“Poste Italiane. Spedizione in A.p. 45% - art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 - D.C./D.C.I. Torino - n. 1/2008”
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sommario
2 L’Editoriale ... del Presidente
4 Scuola di specializzazione in ortognatodonzia in Italia:
oggi e domani
7 L’implantologia dentale vietata agli specialisti
19 Dai Congressi
22
24
27
Udine
17|11|07
San Martino si Castrozza 26|01|08
Milano
09|02|08
Modena
28-29|03|08
maxillo facciali
9 “Il giusto prezzo” 2
14 Circolare n. 1/2008
17 Circolare n. 2/2008
pagamenti con assegni e contanti
29 Notizie Flash
30 A domanda Risposta
35 Prossimo appuntamento
36 Sauvignon blanc: vitigno internazionale
ormai integrato nel nostro territorio
17 Parcelle in contanti, limite a 500 Euro
38 Unipol Assicurazioni
18 Novità nel campo dell’E.C.M
39 Domanda di iscrizione al S.U.S.O.
L ’ Editoriale …
del Presidente
Anno VII - n. 1
2008
SUSO news
Notiziario trimestrale d’informazione
del Sindacato Unitario Specialità
Ortognatodonzia
SUSO
L.go Re Umberto, 104 - 10128 TORINO
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COMITATO DI REDAZIONE
- Dott. Paolo Picchioni
Presidente S.U.S.O.
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Progetto e Realizzazione Grafica
Stampa
Pozzo Gros Monti editore - Moncalieri (TO)
Redatto il 16|06|2008
2
Il S.U.S.O. e i cambiamenti
della nostra professione
l mondo dell’Odontoiatria è andato progressivamente
cambiando negli ultimi 20 anni e di conseguenza
l’Ortodonzia ne ha seguito l’evoluzione in pari misura.
Dobbiamo però constatare con amarezza come la gran
parte di questi cambiamenti siano stati in senso peggiorativo
per quanto riguarda la nostra professione e che purtroppo
anche le previsioni per il futuro non inducano all’ottimismo.
Possiamo infatti osservare come nell’ultimo periodo vi sia stato
un continuo aumento degli operatori del settore ortodontico, al
di sopra delle richieste del mercato, che ha portato ormai il
numero dei sanitari, se rapportato al numero dei pazienti, considerevolmente al di sopra della media europea.
Questa situazione è stata in parte enfatizzata dai mass-media
che hanno indicato nella professione odontoiatrica un “porto
sicuro” per pochi eletti, destinati ad un lavoro certo ed a futuri lauti guadagni.
Al contrario il continuo e progressivo aumento delle spese di
esercizio e della burocrazia e l’eccessivo carico fiscale hanno
provocato un abnorme incremento dei costi di gestione delle
strutture odontoiatriche ed ortodontiche, con la conseguente
impossibilità da parte delle classi più giovani di essere in grado
di gestire strutture autonome, se non andando incontro ad un
notevole rischio economico.
Questa situazione ha determinato un considerevole aumento di
soggetti che operano solo in regime di consulenza, creando di
fatto una serie di problematiche all’esercizio della libera professione, in quanto molto spesso la figura del consulente può essere condizionata dalle decisioni del titolare dello studio professionale all’interno del quale svolge il suo operato.
Inoltre i Governi che si sono succeduti in questi anni, invece che
incentivare la libera professione, hanno legiferato in maniera
quasi sempre punitiva nei confronti del professionista, creando
una situazione per molti difficilmente sostenibile.
Se la maggiore concorrenza e l’aumento dei costi di esercizio,
associati alla crisi economica che da parecchi anni affligge il
nostro Paese, soprattutto dopo l’introduzione dell’euro che di fatto
ha ridotto il potere di acquisto delle famiglie, hanno influito negativamente sui bilanci degli studi professionali autonomi in essere,
tanto che molti soggetti hanno preferito addirittura interrompere
l’attività, “l’esercito” dei consulenti, che rappresenta oggi la
I
maggioranza, risulta essere sicuramente l’anello
più debole della catena degli operatori del nostro
settore.
Si tratta infatti di professionisti che operano in regime di grande precarietà, in quanto in ogni momento e con qualunque pretesto possono
vedere interrotto il loro rapporto di
lavoro e, non avendo nessuna autonomia, non sono neppure in grado di
continuare a seguire i pazienti che
hanno in trattamento.
È una problematica molto seria, in
quanto in taluni casi, essendo la consulenza la sola fonte di reddito dell’operatore, una interruzione della stessa
può creare a questa figura gravi difficoltà di carattere economico. Il problema è soprattutto sentito dai giovani che
si affacciano ora alla professione, in
quanto le possibilità sono sempre minori e la necessità di lavorare li costringe spesso a scelte affrettate
e mal ponderate.
Tra le altre cose assistiamo oggi anche in Italia, e
soprattutto nel settore odontoiatrico, all’affacciarsi
sul ”mercato” della professione di catene di studi
gestiti in franchising da investitori che nulla hanno
a che vedere con il mondo della Medicina, ma
hanno invece come solo ed unico scopo “il loro
business”.
Queste strutture tendono infatti ad assumere giovani neo laureati in cerca di lavoro come consulenti,
disponibili ad essere sottopagati pur di cominciare a
guadagnare. In questa situazione il rapporto medico paziente da rapporto di fiducia viene svilito ad un
mero commercio ed il risultato finale viene ad essere a discapito sia del sanitario che del paziente.
Il nostro Sindacato deve cercare di vigilare su questo tipo di rapporti di lavoro con la massima attenzione allo scopo di evitare forme di sfruttamento
della categoria con la scusante di aprire il mercato
alla concorrenza e di calmierare così i compensi.
È quindi necessario attivarsi con tutti gli altri
Sindacati dell’area odontoiatrica per arginare i tentativi di “commercializzazione” della nostra professione con la scusa da parte del legislatore di fare
una liberalizzazione con il fine di stimolare la concorrenza.
È inoltre necessario, data l’entità del fenomeno, elaborare delle normative certe sul regime di consulen-
za, allo scopo di tutelare la figura di questi operatori e fare chiarezza su una materia ancora molto
nebulosa e piena di contraddizioni.
Sono sicuro che una regolamentazione dell’attività
svolta in regime di consulenza, messa a punto dai
legali e fiscalisti dei Sindacati dell’area
odontoiatrica e ortodontica, possa contribuire sia a salvaguardare i diritti di
questa figura, ma anche soprattutto a
tranquillizzare gli studi professionali autonomi con attività limitata all’Ortodonzia
che ritengono di essere oggetto di concorrenza sleale da parte di strutture multifunzionali.
È un fatto indubbio che soltanto attivando un confronto sereno e costruttivo
tra tutti i soggetti che operano nel settore ortodontico sia possibile migliorare
la qualità del mondo del lavoro all’interno del quale siamo inseriti. Le divisioni per interessi di parte non fanno altro che alimentare le speranze di tutti coloro che remano contro la libera professione per interessi personali o con finalità di
lucro, all’interno di un ambito che dovrebbe invece
essere protetto dalle istituzioni per la delicatezza
della materia e dei compiti che deve assolvere.
Sarà cura del nostro sindacato sviluppare un ampio
confronto all’interno della categoria e sicuramente
le problematiche legate all’attività in consulenza
saranno tra i temi trattati nell’ambito del “I Forum”
nazionale sulla professione di ortodontista che,
organizzato dal S.U.S.O., si svolgerà a Rimini nella
giornata di Venerdì 26 e Sabato 27 Settembre 2008
e di cui troverai un’ampia informazione all’interno
del giornale.
Anche in questa occasione il S.U.S.O., come nel
passato, dimostrerà il suo stretto legame con tutti i
professionisti del nostro settore e con le tematiche
che li coinvolgono quotidianamente.
Arrivederci a Rimini.
Il Presidente
Paolo PICCHIONI
3
O S S E R VA T O R I O
N O R M A T I VO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOGNATODONZIA IN ITALIA: OGGI E DOMANI
V
Vogliamo parlare delle scuole di ortodonzia, ma
soprattutto della possibilità per gli specialisti in ortodonzia di esercitare in Italia, come in Europa.
Per quello che riguarda il nostro paese non è certo
difficile per gli ortodontisti esercitare la loro specialità, da un punto di vista legale, poiché sono coloro
i quali sono maggiormente titolati per trattare l'ortognatodonzia, mentre così non è per loro, nel resto
dell'Europa e del mondo.
Per quello che riguarda l'Unione Europea è chiaro
che vi è il diritto di circolazione dello specializzato,
come odontoiatra e come specialista in ortodonzia,
essendo stato riconosciuto il titolo di specialista in
Europa sin dal 2004. Ma noi vogliamo sottolineare
alcuni aspetti positivi e altri aspetti negativi, circa la
"libera" circolazione degli odontoiatri, specialisti in
ortognatodonzia.
Paesi U.E.
4
Teoricamente, secondo la legge sulla libera stabilizzazione in qualsiasi stato, dei cittadini europei, è
possibile, per uno specialista, stabilire la propria
residenza dove egli crede. Non dobbiamo però far
l'errore di credere che, quando andiamo a stabilirci
in un qualsiasi paese europeo, si possa esercitare, in
quel paese, la specialità in ortognatodonzia da subito, senza dover sottostare a regolamenti locali assai
complessi.
Vogliamo ricordare quanto è accaduto alla nostra
specialista L.N. quando è andata a Parigi per lavorare come odontoiatra specialista in ortodonzia, non
le è stato concesso, se non sotto la condizione di
lavorare per almeno due anni, esercitando la professione presso lo studio di colleghi parigini, come
apprendista.
Abbiamo in mente quanto successo a
Paesi candidati all’U.E.
un'altra nostra specialista (B.L.), che
ha deciso di trasferirsi a Londra
prima del 2004, là dove le è stato
offerto di lavorare come infermiera,
non essendo possibile riconoscerle,
se non con almeno due anni di esercizio, presso un collega britannico, il
titolo di odontoiatra specialista.
Prendiamo ancora l'esempio di L.G.
che, trasferitosi a Londra, non ha
potuto lavorare se non dopo 18 mesi
di frequenza in uno studio locale, ciò
che gli è stato possibile solo in quanto appartenente a famiglia notevolmente abbiente.
Quindi il nostro pensiero, o meglio il
nostro intervento, è mirato a sollecitare le rappresentanze degli Ordini
dei Medici in primo luogo, e delle
associazioni e dei sindacati di categoria, a esperire tutte le possibili vie
per fare in modo che il titolo di specialista italiano sia riconosciuto,
quindi dia la possibilità, "sic et simpliciter", nel rispetto delle regole della
nell'Unione Europea, probabilmente, non è ancora
professione locale, di praticare in qualsiasi paese
ragionevolmente conveniente.
europeo.
In occasione dell'avvento del nuovo statuto delle
Riteniamo questo argomento molto importante,
scuole di specialità e del nuovo regolamento potresoprattutto perché l'Unione Europea si sta estendenmo essere più vicini all'Europa, e qualche giovane
do notevolmente, e quindi anche per gli stranieri
potrà considerare una possibilità quella di andare a
comunitari che vengano a stabilirsi in Italia, si
stabilirsi in altri Paesi, anche perché il destino dei
dovrebbero stabilire delle regole che possano essegiovani è quello di frequentarsi e unirsi, anche fra
re gestite dagli Ordini, per evitare che, alla pletora
cittadini di diversi paesi dell'Unione, e non soltanto.
di specialisti e/o esclusivisti e/o "aventi diritto", si
Certo è che, noi italiani dobbiamo darci delle regoaggiunga un numero di specialisti che non può
le, "erga omnes", cioé che valgano anche per gli
essere assorbito in un mercato nel quale gli addetti
immigrati extracomunitari e per i cittadini europei
sono notoriamente in eccesso.
che decidano di stabilirsi in Italia per esercitare la
Non accenniamo neanche a quello che può succeprofessione e/o la specialità.
dere ad uno specialista in ortodonzia che voglia
L'accesso disordinato e arbitrario di odontoiatri in
andare a stabilirsi in uno stato extraeuropeo per
Italia, ciò che non avviene in alcun altro paese al
esercitare l'ortodonzia, perché di questo abbiamo
mondo significa, in buona sostanza, favorire il pregià scritto sul giornale del S.U.S.O., in un articolo
stanomismo e il reperimento di manodopera odonspecifico sull'argomento. Fortunatamente gli italiani
toiatrica a basso costo e troppe volte scadente.
che vogliano andare a lavorare all'estero, in Europa,
Non dobbiamo dimenticarci infine che gli italiani
sono ben pochi, perché in Italia possono esercitare
sono notoriamente esterofili.
più "agevolmente".
Basta un cognome che non sia italiano, il più possiQuindi, a nostro parere, è da temersi un afflusso
bile esotico, di un professionista per attirare subito
improvviso e numeroso di specialisti europei, ciò che
l'attenzione del paziente italiano.
sino ad ora non è avvenuto, anche perché esercitaL'osteopata deve essere francese, meglio se svizzere in paesi come la Romania, la Polonia, l'Ungheria,
ro, e poi se è canadese dobbiamo provarlo almela Cecoslovacchia, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia
no una volta.
e negli altri Paesi che sono in procinto di entrare
5
Il dentista se è olandese rappresenta il meglio,
anche se ti rende edentulo e ti costruisce una protesi totale con un metodo originale che ti riempie la
bocca di papillomi.
Se il protesista è francese, austriaco, croato, è il
migliore perché solo lui sa farti una bella chiostra di
denti belli bianchi e fissi, con una sola impronta,
senza fare alcuna prova di congruenza delle fusioni
in metallo.
Naturalmente solo gli ortodontisti non italiani sono
quelli che sanno fare i trattamenti in minor tempo e
meglio: loro sì che sanno il tempo necessario per il
riassorbimento e la rigenerazione di nuovo osso,
come anche la percentuale di rizolisi causata da un
movimento ortodontico. Loro costano di meno e
fanno sempre una documentazione adeguata.
Se l'assicurazione dell'ortodontista col nome esotico,
non assicura il cittadino di altro paese e se qualsiasi procedimento e/o giudizio per un un risarcimento
è fatto nella lingua dell'odontoiatra è del tutto trascurabile.
Insomma, ci pare giunto il momento di chiarire
come deve essere regolamentata tutta la materia,
almeno come in quei paesi dove, più o meno giustamente, i miei allievi hanno dovuto percorrere un
percorso professionale alquanto tortuoso.
Curio DENTATO
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Il Tesoriere
6
La Redazione
O S S E R VA T O R I O
N O R M A T I VO
L’IMPLANTOLOGIA DENTALE VIETATA AGLI SPECIALISTI
MAXILLO FACCIALI
N
Niente implantologia dentale per i chirurghi maxillo-facciali. È questa la sintesi del parere a firma del
Direttore Generale diramato il 14 marzo 2008 dal
Ministero della Salute in risposta allo specifico quesito dell’Ordine professionale di Siracusa.
Poche righe motivate con il richiamo alle direttive
78/686 e 78/687 CEE, oggi abrogate, secondo le
quali ai medici chirurghi, specialisti o meno che essi
siano, non è più consentito esercitare l’odontoiatria
e siccome l’implantologia dentale è una metodica di
riabilitazione odontoiatrica il suo esercizio è appannaggio di competenze specifiche dell’odontoiatra.
Apparentemente ineccepibile nella sua costruzione,
il parere sembra aver perso un’occasione per fare
chiarezza su quale sia il confine professionale degli
interventi chirurgici e fin dove possano spingersi
quando interessino l’apparato stomatognatico.
A giudicare dalla situazione oggettiva dei nostri
ospedali, nessuno si è ancora sentito di contestare il
bisturi di un chirurgo maxillo-facciale chiamato ad
un intervento demolitorio per la rimozione di un
carcinoma solo perché interessa la bocca o le
mascelle, né si è mai sentito contestare un intervento di avanzamento di un mascellare per una riabilitazione ortognatodontica solo perché attinente ai
denti. Siccome la coscienza professionale, come la
prassi operatoria non fanno testo, riteniamo spendere alcune considerazioni che consentono una
diversa lettura delle disposizioni che hanno portato
al niet ministeriale. Il punto nodale è infatti quello di
individuare quale sia il confine dell’atto chirurgico
quando interessa il distretto della bocca che non
consta sia stato sottratto alle competenze della professione chirurgica, almeno a giudicare dal tenore
dell’art. 2 della legge 409 del 1985 che regola la
professione odontoiatrica.
La norma consente infatti di rilevare all’interprete
come il legislatore, nel definire l’oggetto della professione odontoiatrica, faccia riferimento all’ambito
delle “attività” e non anche dei singoli atti; ma
soprattutto non si esprima in termini di esclusività se
non per le attività di diagnosi, terapia, prevenzione
e riabilitazione delle malattie e anomalie della
bocca e dei denti. L’oggetto dell’attività dell’odontoiatra, attenendo alla diagnosi e terapia, alla preven-
zione e riabilitazione delle malattie dei denti, della
bocca, delle mascelle, porta ad individuare il confine tra le due professioni nella funzione e nella finalità del singolo atto praticabile nel distretto oromaxillo-facciale.
Quando questo sostanzi ex se una cura delle malattie dei denti, una riabilitazione delle disfunzioni dell’apparato masticatorio ovvero implichi a monte una
diagnosi di una patologia odontoiatrica esso sarà
riservato alla professione odontoiatrica, mentre
quando esso concretizzi un atto di specifica autonomia funzionale (anche se ulteriormente sviluppante),
potrà ritenersi anche dal medico chirurgo (come
esemplificativamente la cura di un’infenzione alla
bocca, il rialzo di un seno mascellare, il livellamento
di una cresta alveolare, una demolizione mandibolare per la rimozione di un tumore).
L’individuata linea di confine tra le due professioni
ed in particolare di quello degli interventi chirurgici
che interessano l’apparato stomatognatico può
essere data una risposta positiva al quesito relativo
alla esecuzione degli impianti da parte di un chirurgo maxillo facciale nei seguenti termini: la sua legittimazione può ritenersi consentita nei limiti in cui
essa si sostanzi in un mero atto chirurgico, senza
sconfinamenti in ambito odontoiatrico.
Ciò potrà dirsi possibile nella misura in cui l’atto chirurgico di esecuzione degli impianti non presupponga alcuna valutazione né della finalità dell’innesto
delle viti, né della loro funzione, rimanendo l’intervento confinato in un mero atto chirurgico.
Essendo però scarsamente ipotizzabile che un
impianto non sia finalizzato ad una riabilitazione
protesica, perché il confine tra le due professioni
non sia violato e l’esecuzione di un intervento di
implantologia da parte di uno specialista in chirurgia
maxillo facciale rimanga proprio dell’area chirurgica, si rende necessario a monte che la diagnosi e la
terapia siano pianificate dall’odontoiatra.
L’intervento di implantologia praticato dal chirurgo
maxillo facciale potrà dunque ritenersi legittimo
intanto quando rimanga un intervento squisitamente medico-chirurgo ovvero costituisca un atto dotato
di specifica autonomia funzionale e qualora si tratti
7
di implantologia dentale connessa alla riabilitazione dell’apparato stomatognatico che esso sia delegato
dall’odontoiatra, cui compete la necessaria attività di diagnosi e di pianificazione ed esecuzione della terapia odontoiatrica di cui l’intervento chirurgico di impianto costituisce una fase autonoma.
Il rispettabile parere ministeriale merita dunque un’attenta riflessione, anche perché non avendo valore vincolante esso è destinato a diventare strumento di nuove guerre fratricide di cui né l’odontoiatria, né la chirurgia maxillo facciale hanno bisogno.
Odontoiatria e chirurgia maxillo facciale possono infatti continuare a condividere sinergie per la miglior
salute orale del cittadino.
Roberto LONGHIN
8
“IL GIUSTO PREZZO” 2
N
Nei vari “Nomenclatori – Tariffari” presenti (Ministero- Ordine- Enti- Assicurazioni…), l’entità dei minimi
tariffari e dei rimborsi economici previsti per i trattamenti ortodontici vengono stabiliti secondo suddivisioni
quantomeno imbarazzanti: Anomalie di classe I-II-III e/o Uso di apparecchiature fisse o mobili.
Noi ben sappiamo invece, nella pratica quotidiana, quante tipologie di malocclusioni dobbiamo affrontare analizzando i casi secondo i piani sagittale, frontale e verticale, a loro volta complicati da disallineamenti, dislivellamenti, carenze spazio, affollamenti, diastemi, agenesie, rotazioni, inclusioni e altro, il tutto senza
dimenticare matrice funzionale, igiene orale, problemi paradontali, collaborazione e, ultimo, ma non ultimo, la contenzione.
Fattori questi che noi valutiamo molto attentamente in fase diagnostica e che portano di conseguenza a pianificare gli obiettivi, i mezzi e i tempi del trattamento con determinazione del “grado di difficoltà del caso”.
A livello internazionale, per interventi erogati dalla Sanità pubblica o in regime di convenzione o coperti da
enti assicurativi o privati, viene seguita la classificazione IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) che è
così stilata:
9
È anche previsto un indice estetico dello IOTN eseguito con testi di fotografie in base alle
quali si distinguono 10 gruppi :
Malocclusioni e anomalie dentofacciali nella società contemporanea.
Esempi di test con fotografie per l’indice estetico dello IOTN. Il punteggio deriva dalla risposta del paziente alla “serie
di fotografie rappresentanti diversi quadri di occlusioni dentali dalle più armoniche (numero 1), a quelle più alterate rispetto alla norma (numero 10). Dove classificheresti i tuoi denti secondo questa gradazione?”. I gradi dall’8 al
10 sono quelli che hanno una effettiva necessità di trattamento, quelli dal 5 al 7 sono al limite, con un bisogno
moderato di trattamento, i gradi dall’1 al 4 sono i casi con minore o addirittura nessuna necessità di trattamento.
Personalmente, nella pratica quotidiana di libero professionista puro, classifico i trattamenti
in tre gruppi principali:
Grado di difficoltà 1
Grado di difficoltà 2
Grado di difficoltà 3
10
12 - 18 mesi
24 - 30 mesi
30 - 36 mesi
È quindi il tempo, inteso come impegno, il parametro principale per la determinazione del costo di un
trattamento ortodontico. E quando parliamo di
tempo, parliamo sia di durata della terapia sia di
durata e numero dei singoli appuntamenti.
Altra importante valutazione da fare è in relazione
all’età del paziente che ci apprestiamo a trattare in
base alla quale, sempre nella mia pratica quotidiana, individuo tre fasi di intervento:
1.
Fase Pre-Intercettiva: trattamento in età
molto precoce (4-6 anni) in cui è assolutamente necessario intervenire per risolvere
importanti problemi occlusali e/o scheletrici (asimmetria-morsi incrociati laterali e/o
anteriori – morsi aperti/coperti …).
2.
Fase Intercettiva: età 6-12 anni in cui si
devono correggere difetti scheletrici, occlusali e/o dentali.
3.
Fase completa o finale: età dai 12 anni
in su, periodo in cui si possono correggere
problemi prettamente dentali di allineamento, livellamento e occlusioni o scheletrici anche, al raggiungimento della maggiore età, con l’ausilio della chirurgia
maxillo-facciale.
Le fasi possono risultare determinanti da sole ma
normalmente, con periodi più o meno ampi di
sospensione, sono consecutive l’una all’altra fino al
raggiungimento del risultato prospettato.
L’abbinamento Fase di trattamento e Grado di
Difficoltà, ci permetterà di individuare, caso per
caso e non basandosi su aride classificazioni standardizzate, il giusto percorso terapeutico.
Quantità e tipologia degli apparecchi da utilizzare e
la necessità di eventuali interventi particolari, serviranno a completare il quadro per la presentazione,
al paziente, del giusto preventivo di spesa.
Prendiamo ora in considerazione, dopo queste
introduttive ed indispensabili premesse, due casi
medi, quindi Grado di Difficoltà 2, della durata di
24 mesi, uno con apparecchio fisso ed uno con
apparecchio mobile, sempre basandoci, come parametro di riferimento, sui costi di gestione analizzati
dal S.U.S.O. nei numeri precedenti.
(Vedi tabella 1 e 2 a pagina 12 e 13)
11
TABELLA1
Trattamento caso Grado di difficoltà 2 con apparecchio fisso
Tempo 24 mesi circa + contenzione
Tipologia
di appuntamento
Tempo x
appunt.
Numero
appunt.
Tempo
libero
1) Prova bande + impronte per apparecchio palatale di espansione
e/o ancoraggio (Quad Helix, Bi Helix, Barra Transpalatale, Espansore rapido)
30 min.
1
30 min.
2) Prova, attivazione e cementazione apparecchio palatale.
Istruzioni, raccomandazioni, igiene orale.Foto
30 min.
1
30 min.
3) Applicazione apparecchio multibrackets sulle due arcate con inserimento
1° arco di livellamento e allineamento.Foto
45 min.
2
90 min.
4) Lezione e controllo igiene orale. Applicazione fluoro
30 min.
4
120 min.
5) Sedute di rieducazione funzionale (deglutizione-fonazione)
30 min.
