L’Ape ingegnosa
Rivista del dipartimento di Scienze dello Stato dell’Università di
Napoli “Federico 11”
DIRETTORE SCIENTIFICO
Raffaele Feola
COORDINAMENTO
Antonella Barzazi, Rosaria Carotenuto, Gabriella Duranti, Raffaele
Feola (Direttore responsabile),
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Armando Vittoria
SEGRETERIA
Armando Vittoria
Si collabora alla rivista su invito della Direzione
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Dipartimento di Scienze dello Stato
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L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI
RICOSTRUTTIVA
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTI1VA
II *
aggiunge il nuovo approccio globale verso la tutela ambientale ed il
ruolo sempre più significativo che la Comunità Europea ha assunto in
tale campo non appare difficile comprendere il “centralismo di
ritorno” che si è realizzato In tale clima di sfavore verso le Regioni, si
è innestata l’emanazione della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del
Ministero dell’ambiente, con cui si è sovrapposta un’ulteriore struttura
di tipo ministeriale alle numerose amministrazioni centrali che fino a
quel momen to condividevano competenze di tutela ambientale Tale
legge
di
Roberta Alfano
c) Gli anni 1986-1991: la fase neo-centralista
La metà degli anni ‘80 si è caratterizzata per l’esplosione
dell’emergenza ambientale. Molti dei problemi che erano gra
dualmentc einersi assumono una cogenza tale da balzare prepo—
tentemente sulla scena, richiedendo un massiccio e straordina rio
intervento’ . Inevitabilmente, lo Stato centrale tende a riespandere i
propri poteri per fronteggiare le crisi in atto, so prattutto in un
momento in cui, tracciando i primi bilanci sulle esperienze regionali, i
conti non appaiono in attivo Se a ciò si
* La prima parte del saggio è stata pubblicata nel precedente numero
del la Rivista.
Un solo esempio, ancora vivo nelle paure collettive: il disastro
nucleare
di Chernobyl.
2 Si veda l’analisi fatta da CARAVITA B., Stato, Regioni ed enti
locali
nelle politiche di gestione dell ‘ambiente, i problemi di raccordo di
com petenze, in Riv. Giur. A,nb., 1994, p.35l, relativamente ai mali
endemici delle Regioni, che ne hanno minato, ancor prima della
concreta attuazio ne, le possibilità di divenire realmente un efficace
livello di governo.”Le Regioni nascono deboli già nel testo
costituzionale, prive di rappresen tanza politica al centro, sfornite di
una qualche legittimazione storica. Ad esse già nel testo costituzionale
si contrappongono enti locali storicamen te forti: l’uno, il Comune,
per lunga tradizione di autonomia, l’altro, la
Provincia, per lunga tradizione di decentramento statale e in quanto
sede di ben reputati apparati tecnici. Si aggiunga poi che la tardiva
istituzione delle Regioni (solo nel 1970, con un ritardo cioè (li oltre
venti anni) non ha permesso la formazione di sistemi politici regionali
autonomi rispetto a quello centrale; e un’ulteriore spinta alla
debolezza delle Regioni è stata data dal livello complessivamente
basso del personale politico regiona le.”
Cfr. GUSTAPANEA., La tutela globale dell’ambiente, Milano, 1991,
pp.33 e ss., secondo il quale l’ambiente deve intendersi come “bene
giu ridico multiforme in quanto presenta una pluralità di aspetti che, a
loro volta, assurgono ad autonomi oggetti di distinti interessi pubblici
fonda mentali, sottoposti a regimi di tutela diversi, ma pur sempre da
collega re.”
In quegli anni era già operativo il III programma di azione ambientale
in vigore per gli anni 1982/1986 (pubblicato in DOCE 305/3 C del 25
no vembre 1981).
Si veda ONIDA ‘V., Competenze regionali e locali e spinte
centralizzatrici nell ‘ainministrazione dell ‘ambiente in L’ambiente e
la sua protezione (a cura di MURGIA O.), Milano, 1991, p.l3l,
secondo cui, durante fattispecie straordinarie o di crisi, si fa strada la
convinzione che a livello centrale l’intervento possa sortire risultati
migliori ai fini della composizione de gli interessi in gioco, rispetto ai
livelli più bassi, “incapaci di agire o para lizzati dai conflitti”.
ha previsto un quadro molto articolato di rapporti tra Stato e Regioni,
improntato sulla collaborazione, informazione e, in ultimo,
sostituzione dell’amministrazione regionale, in caso di inerzia; il
Ministro pare, in linea teorica, il centro di riferimento dell’interesse
pubblico alla tutela ambientale E’ una legge dal le caratteristiche
precipue: in primo luogo viene introdotta da un generico manifesto di
intenti in relazione all’accorpamento di funzioni. Nei fatti, tale
Ministero non è, però, stato dotato di una competenza generale su tutti
i problemi ambientali e non si
6 Secondo la valutazione di CARAVITA B., Stato, Regioni ed cliii
locali ud/e politiche digestione dell ‘ambiente: iprobleini del raccordo
di coli pelenze, cii p.38O, sono da prendere in considerazione almeno
i Ministe ri dei lavori pubblici, agricoltura e foreste, marina
mercantile, trasporti, industria, sanità, beni culturali, interni, ricerca.
L’autore si sofferma lun gamente sul problema della difficile
convivenza con i Ministeri preesistenti: infatti, se è vero che tutte le
amministrazioni di prestazioni sociali o di disciplina di settore
incontrano problemi di tutela ambientale, nessuna intende cedere la
propria supremazia ad un’altra amministrazio ne, anche se
quest’ultima si occupa prevalentemente di “ambiente”, con la
conseguenza che al Ministero dell’Ambiente viene “concesso” ben
poco. Infatti, tale Ministero ha realmente innovato l’ordinamento
preesistente soltanto relativamente al la gestione dell’ inquinamento,
con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione
dei parchi naziona li terrestri, mentre per altre funzioni si sono poste
in essere soltanto forme di concerto tra le amministrazioni più
consolidate e la nuova amministra zione, in realtà lunghe e defatiganti.
Una particolarità ditale legge riguarda la legittimazione all’azione di
danno ambientale, contemplata dall’art.18. Al comma terzo la norma
sta bilisce che “L’azione di risarcimento del danno ambientale.... è
promos sa dallo Stato, nonché dalle Regioni su cui incidano i beni
oggetto del fatto lesivo”. La titolarità del diritto al risarcimento del
danno ambientale appare dello Stato; la locuzione “nonché” con la
quale viene previsto il
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO. REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA
è provveduto a creare un unico centro di imputazione dell’inte resse
ambientale. In tal senso è significativo che la legislazione successiva
all’istituzione del Ministero dell’ambiente abbia con tinuato a
distribuire competenze, funzioni e finanziamenti tra amministrazioni
diverse. A ciò deve aggiungersi che l’organiz zazione, in forma
dicasteriale, dell’interesse ambientale ha po sto in evidenza una grave
contraddizione per quanto riguarda la struttura organizzativa da
adottare. Se l’intento del legislatore è quello di creare semplicemente
un Ministero di indirizzo è chia ro che è sufficiente dotarlo di una
struttura agile, aperta a co gliere le linee di sviluppo dei problemi e ad
orientare le altre amministrazioni, siano esse centrali, locali e di
settore. Al con trario, se si intende realizzare un Ministero operativo
occorre dotarlo di ben altre e più corpose strutture, in grado di
interveni re concretamente nei diversi settori e su tutto il territorio
nazio nale. E qui si innesta la problematica relativa al rapporto con le
Regioni. Al Ministero vengono conferiti molteplici poteri sosti tutivi
nei confronti delle Regioni. Questa chiara contrazione te orica nei
confronti dei poteri regionali, nei fatti, però, resta “sul la carta”, in
quanto tali poteri sostitutivi tanto copiosamente attribuiti, in realtà
trovano difficile attuazione in quanto si è in presenza di una
amministrazione statale non dotata di strutture
potere di azione delle Regioni accanto a quello dello Stato ha, in
realtà, carattere subordinato. Le Regioni sono legittimate a far valere
il danno ambientale attraverso l’istituto della sostituzione processuale,
disciplina to dall’art.81 c.p.c. Legittimato principale è lo Stato, verso
il quale è im posto l’obbligo di risarcire il danno ambientale da parte
del responsabile; alle Regioni viene dalla norma conferito un potere di
azione in forza di un loro interesse all’esercizio della funzione
giurisdizionale in rapporto ad un diritto dello Stato. Per una analisi
maggiormente dettagliata cfr. ALB AMONTE A., Danni all ‘ambiente
e responsabilità civile, Padova,
pienamente operative
L’importanza della legge 349/1986, pur con i suoi limiti, ri siede
soprattutto nell’aver fatto assurgere l’interesse ambientale al ruolo di
interesse primario, che deve essere posto sul medesi mo piano di altri
valori ed interessi costituzionali, in reciproco bilanciamento
L’istituzione del Ministero dell’ambiente, espressione chiave di un
ribaltamento culturale, amministrativo e politico verso le
problematiche ambientali, ha contribuito a contrarre il ruolo delle
Regioni, in virtù del preminente interes se nazionale, in parte
temperato soltanto dal richiamo al princi pio di leale cooperazione fra
Stato e Regioni. Proprio partendo dall’analisi del settore ambientale si
è evidenziato che il rispetto ditale principio è in grado di mettere in
crisi il modello astratto di ripartizione delle competenze, basato su di
una rigida separa zione tra Stato e Regione. E’ apparso evidente che
non si posso no affidare competenze alle Regioni, se non vi è la
sicurezza che queste competenze siano svolte. Meno che mai nel
settore
1989.
8 una più chiara analisi ditale contrastato rapporto si veda COCOZZA
V., Il Ministero dell’ambi ente fra esigenze di riorganizzazione dei
dica steri e poteri delle Regioni in Le Regioni, 1987, pp.9O6 e ss.
‘ Pur riconoscendo ed avallando la primarietà dell’interesse
ambientale occorre non dimenticare che tale interesse deve, in ogni
caso, essere su bordinato nella Costituzione italiana e, per definizione,
nel costituziona lismo moderno ai principi-cardine della centralità
della persona umana e del carattere democratico e pluralista
dell’ordinamento. Cfr. CARAVITA B., La nozione di ambiente, in
AA.VV., Diritto dell’ambiente e diritto allo sviluppo (a cura di
CIAPPARONI F.), Milano, 1995, pp.l22 (in par ticolare par.5: la
centralità della persona umana); ID., La tutela dell’am biente nel
diritto costituzionale, cit., pp.5 1/52; La razionalizzazione del I
‘ambiente in Italia in Rapporto mondiale sul diritto dell ‘ambiente,
nii—
L’APE INGEC - 1/2002
SrAlo. REGIoNI, AMI3IENFE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA
ambientale. La necessità ha portato a sviluppare un nuovo mo dello,
definito di “regionalismo cooperativo”, basato su modelli
organizzativi misti e sulla riattribuzione di competenze al cen tro. Il
settore ambientale ha visto la nascita di una politica di cooperazione
fra Regioni ed amministrazione centrale, che ap pare fondata non
tanto sulla forza del nuovo Ministero, ma sulla debolezza delle
Regioni, incapaci di porre in essere strategie proprie e spesso inclini
ad adagiarsi su quanto proposto dal cen tro
La sensibilità del giudice costituzionale non poteva restare estranea al
peso di questi argomenti. In quegli anni caratterizza ti da un acceso
conflitto tra Stato e Regioni è proprio la Corte ad essere
costantemente chiamata in causa, in un intenso lavoro di
interpretazione, volto a definire almeno il nucleo minimo di poteri e
competenze dei due diversi livelli di governo. Ciò si è sostanziato in
un elevato numero di sentenze, molte delle quali considerate delle
vere e proprie linee guida” . E le controversie
mero speciale della Riv. Giur Amb., 1996, p.2l2.
IO Si veda ancora CARAVITA, Stato, Regioni ed enti locali nelle
politiche di gestione dell’ambiente: i problemi del raccordo di
competenze, cit., p.377 che ironicamente — ma non troppo sottolineache il rapporto fra Stato ed assessorati regionali funziona
bene quando entra in gioco la distribuzione di finanziamenti....
° Ci si riferisce in particolare a C. Cost., 22 maggio 1987, n.183 in
Riv. Giur Amb., 1987, p.305, con nota di COLUCCI relativa
all’eliminazione degli oli usati e C. Cost., 15 novembre 1988, n.1029
in Riv. Giur Amb., 1989, p.330 relativa alla disciplina dei parchi
naturali. Per una panoramica completa relativamente alla
giurisprudenza oltre BORGONOVO RE D., Corte Costituzionale ed
ambiente, in Riv. Giur Amb., 1989, pp. 370 e ss. si vedano le
pregevoli raccolte di BELLOCCI M., La configurazione dell
‘ambiente nella più recente giurisprudenza della corte costituzionale
relative alle attribuzioni ambientali, ancora una volta, sono state un
clamoroso esempio del difficile panorama istituzionale. In particolare,
in materia di tutela paesistica, la Corte Costituzio nale ha enucleato
esplicitamente il principio di leale coopera zione nei rapporti tra Stato
e Regioni Si è fatta strada, dun que, un principio costituzionale di
collaborazione fra Stato e Regioni implicito nella logica
dell’ordinamento. La ripartizione di competenze fra i due livelli di
governo fa presumere che tali competenze debbano essere poste in
essere in termini di coordi namento e collaborazione per assicurare
l’unitarietà ed indivisibilità dello Stato ex art.5 Cost. Il principio
collaborativo deve basarsi su raccordi fra l’attività dello Stato e delle
Regioni, nel rispetto delle reciproche competenze, in modo affatto
diver so dal principio di indirizzo e coordinamento che tende a dirige
re l’attività regionale verso gli obiettivi individuati dallo Stain Rii An della Repubblica Italiana, 1988, pp.S 13 e ss; ID.,
L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna
sistematica delle decisioni emmiesse nell’anno 1990 in Riv. Am,n.
della Repubblica Italiana, 199 1, pp.l65 e ss; ID:, L’ambiente nella
giurisprudenza della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle
decisioni emesse nell’anno 199/ inRiv.Amm. dellaRepubblica
Italiana, 1992, pp.125 ess. 2 Cfr C. Cost., 21 dicembre 1985 n.359 cit.,
p. e C. Cost., 26 giugno
1986 n.lSl in Foro It., 1986, I, p.2690 e C. Cost., sempre sulla stessa
materia, in cui la Corte, giudicando della legittimità costituzionale
della legge 431/1985, sottolinea che “i problemi concernenti il
rapporto tra competenze statali e regionali che una siffatta tutela
paesistica pone... non sono ignorati dalla nuova normativa, la quale...
accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella
direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza
di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello
ispirato al principio di leale cooperazione”. 3 Cfr. ancora IUVONE C.,
I rapporti Stato-Regione in materia ambientale:
il principio collaborativo, in Studi Parlamentari e di politica
costituzionale,
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO, REiI0NI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTFIVA
to’ Sono questi gli anni in cui si è affermata in modo definitivo una
visione unitaria di ambiente, che assurge al ruolo di valore primario’ e
la Corte ha ribadito il ruolo delle Regioni per la realizzazione ditale
politica globale. La nuova concezione del l’ambiente, però, ha
comportato soltanto che lo stesso sia tutela to con prevalenza su altri
interessi e con il massimo di efficacia possibile, ma senza alcuna
indicazione in merito all’intervento obbligatorio dello Stato. Al
contrario si rileva che in relazione agli enti minori vale la
considerazione che la maggiore prossi mità dell’interesse rispetto al
soggetto che ne ha cura consente, in teoria, un più alto livello di
protezione. Non può negarsi che, inizialmente, nell’ambito ditale
volontà neocentralista sia stato fatto grande uso di poteri sostitutivi.
Tali poteri sono tornati alla ribalta proprio in materia paesistica con la
previsione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle
Regioni, nell’ipotesi di mancata predisposizione, entro il termine del 3
1 dicembre 1986, di appositi piani per la tutela del paesaggio’ I poteri
so
n. i, 1992, p.1 secondo cui occone applicare il principio collaborativo
“in grado di dare coesione funzionale al rapporto Stato—Regioni
armonizzando sul piano operativo i rispettivi interventi diretti alla
tutela di interessi Comuni ad entrambi”.
rileva BORGONOVO RE D., Corte Costituzionale ed ainbi ente, cit.,
pÀ-72, si tratta di una decina di sentenze emesse nel biennio 1987-
1988 incentrate a definire gli interessi o valori ambientali, verificare il
rapporto con altri interessi costituzionalmente protetti e individuare i
centri di potere cui è demandata la gestione degli stessi. Fra queste un
particolare rilievo va conferito a C. Cost., 22maggio 1987 n.183 in
Riv. Giur. Ainb., 1987, pp.305 e ss e a C. Cost., 28 maggio 1987,
n.210 in Riv. Giur. Amb., 1987, p.334, con nota di BORGONOVO
RE.
15 1-bis comma 2, della legge Galasso e relativa circolare del
Ministero per i beni culturali ed ambientali 31 agosto 1985, n.8.
stitutivi hanno inciso sulla pianificazione territoriale, materia non solo
trasferita alle Regioni già con il D.P.R. n. 8 del 1972, ma soprattutto
da sempre ritenuta il centro delle competenze regionali. Ciò ha
provocato reazioni da parte regionale non ac colte, però, dalla Corte
Costituzionale, che ha giustificato tali poteri dello Stato in relazione al
tipo di tutela predisposta dalla legge Galasso, e soprattutto per la
primarietà ed essenzialità del valore oggetto della tutela stessa’ La
legittimazione dei poteri sostitutivi, dunque, ha avuto ripercussioni
notevoli nel settore ambientale. La legge n. 349 del 1986 ha previsto
ampiamente poteri sostitutivi del Ministro; parimenti il decreto legge
31 ago sto 1987, n. 361, recante “disposizioni urgenti in materia di
smaltiniento dei rifiuti”, convertito, con modificazioni, con leg ge 29
ottobre 1987, n. 441. Nonostante le continue previsioni legislative e
l’atteggiamento assolutorio della Corte Costituzio nale, l’utilizzazione
dal Centro di poteri sostitutivi nei confronti di Regioni inadempienti è
apparso più uno spauracchio che una effettiva possibilità. L’intervento
sostitutivo dello Stato in ma teria di competenza regionale ha
costituito pur sempre una ipo tesi eccezionale, che ha dovuto di volta
in volta essere giustifi cata dalla particolare importanza della materia
o dalla particola re gravità dell’assenza di regolamentazione di un
determinato
‘ veda l’ampio resoconto giurisprudenziale fatto da CARAVITA B.,
Diritto Pubblico dell ‘ambiente, Bologna, 1991, pp.1 e ss. in
particolare, volendone citare, una per anno, C. Cost., 26giugno 1986
n.153 in Foro 11., 1986, 1, p.2690 con nota di COZZUTO QUADRI;
C. Cost., 30 settembre
1987, n.304 in Giur Cost., 1987, 1, p.2484, con nota di D’ATENA; C.
Cost., 27 ottobre 1988, n.1002 in Riv. Giur. Amb., 1989, p.5’7S, con
nota di FERRARA; C. Cost., 9 marzo 1989, n.101 in Foro It., 1990, I,
p.7 C. Cost., 26 febbraio 1990, n.85 in Riv. Giur Anib., 1990, p. 285.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SlAlo, RFGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA
settore, o, ancora, dal fatto che l’omissione di determinati atti avrebbe
potuto mettere in serio pericolo l’esercizio di funzioni fondamentali,
ovvero, infine, il perseguimento di interessi essenziali affidati alla
responsabilità dello Stato La Corte Costituzionale lentamente ha
disegnato un modello più morbido, aperto verso, le istanze regionali,
comprimendo i poteri sostitutivi, da esercitare solo in base a precise
garanzie sostanziali e procedurali, per non risolversi in una indebita
ingerenza nelle competenze regionali. In definitiva, la Corte ha
ribadito la necessità che i rapporti fra i diversi livelli di governo
debbano basarsi sulla reciproca integrazione e non su di una
puntigliosa e sterile difesa di posizioni, poteri, competenze e
prerogative
Lo spirito neocentralista che ha permeato gli anni in questione è
particolarmente evidente dal punto di vista normativo: significativo il
caso del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 di attuazione delle direttive
CEE nn. 80/779, 82/844, 84/360 e 85/203 in materia di qualità
dell’aria ed inquinamento prodotto dagli im pianti industriali, che ha
previsto esplicitamente una serie di poteri sostitutivi per lo Stato. Solo
il giudice costituzionale ha
I poteri sostitutivi infatti devono comunque rispettare, per essere
esercitati, i limiti disegnati dall’art.2 della legge 382 del 1975: deve
cioè trattarsi di persistente inattività in relazione ad adempimenti da
svolgere entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi.
8 C. Cost., 31 dicembre 1986, n.294 in Foro it., 1987, 1, p.2346. La
sentenza rileva che lo Stato prima di sostituirsi all’amministrazione
regionale deve fornirle tutte le informazioni ed i presupposti necessari
affinché essa possa esercitare i propri compiti, l’eventuale sostituzione
non deve avvenire in modo più o meno improvviso, ma deve (almeno)
2011 CIPE con delibera 5/8/1988 ha concretizzato gli intenti della
finanziaria
provveduto successivamente, in via interpretativa, a definirne i
caratteri e limitarne le conseguenze’ Parimenti la legge finanziaria
1988 - legge Il marzo 1988 n. 67 - che all’art. 18 ha attribuito al CIPE
su proposta del Ministro dell’Ambiente e senti te le commissioni
parlamentari competenti, la potestà di approvare i! programma
annuale di interventi urgenti per la salva guardia ambientale. Fra tali
interventi era prevista l’istituzione di tre nuovi parchi nazionali, in
pieno sovvertimento dell’art.83 del D.P.R. 6 16/197 ed ha previsto
altresì la possibilità di am pliare tale numero, attraverso un’intesa con
le Regioni interessate. Fra le varie forme di cooperazione l’intesa è
certamente la più forte, in quanto espressione del carattere primario
delle attribuzione spettanti alle autonomie, ma assume precipua
cogenza
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA
essere preceduta da una “messa in mora” dell’amministrazione
regionale, collocandosi in un procedimento che includa una
preventiva intimazione a provvedere entro un ragionevole termine.
19 Cost., 9 marzo 1989, n.10l in Le Regioni, 19901, p. 1008, la
sentenza stabilisce che 1 Stato dispone di un potere di vigilanza nei
confronti di attività regionali prive di discrezionalità nell’an, in quanto
sottoposte a termini perentori, o perché l’inerzia delle Regioni
metterebbe in serio pericolo l’esercizio di Funzioni fondamentali o la
cura di interessi affidati alla responsabilità dello Stato. Il potere di
sostituzione deve essere strettamente strumentale all’adempimento di
obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente
come limiti all’autonomia regionale e l’esercizio ditale potere deve
essere assistito da garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai
valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e
Regioni e, specialmente, al principio di leale cooperazione.
1988.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
solo attraverso l’interpretazione costituzionale Tale quadro è
completato dal D.P.R. 18/5/1989 n. 183 per il riassetto organizzativo
della difesa del suolo e dalla legge 28/8/1989 n. 305, relativa alla
programmazione triennale per la tutela del l’ambiente, con cui si è
formalizzato quanto in via d’urgenza
21 c• Cost., 30giugno 1988 n.747 in Giur. Cost., 1988, pp.3432 e ss.,
che definisce l’intesa come espressione di un potere di
codeterminazione paritaria relativamente al contenuto dell’atto da
adottare: qualora manchi tale intesa l’atto soggetto deve essere
sottoposto ad annullamento. Ciò al fine di salvaguardare nella misura
minima la competenza esclusiva delle regioni, che, in caso contrario,
verrebbe vanificata. Tale forma di cooperazione ha subito comunque
una notevole evoluzione anche dal punto di vista dell’interpretazione
costituzionale, soprattutto in merito al suo ruolo nell’ipotesi di materie
in cui la competenza regionale è meramente concorrente. Si veda la
ricostruzione fatta da MORRONE A., La Corte Costituzionale e la
cooperazione fra Stato e Regione nella fattispecie dell’intesa: analisi
critica di un modello contradditiorio in Riv. Giur Amb., 1995, pp. 662
e ss. L’autore rileva che se tale forma appare imprescindibile
nell’ipotesi di competenza esclusiva, nell’ipotesi di competenza
concorrente inizialmente — fino al 1988 - si reputava sufficiente il
solo parere. Si veda C.Cost., 15 novembre 1988 n.1031 in Riv. Giur
Amb., 1989, pp. 345 e ss.. Successivamente inC. Cost., 16luglio 1991
n.35 1 in Le Regioni, 1992, pp.1O74 e ss. si rileva che vi possono
essere decisioni unilaterali dello Stato che però debbono essere
motivate, evidenziando in relazione agli argomenti addotti dalla parte
regionale, a sostegno del rifiuto dell’accordo, le ragioni di interesse
nazionale. Il ruolo dell’intesa fra contraddizioni e ripensamenti
sembra esplicitarsi sei anni dopo, C. Cost., 31marzo 1994n.ll6inRiv.
Giur.A,nb., l995,pp.7l ess.,eC.Cost., 15 luglio 1994 n 302 in Riv. Giur
Amb., 1995, p.662 in cui sembra prevalere un modello di intesa forte
in campo ambientale fra Stato e Regioni anche se con ragionevoli
dubbi circa la possibilità di realizzare intese affievolite.
era stato previsto nella Finanziaria 1988 e nella conseguente delibera
CIPE
Il quadro normalivo del periodo neocentralista è caratteriz zato dalla
legge sul riordino delle autonomie locali, legge 8/6/ 1990 n. 142. Tale
legge avrebbe dovuto sciogliere i dubbi lascia ti dal testo
costituzionale relativamente ai livelli minori di go verno, ma, in realtà,
non vi è riuscita completamente. Infatti, la legge 142/1990 non ha
proceduto ad una riconsiderazione della dimensione territoriale degli
enti comunali, portandoli ad un li vello di efficienza e ha mantenuto il
livello provinciale — da sem pre notoriarnente longa manus
dell’apparato statale in campo locale - proprio per ovviare
all’esistenza di Comuni di dimen SiOni troppo ridotte per poter
svolgere funzioni di una certa im portanza. Questa stessa legge inoltre,
non ha affrontato in ma niera definitiva il nodo dei rapporti tra
Regioni ed enti locali, non scegliendo nè la strada della definitiva
attribuzione di pote ri alla Regione nei riguardi degli enti locali, né
quella della loro definitiva separazione Dal punto di vista ambientale
la legge 142/1990 ha tentato di riaccorpare attorno all’ente provinciale
22 L’ emanazione ditale norma di ulteriore conferma della finanziaria
1988 relativamentealla disciplina delle aree protette, e prima ancora
della legge- quadro 394/199 I che ancor più suggella tale tendenza
centralista, rinforza l’interpretazione dottrinale che aveva colto i segni
di una restaurazione. Per tutti CHIEFFI L., L’istituzione delle aree
naturali protette: un caso di riappropriazione da parte dello Stato
difunzioni trasferite alle Regioni in Le Regioni, 1990, pp.l373 e ss.
23 Si veda CARAVITA B., Stato, Regioni ed Enti locali nelle
politiche di gestione dell ‘ambiente: i problemi del raccordo di
competenze, cit., 382 che incentra l’analisi della legge 142/1990 (il
cui paragrafo si intitola, significativamente “La legge di riordino del
sistema locale: un ‘occasione perduta?”) sull’art. 3, che si presta sia ad
una lettura filoregionalista,
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STAIO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RIcosTRurrivA
le diverse funzioni amministrative, finendo per tracciare, alla fine del
1990, un quadro delle competenze in campo ambientale decisamente
complesso e variegato. Pur in presenza di opinioni discordanti in
dottrina, tale legge pare forse presagire “una pos sibile apertura alle
esigenze delle autonomie, relegate, fino ad ora ad un ruolo ausiliario e
servente, di mera collaborazione al l’attuazione delle linee politiche
elaborate dal centro” Se tale legge appare in qualche modo almeno
possibilista nei confronti delle istanze regionali, così non può
certamente definirsi la Ieg permettendo alle Regioni di intervenire
sulle funzioni degli enti locali, spostando da un ente ad un altro
funzioni già assegnate dalla legge statale, sia una lettura garantista
secondo cui il sistema rimarrebbe immutato e la Regione può
distribuire solo le funzioni ad essa spettanti e non già quelle attribuite
da leggi dello Stato. In mezzo si colloca chi, pur riconoscendo
l’auspicabilità dell’attribuzione alle Regioni di poteri per la
conformazione delle funzioni degli enti locali, ritiene questa strada
politicamente impraticabile e vede l’art.3 come una spinta ed un invito
alle Regioni ad utilizzare gli strumenti di tipo consensuale e le varie
forme di accordo che la legge n.142 ampiamente prevede. Con
sentenza n.343 del 1991 si è pronunciata la Corte Costituzionale che
ha sottolineato come la legge n. 142 tenda contemporaneamente a
dotare gli enti territoriali locali inliaregionali di una più ampia
autonomia e ad assicurare un maggior raccordo funzionale tra essi e le
regioni. Le Regioni sono il centro propulsore, coordinando l’intero
sistema delle autonomie locali e lo Stato può continuare ad attribuire
funzioni alle Province ed ai Comuni nelle materie regionali qualora il
carattere locale dell’interesse risulti dalla dimensione. La Corte
sembra così dimostrare un atteggiamento filoregionale, soprattutto
laddove prevede un più incisivo ruolo di coordinamento delle Regioni
anche nelle funzioni attribuite a norma dell’art. 118.
indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite
massimo delle emissioni con la loro tollerabilità.
24 citazione è di ROMANO TASSONE A., Stato, Regione ed enti
locali nella tutela dell’ambiente, in Dir Amm., 1994, p.lO9.
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA
ge-quadro 6 dicembre 1991 n. 394 relativa alla disciplina delle aree
protette. Con tale legge Io Stato si è riappropriato della com petenza
relativamente ai parchi confermando quelli già esisten ti, istituendone
altri ed individuando un elenco di aree per future istituzioni. La
gestione dell’area protetta deve essere di compe tenza di un apposito
ente parco, avente un ruolo di ente di go verno autonomo del territorio
interessato, con il compito di pre disporre il piano del parco. La legge
394/1991 non dispone esclu sivamente in merito ai parchi nazionali
ma anche in merito a quelli regionali e, pur rinviando teoricamente a
leggi-quadro re gionali, fissa alcuni criteri direttivi. In particolare
stabilisce che l’ente di gestione del parco regionale sia un ente
autonomo di diritto pubblico, istituito dalla regione. Oltre ciò, la legge
394/ 1991, basandosi sul dettato dell’ art. 14 della legge 142/1990, ha
conferito alle Province funzioni amministrative in materia di parchi e
riserve naturali; in particolare ha previsto la possibilità che le Province
possano partecipare con i loro rappresentanti al comitato direttivo
dell’ente parco e possano proporre alle Re gioni l’istituzione di nuovi
parchi.
Nel biennio 1990-1991 la Corte Costituzionale ha lavorato
alacremente per definire il ruolo e le competenze delle Regioni, quasi
a compensare l’intervento del legislatore La Corte ha
25 Oltre ciò occorre ricordare un’altra fondamentale interpretazione
della Corte ai fini della tutela dell’ambiente non più soltanto — come
era tradizionalmente — cx art.9 Cost, ma attraverso l’art.32 Cost.,
relativamente al diritto alla salute, estendendo il concetto di ambiente.
Si veda C. Cost., 16 marzo 1990, n.127, cit., p. che stabilisce che nelle
zone ad alto inquinamento atmosferico, il giudice può disporre
L’APE INGEGNOSA 1/2002
rilevato la necessità che per limitare l’autonomia regionale, l’in-.
teresse nazionale sia chiaro e provato Lo Stato ha competen za per la
determinazione di linee guida in campo ambientale, senza però poter
disporre la cessazione dell’efficacia di prece denti provvedimenti
amministrativi regionali, anche se difformi dalle successive linee
guida Di converso si deve procedere all’annullamento di norme
regionali che prevedano mere san zioni amministrative qualora la
legge dello Stato abbia sanzio nato penalmente un certo
comportamento, per non sovvertire il sistema generale delle sanzioni
La fase neocentralista ha rag giunto, dunque, la sua acme. Eppure,
lentamente, i semi della leale cooperazione, del regionalismo
cooperativo, delle intese che la stessa Corte timidamente ha seminato
in questi anni han 26 c• Cost., 20 luglio 1990 n.346 in Riv. Giur
Anib., 1991, p. C. Cost.,
22 novembre 1991 n.422 in Riv. Giu A,nh., 1992, p.355, con nota di
CIVITARESE MATTEUCCI.
27 Si vedano C. Cost., 30 ottobre 1990 iì.512 in Riv. Giur An1h.,
1991, p.74, con nota di GIAMPIETRO relativamente alle materie
prime secondarie e C. Cost, 6 febbraio 1991 n.53 in Sanità Pubbl.,
1991, p.792. E’ una sentenza relativa alle linee guida per il
contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali
nell’atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/ 1988 e del D.M., Ministero
dell’ambiente, del 12/7/1990 che annullava i provvedimenti regionali
in tale materia. Si veda GIAMPIETRO F., Linee guida statali e
disorientainento delle Regioni commento alla sentenza pubblicata in
Sanità Pubbi., 1991, p.789, che rileva come la Corte a fronte di vizi di
invasione delle competenze regionali e violazione della legge delegata
liquidi la faccenda in modo così palesemente lesivo dell’ordine
preordinato da fargli evidenziare: “. . .11 ministro non può togliere
efficacia a provvedimenti regionali con un suo atto, come se
l’amministrazione regionale fosse alle sue dipendenze!”
28 c Cost., 22giugno 1990 n.309 in Giur Cost., 1990, p1890.
no germogliato. Gli anni ‘90 si sono dimostrati ricchi di aperture verso
nuove istanze di autonomia, cui l’ambiente non resta estra neo. E’
iniziata in quegli anni, dunque, un’ulteriore oscillazione del pendolo
verso la direzione attualmente seguita: la riapertura a nuove, per certi
aspetti diverse, istanze regionaliste.
d) Gli anni in corso:
d.1) Gli anni 1992-1996: la riapertura alle istanze delle Autonomie
locali ed il nuovo possibile ruolo per le Regioni.
Successivamente alla legge 394/1991, la prima normativa di
particolare rilievo in campo ambientale si è sostanziata nel decreto
legge 4/8/1993, n. 274, reiterato con il decreto legge 4/ 12/1993 n.496,
ed infine convertito nella legge 2 1/1/1994 n. 61, recante
“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei control 29 Per
completezza appare opportuno citare alcune leggi coeve, in
particolare: legge 24/2/1992 n.225, relativa all’istituzione del servizio
nazionale della protezione civile; D.Legge. 6/7/1993 n.2l6, convertito
con niodificazioni nella legge 9/8/1993 n.294, relativo agli
adempimenti finanziari per l’attuazione del regolamento CEE
880/1992 sul marchio di qualità ecologica — Ecolabel; il D.P.R. 5
giugno 1993, n. 177, in materia di tutela dall’inquinamento
dell’atmosfera, delle acque e del suolo; la legge 28/12/1993 iì.549,
“misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”, che subirà
una serie di modifiche attraverso decreti legge, tutti decaduti ed,
infine, troverà poi assestamento nella legge 16/6/1997 n.l79; la legge
25/1/1994 n.70, “norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per il
sistema di ecogestione e di audit ambientale”.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA
li ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la prote zione
dell’Ambiente” Tale legge, a carattere globale, nel pre vedere
l’istituzione di una siffatta agenzia - importante novità nel panorama
istituzionale italiano — ne ipotizza un duplice li- vello operativo,
centrale e regionale. Tale previsione è apparsa come un chiaro
sintomo di un’inversione di tendenza per rico noscere al livello
regionale una nuova fase operativa. Sorta sul modello dell’Agenzia
europea dell’ambiente (AEA), creata nel i 99O per garantire la
concertazione e il controllo incrociato di informazioni e la loro
utilizzazione strategica nell’interesse co mune J’ANPA, che pure è
rimasta lungamente non operati va è dotata di personalità giuridica ed
è vigilata dal Ministero dell’Ambiente: ha il compito di “braccio
operativo” in materia ambientale, luogo di esercizio delle competenze
di controllo ambientale di un Ministero che tende ad assumere
prioritaria mente compiti di elaborazione e coordinamento. Le agenzie
re gionali, da porre in essere attraverso Leggi regionali, secondo
30 decreto è stato emanato a seguito del referendum del 18-19/4/1993
su alcuni articoli della legge n.833 del 1978, che ha sottratto una serie
di competenze ambientali al servizio sanitario nazionale.
31 Regolamento CEE del 7 maggio 1990 n.1210 del Consiglio delle
Comunità Europee.
32 La necessità di una simile istituzione è apparsa evidente dopo il
disastro di Chemobyl del 1986; in quell’occasione la copertura
informativa a volte lacunosa e il diverso formato dei dati offerti dai
centri europei di controllo ostacolarono seriamente gli sforzi condotti
a livello regionale per valutare e contenere l’impatto del disastro.
Un resoconto in merito all’evoluzione dell’ANPA è realizzato da
FONDERICO F., Ambiente edAmminist razione in Italia in Riv. Giur
Ainb., 1997, pp.613 e ss.
quanto evidenziato da un documento approvato dagli assessori
regionali del 1/7/1993 e confermato in sede di Conferenza Sta toRegioni in data 8 luglio 1993, hanno però stentato nei fatti a decollare
Infatti se il processo di inversione è senz’altro ini ziato, muove, dal
punto di vista istituzionale, i suoi primi passi con estrema lentezza. La
volontà di porre in essere in materia ambientale una forte e stabile
trama di relazioni tra Stato e Re gioni non più centrata sulla
separazione e sulla gelosa salva guardia delle prerogative è ormai
chiaramente orientata alla ri cerca di soluzioni che permettano di
comporre le istanze di au tonomia e le esigenze unitarie il
coinvolgimento dei livelli di governo “minori” nei processi decisionali
primari relativi al l’ambiente discende dal fatto che, di regola, proprio
in ambito locale si pongono meglio in evidenza gli effetti delle
principali problematiche ambientali: “Quasi sempre è l’ambiente
l’elemen to di identificazione della comunità locale, degli interessi
(cul turali e non) che la caratterizzano e dei luoghi in cui essi si svol
Per un chiaro quadro della situazione normativa al momento della
previsione delle agenzie regionali cfr. CAPUTI JAMBRESCHI V.,
Organizzazione pubblica ed ambiente — le Agenzie regionali in
Amministrazione e Politica, n.4, 1994, p.ll.
Una parte della dottrina ricerca soluzioni di tipo procedurale,
prefigurando, per l’ambiente, procedure unificate e sintetiche. E’
questa l’opinione di ZANUTTICH L., Ambiente: l’assetto instabile
dei rapporti istituzionali tra esigenze unitarie e garanzie di autonomia
in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n.1, 1991 pp.l6 e ss.;
DELL’ACQUA C., I valori estetico-culturalifra procedimento e
processo in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n.3 e 4,
1995, pp.8O e ss.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SlAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI R!COSTRUTFIVA
gono” Tale valutazione è avallata anche dalla teoria econo mica. I
criteri classici per l’ottima ripartizione delle funzioni tra diversi livelli
di governo suggeriscono che, per un verso, l’area su cui si esercitano
le decisioni pubbliche coincida con l’ambito nel quale si esplicano gli
effetti ditale servizio e, per l’altro, che ogni funzione sia attribuita a
quel livello di governo in grado di minimizzare le spese per garantire
la funzione stessa Trova, dunque, sempre maggiore credito il principio
secondo cui I’ eser cizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea
di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai
cittadini, secondo quanto previsto anche in sede internazionale ed, in
par ticolare, comunitaria Le ragioni che inducono a modificare
l’orientamento politico-istituzionale verso un nuovo, più forte
regionalismo sono prepotentemente poste in evidenza, 11 mo dello
precedente ha mostrato i suoi limiti. L’evolversi del siste ma
istituzionale in senso comunitario, anziché sminuire il ruolo
quanto ricorda GRECO N., La costituzione dell’ambiente, Vo!. 11,
Repertorio, Bologna, 1996, p.433.
GERELLI, Società industriale e ambiente, Roma-Bari 1995, p.94.
D’altro canto anche dal punto di vista storico si evidenzia che la
politica ambientale nasce proprio sotto forma di politica locale,
avvalendosi degli apporti ivi maturati che sovente rispecchiano
problemi e sensibilità specifici ma essenziali. In tal senso
UWANSKYA., Governare l’ambiente, Bologna, 1997, p.llO.
A puro titolo esemplificativo si vedano l’art.4, comma 3 della Carta
Europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre
1985; Trattato comunitario, che all’art.A, comma 2 del Preambolo che
proclama:
“Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione
di un’unione sempre più stretta fra i popoli d’Europa, in cui le
decisioni
delle Regioni e delle singole autonomie lo ha, al contrario, raf forzato.
Un modello che intenda prescindere dal rapporto di co operazione tra
Stato ed autonomie di tipo territoriale, per quanto abilmente calibrato
o - in modo ancor più penalizzante per le autonornie - corredato di un
armamentario di strumenti coerciti vi e sostitutivi, è in ogni caso
destinato a fallire Tale valuta zione in campo ambientale trova una
delle sue più fisiologiche espressioni. Siamo alla metà degli anni ‘90.
Il fermento istitu zionale è fortissimo; da più parti si invocano a gran
voce proget ti di riforma costituzionale, in grado di modificare
l’assetto stes so del sistema, a vantaggio di un regionalismo “forte” in
grado di appagare le istanze anche di una certa classe politica. In atte
sa di verificare se le tanto vagheggiate riforme radicali possano
trovare concreta applicazione, appare opportuno fare un passo indietro
e verificare, in campo ambientale, l’interpretazione del giudice
costituzionale e quali modalità abbia seguito per acco gliere tali
istanze riformiste. Abbiamo lasciato il giudice costi tuzionale agli
inizi degli anni ‘90 alle prese con la definizione e valorizzazione del
carattere primario dell’interesse ambientale. Se appare comprensibile
che, a tale fine, la Corte si sia indiriz zata a soddisfare le esigenze di
una tutela sempre più rigorosa che promanano dal corpo sociale,
parimenti appare opportuno
siano prese il più vicino possibile ai cittadini; la relazione finale delle
Conferenza delle Regioni d’Europa del febbraio 1992 (poi
formalizzata nella successiva riunione di Siviglia) che si riferisce al
principio di sussidiarietà come modalità di disciplina valida non
soltanto tra la Comunità europea e gli Stati membri, ma, in particolare,
per il rapporto con il livello regionale.
Cfr. ROMANO TASSONE, Stato, Regione ed enti locali nella tutela
dell ‘ambiente, ct., p. 113.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SrAro, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTFIVA
non comprimere, in nome ditale valorizzazione, ingiustificata mente le
autonomie locali. Devono disapprovarsi intenti di sot trazione delle
competenze alle Regioni, in nome di una più pie na — ma teorica tutela ambientale Si è già evidenziato come la giurisprudenza
costituzionale si muova sempre con un legge ro ritardo rispetto al
panorama istituzionale. Gli inizi degli anni ‘90 hanno segnato la
nascita del diritto all’ambiente, inteso qua le bene unitario con ben
individuati referenti costituzionali, non più basati esclusivamente
sull’interpretazione dell’art.9 Cost. Gli anni immediatamente
successivi sono dedicati a definire ulte riormente la disciplina della
tutela dell’ambiente, i cui contenuti e principi sono, invece, spesso
indefiniti nella legislazione in materia, e spesso regolamentati in modo
frammentario e disor ganico . La Corte ha confermato che il bene
ambiente è un di ritto assoluto della persona ed un interesse
fondamentale della
40 COCCO G., Normativa in tema di ambiente tra Unione Europea,
Stato e Regioni, in Le Regioni, 1998, pp.67 e ss.
‘° Si fa presente che al fine della ricostruzione della giurisprudenza
Costituzionale di quegli anni, particolarmente rilevante è stato
l’apporto fornito da BELLOCCI M., L’ambiente nella giurisprudenza
della corte costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni
emesse nell’anno 1992 in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1993,
pp.561 e ss; ID:, L’ambiente nella giurisprudenza della corte
costituzionale - Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno
1993 in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, pp.l289 e SS.;
ID., L’ambiente nella giurisprudenza della corte costituzionale Rassegna sistematica delle decisioni emesse nell’anno 1994 in Riv.
Amm. della Repubblica Italiana, 1995, pp.l2 e SS.; CARAVITAB. —
MORRONEA., La giurisprudenza costituzionale in materia
ambientale nel 1994 in Riv. Giur Amb., 1995, p/3. 355/369.
collettività, che assume ormai definitiva distinzione dai beni culturali
e la cui protezione e valorizzazione coinvolge comun que gli interessi
primari dello Stato-comunità, da tutelare attra verso il concorso di tutti
i soggetti interessati L’integrità am bientale e l’unitarietà ditale bene
hanno permesso alla Corte di giustificare l’emanazione di sanzioni
penali indifferenziate, nel l’ipotesi di violazione, a prescindere
dall’entità dell’offesa Ciò per porre un freno al degrado delle aree di
particolare rilievo anche attraverso provvedimenti che limitino
l’esercizio di atti vità commerciali, senza per questo porsi in contrasto
con l’art.41 Cost., valore che “cede il passo” a quello ambientale
Anche le questioni inerenti i rapporti fra Stato e Regioni sono influen
zate da tale concezione ed hanno indotto la Corte a vigilare con
attenzione per evitare indebite interferenze nella ripartizione delle
competenze. In tal senso, per ciò che riguarda gli atti di indiriz zo e
coordinamento relativamente alle procedure, agli obiettivi ed ai criteri
per l’esecuzione e per la difesa del suolo, si è rileva to che non è
sufficiente l’adozione di un D.P.C.M., in quanto atto sprovvisto di
idonea copertura legislativa Il rispetto delle reciproche competenze
per i diversi livelli di governo territoria li ha spinto la Corte
Costituzionale a modificare l’ottica con cui aveva precedentemente
affrontato il problema delle ordinanze contingibili ed urgenti,
evidenziando non solo il ruolo che esse
42 C. Cost., 10 giugno 1993, n.277 in Regioni, 1994, p534, con nota
di CLEMENTE DI SAN LUCA.
C. Cost., 24 febbraio 1992, n.67 in Riv. Giur Amb., 1992, p.363.
C. Cost., 30 luglio 1992, n.388 in Foro It., 1992, I, p.
° C. Cost., 3febbraio 1992, n.30 in Giur. Cost., 1992, p.l56. La
sentenza
fa riferimento all’annullamento del D.P.C.M. 1/1/1991.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Si REJIONI, AMBIENTE: UN ‘ANALISI RICOSTRUTTEVA
hanno come fonte del diritto, ma il loro potere intrinseco di sov vertire
l’ordine delle competenze. Il problema è sorto in mate ria di caccia e
la Corte ha rilevato che costituisce illegittima interferenza con
l’autonomia regionale, l’emanazione di siffat te ordinanze nell’ipotesi
in cui si disponga un divieto generale e temporaneo di caccia,
giustificato da particolari condizioni me teo-climatiche, senza aver
preventivamente accertato 1’ indispo nibilità delle Regioni, per
violazione del principio di leale col laborazione Di grande rilievo è la
pronuncia con la quale è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità la
nuova disciplina della legge 6 1/1994. Come già rilevato, il nuovo
assetto norma tivo ha innovato profondamente il settore, enucleando
le fun zioni tecnico-scientifiche di consulenza e controllo, da tenere
separate dall’amministrazione attiva e da esercitare ai distinti
46 C. Cost., 24 giugno 1993, n. 289 in Regioni, 1994, p.6lO, con nota
di ROBECCHI I\4AJNARDI. Il problema delle ordinanze contingibili
ed urgenti assume particolare rilievo sia per ciò che riguarda più in
generale il riparto di competenze e sia, specificamente, per la materia
ambientale. Si veda la successiva ricostruzione fatta da MORRONE
A., I poteri di ordinanza contingibili ed urgenti. L’integrazione
de/diritto “eccezionale” nel sistema delle Jbnti e dei livelli di governo
territoriale (nota a Corte Costituzionale 14 aprile 1995 n.127) in Riv.
Giur. Amh., 1997, pp.258 e ss.. L’autore rileva che l’articolato
sistema dei rapporti fra Stato e Regioni comporta che, nell’ipotesi di
necessità ed urgenza che potrebbero legittimare l’utilizzo del sistema
dell’ordinanza in deroga a norme primarie, comunque non deve essere
violata la struttura cardine del rapporto fra tali livelli di governo, non
ledendo, dunque, la sfera di autonomia costituzionalmente garantita
alle Regioni. In presenza di una tale emergenza occorre che, nel
rispetto del principio di leale cooperazione, si prevedano altre forme
di accordi fra Stato e Regione, in particolare attraverso l’intesa, fermo
restando che nell’ipotesi di inerzia entro un congruo lasso di tempo e
previa adeguata motivazione, l’organo statale
livelli, statale e regionale, mediante apposite agenzie, dotate di
autonomia. Si è delineata così una disciplina uniforme nei tratti
essenziali, su tutto il territorio nazionale, sia dal punto di vista
organizzativo che per le funzioni esercitate dalle agenzie, confi
gurando anche un possibile collegamento e coordinamento tec nico
ditali attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle agenzie
stesse. La Corte ha rilevato che si tratta di principi che assumono i
caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economicosociale, profondamente innovativi del settore della protezione
ambientale, di essenziale importanza per la vita delle comunità, in
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
per la protezione dell’ambiente, l’istituzione di appositi organismi con
compiti tecnici (l’ANPA e le ARPA), dotati di autonomia e separati
dagli organi di amministrazione attiva, l’attribuzione all’agenzia
nazionale di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico. Le Province
ricorrenti alTermarono il contrasto con le attribuzioni loro
costituzionalmente riservate dallo St. Sp.T.A.A. e dalle relative norme
di attuazione e con il d.lgs. 16 marzo 1992 n.266, concernente il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. In
particolare l’art.l comma 3, che prescrive all’agenzia delle Province
autonome di prevedere forme di consultazione delle associazioni
imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali, nelle
materie concernenti le attività tecnico- scientifiche (indicate dal
comma i della stessa disposizione) loro rimesse per la protezione
dell’ambiente, vincolando così l’organismo provinciale nelle modalità
di espletamento delle proprie funzioni alla partecipazione delle forze
sociali; l’art.3 che obbliga ad istituire le agenzie provinciali per lo
svolgimento di attività che le Province hanno già disciplinato,
incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacché la legge
stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le attività da compiere,
ma anche la struttura e la condizione degli enti cui sono rimessi, con
una disciplina di dettaglio che, tra l’altro, individua l’organo di
vigilanza sulle agenzie all’interno della Provincia,; l’art. 1 comma i
lett. a) e b), che, nell’istituire l’agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, rimette ad essa lo svolgimento delle attività tecnicoscientifiche di interesse nazionale indicate nell’art. 1) senza una
precisa definizione nell’ambito di intervento:
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUÌTIVA
l’agenzia nazionale sarebbe inoltre investita non solo di funzioni di
le province autonome di Trento e Bolzano si fanno promotrici anche
di un altro conflitto in merito a violazione di competenze, questa volta
censurando le delibere inerenti la programmazione triennale in campo
ambientale In relazione alla violazione delle competenze regionali, la
Corte ha chiarito ulteriormente la fun in merito alla definizione e
delimitazione delle attività tecnico-scientifiche
zione di indirizzo e coordinamento statale, stabilendo, a vantag gio
delle Regioni, opportune garanzie Basandosi sul princi pio di leale
cooperazione che giustifica tutte le forme di colla borazione non
paritarie fra Stato e Regioni o solo formalmente paritarie - le cd.
“intese deboli” la Corte ha sancito la necessità
grado di attuare, secondo esigenze di carattere uni tario, i valori
espressi dagli articoli 9 e 32 Cost. La protezione dell’ambiente,
dunque, nonostante la sua trasversalità che giu stifica la ripartizione di
competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria
autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari
obiettivi perseguiti, non si esaurisce nè rimane assorbita nelle diverse
competenze di settore Parimenti
possa procedere autonomamente. Tale innovazione permette non
soltanto di ribadire il principio dell’eccezionalità e della provvisorietà
dell’ordinanza in relazione all’emergenza da fronteggiare, ma anche la
necessità di garantire gli ambiti di competenza istituzionale dei diversi
livelli di governo. In particolare in campo ambientale, secondo la
successiva sentenza 127/1995, sempre relativa al potere di ordinanza,
occorre ricordare il ruolo centrale delle Regioni in sede di
programmazione degli interventi di pianificazione finanziaria, di
valutazione di impatto ambientale, tenendo conto anche della sua
centralità, cx lege 142/1990, rispetto agli enti minori. L’autonomia
della Regione deve comunque essere salvaguardata ed occorre cercare
di raccordare i poteri d’ordinanza con i poteri dei soggetti che godono
di autonomia costituzionalmente garantita, nel rispetto del principio
generale di cooperazione.
