CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’ intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente
art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85
e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20
delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino a un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi
del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o
nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore come guerre, epidemie o disguidi causati da
scioperi, sospensione dei voli per avverse condizioni atmosferiche e chiusure degli aeroporti e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme
vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del
Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di
forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17
a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica
Explorando Viaggi – L’Ippogrifo Sc
Licenza: Nota della Provincia di Torino Prot.g. 16501/569 del 9/3/1992 con Delibera Giunta Provinciale n. 107-16501/475 del 18/2/1992
Sede :Via Manzoni 3/a
10122 Torino
Iscrizione CCIA di Torino: 0704775
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile MONDIAL ASSISTANCE n° 186455
PREZZI
Calcolo dei prezzi - estratto conto
I prezzi definitivi saranno fissati solo al momento della conferma dei servizi da parte del cliente. Ogni prezzo rilevato nel flusso di preventivazione senza tale conferma, potrebbe essere suscettibile di variazione. Una volta
perfezionata la prenotazione, in estratto conto sarà riportato il prezzo definitivo e complessivo del soggiorno riferito alla tipologia di camera, al trattamento prescelto, al numero di persone e di notti prenotate, il prezzo del volo e
tasse aeroportuali.
Modifiche dei Prezzi
Il prezzo comunicato nella conferma della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data di partenza nei casi indicati all'art. 8 delle Condizioni generali:
a. Revisione della tariffa aerea o delle classi di prenotazione e delle relative tasse dovute all'aumento del costo del carburante a seguito della comunicazione della compagnia aerea artefice dell'adeguamento stesso.
b. Aumenti delle tasse di soggiorno, imposte locali, tasse di atterraggio, di sbarco e/o di imbarco in porti e/o aeroporti saranno comunicate dalle autorità preposte.
c. I cambi valutari sono stati aggiornati seguendo il parametro rilevabile e relative evoluzioni consultabili sul sito UIC della Banca d'Italia (http://uif.bancaditalia.it). Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio e/o
del prezzo del carburante al di sotto del 3%. Qualora l'oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l'adeguamento verrà applicato per intero.
Informazioni sui voli
Il cliente riceverà dopo l'acquisto una e-mail di convocazione riportante gli operativi aerei. In caso di variazioni riguardanti orari, scali, convocazione e luogo di ritrovo, intervenute successivamente, verrà inviata una nuova
comunicazione via e-mail prima della partenza. Per questo motivo, il cliente dovrà controllare la propria casella di posta elettronica un giorno prima della partenza del volo o contattare il Call Center Explorando Viaggi.
I clienti sono tenuti ad attivarsi personalmente per riconfermare i propri voli di ritorno entro 72 ore dalla data del volo di rientro, salvo diversa comunicazione da parte dell’organizzazione.
Il cliente è consapevole che, in particolare nel periodo dell'alta stagione, le compagnie aeree possono essere in
overbooking, cioè accettare un numero di prenotazioni superiore a quello dei posti disponibili. Non essendo queste politiche soggette al controllo, né dipendenti dalla volontà di Explorando viaggi, l'Organizzazione declina ogni
responsabilità nel caso di non accettazione a bordo del cliente, pur in possesso di un valido documento di viaggio.
Promozioni
Le tariffe disponibili sono aggiornate considerando eventuali promozioni in essere. Vengono presentate nel flusso di prenotazione tenendo conto delle eventuali restrizioni previste dalla promozione stessa.
Le quote comprendono:
- Il trasporto aereo.
- Kg 15/20 per persona di bagaglio personale in stiva a seconda delle Compagnie Aeree.
- Pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti dalle Compagnie Aeree.
- Bagaglio a mano.
E' generalmente consentito portare a bordo dell'aereo 5 Kg di bagaglio a mano debitamente etichettato. Per dimensioni e peso consentito consultare il sito della singola Compagnia Aerea Prenotata. Per la normativa generale sul
Bagaglio a mano consultare il sito:
www.enac-italia.it/securityinformative/informativa.htm.
NB: l'imbarco delle donne in gravidanza prevede alcune restrizioni. I Clienti dovranno verificare le stesse direttamente con la Compagnia Aerea.
Informazioni sugli alberghi
La sistemazione è prevista normalmente in camere con servizi privati, due letti gemelli separati o letto matrimoniale, (ed eventuali servizi aggiuntivi previsti dai singoli alberghi). Per quanto riguarda le camere triple si tratta in
genere di camere doppie con letto aggiunto o brandina. Le camere singole sono soggette a supplemento: malgrado ciò talvolta risultano essere piuttosto piccole e non particolarmente ben posizionate. Le descrizioni delle
strutture alberghiere (che potrebbero essere in lingua inglese/spagnola), così come la categoria dell'hotel e le notizie sulle destinazioni, vengono riportate dai rispettivi fornitori e possono subire variazioni anche senza preavviso.
E' possibile che, a causa di imprevisti, si verifichino ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato di
funzionalità. Le strutture e le attività sportive sono anch'esse descritte sulla base delle informazioni comunicate dai fornitori.
Non appena venuta a conoscenza di eventuali modifiche, Explorando Viaggi si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti ma non si assume alcuna responsabilità circa eventuali inesattezze di cui non è stato messo a
conoscenza.
Il giorno di arrivo le camere sono generalmente consegnate non prima delle ore 16.00. In caso di arrivo in tarda serata oppure in nottata è tassativamente necessario avvisare l'albergo.
Va inoltre ricordato che il regolamento internazionale prevede che le camere siano liberate entro le ore 9.00 del giorno di partenza. Ogni complesso ha in ogni caso un suo regolamento al quale è necessario attenersi, non
pretendendo eccezioni che danneggerebbero i successivi clienti. Qualora per un qualsiasi motivo il Cliente non potesse presentarsi al complesso il giorno previsto per l'inizio del soggiorno, come da prenotazione effettuata, dovrà
comunicarlo a noi o all'ufficio ricevimento del complesso stesso affinchè venga comunque tenuta a disposizione la camera riservata; in assenza di tale comunicazione gli albergatori possono utilizzare la camera assegnandola ad
altri clienti.
Nota bene: eventuali prolungamenti saranno da concordare e saldare direttamente con le strutture alberghiere. Alcuni complessi richiedono il soggiorno di minimo 7 notti con inizio/termine in un giorno settimanale prefissato.
I prezzi non comprendono eventuali tasse di soggiorno, pagabili in loco.
Tra i vari servizi elencati nei testi descrittivi degli alberghi, alcuni sono a pagamento. Si intendono sempre pagabili in loco i consumi relativi al minibar, telefono e pay-tv; molti hotel inoltre richiedono importi extra per lí'ngresso ai
propri centri fitness con sauna, bagno turco, solarium, palestra e Jacuzzi oppure ancora per l'uso di determinate attrezzature sportive quali piscina, tennis, squash, golf ecc.
Emissione anticipata della biglietteria aerea
In caso di specifica richiesta del consumatore, Explorando Viaggi, potrà emettere contestualmente alla conferma dell'itinerario prescelto, anche con molto anticipo rispetto alla data di partenza, la biglietteria aerea congelando
eventuali aumenti di tariffa e/o di tasse (sicurezza, carburante ecc.). In tal caso dovrà essere richiesto il saldo immediato della parte concernente la biglietteria stessa. Le condizioni di penale in caso di cancellazione dei biglietti
emessi saranno comunicate al cliente e potranno essere diverse dalle condizioni indicate di seguito nel paragrafo dedicato al Recesso del Consumatore.
Modifiche di prenotazioni confermate
Per eventuali modifiche richieste ad una prenotazione già confermata, che non comportino l'addebito di un corrispettivo di recesso, saranno addebitate € 50,00 o € 80,00 a seconda della destinazione prescelta.
Recesso del consumatore
In caso di recesso dal contratto del viaggio confermato dall'organizzatore il consumatore è tenuto a versare quale corrispettivo per il recesso, oltre alle penalità legate alla biglietteria aerea (tariffe speciali, istant purchase, low
cost) e servizi particolari per i quali verranno segnalate le diverse penalità in fase di prenotazione, la relativa percentuale della quota di partecipazione:
- 30% della quota di partecipazione fino a 90 gg. prima della partenza del viaggio (escluso il sabato e la domenica);
- 50% della quota di partecipazione da 89 a 60 gg. prima della partenza (escluso il sabato e la domenica);
- 60% della quota di partecipazione da 59 a 30 gg. prima della partenza (escluso il sabato e la domenica);
Nessun rimborso dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente l’inizio del viaggio.
