Azione Pegaso 2013
Seminario di studio n. 6
Francesca Romana Ciangola
Le incompatibilità
del pubblico impiego e
del personale scolastico
Giovedì, 3 Ottobre 2013
ITCG “Aterno – Manthonè” (Pescara)
In collaborazione con
Programma
1
8.30 – 9.00
Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto.
2
9.00 – 10.00
Attività consentite, attività consentite previa autorizzazione, attività vietate.
3
10.00 – 11.00
Temperamenti al divieto: il regime di favore per i docenti e il part-time. Il
docente avvocato.
11.00 – 11.30
Coffee break
4
11.30 – 12.00
Adempimenti procedurali: le autorizzazioni e le comunicazioni.
5
12.00 – 13.00
Dirigenti scolastici: inconferibilità e incompatibilità (Decreto legislativo
39/2013).
6
13.00 – 14.00
Casi pratici: rassegna giurisprudenziale e confronto.
Relatore
Francesca Romana Ciangola è responsabile del controllo di regolarità amministrativa
degli atti di Roma Capitale, presso la Direzione Generale.
Laureata in Giurisprudenza, Master in Comunicazione istituzionale, collabora da
settembre 2010 con il mensile Sinergie di Scuola: sulle sue pagine firma la rubrica
“Focus Lavoro”, oltre a diversi approfondimenti sugli atti amministrativi e sulla
gestione del rapporto di lavoro.
Sempre per Sinergie di Scuola, lo scorso marzo ha pubblicato la monografia
“Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico”.
Dal settembre 2012 cura il blog “Leggi che fare: Analisi e ipotesi di sopravvivenza
per gli operatori della p.a. nella stagione dei decreti” (www.leggichefare.it).
SEZIONE 1
8.30 – 9.00
Incompatibilità:
ragioni e attualità di un divieto
1. Ragioni e attualità di un divieto
5
Art. 98 Costituzione
Il regime delle incompatibilità è fondato
sull’articolo 98 della Costituzione:
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
È una concezione quasi sacrale del pubblico
impiego: esisteva infatti già nel TU del 1908.
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Pescara, 3 ottobre 2013
ITCG “Aterno – Manthonè”
1. Ragioni e attualità di un divieto
6
Dovere di esclusività
La Giurisprudenza si è espressa più volte
sul tema.
Tra tutte, la Corte dei Conti dell’Emilia
Romagna (n. 818/2007):
Il dipendente pubblico deve dedicare
all’ufficio tutta la propria capacità
lavorativa, intellettuale e materiale.
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Pescara, 3 ottobre 2013
ITCG “Aterno – Manthonè”
1. Ragioni e attualità di un divieto
7
Art. 97 Costituzione
L’incompatibilità è connessa ai canoni
di buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione.
L’impiegato al riparo da interferenze
è un impiegato indipendente.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
1. Ragioni e attualità di un divieto
8
Il conflitto di interesse
La legge anticorruzione (190/2012) ha
evidenziato il principio del conflitto di
interesse, anche potenziale, che è diventato
un generale parametro di incompatibilità.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
1. Ragioni e attualità di un divieto
9
Regime derogatorio
Come vedremo, esistono eccezioni
per la generalità dei pubblici impiegati
e per il corpo docente in particolare.
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Pescara,
Pescara,33ottobre
ottobre2013
2013
ITCG “Aterno – Manthonè”
1. Ragioni e attualità di un divieto
10
I dipendenti pubblici
hanno più doveri degli altri?
Negli ultimi anni si è assistito a un
inasprimento dei doveri, dei controlli e delle
sanzioni nel pubblico impiego.
Di pari passo, sono state attivate misure
contenitive delle retribuzioni.
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Pescara, 3 ottobre 2013
ITCG “Aterno – Manthonè”
SEZIONE 2
9.00 – 10.00
Attività consentite,
attività vietate
2. Attività consentite, attività vietate
12
Le norme
Disposizioni fondamentali sulle
incompatibilità nel pubblico impiego:
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1
Art. 60 del D.P.R. 3/1957
2
Art. 53 del D.Lgs. 165/2001
3
Per i docenti, Art. 508, comma 10,
del D.Lgs. 297/1994
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
13
Prima distinzione
Possiamo distinguere tre casi:
1
Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si
possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60
del D.P.R. 3/1957; art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994)
2
Attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria
l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001)
3
Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre
attività (i casi possono essere molteplici)
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
14
Attività incompatibili
Neppure dietro autorizzazione, per tutti i dipendenti pubblici:
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a
Art. 60 D.P.R. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 D.Lgs.
