Vendere in Spagna.
Gli obblighi dell'impresa verso i
consumatori stranieri
Verona, 18 novembre 2010
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Fonti normative

Art. 51 Costituzione Spagnola (1978)
L. n. 26/1984, de 10 julio Ley General para la
defensa de los Consumidores (Lgdcu)

L. n. 23/2003 Ley General en la venta de bienes de Direttiva
99/44/CE
Consumo

Real Decreto legislativo n. 1/2007 de 16 noviembre,
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias
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Fonti normative
Lista allegata alla Direttiva
98/27/CE tra le quali:
Ley n°26/1984 legge generale per la
difesa dei consumatori
Direttiva 85/577/CEE
Ley n°26/1991 sui contratti conclusi fuori
dai locali commerciali
Direttiva 85/374/CEE
Ley n°22/1994 sulla responsabilità civile
per danni derivanti da prodotti difettosi
Direttiva 90/314/CE
Ley n°21/1995 sui viaggi combinati
Direttiva 97/7/CE
Ley n°7/1996 sui contratti a distanza
Direttiva 99/44/CE
Ley n°23/2003 Garanzia sui beni di
consumo
Real Decreto legislativo n. 1/2007 de 16 noviembre,
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y Riproduzione
otras leyes
complementarias
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Libro I. Disposizioni generali:
- Ambito di applicazione e diritti base
- Indipendenza e trasparenza delle Ass.com
- Cooperazione istituzionale
- Potestà sanzionatoria
Real Decreto legislativo
n. 1/2007 de 16 noviembre,
Libro II. Contratti e garanzia
- Contratti con i consumatori e utenti
- Condizioni generali e clausole abusive
- Contratti conclusi a distanza
- Contratti celebrati fuori dai locali commerciali
Libro III. Responsabilità civile per beni o servizi difettosi:
- Disposizioni generali
- Responsabilità
- Danni causati da altri beni e servizi
Libro IV. Viaggi combinati
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Definizioni
Art.3 Consumatore: “... persona fisica e giuridica che
agisce per fini estranei alla propria attività imprenditoriale o
professionale...”
Art. 5 Produttore: “ ..il fabbricante di beni o prestatore di
servizi o un suo intermediario o l'importatore dei beni o
servizi nel territorio dell'UE, nonché qualunque persona che
sia indicata come tale sul bene stesso, sulla confezione,
sull'involucro o ... in qualunque altro segno distintivo....”
Art.7 Distributore: ”... imprenditore che somministra o
distribuisce i prodotti nel mercato in virtù di qualunque
titolo o contratto ...”
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Obblighi di informazione
Art. 18 c.1 L'etichetta e la presentazione dei beni e
servizi, nonché il procedimento per la loro realizzazione
dovranno essere tali da non indurre in errore il
consumatore o l'utente finale, in particolare:
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Obblighi di informazione
- caratteristiche, natura, identità qualità, composizione,
scadenza, origine o provenienza, procedimento
produttivo;
- Vietato attribuire al bene o servizio effetti o caratteristiche
che non ha;
- inducendo a credere che il bene o il servizio abbia
caratteristiche particolari, soltanto perché beni o servizi
dello stesso tipo le possiedono;
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Obblighi di informazione
Art. 18 c.2 Informazioni minime essenziali:
- nome e indirizzo completo del produttore;
- natura, composizione e finalità del prodotto;
- qualità, quantità, categoria o denominazione di uso
corrente o commerciale (se la possiede)
- data di produzione o somministrazione, data di
scadenza;
- istruzioni o indicazioni per un uso o consumo corretto,
avvertenze e possibili rischi.
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Obblighi di informazione
Art. 18 c. 2: Lingua: almeno in castigliano (basco,
catalano, valenziano, galiziano etc.)
Qualsiasi offerta, promozione e pubblicità falsa o
ingannevole verrà perseguita e sanzionata come frode
commerciale.
Le associazioni dei consumatori sono legittimate ad agire
ed intervenire in giudizio per chiederne la cessazione.