Nel caso di gruppi precostituiti le percentuali di cui sopra verranno concordate di volta in volta con contratto ad-hoc.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza, invalidità, inesattezza o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
Copertura Assicurativa viaggio per il cliente
All'acquisto di un pacchetto turistico Explorando Viaggi,
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
Il Cliente ha la possibilità di integrare le coperure assicurative stipulando Polizze Globy per:
- Elevare il massimale Spese di Cura (Globy Rosso)
- Estendere la copertura annullamento alla rinuncia per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (Globy Giallo)
- Garanzia infortuni di volo (Globy Blu)
Le Polizze dovranno essere richieste all'atto della prenotazione.
ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI NELLE LOCALITA' DI DESTINAZIONE:
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto turistico, sono da considerarsi, agli effetti della Responsabilità del Tour
Operator, esclusi dal contratto di viagigo, concluso con Explorando Viaggi. L'eventuale descrizione riportata sul sito o sul programma di viaggio, in qualità di escursioni facoltative, o di altri servizi, ha mero scopo informativo circa
le peculiarità turistiche della destinazione.
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
Il sottoscritto dichiara, anche a nome e per conto delle persone di cui sopra ed eventualmente dell'allegato elenco:
a) di aver letto e compreso le condizioni generali di partecipazione e di assicurazione, oltre ai punti sopra riportati. Ho letto e compreso tutte le informazioni contenute nella scheda tecnica, di aver acquisito piena
conoscenza delle condizioni di partecipazione e di assicurazione, che conseguentemente accetta, riportate nel presente contratto di viaggio, nei cataloghi, opuscoli, pieghevoli, nonché in qualsivoglia altra documentazione
fornitagli in ordine al pacchetto turistico, al viaggio o soggiorno organizzato, ovvero ai singoli servizi, e in caso di viaggio su misura o fuori catalogo di aver ricevuto il relativo programma;
b) di aver ha preso visione della scheda tecnica del viaggio prenotato, ed è consapevole del livello di difficoltà del circuito, dei requisiti richiesti, qualora indicati, e degli eventuali rischi, imprevisti e disagi che tale tipologia di viaggi
può comportare.
Il partecipante al viaggio dichiara di essere stato informato che taluni tipi di viaggio e/o escursioni hanno luogo in posti remoti, privi di strutture, selvaggi e a contatto con la natura e con la presenza di animali selvatici che possono
costituire un rischio alla incolumita' fisica del viaggiatore e/o del turista e ai propri beni materiali.
In considerazione di tutto cio' rinuncia sin d'ora a ritenere responsabile la Explorando Viaggi per qualsiasi incidente, reclamo, perdita,danno e/o responsabilita' incluso morte, invalidita' permanente, ferite, lesioni o malattie che
dovessero verificarsi in riferimento al viaggio, assumendo pertanto tutti i rischi derivanti dall'attivita' e dalle circostanze inerenti al viaggio stesso.
Le sistemazioni nei campi all’interno di parchi e riserve a gestione governativa e alcuni lodge o strutture ricettive
devono essere prenotate con largo anticipo. I fornitori di tali servizi concedono sette giorni dopo la conferma entro i quali può essere pagato il costo delle sistemazioni. Trascorso tale termine, la prenotazione viene
automaticamente cancellata dal sistema. Una volta effettuato il prepagamento, l'importo NON è rimborsabile in caso di cancellazione. Con la sottoscrizione del presente contratto, si autorizza la Explorando Viaggi al
prepagamento dei suddetti servizi in nome e per conto dei clienti indicati sul presente contratto.
c) di dare atto che tutte le informazioni previste dalla C.C.V., dalla Direttiva CEE 314/90 e dal D. Lgs. 206/2005 gli sono state ritualmente fornite, fatte salve quelle previste dall'art. 87 del citato decreto, che gli verranno trasmesse
prima della partenza unitamente ai titoli di viaggio;
d) di possedere i documenti di identità, i documenti per l'espatrio, i visti e le vaccinazioni (ove richiesti) ed i permessi necessari per intraprendere il viaggio di cui al seguente contratto, in ossequio alle leggi dello stato di
destinazione e/o transito e di aver ricevuto tutte le informazioni contenute nel sito del Ministero Affari Esteri www.viaggiaresicuri.mae.aci.it. Dichiara inoltre di aver verificato la validità
dei documenti, anche residua ove richiesta, in riferimento alla sua persona ed alle persone poste sotto la sua tutela. A tale proposito dichiara di aver ricevuto le informazioni contenute nel sito www.poliziadistato.it;
e) di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 di cui sopra e di acconsentire, assumendosene ogni responsabilità, al trattamento dei dati personali nell'ambito delle finalità e modalità indicate, nei limiti in cui il
consenso sia richiesto ai sensi di legge.
