notiziario dell’Associazione “Il trust in Italia” - n. 20 - 16 ottobre 2013
Le storie vere del
Dopo di Noi
L’incontro a Rimini il 31 ottobre
U
Prima presentazione del volume
Trust e Dopo di Noi, scritto dai
professionisti che sono stati al
fianco di famiglie con figli in
situazioni di svantaggio, per
istituire trust e preservarne il futuro.
NO STRUMENTO GIURIDICO insostituibile, che offre risposte efficaci rispetto a bisogni legittimi, ma in parte disattesi dal nostro attuale ordinamento. Questo il profilo del trust così come sempre più frequentemente emerge nelle tante situazioni familiari in cui, solo grazie ad un uso attento
di esso, è stato possibile tutelare soggetti svantaggiati, o diversamente abili, ed
assicurare loro un futuro sereno. Lo sanno bene le centinaia di famiglie che
hanno trovato al loro fianco professionisti preparati e sensibili. Alcune, attraverso le associazioni di genitori, oggi diffondono l’uso del trust raccontando le
proprie, positive esperienze. Lo fa, per esempio, Stefania M., mamma di un
giovane con disabilità ed animatrice di una compagnia teatrale dedicata proprio ad esaltare le straordinarie potenzialità dei ragazzi come suo figlio.
«Quando qualcuno mi ha parlato la prima volta di costituire un trust per tutelare il domani del mio ragazzo - spiega - pensavo si trattasse di un mezzo costoso e difficile. Poi ho incontrato una professionista di questa disciplina, un
avvocato di grande sensibilità. Ed ora sono io che ne parlo in associazione,
per diffondere tra le famiglie questa grande opportunità».
Quella di Stefania è solo una delle tante storie vere raccontate dai protagonisti nel libro Trust e Dopo di Noi, il primo lavoro scientifico in Italia dedicato
interamente al tema di queste particolari - e spesso sofferte - pratiche successorie risolte attraverso trust dal solido impianto giuridico. Non a caso, il volume nasce dall’intensa attività di studio e confronto portata avanti dall’omonimo Gruppo di lavoro istituito presso l’Associazione Il trust in Italia.
Uscito a fine luglio da Ipsoa, il libro sarà al centro della conferenza sul tema “Il trust in favore dei soggetti deboli“, che si terrà a Rimini, presso la Sala
Marvelli di via Dario Campana 40, giovedì 31 ottobre dalle ore 15 alle 18. L’incontro, che ha il patrocinio della Provincia di Rimini, è organizzato da Il trust
in Italia e da Airett, l’Associazione Italiana Rett che promuovere e finanzia la ricerca clinica e riabilitativa sulla Sindrome di Rett, una patologia progressiva
dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine durante i primi anni di vita e dopo un periodo di apparente normalità. «Molti
genitori - spiegano i volontari Airett - si soffermano spesso sul carattere “cinico e violento“ della malattia, proprio per il suo improvviso e tragico manifestarsi». Ai partecipanti (l’ingresso è libero, previa iscrizione entro il 25 ottobre)
saranno attribuiti crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Rimini e tre
punti di aggiornamento permanente dall’Associazione.
Ci saranno, a Rimini, alcuni tra i professionisti de Il trust in Italia che hanno tradotto nelle quasi 300 pagine del libro gli anni di studio, lavoro e applicazione sul campo accanto ai genitori che vivono questa drammatica condizione. Il volume spiega come per loro il trust sia diventato la cornice giuridica
entro cui poter rappresentare quel che dovrà avvenire quando essi non potranno più essere responsabili per i loro figli bisognosi di assistenza. In prima
fila sarà quindi Gabriella La Torre, avvocato a Firenze, che ha coordinato il
Gruppo di studio e il volume. A Rimini l’avvocato La Torre illustrerà in presa
diretta alcuni dei casi seguiti e l’impianto giuridico elaborato.
ASSOCIAZIONE “IL TRUST
IN ITALIA”
20
Nel vivo delle disposizioni
Un trustee speciale
per i soggetti deboli
I
L TRUSTEE, questa figura chiave che
svolge un ruolo strategico in tutti i
trust, nel caso delle disposizioni in favore di soggetti svantaggiati assume
una dimensione ancor più
speciale. Di questo particolare aspetto si occupa, nel
libro Trust e Dopo di Noi, il
dittore commercialista Luca
Serpieri, che sarà alla conferenza di Rimini il 31 ottobre. «Ciò che nei trust per
soggetti deboli viene in luce
in modo incalzante - scrive infatti Serpieri - è il contatto umano che percepisce il disponente, quale strumento
per la misura della professionalità,
dell’affidabilità e della moralità del
trustee che, una volta deceduto il disponente stesso, usualmente genitore o
parente del soggetto da assistere, si
occuperà del soggetto non autonomo
e delle sue esigenze particolari».
