Allegato "A"
Repertorio numero 10.267
Raccolta numero 2.018
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"IL FIORE per un commercio equo e solidale Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"
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DISPOSIZIONI GENERALI
Denominazione – Natura della cooperativa – Sede sociale –
Domicilio dei soci - Oggetto sociale - Durata
Articolo 1
Denominazione
E' costituita tra i comparenti la Società Cooperativa Sociale
a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata
"IL FIORE per un commercio equo e solidale - Società
Cooperativa sociale a responsabilità limitata" .
Articolo 2
Natura della cooperativa
La Cooperativa è a mutualità prevalente.
Essa é ha la struttura organizzativa e le finalità di cui al
D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, alla Legge 31
gennaio
1992, n.
59 e successive
modificazioni
ed
integrazioni, alla l. 8 novembre 1991, n. 381 ed al D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460; adotta le norme sulla società a
responsabilità limita, ai sensi dell'art. 2522, co.2, cod.
civ..
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies, cod. civ..
La soppressione
delle
clausole
relative
alla
mutualità
prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori
nell'apposito albo previsto dall'art. 2512, cod. civ., presso
il quale depositerà annualmente i bilanci.
Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8
novembre 1991, n. 381, l’interesse generale della comunità
alla
promozione
umana
ed
all’integrazione
sociale
dei
cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella
previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della
stessa.
La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e
di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche
in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti
l’oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi
della Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonchè del presente
Statuto.
In particolare
la Cooperativa
individua nella effettiva
affermazione dei "Diritti universali della persona umana",
così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo" approvata dall’Assemblea Generale delle
nazioni
Unite
in data 10 dicembre 1948, il contenuto
privilegiato
dello
scopo
generale
della
comunità
alla
promozione umana.
Inoltre, consapevole del ruolo che l’economia ha assunto
all’interno della società contemporanea, saranno considerati
in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti
nella medesima "Dichiarazione".
In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta
alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo
nell’affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni
economiche e sociali, al grado di istruzione ecc..
Su delibera dell’Organo amministrativo essa potrà aderire ad
associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento
cooperativo, partecipare
a
consorzi
od altri
organismi
economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al
conseguimento degli scopi sociali.
Articolo 3
Sede sociale
La società ha sede nel Comune di Ladispoli (RM).
L'Organo Amministrativo
ha facoltà di istituire uffici,
filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio
nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune sopra indicato.
Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in
Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione
di sedi secondarie.
Articolo 4
Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, é
quello
risultante
dal libro
soci;
è onere
del socio
comunicare
all'organo
amministrativo
il cambiamento
del
proprio
domicilio,
al
fine
dell'annotazione
del
nuovo
domicilio nel libro soci.
Articolo 5
Oggetto sociale
La società cooperativa ha per oggetto:
•
la gestione di attività sociali educative e formative a
favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se
portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
•
lo
svolgimento
delle
oltre
elencate
attività
che
consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il
più possibile diretto con gruppi associati di produttori
svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere
ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di
accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle
norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL)
e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";
•
la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti
settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi
e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3)
turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al
recupero di situazioni
di disagio ed emarginazione; 5)
corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di
tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi
(oltrechè materiale informativo) provenienti dai soggetti
svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori
di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche
opportunità d’acquisto di particolari categorie di prodotti e
servizi a condizioni vantaggiose.
In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la
cooperativa può:
• gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;
• produzione e commercializzazione di prodotti artigianali,
anche alimentari, provenienti da attività finalizzate alla
socializzazione e al recupero di soggetti svantaggiati;
• svolgere attività di informazione, di promozione e di
organizzazione
di
seminari
e
corsi
di
formazione
professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o
con il contributo di Enti pubblici ed Enti privati, di
produzione e di distribuzione di materiale informativo,
pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, ad eccezione
della stampa di quotidiani, per incentivare la diffusione
fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
• i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà
sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica,
politica e sociale presente e passata dei paesi di origine,
e,
più
in
generale,
dei
paesi
e
delle
regioni
economicamente svantaggiate;
• le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
• tutte
le altre
materie
ricomprese negli scopi della
Cooperativa;
• promuovere
e gestire
centri
di aggregazione
sociale,
educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con
annessi
pubblici
esercizi
per la somministrazione
di
alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che
accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale
dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in
genere;
• promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei
prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per
sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso
l’organizzazione
di manifestazioni,
spettacoli,
mostre,
viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e
naturalistico,
storico,
politico
o economico e altri
momenti di aggregazione.
