1.8.2003
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 182/25
III
(Informazioni)
COMMISSIONE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Azione pilota «Regioni della conoscenza» — DG RTD
(2003/C 182/08)
1. Contesto
È stata istituita una nuova linea di bilancio B5-513 «Regioni
della conoscenza» il cui obiettivo è finanziare azioni sperimentali a livello regionale che permettano di costituire «regioni
della conoscenza» nel campo dello sviluppo tecnologico, della
cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello locale
per stimolare l'integrazione delle regioni in Europa (1). Tali
azioni devono rafforzare il coinvolgimento e l'impegno delle
regioni nella creazione dello Spazio europeo della ricerca e
nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona e Barcellona (2).
L'azione pilota è gestita dalla direzione generale della Ricerca,
promotrice del presente invito a presentare proposte. La responsabilità per l'attuazione del progetto pilota «Regioni della
conoscenza» (KnowREG) è affidata all'unità A5 «Collegamenti
con le altre politiche», settore «Aspetti regionali».
2. Obiettivi
L'azione mira principalmente a illustrare il ruolo centrale della
conoscenza quale motore dello sviluppo delle regioni e dimostrare in che modo gli operatori regionali possono contribuire
a costruire l'avvenire della loro regione. L'azione deve condurre
all'elaborazione di progetti e modelli riguardanti azioni future
che non dovranno necessariamente essere finanziate dal bilancio dell'Unione. L'azione si prefigge inoltre di catalizzare collaborazioni transnazionali e transregionali per creare una dinamica di apprendimento tra le varie regioni europee e individuare modelli ed attività applicabili in regioni diverse.
3. Dotazione finanziaria indicativa
Il progetto usufruisce di un bilancio di 2,5 milioni di EUR,
dotazione con la quale la DG Ricerca prevede di poter finanziare una decina di proposte circa (cfr. anche punto 9).
4. Giustificazione
4.1. Contesto strategico
Nelle comunicazioni «Verso uno Spazio europeo della ricerca»,
del gennaio 2000 (3), e «La dimensione regionale dello Spazio
europeo della ricerca», dell'ottobre 2001, (4) la Commissione ha
illustrato gli obiettivi e la portata di un nuovo approccio strategico. Le due comunicazioni esprimevano con chiarezza il
(1)
(2)
(3)
(4)
Per regioni si intendono entità geografiche subnazionali.
COM(2002) 565 e COM(2003) 226.
COM(2000) 6 del 18 gennaio 2000.
COM(2001) 549 def. del 3 ottobre 2001.
concetto di uno spazio della ricerca maturo, operativo ed interconnesso, caratterizzato dall'abolizione delle barriere, da una
proficua collaborazione e da un processo di integrazione funzionale. È stato quindi definito un nuovo ruolo per le regioni,
viste come entità infranazionali, in quanto attori di primo
piano di questo processo.
Il concetto di uno Spazio europeo della ricerca è stato accolto
favorevolmente dal Consiglio europeo di Lisbona e nelle successive riunioni del Consiglio europeo, prima di essere ufficializzato dal Consiglio «Ricerca» in occasione di due riunioni nel
giugno e nel novembre 2000. La strategia è stata nuovamente
elogiata nelle conclusioni del vertice di Stoccolma, nel marzo
2001, che pongono ancora una volta la scienza e la tecnologia
al primo posto delle priorità europee. In un contesto di rapida
evoluzione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione,
queste dichiarazioni in merito all'organizzazione della ricerca,
il ruolo dei suoi attori, la ripartizione e il coordinamento degli
sforzi, i suoi aspetti economici nonché il trasferimento e l'adozione dei suoi risultati, hanno potuto beneficiare di un ampio
sostegno.
L'approccio ha raccolto un'accoglienza favorevole anche presso
il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Le ultime due istituzioni hanno
posto l'accento sul ruolo importante che le regioni possono
svolgere per mobilitare gli sforzi nel campo della ricerca e
dell'innovazione affinché l'Europa possa accedere più rapidamente all'economia della conoscenza. Il Comitato delle regioni
ha sottolineato in particolar modo il ruolo centrale degli enti
locali e regionali «nel quadro della formazione, del sostegno a
favore dei laboratori e delle iniziative dei loro ricercatori, nonché per la capacità di rispondere alle aspirazioni locali». Ha
suggerito al riguardo che «i programmi comunitari dedicati
alla ricerca vanno coordinati con le politiche regionali allo
scopo di promuovere progetti di sviluppo della ricerca al livello
più vicino al cittadino». Inoltre, formulando pareri favorevoli in
merito alle due summenzionate comunicazioni della Commissione, ha sottolineato anche l'importanza del ruolo svolto dalle
regioni in quanto intermediari tra il livello europeo e il livello
locale ma anche in materia di sforzi di ricerca e di innovazione
e di rafforzamento della cooperazione internazionale, potendo
contare sulle potenzialità delle università locali e delle autorità
regionali e locali.
