notiziario dell’Associazione “Il trust in Italia” - n. 20 - 16 ottobre 2013 Le storie vere del Dopo di Noi L’incontro a Rimini il 31 ottobre U Prima presentazione del volume Trust e Dopo di Noi, scritto dai professionisti che sono stati al fianco di famiglie con figli in situazioni di svantaggio, per istituire trust e preservarne il futuro. NO STRUMENTO GIURIDICO insostituibile, che offre risposte efficaci rispetto a bisogni legittimi, ma in parte disattesi dal nostro attuale ordinamento. Questo il profilo del trust così come sempre più frequentemente emerge nelle tante situazioni familiari in cui, solo grazie ad un uso attento di esso, è stato possibile tutelare soggetti svantaggiati, o diversamente abili, ed assicurare loro un futuro sereno. Lo sanno bene le centinaia di famiglie che hanno trovato al loro fianco professionisti preparati e sensibili. Alcune, attraverso le associazioni di genitori, oggi diffondono l’uso del trust raccontando le proprie, positive esperienze. Lo fa, per esempio, Stefania M., mamma di un giovane con disabilità ed animatrice di una compagnia teatrale dedicata proprio ad esaltare le straordinarie potenzialità dei ragazzi come suo figlio. «Quando qualcuno mi ha parlato la prima volta di costituire un trust per tutelare il domani del mio ragazzo - spiega - pensavo si trattasse di un mezzo costoso e difficile. Poi ho incontrato una professionista di questa disciplina, un avvocato di grande sensibilità. Ed ora sono io che ne parlo in associazione, per diffondere tra le famiglie questa grande opportunità». Quella di Stefania è solo una delle tante storie vere raccontate dai protagonisti nel libro Trust e Dopo di Noi, il primo lavoro scientifico in Italia dedicato interamente al tema di queste particolari - e spesso sofferte - pratiche successorie risolte attraverso trust dal solido impianto giuridico. Non a caso, il volume nasce dall’intensa attività di studio e confronto portata avanti dall’omonimo Gruppo di lavoro istituito presso l’Associazione Il trust in Italia. Uscito a fine luglio da Ipsoa, il libro sarà al centro della conferenza sul tema “Il trust in favore dei soggetti deboli“, che si terrà a Rimini, presso la Sala Marvelli di via Dario Campana 40, giovedì 31 ottobre dalle ore 15 alle 18. L’incontro, che ha il patrocinio della Provincia di Rimini, è organizzato da Il trust in Italia e da Airett, l’Associazione Italiana Rett che promuovere e finanzia la ricerca clinica e riabilitativa sulla Sindrome di Rett, una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine durante i primi anni di vita e dopo un periodo di apparente normalità. «Molti genitori - spiegano i volontari Airett - si soffermano spesso sul carattere “cinico e violento“ della malattia, proprio per il suo improvviso e tragico manifestarsi». Ai partecipanti (l’ingresso è libero, previa iscrizione entro il 25 ottobre) saranno attribuiti crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e tre punti di aggiornamento permanente dall’Associazione. Ci saranno, a Rimini, alcuni tra i professionisti de Il trust in Italia che hanno tradotto nelle quasi 300 pagine del libro gli anni di studio, lavoro e applicazione sul campo accanto ai genitori che vivono questa drammatica condizione. Il volume spiega come per loro il trust sia diventato la cornice giuridica entro cui poter rappresentare quel che dovrà avvenire quando essi non potranno più essere responsabili per i loro figli bisognosi di assistenza. In prima fila sarà quindi Gabriella La Torre, avvocato a Firenze, che ha coordinato il Gruppo di studio e il volume. A Rimini l’avvocato La Torre illustrerà in presa diretta alcuni dei casi seguiti e l’impianto giuridico elaborato. ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA” 20 Nel vivo delle disposizioni Un trustee speciale per i soggetti deboli I L TRUSTEE, questa figura chiave che svolge un ruolo strategico in tutti i trust, nel caso delle disposizioni in favore di soggetti svantaggiati assume una dimensione ancor più speciale. Di questo particolare aspetto si occupa, nel libro Trust e Dopo di Noi, il dittore commercialista Luca Serpieri, che sarà alla conferenza di Rimini il 31 ottobre. «Ciò che nei trust per soggetti deboli viene in luce in modo incalzante - scrive infatti Serpieri - è il contatto umano che percepisce il disponente, quale strumento per la misura della professionalità, dell’affidabilità e della moralità del trustee che, una volta deceduto il disponente stesso, usualmente genitore o parente del soggetto da assistere, si occuperà del soggetto non autonomo e delle sue esigenze particolari». Emergono perciò dal vasto mondo dell’imprenditoria sociale gruppi di operatori ad elevata specializzazione, capaci di assistere i soggetti privi di autonomia, tutelandone le specifiche esigenze personali. Figure dunque che naturalmente potrebbero essere candidate a svolgere il compito di trustee. Ma non le uniche. «Anche un’associazione o cooperativa sociale - si legge ancora nel saggio di Serpieri - potrebbe ben rispondere alla polivalenza professionale che si richiede per il ruolo di trustee in trust per soggetti deboli. Altra ipotesi è che il disponente nomini più trustee dando vita ad un organo in forma collegiale che assuma la gestione del patrimonio». Tema di fondo resta comunque, anche nei trust per soggetti deboli, «la centralità della persona umana e delle sue aspirazioni, cui il trustee - conclude Serpieri - dovrà accostarsi rispettando la sua dimensione affettiva, emotiva e sociale». Associazione “Il trust in Italia” Sede operativa Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma Telefono 06.8070853 Fax 06.8070854 e mail [email protected] www.trustinitalia.org 1 Trust e Dopo di Noi L’incontro sarà aperto da un confronto fra i rimedi ordinari del nostro ordinamento per il “Dopo di Noi”, e le valide alternative offerte dal trust. Su questo argomento si soffermerà Simona Arduini, avvocato a Rimini e a Milano, il cui intenso Prologo è stato scelto per aprire l’opuscolo divulgativo tratto dal libro e pubblicato dall’Associazione Il trust in Italia. Nel suo racconto, tutta la partecipazione emotiva di un avvocato che si trova a confrontarsi con i genitori di una ragazza ventinovenne affetta da una gravissima cerebropatia sin dalla nascita, di fronte alla loro «disperata determinazione di garantire a lei la perseveranza di cure, di assistenza, di attenzioni e più in generale della stessa “qualità affettiva e non” della vita ad oggi condotta». Dei riflessi fiscali connessi a questo tipo di trust parlerà a Rimini un altro autore, il dottore commercialista Luca Serpieri (vedi box di pagina 1). Dopo i saluti di Vincenzo Mirra, assessore della Provincia di Rimini, i lavori saranno coordinati dalla presidente Airett Lucia Dovigo e da Francesco Ventura della Associazione “AV & Partners Centro Studi Strategici e Giuridici Internazionali”. Se dunque in tanti Paesi del mondo, dagli Stati Uniti all’India, dal Canada alla Gran Bretagna, il charitable trust è divenuto un mezzo diffusamente utilizzato per destinare risorse alla parte dell’umanità sofferente ed emarginata, in Italia va affermandosi una specializzazione del trust ancor più sensibile - sul piano umano, ma anche tecnico e professionale - grazie all’impegno di questo Gruppo di studio, che trova oggi ampia diffusione anche fra i giuristi del nostro Paese con il volume di Ipsoa. Oltre agli avvocati La Torre e Arduini e al dottore commercialista Serpieri, ne fanno parte Giuseppe Corti (commercialista e revisore legale in Lanciano), Massimo Cugnasco (dottore commercialista e revisore legale in Cuneo), Alceste Santuari (docente di Diritto amministrativo dei servizi sociali, Università di Trento), Marco Snichelotto (dottore commercialista in Firenze), Duccio Zanchi (avvocato in Siena), tutti autori del volume e componenti dell’Associazione Il trust in Italia. Sono 11 i capitoli del libro, corredati da un’ampia Appendice. Fra i temi specifici di maggiore interesse per i professionisti che intendano avvicinarsi a questa specifica disciplina, segnaliamo in particolare “Il ruolo della società ’A Il trust in ItaL lia, che recentemente è stata riconosciuta dal Consiglio SSOCIAZIONE Nazionale