• acquistare
e
gestire
immobili,
ad
uso
diverso
da
abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le
iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi
che possono essere soci della cooperativa;
• promuovere,
organizzare
e gestire corsi di formazione
professionale, sociale e culturale, anche in collegamento
con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la
competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle
materie oggetto della cooperativa, nonchè concorrere alla
formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
• promuovere
organizzare
e gestire conferenze, seminari,
corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati
sui temi sopra indicati;
• realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di
promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di
intervento
della
cooperativa
sopra
enucleate,
anche
mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e
strumenti
multimediali,
ad eccezione
della stampa di
quotidiani,;
• organizzare, gestire e promuovere attività di informazione,
formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non
violenta dei conflitti e di educazione alla pace.
• La
Cooperativa
potrà,
al
fine
del
conseguimento
dell'oggetto sociale, inoltre:
• acquistare o costruire e successivamente gestire immobili
atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui
ai punti precedenti;
• compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari,
creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purchè nei
modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal
presente Statuto;
• svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle
sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione
degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinente ai medesimi;
• consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività
analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
• aderire
ad organizzazioni
di categoria,
ad organismi
economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per
il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le
attività
previdenziali,
assistenziali,
ricreative
e
mutualistiche;
• partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative
idonee a diffondere e a rafforzare con l’esempio, nei
rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri
cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di
solidarietà;
• ricevere liberalità per essere impiegate al fine del
raggiungimento degli scopi sociali.
Il tutto nei limiti di legge e previo l'ottenimento di
eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro
eventualmente necessario per lo svolgimento delle citate
attività, nel pieno rispetto, in particolare, della l. 23
novembre 1939, n. 1.815, e con espressa esclusione di ogni
qualsiasi attività rientrante nell'ambito delle cosiddette
"professioni protette".
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali, mobiliari e immobiliari necessarie od utili per
il conseguimento dell'oggetto sociale, quali l'acquisto, la
vendita e la permuta di beni mobili ed immobili; la
conclusione di finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche
fondiari; essa potrà, anche nell'interesse di terzi, ricevere
e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie
reali e personali a terzi, inclusi gli Istituti di credito;
essa può assumere quote e partecipazioni in associazioni,
enti o consorzi o in altre società o imprese, costituite o
costituende,
aventi
oggetto
analogo
o complementare
al
proprio
(semprechè,
peraltro,
tale
ultima
attività
non
costituisca l'oggetto prevalente ed esclusivo della Società
stessa), osservati i limiti e le disposizioni di cui alla l.
2 gennaio 1991, n. 1, e del d.l. 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, in l. 5 luglio 1991, n. 197 e
di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di
cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio
1989, n. 39.
La società cooperativa può svolgere la propria attività anche
nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del
codice civile.
Articolo 6
Durata
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050;
essa potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.
DISCIPLINA DEI SOCI
Numero dei soci - Requisiti dei soci – Incompatibilità Diritti e doveri dei soci – Obblighi dei soci - Procedura per
l'ammissione – Cause di scioglimento del rapporto sociale
relativamente al socio (Recesso - Esclusione – Morte
Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio
defunto) - Liquidazione della quota del socio receduto o
escluso ed agli eredi del socio defunto - Richiesta di
rimborso della quota da parte del socio receduto o escluso o
da parte degli eredi del socio defunto – Principio di parità
di trattamento nel rapporto con i soci
Articolo 7
Numero dei soci
Il numero dei soci è illimitato e variabile: non può essere
inferiore a 3 (tre).