165/2001): l’impiegato non può esercitare il commercio,
l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in
società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro
competente
b
Nota ministeriale n. 1584 del 2005 e Art. 508, comma 10,
D.Lgs. 297/1994: dispongono norme pressoché uguali
all’art. 60
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
15
Attività consentite
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a
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
b
utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di
opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
c
partecipazione a convegni e seminari
d
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate
e
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto
in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
f
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
g
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
16
Attività consentite
Aspettativa
È un caso previsto anche dall’art. 18
Legge 183/2010 (Collegato lavoro).
Sono così consentite attività
altrimenti vietate.
Per in Consiglio Nazionale Forense
(parere n. 7 del 28/03/2012) questa
facoltà non vale per esercitare la
professione di avvocato.
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1. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza
dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo
di dodici mesi, anche per avviare attività
professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è
concessa dall’amministrazione, tenuto conto
delle esigenze organizzative, previo esame della
documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano le disposizioni in tema
di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
17
Attività consentite previa autorizzazione
Comprendono tutte le altre attività. I criteri-guida per concedere l’autorizzazione sono:
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1
norme di legge sulle attività incompatibili
2
analisi della disciplina generale e di settore, compresi
i pareri USR
3
ricerca di casi singoli simili trattati dalla giurisprudenza
4
assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e
subordinazione
5
assenza di situazioni di conflitto di interesse anche
potenziale
6
una maggior apertura, nei casi di part-time non superiore
al 50%
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
18
Attività consentite previa autorizzazione
Attenzione!
Motivare sempre in maniera
articolata e precisa i dinieghi.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
19
Attività consentite previa autorizzazione
Il conflitto di interessi
La legge 190/2012 prevede che si escludano:
[…] situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale
delle funzioni attribuite al dipendente […]
Inoltre:
[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione
verifica l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
20
Conseguenze per l’inosservanza delle regole
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2. Attività consentite, attività vietate
21
Conseguenze per l’inosservanza delle regole
Conseguenze lavorative
La contravvenzione al divieto comporta la diffida
dell’amministrazione dal proseguire l’attività incompatibile o non
autorizzata.
Se non ottempera alla diffida, l’impiegato decade dall’impiego.
Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal contratto, nel
caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida entro 15 giorni.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
2. Attività consentite, attività vietate
22
Conseguenze per l’inosservanza delle regole
Conseguenze economiche
Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001:
In caso di inosservanza del divieto, salve le più
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato
ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
SEZIONE 3
10.00 – 11.00
Il regime di favore
per i docenti
3. Il regime di favore per i docenti
24
Temperamenti al divieto:
eccezioni e deroghe
Le eccezioni al regime delle incompatibilità
riguardano essenzialmente il personale docente
per i casi di:
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A
lezioni private
B
libera professione
C
part-time
D
professione forense
E
incarichi di direzione
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3. Il regime di favore per i docenti
25
A. Lezioni private
Solo il personale docente (art. 508 D.Lgs. 297/1994), con i seguenti limiti:
1
mai ad alunni del proprio istituto
2
va informato il Dirigente scolastico (è comunicazione, non autorizzazione)
3
solo per motivate esigenze il Dirigente può vietarle (ammesso il ricorso all’Ufficio
scolastico provinciale)
4
nessun alunno può essere giudicato dal docente
dal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulli
gli scrutini o le prove di esame svolti in
contravvenzione a tale divieto)
5
il personale ispettivo e direttivo non può
impartire lezioni private
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3. Il regime di favore per i docenti
26
B. Libera professione
Pur ammessa per il personale docente, sussiste un contrasto apparente,
a proposito dell’attività professionale, nel TU 297/94:
il comma 10 dell’art. 508 vieta l’attività professionale
il comma 15, invece, prevede la possibilità di svolgere, previa
autorizzazione, la libera professione
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3. Il regime di favore per i docenti
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B. Libera professione
Per l’USR dell’Emilia Romagna (parere n. 742/2006), si deve distinguere tra attività
professionale (subordinata, quindi vietata) e libera professione (finalizzata
all’ampliamento delle proprie competenze culturali e professionali, non subordinata,
quindi ammessa).