C. Co 27 luglio 1994, n.356 in Riv. Giur Amb., 1994, p.87 Le
Province autonome di Bolzano e Trento denunciarono alcune
disposizioni
indirizzo e controllo, ma anche operative, di competenza provinciale,
esercitando anche un potere di indirizzo e coordinamento; l’art.7, che
dichiara le disposizioni di legge immediatamente applicabili anche
alle Province autonome di Trento e Bolzàno, fino all’adozione da
parte delle stesse di proprie normative, in contrasto con l’assetto dei
rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, fissato dagli
art. I e 2 d.lgs n.266 del 1992. La Corte, stabilita la necessità della
vigilanza sulle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente,
rileva che non spetta alla legge statale determinare con una
disposizione di dettaglio (l’art.3 comma I ultimo periodo) l’organo
della Provincia autonoma, cui essa deve essere rimessa, interferendo
in tal modo sulla ripartizione delle funzioni fra diversi organi della
provincia.
ambientale presenta una dimensione quali tativa e una quantitativa. La
qualitativa inerisce le scelte di fon do alle strategie di tutela; quella
quantitativa, invece, inerisce il grado di tutela da apprestare nelle
situazioni concrete Secon do tale ottica, la distinzione in campo
ambientale fra Stato e Regioni, dunque, non deve basarsi su un rigido
riparto di prin cipi. Ruolo e responsabilità non sono rigidamente
separati e, nel rispetto della leale collaborazione, allo Stato deve
spettare la determinazione del livello qualitativo ed il minimo quantita
tivo, mentre l’ulteriore tutela quantitativa spetta alle Regioni.
Parimenti viene riaffrontato il problema dei poteri sostitulivi.
48 Infatti la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, intitolata
“programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale” escludeva le
Province autonome di Trento e Bolzano dalla ripartizione dei fondi
destinati all’attuazione del piano: con successiva deliberazione del 3
agosto 1994 il CIPE ha rimediato a tale mancanza ed ha esteso, per
tutto il periodo di vigenza del programma, l’ambito di applicazione
delle procedure di finanziamento alle Province ricorrenti. C. Cost., 7
dicembre 1994, n.4l6 in Riv. Giur A,nb., 1995, p.842, con nota di
CASSETTI. E’ evidente che, visto che il CIPE stesso dette vita ad una
delibera modificativa, la sentenza dichiarò soltanto la cessazione della
materia del contendere.
50 Cost., 31 marzo 1994 n.116 in Riv. Giur Amb., 1995, p.7l con nota
di CECCHETTI M.: La Corte ed il modello di rapporto fra Stato e
Regioni con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente: il
contributo della sentenza 116/94 in Riv. Giur Amb., n.l, 1995,
pp.74/83. L’autore rileva che appare molto difficile definire i compiti
spettanti a Stato e Regioni individuando in modo chiaro se non le
competenze i ruoli, al fine di evitare continue sovrapposizioni, che
deresponsabilizzano entrambi i livelli di governo. Un richiamo alla
leale collaborazione con generico riferimento ai ruoli non è sufficiente
e non può aiutare a definire i rapporti fra Stato e Regioni: occorre
definire la leale collaborazione nell’ambito della concreta
responsabilità propria di ciascuna forma di governo affinchè, una
volta definito tale assetto, i rispettivi ruoli possano essere svolti
attraverso adeguate e precise forme di collaborazione.
C. Cost., 31 marzo 1994, n.1i3 in Riv. Giur Amb., 1994, p.408. La
Corte rileva che non spetta allò Stato fissare, con D.M. dell’ambiente,
criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle
grandi zone urbane né disposizioni per il miglioramento della qualità
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SIAIo, REoI0NI, AMBIENTE: UN’ ANALISI RIc0sTRUrTIvA
della collaborazione reciproca fra Stato e Regioni quando par tecipino
allo stesso procedimento decisionale La Corte ha ri levato che la tutela
dell’aria che, quando non siano adottati attraverso D. P.C.M. - ex lege
400/1988 assumono valore invasivo delle competenze regionali in
materia.
Ancora CECCHETTI M.: La Corte ed il modello di rapporto fra Stato
e Regioni con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente: il
contributo della sentenza /16/94, cii., p.80. Il principio di azione
unitaria
Prendendo spunto da un caso di inerzia regionale per la redazio ne e
l’approvazione del piano territoriale paesistico, si è ricon dotta una
fattispecie normativa avente ad oggetto funzioni pro prie delle
Regioni fra le fattispecie sostitutive previste dalla le gislazione statale.
Ciò ha suscitato una nuova ondata di perples sità verso ipotesi di
intervento sostitutivo dello Stato nei riguar di di atti ed attività degli
enti territoriali I problemi dati dai poteri sostitutivi si sostanziano nella
compatibilità tra le possi bili previsioni legislative ed i principi
costituzionali che si ispi rano all’ autonomia degli enti territoriali.
Nella difficoltà dell’ ac certamento in concreto della situazione
prevista dalla norma quale presupposto per l’esercizio di poteri
amministrativi surro gatori si evidenzia la mancanza di congrue
garanzie procedi- mentali per l’autonomia degli enti che subiscono la
sostituzio ne
La Corte ha continuato la sua opera interpretativa ed ha of ferto alcuni
aspetti di interesse per l’interprete proprio relativa mente alla
configurazione specifica dell’inerzia, relativamente, cioè, al
presupposto che legittima l’intervento sostitutivo stata
fa riferimento alla dimensione qualitativa mentre quello sulla
maggiore tutela compatibile deve applicarsi alla dimensione
quantitativa. Secondo il principio di azione unitario allo Stato spettano
la programmazione generale e la determinazione dei principi guida,
mentre alle Regioni competono la gestione, la disciplina e
l’adattamento alle esigenze locali. Rispetto al principio della maggiore
tutela compatibile, allo Stato spetta la fissazione di un livello minimo
da garantire su tutto il territorio nazionale e alle Regioni spetta di
fissare parametri e standard più restrittivi. La Regione, dunque, può
apprestare una tutela più rigorosa dal punto di vista quantitativo nel
rispetto delle scelte qualitative dello Stato. In tal senso si veda anche
C. Cost., 18 ottobre 1996 n.34l, cit. nota n.5, con nota di DELIPERI
S., La ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di
tutela del paesaggio, p. in Riv. Giur Amb., 1997, p.9O
problematiche afferenti ai poteri sostitutivi risentono della mancanza
di una norma di carattere generale da cui il potere sostitutivo statale
possa trarre riconoscimento e disciplina. A tale lacuna, tuttavia, ha
posto rimedio l’opera ricostruttiva della giurisprudenza costituzionale,
la quale, come già rilevato, ha compiuto una tipizzazione dei caratteri
sostanziali e procedurali ditali poteri: la Corte Costituzionale, con
riguardo alle materie proprie delle regioni, ha affermato la necessità
che si tratti di funzioni le cui attività non presentino discrezionalità
nell’an o perché sottoposte a termini perentori ovvero perché
concretantesi in atti la cui omissione danneggerebbe l’esercizio di
funzioni fondamentali o il perseguimento di interessi essenziali
rimessi alla responsabilità finale dello Stato. La sostituzione
amministrativa delle Regioni e la conseguente limitazione
dell’autonomia dell’ente territoriale ricevono, pertanto, la propria
giustificazione dall’esistenza di un interesse di carattere nazionale
ritenuto prevalente su ogni altro interesse attribuito alla disciplina
regionale.
52 C. Cost., 13 febbraio 1995 n.36 in Riv. Giur Amb., 1996, p.
53 G. F., La pian tra inerzia regionale e potere sostitutivo statale in
Riv. Giur. Amb., 1996, p. L’autore rileva che le
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRIJTFIVA
le. Nella fattispecie dei piani paesistici si ravvisa la presenza di una
persistente inattività degli organi regionali intesa non sol tanto come
inadempimento dell’obbligo legislativo relativo al l’attività
preparatoria che non si concretizzi tempestivamente nell’approvazione
di un piano paesistico, ma, altresì, nell’ado zione di piani che
investano aree limitate del territorio regiona le Di grande rilevanza è
la giurisprudenza costituzionale rela tiva al valore di norma
fondamentale di riforma economico-so-
Proprio per chiarire il proprio assunto la Corte ravvisa una violazione
dell’obbligo posto dall’art.l-bis della legge 431/1985 nel fatto
oggettivo dell’assenza di un piano paesistico relativo all’intero
territorio regionale, da cui la Corte fa derivare “sia i danni per
l’economia e per l’ordinato
ciale. Per lungo tempo, la Corte ha esteso l’attributo di norma
fondamentale anche a mere norme di attuazione purché queste ultime
fossero legate alle norme di principio da un rapporto di necessaria
integrazione. Ciò ha comportato una compressione della sfera di
autonomia regionale in sede di attuazione dei prin cipi di riforma
economico-sociale La Corte però ha realizza to un’inversione di
tendenza proprio in una sentenza riguardan te l’assetto del territorio,
stabilendo che devono essere ritenute norme fondamentali non tutte le
disposizioni contenute nella legge, ma soltanto i principi desumibili
dalle disposizioni stes se a chiaro vantaggio dell’autonomia regionale.
Tale autono mia ha trovato, poi, ulteriore conferma nell’impossibilità,
san cita dal giudice costituzionale, di intervento attraverso regola
menti governativi, anche di delegificazione, nelle materie re gionali.
Nell’ipotesi di competenze regionali deve sempre es sere la legge
regionale ad intervenire, anche nell’eventuale ipo tesi che siano stati
posti in essere atti govemativi incompatibili con tale assetto del settore
sviluppo urbanistico.., sia i gravi problemi di ordine pubblico collegati
al mancato adempimento”.
Per una ricostruzione ditale evoluzione giurisprudenziale, corredata da
richiami alle singole sentenze cfr. CASSETTI L., L’indennità di
espropriazione ed il limite delle norme fondamentali di riforma
economico- sociale in Riv. Giur Amb., 1996, p.
56 C. Cost., 7 novembre 1995, n.482 in Regioni, 1996, p.3 con nota di
MORB IDELLI.
57 Cost., 31 maggio 1996 n. 174 in Riv. Giur Amnb., 1997, p.T713
con nota di GROPPI, Circolare interpretativa, competenze regionali
delegate e abrogazione degli atti incompatibili con la nuova disciplina
delle risorse idriche in un conflitto Stato-regioni.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
L’analisi anche giurisprudenziale ha evidenziato, dunque, che ormai i
tempi appaiono maturi per procedere ad una revisione politicoistituzionale volta a conferire un ruolo nuovo alle Re gioni, nel
rispetto pieno del “regionalismo cooperativo”. 111997 si è presentato
come un anno di fondamentali provvedimenti normativi,
potenzialmente in grado di favorire una reale modifi ca del sistema
istituzionale.
d.2) L’ulteriore riforma iniziata nel 1997, i decreti Bassanini,
l’inversione di tendenza verso il decentramento nel panorama generale
e nelle politiche ambientali.
Con legge costituzionale 1/1997 è stata istituita la Commis sione
Bicamerale per le riforme istituzionali, che, entro il 30 giugno 1997
avrebbe dovuto presentare un primo progetto di riforma inerente la
seconda parte della Costituzione, volta pro prio a potenziare il ruolo
delle Regioni ed ad aprire la strada ad un modello federalista Già nei
programmi presentati dal go verno si è manifestato il chiaro intento di
decentrare le funzioni pubbliche, accorciando il circuito fra chi decide
e chi è destinatario della decisione, al fine di realizzare uno Stato più
58 L’impegno a realizzare il decentramento, la semplificazione e la
modernizzazione del sistema amministrativo già contenuto nel
programma di governo presentato alle Camere, era stato poi ribadito
nel documento presentato dal governo in data 27 giugno 1996 e
approvato in via definitiva dal Senato in data 16luglio. In tale
documento infatti le misure in questione sono state specificate e
articolate nel quadro della manovra complessiva.
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA
leggero ed efficiente. L’impulso a porre in essere grandi riforme
strategicamente essenziali per ammodernare il sistema ammini
strativo è evidente e vari sono gli atti normativi che, fra la fine del
1996 e i primi mesi del 1997, sono stati posti in essere con tale almeno dichiarata - finalità Con l’emanazione della leg ge 15 marzo
1997 n. 59, intitolata “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplifi cazione amministrativa”
(la cd. “Bassanini”) ha concretamente inizio il processo di
semplificazione volto alla realizzazione del “federalismo
amministrativo”.
L’aspetto di maggiore importanza ditale legge consiste nel fatto che
per la prima volta, dopo centotrenta anni, si è rovescia to il principio
fondamentale sul quale, da sempre, si è retto il sistema
amministrativo. Si è passati con largo consenso parla mentare, da un
sistema amministrativo a carattere prevalente mente centralistico ad
un sistema che, all’opposto, poggia es senzialmente sulle Regioni e
sulle autonomie locali. Tale scelta, che è chiara, netta ed esplicita
nell’art.l della legge 59/1997, costituisce non solo un’attuazione della
Costituzione ma la più profonda trasformazione dello Stato italiano
compatibile con la
Solo per portare alcuni esempi si vedano le numerose deleghe
contenute nella legge 662/1996 per la riforma del sistema tributario e
fiscale e per l’introduzione di nuovi e significativi elementi di
federalismo fiscale; la legge 3 aprile 1997 n.94 recante “Modifiche
alla legge 5 agosto 1978 n.468. Delega al governo per
l’individuazione delle unità previsionali di base jer il bilancio dello
Stato”.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Costituzione attualmente vigente La legge si propone, come rileva
l’art.l, di definire le sole materie nelle quali le competen ze
amministrative restano all’amministrazione statale . L’ispi razione
generale del provvedimento normativo si sostanzia nel considerare
conferiti - termine con il quale si intende ogni tra sferimento, delega o
attribuzione - alle Regioni ed agli enti lo cali tutte le funzioni e i
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. Tale
conferimento riguarda altresì tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei diversi territori eserci tati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici, al fine di potenziare
l’autonomia dei livelli di governo minori. In tale ottica, la legge
provvede a ridisegnare il sistema di raccordo fra governo e sistema
delle Regioni e delle Autonomie locali, pre vedendo numerosissimi
casi nei quali è necessario sentire il pa rere delle une e delle altre, a
cominciare dal parere necessario su tutte le bozze di decreto delegato.
Sulla base di questa prima
60 veda PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Relazione del Ministro Franco BASSANINI sulla attuazione della
legge n.59 del 1997, Roma, 27 giugno 1997 riportata in Internet, sito
www.funzionepubblica.it che testualmente afferma: “E’ stato detto, ed
è vero, che noi abbiamo attuato il massimo di federalismo possibile a
Costituzione invariata”.
61 altra funzione o compito che non sia ricompreso fra quelli
assegnati alle autorità indipendenti o al regime di autonomia
funzionale di Camere di Commercio e Università o che non abbia
riguardo a profili di interesse nazionale, deve comunque essere
assegnato ovvero, secondo la terminologia della legge, conferito a
Regioni, Province, Comuni o enti locali funzionali.
i
SIATO, REGIONI, AMBIENI E UN’ ANALISI RICOSTRUTTIVA
affermazione forte, la legge precisa ancora che la disciplina le
gislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni spet ta a
loro stesse quando è riconducibile alle materie di cui all’art. 117,
primo comma, della Costituzione e che le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali van no individuati con
indicazione tassativa. La legge stabilisce poi l’opportuna previsione
dei criteri di attribuzione e ripartizione tra le Regioni - e tra queste e
gli enti locali - dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative. Ciò com porta notevoli ricadute anche di carattere
operativo sul potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza per manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Au tonome di Trento e Bolzano
In sifftitto contesto legislativo sono previsti eventuali e
Appare opportuno fissare per grandi linee i caratteri in primo luogo
della Conferenza Stato-Regioni, che, sorta con D.P.C.M. del 12
ottobre 1983, si è poi istituzionalizzata attraverso l’art.l2 della legge
23 agosto
1988 n.400. In linea teorica essa ha sempre avuto un ruolo cardine nei
rapporti con le autorità regionali ed in particolare ex art.lO della legge
9 marzo 1989 n.86 dovrebbe anche esprimere pareri sugli indirizzi
generali che riguardino l’elaborazione e l’attuazione degli atti
comunitari relativi a competenze regionali e sui criteri e modalità per
conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Dovrebbe, dunque, per le funzioni che le sono attribuite, fungere da
sede di raccordo fra Stato e Regioni: in realtà ciò non è accaduto, per
molteplici motivi, in particolare perché non è stata abbandonata al
contrario è stata potenziata da alcuni provvedimenti legislativi — “la
prassi di alcune amministrazioni statali di procedere ad interventi
frammentari e scoordinati, senza tener in alcun conto che la
Conferenza è stata creata proprio per realizzare e razionalizzare la
partecipazione di tutte le Regioni al processo di formazione della
volontà
residuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni
e degli enti locali nell’esercizio delle funzioni ammini strative ad essi
conferite. Particolare rilievo deve essere attribu ito all’esplicito
riferimento al principio di sussidiarietà, laddove la sua attuazione si
accompagni all’attribuzione delle generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative ai Comuni, alle Pro vince e alle Comunità
montane secondo le rispettive dimensioni territoriali Uno dei punti
cardine della riforma amministrati-
statale e per evitare, dunque, che questa partecipazione assuma, come
nel passato, forme episodiche su iniziativa delle singole
amministrazioni interessate. (...) Ancora una volta, dunque (..) Io Stato
con una mano ha dato e con un’altra s’è in parte ripreso. Il che è
chiaro indice della presenza di attive resistenze, a livello politicoburocratico, alla realizzazione di un effettivo decentramento dello
Stato su base regionale e fa sorgere notevoli perplessità, oltre che sulla
coerenza di alcuni interventi legislativi, sulla volontà politica di dare
corretta e completa attuazione, anche in questo campo alla
Costituzione”. La citazione è di MARTINES T. — RUGGERI A.,
Lineamenti di diritto regionale, Milano, 1997, pp. 125 e ss. L’art.9
della legge 59 prevede un significativo rafforzamento del ruolo della
Conferenza Stato-Regioni e dell’ambito delle sue competenze,
stabilendo altresì che per quanto riguarda i pareri da dare
sull’attuazione della legge, la Conferenza Stato-Regioni debba essere
unificata dal governo con la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
riforma Bassanini è proseguita con la legge 127/1997 recante “Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo” (Bassinini bis) e con la legge
191/1998 (Bassanini ter). Le tre leggi assumono precipua rilevanza ai
fini della semplificazione amministrativa per la cui attuazione
disegnano un particolareggiato quadro di riferimento normativo: ogni
procedura, in precedenza disciplinata da una pluralità di fonti, è stata,
oltre che semplificata nei passaggi, “delegificata”, cioè regolata in un
unico regolamento, abrogando le leggi preesistenti. Inoltre, con il
disegno di
legge annuale di delegificazione. analogamente a clu avviene in sede
di presentazione della legge comunitaria, si provvede ad individuare
gli ulteriori procedimenti ed i criteri da seguire per la loro
semplificazione. Il processo di semplificazione si è ulteriormente
arricchito a seguito dell’emanazione della Legge 24/I 1/2000 n.340.
64 “Con queste righe si oscura l’antica maestà dello Stato, a volte
nobile ma spesso di qualità scadente. Da adesso in poi, lo Stato sarà
solo un ente politico accanto agli altri”. E’ questo il commento a caldo
di BALBONI E., Il federalistno amministrativo: ovvero verso un
pieno e maturo aulonomismo regionale e locale in Nuove Autonomie,
1998, pp.2l e ss.
65 Pur in presenza del “fallimento”, per voto del Parlamento, delle
proposte di riforma costituzionale elaborate dalla Commissione
Bicamerale, il processo di revisione — almeno teorico — non si è
arrestato, in particolare per ciò che riguarda il nuovo assetto della
finanza pubblica. Per tale motivo si rinvia in ogni caso a GALLO F.,
Rilievi critici di federalismo fiscale contenute nel progetto di riforma
costituzionale elaborato dalla c.d. Commissione bicamerale in Riv.
Dir Trib., 1998, ppÀ4l/452 al fine di esaminare gli sforzi comunque
compiuti e verificarne una possibile futura applicazione.
66 “L’obiettivo è quello di uno Stato più leggero, più snello, che fa
meno per Farlo meglio, a costi complessivi minori”. PRESIDENZA
DEL
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO, REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUTrIvA
va avviata con le leggi Bassanini è, dunque, il cosiddetto federalismo
amministrativo a Costituzione invariata Nell’at tesa di una revisione
della Carta Costituzionale — speranza poi disattesa a seguito del
fallimento dei lavori della Commissione Bicamerale - si è proceduto
ad una modifica radicale della distribuzione dei poteri - funzioni e
compiti amministrativi - fra I’ amministrazione statale, regionale e
locale attraverso una si gnificativa attuazione del principio di
sussidiarietà Le fun zioni debbono essere svolte, in modo efficiente, al
livello più vicino ai cittadini: alle Regioni ed agli enti locali, dunque, è
i
6
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATO, RrìGIoNI, AMEIENFE: UN’ANALISI RICOSTRUTrIvA
assegnata la funzione legislativa generale, fatta eccezione per le
materie che restano direttamente di competenza statale. Per ciò che
riguarda direttamente la tutela dell’ambiente occorre rileva re che, in
via generale, essa pare rimasta fra le competenze esclu sive dello
Stato. Nei fatti, però, esaminando i decreti delegati di attuazione, è
possibile rilevare che una serie di competenze an che in tal senso
siano soggette a conferimento. Un esempio è dato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mostra di avere un occhio di
riguardo per le autonomie locali piuttosto che verso le Regioni, che
certamente però partecipano con im pegno Il decreto in campo
ambientale semplifica il sistema di piani e programmi previsti negli
ultimi anni, che creavano im passe costanti Per la medesima ragione si
è proceduto ad abro CONSiGLIO DEI MINISTRI, Relazione del
Presidente del Consiglio
Romano Prodi sull ‘attuazione della r dell ‘amministrazione italiana,
Palazzo Chigi, 29 Luglio 1998, riportata in internet, sito
www.funzionepubblica.it.
67 Si veda AA.VV, Decreto legislativo 3] marzo 1998, n. 112 commento al titolo III in Le Regioni, 1998, p.659, che rileva come si
sia aperto un processo di decentramento più amministrativo che
politico.
68 un chiaro — e critico - commento in merito al decreto cfr.
CARAVITA B., Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 commento al titolo III in Le istìtuzioni delfederalismo - Regione e
Governo locale, 1998, pp. 547 e ss. L’autore rileva che è innegabile
che da tale decreto si evidenzi la forte volontà di semplificazione, ma
forse anche una minore spinta a realizzare concretamente il
decentramento. Si sono infatti individuati numerosi “compiti di rilievo
nazionale” così come previsti dall’art. 1, comma 4, lett. C) della legge
59/1997: le funzioni statali sono state potenziate, attribuendone anche
alcune su cui verteva contenzioso in merito all’attribuzione delle
funzioni. L’autore rileva come “nel tradizionale scontro fra l’anima
centralista e quella localistica della tutela ambientale sia largamente
prevalsa la prima. Le competenze mantenute in tal modo
gare l’art.7 della legge 349/86 circa le aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, attribuendo alle Regioni delle competenze per
l’individuazione e la disciplina ditali aree
dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato e la
ridefinizione delle regole essenziali dell’attività amministrativa e del
rapporto tra cittadini e amministrazione risultano strettamente
collegati.
Si analizzino due sentenze, una di rigetto e l’altra di accoglimento di
La giurisprudenza costituzionale ha confermato la svolta ef fettuata
nei confronti dei livelli di governo diversi dallo Stato. Infatti, anche
nelle ipotesi di conflitti di attribuzione in cui non sia stata accolta
l’istanza regionale, la Corte ha evidenziato il ruolo attivo proprio delle
Regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale
cooperazione in una chiara
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
in capo allo Stato non lasceranno molti spazi ad autonome iniziative
regionali”. Si evidenzia che il più grosso pericolo per le Regioni e le
autonomie locali non proviene tanto dal lungo elenco di funzioni
attribuite allo Stato quanto dal timore che da un lato non siano
trasferite alle Regioni le correlate risorse e dall’altro si disattenda il
principio base della “Bassanini”, in base al quale tutto ciò che non è
esplicitamente di competenza statale deve considerarsi attribuitoalle
Regioni ed agli enti locali, in senso esattamente opposto al D.P.R.
616/1977. “Le Regioni e gli enti locali stanno giocando con molta
coerenza efairplay al “gioco” del decentramento attuato con la legge
59/1997 e con il decreto legislativo 112/1998; le Regioni, soprattutto,
stanno impegnandosi fortemente per predisporre le leggi regionali di
cui all’art.4 della legge 59/1997 nei tempi giugulatori che sono ad esse
imposti; se i rischi sopra paventati dovessero rivelarsi reali, forse si
dovrà riconoscere che “giocare” lealmente al “gioco” del
decentramento è stato un errore.”
si veda C. Cost., 30luglio 1997, n.285 in Giur Cost., 1997, p.258l. La
sentenza evidenzia il contrasto con l’art. 117 Cost., con l’art.2 dello
statuto regionale e col limite del diritto internazionale della legge reg.
Valle d’Aosta riapprovata il 24ottobre 1996 che, pur con
l’apprezzabile obiettivo di combattere l’inquinamento ambientale,
oltrepassa i limiti della competenza regionale in materia di strade,
ristretta a quelle di interesse regionale, in quanto interviene, con
l’imposizione di vincoli e tasse di pedaggio contro il tralfico di
autotreni ed autoarticolati, su un’ arteria, quale la statale per il traforo
del Monte Bianco, di interesse super regionale ed anzi di rilievo
internazionale. Evidenzia comunque indirettamente il ruolo della
Regione e il mutuo accordo con le istituzioni nazionali ed
internazionali. Si veda poi C. Cost., 27novembre 1997 n.380, riportata
in Internet, sito www.giurcost/it, relativamente ad un ricorso della
Provincia autonoma di Trento sulla legge statale 11 novembre 1996,
n.574 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, che contesta la pretesa del
legislatore statale di attribuire alle proprie disposizioni carattere di
diretta ed immediata applicabilità anche nel territorio delle Province
autonome, in pieno contrasto con le norme di attuazione statutaria
contenute nell’art.2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.266. Il sopravvenire,
in materia già regolata da leggi provinciali, di norme legislative statali
A completamento della riforma in atto è stato approvato in via
definitiva il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante la
disciplina della riforma dell’Amministrazione centrale, che, ai sensi
della legge delega 59/1997 ha previsto un programma di riforme
ampio e unitario, all’interno del quale il conferimento di funzioni
dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, la riforma
tendenza alla semplificazione amministrativa ed allo snellimento delle
procedure Ciò tenendo conto anche delle nuove realtà istituzionali per
la tutela dell’ambiente quali le Agenzie nazio nali e regionali ovvero
della necessità di porre in essere orga istanze regionali, entrambe
emanate nel 1997. Per un esempio di rigetto
produce solo l’obbligo per la Provincia di adeguarvi la propria
legislazione nei limiti previsti dallo statuto entro il termine stabilito,
rimanendo, fino a tale adeguamento, applicabili le leggi provinciali
vigenti. La Corte, nel rilevare la fondatezza della pretesa delle
Province autonome, fa notare che devono essere rispettati modalità e
termini previsti per l’attuazione, in quanto altrimenti vi sarebbe
un’ingerenza in competenze proprie del legislatore provinciale
autonomo, che non vengono suftragate da alcun potere centrale.
STATO, Ri IONI, AMI UN ‘ANALISI RICOSTRUTTIvA
ni collegiali misti, con la partecipazione di Stato, Regioni ed,
eventualmente, Enti locali, in grado di agire sinergicamente per la
salvaguardia ambientale La Corte ha ribadito che, nell’ipo tesi di
conflitto di attribuzione, la ripartizione di attribuzioni fra
7 Cost., 21 marzo 1997 n.6 in Riv. Giur Amb. 1998, p.6O, su cui
CERUTI M., Nulla osta degli enti-parco regionali ed autorizzazioni
paesaggistiche ed idro geologiche: semplificazione amministrativa sì,
ma con giudizio, in Riv. Giur Amb. 1998, p.6l e ss. La sentenza, con
riferimento al problema degli enti-parco a carattere regionale e alle
procedure di autorizzazione e concessione, evidenzia come debbano
realizzarsi procedure di semplificazione ai sensi della legge 241/1990
che mettano in rilievo un atteggiamento più semplicistico della
legislazione regionale. L’autore, nella nota a commento, auspica la
realizzazione di uno sportello unico per il cittadino, mediante
l’individuazione nel parco regionale della sola sede istruttoria e
decisionale per la realizzazione di interventi all’interno dell’area
protetta. Tutto ciò con un chiaro intento di snellimento dell’attività
amministrativa che però, rileva ancora l’autore, deve comunque
correlarsi ad un minimo di garanzie in merito ad entrambi gli interessi
pubblici, paesaggistico e naturalistico.
72 Cost., I giugno 1998 n.214, riportata in internet sito
www.giurcost.it relativamente alla questione di legittimità presentata
dal T.A.R. dell’Emilia Romagna circa il contrasto con l’art.3, comma
1, deI decreto legge 4 dicembre 1993, n.496 (Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dellaAgenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), come
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n.61, e dell’art.25, comma I, della legge regionale dell’Emilia—
Romagna 19 aprile 1995, n.44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell’ARPA dell’Emilia Romagna), sollevata,
in riferimento agli artt.3, 35 e 97 della Costituzione. La Corte rileva il
necessario coordinamento fra Stato e Regioni nell’attuazione di
un’istituzione quale l’ARPA, dai precipui compiti ambientali.
C. Cost., 14ottobre
www.giurcost.it
1998
n.357
riportata
in
internet
sito
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
S REGIONI, AMBIENTE: UN’ANALISI RICOSTRUIiIVA
Stato e Regione, è configurata ammettendo sì i poteri dell’uno e
dell’altra nello stesso settore materiale, ma distinguendoli se condo il
loro diverso grado di concretezza. Allo Stato sono ri servate
competenze di carattere generale Alla Regione devo no essere
attribuite, invece, le competenze relative ai procedi menti ed ai relativi
provvedimenti che, nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti in via
generale, implichino la valutazione dei molteplici interessi in gioco
nella specificità delle diverse situazioni.
Conclusioni
L’analisi svolta evidenzia chiaramente che la tutela dell’am biente
costituisce uiì serio banco di prova per le Regioni, che devono
dimostrare di essere capaci di inserire tale tutela nei di versi contesti
territoriali, storici e culturali. In materia ambien tale occorre stabilire
un diverso ruolo delle politiche regionali, nel rispetto dell’ormai
consolidato principio di sussidiarietà. Le funzioni che devono essere
adempiute a livello regionale si sostanziano nell’attività di attuazione
delle politiche di tutela. L’amministrazione concreta deve realizzarsi
ai livelli di gover
In tal senso si vedano C.Cost. 28 luglio 1999 n.311; C.Cost. 14ottobre
1999 n.382; C.Cost. 9febbraio2000 n.54;C. Cost. 3 maggio 2000
n.127, tutte riportate in internet sito www.cortecostituzionale.it. In
particolare lo Stato ha competenza “per la fissazione, nel settore
considerato, dei limiti di accettabilità delle emissioni, delle
caratteristiche degli impianti di depurazione, dei requisiti di qualità
delle acque effluenti da tali impianti. Queste determinazioni per un
verso rispondono ad esigenze generali o unitarie, per altro verso sono
collegate alla conoscenza tecnica delle caratteristiche inquinanti delle
sostanze e delle migliori tecnologie disponibili per eliminarne la
nocività.” (C.Cost. 54/2000).
no inferiori, con particolare riferimento alle Regioni e con l’in
tervento degli enti territoriali minori, in relazione alle proprie
specifiche competenze. A livello superiore, in sede statale, co
munitaria ed internazionale, devono porsi in essere le grandi opzioni
normative in ordine agli obiettivi, ai contenuti ed agli strumenti. In
materia ambientale alle Regioni devono dunque poter essere
riconosciuti ampi poteri e prerogative di interven to sinergicamente
collegate con la politica ambientale svolta ai diversi livelli:
sintomatici in tal senso ad esempio il Quinto ed il Sesto Programma
per l’ambiente dell’Unione Europea.
La tutela dell’ambiente può, dunque, divenire lo specchio delle
condizioni generali dell’ente regionale, che, se vi è una chiara volontà
politico-istituzionale alla sua affermazione qua le attore principale
della scena nazionale, necessita di una mag giore definizione del suo
ruolo. In particolare occorre potenzia i-e il ruolo delle Regioni
relativamente alla pianificazione degli interventi, al monitoraggio ed
alla raccolta dei dati conoscitivi, di formazione, promozione e
informazione, al controllo preven tivo ed ispettivo, alla gestione
diretta degli interventi esecutivi o di indirizzo e coordinamento
relativamente agli enti locali.
Attribuire tali funzioni di regolazione e di supporto orizzontale alle
Regioni permette di attribuire loro un ruolo fondamentale nel
panorama istituzionale. Il progressivo potenziamento anche nei Paesi
a tradizione accentrata del ruolo svolto dagli enti re gionali evidenzia
la necessità di ridefinirne ruolo e competenze. Nell’ambito interno è
evidente che dal sistema costituzionale, così come attuato dai
trasferimenti di competenza alle Regioni e dalla legge 142/1990 non è
possibile far derivare direttamen te, così come pure aveva auspicato il
legislatore della legge 142/ 1990, art.3, comma 3, un efficiente
sistema delle autonomie lo cali, al servizio dello sviluppo economico,
sociale, civile; in
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
questo senso, la legge 142/1990 è stata certamente un’occasio ne
perduta, espressione di una volontà legislativa nei fatti non chiara e
non realmente interessata ad una modifica sostanziale del panorama
istituzionale. Forse, i tempi non erano ancora maturi. Attualmente lo
scenario normativo appare profondamente mutato, alla luce delle
Riforme del Titolo V della Costituzione. Le recenti scelte del
legislatore sembrano inviare maggiori se gnali di una concreta
apertura verso un effettivo processo di decentramento: una concreta
modifica è certamente realizzabile se si riscontra una reale volontà
politica ed istituzionale E in tal senso occorre, dunque, aspettare la
prova del tempo.
“l’Italia del 2001 è molto diversa dall’Italia del 1990. Passo dopo
passo, lo Stato interventista, autoreferenziale, rigido e centralista degli
anni del dopoguerra, si è venuto trasformando in uno Stato orientato al
mercato, consumer-oriented e decentralizzato. . . Anche se è ancora
troppo presto, l’Italia comincia a percepire i benefici concreti delle
riforme realizzate negli ultimi anni. Se si tiene conto del punto di
partenza e della difficoltà di riformare con governi di breve durata, i
progressi dell’Italia sono stati stupefacenti” (pag. 11). In ogni caso,
“l’ampio ed articolato approccio intrapreso ha consentito all’italia di
entrare in un circolo virtuoso, in cui ciascun successivo intervento di
riforma incoraggia ulteriori riforme, in una reazione a catena che si
estende all’economia, alla società ed alle istituzioni” (pag. 101). Dal
Rapporto OCSE sull ‘Italia
www.funzionepubblica.it
per
l’anno
2001
riportato
in
IL PARLAMENTO DI WATERLOO:
LE CAMERE DEI CENTO GIORNI
(MAGGIO-GIUGNO 1815)
Fin dai suoi primi atti ufficiali, dopo lo sbarco in Francia nel marzo
1815, Napoleone si era impegnato a varare una nuova Costituzione e,
pertanto, una volta tornato a Parigi dall’isola d’Elba, affidò ad una
Commissione del Consiglio di Stato il com pito di elaborarne una con
l’intento, poi, di sottoporla, per l’ap provazione invece che alla
Camera elettiva (secondo le “con suetudini imperiali”), clirettainente
al popolo.
Com’è noto, il testo costituzionale adottato fu l’Atto Addi zionale —
chiamato anche Benjarnine — poiché redatto soprattut to da Benjamin
Constant che Napoleone aveva convinto a colla borare con lui, oramai
costretto dagli eventi a diventare un so vrano “costituzionale”. Il 23
aprile l’Atto Addizionale fu pub blicato sul “Moniteur”, preceduto da
un preambolo dell’impe ratore nel quale egli affermava di aver voluto
dare ampio spazio in esso “alle libertà pubbliche ed al potere
rappresentativo”. In effetti, molte norme erano più avanzate - sotto
l’aspetto costituzional-parlamentare — delle corrispondenti previste
dalla Charte octroyée ai francesi da Luigi XVIII, l’anno precedente,
durante la Prima Restaurazione. Per quanto concerneva il pote re delle
Camere — quella dei Rappresentanti ed il Senato - esse furono dotate
del diritto di iniziativa legislativa, condiviso pe raltro con
l’imperatore, in maniera molto più ampia e autonoma di quanto non
fosse previsto nella Costituzione del ‘14. Fu inol tre attribuito alla
Camera elettiva il diritto, precedentemente
di
Maria Sofia Corciulo
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
ti, PARLAMENTO DI WAFERI 00
concesso all’esecutivo, di dichiarare lo stato di assedio. I mag giori
poteri concessi a tale assemblea si concretizzarono anche nella facoltà
di nomina, diretta ed autonoma, del suo presidente (anche se poi
sanzionata dall’Imperatore), contrariamente a quan to era previsto
dalla Gharte, in virtù della quale il sovrano era il solo abilitato a
compiere tale scelta su di una lista di cinque nomi presentatagli dai
deputati. Venne inoltre confermata alla Camera elettiva la priorità,
rispetto a quella dei Pari, in materia di imposta, di prestito e di
chiamata alle armi. Entrambe le As semblee, le sui sedute erano
pubbliche, dovevano approvare il bilancio annuale. L’Imperatore
aveva il potere di convocare, pro rogare e sciogliere quella elettiva, la
cui successiva convocazio ne sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi.
Quanto poi al diritto delle Caniere di ottenere l’allontanamento dei
ministri “politi camente colpevoli”, Constant aveva previsto un tipo di
respon sabilità politica che si esplicava attraverso quella penale. Infatti
il ministro che avesse governato in disaccordo e contro gli inte ressi
del popolo, rappresentato dalla Camera elettiva, sarebbe stato messo
in stato di accusa dalla stessa di fronte a quella dei Pari, per aver
compromesso “la sureté et l’honneur de la nation”. In tal modo fu
introdotta, anche se ancora in maniera imperfetta, una delle regole
basilari del regime parlamentare, che venne ul teriormente rafforzata
dalla norma secondo la quale i ministri potevano essere membri delle
Camere ai cui lavori partecipava no fornendo ad esse — se necessario
— i chiarimenti e le spiega zioni richieste.
Nonostante il suo avanzato contenuto liberal-costituzionale, dal quale
derivò un significativo impulso all’introduzione in Francia delle
regole del parlarnentarismo, l’Atto Addizionale fu sommerso da una
marea di critiche, provenienti sia dagli ex rivoluzionari, delusi nel
vedere Napoleone divenuto un sovrano
costituzional-borghese; e sia anche dalla maggior parte dei libe rali,
poco convinti della “conversione parlamentare” dell’Impe ratore,
soprattutto perché egli aveva voluto introdurre nell’Atto Addizionale
talune norme illiberali quali, per esempio, il diritto di confisca. “Nè
veramente popolare, nè repubblicano, oggetto delle critiche della
destra, della sinistra e del “marais”, il bonapartismo costituzionale era
senza dubbio votato alla morte politica”’
In questo confuso e contraddittorio contesto socio-politico, nel
maggio 1815 furono convocati i collegi elettorali per l’elezione della
prevista Camera dei Rappresentanti. Si fece riferimento - secondo
quanto prescriveva l’Atto Addizionale - a quelli di circondano e di
dipartimento, istituiti dal senato- consulto dcl 4 agosto 1802 e
composti da membri nominati a vita (dai 120 ai 200 per i primi e dai
200 ai 300 per i secondi). Si trattava di un regime elettorale
parzialmente censitario, perché mentre le assemblee cantoiìali
potevano scegliere i componenti dei collegi di circondano anche fra
coloro che avevano un requisito minimo di censo, erano invece
obbligate ad eleggere quelli dei collegi di dipartimento tra i 600
cittadini paganti più imposte. Constant, durante l’elaborazione
dell’Atto Addizionale, non si era dimostrato favorevole al
mantenimento ditali collegi rigidi, eccessivamente sottoposti alle
influenze locali, ma, in assenza di una nuova legge elettorale, dovette
piegarsi alle esigenze del momento riuscendo soltanto a ottenere che
entrambi i collegi avessero il diritto di eleggere direttamente i loro
rappresentanti (contrariamente alla normativa in vigore negli anni
dell’Impero durante i quali esso era attribuito al solo
F. BLVCHE, Le plebiscite des Cent—jours, Génève, 1974, p. 127.
L’APE INGEONOSA - 1/2002
li. PARLAMENTO DI WATERLOO
dipartimento). Altri 25 deputati, eletti in rappresentanza delle
professioni industriali e commerciali, su di una lista presentata dalla
Camera di commercio, dovevano essere aggiunti a quelli sortiti dalle
urne dei due collegi (368 per i circondari e 238 per i dipartimenti).
Le elezioni, che si tennero nel maggio 1815, videro una scarsissima
partecipazione di votanti: soltanto il 37% degli aventi diritto. La causa
era da ricercare nella confusa situazione politica del momento (alcune
province si trovavano in preda ai tumulti realisti e in altre era risorto
un certo spirito rivoluzionario giacobino) che scoraggiò gli elettori
lontani dalle sedi elettorali dall’intraprendere pericolosi viaggi. Se a
tali difficoltà locali si aggiungeva la convinzione — diffusa
soprattutto fra gli strati più abbienti della popolazione — della
precarietà del flUOVO regime napoleonico, a favore del quale sarebbe
potuto, in futuro, risultare pericoloso avere manifestato ufficialmente
la propria approvazione, si comprende il diffuso disinteresse del corpo
elettorale.
I votanti furono soltanto 24.923 su 47.000 per i collegi di circondano e
7.615 su 19.500 per quelli di dipartimento. In quasi il 20% dei collegi
elettorali votò meno di 1/4 degli aventi diritto.
Secondo quando afferma lo studioso americano Thomas Beck, la
fisionomia politica della maggior parte dei componenti la Camera
elettiva dei Cento Giorni era più simile all’Assemblea del 1803
piuttosto che a quelle degli ultimi anni dell’Impero:
ciò stava a significare che i componenti dei collegi elettorali —
rimasti pressoché immutati in quanto eletti a vita — si discostarono
notevolmente dalle scelte attuate durante il periodo 1811-1814.
Alcune percentuali sulla composizione sociale della nuova Camera
sembrano avvalorare l’intuizione del Beck: la vecchia
nobiltà poteva contare soltanto sui 2% e gli emigrés sul 3% dei
componenti l’Assemblea; alla diminuzione dei rappresentanti
provenienti dalla nuova nobiltà — passati dal 29% al 22% - e dalle
file della proprietà terriera — scesa dal 29% all 11 % - corrispose un
aumento degli esponenti della ricca borghesia (53%), molti dei quali
(45%) avevano ricoperto una carica politica durante la Rivoluzione;
mentre la percentuale di coloro che erano stati in servizio durante
l’ancien régime raggiungeva appena il 13%. La conclusione del Beck,
secondo il quale l’elettore dei Cento Giorni, non accettando quella
mistura di vecchio e di nuovo proposta da Napoleone, “. . .was
moving back to the revolutionary experience in his choice of men to
represent him” non ci sembra tuttavia molto convincente poiché
l’elezione di ex-giacobini venne attuata essenzialmente in funzione
anti-napoleonica
piuttosto
che
pro-rivoluzionaria.
Questa
considerazione viene confermata dalla constatazione che soltanto il
15% dei nuovi deputati era stato eletto nel Corpo Legislativo
dell’impero e soltanto un terzo di essi doveva a Napoleone l’inizio
della propria carriera politica; del resto, lo stesso Beck aggiunge che:
“the voters did not want the napoleonic deputies; they had a great
propensity for electing men that Napoleon had rejected” Pertanto il
suo attento studio di storia quantitativa sui risultati sociopolitici
dell’elezione dei Cento Giorni, sebbene di indubbio interesse per le
cifre e le percentuali numeriche che fornisce sull’argomento, si presta
a qualche puntualizzazione. La maggior parte dei componenti la
nuova
2 BECK, French Legislators. A study in Quantitative History (18001834), Berkeley- Los Angeles, London, 1974, pp. 40-4 1.
Ibide,n, p. 41.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Assemblea non era costituita, infatti, da ex-rivoluzionari auspicanti
ancora una volta un mutamento dello status quo esistente. Se tale
ipotesi potrebbe essere avvalorata dall’ap parizione sulla scena
politica di alcuni personaggi sprofondati per anni nel silenzio (come
un Cambon, un Barère, un Lepelletier), non è estensibile alla maggior
parte dei deputati — feroci oppositori dell’ancien régime e dei
dispotismo napoleonico
— di tendenza liberal-costituzionale moderata, favorevoli al
mantenimento e al rafforzamento delle nuove istituzioni. Gli ex
rivoluzionari, infatti, ammontavano nell’Assemblea a un numero
oscillante fra i 30 e i 40, ed escludendo i fedeli bonapartisti,
circa 80, tutto il resto della Camera, circa 500, era composto da
liberali di diverse nuances: si andava da un devoto realista come Roy,
a un repubblicano moderato come La Fayette, a un convinto liberale
come Durbach, noto per i suoi violenti discorsi di opposizione agli
ultras pronunziati dalla tribuna della Camera dei Deputati durante la
Prima Restaurazione. Tutti erano però coiicordi nel difendere
l’indipendenza e i diritti della rappresentanza nazionale, la quale,
secondo la previsione del neo-ministro della polizia Fouché, era
estremamente ostile ai Borboni ma diffidente anche verso Napoleone.
Il desiderio di riguadagnare il tempo perduto spinse il 58% di questi
maturi deputati (la maggior parte dei quali si aggirava sui 50 anni, il
17% ne aveva più di 60 e soltanto il 13% meno di 40) ad accettare da
Napoleone quelle cariche governative precluse loro durante l’Impero.
Molti di essi ritornarono alla lotta politica convinta che questa sarebbe
stata l’ultima occasione per acquistare un certo prestigio: “. . .for an
entire generation that had grown up before the revolution it was a last
opportunity for office”
frattempo, in attesa che gli eventi decidessero le sorti della nazione,
bisognava dar corso agli adempimenti legislativi. Il primo di essi
consistette nella convocazione della Camera dei Rappresentanti i cui
componenti, pur nella diversità delle loro coiicezioni politiche erano
quasi tutti, eccettuati i pochi fedelissimi bonapartisti, decisi a
combattere e a salvaguardare — di fronte ad un eventuale e temuto
atteggiamento autoritario di Napoleone — i diritti e le prerogative
dell’Assemblea. La Camera elettiva ebbe ben presto l’occasione di
manifestare il suo atteggiamento di indipendenza quando si trattò di
eleggere il proprio presidente. Contrariamente alla volontà dell’
Imperatore,
4 p. 142.
IL PARLAMENTO D WATERLOO
li. PARLAMENTO Dl WATERL(X)
il quale avrebbe desiderato che per tale carica venisse designato il
fratello Luciano, non solo essa non si espresse a favore di questi
(adducendo come giustificazione il fatto che egli, in tanto che membro
della famiglia imperiale, fosse pari di diritto), ma elesse come
presidente uno dei più convinti oppositori di Napoleone, quel
Lanjuniais che, nell’aprile del 1814, ne aveva votato la decadenza dal
trono e che, durante la Prima Restaurazione, si era schierato
apertamente dalla parte dei Borboni. Si trattò di un primo atto di
ostilità da parte della Camera dei Rappresentanti nei confronti di
Napoleone il quale, irritato, minacciò di scioglierla se avesse
continuato nel suo irrispettoso atteggiamento.
L’Adresse dei Rappresentanti fu presentato a Napoleone in una
solenne cerimonia al Champ-de-Mai. In esso si faceva esplicito
riferimeiito sia alla necessità di adeguare la Costituzione alle nuove
esigenze della nazione, sia al diritto delle Camere di partecipare e di
controllare l’inevitabile processo evolutivo delle istituzioni. Lo spettro
della guerra imminente aleggiava sulla cerimonia e conferiva alla
manifestazione, già visibilmente forzata e lontana dal ricordo delle
oceaniche folle osannanti dell’impero, un’atmosfera di tristi presagi.
Sembrava quasi — anche a causa del ripristino del fastoso cerimoniale
(l’Imperatore era vestito di seta bianca con mantello imperiale e toque
di piume) cli assistere a una pièce teatrale — “le mot irrévérencieux
de mascarade fìit prononcé” — nella quale gli attori, poco convinti
della bontà del copione, non riuscivano a coinvolgere gli spettatori.
Infatti, sia Napoleone sia, i membri del governo, sia i rappresentanti
della nazione erano convinti che la durata e la validità del patto
costituzionale fra l’Imperatore e i francesi sarebbero dipese
unicamente dall’esito della guerra (come infatti avverrà). Nel
H. HOUSSAYE, 1815, Paris, 1905, p. 153.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Terminate la formalità giuridiche connesse al regolamento interno
delle due Camere, il 7 giugno ebbe luogo l’inaugurazione della
legislatura; ma anche questa cerimonia fu turbata da un incidente
avvenuto il giorno prima, allorché un deputato aveva osato affermare
che le Camere non avevano alcun dovere di prestare giuramento di
fedeltà a Napoleone, dal momento che tale atto non era previsto da
alcuna legge. i dibattiti sorti su tale questione furono considerati, sia
in Francia sia all’estero, una prova della scarsa fiducia riposta dall’
Assemblea nel Bonaparte. Egli se ne preoccupò molto e, nel momento
in cui inaugurò la legislatura, il viso teso e la voce nervosa
testimoniavano la sua irritazione per tale episodio.
Del suo discorso inaugurale il passo più applaudito fu quello in cui
affermò: “Da tre mesi le circostanze e la fiducia del popolo mi hanno
attribuito un potere limitato. Oggi si compie il desiderio più pressante
del mio cuore: io vengo a dare inizio alla monarchia costituzionale”
Egli, poi, invitò le Camere, di fronte al pericolo
imminente di una guerra civile (fomentata dai nemici della Francia) a
dare prova del loro patriottismo prendendo le adeguate misure
legislative.
Con l’abituale acutezza Constant sintetizzò nel suo Journal il senso
degli avvenimenti di quel giorno e le difficoltà politiche che sarebbero
sorte durante la lontananza di Napoleone da Parigi (Napoleone aveva
annunciato la sua imminente partenza “alla testa dei figli della nazione
per combattere per la patria”):
“discorso dell’imperatore. Delle buone cose, ma non tutto quel che ci
vorrebbe. Egli parte presto. Come sarà l’avvenire?”. Nella notte fra
l’li e il 12giugno il Bonaparte lasciò Parigi per La ove era situato il
SUO quartier generale. “Egli parte, dunque, portando con sé tutti i
nostri destini” - annotò Constant - aggiungendo poi: “nessuno, in
fondo, è sicuro del successo” Sarebbero bastati soltanto sei giorni
perché il futuro di Napoleone e di coloro che avevano nuovamente
creduto in lui venisse definitivamente distrutto dal corso impietoso
della storia. Secondo taluni storici, egli fece il grande errore di non
voler armare i cosiddetti “federati”; di conseguenza l’esercito francese
risultò consistentemente inferiore a quello delle Potenze Alleate:
al 10 giugno contava su 181.000 uomini, ridotti durante la battaglia di
Waterloo, a 128.000, di fronte ai 220.000 di Wellington e Bliicher.
Anche la data della sua partenza da Parigi
- il 12 giugno — è stata considerata troppo tardiva poiché avrebbe
dovuto raggiungere il suo quartier generale almeno nei primi
Napoli, 1996, p. 89. Cfr., inoltre, E. Di RIENz0, L’Aquila e il Berretto
frigio (Per una storia del movimento democratico in Francia da
Brumaio ai Cento Giorni), Napoli, 2001.
7 CONSTANT, Journal intime in B. Constant (a cura di C. Cordié),
Milano, 1946, p. 725.
6 Cfr. M. S. CoRcIvio, Le istituzioniparlamentari in Francia, (18151816),
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
IL PARLAMENTO Di WATERLOO
giorni del mese. Questo ritardo fu dovuto soprattutto al suo cattivo
stato di salute che gli impedì di dirigere anche de i’isu le operazioni
belliche, spesso restando giorno e notte a cavallo, così come aveva
sempre fatto nelle precedenti battaglie. A ciò bisogna poi aggiungere
tutta una serie di coincidenze negative ed errori compiuti anche dai
suoi marescialli 8
Durante l’assenza di Napoleone, le Camere legiferarono molto poco.
La loro attenzione — specie quella dei Rappresentanti
— si concentrò soprattutto sull’esame e sull’interpretazione di taluni
articoli della Costituzione, fra i quali l’art. 18, tit. 1, concernente la
regolamentazione dei rapporti fra parlamento e governo, interpretato
dall’ Assemblea in senso “parlamentare”.
Nei giorni seguenti, la vittoria napoleonica di Ligny sembrò placare
per qualche tempo l’animosa tensione della Camera, i! cui presidente
Lanjuniais inviò all’Imperatore un’ossequiosa lettera nella quale
proclamava la devozione dell’Assemblea alla sua causa.
Ma successivamente — non essendo più pervenute notizie dal fronte
dei combattimenti — un’ inquietante silenzio foriero di tristi presagi si
diffuse a Parigi; presagi, ben presto confermati dalla notizia della
sconfitta di Waterloo, nota nella capitale soltanto nella serata del 20
giugno. “La fine si approssima” - scrisse Constant - “disfatta
completa. Non abbiamo più esercito né cannoni né mezzi di
sussistenza né mezzi di resistenza” Il giorno dopo Napoleone rientrò a
Parigi. Egli era fortemente
opportuno e legittimo per un sovrano costituzionale non lo era per lui
“car à certaines heures le passé pèse sur l’homme le plus fort”’
8 Di Ney, Napoleone affermò che “gli aveva fatto massacrare tutta la
cavalleria imperiale”. Cfr. TH. JuNG, Lucien Bonaparte et ses
ménzoires d’après les papiers déposés aux archives étrangères et
d’autres docunients inédits, Paris, 1882-’83, p. 335.
‘‘ L. lVli\uruN, Les Cent Jours, Paris, 1954, p. 302.
B. CONSTANT, op. cit., p. 726.
Camera dei Rappresentanti votò una risoluzione nella quale essa si
costituiva in permanenza e dichiarava che ogni tentativo per
scioglierla sarebbe stato considerato un crimine di alto tradimento.
Questa “dichiarazione di permanenza” costituì una vera e propria
violazione dell’Atto Addizionale che attribuiva soltanto al sovrano il
diritto di convocare, prorogare e sciogliere le Camere. Essa approvata
su proposta di La Fayette, “spezzava la sovranità popolare espressa
nell’Atto Addizionale e mutava il carattere legale della Camera in
carattere rivoluzinario”; a maggior ragione Napoleone avrebbe
pertanto potuto ricorrere allo scioglimento dell’Assemblea, poiché
essa «avendo travalicato i suoi limiti, aveva cessato di essere
inviolabile e l’Imperatore godeva del diritto e, forse, del dovere di
scioglierla»’ Ma, nonostante le ulteriori sollecitazioni dei suoi
fedelissimi e, in particolare, di Luciano, che lo spingevano anche a
mettersi a capo di quella parte della popolazione che, ancora
numerosa, gli manifestava quotidianamente la sua fedeltà, Napoleone
non volle ricorrere a questa misura soprattutto nel timore — come
affermò - che essa potesse scatenare la guerra civile nel paese; fece
invece sapere che si sarebbe deciso ad abdicare nel momento e nel
modo da lui ritenuti più opportuni. La Camera, nel frattempo, aveva
più volte richiesto all’Imperatore di essere direttamente aggiornata da
parte dei ministri competenti sulla reale situazione interna ed esterna
del paese; e ciò fin dalla notizia della sconfitta di Waterloo
(sull’ampio supplemento del “Moniteur” del 21 giugno 1815, nella
parte dedicata ai dibattiti parlamentari, più volte appaiono
provato dalla fatica e dallo scoraggiamento: “respirava a fatica. il suo
viso aveva il pallore della cera, i tratti tirati, i suoi begli occhi un
tempo così brillanti, affascinanti, attraversati dai lampi, erano senza
vita” Ciò nonostante egli convocò immediatamente il Consiglio dei
ministri al quale manifestò l’intenzione, condivisa da Carnot, di farsi
concedere dalle Camere
— data la situazione di pericolo per il paese — i poteri eccezionali. il
fedele maresciallo Davout, prevedendo l’opposizione dei
Rappresentanti a qualsiasi forma di dittatura napoleonica, consigliò
all’Imperatore di prorogarne la sessione. L’astuto Fouché, ministro
della Polizia, invece, essenzialmente preoccupato (lei SUO futuro
politico, vide soltanto nell’abdicazione napoleonica la soluzione dei
suoi problemi (e forse anche di quelli della Francia). Per indurre
l’Imperatore a compiere tale passo, fece circolare ad arte delle voci
circa un’eventuale scioglimento della Camera dei Rappresentanti ad
opera del Bonaparte. in effetti l’Imperatore era stato sollecitato, sia dai
suoi fedelissimi, sia soprattutto dal fratello Luciano a sei vii si di tale
mezzo, peraltro legale Ma Napoleone era contrario a ciò nel timore
che venisse interpretato dall’opinione pubblica
francese e straniera come un preludio alla reintroduzione di un regime
autoritario. Paradossalmente, pertanto, ciò che sarebbe stato
La strategia politica di Fouché dette presto i suoi frutti: la
‘° H. HOUSSAYE, 1815, Paris, 1905, p. 13.
L’ApE INGEGNOSA - 1/2002
li. PARLAMENTO Dl WATERLOO
2 Cfr. Tu. JuNG, OJ). cii., p. 327
le richieste dei deputati a tale proposito). Su quest’aspetto Napoleone
fu piuttosto evasivo e soltanto qualche giorno dopo inviò alle Camere
una delegazione, composta dai ministri competenti ai quali aggiunse il
fratello Luciano, incaricato di trasmettere all’Assemblea un suo
messaggio nel quale sosteneva che la situazione poteva ancora essere
cambiata se si fossero attuate delle misure “d’accordo con i due
poteri” Dopo aver ascoltato, in un gelido silenzio, la richiesta
dell’Imperatore, l’Assemblea rispose, (per bocca del deputato Jay,
legato a Fouché): “Ritornate da vostro fratello: ditegli che
l’Assemblea dei Rappresentanti del popolo attende da lui una
decisione che gli farà più onore in futuro che le sue numerose vittorie,
ditegli che rinunciando al potere egli può salvare la Francia che ha
fatto per lui innumerevoli e duri sacrifici”
Constant, convocato nel pomeriggio all’Eliseo, invitò anch’egli
Napoleone ad abdicare, anche se poi scrisse nel suo Journal: “I
miserabili! Lo hanno servito con entusiasmo quando soffocava la
libertà, l’abbandonano quando l’instaura” Il giorno successivo, dopo
un ultimo, inutile tentativo di convincere la Camera a ritornare sul suo
atteggiamento prospettandole la possibilità di organizzare una valida
resistenza al nemico, Napoleone — di fronte all’ultimatum
dell’Assemblea che minacciava di dichiararne la decadenza — dettò a
Luciano l’atto di abdicazione: “Io mi offro in sacrificio all’odio dei
nemici della Francia. Possano essere sinceri nelle loro dichiarazioni ed
essere
‘ L. MADELIN, ()/).Cit., Paris 1954, p. 312.
‘ Ibidem, p. 316.
‘ B. CoNsFAN1’, (3/). (iL, p. 727.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
iL PARLAMENIO Dl WAFERLOO
contrari soltanto alla mia persona! La mia vita politica è terminata e io
proclamo mio figlio, con il titolo di Napoleone I!, Imperatore dei
francesi”. Il Bonaparte incaricava quindi i ministri di formare un
governo provvisorio nell’attesa che le Camere organizzassero la
reggenza e concludeva: “Unitevi tutti per la salvezza pubblica e per
restare una nazione indipendente”
L’atto di abdicazione, portato immediatamente alla Camera dei
Rappresentanti da Fouché, fu accolto rispettosamente ma
freddamente. Secondo quanto risulterebbe dalla documentazione
trovata nelle carte del fratello Luciano, in un primo momento
Napoleone avrebbe voluto abdicare senza fare alcun riferimento al
figlio. Fu soltanto dopo le pressioni a lui fatte da Carnot e dal fratello
che si decise ad abdicare in favore di questi: “Mais il le fit sans
partager aucune illusion, et comme une chose après peu indifférente”
Nella stessa seduta l’Assemblea nominò una Commissione di cinque
membri che avrebbe dovuto trattare a suo nome con le Potenze
Alleate. (Ne fecero parte il generale Sebastiani, il conte d’Argenson,
Pontécoulant de la Forets, La Fayette e, quale segretario, il Constant).
Quanto alla successione automatica del piccolo re di Roma al padre,
nella Camera dei Rappresentanti regnava la più completa discordia fra
i favorevoli e i contrari a tale soluzione. Fra gli altri, il deputato Dupin
affermò che se Napoleone aveva abbandonato il trono perché riteneva
di non essere più utile alla Francia “come si può pensare che un
bambino possa valere più
6 L. MADELIN, 0/). cit., p. 323.
17 Tu. JUNG, op. cit., pp. 337-38.
di un eroe?” Ed ai Pari, ove si era svolto un analogo dibattito,
Pontécoulant aveva affermato di non volere “quale che sia il mio
rispetto e la devozione per l’Imperatore riconoscere per re un fanciullo
che non risiede in Francia”
Alle 17 del 29 giugno, dopo essersi invano offerto ancora una volta di
mettersi a capo dell’esercito, Napoleone abbandonò per sempre Parigi.
Lo stesso giorno la Camera discusse delle modifiche istituzionali da
apportare all’Atto Addizionale affermando contestualmente che essa
avrebbe riconosciuto “per capo legittimo dello Stato soltanto colui
che, salendo sul trono, riconoscerà i diritti della nazione e li
consacrerà in un patto solenne” nulla affermando né in favore né
contro sia il piccolo Napoleone, sia i Borboni. Nei giorni successivi le
due Assemblee
— per contrastare un eventuale disegno reazionario delle Potenze
Alleate — presentarono il 4 luglio una “Dichiarazione dei diritti”, una
specie di Bili of rights, nella quale, fra numerose e più ampie garanzie
costituzionali, all’art. 13 si affermava che “nessun principe né
ereditario né chiamato per elezione potrà salire al trono di Francia se
non avrà giurato i suesposti principi” E mentre le Camere si
illudevano di poter incidere sui destini dei paese, salvaguardando la
libertà e gli interessi economici dei loro membri e della classe da esse
rappresentata, il futuro politico della Francia era già stato deciso
altrove.
8 Parle,nentaires., 2°, Paris, 1800-1860, p. 525.
‘ Ibidem, p. 508.
20 p. 570.
21 Ibidem, p. 603.
L’Al’E INGEGNOSA - 1/2002
IL PARLAMENTO D WArI
Il 5 luglio il “Jourhal de l’Empire” informava i francesi dell’inutilità
delle loro discussioni sulla scelta del sovrano, dal momento che —
come scriveva — “questa questione è decisa dal buon senso e dalla
forza delle cose”: Luigi XVIII infatti era stato oramai designato dalle
potenze straniere a ritornare sul trono dei Capetingi. Inutilmente la
Camera dei Rappresentanti aveva tentato di opporre il diritto
“rivoluzionario” del popolo a scegliersi autonomamente il proprio
sovrano a quello “legittimo”, sul quale Luigi XVIII fondava la sua
pretesa a ritornare sul trono Qualche giorno dopo, i’ 8 luglio, lo stesso
quotidiano scriveva che tutta la Francia era a favore dei Borboni e
soltanto gli ex-convenzionali, presenti nelle due Camere, si erano
opposti al ritorno dell’avita dinastia, riuscendo ad imporre agli altri
deputati la loro volontà, contro i desideri del popolo. Lo stesso giornosecondo quanto si legge negli Archives parlementaires
— “. . .i membri della Camera dei Rappresentanti si sono recati nel
luogo abituale delle loro sedute. Ma le porte del palazzo erano
sbarrate, le strade presidiate da soldati, i cui ufficiali dissero che
avevano avuto l’ordine di impedire l’accesso ai palazzo. I firmatari
qui sotto, membri della Camera, si sono riuniti a casa di Lanjuniais,
presidente, e ivi hanno redatto e firmato individualmente il verbale di
quanto su esposto” (seguivano le firme di numerosi rappresentanti)
In conclusione, credo che si possa ragionevolmente condividere ciò
che è stato affermato a proposito della causa principale del repentino
epilogo napoleonico (oltre, naturalmente
22 Cfr., a tale proposito, M. S. CoRcIuLo, 0/3. cit., p. 106, n. 52.
23 Cfr. Arch. Pari., cit., p. 625.
alla sconfitta militare): “Non furono né gli intrighi di Fouché, nè 1’
insistenza di Regnault, né l’eloquenza o l’ambizione di Luciano, avido
della presidenza del governo, nè i consigli del principe Giuseppe [
fratello di Napoleonel che aspirava alla reggenza a indurre
Napoleone” ad abdicare: “egli scendeva dal trono perché le Camere [
particolare quella dei Rappresentantii lo avevano abbandonato”
24 Cfr. Tii. JIJNG, 0p. ciL, p. 338.
L’IMPEGNO DI S.T. COLERIDGE E
HERMAN MELVILLE
CONTRO LA SCHIAVITÙ
di
Anna Maria Palombi Cataldi
Quando si parla di schiavitù, il nostro pensiero corre imme diatamente
al passato, perché, nella storia dell’umanità, essa è stata, purtroppo,
ampiamente praticata. La si applicava sempre contro i più deboli ed
indifesi, fossero essi nemici vinti, o popo lazioni arretrate rispetto ai
conquistatori, che ne sfruttavano spie tatamente il lavoro. Da quando,
però, è iniziato il traffico degli schiavi dal continente africano verso le
colonie europee, nel l’immaginario collettivo occidentale l’idea di
schiavitù è stata sempre associata a quella praticata sui negri.
Dal momento in cui si incominciò a dibattere di istanze di libertà e di
rispetto della persona umana nel Settecento, fu più che naturale che il
problema della schiavitù fosse affrontato da coloro che videro
nell’impegno abolizionista la messa in prati ca ditali istanze. Filosofi e
uomini politici, ognuno nel proprio ambito, avanzarono proposte e
sostennero leggi; quel che più colpisce, però, è quanto anche tanti
scrittori rappresentassero l’orrore della schiavitù nei loro scritti, non
limitandosi solo a denunciare la schiavitù dei negri imposta dai
bianchi, ma de nunciando tutti i tipi di schiavitù che sfruttavano altri
esseri umani, onde ricavarne un guadagno, non tenendo in alcun con
to la dignità dell’uomo, che era ridotto al rango di oggetto da
comprare o vendere, o da adoperare nelle fabbriche, piccola rotellina
di un ingranaggio più grande.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
I primi atti dei rivoluzionari francesi rispecchiavano le idee del
rispetto della persona umana e le istanze di libertà e una delle grandi
battaglie per garantire libertà e rispetto della perso na umana fu quella
promossa dagli abolizionisti della schiavitù. 1119 febbraio 1788 si
tenne la prima seduta della Socièté des a,nis des Noirs; membri di
questa società erano Condorcet e Brissot, che portarono avanti la
battaglia per l’abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù.
Nel maggio del 1791 l’As semblea Costituente di Francia decretò che
la gente di colore, nata libera nelle colonie francesi, ricevesse la
cittadinanza fran cese e, con essa, il godimento dei diritti politici.
Accanto a leg gi per la concessione dei diritti agli uomini di colore ci
si batte va anche per ottenere che la tratta dei negri non avvenisse su
navigli francesi. Poiché, però, a San Domingo il numero dei negri e
dei mulatti era di gran lunga maggiore di quello dei pro prietari
bianchi (con un rapporto di 16 a 1), i coloni si opposero all’attuazione
della legge e fecero pressioni perché fosse con cesso alle assemblee
coloniali “di fare leggi concernenti lo stato di persone non libere e lo
stato politico di uomini di colore e negri liberi”. Ne seguì una rivolta e
vi fu un’insurrezione di negri e mulatti e ci si abbandonò da entrambe
le parti a episodi di barbarie inaudita. Dalla Francia furono inviati, per
questo, dei commissari, i quali si schierarono dalla parte di negri e
mulatti; bisognerà attendere il 28 marzo 1792 perché un decreto
accordasse l’uguaglianza dei diritti politici agli uomini di colo re
liberi. Solo il 4 febbraio 1794 la Convenzione votò l’aboli zione della
schiavitù, che verrà, però, ripristinata il 20 maggio 1802 da Napoleone
Bonaparte.
Il movimento francese trovava la sua giustificazione nella filosofia dei
lumi, laddove gli abolizionisti inglesi, pur influen zati dalla Francia, si
riallacciavano alle prime richieste di eman
L’IMI’L(No Dl S.T. COLLRIDGE E HLRMAN MEIVILLE
CONTRO LA SCI I
cipazione che i Quaccheri in America (già dal 1688) e gli Evan gelici
in Gran Bretagna avevano avanzato; tale movimento, quin di, aveva
una matrice religiosa.
Nel 1786 Thomas Clarkson aveva pubblicato An Essay on the Slavery
and Commerce of the Human Species, seguito nel 1788 da An Essay
on the Impolicy of the African Slave Trade; infine, C.B. Wadstrom
aveva pubblicato An Essay on Colonization (1794-1795). Tali saggi
dimostrano quanto vivo fosse il dibattito in Gran Bretagna su tale
problema e come la parte più sensibile della società inglese si
schierasse a favore di una legislazione anti-abolizionista. Da un lato ci
si batteva per liberare gli schiavi di colore nelle colonie, dall’altro si
richiedeva una legge che proibisse alle navi inglesi di trasportare gli
schiavi dall’Africa alle colonie. Quest’ultimo problema era molto
sentito perché, fra le nazioni europee, nel 1790 la Gran Bretagna, con
le sue navi, copriva la metà del trasporto di schiavi; l’altra metà era
nelle mani di Francesi, Danesi, Olandesi e Portoghesi. Con
l’eliminazione della concorrenza francese, i mercanti di schiavi inglesi
guadagnarono ancora di più dal traffico, essendo stato eliminato un
pericoloso concorrente.
Il compito di portare avanti la battaglia abolizionista in Parlamento
venne assunto dal giovane deputato William Wilberforce (17591833). Questi, entrato giovanissimo in Parlamento - aveva solo 21
anni - in rappresentanza di Hull, sua città natale, fu a capo di un
comitato di filantropi che aveva iniziato a battersi per l’abolizione
della schiavitù nel 1787. La Camera dei Comuni, sotto la sua spinta e
con l’aiuto di William Pitt il giovane, approvò alcune risoluzioni
contro la schiavitù nel 1789, 1792 e 1804, ma solo nel 1807 fu
approvata una legge per l’abolizione della tratta degli schiavi. Da quel
momento in poi Wilberforce dedicò tutte le sue forze alla causa della
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
L’IMPEGNO DI S.T. COLERIDGE E FIERMAN MELVILLE
CONTRO LA SCI-IIAVITÙ
emancipazione degli schiavi e, poco prima della sua morte, fu
approvata la legge di totale abolizione della schiavitù. Per il suo
impegno nel 1794 a Wilberforce era stata concessa la cittadinanza
francese. 11 deputato inglese fu anche autore di uno scritto dal titolo
A Practical View of the Frevailing System of Professed Christians in
the Higher and Middie Classes of his Country, Contrasted with Real
Christianity, in cui sottolineava come da parte di molti si professasse a
parole lo spirito cristiano, che, invece, non si applicava nella pratica
quotidiana.
Fra coloro che condivisero le sue battaglie abolizioniste è importante
ricordare il grande poeta romantico S.T. Coleridge (1772-1834), il
quale, come vedremo, darà un notevole apporto alla causa. Nel 1794
aveva incontrato a Oxford il poeta Southey; i due poeti, infiammati
dalla lettura di Enquiry Concerning Political Justice (1793) di William
Godwin, dagli scritti di Paine Rights ofMan (1791) e dagli echi della
Rivoluzione francese, avevano deciso di emigrare in America e lì
fondare una colonia utopica. Questa colonia - alla quale Coleridge
dette il nome di Pantisocracy - doveva basarsi sui principi di
uguaglianza e la proprietà privata doveva essere abolita. Unica
“proprietà” ammessa era quella nell’ambito del matrimonio: “the sole
propriety of marriage” (Lettera di Coleridge a Southey del 21 ottobre
1794). Ispirandosi alle teorie di Adam Smith, si immaginava che tutti
avrebbero dovuto lavorare non più di due ore al giorno, per dedicare il
resto del tempo alla lettura e alla conversazione. In alcuni punti i
princìpi corrispondevano a quelli propugnati da Godwin, ma si
rifacevano anche alla mitica età dell’oro, con il suo vagheggiamento
di giustizia e libertà, a cui si era ispirato il Medioevo (The GoldenAge
Restored). Allo stesso tempo, si sentivano echi del panteismo di
Priestley unito al Neoplatonismo e il ripudio della proprietà privata si
rifaceva
alle istanze delle prime sette cristiane, ma allo stesso tempo anticipava
la ideologia comunista.
Il progetto utopico non si concretizzò, ma Coleridge continuò a nutrire
e a coltivare idee “giacobine”, così come vennero definite dai suoi
detrattori, e condivise entusiasticamente le istanze dei rivoluzionari
francesi, perché in esse vedeva incarnati i propri ideali. Non poteva,
quindi, non affrontare il problema dell’abolizione della schiavitù, al
quale dedicò una Greek Ode sul traffico degli schiavi e vi sono
accenni a questo argomento in Religious Musings (vv. 139-141), The
Destiny of Nations (vv. 442-447), Ode on the Departing Year (vv.8889) e Fears in Solitucle (vv.49-53).
Il suo impegno maggiore per la causa, però, lo esplicò nel preparare
materiale per i discorsi di Wilberforce e nella conferenza che tenne a
Bristol il 16 giugno 1795, presso la Assembly Coffee-house. Il suo
intervento era stato reclamizzato il giorno precedente - 15 giugno - sul
Bristol Mercury con il seguente annuncio:
TO-MORROW EVENING, Tuesday, June 16,
S.T. COLERIDGE,
Will deliver (by particular desire)
A LECTURE on the SLAVE TRADE
and the duties that result from its continuance To begin at Eight
o’clock, at the Assembly Coffee-House, on the Quay. Admission 1 s.
La conferenza — sotto forma di saggio — venne pubblicata nel IV
numero di The Watchman del 1796 con il titolo “On the Slave Trade”.
Il poeta parte dal presupposto che tutte le merci importate dalle Indie
Occidentali, frutto del lavoro degli schiavi, il cui
L’ApF INGEGNOSA - 1/2002
L’lMI’ oi S.T. CoI E HERMAN MELVILLE CONTRO LA
SCHIAVITÙ
traffico si svolge in gran parte su navi inglesi, non sono indispensabili.
Fa un lungo elenco ditali merci, quali zucchero, rum, cacao, caffè,
spezie, zenzero, indaco, mogano e cotone; con l’eccezione di questi
ultimi, che sono utili, di tutte le altre merci egli sostiene che si possa
fare a meno. Prosegue, quindi, facendo la storia del traffico degli
schiavi, che procura grandi guadagni ai proprietari delle navi con la
complicità di proprietari di case, nelle città portuali — non
dimentichiamo che Coleridge tiene la sua conferenza a Bristol. Questi
proprietari, allettati dalle compartecipazioni agli utili e dal pagamento
anticipato di due mesi per l’affitto delle loro case, le mettevano a
disposizione di uomini sprovveduti o bisognosi. Li intrattenevano con
musiche e danze per un certo periodo e poi presentavano il conto. Se
questi non potevano pagare, erano posti dinanzi all’alternativa di
imbarcarsi sulle navi o andare in prigione. In genere, accettavano la
prima soluzione e diventavano membri di una ciurma spietata e
crudele, sotto il comando di ufficiali altrettanto spietati e crudeli, che
trafficavano in carne umana e diventavano “sordi a qualsiasi
sentimento di pietà”.
La ciurma, arruolata con l’inganno e trattata in maniera crudele dagli
ufficiali, subiva una grande decimazione durante il viaggio e, secondo
i dati in possesso di Coleridge, un quarto di essa moriva e i
sopravvissuti erano spettri di uomini che chiedevano la carità in
Giamaica e trovavano spesso la morte per le malattie e gli stenti.
Dopo avere fatta questa premessa, il poeta si appresta a smontare le
motivazioni addotte dai proprietari delle piantagioni a Santo
Domingo, i quali sostenevano che se si fosse dato seguito alle istanze
della Société des Amis des Noirs, ispirate da “una filosofia
romantica”, non tutte le nazioni europee sarebbero state disposte a
“lasciare gli indigeni dell’Africa alla mercè della
barbarie dei tiranni”. Sarebbe molto meglio per i negri essere
“impiegati nella coltivazione della terra, sotto padroni umani”.
Non è difFicile per il poeta controbattere a questa affermazione,
quando afferma che gli Africani - che non erano ancora entrati in
contatto con gli Europei — erano innocenti e felici. Lavoravano in
comune e praticavano caccia e pesca, tessevano e coltivavano la terra.
La nefasta influenza degli Europei aveva spinto alcuni re a diventare
complici dei bianchi, catturando uomini e donne di altre tribù, dopo
sanguinose battaglie. Era l’allettamento del guadagno a rendere questi
re dei tiranni spietati che consegnavano ai mercanti la pregiata
“mercanzia” che veniva segnata a fuoco con il nome dei proprietari e
ammassata nelle stive delle navi. Le condizioni subumane alle quali
questi esseri infelici erano condannati sono esposte da Coleridge con
un linguaggio essenziale e, forse per questo, ancora più efficace.
Centinaia di uomini e donne ammassati nelle stive che, con il calore
dei loro corpi e con i vapori pestilenziali che essi producevano,
mandavano in putrefazione il legno delle navi. Veniva loro data una
pinta d’acqua al giorno e, a volte, portati sul ponte, erano costretti, a
forza di frustate, a danzare e cantare per i loro aguzzini. A
dimostrazione del fatto che la schiavitù non era un peso, gli schiavisti
citavano sempre il fatto che gli schiavi cantavano a, durante il duro
lavoro nelle piantagioni; ma, scrive Coleridge, in effetti le parole dei
loro canti sono parole che esprimono il loro straziante dolore.
Venduti come bestie, senza tenere in alcun conto i rapporti familiari,
dovevano lavorare ininterrottamente, sotto un sole cocente, frustati e
alla mercè del padrone. Secondo la legge delle Barbado un negro
fuggitivo poteva essere mutilato o ucciso, senza che il suo padrone
venisse punito. Se, invece, questi lo
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
E] IMPEGNO Dl S.T. COLERIDGE E FIERMAN MELVILLE
CONTRO LA SCHIAVITÙ
uccideva senza alcuna giustificazione doveva pagare una penale di 15
sterline. Secondo le fonti di Coleridge 150.000 negri erano importati
ogni anno nelle colonie e un quinto di essi moriva durante il viaggio
mentre agli altri era riservata la crudele schiavitù. I crimini e gli orrori
commessi dai bianchi imprimono una macchia indelebile sulla natura
umana: “ it is a catalogue of crimes and miseries that will leave an
indelible spot upon human nature”.
Qualche decennio più tardi, Herman Melville I nel suo racconto
Benito Cereno — che si svolge su una nave che trasporta schiavi e
sulla quale c’è stata una rivolta—mostra come la schiavitù sia un male
per chi la subisce, ma lascia una traccia incancellabile anche su chi la
infligge, per cui il nero e il bianco, la vittima e il carnefice sono
indissolubilmente legati dal crimine, così come Alexis Clerel de
Tocqueville, nella sua opera intitolata Sulla Democrazia in America,
pubblicata tra il 1835 e il 1840, aveva scritto: “La schiavitù è crudele
per lo schiavo e nefasta per il padrone”.
Riferendosi, poi, all’iter che la legge per l’abolizione stava seguendo,
Coleridge non può fare a meno di ricordare come la legge, anche se
incompleta e mutilata in alcune sue parti, sia passata alla Camera dei
Comuni, ma ora langue alla Camera dei Lord, i quali non hanno
tempo per volgari sentimenti - vulgar feelings - insensibili a
sentimenti di pietà e giustizia. E il duca di Clarence - il futuro
Guglielmo IV di Hannover - nel primo discorso pronunciato dinanzi
alla Camera dei Lord il 3 maggio 1792, ricorda il poeta, accusò gli
abolizionisti di essere dei fanatici e degli ipocriti. Anche lo stesso
William Pitt, che professava la sua avversione al traffico, non si era
prodigato a sufficienza perché la Camera dei Lord approvasse la
legge, laddove, invece, la sospensione dell’Habeas Corpus Act era
stata
approvata in una sola seduta fra il 16 e il 17 maggio del 1794,
nonostante la fiera opposizione di Fox, Grey e Sheridan.
Dopo avere calcolato il numero di esseri umani strappati alle loro
terre, alle loro tradizioni e ai loro affetti, ridotti in schiavitù, subendo
torture di ogni genere, il poeta afferma che la colpa di quello che sta
accadendo è dei consumatori, che si rendono complici di
sequestratori, tiranni e assassini. Quali cristiani dovrebbero attivarsi
perché non si faccia ad altri quello che non si vuole che si faccia a sé
(e qui è chiara l’eco delle parole degli evangelisti Luca - 6.31 e
Matteo - 7.12). Eppure questi consumatori di merci, frutto del lavoro
degli schiavi, prima dei pasti si segnano con il segno della croce, e poi
consumano cibi bagnati dal sangue dei propri fratelli.
A questo punto del suo intervento, Coleridge rivolge un appello a tutti
gli amici della libertà perché inizino a boicottare alcuni dei prodotti
del lavoro degli schiavi e, soprattutto, rum e zucchero che richiedono
un grande impiego di manodopera e dei quali si può fare a meno: “ . .J
the Sugar Plantations are those which inake African servants
necessary, & their Slavery Intolerable”. Non si spinge fino a chiedere
il boicottaggio del mogano e del cotone, perché si rende conto del
fatto che sono due merci difficilmente sostituibili e, quindi, sarebbe
più difficile e ci vorrebbe più tempo per chiedere questo sacrificio ai
consumatori.
il saggio si conclude con un attacco a coloro che ipocritamente
sostenevano che la condizione degli schiavi fosse simile a quella dei
contadini inglesi. Il poeta si chiede, allora, se non sia il caso di
accusare chi sosteneva queste cose di sedizione, perché, afferma che,
se i contadini inglesi si convincessero di trovarsi nelle stesse
condizioni degli schiavi, sarebbero autorizzati a ribellarsi.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
L’IMPE DI S.T. COLERJDGE E HERMAN MEINILLE CONTRO
LA SCHIAVITÙ
Il saggio del Coleridge assume grande importanza se lo si legge
all’interno della rivalutazione del singolo come persona umana. Nella
sua visione coesistono i principi dell’etica cristiana con i principi di
libertà che furono alla base della Rivoluzione americana prima e di
quella francese poi. Così come attaccherà i mercanti di schiavi e
coloro che permettevano tale crudele traffico, il poeta additerà ai suoi
ascoltatori e lettori lo sfruttamento dei bambini che avveniva
impunemente nelle fabbriche della “progredita” Inghilterra.
Rifacendosi al suo impegno abolizionista, inviterà a non dimenticare
“i piccoli schiavi bianchi”, sfruttati fino alla morte, perché i padroni
potessero arricchirsi.
Ancora una volta si può accostare l’impegno di Coleridge E quello di
Herman Melville che in Benito Cereno aveva messo l’accento sulla
“schiavitù” che lega il bianco al negro e nelle sue prime opere Taipee
e Omoo aveva stigmatizzato il comportamento dei bianchi, e anche
dei missionari, che contaminavano con la loro presenza l’innocenza
delle popolazioni delle isole dei Mari del Sud, per poi renderle
schiave. Consapevole, inoltre, della ipocrisia della società del proprio
tempo, che proclamava di ispirarsi a valori di uguaglianza e libertà, in
uno straordinario racconto - Tartarus of Maids - descrive le
raccapriccianti condizioni in cui sono costrette a lavorare delle
giovani donne in una cartiera fra le montagne di uno degli stati del
Nord. Sono ragazze senza nome - come erano senza nome i negri indistinguibile l’una dall’altra, accomunate dall’obbligo di lavorare
sette giorni su sette, condannate alla verginità/sterilità, perché la
maternità avrebbe impedito loro di dedicarsi completamente al lavoro.
Le pallide operaie, definite dal Melville “their own executioners “,
carnefici di se stesse, la cui fisionomia si confonde con il mostruoso
oggetto di cui sono
vittime, si aggirano nella fabbrica, spettrali e silenziose, dominate da
una grande macchina - the vaunted slave of humanily — che avrebbe
dovuto alleggerirne il lavoro. Essa diventa, invece, una sorta di mostro
insensibile, di cui le donne sono schiave, dovendo sottostare ai suoi
ritmi, compiendo un lavoro ripetitivo e alienante. E’ una forma di
schiavitù “moderna”, ma non meno ignobile di quella perpetrata
contro i negri.
Dalla “civilized barbarity” di cui sono vittime gli indigeni di Typee
fino alla profonda e disperata solitudine del povero Bartleby, dal
processo di lenta e disperata disumanizzazione che subiscono le
fanciulle in Tartarus ofMaids fino alla violenza con cui i bianchi si
accaniscono contro i resti dello schiavo nero in Benito Cere,io, risulta
evidente la dura condanna di tutti gli assurdi meccanismi economici e
sociali che sono alla base di una società “civile”.
La schiavitù, quindi, non solo toglie agli uomini la libertà, ma li
costringe anche ad assoggettarsi allo sfruttamento, per poter
sopravvivere. Tematiche, queste, riprese da due grandi della
letteratura - un poeta e un romanziere - che, lungi dal vivere in un loro
mondo ideale, si confrontano con la realtà del proprio tempo e, con la
sensibilità propria degli artisti, colgono, prima di altri, le
contraddizioni e i mali del mondo che li circonda.
STATISTICA E SCIENZA POLITICA:
PROSPETTIVE INNO VATI VE DI UNA RELAZIONE
INTERDISCIPLINARE
di
Domenico Piccolo
I. introduzione
La storia degli anni più recenti ha confermato il ruolo della Statistica
nella formazione di base richiesta allo studioso di Scien ze Politiche
sino a codificarsi in modo evidente nella riforma degli ordinamenti
didattici universitari attualmente in vigore. Ciò è i! risultato
combinato di fattori oggettivi -sui quali questo con tributo intende
discutere- e di fattori soggettivi, derivanti dalla presenza di studiosi
statistici che, in Italia e all’estero, hanno saputo conferire a tale
disciplina una più accentuata visibilità didattica, un più rigoroso
spessore culturale ed una convincente concretezza di analisi nelle
interazioni tra la disciplina statistica e le problematiche sociopolitiche, territoriali-ambientali ed eco nomico-aziendali.
In tali ambiti, si è rafforzata la consapevolezza che la Stati stica
diventa ineliminabile dal curriculum di chi intende specia lizzarsi
nella Scienza della Politica, intesa come cultura, tecnica e gestione
della struttura pubblica e privata. Anzi, essa deve ac centuare la sua
concretezza e la sua operatività per far fronte alle nuove esigenze che
una corretta ed oculata gestione recla ma per raggiungere obiettivi di
comune interesse.
Questo risultato deriva indubbiamente dai cambiamenti in dotti dagli
strumenti di comunicazione, dal crescente peso dei servizi
nell’economia reale, dai progressi tecnologici (ed infor
L’APE INc.EGNOSA- 1/2002
Stvnsi CA I SCIENZA POLITICA
matici in modo particolare), dalla mutata concezione di uno Stato la
cui efficienza costituisce oggi misura e criterio di autorità. Eppure, ai
fattori esogeni alla disciplina vanno aggiunti quelli intrinseci che
impongono oggi un insegnamento ed una ricerca che rispondano
compiutamente, e con senso critico, ai problemi emergenti della
società reale e che, ad essi, offrano strumenti formali, modelli
convincenti, strutture decisionali efficaci.
Questi risultati si scontrano talvolta con interpretazioni par ziali e
superate della Statistica che ne limitano la fruibilità da parte dei
gestori e le conferiscono il taglio di una sorta di paten te a posteriori di
scelte già effettuate. In tali ottiche, si riproduce l’idea che la Statistica
debba derivare la sua rilevanza dall’esse re un supporto postumo
all’azione politica, la quale nella sua essenza dovrebbe essere decisa
su basi storiche, giuridiche, eco nomiche, sociali, e così via: queste sì
discipline costitutive per una rilevanza istituzionale dell’azione
politica.
A noi pare che questa visione della Statistica -residuo di con cezioni
ormai superate, soprattutto all’estero- derivi da almeno due
circostanze: in primo luogo, una crassa ignoranza dell’ar gomento di
cui si discute, frutto di una conoscenza superficiale ancorata ad
aneddoti e tramandata per citazioni; in secondo luo go, 1’ atavica
paura del nuovo che impedisce di mettere in di scussione regole
acquisite e strumenti antiquati ma ben consoli dati nella prassi.
Scopo di questo lavoro è quello di sottolineare gli aspetti della
Statistica che la definiscono come scienza delle decisioni che si
assumono in condizioni di incertezza, e che -da questa ineliminabile
caratteristica- le conferiscono forza e significati “umani” perché
immettono nell’azione strategica e nelle scelte politiche un valore
aggiunto di incredibile novità. In modo par ticolare, si intende
evidenziare come la Statistica -lungi dall’es
sere una rassegna dell’esistente e/o una sintesi brutale di eventicostituisca una teoria scientifica per una conoscenza umana so stenuta
dai fatti ed argomentabile in un contesto formale ovc logica, rigore e
deduzione razionale sono costituenti ineliminabili. Vedremo anche
che, per l’azione politica e per h pubblica amministrazione, questa
conoscenza è l’unica ammis sibile per produrre azioni verificabili e
controlli legittimi am pi iaiìdoiìe così la base democratica.
2. Le esigenze conoscitive nella evoluzione storica de1l Statistica
Sin dalla sua etimologia, la Statistica assume un connotak visibile
allorquando l’autorità centrale per eccellenza (definita Stato, in tutte le
sue formulazioni) acquisisce informazioni pci controllare e legiferare,
attaccare e difendersi, pianificare e pre vedere nell’interesse del
“popolo”, secondo quelle accezioni di versi ficate cile via via la storia
e la cultura definiranno con mag giore concretezza. Da questo punto
di vista, non dovrebbe me ravigliare che scienza politica e scienza
statistica presentino tratti comuni, geneticamente affini, come possono
essere polis e status,
Se all’italiano Ghislini (nel 1589) si deve la più antica defi nizione
della Statistica intesa come descrizione delle qualità degli elementi
che compongono lo Stato, i riferimenti all’obbli go di contarsi sono
molto più antichi (basti pensare al libro bibhicc dei Numeri, oppure ai
censimenti dei cinesi e dei romani). Sicu ramente, la consapevolezza
che la scienza dell’amministraziom politica richieda analisi statistiche
risorge con rinnovato vigor con l’instaurarsi degli Stati moderni e si
diffonde progressiva. mente in tutte le sedi, sino a costituirsi
ufficialmente su bas
STATISTICA E SCIENZA POLITICA
continentale (Eurostat) e planetaria (Nazioni Unite).
In prima istanza, quindi, l’esigenza di possedere dati defini sce i
contorni di una disciplina che deve istituire regole per la raccolta, la
codifica, la omogeneizzazione, la presentazione e la sintesi delle
informazioni che vengono richieste per finalità prestabilite
dall’autorità centrale (politica, religiosa, militare, fiscale, sanitaria,
amministrativa).
Questa caratteristica centralista della rilevazione statistica si basa su
circostanze storiche ben note e subisce, negli anni più recenti,
evoluzioni ed accentuazioni che qui riassumiamo:
i) Il passaggio dall’ amministrazione familiare all’ amministra zione
tribale, e poi a quella statale, produce la perdita del con trollo
contestuale su ciò che avviene. Quando si passa da un ambito
circoscritto ad uno più vasto sfugge la percezione di ciò che è
avvenuto o può avvenire, sia per la mole che per la com plessità delle
relazioni che si instaurano tra i soggetti, i gruppi, le istituzioni e
l’ambiente. Indubbiamente, l’esigenza di coordi nare e decidere per la
collettività (oggi diremmo, l’amministra zione) reclama una visione di
assieme ed una molteplicità di conoscenze su fatti e circostanze che
possono essere acquisite solo mediante l’indagine conoscitiva e la
sintesi organizzata delle informazioni e queste -per essere ottenuterichiedono sforzi e coordinamento.
ii) li ruolo, il peso e la sostanza dell’azione statale mutano per le note
vicende storico-culturali e giungono ad investire l’au torità centrale di
compiti di programmazione e pianificazione (anche di lunghissimo
periodo). Ciò implica che l’esigenza co noscitiva degli amministratori
diviene più estesa e riguarda con intensità crescente taluni aspetti nontradizionali della vita sin gola, familiare e collettiva. Argomenti che
nei decenni passati non costituivano oggetto di rilevazione statistica,
pubblica e sistematica (cultura e tempo libero, sport e biblioteche, giornali e
televisione, consumi voluttuari e trasporti, inquinamento e ge stione
delle risorse idriche, prezzi e disoccupazione, precipita zioni
atmosferiche e stato delle coste, etc.) sono divenuti oggi argomenti di
scottante attualità da parte di cittadini e gruppi so ciali (associazioni,
imprenditori, sindacati, governi locali, etc.) che reclamano tali
informazioni con tempestività, accuratezza, regolarità.
iii) Il massiccio uso delle informazioni e la pretesa di averle sempre ed
ovunque, su qualsiasi tematica (anche estemporanea), sta provocando
effetti non tutti positivi sulla conoscenza stati stica della realtà: un
ingorgo informativo, un accavallarsi di no tizie contradditorie, una
speculazione sulle fonti, la moltiplica zione di notizie parziali offerte
come complete, la confusione tra informazione certificata ed opinioni
privi di validazione sta tistica, l’eliminazione del contenuto di
incertezza nella presen tazione delle inftrmazioni, etc. Questi aspetti
impongono criteri deontologici, ben noti ed applicati fra chi
abitualmente esercita la professione di statistico ma quasi sempre
violati nella diffu sione dei dati statistici da parte dei rnass-media.
iv) Un aspetto poco sottolineato, e che solo di recente sta emergendo
nelle indagini conoscitive, è la prospettiva inter-ge nerazionale che
deve animare l’esigenza della raccolta dei dati. In effetti, mentre i
decenni passati riuscivano ad elencare con poco sforzo la quantità di
informazioni generalmente utili per amministrare e decidere (a tutti i
livelli), le emergenze locali e planetarie che oggi regolarmente si
affacciano ai decisori politi ci richiedono informazioni accurate su
dinamiche di fenomeni che sino a pochi mesi addietro non venivano
percepite come problematiche. Questa è la conseguenza cli un
intreccio inestricabile tra chi oggi partecipa alla vita di relazione su
que
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
L’APE INOEGNOSA - 1/2002
STATISTICA E SCIENZA POLITICA
sto pianeta, ma è anche il risultato di una maggiore sensibilità ai
problemi ambientali, alle ripercussioni sulle generazioni future delle
politiche pensionistiche di oggi, agli effetti irreversibili sulla qualità
della vita di progetti attuali, alla necessità di valutare con grande
anticipo l’impatto globale che iniziative di grandi dimensioni
producono sul sistema umano delle relazioni, e così via. Per non
essere impreparati, quindi, l’analisi statistica richiesta alle istituzioni
pubbliche deve precorrere i tempi anticipando la raccolta di
informazioni prima che le emergenze le richiedano.
v) Spesso, di fronte ad una situazione drammatica si ricono sce
l’ignoranza di chi non ha previsto le variazioni della norma e, quindi,
non può ora rilèrirsi a confronti ed interrelazioni che. invece,
dovrebbero essere il fòndamento stesso di ogni adegua ta azione di
governo. La responsabilità del decisore politico ver so la conoscenza
non può, infatti, derivare da una mera elencazione di casi standard e di
situazioni prevedibili ma deve. con fantasia ed anticipazione dei
tempi, cominciare ad esamina re anche ciò che presumibilmente in
futuro costituirà problema. in modo da possedere una massa critica di
dati e notizie che siano spendibili all’occorrenza per assumere
decisioni conse guenti, efficaci e soprattutto rapide.
vi) Il senso dello Stato moderno reclama come ineliminabile il
bisogno di partecipazione democratica che include, a sua vol ta, la
critica e il controllo, la verifica e la valutazione. Ne di scende che il
complesso di informazioni statistiche che occorre prevedere per una
gestione oculata della amministrazione deve includere ogni elemento
“accessorio” che consente ai destinatari di esercitare il diritto-dovere
della verifica e della correzione. Ciò implica che l’acquisizione, la
gestione e la diffusione dei dati debbano corrispondere a tali ulteriori
obiettivi conoscitivi, tipici dei tempi moderni. E recenti (e ricorrenti)
dibattiti sulla
misura dell’inflazione reale confermano la pessima abitudine alla
commistione tra dettato legislativo e aspetti tecnici della rilevazione;
comunque, anch’ essi mani fe l’accresciuta es i genza conoscitiva dei
cittadini in rapporto alle modalità di for mazione del datò statistico.
Queste circostanze mostrano come, oggi, l’analisi statistica
tradizionale si trovi di fronte al bisogno di razionalizzare la qua lità
del dato che si diffonde preoccupandosi di offrire al decisore politico,
assieme alla banalità di una risposta quantitativa, un complesso di
informazioni accurate, verificabili e criticabili. D’altra parte, per
quanto non esaustivo, questo aspetto della Sta tistica va ancora
insegnato e promosso con taglio moderno e con stru menti efficienti.
lnfatti, nella misura in cui essa è ancora intesa come scienza e metodo
di indagine per il sostegno e la convalida delle decisioni politiche, ci
sembra ineliminabile dal l’azione politica, In fondo, l’informazione
statistica è alla base del principio che occorre conoscere per decidere e
per poi agire.
3. Aspetti innovativi nella evoluzione della Statistica
L’interpretazione precedente della Statistica (che è quella pre
valente nei mass-media e nella prassi dell’azione amministrati va e
dell’analisi politica, anche se non sempre in modo corretto) si
modifica in modo decisivo quando, a partire dal ‘700 e, in modo
sempre più esplicito tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, le
modalità con cui si guarda alla realtà fenomenica e la si interroga per
derivare regole dalla molteplicità dei fenome ni che accadono
impongono un approccio differente alle scien ze sperimentali. Prima
con le osservazioni astronomiche, e poi
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATISTICA E SCIENZA POLI IICA
in campo fisico, biometrico ed antropologico e, alla fine, anche nelle
scienze economiche, sociologiche, psicologiche, politologiche, etc. si
diffonde la convinzione che la conoscenza umana debba includere
come fattore ontologico un indeterminismo ineliminabile che vanifica
il desiderio di una conoscenza certa, immutabile e definitiva.
Tutta la scienza del Novecento poggia sulla incertezza come fattore
che altera e modifica i risultati e le acquisizioni, per cui lo stesso
progresso necessita di un paradigma completamente diverso da quello
che per secoli ne aveva scandito lo sviluppo. In termini più chiari,
diviene universale la constatazione che ogni 5 è intriso di probabi Iitù
e clic la COI1O5CCflZ scientifica è fondata anzitutto (e spesso
totalmente) sulle regole dell’inferen za statistica.
Il principio fondamentale che mette in discussione l’approc cio
deduttivo e matematico della conoscenza deriva dal fatto per cui,
sempre più spesso, gli scienziati sono posti di fronte a questioni del
tipo seguente: “Quanto è casuale ciò che osservo? Come posso, con
adeguata convinzione, indurre da osservazio ni parziali, limitate e
provvisorie regole generali che mi con sentono -domani e altrove- di
fare previsioni, esercitare il con trollo, suggerire prevenzioni,
esaminare scenari alternativi, e così via? La circostanza per cui ho
constatato una concordanza sperimentale tra la causa C e l’effetto E
implica una relazione “sostanziale “, che può divenire legge e regola,
oppure trattasi di connessione spuria, di risultati improbabili e
irripetibili, e quindi inaffidabili per giungere a formulazioni
propositive? In somma, quanto è forte l’evidenza empirica per
assurgere a re gole generali e produrre decisioni efficienti?”
Queste problematiche sconfinano in discussioni epistemologiche,
filosofiche, psicologiche e sociologiche, e reclamano molteplici competenze: la vivacità dei dibattiti
interdisciplinari che ancora continuano su tali questioni mostra che i
problemi posti dalle precedenti domande sono attuali e che,
probabilmente, non si giungerà mai ad un approccio unanimemente
condiviso. Ma è precisamente questa discussio ne che conferma il
nostro assunto, e cioè che le modalità della conoscenza per i nostri
contemporanei si sono modificate in modo così profondo, e forse
definitivo, che vale la pena esami nare le conseguenze di questa
mutazione nella epistemologia sia per la scienza statistica che per
l’analisi politica.
E’ fondamentale sottolineare come l’indeterminismo della conoscenza
scientifica non riduca nd il progresso nè lo sviluppo tecnologico,
infatti, nessun secolo della storia umana ha mai assistito ad una
rivoluzione tecnologica così prodigiosa e diffu sa che, pur
accentuando i divari tra i continenti (e questo è il vero preoccupante
aspetto negativo), ha migliorato la durata e la qualità della vita di
molti abitanti della Terra. In effetti, per quanto paradossale possa
sembrare, dopo la introduzione del l’incertezza nella ricerca
scientifica si è creato un tale accumulo di conoscenza e tecnologia che
esso risulta decisamente supe riore a quello curnulativamente
realizzato dall’umanità in tutti i millenni precedenti, al punto da
provocare spesso seri problemi di adeguamento.
Quindi, l’incertezza che accompagna la conoscenza non si traduce
automaticamente nella ignoranza né implica impoten za nell’agire o
assuefazione all’esistente, come possono confer mare ogni giorno ed
in ogni situazione la Fisica e la Biologia, la Medicina e la Psicologia.
Nessuno dubita dell’efficacia dei far maci, della utilità di spostarsi in
auto, della possibilità di comu nicare in tempo reale via Internet, dei
meccanismi di evoluzione della psiche di un bambino, degli effetti
spaventosi ed incredibi
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
S LAlISIICA E SCIENZA POLI CA
li dell’energia nucleare, degli usi molteplici dell’energia elettri ca e
della comunicazione satellitare, e così via: eppure, tutte queste
situazioni si fondano su meccanismi e interazioni la cui conoscenza è
fondata sui principi dell’indeterminismo.
Occorrerebbe, allora, riflettere accuratamente sulla circostan za per
cui tale acquisizione concettuale è meno diffusa negli anibiti
politologici, e ciò richiederebbe ulteriori competenze e susciterebbe
numerosi dibattiti. Probabilmente, a parere nostro, una chiave di
lettura può derivare dalla ricerca storica che infor ma spesso l’analisi
politica e che si fonda su l e documenti, ripercussioni e collegamenti
che sono letti, analizzati e discussi sCCOnd() oli iche dcleriìii iiisl
iclìe. Ancora, nel le (liscussR)ni poli— ticlìe aleggia (in modo non
esplicito) uii’ idea cenErai ista dell ‘au torità da cui pronianano
governo, leggi, regolanienti ed atti con effetti univoci. Anche chi si
oppone alle decisioni di chi ammi nistra, alla fine, interpreta l’azione
politica come un’azione che dovrebbe provocare effetti deterministici
(magari di segno esat tamente opposti ma concordemente
deterministici). Ciò è la con seguenza di una visione tradizionale della
scienza della politica secondo la quale se la conoscenza consiste
nell’acquisire infor mazioni “certe”, allora l’amministrazione consiste
nel produrre regole ugualmente “certe”.
Noi crediamo che occorre mettere in discussione questo ap proccio e
introdurre sistematicamente nell’insegnamento, nella ricerca e nella
prassi il riferimento ad una riflessione critica su gli aspetti innovativi
della Statistica come scienza delle decisio ni (e sul paradigma
epistemologico che ne è alla base), allo sco po di conferire anche
all’analisi politica e alla scienza della am ministrazione una
concretezza ed una attualità senza preceden ti, al pari di quanto è
avvenuto e regolarmente avviene per altri ambiti disciplinari.
Riassumendo, ci preme sottolineare come la concezione probabilistica
del mondo e della storia, della società e dell’azio ne politica relativizzi
concezioni acquisite, mostrando che la deduzione umana è solo una
conoscenza come-se-fosse-vera, frutto di logica ferrea ma anche di
approssimazioni successive. Occorre ammettere che l’improbabile ed
il più frequente hanno pari diritto di cittadinanza e che nel circuito
virtuoso della cono scenza umana la fallibilità costituisce un criterio
positivo per nuove acquisizioni. Dal rigetto dell’esistente si instaura
una nuo va conoscenza, fatta di negatività nel momento del rifiuto e di
positivilà nell’accettazione di una delimitazione del possibile. In
questa lase, spesso senta dirlo, i’ aiìal isi statistica diviene un
paradigma csseuiiale della ricerca perché l’evidenza empirica si erge
ad elemento decisivo tra opzioni alternative e la Statisti ca interviene
per sviluppare metodi, acquisire risultati formali, delineare strategie di
comportamento. In tal modo, il passaggio dall’osservazione specifica
alla definizione di un modello so stenibile divengono coerenti e
rigorosi sia sul piano logico che su quello formale.
