REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LAVIS PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 2 INDICE GENERALE 1. Norme comportamentali in casi d’emergenza pag. 3 2. Note informative in materia di sicurezza pag. 6 3. Normativa relativa l’assunzione di sostanze alcoliche sul lavoro pag. 8 4. Accordo stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano (16 marzo 2006) pag. 9 5. Nota informativa sulla definizione di alcol © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati pag. 11 NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 3 1. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA Si riportano di seguito le principali indicazioni da attuare in caso di emergenza, rimandando al piano di emergenza, appositamente redatto per l’edificio scolastico, per avere una panoramica completa di tutti i possibili aspetti comportamentali ed organizzativi. Planimetrie di emergenza In ogni locale dell’edificio scolastico è affissa una planimetria indicante le caratteristiche del piano dell’edificio dove ci si trova, la posizione dei presidi antincendio (estintori ed idranti), la posizione delle uscite di emergenza, il percorso di fuga che, partendo dal locale in cui ci si trova, deve essere seguito per uscire all’esterno dell’edificio, la posizione del punto di raccolta nel quale radunarsi una volta giunti all’esterno dell’edificio. Si prega di prendere visione delle suddette planimetrie al fine di apprenderne le indicazioni riportate. Norme di comportamento in caso di incendio per il personale docente In caso di evacuazione uscire dall’aula portando con sé il registro di classe ed i moduli d’ evacuazione che sono all’interno dei registri o appesi in una busta sulla porta delle aule. L’insegnante esce dall’aula per primo, dopo aver controllato le vie di fuga e guida la fila. Se si devono evacuare più aule dello stesso piano si deve stabilire un criterio d'ordine d'uscita delle varie aule: l'insegnante addetto all'evacuazione della prima aula esce per primo dopo aver controllato le vie di fuga e guida/apre la fila, controllando i ragazzi dietro a sé. L'insegnante della seconda aula da evacuare effettua la stessa procedura: esce dall'aula, controlla la fila dei ragazzi di fronte a sé (provenienti dalla prima aula) e quelli dietro a sé (provenienti dalla seconda aula); nell'ultima aula di piano che viene evacuata l'insegnante è invece l'ultimo della fila, chiude la fila stessa, controlla che non vi siano pericoli dietro di sé e verifica e controlla i ragazzi davanti a sé. In ogni caso è comunque auspicabile non darsi un ordine di priorità per l’uscita dalle aule, ma evacuare non appena si veda la via di fuga libera. Dopo che sono usciti dall’aula tutti i presenti, l’insegnante chiede all’ultimo della fila di chiudere la porta. Il docente conduce gli alunni verso il punto di raccolta seguendo le indicazioni dei percorsi di emergenza. Ad evacuazione avvenuta, presso il punto di raccolta, verifica col registro di classe che tutti gli alunni siano stati evacuati e compila l’apposito modulo di evacuazione e lo fa pervenire alla direzione delle operazioni. Questo foglio è fondamentale per verificare che non sino rimaste nell’edificio delle persone. L’insegnante rimane presso il punto di raccolta con gli alunni finché non verrà decretata la fine dell’emergenza. Gli insegnanti di sostegno cureranno le operazioni di sfollamento unicamente del o degli alunni portatori di handicap loro affidati. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 4 Norme di comportamento in caso di incendio per gli allievi Appena avvertito il segnale d’allarme si deve immediatamente interrompere ogni attività. Mantenere la calma, l’ordine e l’unità di classe durante e dopo l’esodo. Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, zaini, ecc.), prendendo eventualmente solo qualcosa per ripararsi dal freddo. Gli studenti che al momento dell’emergenza si trovano in classe devono: - disporsi ordinatamente in fila indiana o in doppia fila, senza tenersi per mano, evitando il vociare confuso, grida e richiami; - seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagna la classe e rispettare le precedenze prestabilite; - camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate, senza spingere, evitando di correre e cercando di mantenere una fila compatta; - collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento; - attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano di evacuazione. Gli studenti che al momento dell’emergenza non si trovano in classe con l’insegnante: - se si trovano allo stesso piano della propria aula: devono ricongiungersi immediatamente alla propria classe e procedere seguendo le disposizioni impartite; - se si trovano ad un piano diverso da quello della propria aula: devono unirsi alla classe più vicina (entrando in aula o accodandosi al gruppo) e segnalare la propria presenza all’insegnante responsabile di tale classe, il quale avrà il compito di comunicare, all’insegnante della classe di appartenenza, la loro presenza (per esempio tramite passaparola); - gli studenti devono procedere all’evacuazione rispettando la procedura di evacuazione e seguendo gli ordini impartiti. Una volta giunti al punto di raccolta questi si ricongiungeranno alla propria classe. Norme di comportamento in caso di terremoto per tutti i presenti: - - mantenere la calma; non precipitarsi