Forense come organismo accreditato per la formazione specialistica a livello universitario, conferma la sua vocazione di compagine dedita alla ricerca in campo giuridico attraverso alcune attività e strumenti di consultazione avviati da tempo e tuttora disponibili per chi intenda percorrere le strade di una formazione sempre più approfondita e di eccellenza nell’ambito di queste articolate discipline. Un esempio su tutti è l’Archivio Mondiale dei Trust, strumento unico nel suo genere, che permette di fare il punto sulla legislazione in materia di trust - e sulle sue effettive applicazioni - in tutti i Paesi dell’intero pianeta. Elaborato in tre lingue (oltre all’italiano, an- 2 T R US T E “DOPO DI NOI” LA SINTESI Simona Arduini, Giuseppe Corti, Massimo Cugnasco, Gabriella La Torre, Alceste Santuari, Luca Serpieri, Marco Snichelotto, Duccio Zanchi Questo opuscolo riproduce in sintesi alcuni brani del volume Trust e “Dopo di NOI”, pubblicato nei Quaderni della rivista Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2013. E’ un breve viaggio sull’uso del trust interno in favore di chi si trovi, per qualsiasi ragione, in una posizione di debolezza o di svantaggio. A sinistra la copertina dell’opuscolo di sintesi di Trust e Dopo di Noi, pubblicato dall’Associazione Il trust in Italia, che sarà consegnato in omaggio di partecipanti durante l’incontro di Rimini del 31 ottobre. Nell’altra foto, il volume nella sua versione integrale, edito da Ipsoa. Le due immagini di pagina 1 sono tratte dal sito dell’Airett. di trust nel caso di trust per soggetti deboli“ (nel Capitolo III), “L’efficacia operatività dopo la morte dei genitori“ (nel Capitolo VII), “Il trattamento tributario degli atti di dotazione in trust per soggetti deboli“ (nel Capitolo VIII), il “Ruolo del tutore amministratore di sostegno e trust per soggetti deboli“ (nel Capitolo IX) e “Trust e finalità benefiche“ (Capitolo X). «Nel libro - sottolinea l’avvocato La Torre - si fa riferimento unicamente al trust interno in favore dei soggetti deboli, che permette di vincolare determinati beni affinchè le utilità da essi traibili siano destinate nell’esclusivo interesse della persona debole, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponete nell’atto istitutivo ». Ma c’è di più: «Il trust per soggetti deboli - aggiunge l’avvocato - dà la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti, così come gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso, se solo si pensi che qui è il genitore, l’unico, profondo conoscitore del proprio figlio, a costruire e modellare il trust sulle sue necessità». leggi tutto: www.il-trust-in-italia.it/Formazione/ L’Archivio Mondiale dei Trust che francese ed inglese) e diretto dal professor Maurizio Lupoi, l’Archivio è stato elaborato in collaborazione con esperti di livello internazionale, quali Nicolás Malumián (Buenos Aires), Paolo Panico (Private Trustees S.A., Belgium), Justice David Hayton (Caribbean Court of Justice), Sergio Rodriguez Azuero (Universidad del Rosario, Colombia), Christodoulodos G. Vassiliades (Cyprus), Sonia Martin Santisteban (Universidad de Cantabria, España), Daniela Pappadà (dottore di ricerca, France), Simon Davies (Ogier, Guernsey), Jack W Flader Jr. (Asia Offshore Association, Hong Kong), Francesco A. Schurr (Chair of Company, Foundation and Trust Law, University of Liechtenstein), Eyal Grumberg (Luxembourg), Jack W Flader, Jr. (Asia Offshore Asso- ciation, Singapore), Robert Danon (Université de Neuchâtel, Switzerland) e Alexander Bove (Bove & Langa, Boston, U.S.A.). L’Archivio propone statistiche e dettagli, su leggi, sentenze, commissioni di studio, codici di condotta, risoluzioni, circolari fiscali e trattati sui trust nel mondo, per un totale, ad oggi, di ben 20.338 documenti, molti dei quali reperibili per la consultazione attraverso un semplice motore di ricerca. Eloquente anche il dato fornito dalle statistiche nel loro insieme, aggiornate praticamente in tempo reale, dalle quali apprendiamo per esempio che sono 2.795 le norme sui trust (fra disegni, proposte legislative e testi