Articolo 8
Requisiti dei soci - Incompatibilità
Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche di
cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che
svolgono in Italia attività lavorativa, in possesso dei
requisiti connessi al perseguimento dell’oggetto sociale, la
cui domanda di adesione sia stata accettata dall’Organo
Amministrativo.
I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:
•
soci lavoratori retribuiti, secondo le modalità previste
dal regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della Legge 3
aprile
2001
n. 142, che prestano la propria attività
lavorativa a favore della Cooperativa;
•
soci
fruitori, utenti
dei
servizi o dei prodotti
commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento
nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e
servizi forniti, anche indirettamente, nel senso che possono
diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati
alle attività educative;
•
soci volontari, che prestano gratuitamente la propria
attività lavorativa
a favore della Cooperativa. I soci
volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei
soci; il loro numero non può essere superiore alla metà del
numero complessivo dei soci.
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad
altre cooperative,
associarsi a società, che perseguono
identici scopi sociali o che comunque esplichino attività
concorrente, salva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a
favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza
con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in
proprio.
La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza
diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo
ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del
Codice Civile.
Articolo 9
Diritti e doveri dei soci
I soci lavoratori:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed
alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili
per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con
la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli
scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale
e
previdenziale
e
tutti
gli
altri
effetti
giuridici
rispettivamente
previsti dalla legge, nonché, in quanto
compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre
leggi o da qualsiasi altra fonte.
Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142.
Articolo 10
Obblighi dei soci
Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, se e nella
misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le
quote della Società.
Di conseguenza sono obbligati:
a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e
nei termini previsti dal successivo articolo 11;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,
secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel
regolamento interno;
d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea
dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice
Civile.
Articolo 11
Procedura per l'ammissione
Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà presentare
domanda all’Organo amministrativo, specificando a pena di
inammissibilità:
•
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale;
•
la tipologia di socio prescelta;
•
l’attività svolta in relazione ai requisiti richiesti
per il perseguimento dello scopo sociale;
•
l’ammontare della quota che intende sottoscrivere e
versare, la quale dovrà essere comunque compresa tra i limiti
minimo e massimo fissati dalla legge.
Inoltre
contestualmente
alla
domanda
di
ammissione,
l’aspirante socio, deve:
•
impegnarsi al rispetto dello statuto, dei regolamenti e
delle deliberazioni degli organi sociali;
•
impegnarsi
a
svolgere
attività
lavorative,
di
collaborazione o di volontariato inerenti l’attività e le
iniziative in campo educativo svolte della cooperativa;
•
impegnarsi a versare, al momento dell’accoglimento della
domanda
da
parte
dell’Organo
Amministrativo,
la
quota
sottoscritta ed eventuali somme aggiuntive da determinarsi
per ciascun esercizio sociale trascorso, in relazione alle
riserve
patrimoniali
risultanti
dall’ultimo
bilancio
approvato.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
richiesti a pena di inammissibilità, nonchè l’inesistenza di
cause di incompatibilità con l’attività sociale, delibera
sulla domanda, motivando adeguatamente l’eventuale diniego.
L'Organo amministrativo delibera, altresì, sulla domanda con
la quale il socio chieda il cambio della tipologia per sé
prescelta al momento dell'acquisto della qualità di socio o
successivamente acquisita.
Articolo 12
Cause di scioglimento del rapporto sociale relativamente al
socio:
Recesso - Esclusione – Morte
Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio
defunto
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per
causa di morte.
- I Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
socio che:
·
abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
·
non si trovi più nella possibilità di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'organo
amministrativo mediante raccomandata A.R..
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i
motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,
legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione
della dichiarazione di recesso. La decisione dell'organo
amministrativo deve essere comunicata al socio destinatario
mediante raccomandata A.R..
Ove non
sussistano
i presupposti
per il recesso, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre
opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.
Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,
proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la
chiusura dell'esercizio
in corso, ove il recesso venga
perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,
ovvero dalla chiusura dell'esercizio
successivo in caso
contrario.
- II Esclusione
Può essere escluso il socio:
•
che abbia perduto i requisiti per la partecipazione in
società;
•
che
commetta
gravi
inadempienze
delle
obbligazioni
derivanti
dalla
legge
o
dal
contratto
sociale,
dai
regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
•
che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel
versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti
di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la
cooperativa,
previa
intimazione
al
pagamento
da
parte
dell'organo amministrativo;
•
che venga
a trovarsi in una delle situazioni
di
incompatibilità previste dal presente statuto;
•
divenuto, per qualsiasi causa, inabile al lavoro od
impossibilitato, per qualsiasi causa, a prestare la propria
opera nella cooperativa;
•
nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza
di interdizione, inabilitazione o di fallimento;
•
nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, cod. civ..
L'esclusione
deve
essere
deliberata
dall'organo
amministrativo; tale deliberazione deve essere comunicata al
socio destinatario mediante raccomandata A.R..
L'esclusione
del
socio
determina
automaticamente
la
cessazione della prestazione di lavoro nei confronti della
Società e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il
socio può proporre opposizione al Tribunale competente per
territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
L'esclusione
diventa
operante,
limitatamente
al
socio,
dall'annotazione nel libro dei soci.
In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata
solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.
- III Morte - Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del
socio defunto
Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,
potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio
defunto e, in caso di pluralità di eredi, dovranno nominare
un rappresentante comune. Se la quota é divisibile, l'organo
amministrativo può consentire alla sua divisione. L'organo
amministrativo,
verificato
il
possesso
dei
requisiti,
delibera
sull'ammissione
entro
sessanta
giorni
dalla
richiesta, con decisione inappellabile.
Articolo 13
Liquidazione della quota del socio receduto o escluso ed agli
eredi del socio defunto
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto
hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale
effettivamente
versato a cui aggiungere il sovrapprezzo
pagato in sede di acquisto della qualità dei soci ove versato
e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle
lettere d) ed e) dell'articolo 16 del presente statuto e
decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione
alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla
base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
del
rapporto
sociale,
limitatamente
al
socio,
diventa
operativo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione
spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni
proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura
allo
scadere
dei
centottanta
giorni
successivi
alla
approvazione del bilancio.
Articolo 14
Richiesta di rimborso della quota da parte del socio receduto
o escluso o da parte degli eredi del socio defunto
Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto
dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non
oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi
alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel cui corso
si é perfezionato il recesso, la esclusione o la morte.
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente
alla
richiesta
di liquidazione
della
quota,
idonea
documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva
comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione
e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno
devolute al fondo di riserva straordinaria.
Articolo 15
Principio di parità nel trattamento dei soci
Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il
principio della parità di trattamento.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del
socio quale "lavoratore
associato",
la disciplina della
prestazione
di
lavoro
dei
soci
stessi
e la relativa
retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento, che non
può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed
ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.
Il
regolamento
di cui
al comma
precedente
é redatto
dall'organo
amministrativo
ed è approvato dall'assemblea
ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.
PATRIMONIO SOCIALE – CONFERIMENTO - QUOTE
Patrimonio sociale – Versamento del conferimento Trasferimento delle quote - Pegno o vincoli sulle quote
Clausola di prelazione
Articolo 16
Patrimonio sociale
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un
numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di
Euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero); nessun socio potrà
possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore
superi i massimi stabiliti dalla legge;
b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di
gestione;
c) da eventuali riserve straordinarie, anche formate con
quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti,
esclusi o agli eredi dei soci defunti
d)
dai
fondi
per
lo
sviluppo
tecnologico
o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni
altro fondo od accantonamento costituito a copertura di
particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o
investimenti;
e) da ogni altra riserva prevista dalla legge;
f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa
per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi
sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti
del valore delle quote sottoscritte.
Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.
