Il sistema amministrativo italiano e il suo “personale” Cosa si intende per “pubbliche amministrazioni” e quali funzioni svolgono (vedi l’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001) Rilevanza quantitativa del personale alle dipendenze della P.A. in Italia: circa 3.600.000 persone (15% dell’occupazione complessiva): a) distribuzione del peso; b) femminilizzazione del lavoro pubblico; c) meridionalizzazione del lavoro pubblico; d) profilo anagrafico Le funzioni del settore pubblico: funzioni proprie (centrali e decentrate), “privatizzate”, “esternalizzate”. LA RIFORMA del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (1992-2009) Le recenti riforme del quadro normativo: l’attrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione nell’area della disciplina privatistica, fermo restando che il lavoratore pubblico è parte dell’organizzazione amministrativa, la cui azione è caratterizzata dal c.d. “vincolo di scopo”. La riforma incide: - Sulla natura giuridica del rapporto di lavoro; - Sulla natura giuridica e l’esplicazione del potere datoriale sotto il profilo gestionale - organizzativo PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE VISIONE PUBBLICISTICA e SINO ALLA RIFORMA Rapporto di lavoro conglobato nella sfera pubblica Il rapporto di lavoro costituiva parte integrante dell’organizzazione della pubblica amministrazione: il funzionario pubblico come elemento personale della struttura burocratico – organizzativa. Egli è abilitato a manifestare la volontà della p.a. ed agire per conto di essa. PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA RIFORMA Supremazia speciale Nei confronti dei dipendenti la p.a. era in una posizione di supremazia speciale, in virtù del c.d. rapporto organico (prevalente sul rapporto di servizio) PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA RIFORMA Rapporto costituito e gestito mediante atti aventi natura amministrativa La nascita del rapporto e la sua gestione venivano realizzate attraverso atti di natura amministrativa (atto unilaterale di nomina). La posizione del dipendente nell’ambito dell’organizzazione era integralmente disciplinata dalla legge o da atti unilaterali. PUNTI CARDINE DELLA TRADIZIONALE VISIONE PUBBLICISTICA E SINO ALLA RIFORMA Solo interessi legittimi Le posizioni di interesse dei dipendenti erano qualificate nei termini dell’interesse legittimo. Essi potevano vantare diritti soggettivi solo per aspetti che non interferivano con l’organizzazione (la retribuzione). Il “contesto giuridico” nel quale interviene la riforma (1) LA COSTITUZIONE ITALIANA: Nella Parte I, Titolo IV, in materia di “rapporti politici”: - art. 51: accesso alle cariche pubbliche con applicazione del principio di eguaglianza fra i sessi; - art. 54, comma 2: i cittadini cui siano affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (…) Ma, soprattutto, nella Parte II, Titolo III, sezione II in materia di “Pubblica amministrazione” - art. 97: riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici; principio di imparzialità e buon andamento; regola concorsuale – salvi i casi stabiliti dalla legge - per accedere all’impiego pubblico. - art. 98: il pubblico impiegato è “al servizio esclusivo della Nazione”. Il “contesto giuridico” nel quale interviene la riforma (2) Il d.p.r. 30 giugno 1957, n. 3, Testo unico degli impiegati civili e dello Stato Il “contesto giuridico” nel quale interviene la riforma (3) Il c.d. “Rapporto Giannini” del 1979: Avvia un ragionamento sulla possibile privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Infatti, afferma il Rapporto, non si vede perché non equiparare i rapporti di lavoro privato con quelli che intercorrono con lo Stato e che non siano direttamente “collegati all’esercizio della potestà pubblica”, conservando la dimensione pubblicistica in capo a coloro che tale potestà la ai quale tale esercizio è affidato, come i dirigenti e il personale direttivo. Il “contesto giuridico” nel quale interviene la riforma (4) La legge quadro sul pubblico impiego: la legge n. 93 del 1983. a) Detta alcuni principi che saranno ripresi dalle riforme degli anni ’90: efficienza del settore pubblico, perequazione e trasparenza del trattamento economico, riassetto dei profili professionali. b) Riconosce il ruolo della contrattazione collettiva per alcuni aspetti che non costituiscono oggetto di riserva di legge: gli “accordi collettivi nazionali” divengono però efficaci solo a seguito di recepimento in atto regolamentare (dpr); quelli “decentrati” in seguito mediante decreto del ministro competente”. Il “contesto giuridico” nel quale interviene la riforma (5) Il fallimento della legge n. 93 del 1983: le ragioni principali. • Difficoltà di selezione di soggetti sindacali realmente rappresentativi • Scarsa chiarezza nel riparto fra legge e contrattazione collettiva e conseguente moltiplicazione di “leggine” che invadono l’ambito regolato dagli accordi collettivi • La recezione in atto amministrativo esponeva gli accordi collettivi all’azione demolitoria del G.A. • Eccessiva commistione fra organizzazione sindacale e potere politico