4
120 min.
6) Controllo, attivazioni, cambio archi, SOS. Foto
30 min.
18
540 min.
7) Raccolta dati (Rx, impronte, foto) per tracciato di controllo dopo il primo anno
di terapia e a fine trattamento
30 min.
2
60 min.
8) Preparazione tracciati di sovrapposizione intermedia e finale
30 min.
2
60 min.
9) Discussione con paziente e/o genitori dell’andamento o dei risultati
della terapia
20 min.
2
40 min.
10) Rimozione apparecchio + pulizia e lucidatura denti + presa impronte
per contenzione - Foto
30 min.
1
30 min.
11) Consegna apparecchio di contenzione. Istruzioni, motivazioni. Foto
20 min.
1
20 min.
12) Controlli periodici in corso di contenzione. Motivazione. Foto
20 min.
6
120 min.
Totale
44
1.260 min.
Tornando ai nostri costi di gestione, abbiamo 1260 min.: 60 = 21 h.
21h. x 93 € [costi fissi + guadagno del professionista
(€ 83.000,00 lordi/anno)] = € 1.953,00 + € 308,00 [44 appuntamenti x € 7 (costi variabili)] + € 300,00 (laboratorio)
+ € 800,00 (materiale ortodontico) = € 3.361,00 + € 240,00 (igienista e Logopedista) = € 3.600,00.
12
TABELLA 2
Trattamento Intercettivo con Apparecchio mobile
Grado di Difficoltà 2
Tempo 24 mesi
Tipologia
di appuntamento
Tempo x
appunt.
Numero
appunt.
1) Rilevazione impronte per costruzione apparecchio
20 min.
1
20 min.
2) Consegna apparecchio: Istruzioni e motivazione
30 min.
1
30 min.
3) Lezione e controllo igiene orale Applicazione Fluoro
30 min.
4
120 min.
4) Sedute di rieducazione Logopedica
30 min.
4
120 min.
5) Controllo-Attivazione apparecchio SOS - Foto
20 min.
24
480 min.
6) Raccolta dati (Rx-impronte-foto) per tracciato di controllo dopo il
primo anno di terapia e a fine trattamento intercettivo
30 min.
2
60 min.
7) Preparazione tracciati di sovrapposizione intermedi e finale
60 min.
2
120 min.
8) Discussione con paziente e/o genitori dell’andamento o dei risultati
della terapia
30 min.
2
60 min.
Totale
In questo caso
1.010 min. x 60 = 17 h x 93 €
40 appuntamenti x 7 €
Costi laboratorio
(apparecchi, modifiche, riparazioni)
Costi di materiale
(impronte-Foto-Rx)
Igienista e Logopedista
40
Tempo
libero
1.010 min.
=
=
1.581,00 €
280,00 €
=
600,00 €
=
=
200,00 €
240,00 €
-------------2.901,00 €
Come più volte sottolineato, questi “prezzi” possono variare in base a tanti fattori, dall’ubicazione geografica e dalla tipologia dello studio, alla qualifica e all’esperienza del professionista, ma il rispetto delle leggi
e delle norme igienico-sanitarie, l’accuratezza diagnostica e terapeutica, il continuo aggiornamento scientifico richiedono uno sforzo notevole ma sono l’unica forma di garanzia per coloro che affidano nelle nostre
mani la loro salute occluso-funzionale o quella dei loro figli.
William MANUZZI
Pio Cesare HERTEL
13
O S S E R VA T O R I O
FISCALE
CIRCOLARE N. 1/2008
L
La presente per informare i signori Associati
sulle principali novità fiscali introdotte dalle
recenti disposizioni normative di possibile loro
interesse.
Detrazioni e nuove agevolazioni ICI
È prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione ICI pari
all’1,33 per mille della base imponibile, che si
aggiunge a quella già prevista. La nuova detrazione
non potrà superare 200 euro e si applica a tutte le
abitazioni ad eccezione di quelle considerate di
lusso (abitazioni accatastate A1 - A8 - A9).
I benefici ICI per la prima casa sono inoltre estesi ai
coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non
risultano assegnatari della casa coniugale.
Detrazioni IRPEF
Potranno essere fatti valere già nelle dichiarazioni
relative al 2007 nuovi sconti IRPEF per gli inquilini
con contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 431/1998.
Sono previste detrazioni diversificate in base al reddito complessivo per i coniugi che percepiscono
assegni periodici a seguito di separazione legale ed
effettiva, se risultano da provvedimenti del giudice.
È anche riconosciuta ai genitori con almeno quattro
figli un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia
pari a 1.200 euro.
Viene prorogata anche per il 2007 la detrazione
IRPEF sulle rette degli asili nido e viene elevato a
4.000 euro l’importo degli interessi passivi dei mutui
su cui è possibile applicare la detrazione IRPEF del
19 per cento.
Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
Viene prorogata sino al 2010 la detrazione del 36
per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, nel limite di 48.000 euro per unità
immobiliare e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento
per la manutenzione edilizia.
Le suddette agevolazioni spettano a condizione che
nella fattura sia evidenziato il costo della manodopera.
14
Risparmio energetico
La detrazione del 55 per cento per gli interventi che
garantiscono risparmio energetico e l’incentivo per
l’acquisto di frigoriferi nuovi si applicano alle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Compensazioni perdite
Dal 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in
contabilità semplificata potranno nuovamente
compensare nell’anno la perdita conseguita con i
redditi di altra natura realizzati nello stesso periodo di imposta.
IRES
Dal 2008 l’aliquota IRES passa dal 33 per cento al
27,5 per cento.
Le società e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre gli interessi passivi sino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30
per cento del risultato operativo lordo, calcolato
senza tenere conto di ammortamenti e leasing.
Gli interessi passivi indeducibili in un determinato
periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali
periodi l’importo degli interessi passivi eccedenti gli
interessi attivi sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
Deducibilità leasing
I canoni leasing potranno essere dedotti a condizione che la durata dei contratti di leasing stipulati a
partire dall’1 gennaio 2008 non sia inferiore ai due
terzi del periodo di ammortamento. In caso di beni
immobili, qualora l’applicazione della predetta
regola determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è
ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno
a diciotto anni. Per i contratti di leasing stipulati
entro il 31dicembre 2007 continuano ad applicarsi
le vecchie regole.
Per le autovetture la deducibilità dei canoni leasing
è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore a 48 mesi.
