Firmato digitalmente da
Roberto Spanu
CN = Spanu Roberto
O = non presente
C = IT
COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Medio Campidano
“Informagiovani 2014/2016”
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
Art. 1 - (Oggetto dell’affidamento)
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Informagiovani. L’Informagiovani è un servizio di
informazione ed orientamento al cittadino, con modalità di lavoro attenta in via prioritaria ai temi di interesse
giovanile (lavoro, istruzione e formazione) e a quelli relativi ai soggetti svantaggiati anche in collaborazione
con i servizi territoriali pubblici e privati accreditati, punto centrale della rete informativa comunale che si
attua attraverso uno sportello che risponde alle esigenze presentate dai cittadini in ordine agli obiettivi
meglio specificati nei successivi articoli. Il servizio è da gestire in autonomia organizzativa tenuto conto delle
modalità di seguito rappresentate e fermo restando le funzioni che rimangono in capo al Comune.
Art. 2 - (Importo e durata dell’appalto)
L’importo a base d’asta è pari ad € 142.751,47 Iva esclusa, valore triennale. La durata dell'affidamento è
triennale prevista dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Per definizione della base d’asta si precisa che
sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per un costo ulteriore di € 1.500,00 iva
esclusa.
Alla fine del triennio potrà essere esperita, previa assegnazione del budget, procedura negoziata per
l’affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni tre, con la medesima ditta affidataria del
servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/06 al fine di garantire, in presenza di
accertata qualità del servizio, una continuità di intervento ed economicità per l’Amministrazione; pertanto
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi viene computato per la determinazione del valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28, ed è pertanto pari ad € 285.502,94 (valore che
non viene considerato come base di calcolo per la cauzione).
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, in regime di proroga, per un
periodo non superiore ai sei mesi, agli stessi patti e condizioni, su determinazione motivata del Responsabile
del Servizio Socio-Assistenziale, qualora si sia dato avvio al procedimento di gara.
In caso di passaggio di gestione ad altra ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto di cui al presente
appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, la ditta gerente dovrà garantire le operazioni
necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In tal senso dovrà
impegnarsi ad effettuare almeno un incontro presso gli uffici comunali in data da concordarsi tra le parti. Ove
non vi fosse accordo tra le ditte interessate il giorno luogo e ora per il passaggio di consegne verrà stabilito
dall’Amministrazione comunale aggiudicante con vincolo di partecipazione per le stesse. In caso di mancato
rispetto della presente disposizione da parte del soggetto cessante il Comune si riserva di trattenere a titolo
di penale l'ultima rata di pagamento.
1
Art. 3 - (Prestazioni rivolte all’utenza)
Funzionalmente il Servizio è composto da un'area riservata al pubblico strutturata come “front- office” (luogo
d’incontro tra utenti ed operatori, ove verranno svolti i compiti specifici di informazione, promozione e
consulenza orientativa) e da un'area riservata agli operatori, alla ricerca, al trattamento e produzione della
documentazione, raccolta elenchi concorsi pubblici ed offerte, denominata “back-office”.
Lo Sportello è strutturato in modo da favorire la massima accessibilità all'informazione in libera consultazione
attraverso la messa a disposizione di dossier, materiali cartacei in distribuzione, quotidiani e periodici e
bacheche informative.
Nell’ambito dell’attività di sportello, inoltre, dovranno essere resi possibili agli utenti sia l’uso autonomo e
diretto di strumenti informativi quali archivi cartacei, bacheche per annunci, schede, dossiers tematici,
giornali, periodici e riviste, etc., sia la consultazione mediante strumenti informatici di archivi e banche dati,
locali ed in rete.
