associazioni
L’abolizione del registro dei controlli antincendio
A cura di Giuseppe Macchi
Vicepresidente settore Antincendio - Associazione M.A.I.A.
Il D.P.R. 151/2011 ha annullato l’obbligo di tenere il registro dell’antincendio. Molti sono stati i dubbi
emersi in proposito, da più parti, perché questo strumento sembrava essere il sistema più semplice
ed efficace per dimostrare di aver ottemperato ai criteri generali di sicurezza antincendio e alla gestione
delle emergenze. Adesso ci si chiede cosa comporterà l’assenza di questo tipo di documento.
L‘obbligo della tenuta del registro è stato introdotto a suo
tempo dal D.P.R. n. 37 del 12
gennaio 1998, reso obbligatorio per tutte le attività soggette
al certificato di Prevenzione Incendi, e da molti addetti ai lavori è stato consigliato anche
alle attività non soggette.
Dal 7 ottobre 2011 è entrato in
vigore il nuovo regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, ovvero il D.P.R. n. 151 del 1
Agosto 2011 (scaricabile dal sito www.associazionemaia.net),
il quale all’articolo 12 comma b
ha abrogato il D.P.R. n. 37 del
1998, abolendo di fatto il registro. Questo registro viene riproposto nel nuovo D.P.R. n.
151 all’articolo 6, obblighi
connessi con l’esercizio dell’attività, in questi termini:
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla di-
gennaio 2012
sciplina del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modificazioni,
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di
controllo ed interventi di
manutenzione secondo le
cadenze temporali che sono indicate dal Comando
nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della
ricevuta a seguito della presentazione della SCIA (…)
2. I controlli, le verifiche, gli
interventi di manutenzione
e l’informazione di cui al
comma 1, devono essere
annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
antincendio
I dubbi
Quali sono le attività non soggette al Decreto Legislativo 81
a cui si riferisce il comma 1?
Le attività non soggette al
Decreto 81 sono quelle che
non sono dei luoghi di lavoro,
e pertanto prive di lavoratori.
Se non ci sono lavoratori,
perché si chiede che queste
attività debbano annotare sul
registro l’informazione fatta ai
lavoratori?
Solo queste attività hanno
l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi etc. di cui al
comma 1? E tutte le altre attività? Cosa vuol dire il legislatore con l’articolo 6 così come è stato formulato?
I documenti che parlano
dell’abrogazione del registro
Dai documenti circolanti che
citiamo di seguito, si evince
che il registro dei controlli è
abrogato.
1. Dossier del Dipartimento
della funzione pubblica: a
125
associazioni
pagina 35 di questo fascicolo si evidenzia che
l’abolizione del registro
dei controlli porterà ad un
risparmio di 82,7 milioni
di Euro (Dossier scaricabile del sito:
http://www.unipa.it/cdl/10
leggebrunetta/10sempl%20amm_imp
rese.pdf).
2. Vademecum dal titolo
“Meno carte più sicurezza”, da poco presente sul
sito dei Vigili del fuoco
www.vigilfuoco.it (Prevenzione Incendi-Nuovo Regolamento di Semplificazione - Opuscolo Sfogliabile), che riassume, peraltro molto bene, tutte le novità introdotte dal D.P.R. n.
151; vi consigliamo se non
lo avete già fatto di prenderne visione.
Il vademecum, tra le altre
cose, parla del registro dei
controlli, ed a pagina 16 il
titolo del punto 2 è proprio
“Abolizione della duplicazione del registro”. Nello
specifico, su questo argomento, si scrive di seguito:
“È stato eliminato il registro
dei controlli, manutenzione,
informazione e formazione
del personale, che duplica
adempimenti già previsti
dalla normativa di sicurezza
nei luoghi di lavoro”.
Commento
Qui si afferma che il registro
dei controlli è stato eliminato,
in quanto questo adempimento (ovvero quello di trascrivere l’effettuazione dei
controlli periodici, la manutenzione, l’informazione etc.)
è già previsto da altra normativa (Legge) relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Decreto Legislativo 81 del
2008 richiede l’obbligo di registrazione e quindi della tenuta del registro dei controlli
e manutenzione per impianti
elettrici, ponteggi, DPI e altro
ancora, ma non vi è alcun riferimento in merito agli impianti ed alle attrezzature antincendio. A quale altra normativa si riferisce il Legislatore? Non vi è alcun dubbio che
in una situazione come questa c’è bisogno di chiarezza,
e l’Associazione si sta attivando affinché le autorità
competenti diano maggiori
delucidazioni su questo importante argomento, anche
perché questo cambio di direzione del Legislatore nel
nome della “semplificazione”,
del “risparmio” (82,7 milioni di
Euro) e dello slogan “meno
carte più sicurezza” non ci
trova tutti d’accordo.