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Obblighi di informazione
Art. 21: L'impresa deve predisporre un adeguato
servizio di attenzione e informazione al cliente ove
possa reclamare efficacemente l'esistenza di un
errore, difetto o usura; per rendere effettive le
garanzie di qualità ed ottenere la restituzione del
prezzo, totale o parziale, in caso di difetto di
conformità.
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Art. 49 Infrazioni
In caso di inosservanza:
- dei requisiti, condizioni, obblighi o restrizioni in
materia sanitaria;
- o violazione dei requisiti richiesti dalle autorità
competenti;
- della norma che definisce il prezzo dei prodotti o
qualunque intervento illecito che comporti un
incremento del prezzo;
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Art. 49 Infrazioni
- delle norme relative alla registrazioni, etichettatura,
imballaggi, confezioni, pubblicità dei prodotti o
servizi;delle disposizioni in materia di sicurezza;
- o diniego di informazioni necessarie ad effettuare
l'attività di vigilanza, informazione o
ispezione;l'introduzione di clausole abusive;
- limitazione ingiustificata al diritto di far cessare gli
effetti del contratto.
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Art.49 c.2 Infrazioni in materia di
contratti a distanza:
- la violazione della disciplina speciale in materia;
- inosservanza delle norme in materia di
informazione, documentazione, termine di
esecuzione, invio di prodotto con richiesta di
pagamento, invio di prodotti non richiesta e l'uso
di tecniche di comunicazione che richiedano il
consenso espresso del consumatore o la mancata
opposizione dello stesso.
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Art. 50 Gravità delle infrazioni
Le infrazioni vengono definite lievi, gravi o
molto gravi, a seconda:
- rischio per la salute;
- posizione nel mercato di riferimento;
- beneficio ottenuto;
- grado di volontarietà;
- gravità dell'alterazione sociale prodotta;
- estensione e recidiva.
Art. 51- 52 Sanzioni:
- Pecuniarie: da euro 3.005,06 a euro 601.012,10
- Chiusura temporanea dello stabilimento fino al
raggiungimento degli standard qualitativi e sanitari
richiesti;
Misure accessorie:
- sequestro della merce;
- pubblicazione delle sanzioni imposte, incluso nome,
cognome o denominazione sociale, natura, reiterazione
(per infrazioni incidenti su salute o sicurezza dei
consumatori).
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Art. 53 Azione inibitoria
Istituto nazionale del Consumo
Associazioni dei consumatori
PM
Enti di altri Stati UE iscritti nel
“Diario Oficial de la C.E.”
Azione inibitoria(imprescrittibile)
- clausole abusive
- contratti celebrati fuori dai locai
commerciali
- garanzia per la vendita di prodotti
- viaggi combinati
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Art. 59 Contratti con i consumatori
Sono considerati contratti con i consumatori e utenti quelli
conclusi tra un consumatore o utente e un imprenditore.
La disciplina speciale prevista per i contratti conclusi con
consumatori dovrà in ogni caso rispettare il livello minimo
di tutela stabilito dalla presente norma.
I contratti con i consumatori nei quali siano inserite
condizioni generali di contratto, saranno disciplinati dalla
legge 7/1998 sulle condizioni generali di contratto.
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Art. 60: informazioni preliminari
Fase pre-contrattuale:
obbligo di informazione gratuita su elementi essenziali del
contratto:
- dati del proponente;
- prezzo finale;
-data di consegna e durata del contratto;
- strumenti a disposizione del consumatore per far
cessare il contratto;
- garanzie offerte;
- diritto di recesso.
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Art. 62: il contratto
- la volontà del consumatore di concludere il contratto deve
emergere espressamente;
- proibite le clausole che impongano oneri eccessivi o
sproporzionati ai diritti del consumatore;
- nei contratti di prestazione di servizi sono proibite le clausole
che stabiliscano una durata eccessiva;
- il consumatore potrà far cessare gli effetti del contratto
comunicando la propria volontà nella stessa forma con la
quale lo aveva concluso, senza nessun costo aggiuntivo;
- nei contratti di prestazione di servizi dev'essere indicato
espressamente il procedimento necessario per far cessare gli
effetti del contratto;
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Art. 63 Conferma della conclusione
del contratto
“...dovrà essere consegnata al consumatore
una ricevuta, una copia o un documento
nei quali risultino indicate le condizioni
essenziali dell'operazione, incluse le
condizioni generali del contratto,accettate
e firmate dal consumatore.”
