ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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Rassegna
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13 Luglio 2005
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag.3 TARIFFE: Tariffe, gli Albi fanno muro (il sole 24 ore)
Pag.5 TARIFFE: E la Corte esamina i costi extra giudizio (il sole 24 ore)
Pag.6 TARIFFE: Sulle tariffe professionali il pugno di ferro dell'
Ue (italia oggi)
Pag.7 TARIFFE: L'
attenzione Ue si ferma al prezzo DI ALDO FRIGNANI
(il sole 24 ore)
Pag.8 TARIFFE: Il Codice consente la deroga dei minimi (il sole 24 ore)
Pag.10 TARIFFE: Francia, abolite dall'
Antitrust nel 1982 (il sole 24 ore)
Pag.11 TARIFFE: Gran Bretagna, regna la regola di mercato (il sole 24 ore)
Pag.12 TARIFFE: Germania, vincoli a misura dei risultati (il sole 24 ore)
Pag.13 FALLIMENTI: Concordato con transazione (italia oggi)
Pag.14 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: Il governo cambia rotta sulla giustizia
(italia oggi)
Pag.15 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: Giustizia, Ddl verso la fiducia L'
Udc
ritira gli emendamenti (il sole 24 ore)
Pag.16 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: Tra una settimana la fiducia
(diritto e giustizia)
Pag.18 SICUREZZA: Le modifiche proposte da Pisanu (il corriere della sera)
Pag.19 PRESCRIZIONE: Prescrizione amica: la legge segna il passo
(diritto e giustizia)
Pag.20 CODICE PENALE:«Modifica all’articolo 295 del Codice di procedura penale
in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante» - Nel testo all’esame
della commissione Giustizia in sede deliberante 12 luglio 2005(diritto e giustizia)
Pag.21 ANTIMAFIA: Palermo Roma solo andata per la procura nazionale antimafia
(diritto e giustizia)
Pag.22 PROFESSIONI: In sei articoli il futuro di un milione e mezzo di professionisti
(diritto e giustizia)
Pag.23 PROFESSIONI: Istituzione dell’«attestato di competenza» e delega al
Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (C. 1048
Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 Cnel)
Testo unificato elaborato dal comitato ristretto (diritto e giustizia)
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IL SOLE 24 ORE
PROFESSIONI • Le reazioni di avvocati, ingegneri e architetti ai rilievi della Commissione europea
Tariffe, gli Albi fanno muro
Il ministero delle Politiche comunitarie è disponibile a verificare la compatibilità del meccanismo
MILANO • Una turbolenza ciclica e non del tutto inattesa.
Sulla quale si può discutere ma solo nel quadro di una riforma strutturale della concorrenza in
ambito professionale, che non " bocci" tout court le parcelle senza riconoscerne gli effetti di reale
tutela, sia del cliente che del professionista.
Così i Consigli nazionali di avvocati, ingegneri e architetti hanno incassato la notizia dell'
invio
all'
Italia, da parte dell'
Esecutivo comunitario, di due lettere di messa in mora per minimi e massimi
tariffari applicati dalle tre categorie ( si veda « Il Sole 24Ore » di ieri) e giudicati incompatibili con
il principio della libera prestazione di servizi tra i Venticinque ( articolo 49 dei Trattati Ue) e, nel
caso dei soli ingegneri architetti, anche della libertà di stabilimento ( articolo 43).
« Da tempo — ha dichiarato, con una punta di ironia, Giuseppe Bassu, componente del Consiglio
nazionale forense — le tariffe degli avvocati sono l'
" oggetto del desiderio" delle istituzioni
comunitarie. Il sistema tariffario, tuttavia, non è un'
arbitraria imposizione degli Ordini — ha
proseguito — ma è approvato con provvedimento governativo. Minimi e massimi riaggiornati lo
scorso anno dopo 10 anni, che non hanno mai rallentato l'
attività di colleghi stranieri in Italia né
quella dei professionisti italiani interessati a stabilirsi all'
estero. In ogni caso, restiamo contrari ad
una liberalizzazione delle tariffe perché porterebbe a un drastico deterioramento della qualità,
penalizzando non solo i clienti ma soprattutto i piccoli studi, che non potrebbero praticare prezzi
concorrenziali rispetto ai grandi » .
Concorde Michelina Grillo, presidente dell'Oua ( Organismo unitario dell'avvocatura), che ha
aggiunto: « È un falso problema. La stessa tariffa " a tempo", ovvero oraria, tipica del sistema
anglosassone, farebbe paradossalmente lievitare le parcelle assai più della tariffa minima » .
Le tariffe restano dunque un argomento tabù? « Niente affatto — ha concluso Grillo — ma il
problema va affrontato nell'ambito di una riforma " di sistema". Se potessimo usufruire di
sgravi fiscali, incentivi per i giovani ad aprire propri studi o una regolamentazione più efficace
per l'esercizio in forma associata, si metterebbe mano a un sistema di revisione che potrebbe
coinvolgere anche le tariffe, ma senza toccare i minimi » .
Tende a minimizzare la centralità delle tariffe Romeo La Pietra, componente e responsabile della
comunicazione del Consiglio nazionale ingegneri, che si riserva la prossima settimana di esaminare
la questione: « Gli ingegneri sono perfettamente inseriti nelle regole della concorrenza. Ad esempio,
sulle tariffe dei lavori pubblici sono possibili " sconti" sino al 20 per cento » . Del resto, sottolinea il
presidente del Cni, Sergio Polese, « le nostre tariffe sono in fase di revisione perché ferme da 18
anni. Ma il testo di legge con le attività di riferimento risale al 1949. È necessario forse un
aggiornamento nel merito delle prestazioni su cui si ritiene opportuno applicare il regime tariffario »
.« Lavoreremo in Consiglio nazionale — ha invece detto Raffaele Sirica, presidente del Consiglio
nazionale architetti— ma cercheremo un accordo anche con le altre due categorie coinvolte.
Bisogna anche capire se i rilievi sollevati distinguono tra prestazioni di interesse generale o di
natura privata. In tal caso, la questione può essere circoscritta » .
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Infine, il fronte ministeriale.
La Giustizia sceglie di restare in silenzio, almeno sino a quando non saranno recapitate le missive; il
dipartimento delle Politiche comunitarie definisce l'
intervento comunitario come « un'
occasione per
un'
indagine dettagliata e a tutto campo della disciplina tariffaria nazionale » . « Stiamo
predisponendo — ha spiegato Armanda Bianchi Conti, direttore generale del Dipartimento— una
verifica di conformità per accertare quali prestazioni sono o debbano essere " tutelate" da un regime
tariffario in virtù dell'
interesse pubblico e quali, invece, no. Inoltre è necessario riesaminare la
procedura normativa per la loro predisposizione.
Elaboreremo contromisure partendo da qui — ha concluso Bianchi Conti— ma senza pregiudiziali
né difese corporative, valutando anche se e come si possa riformare il sistema » . La Giustizia resta
in attesa delle lettere di messa in mora Entro due mesi il Governo dovrà replicare alle critiche.