Per il T.A.R. Sicilia (sez. Palermo, n. 874 del 1983) le libere professioni tradizionali
incrementerebbero l’esperienza del docente e il suo prestigio.
La giurisprudenza sul punto è stata altalenante.
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3. Il regime di favore per i docenti
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B. Libera professione
Per il personale scolastico non docente valgono le ordinarie norme in tema
di incompatibilità vigenti per tutto il pubblico impiego.
La libera professione è sempre incompatibile.
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3. Il regime di favore per i docenti
29
C. Part-time
Lavoro inferiore al 50%: si applica l’art. 1,
commi 56 e ss., della legge n. 662/1996,
richiamata dal parere Funzione Pubblica
220/2005, per cui:
I dipendenti a tempo parziale al 50% godono
di un regime di maggior favore in ordine
alle incompatibilità.
I lavoratori in part-time possono svolgere
attività libero professionali e subordinate
con limitazioni: vale per le attività che le
amministrazioni di appartenenza abbiano
individuato come non interferenti con
i propri compiti istituzionali.
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3. Il regime di favore per i docenti
30
C. Part-time
È sempre vietato il cumulo di impieghi
pubblici.
Conflitto di interesse: in questo caso le
amministrazioni possono negare la
trasformazione del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale.
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3. Il regime di favore per i docenti
31
C. Part-time
CCNL comparto scuola, a proposito del
personale docente (art. 39, comma 9) e del
personale ATA (art. 58, comma 9) in regime di
part-time:
[È consentito], previa motivata autorizzazione del
dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con
le attività d’istituto.
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3. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
Il personale docente gode di un trattamento di favore.
L’attività forense è consentita, per i professori universitari
e degli istituti secondari dello Stato, fin dal Regio
Decreto Legge n. 1578/1933.
Oggi questa possibilità è ribadita dall’art. 19 della
Legge 247/2012 (legge di riforma forense), per cui:
si riserva la compatibilità ai soli casi di insegnamento
di materie giuridiche
si escludono, di conseguenza, gli altri docenti
La Cassazione (n. 22623/2012) aveva invece ammesso la compatibilità
per una docente elementare.
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3. Il regime di favore per i docenti
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D. Professione forense
Patrocinio contro la pubblica amministrazione
Problema complicato: ammesso da alcune sentenze e da
un parere CNF.
Vietato dalla legge 662/1996, art. 1 comma 56 bis:
Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti
incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi
dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie
nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.
Vietato dall’USR Sicilia (decisione n. 6133/2010).
Oggi sembra vietato definitivamente per ipotesi di
conflitto di interessi (prevista dalla legge anticorruzione).
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3. Il regime di favore per i docenti
34
D. Professione forense
Personale non docente
L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 137/2012
(riforma degli ordinamenti professionali)
sembra liberalizzare l’accesso alle
professioni da parte dei pubblici impiegati:
Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi
forma, anche attraverso previsioni
deontologiche, del numero di persone
titolate a esercitare la professione, con
attività anche abituale e prevalente.
L’art. 18 della Legge 247/2012 (riforma
forense) torna indietro e dispone:
1. La professione di avvocato è incompatibile:
[…]
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato
anche se con orario di lavoro limitato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza
166 del 20 giugno 2012, ha ritenuto
costituzionalmente legittimo questo
divieto (caso del part-time).
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ITCG “Aterno – Manthonè”
3. Il regime di favore per i docenti
35
D. Professione forense
Personale docente a tempo determinato
Il Consiglio Nazionale Forense (nota di commento
all’art. 19, pubblicata il 22 gennaio 2013) specifica che:
Con l’espressione “docenti” di cui al comma 2
si intendono i professori ordinari ed associati
di ruolo.
L’attività forense sarebbe preclusa al
personale a tempo determinato
(previsione in contrasto con il D.P.R.
di riforma sulle professioni).
