L’Ape ingegnosa Rivista del dipartimento di Scienze dello Stato dell’Università di Napoli “Federico 11” DIRETTORE SCIENTIFICO Raffaele Feola COORDINAMENTO Antonella Barzazi, Rosaria Carotenuto, Gabriella Duranti, Raffaele Feola (Direttore responsabile), Laura Letizia, Marina M Matteo Pizzigallo, Francesco Riccobono, Armando Vittoria SEGRETERIA Armando Vittoria Si collabora alla rivista su invito della Direzione Direzione e segreteria Dipartimento di Scienze dello Stato Via Guglielmo Sanfelice, 47 80134 Napoli Tel. 08 1/2534060 Fax 08 1/2534061 E-mail: [email protected] L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTI1VA II * aggiunge il nuovo approccio globale verso la tutela ambientale ed il ruolo sempre più significativo che la Comunità Europea ha assunto in tale campo non appare difficile comprendere il “centralismo di ritorno” che si è realizzato In tale clima di sfavore verso le Regioni, si è innestata l’emanazione della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell’ambiente, con cui si è sovrapposta un’ulteriore struttura di tipo ministeriale alle numerose amministrazioni centrali che fino a quel momen to condividevano competenze di tutela ambientale Tale legge di Roberta Alfano c) Gli anni 1986-1991: la fase neo-centralista La metà degli anni ‘80 si è caratterizzata per l’esplosione dell’emergenza ambientale. Molti dei problemi che erano gra dualmentc einersi assumono una cogenza tale da balzare prepo— tentemente sulla scena, richiedendo un massiccio e straordina rio intervento’ . Inevitabilmente, lo Stato centrale tende a riespandere i propri poteri per fronteggiare le crisi in atto, so prattutto in un momento in cui, tracciando i primi bilanci sulle esperienze regionali, i conti non appaiono in attivo Se a ciò si * La prima parte del saggio è stata pubblicata nel precedente numero del la Rivista. Un solo esempio, ancora vivo nelle paure collettive: il disastro nucleare di Chernobyl. 2 Si veda l’analisi fatta da CARAVITA B., Stato, Regioni ed enti locali nelle politiche di gestione dell ‘ambiente, i problemi di raccordo di com petenze, in Riv. Giur. A,nb., 1994, p.35l, relativamente ai mali endemici delle Regioni, che ne hanno minato, ancor prima della concreta attuazio ne, le possibilità di divenire realmente un efficace livello di governo.”Le Regioni nascono deboli già nel testo costituzionale, prive di rappresen tanza politica al centro, sfornite di una qualche legittimazione storica. Ad esse già nel testo costituzionale si contrappongono enti locali storicamen te forti: l’uno, il Comune, per lunga tradizione di autonomia, l’altro, la Provincia, per lunga tradizione di decentramento statale e in quanto sede di ben reputati apparati tecnici. Si aggiunga poi che la tardiva istituzione delle Regioni (solo nel 1970, con un ritardo cioè (li oltre venti anni) non ha permesso la formazione di sistemi politici regionali autonomi rispetto a quello centrale; e un’ulteriore spinta alla debolezza delle Regioni è stata data dal livello complessivamente basso del personale politico regiona le.” Cfr. GUSTAPANEA., La tutela globale dell’ambiente, Milano, 1991, pp.33 e ss., secondo il quale l’ambiente deve intendersi come “bene giu ridico multiforme in quanto presenta una pluralità di aspetti che, a loro volta, assurgono ad autonomi oggetti di distinti interessi pubblici fonda mentali, sottoposti a regimi di tutela diversi, ma pur sempre da collega re.” In quegli anni era già operativo il III programma di azione ambientale in vigore per gli anni 1982/1986 (pubblicato in DOCE 305/3 C del 25 no vembre 1981). Si veda ONIDA ‘V., Competenze regionali e locali e spinte centralizzatrici nell ‘ainministrazione dell ‘ambiente in L’ambiente e la sua protezione (a cura di MURGIA O.), Milano, 1991, p.l3l, secondo cui, durante fattispecie straordinarie o di crisi, si fa strada la convinzione che a livello centrale l’intervento possa sortire risultati migliori ai fini della composizione de gli interessi in gioco, rispetto ai livelli più bassi, “incapaci di agire o para lizzati dai conflitti”. ha previsto un quadro molto articolato di rapporti tra Stato e Regioni, improntato sulla collaborazione, informazione e, in ultimo, sostituzione dell’amministrazione regionale, in caso di inerzia; il Ministro pare, in linea teorica, il centro di riferimento dell’interesse pubblico alla tutela ambientale E’ una legge dal le caratteristiche precipue: in primo luogo viene introdotta da un generico manifesto di intenti in relazione all’accorpamento di funzioni. Nei fatti, tale Ministero non è, però, stato dotato di una competenza generale su tutti i problemi ambientali e non si 6 Secondo la valutazione di CARAVITA B., Stato, Regioni ed cliii locali ud/e politiche digestione dell ‘ambiente: iprobleini del raccordo di coli pelenze, cii p.38O, sono da prendere in considerazione almeno i Ministe ri dei lavori pubblici, agricoltura e foreste, marina mercantile, trasporti, industria, sanità, beni culturali, interni, ricerca. L’autore si sofferma lun gamente sul problema della difficile convivenza con i Ministeri preesistenti: infatti, se è vero che tutte le amministrazioni di prestazioni sociali o di disciplina di settore incontrano problemi di tutela ambientale, nessuna intende cedere la propria supremazia ad un’altra amministrazio ne, anche se quest’ultima si occupa prevalentemente di “ambiente”, con la conseguenza che al Ministero dell’Ambiente viene “concesso” ben poco. Infatti, tale Ministero ha realmente innovato l’ordinamento preesistente soltanto relativamente al la gestione dell’ inquinamento, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione dei parchi naziona li terrestri, mentre per altre funzioni si sono poste in essere soltanto forme di concerto tra le amministrazioni più consolidate e la nuova amministra zione, in realtà lunghe e defatiganti. Una particolarità ditale legge riguarda la legittimazione all’azione di danno ambientale, contemplata dall’art.18. Al comma terzo la norma sta bilisce che “L’azione di risarcimento del danno ambientale.... è promos sa dallo Stato, nonché dalle Regioni su cui incidano i beni oggetto del fatto lesivo”. La titolarità del diritto al risarcimento del danno ambientale appare dello Stato; la locuzione “nonché” con la quale viene previsto il L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO. REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA è provveduto a creare un unico centro di imputazione dell’inte resse ambientale. In tal senso è significativo che la legislazione successiva all’istituzione del Ministero dell’ambiente abbia con tinuato a distribuire competenze, funzioni e finanziamenti tra amministrazioni diverse. A ciò deve aggiungersi che l’organiz zazione, in forma dicasteriale, dell’interesse ambientale ha po sto in evidenza una grave contraddizione per quanto riguarda la struttura organizzativa da adottare. Se l’intento del legislatore è quello di creare semplicemente un Ministero di indirizzo è chia ro che è sufficiente dotarlo di una struttura agile, aperta a co gliere le linee di sviluppo dei problemi e ad orientare le altre amministrazioni, siano esse centrali, locali e di settore. Al con trario, se si intende realizzare un Ministero operativo occorre dotarlo di ben altre e più corpose strutture, in grado di interveni re concretamente nei diversi settori e su tutto il territorio nazio nale. E qui si innesta la problematica relativa al rapporto con le Regioni. Al Ministero vengono conferiti molteplici poteri sosti tutivi nei confronti delle Regioni. Questa chiara contrazione te orica nei confronti dei poteri regionali, nei fatti, però, resta “sul la carta”, in quanto tali poteri sostitutivi tanto copiosamente attribuiti, in realtà trovano difficile attuazione in quanto si è in presenza di una amministrazione statale non dotata di strutture potere di azione delle Regioni accanto a quello dello Stato ha, in realtà, carattere subordinato. Le Regioni sono legittimate a far valere il danno ambientale attraverso l’istituto della sostituzione processuale, disciplina to dall’art.81 c.p.c. Legittimato principale è lo Stato, verso il quale è im posto l’obbligo di risarcire il danno ambientale da parte del responsabile; alle Regioni viene dalla norma conferito un potere di azione in forza di un loro interesse all’esercizio della funzione giurisdizionale in rapporto ad un diritto dello Stato. Per una analisi maggiormente dettagliata cfr. ALB AMONTE A., Danni all ‘ambiente e responsabilità civile, Padova, pienamente operative L’importanza della legge 349/1986, pur con i suoi limiti, ri siede soprattutto nell’aver fatto assurgere l’interesse ambientale al ruolo di interesse primario, che deve essere posto sul medesi mo piano di altri valori ed interessi costituzionali, in reciproco bilanciamento L’istituzione del Ministero dell’ambiente, espressione chiave di un ribaltamento culturale, amministrativo e politico verso le problematiche ambientali, ha contribuito a contrarre il ruolo delle Regioni, in virtù del preminente interes se nazionale, in parte temperato soltanto dal richiamo al princi pio di leale cooperazione fra Stato e Regioni. Proprio partendo dall’analisi del settore ambientale si è evidenziato che il rispetto ditale principio è in grado di mettere in crisi il modello astratto di ripartizione delle competenze, basato su di una rigida separa zione tra Stato e Regione. E’ apparso evidente che non si posso no affidare competenze alle Regioni, se non vi è la sicurezza che queste competenze siano svolte. Meno che mai nel settore 1989. 8 una più chiara analisi ditale contrastato rapporto si veda COCOZZA V., Il Ministero dell’ambi ente fra esigenze di riorganizzazione dei dica steri e poteri delle Regioni in Le Regioni, 1987, pp.9O6 e ss. ‘ Pur riconoscendo ed avallando la primarietà dell’interesse ambientale occorre non dimenticare che tale interesse deve, in ogni caso, essere su bordinato nella Costituzione italiana e, per definizione, nel costituziona lismo moderno ai principi-cardine della centralità della persona umana e del carattere democratico e pluralista dell’ordinamento. Cfr. CARAVITA B., La nozione di ambiente, in AA.VV., Diritto dell’ambiente e diritto allo sviluppo (a cura di CIAPPARONI F.), Milano, 1995, pp.l22 (in par ticolare par.5: la centralità della persona umana); ID., La tutela dell’am biente nel diritto costituzionale, cit., pp.5 1/52; La razionalizzazione del I ‘ambiente in Italia in Rapporto mondiale sul diritto dell ‘ambiente, nii— L’APE INGEC - 1/2002 SrAlo. REGIoNI, AMI3IENFE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA ambientale. La necessità ha portato a sviluppare un nuovo mo dello, definito di “regionalismo cooperativo”, basato su modelli organizzativi misti e sulla riattribuzione di competenze al cen tro. Il settore ambientale ha visto la nascita di una politica di cooperazione fra Regioni ed amministrazione centrale, che ap pare fondata non tanto sulla forza del nuovo Ministero, ma sulla debolezza delle Regioni, incapaci di porre in essere strategie proprie e spesso inclini ad adagiarsi su quanto proposto dal cen tro La sensibilità del giudice costituzionale non poteva restare estranea al peso di questi argomenti. In quegli anni caratterizza ti da un acceso conflitto tra Stato e Regioni è proprio la Corte ad essere costantemente chiamata in causa, in un intenso lavoro di interpretazione, volto a definire almeno il nucleo minimo di poteri e competenze dei due diversi livelli di governo. Ciò si è sostanziato in un elevato numero di sentenze, molte delle quali considerate delle vere e proprie linee guida” . E le controversie mero speciale della Riv. Giur Amb., 1996, p.2l2. IO Si veda ancora CARAVITA, Stato, Regioni ed enti locali nelle politiche di gestione dell’ambiente: i problemi del raccordo di competenze, cit., p.377 che ironicamente — ma non troppo sottolineache il rapporto fra Stato ed assessorati regionali funziona bene quando entra in gioco la distribuzione di finanziamenti.... ° Ci si riferisce in particolare a C. Cost., 22 maggio 1987, n.183 in Riv. Giur Amb., 1987, p.305, con nota di COLUCCI relativa all’eliminazione degli oli usati e C. Cost., 15 novembre 1988, n.1029 in Riv. Giur Amb., 1989, p.330 relativa alla disciplina dei parchi naturali. Per una panoramica completa relativamente alla giurisprudenza oltre BORGONOVO RE D., Corte Costituzionale ed ambiente, in Riv. Giur Amb., 1989, pp. 370 e ss. si vedano le pregevoli raccolte di BELLOCCI M., La configurazione dell ‘ambiente nella più recente giurisprudenza della corte costituzionale relative alle attribuzioni ambientali, ancora una volta, sono state un clamoroso esempio del difficile panorama istituzionale. In particolare, in materia di tutela paesistica, la Corte Costituzio nale ha enucleato esplicitamente il principio di leale coopera zione nei rapporti tra Stato e Regioni Si è fatta strada, dun que, un principio costituzionale di collaborazione fra Stato e Regioni implicito nella logica dell’ordinamento. La ripartizione di competenze fra i due livelli di governo fa presumere che tali competenze debbano essere poste in essere in termini di coordi namento e collaborazione per assicurare l’unitarietà ed indivisibilità dello Stato ex art.5 Cost. Il principio collaborativo deve basarsi su raccordi fra l’attività dello Stato e delle Regioni, nel rispetto delle reciproche competenze, in modo affatto diver so dal principio di indirizzo e coordinamento che tende a dirige re l’attività regionale verso gli obiettivi individuati dallo Stain Rii An della Repubblica Italiana, 1988, pp.S 13 e ss; ID., L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni emmiesse nell’anno 1990 in Riv. Am,n. della Repubblica Italiana, 199 1, pp.l65 e ss; ID:, L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno 199/ inRiv.Amm. dellaRepubblica Italiana, 1992, pp.125 ess. 2 Cfr C. Cost., 21 dicembre 1985 n.359 cit., p. e C. Cost., 26 giugno 1986 n.lSl in Foro It., 1986, I, p.2690 e C. Cost., sempre sulla stessa materia, in cui la Corte, giudicando della legittimità costituzionale della legge 431/1985, sottolinea che “i problemi concernenti il rapporto tra competenze statali e regionali che una siffatta tutela paesistica pone... non sono ignorati dalla nuova normativa, la quale... accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato al principio di leale cooperazione”. 3 Cfr. ancora IUVONE C., I rapporti Stato-Regione in materia ambientale: il principio collaborativo, in Studi Parlamentari e di politica costituzionale, L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO, REiI0NI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTFIVA to’ Sono questi gli anni in cui si è affermata in modo definitivo una visione unitaria di ambiente, che assurge al ruolo di valore primario’ e la Corte ha ribadito il ruolo delle Regioni per la realizzazione ditale politica globale. La nuova concezione del l’ambiente, però, ha comportato soltanto che lo stesso sia tutela to con prevalenza su altri interessi e con il massimo di efficacia possibile, ma senza alcuna indicazione in merito all’intervento obbligatorio dello Stato. Al contrario si rileva che in relazione agli enti minori vale la considerazione che la maggiore prossi mità dell’interesse rispetto al soggetto che ne ha cura consente, in teoria, un più alto livello di protezione. Non può negarsi che, inizialmente, nell’ambito ditale volontà neocentralista sia stato fatto grande uso di poteri sostitutivi. Tali poteri sono tornati alla ribalta proprio in materia paesistica con la previsione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nell’ipotesi di mancata predisposizione, entro il termine del 3 1 dicembre 1986, di appositi piani per la tutela del paesaggio’ I poteri so n. i, 1992, p.1 secondo cui occone applicare il principio collaborativo “in grado di dare coesione funzionale al rapporto Stato—Regioni armonizzando sul piano operativo i rispettivi interventi diretti alla tutela di interessi Comuni ad entrambi”. rileva BORGONOVO RE D., Corte Costituzionale ed ainbi ente, cit., pÀ-72, si tratta di una decina di sentenze emesse nel biennio 1987- 1988 incentrate a definire gli interessi o valori ambientali, verificare il rapporto con altri interessi costituzionalmente protetti e individuare i centri di potere cui è demandata la gestione degli stessi. Fra queste un particolare rilievo va conferito a C. Cost., 22maggio 1987 n.183 in Riv. Giur. Ainb., 1987, pp.305 e ss e a C. Cost., 28 maggio 1987, n.210 in Riv. Giur. Amb., 1987, p.334, con nota di BORGONOVO RE. 15 1-bis comma 2, della legge Galasso e relativa circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali 31 agosto 1985, n.8. stitutivi hanno inciso sulla pianificazione territoriale, materia non solo trasferita alle Regioni già con il D.P.R. n. 8 del 1972, ma soprattutto da sempre ritenuta il centro delle competenze regionali. Ciò ha provocato reazioni da parte regionale non ac colte, però, dalla Corte Costituzionale, che ha giustificato tali poteri dello Stato in relazione al tipo di tutela predisposta dalla legge Galasso, e soprattutto per la primarietà ed essenzialità del valore oggetto della tutela stessa’ La legittimazione dei poteri sostitutivi, dunque, ha avuto ripercussioni notevoli nel settore ambientale. La legge n. 349 del 1986 ha previsto ampiamente poteri sostitutivi del Ministro; parimenti il decreto legge 31 ago sto 1987, n. 361, recante “disposizioni urgenti in materia di smaltiniento dei rifiuti”, convertito, con modificazioni, con leg ge 29 ottobre 1987, n. 441. Nonostante le continue previsioni legislative e l’atteggiamento assolutorio della Corte Costituzio nale, l’utilizzazione dal Centro di poteri sostitutivi nei confronti di Regioni inadempienti è apparso più uno spauracchio che una effettiva possibilità. L’intervento sostitutivo dello Stato in ma teria di competenza regionale ha costituito pur sempre una ipo tesi eccezionale, che ha dovuto di volta in volta essere giustifi cata dalla particolare importanza della materia o dalla particola re gravità dell’assenza di regolamentazione di un determinato ‘ veda l’ampio resoconto giurisprudenziale fatto da CARAVITA B., Diritto Pubblico dell ‘ambiente, Bologna, 1991, pp.1 e ss. in particolare, volendone citare, una per anno, C. Cost., 26giugno 1986 n.153 in Foro 11., 1986, 1, p.2690 con nota di COZZUTO QUADRI; C. Cost., 30 settembre 1987, n.304 in Giur Cost., 1987, 1, p.2484, con nota di D’ATENA; C. Cost., 27 ottobre 1988, n.1002 in Riv. Giur. Amb., 1989, p.5’7S, con nota di FERRARA; C. Cost., 9 marzo 1989, n.101 in Foro It., 1990, I, p.7 C. Cost., 26 febbraio 1990, n.85 in Riv. Giur Anib., 1990, p. 285. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SlAlo, RFGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA settore, o, ancora, dal fatto che l’omissione di determinati atti avrebbe potuto mettere in serio pericolo l’esercizio di funzioni fondamentali, ovvero, infine, il perseguimento di interessi essenziali affidati alla responsabilità dello Stato La Corte Costituzionale lentamente ha disegnato un modello più morbido, aperto verso, le istanze regionali, comprimendo i poteri sostitutivi, da esercitare solo in base a precise garanzie sostanziali e procedurali, per non risolversi in una indebita ingerenza nelle competenze regionali. In definitiva, la Corte ha ribadito la necessità che i rapporti fra i diversi livelli di governo debbano basarsi sulla reciproca integrazione e non su di una puntigliosa e sterile difesa di posizioni, poteri, competenze e prerogative Lo spirito neocentralista che ha permeato gli anni in questione è particolarmente evidente dal punto di vista normativo: significativo il caso del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/844, 84/360 e 85/203 in materia di qualità dell’aria ed inquinamento prodotto dagli im pianti industriali, che ha previsto esplicitamente una serie di poteri sostitutivi per lo Stato. Solo il giudice costituzionale ha I poteri sostitutivi infatti devono comunque rispettare, per essere esercitati, i limiti disegnati dall’art.2 della legge 382 del 1975: deve cioè trattarsi di persistente inattività in relazione ad adempimenti da svolgere entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi. 8 C. Cost., 31 dicembre 1986, n.294 in Foro it., 1987, 1, p.2346. La sentenza rileva che lo Stato prima di sostituirsi all’amministrazione regionale deve fornirle tutte le informazioni ed i presupposti necessari affinché essa possa esercitare i propri compiti, l’eventuale sostituzione non deve avvenire in modo più o meno improvviso, ma deve (almeno) 2011 CIPE con delibera 5/8/1988 ha concretizzato gli intenti della finanziaria provveduto successivamente, in via interpretativa, a definirne i caratteri e limitarne le conseguenze’ Parimenti la legge finanziaria 1988 - legge Il marzo 1988 n. 67 - che all’art. 18 ha attribuito al CIPE su proposta del Ministro dell’Ambiente e senti te le commissioni parlamentari competenti, la potestà di approvare i! programma annuale di interventi urgenti per la salva guardia ambientale. Fra tali interventi era prevista l’istituzione di tre nuovi parchi nazionali, in pieno sovvertimento dell’art.83 del D.P.R. 6 16/197 ed ha previsto altresì la possibilità di am pliare tale numero, attraverso un’intesa con le Regioni interessate. Fra le varie forme di cooperazione l’intesa è certamente la più forte, in quanto espressione del carattere primario delle attribuzione spettanti alle autonomie, ma assume precipua cogenza STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA essere preceduta da una “messa in mora” dell’amministrazione regionale, collocandosi in un procedimento che includa una preventiva intimazione a provvedere entro un ragionevole termine. 19 Cost., 9 marzo 1989, n.10l in Le Regioni, 19901, p. 1008, la sentenza stabilisce che 1 Stato dispone di un potere di vigilanza nei confronti di attività regionali prive di discrezionalità nell’an, in quanto sottoposte a termini perentori, o perché l’inerzia delle Regioni metterebbe in serio pericolo l’esercizio di Funzioni fondamentali o la cura di interessi affidati alla responsabilità dello Stato. Il potere di sostituzione deve essere strettamente strumentale all’adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all’autonomia regionale e l’esercizio ditale potere deve essere assistito da garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni e, specialmente, al principio di leale cooperazione. 1988. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 solo attraverso l’interpretazione costituzionale Tale quadro è completato dal D.P.R. 18/5/1989 n. 183 per il riassetto organizzativo della difesa del suolo e dalla legge 28/8/1989 n. 305, relativa alla programmazione triennale per la tutela del l’ambiente, con cui si è formalizzato quanto in via d’urgenza 21 c• Cost., 30giugno 1988 n.747 in Giur. Cost., 1988, pp.3432 e ss., che definisce l’intesa come espressione di un potere di codeterminazione paritaria relativamente al contenuto dell’atto da adottare: qualora manchi tale intesa l’atto soggetto deve essere sottoposto ad annullamento. Ciò al fine di salvaguardare nella misura minima la competenza esclusiva delle regioni, che, in caso contrario, verrebbe vanificata. Tale forma di cooperazione ha subito comunque una notevole evoluzione anche dal punto di vista dell’interpretazione costituzionale, soprattutto in merito al suo ruolo nell’ipotesi di materie in cui la competenza regionale è meramente concorrente. Si veda la ricostruzione fatta da MORRONE A., La Corte Costituzionale e la cooperazione fra Stato e Regione nella fattispecie dell’intesa: analisi critica di un modello contradditiorio in Riv. Giur Amb., 1995, pp. 662 e ss. L’autore rileva che se tale forma appare imprescindibile nell’ipotesi di competenza esclusiva, nell’ipotesi di competenza concorrente inizialmente — fino al 1988 - si reputava sufficiente il solo parere. Si veda C.Cost., 15 novembre 1988 n.1031 in Riv. Giur Amb., 1989, pp. 345 e ss.. Successivamente inC. Cost., 16luglio 1991 n.35 1 in Le Regioni, 1992, pp.1O74 e ss. si rileva che vi possono essere decisioni unilaterali dello Stato che però debbono essere motivate, evidenziando in relazione agli argomenti addotti dalla parte regionale, a sostegno del rifiuto dell’accordo, le ragioni di interesse nazionale. Il ruolo dell’intesa fra contraddizioni e ripensamenti sembra esplicitarsi sei anni dopo, C. Cost., 31marzo 1994n.ll6inRiv. Giur.A,nb., l995,pp.7l ess.,eC.Cost., 15 luglio 1994 n 302 in Riv. Giur Amb., 1995, p.662 in cui sembra prevalere un modello di intesa forte in campo ambientale fra Stato e Regioni anche se con ragionevoli dubbi circa la possibilità di realizzare intese affievolite. era stato previsto nella Finanziaria 1988 e nella conseguente delibera CIPE Il quadro normalivo del periodo neocentralista è caratteriz zato dalla legge sul riordino delle autonomie locali, legge 8/6/ 1990 n. 142. Tale legge avrebbe dovuto sciogliere i dubbi lascia ti dal testo costituzionale relativamente ai livelli minori di go verno, ma, in realtà, non vi è riuscita completamente. Infatti, la legge 142/1990 non ha proceduto ad una riconsiderazione della dimensione territoriale degli enti comunali, portandoli ad un li vello di efficienza e ha mantenuto il livello provinciale — da sem pre notoriarnente longa manus dell’apparato statale in campo locale - proprio per ovviare all’esistenza di Comuni di dimen SiOni troppo ridotte per poter svolgere funzioni di una certa im portanza. Questa stessa legge inoltre, non ha affrontato in ma niera definitiva il nodo dei rapporti tra Regioni ed enti locali, non scegliendo nè la strada della definitiva attribuzione di pote ri alla Regione nei riguardi degli enti locali, né quella della loro definitiva separazione Dal punto di vista ambientale la legge 142/1990 ha tentato di riaccorpare attorno all’ente provinciale 22 L’ emanazione ditale norma di ulteriore conferma della finanziaria 1988 relativamentealla disciplina delle aree protette, e prima ancora della legge- quadro 394/199 I che ancor più suggella tale tendenza centralista, rinforza l’interpretazione dottrinale che aveva colto i segni di una restaurazione. Per tutti CHIEFFI L., L’istituzione delle aree naturali protette: un caso di riappropriazione da parte dello Stato difunzioni trasferite alle Regioni in Le Regioni, 1990, pp.l373 e ss. 23 Si veda CARAVITA B., Stato, Regioni ed Enti locali nelle politiche di gestione dell ‘ambiente: i problemi del raccordo di competenze, cit., 382 che incentra l’analisi della legge 142/1990 (il cui paragrafo si intitola, significativamente “La legge di riordino del sistema locale: un ‘occasione perduta?”) sull’art. 3, che si presta sia ad una lettura filoregionalista, L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STAIO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RIcosTRurrivA le diverse funzioni amministrative, finendo per tracciare, alla fine del 1990, un quadro delle competenze in campo ambientale decisamente complesso e variegato. Pur in presenza di opinioni discordanti in dottrina, tale legge pare forse presagire “una pos sibile apertura alle esigenze delle autonomie, relegate, fino ad ora ad un ruolo ausiliario e servente, di mera collaborazione al l’attuazione delle linee politiche elaborate dal centro” Se tale legge appare in qualche modo almeno possibilista nei confronti delle istanze regionali, così non può certamente definirsi la Ieg permettendo alle Regioni di intervenire sulle funzioni degli enti locali, spostando da un ente ad un altro funzioni già assegnate dalla legge statale, sia una lettura garantista secondo cui il sistema rimarrebbe immutato e la Regione può distribuire solo le funzioni ad essa spettanti e non già quelle attribuite da leggi dello Stato. In mezzo si colloca chi, pur riconoscendo l’auspicabilità dell’attribuzione alle Regioni di poteri per la conformazione delle funzioni degli enti locali, ritiene questa strada politicamente impraticabile e vede l’art.3 come una spinta ed un invito alle Regioni ad utilizzare gli strumenti di tipo consensuale e le varie forme di accordo che la legge n.142 ampiamente prevede. Con sentenza n.343 del 1991 si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha sottolineato come la legge n. 142 tenda contemporaneamente a dotare gli enti territoriali locali inliaregionali di una più ampia autonomia e ad assicurare un maggior raccordo funzionale tra essi e le regioni. Le Regioni sono il centro propulsore, coordinando l’intero sistema delle autonomie locali e lo Stato può continuare ad attribuire funzioni alle Province ed ai Comuni nelle materie regionali qualora il carattere locale dell’interesse risulti dalla dimensione. La Corte sembra così dimostrare un atteggiamento filoregionale, soprattutto laddove prevede un più incisivo ruolo di coordinamento delle Regioni anche nelle funzioni attribuite a norma dell’art. 118. indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità. 24 citazione è di ROMANO TASSONE A., Stato, Regione ed enti locali nella tutela dell’ambiente, in Dir Amm., 1994, p.lO9. STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA ge-quadro 6 dicembre 1991 n. 394 relativa alla disciplina delle aree protette. Con tale legge Io Stato si è riappropriato della com petenza relativamente ai parchi confermando quelli già esisten ti, istituendone altri ed individuando un elenco di aree per future istituzioni. La gestione dell’area protetta deve essere di compe tenza di un apposito ente parco, avente un ruolo di ente di go verno autonomo del territorio interessato, con il compito di pre disporre il piano del parco. La legge 394/1991 non dispone esclu sivamente in merito ai parchi nazionali ma anche in merito a quelli regionali e, pur rinviando teoricamente a leggi-quadro re gionali, fissa alcuni criteri direttivi. In particolare stabilisce che l’ente di gestione del parco regionale sia un ente autonomo di diritto pubblico, istituito dalla regione. Oltre ciò, la legge 394/ 1991, basandosi sul dettato dell’ art. 14 della legge 142/1990, ha conferito alle Province funzioni amministrative in materia di parchi e riserve naturali; in particolare ha previsto la possibilità che le Province possano partecipare con i loro rappresentanti al comitato direttivo dell’ente parco e possano proporre alle Re gioni l’istituzione di nuovi parchi. Nel biennio 1990-1991 la Corte Costituzionale ha lavorato alacremente per definire il ruolo e le competenze delle Regioni, quasi a compensare l’intervento del legislatore La Corte ha 25 Oltre ciò occorre ricordare un’altra fondamentale interpretazione della Corte ai fini della tutela dell’ambiente non più soltanto — come era tradizionalmente — cx art.9 Cost, ma attraverso l’art.32 Cost., relativamente al diritto alla salute, estendendo il concetto di ambiente. Si veda C. Cost., 16 marzo 1990, n.127, cit., p. che stabilisce che nelle zone ad alto inquinamento atmosferico, il giudice può disporre L’APE INGEGNOSA 1/2002 rilevato la necessità che per limitare l’autonomia regionale, l’in-. teresse nazionale sia chiaro e provato Lo Stato ha competen za per la determinazione di linee guida in campo ambientale, senza però poter disporre la cessazione dell’efficacia di prece denti provvedimenti amministrativi regionali, anche se difformi dalle successive linee guida Di converso si deve procedere all’annullamento di norme regionali che prevedano mere san zioni amministrative qualora la legge dello Stato abbia sanzio nato penalmente un certo comportamento, per non sovvertire il sistema generale delle sanzioni La fase neocentralista ha rag giunto, dunque, la sua acme. Eppure, lentamente, i semi della leale cooperazione, del regionalismo cooperativo, delle intese che la stessa Corte timidamente ha seminato in questi anni han 26 c• Cost., 20 luglio 1990 n.346 in Riv. Giur Anib., 1991, p. C. Cost., 22 novembre 1991 n.422 in Riv. Giu A,nh., 1992, p.355, con nota di CIVITARESE MATTEUCCI. 27 Si vedano C. Cost., 30 ottobre 1990 iì.512 in Riv. Giur An1h., 1991, p.74, con nota di GIAMPIETRO relativamente alle materie prime secondarie e C. Cost, 6 febbraio 1991 n.53 in Sanità Pubbl., 1991, p.792. E’ una sentenza relativa alle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali nell’atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/ 1988 e del D.M., Ministero dell’ambiente, del 12/7/1990 che annullava i provvedimenti regionali in tale materia. Si veda GIAMPIETRO F., Linee guida statali e disorientainento delle Regioni commento alla sentenza pubblicata in Sanità Pubbi., 1991, p.789, che rileva come la Corte a fronte di vizi di invasione delle competenze regionali e violazione della legge delegata liquidi la faccenda in modo così palesemente lesivo dell’ordine preordinato da fargli evidenziare: “. . .11 ministro non può togliere efficacia a provvedimenti regionali con un suo atto, come se l’amministrazione regionale fosse alle sue dipendenze!” 28 c Cost., 22giugno 1990 n.309 in Giur Cost., 1990, p1890. no germogliato. Gli anni ‘90 si sono dimostrati ricchi di aperture verso nuove istanze di autonomia, cui l’ambiente non resta estra neo. E’ iniziata in quegli anni, dunque, un’ulteriore oscillazione del pendolo verso la direzione attualmente seguita: la riapertura a nuove, per certi aspetti diverse, istanze regionaliste. d) Gli anni in corso: d.1) Gli anni 1992-1996: la riapertura alle istanze delle Autonomie locali ed il nuovo possibile ruolo per le Regioni. Successivamente alla legge 394/1991, la prima normativa di particolare rilievo in campo ambientale si è sostanziata nel decreto legge 4/8/1993, n. 274, reiterato con il decreto legge 4/ 12/1993 n.496, ed infine convertito nella legge 2 1/1/1994 n. 61, recante “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei control 29 Per completezza appare opportuno citare alcune leggi coeve, in particolare: legge 24/2/1992 n.225, relativa all’istituzione del servizio nazionale della protezione civile; D.Legge. 6/7/1993 n.2l6, convertito con niodificazioni nella legge 9/8/1993 n.294, relativo agli adempimenti finanziari per l’attuazione del regolamento CEE 880/1992 sul marchio di qualità ecologica — Ecolabel; il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, in materia di tutela dall’inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo; la legge 28/12/1993 iì.549, “misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”, che subirà una serie di modifiche attraverso decreti legge, tutti decaduti ed, infine, troverà poi assestamento nella legge 16/6/1997 n.l79; la legge 25/1/1994 n.70, “norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per il sistema di ecogestione e di audit ambientale”. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA li ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la prote zione dell’Ambiente” Tale legge, a carattere globale, nel pre vedere l’istituzione di una siffatta agenzia - importante novità nel panorama istituzionale italiano — ne ipotizza un duplice li- vello operativo, centrale e regionale. Tale previsione è apparsa come un chiaro sintomo di un’inversione di tendenza per rico noscere al livello regionale una nuova fase operativa. Sorta sul modello dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), creata nel i 99O per garantire la concertazione e il controllo incrociato di informazioni e la loro utilizzazione strategica nell’interesse co mune J’ANPA, che pure è rimasta lungamente non operati va è dotata di personalità giuridica ed è vigilata dal Ministero dell’Ambiente: ha il compito di “braccio operativo” in materia ambientale, luogo di esercizio delle competenze di controllo ambientale di un Ministero che tende ad assumere prioritaria mente compiti di elaborazione e coordinamento. Le agenzie re gionali, da porre in essere attraverso Leggi regionali, secondo 30 decreto è stato emanato a seguito del referendum del 18-19/4/1993 su alcuni articoli della legge n.833 del 1978, che ha sottratto una serie di competenze ambientali al servizio sanitario nazionale. 31 Regolamento CEE del 7 maggio 1990 n.1210 del Consiglio delle Comunità Europee. 32 La necessità di una simile istituzione è apparsa evidente dopo il disastro di Chemobyl del 1986; in quell’occasione la copertura informativa a volte lacunosa e il diverso formato dei dati offerti dai centri europei di controllo ostacolarono seriamente gli sforzi condotti a livello regionale per valutare e contenere l’impatto del disastro. Un resoconto in merito all’evoluzione dell’ANPA è realizzato da FONDERICO F., Ambiente edAmminist razione in Italia in Riv. Giur Ainb., 1997, pp.613 e ss. quanto evidenziato da un documento approvato dagli assessori regionali del 1/7/1993 e confermato in sede di Conferenza Sta toRegioni in data 8 luglio 1993, hanno però stentato nei fatti a decollare Infatti se il processo di inversione è senz’altro ini ziato, muove, dal punto di vista istituzionale, i suoi primi passi con estrema lentezza. La volontà di porre in essere in materia ambientale una forte e stabile trama di relazioni tra Stato e Re gioni non più centrata sulla separazione e sulla gelosa salva guardia delle prerogative è ormai chiaramente orientata alla ri cerca di soluzioni che permettano di comporre le istanze di au tonomia e le esigenze unitarie il coinvolgimento dei livelli di governo “minori” nei processi decisionali primari relativi al l’ambiente discende dal fatto che, di regola, proprio in ambito locale si pongono meglio in evidenza gli effetti delle principali problematiche ambientali: “Quasi sempre è l’ambiente l’elemen to di identificazione della comunità locale, degli interessi (cul turali e non) che la caratterizzano e dei luoghi in cui essi si svol Per un chiaro quadro della situazione normativa al momento della previsione delle agenzie regionali cfr. CAPUTI JAMBRESCHI V., Organizzazione pubblica ed ambiente — le Agenzie regionali in Amministrazione e Politica, n.4, 1994, p.ll. Una parte della dottrina ricerca soluzioni di tipo procedurale, prefigurando, per l’ambiente, procedure unificate e sintetiche. E’ questa l’opinione di ZANUTTICH L., Ambiente: l’assetto instabile dei rapporti istituzionali tra esigenze unitarie e garanzie di autonomia in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n.1, 1991 pp.l6 e ss.; DELL’ACQUA C., I valori estetico-culturalifra procedimento e processo in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n.3 e 4, 1995, pp.8O e ss. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SlAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI R!COSTRUTFIVA gono” Tale valutazione è avallata anche dalla teoria econo mica. I criteri classici per l’ottima ripartizione delle funzioni tra diversi livelli di governo suggeriscono che, per un verso, l’area su cui si esercitano le decisioni pubbliche coincida con l’ambito nel quale si esplicano gli effetti ditale servizio e, per l’altro, che ogni funzione sia attribuita a quel livello di governo in grado di minimizzare le spese per garantire la funzione stessa Trova, dunque, sempre maggiore credito il principio secondo cui I’ eser cizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini, secondo quanto previsto anche in sede internazionale ed, in par ticolare, comunitaria Le ragioni che inducono a modificare l’orientamento politico-istituzionale verso un nuovo, più forte regionalismo sono prepotentemente poste in evidenza, 11 mo dello precedente ha mostrato i suoi limiti. L’evolversi del siste ma istituzionale in senso comunitario, anziché sminuire il ruolo quanto ricorda GRECO N., La costituzione dell’ambiente, Vo!. 11, Repertorio, Bologna, 1996, p.433. GERELLI, Società industriale e ambiente, Roma-Bari 1995, p.94. D’altro canto anche dal punto di vista storico si evidenzia che la politica ambientale nasce proprio sotto forma di politica locale, avvalendosi degli apporti ivi maturati che sovente rispecchiano problemi e sensibilità specifici ma essenziali. In tal senso UWANSKYA., Governare l’ambiente, Bologna, 1997, p.llO. A puro titolo esemplificativo si vedano l’art.4, comma 3 della Carta Europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985; Trattato comunitario, che all’art.A, comma 2 del Preambolo che proclama: “Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli d’Europa, in cui le decisioni delle Regioni e delle singole autonomie lo ha, al contrario, raf forzato. Un modello che intenda prescindere dal rapporto di co operazione tra Stato ed autonomie di tipo territoriale, per quanto abilmente calibrato o - in modo ancor più penalizzante per le autonornie - corredato di un armamentario di strumenti coerciti vi e sostitutivi, è in ogni caso destinato a fallire Tale valuta zione in campo ambientale trova una delle sue più fisiologiche espressioni. Siamo alla metà degli anni ‘90. Il fermento istitu zionale è fortissimo; da più parti si invocano a gran voce proget ti di riforma costituzionale, in grado di modificare l’assetto stes so del sistema, a vantaggio di un regionalismo “forte” in grado di appagare le istanze anche di una certa classe politica. In atte sa di verificare se le tanto vagheggiate riforme radicali possano trovare concreta applicazione, appare opportuno fare un passo indietro e verificare, in campo ambientale, l’interpretazione del giudice costituzionale e quali modalità abbia seguito per acco gliere tali istanze riformiste. Abbiamo lasciato il giudice costi tuzionale agli inizi degli anni ‘90 alle prese con la definizione e valorizzazione del carattere primario dell’interesse ambientale. Se appare comprensibile che, a tale fine, la Corte si sia indiriz zata a soddisfare le esigenze di una tutela sempre più rigorosa che promanano dal corpo sociale, parimenti appare opportuno siano prese il più vicino possibile ai cittadini; la relazione finale delle Conferenza delle Regioni d’Europa del febbraio 1992 (poi formalizzata nella successiva riunione di Siviglia) che si riferisce al principio di sussidiarietà come modalità di disciplina valida non soltanto tra la Comunità europea e gli Stati membri, ma, in particolare, per il rapporto con il livello regionale. Cfr. ROMANO TASSONE, Stato, Regione ed enti locali nella tutela dell ‘ambiente, ct., p. 113. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SrAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTFIVA non comprimere, in nome ditale valorizzazione, ingiustificata mente le autonomie locali. Devono disapprovarsi intenti di sot trazione delle competenze alle Regioni, in nome di una più pie na — ma teorica tutela ambientale Si è già evidenziato come la giurisprudenza costituzionale si muova sempre con un legge ro ritardo rispetto al panorama istituzionale. Gli inizi degli anni ‘90 hanno segnato la nascita del diritto all’ambiente, inteso qua le bene unitario con ben individuati referenti costituzionali, non più basati esclusivamente sull’interpretazione dell’art.9 Cost. Gli anni immediatamente successivi sono dedicati a definire ulte riormente la disciplina della tutela dell’ambiente, i cui contenuti e principi sono, invece, spesso indefiniti nella legislazione in materia, e spesso regolamentati in modo frammentario e disor ganico . La Corte ha confermato che il bene ambiente è un di ritto assoluto della persona ed un interesse fondamentale della 40 COCCO G., Normativa in tema di ambiente tra Unione Europea, Stato e Regioni, in Le Regioni, 1998, pp.67 e ss. ‘° Si fa presente che al fine della ricostruzione della giurisprudenza Costituzionale di quegli anni, particolarmente rilevante è stato l’apporto fornito da BELLOCCI M., L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno 1992 in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1993, pp.561 e ss; ID:, L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno 1993 in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, pp.l289 e SS.; ID., L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno 1994 in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1995, pp.l2 e SS.; CARAVITAB. — MORRONEA., La giurisprudenza costituzionale in materia ambientale nel 1994 in Riv. Giur Amb., 1995, p/3. 355/369. collettività, che assume ormai definitiva distinzione dai beni culturali e la cui protezione e valorizzazione coinvolge comun que gli interessi primari dello Stato-comunità, da tutelare attra verso il concorso di tutti i soggetti interessati L’integrità am bientale e l’unitarietà ditale bene hanno permesso alla Corte di giustificare l’emanazione di sanzioni penali indifferenziate, nel l’ipotesi di violazione, a prescindere dall’entità dell’offesa Ciò per porre un freno al degrado delle aree di particolare rilievo anche attraverso provvedimenti che limitino l’esercizio di atti vità commerciali, senza per questo porsi in contrasto con l’art.41 Cost., valore che “cede il passo” a quello ambientale Anche le questioni inerenti i rapporti fra Stato e Regioni sono influen zate da tale concezione ed hanno indotto la Corte a vigilare con attenzione per evitare indebite interferenze nella ripartizione delle competenze. In tal senso, per ciò che riguarda gli atti di indiriz zo e coordinamento relativamente alle procedure, agli obiettivi ed ai criteri per l’esecuzione e per la difesa del suolo, si è rileva to che non è sufficiente l’adozione di un D.P.C.M., in quanto atto sprovvisto di idonea copertura legislativa Il rispetto delle reciproche competenze per i diversi livelli di governo territoria li ha spinto la Corte Costituzionale a modificare l’ottica con cui aveva precedentemente affrontato il problema delle ordinanze contingibili ed urgenti, evidenziando non solo il ruolo che esse 42 C. Cost., 10 giugno 1993, n.277 in Regioni, 1994, p534, con nota di CLEMENTE DI SAN LUCA. C. Cost., 24 febbraio 1992, n.67 in Riv. Giur Amb., 1992, p.363. C. Cost., 30 luglio 1992, n.388 in Foro It., 1992, I, p. ° C. Cost., 3febbraio 1992, n.30 in Giur. Cost., 1992, p.l56. La sentenza fa riferimento all’annullamento del D.P.C.M. 1/1/1991. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Si REJIONI, AMBIENTE: UN ‘ANALISI RICOSTRUTTEVA hanno come fonte del diritto, ma il loro potere intrinseco di sov vertire l’ordine delle competenze. Il problema è sorto in mate ria di caccia e la Corte ha rilevato che costituisce illegittima interferenza con l’autonomia regionale, l’emanazione di siffat te ordinanze nell’ipotesi in cui si disponga un divieto generale e temporaneo di caccia, giustificato da particolari condizioni me teo-climatiche, senza aver preventivamente accertato 1’ indispo nibilità delle Regioni, per violazione del principio di leale col laborazione Di grande rilievo è la pronuncia con la quale è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità la nuova disciplina della legge 6 1/1994. Come già rilevato, il nuovo assetto norma tivo ha innovato profondamente il settore, enucleando le fun zioni tecnico-scientifiche di consulenza e controllo, da tenere separate dall’amministrazione attiva e da esercitare ai distinti 46 C. Cost., 24 giugno 1993, n. 289 in Regioni, 1994, p.6lO, con nota di ROBECCHI I\4AJNARDI. Il problema delle ordinanze contingibili ed urgenti assume particolare rilievo sia per ciò che riguarda più in generale il riparto di competenze e sia, specificamente, per la materia ambientale. Si veda la successiva ricostruzione fatta da MORRONE A., I poteri di ordinanza contingibili ed urgenti. L’integrazione de/diritto “eccezionale” nel sistema delle Jbnti e dei livelli di governo territoriale (nota a Corte Costituzionale 14 aprile 1995 n.127) in Riv. Giur. Amh., 1997, pp.258 e ss.. L’autore rileva che l’articolato sistema dei rapporti fra Stato e Regioni comporta che, nell’ipotesi di necessità ed urgenza che potrebbero legittimare l’utilizzo del sistema dell’ordinanza in deroga a norme primarie, comunque non deve essere violata la struttura cardine del rapporto fra tali livelli di governo, non ledendo, dunque, la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni. In presenza di una tale emergenza occorre che, nel rispetto del principio di leale cooperazione, si prevedano altre forme di accordi fra Stato e Regione, in particolare attraverso l’intesa, fermo restando che nell’ipotesi di inerzia entro un congruo lasso di tempo e previa adeguata motivazione, l’organo statale livelli, statale e regionale, mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. Si è delineata così una disciplina uniforme nei tratti essenziali, su tutto il territorio nazionale, sia dal punto di vista organizzativo che per le funzioni esercitate dalle agenzie, confi gurando anche un possibile collegamento e coordinamento tec nico ditali attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle agenzie stesse. La Corte ha rilevato che si tratta di principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economicosociale, profondamente innovativi del settore della protezione ambientale, di essenziale importanza per la vita delle comunità, in L’APE INGEGNOSA - 1/2002 per la protezione dell’ambiente, l’istituzione di appositi organismi con compiti tecnici (l’ANPA e le ARPA), dotati di autonomia e separati dagli organi di amministrazione attiva, l’attribuzione all’agenzia nazionale di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico. Le Province ricorrenti alTermarono il contrasto con le attribuzioni loro costituzionalmente riservate dallo St. Sp.T.A.A. e dalle relative norme di attuazione e con il d.lgs. 16 marzo 1992 n.266, concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. In particolare l’art.l comma 3, che prescrive all’agenzia delle Province autonome di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali, nelle materie concernenti le attività tecnico- scientifiche (indicate dal comma i della stessa disposizione) loro rimesse per la protezione dell’ambiente, vincolando così l’organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie funzioni alla partecipazione delle forze sociali; l’art.3 che obbliga ad istituire le agenzie provinciali per lo svolgimento di attività che le Province hanno già disciplinato, incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacché la legge stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le attività da compiere, ma anche la struttura e la condizione degli enti cui sono rimessi, con una disciplina di dettaglio che, tra l’altro, individua l’organo di vigilanza sulle agenzie all’interno della Provincia,; l’art. 1 comma i lett. a) e b), che, nell’istituire l’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, rimette ad essa lo svolgimento delle attività tecnicoscientifiche di interesse nazionale indicate nell’art. 1) senza una precisa definizione nell’ambito di intervento: STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUÌTIVA l’agenzia nazionale sarebbe inoltre investita non solo di funzioni di le province autonome di Trento e Bolzano si fanno promotrici anche di un altro conflitto in merito a violazione di competenze, questa volta censurando le delibere inerenti la programmazione triennale in campo ambientale In relazione alla violazione delle competenze regionali, la Corte ha chiarito ulteriormente la fun in merito alla definizione e delimitazione delle attività tecnico-scientifiche zione di indirizzo e coordinamento statale, stabilendo, a vantag gio delle Regioni, opportune garanzie Basandosi sul princi pio di leale cooperazione che giustifica tutte le forme di colla borazione non paritarie fra Stato e Regioni o solo formalmente paritarie - le cd. “intese deboli” la Corte ha sancito la necessità grado di attuare, secondo esigenze di carattere uni tario, i valori espressi dagli articoli 9 e 32 Cost. La protezione dell’ambiente, dunque, nonostante la sua trasversalità che giu stifica la ripartizione di competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esaurisce nè rimane assorbita nelle diverse competenze di settore Parimenti possa procedere autonomamente. Tale innovazione permette non soltanto di ribadire il principio dell’eccezionalità e della provvisorietà dell’ordinanza in relazione all’emergenza da fronteggiare, ma anche la necessità di garantire gli ambiti di competenza istituzionale dei diversi livelli di governo. In particolare in campo ambientale, secondo la successiva sentenza 127/1995, sempre relativa al potere di ordinanza, occorre ricordare il ruolo centrale delle Regioni in sede di programmazione degli interventi di pianificazione finanziaria, di valutazione di impatto ambientale, tenendo conto anche della sua centralità, cx lege 142/1990, rispetto agli enti minori. L’autonomia della Regione deve comunque essere salvaguardata ed occorre cercare di raccordare i poteri d’ordinanza con i poteri dei soggetti che godono di autonomia costituzionalmente garantita, nel rispetto del principio generale di cooperazione. C. Co 27 luglio 1994, n.356 in Riv. Giur Amb., 1994, p.87 Le Province autonome di Bolzano e Trento denunciarono alcune disposizioni indirizzo e controllo, ma anche operative, di competenza provinciale, esercitando anche un potere di indirizzo e coordinamento; l’art.7, che dichiara le disposizioni di legge immediatamente applicabili anche alle Province autonome di Trento e Bolzàno, fino all’adozione da parte delle stesse di proprie normative, in contrasto con l’assetto dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, fissato dagli art. I e 2 d.lgs n.266 del 1992. La Corte, stabilita la necessità della vigilanza sulle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, rileva che non spetta alla legge statale determinare con una disposizione di dettaglio (l’art.3 comma I ultimo periodo) l’organo della Provincia autonoma, cui essa deve essere rimessa, interferendo in tal modo sulla ripartizione delle funzioni fra diversi organi della provincia. ambientale presenta una dimensione quali tativa e una quantitativa. La qualitativa inerisce le scelte di fon do alle strategie di tutela; quella quantitativa, invece, inerisce il grado di tutela da apprestare nelle situazioni concrete Secon do tale ottica, la distinzione in campo ambientale fra Stato e Regioni, dunque, non deve basarsi su un rigido riparto di prin cipi. Ruolo e responsabilità non sono rigidamente separati e, nel rispetto della leale collaborazione, allo Stato deve spettare la determinazione del livello qualitativo ed il minimo quantita tivo, mentre l’ulteriore tutela quantitativa spetta alle Regioni. Parimenti viene riaffrontato il problema dei poteri sostitulivi. 