Articolo 17
Versamento del conferimento
Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere
versato in più soluzioni e più precisamente:
a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della
sottoscrizione;
b)
il
restante
nei
termini
da stabilirsi
dall'organo
amministrativo.
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante
conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità
di conferimento si applicano le disposizioni in materia
previste dal codice civile.
Articolo 18
Trasferimento delle quote - Pegno o vincoli sulle quote
Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a
pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione
dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, cod. civ,
con le modalità previste nel medesimo articolo.
Il numero complessivo delle quote possedute da ciascun socio
non può essere superiore al limite massimo di Legge.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Esercizio sociale – Bilancio - Ristorni - Residui attivi e
passivi
Articolo 19
Esercizio sociale - Bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge,
alla redazione del bilancio di esercizio.
Articolo 20
Ristorni - Residui attivi e passivi
L'assemblea
che
approva
il
bilancio
delibera
sulla
distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese
e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le
somme
eventualmente
dovute
ai
soci
per
adeguare
il
trattamento economico.
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla
copertura delle perdite.
Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così
destinati;
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva
ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,
sia durante la vita della società che all'atto del suo
scioglimento,
anche ai fini e per gli effetti di cui
all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento
del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione;
c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che
approva il bilancio, ai fini mutualistici ;
d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella
misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il
bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
e) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura comunque non
superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi.
Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa
potrà
attribuire
ai
soci
a
titolo
di
ristorni
sarà
determinato dalla media ponderata delle percentuali relative
alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella
società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella
società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento
delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o
ricavi provvisori.
Alla chiusura dell'esercizio
sociale,
sulla
scorta
delle
risultanze
di bilancio, la società
rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci
(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle
transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.
Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di
ristorni positivi) in alternativa:
1) di distribuirli in denaro o in natura;
2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote
possedute;
3)
di
distribuirli
mediante
emissione
di
strumenti
finanziari, la cui emissione,collocazione e funzionamento
dovrà essere conforme al dettato legislativo.
E'
fatto
divieto
di
distribuire
riserve
tra
i
soci
cooperatori.
ORGANI DELLA SOCIETA'
Articolo 21
Organi della società
Sono organi della società:
•
l'Assemblea dei soci;
•
l’Organo
amministrativo,
nelle
forme
o
di
un
Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione o
di più amministratori con poteri congiunti, disgiunti od a
maggioranza.
•
l'Organo di controllo nelle forme di un revisore o del
Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda
obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina
nonostante la non obbligatorietà.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Convocazione Assemblea dei soci – Compiti – Costituzione –
Votazioni - Diritto di voto - Presidenza dell'Assemblea Segretario - Verbali
Articolo 22
- I Convocazione dell'assemblea
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente
l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma
sempre in Italia), la data della prima e della seconda
convocazione,
che
deve
essere
fissata
almeno
24
(ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo
raccomandata,
anche
a mano, con avviso o ricevuta di
ricevimento
nonchè da affiggersi nel locale della sede
sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La
convocazione
può essere
effettuata,
sempre
nei termini
sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre
che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.
In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può
curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante
altri mezzi di comunicazione
quali: pubblicazione sugli
organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo
o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui
ha sede la cooperativa.
In
mancanza
dell'adempimento
della
suddetta
formalità
l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
siano presenti o consta che siano informati tutti gli
amministratori e tutti i sindaci effettivi.
L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta
a quella obbligatoria
stabilita nel primo comma, usare
qualunque
altra
forma
di
pubblicità
diretta
a meglio
diffondere
fra
i
soci
l'avviso
di convocazione
delle
assemblee.
- II Compiti dell'assemblea
L'assemblea:
•
approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo
utile, anche il bilancio preventivo;
•
procede alla nomina delle cariche sociali;
•
determina la misura degli emolumenti da corrispondere
agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la
retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per
il triennio;
•
approva o modifica i regolamenti previsti dal presente
Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
•
delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;
•
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente
Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi
giorni.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di
Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal
Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro
venti giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle
modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento
anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei
liquidatori.