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3. Il regime di favore per i docenti
36
E. Incarichi di direzione
Il D.Lgs. 150/2009 aveva vietato di assumere
incarichi dirigenziali a soggetti che negli
ultimi due anni avessero rivestito incarichi
sindacali o politici (e relative consulenze).
Dal divieto sono stati successivamente
esclusi i Dirigenti scolastici (circolare
Ministero PA 11/2010).
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ITCG “Aterno – Manthonè”
Pausa Caffè
SEZIONE 4
11.30 – 12.00
Autorizzazioni e comunicazioni
4. Autorizzazioni e comunicazioni
39
Le autorizzazioni
L’autorizzazione a svolgere altri incarichi può
essere richiesta:
dall’amministrazione (pubblica o privata)
che intende beneficiare delle prestazioni
dal dipendente stesso
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ITCG “Aterno – Manthonè”
4. Autorizzazioni e comunicazioni
40
Le autorizzazioni
Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi
entro 30 giorni.
Il silenzio sulla richiesta, scaduto il termine, si
intende come assenso in caso di richiesta da
amministrazione pubblica, e rigetto se privata
(ipotesi di silenzio rigetto).
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
41
Obbligo di comunicazione
per le attività consentite
Anche le attività “libere” sono soggette a obbligo di comunicazione.
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013)
prevede all’art. 6:
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente,
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che egli
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
42
Comunicazione di conferimento incarichi
In quest’ambito, sono molte le modifiche disposte dalla legge 190/2012.
La nuova disciplina prevede:
A
Incarichi ai dipendenti pubblici
B
Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai dipendenti
C
Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente
D
Compensi percepiti per incarichi ulteriori
E
Incarichi relativi a compiti o doveri d’ufficio
F
Consulenze e collaborazioni esterne
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
43
Comunicazione di conferimento incarichi
A. Incarichi ai dipendenti pubblici
Per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche
o strutture private, i compensi vanno comunicati
all’amministrazione di appartenenza, da parte dei
soggetti pubblici o privati eroganti, entro 15 giorni
dall’erogazione.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
44
Comunicazione di conferimento incarichi
B. Incarichi ai propri dipendenti
conferiti da amministrazioni pubbliche
Gli incarichi, anche gratuiti, conferiti o autorizzati ai
propri dipendenti da amministrazioni pubbliche
vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica
entro 15 giorni (si presume dal conferimento o
autorizzazione).
Va allegata una relazione con i relativi dati.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
45
Comunicazione di conferimento incarichi
C. Incarichi non conferiti
o autorizzati
nell’anno precedente
Anche nel caso di mancato conferimento
o autorizzazione, va effettuata la
comunicazione entro il 30 giugno.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
46
Comunicazione di conferimento incarichi
D. Compensi percepiti da dipendenti pubblici
per incarichi ulteriori
Tutti i compensi percepiti dai dipendenti nell’anno
precedente, sia conferiti che autorizzati, vanno
comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica
entro il 30 giugno di ogni anno.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
47
Comunicazione di conferimento incarichi
E. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio
I compensi derivanti da incarichi relativi a compiti e
doveri di ufficio dei propri dipendenti vanno
comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica
entro il 30 giugno di ogni anno.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
4. Autorizzazioni e comunicazioni
48
Comunicazione di conferimento incarichi
F. Collaboratori esterni e incarichi di consulenza
Vanno comunicati, insieme all’ammontare dei
compensi e alle ragioni dell’incarico, ogni sei mesi
al Dipartimento Funzione Pubblica.
Le stesse informazioni vanno rese pubbliche
in banche dati accessibili in via telematica.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
4. Autorizzazioni e comunicazioni
49
Anagrafe delle prestazioni
Deve essere utilizzato il sito
Perla Pa – Anagrafe delle prestazioni,
appositamente modificato in virtù della nuova legge
con un ulteriore campo obbligatorio da compilare
nominato “Relazione di accompagnamento”.
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
50
Inadempienza agli obblighi di comunicazione
Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte
dei Conti «l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare,
in tutto o in parte, le informazioni […]» relative ai collaboratori e consulenti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono:
economiche (art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001): l’amministrazione è soggetta
al pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti, su provvedimento del
Ministero Finanze (vale anche per i soggetti privati)
amministrative (art. 53, comma 15, del D.Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che
omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono».
