CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i.
Modulo 1. GESTIONALE – gestione
ed organizzazione della sicurezza
MODULO 2. GESTIONALE– gestione ed organizzazione
della sicurezza
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei
rischi.
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
accadimento degli stessi.
La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e
metodologie).
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione.
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
La gestione della documentazione tecnico amministrativa.
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso
e della gestione delle emergenze.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi





Fase preliminare (raccolta documentazione).
Valutazione della documentazione.
Fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze).
Sopralluogo.
Giudizio finale e stesura del documento di cui all’art. 28
del D.Lgs 81/08).
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
Raccolta informazioni generali
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
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
Individuazione del tipo di attività.
Numero dei dipendenti.
Orari di lavoro.
Turni.
Ricostruzione del ciclo tecnologico.
Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze
usate (materie prime, materiale di consumo,
prodotti finiti).
Planimetrie.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
Raccolta informazioni tecniche
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
Individuazione del tipo di attività.
Certificazioni C.E. di macchine, attrezzature e DPI.
Agibilità locali.
Denuncia impianto di messa a terra.
Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale).
Registro Infortuni.
Disposizioni aziendali.
Organizzazione gerarchica.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
L’analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto
di vista burocratico/amministrativo, l’azienda è in linea con
il
rispetto
delle
norme
vigenti.
Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla
integrazione/produzione della documentazione mancante.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
FASE ANALITICA





Studio del ciclo tecnologico.
Analisi delle schede tossicologiche.
Identificazione dei pericoli.
Formulazione delle ipotesi di rischio.
Identificazione delle priorità di intervento.
SOPRALLUOGO
Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle
informazioni raccolte.
 Deve coprire nel modo più completo possibile l’intera attività
e analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente
ripetibili.

R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a:
a) individuare i soggetti esposti;
b) suddividere gli stessi in GRUPPI OMOGENEI di rischio;
c) quantificare i tempi di esposizione.
IL DOCUMENTO
E’ necessario a questo punto procedere alla stesura di una
relazione conclusiva che riporti i risultati dell’analisi condotta su
tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri
adottati per la valutazione stessa.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A
La considerazione degli infortuni mancati
e delle modalità di accadimento degli stessi
INCIDENTE E INFORTUNIO MANCATO:
evento dovuto a carenze organizzative, errori umani e causa
fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di
provocare danni alle cose.
Sin dal 1931 lo studioso H. W. Heinrich, oggi considerato uno dei padri
della moderna scienza della previsione degli infortuni, teorizzò la nota
“piramide della sicurezza”
“Ad 1 infortunio mortale oppure a 29
infortuni gravi o minori, corrispondono
300 incidenti (senza infortunio) che
non vengono registrati o analizzati “
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B
Piramide di Heinrich
Dalla corretta raccolta e
stratificazione dei dati
(es: 5 perché) si
desume che all’origine
(causa-radice) c’è
sempre un’azione
pericolosa per scarsa
informazioneformazione,
per distrazione,
imprudenza,
mancata conoscenza,
attrezzature,
mancato uso dpi,
ecc….
Infort.
mortali
Infortuni
gravi
Infortuni
lievi
Fase reattiva
l’azione
correttiva serve
solo a evitare
che il fatto si
ripeta
Medicazioni
Segnalazioni
incidenti mancati
Segnalazioni
condizioni pericolose
Segnalazioni
azioni pericolose
n.b.: ogni “fascia”
della piramide
contiene anche
i dati delle fasce
soprastanti
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B
Fase preventiva
l’azione
correttiva,
rimuovendo la
causa, evita
l’istaurarsi del
pericolo
La considerazione delle risultanze delle
attività di partecipazione dei lavoratori
Ecco perché, imparando a riconoscere e identificare le cause-radice e
impegnandosi a rimuoverle e farle rimuovere, si ha una duratura azione
preventiva e reale riduzione degli eventi infortunistici
Molti sono i metodi di lavoro o le procedure che possono essere
adottate per raccogliere, analizzare i dati degli eventi della Piramide
di Heinrich perché gli stessi diventino input per le azioni correttive e
di miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi e nelle
postazioni di lavoro (particolarmente l’ergonomia) mediante il
coinvolgimento fattivo degli stessi lavoratori per le segnalazioni e i
preposti per le segnalazioni e per le risoluzioni
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_C
..La valutazione dei rischi
dell’azienda..
(ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.)
COS’E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
[Definizione come da D.Lgs. n. 81/08]
E’ un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro ai sensi
dell’art. 17 comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 81/08.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro
di prendere i provvedimenti che sono effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Ad esempio:
 Bonifica;
 Prevenzione dei rischi professionali;
 Informazione dei lavoratori;
 Formazione professionale dei lavoratori;
 ecc.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
3 DIVERSI MODI DI EFFETTUARE
L’ADEMPIMENTO
Il datore di lavoro può scegliere liberamente sulla base delle
condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008:
valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal
datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede
l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008
valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008
valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto
per le attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi*.
