio
di operazioni di pagamento non
autorizzate, occorre prevedere che l'utente
debba rispondere solo per un importo
molto limitato, a meno che non abbia agito
in modo fraudolento o con grave
negligenza. In tale contesto un importo di
50 EUR appare adeguato al fine di
garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta
che l'utente ha notificato al prestatore di
servizi di pagamento il rischio di uso
fraudolento del suo strumento di
pagamento, non dovrebbe essere tenuto a
coprire eventuali perdite supplementari
derivanti dall'uso non autorizzato di tale
strumento. La presente direttiva lascia
impregiudicate le responsabilità dei
prestatori di servizi di pagamento per la
sicurezza tecnica dei loro prodotti.
Or. en
AM\1017038IT.doc
69/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 191
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 54
Testo della Commissione
Emendamento
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga immediatamente rimborsato
l'importo della rispettiva operazione. Al
fine di tutelare il pagatore da eventuali
svantaggi, occorre che la data valuta
dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a
notificare senza indugio al suo prestatore
l'eventuale furto o perdita di uno strumento
di pagamento e di ridurre pertanto il rischio
di operazioni di pagamento non
autorizzate, occorre prevedere che l'utente
debba rispondere solo per un importo
molto limitato, a meno che non abbia agito
in modo fraudolento o con grave
negligenza. In tale contesto un importo di
50 EUR appare adeguato al fine di
garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta
che l'utente ha notificato al prestatore di
servizi di pagamento il rischio di uso
fraudolento del suo strumento di
pagamento, non dovrebbe essere tenuto a
coprire eventuali perdite supplementari
derivanti dall'uso non autorizzato di tale
strumento. La presente direttiva lascia
impregiudicate le responsabilità dei
prestatori di servizi di pagamento per la
sicurezza tecnica dei loro prodotti.
(54) Nel caso di operazioni di pagamento
non autorizzate occorre che al pagatore
venga immediatamente rimborsato
l'importo della rispettiva operazione. Al
fine di tutelare il pagatore da eventuali
svantaggi, occorre che la data valuta
dell'accredito del rimborso non sia
successiva alla data di addebito del
rispettivo importo. Al fine di incentivare
l'utente dei servizi di pagamento a
notificare senza indugio al suo prestatore
l'eventuale furto o perdita di uno strumento
di pagamento e di ridurre pertanto il rischio
di operazioni di pagamento non
autorizzate, occorre prevedere che l'utente
debba rispondere solo per un importo
molto limitato, a meno che non abbia agito
in modo fraudolento o con grave
negligenza. In tale contesto un importo di
100 EUR, o l'equivalente in valuta
nazionale quale definito dagli Stati
membri non euro, appare adeguato al fine
di garantire un sistema armonizzato e un
livello elevato di protezione degli utenti
all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta
che l'utente ha notificato al prestatore di
servizi di pagamento il rischio di uso
fraudolento del suo strumento di
pagamento, non dovrebbe essere tenuto a
coprire eventuali perdite supplementari
derivanti dall'uso non autorizzato di tale
strumento. La presente direttiva lascia
impregiudicate le responsabilità dei
prestatori di servizi di pagamento per la
sicurezza tecnica dei loro prodotti.
Or. en
PE524.781v02-00
IT
70/177
AM\1017038IT.doc
Motivazione
Coerenza con l'emendamento all'articolo 66.
Emendamento 192
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 55
Testo della Commissione
Emendamento
(55) Per valutare l'eventuale negligenza
dell'utente di servizi di pagamento occorre
prendere in considerazione tutte le
circostanze. È opportuno che di norma le
prove e il grado della presunta negligenza
siano valutati sulla base del diritto
nazionale. Occorre che le clausole e le
condizioni contrattuali per la fornitura e
l'uso di uno strumento di pagamento, il cui
effetto sarebbe quello di aumentare l'onere
della prova per il consumatore o ridurre
l'onere della prova per l'emittente, siano
considerate nulle e prive di effetti. Inoltre,
in situazioni specifiche, in particolare se
lo strumento di pagamento non è
disponibile nel punto vendita, come nel
caso dei pagamenti on-line via internet, è
opportuno che il prestatore di servizi di
pagamento sia tenuto a fornire prove della
presunta negligenza poiché in tali casi i
mezzi a disposizione del pagatore sono
molto limitati.
(55) Per valutare l'eventuale frode
dell'utente di servizi di pagamento occorre
prendere in considerazione tutte le
circostanze. È opportuno che di norma le
prove e il grado della frode o della
possibile frode siano valutati sulla base
della definizione giuridica generale di
frode nel diritto nazionale. Occorre che le
clausole e le condizioni contrattuali per la
fornitura e l'uso di uno strumento di
pagamento, il cui effetto sarebbe quello di
aumentare l'onere della prova per il
consumatore o ridurre l'onere della prova
per l'emittente, siano considerate nulle e
prive di effetti. Inoltre, se lo strumento di
pagamento non è disponibile nel punto
vendita, come nel caso dei pagamenti online via internet, il prestatore di servizi di
pagamento è tenuto a fornire informazioni
su chi, come e dove la possibile frode di
terzi è stata commessa e sugli interventi
effettuati dal prestatore di servizi di
pagamento per ridurre i rischi ed evitare
ripetute violazioni, poiché in tali casi i
mezzi a disposizione del pagatore sono
molto limitati.
Or. en
Emendamento 193
Jean-Paul Besset
AM\1017038IT.doc
71/177
PE524.781v02-00
IT
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 56
Testo della Commissione
Emendamento
(56) Occorre prevedere delle disposizioni
per la ripartizione delle perdite in caso di
operazioni di pagamento non autorizzate.
Fatta eccezione per casi di frode e
negligenza grave, è opportuno che il
consumatore non debba mai pagare più di
50 EUR nel caso di un'operazione non
autorizzata dal suo conto. Disposizioni
diverse possono applicarsi agli utenti di
servizi di pagamento qualora essi siano
utenti professionali, in quanto tali utenti
sono normalmente in grado di valutare il
rischio di frode e di adottare contromisure.
(56) Occorre prevedere delle disposizioni
per la ripartizione delle perdite in caso di
operazioni di pagamento non autorizzate.
Fatta eccezione per casi di frode, è
opportuno che il consumatore non debba
mai pagare più di 50 EUR nel caso di
un'operazione non autorizzata dal suo
conto. Disposizioni diverse possono
applicarsi agli utenti di servizi di
pagamento qualora essi siano utenti
professionali, in quanto tali utenti sono
normalmente in grado di valutare il rischio
di frode e di adottare contromisure.
Or. en
Emendamento 194
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 57
Testo della Commissione
Emendamento
(57) È opportuno che la presente direttiva
stabilisca norme per il rimborso a tutela del
consumatore quando l'importo
dell'operazione di pagamento effettuata è
superiore a quello che si poteva
ragionevolmente prevedere. Al fine di
prevenire un danno finanziario per il
pagatore, è necessario garantire che la data
valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso
non sia successiva alla data di addebito del
relativo importo. Nel caso di addebiti
diretti occorre che i prestatori di servizi di
pagamento possano stabilire condizioni
ancora più favorevoli per i loro clienti, che
dovrebbero avere il diritto incondizionato
(57) È opportuno che la presente direttiva
stabilisca norme per il rimborso a tutela del
consumatore quando l'importo
dell'operazione di pagamento effettuata è
superiore a quello che si poteva
ragionevolmente prevedere. Al fine di
prevenire un danno finanziario per il
pagatore, è necessario garantire che la data
valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso
non sia successiva alla data di addebito del
relativo importo. Nel caso di addebiti
diretti occorre che i prestatori di servizi di
pagamento possano stabilire condizioni
ancora più favorevoli per i loro clienti, che
dovrebbero avere il diritto incondizionato
PE524.781v02-00
IT
72/177
AM\1017038IT.doc
al rimborso di qualsiasi operazione di
pagamento controversa. Tuttavia, tale
diritto di rimborso incondizionato che
garantisce il massimo livello di protezione
dei consumatori non è giustificato nel
caso in cui l'esercente abbia già
adempiuto il contratto e il consumatore
abbia già usufruito del bene o del servizio
corrispondente. Nei casi in cui l'utente
presenti una richiesta di rimborso di
un'operazione di pagamento, è opportuno
che il diritto di rimborso non influisca né
sulla responsabilità del pagatore nei
confronti del beneficiario derivante dal
rapporto sottostante, ad esempio per i beni
o i servizi ordinati, consumati o
legittimamente fatturati, né sul diritto
dell'utente per quanto riguarda la revoca di
un ordine di pagamento.
al rimborso di qualsiasi operazione di
pagamento controversa. Nei casi in cui
l'utente presenti una richiesta di rimborso
di un'operazione di pagamento, è
opportuno che il diritto di rimborso non
influisca né sulla responsabilità del
pagatore nei confronti del beneficiario
derivante dal rapporto sottostante, ad
esempio per i beni o i servizi ordinati,
consumati o legittimamente fatturati, né sul
diritto dell'utente per quanto riguarda la
revoca di un ordine di pagamento.
Or. en
Emendamento 195
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 59
Testo della Commissione
Emendamento
(59) Alla luce della velocità con la quale i
sistemi di pagamento moderni pienamente
automatizzati trattano le operazioni di
pagamento e del fatto quindi che dopo un
certo momento gli ordini di pagamento
non possono essere revocati senza elevati
costi di intervento manuale, è necessario
fissare un termine chiaro per la revoca di
pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo
del servizio di pagamento e dell'ordine di
pagamento il momento può variare per
accordo tra le parti. Occorre che la revoca
in questo contesto sia applicabile solo al
rapporto tra utente dei servizi di pagamento
e prestatore di servizi di pagamento, non
(59) Alla luce dei moderni sistemi di
pagamento automatizzati con i quali si
effettuano le operazioni di pagamento, è
necessario fissare un termine chiaro per la
revoca di pagamento. Occorre che la
revoca in questo contesto sia applicabile al
rapporto tra utente dei servizi di pagamento
e prestatore di servizi di pagamento, non
pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il
carattere definitivo delle operazioni di
pagamento nei sistemi di pagamento.
AM\1017038IT.doc
73/177
PE524.781v02-00
IT
pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il
carattere definitivo delle operazioni di
pagamento nei sistemi di pagamento.
Or. en
Emendamento 196
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 60
Testo della Commissione
Emendamento
(60) È opportuno che tale irrevocabilità
non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un
prestatore di servizi di pagamento a norma
della legislazione di alcuni Stati membri,
derivanti dal contratto quadro del pagatore
o da disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative o da direttive nazionali,
per quanto riguarda il rimborso al pagatore
dell'importo dell'operazione di pagamento
eseguita in caso di controversia fra il
pagatore e il beneficiario. Occorre che tale
rimborso sia considerato come un nuovo
ordine di pagamento. Fatta eccezione per
tali casi, è opportuno che le controversie
giuridiche derivanti dal rapporto alla base
dell'ordine di pagamento siano risolte
esclusivamente fra il pagatore e il
beneficiario.
(60) È opportuno che tale irrevocabilità
non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un
prestatore di servizi di pagamento a norma
della legislazione di alcuni Stati membri,
derivanti dal contratto quadro del pagatore
o da disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative o da direttive nazionali,
per quanto riguarda il rimborso al pagatore
dell'importo dell'operazione di pagamento
eseguita in caso di controversia fra il
pagatore e il beneficiario. Fatta eccezione
per tali casi, è opportuno che le
controversie giuridiche derivanti dal
rapporto alla base dell'ordine di pagamento
siano risolte fra il pagatore e il
beneficiario.
Or. en
Emendamento 197
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 63
PE524.781v02-00
IT
74/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e
l'uso degli strumenti di pagamento più
efficienti, occorre che gli Stati membri e i
prestatori di servizi di pagamento non
impediscano al beneficiario di addebitare
al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno
strumento di pagamento specifico, tenendo
debitamente conto delle disposizioni di cui
alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è
opportuno che il diritto del beneficiario di
chiedere una maggiorazione si applichi
soltanto agli strumenti di pagamento per
cui le commissioni interbancarie sono
non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere
da meccanismo di orientamento verso
l'uso di mezzi di pagamento meno costosi.
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Vi sono inoltre molti
esempi di esercenti che impongono ai
consumatori maggiorazioni a livelli molto
più elevati rispetto al costo a loro volta
sostenuto per l'utilizzo di uno strumento
di pagamento specifico. Inoltre, la
revisione delle pratiche relative alla
maggiorazione è pienamente motivata dal
fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy
stabilisce norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
rafforzare il funzionamento del mercato
dei pagamenti dell'Unione, ridurre la
confusione per i consumatori e porre fine
alla pratica delle eccessive maggiorazioni,
gli Stati membri dovrebbero vietare tale
pratica, impedendo coerentemente ai
beneficiari di addebitare al pagatore delle
spese per l'utilizzo di uno strumento di
pagamento specifico.
AM\1017038IT.doc
75/177
PE524.781v02-00
IT
Or. en
Emendamento 198
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 63
Testo della Commissione
Emendamento
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e l'uso
degli strumenti di pagamento più efficienti,
occorre che gli Stati membri e i prestatori
di servizi di pagamento non impediscano al
beneficiario di addebitare al pagatore delle
spese per l'utilizzo di uno strumento di
pagamento specifico, tenendo debitamente
conto delle disposizioni di cui alla direttiva
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e l'uso
degli strumenti di pagamento più efficienti,
occorre che gli Stati membri e i prestatori
di servizi di pagamento non impediscano al
beneficiario di addebitare al pagatore delle
spese o di concedergli una riduzione per
l'utilizzo di uno strumento di pagamento
specifico, tenendo debitamente conto delle
PE524.781v02-00
IT
76/177
AM\1017038IT.doc
2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il
diritto del beneficiario di chiedere una
maggiorazione si applichi soltanto agli
strumenti di pagamento per cui le
commissioni interbancarie sono non
regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
disposizioni di cui alla direttiva
2011/83/UE. Le spese non dovrebbero
superare i costi diretti connessi
all'operazione, come la commissione per i
servizi all'esercente per la specifica
operazione. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
Or. en
Motivazione
Potrebbero esserci ancora ampie differenze di costo tra i vari strumenti di pagamento, se
l'esito del regolamento MIF consiste nel fatto che non vi sia un livello assoluto MIF in
centesimi di euro e se sistemi tripartiti non sono aperti a qualsiasi acquirente. In questo caso
uno strumento di pagamento regolamentato dalla MIF non potrebbe essere considerato
un'opzione predefinita e le maggiorazioni dovrebbero essere previste per tutti gli strumenti di
pagamento.
Emendamento 199
Werner Langen
Proposta di direttiva
Considerando 63
Testo della Commissione
Emendamento
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
AM\1017038IT.doc
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
77/177
PE524.781v02-00
IT
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e l'uso
degli strumenti di pagamento più efficienti,
occorre che gli Stati membri e i prestatori
di servizi di pagamento non impediscano al
beneficiario di addebitare al pagatore delle
spese per l'utilizzo di uno strumento di
pagamento specifico, tenendo debitamente
conto delle disposizioni di cui alla direttiva
2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il
diritto del beneficiario di chiedere una
maggiorazione si applichi soltanto agli
strumenti di pagamento per cui le
commissioni interbancarie sono non
regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e l'uso
degli strumenti di pagamento più efficienti,
occorre che gli Stati membri e i prestatori
di servizi di pagamento non impediscano al
beneficiario di addebitare al pagatore delle
spese per l'utilizzo di uno strumento di
pagamento specifico, tenendo debitamente
conto delle disposizioni di cui alla direttiva
2011/83/UE. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
Or. de
Emendamento 200
Burkhard Balz
Proposta di direttiva
Considerando 63
Testo della Commissione
Emendamento
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
PE524.781v02-00
IT
(63) Diverse pratiche nazionali in materia
di tariffazione per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (di
seguito "maggiorazioni") hanno portato a
un'estrema eterogeneità del mercato dei
pagamenti nell'Unione e confondono i
consumatori, in particolare nel settore del
commercio elettronico e in un contesto
78/177
AM\1017038IT.doc
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono la componente
principale dei prezzi spesso così esosi dei
pagamenti e poiché le maggiorazioni in
pratica sono limitate ai pagamenti tramite
carta, è opportuno che le norme sulle
commissioni interbancarie siano
accompagnate da una revisione delle
norme sulle maggiorazioni. Al fine di
promuovere la trasparenza dei costi e l'uso
degli strumenti di pagamento più efficienti,
occorre che gli Stati membri e i prestatori
di servizi di pagamento non impediscano al
beneficiario di addebitare al pagatore delle
spese per l'utilizzo di uno strumento di
pagamento specifico, tenendo debitamente
conto delle disposizioni di cui alla direttiva
2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il
diritto del beneficiario di chiedere una
maggiorazione si applichi soltanto agli
strumenti di pagamento per cui le
commissioni interbancarie sono non
regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
transfrontaliero. Gli esercenti situati negli
Stati membri in cui è consentito applicare
maggiorazioni offrono prodotti e servizi
negli Stati membri in cui ciò è vietato,
addebitando comunque tali maggiorazioni
ai consumatori. Inoltre, la revisione delle
pratiche relative alla maggiorazione è
pienamente motivata dal fatto che il
regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce
norme in materia di commissioni
interbancarie multilaterali per pagamenti
tramite carta. Poiché le commissioni
interbancarie sono una componente dei
prezzi spesso così esosi dei pagamenti e
poiché le maggiorazioni in pratica sono
limitate ai pagamenti tramite carta, è
opportuno che le norme sulle commissioni
interbancarie siano accompagnate da una
revisione delle norme sulle maggiorazioni.
