1.8.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 182/25 III (Informazioni) COMMISSIONE INVITO A PRESENTARE PROPOSTE Azione pilota «Regioni della conoscenza» — DG RTD (2003/C 182/08) 1. Contesto È stata istituita una nuova linea di bilancio B5-513 «Regioni della conoscenza» il cui obiettivo è finanziare azioni sperimentali a livello regionale che permettano di costituire «regioni della conoscenza» nel campo dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello locale per stimolare l'integrazione delle regioni in Europa (1). Tali azioni devono rafforzare il coinvolgimento e l'impegno delle regioni nella creazione dello Spazio europeo della ricerca e nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona e Barcellona (2). L'azione pilota è gestita dalla direzione generale della Ricerca, promotrice del presente invito a presentare proposte. La responsabilità per l'attuazione del progetto pilota «Regioni della conoscenza» (KnowREG) è affidata all'unità A5 «Collegamenti con le altre politiche», settore «Aspetti regionali». 2. Obiettivi L'azione mira principalmente a illustrare il ruolo centrale della conoscenza quale motore dello sviluppo delle regioni e dimostrare in che modo gli operatori regionali possono contribuire a costruire l'avvenire della loro regione. L'azione deve condurre all'elaborazione di progetti e modelli riguardanti azioni future che non dovranno necessariamente essere finanziate dal bilancio dell'Unione. L'azione si prefigge inoltre di catalizzare collaborazioni transnazionali e transregionali per creare una dinamica di apprendimento tra le varie regioni europee e individuare modelli ed attività applicabili in regioni diverse. 3. Dotazione finanziaria indicativa Il progetto usufruisce di un bilancio di 2,5 milioni di EUR, dotazione con la quale la DG Ricerca prevede di poter finanziare una decina di proposte circa (cfr. anche punto 9). 4. Giustificazione 4.1. Contesto strategico Nelle comunicazioni «Verso uno Spazio europeo della ricerca», del gennaio 2000 (3), e «La dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca», dell'ottobre 2001, (4) la Commissione ha illustrato gli obiettivi e la portata di un nuovo approccio strategico. Le due comunicazioni esprimevano con chiarezza il (1) (2) (3) (4) Per regioni si intendono entità geografiche subnazionali. COM(2002) 565 e COM(2003) 226. COM(2000) 6 del 18 gennaio 2000. COM(2001) 549 def. del 3 ottobre 2001. concetto di uno spazio della ricerca maturo, operativo ed interconnesso, caratterizzato dall'abolizione delle barriere, da una proficua collaborazione e da un processo di integrazione funzionale. È stato quindi definito un nuovo ruolo per le regioni, viste come entità infranazionali, in quanto attori di primo piano di questo processo. Il concetto di uno Spazio europeo della ricerca è stato accolto favorevolmente dal Consiglio europeo di Lisbona e nelle successive riunioni del Consiglio europeo, prima di essere ufficializzato dal Consiglio «Ricerca» in occasione di due riunioni nel giugno e nel novembre 2000. La strategia è stata nuovamente elogiata nelle conclusioni del vertice di Stoccolma, nel marzo 2001, che pongono ancora una volta la scienza e la tecnologia al primo posto delle priorità europee. In un contesto di rapida evoluzione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, queste dichiarazioni in merito all'organizzazione della ricerca, il ruolo dei suoi attori, la ripartizione e il coordinamento degli sforzi, i suoi aspetti economici nonché il trasferimento e l'adozione dei suoi risultati, hanno potuto beneficiare di un ampio sostegno. L'approccio ha raccolto un'accoglienza favorevole anche presso il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Le ultime due istituzioni hanno posto l'accento sul ruolo importante che le regioni possono svolgere per mobilitare gli sforzi nel campo della ricerca e dell'innovazione affinché l'Europa possa accedere più rapidamente all'economia della conoscenza. Il Comitato delle regioni ha sottolineato in particolar modo il ruolo centrale degli enti locali e regionali «nel quadro della formazione, del sostegno a favore dei laboratori e delle iniziative dei loro ricercatori, nonché per la capacità di rispondere alle aspirazioni locali». Ha suggerito al riguardo che «i programmi comunitari dedicati alla ricerca vanno coordinati con le politiche regionali allo scopo di promuovere progetti di sviluppo della ricerca al livello più vicino al cittadino». Inoltre, formulando pareri favorevoli in merito alle due summenzionate comunicazioni della Commissione, ha sottolineato anche l'importanza del ruolo svolto dalle regioni in quanto intermediari tra il livello europeo e il livello locale ma anche in materia di sforzi di ricerca e di innovazione e di rafforzamento della cooperazione internazionale, potendo contare sulle potenzialità delle università locali e delle autorità regionali e locali. La globalizzazione, la rapidità dell'evoluzione tecnologica e l'intensità degli scambi di informazioni e di conoscenze sono i sintomi caratteristici della transizione verso un'economia fondata sulla conoscenza. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, i capi di Stato e di governo europei C 182/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea hanno fissato un obiettivo ambizioso: nel giro di dieci anni, trasformare l'Europa nell'economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di garantire una crescita economica sostenibile, accompagnata da un miglioramento qualitativo e quantitativo del livello occupazionale e da una maggiore coesione sociale. Nella comunicazione «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza», la Commissione ha proposto gli orientamenti per lo sviluppo dell'innovazione nell'UE basandosi sugli obiettivi della strategia di Lisbona. Questi due messaggi sono stati confermati dal recente Consiglio europeo di primavera (marzo 2003) e dall'ultima comunicazione sul nuovo ruolo della politica dell'innovazione (5). L'importanza delle azioni condotte a livello regionale per stimolare la creazione e lo sviluppo di imprese innovatrici e migliorare il funzionamento delle principali interfacce del sistema di innovazione è ormai un fatto riconosciuto, e occorre che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rafforzare tali interfacce nelle loro rispettive strategie nazionali per l'innovazione. Questi orientamenti della Commissione sono stati accolti favorevolmente anche dalle altre istituzioni dell'Unione, in particolare il Comitato delle regioni che sottolinea che «gli enti locali inoltre dovrebbero essere attivamente incoraggiati a fare in modo che le loro politiche in materia siano allineate alle politiche adottate a livello nazionale ed europeo, per assicurare la coerenza di un quadro di sostegno all'innovazione forte, unito e trasparente». Il vertice di Lisbona ha individuato l'analisi comparativa delle politiche nazionali di RST tra le tappe necessarie per la costituzione dello Spazio europeo della ricerca. La conclusione importante che emerge al termine della prima fase di questo esercizio di analisi comparativa è che le relazioni tra le politiche di RST e la competitività vengono definite sempre più spesso a livello regionale piuttosto che nazionale (6). Risulta pertanto indispensabile esaminare l'articolazione tra le politiche nel campo della ricerca, della tecnologie e dell'innovazione con altre politiche, in particolare quelle incentrate sullo sviluppo integrato, anche a livello regionale. La capacità dell'Unione di progredire nel campo della ricerca e dell'innovazione avrà quindi effetti positivi sulla sua capacità di mantenersi competitiva sui mercati mondiali e di garantire nuovi di posti di lavoro, prosperità e crescita. Nel corso degli ultimi anni le regioni europee hanno dimostrato in molti modi l'importanza del loro ruolo in questo processo. È un fatto riconosciuto, al tempo stesso, che la capacità delle economie regionali di far fronte alla concorrenza e di adeguarsi al progresso tecnologico dipende dal loro potenziale innovativo. Un potenziale che varia sensibilmente da una regione all'altra, sia sul piano qualitativo che quantitativo. Le regioni più svantaggiate accusano un notevole ritardo sotto questo profilo. Il concetto di Spazio europeo della ricerca implica la necessità di adoperarsi efficacemente a diversi livelli amministrativi ed organizzativi: europeo, nazionale, regionale e anche locale. Si garantirà in tal modo non solo la coerenza tra le misure adottate ma anche una loro maggiore adeguatezza alle potenzialità delle regioni. Riesaminando il ruolo degli attori interessati (in (5) COM(2003) 112 def. dell'11.3.2003 «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona», http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/ innovation_comm_en.pdf (6) Analisi comparativa delle politiche nazionali della ricerca, Commissione europea, Lussemburgo, 2002, cfr. anche http://www.cordis.lu/era/benchmarking.htm 1.8.2003 particolare del settore pubblico e privato), stabilendo sinergie e traendo profitto dalla complementarità degli strumenti europei, nazionali e regionali sarà possibile rafforzare i partenariati tra tutti gli operatori coinvolti. Le università, insediate in tutte le regioni europee, sono chiamate a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo locale e regionale (7). Nella comunicazione sulla dimensione regionale dello Spazio europeo della ricerca, adottata nell'ottobre 2001, la Commissione si interessa al «ruolo motore» che le regioni possono assumere nel contesto globale di una crescita economica fondata sulla ricerca, la tecnologia e l'innovazione. Essa esamina in particolare in che modo dar vita ad una vera e propria politica europea della ricerca nell'interesse dei cittadini, che produca risultati concreti, stimoli lo sviluppo e crei ricchezza e occupazione. 4.2. La ricerca e l'innovazione nelle regioni Oggi come oggi molte regioni europee elaborano autonomamente le proprie politiche di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione. Beneficiano di un'ampia autonomia, pur garantendo un coordinamento con le attività condotte sul piano nazionale. Le politiche regionali sono generalmente caratterizzate da una leadership locale e le risorse finanziarie e materiali messe a disposizione, nonché la definizione delle priorità puntano a sfruttare i vantaggi comparativi a livello regionale. Le regioni che registrano le migliori prestazioni si impegnano in esperienze innovative di cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione (RSTI). Le attività regionali di ricerca ed innovazione esercitano una forte influenza sulla strutturazione della capacità di ricerca europea, ad esempio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, attrezzature e impianti specializzati; collegamenti con le zone di sviluppo industriale; sviluppo e sostegno ai centri di eccellenza; creazione di parchi scientifici e tecnologici; mobilità dei ricercatori; partenariati tra istituti di istruzione e di formazione e nuove imprese locali ad indirizzo tecnologico, ecc. Le regioni che hanno adottato questa politica in passato miravano ad un duplice obiettivo: da un lato, porre in essere una strategia locale in materia di ricerca ed innovazione mobilitando tutti gli attori e le risorse disponibili, e, dall'altro, impegnarsi in programmi di cooperazione interregionale, istituendo reti di diversi tipi. Entrambi questi indirizzi hanno beneficiato del finanziamento del programma quadro comunitario in materia di RST (tramite il programma «Innovazione») e dei Fondi strutturali. Questi approcci strategici sono rivelatori di un nuovo modello organizzativo dei sistemi europei di ricerca ed innovazione, basato sulla dimensione regionale. Lo sviluppo economico implica quindi che si faccia sistematicamente ricorso a tutte le risorse disponibili nelle regioni e che queste siano finalizzate alla realizzazione di obiettivi concreti, sfruttino la crescita, la (7) COM(2003) 58 def. del 5.2.2003 «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza», http://europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html 1.8.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea competitività e l'occupazione e favoriscano la ricerca, la tecnologia e l'innovazione a livello locale o regionale. Sarebbe un errore affidarsi ad un modello di sviluppo unico a causa della grande diversità delle regioni europee sotto il profilo dello sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di generare, assimilare ed integrare l'innovazione tecnologica per convertirla in crescita economica. Sembra tuttavia utile attenersi ad alcuni principi generali dello sviluppo, soprattutto in materia di politiche della ricerca e dell'innovazione. 4.3. Il ruolo delle regioni nell'economia fondata sulla conoscenza Le regioni si affermano sempre più come fattori dinamici dello sviluppo e della strutturazione dello Spazio europeo della ricerca. Le regioni possono adottare misure specifiche per assistere l'Unione nel suo processo di trasformazione in economia fondata sulla conoscenza. Il concetto di «territorializzazione», ossia una politica di ricerca su misura che tenga conto di alcune condizioni territoriali specifiche, può costituire una soluzione adeguata in questo caso. La territorializzazione della politica della ricerca si articola attorno a due assi principali: innanzi tutto, sensibilizzare maggiormente le regioni alle politiche nazionali di ricerca e innovazione ed adeguare queste ultime alle esigenze socioeconomiche delle regioni; in secondo luogo, utilizzare queste politiche per accrescere le capacità di ricerca e innovazione delle regioni e per migliorare la loro attitudine a svolgere un ruolo motore nello sviluppo economico fondato sulla tecnologia. Questi obiettivi possono essere raggiunti secondo diversi approcci: — definire strategie di ricerca e innovazione per sviluppare risorse umane e materiali: infrastrutture ed apparecchiature di ricerca, università locali, mezzi di formazione, strutture di sostegno destinate a favorire la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, attuazione di interfacce efficaci nel sistema di innovazione stabilendo legami, ad esempio, tra ricercatori, inventori e fonti di finanziamento, creazione di parchi scientifici e tecnologici, elaborazione di programmi di ricerca, adozione di misure volte ad attirare i ricercatori sul piano locale o favorire gli scambi di personale, — favorire i partenariati pubblico-privato per contribuire alla creazione di un'economia europea fondata sulla conoscenza, e stimolare la creazione e la diffusione delle conoscenze, — stimolare la costituzione di collegamenti e reti con operatori di altre regioni provvisti di risorse tecnologiche complementari, — creare condizioni favorevoli alla ricerca e all'innovazione, attuando le necessarie misure di accompagnamento sul piano giuridico, finanziario e fiscale, — incoraggiare gli scambi di esperienze con altre regioni che hanno ottenuto risultati significativi in settori specifici, C 182/27 — contribuire attivamente ad una strategia integrata di sviluppo sostenibile. La razionalizzazione delle iniziative regionali in una logica di Spazio europeo della ricerca risponderebbe a due obiettivi, entrambi caratterizzati da un distinto valore aggiunto per le politiche europee della ricerca e dell'innovazione: in primo luogo, migliorare il trasferimento dei risultati della ricerca nel tessuto socioeconomico locale (in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese o PMI) per trasformarli in crescita economica; e in secondo luogo, aumentare gli investimenti pubblici e privati in materia di ricerca e innovazione a livello regionale e stimolare così lo sviluppo economico e sociale. 4.4. Le regioni, motrici dello sviluppo economico In passato gli interventi a favore dello sviluppo regionale consistevano soprattutto nel fornire capitali e finanziare le infrastrutture fisiche. Recenti studi economici indicano tuttavia che l'attualizzazione delle conoscenze ed una migliore diffusione delle tecnologie a livello regionale possono costituire una delle vie più efficaci verso la crescita economica. I sistemi di innovazione regionali possono vedere la luce una volta riuniti una serie di fattori «di prossimità», percepiti essenzialmente in termini geografici, anche se l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione fa sì che le cose inizino a cambiare. La prossimità geografica continua tuttavia ad essere uno dei fattori più propizi agli scambi intellettuali, commerciali e finanziari che influenzano profondamente il processo di innovazione. Da questo punto di vista, le regioni sono importanti perché costituiscono la base geografica della convergenza dei soggetti