RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
FORLÌ-CESENA
Procedure, termini e documentazione
12 ottobre 2012
SOMMARIO
- I nuovi termini
- Organizzazioni imprenditoriali: la documentazione (allegati A e B)
- Divieto di duplicazione
- Le piccole imprese
- Settore artigianato e settore cooperazione
- Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori: la
documentazione (allegati C e D)
- Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e Associazioni
dei consumatori: gli apparentamenti (allegato E)
- Casi di esclusione dal procedimento e casi di irricevibilità
- Note organizzative
- Normativa e documenti di riferimento
Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
12/10/2012
I nuovi termini
180 giorni prima della scadenza del
Consiglio, il Presidente della Camera
di Commercio di Forlì-Cesena:
-pubblica l’Avviso di avvio delle procedure
all’albo camerale e sul sito internet
istituzionale
-ne dà contestuale comunicazione al
Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna
Termine: 15/01/2013
(Scadenza Consiglio: 15/07/2013)
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12/10/2012
I nuovi termini
Entro e non oltre 40 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso:
le Organizzazioni imprenditoriali, le
organizzazioni sindacali, le associazioni
dei consumatori fanno pervenire alla
Camera di Commercio i dati relativi
alla rappresentatività
Termine: 24/02/2013, che
slitta al 25/02/2013
(Decorrenza: 15/01/2013)
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Organizzazioni imprenditoriali
Chi partecipa alla procedura
1) le organizzazioni imprenditoriali di livello
provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali
rappresentate nel CNEL
ovvero
2) le organizzazioni imprenditoriali operanti nella
circoscrizione da almeno 3 anni prima della
pubblicazione dell’avviso di rinnovo del Consiglio.
Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere nell’allegato A
di cui al D.M. n. 156/2011.
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Organizzazioni imprenditoriali: la documentazione
Le organizzazioni imprenditoriali
devono
far pervenire alla Camera di Commercio,
entro il 25 febbraio 2013
a pena di esclusione dal procedimento:
1) un’unica dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445) redatta,
a pena di irricevibilità, secondo lo
schema dell’allegato A al D.M.
n. 156/2011, sottoscritta dal legale
rappresentante
2) unitamente alla dichiarazione di cui
sopra, a pena di esclusione dal
procedimento,
l’elenco
delle
imprese associate redatto secondo
lo schema dell’allegato B al D.M.
n. 156/11.
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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato A
L’allegato A al D.M. n.156/11
deve contenere:
- informazioni documentate, anche attraverso
copia dello statuto e dell’atto costitutivo
dell’organizzazione imprenditoriale, in merito alla
propria natura e alle proprie finalità di tutela e
promozione degli interessi degli associati nonché
all’ampiezza e diffusione delle strutture
operative, ai servizi resi ed all’attività svolta nella
circoscrizione
- numero imprese iscritte, a norma del proprio
Statuto, al 31/12/2012 purché nell’ultimo biennio
abbiano pagato almeno una quota annuale di
adesione
- numero degli occupati nelle imprese al
31/12/2012, secondo la distinta per categorie
contenuta nell’allegato A al D.M. n. 156/2011,
con indicazione della fonte da cui sono stati tratti
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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato A
Per il settore delle
società in forma cooperativa,
l’allegato A deve altresì
contenere:
- il numero dei soci aderenti
alle cooperative stesse
- l’attestazione che
l’organizzazione opera da
almeno tre (3) anni nel
territorio della circoscrizione
oppure che è rappresentata
nel CNEL
Link all’allegato A
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Organizzazioni imprenditoriali: Allegato B
Gli elenchi delle imprese
associate devono essere
presentati:
- quali allegati e parti integranti della
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante (allegato B al D.M. n.
