Il sistema amministrativo italiano e il suo
“personale”
 Cosa si intende per “pubbliche amministrazioni” e quali funzioni
svolgono (vedi l’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001)
 Rilevanza quantitativa del personale alle dipendenze della P.A. in
Italia: circa 3.600.000 persone (15% dell’occupazione
complessiva):
a) distribuzione del peso;
b) femminilizzazione del lavoro pubblico;
c) meridionalizzazione del lavoro pubblico;
d) profilo anagrafico
 Le funzioni del settore pubblico: funzioni proprie (centrali e
decentrate), “privatizzate”, “esternalizzate”.
LA RIFORMA del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(1992-2009)
Le recenti riforme del quadro normativo: l’attrazione del rapporto
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione
nell’area della disciplina privatistica, fermo restando che il
lavoratore pubblico è parte dell’organizzazione amministrativa,
la cui azione è caratterizzata dal c.d. “vincolo di scopo”.
La riforma incide:
- Sulla natura giuridica del rapporto di lavoro;
- Sulla natura giuridica e l’esplicazione del potere datoriale sotto il
profilo gestionale - organizzativo
PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE
VISIONE PUBBLICISTICA e SINO ALLA RIFORMA
Rapporto di
lavoro
conglobato nella
sfera pubblica
Il rapporto di lavoro costituiva parte
integrante dell’organizzazione della
pubblica
amministrazione:
il
funzionario pubblico come elemento
personale della struttura burocratico –
organizzativa.
Egli è abilitato a manifestare la volontà
della p.a. ed agire per conto di essa.
PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE
VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA
RIFORMA
Supremazia
speciale
Nei confronti dei dipendenti la
p.a. era in una posizione di
supremazia speciale, in virtù
del c.d. rapporto organico
(prevalente sul rapporto di
servizio)
PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE
VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA
RIFORMA
Rapporto
costituito e
gestito mediante
atti aventi natura
amministrativa
La nascita del rapporto e la sua
gestione venivano realizzate
attraverso atti di natura
amministrativa (atto unilaterale
di nomina).
La posizione del dipendente
nell’ambito dell’organizzazione
era integralmente disciplinata
dalla legge o da atti unilaterali.
PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE
VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA
RIFORMA
Solo interessi
legittimi
Le posizioni di interesse dei
dipendenti erano qualificate nei
termini dell’interesse legittimo.
Essi potevano vantare diritti
soggettivi solo per aspetti che
non interferivano con
l’organizzazione (la
retribuzione).
Il “contesto giuridico” nel quale
interviene la riforma (1)
LA COSTITUZIONE ITALIANA:
Nella Parte I, Titolo IV, in materia di “rapporti politici”:
- art. 51: accesso alle cariche pubbliche con applicazione del
principio di eguaglianza fra i sessi;
- art. 54, comma 2: i cittadini cui siano affidati funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore (…)
Ma, soprattutto, nella Parte II, Titolo III, sezione II in materia
di “Pubblica amministrazione”
- art. 97: riserva di legge in materia di organizzazione degli
uffici; principio di imparzialità e buon andamento; regola
concorsuale – salvi i casi stabiliti dalla legge - per accedere
all’impiego pubblico.
- art. 98: il pubblico impiegato è “al servizio esclusivo della
Nazione”.
Il “contesto giuridico” nel quale
interviene la riforma (2)
Il d.p.r. 30 giugno 1957, n. 3,
Testo unico degli impiegati
civili e dello Stato
Il “contesto giuridico” nel quale interviene
la riforma (3)
Il c.d. “Rapporto Giannini” del 1979:
Avvia un ragionamento sulla possibile
privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico.
Infatti, afferma il Rapporto, non si vede perché non
equiparare i rapporti di lavoro privato con
quelli che intercorrono con lo Stato e che non
siano direttamente “collegati all’esercizio della
potestà pubblica”, conservando la dimensione
pubblicistica in capo a coloro che tale potestà la
ai quale tale esercizio è affidato, come i dirigenti
e il personale direttivo.
Il “contesto giuridico” nel quale
interviene la riforma (4)
La legge quadro sul pubblico impiego: la legge n. 93
del 1983.
a) Detta alcuni principi che saranno ripresi dalle riforme
degli anni ’90: efficienza del settore pubblico,
perequazione e trasparenza del trattamento
economico, riassetto dei profili professionali.
b) Riconosce il ruolo della contrattazione collettiva per
alcuni aspetti che non costituiscono oggetto di riserva
di legge: gli “accordi collettivi nazionali” divengono
però efficaci solo a seguito di recepimento in atto
regolamentare (dpr); quelli “decentrati” in seguito
mediante decreto del ministro competente”.
Il “contesto giuridico” nel quale
interviene la riforma (5)
Il fallimento della legge n. 93 del 1983: le ragioni
principali.
• Difficoltà di selezione di soggetti sindacali
realmente rappresentativi
• Scarsa chiarezza nel riparto fra legge e
contrattazione collettiva e conseguente
moltiplicazione di “leggine” che invadono l’ambito
regolato dagli accordi collettivi
• La recezione in atto amministrativo esponeva gli
accordi collettivi all’azione demolitoria del G.A.
• Eccessiva commistione fra organizzazione sindacale
e potere politico
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slide 1 - Il lavoro pubblico prima della riforma