* Attività a basso rischio…decreto che dovrà essere emanato in futuro.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
IL DOCUMENTO
Per stimare il rischio complessivo, vengono in genere
utilizzati indicatori derivanti dalla combinazione della
gravità del danno potenziale (lesioni, disturbi, patologie)
con il livello di probabilità di accadimento del danno
stesso, ad esempio…
Entità del possibile danno:
 lieve (lesione, patologia o disturbo di piccola entità,
rapidamente reversibile);
 modesta (lesione, patologia o disturbo di non
particolare gravità e durata, generalmente reversibile);
 grave (lesione o patologia particolarmente
significativa, di lunga durata e/o irreversibile con
postumi rilevanti).
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
IL DOCUMENTO
Probabilità:
 improbabile
 possibile
 probabile
STIMA DEL RISCHIO COMPLESSIVO
(combinazione dei giudizi di gravità e probabilità)
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
MISURE DI MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO
A conclusione della valutazione, è necessario indicare le
misure di miglioramento e mantenimento definite, nonché il
programma per la loro attuazione.
La scelta e la programmazione delle misure sono
generalmente dettate dai criteri contenuti nell’art. 15 del
D. Lgs. 81/08 (misure generali di tutela), facendo in
particolare riferimento ai principi gerarchici della prevenzione
in esso indicati.
Vengono quindi, definite le periodicità dei piani degli interventi
di miglioramento e controllo, del piano di formazione, nonché
le procedure di attuazione e i responsabili per l’attuazione
degli stessi.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D
Modelli di organizzazione e di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro
Se ad oggi non sembra imposta l'adozione di un SGSL, tuttavia l'Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione del D. Lgs. 81/08 si preoccupa di normare
i sistemi SGSL indicando quelli ritenuti conformi, (Linee guida UNI-INAIL SGSL del
28 settembre 2001 o British Standard OHSAS 18001:2007) definendone
prioritariamente le caratteristiche.
Leggendo quanto riportato nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, si capisce che se
l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di
organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità
amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
Implementare un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la
volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace
gli incidenti sul lavoro.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Art 30 Decreto 81/2008
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Art 30 Decreto 81/2008
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere
idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al
comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto
dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Art 30 Decreto 81/2008
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi
fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere
indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente
articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili
ai sensi dell’articolo 11.
…..concludendo:
questo modello organizzativo
è un modello esimente e
comporta anche l’effettività delle deleghe e l’obbligo di vigilanza
del datore di lavoro è attuato efficacemente
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Implementare e mantenere attivo un
Sistema di gestione della sicurezza consente di:
• salvaguardare la salute del personale
• accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• condurre ogni funzione aziendale a gestire con responsabilità e
competenza gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza;
• garantire agli interlocutori maggiore affidabilità nella gestione dei
rischi relativi alla salute e sicurezza dell'azienda, secondo un modello
organizzativo riconosciuto a livello internazionale;
• offrire garanzie oggettive alle eventuali responsabilità del top
management aziendale a seguito di eventi dannosi;
• monitorare continuamente la conformità legislativa (compliance);
• limitare la probabilità di accadimento di eventi negativi,
potenzialmente in grado di screditare l'immagine societaria, per
l'impatto emotivo che può suscitare l'evento stesso in relazione alla
elevata visibilità dell'azienda;
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Implementare e mantenere attivo un
Sistema di gestione della sicurezza consente di:
• instaurare un rapporto di collaborazione con gli interlocutori
interni ed esterni, pubblici o privati;
• attuare un maggior controllo sui fornitori, selezionati e
monitorati secondo procedure specifiche.
…..inoltre. adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non
sicurezza:
indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i
costi che ne conseguono
diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per
prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12/12/2000, come
modificato dal DM 3/12/2010) applicato ai sensi dell'ex art. 24 delle
Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT)
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Modello 231 e Sistemi di Gestione certificati
come strumenti di supporto e loro aree di integrazione
SdG Qualità
ISO 9001
Linee Guida
UNI-INAIL
SdG sicurez.
informatica
ISO 27001
SdG Ambiente
ISO 14001 EMAS
SdG Energia
UNI CEI EN
16001
SdG
ex D.Lgs. 231/2001
SdG Sicurezza
OHSAS 18001
Certificazione Etica
SA 8000
Rapporto
sostenibilità
ambientale
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Codice Etico o
di condotta
Sistemi di Gestione come strumenti di supporto
del modello 231 e loro aree di integrazione
ISO 9001 (qualità)
OHSAS 18001 (sicurezza)
ISO 14001 (ambiente)
regolamenti volontari
o
requisiti contrattuali
SA 8000 (etica)
Sistema di Gestione Integrato
(SGI)
B.S. PAS 99
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Sistemi di Gestione come strumenti di supporto
del modello 231 e loro aree di integrazione
Miglioramento continuo
act
Riesame
direzione
Qualità beni/servizi
politica
Sicurezza sul lavoro
plan
Protezione ambiente
check
Controlli
delle attività
e misure
correttive
Codice etico
Attività
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
pianificazione
do
I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety
Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per
un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori. La norma OHSAS 18001: costituisce standard
internazionale per il quale può esser rilasciata certificazione di
conformità. Essa attesta l'applicazione volontaria, all'interno di
un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un
adeguato controllo e miglioramento continuo riguardo alla
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme
cogenti.