fuori; restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto un banco, tavolo, scrivania, sotto l’architrave della porta (se in presenza di un muro portante) o negli angoli delle murature portanti; non sostare al centro degli ambienti; allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi (cadendo potrebbero ferire); se si è nei corridoi o nel vano scale rientrare nella propria classe o in quella più vicina; dopo la scossa di terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio in modo ordinato con le medesime modalità illustrate per il caso di incendio; non usare l’ascensore; recarsi al più presto nel punto di raccolta prestabilito; all’esterno, allontanarsi dall’edificio, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e quanto altro che cadendo potrebbe causare ferite; cercare un posto dove non c’è nulla sopra se stessi; non avvicinarsi ad animali spaventati. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 5 Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l’alimentazione idrica, elettrica e del combustibile di alimentazione della centrale termica e della cucina azionando gli appositi dispositivi. Norme di comportamento in caso di crollo per tutti i presenti Il crollo può avvenire per diversi motivi tra i quali: - cedimento della struttura; - esplosione per fuga di gas o di origine dolosa; - crollo in conseguenza di incendio, terremoto, alluvione. Se ci si trova coinvolti nel crollo cercare di liberarsi con estrema calma e cautela: ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione. Se non è possibile liberarsi cercare di ricavarsi una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori. Chi non è coinvolto nel crollo e non può portare soccorso agli altri abbandoni l’edificio con calma evitando i movimenti che potrebbero provocare vibrazioni ed ulteriori crolli. Nell’uscire segnalare le chiamate di soccorso ai soccorritori. Allontanarsi dall’edificio e recarsi nel punto di raccolta. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 6 2. NOTE INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di osservare le seguenti regole essenziali per la sicurezza di tutta la comunità scolastica, adottando quei comportamenti atti a implementare le necessarie attenzioni che eliminino o riducano al minimo i rischi per la sicurezza all’interno della comunità scolastica: Addobbi e cartelloni appesi in aula Le aule scolastiche non devono essere eccessivamente addobbate con cartelloni, lavori degli alunni e quant’altro possa risultare facilmente combustibile: si raccomanda soprattutto di non appendere MAI addobbi vicino o direttamente su lampade o lampadari (l’eventuale surriscaldamento dell’addobbo da parte della lampada provocherebbe un incendio, inoltre gli addobbi penzolanti dai corpi illuminanti possono essere facilmente afferrati e determinare la caduta del corpo illuminante stesso). Per ridurre al minimo l’addobbo dell’aula è opportuno che al termine delle attività didattiche, l’addobbo venga rimosso. Estintori e idranti L’accesso agli estintori e idranti deve sempre essere consentito e non devono MAI essere coperti, nemmeno parzialmente (ad esempio è vietato posizionare di fronte ad estintori o idranti piante ornamentali, attaccapanni, banchi, ecc. o appendere sugli estintori/idranti cartelli, avvisi, ecc.). Porte, uscite d’emergenza Le porte, soprattutto quelle delle uscite di emergenza, non devono MAI risultare ostruite (ad esempio da scatoloni, mobili, suppellettili, ecc.). Qualora per motivi di carico/scarico di materiali scolastici, dovessero essere temporaneamente collocati materiali ingombranti ad ostruzione delle porte, dovranno venire rimossi al più presto e collocati nei rispettivi spazi. È fatto divieto di bloccare con in posizione aperta (ad esempio con coni di legno) le porte taglia fuoco munite di dispositivo di autorichiusura, in quanto ciò fa venire meno le caratteristiche di compartimentazione al fuoco dell’edificio annullando il livello di sicurezza introdotto dalle compartimentazioni stesse, esponendo tutti i presenti alla propagazione generalizzata del fumo. Corridoi, scale e pianerottoli I corridoi le scale ed i relativi pianerottoli dovranno sempre risultare sgombri da ogni genere di ostacolo per non impedire, in caso di necessità, la loro percorrenza quali vie di fuga. Si raccomanda di non depositare arredi lungo i corridoi oltre quelli già previsti dall’Istituto. In particolare, lungo corridoi, scale e sui pianerottoli si deve evitare il più possibile l’affissione di ogni genere di addobbo combustibile. È vietato posizionare vasi di piante ornamentali sui gradini delle scale o sui pianerottoli. Piani di evacuazione E’ necessario acquisire da parte di tutti una “Cultura della Sicurezza”; pertanto tutto il personale dovrà prendere visione delle planimetrie di emergenza dell’edificio scolastico appese nei vari locali al fine di conoscere quali siano i percorsi di fuga, la posizione dei dispositivi antincendio, la posizione del punto di raccolta, ecc. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 7 Preparati e sostanze chimiche Per ogni preparato/sostanza chimica si deve possedere la relativa scheda di sicurezza, è pertanto obbligatorio che l’acquisto di ogni preparato/sostanza chimica venga effettuato tramite la Segreteria della scuola che acquisirà le suddette schede di sicurezza. È obbligatorio che l’impiego di ogni preparato/sostanza chimica avvenga utilizzando i dispositivi di protezione individuali previsti sulla scheda di sicurezza del prodotto. È fatto divieto lasciare preparati/sostanze chimiche incustoditi o depositati in luoghi di libero accesso agli alunni. Pulizia dei serramenti Si ricorda che per pulire con l’uso di scale le finestre e/o vetrate a finestra aperta, devono essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni di pulizia. Se le finestre sono prive di tapparelle/scuri non dovranno essere pulite esternamente se per fare ciò è necessario salire su scale che espongano il lavoratore al rischio di caduta dall’alto. Attività didattica Nella scelta delle attività didattiche che prevedano l’impiego di attrezzature o lo svolgimento di particolari operazioni l’insegnante deve valutare se i rischi connessi con le attività didattiche possano essere facilmente eliminati o ridotti o comunque affrontati in condizioni di sicurezza. In particolare si ricorda l’importanza di garantire una adeguata informazione/formazione degli alunni in merito alle varie problematiche di sicurezza e il valore di documentare per iscritto sui registri l’informazione/formazione effettuata a possibile dimostrazione futura di quanto operato. Si ricorda a tutti i lavoratori che è fatto divieto di portare da casa per uso didattico preparati o sostanze chimiche o attrezzature e macchinari, ma si devono utilizzare solo quelli messi a disposizione dalla scuola. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 8 3. NORMATIVA RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL LAVORO S’informano tutti i lavoratori in merito a quanto prevede la normativa vigente relativamente all’assunzione di bevande alcoliche e lavoro. L’Allegato IV, ai punti 1.11.3.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che è vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche e superalcoliche nell'interno dei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta ed a tutti gli alunni. Nell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, sono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per le quali è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superacoliche sia durante l’orario di lavoro che ai pasti effettuati nel corso della giornata lavorativa. Nell’elenco delle suddette mansioni ci sono anche: - l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; - tutti i nostri lavoratori che per conto della scuola svolgono attività di guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B; Pertanto: - gli insegnanti non possono bere bevande alcoliche in nessun momento della giornata lavorativa, nemmeno quanto sono in gita scolastica o ai pasti se dopo devono nuovamente recarsi a scuola; - chi per motivi di lavoro guida autoveicoli (anche propri guidati per motivi di lavoro) che richiedono la patente B, NON PUÒ bere bevande alcoliche o superalcoliche in nessun momento della giornata lavorativa, nemmeno al pasto di mezzogiorno, il tasso alcolemico deve essere pari a 0 (zero) grammi/litro nell’arco di tutta la giornata lavorativa. Attenzione quindi anche ai controlli effettuati su strada da Polizia e Carabinieri: se si guida per motivi di lavoro, è previsto il ritiro della patente per chi ha un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi/litro. L’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato emanato in applicazione al disposto dell’art. 15, comma 1, legge quadro 30 marzo 2001, n. 125. L’art. 15, comma 4, della suddetta legge dispone che chiunque contravvenga alle disposizioni e cioè chiunque assume o somministra bevande alcoliche e superalcoliche è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 2.582,00. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 9 4. ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 16 MARZO 2006 Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi: 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1º marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) (incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose che possono determinare conseguenze per l'uomo e per l'ambiente); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas,vapori tossici od asfissianti; lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi). 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 10 d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posa tubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 11 5. NOTA INFORMATIVA SULLA DEFINIZIONE DI ALCOL Si definiscono alcolici le sostanze che contengono alcol etilico: vino, birra, superalcolici. In altre parole qualunque liquore, ottenuto per distillazione o fermentazione o qualsiasi bevanda o i suoi vapori, contenenti una qualche percentuale di alcol. L’alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti, disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre se assunto a lungo dà dipendenza. La sindrome di astinenza è più drammatica di quella dell’eroina, negli stadi iniziali si manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno il delirio e convulsioni (delirium tremens). L’intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione dei movimenti, lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, e soprattutto tendenza all’aggressività. Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l’alcol fra tutte le droghe è quella che provoca il più alto livello di violenza verso sé stessi e verso gli altri. Negli ultimi anni si è discusso molto e a lungo riguardo alcune tossicodipendenze ereditarie. L’alcolismo si è detto, qualche volta è un male di famiglia. Comunque non è stato mai trovato un gene connesso all’alcolismo o alla tossicodipendenza. Sono considerati a basso rischio un consumo di alcool inferiore a 3 unità alcoliche al giorno per il maschio (21 alla settimana) e 2 unità alcoliche al giorno per la femmina (14 unità alla settimana), (rif. convegno Modena dicembre 2008). Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo. Che sono contenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Non privo di pericoli è il fenomeno del BINGE DRINKING che fa riferimento all’abitudine di bere 4 eccessive quantità, 6 o più bicchieri in una sola occasione ad esempio durante la stessa serata o una festa. Per quanto concerne gli effetti prodotti da un uso eccessivo delle sostanze alcoliche si ha quanto di seguito riportato. Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso. Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale rallentano. Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche Limite legale attuale per la guida di veicoli. Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica una considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e quindi della capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto. Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida. L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo. Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati. La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto. Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità di valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti con ritardo ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione disastrosi. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 12 Alcolemia > 1,0 Oltre la misura di 1 g di alcol per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro. Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 13 6. NOTA INFORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA Riferimenti legislativi relativi al divieto di fumo nella scuola: Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18 Legge 11 novembre 1975 n. 584 D.P.C.M. 23 dicembre 2003 Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009 Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina sul divieto di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori. Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il divieto di fumo per tutti internamente all’edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso. Ma vediamo di riassumere brevemente in pochi punti che cosa si deve sapere. Dove è vietato fumare È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed in tutte le pertinenze esterne della stessa. Il divieto di fumo si applica anche nella stanza in cui lavora solo un dipendente, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici. Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed esige l’obbligo a proteggere il lavoratore da “tutti i rischi” incluso quindi anche il fumo di sigarette che è cancerogeno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo ed il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro deve nominare uno o più delegato/i cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo. Il datore di lavoro deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo,. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, Vi comunichiamo che in bacheca è disponibile un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l’Educazione alla Salute di Trento. Chi deve far rispettare la legge Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 14 di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio. Ricordiamo che anche tutti gli insegnanti ed il personale ATA devono vigilare sull’applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o al/i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L’obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue: - ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. - I lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Si fa poi presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può adottare specifiche azioni disciplinari previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”. A quanto ammontano le sanzioni per chi fuma Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia sanzioni da € 27,50 a € 275,00. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni. Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente: Sanzioni per il datore di lavoro Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni: - - - dell’art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro; e/o dell’art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro; e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200. © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE PAGINA 15 Sanzioni per i preposti Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro. Sanzioni per i lavoratori Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro. Si comunica pertanto che la nostra scuola applicherà quanto previsto dalla normativa vigente sia nell’interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per la prevenzione degli incendi. Testo Ballarini Lorenzo Revisione e impaginazione grafica Albertini Mauro Immagine di copertina: http://www.liceopalmieri.it/wp-content/uploads/2008/11/scuola-sicura-gabbiano2008--225x300.jpg © Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati