CORSO FORMAZIONE docenti e formatori dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale
– Cassino 18-2-2005 –
I soggetti coinvolti
96 docenti di scuola secondaria superiore






12
10
39
24
6
5
IPSIA
IPSIA
ITC
ITIS
ITIS
ISS
“G.Galilei” di Frosinone
“Nicolucci” di Isola del Liri
“Medaglia d’Oro” di Cassino
“E.Majorana” di Cassino
“G.Galilei” di Pontecorvo
di Alatri
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I soggetti coinvolti
40 formatori Agenzia Provinciale Formazione Frosinone (36 dipendenti,
4 contratti)







CFP di Frosinone via Lago di Garda
CFP di Frosinone via Marittima
CFP Sora
CFP Cassino
CFP Pontecorvo
CFP Anagni
CFP Alatri
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Come nasce il corso :
Incontri dei dirigenti scolastici delle sei scuole con il Direttore dell’Agenzia
Provinciale Formazione Frosinone
9 dicembre 2004
14 dicembre 2004
17 gennaio 2005
25 gennaio 2005
Confronto e condivisione con il CSA di Frosinone
Decisioni condivise:
Scelte
per la costituzione dei CTP
Consultazione permanente delle scuole
Confronto continuo con l’Agenzia
Corso di formazione congiunto docenti e formatori
Stipula di un accordo di rete fra le scuole
Le scelte intendono contribuire alla progettazione ed alla
realizzazione di "azioni di sistema" e rappresentano gli strumenti
fondamentali per l'integrazione dei sistemi
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Nell’accordo di rete, al fine di operare concretamente l'integrazione tra i
sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, si sono
individuate le seguenti modalità operative :
L'integrazione tra istruzione e formazione professionale è fondata
sulla condivisione di metodologie didattiche e di gestione delle
principali fasi del processo di insegnamento-apprendimento realizzato
dalle scuole e dai centri di formazione professionale.
L'integrazione è attuata attraverso una didattica modulare articolata
per Unità Formative Capitalizzabili (UFC) funzionali all'acquisizione di
competenze certificate come crediti formativi riconosciuti da entrambi i
sistemi.
E’ possibile, in tal modo, favorire una formazione individuale fondata
sulla capitalizzazione di crediti formativi spendibili negli ambiti e nei
tempi scelti dagli allievi e mirante a favorire le possibilità di mobilità
orizzontale e di rientri nei due sistemi.
A tal fine e per dare coerenza e sistematicità alla scelta
dell'integrazione, la scuola ne colloca la gestione nell'ambito della
sperimentazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e
sviluppo, in conformità con le indicazioni normative contenute nel
D.P.R. 275/99.
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Indirizzi concordati
Le istituzioni scolastiche …. ritengono essenziale che i CTP ….. svolgano le
seguenti funzioni:
individuazione degli standard formativi nelle more della emanazione del
decreto legislativo previsto dalla legge 53/2003;
coordinamento della progettazione e della realizzazione di percorsi formativi
integrati e, in particolare, della produzione delle UFC;
individuazione dei crediti minimi riconoscibili nei passaggi dai percorsi
triennali ai percorsi di istruzione nelle istituzioni scolastiche della rete e
viceversa;
definizione delle modalità per la valutazione e l’attestazione delle UFC
realizzate e per la certificazione degli esiti dei percorsi triennali sperimentali
secondo il modello previsto dal D.I. 3/ 12/2004 (MIUR e MLPS);
consulenza ai formatori ed ai docenti per la realizzazione degli interventi
didattici;
sostegno alla costituzione ed alla diffusione di linguaggi comuni;
sostegno allo scambio di esperienze fra il personale dei due sistemi;
predisposizione annuale di una relazione sulle attività svolte e sugli esiti
della sperimentazione.
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Indirizzi concordati
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete costituiscono un
gruppo di monitoraggio comune formato da un rappresentante
ciascuno delle istituzioni della rete che provvederà, con il
coinvolgimento del CSA ed in rapporto con il comitato costituito
a livello provinciale:
a proporre le modalità di monitoraggio e valutazione dei
percorsi integrati;
a formulare le proposte di attività di formazione congiunta che
coinvolgano gli operatori dei due sistemi;
a definire le modalità della documentazione didattica dei
percorsi da utilizzare anche secondo le modalità indicate
dall’art.10 dell’Intesa Interistituzionale USR Lazio – Regione
Lazio;
a elaborare una relazione annuale sulle attività svolte a livello
provinciale.
