GMilitari 2 0 1 2
iornale
Il nuovo
dei
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
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E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati
CAMPAGNA
ABBONAMENTI
R I N N O VA I L T U O
ABBONAMENTO
VARATA LA MANOVRA FINANZIARIA DEL GOVERNO MONTI
• Come cambiano
le pensioni
• Per il comparto Difesa e
sicurezza un provvedimento
ad hoc entro giugno 2012
• Perequazione
delle pensioni
• Il passaggio al sistema
fino a 1.400 euro
contributivo: qualche esempio
SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 6
NELLA PROSSIMA EDIZIONE AMPIO APPROFONDIMENTO
SULLA MANOVRA FINANZIARIA CON IL PARERE DEGLI ESPERTI
NUOVO
MODELLO
DI DIFESA
L’agnello
sacrificale
e il
tacchino
a pagina 7
ESUBERI, RISTRUTTURAZIONI
E PREVIDENZA: IL MINISTRO DI PAOLA
INCONTRA IL COCER
a pagina 8
RADON A MONTE VENDA
Primi risultati dell’U.N.S.I
di Padova. Riconosciuta
la causa di servizio e
l’equariparazione alle
vittime del dovere
a pagina 10
2 • DICEMBRE 2011
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
LA MANOVRA DEL GOVERNO MONTI
Come cambiano
le PENSIONI
Il sistema previdenziale esce profondamente dalla riforma voluta dal
Ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Il
passaggio immediato al sistema di
calcolo contributivo per tutti, l’aumento più rapido dell’età di pensionamento delle donne del settore privato, il superamento – di fatto – delle pensioni di anzianità insieme alla
questione dell’uscita con 40 (ora 41
o 42) anni di contributi, sono gli
aspetti sui quali, in questi giorni, ci si
è maggiormente soffermati. Tuttavia,
il decreto legge 201 del 2011, è
qualcosa di più che non il contenitore di un pacchetto di singole misure
che modificano requisiti e criteri. Da
qui esce, infatti, un piano che cambia radicalmente volto al pianeta
previdenza.
Il risultato è che dal 2012 il sistema pensionistico si fonderà su due
tipologie principali di pensione: la
“nuova” pensione di vecchiaia e la
pensione anticipata (naturalmente
restano anche altre forme: assegni
di invalidità, pensioni di inabilità,
pensioni ai superstiti e così via). E
l’anzianità con le sue quote? Tutto
cancellato, come pure le “finestre di
uscita”, quel meccanismo che costringeva che aveva raggiunto i requisiti per la pensione a rimanere al
lavoro altri 12 o 18 mesi.
Si volta, quindi, pagina. Ma con
quali requisiti si potrà andare in pensione dal 2012? Vediamo, aiutandoci con il “poster delle pensioni”.
Nuova pensione di vecchiaia
E’ la pensione che si ottiene al
raggiungimento di una certa età,
avendo però maturato almeno 20
anni di contributi.
Nel 2012, gli uomini (sia dipendenti sia autonomi) dovranno avere
66 anni. In realtà, non c’è alcun aumento rispetto ai 65 oggi previsti,
perché comunque c’era l’attesa della “finestra”. Anzi, al contrario, gli autonomi – la cui finestra era di 18 mesi – trovano un’inattesa riduzione di
sei mesi.
Anche le donne del settore pubblico dovranno avere raggiunto i 66
anni.
Poi c’è il capitolo delle lavoratrici
del settore privato: le dipendenti andranno a 62 anni: le autonome a 62
anni e sei mesi. L’età per le donne
“private” continuerà poi a crescere fino ad arrivare a 66 anni nel 2018
(anzi, a 66 più gli incrementi per
l’aumento della speranza di vita).
Tutto qui? Non proprio. Per prima
cosa, ci saranno vincoli ulteriori per
la pensione di vecchiaia di chi ha iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori ai
quali si applica il sistema di calcolo
complementare contributivo: potranno andare con le regole generali
della pensione di vecchiaia, ma a
condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva e
con una pensione pari ad almeno
1,5 volte l’assegno sociale Inps. Altrimenti dovranno attendere fino a
70 anni, quando si prescinde dall’im-
segue a pag. 3
IL NUOVO CALENDARIO DEI TRATTAMENTI DI VECCHIAIA
Requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, requisito
contributivo minimo 20 anni. Dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo
fino al 2050.
Anni
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Lavoratori
dipendenti e
autonomi
Età*
Lavoratrici
pubblico
impiego
Età*
Lavoratrici
settore privato
dipendenti
Età*
Lavoratrici
settore privato
autonomo
Età*
66
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 9 mesi
68 e 9 mesi
68 e 11 mesi
68 e 11 mesi
69 e 1 mese
69 e 1 mese
69 e 3 mesi
69 e 3 mesi
69 e 5 mesi
69 e 5 mesi
69 e 7 mesi
69 e 7 mesi
69 e 9 mesi
69 e 9 mesi
66
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 9 mesi
68 e 9 mesi
68 e 11 mesi
68 e 11 mesi
69 e 1 mese
69 e 1 mese
69 e 3 mesi
69 e 3 mesi
69 e 5 mesi
69 e 5 mesi
69 e 7 mesi
69 e 7 mesi
69 e 9 mesi
69 e 9 mesi
62
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 9 mesi
68 e 9 mesi
68 e 11 mesi
68 e 11 mesi
69 e 1 mese
69 e 1 mese
69 e 3 mesi
69 e 3 mesi
69 e 5 mesi
69 e 5 mesi
69 e 7 mesi
69 e 7 mesi
69 e 9 mesi
69 e 9 mesi
63 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 9 mesi
68 e 9 mesi
68 e 11 mesi
68 e 11 mesi
69 e 1 mese
69 e 1 mese
69 e 3 mesi
69 e 3 mesi
69 e 5 mesi
69 e 5 mesi
69 e 7 mesi
69 e 7 mesi
69 e 9 mesi
69 e 9 mesi
Assegno sociale
Requisito anagrafico
di età
65
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 6 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
67 e 2 mesi
67 e 5 mesi
67 e 5 mesi
67 e 8 mesi
67 e 8 mesi
67 e 11 mesi
67 e 11 mesi
68 e 1 mese
68 e 1 mese
68 e 3 mesi
68 e 3 mesi
68 e 5 mesi
68 e 5 mesi
68 e 7 mesi
68 e 7 mesi
68 e 9 mesi
68 e 9 mesi
68 e 11 mesi
68 e 11 mesi
69 e 1 mese
69 e 1 mese
69 e 3 mesi
69 e 3 mesi
69 e 5 mesi
69 e 5 mesi
69 e 7 mesi
69 e 7 mesi
69 e 9 mesi
69 e 9 mesi
*E’ comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti
dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo
minimo di pensione, pari a 1,5 volte l’assegno sociale, rivalutato sulla base dell’andamento del PIL. I requisiti
anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell’aumento della speranza di vita anche
successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni
adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dell’Istat.
Fonte: Relazione tecnica al decreto.
DICEMBRE 2011 • 3
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
LA MANOVRA DEL GOVERNO MONTI
EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE:
ABROGATI GLI ISTITUTI DI ACCERTAMENTO
Riportiamo il testo dell’Articolo 6 della bozza di decreto sulla manovra finanziaria varata dal Governo Monti.
“Art.6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell‘infermità da causa
di servizio, del rimborso delle spese di degenza.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per
i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.
Perequazione: adeguamento
fino a 1.400 euro anche nel 2012
Indicizzazione. Senza dubbio
il punto più avversato degli interventi sulle pensioni, ossia il
blocco dell’indicizzazione all’inflazione per il biennio
2012-2013, con esclusione
dei soli trattamenti d’importo
pari al doppio del minimo Inps
(936 euro mensili). In seguito
al maxiemendamento l’asticella è stata elevata a 1.405
euro (tre volte il minimo) e il
miglioramento opererà sia per
il 2012 che per il 2013. In altre
parole, nel 2012 gli assegni di
importo (alla data del 31 dicembre 2011) pari a 1.405 euro al mese continueranno a
beneficiare del 100% dell’indice Istat; mentre quelle di importo superiore non vedranno
alcun aumento. Nel 2013, parimenti, beneficeranno dell’adeguamento all’inflazione
solo i trattamenti di importo
(alla data del 31 dicembre
2012) inferiore a 1443 euro al
mese.
Ancor prima del dl 201/2011,
in seguito alla manovra economica varata a ridosso di
Ferragosto (art. 18, comma 3,
del dl n. 98, convertito in legge n. 111/2011), la cosiddetta
perequazione, per il biennio
2012-2013, era già stata con-
gelata per i trattamenti che
superano l’importo di cinque
volte il minimo Inps (d’importo
superiore a 2.400 euro al mese). Riassumendo, possiamo
dire che l’anno prossimo, sulla base del valore di inflazione
provvisorio per l’adeguamento
2012 pari al 2,6% (come da
decreto ministeriale in attesa
di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale), le pensioni protette
dall’inflazione godranno di un
aumento di circa 23 euro.
Mentre, chi 31 dicembre del
2011 è titolare di una pensione di 1.500 euro (lordo Irpef)
non avrà alcun aumento.
SA LVI
I DIRIT TI
ACQUI SI TI
Nessun problema per chi ha maturato
il diritto alla pensione ed è ancora al
lavoro in attesa della “finestra”. Il
comma 3 dell’articolo 24 del Decreto
legge 201/2011 lancia una speciale
scialuppa di salvataggio a favore di
chi ha già raggiunto i requisiti di età e
di anzianità contributiva con il sistema delle quote entro il 31 dicembre
2011. Chi si trova in questa situazione, quindi, manterrà il “vecchio” accesso alla pensione. La stessa cosa non
può dirsi però per il calcolo della pensione stessa. L’articolo 24, comma 2,
del decreto legge 201 prevede infatti –
a decorrere dal 1° gennaio 2012 –
l’estensione del calcolo contributivo
con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012
in poi. Questa estensione viene effettuata in pro rata. Questo significa che
anche a chi ha già maturato il diritto
si applicherà il calcolo retributivo a
chi era in possesso di almeno 18 anni
di contribuzione entro il 31 dicembre
2011 o, in mancanza, quello misto (retributivo per i contributi fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli
successivi).
COME CAMBIANO LE PENSIONI
segue da pag. 2
porto della pensione, ferma restando un’anzianità contributiva minima
di 5 anni.
In ogni caso, uno degli obiettivi
della riforma è di uniformare per tutti
– uomini e donne, pubblici, privati,
autonomi – i requisiti di età per la
vecchiaia. Ma l’età sarà tutt’altro che
stabile. Al contrario, tutti i requisiti
d’accesso a tutte le tipologie di pensione saranno via via adeguati in
base agli incrementi della speranza
di vita. Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi. La
legge stabilisce anche che l’età per
la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal
2012. Inoltre, dopo i primi due adeguamenti triennali (2013 e 2016), a
partire dal 2019 l’adeguamento alla
speranza di vita avrà cadenza biennale.
Altra importante novità. I nuovi limiti di età rappresentano l’età minima di pensionamento: i lavoratori
potranno scegliere di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni e
avranno diritto al mantenimento del
posto di lavoro. Ma perché lavorare
di più? Perché grazie ai coefficienti
di trasformazione della pensione
calcolati fino all’età di 70 anni (e oltre, per via dell’aggancio anche di
questo parametro alla speranza di
vita) l’importo della pensione crescerà al crescere dell’età del pensionando.
La pensione anticipata
Le vie di uscita alternative restano
davvero poche (con qualche chance
in più per i lavoratori ai quali si applica interamente il metodo di calcolo
contributivo). Di fatto, l’unica possibilità si chiama pensione anticipata.
Dal 2012, per ottenere questo trattamento sarà necessaria un’anzianità
contributiva pari a 42 anni e 1 mese,
per gli uomini; e 41 anni e 1 mese,
per le donne (il requisito crescerà di
un mese all’anno, per i due anni
2013 e 2014).
Ma attenzione. Se la pensione è
calcolata con il metodo retributivo
(anche in parte), sono previste penalizzazioni per chi lascia il lavoro
prima dei 62 anni (per le donne dovrebbero essere 61, ma la norma al
momento non lo prevede). Così, sulla quota di pensione “retributiva” determinata fino alle anzianità contributive precedenti il 1° gennaio 2012
si applicherà una riduzione del 2%
per ogni anno di anticipo rispetto
all’età di 62 anni.
Altra particolarità: chi sarà interamente nel sistema contributivo (lavoratori attivi dal 1° gennaio 1996) la
pensione anticipata potrà essere
conseguita anche all’età di 63 anni,
a condizione che siano stati versati
almeno 20 anni di contributi effettivi
e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia a 2,8
volte l’importo dell’assegno sociale.
Naturalmente, anche tutti questi
requisiti anagrafici e contributivi saranno aggiornati in base all’aumento
della speranza di vita.
Si può notare che per chi ricade
interamente nel metodo contributivo
si compie quel percorso più volte indicato dal Ministro Fornero sull’uscita flessibile 63-70 (che saranno più
elevati per l’aumento della speranza
di vita): si potrà (pur a determinate
condizioni) lasciare il lavoro a partire
da 63 anni con la pensione anticipata; si passerà per la tappa della pensione di vecchiaia a 67 anni; si potrà
restare a lavoro fino a 70 anni.
In fase di approvazione del decreto in Parlamento vi sono state alcune modifiche; la riduzione delle penalizzazioni per gli ‘under 62’ che
escono anticipatamente utilizzando
il solo canale contributivo (42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1
mese per le donne). Il testo appro-
dato in Aula alla Camera prevede
una penalizzazione ridotta dal 2
all’1% l’anno per che andrà in pensione con 60 o 61 anni.
Confermati gli altri ritocchi al testo, messi a punto dal ministro del
Lavoro Elsa Fornero. A partire dall’attenuazione dell’impatto della riforma sui nati nel 1952: chi entro il
2012 sarà in possesso di 35 anni di
contribuzione e con le vecchie regole avrebbe maturato i requisiti per
uscire prima della fine del prossimo
anno con il sistema delle ‘quote’, potrà accedere alla pensione con
un’età minima di 64 anni. Una miniagevolazione è stata introdotta anche per le lavoratrici private: chi prima del 31 dicembre 2012 avrà maturato 60 anni di età e 20 anni di
contributi potrà uscire al compimento dei 64 anni di età, quindi con un
leggero anticipo rispetto al percorso
di innalzamento della soglia di vecchiaia previsto dalla riforma (da 62
anni nel 2012 fino a 65 e 7 mesi nel
2016, considerando anche l’adeguamento alla speranza di vita, e 66 anni e 7 mesi nel 2018). Nel pacchetto
anche il contributo di solidarietà del
15% sugli assegni superiori a
200mila euro e un ulteriore aumento
dei contributi a carico degli autonomi.
4 • DICEMBRE 2011
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
SARANNO ARMONIZZATI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEL PERSONALE
MILITARE TENENDO CONTO DELLE “PECULIARI” ESIGENZE E ATTIVITA’
La recente varata dal Governo Monti ha suscitato molti dubbi e preoccupazioni tra gli operatori del comparto , Difesa e Soccorso Pubblico.
Torneremo avviamente con una analisi dettagliata delle novità previdenziali introdotte, nella prossima edizione, una volta che avremo
acquisito il testo definitivo e le disposizioni attuative, nonché i pareri dei nostri epserti.
Possiamo però fin d’ora segnalare che , per quanto riguarda il personale del comparto si rileva che:
· l’abrogazione degli istituti contemplati nell’articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate) “non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto , Difesa e Soccorso Pubblico“.