Emergono perciò dal vasto mondo
dell’imprenditoria sociale gruppi di
operatori ad elevata specializzazione,
capaci di assistere i soggetti privi di
autonomia, tutelandone le specifiche
esigenze personali. Figure dunque che
naturalmente potrebbero essere candidate a svolgere il compito di trustee.
Ma non le uniche. «Anche un’associazione o cooperativa sociale - si legge
ancora nel saggio di Serpieri - potrebbe
ben rispondere alla polivalenza professionale che si richiede per il ruolo di
trustee in trust per soggetti deboli. Altra ipotesi è che il disponente nomini
più trustee dando vita ad un organo in
forma collegiale che assuma la gestione
del patrimonio». Tema di fondo resta
comunque, anche nei trust per soggetti
deboli, «la centralità della persona
umana e delle sue aspirazioni, cui il
trustee - conclude Serpieri - dovrà accostarsi rispettando la sua dimensione
affettiva, emotiva e sociale».
Associazione “Il trust in Italia”
Sede operativa
Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma
Telefono 06.8070853
Fax 06.8070854
e mail [email protected]
www.trustinitalia.org
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Trust e Dopo di Noi
L’incontro sarà aperto da un confronto fra i rimedi ordinari del nostro ordinamento per il “Dopo di Noi”, e le valide alternative offerte dal trust. Su questo argomento si soffermerà Simona Arduini, avvocato a Rimini e a Milano, il
cui intenso Prologo è stato scelto per aprire l’opuscolo divulgativo tratto dal libro e pubblicato dall’Associazione Il trust
in Italia. Nel suo racconto, tutta la partecipazione emotiva di
un avvocato che si trova a confrontarsi con i genitori di una
ragazza ventinovenne affetta da una gravissima cerebropatia
sin dalla nascita, di fronte alla loro «disperata determinazione di garantire a lei la perseveranza di cure, di assistenza, di
attenzioni e più in generale della stessa “qualità affettiva e
non” della vita ad oggi condotta».
Dei riflessi fiscali connessi a questo tipo di trust parlerà
a Rimini un altro autore, il dottore commercialista Luca
Serpieri (vedi box di pagina 1). Dopo i saluti di Vincenzo
Mirra, assessore della Provincia di Rimini, i lavori saranno
coordinati dalla presidente Airett Lucia Dovigo e da Francesco Ventura della Associazione “AV & Partners Centro
Studi Strategici e Giuridici Internazionali”.
Se dunque in tanti Paesi del mondo, dagli Stati Uniti all’India, dal Canada alla Gran Bretagna, il charitable trust è
divenuto un mezzo diffusamente utilizzato per destinare
risorse alla parte dell’umanità sofferente ed emarginata, in
Italia va affermandosi una specializzazione del trust ancor
più sensibile - sul piano umano, ma anche tecnico e professionale - grazie all’impegno di questo Gruppo di studio,
che trova oggi ampia diffusione anche fra i giuristi del nostro Paese con il volume di Ipsoa. Oltre agli avvocati La
Torre e Arduini e al dottore commercialista Serpieri, ne fanno parte Giuseppe Corti (commercialista e revisore legale
in Lanciano), Massimo Cugnasco (dottore commercialista e
revisore legale in Cuneo), Alceste Santuari (docente di Diritto amministrativo dei servizi sociali, Università di Trento), Marco Snichelotto (dottore commercialista in Firenze),
Duccio Zanchi (avvocato in Siena), tutti autori del volume
e componenti dell’Associazione Il trust in Italia.
Sono 11 i capitoli del libro, corredati da un’ampia Appendice. Fra i temi specifici di maggiore interesse per i
professionisti che intendano avvicinarsi a questa specifica
disciplina, segnaliamo in particolare “Il ruolo della società
’A
Il trust in ItaL
lia, che recentemente è stata riconosciuta dal Consiglio
SSOCIAZIONE
Nazionale Forense come organismo accreditato per la formazione specialistica a livello
universitario, conferma la sua
vocazione di compagine dedita alla ricerca in campo giuridico attraverso alcune attività
e strumenti di consultazione
avviati da tempo e tuttora disponibili per chi intenda percorrere le strade di una formazione sempre più approfondita e di eccellenza nell’ambito
di queste articolate discipline.