LAURA CAVESTRI VALENTINA MAGLIONE
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IL SOLE 24 ORE
PROSSIMO TEST A LUSSEMBURGO
E la Corte esamina i costi extra giudizio
La Commissione Ue potrebbe trovare una bussola nell'
offensiva contro le tariffe inderogabili di
avvocati, ingegneri e architetti negli orientamenti della Corte di giustizia del Lussemburgo. I giudici
europei, infatti, sono di nuovo chiamati a esaminare la domanda pregiudiziale del Tribunale di
Roma ( ordinanza del 7 aprile 2004) sulla compatibilità con il Trattato delle tariffe forensi applicate
alla consulenza.
Anche se nella causa 202/ 04 si discute circa il rispetto delle regole sulla concorrenza ( e non quelle
sulla libera circolazione), l'
orientamento della Corte potrà guidare ( ed, eventualmente, corroborare)
l'
azione di Bruxelles.
Gli euro magistrati dovranno infatti chiarire se gli articoli 10 e 81 del Trattato ( sono vietati accordi
atti a falsare o a restringere la libera concorrenza tra imprese) ostino che uno Stato, con una legge o
un regolamento, approvi, « sulla base di un progetto stabilito da un Ordine professionale forense,
una tariffa con minimi e massimi per gli onorari (...) con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto
attività non riservate » .
L'
eccezione sollevata, secondo il Tribunale di Roma, non è stata esaminata dai giudici comunitari
nella sentenza Arduino ( C35/ 96), quando è stata affermata la liceità delle tariffe forensi. Tuttavia,
in quel caso la Corte non è entrata nel merito delle prestazioni cui si riferisce la tariffa. Per i giudici
del Lussemburgo, infatti, la regola generale è che l'
eccezione al libero mercato deve essere
giustificata e proporzionale all'
interesse generale che è sotteso alle attività professionali. Questa "
misura" — è il sospetto avanzato dal Tribunale di Roma — potrebbe essere superata nel caso delle
prestazioni stragiudiziali, attività che possono essere esercitate senza il prerequisito dell'
iscrizione
all'
Ordine.
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ITALIA OGGI
Risposta di avvocati, architetti e ingegneri: le parcelle sono stabilite dallo stato
Sulle tariffe professionali il pugno di ferro dell'Ue
Pugno di ferro della Commissione Ue sulle tariffe professionali: nel mercato serve maggiore libertà
contrattuale tra cliente e professionista, dato che le parcelle inderogabili non sono sinonimo di
qualità. I primi a farne le spese sono stati avvocati, ingegneri e architetti ma, secondo quanto risulta
a ItaliaOggi, altre categorie sarebbero nel mirino. A cominciare dai notai. Dalle professioni che già
sono al centro del primo passo della procedura di infrazione delle normative comunitarie, intanto,
arriva secca la risposta: le tariffe sono legittime perché regolate con decreto ministeriale e servono a
garantire la qualità delle prestazioni.
Le lettere di messa in mora erano state inviate al governo italiano a inizio luglio dal commissario Ue
al mercato interno, Charlie McCreevy, il quale ha contestato in particolare l'
incompatibilità delle
tariffe fissate dagli albi con gli articoli 43 e 49 dei trattati Ue sulla libera prestazione dei servizi. Ora
il governo italiano avrà due mesi di tempo per fornire le sue osservazioni. Un arco di tempo in cui
gli ordini auspicano di essere convocati dal ministero della giustizia per ribadire con forza la
legittimità dei loro onorari. Come spiegano, per esempio, gli avvocati. I quali, fra l'
altro, di recente
(maggio 2004) hanno ottenuto un aumento delle parcelle pari al 25%. Pierluigi Tirale,
vicepresidente del consiglio nazionale forense, ci tiene però a spiegare che ´le tariffe non sono atti
propri delle categorie, ma sono stabilite dal ministero della giustizia dopo il vaglio della Corte dei
conti. Fra l'
altro le nostre tariffe sono state ritenute legittime dalla Corte di giustizia. Se poi c'
è una
violazione della concorrenza questa va valutata nel merito. In realtà'
, continua Tirale, ´appare
difficile immaginare delle prestazioni di qualità che non rispettino dei minimi tariffari'
. ´Riteniamo
che ci siano delle specificità'
, precisa Giuseppe Bassu, coordinatore della commissione tariffe del
Cnf, ´che in ambito europeo vanno rispettate. Non si può fare di tutta un'
erba un fascio'
. In
proposito, non bisogna dimenticare che la questione era già stata al centro nel 2003 di uno studio
europeo, ben più articolato, commissionato ad un istituto di ricerca dall'
allora commissario alla
concorrenza Mario Monti e che dimostrava come la previsione delle tariffe inderogabili non erano
sinonimo di qualità. E oggi, nelle due lettere, la commissione Ue lo ribadisce. Si legge, infatti, che
´le tariffe imposte non possono impedire a prestatori poco scrupolosi di offrire servizi di qualità
inferiore ovvero di chiedere onorari eccessivi rispetto alla prestazione fornita'
. Tanto meglio, è la
strada suggerita, ´una libertà contrattuale tra cliente e professionista con la possibilità di ricorrere al
consiglio dell'
ordine in caso di onorari ritenuti eccessivi'
. ´I rilievi mossi dalla commissione'
, spiega
Sergio Polese, presidente del consiglio nazionale degli ingegneri, ´ci lasciano perplessi. Pensavamo
che dopo la presa di posizione sulla legittimità delle parcelle da parte della corte di giustizia, la cosa
fosse superata'
. E il vicepresidente Romeo La Pietra aggiunge: ´Crediamo di non ledere la
concorrenza dei servizi dato che le nostre parcelle sono ferme al 1987 e con la legge Merloni le
stesse possono essere ribassate del 20%'
. Più cauti gli architetti rappresentati dal presidente Raffaele
Sirica: ´Trovo quanto mai singolare che si ritorni a parlare dell'
argomento dopo che anche la
direttiva sul riconoscimento delle qualifiche invita al rispetto delle specificità delle professioni. Ad
ogni modo aspetto di leggere le motivazioni della Commissione prima di prendere una posizione'
.
I.Marino
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IL SOLE 24 ORE
INTERVENTO
L'attenzione Ue si ferma al prezzo
DI ALDO FRIGNANI
Tanto tuonò che piovve. La Commissione Ue ha contestato al Governo italiano la permanenza delle tariffe
professionali per gli avvocati e per gli architetti e gli ingegneri. In particolare vengono contestati, di queste
tariffe, gli onorari minimi per le prestazioni che secondo la legge interna sono inderogabili. La contestazione
non è più la violazione delle norme sulla concorrenza ( come nella causa Arduino, caso C 35/ 99) né è in
discussione la libertà di stabilimento ( come in Gebhard, caso C 55/ 94). La regolazione sarebbe contraria
all'
articolo 49 del Trattato sulla libera prestazione dei servizi, in quanto i professionisti Ue che vogliono
prestare servizio in Italia si troverebbero a dover osservare le norme sul minimo anche quando nel Paese di
origine non esiste tale limitazione. Inoltre, i professionisti non potrebbero adeguare le tariffe alla specificità
del cliente. Viene così bypassato il precedente del caso Arduino: in quella sentenza veniva escluso che la
tariffa degli avvocati fosse illegittima in quanto era da ricondurre al decreto ministeriale il quale poteva
accogliere, ma anche modificare, la proposta avanzata dal Consiglio nazionale forense.
La Commissione cambia ora prospettiva, muovendosi sulla libertà di prestazione dei servizi, che sarebbe
ristretta.La negata libertà di tariffa scoraggerebbe i prestatori di servizi dal venire in Italia.