Al fine di promuovere la trasparenza dei
costi e l'uso degli strumenti di pagamento
più efficienti, occorre che gli Stati membri
e i prestatori di servizi di pagamento non
impediscano al beneficiario di addebitare al
pagatore delle spese per l'utilizzo di uno
strumento di pagamento specifico, tenendo
debitamente conto delle disposizioni di cui
alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è
opportuno che il diritto del beneficiario di
chiedere una maggiorazione rimanga
applicabile durante il periodo transitorio
e, dopo tale periodo, si applichi soltanto
agli strumenti di pagamento per cui le
commissioni interbancarie sono non
regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da
meccanismo di orientamento verso l'uso di
mezzi di pagamento meno costosi.
Or. en
Emendamento 201
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Considerando 63 bis (nuovo)
AM\1017038IT.doc
79/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(63 bis) L'imputazione delle spese per
quanto riguarda i bancomat (di seguito
"imputazione diretta"), è tuttavia
intrinsecamente diversa dalle
maggiorazioni nel contesto di un punto di
vendita. L'imputazione diretta presso un
bancomat è il mezzo attraverso il quale
l'installatore indipendente di un
bancomat è retribuito dai titolari di carta
per la comodità di poter ritirare contanti
da una macchina che non è fornita dalla
loro banca.
Or. en
Emendamento 202
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 64
Testo della Commissione
Emendamento
(64) Per migliorare l'efficienza dei
pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno
che tutti gli ordini di pagamento disposti
dal pagatore denominati in euro o in una
valuta di uno Stato membro non
appartenente alla zona euro, compresi i
bonifici e le rimesse di denaro, siano
soggetti a un tempo di esecuzione massimo
di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti,
ad esempio quelli disposti dal beneficiario
o per il suo tramite, compresi gli addebiti
diretti e i pagamenti con carte, in mancanza
di un accordo esplicito tra il prestatore di
servizi di pagamento e il pagatore che
preveda un periodo di tempo più lungo,
occorre che si applichi lo stesso tempo di
esecuzione di un giorno. Se l'ordine di
pagamento è impartito su supporto
cartaceo, è opportuno che detti periodi
siano prorogati di un'ulteriore giornata
(64) Per migliorare l'efficienza dei
pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno
che tutti gli ordini di pagamento
tradizionali disposti dal pagatore
denominati in euro o in una valuta di uno
Stato membro non appartenente alla zona
euro, compresi i bonifici e le rimesse di
denaro, siano soggetti a un tempo di
esecuzione massimo di un giorno. Per tutti
gli altri pagamenti, ad esempio quelli
disposti dal beneficiario o per il suo
tramite, compresi gli addebiti diretti e i
pagamenti con carte, in mancanza di un
accordo esplicito tra il prestatore di servizi
di pagamento e il pagatore che preveda un
periodo di tempo più lungo, occorre che si
applichi lo stesso tempo di esecuzione di
un giorno. Se l'ordine di pagamento è
impartito su supporto cartaceo, è opportuno
che detti periodi siano prorogati di
PE524.781v02-00
IT
80/177
AM\1017038IT.doc
operativa, consentendo così la continuità
nella fornitura dei servizi di pagamento per
i consumatori abituati ai soli documenti
cartacei. In caso di ricorso a un sistema di
addebito diretto, occorre che il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario
trasmetta l'ordine di riscossione entro il
termine convenuto fra il beneficiario e il
prestatore di servizi di pagamento,
consentendo in tal modo il regolamento
alla data convenuta. Considerato che le
infrastrutture di pagamento nazionali sono
spesso molto efficienti e per impedire un
deterioramento dei livelli attuali di
servizio, è opportuno che gli Stati membri
possano mantenere o fissare regole che, se
del caso, prevedano un tempo di
esecuzione inferiore a una giornata
operativa.
un'ulteriore giornata operativa,
consentendo così la continuità nella
fornitura dei servizi di pagamento per i
consumatori abituati ai soli documenti
cartacei. In caso di ricorso a un sistema di
addebito diretto, occorre che il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario
trasmetta l'ordine di riscossione entro il
termine convenuto fra il beneficiario e il
prestatore di servizi di pagamento,
consentendo in tal modo il regolamento
alla data convenuta. Considerato che le
infrastrutture di pagamento nazionali sono
spesso molto efficienti e per impedire un
deterioramento dei livelli attuali di
servizio, è opportuno che gli Stati membri
possano mantenere o fissare regole che, se
del caso, prevedano un tempo di
esecuzione inferiore a una giornata
operativa. Il tempo di esecuzione dovrebbe
essere ridotto in tutti gli Stati membri in
virtù degli sviluppi tecnici verso
un'esecuzione in tempo reale e, per
rafforzare tale processo entro il 2018, il
tempo di esecuzione dovrebbe essere al
massimo di 3 ore, e durante lo stesso
giorno lavorativo.
Or. en
Emendamento 203
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Considerando 64 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(64 bis) In virtù degli sviluppi di internet,
la maggior parte degli istituti di credito
fornisce servizi bancari elettronici online.
Essi predispongono normalmente
all'interno dell'istituto di credito
pagamenti online tra conti dei clienti.
Questo tipo di limitati servizi interni di
pagamento elettronico favorisce le
AM\1017038IT.doc
81/177
PE524.781v02-00
IT
posizioni di mercato dei grandi istituti di
credito che dispongono di una vasta
clientela e spesso operano in vari mercati
nazionali, a scapito degli istituti di credito
locali più piccoli con una clientela
limitata. Al fine di promuovere lo sviluppo
del mercato interno e l'efficacia dei
pagamenti, è importante estendere questi
servizi di pagamento elettronico online
con funzionalità interbancarie. Il
pagamento elettronico online è
attualmente un servizio di interesse solo
per un gruppo limitato di istituti di
credito, per cui sarebbe sufficiente
imporre agli istituti di credito che
forniscono pagamenti elettronici interni
on-line di fornirli anche in un contesto
interbancario all'interno dell'Unione,
sulla base di standard di comunicazione
comuni.
Or. en
Emendamento 204
Elena Băsescu
Proposta di direttiva
Considerando 66
Testo della Commissione
Emendamento
(66) È essenziale che gli utenti di servizi di
pagamento siano a conoscenza dei costi e
delle spese reali dei servizi di pagamento
per poter operare la loro scelta. Di
conseguenza, è opportuno che non sia
ammesso l'uso di metodi di fissazione dei
prezzi non trasparenti, in quanto è
comunemente riconosciuto che tali metodi
rendono estremamente difficile per gli
utenti stabilire il prezzo reale del servizio
di pagamento. In particolare, occorre che
l'uso di date valuta che svantaggiano
l'utente non sia consentito.
(66) Al fine di rafforzare la fiducia dei
consumatori in un mercato dei pagamenti
armonizzato, è essenziale che gli utenti di
servizi di pagamento siano a conoscenza
dei costi e delle spese reali dei servizi di
pagamento per poter operare la loro scelta.
Di conseguenza, è opportuno che non sia
ammesso l'uso di metodi di fissazione dei
prezzi non trasparenti, in quanto è
comunemente riconosciuto che tali metodi
rendono estremamente difficile per gli
utenti stabilire il prezzo reale del servizio
di pagamento. In particolare, occorre che
l'uso di date valuta che svantaggiano
PE524.781v02-00
IT
82/177
AM\1017038IT.doc
l'utente non sia consentito.
Or. en
Emendamento 205
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 68
Testo della Commissione
Emendamento
(68) È opportuno che il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore assuma la
responsabilità della corretta esecuzione del
pagamento, in particolare per quanto
riguarda l'importo integrale dell'operazione
di pagamento e il tempo di esecuzione,
nonché la piena responsabilità in caso di
inadempienza di altre parti nella catena del
pagamento fino al conto del beneficiario.
In conseguenza di questa responsabilità,
ove l'importo integrale non sia accreditato
al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o sia accreditato in ritardo,
occorre che il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore rettifichi
l'operazione di pagamento o rimborsi senza
indugio il corrispondente importo
dell'operazione al pagatore, fatte salve altre
eventuali richieste di rimborso ai sensi
della legge nazionale. Data la
responsabilità del prestatore di servizi di
pagamento, occorre che il pagatore o il
beneficiario non si debbano fare carico di
tutti i costi relativi ai pagamenti non
corretti. In caso di mancata esecuzione o di
esecuzione inesatta o tardiva di operazioni
di pagamento, occorre che gli Stati membri
assicurino che la data valuta dei versamenti
di regolarizzazione dei prestatori di servizi
di pagamento equivalga sempre alla data
valuta relativa all'esecuzione corretta.
(68) È opportuno che il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore assuma la
responsabilità della corretta esecuzione del
pagamento, in particolare per quanto
riguarda l'importo integrale dell'operazione
di pagamento e il tempo di esecuzione,
nonché la piena responsabilità in caso di
inadempienza di altre parti nella catena del
pagamento fino al conto del beneficiario.
In conseguenza di questa responsabilità,
ove l'importo integrale non sia accreditato
al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o sia accreditato in ritardo,
occorre che il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore rettifichi
l'operazione di pagamento o rimborsi senza
indugio il corrispondente importo
dell'operazione al pagatore nello stesso
giorno in cui il prestatore di servizi di
pagamento si è reso conto dell'errore,
fatte salve altre eventuali richieste di
rimborso ai sensi della legge nazionale.
Data la responsabilità del prestatore di
servizi di pagamento, occorre che il
pagatore o il beneficiario non si debbano
fare carico di tutti i costi relativi ai
pagamenti non corretti. In caso di mancata
esecuzione o di esecuzione inesatta o
tardiva di operazioni di pagamento, occorre
che gli Stati membri assicurino che la data
valuta dei versamenti di regolarizzazione
dei prestatori di servizi di pagamento
equivalga sempre alla data valuta relativa
AM\1017038IT.doc
83/177
PE524.781v02-00
IT
all'esecuzione corretta. Gli oppositori del
rimborso incondizionato mettono in
guardia dal rischio di abusi da parte dei
consumatori. I paesi in cui i consumatori
beneficiano di un rimborso
incondizionato non evidenziano un uso
improprio di tale diritto. Se usato in modo
improprio, comporterebbe una
penalizzazione sotto forma di rinnovata
richiesta di pagamento da parte del
beneficiario, costi aggiuntivi sostenuti da
chi ha causato questa operazione R,
l'iscrizione del consumatore in una lista
nera o il divieto di utilizzo del servizio di
disdetta del contratto sottostante da parte
del consumatore, e un richiamo del
pagamento non esimerebbe dall'obbligo di
pagare i beni di cui si è usufruito.
Or. en
Emendamento 206
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Considerando 68
Testo della Commissione
Emendamento
(68) È opportuno che il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore assuma la
responsabilità della corretta esecuzione del
pagamento, in particolare per quanto
riguarda l'importo integrale dell'operazione
di pagamento e il tempo di esecuzione,
nonché la piena responsabilità in caso di
inadempienza di altre parti nella catena del
pagamento fino al conto del beneficiario.
In conseguenza di questa responsabilità,
ove l'importo integrale non sia accreditato
al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o sia accreditato in ritardo,
occorre che il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore rettifichi
l'operazione di pagamento o rimborsi senza
indugio il corrispondente importo
(68) È opportuno che il prestatore di servizi
di pagamento del pagatore, che sia il
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto o, se interessati, i
terzi prestatori, assuma la responsabilità
della corretta esecuzione del pagamento, in
particolare per quanto riguarda l'importo
integrale dell'operazione di pagamento e il
tempo di esecuzione, nonché la piena
responsabilità in caso di inadempienza di
altre parti nella catena del pagamento fino
al conto del beneficiario. In conseguenza di
questa responsabilità, ove l'importo
integrale non sia accreditato al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario o sia
accreditato in ritardo, occorre che il
prestatore di servizi di pagamento del
PE524.781v02-00
IT
84/177
AM\1017038IT.doc
dell'operazione al pagatore, fatte salve altre
eventuali richieste di rimborso ai sensi
della legge nazionale. Data la
responsabilità del prestatore di servizi di
pagamento, occorre che il pagatore o il
beneficiario non si debbano fare carico di
tutti i costi relativi ai pagamenti non
corretti. In caso di mancata esecuzione o di
esecuzione inesatta o tardiva di operazioni
di pagamento, occorre che gli Stati membri
assicurino che la data valuta dei versamenti
di regolarizzazione dei prestatori di servizi
di pagamento equivalga sempre alla data
valuta relativa all'esecuzione corretta.
pagatore rettifichi l'operazione di
pagamento o rimborsi senza indugio il
corrispondente importo dell'operazione al
pagatore, fatte salve altre eventuali
richieste di rimborso ai sensi della legge
nazionale. Data la responsabilità del
prestatore di servizi di pagamento, occorre
che il pagatore o il beneficiario non si
debbano fare carico di tutti i costi relativi
ai pagamenti non corretti. In caso di
mancata esecuzione o di esecuzione
inesatta o tardiva di operazioni di
pagamento, occorre che gli Stati membri
assicurino che la data valuta dei versamenti
di regolarizzazione dei prestatori di servizi
di pagamento equivalga sempre alla data
valuta relativa all'esecuzione corretta.
Or. en
Motivazione
Coerenza con l'articolo 65 - i terzi prestatori dovrebbero essere direttamente responsabili dei
propri servizi.
Emendamento 207
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 71
Testo della Commissione
Emendamento
(71) Per agevolare l'effettiva prevenzione
delle frodi e combattere le frodi nei
pagamenti in tutta l'Unione, occorre
prevedere uno scambio di dati efficace tra
i prestatori di servizi di pagamento, i quali
devono avere la possibilità di raccogliere,
trattare e scambiare i dati personali
relativi alle persone coinvolte in questo
tipo di frodi. La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio37, le
norme nazionali che danno attuazione alla
direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n.
(71) La prestazione di servizi di
pagamento può comportare il trattamento
di dati personali. La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio37, le
norme nazionali che danno attuazione alla
direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio38 si applicano al trattamento dei
dati personali ai fini della presente
direttiva.
AM\1017038IT.doc
85/177
PE524.781v02-00
IT
45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio38 si applicano al trattamento dei
dati personali ai fini della presente
direttiva.
__________________
__________________
37
Direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995,
pag. 31).
37
38
38
Direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995,
pag. 31).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e
degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del
12.1.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e
degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del
12.1.2001, pag. 1).
Or. en
Emendamento 208
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Considerando 72 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(72 bis) Gli obblighi di segnalazione degli
incidenti di sicurezza non pregiudicano
altri obblighi di segnalazione degli
incidenti previsti da altre normative, in
particolare i requisiti in materia di
violazione dei dati personali stabiliti dalla
normativa sulla protezione dei dati
(direttiva 2002/58/CE e proposto
[regolamento generale sulla protezione
dei dati...] e gli obblighi di segnalazione
degli incidenti di sicurezza previsti
nell'ambito della proposta [direttiva sulle
PE524.781v02-00
IT
86/177
AM\1017038IT.doc
sicurezza della rete e delle informazioni].
Or. en
Motivazione
Basato su una proposta del Garante europeo per la protezione dei dati.