segue:
Certificato 3888073252
Certificato di Assicurazione
POLIZZA COLLETTIVA
MULTIRISCHI TURISMO
N° T000218
I testi del presente documento rappresentano un estratto delle Condizioni di
Assicurazione della Polizza collettiva sottoscritta dal Contraente in nome e per
conto degli Assicurati, beneficiari delle garanzie e delle prestazioni
assicurative. Il testo integrale della polizza è disponibile per la consultazione
presso il Contraente.
IN COLLABORAZIONE CON
Tipologia Garanzie
PLUS
GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI
Sono comprese le garanzie contrassegnate dalla “ X “
X
ASSISTENZA
X
RIMBORSO SPESE MEDICHE
X
BAGAGLIO
X
RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO
X
ANNULLAMENTO VIAGGIO
DISTRIBUITO DA:
Standard
€ 10.000,00
€1.500,00
€ 50.000,00
ESCLUSO
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oggetto della garanzia
La Società fornisce all’Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato
dal Contraente, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di
Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti.
1.INFORMAZIONI SANITARIE
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• situazioni climatiche,
• profilassi, vaccinazioni, patologie locali,
• Istituti di cura, medici specialisti,
• cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di
destinazione del Viaggio,
la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà le informazioni richieste.
2.CONSIGLI DI UN MEDICO
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa,
abbia necessità di parlare per telefono con un medico per avere consigli in
merito alla patologia in corso, la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà i
consigli medici richiesti.
3.TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa,
necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo
attrezzato per il pronto soccorso, la Società, tramite la Centrale Operativa,
provvederà ad inviare un’autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo
costo.
4.INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa,
venga ricoverato in un Istituto di cura, la Società, tramite la Centrale Operativa,
su richiesta dell’Assicurato o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento tra i
propri medici di guardia della Centrale Operativa ed i medici che hanno in cura
l’Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull’evoluzione del
quadro clinico.
5.INVIO MEDICO IN ITALIA
Qualora l'Assicurato necessiti di essere visitato da un medico generico presso
la propria Residenza in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa
avvenuti nel periodo compreso fra la data di iscrizione al Viaggio e la data di
partenza e qualora i medici di guardia della Centrale Operativa lo giudichino
necessario, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare,
tenendo a proprio carico l'onorario, un medico generico reperibile nella zona in
cui risiede l'Assicurato. In caso di non reperibilità immediata di un medico e
qualora le circostanze, a giudizio dei medici di guardia della Centrale
Operativa, lo rendessero necessario, la stessa provvederà ad organizzare,
tramite ambulanza, il trasferimento dell’Assicurato in un pronto soccorso. I costi
dell’ambulanza sono a carico della Società.
6.SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio
emerga la necessità che l'Assicurato si debba sottoporre ad una visita
specialistica, la Società, tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le
disponibilità locali, segnalerà all’Assicurato un medico nella zona in cui esso si
trova. Ove non fosse disponibile alcun medico specialista, la Società, tramite la
Centrale Operativa, potrà segnalare un medico generico. Il costo della visita
rimane a carico dell'Assicurato.
7.RECAPITO MEDICINALI URGENTI
Qualora, nel corso di un Viaggio all’estero, una specialità medicinale
regolarmente registrata in Italia e prescritta all’Assicurato dal medico curante,
fosse introvabile sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il
trasporto di medicinali nonché eventuali limitazioni in tema di
commercializzazione e distribuzione del farmaco prescritto, la Società, tramite
la Centrale Operativa, provvederà a fargli pervenire quanto necessario con il
mezzo più rapido.
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La Società tiene a proprio carico le sole spese relative al reperimento ed al
recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimane a totale carico
dell’Assicurato il quale provvederà a rimborsare l’importo dovuto alla Società al
suo rientro dal Viaggio. La prestazione non è operante qualora siano reperibili
in loco specialità equivalenti oppure se le specialità richieste non siano
registrate in Italia.