Al di là della discriminazione, seppur indiretta, che si rinviene a scapito degli avvocati Ue, le lettere di
contestazione criticano un punto fondamentale delle tariffe minime. La norma non solo non risponderebbe a
criteri di interesse pubblico generale, né sarebbe proporzionata, ma sarebbe un modo per mantenere un livello
retributivo minimo dei professionisti. Per la Commissione nella tariffa, in particolare nei minimi, non vi è un
vantaggio per i consumatori. !
1. Preliminarmente, si può notare che l'
eventuale discriminazione non sussisterebbe per i professionisti che
provengono da Paesi dove esiste un analogo sistema di tariffa.
2. La Commissione sembra parificare il trattamento delle professioni che hanno un Albo rispetto a quelle che
non lo hanno, identificando nel prezzo la componente essenziale del servizio, quasi che si fosse in presenza
di un prodotto industriale. Se non esistesse la tariffa, i consumatori pagherebbero la prestazione in relazione
al loro potere contrattuale e perciò i più deboli e piccoli sconterebbero un prezzo maggiore dei più grandi e
forti. Esattamente il contrario dell'
obiettivo perseguito dalla Commissione.
3. Si può convenire con la Commissione che sarebbe opportuna una maggiore libertà di scelta sul
corrispettivo, anche al di sotto del minimo tariffario, ma occorre conciliare l'
obiettivo con la garanzia di
qualità minima dei servizi.
4. In effetti, non si può nascondere che non è la tariffa minima il miglior strumento di protezione del
consumatore, ma criteri di accesso e di selezione dei professionisti oggettivi, severi e omogenei all'
interno
dell'
Unione. Su questo obiettivo la Commissione potrebbe avere un ruolo maggiormente attivo, soprattutto
trattandosi di professionisti la cui attività incide su beni primari ( il pericolo di crollo di un edificio per gli
architetti; il carcere di un innocente per gli avvocati).
5. Infine, il maggior rischio connesso alla contestazione è che essa possa essere il cavallo di Troia per la
pubblicità nell'
accaparramento di clientela. Si dice, infatti, che il prezzo è « il fattore privilegiato di
promozione nei confronti dei clienti » .
6. Non si può comunque negare che un maggior scambio di avvocati, architetti e ingegneri nell'
ambito
dell'
Unione sarebbe un fatto benefico, ma sarebbe poco lungimirante non prefigurare lo sbarco di
professionisti ( singoli o in associazioni) più agguerriti e forti in Paesi dove i loro concorrenti sono più deboli
con emarginazione di questi ultimi. L'
efficienza concorrenziale non sempre si adatta al rapporto fiduciario tra
il cliente e il professionista. Bruxelles ritenta la deregulation con la carta della libera circolazione. 13/07/2005
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IL SOLE 24 ORE
LA GIURISPRUDENZA • Anche la Cassazione ha ribadito la preminenza dell'
accordo con il
cliente
Il Codice consente la deroga dei minimi
Chi offre tariffe diverse da quelle determinate dagli Ordini professionali incontra una serie di
ostacoli: i casi possono riguardare riduzioni o aumenti, rapporti tra privati o contratti con pubbliche
amministrazioni.
I rapporti privati. La contestazione della Commissione Ue sembra partire dal presupposto che le
tariffe non siano derogabili: in realtà la Corte di cassazione ( sezione II, 1223/ 2003) sottolinea che
esiste derogabilità tra privati, perché le parti possono concordare liberamente il compenso e si
possono superare ( anche in difetto) sia i limiti della tariffa che il criterio dell'
adeguatezza della
retribuzione all'
importanza dell'
opera. Tra privati opera infatti il Codice civile, che all'
articolo 2233
stabilisce una preferenza tra i vari criteri di determinazione del compenso attribuendo rilevanza, in
primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e, poi, solo in mancanza di quest'
ultima, e in
ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.
L'
eventuale violazione dei precetti normativi che impongono l'
inderogabilità dei minimi tariffari non
comporta la nullità ( articolo 1418, comma 1 del Codice civile) del patto in deroga, perché esprime
un interesse della categoria professionale e non un interesse generale. Quindi, tra privati, la clausola
di retribuzione inferiore a tariffa è valida, salva la responsabilità disciplinare del professionista che
la ha proposta o accettata.
La decisione della Corte di giustizia Ue nel caso Arduino ( 19 febbraio 2002, C 35/ 99) non appare
in contrasto con questo principio, perché sottolinea che il giudice può liquidare compensi inferiori ai
minimi o superiori ai massimi tariffari. Ciò che la Commissione Ue ha messo in luce con le lettere
di contestazione è che nel meccanismo attuale la deroga alle tariffe non deve sempre passare
attraverso un giudice ( come prevede l'
articolo 60 del regio decreto 1578/ 1933), ma si deve
consentire ai professionisti di avvalersi dello strumento del prezzo per modificare le preferenze dei
consumatori. Quindi vi è continuità tra la pronuncia Arduino del 2002 e le lettere della
Commissione del 2005, specialmente nei rapporti tra privati e per le riduzioni ai minimi tariffari.
I rapporti con le pubbliche amministrazioni. Diverso ragionamento riguarda i rapporti tra
professionisti e pubbliche amministrazioni: in particolare i tecnici ( ingegneri e architetti) coinvolti
in appalti di progettazione e direzione dei lavori incontrano limiti ai ribassi che possono offrire.
Questi paletti derivano da norme ( articolo 17, comma 12 ter della legge 109/ 1994; articolo 3,
comma 1 del Dm 4 aprile 2001; legge 166/ 2002) che, da un lato, pongono un limite al ribasso (
20%) e, dall'
altro, sanzionano con la nullità ribassi superiori ( Tar Sardegna 1909/ 2004; Consiglio
di Stato, sezione IV, 6185/ 2004). Di recente, il Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano (20
giugno 2005 n. 243, in « Edilizia e territorio » n.26/ 2005) ha ritenuto che i compensi per i
progettisti possono essere ancor più ridotti nelle Province a statuto autonomo, se una norma locale
lo prevede. Le conseguenze dell'
iniziativa della Commissione. Occorre tener presente che nei
rapporti tra privati la deroga ai minimi tariffari emerge in caso di contestazioni, cioè in genere alla
fine del rapporto o, comunque, al momento del pagamento. Invece, nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, l'
eventuale deroga ai minimi tariffari è motivo di esclusione dal contratto e quindi
impedisce la nascita stessa del rapporto. Le lettere di contestazione della Commissione Ue hanno
quindi particolare rilievo nei rapporti tra privati, dove la concorrenza non passa attraverso gare e
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dove vi è maggiore necessità di libero mercato. Questa differenza di trattamento tra rapporti tra
privati e soggetti pubblici è stata giustificata dal Consiglio di Stato ( parere 4061/ 2003). Secondo i
giudici amministrativi, il potere di determinare le tariffe risponde all'
esigenza di tutela dei
professionisti da una concorrenza sregolata e abusiva; inoltre tutela anche gli utenti del servizio sul
piano della trasparenza e del contenimento delle pretese patrimoniali dei professionisti, anche
nell'
ambito dell'
esigenza di delimitazioni e verifiche di costi di cospicui settori economico sociali.
Lo Stato ha ora due mesi per controdedurre alle osservazioni comunitarie: ma nel frattempo
l'
orientamento della Commissione è destinato a incidere sulle liti pendenti in tema di disciplina dei
professionisti.