Le prestazioni si suddivideranno fondamentalmente in:
- Attività di front-office, che a titolo indicativo e non esaustivo riguarda:
•
informazioni verbali, cartacee, telefoniche e informatiche, ecc.;
•
distribuzione di moduli di domande per assunzioni;
•
diffusione e informazione su corsi di formazione e orientamento scolastico e professionale, ecc.;
•
supporto nelle diverse fasi di iscrizione alle Università e alla richiesta dei servizi l’ERSU (alloggio,
mensa, ecc.);
•
gestione delle postazioni internet a disposizione dei cittadini;
•
la distribuzione della “Carta Giovani”;
•
pubblicizzazione delle iniziative formative in favore dei cittadini, soprattutto dei giovani e delle persone
svantaggiate;
•
pubblicizzazione dei bandi (regionali, nazionali, europei) di iniziative e finanziamenti per i giovani;
•
redazione ed aggiornamento di un database, anche attraverso supporto informatico, delle imprese locali;
•
organizzazione di eventi e/o seminari in materia di lavoro e imprenditoria;
•
elaborazione e predisposizione di dossier, schede, schemi, dépliant informativi, relativi ad argomenti di
particolare interesse (es. concorsi pubblici, lavoro stagionale, stage, etc.);
•
monitoraggio dell'affluenza dell'utenza;
•
attività di informazione su leggi di incentivazione imprenditoriale. In particolare, tale attività dovrà
svolgersi mediante: accoglienza, consulenza e assistenza all’aspirante imprenditore, nella fase di
raccolta delle informazioni relative all’eventuale accesso ai finanziamenti pubblici;
Tutte le attività sopradescritte dovranno essere documentate e reportate.
- Attività di back-office che dovrà rispondere alle istanze che saranno avanzate dai giovani durante
gli orari di ricevimento del pubblico, nei vari settori di interesse prestando particolare attenzione a:
Scuola e formazione: scuole dell’obbligo, post obbligo, scuole medie superiori, post diploma, corsi di
formazione professionale regionali e comunitari, università, conservatori, accademie, borse di studio
comunali, regionali, nazionali ed internazionali, diritto allo studio, formazione professionale ecc.;
2
Lavoro: opportunità lavorative, assunzioni, diverse tipologie di contratti di lavoro, categorie protette,
cooperazione, concorsi, collocamento, lavoro stagionale in Italia e all’estero, primo impiego,
autoimpiego, ecc.;
Sociale: associazionismo, volontariato, tempo libero, cultura, ecc.;
Oltre alle sopraelencate prestazioni il Servizio dovrà consentire ai giovani la consultazione di
documentazione appositamente preparata e/o elaborata dalla ditta, prendere visione delle informazioni, degli
avvisi, bandi e notizie fissate nelle bacheche, chiedere e ottenere depliant, guide, opuscoli, schede, come
pure leggere quotidiani e riviste specializzate, prendere appunti, farsi rilasciare copie di documenti di
particolare interesse, affiggere annunci nelle bacheche, ecc.
Pertanto l'attività di back-office riguarderà lo svolgimento delle diverse attività non a diretto contatto con
l’utenza, quali indicativamente:
la gestione, organizzazione e attivazione del servizio;
la costante ricerca delle informazioni e delle fonti informative e la loro catalogazione sia su cartaceo che
informatico;
la registrazione delle attività svolte;
la registrazione e quantificazione degli accessi;
la registrazione e quantificazione delle richieste presentate dagli utenti;
le statistiche.
In sintesi le attività possono essere ricondotte alle seguenti aree:
1. Accoglienza: attività finalizzata alla lettura del fabbisogno della persona e a fornire prime informazioni
sulla mappa dei servizi.
2. Informazione: Allestimento di uno spazio di autoconsultazione, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie,
che metta a disposizione degli utenti informazioni utili circa le opportunità formative e/o lavorative.
Organizzazione di momenti di consulenza individuale o di gruppo.
3. Attività di ricerca, aggiornamento e classificazione dei materiali informativi
4. Consulenza orientativa: supportare e accompagnare l’utente attraverso l’analisi delle potenzialità, delle
risorse personali, delle opportunità e dei vincoli posti dalla realtà esterna, anche in collaborazione con altri
servizi territoriale nell’ambito dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (ex: collaborazione con il
servizio sociale per elaborare progetti individualizzati quali quelli di inclusione sociale del bando Lav…ora o
altri analoghi).