156/2011)
- esclusivamente su supporto digitale,
in duplice copia su foglio elettronico
ed in formato PDF/A, sottoscritti con
firma digitale
- consegnati in busta chiusa sigillata
oppure crittografati con la tecnica
asimmetrica, utilizzando una chiave
pubblica indicata dalla Camera di
Commercio e resa nota anche tramite
pubblicazione in un’apposita sezione
del sito istituzionale camerale a
partire dal 15/01/2013
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Note tecniche di elaborazione degli elenchi dell’Allegato B
al D.M. n. 156/2011
La Camera di Commercio deve acquisire dalle organizzazioni imprenditoriali gli elenchi
redatti secondo l'esempio di seguito riportato, nel rispetto del tracciato definito (cfr. tavola 1)
e salvati con estensione “.csv” (comma separated value, cioè campi separati da
delimitatore ; “punto e virgola”).
L’elenco si traduce in un singolo record per impresa.
Come da seguente esempio, nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:
Avvertenze
1) con riguardo alla denominazione, è necessario precisare con esattezza i termini anagrafici per
non incorrere nell’esclusione delle imprese non identificate nel R.I.
2) Con riguardo all’indirizzo, deve essere indicato, a seconda dei casi, quello della sede o
dell’unità locale elencata.
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L’elenco di cui all’Allegato B
(D.M. n. 156/2011)
L'elenco può essere compilato con i più diffusi prodotti di gestione di fogli elettronici,
inserendo le informazioni (quelle indicate nella precedente diapositiva) nelle singole celle e
quindi salvando nel formato indicato, con le seguenti modalità:
Microsoft Excel: File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in tipo file CSV
(delimitato dal separatore di elenco) (*.csv) – Salva
OpenOffice Calc: File – Salva con nome – indicare nome file - selezione in Salva come
Testo CSV (.csv) – Salva – Mantieni il formato corrente – indicare separatore di campo ;
(punto e virgola) – cancellare separatore di testo - OK
Il file CSV così creato dovrà essere poi convertito in formato PDF/A.
Successivamente, entrambi i file CSV e PDF/A dovranno essere firmati digitalmente dal
legale rappresentante e salvati su apposito supporto digitale da inviare alla Camera di
Commercio con le modalità prima descritte.
Link all’allegato B
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Organizzazione imprenditoriale che partecipa
all'assegnazione del seggio in un solo settore
DIVIETO DI DUPLICAZIONE
L’Organizzazione imprenditoriale
che concorre all’assegnazione di
uno o più seggi in un solo settore,
deve segnalare esclusivamente
le imprese che operano in quel
determinato settore, identificate
sulla base del codice ATECO2007
con il quale sono iscritte al
Registro Imprese
Non si possono segnalare le
imprese operanti in altri settori
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Organizzazione imprenditoriale che partecipa
all'assegnazione del seggio in più settori economici
OBBLIGO DI DISTINZIONE
DIVIETO DI DUPLICAZIONE
L’Organizzazione imprenditoriale
deve fornire notizie e dati in modo
distinto per ciascun settore di
proprio interesse
In ogni caso l’impresa associata, identificata
sulla base del codice ATECO2007 con il quale
è iscritta al Registro Imprese, va conteggiata
in un unico settore anche se svolge attività
promiscua: non è possibile utilizzare, da parte
della medesima organizzazione imprenditoriale,
la stessa impresa in due settori diversi, al fine
di evitare duplicazioni
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Imprese iscritte a più organizzazioni
É fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni
imprenditoriali; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle
organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte
Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali
cui la stessa impresa aderisce, la includano ciascuna nell’elenco delle
imprese associate relativo al settore in cui l’impresa opera
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Le piccole imprese
Qualora un’Organizzazione
imprenditoriale intenda
partecipare, all’interno del
proprio settore, anche
all’assegnazione della
rappresentanza delle
piccole imprese
deve
Link all’Allegato A con piccole imprese
e
Link all’Allegato B con piccole imprese
1) fornire le relative notizie e dati distinguendo
tra piccole imprese e altre imprese
associate;
2) integrare l’allegato A nella parte iniziale
con la specifica che si intende partecipare
anche all’assegnazione della
rappresentanza delle piccole imprese;
3) integrare l’allegato A nel punto 4)
indicando che una parte del totale delle
imprese dichiarate sono piccole imprese e
nel punto 6) indicando che una parte degli
