D.g.r. 3 agosto 2000 – N. 7/904
Modalità di applicazione nella Regione Lombardia del decreto ministeriale per le
Politiche Agricole e Forestali del 31.05.2000 inerente “Misure per la lotta
obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 31 maggio 2000,
inerente “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”;
VISTA la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536 <Attuazione della direttiva
91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali> dove, all’art. 5, definisce le
funzioni dei servizi fitosanitari regionali, attribuite agli ex Osservatori per le Malattie
delle Piante, attualmente espletate nella Regione Lombardia dalla Struttura Ricerca
Tecnologie Innovative e Supporto Fitosanitario dell’Unità Organizzativa Servizi a
Supporto delle Imprese Agricole della Direzione Generale Agricoltura (di seguito
indicato con servizio fitosanitario regionale);
VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente
“Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
VISTO il d.p.r. 1164 del 24 dicembre 1969 che detta “Norme sulla produzione e sul
commercio del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite”;
VALUTATO che nella quasi totalità delle aree viticole lombarde, con la sola esclusione
della Valtellina, mediante indagini visive e di laboratorio, è stata accertata la presenza
del fitoplasma Grapevine Flavescence dorèe MLO , organismo da quarantena, agente
della malattia nota come Flavescenza dorata della vite;
CONSIDERATI i risultati dell’attività del gruppo di lavoro “Flavescenza dorata della vite
nell’Oltrepò Pavese” istituito con d.d.g. agricoltura n. 37599 del 4 agosto 1999 allo
scopo di fornire tempestive indicazioni utili per affrontare in modo corretto ed efficace
l’epidemia sul territorio della Regione Lombardia;
DATO ATTO che per tale organismo nocivo, contemplato dall’All. II, parte A, sez. II/d,
punto 6 del d.m. 31 gennaio 1996, l’art. 7 dello stesso decreto prevede per questo
patogeno il divieto di diffusione nel territorio della Repubblica italiana, sia allo stato
isolato sia se presente su vegetali di vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti e delle
sementi;
DATO ATTO che l’art. 11 del d.m. 31 gennaio 1996 prevede che la circolazione di
materiale di moltiplicazione vegetativa della vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti e delle
sementi, deve essere subordinata al requisito particolare previsto nell’All. IV, parte A,
sez. II, punto 18, mediante constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine
Flavescence dorèe è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio degli ultimi due
cicli vegetativi completi;
1
VALUTATE le considerazioni espresse dal dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi a
Supporto delle Imprese Agricole in merito:
- all’importanza che la coltivazione della vite riveste nella regione Lombardia, sia sotto
il profilo economico sia per gli aspetti sociali legati alla tutela del territorio ed al
mantenimento dell’attività agricola;
- alla pericolosità del patogeno, in grado di produrre gravi danni alla viticoltura
lombarda ed al vivaismo viticolo della regione;
- alla necessità di definire e rendere pubbliche le procedure e gli obblighi derivanti dalla
presenza della malattia citata;
RITENUTO necessario dal medesimo dirigente fornire chiarimenti agli operatori al fine
di contrastare la diffusione della malattia citata e dell’insetto vettore e intraprendere
azioni efficaci di difesa;
Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Considerate le motivazioni su espresse:
1) di applicare il decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 31
maggio 2000 secondo le modalità indicate nella circolare inerente <Modalità di
applicazione nella regione Lombardia del decreto ministeriale del 31 maggio 2000
inerente ”Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite>,
Allegato 1 composto da n. 6 pagine, attuando il monitoraggio della malattia e del
suo vettore seguendo le note tecniche riportate nell’Allegato 2, composto da n. 8
pagine che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di stabilire che la circolare di cui al punto 1) venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
2
Circolare regionale - Direzione Generale Agricoltura
Modalità di applicazione nella regione Lombardia del decreto ministeriale
del 31 maggio 2000 inerente “Misure per la lotta obbligatoria contro la
Flavescenza Dorata della vite”.
Premessa
Con il termine “Grapevine Flavescence dorèe MLO” viene indicato il fitoplasma
responsabile della malattia denominata Flavescenza Dorata della vite sensu
stricto, di seguito denominata FD, che si distingue per caratteri tassonomici e
per caratteristiche epidemiologiche dalle altre malattie dovute a fitoplasmi che
colpiscono la vite e che rientrano nella generica denominazione di giallumi della
vite, quali il Legno Nero (BN).