LG UNI-INAIL: In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e
UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le
imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di
gestione della sicurezza.
Le stesse, di valore nazionale, hanno in comune con lo standard
internazionale la filosofia di fondo, le logiche, il percorso ed in più la
disponibilità di monografie di comparto produttivo.
Possono
anche
essere
utilizzata
come
“ponte”
nel
cammino di “avvicinamento” alla certificazione OHSAS 18001
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
I punti della norma OHSAS 18001
Come in tutti i Sistemi di Gestione. è evidente la necessità di formalismo
cartacei e computerizzati ma l'uso di questi o di atri mezzi devono essere
adatti al messaggio da comunicare e al pubblico per il quale è previsto,
infatti è importante che la documentazione sia proporzionale al livello di
complessità, ai pericoli, ai rischi associati e sia mantenuta al livello minimo
necessario per efficacia ed efficienza".
L’altro aspetto del formalismo riguarda le registrazioni che sono sempre
necessarie per dare evidenza essenziale della conformità sia ai requisiti del
sistema di gestione sia a quelli della norma.
Come si potrà notare, i requisiti generali sono comuni con gli altri Sistemi di
Gestione (Qualità, Ambiente, ecc..) e, pertanto fortemente integrabili tra loro.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
4.1 - Requisiti generali
4.2 – Politica
4.3.1 - Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e controlli
4.3.2 - Requisiti legali e altri
4.3.3 - Obiettivi e programmi
4.4.1 - Risorse, ruoli, responsabilità, posizioni, autorità
4.4.2 - Competenza, formazione e consapevolezza
4.4.3 - Consultazioni e comunicazione
4.4.4 – Documentazione
4.4.5 - Controllo dei documenti e dei dati
4.4.6 - Gestione (controlli) operativa
4.4.7 - Preparazione e risposta all'emergenza
4.5.1 - Misurazione delle prestazioni e sorveglianza
4.5.2 - Valutazione della conformità
4.5.3 - Infortuni, incidenti, non conformità ed azione correttiva
4.5.4 - Registrazioni e gestione delle registrazioni
4.5.5 - Audit (verifiche ispettive interne)
4.6 - Riesame della Direzione
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Altri Sistemi di Gestione Aziendali
SA 8000 (SA sta per Social Accountability) identifica
uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA
(Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a
certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla
responsabilità sociale d'impresa (CSR - corporate social
responsibility). Questi sono:
• il rispetto dei diritti umani,
• il rispetto dei diritti dei lavoratori,
• la tutela contro lo sfruttamento dei minori,
• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
La ISO 14001 fornisce i requisiti guida per l´implementazione di un
Sistema di Gestione Ambientale (SGA). è una Norma
internazionale, a carattere volontario, che permette ad
un´organizzazione di sviluppare una politica ambientale e di
fissare che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia degli
aspetti ambientali significativi con il miglioramento continuo oltre
al rispetto delle norme cogenti.
La norma definisce in che modo deve essere implementato
un SGA che, integrato con le altre esigenze di gestione, aiuti
l´organizzazione stessa a raggiungere i propri obiettivi ambientali
ed economici.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
Altri Sistemi di Gestione Aziendali
Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e
linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per
la normazione (ISO), le quali definiscono i requisiti per la
realizzazione, in una organizzazione, di un sistema di
gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali,
migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del
prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed
incrementare la soddisfazione del cliente.
EN 16000, procedure di certificazione dei Sistemi di
Gestione dell’Energia (SGE), intesi come “la parte del
sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per implementare,
migliorare, ottenere, misurare e mantenere una politica
energetica aziendale”.
UNI CEI ISO/IEC 27001: (Sistemi di gestione della sicurezza
delle informazioni) è una norma internazionale che definisce i
requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni, ed include aspetti relativi alla
sicurezza logica, fisica ed organizzativa.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 180001)
si possono integrare perfettamente con quelli ambientali (ISO 14001 ed
EMAS), dell'energia (UNI CEI EN 16001) e della qualità (ISO 9001), sia
quando
prendono vita contemporaneamente all'interno di
un'organizzazione, sia se vengono introdotti in momenti diversi. Le
norme che li definiscono, infatti, si basano su principi ispiratori comuni:
- minimizzare i rischi per i lavoratori, l’ambiente e il contesto sociale;
- migliorare la competitività aziendale;
- creare un'immagine responsabile, credibile e affidabile sul mercato.