Emendamento 209
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Considerando 74
Testo della Commissione
Emendamento
(74) Senza pregiudizio per il diritto dei
clienti di avviare un'azione legale, è
opportuno che gli Stati membri assicurino
una composizione extragiudiziale
accessibile e efficace sotto il profilo dei
costi dei conflitti tra i prestatori e i
consumatori dei servizi di pagamento
derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti
dalla presente direttiva. Il regolamento
(CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio40 prevede che la protezione
garantita al consumatore dall'applicazione
obbligatoria della legge vigente nel suo
paese di residenza abituale non può essere
compromessa da nessuna clausola
contrattuale sulla legge applicabile. Per
quanto riguarda la creazione di
un'efficiente ed efficace procedura di
risoluzione delle controversie, occorre che
gli Stati membri facciano sì che i prestatori
di servizi di pagamento istituiscano
un'efficace procedura di esame dei reclami
dei consumatori che possa essere
intrapresa dai consumatori prima che la
controversia venga deferita a qualsiasi
istanza per la risoluzione giudiziale o
extragiudiziale. È opportuno che la
procedura preveda termini brevi e
chiaramente definiti entro i quali il
(74) Senza pregiudizio per il diritto dei
clienti di avviare un'azione legale, è
opportuno che gli Stati membri assicurino
che siano istituite e mantenute procedure
extragiudiziali indipendenti, imparziali,
trasparenti ed efficaci per la risoluzione
delle controversie tra i prestatori e gli
utenti dei servizi di pagamento derivanti
dai diritti e dagli obblighi previsti dalla
presente direttiva. Il regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio40 prevede che la protezione
garantita al consumatore dall'applicazione
obbligatoria della legge vigente nel suo
paese di residenza abituale non può essere
compromessa da nessuna clausola
contrattuale sulla legge applicabile. Per
quanto riguarda la creazione di
un'efficiente ed efficace procedura di
risoluzione delle controversie, occorre che
gli Stati membri facciano sì che i prestatori
di servizi di pagamento istituiscano
un'efficace procedura di esame dei reclami
che possa essere intrapresa dai propri
utenti di servizi di pagamento prima che la
controversia venga deferita a qualsiasi
istanza per la risoluzione giudiziale o
extragiudiziale. È opportuno che la
procedura preveda termini brevi e
AM\1017038IT.doc
87/177
PE524.781v02-00
IT
prestatore di servizi di pagamento è tenuto
a rispondere ad un reclamo.
chiaramente definiti entro i quali il
prestatore di servizi di pagamento è tenuto
a rispondere ad un reclamo.
__________________
__________________
40
40
Regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU
L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU
L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
Or. en
Motivazione
Le condizioni in materia di procedure extragiudiziali dovrebbero essere rigorose. Le
procedure extragiudiziali e le procedure in materia di denunce non dovrebbero essere
necessariamente disponibili solo per i consumatori, ma potrebbero anche essere messe a
disposizione di altri utenti dei servizi di pagamento.
Emendamento 210
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Considerando 80
Testo della Commissione
Emendamento
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
elaborare orientamenti e norme tecniche di
regolamentazione in merito agli aspetti
relativi alla sicurezza dei servizi di
pagamento e alla cooperazione tra Stati
membri nel contesto della prestazione di
servizi e dello stabilimento degli istituti di
pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Occorre che la Commissione abbia il
potere di adottare tali norme tecniche di
regolamentazione. Questi compiti specifici
sono pienamente in linea con il ruolo e le
responsabilità dell'ABE definiti nel
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
elaborare orientamenti e norme tecniche di
regolamentazione in merito agli aspetti
relativi alla sicurezza dei servizi di
pagamento e alla cooperazione tra Stati
membri nel contesto della prestazione di
servizi e dello stabilimento degli istituti di
pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Qualora gli orientamenti e le norme
riguardino aspetti di sicurezza dei
pagamenti, l'ABE dovrebbe tener conto
inoltre delle raccomandazioni adottate dal
Forum europeo per la sicurezza dei
PE524.781v02-00
IT
88/177
AM\1017038IT.doc
regolamento (UE) n. 1093/2010, con il
quale l'Autorità è stata istituita.
pagamenti al dettaglio (Forum
SecurePay) in materia di sicurezza dei
pagamenti via internet e servizi di accesso
ai conti di pagamento. Occorre che la
Commissione abbia il potere di adottare
tali norme tecniche di regolamentazione.
Questi compiti specifici sono pienamente
in linea con il ruolo e le responsabilità
dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n.
1093/2010, con il quale l'Autorità è stata
istituita.
Or. en
Emendamento 211
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Considerando 80
Testo della Commissione
Emendamento
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
elaborare orientamenti e norme tecniche di
regolamentazione in merito agli aspetti
relativi alla sicurezza dei servizi di
pagamento e alla cooperazione tra Stati
membri nel contesto della prestazione di
servizi e dello stabilimento degli istituti di
pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Occorre che la Commissione abbia il
potere di adottare tali norme tecniche di
regolamentazione. Questi compiti specifici
sono pienamente in linea con il ruolo e le
responsabilità dell'ABE definiti nel
regolamento (UE) n. 1093/2010, con il
quale l'Autorità è stata istituita.
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
elaborare orientamenti e norme tecniche di
regolamentazione in merito agli aspetti
relativi alla sicurezza dei servizi di
pagamento e alla cooperazione tra Stati
membri nel contesto della prestazione di
servizi e dello stabilimento degli istituti di
pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Per soddisfare questi requisiti l'ABE
consulta un gruppo consultivo istituito ai
fini dell'attuazione della presente direttiva
e che rappresenta tra l'altro attori non
bancari. Occorre che la Commissione
abbia il potere di adottare tali norme
tecniche di regolamentazione. Questi
compiti specifici sono pienamente in linea
con il ruolo e le responsabilità dell'ABE
definiti nel regolamento (UE) n.
1093/2010, con il quale l'Autorità è stata
AM\1017038IT.doc
89/177
PE524.781v02-00
IT
istituita.
Or. en
Emendamento 212
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Considerando 80
Testo della Commissione
Emendamento
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
elaborare orientamenti e norme tecniche
di regolamentazione in merito agli aspetti
relativi alla sicurezza dei servizi di
pagamento e alla cooperazione tra Stati
membri nel contesto della prestazione di
servizi e dello stabilimento degli istituti di
pagamento autorizzati in altri Stati membri.
Occorre che la Commissione abbia il
potere di adottare tali norme tecniche di
regolamentazione. Questi compiti specifici
sono pienamente in linea con il ruolo e le
responsabilità dell'ABE definiti nel
regolamento (UE) n. 1093/2010, con il
quale l'Autorità è stata istituita.
(80) Al fine di garantire l'applicazione
uniforme della presente direttiva, occorre
che la Commissione possa ricorrere alla
consulenza e al sostegno dell'ABE, alla
quale occorre attribuire il compito di
preparare norme tecniche di esecuzione in
merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei
servizi di pagamento e alla cooperazione
tra Stati membri nel contesto della
prestazione di servizi e dello stabilimento
degli istituti di pagamento autorizzati in
altri Stati membri. Occorre che la
Commissione abbia il potere di adottare
tali norme tecniche di regolamentazione.
Questi compiti specifici sono pienamente
in linea con il ruolo e le responsabilità
dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n.
1093/2010, con il quale l'Autorità è stata
istituita.
Or. en
Motivazione
Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di
controllo.
Emendamento 213
Jean-Paul Besset, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
PE524.781v02-00
IT
90/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Considerando 80 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(80 bis) Al fine di consentire un corretto
funzionamento dei servizi di pagamento e
far sì che il più ampio progetto SEPA
sviluppi tutto il proprio potenziale, è
indispensabile che tutti i soggetti
interessati e in modo particolare gli utenti,
inclusi i consumatori, siano strettamente
coinvolti e possano svolgere appieno il
loro ruolo. Benché l'istituzione
dell'organo di governance del SEPA
rappresenti un passo in avanti per la
governance del SEPA e di altri servizi di
pagamento, grazie ad una migliore
rappresentanza delle parti interessate, il
processo decisionale relativo ai servizi di
pagamento è ancora sbilanciato verso il
lato dell'offerta, in particolare le banche
europee attraverso il Consiglio europeo
per i pagamenti (EPC). E' essenziale
pertanto che la Commissione riesamini,
tra l'altro, la composizione dell'EPC,
l'interazione tra l'EPC e una struttura di
governance generale, come il consiglio
SEPA, e il ruolo di tale struttura generale.
Se la valutazione della Commissione
confermerà la necessità di ulteriori
iniziative per migliorare la governance del
SEPA, la Commissione valuterà la
possibilità di presentare proposte.
Or. en
Motivazione
Quando è stato raggiunto l'accordo sul regolamento SEPA nel 2012, la Commissione ha
dichiarato l'intenzione di analizzare le strutture del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC)
e di avanzare, eventualmente, proposte di riforma per affrontare questa istituzione, che è
sbilanciata a favore degli interessi del settore bancario. Fino ad ora le idee della
Commissione per una tale riforma non si sono concretizzate in una proposta. Pertanto, è
necessario fare riferimento alla dichiarazione della Commissione al fine di promuovere futuri
sforzi di riforma.
AM\1017038IT.doc
91/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 214
Sharon Bowles
Proposta di direttiva
Considerando 83 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(83 bis) I principi del reciproco
riconoscimento e della vigilanza da parte
dello Stato membro di origine esigono che
le autorità competenti degli Stati membri
non rilascino o revochino l'autorizzazione
qualora elementi determinanti, come il
contenuto del programma di attività, la
distribuzione geografica o le attività
effettivamente svolte indichino in modo
evidente che un istituto di pagamento ha
scelto il sistema giuridico di uno Stato
membro al fine di sottrarsi ai criteri più
rigidi in vigore in un altro Stato membro
sul cui territorio intenda svolgere o svolga
la maggior parte delle sue attività. Un
istituto di pagamento dovrebbe essere
autorizzato nello Stato membro in cui ha
la propria sede legale o, se in conformità
del diritto nazionale non ha una sede
legale, la propria sede principale. D'altra
parte, gli Stati membri dovrebbero esigere
che la sede principale di un istituto di
pagamento sia sempre situata nello Stato
membro d'origine e che essa vi operi
effettivamente.
Or. en
Motivazione
Emendamento in linea con il testo attuale del considerando 31 della direttiva MIFID e su di
esso basato. L'obiettivo è negare l'arbitraggio nell'Unione.
Emendamento 215
Ashley Fox
PE524.781v02-00
IT
92/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La presente direttiva si applica ai servizi
di pagamento prestati nell'Unione, laddove
il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore e il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario siano entrambi
situati nell'Unione o l'unico prestatore di
servizi di pagamento coinvolto
nell'operazione di pagamento sia situato
nell'Unione. L'articolo 78 e il titolo III si
applicano alle operazioni di pagamento
anche qualora solo uno dei prestatori di
servizi di pagamento sia situato
nell'Unione, relativamente alle parti
dell'operazione di pagamento eseguite
nell'Unione.
1. La presente direttiva si applica ai servizi
di pagamento prestati nell'Unione.
Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 78, i
titoli III e IV della presente direttiva si
applicano solo laddove il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore e il
prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario siano entrambi situati
nell'Unione o l’unico prestatore di servizi
di pagamento coinvolto nell’operazione di
pagamento sia situato nell'Unione.
Or. en
Motivazione
I PSP nell'UE non possono imporre a PSP di altra giurisdizione al di fuori dell'UE/SEE
l'obbligo di fornire informazioni per rispettare l'inclusione di operazioni "one leg" nel campo
di applicazione della presente direttiva. Anche se i requisiti di informazione e trasparenza si
applicherebbero solo "relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite
nell'Unione", alcuni dei requisiti sarebbero impossibili da soddisfare a causa del fatto che
l'operazione non sarebbe controllata da PSP stabiliti nell'UE/SEE.
Emendamento 216
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Emendamento
Entro due anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva, la Commissione, sulla
base di una revisione, presenta una
proposta, in aggiunta all'articolo 78,
affinché la parte rilevante del titolo IV si
AM\1017038IT.doc
93/177
PE524.781v02-00
IT
applichi alle operazioni di pagamento in
cui solo uno dei prestatori di servizi di
pagamento si trova all'interno
dell'Unione, relativamente alle parti
dell'operazione di pagamento eseguite
nell'Unione. Nella proposta della
Commissione, sono esclusi solo gli
elementi di cui al titolo IV che, se del
caso, sarebbe tecnicamente impossibile
applicare a tali operazioni.
Or. en
Motivazione
Sarebbe assai ragionevole fare in modo che la parte rilevante del titolo IV si applichi alle
operazioni "one leg". Tuttavia, poiché non è chiaro cosa sia e cosa non sia tecnicamente
fattibile al riguardo, sarebbe opportuno basare tale estensione su una dettagliata revisione.
Emendamento 217
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il titolo III della presente direttiva si
applica ai servizi di pagamento in
qualsiasi valuta. Il titolo IV della presente
direttiva si applica ai servizi di pagamento
effettuati in euro o nella valuta ufficiale di
uno Stato membro non appartenente alla
zona euro.
2. I titoli III e IV della presente direttiva si
applicano ai servizi di pagamento effettuati
in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato
membro non appartenente alla zona euro.
Or. en
Motivazione
L'estensione del campo di applicazione del titolo III alle valute extra-UE è impossibile, dal
momento che il regolamento definitivo di tali valute avviene al di fuori dell'UE/SEE e i PSP
stabiliti nell'UE/SEE, pertanto, non possono imporre o verificare l'applicazione dei requisiti
della presente direttiva.
PE524.781v02-00
IT
94/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 218
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. L'articolo 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1093/2010 è
sostituito dal testo seguente:
"2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri
conferiti dal presente regolamento e
nell’ambito di applicazione della direttiva
94/19/CE, della direttiva 2002/87/CE, del
regolamento (CE) n. 1781/2006, del
regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento(*), della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013,
sull'accesso all'attività degli enti creditizi
e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di
investimento(**), della direttiva
2014/XXX/CE [DSP2] e, nella misura in
cui tali atti si applicano agli enti creditizi
e agli istituti finanziari e alle relative
autorità di vigilanza competenti,
nell’ambito di applicazione delle parti
pertinenti delle direttive 2007/65/CE,
2002/60/CE […] e 2009/110/CE, nonché
delle direttive, dei regolamenti e delle
decisioni basati sui predetti atti e di ogni
altro atto giuridicamente vincolante
dell’Unione che attribuisca compiti
all’Autorità. L'Autorità opera altresì in
conformità del regolamento del Consiglio
(UE) n. 1024/2013(***)."
Or. en
AM\1017038IT.doc
95/177
PE524.781v02-00
IT
Motivazione
L'emendamento (che sposta la posizione del riferimento ai PSP) si basa su un contributo
dell'Autorità bancaria europea (ABE). Esso amplia il mandato dell'ABE ad emettere linee
guida o raccomandazioni per tutti i prestatori di servizi di pagamento.
Emendamento 219
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) alle operazioni di pagamento dal
pagatore al beneficiario effettuate tramite
un agente commerciale autorizzato a
negoziare o a concludere la vendita o
l'acquisto di beni o servizi per conto o del
pagatore o del beneficiario;
soppresso
Or. en
Motivazione
Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'esenzione viene utilizzata da alcune
piattaforme di commercio elettronico che agiscono come agenti commerciali per conto di
singoli consumatori e che offrono servizi di deposito a garanzia (un terzo tra un acquirente e
un venditore che riceve i fondi dall'acquirente e li custodisce fino a quando l'acquirente non
riceve i beni o servizi da parte del venditore) al di fuori della protezione prevista dalla DSP.
Tale esenzione apre la possibilità a distorsioni del mercato verso altri prestatori di
commercio elettronico e dovrebbe essere soppressa.
Emendamento 220
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
(b) alle operazioni di pagamento dal
pagatore al beneficiario effettuate tramite
PE524.781v02-00
IT
(b) alle operazioni di pagamento dal
pagatore al beneficiario effettuate tramite
96/177
AM\1017038IT.doc
un agente commerciale autorizzato a
negoziare o a concludere la vendita o
l'acquisto di beni o servizi per conto o del
pagatore o del beneficiario;
un agente commerciale autorizzato a
negoziare o a concludere la vendita o
l'acquisto di beni o servizi per conto sia del
pagatore che del beneficiario;
Or. pl
Emendamento 221
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) alle operazioni di pagamento
consistenti nella raccolta e nella consegna
di contante, a titolo non professionale, nel
quadro di un'attività senza scopo di lucro o
a fini di beneficenza;
(d) alle operazioni di pagamento
consistenti nella raccolta e nella consegna
di contante o del suo equivalente virtuale,
nel quadro di un'attività senza scopo di
lucro o a fini di beneficenza;
Or. en
Motivazione
Le donazioni di beneficenza testuali e vocali sono effettuate con strumenti professionali, ma
non hanno scopo di lucro. La direttiva dovrebbe chiarire che i pagamenti per i servizi di
beneficenza possono essere coperti da tale esenzione. Gli operatori di telefonia mobile
dovrebbero poter utilizzare l'esenzione di cui alla lettera (d) per offrire servizi post-pagati e
prepagati ai consumatori. Non vi è alcuna ragione oggettiva per escludere i servizi che
rientrano nell'ambito dell'esenzione e che vengono offerti a una categoria di clienti (postpagati), mentre gli stessi servizi offerti al cliente prepagato non possono contare su un tale
esenzione.
Emendamento 222
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera d
AM\1017038IT.doc
97/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
(d) alle operazioni di pagamento
consistenti nella raccolta e nella consegna
di contante, a titolo non professionale, nel
quadro di un'attività senza scopo di lucro o
a fini di beneficenza;
(d) alle operazioni di pagamento
consistenti nella raccolta e nella consegna
di contante senza scopo di lucro, nel
quadro di un'attività senza scopo di lucro o
a fini di beneficenza;
Or. en
Emendamento 223
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto v
Testo della Commissione
Emendamento
(v) voucher su supporto cartaceo;
(v) voucher;
Or. pl
Motivazione
Tale esclusione dovrebbe coprire tutte le tipologie di voucher forniti ai consumatori, sia in
forma cartacea che di plastica, su un altro supporto durevole, o in forma elettronica.