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L’Organo di gestione
Un Comitato composto dai dirigenti scolastici di ognuna delle
istituzioni firmatarie l’accordo di rete. Il Comitato ha il compito di:
rappresentare la rete e le istituzioni scolastiche aderenti nelle
relazioni con l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, con l’Agenzia
Provinciale Frosinone Formazione e con l’USR del Lazio e il CSA di
Frosinone;
curare le relazioni con i Centri per l’impiego e le parti sociali;
programmare con l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione
interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di
esperienze tra i vari sistemi e l’acquisizione di competenze utili ai fini
dell’orientamento e dell’alternanza;
concertare ed individuare modalità comuni di accompagnamento
degli alunni, di monitoraggio e valutazione della sperimentazione;
partecipare alla verifica del modello sperimentale e della sua efficacia.
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O.M. n 87 del 3 dicembre 2004
La legge 144/99 art. 68 (obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età)
Il D.P.R. 257/2000 (regolamento art.68 legge 144/99)
Il T.U. n.297/94 (in particolare l’art.205- regolamenti)
La legge n.62 (norme sulla parità scolastica)
Il D.lvo 112/98 (competenze degli enti locali)
L’O.M. n.90/2001 (sugli scrutini ed esami)
Il D.I. n.86/2004 (sulla certificazione dei crediti)
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Art.1
Oggetto dell’ordinanza
Il passaggio dal sistema della formazione professionale
e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, previsto
dall’art.6 del DPR n.257/2000, citato nella premessa, è
disciplinato dalle norme della presente Ordinanza che
modificano le norme dell’O.M. n.90/2001,
riguardanti l’accesso alle classi della scuola
secondaria superiore attraverso esami di idoneità e
integrativi, mentre rimangono confermate le altre
disposizioni della medesima ordinanza.
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Art.2
Destinatari
1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere , ai
sensi dell’art.6 del DPR 257/2000, ai diversi anni dei corsi
di istruzione secondaria superiore sulla base delle
conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato,
per effetto di attività lavorativa o per autoformazione,
previa valutazione delle stesse da parte della commissione
prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione
individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati
possono essere proficuamente inseriti.
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Art.2
Destinatari
2
Per il passaggio al biennio terminale degli istituti
professionali e degli istituti d’arte, così come disposto
dall’art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con
decreto legislativo 16/4/94 n. 297, ai corsi successivi alla
qualifica professionale e alla licenza di maestro d’arte, la
Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto
l’ammissione al relativo Esame di Stato previa valutazione
dei crediti, secondo quanto stabilito dall’art.4, comma 8,
della presente ordinanza, e rilasciando apposita
certificazione, ai sensi dell’art.5 comma 2 della stessa.
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Art.2
Destinatari
3
Gli esami di qualifica e di licenza di maestro
d’arte, limitatamente ai destinatari della presente
ordinanza, possono svolgersi anche in corso
d’anno, per documentati motivi valutati dalla
commissione di cui al comma 1.
Ai fini di far conseguire più alti livelli d’istruzione
al maggior numero di persone, sono destinatari
della presente ordinanza anche coloro
che abbiano compiuto i 18 anni di età
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Art.3
Domanda di passaggio
I giovani di cui al precedente art. 2, ai fini dell’accesso al sistema
dell’istruzione, presentano apposita domanda all’istituto
prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la
valutazione, da parte della Commissione di cui all’art.4, delle
competenze, conoscenze e abilità possedute.
Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda
coerente con il modello di certificazione di cui all’art.5
La Commissione può chiedere l’integrazione della documentazione
presentata.
Per la presentazione della documentazione valgono le norme del
DPR 445/2000.
