Tutto
ANNO XX - n. 03
MAGGIO 2010
impresa
www.cgiamestre.com
Periodico mensile - Registrazione Tribunale di Venezia n.924 del 08/03/1988 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art.1, comma1, DCB Venezia - Proprietà dellʼAss. Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA, redazione in via Torre Belfredo 81/D-E, Mestre VE - Direttore responsabile Renato Mason
Realizzazione grafica e impaginazione IDEAAZIONE via Felisati 24 Mestre VE - Stampa Arti Grafiche Molin s.a.s. via Torino 109 Mestre VE.
tutto impresa
notiziein evidenza
› sindacale
› ambiente&sicurezza
a pagina 6
Odontotecnici: la dichiarazione di
conformità
a pagina 7
Tassa sulle gare
a pagina 16
Rifiuti: il produttore è responsabile
dello smaltimento
a pagina 21
Sistri ed edilizia
a pagina 22
Autorizzazione agli scarichi
› fisco
a pagina 11
La nuova cartella esattoriale
a pagina 12
Il decreto incentivi
a pagina 14
L'imposta per box e cantine
› lavoro
a pagina 24
Assunzione di un minore
a pagina 25
Pari opportunità per uomini e donne
Ufficio Segreteria / / Credito
➤ tel 041. 23 86 611
➤ fax 041. 97 52 43
Ufficio Ambiente / / Sicurezza
➤ tel 041. 23 86 637
➤ fax 041. 97 09 78
Ufficio Contabilità Semplificata
➤ tel 041. 23 86 620
➤ fax 041. 97 43 02
Ufficio Contabilità Ordinaria
➤ tel 041. 23 86 680
➤ fax 041. 96 13 22
Ufficio Tenuta Libri Paga
➤ tel 041. 23 86 640
➤ fax 041. 97 20 95
Ufficio Sindacale
➤ tel 041. 23 86 700
➤ fax 041. 98 45 01
Ufficio Cassa
➤ tel 041. 23 86 607
➤ fax 041. 97 52 43
Ufficio Amministrazione
➤ tel 041. 23 86 626
➤ fax 041. 97 52 43
Le nostre sedi
MESTRE, via Torre Belfredo, 81/d/e
tel 041. 23 86 611
fax 041. 97 52 43
[email protected]
MARGHERA, via Toffoli, 1/h - i
tel 041. 23 86 670
fax 041. 93 81 70
[email protected]
MARCON, Viale San Marco, 82
tel 041. 23 86 740
fax 041. 59 50 332
[email protected]
TRIVIGNANO, via Castellana, 185
tel 041. 23 86 660
fax 041. 54 60 486
[email protected]
CHIRIGNAGO, via Oriago, 2
tel. 041. 23 86 610
fax 041. 54 46 441
[email protected]
tutto impresa SINDACALE
cosmoprof 2010
grande successo di partecipazione
di acconciatori ed estetiste
Anche quest’anno grande
partecipazione all’edizione
2010 del Cosmoprof, evento
mondiale della bellezza,
svoltasi come di consueto alla
fiera di Bologna.
Viste le numerose richieste
infatti, quest’anno sono
stati messi a disposizione
dall’Associazione e dalla
Categoria 2 pullman.
I partecipanti hanno
potuto visitare con grande
soddisfazione i padiglioni
fieristici con novità ed eventi
ricchi di approfondimenti,
eventi- spettacolo, conferenze,
workshop, atelier e
protagonisti dell’estetica
internazionale dal settore
profumeria e cosmetica,
all’acconciatura, estetica,
packaging e industria delle
Spa.
Tra le novità della
43esima edizione c’è
stata la figura dei visionary
men, protagonisti di
successo in specifiche aree
merceologiche del beauty:
Joël Desgrippes per il
packaging, Christine Nagel e

4
Elie Papiernik per la
profumeria, Andrew
Gibson per il settore
Spa, John Nollet,
l’hairstylist delle star
e Deborah Lippman,
la manicurista più
richiesta dagli stilisti.
A moderare le
conferenze, il
“visionario”
d
dell’industria
ccosmetica
T
Thibault Ponroy,
e a presiedere la
m
manifestazione
n
nella sua globalità,
A
Aureliana De Sanctis,
amministratore
a
delegato di SoGeCos
d
Spa.
S
Nel segno della
ssostenibilità, la nuova
iniziativa GREEN-volution
dedicata alla cosmesi naturale
e biologico –organica, con
relativo eco-packaging ed ecomanifesto per aiutare il pianeta
con piccoli gesti quotidiani,
meno phon per lei e lamette
non usa e getta per llui.
i Tra
T i
massimi esponenti dell’area
verde presenti a Bologna,
il visionary man Horst M.
Rechelbacher, fondatore di
Aveda e creatore di Intelligent
Nutrients, un’azienda di
prodotti a base di ingredienti
vegetali coltivati in una fattoria
nel Wisconsin.

Qualche numero di
questa edizione: 147
mila visitatori, 33.400 gli
operatori esteri, 2.254 le
aziende che hanno partecipato
come espositrici, di cui 1.325
estere.
tutto impresa SINDACALE
25 aprile: il “bocolo”
artigiani e ragazzi delle medie
alla casa di riposo di via spalti

Come ormai d’abitudine
la categoria dei Fioristi
ha rinnovato anche quest’anno
la tradizionale consegna del
“bocolo” per il 25 aprile,
rivolgendo in particolare
l’omaggio floreale alle ospiti
della Casa di riposo “ Antica
Scuola dei Battuti” di via Spalti
a Mestre.
L’iniziativa è stata molto
apprezzata, grazie anche
alla festosa presenza di una
trentina di ragazzi delle
scuole medie Giulio Cesare
e Manunzio di Mestre, che
hanno affiancato nella
distribuzione dei “bocoli”
i nostri dirigenti artigiani,
Renata Gandini, Paolo
Fagherazzi, e Roberto
Bottan.
Festa del “bocolo”:
la leggenda narra che….
Il giorno 25 aprile, a Venezia,
ia,
si usa donare alla propria
amata una rosa rossa. La
cosiddetta festa del “bocolo”
”
ha le sue origini nella
leggenda della contrastata
storia d’amore tra la
nobildonna Maria Partecipazio
azio
ed il trovatore Tancredi.
Nell’intento di superare gli ostacoli
della diversità di classe, Tancredi parte per la
guerra cercando di ottenere fama e rispetto.
Purtroppo però, dopo essersi valorosamente
distinto in guerra, cade ferito a morte sopra
un roseto che si tinge con il suo sangue.
Tancredi
Tancred morente affida al paladino Orlando
un bocciolo di quel roseto perché lo
consegni alla sua amata. Orlando
fedele alla promessa, giunge
a Venezia e, nel giorno di San
Marco,
consegna alla nobildonna il
M
bocciolo
bocciol del perito spasimante. La mattina
seguente,
seguente Maria Partecipazio viene trovata
morta con
co il bocciolo rosso posato sul cuore e
da allora gli
g amanti veneziani usano quel fiore
come emblematico
pegno d’amore.
emblem
5
tutto impresa SINDACALE
odontotecnici
modificata la dichiarazione di conformità
Tra le principali novità
prevista dalla modifica:
l’obbligo di riportare nella
dichiarazione di conformità le
caratteristiche specifiche del
prodotto indicate dal medico
nella sua prescrizione ed
anche il nome e l’indirizzo del
fabbricante della protesi.
E’ questo quello che
prevede il decreto
legislativo 25 gennaio 2010,
n. 37: “Attuazione della
direttiva 2007/47/CE che