La malattia, trasmessa dall’insetto Scaphoideus titanus Ball., è attualmente
presente solo in parte del territorio nazionale: ai fini del suo contenimento è
necessaria la difesa dall’insetto vettore e l’eliminazione del potenziale di inoculo
costituito dalle piante ammalate, eradicando il patogeno nei focolai e
limitandone la presenza nelle zone di insediamento.
Per “focolaio[UU1]” di infezione si intende l’area in cui è stata accertata
ufficialmente la presenza di FD e in cui si può ritenere tecnicamente possibile
l’eradicazione della malattia. Con il termine “zona di insediamento” si intende
l’area nella quale è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore
Scaphoideus titanus, e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far
ritenere tecnicamente possibile un’eventuale azione di eradicazione.
Le zone sopra definite verranno identificate dal servizio fitosanitario regionale
sulla base dei risultati dei monitoraggi nelle zone vitate e rese note con decreto
della Direzione Agricoltura.
[UU2]Per garantire la sanità dei vigneti è necessario che i nuovi impianti vengano
costituiti con materiale vivaistico di cui sia garantita l’esenzione da FD.
Allo scopo di consentire un efficace svolgimento della lotta alla malattia
verranno attuate iniziative di informazione, divulgazione ed assistenza tecnica
alle aziende agricole.
Ambito di applicazione
La presente circolare si applica a tutte le piante di vite, Vitis L., presenti sul
territorio regionale, situate in vigneti o situate in vivai o coltivazioni familiari, ivi
comprese le piante collocate all’interno di collezioni o orti botanici.
1) Monitoraggio della malattia e del vettore
Allo scopo di conoscere il livello di diffusione della malattia e definire adeguate
linee di intervento, la Regione Lombardia, per il tramite del servizio fitosanitario
regionale, attua un programma sistematico di monitoraggio delle superfici a
vigneto ed a vivaio di vite delle singole province.
Per ciascuna area viticola il servizio Agricoltura dell’Amministrazione
Provinciale competente per territorio provvede alla definizione di un piano
operativo annuale, in accordo con il Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale
1
della Regione Lombardia, nel quale è definito il numero delle aziende da
monitorare, al fine di raccogliere dati rappresentativi dell’area.
Il numero delle aziende interessate dovrà essere definito sulla base della
valutazione del rischio epidemico, funzione dei seguenti fattori:
- aree con presenza di FD negli anni precedenti;
- aree limitrofe a zone in cui la presenza di FD è già nota;
- aree in cui confluisce materiale vivaistico proveniente da zone in cui FD è
presente;
- aree dove è stata accertata la presenza dell’insetto vettore Scaphoideus
titanus.
Le osservazioni dovranno essere svolte prioritariamente sui vitigni che
esprimono con maggior intensità i sintomi di FD e dei giallumi infettivi (Barbera,
Chardonnay, Croatina, Lambrusco, Marzemino, Pinot grigio, Pinot nero,
Sangiovese e Trebbiano), avendo cura di considerare comunque i vitigni
maggiormente rappresentativi della zona.
L’espressione dei sintomi aumenta nel corso della stagione vegetativa: anche
se esiste la possibilità di manifestazioni sintomatiche precoci, il periodo più
opportuno per l’effettuazione dei rilievi è compreso tra le fasi fenologiche della
pre-fioritura e quella immediatamente precedente la vendemmia. Le
manifestazioni sintomatiche da ricercare sono riportate in allegato.
La presenza della cicalina verrà accertata con osservazioni dirette sulla
vegetazione o avvalendosi di trappole cromotropiche, che dovranno essere
collocate con le modalità indicate nell’allegato.
I risultati delle attività di monitoraggio, supportati da cartografia in scala
1:10.000 su C.T.R., dovranno pervenire al servizio fitosanitario regionale entro il
31 ottobre di ogni anno, allo scopo di consentire la comunicazione ufficiale al
Servizio Fitosanitario Centrale [UFs3] presso il Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali, e la predisposizione di un prospetto riassuntivo sulla presenza di FD
sul territorio regionale.
I risultati forniranno indicazioni utili per l’orientamento delle attività di ricerca
sulla malattia e per l’adozione di misure di contenimento.