Ciò che si osserva e ciò che accresce il patrimonio conosciti vo
diventano solo possibili risultati di un esperimento globale e
complessivo ove il calcolo delle probabilità gioca le sue regole e
l’inferenza statistica consente una scelta garantita dalla mede sima
logica probabilistica. La decisione singola e quella collet tiva trovano
così una sorta di legittimazione dall’incertezza che governa il mondo e
la storia, e traggono proprio da tale incertez za ontologica motivi più
alti ma anche più realistici per nuove coerenze e più oneste
finalizzazioni.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SI, E SCIENZA POLITICA
4. Forme di conoscenza per l’analisi politica
Il compito di pervenire ad una conoscenza formale del siste ma
sociale e politico rientra negli ambiti propri della Sociologia e della
Scienza Politica includendo ogni utile riferimento alle Scienze
giuridiche, economiche e territoriali. Qui, la formalizzazione va intesa
come capacità della disciplina politologia di descrivere, interpretare e
prevedere il sistema nel la sua coerenza, nelle sue reti di interrelazioni
e nelle sue vicen de culturali e storiche.
La molteplicità delle scienze coinvolte conferma la comples sità del
sistema e manifesta ancor più l’esigenza di un approccio aperto ed
interdisciplinare ove convivono (e devono convivere) approcci e
sinergie culturali differenti allo scopo di evidenziare col legamenti
non banali ed effetti non prevedibili secondo un’ot tica monodisciplinare. Tale conoscenza formale del sistema politico deriva dallo
studio, dalla deduzione e dall’esperienza ed è sicuramente successivo
all’esistenza stessa del sistema: nella sua essenza, la conoscenza
formale è una conoscenza concet tuale.
Ad essa, però, si accompagna una conoscenza sostanziale de rivante
dall’essere e non dal dover essere, dalla realtà fenomenica di ciò che è
accaduto e non da quello che dovrebbe o potrebbe accadere. La
conoscenza delle manifestazioni del sistema, istante dopo istante,
costituisce riscontro (=monitoraggio) delle regole prefissate e misura
della loro efficacia e persistenza. Ebbene, la conoscenza sostanziale
del sistema politico è sicuramente una conoscenza empirica perché
analizza con metodi propri della Statistica la realtà’a fini descrittivi ed
esplorativi cercando, nella miriade delle informazioni raccolte, di
enucleare le linee di ten denza, gli sviluppi inaspettati, le prospettive
globali, l’analisi degli effetti, le deviazioni rispetto alla norma, e così
via.
Tale conoscenza è complementare rispetto a quella formale anche se
spesso promana da essa, soprattutto quando si tratta di veri l la
funzionalità delle regole, l’efficacia delle normative, l’impatto della
legislazione, la modifica degli scenari, la varia zione dei
comportamenti, il senso collettivo dell’adesione alla norma, e così via.
Ma è anche una conoscenza per opposizione, nel senso che contrasta
l’acquisizione formale a favore di una evidenza sostanziale che deriva
dai fatti, dalle osservazioni, dal comportamento reale che possono,
evidentemente, anche disco starsi non solo dalla norma ma anche
dalla semplificazione del la realtà che quelle norme ipotizzavano.
L’azione conoscitiva di chi governa e di chi legifera dovrebbe fare i
conti con maggiore regolarità di una acquisizìone dell’esistente
tramite una cono scenza statistica che non risponde meramente alle
regole ma le convalida e, talvolta, le supera nel momento stesso in cui
sugge risce alternative.
Una volta acquisito nell’analisi politica il paradigma epistemologica
di una conoscenza che avviene per azione e reazione, per iterazioni
successive e per interazione con il contesto in cui essa si applica,
diviene ancora più evidente la necessità di accentuare l’aspetto
dialettico della scienza della politica, eliminando dalla cultura e dalla
storia, dalla prassi e dalla verifica il concetto di conoscenza
“definitiva”. Questo relativismo può sicuramente generare arbìtri
interpretativi e soggettivismi talora esasperati; ma il problema è che
non si può
-all’opposto- procedere nello studio e nell’azione come se la realtà
politica operasse su un mondo monolitico, univocamente malleabile e
docilmente disponibile ad una razionalizzazione costruita a tavolino,
ed una volta per tutte.
La discussione sin qui sviluppata dimostra che l’analisi politica deve
procedere per costruzioni successive e che, secondo
L’ApE NGEGNOSA - 1/2002
SrArIsrIcA E SCIENZA Poii FICA
la logica popperiana, può essere considerata valida solo fino a quando
un’altra interpretazione (più convincente, più parsimoniosa, più
efficace) non la rigetta; e così per sempre.
5. 11 paradigma epistemologico dell’analisi statistica
In funzione di un obiettivo ben definito, l’analisi statistica perviene ad
informazioni, metodi e risultati che interagiscono in modi complicati e
ricorrenti, e grazie a procedure ed algoritmi che non interessa qui
specificare. Tradizionalmente, si elencano momenti differenziati nei
quali sembra di perseguire obiettivi differenti e talora capaci di essere
raggiunti anche con valenze proprie: si parla così di analisi descrittive,
analisi probabilistiche, analisi inferenziali, analisi modelli stiche, etc.
A noi sembra che tale approccio sia limitante e fuorviante perclì
consideriamo la Statistica una scienza unitaria ove pos sono convivere
momenti differenti (generati, peraltro, da fasi storiche ben
caratterizzate) ma -nell’insegnamento come nella ricerca- proponiamo
un approccio che esalta il contenuto pro gressivo ed unitario della
disciplina. Per farlo, ci riferiamo alla successione logica che ogni
essere umano pone in essere rispet to a qualsiasi azione, sia essa di
rilevanza banale che di impor tanza fondamentale: per questo,
distinguiamo tra la percezione dell’esistente, la sua comprensione
formalizzata, la casistica delle azioni possibili.
In primo luogo, ogni analisi statistica deriva da una visione della
realtà ove gli elementi conoscitivi di base si raccolgono, si
organizzano, si sintetizzano: grafici, tabelle, schemi, indicatori, etc.
costituiscono metodi differenti ma tutti utili per vedere la realtà.
Tramite essi, la percezione avviene da più angolature e la visione si
completa mediante una sintesi efficace, sempre deter
minata dagli obiettivi. In questa fase primordiale (che i testi sa cri
della Statistica definiscono “descrittiva” o “esplorativa”, a seconda dei
tempi di edizione), la completezza dell’analisi ri chiede la descrizione
più accurata possibile della realtà, accom pagnata da una valutazione
sintetica: qui, la Statistica è null’altro che una fotografia accurata ed
intelligente della realtà nei suoi aspetti visibili essenziali.
Successivamente, il complesso del le informazioni raccolte viene
inquadrato e confrontato con una conoscenza critica della realtà ove
l’indeterminismo è il paradigma essenziale e la pro habililù è la regola
universale p confrontare i possibili scenari. Tale Inolnent() concerne
due aspetti della conoscenza: quello deduttivo nel quale, conoscendo
la struttura del problema, ci si chiede cosa è più verosimile e come
graduare le scelte; quello induttivo nel quale, conoscendo gli esiti
osservati, ci si chiede cosa il sistema nasconde e cosa è possibile
avvenga, date queste conoscenze. Questi due momenti della seconda
fase della cono scenza statistica convivono molto più di quanto appaia
nei testi (e nei corsi universitari) ove, invece, si tende a distinguere net
tamente il Calcolo delle probabilità dall’Inferenza statistica. In effetti,
la probabilità costituisce il collante matematico-formale di una
conoscenza incerta, che va costruito attorno ai problemi reali verso i
quali l’investigazione procede. Per contro, l’infe renza risolve i
problemi reali entro un quadro probabilistico ben consolidato; in
questa fase la conoscenza del mondo avviene sfruttando al massimo le
regole probabilistiche che governano l’incertezza e l’induzione
statistica formalizzata dalla teoria del l, infer
Infine, il quadro ben delimitato nell’aspetto diretto (probabi lità) ed
indiretto (inferenza) viene sottoposto alla verifica del l’azione
mediante il concetto di modello statistico: esso è una
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SIAFISTICA E SCIENZA POLITICA
struttura semplificata che vive di analogia con la realtà. Per rag
giungere l’obiettivo finale si opera “come se” il modello fosse la
realtà. Tuttavia, tutti i modelli sono sbagliati perché derivano da un
processo intellettuale che avviene nella mente umana dopo aver
esaminato, sintetizzato ed interpretato la realtà con l’ausilio del
paradigma probabilistico-inferenziale. Eppure, i modelli sono utili,
opportuni e strettamente necessari perché l’agire consente una
valutazione del reale “prima, durante e dopo” il suo manife starsi. In
un certo senso, il modello statistico opera una sorta di simulazione ed
emulazione della realtà fenomenica nella consa pevolezza che questa
realtà è non solo più complessa del model lo ma anche infinitamente
distante ed ontologicamente diffe rente.
Sarebbe difficile minimizzare la fondamentale funzione
epistemologica rivestita dal modello statistico nel suo impatto con il
mondo. Infatti, oltre a rappresentare o prevedere la realtà, il iìiodello
la inette in discussione e ne costituisce un niomento di verifica per
modelli successivi, più accurati e più malleabili. Mentre la realtà
esiste al di fuori del modello, il modello interagisce con essa e
fornisce una risposta in termini di plausi bilità, verosimiglianza,
affidabilità, accuratezza. Per questo, il rifiuto del modello costituisce
una acquisizione positiva perché è la risposta del reale ad una idea
astratta che voleva interpretar Io. L’interazione tra realtà fattuale e
teoria formale è resa possi bile dal modello che ne costituisce un
momento di verifica empirica, di razionalizzazione formale e di
estrapolazione futu ra.
Si comprende, quindi, che “fare Statistica” in senso moderno significa
costruire modelli efficaci, accurati ed efficienti per conoscere ed
interpretare la realtà fenomenica. In questo senso, sia l’indagine
preliminare (descrittiva) che l’investigazione
probabilistica (diretta e indiretta) costituiscono tappe di Uil prO cesso
sequenziale la cui finalità è l’accrescimento della cono scenza
sostenuta dall’evidenza empirica: ciò avviene all’inter no di uno
schema concettuale di natura dialettica ove convivorio rigore formale
e regole matematiche, e che trova fondamento nella deduzione logica,
nella probabilità e nell’inferenza.
Da tale punto di vista, si intuisce come la Statistica sia una scienza
finalizzata nel senso che essa viene orientata dagli obiet tivi di una
scienza positiva (qui, per noi, la Scienza Politica) che ne delimita gli
ambiti di indagine, ne fissa le finalità, ne inter preta i risultati e ne
reclama le conclusioni. Al suo interno -e
questo ne l’a una scienza autentica- la Statistica propone ed ap plica
un sua logica metodologica che deve modellarsi sulle esi genze
dell’analisi politica costruendo modelli che siano derivati
dall’esperienza e da questa convalidati.
Le considerazioni sin qui sviluppate, allora, dovrebbero aver convinto
che nell’analisi politica si riscontrano in modo preci— puo le
caratteristiche della scienza statistica: per la sua capacità intrinseca di
studiare i collettivi, di formalizzare l’incertezza, di verificare le
ipotesi, di organizzare il controllo e la valutazione e, alla fine, di
proporre modelli di funzionamento eonvincenti, utili ed efficienti.
6. Caratteristiche innovative dell’analisi politica
Per semplificare il linguaggio, qui e nel seguito, indichiamo con
azione politica ogni atto che produca effetti sulla comunità cui è
diretta e che la riceve e/o percepisce, anche in modo indi retto.
Quindi, essa include la gestione e l’intervento del decisore in tutte le
sue fasi e in qualsiasi modalità di esercizio, nel tempo, nello spazio e
nelle circostanze mediante le quali si produce
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SIAnsrp:A J SCIENZA POLFGCA
l’azione. L’analisi ditale azione è analisi politica, in quest’ac cezione
funzionale al nostro discorso, perché è lo studio di una azione che
agisce sulla polis, nel senso ampio e moderno del termine, ed include
quindi a pieno titolo la scienza politica del l’amministrazione.
Ciò premesso, l’analisi politica e la susseguente azione ope rativa,
così come percepite nella totalità dei paesi occidentali (soprattutto in
quelli a democrazie consolidate), si differenzia no da quelle dei
decenni passati per una serie di cause, alcune delle quali si possono
così riassumere:
i) la diffusione delle informazioni è divenuta realmente pia netaria per
cui l’azione e la conseguente reazione ad ogni deci sione politica
assumono il connotato di un sistema complesso la cui capacità di
modifica è assai modesta per i singoli agenti;
ii) il contesto di un’azione politica rilevante non può essere
interpretato in ambiti esclusivamente locali perché esso deriva e
provoca azioni e reazioni diffuse anche al di là del territorio e/o
dell’ambito giuridico entro cui si svolge: anche tale aspetto de riva e
genera interconnessionì molteplici, SpeSSO ad esito iiiccr— to;
iii) la globalità degli interessi in gioco sono accresciuti al punto che
anche un’azione politica giudicata innocua sul piano delle
enunciazioni astratte può invece modificare tutti i livelli esistenziali
delle comunità e delle micro-comunità coinvolte, sinanche nei
rapporti quotidiani;
iv) la velocità degli effetti che l’azione politica produce è alta (sino a
divenire incontrollabile) sia per la diffusissima ed agevole rete delle
comunicazioni oggi esistente che per la rego larità con la quale le
comunità intrattengono relazioni sociali ed economiche, culturali ed
affettive;
v) la percezione delle conseguenze dell’azione politica è dif
ficile da esplicitare perché essa è il risultato di una intersezione
profonda tra elementi comportamentali (di natura psicologica) e
decisioni collettive (di natura sociologica), tra fattori economici e
vincoli specifici del sistema. Ora, l’accresciuta consapevolez za della
partecipazione e del consenso può essere in buona parte osservata,
studiata e prevista secondo le regole della psicologia dei fenomeni
collettivi ma appare difficile accettare che le risultanze di tutto ciò
siano codificabili secondo una prospettiva univoca o comunque siano
perfettamente prevedibili.
Allora, sembra arduo sostenere che il complesso di queste
caratteristiche possa produrre legami e retro-azioni tra le deci sioni
politiche che siano quantificabili in modo rigido; ancor meno riesce
poco credibile dichiarare che tali meccanismi siano univocamente predeterminabili. Come ogni evento che ricada nel raggio della
interpretazione umana, anche l’azione politica genera effetti la cui
lettura e la cui valutazione possono essere correttamente intesi solo in
ottica statistica perché tale scienza inquadra fatti e comportamenti in
uno schema concettuale capa ce di ri f all ‘analisi probabilistica degli
eventi.
Per questo, ogni decisione che voglia essere intelligente, ra zionale (e
quindi scientifica secondo un’ottica moderna) va pia nificata non in
termini di cosa certamente produrrà ma di quali possibili scenari potrà
produrre con elevata probabilità. Quindi, in funzione dei costi (umani,
sociali, economici) di ciascuno di tali scenari, la teoria delle decisioni
statistiche diventa uno stru mento moderno ed ineliminabile
dell’azione politica.
Per non essere astratti, a rischio di semplificare una problematica
molto articolata, esaminiamo il caso di una deci sione politica
connessa alla modifica delle aliquote di tassazio ne. Per tali problemi,
l’autorità centrale dispone generalmente di una potestà propositiva
piuttosto elevata e la forza deliberan
L’ Ai’i INGI — 1/2002
Si Alis ric, S IFNZ\ P( )I ti (A
te può essere accresciuta dal consenso popolare che intravede sempre
favorevolmente una possibile riduzione della pressione fiscale.
Un’analisi deterministica del problema costituisce un’operazione
aritmetica di semplice riproporzionamento basa ta sulla curva dei
redditi attuali; ma ciò costituisce una mistificazione grossolana per
molti motivi, tra i quali ci limitia mo a segnalare i seguenti:
i) la modifica legislativa della tassazione opera necessaria mente su
una distribuzione dei redditi futuri e, quindi, la quantificazione degli
effetti costituisce sempre e solo una previ sione che, concettualmente,
consiste in una valutazione statisti ca cui attribuire una certa
probabilità;
ii) la tassazione futura modifica ed interagisce ovviamente con la
stessa distribuzione dei redditi perché innesca meccani smi (reali ed
attesi) di liberazione di risorse; quindi, l’incertezza degli effetti può
aumentare considerevolmente, perché la causa di cui si discute
produce modifiche all’entità e alla distribuzione dei consumi che,
ovviamente, influiscono ancora sulla predetta curva dei redditi.
in breve, e tralasciando importanti questioni economico—Fi nanziarie,
la liberazione delle risorse derivanti da una modifica attuale della
tassazione costituisce un’azione politica che pro duce eventi futuri ed
incerti, sulla cui dimensione quantitativa è sempre opportuno
specificare una distribuzione di probabilità piuttosto che fornire
valutazioni numeriche certe.
In ambito differente, consideriamo come i mercati valutari e i più
turbolenti mercati finanziari confermano quotidianamente una regola
secondo cui questo mondo è sempre più solidale nel le manifestazioni,
anche quando non esiste (o non appare evi dente) una motivazione
specifica che determina livello e varia zione delle ragioni di scambio e
delle determinazione di valore.
In effetti, la sola possibilità di consentire transazione in tempo reale
genera di per sé un collegamento quasi istantaneo tra le valutazioni
dei simboli monetari e degli oggetti finanziari. La ricerca dell’ottimo
da parte dell’operatore si svincola dall’am bito territoriale di
riferimento e si sviluppa invece su scala pia netaria, e questo non
implica una dimensione solo più vasta nel l’azione “politica” o una
gestione semplicemente più estesa de gli effetti. La possibilità stessa
di un’azione con effetti planetari modifica la sostanza del problema
perché l’insieme di riferi— mento non costituisce una parte ma
contiene tutti gli agenti as sieme alla rete delle ulteriori possibilità di
azioni: quindi, i vin coli banali (lei tempi (li attesa e delle
anticipazioni si cancellano e il sistema assume una dimensione di
complessità sostanzial niente diversa.
In sostanza, l’ottimo non va ricercato secondo ottiche arit metiche,
come se altri agenti assistessero impassibili e/o in ri tardo rispetto alle
proprie azioni, ma all’interno di una serie di decisioni probabili,
difficili da elencare in modo esaustivo. Che tale dinamica sia
inestricabilmente complessa lo dimostrano al cuni recenti studi clic si
appellano a comportamenti anche biz zarri da parte dell’azione
collettiva (schemi caotici, processi neurali, etc.); eppure, essi al fondo
esprimono il bisogno ineliminabile di razionalizzare contesti che, dal
nostro punto di vista, si manifestano come il risultato di un’azione
complessa la quale diviene analizzabile sul piano scientifico solo con
metodi statistici.
Le esemplificazioni addotte, e le tante che possono prodursi, sono
null’altro che un aspetto operativo di quel fenomeno noto come
globalizzazione e che, nel bene come nel male, è la conse guenza
necessaria della riduzione dei tempi e dei costi della co municazione
tra gli esseri umani. Per il discorso che stiamo svi
L’Ai IN( il N( ISA I /2002
5 IAliS ii( A i.. S(’ii P( Il lil(’A
luppando, le conseguenze inevitabili sono che l’analisi politica in un
mondo globalizzato genera effetti complessi, e può essere esaltata o
annullata in funzioni di fattori e circostanze che non sono determinati
o determinabili in modo univoco: quindi, l’ana Tisi statistica dei fatti
costituisce l’unica misura scientifica e l’uni ca pianificazione
razionale da porre in essere prima, durante e dopo T’azione politica.
Le conseguenti decisioni pubbliche che coinvolgono risorse collettive
devono allora derivare da una analisi statistica degli effetti probabili, e
non da una aritmetica semplicistica che si fonda su una concezione
deterministica di causa-effetto. Que st’ultima, a ben vedere ed in
contrasto coli le esigenze moderne, presuppone una collettività che
agisce senza possibilità di scelte libere ed autonome.
Un aspetto ulteriore va esplicitato con rigore: la consapevo lezza che
l’azione politica, nel perdere il determinismo della co noscenza, perde
anche il determinismo dei risultati. Tale aspetto non coinvolge il solo
piano dello studio e della ricerca politologica ma investe il connotato
etico dell’azione politica. Infatti, nella misura in cui le decisioni
politiche provocano ef fetti incerti esse vanno promulgate
coinvolgendo i ricevCl1ti, vanno esaminate con intelligenza, vanno
studiate con regolarità e soprattutto vanno modificate e corrette mano
a mano che si dimostrano inefficaci. Poiché coinvolge soggetti
autonomi e re sponsabili, l’azione politica esige iterazione ed
interazione con coloro che la promulgano, l’accolgono e l’attuano, ma
che — proprio perché pensanti e liberi- talora possono anche rigettarla
e difendersene, con il diritto ed il potere di vanificare la corret tezza
formale di una legislazione assieme ai migliori propositi di chi ha
promosso l’azione politica.
In buona sostanza, ciò che è veramente cambiato negli ultimi
decenni è la complessità di ogni azione umana (e quella politica è una
azione umana a dimensione collettiva), in conseguenza della
interazione delle conoscenze, dei molteplici contesti am bientali, delle
legislazioni concorrenti, della accresciuta libertà di movimento delle
persone e dei loro beni. Quindi, l’analisi politica deve includere come
scenario obbligato per i suoi studi un atteggiamento che riesca a
coniugare l’esigenza conoscitiva dei fatti con la necessità essenziale
dell’indeterminatezza che, essa sola, garantisce la correttezza delle
indagini e la coerenza dei risultati.
7. Analisi statistiche e azione politica
In qualsiasi settore, ogn analisi statistica è la conseguenza di un
obiettivo da perseguire, in vista del quale occorrono infor mazioni da
esaminare per fornire risposte o porre nuove, più articolate domande.
Ne consegue che sarà l’obiettivo a determi nare sia le informazioni da
raccogliere che gli strumenti da ana lizzare, ma anche la tipologia e
l’approfondimento che si inten de fornire al decisore.
In anìbito squisitamente politico, appare sconcertante osser vare
troppo spesso la vaghezza delle richieste, l’assenza di pia nificazioni
puntuali e verificabili, l’inutilità di notizie raccolte e mai esaminate, il
costo preponderante di indagini ad hoc scollegate da quelle già
esistenti, la mercificazione della cono scenza statistica affidata ad enti
esterni al sistema politico (na turalmente desiderosi di moltiplicarla
anche laddove essa è inu tile), l’assenza di collegamento tra la raccolta
e l’uso delle in formazioni per l’azione politica.
Un aspetto caratteristico ditale dilemma deriva, a parere nostro, da due f di ignoranza:
L’Api INC GNOSA - 1/2002
STATISTICA E SCIENZA POLITICA
i) quella politica, perché non si riconosce all’analisi statistica il ruolo
conoscitivo per proporre e deliberare, abusando anzi della conoscenza
dei fatti come sostegno costruito a posteriori per decisioni già assunte,
o comunque assunte anche al di là e prima di conoscere i fatti;
ii) quella statistica, perché si attribuisce a tale disciplina il compito di
una strumentalità determinata all’esterno della co noscenza e che non
può (qualcuno dice: “non deve”) essere de rivata dalla conoscenza ma
dall’ideale da perseguire.
Le ignoranze si rincorrono spesso e convivono in allegria ma la
seconda appare più pericolosa perché riesuma, con molto ri tardo, la
schiavitù dell’operare sulla base di diritti divini più o meno camuffati
dalla ideologia, dalle finalità collettive, dal pro gramma politico, e
così via. L’ignoranza delle potenzialità di una analisi statistica
consiste in buona sostanza nell’anteporre l’esistente (e cioè le
aspirazioni dei cittadini, le emergenze della società, i bisogni reali)
all’ideale prefissato in altra sede e che di volta in volta può essere (ed
i fatti antichi e recenti dimostrano che è stato) nobile, illusorio,
perverso, criminale, astratto, irrealistico, disonesto, e così via.
In effetti, solo una analisi condotta sulla realtà e da essa deri vata fa
emergere bisogni e problemi, paure cd emergenze, prio— rità reali ed
azioni efficaci; ma vi è molto di più. L’azione poli tica non nasce dai
principi astratti ma deriva dai bisogni della polis. Una configurazione
astratta (ideale) può anche rifarsi ad obiettivi esterni al sistema, ma la
prassi dell’azione politica ge nera e suggerisce le azioni più congrue,
coerenti ed efficaci nel l’immediato, sagge per il futuro. 11
pragmatismo di chi vive nel quotidiano accoglie con maggiore
regolarità un’azione politica che risponde alle emergenze e che
pianifica i bisogni reali ri spetto all’adesione ai principi i quali, per
quanto rigorosamente
fondati ed eticamente auspicabili, non hanno nìai raccolto con
vinzioni plebiscitarie, durature e capaci di modificare gli assetti di
lungo periodo della società.
L’obiettivo di una analisi statistica non è quello di conferma re ciò che
si vuole né di esaltare la bravura di chi ha operato:
esso nasce e si sostanzia nella conoscenza della realtà da cui deriva
suggerimenti, azioni, critiche, modifiche con la stessa forza
metodologica di una deduzione rigorosa e formalmente corretta.
Allora, l’analisi politica, per le caratteristiche prima descritte e per le
fenomenologie che manifesta nel mondo attua le, dovrebbe assumere
con maggiore regolarità l’impegno di co struire modelli dalle
osservazioni verificandone l’efficacia.
L’aderenza dell’azione politica alle esigenze reali si traduce e si rende
visibile nella validità dei modelli che il decisore poli tico costruisce
per agire ed intervenire; l’insensatezza dell’azio ne politica o la sua
irrilevanza a fini collettivi viene smascherata dalla insussistenza
concettuale e dalla non significatività stati stica dei modelli che
propone o a cui si riferisce, spesso implici tamente. Costringere gli
attori dell’azione politica a scrivere, diffondere, proclamare i propri
modelli consente a tutti i sogget ti della vita sociale di sottoporli a
verifica e quindi di esercitare il diritto di critica e di orientamento che
costituisce una compo nente ineliminabile degli stati moderni, delle
aspettative dei cit tadini e dell’esercizio del controllo dell’azione
politica.
In breve, la costruzione di modelli statistici per l’azione poli tica e la
loro diffusione sono elementi essenziali della democra zia perché
consentono la partecipazione critica all’atto decisio nale del potere
politico, anticipandone gli effetti probabili, sug gerendo modifiche
statistiche attese e verificandone in modo oggettivo le aspettative.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
STATISTICA E SCIENZA POLITICA
8. Considerazioni finali
La nostra discussione dovrebbe aver evidenziato con sulTi ciente
chiarezza che l’interazione tra scienza statistica ed anali si politica
necessita di una rilettura delle due componenti al fine di accentuare la
saldatura tra aspetti convergenti nello studio della realtà e nelle
conseguenze operative.
Da un lato, abbiamo caratterizzato la scienza della politica nel suo
bisogno di assumere informazioni veloci, accurate, com plete e
derivanti da esigenze reali per evidenziare ma anche per ascoltare ed
anticipare bisogni. Dall’altro lato, abbiamo propo sto un percorso
unitario per la caratterizzazione dell’analisi sta tistica come
percezione, comprensione e interpretazione modellistica della realtà
finalizzata e determinata da esigenze operative.
In tal senso, dovrebbe essere apparso come il contenuto delle relazioni
tra azione politica ed indagine statistica non avviene a priori ma
“durante” l’interazione medesima: nel rispetto degli ambiti
disciplinari propri, si richiamano, si integrano, si aggior nano, si
correggono reciprocamente.
La concezione della Statistica come “scienza delle decisioni in
condizioni di incertezza” accentua evidentemente la sua uti lizzazione
operativa a favore dell’azione politica perché collega il nìCCCa
COIlOSCitiV() al la decisione e al la veriFica. Tutta via, essa richiede
preliminarmente un atto di umiltà: ascoltare per proporre, esaminare
con senso critico per legiferare, inter pretare e prevedere per
regolamentare, modificare e correggere per minimizzare costi e rischi.
La Statistica -con la sua capacità di visualizzare e quantificare
l’incertezza- suscita nell’ammini stratore attento la consapevolezza
che l’azione politica è sog getta ad errori e che se il decisore non può
evitarli può invece contenerli, valutarli e proporre azioni per
delirnitarne i danni.
Fai-e ricerca ed insegnare Statistica per l’analisi politica Im— plica
sicuramente sviluppare metodi e proporli ai discenti, ac quisire
conoscenze formali e diffonderle in casi reali, interpre tando con
accuratezza la dinamica delle popolazioni, delle so cietà e dei vari
gruppi sociali. Ma significa, a parere nostro, ancor più, diffondere la
cultura dell’incertezza come forza propositiva efficace e come fatto
culturale innovativo per organizzare e va lutare le azioni politiche.
Assicurare alle giovani generazioni la possibilità di criticare le azioni
politiche non per le ideologie da cui derivano ma per i modelli che
esse presuppongono, sma scherando le insensatezze, evidenziando le
incoerenze, antici pando i Fallimenti, suggerendo le correzioni quando
ciò è possi bile e realistico.
Il momtoraggio dell’azione politica può allora concretizzarsi
nell’analisi critica dei modelli che il decisore assume e, per con tro,
anche la evidenza fattuale dell’assenza di modelli significa tivi per il
bene comune. Questa coscienza critica dell’azione politica deriva in
modo proprio dalla ricerca statistica e va dif fusa molto più delle
formule e dei teoremi, dei metodi di indagi ne e delle elaborazioni
informatiche: questi ultimi potranno, forse, essere affidati a macchine
sempre più veloci, poco costose e molto affidabili. Ma la percezione
che l’azione politica presup P modelli (li comportamento la ciii v è
conlpit() umano (perché tradiscono o sostengono obiettivi di
benessere collettivo) non consente possibilità di deleghe a macchine,
sensori o valutatori meccanici. Per questo, la diffusione di una cultura
statistica completa ed aggiornata costituisce il miglior contribu to ad
un’azione politica saggia ma anche, ed alla fine soprattut to, la più
valida arma di contrasto e di critica da parte dei sog getti della politica
di fronte al potere e alle sue deviazioni.
La cultura delle scienze politiche nel nostro Paese non ha
L’ Ai’i IN(U — 1/2002
ancora accolto pienamente, entro le sue mura, questo momento
includibile pcr l’analisi e la verifica dell’azione politica, e ciò
potrebbe anche essere dovuto alla incapacità oggettiva di molti
statistici la cui formazione risente spesso di ambienti culturali più
vicini all’Economia, alla Sociologia e alle Scienze naturali. Ma
occorre anche superare le resistenze di una classe politica che è
regolarmente abituata all’azione critica finanche corrosi va quando
deriva da forze politiche di diverso orientamento, ma che manifesta un
terrore letterale ad inserire nella sua program mazione un vincolo che
promana dall’esterno, cioè da una scien za; infatti, questo elemento
diventa incontrollabile, non essendo soggetto alle logiche proprie del
sistema politico e del suo argo mentare.
Alla fine, la diffusione di una autentica e moderna cultura statistica
che si concretizzi nella conoscenza e nella prassi della politica
modifica sia la consapevolezza del decisore che la rea zione dei
cittadini, costringendo entrambi ad una interazione cri tica fondata
sull’evidenza empirica e sul riscontro oggettivo del l’azione politica.
In tal modo, si esplica e si diffonde una genu ina azione democratica e
si realizza quel “buon governo” che costituisce il iiiìc C Io
StrtIUìCIìt() della politica.
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
(1911-12)
La decisione del Governo Giolitti di dichiarare guerra alla Turchia, il
29 settembre 1911, al fine di occupare quella Libia che restava, ormai,
l’unico lembo dell’Africa Settentrionale al di fuori del controllo, più o
meno diretto, degli angio-francesi, ven ne accolta dalla Grandi
Potenze con una certa insofferenza, alla
cluale, però, non seguì alcuna iniziativa concreta atta ad ostaco lare
l’azione dell’italia. L’instabilità, che caratterizzava iii quel momento il
cruciale scacchiere baicanico, e la necessità di evita re di guadagnare
Roma allo schieramento avversario impediro no, sia agli Imperi
Centrali che alle Potenze dell’intesa, di porre in essere una politica
attiva riguardo il conflitto italo-turco.
Se l’impero tedesco, nonostante i suoi interessi a Costanti nopoli,
mostrò una certa accondiscendenza verso l’alleato ita liano, subito
imitato da Vienna, dove il Kaiser Francesco Giu seppe provvide ad
emarginare quegli ambienti militari, sostenu ti da parte della Corte,
che vedevano nella guerra l’occasione per regolare una volta per tutte
i conti con l’italia, Gran Breta gna e Francia assunsero una posizione
d’attesa, non priva, spe cialmente dopo l’occupazione, nell’aprile del
1912, del Dode caneso, di accenti polemici nei confronti di Roma. In
proposito i volumi delle Séries TI e III dei “Documents Diplomatiques
Fran consentono di comprendere in modo abbastanza
Va precisato, comunque, che, in seguito ai rimaneggiamenti subiti fra
il
di
Settimio Stallone
L’APE INGEUNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
chiaro la posizione del Quai d’Orsay durante il conflitto italo- turco.
Pur essendo stato scritto abbastanza sull’impresa libica, la storia delle
relazioni franco-italiane, in questo periodo, non è stata
particolarmente considerata dalla storiografia nazionale. Infatti, se si
eccettua [ questione dei noti incidenti del Cartha ge e del Manouba,
più o meno adeguatamente ricostruiti da tem po, i documenti della
raccolta dei D.D.F. sono stati utilizzati, ricorrendo principalmente ai
rapporti di Jules e Paul Cambon che vi sono pubblicati, più per
ricostruire le posizioni della Ger mania o dell’Inghilterra che quelle
della Francia, nonché per comprendere l’evoluzione della situazione
interna alla Porta, grazie a quanto puntualmente riferito a Parigi
dall’ambasciatore Bompard.
Premettendo che non si sono considerati quei contributi in cui lo
spazio dedicato all’analisi delle relazioni franco-italiane è
particolarmente ridotto né le opere di carattere divulgativo e
1940 ed il 1945 dall’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri
francese, parte della corrispondenza diplomatica riguardante diversi
eventi, fra i quali appunto la guerra italo-turca, è andata perdutii. Con
grande difficoltà si è potuto ricostituire parzialmente questi fondi (ad
esempio quello della corrispondenza con l’ambasciata di Roma)
lacendo ricorso agli archivi delle diverse sedi diplomatiche. Cfr.:
MINIST I)LS AI ETRANGÈRES, I)ocuinents Diplomatiques Franytis
(1871-1914), Deuxième Série (1901-19/1), Tonie Xlii (26 octobre
1910 — 3() juin I 911), Paris, 1955, pp.VI1-VI1I.
2 Come, ad esempio, il pur assai documentato nonché recente saggio
di Gian Paolo Ferraioli su Giolitti, San Giuliano e l’impresa libica, in
cui l’autore si è esclusivamente preoccupato di giungere ad una
quanto più completa ricostruzione del processo decisionale con il
quale il Governo e la diplomazia nazionale optarono per l’annessione
e non per il protettorato;
tecnico-militare restano da fare due considerazioni. Salvemi ni, nella
sua sintesi sulla storia della politica estera italiana dal I 870 al 1915,
dedica una trattazione “sottotono” ed uno spazio stranamente limitato
alla guerra italo-turca (neppure otto pagi ne), forse in ricordo della
dura opposizione che egli manifestò, all’epoca, nei confronti della
decisione di Giolitti Decleva, nella sua ampia opera più sul rapporto
fra l’opinione pubblica e la politica estera nazionale che sulle relazioni
italo-francesi, si è preoccupato esclusivamente di analizzare le
reazioni che provo cò in Italia l’incidente del Carthage, trascurando
l’aspetto stret tamente diplomatico della storia di questa fase dei
rapporti fra Roma e Parigi
Com’è noto la diplomazia francese era occupata, nell’estate del 19 11,
dai negoziati con la Germania sul Marocco ed, in me rito, aveva già
provveduto a “sondare” il Governo italiano su quella che sarebbe stata
la sua posizione nella crisi. E’opinione comune, nella storiografia, che
proprio gli avvenimenti maroc G.P. FERRAI0L!, Giolitti e San
Giuliano di fronte alla questione della
chiusura dell’impresa di Libia: annessione o protettorato?, in “Africa”,
a.LVI — n.3 (Settembre 2001), pp.325-363.
In proposito è il caso di ricordare i contributi di: P. MALTESE, La
terra promcs va. La guerra i/a/o—turca e la conquista (Iella Libia,
Milano, 1968;
S. ROMANO, La quarta sponda. La guerra (li Libia 1911—1912,
Milano, 1977.
Fra i quali va certaniciile annoverato il preciso e documentato voltnne
di: M. GABRJELE, La Marina nella guerra italo-turca. Il potere
niarittimo strumento militare e politico (1911-1912), Roma, 1998.
G. SALVEMINI, La politica estera italiana dall87Oal 1915, Firenze,
1944 (Il ed.: 1950), pp.l77-l85.
6 E. DECLEVA, Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e la
Francia
1896-1914, Bari, l97l,pp.4ll-4l6.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
chini abbiano spinto il reticente Giolitti e l’assai più convinto di San
Giuliano ad agire, particolarmente di fronte all’eventualità per cui,
risolta la controversia franco-tedesca, il Governo di Pa rigi decidesse
unilateralmente di non considerarsi più vincolato dalle intese con
l’italia.
Riguardo questi timori, manifestati esplicitamente da Tittoni (com’è
stato precisamente riportato dal Volpe nella sua breve ed ormai antica
opera sul conflitto non si riesce comunque a de sumere, dall’analisi di
quanto pubblicato sui D.D.F., l’esistenza (o meno) dell’intenzione, da
parte del Governo di Parigi, di osta colare, dopo la conclusione della
crisi marocchina, le iniziative italiane in Libia. Al contrario, non
mancano, piuttosto, nei do cumenti francesi, positivi apprezzamenti
verso la posizione di totale disinteresse coerentemente assunta dal di
San Giuliano nei confronti della disputa franco-tedesca
Il positivo stato dei rapporti franco-italiani fra l’estate e l’au tunno del
1911, come abbiamo detto, non può quindi portare a condividere
quanto scritto dal Bosworth, per il quale, dopo aver avvertito gli
alleati, “di San Giuliano non avvicinò la Francia, la cui reazione, a
parer suo, sarebbe stata probabilmente più ostile di quella
dell’Austria” Se può essere vero che, come si evince da un rapporto di
Bompard del 2 agosto 1911, il Governo di
G. ‘VOLPE, L’iinpn’sa di Tripoli, Roma, 1946, p.
8 M!NIs DES APFAIRES ETRANGÈRES, 1)ocuments
Diplomatiques Fran (1871-1914), Deuxièine Série (/901-19/1), Tome
XIV (I juillet — 4 novembre 191 1), Paris, 1955 (d’ora in poi: D.D.F.,
s.11, LXIV); specialmente i doc. n. 52 e n. 224.
R.J.B. BOSWORTH, Italy, the least of the great powers: Italian
foreign policy before the first world war, Cambridge, 1979 (trad.it.:
La politica estera dell’Italia giolittiana, Roma, 1985), p.1T2.
Parigi era perpiesso di fronte al modo con cui la stampa della
Penisola, e lo stesso esecutivo, avevano sollevato la questione libica,
ciò arrivava fino a scoraggiare i cittadini francesi dal l’avviare
iniziative economiche in Tripolitania, ma non preve deva in alcun
modo un’attività politica tesa ad ostacolare diret tamente i progetti
italiani’
Anche quando, a partire dalla fine d’agosto, cominciò ad ap parire
chiaro che l’italia puntava ad assicurarsi la sovranità sul la Libia, non
escludendo, in proposito, un’azione militare, l’at teggiamento francese
non mutò. In merito scrive bene il Malge ri (che, in un certo senso, del
conflitto italo-turco è lo storico ufficiale), quando, facendo riferimento
ai documenti italiani, pone in evidenza l’intenzione di Parigi di
rispettare pienamente gli accordi esistenti con Roma’. Infatti la fedeltà
del Governo fran pese verso le intese del 1900-02 emerge chiaramente
anche da quanto scritto da Laroche a de Selves 1’8 settembre, dov’è
ap punto ribadita l’intenzione del Quai d’Orsay di “applicare leal
mente gli accordi con l’italia”
Non trova invece conferma, dall’analisi dei D.D.F., quanto aggiunto
da Giolitti, nelle sue “Memorie”, alla già abbastanza coerente
posizione francese. Il presidente del Consiglio, in un’af fermazione
riportata da quasi tutta la storiografia’ ha scritto
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
che l’appoggio francese ebbe un carattere “incondizionato”, che si
estendeva fino ad ostacolare la collocazione, sulla piazza fi nanziaria
di Parigi, di nuovi buoni del Debito ottomano
Andrebbe però riconosciuto che, dietro il “lealismo” france se,
einergevano anche altre considerazioni, di carattere mera mente
opportunistico. Infatti, nel rapporto di Laroche a de Sei— ves del
20settembre 1911, ormai a pochi giorni dall’ultimatum italiano, oltre
al riconoscimento dell’atteggiamento positivo as sunto dall’Italia in
occasione delle due crisi marocchine (e, quin di, degli obblighi, anche
morali, assunti dalla Francia nei suoi confronti), il diplomatico
pervenne alla constatazione che l’im presa libica avrebbe finito con il
giovare alle posizioni francesi sia sul piano strettamente materiale
(dato il conseguente ridi mensionamento cui l’influenza italiana
sarebbe andata incontro sia in Turchia che nel Vicino Oriente che su
quello politico generale, giacché il conflitto avrebbe messo in serio
imbarazzo la Germania’
Queste particolari considerazioni della diplomazia transalpi na sono
state registrate innanzitutto dal Volpe, che, però, è forse andato, nella
sua interpretazione, ben oltre quanto scritto da
F. MAI SIERI, La guerra fibica (191/- / 9/2), Roma, 1970, p. 112.
anni di vita politica, I., L’esperienza democratica italiana (18981914), a cura di L. MAGRINI, 2 voli., Bologna, 1950-53, vol.II, p.l
30; A. TORRE, La politica estera italiana dai /896 al /914, Bologna,
1960, p.364; F.MALGFRI, La guerra libica..., cit., p.ll3.
D.I).I s.I1, LXIV, doc.ii.285, Laroche a de Sclves, 8 settembre I 911,
p.373.
‘ G. GIOLITTI, Memorie della mia vita, a cura di O.MALAGODI, 2
voli., Milano, 1922 (Il ed.: 1945), vol.li, pp.348-349.
° L. SALVATORELU, La Triplice Alleanza. Storia diplomatica
(1877-1912), Milano, 1939, p.398; G. VOLPE, L’impresa..., cit., pA
E. SERRA, Camille Barrère e l’intesa italo-francese, Milano, 1950,
p.237; L. ALBERTINI, Venti
In merito, assai chiaro, Boppe: D s.lI. LXIV, doc.iì.384, Bo a de
Selves, j0 ottobre 1911, p.567.
D.D.E, s.lI, t.XIV., doc.n. 138, Bouipard a de Selves, 2 agosto 1911,
p.l63.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
6 D.D.E, s.lI, t.XIV, doc.n.341,Laroche a de Selves, 20settembre
1911, pp.480-481.
Laroche, ipotizzando che, con il conflitto libico, l’Italia potesse
allontanarsi dalla Triplice per avvicinarsi all’Intesa’ Il diplo matico
francese, infatti, si limitò, nel suo dispaccio, a prevedere “gravi
conseguenze per l’equilibrio europeo” e non alluse, quindi, ad un
rovesciamento delle alleanze, seppure ciò potesse risulta re fra i
possibili mutamenti provocati dalla crisi. Più preciso, in riguardo, è
stato il Torre, che ha fatto sì allusione al presenti- mento del Quai d
sul profondo impatto che la guerra avrebbe avuto sul sistema europeo,
ma non ne ha tratto conclu sioni affrettate’
In merito, poi, all’atteggiamento della stampa e dell’opinio ne
pubblica francese riguardo le iniziative italiane in Libia, la storiografia
non è giunta a conclusioni univoche. Ai due estremi si pongono il
Volpe, che ha registrato come “solo poche voci ispirate a
comprensione e simpatia” giunsero da Parigi in soste gno dell’Italia’
ed il Serra, il quale, al contrario, ha scritto che il contegno degli organi
d’informazione francesi fu ispirato da un atteggiamento “di simpatia”
Non è possibile, dalla lettura dei D.D.F., giudicare quale delle due
interpretazioni corrispon da maggiormente a verità. Possiamo però
spiegare entrambe: la prima con la gallofobia di cui è impregnata
l’opera del Volpe; la seconda con il tono apologetico riservato dal
Serra alla persona ed all’operato dell’ambasciatore B arrère.
Sulla proposta di una mediazione da parte delle cinque Po tenze,
avanzata da von Kiderlen a Jules Cambon a pochi giorni
G. Voii’i L ‘(!!If)I(’S(l iL, p. (02.
‘ A. TORRI3, La politica estera..., cit., p368.
9 0. Vou L’impresa..., cit., p.9 i.
dallo scoppio del conflitto, ha riferito il Malgeri, mettendo in risalto,
anche in questo caso, la fedeltà di Parigi nei confronti degli accordi
sottoscritti con l’italia
Va però precisato che, almeno Ìfl Uil primo momento, la di plomazia
francese fu incline, piuttosto che rifiutarla a priori, a “coltivare” la
proposta tedesca, sia pure per ragioni di carattere strumentale legate
alla possibilità di rendere più malleabile la posizione di Berlino
relativamente alla questione marocchina. Nel momento in cui, infatti,
Jules Cambon scriveva a de Selves che gli sembrava preferibile “non
dire no” al progetto tedesco, emergeva la possibilità per cui, di fronte
alle proprie necessità, la Francia avesse comunque valutato l’idea di
assumere una po sizione diversa rispetto a quella del “lealismo ad
ogni costo” verso l’italia
E’ vero che, riferendo della stessa proposta al presidente del Consiglio
Caillaux e ribadendo i vantaggi d’ordine generale che potevano
derivare da un eventuale appoggio al progetto di von Kiderlen, Jules
Cambon non mise in discussione gli impegni esistenti con Roma ma,
nel momento in cui il Malgeri scrive che la “Francia rispose
negativamente, motivando il suo rifiuto con i legami di amicizia
esistenti fra lei e l’Italia”, ci sembra sbagli nel riferirsi a questo
progetto di mediazione, in quanto egli cita al contrario, un telegramma
di Barrère (che si trova va in congedo a Montfort-l’-Amaury) a
Laroche del 24 settem 21 F.MALGFIU, La guerra libica..., cii., p.
113.
22 D.D.F., s.II, t.XIV, doc.nn.353 e 355, Jules Cambon a de Selves,
24 settembre 1911, pp.505 e 508.
20 E. SERRA, Camnille Barrère c p.239.
23 D.D.F., s.11, t.XIV, doc. n. 354, Jules Carnbon a Caillaux, 24
settembre
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
1911, p.50
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
24 F.MALGERI, La guerra libica..., cit., p.1 13.
bre 191125, lo stesso giorno in cui Cambon scriveva a de Selves ed a
Caillaux della proposta von Kiderlen. Ci pare, piuttosto, che
l’ambasciatore volesse indicare all’incaricato d’affari l’at teggiamento
cui conformarsi, dato che, avendo la Direzione Politica del Quai
d’Orsay ricevuto le comunicazioni di Jules Cambon solo il 26
settembre, ben difficilmente egli poteva es sere perfettamente a
conoscenza della proposta di v6n Kiderien.
Anche se qtiest’ti11iiiì i’iflìasc lettera morta, la diplomazia tedesca,
logicamente, dati i suoi legami con Roma e con Co stantinopoli, la più
imbarazzata dal conflitto, continuò a farsi promotrice di tentativi di
mediazione fra le due Parti in causa. Su di essi ha scritto il Serra.
evidenziando la condotta assai ri servata tenuta dal de Selves
nell’occasione, specialmente, come emerge dai D.D.F. riguardo la
volontà di procedere in pieno accordo con gli alleati dell’Intesa Anche
se quest’autore ha preso ad esempio soprattutto gli ultimi due mesi del
1911, si può dire, esaminando i documenti francesi, che il ministro
non derogò mai da questa riservatezza anche precedentemente a quel
le settimane. Infatti, già al principio di ottobre, di fronte sia ai tentativi
dell’ambasciatore Marschall che a quelli diretti dei tur chi, de Selves
ribadì che la Francia “si sarebbe prestata volen tieri a contribuire ad
una distensione”, ma che, comunque, ciò sarebbe potuto avvenire solo
nel caso in cui la Turchia “si fosse rassegnata ad inevitabili sacrifici”
25 D.D.F., s.11, t.XIV, doc. n.356, Barrère aLaroche, 24settembre
1911, i 509.
26 D.D.F., s.11, t.X1V, doc. n. 390, de Selves a Boppe, 3ottobre 1911,
p.
579; n.41 1, Jules Cambon a de Selves, 8 ottobre 1911, p.6l 1.
27 E. SURRA, Carni/le Rarrère cit., p.240.
28 D.D.F., s.11, t.XIV, doc.n.400, de Selves a I3oppe, 5 ottobre 1911,
pp.592593.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
Sempre sui progetti tedeschi, cui, opportunamente aggiunge le
proposte di von Aehrenthal, è abbastanza preciso il Salvato relli che,
comunque, mancando all’epoca questo torno dei D.D.F. (pubblicato
solamente nel 1955), ha fatto riferimento prevalen temente ai
documenti tedeschi ed inglesi e non ha conseguente mente
approfondito particolarmente la posizione del Quai d ‘Or say. Le sue
conclusioni, in ogni modo, concordano con quanto si può ora leggere
sui D.l).F. in relazione all ‘atlCggiaflìeilI() moderato del de Selves ed
alla sua tendenza di “porsi sulla scia” delle iniziative inglesi
Non sembra invece condivisibile, in base a quanto pubblica to sui
D.D.F., l’affermazione dell’Albertini per cui de Selves, nell’ambito
dell’assai favorevole disposizione verso l’italia che caratterizzò la
posizione francese almeno fino alla caduta del governo Caillaux, sia
stato pronto a promuovere un passo delle Potenze finalizzato a
costringere la Porta a rinunciare alla so vranità sulla Libia Invece,
come abbiamo visto, il ministro francese, pur non avendo nulla in
contrario rispetto a tale solu zione, preferì mantenere un “basso
profilo”, attendendo l’evo luzione della situazione.
L’ambasciatore russo a Costantinopoli, Charykov, giunse, al principio
di ottobre, a formulare delle proposte ben precise a Said Pascià In
merito, se il Serra ha inquadrato tale tentativo nell’ ambito della linea
di Sazonov tesa a perseguire una politica filoturca finalizzata a
guadagnare a Pietroburgo il controllo de29 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cii., pp.
° L. AIISERTINI, Venti anni..., cit., pi, vol.1T, p. 136.
D.D.F., s.II. t.XIV, doc.iì.406, I3Om a de Selves, 6 ottobre 1911
pp.60i -602.
gli Stretti il Salvatorelli, più cautamente, ha spiegato la posi zione
russa con le iniziative personali del diplomatico accredi tato presso la
Porta, che s’inserivano pienamente nella tradizio nale autonomia di
cui godevano i rappresentanti dello zar In ogni caso, la storiografia
nazionale non ha dedicato particolare attenzione al modo in cui tale
politica venne giudicata dalla di plomazia francese, pur essendovi, nei
D.D.F., non pochi docu meni i stilla qtiesi ione
Un discorso a parte, che, comunque. finisce con I’ intersecar— si con
il conflitto italo-turco per tutta la sua durata protraendosi fino allo
scoppio della prima guerra mondiale, è quello della progettata (e poi
mai realizzata) intesa mediterranea a tre fra Francia, Gran Bretagna ed
Italia. Su questi negoziati, com’è noto, ha scritto l’Andrè in una
monografia del 1967 (che, per la sua completezza, può essere ritenuta
definitiva), in cui ha attribuito la paternità ditale progetto
all’ambasciatore britannico a Roma, Rodd Ciò pare confermato da
quanto scritto da Barrère a de Selves in un telegramma del 25 ottobre
191136 ed è in contrasto con l’interpretazione del Volpe, propenso ad
identificare più in
32 E. SERRA, Ca,iìille Barrère cit., p.
L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.4 14.
D.D.F., s.H. t.XIV, doc.n.406, cit., pp.60 i-603; n.414, Bornpard a de
Selves, 9 ottobre 1911, pp.6i 4-615; n.4l 9, Bompard a de Selves,
10ottobre
1911, pp.620-62l.
G. ANDRÈ, L’Italia e il Mediterraneo alla vigilia della prima guerra
mondiale. I tentativi di intesa mediterranea (1911-1914), Milano,
1967,
p.