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Art. 68 Il diritto di recesso
-
esiste quando è previsto per legge o per contratto =
gratuito;
- sono nulle le clausole che impongono una penale per l'esercizio
del diritto di recesso;
- il consumatore dovrà essere informato per iscritto in modo
chiaro, preciso e comprensibile circa l'esistenza, i requisiti e la
forma di esercizio del diritto, incluse le modalità di
restituzione del bene;
- dovranno essere indicati i dati identificativi della persona
incaricata di ricevere la comunicazione di recesso
L'onere di aver adempiuto correttamente incombe sul venditore.
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Artt. 71-74 Il diritto di recesso
Termini per l'esercizio:
- 7 giorni dalla consegna del bene;
- 3 mesi, se il venditore non adempie correttamente all'obbligo di
informazione e documentazione.
Conseguenze:
- le parti sono obbligate a restituirsi le prestazioni,
- il consumatore non dovrà rimborsare alcunché per l'eventuale
diminuzione del valore del bene;
- il consumatore avrà diritto al rimborso delle spese (utili o necessarie)
sostenute.
Art. 78 Azioni di nullità o
risoluzione
Il mancato esercizio del diritto di recesso
non impedirà l'eventuale esercizio delle
azioni di nullità o risoluzione del
contratto.
Art. 82 Clausole abusive
Sono considerate abusive tutte le disposizioni
predisposte unilateralmente e tutte quelle pratiche
commerciali non espressamente consentite che,
contrarie a buona fede, determinino uno squilibrio
importante dei diritti e obblighi posti in capo al
consumatore o utente.
Il fatto che alcuni elementi di una clausola o che una
sola clausola sia stata negoziata tra le parti non
esclude l'applicazione della disciplina prevista in
materia di clausole abusive all'intero contratto.
Art. 82 Clausole abusive
L'onere di provare che una clausola è stata
negoziata tra le parti incombe sull'imprenditore.
Il carattere abusivo di una clausola verrà
valutato tenendo presente la natura dei beni o
servizi oggetto del contratto e considerando
tutte le circostanze connesse alla conclusione
del contratto o di altro a questo connesso.
Art. 82 c.4 Clausole abusive
Si presumono abusive le clausole che:
- vincolino l'efficacia del contratto all'esclusiva volontà del
professionista;
- limitino i diritti dei consumatori o utenti;
- determinino un difetto di reciprocità;
- impongano al consumatore e utenti garanzie
sproporzionate o determinino un'inversione dell'onere
della prova a danno di questi;
- siano sproporzionate in relazione al perfezionamento e
esecuzione del contratto
Art. 83 c.1-2 Nullità delle clausole
abusive
- le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e
si considerano come non apposte.
- la parte di contratto colpita da nullità verrà
integrata secondo quanto disposto dall'art. 1258
c.c. e dal principio di buona fede oggettiva;
Art. 83 c.2 Nullità delle clausole
abusive
Sarà compito del Giudice che dichiari la nullità delle
suddette clausole integrare il contratto e stabilire un nuovo
equilibrio tra i diritti e obblighi delle parti, nonché le
conseguenze derivanti dall'inefficacia del contratto in caso
di pregiudizio di non lieve entità per il consumatore o
utente.
Nel caso in cui le suddette clausole determinino
un'alterazione degli equilibri contrattuali tale da non poter
essere ripristinata dal Giudice, questi potrà dichiarare
l'inefficacia del contratto
Art. 92 Contratti conclusi a
distanza
Contratti conclusi con i consumatori o utenti
nell'ambito di un'attività imprenditoriale senza
la presenza fisica dei contraenti, sempre che
l'offerta e l'accettazione della proposta si
realizzino in modo esclusivo attraverso una
qualunque tecnica di comunicazione a distanza
e nell'ambito di un sistema di negoziazione a
distanza organizzato dall'imprenditore.
Art. 101 Il diritto di recesso nella
vendita a distanza
- il diritto di recesso si esercita nello stesso
modo, salvo per il fatto che, in questa ipotesi,
i costi di restituzione del prodotto sono a
carico del consumatore;
- sono nulle le clausole che prevedano una
penale per l'esercizio di tale diritto;
tranne....
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Art. 102 Il diritto di recesso nella
vendita a distanza
nel caso di contratti di somministrazione :
–
–
–
–
–
ove i prezzi dei beni siano soggetti a fluttuazioni
del mercato finanziario;
di prodotti che siano stati confezionati secondo
particolari indicazioni del consumatore o che,
per la loro natura, non possano essere restituiti o
siano soggetti a rapidi termini di scadenza;
di video, musica, dischi o software mediante
download;
di giornali, riviste periodiche;
contratti di scommesse o lotteria.
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Art. 103 Esecuzione
Salvo diversamente stabilito tra le parti, il
professionista dovrà eseguire l'ordine ricevutoal
massimo entro 30 giorni a partire dal giorno
seguente a quello in cui ha avuto conoscenza
del consenso del consumatore o utente.
Art. 104 Mancata esecuzione del
contratto
Nel caso in cui il professionista non abbia potuto
eseguire il contratto per mancata disponibilità
del bene o del servizio, il consumatore o utente
dovrà essere informato ed gli dovrà essere
restituita, al massimo entro 30 giorni, la somma
di denaro eventualmente anticipata.
Art. 114 Garanzia e servizi post-vendita
Il venditore è obbligato a consegnare al
consumatore un prodotto che sia conforme
al contratto e risponde di qualunque
mancanza di conformità esistente al
momento della consegna del prodotto
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Art. 116: Installazione
Il difetto di conformità derivante da una non corretta
istallazione del prodotto è equiparata alla mancanza di
conformità quando:
- l'istallazione è inclusa nel contratto di compravendita ed è
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità,
- l'istallazione è stata effettuata dal consumatore su erronee
istruzioni di istallazione;
Il difetto di conformità è escluso se:
- il consumatore ne era a conoscenza, o avrebbe potuto venirne
a conoscenza, al momento della conclusione del contratto;
- deriva da materiale fornito dallo stesso consumatore.
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Art. 119: Riparazione e sostituzione del
prodotto
Rimedi a disposizione del consumatore:
- riparazione o sostituzione del prodotto, salvo che
siano impossibili o eccessivamente onerose per il
venditore;
- in alternativa, riduzione del prezzo e risoluzione
del contratto (salvo difetto di scarsa importanza)
- gratuite (inclusi i
costi di invio,
mano d'opera,
materiale)
- entro un termine
ragionevole
- se inefficace la
prima potrà
- risarcimento danni
chiedersi la seconda
(escluso i beni di
seconda mano)
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Art. 123: Termini
Il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si
manifestino entro 2 anni dalla consegna (1 anno per beni di seconda
mano);
Salvo prova contraria, i difetti di conformità che si manifestino entro
6 mesi dalla consegna si presumono già presenti al momento della
consegna del prodotto (salvo natura o peculiarità del difetto)
Termini per l'esercizio del diritto:
- l'azione del consumatore si prescrive entro 3 anni dalla
consegna del prodotto;
- il consumatore avrà l'onere di comunicare al venditore l'esistenza
del difetto entro 2 mesi dalla scoperta ;
- salvo prova contraria, la comunicazione del consumatore si
intenderà effettuata nel termine stabilito.
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Art. 123 c.4 L'omessa comunicazione del difetto
di conformità nel termine di 2 mesi dalla
scoperta, non comporterà la decadenza del
consumatore dal diritto alla garanzia,
ma eventuali danni o pregiudizi derivanti da tale
ritardo verranno posti in capo a quest'ultimo .
Art. 124: Azione diretta contro il produttore
- per il consumatore risulti impossibile o eccessivamente oneroso rivolgersi al
venditore;
- quando il difetto di conformità riguardi l'origine, l'identità o l'idoneità del
prodotto, secondo la loro natura e finalità
Entro 1 anno dalla riparazione del difetto di conformità, chi ha risposto al
consumatore potrà agire nei confronti del responsabile.