occupati si riferisce a quelli delle piccole
imprese
4) presentare due elenchi (ciascuno in duplice
copia su foglio elettronico e in formato
PDF/A): uno contenente l’elenco di tutte le
imprese e uno contenente l’elenco delle
piccole imprese
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Settore Artigianato e Settore Cooperazione
Si ricorda, come stabilito fin
dall’inizio dalla norma, che
1) Le imprese artigiane svolgenti attività nei
settori delle Assicurazioni, Credito, Servizi
alle imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo
non possono concorrere all’assegnazione
dei seggi fissati per il settore dell’Artigianato
2) Le Cooperative svolgenti attività nei settori
delle Assicurazioni, Credito, Servizi alle
imprese, Trasporti e Spedizioni, Turismo
non possono concorrere all’assegnazione
del seggio fissato per il settore della
Cooperazione
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Organizzazioni sindacali e
Associazioni dei consumatori – L’Allegato C
Partecipano alla procedura
le
Organizzazioni
sindacali
e
le
Associazioni dei consumatori di livello
provinciale operanti nella circoscrizione da
almeno 3 anni prima della pubblicazione
dell’Avviso di rinnovo del Consiglio
Il possesso dei suddetti requisiti di
partecipazione è soggetto ad apposita
dichiarazione da rendere nell’Allegato C
al D.M. n. 156/2011
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:
la documentazione – L’Allegato D
Le Organizzazioni sindacali e le
Associazioni dei consumatori
devono far pervenire alla
Camera di Commercio entro il
25/02/2013
a
pena
di
esclusione dal procedimento
1) una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445) redatta, a
pena di irricevibilità, secondo lo
schema dell’allegato C al D.M.
n. 156/2011, sottoscritta dal legale
rappresentante e contenente gli
elementi necessari dai quali si possa
desumere il grado di rappresentatività
nella circoscrizione
2) unitamente alla dichiarazione di cui
sopra, a pena di esclusione dal
procedimento,
l’elenco
degli
associati redatto secondo lo schema
dell’allegato D al D.M. n. 156/2011
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:
l’Allegato C
L’allegato C
al D.M. n. 156/2011
deve contenere
1) Informazioni documentate
sull’ampiezza e la diffusione delle
strutture operative
2) Informazioni documentate sui servizi
resi e l’attività svolta nella
circoscrizione
3) Il numero degli iscritti al sindacato o
all’associazione al 31/12/2012
4) La dichiarazione che l’associazione
opera nella provincia da almeno 3 anni
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:
il numero degli iscritti
Come si determina il
numero degli iscritti
1) Per le Organizzazioni sindacali:
si tiene conto degli iscritti dipendenti da
imprese della circoscrizione della Camera
di Commercio, con esclusione dei pensionati
2) Per le Associazioni dei consumatori: si
tiene conto degli iscritti della circoscrizione
della Camera di Commercio inclusi
nell’elenco, tenuto a cura delle stesse
organizzazioni di cui all’articolo 137, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206,
ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni
riconosciute in base alle leggi regionali in
materia
Link all’Allegato C
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Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori:
l’Allegato D
Gli elenchi degli iscritti
devono essere presentati
- quali allegati e parti integranti della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta dal legale rappresentante
(allegato D al D.M. n. 156/2011)
- esclusivamente su supporto digitale, in
formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale
- consegnati in busta chiusa sigillata oppure
crittografati con la tecnica asimmetrica,
utilizzando una chiave pubblica indicata dalla
Camera di Commercio e resa nota anche
tramite pubblicazione in un’apposita sezione
del sito istituzionale camerale a partire dal
15/01/2013
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12/10/2012
L’elenco di cui all’Allegato D
La Camera di Commercio deve acquisire dalle Organizzazioni sindacali e dalle
Associazioni dei consumatori gli elenchi degli iscritti, redatti secondo l'esempio di
seguito riportato e salvati in formato PDF/A.
L’elenco si traduce in un singolo record per iscritto.
Come da seguente esempio, nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi:
- Progressivo, ove va indicato un numero progressivo per nominativo elencato
- Nome
- Cognome
- Altri elementi di individuazione dell’iscritto, ove occorre indicare il luogo e la data di
nascita, l’indirizzo di residenza ovvero di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro
dato utile all’individuazione.