- III Costituzione dell'assemblea
L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà
dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta
tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo
scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori
per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci
della società aventi diritto al voto.
- IV Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio
palese.
- V Diritto di voto
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino
iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote
possedute
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
socio
avente
diritto
di
voto,
con
esclusione
degli
Amministratori e dei Sindaci, mediante delega scritta.
Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.
Le
deleghe
devono
essere
menzionate
nel
verbale
dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari
emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano
sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica
dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei
casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di
strumenti
finanziari
formeranno
una
assemblea
separata
funzionante a norma dell'art. 2541, cod. civ..
- VI Presidenza dell'Assemblea - Segretario - Verbali
L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea
stessa, o dall'Amministratore unico o dal Presidente del
Consiglio d' Amministrazione o, in caso di amministrazione
plurisoggettiva, a colui cui tale compito sia affidato in
sede di nomina.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due
scrutatori.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto
dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o, quando
richiesto, dal Notaio.
- DELL’AMMINISTRAZIONE Articolo 23
Organi di amministrazione della società
L’amministrazione della società è affidata:
·
ad un amministratore unico, o
·
ad un consiglio di amministrazione, o
·
a due o più amministratori con poteri disgiunti oppure
congiunti oppure da esercitarsi a maggioranza,
secondo la decisione dei soci in sede di nomina.
La decisione di nomina determina eventuali limitazioni dei
poteri dell’organo amministrativo, il numero dei componenti
il Consiglio di amministrazione – comunque, tra un minimo di
tre
ad
un
massimo
di
sette
membri
–
o,
qualora
l’amministrazione sia affidata a più amministratori, se essi
abbiano poteri disgiunti o congiunti od a maggioranza.
In caso di amministrazione
calcolata per capi.
L’amministrazione
non soci.
affidata a maggioranza, questa è
della società
può essere affidata anche a
Articolo 24
Consiglio di amministrazione
- I Presidenza – Convocazione
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un
Presidente.
Può anche essere eletto un Vice Presidente ed un Segretario,
anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza od impedimento.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente, o in
sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi
componenti o dall’organo di controllo, se nominato.
Esso è convocato mediante lettera raccomandata da spedirsi,
almeno
otto
giorni
prima
dell’adunanza,
a
ciascun
amministratore
o
componente
effettivo
dell’organo
di
controllo. Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano,
il Consiglio di amministrazione può essere convocato mediante
telefax o e-mail a ciascun amministratore o componente
effettivo dell’organo di controllo, inviato almeno trentasei
ore prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora ed il luogo
della riunione e l’ordine del giorno con l’indicazione delle
materie da trattare.
Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di
amministrazione si intende regolarmente costituito se siano
presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
- II Riunioni - Deliberazioni
Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale,
salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle
altrove, purchè nel territorio nazionale.
E’
possibile
tenere
le
riunioni
del
Consiglio
di
amministrazione mediante videoconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la
discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti
all’ordine del giorno. Con l’osservanza di tali requisiti, le
riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate
come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il
Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la
sottoscrizione del verbale della riunione.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se
nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
Per
la
validità
delle
deliberazioni
del
Consiglio
di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei
presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
del Consiglio di amministrazione o, se questi è assente, del
Vice Presidente, se nominato, o del più anziano Consigliere
presente.
Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene
trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Amministratore delegato – Comitato Esecutivo
In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo
può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381, co. 4,
e 2475, co. 5, cod. civ., tutte o parte delle proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi membri, ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il
Presidente
ed
il
Vice
Presidente),
congiuntamente
o
disgiuntamente.
In tal
caso
si applicheranno
le norme
contenute nell’art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ.. Il
Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore
Delegato, determinandone i poteri.
Articolo 25
Amministrazione affidata a più amministratori
- I Riunioni
Nel caso di amministrazione plurisoggettiva - sia congiuntiva
e
sia
a
maggioranza
per
le
riunioni
dell'Organo
Amministrativo si applica l'art. 24, punto II, del vigente
statuto sociale.