Dividendi e plusvalenze su partecipazioni
In conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES
dal 33 al 27,5 per cento un decreto fisserà i nuovi
livelli di prelievo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Viene riaperta la possibilità di rivalutare terreni e
partecipazioni possedute al 1° gennaio 2008.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate dal
30 giugno 2008.
IRAP
A decorrere dal periodo di imposta 2008 l’aliquota
IRAP passa dal 4,25 al 3,90 per cento. La dichiarazione IRAP non farà più parte di Unico e dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Un decreto
dell’Economia dovrà regolare entro marzo 2008 termini e modalità delle nuove dichiarazioni.
Contribuenti minimi
Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e
professioni, che nel corso del 2007 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000 euro sono soggetti ad
un nuovo regime semplificato.
Per poterlo applicare non si deve nell’anno precedente avere effettuato cessioni all’esportazione o
avere sostenuto spese per lavoro dipendente;
o avere effettuato nel triennio precedente acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di leasing, per un ammontare complessivo superiore a
15.000 euro.
Le caratteristiche del regime dei minimi consistono
nell’esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP;
nell’applicazione, anche quando si tratti di imprese,
del criterio di cassa per la determinazione del reddito; nell’assoggettamento del reddito all’imposta
sostitutiva del 20 per cento e nella non applicazione
dell’IVA sui ricavi o compensi.
Di conseguenza i contribuenti minimi non hanno
tuttavia diritto alla detrazione dell’IVA dovuta sugli
acquisti effettuati.
I contributi previdenziali vengono dedotti dal reddito su cui si paga l’imposta sostitutiva.
Con il criterio di cassa, il reddito di impresa o di
lavoro autonomo per i minimi è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese
sostenute nello stesso periodo.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi
di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Devono però conservare i documenti emessi e
ricevuti.
Possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle
imposte nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata.
L’opzione esercitata per il periodo di imposta 2008
può tuttavia essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall’anno successivo a quello in cui
viene meno una delle condizioni predette.
Incentivi ai professionisti
Agli studi professionali associati con almeno quattro
e non più di dieci professionisti viene riconosciuto un
credito d’imposta pari al 15 per cento dei costi per
l’acquisizione di una serie di beni. Lo sconto è concesso per le operazioni di aggregazione tra professionisti che avvengono tra il 1° gennaio 2008 ed il
31 dicembre 2010. I costi che beneficiano dello
sconto sono quelli sostenuti dalla data dell’operazione di aggregazione e per i successivi dodici mesi.
Medici
Le prestazioni professionali specifiche di medicina
legale devono essere assoggettate al regime ordinario dell’IVA.
Ammortamenti
Viene inserita una norma di interpretazione del D.L.
223/2006. Per ciascun immobile strumentale, le
quote di ammortamento dedotte nei periodi di
imposta precedenti al periodo di imposta in corso al
4 luglio 2006, devono suddividersi proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
È inoltre consentito solo per il 2008, in attesa della
revisione generale dei coefficienti di ammortamento
tabellare, dedurre una quota intera, anziché dimezzata come sarebbe la regola, su tutti i beni nuovi
dell’esercizio.
White list
La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografia
dei paradisi fiscali, attraverso l’abolizione delle
cosiddette «black list» ed il varo di nuove disposizioni sulla fiscalità privilegiata.
Le nuove regole entreranno in vigore dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato
in Gazzetta Ufficiale un decreto dell’Economia in
proposito.
15
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il
limite di 30.000 euro di oltre il 50 per cento.
I contribuenti minimi sono inoltre esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Società di comodo
Viene esteso il numero dei soggetti automaticamente esclusi dalla normativa delle società di comodo,
senza che sia necessario presentare l’interpello.
Con la Finanziaria vengono anche escluse
le società che nei due esercizi precedenti
hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unità;
le società in stato di fallimento o assoggettate
a procedure concorsuali;
le società che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione superiore al totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
le società partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale
sociale;
le società che risultano congrue e coerenti ai
fini degli studi di settore.
Vengono, inoltre, riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e
l’assegnazione di beni ai soci delle società considerate non operative.
Registri contabili
Viene allungato a tre mesi dopo la scadenza del termine per presentare le dichiarazioni annuali il
periodo in cui la tenuta dei registri contabili è considerata regolare anche senza trascrizione su carta.
Viene mantenuta sempre a 60 giorni il termine
entro cui occorre memorizzare su computer il movimento contabile avvenuto (costo, ricavo, incasso o
pagamento).
Studi di settore e
Indicatori di normalità economica
I contribuenti con ricavi o compensi inferiori agli
Indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici.
Ricade, infatti, sull’Agenzia delle Entrate l’onere
della prova per accertare maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica.
Pedaggi autostradali
A decorrere dal 2008 l’IVA sui pedaggi autostradali
è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile
l’acquisto dell’automezzo.
Trasporto pubblico locale
Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale si possono detrarre
al 19 per cento dall’IRPEF, per un massimo di 250 euro.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse di familiari a carico.
Sospensione pagamento mutuo
Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale, il
mutuatario, che dimostra nelle forme stabilite dal
Regolamento di Attuazione da emanarsi dal
Ministro dell’Economia e Finanze, può chiedere la
sospensione del pagamento delle rate per non più
di due volte e per un periodo massimo complessivo
non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione non può essere
richiesta se è iniziata la procedura esecutiva.
Scontrini fiscali farmacia
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2008, per potere
procedere alla detrazione dalle Dichiarazioni dei
Redditi dello scontrino fiscale emesso dalla
Farmacia, occorre che sullo stesso sia obbligatoriamente indicato il nome del farmaco acquistato ed il
codice fiscale del destinatario.
A tal proposito Federfarma ha invitato nei giorni
scorsi i cittadini a portare sempre con sé, quando si
recano in farmacia, la tessera sanitaria del destinatario dei medicinali.
Pagamenti con assegni e contanti
Dal 30 aprile 2008 cambiano radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al
portatore. Scenderà, infatti, da 12.500 a 5.000 euro
il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di
denaro contante, di libretti al portatore e di assegni
al portatore.
Dall’importo di 5.000 euro in su non si potranno,
pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5.000
euro dovranno essere muniti della clausola di non
trasferibilità.
Dr. Maurizio TONINI
16
CIRCOLARE N. 2/2008
PAGAMENTI CON ASSEGNI E CONTANTI
L
La presente per informare i signori Associati
sulle nuove regole relative ai pagamenti effettuati tramite assegni o denaro contante.
