GMilitari 2 0 1 2 iornale Il nuovo dei PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB Anno XIII - n. 12 - dicembre 2011 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati CAMPAGNA ABBONAMENTI R I N N O VA I L T U O ABBONAMENTO VARATA LA MANOVRA FINANZIARIA DEL GOVERNO MONTI • Come cambiano le pensioni • Per il comparto Difesa e sicurezza un provvedimento ad hoc entro giugno 2012 • Perequazione delle pensioni • Il passaggio al sistema fino a 1.400 euro contributivo: qualche esempio SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 6 NELLA PROSSIMA EDIZIONE AMPIO APPROFONDIMENTO SULLA MANOVRA FINANZIARIA CON IL PARERE DEGLI ESPERTI NUOVO MODELLO DI DIFESA L’agnello sacrificale e il tacchino a pagina 7 ESUBERI, RISTRUTTURAZIONI E PREVIDENZA: IL MINISTRO DI PAOLA INCONTRA IL COCER a pagina 8 RADON A MONTE VENDA Primi risultati dell’U.N.S.I di Padova. Riconosciuta la causa di servizio e l’equariparazione alle vittime del dovere a pagina 10 2 • DICEMBRE 2011 Giornale Militari Il nuovo dei LA MANOVRA DEL GOVERNO MONTI Come cambiano le PENSIONI Il sistema previdenziale esce profondamente dalla riforma voluta dal Ministro del Lavoro, Elsa Fornero. Il passaggio immediato al sistema di calcolo contributivo per tutti, l’aumento più rapido dell’età di pensionamento delle donne del settore privato, il superamento – di fatto – delle pensioni di anzianità insieme alla questione dell’uscita con 40 (ora 41 o 42) anni di contributi, sono gli aspetti sui quali, in questi giorni, ci si è maggiormente soffermati. Tuttavia, il decreto legge 201 del 2011, è qualcosa di più che non il contenitore di un pacchetto di singole misure che modificano requisiti e criteri. Da qui esce, infatti, un piano che cambia radicalmente volto al pianeta previdenza. Il risultato è che dal 2012 il sistema pensionistico si fonderà su due tipologie principali di pensione: la “nuova” pensione di vecchiaia e la pensione anticipata (naturalmente restano anche altre forme: assegni di invalidità, pensioni di inabilità, pensioni ai superstiti e così via). E l’anzianità con le sue quote? Tutto cancellato, come pure le “finestre di uscita”, quel meccanismo che costringeva che aveva raggiunto i requisiti per la pensione a rimanere al lavoro altri 12 o 18 mesi. Si volta, quindi, pagina. Ma con quali requisiti si potrà andare in pensione dal 2012? Vediamo, aiutandoci con il “poster delle pensioni”. Nuova pensione di vecchiaia E’ la pensione che si ottiene al raggiungimento di una certa età, avendo però maturato almeno 20 anni di contributi. Nel 2012, gli uomini (sia dipendenti sia autonomi) dovranno avere 66 anni. In realtà, non c’è alcun aumento rispetto ai 65 oggi previsti, perché comunque c’era l’attesa della “finestra”. Anzi, al contrario, gli autonomi – la cui finestra era di 18 mesi – trovano un’inattesa riduzione di sei mesi. Anche le donne del settore pubblico dovranno avere raggiunto i 66 anni. Poi c’è il capitolo delle lavoratrici del settore privato: le dipendenti andranno a 62 anni: le autonome a 62 anni e sei mesi. L’età per le donne “private” continuerà poi a crescere fino ad arrivare a 66 anni nel 2018 (anzi, a 66 più gli incrementi per l’aumento della speranza di vita). Tutto qui? Non proprio. Per prima cosa, ci saranno vincoli ulteriori per la pensione di vecchiaia di chi ha iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996. Si tratta dei lavoratori ai quali si applica il sistema di calcolo complementare contributivo: potranno andare con le regole generali della pensione di vecchiaia, ma a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva e con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale Inps. Altrimenti dovranno attendere fino a 70 anni, quando si prescinde dall’im- segue a pag. 3 IL NUOVO CALENDARIO DEI TRATTAMENTI DI VECCHIAIA Requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, requisito contributivo minimo 20 anni. Dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050. Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 Lavoratori dipendenti e autonomi Età* Lavoratrici pubblico impiego Età* Lavoratrici settore privato dipendenti Età* Lavoratrici settore privato autonomo Età* 66 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 66 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 62 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 63 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi Assegno sociale Requisito anagrafico di età 65 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 6 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi *E’ comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l’assegno sociale, rivalutato sulla base dell’andamento del PIL. I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell’aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dell’Istat. Fonte: Relazione tecnica al decreto. DICEMBRE 2011 • 3 Giornale Militari Il nuovo dei LA MANOVRA DEL GOVERNO MONTI EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE: ABROGATI GLI ISTITUTI DI ACCERTAMENTO Riportiamo il testo dell’Articolo 6 della bozza di decreto sulla manovra finanziaria varata dal Governo Monti. “Art.6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell‘infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”. Perequazione: adeguamento fino a 1.400 euro anche nel 2012 Indicizzazione. Senza dubbio il punto più avversato degli interventi sulle pensioni, ossia il blocco dell’indicizzazione all’inflazione per il biennio 2012-2013, con esclusione dei soli trattamenti d’importo pari al doppio del minimo Inps (936 euro mensili). In seguito al maxiemendamento l’asticella è stata elevata a 1.405 euro (tre volte il minimo) e il miglioramento opererà sia per il 2012 che per il 2013. In altre parole, nel 2012 gli assegni di importo (alla data del 31 dicembre 2011) pari a 1.405 euro al mese continueranno a beneficiare del 100% dell’indice Istat; mentre quelle di importo superiore non vedranno alcun aumento. Nel 2013, parimenti, beneficeranno dell’adeguamento all’inflazione solo i trattamenti di importo (alla data del 31 dicembre 2012) inferiore a 1443 euro al mese. Ancor prima del dl 201/2011, in seguito alla manovra economica varata a ridosso di Ferragosto (art. 18, comma 3, del dl n. 98, convertito in legge n. 111/2011), la cosiddetta perequazione, per il biennio 2012-2013, era già stata con- gelata per i trattamenti che superano l’importo di cinque volte il minimo Inps (d’importo superiore a 2.400 euro al mese). Riassumendo, possiamo dire che l’anno prossimo, sulla base del valore di inflazione provvisorio per l’adeguamento 2012 pari al 2,6% (come da decreto ministeriale in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), le pensioni protette dall’inflazione godranno di un aumento di circa 23 euro. Mentre, chi 31 dicembre del 2011 è titolare di una pensione di 1.500 euro (lordo Irpef) non avrà alcun aumento. SA LVI I DIRIT TI ACQUI SI TI Nessun problema per chi ha maturato il diritto alla pensione ed è ancora al lavoro in attesa della “finestra”. Il comma 3 dell’articolo 24 del Decreto legge 201/2011 lancia una speciale scialuppa di salvataggio a favore di chi ha già raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva con il sistema delle quote entro il 31 dicembre 2011. Chi si trova in questa situazione, quindi, manterrà il “vecchio” accesso alla pensione. La stessa cosa non può dirsi però per il calcolo della pensione stessa. L’articolo 24, comma 2, del decreto legge 201 prevede infatti – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’estensione del calcolo contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi. Questa estensione viene effettuata in pro rata. Questo significa che anche a chi ha già maturato il diritto si applicherà il calcolo retributivo a chi era in possesso di almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2011 o, in mancanza, quello misto (retributivo per i contributi fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi). COME CAMBIANO LE PENSIONI segue da pag. 2 porto della pensione, ferma restando un’anzianità contributiva minima di 5 anni. In ogni caso, uno degli obiettivi della riforma è di uniformare per tutti – uomini e donne, pubblici, privati, autonomi – i requisiti di età per la vecchiaia. Ma l’età sarà tutt’altro che stabile. Al contrario, tutti i requisiti d’accesso a tutte le tipologie di pensione saranno via via adeguati in base agli incrementi della speranza di vita. Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi. La legge stabilisce anche che l’età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2012. Inoltre, dopo i primi due adeguamenti triennali (2013 e 2016), a partire dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita avrà cadenza biennale. Altra importante novità. I nuovi limiti di età rappresentano l’età minima di pensionamento: i lavoratori potranno scegliere di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni e avranno diritto al mantenimento del posto di lavoro. Ma perché lavorare di più? Perché grazie ai coefficienti di trasformazione della pensione calcolati fino all’età di 70 anni (e oltre, per via dell’aggancio anche di questo parametro alla speranza di vita) l’importo della pensione crescerà al crescere dell’età del pensionando. La pensione anticipata Le vie di uscita alternative restano davvero poche (con qualche chance in più per i lavoratori ai quali si applica interamente il metodo di calcolo contributivo). Di fatto, l’unica possibilità si chiama pensione anticipata. Dal 2012, per ottenere questo trattamento sarà necessaria un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese, per gli uomini; e 41 anni e 1 mese, per le donne (il requisito crescerà di un mese all’anno, per i due anni 2013 e 2014). Ma attenzione. Se la pensione è calcolata con il metodo retributivo (anche in parte), sono previste penalizzazioni per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni (per le donne dovrebbero essere 61, ma la norma al momento non lo prevede). Così, sulla quota di pensione “retributiva” determinata fino alle anzianità contributive precedenti il 1° gennaio 2012 si applicherà una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni. Altra particolarità: chi sarà interamente nel sistema contributivo (lavoratori attivi dal 1° gennaio 1996) la pensione anticipata potrà essere conseguita anche all’età di 63 anni, a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi effettivi e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione non sia a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. Naturalmente, anche tutti questi requisiti anagrafici e contributivi saranno aggiornati in base all’aumento della speranza di vita. Si può notare che per chi ricade interamente nel metodo contributivo si compie quel percorso più volte indicato dal Ministro Fornero sull’uscita flessibile 63-70 (che saranno più elevati per l’aumento della speranza di vita): si potrà (pur a determinate condizioni) lasciare il lavoro a partire da 63 anni con la pensione anticipata; si passerà per la tappa della pensione di vecchiaia a 67 anni; si potrà restare a lavoro fino a 70 anni. In fase di approvazione del decreto in Parlamento vi sono state alcune modifiche; la riduzione delle penalizzazioni per gli ‘under 62’ che escono anticipatamente utilizzando il solo canale contributivo (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne). Il testo appro- dato in Aula alla Camera prevede una penalizzazione ridotta dal 2 all’1% l’anno per che andrà in pensione con 60 o 61 anni. Confermati gli altri ritocchi al testo, messi a punto dal ministro del Lavoro Elsa Fornero. A partire dall’attenuazione dell’impatto della riforma sui nati nel 1952: chi entro il 2012 sarà in possesso di 35 anni di contribuzione e con le vecchie regole avrebbe maturato i requisiti per uscire prima della fine del prossimo anno con il sistema delle ‘quote’, potrà accedere alla pensione con un’età minima di 64 anni. Una miniagevolazione è stata introdotta anche per le lavoratrici private: chi prima del 31 dicembre 2012 avrà maturato 60 anni di età e 20 anni di contributi potrà uscire al compimento dei 64 anni di età, quindi con un leggero anticipo rispetto al percorso di innalzamento della soglia di vecchiaia previsto dalla riforma (da 62 anni nel 2012 fino a 65 e 7 mesi nel 2016, considerando anche l’adeguamento alla speranza di vita, e 66 anni e 7 mesi nel 2018). Nel pacchetto anche il contributo di solidarietà del 15% sugli assegni superiori a 200mila euro e un ulteriore aumento dei contributi a carico degli autonomi. 