Firmato digitalmente da Roberto Spanu CN = Spanu Roberto O = non presente C = IT COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano “Informagiovani 2014/2016” CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO Art. 1 - (Oggetto dell’affidamento) Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Informagiovani. L’Informagiovani è un servizio di informazione ed orientamento al cittadino, con modalità di lavoro attenta in via prioritaria ai temi di interesse giovanile (lavoro, istruzione e formazione) e a quelli relativi ai soggetti svantaggiati anche in collaborazione con i servizi territoriali pubblici e privati accreditati, punto centrale della rete informativa comunale che si attua attraverso uno sportello che risponde alle esigenze presentate dai cittadini in ordine agli obiettivi meglio specificati nei successivi articoli. Il servizio è da gestire in autonomia organizzativa tenuto conto delle modalità di seguito rappresentate e fermo restando le funzioni che rimangono in capo al Comune. Art. 2 - (Importo e durata dell’appalto) L’importo a base d’asta è pari ad € 142.751,47 Iva esclusa, valore triennale. La durata dell'affidamento è triennale prevista dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Per definizione della base d’asta si precisa che sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per un costo ulteriore di € 1.500,00 iva esclusa. Alla fine del triennio potrà essere esperita, previa assegnazione del budget, procedura negoziata per l’affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta affidataria del servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/06 al fine di garantire, in presenza di accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per l’Amministrazione; pertanto l'importo complessivo stimato dei servizi successivi viene computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28, ed è pertanto pari ad € 285.502,94 (valore che non viene considerato come base di calcolo per la cauzione). L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, in regime di proroga, per un periodo non superiore ai sei mesi, agli stessi patti e condizioni, su determinazione motivata del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, qualora si sia dato avvio al procedimento di gara. In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al presente appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In tal senso dovrà impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali in data da concordarsi tra le parti. Ove non vi fosse accordo tra le ditte interessate il giorno luogo e ora per il passaggio di consegne verrà stabilito dall’Amministrazione comunale aggiudicante con vincolo di partecipazione per le stesse. In caso di mancato rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante il Comune si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento. 1 Art. 3 - (Prestazioni rivolte all’utenza) Funzionalmente il Servizio è composto da un'area riservata al pubblico strutturata come “front- office” (luogo d’incontro tra utenti ed operatori, ove verranno svolti i compiti specifici di informazione, promozione e consulenza orientativa) e da un'area riservata agli operatori, alla ricerca, al trattamento e produzione della documentazione, raccolta elenchi concorsi pubblici ed offerte, denominata “back-office”. Lo Sportello è strutturato in modo da favorire la massima accessibilità all'informazione in libera consultazione attraverso la messa a disposizione di dossier, materiali cartacei in distribuzione, quotidiani e periodici e bacheche informative. Nell’ambito dell’attività di sportello, inoltre, dovranno essere resi possibili agli utenti sia l’uso autonomo e diretto di strumenti informativi quali archivi cartacei, bacheche per annunci, schede, dossiers tematici, giornali, periodici e riviste, etc., sia la consultazione mediante strumenti informatici di archivi e banche dati, locali ed in rete. Le prestazioni si suddivideranno fondamentalmente in: - Attività di front-office, che a titolo indicativo e non esaustivo riguarda: • informazioni verbali, cartacee, telefoniche e informatiche, ecc.; • distribuzione di moduli di domande per assunzioni; • diffusione e informazione su corsi di formazione e orientamento scolastico e professionale, ecc.; • supporto nelle diverse fasi di iscrizione alle Università e alla richiesta dei servizi l’ERSU (alloggio, mensa, ecc.); • gestione delle postazioni internet a disposizione dei cittadini; • la distribuzione della “Carta Giovani”; • pubblicizzazione delle iniziative formative in favore dei cittadini, soprattutto dei giovani e delle persone svantaggiate; • pubblicizzazione dei bandi (regionali, nazionali, europei) di iniziative e finanziamenti per i giovani; • redazione ed aggiornamento di un database, anche attraverso supporto informatico, delle imprese locali; • organizzazione di eventi e/o seminari in materia di lavoro e