approvati) nei diversi Paesi e che, a fronte di tali normative, le sentenze sono state 17.308. Fra i più attivi ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA” spicca il sistema giuridico del continente australiano, che nei diversi Stati comprende 613 leggi sui trust, corredate sul piano della giurisprudenza da 3.646 sentenze. Sono invece 533 le leggi in Canada, con una produzione di sentenze pari a 931. da non sottovalutare, poi, Paesi come l’India, con 25 leggi e 272 sentenze, o il Kenia (15 provvedimenti di legge e 83 sentenze). L’Italia è ai primi posti fra i Paesi col maggior numero di circolari fiscali, che ammontano a ben 28. http://www.trusts.it/login.php?lang=it Sul campo - i professionisti de Il trust in Italia Trust e diritto di abitazione Questo mese proponiamo il contributo inviato alla nostra redazione da Fortunato Moretti, commercialista d’impresa e socio dell’Associazione Il trust in Italia, che ripercorre il ricorso su un sequestro preventivo di beni in trust accolto dal Riesame. LA VICENDA NEL MAGGIO 2010 due coniugi istituirono un trust nel quale entrambi, che erano i disponenti, furono individuati quali beneficiari del reddito, mentre beneficiari finali erano i loro figli. Lo stesso anno, nei mesi di ottobre e di dicembre, i coniugi conferirono al trust ciascuno i propri beni immobili. A marzo 2011 il trustee, nella sua qualità, acquistò poi la piena proprietà di un immobile, corrispondendo il relativo prezzo con accollo di mutuo, le cui rate venivano pagate con le disponibilità del trust. In particolare, perseguendo le finalità dell'atto istitutivo del trust, il trustee acquistò la nuda proprietà di un piccolo appartamento da destinare ad abitazione della famiglia dei disponenti i quali, con il medesimo atto, acquisirono il diritto di abitazione. Nei mesi di gennaio e luglio 2012 il trustee acquistò poi la nuda proprietà di un garage e di un altro piccolo appartamento, da mettere in comunicazione e unire catastalmente con il precedente. Il diritto di abitazione venne acquisito sempre dai disponenti ed il relativo prezzo delle compravendite venne, in tutte le acquisizioni, regolato con accollo di mutuo, le cui rate venivano pagate con le disponibilità del trust. LA VERIFICA FISCALE E IL SEQUESTRO Arriviamo a marzo 2013. A seguito verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti di aziende cui avevano partecipato i disponenti (verifica iniziata nel gennaio 2011, con autorizzazione dell’aprile successivo allo svolgimento di indagini bancarie sulle movimentazioni effettuate dai disponenti, indagini conclusesi nell’ottobre 2012), i beni in trust venivano sottoposti a sequestro preventivo per equivalente con ordinanza del gip del Tribunale di Arezzo, sequestro limitato ai beni conferiti dall’indagato ed a quelli acquistati gravati dal diritto di abitazione a favore dell'indagato e del di lui coniuge. L’istanza di riesame del trustee è stata considerata dai Giudici del Tribunale Penale di Arezzo formalmente ammissibile ma, nel merito, solo parzialmente fondata. LE MOTIVAZIONI DEL RIESAME Richiamando due sentenze della Cassazione del 2011 e del 2012 (rispettivamente le numero 13279 e 15210), il Collegio giudicante giunge alla conclusione che, per i beni oggetto di conferimento, «(...) non sussistano elementi alla cui stregua poter fondatamente ipotizzare che il trasferimento (...) possa presentare un carattere meramente apparente; si osserva infatti come il trasferimento in questione sia anteriore all'inizio delle verifiche fiscali, (…) sì che, in assenza di ulteriori elementi, non appare già in astratto plausibile configurare la cessione in questione nei termini di uno strumento in frode al creditore; in proposito va osservato come nel caso di specie non possa tout court prospettarsi una valenza frodatoria del trust in questione: non vi sono infatti dati di struttura, nell'atto regolativo, che inducano in automatico a ravvisare una tale valenza, anche con riferimento specifico alla vicenda in esame». Diverse le conclusioni in relazione agli immobili «entrati in proprietà della trustee con atti