Emendamento 224
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto vi
Testo della Commissione
Emendamento
vi. traveller's cheque su supporto
cartaceo;
soppresso
Or. en
PE524.781v02-00
IT
98/177
AM\1017038IT.doc
Motivazione
Correzioni tecniche: occorre allineare la legislazione sugli strumenti di pagamento. Questi
strumenti di pagamento sono ampiamente utilizzati in diversi Stati membri e i consumatori
devono godere degli stessi diritti e livello di protezione applicabili agli altri strumenti di
pagamento regolati dalla DSP. Basato su una proposta BEUC.
Emendamento 225
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera g – punto vi
Testo della Commissione
Emendamento
vi. traveller's cheque su supporto
cartaceo;
soppresso
Or. en
Emendamento 226
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera j
Testo della Commissione
Emendamento
(j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei
servizi di pagamento, senza mai entrare in
possesso dei fondi da trasferire, compresi
l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione della
privacy, l'autenticazione dei dati e delle
entità, la fornitura di reti informatiche e di
comunicazione, la fornitura e la
manutenzione di terminali e dispositivi
utilizzati per i servizi di pagamento, ad
esclusione dei servizi di ordine di
pagamento e dei servizi di informazione
sui conti;
(j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei
servizi di pagamento, senza mai entrare in
possesso dei fondi da trasferire, compresi
l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione della
privacy, l'autenticazione dei dati e delle
entità, la fornitura di canali sicuri e di reti
informatiche e di comunicazione, la
fornitura e la manutenzione di terminali,
dispositivi e applicazioni utilizzati per i
servizi di pagamento, eccetto quando
comportino altresì servizi di ordine di
pagamento e dei servizi di informazione
sui conti;
AM\1017038IT.doc
99/177
PE524.781v02-00
IT
Or. en
Motivazione
L'emendamento assicura che non rientrino nel campo di applicazione i seguenti casi : (i)
fornitura ai clienti di una carta SIM di un telefono cellulare; (ii) inserimento di un
portafoglio mobile o di altra applicazione di pagamento sul cellulare di un utente tramite
carta SIM o tecnologia equivalente; (iii) registrazione delle credenziali di pagamento di un
cliente su una SIM.
Emendamento 227
Markus Ferber
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera j
Testo della Commissione
Emendamento
(j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei
servizi di pagamento, senza mai entrare in
possesso dei fondi da trasferire, compresi
l'elaborazione e la registrazione di dati, i
servizi fiduciari e di protezione della
privacy, l'autenticazione dei dati e delle
entità, la fornitura di reti informatiche e di
comunicazione, la fornitura e la
manutenzione di terminali e dispositivi
utilizzati per i servizi di pagamento, ad
esclusione dei servizi di ordine di
pagamento e dei servizi di informazione
sui conti;
(j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi
tecnici, che supportano la prestazione dei
servizi di pagamento, senza mai entrare in
possesso dei fondi da trasferire (senza il
rischio di default per l'utente di servizi di
pagamento), compresi l'elaborazione e la
registrazione di dati, i servizi fiduciari e di
protezione della privacy, l'autenticazione
dei dati e delle entità, la fornitura di reti
informatiche e di comunicazione, la
fornitura e la manutenzione di terminali e
dispositivi utilizzati per i servizi di
pagamento, ad esclusione dei servizi di
ordine di pagamento e dei servizi di
informazione sui conti;
Or. de
Emendamento 228
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera k
PE524.781v02-00
IT
100/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di
prestatori di servizi direttamente vincolati
da un accordo commerciale ad
un'emittente professionale, o perché
possono essere utilizzati unicamente per
acquistare una gamma limitata di beni o
servizi;
soppresso
Or. en
Motivazione
Esempi di "pagamenti all'interno di una rete limitata" sono le carte fedeltà, le tessere di
socio, le tessere per il trasporto pubblico, le tessere del carburante, i buoni ristorante o i
portafogli virtuali di siti web specifici. Non esiste una definizione di "gamma limitata di beni
o servizi". I riscontri del mercato indicano che le attività contemplate da questa esenzione
comprendono spesso ingenti volumi e valori di pagamento e centinaia o migliaia di prodotti e
servizi diversi - per cui non sono in genere limitati, ma costituiscono una scappatoia legale.
Emendamento 229
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera k
Testo della Commissione
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere
utilizzati unicamente per acquistare una
AM\1017038IT.doc
Emendamento
(k) ai servizi basati su strumenti che
possono essere utilizzati solo per
acquistare beni o servizi nella sede
utilizzata dall'emittente o nel quadro ad
un accordo commerciale con l'emittente
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi; o ai servizi che possono essere
utilizzati unicamente per effettuare
operazioni di pagamento per acquistare
una gamma limitata di beni o servizi;
101/177
PE524.781v02-00
IT
gamma limitata di beni o servizi;
Or. fr
Emendamento 230
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera k
Testo della Commissione
Emendamento
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere
utilizzati unicamente per acquistare una
gamma limitata di beni o servizi;
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi di un solo emittente o all'interno di
una rete limitata di prestatori di servizi
direttamente vincolati da un accordo
commerciale ad un emittente professionale,
o perché possono essere utilizzati
unicamente per acquistare una gamma
limitata di beni o servizi;
Or. en
Emendamento 231
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera k
Testo della Commissione
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a esigenze il cui uso è
ristretto, perché essi permettono al loro
detentore di acquistare beni o servizi
soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente, o
perché possono essere utilizzati
102/177
AM\1017038IT.doc
utilizzati unicamente per acquistare una
gamma limitata di beni o servizi;
unicamente per acquistare una gamma
limitata di beni o servizi;
Or. en
Motivazione
I termini "particolari esigenze' sono ambigui e non è definito l'emittente "professionale".
Emendamento 232
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera k
Testo della Commissione
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere
utilizzati unicamente per acquistare una
gamma limitata di beni o servizi;
Emendamento
(k) ai servizi basati su strumenti specifici
volti a rispondere a particolari esigenze il
cui uso è ristretto, perché essi permettono
al loro detentore di acquistare beni o
servizi soltanto nella sede dell'emittente o
all'interno di una rete limitata di prestatori
di servizi direttamente vincolati da un
accordo commerciale ad un'emittente
professionale, o perché possono essere
utilizzati unicamente per acquistare una
gamma assai limitata di beni o servizi;
Or. en
Emendamento 233
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
AM\1017038IT.doc
Emendamento
soppresso
103/177
PE524.781v02-00
IT
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che
il valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
Or. en
Motivazione
La fatturazione o gli acquisti diretti in bolletta telefonica sono iniziati con le suonerie e i
servizi premium SMS. I riscontri evidenziano che questo metodo di pagamento si è sviluppato
in un servizio generale di intermediazione di pagamento. La formulazione dalla Commissione
manca di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e ha permesso ad altri servizi di
intermediazione di pagamento di rivendicare l'ammissibilità dell'esenzione dall'applicazione
della DSP. L'esenzione dovrebbe applicarsi soltanto al pagamento destinato all'attività
principale dell'operatore.
Emendamento 234
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che
il valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
soppresso
104/177
AM\1017038IT.doc
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
Or. fr
Emendamento 235
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
Emendamento
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica che sono
accessorie all'attività principale del
prestatore, quando l'operazione è realizzata
da un abbonato alla rete o al servizio e per
l'acquisto di prodotti o servizi digitali,
indipendentemente dal dispositivo
utilizzato per l'acquisto o per il consumo
del prodotto o del servizio, a condizione
che il valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi [XXX] EUR e che:
- l'importo cumulato delle operazioni di
pagamento non superi [XXX] EUR per
ciascun mese di fatturazione o,
- qualora l'abbonato prealimenti il
proprio conto presso il prestatore di
servizi di comunicazione elettronica, il
valore cumulato delle operazioni di
pagamento non superi [XXX] EUR per
ciascun mese di fatturazione;
Or. en
Motivazione
Questi servizi sono già in gran parte disciplinati da norme specifiche del settore che
AM\1017038IT.doc
105/177
PE524.781v02-00
IT
rischierebbero di creare una doppia regolamentazione per chi li offre.
Emendamento 236
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
Emendamento
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
(l) alle operazioni di pagamento eseguite in
veste di intermediario da un fornitore di
reti o servizi di comunicazione elettronica
quando l'operazione è realizzata da un
abbonato alla rete o al servizio e per
l'acquisto di contenuti digitali a titolo di
servizi accessori ai servizi di
comunicazione elettronica,
indipendentemente dal dispositivo
utilizzato per l'acquisto o per il consumo
del contenuto, a condizione che il valore di
ogni singola operazione intermediaria di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 500 EUR per ciascun mese di
fatturazione di una specifica controparte
intermediaria che emetta fattura;
Or. en
Motivazione
Le società di telecomunicazione dovrebbero essere libere di fatturare i propri servizi senza
limitazioni. Per i partner intermediari di fatturazione, come ad esempio le aziende di
trasporto pubblico locale, i parcheggi, ecc. la limitazione periodica deve essere applicata dai
partner di fatturazione onde evitare situazioni del tipo "chi primo arriva, meglio alloggia" e
corse durante il mese di fatturazione.
Emendamento 237
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
PE524.781v02-00
IT
106/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR;
Or. pl
Emendamento 238
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
Emendamento
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 20 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 100 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
Or. en
AM\1017038IT.doc
107/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 239
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera l
Testo della Commissione
Emendamento
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 50 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 200 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
(l) alle operazioni di pagamento eseguite
da un fornitore di reti o servizi di
comunicazione elettronica quando
l'operazione è realizzata da un abbonato
alla rete o al servizio e per l'acquisto di
contenuti digitali a titolo di servizi
accessori ai servizi di comunicazione
elettronica, indipendentemente dal
dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il
consumo del contenuto, a condizione che il
valore di ogni singola operazione di
pagamento non superi 25 EUR e il valore
cumulato delle operazioni di pagamento
non superi 100 EUR per ciascun mese di
fatturazione;
Or. en
Motivazione
E' importante che tale esenzione non si estenda al di là dei micro-pagamenti. Lasciare fuori
portata le attività di pagamento su larga scala sarebbe chiaramente dannoso per i
consumatori. Considerato l'accento sui micro-pagamenti per i servizi digitali ausiliari, cui la
Commissione aderisce, i massimali proposti risultano troppo elevati. 25/100 euro sarebbero
massimali più logici.
Emendamento 240
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera n
Testo della Commissione
Emendamento
(n) alle operazioni di pagamento tra
un'impresa madre e la relativa filiazione,
(n) alle operazioni di pagamento tra
imprese appartenenti a un gruppo ai sensi
PE524.781v02-00
IT
108/177
AM\1017038IT.doc
o tra filiazioni della stessa impresa madre,
senza alcuna intermediazione da parte di
un prestatore di servizi di pagamento
diverso da una delle imprese appartenenti
al medesimo gruppo.
dell'articolo 4, punto 35, senza alcuna
intermediazione da parte di un prestatore di
servizi di pagamento diverso da una delle
imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Or. fr
Emendamento 241
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(n bis) ai servizi, forniti da prestatori
indipendenti, di prelievo contante tramite
sportelli automatici per conto di uno o più
emittenti di carte, che non sono parti al
contratto quadro con il cliente che preleva
denaro da un conto di pagamento, a
condizione che detti prestatori non
gestiscano altri servizi di pagamento.
Or. pl
Emendamento 242
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(n bis) "credenziali di sicurezza
personalizzate", le informazioni utilizzate
per la convalida dell'identità di una
persona fisica o giuridica;
Or. en
AM\1017038IT.doc
109/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 243
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma unico – lettera n bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(n bis) ai portafogli mobili;
Or. en
Emendamento 244
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. «operazione di pagamento
elettronico»: l'atto, disposto
elettronicamente, tramite interfacce
bancarie elettroniche, dal pagatore o, per
suo conto, dal beneficiario, di collocare o
trasferire fondi immediatamente o
pressoché immediatamente in un
ambiente online, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra il
pagatore e il beneficiario. Le interfacce
bancarie elettroniche possono utilizzare
strumenti di telecomunicazione mobile.
Or. en
Emendamento 245
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 11
Testo della Commissione
11. «terzo prestatore di servizi di
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
11. «terzo prestatore di servizi di
110/177
AM\1017038IT.doc
pagamento»: un prestatore di servizi di
pagamento che esercita l'attività di cui al
punto 7 dell'allegato I;
pagamento»: un prestatore di servizi di
pagamento che esercita l'attività di cui al
punto 7 dell'allegato I. Il terzo prestatore
di servizi di pagamento non è considerato
utente di servizi di pagamento quando
agisce per conto di un utente di servizi di
pagamento;
Or. en
Emendamento 246
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 18
Testo della Commissione
18. «ordine di pagamento»: l'istruzione da
parte di un pagatore o beneficiario al suo
prestatore di servizi di pagamento di
eseguire un'operazione di pagamento;
Emendamento
18. «ordine di pagamento»: l'istruzione da
parte di un pagatore o beneficiario al
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto, disposta
direttamente o tramite terzo prestatore di
servizi di pagamento, di eseguire
un'operazione di pagamento;
Or. en
Emendamento 247
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21
Testo della Commissione
Emendamento
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identificazione di
una persona fisica che agisce per suo
conto o per conto di una persona
giuridica, in particolare utilizzando
caratteristiche di sicurezza personalizzate
messe a sua disposizione;
AM\1017038IT.doc
111/177
PE524.781v02-00
IT
Or. fr
Emendamento 248
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21
Testo della Commissione
Emendamento
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
21. «autenticazione»: procedure che
consentono al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati o di identificare un terzo
prestatore di servizi di pagamento che
interagisce;
Or. en
Emendamento 249
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21
Testo della Commissione
Emendamento
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
Or. en
PE524.781v02-00
IT
112/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 250
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21
Testo della Commissione
Emendamento
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate
o la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
21. «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare la validità di uno
specifico strumento di pagamento,
compreso l'uso delle sue credenziali di
sicurezza personalizzate o la verifica dei
documenti d'identità personalizzati;
Or. en
Motivazione
Durante un pagamento, il PSP non può verificare l'identità di una persona, ma solo la
validità dello strumento di pagamento.
Emendamento 251
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21
Testo della Commissione
(21) «autenticazione»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l'identità di un
utente di uno specifico strumento di
pagamento, compreso l'uso delle sue
caratteristiche di sicurezza personalizzate o
la verifica dei documenti d'identità
personalizzati;
Emendamento
(Non concerne la versione italiana)
Or. pl
AM\1017038IT.doc
113/177
PE524.781v02-00
IT
Motivazione
Non concerne la versione italiana.
Emendamento 252
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
21 bis. «autenticazione di un'operazione
di pagamento»: una procedura che
consente al prestatore di servizi di
pagamento di verificare l’uso di uno
specifico strumento di pagamento, incluse
le sue caratteristiche di sicurezza
personalizzate;
Or. fr
Emendamento 253
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 22
Testo della Commissione
Emendamento
22. «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per convalidare
l'identificazione di una persona fisica o
giuridica tramite l'uso di due o più criteri,
classificati nelle categorie conoscenza,
possesso e inerenza, e indipendenti, in
quanto l'inosservanza di uno non
compromette l'affidabilità degli altri, e che
è concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
22. «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per verificare la
validità di uno strumento di pagamento
tramite l'uso di due o più criteri, classificati
nelle categorie conoscenza, possesso e
inerenza del titolare, e indipendenti, in
quanto l'inosservanza di uno non
compromette l'affidabilità degli altri, e che
è concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione. La
presente definizione è in linea con le
raccomandazioni dell'Eurosistema BCE
in materia di sicurezza dei pagamenti in
internet, definite dal forum "SecuRePay".
PE524.781v02-00
IT
114/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Motivazione
Durante un pagamento, il PSP non può verificare l'identità di una persona, ma solo la
validità dello strumento di pagamento.