5. Supporto alla ricerca attiva del lavoro: attività mirata ad aiutare il singolo o il gruppo a fronteggiare il
compito di cercare un’occupazione anche nella forma dell’autoimpresa.
Per ciò che concerne le prestazioni rivolte all'utenza deve essere garantita l'accessibilità per i disabili.
Art. 4 – (Personale impiegato – funzioni e requisiti)
Il personale consta di tre operatori
- Operatore 1: Il coordinatore e orientatore (4 ore settimanali per 48 settimane di servizio) e operatore di
sportello (17 ore settimanali per 48 settimane di servizio)
- Operatore 2: Operatore di sportello (16 ore settimanali per 48 settimane)
- Operatore 3: Esperto imprenditoria (38 ore ad anno)
3
L’operatore 1 dovrà essere Laureato in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni e avere esperienza
minima triennale in coordinamento di Informagiovani o altri servizi analoghi;
L’operatore 2 in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e dovrà avere esperienza minima annuale
(come operatore di informazione e orientamento) in servizi Informagiovani o altri servizi analoghi.
L’operatore 3 dovrà essere laureato in Economia commercio o Equipollente (Lauree specialistiche in
materie economiche) ed avere un’esperienza minima annuale in attività analoghe in servizi Informagiovani o
servizi analoghi.
Tutti gli operatori devono garantire una buona conoscenza dei programmi informatici d'ufficio più in uso.
Art. 5 - (Orario e calendario delle attività)
Il servizio sarà operativo con il seguente orario:
- Lunedì – dalle 9:00 alle 13:00 - Sportello dalle ore 10:30 alle 12:45
- Martedì – dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - Sportello dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30
alle 18:15
- Mercoledì – dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - Sportello dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30
alle 18:15
- Giovedì – dalle 9:00 alle 14:00 - Sportello dalle 10:00 alle 13:30
- Venerdì – dalle 9:00 alle 13:00 - Sportello dalle 10:00 alle 12:45
Per quanto riguarda la compresenza essa sarà oggetto di proposta in sede di offerta tecnica e sarà valutata.
Il calendario annuale prevede, considerato che agli operatori viene chiesto una presenza in servizio di 48
settimane, quattro settimane di chiusura (anche questo sarà oggetto di proposta in sede di offerta tecnica).
La ditta aggiudicataria potrà estendere l’attività anche in periodi ed orari diversi attivando servizi aggiuntivi
e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara senza ulteriori integrazioni di canone.
Art. 6 - (Sostituzione del personale)
L'aggiudicatario dovrà procedere alla formalizzazione di un elenco di personale dal quale si dovrà attingere
al momento di eventuali sostituzioni temporanee. Il personale che sostituisce quello in servizio dovrà avere
una analoga esperienza professionale, salvo le sostituzioni di durata inferiore a due settimane.
Eventuali sostituzioni definitive di personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro con l’appaltante, opportunamente documentata. Non saranno ammessi turnover superiori all'unità nel
triennio per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria.
In caso di assenza temporanea di un operatore questi deve essere sostituito e la compresenza offerta in
sede di gara deve essere sempre garantita: sono ammesse deroghe alla mancata sostituzione per i giorni di
compresenza solo per assenze di un giorno e solo per un numero massimo di cinque giorni all’anno
(l’assenza e la sostituzione deve essere comunicata preventivamente e comunque tempestivamente via pec
dalla ditta e l’operatore assente deve sempre recuperare l’assenza entro la fine del mese successivo; anche
del giorno del recupero deve essere fornita comunicazione preventiva o comunque tempestiva). La ditta
aggiudicataria potrà estendere l’attività anche in periodi ed orari diversi attivando servizi aggiuntivi e/o
accessori eventualmente offerti in sede di gara senza ulteriori integrazioni di canone. In presenza di delega
esplicita le comunicazioni circa le assenze, le sostituzioni temporanee e i recuperi possono essere inviate,
sempre tramite pec, dal Coordinatore del Servizio.