La globalizzazione, la rapidità dell'evoluzione tecnologica e
l'intensità degli scambi di informazioni e di conoscenze sono
i sintomi caratteristici della transizione verso un'economia fondata sulla conoscenza. In occasione del Consiglio europeo di
Lisbona, nel marzo 2000, i capi di Stato e di governo europei
C 182/26
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
hanno fissato un obiettivo ambizioso: nel giro di dieci anni,
trasformare l'Europa nell'economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di garantire una crescita
economica sostenibile, accompagnata da un miglioramento
qualitativo e quantitativo del livello occupazionale e da una
maggiore coesione sociale. Nella comunicazione «L'innovazione
in un'economia fondata sulla conoscenza», la Commissione ha
proposto gli orientamenti per lo sviluppo dell'innovazione
nell'UE basandosi sugli obiettivi della strategia di Lisbona. Questi due messaggi sono stati confermati dal recente Consiglio
europeo di primavera (marzo 2003) e dall'ultima comunicazione sul nuovo ruolo della politica dell'innovazione (5). L'importanza delle azioni condotte a livello regionale per stimolare
la creazione e lo sviluppo di imprese innovatrici e migliorare il
funzionamento delle principali interfacce del sistema di innovazione è ormai un fatto riconosciuto, e occorre che gli Stati
membri adottino un approccio coerente per rafforzare tali interfacce nelle loro rispettive strategie nazionali per l'innovazione. Questi orientamenti della Commissione sono stati accolti
favorevolmente anche dalle altre istituzioni dell'Unione, in particolare il Comitato delle regioni che sottolinea che «gli enti
locali inoltre dovrebbero essere attivamente incoraggiati a fare
in modo che le loro politiche in materia siano allineate alle
politiche adottate a livello nazionale ed europeo, per assicurare
la coerenza di un quadro di sostegno all'innovazione forte,
unito e trasparente».
Il vertice di Lisbona ha individuato l'analisi comparativa delle
politiche nazionali di RST tra le tappe necessarie per la costituzione dello Spazio europeo della ricerca. La conclusione importante che emerge al termine della prima fase di questo
esercizio di analisi comparativa è che le relazioni tra le politiche di RST e la competitività vengono definite sempre più
spesso a livello regionale piuttosto che nazionale (6). Risulta
pertanto indispensabile esaminare l'articolazione tra le politiche
nel campo della ricerca, della tecnologie e dell'innovazione con
altre politiche, in particolare quelle incentrate sullo sviluppo
integrato, anche a livello regionale. La capacità dell'Unione di
progredire nel campo della ricerca e dell'innovazione avrà
quindi effetti positivi sulla sua capacità di mantenersi competitiva sui mercati mondiali e di garantire nuovi di posti di
lavoro, prosperità e crescita. Nel corso degli ultimi anni le
regioni europee hanno dimostrato in molti modi l'importanza
del loro ruolo in questo processo. È un fatto riconosciuto, al
tempo stesso, che la capacità delle economie regionali di far
fronte alla concorrenza e di adeguarsi al progresso tecnologico
dipende dal loro potenziale innovativo. Un potenziale che varia
sensibilmente da una regione all'altra, sia sul piano qualitativo
che quantitativo. Le regioni più svantaggiate accusano un notevole ritardo sotto questo profilo.
Il concetto di Spazio europeo della ricerca implica la necessità
di adoperarsi efficacemente a diversi livelli amministrativi ed
organizzativi: europeo, nazionale, regionale e anche locale. Si
garantirà in tal modo non solo la coerenza tra le misure adottate ma anche una loro maggiore adeguatezza alle potenzialità
delle regioni. Riesaminando il ruolo degli attori interessati (in
(5) COM(2003) 112 def. dell'11.3.2003 «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia
di Lisbona»,
http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/
innovation_comm_en.pdf
(6) Analisi comparativa delle politiche nazionali della ricerca, Commissione europea, Lussemburgo, 2002, cfr. anche
http://www.cordis.lu/era/benchmarking.htm
1.8.2003
particolare del settore pubblico e privato), stabilendo sinergie e
traendo profitto dalla complementarità degli strumenti europei,
nazionali e regionali sarà possibile rafforzare i partenariati tra
tutti gli operatori coinvolti. Le università, insediate in tutte le
regioni europee, sono chiamate a svolgere un ruolo centrale
nello sviluppo locale e regionale (7).
Nella comunicazione sulla dimensione regionale dello Spazio
europeo della ricerca, adottata nell'ottobre 2001, la Commissione si interessa al «ruolo motore» che le regioni possono
assumere nel contesto globale di una crescita economica fondata sulla ricerca, la tecnologia e l'innovazione. Essa esamina in
particolare in che modo dar vita ad una vera e propria politica
europea della ricerca nell'interesse dei cittadini, che produca
risultati concreti, stimoli lo sviluppo e crei ricchezza e occupazione.
4.2. La ricerca e l'innovazione nelle regioni
Oggi come oggi molte regioni europee elaborano autonomamente le proprie politiche di ricerca, sviluppo tecnologico ed
innovazione. Beneficiano di un'ampia autonomia, pur garantendo un coordinamento con le attività condotte sul piano
nazionale. Le politiche regionali sono generalmente caratterizzate da una leadership locale e le risorse finanziarie e materiali
messe a disposizione, nonché la definizione delle priorità puntano a sfruttare i vantaggi comparativi a livello regionale. Le
regioni che registrano le migliori prestazioni si impegnano in
esperienze innovative di cooperazione transfrontaliera nel
campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione (RSTI).