modifica le direttive
90/385/CEE per
il ravvicinamento
delle legislazioni
degli stati membri
relative ai dispositivi
medici impiantabili
attivi, 93/42/CE
concernente i
dispositivi medici
e 98/8/CE relativa
all’immissione sul
mercato dei biocidi”.
SCHEMA CON LE MODIFICHE INTERVENUTE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Testo precedente
Testo con le modifiche della 47/2007 (D.to Leg.vo 37/2010)
2. La dichiarazione contiene le indicazioni
seguenti:
2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
2.1. Per i dispositivi su misura:
- il nome e l’indirizzo del fabbricante;
- i dati che consentono d’identificare il
dispositivo in questione;
- i dati che consentono d’identificare il dispositivo in questione;
- la dichiarazione che il dispositivo in
questione è destinato ad essere utilizzato
esclusivamente per un determinato paziente,
con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona
autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se
del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del dispositivo di
cui alla prescrizione medica;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme
ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato
I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti
essenziali che non sono stati interamente
rispettati, con debita motivazione.
6
- la dichiarazione che il dispositivo in questione è destinato ad
essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente,
con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che ha
prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto
ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del prodotto indicate dalla
prescrizione;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti
essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione
dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati,
con debita motivazione.
tutto impresa SINDACALE
tassa sulle gare
da maggio 2010 si paga online!
E’ stata
pubblicata la
deliberazione
con le istruzioni per pagare
all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la tassa sulle
gare. Il contributo è dovuto
d
da amministratori, imprese e
professionisti che partecipano
a
ad appalti di lavori, servizi
e forniture, per sostenere
l’Authority della vigilanza.
Gli importi restano invariati
rispetto al 2009.
Per eseguire il pagamento
è prima necessario
iscriversi online al nuovo
“servizio di riscossione”
che sarà disponibile sul sito
dell’Autorità, www.avcp.it, dal
1 maggio 2010.
revisione ascensori:
risparmiati 6 miliardi di euro!
di euro. Nella sentenza si
sottolinea che l’ordinamento
vigente impone già ai
proprietari di immobili dotati
di ascensori due verifiche
annuali e una straordinaria ad
opera di tecnici specializzati
ed autorizzati, con i relativi
costi di non limitato livello.
E’ stato quindi annullato un
provvedimento che avrebbe
causato ulteriori spese a
condomini e proprietari di casa,
calcolate in 6 mld di euro.
PARTE IL NUOVO CORSO
per
AUTOTRASPORTATORI
Temi:
I NOSTRI CORSI

Il Tar del Lazio ha
annullato (con sentenza
nr.5413 del 2010) il decreto
del Ministero dello sviluppo
economico del 23 luglio dello
scorso anno, che imponeva
una verifica straordinaria
degli impianti installati e
messi in esercizio prima del
1999. Tale operazione sarebbe
costata attorno ai 6 miliardi
✓ IL CORRETTO UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E ANALOGICO;
✓ GLI ORARI DI GUIDA;
✓ LE INFRAZIONI E DETRAZIONI DI PUNTI DALLA PATENTE LA CQC
(Carta di Qualificazione del Conducente).
Durata: 6 ore.
SABATO 22 E SABATO 29 MAGGIO 2010 dalle ore 09.00 alle 12.00
Sede di svolgimento:
presso la vecchia sede della CGIA in via Torre Belfredo 81/d, Mestre
VENEFORM srl Tel 041 5040788 Fax 041 954687
[email protected] www.veneform.com
7
studi di settore:
al via i correttivi anticrisi per il 2009!
La Commissione degli Esperti,
nella riunione tenuta il 31
marzo (termine ultimo dopo
lo slittamento previsto dal
decreto “mille proroghe”) ha
dato il via libera ai correttivi da
applicare agli studi di settore
per adeguarli alla situazione di
crisi economica registrata nel
2009.
Gli interventi sono di tre tipi.

Interventi relativi
all’analisi di “normalità
economica”
Riguardano i soggetti che
presentano una contrazione dei
ricavi/compensi.
Incidono su:
durata delle scorte,
rotazione di magazzino,
tenendo conto di merci e
prodotti invenduti a seguito
della contrazione delle vendite.

Correttivi congiunturali
di settore
Riguardano i soggetti “non
congrui”.
Vengono considerati:
la contrazione dei margini,
il minor utilizzo degli impianti.
Per professionisti che operano
a prestazioni, l’intervento tiene
cconto del possibili aumento
del peso degli acconti sul
d
ttotale dei compensi.

Correttivi
congiunturali
iindividuali
R
Riguardano i soggetti “non
ccongrui” che presentano
a
anche una contrazione dei
rricavi/compensi.
IIn questo caso, i coefficienti
ccongiunturali strutturali e
tterritoriali individuano il
g
grado di crisi registrato dal
ssingolo soggetto.
8
ASSICURA
s.a.s.
di Granzo Andrea
ASSICURA s.a.s. è in grado di offrirti condizioni
particolarmente vantaggiose sui prodotti
assicurativi sotto riportati e su molti altri ancora.
CHIAMA LO 041 5042 816
ASSICURA S.A.S. VIA FILIASI 86/88 MESTRE
tutto impresa FISCO
mancata dichiarazione:
quali sanzioni devi pagare
se non presenti la dichiarazione?
L’Agenzia delle Entrate
chiarisce termini e procedure
che devono essere seguite per
regolarizzare, con notevoli
benefici per quanto riguarda le
sanzioni dovute, le violazioni
relative alla tardiva, mancata
o irregolare presentazione
delle dichiarazioni (Circolare
n. 11 del 12.3.2010).
Dichiarazione “integrativa”
presentata oltre i 90 giorni ma
entro il 30 settembre 2010
Bisogna distinguere i due
seguenti casi:
✓ NON risultano maggiori
imposte dovute
È dovuta la sanzione minima,
prevista per la dichiarazione
omessa, ridotta a 1/10: € 25.
relativa a periodi d’imposta
precedenti il 2008 ancora
oggetto di accertamento.
✓ Risultano maggiori imposte
dovute
Oltre alla sanzione di € 25,
è dovuto il 10% dell’imposta,
p
pari a 1/10
della sanzione
d
p
prevista in caso
di dichiarazione
d
““infedele ” (100%
dell’imposta).
d
Quest’ultima
Q
ssanzione prevede
maggiorazioni
m
sse i redditi
omessi nella
o
dichiarazione
d
originaria
o
ssono prodotti
all’estero (30%)
a
e se derivano da
attività finanziarie
a
detenute nei Paesi
d
ccompresi nella
black-list (100%).
b
Dichiarazione integrativa
In questo caso,
successivamente alla
presentazione della
dichiarazione, l’iniziativa passa
all’Ufficio per la contestazione
delle sanzioni:
- sanzione per l’omessa
dichiarazione (minima € 258),
- sanzione sulle eventuali
maggiori imposte dovute
(100%).
Le sanzioni potranno essere
definite in forma agevolata
in relazione alle modalità di
contestazione delle violazioni.
Entro il 30
E
ssettembre 2010
dovrà essere
d
vversata anche la
maggior imposta
ed i relativi interessi.

IN CASO DI:
Dichiarazione omessa
E’ considerata omessa la
dichiarazione presentata dopo
90 giorni dal termine di legge.
Le sanzioni, contestate con atto
di accertamento, sono:
- sanzione per l’omessa
dichiarazione (minima € 258),
- sanzione sulle eventuali
maggiori imposte dovute
(minimo 120%).
Le sanzioni potranno essere
definite in forma agevolata
in relazione alle modalità di
contestazione delle violazioni.
Vengono considerati anche i
casi di dichiarazione omessa
e dichiarazione integrativa
ERRATA CORRIGE
Nell’articolo “La vendita dei beni per i quali non è possibile detrarre l’iva assolta sull’acquisto”, apparso nel numero
di febbraio 2010, il secondo punto della casella di destra della seconda parte della tabella, è rettificato come segue: “la
parte rimanente: fuori campo iva. Fattura emessa ai sensi del 4° comma dell’articolo 13 del DPR 633/72”
10
tutto impresa FISCO
cartella esattoriale:
come sara’ quella nuova?

Con un comunicato
stampa del 20 marzo
scorso l’Agenzia delle Entrate
informa di aver predisposto,
con la collaborazione di
Equitalia spa (concessionario
della riscossione) e delle
associazioni dei consumatori,
un nuovo modello di cartella di
pagamento.
L’obiettivo principale è
stato quello di rendere la
cartella esattoriale più
chiara e leggibile da parte
dei contribuenti; infatti la
nuova cartella ha queste
caratteristiche:
più facile da leggere e da
capire,
meno pagine da sfogliare,
spiegazioni e avvertenze
confezionate di volta in volta su
misura.
Le principali novità della
cartella semplificata
> Quadro di sintesi
Già in apertura è predisposto
un quadro sintetico del debito
del contribuente che:
- riassume le somme da
versare,
- indica gli enti creditori
(Agenzia delle Entrate, Inps,
Dogane, Comune, Regione
ecc.),
- indica le modalità di
pagamento ed il termine di
60 giorni dalla notifica entro
il quale deve essere eseguito
il pagamento (con un accenno
anche alla possibilità di
rateazione).
> Le indicazioni complete
Il secondo foglio, oltre che
indicare in modo ben visibile il
nome e l’indirizzo dell’ente che
ha consegnato il ruolo
al concessionario,
contiene la sezione
“Dettaglio degli
importi dovuti” dove,
con una grafica tutta
nuova, viene decritta
nei particolari ogni
singola voce.
Informazioni
dettagliate sono
fornite in merito
alle modalità di
pagamento e alla
possibilità di accedere
alla rateazione del
pagamento.
> Avvertenze su
misura
La nuova cartella
dedica più spazio
alle avvertenze,
differenziate di volta
in volta in base alla
natura delle somme
iscritte a ruolo.
L’obiettivo è
circostanziare
adeguatamente
il motivo della
iscrizione a ruolo in
modo da consentire
al contribuente di
attivarsi se ritiene di
essere stato chiamato
in causa per errore.
> Informazioni utili
L’ultima sezione della
cartella contiene
tutte le informazioni
sulle spese di
notifica, i compensi
dei riscossione, gli
interessi e le somme
aggiuntive.
11
tutto impresa FISCO
il decreto “incentivi”..
…continua!