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Art. 125: Garanzia commerciale addizionale
Garanzia commerciale:
- facoltativa
- bene oggetto della
garanzia
- per iscritto
- nome e indirizzo del
garante;
- indicazione di:
- la non incidenza sui diritti
- in lingua spagnola
derivanti dall'esistenza di
un difetto di conformità;
Prescrizione: 6 mesi dal
- i diritti concessi con la
garanzia;
termine della garanzia
- termini e ambito
territoriale;
addizionale.
- le modalità di reclamo
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Prodotti di natura durevole
- la garanzia commerciale è obbligatoria;
- dev'essere garantito un servizio di assistenza tecnica post- vendita
per 5 anni dalla produzione del bene;
- i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni non potranno essere
superiori a quelli medi di mercato;
- diritto di ritirare i beni consegnati per la riparazione si prescrive in 3
anni dalla consegna.
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Art.128 Responsabilità civile per beni o servizi
difettosi
Prodotto:
“Qualunque
bene mobile,
anche quando unito o
incorporato in altro
bene mobile o immobile,
nonché il gas e
l'elettricità”
Prodotto difettoso:
- non offre la sicurezza che
legittimamente ci si aspetterebbe sulla
base della propria presentazione e
dell'uso ragionevolmente prevedibile al
momento della sua entrata nel mercato;
- se non offre la stessa sicurezza
normalmente offerta dai prodotti dello
stesso tipo
- non per perfezionamento tecnico
Art. 128-129: Danni risarcibili
Danni causati da beni o servizi
Danni personali, inclusa la morte;
Non pregiudica azioni di
Danni materiali a beni destinati al
risarcimento per danni (inclusi quelli
servizio o uso/consumo privato e in
morali) derivanti da:
tal senso siano stati utilizzati;
- responsabilità contrattuale
derivante da difetto di conformità;
- inadempimento o inesatto
adempimento;
- responsabilità extracontrattuale.
Eventuali clausole di esonero o limitazione di responsabilità civile,
sono prive di effetto.
Responsabilità per beni o servizi difettosi
Definizione legale di Produttore:
“..fabbricante o importatore nella
UE” di:
un prodotto determinato;
Responsabilità:
- solidale tra tutti i soggetti, salvo diritto
di regresso;
qualunque elemento integrato in un
prodotto determinato;
- anche in caso di intervento di terzo
(salvo diritto di azione nei confronti di
questo);
una materia prima.
- ridotta, in caso di colpa del danneggiato;
- del distributore (come se fosse il
produttore) nel caso in cui abbia
somministrato i prodotti pur essendo a
conoscenza dei difetti (azione di
regresso verso il produttore)
Se il produttore non può essere
identificato, sarà considerato tale il
distributore del prodotto; a meno che
entro 3 mesi questi non indichi
l'identità del produttore o fornitore.
Art. 140 Cause di esonero da responsabilità
a) non aver posto in circolazione il prodotto
b) presunzione che il difetto non esistesse al momento
della messa in circolazione del prodotto
c) prodotto non realizzato per la vendita
c) difetto dovuto al rispetto di normative imperative
di legge
d) Lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche
non consentiva di conoscere l'esistenza del difetto
(tranne medicinali o alimenti per consumo umano)
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Art. 141 Limiti di responsabilità
Limiti di indennizzo:
- franchigia di € 390,66;
- limite massimo € 63.106.270,96;
- diminuzione proporzionale, in caso di concorso di colpa del
danneggiato
Prescrizione dell'azione di risarcimento:
- 3 anni dalla data del danno sofferto
Decadenza:10 anni dalla messa in circolazione del prodotto
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Sistema RAPEX
Direttiva 2001/95/CE
Direzione Generale per la Salute e
Protezione dei consumatori (SANCO)
Comitato di urgenza
·
Comité de valoración
Comisión Técnica para la Seguridad
Real Decreto 1801/2003, ·
de 26 de diciembre, sulla de Productos
sicurezza generale dei ·
Comité de Contacto sobre seguridad
prodotti
de los productos
· Autorità competenti per ciascuna CCAA
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avv. Roberto Luzi Crivellini
Via Nizza n. 8
37121 Verona
[email protected]
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