Sarà nostra cura tenervi informati di eventuali sviluppi legati a questo nuovo scenario
che si è aperto, e che probabilmente ci porterà a dover rivedere in modo più attento e
cautelativo i rapporti di comunicazione tra azienda di manutenzione ed utente finale.
Il Registro: strumento di lavoro o mero adempimento formale?
a cura di Sandro Marinelli
Il “Registro dei controlli” è stato introdotto con il D.P.R. 37 del 12/01/1998 poiché, precedentemente, non era mai stata
considerata l’importanza dei controlli periodici, delle verifiche e delle manutenzioni che, nel settore dell’antincendio,
rappresentano il punto centrale in caso di emergenza. Purtroppo i “non addetti ai lavori”, tra i quali molti politici dell’ultima
generazione, hanno confuso uno strumento di lavoro con un adempimento formale, attribuendo alla tenuta del Registro
dell’antincendio un costo che non esiste (il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, dovrebbe spiegare dove ha preso
gli 82 milioni di euro di costo, visto che non risulta da nessuna parte). Sta di fatto che, in caso di ispezione da parte degli
Organismi di vigilanza o di intervento dell’Autorità Giudiziaria per incidenti, resta difficile per un datore di lavoro “ricostruire”
tutte le attività effettuate di controllo, di verifica e di manutenzione, ivi compresa l’informazione e la formazione del
personale, senza disporre di uno strumento sintetico e cronologico quale era il Registro dell’Antincendio che doveva
essere tenuto aggiornato e disponibile proprio per essere messo a disposizione in caso di intervento dell’Autorità
Giudiziaria e/o degli Organi di Vigilanza.
Stupisce che nessuno abbia evidenziato che, così come è scritto l’art.6 (D.P.R. 151/2011) sembrerebbe che il Registro
debba sussistere solo per le attività dove non ci sono lavoratori, smentendo clamorosamente il principio per il quale, se
l’abolizione del Registro è stato un (falso) problema di costi per le aziende, tale incombenza rimarrebbe in vigore dove
non c’è da tutelare alcun lavoratore.
Forse sarebbe stato meglio non parlare più di registro e registrazioni, ma dire che il datore di lavoro deve dimostrare in
qualunque momento di aver effettuato verifiche, controlli, ecc., così come previsto dalla legislazione vigente, ricorrendo
a qualunque strumento ritenga utile per dimostrare, con documentazione probatoria, di aver adempiuto a quanto la
normativa in vigore richiede, lasciando all’arbitrarietà degli Organi di controllo la valutazione dell’esaustività della
documentazione esibita.
Si stava meglio quando si stava peggio.
126
antincendio
gennaio 2012
Rinaldo Cavenati
Membro del gruppo di lavoro della commissione protezione attiva (reti idranti e sprinkler) presso
l’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e delegato UNI presso CE- TC 191 WG5
La manutenzione viene definita come “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il
ciclo di vita di un’entità, volte a
mantenerla o riportarla in uno
stato in cui possa eseguire la
funzione richiesta”.
Detto ciò, il manutentore non
può definirsi solo un individuo
in grado di effettuare un insieme di azioni, mentre si deve
pensare ad una persona con
una particolare “forma mentale” che racchiuda in sè la condivisione di principi e valori
che lo portano a pensare e a
fare una “buona manutenzione”.
Tale forma mentale si rende
ancor più necessaria quando
gennaio 2012
parliamo di sistemi legati alla
salvaguardia della salute delle
persone oltre che delle cose.
Rientrano appieno in questi sistemi gli impianti antincendio
sprinkler o le reti idranti.
Il cuore pulsante di questi sistemi, spesso è una pompa
antincendio, non una normale
pompa, ma una pompa concepita e ingegnerizzata al fine
di elevare al massimo l’affidabilità e soprattutto la disponibilità di esercizio.
Se la pompa antincendio è
quindi una “pompa speciale”,
indubbiamente speciale deve
essere la sua manutenzione.
Abbiamo visto affacciarsi la
parola “manutenzione” con
l’arrivo nel 2005 della norma
antincendio
UNI EN 12845, la norma di
progettazione, installazione e
manutenzione per impianti automatici sprinkler. Tale norma,
poi ripubblicata nel 2009, è tuttora in fase di profonda revisione in sede CEN TC191 WG5.
