Corso ASFI
Adeguamento al nuovo diritto societario
novità introdotte dalla nuova versione Fedra 5.8
Fedra 5.8
Novità e contenuti:
E’
stato eliminato il modello firme e di conseguenza i
vari titoli per i sottoscrittori del modello.
Sono stati aggiunti dei riquadri nei modelli S1, S2, S3 a
seguito dell’introduzione del nuovo diritto societario dal
01/01/2004.
Sono stati aggiunti dei nuovi codici tipo documento nel
modello di riepilogo per consentire una corretta gestione
degli allegati.
Modalità di presentazione delle domande o
denunce al Registro delle Imprese
aggiornate con la finanziaria 2004.
La legge 24/12/2003 n.35 (finanziaria per l’anno 2004)
all’art.2 comma 54 ha modificato l’art.31 della legge
n.340 prevedendo la possibilità per “gli iscritti negli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo
incaricati dai legali rappresentanti della società” di
effettuare il deposito dei bilanci (ed iscrizione degli
elenchi soci) e di richiedere l’iscrizione nel Registro
delle imprese di tutti gli altri atti societari per la cui
redazione la legge non richieda espressamente
l’intervento del notaio.
La presentazione tramite commercialista può
avvenire a condizione che:



il professionista sia regolarmente iscritto, alla
data di presentazione della pratica, nel proprio
Albo o Ordine professionale;
sia stato espressamente incaricato dai soggetti
obbligati all’adempimento pubblicitario.
A riprova di entrambe le condizioni, il
commercialista dovrà inserire nel quadro note
della pratica una dichiarazione di questo tenore:



Il firmatario Dr./Rag XXXX chiede l’iscrizione in forza
dell’art 31 commi 2 quater e 2 quinquies della legge
340/2000, e dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
445/2000:
di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione
della domanda nell’Ordine/Collegio della provincia di
XXX, numero XX;
di aver ricevuto specifico incarico da parte dei legali
rappresentanti/soggetti obbligati della società.
la conformità dei documenti allegati agli originali
detenuti dalla società.
Tale ultima dichiarazione di conformità ha
come oggetto esclusivo i soli bilanci di
esercizio e consolidati ed i documenti di cui
all’art. 2435 c.c.
Infatti questa nuova competenza attribuita ai
commercialisti in materia di attestazione della
conformità non può ritenersi estesa a tutti gli altri atti
societari soggetti ad iscrizione o deposito in quanto
l’art. 2- quinquies dell’art. 31 L. 340/2000, non riprende
la formulazione del primo capoverso che pertanto
riguarda esclusivamente i soli bilanci.
La legittimazione a presentare le domande e
denunce al Registro delle Imprese attribuita ai
commercialisti si aggiunge alle altre modalità
tecniche di presentazione delle istanza che
rimangono tutte ammissibili.
Il Commercialista è legittimato a:



presentare la domanda di deposito del bilancio e la
connessa domanda di iscrizione dell’elenco dei soci
(vedere in merito “Istruzioni campagna Bilanci 2004”
alla quale si rinvia);
presentare in qualità di unico firmatario digitale ogni
altra domanda o denuncia (anche al R.E.A.), salvo
quelle relative ad atti di provenienza notarile;
sottoscrivere con la propria firma digitale i documenti
allegati a fini meramente istruttori (come ad esempio i
verbali non notarili di nomina cariche sociali/decisione
soci o di conferimento di deleghe a membri dell’organo
amministrativo) senza alcuna attestazione di conformità
agli originali detenuti dalla società.
Il Commercialista non è legittimato a:






presentare domande di iscrizione o deposito
relative ad atti di provenienza notarile;
sottoscrivere con la propria firma digitale i
documenti elettronici portanti copia o
trascrizione degli atti di cui è prevista per legge
l’iscrizione o il deposito quali :
1) bilancio finale di liquidazione;
2) progetto di scissione ;
3) progetto di fusione;
4) situazione patrimoniale dei consorzi;