N.B.: I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell’associazione, in quanto
acquisiti in occasione dell’iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l’iscritto.
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La Consulta delle professioni – Art. 8 del D.M. 156/2011
La Consulta Provinciale delle professioni è prevista dal comma 6 dell'articolo 10 della
legge 580/1993 rinnovellata.
Lo statuto della Camera di Commercio istituisce la Consulta definendone compiti e
funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.2.
Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i
presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della
camera di commercio.
Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al
consiglio della Camera di Commercio, il diritto di voto spetta esclusivamente ai
presidenti degli ordini professionali.
Il Presidente della Consulta comunica – entro trenta giorni dalla comunicazione del
Presidente della giunta regionale - al Presidente della giunta regionale il nominativo
del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
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12/10/2012
Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali e
Associazioni dei consumatori:
apparentamenti / raggruppamenti
Gli apparentamenti
Due o più Organizzazioni imprenditoriali
possono concorrere congiuntamente
all’assegnazione dei seggi di uno o più
settori
Due o più Organizzazioni sindacali o
Associazioni di consumatori possono
concorrere congiuntamente
all’assegnazione del seggio
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Organizzazioni imprenditoriali, Organizzazioni sindacali
e Associazioni dei consumatori: Allegato E
Le Organizzazioni interessate ad
apparentarsi o raggrupparsi
devono far pervenire alla Camera
di Commercio entro il 25/02/2013
una dichiarazione
- redatta, a pena di esclusione dal
procedimento, secondo lo schema
dell’allegato E al D.M. n.156/11
- sottoscritta congiuntamente dai legali
rappresentanti delle Organizzazioni o
delle Associazioni partecipanti
- contenente l’impegno a partecipare
unitariamente al procedimento per la
nomina dei componenti il consiglio
camerale
Le Organizzazioni o Associazioni partecipanti all’apparentamento/raggruppamento
presentano, contestualmente a tale dichiarazione, rispettivamente gli allegati A e B
oppure gli allegati C e D, dichiarando i dati disgiuntamente a pena di irricevibilità
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12/10/2012
Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011
-1Articolo 2, comma 2,
e
Articolo 3, comma 1
Mancato rispetto del termine per la
presentazione
della
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da parte
delle
organizzazioni
imprenditoriali,
sindacali e associazioni dei consumatori
(40 gg dalla pubblicazione dell’avviso,
vale a dire 25 febbraio 2013 per la
Camera di Commercio di Forlì-Cesena)
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12/10/2012
Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011
-2Articolo 2, comma 2,
e
Articolo 3, comma 1
Mancata presentazione,
unitamente alla dichiarazione
precedentemente indicata:
1) da parte delle organizzazioni imprenditoriali,
degli elenchi delle imprese associate redatti
secondo lo schema di cui all’allegato B del
D.M. n. 156/2011
2) da parte delle organizzazioni sindacali e
associazioni dei consumatori, degli elenchi
degli associati redatti secondo lo schema di
cui all’allegato D del D.M. n. 156/2011
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Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011
-3-
Articolo 4, comma 1
Nel
caso
di
apparentamento,
mancata
presentazione nei termini della dichiarazione
redatta secondo lo schema allegato E del D.M.