Un esempio su tutti è l’Archivio Mondiale dei Trust,
strumento unico nel suo genere, che permette di fare il punto sulla legislazione in materia
di trust - e sulle sue effettive
applicazioni - in tutti i Paesi
dell’intero pianeta. Elaborato in
tre lingue (oltre all’italiano, an-
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T R US T E
“DOPO DI NOI”
LA SINTESI
Simona Arduini, Giuseppe Corti,
Massimo Cugnasco, Gabriella La Torre,
Alceste Santuari, Luca Serpieri,
Marco Snichelotto, Duccio Zanchi
Questo opuscolo riproduce in sintesi alcuni brani del volume Trust e “Dopo di NOI”,
pubblicato nei Quaderni della rivista Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2013.
E’ un breve viaggio sull’uso del trust interno in favore di chi si trovi, per qualsiasi
ragione, in una posizione di debolezza o di svantaggio.
A sinistra la copertina dell’opuscolo di sintesi di Trust e Dopo di Noi, pubblicato dall’Associazione Il trust in Italia, che sarà consegnato in omaggio di
partecipanti durante l’incontro di Rimini del 31 ottobre.
Nell’altra foto, il volume nella sua versione integrale, edito da Ipsoa.
Le due immagini di pagina 1 sono tratte dal sito dell’Airett.
di trust nel caso di trust per soggetti deboli“ (nel Capitolo
III), “L’efficacia operatività dopo la morte dei genitori“
(nel Capitolo VII), “Il trattamento tributario degli atti di
dotazione in trust per soggetti deboli“ (nel Capitolo VIII),
il “Ruolo del tutore amministratore di sostegno e trust
per soggetti deboli“ (nel Capitolo IX) e “Trust e finalità
benefiche“ (Capitolo X).
«Nel libro - sottolinea l’avvocato La Torre - si fa riferimento unicamente al trust interno in favore dei soggetti
deboli, che permette di vincolare determinati beni affinchè le utilità da essi traibili siano destinate nell’esclusivo
interesse della persona debole, secondo il programma e
le indicazioni fissate dal disponete nell’atto istitutivo ».
Ma c’è di più: «Il trust per soggetti deboli - aggiunge
l’avvocato - dà la possibilità di tutelare anche i genitori
disponenti, così come gli altri eventuali figli, realizzando
una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia
nel suo complesso, se solo si pensi che qui è il genitore,
l’unico, profondo conoscitore del proprio figlio, a costruire e modellare il trust sulle sue necessità».
leggi tutto: www.il-trust-in-italia.it/Formazione/
L’Archivio Mondiale dei Trust
che francese ed inglese) e diretto dal professor Maurizio Lupoi, l’Archivio è stato elaborato
in collaborazione con esperti di
livello internazionale, quali Nicolás Malumián (Buenos Aires), Paolo Panico (Private Trustees S.A., Belgium), Justice
David Hayton (Caribbean Court of Justice), Sergio Rodriguez Azuero (Universidad del
Rosario, Colombia), Christodoulodos G. Vassiliades
(Cyprus), Sonia Martin Santisteban (Universidad de Cantabria, España), Daniela Pappadà (dottore di ricerca, France),
Simon Davies (Ogier, Guernsey), Jack W Flader Jr. (Asia
Offshore Association, Hong
Kong), Francesco A. Schurr
(Chair of Company, Foundation and Trust Law, University
of Liechtenstein), Eyal Grumberg (Luxembourg), Jack W
Flader, Jr. (Asia Offshore Asso-
ciation, Singapore), Robert Danon (Université de Neuchâtel,
Switzerland) e Alexander Bove (Bove & Langa, Boston,
U.S.A.).
L’Archivio propone statistiche e dettagli, su leggi, sentenze, commissioni di studio, codici di condotta, risoluzioni,
circolari fiscali e trattati sui
trust nel mondo, per un totale,
ad oggi, di ben 20.338 documenti, molti dei quali reperibili
per la consultazione attraverso
un semplice motore di ricerca.