In tutti questi casi il commercialista potrà
procedere alla presentazione dell’istanza e
sottoscrivere i documenti con la propria firma
digitale, solo utilizzando il modello procura di
Unioncamere .
Per queste tipologie di pratiche il documento
elettronico portante l’atto da iscrivere può
essere prodotto solo con la sottoscrizione
digitale dei firmatari originali (liquidatore,
amministratore) o di un procuratore speciale
(procura Unioncamere) o nella forma di copia
attestata conforme da Notaio.
Sono pertanto valide ed ammissibili le seguenti
modalità di presentazione delle pratiche ciascuna
nel rispetto dei requisiti di forma che le sono
propri:
Dal notaio quale soggetto obbligato o
quale soggetto legittimato
Se ha rogato l’atto o autenticato le firme – ai
sensi dell’art. 31 L. 340/2000 o in qualità di
procuratore allo scopo incaricato dall’amministratore a mezzo di specifica procura.
Da un dottore commercialista, ragioniere o
perito commerciale
In luogo del soggetto obbligato, se allo scopo
incaricato dal soggetto obbligato/legittimato
secondo le modalità introdotte dalle integrazioni
all’art. 31 L.340/2000 precedentemente
considerate;
Da un procuratore
In luogo del soggetto obbligato, allo scopo
incaricato dall’amministratore a mezzo di
procura specifica ad acta (utilizzare anche il
modello della procura realizzato da
Unioncamere, allegato alla “Guida alla pratica
Telematica”).
Modello procura Unioncamere
Nessun soggetto obbligato è in possesso
di firma digitale e rilascia quindi procura
speciale all’intermediario
Modalità di presentazione:
I soggetti obbligati conferiscono procura speciale
all’intermediario (professionista).
Tale modello dovrà essere compilato con l’indicazione del:
 codice pratica (nel caso tale codice non sia indicato o risulti
difforme l’ufficio ne richiederà la sostituzione)
 il nominativo della persona nominata procuratore (riquadro
A)
 le firme autografe dei soggetti obbligati non possessori di smart
- card.



La distinta Fedra dovrà essere intestata
all’intermediario - procuratore speciale che
firmerà digitalmente il modello in qualità di
procuratore speciale.
Tutti i file allegati alla pratica saranno sottoscritti
digitalmente dal procuratore speciale.
Sottoscrivendo il modello procura i soggetti
obbligati
autorizzano
il
procuratore
all’esecuzione delle formalità pubblicitarie
correlate alla pratica senza ulteriore necessità di
compilazione dei quadri B, C e D.
Almeno un soggetto obbligato è in
possesso di firma digitale
Modalità di presentazione:
I soggetti obbligati non in possesso di smart - card
conferiscono procura speciale al soggetto obbligato
titolare di smart – card.
Tale modello dovrà essere compilato con
l’indicazione del:

codice pratica (nel caso in cui tale codice non sia indicato o
risulti difforme l’ufficio ne richiederà la sostituzione)

il nominativo della persona nominata procuratore
(riquadro A)

le firme autografe dei soggetti obbligati non possessori di
smart - card.

La distinta Fedra dovrà essere intestata al
soggetto obbligato - procuratore indicando la
carica che riveste nell’impresa e non quella di
procuratore speciale.

Tutti gli allegati saranno sottoscritti digitalmente
solo dal soggetto obbligato-procuratore.
Nel modello Riepilogo dovrà essere allegato il
file contenente solo il modello procura che
dovrà
essere
indicizzato
utilizzando
preferibilmente il codice tipo documento “99”
Altro documento.
Nel modello Riepilogo dovranno, inoltre, essere
allegati i documenti di identità dei soggetti che
hanno firmato autografamente il modello
procura utilizzando come codice tipo
documento il codice “E20”.
Nuovi codici tipo documento
In merito alle novità introdotte dalla nuova
versione Fedra 5.8 si segnala che è stato aggiunto
nel modello di riepilogo il codice tipo
documento 98 (codice interno).
Questo codice è da usare per quei file da allegare
ad una istanza ai soli fini istruttori (ad esempio
verbale del consiglio di amministrazione, verbale di
assemblea, modello com. 1 ecc.).

