La
certificazione
medica di
interesse
pubblico
Dr. Roberto Falomi
MMG
ASL 7 Siena
Certificato medico
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È l’atto scritto con il quale il medico dichiara conformi a
verità fatti di natura tecnica riscontrati nell’esercizio della
professione dei quali il certificato è destinato a provarne
l’esistenza (Puccini)
Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente
apprezzabili e valutabili, la cui documentazione può
produrre affermazioni di particolari diritti soggettivi previsti
dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a
carico dell’individuo e della società, aventi rilevanza
giuridica e/o amministrativa (Barni)
Mezzo di informativa destinato a soddisfare molteplici
esigenze della vita sociale e nonostante la sua apparente
semplicità è denso di responsabilità per il sanitario che ne
assume l’onere (Graev)
veridicità
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Attiene ai soli dati clinico-biologici oggettivati, quindi non
può essere riferita nè alla parte anamnestica nè alla
valutazione diagnostica e prognostica.
falso ideologico (art 481 c.p.)
Quando vengono volontariamente (dolosamente) affermati fatti non corrispondenti
alla realtà obiettivata
falso materiale (art 485 c.p.)
Quando vengono volontariamente contraffatte parti del certificato
errore in certificato
Quando viene non volontariamente commesso un mero errore formale
chiarezza
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Indicazione dei dati anagrafici del soggetto cui è riferita
la certificazione
Facile leggibilità
Intelleggibilità anche per i non medici (evitare l’uso di
acronimi e abbreviazioni)
Terminologia medica scientificamente corretta e
esauriente
Indicare con chiarezza la data di stesura nome,
cognome e qualifica del certificante
Codice di Deontologia medica
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Art. 24. Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino
certificazioni relative al suo stato di salute che
attestino dati clinici direttamente constatati e/o
oggettivamente documentati.
Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più
attenta e corretta registrazione dei dati e alla
formulazione di giudizi obiettivi e
scientificamente corretti.
Tipologia del certificato medico
Certificati obbligatori
Atti dovuti per precise disposizioni
normative e/o su richiesta del
cittadino al fine di esercitare un
proprio diritto soggettivo o un
interesse legittimo
Per far valere il proprio diritti il soggetto è
obbligato da una norma a presentare il
certificato
Certificati facoltativi
Atti rilasciati dal medico a
richiesta della persona assistita o
del suo rappresentante legale per
uso privato ed esibiti a discrezione
dell’interessato
La presentazione del certificato da parte del
soggetto costituisce solo una facoltà
Certificati obbligatori
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Constatazione di morte (attestazione di assenza delle funzioni
vitali-DPR 285/90)
Denuncia delle cause di morte (Reg. Polizia Mortuaria- DPR
285/90)
Certificato per cremazione (Reg. Polizia Mortuaria- art.78 DPR
285/90)
Certificato di assistenza al parto (DPR 396/2000)
Certificato per interruzione di gravidanza (art.5 L194/78)
Cert. di incapacità temporanea al lavoro (ACN 2000,L.33/80,
L.155/81, DPR 3/57)
Denuncia di infortunio e di malattia professionale (DPR
1124/65)
Certificato-relazione per l’invalidità INPS (L 222/1984)
Certificati obbligatori
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Certificato per l’invalidità civile e l’handicap (L. 118/71 e L.
104/92)
Portatore di sindrome di Down (art.94 L. 27/12/02 n. 289)
Certificato di riammissione alla scuola dell’obbligo (art.31 ACN
2000)
Certificato di guarigione degli addetti alle industrie alimentari
(art.31 ACN 2000)
Certificato di proposta per TSO (art.33 L. 833/78)
Esonero dalle lezioni di Ed. fisica (L.88/58)
Idoneità sportiva non agonistica (DMS 28/2/93)
Certificato anamnestico per il porto d’armi (DM 28 aprile 1998)
Cert. di assenza di crisi comiziali da almeno due anni (ap II tit
IV lett.d Reg. CDS)
Scheda informativa danni da trasfusioni o emoderivati (L.
210/92-.L.G. interr. 02)
Certificato per il rilascio del patentino per la guida del
cilomotore
Certificati facoltativi
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Certificato di buona salute
Certificato di malattia a fini assicurativi o medico-legali
Certificato di intrasportabilità con ambulanza o con i comuni
mezzi di trasporto
Certificato di imminente pericolo di vita
Certificato per accettazione in soggiorno climatico o colonie
Certificato per impossibilità a comparire in Tribunale per fini di
giustizia
Certificato per richiesta di dieta particolare per studenti alla
mensa
Certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione
Certificato per pellegrinaggio
Altri certificati per uso privato
Aspetti irrinunciabili del certificato
medico
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Rilievo pubblicistico dell’atto
Connotato da professionalità con correttezza
formale e tecnico-scientifica
Limitato nell’ambito di condizioni di natura
tecnico-biologica direttamente accertate o valutate
Rilasciato alla persona assistita o a un suo legale
rappresentante
Scevro da ogni intento strumentale o speculativo
Rispettoso della persona assistita
Alto valore etico-deontologico
Definizione
Europea di MG
• la MG è luogo di primo contatto medico all’interno del sistema sanitario, fornisce
accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si occupa di tutti i problemi di salute,
indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona;
• fa utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il coordinamento delle cure, il
lavoro con altri professionisti…,agendo da interfaccia con altre specialità…
• sviluppa un approccio centrato sulla persona…
• si basa su un processo di consultazione unico fondato sulla costruzione di una
relazione protratta nel tempo attraverso un’efficace comunicazione tra medico e
paziente
• eroga cure longitudinali e continue a seconda dei bisogni del paziente
• prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e
incidenza delle malattie in quella precisa comunità;
• gestisce contemporaneamente sia i problemi acuti che cronici dei singoli pazienti;
• promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed efficaci;
• ha una responsabilità specifica della salute della comunità;
• si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale,
culturale ed esistenziale.