Eloquente anche il dato
fornito dalle statistiche nel loro
insieme, aggiornate praticamente in tempo reale, dalle
quali apprendiamo per esempio che sono 2.795 le norme
sui trust (fra disegni, proposte
legislative e testi approvati) nei
diversi Paesi e che, a fronte di
tali normative, le sentenze sono state 17.308. Fra i più attivi
ASSOCIAZIONE “IL TRUST
IN ITALIA”
spicca il sistema giuridico del
continente australiano, che nei
diversi Stati comprende 613
leggi sui trust, corredate sul
piano della giurisprudenza da
3.646 sentenze. Sono invece
533 le leggi in Canada, con una
produzione di sentenze pari a
931. da non sottovalutare, poi,
Paesi come l’India, con 25 leggi
e 272 sentenze, o il Kenia (15
provvedimenti di legge e 83
sentenze). L’Italia è ai primi
posti fra i Paesi col maggior
numero di circolari fiscali, che
ammontano a ben 28.
http://www.trusts.it/login.php?lang=it
Sul campo - i professionisti de Il trust in Italia
Trust e diritto di abitazione
Questo mese proponiamo il contributo inviato alla nostra redazione da Fortunato Moretti, commercialista d’impresa e socio
dell’Associazione Il trust in Italia, che ripercorre il ricorso su un
sequestro preventivo di beni in trust accolto dal Riesame.
LA VICENDA
NEL MAGGIO 2010 due coniugi istituirono un trust nel quale entrambi, che erano i disponenti, furono individuati quali beneficiari del reddito, mentre beneficiari finali erano i loro figli. Lo
stesso anno, nei mesi di ottobre e di dicembre, i coniugi conferirono al trust ciascuno i propri beni immobili. A marzo 2011 il
trustee, nella sua qualità, acquistò poi la piena proprietà di un
immobile, corrispondendo il relativo prezzo con accollo di mutuo, le cui rate venivano pagate con le disponibilità del trust. In
particolare, perseguendo le finalità dell'atto istitutivo del trust, il
trustee acquistò la nuda proprietà di un piccolo appartamento
da destinare ad abitazione della famiglia dei disponenti i quali,
con il medesimo atto, acquisirono il diritto di abitazione. Nei mesi di gennaio e luglio 2012 il trustee acquistò poi la nuda proprietà di un garage e di un altro piccolo appartamento, da mettere in comunicazione e unire catastalmente con il precedente. Il
diritto di abitazione venne acquisito sempre dai disponenti ed il
relativo prezzo delle compravendite venne, in tutte le acquisizioni, regolato con accollo di mutuo, le cui rate venivano pagate
con le disponibilità del trust.
LA VERIFICA FISCALE E IL SEQUESTRO
Arriviamo a marzo 2013. A seguito verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti di aziende cui avevano partecipato i disponenti (verifica iniziata nel gennaio 2011, con autorizzazione dell’aprile successivo allo svolgimento di indagini
bancarie sulle movimentazioni effettuate dai disponenti, indagini
conclusesi nell’ottobre 2012), i beni in trust venivano sottoposti a
sequestro preventivo per equivalente con ordinanza del gip del
Tribunale di Arezzo, sequestro limitato ai beni conferiti dall’indagato ed a quelli acquistati gravati dal diritto di abitazione a favore dell'indagato e del di lui coniuge.
L’istanza di riesame del trustee è stata considerata dai Giudici del Tribunale Penale di Arezzo formalmente ammissibile ma,
nel merito, solo parzialmente fondata.
LE MOTIVAZIONI DEL RIESAME
Richiamando due sentenze della Cassazione del 2011 e del 2012
(rispettivamente le numero 13279 e 15210), il Collegio giudicante
giunge alla conclusione che, per i beni oggetto di conferimento,
«(...) non sussistano elementi alla cui stregua poter fondatamente
ipotizzare che il trasferimento (...) possa presentare un carattere
meramente apparente; si osserva infatti come il trasferimento in
questione sia anteriore all'inizio delle verifiche fiscali, (…) sì che, in
assenza di ulteriori elementi, non appare già in astratto plausibile
configurare la cessione in questione nei termini di uno strumento
in frode al creditore; in proposito va osservato come nel caso di
specie non possa tout court prospettarsi una valenza frodatoria
del trust in questione: non vi sono infatti dati di struttura, nell'atto
regolativo, che inducano in automatico a ravvisare una tale valenza, anche con riferimento specifico alla vicenda in esame».