12 ORGANI SOCIALI IN CARICA
La riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003)
ha innovato il quadro normativo che disciplina i
sistemi di amministrazione e di controllo delle
società di capitali e delle cooperative.
Società per azioni
Le s.p.a. e, con certi limiti, le cooperative
possono adottare alternativamente tre modelli di
amministrazione e controllo:
 sistema tradizionale (che si applica in tutti i casi
in cui lo statuto non abbia diversamente
disposto);
 sistema dualistico
 sistema monistico.
Il sistema tradizionale


E’ articolato sulla coesistenza del consiglio di
amministrazione (o amministratore unico) e del
collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione, se lo statuto lo
prevede, può delegare proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi
componenti.
Il sistema dualistico


E’ basato su un consiglio di gestione e un consiglio di
sorveglianza.
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al
consiglio di gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Può
delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti.
Al consiglio di gestione si applicano, in linea generale, le
stesse disposizioni previste per il consiglio di
amministrazione nel sistema tradizionale ed è sempre
necessariamente un organo collegiale (diversamente dal
sistema tradizionale che ammette la nomina di un
organo unipersonale).



Il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni di
controllo che nel sistema tradizionale sono affidate al
collegio sindacale nonché alcune competenze
normalmente assegnate all’assemblea ordinaria dei soci
(es. l’approvazione del bilancio).
Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Diversamente dal sistema tradizionale il controllo
contabile è svolto unicamente da un revisore contabile
o da una società di revisione.
Il sistema monistico

L’amministrazione e il controllo sono esercitati
rispettivamente dal consiglio di amministrazione
e da un comitato costituito al suo interno
(comitato per il controllo sulla gestione).
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al
consiglio di amministrazione, cui si applicano le
regole previste nel sistema tradizionale per il
medesimo organo.

Almeno un terzo dei membri del consiglio di
amministrazione deve essere in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2399
c.c. per l’ineleggibilità e la decadenza dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione, una volta eletto,
nomina al proprio interno, fra i consiglieri in
possesso dei requisiti predetti, i componenti del
comitato per il controllo sulla gestione, a cui
spettano funzioni simili al collegio sindacale.



Il comitato è composto da amministratori in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo
statuto e dei citati requisiti di indipendenza stabiliti
dall’art. 2399 c.c., che non siano membri del comitato
esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o
particolari cariche e comunque non svolgano, anche di
mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa
o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il controllo contabile è attribuito ad un revisore
contabile o ad una società di revisione.
Società a responsabilità
limitata




Nelle s.r.l. salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’amministrazione spetta a uno o più soci.
Nel caso di una pluralità di amministratori, questi
costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia
l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione
sia affidata agli amministratori disgiuntamente o
congiuntamente.
Pertanto si possono avere le seguenti forme
amministrative:
Amministratore unico;
Consiglio di amministrazione;
Amministrazione disgiuntiva
La gestione della società è affidata a una pluralità
di soggetti che non agiscono collegialmente ma
individualmente. Nel caso di contrasto tra gli
amministratori si applicano le disposizioni
previste dall’art. 2257 c.c. per le società di
persone. Ciò significa che la maggioranza dei
soci, determinata secondo la parte attribuita a
ciascun socio negli utili, decide sull’eventuale
dissenso tra gli amministratori.
Amministrazione congiuntiva
La gestione della società è affidata a più
amministratori che decidono all’unanimità per il
compimento delle operazioni sociali. L’atto
costitutivo può stabilire, per determinate
operazioni, il consenso della maggioranza dei
soci, che si determina secondo il diritto di
partecipazione agli utili dei soci stessi, così come
disposto per le società di persone dall’art. 2258
c.c.
Controllo contabile
Per quanto concerne il controllo contabile l’atto
costitutivo può prevedere la nomina di un collegio
sindacale o di un revisore. La nomina del collegio è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni. E’ altresì
obbligatoria se per due esercizi consecutivi sono stati
superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art.
2435-bis c.c. L’obbligo cessa se, per due esercizi
consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.
Società cooperative