U D.D.E, s.Il, lxiv, doc.n.475, Barrère a de Sclvcs, 25 ottobre 1911,
p.699.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA FIALO- FURCA
Barrère che in Rodd l’ideatore di questa costruzione diplomati ca
Riprendendo la ricostruzione fatta dall’Andrè, il Malgeri, da parte sua,
è arrivato a sostenere che questo progetto testimonia va chiaramente la
volontà degli anglo-francesi di utilizzare fin dal principio la crisi
libica per staccare l’italia dalla Triplice Se è in effetti vero che
Barrère, già nel suo telegramma del 25 ottobre, ipotizzava che Roma
“avrebbe dovuto compiere una scelta fra gli alleati attuali e le altre
Potenze” va però ricorda to che de Selves e, soprattutto, Grey agivano
con assai maggiore moderazione e che, quindi, è forse prematuro
attribuire a Lon— dra ed a Parigi, in questo momento del conflitto
italo-turco, un simile deliberato proposito.
11 Decreto d’annessione del 5 novembre 1911 sorprese non poco le
cancellerie europee. Sull’atteggiamento francese di fronte a
quest’azzardato passo del Governo italiano hanno scritto sia il Malgeri
che il Volpe limitandosi però a registrare il famoso giudizio,
leggermente sprezzante, con cui l’ambasciatore Bom pard definì tale
atto (“un modo di procedere tipicamente napo leonico, ben poco
adatto alla circostanza” In realtà, però, da un esame un attimo più
approfondito dei documenti francesi,
G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.lO2-lO3.
F. MALGERI, La guerra libica..., cit., p.324. D.D.F., s.II, t.XIV,
doc.n.475, cit., p.699.
° F. MALGERI, La guerra libica..., cit., p.3l3. 41 G. VOLPE,
L’impresa..., cit., p.lO5.
42 DES AI:FAlRrs ETRANGÈRES, Documents Diplomatiques Fran
(1871-1914), Troisième Série (1911-1914), Tome 1(4 novembre 1911
—7 février 1912), Paris, 1929 (d’ora in poi: D.D.F., s.II1, t.1),
doc.n.61, Boiììpard a (le Sclves, 8 novembre 1911, p.6O.
emergono due considerazioni che sembrerebbero andare in di rezione
opposta. Da un lato, infatti, Bompard espresse il parere che la Francia
non avrebbe dovuto in alcun modo riconoscere tale atto unilaterale,
che gli pareva azzardato ed inopportuno dall’altro, sempre
l’ambasciatore a Costantinopoli, attribuì al Decreto, con malcelata
soddisfazione, la responsabilità di aver definitivamente “affossato” la
mediazione austro-tedesca, giu dicandone gli effetti, quindi, come
positivi
La diplomazia francese aveva assistito infatti con preoccu pazione ai
tentativi di mediazione proposti da Charykov, dei quali, sia a Roma
che a Costantinopoli, si metteva in luce la pressoché totale
impraticabilità . Nei mesi a cavallo fra la fine deI 1911 ed il principio
del 1912 la posizione di Pietroburgo conobbe una certa evoluzione:
Sazonov, appunto, abbandonò decisamente ogni aspirazione ad
esercitare una sorta di protet torato sulla Turchia e sui suoi interessi
per adottare una politica marcatamente filoitaliana. Il Salvatorelli ha
originato il passo russo al 25 dicembre 1911, quando esplicitamente il
Governo dello zar propose alla Francia di intervenire direttamente
presso la Porta In realtà, però, come emerge dall ‘analisi dei docu
menti francesi, già il 20 novembre Charykov aveva proposto a
D.D.F., sul, ti, doc.n.6 1, cit..
D.D.F., s.I1I, li, doc.n.25, Bompard a de Selves, 5 novembre 1911,
p.36.
Si veda, ad esempio, lo sconcerto suscitato dalla proposta di Izvolsky
di
aprire un negoziato con i turchi offrendo la rinuncia, da parte delle
Potenze,
al regime delle capitolazioni: D.D.F., s.I1l, t.1, doc.n.45, Laroche a de
Seives, 7 novembre 1911, p.49.
46 L. SALVA La Triplice..., cit., p.417.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Bompard di assumere, in un certo senso, la conduzione delle iniziative
finalizzate alla pace
La storia del fallimento del progetto di mediazione ideato da Sazonov
è nota ed è stata ricostruita abbastanza precisamente dalla storiografia,
che ha fatto ampio riferimento alla raccolta dei D.D.F. Si possono,
però, fare delle osservazioni in merito alle motivazioni del rifiuto, da
parte del Governo di Parigi, di compiere, a nome delle Potenze, il
necessario passo presso la Porta.
il Volpe, coerentemelìte con la gallofobia che ci sembra ca—
rallerii7are tutta la sua opera, ha espresso uii giudizio piuttosto ci itico
iiei coiiln)IItI (leli a(leggiallIeIIl() lìaiiccsc, lhIl)ilClìd() il riFiUto del
Quai d’Orsay a motivazioni di carattere prettamente commerciale In
realtà ci sembra più giusta la spiegazione che, in proposito, dà il
Malgeri, mettendo in evidenza che Bompard, per quanto italofobo
potesse essere, pur preoccupato per le ri percussioni di carattere
commerciale che tale mossa avrebbe potuto innescare, percepì
chiaramente che se la Francia si fosse fatta latore di una simile
proposta presso il sultano, da un lato avrebbe consentito ai russi di
mantenere inalterate le loro spe ranze di guadagnare credito verso la
Turchia, dall’ altro, soprat tutto, avrebbe rafforzato le posizioni
politiche ed economiche della Germania in Oriente
D.D.F., sAli, t.I, doc.n.164, Bompard a de Selves, 20 novembre 1911,
p. 147.
48 D.D.F., s.ITI, t.1., doc.rin.240, 393, 407, 415, 428, 429, 432, 434,
436,
437, 452 e 459.
G - Voii’r, L’impresa..., cii., p. 108.
50 F. MA1 La guerra libica..., cii., p.
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
Ciò concorda pienamente con quanto scritto da Bompard a Parigi nel
suo rapporto del 5 gennaio i9l2 e s’inserisce per fettamente nella
condotta decisa da! de Selves già da novembre, relativamente alla
quale la Francia “non si sarebbe mai separata dalle altre Potenze”
D’altra parte si è visto, fino ad ora, che il Quai d’Orsay aveva cercato
di evitare in ogni modo che la Re pubblica assumesse un ruolo
particolarmente attivo nella crisi.
Va chiarito, inoltre, come fanno sia l’Albertini che il Vol pe che
all’interno della diplomazia francese v’era anche chi, come l3arrère,
sarebbe stato Favorevole ad accettare la pro)l)osta russa, in modo
Particolare perché la Francia avrebbe potuto in— (lui//alt’
l’aiÌ(LtllIcllI() dei l1( Il Sciia, al cOlÌll ‘ &li’l l’opinione clìe
l’ambasciatore Irancese a Roma non abbia mai condiviso la proposta
Sazonov, leggendovi un’iniziativa diTit toni e di Izvolskij Ora, se è
certo che Barrère non aveva una grande stima per l’ex ministro degli
Esteri italiano, più che a quest’ipotesi, ci sembra più importante fare
riferimento ai timo ri del diplomatico in relazione a quella che sarebbe
stata la futu ra condotta dell’italia. In merito la lettura dei documenti
france si dà sulla posizione di Barrère un quadro abbastanza preciso
D.D.F., sul, t.1, doc.n.436, Bompard a de Selves, 5 gennaio 1912,
pÀ46. 52 D.D.F., s.I11, t.1, doc.n.166, de Selves alle rappresentanze
diplomatiche
di Londra, Roma, Vienna, Costantinopoli e San Pietroburgo, 20
novembre
1911, p.149.
L. ALBERTINI, Venti anni..., cii., p.i, vol.II, p.156.
G. Vou’r L’impresa..., cit., p.lO8.
E. SERRA, Camille Barrère..., cit., p.24l.
D.D.F., s.lIl, 1.1., doc.n.406, Barrère a de Selves, p.
L’APE 1NGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
Su questa situazione, già di per sé non particolarmente chia ra,
s’inserirono i famosi incidenti del Carthage e del Manouba. Su di essi
si è rivolta, come non mai, l’attenzione della storio grafia che, in
alcuni casi, ha di fatto ridotto alla ricostruzione di quest’episodio
l’intera storia delle relazioni franco-italiane nel corso della guerra
libica. Non è logicamente questa la sede per ripercorrere gli eventi di
quelle agitate settimane comprese fra il blocco del Carthage ed il
raggiungimento di un accordo fra Roma e Parigi, complicato, fra
l’altro, dall’episodio del Tavignano (16 gennaio - 2 febbraio 1912).
Esiste, in merito, un’accurata e do cuineniala ricosiruzione del Torre
che, più di quanto pubblica— lo sul la raccolta dei I).!). F., si è servito
(lei (lO)CtIUìefll i ilal jan i, cosa che, in mancanza di quest’ultima
lonte, reiìdc difficile I ‘ef— fettuare dei confronti. Si cercherà,
piuttosto, fra le molte pagine scritte su questa crisi, di cogliere alcuni
spunti di maggiore inte resse relativamente al complesso delle
relazioni franco-italiane di questo periodo.
Ci sembra, innanzitutto, che abbia ragione il Serra a ritenere che, a
differenza di quanto scritto da altri, gli incidenti non giun sero
inaspettatamente, ma, al contrario, s’inserirono in una si tuazione che,
da diverse settimane, era divenuta tesa in seguito all’irrisolta
questione del contrabbando organizzato dai turchi a Marsiglia ed in
Tunisia Se, infatti, si leggono i documenti fran cesi, si può notare che,
già dal mese di novembre, di San GiuliaA. TORRE, Gli incidenti del “Carthage” e del “Manouba”, in
Ricerche
storiche ed economiche in memoria di Corrado Barba gallo, a cura di
L.DE
ROSA, Napoli, 1970, voLlil, pp. 337-405.
E. SERRA, Camille Barrère..., cii., p.243.
no aveva chiesto a Parigi di rafforzare le misure di sorveglianza alla
frontiera ribadendo l’importanza che tali controlli aveva no per
l’andamento delle operazioni militari Non è condivisi- bile, in
riguardo, quanto ha scritto l’Albertini sull’esistenza di una deliberata
intenzione delle autorità francesi di ignorare tali inviti Infatti, almeno
fino a quando fu al potere Caillaux, Pa rigi cercò di porre in qualche
modo rimedio a questa situazione, ad esempio informandosi sulle
misure poste in essere dall’am ministrazione inglese in Egitto
Il Volpe, sulla crisi del Carlhage e dcl Manouba, ha scritto delle belle
pagine che hanno influenzato nOn POCO il resto (Iella sloriugralia
(celebre, Iii merito, l’i Initiagine (li PoiIicar( che ‘‘in— lOrca il suo
più R)cOSO cavallo da battaglia ed irroinpe. arnìalo, nell ‘arena”),
ma, come in altre occasioni, corse ha esagerato nel valutare il peso
delle correnti scioviniste ed anti-italiane all’in terno del mondo
politico e dell’opinione pubblica francese Non si può condividere,
infatti, l’interpretazione per cui il vero atteggiamento della Francia, in
relazione all’intera questione li bica, sia stato quello del gennaiofebbraio del 1912, caratteriz zato dalla parossistica agitazione
nazionalista di Poincaré e ca sualmente emerso proprio grazie agli
incidenti marittimi. Que st’ipotesi, d’altra parte, non ha incontrato il
favore del resto del
la storiografia, se si eccettua il caso del Bosworth, che, come al solito,
ha attribuito l’origine del malcontento francese alla “dop piezza”
dell’azione diplomatica italiana
Molto più ponderata l’opinione dell’Albertini, che ha giusta mente
ricondotto la crisi dei rapporti italo-francesi alla necessi tà, da parte
del “Grande Ministero” guidato da Poincaré, “di dare un saggio” delle
sue spiccate tendenze nazionaliste: più o meno casualmente fu l’Italia
ad andarci di mezzo Ciò ci sem bra confermato, in maniera
particolare, dall’ingenuo tentativo del presidente del Consiglio di
“sminuire” le sue responsabilità
ifl relaiioiìe al le (liflÌOStra/iOIÌi aiìti al iallC clì’egl i lomeniò COfl
il SUo discorso alla Camera del 22 gennaio: in merito ciò appare
chiaramente in quanto scrisse a Barrère (puntualmente pubbli cato sui
D.D.F. il giorno successivo.
60 D.D.F., s.HI, li, doc.n.112, Legrand a de Selves, 14novembre 1911,
Non trova conferma, dalla lettura della raccolta dei documenti
francesi, quanto scritto - sempre dall’Albertini - riguardo l’ipo tesi per
cui a Parigi ci si volesse vendicare della visita di von Kiderien a Roma
mentre, parimenti in base a quanto emerge dai D.D.F., sembrano
esagerati i timori espressi da Nitti nelle sue “Memorie” sulla
possibilità di un attacco francese a La Spe zia riportati, in primo
luogo, dal Malgeri
p.99.
64 R.J.B. Boswowi’i-i, La politica estera..., cit., p.2O2.
6! L.ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.1I, p.l58.
L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p. 158.
62 D.D.F., s.111, t.I, doc.n.87, de Selves a Defrance, 10 novembre
1911,
66 s.III, t.I, doc.n.507, Poincaré a Barrère, 23 gennaio 1912, p.526.
p.84; doc.n.97, Defrance a de Selves, 12 novembre 1911, pp.88-89. 63
0. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l lo-I 13.
68 F.S. N Scritti politici, 4 volI., a cura di G.CAROCCI, Bari, 1963,
vol.Il,
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
p. 260.
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
69 F.11V1ALGER La guerra libica..., cit., p. 329.
D.D.F., s.HI, t.I, doc.n.92, Legrand a de Selves, 11 novembre 9ll,
p.86.
° L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.lI, p.l
Infatti, nonostante in alcuni dispacci Poincaré avesse assun to un tono
a dir poco deciso (che, comunque, derivava innanzi tutto dal carattere
dell’uomo), chiedendo, quasi con un ultima tum, il ritorno allo statu
quo ante emerge dai D.D.F. la sua tendenza a comporre la questione,
in ogni caso, al più presto e per vie diplomatiche . D’altra parte, come
già detto, resosi conto dell’eccessiva agitazione suscitata dalle sue
dichiarazioni, il pre sidente del Consiglio cercò poi di smorzare i toni
Pare ecces siva, però, l’affermazione fatta da Giolitti nelle sue
“Memorie”, per cui Poincar abbia poi manifestato un atteggiamento
accon (liSCCfl(JCflIC verso l’Italia in Occasione dci negoziati
finalizzati a raggiuin un accordo sulla qucsIione’ Anzi, come efl1Crt
dai D.D.F.’ e da quanto ha scritto il Torre ricostruendo le fasi delle
trattai ivc il presidente (lei Consiglio tentò in ogni IT (spesso
“sfiancando” Giolitti, di San Giuliano e lo stesso Bar— rère con le sue
precisazioni) di ottenere il riconoscimento delle ragioni della Francia.
Possiamo concludere, quindi, che, anche in base a quanto pubblicato
sui D.D.F., ci sembra che la questione del Carthage e del Manouba
debba essere letta in chiave interna alla partico lare situazione politica
francese di quel momento. Ancora una
° D.D.F., s.II1, t.1, doc.n.503, Poincaré a Barrère, 22 gennaio 1912, p.
518.
D.D.F., s.Ill, t.I,
Costantinopoli,
doc.n.506,
Poincaré
agli
ambasciatori
a
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
volta ha scritto bene l’Albertini, quando ha osservato che, se avesse
parlato alla Camera diversamente, “Poincaré sarebbe stato travolto”
D’altra parte, malgrado quanto successo in quelle settimane, la
posizione della Francia sulla crisi libica non co nobbe mutamenti
sostanziali ed, in questo, ha ragione il Salva- torelli a dedicare agli
incidenti solo poche righe, ricordando che, nonostante tutto, Poincaré
“conservava per l’italia i sentimenti amichevoli che aveva sempre
avuto”
Un aspetto particolare della crisi del Carthage e del Manou ba, interno
al Quai d’Orsay ma certamente significativo anche per il complesso
delle rclaziom franco-italiane, è rappresentato dalla tensione che
caratterizzò, in quei giorni, i rapporti Fra Poin caré e Barrère. Lo
scontro fra la rigidità del presidente del Con siglio e la tendenza
all’accomodamento
dell’ambasciatore, che, paradossalmente,
raggiunse il suo culmine in occasione dell’in cidente del Tavignano , è
stato ricostruito solo da una parte della storiografia italiana.
Secondo il Malgeri, Barrère esercitò un’azione moderatrice, seppure
in contrasto con le direttive del suo Governo Que st’ultima
affermazione pare però opinabile. Se è certamente vero che, nel
telegramma a Poincaré del 24 gennaio 1912, l’amba sciatore segnalò
lo stato d’inquietudine dell’opinione pubblica
‘ L. ALBERTINI, Venti anni..., ci p.I, vol.If, p.l6O.
San Pietroburgo, Londra, Vienna, Berlino e Washington, 23 e 24
gennaio
L. SALVATORELLI, La Triplice..., cii’., pA-22.
1912, p.S
72 D.D.F., s.1fl, 1.1, doc.n.507, cit..
Barrère del 27-28 gennaio 1912: D.D.F., s.Ill, t.l, doc. n. 534, Poincaré
a
G. Gtourri, Memorie..., cit., vol.IJ, p. 388.
Barrère, 27 gennaio 1912, p. 554; doc.n. 551, Barrère a Poincaré, 28
In particolare: D.D.F., s.HJ, t.I, doc.nn.520, 523, 524 e 526.
gennaio 1912, p. 567.
A. TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.384
F.MALOER,, La guerra libica..., cit., p. 329.
Si veda, in merito, il “vivace” scambio di telegrammi fra Poincaré e
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
85 D.D.F.. sii], Li, doc.n.546, Poincaré a Barrère, 28 gennaio 1912, p.
italiana ed il pericolo che “le cose fossero complicate da campa gne (li
stampa” ritornando, due giorni dopo, a consigliare “di non prolungare
lo stato di tensione provocato dagli incidenti” non si può dire ch’egli
agì deliberatamente in senso contrario a quello indicato da Poincaré.
D’altra parte, come s’è visto, era stato lo stesso presidente del
Consiglio a spingere perché fosse trovata un’intesa sui piano
diplomatico con l’Italia. Sostenendo le proposte (assai moderate) di
Giolitti e del di San Giuliano, Baj-rère non aveva fatto altro che
cercare un accomodamento accettabile per entrambe le parti. In questo
sembra aver visto giusto il Serra, che ha messo in evidenza l’abilità di
negoziatore del diplomatico, venutosi a trovare a metà Fra due
“fuochi” mentre il Torre (pur sbagliando il riferimento al numero di
do cumento) a ragione, sostiene che, con il citato telegramma del 28
gennaio, “Barrère restituiva la lezione al suo ministro”
564.
Quello che, però, né il Torre, né altri chiariscono è che il successivo
scambio di opinioni fra Barrère e Poincaré sull’im portanza, per la
Francia, dell’amicizia italiana, derivò, piutto sto, dalla necessità di
rispondere all’interrogazione presentata dal deputato Piou, che
chiedeva l’immediata pubblicazione del le intese esistenti fra i due
Paesi sulla Libia e solo marginal 80 D.D.F., sii ti., doc.n.510, Barrère
a Poincaré, 24 gennaio 1912, pp.
528-529.
SI D.DF, s.J11, t.1, doc. n. 525, Ban-ère a Poincar 26 gennaio 1912, p.
545.
82 E. SERRA, Gatni Barrère..., cit., pp.
83 Si tratta, infatti, del doc.n.551 e non del n.541 (che è sulla politica
russa
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
mente riguardava la fattispecie degli incidenti marittimi delle
settimane precedenti. Nonostante la raccolta dei D.D.F. includa
numerosi documenti su tale questione, la storiografia non se n’è
particolarmente interessata o, al contrario, la ha inquadrata, poco
condivisibilmente, nell’ambito del duello diplomatico fra il presidente
del Consiglio e l’ambasciatore a Roma
Comunque, nei mesi successivi, Poincaré dimostrò una certa
moderazione nell’ambito della gestione dei rapporti con l’Italia. Ne è
d’esempio la sua reazione in occasione del bombardamen to navale di
Beirut del 24febbraio l9l2, che, com’è noto, pro vocò alcune vittime
fra i civili. L’Albertini, nell’occasione, ha scritto che il Governo
francese protestò moderatamente nei con fronti dell’azione della
Regia Marina L’analisi dei D.D.F. con ferma quanto ha sostenuto il
giornalista marchigiano. Infatti, Poincaré raccomandò a Barrère di
“attirare in senso amichevole l’attenzione del Governo italiano” sulla
questione
Ora, al di là della fattispecie specifica nell’ambito della qua le si
manifestò tale atteggiamento moderato, tutto ciò ci sembra poter
portare alla conclusione che quanto successo a proposito del Carthage
e del Manouba rappresentò nient’ altro che una tumultuosa, ma
momentanea, parentesi nel clima sostanzialmente disteso che
caratterizzò i rapporti franco-italiani per tutta la du 86 D.D.F., s.I11,
t.1, doc.nn.548, 550, 552, 554, 563, 572, 580 e 595.
87 A. TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.397-398.
in Oriente).
88 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p.l69.
84 TORRE, Gli incidenti..., cit., pp.396
89 DES AFFAIRES ETRANGÈRES, Documents Diplomatiques Fran
(1871-1914), Troisième Série (1911-1914), Tome 11(8 février — 10
mai
92 D.D.F., s.III, t.l1, doc.n.86, Poincar a Paul Cambon, 23 febbraio
1912,
19 12), Paris, 1931 (d’ora in poi: D.D.F., sul, t.I1), doc. n. 108,
Poincaré a
p79.
Barrère, 27 febbrario 1912, p.104.
LA FRANCIA E LA GUERRA 11’ALO-TURCA
rata della guerra. E’ vero che Poincaré continuava a nutrire dub bi sul
valore degli impegni esistenti fra Parigi e Roma, pur rico noscendo a
Barrère di aver operato “con zelo e talento nell’ope ra di
ravvicinamento fra i due Paesi” (ponendo così fine al duello
diplomatico con l’ambasciatore di cui abbiamo già det to), ma ci
sembrano, per l’ennesima volta, esagerate le posizio ni del Volpe, per
il quale, ancora nell’estate del 1912, il clima fra Francia ed Italia era
sempre assai teso L’analisi dei D.D.F., infatti, porta a nulla di tutto
questo, ma, al contrario, come s’è visto per gli avvenimenti libanesi
(ed è noto quali interessi la Francia avesse in quella regione...),
testimonia una certa disten sione nelle relazioni fra i due Paesi.
Questa proposta potrebbe portare all’individuazione di un “ir
rigidimento” da parte di Poincaré verso l’italia ed in questo sen so
sembra propendere il Serra Ci pare, però, che se la consta tazione di
quest’ultimo riguardo l’irritazione provocata nel per maloso
presidente del Consiglio francese dall’essere stato in formato per
ultimo dell’iniziativa russa trovi una conferma dal l’analisi dei
documenti non si può — a priori — ritenere ch’egli abbia voluto
indebolire le posizioni italiane. Come Poincaré spie gò nella sua
circolare alle rappresentanze diplomatiche del 26 febbraio, egli
piuttosto temeva che, se le Potenze si fossero ri volte prima a Roma, i
turchi avrebbero letto in tale atto “una dimostrazione della loro
parzialità per l’italia”, cosa che avreb be fatto certamente fallire fin
dal principio la mediazione
Un altro momento cui è possibile fare riferimento per analiz zare
l’andamento dei rapporti italo-francesi è rappresentato dal la
ripresentazione della mediazione russa. Sazonov, infatti, già nel mese
di febbraio del 1912, propose alle altre Potenze un passo informativo a
Roma, al fine di conoscere le condizioni di pace italiane, ed una
successiva comunicazione di quest’ultime a Costantinopoli.
Non è certamente questa la sede per ricostruire il complesso
andamento dei negoziati fra le cinque Potenze neutrali, l’Italia e
l’impero ottomano. Si può però ricordare che il Governo fran cese
propose, fin dal principio, che la mossa delle Potenze aves se luogo
contemporaneamente sia a Roma che a Costantinopoli, al fine di non
dare ad essa un carattere marcatamente filo-italia no
90 s.11I, t.11, doc.n.218, Poincard aBarrère, 18marzo1912, p. 218. ‘
G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l34-135.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Poincaré, in ogni caso, manifestò l’intenzione di procedere di pari
passo con Londra Sazonov mostrò non poche perples sità di fronte
alle resistenze angio-francesi nei confronti del suo progetto di
mediazione ed, in merito, paventò che la disunione fra le Potenze
“avrebbe provocato uno scandalo” Ciò, ed il timore per cui gli Imperi
centrali fossero pronti a scaricare le responsabilità del fallimento della
mediazione su Parigi e Lon
E. SERRA, Cainille Barrère..., cit., p.251.
94 s.IJI, t.J1, doc.n. 120, Poincaré a Viegué, 28 febbraio 1912, p.l 14.
D.D.F., s.III, t.II, doc.n.103, Poincaré ai rappresentanti diplomatici a
Roma, Berlino, Londra, San Pietroburgo, Costantinopoli, Washington,
Sofia, Belgrado, Atene e Bucarest, 26febbraio 1912, pp.IOI-lO2.
96 s.II1, t.II, doc.n.140, Poincaré aViegué, 2marzo 1912, p.l32.
D.D.F., s.III, t.II, doc.n.141, Viegué a Poincaré, 2 marzo 1912, p.133.
‘°‘ L. SALVATORELU, La Triplice..., cit., pp.42O-42 I.
dra, costrinse il presidente del Consiglio ad una precipitosa “mar cia
indietro” In rea1t va notato che, più che da Berlino e da Vienna, le
indiscrezioni su questo presunto “complotto” giunse ro da Londra e da
Roma, cioè da Paul Cambon e da Barrére che, fin dall’inizio, avevano
raccolto con malcelata insofferenza le resistenze di Poìncaré.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
La storiografia, specialmente sull’azione di Barrère, è Con corde nel
ritenere che l’ambasciatore a Roma, infastidito dalle continue
raccomandazioni del suo ministro, abbia esagerato di proposito il
pericolo di una mossa congiunta da parte di Berlino e Vienna. In
realtà non è possibile, in base a quanto pubblicato sui D.D.F., capire
fino a che punto Barrére si sia spinto nel pa ventare questo pericolo,
dato che, scrivendo a Parigi, egli si li mitò a confermare le notizie già
comunicate da Paul Cambon insistendo particolarmente
sull’agitazione che interessava, in quei giorni, la stampa ufficiale
austro- Il Salvatorelli, in merito, grazie ai documenti custoditi negli
archivi asburgici, ha affermato, prima di altri (che si sono limitati poi
a riprendere le sue conclusioni), che tale complotto era poco più di
una fantasia dei due ambasciatori, dato che Berchtold, già il 5 marzo,
“si era dichiarato favorevole all’idea francese” (cioè alla contempora
neità del passo)’°L
98 D.D.F., sul, t.H, doc.n.147, Poincaré a Pani Cambon, 3 marzo
1912,
pp.138-139. Poi formalizzata con: D.D.F., s.I11, t.II, doc.n.158,
Poincaré
a Barrère, 5 marzo 1912, p. 150.
D.D.E, s.TII, t.II, doc.n.130, Paul Cambon a Poincaré, 1 1912,
p.l 22.
°° D.D.F., s.III, t.II, doc.n.149, Barrère a Poincaré, 3marzo 1912,
p.140.
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
Quanto poi al dibattito suscitato nel ceto diplomatico france se dalla
politica di Sazonov, la storiografia ha ricordato i timori di Bompard e
di Jules Cambon, riguardo la possibilità che le iniziative russe
pregiudicassero le posizioni della Francia in Oriente, e la più
ponderata opinione di Barrère, per il quale Pa rigi non aveva nulla da
temere, né in Siria, né altrove, da un eventuale accordo italo-russo,
poiché questo, in ogni caso, non avrebbe portato allo “sfasciamento”
della Turchia Va detto, però, che, nel suo rapporto a Poincaré del 30
marzo 1912 (in cui fece la storia dei rapporti italo-russi dalla visita di
Vittorio Ema nuele III a Pietroburgo in poi), Barrère, pur affermando
che “tale politica non doveva essere vista sfavorevolmente”, concluse
chie dendosi “se (Sazonov) avrebbe approfittato delle circostanze per
colpire l’integrità dell’Impero ottomano” Si può ritenere, quindi, che
anche nell’ambasciatore a Roma permanesse un sep pur minimo
elemento di dubbio.
Bisogna aggiungere, poi, che, a differenza del Serra, il quale ne ha
accennato, il Salvatorelli avrebbe dovuto precisare che, in base a
quanto si legge nei D.D.F., Jules Cambon e Bompard, pur
concordando sulla poca convenienza per la Francia della me diazione
russa, esprimevano due posizioni fra loro differenti. Il primo, infatti,
percepiva chiaramente l’esistenza dì un pericolo italo-russo in
Oriente’ il secondo, al contrario, temeva più che altro che, accettando
le umilianti condizioni di pace, la Porta
102 E. SERRA, Canzillellarrère , cit., p.25l; L. SALVATORELU, La
Triplice...,
cit., p.421.
103 D.D.F., s.III, t.II, doc.n.279, Barrère a Poincaré, 30marzo 1912,
pp.280-
108 D.D.F., sf11, t.ll, doc.n.164, Poincaré a Barrère, 7marzo 1912,
p.l57.
281.
i09 D.D.F., s.IH, t.H, doc.n.224, Poincaré a Louis, 19 marzo 1912,
p.229.
‘°‘ D.D.F., s.1II, t.II, doc.n.214, Jules Cambon a Poincaré, 17 marzo
1912,
110 s.I1I, LII, doc.n.217, Nota dell’ambasciata ottomana, 18 marzo
p.211.
1912, p.2I7.
non sarebbe più stata in grado di mantenere l’ordine nell’Impe ro e ciò
avrebbe condotto ad un “collasso interno” di quest’ulti fll()
L’APE IN(;E(JN0SA - 1/2002
L’Albertini, da parte sua, ha formulato un giudizio alquanto critico nei
confronti di Poincaré ed ha attribuito al presidente del Consiglio gran
parte della responsabilità del fallimento del la “seconda mediazione
Sazonov”° In realtà, dalla lettura dei documenti francesi, si evince che
Poincaré pretese da Barrère, nonostante le perpiessità, in merito,
dell’ambasciatore che questi, insieme all’offerta dei “buoni uffici”
della Francia, chia risse al di San Giuliano che Parigi, in ogni caso,
“avrebbe nian tenuto la sua libertà d’azione In ciò la ricostruzione
fatta dalI’ex direttore del “Corriere della Sera” è senza dubbio preci
sa. L’Albertini ci sembra però meno convincente quando affer ma che
Poincaré “boicottò” la mediazione non volendo abban donare la
neutralità questo è certamente vero, ma andrebbe precisato che, in
virtù della Nota ottomana del 18 marzo 1912” la Porta, con la sua
intransigenza, aveva già reso impossibile ogni intervento.
ti. Nonostante che, nella raccolta dei D.D.E, esistano diversi
documenti sulla posizione francese in relazione a tale questio ne, la
storiografia non se n’è occupata”, limitandosi a registra re, come ha
fatto il Volpe” la confidenza fatta da Vittorio Ema nuele III a Barrére
sui vantaggi che sarebbero potuti derivare all’italia dall’occupazione
di una o più isole dell’Egeo”
Quanto al bombardamento navale dei forti turchi posti a di fesa dei
DardaneJli, il 18 aprile 1912, esso, logicamente, provo cò non poche
preoccupazioni a Parigi, particolarmente in segui to alla decisione
della Porta dì procedere alla chiusura degli Siret 105 D.D.F., s.II1, ti!,
doc.n.234, Bompard a Poincaré, 20 marzo 1912, p.
06 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, p. 178.
107 D.D.E, s.Ill, t.H, doc.n. 1 73, Barrère a Poincaré, 8marzo 1912,
p.I66.
LA FRANCIA E LA GUERRA FlALO-fIJRCA
Com’è noto, a partire dal 23 aprile 1912, le Forze armate italiane
cominciarono ad occupare le isole dell’arcipelago del Dodecaneso. Si
trattò di un’azione che, indubbiamente, scuote va non poco i
tradizionali equilibri nel Mediterraneo orientale. In merito la raccolta
dei D.D.F. consente ampiamente di com prendere i timori di Parigi ed,
indirettamente, di Londra.
Sull’allarme suscitato in Francia dall’occupazione italiana ha scritto
bene il Volpe, che, in questo caso, ha trovato noii poco materiale per
alimentare il suo anti-francesismo” in effetti, come emerge dai
numerosi rapporti del quasi terrorizzato Bom pard” la questione del
Dodecaneso metteva in discussione le posizioni francesi nella regione,
specialmente in riferimento alla Siria. Ciò non toglie che, secondo il
Serra, sia possibile indivi duare (come già in altre occasioni nel corso
della guerra italo- turca) una sostanziale differenza fra la posizione di
Poincaré e quella di Barrère”
D.D.F., s.I1I, t.II, doc. nn. 361, 365, 368 e 371.
112 G. VOLPE, L’impresa..., cit., p.l27.
l D.D.F., s.III, t.I1, doc.n. 428, BalTère a Poincaré, 10 maggio 1912,
p.45 I. 114 G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l3l-l32.
D.D.F., s.111, t.111, doc.n.l60, Barrére a Poincarè, 30 giugno 1912,
pp. 198-199.
I D.D.F., s.I11, t.III, doc.n.264, Poincaré a Ministero, 13 agosto 1912,
Ad esempio: MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES,
Documents Diplomatiques Fra,i (1871-] 914), Troisiè,ne Série (19111914), Tome III (11 mai—3D septembre 1912), Paris, 1931 (d’ora in
poi: D.D.F., s.III, t.H1), doc.n.81, Bompard a Poincaré, 7 giugno
1912, pp.99-lOl.
pp.339-34O.
116 E. SERRA, Camille Barrère..., cit., p. 252.
121 D.D.F., s.1II, t.III, doc.n.40, Bertie a Poincaré, 25 maggio 1912,
p.47.
In effetti quest’interpretazione pare confermata dai documenti
francesi. Se si legge, infatti, quello che l’ambasciatore a Roma scrisse
al presidente del Consiglio nel suo lungo rapporto del 30 giugno 1912,
si può desumere che Barrère puntasse ad “ammor bidire” la posizione
del Quai d’Orsay e, soprattutto, a rassicura re Parigi sulla volontà di
pace dell’Italia, che, da parte sua, non nutriva “alcun proposito di
conquista sulle isole” Al contra rio la posizione rigorosamente
“neutralista” di Poincaré trova una precisa conferma nei colloqui
ch’egli ebbe a Pietroburgo con Sazonov alla metà di agosto, nei quali
spiegò il suo atteg giamento “con la necessità di non compromettere
l’autorità del la Fraiicia” nei suoi possedimenti in Africa
settentrionale”
Secondo il Salvatorelli, invece, il Governo francese, così come quello
inglese, procedette nella questione “assai dimessamen te” in effetti, se
si leggono i documenti ch’egli cita (una nota di Poincaré successiva
ad un incontro con Tittoni’ ed una let tera dell’ambasciatore Bertie al
presidente del Consiglio’ quest’opinione potrebbe essere
condivisibile, ma ci sembra che essa possa riguardare i primordi della
posizione di Parigi, che, come si evince dai D.D.F., andò, con il
tempo, irrigidendosi. Infatti, scrivendo a Bompard il 29 giugno 1912
(quindi a due mesi dallo sbarco a Stanipalia), Poincaré giunse
addirittura a
119 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.L134.
20 D.D.F., s.11l, t.1I1, doc.n.9, Nota di Poincaré, 15 maggio 1912,
pp.8-9.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
suggerire al suo ambasciatore, dinanzi ad un’opinione pubblica, quella
turca, che gli sembrava “indifferente” verso quanto stava succedendo,
di ricordare alla Porta “il grave pregiudizio subito dai suoi interessi
nazionali e dal suo prestigio” a causa dell’oc cupazione delle Isole
Ege& Ciò, conseguentemente, non di mostrava n una reale volontà di
pace, né una tendenza a favore dell’Italia.
Infine, concludendo l’analisi di questo momento cruciale del conflitto
italo-turco, ci pare quasi superfluo evidenziare le ine sattezze scritte in
proposito da Giolitti nelle sue “Memorie”, prima fra tutte
l’affermazione per cui Poincaré avrebbe addirit tura consigliato a
Roma di “occupare qualche isola” al fine di porre termine
rapidamente al conflitto’ che non trova alcuna conferma dall’analisi
dei documenti.
Va ricordato, inoltre, che, nell’ambito della storiografia, l’Al bertini è
l’unico a ricordare ampiamente il progetto, portato avanti da Bompard
su consiglio turco, di una conferenza europea che, proposta alle
Potenze dalla Francia, avrebbe dovuto esaminare tutte le questioni
connesse al conflitto libico’
Quest’ idea derivò, in effetti, da un colloquio fra il Gran Visir e
l’ambasciatore francese a Costantinopoli, il 14 maggio 1912l25:
specialmente della diploma zia ottomana) si susseguirono senza
soluzione di continuità, tutti,
Poincaré, come ricostruisce precisamente I’ Albertini, abbando nando
la sua posizione di “rigida neutralità” fra le parti, disse a
126 D.D.F., s.III, t.III, doc.n.24, Poincaré ai rappresentanti
diplomatici a Londra, San Pietroburgo, Costantinopoli, Roma, Berlino
e Vienna, 21 maggio 1912, p.3O.
122 D.D.F, s.III, t.I1I, doc.n.152, Poincaré a Bornpard, 29 giugno
1912, p.1 89.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
123 G. Giom-ri, Memorie..., cit., vol.II, p.396.
LA FRANCIA E LA GUERRA TUALO-TURCA
124 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, pp.189-l92.
come quest’ultimo, caratterizzati da pochissime probabilità di
successo Il Salvatorelli, da parte sua, ha ricordato assai bre vemente
questo negoziato, attribuendo però più a Giolitti ed a Barrère, che a
Poincaré, l’intenzione di migliorare le relazioni franco-italiane’
125 D.D.F., suI, t.lII, doc.n.11, Bompard a Poincaré, 15 maggio 1912,
pp.llTittoni che, se la conferenza avesse avuto luogo, “la Francia avrebbe
potuto, a condizione che ciò fosse avvenuto anche in Marocco,
soprattutto per quanto concerneva il regime delle Ca pitolazioni,
pronunciarsi per una soluzione favorevole all’Ita lia”’
In realtà, come poi fu chiaro nei giorni successivi, tale pro getto non
aveva alcuna seria possibilità di riuscita. Va però rico nosciuto che, a
partire da questo momento, si può assistere ad un’evoluzione in
positivo dell’atteggiamento di Poincaré verso l’Italia, evoluzione che,
secondo l’Albertini, deriverebbe dalla constatazione del presidente del
Consiglio dell’assoluta neces sità di migliorare lo stato dei rapporti fra
i due Paesi dopo quan to accaduto con l’incidente del Carthage e del
Manouba. Si può certamente condividere quest’interpretazione, ma
andrebbe pre cisato che tale miglioramento, come abbiamo visto, era
già Co minciato con l’inizio della primavera.
Va detto, inoltre, che ci sembra che l’ex direttore del “Cor riere”
dedichi un’importanza eccessiva a tale vicenda, forse nella necessità
d’inserire, nella sua trattazione, un duro giudizio (ri portato proprio
nel predetto documento n.24) che Poincaré for mulò, in quei giorni,
nei confronti di un articolo, a lui ostile, del quotidiano milanese. Se,
infatti, si esaminano i torni dei D.D.F. si può vedere che, fin dalle
prime settimane di guerra, i progetti di una conferenza (idea ricorrente
Nelle settimane successive, che, nel frattempo, videro Roma e
Costantinopoli cominciare a Losanna dei negoziati ufficiosi in vista
della pace’ non mancarono altri momenti di tensione nell’ambito delle
relazioni franco-italiane. Va precisato, però, e in ciò ci sembra che chi
si sia espresso meglio sia stato il Salva- torelli’ che da parte francese
non sempre v’era effettivamente un reale sentimento di ostilità nei
confronti dell’Italia. E’ il caso, fra gli altri, del noto episodio del
rischieramento della Marine Nationale nel Mediterraneo, a settembre,
che suscitò non poco allarme nell’opinione pubblica italiana. In realtà,
come ha rico nosciuto lo stesso Volpe’ Poincaré non esitò a chiarire
che tali manovre “non erano ispirate ad un sentimento di ostilità nei
confronti dell’ Italia”, ma, piuttosto, andavano lette essenzial mente in
chiave anti-tedesca’
127 Si vedano, ad esempio: D.D.F., s.II, t.XIV. doc.nn.473 e 478; s.lll,
t.1,
doc.nn.102, 148 e 388.
128 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pp.
‘ confronti dei quali la diplomazia francese assunse un atteggiamento
alquanto sospettoso, che, pur non mancando documenti in riguardo
nei D.D.F., non è stato studiato dalla storiografia (ad esempio: D.D.F.,
s.HI, t.III, doc.nn.182, 212, 217, 236 e 237).
‘ MINISTÈRE DE5 AFFAIRES ETRANGÈRES, Docuinents
Diploniatiques
130 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.437.
Fran (1871-1914), Tmisième Série (1911-1914), Torne IV (1 octobre
131 G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.l37-138.
—4 décembre 1912), Paris, 1932 (d’ora in poi: D.D.F., s.III, t.IV),
doc.n.91,
132 D.D.F., s.I1I, t.III, doc.n.403, Poincaré a Laroche, 15 settembre
1912, pA.92.
Se, però, si leggono con attenzione alcuni documenti pubbli cati nella
raccolta dei D.D.F.’ si può notare che la diplomazia
francese, in quelle settimane, seguì con grande attenzione le mosse
italiane nell’Egeo, cercando, ad ogni costo, di promuo vere un passo
comune con Londra. La storiografia che si è occu pata della guerra
italo-turca non ha considerato particolarmente queste preoccupazioni
del Governo di Parigi. Se n’è occupato, al contrario, nella sua
monografia sui negoziati mediterranei del 19 12-14, l’Andrè, che,
opportunamente, più dei D.D.F., ha con sultato le carte custodite negli
archivi di Roma e di Parigi, cosa che gli ha consentito di mettere in
luce il disappunto della Con sulta nei confronti dell’iniziativa
francese’
E’ noto clic, alla vigilia della firma dei preliminari di pace di Ouchy,
la diplomazia francese (ma sarebbe meglio dire Poin caré) si mosse
affinché le Potenze vigilassero attentamente sulla questione delle isole
del Dodecaneso. Poincaré, infatti, promos se l’idea di una mossa
congiunta del Concerto nei confronti di Roma, in modo che la
Consulta fosse obbligata “a comunicare anticipatamente ogni accordo
(...) sulla restituzione delle Isole o sul loro statuto politico ed
amministrativo” Come ha ben scritto il Salvatorelli si trattò di un
“fallimento clamoroso”
infatti, l’analisi dei documenti diplomatici conferma l’ostilità
33 D.D.F., s.II1, t.II1, doc.nn.417, 419, 429, 440 e 443.
‘ G. ANDRÈ, L’italia e il Mediterraneo..., cit., pp.83-94.
Poincaré agli ambasciatori a Londra, Vienna e Berlino, 8 ottobre
1912,
p.8
‘ L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., p.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
russa’ e lo scetticismo di Vienna° nei confronti ditale propo sta, oltre
al favore di Grey a rimandare l’esame ditale problema a dopo la firma
del Trattato di pace In merito ci sembra che quest’iniziativa possa
essere giudicata, così come ha fatto so stanzialmente il Volpe’ come
una delle tante idee di Poincaré tese ad appagare più il suo
protagonismo che la sua innata osti lità verso l’italia. In ogni modo,
come sempre inopportuno, il presidente del Consiglio rischiò di far
ritardare la conclusione dei negoziati per la pace e perciò il suo
atteggiamento è stato giustamente criticato dall’Albertini’
D’altra parte va registrato, come emerge dall’analisi dei D.D.F. ed ha
ricordato il Salvatorelli’ che il Governo francese si preoccupò non
poco, in quelle settimane, di esercitare una certa pressione su
Costantinopoli affinché si giungesse alla fir ma della pace. Poincaré
stesso, 1’ 11 ottobre, comunicò a Laro che di aver raccomandato all’
ambasciatore Rifaat Pascià di “con cludere la pace con l’Italia” ed
ordinò a Bompard di espri mersi negli stessi termini presso la Porta’
‘ D.D.F., s.11I, t.IV, doc.n.97, Jules Cainbon a Poincaré, 8 ottobre
1912,
p.88.
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
E’ vero che quest’ intervento francese ebbe un certo ascolto a
Costantinopoli ed, in parte, come registra il Malgeri’ fu solle citato
anche dalla Consulta’ (che poi ringraziò il Quai d’Or say di quanto
fatto ma, forse, sarebbe stato necessario met tere maggiormente in
evidenza che, più che favorire l’italia, Parigi puntava a risolvere la
questione libica prima che la situa zione nei Balcani diventasse
incontrollabjle (e, in effetti, ciò è dimostrato dal telegramma di
Poincaré a Bompard del 12 otto bre 1912, in cui il presidente del
Consiglio paventò il pericolo, per la Turchia, “di esporsi ad una guerra
più generale e temibile di quella (...) dei Balcani”
‘ D.D.E, s.III, t.IV, doc.n.142, Bompard a Poincaré, 13 ottobre 1912,
Non sembra condivisibile (o, quanto meno, ciò non è desu mibile
dalla lettura dei D.D.E) l’opinione del Serra per cui i negoziati di
Losanna “furono resi possibili da un’iniziativa fran cese” Abbiamo
visto, al contrario, come il Quai d’Orsay fu colto quasi di sorpresa
dalla notizia delle trattative italo-turche.
‘ E. SERRA, carni/le Bari-è re..., cit., p.253.
Il Serra, inoltre, ha affermato che fu Barrère a spingere Poin caré ad
intervenire affinché fosse vinta l’intransigenza di Co stantinopoli: ciò
non trova conferma nei documenti francesi, anche perché, al principio
del mese di ottobre, Barrère non era presso la sua sede di Roma.
138 D.D.F., s.HI, t.IV, doc.n.1l1, Dumaine a Poincaré, 10 ottobre
1912,
p.1O4.
‘ D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.117, Paul Cambon a Poincaré, 11 ottobre
1912,
p108.
140 G. VOLPE, L’impresa..., cit., p.l43.
‘ L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p vol.II, p. 199.
42 L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pÀ4O.
D.D.F., s.1I1, t.IV, doc.n.116, Poincaré aLaroche, 11 ottobre 1912,
p.lO7.
p.1 44.
145 F.MALGERI, La guerra libica..., cit., p.354-.
146 s.1I1, t.IV, doc.n. 134, Barrère a Poincaré, 12ottobre 1912, p. 132.
‘ s.III, t.IV, doc.n. 183, Barrère a Poincaré, 16ottobre 1912, p.l 87.
148 D.D.F., s.l1I, t.IV, doc.n.129, Poincaré a Bompard, 12 ottobre
1912,
p.I 27.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA
Anche dopo la tirma dei preliniinari di pace fra l’italia e l’im pero
ottomano, Poincaré, com’è noto, non mancò di distinguer si,
subordinando la pubblicazione del riconoscimento francese della
sovranità italiana sulla Libia ad un’intesa di carattere ge nerale con
Roma sui rispettivi possedimenti in Africa settentrio nale. Questa
tumultuosa fase delle relazioni franco-italiane, nel periodo compreso
fra il 16 ed il 28 ottobre 1912, può essere facilmente ricostruita grazie
ai documenti pubblicati nella rac colta dei D.D.F.. Non avrebbe senso,
quindi, riepilogare qui l’an damento dei negoziati, come è stato già
fatto, d’altra parte, con una certa precisione, sia dal Salvatorelli’ che
dall’Albertini’ (molto più generico, invece, il Serra’ mentre il Malgeri
non ne ha fatto menzione, prefereiido soffermarsi sul modo in cui la
pace venne accolta dall’opinione pubblica nazionale).
Meritano però qualche osservazione le pagine dedicate alla vicenda
dal Volpe, che, comunque, è l’unico a ricordare come Giolitti e di San
Giuliano abbiano chiesto di collegare l’accordo sull’Africa
settentrionale a quelli del l9O2’ Questi ha affer mato che Poincaré
riconobbe la sovranità italiana “quando Tit toni gli ebbe notificato la
fine della guerra”, limitandosi, poi, a fare le famose richieste sul
confine tunisino-tripolitano e sulla reciprocità fra il Marocco e la
Libia prima di dare pubblicità a tale atto. In realtà, dalla lettura dei
documenti, sembra emergere una situazione un po’ diversa. Tittoni
comunicò al Quai d’Or ‘ L. SALVATORELLI, La Triplice..., cit., pA44.
p.185.
151 L. ALBERTINI, Venti anni..., cit., p.I, vol.II, pp. 199-200.
pp.200-20 1.
52 E. SERRA, camille Barrère..., cit., p.25
D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.204, Barrère a Poincaré, 19ottobre 1912,
p.211.
‘ G. VOLPE, L’impresa..., cit., pp.145-147.
say la lirma dei preliminari di pace il 16 ottobre: già nell’occa sione
Poincaré fece in modo di presentargli le sue riserve’ Il giorno
successivo, 17 ottobre, Barrère, alquanto allarmato, te legrafò al
presidente del Consiglio chiarendogli che, nel caso in cui egli avesse
voluto “subordinare il riconoscimento della so vranità italiana a
Tripoli ad una riserva sulla delimitazione delle frontiere” con la
Tunisia, le conseguenze, sia sulla Consulta che sull’opinione pubblica,
sarebbero state assai gravi’
Ora, cosa che emerge aiiche dalla precisazione che Poincaré rivolse
all’ambasciatore a Roma il 18 ottobre’ si può ipotiz zare che Io statista
francese fosse pronto, addirittura, a sospen dei-e il riconoscimento,
data “la particolare situazione della Fran cia” rispetto alla Libia.
D’altronde, affermando che, nel caso in cui avesse preceduto le altre
Potenze, Parigi si sarebbe venuta a trovare “in una situazione senza
pari in Italia”, Barrère alludeva chiaramente al riconoscimento e non
alla pubblicazione dello stesso. Si potrebbe quindi ipotizzare che
Poincaré sia stato spinto a riconoscere la sovranità italiana sulla Libia
poiché la Francia rischiava ormai di rimanere l’unica Potenza a non
averlo fat to’ e, di conseguenza, avrebbe deciso quindi in seguito di “ri
piegare” sull’opposizione alla pubblicazione ditale atto, che, com’è
noto, ritardò di più d’una settimana.
‘ D.D.F., s.I11, t.IV, doc.n. 179, Nota del Dipartimento, 16 ottobre
1912,
‘ D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.188, Barrère a Poincaré, 17 ottobre 1912,
pp.195- 196.
156 D.D.F., s.III, t.IV, doc.n.193, Poincar a Barrère, 18 ottobre 1912,
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETÌD
DELL’ INTERDETTO
di
Silvio Zotta
1. Le pagine che seguono non mirano a ricostruire e neppure a
ripercorrere gli eventi che provocarono e poi materializzarono i! breve
ma puntiglioso confronto tra la Sede Apostolica e la Repubblica di
Venezia dopo che contro di questa Paolo V ebbe spiccato l’interdetto’,
ma vogliono soltanto ricostruire e render noti alcuni momenti del tutto
sconosciuti, e tuttavia interessanti sotto diversi aspetti, della laboriosa
partita politica e diplomati ca che la Repubblica e la Santa Sede, e più
la prima che la se conda, inopinatamente disputarono in una capitale
formalmente di secondo rango, quale anche in quella congiuntura
poteva es A bbreviazioni:
AAF = Archivio Aldobrandini di Frascati
ASV = Archivio Segreto Vaticano
ASVE = Archivio di Stato di Venezia
BNM = Biblioteca Nacional di Madrid
BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani
RAHM = Real Academia de la Historia di Madrid
Com’è noto, la bibliografia sull’Interdetto include moltissimi titoli, es
scudo immediatamente scaturita da quell’evento e cresciuta con esso
così rapidamente da andare a costituire da subito quella che già il
Sarpi con una espressione, che fortuna più grande non poteva avere,
definì la “guer ra delle scritture”. Ai libri, ai responsa in iure ed ai
parnphlets coevi editi possono essere aggiunti anche quegli scritti, e
non sono pochi, che non ebbero l’inchiostro della stampa e che sono
rintracciabili negli archivi e
sere considerata Napoli. Questa città-capitale, che la stessa Ve nezia
trattava da sede non degna di un suo ambasciatore, ma soltanto di un
residente per il governo veneziano divenne, fin dai primi giorni della
pubblicazione delle censure pontificie, un osservatorio di primaria
importanza e, dunque indispensabile per indagare sull’evoluzione e
sui possibili sbocchi dello scon tro con Roma; anche se le chiavi della
soluzione dell’incidente si trovavano —così sembrò fin dall’inizio— a
Parigi e a Madrid, cioè nelle due capitali più interessate, per opposti
motivi, a svol gere il ruolo di arbitri nella soluzione della crisi. Era
accaduto, infatti, che fin dai primi giorni di maggio del 1606, in
anticipo rispetto a quelli rituali concessi dal papa per reiidere
esecutive le censure, le relazioni diplomatiche con la Santa Sede si
fossenelle biblioteche non soltanto italiani, ma anche stranieri.