successivi all’inizio delle citate operazioni di verifica e quindi in un momento in cui il sig. ... (l’indagato) era consapevole delle operazioni stesse». La vicenda si è comunque conclusa con la revoca in toto del sequestro preventivo, avendo dimostrato l’indagato - con autonomo ricorso - l’irrilevanza penale degli addebiti mossi. LA REVOCA DEL SEQUESTRO Il Collegio giudicante, non ravvisando «una valenza frodatoria del trust in questione», crea uno spartiacque tra gli atti posti in essere prima della conoscenza degli accertamenti fiscali e quelli posti in essere successivamente. Il gip opera per questi ultimi un Trust e procedure concorsuali L GIORNATA DI STUDIO IL 18 OTTOBRE ’UTILIZZO del trust di scopo nelle procedure concorsuali: questo il tema del convegno che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna organizza con il patrocinio dell’Associazione Il trust in Italia. La giornata di studio, che si terrà il 18 ottobre all’ex Oratorio San Filippo Neri (in via Manzoni 5, Bologna), sarà presieduta dall’avvocato Marco Lamandini, docente all’Università di Bologna. Si comincia alle ore 9: dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti introduttivi di Marco Montefameglio (dottore Commercialista in Bologna) e Fabrizio Togni, (presidente di Bper Trust Company spa, sponsor dell’iniziativa), i lavori saranno aperti alle ore 9.45 dal professor Maurizio Lupoi con “Considerazioni introduttive sui trust di scopo“. Alle 10.30 sarà la volta di Paola Manes dell’Università di Bologna, che si soffermerà su “I trust di scopo nel modello internazionale“. “I trust di scopo e con beneficiari: perchè l’uno e non l’altro nella procedura concorsuale“: questo il tema affidato all’avvocato Annapaola Tonelli dalle ore 11.45. La mattinata sarà conclusa dal giudice Giovanni Fanticini del Tribunale di Reggio Emilia su “Trust di scopo e procedure concorsuali: ori (ore 12.30). Ripresa dei lavori alle 14.30 con “Applicazioni in tema di L’ex Oratorio San Filippo Neri trust nel concordato preventivo“, argomento che sarà esaminato dal giudice del Tribunale di Ravenna Alessandro Farolfi. Alle 15.15 su “La fiscalità delle segregazioni di beni in trust compiute tramite atti informali“ relazionerà Marco Montefameglio, mentre “I trust di scopo nelle imposte sui redditi ed Iva“ sarà l’argomento trattato (ore 16.00) da Thomas Tassani dell’Università di Urbino. Considerazioni conclusive (ore 16,45) e chiusura dei lavori sono affidati a Corrado Savigni, della Direzione Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il convegno - che è gratuito e ad ingresso libero sino ad esaurimento posti in sala - è valido ai fini della FPC per gli iscritti Ordine degli Avvocati e iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti. Info: segreteria organizzativa Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, tel. 051.264612. [email protected]. www.dottcomm.bo.it ulteriore distinguo tra quelli acquistati dal trustee, nella sua qualità, in piena proprietà (non oggetto di sequestro), e quelli gravati da diritto di abitazione a favore dell'indagato e del coniuge. E’ frequente che l’atto istitutivo di un trust di famiglia disponga che il trustee debba garantire ai beneficiari “un decoroso alloggio” (come nel caso in specie), alloggio del quale - indubbiamente - essi avranno la disponibilità, se non altro, per il semplice fatto di risiedervi. La disponibilità equivale a controllo? Non è ipotizzabile che il conduttore o il comodatario, utilizzatori di un bene immobile, ne abbiano il controllo! In altre parole, la domanda è: con il diritto di abitazione si ha il pieno controllo di un bene? No di certo, atteso che il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su un bene altrui, laddove il codice non consente di cedere il diritto ad altri o di dare in locazione la casa gravata da questo diritto. Il giudice ricorda che, a seguito delle verifiche fiscali, «si è proceduto all’acquisto di un complesso immobiliare la cui proprietà è stata direttamente ceduta alla trustee ed il diritto di abitazione ai coniugi (di cui la moglie è figlia della