Per esempio, la diffusione di opuscoli pubblicitari con offerte di consulenze a prezzi ridotti potrà
essere sanzionata ( come già ha fatto la Cassazione nella sentenza 23 marzo 2005, n.
6213) solo se non giustificata da un'
adeguata struttura e da valide motivazioni di promozione verso i
clienti. Ma negli appalti la legge fissa un limite per gli sconti sulle offerte Nei Tribunali italiani è
permesso scendere sotto « soglia » . GUGLIELMO SAPORITO MARIO PAGLIARULO
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PARCELLE D'
ALTRI FRANCIA
Abolite dall'Antitrust nel 1982
Già nel 1982 le tariffe professionali fissate dagli Ordini sono state abolite dall'
Antitrust perché
contrarie alla concorrenza. Oggi, in materia di determinazione dei compensi, in Francia si applica il
principio della libera contrattazione tra le parti. Un principio che, tuttavia, è soggetto a qualche
eccezione. Gli Ordini, infatti, dettano i criteri guida, secondo principi di probità e moderazione, che
i professionisti devono seguire nel compilare le parcelle.
Così, per gli avvocati, il Conseil national des barreaux ha adottato nel 2004 il nuovo regolamento
interno. Il professionista deve informare preventivamente il cliente delle modalità di determinazione
del suo onorario.
Che, sempre per il regolamento, deve tener conto del tempo dedicato alla causa come della
difficoltà. E poi della notorietà, dei titoli e dell'
esperienza del legale. Ma anche dei vantaggi ottenuti
dal cliente e della sua situazione.
Non solo criteri generali, ma vere e proprie tabelle numeriche sono invece contenute nella guida
redatta dal ministère de l'
Equipement, des Transport et du Tourism per facilitare la fissazione degli
onorari di ingegneri e architetti negli appalti di opere pubbliche.
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GRAN BRETAGNA
Regna la regola di mercato
Piena libertà di contrattazione tra professionisti e clienti. È questa la parola d'
ordine per la
determinazione degli onorari nel Paese che tradizionalmente privilegia il mercato rispetto al
controllo statale.
Gli organismi professionali non possono fissare tariffe minime o massime perché, limitando la
concorrenza, sarebbero bloccate dalla Monopolies commission. È però ammessa la rinegoziazione
delle tariffe praticate dal professionista e ritenute eccessive dal cliente. Le parcelle presentate dai
solicitors, legali che svolgono soprattutto attività stragiudiziale, possono essere impugnate dai
clienti di fronte alla Law society che, se del caso, provvede a ridurle.
Si tratta, però, di una procedura avviata raramente. Se non altro perché il legale informa sin
dall'
inizio il cliente sulle modalità di fissazione dell'
onorario e lo aggiorna sulle operazioni svolte
nel corso della causa.
Anche gli onorari di architetti e ingegneri sono liberamente negoziati tra le parti. In Gran Bretagna
non esistono guide o altri documenti di matrice pubblica che diano indicazioni, anche solo
orientative, per la remunerazione delle prestazioni professionali
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GERMANIA
Vincoli a misura dei risultati
Come in Italia, i prezzi minimi, e talora massimi, per le prestazioni di avvocati, ingegneri e architetti
tedeschi sono fissati da tariffari. Vero è che gli onorari dell'
attività legale stragiudiziale sono lasciati
alla libera contrattazione delle parti e che, secondo un'
indagine condotta nel 2003 dall'
Istituto per gli
studi superiori di Vienna su incarico della Commissione europea, l'
attività stragiudiziale copre il
70% delle prestazioni degli avvocati. Eppure, più dell'80% dei legali compila le parcelle seguendo
il tariffario federale, che stabilisce i prezzi minimi. La parte soccombente deve far fronte alle spese
legali, comprese quelle sostenute dal suo avversario in causa. E, se per l'
onorario dell'
avvocato del
vincitore il tariffario fissa un massimale, altrettanto non fa per il legale del soccombente.
La remunerazione di ingegneri e architetti è stabilita da una disposizione approvata dal Consiglio
federale e dai Lander. Si tratta di una norma cogente che fissa non solo la tariffa dei professionisti,
ma anche i servizi che da loro devono essere forniti. Le prestazioni sono classificate secondo livelli
di difficoltà e gli onorari determinati in percentuale sul costo dell'
opera.
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ITALIA OGGI
Dietrofront del Mineconomia sulla bozza di dlgs di riforma del fallimento
Concordato con transazione
La procedura non esclude la dilazione dei debiti
Con il concordato preventivo il debitore può transigere il dovuto con il Fisco, in parte e anche
dilazionando il pagamento. Il ministero dell'
economia ci ripensa ed estende la possibilità di dare
corso alla transazione dei debiti fiscali (come prevede il dl 138/2002, articolo 3) anche alle imprese
in procedure concorsuali e anche se non già iscritti a ruolo. La bozza di decreto legislativo di
riforma del diritto fallimentare in attuazione della legge competitività (n. 80/2005), predisposta a via
XX Settembre con l'
apporto del sottosegretario Michele Vietti, inviata la scorsa settimana al
ministero della giustizia, prevede infatti un nuovo articolo 182-ter che disciplina passo per passo
come transare con l'
Agenzia delle entrate i debiti erariali con un doppio vantaggio (è l'
aspettativa):
per il fisco di recuperare se non l'
intero ammontare del credito almeno una parte; per il debitore di
liberarsi del peso e avere più chance per ottenere l'
omologazione del concordato oppure, in caso di
fallimento, di chiudere la procedura.D'
altra parte, già nel 2002 il governo aveva provato a estendere
anche alle aziende in crisi questa misura di facilitazione (con il dl 138 appunto) ma l'
Agenzia delle
entrate con una circolare successiva, ritenendo troppo difficoltoso dare corso alla previsione, escluse
dal concordato fiscale le aziende coinvolte in procedura concorsuali. Oggi ci ripensa e stabilisce che
il debitore può transare con le Agenzie delle entrate come con qualsiasi altro creditore, per i tributi
iscritti a ruolo ma anche per quelli non iscritti. La bozza di dlgs disciplina sia il trattamento che
spetta ai crediti fiscali (da Ires, Irpef e Irap) sia la procedura per presentare la relativa domanda. Se
il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi e le eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o che
hanno una posizione giuridica o interessi economici omogenei a quelli dell'
Agenzia delle entrate; se
il credito ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli
altri creditori chirografari. La procedura per l'
approvazione della proposta è diversa a seconda che il
tributo sia o meno già iscritto a ruolo. Nel primo caso copia della domanda e della documentazione,
contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario
del servizio di riscossione insieme con la copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è
prevenuto l'
esito dei controlli automatici. Il concessionario deve trasmettere in 30 giorni una
certificazione dell'
entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso, quelli derivanti da atti di
accertamento anche non definitivi per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non
ancora consegnati al concessionario, e deve liquidarne l'
entità. Dopo l'
emissione del decreto del
tribunale per l'
ammissione al concordato preventivo, copia dell'
avviso di irregolarità e delle
certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale. In sede di adunanza dei creditori
spetta al direttore dell'
ufficio delle entrate, che ha preventivamente deciso di aderire o meno alla
proposta di concordato, esprimere il voto conseguente se il tributo è iscritto a ruolo. Negli altri casi
il voto lo esprime il concessionario del servizio su sua indicazione. La chiusura della procedura di
concordato determina la cessazione della materia del contendere. Sulla possibilità di arrivare a un
testo condiviso tra giustizia ed economia (si veda ItaliaOggi di ieri), da via XX Settembre fanno
sapere di essere in attesa della proposta di via Arenula e che si valuteranno i margini di novità
rispetto al maxi-emendamento di dicembre. Pronti però a rimettere tutto nelle mani della presidenza
del consiglio. (riproduzione riservata) Claudia Morelli
13/07/2005
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
ITALIA OGGI
Alla camera
Il governo cambia rotta sulla giustizia
Sulla giustizia la maggioranza ammorbidisce i toni, apre alle modifiche alla Cirielli e promette di
riflettere sulle proposte di modifica Udc all'
ordinamento giudiziario. Con l'
effetto di dare l'
idea ´di
vivere alla giornata'
.
Sull'
ordinamento giudiziario la cronaca parlamentare di ieri dà conto del ritiro da parte dell'
Udc, su
invito del relatore Nitto Palma, dei 42 emendamenti che mettevano in forse tutto l'
impianto del testo
intervenendo sul sistema dei concorsi e sulla norma anti Caselli che vieta a chi non ha davanti
quattro anni di servizio di ottenere incarichi direttivi. L'
opposizione, che ha fatto propri gli
emendamenti per farli comunque votare in commissione, costringendo la stessa Udc a votare contro,
ha parlato di ´Unione dei conigli'(Giuseppe Fanfani, Margherita). ´Non si tratta di retromarcia né
tanto meno di piccole forzature. Semplicemente, e torno a ribadirlo per maggiore chiarezza,
abbiamo pensato responsabilmente di accogliere la richiesta del relatore di ritirare gli emendamenti,
da lui stesso ritenuti contributo proficuo, e lasciare il tempo affinché la maggioranza possa
accogliere quegli aspetti positivi che in più di una lettura l'
Udc ha portato alla riforma
dell'
ordinamento giudiziario'
, ha dichiarato in una nota il presidente del gruppo Udc alla camera,
Luca Volontè. Ma non è certo scontato che in aula ci sia lo spazio per ulteriori modifiche, visto che
fino a una settimana fa si parlava di fiducia. Tanto che i magistrati giovedì prossimo sciopereranno
per la quarta volta.
Il cambio di rotta sulla Cirielli, invece, è confermato dallo stesso sottosegretario alla giustizia Luigi
Vitali, che in aula al senato in sede di replica a chiusura della discussione generale ha dichiarato che
´in alcuni emendamenti presentati al ddl sulla prescrizione dei reati e sulla recidiva ci sarebbero le
soluzioni ad alcune problematiche tecniche contenute nel ddl'
. A ItaliaOggi Vitali spiega che si
tratta di modifiche formali che non intaccano la portata politica del provvedimento: una più corretta
formulazione della norma transitoria, la previsione della imprescrittibilità dei reati gravi, le
precisazioni sull'
aumento degli anni di prescrisione per l'
associazione di stampo mafioso. D'
altra
parte, ieri l'
opposzione aveva sciorinato tutte le ´distonia'di un testo voluto ad personam.
A iniziare dalla norma transitoria, che come ha ricordato Guido Calvi (ds) segue uno schema
irragionevole: se la legge attuale è più favorevole all'
imputato, si applica quella; se invece è più
favorevole questa, allora si applicherà soltanto ai fatti commessi in data anteriore alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ai processi in corso.
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
IL SOLE 24 ORE
Giustizia, Ddl verso la fiducia L'Udc ritira gli emendamenti
ROMA • Dall'
ordinamento giudiziario, su cui il Governo sembra deciso a porre la fiducia, al Ddl ex
Cirielli sulla prescrizione breve: non c'
è ormai provvedimento sulla giustizia che non sia
condizionato dalle scelte dell'
Udc. E intanto il vicepresidente del Csm Virginio Rognoni sale al
Quirinale per riferire a Carlo Azeglio Ciampi ( che del Csm è il presidente) l'
intenzione dei laici
della Cdl di far mancare il numero legale al plenum di domani, quando si dovrebbe discutere il
parere negativo sulle novità introdotte dal Senato alla riforma dell'
ordinamento giudiziario.
A nemmeno ventiquattr'
ore dalla presentazione, ieri l'
Udc ha clamorosamente ritirato gli
emendamenti presentati il giorno prima in commissione Giustizia della Camera alla riforma Castelli
in vista del passaggio in Aula fissato per il 18 luglio. A conti fatti, le proposte di modifica targate
Udc erano 42 ( si veda « Il Sole 24 Ore » di ieri) e, se approvate, avrebbero cambiato radicalmente
l'
impianto della riforma. A sorpresa, il capogruppo Udc a Montecitorio, Luca Volontè ( in
sostituzione della collega Mazzoni, firmataria delle modifiche ma assente come gli altri
rappresentanti del partito) ha deciso di ritirare gli emendamenti e di abbandonare poi la seduta. A
quel punto l'
opposizione ha fatto propri gli emendamenti " ripudiati", senza risparmiare critiche alla
scelta dei centristi, definita « un fatto grave » da Pierluigi Mantini ( Margherita), perché le
modifiche « puntavano a correggere aspetti importanti, quali il sistema dei concorsi per le funzioni
di appello o l'
automatismo dell'
azione disciplinare. Ma l'
Udc ha ritirato gli emendamenti a
dimostrazione che le colombe a volte si trasformano in... conigli e che è Castelli a dettare la linea di
governo » .L'
ironia non è piaciuta a Volontè: « La nostra non è stata né una retromarcia né una
forzatura. Semplicemente, abbiamo pensato responsabilmente di accogliere la richiesta del relatore
(Nitto Palma, Fi, ndr) e di ritirare gli emendamenti » . Questo solo per dare tempo alla maggioranza
di meditare i molti « aspetti positivi » delle modifiche, ma senza escludere, comunque, « la
possibilità di ripresentarle in Aula » .Fatto sta che nel pomeriggio si è rafforzata l'
ipotesi della
fiducia, che molti nelle file della Cdl danno per certa e che potrebbe essere annunciata già martedì,
dopo il via libera al primo articolo della riforma. Un modo per anticipare il voto finale a mercoledì
20, " neutralizzando" così l'
idea di una ripresentazione degli emendamenti centristi.
L'
andamento stop and go imposto dall'
Udc è approdato anche al Senato, accreditando l'
ipotesi di
un'
attenta regìa per far crescere il potere di contrattazione del partito di Follini, secondo un copione
già seguito in passato. A Palazzo Madama, terminata la discussione generale sul Ddl " ex Cirielli", il
Governo era infatti costretto a chiedere l'
inversione dell'
ordine del giorno, per cui la riforma della
prescrizione lasciava il posto a due decreti in scadenza ( su energia e Irap). Il cui esame, peraltro, è
stato segnato più volte dalla mancanza del numero legale. Il gruppo Udc ha deciso, quindi, di
riunirsi per esaminare i contenuti della riforma della prescrizione, nota come " salva Previti",
sottoposta a un fuoco di fila di critiche.Tra i molti rilievi dei senatori Udc, il rischio che la riforma
renda prescrittibili, in alcuni casi, i reati punibili con l'
ergastolo.« Chiederemo spiegazioni ai
colleghi Udc della Camera per sapere come mai è stato approvato questo testo » ha detto il
capogruppo Udc al Senato Francesco D'
Onofrio. Chiede il diessino Guido Calvi: « Perché solo ora
questo ripensamento? » . Ma, visti i precedenti, molti non esclusono una marcia indietro al momento
del voto.Intanto si preannuncia un nuovo scontro anche al Csm: domani il plenum dovrebbe
discutere il parere negativo approvato dalla sesta commissione lunedì sulle novità introdotte al
Senato alla riforma dell'
ordinamento giudiziario. Poiché i laici della Cdl lo considerano un'
«interferenza » nelle prerogative del Parlamento, minacciano di abbandonare l'
Aula e di far mancare
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il numero legale. V.N.
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
DIRITTO E GIUSTIZIA
Ordinamento giudiziario: tra una settimana la fiducia
Martedì prossimo, con molta probabilità, il governo porrà la fiducia sul disegno di legge di riforma
dell’ordinamento giudiziario. Ieri intanto, l’Udc ha ritirato i suoi 42 emendamenti, mirati a
modificare innanzitutto il sistema dei concorsi (eliminando ad esempio quello per il passaggio
veloce tra primo e secondo grado), a cancellare l’obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del
Pg di Cassazione, lasciando quindi la normativa vigente e soprattutto a cancellare la norma
antiCaselli che creerà un vero e proprio terremoto negli uffici giudiziari (vedi tra gli arretrati del 5
luglio). A presiedere ai lavori di commissione ieri è stato lo stesso capogruppo dei centristi alla
Camera, Luca Volontè, che ha accettato la proposta del relatore, Francesco Nitto Palma (Fi) al ritiro,
senza escludere però una ripresentazione di questi in Aula. Ma la discussione in Aula, appunto, sarà
probabilmente bloccata dalla fiducia, dal momento che l’esecutivo sembra intenzionato più che mai
a portare a casa la riforma prima dell’estate, come ha confermato ancora ieri il responsabile giustizia
di Forza Italia, Giuseppe Gargani. Per quanto riguarda invece l’atteggiamento dei centristi, il
presidente Volontè, in più di un’occasione ieri ha dichiarato che non ci sono state né retromarce né
piccole forzatura: «semplicemente – ha detto – abbiamo pensato responsabilmente di accogliere la
richiesta del relatore di ritirare gli emendamenti da lui stesso ritenuti contributo proficuo e lasciare il
tempo affinchè la maggioranza possa accogliere quegli aspetti positivi che in più di una lettura,
l’Udc ha portato alla riforma dell’ordinamento giudiziario». Ceto è che sui temi riguardanti la
giustizia ieri l’Udc ha alzato due fronti, uno appunto alla Camera, l’altro al Senato (vedi articolo in
pagina). Ma mentre per la ex Cirielli le possibilità di modifica sembrano essere praticabili, per
l’ordinamento giudiziario molto meno.
Le misure antiterrorismo. Potenziare gli accordi di Schengen, così come sarà potenziato il controllo
del territorio incrementando il numero degli operatori, recuperando personale con la più oculata
revisione delle scorte e con la riorganizzazione del sistema di notifica degli atti giudiziari. E ancora
nei prossimi giorni ci saranno altri 750 operatori per assicurare il programma «poliziotto e
carabiniere di quartiere». Rafforzare la sicurezza del trasporto urbano e delle grandi infrastrutture
portuali e ferroviarie, mentre per quanto riguarda il controllo delle frontiere Pisanu ha detto che
l’Italia asseconderà la decisione della Francia di sospendere gli accordi di Schengen. Tra gli
interventi normativi auspicati dal ministro dell’Interno le intercettazioni preventive e l’accesso alla
banche dati dei gestori telefonici e telematici. Pisanu ha anche illustrato le misure di carattere
legislativo che sono state prospettate dal Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
«Nessuno pensa a leggi eccezionali» ha specificato il ministro ma solo limitate modifiche o
adattamenti degli istituti in vigore che lascerebbero intatto il quadro delle garanzie previste dal
nostro ordinamento giuridico e costituzionale. Queste le proposte: estendere alle attività di
antiterrorismo istituti quali i colloqui investigativi, oggi previsti solo per la tratta degli esseri umani;
unificare la disciplina per le procedure di identificazione personale, portando a ventiquattro ore
anche il fermo di polizia giudiziaria; perfezionare le norme sul nulla osta del questore per le attività
di aeronavigazione, estendendo il controllo preventivo anche alla fase di addestramento. E ancora,
ha detto Pisanu, per potenziare il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, «occorre
integrare i poteri del comitato di sicurezza finanziaria e ampliare il campo di applicazione delle
misure di prevenzione patrimoniale». Dovrebbero inoltre essere apportate modifiche al Codice
penale, equiparando il falso in documenti d’identificazione a quello su atti destinati alla pubblica
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
fede; estendere alle false dichiarazioni fatte alla polizia giudiziaria le più gravi sanzioni oggi
previste per le dichiarazioni davanti al giudice. E ancora, estendere l’arresto obbligatorio in
flagranza a tutti i delitti commessi per finalità di terrorismo internazionale, compreso il possesso di
documenti falsi, inteso come indizio del pericolo di fuga. Pisanu ha parlato quindi di «sagomare
meglio l’articolo 270bis per poter colpire anche organizzazioni terroristiche internazionali. Sarebbe
infine «di grande giovamento alle attività investigative l’introduzione della nominatività delle
schede di telefonia mobile per realizzare un archivio degli utilizzatori. A parte la Lega, tutti i gruppi
hanno applaudito l’intervento del ministro dell’Interno, tutti d’accordo a parte qualche screzio sui
centri di prima accoglienza per gli immigrati. Poco prima dell’intervento il responsabile giustizia di
Forza Italia, Giuseppe Gargani si era dichiarato contrario a misure straordinarie, compresa la
superprocura Antiterrorismo, mentre subito dopo la diessina Anna Finocchiaro non ha mancato di
sottolineare la discrepanze nell’atteggiamento della maggioranza che è riuscita a stento ad approvare
la legge sul mandato d’arresto europeo (passata appunto grazie all’astensione dei Ds alla Camera),
per parlare adesso di collaborazione europea per contrastare il terrorismo.
Sulle misure proposte da Pisanu il garante per la protezione dei dati personali appare perplesso sulla
richiesta di estensione del periodo di mantenimento dei dati, dal momento che i nostri quattro anni
sono i più “ampi” d’Europa. E ancora, il Garante sarebbe scettico, se non addirittura contrario, alla
formazione di un archivio per le schede di telefonia mobile. Le proposte, annunciate da Pisanu,
comunque, dovrebbero arrivare sotto forma di disegno di legge nei prossimi giorni perché, come ha
sottolineato il ministro, il Parlamento è sovrano. (p.a.)