4 • DICEMBRE 2011 Giornale Militari Il nuovo dei SARANNO ARMONIZZATI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEL PERSONALE MILITARE TENENDO CONTO DELLE “PECULIARI” ESIGENZE E ATTIVITA’ La recente varata dal Governo Monti ha suscitato molti dubbi e preoccupazioni tra gli operatori del comparto , Difesa e Soccorso Pubblico. Torneremo avviamente con una analisi dettagliata delle novità previdenziali introdotte, nella prossima edizione, una volta che avremo acquisito il testo definitivo e le disposizioni attuative, nonché i pareri dei nostri epserti. Possiamo però fin d’ora segnalare che , per quanto riguarda il personale del comparto si rileva che: · l’abrogazione degli istituti contemplati nell’articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate) “non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto , Difesa e Soccorso Pubblico“. Per quanto riguarda la materia pensionistica: · i diritti acquisiti al 31.12.2011 sono fatti salvi dalla manovra, pertanto chi, a legislazione vigente, ha maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età ha diritto ad ottenere la prestazione pensionistica. · l’attuale obiettivo del governo è quello di “assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento an- che ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche”che riguardano sia il personale del comparto e Difesa (personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195) che quello dei Vigili del Fuoco (personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570). Dato che il personale anzidetto è sottoposto a regimi normativi regolati dai rispettivi ordinamenti, il decreto stabilisce che “le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico” saranno adottate entro il 30 giugno 2012 “tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”. Appare evidente che il governo ha comunque l’intenzione di applicare la norma di revisione dei regimi previdenziali al personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, anche se contemperata alle “obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività”. Se il governo avesse voluto semplicemente escludere dalla norma il personale di cui trattasi, lo avrebbe scritto chiaramente come nel caso dell’art. 6. Torneremo ampiamente sulla materia nella prossima edizione. Le pensioni per il comparto DIFESA E SICUREZZA: entro giugno 2012 un provvedimento ad hoc Il Decreto Legge varato il 6 dicembre dall’ Esecutivo fa riferimento ai Comparti Difesa e Sicurezza agli artt. 6 e 24. Analizziamo questi due articoli nello specifico: L’ articolo 6: mette in evidenza le nuove linee guida da adottare per le pensioni privilegiate e l’equo indennizzo. Come definito anche nella Relazione Tecnica allegata al Decreto sviluppo si tratta di disposizioni che NON SI APPLICANO ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. L’ articolo 24: contiene “disposizioni in materia di trattamenti pensionistici” ed e’ di rilevante importanza sottolineare il comma 18, dove viene indicata la necessità di adottare successive misure di armonizzazione tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze di regimi pensionistici speciali come il nostro (il riferimento legislativo e’ alla legge 195/1995). Tale manovra, escludendo i Comparti Difesa e Sicurezza dalle nuove norme, prevede che entro il 30 giugno 2012, debba essere emanato uno specifico atto normativo (Decreto Presidenziale), adottando “le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti”, base fondamentale della specificità, che il nostro settore è chiamato a rappresentare per la Difesa e la Sicurezza del nostro Paese. Nell’attesa dell’emanazione del sopracitato regolamento, nulla cambia per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che continuerà ad usufruire delle stesse modalità previste dal precedente sistema pensionistico in vigore antecedentemente alla riforma. Da non sottovalutare e di particolare interesse è l’articolo 21: revisione degli enti di previdenza, con la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS ed il relativo trasferimento delle relative funzioni all’INPS (denominato Super-Inps). A seguito della soppressione dell’Ente previdenziale pubblico, si dovranno cercare di garantire le maggiorazioni di servizio effettivo, concesse e riconosciute al solo personale militare dalla vigente normative in vigore, ( v. legge n. 187 del 5 maggio 1976), oltre al diverso sistema di calcolo pensionistico, in quanto l’attuale differenza tra Inps e Inpdap non dipende solo dal diverso periodo preso in considerazione per il calcolo della retribuzione pensionabile media degli ultimi 5 anni per quelle private, ultima retribuzione per l’Inpdap ma anche dalle diversità esistenti nella base pensionabile, (retribuzioni fondamentali ed accessorie), durante la fase transitoria di passaggio al neo-istituto previdenziale. In quanto nell’Inps tutta la retribuzione è pensionabile anche nella quota A, mentre nell’Inpdap dal calcolo della Quota A sono escluse le voci accessorie. Passiamo ora ad una breve introduzione sulla nuova Riforma Previdenziale: Contributivo pro rata per tutti dal 1° gennaio 2012. Abolizione del sistema delle quote, legate alla somma di età anagrafica e contributiva, per le pensioni di anzianità; le uscite anticipate re- stano possibili solo con 42 anni di contribuzione per gli uomini, e 41 anni per le donne, con penalizzazione di due punti l’anno della componente retributiva maturata prima del 1995 nei casi di pensionamento prima dei 62 anni di età. Per meglio comprendere quanto fin qui esposto , proviamo a fare una simulazione: supponendo un dipendente che matura il diritto al trattamento pensionistico con il sistema misto (una parte di calcolo retributivo ed una parte di calcolo contributivo), che preveda di accedere al trattamento di pensione anticipata, prima del 62° anno di età anagrafica, si vedrà applicata una penalizzazione di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo, rispetto al limite anagrafico previsto dalla normativa, da scontare sulle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (le cosiddette quota A + quota B). Nella previdenza «a due vie», quella ordinaria o quella anticipata, disegnata dalla nuova riforma, la chiave di lettura per capire se si potrà accedere al trattamento anticipato o bisognerà attendere l’asse- gno di vecchiaia è la data di ingresso al lavoro. A regime, chi ha iniziato l’attività lavorativa in anticipo, e ha versato i contributi con regolarità, potrà utilizzare la prima via, che permette di lasciare il lavoro dopo 42 anni di contributi (42 anni e 3 mesi dal 2014), gli altri dovranno attendere l’età minima per l’uscita di vecchiaia: età che dal 2012 si alza a 66 anni, ed a 66 anni e mezzo nel caso dei lavoratori autonomi. La nuova architettura previdenziale, che entra in vigore da gennaio (per chi matura i requisiti prima, farà bene a farselo certificare), elimina i bizantinismi che fino a oggi hanno complicato il calcolo, comprese le finestre «mobili» che ritardavano di 12 mesi l’uscita dei dipendenti e di 18 mesi quella degli autonomi. Per preventivare il proprio futuro previdenziale, occorre oggi tenere conto di due fattori: i requisiti contributivi ed anagrafici, e l’impatto degli incrementi automatici legati alla speranza di vita, che la riforma non abroga. A cura di Gaetano SAPORITO DICEMBRE 2011 • 5 Giornale Militari Il nuovo dei LA MANOVRA FINANZIARIA Il passaggio al SISTEMA CONTRIBUTIVO qualche esempio per il personale Sembra ormai certo; si passa al sistema di calcolo della pensione cosiddetto «contributivo» dal primo gennaio 2012. Se questo verrà confermato del decreto attuativo che interesserà il personale del Comparto Difesa e Sicurezza, entro il prossimo mese di giugno. Un cambio di sistema finalizzato all’equità generazionale. Occorre infatti riconoscere che le pensioni retributive sono caratterizzate da uno scarso collegamento tra contributi versati e prestazioni ricevute. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di un vero e proprio regalo a carico della collettività. Non è facile calcolarne l’ammontare, perché dipende da molti parametri. Se ne può ottenere una stima attraverso un indicatore della generosità del nostro sistema pensionistico, che conferma i notevoli benefici garantiti a chi è già in pensione, e chi vi andrà nei prossimi anni. Il sistema a ripartizione Un sistema a ripartizione, come è il nostro (secondo cui si pagano le pensioni sulla base dei contributi incassati), è finanziariamente sostenibile quando restituisce al lavoratore, sotto forma di rendita, i contributi versati, capitalizzati a un tasso pari al tasso di crescita dell’economia. Ebbene, la formula retributiva ha per troppo tempo sistematicamente violato il principio della sostenibilità, offrendo un «rendimento» (un interesse annuo sui contributi) assai superiore a quello finanziariamente sostenibile. Per quanto riguarda il calcolo della pensione, la riforma del ‘95 ha individuato tre tipologie di lavoratori: 1) I «fortunati» del 1995, esonerati dall’applicazione del contributivo grazie alla artificiosa demarcazione intro- dotta tra coloro che, al 31 dicembre 1995, avrebbero raggiunto almeno 18 anni di anzianità; 2) I «parzialmente fortunati», con anzianità inferiore a 18 anni nel 1996, la cui pensione sarà calcolata secondo il pro rata, ossia in base alla regola retributiva per l’anzianità maturata al 1995 e a quella contributiva per l’anzianità dal 1996. 3) Gli «sfortunati», coloro che si sono affacciarti nel mondo del lavoro a partire dal 1996, la cui pensione sarà interamente contributiva. La prima conseguenza dell’introduzione del contributivo pro rata è un generale avvicinamento dei trattamenti tra le categorie. Si avrebbe così un aumento dell’età minima di pensionamento, mentre sparirebbero le pensioni di anzianità per i «fortunati» e i «parzialmente fortunati», i quali avrebbero almeno una parte di pensione contributiva, molto piccola per i primi, più grande per i secondi. Il calcolo «pro rata» È bene precisarlo per non spaventare: l’introduzione del criterio contributivo per tutti, sarà comunque effettuata in pro rata. Riguarderà sì la totalità dei lavoratori, indipendentemente dal numero degli anni di contributi accumulati al dicembre ‘95, ma varrà solo per i versamenti futuri (cioè per la contribuzione versata dal primo gennaio 2012). Questo significa che gli effetti negativi (il sistema retributivo è certamente più vantaggioso), saranno maggiormente attenuati, quanto più è vicina la data del pensionamento. Ma quanto ci perdo passando al contributivo? Un interrogativo che si pongono in molti i questi ultimi giorni. Tentiamo quindi di dare una risposta, con l’aiuto qualche caso concreto. Qualche esempio Nulla cambia per chi è già nel sistema interamente contributivo o misto. Nulla cambia ai fini del calcolo per chi è nel sistema retributivo ed ha già maturato la percentuale massima 80% prevista dal nostro ordinamento (+ o - 36 anni di anzianità Utile), Un Brigadiere Capo inquadrato nel sistema retributivo con 36 anni di anzianità utile al 31/12/2011, e con una percentuale maturata di circa 79% perderebbe circa 150 € lordi annui, ma tenendo in considerazione che verrebbe a mancare la possibilità in questo caso si andare a 53 anni se non si maturano i 40 anni di anzianità, e quindi costretti a rimanere qualche anno il più, la perdita si azzererebbe del tutto. Pertanto toccherebbe minimamente il personale inquadrato nel sistema retributivo in procinto di maturare il diritto alla pensione CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011-2012 Abbonamento individuale (12 mesi) + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito 59 EURO ANNUALI !!! 1) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 – CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 2)0000 5496 386 – intestato a: Progetto Difesa e Sicurezza Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite 3)carta di credito (servizio Paypal). M O DA L I TA ’ D I A B B O N A MEN T O Per rinnovare: versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari – Via Palestro 78 – 00185 Roma; 6 • DICEMBRE 2011 Commenti Giornale Militari Senza previdenza complementare e revisione dei trattamenti pensionistici un futuro da “indigenti” per il personale “L’attuale crisi economica, che inevitabilmente impone misure strutturali, unita al rischio che nel giro di qualche decennio imploda il sistema previdenziale italiano, induce il legislatore ad armonizzare e rivisitare l’intero sistema pensionistico. Una scelta, però, che dovrà necessariamente salvaguardare la specificità del lavoro svolto dal personale del comparto sicurezza-difesa”. La riforma Amato prima, (decreto legislativo n. 503 del 30.12.92) e quella Dini poi, (legge 335 del 08.08.1995) se da un lato hanno doverosamente posto un freno ad un sistema pensionistico da tutti definito “molto generoso” e forse unico al mondo, dall’altro hanno determinato un nuovo scenario previdenziale non certo idilliaco. I correttivi insiti nella legge Dini, infatti, con il ricorso a forme pensionistiche integrative - i cosiddetti Fondi Pensione Nazionali - sono stati varati, nel tempo, solo per alcuni settori e con medio successo. I primi nel settore privato, chimico (Fondo Fonchim), metalmeccanico (Fondo Cometa) e successivamente nel settore pubblico della scuola (Fondo Espero), lasciando fuori, tra gli altri, un importante segmento dello Stato, il comparto difesa e sicurezza. Questa scelta ha provocato, nel tempo, un forte allarme sociale tra i lavoratori appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate, poiché all’atto del pensionamento si vedranno decurtate drasticamente le loro pensioni, fino al punto da ridurle a livelli inaccettabili e tali non consentire loro di mantenere lo stesso livello di vita di quando erano in servizio. Gli elementi negativi insiti nei provvedimenti normativi citati, infatti, hanno provocato un decremento dell’importo delle prestazioni pensionistiche tanto più accentuato quanto minore é l’anzianità di servizio del personale interessato alla data convenzionale del 31.12.95. Con l’introduzione del sistema di calcolo su base contributiva, le maggiori penalizzazioni ricadranno sul personale assunto dal 1° gennaio 96. Secondo recenti stime, é stato calcolato che la perdita “secca” - in termini nominali - gravante su tale personale all’atto del colloca- mento in quiescenza, con la massima anzianità, rispetto a coloro che si vedevano conteggiata la pensione con il vecchio sistema retributivo é rilevante: i primi riceveranno non oltre il 50/55 % dell’ultima mensilità contro l’80% della mensilità media degli ultimi cinque anni riservata al secondo gruppo di pensionati. I fondi pensione, secondo l’attuale normativa, vengono alimentati mediante il TFR che maturerà il lavoratore, il versamento di contributi volontari a carico dello stesso ed il versamento di contributi da parte del datore di lavoro (di norma in pari misura a quelli versati dal dipendente, qualora previsto dal C.C.N.L. del settore). Aderendo per circa 25/30 anni ad un fondo pensione chiuso, di categoria (questo tipo generalmente fa degli investimenti più prudenziali), al quale versare circa il 10% della retribuzione lorda annua (tutto il Tfr annuo maturando, che é pari a circa il 6,91% più il 3-4% di contribuzione volontaria ripartita pariteticamente tra il lavoratore ed il datore di lavoro) si stima che la possibilità d’integrazione del trattamento pensionistico sia pari a circa il 20% dell’ultimo stipendio. Tra luci ed ombre quindi, é partita dal 1° gennaio 2007 anche la previdenza complementare per i dipendenti di altri settori pubblici, Sanità ed Enti locali, (Fondo Perseo), mentre viene ancora rinviato alle calende greche l’avvio del secondo pilastro della previdenza per gli operatori della sicurezza e della difesa e per i dipendenti di altri settori strategici dello Stato e del parastato. Tale inadempienza, che non può certo essere fatta risalire ai lavoratori appare, ad oggi, insanabile per il passato, poiché non sarà più possibile attivare i fondi della specie in modo retroattivo. Le Sezioni Co.Ce.R. X mandato e le OO.SS. delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, consci della serietà della problematica, alcuni anni fa chiesero al Governo di posticipare, per gli appartenenti alle FF.PP. ed alle FF.AA., il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 08.08.1995, n. 335, al 31 Dicembre dell’anno in cui avverrà l’effettivo avvio della previdenza complementare. Un’iniziativa tecnicamente e giuridicamente possibile, attesa anche la condivisione di alcuni Ministri, ma che si rivelò di improbabile attuazione, non appena venne esaminata dal Ministero dell’Economia. La difficoltà da parte della classe politica, nel sostenere una tale iniziativa legislativa, fu del tutto evidente, in quanto si