2) Vigneti di nuova costituzione
I nuovi impianti dovranno essere realizzati con materiale vivaistico
accompagnato da passaporto delle piante CEE, che garantisce l’esenzione da
FD.
Eventuali sintomi che compaiono su tali impianti dovranno essere segnalati
tempestivamente al servizio fitosanitario regionale.
3) Vigneti in produzione
La lotta all’insetto vettore è obbligatoria, nelle aree di comprovata presenza
della malattia che verranno aggiornate annualmente dal servizio fitosanitario
regionale. In tali aree dovranno essere effettuati due interventi specifici: il
primo 35 giorni dopo la schiusura delle prime uova, attorno alla metà di giugno,
ed il secondo indicativamente venti giorni dopo, impiegando prodotti fitosanitari
autorizzati per la lotta alle cicaline della vite.
2
Le aziende che aderiscono al reg. CEE 2078/92 potranno effettuare due
trattamenti con i prodotti ammessi nel disciplinare e con quelli eventualmente
ammessi in deroga.
Nel caso in cui l’azienda sia sottoposta al regime di controllo per il Reg. CEE
2092/91 dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati su cicaline a
base di piretro naturale con aggiunta di stabilizzanti, o altri principi attivi che
verranno indicati dal servizio fitosanitario regionale, provvedendo ad una
costante copertura insetticida per tutto il periodo di presenza dell’insetto.
L’autorizzazione ad effettuare un terzo trattamento nel mese di agosto verrà
concessa solo in casi di comprovata necessità per singola azienda richiedente.
Le date in cui effettuare gli interventi verranno segnalate dal servizio
fitosanitario regionale con specifici comunicati.
E’ fatto obbligo di annotare gli interventi insetticidi effettuati, utilizzando il
“quaderno di campagna” previsto dal decreto del Ministro della Sanità 25
gennaio 1991, n. 217, entrato in vigore con la l. 14 ottobre 1999, n. 362.
Nel caso il monitoraggio evidenzi la presenza di piante con sintomi riconducibili
a FD, nelle zone definite “focolaio”, è obbligatoria l’estirpazione delle piante
interessate, senza necessità di analisi di conferma, allo scopo di eliminare il
potenziale inoculo della malattia.
Nel caso in cui le manifestazioni sintomatiche si evidenzino in vigneti presenti in
“zone di insediamento” l’estirpazione delle piante è consigliata.
Nelle zone viticole considerate “indenni” la comparsa di sintomi attribuibili a FD
deve essere tempestivamente segnalata al servizio fitosanitario regionale.
4) Vigneti abbandonati
E’ fatto obbligo di estirpo dei vigneti in stato di abbandono: con questo termine
si intendono gli appezzamenti nei quali non sono svolte le operazioni
agronomiche e la difesa fitosanitaria previste dal codice di buona pratica
agricola, così come definito nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Lombardia.
5) Vivai di piante madri per portainnesti e marze
Il servizio fitosanitario regionale svolgerà accertamenti sistematici in tutti i campi
denunciati ai sensi del d.p.r. 1164 del 24 dicembre 1969 “Norme sulla
produzione e sul commercio del materiale di moltiplicazione vegetativa della
vite” e provvederà a prelevare campioni di materiale sintomatico da inviare a
laboratori diagnostici accreditati ai fini della determinazione del fitoplasma
coinvolto.
Il periodo utile per l’effettuazione dei controlli ed il prelievo di campioni è
compreso tra la fine di giugno e la fine di settembre.
Le piante sintomatiche dovranno essere estirpate e distrutte anche in assenza
di un riscontro analitico.
Nei vivai di piante madri nei quali verrà riscontrata la presenza di FD verrà
sospeso il prelievo di materiale di propagazione sino a che i controlli effettuati
dal servizio fitosanitario regionale ne abbiano accertato l’assenza per due anni
consecutivi.
3
In particolare, per quanto concerne i campi di piante madri marze certificate
si possono verificare i seguenti casi:
1) nessuna pianta con sintomi
2) numero di piante con sintomi inferiori al 5%
3) numero di piante con sintomi compreso tra il 5 e il 10%
4) numero di piante con sintomi superiore al 10%
Nel caso 1) se il campo non era stato oggetto di divieto nell’anno precedente, è
consentito il prelievo alla fine della stagione vegetativa. Nel caso 2) il prelievo di
marze è vietato e si dovrà procedere alla mappatura di tutto il vigneto,
contrassegnando le piante da abbattere.