Elementi di integrazione sono possibili anche tra questi sistemi di
gestione e quello per la prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto,
per determinate aziende, dal D. Lgs. 334/99), sebbene la struttura in
questo caso non sia completamente assimilabile, in quanto si fa
riferimento a norme con finalità ed origini diverse.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
BS PAS 99 (Specification of common management system requirements as
a framework for integration), lo standard redatto dal BSI (British Standard
Institution) relativo all’integrazione dei sistemi di gestione per la qualità,
l’ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale.
Questo modello utile all’integrazione dei suddetti sistemi, in quanto
consente alle organizzazioni che decidono di adottarlo di:
• avere un approccio finalizzato alla gestione del rischio;
• ridurre i conflitti e le inefficienze tra i vari sistemi;
• ottimizzare le risorse e le sinergie presenti nei differenti sistemi;
• realizzare la semplificazione burocratica ed organizzativa per la loro
implementazione e per il loro mantenimento;
• porre la dovuta enfasi sui processi principali;
• migliorare l’integrazione delle competenze;
• eseguire audit interni ed esterni più efficienti ed efficaci;
• migliorare l’efficienza gestionale intesa nella sua globalità.
L'approccio di un sistema di gestione integrato mira dunque a strutturare un
modello organizzativo complessivo che, soddisfacendo tutti i requisiti delle
norme scelte come riferimento, semplifichi l'organizzazione del lavoro
attraverso economie di scala e sinergie gestionali.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
WCM (World Class Manifacturing)
Non è un sistema di gestione ma un metodo di lavoro che, laddove implementato, reca una
serie di ricadute positive su tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendali inclusa l’area della
sicurezza dei lavoratori poiché
- promuove i possibili margini di miglioramento
- individua le fonti degli sprechi (anche i più nascosti)
mediante il coinvolgimento e la motivazione di tutti i lavoratori che ritengono di parteciparvi
(facendo squadra e sinergia) e che sono lì, nel quotidiano, dove gli uni e gli altri sono
talvolta celati, non sempre visibili ai tecnici e spesso insospettabili.
Questa metodica deriva dal Toyotismo che ha portato ai grandi risultati della Casa
automobilistica ma può essere applicata, senza esclusione, in ogni organizzazione
produttiva con gli adeguamenti “culturali” relativi allo specifico contesto.
I lavoratori, singolarmente o in gruppo, propongono miglioramenti d’impegno differenziato
(quick, standard o mayor kaizen) con una valutazione b/c (benefici/costi) di progetti
realizzabili nei vari nei vari pillar tecnici. Un sistema premiante incentiva l’attività.
I pillar gestionali sono invece di appannaggio dell’alta direzione e “facilitatori” di metodo.
In stabilimento è previsto auding periodico e l’assegnazione di punteggio crescente in
relazione al raggiungimento graduale di obiettivi prefissati (7 step) dai singoli leader dei
pillar tecnici e gestionali.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
MANAGEMENT'S PILLARS
11. MANAGEMENT COMMITMENT
16. COMPETENCE OF ORGANIZATION TOWARD IMPROVEMENT
12. CLARITY OF OBJECTIVES – KPI
17. TIME AND BUDGET
13. ROUTE MAP TO WCM
18. LEVEL OF DETAIL
14. ALLOCATION OF HIGHLY QUALIFIED PEOPLE TO MODEL AREAS
19. LEVEL OF EXPANSION
15. COMMITMENT OF THE ORGANIZATION
20. MOTIVATION OF OPERATORS
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
segnalazioni
infortuni
SAFETY
ROAD
2013
Valutazio
ne del
posto di
lavoro
Analisi
degli
infortuni
e della
cause
REACTIVE
Contromisu
re ed
estensione
sulle aree
simili
Standard
iniziali di
sicurezza
(lista di tutti
i problemi)
Ispezione
generale per
la sicurezza
(addestrame
nto e
formazione
persone)
PREVENTIVE
2017
Standard
autonomi
di
sicurezza
2016-2
Ispezione
autonoma
(contromisur
e preventive
contro i
potenziali
problemi)
step 7
2016-1
step 6
2015
step 5
2014
2013
step 4
step 3
2012
step 2
step 1
step 0
MAP
2018
Piena
implementa
zione del
sistema di
gestione
della
sicurezza
PROACTIVE
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E
DASHBOARD
Del perseguimento degli obiettivi aziendali, della corretta applicazione dei
sistemi di gestione, del loro mantenimento, della loro efficacia e del
conseguente miglioramento continuo, all’alta Direzione dello stabilimento
occorre avere riscontro costante e sollecito mediante indicatori di
performance (KPI) o di attività (KAI) misurabili e confrontabili nel tempo.
n°
infortuni
Indice
frequenza
n° ore
formazione
Produzione
rifiuti
Consumo
EE
Consumi
idrici
Consumo
combustibili
n°
incidenti
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GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’
Responsabilità Sociale d’Impresa, ovvero la CSR (Corporate Social
Responsibility, uno dei concetti fondanti dell’ Agenda 21 = letteralmente:
cose da fare nel 21 sec.), indica l’approccio volontario che un’azienda
(particolarmente in quelle a proiezione sovranazionale e se comunque
previsto nella propria corporate governante) adotta nella conduzione del
proprio business quando, oltre a considerazioni di natura economica,
include da un lato l’analisi e la valutazione degli impatti ambientali e
sociali della propria attività e dall’altro tiene conto delle istanze dei
portatori di interesse (stakeholders) nei confronti dell’impresa.