Naturalmente essa si è ampliata con gli studi sui rapporti Stato-Chiesa
in Età moderna, ma soprattutto con quelli numerosi sulla vita e sulle
opere di colui che dell’Interdetto fu il più lucido ed accanito
avversario: fra’ Paolo. Per averne un’idea, basta rifarsi alla rassegna
curata da Gaetano e Luisa Cozzi in PAOLO SARPI, Opere, Milano
19972, pp. 132 1-5 ed a quella successiva curata da Corrado Pin, ivi,
pp. 1387-96. Allo stesso Pin si deve la recen tissima pubblicazione del
volume in due torni P. SARPI, Consulti, Pisa- Roma 2001. Desidero
avvertire, però, che data la specificità e l’ambito particolare del mio
lavoro, costruito quasi tutto sulle fonti, io farò ricorso ad una
bibliografia davvero essenziale.
2 Con la fine della dinastia aragonese e l’inclusione del Regno nel
sistema della Monarqufa hispànica, Napoli perdette la corte regia: fu
lo stesso Ferdinando il Cattolico a comunicare alla città, il 12 marzo
1505, che egli non vi avrebbe fatto residenza e che si sarebbe fatto
rappresentare da un vicerè. Da allora, Venezia non inviò più propri
ambasciatori nella capitale declassata, ma vi mantenne soltanto un
console e consoli continuò anche a mantenere nelle città costiere
dell’Adriatico e dello lonio, nelle quali si approvvigionava di derrate,
sottolineando così l’aspetto quasi esclusivaro interrotte, ma non quelle con la Spagna. E tuttavia a Madrid
l’ambasciatore veneto, in quanto rappresentante di un governo
soggetto alle censure pontificie, era ben presto costretto a subire da
più parti piccate osservazioni e dimostrative esclusioni dalle udienze e
dalle cerimonie ufficiali A tal proposito, Filippo III, per dare una
giustificazione a quelle esclusioni, avrebbe finanche nominato una
commissione di teologi, per conoscere da loro se
mente commerciale dei suoi rapporti col Regno. L’ambasciatore
veneto accreditato presso la corte spagnola trattava là anche gli affari
riguardanti Napoli. Nel 1565, però. Venezia dovette rivedere questa
sua scelta ormai anacronistica e. sotto diversi aspetti. inefficiente, e
prese la decisione di elevare la rappresentanza consolare a livello di
residenza: lo richiedeva la complessità della situazione politica
internazionale, caratterizzata in particolare dal confronto tra Spagna
ed Impero ottomano, confronto ri spetto al quale Venezia non poteva
restare indifferente, e lo richiedeva altresì il suo crescente bisogno di
derrate, mentre la decrescente disponi bilità di esse già non appagava i
bisogni del Regno stesso.
1 rendere difficile la regolare attività diplomatica all’ambasciatore
Fran cesco Priuli si dedicavano in modo particolare i gesuiti. il nunzio
aposto lico, l’ambasciatore genovese e quello della Toscana, che era il
vescovo di Montepulciano, Laudivio Zacchia. Racconta lo stesso
Priuli che, es sendosi recato a casa dell’ambasciatore inglese per fargli
visita, al suo arrivo, lo Zacchia, che si trovava in quella casa, corse a
nascondersi, per evitare di incontrare uno scomunicato. E racconta
ancora il Priuli che, quando egli si era recato per otto giorni nella casa
dell’ambasciatore im periale situata fuori Madrid, perché bisognoso di
cambiar aria dopo una malattia, quella “gente maligna” aveva subito
divulgato la notizia, secon do cui il re lo aveva allontanato dalla corte.
Cfr. F. PRIULI, Delle cose di Roma, in Le relazioni degli Stati
europei lette al Senato dagli ambascia tori veneti nel sec. XVII, (a
cura di Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet), Serie 1, Spagna, vol. I,
Venezia 1859, (Delle cose di Roma, pp. 409-14. Per ulteriori
indicazioni relative all’ostracismo subito dal Priuli ed anche alle
solidarietà incontrate, cfr. ENRICO CORNET, Paolo Ve la Repub
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NApoli E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTER
l’ambasciatore veneto fosse soggetto a tutte le sanzioni imposte
dall’Interdetto; e intanto egli, in attesa della risposta, avrebbe sospeso
sia le udienze che le cerimonie pubbliche, per evitare di incontrarlo
Tali esclusioni erano evidentemente non solo limitative della normale
azione diplomatica dell’ambasciatore, ma privavano costui, se non in
tutto di certo in gran parte, anche dei contatti con le fonti informative
segrete. Per lui si trattava, in definitiva, di vivere in una condizione di
isolamento, proprio nella capitale in cui più attenta e perspicace si
sarebbe dovuta svolgere la sua azione di osservatore e di raccoglitore
di informazioni utili ad orientare la strategia e le mosse tattiche del
proprio governo, dato che il sovrano spagnolo era quello che aveva da
subito con- diviso la politica di Roma contro Venezia. Quale
alternativa, quale via intraprendere per uscire da tale scomodo
isolamento? La via era quella che portava a Napoli. Allora Napoli
divenne per il governo veneziano la soluzione per uscire presto dal
disagio in cui si trovava e per sondare le reali intenzioni della Spagna.
La città offriva più d’una opportunità: non solo avrebbe po tuto
consentire di accedere, con relativa facilità, alle informa zioni che
giungevano da Madrid, ma avrebbe potuto altresì per mettere di avere
contatti indiretti anche con la Santa Sede sia tramite il cardinale
arcivescovo sia tramite il nunzio apostolico ivi residente. Ma,
soprattutto, in quella particolare e precisa cir costanza centrata su un
aspro conflitto giurisdizionale, Napoli poteva essere per Venezia,
come il suo governo ben sapeva, il
buca Veneta. Giornale dal 22 ottobre 1605 al giugno 1607, Vienna
1859, passiln.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
4 Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 29, Napoli l-VI1I-1606, A.
Dolce al Senato.
appurare se ci sarebbe stata la guerra col papa e con la Spagna —
un’evenienza non certa, ma probabile e alla quale la Repubblica
doveva tenersi pronta— e se, nel caso la guerra ci fosse stata, il
governo napoletano avrebbero potuto e voluto intervenire. La
disponibilità di questo governo ad intervenire, nei calcoli di Ve nezia
era un fattore della massima importanza, sia per la posi zione
strategica del Regno rispetto ai territori della Repubblica, sia per il
contributo di denaro e di uomini, che esso avrebbe comunque dovuto
corrispondere, anche se la guerra fosse parti ta dal Milanese, dove
s’agitava in molti e preoccupanti prepara tivi il conte de Fuentes.
Indagare sulla disponibilità del governo e sulla capacità del Regno a
partecipare alla guerra contro Vene zia divenne, pertanto, il compito
non esclusivo, ma di sicuro principale, cui il residente doveva
dedicarsi.
migliore ed ineguagliabile osservatorio sia per studiare azioni concrete
di politica ecclesiastica sia per interpretare su moduli di lunga durata i
rapporti con la Curia romana, dato che con questa il Regno più d’ogni
altro stato aveva pendenti antiche e recenti questioni di carattere
giurisdizionale. Anzi —come stia mo per vedere—, un duro scontro
tra la Curia ed il ministero napoletano, apertosi nel settembre deI 1604
e connotato proprio dalle censure e dalla scomunica comminate al
magistrato che aveva la delega degli affari della regia giurisdizione,
non si era ancora risolto ed il residente non aveva mancato di seguirne
l’evo luzione. Non a caso, tutti i residenti che si erano avvicendati a
Napoli non avevano mai trascurato di annotare sia nel generale che
nei particolari le cause e le occasioni dei contrasti giurisdizionali che
opponevano Napoli a Roma. Anzi si può tran quillamente sostenere
che l’attenzione dei residenti e del gover no veneziano alle questioni
giurisdizionalistiche napoletane fu talmente intensa e continua che i
dispacci da Napoli risultano molto spesso più ricchi e fondamentali
delle fonti napoletane per la ricerca storica. Quelle questioni trovarono
un loro spazio anche nelle Relazioni: ad esempio, Girolamo Ramusio,
che aveva ricoperto la carica di residente a Napoli dal dal 1594 al
1597, scrivendo alla fine del mandato la relazione per il doge Marino
Grimani, aveva dichiarato il proposito di trattare sia “della gran
licenza de’ prelati” regnicoli sia della “poca obedienza de’ mini stri
regi alla sede apostolica per rispetto all’exequatur”; di cui non voleva
mancare di spiegare “che cosa esso sia, quando e da chi è stato
introdotto e abusato”
Infine, e più in concreto, Napoli era il luogo più sensibile per
G. RAMUSIO, Relazione, in Corri spondenze diplomatiche veneziane
da Napoli. Realzioni (a cura di Michele Fassina), Roma 1992, p. 106.
Già
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETI
Come potremo vedere, gran parte dell’interesse di ciò che narrano le
pagine di questa prima parte del lavoro emerge pro prio dalle indagini
che il residente Agostino Dolce, fin dal pri mo momento del suo
affrettato arrivo a Napoli, svolse princi palmente per venire a
conoscenza delle intenzioni della Spagna e, ancor più, del governo
napoletano circa la guerra. Da quelle indagini risulta per noi di
continuo evidente che, sebbene fosse stata inaspettatamente scelta da
Venezia come sede in cui gioca re una parte non secondaria della sua
partita diplomatica e poli tica in quella situazione di emergenza, la
capitale del Regno per
in alcuni dispacci del 1594 e del 1595, il Ramusio aveva fatto notare
come, sulla base di quel ius quaesitum che era l’exequatur, i ministri
napoletani avessero impedito la pubblicazione di alcune bolle
pontificie, compresa 1’ importante bolla in Coena Domini, “perché
qui pretendono (...) di poter liberamente far quello che più torna loro
commodo”: ASVE, fz. 12, n. 1, O. Rarnusio al Senato, Napoli 7-31595.
tutta la vicenda non fu mai una piazza neutrale. Infatti, benché il
Regno fosse inserito a tutti gli effetti nella Monarqufa Hispànica, di
cui avrebbe dovuto condividere a pieno almeno la politica estera,
durante l’Interdetto il suo governo seppe esprimere giu dizi,
valutazioni e orientamenti non sempre e non del tutto consoni a quelli
della Corona; seppe essere attivo e reattivo ri spetto alle situazioni che
si presentarono, facendosi guidare quasi sempre da considerazioni
pertinenti gli interessi particolari del Regno; si mostrò attento e ben
informato del lavorio diplomati co e non solo, che si svolgeva nelle
capitali più direttamente coinvolte nella vicenda; e, infine, assencondò
per quanto potè il governo veneziano, assumendo decisioni o dando
vita ad azioni dimostrative, con le quali volle dichiarare apertamente a
Roma
di
condividere
con
Venezia
quelle
iniziative
giurisdizionalistiche ed anticuriali, che avevano indotto Paolo V ad
emanare le cen sure. Tutto questo risulta originale e, a tratti, perfino
sorpren dente.
Del resto, possiamo affermare che il governo di Napoli in questa
circostanza si espresse con la medesima autonomia e de terminazione
mostrate anche con Venezia, quando questa, pur avendo elevato per le
proprie esigenze da console a residente la dignità del suo
rappresentante a Napoli, aveva voluto marcare la limitata
considerazione in cui avrebbe voluto continuare a tenere il governo di
uno Stato “dipendente”, mostrando di voler ancora trattare in Spagna
le questioni più importanti dei suoi rapporti con il Regno. Allora, si
era nel 1565, il governo napole tano fu intransigente nell’obbligare il
governo veneziano a trat tare direttamente e a Napoli le questioni alle
quali desiderava trovare delle soluzioni
6 La filza 1 dei Dispacci da Napoli dell’ASVE contiene soltanto
quattor
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
2. La scelta di Napoli come punto di osservazione, oltre che
opportuna, fu anche necessaria per il governo veneziano, per ché i
suoi rapporti con quello napoletano non erano proprio dei più
tranquilli. Li turbavano motivi antichi ed anche nuovi, il più import e
il più controverso dei quali era costituito dalla pre tesa della
Repubblica di esercitare il dominio esclusivo sul l’Adriatico, che essa
considerava il suo mare e che, pertanto, denominava e faceva
denominare perfino dai cartografi “Gol fo di Venezia”. Di
conseguenza, non tollerava che uno Stato come il regno di Napoli, che
pure su quel mare si affacciava con una costa che si estendeva dal
Capo di Leuca al Tronto, vi po dici dispacci, quelli clìe vanno dall’
11-11-1564 (ma è il 1565 per il calen dario napoletano) al 15—1V—I
565 e riguardano appunto due mesi. Essi trat tano soltanto o
soprattutto di una controversia insorta tra il governo napo letano e
quello veneziano fin dall’inizio dell’arrivo del residente veneto a
Napoli. Il quale pretendeva che i Veneziani continuassero a godere nel
Regno dei privilegi fiscali ottenuti da Carlo V con la capitolazione di
Bologna del 1529. Allora Venezia, in cambio della cessione delle città
portuali pugliesi che occupava fin dal 1495 e che aveva rioccupato nel
1528, aveva ottenuto una serie di privilegi soprattutto fiscali per i
cittadi ni veneziani che commerciavano nel Regno. Il primo residente,
Alvise Bonrizzo, pretese che quei privilegi fossero mantenuti e
rispettati dal go verno di Napoli, mirando per di più a farne una
questione di rapporti bilaterali tra Stati e pretendendo, perciò, di
trattarla direttamente col vicerè, duca d’Alcalà. Il quale, invece,
considerando la questione come prettamente di ordine fiscale, la
rirnetteva per competenza alla Camera della Sommaria, irritando così
il Bonrizzo e, tramite lui, il governo vene ziano.
7 tal proposito cfr., per esempio, ROBERTO ALMAGIÀ, L’ “Italia”
di GiovanniAntonio Magini e la cartografia dell’italia nei secoli XVIe
XVII, Napoli-Città di Castello-Firenze 1922, con le carte ivi annesse.
Per il pro blema dell’Adriatico, cfr. invece ROBERTO CESSI, La
Repubblica di Venezia e il mare Adriatico, Napoli 1953.
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIU
tesse entrare con le sue navi da guerra. Era una pretesa fondata sugli
esiti tre-quattrocenteschi delle relazioni fra i due Stati che avevano
sancito l’occupazione delle città pugliesi di Trani, Mo nopoli,
Gallipoli; sulla perdurante superiorità, per numero di imbarcazioni e
per qualità delle stesse, della flotta veneziana su quella napoletana;
sulla necessità di onorare patti forse non scritti, ma ben noti, stabiliti
con l’Impero ottomano dopo la perdita di Cipro(1571) o più
verosimilmente al momento della pace col Turco(l573), conclusa
separatamente dalla Lega con la quale aveva pur conseguito la vittoria
(“inutile”) di Lepanto: in base a quei patti, impedendo alle navi da
guerra napoletane di entrare nel suo Golfo, Venezia assicurava
tranquillità ai porti turchi come Valona e Durazzo e consentiva alle
navi turche di razziare a loro beneplacito le coste pugliesi e abruzzesi.
Era una pretesa. anche questa non confessata ma docurnentabile,
fondata sulla conve nienza di non correre rischi tutte le volte che, a
causa delle care stie e delle conseguenti difficoltà di reperire derrate,
la Repub buca avesse avuto necessità di catturare e di mandare a
scarica re a Venezia le navi che trasportavano il grano abruzzese o
pugliese destinato al rifornimento di Napoli Del resto, anche lo Stato
della Chiesa, benché anch’esso si affacciasse con un lungo tratto di
costa sull’Adriatico ed avesse interessi commer ciali incentrati
soprattutto nel porto di Ancona, era costretto a
8 Sui problemi e sulle strategie del governo veneziano per
approvvigio nare di grano Venezia ed il suo Dominio nella seconda
metà del Cinque cento, cfr. MAURICE AYMARD, Venice, Raguse et
le coinmèrce du blé
pendant la seconde inoitié du XVF siècle, Paris 1966.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETtO
subire limitazioni e divieti simili a quelli subiti dal Regno di Napoli e,
per quante proteste avesse inoltrato presso il governo veneziano, non
era riuscito a raggiungere una pur minima inte sa, nonostante le
lunghe trattative intercorse tra Venezia e Roma A queste pretese di
dominio sul Golfo, avversate dai diretti inte ressati ed entrate ormai
anche nei circuiti storiografici, proprio negli anni immediatamente
successivi alla perdita di Cipro e alla pace col Turco, Giovan Battista
Leoni, che nel 1579 era stato a Napoli per redigere un Discorso delle
cose del Regno di Napoli’ commissionatogli dal segretario veneziano
Alvise Landi e che a Napoli sarebbe ancora tornato verso la fine del
1583 per entrare al sei-vizio dell’arcivescovo Annibale di Capua,
volle tro vare giustificazioni di carattere sia storico che politico, ma
era evidente che egli dovesse mirare soprattutto ad “addomestica re”,
nel vero senso della parola, la storia delle relazioni tra Ve nezia e i
due Stati che con essa avevano diritto a condividere la libera
navigazione nell’Adriatico. Svolgendo, infatti, le sue Considerationi
sopra l’Historia d’italia del Guicciardini a pro posito delle accuse
rivolte dallo storico fiorentino ai Veneziani circa la loro radicata e
prevaricante tendenza a dominare l’Adria tico a danno degli altri Stati
che s’affacciavano su questo mare,
‘ Sui conrasti tra Venezia e lo Stato della Chiesa a proposito della
libertà di navigazione invocata dai mercanti delle città marinare
pontificie, cfr. la puntuale ricostruzione fatta per la prima metà del
‘500 da CESARE MA RIA MOSCHETTI, L’istituzione del console
mercantile pontificio a Ve nezia nel XVIII secolo, in Estratto da
“Studi in onore di Gino Barbieri”, IPEM Edizioni, 1983, pp.l 1051121.
‘° O. B. LEONI, Discorso delle cose del regno di Napoli al signor
Alvise Landi Segretario veneziano aprile 1579, in Corrispondenze
diplomatiche veneziane da Napoli. Realzioni (a cura di M. Fassina),
cit., pp. 297-3 13. Per le notizie biografiche sul Leoni, cfr. ivi, pp. 456.
il Leoni fondava il loro diritto a perseguire una tale politica non solo
sulle concessioni di privilegi e di riconoscimenti ottenuti, a partire
dall’imperatore Lotario (840) in poi e fino al papa Ales sandro III
(1177), quando la Repubblica cominciò a celebrare il matrimonio col
suo Mare, ma anche e soprattutto sul fatto che
essi erano signori delle coste dalmate e albanesi. Riferendosi poi alle
limitazioni ed alle interferenze usate nella libertà di na vigazione a
danno dello Stato della Chiesa e del Regno di Napo li, egli le
giustificava senz’altro, ricorrendo ad un artifizio die tro il quale si
celava la non dissimulabile “ragion di stato”. Se condo lui, entrambi
questi stati erano spesso turbati e instabili al loro interno: l’uno a
causa delle frequenti succesioni sul trono
pontificio, l’alti-o a causa delle turbolenze della nobiltà divisa tra
partigiani degli Angioini e partigiani degli A Per tanto, quando
avevano occupato delle città emiliane e delle città pugliesi, i
Veneziani avevano soltanto esercitato il loro diritto a proteggere i
propri interessi da ogni possibile rischio e nient’al tro di più. Che non
avessero avuto mire di espansione territoria le era dimostrato dal fatto
che avevano saputo rinunciare alla Puglia, offerta loro da Giovanna
11, da Ferdinando I, da Giovan ni d’Angiò e da Innocenzo Vili’
D’altra parte, non essendo ancora in circolazione idee giuri diche di
carattere internazionalistico come quelle che avrebbe espresso
vent’anni più tardi il Grozio nel Mare liberuin, il Leo ni, per sostenere
le ragioni della Serenissima a mantere il domi J nio sull’Adriatico,
non esitò ad invocare diritti di carattere
G. B. LEONI, Considerationi sopra l’Historia d’italia di Francesco
Guicciardini, Venetia, appresso Gioliti, MDLXXXIII, pp. 165-70.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI Li VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETID
privatistico citando giuristi come Bartolo’ Baldo’ e Bartolomeo
Cepola’ Ma oltre ad avanzare giustificazioni, il Leoni diede per certo
—in chiave tutta politica— che le pretese veneziane erano condivise
dalle popolazioni delle città pugliesi che avevano fatto parte del suo
Dominio, presso le quali, grazie al ricordo del suo buon governo, la
Repubblica godeva ancora di un prestigio forte e sicuro’ Insomma,
possiamo dire che ra gioni storiche, coscienza di poter vantare rispetto
al Regno rap porti di forza oggettivamente superiori e capacità di
veicolare la
12 Tract. de Inst., I.
‘ Veterum Ff. nel tit. De divisione reruin et qua/la/e.
‘ De servitutibus rustico ruin praedioruin.
‘ O. B. LEONI, Considera/ioni, cit., p. 169. Già nel Discorso, cit., p.
308, il Leoni aveva evidenziato il significato politico dei legami
passati e recenti, tanto economici che ideali, esistenti tra Venezia e le
città pugliesi e calabresi con le quali la Repubblica intratteneva
rapporti commerciali. Ricordando che il Regno esportava gran parte
della sua produzione agri cola verso la lo Stato della Chiesa aveva
subito aggiunto: “ma special mente per la navigazione e pe’l
commercio antico con veneziani; verso la qual nazione per questo
particolare si può anche credere che i popoli del la Puglia e della
Calabria si mostrino tanto affezionati poiché veramente la maggior
parte dei negozi e traffichi loro sono con essa nazione e senza essa
patiscono assai come s’è veduto negli anni passati che per la peste era
loro interdetta questa pratica. Oltre che l’aver veneziani posseduto in
Puglia diverse città in diverse occasioni ,e sino in tempo dei re
normanni esser stati sempre overo stimati come amici, o temuti come
nemici e per questa memoria e per l’interesse sudetto si conosce una
particolar incli nazione di que’ popoli; per la quale si potrà anco dire
che il re sia necessi tato di mantenersi in buona intelligenza con quella
Signoria, con tutto che da ministri non si resti di perturbarla. Perché
veramente in occasione di rottura potrebbe dubitar più Sua Maestà
della Signoria che di qualsivoglia altro principe e per questa
disposizione dei popoli e per le forze maritime
sua propaganda fra le popolazioni del Regno, costituivano or mai per
Venezia un supporto collaudato nel regolarnentare le sue relazioni con
Napoli. Sotto questo aspetto, le fonti venezia ne testimoniano in modo
inequivocabile che la stessa presenza
dei consoli veneti nel Regno, oltre che a favorire l’acquisto dei
prodotti agricoli necessari alla Repubblica e a facilitare
l’interscarnbio, serviva di continuo anche per osservare il movi mento
delle navi napoletane, specie se militari, nel Golfo. La Corona ed il
governo di Napoli non si davano pace nel protesta re, nel rivendicare,
nel pretendere di trattare, ma da parte sua
Venezia non era affatto propensa ad ascoltare.
Anche alla vigilia della pubblicazione dell’Interdetto, l’am basciatore
spagnolo. don lòigo Cardenas, aveva protestato per l’eiinesinia volta
col governo veneziano circa la pretesa del con trollo del Golfo, ed il
segretario di stato della Santa Sede, che ne aveva avuto notizia, con lo
scetticismo che l’esperienza matura ta a Roma suggeriva, si disse
certo che quella protesta non avreb be mai potuto “generare un moto
grandissimo nella Republica”, e, pertanto, al nunzio raccomandò solo
di seguire con la dovuta cautela e circospezione un affare che stava a
cuore anche alla Santa Sede’ Da quell’orecchio Venezia non sentiva.
Tant’è che anche a Seicento inoltrato, quando il vicerè del tempo aprì
la trattativa con i Canonici lateranensi per acquistare da loro le isole
Tremiti con l’intento di fortificarle, i Veneziani manifestae per la vicinità degli stati suoi e per l’aiuto che potrebbe avere da’
prin cipi forastieri se non per servizio della Signoria almeno per
introdursi in Italia; da che sebene non seguisse forse acquisto per la
parte veneziana ne sentirebbe al sicuro maggior danno il re, che da
alcun altro motivo”.
ASV, Segreteria di Stato, Venezia, vol. 268, f. 13, Il card. di Stato
Scipione Borghese al nunzio Orazio Mattei, vescovo di Gerace, Roma
19-X- 1605.
L’APE INC,EGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETrO
rono la loro irritata contrarietà, ritenendo il progetto vicereale un
tentativo d’intrusione nel suo Golfo e, quindi, una provoca zione da
respingere
Da canto suo, il governo di Napoli rispondeva allo strapotere
veneziano fuori dell’Adriatico, ricorrendo a ritorsioni portate a segno
tanto da unità della sua flotta, che catturavano navi vene ziane con il
pretesto che trasportassero merci di ebrei o di tur chi, quanto con le
azioni delle navi da corsa, al cui allestimento spesso non erano
estranei gli stessi vicerè, oppure sequestrando le merci delle navi
veneziane, che avevano fatto naufragio lun go le coste del Regno. Da
questi casi, scaturivano immancabil mente proteste incrociate ed
estenuanti trattative, in cui il go verno napoletano cercava di carpire
qualche niagra rivalsa. Nel l’Adriatico esso non rinunciò, tuttavia, ad
effettuare qualche se greta ed improvvisa azione di forza in grande
stile, come quella compiuta contro Durazzo nel 1606 e di cui diremo a
suo luogo, ma si trattò di azione puramente dirnostrativa, capace sì di
su scitare l’irritazione veneziana, ma non di mutare i reali rapporti di
forza tra Napoli e Venezia.
3. Nella congiuntura apertasi con l’Interdetto, Napoli per la
Repubblica di San Marco era senza dubbio l’osservatorio più adatto
per studiare dal vivo la politica ecclesiastica e giurisdizionalistica di
uno Stato costretto a vivere in permanen za rapporti tesi con la Sede
Apostolica. Sotto il peso delle cen sure pontificie di sicuro non c’era
tutto il governo napoletano, ma c’era pur sempre il ministro decano
della Cancelleria, cioè la seconda carica dopo il vicerè, il quale
decano era però anche
‘ Cfr. le proteste espresse nel 1640-41 in ASV, Segreteria di Stato, Na
poli, voI. 35, passim.
il delegato agli affari giurisdizionali, ovvero colui al quale com peteva
indirizzare e guidare la politica ecclesiastica e, quindi, toccava l’onere
di confrontarsi con la Sede Apostolica, con la Curia napoletana, con la
Nunziatura e con i presuli delle infinite diocesi del Regno.
Lo aveva sconiunicato Clemente VIII alla fine di settembre del 1604;
Paolo V gli aveva rinnovato la scomunica in modo solenne il 2 giugno
del 1605; ed entrambi i papi gli avevano ingiunto di presentarsi a
Roma per essere ascoltato dal Sant’ Uffizio, per manifestare i segni
del pentimento e meritare l’assoluzione di esclusiva competenza
papale. Tali ingiunzioni non vennero accolte e Giovan Francesco de
Ponte, questo era il nome del ministro scomunicato, venne assolto da
Paolo V senza recarsi a Roma soltanto il 21luglio 1606, cioè tre mesi
dopo clic
il papa aveva spiccato le censure contro il governo veneziano. Se
pensiamo che già alla fine di settembre 1605 Paolo V aveva avuto
sentore delle innovazioni introdotte da questo governo nei suoi
rapporti con la Chiesa, emanando nel marzo di quell’anno due leggi
che vietavano la costruzione di chiese e di altri luoghi sacri ed anche
l’alienazione per mezzo di legati di beni stabili in favore di
ecclesiastici senza l’autorizzazione del Senato, e con due decreti del
Consiglio dei dieci che ordinavano di catturare e processare nei
tribunali secolari due ecclesiastici accusati di re ati comuni se
pensiamo che a metà di ottobre Paolo V aveva convocato
l’ambasciatore veneto Agostino Nani e gli aveva con testato in modo
piuttosto energico la legittimità di quelle due
8 ASV, Segreteria di Stato. Venezia, voi. 268, f. 19v, li segretario di
Sta to al nunzio O. Mattei, Roma 1-X-l605.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
leggi emanate a Venezia, che attentavano alla «libertà ecclesia stica»’
se pensiamo —dicevo— a queste circostanze, possiamo affermare che
per la Sede Apostolica il fronte napoletano e quello veneziano si erano
già congiunti. Per la sindrome dell’accerchiamento, di cui il pontefice
avrebbe dato sempre più evidenti n questione napoletana e questione
vene ziana avevano cominciato ad interferire tra loro già prima del 17
aprile 1606, il giorno dell’Interdetto, e avrebbero partecipato di una
contemporaneità ben più lunga di quella apparente di tre mesi. Poche
o molte che fossero le analogie e le affinità esistenti tra loro, soltanto
in un punto esse si diversificavano, in un punto sostanziale: la
questione veneziana o dell’interdetto poteva es sere e fu in effetti
internazionalizzata, quella napoletana invece, benché portatrice di
istanze e azioni che avevano come scopo la revisione dei rapporti
Stato-Chiesa, non poteva essere internazionalizzata. Doveva essere
mantenuta e risolta, pur sal vando l’autonomia e le prerogative del
Regno, nei termini con sentiti dalla politica ecclesiastica della Corona
spagnola. Non per questo risultò priva del valore politico, morale e
simbolico necessario per non risultare sminuita d’importanza rispetto
al contemporaneo evento che coinvolse la Repubblica Veneta. Val la
pena di ricostruirla in breve
19 lvi, ff. 23v-25v, Il segretario di Stato a O. Mattei, Roma 22-X-l605.
20 Le pagine dedicate al caso napoletano non vogliono dare
l’impressione di una fuga dall’argomento e neppure di una digressione
in parte o del tutto estranea allo stesso, ma, semmai, vogliono proprio
inverare al me glio il “durante” del titolo, dato che —com’è scritto nel
testo— Napoli e Venezia per un tratto di tempo si trovarono
contemporaneamente a fron teggiare certe pretese della della Sede
Apostolica. Esse, pertanto, sono orientate a consentire, nella seconda
parte del lavoro, il tentativo di un
All’apertura delle ostilità tra il governo di Napoli e la Curia romana
l’occasione fu offerta da un processo di bigamia e lo scontro
raggiunse immediatamente livelli di asprezza inusitati, tanto che poi
divenne difficile per una parte e per l’altra recede re dalla posizione
presa, per addivenire ad un accordo che non risultasse e neppure
sembrasse il cedimento di una rispetto al l’altra. Era il segno che nel
conflitto entravano principi ed inte ressi strategici rispetto ai quali
quel singolo caso aveva soltanto il valore di un pretesto
Agli inizi di settembre del 1604, mentre la sede arcivescovi le
napoletana era vacante per la morte di Alfonso Gesualdo, il vicario,
Curzio Palumbo, nel duomo aveva sottoposto ad un pro cesso
pubblico e sommario un certo Gabriele Soriano, accusato di bigamia
e, supponendo di aver scoperto tracce di eresia nel suo modo di
concepire il matrimonio, lo aveva condannato ed
tutti quei reati, intorno ai quali più controversa era la competenza,
andas sero a costituire i casi tnixti fori, i casi, cioè, per i quali era stato
stabilito una sorta di condominio nella gestione del processo:
discorso comparativo tra il livello di coscienza culturale e politica
matu rato a Napoli e quello maturato a Venezia, all’inizio del
Seicento, dato che, a Venezia come a Napoli, le azioni dei governi e
degli apparati furo no alimentate ed ispirate da progetti politici,
culturali e morali, rivolti a mutare i rapporti Stato-Chiesa, nel senso di
assegnare allo Stato in via definitiva ed esclusiva il governo della
società civile. Autori ed auspici di tali mutamenti furono a Napoli
Giovan Francesco de Ponte e a Venezia, com’è arcinoto, fra’ Paolo
Sarpi.
prima interveniva un tribunale a giudicare ed eventualmente a
comminare la pena e poi interveniva l’altro. Tale intesa era, però, più
apparente che reale e non eliminava le occasioni del conten dere,
perché scoppiavano quasi sempre dispute sulla preceden za: doveva
giudicare prima il tribunale civile o quello ecclesia stico? Il caso del
bigamo Soriano diede adito proprio ad una tal contesa ed a tutto
quello che ne seguì.
21 Avverto che nel ricostruire l’episodio che vide contrapposti il
governo napoletano e la Curia romana seguo sostanzialmente e
riassumo quanto ho già scritto nel terzo capitolo del mio libro Giovan
Francesco de Ponte. li giurista-politico, Napoli 1987 (prima ristampa
1990). Non faccio cita zioni dal libro e neppure rinvii ad esso; quindi
le note che appaiono in questa parte del lavoro rappresentano, in
genere, gli apporti di ricerche successive alla pubblicazione del libro.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO
inviato a servire da galeotto sulle galere regie. La bigamia, se
accertata, era uno di quei reati che anche lo Stato tendeva ormai ad
includere tra le proprie competenze giuridiche, consideran dolo per i
suoi contenuti e le sue implicanze di carattere civile. Mirava infatti ad
eliminare o almeno a limitare le invasive pre tese di competenza della
Chiesa e dei suoi tribunali, per i quali nel valutare e giudicare certi
reati erano prevalenti e primari i contenuti di carattere morale e
religioso. La difficile e quasi impossibile eliminazione della
concorrenza del potere ecclesia stico dal governo della società civile,
perché la Chiesa difende va la libertà di svolgere il proprio magistero
e di comminare sanzioni sia spirituali, che materiali, aveva fatto sì che
L’avvocato fiscale Giacomo Saluzzi, informatosi circa la pro cedura,
le prove e l’esito del processo celebrato a carico del bigamo, era
venuto a sapere che non era emersa alcuna prova di eresia, in quanto
l’imputato aveva dichiarato che credeva nella sacralità del matrimonio
e nel dovere cristiano della monogamia, e che, se aveva preso un’altra
moglie, lo aveva fatto soltanto perché costretto dai familiari di lei. Il
Saluzzi, per tutelare le competenze dello Stato, informò di tutto il
ministro delegato alla regia giurisdizione, Giovan Francesco de Ponte,
affinché
adottasse —se necessario— i rimedi utili a ristabilire l’ordine vio lato.
Proprio a proposito della bigamia esisteva una consulta del Collaterale
del 19 giugno 1570, clic seppur a lungo disattesa, all’articolo quarto
recitava così:
“quanto a quelli che pigliano due moglie nel medesimo tem po, è stato
resoluto, che il Giudice secolare solamente procede contra d’esse.
Pero se queste due Moglie si tenessero publicamente dal che nascesse
scandalo al Populo et alla Reli gione Christiana, potrìa all’hora il
Giudice Ecclesiastico con scomuniche costringerli, che cessassero da
tal peccato, et cossì si devono intendere li Canoni, clic sopra di ciò
ragionano”
Forte di questa disposizione ed appoggiato dal vicerè e dal
Collaterale, il de Ponte chiese al mastrodatti del tribunale eccle
siastico, Giovanni Camillo Preziuso, gli atti del processo Soriano,
perché voleva esaminarli. Alle promesse non mantenute, il Preziuso,
d’accordo col vicario ed anche col nunzio apostolico, clic era
Giacomo Aldobrandini, fece seguire il rifiuto esplicito di consegnar
gli atti al ministro. Ad indurre i tre a mutar atteg giamento, non servì
l”ortatoria” indirizzata al vicario, con la richiesta di consegnare il
condannato e gli atti del processo, non servì un colloquio tra il viceré
ed il nunzio e neppure l’invito ufficiale rivolto dal vicerè sempre al
nunzio per “biglietto” di
22 BNM, ms. 2664, ff. 7 17—1 8, Copia de/a Consulta Izeclia eii
Napoles sobre los casos iflixtos por los fres Regentes Rever/era,
Salernita,io i’
Bermudes, e/presidente Gio. Andres de Curtis, Antonio Orefice y
Vicente de Franc/iis, v iosfiscales Marce/o de Mauro v fuan Vicente
Cangiano. 23 Era la lettera con la quale vicerè e ministero
convocavano alla loro presenza un prelato, per chiedegli conto in
extremis di azioni e iniziative adottate da lui o da ecclesiastici suoi
subalterni, contravvenendo alla giu risdizione regia o a danno di
sudditi del re.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ 1NTERDET
segreteria, affinché si arrivasse alla composizione del caso sulla base
degli atti processuali esistenti nei tribunali civili. L’Aldobrandini
obiettò che, se pure i tribunali civili avevano celebrato processi di
bigamia, essi lo avevano fatto clandestina mente. Preclusa così ogni
via per la trattativa, con decisione unanime del Collaterale e del
vicerè, il delegato alla regia giuri sdizione fece arrestare il Preziuso, lo
processò e lo condannò alla galera, con la seguente motivazione: era
colpevole, perché, sebbene suddito di Filippo III, egli si era rifiutato di
sottomet tersi alla giurisdizione regia e, quindi, aveva mancato di
lealtà verso il proprio sovrano.
Le risentite proteste del vicario e del nunzio non fecero rece dere il de
Ponte dalle decisioni prese ed essi, allora, invocarono contro di lui le
censure del pontefice. Da Roma giunse fulmineo il breve col quale
Clemente VIII pretendeva l’immediata scarcerazione del Preziuso,
perché era ufficiale del Sant’ Uffizio, e censurava il de Ponte, perché
il suo operato aveva leso l’effi cacia del canone di Pio V si de
protegendis ed impedito al Sant’Uffizio di svolgere liberamente la sua
attività. Di notte, furono affissi per le vie di Napoli i cedoloni della
censura, nei quali era altresì proclamato l’obbligo per il ministro di
presen tarsi a Roma entro quindici giorni, per essere ascoltato proprio
dal Sant’Uffizio. L’assoluzione dalla ceiisura era riservata al
pontefice.
La reazione della Curia romana sorprendeva non solo per la sua
perentorietà, ma anche per la scelta del bersaglio, individua to
scaltramente soltanto nella persona del de Ponte, sebbene la condanna
del Preziuso fosse dipesa dalla decisione collegiale del Collaterale, il
quale con voto segreto si era espresso all’unaminità. Evidentemente la
Curia, evitando di coinvolgere tutto il governo nella censura, non solo
intendeva colpire l’uo
mo-simbolo, ossia il ministro delegato alla tutela della regia giu
risdizione, ma voleva tentare di rompere l’unità all’interno del
governo. Ma i cedoloni della censura affissi per la città destaro no
curiosità e risentimento nel popolo napoletano, come era ac caduto nel
1547, quando don Pedro de Toledo aveva tentato d’ in trodurre a
Napoli l’Inquisizione spagnola. Il de Ponte fu pronto a percepire la
possibilità di servirsi di quel maluniore collettivo, per dare all’evento,
che la Curia romana voleva far passare per un incidente di cui era
responsabile soltanto il ministro, la di mensione di una questione
d’interesse generale, intorno alla quale mobilitare l’opinione pubblica
e —se necessario— la protesta ar mata cittadina in difesa della
giurisdizione regia. La censura, insomma, doveva essere presentata
non come un fatto privato, ma come una grave inaudita minaccia alla
dignità e all’autono mia delle istituzioni del Regno, colpite nella
persona del decano del Collaterale e specialmente del delegato alla
giurisdizione.
Data alla vicenda in cui si trovava coinvolto una prospettiva di alto
profilo, il ministro passò immediatamente all’azione, uti lizzando fino
in fondo il favore popolare, anzi procurandosene dell’altro col piglio
deciso che gli era consueto. Accompagnato da un notaio e da quattro
capitani di giustizia, che comandavano cento sbirri armati di archibugi
—come ci testimonia perfino l’av vocato fiscale della Curia
napoletana, desideroso di presentarlo come un uomo avventato e
vanesio— il de Ponte fece rimuovere tutti i cedoloni dei monitorii
pontifici: non erano nemmeno tra scorse ventiquattro ore dalla loro
affissione. Così facendo, egli portò la disputa con Roma ad un livello
fino ad allora mai da nessun altro ministro sperimentato
consentendole così di du rare circa due anni e di incrociarsi —come
abbiamo accennato—
24 Forse soltanto nel marzo del 1574, governo napoletano e Curia
romana
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO
con quella esplosa tra PaoloV e Venezia.
Ora non ha importanza seguire lo sviluppo dello scontro tra Roma e
Napoli, ma occorre piuttosto trovare le spiegazioni lo giche che lo
avevano provocato. Ripetiamo, intanto, che con l’idea di
spersonalizzare il suo caso il de Ponte aveva avuto un’in tuizione
strategica geniale sia per evitare di soccombere da su bito e lui solo
sia per riuscire a mantenere il più a lungo possi bile l’unità d’intenti
dentro il governo. Ma dobbiamo dire che scontro con Roma non era
accaduto per caso, non era stato un incidente di percorso: dire che lui
l’avesse cercato e provocato
si scontrarono con altrettanta asprezza. Allora l’arcivescovo di Napoli,
Alfonso Carafa, aveva sconiunicato un giudice della Vicaria e la sua
scor ta armata per aver preso con la forza dalle carceri arcivescovili un
ladro comune che, invece, il tribunale ecclesiastico aveva considerato
soltanto sacrilego, perché preso mentre rubava oggetti sacri nella
chiesa di S. Lo renzo. Poiché nei cedoloni della scomunica ricorreva
un’epressione al quanto ambigua che implicava nelle censure anche
“mandantes et consulentes” e poiché si temeva che con quella
espressione l’arcivescovo mirasse a coinvolgere le più alte
magistrature dello Stato, escluso soltan to il vicerè Granvelle che, in
quanto cardinale era “dignità principale” non passibile di scomunica, i
reggenti del Collaterale ed il vicerè reagiro no, intimando al vicario
dell’arcivescovo di lasciare la città entro venti quattr’ore, arrestando i
quattro dottori laici, sospettati di aver colloborato con il tribunale
ecclesiastico, e impiccando il ladro. Da parte ecclesiasti ca non solo fu
replicata la scomunica, ma intervenne anche il pontefice Gregorio
XIII, dapprima tramite il nunzio, per ottenere dal vicerè e dai suoi
ministri la scarcerazione dei quattro dottori e il pentimento dei mini
stri stessi, altrimenti si sarebbe “veduta qualche temenda
dimostrazione contra de loro tutti”; e poi direttamente, pretendendo
che —nonostante l’intermediazione di Giovanni d’Austria che allora
si trovava a Napoli— dovesse andare a Roma “uno delli tre Regenti di
Cancellaria, per mostrar maggior humiltà et per ricercare colla viva
voce l’assolutione
non è soltanto probabile, ma è anche vero. Era inevitabile che
accadesse, date le idee che egli coltivava, sia rifacendosi alla politica
ecclesiastica e giurisdizionalistica svolta, per tutti gli anni Settanta del
Cinquecento, da ministri come Francisco Revertera, Tommaso
Salernitano, Giovanni Antonio Villano, Francisco Bermudez,
Giovanni Andrea de Curtis, Marcello de Mauro, sostenuti dal
regalismo di Filippo TI; sia mirando a tra sferire a Napoli l’esperienza
culturale e pratica fatta in Spagna, dove dal 1594 al 1597 aveva
servito come reggente nel Consi glio d’italia e dove, accanto alle
occupazioni di governo e di uomo attento alla realtà, aveva potuto
largamente esercitare e soddisfare la sua curiosità intellettuale sulle
opere del Covarruvias, del Bovadilla, del Navarro e degli esponenti
della Seconda Scolastica come il Soto, il Vitoria, il Mariana, il Suarez
ed il Vasquez, opere tutte attraversate dai problemi teorici e pratici del
governo
In effetti, se il nunzio Aldobrandini, il vicario napoletano ed il
mastrodatti non avevano voluto cedere alla sua pretesa di esa minare
gli atti del processo, non avevano agito per puro capric cio. Essi, e
specialmente il nunzio, nutrivavano seri dubbi circa le vere intenzioni
del de Ponte. Il quale, dopo il rientro dalla
dall’escomunica” per tutti coloro che ne erano stati colpiti. I reggenti
si rifiutarono di andare a Roma ed il pontefice confermò la scomunica.
Per questo episodio, cfr. ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 2bis,
ff. 1-2, Alvise Bonrizzo al Senato, Napoli 10-111-1574 (secondo il
calendario veneziano è il 1573), f. 16, Napoli 17-111-1574, f. 19,
Napoli 24-111-1574. 25 Non per caso, dunque, le opere della maggior
parte di questi autori le troviamo presenti nella biblioteca privata del
de Ponte, quella che egli portò con sé nel monastero napoletano dei
Santi Apostoli, dove fu co stretto a rifugiarsi negli ultimi anni di vita.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Spagna, era divenuto un osservato speciale delle autorità eccle
siastiche, tanto a Napoli che a Roma e nella nunziatura di Valladolid,
la città in cui Filippo III aveva trasferito temporane amente la corte e
la capitale. In questi luoghi, le sue “intemperanze” dottrinali e
comportamentali erano annotate e indagate scrupolosamente.
Egli aveva cominciato a preoccupare e ad irritare l’Aldobrandini, fin
dal 1599, allorché alcuni ufficiali regi ave vano sottratto alla complice
tutela del vescovo di Lucera un fal so chierico, uno di quegli esseri
destinati a moltiplicarsi all’infi nito e ad avvelenare la storia sociale
del Regno col nome di chierici selvaggi, lo avevano arrestato e
trasferito a Napoli nelle carceri della Vicaria. Il vescovo aveva chiesto
soccorso a Roma e Roma aveva incaricato il nunzio di far pressione
sul governo napoletano, per ottenerne la liberazione. Il nunzio ricorse
più volte al vicerè, ma questi, rifiutandosi di assecondarlo, volle dargli
anche una spiegazione, dicendo che, trattandosi di perso na
notoriamente più adusa a portar armi che paramenti sacri, “questa
cognitione in Spagna toccava a Giudici laici quando avanti a loro era
opposto il Clericato et che questo intendeva praticarsi qua”
L’Aldobrandini mise in dubbio la legittimità di tale procedura e
protestò “con dire che questo non si era pretenso, né usato se non
dopo che di Spagna ritornò il Reg.te da Ponte che forse portò simili
dottrine” E sempre nel 1599, lo stesso ministro aveva traquillizzato il
vicerè, preoccupato per il ritardo posto nel recarsi a Roma per
chiedere al pontefice la
26 Segreteria di Stato, Napoli, vo!. 18, ff. 66-7, G. Aldobrandini al
segretario di Stato, Napoli 29-1-1599.
27 Ibidein.
NAPOli E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETITO
reinvestitura del Regno in nome e per conto di Filippo III, dopo la
morte di Filippo Il. La consuetudine voleva infatti che la ri chiesta
fosse fatta entro sei mesi dalla morte del sovrano re gnante, ma dalla
morte di Filippo 1! era trascorso quasi un anno ed il vicerè non aveva
ottemperato all’obbligo. Per fugare il dub bio circa le conseguenze
che il ritardo poteva aver generato, egli aveva interpellato il
Collaterale e soprattutto il de Ponte, il qua le gli aveva dato una
risposta scritta, spiegandoo che i diritti di Filippo III a succedere nel
“feudo” napoletano non erano com promessi. Ed il vicerè si era
affrettato a trasmettere l’informa zione tanto al duca di Sessa,
ambasciatore a Roma, quanto al marchese di Denifa, prossimo duca di
Lerma e privado del re, per tranquillizzarli
Infine, il ministro aveva approfittato del viaggio in Spagna del proprio
figlio Lorenzo, religioso dell’ordine dei Chierici minori, per far
giungere al conte de Miranda, che era contestabile di Castiglia e
presidente del Consiglio d’Italia, “alcune (sue) scritture in materia di
giurisdittione”. Il nunzio a Valladolid era riuscito ad ottenerne le
copie e le aveva spedite immediatamen te al cardinale di Stato, Pietro
Aldobrandini, accompagnandole con questa osservazione: “Io credo
che faccino studiare e scri vere sopra questa materia in molti luoghi,
come intendo fanno anco qua alcuni Auditori del Consiglio Reale
sopra li spogli de Vescovi” Quanto all’autore degli scritti, il nunzio
non aveva dubbi su come trattarlo: “Certo —scrisse— questo
Francesco da Ponte mentana qualche castigo, o almeno servirà questa
sua
Estado, leg. 1096, f. 95, Napoli 5-V1II-1599.
2 Segreteria di Stato, Spagna, voI. 58, f. 32r., 11 vescovo di Siponto
a P. Aldobrandini, Valladolid 3-11-1603.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
scrittura per accomodare la Bolla in Cena (sic) Domini che non habbi
bisogno d’Interpretatione” o il castigo o l’exequatur per la
pubblicazione nel Regno della bolla di Pio V. Eloquente fu la risposta
del segretario di Stato al medesimo nunzio: “Le due scritture niandate
costà da Napoli al Contestabile in materia di Giurisdittione et inviate
qua da V. 5. si fanno tuttavia vedere et considerare da persone
intendenti, et ben presto potrò dire a V. 5. il giuditio che si farà di
esse” Ancor più eloquente la postilla “di mano del Papa” in margine al
dispaccio del nunzio e riferita all’espressione “sopra li spogli de
Vescovi”: “A questo — aveva raccomandato Clemente VIII— ci apra
gl’occhi Ct l’orec chie”
L’operato del reggente —a giudizio della Curia romana— sta va
diventando a tutti gli eftètti pericoloso: se c’erano di mezzo gli scritti
e questi volevano dire idee, ipotesi e progetti di cam biamenti nei
rapporti tra Stato e Chiesa, allora qualche castigo preventivo non solo
sarebbe stato opportuno, nia anche neces sario.
Per colmare la misura dei sospetti a suo carico, proprio men tre i due
suoi scritti erano stati segretamente trasmessi da Valladolid a Roma e
qui sottoposti all’esame attento di “persone intendenti”, alla fine di
marzo 1603, il de Ponte aveva assunto proprio la delega alla regia
giurisdizione. Insomma ce n’era materia, per rendere sospettosi i
prelati napoletani e romani e meritarne i castighi. E quale castigo più
appropriato ci poteva essere per un recidivo di specie che un
intervento del Sant’ Uffizio
30 Ibidein.
‘ AFF, busta 287, n. 2, f. 149, Roma 8-IV-1603.
32 Segreteria di Stato, Spagna, vol. 58, f. 32r., Il vescovo di Siponto
a P. Aldobrandini, Valladolid 3-11-1603.
e di una censura da parte di Clemente VIII? Il quale fin dall’ini zio del
suo pontificato era assillato dall’esigenza di trovare un’in tesa di
ampia portata con la Corona, che consentisse alla Chiesa di svolgere
in assoluta libertà il proprio ministero, in cambio la
* Chiesa avrebbe offerto alla Corona una società ben disciplinata.
Sebbene la censura avesse dovuto comportare ipso facto le dimissioni
dalla carica minesteriale e, prima di tutto, da quella di delegatto alla
giurisdizione, e con le dimissioni l’ecclissi to tale dalla vita pubblica,
il de Ponte non si dimise. Non si dimise neppure in conseguenza del
fatto che i monitori che lo citavano a Roma furono reiterati tre volte
da settembre alla fine di no vembre; e non si sarebbe dimesso neppure
allorché l’assoluzio ne dalla Scomunica fu subordinata alla rinuncia
delle cariche ministeriali. Continuò a svolgere le proprie funzioni con
lo stile superattivo che gli era connaturale, senza arretrare dalle
proprie responsabilità neppure quando certi conflitti giurisdizionali ac
crebbero la tensione fra Napoli e la Santa Sede.
Fin dal primo momento vissuto da ministro soggetto alla cen sura
papale, si dedicò a preparare la strategia della sua difesa,
imperniandola sulla dimostrazione che gli atti per cui si trovava
scomunicato non erano attribuibili a lui solo, ma al governo in tero
nella sua collegialità: tesi che sfidava il pontefice a censu rare tutto il
governo.
Il ministro, però, potè contare anche sul buon sostegno del vicerè,
conte di Benavente, convinto sostenitore del regalismo, il quale
provvide abilmente a mantenere l’unità più che neces
nel caso egli si fosse presentato dinan zi al Tribunale romano
Finalmente giunse dalla Spagna anche il sostegno di Filippo III, il
quale raccomandava al Benavente di
• sana del governo e ad organizzare la trattativa. Questa si pro spettò
lungo sia per la complessità del caso, sia per l’inevitabile moto
triangolare tra Napoli, Roma e la Spagna che essa doveva assumere,
sia per i pessimi rapporti esistenti tra Clemente VIII e
“Bisogna temere la scomunica, anche quando è ingiusta”.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO
l’ambasciatore spagnolo a Roma, marchese de Villena, sia, infi ne, per
la reticenza di Filippo III.