Emendamento 254
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 22
Testo della Commissione
Emendamento
22. «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per convalidare
l'identificazione di una persona fisica o
giuridica tramite l'uso di due o più criteri,
classificati nelle categorie conoscenza,
possesso e inerenza, e indipendenti, in
quanto l'inosservanza di uno non
compromette l'affidabilità degli altri, e che
è concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
22. «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per convalidare
l'identificazione di una persona fisica o
giuridica tramite l'uso di due o più criteri,
classificati nelle categorie conoscenza
(cosa nota solo all'utente), possesso (cosa
che solo l'utente possiede) e inerenza
(cosa che solo l'utente può essere), e
indipendenti, in quanto l'inosservanza di
uno non compromette l'affidabilità degli
altri, e che è concepita in modo tale da
tutelare la riservatezza dei dati di
autenticazione;
Or. en
Emendamento 255
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 22
Testo della Commissione
(22) «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per convalidare
l'identificazione di una persona fisica o
giuridica tramite l'uso di due o più criteri,
classificati nelle categorie conoscenza,
AM\1017038IT.doc
Emendamento
(Non concerne la versione italiana)
115/177
PE524.781v02-00
IT
possesso e inerenza, e indipendenti, in
quanto l'inosservanza di uno non
compromette l'affidabilità degli altri, e che
è concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
Or. pl
Emendamento 256
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 22
Testo della Commissione
Emendamento
22. «autenticazione a due fattori del
cliente»: una procedura per convalidare
l'identificazione di una persona fisica o
giuridica tramite l'uso di due o più criteri,
classificati nelle categorie conoscenza,
possesso e inerenza, e indipendenti, in
quanto l'inosservanza di uno non
compromette l'affidabilità degli altri, e che
è concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
22. «autenticazione a due fattori»: una
procedura per convalidare l'identificazione
di una persona fisica o giuridica tramite
l'uso di due o più criteri, classificati nelle
categorie conoscenza, possesso e inerenza,
e indipendenti, in quanto l'inosservanza di
uno non compromette l'affidabilità degli
altri, e che è concepita in modo tale da
tutelare la riservatezza dei dati di
autenticazione;
Or. fr
Emendamento 257
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 24
Testo della Commissione
Emendamento
24. «identificativo unico»: la combinazione
di lettere, numeri o simboli che il
prestatore di servizi di pagamento indica
all'utente di servizi di pagamento e che
quest'ultimo deve fornire per identificare
con chiarezza l'altro utente del servizio di
24. «identificativo unico»: la combinazione
di lettere, numeri o simboli che il
prestatore di servizi di pagamento indica
all'utente di servizi di pagamento e che
quest'ultimo deve fornire per identificare
con chiarezza l'altro utente del servizio di
PE524.781v02-00
IT
116/177
AM\1017038IT.doc
pagamento e/o il conto di pagamento
dell'altro utente del servizio di pagamento
per un'operazione di pagamento;
pagamento e/o il conto di pagamento e il
titolare del conto dell'altro utente del
servizio di pagamento per un'operazione di
pagamento;
Or. en
Emendamento 258
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 26
Testo della Commissione
Emendamento
26. «strumento di pagamento»: qualsiasi
dispositivo personalizzato e/o insieme di
procedure concordate tra l'utente di servizi
di pagamento e il prestatore di servizi di
pagamento e utilizzate per disporre un
ordine di pagamento;
26. «strumento di pagamento»: qualsiasi
dispositivo personalizzato e/o insieme di
procedure concordate tra l'utente di servizi
di pagamento e il prestatore di servizi di
pagamento e utilizzate dall'utente di
servizi di pagamento, o per suo conto, per
disporre un ordine di pagamento;
Or. en
Emendamento 259
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
26 bis. «strumento di pagamento tramite
carta»: qualsiasi strumento di pagamento,
fra cui carte, telefoni cellulari, computer e
ogni altro dispositivo tecnologico
contenente l'applicazione adatta,
utilizzato dal pagatore per disporre
l'ordine di pagamento che non sia un
bonifico o un addebito diretto di cui alla
definizione dell'articolo 2 del regolamento
(UE) n. 260/2012;
AM\1017038IT.doc
117/177
PE524.781v02-00
IT
Or. en
Emendamento 260
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 26 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
26 ter. «terzo emittente di strumenti di
pagamento»: un prestatore di servizi di
pagamento che esercita l'attività di cui al
punto 5 dell'allegato I sulla base di
strumenti di pagamento tramite carta;
Or. en
Emendamento 261
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 28
Testo della Commissione
Emendamento
(28) «supporto durevole»: qualsiasi
strumento che permetta all'utente di servizi
di pagamento di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette in modo che
possano essere utilizzate per un periodo di
tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate;
(28) «supporto durevole»: qualsiasi
strumento che permetta all'utente di servizi
di pagamento di memorizzare informazioni
a lui dirette in modo che possano essere
utilizzate per un periodo di tempo adeguato
ai fini cui sono destinate le informazioni, e
che consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate, incluso il
sito internet pubblicamente accessibile del
prestatore di servizi di pagamento;
Or. pl
Emendamento 262
Jean-Paul Gauzès
PE524.781v02-00
IT
118/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 31
Testo della Commissione
Emendamento
31. «addebito diretto»: un servizio di
pagamento per l'addebito di un conto di
pagamento del pagatore in cui
un'operazione di pagamento è disposta dal
beneficiario in base al consenso dato dal
pagatore al beneficiario, al prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario, o al
prestatore di servizi di pagamento del
pagatore stesso;
31. «addebito diretto»: un servizio di
pagamento per l'addebito di un conto di
pagamento del pagatore in cui un ordine di
pagamento è disposto dal beneficiario in
base al consenso dato dal pagatore al
beneficiario, al prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario, o al prestatore
di servizi di pagamento del pagatore stesso;
Or. fr
Emendamento 263
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 32
Testo della Commissione
Emendamento
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio basato sulala verifica dei fondi da
parte di un terzo prestatore di servizi di
pagamento, su richiesta ed esplicito
consenso del pagatore, nell'ambito del
quale il pagatore partecipa attivamente
all'ordine di pagamento, direttamente o
tramite il software del terzo prestatore di
servizi di pagamento;
Or. en
Motivazione
Occorre garantire che il pagatore sia attivamente e inequivocabilmente coinvolto
AM\1017038IT.doc
119/177
PE524.781v02-00
IT
nell'operazione e chiarire che la regola generale per i servizi di ordine di pagamento
dovrebbe essere la condizione che le credenziali fornite dal PSP non siano trasmesse dai
pagatori a terzi prestatori.
Emendamento 264
Sampo Terho
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 32
Testo della Commissione
Emendamento
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio basato sull'accesso a un conto di
pagamento di un terzo prestatore di servizi
di pagamento, su richiesta ed esplicito
consenso del pagatore, nell'ambito del
quale il pagatore può partecipare
direttamente all'ordine di pagamento o
nell'ambito del quale l'ordine di
pagamento è trasmesso dal terzo
prestatore di servizi di pagamento al
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
Or. en
Emendamento 265
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma unico – punto 32
Testo della Commissione
Emendamento
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio fornito da un terzo prestatore di
servizi di pagamento di disporre un ordine
di pagamento, su richiesta del pagatore,
rispetto al conto di pagamento detenuto
da un altro prestatore di servizi di
pagamento.
PE524.781v02-00
IT
120/177
AM\1017038IT.doc
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
Or. en
Emendamento 266
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 32
Testo della Commissione
Emendamento
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
32. "servizio di ordine di pagamento": un
servizio di pagamento che è fornito da un
terzo prestatore di servizi di pagamento,
allo scopo di disporre operazioni di
pagamento su richiesta o a nome di un
utente di servizi di pagamento, nell'ambito
del quale il pagatore partecipa attivamente
all'ordine di pagamento oppure è utilizzato
il software del terzo prestatore di servizi di
pagamento o nell'ambito del quale il
pagatore o il beneficiario possono
utilizzare degli strumenti di pagamento per
trasmettere l'ordine di pagamento al
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
Or. fr
Emendamento 267
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 32
AM\1017038IT.doc
121/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
Emendamento
32. "servizio di ordine di pagamento": un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento
amministrato da un'entità di cui al punto
10 e che è fornito da un terzo prestatore di
servizi di pagamento, nell'ambito del quale
il pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere il
consenso del pagatore a eseguire l'ordine
di pagamento al prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto nella
forma definita nel contratto tra il
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto e il terzo prestatore
di servizi di pagamento;
Or. pl
Emendamento 268
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 32
Testo della Commissione
Emendamento
32. «servizio di ordine di pagamento»: un
servizio di pagamento che consente di
accedere a un conto di pagamento e che è
fornito da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, nell'ambito del quale il
pagatore può partecipare attivamente
all'ordine di pagamento o al software del
terzo prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito del quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
32. "servizio di ordine di pagamento": un
servizio di pagamento fornito da un terzo
prestatore di servizi di pagamento che
consente di accedere al conto di
pagamento del pagatore in una procedura
nell'ambito della quale il pagatore può
partecipare attivamente all'ordine di
pagamento o al software del terzo
prestatore di servizi di pagamento o
nell'ambito della quale il pagatore o il
beneficiario possono utilizzare degli
strumenti di pagamento per trasmettere le
credenziali del pagatore al prestatore di
PE524.781v02-00
IT
122/177
AM\1017038IT.doc
conto;
servizi di pagamento di radicamento del
conto;
Or. en
Emendamento 269
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 33
Testo della Commissione
Emendamento
33. «servizio di informazione sui conti»: un
servizio di pagamento che fornisce
all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
33. "servizio di informazione sui conti":
un servizio prestato da un terzo prestatore
di servizi di pagamento per fornire
informazioni consolidate su uno o più conti
di pagamento che l'utente di servizi di
pagamento detiene presso uno o più altri
prestatori di servizi di pagamento;
Or. en
Emendamento 270
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 33
Testo della Commissione
Emendamento
33. «servizio di informazione sui conti»: un
servizio di pagamento che fornisce
all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
33. "servizio di informazione sui conti":
un servizio che su richiesta dell'utente di
servizi di pagamento fornisce informazioni
aggregate sull'attuale bilancio di uno o
più conti di pagamento che egli detiene
presso uno o più prestatori di servizi di
pagamento di radicamento del conto;
Or. en
AM\1017038IT.doc
123/177
PE524.781v02-00
IT
Motivazione
Chiarire la portata dei servizi conformemente al considerando 26.
Emendamento 271
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 33
Testo della Commissione
Emendamento
33. «servizio di informazione sui conti»: un
servizio di pagamento che fornisce
all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
33. "servizio di informazione sui conti": un
servizio di pagamento prestato da un terzo
prestatore di servizi di pagamento che
fornisce all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
Or. en
Emendamento 272
Nils Torvalds
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 33
Testo della Commissione
Emendamento
33. «servizio di informazione sui conti»: un
servizio di pagamento che fornisce
all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
33. "servizio di informazione sui conti": un
servizio di pagamento, prestato da un terzo
prestatore di servizi di pagamento, che
fornisce all'utente di servizi di pagamento
informazioni consolidate e di facile
consultazione su uno o più conti di
pagamento che questo detiene presso uno o
più prestatori di servizi di pagamento di
radicamento del conto;
Or. en
PE524.781v02-00
IT
124/177
AM\1017038IT.doc
Motivazione
Precisazione.
Emendamento 273
Sharon Bowles
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 bis. "credenziali di sicurezza
personalizzate": le informazioni, di
natura generalmente riservata, fornite da
un cliente o da un prestatore di servizi di
pagamento a fini di autenticazione. Per
credenziali s'intende anche lo strumento
fisico contenente le informazioni (ad es.
generatore di password a uso singolo,
smart card) o un aspetto che l'utente
memorizza o rappresenta (caratteristiche
biometriche);
Or. en
Motivazione
Definizione delle credenziali di sicurezza personalizzate in linea con la definizione di
sicurezza dei pagamenti della BCE.
Emendamento 274
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 bis. "credenziali di sicurezza
personalizzate": le informazioni, di
natura generalmente riservata, fornite da
un cliente o da un PSP a fini di
autenticazione. Per credenziali s'intende
AM\1017038IT.doc
125/177
PE524.781v02-00
IT
anche lo strumento fisico contenente le
informazioni (ad es. generatore di
password a uso singolo, smart card) o un
aspetto che l'utente memorizza o
rappresenta (caratteristiche biometriche);
Or. en
Emendamento 275
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 bis. "operazione tramite carta di
credito": un'operazione di pagamento
tramite carta in cui l'operazione è
regolata entro un termine superiore alle 2
ore dopo l'autorizzazione dell'operazione;
Or. en
Emendamento 276
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 bis. "portafoglio mobile": un
dispositivo tecnico che aggrega gli
strumenti di pagamento a disposizione del
pagatore;
Or. en
Emendamento 277
Sylvie Goulard
PE524.781v02-00
IT
126/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 bis. "gestore indipendente di sportelli
automatici": un prestatore di servizi di
pagamento che non costituisce una parte
del contratto quadro e che permette al
pagatore di effettuare prelievi di contanti
o altri servizi di pagamento mediante
sportelli automatici;
Or. en
Emendamento 278
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 ter. "sportello automatico" o
"sportello bancomat":
un'apparecchiatura di telecomunicazione
elettronica che consente al pagatore di
effettuare prelievi di contante o altre
operazioni di pagamento senza
intermediazione di un cassiere;
Or. en
Emendamento 279
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 38 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
38 quater. "commissione interbancaria
per i servizi bancomat": una commissione
AM\1017038IT.doc
127/177
PE524.781v02-00
IT
pagata dal prestatore di servizi di
pagamento presso il quale il pagatore
detiene un conto di pagamento o fondi
prepagati per retribuire i servizi prestati
da un gestore di sportelli automatici al
titolare del conto o proprietario dei fondi
prepagati, come i prelievi di contante in
qualsiasi valuta;
Or. en
Emendamento 280
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera g
Testo della Commissione
Emendamento
(g) una descrizione della procedura
esistente per monitorare, registrare e
limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai
pagamenti e alle risorse logiche e fisiche
essenziali;
g) una descrizione della procedura esistente
per monitorare, registrare e limitare
l'accesso ai dati sensibili relativi ai
pagamenti;
Or. en
Motivazione
Il riferimento alle risorse logiche e fisiche essenziali può essere soppresso come per la
direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione.
Emendamento 281
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera k
Testo della Commissione
(k) una descrizione dei meccanismi di
controllo interno predisposti dal
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
k) per gli istituti di pagamento soggetti
agli obblighi in materia di lotta al
128/177
AM\1017038IT.doc
richiedente al fine di conformarsi agli
obblighi in materia di lotta al riciclaggio e
al finanziamento del terrorismo stabiliti
dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio45 e dal
regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio46;
riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo stabiliti dalla direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e dal regolamento (CE) n.
1781/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio46, una descrizione dei
meccanismi di controllo interno
predisposti dal richiedente al fine di
conformarsi a tali obiettivi;
__________________
__________________
45
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309
del 25.11.2005, pag. 15).
45
46
46
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2006 , riguardante i dati
informativi relativi all'ordinante che
accompagnano i trasferimenti di fondi (GU
L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309
del 25.11.2005, pag. 15).
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2006 , riguardante i dati
informativi relativi all'ordinante che
accompagnano i trasferimenti di fondi (GU
L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).
Or. en
Motivazione
Per evitare ambiguità sul fatto che tutti gli enti debbano effettuare i controlli antiriciclaggio.
Emendamento 282
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 3
Testo della Commissione
Le misure di controllo e di mitigazione in
materia di sicurezza di cui alla lettera j),
devono indicare come dette misure
garantiscono un livello elevato di sicurezza
tecnica, anche per i sistemi software e
informatici utilizzati dal richiedente o dalle
AM\1017038IT.doc
Emendamento
Le misure di controllo e di mitigazione in
materia di sicurezza di cui alla lettera j),
indicano come dette misure garantiscono
un livello elevato di sicurezza tecnica,
anche per i sistemi software e informatici
utilizzati dal richiedente o dalle imprese
129/177
PE524.781v02-00
IT
imprese alle quali subappalta la totalità o
una parte delle sue attività. Tali misure
comprendono anche le misure di sicurezza
previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali
misure tengono conto degli orientamenti
dell'Autorità bancaria europea (ABE)
relativi alle misure di sicurezza, previsti
all'articolo 86, paragrafo 2, una volta
adottati.
alle quali subappalta la totalità o una parte
delle sue attività. Tali misure comprendono
anche le misure di sicurezza previste
all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure
sono conformi alle norme tecniche di
attuazione dell'Autorità bancaria europea
(ABE) relative alle misure di sicurezza,
previste all'articolo 86, paragrafo 2.
Or. en
Motivazione
Modifica necessaria per creare condizioni uniformi in materia di misure di sicurezza e di
controllo.
Emendamento 283
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
L'ammontare dei fondi propri degli istituti
di pagamento è almeno pari alla somma
degli elementi seguenti moltiplicata per un
fattore di graduazione k, definito al
paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti
(VP) rappresenta un dodicesimo
dell'importo complessivo delle operazioni
di pagamento eseguite dall'istituto di
pagamento nell'anno precedente:
L’ammontare dei fondi propri degli istituti
di pagamento è almeno pari alla somma
degli elementi seguenti moltiplicata per un
fattore di graduazione k, definito al
paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti
(VP) rappresenta un dodicesimo
dell’importo complessivo delle operazioni
di pagamento eseguite o disposte
dall'istituto di pagamento nell’anno
precedente:
Or. en
Emendamento 284
Diogo Feio
PE524.781v02-00
IT
130/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano servizi di pagamento e che, nel
contempo, esercitano altre attività
commerciali di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo:
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano uno qualsiasi dei servizi di
pagamento riportati nell'allegato I,
compresi quelli di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo:
Or. en
Emendamento 285
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano servizi di pagamento e che, nel
contempo, esercitano altre attività
commerciali di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo.