Uno strumento idoneo a tale scopo è rappresentato dal Rapporto di
Sostenibilità elaborato annualmente seguendo le linee guida del GRI
(Global Reporting Initiative).
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GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’
Tra le altre, in questo documento destinato agli stakeholders, vengono
illustrate le prestazioni aziendali (e la loro tendenza al miglioramento
continuo) secondo le tre variabili tipiche della sostenibilità: ambientale,
sociale ed economica.
In particolare vengono raccolti i dati provenienti
dai singoli stabilimenti in ordine ad esempio, a:
• diminuzione incidenti sul lavoro;
• diminuzione incidenti ambientali;
• diminuzione emissioni di CO2;
• aumento efficienza energetica;
• diminuzione produzione di rifiuti;
• aumento separazione e riciclo rifiuti;
• diminuzione consumo risorse idriche;
Il progredire nel percorso è dato dalla votazione espressa come
“Livello di applicazione”
delle linee guida GRI
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DUE DILIGENCE SALUTE-SICUREZZA e AMBIENTE
In preparazione di operazioni straordinarie, come fusioni, quotazioni in
borsa o vendite, le aziende sono sottoposte a verifiche accurate da parte di
esperti per stimarne correttamente il valore.
La due diligence salute/sicurezza e ambiente serve ad evidenziare:
- Rischi
- Passività
- Violazioni normative palesi o latenti in materia di sicurezza e ambiente
Generalmente le attività di analisi riguardano i costi per la messa a norma
di impianti, macchine e luoghi di lavoro nonché, sotto il profilo ambientale,
per bonifiche, smaltimenti ecc..
L'importanza della due diligence salute-sicurezza e ambiente sta nella
rilevanza economica dei risultati, che spesso incidono significativamente sul
valore dell'azienda esaminata e della quale ci si deve poi far carico.
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Obblighi connessi ai contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione
Tornando all’art. 26 del testo Unico, occorre quindi individuare e prevenire i
rischi di interferenza tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe
rivelarsi deleterio e pericoloso.
È quindi una valutazione dei rischi, da scrivere, mostrare, e tener sempre
presente.
Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
È responsabilità del committente, del titolare del potere decisionale o di spesa,
ed è parte integrante del rapporto di lavoro con le ditte appaltatrici che devono
utilizzarlo come punto di riferimento per la conoscenza della valutazione dei
rischi, e prima di iniziare la lavorazione valutarlo e accettarlo e condividerlo
all’interno della propria organizzazione.
Sono esentati dalla stesura del modello DUVRI i servizi di natura intellettuale, le
forniture di materiali o attrezzature, servizi di due giorni o meno, che non siano
però in ambienti a rischio.
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva
della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto. da 4 a 8 mesi o ammenda da
1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett.d).
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
…. Continua ….
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, comma 4, lett. d)
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett. d)
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al co.2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in
corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
(per la sanzione vedasi l’articolo 18, comma 1, lettera p)
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice
civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il
31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale
data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
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Articolo 26 Decreto 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge
3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le
disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il
personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
(la violazione del comma 8 comporta per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ogni lavoratore – art. 55, co. 4,
lett. m).
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Obblighi connessi ai contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione
In relazione alla tipologia dei lavori che il Datore di Lavoro (anche Committente)
affida ad imprese esterne possono esservi due ordini di obblighi:
1. appalti o forniture d’opera o di somministrazione > art. 26 D. 81/08
2. appalti per lavori di cui all’allegato XI (ex Direttiva Cantieri) > art. 89 D. 81/08
La stesura del Documento unico valutazione rischi da interferenze è un obbligo di
legge introdotto dal D.Lgs. 81/08, integrato, modificato e corretto dal successivo
D.Lgs. 106/2009.
Essa riguarda nel caso 1 i responsabili di aziende che vogliano affidare mansioni
e parti del lavoro a ditte esterne, in appalto.