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4. Autorizzazioni e comunicazioni
51
Trasparenza
Il “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) interviene
anche a proposito degli incarichi esterni con l’art. 18:
Le pubbliche amministrazioni pubblicano
l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati
a ciascuno dei propri dipendenti, con
l’indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico.
Per lo stesso articolo vanno pubblicati tutti i dati relativi
agli incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
(es. curricula ed estremi dell’atto di conferimento).
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ITCG “Aterno – Manthonè”
4. Autorizzazioni e comunicazioni
52
Trasparenza
In caso di mancata pubblicazione dei dati:
illegittimità del conferimento e della liquidazione
dei compensi
responsabilità dirigenziale (sanzione pari a quanto
corrisposto, fatto salvo il diritto al risarcimento del
danno)
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SEZIONE 5
12.00 – 13.00
Le incompatibilità per
il Dirigente scolastico
5. Incompatibilità per il Dirigente
54
Inconferibilità e incompatibilità
Il D.Lgs. 39/2013 è ulteriore applicazione della legge 190.
Il decreto si applica solo al personale dirigenziale,
alle figure di vertice e ai componenti di organi di
indirizzo politico.
Sono esclusi i singoli incarichi di responsabilità
(es. le responsabilità di procedimento), tranne il caso
di responsabili cui siano affidate funzioni dirigenziali
(es. enti privi di dirigenza).
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5. Incompatibilità per il Dirigente
55
Casi di inconferibilità
L’inconferibilità (che è un obbligo a
carico dell’amministrazione) è la
preclusione a conferire gli incarichi.
I casi di inconferibilità che possono
riguardare i dirigenti scolastici sono solo
le condanne per reati contro la
pubblica amministrazione (libro II,
titolo II, capo I): vale anche per
sentenze non passate in giudicato
(novità del D.Lgs. 39/2013).
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5. Incompatibilità per il Dirigente
56
Casi di inconferibilità
L'inconferibilità è:
permanente (caso di interdizione permanente dai pubblici uffici o cessazione dal
rapporto di lavoro per provvedimento disciplinare);
temporanea (per lo stesso tempo) nell'altro caso o in caso di sentenza non definitiva.
Se non c'è stata sentenza definitiva, per il periodo
di inconferibilità al dirigente possono essere
assegnati incarichi diversi da amministrazione
e gestione, altrimenti è messo a disposizione.
L’inconferibilità cessa di diritto con la
sentenza di proscioglimento (anche non definitiva).
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5. Incompatibilità per il Dirigente
57
Casi di incompatibilità
L’incompatibilità è un limite posto a carico
dell’incaricato.
Comporta obbligo di scelta, entro quindici
giorni a pena di decadenza, tra la permanenza
nell’incarico dirigenziale e incarichi di tipo
privato o politico.
Possiamo distinguere diversi casi di
incompatibilità per i dirigenti, sia esterni che
interni (art. 12).
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5. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
A. Attività professionali
Gli incarichi dirigenziali che comportano vigilanza e
controllo sulle attività di enti privati regolati o
finanziati dall’amministrazione, sono incompatibili
con incarichi negli enti privati regolati o finanziati.
Gli stessi incarichi sono incompatibili con attività
professionali, svolte in proprio, che siano regolate,
finanziate o retribuite dall’amministrazione o
dall’ente per cui si lavora.
È un caso di conflitto di interesse lampante.
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5. Incompatibilità per il Dirigente
59
Casi di incompatibilità
La previsione crea incertezza:
Se sono incompatibili le attività professionali
svolte in proprio ma finanziate dalla propria
amministrazione, significa che le altre (non
finanziate dalla propria amministrazione)
sono libere?
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5. Incompatibilità per il Dirigente
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Casi di incompatibilità
B. Organo di indirizzo dell’amministrazione
I dirigenti non possono essere componenti
dell’organo di indirizzo della stessa amministrazione.
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5. Incompatibilità per il Dirigente
61
Casi di incompatibilità
C. Ruolo politico
I dirigenti non possono assumere il ruolo di
Presidente del Consiglio, Ministro,
Viceministro, sottosegretario o Commissario
straordinario di Governo.