Infatti è all’interno di questa
norma, al paragrafo 20, che
sono contenute tutte le attività
e le tempistiche di manutenzione relative anche alle pompe antincendio, a cui occorre
rifarsi anche in presenza di impianti a reti idranti, diluvio,
schiuma ecc.
Alla luce di questa norma, occorre innanzitutto separare le
operazioni che deve effettuare
l’utente da quelle che devono
essere destinate all’installatore
del sistema o ad una azienda
di manutenzione qualificata.
Così, se le operazioni di controllo periodico settimanale e
quello mensile sono demandate all’utente, i controlli trimestrali, semestrali e annuali sono invece da affidare all’installatore del sistema, o ad una
società specializzata nella manutenzione.
Quest’ultima a nostro parere è
la scelta più opportuna proprio
per la sua natura e preparazione specifica.
Vediamo nel dettaglio a cosa
l’utente deve provvedere quando per l’alimentazione dei suoi
127
associazioni
La manutenzione dei sistemi di pompaggio antincendio
associazioni
LA MANUTENZIONE
DELLE POMPE
ANTINCENDIO
1/12° mese - s/m/t/sem/annuale
9° mese - s/m/t
3° mese - s/m/t
6° mese - s/m/t/sem
In verde: Programma di ispezione e controlli a cura dellʼutente
In giallo: Programma di prova, assistenza e manutenzione dallʼinstallatore
del sistema o da unʼazienda ugualmente qualificata
impianti sprinkler e/o rete
idranti ha dovuto installare una
o più pompe antincendio.
Controllo periodico
settimanale
Prova di avviamento
automatico della pompa
Le prove sulle pompe automatiche devono comprendere:
• Controllo dei livelli di carburante, dell’olio lubrificante e dell’acqua di raffreddamento dei motori diesel;
• Si deve ridurre la pressione
dell’acqua sul dispositivo
di avviamento, simulando
in questo modo la condizione di avviamento automatico;
• Quando la pompa si avvia,
la pressione di avviamento
deve essere controllata e
registrata;
• Si deve controllare la pressione dell’olio sulle motopompe diesel;
• Si deve controllare il flusso
128
dell’acqua attraverso gli
impianti di raffreddamento
a circuito aperto.
Prova di riavvio
del motore diesel
Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa,
i motori diesel devono essere
collaudati come segue:
• Il motore deve essere fatto
funzionare per 20 minuti,
oppure per il tempo raccomandato dal fornitore;
• Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova
dell’avviamento manuale;
• Deve essere controllato il
livello dell’acqua nel circuito primario dell’impianto di
raffreddamento a circuito
chiuso.
• Durante la prova devono
essere monitorati la pressione dell’olio, le temperature del motore ed il flusso
del refrigerante;
antincendio
• Devono essere controllate
le tubazioni dell’olio;
• Si deve eseguire un’ispezione generale per rilevare
le eventuali perdite di carburante, di liquido refrigerante o dei fumi di scarico.
Controllo periodico mensile
• Devono essere controllati il
livello e la densità dell’elettrolito di tutte le celle degli
accumulatori al piombo
(comprese le batterie di avviamento del motore diesel
e quelle per l’alimentazione
del quadro di controllo
elettrico);
• Se la densità è bassa deve
essere controllato il caricabatteria e, se questo sta
funzionando correttamente, la batteria o le batterie
interessate devono essere
sostituite.
Risulta evidente come le attività a carico dell’utente siano
assolutamente importanti, ov-
gennaio 2012
Controllo periodico
trimestrale
Alimentazione idrica
e relativi allarmi
• Ciascuna alimentazione
idrica deve essere verificata su ogni stazione di
controllo presente nel sistema;
• La pompa deve avviarsi
automaticamente ed i valori di pressione e portata
misurati non devono essere inferiori a quelli nominali, registrando ogni cambiamento.
Alimentazione elettrica
• Qualsiasi alimentazione
elettrica secondaria derivante da generatori diesel
deve essere controllata
per verificarne il corretto
funzionamento.
Valvole di intercettazione
• Tutte le valvole di intercettazione che controllano il
flusso dell’acqua devono
essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di
nuovo bloccate nella posizione normale;
• Questa operazione deve
riguardare le valvole di intercettazione su tutte le
alimentazioni idriche, sulla
valvola(e) di controllo e allarme e su tutte le valvole
di intercettazione di zona
oppure ausiliarie.