E’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del
26 marzo il decreto legge che
ha stanziato, per il 2010, 300
milioni di euro a sostegno
della domanda di alcuni settori
produttivi “finalizzata a obiettivi
di efficienza energetica,
eco-compatibilità e di
miglioramento della sicurezza
sul lavoro.
Pochi giorni dopo è stato reso
pubblico il decreto ministeriale
che stabilisce i criteri di
assegnazione del fondo.
Si tratta, in concreto, di
sconti che gli acquirenti
potranno ottenere
direttamente dai venditori
fino al raggiungimento degli
importi massimi che il decreto
ministeriale stabilisce per
ogni comparto. (tabella a
fianco)

Si fa notare che i
benefici illustrati sono
destinati sia al consumo
“privato” (elettrodomestici,
cucine, immobili abitativi)
che alle imprese (rimorchi
e semirimorchi, macchine
12
agricole e movimento terra,
gru a torre per l’edilizia,
variatori di velocità ecc.).
Naturalmente, per ognuno di
questi incentivi è prevista una
specifica procedura.
Per esempio, dovrà essere
dimostrata la rottamazione
dei beni sostituiti con quelli
acquistati con l’incentivo o
dovrà essere dimostrato o
certificato il raggiungimento
del risparmio energetico
nel caso dell’acquisto
dell’immobile nuovo ad alta
efficienza energetica.
E’ prevista la revoca del
contributo in caso di assenza
di uno o più requisiti richiesti
per i beni acquistati, o di
documentazione incompleta o
irregolare o, infine, di mancata
osservanza delle procedure da
parte dei venditori.
Si tenga presente che
l’incentivo viene riconosciuto
fino ad esaurimento del fondo
stanziato.
Sta quindi per essere
predisposta una procedura
che consenta al venditore di
verificare, in tempo reale,
la disponibilità di fondi e di
“prenotare” immediatamente
la vendita.
Le vendite con l’incentivo
iniziano nel mese di aprile e
si prevede che, vista anche
la modesta entità degli
stanziamenti, si concluderanno
nell’arco di un mese.
Il venditore, che riconosce lo
sconto all’acquirente, verrà
rimborsato del minor incasso
in tempi brevi: i fondi infatti,
già disponibili, vengono a
mano a mano depositati dal
Ministero dello Sviluppo
presso Poste Italiane spa e da
questa girati ai beneficiari.
Si noti che è stata abbandonata
la procedura del credito
d’imposta – già utilizzata in
precedenti simili occasioni – in
quanto, evidentemente, poco
gradita ai venditori.
tutto impresa FISCO
Sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed
elettrodomestici da incasso ad alta efficienza
Sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di
libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici
Acquisto di motocicli nuovi fino a 400 cc o con potenza non superiore
a 70 kw di categoria “euro3” con contestuale rottamazione di un
ciclomotore “euro0” o “euro1”
Sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori
a basso impatto ambientale
Acquisto di stampi per la laminazione sotto vuoto degli scafi da
diporto
fondo
stanziato
sconto
€ 60 milioni
10% del costo (max € 1.000)
€ 50 milioni
20% del costo (max da € 80
per forni e piani cottura a €
500 per cappe climatizzate)
€ 12 milioni
10% del costo
(max € 750).
20% del costo
Ciclomotori ad alimentazione
elettrica, doppia o esclusiva:
(max € 1.500)
10% del costo (max € 1.000)
€ 20 milioni
Acquisto di rimorchio nuovo a timone o ad assi centrali, categoria
04, dotato di dispositivo Abs, con contestuale radiazione di un
rimorchio con più di 15 anni di età, non dotato di dispositivo Abs
€ 8 milioni
50% del costo (max €
200.000 per azienda)
€ 1.500
per rimorchio
€ 2.000
se dotato anche di sistemi di
controllo della stabilità
Acquisto di semirimorchio nuovo di categoria 04, dotato di
dispositivo Abs, con contestuale radiazione di semirimorchio con
più di 15 anni di età non dotato di dispositivo Abs
€ 3.000
per semirimorchio
€ 4.000
se dotato anche di sistemi di
controllo della stabilità
Acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese
quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria “Fase IIIA”
(attrezzature), in sostituzione, con rottamazione, di macchine o
attrezzature agricole e movimento terra, di fabbricazione anteriore
al 31.12.1999, della stessa categoria dei quelle sostituite e con
potenza non superiore del 50% all’originale rottamato.
€ 20 milioni
10% del costo di listino a
condizione che il venditore
pratichi un ulteriore sconto
del 10%
Acquisto di gru a torre per l’edilizia, previa rottamazione di gru a
torre per l’edilizia messa in esercizio prima del 1° gennaio 1985
€ 40 milioni
20% del costo
(max € 30.000)
Acquisto e installazione di variatori di velocità, acquisto di motori
ad alta efficienza, acquisto di Ups ad alta efficienza, acquisto di
batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle
perdite di energia elettrica
€ 10
milioni
20% del costo
(max da € 40 per i variatori
di velocità a € 200 per le
batterie di condensatori)
€ 20 milioni
€ 50
a favofre di persone fisiche di
età compresa fra i 18 e i 30
anni
Nuova attivazione di banda larga
Immobili ad alta efficienza energetica, di nuova costruzione, come
prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria
migliore di almeno il 30% rispetto a valori standard prestabiliti
Immobili ad alta efficienza energetica, di nuova costruzione, come
prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria
migliore di almeno il 50% rispetto a valori standard prestabiliti
€ 60 milioni
€ 83 per mq di superficie
utile
(max € 5.000)
€ 116 per mq di superficie
utile
(max € 7.000)
13
tutto impresa FISCO
box e cantine:
quale imposta si paga?

La Direzione
Centrale
del Contenzioso
dell’Agenzia
delle Entrate ha rilevato un
comportamento non uniforme
da parte degli Uffici periferici
a proposito della tassazione ai
fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale degli atti
di compravendita di fabbricati
abitativi e più pertinenze.
Più precisamente è stato
riscontrato che alcuni uffici
periferici pretendevano
l’applicazione delle tre imposte
– con il trattamento agevolato
della “misura fissa” (168 euro)
– in relazione al trasferimento
di ciascuna pertinenza nel caso
in cui queste scontino aliquote
diverse.
L’ipotesi più frequente in cui
questa circostanza si verifica
è l’acquisto della “prima
casa”, ove l’aliquota agevolata
iva del 4% è applicabile solo
al fabbricato abitativo e ad
una pertinenza per ciascuna
categoria catastale C2, C6 e
C7; alle pertinenze ulteriori è
applicata l’aliquota del 10% o
del 20%.
Si è voluto, quindi, fare
chiarezza, sia per realizzare
un comportamento uniforme
tra gli Uffici periferici, sia
per eliminare il rilevante
contenzioso che si è nel tempo
creato.
Premesso che, ai fini
dell’imposta di registro, se un
atto contiene più disposizioni
che non derivIno le une dalle
altre per loro intrinseca
14
n
natura,
ciascuna di
esse
è soggetta ad
e
imposta come se
fosse un atto distinto,
mentre
se le disposizioni contenute
nell’atto (in questo caso
chiamato “complesso”) sono
rette da una unica causa, per
cui derivano necessariamente
le une dalle altre, l’imposta
deve essere applicata come
se l’atto contenesse una sola
disposizione che dà luogo alla
tassazione più onerosa.
IL CASO
Viene esaminato il caso di un
atto di compravendita tra le
stesse parti, di un immobile
abitativo e di più pertinenze,
soggetti ad iva.
Occorre, innanzitutto, verificare
l’esistenza del vincolo
pertinenziale, che ricorre in
presenza di un:
- requisito oggettivo:
destinazione durevole e
funzionale di un bene a servizio
od ornamento del bene
principale, e di un
- requisito soggettivo:
consistente nella volontà del
proprietario del bene principale
di mettere la pertinenza in
un rapporto di strumentalità
funzionale con il bene
principale.
Fatte queste premesse e queste
precisazioni, analizziamo la
tassazione ai fini delle singole
imposte.
Imposta di registro
In virtù del principio di
alternatività tra l’iva e l’imposta
di registro, la vendita soggetta
a iva è soggetta a imposta di
registro “in misura fissa” (euro
168).