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IL CORRIERE DELLA SERA
Il ministro: «Niente leggi speciali, ma limitati ritocchi normativi»
Le modifiche proposte da Pisanu
Schede dei cellulari nominative, fermo di polizia giudiziaria esteso a 24 ore, quattro modifiche al
codice penale
No alle leggi eccezionali, spazio alle «limitate modifiche o mirati adattamenti degli istituti in vigore
che lascerebbero intatto il quadro delle garanzie previste dal nostro ordinamento giuridico e
costituzionale». Queste le parole del ministro dell'
Interno di Giuseppe Pisanu, che ha proposto di
«estendere alle attività antiterrorismo istituti quali i colloqui investigativi, oggi espressamente
previsti solo per la criminalità organizzata». Pisanu ha poi parlato anche del già anticipato
«permesso di soggiorno per motivi investigativi, che attualmente è consentito solo per la tratta di
esseri umani». Ugualmente auspicabile - ha aggiunto - è l'
unificazione della disciplina per le
procedure di identificazione personale, portando a ventiquattro ore anche il fermo di polizia
giudiziaria.
Allo studio anche diverse ipotesi di intervento sul codice penale. In particolare si tratterebbe di:
1) equiparare il falso in documenti di identificazione a quello su atti destinati alla pubblica fede;
2) estendere alle false dichiarazioni fatte alla polizia giudiziaria le più gravi sanzioni oggi previste
per le dichiarazioni davanti al Giudice;
3) estendere l'
arresto obbligatorio in flagranza a tutti i delitti commessi per finalità di terrorismo
internazionale, ivi compreso il possesso di documenti falsi, da intendersi quale indizio del pericolo
di fuga;
4) sagomare meglio l'
articolo 270 bis, in modo da poter colpire anche organizzazioni terroristiche
internazionali che, come le singole maglie della rete di Al Qaeda, presentano strutturate labili,
gerarchie incerte e programmi sfuggenti.
Infine, tra le proposte di Pisanu, anche l'
introduzione della nominatività delle schede di telefonia
mobile, così da realizzare un archivio degli utilizzatori, come si fece nel 1978 per l'
utilizzo delle
abitazioni immobili.
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Prescrizione amica: la legge segna il passo
Battuta d’arresto per il disegno di legge sulla prescrizione. Dopo che nella mattinata di ieri l’Aula del Senato
aveva concluso la discussione generale del provvedimento, alla ripresa della seduta nel pomeriggio
l’assemblea ha votato un inversione dell’ordine del giorno passando all’esame dei decreti in scadenza come
quello sull’Irap e sull’energia. A richiedere l’inversione dell’ordine del giorno è stato proprio il Governo,
attraverso la richiesta del sottosegretario ai rapporti con il parlamento Cosimo Ventucci. Nel pomeriggio si è
poi tenuta a Palazzo Madama l’assemblea dei senatori dell’Udc al termine della quale sono emerse molte
perplessità in merito al provvedimento. L’esponete dell’Udc e vicepresidente della commissione Giustizia,
Leo Borea ha parlato di un provvedimento «completamente squilibrato» perché accorcerebbe i tempi di
prescrizione per reati molto gravi, mentre li allungherebbe incomprensibilmente per altri assai meno
importanti. Nella sua relazione ai senatori dell’Udc, Borea ha parlato di rischio censure per il provvedimento
da parte della Corte costituzionale. Riferendosi alla scelta di porre sullo stesso piano le cause di interruzione
della prescrizione e le cause di sospensione, Borea ha detto che «sul piano logico la scelta non tiene conto del
fatto che gli impedimenti obiettivi non imputabili all’autorità procedente comportano l’obbligo di sospendere
il procedimento». Non solo. Se approvata, la norma faciliterà la diffusione di tattiche dilatorie e strumentali
con l’obiettivo del decorso del termine di prescrizione. Secondo Borea infine, la norma porterà alla
prescrizione di reati gravi come l’omicidio aggravato ma al contempo anche all’aumento della popolazione
carceraria; per questo l’Udc ha anche chiesto al governo di fornire i numeri e tutti i dati riguardanti i
procedimenti in corso che sarebbero a rischio prescrizione. Dati che in realtà il Parlamento attende da tempo.
Il presidente dei senatori centristi, Francesco D’Onofrio, si è lasciato andare alle battute: «Chiederemo
spiegazioni ai colleghi della Camera per sapere come mai è stato approvato questo testo della ex Cirielli». A
poche ore di distanza quindi, mentre alla Camera la spaccatura registratasi sugli emendamenti riguardanti la
riforma dell’ordinamento giudiziario si ridimensionava (vedi articolo in pagina), al Senato le divergenze in
materia di giustizia si facevano più evidenti. Alla luce degli avvenimenti di ieri, non è escluso adesso, che
l’Udc chieda un incontro con il segretario Marco Follini per un chiarimento all’interno della maggioranza sui
temi della giustizia.
Intercettazioni per la ricerca del latitante. Rendere più agevole il ricorso allo strumento delle intercettazioni
per la ricerca di un latitante. Questo l’obiettivo primario del disegno di legge che ieri la commissione
Giustizia del Senato ha iniziato ad esaminare in sede deliberante e che, vista la convergenza dei gruppi
parlamentari sull’argomento, già la prossima settimana potrebbe ricevere il via libera per la Camera.Con
specifico riferimento ai procedimenti che sono di competenza della Corte d’assise, la proposta attribuisce al
presidente della Corte e non all’organo giudicante nella sua composizione collegiale, la competenza ad
adottare i provvedimenti in materia di intercettazioni, sia telefoniche che ambientali indicati nei commi 3 e
3bis dell’articolo 295 del Codice di procedura penale. La soluzione prospettata è quella contenuta
nell’articolo 467 dello stesso codice che attribuisce al presidente di tribunale e di corte d’assise la
competenza a provvedere all’assunzione delle prove non rinviabili. Nel corso dell’esame in sede referente, il
provvedimento si è “arricchito” di un altro articolo (il ddl è leggibile tra i documenti correlati) che va a
modificare il decreto legislativo 196/2003, prevedendo la possibilità di un intervento in via d’urgenza del Pm
in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Come già previsto dal comma 2 dell’articolo
267 Cpp in materia di intercettazioni, il provvedimento del Pm dovrà essere comunicato entro ventiquattro
ore al giudice per le indagini preliminari e convalidato da quest’ultimo entro le successive quarantotto ore.
(p.a.)
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Senato della Repubblica
«Modifica all’articolo 295 del Codice di procedura penale in materia di intercettazioni
per la ricerca del latitante»
Nel testo all’esame della commissione Giustizia in sede deliberante
12 luglio 2005
Articolo 1
1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3bis, è aggiunto il seguente:
«3ter. Nei giudizi davanti alla corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3bis, in luogo
del giudice provvede il presidente della corte».
Articolo 2
1. All'
articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'
acquisizione dei dati relativi al
traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre
ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'
autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,
entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto
del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'
acquisizione non
possono essere utilizzati.»
13/07/2005
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Palermo Roma solo andata per la procura nazionale antimafia
Come prevedibile, la scelta dovrà essere fatta tra Pietro Grasso e Giancarlo Caselli. Due le
candidature ufficiali della commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura
alla successione di Piero Luigi Vigna. I nominativi adesso dovranno ottenere il concerto del
ministro (previsto per questa settimana), mentre i nomi potrebbero approdare all’Aula Bachelet la
prossima settimana, l’ultima utile prima della pausa estiva e quindi l’ultima per poter dare alla
procura il successore di Vigna che scade il 2 agosto prossimo.