Avendo obblighi congiunti, l'obiettivo di tale documento è spingere i responsabili
della committenza e del fornitore all'attenta osservanza delle norme e quindi alla
conseguente dimostrazione agli organi competenti, di quanto si sia consapevoli
dei rischi che si corrono i dipendenti dell’una e dell’altro nel luogo di lavoro
oggetto dell’appalto.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F
Obblighi del committente in relazione al tipo di lavori da affidare
Art. 26 D. 81/2008
Art 89 D. 81/2008
DUVRI
PSC
documento unico valutazione
dei rischi da interferenze
Piano della Sicurezza
e di Coordinamento
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POS piano operativo sicurezza
Coordinatore
Sicurezza
in fase di
costruzione
sub-appaltatori
POS piano operativo sicurezza
Coordinatore
Sicurezza
in fase di
progettazione
appaltatore
POS piano operativo sicurezza
Azienda
committente
POS piano operativo sicurezza
RSPP
sub-appaltatori
Documento valutazione rischi
appaltatore
Documento valutazione rischi
Ente
committente
Documento valutazione rischi
in caso di “Direttiva Cantieri”
Documento valutazione rischi
negli appalti in generale
Premettendo che in questa sede tratteremo solo la procedura
relativa alla prima tipologia, normata dall’art. 26 del Decreto 81
(appalti d’opera, forniture beni e servizi), per escludere di ricadere
nel secondo caso ed avviare correttamente la commessa, occorre
verificare che i lavori che s’intendono affidare NON ricadano nella
cosiddetta Direttiva Cantieri ora art. 88 dello stesso Decreto (vedere
schema slide successiva) che porterebbe ad obblighi ulteriori e
diversi per la Committenza, per esempio:
Designazione del
CSP = Coordinatore
Sicurezza
in fase di
progettazione
CSE = Coordinatore
Sicurezza
in fase di
esecuzione
Notifica preliminare apertura cantiere art. 99
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Tornando all’art 26, alcuni esempi di fornitura beni/servizi a imprese
esterne
ANALISI AMBIENTALI
FACCHINAGGIO
FATTORINI / SERVIZIO POSTA
TELEFONIA / SISTEMI / DATI
SERVIZI VARI
- Ristorazione
- Infermeria
- Guardiania
-
FOTOCOPIATRICI / FAX
MONTAGGIO ELETTRICO
MONTAGGIO MECCANICO
MONTAGGIO IDRAULICO
ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE
MONTAGGI IMPIANTI AUDIO/VIDEO
CURA AREE VERDI
Operazioni di
movimentazione,
caricamento,
stivaggio,
confezionamento
materiali macchine
impianti
MANUTENZIONE ELETTRICA
MANUTENZIONE MECCANICA
MANUTENZIONE IDRAULICA
MAN. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE
MAN. ASCENSORI/MONTACARICHI
MANUTENZIONI AUDIO/VIDEO
PITTURAZIONI, PAVIMENTAZIONI
TERZIARIZZAZIONE TALUNE LAVORAZIONI
PULIZIE CIVILI
PULIZIE INDUSTRIALI
SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI
BONIFICHE, SMALTIMENTI
FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi,
rivestimenti, pannellature, vetrate. impermeabilizzazioni ecc..)
sono da escludere le attività intellettuali, di verifica, controllo, valutazione,
progettazione finalizzate alla predisposizione di progetti/preventivi o riscontri
qualitativi comunque condotte in presenza di personale interno, senza l’ausilio
di attrezzature e macchine e della durata strettamente necessaria e le
operazioni carico-scarico merci.
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obiettivi della procedura
= Documento di
valutazione dei rischi
estratto del proprio Documento
di valutazione dei rischi
estratto del proprio Documento
di valutazione dei rischi
DUVRI
documento unico valutazione dei rischi da interferenze
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Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza dei lavori in appalto
Appaltante o Committente: ai fini di quanto riportato nell’art. 26 si intende la
Società di appartenenza dell’Ente Richiedente.
Ente Richiedente: l’ente aziendale che commissiona o richiede la fornitura del
bene o servizio .
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona
designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08.
Ente Approvvigionamento: funzione designata nell’organizzazione aziendale a
mantenere i rapporti commerciali con il fornitore e che, in collaborazione con
Ente Tecnico Richiedente e rSPP assicura lo scambio documentale e d emette
l’ordine unito al DUVRI se/quando dovuto.
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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il documento che l’appaltatore
redige, in riferimento alle attività di cui al contratto d’appalto o d’opera, ai
sensi del decreto legislativo 81/08 e consegna al fornitore assegnandogli
l’ordine di lavoro.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (DUVRI): unico
documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per
eliminare le interferenze consegna ai fornitori assegnando gli ordini di lavoro.
Interferenze: situazioni di pericolo che possono venirsi a creare a causa
dell’attività lavorativa, svolta nella stessa area e nello stesso momento, da
lavoratori di imprese diverse.
Fornitore abituale: fornitori che con regolarità svolgono diverse attività
durante l’intero arco dell’anno all’interno dello stabilimento. Si tratta dunque
di fornitori che conoscono lo stabilimento (ovvero hanno già operato almeno
una volta negli ultimi 6 mesi all’interno dello stabilimento) e che sono di
regola chiamati dalla Società per attività specifiche (esempio: fornitore con
un contratto quadro annuale per la manutenzione ordinaria che interviene
su ordine specifico per differenti attività).