Poiché non c’è dubbio
che la compravendita
del fabbricato abitativo e
delle pertinenze rappresenti
un negozio “complesso”
riconducibile ad un unico
schema negoziale, ne consegue
che l’imposta di registro in
misura fissa deve essere
applicata una volta sola per il
trasferimento dell’abitazione e
delle pertinenze, a prescindere
dall’aliquota iva, anche
differente, ad esse applicabile.
Imposte ipotecaria e catastale
Ai fini di queste imposte,
la legge prevede che, per i
fabbricati diversi da quelli
strumentali, l’imposta sia
applicata in misura fissa (anche
in questo caso di 168 euro) se
la compravendita è soggetta ad
iva.

Analogamente a quanto
affermato per l’imposta
di registro, in presenza di un
unico negozio “complesso”
tra le medesime parti
contraenti, avente per oggetto
un fabbricato abitativo e più
pertinenze, anche queste due
imposte vengono applicate
ciascuna una sola volta.
In conclusione, l’atto di cui si è
trattato sarà assoggettato, ai
fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, alla
tassazione “in misura fissa”, tre
volte e ogni volta per 168 euro.
ti ricordo che...
MEDICINA DEL LAVORO
SOPRALLUOGO IN AZIENDA
E VISITE MEDICHE
Il nostro servizio di Medicina del Lavoro mette a disposizione
un team di Medici del Lavoro qualificati e la necessaria
strumentazione in base alla tipologia di controllo previsto
dal “Protocollo Sanitario”:
➜
➜
➜
➜
➜
➜
Audiometria - Spirometria
Valutazione Clinico-Funzionale del Rachide
Screening Oculistico
Esami Bioumorali e Tossicolocigi (mediante prelievo)
Test anti-droga
Alcol test
Viene inoltre data la possibilità di effettuare
e visite mediche del Vostro personale
lavoratore direttamente nella sede
dell’azienda.
Precisiamo che per non incorrere
in sanzioni in caso di controllo, è
necessario avvisare tempestivamente
il servizio di medicina del lavoro ogni
volta ci sia una nuova assunzione,
un rientro da malattia o infortuni
con assenza superiore a 60 gg e
maternità, affinché sia predisposta
al piùpresto la visita medica del
lavoratore, con particolare
attenzione in caso di lavoratore
minorenne.
UFFICIO MEDICINA DEL LAVORO
Mestre - via Torre Belfredo 81/A
Tel. 041 23.86.606
Fax. 041 23.86.616
Mail: [email protected]
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
i rifiuti:
il produttore è anche responsabile
del loro smaltimento
Si ricorda quanto emerso dalla
sentenza del TAR del Veneto
n. 40/09, sull’argomento più
volte trattato in passato:
il produttore è responsabile
in solido con il trasportatore
ed il destinatario di eventuali
trasgressioni alla normativa
della responsabilità del
produttore del rifiuto in caso
di affidamento a soggetti non
abilitati e/o autorizzati alla
gestione finale dello stesso.
Il Tribunale amministrativo
ha confermato che in caso
di affidamento del rifiuto a
soggetti terzi per la gestione
finale dello stesso (trasporto
e smaltimento o recupero),
il produttore deve accertarsi
che il trasportatore ed
il destinatario del rifiuto
siano abilitati/autorizzati
alla gestione dello stesso.
In caso contrario, in caso di
affidamento a soggetti non
idonei alla gestione del rifiuto,
sulla corretta gestione
del rifiuto. Ad esempio, il
produttore è corresponsabile
di un deposito incontrollato
di rifiuti, sanzionato
pesantemente, effettuato dal
destinatario finale non idoneo,
al quale ha affidato la gestione
del proprio rifiuto.
16
Altro importante aspetto da
non sottovalutare riguardo
alla gestione del rifiuto, è la
corretta compilazione del
formulario di identificazione
(documento che accompagna
il trasporto dei rifiuti speciali
prodotti dall’azienda). La
compilazione è una delle
importanti responsabilità in
capo al produttore/detentore
dei rifiuti. Nonostante,
infatti, il formulario sia
frequentemente compilato
d trasportatore, il
dal
p
produttore/detentore,
apponendovi
a
la propria
firma, è pienamente
r
responsabile
di quanto
d
dichiarato
nello stesso.
La
L responsabilità del
trasportatore,
t
secondo
anche
un parere espresso
a
dal
d Comitato dell’Albo
Nazionale
dei Gestori
N
Rifi
R uti, è limitata al
trasporto.
Egli risponde
t
in
i caso di irregolarità
relative
solo a tale
r
attività,
quali, ad esempio,
a
un’evidente
diversità fra
u
quanto
trasportato e la
q
descrizione
dei rifiuti
d
contenuta
nel formulario,
c
senza
s
necessità di
ricorrere
a specifiche
r
analisi;
modalità di
a
trasporto manifestamente non
rispondenti alla normativa.

Da quanto sopra, emerge
che la responsabilità del
produttore di un rifiuto non
si esaurisce con la consegna
a terzi dello stesso per le
operazioni di gestione finale,
ma è proprio in quel momento
che è necessario aumentare
la propria vigilanza per non
concorrere in responsabilità di
altri sulla scorretta gestione
del proprio rifiuto.
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
nuova direttiva
macchine:
quali sono le novità ?
I decreto è entrato
Il
iin vigore il 6 marzo
2010 abrogando il DPR
2
4
459/1996 sulla materia,
ad esclusione di poche
a
eccezioni.
e
Il decreto in esame riguarda
principalmente produttori,
ccommercianti e noleggiatori
d
di macchine.
Tra le novità
principali, sono state
p
prese in considerazione
anche le quasi-macchine:
insiemi che costituiscono
quasi una macchina, ma che,
da soli, non sono in grado di

E’ stato pubblicato
bbli
il D
D.Lgs.
L
17/2010 di recepimento della
nuova direttiva macchine (S.O.
n. 36 della Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 2010).
garantire un’applicazione ben
determinata.
Le quasi-macchine sono
unicamente destinate
ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine
o ad altre quasi-macchine
o apparecchi per costituire
una macchina disciplinata dal
decreto. Anche per le quasimacchine sono stabilite ora
procedure di valutazione
della conformità, da parte del
fabbricante o suo mandatario,
prima dell’immissione sul
mercato.
gravidanza:
attenzione alla valutazione preventiva dei rischi sul lavoro
In materia di tutela e sostegno
della maternità e della
paternità, il datore di lavoro
(art.11, D. Lgs. 151/01) ha
l’obbligo di valutare i rischi per
la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, con particolare
riguardo a situazioni di rischio
per la gravidanza e fino a sette
mesi dopo il parto, nel periodo
dell’allattamento.
A seguito della valutazione, il
datore di lavoro deve informare
le lavoratrici sui risultati della
stessa e sulle conseguenti
misure di prevenzione e
protezione adottate. Il decreto,
infatti, riporta un elenco di
attività vietate per le lavoratrici
in caso di gravidanza. Il divieto
può essere esteso anche fino a
sette mesi dopo il parto.
Come chiarito anche
dalla Circolare del
Ministero del Lavoro
n.3328 del 16/12/02, la
valutazione dei rischi
deve essere contestuale
alla valutazione dei rischi
generica e preventiva,
allo scopo di informare
le lavoratrici presenti
su eventuali rischi per
la gravidanza e per il
periodo dell’allattamento,
presenti nel luogo di
lavoro.
Non si deve
aspettare che la
lavoratrice comunichi il
proprio stato di gravidanza per
procedere alla valutazione.

17
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
occhio ai rifiuti:
è scaduto il termine di iscrizione al sistri
Facciamo seguito alle
precedenti informazioni fornite,
per comunicare che sono
scaduti i termini per l’iscrizione
delle aziende al nuovo sistema
di tracciabilità dei rifiuti,
denominato SISTRI.
Cogliamo l’occasione per
ricordare brevemente quali
aziende sono soggette al nuovo
sistema e le prossime date di
attuazione dello stesso.