L’unico aggiustamento che il reggente cercò di trovare con Roma nel
corso della trattativa fu quando propose che gli fosse accordata
l’assoluzione in foro conscientiae, —un espediente ar guto o una fine
astuzia?—, manifestando l’intenzione di voler separare, nella sua
persona, il credente dal magistrato e far così assolvere il primo e
lasciare “sub iudice” il secondo, affinché apparisse chiaro che il
ministro delegato alla tutela della giuri sdizione regia non aveva
ceduto alle ingiunzioni del Sant’Uffi cio. Voleva tradurre in pratica il
principio della separetezza tra la laicità della funzione pubblica del
ministro regio e la dimen sione individuale e intima della fede che lo
univa alla comunità dei credenti. Dava così la sua interpretazione al
canone Excominunicatio timenda est, etsi iniusta : egli della scomuni
ca temeva la sua capacità di escludere il credente dalla comunità
ecclesiale, relegandolo —peggio ancora— tra i seguaci di Lutero, ma
non le riconosceva alcuna efficacia quando fosse stata uti lizzata per
ottenere l’allotanamento di qualcuno dalle cariche pubbliche o dalla
cura dei suoi affari privati.
Con abile regia il vicerè ed il de Ponte inscenarono un vero gioco
delle parti, in cui il delegato alla giurisdizione appariva propenso a
recarsi a Roma “per li suoi particolari interessi” e tutto il ministero si
dichiarava contrario e lo minacciava di pu nirlo con severe sanzioni
‘ ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 67, P. Bartoli al
Senato,
Napoli 30-XI- 1604.
tutelare la giurisdizione regia. Ed il vicerè, allora, potè persino
dimostrare di essere disposto alla trattativa, intensificando i con tatti
con la Curia romana con l’obiettivo di indurre Clemente VIII a
desistere dai propositi bellicosi ma intanto manteneva intatto il
proposito di non cedere, sicché, al nunzio che gli do mandò di
mandare il de Ponte a Roma, rispose “che se havesse creduto ch’l
Regente havesse dovuto hobedire al Pontefice in ciò, l’haverebbe fatto
mettere in uno di questi Castelli, per assi curarsi che non lo facesse”
La morte di Clemente VIII, avvenuta il 5 marzo 1605, allen tò la
pressione della Curia sul ministro napoletano e l’elezione del nuovo
pontefice, il 1° aprile di quell’anno, indusse persino a congetturare che
il caso si sarebbe chiuso con un soddisfacen te compromesso, dato che
Leone XI, al secolo Alessandro de’ Medici, era cugino del suocero di
Orazio de Ponte, figlio del reggente. Il quale, peraltro, durante il
conclave che avrebbe eletto Leone XI, benché scomunicato, non
aveva esitato col resto del governo a “mettere in galera alcuni librari,
mercanti honorati, per haver venduto senza (....) exequatur le opere
del S .r Cardinal Baronio”; e mentre l’ambasciatore Villena si
adoperava, affin ché il Baronio non venisse eletto pontefice, a Napoli
il Collaterale ed il delegato alla giurisdizione in una riunione avevano
discus so la proposta “di abbruggiare in una pubblica piazza tutte le
opere di detto S.r Cardinale, di bandire tutti li suoi parenti da questo
Regno, essendo sudditi di esso, et di sequestrar a lui tutte
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 68, P. Bartoli al Senato,
Napoli 7-Xl1-1604.
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 73, P. Bartoli al Senato,
Napoli 4-1-1605.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDET]O
le entrate che ha in queste parti”: cose tutte attentamente segna late al
proprio governo dal residente veneto di allora
Le aspettative suscitate dall’elezione del Medici furono nien t’altro
che una breve illusione, perché la subitanea morte del papa, il 27 dello
stesso mese, aprì la strada al pontificato a Camillo Borghese, il
prefetto del Sant’ Ufficio, che aveva voluto la sco munica del de
Ponte e che da papa prese il nome di Paolo V. Era il 16 maggio 1605.
Per la verità, essendo stato il candidato del “partito” spagnolo
organizzato dal Villena, aveva indotto a spe rare in una composizione
del conflitto giurisdizionale tra Napo li e la Santa Sede. Ma così non
fu. Anzi in preda ad un misto di irritazione e di panico, per la sordità
del de Ponte a recarsi peni tente davanti al Sant’ Uffizio e per l’offesa
che nei fatti il gover no napoletano arrecava alla giurisdizione
ecclesiastica, non solo il 2 giugno 1605 scomunicò per la seconda il
de Ponte, ma mi nacciò di scomunica tutto il Consiglio Collaterale, se
non aves se indotto il ministro a recarsi a Roma e a desistere
dall’attività pubblica Era quasi la minaccia di un interdetto, era un
presa gio chiaro della tendenza di questo papa a usare misure estreme
come l’interdetto pur di difendere la “libertà” ecclesiastica.
All’inizio del 1606 la sfida con Roma era ancora aperta ed il de Ponte
sempre al suo posto ed intento a studiare le iniziative che, se non
potevano indurre la Curia romana a recedere dai suoi propositi,
servivano tuttavia a dilatare i tempi della discus sione e ad impedire
che fosse il sovrano a decidere lui i tempi e le condizioni della
composizione del conflitto. Il residente veneto,
Ivi, n. 21, P. Bartoli al Senato, Napoli 14-V1-1605 e li. 23, Napoli 28VI- 1605.
in un passo di un suo dispaccio, espresse bene il senso della
situazione: “Dal 5•r Regente da Ponte ancho si può ricevere poco
servitio nelle cose, che si trattano seco, essendo implicato gran
demente in questo suo travaglio, perche se bene il negozio vertisce per
giurisdittione publica fra il Pontefice et il Vice Re, tuttavia ne è egli di
mezzo, come quello che ha avuto carico di eseguire et ingerirsi in
esso”
Ad un anno dall’inizio del suo Pontificato, Paolo V, pur non
recedendo dalla decisione di volere soddisfazione, era tuttavia
posseduto dall’assillo di chiudere al più presto il conflitto con Napoli,
per togliere di mezzo ogni pretesto che potesse impedi re un
riavvicinanleflt() il più possibile convinto della Spagna alla Sede
Apostolica. Lo richiedeva il Conflitto con Venezia. il 2 1 giugno
assolse il de Ponte, senza che questi si fosse presenta to al
Sant’Uffizio. La cerimonia si svolse a Napoli, presieduta dal nuovo
nunzio Guglielmo Bastoni e dell’arcivescovo, e fu accompagnata da
pungenti refoli di propaganda, mediante la quale la parte ecclesiastica
faceva sapere di aver piegato e reso umile il ministro del re e la parte
governativa invece assicurava che la giurisdizione era salva e integra,
non avendo il ministro ceduto alle reiterate ingiunzioni del
Sant’Uffizio.
4. La scelta di Napoli, come punto dal quale sondare le inten zioni e le
mosse della Spagna, fu scelta obbligata, ed anche per questo il
governo della Serenissima vi si organizzò con cura e tempestività,
cominciando col cambiare il residente. Sollevò
ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 20, n. 74, P. Bartoli al Senato,
Napoli 11-1-1606 (1605 per il calendario veneziano).
ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 21, ti. 4, P. Bartoli al Senato,
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Napoli 22-111-1605.
NAPOLI E VENEZIA AI. TEMPO DELL’ INTERDETID
dall’incarico Pietro Bartoli e lo sostituì con Agostino Dolce Questi,
durante il viaggio di trasferimento nella sede a cui era stato destinato,
trascorse alcuni giorni a Roma, lo stretto neces sario per ricevere gli
ultimi ragguagli sulla situazione dall’ am basciatore Agostino Nani, in
procinto di lasciare il suo posto e di tornare a Venezia. Il Nani lo
licenziò, raccomandandogli di andar spedito, ed egli dopo quattro
giorni, l’8 maggio del 1606, era a Napoli, da dove già il giorno dopo
inviava il suo primo dispaccio al Senato Il Dolce visitò fin dai
primissimi giorni uno dopo l’altro coloro che per un residente, in
tempi normali, erano gli interlocutori istituzionali: il vicerè, il
cardinale arcive scovo Ottavio Acquaviva ed il nunzio pontificio
Guglielmo Ba stoni. E nessuno dei tre gli rese difficile l’incontro.
Anzi, il car dinale, pur non avendo mancato di riferirgli che il papa era
for temente intenzionato a difendere le immunità e tutte le preroga
tive ecclesiastiche anche nel Dominio veneto, si spinse così avanti
nelle confidenze da dichiarare di sentirsi personalmente amico della
Repubblica, che, secondo lui, era il “solo ornamento della grandezza
et della libertà d’Italia, alla quale (....) tutti gli Italiani doveriano
servire, come a protettrice dell’honore et riputatione di essa”
Dichiarazione, questa, che, sebbene di sicura deriva zione letteraria,
non era affatto di poco conto, se pronunziata a
Napoli e per di più da un principe della Chiesa Ed il Bastoni, in
appendice alle opinioni scambiate col residente circa la deci sione di
Venezia di voler impedire i lasciti d’immobili a favore degli enti
ecclesiastici, non s’era fatto scrupolo di portar ad esem pio ciò che era
accaduto a Bosco, il suo paesino d’origine nella diocesi di Tortona,
dove, grazie ai lasciti, si era verificato il pa radosso che tutta la
proprietà fondiaria fosse finita ad un ordine religioso Ed anche questa
dichiarazione non lasciava indiffe rente il Dolce, per il quale
significava che in ambiente ecclesia stico gli abusi della manomorta
non erano per tutti un tabù.
La situazione napoletana presentò immediatamente al Dolce fatti da
tenere sotto attenta osservazione. Il diritto di asilo, basa to —com’è
noto— sull’immunità che sottraeva i luoghi sacri e le loro adiacenze a
qualsiasi controllo del potere civile, aveva cre ato in quei giorni forti
tensioni tra Napoli e Roma. Il Dolce, pertanto, era più che curioso di
vedere se e come sarebbe inter venuto Paolo V e —scriveva— “se
vorà Sua Santità sostentar anco qui come fa con la Serenità Vostra la
da lui pretesa in tutte le cose giuridittione ecclesiastica” Tutta la sua
curiosità, intan to, il residente la concentrava altrove: indagava per
capire cosa
Al mito di Venezia considerata, tra la seconda metà del Cinquecento e
la prima metà del Seicento, non più nemica, ma vessillo e
propugnacolo della “libertà d’Italia” faremo riferimento più avanti.
Cfr. la nota 72 ed il testo ad essa collegato.
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 4, A. Dolce al Senato
Napoli l6-V-1606.
‘ ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato
Napoli 23-V-1606(lettera in cifra). Il de Ponte, per l’occasione —
come vedremo nella seconda parte— proprio per stigmatizzare le
turbative in- dotte nella società dagli abusi del diritto d’asilo, indirizzò
a Paolo V una vibrante denuncia dal titolo Explicatio in Bullani
Gregorii XIV
Un profilo preciso ed efficace della personalità di questo residente ha
tracciato G. Scarabello per il DBI, vol. 40, ad vocem.
41 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 1, A. Dolce al Senato
Napoli 9-V-1606.
42 Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 4, A. Dolce al Senato
Napoli 16-V-1606.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETrO
pensassero i ministri regi napoletani circa l’Interdetto e della
situazione in cui, di conseguenza, si era venuta a trovare la Re
pubblica. Non potendo accontentarsi dei contatti protocollari col
vicerè, avvertiva urgente la necessità di andar oltre, di penetrare nel
segreto dei vertici dell’apparato burocratico napoletano. “Io
—scriveva al Senato— non cesso con ogni vehemente aplicatione di
spirito per scoprire come la intendono questi Ministri. Ma perche non
posso sperar di arivarlo se non col mezzo de pochi e con gli usati
modi, a questi tempi convengo andar osservando il tempo et la
opportunità per ben servir la Serenità Vostra” il Dolce, dunque,
poneva molta passione ed altrettanta prudenza e cautela nell’indagare
sugli umori e sulle intenzioni ed orienta menti degli alti gradi della
burocrazia napoletana. giustamente convinto che i suoi interlocutori
non potevano essere che pochi. In effetti, le persone con le quali egli
avrebbe potuto allacciar contatti e scambiare opinioni non potevano
essere molte, non tanto e non solo a causa della situazione contingente
e del clima di sospetti che la vicenda dell’Interdetto suscitava, e non
poteva non suscitare in uno Stato come quello napoletano, che faceva
parte della Monarqufa hispànica; ma erano poche anche in tem pi
normali, perché neppure tutti gli uomini dell’apparato napo
Ieiansicoltivavano pensieri e sentimenti nutriti di sincero e con vinto
giurisdizionalismo. La stessa vicenda depontiana, non an cora
conclusa, aveva ed avrebbe fatto emergere le divaricazioni e le crepe
esistenti dentro l’apparato, dove coabitavano ministri convinti
assertori della necessità morale e politica di limitare le ingerenze della
Chiesa nel governo della cosa pubblica e della società, e ministri, se
non proprio dichiarati fautori del primato
ecclesiastico tanto nella sfera spirituale che in quella temporale,
certamente disposti a non mettere in discussione la legittimità della
Chiesa nel reclamare per sé la competenza esclusiva su tutta quella
materia controversa compresa —come abbiamo già detto— nei casi
mixti fori.
Comunque, con grande soddisfazione di Agostino Dolce, anche a
proposito dell’Interdetto, prima d’ogni previsione qual cosa
d’importante era trapelata dall’interno della stessa Cancel leria regia,
che era il massimo organismo istituzionale operante a stretto contatto
col vicerè, “dove si trovavano i Regenti Castelletti et da Ponte con
altri Signori” A Napoli, infatti, nel le stanze del governo, non solo si
sapeva pressocché tutto del l’Interdetto, ma su di esso si era anche già
aperto un dibattito per intuire quali implicazioni e quali conseguenze
avrebbe po tuto partorire la congiuntura che con esso si era aperta.
Anzi, qualche ministro disponeva già di tanti elementi di giudizio che
si era posto il problema del cui prodest, e aveva formulato ipo tesi e
immaginato scenari che soltanto a Venezia, a Roma, a Pa rigi e a
Madrid potevano essere altrettanto originali e plausibili. Dal che
deduciamo che il circuito internazionale di informazio ni funzionava
e, pertanto, chi aveva fiuto per intercettarle e di scernimento per farsi
delle idee proprie su ideee, stando a Napo li non si trovava fuori dal
mondo. D’altronde, dell’Interdetto in generale a Napoli era già a
conoscenza anche la gente di strada, se non altro grazie alla
propaganda dei gesuiti.
Il Dolce era, dunque, venuto a sapere da un informatore se greto, ma
degno di fede che i vertici del governo napoletano
Ibide,n.
Per l’individuazione dell’informatore segreto, cfr. la nota 62.
‘ Ibidem.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO
si stavano già interrogando sull’Interdetto e che anzi la loro di
scussione era giunta così avanti da aver affrontato sia la questio ne del
Cui prodest? sia quella dei vantaggi/svantaggi che gli Spagnoli si
sarebbero potuti attendere dagli eventi originati dal lo scontro tra
Venezia e la Sede Apostolica. La persona degna di fede aveva quindi
riferito ad Agostino Dolce le opinioni espres se nella Cancelleria dal
reggente de Ponte, che era stato l’unico dei ministri a manifestare tutto
ciò che pensava.
Rileggendo attraverso il dispaccio del residente il contenuto di quelle
opinioni, possiamo senz’altro dire di trovarci di fronte ad una serie di
osservazioni che colpiscono per la perspicacia e la coerenza. Il
ministro napoletano, partendo da quell’interroga tivo, aveva subito
insinuato seri dubbi circa l’opportunità per chicchessia —quindi anche
per la Spagna— di condividere a cuor leggero le iniziative del
pontefice. Iniziative che, evidentemen te, pur se non lo dichiarava,
egli non condivideva. Aveva, però, espresso i suoi dubbi anche sulla
capacità di Venezia di riuscire vincente da quello scontro, dato che a
suo carico avrebbero in- fluito, nel bene e nel male, anche le
intenzioni e i comportamen ti dei sudditi della Terraferma. Con tali
dubbi riteneva assai dif ficile pronosticare gli esiti possibili di quello
scontro, pur essen do fuor d’ogni dubbio che la Sede Apostolica fosse
di fatto la più esposta a risentire negativamente l’evoluzione degli
eventi:
non avrebbe dovuto pensare ad altro “che a tener lontane le armi dai
suoi Stati, Ct massime in questa Provincia (cioè l’italia) dove vi tiene
sua maestà tanta parte”. Soprattutto aveva raccomandato di non aver
fretta, di non pre starsi ad azioni avventurose o mal ponderate, perché
soltanto “il tempo et la occasione aporteriano di quei beneficij et de
quei commodi che hora non possono essere veduti o scoperti così
ampiamente come si voria”
incombeva, infatti, la possibilità di nuove ulteriori lacerazioni nella
Cattolicità, imputabili soltanto al papa regnante, come quel le del
passato erano imputabili soltanto all’irrigidimento dottrinale e politico
dei pontefici del tempo. Tutte osservazioni, queste, che dimostrano
come appunto il governo di Napoli se guisse già con attenzione e
preoccupazione l’evolvere dei fatti, che coinvolgevano buona parte
degli Stati italiani, ma che avreb bero potuto coinvolgere anche alcuni
Stati dell’Europa del Nord,
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato,
sia sul piano politico-diplomatico che su quello religioso.
Ma seguiamo più da vicino le stringenti argomentazioni del reggente,
tutte ispirate ad un notevole pragmatismo politico o,
se si preferisce, tutte svolte seguendo la logica disincatata della
“ragion di Stato”. Partendo dall’idea generale, secondo cui sa rebbe
stata yera e totale sconsideratezza per chiunque condivi dere e “far
proprie senza evidente necessità et utilità le attioni del Papa in così
grave et pericolosa materia” il ministro napo letano si era subito
dichiarato dell’avviso che non avrebbe gio vato neppure al re di
Spagna il seguire senz’altro le iniziative pontificie; anzi proprio lui
Il reggente aveva inoltre osservato che, per decidere oppor tunamente
sul che fare, occorreva “per ogni raggione aspettar prima di veder
come la intendono i sudditi” di Venezia, cioè gli abitanti del Dominio
di Terraferma, i quali avrebbero potuto — era sottinteso— anche
dissociarsi dalla recente politica venezia na antagonistica verso Roma.
Non era chiaro, infatti, e tale in cognita non poteva essere trascurata,
se essi “in così gran occa sione si mostreranno ben o mal affetti, o se
seranno desiderosi
Napoli 23-V-1606 (lettera in cifra).
° Ibidein.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETrO
di novità et di mutatione delle cose” . Avrebbero condiviso le
iniziative di Venezia o se ne sarebbero dissociati? O, addirittura,
approfittando delle difficoltà, in cui la Repubblica si sarebbe potuta
trovare, le avrebbero voltate le spalle? Secondo l’argo mentare del
reggente, per la Repubblica, la situazione così come si presentava in
quel momento, era incerta e rischiosa dentro i suoi stessi confini
Venezia ne avrebbe dovuto tener conto.
Ma, proseguendo nella sua analisi della situazione, il mini stro
napoletano si era detto convinto che fra tutti gli Stati italiani quello
pontificio doveva maggiormente temere l’instabilità del quadro
politico europeo, dato che, internazionalizzandosi, il caso veneziano
poneva l’Italia al centro degli interessi e delle cupidigie delle
cancellerie europee. Pertanto, “mover hora humori in Ita lia —a
giudizio del reggente, che, per evidenziare i possibili gra vi
contraccolpi che Roma avrebbe potuto subire, non esitava ad evocare
le cause di altre sconfitte— era non men dannoso che
51 ibidem.
52 È fuori discussione che il governo veneziano avesse nutrito dubbi e
finanche timori circa le reazioni e le iniziative autonome che gli
abitanti del Dominio avrebbero potuto assumere a seguito
dell’Interdetto e che esso avesse posto tutto l’impegno possibile tanto
per impedirle di emer gere quanto per dissimularne l’esistenza.
L’hanno appurato tanto le ricer che di GAETANO COZZI, Paolo
Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino 1979 e ribadito un recente
articolo di FILIPPO DE VIVO, DaIl’iinposi zione del silenzio alla
“guerra delle scritture “. Le pubblicazioni ufficiali durante l’interdetto
del 1605-1607, Estratto da “Studi Veneziani”, n. s. XLI (2001), pp.
179-213, in cui si trova indicata anche la bibliografia più recente
relativa ai comportamenti che assunsero i sudditi veneti. Del re sto,
incertezze, divisioni e dubbi non emersero soltanto nel Dominio, ma
erano insidiarono buona parte dello stesso patriziato veneziano, nel
quale i propositi anticuriali furono tutt’altro che univoci e
niaggioritari.
poco sicuro partito all’auttorità pontificia che per ogni raggione
doverebbe esser più dalla Santa Sede desiderata la quiete che da qua!
si sia altro potentato, per non incorrer in quei disordeni che seguirono
per la ostinatione di tanti papi nelle parti setentrionali (d’Europa), per
non confondere con queste attioni non meno le cose temporali che le
spirituali”
Le informazioni ricevute in segreto per il residente veneto furono di
gran sollievo psicologico: erano tante e di sicuro ma- spettate tutte in
una volta: Ma furono altresì un incoraggiante risultato diplomatico e
politico, perché aveva potuto scoprire “chiaramente” che nei più alti
ranghi del ministero napoletano non era ancora allignato “pensiero
alcuno di novità” contro la sua patria. Che poi non fossero
informazioni confezionate per creare illusioni e che non fossero
neppure espressioni proferite da qualcuno per compiacere un uomo a
caccia di notizie rassi curanti, risultava dalle argomentazioni
conclusive del de Ponte. Quelle, con ogni probabilità più inattese dal
residente, ma in fin dei conti quelle più appaganti. Il de Ponte si era
spinto tanto avanti da ipotizzare l’insorgere della guerra, nella quale la
Spa gna avrebbe certamente posto il suo potenziale militare al servi
zio della Santa Sede contro Venezia, e poi, senza neppure mette re in
discussione l’opportunità ditale guerra —del resto l’aveva già fatto
all’inizio del suo ragionamento— si era affrettato a con cludere che il
Regno quella guerra non l’avrebbe combattuta:
naturalmente non per infedeltà verso il sovrano, ma soltanto per
motivi oggettivi e concreti, che quali l’incapacità e l’impossibi lità.
Infatti, ad escludere qualsiasi ipotesi di avventure militari, ad impedire
ogni idea di compartecipazione alle azioni militari
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 6, A. Dolce al Senato
Napoli 23-V-1606 (lettera in cifra).
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPoLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIt)
contro la Serenissima —aveva spiegato il ministro— concorreva- no
sia “la nhiseria di questo Regno ripieno di debiti, facendosi conto che
tra la thesoreria (regia) et la Citta (di Napoli) vi siano 22 niillioni di
ducati di debito reale oltra le paghe che si devono alle Militie”; sia il
timore di un incombente attacco turco, favo rito oltre tutto dalla
mancanza di galee debitamente armate e in grado di opporre
resistenza; sia, infine, il comportamento di certi paesi della Calabria
“in particolare malissimo affetti” e pronti, dunque, negli ultimi anni ad
assecondare le incursioni turchesche
Questa dichiarazione di non belligeranza proveniente dai vertici di un
governo che, se la guerra ci fosse stata, vi avrebbe dovuto partecipare
direttamente e con ogni mezzo data la vici nanza tra il Regno e la
Repubblica di S. Mai-co sull’Adriatico; questa dichiarazione di non
belligeranza, motivata con dati con creti e inoppugnabili, era quanto di
più gradito il residente si fosse potuto augurare di trasmettere al
proprio governo. Ed il tenore del dispaccio emana aperta
soddisfazione.
Ma noi almeno circa l’ipotesi di guerra ad una domanda dob biamo
rispondere, altrimenti tutte le osservazioni depontiane potrebbero
sembrare prepensate per soddisfare le attese di qual cuno oppure —
perché no?— per ingannare qualcuno con l’arte della dissimulazione.
E la domanda è questa: come mai le osser vazioni del de Ponte alla
fine erano andate a parare dritte sul tema della guerra, che era quello
che maggiormente interessava il residente veneto? Per rispondere non
occorre sentenziare che nei rapporti tra gli Stati la guerra era sentita e
volentieri pratica
Si alludeva alle incursioni portate frequentemente sulle coste della
Calabria da Sinan Bassà Cicala, un rinnegato calabrese divenuto gran
vizir della Porta.
ta secondo l’assioma del Klausewitz ossia come continuazione della
politica; non occorre neppure ricordare che i termini im posti
dall’interdetto concorrevano a far presagire possibili sce nari di
guerra. D’altra parte, secondo Francesco Priuli, Paolo V aveva chiesto
aiuto militare a Filippo III, tramite il marchese di Vigliena dopo il 17
aprile ed il sovrano aveva risposto al Vigliena, invitandolo a mitigare
lo spirito bellicoso del papa; mentre al nunzio in Spagna che gli aveva
rivolto la stessa richiesta da par te del papa, Filippo III rispose tondo
che “le turbolenze in ltalia non tornano conto (alla) Corona” e allora il
nunzio chiese che “almeno in apparenza si tenesse in terror” la
Repubblica e queste erano notizie che il Priuli inviava a Venezia il 29
giugno 1606, cioè con un bel po’ di ritardo rispetto a quelle raccolte
da Agostino Dolce
in effetti, di guerra il governo di Napoli si stava occupando da almeno
due mesi e, quindi, già da prima che Paolo V spiccas se le censure.
Certi avvisi partiti da Napoli il 21 marzo 1606 e destiiiati al segretario
di Stato pontificio, avevano riferito che il conte di Fuentes, “come
suppremo ministro del cattolico et so pra intendente di Sua Maestà
delle cose d’italia, quanto delle cose di Levante”, stava preparandosi a
fronteggiare un possibile attacco dei Grigioni contro le sue
fortificazioni e, avendo rice vuta da Filippo III l’autorizzazione a
chiedere denari e uomini agli Stati italiani della sua corona, aveva
preavvertito il vicerè di Napoli che in caso di bisogno avrebbe dovuto
“subbito provederla di dinari et di gente conforme agl’ordini datoli da
E. CORNET, Paolo Ve la Repubblica Veneta, cit., p. 113.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO
Sua Maestà et al bisognio che si vedera” Ed il vicerè aveva convocato
il Consiglio di guerra e gli aveva chiesto di preparar gli una lista con i
nomi delle persone più abili e capaci di guida re i soldati da mandare
in Lombardia; peraltro aveva scritto al granduca di Toscana per
chiedergli in vendita 300 schiavi da utilizzare per armare delle galere
Pure formalità, perché il vero approccio con le richieste del Fuentes
era avvenuto nel Collaterale convocato a pieni ranghi ed il Collaterale
era stato risucchiato nella voragine della situazione finanziaria
compen diata nelle cifre offerte dal de Ponte. Quindi le osservazioni di
quest’ultimo, per quanto le si voglia considerare osservazioni
personali, non erano peregrine e neppure appartenevano ad un
individuo solitario e meditabondo, ma erano quelle di un mini stro,
che le aveva esposte in un consiglio convocato dal vicerè — come
vedremo meglio più avanti— per esaminare appunto que stioni che
avrebbero potuto obbligare il governo ad assumersi gli oneri di una
guerra incombente.
Quelle che il Dolce aveva raccolte in così breve tempo furo no,
dunque, notizie estremamente confortanti. Tuttavia non pos siamo che
nello stesso tempo il residente aveva incontrato an che ostilità e
incomprensioni. Egli aveva dovuto ben presto spe rimentare quanto
particolarmente accanita e diffusa fosse, an che a Napoli, la
propaganda esercitata con sicura efficacia dai Gesuiti contro Venezia.
Nella chiesa vecchia del Gesù, in cui tenevano anche pubbliche
lezioni, essi avevano affisso un ma 56 Borghese, I, voi. 647, f. 87,
Avvisi di Napoli, Napoli 2 1-111-1606.
L’anonimo informatore del segretario
l’humilissinzo ad informandum qui solet.
di
Stato
si
firmava:
58 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al
Senato,
Napoli 6-VI- 1606, 2” lettera, cifrata, “expulsis papalistis”.
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 14, A. Dolce al Senato,
Napoli 20-Vt- 1606, 2A lettera, expulsis papalistis.
ibidein.
Ibide,n.
nifesto che invitava i fedeli alla delazione contro tutti coloro che
divulgavano notizie e opinioiii contrarie all’Interdetto: ai dela tori
promettevano la segretezza ed un premio di mille scudi; le
segnalazioni potevano essere fatte per lettera indirizzata diretta mente
al cardinal nipote, Scipione Borghese, oppure a voce ad un suo
emissario, presente a Napoli, in casa del nunzio apostoli co Molto
insistente, pervicace e pericolosa era, inoltre, la pro paganda che essi
riuscivano a svolgere dentro e fuori delle loro scuole. Il residente,
sorpreso e preoccupato, avrebbe voluto do lersene immediatamente
con il vicerè, ma prima di farlo preferì chiedere il parere al Senato e,
in attesa della risposta, si accon tentava di “lasciarli gracchiare”
Intanto non poteva, purtrop po, evitare di subire spiacevoli
manifestazioni d’intolleranza, specialmente quando membri della sua
famiglia o i servitori della sua casa, per le strade della città, si
imbattevano “in giovani delle medesime Scole, che impressi nei
Gesuitici discorsi, li nomina(va)no per escomunicati et maladetti”. Per
ovviare a più gravi inconvenienti, era quindi costretto a raccomandare
ai suoi pazienza e prudenza
L’APE INGEONOSA - 1/2002
Quanto ai seguaci di 5. Ignazio, egli aveva ben altro da ag giungere.
Scriveva così che essi non erano impegnati soltanto nella propaganda
a livello locale, ma agivano sul piano più ge nerale e in modo più
insidioso dentro la stessa Curia romana, mirando a far fallire ogni
trattativa che avesse avuto per scopo un qualsiasi compromesso tra
Roma e Venezia, perché erano
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
fautori soltanto di una conclusione per cui apparisse a tutti chia ro che
la Serenissima ed il suo governo erano stati vinti ed umi liati. Era
quanto egli aveva dedotto da un colloquio avuto col nunzio, il quale
gli aveva riferito che a Roma il cardinale Taver na si stava adoperando
per riuscire a trovare una soluzione che risultasse onorevole per
entrambe le parti ed aveva, a tal fine, proposto al pontefice di istituire
una commissione speciale, com posta dai cardinali Colonna,
Bellarmino, Sauli, Baronio, Arrigone, Santa Cecilia, Borghese e
Tocco. “Ma Gesuiti —aveva commentato il Dolce— vogliono che
questa congregatione sia più tosto per fare contrario effetto et che il
Papa habbia preso questo temperamento per far che il Mondo conosca
che non si è mosso senza causa a pronunciare l’interdetto et che
volendo pro seguire avanti lo voglia fare canonicamente et con
apparente causa” Gesuiti e pontefice avrebbero dunque mirato a rende
re solenne e definitiva la rottura, scaricandone tutta la responsa bilità
sul governo della Repubblica.
A meno di un mese dal suo arrivo a Napoli, il Dolce ebbe un
abboccarnento col de Ponte in persona, col ministro ancora
scomunicato, ma autorevole e superattivo. L’occasione gli fu data da
una di quelle questioni che —come abbiamo accennato— 61 ASVE,
Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, Napoli 6-VI-1606, A.
Dolce al Senato, 2’ lettera, cifrata, “expulsis papalistis”.
62 Secondo ciò che afferma lo stesso Dolce all’inizio del dispaccio di
cui
veneziane da Napoli. Dispacci (27 maggio 1597— 2 novembre 1604),
Roma 1991, vol. III, p. 11.
stiamo per riferire il contenuto, questo non era il primo abboccamento
avuto col ministro napoletano, ma il secondo; pertanto, se non è
andato perduto il dispaccio riferito al primo incontro, dobbiamo
dedurre che la fonte di quanto trapelato dalla Cancelleria era lo stesso
de Ponte: i due quindi si erano già incontrati.
ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 9, A. Dolce al Senato,
Napoli 6-VI-1606.
costellavano i rapporti tra Venezia e Napoli e che costringevano il
residente a trattare non solo col vicerè, ma anche con i mini stri: la
cattura da parte napoletana di tre navi veneziane che — secondo il
governo di Napoli— trasportavano merci di mercanti ebrei e turchi.
Le merci erano state quindi sequestrate, perché dichiarate appartenenti
a nemici e ad infedeli, ma Venezia ne pretendeva la restituzione
sostenendo, invece, che appartenes sero a mercanti veneziani ed
invocando, comunque, il dissequestro, perché, se anche si fosse
trattato di merci di nemi ci del Regno e di infedeli, erano trasportate
da navi di naziona lità veneziana La disputa durava ormai da due anni.
In quel momento il caso era nient’altro che un buon pretesto, perché i
due uomini si incontrassero e si parlassero e perché il Dolce potesse
verificare se il contenuto delle prime esternazioni attri buite del de
Ponte e trapelate dalla riunione della Cancelleria, corrispondesse al
suo effettivo pensiero
Il ministro napoletano partì da una considerazione di caratte re
generale che suona come una massima: l’attuale congiuntura politica
in Italia è talmente rischiosa che tutti coloro, che si tro vano esposti a
perdere qualcosa, dovrebbero mostrare interesse a salvaguardare i loro
Stati. Ma poi puntò dritto a mettere in evidenza come il suo assunto
riguardasse anche Venezia, respon sabile —secondo lui—, da un lato,
di volere e ricercare aperta mente lo scontro con Roma, e, dall’altro,
di esibire il suo delibe rato ed univoco avvicinamento alla Francia:
entrambe queste dimostrazioni avevano suscitato e continuavano a
suscitare dei sospetti. Perseguendo e privilegiando l’intesa con la
Francia, mostrandosi assai tiepida nel cercare proposte “per
accomodar questo negotio” ed, anzi, dando segno di “haver hormai
pigliate le armi in mano”, la Repubblica sembrava voler “forzare il
Papa, per dignità della autorità sua et per non andar in dispregio delle
genti, a passar più avanti nelle sue rissoiutioni” Il reggente enunciava
senza giri di parole quale fosse il sospetto più diffuso ingenerato dallo
sbilanciamento di Venezia per una stretta alle anza con la Francia: che
Enrico IV, “il Christ.mo habbia piacere che l’impresa si faccia ardua
et difficile, sperando che (il doge ed il Senato) gli debbano proferire
ogni aiuto, per haver casa in Italia” Il ministro qui denunciava, senza
nominarne i princi pali artefici, che erano Philippe Canaye de Fresnes
ambasciato re di Francia a Venezia e Pietro Priuli ambasciatore veneto
a Parigi, denunciava la politica estera veneta tutta spostata ed ap 65
ASVe. Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al Senato,
Prima di prendere in esame il contenuto del loro franco ed intenso
colloquio, così come trasmesso dal dispaccio diplomati co, io vorrei
dire che sono portato a credere che, data l’impor tanza dell’argomento
e delle circostanze, in cui esso venne trat tato, il residente avesse poi
riferito quasi alla lettera e senz’altro con fedeltà il discorso che il de
Ponte gli aveva rivolto.
63 Alle circostanze della cattura delle navi veneziane, avvenuta nel
1604 ad opera del comandante della flotta napoletana Alvaro de
Bazàn, mar chese di Santa Cruz (o Santacroce), ed al procedere
tortuoso delle tratta tive per il rilascio delle merci fa riferimento A.
Barzazi nella sua “intro duzione” alle Corrispondenze diplomatiche
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETIO
Napoli 6-VI- 1606 (2 in cifra, expulsis papalistis). 66 Ibidein.
poggiata alla Francia Tale denuncia, seppur fondata, era senz’altro
partigiana , era quella di un ministro di Filippo III che reclamava per il
suo re una parte decisiva nella composizione del conflitto tra Roma e
la Repubblica. Se Venezia —egli conti nuava— non puntasse tutto
sull’alleanza con i Francesi, certa mente potrebbe cercare di ottenere
per altri tramiti e con altri mezzi qualche soddisfazione “che li
darebbe sua Santità se ne fosse d’altri ricercato, o ne havesse mezzi
atti a diffinire così gran negotio”; insomma —si sentiva di
prevedere—, il perseguire una stretta e totale intesa con la Francia
“porterà occasione al Papa di poter fare di quelle cose che hora non
può”. D’altra parte —per il ministro napoletano— la scelta veneziana
non era priva di una contraddizione di fondo, dato che, mentre si
voleva liberare cd allontanare dalle interferenze della Sede
Apostolica, che a ben vedere “non la può nè con forzze, nè con
consiglio nuocere”, Venezia purtroppo “vuoi fidare il suo stato a gente
straniera, mostratasi nelle più urgenti occasioni poco amica di quel
dominio, et fare volontariamente quello forse, che non sa rebbe
bastante alcuna forza per farglielo fare” Col risultato di indurre il papa
non per libera scelta, ma per necessità “a legarsi con Principe grande”.
In definitiva, la situazione di Venezia era proprio di quelle per cui
“ben spesso da cagioni honeste, come a punto è questa della Serenità
V., succedono effetti perniciosi, quando non si aplica il sincero
discorso”
Occorreva, allora, che la Serenissima, applicando alla situa zione
attuale quella sua particolare e grande “prudenza hormai nota a tutto il
Mondo, accomodandosi al tempo et alla occasio ne col procurar di
sodisfar in qualche picciola parte alle do mande del Pontefice lo
metterebbe con questa via honesta a una certa necessità di moderare li
suoi affetti” La via d’uscita dall’imnpasse in cui il due contendenti si
erano cacciati recipro camente sarebbe stata quella di evitare ulteriori
motivi di conte sa e di trovare un possibile equilibrio tra le giuste
esigenze dife se dal governo veneziano e la salvaguardia dell’autorità
e della riputazione pontificie.
Per l’impegno posto dai due ambasciatori per rendere forte e definiti
va l’alleanza tra la Francia e Venezia, cfr. G. COZZI, Paolo Sarpi tra
il cattolico Phiiippe Canaye de Fresne e il calvinista Isaac Casa ubòn,
in Paolo Sarpi tra Venezia e i ‘Europa, cit., passiin.
Ibidem. Il corsivo è mio.
6s ASVe, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 10, A. Dolce al
Senato, Napoli 6-VI- 1606 (2A in cifra, expulsis papalistis).
riferisce) che un’espressione quasi identica nella forma e di sicuro
identi ca nel significato era stata usata anche dal card. arcivescovo di
Napoli. Per farsi un idea della circolazione del mito di Venezia ed in
generale dcl particolare genere di pubblicistica politico letteraria
fiorita durante la pre senza spagnola in Italia può sempre servire il
libro di VITTORIO DI
69 Ibidein.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETIO
Per dare alle proprie argomentazioni il sigillo della credibili tà e della
sincera preoccupazione per le sorti della Repubblica, il de Ponte
concludeva rivelando in modo del tutto inatteso che
il suo richiamare il governo veneziano alla prudenza e al reali smo
politico, che gli erano da tutti riconosciuti, era motivato da un
profondo sentimento di stima e di venerazione da lui nutrito per
“quella pijssima et Christianissinìa Repubblica vero hornamento di
questa Provincia et solo tempio di libertà nei presenti tempi”
Scopriamo così che il mito della Repubblica aveva i suoi cultori anche
a Napoli e per di più tra gli uomini dell’élite di governo, alcuni dei
quali non si peritavano di di70 Ibidem. Il corsivo è mio.
72 Abbiamo avuto occasione di notare (cfr. la nota 43 ed il testo a cui
si
chiararlo proprio mentre il loro ruolo pubblico e le circostanze
avrebbero consigliato almeno un po’ di prudenza! E fu appunto tutto
questo a sorprendere lo stesso Agostino Dolce, il quale ne informò il
suo governo con incontenibile soddisfazione.
È inutile dire che una conclusione così inaspettata e sorpren dente può
anche indurre facilmente a sospettare si fosse davve ro trattato di un
abile espediente retorico, adulatorio e compia cente, pronunciato con
astuzia da chi mirava esclusivamente o soprattutto a seminar dubbi ed
a sparigliare alleanze, per au mentare gli spazi di influenza e di azione
del sovrano spagnolo. Subdola retorica partigiana, insomma; oppure,
più semplicemen te, facile citazione letteraria attinta da opere ed
opuscoli che, a partire dalla Storia d’Italia del Guicciardini e in modo
partico lare dalla seconda metà del Cinquecento e fino alla prima metà
del Seicento, circolarono numerosi per l’Italia e non potevano essere
ignote a intellettuali ed uomini di governo come il de Ponte. Ma a
garantire l’attendibilità delle esternazioni e della conclusione del
discorso depontiano concorrevano sia la stima, di cui il ministro
napoletano godeva presso i residenti veneti che lo avevano
frequentato, sia il contenuto delle esternazioni precedenti, quelle fatte
nel segreto della Cancelleria. Con esse egli aveva già manifestato di
giudicare inopportuna l’eventuale decisione di Filippo III di legarsi
subito e completamente alla politica papale nella vicenda
dell’Interdetto senza metterne in discussione i limiti ed i rischi di cui
essa era impastata, ed aveva altresì stigmatizzata come avventata la
decisione di Paolo V di perseguire fino in fondo il suo disegno contro
Venezia, senza considerare i rischi gravi a cui esponeva lo Stato della
Chiesa e
TOCCO, Ideali d’indipendenza in Italia durante la preponderanza spa
gnola, Messina 1927.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAF’ou E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
soprattutto l’unità dei Cattolici. Nelle parole con le quali il reg gente
aveva evocato il mito della libertà di Venezia c’era sicura mente
dell’altro: esse esprimevano anche una sicura condivisione delle
iniziative del governo veneziano, condivisione motivata con le ancora
attuali e cocenti esperienze personali di ministro scomunicato, per
aver voluto affermare il diritto dello Stato a regolarnentare la società
civile. Con quella appassionata profes sione di ideale ammirazione per
la Repubblica, il de ponte ave va voluto certamente esprimere la
riconoscenza dell’ intellettua le napoletano per la Repubblica entro i
cui confini era possibile pubblicare le opere che non trovavano editori
e stampatori a Napoli: a Venezia, nel 1595, egli aveva pubblicato il
suo primo libro di Consilia
Ci sembra di non aver esagerato affatto affermando che il colloquio
tra Agostino Dolce e Giovan Francesco de Ponte era stato intenso e
franco. A renderlo tale dovevano aver contribu ito sia la stima
reciproca, instauratasi immediatamente tra loro, sia e soprattutto la
comunanza di idee su punti fondamentali concernenti l’autonomia
dello Stato dalla Chiesa e del potere civile da quello ecclesiastico. Ma
vi aveva certamente contribu ito anche il tono per niente accomodante
ed anzi a volte risentito delle risposte date dal Dolce tanto alle prime
che alle seconde
I contatti degli intellettuali napoletani con la Repubblica erano spesso
determinati proprio dalla necessità che essi avevano di stampare a
Vene zia i loro libri, dato che a Napoli, almeno fino al 1595, non
v’erano che “3 povere stamparie, che non travagliano in altro —
spiegava proprio in quel l’anno il Ramusio— che in imprimer
constitutioni del Regno, decreti di S. E. et alcuni semplici fogli di
materie triviali, non s’ingerendo in stampare opere di rilevo, le quali
per l’ordinario vengono qui di stampe di Venetia, di Roma,
d’Alemagna et d’altre Provincie”. Peraltro il residente non rnaii
argomentazioni del reggente, specie a quelle che, nella sostan za, non
gli avevano fatto troppo piacere e che avevano riguarda to il versante
dei rapporti tra Venezia e il suo Dominio, giudicati dal de Ponte
delicati e insicuri. Il Dolce, evidentemente toccato da tali giudizi,
prese a rispondere al suo interlocutore comin ciando col ricordare e
col difendere quelli che erano i principi ai quali si ispirava la condotta
di chi aveva il compito di governare Venezia e che, proprio in quanto
principi, rimanevano punti fer mi tanto nella politica interna quanto
nella politica estera della Repubblica: tra essi primeggiavano appunto
quelli miranti a re alizzare il buon governo del Dominio e quelli volti
a difendere e a conservare la libertà (Iella Repubblica. Anche
nell’attuale con— giuntura — ribadì, infatti, con orgoglio—, agendo
mediante l’atti vità diplomatica, la Serenissima aveva cercato con ogni
mezzo di trovare una soluzione soddisfacente sia per il pontefice sia
per le proprie normali competenze di governo “fondate tutte” non
sull’arbitrio, ma “sopra il debito della ragione et sopra un antico et
non mai interrotto instituto per il buon governo dei suoi Stati et per la
quiete dei suoi sudditi” Paolo V, invece, “senza fondata ragione col
breve molto ben noto”, aveva prefe rito agire precipitosamente “contra
di una Republica nata et in vecchiata nella Religione et nel culto
Divino, la quale viveva tanto lontana da questi fini della invasione
delli altrui stati, quanto ella tiene per fermo che non vorrà alcun
Principe aiutare questi
cava di sottolineare anche un aspetto positivo della situazione, che
riguar dava la circolazione dei libri: “et questi librari attendono a
vendere libera mente, senza alcuno impedimento”: ASVE, Senato.
Dispacci da Napoli, fz. 12, n. I, G. Ramusio al Senato, Napoli 7-31595.
74 Senato, Dispacci daNapoli, fz. 22, n. 10, Napoli 6-VI-l606,A.
Dolce al Seanato, 2” lettera, cifrata, “expulsis papalistis”.
—ribadì il residente— desiderava sia il man tenimento della pace in
Italia sia la conservazione della propria libertà e, se si stava armando,
ad altro non mirava che alla difesa del suo territorio, “in quanto la
regola dei buon governo vuole che in occasioni simili così si faccia” E
tra le regole del buon governo rientrava anche quella di curare le
alleanze con le mag giori potenze del tempo, qualcuna delle quali era
forse impe gnata ad escogitare la via per indurre Roma e Venezia ad
un accordo per “la quiete commune et il ben universale”. Ma delle
trattative inerenti alle alleanze di Venezia e dei contenuti parti colari
di esse —si schermiva abilmente il Dolce e concludeva— egli nulla
poteva sapere, essendo materie esclusive del “Singolar Consiglio et
della gran prudenza di quel Sapientissimo Sena to”
A parte i tatticismi inerenti ai ruoli di ciascuno, ai quali nes suno dei
due in nessun caso poteva formalmente rinunciare, le idee espresse dal
residente non potevano non essere condivise dal ministro napoletano,
per il quale i rapporti tra Chiesa e Stato dovevano basarsi su alcuni
principi fondamentali chiari e preci si: “l’autorità Pontificia è assoluta
in Spiritualibus, così come la potestà Regale, in temporalibus, et le
cose temporali con la leg ge Regia si governano” come aveva scritto
al vicerè, conte di Olivares, già diversi anni prima, come andava
teorizzando sin Ibidein.
Ibidein.
Ibidein.
78 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz.
NAPOLI E. VENEZIA AI, TEMPO DELL’INTERDETTO
sternaticamente nel suo trattato De iurisdictione e come aveva cercato
di dimostrare nell’esercizio effettuale del suo potere di ministro,
scontrandosi con Roma sul problema della bigamia.
pensieri del Pontefice et dei quali la Maestà Cattolica in partico lare et
forse più degli altri può temere, per molte cause molto ben note alla
prudentia” di chi, come il suo interlocutore, era un ministro Venezia
5. Era stato un grande incontro e forse sarebbe rimasto anche l’ultimo,
quello tra Agostino Dolce e Giovan Francesco de Pon te. Questi,
infatti, quasi in concomitanza con l’assoluzione dalla scomunica
L’APE INGEONOSA - 1/2002
papale ricevette la giubilazione del suo re, sotto for ma di un”autodimissione” pianificata con uno stratagemma scaltro e subdolo dal
vicerè, e fu lo stesso Dolce a rivelare lo strano e subdolo stratagemma
messo in atto dal vicerè, deside roso di sotttrarsi alla tutela di un
ministro troppo autorevole ed ingombrante. 11 de Ponte era così
costretto ad uscire la vita pub blica: insomma, dove avevano fallito
due papi era riuscito il Benavente. Il Dolce ne diede notizia al Senato
con un dispaccio percorso da sentimenti di stima per la persona
dell’ex-rninistro e di riprovazione per chi lo aveva ingannato
ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 15, A. Dolce al Senato,
Napoli 27-VI- 1606, lettera cifrata. Il residente raccontava come il de
Ponte, che egli considerava “huomo prencipale tra i grandi (=
ministri) di questo governo” e “stimatissimo dalla Città”, fosse stato
indotto dal vicerè a scrivere a Filippo III per chiedergli di essere
liberato dal peso dell’uffi cio, facendogli credere che il sovrano non
soltanto non avrebbe accolto la richiesta, ma, nel respingerla, avrebbe
conferito al ministro incarichi di maggior rilievo, essendo lui “huomo
assai sperimentato nelle cose del Regno”. Intanto aveva brigato in
Spagna, affinché il re lo licenziasse e così fu. Per il ministro
dimissionato al danno si aggiunse la beffa, perché, nonostante le
dimissioni, il sovrano non lo escluse dall’inchiesta che un visitatore
generale mandato a posta da Madrid avrebbe aperto a carico di tutti i
ministri ed ufficiali regi. Il vicerè —annotava il Dolce— godeva di
quelle dimissioni con “altretanto gusto quanto non le credeva, ne le
aspet
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
Che ne sarebbe stato della linea politica verso Venezia da lui espressa
al residente? Le sue osservazioni puntuali e realistiche non sarebbero
diventate le osservazioni personali di Uil ex-mi nistro? Non sarebbero
finite per essere considerate le osserva zioni peregrine di un individuo
megalomane, ma solitario e iso lato? In effetti, nonostante
l’allontanamento del de Ponte, la politica di Napoli verso Venezia non
sarebbe cambiata tanto per scelta quanto per forza di cose, perché —
come abbiamo accen nato— il governo napoletano, col vicerè in testa,
si stava seria mente interrogando sull’eventualità di un
coinvolginiento del Regno in una guerra contro Venezia e sulla sua
capacità di pren dervi parte, da quando il conte di Fuentes aveva
chiesto risorse finanziarie e umane. Possiamo senz’altro dire che le
idee del de Ponte nel governo napoletano erano pienamente condivise
al meno dal vicerè. E lo chiariremo fra poco. Anzi, dobbiamo ag
giungere che anche verso Roma il Benavente non avrebbe mu tato
atteggiamento, perché, se cambiava il ministro, non avreb be cambiato
politica e, pertanto, la delega alla tutela della regia giurisdizione la
passò ad un reggente di chiara e sicura fede depontiana, Fulvio di
Costanzo. Ma queste cose il Dolce dove va ancora scoprirle; intanto
gli toccava sperimentare altre incer tezze, dubbi e preoccupazioni.
Per quanto rassicuranti fossero state le dichiarazioni con le quali il de
Ponte aveva categoricamente escluso la partecipazio ne del Regno ad
una guerra contro Venezia, dato che le aveva
tava mai; onde restato senza l’ostacolo di questo principal soggetto,
che in gran parte frenava li suoi pensieri ne lo lasciava allargar le
fimbrie dell’auttorità sua, della qual n’era molto ben informato,
goderà felice il rimanente del tempo che qui doverà governare”.
fondate su un impedimento oggettivo come l’assoluta incapaci tà del
Regno a sopportarne il peso finanziario, accadde tuttavia qualcosa che
prima tenne seriamente preoccupato il residente e poi ne provocò una
irritata reazione. A metà luglio, il Dolce era stato spettatore di alcune
cerimonie pubbliche nuove e del tutto inspiegabili: aveva visto il
nunzio accompagnare il Santacroce, comandante della flotta
napoletana, alla sua galea e dargli la benedizione; poi io aveva visto
andare sulla marina di Chiaia, di fronte alla quale erano schierate la
flotta da guerra, e benedire le galee. Aveva inoltre saputo che il vicerè
aveva inviato a Roma una persona di casa Moncada, per offrire ai
pontefice tutto l’aiuto di cui avesse avuto bisogno e “acciò che con gli
effetti si cono sca che la Maestà del suo Re vuoi haver la Santità Sua
per ami CO cE per padre, cE pronto a vendicar con la persona et con il
Regno le offese che fossero a Santa Chiesa da chi si sia” Si sarebbe
trattato, dunque, della prima ed ufficiale offerta di aiuto militare fatta
pervenire al pontefice da parte di Filippo 111. 11 Dolce ci tenne ad
informare il suo governo —e la cosa, sebbene del tutto secondaria,
risulta interessante— anche del fatto che il Benavente, nell’inviare il
Moncada a Roma, si era mosso con una certa rapidità, per prevenire il
zelantissimo conte di Fuentes e i duchi di Modena ed Urbino, questi
ultimi entrambi alleati
81) ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 25, A. Dolce al
Senato,
Napoli 1 8-VII- 1606.
8) Ibidem. Secondo il Dolce, il conte di Fuentes avrebbe fatto dire al
papa
che Venezia “col mezo de Francesi procura con diversi trattenimenti
far perder le prime buone occasioni di guerra, magnificando esso
Conte il suo potere et il valore delle sue armi per le genti che ora si
trova in essere et per quattro mille spagnoli che aspetta con la venuta
delle galee di Don Carlo Doria, et promettendo la poca volontà de
sudditi Veneti di deffendersi da tante forze, persuadendo che in ogni
picciolo moto si soleveranno contra
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMI’O DELL’INTERDETTO
della Spagna e da essa stipendiati in quanto, per asiento, fornitori di
forza armata. Avevano così preso corpo le notizie circolanti da
qualche settimana, che narravano di una lettera di Filippo III
indirizzata a Paolo V, per comunicargli di aver ordinato ai go verni
dei suoi Stati italiani e ai principi italiani da lui dipendenti “che con le
forze terrestri e marittime debbino obedire ad ogni cenno del
Pontefice” Notizie allarmanti, dunque! Ma fino a che punto
preoccupanti’?