Nel caso 3) oltre a quanto previsto per il punto 2) il campo dovrà essere
declassato da certificato a standard. Nel caso 4) il campo dovrà essere escluso
dalla possibilità di prelievo ai sensi del d.p.r. 1164 del 24 dicembre 1969 e
dovrà essere considerato come un vigneto di produzione.
Per i campi di piante madri marze standard sono possibili i seguenti casi:
1) nessuna pianta con sintomi
2) numero di piante con sintomi inferiore al 10%
3) numero di piante superiore al 10%.
Nel caso 1) se il campo non era stato oggetto di divieto nell’anno precedente, è
consentito il prelievo alla fine della stagione vegetativa. Nel caso 2) il prelievo di
marze è vietato e si dovrà procedere alla mappatura di tutto il vigneto,
contrassegnando le piante da abbattere. Nel caso 3) dovrà essere escluso dalla
possibilità di prelievo ai sensi del d.p.r. 1164 del 24 dicembre 1969 e dovrà
essere considerato come un vigneto di produzione.
Nei vivai di piante madri per portainnesti e marze il vivaista dovrà assicurare
una corretta protezione delle piante dall’insetto Scaphoideus titanus: a questo
scopo è necessario collocare delle trappole cromotropiche di colore giallo, in
numero di 10 per ettaro di superficie ed effettuare un adeguato controllo visivo.
Inoltre è fatto obbligo di eseguire i seguenti trattamenti insetticidi contro
l’insetto vettore del fitoplasma secondo il seguente schema:
-.1° intervento indicativamente verso la seconda-terza decade di giugno, diretto
contro le forme giovanili della cicalina;
- 2° intervento a distanza di circa venti giorni dal primo, diretto contro gli adulti;
- 3° intervento solo su indicazione specifica del servizio fitosanitario regionale.
E’ possibile utilizzare i prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta alle cicaline
della vite contenenti i seguenti principi attivi: flufenoxuron e buprofezin (solo per
il primo trattamento), fenitrothion, quinalphos, etofenprox, malathion EW,
clorpiriphos e piridafenthion o altri principi attivi che verranno indicati dal
servizio fitosanitario regionale.
Per le piante madri di portainnesti è possibile alternare i principi attivi
sopraelencati con endosulfan e dimetoato, efficaci anche contro altri fitofagi.
Nel caso in cui l’azienda sia sottoposta al regime di controllo per il Reg. CEE
2092/91 dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati su cicaline a
base di piretro naturale con aggiunta di stabilizzanti, o altri principi attivi che
verranno indicati dal servizio fitosanitario regionale, provvedendo ad una
costante copertura insetticida per tutto il periodo di presenza dell’insetto.
4
E’ fatto obbligo di annotare gli interventi insetticidi effettuati, utilizzando il
“quaderno di campagna” previsto dal decreto del Ministro della Sanità 25
gennaio 1991, n. 217, entrato in vigore con la l. 14 ottobre 1999, n. 362.
6) Vivai di barbatelle
Il servizio fitosanitario regionale provvederà ad effettuare controlli sistematici nei
vivai di barbatelle.
Nei barbatellai dovranno obbligatoriamente essere effettuati i trattamenti
insetticidi contro l’insetto vettore, cadenzati per tutto il periodo di possibile
presenza degli adulti di Scaphoideus titanus (luglio, agosto e settembre). Tali
trattamenti dovranno essere eseguiti utilizzando alternativamente prodotti con
differente meccanismo d’azione, scelti tra quelli contenenti i seguenti principi
attivi: etofenprox, fenitrothion, quinalphos, malathion EW, clorpiriphos-etile, o
altri principi attivi che verranno indicati dal servizio fitosanitario regionale.
Nel caso in cui l’azienda sia sottoposta al regime di controllo per il Reg. CEE
2092/91 dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta
contro le cicaline a base di piretro naturale con l’aggiunta di stabilizzanti, o altri
principi attivi che verranno indicati dal servizio fitosanitario regionale,
provvedendo ad una costante copertura insetticida per tutto il periodo di
presenza dell’insetto.
E’ fatto obbligo di posizionare trappole cromotropiche gialle, in numero di 10 per
ettaro di superficie ed effettuare un adeguato controllo visivo.