Sono obbligate
all’iscrizione tutte le
aziende che operano attività
professionale di gestione dei
rifiuti (trasporto, recupero,
deposito etc.) nonché TUTTE
LE AZIENDE produttrici di
rifiuti speciali che attualmente
sono soggette all’obbligo del
MUD e gestiscono gli obblighi
18
amministrativi connessi ai
rifiuti con registri e relativi
formulari.
La prossima tappa di
attuazione del sistema SISTRI
sarà la consegna da parte delle
CCIAA o soggetti convenzionati
(tra cui le Associazioni di
categoria), dell’hardware
e del software necessari
all’operatività del sistema.
Le aziende saranno avvisate
direttamente per la data di
consegna del materiale in
questione.
La prossima scadenza
prevista dal SISTRI, riguarda
l’operatività dello stesso
sistema. TUTTE LE AZIENDE
INTERESSATE dovranno gestire
il carico, scarico ed il trasporto
dei rifiuti secondo le NUOVE
MODALITA’ TELEMATICHE a
partire dalle seguenti date:
Dal 13/07/2010 per i così detti
gestori professionali di rifiuti
e per le aziende con oltre 50
dipendenti;
Dal 12/08/2010 per
ttutte le altre aziende
iinteressate, non
ccomprese nel punto
a
a) precedente.
S
Si segnala infine i
s
seguenti
aspetti:
P un mese
Per
s
successivo
a
all’operatività
del
S
SISTRI,
accanto
a procedure
alle
t
telematiche
r
rimarranno
c
comunque
g obblighi di
gli
c
compilazione
di
r
registri
rifiuti e
f
formulari.
E
Entro
il 31
d
dicembre
2010, i
s
soggetti
obbligati
a
all’iscrizione
ed
a
all’attivazione
del
nuovo sistema, dovranno
comunicare al SISTRI, con
una sorta di ribattezzato
“miniMUD”, le informazioni
sui rifiuti gestiti relativamente
al periodo dell’anno 2010
precedente all’operatività del
SISTRI.
Le sanzioni per mancata o
omessa iscrizione e/o per non
corretta applicazione delle
“procedure SISTRI”, saranno
stabilite in un decreto di futura
approvazione.
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
impianti elettrici:
ricordati di farli controllare!
Fermo restando gli
F
obblighi relativi alle
o
modalità di verifica sulla
m
prima installazione e
p
ssulle verifiche periodiche
degli impianti di messa
d
a terra e di protezione
ccontro i fulmini
((disciplinati dal DPR
462/2001), si segnala che
4
ll’art. 86 del Testo Unico
ssulla Sicurezza (D.Lgs.
81/08) impone che il
8
datore di lavoro provveda
d
““affinché gli impianti
elettrici e di protezione contro
i fulmini siano periodicamente
sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle
norme di buona tecnica e
della normativa vigente
per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza
ai fini della sicurezza (…)
L’esito di tali controlli deve
essere verbalizzato e tenuto
a disposizione dell’autorità di
vigilanza”.
impresa familiare:
devi presentare il p.o.s.
Il P.O.S. (Piano Operativo di
Sicurezza) è un documento
ormai noto e utilizzato da
tempo da tutte le imprese che
eseguono attività in cantieri
temporanei o mobili. Esclusi
dall’obbligo di redazione
del POS sono sempre stati
i lavoratori autonomi che
eseguono la propria attività nel
cantiere da soli, senza nessun
tipo di collaborazione con altri
lavoratori (neppure autonomi).
Caso diverso è l’impresa
familiare, in presenza di soli
collaboratori familiari. Anche
se le aziende in questione
non sono soggette a tutti gli
obblighi di cui al D.Lgs. 81/08
e smi, nessuna eccezione
è prevista per il POS. L’art.
96 del D.Lgs. 81/08 e smi,
infatti, prevede esplicitamente
che “anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica
impresa, anche
familiare o con
meno di dieci
addetti […]” è
necessario che il
datore di lavoro
rediga “il piano
operativo di
sicurezza di cui
all’articolo 89,
comma 1, lettera
h)”.

L’impresa
familiare
quindi, pur non
ricadendo negli
obblighi generali
dettati dall’art.17
del D.Lgs.
81/08 e smi, è
esplicitamente
indicata tra gli
obbligati alla
redazione del POS.
19
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
acque da piazzali:
devono avere l’autorizzazione allo scarico industriale

L’autorizzazione allo
scarico di tipo industriale
è necessaria per qualsiasi
tipo di acque reflue, scaricate
da edifici od installazioni
in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione
di beni (artigianali), diverse
dalle acque reflue domestiche
e dalle acque meteoriche di
dilavamento. In alcuni casi,
tuttavia, le acque meteoriche di
dilavamento di piazzali o aree
scoperte possono costituire
uno scarico di tipo industriale
da sottoporre a specifica
autorizzazione.
Quando sono da considerarsi
scarichi di tipo industriale?
Secondo le indicazioni della
Regione (Piano di Tutela delle
20
Acque), le acque meteoriche di
dilavamento di piazzali o aree
scoperte sono da considerare
scarico di tipo industriale nei
seguenti casi:
✓ nel piazzale/area scoperta,
è svolta un’attività lavorativa,
anche minima (come, ad
esempio, lavaggio veicoli);
✓ nel piazzale/area scoperta,
sono depositati rifiuti,
materie prime o prodotti,
non protetti dall’azione degli
agenti atmosferici, che in
caso di dilavamento, possono
rilasciare sostanze pericolose.
Di conseguenza, in tutti i casi
in cui un’attività produttiva
generi scarichi liquidi non
assimilati agli scarichi di
tipo civile (secondo i criteri
stabiliti a livello nazionale
e locale), è necessario
richiedere ed ottenere specifica
autorizzazione allo scarico di
tipo industriale. Questo anche
qualora vi sia solo lo scarico
di acque meteoriche, se sono
presenti le condizioni sopra
indicate.
L’autorizzazione è rilasciata
dall’ente di competenza
(Comune o Provincia, secondo
i casi) ed ha validità di quattro
anni dal momento del rilascio.
La richiesta di rinnovo
deve essere presentata un
anno prima della scadenza
dell’autorizzazione.
La mancanza
dell’autorizzazione allo
scarico di tipo industriale,
comporta pesanti sanzioni
penali.
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
sistri ed edilizia:
attività in cantiere e obbligo di iscrizione al sistri
Il 29 aprile 2010, è scaduto
il termine entro il quale
effettuare l’iscrizione al nuovo
sistema di tracciabilità dei
rifiuti, denominato SISTRI, per
le imprese soggette.
In ambito edilizio le imprese
principalmente interessate
dall’obbligo di iscrizione al
SISTRI rientrano nelle seguenti
categorie:
attività di produzione di rifiuti
pericolosi;
attività con un numero di
addetti superiore a 10 e
produzione di rifiuti non
pericolosi diversi da quelli
derivanti da attività di
demolizione e costruzione;
attività di trasporto di propri
rifiuti pericolosi
Qualora
un’azienda,
Q
l
’ i d rientrante
i
in una delle situazioni sopra
riportate, non abbia provveduto
entro i termini ad iscriversi
al SISTRI, sarà soggetta alle
sanzioni previste per omesso o
ritardata iscrizione.
Caso diverso è il seguente.
Qualora un’azienda, nonostante
eventuali abilitazioni/
autorizzazioni, non abbia mai
eseguito attività di cui sopra
ovvero
cessi
o
l’attività
per la
l
quale
sarebbe
q
obbligatoria
o
l’iscrizione
al
l
SISTRI,
prima
S
della
scadenza
d
del
d termine
di
d iscrizione
o,
o comunque,
prima dell’inizio dell’operatività
del SISTRI (12 agosto 2010),
non è tenuta ad effettuare
la procedura di iscrizione al
SISTRI.
In ogni caso, in assenza
di iscrizione, le aziende
in esame non potranno
più esercitare l’attività
per la quale sarebbe stata
obbligatoria l’iscrizione al
SISTRI.

radiazioni ottiche
artificiali:
dal 26 aprile in arrivo i nuovi obblighi
Il 26 aprile 2010, entra
pienamente in vigore il Capo V
del Titolo VIII del DLgs. 81/2008
sulla prevenzione del “Rischio
da esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali” (cd ROA).
Il rischio in questione è
principalmente legato all’uso
di attrezzature, macchine
ovvero all’esecuzione di
lavorazioni in grado di
produrre radiazioni ottiche
pericolose; tra queste
segnaliamo in particolare:
saldatrici, operazioni di
lavorazione del vetro fuso,
operazioni di foto indurimento
e fotoincisione, “luce nera”
usata nei test non distruttivi,
fototerapia, lampade
abbronzanti.
Dal 26 aprile 2010, in
particolare, diventano
pienamente operative le
modalità di approfondimento
della valutazione dei rischi
secondo quanto previsto dal
decreto nonché le relative
sanzioni.
Si ricorda in ogni caso che,
secondo i principi generali
stabiliti dal D.Lgs.81/08 e
prima dal D.Lgs. 626/94, il
datore di lavoro, già prima
del 26 aprile 2010, doveva
procedere con la valutazione
di tutti i rischi compresi
quelli derivanti da ROA,
se ritenuto tra i fattori di
rischio significativo per i
lavoratori. Dal 26 aprile,
entrano pienamente a regime
i metodi e le relative sanzioni
previste dal D.Lgs. 81/08 per la
valutazione del rischio da ROA.
21
tutto impresa AMBIENTE&SICUREZZA
emissioni in
atmosfera:
richiedi l’autorizzazione entro il 31/12/2010
Entro il 31/12/2010, tutte
le imprese autorizzate alle
emissioni in atmosfera in
forma esplicita o tacita,
anteriormente al 1988, sono
tenute a presentare nuova
domanda di autorizzazione
alla Provincia, secondo quanto
previsto dal DLgs. 152/06.
autorizzazione
agli scarichi:
ricordati di rinnovarla entro fine anno!