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Art.4
Commissioni
All’inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se
ne ravvisi la necessità, è costituita, ai sensi del DPR 257/2000,
art.6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di
istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di
costituzione di rete di scuole, presso l’istituzione a tal fine
designata d’intesa tra le scuole aderenti alla rete, un’apposita
commissione che, sulla base della documentazione presentata,
in relazione all’indirizzo di studi valuta le competenze e le
abilità acquisite dai giovani di cui all’art.2, riconosce ed
attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli
interessati possono chiedere l’iscrizione e, nei casi di cui
all’art.2, comma 2, ammette gli interessati agli Esami di Stato
di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte.
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Art.4
Commissioni
La commissione è composta da docenti designati dal collegio
docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di
costituzione di reti di scuole, la Commissione è composta da
docenti designati dai collegi docenti delle scuole facenti parte
della rete. Della Commissione fanno parte inoltre, per le
funzioni di cui all’art.6, comma 1, del DPR 275/2000, esperti
del mondo del lavoro e della formazione professionale, tratti
da elenchi predisposti dall’Amministrazione Regionale o, in
caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione
professionale a norma del decreto Legislativo 31/3/98 n. 112
art. 143 comma 2, dall’Amministrazione Provinciale.
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Art.4
Commissioni
Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai
docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli
esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
La Commissione costituita con provvedimento del dirigente
scolastico dell’istituto interessato ovvero con provvedimento
del Dirigente della istituzione scolastica della rete designata,
d’intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
La composizione della Commissione può essere variata, nel
corso dell’anno, in relazione alla valutazione da effettuare.
La Commissione nomina un presidente tra i componenti
designati dal collegio dei docenti.
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Art.4
Commissioni
Il presidente della Commissione, sceglie un componente quale
segretario, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri,
preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli
obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane
aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la
qualifica professionale posseduta. Al fine della prosecuzione
degli studi nel IV anno degli istituti secondari superiori, le
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia,
adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei
giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a
conclusione dei percorsi sperimentali di cui all’accordo del 19
giugno 2003.
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Art.5
Certificazioni
La certificazione, di cui al modello A) approvato con DM 86,
citato in premessa, contiene l’indicazione del possesso da
parte del giovane delle competenze essenziali per l’ammissione alla classe che la Commissione ha individuato sulla base
dei crediti riconosciuti e degli eventuale accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì l’indicazione della
necessità dell’eventuale integrazione della preparazione
posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la
frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento.
L’integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non
pregiudica, a giudizio della Commissione, l’inserimento nella
classe individuata dalla Commissione stessa
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Art.5
Certificazioni
La certificazione, di cui al modello B) approvato con DM 86,
citato in premessa, contiene l’indicazione dell’ammissione agli
esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d’arte,
anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L’ammissione
agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in
centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione
previsto dall’art.27, com. 6, dell’OM n.90/2001.
Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel
citato art.27 dell’OM 90/2001.
I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini
dell’iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche
presso altre istituzione scolastiche dello stesso indirizzo.
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Art.6
Giovani in situazione di handicap
Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato
differenziato, viene rilasciata la certificazione secondo le
indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
La Commissione, al fine della predisposizione degli eventuali
accertamenti di cui all’art. 5, primo comma, tiene conto della
situazione documentata di handicap degli interessati, anche con
l’uso di particolari strumenti didattici individuati dalla
Commissione.
Ai fini di cui al secondo comma, la commissione può avvalersi
di personale esperto, nominato dal Dirigente Scolastico.
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Art.7
Iscrizioni e frequenza
Per le iscrizioni e la frequenza dei giovani di cui alla presente
OM si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di
iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in
corso d’anno.