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5. Incompatibilità per il Dirigente
62
Casi di incompatibilità
D. Componente di giunta/consiglio
I dirigenti non possono essere Componenti
della Giunta e del Consiglio
della Regione interessata, della Provincia,
del Comune o di forma associativa
sopra ai 15.000 abitanti nella medesima
Regione della propria amministrazione.
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5. Incompatibilità per il Dirigente
63
Casi di incompatibilità
E. Organo di indirizzo di ente controllato
I dirigenti non possono essere componenti di organi di
indirizzo negli enti privati controllati da Regione, provincia,
comune o forme associative sopra ai 15.000 abitanti.
Per una disposizione di servizio del MIUR del luglio 2013
(piuttosto dubbia) tali ultime previsioni (art. 12 commi 3 e
4 del D.Lgs. 39/2013) non sono applicabile ai dirigenti
scolastici ma ai soli dirigenti delle amministrazioni locali.
Inoltre, in base ad un emendamento al Decreto del fare
tutte le norme relative alle incompatibilità si applicano
solo ai nuovi incarichi (esclusi quelli in corso).
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5. Incompatibilità per il Dirigente
64
Dichiarazioni e controlli
Sull’applicazione dei divieti vigilano il Responsabile
anticorruzione e, anche tramite ispezioni, la CIVIT.
Gli atti di conferimento (e relativi contratti) in
violazione del decreto sono comunque nulli.
In caso di incompatibilità, si decade dall’incarico e
viene risolto il contratto decorso il termine di 15
giorni dalla contestazione.
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5. Incompatibilità per il Dirigente
65
Dichiarazioni e controlli
Al momento del conferimento dell’incarico, l’interessato
deve dichiarare l’insussistenza di casi di inconferibilità
(è condizione di efficacia del conferimento).
Annualmente l’interessato deve dichiarare
l’insussistenza di cause di incompatibilità (le
dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale).
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SEZIONE 6
13.00 – 14.00
Casi pratici
6. Casi pratici
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Attività artistica
Le attività artistiche sono considerate
compatibili per il personale scolastico
(Consiglio di Stato 1982, n. 1485):
concorrono alla formazione culturale
del dipendente (per questo sono
generalmente ammesse).
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6. Casi pratici
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Attività di fotografo e grafico
Attività che sono state considerate
compatibili (TAR Veneto 1981, n. 674).
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6. Casi pratici
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Attività imprenditoriale
È generalmente inibita a tutto il pubblico
impiego qualsiasi attività diretta, secondo
la definizione codicistica, alla produzione
di beni e servizi, finalizzata a perseguire
un profitto e svolta con sistematicità.
La giurisprudenza si è espressa
conformemente: è stata sancita
l’incompatibilità della funzione di docente
con la titolarità di un’agenzia di viaggi
(CGARS n. 251/1998) o con la gestione di
un laboratorio di analisi cliniche
(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 973/1989).
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6. Casi pratici
70
Attività commerciale
La Cassazione (sentenza n. 20857 del 26
novembre 2012) ha ribadito la rigidità
della incompatibilità.
L’attività commerciale svolta da una
dipendente regionale nel negozio di un
familiare è stata ritenuta incompatibile
anche se svolta, stando alla difesa della
ricorrente, a titolo gratuito.
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ITCG “Aterno – Manthonè”
6. Casi pratici
71
Attività artigianale
Rientra nel novero della piccola
imprenditoria, prevista dall’art. 2083 del
codice civile quale «attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia».
Non dovrebbe ritenersi compatibile: in
questo senso si è espresso anche il
Consiglio di Stato (n. 297/1989).
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ITCG “Aterno – Manthonè”
6. Casi pratici
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Attività agricola
L’attività agricola, nella specie di coltivazione
diretta di un fondo, è considerata piccola
imprenditoria dall’articolo 2083.
Tuttavia, la sentenza del TAR Umbria
n. 168/2000 enuncia che l’elencazione di
cui al citato art. 60 D.P.R. 3/1957 (vedi slide
14) l’ha ritenuta compatibile.
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Azione Pegaso 2013
Seminario di studio n. 6
Grazie per l’attenzione.
Buon lavoro!
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