sarebbe creata una nicchia di dipendenti privilegiati rispetto a tutti gli altri lavoratori. Il particolare “status d’impiego” che caratterizza il rapporto di lavoro del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza però, avrebbe potuto giustificare questo differente trattamento. La sperequazione sociale ed il nocumento economico, pertanto, derivante dal mancato avvio del “secondo pilastro previdenziale”, ormai da più di sedici anni, sono enormi. E’ del tutto evidente che la scelta di optare per un fondo pensione deriva esclusivamente dall’aspettativa di incassare rendimenti superiori a quelli garantiti dal TFR e guadagnarsi un tenore di vita migliore al termine del ciclo lavorativo. Se questo vantaggio non si concretizzerà, si verificherà una redistribuzione del reddito a scapito dei pensionati ed a favore dell’industria finanziaria che si troverà a dover gestire il futuro di milioni di lavoratori. All’atto dell’erogazione della previdenza complementare é stato imposto l’obbligo di non poter elargire più del 50% del Tfr, convertito in fondo pensione, mentre la differenza sarà data sotto forma di rendita vitalizia. Fondi pensioni e lavoratori, dunque, nelle mani dell’industria finanziaria, il cui unico vincolo é quello di fornire un rendimento minimo, mediamente del 2-3% (quanto l’inflazione attesa). Infatti, i fondi pensione investono sui mercati finanziari e, quindi, il loro rendimento non é garantito (i fondi pensione sono considerati a contribuzione definita e non a prestazione definita; cioè, si ha la certezza di quello che si versa, ma non quella di ciò che si guadagnerà). Peraltro, la difficoltà di garantire un sistema concorrenziale e gli interessi dell’industria finanziaria (banche ed assicurazioni) sono in conflitto con le aspettati- ve di un miglior tenore di vita per tutti i pensionati del futuro. Alcune statistiche dimostrano, però, che i lavoratori italiani sono particolarmente dediti a ricorrere al credito al consumo (nel 2006 sono stati erogati prestiti per 13,5 miliardi di euro) facendo registrare un aumento del 24,8% rispetto al 2005. Ricorso al credito, quindi, anche per poter pagare le vacanze, comperare i libri scolastici per i propri figli o per ripianare posizioni debitorie accumulate nel corso degli anni. Questo elemento, denota chiaramente la difficoltà delle famiglie italiane, appartenenti al ceto medio e medio basso, a far fronte alle esigenze di tutti i giorni. L’ipotesi, quindi, che i lavoratori di oggi utilizzino i loro risparmi (che tra l’altro si sono ridotti in maniera sensibile negli ultimi anni) per investire con contribuzioni volontarie nei fondi pensione al fine di cercare di mantenere un tenore di vita adeguato dall’atto del pensionamento, potrebbe apparire di difficile attuazione. La scelta, però, a detta degli esperti di previdenza sembra obbligata, se non si vuol correre il rischio di ritrovarsi, all’atto del pensionamento, a dover scivolare tra i ceti sociali meno abbienti. L’attuale crisi economica, che inevitabilmente impone misure strutturali, unita al rischio che nel giro di qualche decennio imploda il sistema previdenziale italiano, potrebbe indurre il legislatore ad armonizzare e rivisitare l’intero sistema pensionistico. L’apparato della previdenza pubblica, infatti, rischia di implodere a causa di un fenomeno demografico difficilmente contrastabile: il basso tasso di natalità, la disoccupazione diffusa e l’aumento della speranza di vita connesse alle regole di accesso per il diritto al trattamento pensionistico, ritenute tuttora generose rispetto agli altri paesi europei. Accade, in pratica, che i più giovani pagano le pensioni ai più vecchi. Fattore che mette a nudo il nocciolo del problema. Ovvero, chi finanzierà le pensioni dei più “vecchi” se le fila dei lavoratori si assottigliano sempre di più? Le modifiche al sistema previdenziale ipotizzano di rivedere i criteri di accesso al sistema pensionistico al Il nuovo dei fine di: prevedere l’estensione del contributo pro-rata per tutti e aumento progressivo dell’età anagrafica utile per accedere al trattamento pensionistico in modo tale da abolire, nel giro di pochi anni, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per “anzianità”. Appare inevitabile, pertanto, intraprendere con solerzia, tutte le iniziative per salvaguardare la specificità del lavoro svolto dal personale del comparto sicurezza-difesa, così come il legislatore dovrà tener conto delle condizioni di lavoro di tutti quei lavoratori che fin da giovani si sono inseriti nel mondo del lavoro, nonché di coloro che svolgono mansioni particolarmente usuranti e gravose. Categorie, che per il peculiare lavoro svolto, non potranno certamente sopportare un drastico stravolgimento delle regole pensionistiche attuali. Una particolare salvaguardia, tendenzialmente, è stata sempre attuata per il comparto sicurezza-difesa in occasione di tutte le riforme del sistema pensionistico italiano, attuate nel tempo. Anche se ad onor del vero, va precisato che questo principio è stato per la prima volta disconosciuto in occasione del varo della manovra finanziaria D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e delle successive manovre con la quali, tra le altre misure fortemente penalizzanti, sono state inserite le finestre mobili, l’incremento di un anno per il diritto a pensione, il differimento e la rateizzazione del TFS, nonché la rivisitazione del metodo di calcolo del Trattamento di Fine Servizio che, con un’abile alchimia, è stato equiparato a quello utilizzato per il Trattamento di Fine Rapporto. Ovviamente, molto meno vantaggioso. La sfida titanica, che attualmente ci attende e dalla quale non possiamo permetterci di uscire perdenti, c’impone di contrastare con determinazione eventuali tentativi finalizzati all’armonizzazione dei trattamenti pensionistici. In pratica, regole uguali per tutti a prescindere dal lavoro svolto. ELISEO TAVERNA Delegato Co.Ce.R. G.di F. DANIELE TISCI Delegato Co.Ce.R. G.diF. Giornale Militari Il nuovo dei Opinioni LA MANOVRA FINANZIARIA DICEMBRE 2011 • 7 IL NUOVO MODELLO DI DIFESA: l’agnello sacrificale ed il tacchino… A CURA DEL T. COL. Guido Bottacchiari (*) Qualcuno sobbalzerà sulla sedia esclamando: eccolo li il Presidente del Co.Ce.R. “c…….ista” dell’Aeronautica Militare che ci vuole ammannire una lezione anche su un tema riservato a ben altri intelletti. E difatti sulla necessità di creare un nuovo Modello di Difesa più piccolo, efficiente e soprattutto meno costoso, tutti dicono la loro: il Consiglio Supremo di Difesa, il Governo in carica con il nostro MinistroAmmiraglio, come escludere poi gli Stati Maggiori, in testa quello della Difesa, e guai a pensare di tralasciare l’elevatissimo contributo concettuale di “maître a penser” presenti in rinomati “tink tank”. Tutti, ma proprio tutti, titolati, e ci mancherebbe, a predisporre analisi ed a formulare proposte per la ridefinizione e di un Modello di Difesa che toccherà decidere infine, speriamo, al Parlamento .…Sovrano…..luogo in cui invece naturalmente si dovrebbe sviluppare il dibattito. Mi domando altresì: in questo complesso processo di analisi manca qualche attore a dir la propria?? Beh il “tacchino” manca di sicuro. E chi è “l’agnello sacrificale” a cui faccio riferimento nel titolo?? No! Non sono fuori di senno. L’agnello sacrificale è il Modello di Difesa così come definito concettualmente nel corso degli anni ’90. La legge 331 del 2000 ridefinì il nuovo modello professionale ed i compiti assegnati alle FF.AA. suddividendoli in: prioritari (difesa della Patria), sussidiari (operazioni di pace e sicurezza in conformità al diritto internazionale e delle determinazioni delle Organizzazioni Internazionali delle quali l’Italia fa parte) e complementari (concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza). Tale legge fissò a 190.000 unità l’organico complessivo delle Forze Armate ora professionalizzate, nonchè i tempi e le risorse per la trasformazione dello strumento militare da “Esercito di popo- lo” a “Esercito di Professionisti”. Ora a distanza di poco meno di 10 anni monta l’urgenza, determinata in gran parte da esigenze finanziarie, di una rivisitazione in chiave riduttiva del citato modello. Lungi da me addentrarmi in analisi e considerazioni di natura politica (esigenze del paese /risorse finanziarie), geopolitiche, geostrategiche, ovvero di ottimale definizione dei livelli di ambizione del Paese, piuttosto che dei livelli di forza, o delle poste di bilancio ottimali per uno strumento militare efficiente, efficace ed economico. Penso però che sull’argomento alcune questioni, chiamatele pure provocazioni, dovranno pur essere formulate da qualcuno seduto tra il “pubblico”. Modello di Difesa da ridurre!! Dato per scontato che le necessità finanziarie del Paese impongono a tutti gli apparati dello Stato una rapida e corposa cura dimagrante oltre ad un miglioramento dell’efficienza, mi domando: - perché l’attenzione è incentrata particolarmente sulla Difesa? - E di quanto dobbiamo ridurlo questo modello? - E perché i tagli debbono riguardare esclusivamente la componente umana? - Ed in quanto tempo e con quali strumenti legislativi gestiremo le fuoriuscite del personale? - Ma i compiti affidati in precedenza alle FF.AA. rimarranno gli stessi? - In particolare, le funzioni complementari potranno/dovranno essere ancora espletate dalle Forze Armate? - Le “interferenze d’ambito” tra le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile (compresi i carabinieri) rimarranno o vi sarà una chiara linea di demarcazione?....etc…. Per una più compiuta, ma non esaustiva, riflessione sul tema esplicito di seguito alcuni elementi e dubbi su parte delle questioni sopra tratteggiate che, so già, non mi garantiranno molte simpatie ….ma tant’è!! 1. Il Comparto Sicurezza e Difesa si compone di oltre 520.000 unità escluse le polizie locali. Le Forze Armate constano di 183.000 effettivi. Il resto (340.000 unità circa) è suddiviso tra cinque Forze di Polizia ad ordinamento Militare e civile con competenze teoricamente specifiche ma spesso sovrapposte. Per la Difesa si parla di un nuovo modello oscillante tra le 120.000/160.000 unità. Un “Esercito” più piccolo ma più operativo….si dice!!. “Small defense” = “piccola difesa” …..speriamo non necessaria per grandi minacce. Ma il Comparto Sicurezza e Difesa è in equilibrio, verificato il livello di sicurezza nel paese? Trova analogie un siffatto bilanciamento tra Forze Armate e Polizie in Europa? Se si, come mai le Forze Armate vengono chiamate, giusto o sbagliato che sia, a compiti di ausilio alle cinque Forze dell’Ordine ad ordinamento generale (dai vespri siciliani, ai piantonamenti di siti sensibili in passato, fino ad oggi per “strade sicure” e per il controllo dell’immigrazione clandestina e qualcuno le invoca anche per l’emergenza carceraria). Ora, che un necessario ed ulteriore processo di riorganizzazione serva alle Forze Armate è sacrosanto, ma serve solo ad esse e nei termini proposti? Tagliare numeri così alti di personale in breve tempo comporta costi iniziali altissimi a meno di rinunciare ai reclutamenti costruendo un “esercito” di “vecchi”. E poi, fissato il numero di forza del nuovo modello di Difesa ed il tempo per la sua completa realizzazione, come si gestiranno gli esodi del personale? Il personale che ha professionalità particolari, non facilmente riproducibili in ambito civile come sarà accompagnato al termine della vita professionale?? Qualcuno parla di accettare ruoli ed impieghi i più vari, internamente ed esternamente alle Forze Armate. Io penso che sull’argomento serva una attenzione particolare ed un necessario confronto con le rappresentanze militari senza pregiudizi di alcuno o peggio presuntuosi atteggiamenti dirigisti. Come si può vedere la soluzione del rebus non è così semplice come si vuol far apparire. 2. Le funzioni dei Carabinieri (4^ Forza Armata dal 2000) sono svolte quasi esclusivamente nel campo della sicurezza come irrinunciabile presidio di legalità sul territorio. Ma è proprio necessario annoverare ancora i carabinieri tra le Forze Armate? E se si optasse per il si, le funzioni di Polizia Militare svolte dagli stessi all’interno e all’esterno del territorio nazionale, non sarebbe più razionale affidarle ai militari delle altre tre Armi (Esercito, Marina, Aeronautica) come avviene peraltro in altri Paesi Alleati liberando risorse umane da destinare alle attività proprie di una Forza di Polizia magari rinforzando la presenza nei territori più esposti alla criminalità organizzata? 3. Le funzioni complementari di intervento in caso di pubblica calamità o di straordinaria necessità verranno ancora mantenute tra i compiti delle FF.AA.? Credo che non sfugga a nessuno la importante opera svolta dai militari dietro il coordinamento della Protezione Civile e insieme a tante altre benemerite organizzazioni del volontariato, in occasioni di tali eventi – (terremoti e disastri ambientali compresa la “monnezza”). In ogni circostanza il militare è chiamato ad intervenire….e lo fa volentieri, con orgoglio e qualche riconosciuta capacità!! Ma se si ridurranno gli effettivi potremo, e soprattutto, dovremo ancora farlo??. La componente tecnico-logistica ed amministrativa delle Forze Armate massicciamente impiegata per tali necessità e su cui si puntano gli occhi per una riduzione del modello a tutto vantaggio della componente operativa, è così inutile o facilmente e semplicisticamente riducibile?? Basterà in futuro solo la struttura della protezione civile e delle orga- nizzazioni di volontariato per assolvere tali gravosi compiti?? Credete di si?? Io non ne sono sicurissimo!! 4. Le funzioni strategiche di supporto tecnico-logistico ed operativo, specie alle operazioni fuori area oppure ai sofisticati sistemi di armamento delle Forze Armate, oggi svolte in maniera combinata tra militari e industria è opportuno, economico ed efficace trasferirle in “toto” a quest’ultima? E’ pagante ridurre tale componente militare, di tecnici altamente specializzati,?? Abbiamo pensato bene alle professionalità e competenze che si perderanno, per sempre, e ci siamo domandati se le ritroveremo allo stesso modo e prezzo sul “mercato” dove la stella polare è il profitto e non l’interesse generale dello Stato!! 