48 Infatti la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, intitolata “programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale” escludeva le Province autonome di Trento e Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati all’attuazione del piano: con successiva deliberazione del 3 agosto 1994 il CIPE ha rimediato a tale mancanza ed ha esteso, per tutto il periodo di vigenza del programma, l’ambito di applicazione delle procedure di finanziamento alle Province ricorrenti. C. Cost., 7 dicembre 1994, n.4l6 in Riv. Giur A,nb., 1995, p.842, con nota di CASSETTI. E’ evidente che, visto che il CIPE stesso dette vita ad una delibera modificativa, la sentenza dichiarò soltanto la cessazione della materia del contendere. 50 Cost., 31 marzo 1994 n.116 in Riv. Giur Amb., 1995, p.7l con nota di CECCHETTI M.: La Corte ed il modello di rapporto fra Stato e Regioni con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente: il contributo della sentenza 116/94 in Riv. Giur Amb., n.l, 1995, pp.74/83. L’autore rileva che appare molto difficile definire i compiti spettanti a Stato e Regioni individuando in modo chiaro se non le competenze i ruoli, al fine di evitare continue sovrapposizioni, che deresponsabilizzano entrambi i livelli di governo. Un richiamo alla leale collaborazione con generico riferimento ai ruoli non è sufficiente e non può aiutare a definire i rapporti fra Stato e Regioni: occorre definire la leale collaborazione nell’ambito della concreta responsabilità propria di ciascuna forma di governo affinchè, una volta definito tale assetto, i rispettivi ruoli possano essere svolti attraverso adeguate e precise forme di collaborazione. C. Cost., 31 marzo 1994, n.1i3 in Riv. Giur Amb., 1994, p.408. La Corte rileva che non spetta allò Stato fissare, con D.M. dell’ambiente, criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane né disposizioni per il miglioramento della qualità L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SIAIo, REoI0NI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RIc0sTRUrTIvA della collaborazione reciproca fra Stato e Regioni quando par tecipino allo stesso procedimento decisionale La Corte ha ri levato che la tutela dell’aria che, quando non siano adottati attraverso D. P.C.M. - ex lege 400/1988 assumono valore invasivo delle competenze regionali in materia. Ancora CECCHETTI M.: La Corte ed il modello di rapporto fra Stato e Regioni con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente: il contributo della sentenza /16/94, cii., p.80. Il principio di azione unitaria Prendendo spunto da un caso di inerzia regionale per la redazio ne e l’approvazione del piano territoriale paesistico, si è ricon dotta una fattispecie normativa avente ad oggetto funzioni pro prie delle Regioni fra le fattispecie sostitutive previste dalla le gislazione statale. Ciò ha suscitato una nuova ondata di perples sità verso ipotesi di intervento sostitutivo dello Stato nei riguar di di atti ed attività degli enti territoriali I problemi dati dai poteri sostitutivi si sostanziano nella compatibilità tra le possi bili previsioni legislative ed i principi costituzionali che si ispi rano all’ autonomia degli enti territoriali. Nella difficoltà dell’ ac certamento in concreto della situazione prevista dalla norma quale presupposto per l’esercizio di poteri amministrativi surro gatori si evidenzia la mancanza di congrue garanzie procedi- mentali per l’autonomia degli enti che subiscono la sostituzio ne La Corte ha continuato la sua opera interpretativa ed ha of ferto alcuni aspetti di interesse per l’interprete proprio relativa mente alla configurazione specifica dell’inerzia, relativamente, cioè, al presupposto che legittima l’intervento sostitutivo stata fa riferimento alla dimensione qualitativa mentre quello sulla maggiore tutela compatibile deve applicarsi alla dimensione quantitativa. Secondo il principio di azione unitario allo Stato spettano la programmazione generale e la determinazione dei principi guida, mentre alle Regioni competono la gestione, la disciplina e l’adattamento alle esigenze locali. Rispetto al principio della maggiore tutela compatibile, allo Stato spetta la fissazione di un livello minimo da garantire su tutto il territorio nazionale e alle Regioni spetta di fissare parametri e standard più restrittivi. La Regione, dunque, può apprestare una tutela più rigorosa dal punto di vista quantitativo nel rispetto delle scelte qualitative dello Stato. In tal senso si veda anche C. Cost., 18 ottobre 1996 n.34l, cit. nota n.5, con nota di DELIPERI S., La ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio, p. in Riv. Giur Amb., 1997, p.9O problematiche afferenti ai poteri sostitutivi risentono della mancanza di una norma di carattere generale da cui il potere sostitutivo statale possa trarre riconoscimento e disciplina. A tale lacuna, tuttavia, ha posto rimedio l’opera ricostruttiva della giurisprudenza costituzionale, la quale, come già rilevato, ha compiuto una tipizzazione dei caratteri sostanziali e procedurali ditali poteri: la Corte Costituzionale, con riguardo alle materie proprie delle regioni, ha affermato la necessità che si tratti di funzioni le cui attività non presentino discrezionalità nell’an o perché sottoposte a termini perentori ovvero perché concretantesi in atti la cui omissione danneggerebbe l’esercizio di funzioni fondamentali o il perseguimento di interessi essenziali rimessi alla responsabilità finale dello Stato. La sostituzione amministrativa delle Regioni e la conseguente limitazione dell’autonomia dell’ente territoriale ricevono, pertanto, la propria giustificazione dall’esistenza di un interesse di carattere nazionale ritenuto prevalente su ogni altro interesse attribuito alla disciplina regionale. 52 C. Cost., 13 febbraio 1995 n.36 in Riv. Giur Amb., 1996, p. 53 G. F., La pian tra inerzia regionale e potere sostitutivo statale in Riv. Giur. Amb., 1996, p. L’autore rileva che le L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRIJTFIVA le. Nella fattispecie dei piani paesistici si ravvisa la presenza di una persistente inattività degli organi regionali intesa non sol tanto come inadempimento dell’obbligo legislativo relativo al l’attività preparatoria che non si concretizzi tempestivamente nell’approvazione di un piano paesistico, ma, altresì, nell’ado zione di piani che investano aree limitate del territorio regiona le Di grande rilevanza è la giurisprudenza costituzionale rela tiva al valore di norma fondamentale di riforma economico-so- Proprio per chiarire il proprio assunto la Corte ravvisa una violazione dell’obbligo posto dall’art.l-bis della legge 431/1985 nel fatto oggettivo dell’assenza di un piano paesistico relativo all’intero territorio regionale, da cui la Corte fa derivare “sia i danni per l’economia e per l’ordinato ciale. Per lungo tempo, la Corte ha esteso l’attributo di norma fondamentale anche a mere norme di attuazione purché queste ultime fossero legate alle norme di principio da un rapporto di necessaria integrazione. Ciò ha comportato una compressione della sfera di autonomia regionale in sede di attuazione dei prin cipi di riforma economico-sociale La Corte però ha realizza to un’inversione di tendenza proprio in una sentenza riguardan te l’assetto del territorio, stabilendo che devono essere ritenute norme fondamentali non tutte le disposizioni contenute nella legge, ma soltanto i principi desumibili dalle disposizioni stes se a chiaro vantaggio dell’autonomia regionale. Tale autono mia ha trovato, poi, ulteriore conferma nell’impossibilità, san cita dal giudice costituzionale, di intervento attraverso regola menti governativi, anche di delegificazione, nelle materie re gionali. Nell’ipotesi di competenze regionali deve sempre es sere la legge regionale ad intervenire, anche nell’eventuale ipo tesi che siano stati posti in essere atti govemativi incompatibili con tale assetto del settore sviluppo urbanistico.., sia i gravi problemi di ordine pubblico collegati al mancato adempimento”. Per una ricostruzione ditale evoluzione giurisprudenziale, corredata da richiami alle singole sentenze cfr. CASSETTI L., L’indennità di espropriazione ed il limite delle norme fondamentali di riforma economico- sociale in Riv. Giur Amb., 1996, p. 56 C. Cost., 7 novembre 1995, n.482 in Regioni, 1996, p.3 con nota di MORB IDELLI. 57 Cost., 31 maggio 1996 n. 174 in Riv. Giur Amnb., 1997, p.T713 con nota di GROPPI, Circolare interpretativa, competenze regionali delegate e abrogazione degli atti incompatibili con la nuova disciplina delle risorse idriche in un conflitto Stato-regioni. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 L’analisi anche giurisprudenziale ha evidenziato, dunque, che ormai i tempi appaiono maturi per procedere ad una revisione politicoistituzionale volta a conferire un ruolo nuovo alle Re gioni, nel rispetto pieno del “regionalismo cooperativo”. 111997 si è presentato come un anno di fondamentali provvedimenti normativi, potenzialmente in grado di favorire una reale modifi ca del sistema istituzionale. d.2) L’ulteriore riforma iniziata nel 1997, i decreti Bassanini, l’inversione di tendenza verso il decentramento nel panorama generale e nelle politiche ambientali. Con legge costituzionale 1/1997 è stata istituita la Commis sione Bicamerale per le riforme istituzionali, che, entro il 30 giugno 1997 avrebbe dovuto presentare un primo progetto di riforma inerente la seconda parte della Costituzione, volta pro prio a potenziare il ruolo delle Regioni ed ad aprire la strada ad un modello federalista Già nei programmi presentati dal go verno si è manifestato il chiaro intento di decentrare le funzioni pubbliche, accorciando il circuito fra chi decide e chi è destinatario della decisione, al fine di realizzare uno Stato più 58 L’impegno a realizzare il decentramento, la semplificazione e la modernizzazione del sistema amministrativo già contenuto nel programma di governo presentato alle Camere, era stato poi ribadito nel documento presentato dal governo in data 27 giugno 1996 e approvato in via definitiva dal Senato in data 16luglio. In tale documento infatti le misure in questione sono state specificate e articolate nel quadro della manovra complessiva. STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA leggero ed efficiente. L’impulso a porre in essere grandi riforme strategicamente essenziali per ammodernare il sistema ammini strativo è evidente e vari sono gli atti normativi che, fra la fine del 1996 e i primi mesi del 1997, sono stati posti in essere con tale almeno dichiarata - finalità Con l’emanazione della leg ge 15 marzo 1997 n. 59, intitolata “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa” (la cd. “Bassanini”) ha concretamente inizio il processo di semplificazione volto alla realizzazione del “federalismo amministrativo”. L’aspetto di maggiore importanza ditale legge consiste nel fatto che per la prima volta, dopo centotrenta anni, si è rovescia to il principio fondamentale sul quale, da sempre, si è retto il sistema amministrativo. Si è passati con largo consenso parla mentare, da un sistema amministrativo a carattere prevalente mente centralistico ad un sistema che, all’opposto, poggia es senzialmente sulle Regioni e sulle autonomie locali. Tale scelta, che è chiara, netta ed esplicita nell’art.l della legge 59/1997, costituisce non solo un’attuazione della Costituzione ma la più profonda trasformazione dello Stato italiano compatibile con la Solo per portare alcuni esempi si vedano le numerose deleghe contenute nella legge 662/1996 per la riforma del sistema tributario e fiscale e per l’introduzione di nuovi e significativi elementi di federalismo fiscale; la legge 3 aprile 1997 n.94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n.468. Delega al governo per l’individuazione delle unità previsionali di base jer il bilancio dello Stato”. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Costituzione attualmente vigente La legge si propone, come rileva l’art.l, di definire le sole materie nelle quali le competen ze amministrative restano all’amministrazione statale . L’ispi razione generale del provvedimento normativo si sostanzia nel considerare conferiti - termine con il quale si intende ogni tra sferimento, delega o attribuzione - alle Regioni ed agli enti lo cali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. Tale conferimento riguarda altresì tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei diversi territori eserci tati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici, al fine di potenziare l’autonomia dei livelli di governo minori. In tale ottica, la legge provvede a ridisegnare il sistema di raccordo fra governo e sistema delle Regioni e delle Autonomie locali, pre vedendo numerosissimi casi nei quali è necessario sentire il pa rere delle une e delle altre, a cominciare dal parere necessario su tutte le bozze di decreto delegato. Sulla base di questa prima 60 veda PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Relazione del Ministro Franco BASSANINI sulla attuazione della legge n.59 del 1997, Roma, 27 giugno 1997 riportata in Internet, sito www.funzionepubblica.it che testualmente afferma: “E’ stato detto, ed è vero, che noi abbiamo attuato il massimo di federalismo possibile a Costituzione invariata”. 61 altra funzione o compito che non sia ricompreso fra quelli assegnati alle autorità indipendenti o al regime di autonomia funzionale di Camere di Commercio e Università o che non abbia riguardo a profili di interesse nazionale, deve comunque essere assegnato ovvero, secondo la terminologia della legge, conferito a Regioni, Province, Comuni o enti locali funzionali. i SIATO, REGIONI, AMBIENI E UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA affermazione forte, la legge precisa ancora che la disciplina le gislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni spet ta a loro stesse quando è riconducibile alle materie di cui all’art. 117, primo comma, della Costituzione e che le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali van no individuati con indicazione tassativa. La legge stabilisce poi l’opportuna previsione dei criteri di attribuzione e ripartizione tra le Regioni - e tra queste e gli enti locali - dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Ciò com porta notevoli ricadute anche di carattere operativo sul potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza per manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Au tonome di Trento e Bolzano In sifftitto contesto legislativo sono previsti eventuali e Appare opportuno fissare per grandi linee i caratteri in primo luogo della Conferenza Stato-Regioni, che, sorta con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983, si è poi istituzionalizzata attraverso l’art.l2 della legge 23 agosto 1988 n.400. In linea teorica essa ha sempre avuto un ruolo cardine nei rapporti con le autorità regionali ed in particolare ex art.lO della legge 9 marzo 1989 n.86 dovrebbe anche esprimere pareri sugli indirizzi generali che riguardino l’elaborazione e l’attuazione degli atti comunitari relativi a competenze regionali e sui criteri e modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Dovrebbe, dunque, per le funzioni che le sono attribuite, fungere da sede di raccordo fra Stato e Regioni: in realtà ciò non è accaduto, per molteplici motivi, in particolare perché non è stata abbandonata al contrario è stata potenziata da alcuni provvedimenti legislativi — “la prassi di alcune amministrazioni statali di procedere ad interventi frammentari e scoordinati, senza tener in alcun conto che la Conferenza è stata creata proprio per realizzare e razionalizzare la partecipazione di tutte le Regioni al processo di formazione della volontà residuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni e degli enti locali nell’esercizio delle funzioni ammini strative ad essi conferite. Particolare rilievo deve essere attribu ito all’esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, laddove la sua attuazione si accompagni all’attribuzione delle generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Pro vince e alle Comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali Uno dei punti cardine della riforma amministrati- statale e per evitare, dunque, che questa partecipazione assuma, come nel passato, forme episodiche su iniziativa delle singole amministrazioni interessate. (...) Ancora una volta, dunque (..) Io Stato con una mano ha dato e con un’altra s’è in parte ripreso. Il che è chiaro indice della presenza di attive resistenze, a livello politicoburocratico, alla realizzazione di un effettivo decentramento dello Stato su base regionale e fa sorgere notevoli perplessità, oltre che sulla coerenza di alcuni interventi legislativi, sulla volontà politica di dare corretta e completa attuazione, anche in questo campo alla Costituzione”. La citazione è di MARTINES T. — RUGGERI A., Lineamenti di diritto regionale, Milano, 1997, pp. 125 e ss. L’art.9 della legge 59 prevede un significativo rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-Regioni e dell’ambito delle sue competenze, stabilendo altresì che per quanto riguarda i pareri da dare sull’attuazione della legge, la Conferenza Stato-Regioni debba essere unificata dal governo con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali. riforma Bassanini è proseguita con la legge 127/1997 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (Bassinini bis) e con la legge 191/1998 (Bassanini ter). Le tre leggi assumono precipua rilevanza ai fini della semplificazione amministrativa per la cui attuazione disegnano un particolareggiato quadro di riferimento normativo: ogni procedura, in precedenza disciplinata da una pluralità di fonti, è stata, oltre che semplificata nei passaggi, “delegificata”, cioè regolata in un unico regolamento, abrogando le leggi preesistenti. Inoltre, con il disegno di legge annuale di delegificazione. analogamente a clu avviene in sede di presentazione della legge comunitaria, si provvede ad individuare gli ulteriori procedimenti ed i criteri da seguire per la loro semplificazione. Il processo di semplificazione si è ulteriormente arricchito a seguito dell’emanazione della Legge 24/I 1/2000 n.340. 64 “Con queste righe si oscura l’antica maestà dello Stato, a volte nobile ma spesso di qualità scadente. Da adesso in poi, lo Stato sarà solo un ente politico accanto agli altri”. E’ questo il commento a caldo di BALBONI E., Il federalistno amministrativo: ovvero verso un pieno e maturo aulonomismo regionale e locale in Nuove Autonomie, 1998, pp.2l e ss. 65 Pur in presenza del “fallimento”, per voto del Parlamento, delle proposte di riforma costituzionale elaborate dalla Commissione Bicamerale, il processo di revisione — almeno teorico — non si è arrestato, in particolare per ciò che riguarda il nuovo assetto della finanza pubblica. Per tale motivo si rinvia in ogni caso a GALLO F., Rilievi critici di federalismo fiscale contenute nel progetto di riforma costituzionale elaborato dalla c.d. Commissione bicamerale in Riv. Dir Trib., 1998, ppÀ4l/452 al fine di esaminare gli sforzi comunque compiuti e verificarne una possibile futura applicazione. 66 “L’obiettivo è quello di uno Stato più leggero, più snello, che fa meno per Farlo meglio, a costi complessivi minori”. PRESIDENZA DEL L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTrIvA va avviata con le leggi Bassanini è, dunque, il cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata Nell’at tesa di una revisione della Carta Costituzionale — speranza poi disattesa a seguito del fallimento dei lavori della Commissione Bicamerale - si è proceduto ad una modifica radicale della distribuzione dei poteri - funzioni e compiti amministrativi - fra I’ amministrazione statale, regionale e locale attraverso una si gnificativa attuazione del principio di sussidiarietà Le fun zioni debbono essere svolte, in modo efficiente, al livello più vicino ai cittadini: alle Regioni ed agli enti locali, dunque, è i 6 L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATO, RrìGIoNI, AMEIENFE: UN’ANALISI RICOSTRUTrIvA assegnata la funzione legislativa generale, fatta eccezione per le materie che restano direttamente di competenza statale. Per ciò che riguarda direttamente la tutela dell’ambiente occorre rileva re che, in via generale, essa pare rimasta fra le competenze esclu sive dello Stato. Nei fatti, però, esaminando i decreti delegati di attuazione, è possibile rilevare che una serie di competenze an che in tal senso siano soggette a conferimento. Un esempio è dato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mostra di avere un occhio di riguardo per le autonomie locali piuttosto che verso le Regioni, che certamente però partecipano con im pegno Il decreto in campo ambientale semplifica il sistema di piani e programmi previsti negli ultimi anni, che creavano im passe costanti Per la medesima ragione si è proceduto ad abro CONSiGLIO DEI MINISTRI, Relazione del Presidente del Consiglio Romano Prodi sull ‘attuazione della r dell ‘amministrazione italiana, Palazzo Chigi, 29 Luglio 1998, riportata in internet, sito www.funzionepubblica.it. 67 Si veda AA.VV, Decreto legislativo 3] marzo 1998, n. 112 commento al titolo III in Le Regioni, 1998, p.659, che rileva come si sia aperto un processo di decentramento più amministrativo che politico. 68 un chiaro — e critico - commento in merito al decreto cfr. CARAVITA B., Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 commento al titolo III in Le istìtuzioni delfederalismo - Regione e Governo locale, 1998, pp. 547 e ss. L’autore rileva che è innegabile che da tale decreto si evidenzi la forte volontà di semplificazione, ma forse anche una minore spinta a realizzare concretamente il decentramento. Si sono infatti individuati numerosi “compiti di rilievo nazionale” così come previsti dall’art. 1, comma 4, lett. C) della legge 59/1997: le funzioni statali sono state potenziate, attribuendone anche alcune su cui verteva contenzioso in merito all’attribuzione delle funzioni. L’autore rileva come “nel tradizionale scontro fra l’anima centralista e quella localistica della tutela ambientale sia largamente prevalsa la prima. Le competenze mantenute in tal modo gare l’art.7 della legge 349/86 circa le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, attribuendo alle Regioni delle competenze per l’individuazione e la disciplina ditali aree dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato e la ridefinizione delle regole essenziali dell’attività amministrativa e del rapporto tra cittadini e amministrazione risultano strettamente collegati. Si analizzino due sentenze, una di rigetto e l’altra di accoglimento di La giurisprudenza costituzionale ha confermato la svolta ef fettuata nei confronti dei livelli di governo diversi dallo Stato. Infatti, anche nelle ipotesi di conflitti di attribuzione in cui non sia stata accolta l’istanza regionale, la Corte ha evidenziato il ruolo attivo proprio delle Regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale cooperazione in una chiara L’APE INGEGNOSA - 1/2002 in capo allo Stato non lasceranno molti spazi ad autonome iniziative regionali”. Si evidenzia che il più grosso pericolo per le Regioni e le autonomie locali non proviene tanto dal lungo elenco di funzioni attribuite allo Stato quanto dal timore che da un lato non siano trasferite alle Regioni le correlate risorse e dall’altro si disattenda il principio base della “Bassanini”, in base al quale tutto ciò che non è esplicitamente di competenza statale deve considerarsi attribuitoalle Regioni ed agli enti locali, in senso esattamente opposto al D.P.R. 616/1977. “Le Regioni e gli enti locali stanno giocando con molta coerenza efairplay al “gioco” del decentramento attuato con la legge 59/1997 e con il decreto legislativo 112/1998; le Regioni, soprattutto, stanno impegnandosi fortemente per predisporre le leggi regionali di cui all’art.4 della legge 59/1997 nei tempi giugulatori che sono ad esse imposti; se i rischi sopra paventati dovessero rivelarsi reali, forse si dovrà riconoscere che “giocare” lealmente al “gioco” del decentramento è stato un errore.” si veda C. Cost., 30luglio 1997, n.285 in Giur Cost., 1997, p.258l. La sentenza evidenzia il contrasto con l’art. 117 Cost., con l’art.2 dello statuto regionale e col limite del diritto internazionale della legge reg. Valle d’Aosta riapprovata il 24ottobre 1996 che, pur con l’apprezzabile obiettivo di combattere l’inquinamento ambientale, oltrepassa i limiti della competenza regionale in materia di strade, ristretta a quelle di interesse regionale, in quanto interviene, con l’imposizione di vincoli e tasse di pedaggio contro il tralfico di autotreni ed autoarticolati, su un’ arteria, quale la statale per il traforo del Monte Bianco, di interesse super regionale ed anzi di rilievo internazionale. Evidenzia comunque indirettamente il ruolo della Regione e il mutuo accordo con le istituzioni nazionali ed internazionali. Si veda poi C. Cost., 27novembre 1997 n.380, riportata in Internet, sito www.giurcost/it, relativamente ad un ricorso della Provincia autonoma di Trento sulla legge statale 11 novembre 1996, n.574 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, che contesta la pretesa del legislatore statale di attribuire alle proprie disposizioni carattere di diretta ed immediata applicabilità anche nel territorio delle Province autonome, in pieno contrasto con le norme di attuazione statutaria contenute nell’art.2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.266. Il sopravvenire, in materia già regolata da leggi provinciali, di norme legislative statali A completamento della riforma in atto è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la disciplina della riforma dell’Amministrazione centrale, che, ai sensi della legge delega 59/1997 ha previsto un programma di riforme ampio e unitario, all’interno del quale il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, la riforma tendenza alla semplificazione amministrativa ed allo snellimento delle procedure Ciò tenendo conto anche delle nuove realtà istituzionali per la tutela dell’ambiente quali le Agenzie nazio nali e regionali ovvero della necessità di porre in essere orga istanze regionali, entrambe emanate nel 1997. Per un esempio di rigetto produce solo l’obbligo per la Provincia di adeguarvi la propria legislazione nei limiti previsti dallo statuto entro il termine stabilito, rimanendo, fino a tale adeguamento, applicabili le leggi provinciali vigenti. La Corte, nel rilevare la fondatezza della pretesa delle Province autonome, fa notare che devono essere rispettati modalità e termini previsti per l’attuazione, in quanto altrimenti vi sarebbe un’ingerenza in competenze proprie del legislatore provinciale autonomo, che non vengono suftragate da alcun potere centrale. STATO, Ri IONI, AMI UN ‘ANALISI RICOSTRUTTIvA ni collegiali misti, con la partecipazione di Stato, Regioni ed, eventualmente, Enti locali, in grado di agire sinergicamente per la salvaguardia ambientale La Corte ha ribadito che, nell’ipo tesi di conflitto di attribuzione, la ripartizione di attribuzioni fra 7 Cost., 21 marzo 1997 n.6 in Riv. Giur Amb. 1998, p.6O, su cui CERUTI M., Nulla osta degli enti-parco regionali ed autorizzazioni paesaggistiche ed idro geologiche: semplificazione amministrativa sì, ma con giudizio, in Riv. Giur Amb. 1998, p.6l e ss. La sentenza, con riferimento al problema degli enti-parco a carattere regionale e alle procedure di autorizzazione e concessione, evidenzia come debbano realizzarsi procedure di semplificazione ai sensi della legge 241/1990 che mettano in rilievo un atteggiamento più semplicistico della legislazione regionale. L’autore, nella nota a commento, auspica la realizzazione di uno sportello unico per il cittadino, mediante l’individuazione nel parco regionale della sola sede istruttoria e decisionale per la realizzazione di interventi all’interno dell’area protetta. Tutto ciò con un chiaro intento di snellimento dell’attività amministrativa che però, rileva ancora l’autore, deve comunque correlarsi ad un minimo di garanzie in merito ad entrambi gli interessi pubblici, paesaggistico e naturalistico. 72 Cost., I giugno 1998 n.214, riportata in internet sito www.giurcost.it relativamente alla questione di legittimità presentata dal T.A.R. dell’Emilia Romagna circa il contrasto con l’art.3, comma 1, deI decreto legge 4 dicembre 1993, n.496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dellaAgenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e dell’art.25, comma I, della legge regionale dell’Emilia— Romagna 19 aprile 1995, n.44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’ARPA dell’Emilia Romagna), sollevata, in riferimento agli artt.3, 35 e 97 della Costituzione. La Corte rileva il necessario coordinamento fra Stato e Regioni nell’attuazione di un’istituzione quale l’ARPA, dai precipui compiti ambientali. C. Cost., 14ottobre www.giurcost.it 1998 n.357 riportata in internet sito L’APE INGEGNOSA - 1/2002 S REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUIiIVA Stato e Regione, è configurata ammettendo sì i poteri dell’uno e dell’altra nello stesso settore materiale, ma distinguendoli se condo il loro diverso grado di concretezza. Allo Stato sono ri servate competenze di carattere generale Alla Regione devo no essere attribuite, invece, le competenze relative ai procedi menti ed ai relativi provvedimenti che, nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti in via generale, implichino la valutazione dei molteplici interessi in gioco nella specificità delle diverse situazioni. Conclusioni L’analisi svolta evidenzia chiaramente che la tutela dell’am biente costituisce uiì serio banco di prova per le Regioni, che devono dimostrare di essere capaci di inserire tale tutela nei di versi contesti territoriali, storici e culturali. In materia ambien tale occorre stabilire un diverso ruolo delle politiche regionali, nel rispetto dell’ormai consolidato principio di sussidiarietà. Le funzioni che devono essere adempiute a livello regionale si sostanziano nell’attività di attuazione delle politiche di tutela. L’amministrazione concreta deve realizzarsi ai livelli di gover In tal senso si vedano C.Cost. 28 luglio 1999 n.311; C.Cost. 14ottobre 1999 n.382; C.Cost. 9febbraio2000 n.54;C. Cost. 3 maggio 2000 n.127, tutte riportate in internet sito www.cortecostituzionale.it. In particolare lo Stato ha competenza “per la fissazione, nel settore considerato, dei limiti di accettabilità delle emissioni, delle caratteristiche degli impianti di depurazione, dei requisiti di qualità delle acque effluenti da tali impianti. Queste determinazioni per un verso rispondono ad esigenze generali o unitarie, per altro verso sono collegate alla conoscenza tecnica delle caratteristiche inquinanti delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili per eliminarne la nocività.” (C.Cost. 54/2000). no inferiori, con particolare riferimento alle Regioni e con l’in tervento degli enti territoriali minori, in relazione alle proprie specifiche competenze. A livello superiore, in sede statale, co munitaria ed internazionale, devono porsi in essere le grandi opzioni normative in ordine agli obiettivi, ai contenuti ed agli strumenti. In materia ambientale alle Regioni devono dunque poter essere riconosciuti ampi poteri e prerogative di interven to sinergicamente collegate con la politica ambientale svolta ai diversi livelli: sintomatici in tal senso ad esempio il Quinto ed il Sesto Programma per l’ambiente dell’Unione Europea. La tutela dell’ambiente può, dunque, divenire lo specchio delle condizioni generali dell’ente regionale, che, se vi è una chiara volontà politico-istituzionale alla sua affermazione qua le attore principale della scena nazionale, necessita di una mag giore definizione del suo ruolo. In particolare occorre potenzia i-e il ruolo delle Regioni relativamente alla pianificazione degli interventi, al monitoraggio ed alla raccolta dei dati conoscitivi, di formazione, promozione e informazione, al controllo preven tivo ed ispettivo, alla gestione diretta degli interventi esecutivi o di indirizzo e coordinamento relativamente agli enti locali. Attribuire tali funzioni di regolazione e di supporto orizzontale alle Regioni permette di attribuire loro un ruolo fondamentale nel panorama istituzionale. Il progressivo potenziamento anche nei Paesi a tradizione accentrata del ruolo svolto dagli enti re gionali evidenzia la necessità di ridefinirne ruolo e competenze. Nell’ambito interno è evidente che dal sistema costituzionale, così come attuato dai trasferimenti di competenza alle Regioni e dalla legge 142/1990 non è possibile far derivare direttamen te, così come pure aveva auspicato il legislatore della legge 142/ 1990, art.3, comma 3, un efficiente sistema delle autonomie lo cali, al servizio dello sviluppo economico, sociale, civile; in L’APE INGEGNOSA - 1/2002 questo senso, la legge 142/1990 è stata certamente un’occasio ne perduta, espressione di una volontà legislativa nei fatti non chiara e non realmente interessata ad una modifica sostanziale del panorama istituzionale. Forse, i tempi non erano ancora maturi. Attualmente lo scenario normativo appare profondamente mutato, alla luce delle Riforme del Titolo V della Costituzione. Le recenti scelte del legislatore sembrano inviare maggiori se gnali di una concreta apertura verso un effettivo processo di decentramento: una concreta modifica è certamente realizzabile se si riscontra una reale volontà politica ed istituzionale E in tal senso occorre, dunque, aspettare la prova del tempo. “l’Italia del 2001 è molto diversa dall’Italia del 1990. Passo dopo passo, lo Stato interventista, autoreferenziale, rigido e centralista degli anni del dopoguerra, si è venuto trasformando in uno Stato orientato al mercato, consumer-oriented e decentralizzato. . . Anche se è ancora troppo presto, l’Italia comincia a percepire i benefici concreti delle riforme realizzate negli ultimi anni. Se si tiene conto del punto di partenza e della difficoltà di riformare con governi di breve durata, i progressi dell’Italia sono stati stupefacenti” (pag. 11). In ogni caso, “l’ampio ed articolato approccio intrapreso ha consentito all’italia di entrare in un circolo virtuoso, in cui ciascun successivo intervento di riforma incoraggia ulteriori riforme, in una reazione a catena che si estende all’economia, alla società ed alle istituzioni” (pag. 101). Dal Rapporto OCSE sull ‘Italia www.funzionepubblica.it per l’anno 2001 riportato in IL PARLAMENTO DI WATERLOO: LE CAMERE DEI CENTO GIORNI (MAGGIO-GIUGNO 1815) Fin dai suoi primi atti ufficiali, dopo lo sbarco in Francia nel marzo 1815, Napoleone si era impegnato a varare una nuova Costituzione e, pertanto, una volta tornato a Parigi dall’isola d’Elba, affidò ad una Commissione del Consiglio di Stato il com pito di elaborarne una con l’intento, poi, di sottoporla, per l’ap provazione invece che alla Camera elettiva (secondo le “con suetudini imperiali”), clirettainente al popolo. Com’è noto, il testo costituzionale adottato fu l’Atto Addi zionale — chiamato anche Benjarnine — poiché redatto soprattut to da Benjamin Constant che Napoleone aveva convinto a colla borare con lui, oramai costretto dagli eventi a diventare un so vrano “costituzionale”. Il 23 aprile l’Atto Addizionale fu pub blicato sul “Moniteur”, preceduto da un preambolo dell’impe ratore nel quale egli affermava di aver voluto dare ampio spazio in esso “alle libertà pubbliche ed al potere rappresentativo”. In effetti, molte norme erano più avanzate - sotto l’aspetto costituzional-parlamentare — delle corrispondenti previste dalla Charte octroyée ai francesi da Luigi XVIII, l’anno precedente, durante la Prima Restaurazione. Per quanto concerneva il pote re delle Camere — quella dei Rappresentanti ed il Senato - esse furono dotate del diritto di iniziativa legislativa, condiviso pe raltro con l’imperatore, in maniera molto più ampia e autonoma di quanto non fosse previsto nella Costituzione del ‘14. Fu inol tre attribuito alla Camera elettiva il diritto, precedentemente di Maria Sofia Corciulo L’APE INGEGNOSA - 1/2002 ti, PARLAMENTO DI WAFERI 00 concesso all’esecutivo, di dichiarare lo stato di assedio. I mag giori poteri concessi a tale assemblea si concretizzarono anche nella facoltà di nomina, diretta ed autonoma, del suo presidente (anche se poi sanzionata dall’Imperatore), contrariamente a quan to era previsto dalla Gharte, in virtù della quale il sovrano era il solo abilitato a compiere tale scelta su di una lista di cinque nomi presentatagli dai deputati. Venne inoltre confermata alla Camera elettiva la priorità, rispetto a quella dei Pari, in materia di imposta, di prestito e di chiamata alle armi. Entrambe le As semblee, le sui sedute erano pubbliche, dovevano approvare il bilancio annuale. L’Imperatore aveva il potere di convocare, pro rogare e sciogliere quella elettiva, la cui successiva convocazio ne sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi. Quanto poi al diritto delle Caniere di ottenere l’allontanamento dei ministri “politi camente colpevoli”, Constant aveva previsto un tipo di respon sabilità politica che si esplicava attraverso quella penale. Infatti il ministro che avesse governato in disaccordo e contro gli inte ressi del popolo, rappresentato dalla Camera elettiva, sarebbe stato messo in stato di accusa dalla stessa di fronte a quella dei Pari, per aver compromesso “la sureté et l’honneur de la nation”. In tal modo fu introdotta, anche se ancora in maniera imperfetta, una delle regole basilari del regime parlamentare, che venne ul teriormente rafforzata dalla norma secondo la quale i ministri potevano essere membri delle Camere ai cui lavori partecipava no fornendo ad esse — se necessario — i chiarimenti e le spiega zioni richieste. Nonostante il suo avanzato contenuto liberal-costituzionale, dal quale derivò un significativo impulso all’introduzione in Francia delle regole del parlarnentarismo, l’Atto Addizionale fu sommerso da una marea di critiche, provenienti sia dagli ex rivoluzionari, delusi nel vedere Napoleone divenuto un sovrano costituzional-borghese; e sia anche dalla maggior parte dei libe rali, poco convinti della “conversione parlamentare” dell’Impe ratore, soprattutto perché egli aveva voluto introdurre nell’Atto Addizionale talune norme illiberali quali, per esempio, il diritto di confisca. “Nè veramente popolare, nè repubblicano, oggetto delle critiche della destra, della sinistra e del “marais”, il bonapartismo costituzionale era senza dubbio votato alla morte politica”’ In questo confuso e contraddittorio contesto socio-politico, nel maggio 1815 furono convocati i collegi elettorali per l’elezione della prevista Camera dei Rappresentanti. Si fece riferimento - secondo quanto prescriveva l’Atto Addizionale - a quelli di circondano e di dipartimento, istituiti dal senato- consulto dcl 4 agosto 1802 e composti da membri nominati a vita (dai 120 ai 200 per i primi e dai 200 ai 300 per i secondi). Si trattava di un regime elettorale parzialmente censitario, perché mentre le assemblee cantoiìali potevano scegliere i componenti dei collegi di circondano anche fra coloro che avevano un requisito minimo di censo, erano invece obbligate ad eleggere quelli dei collegi di dipartimento tra i 600 cittadini paganti più imposte. Constant, durante l’elaborazione dell’Atto Addizionale, non si era dimostrato favorevole al mantenimento ditali collegi rigidi, eccessivamente sottoposti alle influenze locali, ma, in assenza di una nuova legge elettorale, dovette piegarsi alle esigenze del momento riuscendo soltanto a ottenere che entrambi i collegi avessero il diritto di eleggere direttamente i loro rappresentanti (contrariamente alla normativa in vigore negli anni dell’Impero durante i quali esso era attribuito al solo F. BLVCHE, Le plebiscite des Cent—jours, Génève, 1974, p. 127. L’APE INGEONOSA - 1/2002 li. PARLAMENTO DI WATERLOO dipartimento). Altri 25 deputati, eletti in rappresentanza delle professioni industriali e commerciali, su di una lista presentata dalla Camera di commercio, dovevano essere aggiunti a quelli sortiti dalle urne dei due collegi (368 per i circondari e 238 per i dipartimenti). Le elezioni, che si tennero nel maggio 1815, videro una scarsissima partecipazione di votanti: soltanto il 37% degli aventi diritto. La causa era da ricercare nella confusa situazione politica del momento (alcune province si trovavano in preda ai tumulti realisti e in altre era risorto un certo spirito rivoluzionario giacobino) che scoraggiò gli elettori lontani dalle sedi elettorali dall’intraprendere pericolosi viaggi. Se a tali difficoltà locali si aggiungeva la convinzione — diffusa soprattutto fra gli strati più abbienti della popolazione — della precarietà del flUOVO regime napoleonico, a favore del quale sarebbe potuto, in futuro, risultare pericoloso avere manifestato ufficialmente la propria approvazione, si comprende il diffuso disinteresse del corpo elettorale. I votanti furono soltanto 24.923 su 47.000 per i collegi di circondano e 7.615 su 19.500 per quelli di dipartimento. In quasi il 20% dei collegi elettorali votò meno di 1/4 degli aventi diritto. Secondo quando afferma lo studioso americano Thomas Beck, la fisionomia politica della maggior parte dei componenti la Camera elettiva dei Cento Giorni era più simile all’Assemblea del 1803 piuttosto che a quelle degli ultimi anni dell’Impero: ciò stava a significare che i componenti dei collegi elettorali — rimasti pressoché immutati in quanto eletti a vita — si discostarono notevolmente dalle scelte attuate durante il periodo 1811-1814. Alcune percentuali sulla composizione sociale della nuova Camera sembrano avvalorare l’intuizione del Beck: la vecchia nobiltà poteva contare soltanto sui 2% e gli emigrés sul 3% dei componenti l’Assemblea; alla diminuzione dei rappresentanti provenienti dalla nuova nobiltà — passati dal 29% al 22% - e dalle file della proprietà terriera — scesa dal 29% all 11 % - corrispose un aumento degli esponenti della ricca borghesia (53%), molti dei quali (45%) avevano ricoperto una carica politica durante la Rivoluzione; mentre la percentuale di coloro che erano stati in servizio durante l’ancien régime raggiungeva appena il 13%. La conclusione del Beck, secondo il quale l’elettore dei Cento Giorni, non accettando quella mistura di vecchio e di nuovo proposta da Napoleone, “. . .was moving back to the revolutionary experience in his choice of men to represent him” non ci sembra tuttavia molto convincente poiché l’elezione di ex-giacobini venne attuata essenzialmente in funzione anti-napoleonica piuttosto che pro-rivoluzionaria. Questa considerazione viene confermata dalla constatazione che soltanto il 15% dei nuovi deputati era stato eletto nel Corpo Legislativo dell’impero e soltanto un terzo di essi doveva a Napoleone l’inizio della propria carriera politica; del resto, lo stesso Beck aggiunge che: “the voters did not want the napoleonic deputies; they had a great propensity for electing men that Napoleon had rejected” Pertanto il suo attento studio di storia quantitativa sui risultati sociopolitici dell’elezione dei Cento Giorni, sebbene di indubbio interesse per le cifre e le percentuali numeriche che fornisce sull’argomento, si presta a qualche puntualizzazione. La maggior parte dei componenti la nuova 2 BECK, French Legislators. A study in Quantitative History (18001834), Berkeley- Los Angeles, London, 1974, pp. 40-4 1. Ibide,n, p. 41. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Assemblea non era costituita, infatti, da ex-rivoluzionari auspicanti ancora una volta un mutamento dello status quo esistente. Se tale ipotesi potrebbe essere avvalorata dall’ap parizione sulla scena politica di alcuni personaggi sprofondati per anni nel silenzio (come un Cambon, un Barère, un Lepelletier), non è estensibile alla maggior parte dei deputati — feroci oppositori dell’ancien régime e dei dispotismo napoleonico — di tendenza liberal-costituzionale moderata, favorevoli al mantenimento e al rafforzamento delle nuove istituzioni. Gli ex rivoluzionari, infatti, ammontavano nell’Assemblea a un numero oscillante fra i 30 e i 40, ed escludendo i fedeli bonapartisti, circa 80, tutto il resto della Camera, circa 500, era composto da liberali di diverse nuances: si andava da un devoto realista come Roy, a un repubblicano moderato come La Fayette, a un convinto liberale come Durbach, noto per i suoi violenti discorsi di opposizione agli ultras pronunziati dalla tribuna della Camera dei Deputati durante la Prima Restaurazione. Tutti erano però coiicordi nel difendere l’indipendenza e i diritti della rappresentanza nazionale, la quale, secondo la previsione del neo-ministro della polizia Fouché, era estremamente ostile ai Borboni ma diffidente anche verso Napoleone. Il desiderio di riguadagnare il tempo perduto spinse il 58% di questi maturi deputati (la maggior parte dei quali si aggirava sui 50 anni, il 17% ne aveva più di 60 e soltanto il 13% meno di 40) ad accettare da Napoleone quelle cariche governative precluse loro durante l’Impero. Molti di essi ritornarono alla lotta politica convinta che questa sarebbe stata l’ultima occasione per acquistare un certo prestigio: “. . .for an entire generation that had grown up before the revolution it was a last opportunity for office” frattempo, in attesa che gli eventi decidessero le sorti della nazione, bisognava dar corso agli adempimenti legislativi. Il primo di essi consistette nella convocazione della Camera dei Rappresentanti i cui componenti, pur nella diversità delle loro coiicezioni politiche erano quasi tutti, eccettuati i pochi fedelissimi bonapartisti, decisi a combattere e a salvaguardare — di fronte ad un eventuale e temuto atteggiamento autoritario di Napoleone — i diritti e le prerogative dell’Assemblea. La Camera elettiva ebbe ben presto l’occasione di manifestare il suo atteggiamento di indipendenza quando si trattò di eleggere il proprio presidente. Contrariamente alla volontà dell’ Imperatore, 4 p. 142. IL PARLAMENTO D WATERLOO li. PARLAMENTO Dl WATERL(X) il quale avrebbe desiderato che per tale carica venisse designato il fratello Luciano, non solo essa non si espresse a favore di questi (adducendo come giustificazione il fatto che egli, in tanto che membro della famiglia imperiale, fosse pari di diritto), ma elesse come presidente uno dei più convinti oppositori di Napoleone, quel Lanjuniais che, nell’aprile del 1814, ne aveva votato la decadenza dal trono e che, durante la Prima Restaurazione, si era schierato apertamente dalla parte dei Borboni. Si trattò di un primo atto di ostilità da parte della Camera dei Rappresentanti nei confronti di Napoleone il quale, irritato, minacciò di scioglierla se avesse continuato nel suo irrispettoso atteggiamento. L’Adresse dei Rappresentanti fu presentato a Napoleone in una solenne cerimonia al Champ-de-Mai. In esso si faceva esplicito riferimeiito sia alla necessità di adeguare la Costituzione alle nuove esigenze della nazione, sia al diritto delle Camere di partecipare e di controllare l’inevitabile processo evolutivo delle istituzioni. Lo spettro della guerra imminente aleggiava sulla cerimonia e conferiva alla manifestazione, già visibilmente forzata e lontana dal ricordo delle oceaniche folle osannanti dell’impero, un’atmosfera di tristi presagi. Sembrava quasi — anche a causa del ripristino del fastoso cerimoniale (l’Imperatore era vestito di seta bianca con mantello imperiale e toque di piume) cli assistere a una pièce teatrale — “le mot irrévérencieux de mascarade fìit prononcé” — nella quale gli attori, poco convinti della bontà del copione, non riuscivano a coinvolgere gli spettatori. Infatti, sia Napoleone sia, i membri del governo, sia i rappresentanti della nazione erano convinti che la durata e la validità del patto costituzionale fra l’Imperatore e i francesi sarebbero dipese unicamente dall’esito della guerra (come infatti avverrà). Nel H. HOUSSAYE, 1815, Paris, 1905, p. 153. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Terminate la formalità giuridiche connesse al regolamento interno delle due Camere, il 7 giugno ebbe luogo l’inaugurazione della legislatura; ma anche questa cerimonia fu turbata da un incidente avvenuto il giorno prima, allorché un deputato aveva osato affermare che le Camere non avevano alcun dovere di prestare giuramento di fedeltà a Napoleone, dal momento che tale atto non era previsto da alcuna legge. i dibattiti sorti su tale questione furono considerati, sia in Francia sia all’estero, una prova della scarsa fiducia riposta dall’ Assemblea nel Bonaparte. Egli se ne preoccupò molto e, nel momento in cui inaugurò la legislatura, il viso teso e la voce nervosa testimoniavano la sua irritazione per tale episodio. Del suo discorso inaugurale il passo più applaudito fu quello in cui affermò: “Da tre mesi le circostanze e la fiducia del popolo mi hanno attribuito un potere limitato. Oggi si compie il desiderio più pressante del mio cuore: io vengo a dare inizio alla monarchia costituzionale” Egli, poi, invitò le Camere, di fronte al pericolo imminente di una guerra civile (fomentata dai nemici della Francia) a dare prova del loro patriottismo prendendo le adeguate misure legislative. Con l’abituale acutezza Constant sintetizzò nel suo Journal il senso degli avvenimenti di quel giorno e le difficoltà politiche che sarebbero sorte durante la lontananza di Napoleone da Parigi (Napoleone aveva annunciato la sua imminente partenza “alla testa dei figli della nazione per combattere per la patria”): “discorso dell’imperatore. Delle buone cose, ma non tutto quel che ci vorrebbe. Egli parte presto. Come sarà l’avvenire?”. Nella notte fra l’li e il 12giugno il Bonaparte lasciò Parigi per La ove era situato il SUO quartier generale. “Egli parte, dunque, portando con sé tutti i nostri destini” - annotò Constant - aggiungendo poi: “nessuno, in fondo, è sicuro del successo” Sarebbero bastati soltanto sei giorni perché il futuro di Napoleone e di coloro che avevano nuovamente creduto in lui venisse definitivamente distrutto dal corso impietoso della storia. Secondo taluni storici, egli fece il grande errore di non voler armare i cosiddetti “federati”; di conseguenza l’esercito francese risultò consistentemente inferiore a quello delle Potenze Alleate: al 10 giugno contava su 181.000 uomini, ridotti durante la battaglia di Waterloo, a 128.000, di fronte ai 220.000 di Wellington e Bliicher. Anche la data della sua partenza da Parigi - il 12 giugno — è stata considerata troppo tardiva poiché avrebbe dovuto raggiungere il suo quartier generale almeno nei primi Napoli, 1996, p. 89. Cfr., inoltre, E. Di RIENz0, L’Aquila e il Berretto frigio (Per una storia del movimento democratico in Francia da Brumaio ai Cento Giorni), Napoli, 2001. 7 CONSTANT, Journal intime in B. Constant (a cura di C. Cordié), Milano, 1946, p. 725. 6 Cfr. M. S. CoRcIvio, Le istituzioniparlamentari in Francia, (18151816), L’APE INGEGNOSA - 1/2002 IL PARLAMENTO Di WATERLOO giorni del mese. Questo ritardo fu dovuto soprattutto al suo cattivo stato di salute che gli impedì di dirigere anche de i’isu le operazioni belliche, spesso restando giorno e notte a cavallo, così come aveva sempre fatto nelle precedenti battaglie. A ciò bisogna poi aggiungere tutta una serie di coincidenze negative ed errori compiuti anche dai suoi marescialli 8 Durante l’assenza di Napoleone, le Camere legiferarono molto poco. La loro attenzione — specie quella dei Rappresentanti — si concentrò soprattutto sull’esame e sull’interpretazione di taluni articoli della Costituzione, fra i quali l’art. 18, tit. 1, concernente la regolamentazione dei rapporti fra parlamento e governo, interpretato dall’ Assemblea in senso “parlamentare”. Nei giorni seguenti, la vittoria napoleonica di Ligny sembrò placare per qualche tempo l’animosa tensione della Camera, i! cui presidente Lanjuniais inviò all’Imperatore un’ossequiosa lettera nella quale proclamava la devozione dell’Assemblea alla sua causa. Ma successivamente — non essendo più pervenute notizie dal fronte dei combattimenti — un’ inquietante silenzio foriero di tristi presagi si diffuse a Parigi; presagi, ben presto confermati dalla notizia della sconfitta di Waterloo, nota nella capitale soltanto nella serata del 20 giugno. “La fine si approssima” - scrisse Constant - “disfatta completa. Non abbiamo più esercito né cannoni né mezzi di sussistenza né mezzi di resistenza” Il giorno dopo Napoleone rientrò a Parigi. Egli era fortemente opportuno e legittimo per un sovrano costituzionale non lo era per lui “car à certaines heures le passé pèse sur l’homme le plus fort”’ 8 Di Ney, Napoleone affermò che “gli aveva fatto massacrare tutta la cavalleria imperiale”. Cfr. TH. JuNG, Lucien Bonaparte et ses ménzoires d’après les papiers déposés aux archives étrangères et d’autres docunients inédits, Paris, 1882-’83, p. 335. ‘‘ L. lVli\uruN, Les Cent Jours, Paris, 1954, p. 302. B. CONSTANT, op. cit., p. 726. Camera dei Rappresentanti votò una risoluzione nella quale essa si costituiva in permanenza e dichiarava che ogni tentativo per scioglierla sarebbe stato considerato un crimine di alto tradimento. Questa “dichiarazione di permanenza” costituì una vera e propria violazione dell’Atto Addizionale che attribuiva soltanto al sovrano il diritto di convocare, prorogare e sciogliere le Camere. Essa approvata su proposta di La Fayette, “spezzava la sovranità popolare espressa nell’Atto Addizionale e mutava il carattere legale della Camera in carattere rivoluzinario”; a maggior ragione Napoleone avrebbe pertanto potuto ricorrere allo scioglimento dell’Assemblea, poiché essa «avendo travalicato i suoi limiti, aveva cessato di essere inviolabile e l’Imperatore godeva del diritto e, forse, del dovere di scioglierla»’ Ma, nonostante le ulteriori sollecitazioni dei suoi fedelissimi e, in particolare, di Luciano, che lo spingevano anche a mettersi a capo di quella parte della popolazione che, ancora numerosa, gli manifestava quotidianamente la sua fedeltà, Napoleone non volle ricorrere a questa misura soprattutto nel timore — come affermò - che essa potesse scatenare la guerra civile nel paese; fece invece sapere che si sarebbe deciso ad abdicare nel momento e nel modo da lui ritenuti più opportuni. La Camera, nel frattempo, aveva più volte richiesto all’Imperatore di essere direttamente aggiornata da parte dei ministri competenti sulla reale situazione interna ed esterna del paese; e ciò fin dalla notizia della sconfitta di Waterloo (sull’ampio supplemento del “Moniteur” del 21 giugno 1815, nella parte dedicata ai dibattiti parlamentari, più volte appaiono provato dalla fatica e dallo scoraggiamento: “respirava a fatica. il suo viso aveva il pallore della cera, i tratti tirati, i suoi begli occhi un tempo così brillanti, affascinanti, attraversati dai lampi, erano senza vita” Ciò nonostante egli convocò immediatamente il Consiglio dei ministri al quale manifestò l’intenzione, condivisa da Carnot, di farsi concedere dalle Camere — data la situazione di pericolo per il paese — i poteri eccezionali. il fedele maresciallo Davout, prevedendo l’opposizione dei Rappresentanti a qualsiasi forma di dittatura napoleonica, consigliò all’Imperatore di prorogarne la sessione. L’astuto Fouché, ministro della Polizia, invece, essenzialmente preoccupato (lei SUO futuro politico, vide soltanto nell’abdicazione napoleonica la soluzione dei suoi problemi (e forse anche di quelli della Francia). Per indurre l’Imperatore a compiere tale passo, fece circolare ad arte delle voci circa un’eventuale scioglimento della Camera dei Rappresentanti ad opera del Bonaparte. in effetti l’Imperatore era stato sollecitato, sia dai suoi fedelissimi, sia soprattutto dal fratello Luciano a sei vii si di tale mezzo, peraltro legale Ma Napoleone era contrario a ciò nel timore che venisse interpretato dall’opinione pubblica francese e straniera come un preludio alla reintroduzione di un regime autoritario. Paradossalmente, pertanto, ciò che sarebbe stato La strategia politica di Fouché dette presto i suoi frutti: la ‘° H. HOUSSAYE, 1815, Paris, 1905, p. 13. L’ApE INGEGNOSA - 1/2002 li. PARLAMENTO Dl WATERLOO 2 Cfr. Tu. JuNG, OJ). cii., p. 327 le richieste dei deputati a tale proposito). Su quest’aspetto Napoleone fu piuttosto evasivo e soltanto qualche giorno dopo inviò alle Camere una delegazione, composta dai ministri competenti ai quali aggiunse il fratello Luciano, incaricato di trasmettere all’Assemblea un suo messaggio nel quale sosteneva che la situazione poteva ancora essere cambiata se si fossero attuate delle misure “d’accordo con i due poteri” Dopo aver ascoltato, in un gelido silenzio, la richiesta dell’Imperatore, l’Assemblea rispose, (per bocca del deputato Jay, legato a Fouché): “Ritornate da vostro fratello: ditegli che l’Assemblea dei Rappresentanti del popolo attende da lui una decisione che gli farà più onore in futuro che le sue numerose vittorie, ditegli che rinunciando al potere egli può salvare la Francia che ha fatto per lui innumerevoli e duri sacrifici” Constant, convocato nel pomeriggio all’Eliseo, invitò anch’egli Napoleone ad abdicare, anche se poi scrisse nel suo Journal: “I miserabili! Lo hanno servito con entusiasmo quando soffocava la libertà, l’abbandonano quando l’instaura” Il giorno successivo, dopo un ultimo, inutile tentativo di convincere la Camera a ritornare sul suo atteggiamento prospettandole la possibilità di organizzare una valida resistenza al nemico, Napoleone — di fronte all’ultimatum dell’Assemblea che minacciava di dichiararne la decadenza — dettò a Luciano l’atto di abdicazione: “Io mi offro in sacrificio all’odio dei nemici della Francia. Possano essere sinceri nelle loro dichiarazioni ed essere ‘ L. MADELIN, ()/).Cit., Paris 1954, p. 312. ‘ Ibidem, p. 316. ‘ B. CoNsFAN1’, (3/). (iL, p. 727. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 iL PARLAMENIO Dl WAFERLOO contrari soltanto alla mia persona! La mia vita politica è terminata e io proclamo mio figlio, con il titolo di Napoleone I!, Imperatore dei francesi”. Il Bonaparte incaricava quindi i ministri di formare un governo provvisorio nell’attesa che le Camere organizzassero la reggenza e concludeva: “Unitevi tutti per la salvezza pubblica e per restare una nazione indipendente” L’atto di abdicazione, portato immediatamente alla Camera dei Rappresentanti da Fouché, fu accolto rispettosamente ma freddamente. Secondo quanto risulterebbe dalla documentazione trovata nelle carte del fratello Luciano, in un primo momento Napoleone avrebbe voluto abdicare senza fare alcun riferimento al figlio. Fu soltanto dopo le pressioni a lui fatte da Carnot e dal fratello che si decise ad abdicare in favore di questi: “Mais il le fit sans partager aucune illusion, et comme une chose après peu indifférente” Nella stessa seduta l’Assemblea nominò una Commissione di cinque membri che avrebbe dovuto trattare a suo nome con le Potenze Alleate. (Ne fecero parte il generale Sebastiani, il conte d’Argenson, Pontécoulant de la Forets, La Fayette e, quale segretario, il Constant). Quanto alla successione automatica del piccolo re di Roma al padre, nella Camera dei Rappresentanti regnava la più completa discordia fra i favorevoli e i contrari a tale soluzione. Fra gli altri, il deputato Dupin affermò che se Napoleone aveva abbandonato il trono perché riteneva di non essere più utile alla Francia “come si può pensare che un bambino possa valere più 6 L. MADELIN, 0/). cit., p. 323. 17 Tu. JUNG, op. cit., pp. 337-38. di un eroe?” Ed ai Pari, ove si era svolto un analogo dibattito, Pontécoulant aveva affermato di non volere “quale che sia il mio rispetto e la devozione per l’Imperatore riconoscere per re un fanciullo che non risiede in Francia” Alle 17 del 29 giugno, dopo essersi invano offerto ancora una volta di mettersi a capo dell’esercito, Napoleone abbandonò per sempre Parigi. Lo stesso giorno la Camera discusse delle modifiche istituzionali da apportare all’Atto Addizionale affermando contestualmente che essa avrebbe riconosciuto “per capo legittimo dello Stato soltanto colui che, salendo sul trono, riconoscerà i diritti della nazione e li consacrerà in un patto solenne” nulla affermando né in favore né contro sia il piccolo Napoleone, sia i Borboni. Nei giorni successivi le due Assemblee — per contrastare un eventuale disegno reazionario delle Potenze Alleate — presentarono il 4 luglio una “Dichiarazione dei diritti”, una specie di Bili of rights, nella quale, fra numerose e più ampie garanzie costituzionali, all’art. 13 si affermava che “nessun principe né ereditario né chiamato per elezione potrà salire al trono di Francia se non avrà giurato i suesposti principi” E mentre le Camere si illudevano di poter incidere sui destini dei paese, salvaguardando la libertà e gli interessi economici dei loro membri e della classe da esse rappresentata, il futuro politico della Francia era già stato deciso altrove. 8 Parle,nentaires., 2°, Paris, 1800-1860, p. 525. ‘ Ibidem, p. 508. 20 p. 570. 21 Ibidem, p. 603. L’Al’E INGEGNOSA - 1/2002 IL PARLAMENTO D WArI Il 5 luglio il “Jourhal de l’Empire” informava i francesi dell’inutilità delle loro discussioni sulla scelta del sovrano, dal momento che — come scriveva — “questa questione è decisa dal buon senso e dalla forza delle cose”: Luigi XVIII infatti era stato oramai designato dalle potenze straniere a ritornare sul trono dei Capetingi. Inutilmente la Camera dei Rappresentanti aveva tentato di opporre il diritto “rivoluzionario” del popolo a scegliersi autonomamente il proprio sovrano a quello “legittimo”, sul quale Luigi XVIII fondava la sua pretesa a ritornare sul trono Qualche giorno dopo, i’ 8 luglio, lo stesso quotidiano scriveva che tutta la Francia era a favore dei Borboni e soltanto gli ex-convenzionali, presenti nelle due Camere, si erano opposti al ritorno dell’avita dinastia, riuscendo ad imporre agli altri deputati la loro volontà, contro i desideri del popolo. Lo stesso giornosecondo quanto si legge negli Archives parlementaires — “. . .i membri della Camera dei Rappresentanti si sono recati nel luogo abituale delle loro sedute. Ma le porte del palazzo erano sbarrate, le strade presidiate da soldati, i cui ufficiali dissero che avevano avuto l’ordine di impedire l’accesso ai palazzo. I firmatari qui sotto, membri della Camera, si sono riuniti a casa di Lanjuniais, presidente, e ivi hanno redatto e firmato individualmente il verbale di quanto su esposto” (seguivano le firme di numerosi rappresentanti) In conclusione, credo che si possa ragionevolmente condividere ciò che è stato affermato a proposito della causa principale del repentino epilogo napoleonico (oltre, naturalmente 22 Cfr., a tale proposito, M. S. CoRcIuLo, 0/3. cit., p. 106, n. 52. 23 Cfr. Arch. Pari., cit., p. 625. alla sconfitta militare): “Non furono né gli intrighi di Fouché, nè 1’ insistenza di Regnault, né l’eloquenza o l’ambizione di Luciano, avido della presidenza del governo, nè i consigli del principe Giuseppe [ fratello di Napoleonel che aspirava alla reggenza a indurre Napoleone” ad abdicare: “egli scendeva dal trono perché le Camere [ particolare quella dei Rappresentantii lo avevano abbandonato” 24 Cfr. Tii. JIJNG, 0p. ciL, p. 338. L’IMPEGNO DI S.T. COLERIDGE E HERMAN MELVILLE CONTRO LA SCHIAVITÙ di Anna Maria Palombi Cataldi Quando si parla di schiavitù, il nostro pensiero corre imme diatamente al passato, perché, nella storia dell’umanità, essa è stata, purtroppo, ampiamente praticata. La si applicava sempre contro i più deboli ed indifesi, fossero essi nemici vinti, o popo lazioni arretrate rispetto ai conquistatori, che ne sfruttavano spie tatamente il lavoro. Da quando, però, è iniziato il traffico degli schiavi dal continente africano verso le colonie europee, nel l’immaginario collettivo occidentale l’idea di schiavitù è stata sempre associata a quella praticata sui negri. Dal momento in cui si incominciò a dibattere di istanze di libertà e di rispetto della persona umana nel Settecento, fu più che naturale che il problema della schiavitù fosse affrontato da coloro che videro nell’impegno abolizionista la messa in prati ca ditali istanze. Filosofi e uomini politici, ognuno nel proprio ambito, avanzarono proposte e sostennero leggi; quel che più colpisce, però, è quanto anche tanti scrittori rappresentassero l’orrore della schiavitù nei loro scritti, non limitandosi solo a denunciare la schiavitù dei negri imposta dai bianchi, ma de nunciando tutti i tipi di schiavitù che sfruttavano altri esseri umani, onde ricavarne un guadagno, non tenendo in alcun con to la dignità dell’uomo, che era ridotto al rango di oggetto da comprare o vendere, o da adoperare nelle fabbriche, piccola rotellina di un ingranaggio più grande. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 I primi atti dei rivoluzionari francesi rispecchiavano le idee del rispetto della persona umana e le istanze di libertà e una delle grandi battaglie per garantire libertà e rispetto della perso na umana fu quella promossa dagli abolizionisti della schiavitù. 1119 febbraio 1788 si tenne la prima seduta della Socièté des a,nis des Noirs; membri di questa società erano Condorcet e Brissot, che portarono avanti la battaglia per l’abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù. Nel maggio del 1791 l’As semblea Costituente di Francia decretò che la gente di colore, nata libera nelle colonie francesi, ricevesse la cittadinanza fran cese e, con essa, il godimento dei diritti politici. Accanto a leg gi per la concessione dei diritti agli uomini di colore ci si batte va anche per ottenere che la tratta dei negri non avvenisse su navigli francesi. Poiché, però, a San Domingo il numero dei negri e dei mulatti era di gran lunga maggiore di quello dei pro prietari bianchi (con un rapporto di 16 a 1), i coloni si opposero all’attuazione della legge e fecero pressioni perché fosse con cesso alle assemblee coloniali “di fare leggi concernenti lo stato di persone non libere e lo stato politico di uomini di colore e negri liberi”. Ne seguì una rivolta e vi fu un’insurrezione di negri e mulatti e ci si abbandonò da entrambe le parti a episodi di barbarie inaudita. Dalla Francia furono inviati, per questo, dei commissari, i quali si schierarono dalla parte di negri e mulatti; bisognerà attendere il 28 marzo 1792 perché un decreto accordasse l’uguaglianza dei diritti politici agli uomini di colo re liberi. Solo il 4 febbraio 1794 la Convenzione votò l’aboli zione della schiavitù, che verrà, però, ripristinata il 20 maggio 1802 da Napoleone Bonaparte. Il movimento francese trovava la sua giustificazione nella filosofia dei lumi, laddove gli abolizionisti inglesi, pur influen zati dalla Francia, si riallacciavano alle prime richieste di eman L’IMI’L(No Dl S.T. COLLRIDGE E HLRMAN MEIVILLE CONTRO LA SCI I cipazione che i Quaccheri in America (già dal 1688) e gli Evan gelici in Gran Bretagna avevano avanzato; tale movimento, quin di, aveva una matrice religiosa. Nel 1786 Thomas Clarkson aveva pubblicato An Essay on the Slavery and Commerce of the Human Species, seguito nel 1788 da An Essay on the Impolicy of the African Slave Trade; infine, C.B. Wadstrom aveva pubblicato An Essay on Colonization (1794-1795). Tali saggi dimostrano quanto vivo fosse il dibattito in Gran Bretagna su tale problema e come la parte più sensibile della società inglese si schierasse a favore di una legislazione anti-abolizionista. Da un lato ci si batteva per liberare gli schiavi di colore nelle colonie, dall’altro si richiedeva una legge che proibisse alle navi inglesi di trasportare gli schiavi dall’Africa alle colonie. Quest’ultimo problema era molto sentito perché, fra le nazioni europee, nel 1790 la Gran Bretagna, con le sue navi, copriva la metà del trasporto di schiavi; l’altra metà era nelle mani di Francesi, Danesi, Olandesi e Portoghesi. Con l’eliminazione della concorrenza francese, i mercanti di schiavi inglesi guadagnarono ancora di più dal traffico, essendo stato eliminato un pericoloso concorrente. Il compito di portare avanti la battaglia abolizionista in Parlamento venne assunto dal giovane deputato William Wilberforce (17591833). Questi, entrato giovanissimo in Parlamento - aveva solo 21 anni - in rappresentanza di Hull, sua città natale, fu a capo di un comitato di filantropi che aveva iniziato a battersi per l’abolizione della schiavitù nel 1787. La Camera dei Comuni, sotto la sua spinta e con l’aiuto di William Pitt il giovane, approvò alcune risoluzioni contro la schiavitù nel 1789, 1792 e 1804, ma solo nel 1807 fu approvata una legge per l’abolizione della tratta degli schiavi. Da quel momento in poi Wilberforce dedicò tutte le sue forze alla causa della L’APE INGEGNOSA - 1/2002 L’IMPEGNO DI S.T. COLERIDGE E FIERMAN MELVILLE CONTRO LA SCI-IIAVITÙ emancipazione degli schiavi e, poco prima della sua morte, fu approvata la legge di totale abolizione della schiavitù. Per il suo impegno nel 1794 a Wilberforce era stata concessa la cittadinanza francese. 11 deputato inglese fu anche autore di uno scritto dal titolo A Practical View of the Frevailing System of Professed Christians in the Higher and Middie Classes of his Country, Contrasted with Real Christianity, in cui sottolineava come da parte di molti si professasse a parole lo spirito cristiano, che, invece, non si applicava nella pratica quotidiana. Fra coloro che condivisero le sue battaglie abolizioniste è importante ricordare il grande poeta romantico S.T. Coleridge (1772-1834), il quale, come vedremo, darà un notevole apporto alla causa. Nel 1794 aveva incontrato a Oxford il poeta Southey; i due poeti, infiammati dalla lettura di Enquiry Concerning Political Justice (1793) di William Godwin, dagli scritti di Paine Rights ofMan (1791) e dagli echi della Rivoluzione francese, avevano deciso di emigrare in America e lì fondare una colonia utopica. Questa colonia - alla quale Coleridge dette il nome di Pantisocracy - doveva basarsi sui principi di uguaglianza e la proprietà privata doveva essere abolita. Unica “proprietà” ammessa era quella nell’ambito del matrimonio: “the sole propriety of marriage” (Lettera di Coleridge a Southey del 21 ottobre 1794). Ispirandosi alle teorie di Adam Smith, si immaginava che tutti avrebbero dovuto lavorare non più di due ore al giorno, per dedicare il resto del tempo alla lettura e alla conversazione. In alcuni punti i princìpi corrispondevano a quelli propugnati da Godwin, ma si rifacevano anche alla mitica età dell’oro, con il suo vagheggiamento di giustizia e libertà, a cui si era ispirato il Medioevo (The GoldenAge Restored). Allo stesso tempo, si sentivano echi del panteismo di Priestley unito al Neoplatonismo e il ripudio della proprietà privata si rifaceva alle istanze delle prime sette cristiane, ma allo stesso tempo anticipava la ideologia comunista. Il progetto utopico non si concretizzò, ma Coleridge continuò a nutrire e a coltivare idee “giacobine”, così come vennero definite dai suoi detrattori, e condivise entusiasticamente le istanze dei rivoluzionari francesi, perché in esse vedeva incarnati i propri ideali. Non poteva, quindi, non affrontare il problema dell’abolizione della schiavitù, al quale dedicò una Greek Ode sul traffico degli schiavi e vi sono accenni a questo argomento in Religious Musings (vv. 139-141), The Destiny of Nations (vv. 442-447), Ode on the Departing Year (vv.8889) e Fears in Solitucle (vv.49-53). Il suo impegno maggiore per la causa, però, lo esplicò nel preparare materiale per i discorsi di Wilberforce e nella conferenza che tenne a Bristol il 16 giugno 1795, presso la Assembly Coffee-house. Il suo intervento era stato reclamizzato il giorno precedente - 15 giugno - sul Bristol Mercury con il seguente annuncio: TO-MORROW EVENING, Tuesday, June 16, S.T. COLERIDGE, Will deliver (by particular desire) A LECTURE on the SLAVE TRADE and the duties that result from its continuance To begin at Eight o’clock, at the Assembly Coffee-House, on the Quay. Admission 1 s. La conferenza — sotto forma di saggio — venne pubblicata nel IV numero di The Watchman del 1796 con il titolo “On the Slave Trade”. Il poeta parte dal presupposto che tutte le merci importate dalle Indie Occidentali, frutto del lavoro degli schiavi, il cui L’ApF INGEGNOSA - 1/2002 L’lMI’ oi S.T. CoI E HERMAN MELVILLE CONTRO LA SCHIAVITÙ traffico si svolge in gran parte su navi inglesi, non sono indispensabili. Fa un lungo elenco ditali merci, quali zucchero, rum, cacao, caffè, spezie, zenzero, indaco, mogano e cotone; con l’eccezione di questi ultimi, che sono utili, di tutte le altre merci egli sostiene che si possa fare a meno. Prosegue, quindi, facendo la storia del traffico degli schiavi, che procura grandi guadagni ai proprietari delle navi con la complicità di proprietari di case, nelle città portuali — non dimentichiamo che Coleridge tiene la sua conferenza a Bristol. Questi proprietari, allettati dalle compartecipazioni agli utili e dal pagamento anticipato di due mesi per l’affitto delle loro case, le mettevano a disposizione di uomini sprovveduti o bisognosi. Li intrattenevano con musiche e danze per un certo periodo e poi presentavano il conto. Se questi non potevano pagare, erano posti dinanzi all’alternativa di imbarcarsi sulle navi o andare in prigione. In genere, accettavano la prima soluzione e diventavano membri di una ciurma spietata e crudele, sotto il comando di ufficiali altrettanto spietati e crudeli, che trafficavano in carne umana e diventavano “sordi a qualsiasi sentimento di pietà”. La ciurma, arruolata con l’inganno e trattata in maniera crudele dagli ufficiali, subiva una grande decimazione durante il viaggio e, secondo i dati in possesso di Coleridge, un quarto di essa moriva e i sopravvissuti erano spettri di uomini che chiedevano la carità in Giamaica e trovavano spesso la morte per le malattie e gli stenti. Dopo avere fatta questa premessa, il poeta si appresta a smontare le motivazioni addotte dai proprietari delle piantagioni a Santo Domingo, i quali sostenevano che se si fosse dato seguito alle istanze della Société des Amis des Noirs, ispirate da “una filosofia romantica”, non tutte le nazioni europee sarebbero state disposte a “lasciare gli indigeni dell’Africa alla mercè della barbarie dei tiranni”. Sarebbe molto meglio per i negri essere “impiegati nella coltivazione della terra, sotto padroni umani”. Non è difFicile per il poeta controbattere a questa affermazione, quando afferma che gli Africani - che non erano ancora entrati in contatto con gli Europei — erano innocenti e felici. Lavoravano in comune e praticavano caccia e pesca, tessevano e coltivavano la terra. La nefasta influenza degli Europei aveva spinto alcuni re a diventare complici dei bianchi, catturando uomini e donne di altre tribù, dopo sanguinose battaglie. Era l’allettamento del guadagno a rendere questi re dei tiranni spietati che consegnavano ai mercanti la pregiata “mercanzia” che veniva segnata a fuoco con il nome dei proprietari e ammassata nelle stive delle navi. Le condizioni subumane alle quali questi esseri infelici erano condannati sono esposte da Coleridge con un linguaggio essenziale e, forse per questo, ancora più efficace. Centinaia di uomini e donne ammassati nelle stive che, con il calore dei loro corpi e con i vapori pestilenziali che essi producevano, mandavano in putrefazione il legno delle navi. Veniva loro data una pinta d’acqua al giorno e, a volte, portati sul ponte, erano costretti, a forza di frustate, a danzare e cantare per i loro aguzzini. A dimostrazione del fatto che la schiavitù non era un peso, gli schiavisti citavano sempre il fatto che gli schiavi cantavano a, durante il duro lavoro nelle piantagioni; ma, scrive Coleridge, in effetti le parole dei loro canti sono parole che esprimono il loro straziante dolore. Venduti come bestie, senza tenere in alcun conto i rapporti familiari, dovevano lavorare ininterrottamente, sotto un sole cocente, frustati e alla mercè del padrone. Secondo la legge delle Barbado un negro fuggitivo poteva essere mutilato o ucciso, senza che il suo padrone venisse punito. Se, invece, questi lo L’APE INGEGNOSA - 1/2002 E] IMPEGNO Dl S.T. COLERIDGE E FIERMAN MELVILLE CONTRO LA SCHIAVITÙ uccideva senza alcuna giustificazione doveva pagare una penale di 15 sterline. Secondo le fonti di Coleridge 150.000 negri erano importati ogni anno nelle colonie e un quinto di essi moriva durante il viaggio mentre agli altri era riservata la crudele schiavitù. I crimini e gli orrori commessi dai bianchi imprimono una macchia indelebile sulla natura umana: “ it is a catalogue of crimes and miseries that will leave an indelible spot upon human nature”. Qualche decennio più tardi, Herman Melville I nel suo racconto Benito Cereno — che si svolge su una nave che trasporta schiavi e sulla quale c’è stata una rivolta—mostra come la schiavitù sia un male per chi la subisce, ma lascia una traccia incancellabile anche su chi la infligge, per cui il nero e il bianco, la vittima e il carnefice sono indissolubilmente legati dal crimine, così come Alexis Clerel de Tocqueville, nella sua opera intitolata Sulla Democrazia in America, pubblicata tra il 1835 e il 1840, aveva scritto: “La schiavitù è crudele per lo schiavo e nefasta per il padrone”. Riferendosi, poi, all’iter che la legge per l’abolizione stava seguendo, Coleridge non può fare a meno di ricordare come la legge, anche se incompleta e mutilata in alcune sue parti, sia passata alla Camera dei Comuni, ma ora langue alla Camera dei Lord, i quali non hanno tempo per volgari sentimenti - vulgar feelings - insensibili a sentimenti di pietà e giustizia. E il duca di Clarence - il futuro Guglielmo IV di Hannover - nel primo discorso pronunciato dinanzi alla Camera dei Lord il 3 maggio 1792, ricorda il poeta, accusò gli abolizionisti di essere dei fanatici e degli ipocriti. Anche lo stesso William Pitt, che professava la sua avversione al traffico, non si era prodigato a sufficienza perché la Camera dei Lord approvasse la legge, laddove, invece, la sospensione dell’Habeas Corpus Act era stata approvata in una sola seduta fra il 16 e il 17 maggio del 1794, nonostante la fiera opposizione di Fox, Grey e Sheridan. Dopo avere calcolato il numero di esseri umani strappati alle loro terre, alle loro tradizioni e ai loro affetti, ridotti in schiavitù, subendo torture di ogni genere, il poeta afferma che la colpa di quello che sta accadendo è dei consumatori, che si rendono complici di sequestratori, tiranni e assassini. Quali cristiani dovrebbero attivarsi perché non si faccia ad altri quello che non si vuole che si faccia a sé (e qui è chiara l’eco delle parole degli evangelisti Luca - 6.31 e Matteo - 7.12). Eppure questi consumatori di merci, frutto del lavoro degli schiavi, prima dei pasti si segnano con il segno della croce, e poi consumano cibi bagnati dal sangue dei propri fratelli. A questo punto del suo intervento, Coleridge rivolge un appello a tutti gli amici della libertà perché inizino a boicottare alcuni dei prodotti del lavoro degli schiavi e, soprattutto, rum e zucchero che richiedono un grande impiego di manodopera e dei quali si può fare a meno: “ . .J the Sugar Plantations are those which inake African servants necessary, & their Slavery Intolerable”. Non si spinge fino a chiedere il boicottaggio del mogano e del cotone, perché si rende conto del fatto che sono due merci difficilmente sostituibili e, quindi, sarebbe più difficile e ci vorrebbe più tempo per chiedere questo sacrificio ai consumatori. il saggio si conclude con un attacco a coloro che ipocritamente sostenevano che la condizione degli schiavi fosse simile a quella dei contadini inglesi. Il poeta si chiede, allora, se non sia il caso di accusare chi sosteneva queste cose di sedizione, perché, afferma che, se i contadini inglesi si convincessero di trovarsi nelle stesse condizioni degli schiavi, sarebbero autorizzati a ribellarsi. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 L’IMPE DI S.T. COLERJDGE E HERMAN MEINILLE CONTRO LA SCHIAVITÙ Il saggio del Coleridge assume grande importanza se lo si legge all’interno della rivalutazione del singolo come persona umana. Nella sua visione coesistono i principi dell’etica cristiana con i principi di libertà che furono alla base della Rivoluzione americana prima e di quella francese poi. Così come attaccherà i mercanti di schiavi e coloro che permettevano tale crudele traffico, il poeta additerà ai suoi ascoltatori e lettori lo sfruttamento dei bambini che avveniva impunemente nelle fabbriche della “progredita” Inghilterra. Rifacendosi al suo impegno abolizionista, inviterà a non dimenticare “i piccoli schiavi bianchi”, sfruttati fino alla morte, perché i padroni potessero arricchirsi. Ancora una volta si può accostare l’impegno di Coleridge E quello di Herman Melville che in Benito Cereno aveva messo l’accento sulla “schiavitù” che lega il bianco al negro e nelle sue prime opere Taipee e Omoo aveva stigmatizzato il comportamento dei bianchi, e anche dei missionari, che contaminavano con la loro presenza l’innocenza delle popolazioni delle isole dei Mari del Sud, per poi renderle schiave. Consapevole, inoltre, della ipocrisia della società del proprio tempo, che proclamava di ispirarsi a valori di uguaglianza e libertà, in uno straordinario racconto - Tartarus of Maids - descrive le raccapriccianti condizioni in cui sono costrette a lavorare delle giovani donne in una cartiera fra le montagne di uno degli stati del Nord. Sono ragazze senza nome - come erano senza nome i negri indistinguibile l’una dall’altra, accomunate dall’obbligo di lavorare sette giorni su sette, condannate alla verginità/sterilità, perché la maternità avrebbe impedito loro di dedicarsi completamente al lavoro. Le pallide operaie, definite dal Melville “their own executioners “, carnefici di se stesse, la cui fisionomia si confonde con il mostruoso oggetto di cui sono vittime, si aggirano nella fabbrica, spettrali e silenziose, dominate da una grande macchina - the vaunted slave of humanily — che avrebbe dovuto alleggerirne il lavoro. Essa diventa, invece, una sorta di mostro insensibile, di cui le donne sono schiave, dovendo sottostare ai suoi ritmi, compiendo un lavoro ripetitivo e alienante. E’ una forma di schiavitù “moderna”, ma non meno ignobile di quella perpetrata contro i negri. Dalla “civilized barbarity” di cui sono vittime gli indigeni di Typee fino alla profonda e disperata solitudine del povero Bartleby, dal processo di lenta e disperata disumanizzazione che subiscono le fanciulle in Tartarus ofMaids fino alla violenza con cui i bianchi si accaniscono contro i resti dello schiavo nero in Benito Cere,io, risulta evidente la dura condanna di tutti gli assurdi meccanismi economici e sociali che sono alla base di una società “civile”. La schiavitù, quindi, non solo toglie agli uomini la libertà, ma li costringe anche ad assoggettarsi allo sfruttamento, per poter sopravvivere. Tematiche, queste, riprese da due grandi della letteratura - un poeta e un romanziere - che, lungi dal vivere in un loro mondo ideale, si confrontano con la realtà del proprio tempo e, con la sensibilità propria degli artisti, colgono, prima di altri, le contraddizioni e i mali del mondo che li circonda. STATISTICA E SCIENZA POLITICA: PROSPETTIVE INNO VATI VE DI UNA RELAZIONE INTERDISCIPLINARE di Domenico Piccolo I. introduzione La storia degli anni più recenti ha confermato il ruolo della Statistica nella formazione di base richiesta allo studioso di Scien ze Politiche sino a codificarsi in modo evidente nella riforma degli ordinamenti didattici universitari attualmente in vigore. Ciò è i! risultato combinato di fattori oggettivi -sui quali questo con tributo intende discutere- e di fattori soggettivi, derivanti dalla presenza di studiosi statistici che, in Italia e all’estero, hanno saputo conferire a tale disciplina una più accentuata visibilità didattica, un più rigoroso spessore culturale ed una convincente concretezza di analisi nelle interazioni tra la disciplina statistica e le problematiche sociopolitiche, territoriali-ambientali ed eco nomico-aziendali. In tali ambiti, si è rafforzata la consapevolezza che la Stati stica diventa ineliminabile dal curriculum di chi intende specia lizzarsi nella Scienza della Politica, intesa come cultura, tecnica e gestione della struttura pubblica e privata. Anzi, essa deve ac centuare la sua concretezza e la sua operatività per far fronte alle nuove esigenze che una corretta ed oculata gestione recla ma per raggiungere obiettivi di comune interesse. Questo risultato deriva indubbiamente dai cambiamenti in dotti dagli strumenti di comunicazione, dal crescente peso dei servizi nell’economia reale, dai progressi tecnologici (ed infor L’APE INc.EGNOSA- 1/2002 Stvnsi CA I SCIENZA POLITICA matici in modo particolare), dalla mutata concezione di uno Stato la cui efficienza costituisce oggi misura e criterio di autorità. Eppure, ai fattori esogeni alla disciplina vanno aggiunti quelli intrinseci che impongono oggi un insegnamento ed una ricerca che rispondano compiutamente, e con senso critico, ai problemi emergenti della società reale e che, ad essi, offrano strumenti formali, modelli convincenti, strutture decisionali efficaci. Questi risultati si scontrano talvolta con interpretazioni par ziali e superate della Statistica che ne limitano la fruibilità da parte dei gestori e le conferiscono il taglio di una sorta di paten te a posteriori di scelte già effettuate. In tali ottiche, si riproduce l’idea che la Statistica debba derivare la sua rilevanza dall’esse re un supporto postumo all’azione politica, la quale nella sua essenza dovrebbe essere decisa su basi storiche, giuridiche, eco nomiche, sociali, e così via: queste sì discipline costitutive per una rilevanza istituzionale dell’azione politica. A noi pare che questa visione della Statistica -residuo di con cezioni ormai superate, soprattutto all’estero- derivi da almeno due circostanze: in primo luogo, una crassa ignoranza dell’ar gomento di cui si discute, frutto di una conoscenza superficiale ancorata ad aneddoti e tramandata per citazioni; in secondo luo go, 1’ atavica paura del nuovo che impedisce di mettere in di scussione regole acquisite e strumenti antiquati ma ben consoli dati nella prassi. Scopo di questo lavoro è quello di sottolineare gli aspetti della Statistica che la definiscono come scienza delle decisioni che si assumono in condizioni di incertezza, e che -da questa ineliminabile caratteristica- le conferiscono forza e significati “umani” perché immettono nell’azione strategica e nelle scelte politiche un valore aggiunto di incredibile novità. In modo par ticolare, si intende evidenziare come la Statistica -lungi dall’es sere una rassegna dell’esistente e/o una sintesi brutale di eventicostituisca una teoria scientifica per una conoscenza umana so stenuta dai fatti ed argomentabile in un contesto formale ovc logica, rigore e deduzione razionale sono costituenti ineliminabili. Vedremo anche che, per l’azione politica e per h pubblica amministrazione, questa conoscenza è l’unica ammis sibile per produrre azioni verificabili e controlli legittimi am pi iaiìdoiìe così la base democratica. 2. Le esigenze conoscitive nella evoluzione storica de1l Statistica Sin dalla sua etimologia, la Statistica assume un connotak visibile allorquando l’autorità centrale per eccellenza (definita Stato, in tutte le sue formulazioni) acquisisce informazioni pci controllare e legiferare, attaccare e difendersi, pianificare e pre vedere nell’interesse del “popolo”, secondo quelle accezioni di versi ficate cile via via la storia e la cultura definiranno con mag giore concretezza. Da questo punto di vista, non dovrebbe me ravigliare che scienza politica e scienza statistica presentino tratti comuni, geneticamente affini, come possono essere polis e status, Se all’italiano Ghislini (nel 1589) si deve la più antica defi nizione della Statistica intesa come descrizione delle qualità degli elementi che compongono lo Stato, i riferimenti all’obbli go di contarsi sono molto più antichi (basti pensare al libro bibhicc dei Numeri, oppure ai censimenti dei cinesi e dei romani). Sicu ramente, la consapevolezza che la scienza dell’amministraziom politica richieda analisi statistiche risorge con rinnovato vigor con l’instaurarsi degli Stati moderni e si diffonde progressiva. mente in tutte le sedi, sino a costituirsi ufficialmente su bas STATISTICA E SCIENZA POLITICA continentale (Eurostat) e planetaria (Nazioni Unite). In prima istanza, quindi, l’esigenza di possedere dati defini sce i contorni di una disciplina che deve istituire regole per la raccolta, la codifica, la omogeneizzazione, la presentazione e la sintesi delle informazioni che vengono richieste per finalità prestabilite dall’autorità centrale (politica, religiosa, militare, fiscale, sanitaria, amministrativa). Questa caratteristica centralista della rilevazione statistica si basa su circostanze storiche ben note e subisce, negli anni più recenti, evoluzioni ed accentuazioni che qui riassumiamo: i) Il passaggio dall’ amministrazione familiare all’ amministra zione tribale, e poi a quella statale, produce la perdita del con trollo contestuale su ciò che avviene. Quando si passa da un ambito circoscritto ad uno più vasto sfugge la percezione di ciò che è avvenuto o può avvenire, sia per la mole che per la com plessità delle relazioni che si instaurano tra i soggetti, i gruppi, le istituzioni e l’ambiente. Indubbiamente, l’esigenza di coordi nare e decidere per la collettività (oggi diremmo, l’amministra zione) reclama una visione di assieme ed una molteplicità di conoscenze su fatti e circostanze che possono essere acquisite solo mediante l’indagine conoscitiva e la sintesi organizzata delle informazioni e queste -per essere ottenuterichiedono sforzi e coordinamento. ii) li ruolo, il peso e la sostanza dell’azione statale mutano per le note vicende storico-culturali e giungono ad investire l’au torità centrale di compiti di programmazione e pianificazione (anche di lunghissimo periodo). Ciò implica che l’esigenza co noscitiva degli amministratori diviene più estesa e riguarda con intensità crescente taluni aspetti nontradizionali della vita sin gola, familiare e collettiva. Argomenti che nei decenni passati non costituivano oggetto di rilevazione statistica, pubblica e sistematica (cultura e tempo libero, sport e biblioteche, giornali e televisione, consumi voluttuari e trasporti, inquinamento e ge stione delle risorse idriche, prezzi e disoccupazione, precipita zioni atmosferiche e stato delle coste, etc.) sono divenuti oggi argomenti di scottante attualità da parte di cittadini e gruppi so ciali (associazioni, imprenditori, sindacati, governi locali, etc.) che reclamano tali informazioni con tempestività, accuratezza, regolarità. iii) Il massiccio uso delle informazioni e la pretesa di averle sempre ed ovunque, su qualsiasi tematica (anche estemporanea), sta provocando effetti non tutti positivi sulla conoscenza stati stica della realtà: un ingorgo informativo, un accavallarsi di no tizie contradditorie, una speculazione sulle fonti, la moltiplica zione di notizie parziali offerte come complete, la confusione tra informazione certificata ed opinioni privi di validazione sta tistica, l’eliminazione del contenuto di incertezza nella presen tazione delle inftrmazioni, etc. Questi aspetti impongono criteri deontologici, ben noti ed applicati fra chi abitualmente esercita la professione di statistico ma quasi sempre violati nella diffu sione dei dati statistici da parte dei rnass-media. iv) Un aspetto poco sottolineato, e che solo di recente sta emergendo nelle indagini conoscitive, è la prospettiva inter-ge nerazionale che deve animare l’esigenza della raccolta dei dati. In effetti, mentre i decenni passati riuscivano ad elencare con poco sforzo la quantità di informazioni generalmente utili per amministrare e decidere (a tutti i livelli), le emergenze locali e planetarie che oggi regolarmente si affacciano ai decisori politi ci richiedono informazioni accurate su dinamiche di fenomeni che sino a pochi mesi addietro non venivano percepite come problematiche. Questa è la conseguenza cli un intreccio inestricabile tra chi oggi partecipa alla vita di relazione su que L’APE INGEGNOSA - 1/2002 L’APE INOEGNOSA - 1/2002 STATISTICA E SCIENZA POLITICA sto pianeta, ma è anche il risultato di una maggiore sensibilità ai problemi ambientali, alle ripercussioni sulle generazioni future delle politiche pensionistiche di oggi, agli effetti irreversibili sulla qualità della vita di progetti attuali, alla necessità di valutare con grande anticipo l’impatto globale che iniziative di grandi dimensioni producono sul sistema umano delle relazioni, e così via. Per non essere impreparati, quindi, l’analisi statistica richiesta alle istituzioni pubbliche deve precorrere i tempi anticipando la raccolta di informazioni prima che le emergenze le richiedano. v) Spesso, di fronte ad una situazione drammatica si ricono sce l’ignoranza di chi non ha previsto le variazioni della norma e, quindi, non può ora rilèrirsi a confronti ed interrelazioni che. invece, dovrebbero essere il fòndamento stesso di ogni adegua ta azione di governo. La responsabilità del decisore politico ver so la conoscenza non può, infatti, derivare da una mera elencazione di casi standard e di situazioni prevedibili ma deve. con fantasia ed anticipazione dei tempi, cominciare ad esamina re anche ciò che presumibilmente in futuro costituirà problema. in modo da possedere una massa critica di dati e notizie che siano spendibili all’occorrenza per assumere decisioni conse guenti, efficaci e soprattutto rapide. vi) Il senso dello Stato moderno reclama come ineliminabile il bisogno di partecipazione democratica che include, a sua vol ta, la critica e il controllo, la verifica e la valutazione. Ne di scende che il complesso di informazioni statistiche che occorre prevedere per una gestione oculata della amministrazione deve includere ogni elemento “accessorio” che consente ai destinatari di esercitare il diritto-dovere della verifica e della correzione. Ciò implica che l’acquisizione, la gestione e la diffusione dei dati debbano corrispondere a tali ulteriori obiettivi conoscitivi, tipici dei tempi moderni. E recenti (e ricorrenti) dibattiti sulla misura dell’inflazione reale confermano la pessima abitudine alla commistione tra dettato legislativo e aspetti tecnici della rilevazione; comunque, anch’ essi mani fe l’accresciuta es i genza conoscitiva dei cittadini in rapporto alle modalità di for mazione del datò statistico. Queste circostanze mostrano come, oggi, l’analisi statistica tradizionale si trovi di fronte al bisogno di razionalizzare la qua lità del dato che si diffonde preoccupandosi di offrire al decisore politico, assieme alla banalità di una risposta quantitativa, un complesso di informazioni accurate, verificabili e criticabili. D’altra parte, per quanto non esaustivo, questo aspetto della Sta tistica va ancora insegnato e promosso con taglio moderno e con stru menti efficienti. lnfatti, nella misura in cui essa è ancora intesa come scienza e metodo di indagine per il sostegno e la convalida delle decisioni politiche, ci sembra ineliminabile dal l’azione politica, In fondo, l’informazione statistica è alla base del principio che occorre conoscere per decidere e per poi agire. 3. Aspetti innovativi nella evoluzione della Statistica L’interpretazione precedente della Statistica (che è quella pre valente nei mass-media e nella prassi dell’azione amministrati va e dell’analisi politica, anche se non sempre in modo corretto) si modifica in modo decisivo quando, a partire dal ‘700 e, in modo sempre più esplicito tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, le modalità con cui si guarda alla realtà fenomenica e la si interroga per derivare regole dalla molteplicità dei fenome ni che accadono impongono un approccio differente alle scien ze sperimentali. Prima con le osservazioni astronomiche, e poi L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATISTICA E SCIENZA POLI IICA in campo fisico, biometrico ed antropologico e, alla fine, anche nelle scienze economiche, sociologiche, psicologiche, politologiche, etc. si diffonde la convinzione che la conoscenza umana debba includere come fattore ontologico un indeterminismo ineliminabile che vanifica il desiderio di una conoscenza certa, immutabile e definitiva. Tutta la scienza del Novecento poggia sulla incertezza come fattore che altera e modifica i risultati e le acquisizioni, per cui lo stesso progresso necessita di un paradigma completamente diverso da quello che per secoli ne aveva scandito lo sviluppo. In termini più chiari, diviene universale la constatazione che ogni 5 è intriso di probabi Iitù e clic la COI1O5CCflZ scientifica è fondata anzitutto (e spesso totalmente) sulle regole dell’inferen za statistica. Il principio fondamentale che mette in discussione l’approc cio deduttivo e matematico della conoscenza deriva dal fatto per cui, sempre più spesso, gli scienziati sono posti di fronte a questioni del tipo seguente: “Quanto è casuale ciò che osservo? Come posso, con adeguata convinzione, indurre da osservazio ni parziali, limitate e provvisorie regole generali che mi con sentono -domani e altrove- di fare previsioni, esercitare il con trollo, suggerire prevenzioni, esaminare scenari alternativi, e così via? La circostanza per cui ho constatato una concordanza sperimentale tra la causa C e l’effetto E implica una relazione “sostanziale “, che può divenire legge e regola, oppure trattasi di connessione spuria, di risultati improbabili e irripetibili, e quindi inaffidabili per giungere a formulazioni propositive? In somma, quanto è forte l’evidenza empirica per assurgere a re gole generali e produrre decisioni efficienti?” Queste problematiche sconfinano in discussioni epistemologiche, filosofiche, psicologiche e sociologiche, e reclamano molteplici competenze: la vivacità dei dibattiti interdisciplinari che ancora continuano su tali questioni mostra che i problemi posti dalle precedenti domande sono attuali e che, probabilmente, non si giungerà mai ad un approccio unanimemente condiviso. Ma è precisamente questa discussio ne che conferma il nostro assunto, e cioè che le modalità della conoscenza per i nostri contemporanei si sono modificate in modo così profondo, e forse definitivo, che vale la pena esami nare le conseguenze di questa mutazione nella epistemologia sia per la scienza statistica che per l’analisi politica. E’ fondamentale sottolineare come l’indeterminismo della conoscenza scientifica non riduca nd il progresso nè lo sviluppo tecnologico, infatti, nessun secolo della storia umana ha mai assistito ad una rivoluzione tecnologica così prodigiosa e diffu sa che, pur accentuando i divari tra i continenti (e questo è il vero preoccupante aspetto negativo), ha migliorato la durata e la qualità della vita di molti abitanti della Terra. In effetti, per quanto paradossale possa sembrare, dopo la introduzione del l’incertezza nella ricerca scientifica si è creato un tale accumulo di conoscenza e tecnologia che esso risulta decisamente supe riore a quello curnulativamente realizzato dall’umanità in tutti i millenni precedenti, al punto da provocare spesso seri problemi di adeguamento. Quindi, l’incertezza che accompagna la conoscenza non si traduce automaticamente nella ignoranza né implica impoten za nell’agire o assuefazione all’esistente, come possono confer mare ogni giorno ed in ogni situazione la Fisica e la Biologia, la Medicina e la Psicologia. Nessuno dubita dell’efficacia dei far maci, della utilità di spostarsi in auto, della possibilità di comu nicare in tempo reale via Internet, dei meccanismi di evoluzione della psiche di un bambino, degli effetti spaventosi ed incredibi L’APE INGEGNOSA - 1/2002 S LAlISIICA E SCIENZA POLI CA li dell’energia nucleare, degli usi molteplici dell’energia elettri ca e della comunicazione satellitare, e così via: eppure, tutte queste situazioni si fondano su meccanismi e interazioni la cui conoscenza è fondata sui principi dell’indeterminismo. Occorrerebbe, allora, riflettere accuratamente sulla circostan za per cui tale acquisizione concettuale è meno diffusa negli anibiti politologici, e ciò richiederebbe ulteriori competenze e susciterebbe numerosi dibattiti. Probabilmente, a parere nostro, una chiave di lettura può derivare dalla ricerca storica che infor ma spesso l’analisi politica e che si fonda su l e documenti, ripercussioni e collegamenti che sono letti, analizzati e discussi sCCOnd() oli iche dcleriìii iiisl iclìe. Ancora, nel le (liscussR)ni poli— ticlìe aleggia (in modo non esplicito) uii’ idea cenErai ista dell ‘au torità da cui pronianano governo, leggi, regolanienti ed atti con effetti univoci. Anche chi si oppone alle decisioni di chi ammi nistra, alla fine, interpreta l’azione politica come un’azione che dovrebbe provocare effetti deterministici (magari di segno esat tamente opposti ma concordemente deterministici). Ciò è la con seguenza di una visione tradizionale della scienza della politica secondo la quale se la conoscenza consiste nell’acquisire infor mazioni “certe”, allora l’amministrazione consiste nel produrre regole ugualmente “certe”. Noi crediamo che occorre mettere in discussione questo ap proccio e introdurre sistematicamente nell’insegnamento, nella ricerca e nella prassi il riferimento ad una riflessione critica su gli aspetti innovativi della Statistica come scienza delle decisio ni (e sul paradigma epistemologico che ne è alla base), allo sco po di conferire anche all’analisi politica e alla scienza della am ministrazione una concretezza ed una attualità senza preceden ti, al pari di quanto è avvenuto e regolarmente avviene per altri ambiti disciplinari. Riassumendo, ci preme sottolineare come la concezione probabilistica del mondo e della storia, della società e dell’azio ne politica relativizzi concezioni acquisite, mostrando che la deduzione umana è solo una conoscenza come-se-fosse-vera, frutto di logica ferrea ma anche di approssimazioni successive. Occorre ammettere che l’improbabile ed il più frequente hanno pari diritto di cittadinanza e che nel circuito virtuoso della cono scenza umana la fallibilità costituisce un criterio positivo per nuove acquisizioni. Dal rigetto dell’esistente si instaura una nuo va conoscenza, fatta di negatività nel momento del rifiuto e di positivilà nell’accettazione di una delimitazione del possibile. In questa lase, spesso senta dirlo, i’ aiìal isi statistica diviene un paradigma csseuiiale della ricerca perché l’evidenza empirica si erge ad elemento decisivo tra opzioni alternative e la Statisti ca interviene per sviluppare metodi, acquisire risultati formali, delineare strategie di comportamento. In tal modo, il passaggio dall’osservazione specifica alla definizione di un modello so stenibile divengono coerenti e rigorosi sia sul piano logico che su quello formale. Ciò che si osserva e ciò che accresce il patrimonio conosciti vo diventano solo possibili risultati di un esperimento globale e complessivo ove il calcolo delle probabilità gioca le sue regole e l’inferenza statistica consente una scelta garantita dalla mede sima logica probabilistica. La decisione singola e quella collet tiva trovano così una sorta di legittimazione dall’incertezza che governa il mondo e la storia, e traggono proprio da tale incertez za ontologica motivi più alti ma anche più realistici per nuove coerenze e più oneste finalizzazioni. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SI, E SCIENZA POLITICA 4. Forme di conoscenza per l’analisi politica Il compito di pervenire ad una conoscenza formale del siste ma sociale e politico rientra negli ambiti propri della Sociologia e della Scienza Politica includendo ogni utile riferimento alle Scienze giuridiche, economiche e territoriali. Qui, la formalizzazione va intesa come capacità della disciplina politologia di descrivere, interpretare e prevedere il sistema nel la sua coerenza, nelle sue reti di interrelazioni e nelle sue vicen de culturali e storiche. La molteplicità delle scienze coinvolte conferma la comples sità del sistema e manifesta ancor più l’esigenza di un approccio aperto ed interdisciplinare ove convivono (e devono convivere) approcci e sinergie culturali differenti allo scopo di evidenziare col legamenti non banali ed effetti non prevedibili secondo un’ot tica monodisciplinare. Tale conoscenza formale del sistema politico deriva dallo studio, dalla deduzione e dall’esperienza ed è sicuramente successivo all’esistenza stessa del sistema: nella sua essenza, la conoscenza formale è una conoscenza concet tuale. Ad essa, però, si accompagna una conoscenza sostanziale de rivante dall’essere e non dal dover essere, dalla realtà fenomenica di ciò che è accaduto e non da quello che dovrebbe o potrebbe accadere. La conoscenza delle manifestazioni del sistema, istante dopo istante, costituisce riscontro (=monitoraggio) delle regole prefissate e misura della loro efficacia e persistenza. Ebbene, la conoscenza sostanziale del sistema politico è sicuramente una conoscenza empirica perché analizza con metodi propri della Statistica la realtà’a fini descrittivi ed esplorativi cercando, nella miriade delle informazioni raccolte, di enucleare le linee di ten denza, gli sviluppi inaspettati, le prospettive globali, l’analisi degli effetti, le deviazioni rispetto alla norma, e così via. Tale conoscenza è complementare rispetto a quella formale anche se spesso promana da essa, soprattutto quando si tratta di veri l la funzionalità delle regole, l’efficacia delle normative, l’impatto della legislazione, la modifica degli scenari, la varia zione dei comportamenti, il senso collettivo dell’adesione alla norma, e così via. Ma è anche una conoscenza per opposizione, nel senso che contrasta l’acquisizione formale a favore di una evidenza sostanziale che deriva dai fatti, dalle osservazioni, dal comportamento reale che possono, evidentemente, anche disco starsi non solo dalla norma ma anche dalla semplificazione del la realtà che quelle norme ipotizzavano. L’azione conoscitiva di chi governa e di chi legifera dovrebbe fare i conti con maggiore regolarità di una acquisizìone dell’esistente tramite una cono scenza statistica che non risponde meramente alle regole ma le convalida e, talvolta, le supera nel momento stesso in cui sugge risce alternative. Una volta acquisito nell’analisi politica il paradigma epistemologica di una conoscenza che avviene per azione e reazione, per iterazioni successive e per interazione con il contesto in cui essa si applica, diviene ancora più evidente la necessità di accentuare l’aspetto dialettico della scienza della politica, eliminando dalla cultura e dalla storia, dalla prassi e dalla verifica il concetto di conoscenza “definitiva”. Questo relativismo può sicuramente generare arbìtri interpretativi e soggettivismi talora esasperati; ma il problema è che non si può -all’opposto- procedere nello studio e nell’azione come se la realtà politica operasse su un mondo monolitico, univocamente malleabile e docilmente disponibile ad una razionalizzazione costruita a tavolino, ed una volta per tutte. La discussione sin qui sviluppata dimostra che l’analisi politica deve procedere per costruzioni successive e che, secondo L’ApE NGEGNOSA - 1/2002 SrArIsrIcA E SCIENZA Poii FICA la logica popperiana, può essere considerata valida solo fino a quando un’altra interpretazione (più convincente, più parsimoniosa, più efficace) non la rigetta; e così per sempre. 5. 11 paradigma epistemologico dell’analisi statistica In funzione di un obiettivo ben definito, l’analisi statistica perviene ad informazioni, metodi e risultati che interagiscono in modi complicati e ricorrenti, e grazie a procedure ed algoritmi che non interessa qui specificare. Tradizionalmente, si elencano momenti differenziati nei quali sembra di perseguire obiettivi differenti e talora capaci di essere raggiunti anche con valenze proprie: si parla così di analisi descrittive, analisi probabilistiche, analisi inferenziali, analisi modelli stiche, etc. A noi sembra che tale approccio sia limitante e fuorviante perclì consideriamo la Statistica una scienza unitaria ove pos sono convivere momenti differenti (generati, peraltro, da fasi storiche ben caratterizzate) ma -nell’insegnamento come nella ricerca- proponiamo un approccio che esalta il contenuto pro gressivo ed unitario della disciplina. Per farlo, ci riferiamo alla successione logica che ogni essere umano pone in essere rispet to a qualsiasi azione, sia essa di rilevanza banale che di impor tanza fondamentale: per questo, distinguiamo tra la percezione dell’esistente, la sua comprensione formalizzata, la casistica delle azioni possibili. In primo luogo, ogni analisi statistica deriva da una visione della realtà ove gli elementi conoscitivi di base si raccolgono, si organizzano, si sintetizzano: grafici, tabelle, schemi, indicatori, etc. costituiscono metodi differenti ma tutti utili per vedere la realtà. Tramite essi, la percezione avviene da più angolature e la visione si completa mediante una sintesi efficace, sempre deter minata dagli obiettivi. In questa fase primordiale (che i testi sa cri della Statistica definiscono “descrittiva” o “esplorativa”, a seconda dei tempi di edizione), la completezza dell’analisi ri chiede la descrizione più accurata possibile della realtà, accom pagnata da una valutazione sintetica: qui, la Statistica è null’altro che una fotografia accurata ed intelligente della realtà nei suoi aspetti visibili essenziali. Successivamente, il complesso del le informazioni raccolte viene inquadrato e confrontato con una conoscenza critica della realtà ove l’indeterminismo è il paradigma essenziale e la pro habililù è la regola universale p confrontare i possibili scenari. Tale Inolnent() concerne due aspetti della conoscenza: quello deduttivo nel quale, conoscendo la struttura del problema, ci si chiede cosa è più verosimile e come graduare le scelte; quello induttivo nel quale, conoscendo gli esiti osservati, ci si chiede cosa il sistema nasconde e cosa è possibile avvenga, date queste conoscenze. Questi due momenti della seconda fase della cono scenza statistica convivono molto più di quanto appaia nei testi (e nei corsi universitari) ove, invece, si tende a distinguere net tamente il Calcolo delle probabilità dall’Inferenza statistica. In effetti, la probabilità costituisce il collante matematico-formale di una conoscenza incerta, che va costruito attorno ai problemi reali verso i quali l’investigazione procede. Per contro, l’infe renza risolve i problemi reali entro un quadro probabilistico ben consolidato; in questa fase la conoscenza del mondo avviene sfruttando al massimo le regole probabilistiche che governano l’incertezza e l’induzione statistica formalizzata dalla teoria del l, infer Infine, il quadro ben delimitato nell’aspetto diretto (probabi lità) ed indiretto (inferenza) viene sottoposto alla verifica del l’azione mediante il concetto di modello statistico: esso è una L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SIAFISTICA E SCIENZA POLITICA struttura semplificata che vive di analogia con la realtà. Per rag giungere l’obiettivo finale si opera “come se” il modello fosse la realtà. Tuttavia, tutti i modelli sono sbagliati perché derivano da un processo intellettuale che avviene nella mente umana dopo aver esaminato, sintetizzato ed interpretato la realtà con l’ausilio del paradigma probabilistico-inferenziale. Eppure, i modelli sono utili, opportuni e strettamente necessari perché l’agire consente una valutazione del reale “prima, durante e dopo” il suo manife starsi. In un certo senso, il modello statistico opera una sorta di simulazione ed emulazione della realtà fenomenica nella consa pevolezza che questa realtà è non solo più complessa del model lo ma anche infinitamente distante ed ontologicamente diffe rente. Sarebbe difficile minimizzare la fondamentale funzione epistemologica rivestita dal modello statistico nel suo impatto con il mondo. Infatti, oltre a rappresentare o prevedere la realtà, il iìiodello la inette in discussione e ne costituisce un niomento di verifica per modelli successivi, più accurati e più malleabili. Mentre la realtà esiste al di fuori del modello, il modello interagisce con essa e fornisce una risposta in termini di plausi bilità, verosimiglianza, affidabilità, accuratezza. Per questo, il rifiuto del modello costituisce una acquisizione positiva perché è la risposta del reale ad una idea astratta che voleva interpretar Io. L’interazione tra realtà fattuale e teoria formale è resa possi bile dal modello che ne costituisce un momento di verifica empirica, di razionalizzazione formale e di estrapolazione futu ra. Si comprende, quindi, che “fare Statistica” in senso moderno significa costruire modelli efficaci, accurati ed efficienti per conoscere ed interpretare la realtà fenomenica. In questo senso, sia l’indagine preliminare (descrittiva) che l’investigazione probabilistica (diretta e indiretta) costituiscono tappe di Uil prO cesso sequenziale la cui finalità è l’accrescimento della cono scenza sostenuta dall’evidenza empirica: ciò avviene all’inter no di uno schema concettuale di natura dialettica ove convivorio rigore formale e regole matematiche, e che trova fondamento nella deduzione logica, nella probabilità e nell’inferenza. Da tale punto di vista, si intuisce come la Statistica sia una scienza finalizzata nel senso che essa viene orientata dagli obiet tivi di una scienza positiva (qui, per noi, la Scienza Politica) che ne delimita gli ambiti di indagine, ne fissa le finalità, ne inter preta i risultati e ne reclama le conclusioni. Al suo interno -e questo ne l’a una scienza autentica- la Statistica propone ed ap plica un sua logica metodologica che deve modellarsi sulle esi genze dell’analisi politica costruendo modelli che siano derivati dall’esperienza e da questa convalidati. Le considerazioni sin qui sviluppate, allora, dovrebbero aver convinto che nell’analisi politica si riscontrano in modo preci— puo le caratteristiche della scienza statistica: per la sua capacità intrinseca di studiare i collettivi, di formalizzare l’incertezza, di verificare le ipotesi, di organizzare il controllo e la valutazione e, alla fine, di proporre modelli di funzionamento eonvincenti, utili ed efficienti. 6. Caratteristiche innovative dell’analisi politica Per semplificare il linguaggio, qui e nel seguito, indichiamo con azione politica ogni atto che produca effetti sulla comunità cui è diretta e che la riceve e/o percepisce, anche in modo indi retto. Quindi, essa include la gestione e l’intervento del decisore in tutte le sue fasi e in qualsiasi modalità di esercizio, nel tempo, nello spazio e nelle circostanze mediante le quali si produce L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SIAnsrp:A J SCIENZA POLFGCA l’azione. L’analisi ditale azione è analisi politica, in quest’ac cezione funzionale al nostro discorso, perché è lo studio di una azione che agisce sulla polis, nel senso ampio e moderno del termine, ed include quindi a pieno titolo la scienza politica del l’amministrazione. Ciò premesso, l’analisi politica e la susseguente azione ope rativa, così come percepite nella totalità dei paesi occidentali (soprattutto in quelli a democrazie consolidate), si differenzia no da quelle dei decenni passati per una serie di cause, alcune delle quali si possono così riassumere: i) la diffusione delle informazioni è divenuta realmente pia netaria per cui l’azione e la conseguente reazione ad ogni deci sione politica assumono il connotato di un sistema complesso la cui capacità di modifica è assai modesta per i singoli agenti; ii) il contesto di un’azione politica rilevante non può essere interpretato in ambiti esclusivamente locali perché esso deriva e provoca azioni e reazioni diffuse anche al di là del territorio e/o dell’ambito giuridico entro cui si svolge: anche tale aspetto de riva e genera interconnessionì molteplici, SpeSSO ad esito iiiccr— to; iii) la globalità degli interessi in gioco sono accresciuti al punto che anche un’azione politica giudicata innocua sul piano delle enunciazioni astratte può invece modificare tutti i livelli esistenziali delle comunità e delle micro-comunità coinvolte, sinanche nei rapporti quotidiani; iv) la velocità degli effetti che l’azione politica produce è alta (sino a divenire incontrollabile) sia per la diffusissima ed agevole rete delle comunicazioni oggi esistente che per la rego larità con la quale le comunità intrattengono relazioni sociali ed economiche, culturali ed affettive; v) la percezione delle conseguenze dell’azione politica è dif ficile da esplicitare perché essa è il risultato di una intersezione profonda tra elementi comportamentali (di natura psicologica) e decisioni collettive (di natura sociologica), tra fattori economici e vincoli specifici del sistema. Ora, l’accresciuta consapevolez za della partecipazione e del consenso può essere in buona parte osservata, studiata e prevista secondo le regole della psicologia dei fenomeni collettivi ma appare difficile accettare che le risultanze di tutto ciò siano codificabili secondo una prospettiva univoca o comunque siano perfettamente prevedibili. Allora, sembra arduo sostenere che il complesso di queste caratteristiche possa produrre legami e retro-azioni tra le deci sioni politiche che siano quantificabili in modo rigido; ancor meno riesce poco credibile dichiarare che tali meccanismi siano univocamente predeterminabili. Come ogni evento che ricada nel raggio della interpretazione umana, anche l’azione politica genera effetti la cui lettura e la cui valutazione possono essere correttamente intesi solo in ottica statistica perché tale scienza inquadra fatti e comportamenti in uno schema concettuale capa ce di ri f all ‘analisi probabilistica degli eventi. Per questo, ogni decisione che voglia essere intelligente, ra zionale (e quindi scientifica secondo un’ottica moderna) va pia nificata non in termini di cosa certamente produrrà ma di quali possibili scenari potrà produrre con elevata probabilità. Quindi, in funzione dei costi (umani, sociali, economici) di ciascuno di tali scenari, la teoria delle decisioni statistiche diventa uno stru mento moderno ed ineliminabile dell’azione politica. Per non essere astratti, a rischio di semplificare una problematica molto articolata, esaminiamo il caso di una deci sione politica connessa alla modifica delle aliquote di tassazio ne. Per tali problemi, l’autorità centrale dispone generalmente di una potestà propositiva piuttosto elevata e la forza deliberan L’ Ai’i INGI — 1/2002 Si Alis ric, S IFNZ\ P( )I ti (A te può essere accresciuta dal consenso popolare che intravede sempre favorevolmente una possibile riduzione della pressione fiscale. Un’analisi deterministica del problema costituisce un’operazione aritmetica di semplice riproporzionamento basa ta sulla curva dei redditi attuali; ma ciò costituisce una mistificazione grossolana per molti motivi, tra i quali ci limitia mo a segnalare i seguenti: i) la modifica legislativa della tassazione opera necessaria mente su una distribuzione dei redditi futuri e, quindi, la quantificazione degli effetti costituisce sempre e solo una previ sione che, concettualmente, consiste in una valutazione statisti ca cui attribuire una certa probabilità; ii) la tassazione futura modifica ed interagisce ovviamente con la stessa distribuzione dei redditi perché innesca meccani smi (reali ed attesi) di liberazione di risorse; quindi, l’incertezza degli effetti può aumentare considerevolmente, perché la causa di cui si discute produce modifiche all’entità e alla distribuzione dei consumi che, ovviamente, influiscono ancora sulla predetta curva dei redditi. in breve, e tralasciando importanti questioni economico—Fi nanziarie, la liberazione delle risorse derivanti da una modifica attuale della tassazione costituisce un’azione politica che pro duce eventi futuri ed incerti, sulla cui dimensione quantitativa è sempre opportuno specificare una distribuzione di probabilità piuttosto che fornire valutazioni numeriche certe. In ambito differente, consideriamo come i mercati valutari e i più turbolenti mercati finanziari confermano quotidianamente una regola secondo cui questo mondo è sempre più solidale nel le manifestazioni, anche quando non esiste (o non appare evi dente) una motivazione specifica che determina livello e varia zione delle ragioni di scambio e delle determinazione di valore. In effetti, la sola possibilità di consentire transazione in tempo reale genera di per sé un collegamento quasi istantaneo tra le valutazioni dei simboli monetari e degli oggetti finanziari. La ricerca dell’ottimo da parte dell’operatore si svincola dall’am bito territoriale di riferimento e si sviluppa invece su scala pia netaria, e questo non implica una dimensione solo più vasta nel l’azione “politica” o una gestione semplicemente più estesa de gli effetti. La possibilità stessa di un’azione con effetti planetari modifica la sostanza del problema perché l’insieme di riferi— mento non costituisce una parte ma contiene tutti gli agenti as sieme alla rete delle ulteriori possibilità di azioni: quindi, i vin coli banali (lei tempi (li attesa e delle anticipazioni si cancellano e il sistema assume una dimensione di complessità sostanzial niente diversa. In sostanza, l’ottimo non va ricercato secondo ottiche arit metiche, come se altri agenti assistessero impassibili e/o in ri tardo rispetto alle proprie azioni, ma all’interno di una serie di decisioni probabili, difficili da elencare in modo esaustivo. Che tale dinamica sia inestricabilmente complessa lo dimostrano al cuni recenti studi clic si appellano a comportamenti anche biz zarri da parte dell’azione collettiva (schemi caotici, processi neurali, etc.); eppure, essi al fondo esprimono il bisogno ineliminabile di razionalizzare contesti che, dal nostro punto di vista, si manifestano come il risultato di un’azione complessa la quale diviene analizzabile sul piano scientifico solo con metodi statistici. Le esemplificazioni addotte, e le tante che possono prodursi, sono null’altro che un aspetto operativo di quel fenomeno noto come globalizzazione e che, nel bene come nel male, è la conse guenza necessaria della riduzione dei tempi e dei costi della co municazione tra gli esseri umani. Per il discorso che stiamo svi L’Ai IN( il N( ISA I /2002 5 IAliS ii( A i.. S(’ii P( Il lil(’A luppando, le conseguenze inevitabili sono che l’analisi politica in un mondo globalizzato genera effetti complessi, e può essere esaltata o annullata in funzioni di fattori e circostanze che non sono determinati o determinabili in modo univoco: quindi, l’ana Tisi statistica dei fatti costituisce l’unica misura scientifica e l’uni ca pianificazione razionale da porre in essere prima, durante e dopo T’azione politica. Le conseguenti decisioni pubbliche che coinvolgono risorse collettive devono allora derivare da una analisi statistica degli effetti probabili, e non da una aritmetica semplicistica che si fonda su una concezione deterministica di causa-effetto. Que st’ultima, a ben vedere ed in contrasto coli le esigenze moderne, presuppone una collettività che agisce senza possibilità di scelte libere ed autonome. Un aspetto ulteriore va esplicitato con rigore: la consapevo lezza che l’azione politica, nel perdere il determinismo della co noscenza, perde anche il determinismo dei risultati. Tale aspetto non coinvolge il solo piano dello studio e della ricerca politologica ma investe il connotato etico dell’azione politica. Infatti, nella misura in cui le decisioni politiche provocano ef fetti incerti esse vanno promulgate coinvolgendo i ricevCl1ti, vanno esaminate con intelligenza, vanno studiate con regolarità e soprattutto vanno modificate e corrette mano a mano che si dimostrano inefficaci. Poiché coinvolge soggetti autonomi e re sponsabili, l’azione politica esige iterazione ed interazione con coloro che la promulgano, l’accolgono e l’attuano, ma che — proprio perché pensanti e liberi- talora possono anche rigettarla e difendersene, con il diritto ed il potere di vanificare la corret tezza formale di una legislazione assieme ai migliori propositi di chi ha promosso l’azione politica. In buona sostanza, ciò che è veramente cambiato negli ultimi decenni è la complessità di ogni azione umana (e quella politica è una azione umana a dimensione collettiva), in conseguenza della interazione delle conoscenze, dei molteplici contesti am bientali, delle legislazioni concorrenti, della accresciuta libertà di movimento delle persone e dei loro beni. Quindi, l’analisi politica deve includere come scenario obbligato per i suoi studi un atteggiamento che riesca a coniugare l’esigenza conoscitiva dei fatti con la necessità essenziale dell’indeterminatezza che, essa sola, garantisce la correttezza delle indagini e la coerenza dei risultati. 7. Analisi statistiche e azione politica In qualsiasi settore, ogn analisi statistica è la conseguenza di un obiettivo da perseguire, in vista del quale occorrono infor mazioni da esaminare per fornire risposte o porre nuove, più articolate domande. Ne consegue che sarà l’obiettivo a determi nare sia le informazioni da raccogliere che gli strumenti da ana lizzare, ma anche la tipologia e l’approfondimento che si inten de fornire al decisore. In anìbito squisitamente politico, appare sconcertante osser vare troppo spesso la vaghezza delle richieste, l’assenza di pia nificazioni puntuali e verificabili, l’inutilità di notizie raccolte e mai esaminate, il costo preponderante di indagini ad hoc scollegate da quelle già esistenti, la mercificazione della cono scenza statistica affidata ad enti esterni al sistema politico (na turalmente desiderosi di moltiplicarla anche laddove essa è inu tile), l’assenza di collegamento tra la raccolta e l’uso delle in formazioni per l’azione politica. Un aspetto caratteristico ditale dilemma deriva, a parere nostro, da due f di ignoranza: L’Api INC GNOSA - 1/2002 STATISTICA E SCIENZA POLITICA i) quella politica, perché non si riconosce all’analisi statistica il ruolo conoscitivo per proporre e deliberare, abusando anzi della conoscenza dei fatti come sostegno costruito a posteriori per decisioni già assunte, o comunque assunte anche al di là e prima di conoscere i fatti; ii) quella statistica, perché si attribuisce a tale disciplina il compito di una strumentalità determinata all’esterno della co noscenza e che non può (qualcuno dice: “non deve”) essere de rivata dalla conoscenza ma dall’ideale da perseguire. Le ignoranze si rincorrono spesso e convivono in allegria ma la seconda appare più pericolosa perché riesuma, con molto ri tardo, la schiavitù dell’operare sulla base di diritti divini più o meno camuffati dalla ideologia, dalle finalità collettive, dal pro gramma politico, e così via. L’ignoranza delle potenzialità di una analisi statistica consiste in buona sostanza nell’anteporre l’esistente (e cioè le aspirazioni dei cittadini, le emergenze della società, i bisogni reali) all’ideale prefissato in altra sede e che di volta in volta può essere (ed i fatti antichi e recenti dimostrano che è stato) nobile, illusorio, perverso, criminale, astratto, irrealistico, disonesto, e così via. In effetti, solo una analisi condotta sulla realtà e da essa deri vata fa emergere bisogni e problemi, paure cd emergenze, prio— rità reali ed azioni efficaci; ma vi è molto di più. L’azione poli tica non nasce dai principi astratti ma deriva dai bisogni della polis. Una configurazione astratta (ideale) può anche rifarsi ad obiettivi esterni al sistema, ma la prassi dell’azione politica ge nera e suggerisce le azioni più congrue, coerenti ed efficaci nel l’immediato, sagge per il futuro. 11 pragmatismo di chi vive nel quotidiano accoglie con maggiore regolarità un’azione politica che risponde alle emergenze e che pianifica i bisogni reali ri spetto all’adesione ai principi i quali, per quanto rigorosamente fondati ed eticamente auspicabili, non hanno nìai raccolto con vinzioni plebiscitarie, durature e capaci di modificare gli assetti di lungo periodo della società. L’obiettivo di una analisi statistica non è quello di conferma re ciò che si vuole né di esaltare la bravura di chi ha operato: esso nasce e si sostanzia nella conoscenza della realtà da cui deriva suggerimenti, azioni, critiche, modifiche con la stessa forza metodologica di una deduzione rigorosa e formalmente corretta. Allora, l’analisi politica, per le caratteristiche prima descritte e per le fenomenologie che manifesta nel mondo attua le, dovrebbe assumere con maggiore regolarità l’impegno di co struire modelli dalle osservazioni verificandone l’efficacia. L’aderenza dell’azione politica alle esigenze reali si traduce e si rende visibile nella validità dei modelli che il decisore poli tico costruisce per agire ed intervenire; l’insensatezza dell’azio ne politica o la sua irrilevanza a fini collettivi viene smascherata dalla insussistenza concettuale e dalla non significatività stati stica dei modelli che propone o a cui si riferisce, spesso implici tamente. Costringere gli attori dell’azione politica a scrivere, diffondere, proclamare i propri modelli consente a tutti i sogget ti della vita sociale di sottoporli a verifica e quindi di esercitare il diritto di critica e di orientamento che costituisce una compo nente ineliminabile degli stati moderni, delle aspettative dei cit tadini e dell’esercizio del controllo dell’azione politica. In breve, la costruzione di modelli statistici per l’azione poli tica e la loro diffusione sono elementi essenziali della democra zia perché consentono la partecipazione critica all’atto decisio nale del potere politico, anticipandone gli effetti probabili, sug gerendo modifiche statistiche attese e verificandone in modo oggettivo le aspettative. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 STATISTICA E SCIENZA POLITICA 8. Considerazioni finali La nostra discussione dovrebbe aver evidenziato con sulTi ciente chiarezza che l’interazione tra scienza statistica ed anali si politica necessita di una rilettura delle due componenti al fine di accentuare la saldatura tra aspetti convergenti nello studio della realtà e nelle conseguenze operative. Da un lato, abbiamo caratterizzato la scienza della politica nel suo bisogno di assumere informazioni veloci, accurate, com plete e derivanti da esigenze reali per evidenziare ma anche per ascoltare ed anticipare bisogni. Dall’altro lato, abbiamo propo sto un percorso unitario per la caratterizzazione dell’analisi sta tistica come percezione, comprensione e interpretazione modellistica della realtà finalizzata e determinata da esigenze operative. In tal senso, dovrebbe essere apparso come il contenuto delle relazioni tra azione politica ed indagine statistica non avviene a priori ma “durante” l’interazione medesima: nel rispetto degli ambiti disciplinari propri, si richiamano, si integrano, si aggior nano, si correggono reciprocamente. La concezione della Statistica come “scienza delle decisioni in condizioni di incertezza” accentua evidentemente la sua uti lizzazione operativa a favore dell’azione politica perché collega il nìCCCa COIlOSCitiV() al la decisione e al la veriFica. Tutta via, essa richiede preliminarmente un atto di umiltà: ascoltare per proporre, esaminare con senso critico per legiferare, inter pretare e prevedere per regolamentare, modificare e correggere per minimizzare costi e rischi. La Statistica -con la sua capacità di visualizzare e quantificare l’incertezza- suscita nell’ammini stratore attento la consapevolezza che l’azione politica è sog getta ad errori e che se il decisore non può evitarli può invece contenerli, valutarli e proporre azioni per delirnitarne i danni. Fai-e ricerca ed insegnare Statistica per l’analisi politica Im— plica sicuramente sviluppare metodi e proporli ai discenti, ac quisire conoscenze formali e diffonderle in casi reali, interpre tando con accuratezza la dinamica delle popolazioni, delle so cietà e dei vari gruppi sociali. Ma significa, a parere nostro, ancor più, diffondere la cultura dell’incertezza come forza propositiva efficace e come fatto culturale innovativo per organizzare e va lutare le azioni politiche. Assicurare alle giovani generazioni la possibilità di criticare le azioni politiche non per le ideologie da cui derivano ma per i modelli che esse presuppongono, sma scherando le insensatezze, evidenziando le incoerenze, antici pando i Fallimenti, suggerendo le correzioni quando ciò è possi bile e realistico. Il momtoraggio dell’azione politica può allora concretizzarsi nell’analisi critica dei modelli che il decisore assume e, per con tro, anche la evidenza fattuale dell’assenza di modelli significa tivi per il bene comune. Questa coscienza critica dell’azione politica deriva in modo proprio dalla ricerca statistica e va dif fusa molto più delle formule e dei teoremi, dei metodi di indagi ne e delle elaborazioni informatiche: questi ultimi potranno, forse, essere affidati a macchine sempre più veloci, poco costose e molto affidabili. Ma la percezione che l’azione politica presup P modelli (li comportamento la ciii v è conlpit() umano (perché tradiscono o sostengono obiettivi di benessere collettivo) non consente possibilità di deleghe a macchine, sensori o valutatori meccanici. Per questo, la diffusione di una cultura statistica completa ed aggiornata costituisce il miglior contribu to ad un’azione politica saggia ma anche, ed alla fine soprattut to, la più valida arma di contrasto e di critica da parte dei sog getti della politica di fronte al potere e alle sue deviazioni. La cultura delle scienze politiche nel nostro Paese non ha L’ Ai’i IN(U — 1/2002 ancora accolto pienamente, entro le sue mura, questo momento includibile pcr l’analisi e la verifica dell’azione politica, e ciò potrebbe anche essere dovuto alla incapacità oggettiva di molti statistici la cui formazione risente spesso di ambienti culturali più vicini all’Economia, alla Sociologia e alle Scienze naturali. Ma occorre anche superare le resistenze di una classe politica che è regolarmente abituata all’azione critica finanche corrosi va quando deriva da forze politiche di diverso orientamento, ma che manifesta un terrore letterale ad inserire nella sua program mazione un vincolo che promana dall’esterno, cioè da una scien za; infatti, questo elemento diventa incontrollabile, non essendo soggetto alle logiche proprie del sistema politico e del suo argo mentare. Alla fine, la diffusione di una autentica e moderna cultura statistica che si concretizzi nella conoscenza e nella prassi della politica modifica sia la consapevolezza del decisore che la rea zione dei cittadini, costringendo entrambi ad una interazione cri tica fondata sull’evidenza empirica e sul riscontro oggettivo del l’azione politica. In tal modo, si esplica e si diffonde una genu ina azione democratica e si realizza quel “buon governo” che costituisce il iiiìc C Io StrtIUìCIìt() della politica. LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA (1911-12) La decisione del Governo Giolitti di dichiarare guerra alla Turchia, il 29 settembre 1911, al fine di occupare quella Libia che restava, ormai, l’unico lembo dell’Africa Settentrionale al di fuori del controllo, più o meno diretto, degli angio-francesi, ven ne accolta dalla Grandi Potenze con una certa insofferenza, alla cluale, però, non seguì alcuna iniziativa concreta atta ad ostaco lare l’azione dell’italia. L’instabilità, che caratterizzava iii quel momento il cruciale scacchiere baicanico, e la necessità di evita re di guadagnare Roma allo schieramento avversario impediro no, sia agli Imperi Centrali che alle Potenze dell’intesa, di porre in essere una politica attiva riguardo il conflitto italo-turco. Se l’impero tedesco, nonostante i suoi interessi a Costanti nopoli, mostrò una certa accondiscendenza verso l’alleato ita liano, subito imitato da Vienna, dove il Kaiser Francesco Giu seppe provvide ad emarginare quegli ambienti militari, sostenu ti da parte della Corte, che vedevano nella guerra l’occasione per regolare una volta per tutte i conti con l’italia, Gran Breta gna e Francia assunsero una posizione d’attesa, non priva, spe cialmente dopo l’occupazione, nell’aprile del 1912, del Dode caneso, di accenti polemici nei confronti di Roma. In proposito i volumi delle Séries TI e III dei “Documents Diplomatiques Fran consentono di comprendere in modo abbastanza Va precisato, comunque, che, in seguito ai rimaneggiamenti subiti fra il di Settimio Stallone L’APE INGEUNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA chiaro la posizione del Quai d’Orsay durante il conflitto italo- turco. Pur essendo stato scritto abbastanza sull’impresa libica, la storia delle relazioni franco-italiane, in questo periodo, non è stata particolarmente considerata dalla storiografia nazionale. Infatti, se si eccettua [ questione dei noti incidenti del Cartha ge e del Manouba, più o meno adeguatamente ricostruiti da tem po, i documenti della raccolta dei D.D.F. sono stati utilizzati, ricorrendo principalmente ai rapporti di Jules e Paul Cambon che vi sono pubblicati, più per ricostruire le posizioni della Ger mania o dell’Inghilterra che quelle della Francia, nonché per comprendere l’evoluzione della situazione interna alla Porta, grazie a quanto puntualmente riferito a Parigi dall’ambasciatore Bompard. Premettendo che non si sono considerati quei contributi in cui lo spazio dedicato all’analisi delle relazioni franco-italiane è particolarmente ridotto né le opere di carattere divulgativo e 1940 ed il 1945 dall’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri francese, parte della corrispondenza diplomatica riguardante diversi eventi, fra i quali appunto la guerra italo-turca, è andata perdutii. Con grande difficoltà si è potuto ricostituire parzialmente questi fondi (ad esempio quello della corrispondenza con l’ambasciata di Roma) lacendo ricorso agli archivi delle diverse sedi diplomatiche. Cfr.: MINIST I)LS AI ETRANGÈRES, I)ocuinents Diplomatiques Franytis (1871-1914), Deuxième Série (1901-19/1), Tonie Xlii (26 octobre 1910 — 3() juin I 911), Paris, 1955, pp.VI1-VI1I. 2 Come, ad esempio, il pur assai documentato nonché recente saggio di Gian Paolo Ferraioli su Giolitti, San Giuliano e l’impresa libica, in cui l’autore si è esclusivamente preoccupato di giungere ad una quanto più completa ricostruzione del processo decisionale con il quale il Governo e la diplomazia nazionale optarono per l’annessione e non per il protettorato; tecnico-militare restano da fare due considerazioni. Salvemi ni, nella sua sintesi sulla storia della politica estera italiana dal I 870 al 1915, dedica una trattazione “sottotono” ed uno spazio stranamente limitato alla guerra italo-turca (neppure otto pagi ne), forse in ricordo della dura opposizione che egli manifestò, all’epoca, nei confronti della decisione di Giolitti Decleva, nella sua ampia opera più sul rapporto fra l’opinione pubblica e la politica estera nazionale che sulle relazioni italo-francesi, si è preoccupato esclusivamente di analizzare le reazioni che provo cò in Italia l’incidente del Carthage, trascurando l’aspetto stret tamente diplomatico della storia di questa fase dei rapporti fra Roma e Parigi Com’è noto la diplomazia francese era occupata, nell’estate del 19 11, dai negoziati con la Germania sul Marocco ed, in me rito, aveva già provveduto a “sondare” il Governo italiano su quella che sarebbe stata la sua posizione nella crisi. E’opinione comune, nella storiografia, che proprio gli avvenimenti maroc G.P. FERRAI0L!, Giolitti e San Giuliano di fronte alla questione della chiusura dell’impresa di Libia: annessione o protettorato?, in “Africa”, a.LVI — n.3 (Settembre 2001), pp.325-363. In proposito è il caso di ricordare i contributi di: P. MALTESE, La terra promcs va. La guerra i/a/o—turca e la conquista (Iella Libia, Milano, 1968; S. ROMANO, La quarta sponda. La guerra (li Libia 1911—1912, Milano, 1977. Fra i quali va certaniciile annoverato il preciso e documentato voltnne di: M. GABRJELE, La Marina nella guerra italo-turca. Il potere niarittimo strumento militare e politico (1911-1912), Roma, 1998. G. SALVEMINI, La politica estera italiana dall87Oal 1915, Firenze, 1944 (Il ed.: 1950), pp.l77-l85. 6 E. DECLEVA, Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e la Francia 1896-1914, Bari, l97l,pp.4ll-4l6. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA chini abbiano spinto il reticente Giolitti e l’assai più convinto di San Giuliano ad agire, particolarmente di fronte all’eventualità per cui, risolta la controversia franco-tedesca, il Governo di Pa rigi decidesse unilateralmente di non considerarsi più vincolato dalle intese con l’italia. Riguardo questi timori, manifestati esplicitamente da Tittoni (com’è stato precisamente riportato dal Volpe nella sua breve ed ormai antica opera sul conflitto non si riesce comunque a de sumere, dall’analisi di quanto pubblicato sui D.D.F., l’esistenza (o meno) dell’intenzione, da parte del Governo di Parigi, di osta colare, dopo la conclusione della crisi marocchina, le iniziative italiane in Libia. Al contrario, non mancano, piuttosto, nei do cumenti francesi, positivi apprezzamenti verso la posizione di totale disinteresse coerentemente assunta dal di San Giuliano nei confronti della disputa franco-tedesca Il positivo stato dei rapporti franco-italiani fra l’estate e l’au tunno del 1911, come abbiamo detto, non può quindi portare a condividere quanto scritto dal Bosworth, per il quale, dopo aver avvertito gli alleati, “di San Giuliano non avvicinò la Francia, la cui reazione, a parer suo, sarebbe stata probabilmente più ostile di quella dell’Austria” Se può essere vero che, come si evince da un rapporto di Bompard del 2 agosto 1911, il Governo di G. ‘VOLPE, L’iinpn’sa di Tripoli, Roma, 1946, p. 8 M!NIs DES APFAIRES ETRANGÈRES, 1)ocuments Diplomatiques Fran (1871-1914), Deuxièine Série (/901-19/1), Tome XIV (I juillet — 4 novembre 191 1), Paris, 1955 (d’ora in poi: D.D.F., s.11, LXIV); specialmente i doc. n. 52 e n. 224. R.J.B. BOSWORTH, Italy, the least of the great powers: Italian foreign policy before the first world war, Cambridge, 1979 (trad.it.: La politica estera dell’Italia giolittiana, Roma, 1985), p.1T2. Parigi era perpiesso di fronte al modo con cui la stampa della Penisola, e lo stesso esecutivo, avevano sollevato la questione libica, ciò arrivava fino a scoraggiare i cittadini francesi dal l’avviare iniziative economiche in Tripolitania, ma non preve deva in alcun modo un’attività politica tesa ad ostacolare diret tamente i progetti italiani’ Anche quando, a partire dalla fine d’agosto, cominciò ad ap parire chiaro che l’italia puntava ad assicurarsi la sovranità sul la Libia, non escludendo, in proposito, un’azione militare, l’at teggiamento francese non mutò. In merito scrive bene il Malge ri (che, in un certo senso, del conflitto italo-turco è lo storico ufficiale), quando, facendo riferimento ai documenti italiani, pone in evidenza l’intenzione di Parigi di rispettare pienamente gli accordi esistenti con Roma’. Infatti la fedeltà del Governo fran pese verso le intese del 1900-02 emerge chiaramente anche da quanto scritto da Laroche a de Selves 1’8 settembre, dov’è ap punto ribadita l’intenzione del Quai d’Orsay di “applicare leal mente gli accordi con l’italia” Non trova invece conferma, dall’analisi dei D.D.F., quanto aggiunto da Giolitti, nelle sue “Memorie”, alla già abbastanza coerente posizione francese. Il presidente del Consiglio, in un’af fermazione riportata da quasi tutta la storiografia’ ha scritto LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA che l’appoggio francese ebbe un carattere “incondizionato”, che si estendeva fino ad ostacolare la collocazione, sulla piazza fi nanziaria di Parigi, di nuovi buoni del Debito ottomano Andrebbe però riconosciuto che, dietro il “lealismo” france se, einergevano anche altre considerazioni, di carattere mera mente opportunistico. Infatti, nel rapporto di Laroche a de Sei— ves del 20settembre 1911, ormai a pochi giorni dall’ultimatum italiano, oltre al riconoscimento dell’atteggiamento positivo as sunto dall’Italia in occasione delle due crisi marocchine (e, quin di, degli obblighi, anche morali, assunti dalla Francia nei suoi confronti), il diplomatico pervenne alla constatazione che l’im presa libica avrebbe finito con il giovare alle posizioni francesi sia sul piano strettamente materiale (dato il conseguente ridi mensionamento cui l’influenza italiana sarebbe andata incontro sia in Turchia che nel Vicino Oriente che su quello politico generale, giacché il conflitto avrebbe messo in serio imbarazzo la Germania’ Queste particolari considerazioni della diplomazia transalpi na sono state registrate innanzitutto dal Volpe, che, però, è forse andato, nella sua interpretazione, ben oltre quanto scritto da F. MAI SIERI, La guerra fibica (191/- / 9/2), Roma, 1970, p. 112. anni di vita politica, I., L’esperienza democratica italiana (18981914), a cura di L. MAGRINI, 2 voli., Bologna, 1950-53, vol.II, p.l 30; A. TORRE, La politica estera italiana dai /896 al /914, Bologna, 1960, p.364; F.MALGFRI, La guerra libica..., cit., p.ll3. D.I).I s.I1, LXIV, doc.ii.285, Laroche a de Sclves, 8 settembre I 911, p.373. ‘ G. GIOLITTI, Memorie della mia vita, a cura di O.MALAGODI, 2 voli., Milano, 1922 (Il ed.: 1945), vol.li, pp.348-349. ° L. SALVATORELU, La Triplice Alleanza. Storia diplomatica (1877-1912), Milano, 1939, p.398; G. VOLPE, L’impresa..., cit., pA E. SERRA, Camille Barrère e l’intesa italo-francese, Milano, 1950, p.237; L. ALBERTINI, Venti In merito, assai chiaro, Boppe: D s.lI. LXIV, doc.iì.384, Bo a de Selves, j0 ottobre 1911, p.567. D.D.E, s.lI, t.XIV., doc.n. 138, Bouipard a de Selves, 2 agosto 1911, p.l63. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 6 D.D.E, s.lI, t.XIV, doc.n.341,Laroche a de Selves, 20settembre 1911, pp.480-481. Laroche, ipotizzando che, con il conflitto libico, l’Italia potesse allontanarsi dalla Triplice per avvicinarsi all’Intesa’ Il diplo matico francese, infatti, si limitò, nel suo dispaccio, a prevedere “gravi conseguenze per l’equilibrio europeo” e non alluse, quindi, ad un rovesciamento delle alleanze, seppure ciò potesse risulta re fra i possibili mutamenti provocati dalla crisi. Più preciso, in riguardo, è stato il Torre, che ha fatto sì allusione al presenti- mento del Quai d sul profondo impatto che la guerra avrebbe avuto sul sistema europeo, ma non ne ha tratto conclu sioni affrettate’ In merito, poi, all’atteggiamento della stampa e dell’opinio ne pubblica francese riguardo le iniziative italiane in Libia, la storiografia non è giunta a conclusioni univoche. Ai due estremi si pongono il Volpe, che ha registrato come “solo poche voci ispirate a comprensione e simpatia” giunsero da Parigi in soste gno dell’Italia’ ed il Serra, il quale, al contrario, ha scritto che il contegno degli organi d’informazione francesi fu ispirato da un atteggiamento “di simpatia” Non è possibile, dalla lettura dei D.D.F., giudicare quale delle due interpretazioni corrispon da maggiormente a verità. Possiamo però spiegare entrambe: la prima con la gallofobia di cui è impregnata l’opera del Volpe; la seconda con il tono apologetico riservato dal Serra alla persona ed all’operato dell’ambasciatore B arrère. Sulla proposta di una mediazione da parte delle cinque Po tenze, avanzata da von Kiderlen a Jules Cambon a pochi giorni G. Voii’i L ‘(!!If)I(’S(l iL, p. (02. ‘ A. TORRI3, La politica estera..., cit., p368. 9 0. Vou L’impresa..., cit., p.9 i. dallo scoppio del conflitto, ha riferito il Malgeri, mettendo in risalto, anche in questo caso, la fedeltà di Parigi nei confronti degli accordi sottoscritti con l’italia Va però precisato che, almeno Ìfl Uil primo momento, la di plomazia francese fu incline, piuttosto che rifiutarla a priori, a “coltivare” la proposta tedesca, sia pure per ragioni di carattere strumentale legate alla possibilità di rendere più malleabile la posizione di Berlino relativamente alla questione marocchina. Nel momento in cui, infatti, Jules Cambon scriveva a de Selves che gli sembrava preferibile “non dire no” al progetto tedesco, emergeva la possibilità per cui, di fronte alle proprie necessità, la Francia avesse comunque valutato l’idea di assumere una po sizione diversa rispetto a quella del “lealismo ad ogni costo” verso l’italia E’ vero che, riferendo della stessa proposta al presidente del Consiglio Caillaux e ribadendo i vantaggi d’ordine generale che potevano derivare da un eventuale appoggio al progetto di von Kiderlen, Jules Cambon non mise in discussione gli impegni esistenti con Roma ma, nel momento in cui il Malgeri scrive che la “Francia rispose negativamente, motivando il suo rifiuto con i legami di amicizia esistenti fra lei e l’Italia”, ci sembra sbagli nel riferirsi a questo progetto di mediazione, in quanto egli cita al contrario, un telegramma di Barrère (che si trova va in congedo a Montfort-l’-Amaury) a Laroche del 24 settem 21 F.MALGFIU, La guerra libica..., cii., p. 113. 22 D.D.F., s.II, t.XIV, doc.nn.353 e 355, Jules Cambon a de Selves, 24 settembre 1911, pp.505 e 508. 20 E. SERRA, Camnille Barrère c p.239. 23 D.D.F., s.11, t.XIV, doc. n. 354, Jules Carnbon a Caillaux, 24 settembre L’APE INGEGNOSA - 1/2002 1911, p.50 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA 24 F.MALGERI, La guerra libica..., cit., p.1 13. bre 191125, lo stesso giorno in cui Cambon scriveva a de Selves ed a Caillaux della proposta von Kiderlen. Ci pare, piuttosto, che l’ambasciatore volesse indicare all’incaricato d’affari l’at teggiamento cui conformarsi, dato che, avendo la Direzione Politica del Quai d’Orsay ricevuto le comunicazioni di Jules Cambon solo il 26 settembre, ben difficilmente egli poteva es sere perfettamente a conoscenza della proposta di v6n Kiderien. Anche se qtiest’ti11iiiì i’iflìasc lettera morta, la diplomazia tedesca, logicamente, dati i suoi legami con Roma e con Co stantinopoli, la più imbarazzata dal conflitto, continuò a farsi promotrice di tentativi di mediazione fra le due Parti in causa. Su di essi ha scritto il Serra. evidenziando la condotta assai ri servata tenuta dal de Selves nell’occasione, specialmente, come emerge dai D.D.F. riguardo la volontà di procedere in pieno accordo con gli alleati dell’Intesa Anche se quest’autore ha preso ad esempio soprattutto gli ultimi due mesi del 1911, si può dire, esaminando i documenti francesi, che il ministro non derogò mai da questa riservatezza anche precedentemente a quel le settimane. Infatti, già al principio di ottobre, di fronte sia ai tentativi dell’ambasciatore Marschall che a quelli diretti dei tur chi, de Selves ribadì che la Francia “si sarebbe prestata volen tieri a contribuire ad una distensione”, ma che, comunque, ciò sarebbe potuto avvenire solo nel caso in cui la Turchia “si fosse rassegnata ad inevitabili sacrifici” 25 D.D.F., s.11, t.XIV, doc. n.356, Barrère aLaroche, 24settembre 1911, i 509. 26 D.D.F., s.11, t.X1V, doc. n. 390, de Selves a Boppe, 3ottobre 1911, p. 579; n.41 1, Jules Cambon a de Selves, 8 ottobre 1911, p.6l 1. 27 E. SURRA, Carni/le Rarrère cit., p.240. 28 D.D.F., s.11, t.XIV, doc.n.400, de Selves a I3oppe, 5 ottobre 1911, pp.592593. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA Sempre sui progetti tedeschi, cui, opportunamente aggiunge le proposte di von Aehrenthal, è abbastanza preciso il Salvato relli che, comunque, mancando all’epoca questo torno dei D.D.F. (pubblicato solamente nel 1955), ha fatto riferimento prevalen temente ai documenti tedeschi ed inglesi e non ha conseguente mente approfondito particolarmente la posizione del Quai d ‘Or say. Le sue conclusioni, in ogni modo, concordano con quanto si può ora leggere sui D.l).F. in relazione all ‘atlCggiaflìeilI() moderato del de Selves ed alla sua tendenza di “porsi sulla scia” delle iniziative inglesi Non sembra invece condivisibile, in base a quanto pubblica to sui D.D.F., l’affermazione dell’Albertini per cui de Selves, nell’ambito dell’assai favorevole disposizione verso l’italia che caratterizzò la posizione francese almeno fino alla caduta del governo Caillaux, sia stato pronto a promuovere un passo delle Potenze finalizzato a costringere la Porta a rinunciare alla so vranità sulla Libia Invece, come abbiamo visto, il ministro francese, pur non avendo nulla in contrario rispetto a tale solu zione, preferì mantenere un “basso profilo”, attendendo l’evo luzione della situazione. L’ambasciatore russo a Costantinopoli, Charykov, giunse, al principio di ottobre, a formulare delle proposte ben precise a Said Pascià In merito, se il Serra ha inquadrato tale tentativo nell’ ambito della linea di Sazonov tesa a perseguire una politica filoturca finalizzata a guadagnare a Pietroburgo il controllo de29 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cii., pp. ° L. AIISERTINI, Venti anni..., cit., pi, vol.1T, p. 136. D.D.F., s.II. t.XIV, doc.iì.406, I3Om a de Selves, 6 ottobre 1911 pp.60i -602. gli Stretti il Salvatorelli, più cautamente, ha spiegato la posi zione russa con le iniziative personali del diplomatico accredi tato presso la Porta, che s’inserivano pienamente nella tradizio nale autonomia di cui godevano i rappresentanti dello zar In ogni caso, la storiografia nazionale non ha dedicato particolare attenzione al modo in cui tale politica venne giudicata dalla di plomazia francese, pur essendovi, nei D.D.F., non pochi docu meni i stilla qtiesi ione Un discorso a parte, che, comunque. finisce con I’ intersecar— si con il conflitto italo-turco per tutta la sua durata protraendosi fino allo scoppio della prima guerra mondiale, è quello della progettata (e poi mai realizzata) intesa mediterranea a tre fra Francia, Gran Bretagna ed Italia. Su questi negoziati, com’è noto, ha scritto l’Andrè in una monografia del 1967 (che, per la sua completezza, può essere ritenuta definitiva), in cui ha attribuito la paternità ditale progetto all’ambasciatore britannico a Roma, Rodd Ciò pare confermato da quanto scritto da Barrère a de Selves in un telegramma del 25 ottobre 191136 ed è in contrasto con l’interpretazione del Volpe, propenso ad identificare più in 32 E. SERRA, Ca,iìille Barrère cit., p. L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.4 14. D.D.F., s.H. t.XIV, doc.n.406, cit., pp.60 i-603; n.414, Bornpard a de Selves, 9 ottobre 1911, pp.6i 4-615; n.4l 9, Bompard a de Selves, 10ottobre 1911, pp.620-62l. G. ANDRÈ, L’Italia e il Mediterraneo alla vigilia della prima guerra mondiale. I tentativi di intesa mediterranea (1911-1914), Milano, 1967, p. U D.D.E, s.Il, lxiv, doc.n.475, Barrère a de Sclvcs, 25 ottobre 1911, p.699. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA FIALO- FURCA Barrère che in Rodd l’ideatore di questa costruzione diplomati ca Riprendendo la ricostruzione fatta dall’Andrè, il Malgeri, da parte sua, è arrivato a sostenere che questo progetto testimonia va chiaramente la volontà degli anglo-francesi di utilizzare fin dal principio la crisi libica per staccare l’italia dalla Triplice Se è in effetti vero che Barrère, già nel suo telegramma del 25 ottobre, ipotizzava che Roma “avrebbe dovuto compiere una scelta fra gli alleati attuali e le altre Potenze” va però ricorda to che de Selves e, soprattutto, Grey agivano con assai maggiore moderazione e che, quindi, è forse prematuro attribuire a Lon— dra ed a Parigi, in questo momento del conflitto italo-turco, un simile deliberato proposito. 11 Decreto d’annessione del 5 novembre 1911 sorprese non poco le cancellerie europee. Sull’atteggiamento francese di fronte a quest’azzardato passo del Governo italiano hanno scritto sia il Malgeri che il Volpe limitandosi però a registrare il famoso giudizio, leggermente sprezzante, con cui l’ambasciatore Bom pard definì tale atto (“un modo di procedere tipicamente napo leonico, ben poco adatto alla circostanza” In realtà, però, da un esame un attimo più approfondito dei documenti francesi, G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.lO2-lO3. F. MALGERI, La guerra libica..., cit., p.324. D.D.F., s.II, t.XIV, doc.n.475, cit., p.699. ° F. MALGERI, La guerra libica..., cit., p.3l3. 41 G. VOLPE, L’impresa..., cit., p.lO5. 42 DES AI:FAlRrs ETRANGÈRES, Documents Diplomatiques Fran (1871-1914), Troisième Série (1911-1914), Tome 1(4 novembre 1911 —7 février 1912), Paris, 1929 (d’ora in poi: D.D.F., s.II1, t.1), doc.n.61, Boiììpard a (le Sclves, 8 novembre 1911, p.6O. emergono due considerazioni che sembrerebbero andare in di rezione opposta. Da un lato, infatti, Bompard espresse il parere che la Francia non avrebbe dovuto in alcun modo riconoscere tale atto unilaterale, che gli pareva azzardato ed inopportuno dall’altro, sempre l’ambasciatore a Costantinopoli, attribuì al Decreto, con malcelata soddisfazione, la responsabilità di aver definitivamente “affossato” la mediazione austro-tedesca, giu dicandone gli effetti, quindi, come positivi La diplomazia francese aveva assistito infatti con preoccu pazione ai tentativi di mediazione proposti da Charykov, dei quali, sia a Roma che a Costantinopoli, si metteva in luce la pressoché totale impraticabilità . Nei mesi a cavallo fra la fine deI 1911 ed il principio del 1912 la posizione di Pietroburgo conobbe una certa evoluzione: Sazonov, appunto, abbandonò decisamente ogni aspirazione ad esercitare una sorta di protet torato sulla Turchia e sui suoi interessi per adottare una politica marcatamente filoitaliana. Il Salvatorelli ha originato il passo russo al 25 dicembre 1911, quando esplicitamente il Governo dello zar propose alla Francia di intervenire direttamente presso la Porta In realtà, però, come emerge dall ‘analisi dei docu menti francesi, già il 20 novembre Charykov aveva proposto a D.D.F., sul, ti, doc.n.6 1, cit.. D.D.F., s.I1I, li, doc.n.25, Bompard a de Selves, 5 novembre 1911, p.36. Si veda, ad esempio, lo sconcerto suscitato dalla proposta di Izvolsky di aprire un negoziato con i turchi offrendo la rinuncia, da parte delle Potenze, al regime delle capitolazioni: D.D.F., s.I1l, t.1, doc.n.45, Laroche a de Seives, 7 novembre 1911, p.49. 46 L. SALVA La Triplice..., cit., p.417. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Bompard di assumere, in un certo senso, la conduzione delle iniziative finalizzate alla pace La storia del fallimento del progetto di mediazione ideato da Sazonov è nota ed è stata ricostruita abbastanza precisamente dalla storiografia, che ha fatto ampio riferimento alla raccolta dei D.D.F. Si possono, però, fare delle osservazioni in merito alle motivazioni del rifiuto, da parte del Governo di Parigi, di compiere, a nome delle Potenze, il necessario passo presso la Porta. il Volpe, coerentemelìte con la gallofobia che ci sembra ca— rallerii7are tutta la sua opera, ha espresso uii giudizio piuttosto ci itico iiei coiiln)IItI (leli a(leggiallIeIIl() lìaiiccsc, lhIl)ilClìd() il riFiUto del Quai d’Orsay a motivazioni di carattere prettamente commerciale In realtà ci sembra più giusta la spiegazione che, in proposito, dà il Malgeri, mettendo in evidenza che Bompard, per quanto italofobo potesse essere, pur preoccupato per le ri percussioni di carattere commerciale che tale mossa avrebbe potuto innescare, percepì chiaramente che se la Francia si fosse fatta latore di una simile proposta presso il sultano, da un lato avrebbe consentito ai russi di mantenere inalterate le loro spe ranze di guadagnare credito verso la Turchia, dall’ altro, soprat tutto, avrebbe rafforzato le posizioni politiche ed economiche della Germania in Oriente D.D.F., sAli, t.I, doc.n.164, Bompard a de Selves, 20 novembre 1911, p. 147. 48 D.D.F., s.ITI, t.1., doc.rin.240, 393, 407, 415, 428, 429, 432, 434, 436, 437, 452 e 459. G - Voii’r, L’impresa..., cii., p. 108. 50 F. MA1 La guerra libica..., cii., p. LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA Ciò concorda pienamente con quanto scritto da Bompard a Parigi nel suo rapporto del 5 gennaio i9l2 e s’inserisce per fettamente nella condotta decisa da! de Selves già da novembre, relativamente alla quale la Francia “non si sarebbe mai separata dalle altre Potenze” D’altra parte si è visto, fino ad ora, che il Quai d’Orsay aveva cercato di evitare in ogni modo che la Re pubblica assumesse un ruolo particolarmente attivo nella crisi. Va chiarito, inoltre, come fanno sia l’Albertini che il Vol pe che all’interno della diplomazia francese v’era anche chi, come l3arrère, sarebbe stato Favorevole ad accettare la pro)l)osta russa, in modo Particolare perché la Francia avrebbe potuto in— (lui//alt’ l’aiÌ(LtllIcllI() dei l1( Il Sciia, al cOlÌll ‘ &li’l l’opinione clìe l’ambasciatore Irancese a Roma non abbia mai condiviso la proposta Sazonov, leggendovi un’iniziativa diTit toni e di Izvolskij Ora, se è certo che Barrère non aveva una grande stima per l’ex ministro degli Esteri italiano, più che a quest’ipotesi, ci sembra più importante fare riferimento ai timo ri del diplomatico in relazione a quella che sarebbe stata la futu ra condotta dell’italia. In merito la lettura dei documenti france si dà sulla posizione di Barrère un quadro abbastanza preciso D.D.F., sul, t.1, doc.n.436, Bompard a de Selves, 5 gennaio 1912, pÀ46. 52 D.D.F., s.I11, t.1, doc.n.166, de Selves alle rappresentanze diplomatiche di Londra, Roma, Vienna, Costantinopoli e San Pietroburgo, 20 novembre 1911, p.149. L. ALBERTINI, Venti anni..., cii., p.i, vol.II, p.156. G. Vou’r L’impresa..., cit., p.lO8. E. SERRA, Camille Barrère..., cit., p.24l. D.D.F., s.lIl, 1.1., doc.n.406, Barrère a de Selves, p. L’APE 1NGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA Su questa situazione, già di per sé non particolarmente chia ra, s’inserirono i famosi incidenti del Carthage e del Manouba. Su di essi si è rivolta, come non mai, l’attenzione della storio grafia che, in alcuni casi, ha di fatto ridotto alla ricostruzione di quest’episodio l’intera storia delle relazioni franco-italiane nel corso della guerra libica. Non è logicamente questa la sede per ripercorrere gli eventi di quelle agitate settimane comprese fra il blocco del Carthage ed il raggiungimento di un accordo fra Roma e Parigi, complicato, fra l’altro, dall’episodio del Tavignano (16 gennaio - 2 febbraio 1912). Esiste, in merito, un’accurata e do cuineniala ricosiruzione del Torre che, più di quanto pubblica— lo sul la raccolta dei I).!). F., si è servito (lei (lO)CtIUìefll i ilal jan i, cosa che, in mancanza di quest’ultima lonte, reiìdc difficile I ‘ef— fettuare dei confronti. Si cercherà, piuttosto, fra le molte pagine scritte su questa crisi, di cogliere alcuni spunti di maggiore inte resse relativamente al complesso delle relazioni franco-italiane di questo periodo. Ci sembra, innanzitutto, che abbia ragione il Serra a ritenere che, a differenza di quanto scritto da altri, gli incidenti non giun sero inaspettatamente, ma, al contrario, s’inserirono in una si tuazione che, da diverse settimane, era divenuta tesa in seguito all’irrisolta questione del contrabbando organizzato dai turchi a Marsiglia ed in Tunisia Se, infatti, si leggono i documenti fran cesi, si può notare che, già dal mese di novembre, di San GiuliaA. TORRE, Gli incidenti del “Carthage” e del “Manouba”, in Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barba gallo, a cura di L.DE ROSA, Napoli, 1970, voLlil, pp. 337-405. E. SERRA, Camille Barrère..., cii., p.243. no aveva chiesto a Parigi di rafforzare le misure di sorveglianza alla frontiera ribadendo l’importanza che tali controlli aveva no per l’andamento delle operazioni militari Non è condivisi- bile, in riguardo, quanto ha scritto l’Albertini sull’esistenza di una deliberata intenzione delle autorità francesi di ignorare tali inviti Infatti, almeno fino a quando fu al potere Caillaux, Pa rigi cercò di porre in qualche modo rimedio a questa situazione, ad esempio informandosi sulle misure poste in essere dall’am ministrazione inglese in Egitto Il Volpe, sulla crisi del Carlhage e dcl Manouba, ha scritto delle belle pagine che hanno influenzato nOn POCO il resto (Iella sloriugralia (celebre, Iii merito, l’i Initiagine (li PoiIicar( che ‘‘in— lOrca il suo più R)cOSO cavallo da battaglia ed irroinpe. arnìalo, nell ‘arena”), ma, come in altre occasioni, corse ha esagerato nel valutare il peso delle correnti scioviniste ed anti-italiane all’in terno del mondo politico e dell’opinione pubblica francese Non si può condividere, infatti, l’interpretazione per cui il vero atteggiamento della Francia, in relazione all’intera questione li bica, sia stato quello del gennaiofebbraio del 1912, caratteriz zato dalla parossistica agitazione nazionalista di Poincaré e ca sualmente emerso proprio grazie agli incidenti marittimi. Que st’ipotesi, d’altra parte, non ha incontrato il favore del resto del la storiografia, se si eccettua il caso del Bosworth, che, come al solito, ha attribuito l’origine del malcontento francese alla “dop piezza” dell’azione diplomatica italiana Molto più ponderata l’opinione dell’Albertini, che ha giusta mente ricondotto la crisi dei rapporti italo-francesi alla necessi tà, da parte del “Grande Ministero” guidato da Poincaré, “di dare un saggio” delle sue spiccate tendenze nazionaliste: più o meno casualmente fu l’Italia ad andarci di mezzo Ciò ci sem bra confermato, in maniera particolare, dall’ingenuo tentativo del presidente del Consiglio di “sminuire” le sue responsabilità ifl relaiioiìe al le (liflÌOStra/iOIÌi aiìti al iallC clì’egl i lomeniò COfl il SUo discorso alla Camera del 22 gennaio: in merito ciò appare chiaramente in quanto scrisse a Barrère (puntualmente pubbli cato sui D.D.F. il giorno successivo. 60 D.D.F., s.HI, li, doc.n.112, Legrand a de Selves, 14novembre 1911, Non trova conferma, dalla lettura della raccolta dei documenti francesi, quanto scritto - sempre dall’Albertini - riguardo l’ipo tesi per cui a Parigi ci si volesse vendicare della visita di von Kiderien a Roma mentre, parimenti in base a quanto emerge dai D.D.F., sembrano esagerati i timori espressi da Nitti nelle sue “Memorie” sulla possibilità di un attacco francese a La Spe zia riportati, in primo luogo, dal Malgeri p.99. 64 R.J.B. Boswowi’i-i, La politica estera..., cit., p.2O2. 6! L.ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.1I, p.l58. L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p. 158. 62 D.D.F., s.111, t.I, doc.n.87, de Selves a Defrance, 10 novembre 1911, 66 s.III, t.I, doc.n.507, Poincaré a Barrère, 23 gennaio 1912, p.526. p.84; doc.n.97, Defrance a de Selves, 12 novembre 1911, pp.88-89. 63 0. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l lo-I 13. 68 F.S. N Scritti politici, 4 volI., a cura di G.CAROCCI, Bari, 1963, vol.Il, L’APE INGEGNOSA - 1/2002 p. 260. LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA 69 F.11V1ALGER La guerra libica..., cit., p. 329. D.D.F., s.HI, t.I, doc.n.92, Legrand a de Selves, 11 novembre 9ll, p.86. ° L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.lI, p.l Infatti, nonostante in alcuni dispacci Poincaré avesse assun to un tono a dir poco deciso (che, comunque, derivava innanzi tutto dal carattere dell’uomo), chiedendo, quasi con un ultima tum, il ritorno allo statu quo ante emerge dai D.D.F. la sua tendenza a comporre la questione, in ogni caso, al più presto e per vie diplomatiche . D’altra parte, come già detto, resosi conto dell’eccessiva agitazione suscitata dalle sue dichiarazioni, il pre sidente del Consiglio cercò poi di smorzare i toni Pare ecces siva, però, l’affermazione fatta da Giolitti nelle sue “Memorie”, per cui Poincar abbia poi manifestato un atteggiamento accon (liSCCfl(JCflIC verso l’Italia in Occasione dci negoziati finalizzati a raggiuin un accordo sulla qucsIione’ Anzi, come efl1Crt dai D.D.F.’ e da quanto ha scritto il Torre ricostruendo le fasi delle trattai ivc il presidente (lei Consiglio tentò in ogni IT (spesso “sfiancando” Giolitti, di San Giuliano e lo stesso Bar— rère con le sue precisazioni) di ottenere il riconoscimento delle ragioni della Francia. Possiamo concludere, quindi, che, anche in base a quanto pubblicato sui D.D.F., ci sembra che la questione del Carthage e del Manouba debba essere letta in chiave interna alla partico lare situazione politica francese di quel momento. Ancora una ° D.D.F., s.II1, t.1, doc.n.503, Poincaré a Barrère, 22 gennaio 1912, p. 518. D.D.F., s.Ill, t.I, Costantinopoli, doc.n.506, Poincaré agli ambasciatori a L’APE INGEGNOSA - 1/2002 volta ha scritto bene l’Albertini, quando ha osservato che, se avesse parlato alla Camera diversamente, “Poincaré sarebbe stato travolto” D’altra parte, malgrado quanto successo in quelle settimane, la posizione della Francia sulla crisi libica non co nobbe mutamenti sostanziali ed, in questo, ha ragione il Salva- torelli a dedicare agli incidenti solo poche righe, ricordando che, nonostante tutto, Poincaré “conservava per l’italia i sentimenti amichevoli che aveva sempre avuto” Un aspetto particolare della crisi del Carthage e del Manou ba, interno al Quai d’Orsay ma certamente significativo anche per il complesso delle rclaziom franco-italiane, è rappresentato dalla tensione che caratterizzò, in quei giorni, i rapporti Fra Poin caré e Barrère. Lo scontro fra la rigidità del presidente del Con siglio e la tendenza all’accomodamento dell’ambasciatore, che, paradossalmente, raggiunse il suo culmine in occasione dell’in cidente del Tavignano , è stato ricostruito solo da una parte della storiografia italiana. Secondo il Malgeri, Barrère esercitò un’azione moderatrice, seppure in contrasto con le direttive del suo Governo Que st’ultima affermazione pare però opinabile. Se è certamente vero che, nel telegramma a Poincaré del 24 gennaio 1912, l’amba sciatore segnalò lo stato d’inquietudine dell’opinione pubblica ‘ L. ALBERTINI, Venti anni..., ci p.I, vol.If, p.l6O. San Pietroburgo, Londra, Vienna, Berlino e Washington, 23 e 24 gennaio L. SALVATORELLI, La Triplice..., cii’., pA-22. 1912, p.S 72 D.D.F., s.1fl, 1.1, doc.n.507, cit.. Barrère del 27-28 gennaio 1912: D.D.F., s.Ill, t.l, doc. n. 534, Poincaré a G. Gtourri, Memorie..., cit., vol.IJ, p. 388. Barrère, 27 gennaio 1912, p. 554; doc.n. 551, Barrère a Poincaré, 28 In particolare: D.D.F., s.HJ, t.I, doc.nn.520, 523, 524 e 526. gennaio 1912, p. 567. A. TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.384 F.MALOER,, La guerra libica..., cit., p. 329. Si veda, in merito, il “vivace” scambio di telegrammi fra Poincaré e LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA 85 D.D.F.. sii], Li, doc.n.546, Poincaré a Barrère, 28 gennaio 1912, p. italiana ed il pericolo che “le cose fossero complicate da campa gne (li stampa” ritornando, due giorni dopo, a consigliare “di non prolungare lo stato di tensione provocato dagli incidenti” non si può dire ch’egli agì deliberatamente in senso contrario a quello indicato da Poincaré. D’altra parte, come s’è visto, era stato lo stesso presidente del Consiglio a spingere perché fosse trovata un’intesa sui piano diplomatico con l’Italia. Sostenendo le proposte (assai moderate) di Giolitti e del di San Giuliano, Baj-rère non aveva fatto altro che cercare un accomodamento accettabile per entrambe le parti. In questo sembra aver visto giusto il Serra, che ha messo in evidenza l’abilità di negoziatore del diplomatico, venutosi a trovare a metà Fra due “fuochi” mentre il Torre (pur sbagliando il riferimento al numero di do cumento) a ragione, sostiene che, con il citato telegramma del 28 gennaio, “Barrère restituiva la lezione al suo ministro” 564. Quello che, però, né il Torre, né altri chiariscono è che il successivo scambio di opinioni fra Barrère e Poincaré sull’im portanza, per la Francia, dell’amicizia italiana, derivò, piutto sto, dalla necessità di rispondere all’interrogazione presentata dal deputato Piou, che chiedeva l’immediata pubblicazione del le intese esistenti fra i due Paesi sulla Libia e solo marginal 80 D.D.F., sii ti., doc.n.510, Barrère a Poincaré, 24 gennaio 1912, pp. 528-529. SI D.DF, s.J11, t.1, doc. n. 525, Ban-ère a Poincar 26 gennaio 1912, p. 545. 82 E. SERRA, Gatni Barrère..., cit., pp. 83 Si tratta, infatti, del doc.n.551 e non del n.541 (che è sulla politica russa L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA mente riguardava la fattispecie degli incidenti marittimi delle settimane precedenti. Nonostante la raccolta dei D.D.F. includa numerosi documenti su tale questione, la storiografia non se n’è particolarmente interessata o, al contrario, la ha inquadrata, poco condivisibilmente, nell’ambito del duello diplomatico fra il presidente del Consiglio e l’ambasciatore a Roma Comunque, nei mesi successivi, Poincaré dimostrò una certa moderazione nell’ambito della gestione dei rapporti con l’Italia. Ne è d’esempio la sua reazione in occasione del bombardamen to navale di Beirut del 24febbraio l9l2, che, com’è noto, pro vocò alcune vittime fra i civili. L’Albertini, nell’occasione, ha scritto che il Governo francese protestò moderatamente nei con fronti dell’azione della Regia Marina L’analisi dei D.D.F. con ferma quanto ha sostenuto il giornalista marchigiano. Infatti, Poincaré raccomandò a Barrère di “attirare in senso amichevole l’attenzione del Governo italiano” sulla questione Ora, al di là della fattispecie specifica nell’ambito della qua le si manifestò tale atteggiamento moderato, tutto ciò ci sembra poter portare alla conclusione che quanto successo a proposito del Carthage e del Manouba rappresentò nient’ altro che una tumultuosa, ma momentanea, parentesi nel clima sostanzialmente disteso che caratterizzò i rapporti franco-italiani per tutta la du 86 D.D.F., s.I11, t.1, doc.nn.548, 550, 552, 554, 563, 572, 580 e 595. 87 A. TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.397-398. in Oriente). 88 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p.l69. 84 TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.396 89 DES AFFAIRES ETRANGÈRES, Documents Diplomatiques Fran (1871-1914), Troisième Série (1911-1914), Tome 11(8 février — 10 mai 92 D.D.F., s.III, t.l1, doc.n.86, Poincar a Paul Cambon, 23 febbraio 1912, 19 12), Paris, 1931 (d’ora in poi: D.D.F., sul, t.I1), doc. n. 108, Poincaré a p79. Barrère, 27 febbrario 1912, p.104. LA FRANCIA E LA GUERRA 11’ALO-TURCA rata della guerra. E’ vero che Poincaré continuava a nutrire dub bi sul valore degli impegni esistenti fra Parigi e Roma, pur rico noscendo a Barrère di aver operato “con zelo e talento nell’ope ra di ravvicinamento fra i due Paesi” (ponendo così fine al duello diplomatico con l’ambasciatore di cui abbiamo già det to), ma ci sembrano, per l’ennesima volta, esagerate le posizio ni del Volpe, per il quale, ancora nell’estate del 1912, il clima fra Francia ed Italia era sempre assai teso L’analisi dei D.D.F., infatti, porta a nulla di tutto questo, ma, al contrario, come s’è visto per gli avvenimenti libanesi (ed è noto quali interessi la Francia avesse in quella regione...), testimonia una certa disten sione nelle relazioni fra i due Paesi. Questa proposta potrebbe portare all’individuazione di un “ir rigidimento” da parte di Poincaré verso l’italia ed in questo sen so sembra propendere il Serra Ci pare, però, che se la consta tazione di quest’ultimo riguardo l’irritazione provocata nel per maloso presidente del Consiglio francese dall’essere stato in formato per ultimo dell’iniziativa russa trovi una conferma dal l’analisi dei documenti non si può — a priori — ritenere ch’egli abbia voluto indebolire le posizioni italiane. Come Poincaré spie gò nella sua circolare alle rappresentanze diplomatiche del 26 febbraio, egli piuttosto temeva che, se le Potenze si fossero ri volte prima a Roma, i turchi avrebbero letto in tale atto “una dimostrazione della loro parzialità per l’italia”, cosa che avreb be fatto certamente fallire fin dal principio la mediazione Un altro momento cui è possibile fare riferimento per analiz zare l’andamento dei rapporti italo-francesi è rappresentato dal la ripresentazione della mediazione russa. Sazonov, infatti, già nel mese di febbraio del 1912, propose alle altre Potenze un passo informativo a Roma, al fine di conoscere le condizioni di pace italiane, ed una successiva comunicazione di quest’ultime a Costantinopoli. Non è certamente questa la sede per ricostruire il complesso andamento dei negoziati fra le cinque Potenze neutrali, l’Italia e l’impero ottomano. Si può però ricordare che il Governo fran cese propose, fin dal principio, che la mossa delle Potenze aves se luogo contemporaneamente sia a Roma che a Costantinopoli, al fine di non dare ad essa un carattere marcatamente filo-italia no 90 s.11I, t.11, doc.n.218, Poincard aBarrère, 18marzo1912, p. 218. ‘ G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l34-135. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Poincaré, in ogni caso, manifestò l’intenzione di procedere di pari passo con Londra Sazonov mostrò non poche perples sità di fronte alle resistenze angio-francesi nei confronti del suo progetto di mediazione ed, in merito, paventò che la disunione fra le Potenze “avrebbe provocato uno scandalo” Ciò, ed il timore per cui gli Imperi centrali fossero pronti a scaricare le responsabilità del fallimento della mediazione su Parigi e Lon E. SERRA, Cainille Barrère..., cit., p.251. 94 s.IJI, t.J1, doc.n. 120, Poincaré a Viegué, 28 febbraio 1912, p.l 14. D.D.F., s.III, t.II, doc.n.103, Poincaré ai rappresentanti diplomatici a Roma, Berlino, Londra, San Pietroburgo, Costantinopoli, Washington, Sofia, Belgrado, Atene e Bucarest, 26febbraio 1912, pp.IOI-lO2. 96 s.II1, t.II, doc.n.140, Poincaré aViegué, 2marzo 1912, p.l32. D.D.F., s.III, t.II, doc.n.141, Viegué a Poincaré, 2 marzo 1912, p.133. ‘°‘ L. SALVATORELU, La Triplice..., cit., pp.42O-42 I. dra, costrinse il presidente del Consiglio ad una precipitosa “mar cia indietro” In rea1t va notato che, più che da Berlino e da Vienna, le indiscrezioni su questo presunto “complotto” giunse ro da Londra e da Roma, cioè da Paul Cambon e da Barrére che, fin dall’inizio, avevano raccolto con malcelata insofferenza le resistenze di Poìncaré. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 La storiografia, specialmente sull’azione di Barrère, è Con corde nel ritenere che l’ambasciatore a Roma, infastidito dalle continue raccomandazioni del suo ministro, abbia esagerato di proposito il pericolo di una mossa congiunta da parte di Berlino e Vienna. In realtà non è possibile, in base a quanto pubblicato sui D.D.F., capire fino a che punto Barrére si sia spinto nel pa ventare questo pericolo, dato che, scrivendo a Parigi, egli si li mitò a confermare le notizie già comunicate da Paul Cambon insistendo particolarmente sull’agitazione che interessava, in quei giorni, la stampa ufficiale austro- Il Salvatorelli, in merito, grazie ai documenti custoditi negli archivi asburgici, ha affermato, prima di altri (che si sono limitati poi a riprendere le sue conclusioni), che tale complotto era poco più di una fantasia dei due ambasciatori, dato che Berchtold, già il 5 marzo, “si era dichiarato favorevole all’idea francese” (cioè alla contempora neità del passo)’°L 98 D.D.F., sul, t.H, doc.n.147, Poincaré a Pani Cambon, 3 marzo 1912, pp.138-139. Poi formalizzata con: D.D.F., s.I11, t.II, doc.n.158, Poincaré a Barrère, 5 marzo 1912, p. 150. D.D.E, s.TII, t.II, doc.n.130, Paul Cambon a Poincaré, 1 1912, p.l 22. °° D.D.F., s.III, t.II, doc.n.149, Barrère a Poincaré, 3marzo 1912, p.140. LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA Quanto poi al dibattito suscitato nel ceto diplomatico france se dalla politica di Sazonov, la storiografia ha ricordato i timori di Bompard e di Jules Cambon, riguardo la possibilità che le iniziative russe pregiudicassero le posizioni della Francia in Oriente, e la più ponderata opinione di Barrère, per il quale Pa rigi non aveva nulla da temere, né in Siria, né altrove, da un eventuale accordo italo-russo, poiché questo, in ogni caso, non avrebbe portato allo “sfasciamento” della Turchia Va detto, però, che, nel suo rapporto a Poincaré del 30 marzo 1912 (in cui fece la storia dei rapporti italo-russi dalla visita di Vittorio Ema nuele III a Pietroburgo in poi), Barrère, pur affermando che “tale politica non doveva essere vista sfavorevolmente”, concluse chie dendosi “se (Sazonov) avrebbe approfittato delle circostanze per colpire l’integrità dell’Impero ottomano” Si può ritenere, quindi, che anche nell’ambasciatore a Roma permanesse un sep pur minimo elemento di dubbio. Bisogna aggiungere, poi, che, a differenza del Serra, il quale ne ha accennato, il Salvatorelli avrebbe dovuto precisare che, in base a quanto si legge nei D.D.F., Jules Cambon e Bompard, pur concordando sulla poca convenienza per la Francia della me diazione russa, esprimevano due posizioni fra loro differenti. Il primo, infatti, percepiva chiaramente l’esistenza dì un pericolo italo-russo in Oriente’ il secondo, al contrario, temeva più che altro che, accettando le umilianti condizioni di pace, la Porta 102 E. SERRA, Canzillellarrère , cit., p.25l; L. SALVATORELU, La Triplice..., cit., p.421. 103 D.D.F., s.III, t.II, doc.n.279, Barrère a Poincaré, 30marzo 1912, pp.280- 108 D.D.F., sf11, t.ll, doc.n.164, Poincaré a Barrère, 7marzo 1912, p.l57. 281. i09 D.D.F., s.IH, t.H, doc.n.224, Poincaré a Louis, 19 marzo 1912, p.229. ‘°‘ D.D.F., s.1II, t.II, doc.n.214, Jules Cambon a Poincaré, 17 marzo 1912, 110 s.I1I, LII, doc.n.217, Nota dell’ambasciata ottomana, 18 marzo p.211. 1912, p.2I7. non sarebbe più stata in grado di mantenere l’ordine nell’Impe ro e ciò avrebbe condotto ad un “collasso interno” di quest’ulti fll() L’APE IN(;E(JN0SA - 1/2002 L’Albertini, da parte sua, ha formulato un giudizio alquanto critico nei confronti di Poincaré ed ha attribuito al presidente del Consiglio gran parte della responsabilità del fallimento del la “seconda mediazione Sazonov”° In realtà, dalla lettura dei documenti francesi, si evince che Poincaré pretese da Barrère, nonostante le perpiessità, in merito, dell’ambasciatore che questi, insieme all’offerta dei “buoni uffici” della Francia, chia risse al di San Giuliano che Parigi, in ogni caso, “avrebbe nian tenuto la sua libertà d’azione In ciò la ricostruzione fatta dalI’ex direttore del “Corriere della Sera” è senza dubbio preci sa. L’Albertini ci sembra però meno convincente quando affer ma che Poincaré “boicottò” la mediazione non volendo abban donare la neutralità questo è certamente vero, ma andrebbe precisato che, in virtù della Nota ottomana del 18 marzo 1912” la Porta, con la sua intransigenza, aveva già reso impossibile ogni intervento. ti. Nonostante che, nella raccolta dei D.D.E, esistano diversi documenti sulla posizione francese in relazione a tale questio ne, la storiografia non se n’è occupata”, limitandosi a registra re, come ha fatto il Volpe” la confidenza fatta da Vittorio Ema nuele III a Barrére sui vantaggi che sarebbero potuti derivare all’italia dall’occupazione di una o più isole dell’Egeo” Quanto al bombardamento navale dei forti turchi posti a di fesa dei DardaneJli, il 18 aprile 1912, esso, logicamente, provo cò non poche preoccupazioni a Parigi, particolarmente in segui to alla decisione della Porta dì procedere alla chiusura degli Siret 105 D.D.F., s.II1, ti!, doc.n.234, Bompard a Poincaré, 20 marzo 1912, p. 06 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p. 178. 107 D.D.E, s.Ill, t.H, doc.n. 1 73, Barrère a Poincaré, 8marzo 1912, p.I66. LA FRANCIA E LA GUERRA FlALO-fIJRCA Com’è noto, a partire dal 23 aprile 1912, le Forze armate italiane cominciarono ad occupare le isole dell’arcipelago del Dodecaneso. Si trattò di un’azione che, indubbiamente, scuote va non poco i tradizionali equilibri nel Mediterraneo orientale. In merito la raccolta dei D.D.F. consente ampiamente di com prendere i timori di Parigi ed, indirettamente, di Londra. Sull’allarme suscitato in Francia dall’occupazione italiana ha scritto bene il Volpe, che, in questo caso, ha trovato noii poco materiale per alimentare il suo anti-francesismo” in effetti, come emerge dai numerosi rapporti del quasi terrorizzato Bom pard” la questione del Dodecaneso metteva in discussione le posizioni francesi nella regione, specialmente in riferimento alla Siria. Ciò non toglie che, secondo il Serra, sia possibile indivi duare (come già in altre occasioni nel corso della guerra italo- turca) una sostanziale differenza fra la posizione di Poincaré e quella di Barrère” D.D.F., s.I1I, t.II, doc. nn. 361, 365, 368 e 371. 112 G. VOLPE, L’impresa..., cit., p.l27. l D.D.F., s.III, t.I1, doc.n. 428, BalTère a Poincaré, 10 maggio 1912, p.45 I. 114 G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l3l-l32. D.D.F., s.111, t.111, doc.n.l60, Barrére a Poincarè, 30 giugno 1912, pp. 198-199. I D.D.F., s.I11, t.III, doc.n.264, Poincaré a Ministero, 13 agosto 1912, Ad esempio: MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, Documents Diplomatiques Fra,i (1871-] 914), Troisiè,ne Série (19111914), Tome III (11 mai—3D septembre 1912), Paris, 1931 (d’ora in poi: D.D.F., s.III, t.H1), doc.n.81, Bompard a Poincaré, 7 giugno 1912, pp.99-lOl. pp.339-34O. 116 E. SERRA, Camille Barrère..., cit., p. 252. 121 D.D.F., s.1II, t.III, doc.n.40, Bertie a Poincaré, 25 maggio 1912, p.47. In effetti quest’interpretazione pare confermata dai documenti francesi. Se si legge, infatti, quello che l’ambasciatore a Roma scrisse al presidente del Consiglio nel suo lungo rapporto del 30 giugno 1912, si può desumere che Barrère puntasse ad “ammor bidire” la posizione del Quai d’Orsay e, soprattutto, a rassicura re Parigi sulla volontà di pace dell’Italia, che, da parte sua, non nutriva “alcun proposito di conquista sulle isole” Al contra rio la posizione rigorosamente “neutralista” di Poincaré trova una precisa conferma nei colloqui ch’egli ebbe a Pietroburgo con Sazonov alla metà di agosto, nei quali spiegò il suo atteg giamento “con la necessità di non compromettere l’autorità del la Fraiicia” nei suoi possedimenti in Africa settentrionale” Secondo il Salvatorelli, invece, il Governo francese, così come quello inglese, procedette nella questione “assai dimessamen te” in effetti, se si leggono i documenti ch’egli cita (una nota di Poincaré successiva ad un incontro con Tittoni’ ed una let tera dell’ambasciatore Bertie al presidente del Consiglio’ quest’opinione potrebbe essere condivisibile, ma ci sembra che essa possa riguardare i primordi della posizione di Parigi, che, come si evince dai D.D.F., andò, con il tempo, irrigidendosi. Infatti, scrivendo a Bompard il 29 giugno 1912 (quindi a due mesi dallo sbarco a Stanipalia), Poincaré giunse addirittura a 119 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.L134. 20 D.D.F., s.11l, t.1I1, doc.n.9, Nota di Poincaré, 15 maggio 1912, pp.8-9. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA suggerire al suo ambasciatore, dinanzi ad un’opinione pubblica, quella turca, che gli sembrava “indifferente” verso quanto stava succedendo, di ricordare alla Porta “il grave pregiudizio subito dai suoi interessi nazionali e dal suo prestigio” a causa dell’oc cupazione delle Isole Ege& Ciò, conseguentemente, non di mostrava n una reale volontà di pace, né una tendenza a favore dell’Italia. Infine, concludendo l’analisi di questo momento cruciale del conflitto italo-turco, ci pare quasi superfluo evidenziare le ine sattezze scritte in proposito da Giolitti nelle sue “Memorie”, prima fra tutte l’affermazione per cui Poincaré avrebbe addirit tura consigliato a Roma di “occupare qualche isola” al fine di porre termine rapidamente al conflitto’ che non trova alcuna conferma dall’analisi dei documenti. Va ricordato, inoltre, che, nell’ambito della storiografia, l’Al bertini è l’unico a ricordare ampiamente il progetto, portato avanti da Bompard su consiglio turco, di una conferenza europea che, proposta alle Potenze dalla Francia, avrebbe dovuto esaminare tutte le questioni connesse al conflitto libico’ Quest’ idea derivò, in effetti, da un colloquio fra il Gran Visir e l’ambasciatore francese a Costantinopoli, il 14 maggio 1912l25: specialmente della diploma zia ottomana) si susseguirono senza soluzione di continuità, tutti, Poincaré, come ricostruisce precisamente I’ Albertini, abbando nando la sua posizione di “rigida neutralità” fra le parti, disse a 126 D.D.F., s.III, t.III, doc.n.24, Poincaré ai rappresentanti diplomatici a Londra, San Pietroburgo, Costantinopoli, Roma, Berlino e Vienna, 21 maggio 1912, p.3O. 122 D.D.F, s.III, t.I1I, doc.n.152, Poincaré a Bornpard, 29 giugno 1912, p.1 89. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 123 G. Giom-ri, Memorie..., cit., vol.II, p.396. LA FRANCIA E LA GUERRA TUALO-TURCA 124 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, pp.189-l92. come quest’ultimo, caratterizzati da pochissime probabilità di successo Il Salvatorelli, da parte sua, ha ricordato assai bre vemente questo negoziato, attribuendo però più a Giolitti ed a Barrère, che a Poincaré, l’intenzione di migliorare le relazioni franco-italiane’ 125 D.D.F., suI, t.lII, doc.n.11, Bompard a Poincaré, 15 maggio 1912, pp.llTittoni che, se la conferenza avesse avuto luogo, “la Francia avrebbe potuto, a condizione che ciò fosse avvenuto anche in Marocco, soprattutto per quanto concerneva il regime delle Ca pitolazioni, pronunciarsi per una soluzione favorevole all’Ita lia”’ In realtà, come poi fu chiaro nei giorni successivi, tale pro getto non aveva alcuna seria possibilità di riuscita. Va però rico nosciuto che, a partire da questo momento, si può assistere ad un’evoluzione in positivo dell’atteggiamento di Poincaré verso l’Italia, evoluzione che, secondo l’Albertini, deriverebbe dalla constatazione del presidente del Consiglio dell’assoluta neces sità di migliorare lo stato dei rapporti fra i due Paesi dopo quan to accaduto con l’incidente del Carthage e del Manouba. Si può certamente condividere quest’interpretazione, ma andrebbe pre cisato che tale miglioramento, come abbiamo visto, era già Co minciato con l’inizio della primavera. Va detto, inoltre, che ci sembra che l’ex direttore del “Cor riere” dedichi un’importanza eccessiva a tale vicenda, forse nella necessità d’inserire, nella sua trattazione, un duro giudizio (ri portato proprio nel predetto documento n.24) che Poincaré for mulò, in quei giorni, nei confronti di un articolo, a lui ostile, del quotidiano milanese. Se, infatti, si esaminano i torni dei D.D.F. si può vedere che, fin dalle prime settimane di guerra, i progetti di una conferenza (idea ricorrente Nelle settimane successive, che, nel frattempo, videro Roma e Costantinopoli cominciare a Losanna dei negoziati ufficiosi in vista della pace’ non mancarono altri momenti di tensione nell’ambito delle relazioni franco-italiane. Va precisato, però, e in ciò ci sembra che chi si sia espresso meglio sia stato il Salva- torelli’ che da parte francese non sempre v’era effettivamente un reale sentimento di ostilità nei confronti dell’Italia. E’ il caso, fra gli altri, del noto episodio del rischieramento della Marine Nationale nel Mediterraneo, a settembre, che suscitò non poco allarme nell’opinione pubblica italiana. In realtà, come ha rico nosciuto lo stesso Volpe’ Poincaré non esitò a chiarire che tali manovre “non erano ispirate ad un sentimento di ostilità nei confronti dell’ Italia”, ma, piuttosto, andavano lette essenzial mente in chiave anti-tedesca’ 127 Si vedano, ad esempio: D.D.F., s.II, t.XIV. doc.nn.473 e 478; s.lll, t.1, doc.nn.102, 148 e 388. 128 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pp. ‘ confronti dei quali la diplomazia francese assunse un atteggiamento alquanto sospettoso, che, pur non mancando documenti in riguardo nei D.D.F., non è stato studiato dalla storiografia (ad esempio: D.D.F., s.HI, t.III, doc.nn.182, 212, 217, 236 e 237). ‘ MINISTÈRE DE5 AFFAIRES ETRANGÈRES, Docuinents Diploniatiques 130 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.437. Fran (1871-1914), Tmisième Série (1911-1914), Torne IV (1 octobre 131 G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l37-138. —4 décembre 1912), Paris, 1932 (d’ora in poi: D.D.F., s.III, t.IV), doc.n.91, 132 D.D.F., s.I1I, t.III, doc.n.403, Poincaré a Laroche, 15 settembre 1912, pA.92. Se, però, si leggono con attenzione alcuni documenti pubbli cati nella raccolta dei D.D.F.’ si può notare che la diplomazia francese, in quelle settimane, seguì con grande attenzione le mosse italiane nell’Egeo, cercando, ad ogni costo, di promuo vere un passo comune con Londra. La storiografia che si è occu pata della guerra italo-turca non ha considerato particolarmente queste preoccupazioni del Governo di Parigi. Se n’è occupato, al contrario, nella sua monografia sui negoziati mediterranei del 19 12-14, l’Andrè, che, opportunamente, più dei D.D.F., ha con sultato le carte custodite negli archivi di Roma e di Parigi, cosa che gli ha consentito di mettere in luce il disappunto della Con sulta nei confronti dell’iniziativa francese’ E’ noto clic, alla vigilia della firma dei preliminari di pace di Ouchy, la diplomazia francese (ma sarebbe meglio dire Poin caré) si mosse affinché le Potenze vigilassero attentamente sulla questione delle isole del Dodecaneso. Poincaré, infatti, promos se l’idea di una mossa congiunta del Concerto nei confronti di Roma, in modo che la Consulta fosse obbligata “a comunicare anticipatamente ogni accordo (...) sulla restituzione delle Isole o sul loro statuto politico ed amministrativo” Come ha ben scritto il Salvatorelli si trattò di un “fallimento clamoroso” infatti, l’analisi dei documenti diplomatici conferma l’ostilità 33 D.D.F., s.II1, t.II1, doc.nn.417, 419, 429, 440 e 443. ‘ G. ANDRÈ, L’italia e il Mediterraneo..., cit., pp.83-94. Poincaré agli ambasciatori a Londra, Vienna e Berlino, 8 ottobre 1912, p.8 ‘ L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 russa’ e lo scetticismo di Vienna° nei confronti ditale propo sta, oltre al favore di Grey a rimandare l’esame ditale problema a dopo la firma del Trattato di pace In merito ci sembra che quest’iniziativa possa essere giudicata, così come ha fatto so stanzialmente il Volpe’ come una delle tante idee di Poincaré tese ad appagare più il suo protagonismo che la sua innata osti lità verso l’italia. In ogni modo, come sempre inopportuno, il presidente del Consiglio rischiò di far ritardare la conclusione dei negoziati per la pace e perciò il suo atteggiamento è stato giustamente criticato dall’Albertini’ D’altra parte va registrato, come emerge dall’analisi dei D.D.F. ed ha ricordato il Salvatorelli’ che il Governo francese si preoccupò non poco, in quelle settimane, di esercitare una certa pressione su Costantinopoli affinché si giungesse alla fir ma della pace. Poincaré stesso, 1’ 11 ottobre, comunicò a Laro che di aver raccomandato all’ ambasciatore Rifaat Pascià di “con cludere la pace con l’Italia” ed ordinò a Bompard di espri mersi negli stessi termini presso la Porta’ ‘ D.D.F., s.11I, t.IV, doc.n.97, Jules Cainbon a Poincaré, 8 ottobre 1912, p.88. LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA E’ vero che quest’ intervento francese ebbe un certo ascolto a Costantinopoli ed, in parte, come registra il Malgeri’ fu solle citato anche dalla Consulta’ (che poi ringraziò il Quai d’Or say di quanto fatto ma, forse, sarebbe stato necessario met tere maggiormente in evidenza che, più che favorire l’italia, Parigi puntava a risolvere la questione libica prima che la situa zione nei Balcani diventasse incontrollabjle (e, in effetti, ciò è dimostrato dal telegramma di Poincaré a Bompard del 12 otto bre 1912, in cui il presidente del Consiglio paventò il pericolo, per la Turchia, “di esporsi ad una guerra più generale e temibile di quella (...) dei Balcani” ‘ D.D.E, s.III, t.IV, doc.n.142, Bompard a Poincaré, 13 ottobre 1912, Non sembra condivisibile (o, quanto meno, ciò non è desu mibile dalla lettura dei D.D.E) l’opinione del Serra per cui i negoziati di Losanna “furono resi possibili da un’iniziativa fran cese” Abbiamo visto, al contrario, come il Quai d’Orsay fu colto quasi di sorpresa dalla notizia delle trattative italo-turche. ‘ E. SERRA, carni/le Bari-è re..., cit., p.253. Il Serra, inoltre, ha affermato che fu Barrère a spingere Poin caré ad intervenire affinché fosse vinta l’intransigenza di Co stantinopoli: ciò non trova conferma nei documenti francesi, anche perché, al principio del mese di ottobre, Barrère non era presso la sua sede di Roma. 138 D.D.F., s.HI, t.IV, doc.n.1l1, Dumaine a Poincaré, 10 ottobre 1912, p.1O4. ‘ D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.117, Paul Cambon a Poincaré, 11 ottobre 1912, p108. 140 G. VOLPE, L’impresa..., cit., p.l43. ‘ L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p vol.II, p. 199. 42 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pÀ4O. D.D.F., s.1I1, t.IV, doc.n.116, Poincaré aLaroche, 11 ottobre 1912, p.lO7. p.1 44. 145 F.MALGERI, La guerra libica..., cit., p.354-. 146 s.1I1, t.IV, doc.n. 134, Barrère a Poincaré, 12ottobre 1912, p. 132. ‘ s.III, t.IV, doc.n. 183, Barrère a Poincaré, 16ottobre 1912, p.l 87. 148 D.D.F., s.l1I, t.IV, doc.n.129, Poincaré a Bompard, 12 ottobre 1912, p.I 27. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA Anche dopo la tirma dei preliniinari di pace fra l’italia e l’im pero ottomano, Poincaré, com’è noto, non mancò di distinguer si, subordinando la pubblicazione del riconoscimento francese della sovranità italiana sulla Libia ad un’intesa di carattere ge nerale con Roma sui rispettivi possedimenti in Africa settentrio nale. Questa tumultuosa fase delle relazioni franco-italiane, nel periodo compreso fra il 16 ed il 28 ottobre 1912, può essere facilmente ricostruita grazie ai documenti pubblicati nella rac colta dei D.D.F.. Non avrebbe senso, quindi, riepilogare qui l’an damento dei negoziati, come è stato già fatto, d’altra parte, con una certa precisione, sia dal Salvatorelli’ che dall’Albertini’ (molto più generico, invece, il Serra’ mentre il Malgeri non ne ha fatto menzione, prefereiido soffermarsi sul modo in cui la pace venne accolta dall’opinione pubblica nazionale). Meritano però qualche osservazione le pagine dedicate alla vicenda dal Volpe, che, comunque, è l’unico a ricordare come Giolitti e di San Giuliano abbiano chiesto di collegare l’accordo sull’Africa settentrionale a quelli del l9O2’ Questi ha affer mato che Poincaré riconobbe la sovranità italiana “quando Tit toni gli ebbe notificato la fine della guerra”, limitandosi, poi, a fare le famose richieste sul confine tunisino-tripolitano e sulla reciprocità fra il Marocco e la Libia prima di dare pubblicità a tale atto. In realtà, dalla lettura dei documenti, sembra emergere una situazione un po’ diversa. Tittoni comunicò al Quai d’Or ‘ L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pA44. p.185. 151 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, pp. 199-200. pp.200-20 1. 52 E. SERRA, camille Barrère..., cit., p.25 D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.204, Barrère a Poincaré, 19ottobre 1912, p.211. ‘ G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.145-147. say la lirma dei preliminari di pace il 16 ottobre: già nell’occa sione Poincaré fece in modo di presentargli le sue riserve’ Il giorno successivo, 17 ottobre, Barrère, alquanto allarmato, te legrafò al presidente del Consiglio chiarendogli che, nel caso in cui egli avesse voluto “subordinare il riconoscimento della so vranità italiana a Tripoli ad una riserva sulla delimitazione delle frontiere” con la Tunisia, le conseguenze, sia sulla Consulta che sull’opinione pubblica, sarebbero state assai gravi’ Ora, cosa che emerge aiiche dalla precisazione che Poincaré rivolse all’ambasciatore a Roma il 18 ottobre’ si può ipotiz zare che Io statista francese fosse pronto, addirittura, a sospen dei-e il riconoscimento, data “la particolare situazione della Fran cia” rispetto alla Libia. D’altronde, affermando che, nel caso in cui avesse preceduto le altre Potenze, Parigi si sarebbe venuta a trovare “in una situazione senza pari in Italia”, Barrère alludeva chiaramente al riconoscimento e non alla pubblicazione dello stesso. Si potrebbe quindi ipotizzare che Poincaré sia stato spinto a riconoscere la sovranità italiana sulla Libia poiché la Francia rischiava ormai di rimanere l’unica Potenza a non averlo fat to’ e, di conseguenza, avrebbe deciso quindi in seguito di “ri piegare” sull’opposizione alla pubblicazione ditale atto, che, com’è noto, ritardò di più d’una settimana. ‘ D.D.F., s.I11, t.IV, doc.n. 179, Nota del Dipartimento, 16 ottobre 1912, ‘ D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.188, Barrère a Poincaré, 17 ottobre 1912, pp.195- 196. 156 D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.193, Poincar a Barrère, 18 ottobre 1912, L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETÌD DELL’ INTERDETTO di Silvio Zotta 1. Le pagine che seguono non mirano a ricostruire e neppure a ripercorrere gli eventi che provocarono e poi materializzarono i! breve ma puntiglioso confronto tra la Sede Apostolica e la Repubblica di Venezia dopo che contro di questa Paolo V ebbe spiccato l’interdetto’, ma vogliono soltanto ricostruire e render noti alcuni momenti del tutto sconosciuti, e tuttavia interessanti sotto diversi aspetti, della laboriosa partita politica e diplomati ca che la Repubblica e la Santa Sede, e più la prima che la se conda, inopinatamente disputarono in una capitale formalmente di secondo rango, quale anche in quella congiuntura poteva es A bbreviazioni: AAF = Archivio Aldobrandini di Frascati ASV = Archivio Segreto Vaticano ASVE = Archivio di Stato di Venezia BNM = Biblioteca Nacional di Madrid BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli DBI = Dizionario Biografico degli Italiani RAHM = Real Academia de la Historia di Madrid Com’è noto, la bibliografia sull’Interdetto include moltissimi titoli, es scudo immediatamente scaturita da quell’evento e cresciuta con esso così rapidamente da andare a costituire da subito quella che già il Sarpi con una espressione, che fortuna più grande non poteva avere, definì la “guer ra delle scritture”. Ai libri, ai responsa in iure ed ai parnphlets coevi editi possono essere aggiunti anche quegli scritti, e non sono pochi, che non ebbero l’inchiostro della stampa e che sono rintracciabili negli archivi e sere considerata Napoli. Questa città-capitale, che la stessa Ve nezia trattava da sede non degna di un suo ambasciatore, ma soltanto di un residente per il governo veneziano divenne, fin dai primi giorni della pubblicazione delle censure pontificie, un osservatorio di primaria importanza e, dunque indispensabile per indagare sull’evoluzione e sui possibili sbocchi dello scon tro con Roma; anche se le chiavi della soluzione dell’incidente si trovavano —così sembrò fin dall’inizio— a Parigi e a Madrid, cioè nelle due capitali più interessate, per opposti motivi, a svol gere il ruolo di arbitri nella soluzione della crisi. Era accaduto, infatti, che fin dai primi giorni di maggio del 1606, in anticipo rispetto a quelli rituali concessi dal papa per reiidere esecutive le censure, le relazioni diplomatiche con la Santa Sede si fossenelle biblioteche non soltanto italiani, ma anche stranieri. Naturalmente essa si è ampliata con gli studi sui rapporti Stato-Chiesa in Età moderna, ma soprattutto con quelli numerosi sulla vita e sulle opere di colui che dell’Interdetto fu il più lucido ed accanito avversario: fra’ Paolo. Per averne un’idea, basta rifarsi alla rassegna curata da Gaetano e Luisa Cozzi in PAOLO SARPI, Opere, Milano 19972, pp. 132 1-5 ed a quella successiva curata da Corrado Pin, ivi, pp. 1387-96. Allo stesso Pin si deve la recen tissima pubblicazione del volume in due torni P. SARPI, Consulti, Pisa- Roma 2001. Desidero avvertire, però, che data la specificità e l’ambito particolare del mio lavoro, costruito quasi tutto sulle fonti, io farò ricorso ad una bibliografia davvero essenziale. 