- II Diritto di veto
In caso di amministrazione affidata a più amministratori ,
ciascun
amministratore
può opporsi
alla
operazione
che
altro/i amministratore/i stia/no per compiere, prima che essa
sia compiuta.
Il veto dovrà essere esercitato con comunicazione scritta
motivata
inviata
a
tutti
gli
amministratori
mediante
raccomandata A.R. ovvero, se anticipato verbalmente o in
altra forma, confermato per iscritto mediante l’invio, a
tutti gli amministratori, nelle ventiquattro ore successive,
di raccomandata A.R..
Sull’opposizione decide la maggioranza del capitale sociale
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto, ai sensi dell’art. 2479, co. 3, cod.
civ.. In tale caso, dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
A tal fine, gli amministratori devono senza indugio informare
i soci della operazione oggetto di opposizione e delle
motivazioni della opposizione.
La operazione opposta non potrà essere compiuta finché non
consti decisione di approvazione da parte dei soci.
- III Operazioni urgenti
In caso di amministrazione affidata a più amministratori con
poteri tra loro congiunti od a maggioranza, il singolo
amministratore non potrà compiere da solo alcuna operazione,
salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare
un danno alla società.
Articolo 26
Durata dell’organo amministrativo
L’organo amministrativo è nominato a tempo determinato od
indeterminato, secondo la decisione dei soci all’atto della
nomina.
L’amministratore
unico
ed
i
componenti
l’organo
amministrativo sono rieleggibili.
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione ed in
caso di amministrazione plurisoggettiva : a) se nel corso
dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così
nominati
durano
in carica
fino
alla
nomina
di nuovi
amministratori in sostituzione con decisione da assumersi dai
soci in forma assembleare; b) se nel corso dell'esercizio
venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero
organo amministrativo viene a decadere; in tale ipotesi, i
soci - a cura di un amministratore - devono essere convocati
senza indugio per la nomina di un nuovo organo amministrativo
con decisione da assumersi in forma assembleare; fino alla
nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori
ancora in carica curano l'amministrazione ordinaria della
società e gli atti urgenti nell'interesse della società; la
rappresentanza della società spetterà alle persone cui essa
spettava prima della decadenza, se ancora in carica, ovvero a
colui/coloro che gli amministratori ancora in carica andranno
a designare; la rappresentanza sarà limitata agli atti di
ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti nell'interesse
della società.
Articolo 27
Compenso degli amministratori
Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
La maggioranza del capitale sociale può attribuire agli
amministratori un compenso in misura fissa o variabile , anche
sotto forma di partecipazione agli utili, così come può
prevedere un’indennità di fine rapporto.
La
maggioranza
assoluta
dei
componenti
dell'organo
amministrativo
può fissare
al momento della nomina il
compenso dei membri del Comitato esecutivo o dello/gli
amministratore/i delegato/i.
Articolo 28
Poteri dell’organo amministrativo
L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione,
salve eventuali limitazioni
determinate nella decisione di nomina.
Articolo 29
Rappresentanza
La firma sociale e la rappresentanza legale della società di
fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria
spettano:
·
all’Amministratore unico o
·
al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se
nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
in caso di assenza o di impedimento del Presidente del
Consiglio di Amministrazione;
·
a ciascun amministratore, in caso di amministrazione
affidata a più persone con poteri disgiunti;
·
agli amministratori congiunti con le modalità ed i
limiti
fissati
nell’atto
di
nomina,
in
caso
di
amministrazione affidata a più persone con poteri congiunti
od a maggioranza.