Per quanto riguarda la materia pensionistica:
· i diritti acquisiti al 31.12.2011 sono fatti salvi dalla manovra, pertanto
chi, a legislazione vigente, ha maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età ha diritto ad ottenere la prestazione pensionistica.
· l’attuale obiettivo del governo è quello di “assicurare un processo
di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento an-
che ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche”che riguardano sia il personale del comparto e Difesa (personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195) che quello dei Vigili del Fuoco (personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570). Dato che
il personale anzidetto è sottoposto a regimi normativi regolati dai rispettivi ordinamenti, il decreto stabilisce che “le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico” saranno adottate entro il 30 giugno 2012 “tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi
ordinamenti”.
Appare evidente che il governo ha comunque l’intenzione di applicare
la norma di revisione dei regimi previdenziali al personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, anche se contemperata alle “obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività”. Se
il governo avesse voluto semplicemente escludere dalla norma il personale di cui trattasi, lo avrebbe scritto chiaramente come nel caso
dell’art. 6.
Torneremo ampiamente sulla materia nella prossima edizione.
Le pensioni per il comparto
DIFESA E SICUREZZA:
entro giugno 2012 un provvedimento ad hoc
Il Decreto Legge varato
il 6 dicembre dall’ Esecutivo fa riferimento ai
Comparti Difesa e Sicurezza agli artt. 6 e 24.
Analizziamo questi due
articoli nello specifico:
L’ articolo 6: mette in
evidenza le nuove linee
guida da adottare per le
pensioni privilegiate e
l’equo indennizzo. Come
definito anche nella Relazione Tecnica allegata al
Decreto sviluppo si tratta
di disposizioni che NON
SI APPLICANO ai Comparti Sicurezza, Difesa e
Soccorso pubblico.
L’ articolo 24: contiene
“disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici”
ed e’ di rilevante importanza sottolineare il comma 18, dove viene indicata la necessità di adottare
successive misure di armonizzazione tenendo
conto delle peculiarità e
delle esigenze di regimi
pensionistici speciali come il nostro (il riferimento
legislativo e’ alla legge
195/1995). Tale manovra,
escludendo i Comparti Difesa e Sicurezza dalle
nuove norme, prevede
che entro il 30 giugno
2012, debba essere emanato uno specifico atto
normativo (Decreto Presidenziale), adottando “le
relative misure di armonizzazione dei requisiti di
accesso al trattamento
pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività nonché
dei rispettivi ordinamenti”,
base fondamentale della
specificità, che il nostro
settore è chiamato a rappresentare per la Difesa e
la Sicurezza del nostro
Paese. Nell’attesa dell’emanazione del sopracitato regolamento, nulla cambia per il personale delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia,
che continuerà ad usufruire delle stesse modalità previste dal precedente sistema pensionistico in vigore antecedentemente alla riforma.
Da non sottovalutare e
di particolare interesse
è l’articolo 21: revisione
degli enti di previdenza,
con la soppressione
dell’INPDAP e dell’ENPALS ed il relativo trasferimento delle relative
funzioni all’INPS (denominato Super-Inps). A
seguito della soppressione dell’Ente previdenziale pubblico, si
dovranno cercare di garantire le maggiorazioni
di servizio effettivo,
concesse e riconosciute al solo personale militare dalla vigente normative in vigore, ( v. legge n. 187 del 5 maggio
1976), oltre al diverso
sistema di calcolo pensionistico, in quanto
l’attuale differenza tra
Inps e Inpdap non dipende solo dal diverso periodo preso in considerazione per il calcolo della retribuzione pensionabile media degli ultimi 5 anni
per quelle private, ultima
retribuzione per l’Inpdap ma anche dalle diversità
esistenti nella base pensionabile, (retribuzioni
fondamentali ed accessorie), durante la fase
transitoria di passaggio
al neo-istituto previdenziale.
In quanto nell’Inps tutta la
retribuzione è pensionabile anche nella quota A,
mentre nell’Inpdap dal
calcolo della Quota A sono escluse le voci accessorie. Passiamo ora ad
una breve introduzione
sulla nuova Riforma Previdenziale: Contributivo
pro rata per tutti dal 1°
gennaio 2012. Abolizione
del sistema delle quote,
legate alla somma di età
anagrafica e contributiva,
per le pensioni di anzianità; le uscite anticipate re-
stano possibili solo con
42 anni di contribuzione
per gli uomini, e 41 anni
per le donne, con penalizzazione di due punti l’anno della componente retributiva maturata prima
del 1995 nei casi di pensionamento prima dei 62
anni di età. Per meglio
comprendere quanto fin
qui esposto , proviamo a
fare una simulazione:
supponendo un dipendente che matura il diritto
al trattamento pensionistico con il sistema misto
(una parte di calcolo retributivo ed una parte di calcolo contributivo), che
preveda di accedere al
trattamento di pensione
anticipata, prima del 62°
anno di età anagrafica, si
vedrà applicata una penalizzazione di 2 punti
percentuali per ogni anno
di anticipo, rispetto al limite anagrafico previsto dalla normativa, da scontare
sulle quote di pensione
calcolate con il sistema
retributivo (le cosiddette
quota A + quota B). Nella
previdenza «a due vie»,
quella ordinaria o quella
anticipata, disegnata dalla nuova riforma, la chiave di lettura per capire se
si potrà accedere al trattamento anticipato o bisognerà attendere l’asse-
gno di vecchiaia è la data
di ingresso al lavoro. A
regime, chi ha iniziato
l’attività lavorativa in anticipo, e ha versato i contributi con regolarità, potrà
utilizzare la prima via, che
permette di lasciare il lavoro dopo 42 anni di contributi (42 anni e 3 mesi
dal 2014), gli altri dovranno attendere l’età minima
per l’uscita di vecchiaia:
età che dal 2012 si alza a
66 anni, ed a 66 anni e
mezzo nel caso dei lavoratori autonomi. La nuova
architettura previdenziale,
che entra in vigore da
gennaio (per chi matura i
requisiti prima, farà bene
a farselo certificare), elimina i bizantinismi che fino a oggi hanno complicato il calcolo, comprese
le finestre «mobili» che ritardavano di 12 mesi
l’uscita dei dipendenti e di
18 mesi quella degli autonomi. Per preventivare il
proprio futuro previdenziale, occorre oggi tenere
conto di due fattori: i requisiti contributivi ed anagrafici, e l’impatto degli
incrementi automatici legati alla speranza di vita,
che la riforma non abroga.
A cura
di Gaetano SAPORITO
DICEMBRE 2011 • 5
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
LA MANOVRA FINANZIARIA
Il passaggio al SISTEMA CONTRIBUTIVO
qualche esempio per il personale
Sembra ormai certo; si passa al sistema di calcolo della pensione cosiddetto
«contributivo» dal primo
gennaio 2012. Se questo
verrà confermato del decreto attuativo che interesserà il personale del Comparto Difesa e Sicurezza,
entro il prossimo mese di
giugno.
Un cambio di sistema finalizzato all’equità generazionale. Occorre infatti riconoscere che le pensioni retributive sono caratterizzate da uno scarso collegamento tra contributi versati
e prestazioni ricevute. Nella stragrande maggioranza
dei casi, si tratta di un vero
e proprio regalo a carico
della collettività. Non è facile
calcolarne l’ammontare,
perché dipende da molti
parametri. Se ne può ottenere una stima attraverso
un indicatore della generosità del nostro sistema pensionistico, che conferma i
notevoli benefici garantiti a
chi è già in pensione, e chi
vi andrà nei prossimi anni.
Il sistema a ripartizione
Un sistema a ripartizione,
come è il nostro (secondo cui
si pagano le pensioni sulla
base dei contributi incassati), è finanziariamente sostenibile quando restituisce
al lavoratore, sotto forma di
rendita, i contributi versati,
capitalizzati a un tasso pari
al tasso di crescita dell’economia. Ebbene, la formula
retributiva ha per troppo tempo sistematicamente violato
il principio della sostenibilità,
offrendo un «rendimento»
(un interesse annuo sui contributi) assai superiore a
quello finanziariamente sostenibile.
Per quanto riguarda il calcolo
della pensione, la riforma
del ‘95 ha individuato tre tipologie di lavoratori:
1) I «fortunati» del 1995,
esonerati dall’applicazione
del contributivo grazie alla artificiosa demarcazione intro-
dotta tra coloro che, al 31 dicembre 1995, avrebbero raggiunto almeno 18 anni di
anzianità;
2) I «parzialmente fortunati», con anzianità inferiore a 18 anni nel 1996, la cui
pensione sarà calcolata secondo il pro rata, ossia in
base alla regola retributiva
per l’anzianità maturata al
1995 e a quella contributiva
per l’anzianità dal 1996.
3) Gli «sfortunati», coloro
che si sono affacciarti nel
mondo del lavoro a partire
dal 1996, la cui pensione
sarà interamente contributiva.
La prima conseguenza dell’introduzione del contributivo pro rata è un generale avvicinamento dei trattamenti
tra le categorie. Si avrebbe
così un aumento dell’età minima di pensionamento,
mentre sparirebbero le pensioni di anzianità per i «fortunati» e i «parzialmente fortunati», i quali avrebbero almeno una parte di pensione
contributiva, molto piccola
per i primi, più grande per i
secondi.
Il calcolo «pro rata»
È bene precisarlo per non
spaventare: l’introduzione
del criterio contributivo
per tutti, sarà comunque
effettuata in pro rata. Riguarderà sì la totalità dei lavoratori, indipendentemente
dal numero degli anni di contributi accumulati al dicembre
‘95, ma varrà solo per i versamenti futuri (cioè per la
contribuzione versata dal primo gennaio 2012). Questo
significa che gli effetti negativi (il sistema retributivo è
certamente più vantaggioso), saranno maggiormente
attenuati, quanto più è vicina
la data del pensionamento.
Ma quanto ci perdo passando al contributivo? Un interrogativo che si pongono in
molti i questi ultimi giorni.
Tentiamo quindi di dare una
risposta, con l’aiuto qualche
caso concreto.
Qualche esempio
Nulla cambia per chi è già
nel sistema interamente
contributivo o misto. Nulla
cambia ai fini del calcolo
per chi è nel sistema retributivo ed ha già maturato la
percentuale massima 80%
prevista dal nostro ordinamento (+ o - 36 anni di anzianità Utile),
Un Brigadiere Capo inquadrato nel sistema retributivo con 36 anni di anzianità
utile al 31/12/2011, e con
una percentuale maturata di
circa 79% perderebbe circa
150 € lordi annui, ma tenendo in considerazione che verrebbe a mancare la possibilità in questo caso si andare a
53 anni se non si maturano i
40 anni di anzianità, e quindi
costretti a rimanere qualche
anno il più, la perdita si azzererebbe del tutto.
Pertanto toccherebbe minimamente il personale inquadrato nel sistema retributivo in
procinto di maturare il diritto
alla pensione
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6 • DICEMBRE 2011
Commenti
Giornale
Militari
Senza previdenza complementare
e revisione dei trattamenti pensionistici
un futuro da “indigenti” per il personale
“L’attuale crisi economica,
che inevitabilmente impone
misure strutturali, unita al rischio che nel giro di qualche decennio imploda il sistema previdenziale italiano, induce il legislatore ad
armonizzare e rivisitare l’intero sistema pensionistico.
Una scelta, però, che dovrà
necessariamente salvaguardare la specificità del
lavoro svolto dal personale
del comparto sicurezza-difesa”.
La riforma Amato prima,
(decreto legislativo n. 503
del 30.12.92) e quella Dini
poi, (legge 335 del
08.08.1995) se da un lato
hanno doverosamente posto un freno ad un sistema
pensionistico da tutti definito “molto generoso” e forse
unico al mondo, dall’altro
hanno determinato un nuovo scenario previdenziale
non certo idilliaco. I correttivi insiti nella legge Dini, infatti, con il ricorso a forme
pensionistiche integrative - i
cosiddetti Fondi Pensione
Nazionali - sono stati varati,
nel tempo, solo per alcuni
settori e con medio successo. I primi nel settore privato, chimico (Fondo Fonchim), metalmeccanico
(Fondo Cometa) e successivamente nel settore pubblico della scuola (Fondo
Espero), lasciando fuori, tra
gli altri, un importante segmento dello Stato, il comparto difesa e sicurezza.
Questa scelta ha provocato, nel tempo, un forte allarme sociale tra i lavoratori
appartenenti alle forze di
polizia ed alle forze armate,
poiché all’atto del pensionamento si vedranno decurtate drasticamente le loro
pensioni, fino al punto da ridurle a livelli inaccettabili e
tali non consentire loro di
mantenere lo stesso livello
di vita di quando erano in
servizio.
Gli elementi negativi insiti
nei provvedimenti normativi
citati, infatti, hanno provocato un decremento dell’importo delle prestazioni pensionistiche tanto più accentuato quanto minore é l’anzianità di servizio del personale interessato alla data
convenzionale
del
31.12.95. Con l’introduzione
del sistema di calcolo su
base contributiva, le maggiori penalizzazioni ricadranno sul personale assunto dal 1° gennaio 96.
Secondo recenti stime, é
stato calcolato che la perdita “secca” - in termini nominali - gravante su tale personale all’atto del colloca-
mento in quiescenza, con la
massima anzianità, rispetto
a coloro che si vedevano
conteggiata la pensione
con il vecchio sistema retributivo é rilevante: i primi riceveranno non oltre il 50/55
% dell’ultima mensilità contro l’80% della mensilità
media degli ultimi cinque
anni riservata al secondo
gruppo di pensionati.
I fondi pensione, secondo
l’attuale normativa, vengono alimentati mediante il
TFR che maturerà il lavoratore, il versamento di contributi volontari a carico dello
stesso ed il versamento di
contributi da parte del datore di lavoro (di norma in pari
misura a quelli versati dal
dipendente, qualora previsto dal C.C.N.L. del settore). Aderendo per circa
25/30 anni ad un fondo
pensione chiuso, di categoria (questo tipo generalmente fa degli investimenti
più prudenziali), al quale
versare circa il 10% della
retribuzione lorda annua
(tutto il Tfr annuo maturando, che é pari a circa il
6,91% più il 3-4% di contribuzione volontaria ripartita
pariteticamente tra il lavoratore ed il datore di lavoro) si
stima che la possibilità d’integrazione del trattamento
pensionistico sia pari a circa il 20% dell’ultimo stipendio.
Tra luci ed ombre quindi, é
partita dal 1° gennaio 2007
anche la previdenza complementare per i dipendenti
di altri settori pubblici, Sanità ed Enti locali, (Fondo
Perseo), mentre viene ancora rinviato alle calende
greche l’avvio del secondo
pilastro della previdenza
per gli operatori della sicurezza e della difesa e per i
dipendenti di altri settori
strategici dello Stato e del
parastato.
Tale inadempienza, che
non può certo essere fatta
risalire ai lavoratori appare,
ad oggi, insanabile per il
passato, poiché non sarà
più possibile attivare i fondi
della specie in modo retroattivo.
Le Sezioni Co.Ce.R. X
mandato e le OO.SS. delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile, consci della
serietà della problematica,
alcuni anni fa chiesero al
Governo di posticipare, per
gli appartenenti alle FF.PP.
ed alle FF.AA., il termine di
avvio del sistema di calcolo
contributivo di cui all’articolo
1, comma 12, lettera a) della legge 08.08.1995, n. 335,
al 31 Dicembre dell’anno in
cui avverrà l’effettivo avvio
della previdenza complementare. Un’iniziativa tecnicamente e giuridicamente
possibile, attesa anche la
condivisione di alcuni Ministri, ma che si rivelò di improbabile attuazione, non
appena venne esaminata
dal Ministero dell’Economia.
La difficoltà da parte della
classe politica, nel sostenere una tale iniziativa legislativa, fu del tutto evidente, in
quanto si sarebbe creata
una nicchia di dipendenti
privilegiati rispetto a tutti gli
altri lavoratori. Il particolare
“status d’impiego” che caratterizza il rapporto di lavoro del personale appartenente al comparto difesa e
sicurezza però, avrebbe potuto giustificare questo differente trattamento.
La sperequazione sociale
ed il nocumento economico, pertanto, derivante dal
mancato avvio del “secondo pilastro previdenziale”,
ormai da più di sedici anni,
sono enormi.
E’ del tutto evidente che la
scelta di optare per un fondo pensione deriva esclusivamente dall’aspettativa di
incassare rendimenti superiori a quelli garantiti dal
TFR e guadagnarsi un tenore di vita migliore al termine del ciclo lavorativo.
Se questo vantaggio non si
concretizzerà, si verificherà
una redistribuzione del reddito a scapito dei pensionati
ed a favore dell’industria finanziaria che si troverà a
dover gestire il futuro di milioni di lavoratori. All’atto
dell’erogazione della previdenza complementare é
stato imposto l’obbligo di
non poter elargire più del
50% del Tfr, convertito in
fondo pensione, mentre la
differenza sarà data sotto
forma di rendita vitalizia.
Fondi pensioni e lavoratori,
dunque, nelle mani dell’industria finanziaria, il cui unico vincolo é quello di fornire
un rendimento minimo, mediamente del 2-3% (quanto
l’inflazione attesa). Infatti, i
fondi pensione investono
sui mercati finanziari e,
quindi, il loro rendimento
non é garantito (i fondi pensione sono considerati a
contribuzione definita e non
a prestazione definita; cioè,
si ha la certezza di quello
che si versa, ma non quella
di ciò che si guadagnerà).
Peraltro, la difficoltà di garantire un sistema concorrenziale e gli interessi dell’industria finanziaria (banche ed assicurazioni) sono
in conflitto con le aspettati-
ve di un miglior tenore di vita per tutti i pensionati del
futuro.
Alcune statistiche dimostrano, però, che i lavoratori italiani sono particolarmente
dediti a ricorrere al credito
al consumo (nel 2006 sono
stati erogati prestiti per 13,5
miliardi di euro) facendo registrare un aumento del
24,8% rispetto al 2005. Ricorso al credito, quindi, anche per poter pagare le vacanze, comperare i libri
scolastici per i propri figli
o per ripianare posizioni debitorie accumulate nel corso
degli anni.
Questo elemento, denota
chiaramente la difficoltà delle famiglie italiane, appartenenti al ceto medio e medio
basso, a far fronte alle esigenze di tutti i giorni. L’ipotesi, quindi, che i lavoratori
di oggi utilizzino i loro risparmi (che tra l’altro si sono ridotti in maniera sensibile negli ultimi anni) per investire con contribuzioni volontarie nei fondi pensione
al fine di cercare di mantenere un tenore di vita adeguato dall’atto del pensionamento, potrebbe apparire
di difficile attuazione. La
scelta, però, a detta degli
esperti di previdenza sembra obbligata, se non si vuol
correre il rischio di ritrovarsi,
all’atto del pensionamento,
a dover scivolare tra i ceti
sociali meno abbienti.
L’attuale crisi economica,
che inevitabilmente impone
misure strutturali, unita al rischio che nel giro di qualche decennio imploda il sistema previdenziale italiano, potrebbe indurre il legislatore ad armonizzare e rivisitare l’intero sistema pensionistico.
L’apparato della previdenza
pubblica, infatti, rischia di
implodere a causa di un fenomeno demografico difficilmente contrastabile: il basso
tasso di natalità, la disoccupazione diffusa e l’aumento
della speranza di vita connesse alle regole di accesso
per il diritto al trattamento
pensionistico, ritenute tuttora generose rispetto agli altri
paesi europei.
Accade, in pratica, che i più
giovani pagano le pensioni
ai più vecchi.
Fattore che mette a nudo il
nocciolo del problema. Ovvero, chi finanzierà le pensioni dei più “vecchi” se le
fila dei lavoratori si assottigliano sempre di più?
Le modifiche al sistema
previdenziale ipotizzano di
rivedere i criteri di accesso
al sistema pensionistico al
Il nuovo
dei
fine di:
prevedere l’estensione del
contributo pro-rata per tutti
e aumento progressivo
dell’età anagrafica utile per
accedere al trattamento
pensionistico in modo tale
da abolire, nel giro di pochi
anni, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per “anzianità”.
Appare inevitabile, pertanto,
intraprendere con solerzia,
tutte le iniziative per salvaguardare la specificità del
lavoro svolto dal personale
del comparto sicurezza-difesa, così come il legislatore dovrà tener conto delle
condizioni di lavoro di tutti
quei lavoratori che fin da
giovani si sono inseriti nel
mondo del lavoro, nonché
di coloro che svolgono
mansioni particolarmente
usuranti e gravose. Categorie, che per il peculiare lavoro svolto, non potranno
certamente sopportare un
drastico stravolgimento delle regole pensionistiche attuali. Una particolare salvaguardia, tendenzialmente, è
stata sempre attuata per il
comparto sicurezza-difesa
in occasione di tutte le riforme del sistema pensionistico italiano, attuate nel tempo. Anche se ad onor del
vero, va precisato che questo principio è stato per la
prima volta disconosciuto in
occasione del varo della
manovra finanziaria D.L.
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010
e delle successive manovre
con la quali, tra le altre misure fortemente penalizzanti, sono state inserite le finestre mobili, l’incremento di
un anno per il diritto a pensione, il differimento e la rateizzazione del TFS, nonché la rivisitazione del metodo di calcolo del Trattamento di Fine Servizio che,
con un’abile alchimia, è stato equiparato a quello utilizzato per il Trattamento di Fine Rapporto. Ovviamente,
molto meno vantaggioso.
La sfida titanica, che attualmente ci attende e dalla
quale non possiamo permetterci di uscire perdenti,
c’impone di contrastare con
determinazione eventuali
tentativi finalizzati all’armonizzazione dei trattamenti
pensionistici.
In pratica, regole uguali per
tutti a prescindere dal lavoro svolto.
ELISEO TAVERNA
Delegato Co.Ce.R. G.di F.
DANIELE TISCI
Delegato Co.Ce.R. G.diF.
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Opinioni
LA MANOVRA FINANZIARIA
DICEMBRE 2011 • 7
IL NUOVO MODELLO
DI DIFESA: l’agnello
sacrificale ed il tacchino…
A CURA DEL T. COL. Guido Bottacchiari (*)
Qualcuno sobbalzerà sulla
sedia esclamando: eccolo li il
Presidente del Co.Ce.R.
“c…….ista” dell’Aeronautica
Militare che ci vuole ammannire una lezione anche su un
tema riservato a ben altri intelletti.
E difatti sulla necessità di
creare un nuovo Modello
di Difesa più piccolo, efficiente e soprattutto meno costoso,
tutti dicono la loro: il Consiglio
Supremo di Difesa, il Governo
in carica con il nostro MinistroAmmiraglio, come escludere
poi gli Stati Maggiori, in testa
quello della Difesa, e guai a
pensare di tralasciare l’elevatissimo contributo concettuale
di “maître a penser” presenti in
rinomati “tink tank”. Tutti, ma
proprio tutti, titolati, e ci mancherebbe, a predisporre analisi ed a formulare proposte per
la ridefinizione e di un Modello di Difesa che toccherà decidere infine, speriamo, al Parlamento .…Sovrano…..luogo
in cui invece naturalmente si
dovrebbe sviluppare il dibattito.
Mi domando altresì: in questo
complesso processo di analisi manca qualche attore a dir
la propria??
Beh il “tacchino” manca di sicuro. E chi è “l’agnello sacrificale” a cui faccio riferimento nel titolo??
No! Non sono fuori di senno.
L’agnello sacrificale è il Modello di Difesa così come definito concettualmente nel corso degli anni ’90. La legge
331 del 2000 ridefinì il nuovo modello professionale
ed i compiti assegnati alle
FF.AA. suddividendoli in: prioritari (difesa della Patria),
sussidiari (operazioni di pace
e sicurezza in conformità al diritto internazionale e delle determinazioni delle Organizzazioni Internazionali delle quali l’Italia fa parte) e complementari (concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di
straordinaria necessità ed urgenza). Tale legge fissò a
190.000 unità l’organico complessivo delle Forze Armate
ora professionalizzate, nonchè
i tempi e le risorse per la trasformazione dello strumento
militare da “Esercito di popo-
lo” a “Esercito di Professionisti”.
Ora a distanza di poco meno
di 10 anni monta l’urgenza,
determinata in gran parte da
esigenze finanziarie, di una rivisitazione in chiave riduttiva del citato modello.
Lungi da me addentrarmi in
analisi e considerazioni di natura politica (esigenze del paese /risorse finanziarie), geopolitiche, geostrategiche, ovvero di ottimale definizione
dei livelli di ambizione del
Paese, piuttosto che dei livelli di forza, o delle poste di bilancio ottimali per uno strumento militare efficiente, efficace ed economico.
Penso però che sull’argomento alcune questioni, chiamatele pure provocazioni, dovranno pur essere formulate
da qualcuno seduto tra il “pubblico”.
Modello di Difesa da ridurre!! Dato per scontato che le
necessità finanziarie del Paese impongono a tutti gli apparati dello Stato una rapida e
corposa cura dimagrante oltre
ad un miglioramento dell’efficienza, mi domando:
- perché l’attenzione è incentrata particolarmente sulla Difesa?
- E di quanto dobbiamo ridurlo questo modello?
- E perché i tagli debbono riguardare esclusivamente la
componente umana?
- Ed in quanto tempo e con
quali strumenti legislativi gestiremo le fuoriuscite del personale?
- Ma i compiti affidati in precedenza alle FF.AA. rimarranno gli stessi?
- In particolare, le funzioni
complementari potranno/dovranno essere ancora espletate dalle Forze Armate?
- Le “interferenze d’ambito” tra
le Forze Armate e le Forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile (compresi i carabinieri) rimarranno o vi sarà una
chiara linea di demarcazione?....etc….
Per una più compiuta, ma
non esaustiva, riflessione sul
tema esplicito di seguito alcuni elementi e dubbi su parte
delle questioni sopra tratteggiate che, so già, non mi garantiranno molte simpatie
….ma tant’è!!
1. Il Comparto Sicurezza e Difesa si compone di oltre
520.000 unità escluse le polizie locali. Le Forze Armate
constano di 183.000 effettivi. Il
resto (340.000 unità circa) è
suddiviso tra cinque Forze di
Polizia ad ordinamento Militare e civile con competenze teoricamente specifiche ma spesso sovrapposte.
Per la Difesa si parla di un nuovo modello oscillante tra le
120.000/160.000 unità. Un
“Esercito” più piccolo ma più
operativo….si dice!!.
“Small defense” = “piccola
difesa” …..speriamo non
necessaria per grandi minacce.
Ma il Comparto Sicurezza e
Difesa è in equilibrio, verificato il livello di sicurezza nel paese?
Trova analogie un siffatto bilanciamento tra Forze Armate
e Polizie in Europa?
Se si, come mai le Forze Armate vengono chiamate, giusto o sbagliato che sia, a compiti di ausilio alle cinque Forze
dell’Ordine ad ordinamento
generale (dai vespri siciliani, ai
piantonamenti di siti sensibili in
passato, fino ad oggi per
“strade sicure” e per il controllo
dell’immigrazione clandestina
e qualcuno le invoca anche
per l’emergenza carceraria).
Ora, che un necessario ed ulteriore processo di riorganizzazione serva alle Forze Armate è sacrosanto, ma serve
solo ad esse e nei termini
proposti?
Tagliare numeri così alti di
personale in breve tempo
comporta costi iniziali altissimi
a meno di rinunciare ai reclutamenti costruendo un “esercito” di “vecchi”.
E poi, fissato il numero di forza del nuovo modello di Difesa ed il tempo per la sua completa realizzazione, come si
gestiranno gli esodi del personale? Il personale che ha
professionalità particolari,
non facilmente riproducibili in ambito civile come sarà
accompagnato al termine
della vita professionale??
Qualcuno parla di accettare
ruoli ed impieghi i più vari, internamente ed esternamente
alle Forze Armate. Io penso
che sull’argomento serva una
attenzione particolare ed un
necessario confronto con le
rappresentanze militari senza
pregiudizi di alcuno o peggio
presuntuosi atteggiamenti dirigisti.
Come si può vedere la soluzione del rebus non è così
semplice come si vuol far
apparire.
2. Le funzioni dei Carabinieri
(4^ Forza Armata dal 2000)
sono svolte quasi esclusivamente nel campo della sicurezza come irrinunciabile
presidio di legalità sul territorio.
Ma è proprio necessario annoverare ancora i carabinieri
tra le Forze Armate? E se si
optasse per il si, le funzioni di
Polizia Militare svolte dagli
stessi all’interno e all’esterno
del territorio nazionale, non sarebbe più razionale affidarle ai
militari delle altre tre Armi
(Esercito, Marina, Aeronautica)
come avviene peraltro in altri
Paesi Alleati liberando risorse
umane da destinare alle attività
proprie di una Forza di Polizia
magari rinforzando la presenza nei territori più esposti alla
criminalità organizzata?
3. Le funzioni complementari di intervento in caso di
pubblica calamità o di straordinaria necessità verranno ancora mantenute tra i
compiti delle FF.AA.?
Credo che non sfugga a nessuno la importante opera svolta dai militari dietro il coordinamento della Protezione Civile e insieme a tante altre benemerite organizzazioni del
volontariato, in occasioni di
tali eventi – (terremoti e disastri ambientali compresa la
“monnezza”). In ogni circostanza il militare è chiamato ad
intervenire….e lo fa volentieri,
con orgoglio e qualche riconosciuta capacità!! Ma se si ridurranno gli effettivi potremo,
e soprattutto, dovremo ancora farlo??.
La componente tecnico-logistica ed amministrativa delle
Forze Armate massicciamente impiegata per tali necessità e su cui si puntano gli occhi
per una riduzione del modello a tutto vantaggio della componente operativa, è così inutile o facilmente e semplicisticamente riducibile?? Basterà
in futuro solo la struttura della
protezione civile e delle orga-
nizzazioni di volontariato per
assolvere tali gravosi compiti??
Credete di si?? Io non ne
sono sicurissimo!!
4. Le funzioni strategiche di
supporto tecnico-logistico
ed operativo, specie alle
operazioni fuori area oppure ai sofisticati sistemi di armamento delle Forze Armate, oggi svolte in maniera combinata tra militari e industria è
opportuno, economico ed
efficace trasferirle in “toto” a
quest’ultima? E’ pagante ridurre tale componente militare, di tecnici altamente specializzati,?? Abbiamo pensato
bene alle professionalità e
competenze che si perderanno, per sempre, e ci siamo domandati se le ritroveremo
allo stesso modo e prezzo
sul “mercato” dove la stella polare è il profitto e non l’interesse
generale dello Stato!!
5. Diceva qualcuno: “in
guerra la metà di tutto è la
fortuna” oltre a “alla lunga la
spada viene vinta dallo spirito” .
Costui non era un verde pacifista dei nostri tempi ma un bellicoso generale….anzi il generale per antonomasia…….Napoleone.
Ora se già a quel tempo emergevano tali pensieri mi domando perché mai nessun
dubbio sfiori le menti di chi
oggi spinge per una maggiore spesa per gli armamenti tradizionali ed il funzionamento a scapito della componente umana unica detentrice dello “spirito” inteso
come intelligenza.
Invito sommessamente costoro a leggere ed a prendere in considerazione anche
altri pensatori che su scenari
di guerra futuri hanno opinioni diverse da quelle tradizionali
e forse più al passo con il tempo che stiamo vivendo.
“Cyberwar” oppure “guerre finanziarie” come quella cui assistiamo in Europa in questi
giorni difficilmente le vinceremo con carri armati, portaerei,
caccia super tecnologici, tutti
armamenti tradizionali costosissimi.
segue a pag. 8
8 • DICEMBRE 2011
Il nuovo
dei
Altri
tagli e
risparm
i
sono possibili anche sul versante immobiliare; perché non alienare e/o valorizzare vecchie caserme abbandonate, chiudere enti oramai inutili, puntare concretamente su un programma
di vendita, agli attuali conduttori, degli
alloggi che determinano più costi che
ricavi e contenziosi infiniti magari destinando parte delle risorse così recuperate ad una nuova idea di politica alloggiativa per il personale più giovane
e meno abbiente.
Quindi perché privarci così a cuor
leggero di risorse umane pregiate che
invece potrebbero essere impegnate
per coprire “nuovi spazi di Difesa”
ove conta di più lo “spirito” umano??
Se qualcuno ha dei dubbi veda un po’
cosa fanno gli Stati Uniti d’America sull’argomento.
Detto dell’agnello sacrificale, nel
“tacchino” invece identifico “il militare” che in ultima istanza subirà gli effetti del nuovo Modello di Difesa con tutte le sue positività o negatività.
Il tacchino militare non è una specie protetta, non può parlare, ne rappresentare o far rappresentare direttamente le proprie idee (è senza sindacato), le sue proposte, i suoi, dubbi, e sue perplessità sull’argomento.
Non conta il suo giudizio!! Egli non
è competente; cosa mai potrà sapere
di concetti geopolitici, geostrategici, di
“small defense”, di politica internazionale, di management, di processi e riforme strutturali, di termini come efficienza, efficacia, economicità, di programmi d’armamento, di interoperabilità, di visione “joint”, di forza bilanciata, di forza integrata, del cyberwarfare……e di tante altre cose.
In realtà, forse dico forse, poco (siamo
sicuri però??).
Io di certo meno, moltissimo meno, di
tantissimi ed autorevolissimi pensato-
segue da pag. 7
Giornale
Militari
IL NUOVO
MODELLO
DI DIFESA
ri che ho letto ed ascoltato, proporre
idee sul mondo della Difesa da qualche tempo a questa parte.
E questo è sicuramente un bene….il
dibattito è un segno di democrazia,
segnala inoltre l’importanza dell’argomento, ed il fatto che la società civile
e la politica finalmente ne parlino è una
grande conquista. Ora come dicevo, io
di sicuro non ho le giuste competenze
su questi complessi argomenti, altri
però dovrebbero ammettere, se non
l’incompetenza come me, almeno in
talune circostanze un “velato” conflitto d’interessi e la mancata “investitura popolare”, specie nel proporre soluzioni circa le questioni attinenti la riduzione del personale, la
conservazione del posto di lavoro,
la riqualificazione professionale ed
il reinserimento nell’attività lavorativa. Questi argomenti sono, anche
per legge, prerogativa delle Rappresentanze Militari!! E non mi si racconti della “favola ottocentesca” che
il “Comandante” racchiude in se
l’equilibrio, le capacità, le competenze
ed il giusto “sentiment” per rappresentare le istanze del personale!! Son
piene le fosse di buone intenzioni. Un
esempio recente? Le promozioni bloccate economicamente per tutti i militari
tranne che per i vertici!! E poi quando
mai e perché un dirigente, anche militare, dovrebbe privilegiare una componente (quella umana) rispetto all’investimento ed al funzionamento compromettendo l’azione funzionale cui è
stato preposto?? Non è neanche corretto, a guardar bene, chiederglielo.
Quindi tocca a noi “Rappresentanze Sociali” parlare e spiegare le ragioni, le necessità, le paure, le pulsioni del personale che in questo momento è preoccupatissimo per queste
continue esternazioni dei vertici istituzionali e politici per una ristrutturazione che si profila difficile e onerosa. Al
tavolo nessuno ci ha invitato sin’ora a
parlare di questo, di sicuro noi però faremo del tutto per dire la nostra, per
portare in alto anche il punto di vista del “tacchino”!! Si, di quello che
per tradizione deve essere cucinato in
queste gloriose “feste di ristrutturazione”.
I tagli nel nuovo modello di difesa debbono, guarda caso, riguardare esclusivamente il personale che in ogni ristrutturazione che si rispetti è in esubero…!! E quale miglior tacchino di uno
“uso ad obbedir tacendo…..”
Termino questa personale riflessione
ponendo infine una domanda: chi è il
premio Nobel che ha individuato nell’ormai famosissimo “trittico magico”
50/25/25 (personale / funzionamento / investimento) il perfetto equilibrio
percentuale del Bilancio della Difesa di
uno Stato?? Siccome di scienziato si
deve trattare (altrimenti sono pensieri
in libertà, magari eminentissimi, ma discutibilissimi) accanto al nome attendo una analisi strategica e una dimostrazione logico-matematica a supporto
della tesi. Orbene credo che dovrò
aspettare a lungo!!! Quel nome e quella dimostrazione tarderanno ad arrivare
e caso mai
arrivassero son certo di riuscire a tro-
vare altrettante menti illuminate in grado di confutarne il portato.
Nessuno nega l’evidente necessità di
ridurre le spese della Difesa a causa
delle ristrettezze finanziarie, (cosa peraltro già avvenuta in larga parte in questi anni), di continuare nell’opera di efficientazione delle nostre Forze Armate
per i compiti presenti e quelli futuri, di
pensare concretamente ad una Difesa Europea comune, quello che non
piace è la furia “iconoclasta” e
“massimalista” che ci pare di percepire nell’aria rispetto alla figura del
“militare in esubero”. Gli uomini
e le donne delle Forze Armate sono
professionisti seri , silenziosi, ma
non fessi!! E il termine “fessi” non lo
uso a caso ….a ciascuno le proprie riflessioni. Io le mie le faccio sempre con
onestà intellettuale e col ben dell’intelletto (quel poco che posseggo), tenendo però a mente il monito di “Zio
Giulio”.
Mi auguro in conclusione, che la necessità di rivedere il modello di Difesa
e renderlo meno costoso e più efficiente
ed efficace sia la premessa per una discussione ampia e serena, aperta anche a chi come noi mena vanto di rappresentare il personale. Speriamo
che al termine del processo coloro che
son chiamati a decidere e che ora
sembrano estromessi dalla discussione (Parlamentari) salvaguardino
poi il “bene” più prezioso dell’organizzazione: “ il militare”.
Discutiamo quindi pure di una Riforma
del Modello di Difesa tenendo però in
debito conto tutto quanto brevemente
descritto ma soprattutto in gran considerazione il monito di un galantuomo
già Ministro della Difesa (uno dei pochi ricordati con affetto) l’On.le Arturo
PARISI: “….le Forze Armate sono la
pre-condizione per l’esistenza dello Stato di diritto e per l’esercizio di
ogni libera attività…..”.
*Presidente del Co.Ce.R.
A.M. X Mandato
IL MINISTRO DELLA DIFESA DI PAOLA INCONTRA IL COCER
Esuberi, pensioni e ristrutturazioni
quale futuro per la categoria militare?
Eccoci qua, nel mezzo di una crisi europea, con l’ennesima Manovra Finanziaria ed un Governo Tecnico che cerca le parole
per giustificare il proprio operato.
Dopo l’incontro di domenica 4 Dicembre tra in Consiglio dei Ministri e le Rappresentanze Militari, dopo l’approvazione della
Manovra, ecco arrivare la decisione del Ministro della Difesa,
Ammiraglio di Paola, di incontrare il (13.12.2011) CoCeR Interforze per un punto sulla situazione.
Il Ministro avevamo già avuto
modo di conoscerlo all’inizio del
Mandato, quando era Capo di
SMD. Al primo incontro di benvenuto, si presentò convinto e
senza peli sulla lingua, modello
Marchionne, a distanza di cinque
anni l’atteggiamento non è cambiato. E’ stato chiaro sin dall’esordio, due sono le questioni
dirimenti, il Nuovo Modello di Difesa e la Previdenza.
Nel primo caso le risorse finanziarie a disposizione non per-
mettono di sostenere l’attuale
Modello, occorre ristrutturarlo,
rivitalizzarlo e purtroppo ciò può
avvenire solo in senso restrittivo.
Il surplus di personale non è più
sostenibile, occorre rivedere l’attuale dislocazione delle risorse
basandole su un nuovo rapporto di spesa, 50% per il personale, 25% sul funzionamento, 25%
investimento, contro le attuali
risorse che assorbono ben il
75% per gli stipendi del personale.
Per quanto riguarda la Previdenza un primo passo avanti è
stato fatto dal Governo rispetto la
prima bozza di Manovra. Sono
state raccolte le istanze dell’incontro precedente delle Rappresentanze/Sindacati e per il
momento il Comparto Difesa e
Sicurezza non è stato inserito
nella riforma pensionistico. Un
apposito Decreto concertato tra
Ministero del Tesoro e Funzione
Pubblica entro il mese di Giugno
dovrà occuparsi della materia. Si
tenterà di fare un ulteriore passo in avanti inserendo il Ministero
della Difesa affinché non resti
solo una questione economica.
Successivamente hanno preso
la parola i Delegati ricordando alcune questioni ancora in sospeso come la Previdenza Complementare, i Fondi Pensioni
mai attivati e la mancata armonizzazione del TFS a TFR. Per
il momento è cambiato solo il calcolo del TFS in favore del TFR in
modo restrittivo, senza dare i
vantaggi del TFR come la possibilità di prendere un anticipo.
Inoltre non sono state definite tutte le voci che fanno cumulo nel
TFS/TFR.
Per quanto riguarda il Nuovo Modello di Difesa i delegati hanno
chiesto al Ministro le modalità
con cui avverrà la ristrutturazione, se attraverso un esodo fisiologico oppure in modo forzato. E’ evidente che se la ristrutturazione avvenisse partendo
dalla situazione finanziaria, piuttosto che dal ruolo strategico che
si intende dare alle FF.AA., la
componente umana sarà quella
più penalizzata. Inoltre i tempi per
la realizzazione sono molto importanti, una cosa è una riforma
secca in cinque anni ed un’altra
una ristrutturazione fisiologica
con un transitorio di dieci anni.
E’ ovvio che a fronte di cambiamenti epocali occorre sostanziare immediatamente il “Ruolo
Negoziale” che peraltro è previsto sulla norma della specificità.
In assenza di queste revisioni i
pericoli di subire passivamente
ogni cambiamento ci sono tutti.
La componente COCER AM e
GDF ha ribadito la richiesta di un
Sindacato, un organismo autonomo che esca dal ruolo ibrido
tra la concertazione e la contrattazione, pena la confusione
dei ruoli e dell’attività di tutela della Rappresentanza.
A queste importanti tematiche il
Ministro non ha dato risposte, ha
cercato di garantire che in merito agli esuberi non sarà fatta “macelleria sociale”. Allo stesso tempo è evidente che esiste un
esubero di marescialli ed ufficiali
e che lo strumento militare non
può essere uno “stipendificio”. Ha
aggiunto che i militari restano comunque dei cittadini italiani e non
possono essere esenti dai sacrifici richiesti al nostro paese.
Il sottoscritto, in conclusione dell’incontro, ha rivolto al Ministro un
accorato appello affinché quelle
parole di vicinanza si traducessero in un Comunicato Stampa
volto a rasserenare gli animi dei
colleghi. In mancanza di dati
concreti, di capire quale Modello sarà attuato, quanti gli esuberi,
quali le soluzioni e con quale età
si potrà andare in pensione, un
Comunicato del Ministro, che
nessuno sarà lasciato a piedi o
con forti penalizzazioni, sarebbe
molto utile a tutti. Non dimentichiamo che l’effetto anticasta
sta facendo il giro, quotidianamente i mass-media gridano
allo scandalo nelle FF.AA., arginiamo taluni ritornelli prima che
sia troppo tardi ed a pagare siano sempre i soliti.
Ahimè, il Comunicato non è arrivato ed ho paura non arriverà
mai (chi ha il morto se lo pianga).
Ferdinando Chinè
DICEMBRE 2011 • 9
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
L’INDIRIZZO DEI COMPORTAMENTI IN UNA NOTA
AL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
L’utilizzo della rete e dei social
networks nell’ambito della Difesa
La nota dello SMA suggerisce “cautele” nella libera manifestazione
del pensiero e obbligo di riserbo sulle questioni militari
Il Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica militare
Generale S.A. Roberto Corsini ha recentemente diramato una nota sull’utilizzo
della rete e social network
soffermandosi sui riflessi
che il loro utilizzo, da parte
del personale militare, può
avere nella diffusione di notizie relative all’attività militare.
In particolare il Generale
Corsini afferma che: «La forte incidenza dei sistemi di
comunicazione di massa sui
processi decisionali di natura strategica e sulla formazione della coscienza collettiva nella “società globale”
del XXI secolo ha indotto anche la Forza Armata ad interagire in modo incisivo e trasparente con l’opinione pubblica, veicolando le finalità
ultime della missione assegnata ed i valori etici cui costantemente informa il proprio operato. Tale esigenza,
peraltro, scaturisce anche
dalla necessità di conformarsi ai princìpi di efficienza e
buon andamento dell’azione
amministrativa introdotti
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Questo periodico è associato alla
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nell’ordinamento giuridico
italiano agli inizi degli anni
‘90 e volti a garantire, fra l’altro, un rapporto più immediato e diretto con i cittadini.
In quest’ottica sono state intraprese numerose iniziative
(esempio: costituzione degli
Uffici Relazioni con il pubblico, potenziamento dei servizi di Pubblica Informazione
ed incremento dell’attività divulgativa, organizzazione di
Master, Convegni e Seminari per diffondere la cultura
aeronautica all’esterno dell’organizzazione militare eccetera) che hanno avuto il
merito di rafforzare nell’opinione pubblica un sentimento di profondo rispetto verso
l’istituzione militare è di incondizionata stima per i suoi
componenti. Questa apertura alla società civile, incentivata anche dalle Autorità politiche, ha generato in taluni
l’erronea convinzione di poter liberamente e discrezionalmente divulgare notizie
d’interesse militare. Al riguardo va sottolineato che la
comunicazione verso l’esterno trova un limite invalicabile
nella necessità di tutelare in
ogni circostanza la sicurezza
delle installazioni militari e
del personale che vi opera,
a presidio della quale la normativa vigente impone ad
ogni appartenente alle Forze
Armate cautele nella libera
manifestazione del pensiero
nonché l’obbligo di mantenere il dovuto riserbo sulle
questioni militari. Si tratta di
princìpi fondamentali, ma
non di rado fraintesi, poiché
continuano a verificarsi inaccettabili episodi di divulgazione non autorizzata di notizie e immagini di sensibilità
militare attraverso gli strumenti più disparati (organi di
stampa, internet, telefoni
cellulari eccetera), tali anche
da compromettere la riservatezza di informazioni classificate ed arrecare serio pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare è stato rilevato che il ricorso alla rete
internet e ai vari social network consente la diffusione
di notizie riservate, o riferibili
al servizio, delle quali non è
possibile prevedere e circoscrivere il successivo utilizzo
e le possibili manipolazioni.
Parimenti censurabile è
l’abitudine, piuttosto consolidata, ad intrattenere conversazioni private anche in luoghi aperti al pubblico su argomenti afferenti o collegati
al servizio, nel corso delle
quali, talvolta in buona fede
e sottovalutando la reale
portata dei fatti riferiti, vengono rese informazioni suscettibili di facili e perniciose
strumentalizzazioni. Per fugare ogni dubbio sulla cogenza delle menzionate prescrizioni ritengo doveroso, in
questa sede, richiamare le
principali norme di riferimento in materia:
articoli 1472 del Codice
dell’Ordinamento Militare:
[...];
articolo 722 del Testo Unico
delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: [...];
il tenore letterale delle citate
disposizioni è inequivocabile: se la libera manifestazione del pensiero su tutte le
questioni d’interesse militare o comunque correlabili al
servizio è subordinata alla
preventiva autorizzazione
degli organi competenti (per
l’A.M. lo Stato Maggiore), il
dovere di riserbo, che caratterizza lo status di militare, è
assoluto e sussistente an-
che laddove si ritenga di
trattare argomenti di marginale importanza o comunque non particolarmente lesivi della sicurezza dell’organizzazione. Ne consegue
che l’accertata violazione
dei suddetti doveri comporta
nei confronti dei responsabili l’adozione di severi provvedimenti disciplinari e, nei
casi più gravi, quali ad
esempio la divulgazione di
notizie segrete o riservate
(articolo 127 c.p.m.p.) e il rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni (articolo
185 c.p.m.p.), l’esercizio
dell’azione penale. Sensibilizzo, pertanto, le Autorità
cui è devoluta l’azione di comando affinché, attraverso
una mirata opera di informazione ed indottrinamento rivolta al personale dipendente, assicurino sempre lo
scrupoloso rispetto dell’obbligo della riservatezza su
questioni concernenti il servizio. Nell’occasione mi rivolgo anche a ciascun militare evidenziando come
un’adeguata cultura nello
specifico settore della sicurezza debba caratterizzare il
proprio patrimonio di conoscenze tecnico-professionali
e rappresentare, allo stesso
tempo, un irrinunciabile valore morale».
La comunicazione del Generale Corsini ha sollecitato
un’interrogazione parlamen-
tare presentata dall’On
Maurizio Turco, radicale
eletto nelle file del Partito
Democratico. Il Deputato ha
chiesto al Ministro della Difesa di “dettagliare in modo
estremamente preciso gli
argomenti ritenuti vietati per
prevenire comportamenti
sanzionatori nei confronti
dei militari e di garantire il
pieno e libero esercizio del
diritto costituzionale della libertà di espressione e di
opinione”.
L’Onorevole Turco ha ricordato che, in base all’art. 9
della legge 382 del 1978:
“non è consentito ai militari
manifestare pubblicamente il
proprio pensiero senza previa autorizzazione su argomenti a carattere riservato di
interesse militare o di servizio ma che tale “preventiva
comunicazione” se intesa in
maniera “estensiva” potrebbe dissuadere i militari da
ogni possibile forma di libera
comunicazione o commento
ad attività di servizio e potrebbe apparire un’azione intimidatoria ed esagerata”. A
tal riguardo l’Onorevole ha
altresì ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che
nel suddetto articolo non
possono essere inclusi ogni
forma di attività e ogni
aspetto del servizio, specialmente se normali e notori
(Consiglio di Stato, sezione
IV, 24 gennaio 1985, n. 19).
10 • DICEMBRE 2011
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Un importante risultato frutto dell’azione dell’U.N.S.I. di Padova
Malattie per il RADON a Monte VENDA
Riconosciuta la causa di servizio e la equariparazione alle vittime del dovere
Il lungo e puntuale lavoro
svolto dall’UNSI (Unione Nazionale Sottufficiali Italiani)
comincia a dare i primi risultati:
Dal 2004 che l’Associazione
dei Sottufficiali segue tutta la
problematica relativa alle
fonti d’inquinamento ambientale che hanno caratterizzato il sito operativo del 1°
R.O.C. Monte Venda ed
hanno minato la salute di decine di operatori ivi impiegati.
La capillare ricerca effettuata
dall’UNSI sui tanti decessi
avvenuti tra i militari del Venda per malattie tumorali aveva fornito dati molto preoccupanti. Le preoccupazioni
erano legate sia al numero
di decessi e sia alle stesse
cause. Su un campione di
circa sessanta nominativi di
militari deceduti in un periodo significativamente ristretto, furono allora riscontrati
solo due casi di decesso per
infarto ed uno per incidente
stradale. Per tutti gli altri si
leggeva nella documentazione sanitaria adenocarcinoma, tumore ai reni, allo stomaco ai polmoni e così via
dicendo.
Il sospetto ha cominciato a
crescere man mano che si
verificavano nuovi casi ed è
poi cominciato a trasformarsi
in reale paura quando nel
corso del 2006, grazie alla
sensibilità d’alcuni Sottufficiali in servizio al teleposto
ubicato sulla vetta del monte
Venda furono effettuate in
tutto il sito ricerche per verificare la presenza di gas radon, sostanza radioattiva e
altamente cancerogena.
I risultati di quei rilievi furono
subito considerati pericolosissimi perché essi dichiaravano di fatto che in tutti gli
ambienti di lavoro del Venda,
vi era una concentrazione di
radon centinaia di volte superiore ai limiti imposti dalla
legge.
Quasi subito, l’amministrazione militare, come primo
intervento, chiuse il teleposto
spostando tutto il personale
militare tecnico presso l’aeroporto di Padova limitando
il tempo di permanenza da
quel momento nel sito solo
per il tempo strettamente necessario per effettuare le
manutenzioni e le stesse dovevano essere effettuae dal
personale adeguatamente
equipaggiato (tute speciali)
Da quel momento, l’UNSI ha
suonato l’allarme ed ha dato
vita a due iniziative. La prima
quella di chiamare a raccolta
quante tra vedove ed orfani,
potevano porre in relazione
all’esposizione al radon la
morte del proprio congiunto
e quindi guidare questa persone nell’iter procedurale
delle richieste di riconoscimento della causa di servizio. La seconda, quella di ricercare tutte le possibilità
per intraprendere un percorso di controllo sanitario e di
prevenzione su quanti, in
servizio e d in congedo avevano per lunghi anni prestato servizio al monte venda..
E’ stato un percorso lungo e
laborioso. L’UNSI, ha però
trovato lungo questo cammino molte mani tese. Ci hanno ascoltato alcuni parlamentari Padovani come il
Sen. Paolo Giaretta el’On.
Margherita Miotto dando la
loro voce ad importanti atti
parlamentari.
Fortissima è stata la sensibilità e l’impegno profuso dal
Ministro della Difesa On.
Ignazio La Russa e dai funzionari di gabinetto e PREVIMIL, da lui direttamente incaricati di seguire tutta la
questione. Anche il Sig. Capo di SMA ha mostrato tanta
sensibilità sulla questione e
per essere più incisivo ha
delegato il Comandante della 1^ Regione Aerea ad incontrare direttamente una
delegazione dell’UNSI
Non ultima la stampa specie
quella locale che non ha mai
smesso di porre forte interesse su questa triste e
drammatica questione.
Nei giorni scorsi sono arrivati i primi risultati. Sono riconosciute le malattie sofferte come dipendenti da causa
di servizio e RICONDUCIBILI ALLE PARTICOLARI
CONDIZIONI AMBIENTALI
ED OPERATIVE DI MISSIONE e vengono cosi rilasciati i
primi attestati di “EQUIPARATO ALLE VITTIME DEL
DOVERE”
Pensiamo che il cammino da
fare sia ancora molto lungo.
Sono ancora in tanti che
aspettano di ottenere lo
stesso riconoscimento.
Anche per il personale in
servizio si cominciano a delineare momenti di maggiore
serenità perché l’Aeronautica ha attivato attraverso le
sue strutture sanitarie un
adeguato monitoraggio con
visite mediche ed esami clinici periodici.
Per il personale in congedo
che ha presentato richiesta
per ottenere gli stessi accertamenti sanitari, pur essendo
stati già incaricati gli Istituti
Medico Legali, si è nell’attesa di soluzioni che agevolino
il personale interessato ad
essere accolto presso strutture sanitarie militari del proprio territorio d’attuale residenza
Ci sembra ora doveroso informare anche il Nuovo
Giornale dei Militari che si è
rivelato utilissimo strumento
d’informazione e di diffusione del dramma del Venda
aiutandoci a raccogliere altre
testimonianze che ci hanno
permesso di aiutare altri militari non più residenti nella
zona di Padova e del Veneto.
Ancora un veramente sentito
ringraziamento per come ci
avete aiutato e per tutta
l’opera d’informazione così
preziosa per il mondo militare.
IL presidente
Leone Cav. Grazzini
Congelamenti stipendiali e
promozioni: clausola anti ricorsi
L’avevamo detto, gli effetti del “famigerato” art. 9 del D.L. 78/2010 sarebbero stati chiari solo dopo le relative disposizioni attuative e
per questo che, nel commentarlo, abbiamo sempre usato il condizionale e, almeno per quanto riguarda l’effetto slittamento del congelamento, continuiamo ad usare la forma dubitativa. Tre sono le novità rilevanti emerse a seguito della Circolare del Ministero dell’Economia n. 12 del 15 aprile 2011 che ha dato concretezza all’art. 9 del D.L. 78, del D.L. 98/2011 e dei Decreti Ministeriali (la cui emanazione è ormai alle porte) di distribuzione degli ormai famosi assegni “una tantum” di riparazione.
Prima novità: le promozioni derivate da concorsi interni banditi dopo il 15 novembre 2009 per passaggi tra ruoli diversi non rientrano
nel congelamento stipendiale, in quanto il D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), entrato appunto in vigore il 15 novembre 2009, ha
equiparato la promozione per concorsi interni ad una nuova assunzione. Così è stabilito nella Circolare n. 12, tanto che i Decreti Ministeriali che disciplinano la distribuzione degli assegni “una tantum” non prevedono tra i beneficiari i promossi per concorso interno.
L’unica eccezione si potrebbe verificare per i concorsi della polizia di stato banditi prima del 15 novembre 2009 ed ancora in corso.
Seconda novità: secondo quanto si legge nella circolare n. 12, il comma 21 dell’art. 9, rende neutro il triennio 2011-2013 ai fini della
maturazione degli adeguamenti stipendiali automatici (assegno funzionale, classi e scatti), pertanto la naturale maturazione di detti
trattamenti subirebbe uno slittamento di tre anni per tutto il personale e non solo per chi li matura all’interno del prossimo
triennio. Esempio: l’assegno funzionale che si matura il 21.09.2014 (che secondo le precedenti interpretazioni sarebbe pareva escluso dal congelamento) sarebbe invece percepito dal 21.09.2017, così come quello che si matura in data 21.09.2012 sarebbe percepito
il 21.09.2015 e così via.
Terza novità: l’art. 16 co. 1 del D.L. 98/2011 (conv. in Legge n. 111/2011) ha offerto al Governo la possibilità di emanare appositi regolamenti con cui, tra l’altro, operare la:
“b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del
personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;”
Quarta novità: l’art. 16 co. 7 dello stesso D.L. 98/2011 ha introdotto una “clausola anti-ricorsi”, con la quale sostanzialmente si stabilisce che, per i tagli imposti alla magistratura (co. 22 dell’art. 9 del D.L. 78) e per i c.d. “contributi di solidarietà”, in presenza di ricorsi
vinti le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti saranno recuperate con misure di carattere generale sulle intere categorie di
personale:
“In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla
manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni
2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell‘anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.”
Una clausola probabilmente imposta dal precedente Governo a seguito dei ricorsi presentati dal personale della Magistratura, ma che
tuttavia potrebbe essere assunta anche nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa, in caso di eventuali (e probabili)
ricorsi.
GIANLUCA TACCALOZZI Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse
DICEMBRE 2011 • 11
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
INDENNITA’ DI BUONUSCITA, INDENNITA’ DI ANZIANITA’
E PREMIO DI SERVIZIO
Cessioni del trattamento
di fine rapporto
La cessione a terzi può essere presentata con il modulo predisposto dall’Inpdap e deve
riportare i dati anagrafici, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, la denominazione
e il codice fiscale dell’ente datore di lavoro, la data e la firma dell’interessato.
Sono incedibili indennità di buonuscita, indennità premio
di servizio e indennità di anzianità ma solo fino alla data
di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale. Risolti i rapporti i trattamenti, in base alla
legge 10/2011 in vigore dal 27 febbraio di quest’anno, sono
cedibili, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla cessazione del rapporto lavorativo e previdenziale alla effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.
Il lavoratore può cedere ad altri l’importo maturato netto
del trattamento di fine servizio (Tfs), sottratti gli eventuali debiti nei confronti dell’Inpdap, conosciuti prima della notifica della
cessione.
I contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo sono nulli e quindi non hanno alcun effetto.
Somma cedibile. Nel caso in cui l’iscritto stipuli un contratto di cessione prima di ricevere il pagamento del Tfs o
della prima rata, per poter stabilire quale sia la somma cedibile l’interessato
deve chiedere agli uffici Inpdap territorialmente competenti
(è disponibile l’apposito modulo nel sito www.inpdap.gov.it)
la certificazione del credito cedibile.
Eventuali debiti con Inpdap o debiti diversi di cui si abbia
notizia sono determinati ed esclusi dal netto cedibile e recuperati in sede di liquidazione e pagamento all’eventuale cessionario.
Procedura di verifica. Una volta quantificata la quota, se
essa è di importo superiore ai 10 mila euro, Inpdap deve
attivare la dovuta di verifica segnalando il caso a Equitalia. Se il richiedente
risulta essere in debito di qualche somma con gli agenti
della riscossione, il relativo debito deve essere accantonato, nell’ambito della procedura, secondo i criteri e le quantità indicate dall’agente della riscossione e l’Istituto non può
autorizzare la cessione del credito, almeno non per l’intero
ammontare.
Nell’evenienza che venga chiesta una cessione del Tfs
dopo aver ricevuto il pagamento della prima o della seconda
rata, l’interessato dovrà comunque chiedere all’Istituto la
certificazione del residuo credito cedibile per evidenziare
le rate già poste in pagamento e le somme ancora da pagare.
Cessionari. La notifica del contratto di cessione, corredato
della certificazione relativa al Tfs cedibile prodotta dalla sede
Inpdap, può essere effettuata in qualsiasi forma, a condizione
che rechi data certa e possa far identificare la provenienza della notifica stessa.
Possono essere cessionari dei Tfs le banche e gli intermediari finanziari. In caso di più contratti di cessione dell’intero trattamento di fine servizio o relativi ad uguali importi, Inpdap darà esecuzione
a quello notificato per primo.
Scadenze di pagamento.
La cessione del Tfs ha l’effetto di trasferire, totalmenteo parzialmente, il diritto di credito dell’iscritto ad un soggetto di-
verso da questo.
Resta inalterata la normativa sulle scadenze di pagamento
del trattamento, compresa quella che impone il pagamento
rateale del trattamento nei casi in cui superi i 90 mila euro.
Recupero indebiti. Qualora dovesse essere rilevato, successivamente alla cessione, che sono state indebitamente
erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo
di Tfs, il recupero sarà attivato nei confronti del cedente
(l’iscritto o il beneficiario) e non del cessionario (banca e
intermediario finanziario).