2 Con la fine della dinastia aragonese e l’inclusione del Regno nel sistema della Monarqufa hispànica, Napoli perdette la corte regia: fu lo stesso Ferdinando il Cattolico a comunicare alla città, il 12 marzo 1505, che egli non vi avrebbe fatto residenza e che si sarebbe fatto rappresentare da un vicerè. Da allora, Venezia non inviò più propri ambasciatori nella capitale declassata, ma vi mantenne soltanto un console e consoli continuò anche a mantenere nelle città costiere dell’Adriatico e dello lonio, nelle quali si approvvigionava di derrate, sottolineando così l’aspetto quasi esclusivaro interrotte, ma non quelle con la Spagna. E tuttavia a Madrid l’ambasciatore veneto, in quanto rappresentante di un governo soggetto alle censure pontificie, era ben presto costretto a subire da più parti piccate osservazioni e dimostrative esclusioni dalle udienze e dalle cerimonie ufficiali A tal proposito, Filippo III, per dare una giustificazione a quelle esclusioni, avrebbe finanche nominato una commissione di teologi, per conoscere da loro se mente commerciale dei suoi rapporti col Regno. L’ambasciatore veneto accreditato presso la corte spagnola trattava là anche gli affari riguardanti Napoli. Nel 1565, però. Venezia dovette rivedere questa sua scelta ormai anacronistica e. sotto diversi aspetti. inefficiente, e prese la decisione di elevare la rappresentanza consolare a livello di residenza: lo richiedeva la complessità della situazione politica internazionale, caratterizzata in particolare dal confronto tra Spagna ed Impero ottomano, confronto ri spetto al quale Venezia non poteva restare indifferente, e lo richiedeva altresì il suo crescente bisogno di derrate, mentre la decrescente disponi bilità di esse già non appagava i bisogni del Regno stesso. 1 rendere difficile la regolare attività diplomatica all’ambasciatore Fran cesco Priuli si dedicavano in modo particolare i gesuiti. il nunzio aposto lico, l’ambasciatore genovese e quello della Toscana, che era il vescovo di Montepulciano, Laudivio Zacchia. Racconta lo stesso Priuli che, es sendosi recato a casa dell’ambasciatore inglese per fargli visita, al suo arrivo, lo Zacchia, che si trovava in quella casa, corse a nascondersi, per evitare di incontrare uno scomunicato. E racconta ancora il Priuli che, quando egli si era recato per otto giorni nella casa dell’ambasciatore im periale situata fuori Madrid, perché bisognoso di cambiar aria dopo una malattia, quella “gente maligna” aveva subito divulgato la notizia, secon do cui il re lo aveva allontanato dalla corte. Cfr. F. PRIULI, Delle cose di Roma, in Le relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambascia tori veneti nel sec. XVII, (a cura di Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet), Serie 1, Spagna, vol. I, Venezia 1859, (Delle cose di Roma, pp. 409-14. Per ulteriori indicazioni relative all’ostracismo subito dal Priuli ed anche alle solidarietà incontrate, cfr. ENRICO CORNET, Paolo Ve la Repub L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NApoli E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTER l’ambasciatore veneto fosse soggetto a tutte le sanzioni imposte dall’Interdetto; e intanto egli, in attesa della risposta, avrebbe sospeso sia le udienze che le cerimonie pubbliche, per evitare di incontrarlo Tali esclusioni erano evidentemente non solo limitative della normale azione diplomatica dell’ambasciatore, ma privavano costui, se non in tutto di certo in gran parte, anche dei contatti con le fonti informative segrete. Per lui si trattava, in definitiva, di vivere in una condizione di isolamento, proprio nella capitale in cui più attenta e perspicace si sarebbe dovuta svolgere la sua azione di osservatore e di raccoglitore di informazioni utili ad orientare la strategia e le mosse tattiche del proprio governo, dato che il sovrano spagnolo era quello che aveva da subito con- diviso la politica di Roma contro Venezia. Quale alternativa, quale via intraprendere per uscire da tale scomodo isolamento? La via era quella che portava a Napoli. Allora Napoli divenne per il governo veneziano la soluzione per uscire presto dal disagio in cui si trovava e per sondare le reali intenzioni della Spagna. La città offriva più d’una opportunità: non solo avrebbe po tuto consentire di accedere, con relativa facilità, alle informa zioni che giungevano da Madrid, ma avrebbe potuto altresì per mettere di avere contatti indiretti anche con la Santa Sede sia tramite il cardinale arcivescovo sia tramite il nunzio apostolico ivi residente. Ma, soprattutto, in quella particolare e precisa cir costanza centrata su un aspro conflitto giurisdizionale, Napoli poteva essere per Venezia, come il suo governo ben sapeva, il buca Veneta. Giornale dal 22 ottobre 1605 al giugno 1607, Vienna 1859, passiln. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 4 Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 29, Napoli l-VI1I-1606, A. Dolce al Senato. appurare se ci sarebbe stata la guerra col papa e con la Spagna — un’evenienza non certa, ma probabile e alla quale la Repubblica doveva tenersi pronta— e se, nel caso la guerra ci fosse stata, il governo napoletano avrebbero potuto e voluto intervenire. La disponibilità di questo governo ad intervenire, nei calcoli di Ve nezia era un fattore della massima importanza, sia per la posi zione strategica del Regno rispetto ai territori della Repubblica, sia per il contributo di denaro e di uomini, che esso avrebbe comunque dovuto corrispondere, anche se la guerra fosse parti ta dal Milanese, dove s’agitava in molti e preoccupanti prepara tivi il conte de Fuentes. Indagare sulla disponibilità del governo e sulla capacità del Regno a partecipare alla guerra contro Vene zia divenne, pertanto, il compito non esclusivo, ma di sicuro principale, cui il residente doveva dedicarsi. migliore ed ineguagliabile osservatorio sia per studiare azioni concrete di politica ecclesiastica sia per interpretare su moduli di lunga durata i rapporti con la Curia romana, dato che con questa il Regno più d’ogni altro stato aveva pendenti antiche e recenti questioni di carattere giurisdizionale. Anzi —come stia mo per vedere—, un duro scontro tra la Curia ed il ministero napoletano, apertosi nel settembre deI 1604 e connotato proprio dalle censure e dalla scomunica comminate al magistrato che aveva la delega degli affari della regia giurisdizione, non si era ancora risolto ed il residente non aveva mancato di seguirne l’evo luzione. Non a caso, tutti i residenti che si erano avvicendati a Napoli non avevano mai trascurato di annotare sia nel generale che nei particolari le cause e le occasioni dei contrasti giurisdizionali che opponevano Napoli a Roma. Anzi si può tran quillamente sostenere che l’attenzione dei residenti e del gover no veneziano alle questioni giurisdizionalistiche napoletane fu talmente intensa e continua che i dispacci da Napoli risultano molto spesso più ricchi e fondamentali delle fonti napoletane per la ricerca storica. Quelle questioni trovarono un loro spazio anche nelle Relazioni: ad esempio, Girolamo Ramusio, che aveva ricoperto la carica di residente a Napoli dal dal 1594 al 1597, scrivendo alla fine del mandato la relazione per il doge Marino Grimani, aveva dichiarato il proposito di trattare sia “della gran licenza de’ prelati” regnicoli sia della “poca obedienza de’ mini stri regi alla sede apostolica per rispetto all’exequatur”; di cui non voleva mancare di spiegare “che cosa esso sia, quando e da chi è stato introdotto e abusato” Infine, e più in concreto, Napoli era il luogo più sensibile per G. RAMUSIO, Relazione, in Corri spondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Realzioni (a cura di Michele Fassina), Roma 1992, p. 106. Già NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETI Come potremo vedere, gran parte dell’interesse di ciò che narrano le pagine di questa prima parte del lavoro emerge pro prio dalle indagini che il residente Agostino Dolce, fin dal pri mo momento del suo affrettato arrivo a Napoli, svolse princi palmente per venire a conoscenza delle intenzioni della Spagna e, ancor più, del governo napoletano circa la guerra. Da quelle indagini risulta per noi di continuo evidente che, sebbene fosse stata inaspettatamente scelta da Venezia come sede in cui gioca re una parte non secondaria della sua partita diplomatica e poli tica in quella situazione di emergenza, la capitale del Regno per in alcuni dispacci del 1594 e del 1595, il Ramusio aveva fatto notare come, sulla base di quel ius quaesitum che era l’exequatur, i ministri napoletani avessero impedito la pubblicazione di alcune bolle pontificie, compresa 1’ importante bolla in Coena Domini, “perché qui pretendono (...) di poter liberamente far quello che più torna loro commodo”: ASVE, fz. 12, n. 1, O. Rarnusio al Senato, Napoli 7-31595. tutta la vicenda non fu mai una piazza neutrale. Infatti, benché il Regno fosse inserito a tutti gli effetti nella Monarqufa Hispànica, di cui avrebbe dovuto condividere a pieno almeno la politica estera, durante l’Interdetto il suo governo seppe esprimere giu dizi, valutazioni e orientamenti non sempre e non del tutto consoni a quelli della Corona; seppe essere attivo e reattivo ri spetto alle situazioni che si presentarono, facendosi guidare quasi sempre da considerazioni pertinenti gli interessi particolari del Regno; si mostrò attento e ben informato del lavorio diplomati co e non solo, che si svolgeva nelle capitali più direttamente coinvolte nella vicenda; e, infine, assencondò per quanto potè il governo veneziano, assumendo decisioni o dando vita ad azioni dimostrative, con le quali volle dichiarare apertamente a Roma di condividere con Venezia quelle iniziative giurisdizionalistiche ed anticuriali, che avevano indotto Paolo V ad emanare le cen sure. Tutto questo risulta originale e, a tratti, perfino sorpren dente. Del resto, possiamo affermare che il governo di Napoli in questa circostanza si espresse con la medesima autonomia e de terminazione mostrate anche con Venezia, quando questa, pur avendo elevato per le proprie esigenze da console a residente la dignità del suo rappresentante a Napoli, aveva voluto marcare la limitata considerazione in cui avrebbe voluto continuare a tenere il governo di uno Stato “dipendente”, mostrando di voler ancora trattare in Spagna le questioni più importanti dei suoi rapporti con il Regno. Allora, si era nel 1565, il governo napole tano fu intransigente nell’obbligare il governo veneziano a trat tare direttamente e a Napoli le questioni alle quali desiderava trovare delle soluzioni 6 La filza 1 dei Dispacci da Napoli dell’ASVE contiene soltanto quattor L’APE INGEGNOSA - 1/2002 2. La scelta di Napoli come punto di osservazione, oltre che opportuna, fu anche necessaria per il governo veneziano, per ché i suoi rapporti con quello napoletano non erano proprio dei più tranquilli. Li turbavano motivi antichi ed anche nuovi, il più import e il più controverso dei quali era costituito dalla pre tesa della Repubblica di esercitare il dominio esclusivo sul l’Adriatico, che essa considerava il suo mare e che, pertanto, denominava e faceva denominare perfino dai cartografi “Gol fo di Venezia”. Di conseguenza, non tollerava che uno Stato come il regno di Napoli, che pure su quel mare si affacciava con una costa che si estendeva dal Capo di Leuca al Tronto, vi po dici dispacci, quelli clìe vanno dall’ 11-11-1564 (ma è il 1565 per il calen dario napoletano) al 15—1V—I 565 e riguardano appunto due mesi. Essi trat tano soltanto o soprattutto di una controversia insorta tra il governo napo letano e quello veneziano fin dall’inizio dell’arrivo del residente veneto a Napoli. Il quale pretendeva che i Veneziani continuassero a godere nel Regno dei privilegi fiscali ottenuti da Carlo V con la capitolazione di Bologna del 1529. Allora Venezia, in cambio della cessione delle città portuali pugliesi che occupava fin dal 1495 e che aveva rioccupato nel 1528, aveva ottenuto una serie di privilegi soprattutto fiscali per i cittadi ni veneziani che commerciavano nel Regno. Il primo residente, Alvise Bonrizzo, pretese che quei privilegi fossero mantenuti e rispettati dal go verno di Napoli, mirando per di più a farne una questione di rapporti bilaterali tra Stati e pretendendo, perciò, di trattarla direttamente col vicerè, duca d’Alcalà. Il quale, invece, considerando la questione come prettamente di ordine fiscale, la rirnetteva per competenza alla Camera della Sommaria, irritando così il Bonrizzo e, tramite lui, il governo vene ziano. 7 tal proposito cfr., per esempio, ROBERTO ALMAGIÀ, L’ “Italia” di GiovanniAntonio Magini e la cartografia dell’italia nei secoli XVIe XVII, Napoli-Città di Castello-Firenze 1922, con le carte ivi annesse. Per il pro blema dell’Adriatico, cfr. invece ROBERTO CESSI, La Repubblica di Venezia e il mare Adriatico, Napoli 1953. NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIU tesse entrare con le sue navi da guerra. Era una pretesa fondata sugli esiti tre-quattrocenteschi delle relazioni fra i due Stati che avevano sancito l’occupazione delle città pugliesi di Trani, Mo nopoli, Gallipoli; sulla perdurante superiorità, per numero di imbarcazioni e per qualità delle stesse, della flotta veneziana su quella napoletana; sulla necessità di onorare patti forse non scritti, ma ben noti, stabiliti con l’Impero ottomano dopo la perdita di Cipro(1571) o più verosimilmente al momento della pace col Turco(l573), conclusa separatamente dalla Lega con la quale aveva pur conseguito la vittoria (“inutile”) di Lepanto: in base a quei patti, impedendo alle navi da guerra napoletane di entrare nel suo Golfo, Venezia assicurava tranquillità ai porti turchi come Valona e Durazzo e consentiva alle navi turche di razziare a loro beneplacito le coste pugliesi e abruzzesi. Era una pretesa. anche questa non confessata ma docurnentabile, fondata sulla conve nienza di non correre rischi tutte le volte che, a causa delle care stie e delle conseguenti difficoltà di reperire derrate, la Repub buca avesse avuto necessità di catturare e di mandare a scarica re a Venezia le navi che trasportavano il grano abruzzese o pugliese destinato al rifornimento di Napoli Del resto, anche lo Stato della Chiesa, benché anch’esso si affacciasse con un lungo tratto di costa sull’Adriatico ed avesse interessi commer ciali incentrati soprattutto nel porto di Ancona, era costretto a 8 Sui problemi e sulle strategie del governo veneziano per approvvigio nare di grano Venezia ed il suo Dominio nella seconda metà del Cinque cento, cfr. MAURICE AYMARD, Venice, Raguse et le coinmèrce du blé pendant la seconde inoitié du XVF siècle, Paris 1966. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETtO subire limitazioni e divieti simili a quelli subiti dal Regno di Napoli e, per quante proteste avesse inoltrato presso il governo veneziano, non era riuscito a raggiungere una pur minima inte sa, nonostante le lunghe trattative intercorse tra Venezia e Roma A queste pretese di dominio sul Golfo, avversate dai diretti inte ressati ed entrate ormai anche nei circuiti storiografici, proprio negli anni immediatamente successivi alla perdita di Cipro e alla pace col Turco, Giovan Battista Leoni, che nel 1579 era stato a Napoli per redigere un Discorso delle cose del Regno di Napoli’ commissionatogli dal segretario veneziano Alvise Landi e che a Napoli sarebbe ancora tornato verso la fine del 1583 per entrare al sei-vizio dell’arcivescovo Annibale di Capua, volle tro vare giustificazioni di carattere sia storico che politico, ma era evidente che egli dovesse mirare soprattutto ad “addomestica re”, nel vero senso della parola, la storia delle relazioni tra Ve nezia e i due Stati che con essa avevano diritto a condividere la libera navigazione nell’Adriatico. Svolgendo, infatti, le sue Considerationi sopra l’Historia d’italia del Guicciardini a pro posito delle accuse rivolte dallo storico fiorentino ai Veneziani circa la loro radicata e prevaricante tendenza a dominare l’Adria tico a danno degli altri Stati che s’affacciavano su questo mare, ‘ Sui conrasti tra Venezia e lo Stato della Chiesa a proposito della libertà di navigazione invocata dai mercanti delle città marinare pontificie, cfr. la puntuale ricostruzione fatta per la prima metà del ‘500 da CESARE MA RIA MOSCHETTI, L’istituzione del console mercantile pontificio a Ve nezia nel XVIII secolo, in Estratto da “Studi in onore di Gino Barbieri”, IPEM Edizioni, 1983, pp.l 1051121. ‘° O. B. LEONI, Discorso delle cose del regno di Napoli al signor Alvise Landi Segretario veneziano aprile 1579, in Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Realzioni (a cura di M. Fassina), cit., pp. 297-3 13. Per le notizie biografiche sul Leoni, cfr. ivi, pp. 456. il Leoni fondava il loro diritto a perseguire una tale politica non solo sulle concessioni di privilegi e di riconoscimenti ottenuti, a partire dall’imperatore Lotario (840) in poi e fino al papa Ales sandro III (1177), quando la Repubblica cominciò a celebrare il matrimonio col suo Mare, ma anche e soprattutto sul fatto che essi erano signori delle coste dalmate e albanesi. Riferendosi poi alle limitazioni ed alle interferenze usate nella libertà di na vigazione a danno dello Stato della Chiesa e del Regno di Napo li, egli le giustificava senz’altro, ricorrendo ad un artifizio die tro il quale si celava la non dissimulabile “ragion di stato”. Se condo lui, entrambi questi stati erano spesso turbati e instabili al loro interno: l’uno a causa delle frequenti succesioni sul trono pontificio, l’alti-o a causa delle turbolenze della nobiltà divisa tra partigiani degli Angioini e partigiani degli A Per tanto, quando avevano occupato delle città emiliane e delle città pugliesi, i Veneziani avevano soltanto esercitato il loro diritto a proteggere i propri interessi da ogni possibile rischio e nient’al tro di più. Che non avessero avuto mire di espansione territoria le era dimostrato dal fatto che avevano saputo rinunciare alla Puglia, offerta loro da Giovanna 11, da Ferdinando I, da Giovan ni d’Angiò e da Innocenzo Vili’ D’altra parte, non essendo ancora in circolazione idee giuri diche di carattere internazionalistico come quelle che avrebbe espresso vent’anni più tardi il Grozio nel Mare liberuin, il Leo ni, per sostenere le ragioni della Serenissima a mantere il domi J nio sull’Adriatico, non esitò ad invocare diritti di carattere G. B. LEONI, Considerationi sopra l’Historia d’italia di Francesco Guicciardini, Venetia, appresso Gioliti, MDLXXXIII, pp. 165-70. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI Li VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETID privatistico citando giuristi come Bartolo’ Baldo’ e Bartolomeo Cepola’ Ma oltre ad avanzare giustificazioni, il Leoni diede per certo —in chiave tutta politica— che le pretese veneziane erano condivise dalle popolazioni delle città pugliesi che avevano fatto parte del suo Dominio, presso le quali, grazie al ricordo del suo buon governo, la Repubblica godeva ancora di un prestigio forte e sicuro’ Insomma, possiamo dire che ra gioni storiche, coscienza di poter vantare rispetto al Regno rap porti di forza oggettivamente superiori e capacità di veicolare la 12 Tract. de Inst., I. ‘ Veterum Ff. nel tit. De divisione reruin et qua/la/e. ‘ De servitutibus rustico ruin praedioruin. ‘ O. B. LEONI, Considera/ioni, cit., p. 169. Già nel Discorso, cit., p. 308, il Leoni aveva evidenziato il significato politico dei legami passati e recenti, tanto economici che ideali, esistenti tra Venezia e le città pugliesi e calabresi con le quali la Repubblica intratteneva rapporti commerciali. Ricordando che il Regno esportava gran parte della sua produzione agri cola verso la lo Stato della Chiesa aveva subito aggiunto: “ma special mente per la navigazione e pe’l commercio antico con veneziani; verso la qual nazione per questo particolare si può anche credere che i popoli del la Puglia e della Calabria si mostrino tanto affezionati poiché veramente la maggior parte dei negozi e traffichi loro sono con essa nazione e senza essa patiscono assai come s’è veduto negli anni passati che per la peste era loro interdetta questa pratica. Oltre che l’aver veneziani posseduto in Puglia diverse città in diverse occasioni ,e sino in tempo dei re normanni esser stati sempre overo stimati come amici, o temuti come nemici e per questa memoria e per l’interesse sudetto si conosce una particolar incli nazione di que’ popoli; per la quale si potrà anco dire che il re sia necessi tato di mantenersi in buona intelligenza con quella Signoria, con tutto che da ministri non si resti di perturbarla. Perché veramente in occasione di rottura potrebbe dubitar più Sua Maestà della Signoria che di qualsivoglia altro principe e per questa disposizione dei popoli e per le forze maritime sua propaganda fra le popolazioni del Regno, costituivano or mai per Venezia un supporto collaudato nel regolarnentare le sue relazioni con Napoli. Sotto questo aspetto, le fonti venezia ne testimoniano in modo inequivocabile che la stessa presenza dei consoli veneti nel Regno, oltre che a favorire l’acquisto dei prodotti agricoli necessari alla Repubblica e a facilitare l’interscarnbio, serviva di continuo anche per osservare il movi mento delle navi napoletane, specie se militari, nel Golfo. La Corona ed il governo di Napoli non si davano pace nel protesta re, nel rivendicare, nel pretendere di trattare, ma da parte sua Venezia non era affatto propensa ad ascoltare. Anche alla vigilia della pubblicazione dell’Interdetto, l’am basciatore spagnolo. don lòigo Cardenas, aveva protestato per l’eiinesinia volta col governo veneziano circa la pretesa del con trollo del Golfo, ed il segretario di stato della Santa Sede, che ne aveva avuto notizia, con lo scetticismo che l’esperienza matura ta a Roma suggeriva, si disse certo che quella protesta non avreb be mai potuto “generare un moto grandissimo nella Republica”, e, pertanto, al nunzio raccomandò solo di seguire con la dovuta cautela e circospezione un affare che stava a cuore anche alla Santa Sede’ Da quell’orecchio Venezia non sentiva. Tant’è che anche a Seicento inoltrato, quando il vicerè del tempo aprì la trattativa con i Canonici lateranensi per acquistare da loro le isole Tremiti con l’intento di fortificarle, i Veneziani manifestae per la vicinità degli stati suoi e per l’aiuto che potrebbe avere da’ prin cipi forastieri se non per servizio della Signoria almeno per introdursi in Italia; da che sebene non seguisse forse acquisto per la parte veneziana ne sentirebbe al sicuro maggior danno il re, che da alcun altro motivo”. ASV, Segreteria di Stato, Venezia, vol. 268, f. 13, Il card. di Stato Scipione Borghese al nunzio Orazio Mattei, vescovo di Gerace, Roma 19-X- 1605. L’APE INC,EGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETrO rono la loro irritata contrarietà, ritenendo il progetto vicereale un tentativo d’intrusione nel suo Golfo e, quindi, una provoca zione da respingere Da canto suo, il governo di Napoli rispondeva allo strapotere veneziano fuori dell’Adriatico, ricorrendo a ritorsioni portate a segno tanto da unità della sua flotta, che catturavano navi vene ziane con il pretesto che trasportassero merci di ebrei o di tur chi, quanto con le azioni delle navi da corsa, al cui allestimento spesso non erano estranei gli stessi vicerè, oppure sequestrando le merci delle navi veneziane, che avevano fatto naufragio lun go le coste del Regno. Da questi casi, scaturivano immancabil mente proteste incrociate ed estenuanti trattative, in cui il go verno napoletano cercava di carpire qualche niagra rivalsa. Nel l’Adriatico esso non rinunciò, tuttavia, ad effettuare qualche se greta ed improvvisa azione di forza in grande stile, come quella compiuta contro Durazzo nel 1606 e di cui diremo a suo luogo, ma si trattò di azione puramente dirnostrativa, capace sì di su scitare l’irritazione veneziana, ma non di mutare i reali rapporti di forza tra Napoli e Venezia. 3. Nella congiuntura apertasi con l’Interdetto, Napoli per la Repubblica di San Marco era senza dubbio l’osservatorio più adatto per studiare dal vivo la politica ecclesiastica e giurisdizionalistica di uno Stato costretto a vivere in permanen za rapporti tesi con la Sede Apostolica. Sotto il peso delle cen sure pontificie di sicuro non c’era tutto il governo napoletano, ma c’era pur sempre il ministro decano della Cancelleria, cioè la seconda carica dopo il vicerè, il quale decano era però anche ‘ Cfr. le proteste espresse nel 1640-41 in ASV, Segreteria di Stato, Na poli, voI. 35, passim. il delegato agli affari giurisdizionali, ovvero colui al quale com peteva indirizzare e guidare la politica ecclesiastica e, quindi, toccava l’onere di confrontarsi con la Sede Apostolica, con la Curia napoletana, con la Nunziatura e con i presuli delle infinite diocesi del Regno. Lo aveva sconiunicato Clemente VIII alla fine di settembre del 1604; Paolo V gli aveva rinnovato la scomunica in modo solenne il 2 giugno del 1605; ed entrambi i papi gli avevano ingiunto di presentarsi a Roma per essere ascoltato dal Sant’ Uffizio, per manifestare i segni del pentimento e meritare l’assoluzione di esclusiva competenza papale. Tali ingiunzioni non vennero accolte e Giovan Francesco de Ponte, questo era il nome del ministro scomunicato, venne assolto da Paolo V senza recarsi a Roma soltanto il 21luglio 1606, cioè tre mesi dopo clic il papa aveva spiccato le censure contro il governo veneziano. Se pensiamo che già alla fine di settembre 1605 Paolo V aveva avuto sentore delle innovazioni introdotte da questo governo nei suoi rapporti con la Chiesa, emanando nel marzo di quell’anno due leggi che vietavano la costruzione di chiese e di altri luoghi sacri ed anche l’alienazione per mezzo di legati di beni stabili in favore di ecclesiastici senza l’autorizzazione del Senato, e con due decreti del Consiglio dei dieci che ordinavano di catturare e processare nei tribunali secolari due ecclesiastici accusati di re ati comuni se pensiamo che a metà di ottobre Paolo V aveva convocato l’ambasciatore veneto Agostino Nani e gli aveva con testato in modo piuttosto energico la legittimità di quelle due 8 ASV, Segreteria di Stato. Venezia, voi. 268, f. 19v, li segretario di Sta to al nunzio O. Mattei, Roma 1-X-l605. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO leggi emanate a Venezia, che attentavano alla «libertà ecclesia stica»’ se pensiamo —dicevo— a queste circostanze, possiamo affermare che per la Sede Apostolica il fronte napoletano e quello veneziano si erano già congiunti. Per la sindrome dell’accerchiamento, di cui il pontefice avrebbe dato sempre più evidenti n questione napoletana e questione vene ziana avevano cominciato ad interferire tra loro già prima del 17 aprile 1606, il giorno dell’Interdetto, e avrebbero partecipato di una contemporaneità ben più lunga di quella apparente di tre mesi. Poche o molte che fossero le analogie e le affinità esistenti tra loro, soltanto in un punto esse si diversificavano, in un punto sostanziale: la questione veneziana o dell’interdetto poteva es sere e fu in effetti internazionalizzata, quella napoletana invece, benché portatrice di istanze e azioni che avevano come scopo la revisione dei rapporti Stato-Chiesa, non poteva essere internazionalizzata. Doveva essere mantenuta e risolta, pur sal vando l’autonomia e le prerogative del Regno, nei termini con sentiti dalla politica ecclesiastica della Corona spagnola. Non per questo risultò priva del valore politico, morale e simbolico necessario per non risultare sminuita d’importanza rispetto al contemporaneo evento che coinvolse la Repubblica Veneta. Val la pena di ricostruirla in breve 19 lvi, ff. 23v-25v, Il segretario di Stato a O. Mattei, Roma 22-X-l605. 20 Le pagine dedicate al caso napoletano non vogliono dare l’impressione di una fuga dall’argomento e neppure di una digressione in parte o del tutto estranea allo stesso, ma, semmai, vogliono proprio inverare al me glio il “durante” del titolo, dato che —com’è scritto nel testo— Napoli e Venezia per un tratto di tempo si trovarono contemporaneamente a fron teggiare certe pretese della della Sede Apostolica. Esse, pertanto, sono orientate a consentire, nella seconda parte del lavoro, il tentativo di un All’apertura delle ostilità tra il governo di Napoli e la Curia romana l’occasione fu offerta da un processo di bigamia e lo scontro raggiunse immediatamente livelli di asprezza inusitati, tanto che poi divenne difficile per una parte e per l’altra recede re dalla posizione presa, per addivenire ad un accordo che non risultasse e neppure sembrasse il cedimento di una rispetto al l’altra. Era il segno che nel conflitto entravano principi ed inte ressi strategici rispetto ai quali quel singolo caso aveva soltanto il valore di un pretesto Agli inizi di settembre del 1604, mentre la sede arcivescovi le napoletana era vacante per la morte di Alfonso Gesualdo, il vicario, Curzio Palumbo, nel duomo aveva sottoposto ad un pro cesso pubblico e sommario un certo Gabriele Soriano, accusato di bigamia e, supponendo di aver scoperto tracce di eresia nel suo modo di concepire il matrimonio, lo aveva condannato ed tutti quei reati, intorno ai quali più controversa era la competenza, andas sero a costituire i casi tnixti fori, i casi, cioè, per i quali era stato stabilito una sorta di condominio nella gestione del processo: discorso comparativo tra il livello di coscienza culturale e politica matu rato a Napoli e quello maturato a Venezia, all’inizio del Seicento, dato che, a Venezia come a Napoli, le azioni dei governi e degli apparati furo no alimentate ed ispirate da progetti politici, culturali e morali, rivolti a mutare i rapporti Stato-Chiesa, nel senso di assegnare allo Stato in via definitiva ed esclusiva il governo della società civile. Autori ed auspici di tali mutamenti furono a Napoli Giovan Francesco de Ponte e a Venezia, com’è arcinoto, fra’ Paolo Sarpi. prima interveniva un tribunale a giudicare ed eventualmente a comminare la pena e poi interveniva l’altro. Tale intesa era, però, più apparente che reale e non eliminava le occasioni del conten dere, perché scoppiavano quasi sempre dispute sulla preceden za: doveva giudicare prima il tribunale civile o quello ecclesia stico? Il caso del bigamo Soriano diede adito proprio ad una tal contesa ed a tutto quello che ne seguì. 21 Avverto che nel ricostruire l’episodio che vide contrapposti il governo napoletano e la Curia romana seguo sostanzialmente e riassumo quanto ho già scritto nel terzo capitolo del mio libro Giovan Francesco de Ponte. li giurista-politico, Napoli 1987 (prima ristampa 1990). Non faccio cita zioni dal libro e neppure rinvii ad esso; quindi le note che appaiono in questa parte del lavoro rappresentano, in genere, gli apporti di ricerche successive alla pubblicazione del libro. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO inviato a servire da galeotto sulle galere regie. La bigamia, se accertata, era uno di quei reati che anche lo Stato tendeva ormai ad includere tra le proprie competenze giuridiche, consideran dolo per i suoi contenuti e le sue implicanze di carattere civile. Mirava infatti ad eliminare o almeno a limitare le invasive pre tese di competenza della Chiesa e dei suoi tribunali, per i quali nel valutare e giudicare certi reati erano prevalenti e primari i contenuti di carattere morale e religioso. La difficile e quasi impossibile eliminazione della concorrenza del potere ecclesia stico dal governo della società civile, perché la Chiesa difende va la libertà di svolgere il proprio magistero e di comminare sanzioni sia spirituali, che materiali, aveva fatto sì che L’avvocato fiscale Giacomo Saluzzi, informatosi circa la pro cedura, le prove e l’esito del processo celebrato a carico del bigamo, era venuto a sapere che non era emersa alcuna prova di eresia, in quanto l’imputato aveva dichiarato che credeva nella sacralità del matrimonio e nel dovere cristiano della monogamia, e che, se aveva preso un’altra moglie, lo aveva fatto soltanto perché costretto dai familiari di lei. Il Saluzzi, per tutelare le competenze dello Stato, informò di tutto il ministro delegato alla regia giurisdizione, Giovan Francesco de Ponte, affinché adottasse —se necessario— i rimedi utili a ristabilire l’ordine vio lato. Proprio a proposito della bigamia esisteva una consulta del Collaterale del 19 giugno 1570, clic seppur a lungo disattesa, all’articolo quarto recitava così: “quanto a quelli che pigliano due moglie nel medesimo tem po, è stato resoluto, che il Giudice secolare solamente procede contra d’esse. Pero se queste due Moglie si tenessero publicamente dal che nascesse scandalo al Populo et alla Reli gione Christiana, potrìa all’hora il Giudice Ecclesiastico con scomuniche costringerli, che cessassero da tal peccato, et cossì si devono intendere li Canoni, clic sopra di ciò ragionano” Forte di questa disposizione ed appoggiato dal vicerè e dal Collaterale, il de Ponte chiese al mastrodatti del tribunale eccle siastico, Giovanni Camillo Preziuso, gli atti del processo Soriano, perché voleva esaminarli. Alle promesse non mantenute, il Preziuso, d’accordo col vicario ed anche col nunzio apostolico, clic era Giacomo Aldobrandini, fece seguire il rifiuto esplicito di consegnar gli atti al ministro. Ad indurre i tre a mutar atteg giamento, non servì l”ortatoria” indirizzata al vicario, con la richiesta di consegnare il condannato e gli atti del processo, non servì un colloquio tra il viceré ed il nunzio e neppure l’invito ufficiale rivolto dal vicerè sempre al nunzio per “biglietto” di 22 BNM, ms. 2664, ff. 7 17—1 8, Copia de/a Consulta Izeclia eii Napoles sobre los casos iflixtos por los fres Regentes Rever/era, Salernita,io i’ Bermudes, e/presidente Gio. Andres de Curtis, Antonio Orefice y Vicente de Franc/iis, v iosfiscales Marce/o de Mauro v fuan Vicente Cangiano. 23 Era la lettera con la quale vicerè e ministero convocavano alla loro presenza un prelato, per chiedegli conto in extremis di azioni e iniziative adottate da lui o da ecclesiastici suoi subalterni, contravvenendo alla giu risdizione regia o a danno di sudditi del re. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ 1NTERDET segreteria, affinché si arrivasse alla composizione del caso sulla base degli atti processuali esistenti nei tribunali civili. L’Aldobrandini obiettò che, se pure i tribunali civili avevano celebrato processi di bigamia, essi lo avevano fatto clandestina mente. Preclusa così ogni via per la trattativa, con decisione unanime del Collaterale e del vicerè, il delegato alla regia giuri sdizione fece arrestare il Preziuso, lo processò e lo condannò alla galera, con la seguente motivazione: era colpevole, perché, sebbene suddito di Filippo III, egli si era rifiutato di sottomet tersi alla giurisdizione regia e, quindi, aveva mancato di lealtà verso il proprio sovrano. Le risentite proteste del vicario e del nunzio non fecero rece dere il de Ponte dalle decisioni prese ed essi, allora, invocarono contro di lui le censure del pontefice. Da Roma giunse fulmineo il breve col quale Clemente VIII pretendeva l’immediata scarcerazione del Preziuso, perché era ufficiale del Sant’ Uffizio, e censurava il de Ponte, perché il suo operato aveva leso l’effi cacia del canone di Pio V si de protegendis ed impedito al Sant’Uffizio di svolgere liberamente la sua attività. Di notte, furono affissi per le vie di Napoli i cedoloni della censura, nei quali era altresì proclamato l’obbligo per il ministro di presen tarsi a Roma entro quindici giorni, per essere ascoltato proprio dal Sant’Uffizio. L’assoluzione dalla ceiisura era riservata al pontefice. La reazione della Curia romana sorprendeva non solo per la sua perentorietà, ma anche per la scelta del bersaglio, individua to scaltramente soltanto nella persona del de Ponte, sebbene la condanna del Preziuso fosse dipesa dalla decisione collegiale del Collaterale, il quale con voto segreto si era espresso all’unaminità. Evidentemente la Curia, evitando di coinvolgere tutto il governo nella censura, non solo intendeva colpire l’uo mo-simbolo, ossia il ministro delegato alla tutela della regia giu risdizione, ma voleva tentare di rompere l’unità all’interno del governo. Ma i cedoloni della censura affissi per la città destaro no curiosità e risentimento nel popolo napoletano, come era ac caduto nel 1547, quando don Pedro de Toledo aveva tentato d’ in trodurre a Napoli l’Inquisizione spagnola. Il de Ponte fu pronto a percepire la possibilità di servirsi di quel maluniore collettivo, per dare all’evento, che la Curia romana voleva far passare per un incidente di cui era responsabile soltanto il ministro, la di mensione di una questione d’interesse generale, intorno alla quale mobilitare l’opinione pubblica e —se necessario— la protesta ar mata cittadina in difesa della giurisdizione regia. La censura, insomma, doveva essere presentata non come un fatto privato, ma come una grave inaudita minaccia alla dignità e all’autono mia delle istituzioni del Regno, colpite nella persona del decano del Collaterale e specialmente del delegato alla giurisdizione. Data alla vicenda in cui si trovava coinvolto una prospettiva di alto profilo, il ministro passò immediatamente all’azione, uti lizzando fino in fondo il favore popolare, anzi procurandosene dell’altro col piglio deciso che gli era consueto. Accompagnato da un notaio e da quattro capitani di giustizia, che comandavano cento sbirri armati di archibugi —come ci testimonia perfino l’av vocato fiscale della Curia napoletana, desideroso di presentarlo come un uomo avventato e vanesio— il de Ponte fece rimuovere tutti i cedoloni dei monitorii pontifici: non erano nemmeno tra scorse ventiquattro ore dalla loro affissione. Così facendo, egli portò la disputa con Roma ad un livello fino ad allora mai da nessun altro ministro sperimentato consentendole così di du rare circa due anni e di incrociarsi —come abbiamo accennato— 24 Forse soltanto nel marzo del 1574, governo napoletano e Curia romana L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO con quella esplosa tra PaoloV e Venezia. Ora non ha importanza seguire lo sviluppo dello scontro tra Roma e Napoli, ma occorre piuttosto trovare le spiegazioni lo giche che lo avevano provocato. Ripetiamo, intanto, che con l’idea di spersonalizzare il suo caso il de Ponte aveva avuto un’in tuizione strategica geniale sia per evitare di soccombere da su bito e lui solo sia per riuscire a mantenere il più a lungo possi bile l’unità d’intenti dentro il governo. Ma dobbiamo dire che scontro con Roma non era accaduto per caso, non era stato un incidente di percorso: dire che lui l’avesse cercato e provocato si scontrarono con altrettanta asprezza. Allora l’arcivescovo di Napoli, Alfonso Carafa, aveva sconiunicato un giudice della Vicaria e la sua scor ta armata per aver preso con la forza dalle carceri arcivescovili un ladro comune che, invece, il tribunale ecclesiastico aveva considerato soltanto sacrilego, perché preso mentre rubava oggetti sacri nella chiesa di S. Lo renzo. Poiché nei cedoloni della scomunica ricorreva un’epressione al quanto ambigua che implicava nelle censure anche “mandantes et consulentes” e poiché si temeva che con quella espressione l’arcivescovo mirasse a coinvolgere le più alte magistrature dello Stato, escluso soltan to il vicerè Granvelle che, in quanto cardinale era “dignità principale” non passibile di scomunica, i reggenti del Collaterale ed il vicerè reagiro no, intimando al vicario dell’arcivescovo di lasciare la città entro venti quattr’ore, arrestando i quattro dottori laici, sospettati di aver colloborato con il tribunale ecclesiastico, e impiccando il ladro. Da parte ecclesiasti ca non solo fu replicata la scomunica, ma intervenne anche il pontefice Gregorio XIII, dapprima tramite il nunzio, per ottenere dal vicerè e dai suoi ministri la scarcerazione dei quattro dottori e il pentimento dei mini stri stessi, altrimenti si sarebbe “veduta qualche temenda dimostrazione contra de loro tutti”; e poi direttamente, pretendendo che —nonostante l’intermediazione di Giovanni d’Austria che allora si trovava a Napoli— dovesse andare a Roma “uno delli tre Regenti di Cancellaria, per mostrar maggior humiltà et per ricercare colla viva voce l’assolutione non è soltanto probabile, ma è anche vero. Era inevitabile che accadesse, date le idee che egli coltivava, sia rifacendosi alla politica ecclesiastica e giurisdizionalistica svolta, per tutti gli anni Settanta del Cinquecento, da ministri come Francisco Revertera, Tommaso Salernitano, Giovanni Antonio Villano, Francisco Bermudez, Giovanni Andrea de Curtis, Marcello de Mauro, sostenuti dal regalismo di Filippo TI; sia mirando a tra sferire a Napoli l’esperienza culturale e pratica fatta in Spagna, dove dal 1594 al 1597 aveva servito come reggente nel Consi glio d’italia e dove, accanto alle occupazioni di governo e di uomo attento alla realtà, aveva potuto largamente esercitare e soddisfare la sua curiosità intellettuale sulle opere del Covarruvias, del Bovadilla, del Navarro e degli esponenti della Seconda Scolastica come il Soto, il Vitoria, il Mariana, il Suarez ed il Vasquez, opere tutte attraversate dai problemi teorici e pratici del governo In effetti, se il nunzio Aldobrandini, il vicario napoletano ed il mastrodatti non avevano voluto cedere alla sua pretesa di esa minare gli atti del processo, non avevano agito per puro capric cio. Essi, e specialmente il nunzio, nutrivavano seri dubbi circa le vere intenzioni del de Ponte. Il quale, dopo il rientro dalla dall’escomunica” per tutti coloro che ne erano stati colpiti. I reggenti si rifiutarono di andare a Roma ed il pontefice confermò la scomunica. Per questo episodio, cfr. ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 2bis, ff. 1-2, Alvise Bonrizzo al Senato, Napoli 10-111-1574 (secondo il calendario veneziano è il 1573), f. 16, Napoli 17-111-1574, f. 19, Napoli 24-111-1574. 25 Non per caso, dunque, le opere della maggior parte di questi autori le troviamo presenti nella biblioteca privata del de Ponte, quella che egli portò con sé nel monastero napoletano dei Santi Apostoli, dove fu co stretto a rifugiarsi negli ultimi anni di vita. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Spagna, era divenuto un osservato speciale delle autorità eccle siastiche, tanto a Napoli che a Roma e nella nunziatura di Valladolid, la città in cui Filippo III aveva trasferito temporane amente la corte e la capitale. In questi luoghi, le sue “intemperanze” dottrinali e comportamentali erano annotate e indagate scrupolosamente. Egli aveva cominciato a preoccupare e ad irritare l’Aldobrandini, fin dal 1599, allorché alcuni ufficiali regi ave vano sottratto alla complice tutela del vescovo di Lucera un fal so chierico, uno di quegli esseri destinati a moltiplicarsi all’infi nito e ad avvelenare la storia sociale del Regno col nome di chierici selvaggi, lo avevano arrestato e trasferito a Napoli nelle carceri della Vicaria. Il vescovo aveva chiesto soccorso a Roma e Roma aveva incaricato il nunzio di far pressione sul governo napoletano, per ottenerne la liberazione. Il nunzio ricorse più volte al vicerè, ma questi, rifiutandosi di assecondarlo, volle dargli anche una spiegazione, dicendo che, trattandosi di perso na notoriamente più adusa a portar armi che paramenti sacri, “questa cognitione in Spagna toccava a Giudici laici quando avanti a loro era opposto il Clericato et che questo intendeva praticarsi qua” L’Aldobrandini mise in dubbio la legittimità di tale procedura e protestò “con dire che questo non si era pretenso, né usato se non dopo che di Spagna ritornò il Reg.te da Ponte che forse portò simili dottrine” E sempre nel 1599, lo stesso ministro aveva traquillizzato il vicerè, preoccupato per il ritardo posto nel recarsi a Roma per chiedere al pontefice la 26 Segreteria di Stato, Napoli, vo!. 18, ff. 66-7, G. Aldobrandini al segretario di Stato, Napoli 29-1-1599. 27 Ibidein. NAPOli E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETITO reinvestitura del Regno in nome e per conto di Filippo III, dopo la morte di Filippo Il. La consuetudine voleva infatti che la ri chiesta fosse fatta entro sei mesi dalla morte del sovrano re gnante, ma dalla morte di Filippo 1! era trascorso quasi un anno ed il vicerè non aveva ottemperato all’obbligo. Per fugare il dub bio circa le conseguenze che il ritardo poteva aver generato, egli aveva interpellato il Collaterale e soprattutto il de Ponte, il qua le gli aveva dato una risposta scritta, spiegandoo che i diritti di Filippo III a succedere nel “feudo” napoletano non erano com promessi. Ed il vicerè si era affrettato a trasmettere l’informa zione tanto al duca di Sessa, ambasciatore a Roma, quanto al marchese di Denifa, prossimo duca di Lerma e privado del re, per tranquillizzarli Infine, il ministro aveva approfittato del viaggio in Spagna del proprio figlio Lorenzo, religioso dell’ordine dei Chierici minori, per far giungere al conte de Miranda, che era contestabile di Castiglia e presidente del Consiglio d’Italia, “alcune (sue) scritture in materia di giurisdittione”. Il nunzio a Valladolid era riuscito ad ottenerne le copie e le aveva spedite immediatamen te al cardinale di Stato, Pietro Aldobrandini, accompagnandole con questa osservazione: “Io credo che faccino studiare e scri vere sopra questa materia in molti luoghi, come intendo fanno anco qua alcuni Auditori del Consiglio Reale sopra li spogli de Vescovi” Quanto all’autore degli scritti, il nunzio non aveva dubbi su come trattarlo: “Certo —scrisse— questo Francesco da Ponte mentana qualche castigo, o almeno servirà questa sua Estado, leg. 1096, f. 95, Napoli 5-V1II-1599. 2 Segreteria di Stato, Spagna, voI. 58, f. 32r., 11 vescovo di Siponto a P. Aldobrandini, Valladolid 3-11-1603. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO scrittura per accomodare la Bolla in Cena (sic) Domini che non habbi bisogno d’Interpretatione” o il castigo o l’exequatur per la pubblicazione nel Regno della bolla di Pio V. Eloquente fu la risposta del segretario di Stato al medesimo nunzio: “Le due scritture niandate costà da Napoli al Contestabile in materia di Giurisdittione et inviate qua da V. 5. si fanno tuttavia vedere et considerare da persone intendenti, et ben presto potrò dire a V. 5. il giuditio che si farà di esse” Ancor più eloquente la postilla “di mano del Papa” in margine al dispaccio del nunzio e riferita all’espressione “sopra li spogli de Vescovi”: “A questo — aveva raccomandato Clemente VIII— ci apra gl’occhi Ct l’orec chie” L’operato del reggente —a giudizio della Curia romana— sta va diventando a tutti gli eftètti pericoloso: se c’erano di mezzo gli scritti e questi volevano dire idee, ipotesi e progetti di cam biamenti nei rapporti tra Stato e Chiesa, allora qualche castigo preventivo non solo sarebbe stato opportuno, nia anche neces sario. Per colmare la misura dei sospetti a suo carico, proprio men tre i due suoi scritti erano stati segretamente trasmessi da Valladolid a Roma e qui sottoposti all’esame attento di “persone intendenti”, alla fine di marzo 1603, il de Ponte aveva assunto proprio la delega alla regia giurisdizione. Insomma ce n’era materia, per rendere sospettosi i prelati napoletani e romani e meritarne i castighi. E quale castigo più appropriato ci poteva essere per un recidivo di specie che un intervento del Sant’ Uffizio 30 Ibidein. ‘ AFF, busta 287, n. 2, f. 149, Roma 8-IV-1603. 32 Segreteria di Stato, Spagna, vol. 58, f. 32r., Il vescovo di Siponto a P. Aldobrandini, Valladolid 3-11-1603. e di una censura da parte di Clemente VIII? Il quale fin dall’ini zio del suo pontificato era assillato dall’esigenza di trovare un’in tesa di ampia portata con la Corona, che consentisse alla Chiesa di svolgere in assoluta libertà il proprio ministero, in cambio la * Chiesa avrebbe offerto alla Corona una società ben disciplinata. Sebbene la censura avesse dovuto comportare ipso facto le dimissioni dalla carica minesteriale e, prima di tutto, da quella di delegatto alla giurisdizione, e con le dimissioni l’ecclissi to tale dalla vita pubblica, il de Ponte non si dimise. Non si dimise neppure in conseguenza del fatto che i monitori che lo citavano a Roma furono reiterati tre volte da settembre alla fine di no vembre; e non si sarebbe dimesso neppure allorché l’assoluzio ne dalla Scomunica fu subordinata alla rinuncia delle cariche ministeriali. Continuò a svolgere le proprie funzioni con lo stile superattivo che gli era connaturale, senza arretrare dalle proprie responsabilità neppure quando certi conflitti giurisdizionali ac crebbero la tensione fra Napoli e la Santa Sede. Fin dal primo momento vissuto da ministro soggetto alla cen sura papale, si dedicò a preparare la strategia della sua difesa, imperniandola sulla dimostrazione che gli atti per cui si trovava scomunicato non erano attribuibili a lui solo, ma al governo in tero nella sua collegialità: tesi che sfidava il pontefice a censu rare tutto il governo. Il ministro, però, potè contare anche sul buon sostegno del vicerè, conte di Benavente, convinto sostenitore del regalismo, il quale provvide abilmente a mantenere l’unità più che neces nel caso egli si fosse presentato dinan zi al Tribunale romano Finalmente giunse dalla Spagna anche il sostegno di Filippo III, il quale raccomandava al Benavente di • sana del governo e ad organizzare la trattativa. Questa si pro spettò lungo sia per la complessità del caso, sia per l’inevitabile moto triangolare tra Napoli, Roma e la Spagna che essa doveva assumere, sia per i pessimi rapporti esistenti tra Clemente VIII e “Bisogna temere la scomunica, anche quando è ingiusta”. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO l’ambasciatore spagnolo a Roma, marchese de Villena, sia, infi ne, per la reticenza di Filippo III. L’unico aggiustamento che il reggente cercò di trovare con Roma nel corso della trattativa fu quando propose che gli fosse accordata l’assoluzione in foro conscientiae, —un espediente ar guto o una fine astuzia?