trustee), realizzando e, di fatto garantendo, l'instaurazione di un regime di disponibilità materiale degli immobili in capo anche al sig. (l’indagato) pur nella formale riconduzione degli stessi alla titolarità di altro soggetto». Va allora ricordato che un fattore di criticità in un atto “forte” come il conferimento di beni in trust, che prevede lo spossessamento fisico e giuridico di tali beni da parte del disponente, è la scelta del trustee. Egli deve, certo, rivestire la piena fiducia del disponente. Ma, se non è una figura professionale, dovrebbe almeno essere il più lontano possibile - quanto meno - dalla sfera familiare del disponente medesimo. FORTUNATO MORETTI ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA” 3 La Legge italiana e il trust Rassegna di sentenze rilevanti in materia di trust DAI TRIBUNALI DAI TRIBUNALI TRIESTE, 21 DICEMBRE 2012 v Il Tribunale di Trieste rifiuta l’intavolazione del trasferimento di un bene immobile dal disponente al trustee. In questo caso, rileva il giudice, l’unico scopo del trust era la realizzazione dell’effetto patrimoniale segregativo. Il trust, che era stato istituito per assicurare il mantenimento del disponente, vedeva quali ulteriori beneficiari del fondo, dopo cinquanta anni, i suoi discendenti. In Trentino-Alto Adige, ma anche nelle province di Gorizia e Trieste e nel Comune di Cortina d’Ampezzo, vige tuttora l’intavolazione, il sistema di pubblicità immobiliare, su base reale e con effetto costitutivo, che era stato adottato nelle regioni italiane facenti parte dell'Impero austro-ungarico fino al 1919. A Trieste esistono perciò i “giudici della intavolazione“. Una di loro, la dottoressa Annalisa Barzazi, in una sentenza del 21 dicembre 2012 si è pronunciata su un trust interno: un notaio aveva infatti chiesto l’intavolazione del diritto di proprietà di alcuni immobili del trust dal nome del disponente a quello della trastee. Preliminarmente il giurice ricorda il programma negoziale, in base al quale «il trust viene istituito per garantire all’istituente i presupposti economici e finanziari atti al mantenimento del suo attuale tenore e qualità di vita, alla cura e all'assistenza - personale e medica - durante gli anni successivi al ritiro dall’attività lavorativa del medesimo, senza che mai debba soggiornare in istituti di assistenza o di cura comunque denominati, oltre o soddisfore eventuali diverse esigenze di vita anteriori a tale momento». Va precisato che, come viene ricordato in sentenza, beneficiario era il disponente per tutta la durata della sua vita dello stesso. Al termine di cinquant’anni, i beni sarebbero stati attribuiti ai suoi due figli, gli eredi legittimi. Considerato inoltre che nell’atto istitutivo era chiaramente specificato il potere conferito al disponente di revocare il trustee senza alcuna limitazione delle ragioni alla base del provvedimento, il giudice Barzazi rigetta la domanda proposta dal notaio, ritenendo che in questo caso l’atto istitutivo di trust sia stato perseguito avendo quale unico scopo la realizzazione delI'effetto patrimoniale segregativo connesso al trust. Situazione, questa, che per il giudice rende inattaccabile il patrimonio dell'istituente, non essendo ravvisabile alcun ulteriore interesse meritevole di tutela. U v Il Tribunale di Lucca dichiara nulla la clausola dello statuto di una srl con azioni in trust che rimette all’atto istitutivo la facoltà di determinare a chi spetti il diritto di voto. In questo caso, secondo lo statuto, il diritto di voto spettava al guardiano, ma il Tribunale ritiene inammissibile tale disposizione e stabilisce che il diritto di voto spetta sempre e comunque al trustee. Il giudice Carmine Capozzi ha accolto la richiesta di impugnativa presentata dalla amministratrice di una srl cui era stato revocato tale incarico. Nella sentenza viene riconosciuto il difetto di legittimazione - reclamato dall’attrice - del socio unico all’esercizio del diritto di voto. Va precisato che la quota del socio unico era stata costituita in trust prima della decisione impugnata e solo successivamente il socio aveva