Nonostante l’assoluta parità verificatasi ieri in commissione (tre voti ciascuno) ad essere in leggero
vantaggio sembra essere l’attuale procuratore capo di Palermo, dal momento che su di lui sono
confluiti i voti di Nicola Buccico (laico della Cdl), di Giovanni Mammone (consigliere di Mi) e
Wladimiro De Nunzio (togato di Unicost), mentre per Caselli hanno votato il presidente di
commissione Francesco Menditto (Md), il laico dei Ds Luigi Berlinguer e il togato dei Movimenti
Giuseppe Fici. Se il voto del plenum dovesse quindi rispecchiare quello di commissione, la
maggioranza andrebbe a Grasso, appoggiato dai consiglieri laici della Cdl, da Unicost e Mi. Anche
il laico dello Sdi, Gianfranco Schietroma potrebbe votare per Grasso, dal momento che in altre
occasioni non ha mai fatto mistero di non aver apprezzato le inchieste di Caselli. Si potrebbero
quindi astenere il primo presidente e il procuratore di Cassazione Nicola Marvulli e Francesco
Favara, mentre è ancora incerta l’astensione del vicepresidente Virginio Rognoni.
È ovvio che, se la riforma dell’ordinamento giudiziario dovesse arrivare prima del plenum
(ipotizzando un concerto del ministro dell’ultima ora, vale a dire giovedì mattina, a fiducia e
ordinamento approvato), la strada di Caselli sarebbe definitivamente sbarrata dall’emendamento
Bobbio contenuto nella riforma. (p.a.)
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DIRITTO E GIUSTIZIA
In sei articoli il futuro di un milione e mezzo di professionisti
Sei articoli, è tutto qui il futuro di oltre un milione e mezzo di professionisti non regolamentati.
Oggi la commissione Attività produttive della Camera continua l’esame del disegno di legge sul
certificato professionale controllato nel testo unificato messo a punto dal comitato ristretto (qui
leggibile nei documenti correlati).
Il relatore Gianni Vernetti, della Margherita, la scorsa settimana nel presentare il disegno di legge ne
ha spiegato le finalità. Il Ddl tende, infatti, a regolamentare tutte quelle nuove professioni prive,
oggi, di una disciplina ad hoc, che spaziano dal campo delle comunicazioni, alla rete Internet, alle
attività paramediche, all’erboristeria. Ma proprio per garantire ai consumatori una seria prestazione i
professionisti hanno bisogno, però, di una regolamentazione altrettanto puntuale. A questo scopo il
disegno di legge all’esame della commissione Attività produttive di Montecitorio vuole fornire un
quadro normativo di riferimento, che garantisca utenti e prestatori d’opera, senza, però, irrigidire la
loro organizzazione inserendoli in altrettanti ordini.
L’articolo 1 è molto chiaro: oggetto del Ddl sono tutte quelle attività professionali, intellettuali e
non, che non sono ricomprese nell’articolo 2229 del codice civile, escluse però quelle commerciali,
di pubblici servizi previste dalle leggi vigenti, nonché quelle ordinistiche.
All’articolo 2 si trova, invece, «l’attestato di competenza», rilasciato in conformità alle norme
tecniche internazionali Iso e previsto dalla direttiva 92/51/Cee. Un certificato con il quale si attesta
l’esercizio abituale della professione e il costante aggiornamento. Ma non solo, si dà conto anche
del corretto svolgimento della stessa attività.
Tuttavia, l’acquisizione del certificato professionale non è un requisito necessario ai fini
dell’esercizio della propria attività professionale
L’articolo 3 istituisce, inoltre, ai sensi della direttiva 92/51/Cee, un dipartimento delle associazioni
delle professioni che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del Cnel, un apposito
elenco delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da coloro che esercitano
un’attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera
concorrenza.
Alle confederazioni di categoria spetta anche la definizione dei criteri qualificativi necessari ai fini
del rilascio dell’attestato di competenza. Una volta fissati, però, sono valutati dal Dipartimento.
Quanto all’articolo 4 delega il Governo ad emanare, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore
della legge, uno o più decreti legislativi volti a fissare i requisiti che le associazioni professionali e
gli organismi di certificazione devono possedere per ottenere la registrazione nell’elenco e
l’autorizzazione al rilascio dei certificati di competenza.
Il professionista che possiede l’attestato deve, tuttavia, informare gli utenti del proprio numero di
iscrizione e degli estremi dell’organizzazione che lo ha rilasciato.A vigilare sull’operato delle
associazioni professionali e sugli organismi di certificazione ci penserà, infine, almeno secondo
l’articolo 6 del Ddl la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Cristina Cappuccini
13/07/2005
Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431
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Camera dei deputati
Istituzione dell’«attestato di competenza» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non
regolamentate (C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 Cnel)
Testo unificato elaborato dal comitato ristretto
Articolo 1
(Definizione)
1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non
sono ricomprese nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell’esercizio delle
attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le
leggi vigenti prevedono l’esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.
Articolo 2
(Attestazione di Competenza)
1. Nell’ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/Cee, è istituito «l’attestato di competenza» con il
quale si attestano l’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un
comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. L’attestato di competenza
deve essere rilasciato in conformità alle norme tecniche internazionali Iso (International organization for
standardization).
2. L’attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l’esercizio delle attività professionali di cui
alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui
all’articolo 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
L’attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne facciano richiesta, anche da
organismi di certificazione delle persone, accreditati secondo le norme tecniche internazionali Iso.
3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui all’articolo 3, per il rilascio di
attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi,
professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di
certificazione delle persone di cui al comma 2.
4. Il mancato rinnovo dell’adesione alla associazione professionale, di cui all’articolo 3, che ha rilasciato
l’attestato di competenza comporta la perdita dell’attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione
professionale riconosciuta ai sensi della presente legge. In tale fattispecie la validità dell’attestato è prorogata
di tre mesi, onde consentire il rinnovo dell’attestato da parte della associazione prescelta dall’interessato.
Decorso tale termine l’attestato perde di validità.
5. Con decreto del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro della Giustizia, da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le norme tecniche
internazionali Iso applicabili nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 3
(Associazioni professionali)
1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre nell’ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/Cee, è
istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo
consultivo del Cnel, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da
esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera
concorrenza.
2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi - definiti con le parti
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interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi di certificazione delle persone di cui all’articolo 2,
comma 2 - necessari ai fini del rilascio dell’attestato di competenza, tra i quali:
a) l’individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di
titoli di studio o percorsi formativi;
b) la definizione dell’oggetto dell’attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell’esercizio delle attività;
d) l’elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti
degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.
3. I criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni
professionali ai fini dell’iscrizione delle medesime all’elenco di cui al comma 1.
Articolo 4
(Delega legislativa).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali
e gli organismi di certificazione per essere registrate nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, ed essere
autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all’articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica
tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;
b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono avere una struttura organizzativa e tecnicoscientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle
finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto
comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;
c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di
certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell’Associato di idonea polizza assicurativa a
garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività
professionale, e dell’impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio
settore di attività.
d) sia previsto un limite temporale per la validità dell’attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di
rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all’esercente
l’attività professionale.
Articolo 5
(Doveri del titolare dell’attestato di competenza).
1. Il titolare dell’attestato di competenza ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione e
degli estremi dell’organizzazione che lo ha rilasciato.
Articolo 6
(Vigilanza)
1. La Presidenza del Consiglio, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila
sull’operato delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione e ne dispone la cancellazione
dall’elenco di cui all’articolo 3, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui
all’articolo 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nell’operato delle
predette organizzazioni.
13/07/2005
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Taranto