Le barbatelle con sintomi dovranno essere distrutte, anche in assenza di
riscontro analitico.
La commercializzazione delle barbatelle derivanti da campi di piante madri
marze autorizzati in deroga nel 1999 sarà permessa solo se, a seguito di
accertamenti effettuati nell’anno 2000, non verrà riscontrata presenza di FD. In
caso contrario le barbatelle derivanti dai campi di piante madri marze infetti
verranno distrutte.
E’ fatto obbligo di annotare gli interventi insetticidi effettuati, utilizzando il
“quaderno di campagna” previsto dal decreto del Ministro della Sanità 25
gennaio 1991, n. 217, entrato in vigore con la l. 14 ottobre 1999, n. 362.
7) Misure obbligatorie
Le misure obbligatorie derivanti dall’applicazione del decreto ministeriale di lotta
obbligatoria sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a
qualsiasi titolo, che le effettueranno su disposizione e sotto il controllo del
servizio fitosanitario regionale.
8) Formazione, informazione e divulgazione[UFs4]
La Regione Lombardia, per mezzo del servizio fitosanitario regionale, in
collaborazione con le Facoltà di Agraria dell’ Università degli Studi di Milano e
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il Centro per l’Incremento
della Viticoltura, Frutticoltura e Cerealicoltura, (C.I.VI.FRU.CE.) di Voghera, i
Servizi Tecnici Amministrativi Provinciali e le Amministrazioni Provinciali
5
interessate al problema, attua iniziative di formazione ed aggiornamento dei
tecnici coinvolti nei programmi di ricerca, monitoraggio e assistenza tecnica,
curandone la tempestiva informazione agli operatori agricoli.
A questo proposito verranno realizzati seminari ed incontri tecnici specifici nelle
diverse realtà territoriali, articoli divulgativi e opuscoli sul patogeno, sul vettore e
sulle possibilità di contenimento.
9) Inadempienze
In attesa della definizione di sanzioni amministrative da parte della Regione
Lombardia, gli inadempienti alle prescrizioni previste dal decreto ministeriale e
disposte dal servizio fitosanitario regionale in ottemperanza allo stesso,
verranno denunciati all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice
penale.
6
MONITORAGGIO DI FLAVESCENZA DORATA E DEL SUO VETTORE
Monitoraggio delle viti con sintomi
Il monitoraggio della malattia dovrà riguardare le seguenti manifestazioni, i cui
sintomi sono funzione della varietà, età, forma di allevamento, tipo di gestione del suolo
e localizzazione territoriale (zona, altitudine, esposizione, collocazione lungo il versante
collinare):
- mancato germogliamento nel mese di aprile e maggio delle gemme sul capo a frutto
e/o sviluppo di germogli stentati e raccorciati
- deformazione, accartocciamento e arrossamento delle foglie su cultivar a bacca rossa
- deformazione, accartocciamento e ingiallimento delle foglie su cultivar a bacca
bianca
- disseccamento del grappolino
- mancata lignificazione dei tralci.
Alcuni sintomi sono illustrati nella scheda tecnica curata dall’Ufficio Fitosanitario.
L’attenzione delle operazioni di monitoraggio dovrà essere condotta prioritariamente
ai vitigni noti per esprimere con maggiore intensità i sintomi della presenza di FD e dei
giallumi infettivi (GY) in genere.
L’espressione dei sintomi di FD aumenta nel corso della stagione vegetativa: pur non
escludendo la possibilità di poter avere piante sintomatiche anche in epoca più precoce,
è opportuno che i rilievi vengano operati dalla prefioritura alla pre-vendemmia.
I vigneti oggetto di monitoraggio dovranno essere identificati compilando in ogni sua
parte la scheda di rilevamento allegata.
Prelievo di campioni e caratterizzazione dei fitoplasmi
La distinzione dei diversi GY può essere fatta solo attraverso l’analisi con tecniche di
biologia molecolare. Al momento, altre analisi (es. sierologiche) non sembrano dare
sufficiente affidabilità.