Nelle società cooperative la struttura organizzativa
dell’organo gestorio può essere modellata sulla base dei
sistemi previsti per le s.p.a., con degli specifici
adattamenti e limiti indicati dall’art. 2544 c.c.
Si precisa che alle società cooperative costituite con tre
soci, persone fisiche, si applicano le disposizioni relative
alle società a responsabilità limitata.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi
previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c.
(obbligo del collegio nelle s.r.l.) nonché nel caso in cui
la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.
Si precisa che a seguito della riforma del diritto
societario le piccole società cooperative non
sono previste dal codice e pertanto quelle
esistenti dovranno trasformarsi entro il
01/01/2005.
Sindaci e revisori contabili

Ai sensi dell’art. 2397 c.c. almeno un membro effettivo
ed uno supplente del collegio sindacale devono essere
iscritti nel registro dei revisori contabili.

I restanti membri se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministero di Giustizia (in
fase di emanazione), o fra professori universitari di
ruolo in materie economiche e giuridiche.
Per quanto concerne il controllo
contabile, si possono verificare tre casi:



Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
il controllo contabile è esercitato da una società di
revisione contabile;
Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di
rischio ed è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato, il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione contabile o da un revisore contabile;
Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di
rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato, lo statuto societario può delegare il
controllo contabile al collegio sindacale.
Le predette disposizioni si applicano soltanto al
collegio sindacale esonerato da controlli di tipo
contabile, in quanto, in assenza di un revisore
esterno (come nelle società non quotate o senza
azioni diffuse e non tenute alla redazione del
bilancio consolidato), il controllo contabile è
esercitato dal collegio sindacale, che deve essere
costituito da revisori contabili tutti iscritti
nell’apposito registro.



Nel caso la società abbia adottato il sistema
dualistico almeno un componente effettivo del
consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Nel caso la società abbia adottato il sistema
monistico almeno uno dei componenti del
comitato per il controllo sulla gestione deve
essere scelto tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
Il revisore o la società incaricata del controllo
contabile devono essere iscritti nel registro dei
revisori contabili.
13 Organi sociali in carica


Per quanto riguarda la compilazione del quadro 13 deve
essere utilizzato unicamente nel caso in cui varino gli
organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio
di amministrazione si passa ad un amministratore unico,
oppure viene modificato il numero dei membri del
consiglio di amministrazione).
Va indicata la data di variazione dell’organo sociale, il
codice del nuovo organo sociale, il numero dei
componenti in carica e la durata.
Sistema di amministrazione adottato
Occorre indicare il nuovo sistema di
amministrazione adottato.
Le s.p.a. e le cooperative possono adottare in
alternativa il sistema:
 Tradizionale
 Monistico
 Dualistico
Le s.r.l. possono adottare il sistema del:
 Amministratore unico
 Consiglio di amministrazione (pluripersonale
collegiale)
 Amministrazione pluripersonale individuale
disgiuntiva
 Amministrazione pluripersonale individuale
congiuntiva
20/ALTRE MODIFICHE STATUTARIE –
ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
Va utilizzato per la presentazione di quegli atti,
per i quali è obbligatorio il deposito presso il
registro delle imprese e per i quali non vi è un
riquadro specifico. Ad esempio per la
comunicazione al registro delle imprese che le
società sono tenute ad effettuare indicando i
soggetti che esercitano attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.
In questo caso occorre sempre compilare il modello
intercalare S, riquadro “gruppi societari”, nel quale
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto o
dei soggetti che esercitano l’attività di direzione e
coordinamento.
N.B Si ricorda di compilare la biffa per la richiesta di
iscrizione
nell’apposita sezione speciale.
La compilazione del campo può risultare necessaria in
funzioni di particolari esigenze pubblicitarie.
24/STRUMENTI FINANZIARI



Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono
comunicare al registro delle imprese l’emissione di uno o più
strumenti finanziari.
Nel primo campo (relativo alla data) deve essere
obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione.
Nel campo relativo al “tipo strumento”, deve essere
obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di strumento
finanziario previsto: vedi Tabella.
Nel campo relativo a “descrizione strumento” deve essere
obbligatoriamente descritto lo strumento finanziario adottato,
specificandone le caratteristiche, le modalità di emissione e
circolazione delle azioni; le condizioni di emissione e le modalità
di rimborso dei titoli di debito.
25/PATRIMONIO DESTINATO A
SPECIFICO AFFARE