—, manifestando l’intenzione di voler separare, nella sua persona, il credente dal magistrato e far così assolvere il primo e lasciare “sub iudice” il secondo, affinché apparisse chiaro che il ministro delegato alla tutela della giuri sdizione regia non aveva ceduto alle ingiunzioni del Sant’Uffi cio. Voleva tradurre in pratica il principio della separetezza tra la laicità della funzione pubblica del ministro regio e la dimen sione individuale e intima della fede che lo univa alla comunità dei credenti. Dava così la sua interpretazione al canone Excominunicatio timenda est, etsi iniusta : egli della scomuni ca temeva la sua capacità di escludere il credente dalla comunità ecclesiale, relegandolo —peggio ancora— tra i seguaci di Lutero, ma non le riconosceva alcuna efficacia quando fosse stata uti lizzata per ottenere l’allotanamento di qualcuno dalle cariche pubbliche o dalla cura dei suoi affari privati. Con abile regia il vicerè ed il de Ponte inscenarono un vero gioco delle parti, in cui il delegato alla giurisdizione appariva propenso a recarsi a Roma “per li suoi particolari interessi” e tutto il ministero si dichiarava contrario e lo minacciava di pu nirlo con severe sanzioni ‘ ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 67, P. Bartoli al Senato, Napoli 30-XI- 1604. tutelare la giurisdizione regia. Ed il vicerè, allora, potè persino dimostrare di essere disposto alla trattativa, intensificando i con tatti con la Curia romana con l’obiettivo di indurre Clemente VIII a desistere dai propositi bellicosi ma intanto manteneva intatto il proposito di non cedere, sicché, al nunzio che gli do mandò di mandare il de Ponte a Roma, rispose “che se havesse creduto ch’l Regente havesse dovuto hobedire al Pontefice in ciò, l’haverebbe fatto mettere in uno di questi Castelli, per assi curarsi che non lo facesse” La morte di Clemente VIII, avvenuta il 5 marzo 1605, allen tò la pressione della Curia sul ministro napoletano e l’elezione del nuovo pontefice, il 1° aprile di quell’anno, indusse persino a congetturare che il caso si sarebbe chiuso con un soddisfacen te compromesso, dato che Leone XI, al secolo Alessandro de’ Medici, era cugino del suocero di Orazio de Ponte, figlio del reggente. Il quale, peraltro, durante il conclave che avrebbe eletto Leone XI, benché scomunicato, non aveva esitato col resto del governo a “mettere in galera alcuni librari, mercanti honorati, per haver venduto senza (....) exequatur le opere del S .r Cardinal Baronio”; e mentre l’ambasciatore Villena si adoperava, affin ché il Baronio non venisse eletto pontefice, a Napoli il Collaterale ed il delegato alla giurisdizione in una riunione avevano discus so la proposta “di abbruggiare in una pubblica piazza tutte le opere di detto S.r Cardinale, di bandire tutti li suoi parenti da questo Regno, essendo sudditi di esso, et di sequestrar a lui tutte ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 68, P. Bartoli al Senato, Napoli 7-Xl1-1604. ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 73, P. Bartoli al Senato, Napoli 4-1-1605. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDET]O le entrate che ha in queste parti”: cose tutte attentamente segna late al proprio governo dal residente veneto di allora Le aspettative suscitate dall’elezione del Medici furono nien t’altro che una breve illusione, perché la subitanea morte del papa, il 27 dello stesso mese, aprì la strada al pontificato a Camillo Borghese, il prefetto del Sant’ Ufficio, che aveva voluto la sco munica del de Ponte e che da papa prese il nome di Paolo V. Era il 16 maggio 1605. Per la verità, essendo stato il candidato del “partito” spagnolo organizzato dal Villena, aveva indotto a spe rare in una composizione del conflitto giurisdizionale tra Napo li e la Santa Sede. Ma così non fu. Anzi in preda ad un misto di irritazione e di panico, per la sordità del de Ponte a recarsi peni tente davanti al Sant’ Uffizio e per l’offesa che nei fatti il gover no napoletano arrecava alla giurisdizione ecclesiastica, non solo il 2 giugno 1605 scomunicò per la seconda il de Ponte, ma mi nacciò di scomunica tutto il Consiglio Collaterale, se non aves se indotto il ministro a recarsi a Roma e a desistere dall’attività pubblica Era quasi la minaccia di un interdetto, era un presa gio chiaro della tendenza di questo papa a usare misure estreme come l’interdetto pur di difendere la “libertà” ecclesiastica. All’inizio del 1606 la sfida con Roma era ancora aperta ed il de Ponte sempre al suo posto ed intento a studiare le iniziative che, se non potevano indurre la Curia romana a recedere dai suoi propositi, servivano tuttavia a dilatare i tempi della discus sione e ad impedire che fosse il sovrano a decidere lui i tempi e le condizioni della composizione del conflitto. Il residente veneto, Ivi, n. 21, P. Bartoli al Senato, Napoli 14-V1-1605 e li. 23, Napoli 28VI- 1605. in un passo di un suo dispaccio, espresse bene il senso della situazione: “Dal 5•r Regente da Ponte ancho si può ricevere poco servitio nelle cose, che si trattano seco, essendo implicato gran demente in questo suo travaglio, perche se bene il negozio vertisce per giurisdittione publica fra il Pontefice et il Vice Re, tuttavia ne è egli di mezzo, come quello che ha avuto carico di eseguire et ingerirsi in esso” Ad un anno dall’inizio del suo Pontificato, Paolo V, pur non recedendo dalla decisione di volere soddisfazione, era tuttavia posseduto dall’assillo di chiudere al più presto il conflitto con Napoli, per togliere di mezzo ogni pretesto che potesse impedi re un riavvicinanleflt() il più possibile convinto della Spagna alla Sede Apostolica. Lo richiedeva il Conflitto con Venezia. il 2 1 giugno assolse il de Ponte, senza che questi si fosse presenta to al Sant’Uffizio. La cerimonia si svolse a Napoli, presieduta dal nuovo nunzio Guglielmo Bastoni e dell’arcivescovo, e fu accompagnata da pungenti refoli di propaganda, mediante la quale la parte ecclesiastica faceva sapere di aver piegato e reso umile il ministro del re e la parte governativa invece assicurava che la giurisdizione era salva e integra, non avendo il ministro ceduto alle reiterate ingiunzioni del Sant’Uffizio. 4. La scelta di Napoli, come punto dal quale sondare le inten zioni e le mosse della Spagna, fu scelta obbligata, ed anche per questo il governo della Serenissima vi si organizzò con cura e tempestività, cominciando col cambiare il residente. Sollevò ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 74, P. Bartoli al Senato, Napoli 11-1-1606 (1605 per il calendario veneziano). ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 21, ti. 4, P. Bartoli al Senato, L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Napoli 22-111-1605. NAPOLI E VENEZIA AI. TEMPO DELL’ INTERDETID dall’incarico Pietro Bartoli e lo sostituì con Agostino Dolce Questi, durante il viaggio di trasferimento nella sede a cui era stato destinato, trascorse alcuni giorni a Roma, lo stretto neces sario per ricevere gli ultimi ragguagli sulla situazione dall’ am basciatore Agostino Nani, in procinto di lasciare il suo posto e di tornare a Venezia. Il Nani lo licenziò, raccomandandogli di andar spedito, ed egli dopo quattro giorni, l’8 maggio del 1606, era a Napoli, da dove già il giorno dopo inviava il suo primo dispaccio al Senato Il Dolce visitò fin dai primissimi giorni uno dopo l’altro coloro che per un residente, in tempi normali, erano gli interlocutori istituzionali: il vicerè, il cardinale arcive scovo Ottavio Acquaviva ed il nunzio pontificio Guglielmo Ba stoni. E nessuno dei tre gli rese difficile l’incontro. Anzi, il car dinale, pur non avendo mancato di riferirgli che il papa era for temente intenzionato a difendere le immunità e tutte le preroga tive ecclesiastiche anche nel Dominio veneto, si spinse così avanti nelle confidenze da dichiarare di sentirsi personalmente amico della Repubblica, che, secondo lui, era il “solo ornamento della grandezza et della libertà d’Italia, alla quale (....) tutti gli Italiani doveriano servire, come a protettrice dell’honore et riputatione di essa” Dichiarazione, questa, che, sebbene di sicura deriva zione letteraria, non era affatto di poco conto, se pronunziata a Napoli e per di più da un principe della Chiesa Ed il Bastoni, in appendice alle opinioni scambiate col residente circa la deci sione di Venezia di voler impedire i lasciti d’immobili a favore degli enti ecclesiastici, non s’era fatto scrupolo di portar ad esem pio ciò che era accaduto a Bosco, il suo paesino d’origine nella diocesi di Tortona, dove, grazie ai lasciti, si era verificato il pa radosso che tutta la proprietà fondiaria fosse finita ad un ordine religioso Ed anche questa dichiarazione non lasciava indiffe rente il Dolce, per il quale significava che in ambiente ecclesia stico gli abusi della manomorta non erano per tutti un tabù. La situazione napoletana presentò immediatamente al Dolce fatti da tenere sotto attenta osservazione. Il diritto di asilo, basa to —com’è noto— sull’immunità che sottraeva i luoghi sacri e le loro adiacenze a qualsiasi controllo del potere civile, aveva cre ato in quei giorni forti tensioni tra Napoli e Roma. Il Dolce, pertanto, era più che curioso di vedere se e come sarebbe inter venuto Paolo V e —scriveva— “se vorà Sua Santità sostentar anco qui come fa con la Serenità Vostra la da lui pretesa in tutte le cose giuridittione ecclesiastica” Tutta la sua curiosità, intan to, il residente la concentrava altrove: indagava per capire cosa Al mito di Venezia considerata, tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, non più nemica, ma vessillo e propugnacolo della “libertà d’Italia” faremo riferimento più avanti. Cfr. la nota 72 ed il testo ad essa collegato. ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 4, A. Dolce al Senato Napoli l6-V-1606. ‘ ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato Napoli 23-V-1606(lettera in cifra). Il de Ponte, per l’occasione — come vedremo nella seconda parte— proprio per stigmatizzare le turbative in- dotte nella società dagli abusi del diritto d’asilo, indirizzò a Paolo V una vibrante denuncia dal titolo Explicatio in Bullani Gregorii XIV Un profilo preciso ed efficace della personalità di questo residente ha tracciato G. Scarabello per il DBI, vol. 40, ad vocem. 41 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 1, A. Dolce al Senato Napoli 9-V-1606. 42 Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 4, A. Dolce al Senato Napoli 16-V-1606. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETrO pensassero i ministri regi napoletani circa l’Interdetto e della situazione in cui, di conseguenza, si era venuta a trovare la Re pubblica. Non potendo accontentarsi dei contatti protocollari col vicerè, avvertiva urgente la necessità di andar oltre, di penetrare nel segreto dei vertici dell’apparato burocratico napoletano. “Io —scriveva al Senato— non cesso con ogni vehemente aplicatione di spirito per scoprire come la intendono questi Ministri. Ma perche non posso sperar di arivarlo se non col mezzo de pochi e con gli usati modi, a questi tempi convengo andar osservando il tempo et la opportunità per ben servir la Serenità Vostra” il Dolce, dunque, poneva molta passione ed altrettanta prudenza e cautela nell’indagare sugli umori e sulle intenzioni ed orienta menti degli alti gradi della burocrazia napoletana. giustamente convinto che i suoi interlocutori non potevano essere che pochi. In effetti, le persone con le quali egli avrebbe potuto allacciar contatti e scambiare opinioni non potevano essere molte, non tanto e non solo a causa della situazione contingente e del clima di sospetti che la vicenda dell’Interdetto suscitava, e non poteva non suscitare in uno Stato come quello napoletano, che faceva parte della Monarqufa hispànica; ma erano poche anche in tem pi normali, perché neppure tutti gli uomini dell’apparato napo Ieiansicoltivavano pensieri e sentimenti nutriti di sincero e con vinto giurisdizionalismo. La stessa vicenda depontiana, non an cora conclusa, aveva ed avrebbe fatto emergere le divaricazioni e le crepe esistenti dentro l’apparato, dove coabitavano ministri convinti assertori della necessità morale e politica di limitare le ingerenze della Chiesa nel governo della cosa pubblica e della società, e ministri, se non proprio dichiarati fautori del primato ecclesiastico tanto nella sfera spirituale che in quella temporale, certamente disposti a non mettere in discussione la legittimità della Chiesa nel reclamare per sé la competenza esclusiva su tutta quella materia controversa compresa —come abbiamo già detto— nei casi mixti fori. Comunque, con grande soddisfazione di Agostino Dolce, anche a proposito dell’Interdetto, prima d’ogni previsione qual cosa d’importante era trapelata dall’interno della stessa Cancel leria regia, che era il massimo organismo istituzionale operante a stretto contatto col vicerè, “dove si trovavano i Regenti Castelletti et da Ponte con altri Signori” A Napoli, infatti, nel le stanze del governo, non solo si sapeva pressocché tutto del l’Interdetto, ma su di esso si era anche già aperto un dibattito per intuire quali implicazioni e quali conseguenze avrebbe po tuto partorire la congiuntura che con esso si era aperta. Anzi, qualche ministro disponeva già di tanti elementi di giudizio che si era posto il problema del cui prodest, e aveva formulato ipo tesi e immaginato scenari che soltanto a Venezia, a Roma, a Pa rigi e a Madrid potevano essere altrettanto originali e plausibili. Dal che deduciamo che il circuito internazionale di informazio ni funzionava e, pertanto, chi aveva fiuto per intercettarle e di scernimento per farsi delle idee proprie su ideee, stando a Napo li non si trovava fuori dal mondo. D’altronde, dell’Interdetto in generale a Napoli era già a conoscenza anche la gente di strada, se non altro grazie alla propaganda dei gesuiti. Il Dolce era, dunque, venuto a sapere da un informatore se greto, ma degno di fede che i vertici del governo napoletano Ibide,n. Per l’individuazione dell’informatore segreto, cfr. la nota 62. ‘ Ibidem. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO si stavano già interrogando sull’Interdetto e che anzi la loro di scussione era giunta così avanti da aver affrontato sia la questio ne del Cui prodest? sia quella dei vantaggi/svantaggi che gli Spagnoli si sarebbero potuti attendere dagli eventi originati dal lo scontro tra Venezia e la Sede Apostolica. La persona degna di fede aveva quindi riferito ad Agostino Dolce le opinioni espres se nella Cancelleria dal reggente de Ponte, che era stato l’unico dei ministri a manifestare tutto ciò che pensava. Rileggendo attraverso il dispaccio del residente il contenuto di quelle opinioni, possiamo senz’altro dire di trovarci di fronte ad una serie di osservazioni che colpiscono per la perspicacia e la coerenza. Il ministro napoletano, partendo da quell’interroga tivo, aveva subito insinuato seri dubbi circa l’opportunità per chicchessia —quindi anche per la Spagna— di condividere a cuor leggero le iniziative del pontefice. Iniziative che, evidentemen te, pur se non lo dichiarava, egli non condivideva. Aveva, però, espresso i suoi dubbi anche sulla capacità di Venezia di riuscire vincente da quello scontro, dato che a suo carico avrebbero in- fluito, nel bene e nel male, anche le intenzioni e i comportamen ti dei sudditi della Terraferma. Con tali dubbi riteneva assai dif ficile pronosticare gli esiti possibili di quello scontro, pur essen do fuor d’ogni dubbio che la Sede Apostolica fosse di fatto la più esposta a risentire negativamente l’evoluzione degli eventi: non avrebbe dovuto pensare ad altro “che a tener lontane le armi dai suoi Stati, Ct massime in questa Provincia (cioè l’italia) dove vi tiene sua maestà tanta parte”. Soprattutto aveva raccomandato di non aver fretta, di non pre starsi ad azioni avventurose o mal ponderate, perché soltanto “il tempo et la occasione aporteriano di quei beneficij et de quei commodi che hora non possono essere veduti o scoperti così ampiamente come si voria” incombeva, infatti, la possibilità di nuove ulteriori lacerazioni nella Cattolicità, imputabili soltanto al papa regnante, come quel le del passato erano imputabili soltanto all’irrigidimento dottrinale e politico dei pontefici del tempo. Tutte osservazioni, queste, che dimostrano come appunto il governo di Napoli se guisse già con attenzione e preoccupazione l’evolvere dei fatti, che coinvolgevano buona parte degli Stati italiani, ma che avreb bero potuto coinvolgere anche alcuni Stati dell’Europa del Nord, ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato, sia sul piano politico-diplomatico che su quello religioso. Ma seguiamo più da vicino le stringenti argomentazioni del reggente, tutte ispirate ad un notevole pragmatismo politico o, se si preferisce, tutte svolte seguendo la logica disincatata della “ragion di Stato”. Partendo dall’idea generale, secondo cui sa rebbe stata yera e totale sconsideratezza per chiunque condivi dere e “far proprie senza evidente necessità et utilità le attioni del Papa in così grave et pericolosa materia” il ministro napo letano si era subito dichiarato dell’avviso che non avrebbe gio vato neppure al re di Spagna il seguire senz’altro le iniziative pontificie; anzi proprio lui Il reggente aveva inoltre osservato che, per decidere oppor tunamente sul che fare, occorreva “per ogni raggione aspettar prima di veder come la intendono i sudditi” di Venezia, cioè gli abitanti del Dominio di Terraferma, i quali avrebbero potuto — era sottinteso— anche dissociarsi dalla recente politica venezia na antagonistica verso Roma. Non era chiaro, infatti, e tale in cognita non poteva essere trascurata, se essi “in così gran occa sione si mostreranno ben o mal affetti, o se seranno desiderosi Napoli 23-V-1606 (lettera in cifra). ° Ibidein. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETrO di novità et di mutatione delle cose” . Avrebbero condiviso le iniziative di Venezia o se ne sarebbero dissociati? O, addirittura, approfittando delle difficoltà, in cui la Repubblica si sarebbe potuta trovare, le avrebbero voltate le spalle? Secondo l’argo mentare del reggente, per la Repubblica, la situazione così come si presentava in quel momento, era incerta e rischiosa dentro i suoi stessi confini Venezia ne avrebbe dovuto tener conto. Ma, proseguendo nella sua analisi della situazione, il mini stro napoletano si era detto convinto che fra tutti gli Stati italiani quello pontificio doveva maggiormente temere l’instabilità del quadro politico europeo, dato che, internazionalizzandosi, il caso veneziano poneva l’Italia al centro degli interessi e delle cupidigie delle cancellerie europee. Pertanto, “mover hora humori in Ita lia —a giudizio del reggente, che, per evidenziare i possibili gra vi contraccolpi che Roma avrebbe potuto subire, non esitava ad evocare le cause di altre sconfitte— era non men dannoso che 51 ibidem. 52 È fuori discussione che il governo veneziano avesse nutrito dubbi e finanche timori circa le reazioni e le iniziative autonome che gli abitanti del Dominio avrebbero potuto assumere a seguito dell’Interdetto e che esso avesse posto tutto l’impegno possibile tanto per impedirle di emer gere quanto per dissimularne l’esistenza. L’hanno appurato tanto le ricer che di GAETANO COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino 1979 e ribadito un recente articolo di FILIPPO DE VIVO, DaIl’iinposi zione del silenzio alla “guerra delle scritture “. Le pubblicazioni ufficiali durante l’interdetto del 1605-1607, Estratto da “Studi Veneziani”, n. s. XLI (2001), pp. 179-213, in cui si trova indicata anche la bibliografia più recente relativa ai comportamenti che assunsero i sudditi veneti. Del re sto, incertezze, divisioni e dubbi non emersero soltanto nel Dominio, ma erano insidiarono buona parte dello stesso patriziato veneziano, nel quale i propositi anticuriali furono tutt’altro che univoci e niaggioritari. poco sicuro partito all’auttorità pontificia che per ogni raggione doverebbe esser più dalla Santa Sede desiderata la quiete che da qua! si sia altro potentato, per non incorrer in quei disordeni che seguirono per la ostinatione di tanti papi nelle parti setentrionali (d’Europa), per non confondere con queste attioni non meno le cose temporali che le spirituali” Le informazioni ricevute in segreto per il residente veneto furono di gran sollievo psicologico: erano tante e di sicuro ma- spettate tutte in una volta: Ma furono altresì un incoraggiante risultato diplomatico e politico, perché aveva potuto scoprire “chiaramente” che nei più alti ranghi del ministero napoletano non era ancora allignato “pensiero alcuno di novità” contro la sua patria. Che poi non fossero informazioni confezionate per creare illusioni e che non fossero neppure espressioni proferite da qualcuno per compiacere un uomo a caccia di notizie rassi curanti, risultava dalle argomentazioni conclusive del de Ponte. Quelle, con ogni probabilità più inattese dal residente, ma in fin dei conti quelle più appaganti. Il de Ponte si era spinto tanto avanti da ipotizzare l’insorgere della guerra, nella quale la Spa gna avrebbe certamente posto il suo potenziale militare al servi zio della Santa Sede contro Venezia, e poi, senza neppure mette re in discussione l’opportunità ditale guerra —del resto l’aveva già fatto all’inizio del suo ragionamento— si era affrettato a con cludere che il Regno quella guerra non l’avrebbe combattuta: naturalmente non per infedeltà verso il sovrano, ma soltanto per motivi oggettivi e concreti, che quali l’incapacità e l’impossibi lità. Infatti, ad escludere qualsiasi ipotesi di avventure militari, ad impedire ogni idea di compartecipazione alle azioni militari ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato Napoli 23-V-1606 (lettera in cifra). L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPoLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIt) contro la Serenissima —aveva spiegato il ministro— concorreva- no sia “la nhiseria di questo Regno ripieno di debiti, facendosi conto che tra la thesoreria (regia) et la Citta (di Napoli) vi siano 22 niillioni di ducati di debito reale oltra le paghe che si devono alle Militie”; sia il timore di un incombente attacco turco, favo rito oltre tutto dalla mancanza di galee debitamente armate e in grado di opporre resistenza; sia, infine, il comportamento di certi paesi della Calabria “in particolare malissimo affetti” e pronti, dunque, negli ultimi anni ad assecondare le incursioni turchesche Questa dichiarazione di non belligeranza proveniente dai vertici di un governo che, se la guerra ci fosse stata, vi avrebbe dovuto partecipare direttamente e con ogni mezzo data la vici nanza tra il Regno e la Repubblica di S. Mai-co sull’Adriatico; questa dichiarazione di non belligeranza, motivata con dati con creti e inoppugnabili, era quanto di più gradito il residente si fosse potuto augurare di trasmettere al proprio governo. Ed il tenore del dispaccio emana aperta soddisfazione. Ma noi almeno circa l’ipotesi di guerra ad una domanda dob biamo rispondere, altrimenti tutte le osservazioni depontiane potrebbero sembrare prepensate per soddisfare le attese di qual cuno oppure — perché no?— per ingannare qualcuno con l’arte della dissimulazione. E la domanda è questa: come mai le osser vazioni del de Ponte alla fine erano andate a parare dritte sul tema della guerra, che era quello che maggiormente interessava il residente veneto? Per rispondere non occorre sentenziare che nei rapporti tra gli Stati la guerra era sentita e volentieri pratica Si alludeva alle incursioni portate frequentemente sulle coste della Calabria da Sinan Bassà Cicala, un rinnegato calabrese divenuto gran vizir della Porta. ta secondo l’assioma del Klausewitz ossia come continuazione della politica; non occorre neppure ricordare che i termini im posti dall’interdetto concorrevano a far presagire possibili sce nari di guerra. D’altra parte, secondo Francesco Priuli, Paolo V aveva chiesto aiuto militare a Filippo III, tramite il marchese di Vigliena dopo il 17 aprile ed il sovrano aveva risposto al Vigliena, invitandolo a mitigare lo spirito bellicoso del papa; mentre al nunzio in Spagna che gli aveva rivolto la stessa richiesta da par te del papa, Filippo III rispose tondo che “le turbolenze in ltalia non tornano conto (alla) Corona” e allora il nunzio chiese che “almeno in apparenza si tenesse in terror” la Repubblica e queste erano notizie che il Priuli inviava a Venezia il 29 giugno 1606, cioè con un bel po’ di ritardo rispetto a quelle raccolte da Agostino Dolce in effetti, di guerra il governo di Napoli si stava occupando da almeno due mesi e, quindi, già da prima che Paolo V spiccas se le censure. Certi avvisi partiti da Napoli il 21 marzo 1606 e destiiiati al segretario di Stato pontificio, avevano riferito che il conte di Fuentes, “come suppremo ministro del cattolico et so pra intendente di Sua Maestà delle cose d’italia, quanto delle cose di Levante”, stava preparandosi a fronteggiare un possibile attacco dei Grigioni contro le sue fortificazioni e, avendo rice vuta da Filippo III l’autorizzazione a chiedere denari e uomini agli Stati italiani della sua corona, aveva preavvertito il vicerè di Napoli che in caso di bisogno avrebbe dovuto “subbito provederla di dinari et di gente conforme agl’ordini datoli da E. CORNET, Paolo Ve la Repubblica Veneta, cit., p. 113. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO Sua Maestà et al bisognio che si vedera” Ed il vicerè aveva convocato il Consiglio di guerra e gli aveva chiesto di preparar gli una lista con i nomi delle persone più abili e capaci di guida re i soldati da mandare in Lombardia; peraltro aveva scritto al granduca di Toscana per chiedergli in vendita 300 schiavi da utilizzare per armare delle galere Pure formalità, perché il vero approccio con le richieste del Fuentes era avvenuto nel Collaterale convocato a pieni ranghi ed il Collaterale era stato risucchiato nella voragine della situazione finanziaria compen diata nelle cifre offerte dal de Ponte. Quindi le osservazioni di quest’ultimo, per quanto le si voglia considerare osservazioni personali, non erano peregrine e neppure appartenevano ad un individuo solitario e meditabondo, ma erano quelle di un mini stro, che le aveva esposte in un consiglio convocato dal vicerè — come vedremo meglio più avanti— per esaminare appunto que stioni che avrebbero potuto obbligare il governo ad assumersi gli oneri di una guerra incombente. Quelle che il Dolce aveva raccolte in così breve tempo furo no, dunque, notizie estremamente confortanti. Tuttavia non pos siamo che nello stesso tempo il residente aveva incontrato an che ostilità e incomprensioni. Egli aveva dovuto ben presto spe rimentare quanto particolarmente accanita e diffusa fosse, an che a Napoli, la propaganda esercitata con sicura efficacia dai Gesuiti contro Venezia. Nella chiesa vecchia del Gesù, in cui tenevano anche pubbliche lezioni, essi avevano affisso un ma 56 Borghese, I, voi. 647, f. 87, Avvisi di Napoli, Napoli 2 1-111-1606. L’anonimo informatore del segretario l’humilissinzo ad informandum qui solet. di Stato si firmava: 58 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al Senato, Napoli 6-VI- 1606, 2” lettera, cifrata, “expulsis papalistis”. ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 14, A. Dolce al Senato, Napoli 20-Vt- 1606, 2A lettera, expulsis papalistis. ibidein. Ibide,n. nifesto che invitava i fedeli alla delazione contro tutti coloro che divulgavano notizie e opinioiii contrarie all’Interdetto: ai dela tori promettevano la segretezza ed un premio di mille scudi; le segnalazioni potevano essere fatte per lettera indirizzata diretta mente al cardinal nipote, Scipione Borghese, oppure a voce ad un suo emissario, presente a Napoli, in casa del nunzio apostoli co Molto insistente, pervicace e pericolosa era, inoltre, la pro paganda che essi riuscivano a svolgere dentro e fuori delle loro scuole. Il residente, sorpreso e preoccupato, avrebbe voluto do lersene immediatamente con il vicerè, ma prima di farlo preferì chiedere il parere al Senato e, in attesa della risposta, si accon tentava di “lasciarli gracchiare” Intanto non poteva, purtrop po, evitare di subire spiacevoli manifestazioni d’intolleranza, specialmente quando membri della sua famiglia o i servitori della sua casa, per le strade della città, si imbattevano “in giovani delle medesime Scole, che impressi nei Gesuitici discorsi, li nomina(va)no per escomunicati et maladetti”. Per ovviare a più gravi inconvenienti, era quindi costretto a raccomandare ai suoi pazienza e prudenza L’APE INGEONOSA - 1/2002 Quanto ai seguaci di 5. Ignazio, egli aveva ben altro da ag giungere. Scriveva così che essi non erano impegnati soltanto nella propaganda a livello locale, ma agivano sul piano più ge nerale e in modo più insidioso dentro la stessa Curia romana, mirando a far fallire ogni trattativa che avesse avuto per scopo un qualsiasi compromesso tra Roma e Venezia, perché erano NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO fautori soltanto di una conclusione per cui apparisse a tutti chia ro che la Serenissima ed il suo governo erano stati vinti ed umi liati. Era quanto egli aveva dedotto da un colloquio avuto col nunzio, il quale gli aveva riferito che a Roma il cardinale Taver na si stava adoperando per riuscire a trovare una soluzione che risultasse onorevole per entrambe le parti ed aveva, a tal fine, proposto al pontefice di istituire una commissione speciale, com posta dai cardinali Colonna, Bellarmino, Sauli, Baronio, Arrigone, Santa Cecilia, Borghese e Tocco. “Ma Gesuiti —aveva commentato il Dolce— vogliono che questa congregatione sia più tosto per fare contrario effetto et che il Papa habbia preso questo temperamento per far che il Mondo conosca che non si è mosso senza causa a pronunciare l’interdetto et che volendo pro seguire avanti lo voglia fare canonicamente et con apparente causa” Gesuiti e pontefice avrebbero dunque mirato a rende re solenne e definitiva la rottura, scaricandone tutta la responsa bilità sul governo della Repubblica. A meno di un mese dal suo arrivo a Napoli, il Dolce ebbe un abboccarnento col de Ponte in persona, col ministro ancora scomunicato, ma autorevole e superattivo. L’occasione gli fu data da una di quelle questioni che —come abbiamo accennato— 61 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, Napoli 6-VI-1606, A. Dolce al Senato, 2’ lettera, cifrata, “expulsis papalistis”. 62 Secondo ciò che afferma lo stesso Dolce all’inizio del dispaccio di cui veneziane da Napoli. Dispacci (27 maggio 1597— 2 novembre 1604), Roma 1991, vol. III, p. 11. stiamo per riferire il contenuto, questo non era il primo abboccamento avuto col ministro napoletano, ma il secondo; pertanto, se non è andato perduto il dispaccio riferito al primo incontro, dobbiamo dedurre che la fonte di quanto trapelato dalla Cancelleria era lo stesso de Ponte: i due quindi si erano già incontrati. ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 9, A. Dolce al Senato, Napoli 6-VI-1606. costellavano i rapporti tra Venezia e Napoli e che costringevano il residente a trattare non solo col vicerè, ma anche con i mini stri: la cattura da parte napoletana di tre navi veneziane che — secondo il governo di Napoli— trasportavano merci di mercanti ebrei e turchi. Le merci erano state quindi sequestrate, perché dichiarate appartenenti a nemici e ad infedeli, ma Venezia ne pretendeva la restituzione sostenendo, invece, che appartenes sero a mercanti veneziani ed invocando, comunque, il dissequestro, perché, se anche si fosse trattato di merci di nemi ci del Regno e di infedeli, erano trasportate da navi di naziona lità veneziana La disputa durava ormai da due anni. In quel momento il caso era nient’altro che un buon pretesto, perché i due uomini si incontrassero e si parlassero e perché il Dolce potesse verificare se il contenuto delle prime esternazioni attri buite del de Ponte e trapelate dalla riunione della Cancelleria, corrispondesse al suo effettivo pensiero Il ministro napoletano partì da una considerazione di caratte re generale che suona come una massima: l’attuale congiuntura politica in Italia è talmente rischiosa che tutti coloro, che si tro vano esposti a perdere qualcosa, dovrebbero mostrare interesse a salvaguardare i loro Stati. Ma poi puntò dritto a mettere in evidenza come il suo assunto riguardasse anche Venezia, respon sabile —secondo lui—, da un lato, di volere e ricercare aperta mente lo scontro con Roma, e, dall’altro, di esibire il suo delibe rato ed univoco avvicinamento alla Francia: entrambe queste dimostrazioni avevano suscitato e continuavano a suscitare dei sospetti. Perseguendo e privilegiando l’intesa con la Francia, mostrandosi assai tiepida nel cercare proposte “per accomodar questo negotio” ed, anzi, dando segno di “haver hormai pigliate le armi in mano”, la Repubblica sembrava voler “forzare il Papa, per dignità della autorità sua et per non andar in dispregio delle genti, a passar più avanti nelle sue rissoiutioni” Il reggente enunciava senza giri di parole quale fosse il sospetto più diffuso ingenerato dallo sbilanciamento di Venezia per una stretta alle anza con la Francia: che Enrico IV, “il Christ.mo habbia piacere che l’impresa si faccia ardua et difficile, sperando che (il doge ed il Senato) gli debbano proferire ogni aiuto, per haver casa in Italia” Il ministro qui denunciava, senza nominarne i princi pali artefici, che erano Philippe Canaye de Fresnes ambasciato re di Francia a Venezia e Pietro Priuli ambasciatore veneto a Parigi, denunciava la politica estera veneta tutta spostata ed ap 65 ASVe. Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al Senato, Prima di prendere in esame il contenuto del loro franco ed intenso colloquio, così come trasmesso dal dispaccio diplomati co, io vorrei dire che sono portato a credere che, data l’impor tanza dell’argomento e delle circostanze, in cui esso venne trat tato, il residente avesse poi riferito quasi alla lettera e senz’altro con fedeltà il discorso che il de Ponte gli aveva rivolto. 63 Alle circostanze della cattura delle navi veneziane, avvenuta nel 1604 ad opera del comandante della flotta napoletana Alvaro de Bazàn, mar chese di Santa Cruz (o Santacroce), ed al procedere tortuoso delle tratta tive per il rilascio delle merci fa riferimento A. Barzazi nella sua “intro duzione” alle Corrispondenze diplomatiche L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETIO Napoli 6-VI- 1606 (2 in cifra, expulsis papalistis). 66 Ibidein. poggiata alla Francia Tale denuncia, seppur fondata, era senz’altro partigiana , era quella di un ministro di Filippo III che reclamava per il suo re una parte decisiva nella composizione del conflitto tra Roma e la Repubblica. Se Venezia —egli conti nuava— non puntasse tutto sull’alleanza con i Francesi, certa mente potrebbe cercare di ottenere per altri tramiti e con altri mezzi qualche soddisfazione “che li darebbe sua Santità se ne fosse d’altri ricercato, o ne havesse mezzi atti a diffinire così gran negotio”; insomma —si sentiva di prevedere—, il perseguire una stretta e totale intesa con la Francia “porterà occasione al Papa di poter fare di quelle cose che hora non può”. D’altra parte —per il ministro napoletano— la scelta veneziana non era priva di una contraddizione di fondo, dato che, mentre si voleva liberare cd allontanare dalle interferenze della Sede Apostolica, che a ben vedere “non la può nè con forzze, nè con consiglio nuocere”, Venezia purtroppo “vuoi fidare il suo stato a gente straniera, mostratasi nelle più urgenti occasioni poco amica di quel dominio, et fare volontariamente quello forse, che non sa rebbe bastante alcuna forza per farglielo fare” Col risultato di indurre il papa non per libera scelta, ma per necessità “a legarsi con Principe grande”. In definitiva, la situazione di Venezia era proprio di quelle per cui “ben spesso da cagioni honeste, come a punto è questa della Serenità V., succedono effetti perniciosi, quando non si aplica il sincero discorso” Occorreva, allora, che la Serenissima, applicando alla situa zione attuale quella sua particolare e grande “prudenza hormai nota a tutto il Mondo, accomodandosi al tempo et alla occasio ne col procurar di sodisfar in qualche picciola parte alle do mande del Pontefice lo metterebbe con questa via honesta a una certa necessità di moderare li suoi affetti” La via d’uscita dall’imnpasse in cui il due contendenti si erano cacciati recipro camente sarebbe stata quella di evitare ulteriori motivi di conte sa e di trovare un possibile equilibrio tra le giuste esigenze dife se dal governo veneziano e la salvaguardia dell’autorità e della riputazione pontificie. Per l’impegno posto dai due ambasciatori per rendere forte e definiti va l’alleanza tra la Francia e Venezia, cfr. G. COZZI, Paolo Sarpi tra il cattolico Phiiippe Canaye de Fresne e il calvinista Isaac Casa ubòn, in Paolo Sarpi tra Venezia e i ‘Europa, cit., passiin. Ibidem. Il corsivo è mio. 6s ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al Senato, Napoli 6-VI- 1606 (2A in cifra, expulsis papalistis). riferisce) che un’espressione quasi identica nella forma e di sicuro identi ca nel significato era stata usata anche dal card. arcivescovo di Napoli. Per farsi un idea della circolazione del mito di Venezia ed in generale dcl particolare genere di pubblicistica politico letteraria fiorita durante la pre senza spagnola in Italia può sempre servire il libro di VITTORIO DI 69 Ibidein. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO Per dare alle proprie argomentazioni il sigillo della credibili tà e della sincera preoccupazione per le sorti della Repubblica, il de Ponte concludeva rivelando in modo del tutto inatteso che il suo richiamare il governo veneziano alla prudenza e al reali smo politico, che gli erano da tutti riconosciuti, era motivato da un profondo sentimento di stima e di venerazione da lui nutrito per “quella pijssima et Christianissinìa Repubblica vero hornamento di questa Provincia et solo tempio di libertà nei presenti tempi” Scopriamo così che il mito della Repubblica aveva i suoi cultori anche a Napoli e per di più tra gli uomini dell’élite di governo, alcuni dei quali non si peritavano di di70 Ibidem. Il corsivo è mio. 72 Abbiamo avuto occasione di notare (cfr. la nota 43 ed il testo a cui si chiararlo proprio mentre il loro ruolo pubblico e le circostanze avrebbero consigliato almeno un po’ di prudenza! E fu appunto tutto questo a sorprendere lo stesso Agostino Dolce, il quale ne informò il suo governo con incontenibile soddisfazione. È inutile dire che una conclusione così inaspettata e sorpren dente può anche indurre facilmente a sospettare si fosse davve ro trattato di un abile espediente retorico, adulatorio e compia cente, pronunciato con astuzia da chi mirava esclusivamente o soprattutto a seminar dubbi ed a sparigliare alleanze, per au mentare gli spazi di influenza e di azione del sovrano spagnolo. Subdola retorica partigiana, insomma; oppure, più semplicemen te, facile citazione letteraria attinta da opere ed opuscoli che, a partire dalla Storia d’Italia del Guicciardini e in modo partico lare dalla seconda metà del Cinquecento e fino alla prima metà del Seicento, circolarono numerosi per l’Italia e non potevano essere ignote a intellettuali ed uomini di governo come il de Ponte. Ma a garantire l’attendibilità delle esternazioni e della conclusione del discorso depontiano concorrevano sia la stima, di cui il ministro napoletano godeva presso i residenti veneti che lo avevano frequentato, sia il contenuto delle esternazioni precedenti, quelle fatte nel segreto della Cancelleria. Con esse egli aveva già manifestato di giudicare inopportuna l’eventuale decisione di Filippo III di legarsi subito e completamente alla politica papale nella vicenda dell’Interdetto senza metterne in discussione i limiti ed i rischi di cui essa era impastata, ed aveva altresì stigmatizzata come avventata la decisione di Paolo V di perseguire fino in fondo il suo disegno contro Venezia, senza considerare i rischi gravi a cui esponeva lo Stato della Chiesa e TOCCO, Ideali d’indipendenza in Italia durante la preponderanza spa gnola, Messina 1927. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAF’ou E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO soprattutto l’unità dei Cattolici. Nelle parole con le quali il reg gente aveva evocato il mito della libertà di Venezia c’era sicura mente dell’altro: esse esprimevano anche una sicura condivisione delle iniziative del governo veneziano, condivisione motivata con le ancora attuali e cocenti esperienze personali di ministro scomunicato, per aver voluto affermare il diritto dello Stato a regolarnentare la società civile. Con quella appassionata profes sione di ideale ammirazione per la Repubblica, il de ponte ave va voluto certamente esprimere la riconoscenza dell’ intellettua le napoletano per la Repubblica entro i cui confini era possibile pubblicare le opere che non trovavano editori e stampatori a Napoli: a Venezia, nel 1595, egli aveva pubblicato il suo primo libro di Consilia Ci sembra di non aver esagerato affatto affermando che il colloquio tra Agostino Dolce e Giovan Francesco de Ponte era stato intenso e franco. A renderlo tale dovevano aver contribu ito sia la stima reciproca, instauratasi immediatamente tra loro, sia e soprattutto la comunanza di idee su punti fondamentali concernenti l’autonomia dello Stato dalla Chiesa e del potere civile da quello ecclesiastico. Ma vi aveva certamente contribu ito anche il tono per niente accomodante ed anzi a volte risentito delle risposte date dal Dolce tanto alle prime che alle seconde I contatti degli intellettuali napoletani con la Repubblica erano spesso determinati proprio dalla necessità che essi avevano di stampare a Vene zia i loro libri, dato che a Napoli, almeno fino al 1595, non v’erano che “3 povere stamparie, che non travagliano in altro — spiegava proprio in quel l’anno il Ramusio— che in imprimer constitutioni del Regno, decreti di S. E. et alcuni semplici fogli di materie triviali, non s’ingerendo in stampare opere di rilevo, le quali per l’ordinario vengono qui di stampe di Venetia, di Roma, d’Alemagna et d’altre Provincie”. Peraltro il residente non rnaii argomentazioni del reggente, specie a quelle che, nella sostan za, non gli avevano fatto troppo piacere e che avevano riguarda to il versante dei rapporti tra Venezia e il suo Dominio, giudicati dal de Ponte delicati e insicuri. Il Dolce, evidentemente toccato da tali giudizi, prese a rispondere al suo interlocutore comin ciando col ricordare e col difendere quelli che erano i principi ai quali si ispirava la condotta di chi aveva il compito di governare Venezia e che, proprio in quanto principi, rimanevano punti fer mi tanto nella politica interna quanto nella politica estera della Repubblica: tra essi primeggiavano appunto quelli miranti a re alizzare il buon governo del Dominio e quelli volti a difendere e a conservare la libertà (Iella Repubblica. Anche nell’attuale con— giuntura — ribadì, infatti, con orgoglio—, agendo mediante l’atti vità diplomatica, la Serenissima aveva cercato con ogni mezzo di trovare una soluzione soddisfacente sia per il pontefice sia per le proprie normali competenze di governo “fondate tutte” non sull’arbitrio, ma “sopra il debito della ragione et sopra un antico et non mai interrotto instituto per il buon governo dei suoi Stati et per la quiete dei suoi sudditi” Paolo V, invece, “senza fondata ragione col breve molto ben noto”, aveva prefe rito agire precipitosamente “contra di una Republica nata et in vecchiata nella Religione et nel culto Divino, la quale viveva tanto lontana da questi fini della invasione delli altrui stati, quanto ella tiene per fermo che non vorrà alcun Principe aiutare questi cava di sottolineare anche un aspetto positivo della situazione, che riguar dava la circolazione dei libri: “et questi librari attendono a vendere libera mente, senza alcuno impedimento”: ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 12, n. I, G. Ramusio al Senato, Napoli 7-31595. 74 Senato, Dispacci daNapoli, fz. 22, n. 10, Napoli 6-VI-l606,A. Dolce al Seanato, 2” lettera, cifrata, “expulsis papalistis”. —ribadì il residente— desiderava sia il man tenimento della pace in Italia sia la conservazione della propria libertà e, se si stava armando, ad altro non mirava che alla difesa del suo territorio, “in quanto la regola dei buon governo vuole che in occasioni simili così si faccia” E tra le regole del buon governo rientrava anche quella di curare le alleanze con le mag giori potenze del tempo, qualcuna delle quali era forse impe gnata ad escogitare la via per indurre Roma e Venezia ad un accordo per “la quiete commune et il ben universale”. Ma delle trattative inerenti alle alleanze di Venezia e dei contenuti parti colari di esse —si schermiva abilmente il Dolce e concludeva— egli nulla poteva sapere, essendo materie esclusive del “Singolar Consiglio et della gran prudenza di quel Sapientissimo Sena to” A parte i tatticismi inerenti ai ruoli di ciascuno, ai quali nes suno dei due in nessun caso poteva formalmente rinunciare, le idee espresse dal residente non potevano non essere condivise dal ministro napoletano, per il quale i rapporti tra Chiesa e Stato dovevano basarsi su alcuni principi fondamentali chiari e preci si: “l’autorità Pontificia è assoluta in Spiritualibus, così come la potestà Regale, in temporalibus, et le cose temporali con la leg ge Regia si governano” come aveva scritto al vicerè, conte di Olivares, già diversi anni prima, come andava teorizzando sin Ibidein. Ibidein. Ibidein. 78 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. NAPOLI E. VENEZIA AI, TEMPO DELL’INTERDETTO sternaticamente nel suo trattato De iurisdictione e come aveva cercato di dimostrare nell’esercizio effettuale del suo potere di ministro, scontrandosi con Roma sul problema della bigamia. pensieri del Pontefice et dei quali la Maestà Cattolica in partico lare et forse più degli altri può temere, per molte cause molto ben note alla prudentia” di chi, come il suo interlocutore, era un ministro Venezia 5. Era stato un grande incontro e forse sarebbe rimasto anche l’ultimo, quello tra Agostino Dolce e Giovan Francesco de Pon te. Questi, infatti, quasi in concomitanza con l’assoluzione dalla scomunica L’APE INGEONOSA - 1/2002 papale ricevette la giubilazione del suo re, sotto for ma di un”autodimissione” pianificata con uno stratagemma scaltro e subdolo dal vicerè, e fu lo stesso Dolce a rivelare lo strano e subdolo stratagemma messo in atto dal vicerè, deside roso di sotttrarsi alla tutela di un ministro troppo autorevole ed ingombrante. 11 de Ponte era così costretto ad uscire la vita pub blica: insomma, dove avevano fallito due papi era riuscito il Benavente. Il Dolce ne diede notizia al Senato con un dispaccio percorso da sentimenti di stima per la persona dell’ex-rninistro e di riprovazione per chi lo aveva ingannato ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 15, A. Dolce al Senato, Napoli 27-VI- 1606, lettera cifrata. Il residente raccontava come il de Ponte, che egli considerava “huomo prencipale tra i grandi (= ministri) di questo governo” e “stimatissimo dalla Città”, fosse stato indotto dal vicerè a scrivere a Filippo III per chiedergli di essere liberato dal peso dell’uffi cio, facendogli credere che il sovrano non soltanto non avrebbe accolto la richiesta, ma, nel respingerla, avrebbe conferito al ministro incarichi di maggior rilievo, essendo lui “huomo assai sperimentato nelle cose del Regno”. Intanto aveva brigato in Spagna, affinché il re lo licenziasse e così fu. Per il ministro dimissionato al danno si aggiunse la beffa, perché, nonostante le dimissioni, il sovrano non lo escluse dall’inchiesta che un visitatore generale mandato a posta da Madrid avrebbe aperto a carico di tutti i ministri ed ufficiali regi. Il vicerè —annotava il Dolce— godeva di quelle dimissioni con “altretanto gusto quanto non le credeva, ne le aspet L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO Che ne sarebbe stato della linea politica verso Venezia da lui espressa al residente? Le sue osservazioni puntuali e realistiche non sarebbero diventate le osservazioni personali di Uil ex-mi nistro? Non sarebbero finite per essere considerate le osserva zioni peregrine di un individuo megalomane, ma solitario e iso lato? In effetti, nonostante l’allontanamento del de Ponte, la politica di Napoli verso Venezia non sarebbe cambiata tanto per scelta quanto per forza di cose, perché — come abbiamo accen nato— il governo napoletano, col vicerè in testa, si stava seria mente interrogando sull’eventualità di un coinvolginiento del Regno in una guerra contro Venezia e sulla sua capacità di pren dervi parte, da quando il conte di Fuentes aveva chiesto risorse finanziarie e umane. Possiamo senz’altro dire che le idee del de Ponte nel governo napoletano erano pienamente condivise al meno dal vicerè. E lo chiariremo fra poco. Anzi, dobbiamo ag giungere che anche verso Roma il Benavente non avrebbe mu tato atteggiamento, perché, se cambiava il ministro, non avreb be cambiato politica e, pertanto, la delega alla tutela della regia giurisdizione la passò ad un reggente di chiara e sicura fede depontiana, Fulvio di Costanzo. Ma queste cose il Dolce dove va ancora scoprirle; intanto gli toccava sperimentare altre incer tezze, dubbi e preoccupazioni. Per quanto rassicuranti fossero state le dichiarazioni con le quali il de Ponte aveva categoricamente escluso la partecipazio ne del Regno ad una guerra contro Venezia, dato che le aveva tava mai; onde restato senza l’ostacolo di questo principal soggetto, che in gran parte frenava li suoi pensieri ne lo lasciava allargar le fimbrie dell’auttorità sua, della qual n’era molto ben informato, goderà felice il rimanente del tempo che qui doverà governare”. fondate su un impedimento oggettivo come l’assoluta incapaci tà del Regno a sopportarne il peso finanziario, accadde tuttavia qualcosa che prima tenne seriamente preoccupato il residente e poi ne provocò una irritata reazione. A metà luglio, il Dolce era stato spettatore di alcune cerimonie pubbliche nuove e del tutto inspiegabili: aveva visto il nunzio accompagnare il Santacroce, comandante della flotta napoletana, alla sua galea e dargli la benedizione; poi io aveva visto andare sulla marina di Chiaia, di fronte alla quale erano schierate la flotta da guerra, e benedire le galee. Aveva inoltre saputo che il vicerè aveva inviato a Roma una persona di casa Moncada, per offrire ai pontefice tutto l’aiuto di cui avesse avuto bisogno e “acciò che con gli effetti si cono sca che la Maestà del suo Re vuoi haver la Santità Sua per ami CO cE per padre, cE pronto a vendicar con la persona et con il Regno le offese che fossero a Santa Chiesa da chi si sia” Si sarebbe trattato, dunque, della prima ed ufficiale offerta di aiuto militare fatta pervenire al pontefice da parte di Filippo 111. 11 Dolce ci tenne ad informare il suo governo —e la cosa, sebbene del tutto secondaria, risulta interessante— anche del fatto che il Benavente, nell’inviare il Moncada a Roma, si era mosso con una certa rapidità, per prevenire il zelantissimo conte di Fuentes e i duchi di Modena ed Urbino, questi ultimi entrambi alleati 81) ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 25, A. Dolce al Senato, Napoli 1 8-VII- 1606. 