Appaltatore: datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o lavoratore
autonomo intendendosi per esso una persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione;
Sub appaltatore: datore di lavoro dell’impresa in subappalto.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F
Costi
Dovuti dal
Committente
per
l’eliminazione o
dei rischi da
interferenze
reciproche
della
sicurezza
=/=
Oneri della
sicurezza
Il fornitore indicherà in offerta
le soluzioni e le misure
tecniche, organizzative e
procedurali concordate e
necessarie per garantire le
condizioni di sicurezza
dell’attività oggetto di appalto,
e i conseguenti eventuali costi
aggiuntivi della sicurezza, da
evidenziare separatamente ed
in dettaglio nell’offerta (non
trattabili).
questo termine, derivato dal settore degli appalti pubblici (dalla
Legge Merloni al Codice Appalti Pubblici ma estesa per
similtudine alla Direttiva Cantieri anche per committenti privati)
sta ad indicare modalità d’individuazione voci e di calcolo
diverse da quelle qui trattate (vedere DETERMINAZIONE n.
37/2000 del 26 luglio 2000 “Calcolo degli oneri di sicurezza e
dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento
attuativo” dell’Autorità per i Lavori Pubblici).
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F
Costi della sicurezza: in sintesi
Il fornitore/appaltatore deve indicarli già in fase di offerta (in voce separata e dettagliata).
Es: 1.200 € (per noleggio apparecchio sollevamento persone e segnaletica).
NO formule generiche ed indefinite del tipo: 10% dell’ammontare dell’offerta.
Essi sono analizzabili e confrontabili (es.: prezziari LL.PP, tariffe noleggi, ecc..)
ma non sono assoggettabili a trattativa = vengono confermati nell’ordine e riconosciuti.
Sono riconosciuti i costi da sostenere per eliminare o limitare i rischi da interferenza
nell‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato e non i rischi propri del fornitore.
Es: posa transenna per evitare l’accesso di terzi nella zona di operazione.
Non sono riconosciuti i costi che il fornitore/datore di lavoro deve sostenere per la sicurezza
dei propri lavoratori, indipendentemente dall‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato, in
osservanza alle Norme:
Es: formazione del personale, d.p.i., visite mediche, adeguamento attrezzature, materiali di
consumo, ammortamenti proprie attrezzature ecc…
(infatti il Committente non risponde dei rischi propri del Fornitore nè ne sostiene i costi).
Se non sono previsti costi aggiuntiti per la sicurezza per eliminare/limitare i rischi da
interferenza, il fornitore/appaltatore deve esplicitarlo nell’offerta;
questo sarà ribadito nell’ordine di lavoro in caso di assegnazione.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F
Fase conoscitiva che precede l’offerta
Prassi consolidate (capitolati, ecc..) permettono in genere di formulare offerte
valide sotto il profilo tecnico-economico mentre non è affatto scontato siano chiare
da subito le condizioni operative di lavoro e, di conseguenza, delle misure di
prevenzione che dovranno poi essere adottate sul luogo dell’appalto.
È quindi sempre opportuno che il fornitore/appaltatore sia invitato a confrontarsi
con l’Ente Tecnico e con il RSPP, meglio se incontrandosi nel luogo ove, se gli verrà
assegnato l’ordine, sarà chiamato ad operare, per conoscerne le caratteristiche e
le possibilità d’interferenza.
In questo modo condividerà con l’ET la conoscenza delle criticità eventuali
connesse con l’esecuzione dei lavori e le misure tecniche, procedurali ed
organizzative concretamente attuabili negli ambienti considerati al fine di
evitare/limitare i rischi da interferenza.
Da questa discenderà la scelta delle attrezzature/modalità operative da adottare
ed i conseguenti costi supplementari da sostenere (costi della sicurezza) diversi da
quelli comunque relativi alla sua normale gestione d’impresa ed obblighi a cui deve
comunque attenersi per Normativa.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F
Il rischio interferenziale e la gestione del
rischio nello svolgimento dei lavori in appalto
Nel corso del sopralluogo preliminare o degli scambi informativi che precedono
la formulazione dell’offerta tecnico-economica, sia il Committente che il
possibile Fornitore, visti i rispettivi Documenti di Valutazione dei propri rischi e
in considerazione della tipologia dei lavori oggetto dell’appalto e dei luoghi e
modi in cui questi verranno svolti, individuano i conseguenti ulteriori, diversi
rischi relativi all’interferenza degli uni rispetto ai dipendenti dell’altro.
Sulla base delle misure concordate per l’eliminazione o la riduzione di tali rischi
da interferenza verranno calcolati i costi per la sicurezza da riconoscere al
fornitore che sarà individuato.