Le attività regionali di ricerca ed innovazione esercitano una
forte influenza sulla strutturazione della capacità di ricerca
europea, ad esempio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo
di infrastrutture di ricerca, attrezzature e impianti specializzati;
collegamenti con le zone di sviluppo industriale; sviluppo e
sostegno ai centri di eccellenza; creazione di parchi scientifici
e tecnologici; mobilità dei ricercatori; partenariati tra istituti di
istruzione e di formazione e nuove imprese locali ad indirizzo
tecnologico, ecc. Le regioni che hanno adottato questa politica
in passato miravano ad un duplice obiettivo: da un lato, porre
in essere una strategia locale in materia di ricerca ed innovazione mobilitando tutti gli attori e le risorse disponibili, e,
dall'altro, impegnarsi in programmi di cooperazione interregionale, istituendo reti di diversi tipi. Entrambi questi indirizzi
hanno beneficiato del finanziamento del programma quadro
comunitario in materia di RST (tramite il programma «Innovazione») e dei Fondi strutturali.
Questi approcci strategici sono rivelatori di un nuovo modello
organizzativo dei sistemi europei di ricerca ed innovazione,
basato sulla dimensione regionale. Lo sviluppo economico implica quindi che si faccia sistematicamente ricorso a tutte le
risorse disponibili nelle regioni e che queste siano finalizzate
alla realizzazione di obiettivi concreti, sfruttino la crescita, la
(7) COM(2003) 58 def. del 5.2.2003 «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza»,
http://europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html
1.8.2003
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
competitività e l'occupazione e favoriscano la ricerca, la tecnologia e l'innovazione a livello locale o regionale. Sarebbe un
errore affidarsi ad un modello di sviluppo unico a causa della
grande diversità delle regioni europee sotto il profilo dello
sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda la
loro capacità di generare, assimilare ed integrare l'innovazione
tecnologica per convertirla in crescita economica. Sembra tuttavia utile attenersi ad alcuni principi generali dello sviluppo,
soprattutto in materia di politiche della ricerca e dell'innovazione.
4.3. Il ruolo delle regioni nell'economia fondata sulla conoscenza
Le regioni si affermano sempre più come fattori dinamici dello
sviluppo e della strutturazione dello Spazio europeo della ricerca. Le regioni possono adottare misure specifiche per assistere l'Unione nel suo processo di trasformazione in economia
fondata sulla conoscenza. Il concetto di «territorializzazione»,
ossia una politica di ricerca su misura che tenga conto di
alcune condizioni territoriali specifiche, può costituire una soluzione adeguata in questo caso. La territorializzazione della
politica della ricerca si articola attorno a due assi principali:
innanzi tutto, sensibilizzare maggiormente le regioni alle politiche nazionali di ricerca e innovazione ed adeguare queste
ultime alle esigenze socioeconomiche delle regioni; in secondo
luogo, utilizzare queste politiche per accrescere le capacità di
ricerca e innovazione delle regioni e per migliorare la loro
attitudine a svolgere un ruolo motore nello sviluppo economico fondato sulla tecnologia.
Questi obiettivi possono essere raggiunti secondo diversi approcci:
— definire strategie di ricerca e innovazione per sviluppare
risorse umane e materiali: infrastrutture ed apparecchiature
di ricerca, università locali, mezzi di formazione, strutture
di sostegno destinate a favorire la creazione e lo sviluppo di
imprese innovative, attuazione di interfacce efficaci nel sistema di innovazione stabilendo legami, ad esempio, tra
ricercatori, inventori e fonti di finanziamento, creazione
di parchi scientifici e tecnologici, elaborazione di programmi di ricerca, adozione di misure volte ad attirare i
ricercatori sul piano locale o favorire gli scambi di personale,
— favorire i partenariati pubblico-privato per contribuire alla
creazione di un'economia europea fondata sulla conoscenza, e stimolare la creazione e la diffusione delle conoscenze,
— stimolare la costituzione di collegamenti e reti con operatori di altre regioni provvisti di risorse tecnologiche complementari,
— creare condizioni favorevoli alla ricerca e all'innovazione,
attuando le necessarie misure di accompagnamento sul
piano giuridico, finanziario e fiscale,
— incoraggiare gli scambi di esperienze con altre regioni che
hanno ottenuto risultati significativi in settori specifici,
C 182/27
— contribuire attivamente ad una strategia integrata di sviluppo sostenibile.
La razionalizzazione delle iniziative regionali in una logica di
Spazio europeo della ricerca risponderebbe a due obiettivi,
entrambi caratterizzati da un distinto valore aggiunto per le
politiche europee della ricerca e dell'innovazione: in primo
luogo, migliorare il trasferimento dei risultati della ricerca nel
tessuto socioeconomico locale (in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese o PMI) per trasformarli in
crescita economica; e in secondo luogo, aumentare gli investimenti pubblici e privati in materia di ricerca e innovazione a
livello regionale e stimolare così lo sviluppo economico e sociale.
4.4. Le regioni, motrici dello sviluppo economico
In passato gli interventi a favore dello sviluppo regionale consistevano soprattutto nel fornire capitali e finanziare le infrastrutture fisiche. Recenti studi economici indicano tuttavia
che l'attualizzazione delle conoscenze ed una migliore diffusione delle tecnologie a livello regionale possono costituire
una delle vie più efficaci verso la crescita economica. I sistemi
di innovazione regionali possono vedere la luce una volta riuniti una serie di fattori «di prossimità», percepiti essenzialmente
in termini geografici, anche se l'evoluzione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione fa sì che le cose inizino a cambiare. La prossimità geografica continua tuttavia ad
essere uno dei fattori più propizi agli scambi intellettuali, commerciali e finanziari che influenzano profondamente il processo
di innovazione. Da questo punto di vista, le regioni sono importanti perché costituiscono la base geografica della convergenza dei soggetti della ricerca e dell'innovazione, i cosiddetti
clusters (raggruppamenti), spesso considerati come il principale
motore dello sviluppo regionale.