della ricerca e dell'innovazione, i cosiddetti clusters (raggruppamenti), spesso considerati come il principale motore dello sviluppo regionale. Tali raggruppamenti si compongono di imprese innovatrici, istituti accademici e di ricerca, organismi per lo sviluppo locale e/o altri enti di sostegno. La loro struttura comprende una base di conoscenze evolutiva, infrastrutture di appoggio ed una dimensione culturale. I raggruppamenti costituiscono esempi di messa in rete nel senso più ampio del termine in quanto permettono ai loro componenti di stringere rapporti solidi ed interdipendenti. I modelli di interazione sono variabili: può trattarsi di trasferimenti di conoscenze, transazioni finanziarie o semplice intensificazione dei rapporti personali. In questo caso le «ricadute» della conoscenza finiscono col divenire il principale sottoprodotto del raggruppamento. La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono il nocciolo stesso degli effetti indotti della conoscenza e sono elementi determinanti del successo dei raggruppamenti regionali. L'efficacia dei raggruppamenti dipende dalla loro capacità di operare collegamenti multisettoriali e riunire organizzazioni di profilo diverso. Nella sua forma ideale, il raggruppamento vede riuniti industria, amministrazioni pubbliche ed enti non governativi ed un certo numero di operatori nel settore della conoscenza (università, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, agenzie per l'innovazione che fungono da centri di servizi, di competenza e di diffusione). C 182/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L'interazione con le attività scientifiche e «l'apertura» all'evoluzione dei mercati sono fattori indispensabili per la diffusione dei risultati e per la loro commercializzazione. I legami università-industria svolgono un ruolo essenziale al riguardo. La cooperazione tra le imprese sorte dalla ricerca universitaria e l'organizzazione «madre» costituisce spesso un modello di cooperazione regionale efficace. Le relazioni università-industria possono rafforzare il tessuto economico delle regioni meno sviluppate, dove le industrie più tradizionali possono rivolgersi alle università perché esaminino e vengano incontro alle loro esigenze. 4.5. Un'azione sperimentale destinata a portare le regioni nell'economia fondata sulla conoscenza Accelerare il processo di partecipazione delle regioni all'economia fondata sulla conoscenza costituisce un compito prioritario. Malgrado alcune regioni europee abbiano già conseguito eccellenti risultati, molte altre accusano un forte ritardo per quanto riguarda le attività fondate sulla conoscenza. Il recente quadro di valutazione europeo dell'innovazione (2002) (8) e la seconda relazione sulla coesione regionale (2001) (9) confermano il crescente divario tecnologico tra le regioni avanzate e quelle meno avanzate, nonostante gli ingenti investimenti di fonte nazionale e comunitaria. Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha tradotto l'obiettivo di Lisbona in cifre, fissando al 3 % del PIL dell'Unione gli investimenti necessari entro il 2010 nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione. Nella comunicazione «Più ricerca per l'Europa. Obiettivo 3 % del PIL», del settembre 2002 (10), la Commissione individua i settori specifici in cui è necessario intervenire per realizzare il suddetto obiettivo, mentre il piano d'azione (11) recentemente adottato comprende, tra l'altro, una serie di azioni da intraprendere a livello regionale. Le regioni hanno un ruolo decisivo da svolgere nelle azioni destinate a realizzare gli obiettivi di Barcellona. Il loro approccio operativo, tuttavia, non è sempre chiaro né sufficientemente ben compreso. Le regioni europee presentano strutture amministrative e di funzionamento estremamente diverse, che possono accelerare o rallentare la loro capacità di agire e beneficiare dei vantaggi dell'economia e della società fondate sulla conoscenza. L'evoluzione del know-how in questo settore segue modi e ritmi molto diversi: laddove gli operatori hanno dato prova di dinamismo sul piano locale si sono potuti ottenere risultati considerevoli. L'azione sperimentale relativa alle regioni della conoscenza (KnowREG) avviata dal Parlamento europeo può fornire utili indicazioni alle regioni in merito alle vie da percorrere per integrarsi più rapidamente all'economia fondata sulla conoscenza. Questa azione comprende attività transnazionali che (8) http://trendchart.cordis.lu/Scoreboard2002/index.html (9) http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/ reports/contentpdf_en.htm (10) COM(2002) 499 def. (11) COM(2003) 226 def. 1.8.2003 si basano su iniziative territoriali e coinvolgono le autorità locali, istituti di istruzione superiore e tutte le componenti dell'industria (parti sociali, datori di lavoro e sindacati, camere di commercio, associazioni professionali, ecc.). 