n. 156/2011
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Casi di esclusione dal procedimento ex D.M. 156/2011
-4-
Articolo 5, comma 2
Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a
norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011
siano
affetti
da
irregolarità
sanabili
ma
l’organizzazione o associazione non provveda
alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg
dalla richiesta
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Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011
-1-
Articolo 2, comma 2,
Nel caso di dichiarazione sostituiva di atto di
e
notorietà NON redatta secondo gli schemi (più
Articolo 3, comma 1
esattamente, lo schema di cui all’allegato A per
le organizzazioni imprenditoriali e lo schema di
cui all’allegato C per le organizzazioni sindacali
ed associazioni dei consumatori)
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Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011
-2-
Art. 4, comma 3
Nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali,
sindacali ed associazioni dei consumatori che
intendono concorrere in apparentamento NON
presentino i dati in maniera disgiunta, come
previsto dall’art. 12, comma 2, della L. 580/1993
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Casi di irricevibilità ex D.M. 156/2011
-3-
Articolo 5, comma 2
Nel caso in cui i dati e i documenti
trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4
siano affetti da irregolarità non sanabili
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12/10/2012
Esclusione o irricevibilità
il ruolo del Segretario Generale
Il Segretario Generale, in quanto responsabile del procedimento,
verificandosi le indicate ipotesi,
- dispone l’esclusione dal procedimento
ovvero
- dichiara l’irricevibilità della dichiarazione
con propri provvedimenti che vanno notificati al legale rappresentante
dell’organizzazione o dell’associazione
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12/10/2012
Note
1
Tutta la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dal procedimento,
all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
entro le ore 12.30 del 25 febbraio 2013 (farà fede la registrazione di protocollo).
A tal proposito è opportuno evidenziare che, secondo le istruzioni diramate dal
Ministero dello Sviluppo Economico con circolare prot. n. 217427 del 16/11/2011, ai
fini del rispetto di tale termine NON può essere considerata la data di spedizione della
raccomandata.
2
Il procedimento, relativamente alla forme e requisiti della documentazione, osserva le
norme previste dal D.P.R. 445/2000.
L’autentica della firma non è necessaria qualora la dichiarazione sia presentata
unitamente alla copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità, in corso
di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000)
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I nuovi termini
Entro 30 giorni
dalla scadenza del termine
dei 40 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di
avvio delle procedure di
rinnovo:
Il Segretario Generale della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena fa pervenire al
Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna i dati ed i documenti
acquisiti, i provvedimenti di irricevibilità
ed esclusione eventualmente adottati, ad
esclusione degli elenchi delle imprese
associate e degli associati
Termine: 26/03/2013
(Decorrenza: 24/02/2013)
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Procedura presso la Regione - 1
A questo punto la competenza della procedura si incardina
presso la Presidenza della Giunta della Regione Emilia Romagna,
il cui atto finale sarà
la NOTIFICA agli interessati del
DECRETO DI NOMINA
con comunicazione della data di
insediamento del nuovo Consiglio
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Procedura presso la Regione - 2
Entro 30 gg dalla ricezione della
documentazione, il Presidente
della Giunta regionale, con
proprio Decreto:
- Determina il grado di rappresentatività
Organizzazioni imprenditoriali
delle
- Individua le Organizzazioni (o i raggruppamenti di
Organizzazioni
imprenditoriali)
che
dovranno
provvedere alla designazione dei componenti
- Determina a quale Organizzazione sindacale o
associazione di consumatori (ovvero a quale
raggruppamento) spetta la designazione del
componente del Consiglio.
- Notifica tale decreto ai soggetti interessati che hanno validamente trasmesso la documentazione
- Richiede al Presidente della Consulta delle professioni il nominativo del rappresentante designato
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Procedura presso la Regione - 3
Entro 30 gg dalla notifica del decreto
Le Organizzazioni imprenditoriali, le
Organizzazioni sindacali, le Associazioni
dei consumatori, il Presidente della
Consulta delle professioni
COMUNICANO
al Presidente della Giunta regionale i
nominativi dei componenti il Consiglio in
relazione al numero dei seggi assegnati
In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale nomina, entro venti giorni, il componente o i
componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della
circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato (V. articolo 12, comma 6,
secondo periodo, della legge 580/1993).
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Procedura presso la Regione – 4
Il Presidente della Giunta Regionale
Verificato il possesso dei requisiti in capo
ai soggetti designati
- PROVVEDE con apposito decreto, da notificare agli interessati
entro 10 gg dalla sua adozione, alla nomina
- FISSA la data di insediamento del nuovo Consiglio camerale
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Normativa e documenti di riferimento principali
- L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011, n. 155
«Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio in
attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156
«Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione
dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 217427 del
16/11/2011
- Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, come da ultimo modificato
con delibera n. 147 del 15 Novembre 2011
Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
12/10/2012
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