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MODELLO A (ist.superiori)
Modello per la certificazione dei crediti
Caratteristiche :
•E’ rilasciato da una istituzione scolastica
•Ha validità nazionale
•E’ Basato sulla documentazione presentata e sulle valutazioni
effettuate
•Attesta il possesso delle competenze per l’ammissione alla
frequenza di una classe dell’istituto (per i soggetti in situazione di
handicap si riferisce al PEI ed indica le misure di accompagnamento)
•E’ firmato dai componenti delle commissione e dal presidente
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MODELLO B (ist.professionali e d’arte)
Modello per la certificazione dei crediti
Caratteristiche :
•E’ rilasciato da una istituzione scolastica
•Ha validità nazionale
•E’ Basato sulla documentazione presentata e sulle valutazioni
effettuate
•Attesta il possesso delle competenze per l’ammissione
all’esame di qualifica e indica il punteggio di ammissione (per i
soggetti in situazione di handicap si riferisce al PEI)
•E’ firmato dai componenti delle commissione e dal presidente
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La Conferenza Unificata (28 ottobre 2004) ha sancito nell’accordo:
•I riferimenti normativi sono gli stessi nell’OM n.87
•Alcuni principi generali:
 il diritto alla spendibilità delle certificazioni ed al
riconoscimento dei crediti
 la salvaguardia dell’unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la condivisione delle certificazioni
 la valorizzazione dei percorsi triennali
 favorire gli studi attraverso i passaggi
 estensione dell’accordo anche ai più che 18enni
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La Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 inoltre stabilisce:
•Di fare riferimento al “Glossario per l’educazione degli adulti” realizzato
dall’INVALSI e dall’ISFOL;
•Di realizzare iniziative per favorire il reciproco passaggio fra istituzioni
scolastiche e formative;
•Di fare riferimento agli standard formativi minimi di cui all’accordo Conferenza
unificata 15 gennaio 2004;
•Di favorire il passaggio all’istruzione (OM n.87);
•Di realizzare intese fra USR e Regioni per il lavoro delle commissioni art.6 DPR
257/2000;
•Che le Regioni individuano procedure trasparenti per il riconoscimento del credito
formativo per l’ingresso nei percorsi di formazione;
•Che le documentazioni e le certificazioni concorrono alla composizione del
Libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 del D.lvo 276/03.
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La Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 ha definito:
un modello (A) da utilizzare ai fini del riconoscimento, tra i sistemi
regionali e tra questi ed il sistema di istruzione, della certificazione
delle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni
un modello (B) per la certificazione intermedia delle competenze
per gli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del
conseguimento della qualifica
un modello (C) da utilizzare ai fini dell’accesso ai percorsi di
formazione per il riconoscimento del credito formativo sulla base
degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali,
non formali ed informali.
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MODELLO A
(logo Repubblica e Regione/Provincia)
Attestato di qualifica professionale conseguito in percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
Caratteristiche :
•E’ rilasciato dalla Regione/Provincia ai sensi della legge 845/78
•Ha validità nazionale
•Indica: denominazione e livello della qualifica, ente o struttura formativa,
denominazione del corso, settore.area professionale di riferimento, attività
economica (codice e denominazione ISTAT-Classificazione ATECO 2002),
profilo professionale, denominazione del profilo, riferimento alla
classificazione ISTAT delle professioni (codice e denominazione), durata del
corso, competenze acquisite (di base, tecnico professionali e trasversali),
percorso formativo, contenuti del corso, tirocinio, altre esperienze pratiche,
tipo di prove di valutazione finale, annotazioni integrative.
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MODELLO B
(logo Regione/Provincia)
Certificato di competenze
Caratteristiche :
•E’ firmato dai responsabili della procedura individuati dalla
Regione/Provincia
•Ha validità nazionale
•Indica: la denominazione del percorso formativo, l’organismo di formazione
attuatore del percorso formativo, l’istituto scolastico (se coinvolto), il profilo
professionale di riferimento, il percorso formativo svolto, le competenze
acquisite (di base, tecnico professionali e trasversali), altre modalità di
apprendimento, stage/tirocinio pratico, autoformazione, altro, annotazioni
integrative.
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MODELLO C (ente di formazione)
Attestazione di riconoscimento dei crediti in ingresso al
percorso di formazione professionale
Caratteristiche :
•E’ rilasciato da un organismo di formazione
•Ha validità per l’accesso ad un percorso specifico
•Riconosce i crediti
•Attesta il possesso delle competenze per l’ammissione alla frequenza del
percorso relativamente ad una annualità
•Indica le eventuali integrazioni necessarie
•Indica le misure di accompagnamento
•E’ firmato dai responsabili della procedura individuati dalla
Regione/Provincia
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Presentazione del corso - I.P.S.I.A. Galileo Galilei