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano uno qualsiasi dei servizi di
pagamento riportati nell'allegato I,
compresi quelli di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo:
Or. en
Motivazione
Secondo il testo della Commissione la tutela è prevista soltanto se le attività di cui all'articolo
17, paragrafo 1, lettera c) sono esercitate dall'impresa, il che significa che soltanto le
AM\1017038IT.doc
131/177
PE524.781v02-00
IT
imprese ibride devono garantire la tutela.
Emendamento 286
Sharon Bowles
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano servizi di pagamento e che, nel
contempo, esercitano altre attività
commerciali di cui all'articolo 17,
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo.
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano uno qualsiasi dei servizi di
pagamento riportati nell'allegato I o
esercitano una delle attività commerciali di
cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di
tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di
servizi di pagamento ovvero tramite un
altro prestatore di servizi di pagamento per
l'esecuzione di operazioni di pagamento,
secondo una delle modalità esposte in
prosieguo:
Or. en
Motivazione
La riformulazione mira a chiarire che gli istituti di pagamento che prestano servizi di
pagamento o esercitano le attività commerciali di cui all'articolo 17 sono tenuti a tutelare
tutti i fondi.
Emendamento 287
Markus Ferber
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri o le autorità competenti
richiedono agli istituti di pagamento che
prestano servizi di pagamento e che, nel
contempo, esercitano altre attività
commerciali di cui all'articolo 17,
PE524.781v02-00
IT
(Non concerne la versione italiana)
132/177
AM\1017038IT.doc
paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi
ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento
ovvero tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento, secondo una
delle modalità esposte in prosieguo.
Or. de
Motivazione
Non concerne la versione italiana.
Emendamento 288
Markus Ferber
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) i fondi non sono mai confusi con i fondi
di una qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa dagli utenti di servizi di pagamento
per conto dei quali i fondi sono detenuti e,
se sono detenuti dall'istituto di pagamento
e non ancora consegnati al beneficiario o
trasferiti ad un altro prestatore di servizi di
pagamento entro la prima giornata
operativa successiva al giorno in cui i fondi
sono stati ricevuti, sono depositati su un
conto distinto di un ente creditizio o
investiti in attività sicure, liquide e a basso
rischio quali definite dalle competenti
autorità dello Stato membro di origine; e
sono isolati conformemente al diritto
nazionale nell'interesse dell'utente di
servizi di pagamento dalle richieste di
pagamento di altri creditori dell'istituto di
pagamento, segnatamente in caso di
insolvenza;
a) i fondi non sono mai confusi con i fondi
di una qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa dagli utenti di servizi di pagamento
per conto dei quali i fondi sono detenuti e,
se sono detenuti dall'istituto di pagamento
e non ancora consegnati al beneficiario o
trasferiti ad un altro prestatore di servizi di
pagamento entro la prima giornata
operativa successiva al giorno in cui i fondi
sono stati ricevuti, sono depositati dopo
tale data su un conto distinto di un ente
creditizio o investiti in attività sicure,
liquide e a basso rischio quali definite dalle
competenti autorità dello Stato membro di
origine; e sono isolati conformemente al
diritto nazionale nell'interesse dell'utente di
servizi di pagamento dalle richieste di
pagamento di altri creditori dell'istituto di
pagamento, segnatamente in caso di
insolvenza;
Or. de
AM\1017038IT.doc
133/177
PE524.781v02-00
IT
Motivazione
Onde chiarire l'ordine cronologico degli eventi.
Emendamento 289
Sharon Bowles
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Un istituto di pagamento che, a norma
della legislazione nazionale del proprio
Stato membro di origine, è tenuto ad avere
una sede legale, deve avere la propria sede
amministrativa nello stesso Stato membro
in cui ha la sede legale.
3. Un istituto di pagamento che, a norma
della legislazione nazionale del proprio
Stato membro di origine, è tenuto ad avere
una sede legale, ha la propria sede
amministrativa nello stesso Stato membro
in cui ha la sede legale e in cui esercita
effettivamente le sue attività commerciali.
Or. en
Motivazione
Connesso al considerando 13 dell'attuale versione della direttiva MiFID.
Emendamento 290
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le autorità competenti possono revocare
l'autorizzazione a un istituto di pagamento
soltanto quando tale istituto:
1. Le autorità competenti possono revocare
l'autorizzazione a un istituto di pagamento
soltanto nel caso in cui tale istituto:
Or. en
Motivazione
L'emendamento mira a chiarire che una qualsiasi delle condizioni riportate può consentire a
PE524.781v02-00
IT
134/177
AM\1017038IT.doc
un'autorità competente di revocare l'autorizzazione (ossia che le condizioni non sono
cumulative).
Emendamento 291
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione
(d) costituirebbe una minaccia per la
stabilità del sistema di pagamento o per la
fiducia in esso, portando avanti la sua
attività di servizi di pagamento;
Emendamento
d) costituirebbe una minaccia per la
stabilità del sistema di pagamento o per la
fiducia in esso, portando avanti la sua
attività di servizi di pagamento; oppure
Or. en
Emendamento 292
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
L'ABE elabora progetti di norme tecniche
di regolamentazione che definiscono i
requisiti tecnici per l'accesso alle
informazioni contenute nei registri pubblici
di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione.
L'ABE presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla
Commissione entro [... due anni dalla data
di entrata in vigore della presente
direttiva].
L'ABE, sentito il parere del gruppo
consultivo istituito allo scopo di attuare la
presente direttiva e che rappresenta, tra
gli altri, attori non bancari, elabora
progetti di norme tecniche di
regolamentazione che definiscono i
requisiti tecnici per l'accesso alle
informazioni contenute nei registri pubblici
di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione.
L'ABE presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla
Commissione entro [... due anni dalla data
di entrata in vigore della presente
direttiva].
Or. en
AM\1017038IT.doc
135/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 293
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli istituti di pagamento, nella
prestazione di uno o più servizi di
pagamento, possono detenere soltanto conti
di pagamento utilizzati esclusivamente per
le operazioni di pagamento; gli Stati
membri provvedono a che l'accesso a tali
conti di pagamento sia proporzionato.
2. Gli istituti di pagamento, nella
prestazione di uno o più servizi di
pagamento, possono detenere soltanto conti
di pagamento e conti di tutela utilizzati
esclusivamente per le operazioni di
pagamento. Per poter fornire i servizi di
pagamento, gli istituti di pagamento e i
relativi agenti necessitano dell'accesso ai
conti di pagamento. Gli Stati membri
provvedono a che le norme sull'accesso
degli istituti di pagamento ai conti di
pagamento e di tutela siano oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e che non
limitino tale accesso più di quanto
necessario alla protezione contri rischi
specifici quali il rischio di mancato
rispetto delle condizioni fissate nel capo II
della direttiva 2005/60/CE.
Or. en
Motivazione
Alle banche e alle autorità di regolamentazione non è chiaro come dovrebbero attuare il
presente articolo nella sua formulazione attuale. È quindi essenziale fornire una maggiore
chiarezza garantendo un equilibrio tra le preoccupazioni in ambito di antiriciclaggio e
l'auspicio di promuovere la concorrenza e la crescita dei pagamenti.
Emendamento 294
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Gli istituti di pagamento, nella
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
2. Gli istituti di pagamento, nella
136/177
AM\1017038IT.doc
prestazione di uno o più servizi di
pagamento, possono detenere soltanto
conti di pagamento utilizzati
esclusivamente per le operazioni di
pagamento; gli Stati membri provvedono a
che l'accesso a tali conti di pagamento sia
proporzionato.
prestazione di uno o più dei servizi di
pagamento coperti dalla presente direttiva,
detengono conti di pagamento utilizzati
esclusivamente per le operazioni di
pagamento; gli Stati membri provvedono a
che sia concesso a tutti gli istituti di
pagamento un accesso non
discriminatorio ai conti di pagamento.
L'accesso è abbastanza ampio da
consentire all'istituto di pagamento di
fornire i propri servizi in modo agevole ed
efficiente.
Or. en
Motivazione
I conti di pagamento sono un elemento essenziale dell'infrastruttura di base della società. Se
è vero che gli operatori che forniscono i conti dovrebbero ovviamente poterlo fare in base a
criteri commerciali, sono necessarie alcune limitazioni fondamentali circa il modo in cui
gestiscono le proprie attività. Non è accettabile che utilizzino il loro potere di filtro per
bloccare altri operatori negando loro l'accesso o applicando commissioni spropositate. Dal
momento che si sono verificati vari casi di questo tipo, occorre chiarire che a tutti i prestatori
di servizi di pagamento deve essere garantito un accesso non discriminatorio ai conti.
Emendamento 295
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
Testo della Commissione
(a) esigere che l'istituto di pagamento
fornisca tutte le informazioni necessarie a
tal fine;
Emendamento
a) esigere che l'istituto di pagamento
fornisca tutte le informazioni necessarie a
tal fine mediante una decisione formale,
che specifichi la base giuridica e la
finalità della richiesta, il tipo di
informazioni richieste e i termini entro i
quali fornire dette informazioni;
Or. en
AM\1017038IT.doc
137/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 296
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Qualsiasi richiesta di informazioni e
documenti presentata dalle autorità
competenti degli Stati membri è motivata
da una decisione formale, che specifichi
la base giuridica della decisione, la
finalità della richiesta, il tipo di
informazioni richieste e i termini entro i
quali fornire e conservare dette
informazioni o detti documenti.
Or. en
Motivazione
La presente proposta si basa sul parere del Garante europeo della protezione dei dati.
Emendamento 297
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le autorità competenti dei diversi Stati
membri cooperano tra loro e, ove
necessario, con la Banca centrale europea e
le banche centrali nazionali degli Stati
membri, con l'ABE e con altre pertinenti
autorità competenti designate in virtù delle
disposizioni legislative nazionali o
dell'Unione applicabili ai prestatori di
servizi di pagamento.
1. Le autorità competenti dei diversi Stati
membri cooperano tra loro e, ove
necessario, con la Banca centrale europea e
le banche centrali nazionali degli Stati
membri, con l'ABE e con altre pertinenti
autorità competenti designate in virtù delle
disposizioni legislative nazionali o
dell'Unione applicabili ai prestatori di
servizi di pagamento. In caso di
trattamento dei dati personali, tali
autorità specificano l'esatta finalità e
PE524.781v02-00
IT
138/177
AM\1017038IT.doc
fanno riferimento all'adeguata base
giuridica dell'Unione.
Or. en
Motivazione
Sulla base del parere del Garante europeo della protezione dei dati.
Emendamento 298
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. L'ABE è incaricata di avviare e
promuovere una mediazione vincolante
per risolvere le controversie tra autorità
competenti sorte dallo scambio di
informazioni.
Or. en
Motivazione
L'emendamento si basa su un contributo dell'Autorità bancaria europea (ABE).
Emendamento 299
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Al fine di effettuare i controlli e adottare
le misure necessarie di cui all'articolo 22 in
relazione ad un agente, ad una succursale,
o ad un'entità cui sono esternalizzate
Le autorità competenti dello Stato
membro ospitante effettuano i controlli e
adottano le misure necessarie di cui
all'articolo 22 in relazione ad un agente, ad
AM\1017038IT.doc
139/177
PE524.781v02-00
IT
attività di un istituto di pagamento stabilito
sul territorio di un altro Stato membro,
l'autorità competente dello Stato membro
d'origine collabora con le autorità
competenti dello Stato membro ospitante.
una succursale, o ad un'entità cui sono
esternalizzate attività di un istituto di
pagamento stabilito sul territorio di un altro
Stato membro.
Or. en
Motivazione
La vigilanza delle attività in corso dei prestatori di servizi di pagamento dovrebbe essere
condotta dalle autorità competenti dello Stato ospitante, visto che la loro collocazione le
agevola nello svolgimento di questo compito. È opportuno che le autorità dello Stato
ospitante possano agire direttamente qualora un prestatore di servizi di pagamento non
rispetti i propri doveri e le proprie responsabilità. La proposta si basa su un contributo
dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC).
Emendamento 300
Sharon Bowles
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri non impongono agli
istituti di pagamento dell'UE che
intendono prestare servizi di pagamento
in uno Stato membro ospitante alcun
requisito supplementare che non sia
applicabile agli istituti di pagamento
autorizzati dallo Stato membro ospitante.
Or. en
Motivazione
L'emendamento mira a garantire condizioni di parità in tutta Europa.
Emendamento 301
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
PE524.781v02-00
IT
140/177
AM\1017038IT.doc
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Nell'ambito della cooperazione di cui ai
paragrafi 1 e 2, l'autorità competente
dello Stato membro d'origine notifica
all'autorità competente dello Stato
membro ospitante la sua intenzione di
effettuare un'ispezione in loco sul
territorio di quest'ultimo.
soppresso
Or. en
Motivazione
La vigilanza dovrebbe essere condotta dalle autorità competenti dello Stato ospitante, visto
che la loro collocazione le agevola nello svolgimento di questo compito. È opportuno che le
autorità dello Stato ospitante possano agire direttamente qualora un prestatore di servizi di
pagamento non rispetti i propri doveri e le proprie responsabilità.
Emendamento 302
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Tuttavia, l'autorità competente dello Stato
membro d'origine può delegare alle
autorità competenti dello Stato membro
ospitante il compito di effettuare ispezioni
in loco presso l'istituto di cui trattasi.
Emendamento
soppresso
Or. en
Emendamento 303
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
AM\1017038IT.doc
141/177
PE524.781v02-00
IT
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Le autorità competenti si scambiano
reciprocamente tutte le informazioni
essenziali e/o pertinenti, in particolare nel
caso di violazioni o presunte violazioni da
parte di una succursale di un agente o di
un'entità cui sono state esternalizzate
attività. A tal fine, le autorità competenti
comunicano su richiesta tutte le
informazioni pertinenti e di propria
iniziativa tutte le informazioni essenziali.
3. Le autorità competenti si scambiano
reciprocamente tutte le informazioni
essenziali e/o pertinenti, in particolare nel
caso di violazioni o presunte violazioni da
parte di una succursale di un agente o di
un'entità cui sono state esternalizzate
attività. A tal fine, le autorità competenti
comunicano su richiesta tutte le
informazioni pertinenti e di propria
iniziativa tutte le informazioni essenziali.
In caso di conservazione dei dati
personali, le autorità competenti
conservano i dati personali per un periodo
non superiore a dieci anni. La
conservazione dei dati personali è in ogni
caso conforme alla direttiva 95/46/CE.
Or. en
Motivazione
Sulla base del parere del Garante europeo della protezione dei dati.
Emendamento 304
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. L'ABE emana, conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle
autorità competenti relativi agli elementi da
prendere in considerazione per decidere se
l'attività che l'istituto di pagamento ha
comunicato di voler esercitare in un altro
Stato membro a norma del paragrafo 1 del
5. L'ABE emana, conformemente
all'articolo 16 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle
autorità competenti relativi agli elementi da
prendere in considerazione per decidere se
l'attività che l'istituto di pagamento ha
comunicato di voler esercitare in un altro
Stato membro a norma del paragrafo 1 del
PE524.781v02-00
IT
142/177
AM\1017038IT.doc
presente articolo rientra nell'esercizio del
diritto di stabilimento o della libera
prestazione dei servizi. Tali orientamenti
sono emanati entro [... due anni dalla data
di entrata in vigore della presente
direttiva].
presente articolo rientra nell'esercizio del
diritto di stabilimento o della libera
prestazione dei servizi. Tali orientamenti
sono emanati entro [... 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva].
Or. en
Emendamento 305
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) la media mensile, calcolata sui
precedenti dodici mesi, dell'importo
complessivo delle operazioni di pagamento
eseguite dalla persona interessata,
compreso qualsiasi agente di cui è
pienamente responsabile, non superi 1
milione di EUR; questa condizione è
valutata in base all'importo complessivo
delle operazioni di pagamento previsto nel
suo piano aziendale a meno che le autorità
competenti non richiedano un
adeguamento di tale piano;
a) la media mensile, calcolata sui
precedenti dodici mesi, dell'importo
complessivo delle operazioni di pagamento
eseguite e/o disposte dalla persona
interessata, compreso qualsiasi agente di
cui è pienamente responsabile, non superi 1
milione di EUR; questa condizione è
valutata in base all'importo complessivo
delle operazioni di pagamento previsto nel
suo piano aziendale a meno che le autorità
competenti non richiedano un
adeguamento di tale piano;
Or. en
Emendamento 306
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Le persone fisiche o giuridiche non
intendono prestare i servizi elencati al
punto 7 dell'allegato I.