Tali raggruppamenti si compongono di imprese innovatrici,
istituti accademici e di ricerca, organismi per lo sviluppo locale
e/o altri enti di sostegno. La loro struttura comprende una base
di conoscenze evolutiva, infrastrutture di appoggio ed una dimensione culturale. I raggruppamenti costituiscono esempi di
messa in rete nel senso più ampio del termine in quanto permettono ai loro componenti di stringere rapporti solidi ed
interdipendenti. I modelli di interazione sono variabili: può
trattarsi di trasferimenti di conoscenze, transazioni finanziarie
o semplice intensificazione dei rapporti personali. In questo
caso le «ricadute» della conoscenza finiscono col divenire il
principale sottoprodotto del raggruppamento. La ricerca e lo
sviluppo tecnologico sono il nocciolo stesso degli effetti indotti
della conoscenza e sono elementi determinanti del successo dei
raggruppamenti regionali.
L'efficacia dei raggruppamenti dipende dalla loro capacità di
operare collegamenti multisettoriali e riunire organizzazioni
di profilo diverso. Nella sua forma ideale, il raggruppamento
vede riuniti industria, amministrazioni pubbliche ed enti non
governativi ed un certo numero di operatori nel settore della
conoscenza (università, centri di ricerca, parchi scientifici e
tecnologici, tecnopoli, agenzie per l'innovazione che fungono
da centri di servizi, di competenza e di diffusione).
C 182/28
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L'interazione con le attività scientifiche e «l'apertura» all'evoluzione dei mercati sono fattori indispensabili per la diffusione
dei risultati e per la loro commercializzazione. I legami università-industria svolgono un ruolo essenziale al riguardo. La cooperazione tra le imprese sorte dalla ricerca universitaria e l'organizzazione «madre» costituisce spesso un modello di cooperazione regionale efficace. Le relazioni università-industria possono rafforzare il tessuto economico delle regioni meno sviluppate, dove le industrie più tradizionali possono rivolgersi alle
università perché esaminino e vengano incontro alle loro esigenze.
4.5. Un'azione sperimentale destinata a portare le regioni
nell'economia fondata sulla conoscenza
Accelerare il processo di partecipazione delle regioni all'economia fondata sulla conoscenza costituisce un compito prioritario. Malgrado alcune regioni europee abbiano già conseguito
eccellenti risultati, molte altre accusano un forte ritardo per
quanto riguarda le attività fondate sulla conoscenza. Il recente
quadro di valutazione europeo dell'innovazione (2002) (8) e la
seconda relazione sulla coesione regionale (2001) (9) confermano il crescente divario tecnologico tra le regioni avanzate
e quelle meno avanzate, nonostante gli ingenti investimenti di
fonte nazionale e comunitaria.
Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha tradotto
l'obiettivo di Lisbona in cifre, fissando al 3 % del PIL
dell'Unione gli investimenti necessari entro il 2010 nel settore
della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione.
Nella comunicazione «Più ricerca per l'Europa. Obiettivo 3 %
del PIL», del settembre 2002 (10), la Commissione individua i
settori specifici in cui è necessario intervenire per realizzare il
suddetto obiettivo, mentre il piano d'azione (11) recentemente
adottato comprende, tra l'altro, una serie di azioni da intraprendere a livello regionale.
Le regioni hanno un ruolo decisivo da svolgere nelle azioni
destinate a realizzare gli obiettivi di Barcellona. Il loro approccio operativo, tuttavia, non è sempre chiaro né sufficientemente ben compreso. Le regioni europee presentano strutture
amministrative e di funzionamento estremamente diverse, che
possono accelerare o rallentare la loro capacità di agire e beneficiare dei vantaggi dell'economia e della società fondate sulla
conoscenza. L'evoluzione del know-how in questo settore segue
modi e ritmi molto diversi: laddove gli operatori hanno dato
prova di dinamismo sul piano locale si sono potuti ottenere
risultati considerevoli.
L'azione sperimentale relativa alle regioni della conoscenza
(KnowREG) avviata dal Parlamento europeo può fornire utili
indicazioni alle regioni in merito alle vie da percorrere per
integrarsi più rapidamente all'economia fondata sulla conoscenza. Questa azione comprende attività transnazionali che
(8)
http://trendchart.cordis.lu/Scoreboard2002/index.html
(9) http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/
reports/contentpdf_en.htm
(10) COM(2002) 499 def.
(11) COM(2003) 226 def.
1.8.2003
si basano su iniziative territoriali e coinvolgono le autorità
locali, istituti di istruzione superiore e tutte le componenti
dell'industria (parti sociali, datori di lavoro e sindacati, camere
di commercio, associazioni professionali, ecc.).
5. Settori ammissibili ad un finanziamento nell'ambito
dell'azione «Regioni della conoscenza»
Sono ammissibili le proposte aventi carattere transnazionale e
transregionale (cfr. punto 6) che verteranno su iniziative di due
tipi:
5.1. Iniziative di tecnologia regionale integrata (ITRI)
Le iniziative di tecnologia regionale integrata devono vertere su
azioni integrate a livello regionale che implichino la cooperazione degli operatori locali interessati alla creazione, l'integrazione o la diffusione della conoscenza, finalizzate a stimolare lo
sviluppo locale o regionale. Queste azioni devono strutturarsi
attorno a partenariati di organismi (pubblici o privati) creatori
o utilizzatori di conoscenze.