4
Art. 7 - (Obblighi dell’appaltatore)
La Ditta aggiudicataria è tenuta a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni
legislative, del presente capitolato e del progetto presentato in sede di gara.
Sono a carico del prestatore di servizi:
- il costo del personale;
- il costo per la pulizia dei locali
- il costo dell'utenza telefonica
- il costo per la fornitura di tutto il materiale documentale
- riparazione e manutenzione di attrezzature e arredi consegnati;
- manutenzione ordinaria di semi-infissi ed infissi.
Qualora l’Amministrazione riscontri danni agli arredi e alle attrezzature si può rivalere sull’aggiudicatario. Gli
stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal capitolato.
Art 8 - (Obblighi del Comune)
Il Comune, oltre alla consegna degli arredi e delle attrezzature come da apposito verbale, assume a proprio
carico la sostituzione degli stessi per usura o per vetustà, se necessario, ed in ogni caso quando guasti e
rotture non siano imputabili alla ditta. Sarà a carico del Comune individuare la sede del servizio, farsi carico
di ogni onere derivante (Canone di locazione se necessario, utenza ENEL, utenza Abbanoa, manutenzione
straordinaria di infissi e seminfissi).
Art. 9 - (Osservanza C.C.N.L. e obblighi assicurativi)
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quanto previsto dalla normativa
vigente, sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile con l’esclusione del diritto di
rivalsa. L'aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti al rispetto degli standard di trattamento salariale,
secondo il C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore. La ditta aggiudicataria è
obbligata al rispetto dell’art. 37 (Cambi di gestione) del CCNL – Cooperative Sociali.
Art. 10 - (Infortuni e danni)
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte del Comune.
TITOLO II: CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 - (Cauzione definitiva)
Successivamente alla esecutività della determinazione di aggiudicazione dovrà addivenirsi alla stipulazione
del formale atto in relazione alla causale del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e
conseguenti.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
5
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo,
pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 12 – (Adeguamento dei prezzi)
Si procederà annualmente all’aggiornamento del canone sulla base del generale indice F.O.I, indice di
variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T., la prima
volta all’inizio del secondo anno di contratto.
Art. 13 - (Sicurezza)
La Ditta Aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile
copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipula del
contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Comune ha già definito il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) tra i
soggetti coinvolti, che sarà allegato al bando.
Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui all'art. 19 del
presente capitolato, non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta a constatare il
regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
6
Art. 14 - (Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati
personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente affidamento e si
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali
ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare
sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente
affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 15 - (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta
aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva; tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto
in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta aggiudicataria comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 16 – (Liquidazioni)
I pagamenti relativi al servizio saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Villacidro in favore della
ditta aggiudicataria e le somme saranno riscuotibili trimestralmente presso la Tesoreria Comunale attraverso
anticipazioni pari all'80% e a saldi pari al 20%, cui si procederà previa presentazione di una relazione
trimestrale sull'andamento del servizio e di opportune verifiche a cura del Responsabile del Servizio SocioAssistenziale; l’emissione delle fatture segue la consegna formale della relazione.
Art. 17 – (Cessione, subappalto e responsabilità relative)
È vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di
servizi oggetto del contratto. Le cessioni o i subappalti o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno
sorgere nell'Amministrazione il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con
incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 18 - (Modifiche del contratto per esigenze dell’utenza)
E' fatta salva l'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma 5 lett. a)
relativamente all'affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi complementari non compresi nel progetto
7
inizialmente preso in considerazione, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento nei limiti del 50%
della spesa relativa all'appalto principale. Tali modifiche contrattuali non comportano una nuova formale
stipula contrattuale.
