“Poste Italiane. Spedizione in A.p. 45% - art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 - D.C./D.C.I. Torino - n. 1/2008” 2 0 0 8 sommario 2 L’Editoriale ... del Presidente 4 Scuola di specializzazione in ortognatodonzia in Italia: oggi e domani 7 L’implantologia dentale vietata agli specialisti 19 Dai Congressi 22 24 27 Udine 17|11|07 San Martino si Castrozza 26|01|08 Milano 09|02|08 Modena 28-29|03|08 maxillo facciali 9 “Il giusto prezzo” 2 14 Circolare n. 1/2008 17 Circolare n. 2/2008 pagamenti con assegni e contanti 29 Notizie Flash 30 A domanda Risposta 35 Prossimo appuntamento 36 Sauvignon blanc: vitigno internazionale ormai integrato nel nostro territorio 17 Parcelle in contanti, limite a 500 Euro 38 Unipol Assicurazioni 18 Novità nel campo dell’E.C.M 39 Domanda di iscrizione al S.U.S.O. L ’ Editoriale … del Presidente Anno VII - n. 1 2008 SUSO news Notiziario trimestrale d’informazione del Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia SUSO L.go Re Umberto, 104 - 10128 TORINO Tel. 011.50.28.20 - Fax 011.50.31.53 e-mail: [email protected] www.suso.it COMITATO DI REDAZIONE - Dott. Paolo Picchioni Presidente S.U.S.O. - Prof. Pietro Bracco Vicepresidente S.U.S.O. - Avv. Roberto Longhin Consulente legale S.U.S.O. - Dott. Pasquale Venneri Capo Ufficio Stampa S.U.S.O. Pubblicità SGI srl - Via Pomaro, 3 - 10136 Torino Tel. 011.35.99.08 / 32.90.702 Fax 011.32.90.679 e-mail: [email protected] Progetto e Realizzazione Grafica Stampa Pozzo Gros Monti editore - Moncalieri (TO) Redatto il 16|06|2008 2 Il S.U.S.O. e i cambiamenti della nostra professione l mondo dell’Odontoiatria è andato progressivamente cambiando negli ultimi 20 anni e di conseguenza l’Ortodonzia ne ha seguito l’evoluzione in pari misura. Dobbiamo però constatare con amarezza come la gran parte di questi cambiamenti siano stati in senso peggiorativo per quanto riguarda la nostra professione e che purtroppo anche le previsioni per il futuro non inducano all’ottimismo. Possiamo infatti osservare come nell’ultimo periodo vi sia stato un continuo aumento degli operatori del settore ortodontico, al di sopra delle richieste del mercato, che ha portato ormai il numero dei sanitari, se rapportato al numero dei pazienti, considerevolmente al di sopra della media europea. Questa situazione è stata in parte enfatizzata dai mass-media che hanno indicato nella professione odontoiatrica un “porto sicuro” per pochi eletti, destinati ad un lavoro certo ed a futuri lauti guadagni. Al contrario il continuo e progressivo aumento delle spese di esercizio e della burocrazia e l’eccessivo carico fiscale hanno provocato un abnorme incremento dei costi di gestione delle strutture odontoiatriche ed ortodontiche, con la conseguente impossibilità da parte delle classi più giovani di essere in grado di gestire strutture autonome, se non andando incontro ad un notevole rischio economico. Questa situazione ha determinato un considerevole aumento di soggetti che operano solo in regime di consulenza, creando di fatto una serie di problematiche all’esercizio della libera professione, in quanto molto spesso la figura del consulente può essere condizionata dalle decisioni del titolare dello studio professionale all’interno del quale svolge il suo operato. Inoltre i Governi che si sono succeduti in questi anni, invece che incentivare la libera professione, hanno legiferato in maniera quasi sempre punitiva nei confronti del professionista, creando una situazione per molti difficilmente sostenibile. Se la maggiore concorrenza e l’aumento dei costi di esercizio, associati alla crisi economica che da parecchi anni affligge il nostro Paese, soprattutto dopo l’introduzione dell’euro che di fatto ha ridotto il potere di acquisto delle famiglie, hanno influito negativamente sui bilanci degli studi professionali autonomi in essere, tanto che molti soggetti hanno preferito addirittura interrompere l’attività, “l’esercito” dei consulenti, che rappresenta oggi la I maggioranza, risulta essere sicuramente l’anello più debole della catena degli operatori del nostro settore. Si tratta infatti di professionisti che operano in regime di grande precarietà, in quanto in ogni momento e con qualunque pretesto possono vedere interrotto il loro rapporto di lavoro e, non avendo nessuna autonomia, non sono neppure in grado di continuare a seguire i pazienti che hanno in trattamento. È una problematica molto seria, in quanto in taluni casi, essendo la consulenza la sola fonte di reddito dell’operatore, una interruzione della stessa può creare a questa figura gravi difficoltà di carattere economico. Il problema è soprattutto sentito dai giovani che si affacciano ora alla professione, in quanto le possibilità sono sempre minori e la necessità di lavorare li costringe spesso a scelte affrettate e mal ponderate. Tra le altre cose assistiamo oggi anche in Italia, e soprattutto nel settore odontoiatrico, all’affacciarsi sul ”mercato” della professione di catene di studi gestiti in franchising da investitori che nulla hanno a che vedere con il mondo della Medicina, ma hanno invece come solo ed unico scopo “il loro business”. Queste strutture tendono infatti ad assumere giovani neo laureati in cerca di lavoro come consulenti, disponibili ad essere sottopagati pur di cominciare a guadagnare. In questa situazione il rapporto medico paziente da rapporto di fiducia viene svilito ad un mero commercio ed il risultato finale viene ad essere a discapito sia del sanitario che del paziente. Il nostro Sindacato deve cercare di vigilare su questo tipo di rapporti di lavoro con la massima attenzione allo scopo di evitare forme di sfruttamento della categoria con la scusante di aprire il mercato alla concorrenza e di calmierare così i compensi. È quindi necessario attivarsi con tutti gli altri Sindacati dell’area odontoiatrica per arginare i tentativi di “commercializzazione” della nostra professione con la scusa da parte del legislatore di fare una liberalizzazione con il fine di stimolare la concorrenza. È inoltre necessario, data l’entità del fenomeno, elaborare delle normative certe sul regime di consulen- za, allo scopo di tutelare la figura di questi operatori e fare chiarezza su una materia ancora molto nebulosa e piena di contraddizioni. Sono sicuro che una regolamentazione dell’attività svolta in regime di consulenza, messa a punto dai legali e fiscalisti dei Sindacati dell’area odontoiatrica e ortodontica, possa contribuire sia a salvaguardare i diritti di questa figura, ma anche soprattutto a tranquillizzare gli studi professionali autonomi con attività limitata all’Ortodonzia che ritengono di essere oggetto di concorrenza sleale da parte di strutture multifunzionali. È un fatto indubbio che soltanto attivando un confronto sereno e costruttivo tra tutti i soggetti che operano nel settore ortodontico sia possibile migliorare la qualità del mondo del lavoro all’interno del quale siamo inseriti. Le divisioni per interessi di parte non fanno altro che alimentare le speranze di tutti coloro che remano contro la libera professione per interessi personali o con finalità di lucro, all’interno di un ambito che dovrebbe invece essere protetto dalle istituzioni per la delicatezza della materia e dei compiti che deve assolvere. Sarà cura del nostro sindacato sviluppare un ampio confronto all’interno della categoria e sicuramente le problematiche legate all’attività in consulenza saranno tra i temi trattati nell’ambito del “I Forum” nazionale sulla professione di ortodontista che, organizzato dal S.U.S.O., si svolgerà a Rimini nella giornata di Venerdì 26 e Sabato 27 Settembre 2008 e di cui troverai un’ampia informazione all’interno del giornale. Anche in questa occasione il S.U.S.O., come nel passato, dimostrerà il suo stretto legame con tutti i professionisti del nostro settore e con le tematiche che li coinvolgono quotidianamente. Arrivederci a Rimini. Il Presidente Paolo PICCHIONI 3 O S S E R VA T O R I O N O R M A T I VO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA IN ITALIA: OGGI E DOMANI V Vogliamo parlare delle scuole di ortodonzia, ma soprattutto della possibilità per gli specialisti in ortodonzia di esercitare in Italia, come in Europa. Per quello che riguarda il nostro paese non è certo difficile per gli ortodontisti esercitare la loro specialità, da un punto di vista legale, poiché sono coloro i quali sono maggiormente titolati per trattare l'ortognatodonzia, mentre così non è per loro, nel resto dell'Europa e del mondo. Per quello che riguarda l'Unione Europea è chiaro che vi è il diritto di circolazione dello specializzato, come odontoiatra e come specialista in ortodonzia, essendo stato riconosciuto il titolo di specialista in Europa sin dal 2004. Ma noi vogliamo sottolineare alcuni aspetti positivi e altri aspetti negativi, circa la "libera" circolazione degli odontoiatri, specialisti in ortognatodonzia. Paesi U.E. 4 Teoricamente, secondo la legge sulla libera stabilizzazione in qualsiasi stato, dei cittadini europei, è possibile, per uno specialista, stabilire la propria residenza dove egli crede. Non dobbiamo però far l'errore di credere che, quando andiamo a stabilirci in un qualsiasi paese europeo, si possa esercitare, in quel paese, la specialità in ortognatodonzia da subito, senza dover sottostare a regolamenti locali assai complessi. Vogliamo ricordare quanto è accaduto alla nostra specialista L.N. quando è andata a Parigi per lavorare come odontoiatra specialista in ortodonzia, non le è stato concesso, se non sotto la condizione di lavorare per almeno due anni, esercitando la professione presso lo studio di colleghi parigini, come apprendista. Abbiamo in mente quanto successo a Paesi candidati all’U.E. un'altra nostra specialista (B.L.), che ha deciso di trasferirsi a Londra prima del 2004, là dove le è stato offerto di lavorare come infermiera, non essendo possibile riconoscerle, se non con almeno due anni di esercizio, presso un collega britannico, il titolo di odontoiatra specialista. Prendiamo ancora l'esempio di L.G. che, trasferitosi a Londra, non ha potuto lavorare se non dopo 18 mesi di frequenza in uno studio locale, ciò che gli è stato possibile solo in quanto appartenente a famiglia notevolmente abbiente. Quindi il nostro pensiero, o meglio il nostro intervento, è mirato a sollecitare le rappresentanze degli Ordini dei Medici in primo luogo, e delle associazioni e dei sindacati di categoria, a esperire tutte le possibili vie per fare in modo che il titolo di specialista italiano sia riconosciuto, quindi dia la possibilità, "sic et simpliciter", nel rispetto delle regole della nell'Unione Europea, probabilmente, non è ancora professione locale, di praticare in qualsiasi paese ragionevolmente conveniente. europeo. In occasione dell'avvento del nuovo statuto delle Riteniamo questo argomento molto importante, scuole di specialità e del nuovo regolamento potresoprattutto perché l'Unione Europea si sta estendenmo essere più vicini all'Europa, e qualche giovane do notevolmente, e quindi anche per gli stranieri potrà considerare una possibilità quella di andare a comunitari che vengano a stabilirsi in Italia, si stabilirsi in altri Paesi, anche perché il destino dei dovrebbero stabilire delle regole che possano essegiovani è quello di frequentarsi e unirsi, anche fra re gestite dagli Ordini, per evitare che, alla pletora cittadini di diversi paesi dell'Unione, e non soltanto. di specialisti e/o esclusivisti e/o "aventi diritto", si Certo è che, noi italiani dobbiamo darci delle regoaggiunga un numero di specialisti che non può le, "erga omnes", cioé che valgano anche per gli essere assorbito in un mercato nel quale gli addetti immigrati extracomunitari e per i cittadini europei sono notoriamente in eccesso. che decidano di stabilirsi in Italia per esercitare la Non accenniamo neanche a quello che può succeprofessione e/o la specialità. dere ad uno specialista in ortodonzia che voglia L'accesso disordinato e arbitrario di odontoiatri in andare a stabilirsi in uno stato extraeuropeo per Italia, ciò che non avviene in alcun altro paese al esercitare l'ortodonzia, perché di questo abbiamo mondo significa, in buona sostanza, favorire il pregià scritto sul giornale del S.U.S.O., in un articolo stanomismo e il reperimento di manodopera odonspecifico sull'argomento. Fortunatamente gli italiani toiatrica a basso costo e troppe volte scadente. che vogliano andare a lavorare all'estero, in Europa, Non dobbiamo dimenticarci infine che gli italiani sono ben pochi, perché in Italia possono esercitare sono notoriamente esterofili. più "agevolmente". Basta un cognome che non sia italiano, il più possiQuindi, a nostro parere, è da temersi un afflusso bile esotico, di un professionista per attirare subito improvviso e numeroso di specialisti europei, ciò che l'attenzione del paziente italiano. sino ad ora non è avvenuto, anche perché esercitaL'osteopata deve essere francese, meglio se svizzere in paesi come la Romania, la Polonia, l'Ungheria, ro, e poi se è canadese dobbiamo provarlo almela Cecoslovacchia, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia no una volta. e negli altri Paesi che sono in procinto di entrare 5 Il dentista se è olandese rappresenta il meglio, anche se ti rende edentulo e ti costruisce una protesi totale con un metodo originale che ti riempie la bocca di papillomi. Se il protesista è francese, austriaco, croato, è il migliore perché solo lui sa farti una bella chiostra di denti belli bianchi e fissi, con una sola impronta, senza fare alcuna prova di congruenza delle fusioni in metallo. Naturalmente solo gli ortodontisti non italiani sono quelli che sanno fare i trattamenti in minor tempo e meglio: loro sì che sanno il tempo necessario per il riassorbimento e la rigenerazione di nuovo osso, come anche la percentuale di rizolisi causata da un movimento ortodontico. Loro costano di meno e fanno sempre una documentazione adeguata. Se l'assicurazione dell'ortodontista col nome esotico, non assicura il cittadino di altro paese e se qualsiasi procedimento e/o giudizio per un un risarcimento è fatto nella lingua dell'odontoiatra è del tutto trascurabile. Insomma, ci pare giunto il momento di chiarire come deve essere regolamentata tutta la materia, almeno come in quei paesi dove, più o meno giustamente, i miei allievi hanno dovuto percorrere un percorso professionale alquanto tortuoso. Curio DENTATO QUOTA ASSOCIATIVA S.U.S.O. - EURO 130,00 SCADENZA 31|01|2008 MODALITÀ DI PAGAMENTO - Vaglia postale intestato al S.U.S.O. Sindacato Largo Re Umberto 104, 10128 Torino - bonifico bancario BANCA INTESASANPAOLO AG. 26 - TORINO IBAN IT38 M 030 69 01 026 1 0000 0007 765 IBAN obbligatorio dal 1° Genn. 2008 - Assegno bancario non trasferibile e barrato intestato al S.U.S.O. - Autorizzazione permanente di addebito (RID) prelievo automatico (Richiedere modulo in Segreteria). Caro Socio, la Direzione ci segnala che il mancato rinnovo della quota farà gravare sugli altri colleghi il costo di questa spedizione. Il S.U.S.O. vorrebbe poter continuare ad inviare gratuitamente a tutti la propria rivista ma i suoi costi non lo consentono. Ti comunichiamo pertanto che senza il rinnovo della quota non potremo più inviarti Susonews che intende mantenersi libera espressione della voce degli ortodontisti e vive soprattutto con il contributo delle quote associative. Il Tesoriere 6 La Redazione O S S E R VA T O R I O N O R M A T I VO L’IMPLANTOLOGIA DENTALE VIETATA AGLI SPECIALISTI MAXILLO FACCIALI N Niente implantologia dentale per i chirurghi maxillo-facciali. È questa la sintesi del parere a firma del Direttore Generale diramato il 14 marzo 2008 dal Ministero della Salute in risposta allo specifico quesito dell’Ordine professionale di Siracusa. Poche righe motivate con il richiamo alle direttive 78/686 e 78/687 CEE, oggi abrogate, secondo le quali ai medici chirurghi, specialisti o meno che essi siano, non è più consentito esercitare l’odontoiatria e siccome l’implantologia dentale è una metodica di riabilitazione odontoiatrica il suo esercizio è appannaggio di competenze specifiche dell’odontoiatra. Apparentemente ineccepibile nella sua costruzione, il parere sembra aver perso un’occasione per fare chiarezza su quale sia il confine professionale degli interventi chirurgici e fin dove possano spingersi quando interessino l’apparato stomatognatico. A giudicare dalla situazione oggettiva dei nostri ospedali, nessuno si è ancora sentito di contestare il bisturi di un chirurgo maxillo-facciale chiamato ad un intervento demolitorio per la rimozione di un carcinoma solo perché interessa la bocca o le mascelle, né si è mai sentito contestare un intervento di avanzamento di un mascellare per una riabilitazione ortognatodontica solo perché attinente ai denti. Siccome la coscienza professionale, come la prassi operatoria non fanno testo, riteniamo spendere alcune considerazioni che consentono una diversa lettura delle disposizioni che hanno portato al niet ministeriale. Il punto nodale è infatti quello di individuare quale sia il confine dell’atto chirurgico quando interessa il distretto della bocca che non consta sia stato sottratto alle competenze della professione chirurgica, almeno a giudicare dal tenore dell’art. 2 della legge 409 del 1985 che regola la professione odontoiatrica. La norma consente infatti di rilevare all’interprete come il legislatore, nel definire l’oggetto della professione odontoiatrica, faccia riferimento all’ambito delle “attività” e non anche dei singoli atti; ma soprattutto non si esprima in termini di esclusività se non per le attività di diagnosi, terapia, prevenzione e riabilitazione delle malattie e anomalie della bocca e dei denti. L’oggetto dell’attività dell’odontoiatra, attenendo alla diagnosi e terapia, alla preven- zione e riabilitazione delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle, porta ad individuare il confine tra le due professioni nella funzione e nella finalità del singolo atto praticabile nel distretto oromaxillo-facciale. Quando questo sostanzi ex se una cura delle malattie dei denti, una riabilitazione delle disfunzioni dell’apparato masticatorio ovvero implichi a monte una diagnosi di una patologia odontoiatrica esso sarà riservato alla professione odontoiatrica, mentre quando esso concretizzi un atto di specifica autonomia funzionale (anche se ulteriormente sviluppante), potrà ritenersi anche dal medico chirurgo (come esemplificativamente la cura di un’infenzione alla bocca, il rialzo di un seno mascellare, il livellamento di una cresta alveolare, una demolizione mandibolare per la rimozione di un tumore). L’individuata linea di confine tra le due professioni ed in particolare di quello degli interventi chirurgici che interessano l’apparato stomatognatico può essere data una risposta positiva al quesito relativo alla esecuzione degli impianti da parte di un chirurgo maxillo facciale nei seguenti termini: la sua legittimazione può ritenersi consentita nei limiti in cui essa si sostanzi in un mero atto chirurgico, senza sconfinamenti in ambito odontoiatrico. Ciò potrà dirsi possibile nella misura in cui l’atto chirurgico di esecuzione degli impianti non presupponga alcuna valutazione né della finalità dell’innesto delle viti, né della loro funzione, rimanendo l’intervento confinato in un mero atto chirurgico. Essendo però scarsamente ipotizzabile che un impianto non sia finalizzato ad una riabilitazione protesica, perché il confine tra le due professioni non sia violato e l’esecuzione di un intervento di implantologia da parte di uno specialista in chirurgia maxillo facciale rimanga proprio dell’area chirurgica, si rende necessario a monte che la diagnosi e la terapia siano pianificate dall’odontoiatra. L’intervento di implantologia praticato dal chirurgo maxillo facciale potrà dunque ritenersi legittimo intanto quando rimanga un intervento squisitamente medico-chirurgo ovvero costituisca un atto dotato di specifica autonomia funzionale e qualora si tratti 7 di implantologia dentale connessa alla riabilitazione dell’apparato stomatognatico che esso sia delegato dall’odontoiatra, cui compete la necessaria attività di diagnosi e di pianificazione ed esecuzione della terapia odontoiatrica di cui l’intervento chirurgico di impianto costituisce una fase autonoma. Il rispettabile parere ministeriale merita dunque un’attenta riflessione, anche perché non avendo valore vincolante esso è destinato a diventare strumento di nuove guerre fratricide di cui né l’odontoiatria, né la chirurgia maxillo facciale hanno bisogno. Odontoiatria e chirurgia maxillo facciale possono infatti continuare a condividere sinergie per la miglior salute orale del cittadino. Roberto LONGHIN 8 “IL GIUSTO PREZZO” 2 N Nei vari “Nomenclatori – Tariffari” presenti (Ministero- Ordine- Enti- Assicurazioni…), l’entità dei minimi tariffari e dei rimborsi economici previsti per i trattamenti ortodontici vengono stabiliti secondo suddivisioni quantomeno imbarazzanti: Anomalie di classe I-II-III e/o Uso di apparecchiature fisse o mobili. Noi ben sappiamo invece, nella pratica quotidiana, quante tipologie di malocclusioni dobbiamo affrontare analizzando i casi secondo i piani sagittale, frontale e verticale, a loro volta complicati da disallineamenti, dislivellamenti, carenze spazio, affollamenti, diastemi, agenesie, rotazioni, inclusioni e altro, il tutto senza dimenticare matrice funzionale, igiene orale, problemi paradontali, collaborazione e, ultimo, ma non ultimo, la contenzione. Fattori questi che noi valutiamo molto attentamente in fase diagnostica e che portano di conseguenza a pianificare gli obiettivi, i mezzi e i tempi del trattamento con determinazione del “grado di difficoltà del caso”. A livello internazionale, per interventi erogati dalla Sanità pubblica o in regime di convenzione o coperti da enti assicurativi o privati, viene seguita la classificazione IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) che è così stilata: 9 È anche previsto un indice estetico dello IOTN eseguito con testi di fotografie in base alle quali si distinguono 10 gruppi : Malocclusioni e anomalie dentofacciali nella società contemporanea. Esempi di test con fotografie per l’indice estetico dello IOTN. Il punteggio deriva dalla risposta del paziente alla “serie di fotografie rappresentanti diversi quadri di occlusioni dentali dalle più armoniche (numero 1), a quelle più alterate rispetto alla norma (numero 10). Dove classificheresti i tuoi denti secondo questa gradazione?”. I gradi dall’8 al 10 sono quelli che hanno una effettiva necessità di trattamento, quelli dal 5 al 7 sono al limite, con un bisogno moderato di trattamento, i gradi dall’1 al 4 sono i casi con minore o addirittura nessuna necessità di trattamento. Personalmente, nella pratica quotidiana di libero professionista puro, classifico i trattamenti in tre gruppi principali: Grado di difficoltà 1 Grado di difficoltà 2 Grado di difficoltà 3 10 12 - 18 mesi 24 - 30 mesi 30 - 36 mesi È quindi il tempo, inteso come impegno, il parametro principale per la determinazione del costo di un trattamento ortodontico. E quando parliamo di tempo, parliamo sia di durata della terapia sia di durata e numero dei singoli appuntamenti. Altra importante valutazione da fare è in relazione all’età del paziente che ci apprestiamo a trattare in base alla quale, sempre nella mia pratica quotidiana, individuo tre fasi di intervento: 1. Fase Pre-Intercettiva: trattamento in età molto precoce (4-6 anni) in cui è assolutamente necessario intervenire per risolvere importanti problemi occlusali e/o scheletrici (asimmetria-morsi incrociati laterali e/o anteriori – morsi aperti/coperti …). 2. Fase Intercettiva: età 6-12 anni in cui si devono correggere difetti scheletrici, occlusali e/o dentali. 3. Fase completa o finale: età dai 12 anni in su, periodo in cui si possono correggere problemi prettamente dentali di allineamento, livellamento e occlusioni o scheletrici anche, al raggiungimento della maggiore età, con l’ausilio della chirurgia maxillo-facciale. Le fasi possono risultare determinanti da sole ma normalmente, con periodi più o meno ampi di sospensione, sono consecutive l’una all’altra fino al raggiungimento del risultato prospettato. L’abbinamento Fase di trattamento e Grado di Difficoltà, ci permetterà di individuare, caso per caso e non basandosi su aride classificazioni standardizzate, il giusto percorso terapeutico. Quantità e tipologia degli apparecchi da utilizzare e la necessità di eventuali interventi particolari, serviranno a completare il quadro per la presentazione, al paziente, del giusto preventivo di spesa. Prendiamo ora in considerazione, dopo queste introduttive ed indispensabili premesse, due casi medi, quindi Grado di Difficoltà 2, della durata di 24 mesi, uno con apparecchio fisso ed uno con apparecchio mobile, sempre basandoci, come parametro di riferimento, sui costi di gestione analizzati dal S.U.S.O. nei numeri precedenti. (Vedi tabella 1 e 2 a pagina 12 e 13) 11 TABELLA1 Trattamento caso Grado di difficoltà 2 con apparecchio fisso Tempo 24 mesi circa + contenzione Tipologia di appuntamento Tempo x appunt. Numero appunt. Tempo libero 1) Prova bande + impronte per apparecchio palatale di espansione e/o ancoraggio (Quad Helix, Bi Helix, Barra Transpalatale, Espansore rapido) 30 min. 1 30 min. 2) Prova, attivazione e cementazione apparecchio palatale. Istruzioni, raccomandazioni, igiene orale.Foto 30 min. 1 30 min. 3) Applicazione apparecchio multibrackets sulle due arcate con inserimento 1° arco di livellamento e allineamento.Foto 45 min. 2 90 min. 4) Lezione e controllo igiene orale. Applicazione fluoro 30 min. 4 120 min. 5) Sedute di rieducazione funzionale (deglutizione-fonazione) 30 min. 4 120 min. 6) Controllo, attivazioni, cambio archi, SOS. Foto 30 min. 18 540 min. 7) Raccolta dati (Rx, impronte, foto) per tracciato di controllo dopo il primo anno di terapia e a fine trattamento 30 min. 2 60 min. 8) Preparazione tracciati di sovrapposizione intermedia e finale 30 min. 2 60 min. 9) Discussione con paziente e/o genitori dell’andamento o dei risultati della terapia 20 min. 2 40 min. 10) Rimozione apparecchio + pulizia e lucidatura denti + presa impronte per contenzione - Foto 30 min. 1 30 min. 11) Consegna apparecchio di contenzione. Istruzioni, motivazioni. Foto 20 min. 1 20 min. 12) Controlli periodici in corso di contenzione. Motivazione. Foto 20 min. 6 120 min. Totale 44 1.260 min. Tornando ai nostri costi di gestione, abbiamo 1260 min.: 60 = 21 h. 21h. x 93 € [costi fissi + guadagno del professionista (€ 83.000,00 lordi/anno)] = € 1.953,00 + € 308,00 [44 appuntamenti x € 7 (costi variabili)] + € 300,00 (laboratorio) + € 800,00 (materiale ortodontico) = € 3.361,00 + € 240,00 (igienista e Logopedista) = € 3.600,00. 12 TABELLA 2 Trattamento Intercettivo con Apparecchio mobile Grado di Difficoltà 2 Tempo 24 mesi Tipologia di appuntamento Tempo x appunt. Numero appunt. 1) Rilevazione impronte per costruzione apparecchio 20 min. 1 20 min. 2) Consegna apparecchio: Istruzioni e motivazione 30 min. 1 30 min. 3) Lezione e controllo igiene orale Applicazione Fluoro 30 min. 4 120 min. 4) Sedute di rieducazione Logopedica 30 min. 4 120 min. 5) Controllo-Attivazione apparecchio SOS - Foto 20 min. 24 480 min. 6) Raccolta dati (Rx-impronte-foto) per tracciato di controllo dopo il primo anno di terapia e a fine trattamento intercettivo 30 min. 2 60 min. 7) Preparazione tracciati di sovrapposizione intermedi e finale 60 min. 2 120 min. 8) Discussione con paziente e/o genitori dell’andamento o dei risultati della terapia 30 min. 2 60 min. Totale In questo caso 1.010 min. x 60 = 17 h x 93 € 40 appuntamenti x 7 € Costi laboratorio (apparecchi, modifiche, riparazioni) Costi di materiale (impronte-Foto-Rx) Igienista e Logopedista 40 Tempo libero 1.010 min. = = 1.581,00 € 280,00 € = 600,00 € = = 200,00 € 240,00 € -------------2.901,00 € Come più volte sottolineato, questi “prezzi” possono variare in base a tanti fattori, dall’ubicazione geografica e dalla tipologia dello studio, alla qualifica e all’esperienza del professionista, ma il rispetto delle leggi e delle norme igienico-sanitarie, l’accuratezza diagnostica e terapeutica, il continuo aggiornamento scientifico richiedono uno sforzo notevole ma sono l’unica forma di garanzia per coloro che affidano nelle nostre mani la loro salute occluso-funzionale o quella dei loro figli. William MANUZZI Pio Cesare HERTEL 13 O S S E R VA T O R I O FISCALE CIRCOLARE N. 1/2008 L La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali introdotte dalle recenti disposizioni normative di possibile loro interesse. Detrazioni e nuove agevolazioni ICI È prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione ICI pari all’1,33 per mille della base imponibile, che si aggiunge a quella già prevista. La nuova detrazione non potrà superare 200 euro e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle considerate di lusso (abitazioni accatastate A1 - A8 - A9). I benefici ICI per la prima casa sono inoltre estesi ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale. Detrazioni IRPEF Potranno essere fatti valere già nelle dichiarazioni relative al 2007 nuovi sconti IRPEF per gli inquilini con contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. Sono previste detrazioni diversificate in base al reddito complessivo per i coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, se risultano da provvedimenti del giudice. È anche riconosciuta ai genitori con almeno quattro figli un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a 1.200 euro. Viene prorogata anche per il 2007 la detrazione IRPEF sulle rette degli asili nido e viene elevato a 4.000 euro l’importo degli interessi passivi dei mutui su cui è possibile applicare la detrazione IRPEF del 19 per cento. Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie Viene prorogata sino al 2010 la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per la manutenzione edilizia. Le suddette agevolazioni spettano a condizione che nella fattura sia evidenziato il costo della manodopera. 14 Risparmio energetico La detrazione del 55 per cento per gli interventi che garantiscono risparmio energetico e l’incentivo per l’acquisto di frigoriferi nuovi si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Compensazioni perdite Dal 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata potranno nuovamente compensare nell’anno la perdita conseguita con i redditi di altra natura realizzati nello stesso periodo di imposta. IRES Dal 2008 l’aliquota IRES passa dal 33 per cento al 27,5 per cento. Le società e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre gli interessi passivi sino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo, calcolato senza tenere conto di ammortamenti e leasing. Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Deducibilità leasing I canoni leasing potranno essere dedotti a condizione che la durata dei contratti di leasing stipulati a partire dall’1 gennaio 2008 non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. In caso di beni immobili, qualora l’applicazione della predetta regola determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31dicembre 2007 continuano ad applicarsi le vecchie regole. Per le autovetture la deducibilità dei canoni leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 48 mesi. Dividendi e plusvalenze su partecipazioni In conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento un decreto fisserà i nuovi livelli di prelievo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate. Rivalutazione di terreni e partecipazioni Viene riaperta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate dal 30 giugno 2008. IRAP A decorrere dal periodo di imposta 2008 l’aliquota IRAP passa dal 4,25 al 3,90 per cento. La dichiarazione IRAP non farà più parte di Unico e dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Un decreto dell’Economia dovrà regolare entro marzo 2008 termini e modalità delle nuove dichiarazioni. Contribuenti minimi Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che nel corso del 2007 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro sono soggetti ad un nuovo regime semplificato. Per poterlo applicare non si deve nell’anno precedente avere effettuato cessioni all’esportazione o avere sostenuto spese per lavoro dipendente; o avere effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di leasing, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Le caratteristiche del regime dei minimi consistono nell’esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP; nell’applicazione, anche quando si tratti di imprese, del criterio di cassa per la determinazione del reddito; nell’assoggettamento del reddito all’imposta sostitutiva del 20 per cento e nella non applicazione dell’IVA sui ricavi o compensi. Di conseguenza i contribuenti minimi non hanno tuttavia diritto alla detrazione dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati. I contributi previdenziali vengono dedotti dal reddito su cui si paga l’imposta sostitutiva. Con il criterio di cassa, il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i minimi è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo. I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Devono però conservare i documenti emessi e ricevuti. Possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione esercitata per il periodo di imposta 2008 può tuttavia essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni predette. Incentivi ai professionisti Agli studi professionali associati con almeno quattro e non più di dieci professionisti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento dei costi per l’acquisizione di una serie di beni. Lo sconto è concesso per le operazioni di aggregazione tra professionisti che avvengono tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010. I costi che beneficiano dello sconto sono quelli sostenuti dalla data dell’operazione di aggregazione e per i successivi dodici mesi. Medici Le prestazioni professionali specifiche di medicina legale devono essere assoggettate al regime ordinario dell’IVA. Ammortamenti Viene inserita una norma di interpretazione del D.L. 223/2006. Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, devono suddividersi proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato. È inoltre consentito solo per il 2008, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, dedurre una quota intera, anziché dimezzata come sarebbe la regola, su tutti i beni nuovi dell’esercizio. White list La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografia dei paradisi fiscali, attraverso l’abolizione delle cosiddette «black list» ed il varo di nuove disposizioni sulla fiscalità privilegiata. Le nuove regole entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto dell’Economia in proposito. 15 Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50 per cento. I contribuenti minimi sono inoltre esclusi dall’applicazione degli studi di settore. Società di comodo Viene esteso il numero dei soggetti automaticamente esclusi dalla normativa delle società di comodo, senza che sia necessario presentare l’interpello. Con la Finanziaria vengono anche escluse le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; le società in stato di fallimento o assoggettate a procedure concorsuali; le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale dell’attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Vengono, inoltre, riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e l’assegnazione di beni ai soci delle società considerate non operative. Registri contabili Viene allungato a tre mesi dopo la scadenza del termine per presentare le dichiarazioni annuali il periodo in cui la tenuta dei registri contabili è considerata regolare anche senza trascrizione su carta. Viene mantenuta sempre a 60 giorni il termine entro cui occorre memorizzare su computer il movimento contabile avvenuto (costo, ricavo, incasso o pagamento). Studi di settore e Indicatori di normalità economica I contribuenti con ricavi o compensi inferiori agli Indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ricade, infatti, sull’Agenzia delle Entrate l’onere della prova per accertare maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica. Pedaggi autostradali A decorrere dal 2008 l’IVA sui pedaggi autostradali è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’acquisto dell’automezzo. Trasporto pubblico locale Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale si possono detrarre al 19 per cento dall’IRPEF, per un massimo di 250 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse di familiari a carico. Sospensione pagamento mutuo Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il mutuatario, che dimostra nelle forme stabilite dal Regolamento di Attuazione da emanarsi dal Ministro dell’Economia e Finanze, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione non può essere richiesta se è iniziata la procedura esecutiva. Scontrini fiscali farmacia Ricordiamo che dal 1° gennaio 2008, per potere procedere alla detrazione dalle Dichiarazioni dei Redditi dello scontrino fiscale emesso dalla Farmacia, occorre che sullo stesso sia obbligatoriamente indicato il nome del farmaco acquistato ed il codice fiscale del destinatario. A tal proposito Federfarma ha invitato nei giorni scorsi i cittadini a portare sempre con sé, quando si recano in farmacia, la tessera sanitaria del destinatario dei medicinali. Pagamenti con assegni e contanti Dal 30 aprile 2008 cambiano radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. Scenderà, infatti, da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Dall’importo di 5.000 euro in su non si potranno, pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità. Dr. Maurizio TONINI 16 CIRCOLARE N. 2/2008 PAGAMENTI CON ASSEGNI E CONTANTI L La presente per informare i signori Associati sulle nuove regole relative ai pagamenti effettuati tramite assegni o denaro contante. Dal 30 aprile 2008 i pagamenti mediante assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali dovranno avvenire recando la clausola di non trasferibilità. Banche e Poste potranno rilasciare moduli di assegni bancari e postali in forma libera solo su richiesta scritta del richiedente e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni assegno. Gli assegni emessi in forma libera potranno essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 euro e per ciascuna girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile; sarà sufficiente apporre sull’assegno, senza alcuna formalità, la clausola “non trasferibile”. Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (con intestazione m.m o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane spa, senza ulteriori possibilità di girata del titolo. Come per gli assegni non potranno essere più effettuati trasferimenti di denaro contante; anche in modo frazionato, per importi superiori a 5.000,00 euro. L’importo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000,00 euro. Quelli con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro andranno estinti dal portatore ovvero il saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2009. La violazione delle precedenti disposizioni comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative. DR. Maurizio TONINI PARCELLE IN CONTANTI, LIMITE A 500 EURO Contante sempre più limitato L La norma della Visco-Bersani (articolo 35, commi 12 e 12-bis del decreto legge 223/06), in vigore dal 12 agosto 2006, impone ai professionisti di incassare i compensi solo attraverso strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. Per strumenti finanziari tracciabili si intendono: assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Sono ammesse, in sostanza, tutte le modalità di pagamento, tranne il contante. Tuttavia, la disciplina è soggetta a importanti deroghe: quelle relative a pagamenti di importo limitato e quelle che riguardano particolari categorie di clienti. Il comma 12-bis dell'articolo 35 della Visco-Bersani (modificato dalla Finanziaria 2007) esonera dalla disciplina dei pagamenti monitorabili i compensi per somme unitarie inferiori a determinate soglie che verranno via via ridotte. In particolare, dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008 il limite è di mille euro, che si ridurrà a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, per passare poi alla soglia definitiva di 100 euro dal 1° luglio 2009. Quindi, a meno che non ci siano nuove modifiche, i clienti dei professionisti, che attualmente possono pagare in contanti importi fino a mille euro, dal 1° luglio di quest'anno dovranno abbandonare i contanti per pagamenti sopra i 500 euro. 17 ECM N OV I T À NOVITÀ NEL CAMPO DELL’E.C.M N Nell’ampio panorama delle normative che il professionista deve conoscere e seguire nella loro continua evoluzione, un posto prevalente è rappresentato da una sigla che ormai, tutti abbiamo imparato a conoscere: E.C.M., ovvero l’educazione continua medica. Diverse infatti sono le novità nel campo dell’E.C.M previste nell’accordo Stato-Regione dell’08/07, note come “Riordino del Sistema di Formazione continua in Medicina”. La fase sperimentale era iniziata nel gennaio 2002 e dopo ripetute proroghe è stata ulteriormente prolungata definitivamente fino al 31 dicembre 2007 con l’ obbligo di totalizzare 150 crediti complessivi in cui il debito formativo per il 2007 è 30 crediti (minimo 15, massimo 60) e i crediti formativi già acquisiti nel periodo 2002-2006 possono valere ai fini del debito formativo del 2007. Con il 01gennaio 2008 inizia la fase regolare ove nel periodo 2008-2010 i crediti da acquisire saranno 150 in cui almeno 90 dovranno essere nuovi crediti e i rimanenti 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti acquisiti nel periodo 2002-2007. Tipologia dell’E.C.M. Sono varie e sono caratterizzate nei seguenti modi: ABCDEF- Partecipazione a congressi - convegni - seminari - corsi; Discussione di casi clinici - gruppo di discussione; Formazione a distanza stage - affiancamenti di supervisori - tirocini Attività di docenza - presentazione a convegni - pubblicazione scientifica; Commissioni; Autoapprendimento. L’educazione continua medica – è obbligatoria per tutto il personale sanitario, non riguardando il settore socio-sanitario, per il personale tecnico amministrativo dei servizi ed il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione e il dottorato di ricerca. 18 L’E.C.M. è nato allo scopo di migliorare la qualità del sistema sanitario promuovendo lo sviluppo professionale del medico, mantenendolo aggiornato e competente. La funzione certificativa è a carico degli ordini professionali territorialmente competenti che si avvalgono del sistema dell’anagrafe con un dossier formativo. Esiste una anagrafe regionale e una nazionale interconnessi che registrano i crediti individuali e sarà il provider accreditato a trasmettere per via informatica i crediti all’ente che gestisce l’anagrafe regionale e nazionale (COGEAPS). Un ultimo elemento da ricordare: Poiché l’obbligo dell’E.C.M. riguarda anche liberi professionisti è implicito che tutti gli oneri economici i costi e le spese riguardanti la necessaria partecipazione alle iniziative di aggiornamenti relative al programma E.C.M, siano detraibili ai fini fiscali. Valentino GHIGLIONE (Segretario Nazionale SUSO) DAI CONGRESSI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE NEL TRATTAMENTO DELLE MALOCCLUSIONI SU BASE SCHELETRICA Udine - 17 novembre 2007 I Il 17 novembre 2007 si è svolto il corso di aggiornamento “Responsabilità professionale nel trattamento delle malocclusioni su base scheletrica”, organizzato dal Sodalizio degli Odontoiatri, degli Odontostomatologi e dei Chirurghi Maxillo-Facciali Ospedalieri del Triveneto (SOOCMFT) e dal dr. Antonio Maria Miotti, Direttore della Struttura Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale “Centro di Riferimento per la Diagnosi e il Trattamento delle Malocclusioni su Base Scheletrica” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Padova ed il Sindacato Unitario Specialità Ortodonzia, con il patrocinio della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale e della Società Italiana di Ortodonzia. Il professor Alberto Laino, presidente della Società Italiana di Ortodonzia e appassionato cultore della Medicina Legale nonché specialista di questa