Al rappresentante legale spetta, pertanto, tra l’altro a
titolo esemplificativo:
•
convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, sia in sede
ordinaria che straordinaria, nonchè curare l’esecuzione delle
deliberazioni assunte in seno alla medesima Assemblea;
•
redigere
i
bilanci
consuntivi
da
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
•
compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
•
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere,
inerenti all’attività sociale;
•
deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed
ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare
l’ottenimento
del credito agli enti cui la cooperativa
aderisce nonchè a favore di altri soggetti;
•
conferire procure per determinati atti o categorie di
atti, nominare eventuali responsabili,
determinandone
le
funzioni e le retribuzioni;
•
assumere, promuovere e licenziare il personale della
società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
•
deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza
dei
soci,
nonchè
formulare
proposte
da
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci per il caso di
esclusione di soci;
•
riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone
quietanza;
•
nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti la società, innanzi a qualsiasi autorità
giudiziaria
o amministrativa
e per qualsiasi grado di
giurisdizione;
•
compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per
quelli che, per disposizioni di legge, dell’atto costitutivo
o dello Statuto, siano riservati all’Assemblea.
Gli Amministratori delegati sono legittimati a rappresentare
la società nei limiti delle materie loro delegate.
L’Organo amministrativo potrà anche delegare l’uso della
firma sociale, con le limitazioni che crederà opportune ad
uno
o
più
Direttori,
Procuratori
o
Institori,
sia
congiuntamente che disgiuntamente.
L’Organo amministrativo potrà, inoltre, affidare speciali
incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi, a
corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti od
interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili,
nella misura, nel modo ed alle condizioni che riterrà
opportuni.
- DEI CONTROLLI Articolo 30
Controllo dei soci
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto
ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all’amministrazione.
Articolo 31
Organi di controllo
Con decisione dei soci può essere
controllo nelle forme:
·
di un Collegio sindacale o
·
di un Revisore dei conti.
nominato
l’organo
di
COLLEGIO SINDACALE
Composizione – Durata - Compiti
Articolo 32
Collegio Sindacale
- I Composizione - Durata
Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza
che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di
obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.
2543 e 2477 del codice civile.
Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, é
composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci
effettivi dovranno essere revisori contabili.
L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale sarà
nominato dall'assemblea, in conformità a legge.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio.
- II Compiti
Il
Collegio
Sindacale,
se
nominato, controlla
l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle
leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta
della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di
legge
partecipa
alle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
ed
assolve
a
tutte
le altre
funzioni
attribuitegli dalla legge.
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche
individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono
effettuare
gli
accertamenti
periodici
e
quanto
altro
stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,
dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di
Amministrazione
e
il
Collegio
Sindacale
devono
specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione
sociale
per
il
conseguimento
degli
scopi
statutari
e
mutualistici.
Articolo 33
Revisore dei conti
Al Revisore dei conti
si applicano le incompatibilità di cui
all’art. 2399, cod. civ..
Il Revisore dei conti deve essere un revisore contabile
iscritto nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia.
SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – CESSAZIONE
Scioglimento e liquidazione – Patrimonio sociale a seguito
della cessazione
Articolo 34
Scioglimento e liquidazione
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e
qualora, ai sensi dell'art. 2522, cod. civ., il numero dei
soci divenga inferiore a tre ed entro il termine massimo di
un anno esso non venga reintegrato.
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai
sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina
di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i
soci.
Articolo 35
Patrimonio sociale a seguito della cessazione
A seguito della cessazione della società, l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve
essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 36
Clausola compromissoria
Le controversie che dovessero sorgere fra i soci oppure fra
i
soci
e
la
Società
o
i
suoi
Organi,
in
ordine
all'interpretazione
e
all'esecuzione
del
presente
atto
costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle
materie che non possono formare oggetto di compromesso a
norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale,
composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni
dalla
richiesta
fatta
dalla
parte
più
diligente, dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in
forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal
suo insediamento.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola
compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità
rappresentanti l'intero capitale sociale.
dei soci
REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 37
Regolamento interno
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo
amministrativo
potrà
elaborare
appositi
regolamenti
sottoponendoli
successivamente
all'approvazione
dei
soci
riuniti in assemblea.
RINVIO
Articolo 38
Rinvio
Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano
le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le
leggi speciali vigenti in materia.
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