Controllo periodico
semestrale
• Collegamento di riporto
allarmi con la stazione dei
Vigili del fuoco e con la
centrale di supervisione;
• Il sistema deve essere verificato.
Cause del fallimento delle pompe antincendio frequenza (n. avarie)
gennaio 2012
antincendio
Controllo periodico
annuale
• Prova di portata della
pompa automatica
• Ciascuna pompa di alimentazione deve essere
provata nella condizione di
pieno carico (mediante il
collegamento della linea di
prova collegata alla mandata della pompa a valle
della valvola di non ritorno);
• La pompa deve fornire i
valori di pressione/portata
indicati sulla targa.
Prova di mancato avviamento
del motore diesel
• L’allarme di mancato avviamento deve essere provato in conformità con le
indicazioni normative;
• Immediatamente
dopo
questa verifica, il motore
deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale.
Serbatoi di accumulo
• Le valvole a galleggiante
nei serbatoi di accumulo
devono essere controllate
per assicurarne il corretto
funzionamento;
• Camere di aspirazione e
filtri per la pompa;
• I filtri, le camere di sedimentazione e le paratie
filtranti devono essere
ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario.
Quindi, anche per quanto riguarda la società esterna,
che si occuperà della manutenzione trimestrale, semestrale ed annuale, gli impegni
129
associazioni
vero l’attività di controlli settimanali impegna l’utente a verifiche e controlli che fino a
qualche anno fa con la vecchia norma UNI 9490 venivano demandate al manutentore
esterno con una sterile frequenza semestrale.
Ecco invece le attività che sono da affidare all’installatore
del sistema o ad una società
specializzata nella manutenzione.
associazioni
sono davvero ingenti.
Con l’arrivo della norma UNI
EN 12845, la prima obiezione
nata tra gli utenti è stata riguardo l’incremento dei costi
che avrebbero generato tali
attività di manutenzione a carico esclusivo delle imprese.
In realtà,ciò che era invece
abnorme è quello che abbiamo vissuto prima dell’arrivo
di questa norma europea, ovvero pensare di effettuare sul-
le pompe antincendio una
manutenzione semestrale era
qualcosa di assolutamente
sterile ed inefficace.
Cosa accadeva molto spesso
in quelle condizioni?
Semplicemente che la maggior parte delle pompe antincendio non partivano. È come
se sperassimo di lasciare la
nostra auto per 6 mesi parcheggiata e poi doverla utilizzare in un emergenza e
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selezione di normativa e un esempio del registro dell’antincendio
Un manuale utile e di facile consultazione per coloro che, a vario titolo
si trovano ad affrontare le problematiche di prevenzione incendi in
azienda, legate alla progettazione, installazione e manutenzione di
questo tipo di impianti. La pubblicazione vuole essere anche una guida
alla risoluzione dei principali problemi legati alla rilevazione di incendio,
con l’obiettivo di fare chiarezza e fornire indicazioni operative per non
perdersi nel labirinto delle norme e delle procedure.
Infatti, il progettista, l’installatore, il manutentore ed il titolare dell’attività,
a seconda delle esigenze, possono aver bisogno di un supporto pratico,
che li aiuti a comprendere il significato della normativa e ad applicarla
nel contesto in cui operano. Il libro si pone proprio questo obiettivo:
facilitare la comprensione dei requisiti di legge e aiutare tali soggetti
a operare nel rispetto di quanto stabilito a
livello normativo, contemperando
le esigenze operative e quelle
progettuali.
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130
antincendio
trovarsi con molta probabilità
con la batteria scarica o con i
pneumatici sgonfi.
Se guardiamo invece il panorama europeo o americano, in
realtà le attività di manutenzione, da sempre importanti
ed impegnative, sono sempre
state considerate vitali e fondamentali.
Nonostante gli elevatissimi
standard, la Factory Mutual,
una tra le più grandi compagnie di assicurazione internazionale, con il proprio standard 2-81 (Fire protection system, inspection, testing and
maintenance and other fire
loss prevention inspections)
ha prodotto delle statistiche
che evidenziano come in 73
casi di fallimento di una pompa antincendio, nel 35% dei
casi la pompa era in avaria
prima dell’avviamento, il 38%
la pompa non è partita, per
18% si è arrestata durante
l’incendio, mentre per il 9% si
è arrestata prematuramente.
Queste anomalie hanno generato una perdita economica per 417 milioni di dollari,
dove curiosamente il maggior
danno è derivato dal fallimento dell’alimentazione alla
pompa elettrica.