Dal 30 aprile 2008 i pagamenti mediante assegni
bancari, postali, circolari e vaglia postali dovranno
avvenire recando la clausola di non trasferibilità.
Banche e Poste potranno rilasciare moduli di assegni
bancari e postali in forma libera solo su richiesta
scritta del richiedente e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni
assegno.
Gli assegni emessi in forma libera potranno essere
utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 euro e
per ciascuna girata dovrà essere apposto, a pena di
nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile; sarà sufficiente
apporre sull’assegno, senza alcuna formalità, la
clausola “non trasferibile”.
Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del
traente (con intestazione m.m o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane spa, senza ulteriori possibilità di girata del titolo.
Come per gli assegni non potranno essere più effettuati trasferimenti di denaro contante; anche in
modo frazionato, per importi superiori a 5.000,00
euro.
L’importo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non potrà essere pari o superiore a
5.000,00 euro. Quelli con saldo pari o superiore a
5.000,00 euro andranno estinti dal portatore ovvero il saldo dovrà essere ridotto ad una somma non
eccedente 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2009.
La violazione delle precedenti disposizioni comporterà
l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.
DR. Maurizio TONINI
PARCELLE IN CONTANTI, LIMITE A 500 EURO
Contante sempre più limitato
L
La norma della Visco-Bersani (articolo 35, commi 12
e 12-bis del decreto legge 223/06), in vigore dal 12
agosto 2006, impone ai professionisti di incassare i
compensi solo attraverso strumenti finanziari tracciabili e non in contanti.
Per strumenti finanziari tracciabili si intendono:
assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di
pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico.
Sono ammesse, in sostanza, tutte le modalità di
pagamento, tranne il contante. Tuttavia, la disciplina
è soggetta a importanti deroghe: quelle relative a
pagamenti di importo limitato e quelle che riguardano particolari categorie di clienti.
Il comma 12-bis dell'articolo 35 della Visco-Bersani
(modificato dalla Finanziaria 2007) esonera dalla
disciplina dei pagamenti monitorabili i compensi per
somme unitarie inferiori a determinate soglie che
verranno via via ridotte.
In particolare, dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008 il limite è di mille euro, che si ridurrà
a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009, per passare poi alla soglia definitiva di
100 euro dal 1° luglio 2009.
Quindi, a meno che non ci siano nuove modifiche, i
clienti dei professionisti, che attualmente possono
pagare in contanti importi fino a mille euro, dal 1°
luglio di quest'anno dovranno abbandonare i contanti per pagamenti sopra i 500 euro.
17
ECM
N OV I T À
NOVITÀ NEL CAMPO DELL’E.C.M
N
Nell’ampio panorama delle normative che il professionista deve conoscere e seguire nella loro continua evoluzione, un posto prevalente è rappresentato da una sigla che ormai, tutti abbiamo imparato a
conoscere: E.C.M., ovvero l’educazione continua
medica.
Diverse infatti sono le novità nel campo dell’E.C.M
previste nell’accordo Stato-Regione dell’08/07, note
come “Riordino del Sistema di Formazione continua
in Medicina”.
La fase sperimentale era iniziata nel gennaio 2002
e dopo ripetute proroghe è stata ulteriormente prolungata definitivamente fino al 31 dicembre 2007
con l’ obbligo di totalizzare 150 crediti complessivi in cui il debito formativo per il 2007 è 30 crediti
(minimo 15, massimo 60) e i crediti formativi già
acquisiti nel periodo 2002-2006 possono valere ai
fini del debito formativo del 2007.
Con il 01gennaio 2008 inizia la fase regolare ove
nel periodo 2008-2010 i crediti da acquisire saranno 150 in cui almeno 90 dovranno essere nuovi crediti e i rimanenti 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti acquisiti nel periodo 2002-2007.
Tipologia dell’E.C.M.
Sono varie e sono caratterizzate nei seguenti modi:
ABCDEF-
Partecipazione a
congressi - convegni - seminari - corsi;
Discussione di
casi clinici - gruppo di discussione;
Formazione a distanza
stage - affiancamenti di supervisori - tirocini
Attività di docenza - presentazione a convegni
- pubblicazione scientifica;
Commissioni;
Autoapprendimento.
L’educazione continua medica – è obbligatoria per
tutto il personale sanitario, non riguardando il settore socio-sanitario, per il personale tecnico amministrativo dei servizi ed il personale sanitario che
frequenta corsi di specializzazione e il dottorato di
ricerca.
18
L’E.C.M. è nato allo scopo di migliorare la qualità
del sistema sanitario promuovendo lo sviluppo
professionale del medico, mantenendolo aggiornato e competente.
La funzione certificativa è a carico degli ordini professionali territorialmente competenti che si
avvalgono del sistema dell’anagrafe con un dossier
formativo.
Esiste una anagrafe regionale e una nazionale
interconnessi che registrano i crediti individuali
e sarà il provider accreditato a trasmettere per via
informatica i crediti all’ente che gestisce l’anagrafe regionale e nazionale (COGEAPS).
Un ultimo elemento da ricordare:
Poiché l’obbligo dell’E.C.M. riguarda anche liberi
professionisti è implicito che tutti gli oneri economici i costi e le spese riguardanti la necessaria partecipazione alle iniziative di aggiornamenti relative
al programma E.C.M, siano detraibili ai fini fiscali.
Valentino GHIGLIONE
(Segretario Nazionale SUSO)
DAI
CONGRESSI
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
NEL TRATTAMENTO DELLE MALOCCLUSIONI
SU BASE SCHELETRICA
Udine - 17 novembre 2007
I
Il 17 novembre 2007 si è svolto il corso di aggiornamento “Responsabilità professionale nel trattamento delle malocclusioni su base scheletrica”,
organizzato dal Sodalizio degli Odontoiatri, degli
Odontostomatologi e dei Chirurghi Maxillo-Facciali
Ospedalieri del Triveneto (SOOCMFT) e dal dr.
Antonio Maria Miotti, Direttore della Struttura
Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale
“Centro di Riferimento per la Diagnosi e il
Trattamento delle Malocclusioni su Base Scheletrica”
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria
della Misericordia di Udine, in collaborazione con la
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università di Padova ed il Sindacato Unitario
Specialità Ortodonzia, con il patrocinio della Società
Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale e della Società
Italiana di Ortodonzia.