5. Settori ammissibili ad un finanziamento nell'ambito dell'azione «Regioni della conoscenza» Sono ammissibili le proposte aventi carattere transnazionale e transregionale (cfr. punto 6) che verteranno su iniziative di due tipi: 5.1. Iniziative di tecnologia regionale integrata (ITRI) Le iniziative di tecnologia regionale integrata devono vertere su azioni integrate a livello regionale che implichino la cooperazione degli operatori locali interessati alla creazione, l'integrazione o la diffusione della conoscenza, finalizzate a stimolare lo sviluppo locale o regionale. Queste azioni devono strutturarsi attorno a partenariati di organismi (pubblici o privati) creatori o utilizzatori di conoscenze. Le attività previste nell'ambito delle iniziative di tecnologia regionale integrata sono le seguenti: — audit tecnologici e previsione regionale (ATPR): procedere all'analisi del contesto economico e del tessuto tecnologico regionali ed elaborare scenari di sviluppo futuro basati sulla società e sull'economia della conoscenza. La partecipazione di regioni diverse ad un determinato progetto dovrà fornire un'ampia panoramica dei vari livelli di sviluppo regionale esistenti nell'UE, — azioni universitarie per lo sviluppo regionale (AUSR): mostrare il ruolo determinante che università (e istituti di istruzione superiore assimilati) possono svolgere nelle economie locali e regionali in quanto fornitrici di know-how, centri di consulenza per le imprese o gli enti pubblici locali o catalizzatrici di creazione e adozione delle tecnologie, dando vita a nuove imprese (spin-off) e incubatori di nuove imprese, secondo un approccio transregionale e transnazionale, — iniziative di tutorato (IT): realizzare iniziative di messa in rete tra regioni tecnologicamente avanzate e regioni svantaggiate [regioni dell'obiettivo 1 (12)] e di condivisione di conoscenze ed esperienze per lo sviluppo tecnologico regionale. Molte regioni europee in ritardo di sviluppo [regioni dell'obiettivo 1 (13)] hanno beneficiato in passato di un aumento degli investimenti dei Fondi strutturali (e di fondi nazionali pubblici e privati) per i programmi di ricerca e (12) Come definite nell'attuale periodo di programmazione dei Fondi strutturali (2000-2006) — regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Cfr. anche http://europa.eu.int/comm/regional_policy/objective1/ regions_en.htm. (13) O «RS»: regioni svantaggiate. 1.8.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sviluppo tecnologico. Poiché si ritiene che il fattore determinante dello sviluppo consista nell'adozione di una strategia strutturata di innovazione regionale, le regioni tecnologicamente più avanzate possono fungere da modello e fornire consigli utili alle regioni più svantaggiate «prendendole per mano» in iniziative di tutorato imperniate sullo sviluppo regionale fondato sulla tecnologia. C 182/29 Tutte le proposte devono designare un organismo coordinatore che assumerà la responsabilità globale della gestione del progetto. Qualora il coordinatore sia un organismo privato, questo deve dimostrare di agire per conto di un organismo pubblico di promozione dello sviluppo regionale, ad es. un ente regionale per lo sviluppo o un consiglio regionale. 5.2. Azioni di sostegno Le azioni di sostegno possono assumere la forma di seminari o conferenze incentrati sulla promozione del concetto di sviluppo regionale fondato sulla tecnologia (SRFT) e sensibilizzare all'importanza della conoscenza quale motore dello sviluppo locale e regionale. Le proposte devono presentare una dimensione transnazionale e transregionale. 6.2. Capacità tecniche e finanziarie dei proponenti I proponenti che non sono organismi pubblici devono dimostrare di possedere le capacità finanziarie e tecniche necessarie per condurre a termine le azioni proposte. Tali capacità saranno valutate principalmente sulla base della seguente documentazione: 6. Ammissibilità delle proposte Saranno prese in considerazione solo le proposte debitamente compilate e ricevute entro i termini prescritti (cfr. punto 10). — relazione di attività 2002, — conti dell'esercizio 2002, 6.1. Ammissibilità dei proponenti Sono invitati a presentare proposte solo i soggetti giuridici (14) indipendenti aventi capacità giuridica e che non rientrano nelle fattispecie di esclusione di cui all'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che riguarda il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15). I candidati devono essere soggetti giuridici indipendenti aventi sede in uno Stato membro. Le proposte devono prevedere la partecipazione di almeno tre (3) soggetti giuridici provenienti da tre (3) Stati membri diversi. — curriculum vitae dei proponenti e lettere di conferma dei partecipanti. I proponenti provenienti dal settore privato devono attestare il possesso di sufficienti esperienze e competenze in materia di collaborazione regionale nel settore dello sviluppo tecnologico allegando al fascicolo l'elenco dei pertinenti contratti stipulati nel corso degli ultimi tre (3) anni (2001, 2002 e 2003). 7. Criteri di finanziamento (14) Per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente invito a presentare proposte, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto, che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di: a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico; b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione in seno al soggetto giuridico. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta di per sé una relazione di controllo. (15) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. La Commissione concederà un finanziamento alle proposte che soddisfano l'insieme dei seguenti criteri ponderati. 