ART. 19 – (Controllo, verifica e valutazione)
Il Comune mantiene ampie facoltà di indirizzo, controllo, verifica e valutazione che attuerà nel rispetto di
quanto stabilito dagli atti di indirizzo, dal capitolato, dalle eventuali mutate esigenze dell'utenza che
rendessero necessario una rinegoziazione di alcuni aspetti operativi del servizio finalizzati a garantire buoni
standard di qualità. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e
l’efficacia della gestione.
Con cadenza trimestrale si svolgerà un incontro (preceduto da relazione scritta trimestrale della ditta) tra il
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e il Coordinatore dell'Informagiovani (con il referente
tecnico/dirigente della ditta una volta all'anno) al fine di valutare l’andamento delle attività e per le altre
esigenze che si dovessero manifestare in itinere.
Della relazione trimestrale sull’andamento del servizio fa parte integrante e sostanziale una relazione
specifica sull’attività di consulenza all’imprenditoria (numero di accessi, tipologia di utenza, area d’interesse,
esito della consulenza, etc.).
La ditta deve prevedere un costante monitoraggio sulla qualità percepita dai cittadini attraverso la
somministrazione casuale di questionari da compilarsi in forma anonima a cura degli utenti del servizio;
presso la sede del servizio dovrà essere presente una cassetta nella quale i cittadini utenti potranno
depositare reclami in forma non anonima; ulteriori forme di consultazione e coinvolgimento dei cittadini
interessati possono essere programmate su iniziativa del Servizio Socio-Assistenziale anche al fine di
prevedere modifiche ed integrazioni al progetto: qualora queste modifiche ed integrazioni comportassero
ulteriori spese, si avvierà un procedura negoziata con la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 comma 5 lett. a).
Art. 20 - (Valutazione, prestazioni insufficienti e penalità)
La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i
regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli
obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al
pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 50,00 ad
un massimo di € 1.000,00.
L’Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui
non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:
- penale di € 50,00 per ogni reclamo scritto fondato;
- penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo in ingresso o uscita anticipata;
- penale di € 600,00 per ogni mancata giornata di servizio;
- penale di € 600,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi previsti in
contratto.
- penale di € 300,00 per ogni mancata sostituzione temporanea dell’operatore (importo giornaliero per le
giornate eccedenti da deroga di cui all’art. 6) ;
8
- penale di € 200,00 in caso di sostituzione temporanea con personale privo dei requisiti richiesti (importo
giornaliero);
- penale di € 1.000,00 in caso di sostituzione definitiva con personale privo dei requisiti d'esperienza richiesti.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni (cinque in
totale ma comunque tre nello stesso anno di esercizio) il Comune procederà alla risoluzione del contratto. Si
comunica che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione
degli addebiti.
Alla contestazione della inadempienza la ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture
emesse dalla ditta aggiudicataria.
Art. 21 - (Risoluzione del contratto)
La mancata o irregolare effettuazione dei servizi previsti nel presente capitolato comporta inadempimento
contrattuale: si applicano gli articoli 1453 e successivi del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto (ipso iure) del contratto, fatto salvo il risarcimento
dei danni conseguenti al cattivo funzionamento o interruzione del servizio, nei seguenti casi:
•
per cumulo di cinque infrazioni di cui all'art. 14 del presente capitolato
•
per cumulo di tre infrazioni di cui all'art. 14 del presente capitolato nello stesso anno di esercizio
•
per insoddisfazione dei cittadini utenti per due trimestri consecutivi come accertato nei questionari
anonimi
•
per reiterata (cinque nel triennio e comunque tre in un anno) mancata risoluzione tempestiva dei
problemi segnalati dai reclami non anonimi depositati nella apposita cassetta
•
per interruzione del servizio internet per un periodo superiore a 15 giorni
•
divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti
del Servizio
•
sostituzione definitiva con personale privo dei titoli di studio richiesti
•
grave danneggiamento di cose o beni dell’Amministrazione
•
utilizzo di cose o beni dell’Amministrazione per usi diversi da quelli previsti
•
per violazione dell’obbligo di permettere le verifiche ed i controlli sul Servizio
•
violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
•
violazione del C.C.N.L. per i dipendenti
•
cessione e sub-appalto del servizio o parte di esso
ART. 22 – (Effetti della risoluzione contrattuale)
Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’appaltatore, l’Ente incamererà il totale della cauzione a titolo
di penale, con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, degli eventuali danni diretti
ed indiretti e della eventuale maggiore spesa:
- per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti
dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del Servizio;
- per coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del Servizio;
9
- per soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dalla Ditta;
L’Ente potrà affidare il servizio, fino alla chiusura delle procedure del nuovo appalto al concorrente che
segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto; qualora questo non fosse
disponibile di applicano le disposizioni di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicataria per il fatto che
ha determinato la risoluzione.