L’analisi si conclude indicando che questi fallimenti si sarebbero potuti limitare con un
attento programma di ispezione, test e manutenzione
insieme ad una corretta formazione.
Facciamoci ora un’idea di
quanto ancora siamo lontani
da uno standard apparso ormai da anni in Italia, l’NFPA
(National Fire Protection As-
gennaio 2012
gennaio 2012
“aliene” o eccessive, eppure
questi criteri sono adottati da
anni in molte parti del mondo
e non solo negli USA.
Ora, dopo tutto ciò, pare davvero riduttivo pensare alla manutenzione delle pompe antincendio come una normale
manutenzione, e proprio per
questo occorre sottolineare
come il manutentore di pompe antincendio non sia un
semplice manutentore, ma
una persona che deve possedere delle conoscenze e competenze di altissimo livello.
Le sue conoscenze spaziano
dal campo delle tecnologie
idrauliche, meccaniche, elettriche, motoristiche ed impiantistiche, oltre che avere
una buona conoscenza delle
normative applicabili.
Conoscenze che sono così
variegate ed eterogenee che
non possono essere assunte
con una formazione sommaria, ma devono derivare da un
percorso formativo ben più
complesso e articolato nel
tempo.
Vero è che al manutentore di
pompe antincendio non viene
richiesto di fare “manutenzione predittiva” o avere capacità di analisi dei problemi e poi
di dettarne le soluzioni (che
probabilmente spettano ad
altre figure professionali), ma
affrontare una pompa antincendio, una macchina per definizione e quindi un sistema
complesso, senza una formazione professionale all’altezza, con delle conoscenze sulle problematiche delle vibrazioni, delle temperature o delle correnti in gioco, potrebbe
antincendio
provocare seri danni a sè e al
sistema. Non è inconsueto
trovarsi in situazioni pericolose, come locali pompe interrati con presenza importante
di acqua a pavimento e manovrare quadri in tensione,
oppure scordare che un diesel possa partire inavvertitamente se non si adottano tutte le azioni per porlo fuori servizio correttamente, oppure
ancora dover effettuare verifiche su un diesel le cui superfici superano anche i 400°C,
senza sapere dove “mettere
le mani” in sicurezza.
Occorre infine evidenziare
che il panorama normativo
europeo negli ultimi anni ha
profondamente cambiato la
concezione di tutte le norme
di sistema.
Ormai tutte le norme UNI o
UNI EN, non solo per gli impianti sprinkler e le reti idranti, ma anche per gli impianti
schiuma, a gas, di rivelazione,
per le porte tagliafuoco, per
gli evacuatori di fumo e calore ecc …contengono al loro
interno specifiche indicazioni
sulle attività di manutenzione,
controlli, verifiche e collaudi.
Un incendio non solo può
procurare danni ai beni materiali, ma ancor di più può mettere in pericolo la vita delle
persone o minare le fondamenta di un tessuto sociale
ed economico.
Certamente un vasto mercato
e un grande affare economico, ma solo se affrontato professionalmente può permettere alla collettività di evitare
grosse perdite finanziarie e
sociali.
131
associazioni
sociaton). La norma specifica
per la manutenzione, la NFPA
25, nella versione 2011, consta in oltre 120 pagine dettagliate fino nei particolari,
semplici, ma soprattutto pensate e studiate perché un impianto sprinkler o una rete
idranti funzioni quando è
chiamato a farlo, e quando
nel cuore di questi impianti
c’è una pompa antincendio
che li alimenta, allora diventa
fondamentale per il sistema
di cui fa parte.
Nella NFPA 25 si parla ad
esempio di:
• verifiche dei manometri e
dei sensori;
• controllo dell’allineamento
degli accoppiamenti;
• verifica dei giochi degli alberi delle pompe;
• sostituzione dell’olio dei
diesel e dei rinvii ad angolo;
• pulizia dei serbatoi combustibili;
• cavi elettrici e loro serraggio;
• lubrificazione dei cuscinetti e dei giunti di trasmissione;
• verifica della corrosione/ossidazione dei contatti sulle schede elettroniche;
• verifica dell’accuratezza di
voltometri e amperometri;
• verifica della contropressione dei gas di scarico;
• controlli sui supporti delle
tubazioni;
• pulizia degli scambiatori di
calore;
ecc.. ecc…
Alla luce di questo standard,
molte di queste attività di manutenzione a noi sembrano
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