Diverse le conclusioni in relazione agli immobili «entrati in
proprietà della trustee con atti successivi all’inizio delle citate
operazioni di verifica e quindi in un momento in cui il sig. ...
(l’indagato) era consapevole delle operazioni stesse».
La vicenda si è comunque conclusa con la revoca in toto del
sequestro preventivo, avendo dimostrato l’indagato - con autonomo ricorso - l’irrilevanza penale degli addebiti mossi.
LA REVOCA DEL SEQUESTRO
Il Collegio giudicante, non ravvisando «una valenza frodatoria
del trust in questione», crea uno spartiacque tra gli atti posti in
essere prima della conoscenza degli accertamenti fiscali e quelli
posti in essere successivamente. Il gip opera per questi ultimi un
Trust e procedure concorsuali
L
GIORNATA DI STUDIO IL 18 OTTOBRE
’UTILIZZO del trust di scopo
nelle procedure concorsuali:
questo il tema del convegno
che l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Bologna organizza con il patrocinio dell’Associazione Il
trust in Italia. La giornata di
studio, che si terrà il 18 ottobre
all’ex Oratorio San Filippo Neri
(in via Manzoni 5, Bologna), sarà presieduta dall’avvocato
Marco Lamandini, docente all’Università di Bologna.
Si comincia alle ore 9: dopo
la registrazione dei partecipanti
ed i saluti introduttivi di Marco
Montefameglio (dottore Commercialista in Bologna) e Fabrizio Togni, (presidente di Bper
Trust Company spa, sponsor dell’iniziativa), i lavori saranno
aperti alle ore 9.45 dal professor Maurizio Lupoi con “Considerazioni introduttive sui
trust di scopo“. Alle 10.30 sarà
la volta di Paola Manes dell’Università di Bologna, che si soffermerà su “I trust di scopo nel
modello internazionale“.
“I trust di scopo e con beneficiari: perchè l’uno e non
l’altro nella procedura concorsuale“: questo il tema affidato
all’avvocato Annapaola Tonelli
dalle ore 11.45. La mattinata sarà conclusa dal giudice Giovanni Fanticini del Tribunale
di Reggio Emilia su “Trust di
scopo e procedure concorsuali:
ori (ore 12.30).
Ripresa dei lavori alle 14.30
con “Applicazioni in tema di
L’ex Oratorio San Filippo Neri
trust nel concordato preventivo“, argomento che sarà esaminato dal giudice del Tribunale
di Ravenna Alessandro Farolfi.
Alle 15.15 su “La fiscalità
delle segregazioni di beni in
trust compiute tramite atti informali“ relazionerà Marco
Montefameglio, mentre “I trust
di scopo nelle imposte sui redditi ed Iva“ sarà l’argomento
trattato (ore 16.00) da Thomas
Tassani dell’Università di Urbino. Considerazioni conclusive
(ore 16,45) e chiusura dei lavori
sono affidati a Corrado Savigni, della Direzione Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Il convegno - che è gratuito
e ad ingresso libero sino ad
esaurimento posti in sala - è
valido ai fini della FPC per gli
iscritti Ordine degli Avvocati e
iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti. Info: segreteria organizzativa Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna, tel.
051.264612.
[email protected].
www.dottcomm.bo.it
ulteriore distinguo tra quelli acquistati dal trustee, nella sua qualità,
in piena proprietà (non oggetto di sequestro), e quelli gravati da diritto di abitazione a favore dell'indagato e del coniuge.
E’ frequente che l’atto istitutivo di un trust di famiglia disponga
che il trustee debba garantire ai beneficiari “un decoroso alloggio”
(come nel caso in specie), alloggio del quale - indubbiamente - essi
avranno la disponibilità, se non altro, per il semplice fatto di risiedervi. La disponibilità equivale a controllo? Non è ipotizzabile che il
conduttore o il comodatario, utilizzatori di un bene immobile, ne
abbiano il controllo! In altre parole, la domanda è: con il diritto di
abitazione si ha il pieno controllo di un bene? No di certo, atteso che
il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su un bene altrui, laddove il codice non consente di cedere il diritto ad altri o di
dare in locazione la casa gravata da questo diritto.