Art. 25 - (Le spese contrattuali)
Le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di
qualsiasi natura relativi all'appalto. Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R.
642/72.
Art. 26 - (Costituzione in mora)
I termini e le comminatorie previste nel disciplinare e convenute nel contratto operano di pieno diritto senza
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
Art. 27 - (Domicilio dell’appaltatore)
Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Villacidro.
Art. 28 - (Controversie)
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti è competente il Foro di Cagliari.
TITOLO III: ELEMENTI PER IL DISCIPLINARE DI GARA
Art. 29 – (Procedura di scelta del contraente)
Il tipo di gara è quella della procedura aperta (pubblico incanto).
Art. 30 - (Partecipanti alla gara)
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici non aventi scopo di
lucro in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati:
1. Requisiti di carattere generale (art.38 del D. Lgs. n.163/2006):
a. assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;
b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 e ss.mm.ii., ovvero
che il periodo di emersione si è concluso.
2. Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D. Lgs. n.163/2006):
10
a) iscrizione alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio
oggetto della gara; per le imprese di stati membri tale iscrizione può essere provata secondo le modalità
vigenti nello Stato in cui vi è la sede legale della stessa;
b) (se cooperative sociali o consorzi): iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 9 della legge 381/1991 e
dell’art. 2 della L.R. 16/1997 e ss.mm.ii., oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha
sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l’apposito albo.
c) possono partecipare inoltre i soggetti imprenditoriali costituiti ai sensi del D. Lgs. 24 marzo 2006 n°155;
3. Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art.41 del D.Lgs. n.163/2006): possesso di un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2010-20112012, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa (sempre
ricompresa nello stesso arco di tempo dell'ultimo triennio indicato), per servizi analoghi a quelli oggetto della
gara, per importi, IVA esclusa, non inferiore a € 142.751,47. Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi
dell’art.41, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare
un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in
considerazione della specificità dell’utenza e della delicatezza e complessità dei compiti che dovranno
essere svolti nei confronti di questa e delle relazioni con le istituzioni.
4. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art.42 c.1, lett. a) lett. e) del D.Lgs.
n.163/2006): per le ditte partecipanti è richiesta, pena l’esclusione dalla gara:
a) possesso di una esperienza specifica relativa agli esercizi finanziari 2010-2011-2012 con fatturato totale
non inferiore ad € 142.751,47 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor
periodo di attività dell’impresa (sempre ricompresa nello stesso arco di tempo dell'ultimo triennio indicato),
per servizi analoghi a quelli oggetto della gara;
b) garantire un’esperienza professionale minima degli operatori di cui al successivo art. 5 anche in periodi
diversi dall’ultimo triennio;
c) garantire la presenza un referente tecnico interno all'impresa e/o dirigente aziendale con esperienza
triennale specifica nella gestione degli appalti di servizio “Informagiovani” e/o “Informacittadino” (anche con
altre imprese).
Nel caso di RTI ciascuna delle imprese dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi di ordine
generale, di idoneità professionale, di qualità e di capacità economica finanziaria.
Nel caso di RTI il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere posseduto interamente
dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito).