imprenditoria; • elaborazione e predisposizione di dossier, schede, schemi, dépliant informativi, relativi ad argomenti di particolare interesse (es. concorsi pubblici, lavoro stagionale, stage, etc.); • monitoraggio dell'affluenza dell'utenza; • attività di informazione su leggi di incentivazione imprenditoriale. In particolare, tale attività dovrà svolgersi mediante: accoglienza, consulenza e assistenza all’aspirante imprenditore, nella fase di raccolta delle informazioni relative all’eventuale accesso ai finanziamenti pubblici; Tutte le attività sopradescritte dovranno essere documentate e reportate. - Attività di back-office che dovrà rispondere alle istanze che saranno avanzate dai giovani durante gli orari di ricevimento del pubblico, nei vari settori di interesse prestando particolare attenzione a: Scuola e formazione: scuole dell’obbligo, post obbligo, scuole medie superiori, post diploma, corsi di formazione professionale regionali e comunitari, università, conservatori, accademie, borse di studio comunali, regionali, nazionali ed internazionali, diritto allo studio, formazione professionale ecc.; 2 Lavoro: opportunità lavorative, assunzioni, diverse tipologie di contratti di lavoro, categorie protette, cooperazione, concorsi, collocamento, lavoro stagionale in Italia e all’estero, primo impiego, autoimpiego, ecc.; Sociale: associazionismo, volontariato, tempo libero, cultura, ecc.; Oltre alle sopraelencate prestazioni il Servizio dovrà consentire ai giovani la consultazione di documentazione appositamente preparata e/o elaborata dalla ditta, prendere visione delle informazioni, degli avvisi, bandi e notizie fissate nelle bacheche, chiedere e ottenere depliant, guide, opuscoli, schede, come pure leggere quotidiani e riviste specializzate, prendere appunti, farsi rilasciare copie di documenti di particolare interesse, affiggere annunci nelle bacheche, ecc. Pertanto l'attività di back-office riguarderà lo svolgimento delle diverse attività non a diretto contatto con l’utenza, quali indicativamente: la gestione, organizzazione e attivazione del servizio; la costante ricerca delle informazioni e delle fonti informative e la loro catalogazione sia su cartaceo che informatico; la registrazione delle attività svolte; la registrazione e quantificazione degli accessi; la registrazione e quantificazione delle richieste presentate dagli utenti; le statistiche. In sintesi le attività possono essere ricondotte alle seguenti aree: 1. Accoglienza: attività finalizzata alla lettura del fabbisogno della persona e a fornire prime informazioni sulla mappa dei servizi. 2. Informazione: Allestimento di uno spazio di autoconsultazione, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, che metta a disposizione degli utenti informazioni utili circa le opportunità formative e/o lavorative. Organizzazione di momenti di consulenza individuale o di gruppo. 3. Attività di ricerca, aggiornamento e classificazione dei materiali informativi 4. Consulenza orientativa: supportare e accompagnare l’utente attraverso l’analisi delle potenzialità, delle risorse personali, delle opportunità e dei vincoli posti dalla realtà esterna, anche in collaborazione con altri servizi territoriale nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (ex: collaborazione con il servizio sociale per elaborare progetti individualizzati quali quelli di inclusione sociale del bando Lav…ora o altri analoghi). 5. Supporto alla ricerca attiva del lavoro: attività mirata ad aiutare il singolo o il gruppo a fronteggiare il compito di cercare un’occupazione anche nella forma dell’autoimpresa. Per ciò che concerne le prestazioni rivolte all'utenza deve essere garantita l'accessibilità per i disabili. Art. 4 – (Personale impiegato – funzioni e requisiti) Il personale consta di tre operatori - Operatore 1: Il coordinatore e orientatore (4 ore settimanali per 48 settimane di servizio) e operatore di sportello (17 ore settimanali per 48 settimane di servizio) - Operatore 2: Operatore di sportello (16 ore settimanali per 48 settimane) - Operatore 3: Esperto imprenditoria (38 ore ad anno) 3 L’operatore 1 dovrà essere Laureato in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e avere esperienza minima triennale in coordinamento di Informagiovani o altri servizi analoghi; L’operatore 2 in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e dovrà avere esperienza minima annuale (come operatore di informazione e orientamento) in servizi Informagiovani o altri servizi analoghi. L’operatore 3 dovrà essere laureato in Economia commercio o Equipollente (Lauree specialistiche in materie economiche) ed avere un’esperienza minima annuale in attività analoghe in servizi Informagiovani o servizi analoghi. Tutti gli operatori devono garantire una buona conoscenza dei programmi informatici d'ufficio più in uso. Art. 5 - (Orario e calendario delle attività) Il servizio sarà operativo con il seguente orario: - Lunedì – dalle 9:00 alle 13:00 - Sportello dalle ore 10:30 alle 12:45 - Martedì – dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - Sportello dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:15 - Mercoledì – dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - Sportello dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:15 - Giovedì – dalle 9:00 alle 14:00 - Sportello dalle 10:00 alle 13:30 - Venerdì – dalle 9:00 alle 13:00 - Sportello dalle 10:00 alle 12:45 Per quanto riguarda la compresenza essa sarà oggetto di proposta in sede di offerta tecnica e sarà valutata. Il calendario annuale prevede, considerato che agli operatori viene chiesto una presenza in servizio di 48 settimane, quattro settimane di chiusura (anche questo sarà oggetto di proposta in sede di offerta tecnica). La ditta aggiudicataria potrà estendere l’attività anche in periodi ed orari diversi attivando servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara senza ulteriori integrazioni di canone. Art. 6 - (Sostituzione del personale) L'aggiudicatario dovrà procedere alla formalizzazione di un elenco di personale dal quale si dovrà attingere al momento di eventuali sostituzioni temporanee. Il personale che sostituisce quello in servizio dovrà avere una analoga esperienza professionale, salvo le sostituzioni di durata inferiore a due settimane. Eventuali sostituzioni definitive di personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l’appaltante, opportunamente documentata. Non saranno ammessi turnover superiori all'unità nel triennio per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria. In caso di assenza temporanea di un operatore questi deve essere sostituito e la compresenza offerta in sede di gara deve essere sempre garantita: sono ammesse deroghe alla mancata sostituzione per i giorni di compresenza solo per assenze di un giorno e solo per un numero massimo di cinque giorni all’anno (l’assenza e la sostituzione deve essere comunicata preventivamente e comunque tempestivamente via pec dalla ditta e l’operatore assente deve sempre recuperare l’assenza entro la fine del mese successivo; anche del giorno del recupero deve essere fornita comunicazione preventiva o comunque tempestiva). La ditta aggiudicataria potrà estendere l’attività anche in periodi ed orari diversi attivando servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara senza ulteriori integrazioni di canone. In presenza di delega esplicita le comunicazioni circa le assenze, le sostituzioni temporanee e i recuperi possono essere inviate, sempre tramite pec, dal Coordinatore del Servizio. 4 Art. 7 - (Obblighi dell’appaltatore) La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del presente capitolato e del progetto presentato in sede di gara. Sono a carico del prestatore di servizi: - il costo del personale; - il costo per la pulizia dei locali - il costo dell'utenza telefonica - il costo per la fornitura di tutto il materiale documentale - riparazione e manutenzione di attrezzature e arredi consegnati; - manutenzione ordinaria di semi-infissi ed infissi. Qualora l’Amministrazione riscontri danni agli arredi e alle attrezzature si può rivalere sull’aggiudicatario. Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal capitolato. Art 8 - (Obblighi del Comune) Il Comune, oltre alla consegna degli arredi e delle attrezzature come da apposito verbale, assume a proprio carico la sostituzione degli stessi per usura o per vetustà, se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili alla ditta. Sarà a carico del Comune individuare la sede del servizio, farsi carico di ogni onere derivante (Canone di locazione se necessario, utenza ENEL, utenza Abbanoa, manutenzione straordinaria di infissi e seminfissi). Art. 9 - (Osservanza C.C.N.L. e obblighi assicurativi) Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quanto previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile con l’esclusione del diritto di rivalsa. L'aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo il C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore. La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto dell’art. 37 (Cambi di gestione) del CCNL – Cooperative Sociali. Art. 10 - (Infortuni e danni) L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. TITOLO II: CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 11 - (Cauzione definitiva) Successivamente alla esecutività della determinazione di aggiudicazione dovrà addivenirsi alla stipulazione del formale atto in relazione alla causale del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria 5 è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Art. 12 – (Adeguamento dei prezzi) Si procederà annualmente all’aggiornamento del canone sulla base del generale indice F.O.I, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T., la prima volta all’inizio del secondo anno di contratto. Art. 13 - (Sicurezza) La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Comune ha già definito il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) tra i soggetti coinvolti, che sarà allegato al bando. Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui all'art. 19 del presente capitolato, non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta a constatare il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione. 6 Art. 14 - (Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto) Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente affidamento e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Art. 15 - (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari) Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva; tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta aggiudicataria comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Art. 16 – (Liquidazioni) I pagamenti relativi al servizio saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Villacidro in favore della ditta aggiudicataria e le somme saranno riscuotibili trimestralmente presso la Tesoreria Comunale attraverso anticipazioni pari all'80% e a saldi pari al 20%, cui si procederà previa presentazione di una relazione trimestrale sull'andamento del servizio e di opportune verifiche a cura del Responsabile del Servizio SocioAssistenziale; l’emissione delle fatture segue la consegna formale della relazione. Art. 17 – (Cessione, subappalto e responsabilità relative) È vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizi oggetto del contratto. Le cessioni o i subappalti o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. Art. 18 - (Modifiche del contratto per esigenze dell’utenza) E' fatta salva l'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma 5 lett. a) relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi complementari non compresi nel progetto 7 inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento nei limiti del 50% della spesa relativa all'appalto principale. Tali modifiche contrattuali non comportano una nuova formale stipula contrattuale. ART. 19 – (Controllo, verifica e valutazione) Il Comune mantiene ampie facoltà di indirizzo, controllo, verifica e valutazione che attuerà nel rispetto di quanto stabilito dagli atti di indirizzo, dal capitolato, dalle eventuali mutate esigenze dell'utenza che rendessero necessario una rinegoziazione di alcuni aspetti operativi del servizio finalizzati a garantire buoni standard di qualità. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Con cadenza trimestrale si svolgerà un incontro (preceduto da relazione scritta trimestrale della ditta) tra il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e il Coordinatore dell'Informagiovani (con il referente tecnico/dirigente della ditta una volta all'anno) al fine di valutare l’andamento delle attività e per le altre esigenze che si dovessero manifestare in itinere. Della relazione trimestrale sull’andamento del servizio fa parte integrante e sostanziale una relazione specifica sull’attività di consulenza all’imprenditoria (numero di accessi, tipologia di utenza, area d’interesse, esito della consulenza, etc.). La ditta deve prevedere un costante monitoraggio sulla qualità percepita dai cittadini attraverso la somministrazione casuale di questionari da compilarsi in forma anonima a cura degli utenti del servizio; presso la sede del servizio dovrà essere presente una cassetta nella quale i cittadini utenti potranno depositare reclami in forma non anonima; ulteriori forme di consultazione e coinvolgimento dei cittadini interessati possono essere programmate su iniziativa del Servizio Socio-Assistenziale anche al fine di prevedere modifiche ed integrazioni al progetto: qualora queste modifiche ed integrazioni comportassero ulteriori spese, si avvierà un procedura negoziata con la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma 5 lett. a). Art. 20 - (Valutazione, prestazioni insufficienti e penalità) La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00. L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente: - penale di € 50,00 per ogni reclamo scritto fondato; - penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo in ingresso o uscita anticipata; - penale di € 600,00 per ogni mancata giornata di servizio; - penale di € 600,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi previsti in contratto. - penale di € 300,00 per ogni mancata sostituzione temporanea dell’operatore (importo giornaliero per le giornate eccedenti da deroga di cui all’art. 6) ; 8 - penale di € 200,00 in caso di sostituzione temporanea con personale privo dei requisiti richiesti (importo giornaliero); - penale di € 1.000,00 in caso di sostituzione definitiva con personale privo dei requisiti d'esperienza richiesti. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni (cinque in totale ma comunque tre nello stesso anno di esercizio) il Comune procederà alla risoluzione del contratto. Si comunica che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. Art. 21 - (Risoluzione del contratto) La mancata o irregolare effettuazione dei servizi previsti nel presente capitolato comporta inadempimento contrattuale: si applicano gli articoli 1453 e successivi del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto (ipso iure) del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo funzionamento o interruzione del servizio, nei seguenti casi: • per cumulo di cinque infrazioni di cui all'art. 14 del presente capitolato • per cumulo di tre infrazioni di cui all'art. 14 del presente capitolato nello stesso anno di esercizio • per insoddisfazione dei cittadini utenti per due trimestri consecutivi come accertato nei questionari anonimi • per reiterata (cinque nel triennio e comunque tre in un anno) mancata risoluzione tempestiva dei problemi segnalati dai reclami non anonimi depositati nella apposita cassetta • per interruzione del servizio internet per un periodo superiore a 15 giorni • divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del Servizio • sostituzione definitiva con personale privo dei titoli di studio richiesti • grave danneggiamento di cose o beni dell’Amministrazione • utilizzo di cose o beni dell’Amministrazione per usi diversi da quelli previsti • per violazione dell’obbligo di permettere le verifiche ed i controlli sul Servizio • violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro • violazione del C.C.N.L. per i dipendenti • cessione e sub-appalto del servizio o parte di esso ART. 22 – (Effetti della risoluzione contrattuale) Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’appaltatore, l’Ente incamererà il totale della cauzione a titolo di penale, con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, degli eventuali danni diretti ed indiretti e della eventuale maggiore spesa: - per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del Servizio; - per coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del Servizio; 9 - per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla Ditta; L’Ente potrà affidare il servizio, fino alla chiusura delle procedure del nuovo appalto al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto; qualora questo non fosse disponibile di applicano le disposizioni di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione. Art. 25 - (Le spese contrattuali) Le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto. Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 642/72. Art. 26 - (Costituzione in mora) I termini e le comminatorie previste nel disciplinare e convenute nel contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore. Art. 27 - (Domicilio dell’appaltatore) Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Villacidro. Art. 28 - (Controversie) Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti è competente il Foro di Cagliari. TITOLO III: ELEMENTI PER IL DISCIPLINARE DI GARA Art. 29 – (Procedura di scelta del contraente) Il tipo di gara è quella della procedura aperta (pubblico incanto). Art. 30 - (Partecipanti alla gara) La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici non aventi scopo di lucro in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati: 1. Requisiti di carattere generale (art.38 del D. Lgs. n.163/2006): a. assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 e ss.mm.ii., ovvero che il periodo di emersione si è concluso. 2. Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D. Lgs. n.163/2006): 10 a) iscrizione alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto della gara; per le imprese di stati membri tale iscrizione può essere provata secondo le modalità vigenti nello Stato in cui vi è la sede legale della stessa; b) (se cooperative sociali o consorzi): iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 9 della legge 381/1991 e dell’art. 2 della L.R. 16/1997 e ss.mm.ii., oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l’apposito albo. c) possono partecipare inoltre i soggetti imprenditoriali costituiti ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006 n°155; 3. Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art.41 del D.Lgs. n.163/2006): possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2010-20112012, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa (sempre ricompresa nello stesso arco di tempo dell'ultimo triennio indicato), per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per importi, IVA esclusa, non inferiore a € 142.751,47. Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell’art.41, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell’utenza e della delicatezza e complessità dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa e delle relazioni con le istituzioni. 4. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art.42 c.1, lett. a) lett. e) del D.Lgs. n.163/2006): per le ditte partecipanti è richiesta, pena l’esclusione dalla gara: a) possesso di una esperienza specifica relativa agli esercizi finanziari 2010-2011-2012 con fatturato totale non inferiore ad € 142.751,47 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa (sempre ricompresa nello stesso arco di tempo dell'ultimo triennio indicato), per servizi analoghi a quelli oggetto della gara; b) garantire un’esperienza professionale minima degli operatori di cui al successivo art. 5 anche in periodi diversi dall’ultimo triennio; c) garantire la presenza un referente tecnico interno all'impresa e/o dirigente aziendale con esperienza triennale specifica nella gestione degli appalti di servizio “Informagiovani” e/o “Informacittadino” (anche con altre imprese). Nel caso di RTI ciascuna delle imprese dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di qualità e di capacità economica finanziaria. Nel caso di RTI il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto interamente dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito). Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. Art. 31 - (Avvalimento) Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 il candidato può avvalersi dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico ed organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria). In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e precisamente: 11 a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 , nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e della certificazione di qualità. L'avvalimento non si può risolvere inoltre nella possibilità, per il concorrente, di usufruire dei requisiti di società di capitali, non ricomprese nel novero delle cooperative sociali. Pertanto è fatto espresso divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento se l’impresa ausiliaria è una società di capitali o comunque un soggetto diverso da una cooperativa sociale. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Art. 32 – (Garanzie a corredo dell'offerta) L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del prezzo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 12 principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Art. 33 - (Comunicazioni e scambi di informazioni) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici che hanno presentato un'offerta avverranno per via elettronica tramite posta elettronica certificata. Art. 34 - (Criteri per la scelta dell'offerta migliore) La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 35 - (Criteri per la valutazione delle offerte) In ossequio ai principi di economicità e parità di trattamento, l’offerta tecnica dovrà essere costituita da un progetto redatto in non più di n. 20 cartelle formato A4 carattere times new roman o simile, corpo 10 interlinea 1,5 per la gestione del servizio oggetto dell'offerta corredato della documentazione (modulistica, grafici, prospetti, etc.) ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso (gli allegati non rientrano nel computo delle 20 pagine). Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta motivo di esclusione, ma la commissione giudicatrice ne terrà conto nella valutazione dell'offerta tecnica (valutazione trasversale a tutti i parametri) La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi: Progetto: fino a 90 punti per le modalità organizzative, di gestione e programmazione del servizio. Si hanno a disposizione 10 punti per ognuno dei 9 parametri, 10 punti così graduati: punti 0: proposta non esplicitata punti 2: proposta poco sviluppata, appena accennata o generica punti 4: proposta sviluppata ma insufficiente e inidonea allo scopo punti 6: proposta sviluppata sufficientemente e idonea allo scopo, ma da potenziare punti 8: proposta concreta, ben sviluppata in maniera articolata 13 punti 10: proposta di ottima qualità ed efficace, basata su una ponderata valutazione di obiettivi, tempi, risorse umane, logistiche, strumentali ed economiche Saranno considerate: 1. proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali rispetto all’Accoglienza: max 10 2. proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali rispetto alla Consulenza individuale o di gruppo: max 10 3. proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali rispetto alla Attività di ricerca, aggiornamento e classificazione dei materiali informativi: max 10 4. proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali rispetto alla Consulenza orientativa e supporto alla ricerca attiva del lavoro: max 10 5. proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali rispetto all’autoimpresa: max 10 6. proposte concrete di attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali riferite ai contesti di riferimento in termini di integrazione con le altre istituzioni, in primo luogo i C.S.L., l’Agenzia regionale del Lavoro, la Scuola, le associazioni di categoria: max 10 7. gestione del personale: max 10 8. proposte aggiuntive: max 10 9. proposte concrete contenenti la definizione operazionale di standard di qualità dei servizi rispetto a ciascuna delle attività di cui sopra: max 10 Il punteggio minimo, anche nell'ipotesi di offerta unica, di valutazione del progetto ammissibile è di 54 punti. Offerta economica: fino a 10 punti. Non sono ammesse offerte condizionate, pari o in aumento. L'ordine di priorità viene stabilito mediante graduatoria partendo dal prezzo offerto più basso, al quale verrà attribuito il punteggio 10. Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà applicata la seguente formula: PA (prezzo dell'offerta analizzata) X 100: PB (prezzo più basso) = T T - 100 = % di penalità % di penalità X 0, 10 = P 10 - P = punteggio da attribuirsi La gara sarà aggiudicata all’Offerta che conseguirà il punteggio maggiore complessivo. Il punteggio, per quanto riguarda i decimali, sarà determinato in centesimi con arrotondamento al centesimo inferiore se il terzo decimale è fino a 4 o superiore se il terzo decimale è pari o superiore a 5. Art. 36 - (Commissione giudicatrice) Le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06; la commissione sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. La Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opera verificando, da un lato, la congruenza del progetto presentato dal concorrente con le deliberazioni quadro sui servizi da darsi in gestione e, dall'altro, con le specifiche tecniche descritte dal capitolato. 14 Art. 37 - (Offerte anormalmente basse) La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/06). In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte la Commissione di gara valuta che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/06 verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la Commissione di gara potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06. Art. 38 - Procedura di aggiudicazione La commissione giudicatrice, nella data prevista dall’avviso di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e delle buste contrassegnate dalla lettera A), e sulla base della documentazione in essa contenuta, a verificare la correttezza della stessa ed in caso negativo ad escluderle dalla gara. Nella medesima seduta si procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera B), al solo fine di verificarne il contenuto e contrassegnare la documentazione ivi contenuta, provvedendo al termine di detta operazione alla loro chiusura e conservazione. Si procederà parimenti alla fase verifica dei requisiti prevista dall’art. 48, 1° comma del D. Lgs. 163/06. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla riapertura delle suddette buste contrassegnate con la lettera B), al fine di valutarne il contenuto assegnando il punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente capitolato. Infine, in seduta pubblica, presso la medesima sede nell’ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante pec con cinque giorni (salvo urgenza motivata) di anticipo sulla data della seduta, si procederà alla lettura dei verbali delle sedute riservate e all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera C) contenenti le offerte economiche, assegnando il punteggio derivante dall’applicazione della formula prevista dal presente capitolato, concludendo con l’esecuzione della somma dei punteggi assegnati con quelli dell’offerta tecnica e dichiarando aggiudicatario provvisorio il prestatore di servizi che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. Resta chiarito e inteso che: _ non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. _ In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 15 _ Il recapito del piego - nel quale dovrà sempre essere specificato, in modo completo e leggibile il nome e l'indirizzo della ditta offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. _ Il verbale di gara non avrà in nessun caso efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente. _ Modalità dei pagamenti sono previsti nel presente capitolato. _ L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dall'offerta decorsi 120 giorni dalla data di presentazione della stessa senza che il Comune abbia provveduto alla stipula del contratto. Art. 39 - (Costi avvisi di aggiudicazione) Si applicano le disposizioni di cui al comma 35 del D.L. 18-10-2012 n. 179 ovvero che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (convertito in Legge 21 dicembre 2012 n. 221). Art. 40 - (Informativa sulla privacy) Ai sensi del T.U. sulla privacy in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: _ Il personale interno all’amministrazione coinvolto nel procedimento; _ I concorrenti partecipanti alla gara; _ Ogni altro soggetto legittimato ai sensi della legge n. 241/1990; Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. Villacidro, li 28 novembre 2013 Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale (f.to digitalmente) Dr. Roberto Spanu 16