Allegato "A" Repertorio numero 10.267 Raccolta numero 2.018 NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "IL FIORE per un commercio equo e solidale Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" ************* =============================== DISPOSIZIONI GENERALI Denominazione – Natura della cooperativa – Sede sociale – Domicilio dei soci - Oggetto sociale - Durata Articolo 1 Denominazione E' costituita tra i comparenti la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata "IL FIORE per un commercio equo e solidale - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata" . Articolo 2 Natura della cooperativa La Cooperativa è a mutualità prevalente. Essa é ha la struttura organizzativa e le finalità di cui al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, alla l. 8 novembre 1991, n. 381 ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; adotta le norme sulla società a responsabilità limita, ai sensi dell'art. 2522, co.2, cod. civ.. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies, cod. civ.. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512, cod. civ., presso il quale depositerà annualmente i bilanci. Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della stessa. La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l’oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 nonchè del presente Statuto. In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo" approvata dall’Assemblea Generale delle nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana. Inoltre, consapevole del ruolo che l’economia ha assunto all’interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione". In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell’affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc.. Su delibera dell’Organo amministrativo essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali. Articolo 3 Sede sociale La società ha sede nel Comune di Ladispoli (RM). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Articolo 4 Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, é quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, al fine dell'annotazione del nuovo domicilio nel libro soci. Articolo 5 Oggetto sociale La società cooperativa ha per oggetto: • la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; • lo svolgimento delle oltre elencate attività che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale"; • la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi (oltrechè materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e fruitori anche opportunità d’acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose. In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può: • gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra; • produzione e commercializzazione di prodotti artigianali, anche alimentari, provenienti da attività finalizzate alla socializzazione e al recupero di soggetti svantaggiati; • svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di Enti pubblici ed Enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, ad eccezione della stampa di quotidiani, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: • i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; • le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; • tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa; • promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; • promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione. • acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi che possono essere soci della cooperativa; • promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonchè concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.; • promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati; • realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali, ad eccezione della stampa di quotidiani,; • organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace. • La Cooperativa potrà, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, inoltre: • acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti; • compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purchè nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; • svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi; • consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; • aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche; • partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l’esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà; • ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Il tutto nei limiti di legge e previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento delle citate attività, nel pieno rispetto, in particolare, della l. 23 novembre 1939, n. 1.815, e con espressa esclusione di ogni qualsiasi attività rientrante nell'ambito delle cosiddette "professioni protette". La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili ed immobili; la conclusione di finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche fondiari; essa potrà, anche nell'interesse di terzi, ricevere e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a terzi, inclusi gli Istituti di credito; essa può assumere quote e partecipazioni in associazioni, enti o consorzi o in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio (semprechè, peraltro, tale ultima attività non costituisca l'oggetto prevalente ed esclusivo della Società stessa), osservati i limiti e le disposizioni di cui alla l. 2 gennaio 1991, n. 1, e del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in l. 5 luglio 1991, n. 197 e di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla l. 3 febbraio 1989, n. 39. La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. Articolo 6 Durata La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci. DISCIPLINA DEI SOCI Numero dei soci - Requisiti dei soci – Incompatibilità Diritti e doveri dei soci – Obblighi dei soci - Procedura per l'ammissione – Cause di scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio (Recesso - Esclusione – Morte Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio defunto) - Liquidazione della quota del socio receduto o escluso ed agli eredi del socio defunto - Richiesta di rimborso della quota da parte del socio receduto o escluso o da parte degli eredi del socio defunto – Principio di parità di trattamento nel rapporto con i soci Articolo 7 Numero dei soci Il numero dei soci è illimitato e variabile: non può essere inferiore a 3 (tre). Articolo 8 Requisiti dei soci - Incompatibilità Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, in possesso dei requisiti connessi al perseguimento dell’oggetto sociale, la cui domanda di adesione sia stata accettata dall’Organo Amministrativo. I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi: • soci lavoratori retribuiti, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa; • soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative; • soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente, salva autorizzazione dell'Organo Amministrativo. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio. La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile. Articolo 9 Diritti e doveri dei soci I soci lavoratori: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142. Articolo 10 Obblighi dei soci Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote della Società. Di conseguenza sono obbligati: a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 11; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno; d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile. Articolo 11 Procedura per l'ammissione Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà presentare domanda all’Organo amministrativo, specificando a pena di inammissibilità: • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale; • la tipologia di socio prescelta; • l’attività svolta in relazione ai requisiti richiesti per il perseguimento dello scopo sociale; • l’ammontare della quota che intende sottoscrivere e versare, la quale dovrà essere comunque compresa tra i limiti minimo e massimo fissati dalla legge. Inoltre contestualmente alla domanda di ammissione, l’aspirante socio, deve: • impegnarsi al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; • impegnarsi a svolgere attività lavorative, di collaborazione o di volontariato inerenti l’attività e le iniziative in campo educativo svolte della cooperativa; • impegnarsi a versare, al momento dell’accoglimento della domanda da parte dell’Organo Amministrativo, la quota sottoscritta ed eventuali somme aggiuntive da determinarsi per ciascun esercizio sociale trascorso, in relazione alle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità, nonchè l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’attività sociale, delibera sulla domanda, motivando adeguatamente l’eventuale diniego. L'Organo amministrativo delibera, altresì, sulla domanda con la quale il socio chieda il cambio della tipologia per sé prescelta al momento dell'acquisto della qualità di socio o successivamente acquisita. Articolo 12 Cause di scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio: Recesso - Esclusione – Morte Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio defunto La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte. - I Recesso Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: · abbia perduto i requisiti per l'ammissione; · non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata A.R.. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata A.R.. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. - II Esclusione Può essere escluso il socio: • che abbia perduto i requisiti per la partecipazione in società; • che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico; • che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; • che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto; • divenuto, per qualsiasi causa, inabile al lavoro od impossibilitato, per qualsiasi causa, a prestare la propria opera nella cooperativa; • nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di interdizione, inabilitazione o di fallimento; • nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, cod. civ.. L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo; tale deliberazione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata A.R.. L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro nei confronti della Società e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione. - III Morte - Facoltà di richiesta di subentro degli eredi del socio defunto Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, dovranno nominare un rappresentante comune. Se la quota é divisibile, l'organo amministrativo può consentire alla sua divisione. L'organo amministrativo, verificato il possesso dei requisiti, delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. Articolo 13 Liquidazione della quota del socio receduto o escluso ed agli eredi del socio defunto I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisto della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 16 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. Articolo 14 Richiesta di rimborso della quota da parte del socio receduto o escluso o da parte degli eredi del socio defunto Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel cui corso si é perfezionato il recesso, la esclusione o la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Articolo 15 Principio di parità nel trattamento dei soci Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. Il regolamento di cui al comma precedente é redatto dall'organo amministrativo ed è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge. PATRIMONIO SOCIALE – CONFERIMENTO - QUOTE Patrimonio sociale – Versamento del conferimento Trasferimento delle quote - Pegno o vincoli sulle quote Clausola di prelazione Articolo 16 Patrimonio sociale Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero); nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione; c) da eventuali riserve straordinarie, anche formate con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci defunti d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; e) da ogni altra riserva prevista dalla legge; f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci. Articolo 17 Versamento del conferimento Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. Articolo 18 Trasferimento delle quote - Pegno o vincoli sulle quote Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, cod. civ, con le modalità previste nel medesimo articolo. Il numero complessivo delle quote possedute da ciascun socio non può essere superiore al limite massimo di Legge. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Esercizio sociale – Bilancio - Ristorni - Residui attivi e passivi Articolo 19 Esercizio sociale - Bilancio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio. Articolo 20 Ristorni - Residui attivi e passivi L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati; a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904; b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici ; d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura comunque non superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa: 1) di distribuirli in denaro o in natura; 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute; 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione,collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. E' fatto divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori. ORGANI DELLA SOCIETA' Articolo 21 Organi della società Sono organi della società: • l'Assemblea dei soci; • l’Organo amministrativo, nelle forme o di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione o di più amministratori con poteri congiunti, disgiunti od a maggioranza. • l'Organo di controllo nelle forme di un revisore o del Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà. ASSEMBLEA DEI SOCI Convocazione Assemblea dei soci – Compiti – Costituzione – Votazioni - Diritto di voto - Presidenza dell'Assemblea Segretario - Verbali Articolo 22 - I Convocazione dell'assemblea L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. - II Compiti dell'assemblea L'assemblea: • approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; • procede alla nomina delle cariche sociali; • determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio; • approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo; • delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. - III Costituzione dell'assemblea L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. - IV Votazioni Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese. - V Diritto di voto Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio avente diritto di voto, con esclusione degli Amministratori e dei Sindaci, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541, cod. civ.. - VI Presidenza dell'Assemblea - Segretario - Verbali L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione o, in caso di amministrazione plurisoggettiva, a colui cui tale compito sia affidato in sede di nomina. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o, quando richiesto, dal Notaio. - DELL’AMMINISTRAZIONE Articolo 23 Organi di amministrazione della società L’amministrazione della società è affidata: · ad un amministratore unico, o · ad un consiglio di amministrazione, o · a due o più amministratori con poteri disgiunti oppure congiunti oppure da esercitarsi a maggioranza, secondo la decisione dei soci in sede di nomina. La decisione di nomina determina eventuali limitazioni dei poteri dell’organo amministrativo, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione – comunque, tra un minimo di tre ad un massimo di sette membri – o, qualora l’amministrazione sia affidata a più amministratori, se essi abbiano poteri disgiunti o congiunti od a maggioranza. In caso di amministrazione calcolata per capi. L’amministrazione non soci. affidata a maggioranza, questa è della società può essere affidata anche a Articolo 24 Consiglio di amministrazione - I Presidenza – Convocazione Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente. Può anche essere eletto un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso ed alla società. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dall’organo di controllo, se nominato. Esso è convocato mediante lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima dell’adunanza, a ciascun amministratore o componente effettivo dell’organo di controllo. Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, il Consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telefax o e-mail a ciascun amministratore o componente effettivo dell’organo di controllo, inviato almeno trentasei ore prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione contiene la data, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno con l’indicazione delle materie da trattare. Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. - II Riunioni - Deliberazioni Le riunioni si tengono normalmente presso la sede sociale, salvo che ragioni di opportunità consiglino di tenerle altrove, purchè nel territorio nazionale. E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno. Con l’osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione o, se questi è assente, del Vice Presidente, se nominato, o del più anziano Consigliere presente. Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Amministratore delegato – Comitato Esecutivo In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381, co. 4, e 2475, co. 5, cod. civ., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più di essi (ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente), congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell’art. 2381 co. 3, 5 e 6, cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri. Articolo 25 Amministrazione affidata a più amministratori - I Riunioni Nel caso di amministrazione plurisoggettiva - sia congiuntiva e sia a maggioranza per le riunioni dell'Organo Amministrativo si applica l'art. 24, punto II, del vigente statuto sociale. - II Diritto di veto In caso di amministrazione affidata a più amministratori , ciascun amministratore può opporsi alla operazione che altro/i amministratore/i stia/no per compiere, prima che essa sia compiuta. Il veto dovrà essere esercitato con comunicazione scritta motivata inviata a tutti gli amministratori mediante raccomandata A.R. ovvero, se anticipato verbalmente o in altra forma, confermato per iscritto mediante l’invio, a tutti gli amministratori, nelle ventiquattro ore successive, di raccomandata A.R.. Sull’opposizione decide la maggioranza del capitale sociale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell’art. 2479, co. 3, cod. civ.. In tale caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine, gli amministratori devono senza indugio informare i soci della operazione oggetto di opposizione e delle motivazioni della opposizione. La operazione opposta non potrà essere compiuta finché non consti decisione di approvazione da parte dei soci. - III Operazioni urgenti In caso di amministrazione affidata a più amministratori con poteri tra loro congiunti od a maggioranza, il singolo amministratore non potrà compiere da solo alcuna operazione, salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Articolo 26 Durata dell’organo amministrativo L’organo amministrativo è nominato a tempo determinato od indeterminato, secondo la decisione dei soci all’atto della nomina. L’amministratore unico ed i componenti l’organo amministrativo sono rieleggibili. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione ed in caso di amministrazione plurisoggettiva : a) se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati durano in carica fino alla nomina di nuovi amministratori in sostituzione con decisione da assumersi dai soci in forma assembleare; b) se nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero organo amministrativo viene a decadere; in tale ipotesi, i soci - a cura di un amministratore - devono essere convocati senza indugio per la nomina di un nuovo organo amministrativo con decisione da assumersi in forma assembleare; fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori ancora in carica curano l'amministrazione ordinaria della società e gli atti urgenti nell'interesse della società; la rappresentanza della società spetterà alle persone cui essa spettava prima della decadenza, se ancora in carica, ovvero a colui/coloro che gli amministratori ancora in carica andranno a designare; la rappresentanza sarà limitata agli atti di ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti nell'interesse della società. Articolo 27 Compenso degli amministratori Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati. La maggioranza del capitale sociale può attribuire agli amministratori un compenso in misura fissa o variabile , anche sotto forma di partecipazione agli utili, così come può prevedere un’indennità di fine rapporto. La maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo può fissare al momento della nomina il compenso dei membri del Comitato esecutivo o dello/gli amministratore/i delegato/i. Articolo 28 Poteri dell’organo amministrativo L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve eventuali limitazioni determinate nella decisione di nomina. Articolo 29 Rappresentanza La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano: · all’Amministratore unico o · al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione; · a ciascun amministratore, in caso di amministrazione affidata a più persone con poteri disgiunti; · agli amministratori congiunti con le modalità ed i limiti fissati nell’atto di nomina, in caso di amministrazione affidata a più persone con poteri congiunti od a maggioranza. Al rappresentante legale spetta, pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo: • convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonchè curare l’esecuzione delle deliberazioni assunte in seno alla medesima Assemblea; • redigere i bilanci consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; • compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, inerenti all’attività sociale; • deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce nonchè a favore di altri soggetti; • conferire procure per determinati atti o categorie di atti, nominare eventuali responsabili, determinandone le funzioni e le retribuzioni; • assumere, promuovere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; • deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza dei soci, nonchè formulare proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci per il caso di esclusione di soci; • riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza; • nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e per qualsiasi grado di giurisdizione; • compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge, dell’atto costitutivo o dello Statuto, siano riservati all’Assemblea. Gli Amministratori delegati sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate. L’Organo amministrativo potrà anche delegare l’uso della firma sociale, con le limitazioni che crederà opportune ad uno o più Direttori, Procuratori o Institori, sia congiuntamente che disgiuntamente. L’Organo amministrativo potrà, inoltre, affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti od interessenze anche sotto forma di partecipazione agli utili, nella misura, nel modo ed alle condizioni che riterrà opportuni. - DEI CONTROLLI Articolo 30 Controllo dei soci I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Articolo 31 Organi di controllo Con decisione dei soci può essere controllo nelle forme: · di un Collegio sindacale o · di un Revisore dei conti. nominato l’organo di COLLEGIO SINDACALE Composizione – Durata - Compiti Articolo 32 Collegio Sindacale - I Composizione - Durata Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. Il Collegio sindacale, anche se nominato facoltativamente, é composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci effettivi dovranno essere revisori contabili. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea, in conformità a legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. - II Compiti Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici. Articolo 33 Revisore dei conti Al Revisore dei conti si applicano le incompatibilità di cui all’art. 2399, cod. civ.. Il Revisore dei conti deve essere un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – CESSAZIONE Scioglimento e liquidazione – Patrimonio sociale a seguito della cessazione Articolo 34 Scioglimento e liquidazione La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e qualora, ai sensi dell'art. 2522, cod. civ., il numero dei soci divenga inferiore a tre ed entro il termine massimo di un anno esso non venga reintegrato. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Articolo 35 Patrimonio sociale a seguito della cessazione A seguito della cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Articolo 36 Clausola compromissoria Le controversie che dovessero sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità rappresentanti l'intero capitale sociale. dei soci REGOLAMENTO INTERNO Articolo 37 Regolamento interno Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. RINVIO Articolo 38 Rinvio Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.