7.1. Qualità della proposta — Strategia globale (20 %): la strategia definita per raggiungere gli obiettivi della proposta deve essere chiaramente illustrata e tenere conto dell'evoluzione dell'economia e della società fondate sulla conoscenza. Le proposte devono essere correttamente articolate e tener conto dei punti di forza e delle lacune delle regioni interessate, ma evidenziarne anche i vantaggi comparativi. La qualità, la struttura e norme di funzionamento del partenariato costituiranno elementi determinanti ai fini della valutazione della strategia globale del consorzio. — Carattere innovativo (15 %): le proposte devono adottare per quanto possibile un'impostazione innovativa e presentare nuovi approcci in materia di cooperazione transnazionale e transregionale, struttura e contenuto delle attività o delle metodologie proposte. C 182/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2003 — Pertinenza rispetto agli obiettivi di sviluppo delle regioni (15 %): le proposte devono essere conformi agli obiettivi di sviluppo delle regioni interessate, venire incontro alle loro esigenze e presentare soluzioni realistiche per il futuro. Dovranno essere posti in evidenza collegamenti e complementarità con altri programmi in corso. ziario comunitario. Si rifanno pertanto al principio del cofinanziamento poiché vanno ad aggiungersi e ad integrare il contributo finanziario del proponente e/o altri aiuti di provenienza nazionale, regionale o locale. Il sostegno comunitario ai progetti selezionati ammonterà ad un massimo del 50 % dei costi ammissibili previsti. — Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche (20 %): la trasferibilità degli esempi di buona pratica e la descrizione delle misure necessarie costituiscono elementi qualificanti della proposta. La Commissione prevede che le proposte selezionate richiederanno un finanziamento comunitario compreso tra 200 000 e 300 000 EUR. — Valore aggiunto europeo/contributo agli obiettivi di Lisbona e di Barcellona nel quadro della costruzione dello Spazio europeo della ricerca (30 %): le proposte devono rappresentare un chiaro contributo ai processi di Lisbona e di Barcellona ossia, a) trasformare l'economia europea nell'economia della conoscenza più dinamica e più competitiva al mondo, caratterizzata da una crescita sostenibile, aumento dell'occupazione e maggiore coesione sociale; b) aumentare gli investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione e far sì che per due terzi provengano dal settore privato. Le proposte devono contenere un preciso programma finanziario (oppure una precisa analisi dei costi) (secondo un modello inserito nei formulari che i proponenti sono tenuti ad utilizzare; cfr. punto 10) con l'indicazione dei costi ammissibili al finanziamento della Commissione. Il contributo della Comunità deve coprire in primo luogo le spese legate alla dimensione europea del progetto (viaggi, soggiorni, scambi, formazione specializzata, costo delle relazioni e del materiale necessari per progetto, costi di diffusione, ecc.). I bilanci non devono includere le spese precedenti o posteriori alla durata del progetto. 7.2. Aspetti di bilancio e struttura delle proposte Le proposte devono contenere informazioni precise sui seguenti elementi: — piano di lavoro (chiarezza e corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati e i mezzi proposti), 9.1. Costi ammissibili Per rientrare nella categoria dei costi diretti ammissibili, i costi devono rispettare I seguenti criteri generali: — essere in relazione diretta con l'oggetto dell'attività del contratto di finanziamento ed essere previsti nella previsione contabile e finanziaria ad essa allegato, — calendario di esecuzione del progetto, — metodologia adottata per raggiungere gli obiettivi dichiarati nella proposta, — ripartizione equa delle attività (e dell'onere finanziario) tra i partner. — essere necessari alla realizzazione dell'attività che forma l'oggetto del contratto di finanziamento, — essere ragionevoli, giustificati, e rispettare i principi di buona gestione finanziaria, in particolare in materia di redditività degli investimenti e di efficacia rispetto ai costi, 8. Durata del progetto La durata dei progetti è generalmente compresa tra uno e due anni (massimo) (cfr. anche punto 10.1.4). 9. Condizioni finanziarie Gli aiuti della Comunità sono destinati ad incoraggiare progetti che non potrebbero essere realizzati senza un sostegno finan- — essere stati generati durante il periodo dell'attività oggetto del contratto, — essere stati effettivamente sostenuti dal beneficiario, essere registrati nei suoi libri contabili o documenti fiscali ed essere identificabili e controllabili. 1.8.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.2. In particolare, sono ammissibili i costi diretti seguenti: — il costo del personale impegnato nell'azione, vale a dire i costi salariali reali più gli oneri sociali e gli altri costi legali inclusi nella retribuzione, sempre che non eccedano il tasso medio corrispondente alla normale prassi retributiva del beneficiario; tuttavia, i costi legati alla retribuzione dei funzionari permanenti degli enti pubblici e degli istituti di istruzione superiore già remunerati da fonti di finanziamento pubbliche non saranno rimborsati. Essi devono essere chiaramente distinti nel progetto come costi ed entrate (ammissibili come fondi di contropartita, ma non rimborsabili) (16), — le spese di viaggio e di soggiorno del personale impegnato nell'azione, sempre che corrispondano alle pratiche abituali del beneficiario e non eccedano gli importi approvati annualmente dalla Commissione, C 182/31 9.3. I costi indiretti sostenuti per realizzare l'attività oggetto del contratto sono ammissibili forfettariamente per un importo massimo pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili. A differenza dei costi diretti, i costi indiretti riguardano categorie di spesa non identificabili in quanto costi specifici direttamente legati all'attività oggetto del contratto e necessari per la sua realizzazione. Essi non possono pertanto essere imputati direttamente. Nella previsione di un finanziamento forfettario i costi indiretti non devono essere giustificati da documenti contabili. 