Pignoramenti e assegni di divorzio. In caso di pignoramenti attivi sul tfs oggetto di cessione gli uffici Inpdap devono verificare quale delle due notifiche è giunta per prima. Se la cessione a terzi della prestazione viene comunicata dopo il pignoramento, è quest’ultimo che prevale.
Identico discorso per le richieste delle amministrazioni ed
enti datori di lavoro volte a recuperare sul tfs somme di condanna per danno erariale a seguito di sentenze della Corte dei conti: hanno la prevalenza sulla cessione se comunicate prima della notifica della cessione.
I medesimi criteri si applicano nei casi in cui il tribunale ingiunge con sentenza di pagare una quota del tfs al coniuge
divorziato, ovvero prende tale decisione nella sentenza di
divorzio.
Se la cessione a terzi del tfs è stata notificata prima dell’arrivo della documentazione
relativa all’ex coniuge prevale il diritto del cessionario.
(B.B- Fonte: INPDAP.)
NUOVE CONVENZIONI INPDAP RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
Pensionati pubblici non autosufficienti
La sottoscrizione dell’accordo riguarda l’ospitalità a tariffa convenzionata di pensionati pubblici non autosufficienti con patologie cerebrali degenerative. L’Inpdap sostiene i costi dell’ospitalità, compresi i servizi socio assistenziali, presso la struttura prescelta dal beneficiario.
L’offerta della convenzione, rivolta a pensionati Inpdap in condizioni economiche disagiate e affette da gravi degenerazioni cerebrali, prevede le seguenti modalità d’intervento:
1 – ricovero residenziale:
a) a copertura del lasso di tempo tra l’introduzione nelle liste
d’attesa Asl e l’inserimento nella struttura pubblica; b) per un
periodo temporaneo tra i 30 e 60 giorni in caso di difficoltà nell’assistenza familiare;
c) per la stabilizzazione anche farmacologica di disturbi comportamentali;
2 - ricovero diurno in day hospital per favorire la permanenza
dell’assistito presso il nucleo familiare. E’ di competenza dell’Inpdap la definizione del programma assistenziale, mentre al
soggetto gestore compete l’organizzazione degli spazi e delle prestazioni richieste, nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa.
Le competenze della struttura. Gli ospiti della struttura fruiscono delle prestazioni previste dal Servizio sanitario nazionale e il loro stato di salute è seguito con terapia da medicigenerici convenzionati a scelta dei pazienti. La Direzione della struttura deve:
1) predisporre “programmi individuali” preventivi e riabilitativi
con verifica periodica;
2) chiamare per necessità il medico di fiducia;
3) somministrare terapie all’ammalato su prescrizione medica;
4) prestare cure infermieristiche con personale specializzato;
5) occuparsi dell’approvvigionamento, somministrazione e con-
servazione di medicinali prescritti;
6) garantire l’assistenza specialistica del Servizio Sanitario;
7) trasportare su richiesta medica in ospedale il malato e mantenere costanti rapporti nel corso della degenza;
8) contattare i parenti e l’Inpdap in caso di pericolo di vita o grave infermità.
Retta giornaliera. La struttura deve tenere aggiornata la documentazione degli ospiti e dell’organizzazione della vita comunitaria che include registro presenze degli ospiti Inpdap residenziali e diurni e del personale con mansioni e turni, cartelle personali; raccolta terapie individuali; diario annotazioni
giornaliere per ogni ospite riservato agli operatori; tabella dietetica esposta in cucina e sala pranzo; documentazione igienico sanitaria.
La retta giornaliera prevista dalla convenzione è composta da:
a) una quota sanitaria a carico delle Aziende sanitarie locali,
b) una alberghiera/ sociale a carico dell’ospite e/o familiari, c)
una sussidiaria a carico dell’Inpdap.
Suddivisione delle quote. Le rette sono determinate per la
parte sanitaria in base alle decisioni adottate dalla Regione competente per territorio, per quella alberghiera/sociale dagli enti
pubblici territorialmente competenti o se assenti sulla base della proposta di convenzionamento presentata dalla struttura, sia
per il servizio residenziale che per il day hospital. La quota alberghiera/sociale della retta è soggetta a variazioni secondo
l’indice annuale Istat calcolato sul 100% della retta, mentre le
variazioni di quella sanitaria sono di competenza regionale.
In caso di ricovero ospedaliero, o rientro temporaneo in famiglia, vacanza o altra motivata richiesta, è prevista la conservazione del posto con una compartecipazione alle spese, relative alla quota alberghiera, del 40%.
Pensione completa. La struttura accreditata o autorizzata all’esercizio dell’attività dagli Enti territoriali con esperienza nel-
l’assistenza specifica deve essere ubicata in località con bacini d’utenza significativi, accessibile ai familiari e servita da mezzi di trasporto pubblico. Le camere dei pazienti devono essere con max 2-3 letti a movimentazione elettrica, con dispositivo per chiamata d’urgenza, servizi igienici con vasca e/o doccia per i pazienti con ridotta autonomia. Devono essere presenti aree comuni come soggiorno, sala da pranzo e di lettura, zona TV, sala per attività ricreative, palestra, area verde, ambulatorio, reception. L’ospitalità alberghiera è in pensione completa con servizio di lavanderia e cura della persona. Inoltre
sono incluse: assistenza medica generale e specialistica, consulenza geriatrica, infermieristica, tutelare alla persona 24 h su
24, attività riabilitativa e di animazione e terapia occupazionale.
Nel centro diurno sono individuate le seguenti prestazioni di
assistenza: alberghiera diurna, con pasto, merenda e se necessarie diete personalizzate; tutelata comprensiva di bagno
o doccia;attività occupazionali, di animazione e mobilizzazione;infermieristica con somministrazione di terapia, medicazione,
misurazione parametri vitali; trasporto dall’abitazione al centro diurno e ritorno.
Due terzi a carico Inpdap. L’Inpdap eroga alle strutture che
stipulano la convenzione una quota tariffaria “pro die” pari a circa i due terzi del totale per ogni utente pensionato, inserito nel
progetto, a copertura della spesa socio assistenziale. E’ esclusa la parte di quota delle prestazioni sanitarie, che sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il convenzionamento si
conclude al venir meno del fabbisogno assistenziale o alla mancata sussistenza dei requisiti indicati. La domanda d’interesse al convenzionamento, insieme alla ricevuta del pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, può essere presentata “sine die” presso le Direzioni regionali Inpdap competenti per territorio, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it.
12 • DICEMBRE 2011
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
LA SPEZIA: INTESA CON IL
DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
Inpdap-Marina militare
protocollo di intesa per la consulenza
Presso il Comando in capo
del Dipartimento militare
marittimo Alto Tirreno di La
Spezia
è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa e la Sede provinciale Inpdap di La
Spezia per l’avvio sperimentale del progetto “
Consulenza Inpdap presso
la Marina militare- Alto Tirreno”.
Il protocollo, firmato dal dirigente della Sede di La
Spezia, Bernardo Ristuccia
e dal Capo di Stato maggiore di Maridipart Michele
Cassotta, con il coordinamento della Direzione re-
gionale Inpdap, riguarda il
personale civile e militare
in servizio presso i vari comandi della Marina militare
che nel territorio spezzino
è pari a circa 8.500 iscritti
e costituisce quasi il 50%
del bacino di utenza della
Sede Inpdap.
Garanzie Inpdap. Tutto ciò
per garantire:
1) servizi in tempo reale ,
grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche,
2) consulenza professionale agli iscritti, al fine di aumentare la consapevolezza delle scelte in materia
pensionistica,
3) servizi più qualificati in
ambito creditizio e sociale,
per rispondere in modo
adeguato e concreto alle
reali esigenze della comunità. Il protocollo di intesa
prevede alcune importanti
iniziative.
NOTIZIE IN BREVE
Militari: pensioni
provvisorie.
Anche per l’anno in
corso sono stati presi
accordi con il Centro
amministrativo Esercito
italiano per il
trasferimento alle sedi
provinciali e territoriali
Inpdap tramite
procedura
automatizzata del
pagamento a decorrere
dal 1° gennaio 2012
delle pensioni
provvisorie del
personale militare
appartenente al
Ministero della difesa,
che ha concluso il
periodo di permanenza
in ausiliaria.
Blocco degli
adeguamenti
retributivi
Per gli anni 2011-2013 è
previsto il blocco senza
recuperi dei meccanismi
di adeguamento
retributivo per il
personale in regime di
diritto pubblico non
contrattualizzato.
Per le categorie di
personale, che
fruiscono invece di un
meccanismo di
progressione
automatica degli
stipendi, viene stabilito
per lo stesso triennio il
blocco. Sono quindi
interrotti tutti gli
automatismi stipendiali,
la cui naturale data di
maturazione subisce
uno slittamento di tre
anni a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Le
progressioni in carriera
e i passaggi tra le aree
disposte nel triennio
indicato hanno effetto ai
fini esclusivamente
giuridici.
Credito
Dal 1° ottobre 2011
sono in vigore i nuovi
regolamenti di
erogazione di mutui
ipotecari e prestiti agli
iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali
Punto Consulenza. E’ attivo dal 18 ottobre un punto
consulenza presso
il Comando in capo del Dipartimento Marina militare
dell’alto Tirreno per 17
giornate nel corso dell’anno 2011.
In esso si effettua consulenza su tutte le materie di
competenza dell’Istituto,
con particolare riferimento
alle prestazioni pensionistico/previdenziali e alle pre-
stazioni creditizio/ sociali e
viene rilasciato, a richiesta,
l’estratto contributivo. Funzionari dell’Inpdap stampano e consegnano la modulistica necessaria alle richieste di prestazioni, ritirano in loco le richieste
presentate dagli utenti, con
consegna degli opuscoli informativi/illustrativi delle
varie prestazioni, effettuano campagne di customer
satisfaction sul gradimento
istituita presso l’Inpdap.
Per informazioni sulle
innovazioni e modifiche
apportate è possibile
consultare il nostro sito.
per l’estratto
contributivo, riscatti,
ricongiunzioni etc.,
sportello veloce per la
modulistica,
certificazioni, cedolini
pensione o ricezione
domande con apertura
lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9 alle 12,
giovedì e martedì dalle
15 alle 17.
Mutui
Sul sito
www.inpdap.gov.it sono
pubblicate le
graduatorie provvisorie
per la concessione di
mutui ipotecari edilizi
relative al terzo
trimestre 2011.
Eventuali ricorsi
possono essere
presentati entro 15
giorni dalla data di
pubblicazione alla
Direzione regionale
Inpdap competente.
DALLE SEDI
TERRITORIALI
Cosenza. Da ottobre
2011 la sede ha
ampliato il servizio
d’informazione
all’utenza con l’apertura
dello sportello dedicato
LAZIO - Frosinone. I
nuovi orari di apertura
della sede al pubblico
sono lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9.30 alle
11.30, martedì e giovedì
dalle 15.30 alle 17.
Anagni. Il Centro
operativo informativo è
aperto lunedì,
mercoledì, venerdì dalle
9.30 alle 12, martedì e
giovedì dalle 15.30 alle
16.30. Latina. Presso
l’Urp della sede
nell’orario di apertura al
pubblico è attivo il
servizio di facilitazione
di comunicazione per gli
utenti sordomuti.
dell’iniziativa informando
gli organi di stampa locali
dell’iniziativa medesima.
Giornate formative. L’Inpdap, nelle giornate del 18,
25 ottobre e 8 novembre,
ha svolto incontri formativi
in locali individuati dal Comando, rivolti al personale
civile e militare della Marina, con particolare riferimento alla materia pensionistica (novità introdotte
dalla legge 148/2011 ) e alla previdenza complementare, con particolare riguardo al Fondo pensioni Sirio,
sia per quanto attiene le
caratteristiche del fondo,
sia per le modalità di adesione allo stesso, nonché
sulle opportunità che l’adesione può fornire, utilizzando anche il sistema informatizzato di simulazione.
LOMBARDIA - Brescia.
Dal 1° ottobre 2011
l’Urp è aperto nella
giornata di mercoledì
con orario continuato
dalle 9.30 alle 16.30.
Lecco. L’11 novembre
2011 vengono
inaugurati i nuovi locali
Urp della sede
interprovinciale di
Sondrio/Lecco – Sede
di Lecco, al 1° piano.
Milano. La Direzione
regionale offre 194
borse di studio per
master di I° e II° livello e
corsi universitari di
perfezionamento presso
università lombarde. Le
scadenze per la
presentazione della
domanda di
partecipazione sono
indicate nei siti di ogni
ateneo e devono essere
inviate alla Direzione
regionale Lombardia in
via Circo 16 a Milano,
come indicato nel bando
di concorso.
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Alloggi della Difesa
DICEMBRE 2011 • 13
Il “mistero” del decreto annuale
per i redditi 2010 …mai arrivato
alla registrazione della Corte dei Conti
Con la pazienza, la perseveranza. l’attenzione e la
determinazione che cerchiamo d mettere in tutto
quello che facciamo, talvolta anche con risultati non
esaltanti, CASADIRITTO
continua a monitorare il
Decreto Annuale “Piano
Patrimonio Abitativo Difesa” riportante l’indicazione
del limite di reddito complessivo familiare conseguito,dall’intero nucleo familiare, basilare per circa
3.500 famiglie, compresi
alcune centinaia con familiari portatori di grave handicap, per l’anno 2010, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 66 art.
306 del 15 marzo 2010.
Tracce sicure di questo
Decreto sono visibili, fino a
quando l’ex Ministro La
Russa, il 15 marzo 2011,
dopo aver firmato il Decreto di cui sopra, lo in via al
Presidente della Camera
dei Deputati, affinchè la
competente Commissione
Difesa, dia il parere ( prot.
8/11530 del 15 marzo
2011). CASADIRITTO, nel
suo sito,ne aveva dato notizia (vedi articolo 12 aprile
2011). Il Presidente della
Camera dei Deputati in data 5 aprile 2011, a norma
dello stesso art. 306 comma 2 del D.L. 66 lo restituisce al mittente, specificando che quel parere non era
richiesto. Fin qui la ricostruzione anche meticolosa, ma necessaria. Dopodichè il buio.
CHE NE E’ STATO POI
DI QUEL DECRETO?
CASADIRITTO, in considerazione dell’importanza
di quel Decreto che aggiorna il limite di reddito portandolo a 40.810,22 per
l’anno 2010, è importante
soprattutto perché attualizza per la prima volta la precedente normativa proveniente dalle Leggi conquistate da CASADIRITTO (
537 e 724) che per la prima volta estendevano i diritti agli utenti senza più il
titolo concessorio, anche a
chi per la verità continua il
suo soliloquio o il suo mutismo semestrale o annuale
che sia, malgrado che da
quelle leggi ed altre, ha potuto mantenere , come altri, con il blocco degli sfratti
richiesto ed ottenuto allora
da CASADIRITTO, la
continuazione della conduzione del suo alloggio. Na-
turalmente, nei modi come poi sappiamo, era intervenuto il Gruppo denominato “Obiettivo 9” con i
canoni folli il suo progetto e
la sua supina approvazione, concretatasi nel corso
della Finanziaria del 30 luglio 2010, ad opera di quella Maggioranza e tutto
quello che sta accadendo
di conseguenza, cui le
raccomandate di questi
giorni sono la crudele ma
logica conseguenza, mangiandosi la “ragionevole”
norma che aumentava del
50% l’equo canone, sostituendola con la pura follia
in derivazione dell’art. 6
21 quater.
IN UN PAESE NORMALE
Una Amministrazione “normale” in un Paese normale, avrebbe preso atto di
quanto comunicato dalla
Presidenza della Camera,
come risulta dal carteggio,
e avrebbe dovuto trasmettere il Decreto, già firmato,
alla Corte dei Conti, per la
registrazione per poi aspettare la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Così
non è stato, o almeno non
risulta.