Tali misure tecniche, organizzative e procedìurali dovranno essere indicate nel
DUVRI e concretamente attuate comprese quelle che si rendessero necessarie
in corso d’opera per avvenuti cambiamenti (e conseguente aggiornamento del
DURI stesso)
L’Ente tecnico che richiede la fornitura d’opera o del servizio coi i RSPP
dovranno vigilare in concreto sul corretto e sicuro svolgimento dei lavori.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G
Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze
La redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze
(più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza
introdotto dall'art. 26 del Testo Unico.
Secondo il D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento delle imprese in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all'interno della propria azienda non soggetti all'obbligo di
stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del
datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato*, in possesso di formazione, esperienza
e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
* L’incaricato…
questa “semplificazione” resta sospesa perché “l’individuazione dei settori di attività
a basso rischio infortunistico è demandata a uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici
infortunistici di settore dell’INAIL”.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G
Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze
Gli obblighi precedentemente illustrati non si applicano ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e (per effetto
della Legge di Conversione n. 98/2013) viene anche estesa la possibilità di
non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a
cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei
lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G
Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze
Nel DUVRI dovranno essere contenuti:
•i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti
nell’appalto (committente, appaltatori,
subappaltatori, lavoratori autonomi);
•descrizione particolareggiata dei lavori e
delle fasi de loro svolgimento nonché dei
luoghi e dei giorni interessati;
•elencazione dei rischi da interferenza
individuati nelle aree di operazione;
•individuazione delle rispettive misure
preventive da adottarsi per evitare o
limitare tali rischi da interferenza;
Ditta:
Datore di Lavoro:
RSPP:
RLS:
Dirigente/Preposto/Responsabile
Incaricati gestione emergenze:
Numero lavoratori (max e medio):
Lavori di:
Aree interessate:
Giorni svolgimento appalto
1) Elettrocuzioni per errato utilizzo corrente
elettrica
2) caduta di oggetti dall'alto
3) pericolo d'incendio derivante da operazioni a
caldo (es: taglio, saldatura)
4) collisione con carrelli elevatori in transito
1) SEGNALARE IL RISCHIO E FAR SEZIONARE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA A MONTE
2) TRANSENNARE L’AREA SEGNALARE IL RISCHIO
3) VERIFICARE PRESENZA REQUISITI PREVENZIONE INCENDI
E RILASCIARE PERMESSO prima dell’inizio dei lavori
4) TRANSENNARE L’AREA E DEVIARE TRAFFICO CARRELLI
OPPURE ESEGUIRE LAVORI IN FASCE ORARIE NON
PRODUTTIVE
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Alcuni esempi di “incompatibilità “lavorazioni
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Tessere riconoscimento lavoratori esterni
Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e
lavoratori autonomi: l'obbligo dell’adozione riguarda tutti i lavori in appalto e
subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri.
Infatti l’articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello
svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.”
Questo documento è da esibire ai funzionari degli Organi di Vigilanza e a
coloro che, avendone titolo, devono poter in qualsiasi momento
riconoscere i lavoratori non dipendenti del committente.
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R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G
Tessere riconoscimento lavoratori esterni
La tessera di riconoscimento, predisposta dal
Datori di Lavoro, è corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.
In particolare, nei cantieri la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
all'articolo 5 (titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri"), prevede per i
dipendenti della ditta appaltatrice o sub-appaltatrice, che nella tessera di
riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere
anche l'indicazione del committente".
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Organizzazione della prevenzione incendi,
primo soccorso e gestione delle emergenze
art. 43 del D.Lgs 81/08 - Disposizioni generali: il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, c. 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato,
possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente
il
luogo
di
lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone
e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto
delle
sue
conoscenze
e
dei
mezzi
tecnici
disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio
ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli
impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla VdR.
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Nella pratica si tratta di:
• adottare tutte le misure tecniche di prevenzione e
protezione, segnalazione, intervento in relazione ai
rischi gravi possibili (anche esterni);
• installare e mantenere l’efficienza dei presidi
antincendio, rilevatori, segnaletica e quant’altro
deriva dalla valutazione del rischio incendio;
• identificare e addestrare gli addetti alla gestione
delle emergenze;
• eseguire periodiche prove generali di esodo
coinvolgendo tutti i presenti;
• redigere e mettere a disposizione il Piano di
Gestione delle Emergenze e suoi estratti.
Piano Emergenza = documento ove è indicato
CHI FA COSA in relazione alle varie situazioni che
potrebbero crearsi (infortunio, incendio, incidenti a impianti
o eventi naturali come alluvione, terremoto, ecc…).
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Classificazione aziende INCENDIO
Luogo di lavoro a rischio di incendio basso
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a
basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio
ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso
è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio medio
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o
condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma
nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente
infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità
di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione
come luogo a rischio di incendio basso o medio.
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Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO
Gruppo A
Aziende a rischio rilevante
Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL *
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4
Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura.
Gruppo B
Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A
Gruppo C
Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A
L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per
gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma 1, del Decreto
Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in
materia di pronto soccorso aziendale
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Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO
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