C’è da credere che al residente fosse riuscito di rirnpiazzare il de
Ponte con un confidente altrettanto autorevole e attendibi
le. Non lo dice, ma i suoi dispacci ne sono una testimonianza
eloquentissinia. Infatti, già sul finire del mese di luglio, egli po teva
informare il Senato circa il valore reale della lettera di Fi lippo III a
Paolo V: gli ordini che vi erano contenuti erano già stati superati da
quelli impartiti ai primi di luglio direttamente ai governi ed ai principi
dipendenti dalla Corona. I “più savij”, cioè i meglio informati, a
Napoli dicevano che fosse arrivato ordine del re di non muovere le
armi e di non prendere alcuna iniziativa, senza espressa e nuova
decisione sovrana A ben vedere non si trattava nemmeno di un vero e
proprio contrordi ne, dato che la lettera a Paolo V “era stata data
artatamente — la Republica parlando di essa con dispreggio, et quasi
bramando che flO
li fosse dato l’ordine di cominciare a dar di mano”.
82 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 22, A. Dolce al
Senato,
Napoli I 1-VII- 1606 (expulsis papalistis). Cfr. anche il dispaccio n.
23 (Napoli 1 3-VII- 1606), con il quale il residente confermava che la
lettera del re al papa c’era ed era arrivata anche a Napoli, sicché era
perfino in grado di inviarne una copia al Senato.
83 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 27, A. Dolce al
Senato, Napoli 25-VI1-1606.
scriveva il residente al Senato— per compiacere il Papa et per
accrescer spesa alla Serenità Vostra et anco per inchinarla più
facilmente all’accomodarsi col Papa” Ma il Dolce poteva so prattutto
riferire che proprio nel giorno in cui scriveva il dispac cio da persona,
che si mostrava di “molta affettione et sincerità in tutto quello che
tocca l’honore di Vostra Serenità” e che era veramente ben informata,
aveva sentito dire in confidenza “che questo vicerè non sente bene la
rissolutione di 5. Maestà Catholica et che sia in ogni evento per dar la
negativa al papa sotto varij pretesti, ch’a lui non mancheranno; et che
habbia hieri espedito in Spagna un corriero estraordinario come
questo so essere vero; ( ) et si crede sia particolarmente per questo
negotio et per disponer il Re a non pensare alla effetuatione del la
promessa; affermando chi mi ha detto questo che Sua Eccel lenza
aiuterà quanto li sarà possibile, perche non segua aperta rottura,
conoscendo non poter per la strettezza del danaro et per altri rispetti
essequir in questa parte le dimande che li fussero fatte dal Pontefice o
gli ordini che sopra ciò li venissero di Spa gna”
Queste informazioni ci confermano, dunque, che, nella so stanza, le
idee del vicerè coincidevano ancora in gran parte con quelle del de
Ponte. Ma, per saperne di più e meglio, disponia mo della lettera che il
vicerè aveva inviato a Filippo III, quella alla quale fa cenno il Dolce:
essa, significativamente rubricata col titolo “prevenciòn en el negocio
de Benecia” può farci conoscere le autentiche intenzioni del
Benavente.
84 Ibidein.
85 Ibidem.
86 Real Academia de la Historia, ms. 9/7 163, n° 1 7, il documento è
una copia ed è datato Napoles 1608, ma l’anno non può essere che il
1606.
L’APE INGEGNOSA - 112002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO I)ELL’ INTERDETtO
Il vicerè era andato subito al sodo e senza esitazioni aveva espresso a
Filippo III non solo un giudizio d’inopportunità, ma anche la propria
contrarietà ad inviare soldati napoletani in Lom bardia a rinforzo
dell’esercito che il Fuentes stava allestendo, con l’intenzione di
inipiegario al più presto contro Venezia. Egli si dichiarava così
contrario ad una tale ipotesi che, in alternati va, riteneva più
conveniente muovere contro Venezia una guer ra preventiva a patto,
però, che l’apparato militare del Regno non solo non fosse indebolito,
ma venisse piuttosto rafforzato. li motivo principale —secondo lui—
era semplice: le coste del Regno erano tanto lunghe, anche se si
consideravano soltanto quelle adriatiche, da essere continuamente
esposte tanto agli at tacchi dei Turchi quanto a quelli dei Veneziani.
Comunque — ricordava il vicerè— per il rafforzamento militare da lui
prefigurato occorreva moltissimo denaro: “De manera que para toda
esta Maquina sele acrecenteran a V. Magestad de gasto extraordinario
de Setecientos a Ochocientos miii ducados” Occorrevano tra 700.000
e 800.000 ducati: una somma enorme che, dato lo stato pietoso in cui
versava il patrimonio regio, soltanto un miracolo avrebbe potuto allora
rendere disponibile. Ma —egli sottintende va con ironia— in questo
ambito di bisogni invocare un miracolo non faceva proprio al caso. Il
vicerè giurava dai profondo del l’anima che avrebbe voluto poter
disporre di tutto il necessario per assecondare immediatamente la
volontà ed anche le aspetta tive e i desideri del sovrano, per
aumentarne l’autorità ed il pre stigio e, poi, anche per provvedere alla
sicurezza del Regno, che costituiva uno degli obblighi più importanti
della sua carica:
“pero es imposible hazello, si V. Magestad no manda enviar este
dinero a este Reyno”. E bisognava che il re lo inviasse a Napoli al più
presto tutto quel denaro, “jmes ci Iicinp() bue/a, v sin ci nada se podra
hazer” . Bisognava agire tempestivamente, ma occorreva il denaro,
perché senza di esso non si sarebbe potuto fare niente.
Quanto alla difesa del Regno e al presidio delle sue coste, per
un’azione davvero efficace andava impiegata sull’Adriatico sia la
flotta napoletana che quella spagnola. Quanto, poi, alla difesa della
Sede Apostolica, il vicerè assicurava che già tanto si stava facendo e
ancor più si sarebbe fatto, per sostenerla senipre con lucida e operosa
determinazione. Generoso e generico nei pro positi di assistere il
pontefice, in effetti, il vicerè non indicava nulla di preciso sulle azioni
presenti e neppure su quelle future che stava attuando o che si
accingeva ad attuare. E come avreb be potuto, se egli era
pregiudizialmente contrario a correre ri schi per conto della Sede
Apostolica?
Non sappiamo, e neppure possiamo appurarlo, se e quanto il
Benavente credesse davvero all’opzione di una guerra preventi va
contro Venezia, guerra che, per di più, secondo lui avrebbe dovuto
trovare nel Regno la sua base organizzativa, logistica e finanziaria.
Ma, a giudicare dalle condizioni che egli aveva po sto, per
promuoverla, tutte difficili da realizzare, siamo indotti a pensare che
egli avesse volutamente alzato la posta, per indurre il sovrano a
desistere da qualsiasi idea di impegno militare a sostegno della Sede
Apostolica. Del resto a lui, per schivare la chiamata alle armi, bastava
poco: bastava evocare —come già
Ibidein. Il corsivo è mio. Era evidentemente la versione spagnola del
l’espressione francese “i’a, la guerre”.
87 Ibidein.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETID
aveva fatto il de Ponte— lo stato disastroso in cui versavano le
finanze napoletane; un solo impedimento, ma assolutamente
insormontabile, dato che le stesse finanze spagnole non godeva no
affatto di buona salute. Dunque, le idee e le intenzioni del vicerè —
proprio come era venuto a sapere il residente— non solo non eraiio
ostili per Venezia, ma erano rassicuranti, tanto più perché fondate
sull’impossibilità oggettiva per Napoli di vol gersi o soltanto di
associarsi ad iniziative militari contro la Sere nissima.
E tuttavia —strano a dirsi— una preoccupazione proprio di ca rattere
militare per il residente e per Venezia di lì a poco non doveva
mancare, e, per ironia della sorte, ad opera della flotta napoletana, di
quella che aveva visto schierata sulla marina di Chiaia e che aveva
visto essere benedetta dal nunzio. Il Dolce, ai primi di agosto, aveva
conosciuto il duca di Vietri, Fabrizio di Sangro, che era il comandante
dell’esercito napoletano, e, interloquendo con lui, era venuto a sapere
che le ventisei navi poste al comando del marchese di Santacroce,
quelle passate in rassegna nel mare di Chiaia ed altre, si sarebbero
ritrovate tutte a Brindisi, da dove sarebbero partite per attaccare
qualche città ottomana dell’Adriatico Il Dolce gli aveva
immediatamente
89 ASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 3 I, A. Dolce al
Senato, Napoli 8-VIli-I 606. A proposito del duca di Vietri, è da
ricordare che nel novembre del 1606 egli avrebbe fatto parte del
gruppo di nobili napoleta ni che accopompagnarono Francesco de
Castro, mandato da Filippo III come suo ambasciatore straordinario a
Venezia, e che qui egli si sarebbe fatto ammettere alle udienze
insieme al de Castro, essendo riuscito con i suoi ragionamenti a
suscitare attenzione ed interesse nel doge e nel Sena to: cfr.
GAETANO CAPASSO, Fra’Paolo Saipi e l’interdetto di Vene zia,
Firenze 1880, p. 176, nt. 2.
dichiarato la contrarietà sua e del suo governo a tale iniziativa, prima
di tutto perché sarebbe potuto accadere un incidente mili tare tra le
galee napoletane e le molte galee da guerra veneziane che
pattugliavano il mare e, comunque, sarebbe potuto accadere un
complicato incidente diplomatico con Napoli, poiché il go verno
veneziano non avrebbe sopportato che gli “fosse levato l’antico
Dominio” che teneva “nel Golfo per occasione di qualsivoglia armata,
che volesse col mezzo della navigatione perturbarglielo” Inoltre —
aveva fatto notare il residente al di Sangro—, la presenza di navi da
guerra napoletane poteva servi re ad “invitar i turchi a fare il
medesimo”, dato che essi si aste nevario dal mandare le loro navi da
guerra “per rispetto di quella Serenissima Republica conosciuta et
temuta anche da loro, come in effetto è, assoluta padrona di quel
Mare” L’ingresso delle navi armate turche nel Golfo, in fin dei conti
—aveva da ultimo osservato il residente—, avrebbe arrecato i danni
maggiori pro prio al Regno e a qualche altro Stato —il riferimento
non poteva riguardare che lo Stato della Chiesa— e non alla
Repubblica di Venezia
Il duca di Vietri gli aveva replicato cercando di ridimensio nare la
missione del Santacroce, che presentava non più come indirizzata
contro qualche città portuale turca, ma soltanto come un’azione
promossa per accontentare il pontefice, che l’aveva voluta “con
pensiero che fusse un mortificar i pensieri della (Se renissirna) per la
patronia che prtendeva in esso (Golfo) col noii
90 Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 31, A. Dolce al Senato,
Napoli 8-VIlI- 1606.
‘ Ibidein.
92 ibide,n.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NApoli E VENEZIA AL TEMPO DELL’ INTERDETTO
voler che altri legni vi navigassero che i suoi” Il duca si era altresì
premurato di riferire che il Benavente si era mostrato del tutto
contrario ad una tale dimostrazione e che c’era voluto del buono per
convincerlo ad accettarla
In effetti, questo colloquio si era svolto quando l’impresa si era ormai
conclusa: la notte del 4 agosto 1606, il marchese di Santacroce aveva
sbarcato i suoi uomini davaiiti a Durazzo, “nido di corsari turchi” e il
giorno seguente aveva fatto prendere, saccheggiare e incendiare la
città, aveva catturato 150 uomini e preso 40 pezzi di artiglieria, quasi
senza incontrare resistenza. Si era guardato bene, però, dal toccare
certe navi veneziane che si trovavano agli ormeggi. Quando la notizia
dell’impresa giun se a Napoli, la relativa facilità, con la quale era stata
portata a termine, indusse nel governo, oltre che in coloro che
l’avevano compiuta, l’illusione che si potesse allestire una flotta più
gran de e tentare la conquista dell’Albania. Illusione per un risultato
fortuito, che aveva fatto dimenticare come, per allestire alla meno
peggio le galee impiegate a Durazzo, si fosse faticato nel trovaASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 22, n. 31, A. Dolce al Senato,
Napoli 8-VIlI-1606 (2’ lettera).
Ibidein.
95 ms. Brancacciano VE IO, (GIUSEPPE MALATESTA), Relatione
historica e politica delle differenze nate tra Paolo Ve li Signori
Venetiani / ‘anno 1605 con li negotiatidi diversi Prencipi et Ministri
d’una parte et l’alti-a et finalmente dell ‘accordo seguito tra essi, f.
89v. Ho posto tra parentesi il nome dell’autore, perché il manoscritto
ne è privo. Altra copia di questa relazione di parte romana, ma ben
documentata e scritta con stile agile ed efficace, si trova in BNM, rns.
2891, ff. 1-165, proveniente dalla biblioteca di “Ferdinandi Josephi a
Velasco in Aula Criminali Su premi Castellae Senatus Fiscalis”.
re perfino i inalavoglia, tanto che il vicerè —come abbiamo già
detto— si era dovuto rivolgere al granduca di Toscana per acqui
starne da lui un certo numero. Ciò su cui conviene riflettere un
momento riguarda, invece, la più che risentita reazione del resi dente
alla notizia che la flotta da guerra napoletana aveva osato entrare nel
Golfo ed aveva messo a sacco Durazzo. Essa era certamente suscitata
anche dal fatto che fosse stato violato il dominio di quel mare che
Venezia pretendeva appartenerle in modo esclusivo; ma era suscitata
soprattutto dal timore che il Turco avrebbe potuto risentirsene non
tanto e non solo col Re gno, com’era del tutto naturale, ma soprattutto
con la stessa Ve nezia, per non aver tenuto fede al patto che la
obbligava a non permettere il transito di navi da guerra ostili
nell’Adriatico. Che un tal patto esistesse lo confermerebbe sia la
Relatione del Malatesta sia un episodio che riferiremo di seguito. Nel
“libro quarto” della Relatione, che è di parte romana ma attendibile, si
parla della presa di Durazzo, ed il conseguente disappunto dei
Veneziani viene spiegato sia come ordinario risentimento alla
violazione del Golfo, sia e specialmente come evento che aveva
messo in mora l’impegno preso col Turco di mantenere libero il Golfo
dal naviglio ostile Mantenere la pace con gli Ottomani era un’esigenza
vitale, tanto che, anche quando questi si trova rono in difficoltà o
subirono sconfitte per mano dell’imperatore o per mano dei Persiani, i
Veneziani gioirono, ma gioirono in segreto e, soprattutto, non
pensarono mai di approfittare delle circostanze sfavorevoli allo
scomodissimo vicino per agire con tro di lui. Era accaduto proprio
questo all’inizio dell’autunno
Stato al nunzio a Venezia, Roma 8-X-1605. Si tratta di due lettere con
la medesima data.
ldem.
te annotati e commentati dal residente nei suoi dispacci come elementi
certi di un’evoluzione delle circostanze in senso favo revole a mettere
Venezia al sicuro dai rischi di una guerra che potesse partire da Napoli
o che qui potesse trovare buona parte delle risorse per essere
promossa. A questi elementi locali se ne aggiunse uno di carattere
generale, che preoccupò molto gli Spagnoli: la “dechiaratione del
Ser.mo Re d’Inghilterra per as sistere con tutte le sue forze a quella
Ser.ma Republica poiche toccano quasi con mano li pericoli, che li
possono soprastare nella Spagna, nella Fiandra, nella navigatione delle
Indie, et anco in questi Regni di Napoli et di Sicilia con una missione
di Va scelli armati et ripieni di buona soldatesca, et tanto più Inglesi lo
potranO fare quanto che haveranno porti sicuri nel Golfo et nelle Isole
delle Ecc.ze Vostre” Insomma, il Dolce in ottobre pote va comunicare
al proprio governo che, negli ambienti napoleta ni ben informati e
responsabili della cosa pubblica, si temeva che agli aiuti militari
inglesi si potessero aggiungere quelli di altri Stati, che Io stato di
guerra potesse suscitare tumulti nei domini spagnoli e che, pertanto, in
quegli ambienti montava l’idea che, se guerra ci fosse stata, sarebbe
dovuto essere il pon tefice da solo ad esporsi militarmente contro
Venezia’°°.
lvi, ff. 61-91.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E V1 AI, TEMPO DEI
del 1605, quando l’imperatore Ferdinando, che aveva ricevuto aiuti
finanziari dalla Spagna, era riuscito non solo a contenerne l’impeto
espansionistico, ma anche a sconfiggerli: allora i Ve neziani non
avevano nascosto la loro soddisfazione, e tuttavia non pensarono
affatto di aderire e di partecipare alla guerra con tro i nemici comuni.
Anzi, benché sollecitati, non vollero nem meno contribuirvi
finanziariamente, per timore che la notizia delle loro contribuzioni si
diffondesse ed essi, di conseguenza, potessero trovarsi esposti a
ritorsioni; e, sebbene il pontefice si fosse dichiarato disposto a far
passare per denaro proprio anche quello eventualmente offerto dai
Veneziani, essi restarono fer mi nel proposito di non far la guerra ai
Turchi, neanche indiret tamente
A rassicurare il residente che il governo di Napoli non avrebbe mai
partecipato ad azioni militari contrò Venezia, anche se lo avesse
desiderato, giunsero di giorno in giorno sempre più gra vi le notizie
intorno al raccolto, quello che si sarebbe presentato tra i peggiori
dell’ultimo ventennio e che avrebbe spinto anche lo Stato della Chiesa
e la stessa Sicilia, che di solito soccorreva con la sua produzione il
Regno nelle annate difficili, ad impos sessarsi dei carichi di grano che
alcune navi trasportavano a Napoli. Le rivolte per il pane latenti nella
capitale e nel Regno, le proteste dei paesi circostanti Napoli angariati
dagli alloggiarnenti militari, gli “scioperi” delle maestranze dell’ar
senale, alle quali da tempo non veniva pagato il salario, e le proteste
dei soldati senza stipendio furono tutti scrupolosamen 98 Segreteria di
Stato, Venezia, voI. 268, ff. 20-21 r-v, Il segretario di
Che questo orientamento fosse condiviso e fors’anche pre valente
nella corte madrilena ce lo conferma una fonte che, per la circostanza,
non può essere affatto messa in dubbio, cioè il medesimo nunzio
apostolico accreditato a Madrid. A metà no vembre, egli infatti
comunicò che il massimo organismo di goASVE, Senato. Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 7, A. Dolce al Senato,
Naopli 1O-X-1606.
‘°° Ibidein.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETtO
verno, ossia il Consejo de Estado, aveva presentato al sovrano una
consulta con la quale lo invitava a mitigare il sostegno alla Sede
Apostolica. Ma Filippo III —con soddisfazione del nunzio e sorpresa
dei Consejo— aveva respinto la consulta ed ordinato che fosse
preparato un esercito di 26.000 fanti, di cui 8.000 do vevano essere
spagnoli, 6.000 dello Stato della Chiesa e del duca di Urbino, i restanti
del regno di Sicilia, del regno di Napoli e della Lombardia’°’. Si
trattava di un ordine che, almeno a Na poli, non avrebbe potuto
trovare esecuzione, se non a patto che Filippo III avesse soddisfatto la
richiesta di denaro che nei mesi precedenti gli aveva rivolta il
Benavente. Fino ai primi di gen naio del 1607, il Dolce registrava sì
voci che indicavano come inevitabile ed imminente la partenza di
soldati napoletani per la LombardiaW ma nello stesso tempo poteva
anche riferire che il reggente Bernardino Barrionuevo aveva
convocato, per conto del vicerè, tutti i mercanti stranieri operanti sulla
piazza di Na poli, per chiedere loro prestiti di denaro, ma che non era
riuscito a trovare un solo ducato; in conseguenza di ciò, poteva dare
per certa la notizia secondo cui i soldati napoletani si sarebbero
rifiutati di partire per la Lombardia, per essere impiegati contro
Venezia, se prima non avessero riscosso i salari da più mesi non
percepiti’° Erano notizie largamente confermate, negli stessi giorni,
anche da parte del vescovo di Aversa, cardinal Filippo
° ASV, Borghese, Il, voi. 271, ff. 347-50, Il nunzio al cardinale di
Stato, Madrid I 5-X1- 1606.
02 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 28, A. Dolce al
Senato, Napoli 9-1-1607.
03 ASVE, Senato, Dispacci da Napoli, fz. 23, n. 29, A. Dolce al
Senato, Napoli 9-1-1607.
Spinelli, al cardinale Pietro Aldobrandini’°
Furono queste le ultime notizie da Napoli concernenti la guer ra, che
—come si è visto— per Venezia costituiva l’evenienza più
preoccupante e, quindi, l’ultima ratio del suo conflitto giurisdizionale
con Roma. E furono notizie ancora rassicuranti. Napoli, quindi, per la
Repubblica si era rivelata una sede diplo matica importantissima. Del
resto all’ipotesi d’una guerra non erano affatto interessate le due
potenze che si disputavano il bandolo della trattativa diplomatica. A
far la guerra, ormai, po tevano continuare a prepararsi soltanto i due
diretti contendenti, dato che Venezia si era ben attrezzata fin dal
primo momento della crisi e la Sede Apostolica vi si andava
disponendo con la
04 ASV, Borghese, Serie III, voi. 2, F. Spinelli a P. Aidobrandini,
Aversa
13-1-1607: “11 Vicerè ha pubblicato l’ordine venuto de Corte che si
fac ciano 30.000 fanti con 4.000 cavalli sotto il conte de Fuentes
contro Venetiani Qui sono ordinati dui Mastri di Campo per li 6.000
fanti da farsi in questo Regno, uno è il Marchese di Santa Agata,
l’altro Giovanni Tommaso Spina, et S. E. li disse che possevano
metter subito le bandiere, ma, respondendoil Marchese che
bisognavano denari, replicò 5. E. che aguardasse. Intendo che sperano
d’haver da queste provincie centomilia ducati, ma quid inter tantos, in
effetto in questo Regno non corre un carlino, et la Corte Regia non ha
denari né credito con il pegno in mano, et se non supsendono li
pagamenti alli creditori non so come faranno. Ben si trova facilità in
soldar gente che per la vicinità della guerra ognuno vorrebbe andare et
possono fare molto maggior numero de quello che bisogna qui”.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
richiesta di risorse finanziarie rivolta alle città del suo Stato fino ai
primi mesi del 1607105. Da Napoli, già all’indomani delle dimissioni
del de Ponte, cominciarono a giungere diversi e in coraggianti segnali
da parte del governo che furono altrettante esplicite manifestazioni di
condivisione della politica giurisdizionalistica veneziana. Di queste
d’ora in poi occorrerà occuparsi •
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
105 Cfr. in proposito le numerose contribuzioni che le città pontificie
delle Marche, dell’Umbria e dcl Lazio inviarono a Roma col fine
dichiarato di voler concorrere ai necessari preparativi militari (ASV,
Borghese, Serie I, voI. 326).
* La seconda parte sarà pubblicata nel prossimo numero della Rivista.
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
AA.VV. (a cura di Gabriella Bonacchi), Una Costituzione seii za
Stato, 11 Mulino, Bologna, 2001, nella collana “Verso la Costitu
zione europea”, ricerca della fondazione Lelio e Lisli Basso- Issoco,
volume 111, pp. 536
La nascita di uno Stato Nazionale è lo stringente risultato delle
determinazioni di un popolo, della sua volontà, spesso anche tinta dal
sangue dei martiri e manifestata a costo di rivoluzioni.
La Costituzione è il punto di arrivo, che condivide nascita, storia,
cultura di un popolo, e che sulla base di un ethnos che lo fonda, defi
nisce le future regole della convivenza politica.
Un’Europa tanto attuale quanto ancora assolutamente astratta; una
storia, in fondo da sempre unitaria, ma storicamente avvezza ai
campanilismi, alle antipatie nazional-popolari e impopolari, alle divi
sioni e ai conflitti; un popolo frastornato dai cambiamenti, dall’utiliz
zo caotico ma pur tuttavia entusiasta di un’unica moneta, ormai piena
mente voluta e operativa, pur se inserita in sistemi nazionali ancora
diversi e divisi; oggi chiamato alla coralità, pur se in diecine di lingue
e sostrati diversi, e senza la predisposizione di strumenti di rappresen
tanza sufficienti a garantire la minima vox populi. Un processo d
‘istituzionalizzazione che inverte le secolari basi fenomeniche e filo
sofiche del demos e dei suoi processi di acquisizione di identità.
Tra questi ed altri mille problemi, tra l’analisi di peculiarità e ano
malie, si fa largo l”unicum” Europa;
da un lato confusionario contratto tra potenti, ma dall’altro, pur
sempre un’incredibile occasione senza precedenti.
Un “unicum” di cui siamo quotidianamente parte in causa e che, vista
la sua complessità e la quantità di sfaccettature, inevitabilmente da
considerare a monte di qualunque tentativo di comprensione critica o
analitica, mal si presta a tentativi di eccessiva sintesi, analisi troppo
settoriali o meccanismi comparativi approssimativi. A ciò non valen
do riscontri con nulla dell’attuale assetto geo-politico, né potendo in
vocare l’applicazione dei modelli costituzionali classici.
Tuttavia, la trascrizione di questo processo, almeno in un primo
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SCHEDE
progetto di Costituzione europea, rappresenta, nonostante tutto, la va
lida possibilità di definire, senza più discuterlo, un primo nucleo di
acquisizioni normative, su cui poi fondare tutte le successive.
La predisposizione, quindi, di una tabella di marcia, che non presti più
il fianco a rallentamenti, tentennamenti o percorsi a rebours, e che
attraverso le garanzie di una solenne carta, e non più affidata allo stru
mento internazionale dei trattati, anche se opportunamente rinforzati e
irrigiditi, offra un qualcosa di non più incerto, da poter decidere di
volere, o lottare per orientare e cambiare
Oltre tutto vero che un’integrazione così complessa tra Stati dalle
identità nazionali così forti, dalle sovranità tanto storicamente accen
trate e dalle burocrazie già estremamente complesse richieda un pri ()
nucleo di acquisizione normativa l’ermenetico legame che unisce
indelebilmente il pouvoir constituant al popolo, suo depositano pri
mario, e le valutazioni circa l’attuale deficit democratico nei meccani
smi decisionali europei, potrebbe certamente rendere mutilato o
quantomeno prematuro tutto il dibattito rispetto all’idea di una costi
tuzione almeno a questo stadio del processo.
Ed è questo il punto da approfondire e risolvere di questo scenario,
all’uopo rendendosi necessaria la più rapida ed efficacia comprensio
ne e padronanza di tutte queste questioni da parte del frastornato
demos europeo.
Problemi che non si possono eludere e che riguardano la questione di
cosa sia la costituzione, di come pensiamo l’Europa, e di quale pro
cesso costituente parliamo quando parliamo di processo costituente
europeo.
La nascita di un Europa autenticamente unita attraverso meccani smi
non solo opportunisticarnente politico —economici ma attraverso la
nascita di coscienza e la formazione di volontà.
Obiettivi autenticamente sentiti come tali da un popolo messo in
condizione di determinarsi per il futuro, come altresì finora i cittadini,
all’interno dei singoli stati, sono stati costituzionalmente garantiti e
protetti nel farlo.
Un volume che raccoglie la migliore parterre di autori di questi
anni: si segnala il contributo dato da Jurgen Habermas, Erhard
Denninger, Santi Romano, Stefano Rodotà, Elena Paciotti.
Ma sono solo alcuiii degli autorevolissimi firmatari dei diversi saggi
contenuti in questo libro, la cui struttura a concatenazione di scritti per
singole questioni, facilita e ne intensifica la lettura, in una trama che,
così concepita, molto più di un unico testo riesce ad accompagnare il
lettore nell’intricato ginepraio di problematiche della nata e nascente
Europa.
L’ ermeneutica s’impone oggi necessariamente in questo processo, e
impone un difficile studio e un’attenzione estrema alle peculiarità
d’ogni discorso, per poterlo incastonare in un progetto senza prece
denti.
Una Costituzione senza Stato, dunque, anche se terzo volume di una
collana interamente incentrata su questi temi, certamente il primo dai
cui trarre un validissimo tentativo di ricostruzione ermeneutica, a più
voci, più temi, rispettoso della complessità insita in qualsivoglia
tentativo di analisi. Arturo Maria Casta/di I
S. BOLOGNINI, E. BUSSON, A. D’AVIRRO (a cura di Anto nio
D’Avirro), I reati di false co,nunicaziolzi sociali, Giuffrè, Mi lano,
2002, pp. 220
il d.lgs.vo 61 dell’aprile ultimo scorso contiene la nuova discipli na
dei reati di false comunicazioni sociali. L’argomento si è posto in
posizione di privilegio nel dibattito accademico e professionale, sin
dal settembre del 2001, periodo a cui risale la delega al Governo per la
riforma della materia. L’interesse nasce dalla centralità delle contesta
zioni di falso in bilancio nei processi di tangentopoli ed ha ricevuto
una significativa revisione, che ha modificato la vecchia disciplina,in
misura tanto incisiva che alcune testate giornalistiche hanno parlato di
una sostanziale “depenalizzazione”. Il dibattito non è solo storico, ma
ha rivelato risvolti tecnici di estremo rilievo.Una prima obiezione
L’APE INGEONOSA - 1/2002
ScHEDE
alla formulazione originaria della norma era quella di uno scarso ri
spetto dei principi di tassatività e determinatezza. La norma descriveva una condotta a partire dal suo effetto. In sostanza, qualsiasi falso
legato al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, finiva per rica
dere nella disciplina dell’ art. 2621 .Non è mai apparso con chiarezza
risolutiva l’aspetto del bene giuridico tutelato dalla norma. Fino alla
nuova disciplina, era ancora vivace il dibattito sulla natura
plurioffensiva o monoffensiva del reato. L’Antolisei fu il primo a so
stenere la prima soluzione, ritenendo che la norma tutelasse non solo i
soci, ma anche i terzi estranei al rapporto di società e più in generale,
“il corretto funzionamento” del sistema produttivo.Tale articolazio ne,
ha prodotto, una dilatazione applicativa della norma.Si è pertanto
imposta una revisione della lettura della norma, che tuttavia non ha
posto fine alla questione, ma si è comunque assestata su un orizzonte
monoffensivistico. Aspetto che ha ulteriormente posto elementi
problematici è stato rappresentato dall’ analisi dell’elemento soggetti
vo, in particolare considerando che, nell’ipotesi in esame si trattava di
dolo specifico. L’avverbio “fraudolentemente” ha costituito il riferi
mento emblematico della questione. Le pronunce giurisprudenziali
hanno ritenuto sussistente la violazione anche senza il dolo di danno.
Solo la recente giurisprudenza, anticipando aspetti qualificanti della
riforma, ha ritenuto necessario il danno e la volontà di produrlo per
ritenere sussistente il reato. Altri riferimenti giurisprudenziali hanno
proposto una lettura ben diversa da quella rappresentata. Non pochi
Tribunali hanno ritenuto sufficiente un dolo generico, anche eventua
le, nel pronunciare sentenze di condanna.
La problematica si è pertanto arricchita di contributi e di appro
fondimenti da parte di autorevoli studiosi, ma anche da parte della
giurisprudenza che ha efficacemente ampliato, verso l’orizzonte
applicativo, l’area problematica.
E’ su questo argomento, che si è concentrata l’attenzione di Anto nio
D’Avirro, che ha pubblicato una prima monografia sulla riforma. Nel
Libro, scritto insieme a Sabrina Bolognini ed Elena Busson, con la
supervisione dello stesso D’Avirro, vengono affrontati gli aspetti
più significativi della riforma, con un continuo riferimento alla vec
chia disciplina, per sottolinearne gli elementi di novità.
Il testo contiene, frequenti riferimenti alla delega legislativa ed ai
relativi commenti. Sono inoltre presenti richiami alle pronunce
giurisprudenziali più significative che si sono registrate anteriormente
alla novella. Si segnalano, in particolare, le significative riflessioni sul
rapporto tra la estensione della responsabilità amministrativa dell’
ente ai reati societari, nel capitolo sui soggetti attivi dei reati. In esso
si affronta il difficile rapporto tra la disciplina della responsabilità
pena le delle persone giuridiche, introdotta nel 2001 e quello della
nuova disciplina in discorso che ad essa ha fatto esplicito riferimento,
dando origine ad un dibattito che conosce ora i suoi primi risultati, ma
che si avvia ad acquistare centralità assoluta.Rispetto ad esso si
segnala la capacità dell’ autore di indicare al lettore tutti gli aspetti
problematici in merito. Di grande utilità appare, poi. la trattazione in
ordine al bene tutelato e all’oggetto materiale del reato. In particolare
è posta la in soluta questione sulle “altre comunicazioni sociali” che
non pochi aspetti problematici ha originato in precedenza. La
trattazione forni sce al lettore un assetto chiaro delle scelte del
legislatore e contiene frequenti cenni a dottrina e giurisprudenza che
evidenziano con effi cacia i tratti della novella. Particolare attenzione
è inoltre riservata alla problematica dell’elemento soggettivo dei reati
,che rappresenta uno dei punti più alti dell’approfondimento tecnico
del testo. Con par ticolare cura vengono affrontate tutte le
problematiche sul dolo speci fico e quello intenzionale della nuova
disciplina. Il testo si segnala per la sua facile consultabilità e
costituisce un primo, valido supporto per i professionisti e giuristi in
genere. FAlfonso Trapuzzano]
i. DYER, Raccolti di rabbia. La minaccia neonazista nell’A me rica
rurale, Fazi Editore, Roma, 2002, pp.2
L’editore Fazi pubblica, con una buona dose di ammirevole corag
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
SCHEDE
gio editoriale, questo “difficile” volume di Joel Dyer sul mercato ita
liano, in un periodo in cui il dibattito sulla democrazia americana e
l’americanismo appare — per ragionevoli motivi — a volte
improntato ad un certo conformismo culturale.
Il lavoro in questione si nutre di oltre un decennio di indagini gior
nalistico-scientifiche condotte dal più che noto giornalista — almeno
per il pubblico americano — sulla realtà sociale, economica e politica
della comunità rurale americana, e sulla correlazione tra questa realtà
sociologica e la crescita dei movimenti antigovernativi della destra
radicale, già in precedenza accennati dal bel libro di Gore Vidal sulla
“Fine della libertà”.
il testo affronta tre principali direttive argomentative, tutte supportate
da un ampio ventaglio di documenti politici, amministrati vi, fonti
primarie, fonti clinico-istituzionali, supporti scientifici.
In prilnis l’iiripatto della crisi, ormai strutturale, del sistema eco
nomico della vecchia america rurale del Midwest sulla sua architettu
ra sociologica, che dalla Rivoluzione economica dell’Ottocento al
l’inizio degli anni ‘80 dei Novecento aveva costituito la spina dorsale
dell’assiologia politica del “patto sociale” americano, di immagine
tocquevilliana, fondato sul trinomio libertà—proprietà-Nazione.
Come Dyer mette acutamente in evidenza l’impatto sul sistema di
valori comunitarii di questa Old America è stato, dal reaganismo in
poi, vio lentissimo, in termini, soprattutto, di dilaniamento delle
strutture so cio-famigliari, come dimostrano i rapporti delle hotline e
delle task forces delle istituzioni governative di sostegno psichiatrico
ai membri delle comunità, con le statistiche sul numero di suicidi,
violenze intra moenia, fenomeni di anomia sociale ed alienazione
(Parte Prima, ppL348).
Crisi che, come ovvio, si collega al crollo della “dottrina protezio
nistica” americana nel settore primario, rinnovatosi con la Grande De
pressione, e che la globalizzazione del commercio alimentare — l’ordi
ne economico del WTO — ha radicalmente spazzato via. Questa se
conda direttrice del volume (Parte Seconda, pp. 49-120) analizza le
“basi ideologiche” della nascita del movimento antigovernativo della
destra radicale, il suo sistema di valori, il suo naturale sbocco in terrni
ni di potenziale di alienazione istituzionale sul sistema politico amen
cano. “L’invito a morire” ed a lasciarsi morire dei proprietari terrieri
dell’America rurale comincia a manifestarsi — come evidenzia l’A. dalla seconda metà degli anni’80, in “due tipi di rabbia”(p.15 ss.), una
interna — come detto — ed una “esterna” che identifica i propri
nemici nelle istituzioni governative — il Governo federale e la FmHa
(Farm Home Administration) — e nelle istituzioni bancarie che
“strozzano” i contadini del Midwest e gli impediscono il riscatto
sull’ipoteca della propria fattoria - i “banchieri sionisti” —
spogliandoli dei diritto di pro prietà che, come nota Dyer, nel sistema
di valori dell’America rurale, rappresenta non solo l’insicurezza
economica e della sussistenza ma la perdita “dell’identità” e della
stessa dignità sociale e comunitaria, pietra angolare di una cultura
“ruralista” di radicamento e successione della famiglia nella terra e
nella comunità (p.22).
La miscela esplosiva — per rientrare nella sanguinaria metafora di
Oklahoma City — dal punto di vista socio-politico ed istituzionale si
nutre, però, di altri elementi. Per spiegare i caratteri “ideologici” di
movimenti come i Patriots americani, l’A. passa in rassegna tutta l’in
quietante attrezzatura “culturale” di riferimento, che miscela
integralismo religioso, culture millenaristiche della “tribolazione”,
ortodossia razzista e venature antisemite — come nei caso della
Christian ldentily — alla prassi dell’eversione nera, antigovernativa e
terroristica di stampo fascista e nazionalista delle milizie volontarie —
i Patriots, i Posse Comitatus, le milizie neonaziste. Proprio infatti
nella Parte Terza e nel suo Epilogo (pp.i2 i-236) l’A. avanza una serie
di inquietanti interrogativi sulla natura, il radicamento sociale e
politico, le prossi mità con alcuni “pezzi deviati” delle istituzioni
federali di questi mo vimenti, fenomeni che alimentano alla radice
quello che ormai forse non appare più come un semplice movimento,
ma una forza dell’anti Stato (o dell’anti-Governo per usare le corrette
categorie d’analisi del sistema politico americano) che mira ad
abbattere il cosiddetto Z.O.G.(Zionist Occupied Governinent) e con
esso progetta — come dimostra tutta la documentazione su McVeigh
e la preparazione della
ame ricana, potrebbe fornire importanti — sebbene inquietanti —
spunti di riflessione sulla crisi che attraversa il grande modello delle
libertà, da sempre motore istituzionale del sistema politico americano,
e che oggi più che mai appare minacciato da una pluralitù di fì)rze
eversive, sia interne che esterne, che ne minacciano la tenuta
democratica. [ Vittoria I
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Dopo oltre cinquanta anni dalla dichiarazione Schuman, il paradigma
progetto-programma-percorso, composto da elementi interrelati ed
inscindibili, sembrerebbe mancante proprio dell’elemento centrale, il
programma, ovvero del nesso logico tra i due termini, il nesso cioè tra
la volontà di raggiungere mete condivise e la volontà di seguire un
itinerario comune.
SCHEDE
strage di Oklahoma City riportata da Dyer ed in possesso dell’F.B.l.
(p.l60 ss.) — di sovvertire le basi costituzionali del sistema di governo
americano, in nome delta visione /nitico-ro,nantjca e tradizionalista di
una White America.
Il volume, come detto, è ottimamente documentato, ed appare una
lettura stimolante come materiale di supporto all’analisi politologica
contemporanea. Dopo una inevitabile e comprensibile diffidenza
conformistjca verso certi temi, che ha attraversato e l’opinione pub
blica e la comunità scientifica in seguito ai fatti del Settembre 2001,
una più attenta riflessione a freddo su questi fenomeni e sulla realtà
politico-istituzionale, anche e soprattutto da parte della politologia
P. FERRARA, Non di solo euro. La filosofia politica dell’Unio ne
Europea, Roma, Città Nuova Editrice, 2002, pp292
Il lavoro, particolarmente pregevole per la documentazione di pri ma
mano, si sofferma sulle ideologie europeiste delle varie famiglie
politiche europee, considerando da una parte le scelte politiche gia
fatte e dall’altra le prospettive future, con riguardo a temi forti ed at
tuali, quali il federalismo, l’immigrazione e la pace.
In particolare, l’autore afferma che l’Europa su trova attualmente ad
affrontare due passaggi cruciali: il passaggio della “quantità”, ov vero
la tensione verso l’ampliamento che entro il prossimo decennio
sposterà i confini politico-sociali dell’Unione e il passaggio della “qua
lità”, ovvero la ricerca di un approfondimento delle ragioni dell’inte
grazione.
Ampio spazio è dedicato al dibattito sulla Costituzione europea,
ovvero sulla futura identità politica dell’Unione. Dibattito che si muo
ve fra due estremi, definiti solo apparentemente contraddittori: la ne
cessita ed il desiderio di dare una risposta europea unitaria ai processi
di internazionalizzazione e l’esigenza di ricercare e trovare una di
mensione “locale”dei processi di integrazione.
L’autore propone in modo chiaro e puntuale gli approcci al dibatti to
federalista proposti dagli attori politici protagonisti della scena in
ternazionale, definendoli, in parte innovativi e che riflettono nel com
plesso, da un lato “il bisogno di unione” e dall’altro la necessità di
dare “dei limiti all’Unione”.
Di formazione filosofico-politica, l’autore avvia una lettura mira ta
delle problematiche europee, mettendo a confronto elementi quali la
sovranità e la crisi della medesima, la civiltà, la religione, l’identità e
altre.
Segnala il problema della tutela giuridica dei diritti dei cittadini e di
un’integrazione senza residui autoritari, mettendo a fuoco il tema delle
minoranze etniche e delle cittadinanze “deboli”. Avanza l’ipote si che
vengano riconosciuti nuovi diritti sociali, gia peraltro segnalati dalla
Carta dei Diritti dell’UE e soprattutto sottolinea la scelta per la pace.
Se infatti ad oggi l’unificazione europea e il suo significato sono stati
celati dietro questioni economiche, finanziarie e tecniche, è ne
cessaria una “prospettiva umanista” che affermi il primato della di
gnità umana. Persona e comunità si integrano vicendevolmente e così
potrebbe essere per l’Europa.
Conclude riportando i risultati di uno studio condotto dal Nucleo di
valutazioni prospettiche della Commissione Europea, che tenta di
L’APE INGEGNOSA - 112002
SCHEDE
delineare quella che potrebbe essere la futura “carta d’identità” del
l’Unione entro il 2010. 1 risultati ottenuti, al di la del loro stesso con
tenuto, potrebbero essere utili quale spunto di riflessione per il futuro
cammino dell’ Europa. [ FlagielIoj
A. FOSSATI e R. LEVAGGI (a cura di), Dal decentramento alla
devolution. Il federalismo fiscale in Italia e in Europa, FrancoAngeli,
Milano, 2001, pp. 338
Il volume in esame si occupa del “federalismo fiscale”, un tema che
suscita l’interesse non solo degli studiosi, nia anche del “grande
pubblico”. L’opera si occupa in primo luogo, delle modifiche apporta
te all’amministrazione pubblica dalle leggi Bassanini, leggi che han
no previsto una sistemazione della materia mediante una serie di de
creti delegati. La prima lg Bassanini, ovvero, la legge n. 59 del 15
marzo 1997, ha effettuato una ampia revisione delle relazioni tra i
livelli di governo, tanto è vero che è stata presentata come la realizza
zione del “federalismo a costituzione invariata”, che sta a significare
realizzazione di tutto quello che poteva essere fatto nella direzione del
federalismo senza toccare la Costituzione. In realtà la lg 59/1997 ha
disegnato un ampio decentramento delle funzioni amministrative dal
governo centrale a quelli regionali, ed inoltre, ha previsto che queste
ultime, a loro volta, possano devolvere le funzioni stesse, alle Provin
ce, Comuni e Comunità montane. E’ palese, quindi, che il testo si oc
cupa di tutte quelle modifiche finalizzate allo snellimento dell’appa
rato burocratico; si tende,quindi, ad una riorganizzazione dello Stato
aumentando i poteri locali.
Gli autori, si preoccupano di definire sia il concetto di federalismo in
generale che del “federalismo fiscale”.
Federalismo fiscale, in senso tecnico, è sinonimo di “teoria econo
mica dei differenti livelli di governo” (Scotto 1951). Per di più, dal
punto di vista economico, la giustificazione principale del
federalismo,
sia esso considerato come federalismo fiscale sia inteso in senso isti
tuzionale, è il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche ammini
strazioni.
11 testo viene diviso in due parti:
La prima parte si occupa delle teorie economiche dei diversi livelli di
governo, del finanziamento degli enti locali e, soprattutto, delle fun
zioni attribuite a Regioni, Comuni e Province. Nella stessa sede viene
esaminata 1’ applicabilità del federalismo fiscale nel nostro
ordinamento, definito da molti, come federalismo fiscale di tipo
cooperativo, ovve ro particolarmente sensibile alla cooperazione tra le
circoscrizioni più ricche e quelle più povere. Si evidenzia in tal modo
che il mezzogior no d’italia deve continuare ad essere finanziato da
cospicui trasferi menti dal nord, non bisogna dimenticare, a tal
proposito, che in senso opposto va il pensiero della lega nord.
Nella seconda parte, vengono, invece, esaminati i casi di federalismo
e decentramento in Europa.
Dopo un’introduzione dedicata ai casi di “federalismo evolutivo”,
come quello che si verifica in Germania e Svizzera, si passa ad esami
nare il federalismo fiscale in Belgio, che risiede nell’equilibrio tra le
varie etnie, ancora in Spagna e in Italia dove il federalismo fiscale si
sta evolvendo. Infine, gli autori presentano un particolare caso di non
federalismo come in Gran Bretagna. [ De Matteo]
M.L.SALVADORI,
L’occasione
socialista
globalizzazione, Latera, Bari, 2001, pp.128
nell’era
della
Questo saggio di Salvadori, uscito nel settembre 2001, fa corri
spondere alla capacità attrattiva ed evocativa del titolo un principio di
riflessione, sempre critica ed acuta come nelle corde scientifiche del
l’Autore, sul nesso che intercorre nell’attuale “mondo OCSE” tra si
stema politico-internazionale globalizzato, funzioni e strutture del
potere, società dei diritti.
L’APE INGEGNOSA - 1/2002
Sc
La prospettiva d’analisi “internazionalistica” cui s’affida l’A. co
stituisce insieme tesi e premessa critica in ordine alle possibili rispo
ste alle “domande” — in senso senniano — che il testo si pone: esiste
un ruolo per i socialisti e per il socialismo nel nuovo ordine
globalizzato ed unipolare? E, se sì, in che forme può, o potrebbe,
delinearsi?(Ivi, pp.VI-IX)
Il trapasso argomentativo cui Salvadori assegna lo svolgimento delle
sue tesi, fino alle possibili risposte, tocca tutte le “domande” sociali,
istituzionali e politiche divenute centrali nel dibattito pubblico e inter
no alla comunità scientifica dell’ultimo ventennio, e forse anche più, e
che toccano, per dirla riduttivamente, il trapasso dell’occidente dal
sistema post-Yalta (cfr. Intrdouzione, pp.VI-VI1) tarato sulla geome
tria sistemica Stato-Nazione, ordine bipolare, società di classe, all’in
certo — almeno dal punto di vista sociale ed istituzionale se non
econo mico — nuovo ordine politico post—moderno, “l’era del la
globalizzazione”, come indica il titolo del volume.
I passaggi propedeutici, nella struttura argomentativa del saggio,
nuotano attorno ad alcune “domande” centrali, di natura economica chi detiene, oggi, le risorse strategiche? (Capitolo I) — politico-istitu
zionale — cosa si sostituirà al modello dello Stato-nazione ed alla dot
trina della sovranità di matrice ottocentesca? (Capitolo lI) - e culturale
— qua! è la prospettiva politica del progetto europeo in ordine
all’affer mazione di un autonoma visione “politico-culturale” della
società e delle istituzioni, che si discosti dalla dottrina del “pensiero
unico”? (Capp.IV-VII).
Delineato il quadro, gli ultimi capitoli (VIII-XV) portano il lettore
dinanzi ad una serie di possibili scenarii-idee che contestualizzino il
ruolo del socialismo post—nioderno, e ne accennino la sua nuova —
possibile — ragione storica. Una idea di socialismo — sia chiaro al let
tore — che è per stessa ammissione dell’A. di matrice positivistica e
“democratica” (p.ll5) , lontano dagli eccessi messianici, essenzialisti,
per dirla à la Popper, e che “fatta propria la lezione del liberalismo
moderno” coniughi “..libertà, pluralismo ed ordine democratico”
(p.l2l ss.).
In questo senso la critica dell’A., alla prassi socialdemocratica oc
cidentale dell’ultimo ventennio, evidenzia tutto il suo respiro edifi
cante, concludendo che oggi più che mai non si è esaurito il compito
del socialismo, come dottrina liberale, democratica e progressiva, che
può coniugare un rinnovato senso del “realismo” con una più matura
visione del progresso e della valorizzazione e difesa delle risorse am
bientali, rafforzando così la centralità e validità del “modello demo
cratico e civile europeo” (p.l da contrappone alla dottrina civile della
lex ,nercatoria, tipica del neoliberismo (p.l 14). Armando Vittoriaj
F. STELLA, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano, 2001,
pp. 460
Il testo dell’ultima monografia di Federico Stella, docente di dirit to
penale presso l’Università Cattolica di Milano, affronta la
problematica del diritto, quello penale in particolare, e i moderni temi
sociali. In particolare l’autore affronta, articolando un complesso pa
norama storico e comparatistico, la problematica dell’evoluzione del
diritto e della esigenza di un rafforzamento dello stesso attraverso la
costruzione di un nuovo sistema penale. L’indagine approfondisce i
rapporti tra il diritto penale e la garanzia di protezione
dell’innocente”.Sono imposti criteri più stringenti di tutela degli inno
centi; il fronte del garantismo rappresenta la prima frontiera della co
struzione del processo di innovazione del diritto penale. Sull’aspetto
delle regole del giudizio, Stella propone criteri normativi di scelte di
giudizio, attraverso la elaborazione della teoria” dell’oltre il ragione
vole dubbio”, come elemento di indirizzo del libero convincimento
del giudice.Il prosieguo dell’ opera è dedicato alla critica al diritto
penale d’ evento, nel fallace tentativo di flessibilizzarlo alle esigenze
del diritto penale del “rischio”, che rappresenta secondo l’autore il
nuovo orizzonte di un diritto penale moderno.Infatti occorrono delle
modalità di tutela che non facciano dell’ evento 1’ asse portante delL’APE INGEGNOSA - 1/2002
l’intera struttura dell’ ordinamento penale.Il tentativo di flessibilizzare
il diritto penale di evento ha costituito una debole difesa alla tutela
delle vittime. Notevolmente approfondito appare il problema delle
“class action”, cioè quelle azioni di massa che si sono registrate ad
esempio in realtà con insediamenti industriali, che hanno procurato
danni da contatto con sostanze nocive. Questo approfondimento co
stituisce il punto di partenza dell’indagine dell’autore sui profili del
nesso di causalità. Egli critica i più recenti orientamenti in materia, in
particolare la critica si centra sull’insufficienza dei criteri affidati alle
leggi di copertura. Essi proprio nelle azioni di classe hanno rivelato i
propri limiti. Secondo l’autore occorre una revisione dell’approccio
originario, cioè quello della condicio sine qua non. Questo dovrebbe
avvenire anche nel senso di dare sostanza alla regola dell’oltre il ra
gionevole dubbio, che appare come tema trasversale della trattazione.
L’opera si conclude con un approfondimento del rapporto tra tutela
penale e il diritto civile ed amministrativo e tende a descrivere l’oriz
zonte ultimo e più complessivo del pensiero dell’autore, fondato sulla
centrale categoria del “rischio” come modello di costruzione dei siste
mi di tutela. [ Trapuzzano]
INDICE
STATO, REGIONI E AMBIENTE:
UN’ANALISI RICOSTRUTTIVA, Il
di Roberta Alfaizo
pag 5
IL PARLAMENTO DI WATERLOO: LE CAMERE DEI CENTO
GIORNI (MAGGIO-GIUGNO 1815)
di Maria Sofia C’orciulo
pag 49
L’IMPEGNO D S.T. COLERIDGE E HERMAN MELVILLE
CONTRO LA SCHIAVITÙ
di Anna Maria Palombi
pag 67
STATISTICA
E
SCIENZA
POLITICA:
PROSPETTIVE
INNOVATIVE DI UNA RELAZIONE INTERDISCIPLINARE
di Do,nenico Piccolo pag 79
LA FRANCIA E LA GUERRA ITALO-TURCA (1911-12)
di Settimio Stallone pag 107
NAPOLI E VENEZIA AL TEMPO DELL’INTERDETTO, I
di Silvio Zotta pag 145
SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
pag 213
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