Già in data 27 luglio 2011,
fatti i dovuti accertamenti,
CASADIRITTO, attraverso
un “BREAKING NEWS”,
apparso sul sito, fece un
invito informale all’UFFICIO LEGISLATIVO del Ministero della Difesa affinchè desse delle informazioni e comunque si adoperasse per provvedere
alla registrazione per evitare che, in conseguenza
dell’ingiustificato ritardo,
venissero poi applicati canoni in maniera indebita,
per gli aventi diritto con
redditi a margine, e ci si
appropriasse in definitiva,
di denaro non dovuto. Non
è pensabile con i tempi che
corrono, che ancora qualcuno pensi di tirare a campare e faccia ricadere colpevoli ritardi sulle spalle
delle famiglie. A maggior
ragione se riveste incarichi
di grande responsabilità.
Può essere che ci siano
state delle ragioni che ci
sfuggono. Basterebbe dirlo. Ripetiamo: siamo in
presenza di un Decreto
firmato il 15 marzo e rimasto nel cassetto di
qualcuno.
IN COINCIDENZA CON
LE DIMISSIONI DEL GO-
VERNO
In questa particolare fase,
che assieme all’intera compagine governativa, ha visto dimissionario l’ex Ministro La Russa, da informazioni aggiornate, assunte
presso la Corte dei Conti,
ci è stato confermato che
quel Decreto, ormai fantomatico, non ha ancora percorso quell’ultimo miglio.
Mentre ci chiediamo chi
nelle Difesa, guida quella
inusuale procedura , ricordiamo all’Ufficio Legislativo, che conosciamo come
scrupoloso e attento, quali
già potrebbero essere le
conseguenze:
- errata ed indebita applicazione dei canoni OMI
(Decreto del 16 marzo
2011) in quanto, non esistendo il Decreto riguardante i redditi del 2010, il
limite di reddito relativo
all’esclusione dai canoni
folli parte dopo i
40.167,54 (redditi 2009) e
non già d 40.810,22 (redditi 2010) . Ricordiamo
che sul filo di quell’importo passa la “linea del
Piave” anche per la differenza di 1 centesimo di
euro.
- quello che riteniamo
non ammissibile,è che,
per colpa di quel ritardo
grave, non viene riconosciuta come valida, la
nuova documentazione
presentata per la prima
volta dalle famiglie, riguardante il verbale accertante lo stato di grave
handicap, di cui alla legge 104 art 3 comma 3,
con impressionante ricaduto sul canone applicato.
- avvio di interminabili
procedure giuridico/amministrative, con costi
notevoli per l’Amministrazione Difesa;
- ancora più gravosi costi
sostenuti dalle famiglie
per vedersi riconoscere
diritti sacrosanti dalle famiglie per vedersi riconoscere diritti sacrosanti, con ricadute sul bilancio familiare, per ottenere la restituzione di somme indebitamente prelevate dallo stipendi o pensione, recuperandole poi
chissà come e chissà
quando.
Ricordiamo soltanto che
fra circa due mesi, saranno
in distribuzione, prima dall
l’INPDAP e poi dai singolo Uffici Amministrativi, i
mod. CUD relativi ai redditi
del 2011.E noi siamo a calcolare i nostri parametri
con il 2009.
UN INVITO AL NUOVO
MINISTRO DI PAOLA
Con la nomina dell’Ammiraglio Giampaolo Di Paola
a Ministro della Difesa,
CASADIRITTO coglie l’occasione affinchè si instauri
un nuovo modo di affrontare l’emergenza abitativa e
quella dei canoni e ragionare nel complicato settore
degli alloggi, a cominciare
proprio dagli atti dovuti e
dal rispetto delle scadenze
di legge. Questo ed altre
cose, rappresenterà un
test per ridare prestigio e
maggiore credibilità all’Istituzione Difesa, come uno
Stato di diritto impone, costituendo questi semplici
atti dovuti una precondizione per affrontare i più gravosi impegni di cui gli alloggi costituiscono una delle emergenze.
Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale
CASADIRITTO
Arrivano le prime
sospensioni sui canoni
TAR DEL LAZIO
Un primo sollievo per gl’utenti dell’Aeronautica - Roma via della Pisana, Ostia
e Milano.
Per l’Esercito - Venezia, Padova, Milano, Bologna, Livorno, Pisa, Siena.
Per la Marina - Chiavari, Livorno e Pisa.
Centodieci (110) e lode per l’amico Ciconte e il suo studio, per queste prime sospensioni dal pagamento del canone “FOLLE”
L’atteso annuncio arriva dall’avv. Nicola Ciconte, del Foro di Roma, ove con tutto il giusto orgoglio professionale unito ad una trasparente gioia, ci comunica il felice esito della richiesta di sospensiva, ove viene stabilito di sospendere il pagamento dei canoni
“folli”.
I beneficiari di questi provvedimenti, divisi per gruppi, sono esattamente 110 ricorrenti.
Un bel 110 e lode per la sua attività professionale per CICONTE ed il suo Studio. Tale
importante risultato, pur preso con la necessaria prudenza per l’esito finale, speriamo
propedeutico a quella che sarà la sentenza nel merito, farà almeno attenuare l’ansia
per tante famiglie.
Conferma la giustezza della nostra azione e di tutti i suoi contenuti che dall’inizio, CASADIRITTO in perfetta solitudine, ha affrontato, prima contro la bozza, poi nei contenuti del Decreto del 16 marzo 2011, che pur ha contribuito in parte a miglioralo, per
quanto era nelle sue forze, eliminando dal macello, circa 3.800 famiglie con bassissimo reddito o con familiare portatore di handicap. CASADIRITTO rimarca in questo momento la perfetta sinergia che nei fatti si è creata, ormai da tanto tempo, tra CASADIRITTO stesso, che i diritti cerca di farli valere e difendere con le famiglie presso le
Istituzioni e l’Amministrazione Difesa, con la sua continua mobilitazione fatta di proposte costruttive, incontri ed informazione e il nostro amico Avvocato CICONTE che
difende tali diritti in Tribunale, con sapienza e professionalità, quando gli stessi diritti
vengono calpestati.
S.B.
Giurisprudenza
CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA
14 • DICEMBRE 2011
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
Maggiorazione del 18% su
indennità di ausiliaria e assegno di funzione
La Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale Regionale
per l’Emilia-Romagna ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con
il ricorso presentato da I.
U.,contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comando Regione Carabinieri Emilia
Romagna avverso la mancata applicazione della
maggiorazione del 18%
sulla indennità di ausiliaria e sull’assegno funzionale;
DIRITTO
La controversia dedotta in
giudizio concerne la possibilità di includere, in sede di riliquidazione del
trattamento pensionistico,
anche l’indennità di ausiliaria e l’assegno di funzione tra le voci sulle quali viene applicata la maggiorazione del 18% di cui
all’art. 16 della legge 29
aprile 1976, n. 177 (“Collegamento delle pensioni
del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli
iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza”).
Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16
(Base pensionabile personale militare) appena citato, sostitutivo dell’art. 53
del d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1092, ai fini della
determinazione della misura del trattamento di
quiescenza del personale
militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato
d.P.R. n. 1092/73, la base
pensionabile, costituita
dall’ultimo stipendio o
dall’ultima paga e dagli
assegni o indennità pensionabili, integralmente
percepiti, indicati nello
stesso art. 16 [a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8
della legge 10 dicembre
1973, n. 804; b) assegno
perequativo ed assegno
personale pensionabile,
previsti dall’art. 1 della
legge 27 ottobre 1973, n.
628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale
previsto dall’art. 202 del
d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, applicabile al perso-
nale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751] è aumentata del 18% (primo
comma); “agli stessi fini,
nessun altro assegno o
indennità, anche se pensionabili, possono essere
considerati se la relativa
disposizione di legge non
ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo
comma).
Tanto premesso, si osserva come in passato questa Sezione si sia pronunciata in senso favorevole
all’includibilità dell’indennità di ausiliaria nella base pensionabile e, quindi,
alla applicabilità anche su
tale emolumento della
maggiorazione del 18%.
Al tempo stesso, va però
rilevato che nella giurisprudenza delle Sezioni
giurisdizionali centrali di
appello di questa Corte si
è andato consolidando un
indirizzo di segno opposto
che, privilegiando un’interpretazione strettamente
legata al tenore letterale
della normativa in questione, ha affermato l’impossibilità di computare l’indennità di ausiliaria nella
“base pensionabile”, con
conseguente esclusione
della maggiorabilità (nella
misura del 18%) dell’indennità medesima (ex
pluribus Sezione I giurisdizionale centrale, 14 novembre 2007, n. 440; 29
ottobre 2007, n. 369; 18
ottobre 2007 n. 352; 17
ottobre 2007, n. 340; Sezione III giurisdizionale
centrale, 8 gennaio 2007
n. 13).
A questo ultimo orientamento, ormai costante ed
univoco, si ritiene di dovere aderire per evidenti ragioni di uniformità di indirizzo giurisprudenziale.
Ad analoghe conclusioni
negative deve pervenirsi
anche per quanto concerne l’applicabilità della discussa maggiorazione del
18% all’assegno di funzione introdotto dall’art. 1,
comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n.
379 xxxxxxxx
Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza
di questa Corte, orientamenti interpretativi non
univoci sulla inclusione o
meno dell’assegno de quo
nella base pensionabile,
la questione controversa
è stata rimessa (una prima volta nel dicembre
2003 ed una seconda vol-
ta nell’ottobre 2005) alle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti le quali, con
la sentenza n. 9/2006/QM
del 28 settembre 2006,
hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto
a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1 comma 9 del d.l.
16 settembre 1987 n. 379,
convertito nella legge 14
novembre 1987 n. 468,
nonché l’analogo assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti ai
Corpi di Polizia dall’art. 6
del d.l. 21 settembre 1987
n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20
novembre 1987 n. 472,
ancorché pensionabili,
non sono inclusi nella base pensionabile e quindi
non possono usufruire
della maggiorazione del
18% in relazione all‘art.
53, comma 1 del DPR 29
dicembre 1973 n. 1092,
come modificato dall’art.
16 della legge 29 aprile
1976 n. 177”.
Ebbene, ritiene questo
giudice che non vi siano
ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella
surrichiamata pronuncia
trattandosi, peraltro, di indirizzo ormai pacifico (v.
da ultimo Corte dei Conti
– Sezione II centrale d’appello, 11 febbraio 2010 n.
43; 24 novembre 2009, n.
537) già adottato in precedenza da questa Sezione:
anche la pretesa volta ad
ottenere l’inclusione nella
base pensionabile – con
conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16
della legge 29 aprile 1976
n. 177, sostitutivo dell’art.
53 del d.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1092 - dell’assegno funzionale di cui si discute, non è pertanto accoglibile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il
ricorso de quo va respinto
siccome infondato; non vi
è luogo a pronuncia sulle
spese giudiziali, stante la
mancata costituzione delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna in
funzione di giudice unico
delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Respinge il ricorso
Così deciso in Bologna il
2 febbraio 2011.
Benefici
economici
dalla nascita
dei figli
TAR DEL MOLISE
Di seguito, un intervento di Gianluca Taccalozzi
riguardante la pubblicazione di una importante
sentenza del TAR Molise che ha accolto un ricorso
collettivo presentato nell’interesse di alcuni
dipendenti della Guardia di finanza ai quali
l’Amministrazione non ha riconosciuto lo scatto
stipendiale pari al 2,5% dello stipendio.
Si tratta di un’iniziativa diversa dalle due, analoghe,
intraprese da La Rete Legale nel 2008 e nel 2010 e
ancora pendenti presso il TAR del Lazio, per la
prima delle quali, peraltro, sta per essere
presentata istanza di prelievo al fine di accelerarne
la trattazione.
I benefici demografici del 2.5% di scatto anticipato
dello stipendio per il sostentamento dei figli a
norma del D.L. 21 agosto n. 1542 modificato dal
D.L. 6 giugno 1981 n. 283 convertito con legge 6
agosto 1981 n. 432, consentivano a tutto il
personale del comparto sicurezza e difesa di
beneficiare dell’anticipo di uno scatto di anzianità
pari al 2,5% dello stipendio in caso di nascita di un
figlio.
Il beneficio in parola, non è stato più riconosciuto al
personale non dirigente (unitamente ad altri
benefici simili collegati al sistema di retribuzione
per classi e scatti) a far data dall’entrata in vigore
del DPR 150/1987, in quanto con quel
provvedimento veniva modificato il sistema
retributivo del personale non dirigente con il
superamento degli adeguamenti automatici per
classi e scatti di anzianità, congelati ed inglobati
nella c.d. R.I.A..
Le amministrazioni del comparto, infatti, sulla base
del contenuto del DPR 150/1987 hanno ritenuto
implicitamente e tacitamente abrogato tale
beneficio, che pertanto rimaneva in essere solo a
favore del personale dirigente o omogeneizzato,
per via del fatto che il relativo sistema retributivo
non era stato riformato e rimaneva (e tuttora
rimane) ancorato al meccanismo di classi e scatti.
Una situazione che è apparsa quanto meno
anomala ed iniqua, tanto che in materia sono stati
proposti diversi ricorsi avanti la giustizia
amministrativa, tra l’altro anche dalla Rete Legale.
Un primo ricorso è giunto ora alla conclusione di
primo grado; infatti, il TAR Molise con sentenza n.
472 depositata in data 04.08.2011, ha riconosciuto
ad un militare della Guardia di Finanza il diritto a
percepire tale beneficio per il periodo di 5 anni
addietro alla data di proposizione del ricorso, non
potendo accogliere la tesi dell’abrogazione implicita
di tale istituto, proposta dalla difesa.
GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente del Direttivo Nazionale di Ficiesse
Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
DICEMBRE 2011 • 15
I termini di prescrizione della
domanda di equo indennizzo
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO ha pronunciato la
seguente: SENTENZA sul ricorso 11824/2007 proposto
da:xxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata in ROMA,
Fatto
Con sentenza 21.12.06 29.1.07 la Corte d’Appello di
Palermo rigettava l’appello
proposto da @@@@ contro
la pronuncia n. 440/04 con
cui il Tribunale di Trapani ne
aveva rigettato la domanda
intesa ad ottenere dalla @@
@@ @@ @@ (Omissis), alle cui dipendenze lavorava, il
pagamento dell’equo indennizzo conseguente alle lesioni da infortunio sul lavoro occorsole il (Omissis).
Diritto
1 - Con unico articolato motivo la ricorrente deduce erronea applicazione del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo
36 e difetto di motivazione
circa il momento identificativo della consapevolezza
dell’infermità da parte della
lavoratrice, per avere l’impugnata sentenza fatto decorrere il dies a quo del termine
semestrale per la presentazione della domanda di equo
indennizzo dal (Omissis), data in cui, a seguito di esame
radiografico, alla @@ era
stata diagnosticata come
conseguenza dell’infortunio
una lesione del menisco mediale e una sofferenza cartilaginea femoro-rotulea.
Obietta, invece, la ricorrente
che solo all’esito dell’intervento chirurgico in artroscopia, effettuato il (Omissis), el-
la aveva avuto @@na contezza dell’effettiva natura,
consistenza e rilevanza invalidante della lesione, mentre
prima di allora non poteva
che averne una generica
consapevolezza, anche perchè i certificati medici inizialmente rilasciatile avevano
escluso quei postumi invalidanti emersi, invece, all’esito
dell’intervento chirurgico: su
cio’ la Corte d’Appello non
aveva motivato, malgrado
specifica doglianza formulata
sul punto.