5. Diceva qualcuno: “in guerra la metà di tutto è la fortuna” oltre a “alla lunga la spada viene vinta dallo spirito” . Costui non era un verde pacifista dei nostri tempi ma un bellicoso generale….anzi il generale per antonomasia…….Napoleone. Ora se già a quel tempo emergevano tali pensieri mi domando perché mai nessun dubbio sfiori le menti di chi oggi spinge per una maggiore spesa per gli armamenti tradizionali ed il funzionamento a scapito della componente umana unica detentrice dello “spirito” inteso come intelligenza. Invito sommessamente costoro a leggere ed a prendere in considerazione anche altri pensatori che su scenari di guerra futuri hanno opinioni diverse da quelle tradizionali e forse più al passo con il tempo che stiamo vivendo. “Cyberwar” oppure “guerre finanziarie” come quella cui assistiamo in Europa in questi giorni difficilmente le vinceremo con carri armati, portaerei, caccia super tecnologici, tutti armamenti tradizionali costosissimi. segue a pag. 8 8 • DICEMBRE 2011 Il nuovo dei Altri tagli e risparm i sono possibili anche sul versante immobiliare; perché non alienare e/o valorizzare vecchie caserme abbandonate, chiudere enti oramai inutili, puntare concretamente su un programma di vendita, agli attuali conduttori, degli alloggi che determinano più costi che ricavi e contenziosi infiniti magari destinando parte delle risorse così recuperate ad una nuova idea di politica alloggiativa per il personale più giovane e meno abbiente. Quindi perché privarci così a cuor leggero di risorse umane pregiate che invece potrebbero essere impegnate per coprire “nuovi spazi di Difesa” ove conta di più lo “spirito” umano?? Se qualcuno ha dei dubbi veda un po’ cosa fanno gli Stati Uniti d’America sull’argomento. Detto dell’agnello sacrificale, nel “tacchino” invece identifico “il militare” che in ultima istanza subirà gli effetti del nuovo Modello di Difesa con tutte le sue positività o negatività. Il tacchino militare non è una specie protetta, non può parlare, ne rappresentare o far rappresentare direttamente le proprie idee (è senza sindacato), le sue proposte, i suoi, dubbi, e sue perplessità sull’argomento. Non conta il suo giudizio!! Egli non è competente; cosa mai potrà sapere di concetti geopolitici, geostrategici, di “small defense”, di politica internazionale, di management, di processi e riforme strutturali, di termini come efficienza, efficacia, economicità, di programmi d’armamento, di interoperabilità, di visione “joint”, di forza bilanciata, di forza integrata, del cyberwarfare……e di tante altre cose. In realtà, forse dico forse, poco (siamo sicuri però??). Io di certo meno, moltissimo meno, di tantissimi ed autorevolissimi pensato- segue da pag. 7 Giornale Militari IL NUOVO MODELLO DI DIFESA ri che ho letto ed ascoltato, proporre idee sul mondo della Difesa da qualche tempo a questa parte. E questo è sicuramente un bene….il dibattito è un segno di democrazia, segnala inoltre l’importanza dell’argomento, ed il fatto che la società civile e la politica finalmente ne parlino è una grande conquista. Ora come dicevo, io di sicuro non ho le giuste competenze su questi complessi argomenti, altri però dovrebbero ammettere, se non l’incompetenza come me, almeno in talune circostanze un “velato” conflitto d’interessi e la mancata “investitura popolare”, specie nel proporre soluzioni circa le questioni attinenti la riduzione del personale, la conservazione del posto di lavoro, la riqualificazione professionale ed il reinserimento nell’attività lavorativa. Questi argomenti sono, anche per legge, prerogativa delle Rappresentanze Militari!! E non mi si racconti della “favola ottocentesca” che il “Comandante” racchiude in se l’equilibrio, le capacità, le competenze ed il giusto “sentiment” per rappresentare le istanze del personale!! Son piene le fosse di buone intenzioni. Un esempio recente? Le promozioni bloccate economicamente per tutti i militari tranne che per i vertici!! E poi quando mai e perché un dirigente, anche militare, dovrebbe privilegiare una componente (quella umana) rispetto all’investimento ed al funzionamento compromettendo l’azione funzionale cui è stato preposto?? Non è neanche corretto, a guardar bene, chiederglielo. Quindi tocca a noi “Rappresentanze Sociali” parlare e spiegare le ragioni, le necessità, le paure, le pulsioni del personale che in questo momento è preoccupatissimo per queste continue esternazioni dei vertici istituzionali e politici per una ristrutturazione che si profila difficile e onerosa. Al tavolo nessuno ci ha invitato sin’ora a parlare di questo, di sicuro noi però faremo del tutto per dire la nostra, per portare in alto anche il punto di vista del “tacchino”!! Si, di quello che per tradizione deve essere cucinato in queste gloriose “feste di ristrutturazione”. I tagli nel nuovo modello di difesa debbono, guarda caso, riguardare esclusivamente il personale che in ogni ristrutturazione che si rispetti è in esubero…!! E quale miglior tacchino di uno “uso ad obbedir tacendo…..” Termino questa personale riflessione ponendo infine una domanda: chi è il premio Nobel che ha individuato nell’ormai famosissimo “trittico magico” 50/25/25 (personale / funzionamento / investimento) il perfetto equilibrio percentuale del Bilancio della Difesa di uno Stato?? Siccome di scienziato si deve trattare (altrimenti sono pensieri in libertà, magari eminentissimi, ma discutibilissimi) accanto al nome attendo una analisi strategica e una dimostrazione logico-matematica a supporto della tesi. Orbene credo che dovrò aspettare a lungo!!! Quel nome e quella dimostrazione tarderanno ad arrivare e caso mai arrivassero son certo di riuscire a tro- vare altrettante menti illuminate in grado di confutarne il portato. Nessuno nega l’evidente necessità di ridurre le spese della Difesa a causa delle ristrettezze finanziarie, (cosa peraltro già avvenuta in larga parte in questi anni), di continuare nell’opera di efficientazione delle nostre Forze Armate per i compiti presenti e quelli futuri, di pensare concretamente ad una Difesa Europea comune, quello che non piace è la furia “iconoclasta” e “massimalista” che ci pare di percepire nell’aria rispetto alla figura del “militare in esubero”. Gli uomini e le donne delle Forze Armate sono professionisti seri , silenziosi, ma non fessi!! E il termine “fessi” non lo uso a caso ….a ciascuno le proprie riflessioni. Io le mie le faccio sempre con onestà intellettuale e col ben dell’intelletto (quel poco che posseggo), tenendo però a mente il monito di “Zio Giulio”. Mi auguro in conclusione, che la necessità di rivedere il modello di Difesa e renderlo meno costoso e più efficiente ed efficace sia la premessa per una discussione ampia e serena, aperta anche a chi come noi mena vanto di rappresentare il personale. Speriamo che al termine del processo coloro che son chiamati a decidere e che ora sembrano estromessi dalla discussione (Parlamentari) salvaguardino poi il “bene” più prezioso dell’organizzazione: “ il militare”. Discutiamo quindi pure di una Riforma del Modello di Difesa tenendo però in debito conto tutto quanto brevemente descritto ma soprattutto in gran considerazione il monito di un galantuomo già Ministro della Difesa (uno dei pochi ricordati con affetto) l’On.le Arturo PARISI: “….le Forze Armate sono la pre-condizione per l’esistenza dello Stato di diritto e per l’esercizio di ogni libera attività…..”. *Presidente del Co.Ce.R. A.M. X Mandato IL MINISTRO DELLA DIFESA DI PAOLA INCONTRA IL COCER Esuberi, pensioni e ristrutturazioni quale futuro per la categoria militare? Eccoci qua, nel mezzo di una crisi europea, con l’ennesima Manovra Finanziaria ed un Governo Tecnico che cerca le parole per giustificare il proprio operato. Dopo l’incontro di domenica 4 Dicembre tra in Consiglio dei Ministri e le Rappresentanze Militari, dopo l’approvazione della Manovra, ecco arrivare la decisione del Ministro della Difesa, Ammiraglio di Paola, di incontrare il (13.12.2011) CoCeR Interforze per un punto sulla situazione. Il Ministro avevamo già avuto modo di conoscerlo all’inizio del Mandato, quando era Capo di SMD. Al primo incontro di benvenuto, si presentò convinto e senza peli sulla lingua, modello Marchionne, a distanza di cinque anni l’atteggiamento non è cambiato. E’ stato chiaro sin dall’esordio, due sono le questioni dirimenti, il Nuovo Modello di Difesa e la Previdenza. Nel primo caso le risorse finanziarie a disposizione non per- mettono di sostenere l’attuale Modello, occorre ristrutturarlo, rivitalizzarlo e purtroppo ciò può avvenire solo in senso restrittivo. Il surplus di personale non è più sostenibile, occorre rivedere l’attuale dislocazione delle risorse basandole su un nuovo rapporto di spesa, 50% per il personale, 25% sul funzionamento, 25% investimento, contro le attuali risorse che assorbono ben il 75% per gli stipendi del personale. Per quanto riguarda la Previdenza un primo passo avanti è stato fatto dal Governo rispetto la prima bozza di Manovra. Sono state raccolte le istanze dell’incontro precedente delle Rappresentanze/Sindacati e per il momento il Comparto Difesa e Sicurezza non è stato inserito nella riforma pensionistico. Un apposito Decreto concertato tra Ministero del Tesoro e Funzione Pubblica entro il mese di Giugno dovrà occuparsi della materia. Si tenterà di fare un ulteriore passo in avanti inserendo il Ministero della Difesa affinché non resti solo una questione economica. Successivamente hanno preso la parola i Delegati ricordando alcune questioni ancora in sospeso come la Previdenza Complementare, i Fondi Pensioni mai attivati e la mancata armonizzazione del TFS a TFR. Per il momento è cambiato solo il calcolo del TFS in favore del TFR in modo restrittivo, senza dare i vantaggi del TFR come la possibilità di prendere un anticipo. Inoltre non sono state definite tutte le voci che fanno cumulo nel TFS/TFR. Per quanto riguarda il Nuovo Modello di Difesa i delegati hanno chiesto al Ministro le modalità con cui avverrà la ristrutturazione, se attraverso un esodo fisiologico oppure in modo forzato. E’ evidente che se la ristrutturazione avvenisse partendo dalla situazione finanziaria, piuttosto che dal ruolo strategico che si intende dare alle FF.AA., la componente umana sarà quella più penalizzata. Inoltre i tempi per la realizzazione sono molto importanti, una cosa è una riforma secca in cinque anni ed un’altra una ristrutturazione fisiologica con un transitorio di dieci anni. E’ ovvio che a fronte di cambiamenti epocali occorre sostanziare immediatamente il “Ruolo Negoziale” che peraltro è previsto sulla norma della specificità. In assenza di queste revisioni i pericoli di subire passivamente ogni cambiamento ci sono tutti. La componente COCER AM e GDF ha ribadito la richiesta di un Sindacato, un organismo autonomo che esca dal ruolo ibrido tra la concertazione e la contrattazione, pena la confusione dei ruoli e dell’attività di tutela della Rappresentanza. A queste importanti tematiche il Ministro non ha dato risposte, ha cercato di garantire che in merito agli esuberi non sarà fatta “macelleria sociale”. Allo stesso tempo è evidente che esiste un esubero di marescialli ed ufficiali e che lo strumento militare non può essere uno “stipendificio”. Ha aggiunto che i militari restano comunque dei cittadini italiani e non possono essere esenti dai sacrifici richiesti al nostro paese. Il sottoscritto, in conclusione dell’incontro, ha rivolto al Ministro un accorato appello affinché quelle parole di vicinanza si traducessero in un Comunicato Stampa volto a rasserenare gli animi dei colleghi. In mancanza di dati concreti, di capire quale Modello sarà attuato, quanti gli esuberi, quali le soluzioni e con quale età si potrà andare in pensione, un Comunicato del Ministro, che nessuno sarà lasciato a piedi o con forti penalizzazioni, sarebbe molto utile a tutti. Non dimentichiamo che l’effetto anticasta sta facendo il giro, quotidianamente i mass-media gridano allo scandalo nelle FF.AA., arginiamo taluni ritornelli prima che sia troppo tardi ed a pagare siano sempre i soliti. Ahimè, il Comunicato non è arrivato ed ho paura non arriverà mai (chi ha il morto se lo pianga). Ferdinando Chinè DICEMBRE 2011 • 9 Giornale Militari Il nuovo dei L’INDIRIZZO DEI COMPORTAMENTI IN UNA NOTA AL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA L’utilizzo della rete e dei social networks nell’ambito della Difesa La nota dello SMA suggerisce “cautele” nella libera manifestazione del pensiero e obbligo di riserbo sulle questioni militari Il Sottocapo di stato maggiore dell’Aeronautica militare Generale S.A. Roberto Corsini ha recentemente diramato una nota sull’utilizzo della rete e social network soffermandosi sui riflessi che il loro utilizzo, da parte del personale militare, può avere nella diffusione di notizie relative all’attività militare. In particolare il Generale Corsini afferma che: «La forte incidenza dei sistemi di comunicazione di massa sui processi decisionali di natura strategica e sulla formazione della coscienza collettiva nella “società globale” del XXI secolo ha indotto anche la Forza Armata ad interagire in modo incisivo e trasparente con l’opinione pubblica, veicolando le finalità ultime della missione assegnata ed i valori etici cui costantemente informa il proprio operato. Tale esigenza, peraltro, scaturisce anche dalla necessità di conformarsi ai princìpi di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa introdotti GMilitari iornale Il nuovo dei Direttore Responsabile ANTONELLA MANOTTI AUTORIZZ. TRIB. DI ROMA N. 428 DEL 7/08/1996 ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Palestro 78 - 00185 Roma Tel/Fax 06/44360432 Abb. annuo Euro 59,00 Copie arretrate Euro 3,00 Concessionaria di pubblicità in esclusiva: PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi 00128 Roma Stampa FOTOLITO Moggio STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM) [email protected] tel. 0774/381922 - 382426 Fax 0774/509504 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana nell’ordinamento giuridico italiano agli inizi degli anni ‘90 e volti a garantire, fra l’altro, un rapporto più immediato e diretto con i cittadini. In quest’ottica sono state intraprese numerose iniziative (esempio: costituzione degli Uffici Relazioni con il pubblico, potenziamento dei servizi di Pubblica Informazione ed incremento dell’attività divulgativa, organizzazione di Master, Convegni e Seminari per diffondere la cultura aeronautica all’esterno dell’organizzazione militare eccetera) che hanno avuto il merito di rafforzare nell’opinione pubblica un sentimento di profondo rispetto verso l’istituzione militare è di incondizionata stima per i suoi componenti. Questa apertura alla società civile, incentivata anche dalle Autorità politiche, ha generato in taluni l’erronea convinzione di poter liberamente e discrezionalmente divulgare notizie d’interesse militare. Al riguardo va sottolineato che la comunicazione verso l’esterno trova un limite invalicabile nella necessità di tutelare in ogni circostanza la sicurezza delle installazioni militari e del personale che vi opera, a presidio della quale la normativa vigente impone ad ogni appartenente alle Forze Armate cautele nella libera manifestazione del pensiero nonché l’obbligo di mantenere il dovuto riserbo sulle questioni militari. Si tratta di princìpi fondamentali, ma non di rado fraintesi, poiché continuano a verificarsi inaccettabili episodi di divulgazione non autorizzata di notizie e immagini di sensibilità militare attraverso gli strumenti più disparati (organi di stampa, internet, telefoni cellulari eccetera), tali anche da compromettere la riservatezza di informazioni classificate ed arrecare serio pregiudizio alla sicurezza nazionale. In particolare è stato rilevato che il ricorso alla rete internet e ai vari social network consente la diffusione di notizie riservate, o riferibili al servizio, delle quali non è possibile prevedere e circoscrivere il successivo utilizzo e le possibili manipolazioni. Parimenti censurabile è l’abitudine, piuttosto consolidata, ad intrattenere conversazioni private anche in luoghi aperti al pubblico su argomenti afferenti o collegati al servizio, nel corso delle quali, talvolta in buona fede e sottovalutando la reale portata dei fatti riferiti, vengono rese informazioni suscettibili di facili e perniciose strumentalizzazioni. Per fugare ogni dubbio sulla cogenza delle menzionate prescrizioni ritengo doveroso, in questa sede, richiamare le principali norme di riferimento in materia: articoli 1472 del Codice dell’Ordinamento Militare: [...]; articolo 722 del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: [...]; il tenore letterale delle citate disposizioni è inequivocabile: se la libera manifestazione del pensiero su tutte le questioni d’interesse militare o comunque correlabili al servizio è subordinata alla preventiva autorizzazione degli organi competenti (per l’A.M. lo Stato Maggiore), il dovere di riserbo, che caratterizza lo status di militare, è assoluto e sussistente an- che laddove si ritenga di trattare argomenti di marginale importanza o comunque non particolarmente lesivi della sicurezza dell’organizzazione. Ne consegue che l’accertata violazione dei suddetti doveri comporta nei confronti dei responsabili l’adozione di severi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, quali ad esempio la divulgazione di notizie segrete o riservate (articolo 127 c.p.m.p.) e il rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni (articolo 185 c.p.m.p.), l’esercizio dell’azione penale. Sensibilizzo, pertanto, le Autorità cui è devoluta l’azione di comando affinché, attraverso una mirata opera di informazione ed indottrinamento rivolta al personale dipendente, assicurino sempre lo scrupoloso rispetto dell’obbligo della riservatezza su questioni concernenti il servizio. Nell’occasione mi rivolgo anche a ciascun militare evidenziando come un’adeguata cultura nello specifico settore della sicurezza debba caratterizzare il proprio patrimonio di conoscenze tecnico-professionali e rappresentare, allo stesso tempo, un irrinunciabile valore morale». La comunicazione del Generale Corsini ha sollecitato un’interrogazione parlamen- tare presentata dall’On Maurizio Turco, radicale eletto nelle file del Partito Democratico. Il Deputato ha chiesto al Ministro della Difesa di “dettagliare in modo estremamente preciso gli argomenti ritenuti vietati per prevenire comportamenti sanzionatori nei confronti dei militari e di garantire il pieno e libero esercizio del diritto costituzionale della libertà di espressione e di opinione”. L’Onorevole Turco ha ricordato che, in base all’art. 9 della legge 382 del 1978: “non è consentito ai militari manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza previa autorizzazione su argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio ma che tale “preventiva comunicazione” se intesa in maniera “estensiva” potrebbe dissuadere i militari da ogni possibile forma di libera comunicazione o commento ad attività di servizio e potrebbe apparire un’azione intimidatoria ed esagerata”. A tal riguardo l’Onorevole ha altresì ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel suddetto articolo non possono essere inclusi ogni forma di attività e ogni aspetto del servizio, specialmente se normali e notori (Consiglio di Stato, sezione IV, 24 gennaio 1985, n. 19). 10 • DICEMBRE 2011 Giornale Militari Il nuovo dei Un importante risultato frutto dell’azione dell’U.N.S.I. di Padova Malattie per il RADON a Monte VENDA Riconosciuta la causa di servizio e la equariparazione alle vittime del dovere Il lungo e puntuale lavoro svolto dall’UNSI (Unione Nazionale Sottufficiali Italiani) comincia a dare i primi risultati: Dal 2004 che l’Associazione dei Sottufficiali segue tutta la problematica relativa alle fonti d’inquinamento ambientale che hanno caratterizzato il sito operativo del 1° R.O.C. Monte Venda ed hanno minato la salute di decine di operatori ivi impiegati. La capillare ricerca effettuata dall’UNSI sui tanti decessi avvenuti tra i militari del Venda per malattie tumorali aveva fornito dati molto preoccupanti. Le preoccupazioni erano legate sia al numero di decessi e sia alle stesse cause. Su un campione di circa sessanta nominativi di militari deceduti in un periodo significativamente ristretto, furono allora riscontrati solo due casi di decesso per infarto ed uno per incidente stradale. Per tutti gli altri si leggeva nella documentazione sanitaria adenocarcinoma, tumore ai reni, allo stomaco ai polmoni e così via dicendo. Il sospetto ha cominciato a crescere man mano che si verificavano nuovi casi ed è poi cominciato a trasformarsi in reale paura quando nel corso del 2006, grazie alla sensibilità d’alcuni Sottufficiali in servizio al teleposto ubicato sulla vetta del monte Venda furono effettuate in tutto il sito ricerche per verificare la presenza di gas radon, sostanza radioattiva e altamente cancerogena. I risultati di quei rilievi furono subito considerati pericolosissimi perché essi dichiaravano di fatto che in tutti gli ambienti di lavoro del Venda, vi era una concentrazione di radon centinaia di volte superiore ai limiti imposti dalla legge. Quasi subito, l’amministrazione militare, come primo intervento, chiuse il teleposto spostando tutto il personale militare tecnico presso l’aeroporto di Padova limitando il tempo di permanenza da quel momento nel sito solo per il tempo strettamente necessario per effettuare le manutenzioni e le stesse dovevano essere effettuae dal personale adeguatamente equipaggiato (tute speciali) Da quel momento, l’UNSI ha suonato l’allarme ed ha dato vita a due iniziative. La prima quella di chiamare a raccolta quante tra vedove ed orfani, potevano porre in relazione all’esposizione al radon la morte del proprio congiunto e quindi guidare questa persone nell’iter procedurale delle richieste di riconoscimento della causa di servizio. La seconda, quella di ricercare tutte le possibilità per intraprendere un percorso di controllo sanitario e di prevenzione su quanti, in servizio e d in congedo avevano per lunghi anni prestato servizio al monte venda.. E’ stato un percorso lungo e laborioso. L’UNSI, ha però trovato lungo questo cammino molte mani tese. Ci hanno ascoltato alcuni parlamentari Padovani come il Sen. Paolo Giaretta el’On. Margherita Miotto dando la loro voce ad importanti atti parlamentari. Fortissima è stata la sensibilità e l’impegno profuso dal Ministro della Difesa On. Ignazio La Russa e dai funzionari di gabinetto e PREVIMIL, da lui direttamente incaricati di seguire tutta la questione. Anche il Sig. Capo di SMA ha mostrato tanta sensibilità sulla questione e per essere più incisivo ha delegato il Comandante della 1^ Regione Aerea ad incontrare direttamente una delegazione dell’UNSI Non ultima la stampa specie quella locale che non ha mai smesso di porre forte interesse su questa triste e drammatica questione. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi risultati. Sono riconosciute le malattie sofferte come dipendenti da causa di servizio e RICONDUCIBILI ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI ED OPERATIVE DI MISSIONE e vengono cosi rilasciati i primi attestati di “EQUIPARATO ALLE VITTIME DEL DOVERE” Pensiamo che il cammino da fare sia ancora molto lungo. Sono ancora in tanti che aspettano di ottenere lo stesso riconoscimento. Anche per il personale in servizio si cominciano a delineare momenti di maggiore serenità perché l’Aeronautica ha attivato attraverso le sue strutture sanitarie un adeguato monitoraggio con visite mediche ed esami clinici periodici. Per il personale in congedo che ha presentato richiesta per ottenere gli stessi accertamenti sanitari, pur essendo stati già incaricati gli Istituti Medico Legali, si è nell’attesa di soluzioni che agevolino il personale interessato ad essere accolto presso strutture sanitarie militari del proprio territorio d’attuale residenza Ci sembra ora doveroso informare anche il Nuovo Giornale dei Militari che si è rivelato utilissimo strumento d’informazione e di diffusione del dramma del Venda aiutandoci a raccogliere altre testimonianze che ci hanno permesso di aiutare altri militari non più residenti nella zona di Padova e del Veneto. Ancora un veramente sentito ringraziamento per come ci avete aiutato e per tutta l’opera d’informazione così preziosa per il mondo militare. IL presidente Leone Cav. Grazzini Congelamenti stipendiali e promozioni: clausola anti ricorsi L’avevamo detto, gli effetti del “famigerato” art. 9 del D.L. 78/2010 sarebbero stati chiari solo dopo le relative disposizioni attuative e per questo che, nel commentarlo, abbiamo sempre usato il condizionale e, almeno per quanto riguarda l’effetto slittamento del congelamento, continuiamo ad usare la forma dubitativa. Tre sono le novità rilevanti emerse a seguito della Circolare del Ministero dell’Economia n. 12 del 15 aprile 2011 che ha dato concretezza all’art. 9 del D.L. 78, del D.L. 98/2011 e dei Decreti Ministeriali (la cui emanazione è ormai alle porte) di distribuzione degli ormai famosi assegni “una tantum” di riparazione. Prima novità: le promozioni derivate da concorsi interni banditi dopo il 15 novembre 2009 per passaggi tra ruoli diversi non rientrano nel congelamento stipendiale, in quanto il D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), entrato appunto in vigore il 15 novembre 2009, ha equiparato la promozione per concorsi interni ad una nuova assunzione. Così è stabilito nella Circolare n. 12, tanto che i Decreti Ministeriali che disciplinano la distribuzione degli assegni “una tantum” non prevedono tra i beneficiari i promossi per concorso interno. L’unica eccezione si potrebbe verificare per i concorsi della polizia di stato banditi prima del 15 novembre 2009 ed ancora in corso. Seconda novità: secondo quanto si legge nella circolare n. 12, il comma 21 dell’art. 9, rende neutro il triennio 2011-2013 ai fini della maturazione degli adeguamenti stipendiali automatici (assegno funzionale, classi e scatti), pertanto la naturale maturazione di detti trattamenti subirebbe uno slittamento di tre anni per tutto il personale e non solo per chi li matura all’interno del prossimo triennio. Esempio: l’assegno funzionale che si matura il 21.09.2014 (che secondo le precedenti interpretazioni sarebbe pareva escluso dal congelamento) sarebbe invece percepito dal 21.09.2017, così come quello che si matura in data 21.09.2012 sarebbe percepito il 21.09.2015 e così via. Terza novità: l’art. 16 co. 1 del D.L. 98/2011 (conv. in Legge n. 111/2011) ha offerto al Governo la possibilità di emanare appositi regolamenti con cui, tra l’altro, operare la: “b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;” Quarta novità: l’art. 16 co. 7 dello stesso D.L. 98/2011 ha introdotto una “clausola anti-ricorsi”, con la quale sostanzialmente si stabilisce che, per i tagli imposti alla magistratura (co. 22 dell’art. 9 del D.L. 78) e per i c.d. “contributi di solidarietà”, in presenza di ricorsi vinti le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti saranno recuperate con misure di carattere generale sulle intere categorie di personale: “In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell‘anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.” Una clausola probabilmente imposta dal precedente Governo a seguito dei ricorsi presentati dal personale della Magistratura, ma che tuttavia potrebbe essere assunta anche nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa, in caso di eventuali (e probabili) ricorsi. GIANLUCA TACCALOZZI Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse DICEMBRE 2011 • 11 Giornale Militari Il nuovo dei INDENNITA’ DI BUONUSCITA, INDENNITA’ DI ANZIANITA’ E PREMIO DI SERVIZIO Cessioni del trattamento di fine rapporto La cessione a terzi può essere presentata con il modulo predisposto dall’Inpdap e deve riportare i dati anagrafici, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, la denominazione e il codice fiscale dell’ente datore di lavoro, la data e la firma dell’interessato. Sono incedibili indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e indennità di anzianità ma solo fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale. Risolti i rapporti i trattamenti, in base alla legge 10/2011 in vigore dal 27 febbraio di quest’anno, sono cedibili, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla cessazione del rapporto lavorativo e previdenziale alla effettiva e completa erogazione agli aventi diritto. Il lavoratore può cedere ad altri l’importo maturato netto del trattamento di fine servizio (Tfs), sottratti gli eventuali debiti nei confronti dell’Inpdap, conosciuti prima della notifica della cessione. I contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo sono nulli e quindi non hanno alcun effetto. Somma cedibile. Nel caso in cui l’iscritto stipuli un contratto di cessione prima di ricevere il pagamento del Tfs o della prima rata, per poter stabilire quale sia la somma cedibile l’interessato deve chiedere agli uffici Inpdap territorialmente competenti (è disponibile l’apposito modulo nel sito www.inpdap.gov.it) la certificazione del credito cedibile. Eventuali debiti con Inpdap o debiti diversi di cui si abbia notizia sono determinati ed esclusi dal netto cedibile e recuperati in sede di liquidazione e pagamento all’eventuale cessionario. Procedura di verifica. Una volta quantificata la quota, se essa è di importo superiore ai 10 mila euro, Inpdap deve attivare la dovuta di verifica segnalando il caso a Equitalia. Se il richiedente risulta essere in debito di qualche somma con gli agenti della riscossione, il relativo debito deve essere accantonato, nell’ambito della procedura, secondo i criteri e le quantità indicate dall’agente della riscossione e l’Istituto non può autorizzare la cessione del credito, almeno non per l’intero ammontare. Nell’evenienza che venga chiesta una cessione del Tfs dopo aver ricevuto il pagamento della prima o della seconda rata, l’interessato dovrà comunque chiedere all’Istituto la certificazione del residuo credito cedibile per evidenziare le rate già poste in pagamento e le somme ancora da pagare. Cessionari. La notifica del contratto di cessione, corredato della certificazione relativa al Tfs cedibile prodotta dalla sede Inpdap, può essere effettuata in qualsiasi forma, a condizione che rechi data certa e possa far identificare la provenienza della notifica stessa. Possono essere cessionari dei Tfs le banche e gli intermediari finanziari. In caso di più contratti di cessione dell’intero trattamento di fine servizio o relativi ad uguali importi, Inpdap darà esecuzione a quello notificato per primo. Scadenze di pagamento. La cessione del Tfs ha l’effetto di trasferire, totalmenteo parzialmente, il diritto di credito dell’iscritto ad un soggetto di- verso da questo. Resta inalterata la normativa sulle scadenze di pagamento del trattamento, compresa quella che impone il pagamento rateale del trattamento nei casi in cui superi i 90 mila euro. Recupero indebiti. Qualora dovesse essere rilevato, successivamente alla cessione, che sono state indebitamente erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute a titolo di Tfs, il recupero sarà attivato nei confronti del cedente (l’iscritto o il beneficiario) e non del cessionario (banca e intermediario finanziario). Pignoramenti e assegni di divorzio. In caso di pignoramenti attivi sul tfs oggetto di cessione gli uffici Inpdap devono verificare quale delle due notifiche è giunta per prima. Se la cessione a terzi della prestazione viene comunicata dopo il pignoramento, è quest’ultimo che prevale. Identico discorso per le richieste delle amministrazioni ed enti datori di lavoro volte a recuperare sul tfs somme di condanna per danno erariale a seguito di sentenze della Corte dei conti: hanno la prevalenza sulla cessione se comunicate prima della notifica della cessione. I medesimi criteri si applicano nei casi in cui il tribunale ingiunge con sentenza di pagare una quota del tfs al coniuge divorziato, ovvero prende tale decisione nella sentenza di divorzio. Se la cessione a terzi del tfs è stata notificata prima dell’arrivo della documentazione relativa all’ex coniuge prevale il diritto del cessionario. (B.B- Fonte: INPDAP.) NUOVE CONVENZIONI INPDAP RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI Pensionati pubblici non autosufficienti La sottoscrizione dell’accordo riguarda l’ospitalità a tariffa convenzionata di pensionati pubblici non autosufficienti con patologie cerebrali degenerative. L’Inpdap sostiene i costi dell’ospitalità, compresi i servizi socio assistenziali, presso la struttura prescelta dal beneficiario. L’offerta della convenzione, rivolta a pensionati Inpdap in condizioni economiche disagiate e affette da gravi degenerazioni cerebrali, prevede le seguenti modalità d’intervento: 1 – ricovero residenziale: a) a copertura del lasso di tempo tra l’introduzione nelle liste d’attesa Asl e l’inserimento nella struttura pubblica; b) per un periodo temporaneo tra i 30 e 60 giorni in caso di difficoltà nell’assistenza familiare; c) per la stabilizzazione anche farmacologica di disturbi comportamentali; 2 - ricovero diurno in day hospital per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare. E’ di competenza dell’Inpdap la definizione del programma assistenziale, mentre al soggetto gestore compete l’organizzazione degli spazi e delle prestazioni richieste, nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa. Le competenze della struttura. Gli ospiti della struttura fruiscono delle prestazioni previste dal Servizio sanitario nazionale e il loro stato di salute è seguito con terapia da medicigenerici convenzionati a scelta dei pazienti. La Direzione della struttura deve: 1) predisporre “programmi individuali” preventivi e riabilitativi con verifica periodica; 2) chiamare per necessità il medico di fiducia; 3) somministrare terapie all’ammalato su prescrizione medica; 4) prestare cure infermieristiche con personale specializzato; 5) occuparsi dell’approvvigionamento, somministrazione e con- servazione di medicinali prescritti; 6) garantire l’assistenza specialistica del Servizio Sanitario; 7) trasportare su richiesta medica in ospedale il malato e mantenere costanti rapporti nel corso della degenza; 8) contattare i parenti e l’Inpdap in caso di pericolo di vita o grave infermità. Retta giornaliera. La struttura deve tenere aggiornata la documentazione degli ospiti e dell’organizzazione della vita comunitaria che include registro presenze degli ospiti Inpdap residenziali e diurni e del personale con mansioni e turni, cartelle personali; raccolta terapie individuali; diario annotazioni giornaliere per ogni ospite riservato agli operatori; tabella dietetica esposta in cucina e sala pranzo; documentazione igienico sanitaria. La retta giornaliera prevista dalla convenzione è composta da: a) una quota sanitaria a carico delle Aziende sanitarie locali, b) una alberghiera/ sociale a carico dell’ospite e/o familiari, c) una sussidiaria a carico dell’Inpdap. Suddivisione delle quote. Le rette sono determinate per la parte sanitaria in base alle decisioni adottate dalla Regione competente per territorio, per quella alberghiera/sociale dagli enti pubblici territorialmente competenti o se assenti sulla base della proposta di convenzionamento presentata dalla struttura, sia per il servizio residenziale che per il day hospital. La quota alberghiera/sociale della retta è soggetta a variazioni secondo l’indice annuale Istat calcolato sul 100% della retta, mentre le variazioni di quella sanitaria sono di competenza regionale. In caso di ricovero ospedaliero, o rientro temporaneo in famiglia, vacanza o altra motivata richiesta, è prevista la conservazione del posto con una compartecipazione alle spese, relative alla quota alberghiera, del 40%. Pensione completa. La struttura accreditata o autorizzata all’esercizio dell’attività dagli Enti territoriali con esperienza nel- l’assistenza specifica deve essere ubicata in località con bacini d’utenza significativi, accessibile ai familiari e servita da mezzi di trasporto pubblico. Le camere dei pazienti devono essere con max 2-3 letti a movimentazione elettrica, con dispositivo per chiamata d’urgenza, servizi igienici con vasca e/o doccia per i pazienti con ridotta autonomia. Devono essere presenti aree comuni come soggiorno, sala da pranzo e di lettura, zona TV, sala per attività ricreative, palestra, area verde, ambulatorio, reception. L’ospitalità alberghiera è in pensione completa con servizio di lavanderia e cura della persona. Inoltre sono incluse: assistenza medica generale e specialistica, consulenza geriatrica, infermieristica, tutelare alla persona 24 h su 24, attività riabilitativa e di animazione e terapia occupazionale. Nel centro diurno sono individuate le seguenti prestazioni di assistenza: alberghiera diurna, con pasto, merenda e se necessarie diete personalizzate; tutelata comprensiva di bagno o doccia;attività occupazionali, di animazione e mobilizzazione;infermieristica con somministrazione di terapia, medicazione, misurazione parametri vitali; trasporto dall’abitazione al centro diurno e ritorno. Due terzi a carico Inpdap. L’Inpdap eroga alle strutture che stipulano la convenzione una quota tariffaria “pro die” pari a circa i due terzi del totale per ogni utente pensionato, inserito nel progetto, a copertura della spesa socio assistenziale. E’ esclusa la parte di quota delle prestazioni sanitarie, che sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il convenzionamento si conclude al venir meno del fabbisogno assistenziale o alla mancata sussistenza dei requisiti indicati. La domanda d’interesse al convenzionamento, insieme alla ricevuta del pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, può essere presentata “sine die” presso le Direzioni regionali Inpdap competenti per territorio, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it. 12 • DICEMBRE 2011 Giornale Militari Il nuovo dei LA SPEZIA: INTESA CON IL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO Inpdap-Marina militare protocollo di intesa per la consulenza Presso il Comando in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno di La Spezia è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa e la Sede provinciale Inpdap di La Spezia per l’avvio sperimentale del progetto “ Consulenza Inpdap presso la Marina militare- Alto Tirreno”. Il protocollo, firmato dal dirigente della Sede di La Spezia, Bernardo Ristuccia e dal Capo di Stato maggiore di Maridipart Michele Cassotta, con il coordinamento della Direzione re- gionale Inpdap, riguarda il personale civile e militare in servizio presso i vari comandi della Marina militare che nel territorio spezzino è pari a circa 8.500 iscritti e costituisce quasi il 50% del bacino di utenza della Sede Inpdap. Garanzie Inpdap. Tutto ciò per garantire: 1) servizi in tempo reale , grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 2) consulenza professionale agli iscritti, al fine di aumentare la consapevolezza delle scelte in materia pensionistica, 3) servizi più qualificati in ambito creditizio e sociale, per rispondere in modo adeguato e concreto alle reali esigenze della comunità. Il protocollo di intesa prevede alcune importanti iniziative. NOTIZIE IN BREVE Militari: pensioni provvisorie. Anche per l’anno in corso sono stati presi accordi con il Centro amministrativo Esercito italiano per il trasferimento alle sedi provinciali e territoriali Inpdap tramite procedura automatizzata del pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 delle pensioni provvisorie del personale militare appartenente al Ministero della difesa, che ha concluso il periodo di permanenza in ausiliaria. Blocco degli adeguamenti retributivi Per gli anni 2011-2013 è previsto il blocco senza recuperi dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Per le categorie di personale, che fruiscono invece di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, viene stabilito per lo stesso triennio il blocco. Sono quindi interrotti tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subisce uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposte nel triennio indicato hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici. Credito Dal 1° ottobre 2011 sono in vigore i nuovi regolamenti di erogazione di mutui ipotecari e prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Punto Consulenza. E’ attivo dal 18 ottobre un punto consulenza presso il Comando in capo del Dipartimento Marina militare dell’alto Tirreno per 17 giornate nel corso dell’anno 2011. In esso si effettua consulenza su tutte le materie di competenza dell’Istituto, con particolare riferimento alle prestazioni pensionistico/previdenziali e alle pre- stazioni creditizio/ sociali e viene rilasciato, a richiesta, l’estratto contributivo. Funzionari dell’Inpdap stampano e consegnano la modulistica necessaria alle richieste di prestazioni, ritirano in loco le richieste presentate dagli utenti, con consegna degli opuscoli informativi/illustrativi delle varie prestazioni, effettuano campagne di customer satisfaction sul gradimento istituita presso l’Inpdap. Per informazioni sulle innovazioni e modifiche apportate è possibile consultare il nostro sito. per l’estratto contributivo, riscatti, ricongiunzioni etc., sportello veloce per la modulistica, certificazioni, cedolini pensione o ricezione domande con apertura lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, giovedì e martedì dalle 15 alle 17. Mutui Sul sito www.inpdap.gov.it sono pubblicate le graduatorie provvisorie per la concessione di mutui ipotecari edilizi relative al terzo trimestre 2011. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione alla Direzione regionale Inpdap competente. DALLE SEDI TERRITORIALI Cosenza. Da ottobre 2011 la sede ha ampliato il servizio d’informazione all’utenza con l’apertura dello sportello dedicato LAZIO - Frosinone. I nuovi orari di apertura della sede al pubblico sono lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17. Anagni. Il Centro operativo informativo è aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Latina. Presso l’Urp della sede nell’orario di apertura al pubblico è attivo il servizio di facilitazione di comunicazione per gli utenti sordomuti. dell’iniziativa informando gli organi di stampa locali dell’iniziativa medesima. Giornate formative. L’Inpdap, nelle giornate del 18, 25 ottobre e 8 novembre, ha svolto incontri formativi in locali individuati dal Comando, rivolti al personale civile e militare della Marina, con particolare riferimento alla materia pensionistica (novità introdotte dalla legge 148/2011 ) e alla previdenza complementare, con particolare riguardo al Fondo pensioni Sirio, sia per quanto attiene le caratteristiche del fondo, sia per le modalità di adesione allo stesso, nonché sulle opportunità che l’adesione può fornire, utilizzando anche il sistema informatizzato di simulazione. LOMBARDIA - Brescia. Dal 1° ottobre 2011 l’Urp è aperto nella giornata di mercoledì con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30. Lecco. L’11 novembre 2011 vengono inaugurati i nuovi locali Urp della sede interprovinciale di Sondrio/Lecco – Sede di Lecco, al 1° piano. Milano. La Direzione regionale offre 194 borse di studio per master di I° e II° livello e corsi universitari di perfezionamento presso università lombarde. Le scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione sono indicate nei siti di ogni ateneo e devono essere inviate alla Direzione regionale Lombardia in via Circo 16 a Milano, come indicato nel bando di concorso. Giornale Militari Il nuovo dei Alloggi della Difesa DICEMBRE 2011 • 13 Il “mistero” del decreto annuale per i redditi 2010 …mai arrivato alla registrazione della Corte dei Conti Con la pazienza, la perseveranza. l’attenzione e la determinazione che cerchiamo d mettere in tutto quello che facciamo, talvolta anche con risultati non esaltanti, CASADIRITTO continua a monitorare il Decreto Annuale “Piano Patrimonio Abitativo Difesa” riportante l’indicazione del limite di reddito complessivo familiare conseguito,dall’intero nucleo familiare, basilare per circa 3.500 famiglie, compresi alcune centinaia con familiari portatori di grave handicap, per l’anno 2010, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 66 art. 306 del 15 marzo 2010. Tracce sicure di