AM\1017038IT.doc
143/177
PE524.781v02-00
IT
Or. en
Motivazione
Tutti i terzi prestatori attivi devono rispettare i criteri minimi necessari all'ottenimento di una
licenza come istituto di pagamento.
Emendamento 307
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Articolo 29 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Accesso ai sistemi di pagamento
Accesso ai sistemi di pagamento e ai
servizi di conto degli enti creditizi
Or. en
Emendamento 308
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione
(a) ai sistemi di pagamento designati ai
sensi della direttiva 98/26/CE;
Emendamento
soppressa
Or. pl
Motivazione
Attualmente esistono delle discriminazioni nel trattamento dei prestatori di servizi di
pagamento per quanto riguarda l'accesso ai sistemi di pagamento. Le regole in vigore in
materia non sembrano aumentare la competitività nel settore dei servizi di pagamento (tra gli
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica da un lato e le banche dall'altro).
Occorre valutare la possibilità di consentire ai nuovi prestatori di presentare richiesta per
divenire utenti di tali sistemi poiché la piena partecipazione garantisce loro la possibilità di
gestire conti di pagamento. Altrimenti i prestatori diversi dalle banche non possono essere
competitivi verso le banche stesse.
PE524.781v02-00
IT
144/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 309
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione
(b) ai sistemi di pagamento costituiti
esclusivamente da prestatori di servizi di
pagamento appartenenti ad un gruppo
composto da entità aventi legami di
capitale ove una delle entità collegate
eserciti un controllo effettivo sulle altre.
Emendamento
soppressa
Or. en
Emendamento 310
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) ai sistemi di pagamento in cui un
prestatore di servizi di pagamento unico
(quale singola entità o gruppo):
- agisce o può agire come prestatore di
servizi di pagamento sia per il pagatore
che per il beneficiario e ha la
responsabilità esclusiva della gestione del
sistema, e
- autorizza altri prestatori di servizi di
pagamento a partecipare al sistema, e
questi ultimi non hanno il diritto di
negoziare commissioni tra loro in
relazione al sistema benché possano
stabilire le proprie tariffe nei confronti di
pagatori e beneficiari.
Or. en
AM\1017038IT.doc
145/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 311
Claudio Morganti
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) ai sistemi di pagamento in cui un
prestatore di servizi di pagamento unico
(quale singola entità o gruppo):
- agisce o può agire come prestatore di
servizi di pagamento sia per il pagatore
che per il beneficiario e ha la
responsabilità esclusiva della gestione del
sistema, e
- autorizza altri prestatori di servizi di
pagamento a partecipare al sistema, e
questi ultimi non hanno il diritto di
negoziare commissioni tra loro in
relazione al sistema benché possano
stabilire le proprie tariffe nei confronti di
pagatori e beneficiari.
Or. en
Emendamento 312
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Gli Stati membri garantiscono che
gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica possano
opportunamente accedere senza
discriminazioni ai servizi di conto di
pagamento o di deposito degli enti
creditizi a scopi di pagamento e di tutela
dei fondi dei clienti in loro possesso.
PE524.781v02-00
IT
146/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Motivazione
Le banche non dovrebbero rifiutarsi di aprire conti per i prestatori di servizi di pagamento
diversi dalle banche per ridurre le loro possibilità di accesso ai servizi interbancari di
pagamento.
Emendamento 313
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri dispongono che, prima di
intraprendere un'attività di cui all'articolo
3, lettera k), per la quale il volume delle
operazioni di pagamento calcolato in
conformità dell'articolo 27, paragrafo 1,
lettera a), è superiore alla soglia ivi
indicata, i prestatori di servizi notifichino
la loro intenzione alle autorità competenti e
presentino una domanda per essere
riconosciuti come rete limitata.
Gli Stati membri dispongono che, prima di
intraprendere un'attività di cui all'articolo
3, lettera k), per la quale il valore delle
operazioni di pagamento calcolato in
conformità dell'articolo 27, paragrafo 1,
lettera a), è superiore alla soglia ivi
indicata, i prestatori di servizi notifichino
la loro intenzione alle autorità competenti e
presentino una domanda per essere
riconosciuti come rete limitata.
Or. en
Motivazione
Per coerenza con l'articolo 27, paragrafo 1.
Emendamento 314
Sophia in 't Veld
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1) Gli Stati membri garantiscono che alle
persone fisiche siano fornite adeguate
AM\1017038IT.doc
147/177
PE524.781v02-00
IT
informazioni concernenti il trattamento
dei dati personali conformemente alle
disposizioni nazionali di attuazione degli
articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE e
dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.
45/2001.
Or. en
Emendamento 315
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Laddove il prestatore di servizi di
pagamento possa addebitare delle spese per
l'informazione in ottemperanza al
paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e
proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal
prestatore di servizi di pagamento.
3. Laddove il prestatore di servizi di
pagamento possa addebitare delle spese per
l'informazione in ottemperanza al
paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli
e proporzionate ai costi effettivi sostenuti
dal prestatore di servizi di pagamento.
Or. en
Emendamento 316
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i
consumatori che trasferiscono il proprio
conto di pagamento possano ricevere, su
richiesta, le operazioni effettuate sul
precedente conto di pagamento registrate
su supporto durevole da parte del
prestatore di servizi di pagamento
trasferente a un costo ragionevole.
PE524.781v02-00
IT
148/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Motivazione
In caso di trasferimento del conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento
diverso, gli estratti conto del precedente prestatore possono essere necessari per vari motivi,
ad es. richiesta di un credito, affitto di un alloggio, informazioni di supporto da fornire a fini
di controllo dell'imposta sul reddito. Con la diffusione dei conti bancari online, i consumatori
potrebbero avere accesso soltanto agli estratti conti in formato elettronico senza avere
sempre la possibilità di scaricare le operazioni effettuate nel corso di vari anni.
Emendamento 317
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i
consumatori che trasferiscono il proprio
conto di pagamento ricevano dal
prestatore di servizi di pagamento
trasferente, su richiesta e a un costo
ragionevole, le operazioni effettuate nel
precedente conto di pagamento registrate
su supporto durevole.
Or. en
Emendamento 318
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono prevedere che
sia a carico del prestatore di servizi di
pagamento l'onere di dimostrare che si è
attenuto ai requisiti sull'informazione di cui
Gli Stati membri stabiliscono che l'onere di
dimostrare di essersi attenuto ai requisiti
sull'informazione di cui al presente titolo è
a carico del prestatore di servizi di
AM\1017038IT.doc
149/177
PE524.781v02-00
IT
al presente titolo
pagamento.
Or. en
Motivazione
L'onere di garantire che le attività svolte rispettino gli obblighi giuridici spetta all'operatore
professionale che offre un servizio al mercato.
Emendamento 319
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono prevedere che
sia a carico del prestatore di servizi di
pagamento l'onere di dimostrare che si è
attenuto ai requisiti sull'informazione di cui
al presente titolo
Gli Stati membri prevedono che sia a
carico del prestatore di servizi di
pagamento l'onere di dimostrare che si è
attenuto ai requisiti sull'informazione di cui
al presente titolo.
Or. en
Motivazione
È ragionevole chiarire in questo frangente che l'onere della prova è sempre a carico del
prestatore di servizi di pagamento. Per i prestatori infatti è semplice e lineare dimostrare
quanto fatto o non fatto in termini di informazioni, mentre per un utente di servizi di
pagamento è spesso difficile, se non impossibile, dimostrare di non aver ricevuto le
informazioni che aveva il diritto di ricevere. Non è realistico far ricadere l'onere della prova
sull'utente, soprattutto quando si tratta di un consumatore.
Emendamento 320
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva
PE524.781v02-00
IT
150/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
1. Nel caso di strumenti di pagamento che
conformemente al contratto quadro
riguardano unicamente singole operazioni
di pagamento per un importo non superiore
a 30 EUR oppure che hanno un limite di
spesa di 150 EUR o presentano un
avvaloramento per un importo che non
supera in alcun momento 150 EUR:
1. Nel caso di strumenti di pagamento che
conformemente al contratto quadro
riguardano unicamente singole operazioni
di pagamento per un importo totale non
superiore a 10 EUR mensili oppure che
hanno un limite di spesa di 100 EUR
mensili o presentano un avvaloramento per
un importo che non supera in alcun
momento 150 EUR:
Or. en
Emendamento 321
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Gli Stati membri esigono che,
qualora un ordine di pagamento sia
disposto da un terzo prestatore di servizi di
pagamento, questi metta a disposizione
dell'utente di servizi di pagamento le
informazioni e le condizioni di cui
all'articolo 38. Le informazioni e le
condizioni sono redatte in forma chiara e
comprensibile in una lingua ufficiale
dello Stato membro nel quale è offerto il
servizio di pagamento o in qualsiasi altra
lingua convenuta dalle parti.
Or. en
Emendamento 322
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2
AM\1017038IT.doc
151/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli Stati membri assicurano che, per
quanto riguarda i servizi di ordine di
pagamento, il terzo prestatore di servizi di
pagamento comunichi al pagatore le
informazioni relative al servizio offerto e
alle persone da contattare presso questo
terzo prestatore.
2. Gli Stati membri assicurano che, per
quanto riguarda i servizi di ordine di
pagamento, il terzo prestatore di servizi di
pagamento comunichi al pagatore le
informazioni chiare e complete relative al
servizio offerto e alle persone da contattare
presso questo terzo prestatore.
Or. en
Emendamento 323
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
Immediatamente dopo aver disposto un
ordine di pagamento su richiesta del
pagatore, il terzo prestatore di servizi di
pagamento fornisce a quest'ultimo o mette
a sua disposizione le seguenti informazioni
e, se del caso, fa lo stesso per il
beneficiario:
Immediatamente dopo aver disposto un
ordine di pagamento su richiesta del
pagatore, il terzo prestatore di servizi di
pagamento fornisce a quest'ultimo o mette
a sua disposizione le seguenti informazioni
in modo chiaro e non ambiguo e, se del
caso, fa lo stesso per il beneficiario:
Or. en
Emendamento 324
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 39 – lettera a
Testo della Commissione
(a) la conferma del buon esito della
trasmissione dell'ordine di pagamento al
prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto del pagatore;
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
a) la conferma dell'avvenuta trasmissione
dell'ordine di pagamento al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto del pagatore;
152/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Motivazione
Il terzo prestatore può solo informare in merito all'avvenuta trasmissione in quanto non sa se
questa andrà a buon fine o meno.
Emendamento 325
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) se del caso, l'importo di tutte le spese
relative all'operazione di pagamento ed
eventualmente la suddivisione delle stesse.
d) se del caso, l'importo di tutte le spese
dovute al terzo prestatore di servizi di
pagamento per l'operazione di pagamento,
da dettagliare singolarmente.
Or. en
Motivazione
Un terzo prestatore potrà dettagliare soltanto le spese a lui dovute e non quelle applicate dai
prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
Emendamento 326
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
(d) se del caso, l'importo di tutte le spese
relative all'operazione di pagamento ed
eventualmente la suddivisione delle stesse.
d) se del caso, l'importo di tutte le spese
dovute al terzo prestatore di servizi di
pagamento per l'operazione ed
eventualmente la suddivisione delle stesse.
Or. en
AM\1017038IT.doc
153/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 327
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Conformemente alla direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, il
consenso del pagatore è necessario per
mettere a disposizione del beneficiario tali
dati.
Or. en
Motivazione
Per specificare che i requisiti di protezione dei dati devono essere rispettati.
Emendamento 328
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 40
Testo della Commissione
Emendamento
Qualora un ordine di pagamento sia
disposto dal sistema del terzo prestatore di
servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso
di frode o di controversia, mette a
disposizione del pagatore e del prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del
conto il riferimento delle operazioni e le
informazioni relative all'autorizzazione.
Qualora un ordine di pagamento sia
disposto dal terzo prestatore di servizi di
pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o
di controversia, mette a disposizione del
pagatore e del prestatore di servizi di
pagamento di radicamento del conto prove
attestanti che l'ordine è stato disposto, in
particolare il riferimento degli ordini e le
informazioni relative all'autorizzazione.
Or. fr
PE524.781v02-00
IT
154/177
AM\1017038IT.doc
Emendamento 329
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 40
Testo della Commissione
Emendamento
Qualora un ordine di pagamento sia
disposto dal sistema del terzo prestatore di
servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso
di frode o di controversia, mette a
disposizione del pagatore e del prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del
conto il riferimento delle operazioni e le
informazioni relative all'autorizzazione.
Qualora un ordine di pagamento sia
disposto dal terzo prestatore di servizi di
pagamento, quest'ultimo mette a
disposizione del pagatore e del prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del
conto il riferimento delle operazioni e le
informazioni relative all'autorizzazione.
Or. en
Motivazione
Indipendentemente dalla procedura seguita, il terzo prestatore di servizi di pagamento
dovrebbe sempre comunicare le informazioni in questione al pagatore e al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto.
Emendamento 330
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
Immediatamente dopo il ricevimento
dell'ordine di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore fornisce
a quest'ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all'articolo 37,
paragrafo 1, le seguenti informazioni:
Immediatamente dopo il ricevimento
dell'ordine di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore fornisce
a quest'ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all'articolo 37,
paragrafo 1, le seguenti informazioni se ne
dispone personalmente:
Or. fr
AM\1017038IT.doc
155/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 331
Diogo Feio
Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Emendamento
Immediatamente dopo il ricevimento
dell'ordine di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore fornisce
a quest'ultimo o mette a sua disposizione,
secondo le modalità previste all'articolo 37,
paragrafo 1, le seguenti informazioni:
Immediatamente dopo il ricevimento
dell'ordine di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del
conto fornisce al pagatore o mette a sua
disposizione, secondo le modalità previste
all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti
informazioni riguardo ai propri servizi:
Or. en
Emendamento 332
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Il pagatore prende immediatamente atto
delle informazioni ricevute o messe a sua
disposizione dal prestatore di servizi di
pagamento.
Or. fr
Emendamento 333
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 42 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
Immediatamente dopo l'esecuzione di
un'operazione di pagamento, il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
Immediatamente dopo l'esecuzione di
un'operazione di pagamento, il prestatore
di servizi di pagamento del beneficiario
156/177
AM\1017038IT.doc
fornisce a quest'ultimo o mette a sua
disposizione, secondo le modalità previste
all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti
informazioni:
fornisce a quest'ultimo o mette a sua
disposizione, secondo le modalità previste
all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti
informazioni se ne dispone
personalmente:
Or. fr
Emendamento 334
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Il beneficiario prende
immediatamente atto delle informazioni
ricevute o messe a sua disposizione dal
prestatore di servizi di pagamento.
Or. fr
Emendamento 335
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 45 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Testo della Commissione
(c) la forma e la procedura per dare il
consenso a disporre o eseguire
un'operazione di pagamento e la revoca di
tale consenso in conformità degli articoli
57 e 71;
Emendamento
c) la forma e la procedura per dare il
consenso a disporre un ordine di
pagamento o eseguire un'operazione di
pagamento e la revoca di tale consenso in
conformità degli articoli 57 e 71;
Or. fr
Emendamento 336
Sławomir Nitras
AM\1017038IT.doc
157/177
PE524.781v02-00
IT
Proposta di direttiva
Articolo 45 – comma 1 – punto 2 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
(e) il tempo massimo di esecuzione relativo
ai servizi di pagamento da prestare;
e) il tempo massimo di esecuzione
prevedibile relativo ai servizi di pagamento
da prestare;
Or. pl
Emendamento 337
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 45 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) se così convenuto, l'informazione che le
modifiche delle condizioni si ritengono
accettate dall'utente di servizi di pagamento
conformemente all'articolo 47 a meno che
questi non notifichi al prestatore di servizi
di pagamento che non le accetta prima
della data proposta per la loro entrata in
vigore;
a) se così convenuto, l'informazione che le
modifiche delle condizioni si ritengono
accettate dall'utente di servizi di pagamento
conformemente all'articolo 47 a meno che
questi non notifichi al prestatore di servizi
di pagamento che non le accetta prima
della data proposta per la loro entrata in
vigore, ferma restando l'inefficacia di tale
notifica laddove le modifiche siano
chiaramente e inequivocabilmente più
favorevoli agli utenti di servizi di
pagamento;
Or. en
Emendamento 338
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Il recesso da un contratto quadro
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
2. Il recesso da un contratto quadro non
158/177
AM\1017038IT.doc
concluso per una durata superiore ai 12
mesi o per una durata indefinita non
comporta spese per l'utente dei servizi di
pagamento dopo la scadenza di 12 mesi.
In tutti gli altri casi le spese per lo
scioglimento del contratto devono essere
adeguate e in linea con i costi sostenuti.
comporta spese per l'utente dei servizi di
pagamento.