2 - Il ricorso è infondato.
All’epoca dell’infortunio per
cui è causa ((Omissis)) era
vigente il Decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349 (e non
più l’abrogato Decreto del
Presidente della Repubblica
n. 686 del 1957, articolo 36),
che all’articolo 3, comma 1,
prevedeva quanto segue:
“L’im@@gato civile che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare
l’eventuale dipendenza da
causa di servizio deve, entro
sei mesi dalla data in cui si è
verificato l’evento dannoso o
da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e,
ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica. Il dipendente puo’ allegare alla
domanda ogni documento
che reputi utile”.
Attualmente, abrogato il Decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994,
n. 349, è in vigore il Decreto
Legislativo n. 461 del 2001,
che al comma 6 dell’articolo
2 stabilisce che il termine semestrale per presentare la
domanda di equo indennizzo
decorre “da quando si è verificata la menomazione in
conseguenza dell’infermità o
lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio”.
Dovendosi applicare ratione
temporis la norma vigente al
momento dell’evento che costituisce potenziale titolo
dell’equo indennizzo rivendicato dalla ricorrente, deve
concludersi che la conoscenza dell’infermità o della lesione presuppone la consapevolezza solo della sua natura
(... indicando specificamente
la natura dell’infermità o lesione ...) e non anche dell’esatta esistenza o meno di
postumi, prova ne sia che la
loro indicazione nella richiesta è prevista solo come
eventuale (...e, ove possibile,
le conseguenze sull’integrità
fisica ...).
In altre parole, avere “... conoscenza dell’infermità o della lesione ...” e della relativa
natura è cosa diversa dall’esatta specificazione e
quantificazione degli esiti invalidanti (per altro, nel caso
in esame proprio il rilievo che
la ricorrente si sia sottoposta
all’intervento operatorio del
(Omissis) dimostra che ella
già previamente sapeva anche dell’esistenza di postumi
tali da dover essere trattati
chirurgicamente, sebbene
non delle loro implicazioni ultime).
A maggior ragione ai fini del
decorso del termine de quo
non è necessaria la consapevolezza dell’irreversibilità o
meno dei postumi, che dipende dal progresso della ricerca medico-scientifica e
delle relative applicazioni,
vale a dire da fattori imprevedibili e destinati ad un continuo evolversi futuro.
Pertanto, va ribadito l’orientamento già espresso da
questa S.C. (cfr. sentenza
22.6.09 n. 14584), che in tema di equo indennizzo per i
pubblici dipendenti ha statuito che il termine semestrale
per la proposizione della domanda comincia a decorrere
dal momento in cui il danno
conseguente alla lesione dell’integrità fisica o psichica appare, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato alla luce delle nozioni
comuni dell’uomo medio,
senza che tale condizione
equivalga ad una conoscenza dell’esatta situazione clinica che, potendosi protrarre a
tempo indeterminato a cagione della naturale evoluzione
(in senso peggiorativo od
evolutivo) dei postumi, finirebbe con il vanificare sostanzialmente il termine di
decadenza, con conseguente menomazione del diritto di
difesa, anche in giudizio, del
debitore.
Per il resto, non si ravvisa
neppure il lamentato vizio di
motivazione, noto essendo per costante giurisprudenza
di questa Corte Suprema, da
cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - che il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex articolo
360 c.p.c., n. 5, sussiste solo
se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente
esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006,
di un “fatto”) decisivo della
controversia, potendosi in
sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del
merito, soltanto al quale
spetta individuare le fonti del
proprio convincimento e,
all’uopo, valutarne le prove,
controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere, tra
le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U.
11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce
conformi).
Nel caso di specie, al contrario, non è che la Corte territoriale non abbia motivato sul
fatto che i postumi invalidanti
erano emersi solo a seguito
dell’intervento chirurgico del
(Omissis), è che i giudici del
gravame hanno, con motivazione immune da vizi logicogiuridici e quindi incensurabile in questa sede, diversamente individuato l’epoca
((Omissis)) in cui la ricorrente
ha avuto contezza della lesione del menisco mediale,
correttamente poi ritenendo,
in punto di diritto, l’irrilevanza
della successiva consapevolezza dei postumi invalidanti.
3 - In conclusione, il ricorso è
da rigettarsi. Nulla spese.
RISPONDE DI TRUFFA AGGRAVATA IL DIRIGENTE
PUBBLIGO CHE PROTEGGE L’ASSENTEISTA
Un dirigente del comune di Milano è
stato condannato a un anno di reclusione e 300 euro di multa per il
reato di truffa aggravata ai danni del
Comune, per aver consentito che alcune sue dipendenti attestassero
falsamente la loro presenza in ufficio.
Appellata la sentenza in Cassazione,
il dirigente ha chiesto il proscioglimento sostenendo di non essere responsabile di alcuna omissione, in
quanto il controllo elettronico e la sottoscrizione dei fogli di presenza da
parte del funzionario incaricato costituivano misure di controllo adeguate.
Il giudice di merito, invece, aveva
acquisito testimonianze sufficienti ad
accertare che le dipendenti assenteiste esercitavano, all’interno dell’ufficio, un potere intimidatorio nei
confronti degli altri dipendenti e
che questo potere nasceva da un
rapporto preferenziale da loro goduto nei confronti del dirigente, rapporto che consentiva loro di mantenersi in una posizione privilegiata e di ottenere il silenzio di tutti gli
altri dipendenti, pena la delazione al
capo.
La Cassazione, con sentenza Sentenza n. 35344/2011 nel confermare
la condanna, ha precisato che concorre nel reato con condotta commissiva, anziché mediante omissione, il dirigente di un ufficio pub-
blico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano
in essere ripetute violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo
delle presenze, ma favorisce intenzionalmente tale comportamento, creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore
nei confronti dei correi, in modo tale
da creare intorno ad essi un’aurea
di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così
affievolire, il c.d. “controllo sociale”.
Tale condotta agevola la commissione del reato, anche solo per il so-
stegno morale e l’incoraggiamento
che i dipendenti infedeli ricevono da
una simile situazione di favore, senza che occorra quindi accertare, sul
piano del rapporto di causalità, se il
dirigente dell’ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del
reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (quale l’introduzione del controllo computerizzato delle presenze), iniziative comunque rivelatesi inefficaci.
Roberto Amici
Il testo della sentenza è disponibile sul nostro sito “www.ilnuovogiornaledeimilitari.it”)
16 • DICEMBRE 2011
CONSULENZE
Cassa
di previdenza
e fondo
sottufficiali
D - Già dal mio ultimo ente
di servizio Comando
Logistico Nord di Padova
ho ricevuto lettera di
riliquidazione della Cassa
Previdenza dal mese di
febbraio dell’anno 2011
cioè di questa’anno.
Orbene, dopo aver fatto
diversi solleciti per iscritto
con lettere raccomandate
R.R., la Cassa in
questione non solo non mi
ha ancora liquidato, ma
non mi ha neanche
risposto.
E il caso di interessare la
Procura della Repubblica
presso il Tribunale.
R - Il problema della
Cassa è costituito
dall’unificazione applicata
dal 1º gennaio 2011.Come
tutte le cose che hanno
determinato una profonda
ricostituzione ci sono una
serie di problematiche da
risolvere. A seguito di
contatti diretti è stato
assicurato che ormai quasi
tutti i problemi susseguenti
alla fusione e relativa
nascita del Fondo unico,
sono stati risolti e gli ultimi
strascichi sono in
definizione. Ciò significa
che entro fine anno anche
la Sua pratica sarà
definita.
Ricongiugimento
familiare
D - Gradirei conoscere se
lo S.M.E. o S.M.D. ha
emesso una circolare
applicativa riguardo alla
Legge sul
ricongiungimento familiare
nelle P.A. e più
precisamente se un
militare (
ufficiale/sottufficiale ),
viene trasferito da un Ente
ad un’ altro e così da una
città ad un’altra, sua
moglie lavorando nel
Pubblico Impiego può farsi
trasferire anch’essa nella
città dove è stato trasferito
il militare? Inoltre il
trasferimento deve
obbligatoriamente essere
d’autorità o anche a
domanda
Giornale
Militari
Il nuovo
dei
R - Lo Stato Maggiore
Difesa si occupa solo delle
destinazioni di impiego
esterne o a status
“particolare”, gli Stati
Maggiori di Forza Armata,
invece, gestiscono le
destinazioni di impiego
interni dei propri dipendenti
o segnalano a SMD quelli
destinati a livelli superiori.
Le direttive relative al
ricongiungimento, pertanto,
sono oggetto di circolari
emesse dal proprio Stato
Maggiore, ed in particolare
lo SME dispone delle
circolari annuali per i
trasferimento a domanda o
autorizza la presentazione
dell’allegato “H” per i casi
atipici. Per il trasferimento
del coniuge, invece, esiste
una direttiva della PCM del
1998 che dispone la
movimentazione anche in
ambito amministrazioni
locali purché
l’amministrazione ricevente
nulla osti anche in sovra
organico alla situazione del
personale. Se il movimento
del militare è a domanda
sussiste il principio della
disponibilità di posti oltre al
nulla osti del ricevente.
Trascinamento
indennità
D - Sono stato nominato
CTU in una causa civile
nella quale è parte attrice
un militare paracadutista il
quale conseguentemente
ad un incidente stradale
occorso fuori dalla attività
operativa nel quale non ha
nessuna responsabilità, è
stato riconosciuto non
idoneo all’aviolancio.
In conseguenza è stato
trasferito ad altro corpo
perdendo così delle
indennità.
Il quesito del giudice è
duplice:
1) determinare l’entità
annua alla quale il militare
ha dovuto rinunciare per
effetto del trasferimento;
2) determinare l’effetto
trascinamento sulla
pensione che la perdita di
tali indennità avrà in futuro.
Per quanto attiene al punto
a9 ho individuato l’entità
delle indennità perse dal
militare mentre per il punto
2) non so dare soluzione.
Chiedo pertanto alcune
indicazioni su come posso
calcorare tale effetto.
R - La percentuale di
pensionabilità
dell’operativa si conforma
al principio del
“Trascinamento”, introdotto
dal DPR 360/96, che
determina anche la quota
percentuale, nel caso dei
paracadutisti/incursori è
pari al 90%. Detta quota
deve essere ripartita in
annua per un massimo di
20 annualità,
determinando la misura di
riferimento ad una
percentuale del 4,50%.
Pertanto la perdita della
maggiorazione determina
la mancata applicazione
della maggiorazione del
90% dell’importo base.
Altro beneficio
pensionistico connesso
alla posizione di incursore
è la maggiorazione dei
servizi pensionabili nella
misura di 1/3 anziché ad
1/5 con lo slittamento della
posizione di accesso a
pensione di almeno un
biennio. Allo stato attuale
questo danno si ripercuote
sull’applicazione di misure
penalizzanti ai fini
pensionistici di difficile
quantificazione
Cancellazione
dal S.S.N.
Prossimamente partirò
come VFP1 per Chieti.
Il mio medico di base mi
ha comunicato che
dovranno cancellermi dalle
sue liste dei pazienti.
Corrisponde al vero questa
notizia? E nel caso in cui
io sia in licenza ordinaria
per le ferie estive per
esempio e mi ammalo,
cosa dovrei fare? Cosa
dice la leggi e la prassi in
merito?
Lei avra’ il suo medico
competente del corpo di
appartenenza che gli
risolvera’ ogni sua
esigenza.
Richiesta
di aggravamento
di infermità
Sono un appuntato dei
carabinieri in servizio e ho
avuto riconosciuta una 8^
cat. non ancora notificata
per discopatie varie.
Prossimamente devo
effettuare una visita alla
CMO perche’ ho richiesto
un aggravamento a
seguito di incidente
stradale con auto di
servizio riportando lesioni
traumatiche e contusioni
ad entrambi le gambe,
riportato al modello C ma
non ascritto a categoria;
questo nel
1989.Attualmente soffro di
lesione al corno mediale
del menisco ( per questo
ho chiesto l’aggravamento
) e facendo gli esami ho
scoperto di avere artrosi
ad entrambe le ginocchia (
agonoatrosi ). Queste
infermita’ si possono
ricollegare all’incidente
subito anni fa ?
Non deve fare
aggravamento ma richiesta
di una nuova domanda .Gli
aggravamenti oggi vanno
fatti correttamente e ben
documentati. Fino a
quando poi non le arriva la
risposta definitiva da Roma
non puo’ richiedere altro
che nuove cause di
servizio.
Nuova causa
di servizio
Sono un vsp dell’EI.
Nell’anno 2007 mi è stata
riconosciuta una causa di
servizio proveniente da
mod.C e valutata con 8^
cat Tab A, con diagnosi
“Osteocondrite posttraumatica tibiotarsica sin,
trauma contusivodistorsivo ginocchio sin e
relativa disomogeneità per
infrazione menisco
mediale”,dalla quale
venivo reso idoneo
parzialmente al Servizio
Militare Incondizionato.
Ora poichè ho dolore al
bacino e alla testa del
femore,se dovessi avere
dei problemi di tipo osseo
o artrosico al femore o
altrove,PUO’ ESSERE
RICONOSCIUTA
L’INTERDIPENDENZA
PER ERRATA POSTURA
E SIMILARI?
Una interdipendenza e’
difficile; puo’ invece fare
una richiesta di una nuova
causa di servizio.
Decorrenza
cessazione
dal servizio
D - Sono stato collocato in
pensione il 31/12/1995
(ultimo giorno di servizio)
e fino al 31/12/2001 sono
stato posto nella posizione
di “AUSILIARIA”.
In epoca remota ho
sofferto delle infermità
contratte in servizio per le
quali in sede di visita da
parte della C.M.O. di
Palermo sono risultate
ormai senza rilequati
funzionali.
Nella stessa circostanza
(08/01/1998) mi sono state
riscontrate altre infermità
allo stato degli atti,
all’epoca, ancora non
riconosciute SI dipendenti
per causa diservizio, per
cui il 12/01/1998
formalizzavo con altra
istanza la mia iniziale
richiesta (del 15/01/1996),
in cui facevo emergere che
le patologie mi erano state
riscontrate solo allora dalla
C.M.O.
In quest’ultima istanza da
ritenere conseguente e
complementare alla prima
(in quanto presentata dopo
soli quattro giorni dalla
visita della C.M.O.)
chiedevo il riconoscimento
della causa di servizio,la
classificazione ai fini
dell’equo indennizzo e la
concessione della
pensione privilegiata
ordinaria.
Le infermità venivano
classificate 7^ categoria
tabella A misura massima
e dal 2007 percepisco a
titolo di pensione
privilegiata il decimo sulla
pensione provvisoria.
Ora che il Ministero della
Difesa ha emesso il
decreto di pensione ha
indicato come decorrenza
la data del 1°/02/1998
(mese successivo alla
presentazione della
seconda istanza), mentre
in un’altra comunicazione
del 20/03/2006 lo stesso
Ministero aveva indicato
con “effetto dalla data di
cessazione dal servizio”
che è il 1/01/1996. Alla
luce di quanto sopra
desideravo conoscere
quale deve considerarsi la
decorrenza esatta””.
F.to Maresciallo “A” s.
U.P.S. in congedo
R - La data del
collocamento in
quiescenza è quella del
giorno successivo
all’ultimo giorno di servizio:
1 gennaio 1966.
Quella del collocamento
nella riserva: 1 gennaio
2002. Termine della
posizione di ausiliaria.
Entrambe decretate dal
Minidifesa.
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NUOVO MODELLO DI DIFESA