Il giudice ricorda che, a seguito delle verifiche fiscali, «si è proceduto all’acquisto di un complesso immobiliare la cui proprietà è stata direttamente ceduta alla trustee ed il diritto di abitazione ai coniugi (di
cui la moglie è figlia della trustee), realizzando e, di fatto garantendo,
l'instaurazione di un regime di disponibilità materiale degli immobili in
capo anche al sig. (l’indagato) pur nella formale riconduzione degli
stessi alla titolarità di altro soggetto». Va allora ricordato che un fattore
di criticità in un atto “forte” come il conferimento di beni in trust, che
prevede lo spossessamento fisico e giuridico di tali beni da parte del
disponente, è la scelta del trustee. Egli deve, certo, rivestire la piena fiducia del disponente. Ma, se non è una figura professionale, dovrebbe
almeno essere il più lontano possibile - quanto meno - dalla sfera familiare del disponente medesimo.
FORTUNATO MORETTI
ASSOCIAZIONE “IL TRUST
IN ITALIA”
3
La Legge italiana e il trust
Rassegna di sentenze rilevanti in materia di trust
DAI TRIBUNALI
DAI TRIBUNALI
TRIESTE, 21 DICEMBRE 2012
v Il Tribunale di Trieste rifiuta l’intavolazione
del trasferimento di un bene immobile dal disponente al trustee. In questo caso, rileva il giudice, l’unico scopo
del trust era la realizzazione dell’effetto patrimoniale segregativo. Il trust, che era stato istituito per assicurare il mantenimento del disponente, vedeva quali ulteriori beneficiari del
fondo, dopo cinquanta anni, i suoi discendenti.
In Trentino-Alto Adige, ma anche nelle province di Gorizia e
Trieste e nel Comune di Cortina d’Ampezzo, vige tuttora l’intavolazione, il sistema di pubblicità immobiliare, su base reale
e con effetto costitutivo, che era stato adottato nelle regioni
italiane facenti parte dell'Impero austro-ungarico fino al 1919.
A Trieste esistono perciò i “giudici della intavolazione“. Una di
loro, la dottoressa Annalisa Barzazi, in una sentenza del 21 dicembre 2012 si è pronunciata su un trust interno: un notaio aveva
infatti chiesto l’intavolazione del diritto di proprietà di alcuni
immobili del trust dal nome del disponente a quello della trastee.
Preliminarmente il giurice ricorda il programma negoziale, in base
al quale «il trust viene istituito per garantire all’istituente i presupposti economici e finanziari atti al mantenimento del suo attuale
tenore e qualità di vita, alla cura e all'assistenza - personale e
medica - durante gli anni successivi al ritiro dall’attività lavorativa
del medesimo, senza che mai debba soggiornare in istituti di assistenza o di cura comunque denominati, oltre o soddisfore eventuali diverse esigenze di vita anteriori a tale momento».
Va precisato che, come viene ricordato in sentenza, beneficiario era il disponente per tutta la durata della sua vita dello
stesso. Al termine di cinquant’anni, i beni sarebbero stati attribuiti ai suoi due figli, gli eredi legittimi. Considerato inoltre che
nell’atto istitutivo era chiaramente specificato il potere conferito
al disponente di revocare il trustee senza alcuna limitazione
delle ragioni alla base del provvedimento, il giudice Barzazi
rigetta la domanda proposta dal notaio, ritenendo che in questo
caso l’atto istitutivo di trust sia stato perseguito avendo quale
unico scopo la realizzazione delI'effetto patrimoniale segregativo connesso al trust. Situazione, questa, che per il giudice rende
inattaccabile il patrimonio dell'istituente, non essendo ravvisabile alcun ulteriore interesse meritevole di tutela.
U
v Il Tribunale di Lucca dichiara nulla la clausola dello statuto di una srl con azioni in trust che rimette all’atto istitutivo la
facoltà di determinare a chi spetti il diritto di voto. In questo
caso, secondo lo statuto, il diritto di voto spettava al guardiano,
ma il Tribunale ritiene inammissibile tale disposizione e stabilisce che il diritto di voto spetta sempre e comunque al trustee.
Il giudice Carmine Capozzi ha accolto la richiesta di impugnativa presentata dalla amministratrice di una srl cui era
stato revocato tale incarico. Nella sentenza viene riconosciuto
il difetto di legittimazione - reclamato dall’attrice - del socio
unico all’esercizio del diritto di voto. Va precisato che la
quota del socio unico era stata costituita in trust prima della
decisione impugnata e solo successivamente il socio aveva
comunicato alla società che, in forza del negozio costitutivo
del trust, l’esercizio del diritto di voto spettava al protector.