Ai fini della determinazione analitica appaiono fondamentali le modalità di
campionamento:
- il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito dal mese di giugno al mese di
settembre secondo un calendario che verrà stabilito dal S.F.R. in accordo con il
laboratorio che effettuerà le analisi (Istituto di Patologia Vegetale dell’U.C.S.C.
di Piacenza);
- nel singolo vigneto, rappresentativo di una zona omogenea, dovranno essere
raccolti almeno due campioni da viti sintomatiche diverse;
- tralci, piccioli e foglie (almeno 15-20 foglie/campione) devono essere raccolti
sintomatici escludendo vegetazione disseccata, marcescente o alterata per altre
patologie;
- copia della scheda di “prelievo campione” dovrà accompagnare il campione sino
al laboratorio di analisi e recare scritto chiaramente il codice identificativo del
campione stesso (il codice dei campioni dovrà essere: sigla provincia/cognome
tecnico prelevatore/n. progressivo dei campioni prelevati dal tecnico – es.
PV/ROSSI/1);
- ogni campione deve riferirsi ad una singola vite che dovrà rimanere marcata ed
identificabile;
1
-
il materiale vegetale campionato, opportunamente contrassegnato, va
immediatamente posto in frigo portatile e consegnato entro 24 ore dalla
raccolta al laboratorio dell’Istituto di Patologia Vegetale dell’U.C.S.C. di
Piacenza, Via Emilia Parmense,84 - 29100 Piacenza.
Monitoraggio di Scaphoideus titanus
Ai fini della sola indagine faunistica (presenza-assenza) è sufficiente la ricerca
degli adulti previo posizionamento delle trappole cromotropiche di colore giallo
all’altezza della vegetazione, da metà giugno a settembre. Occorre posizionare almeno
3 trappole cromotropiche di 10x25 cm in ciascun vigneto campione;
esse devono essere sostituite almeno ogni 15 giorni.
Si ricorda però che ai fini dello studio della fenologia e del corretto posizionamento
dei trattamenti insetticidi è necessaria l’individuazione di tutti gli stadi.
Gli stadi giovanili possono essere ricercati da inizio maggio sino a fine luglio
posizionando le trappole in prossimità della base del ceppo e osservando direttamente
50-100 giovani germogli basali per vigneto.
E’ necessario assicurare la rappresentatività del campionamento del vettore rispetto alla
specifica zona viti-vinicola.
2
SCHEDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA
FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE E DEL SUO VETTORE
SCAPHOIDEUS TITANUS
DATI RELATIVI ALL’AZIENDA
AZIENDA_____________________________________________________________
COMUNE______________________________________________PROV__________
INDIRIZZO____________________________________________________________
PARTITAIVA ______________________ N.ANAGRAFE VITIV. ________________
TELEFONO______________ CELLULARE_______________ FAX______________
RESPONSABILE DELL’AZIENDA_________________________________________
ADERISCE AL REG.2078/92
sì _ no _
DATI RELATIVI AL VIGNETO
COMUNE_____________________________________________PROV___________
LOCALITA’____________________________________________________________
FOGLIO N.__________________ MAPPALI N. ______________________________
SUPERFICIE DELL’APPEZZAMENTO (in ettari) ____________________________
GIACITURA
pianura
_
collina
_
ESPOSIZIONE__________________________________________________________
COLLOCAZIONE LUNGO IL VERSANTE COLLINARE
bassa _ media _
alta _
VEGETAZIONE CONFINANTE (colture o vegetazione spontanea) ______________
ETA’ PRESUNTA_______________________________________________________
VARIETA’_____________________________________________________________
PORTINNESTO_________________________________________________________
FORMA DI ALLEVAMENTO_____________________________________________
GESTIONE DEL TERRENO
lavorazione _ inerbimento _ diserbo _
PRESENZA DI SINTOMI NEGLI ANNI PRECEDENTI sì _ no _
ANNO DI PRIMA OSSERVAZIONE DEI SINTOMI___________________________
3
PRESENZA DI SINTOMI NELL’ANNATA IN CORSO sì _ no _
DESCRIZIONE DEI SINTOMI_____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DANNO STIMATO (% RIDUZIONE PRODUZIONE) NEL 1999_________________
HA ESTIRPATO LE PIANTE INFETTE? sì _ no _
N. DI PIANTE ESTIRPATE ________________________