Or. en
Motivazione
Le commissioni di chiusura del conto costituiscono un ostacolo ai trasferimenti dei conti. I
prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero applicare ai consumatori una commissione
per lo scioglimento del contratto quadro. In alcuni Stati membri i prestatori di servizi di
pagamento non possono imporre commissioni ai consumatori per aver cambiato il servizio.
Nel Regno Unito e in Austria il trasferimento a un altro servizio non implica attualmente
alcuna commissione per i consumatori e nel Regno Unito non viene applicata una
commissione neanche sui consumatori che chiudono il conto entro i primi 12 mesi dalla sua
apertura. In Italia i consumatori non pagano commissioni di chiusura del conto.
Emendamento 339
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Il recesso da un contratto quadro
concluso per una durata superiore ai 12
mesi o per una durata indefinita non
comporta spese per l'utente dei servizi di
pagamento dopo la scadenza di 12 mesi.
In tutti gli altri casi le spese per lo
scioglimento del contratto devono essere
adeguate e in linea con i costi sostenuti.
Emendamento
2. Il recesso da un contratto quadro
concluso per una durata fissa o per una
durata indefinita non comporta spese per
l'utente dei servizi di pagamento.
Or. en
Emendamento 340
Olle Ludvigsson
AM\1017038IT.doc
159/177
PE524.781v02-00
IT
Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il recesso da un contratto quadro
concluso per una durata superiore ai 12
mesi o per una durata indefinita non
comporta spese per l'utente dei servizi di
pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In
tutti gli altri casi le spese per lo
scioglimento del contratto devono essere
adeguate e in linea con i costi sostenuti.
2. Il recesso da un contratto quadro
concluso per una durata superiore ai 6 mesi
o per una durata indefinita non comporta
spese per l'utente dei servizi di pagamento
dopo la scadenza di 6 mesi. In tutti gli altri
casi le spese per lo scioglimento del
contratto devono essere adeguate e in linea
con i costi sostenuti.
Or. en
Motivazione
L'applicazione di commissioni per rescindere un contratto quadro induce l'utente a non
cambiare prestatore di servizi di pagamento e conseguentemente riduce la concorrenza sul
mercato. Non ci sono argomenti convincenti a favore del fatto che un utente insoddisfatto
debba aspettare un anno intero prima di poter cambiare prestatore gratuitamente. Sei mesi
sono più che sufficienti come limite massimo per le spese di scioglimento del contratto.
Emendamento 341
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) un riferimento che consenta al pagatore
di individuare ogni operazione di
pagamento e, se del caso, le informazioni
relative al beneficiario;
a) un riferimento che consenta al pagatore
di individuare ogni operazione di
pagamento in relazione al nome e
all'indirizzo del beneficiario;
Or. en
Motivazione
Esistono casi di frodi via Internet nei quali le informazioni di base quali l'indirizzo del
pagatore non sono comunicate al consumatore, ad esempio imprese Internet fraudolente al di
fuori dell'Unione. Gli organismi ADR norvegesi incontrano grandi difficoltà a identificare gli
PE524.781v02-00
IT
160/177
AM\1017038IT.doc
indirizzi delle imprese fraudolente e conseguentemente non sono in grado di far applicare le
proprie sentenze. Si tratta chiaramente di una situazione a danno dei consumatori.
Emendamento 342
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Un contratto quadro può includere la
previsione che le informazioni di cui al
paragrafo 1 debbano essere fornite o rese
disponibili periodicamente almeno una
volta al mese e secondo modalità
convenute che permettano al pagatore di
conservare e riprodurre le informazioni
immutate.
Emendamento
2. Un contratto quadro include la
previsione che le informazioni di cui al
paragrafo 1 debbano essere fornite o rese
disponibili periodicamente almeno una
volta al mese a titolo gratuito e secondo
modalità convenute che permettano al
pagatore di conservare e riprodurre le
informazioni immutate.
Or. en
Emendamento 343
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo una volta al mese a titolo
gratuito.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire o mettere a
disposizione informazioni su supporto
cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
Il pagatore prende immediatamente atto
delle informazioni ricevute o messe a sua
disposizione dal prestatore di servizi di
pagamento.
Or. fr
AM\1017038IT.doc
161/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 344
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo una volta al mese a titolo
gratuito.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole una volta al mese a titolo gratuito.
Or. pl
Emendamento 345
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
(a) il riferimento che consente al
beneficiario di individuare l'operazione di
pagamento e, ove opportuno, il pagatore e
tutte le informazioni trasmesse con
l'operazione di pagamento;
a) il riferimento che consente al
beneficiario di individuare l'operazione di
pagamento e il pagatore e tutte le
informazioni trasmesse con l'operazione di
pagamento;
Or. en
Emendamento 346
Jean-Paul Gauzès
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo una volta al mese a titolo
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire o mettere a
disposizione informazioni su supporto
162/177
AM\1017038IT.doc
gratuito.
cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
Il beneficiario prende immediatamente
atto delle informazioni ricevute o messe a
sua disposizione dal prestatore di servizi
di pagamento.
Or. fr
Emendamento 347
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo una volta al mese a titolo
gratuito.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono
imporre al prestatore di servizi di
pagamento di fornire informazioni su
supporto cartaceo o su un altro supporto
durevole una volta al mese a titolo gratuito.
Or. pl
Emendamento 348
Sylvie Goulard
Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Se un servizio di conversione valutaria è
proposto prima di disporre l'operazione di
pagamento e se tale servizio è proposto
presso il punto di vendita o dal
beneficiario, la parte che propone il
servizio di conversione valutaria al
pagatore comunica a quest'ultimo tutte le
spese, nonché il tasso di cambio che sarà
utilizzato per la conversione.
Emendamento
Se un servizio di conversione valutaria è
proposto prima di disporre l’operazione di
pagamento e se tale servizio è proposto
presso uno sportello automatico o il punto
di vendita o dal beneficiario, la parte che
propone il servizio di conversione valutaria
al pagatore comunica a quest’ultimo tutte
le spese, nonché il tasso di cambio che sarà
utilizzato per la conversione.
Or. en
AM\1017038IT.doc
163/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 349
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato
strumento di pagamento, il beneficiario
imponga una spesa o proponga una
riduzione, il beneficiario informa in
proposito il pagatore prima di disporre
l'operazione di pagamento.
1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato
strumento di pagamento, il beneficiario
proponga una riduzione, quest'ultimo
informa in proposito il pagatore prima di
disporre l'operazione di pagamento.
Or. en
Emendamento 350
Udo Bullmann, Peter Simon
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato
strumento di pagamento, il beneficiario
imponga una spesa o proponga una
riduzione, il beneficiario informa in
proposito il pagatore prima di disporre
l'operazione di pagamento.
1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato
strumento di pagamento, il beneficiario
proponga una riduzione, quest'ultimo
informa in proposito il pagatore prima di
disporre l'operazione di pagamento.
Or. en
Emendamento 351
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2
PE524.781v02-00
IT
164/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
2. Qualora, per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, un
prestatore di servizi di pagamento o un
terzo imponga una spesa, esso informa in
proposito l'utente dei servizi di pagamento
prima di disporre l'operazione di
pagamento.
soppresso
Or. en
Motivazione
Le maggiorazioni sono state introdotte dai prestatori di servizi di pagamento per consentire
agli esercenti di indurre i consumatori a utilizzare strumenti di pagamento più efficienti e
meno costosi (dal punto di vista degli esercenti), per rinegoziare spese più basse e per ridurre
la pressione sulle commissioni interbancarie multilaterali. Lo strumento non ha sortito gli
obiettivi previsti ed è andato a scapito dei consumatori. Le maggiorazioni eccessive sono
diventate un'importante fonte di reddito per alcune imprese. Nel 2009 i consumatori del
Regno Unito hanno speso 300 milioni di sterline per le maggiorazioni nel solo settore del
trasporto aereo.
Emendamento 352
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Qualora, per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, un
prestatore di servizi di pagamento o un
terzo imponga una spesa, esso informa in
proposito l'utente dei servizi di pagamento
prima di disporre l'operazione di
pagamento.
Emendamento
soppresso
Or. en
AM\1017038IT.doc
165/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 353
Udo Bullmann, Peter Simon
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Qualora, per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, un
prestatore di servizi di pagamento o un
terzo imponga una spesa, esso informa in
proposito l'utente dei servizi di pagamento
prima di disporre l'operazione di
pagamento.
Emendamento
soppresso
Or. en
Emendamento 354
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Qualora un prestatore di servizi di
pagamento abbia il diritto di trasferire i
costi per terzi al pagatore, quest'ultimo
non è obbligato a pagarli se il loro
importo totale non gli è stato comunicato
prima di disporre l'operazione di
pagamento.
Or. en
Emendamento 355
Udo Bullmann, Peter Simon
Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)
PE524.781v02-00
IT
166/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Qualora un prestatore di servizi di
pagamento abbia il diritto di trasferire i
costi per terzi, il pagatore non è obbligato
a pagarli se non gli sono state fornite
informazioni sull'importo totale prima di
disporre il pagamento in questione.
Or. en
Emendamento 356
Auke Zijlstra
Proposta di direttiva
Articolo 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 53 bis
Divieto di leggibilità dell'IBAN
Per ragioni di sicurezza, la presente
direttiva non introduce la leggibilità
dell'IBAN.
Or. en
Emendamento 357
Markus Ferber
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
AM\1017038IT.doc
167/177
PE524.781v02-00
IT
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento. Il prestatore di servizi di
pagamento è tenuto, su richiesta, a
comunicare il costo reale dell'operazione
di pagamento.
Or. de
Emendamento 358
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento. Su richiesta, i costi reali
sono motivati dal prestatore di servizi di
pagamento.
Or. en
Emendamento 359
Udo Bullmann, Peter Simon
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
PE524.781v02-00
IT
168/177
AM\1017038IT.doc
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento. I prestatori di servizi di
pagamento comunicano, su richiesta, i
costi reali applicati.
Or. en
Emendamento 360
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 71, paragrafo
5, e all'articolo 79, paragrafo 4. Le spese
sono concordate tra l'utente e il prestatore
di servizi di pagamento e sono adeguate e
conformi ai costi reali sostenuti dal
prestatore di servizi di pagamento.
Or. en
AM\1017038IT.doc
169/177
PE524.781v02-00
IT
Emendamento 361
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 2. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
1. Il prestatore di servizi di pagamento non
può addebitare all'utente dei servizi di
pagamento le spese per l'adempimento dei
suoi obblighi di informazione o l'adozione
di misure correttive e preventive ai sensi
del presente titolo, salve le diverse
previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo
1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo
79, paragrafo 4. Le spese sono concordate
tra l'utente e il prestatore di servizi di
pagamento e sono adeguate e conformi ai
costi reali sostenuti dal prestatore di servizi
di pagamento.
Or. pl
Emendamento 362
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Se un'operazione di pagamento
comporta una conversione valutaria in
un'altra valuta dell'UE, gli Stati membri
esigono che il beneficiario e il pagatore
sostengano ciascuno le spese applicate dal
rispettivo prestatore di servizi di
pagamento e le spese necessarie per la
conversione valutaria. Se il pagatore
emette un ordine di pagamento nella
valuta di arrivo, il prestatore di servizi di
pagamento è tenuto conformemente
all'articolo 72 ad accreditare la totalità
dell'importo del pagamento al pagatore o
a indicare separatamente le spese.
PE524.781v02-00
IT
170/177
AM\1017038IT.doc
Or. en
Emendamento 363
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
3. Il beneficiario non è autorizzato a
imporre una spesa al pagatore per l'uso di
qualsiasi strumento di pagamento. Il
prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di proporre una
riduzione al pagatore per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento a
condizione che ciò non comporti una
maggiorazione opposta.
Or. en
Motivazione
Secondo il BEUC non esistono prove che i prezzi di beni e servizi siano diminuiti per via
dell'applicazione di una maggiorazione. Conseguentemente la maggiorazione non è uno
strumento strategico ottimale per migliorare la concorrenza nel settore dei servizi di
pagamento. Ciò è vero in particolare nel caso delle carte dove la concorrenza non funziona
come dovrebbe e la regolamentazione diretta ha un impatto sui livelli di commissione
interbancaria e dove, quindi, è forse preferibile un modello commerciale alternativo.
Emendamento 364
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
3. Il beneficiario non è autorizzato a
imporre una spesa al pagatore per l'uso di
qualsiasi strumento di pagamento. Il
prestatore di servizi di pagamento non
AM\1017038IT.doc
171/177
PE524.781v02-00
IT
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
impedisce al beneficiario di proporre una
riduzione al pagatore o di orientarlo in altri
modi verso l'uso di un determinato
strumento di pagamento a condizione che
ciò non comporti una maggiorazione
opposta.
Or. en
Emendamento 365
Claudio Morganti
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
3. Il beneficiario non impone una spesa al
pagatore ma può offrirgli una riduzione
per l'uso di un determinato strumento di
pagamento.
Or. en
Emendamento 366
Olle Ludvigsson
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di proporre una
riduzione al pagatore per l'uso di un
determinato strumento di pagamento.
PE524.781v02-00
IT
172/177
AM\1017038IT.doc
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
Or. en
Emendamento 367
Ashley Fox
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento elettronico o non elettronico.
Tuttavia, nei casi in cui non si applica
l'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011, le spese addebitate
non superano i costi sostenuti dal
beneficiario per l'utilizzo dello specifico
strumento di pagamento.
Or. en
Motivazione
Per garantire che il divieto di maggiorazione eccessiva sia in linea con i regolamenti sui
diritti dei consumatori del 2012 (maggiorazioni di pagamento) e si applichi a tutti i tipi di
pagamento rientranti nella direttiva PSD II, il che garantirà proiezioni e chiarezza maggiori
per i consumatori, in particolare quelli che effettuano un pagamento in Europa, dato che
attualmente la maggiorazione è vietata in alcuni Stati membri e in altri no.
Emendamento 368
Sari Essayah
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3
AM\1017038IT.doc
173/177
PE524.781v02-00
IT
Testo della Commissione
Emendamento
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi sostenuti
dal beneficiario per l'utilizzo dello
specifico strumento di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento non
impedisce al beneficiario di imporre una
spesa o di proporre una riduzione al
pagatore o di orientarlo in altri modi verso
l'uso di un determinato strumento di
pagamento. In ogni caso le spese
addebitate non superano i costi diretti
connessi all'operazione sostenuti dal
beneficiario per l'utilizzo dello specifico
strumento di pagamento.
Or. en
Emendamento 369
Sławomir Nitras
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Il prestatore di servizi di pagamento
non può addebitare all'utente di servizi di
pagamento le spese per la fornitura e
l'uso di una carta di pagamento associata
a un conto di pagamento con
caratteristiche di base di cui alla direttiva
[XXX/2014, COM(2013)0266].
Or. pl
Emendamento 370
Jean-Paul Besset
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario non imponga
PE524.781v02-00
IT
Emendamento
soppresso
174/177
AM\1017038IT.doc
spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento le cui commissioni
interbancarie sono oggetto del
regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP:
inserire il numero del regolamento una
volta adottato].
Or. en
Motivazione
L'operatore professionale che offre un dato strumento di pagamento ai clienti dovrebbe
sostenere il costo e i rischi del metodo o sistema di pagamento prescelto.
Emendamento 371
Jürgen Klute
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario non imponga
spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento le cui commissioni
interbancarie sono oggetto del
regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP:
inserire il numero del regolamento una
volta adottato].
Emendamento
soppresso
Or. en
Emendamento 372
Claudio Morganti
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario non imponga
AM\1017038IT.doc
Emendamento
soppresso
175/177
PE524.781v02-00
IT
spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento le cui commissioni
interbancarie sono oggetto del
regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP:
inserire il numero del regolamento una
volta adottato].
Or. en
Emendamento 373
Werner Langen
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario non imponga
spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento le cui commissioni
interbancarie sono oggetto del
regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP:
inserire il numero del regolamento una
volta adottato].
Emendamento
soppresso
Or. de
Emendamento 374
Marianne Thyssen
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario non imponga
spese per l'utilizzo di strumenti di
pagamento le cui commissioni
interbancarie sono oggetto del
regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP:
inserire il numero del regolamento una
volta adottato].
Emendamento
soppresso
Or. nl
PE524.781v02-00
IT
176/177
AM\1017038IT.doc
Motivazione
Le soglie suggerite nella proposta di regolamento sulle commissioni interbancarie
multilaterali per i pagamenti interbancari continuano ad essere superiori al pagamento
interbancario sulle operazioni tramite carta di debito in alcuni Stati membri, il che potrebbe
produrre aumenti dannosi dei costi. In particolare per gli esercenti che operano con margini
molto stretti (panettieri, ecc.), l'impossibilità di trasferire i costi reali sarebbe problematica.
Il paragrafo 3 del presente articolo offre già la garanzia che non saranno imposti costi più
elevati di quelli sostenuti dall'esercente stesso.
AM\1017038IT.doc
177/177
PE524.781v02-00
IT
Scarica

IT IT EMENDAMENTI