disciplina, ha portato il saluto della Società ed il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza di una buona collaborazione ed interazione fra odontoiatri e medici legali. Il corso è stato introdotto dal dr. Ernesto Padula, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale di Vicenza e Coordinatore della Scuola Triveneta Ospedaliera di Discipline Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali del SOOCMFT, e dal dottor Giampiero Lovato, Coordinatore di ANDI Ortodonzia ad Udine. Il Presidente nazionale del SUSO, dr. Paolo Picchioni, nella sua relazione dal titolo “Trattamento ortodonticochirurgico: la responsabilità dell’Ortodontista”, ha evidenziato gli aspetti di responsabilità professionale nel trattamento ortodontico-chirurgico, in particolare i limiti della responsabilità dell’ortodontista e quelli del chirurgo maxillo-facciale. Sono stati analizzati i possibili danni legati all’operato dell’ortodontista, cioè tutti i possibili esiti negativi legati al trattamen- to ortodontico (rizolisi, lesioni cariose o parodontali, decalcificazioni, e patologia articolare). È stata evidenziata l’importanza di un approfondito esame clinico-strumentale, utile per individuare le situazioni a rischio prima dell’inizio del trattamento. Il relatore si è inoltre soffermato sulle problematiche post-chirurgiche, nelle quali si può riconoscere una condivisione di responsabilità fra chirurgo e ortodontista, ed ha sottolineato la responsabilità ortodontica nella mancata individuazione di un problema scheletrico in un paziente in fase di crescita. Questa mancanza può far perdere la possibilità di applicazione di alcune metodiche, come per esempio il trattamento funzionale, o può portare ad un eccessivo prolungamento della terapia. In un piano di trattamento ortodontico-chirurgico, inoltre, la valutazione iniziale deve essere condivisa dall’ortodontista e dal chirurgo. Questo può contribuire a migliorare la comunicazione con il paziente, riducendo la possibilità di incomprensioni o false aspettative, e rende senza dubbio più definito l’impegno di ciascun operatore con il paziente e, rispettivamente, tra gli stessi operatori. La relazione “Responsabilità dell’ortodontista nel trattamento ortodontico con ancoraggio scheletrico mediante miniviti” è stata tenuta dalla dr.sa Gabriella Ceretti, professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Padova, in collaborazione con i professor Dario Betti dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Padova e Francesca Ada Miotti, Direttore della Scuola. L’argomento, molto attuale, è stato preceduto da una introduzione sull’ancoraggio ortodontico, cioè la resistenza al movimento dentale indesiderato, e sulle diverse possibilità di incremento dello stesso, spesso reso critico dalla necessità di collaborazione. L’ancoraggio scheletrico è stato definito, poi, come temporaneo, biologico, osteointegrato e non osteointegrato, con diversi vantaggi e svantaggi di ogni tipologia. 19 Per quanto riguarda la responsabilità in quest’ambito, si è insistito che deve prevedere sia una corretta indicazione che una buona metodologia di inserimento, nonché una precisa scelta del sito implantare. La scelta tra impianti, placche e miniviti è assai ampia, ma i clinici si sono ormai maggiormente orientati all’utilizzo di miniviti non osteointegrate. La responsabilità dell’ortodontista può essere considerata in diversi momenti, accuratamente descritti dalla relatrice: inserimento, periodo di utilizzo e rimozione. Il consenso del paziente deve essere ottenuto fornendo indicazioni precise, prevedendo anche l’alternativa “conservativa” tradizionale di ancoraggio, dato che in alcuni casi può non essere possibile utilizzare le miniviti. Alcuni casi clinici emblematici sono serviti a sottolineare la validità del metodo, ma anche ad evidenziare i possibili rischi e le problematiche che possono verificarsi. Proprio per questo la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Padova ha allestito uno specifico opuscolo informativo sull’ancoraggio scheletrico mediante miniviti, per un consenso veramente informato e consapevole. In conclusione la metodica è emersa efficace, controllabile, con rischi piuttosto limitati, tale da non rendere necessaria una copertura assicurativa specifica come per gli impianti osteointegrati. Durante la Tavola Rotonda, tuttavia, gli specialisti medici-legali hanno consigliato una certa cautela, indicando l’opportunità dell’esplicito inserimento di questa procedura nella polizza assicurativa dell’ortodontista. Il dottor Walter De Caminada, dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Provinciale per i 20 Servizi Sanitari dell’Ospedale S.Chiara di Trento, sostituendo il Direttore dottor Fulvio Campolongo, ha illustrato il tema del “Trattamento ortodontico-chirurgico: responsabilità del chirurgo”. Presentando le definizioni del problema, dalla responsabilità agli ambiti di competenza delle varie figure attrici nell’eventuale contenzioso, il paziente, l’ortodontista, il chirurgo e il medico-legale, il Relatore ha evidenziato come il trattamento ortodontico-chirurgico si caratterizzi come trattamento medico d’equipe e come prestazione d’opera intellettuale. Come tale, quindi, prevede una vera e propria frammentazione dell’intervento sanitario e una conseguente ripartizione delle responsabilità, rendendo spesso difficile stabilire con precisione a quale dei professionisti sia addebitabile la negligenza causa dell’evento lesivo. Anche in questa occasione è stata poi ribadita l’obbligazione di mezzi, per la quale il medico deve dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e “fornire la prova che la prestazione professionale è stata fornita in modo idoneo e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, come appare evidente da sentenze anche recenti. Risulta quanto mai opportuna, inoltre, una accurata valutazione della situazione clinica di partenza con una differenziazione dei risultati conseguibili sotto i due profili funzionale (comportante un obbligo di mezzi) ed estetico (comportante un obbligo di risultati). È importante, poi, lo sviluppo di modelli organizzativi ideali che forniscano percorsi diagnostico-terapeutici completi, definiti come programmi interdisciplinari di cura creati per rispondere a specifici problemi clinici, che dettagliano le tappe del processo