8) Ibidem. Secondo il Dolce, il conte di Fuentes avrebbe fatto dire al papa che Venezia “col mezo de Francesi procura con diversi trattenimenti far perder le prime buone occasioni di guerra, magnificando esso Conte il suo potere et il valore delle sue armi per le genti che ora si trova in essere et per quattro mille spagnoli che aspetta con la venuta delle galee di Don Carlo Doria, et promettendo la poca volontà de sudditi Veneti di deffendersi da tante forze, persuadendo che in ogni picciolo moto si soleveranno contra L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMI’O DELL’INTERDETTO della Spagna e da essa stipendiati in quanto, per asiento, fornitori di forza armata. Avevano così preso corpo le notizie circolanti da qualche settimana, che narravano di una lettera di Filippo III indirizzata a Paolo V, per comunicargli di aver ordinato ai go verni dei suoi Stati italiani e ai principi italiani da lui dipendenti “che con le forze terrestri e marittime debbino obedire ad ogni cenno del Pontefice” Notizie allarmanti, dunque! Ma fino a che punto preoccupanti’? C’è da credere che al residente fosse riuscito di rirnpiazzare il de Ponte con un confidente altrettanto autorevole e attendibi le. Non lo dice, ma i suoi dispacci ne sono una testimonianza eloquentissinia. Infatti, già sul finire del mese di luglio, egli po teva informare il Senato circa il valore reale della lettera di Fi lippo III a Paolo V: gli ordini che vi erano contenuti erano già stati superati da quelli impartiti ai primi di luglio direttamente ai governi ed ai principi dipendenti dalla Corona. I “più savij”, cioè i meglio informati, a Napoli dicevano che fosse arrivato ordine del re di non muovere le armi e di non prendere alcuna iniziativa, senza espressa e nuova decisione sovrana A ben vedere non si trattava nemmeno di un vero e proprio contrordi ne, dato che la lettera a Paolo V “era stata data artatamente — la Republica parlando di essa con dispreggio, et quasi bramando che flO li fosse dato l’ordine di cominciare a dar di mano”. 82 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 22, A. Dolce al Senato, Napoli I 1-VII- 1606 (expulsis papalistis). Cfr. anche il dispaccio n. 23 (Napoli 1 3-VII- 1606), con il quale il residente confermava che la lettera del re al papa c’era ed era arrivata anche a Napoli, sicché era perfino in grado di inviarne una copia al Senato. 83 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 27, A. Dolce al Senato, Napoli 25-VI1-1606. scriveva il residente al Senato— per compiacere il Papa et per accrescer spesa alla Serenità Vostra et anco per inchinarla più facilmente all’accomodarsi col Papa” Ma il Dolce poteva so prattutto riferire che proprio nel giorno in cui scriveva il dispac cio da persona, che si mostrava di “molta affettione et sincerità in tutto quello che tocca l’honore di Vostra Serenità” e che era veramente ben informata, aveva sentito dire in confidenza “che questo vicerè non sente bene la rissolutione di 5. Maestà Catholica et che sia in ogni evento per dar la negativa al papa sotto varij pretesti, ch’a lui non mancheranno; et che habbia hieri espedito in Spagna un corriero estraordinario come questo so essere vero; ( ) et si crede sia particolarmente per questo negotio et per disponer il Re a non pensare alla effetuatione del la promessa; affermando chi mi ha detto questo che Sua Eccel lenza aiuterà quanto li sarà possibile, perche non segua aperta rottura, conoscendo non poter per la strettezza del danaro et per altri rispetti essequir in questa parte le dimande che li fussero fatte dal Pontefice o gli ordini che sopra ciò li venissero di Spa gna” Queste informazioni ci confermano, dunque, che, nella so stanza, le idee del vicerè coincidevano ancora in gran parte con quelle del de Ponte. Ma, per saperne di più e meglio, disponia mo della lettera che il vicerè aveva inviato a Filippo III, quella alla quale fa cenno il Dolce: essa, significativamente rubricata col titolo “prevenciòn en el negocio de Benecia” può farci conoscere le autentiche intenzioni del Benavente. 84 Ibidein. 85 Ibidem. 86 Real Academia de la Historia, ms. 9/7 163, n° 1 7, il documento è una copia ed è datato Napoles 1608, ma l’anno non può essere che il 1606. L’APE INGEGNOSA - 112002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO I)ELL’ INTERDETtO Il vicerè era andato subito al sodo e senza esitazioni aveva espresso a Filippo III non solo un giudizio d’inopportunità, ma anche la propria contrarietà ad inviare soldati napoletani in Lom bardia a rinforzo dell’esercito che il Fuentes stava allestendo, con l’intenzione di inipiegario al più presto contro Venezia. Egli si dichiarava così contrario ad una tale ipotesi che, in alternati va, riteneva più conveniente muovere contro Venezia una guer ra preventiva a patto, però, che l’apparato militare del Regno non solo non fosse indebolito, ma venisse piuttosto rafforzato. li motivo principale —secondo lui— era semplice: le coste del Regno erano tanto lunghe, anche se si consideravano soltanto quelle adriatiche, da essere continuamente esposte tanto agli at tacchi dei Turchi quanto a quelli dei Veneziani. Comunque — ricordava il vicerè— per il rafforzamento militare da lui prefigurato occorreva moltissimo denaro: “De manera que para toda esta Maquina sele acrecenteran a V. Magestad de gasto extraordinario de Setecientos a Ochocientos miii ducados” Occorrevano tra 700.000 e 800.000 ducati: una somma enorme che, dato lo stato pietoso in cui versava il patrimonio regio, soltanto un miracolo avrebbe potuto allora rendere disponibile. Ma —egli sottintende va con ironia— in questo ambito di bisogni invocare un miracolo non faceva proprio al caso. Il vicerè giurava dai profondo del l’anima che avrebbe voluto poter disporre di tutto il necessario per assecondare immediatamente la volontà ed anche le aspetta tive e i desideri del sovrano, per aumentarne l’autorità ed il pre stigio e, poi, anche per provvedere alla sicurezza del Regno, che costituiva uno degli obblighi più importanti della sua carica: “pero es imposible hazello, si V. Magestad no manda enviar este dinero a este Reyno”. E bisognava che il re lo inviasse a Napoli al più presto tutto quel denaro, “jmes ci Iicinp() bue/a, v sin ci nada se podra hazer” . Bisognava agire tempestivamente, ma occorreva il denaro, perché senza di esso non si sarebbe potuto fare niente. Quanto alla difesa del Regno e al presidio delle sue coste, per un’azione davvero efficace andava impiegata sull’Adriatico sia la flotta napoletana che quella spagnola. Quanto, poi, alla difesa della Sede Apostolica, il vicerè assicurava che già tanto si stava facendo e ancor più si sarebbe fatto, per sostenerla senipre con lucida e operosa determinazione. Generoso e generico nei pro positi di assistere il pontefice, in effetti, il vicerè non indicava nulla di preciso sulle azioni presenti e neppure su quelle future che stava attuando o che si accingeva ad attuare. E come avreb be potuto, se egli era pregiudizialmente contrario a correre ri schi per conto della Sede Apostolica? Non sappiamo, e neppure possiamo appurarlo, se e quanto il Benavente credesse davvero all’opzione di una guerra preventi va contro Venezia, guerra che, per di più, secondo lui avrebbe dovuto trovare nel Regno la sua base organizzativa, logistica e finanziaria. Ma, a giudicare dalle condizioni che egli aveva po sto, per promuoverla, tutte difficili da realizzare, siamo indotti a pensare che egli avesse volutamente alzato la posta, per indurre il sovrano a desistere da qualsiasi idea di impegno militare a sostegno della Sede Apostolica. Del resto a lui, per schivare la chiamata alle armi, bastava poco: bastava evocare —come già Ibidein. Il corsivo è mio. Era evidentemente la versione spagnola del l’espressione francese “i’a, la guerre”. 87 Ibidein. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETID aveva fatto il de Ponte— lo stato disastroso in cui versavano le finanze napoletane; un solo impedimento, ma assolutamente insormontabile, dato che le stesse finanze spagnole non godeva no affatto di buona salute. Dunque, le idee e le intenzioni del vicerè — proprio come era venuto a sapere il residente— non solo non eraiio ostili per Venezia, ma erano rassicuranti, tanto più perché fondate sull’impossibilità oggettiva per Napoli di vol gersi o soltanto di associarsi ad iniziative militari contro la Sere nissima. E tuttavia —strano a dirsi— una preoccupazione proprio di ca rattere militare per il residente e per Venezia di lì a poco non doveva mancare, e, per ironia della sorte, ad opera della flotta napoletana, di quella che aveva visto schierata sulla marina di Chiaia e che aveva visto essere benedetta dal nunzio. Il Dolce, ai primi di agosto, aveva conosciuto il duca di Vietri, Fabrizio di Sangro, che era il comandante dell’esercito napoletano, e, interloquendo con lui, era venuto a sapere che le ventisei navi poste al comando del marchese di Santacroce, quelle passate in rassegna nel mare di Chiaia ed altre, si sarebbero ritrovate tutte a Brindisi, da dove sarebbero partite per attaccare qualche città ottomana dell’Adriatico Il Dolce gli aveva immediatamente 89 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 3 I, A. Dolce al Senato, Napoli 8-VIli-I 606. A proposito del duca di Vietri, è da ricordare che nel novembre del 1606 egli avrebbe fatto parte del gruppo di nobili napoleta ni che accopompagnarono Francesco de Castro, mandato da Filippo III come suo ambasciatore straordinario a Venezia, e che qui egli si sarebbe fatto ammettere alle udienze insieme al de Castro, essendo riuscito con i suoi ragionamenti a suscitare attenzione ed interesse nel doge e nel Sena to: cfr. GAETANO CAPASSO, Fra’Paolo Saipi e l’interdetto di Vene zia, Firenze 1880, p. 176, nt. 2. dichiarato la contrarietà sua e del suo governo a tale iniziativa, prima di tutto perché sarebbe potuto accadere un incidente mili tare tra le galee napoletane e le molte galee da guerra veneziane che pattugliavano il mare e, comunque, sarebbe potuto accadere un complicato incidente diplomatico con Napoli, poiché il go verno veneziano non avrebbe sopportato che gli “fosse levato l’antico Dominio” che teneva “nel Golfo per occasione di qualsivoglia armata, che volesse col mezzo della navigatione perturbarglielo” Inoltre — aveva fatto notare il residente al di Sangro—, la presenza di navi da guerra napoletane poteva servi re ad “invitar i turchi a fare il medesimo”, dato che essi si aste nevario dal mandare le loro navi da guerra “per rispetto di quella Serenissima Republica conosciuta et temuta anche da loro, come in effetto è, assoluta padrona di quel Mare” L’ingresso delle navi armate turche nel Golfo, in fin dei conti —aveva da ultimo osservato il residente—, avrebbe arrecato i danni maggiori pro prio al Regno e a qualche altro Stato —il riferimento non poteva riguardare che lo Stato della Chiesa— e non alla Repubblica di Venezia Il duca di Vietri gli aveva replicato cercando di ridimensio nare la missione del Santacroce, che presentava non più come indirizzata contro qualche città portuale turca, ma soltanto come un’azione promossa per accontentare il pontefice, che l’aveva voluta “con pensiero che fusse un mortificar i pensieri della (Se renissirna) per la patronia che prtendeva in esso (Golfo) col noii 90 Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 31, A. Dolce al Senato, Napoli 8-VIlI- 1606. ‘ Ibidein. 92 ibide,n. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NApoli E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO voler che altri legni vi navigassero che i suoi” Il duca si era altresì premurato di riferire che il Benavente si era mostrato del tutto contrario ad una tale dimostrazione e che c’era voluto del buono per convincerlo ad accettarla In effetti, questo colloquio si era svolto quando l’impresa si era ormai conclusa: la notte del 4 agosto 1606, il marchese di Santacroce aveva sbarcato i suoi uomini davaiiti a Durazzo, “nido di corsari turchi” e il giorno seguente aveva fatto prendere, saccheggiare e incendiare la città, aveva catturato 150 uomini e preso 40 pezzi di artiglieria, quasi senza incontrare resistenza. Si era guardato bene, però, dal toccare certe navi veneziane che si trovavano agli ormeggi. Quando la notizia dell’impresa giun se a Napoli, la relativa facilità, con la quale era stata portata a termine, indusse nel governo, oltre che in coloro che l’avevano compiuta, l’illusione che si potesse allestire una flotta più gran de e tentare la conquista dell’Albania. Illusione per un risultato fortuito, che aveva fatto dimenticare come, per allestire alla meno peggio le galee impiegate a Durazzo, si fosse faticato nel trovaASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 31, A. Dolce al Senato, Napoli 8-VIlI-1606 (2’ lettera). Ibidein. 95 ms. Brancacciano VE IO, (GIUSEPPE MALATESTA), Relatione historica e politica delle differenze nate tra Paolo Ve li Signori Venetiani / ‘anno 1605 con li negotiatidi diversi Prencipi et Ministri d’una parte et l’alti-a et finalmente dell ‘accordo seguito tra essi, f. 89v. Ho posto tra parentesi il nome dell’autore, perché il manoscritto ne è privo. Altra copia di questa relazione di parte romana, ma ben documentata e scritta con stile agile ed efficace, si trova in BNM, rns. 2891, ff. 1-165, proveniente dalla biblioteca di “Ferdinandi Josephi a Velasco in Aula Criminali Su premi Castellae Senatus Fiscalis”. re perfino i inalavoglia, tanto che il vicerè —come abbiamo già detto— si era dovuto rivolgere al granduca di Toscana per acqui starne da lui un certo numero. Ciò su cui conviene riflettere un momento riguarda, invece, la più che risentita reazione del resi dente alla notizia che la flotta da guerra napoletana aveva osato entrare nel Golfo ed aveva messo a sacco Durazzo. Essa era certamente suscitata anche dal fatto che fosse stato violato il dominio di quel mare che Venezia pretendeva appartenerle in modo esclusivo; ma era suscitata soprattutto dal timore che il Turco avrebbe potuto risentirsene non tanto e non solo col Re gno, com’era del tutto naturale, ma soprattutto con la stessa Ve nezia, per non aver tenuto fede al patto che la obbligava a non permettere il transito di navi da guerra ostili nell’Adriatico. Che un tal patto esistesse lo confermerebbe sia la Relatione del Malatesta sia un episodio che riferiremo di seguito. Nel “libro quarto” della Relatione, che è di parte romana ma attendibile, si parla della presa di Durazzo, ed il conseguente disappunto dei Veneziani viene spiegato sia come ordinario risentimento alla violazione del Golfo, sia e specialmente come evento che aveva messo in mora l’impegno preso col Turco di mantenere libero il Golfo dal naviglio ostile Mantenere la pace con gli Ottomani era un’esigenza vitale, tanto che, anche quando questi si trova rono in difficoltà o subirono sconfitte per mano dell’imperatore o per mano dei Persiani, i Veneziani gioirono, ma gioirono in segreto e, soprattutto, non pensarono mai di approfittare delle circostanze sfavorevoli allo scomodissimo vicino per agire con tro di lui. Era accaduto proprio questo all’inizio dell’autunno Stato al nunzio a Venezia, Roma 8-X-1605. Si tratta di due lettere con la medesima data. ldem. te annotati e commentati dal residente nei suoi dispacci come elementi certi di un’evoluzione delle circostanze in senso favo revole a mettere Venezia al sicuro dai rischi di una guerra che potesse partire da Napoli o che qui potesse trovare buona parte delle risorse per essere promossa. A questi elementi locali se ne aggiunse uno di carattere generale, che preoccupò molto gli Spagnoli: la “dechiaratione del Ser.mo Re d’Inghilterra per as sistere con tutte le sue forze a quella Ser.ma Republica poiche toccano quasi con mano li pericoli, che li possono soprastare nella Spagna, nella Fiandra, nella navigatione delle Indie, et anco in questi Regni di Napoli et di Sicilia con una missione di Va scelli armati et ripieni di buona soldatesca, et tanto più Inglesi lo potranO fare quanto che haveranno porti sicuri nel Golfo et nelle Isole delle Ecc.ze Vostre” Insomma, il Dolce in ottobre pote va comunicare al proprio governo che, negli ambienti napoleta ni ben informati e responsabili della cosa pubblica, si temeva che agli aiuti militari inglesi si potessero aggiungere quelli di altri Stati, che Io stato di guerra potesse suscitare tumulti nei domini spagnoli e che, pertanto, in quegli ambienti montava l’idea che, se guerra ci fosse stata, sarebbe dovuto essere il pon tefice da solo ad esporsi militarmente contro Venezia’°°. lvi, ff. 61-91. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E V1 AI, TEMPO DEI del 1605, quando l’imperatore Ferdinando, che aveva ricevuto aiuti finanziari dalla Spagna, era riuscito non solo a contenerne l’impeto espansionistico, ma anche a sconfiggerli: allora i Ve neziani non avevano nascosto la loro soddisfazione, e tuttavia non pensarono affatto di aderire e di partecipare alla guerra con tro i nemici comuni. Anzi, benché sollecitati, non vollero nem meno contribuirvi finanziariamente, per timore che la notizia delle loro contribuzioni si diffondesse ed essi, di conseguenza, potessero trovarsi esposti a ritorsioni; e, sebbene il pontefice si fosse dichiarato disposto a far passare per denaro proprio anche quello eventualmente offerto dai Veneziani, essi restarono fer mi nel proposito di non far la guerra ai Turchi, neanche indiret tamente A rassicurare il residente che il governo di Napoli non avrebbe mai partecipato ad azioni militari contrò Venezia, anche se lo avesse desiderato, giunsero di giorno in giorno sempre più gra vi le notizie intorno al raccolto, quello che si sarebbe presentato tra i peggiori dell’ultimo ventennio e che avrebbe spinto anche lo Stato della Chiesa e la stessa Sicilia, che di solito soccorreva con la sua produzione il Regno nelle annate difficili, ad impos sessarsi dei carichi di grano che alcune navi trasportavano a Napoli. Le rivolte per il pane latenti nella capitale e nel Regno, le proteste dei paesi circostanti Napoli angariati dagli alloggiarnenti militari, gli “scioperi” delle maestranze dell’ar senale, alle quali da tempo non veniva pagato il salario, e le proteste dei soldati senza stipendio furono tutti scrupolosamen 98 Segreteria di Stato, Venezia, voI. 268, ff. 20-21 r-v, Il segretario di Che questo orientamento fosse condiviso e fors’anche pre valente nella corte madrilena ce lo conferma una fonte che, per la circostanza, non può essere affatto messa in dubbio, cioè il medesimo nunzio apostolico accreditato a Madrid. A metà no vembre, egli infatti comunicò che il massimo organismo di goASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 7, A. Dolce al Senato, Naopli 1O-X-1606. ‘°° Ibidein. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETtO verno, ossia il Consejo de Estado, aveva presentato al sovrano una consulta con la quale lo invitava a mitigare il sostegno alla Sede Apostolica. Ma Filippo III —con soddisfazione del nunzio e sorpresa dei Consejo— aveva respinto la consulta ed ordinato che fosse preparato un esercito di 26.000 fanti, di cui 8.000 do vevano essere spagnoli, 6.000 dello Stato della Chiesa e del duca di Urbino, i restanti del regno di Sicilia, del regno di Napoli e della Lombardia’°’. Si trattava di un ordine che, almeno a Na poli, non avrebbe potuto trovare esecuzione, se non a patto che Filippo III avesse soddisfatto la richiesta di denaro che nei mesi precedenti gli aveva rivolta il Benavente. Fino ai primi di gen naio del 1607, il Dolce registrava sì voci che indicavano come inevitabile ed imminente la partenza di soldati napoletani per la LombardiaW ma nello stesso tempo poteva anche riferire che il reggente Bernardino Barrionuevo aveva convocato, per conto del vicerè, tutti i mercanti stranieri operanti sulla piazza di Na poli, per chiedere loro prestiti di denaro, ma che non era riuscito a trovare un solo ducato; in conseguenza di ciò, poteva dare per certa la notizia secondo cui i soldati napoletani si sarebbero rifiutati di partire per la Lombardia, per essere impiegati contro Venezia, se prima non avessero riscosso i salari da più mesi non percepiti’° Erano notizie largamente confermate, negli stessi giorni, anche da parte del vescovo di Aversa, cardinal Filippo ° ASV, Borghese, Il, voi. 271, ff. 347-50, Il nunzio al cardinale di Stato, Madrid I 5-X1- 1606. 02 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 28, A. Dolce al Senato, Napoli 9-1-1607. 03 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 29, A. Dolce al Senato, Napoli 9-1-1607. Spinelli, al cardinale Pietro Aldobrandini’° Furono queste le ultime notizie da Napoli concernenti la guer ra, che —come si è visto— per Venezia costituiva l’evenienza più preoccupante e, quindi, l’ultima ratio del suo conflitto giurisdizionale con Roma. E furono notizie ancora rassicuranti. Napoli, quindi, per la Repubblica si era rivelata una sede diplo matica importantissima. Del resto all’ipotesi d’una guerra non erano affatto interessate le due potenze che si disputavano il bandolo della trattativa diplomatica. A far la guerra, ormai, po tevano continuare a prepararsi soltanto i due diretti contendenti, dato che Venezia si era ben attrezzata fin dal primo momento della crisi e la Sede Apostolica vi si andava disponendo con la 04 ASV, Borghese, Serie III, voi. 2, F. Spinelli a P. Aidobrandini, Aversa 13-1-1607: “11 Vicerè ha pubblicato l’ordine venuto de Corte che si fac ciano 30.000 fanti con 4.000 cavalli sotto il conte de Fuentes contro Venetiani Qui sono ordinati dui Mastri di Campo per li 6.000 fanti da farsi in questo Regno, uno è il Marchese di Santa Agata, l’altro Giovanni Tommaso Spina, et S. E. li disse che possevano metter subito le bandiere, ma, respondendoil Marchese che bisognavano denari, replicò 5. E. che aguardasse. Intendo che sperano d’haver da queste provincie centomilia ducati, ma quid inter tantos, in effetto in questo Regno non corre un carlino, et la Corte Regia non ha denari né credito con il pegno in mano, et se non supsendono li pagamenti alli creditori non so come faranno. Ben si trova facilità in soldar gente che per la vicinità della guerra ognuno vorrebbe andare et possono fare molto maggior numero de quello che bisogna qui”. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 richiesta di risorse finanziarie rivolta alle città del suo Stato fino ai primi mesi del 1607105. Da Napoli, già all’indomani delle dimissioni del de Ponte, cominciarono a giungere diversi e in coraggianti segnali da parte del governo che furono altrettante esplicite manifestazioni di condivisione della politica giurisdizionalistica veneziana. Di queste d’ora in poi occorrerà occuparsi • SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 105 Cfr. in proposito le numerose contribuzioni che le città pontificie delle Marche, dell’Umbria e dcl Lazio inviarono a Roma col fine dichiarato di voler concorrere ai necessari preparativi militari (ASV, Borghese, Serie I, voI. 326). * La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero della Rivista. SCHEDE BIBLIOGRAFICHE AA.VV. (a cura di Gabriella Bonacchi), Una Costituzione seii za Stato, 11 Mulino, Bologna, 2001, nella collana “Verso la Costitu zione europea”, ricerca della fondazione Lelio e Lisli Basso- Issoco, volume 111, pp. 536 La nascita di uno Stato Nazionale è lo stringente risultato delle determinazioni di un popolo, della sua volontà, spesso anche tinta dal sangue dei martiri e manifestata a costo di rivoluzioni. La Costituzione è il punto di arrivo, che condivide nascita, storia, cultura di un popolo, e che sulla base di un ethnos che lo fonda, defi nisce le future regole della convivenza politica. Un’Europa tanto attuale quanto ancora assolutamente astratta; una storia, in fondo da sempre unitaria, ma storicamente avvezza ai campanilismi, alle antipatie nazional-popolari e impopolari, alle divi sioni e ai conflitti; un popolo frastornato dai cambiamenti, dall’utiliz zo caotico ma pur tuttavia entusiasta di un’unica moneta, ormai piena mente voluta e operativa, pur se inserita in sistemi nazionali ancora diversi e divisi; oggi chiamato alla coralità, pur se in diecine di lingue e sostrati diversi, e senza la predisposizione di strumenti di rappresen tanza sufficienti a garantire la minima vox populi. Un processo d ‘istituzionalizzazione che inverte le secolari basi fenomeniche e filo sofiche del demos e dei suoi processi di acquisizione di identità. Tra questi ed altri mille problemi, tra l’analisi di peculiarità e ano malie, si fa largo l”unicum” Europa; da un lato confusionario contratto tra potenti, ma dall’altro, pur sempre un’incredibile occasione senza precedenti. Un “unicum” di cui siamo quotidianamente parte in causa e che, vista la sua complessità e la quantità di sfaccettature, inevitabilmente da considerare a monte di qualunque tentativo di comprensione critica o analitica, mal si presta a tentativi di eccessiva sintesi, analisi troppo settoriali o meccanismi comparativi approssimativi. A ciò non valen do riscontri con nulla dell’attuale assetto geo-politico, né potendo in vocare l’applicazione dei modelli costituzionali classici. Tuttavia, la trascrizione di questo processo, almeno in un primo L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SCHEDE progetto di Costituzione europea, rappresenta, nonostante tutto, la va lida possibilità di definire, senza più discuterlo, un primo nucleo di acquisizioni normative, su cui poi fondare tutte le successive. La predisposizione, quindi, di una tabella di marcia, che non presti più il fianco a rallentamenti, tentennamenti o percorsi a rebours, e che attraverso le garanzie di una solenne carta, e non più affidata allo stru mento internazionale dei trattati, anche se opportunamente rinforzati e irrigiditi, offra un qualcosa di non più incerto, da poter decidere di volere, o lottare per orientare e cambiare Oltre tutto vero che un’integrazione così complessa tra Stati dalle identità nazionali così forti, dalle sovranità tanto storicamente accen trate e dalle burocrazie già estremamente complesse richieda un pri () nucleo di acquisizione normativa l’ermenetico legame che unisce indelebilmente il pouvoir constituant al popolo, suo depositano pri mario, e le valutazioni circa l’attuale deficit democratico nei meccani smi decisionali europei, potrebbe certamente rendere mutilato o quantomeno prematuro tutto il dibattito rispetto all’idea di una costi tuzione almeno a questo stadio del processo. Ed è questo il punto da approfondire e risolvere di questo scenario, all’uopo rendendosi necessaria la più rapida ed efficacia comprensio ne e padronanza di tutte queste questioni da parte del frastornato demos europeo. Problemi che non si possono eludere e che riguardano la questione di cosa sia la costituzione, di come pensiamo l’Europa, e di quale pro cesso costituente parliamo quando parliamo di processo costituente europeo. La nascita di un Europa autenticamente unita attraverso meccani smi non solo opportunisticarnente politico —economici ma attraverso la nascita di coscienza e la formazione di volontà. Obiettivi autenticamente sentiti come tali da un popolo messo in condizione di determinarsi per il futuro, come altresì finora i cittadini, all’interno dei singoli stati, sono stati costituzionalmente garantiti e protetti nel farlo. Un volume che raccoglie la migliore parterre di autori di questi anni: si segnala il contributo dato da Jurgen Habermas, Erhard Denninger, Santi Romano, Stefano Rodotà, Elena Paciotti. Ma sono solo alcuiii degli autorevolissimi firmatari dei diversi saggi contenuti in questo libro, la cui struttura a concatenazione di scritti per singole questioni, facilita e ne intensifica la lettura, in una trama che, così concepita, molto più di un unico testo riesce ad accompagnare il lettore nell’intricato ginepraio di problematiche della nata e nascente Europa. L’ ermeneutica s’impone oggi necessariamente in questo processo, e impone un difficile studio e un’attenzione estrema alle peculiarità d’ogni discorso, per poterlo incastonare in un progetto senza prece denti. Una Costituzione senza Stato, dunque, anche se terzo volume di una collana interamente incentrata su questi temi, certamente il primo dai cui trarre un validissimo tentativo di ricostruzione ermeneutica, a più voci, più temi, rispettoso della complessità insita in qualsivoglia tentativo di analisi. Arturo Maria Casta/di I S. BOLOGNINI, E. BUSSON, A. D’AVIRRO (a cura di Anto nio D’Avirro), I reati di false co,nunicaziolzi sociali, Giuffrè, Mi lano, 2002, pp. 220 il d.lgs.vo 61 dell’aprile ultimo scorso contiene la nuova discipli na dei reati di false comunicazioni sociali. L’argomento si è posto in posizione di privilegio nel dibattito accademico e professionale, sin dal settembre del 2001, periodo a cui risale la delega al Governo per la riforma della materia. L’interesse nasce dalla centralità delle contesta zioni di falso in bilancio nei processi di tangentopoli ed ha ricevuto una significativa revisione, che ha modificato la vecchia disciplina,in misura tanto incisiva che alcune testate giornalistiche hanno parlato di una sostanziale “depenalizzazione”. Il dibattito non è solo storico, ma ha rivelato risvolti tecnici di estremo rilievo.Una prima obiezione L’APE INGEONOSA - 1/2002 ScHEDE alla formulazione originaria della norma era quella di uno scarso ri spetto dei principi di tassatività e determinatezza. La norma descriveva una condotta a partire dal suo effetto. In sostanza, qualsiasi falso legato al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, finiva per rica dere nella disciplina dell’ art. 2621 .Non è mai apparso con chiarezza risolutiva l’aspetto del bene giuridico tutelato dalla norma. Fino alla nuova disciplina, era ancora vivace il dibattito sulla natura plurioffensiva o monoffensiva del reato. L’Antolisei fu il primo a so stenere la prima soluzione, ritenendo che la norma tutelasse non solo i soci, ma anche i terzi estranei al rapporto di società e più in generale, “il corretto funzionamento” del sistema produttivo.Tale articolazio ne, ha prodotto, una dilatazione applicativa della norma.Si è pertanto imposta una revisione della lettura della norma, che tuttavia non ha posto fine alla questione, ma si è comunque assestata su un orizzonte monoffensivistico. Aspetto che ha ulteriormente posto elementi problematici è stato rappresentato dall’ analisi dell’elemento soggetti vo, in particolare considerando che, nell’ipotesi in esame si trattava di dolo specifico. L’avverbio “fraudolentemente” ha costituito il riferi mento emblematico della questione. Le pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto sussistente la violazione anche senza il dolo di danno. Solo la recente giurisprudenza, anticipando aspetti qualificanti della riforma, ha ritenuto necessario il danno e la volontà di produrlo per ritenere sussistente il reato. Altri riferimenti giurisprudenziali hanno proposto una lettura ben diversa da quella rappresentata. Non pochi Tribunali hanno ritenuto sufficiente un dolo generico, anche eventua le, nel pronunciare sentenze di condanna. La problematica si è pertanto arricchita di contributi e di appro fondimenti da parte di autorevoli studiosi, ma anche da parte della giurisprudenza che ha efficacemente ampliato, verso l’orizzonte applicativo, l’area problematica. E’ su questo argomento, che si è concentrata l’attenzione di Anto nio D’Avirro, che ha pubblicato una prima monografia sulla riforma. Nel Libro, scritto insieme a Sabrina Bolognini ed Elena Busson, con la supervisione dello stesso D’Avirro, vengono affrontati gli aspetti più significativi della riforma, con un continuo riferimento alla vec chia disciplina, per sottolinearne gli elementi di novità. Il testo contiene, frequenti riferimenti alla delega legislativa ed ai relativi commenti. Sono inoltre presenti richiami alle pronunce giurisprudenziali più significative che si sono registrate anteriormente alla novella. Si segnalano, in particolare, le significative riflessioni sul rapporto tra la estensione della responsabilità amministrativa dell’ ente ai reati societari, nel capitolo sui soggetti attivi dei reati. In esso si affronta il difficile rapporto tra la disciplina della responsabilità pena le delle persone giuridiche, introdotta nel 2001 e quello della nuova disciplina in discorso che ad essa ha fatto esplicito riferimento, dando origine ad un dibattito che conosce ora i suoi primi risultati, ma che si avvia ad acquistare centralità assoluta.Rispetto ad esso si segnala la capacità dell’ autore di indicare al lettore tutti gli aspetti problematici in merito. Di grande utilità appare, poi. la trattazione in ordine al bene tutelato e all’oggetto materiale del reato. In particolare è posta la in soluta questione sulle “altre comunicazioni sociali” che non pochi aspetti problematici ha originato in precedenza. La trattazione forni sce al lettore un assetto chiaro delle scelte del legislatore e contiene frequenti cenni a dottrina e giurisprudenza che evidenziano con effi cacia i tratti della novella. Particolare attenzione è inoltre riservata alla problematica dell’elemento soggettivo dei reati ,che rappresenta uno dei punti più alti dell’approfondimento tecnico del testo. Con par ticolare cura vengono affrontate tutte le problematiche sul dolo speci fico e quello intenzionale della nuova disciplina. Il testo si segnala per la sua facile consultabilità e costituisce un primo, valido supporto per i professionisti e giuristi in genere. FAlfonso Trapuzzano] i. DYER, Raccolti di rabbia. La minaccia neonazista nell’A me rica rurale, Fazi Editore, Roma, 2002, pp.2 L’editore Fazi pubblica, con una buona dose di ammirevole corag L’APE INGEGNOSA - 1/2002 SCHEDE gio editoriale, questo “difficile” volume di Joel Dyer sul mercato ita liano, in un periodo in cui il dibattito sulla democrazia americana e l’americanismo appare — per ragionevoli motivi — a volte improntato ad un certo conformismo culturale. Il lavoro in questione si nutre di oltre un decennio di indagini gior nalistico-scientifiche condotte dal più che noto giornalista — almeno per il pubblico americano — sulla realtà sociale, economica e politica della comunità rurale americana, e sulla correlazione tra questa realtà sociologica e la crescita dei movimenti antigovernativi della destra radicale, già in precedenza accennati dal bel libro di Gore Vidal sulla “Fine della libertà”. il testo affronta tre principali direttive argomentative, tutte supportate da un ampio ventaglio di documenti politici, amministrati vi, fonti primarie, fonti clinico-istituzionali, supporti scientifici. In prilnis l’iiripatto della crisi, ormai strutturale, del sistema eco nomico della vecchia america rurale del Midwest sulla sua architettu ra sociologica, che dalla Rivoluzione economica dell’Ottocento al l’inizio degli anni ‘80 dei Novecento aveva costituito la spina dorsale dell’assiologia politica del “patto sociale” americano, di immagine tocquevilliana, fondato sul trinomio libertà—proprietà-Nazione. Come Dyer mette acutamente in evidenza l’impatto sul sistema di valori comunitarii di questa Old America è stato, dal reaganismo in poi, vio lentissimo, in termini, soprattutto, di dilaniamento delle strutture so cio-famigliari, come dimostrano i rapporti delle hotline e delle task forces delle istituzioni governative di sostegno psichiatrico ai membri delle comunità, con le statistiche sul numero di suicidi, violenze intra moenia, fenomeni di anomia sociale ed alienazione (Parte Prima, ppL348). Crisi che, come ovvio, si collega al crollo della “dottrina protezio nistica” americana nel settore primario, rinnovatosi con la Grande De pressione, e che la globalizzazione del commercio alimentare — l’ordi ne economico del WTO — ha radicalmente spazzato via. Questa se conda direttrice del volume (Parte Seconda, pp. 49-120) analizza le “basi ideologiche” della nascita del movimento antigovernativo della destra radicale, il suo sistema di valori, il suo naturale sbocco in terrni ni di potenziale di alienazione istituzionale sul sistema politico amen cano. “L’invito a morire” ed a lasciarsi morire dei proprietari terrieri dell’America rurale comincia a manifestarsi — come evidenzia l’A. dalla seconda metà degli anni’80, in “due tipi di rabbia”(p.15 ss.), una interna — come detto — ed una “esterna” che identifica i propri nemici nelle istituzioni governative — il Governo federale e la FmHa (Farm Home Administration) — e nelle istituzioni bancarie che “strozzano” i contadini del Midwest e gli impediscono il riscatto sull’ipoteca della propria fattoria - i “banchieri sionisti” — spogliandoli dei diritto di pro prietà che, come nota Dyer, nel sistema di valori dell’America rurale, rappresenta non solo l’insicurezza economica e della sussistenza ma la perdita “dell’identità” e della stessa dignità sociale e comunitaria, pietra angolare di una cultura “ruralista” di radicamento e successione della famiglia nella terra e nella comunità (p.22). La miscela esplosiva — per rientrare nella sanguinaria metafora di Oklahoma City — dal punto di vista socio-politico ed istituzionale si nutre, però, di altri elementi. Per spiegare i caratteri “ideologici” di movimenti come i Patriots americani, l’A. passa in rassegna tutta l’in quietante attrezzatura “culturale” di riferimento, che miscela integralismo religioso, culture millenaristiche della “tribolazione”, ortodossia razzista e venature antisemite — come nei caso della Christian ldentily — alla prassi dell’eversione nera, antigovernativa e terroristica di stampo fascista e nazionalista delle milizie volontarie — i Patriots, i Posse Comitatus, le milizie neonaziste. Proprio infatti nella Parte Terza e nel suo Epilogo (pp.i2 i-236) l’A. avanza una serie di inquietanti interrogativi sulla natura, il radicamento sociale e politico, le prossi mità con alcuni “pezzi deviati” delle istituzioni federali di questi mo vimenti, fenomeni che alimentano alla radice quello che ormai forse non appare più come un semplice movimento, ma una forza dell’anti Stato (o dell’anti-Governo per usare le corrette categorie d’analisi del sistema politico americano) che mira ad abbattere il cosiddetto Z.O.G.(Zionist Occupied Governinent) e con esso progetta — come dimostra tutta la documentazione su McVeigh e la preparazione della ame ricana, potrebbe fornire importanti — sebbene inquietanti — spunti di riflessione sulla crisi che attraversa il grande modello delle libertà, da sempre motore istituzionale del sistema politico americano, e che oggi più che mai appare minacciato da una pluralitù di fì)rze eversive, sia interne che esterne, che ne minacciano la tenuta democratica. [ Vittoria I L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Dopo oltre cinquanta anni dalla dichiarazione Schuman, il paradigma progetto-programma-percorso, composto da elementi interrelati ed inscindibili, sembrerebbe mancante proprio dell’elemento centrale, il programma, ovvero del nesso logico tra i due termini, il nesso cioè tra la volontà di raggiungere mete condivise e la volontà di seguire un itinerario comune. SCHEDE strage di Oklahoma City riportata da Dyer ed in possesso dell’F.B.l. (p.l60 ss.) — di sovvertire le basi costituzionali del sistema di governo americano, in nome delta visione /nitico-ro,nantjca e tradizionalista di una White America. Il volume, come detto, è ottimamente documentato, ed appare una lettura stimolante come materiale di supporto all’analisi politologica contemporanea. Dopo una inevitabile e comprensibile diffidenza conformistjca verso certi temi, che ha attraversato e l’opinione pub blica e la comunità scientifica in seguito ai fatti del Settembre 2001, una più attenta riflessione a freddo su questi fenomeni e sulla realtà politico-istituzionale, anche e soprattutto da parte della politologia P. FERRARA, Non di solo euro. La filosofia politica dell’Unio ne Europea, Roma, Città Nuova Editrice, 2002, pp292 Il lavoro, particolarmente pregevole per la documentazione di pri ma mano, si sofferma sulle ideologie europeiste delle varie famiglie politiche europee, considerando da una parte le scelte politiche gia fatte e dall’altra le prospettive future, con riguardo a temi forti ed at tuali, quali il federalismo, l’immigrazione e la pace. In particolare, l’autore afferma che l’Europa su trova attualmente ad affrontare due passaggi cruciali: il passaggio della “quantità”, ov vero la tensione verso l’ampliamento che entro il prossimo decennio sposterà i confini politico-sociali dell’Unione e il passaggio della “qua lità”, ovvero la ricerca di un approfondimento delle ragioni dell’inte grazione. Ampio spazio è dedicato al dibattito sulla Costituzione europea, ovvero sulla futura identità politica dell’Unione. Dibattito che si muo ve fra due estremi, definiti solo apparentemente contraddittori: la ne cessita ed il desiderio di dare una risposta europea unitaria ai processi di internazionalizzazione e l’esigenza di ricercare e trovare una di mensione “locale”dei processi di integrazione. L’autore propone in modo chiaro e puntuale gli approcci al dibatti to federalista proposti dagli attori politici protagonisti della scena in ternazionale, definendoli, in parte innovativi e che riflettono nel com plesso, da un lato “il bisogno di unione” e dall’altro la necessità di dare “dei limiti all’Unione”. Di formazione filosofico-politica, l’autore avvia una lettura mira ta delle problematiche europee, mettendo a confronto elementi quali la sovranità e la crisi della medesima, la civiltà, la religione, l’identità e altre. Segnala il problema della tutela giuridica dei diritti dei cittadini e di un’integrazione senza residui autoritari, mettendo a fuoco il tema delle minoranze etniche e delle cittadinanze “deboli”. Avanza l’ipote si che vengano riconosciuti nuovi diritti sociali, gia peraltro segnalati dalla Carta dei Diritti dell’UE e soprattutto sottolinea la scelta per la pace. Se infatti ad oggi l’unificazione europea e il suo significato sono stati celati dietro questioni economiche, finanziarie e tecniche, è ne cessaria una “prospettiva umanista” che affermi il primato della di gnità umana. Persona e comunità si integrano vicendevolmente e così potrebbe essere per l’Europa. Conclude riportando i risultati di uno studio condotto dal Nucleo di valutazioni prospettiche della Commissione Europea, che tenta di L’APE INGEGNOSA - 112002 SCHEDE delineare quella che potrebbe essere la futura “carta d’identità” del l’Unione entro il 2010. 1 risultati ottenuti, al di la del loro stesso con tenuto, potrebbero essere utili quale spunto di riflessione per il futuro cammino dell’ Europa. [ FlagielIoj A. FOSSATI e R. LEVAGGI (a cura di), Dal decentramento alla devolution. Il federalismo fiscale in Italia e in Europa, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 338 Il volume in esame si occupa del “federalismo fiscale”, un tema che suscita l’interesse non solo degli studiosi, nia anche del “grande pubblico”. L’opera si occupa in primo luogo, delle modifiche apporta te all’amministrazione pubblica dalle leggi Bassanini, leggi che han no previsto una sistemazione della materia mediante una serie di de creti delegati. La prima lg Bassanini, ovvero, la legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha effettuato una ampia revisione delle relazioni tra i livelli di governo, tanto è vero che è stata presentata come la realizza zione del “federalismo a costituzione invariata”, che sta a significare realizzazione di tutto quello che poteva essere fatto nella direzione del federalismo senza toccare la Costituzione. In realtà la lg 59/1997 ha disegnato un ampio decentramento delle funzioni amministrative dal governo centrale a quelli regionali, ed inoltre, ha previsto che queste ultime, a loro volta, possano devolvere le funzioni stesse, alle Provin ce, Comuni e Comunità montane. E’ palese, quindi, che il testo si oc cupa di tutte quelle modifiche finalizzate allo snellimento dell’appa rato burocratico; si tende,quindi, ad una riorganizzazione dello Stato aumentando i poteri locali. Gli autori, si preoccupano di definire sia il concetto di federalismo in generale che del “federalismo fiscale”. Federalismo fiscale, in senso tecnico, è sinonimo di “teoria econo mica dei differenti livelli di governo” (Scotto 1951). Per di più, dal punto di vista economico, la giustificazione principale del federalismo, sia esso considerato come federalismo fiscale sia inteso in senso isti tuzionale, è il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche ammini strazioni. 11 testo viene diviso in due parti: La prima parte si occupa delle teorie economiche dei diversi livelli di governo, del finanziamento degli enti locali e, soprattutto, delle fun zioni attribuite a Regioni, Comuni e Province. Nella stessa sede viene esaminata 1’ applicabilità del federalismo fiscale nel nostro ordinamento, definito da molti, come federalismo fiscale di tipo cooperativo, ovve ro particolarmente sensibile alla cooperazione tra le circoscrizioni più ricche e quelle più povere. Si evidenzia in tal modo che il mezzogior no d’italia deve continuare ad essere finanziato da cospicui trasferi menti dal nord, non bisogna dimenticare, a tal proposito, che in senso opposto va il pensiero della lega nord. Nella seconda parte, vengono, invece, esaminati i casi di federalismo e decentramento in Europa. Dopo un’introduzione dedicata ai casi di “federalismo evolutivo”, come quello che si verifica in Germania e Svizzera, si passa ad esami nare il federalismo fiscale in Belgio, che risiede nell’equilibrio tra le varie etnie, ancora in Spagna e in Italia dove il federalismo fiscale si sta evolvendo. Infine, gli autori presentano un particolare caso di non federalismo come in Gran Bretagna. [ De Matteo] M.L.SALVADORI, L’occasione socialista globalizzazione, Latera, Bari, 2001, pp.128 nell’era della Questo saggio di Salvadori, uscito nel settembre 2001, fa corri spondere alla capacità attrattiva ed evocativa del titolo un principio di riflessione, sempre critica ed acuta come nelle corde scientifiche del l’Autore, sul nesso che intercorre nell’attuale “mondo OCSE” tra si stema politico-internazionale globalizzato, funzioni e strutture del potere, società dei diritti. L’APE INGEGNOSA - 1/2002 Sc La prospettiva d’analisi “internazionalistica” cui s’affida l’A. co stituisce insieme tesi e premessa critica in ordine alle possibili rispo ste alle “domande” — in senso senniano — che il testo si pone: esiste un ruolo per i socialisti e per il socialismo nel nuovo ordine globalizzato ed unipolare? E, se sì, in che forme può, o potrebbe, delinearsi?(Ivi, pp.VI-IX) Il trapasso argomentativo cui Salvadori assegna lo svolgimento delle sue tesi, fino alle possibili risposte, tocca tutte le “domande” sociali, istituzionali e politiche divenute centrali nel dibattito pubblico e inter no alla comunità scientifica dell’ultimo ventennio, e forse anche più, e che toccano, per dirla riduttivamente, il trapasso dell’occidente dal sistema post-Yalta (cfr. Intrdouzione, pp.VI-VI1) tarato sulla geome tria sistemica Stato-Nazione, ordine bipolare, società di classe, all’in certo — almeno dal punto di vista sociale ed istituzionale se non econo mico — nuovo ordine politico post—moderno, “l’era del la globalizzazione”, come indica il titolo del volume. I passaggi propedeutici, nella struttura argomentativa del saggio, nuotano attorno ad alcune “domande” centrali, di natura economica chi detiene, oggi, le risorse strategiche? (Capitolo I) — politico-istitu zionale — cosa si sostituirà al modello dello Stato-nazione ed alla dot trina della sovranità di matrice ottocentesca? (Capitolo lI) - e culturale — qua! è la prospettiva politica del progetto europeo in ordine all’affer mazione di un autonoma visione “politico-culturale” della società e delle istituzioni, che si discosti dalla dottrina del “pensiero unico”? (Capp.IV-VII). Delineato il quadro, gli ultimi capitoli (VIII-XV) portano il lettore dinanzi ad una serie di possibili scenarii-idee che contestualizzino il ruolo del socialismo post—nioderno, e ne accennino la sua nuova — possibile — ragione storica. Una idea di socialismo — sia chiaro al let tore — che è per stessa ammissione dell’A. di matrice positivistica e “democratica” (p.ll5) , lontano dagli eccessi messianici, essenzialisti, per dirla à la Popper, e che “fatta propria la lezione del liberalismo moderno” coniughi “..libertà, pluralismo ed ordine democratico” (p.l2l ss.). In questo senso la critica dell’A., alla prassi socialdemocratica oc cidentale dell’ultimo ventennio, evidenzia tutto il suo respiro edifi cante, concludendo che oggi più che mai non si è esaurito il compito del socialismo, come dottrina liberale, democratica e progressiva, che può coniugare un rinnovato senso del “realismo” con una più matura visione del progresso e della valorizzazione e difesa delle risorse am bientali, rafforzando così la centralità e validità del “modello demo cratico e civile europeo” (p.l da contrappone alla dottrina civile della lex ,nercatoria, tipica del neoliberismo (p.l 14). Armando Vittoriaj F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 460 Il testo dell’ultima monografia di Federico Stella, docente di dirit to penale presso l’Università Cattolica di Milano, affronta la problematica del diritto, quello penale in particolare, e i moderni temi sociali. In particolare l’autore affronta, articolando un complesso pa norama storico e comparatistico, la problematica dell’evoluzione del diritto e della esigenza di un rafforzamento dello stesso attraverso la costruzione di un nuovo sistema penale. L’indagine approfondisce i rapporti tra il diritto penale e la garanzia di protezione dell’innocente”.Sono imposti criteri più stringenti di tutela degli inno centi; il fronte del garantismo rappresenta la prima frontiera della co struzione del processo di innovazione del diritto penale. Sull’aspetto delle regole del giudizio, Stella propone criteri normativi di scelte di giudizio, attraverso la elaborazione della teoria” dell’oltre il ragione vole dubbio”, come elemento di indirizzo del libero convincimento del giudice.Il prosieguo dell’ opera è dedicato alla critica al diritto penale d’ evento, nel fallace tentativo di flessibilizzarlo alle esigenze del diritto penale del “rischio”, che rappresenta secondo l’autore il nuovo orizzonte di un diritto penale moderno.Infatti occorrono delle modalità di tutela che non facciano dell’ evento 1’ asse portante delL’APE INGEGNOSA - 1/2002 l’intera struttura dell’ ordinamento penale.Il tentativo di flessibilizzare il diritto penale di evento ha costituito una debole difesa alla tutela delle vittime. Notevolmente approfondito appare il problema delle “class action”, cioè quelle azioni di massa che si sono registrate ad esempio in realtà con insediamenti industriali, che hanno procurato danni da contatto con sostanze nocive. Questo approfondimento co stituisce il punto di partenza dell’indagine dell’autore sui profili del nesso di causalità. Egli critica i più recenti orientamenti in materia, in particolare la critica si centra sull’insufficienza dei criteri affidati alle leggi di copertura. Essi proprio nelle azioni di classe hanno rivelato i propri limiti. Secondo l’autore occorre una revisione dell’approccio originario, cioè quello della condicio sine qua non. Questo dovrebbe avvenire anche nel senso di dare sostanza alla regola dell’oltre il ra gionevole dubbio, che appare come tema trasversale della trattazione. L’opera si conclude con un approfondimento del rapporto tra tutela penale e il diritto civile ed amministrativo e tende a descrivere l’oriz zonte ultimo e più complessivo del pensiero dell’autore, fondato sulla centrale categoria del “rischio” come modello di costruzione dei siste mi di tutela. [ Trapuzzano] INDICE STATO, REGIONI E AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA, Il di Roberta Alfaizo pag 5 IL PARLAMENTO DI WATERLOO: LE CAMERE DEI CENTO GIORNI (MAGGIO-GIUGNO 1815) di Maria Sofia C’orciulo pag 49 L’IMPEGNO D S.T. COLERIDGE E HERMAN MELVILLE CONTRO LA SCHIAVITÙ di Anna Maria Palombi pag 67 STATISTICA E SCIENZA POLITICA: PROSPETTIVE INNOVATIVE DI UNA RELAZIONE INTERDISCIPLINARE di Do,nenico Piccolo pag 79 LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA (1911-12) di Settimio Stallone pag 107 NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO, I di Silvio Zotta pag 145 SCHEDE BIBLIOGRAFICHE pag 213