CAPITOLATO PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA NUOVA
FARMACIA COMUNALE DI VIA REPUBBLICA PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA
GAIA SUS SRL DA ESPERIRSI SU PORTALE DI E-PROCUREMENT SINTEL DI
REGIONE LOMBARDIA - CIG 6235284F1E
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la progettazione, fornitura e posa in opera di arredi per la
farmacia Comunale di via Repubblica, di proprietà dell'Ente ma gestita dalla società partecipata
Gaia SUS srl. Pertanto, responsabile delle procedure di gara è il Comune di Bollate mentre la
sottoscrizione del contratto avverrà tra l'aggiudicatario e Gaia SUS srl.
Costituisce parte integrante del presente capitolato, la seguente documentazione:
− Planimetria Lay-out (allegato 1)
− Planimetria con impianti e punti luce (allegato 2);
− Elenco arredi.
La progettazione, fornitura e posa in opera dei vari arredi, dovrà avvenire sulla base della
planimetria di Lay-out (allegato 1) e tenendo in considerazione gli impianti e i punti luce esistenti in
pianta (allegato 2).
Le ditte concorrenti restano libere di proporre soluzioni sul piano distributivo, funzionale e
decorativo.
Le soluzioni proposte, dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste ed evidenziate
nel Lay-out (allegato 1) e nell'elenco arredi allegati al capitolato, nonché le dimensioni massime
possibili di ingombro e gli spazi di libera circolazione fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e
tenere in considerazione gli impianti e i loro comandi (interruttori, rilevatori, ecc.) presenti sulle
pareti e sul pavimento.
L’arredo dovrà inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della Farmacia
quanto a dimensioni, proporzioni, funzionalità e resa estetica.
ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo a base d’asta è fissato in € 120.000,00= (centoventimila euro) IVA esclusa.
ART. 3 – MODALITA’ DI CONSEGNA
La fornitura e l’installazione dovranno avvenire presso i locali sede della farmacia comunale in via
Repubblica, 89 a Bollate (MI).
L’operazione di consegna si intende effettuata quando tutti i beni, mobili ed arredi o tutte le parti
siano state consegnate, montate, assemblate e rese funzionali all’utilizzo dei locali.
La consegna e il montaggio dovranno avvenire perentoriamente entro 30 gg. naturali e
consecutivi dalla data ordine della fornitura, o entro diverso termine indicato in sede di
presentazione dell'offerta.
Il mancato rispetto del termine di consegna, comporta l’applicazione della penale di cui al
successivo Art. 8.
Il fornitore si impegna ad effettuare l’installazione ed il montaggio degli articoli forniti anche in
presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere; il tal caso sarà a suo carico la predisposizione
del P.O.S.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio assumendo a proprio
carico le spese di ogni natura e specie. Gli arredi ordinati dovranno essere consegnati franco di ogni
spesa (trasporto, scarico, montaggio, installazione, assicurazione, ritiro imballaggi materiali di
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risulta etc..).
All’atto della consegna il fornitore dovrà presentare, all’addetto incaricato al ricevimento, apposita
nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei beni
forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita all’incaricato della consegna da parte
della Ditta.
Le operazioni di consegna e di montaggio dovranno essere atte a consentire eventuali controlli in
corso che Gaia SUS srl si riserva di effettuare per la verifica delle componenti intermedie prima
della conclusione delle stesse.
Qualora il fornitore non provveda al trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi, Gaia SUS srl
provvederà a mezzo di altri imputando eventuali spese a carico dell’aggiudicatario stesso, oltre
all’applicazione delle penalità previste al successivo art. 8.
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte. Unitamente agli arredi dovrà essere consegnato un
opuscolo informativo sui materiali da utilizzare per la pulizia e la manutenzione degli stessi.
ART. 4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
Sono a carico del fornitore i seguenti obblighi ed oneri:
1. oneri relativi all’imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari, conformi
alle norme vigenti a seconda della loro natura, relativi al trasporto, al disimballo ed al trasferimento
al piano, al montaggio e collocazione dei componenti;
2. oneri relativi allo sgombero ed all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità delle vigenti norme in materia di
smaltimento di rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;
3. la disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l’esecuzione della fornitura in opera, e
del personale necessari;
4. gli oneri e le spese per il trasporto ed il conferimento nelle Pubbliche Discariche dei materiali di
risulta;
5. le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita
e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore, con pieno sollievo tanto di
GAIA SUS srl quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
6. oneri ed obblighi per le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto agli arredi in corso di
fornitura ed ai locali in locazione da parte di GAIA SUS srl, provocate da qualsiasi causa, anche
imputabile all’operato del fornitore.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente al fornitore con
esonero totale da parte della stazione appaltante.