Ma - osserva il giudice - la costituzione di partecipazioni in
società di capitali (spa o srl) in trust deve comunque avvenire
nel rispetto delle norme societarie che regolano la legittimazione dell'esercizio dei diritti sociali, perché «l’eventuale
attribuzione (permanente) dell’esercizio del voto ad altri soggetti non soci (protector o beneficiario) porrebbe il problema
del contrasto col principio della inscindibilità del voto dalla
quota sociale e, comunque, con le regole societarie sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali». Con decreto emesso
inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale è stata perciò sospesa l'esecuzione della delibera impugnata.
SONO IN PREPARAZIONE i Seminari di approfondimento organizzati dall’Associazione Il
trust in Italia. A Roma il 7, 8 e 9 febbraio 2014,
presso il Convento "Cappuccini di via Veneto", si terrà il secondo
seminario di approfondimento riservato agli iscritti al registro dei
professionisti accreditati e a tutti coloro che hanno partecipato ad
almeno tre corsi del master avanzato organizzato dal Consorzio
Uniforma. Iscrizione obbligatoria entro il 15 gennaio 2014, quota di
partecipazione Euro 45,00. Ai partecipanti saranno riconosciuti dodici punti di aggiornamento permanente dell’Associazione. Nei
prossimi numeri del Notiziario forniremo dettagli sul programa.
In trust il calcio che unisce
N TRUST DEI TIFOSI:
è ancora una volta
questo l’argomento che
accende gli animi nelle
compagini sportive italiane. Lo dimostra l’incontro svoltosi il 10 ottobre scorso presso la
Scuola di Polizia della
capitale. Organizzato
dalla Lega Pro e da
Supporters in Campo,
l’appuntamento ha
avuto come obiettivo
quello di un sempre
più attivo coinvolgimento dei tifosi nella
proprietà e nei processi
decisionali delle società
calcistiche attraverso
l’uso del trust. Lo spie-
4
LUCCA, 24 APRILE 2012
ga il direttore di Lega
Pro, Francesco Ghirelli: «stiamo provando a
realizzare qui quello
che esiste da oltre venti
anni in Germania ed
Inghilterra. In questi
Paesi, aprendo ai trust
con la partecipazione
dei tifosi, si è creato un
vasto canale di comunicazione tra i club e i
tifosi, avviando un percorso virtuoso di azionariato popolare e favorendo l’ingresso dei
supporter nei consigli
di amministrazione
delle squadre».
Il trust, insomma,
come portatore di una
cultura del confronto
che ha già seminato
negli stadi positive ”rivoluzioni”.
« Ne sono esempi
concreti - ha aggiunto
Ghirelli - gli impianti
senza barriere che sono
nati da simili intese, come a Castel Rigone, e
gli altri che nasceranno
in altre città di Lega
Pro». L’obiettivo a breve
termine è ora quello di
costituire altri trust entro fine 2013, « ma spiegano i responsabili
- il prossimo anno vorremmo arrivare a coinvolgere tutte le 60 società di Lega Pro».
Per Antonia
Hagemann, responsabile di
Supporters Direct Europe,
«l e azioni concordate
fra i trust e i club, e anche tra Supporters Direct Europe e Lega Pro,
offrono reali strumenti
capaci di costruire un
calcio che sia davvero
migliore per tutti».
Attraverso il trust si
realizza dunque un radicale cambio di direzione nel rapporto tra
tifosi e club, nel segno
del calcio come passione ed appartenenza ad
una comunità e ad un
territorio.
PRESIDENTE: Maurizio Lupoi
C OMPONENTI : Paolo Berruti
(designato dal Consiglio nazionale forense), Paolo Gaeta
(dottore commercialista), Gabriella La Torre (avvocato),
Pasquale Macchiarelli (designato dal Consiglio nazionale
del notariato), Luigi Francesco Risso (notaio), Giorgio
Semino (dottore commercialista), Vincenzo Stuppia (dottore commercialista).
Il trust in Italia - notiziario quindicinale d’informazione su studi, ricerche, giurisprudenza ed attuazione del trust in Italia e nel mondo
A cura dell’Associazione “Il trust in Italia”. Editing Domina Comunicazione
Per contatti con la redazione: [email protected]. Inviateci segnalazioni e commenti.
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