 Responsabilità
professionale
Denunce obbligatorie
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Denuncia delle cause di morte
Denuncia delle malattie professionali
(ispettorato del lavoro)
Denuncia delle malattie infettive
Denuncia degli effetti tossici dei farmaci
Denuncia dei fatti che possono interessare la
sanità pubblica (1rt 103 TULS)
Denunce alla autorità giudiziaria
Esercenti una professione sanitaria: obbligo di referto (art 365
cp)
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria,
prestato la propria assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere
d’ufficio, omette o ritarda…….
La disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la
persona assistita a procedimento penale.
Modalità di presentazione del referto: art 334 cpp
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REFERTO
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Indirizzato: al Procuratore della Repubblica
Entro: 48 ore (o,se necessario, immediatamente)
Indicare: la persona assistita, il luogo dove si trova, il
tempo, le circostanze dell’intervento
I mezzi con cui è stato commesso l’evento e le sue
conseguenze
Reati perseguibili d’ufficio
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Omicidio (doloso, colposo, preterintenzionale)
Infanticidio
Le lesioni personali dolose gravi e gravissime; le lievi
solo se la malattia supera i 20 giorni
Le lesioni personale colpose gravi e gravissime se vi è
stata violazione delle norme che tutelano i lavoratori
I maltrattamenti in famiglia
La istigazione o l’aiuto al suicidio
I doveri medico-legali del MMG
Qualifica
giuridica
Il MMG nelle svolgimento delle sue attività può rivestire
veste giuridica di:
 Pubblico Ufficiale
 Incaricato di Pubblico Servizio
 Esercente un Servizio di Pubblica Necessità
I doveri medico-legali del MMG
L’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale è
determinata, secondo l’art. 357 c.p., dall’esercizio di
una
pubblica
funzione
amministrativa,
regolamentata da norme di diritto pubblico e svolta
tramite poteri autoritativi e certificativi, finalizzata a
soddisfare la volontà dell’ente.
I doveri medico-legali del MMG
L’incaricato di pubblico servizio, secondo l’art. 358
c.p., è chi presta un pubblico servizio consistente in una
attività tecnica che lo Stato o altro ente pubblico svolge
direttamente o per mezzo di persone incaricate, allo
scopo di soddisfare i bisogni della collettività e di
agevolare i cittadini nel conseguimento dei loro scopi. E’
pertanto un’attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima.
I doveri medico-legali del MMG
L’esercente un servizio di pubblica necessità,
secondo l’art. 359 c.p., è il privato che esercita una
professione per la quale la legge prevede una speciale
abilitazione; è costituito da una attività socialmente
utile
che
non
si
riferisce,
né
direttamente
né
indirettamente, allo Stato o ad altro ente pubblico, ma
che viene esercitata da privati professionisti abilitati
all’esercizio della professione, solo dell’opera dei quali il
pubblico è obbligato per legge a valersi.
I doveri medico-legali del MMG
Il MMG deve essere considerato, nell’esercizio delle
attività professionali che rientrano nell’ambito del
rapporto di convenzione con il SSN, pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio.
Sarà considerato, invece, esercente un servizio di
pubblica necessità qualora svolga la sua attività
come libero professionista al di fuori di ogni rapporto
convenzionale.
Denunce all’INAIL:
obbligatorie anche per le patologie “incerte”
I Decreti 27/4/2004 , 14.1.2008 e 11/12/2009 del M. del Lavoro, hanno
aggiornato l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia dei
medici all'INAIL.
L’individuazione di tre liste, rispettivamente caratterizzate da “elevata
probabilità”, “limitata probabilità” e ”possibilità”, introduce una novità e cioè
l’obbligo della segnalazione anche per quelle patologie di cui ancora non si ha
certezza della loro derivazione dall’attività lavorativa.
L'elenco, che sostituisce quello approvato con DM 18.041973, e' così
costituito:
LISTA I, malattie con elevata probabilità di origine lavorativa, tra le quali
ritroviamo la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità,
microtraumi e posture incongrue degli arti superiori e del ginocchio per
attività eseguite con ritmi continui ripetitivi per almeno la metà del turno
lavorativo, l'esposizione a radiazioni ionizzanti, non ionizzanti delle diverse
tipologie e alle radiazioni solari…
LISTA II, malattie con limitata probabilità di origine lavorativa.
LISTA III, malattie di possibile origine lavorativa, tra cui il rumore con effetti
extrauditivi, i microtraumi e le posture incongrue a carico degli arti superiori.
Tra le novità, anche il "mobbing" e il fumo passivo
In ogni lista viene riportato l’agente causale (chimico, fisico, biologico o di
altra natura) e le malattie ad esso associate.
 Grazie
per l’attenzione
La
certificazione
medica di
interesse
pubblico
Dr. Roberto Falomi
MMG
ASL 7 Siena
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