Quando il fornitore non adempia a tutti questi obblighi, Gaia SUS srl, previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, provvederà
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico del fornitore. Il relativo
importo verrà trattenuto in fase di liquidazione della fattura.
Il fornitore si obbliga e si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato:
a) a concordare con GAIA SUS srl, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, le modalità di
esecuzione della fornitura.
b) a fornire i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell’offerta
tecnica prodotta ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario
per la loro realizzazione;
c) ad assicurare la presenza continua in cantiere di personale tecnicamente idoneo a dirigere i lavori
per conto della ditta, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati di GAIA
SUS srl; detto personale potrà accedere nel luogo di consegna nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna al committente di un elenco completo dei dati
del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare
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preventivamente tali procedure;
d) a dare immediata comunicazione a GAIA SUS srl di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
e) a rispettare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di retribuzioni e assicurazioni dei
lavoratori;
f) a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro in
ordine allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di
sinistro, per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero
essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali
subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi;
g) a consegnare, per le parti di arredo sottoposte ad uso meccanico, i libretti di manutenzione;
h) a consegnare le certificazioni di qualità dei materiali proposti.
Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da errato montaggio degli arredi nonché dei danni che
il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l’installazione.
ART. 5 – COLLAUDO
Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di
avvenuto montaggio a regola d’arte avrà inizio l’attività di collaudo.
L’operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di
tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla campionatura
presentata in sede di gara.
Di tutte le operazioni di collaudo verrà sottoscritto apposito verbale effettuato in contraddittorio tra
il Fornitore e un rappresentante di GAIA SUS srl nel quale si accerti lo stato di consistenza e la
perfetta corrispondenza degli arredi alla fornitura in oggetto, la loro funzionalità e sicurezza,
l’assenza di possibili difetti dell’arredo.
GAIA SUS srl si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio personale incaricato, operazioni
di collaudo anche in corso d’opera.
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 30 gg. dall’ultimazione della fornitura.
Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti
alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato e relativi allegati,
nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede di offerta.
Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente alle caratteristiche richieste,
deve essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola, entro il termine stabilito da Gaia
SUS srl nella lettera con cui si comunica il rifiuto.
Nell’eventualità il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni GAIA SUS srl potrà rivolgersi ad
altri per l’acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese.
La Ditta aggiudicataria deve altresì eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie per
riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualità dei materiali impiegati,
entro il termine stabilito dall’Ente appaltante.
Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il fornitore per
eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica, ma vengano
in seguito accertati.
ART. 6 - CERTIFICAZIONI
Gli arredi e i complementi di arredo, oggetto del presente appalto devono essere di primaria qualità
commerciale.
Devono possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d’uso, facilità di pulizia e manutenzione.
Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli o appendici particolarmente
esposte che possano provocare traumi all’utenza e agli operatori nonché di piacevole aspetto, al fine
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di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti.
Tutti i componenti offerti, devono essere costruiti in conformità a tutte le norme in vigore in materia
di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per quanto attiene l’infortunistica, l’atossicità e la
prevenzione incendi.
In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguenti norme:
•
D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
•
Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 e ss.m.– Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive
modifiche;
•
Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilità – resistenza
meccanica – riflessione – e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle superfici
all’azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo sporco;
•
Specifiche prescrizioni delle Direttive Europee.
Pertanto:
•
Il 50% dei materiali impiegati dovrà essere di Classe 1;
•
gli imbottiti dovranno avere classe 1IM di reazione al fuoco;
•
tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati in particolar modo: tavoli, box,
banconi e scrivanie.
•
tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali,
dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né
interne;
•
eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non
presentare alcuna sbavatura;
•
tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed
antiriflesso;
•
le vernici utilizzate per tutti i materiali impiegati e per tutti i componenti di arredo
dovranno essere di tipo atossico;
•
i materiali lignei dovranno, inoltre, essere trattati con vernici ignifughe;
•
sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma
di gas, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe
E1 per quanto riguarda le emissioni della stessa;
•
tutti gli arredi dovranno essere conformi alla normativa che regola la presenza di CFC
(clorofluoro- carburi) - Regolamento CE 1005 del 20.11.2009.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte le modifiche di lieve entità di struttura, qualità dei
materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile dell’Ente appaltante, sono ritenute necessarie
per garantire che gli arredi da fornire rispondano alle particolari esigenze che sono destinate a
soddisfare.
Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione, di
compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.
Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi, lavorazione, spessori,
qualità dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare) al progetto, alla proposta e ai
campioni presentati, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste.
La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verrà operata da GAIA SUS srl ad
aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione sulla base della mazzetta colori e finiture di tutti i
componenti della fornitura presentata in sede di gara.
Indipendentemente dal colore o finitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subirà variazioni.
ART.7 - MODALITA' D'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA
Tutti i beni forniti dovranno essere garantiti 24 (ventiquattro) mesi o termine migliorativo qualora
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proposto decorrente dalla data di accettazione da parte di Gaia SUS srl della fornitura e/o dalla data
del verbale di collaudo. La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni attività
necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale
sostituzione dei pezzi di ricambio.
La garanzia no comprende i difetti causati da:
1. normale usura del tempo;
2. uso improprio e/o manomissione degli articoli;
3. cause di forza maggiore.
Gli interventi in garanzia/ripristino dovranno essere effettuati entro gli 8 (otto) giorni lavorativi
(sabato e festivi esclusi) successivi al ricevimento di un fax o di una e-mail di richiesta di
intervento, pena l'applicazione previste dall'art. 8 del capitolato.
Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere
alla sostituzione dell'arredo o di componente dello stesso, entro gli 8 (otto) giorni lavorativi (sabato
e festivi esclusi) successivi al primo intervento, pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 8
del capitolato.
Per ogni intervento in garanzia (manutenzione e/o sostituzione) dovrà essere redatta un'apposita
nota sottoscritta da un incaricato di GAIA SUS srl e da un incaricato dell'Appaltatore.
ART. 8 - PENALI
Nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna (art. 3), comunque non superiori a 7
giorni di calendario, GAIA SUS srl si riserva la facoltà di addebitare una penale pari all'1‰ sul
valore totale dell'ordine, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui in sede di offerta l'aggiudicatario abbia indicato quale termine di consegna un tempo
inferiore ai 30 giorni richiesti, il ritardo rispetto a tale termine non potrà comunque essere superiore
a 7 giorni di calendario, e verrà applicata, anche in questo caso una penale pari all'1‰ sul valore
totale dell'ordine, per ogni giorno di ritardo.
Nei casi di cui sopra, per ritardi superiori a 7 gg. consecutivi, la fornitura potrà essere affidata ad
altra ditta individuata dal committente, con addebito delle relative spese e di una penale pari al 20%
dell'ordine in corso, fatta salva comunque la facoltà, da parte di GAIA SUS srl, di risolvere il
contratto.
Qualora il fornitore non provveda al trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi, verrà applicata
una penale pari all'1% sul valore totale dell'ordine.
Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7 del capitolato ("Modalita' d'intervento
durante il periodo di garanzia") verrà applicata una penale pari ad € 100,00 giornalieri.
Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dall'Appaltatore saranno trattenuti al
momento della liquidazione delle spettanze dell'Appaltatore.
ART. 9 - FATTURAZIONE,
PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI.
La fattura dovrà essere emessa a collaudo avvenuto e il pagamento della stessa avverrà a 30 gg.
dalla data di presentazione della stessa, a mezzo bonifico bancario, previo rilascio da parte degli
enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere/lavori ed i servizi compresi nel contratto. E’
concesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163 del 12.04.06 in misura non superiore
al 30% dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto GAIA SUS srl corrisponderà
direttamente all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. A tal
fine all’Appaltatore è fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
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effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per le prestazioni da
quest’ultimo eseguite. La ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto
le stesse condizioni economiche risultanti dall’aggiudicazione.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs n.
163 del 12.04.06.
Il servizio di cui al presente atto è affidato da Gaia SUS srl con obbligo del rispetto della legge
13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta,
una cauzione pari al 10% dell’importo netto d’aggiudicazione dell’appalto, così come previsto
dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire del beneficio
l'operatore economico dovrà allegare al deposito definitivo, copia conforme all'originale relativa
alla certificazione di qualità.
La cauzione potrà essere costituita con una delle seguenti modalità e dovrà essere redatta secondo i
contenuti dello schema tipo approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123:
A) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario
approvato con il D.Lgs. 385/93 );
B) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n.° 209 del 7/09/2005 e successive modificazioni e/o
integrazioni);
C) polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l’esercizio
del ramo cauzioni.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta di Gaia SUS srl, e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art.