9.4. I seguenti costi non sono considerati ammissibili: — rendimento del capitale investito, — debiti e tasse relative al debito, — i costi di acquisto di apparecchiature (nuove o di seconda mano), sempre che l'ammortamento dei beni interessati avvenga conformemente alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della stessa natura. La Commissione può prendere in considerazione solo la parte di ammortamento del bene corrispondente alla durata dell'attività oggetto del contratto e la sua percentuale di utilizzo effettivo, ad eccezione che la natura e/o il contesto di utilizzo del bene in questione giustifichi una diversa contabilizzazione da parte della Commissione stessa, — accantonamenti per eventuali perdite o oneri futuri, — interessi debitori, — debiti inesigibili, — perdite di cambio, — i costi di beni di consumo e di forniture, sempre che siano identificabili ed imputabili all'attività oggetto del contratto, — IVA, salvo se il beneficiario dimostri che non può recuperarla, — i costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario per la realizzazione dell'attività, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo II.9 del modello di convenzione di finanziamento [disponibile su richiesta e consultabile su Internet (17)]; — i costi direttamente imputabili all'attività oggetto del contratto (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, audit, traduzioni, riproduzione, ecc.), comprese le spese dei servizi finanziari (in particolare il costo delle garanzie finanziarie). (16) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario. I suddetti principi sono garantiti dalla presenza di una stima di bilancio e dall'equilibrio tra spese ed entrate (sia al momento di presentare la stima di bilancio che al momento di esigere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti). (17) Cfr. http://www.cordis.lu/era/regions/knowreg — spese dichiarate dal beneficiario connesse con un'altra azione o programma di lavoro che usufruisce di un finanziamento comunitario, — le spese eccessive o imprudenti. 9.5. Eventuali contributi in natura non sono considerati spese effettive del beneficiario e non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, se sono stati previsti e menzionati nell'allegato I del contratto, che il coordinatore del progetto stipulerà con la Commissione e/o nel bilancio preventivo in quanto contributo alla corretta realizzazione dell'azione, il beneficiario provvederà a disporre di tali contributi secondo le condizioni stabilite dall'accordo. 9.6. In deroga al punto 9.3, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un finanziamento concesso ad un beneficiario che riceve già un finanziamento operativo dalla Commissione per il periodo in questione. C 182/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10. Domande di finanziamento 10.1. Procedura 1.8.2003 La domanda deve essere debitamente compilata, datata e firmata, ed essere accompagnata da una lettera ufficiale ed esplicita del coordinatore. 10.1.1. Formulari Le domande di finanziamento devono essere redatte sull'apposito formulario in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea. Pur non essendo obbligatorio, si consiglia vivamente di allegare una sintesi in inglese o in francese del progetto [una (1) pagina in formato A4]. Per facilitare il trattamento delle domande, sarebbe opportuno allegare alla domanda una breve descrizione della proposta (contenuto, obiettivi, attività proposte e piano di lavoro) in inglese o in francese (massimo una pagina in formato A4). 10.1.3. Indirizzi ai quali inviare le proposte Saranno presi in considerazione solo formulari dattiloscritti. I formulari si possono trovare su Internet in una delle 11 lingue ufficiali dell'Unione europea, al seguente indirizzo: Le domande devono imperativamente giungere al servizio della Commissione che organizza l'invito a presentare proposte al più tardi il 17 settembre 2003 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). http://www.cordis.lu/era/knowreg.htm o per iscritto all'indirizzo seguente: Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA» Commissione europea — DG RTD All'attenzione del sig. Dimitri Corpakis Capo del settore «Aspetti regionali» SDME 4/48 B-1049 Bruxelles Tel. (32-2) 296 84 45 Fax: (32-2) 295 77 29 E-mail: [email protected] Le proposte devono essere presentate solo in forma cartacea ed essere inviate ad uno dei due indirizzi indicati di seguito, in funzione del metodo di consegna. 10.1.3.1. Spedizione postale (scrivere l'indirizzo in lettere maiuscole) Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA» Commissione europea — DG RTD All'attenzione del sig. Dimitri Corpakis Capo del settore «Aspetti regionali» SDME 4/48 B-1049 Bruxelles 10.1.3.2. Consegna a mano da parte del proponente o di un suo rappresentante [anche servizio di corriere (18)] Se i formulari sono chiesti per iscritto, la Commissione trasmetterà i documenti in forma cartacea entro sei (6) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Non verranno inviati documenti per posta elettronica o fax. Sarà inviato un unico formulario per domanda. La Commissione cesserà di trasmettere i formulari dieci (10) giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle proposte. Le proposte consegnate a mano dal proponente o da un suo rappresentante (anche un servizio privato di corriere), devono essere recapitate all'indirizzo indicato qui di seguito e riportare la menzione seguente: La Commissione preferirebbe in ogni caso che i richiedenti scaricassero i formulari da Internet. Il fatto di ottenere i formulari in forma cartacea non costituisce condizione preliminare per presentare una domanda di finanziamento. Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA» Commissione europea Rue de Genève, 1 B-1140 Bruxelles All'attenzione del Sig. Dimitri Corpakis Capo del settore «Aspetti regionali» DG RTD — SDME 4/48 10.1.2. Presentazione della domanda di finanziamento Il coordinatore della proposta deve presentare la domanda di finanziamento alla Commissione in nome del partenariato. La domanda deve essere inviata in cinque (5) copie ed essere redatta in modo preciso e sintetico. Deve contenere informazioni complete e verificabili in merito ai criteri elencati ai punti 7.1 e 7.2. Altre informazioni possono eventualmente essere fornite su fogli a parte. Gli orari d'apertura del servizio postale della Commissione situato a questo indirizzo sono i seguenti: Lunedì-giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 Venerdì e giorni che precedono giorni di congedo della Commissione: dalle ore 8.00 alle ore 16.00. I richiedenti devono altresì allegare al fascicolo copia degli statuti o atti costitutivi, salvo se si tratta di organismi pubblici. Tale documentazione deve essere redatta in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea. (18) In caso di ricorso a servizi di corriere che richiedono il numero di telefono del destinatario, indicare il numero seguente: (32-2) 295 58 75 (sig. J.-C. Debouvere). 1.8.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Le proposte devono in ogni caso pervenire alla Commissione entro la data e l'ora indicate qui sopra. Le proposte che giungeranno alla Commissione oltre il termine fissato saranno escluse dalla procedura di selezione. I proponenti devono pertanto tenere conto dei rischi inerenti ai servizi postali o di corriere. Traffico stradale, ritardi nel trasporto aereo, scioperi, ecc. non saranno considerati circostanze attenuanti. Le proposte trasmesse tramite Internet, telefax o posta elettronica non saranno accettate. 10.1.4. Esame delle domande I coordinatori saranno informati del ricevimento della loro domanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi. Solo le domande che soddisfano i criteri di selezione saranno prese in considerazione per un eventuale finanziamento. I proponenti che non superano la fase di selezione saranno informati per iscritto. I progetti selezionati saranno sottoposti ad una procedura approfondita di approvazione finanziaria nell'ambito della quale la Commissione potrà chiedere informazioni supplementari ai responsabili dei progetti. L'esame delle domande avverrà secondo la procedura seguente: — ricevimento, registrazione e invio della ricevuta di ritorno della proposta da parte della Commissione, — esame da parte della Commissione, — valutazione delle proposte da parte della Commissione, — trattamento, negoziato e decisione definitiva della Commissione riguardo la selezione, — comunicazione dei risultati. Una volta che il progetto avrà ricevuto l'accordo definitivo della Commissione, tra la Comunità e il coordinatore della proposta sarà conclusa una convenzione di finanziamento, espressa in euro, in cui figureranno l'importo e le modalità del finanziamento. L'originale della convenzione deve essere immediatamente firmato e rinviato alla Commissione. Si prevede che la Commissione prenda una decisione definitiva entro la fine del 2003. Non saranno fornite informazioni al C 182/33 riguardo prima che Commissione abbia preso una decisione definitiva. L'esecuzione dei progetti dovrebbe avere inizio nel corso del primo trimestre del 2004. 11. Relazioni e presentazione dello stato finanziario definitivo Secondo i termini della convenzione di finanziamento, il coordinatore del beneficiario deve consegnare una relazione provvisoria di avanzamento ed una relazione definitiva. Queste relazioni dovranno fornire una descrizione breve ma completa dei risultati del progetto ed essere accompagnate da copie di tutte le pubblicazioni realizzate (relazioni, opuscoli, materiale multimediale, ritagli di stampa, ecc.). Lo stato finanziario definitivo, allegato alla relazione, dovrà presentare lo stato delle spese e delle entrate reali. Se i costi ammissibili totali di un beneficiario, risultanti dallo stato finanziario definitivo, superano i 150 000 EUR il beneficiario in questione dovrà presentare una relazione contabile. Il beneficiario dovrà tenere una contabilità del progetto cofinanziato e conservare gli originali delle pezze giustificative, per scopi di controllo, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto. Qualora una delle azioni facenti parte di una proposta finanziata dovesse generare profitti, il finanziamento della Commissione dovrà essere restituito fino a concorrenza dell'importo del profitto realizzato. Qualora il costo reale di un progetto risulti inferiore al costo totale inizialmente stimato, la Commissione ridurrà il suo contributo proporzionalmente alla differenza tra i due importi. È pertanto nell'interesse del proponente presentare un budget preventivo (richiesta finanziaria preventiva) ragionevole. In ogni pubblicazione o in occasione di ogni attività per la quale vengono utilizzati i fondi comunitari, i beneficiari sono tenuti a citare chiaramente il finanziamento dell'Unione europea con le due menzioni seguenti: Con il sostegno della Comunità europea Direzione generale della Ricerca Progetto pilota «Regioni della conoscenza» Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o il parere della Commissione europea.