L’A
L’Autorità
i à d’A
d’Ambito
bi
Territoriale Ottimale
“Laguna di Venezia” ha
deliberato al 31/12/2010, una
moratoria (prot. 1106/XII del
01/10/06) delle autorizzazioni
allo scarico in fognatura
relativa agli utenti industriali.
Tutte le autorizzazioni scadute
e non rinnovate, ovvero in
prossima scadenza, devono
ritenersi efficaci fino al
31/12/2010.
Le domande di rinnovo delle
autorizzazioni in questione
dovranno essere presentate,
secondo le nuove disposizioni
tecnico/amministrative del
regolamento di fognatura, con
congruo anticipo rispetto alla
scadenza del 31/12/2010. Entro
la data del 31/12, infatti,
Veritas sta già provvedendo
ad informare le aziende con
specifiche comunicazioni a
riguardo.
La domanda di rinnovo
dovrà essere corredata da
planimetrie attestanti lo stato
di fatto nonché da eventuali
progetti di adeguamento
al nuovo regolamento di
fognatura.
stress lavoro-correlato:
dal 1 agosto 2010 al via la valutazione
Tra gli obblighi di valutazione
dei rischi imposti al datore
di lavoro dal D.Lgs. 81/08 è
presente anche l’obbligo di
valutare i rischi legati allo
stress lavoro-correlato.
La valutazione dovrebbe
essere effettuata sulla base
delle indicazioni elaborate
dalla Commissione Consultiva
Permanente per la sicurezza
nei luoghi di lavoro, prevista
22
dallo stesso D.Lgs.81/08.
Tuttavia, la Commissione non
ha ancora elaborato specifiche
indicazioni in merito alla
valutazione in esame.
In ogni caso, la norma prevede
che, anche in assenza delle
indicazioni della Commissione,
l’obbligo della valutazione dello
stress lavoro correlato decorra
a far data dal 1° agosto 2010.
Attualmente, per la
valutazione, è stata
elaborata un’interessante
guida operativa a cura del
comitato interregionale della
prevenzione nei luoghi di
lavoro.
La guida è consultabile al sito:
http://www.ausl.mo.it/
dsp/spsal/doc_CTIPL/
DLgs_81_08_rischio_stress_
lavoro-correlato_marzo2010.
pdf

tutto impresa LAVORO
doveri del
lavoratore
quali sono le sue responsabilità?
Il codice civile (articolo 2104
c.c.) prevede che il lavoratore
debba svolgere diligentemente
l’attività lavorativa secondo
la natura della prestazione,
l’interesse dell’impresa e
quello superiore dell’interesse
nazionale.
Deve, inoltre, osservare le
disposizioni per l’esecuzione
e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e
dai collaboratori di questo dai
quali gerarchicamente dipende.
Se il lavoratore viola
quanto disposto, incorre
nelle sanzioni disciplinari
che rientrano tra i poteri del
datore di lavoro.
Il potere disciplinare del datore
di lavoro deve essere, nella sua
applicazione, proporzionato
alla gravità dell’infrazione
commessa.
Incorrerà in sanzioni
il lavoratore che, con
il suo comportamento,
avrà arrecato un danno
concretamente percepibile ed
economicamente apprezzabile.
Per l’applicazione, poi
della sanzione più grave
del licenziamento, il
comportamento posto in essere
dal lavoratore deve essere
stato tale da far venir meno
il rapporto di fiducia da parte
del datore di lavoro e pertanto
la presunzione che possano
verificarsi altri comportamenti
similari in futuro.
Sul punto una recente
pronuncia della Cassazione
(Cass. 14586/2009) ha precisato
che in caso di licenziamento per
giusta causa viene ed essere
determinante il comportamento
del lavoratore durante lo
svolgimento dell’attività
lavorativa, nel caso fosse in
dubbio la sua futura correttezza
nell’adempimento del lavoro
e in mancanza di inclinazione
ad attuare diligentemente gli
obblighi assunti.

23
tutto impresa LAVORO
assumi un minore?
è necessaria la visita medica

L’assunzione di un
minorenne è subordinata
all’espletamento della visita
medica preassuntiva.
Dal momento che varie
normative regionali hanno
previsto che le Asl non debbano
rilasciare più alcuni certificati
sanitari, tra cui quello di
idoneità fisica per l’assunzione
di minorenni, il Ministero del
lavoro con la lettera circolare
22 gennaio 2010, n. 1401 ha
dato indicazioni sul punto sia a
singole regioni sia richiamando
l’interpello del 19 luglio 2006
n. 1866 che prevedeva che la
visita medica potesse essere
effettuata da un medico
dipendente dell’azienda
sanitaria pubblica o che operi
in convenzione con essa.
sei un dipendente?
ecco le tue mansioni
Demansionamento: quando il
lavoratore viene assegnato a
mansioni inferiori rispetto a
quelle previste e concordate
nella lettera di assunzione.
La Cassazione, con pronuncia
11 novembre 2009, n. 23877
in cui è stato rilevato il
demansionamento di un
dipendente a seguito della
riclassificazione a livello
collettivo delle mansioni
previste, ha stabilito che
il contratto collettivo che
disponga la riclassificazione
delle mansioni, deve
mantenere le mansioni in base
alla specifica competenza
del dipendente, al fine di
garantire il livello professionale
acquisito, lo svolgimento
e l’accrescimento del suo
bagaglio di conoscenze ed
esperienze lavorative.
24
La legge consente al datore
di lavoro la possibilità di
modificare, per esigenze
di flessibilità inerenti
l’organizzazione aziendale,
le mansioni del dipendente,
tuttavia il lavoratore deve
svolgere le mansioni per
le quali è stato assunto e
“nel caso di assegnazione a
mansioni superiori ha diritto
al trattamento corrispondente
all’attività svolta.

Il caso esaminato dalla
Corte riguardava un
dipendente delle Poste Italiane
assunto con le mansioni
di perito e addetto alla
gestione delle trasmissioni
telegrafiche e di dati. Il
lavoratore, nello svolgimento
dell’attività lavorativa, veniva
invece destinato a mansioni
di maneggio di bollettini,
smistamento corrispondenza,
operazioni di facchinaggio
della posta.
Il datore di lavoro sosteneva
che ciò era conseguenza di una
riclassificazione del personale
a livello di contrattazione
collettiva per cui non era
più possibile distinguere
all’interno di ogni gruppo tra
mansioni superiori e inferiori.

La Corte di cassazione
ha dato ragione al
lavoratore specificando
che in caso di cambiamento
delle mansioni è necessario
accertare che le nuove
mansioni siano aderenti alla
specifica competenza del
dipendente, tenendo conto del
livello professionale acquisito
e garantendo lo svolgimento
e l’accrescimento delle sue
capacità professionali.
tutto impresa LAVORO
pari opportunità:
uomini e donne uguali nel lavoro!
Grazie al decreto legislativo
n. 5 25.01.2010, il divieto di
discriminazione e il divieto
di licenziamento in caso di
adozione internazionale sono
diventate realtà.
Con riferimento al primo
viene sancito il divieto di
“ogni discriminazione basata
sul sesso, che abbia come
conseguenza o come scopo di
compromettere o di impedire
il riconoscimento, il godimento
o l’esercizio dei diritti umani
e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico,
sociale, culturale e civile o in
ogni altro campo”.
Viene espressamente
prevista, inoltre, la parità di
trattamento e di opportunità
tra donne e uomini in ogni
settore, compreso quello
dell’occupazione, del lavoro
e della retribuzione, quindi il
compito è quello di impedire di
fatto l’uguaglianza fra uomo e
donna nell’accesso al lavoro,
nella promozione e nella
formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro, nella
retribuzione e relativamente
alle forme pensionistiche
complementari collettive.