Le attività previste nell'ambito delle iniziative di tecnologia
regionale integrata sono le seguenti:
— audit tecnologici e previsione regionale (ATPR): procedere
all'analisi del contesto economico e del tessuto tecnologico
regionali ed elaborare scenari di sviluppo futuro basati sulla
società e sull'economia della conoscenza. La partecipazione
di regioni diverse ad un determinato progetto dovrà fornire
un'ampia panoramica dei vari livelli di sviluppo regionale
esistenti nell'UE,
— azioni universitarie per lo sviluppo regionale (AUSR): mostrare
il ruolo determinante che università (e istituti di istruzione
superiore assimilati) possono svolgere nelle economie locali
e regionali in quanto fornitrici di know-how, centri di consulenza per le imprese o gli enti pubblici locali o catalizzatrici di creazione e adozione delle tecnologie, dando vita a
nuove imprese (spin-off) e incubatori di nuove imprese,
secondo un approccio transregionale e transnazionale,
— iniziative di tutorato (IT): realizzare iniziative di messa in rete
tra regioni tecnologicamente avanzate e regioni svantaggiate [regioni dell'obiettivo 1 (12)] e di condivisione di conoscenze ed esperienze per lo sviluppo tecnologico regionale.
Molte regioni europee in ritardo di sviluppo [regioni
dell'obiettivo 1 (13)] hanno beneficiato in passato di un aumento degli investimenti dei Fondi strutturali (e di fondi
nazionali pubblici e privati) per i programmi di ricerca e
(12) Come definite nell'attuale periodo di programmazione dei Fondi
strutturali (2000-2006) — regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali, (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Cfr. anche
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/objective1/
regions_en.htm.
(13) O «RS»: regioni svantaggiate.
1.8.2003
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
sviluppo tecnologico. Poiché si ritiene che il fattore determinante dello sviluppo consista nell'adozione di una strategia strutturata di innovazione regionale, le regioni tecnologicamente più avanzate possono fungere da modello e fornire consigli utili alle regioni più svantaggiate «prendendole
per mano» in iniziative di tutorato imperniate sullo sviluppo regionale fondato sulla tecnologia.
C 182/29
Tutte le proposte devono designare un organismo coordinatore che assumerà la responsabilità globale della gestione del progetto.
Qualora il coordinatore sia un organismo privato, questo
deve dimostrare di agire per conto di un organismo pubblico di promozione dello sviluppo regionale, ad es. un
ente regionale per lo sviluppo o un consiglio regionale.
5.2. Azioni di sostegno
Le azioni di sostegno possono assumere la forma di seminari o
conferenze incentrati sulla promozione del concetto di sviluppo regionale fondato sulla tecnologia (SRFT) e sensibilizzare
all'importanza della conoscenza quale motore dello sviluppo
locale e regionale. Le proposte devono presentare una dimensione transnazionale e transregionale.
6.2. Capacità tecniche e finanziarie dei proponenti
I proponenti che non sono organismi pubblici devono dimostrare di possedere le capacità finanziarie e tecniche necessarie
per condurre a termine le azioni proposte. Tali capacità saranno valutate principalmente sulla base della seguente documentazione:
6. Ammissibilità delle proposte
Saranno prese in considerazione solo le proposte debitamente
compilate e ricevute entro i termini prescritti (cfr. punto 10).
— relazione di attività 2002,
— conti dell'esercizio 2002,
6.1. Ammissibilità dei proponenti
Sono invitati a presentare proposte solo i soggetti giuridici (14)
indipendenti aventi capacità giuridica e che non rientrano nelle
fattispecie di esclusione di cui all'articolo 114 del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno
2002, che riguarda il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (15).
I candidati devono essere soggetti giuridici indipendenti aventi
sede in uno Stato membro. Le proposte devono prevedere la
partecipazione di almeno tre (3) soggetti giuridici provenienti
da tre (3) Stati membri diversi.
— curriculum vitae dei proponenti e lettere di conferma dei
partecipanti.
I proponenti provenienti dal settore privato devono attestare il
possesso di sufficienti esperienze e competenze in materia di
collaborazione regionale nel settore dello sviluppo tecnologico
allegando al fascicolo l'elenco dei pertinenti contratti stipulati
nel corso degli ultimi tre (3) anni (2001, 2002 e 2003).
7. Criteri di finanziamento
(14)
Per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo
di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale,
dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di
diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Due soggetti giuridici sono
indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente invito a presentare
proposte, quando non esiste tra essi una relazione di controllo.
Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico
controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto
giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto,
che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal
fatto di:
a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore
nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale
soggetto giuridico;
b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei
poteri di decisione in seno al soggetto giuridico.
Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano
direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale
delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di
diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico
non costituisce di per sé una relazione di controllo. La proprietà
o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta di per sé una relazione di controllo.
(15) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
La Commissione concederà un finanziamento alle proposte che
soddisfano l'insieme dei seguenti criteri ponderati.
7.1. Qualità della proposta
— Strategia globale (20 %): la strategia definita per raggiungere gli obiettivi della proposta deve essere chiaramente
illustrata e tenere conto dell'evoluzione dell'economia e
della società fondate sulla conoscenza. Le proposte devono
essere correttamente articolate e tener conto dei punti di
forza e delle lacune delle regioni interessate, ma evidenziarne anche i vantaggi comparativi. La qualità, la struttura
e norme di funzionamento del partenariato costituiranno
elementi determinanti ai fini della valutazione della strategia
globale del consorzio.