INTENDE ESTIRPARE L’INTERO VIGNETO? sì _ no _
SE SI QUANDO? ________________
INTENDE REIMPIANTARE IL VIGNETO? sì _ no _
SE SI QUANDO? ________________
SONO STATI PRELEVATI CAMPIONI? sì  _
 no  _

SIGLA CAMPIONI_____________________________________________________
PERCENTUALE DI PIANTE CON SINTOMI
(per la compilazione vedere le istruzioni)
Superficie
N. punti
(ha)
osservati
< 0.5
1
< 0.5
2
0.5 – 1
3
0.5 – 1
4
1–3
5
1–3
6
>3
7
>3
8
Totale piante
N. piante con sintomi
Totale piante con sintomi
osservate
% PIANTE SINTOMATICHE (applicare la formula, vedi istruzioni) ____________
4
MONITORAGGIO DEL VETTORE
E’ PRESENTE IL VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS? sì _ no _
LA PRESENZA DEL VETTORE E’ STATA RISCONTRATA MEDIANTE:
osservazione visiva _
trappola cromotropica _
TRATTAMENTI INSETTICIDI NEL VIGNETO
Anni precedenti sì _ no _
Se sì quali_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Anno 2000 sì _ no _
Se sì quali______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TRATTAMENTI INSETTICIDI NEI VIGNETI CONFINANTI__________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NOTE_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DATA RILEVATORI_______________________________________________
5
ISTRUZIONI PER LA STIMA DELLE PIANTE CON SINTOMI
Per stimare la percentuale di piante infette in un vigneto procedere come segue:
• vigneti con superficie inferiore a 0,5 ha, scegliere due punti dell’appezzamento;
• vigneti con superficie compresa tra 0,5 e 1 ha, scegliere quattro punti
dell’appezzamento;
• vigneti con superficie compresa tra 1 e 3 ha, scegliere sei punti dell’appezzamento;
• vigneti con superficie superiore a 3 ha, scegliere otto punti dell’appezzamento.
I punti
vanno scelti “a caso” in modo sparso e non concentrato, così da essere
sufficientemente rappresentativi della totalità del vigneto.
Per ogni punto contare 50 piante consecutive e tra queste individuare il numero di
quelle sintomatiche.
Per ogni punto osservato segnare il n. di piante con sintomi nell’apposita tabella.
Ottenuto il totale di piante sintomatiche, calcolare la percentuale secondo la formula:
(totale piante sintomatiche nei punti esaminati x 100)
% piante sintomatiche = ------------------------------------------------------------------n. totale di piante esaminate
Qualora le piante sintomatiche fossero confinate in una sola parte del vigneto, i punti di
osservazione devono essere individuati all’interno di questa in numero corrispondente
alla sua superficie. In tal caso una volta individuata la percentuale di piante
sintomatiche, questa va rapportata alla superficie totale del vigneto [M5].
6
1[UU1] Art. 4
1[UU2] Art. 5
2[UFs3] Art. 2 entro il mese di febbraio
5[UFs4] Art. 3
6 [M5] Per ulteriori informazioni contattare:
Mariangela Ciampitti (int. 8006), Marcello Perucca (int. 8007) – referenti Flavescenza dorata;
Eugenio Gervasini (031-901333/887341) - referente per le analisi di laboratorio;
Marco Boriani (int. 8013) - referente entomologico per il riconoscimento del vettore.
2633736)
Misure finanziarie
Le misure obbligatorie disposte dall’Ufficio Fitosanitario dovranno essere attuate a cura e
spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
La Regione Lombardia, allo scopo di sostenere il programma di contenimento della
Flavescenza Dorata sul territorio regionale, riconoscerà ai produttori a titolo di rimborso
una somma pari a:
- £ ……… per ciascuna pianta madre sino ad un massimo di x piante sino al 20% di
piante colpite
- £ ……… per ciascun ettaro di vivaio estirpato.
- £ ……… per ciascuna barbatella
Il rimborso potrà essere ottenuto presentando una domanda su modulo appositamente
predisposto? (allegato x).
L’Ufficio Fitosanitario, direttamente o per il tramite dei Servizi Tecnici Amministrativi
Provinciali, S.T.A.P., (e/o tramite le Amministrazioni Provinciali?) curerà lo svolgimento
dell’istruttoria, verificando l’esistenza dei requisiti richiesti ed il rispetto delle misure
indicate nella presente circolare o specificatamente prescritte.
Piano di sviluppo rurale 1257/99.
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Dgr 3 agosto 2000 – N. 7/904 Modalità di applicazione nella