Che cos’è la
discriminazione?
La discriminazione comprende
ogni trattamento meno
favorevole nei confronti
dell’uno o dell’altro sesso,
in ragione allo svolgimento
dell’attività lavorativa,
dello stato di gravidanza, di
maternità o paternità anche
adottive.
A tal proposito, con
riferimento alla maternità,
il divieto di licenziamento,
nell’ipotesi di adozione,
si applica fino ad un anno
dell’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
In caso di adozione
internazionale invece, il
divieto decorre dal momento
della comunicazione della
proposta di incontro con il
minore o della comunicazione
dell’invito di recarsi al
paese d’origine del minore
per ricevere la proposta di
abbinamento.
ditta artigiana
o industria?

L’Inps precisa ((nota 17.02.
2010 n. 4878) che, da un
punto di vista contributivo, alla
ditta che abbia fatto richiesta
di iscrizione all’albo artigiani,
si applichi l’inquadramento
previsto dall’artigianato.
p
IIl procedimento
d’iscrizione all’albo delle
d
imprese artigiane è sostituito
dalla comunicazione del legale
rappresentante dell’impresa
alla commissione provinciale
per l’artigianato.
La comunicazione attesta il
possesso dei requisiti e ne
determina l’iscrizione dalla
data di presentazione della
comunicazione stessa; ne
consegue che già da questo
momento deve essere applicato
l’inquadramento contributivo
previsto per l’artigianato.
25
ti ricordo che...
➤ AMBIENTE & SICUREZZA
• tutti gli scarichi di acqua nella fognatura, nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo devono essere autorizzati;
• tutte le attività inserite nell’elenco delle industrie insalubri (carpenterie, carrozzerie, officine meccaniche, falegnamerie, vetrerie, autofficine
etc.) devono essere in possesso, per lo svolgimento dell’attività, della comunicazione di attivazione al Comune di competenza e, qualora previsto,
di specifico Nulla Osta Igienico Sanitario;
• chiunque intenda costruire ampliare o ristrutturare edifici o locali per adibirli a lavorazioni industriali che occupino più di 3 addetti, deve notificare
all’organo di vigilanza competente per territorio gli interventi previsti;
• tutte le attività che producono rifiuti speciali, devono tenere presso la propria azienda un registro di carico-scarico su cui annotare ogni 10 giorni
lavorativi dalle operazioni effettuate, le quantità di rifiuto prodotto ed eventualmente smaltito tramite ditta autorizzata;
• le emissioni in atmosfera devono essere appositamente autorizzate anche attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale per le
attività cosi dette “in deroga”, ove previsto;
• tutte le attività in cui opera più di un addetto (lavoratore) devono provvedere alla valutazione del rumore e delle vibrazioni all’interno dell’ambiente lavorativo; se in base alla valutazione si può fondatamente ritenere che l’esposizione quotidiana personale supera i valori inferiori di azione,
si dovrà provvedere alla misurazione degli agenti che verrà effettuata secondo i criteri previsti per legge da personale qualificato;
• tutte le attività devono avere la messa a terra; tra queste, le attività in cui opera più di un addetto, dovranno comunicare la messa in esercizio
dell’impianto all’organo di vigilanza competente (ISPESL e ARPAV) e provvedere ad effettuarne le verifiche ogni 2 o 5 anni secondo i casi;
• le attività che rientrano nell’elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 sono soggette all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e alle
visite periodiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
Se hai qualche dubbio sulla situazione ambientale e di sicurezza della Tua azienda, puoi rivolgerTi all’Ufficio
Ambiente-Sicurezza della Tua Associazione previo appuntamento telefonico allo 041.2386605.
➤ INAIL A RISCHIO
Comunicaci immediatamente qualsiasi trasformazione dell’attività svolta dalla Tua impresa artigiana. Ciò al fine di individuare l’esatta classe di
rischio della Tua attività e pagare di conseguenza il giusto premio Inail.
Attenzione!! Come di consueto gli ispettori Inail visitano le ditte artigiane per verificare l’esatta classificazione della classe di rischio. Ti consigliamo
di far molta attenzione alla descrizione del tipo d’attività effettivamente svolta perché anche questo comporta l’inquadramento della ditta in una
classe di rischio più o meno elevata.
➤ INAIL Assicurati o non assicurati ? ? ?
L’Inail, al fine di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’ ”attività artigiana”.
Attenzione però, cosa s’intende per “attività artigiana” ? Restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’ “attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di
attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego di veicoli a motore. Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte
le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana (ad. esempio l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi
dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale).
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali socio ma
non i collaboratori familiari.
Per ulteriori chiarimenti telefona allo 041.2386611 all’Ufficio Segreteria dell’Associazione.
➤ DENUNCIA D’INFORTUNIO Vale il certificato medico
In caso d’infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per
inoltrare la denuncia d’infortunio all’INAIL.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia,
ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa ; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del
primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.
ti ricordo che...
➤ ATTENZIONE AI CERTIFICATI MEDICI Se vuoi risparmiare vai al Pronto Soccorso
A causa della protesta che la Federazione Italiana Medici ha intrapreso con l’Inail, in caso d’infortunio sul lavoro, molti medici di famiglia richiederanno all’assicurato un compenso , per redigere la certificazione Inail.
E’ giusto ricordare che l’Inail rimborserà l’infortunato, solamente previa presentazione del certificato, per un massimo di tre.
L’Inail ha impartito le seguenti indicazioni: “quando si verifica un infortunio l’assicurato si rechi in qualunque Pronto Soccorso e continui le cure
sempre in ambiente ospedaliero (continuativo e definitivo); gli ospedali, infatti, sono estranei alla vertenza in atto e rilasciano la certificazione in
modo gratuito; in alternativa è possibile recarsi presso gli ambulatori delle sedi Inail competenti per territorio”.
➤ BOLLETTINI INPS Comunica i cambi di residenza
Se cambi la Tua residenza Ti consigliamo di comunicare tempestivamente tale variazione alla Camera di Commercio con apposito modello.
Infatti i bollettini INPS di titolari o soci di attività artigiane vengono, talvolta, recapitati non in sede, ma presso la residenza.
➤ INAIL: PAGA “IL GIUSTO”!
Il modello 20/SM contiene prestampati i codici di classificazione dell’attività dell’azienda: verificarne la corrispondenza con l’attività effettivamente
svolta può essere l’occasione per controllare il corretto inquadramento della Ditta presso l’INAIL, e quindi anche la giusta misura del premio.
Lo stesso controllo può essere effettuato anche per le imprese senza dipendenti direttamente sul modello 10/SM.
➤ PENSIONATI ULTRA 65ENNI Possono versare meno contributi
C’è la possibilità per i lavoratori autonomi più anziani, di versare meno contributi.
I pensionati artigiani, commercianti e coltivatori diretti che continuano l’attività lavorativa, ed hanno almeno 65 anni di età, possono usufruire di
una riduzione della contribuzione Inps pari al 50%.
Per ulteriori informazioni rivolgiTi all’Ufficio Segreteria allo 041.2386601.
➤ IMPRESE FAMILIARI E COLLABORATORI
Ti ricordiamo ancora, che secondo quanto disposto dalla normativa vigente, tutti i collaboratori di impresa familiare, per poter effettuare la ripartizione del reddito, devono rispettare le seguenti condizioni :
• partecipare all’attività
• aziendale ;
• stipulare apposito atto notarile di costituzione di impresa familiare; tale contratto ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è stato stipulato.
Per ulteriori informazioni telefona allo 041.2386601 all’ufficio Segreteria dell’Associazione.
RicordaTi che se cambi, aggiungi o anche modifichi di poco la Tua attività, ma ciò comporta un diverso rischio lavorativo rispetto a quello che
attualmente hai, devi comunicercelo immediatamente!
Se il rischio risulta più basso, possiamo inserirTi in una “classe INAIL” meno costosa.
Se è più alto rischi molto grosso, se non provvedi a regolarizzare la Tua situazione al più presto.
➤ TI RICORDO INOLTRE...
SE SEI PENSIONATO, E HAI CONTINUATO A VERSARE I CONTRIBUTI INPS, PUOI, CON APPOSITA DOMANDA
RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE.
IL NOSTRO PATRONATO INAPA E' A TUA DISPOSIZIONE OGNI GIOVEDI' MATTINA PREVIO APPUNTAMENTO,
TELEFONANDO ALLO 0412386606.
CORSI SICUREZZA
✓ CORSO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE
IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI – RSPP art.34 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
✓ CORSO PRIMO SOCCORSO
I NOSTRI CORSI
- Il D.Lg. 81/08 prevede che in tutte le tipologie di attività in cui vi sia la presenza di personale dipendente o ad esso equiparato, il datore di lavoro debba designare il RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.
Calendario: durata 16 ore,
dal 10/05/2010 al 24/05/2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 ogni lunedì e giovedì.
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
art 18 lett. b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 388/03
(12 ore classe B,C - 16 ore classe A)
- Il datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha l’obbligo di
formare gli addetti alla gestione delle emergenze: primo soccorso e antincendio.
- Si ricorda inoltre che la formazione dell’addetto al primo soccorso deve essere aggiornata
con cadenza triennale.
Calendario: durata 12 ore per aziende in classe B,C:
27 maggio – 03 – 08 giugno 2010 dalle 18.30 alle 22.30;
Per le ditte in classe A lezione aggiuntiva della durata di 4 ore:
15 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
Corso di aggiornamento primo soccorso (classe B,C):
15 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
✓ CORSO ANTINCENDIO
art. 18 lett b) D.Lg. 81/08 e s.m.i., D.M. 10/03/98
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO:
Calendario: durata 4 ore, 10 giugno 2010 dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO:
Calendario: durata 8 ore,
PARTE TEORICA: 10 giugno 2010 dalle 18.30 alle 22.30,
PARTE PRATICA: 13 giugno 2010 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia,
parte pratica in apposito campo prove.
✓ CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
art.37 co.10-11-12 D.Lg. 81/08 e s.m.i.
- Se hai un’attivita’ ed e’ stato nominato tra il personale dipendente il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, tra gli adempimenti per il datore di lavoro vi e’ anche l’obbligo
della formazione del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).
Calendario: durata 32 ore,
avvio giugno 2010 ogni venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia.
PER INFORMAZIONI: tel 0415040788 - [email protected] - www.veneform.com
CORSI
RISPARMIO ENERGETICO
- Corso di formazione sul risparmio energetico rivolto a
tutti gli operatori del comparto casa (settore artigiano),
organizzato in collaborazione con Agenzia CasaClima di Bolzano.
Durata: 20 ORE
I NOSTRI CORSI
✓ CORSO CASACLIMA MODULO BASE
Calendario:
12 MAGGIO 2010
ore 9-13 Introduzione al corso
ore 14-18 Isolamento termico, materiali da costruzione ed elementi strutturali - parte 1
13 MAGGIO 2010
ore 9-13 Isolamento termico, materiali da costruzione ed elementi strutturali - parte 2
ore 14-18 Tecniche per gli impianti di riscaldamento - parte 1
14 MAGGIO 2010
ore 9-13 Tecniche per gli impianti di riscaldamento - parte 2
Sede corso: Veneform srl – Favaro Veneto (Ve), presso centro commerciale “La Piazza”.
✓ CORSO PRATICO SUL FOTOVOLTAICO
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PROVA PRATICA DI INSTALLAZIONE
Messa in sicurezza del cantiere; Studio del progetto esecutivo;
Preparazione del manto di copertura (impermeabilizzazione);
Tracciamento dell’impianto; Posa delle strutture; Posa dei moduli;
Allacciamento ai quadri, all’inverter.
Durata: 16 ORE
Calendario: 20 – 21 MAGGIO 2010 dalle ore 08.00 alle ore 17.00
Sede corso: apposito campo prove sito in Marcon (VE)
PER INFORMAZIONI: tel 0415040788 - [email protected] - www.veneform.com
CORSI SETTORE EDILIZIA
✓ CORSO PER LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/
TRASFORMAZIONE PONTEGGI All. XXII D.Lg. 81/08
✓ CORSO PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO GRATUITI PER LE
AZIENDE ISCRITTE CEAV:
I NOSTRI CORSI
- Corso di formazione obbligatorio per tutti gli addetti al montaggio e trasformazione di
ponteggi.
Durata: 30 ORE
Calendario: PARTE TEORICA: 06 – 07 MAGGIO 2010;
PARTE PRATICA: 13 – 14 MAGGIO 2010
Sede corso: Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia, parte pratica in apposito campo
prove.
* corso finanziato CEAV per i dipendenti delle aziende regolarmente iscritte alla Cassa Edile
Artigiana Veneta
Calendario: PRIMO SOCCORSO: 27 – 29 APRILE 2010 – 04 MAGGIO 2010 ore 18.00 – 22.00;
ANTINCENDIO: 26 MAGGIO 2010 ore 18.00 – 22.00
Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
✓ CORSO PER OPERATORE GRUISTA
- L’obiettivo principale del corso è quello di formare, informare ed
addestrare i lavoratori all’utilizzo delle gru ed accrescere
tra i partecipanti la conoscenza di base degli apparecchi di sollevamento e il corretto impiego degli stessi.
Durata: 8 ORE (4 ore teoriche e 4 ore pratiche in apposito campo prove).
Calendario: Venerdì 28 MAGGIO 2010 dalle ore 08.30 – 12.30 ; 14.00 – 18.00
Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia
✓ CORSO ADDETTO AL CARRELLO ELEVATORE
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sul
piano legislativo, tecnico e comportamentale alle persone che, all’interno dell’azienda, hanno il compito di movimentare carichi, materiale e quant’altro, servendosi di carrelli elevatori.
- L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale coinvolto per garantirne la sicurezza e l’integrità fisica e, indirettamente, di favorire l’organizzazione del lavoro stesso.
Durata: 6 ORE (4 ore teoriche e 2 ore pratiche in apposito campo prove).
Calendario: Venerdì 04 GIUGNO 2010 dalle ore 09.00 – 13.00 ; 14.00 – 17.00
Sede corso: CGIA Mestre, Via Torre Belfredo, 81/d Mestre Venezia.
PER INFORMAZIONI: tel 0415040788 - [email protected] - www.veneform.com
CHI APRE... CHI CHIUDE 2010
L’iniziativa “Chi apre... chi chiude” giunge alla 28a edizione. Anche quest’anno verranno stampati
oltre 85 mila opuscoli contenenti i periodi di reperibilità, durante il periodo estivo, di un migliaio
di imprese artigiane. “Chi apre... chi chiude” rappresenta anche un utile strumento per far
conoscere a tutta la cittadinanza la Tua impresa artigiana.
Denominazione esatta della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo ditta: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° civico . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefono n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUESTA ESTATE CHIUDERÓ PER FERIE dal . . . . . . . . . . . . . . . . al. . . . . . . . . . . . . . . . compreso
(se non chiudete, scrivere “SEMPRE APERTO”)
IL SERVIZIO È GRATUITO PER TUTTI GLI ASSOCIATI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO
Invia il seguente stampato compilato al fax 041 975243
Indica con una o più X la/le tua/tue specializzazione/i
ABBIGLIAMENTO
Confezioni in pelle
Maglieria su misura
Sartorie per donna
Sartorie per uomo
AUTO/MOTO/CICLI
Riparazione cicli
Riparazione moto
Riparazione motori marini
AUTONOLEGGI
AUTOTRASPORTATORI
Espurgo pozzi neri
Traslochi
Trasporti conto terzi
CALZOLAI
Pellettai
CARROZZIERI
CENTRI REVISIONE AUTOVETTURE
DIPINTORI
EDILI
Posatori
ELETTRAUTO
FABBRI
Bilanciai
Porte blindate
FALEGNAMI
Corniciai
FIORISTI E GIARDINIERI
FOTOGRAFI
Eliografi
GOMMISTI
INSTALLATORI IMPIANTI
Antifurto porte blindate
Antincendio
Elettricisti
Idraulici
Impianti di condizionamento
Installazione e manutenzione caldaie
Installazione e riparazione ascensori
Refrigerazione-climatizzazione-riparatori
MUGNAI
OFFFICINE MECCANICHE
Arredamenti per ufficio
Macchine per ufficio
Officine meccaniche
Riparazione macchine cucito maglieria
Riparazione macchine per ufficio
ORAFI OROLOGIAI
OTTICI
Per prenotare a pagamento una
pagina interna all’opuscolo telefona
allo 041.2386602
Ti informeremo sul costo e sulle
modalità di pubblicazione
PARRUCCHIERI
Estetiste
Parrucchieri uomo
Parrucchieri uomo/donna
PASTICCERI
Gelatai
Pasticceri
PULISECCO
TAPPEZZIERI
Materassai
Posatori moquette
Tappezzieri
Tappezzieri per auto
TECNICI ELETTRONICI
Antennisti
Riparatori elettrodomestici
Tecnici elettronici
Telefonia
TIPOGRAFI
VETRO
ALTRE
(specificare l’attività)
...............................................................
LE SCHEDE VANNO CONSEGNATE ENTRO
E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2010
AL PIANOTERRA DELL’ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
MESTRE C.C.I.A.
VIA TORRE BELFREDO 81/D MESTRE
UFFICIO SEGRETERIA, TEL. 041 23 86 601
Scarica

impresaAMBIENTE&SICUREZZA