questo Decreto sono visibili, fino a quando l’ex Ministro La Russa, il 15 marzo 2011, dopo aver firmato il Decreto di cui sopra, lo in via al Presidente della Camera dei Deputati, affinchè la competente Commissione Difesa, dia il parere ( prot. 8/11530 del 15 marzo 2011). CASADIRITTO, nel suo sito,ne aveva dato notizia (vedi articolo 12 aprile 2011). Il Presidente della Camera dei Deputati in data 5 aprile 2011, a norma dello stesso art. 306 comma 2 del D.L. 66 lo restituisce al mittente, specificando che quel parere non era richiesto. Fin qui la ricostruzione anche meticolosa, ma necessaria. Dopodichè il buio. CHE NE E’ STATO POI DI QUEL DECRETO? CASADIRITTO, in considerazione dell’importanza di quel Decreto che aggiorna il limite di reddito portandolo a 40.810,22 per l’anno 2010, è importante soprattutto perché attualizza per la prima volta la precedente normativa proveniente dalle Leggi conquistate da CASADIRITTO ( 537 e 724) che per la prima volta estendevano i diritti agli utenti senza più il titolo concessorio, anche a chi per la verità continua il suo soliloquio o il suo mutismo semestrale o annuale che sia, malgrado che da quelle leggi ed altre, ha potuto mantenere , come altri, con il blocco degli sfratti richiesto ed ottenuto allora da CASADIRITTO, la continuazione della conduzione del suo alloggio. Na- turalmente, nei modi come poi sappiamo, era intervenuto il Gruppo denominato “Obiettivo 9” con i canoni folli il suo progetto e la sua supina approvazione, concretatasi nel corso della Finanziaria del 30 luglio 2010, ad opera di quella Maggioranza e tutto quello che sta accadendo di conseguenza, cui le raccomandate di questi giorni sono la crudele ma logica conseguenza, mangiandosi la “ragionevole” norma che aumentava del 50% l’equo canone, sostituendola con la pura follia in derivazione dell’art. 6 21 quater. IN UN PAESE NORMALE Una Amministrazione “normale” in un Paese normale, avrebbe preso atto di quanto comunicato dalla Presidenza della Camera, come risulta dal carteggio, e avrebbe dovuto trasmettere il Decreto, già firmato, alla Corte dei Conti, per la registrazione per poi aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Così non è stato, o almeno non risulta. Già in data 27 luglio 2011, fatti i dovuti accertamenti, CASADIRITTO, attraverso un “BREAKING NEWS”, apparso sul sito, fece un invito informale all’UFFICIO LEGISLATIVO del Ministero della Difesa affinchè desse delle informazioni e comunque si adoperasse per provvedere alla registrazione per evitare che, in conseguenza dell’ingiustificato ritardo, venissero poi applicati canoni in maniera indebita, per gli aventi diritto con redditi a margine, e ci si appropriasse in definitiva, di denaro non dovuto. Non è pensabile con i tempi che corrono, che ancora qualcuno pensi di tirare a campare e faccia ricadere colpevoli ritardi sulle spalle delle famiglie. A maggior ragione se riveste incarichi di grande responsabilità. Può essere che ci siano state delle ragioni che ci sfuggono. Basterebbe dirlo. Ripetiamo: siamo in presenza di un Decreto firmato il 15 marzo e rimasto nel cassetto di qualcuno. IN COINCIDENZA CON LE DIMISSIONI DEL GO- VERNO In questa particolare fase, che assieme all’intera compagine governativa, ha visto dimissionario l’ex Ministro La Russa, da informazioni aggiornate, assunte presso la Corte dei Conti, ci è stato confermato che quel Decreto, ormai fantomatico, non ha ancora percorso quell’ultimo miglio. Mentre ci chiediamo chi nelle Difesa, guida quella inusuale procedura , ricordiamo all’Ufficio Legislativo, che conosciamo come scrupoloso e attento, quali già potrebbero essere le conseguenze: - errata ed indebita applicazione dei canoni OMI (Decreto del 16 marzo 2011) in quanto, non esistendo il Decreto riguardante i redditi del 2010, il limite di reddito relativo all’esclusione dai canoni folli parte dopo i 40.167,54 (redditi 2009) e non già d 40.810,22 (redditi 2010) . Ricordiamo che sul filo di quell’importo passa la “linea del Piave” anche per la differenza di 1 centesimo di euro. - quello che riteniamo non ammissibile,è che, per colpa di quel ritardo grave, non viene riconosciuta come valida, la nuova documentazione presentata per la prima volta dalle famiglie, riguardante il verbale accertante lo stato di grave handicap, di cui alla legge 104 art 3 comma 3, con impressionante ricaduto sul canone applicato. - avvio di interminabili procedure giuridico/amministrative, con costi notevoli per l’Amministrazione Difesa; - ancora più gravosi costi sostenuti dalle famiglie per vedersi riconoscere diritti sacrosanti dalle famiglie per vedersi riconoscere diritti sacrosanti, con ricadute sul bilancio familiare, per ottenere la restituzione di somme indebitamente prelevate dallo stipendi o pensione, recuperandole poi chissà come e chissà quando. Ricordiamo soltanto che fra circa due mesi, saranno in distribuzione, prima dall l’INPDAP e poi dai singolo Uffici Amministrativi, i mod. CUD relativi ai redditi del 2011.E noi siamo a calcolare i nostri parametri con il 2009. UN INVITO AL NUOVO MINISTRO DI PAOLA Con la nomina dell’Ammiraglio Giampaolo Di Paola a Ministro della Difesa, CASADIRITTO coglie l’occasione affinchè si instauri un nuovo modo di affrontare l’emergenza abitativa e quella dei canoni e ragionare nel complicato settore degli alloggi, a cominciare proprio dagli atti dovuti e dal rispetto delle scadenze di legge. Questo ed altre cose, rappresenterà un test per ridare prestigio e maggiore credibilità all’Istituzione Difesa, come uno Stato di diritto impone, costituendo questi semplici atti dovuti una precondizione per affrontare i più gravosi impegni di cui gli alloggi costituiscono una delle emergenze. Sergio Boncioli Coordinatore Nazionale CASADIRITTO Arrivano le prime sospensioni sui canoni TAR DEL LAZIO Un primo sollievo per gl’utenti dell’Aeronautica - Roma via della Pisana, Ostia e Milano. Per l’Esercito - Venezia, Padova, Milano, Bologna, Livorno, Pisa, Siena. Per la Marina - Chiavari, Livorno e Pisa. Centodieci (110) e lode per l’amico Ciconte e il suo studio, per queste prime sospensioni dal pagamento del canone “FOLLE” L’atteso annuncio arriva dall’avv. Nicola Ciconte, del Foro di Roma, ove con tutto il giusto orgoglio professionale unito ad una trasparente gioia, ci comunica il felice esito della richiesta di sospensiva, ove viene stabilito di sospendere il pagamento dei canoni “folli”. I beneficiari di questi provvedimenti, divisi per gruppi, sono esattamente 110 ricorrenti. Un bel 110 e lode per la sua attività professionale per CICONTE ed il suo Studio. Tale importante risultato, pur preso con la necessaria prudenza per l’esito finale, speriamo propedeutico a quella che sarà la sentenza nel merito, farà almeno attenuare l’ansia per tante famiglie. Conferma la giustezza della nostra azione e di tutti i suoi contenuti che dall’inizio, CASADIRITTO in perfetta solitudine, ha affrontato, prima contro la bozza, poi nei contenuti del Decreto del 16 marzo 2011, che pur ha contribuito in parte a miglioralo, per quanto era nelle sue forze, eliminando dal macello, circa 3.800 famiglie con bassissimo reddito o con familiare portatore di handicap. CASADIRITTO rimarca in questo momento la perfetta sinergia che nei fatti si è creata, ormai da tanto tempo, tra CASADIRITTO stesso, che i diritti cerca di farli valere e difendere con le famiglie presso le Istituzioni e l’Amministrazione Difesa, con la sua continua mobilitazione fatta di proposte costruttive, incontri ed informazione e il nostro amico Avvocato CICONTE che difende tali diritti in Tribunale, con sapienza e professionalità, quando gli stessi diritti vengono calpestati. S.B. Giurisprudenza CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA ROMAGNA 14 • DICEMBRE 2011 Giornale Militari Il nuovo dei Maggiorazione del 18% su indennità di ausiliaria e assegno di funzione La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio instaurato con il ricorso presentato da I. U.,contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna avverso la mancata applicazione della maggiorazione del 18% sulla indennità di ausiliaria e sull’assegno funzionale; DIRITTO La controversia dedotta in giudizio concerne la possibilità di includere, in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, anche l’indennità di ausiliaria e l’assegno di funzione tra le voci sulle quali viene applicata la maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (“Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”). Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) appena citato, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al perso- nale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma). Tanto premesso, si osserva come in passato questa Sezione si sia pronunciata in senso favorevole all’includibilità dell’indennità di ausiliaria nella base pensionabile e, quindi, alla applicabilità anche su tale emolumento della maggiorazione del 18%. Al tempo stesso, va però rilevato che nella giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali centrali di appello di questa Corte si è andato consolidando un indirizzo di segno opposto che, privilegiando un’interpretazione strettamente legata al tenore letterale della normativa in questione, ha affermato l’impossibilità di computare l’indennità di ausiliaria nella “base pensionabile”, con conseguente esclusione della maggiorabilità (nella misura del 18%) dell’indennità medesima (ex pluribus Sezione I giurisdizionale centrale, 14 novembre 2007, n. 440; 29 ottobre 2007, n. 369; 18 ottobre 2007 n. 352; 17 ottobre 2007, n. 340; Sezione III giurisdizionale centrale, 8 gennaio 2007 n. 13). A questo ultimo orientamento, ormai costante ed univoco, si ritiene di dovere aderire per evidenti ragioni di uniformità di indirizzo giurisprudenziale. Ad analoghe conclusioni negative deve pervenirsi anche per quanto concerne l’applicabilità della discussa maggiorazione del 18% all’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 xxxxxxxx Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata rimessa (una prima volta nel dicembre 2003 ed una seconda vol- ta nell’ottobre 2005) alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all‘art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”. Ebbene, ritiene questo giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia trattandosi, peraltro, di indirizzo ormai pacifico (v. da ultimo Corte dei Conti – Sezione II centrale d’appello, 11 febbraio 2010 n. 43; 24 novembre 2009, n. 537) già adottato in precedenza da questa Sezione: anche la pretesa volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile – con conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - dell’assegno funzionale di cui si discute, non è pertanto accoglibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de quo va respinto siccome infondato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese giudiziali, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni convenute. P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Respinge il ricorso Così deciso in Bologna il 2 febbraio 2011. Benefici economici dalla nascita dei figli TAR DEL MOLISE Di seguito, un intervento di Gianluca Taccalozzi riguardante la pubblicazione di una importante sentenza del TAR Molise che ha accolto un ricorso collettivo presentato nell’interesse di alcuni dipendenti della Guardia di finanza ai quali l’Amministrazione non ha riconosciuto lo scatto stipendiale pari al 2,5% dello stipendio. Si tratta di un’iniziativa diversa dalle due, analoghe, intraprese da La Rete Legale nel 2008 e nel 2010 e ancora pendenti presso il TAR del Lazio, per la prima delle quali, peraltro, sta per essere presentata istanza di prelievo al fine di accelerarne la trattazione. I benefici demografici del 2.5% di scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli a norma del D.L. 21 agosto n. 1542 modificato dal D.L. 6 giugno 1981 n. 283 convertito con legge 6 agosto 1981 n. 432, consentivano a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa di beneficiare dell’anticipo di uno scatto di anzianità pari al 2,5% dello stipendio in caso di nascita di un figlio. Il beneficio in parola, non è stato più riconosciuto al personale non dirigente (unitamente ad altri benefici simili collegati al sistema di retribuzione per classi e scatti) a far data dall’entrata in vigore del DPR 150/1987, in quanto con quel provvedimento veniva modificato il sistema retributivo del personale non dirigente con il superamento degli adeguamenti automatici per classi e scatti di anzianità, congelati ed inglobati nella c.d. R.I.A.. Le amministrazioni del comparto, infatti, sulla base del contenuto del DPR 150/1987 hanno ritenuto implicitamente e tacitamente abrogato tale beneficio, che pertanto rimaneva in essere solo a favore del personale dirigente o omogeneizzato, per via del fatto che il relativo sistema retributivo non era stato riformato e rimaneva (e tuttora rimane) ancorato al meccanismo di classi e scatti. Una situazione che è apparsa quanto meno anomala ed iniqua, tanto che in materia sono stati proposti diversi ricorsi avanti la giustizia amministrativa, tra l’altro anche dalla Rete Legale. Un primo ricorso è giunto ora alla conclusione di primo grado; infatti, il TAR Molise con sentenza n. 472 depositata in data 04.08.2011, ha riconosciuto ad un militare della Guardia di Finanza il diritto a percepire tale beneficio per il periodo di 5 anni addietro alla data di proposizione del ricorso, non potendo accogliere la tesi dell’abrogazione implicita di tale istituto, proposta dalla difesa. GIANLUCA TACCALOZZI Presidente del Direttivo Nazionale di Ficiesse Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE Giornale Militari Il nuovo dei DICEMBRE 2011 • 15 I termini di prescrizione della domanda di equo indennizzo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11824/2007 proposto da:xxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata in ROMA, Fatto Con sentenza 21.12.06 29.1.07 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello proposto da @@@@ contro la pronuncia n. 440/04 con cui il Tribunale di Trapani ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere dalla @@ @@ @@ @@ (Omissis), alle cui dipendenze lavorava, il pagamento dell’equo indennizzo conseguente alle lesioni da infortunio sul lavoro occorsole il (Omissis). Diritto 1 - Con unico articolato motivo la ricorrente deduce erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 36 e difetto di motivazione circa il momento identificativo della consapevolezza dell’infermità da parte della lavoratrice, per avere l’impugnata sentenza fatto decorrere il dies a quo del termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo dal (Omissis), data in cui, a seguito di esame radiografico, alla @@ era stata diagnosticata come conseguenza dell’infortunio una lesione del menisco mediale e una sofferenza cartilaginea femoro-rotulea. Obietta, invece, la ricorrente che solo all’esito dell’intervento chirurgico in artroscopia, effettuato il (Omissis), el- la aveva avuto @@na contezza dell’effettiva natura, consistenza e rilevanza invalidante della lesione, mentre prima di allora non poteva che averne una generica consapevolezza, anche perchè i certificati medici inizialmente rilasciatile avevano escluso quei postumi invalidanti emersi, invece, all’esito dell’intervento chirurgico: su cio’ la Corte d’Appello non aveva motivato, malgrado specifica doglianza formulata sul punto. 