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Art. 31 - (Avvalimento)
Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 il candidato può avvalersi dei requisiti di carattere economico
e finanziario, tecnico ed organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria). In tale caso dovrà
essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e precisamente:
11
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 , nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e della certificazione di qualità.
L'avvalimento non si può risolvere inoltre nella possibilità, per il concorrente, di usufruire dei requisiti di
società di capitali, non ricomprese nel novero delle cooperative sociali. Pertanto è fatto espresso divieto ai
concorrenti, a pena di esclusione, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento se l’impresa ausiliaria è una società
di capitali o comunque un soggetto diverso da una cooperativa sociale.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 32 – (Garanzie a corredo dell'offerta)
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al due per cento del prezzo a
base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
12
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
Art. 33 - (Comunicazioni e scambi di informazioni)
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
che hanno presentato un'offerta avverranno per via elettronica tramite posta elettronica certificata.
Art. 34 - (Criteri per la scelta dell'offerta migliore)
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 35 - (Criteri per la valutazione delle offerte)
In ossequio ai principi di economicità e parità di trattamento, l’offerta tecnica dovrà essere costituita da un
progetto redatto in non più di n. 20 cartelle formato A4 carattere times new roman o simile, corpo 10
interlinea 1,5 per la gestione del servizio oggetto dell'offerta corredato della documentazione (modulistica,
grafici, prospetti, etc.) ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso (gli
allegati non rientrano nel computo delle 20 pagine).
Il mancato rispetto di queste disposizioni non comporta motivo di esclusione, ma la commissione giudicatrice
ne terrà conto nella valutazione dell'offerta tecnica (valutazione trasversale a tutti i parametri)
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:
Progetto: fino a 90 punti per le modalità organizzative, di gestione e programmazione del servizio.
Si hanno a disposizione 10 punti per ognuno dei 9 parametri, 10 punti così graduati:
punti 0: proposta non esplicitata
punti 2: proposta poco sviluppata, appena accennata o generica
punti 4: proposta sviluppata ma insufficiente e inidonea allo scopo
punti 6: proposta sviluppata sufficientemente e idonea allo scopo, ma da potenziare
punti 8: proposta concreta, ben sviluppata in maniera articolata
13
punti 10: proposta di ottima qualità ed efficace, basata su una ponderata
valutazione di obiettivi, tempi, risorse umane, logistiche, strumentali ed economiche
Saranno considerate:
1.
proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e
comportamentali rispetto all’Accoglienza: max 10
2.
proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e
comportamentali rispetto alla Consulenza individuale o di gruppo: max 10
3.
proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e
comportamentali rispetto alla Attività di ricerca, aggiornamento e classificazione dei materiali
informativi: max 10
4.
proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e
comportamentali rispetto alla Consulenza orientativa e supporto alla ricerca attiva del lavoro: max 10
5.
proposte concrete riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e
comportamentali rispetto all’autoimpresa: max 10
6. proposte concrete di attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità relazionali e comportamentali riferite
ai contesti di riferimento in termini di integrazione con le altre istituzioni, in primo luogo i C.S.L.,
l’Agenzia regionale del Lavoro, la Scuola, le associazioni di categoria: max 10
7. gestione del personale: max 10
8. proposte aggiuntive: max 10
9. proposte concrete contenenti la definizione operazionale di standard di qualità dei servizi rispetto a
ciascuna delle attività di cui sopra: max 10
Il punteggio minimo, anche nell'ipotesi di offerta unica, di valutazione del progetto ammissibile è di 54 punti.
Offerta economica: fino a 10 punti.
Non sono ammesse offerte condizionate, pari o in aumento.
L'ordine di priorità viene stabilito mediante graduatoria partendo dal prezzo offerto più basso, al quale verrà
attribuito il punteggio 10. Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà applicata la seguente formula:
PA (prezzo dell'offerta analizzata) X 100: PB (prezzo più basso) = T
T - 100 = % di penalità
% di penalità X 0, 10 = P
10 - P = punteggio da attribuirsi
La gara sarà aggiudicata all’Offerta che conseguirà il punteggio maggiore complessivo.