— Carattere innovativo (15 %): le proposte devono adottare
per quanto possibile un'impostazione innovativa e presentare nuovi approcci in materia di cooperazione transnazionale e transregionale, struttura e contenuto delle attività o
delle metodologie proposte.
C 182/30
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
1.8.2003
— Pertinenza rispetto agli obiettivi di sviluppo delle regioni (15 %): le proposte devono essere conformi agli
obiettivi di sviluppo delle regioni interessate, venire incontro alle loro esigenze e presentare soluzioni realistiche per il
futuro. Dovranno essere posti in evidenza collegamenti e
complementarità con altri programmi in corso.
ziario comunitario. Si rifanno pertanto al principio del cofinanziamento poiché vanno ad aggiungersi e ad integrare il contributo finanziario del proponente e/o altri aiuti di provenienza
nazionale, regionale o locale. Il sostegno comunitario ai progetti selezionati ammonterà ad un massimo del 50 % dei costi
ammissibili previsti.
— Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche (20 %): la trasferibilità degli
esempi di buona pratica e la descrizione delle misure necessarie costituiscono elementi qualificanti della proposta.
La Commissione prevede che le proposte selezionate richiederanno un finanziamento comunitario compreso tra 200 000 e
300 000 EUR.
— Valore aggiunto europeo/contributo agli obiettivi di
Lisbona e di Barcellona nel quadro della costruzione
dello Spazio europeo della ricerca (30 %): le proposte
devono rappresentare un chiaro contributo ai processi di
Lisbona e di Barcellona ossia, a) trasformare l'economia
europea nell'economia della conoscenza più dinamica e
più competitiva al mondo, caratterizzata da una crescita
sostenibile, aumento dell'occupazione e maggiore coesione
sociale; b) aumentare gli investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione e far sì che per due terzi provengano dal settore privato.
Le proposte devono contenere un preciso programma finanziario (oppure una precisa analisi dei costi) (secondo un modello
inserito nei formulari che i proponenti sono tenuti ad utilizzare; cfr. punto 10) con l'indicazione dei costi ammissibili al
finanziamento della Commissione. Il contributo della Comunità
deve coprire in primo luogo le spese legate alla dimensione
europea del progetto (viaggi, soggiorni, scambi, formazione
specializzata, costo delle relazioni e del materiale necessari
per progetto, costi di diffusione, ecc.). I bilanci non devono
includere le spese precedenti o posteriori alla durata del progetto.
7.2. Aspetti di bilancio e struttura delle proposte
Le proposte devono contenere informazioni precise sui seguenti elementi:
— piano di lavoro (chiarezza e corrispondenza tra gli obiettivi
dichiarati e i mezzi proposti),
9.1. Costi ammissibili
Per rientrare nella categoria dei costi diretti ammissibili, i costi
devono rispettare I seguenti criteri generali:
— essere in relazione diretta con l'oggetto dell'attività del contratto di finanziamento ed essere previsti nella previsione
contabile e finanziaria ad essa allegato,
— calendario di esecuzione del progetto,
— metodologia adottata per raggiungere gli obiettivi dichiarati
nella proposta,
— ripartizione equa delle attività (e dell'onere finanziario) tra i
partner.
— essere necessari alla realizzazione dell'attività che forma
l'oggetto del contratto di finanziamento,
— essere ragionevoli, giustificati, e rispettare i principi di
buona gestione finanziaria, in particolare in materia di redditività degli investimenti e di efficacia rispetto ai costi,
8. Durata del progetto
La durata dei progetti è generalmente compresa tra uno e due
anni (massimo) (cfr. anche punto 10.1.4).
9. Condizioni finanziarie
Gli aiuti della Comunità sono destinati ad incoraggiare progetti
che non potrebbero essere realizzati senza un sostegno finan-
— essere stati generati durante il periodo dell'attività oggetto
del contratto,
— essere stati effettivamente sostenuti dal beneficiario, essere
registrati nei suoi libri contabili o documenti fiscali ed essere identificabili e controllabili.
1.8.2003
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
9.2. In particolare, sono ammissibili i costi diretti seguenti:
— il costo del personale impegnato nell'azione, vale a dire i
costi salariali reali più gli oneri sociali e gli altri costi legali
inclusi nella retribuzione, sempre che non eccedano il tasso
medio corrispondente alla normale prassi retributiva del
beneficiario; tuttavia, i costi legati alla retribuzione dei funzionari permanenti degli enti pubblici e degli istituti di
istruzione superiore già remunerati da fonti di finanziamento pubbliche non saranno rimborsati. Essi devono essere chiaramente distinti nel progetto come costi ed entrate
(ammissibili come fondi di contropartita, ma non rimborsabili) (16),
— le spese di viaggio e di soggiorno del personale impegnato
nell'azione, sempre che corrispondano alle pratiche abituali
del beneficiario e non eccedano gli importi approvati annualmente dalla Commissione,
C 182/31
9.3.
I costi indiretti sostenuti per realizzare l'attività oggetto
del contratto sono ammissibili forfettariamente per un importo
massimo pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.
A differenza dei costi diretti, i costi indiretti riguardano categorie di spesa non identificabili in quanto costi specifici direttamente legati all'attività oggetto del contratto e necessari per la
sua realizzazione. Essi non possono pertanto essere imputati
direttamente. Nella previsione di un finanziamento forfettario i
costi indiretti non devono essere giustificati da documenti contabili.