comunicato alla società che, in forza del negozio costitutivo del trust, l’esercizio del diritto di voto spettava al protector. Ma - osserva il giudice - la costituzione di partecipazioni in società di capitali (spa o srl) in trust deve comunque avvenire nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione dell'esercizio dei diritti sociali, perché «l’eventuale attribuzione (permanente) dell’esercizio del voto ad altri soggetti non soci (protector o beneficiario) porrebbe il problema del contrasto col principio della inscindibilità del voto dalla quota sociale e, comunque, con le regole societarie sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali». Con decreto emesso inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale è stata perciò sospesa l'esecuzione della delibera impugnata. SONO IN PREPARAZIONE i Seminari di approfondimento organizzati dall’Associazione Il trust in Italia. A Roma il 7, 8 e 9 febbraio 2014, presso il Convento "Cappuccini di via Veneto", si terrà il secondo seminario di approfondimento riservato agli iscritti al registro dei professionisti accreditati e a tutti coloro che hanno partecipato ad almeno tre corsi del master avanzato organizzato dal Consorzio Uniforma. Iscrizione obbligatoria entro il 15 gennaio 2014, quota di partecipazione Euro 45,00. Ai partecipanti saranno riconosciuti dodici punti di aggiornamento permanente dell’Associazione. Nei prossimi numeri del Notiziario forniremo dettagli sul programa. In trust il calcio che unisce N TRUST DEI TIFOSI: è ancora una volta questo l’argomento che accende gli animi nelle compagini sportive italiane. Lo dimostra l’incontro svoltosi il 10 ottobre scorso presso la Scuola di Polizia della capitale. Organizzato dalla Lega Pro e da Supporters in Campo, l’appuntamento ha avuto come obiettivo quello di un sempre più attivo coinvolgimento dei tifosi nella proprietà e nei processi decisionali delle società calcistiche attraverso l’uso del trust. Lo spie- 4 LUCCA, 24 APRILE 2012 ga il direttore di Lega Pro, Francesco Ghirelli: «stiamo provando a realizzare qui quello che esiste da oltre venti anni in Germania ed Inghilterra. In questi Paesi, aprendo ai trust con la partecipazione dei tifosi, si è creato un vasto canale di comunicazione tra i club e i tifosi, avviando un percorso virtuoso di azionariato popolare e favorendo l’ingresso dei supporter nei consigli di amministrazione delle squadre». Il trust, insomma, come portatore di una cultura del confronto che ha già seminato negli stadi positive ”rivoluzioni”. « Ne sono esempi concreti - ha aggiunto Ghirelli - gli impianti senza barriere che sono nati da simili intese, come a Castel Rigone, e gli altri che nasceranno in altre città di Lega Pro». L’obiettivo a breve termine è ora quello di costituire altri trust entro fine 2013, « ma spiegano i responsabili - il prossimo anno vorremmo arrivare a coinvolgere tutte le 60 società di Lega Pro». Per Antonia Hagemann, responsabile di Supporters Direct Europe, «l e azioni concordate fra i trust e i club, e anche tra Supporters Direct Europe e Lega Pro, offrono reali strumenti capaci di costruire un calcio che sia davvero migliore per tutti». Attraverso il trust si realizza dunque un radicale cambio di direzione nel rapporto tra tifosi e club, nel segno del calcio come passione ed appartenenza ad una comunità e ad un territorio. PRESIDENTE: Maurizio Lupoi C OMPONENTI : Paolo Berruti (designato dal Consiglio nazionale forense), Paolo Gaeta (dottore commercialista), Gabriella La Torre (avvocato), Pasquale Macchiarelli (designato dal Consiglio nazionale del notariato), Luigi Francesco Risso (notaio), Giorgio Semino (dottore commercialista), Vincenzo Stuppia (dottore commercialista). Il trust in Italia - notiziario quindicinale d’informazione su studi, ricerche, giurisprudenza ed attuazione del trust in Italia e nel mondo A cura dell’Associazione “Il trust in Italia”. Editing Domina Comunicazione Per contatti con la redazione: [email protected]. Inviateci segnalazioni e commenti. Tutti i numeri del Notiziario sono scaricabili dal sito www.trustinitalia.org