2 - Il ricorso è infondato. All’epoca dell’infortunio per cui è causa ((Omissis)) era vigente il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349 (e non più l’abrogato Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 36), che all’articolo 3, comma 1, prevedeva quanto segue: “L’im@@gato civile che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica. Il dipendente puo’ allegare alla domanda ogni documento che reputi utile”. Attualmente, abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, è in vigore il Decreto Legislativo n. 461 del 2001, che al comma 6 dell’articolo 2 stabilisce che il termine semestrale per presentare la domanda di equo indennizzo decorre “da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio”. Dovendosi applicare ratione temporis la norma vigente al momento dell’evento che costituisce potenziale titolo dell’equo indennizzo rivendicato dalla ricorrente, deve concludersi che la conoscenza dell’infermità o della lesione presuppone la consapevolezza solo della sua natura (... indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione ...) e non anche dell’esatta esistenza o meno di postumi, prova ne sia che la loro indicazione nella richiesta è prevista solo come eventuale (...e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica ...). In altre parole, avere “... conoscenza dell’infermità o della lesione ...” e della relativa natura è cosa diversa dall’esatta specificazione e quantificazione degli esiti invalidanti (per altro, nel caso in esame proprio il rilievo che la ricorrente si sia sottoposta all’intervento operatorio del (Omissis) dimostra che ella già previamente sapeva anche dell’esistenza di postumi tali da dover essere trattati chirurgicamente, sebbene non delle loro implicazioni ultime). A maggior ragione ai fini del decorso del termine de quo non è necessaria la consapevolezza dell’irreversibilità o meno dei postumi, che dipende dal progresso della ricerca medico-scientifica e delle relative applicazioni, vale a dire da fattori imprevedibili e destinati ad un continuo evolversi futuro. Pertanto, va ribadito l’orientamento già espresso da questa S.C. (cfr. sentenza 22.6.09 n. 14584), che in tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti ha statuito che il termine semestrale per la proposizione della domanda comincia a decorrere dal momento in cui il danno conseguente alla lesione dell’integrità fisica o psichica appare, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, senza che tale condizione equivalga ad una conoscenza dell’esatta situazione clinica che, potendosi protrarre a tempo indeterminato a cagione della naturale evoluzione (in senso peggiorativo od evolutivo) dei postumi, finirebbe con il vanificare sostanzialmente il termine di decadenza, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del debitore. Per il resto, non si ravvisa neppure il lamentato vizio di motivazione, noto essendo per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, di un “fatto”) decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi). Nel caso di specie, al contrario, non è che la Corte territoriale non abbia motivato sul fatto che i postumi invalidanti erano emersi solo a seguito dell’intervento chirurgico del (Omissis), è che i giudici del gravame hanno, con motivazione immune da vizi logicogiuridici e quindi incensurabile in questa sede, diversamente individuato l’epoca ((Omissis)) in cui la ricorrente ha avuto contezza della lesione del menisco mediale, correttamente poi ritenendo, in punto di diritto, l’irrilevanza della successiva consapevolezza dei postumi invalidanti. 3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Nulla spese. RISPONDE DI TRUFFA AGGRAVATA IL DIRIGENTE PUBBLIGO CHE PROTEGGE L’ASSENTEISTA Un dirigente del comune di Milano è stato condannato a un anno di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa aggravata ai danni del Comune, per aver consentito che alcune sue dipendenti attestassero falsamente la loro presenza in ufficio. Appellata la sentenza in Cassazione, il dirigente ha chiesto il proscioglimento sostenendo di non essere responsabile di alcuna omissione, in quanto il controllo elettronico e la sottoscrizione dei fogli di presenza da parte del funzionario incaricato costituivano misure di controllo adeguate. Il giudice di merito, invece, aveva acquisito testimonianze sufficienti ad accertare che le dipendenti assenteiste esercitavano, all’interno dell’ufficio, un potere intimidatorio nei confronti degli altri dipendenti e che questo potere nasceva da un rapporto preferenziale da loro goduto nei confronti del dirigente, rapporto che consentiva loro di mantenersi in una posizione privilegiata e di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti, pena la delazione al capo. La Cassazione, con sentenza Sentenza n. 35344/2011 nel confermare la condanna, ha precisato che concorre nel reato con condotta commissiva, anziché mediante omissione, il dirigente di un ufficio pub- blico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere ripetute violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisce intenzionalmente tale comportamento, creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un’aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, il c.d. “controllo sociale”. Tale condotta agevola la commissione del reato, anche solo per il so- stegno morale e l’incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore, senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell’ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (quale l’introduzione del controllo computerizzato delle presenze), iniziative comunque rivelatesi inefficaci. Roberto Amici Il testo della sentenza è disponibile sul nostro sito “www.ilnuovogiornaledeimilitari.it”) 16 • DICEMBRE 2011 CONSULENZE Cassa di previdenza e fondo sottufficiali D - Già dal mio ultimo ente di servizio Comando Logistico Nord di Padova ho ricevuto lettera di riliquidazione della Cassa Previdenza dal mese di febbraio dell’anno 2011 cioè di questa’anno. Orbene, dopo aver fatto diversi solleciti per iscritto con lettere raccomandate R.R., la Cassa in questione non solo non mi ha ancora liquidato, ma non mi ha neanche risposto. E il caso di interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale. R - Il problema della Cassa è costituito dall’unificazione applicata dal 1º gennaio 2011.Come tutte le cose che hanno determinato una profonda ricostituzione ci sono una serie di problematiche da risolvere. A seguito di contatti diretti è stato assicurato che ormai quasi tutti i problemi susseguenti alla fusione e relativa nascita del Fondo unico, sono stati risolti e gli ultimi strascichi sono in definizione. Ciò significa che entro fine anno anche la Sua pratica sarà definita. Ricongiugimento familiare D - Gradirei conoscere se lo S.M.E. o S.M.D. ha emesso una circolare applicativa riguardo alla Legge sul ricongiungimento familiare nelle P.A. e più precisamente se un militare ( ufficiale/sottufficiale ), viene trasferito da un Ente ad un’ altro e così da una città ad un’altra, sua moglie lavorando nel Pubblico Impiego può farsi trasferire anch’essa nella città dove è stato trasferito il militare? Inoltre il trasferimento deve obbligatoriamente essere d’autorità o anche a domanda Giornale Militari Il nuovo dei R - Lo Stato Maggiore Difesa si occupa solo delle destinazioni di impiego esterne o a status “particolare”, gli Stati Maggiori di Forza Armata, invece, gestiscono le destinazioni di impiego interni dei propri dipendenti o segnalano a SMD quelli destinati a livelli superiori. Le direttive relative al ricongiungimento, pertanto, sono oggetto di circolari emesse dal proprio Stato Maggiore, ed in particolare lo SME dispone delle circolari annuali per i trasferimento a domanda o autorizza la presentazione dell’allegato “H” per i casi atipici. Per il trasferimento del coniuge, invece, esiste una direttiva della PCM del 1998 che dispone la movimentazione anche in ambito amministrazioni locali purché l’amministrazione ricevente nulla osti anche in sovra organico alla situazione del personale. Se il movimento del militare è a domanda sussiste il principio della disponibilità di posti oltre al nulla osti del ricevente. Trascinamento indennità D - Sono stato nominato CTU in una causa civile nella quale è parte attrice un militare paracadutista il quale conseguentemente ad un incidente stradale occorso fuori dalla attività operativa nel quale non ha nessuna responsabilità, è stato riconosciuto non idoneo all’aviolancio. In conseguenza è stato trasferito ad altro corpo perdendo così delle indennità. Il quesito del giudice è duplice: 1) determinare l’entità annua alla quale il militare ha dovuto rinunciare per effetto del trasferimento; 2) determinare l’effetto trascinamento sulla pensione che la perdita di tali indennità avrà in futuro. Per quanto attiene al punto a9 ho individuato l’entità delle indennità perse dal militare mentre per il punto 2) non so dare soluzione. Chiedo pertanto alcune indicazioni su come posso calcorare tale effetto. R - La percentuale di pensionabilità dell’operativa si conforma al principio del “Trascinamento”, introdotto dal DPR 360/96, che determina anche la quota percentuale, nel caso dei paracadutisti/incursori è pari al 90%. Detta quota deve essere ripartita in annua per un massimo di 20 annualità, determinando la misura di riferimento ad una percentuale del 4,50%. Pertanto la perdita della maggiorazione determina la mancata applicazione della maggiorazione del 90% dell’importo base. Altro beneficio pensionistico connesso alla posizione di incursore è la maggiorazione dei servizi pensionabili nella misura di 1/3 anziché ad 1/5 con lo slittamento della posizione di accesso a pensione di almeno un biennio. Allo stato attuale questo danno si ripercuote sull’applicazione di misure penalizzanti ai fini pensionistici di difficile quantificazione Cancellazione dal S.S.N. Prossimamente partirò come VFP1 per Chieti. Il mio medico di base mi ha comunicato che dovranno cancellermi dalle sue liste dei pazienti. Corrisponde al vero questa notizia? E nel caso in cui io sia in licenza ordinaria per le ferie estive per esempio e mi ammalo, cosa dovrei fare? Cosa dice la leggi e la prassi in merito? Lei avra’ il suo medico competente del corpo di appartenenza che gli risolvera’ ogni sua esigenza. Richiesta di aggravamento di infermità Sono un appuntato dei carabinieri in servizio e ho avuto riconosciuta una 8^ cat. non ancora notificata per discopatie varie. Prossimamente devo effettuare una visita alla CMO perche’ ho richiesto un aggravamento a seguito di incidente stradale con auto di servizio riportando lesioni traumatiche e contusioni ad entrambi le gambe, riportato al modello C ma non ascritto a categoria; questo nel 1989.Attualmente soffro di lesione al corno mediale del menisco ( per questo ho chiesto l’aggravamento ) e facendo gli esami ho scoperto di avere artrosi ad entrambe le ginocchia ( agonoatrosi ). Queste infermita’ si possono ricollegare all’incidente subito anni fa ? Non deve fare aggravamento ma richiesta di una nuova domanda .Gli aggravamenti oggi vanno fatti correttamente e ben documentati. Fino a quando poi non le arriva la risposta definitiva da Roma non puo’ richiedere altro che nuove cause di servizio. Nuova causa di servizio Sono un vsp dell’EI. Nell’anno 2007 mi è stata riconosciuta una causa di servizio proveniente da mod.C e valutata con 8^ cat Tab A, con diagnosi “Osteocondrite posttraumatica tibiotarsica sin, trauma contusivodistorsivo ginocchio sin e relativa disomogeneità per infrazione menisco mediale”,dalla quale venivo reso idoneo parzialmente al Servizio Militare Incondizionato. Ora poichè ho dolore al bacino e alla testa del femore,se dovessi avere dei problemi di tipo osseo o artrosico al femore o altrove,PUO’ ESSERE RICONOSCIUTA L’INTERDIPENDENZA PER ERRATA POSTURA E SIMILARI? Una interdipendenza e’ difficile; puo’ invece fare una richiesta di una nuova causa di servizio. Decorrenza cessazione dal servizio D - Sono stato collocato in pensione il 31/12/1995 (ultimo giorno di servizio) e fino al 31/12/2001 sono stato posto nella posizione di “AUSILIARIA”. In epoca remota ho sofferto delle infermità contratte in servizio per le quali in sede di visita da parte della C.M.O. di Palermo sono risultate ormai senza rilequati funzionali. Nella stessa circostanza (08/01/1998) mi sono state riscontrate altre infermità allo stato degli atti, all’epoca, ancora non riconosciute SI dipendenti per causa diservizio, per cui il 12/01/1998 formalizzavo con altra istanza la mia iniziale richiesta (del 15/01/1996), in cui facevo emergere che le patologie mi erano state riscontrate solo allora dalla C.M.O. In quest’ultima istanza da ritenere conseguente e complementare alla prima (in quanto presentata dopo soli quattro giorni dalla visita della C.M.O.) chiedevo il riconoscimento della causa di servizio,la classificazione ai fini dell’equo indennizzo e la concessione della pensione privilegiata ordinaria. Le infermità venivano classificate 7^ categoria tabella A misura massima e dal 2007 percepisco a titolo di pensione privilegiata il decimo sulla pensione provvisoria. Ora che il Ministero della Difesa ha emesso il decreto di pensione ha indicato come decorrenza la data del 1°/02/1998 (mese successivo alla presentazione della seconda istanza), mentre in un’altra comunicazione del 20/03/2006 lo stesso Ministero aveva indicato con “effetto dalla data di cessazione dal servizio” che è il 1/01/1996. Alla luce di quanto sopra desideravo conoscere quale deve considerarsi la decorrenza esatta””. F.to Maresciallo “A” s. U.P.S. in congedo R - La data del collocamento in quiescenza è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di servizio: 1 gennaio 1966. Quella del collocamento nella riserva: 1 gennaio 2002. Termine della posizione di ausiliaria. Entrambe decretate dal Minidifesa.