9.4.
I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
— rendimento del capitale investito,
— debiti e tasse relative al debito,
— i costi di acquisto di apparecchiature (nuove o di seconda
mano), sempre che l'ammortamento dei beni interessati
avvenga conformemente alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni
della stessa natura. La Commissione può prendere in considerazione solo la parte di ammortamento del bene corrispondente alla durata dell'attività oggetto del contratto e la
sua percentuale di utilizzo effettivo, ad eccezione che la
natura e/o il contesto di utilizzo del bene in questione
giustifichi una diversa contabilizzazione da parte della
Commissione stessa,
— accantonamenti per eventuali perdite o oneri futuri,
— interessi debitori,
— debiti inesigibili,
— perdite di cambio,
— i costi di beni di consumo e di forniture, sempre che siano
identificabili ed imputabili all'attività oggetto del contratto,
— IVA, salvo se il beneficiario dimostri che non può recuperarla,
— i costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario
per la realizzazione dell'attività, sempre che siano rispettate
le condizioni di cui all'articolo II.9 del modello di convenzione di finanziamento [disponibile su richiesta e consultabile su Internet (17)];
— i costi direttamente imputabili all'attività oggetto del contratto (diffusione di informazioni, valutazione specifica
dell'azione, audit, traduzioni, riproduzione, ecc.), comprese
le spese dei servizi finanziari (in particolare il costo delle
garanzie finanziarie).
(16) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25
giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del
16.9.2002. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di
cumulo e di retroattività e del cofinanziamento. La sovvenzione
non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario. I suddetti principi sono garantiti dalla presenza di una stima di
bilancio e dall'equilibrio tra spese ed entrate (sia al momento di
presentare la stima di bilancio che al momento di esigere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti).
(17) Cfr. http://www.cordis.lu/era/regions/knowreg
— spese dichiarate dal beneficiario connesse con un'altra
azione o programma di lavoro che usufruisce di un finanziamento comunitario,
— le spese eccessive o imprudenti.
9.5.
Eventuali contributi in natura non sono considerati
spese effettive del beneficiario e non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, se sono stati previsti e menzionati nell'allegato I
del contratto, che il coordinatore del progetto stipulerà con la
Commissione e/o nel bilancio preventivo in quanto contributo
alla corretta realizzazione dell'azione, il beneficiario provvederà
a disporre di tali contributi secondo le condizioni stabilite
dall'accordo.
9.6.
In deroga al punto 9.3, i costi indiretti non sono ammissibili nell'ambito di un finanziamento concesso ad un beneficiario che riceve già un finanziamento operativo dalla Commissione per il periodo in questione.
C 182/32
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
10. Domande di finanziamento
10.1. Procedura
1.8.2003
La domanda deve essere debitamente compilata, datata e firmata, ed essere accompagnata da una lettera ufficiale ed esplicita del coordinatore.
10.1.1. Formulari
Le domande di finanziamento devono essere redatte sull'apposito formulario in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione
europea. Pur non essendo obbligatorio, si consiglia vivamente
di allegare una sintesi in inglese o in francese del progetto [una
(1) pagina in formato A4].
Per facilitare il trattamento delle domande, sarebbe opportuno
allegare alla domanda una breve descrizione della proposta
(contenuto, obiettivi, attività proposte e piano di lavoro) in
inglese o in francese (massimo una pagina in formato A4).
10.1.3. Indirizzi ai quali inviare le proposte
Saranno presi in considerazione solo formulari dattiloscritti. I
formulari si possono trovare su Internet in una delle 11 lingue
ufficiali dell'Unione europea, al seguente indirizzo:
Le domande devono imperativamente giungere al servizio
della Commissione che organizza l'invito a presentare proposte al più tardi il 17 settembre 2003 alle ore 16.00 (ora
di Bruxelles).
http://www.cordis.lu/era/knowreg.htm
o per iscritto all'indirizzo seguente:
Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA»
Commissione europea — DG RTD
All'attenzione del sig. Dimitri Corpakis
Capo del settore «Aspetti regionali»
SDME 4/48
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 296 84 45
Fax: (32-2) 295 77 29
E-mail: [email protected]
Le proposte devono essere presentate solo in forma cartacea ed
essere inviate ad uno dei due indirizzi indicati di seguito, in
funzione del metodo di consegna.
10.1.3.1. Spedizione postale (scrivere l'indirizzo in lettere maiuscole)
Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA»
Commissione europea — DG RTD
All'attenzione del sig. Dimitri Corpakis
Capo del settore «Aspetti regionali»
SDME 4/48
B-1049 Bruxelles
10.1.3.2. Consegna a mano da parte del proponente o di un suo
rappresentante [anche servizio di corriere (18)]
Se i formulari sono chiesti per iscritto, la Commissione trasmetterà i documenti in forma cartacea entro sei (6) giorni
lavorativi dal ricevimento della domanda. Non verranno inviati
documenti per posta elettronica o fax. Sarà inviato un unico
formulario per domanda. La Commissione cesserà di trasmettere i formulari dieci (10) giorni lavorativi prima del termine
ultimo per la presentazione delle proposte.
Le proposte consegnate a mano dal proponente o da un suo
rappresentante (anche un servizio privato di corriere), devono
essere recapitate all'indirizzo indicato qui di seguito e riportare
la menzione seguente:
La Commissione preferirebbe in ogni caso che i richiedenti
scaricassero i formulari da Internet. Il fatto di ottenere i formulari in forma cartacea non costituisce condizione preliminare per presentare una domanda di finanziamento.