Il punteggio, per quanto riguarda i decimali, sarà determinato in centesimi con arrotondamento al centesimo
inferiore se il terzo decimale è fino a 4 o superiore se il terzo decimale è pari o superiore a 5.
Art. 36 - (Commissione giudicatrice)
Le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
163/06; la commissione sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e i commissari
diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. La Commissione,
nell'espletamento del proprio compito, opera verificando, da un lato, la congruenza del progetto presentato
dal concorrente con le deliberazioni quadro sui servizi da darsi in gestione e, dall'altro, con le specifiche
tecniche descritte dal capitolato.
14
Art. 37 - (Offerte anormalmente basse)
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle offerte in cui
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi
pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/06).
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Nella valutazione dell'anomalia delle offerte la Commissione di gara valuta che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/06 verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la
stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala. In alternativa la Commissione di gara potrà procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4 dell’art.
88 del D. Lgs. 163/06.
Art. 38 - Procedura di aggiudicazione
La commissione giudicatrice, nella data prevista dall’avviso di gara procederà in seduta pubblica all’apertura
dei plichi e delle buste contrassegnate dalla lettera A), e sulla base della documentazione in essa contenuta,
a verificare la correttezza della stessa ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.
Nella medesima seduta si procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera B), al solo fine di
verificarne il contenuto e contrassegnare la documentazione ivi contenuta, provvedendo al termine di detta
operazione alla loro chiusura e conservazione.
Si procederà parimenti alla fase verifica dei requisiti prevista dall’art. 48, 1° comma del D. Lgs. 163/06.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione procederà alla riapertura delle suddette
buste contrassegnate con la lettera B), al fine di valutarne il contenuto assegnando il punteggio sulla base
dei criteri previsti dal presente capitolato.
Infine, in seduta pubblica, presso la medesima sede nell’ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti
mediante pec con cinque giorni (salvo urgenza motivata) di anticipo sulla data della seduta, si procederà alla
lettura dei verbali delle sedute riservate e all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera C) contenenti
le offerte economiche, assegnando il punteggio derivante dall’applicazione della formula prevista dal
presente capitolato, concludendo con l’esecuzione della somma dei punteggi assegnati con quelli dell’offerta
tecnica e dichiarando aggiudicatario provvisorio il prestatore di servizi che avrà conseguito il maggior
punteggio complessivo.
Resta chiarito e inteso che:
_ non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
_ In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella
più vantaggiosa per l'Amministrazione.
15
_ Il recapito del piego - nel quale dovrà sempre essere specificato, in modo completo e leggibile il nome e
l'indirizzo della ditta offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
_ Il verbale di gara non avrà in nessun caso efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente.
_ Modalità dei pagamenti sono previsti nel presente capitolato.
_ L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
L'aggiudicatario potrà svincolarsi dall'offerta decorsi 120 giorni dalla data di presentazione della stessa
senza che il Comune abbia provveduto alla stipula del contratto.
Art. 39 - (Costi avvisi di aggiudicazione)
Si applicano le disposizioni di cui al comma 35 del D.L. 18-10-2012 n. 179 ovvero che le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (convertito in Legge 21 dicembre
2012 n. 221).
Art. 40 - (Informativa sulla privacy)
Ai sensi del T.U. sulla privacy in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: Il
conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione
richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale
rifiuto di rispondere comporterà l’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione. I soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
_ Il personale interno all’amministrazione coinvolto nel procedimento;
_ I concorrenti partecipanti alla gara;
_ Ogni altro soggetto legittimato ai sensi della legge n. 241/1990;
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice.
Villacidro, li 28 novembre 2013
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
(f.to digitalmente) Dr. Roberto Spanu
16
Scarica

Capitolato - Comune di Villacidro