Questo riquadro va compilato dalle società di capitali che devono
comunicare al registro delle imprese la costituzione di uno o più
patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Nel primo campo (relativo alla data) deve essere
obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione.
Nel campo relativo al “tipo patrimonio”, deve essere
obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patrimonio
previsto: vedi Tabella.
Nel campo relativo a “descrizione patrimonio” deve essere
obbligatoriamente descritto il contenuto richiesto dall’art. 2247
ter c.c.(affare al quale è destinato il patrimonio, beni e rapporti giuridici
compresi nel patrimonio, piano economico finanziario, eventuali apporti di
terzi ecc.)
Quando contestualmente alla costituzione del
patrimonio destinato, si rende necessaria la nomina di
una società di revisione per il controllo contabile
sull’andamento dell’affare, occorre compilare il relativo
campo presente nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI.
26/PATTI PARASOCIALI
Questo riquadro va compilato solo dalle società per
azioni quotate (il termine di presentazione è di 15 giorni
dalla stipulazione art. 122 d. lgs. n.58/98 TUF) e da
quelle che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio (art. 2341 bis non è
previsto temine per la presentazione).
Ai sensi del 2341 ter le società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono
essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di
ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta
nel verbale e questo deve essere depositato presso
l’ufficio del registro delle imprese.
Nel primo campo (relativo alla data) deve essere
obbligatoriamente indicata:
 Per i patti parasociali depositati dalle società quotate, la
data di adozione del patto;
 Per i patti parasociali depositati dalle società non
quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, la data dell’assemblea nella quale è stata
trascritta la dichiarazione relativa al patto.
 Nel campo relativo al “tipo patto”, deve essere
obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di
patto parasociale: vedi Tabella.
 Il campo relativo a “descrizione patto” deve essere
utilizzato per l’eventuale descrizione del contenuto del
patto parasociale depositato.
Novità introdotte nel modello S3



Riq. 19 Revoca della liquidazione.
Nuova biffa "con effetto esecutivo": da vistare
quando sussiste il consenso dei creditori della
società o il pagamento di quelli che non hanno
dato il loro consenso.
In mancanza, la revoca della liquidazione avrà
effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel
registro delle imprese della relativa deliberazione
(art.2487 ter).
Iscrizione organo amministrativo a
seguito della revoca della
liquidazione


Se la revoca della liquidazione ha effetto
immediato al modello S3 dovrà essere aggiunto
il modello S2 e gli intercalari P per l’iscrizione
dell’organo amministrativo.
Se la revoca non ha effetto immediato trascorsi
i termini di legge dall’iscrizione nel R.I. dovrà
essere presentato il modello S2 e gli intercalari p
per l’iscrizione dell’organo amministrativo.



S3 Riq. 6 Istanza di cancellazione.
Nuova biffa: "Dispositivo della sentenza di
nullità".
La riforma ha introdotto una nuova
disposizione che prevede:"Il dispositivo della
sentenza che dichiara la nullità deve essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei
liquidatori nominati ai sensi del quarto comma,
nel registro delle imprese".(art. 2332, ultimo
comma).
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
SOCIO UNICO S.P.A.




Modello S2 con modelli intercalare “S” e “P”
(questo ultimo per i dati identificativi del socio
unico)se il socio unico coincide con soggetto
già presente in visura (ad es. amministratore) si
aggiunge alla carica già presente la qualifica di
socio unico.
Nel modello S2 inserire la forma giuridica S.P.A.
a socio unico.
Bollo Euro 41,32
Diritti di segreteria Euro 77
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
SOCIO UNICO S.P.A.

Soggetto obbligato alla comunicazione è
l’amministratore o in alternativa il socio unico o
colui che cessa di essere tale (come già accadeva
per le S.R.L.).

L’istanza deve essere presentata entro trenta
giorni dall’iscrizione a libro soci.

Codice atto A25
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Corso per i notai ASFI 31/03/2004