Invito a presentare proposte «REGIONI DELLA CONOSCENZA»
Commissione europea
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruxelles
All'attenzione del Sig. Dimitri Corpakis
Capo del settore «Aspetti regionali»
DG RTD — SDME 4/48
10.1.2. Presentazione della domanda di finanziamento
Il coordinatore della proposta deve presentare la domanda di
finanziamento alla Commissione in nome del partenariato. La
domanda deve essere inviata in cinque (5) copie ed essere
redatta in modo preciso e sintetico. Deve contenere informazioni complete e verificabili in merito ai criteri elencati ai punti
7.1 e 7.2. Altre informazioni possono eventualmente essere
fornite su fogli a parte.
Gli orari d'apertura del servizio postale della Commissione situato a questo indirizzo sono i seguenti:
Lunedì-giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Venerdì e giorni che precedono giorni di congedo della Commissione: dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
I richiedenti devono altresì allegare al fascicolo copia degli
statuti o atti costitutivi, salvo se si tratta di organismi pubblici.
Tale documentazione deve essere redatta in una delle undici
lingue ufficiali dell'Unione europea.
(18) In caso di ricorso a servizi di corriere che richiedono il numero di
telefono del destinatario, indicare il numero seguente: (32-2)
295 58 75 (sig. J.-C. Debouvere).
1.8.2003
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Le proposte devono in ogni caso pervenire alla Commissione
entro la data e l'ora indicate qui sopra. Le proposte che giungeranno alla Commissione oltre il termine fissato saranno
escluse dalla procedura di selezione. I proponenti devono pertanto tenere conto dei rischi inerenti ai servizi postali o di
corriere. Traffico stradale, ritardi nel trasporto aereo, scioperi,
ecc. non saranno considerati circostanze attenuanti.
Le proposte trasmesse tramite Internet, telefax o posta elettronica non saranno accettate.
10.1.4. Esame delle domande
I coordinatori saranno informati del ricevimento della loro
domanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi. Solo le domande
che soddisfano i criteri di selezione saranno prese in considerazione per un eventuale finanziamento. I proponenti che non
superano la fase di selezione saranno informati per iscritto.
I progetti selezionati saranno sottoposti ad una procedura approfondita di approvazione finanziaria nell'ambito della quale
la Commissione potrà chiedere informazioni supplementari ai
responsabili dei progetti.
L'esame delle domande avverrà secondo la procedura seguente:
— ricevimento, registrazione e invio della ricevuta di ritorno
della proposta da parte della Commissione,
— esame da parte della Commissione,
— valutazione delle proposte da parte della Commissione,
— trattamento, negoziato e decisione definitiva della Commissione riguardo la selezione,
— comunicazione dei risultati.
Una volta che il progetto avrà ricevuto l'accordo definitivo
della Commissione, tra la Comunità e il coordinatore della
proposta sarà conclusa una convenzione di finanziamento,
espressa in euro, in cui figureranno l'importo e le modalità
del finanziamento.
L'originale della convenzione deve essere immediatamente firmato e rinviato alla Commissione.
Si prevede che la Commissione prenda una decisione definitiva
entro la fine del 2003. Non saranno fornite informazioni al
C 182/33
riguardo prima che Commissione abbia preso una decisione
definitiva.
L'esecuzione dei progetti dovrebbe avere inizio nel corso del
primo trimestre del 2004.
11. Relazioni e presentazione dello stato finanziario definitivo
Secondo i termini della convenzione di finanziamento, il coordinatore del beneficiario deve consegnare una relazione provvisoria di avanzamento ed una relazione definitiva. Queste
relazioni dovranno fornire una descrizione breve ma completa
dei risultati del progetto ed essere accompagnate da copie di
tutte le pubblicazioni realizzate (relazioni, opuscoli, materiale
multimediale, ritagli di stampa, ecc.).
Lo stato finanziario definitivo, allegato alla relazione, dovrà
presentare lo stato delle spese e delle entrate reali. Se i costi
ammissibili totali di un beneficiario, risultanti dallo stato finanziario definitivo, superano i 150 000 EUR il beneficiario in
questione dovrà presentare una relazione contabile. Il beneficiario dovrà tenere una contabilità del progetto cofinanziato e
conservare gli originali delle pezze giustificative, per scopi di
controllo, per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla
data di conclusione del progetto.
Qualora una delle azioni facenti parte di una proposta finanziata dovesse generare profitti, il finanziamento della Commissione dovrà essere restituito fino a concorrenza dell'importo del
profitto realizzato. Qualora il costo reale di un progetto risulti
inferiore al costo totale inizialmente stimato, la Commissione
ridurrà il suo contributo proporzionalmente alla differenza tra i
due importi. È pertanto nell'interesse del proponente presentare
un budget preventivo (richiesta finanziaria preventiva) ragionevole.
In ogni pubblicazione o in occasione di ogni attività per la
quale vengono utilizzati i fondi comunitari, i beneficiari sono
tenuti a citare chiaramente il finanziamento dell'Unione europea con le due menzioni seguenti:
Con il sostegno della Comunità europea
Direzione generale della Ricerca
Progetto pilota «Regioni della conoscenza»
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non
riflettono necessariamente la posizione o il parere della Commissione europea.
Scarica

Bando