75 del D.Lgs. 163/06.
La fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà essere corredata d’idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli
agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di
Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata dalla copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito
dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale
risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che GAIA SUS srl dovesse eventualmente
sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento.
Resta salvo per GAIA SUS srl l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
L’Appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui Gaia SUS srl avesse dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione sia prestata
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa da
parte di Gaia SUS srl.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore
prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.
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ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Gaia SUS srl nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., alla
risoluzione del contratto d’appalto senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti od
indennizzi di alcun genere:
a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali
non eliminata a seguito di diffida formale da parte di Gaia SUS srl;
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Appaltatore, della fornitura
oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
c) quando l’impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività,
salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/06;
d) frode;
e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;
g) nel caso di subappalto non autorizzato;
Nel caso di risoluzione del contratto Gaia SUS srl si riserva la facoltà di escutere la cauzione
definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 13 - RECESSO
Gaia SUS srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile,
in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante
invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR. Il recesso non può avere effetto
prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
ART. 14 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto ci si riserva la facoltà di assegnare
la fornitura alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in
sede di gara; la concorrente classificatasi in posizione utile in graduatoria sarà pertanto tenuta
all’accettazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del
contratto. Nel caso in cui non si eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria non potrà
pretendere nulla.
ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla
sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in
via esclusiva, del Foro di Milano.
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Legge 196/2003
In relazione al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati forniti dalle imprese saranno trattati dall’Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e
per la successiva stipulazione e gestione del contratto.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Ai sensi della legge 196/2003 l'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali e dei
dati sensibili relativi alla fornitura e alle attività ad essa collegate, designa la ditta aggiudicataria
responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento della fornitura,
necessariamente acquisirà.
ART. 17 - SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTIMAFIA
L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione delle allegate clausole contrattuali approvate con
delibera di Giunta Comunale n. 171 del 19/12/2012. Il mancato rispetto delle clausole contrattuali
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antimafia e del protocollo di legalità di cui sopra darà luogo all'esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto.
ART. 18 - RISPETTO ART. 53 COMMA 16/TER DEL D.LGS. 165/01
L'appaltatore è tenuto a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver
attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
GAIA SUS srl nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il mancato
rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione contrattuale.
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai
regolamenti comunali vigenti.
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ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI VIA
REPUBBLICA PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA GAIA SUS SRL - CIG DA ESPERIRSI
SU PORTALE DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA – CIG
6235284F1E
Clausola n. 1:
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell’anno 2011 presso la Prefettura di Milano, tra l’altro consultabile sul sito del
Comune di Bollate nella Sezione “Anticorruzione/Protocolli di Legalità” ovvero sul sito della
Prefettura di Milano nella Sezione “Protocolli d'intesa / 19/10/11 - Prevenzione e contrasto a
infiltrazioni della criminalità” e che, se pur non trascritte, qui si intendono integralmente riportate e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2:
L’impresa si impegna a comunicare al Comune di Bollate, per il successivo inoltro alla Prefettura,
l’elenco di tutte le imprese e i loro assetti societari coinvolte a qualsiasi titolo contrattuale, in
maniera diretta o indiretta nella realizzazione delle opere, servizi e forniture, avuto riguardo alle
attività sensibili individuate con direttiva del Ministero dell’Interno pro tempore del 23 giugno 2010.
Tale obbligo concerne altresì ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3:
L’impresa si impegna, in nome proprio e dei soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, a
denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura
qualsivoglia tentativo di pressione criminale, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pena la risoluzione
del contratto.
Clausola n. 4:
L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto e/o affidamenti inferiori al 2% del contratto, qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all’art. 84, del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria salvo il maggior danno, nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5:
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L’impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia
di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; nonché in materia di
pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da
parte sia delle imprese appaltatrici che delle eventuali imprese subappaltatrici.
Il pagamento del corrispettivo all’impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso
subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.
Clausola n. 6:
L’impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti del Comune di
Bollate, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7:
L’impresa si impegna alla nomina di un referente di cantiere responsabile della redazione di un
rapporto di cantiere contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo
operano e sono presenti nel cantiere al fine delle verifiche antimafia.
Clausola n. 8:
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, pena la risoluzione immediata ed automatica del vincolo
contrattuale.
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