Il professor Alberto Laino, presidente della Società
Italiana di Ortodonzia e appassionato cultore della
Medicina Legale nonché specialista di questa disciplina, ha portato il saluto della Società ed il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza di
una buona collaborazione ed interazione fra odontoiatri e medici legali.
Il corso è stato introdotto dal dr. Ernesto Padula,
Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale di Vicenza e Coordinatore
della Scuola Triveneta Ospedaliera di Discipline
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali del SOOCMFT,
e dal dottor Giampiero Lovato, Coordinatore di ANDI
Ortodonzia ad Udine.
Il Presidente nazionale del SUSO, dr. Paolo Picchioni,
nella sua relazione dal titolo “Trattamento ortodonticochirurgico: la responsabilità dell’Ortodontista”, ha evidenziato gli aspetti di responsabilità professionale nel
trattamento ortodontico-chirurgico, in particolare i
limiti della responsabilità dell’ortodontista e quelli
del chirurgo maxillo-facciale. Sono stati analizzati i
possibili danni legati all’operato dell’ortodontista,
cioè tutti i possibili esiti negativi legati al trattamen-
to ortodontico (rizolisi, lesioni cariose o parodontali,
decalcificazioni, e patologia articolare).
È stata evidenziata l’importanza di un approfondito
esame clinico-strumentale, utile per individuare le
situazioni a rischio prima dell’inizio del trattamento.
Il relatore si è inoltre soffermato sulle problematiche
post-chirurgiche, nelle quali si può riconoscere una
condivisione di responsabilità fra chirurgo e ortodontista, ed ha sottolineato la responsabilità ortodontica nella mancata individuazione di un problema scheletrico in un paziente in fase di crescita.
Questa mancanza può far perdere la possibilità di
applicazione di alcune metodiche, come per esempio il trattamento funzionale, o può portare ad un
eccessivo prolungamento della terapia. In un piano
di trattamento ortodontico-chirurgico, inoltre, la
valutazione iniziale deve essere condivisa dall’ortodontista e dal chirurgo.
Questo può contribuire a migliorare la comunicazione
con il paziente, riducendo la possibilità di incomprensioni o false aspettative, e rende senza dubbio più
definito l’impegno di ciascun operatore con il paziente e, rispettivamente, tra gli stessi operatori.
La relazione “Responsabilità dell’ortodontista nel
trattamento ortodontico con ancoraggio scheletrico
mediante miniviti” è stata tenuta dalla dr.sa
Gabriella Ceretti, professore a contratto presso la
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università di Padova, in collaborazione con i
professor Dario Betti dell’Istituto di Medicina Legale
dell’Università di Padova e Francesca Ada Miotti,
Direttore della Scuola. L’argomento, molto attuale,
è stato preceduto da una introduzione sull’ancoraggio ortodontico, cioè la resistenza al movimento
dentale indesiderato, e sulle diverse possibilità di
incremento dello stesso, spesso reso critico dalla
necessità di collaborazione. L’ancoraggio scheletrico
è stato definito, poi, come temporaneo, biologico,
osteointegrato e non osteointegrato, con diversi
vantaggi e svantaggi di ogni tipologia.
19
Per quanto riguarda la responsabilità in quest’ambito, si
è insistito che deve prevedere sia una corretta indicazione che una buona metodologia di inserimento, nonché
una precisa scelta del sito implantare.
La scelta tra impianti, placche e miniviti è assai
ampia, ma i clinici si sono ormai maggiormente
orientati all’utilizzo di miniviti non osteointegrate.
La responsabilità dell’ortodontista può essere considerata in diversi momenti, accuratamente descritti
dalla relatrice: inserimento, periodo di utilizzo e
rimozione. Il consenso del paziente deve essere
ottenuto fornendo indicazioni precise, prevedendo
anche l’alternativa “conservativa” tradizionale di
ancoraggio, dato che in alcuni casi può non essere
possibile utilizzare le miniviti.
Alcuni casi clinici emblematici sono serviti a sottolineare la validità del metodo, ma anche ad evidenziare i possibili rischi e le problematiche che possono verificarsi. Proprio per questo la Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università
di Padova ha allestito uno specifico opuscolo informativo sull’ancoraggio scheletrico mediante miniviti, per un consenso veramente informato e consapevole. In conclusione la metodica è emersa efficace,
controllabile, con rischi piuttosto limitati, tale da non
rendere necessaria una copertura assicurativa specifica come per gli impianti osteointegrati.
Durante la Tavola Rotonda, tuttavia, gli specialisti
medici-legali hanno consigliato una certa cautela,
indicando l’opportunità dell’esplicito inserimento di
questa procedura nella polizza assicurativa dell’ortodontista.
Il dottor Walter De Caminada, dell’Unità Operativa di
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Provinciale per i
20
Servizi Sanitari dell’Ospedale S.Chiara di Trento, sostituendo il Direttore dottor Fulvio Campolongo, ha illustrato il tema del “Trattamento ortodontico-chirurgico: responsabilità del chirurgo”. Presentando le
definizioni del problema, dalla responsabilità agli
ambiti di competenza delle varie figure attrici nell’eventuale contenzioso, il paziente, l’ortodontista, il
chirurgo e il medico-legale, il Relatore ha evidenziato come il trattamento ortodontico-chirurgico si
caratterizzi come trattamento medico d’equipe e
come prestazione d’opera intellettuale. Come tale,
quindi, prevede una vera e propria frammentazione
dell’intervento sanitario e una conseguente ripartizione delle responsabilità, rendendo spesso difficile
stabilire con precisione a quale dei professionisti sia
addebitabile la negligenza causa dell’evento lesivo.
Anche in questa occasione è stata poi ribadita l’obbligazione di mezzi, per la quale il medico deve
dimostrare che la prestazione professionale è stata
eseguita in modo diligente e “fornire la prova che la
prestazione professionale è stata fornita in modo
idoneo e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”, come
appare evidente da sentenze anche recenti. Risulta
quanto mai opportuna, inoltre, una accurata valutazione della situazione clinica di partenza con una
differenziazione dei risultati conseguibili sotto i due
profili funzionale (comportante un obbligo di mezzi)
ed estetico (comportante un obbligo di risultati).
È importante, poi, lo sviluppo di modelli organizzativi ideali che forniscano percorsi diagnostico-terapeutici completi, definiti come programmi interdisciplinari di cura creati per rispondere a specifici problemi clinici, che dettagliano le tappe del processo
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