Detrazione dell’IVA relativa ai
veicoli stradali a motore
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Detrazione dell’IVA relativa a veicoli
stradali a motore
Al fine di tener conto della nuova disciplina relativa alla detrazione
dell’IVA risultante dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea 18
giugno 2007, n.2007/441/CE, pubblicata nella G.U.C.E. del successivo
27 giugno 2007, sono state apportate, con la lettera e), n.1 e n.2, del
comma 261, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, le seguenti
modifiche alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 19-bis1 del D.P.R.
n.633/1972, le quali – per le operazioni relative a veicoli stradali a
motore – trovano applicazione dal 28 giugno 2007 (cfr. articolo 1,
comma 264, lettera c), della Legge Finanziaria per l’anno 2008).
(Per gli altri beni le novità si applicano dal 1° gennaio 2008)
Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore
Articolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008
Nuove lettere a), b), c), d), ed e) dell’articolo 19-bis1, DPR n.633/1972:
a) “l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili [e di
autoveicoli di cui alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata], e dei relativi componenti e ricambi, [nonché alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell’art.16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,] è ammessa
in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa
o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni”;
Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore
Articolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008
b) “l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione [degli altri] dei beni
elencati nella allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto
e dei relativi componenti e ricambi, [nonché alle prestazioni di servizi di
cui al terzo comma dell’art.16 e a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi], è ammessa in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni”;
Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore
Articolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008
c) “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è
ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non
sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa,
dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di
commercio. [...]”
(moto > 350 c.c.)
Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore
Definizione di “veicoli stradali a motore”
c) “[...] Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa
massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”;
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Articolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008
d) “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli
stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma
dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni
stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è
ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore”;
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Articolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008
e) “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è
ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti
dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse
da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a
prestazioni di trasporto di persone [e al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’art.54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30
aprile 1992, n.285]”.
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stradali a motore
L’articolo 1, comma 261, lettera a), della Legge Finanziaria per l’anno
2008, aggiungendo all’articolo 3 del D.P.R. n.633/1972 un nuovo comma
ha previsto che, con effetto dal 28 giugno 2007, “Le disposizioni del
primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso
personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a
titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione
dell’imposta è stata operata, in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 [...]”.
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stradali a motore
Tale irrilevanza non si verifica invece qualora veicoli utilizzati
esclusivamente a fini professionali – tra i quali, in particolare, quelli
formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa – vengano
successivamente impiegati anche per tali usi “privati”, dovendosi quindi
procedere in relazione a tali usi all’applicazione dell’imposta sulla base
del relativo valore normale” (cfr. Relazione illustrativa alla Legge
Finanziaria per l’anno 2008).
(cioè l’irrilevanza ai fini impositivi IVA dell’uso personale, familiare o della
messa a disposizione a titolo gratuito a favore del personale dipendente dei
veicoli per il cui acquisto l’IVA è stata detratta solo al 40%)
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stradali a motore
Se il contribuente all’atto
dell’acquisto del veicolo a
motore detrae il 40% dell’IVA
I successivi:
• impiego anche per finalità “private”;
• concessione in uso gratuito ai
dipendenti;
sono irrilevanti ai fini IVA.
Se il contribuente all’atto
dell’acquisto del veicolo a
motore detrae il 100% dell’IVA
I successivi:
• impiego anche per finalità “private”;
•concessione in uso gratuito ai
dipendenti;
sono assimilati a una prestazione di
servizi fornita a titolo oneroso e
rilevano ai fini impositivi in ragione
del relativo valore normale.
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Finanziaria 2008-18