8.RIENTRO SANITARIO Qualora l’Assicurato in Viaggio venga colpito da
Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della
Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano
necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura
prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla
patologia dell’Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa, definirà le
modalità del rientro e provvederà a:
a)organizzare il trasferimento dell’Assicurato con mezzo idoneo a scelta della
Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone
letto o autoambulanza); il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario
potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri
Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta della
Società, con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in
cui le condizioni dell’Assicurato lo permettano. Diversamente non si darà
luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;
b)assistere l’Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico
e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato sono a carico della
Società, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato
sul posto.
Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui
trasporto implichi violazione di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che
non impediscano all’Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei
medici della Centrale Operativa, non necessitino di rientro sanitario e possano
essere curate sul posto.
9.TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE
Qualora l’Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia
caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a
seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la
Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i
propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario
dell’Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario
iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il
mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale
medico e/o infermieristico. Il costo complessivo a carico della Società non
potrà comunque superare l’importo di € 5.200,00.
10.RIENTRO DEL CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua
Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a
seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società,
tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d’intesa con i medici
curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a:
a)organizzare il trasferimento dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza
con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica),
treno (in prima classe);
b)assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con
personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari
del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo
accompagnano), sono a carico della Società.
11.RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO
Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell’Assicurato o il “Rientro
del convalescente” oppure “Trasporto salma” purché organizzati dalla Società
tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa organizzerà e la
Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di € 1.000,00 complessivi e
per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo
Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la
Società e partecipanti al medesimo Viaggio.
La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non
utilizzati.
12.FAMILIARE ACCANTO
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o
Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del
Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto
da un componente del suo Nucleo familiare, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a
disposizione di quest’ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno,
tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico le
spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a €
80,00 al giorno, per un massimo di 10 giorni. Resta esclusa qualsiasi altra
spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione “Rientro di un
Familiare o Compagno di Viaggio”.
13.RIENTRO DEI FIGLI MINORI
Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o
Malattia improvvisa e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che
viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà
ad organizzare il Viaggio di un componente del Nucleo familiare
dell’Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata, mettendo a
disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di
raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza,
tenendone a carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del
Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
14.RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in Viaggio debba ritornare alla sua Residenza prima della
data programmata, per l’avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo
di vita o per decesso di un Familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa,
provvederà ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione
dell’Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo
costo.
La Società ha il diritto di richiedere all’Assicurato la documentazione
comprovante l’evento che ha dato luogo alla prestazione.
15.TRASPORTO DELLA SALMA
La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto
della salma dell’Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel
suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di
trasporto. Sono escluse le spese relative all’eventuale recupero della salma e
alla cerimonia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della
salma, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà inoltre a disposizione
di un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato un Documento di
trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Sono
escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di
quelle sopra indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il
trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di € 5.200,00.
16.INVIO SOMME DI DENARO
Qualora l'Assicurato in Viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti
ad eventi di particolare e comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte
direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Centrale Operativa,
chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia,
l’importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul
posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato.
17.INVIO CAUZIONE PENALE
Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero si trovi in stato di arresto o minaccia di
arresto a seguito di fatto colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale
per la sua liberazione, la Società, tramite la Centrale Operativa, chiederà
all’Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l’importo
richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far
pervenire l’importo suddetto all’Assicurato.
18.TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato in Viaggio si trovi in stato di necessità o venga ricoverato
a causa di Infortunio o Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto
colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti
a persone residenti in Italia, la Società, tramite la Centrale Operativa,
provvederà all’inoltro di tali messaggi.
19.INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora l’Assicurato, in Viaggio, venga ricoverato a causa di Infortunio o
Malattia ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società,
tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire in loco un interprete e
terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
20.PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o
Malattia e le condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Centrale
Operativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di
intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la
Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l’eventuale
prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima
colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro
fino ad un importo massimo di € 100,00 giornaliere per Assicurato ed un
massimo di € 500,00 per periodo assicurativo.
E’ esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
21.SPESE TELEFONICHE
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Centrale
Operativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società
rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un
importo massimo di € 100,00 per Assicurato.
22. ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA RESIDENZA
Qualora l’Assicurato in Viaggio sia stato colpito da Infortunio o Malattia e sia
stato fatto rientrare dalla Centrale Operativa, usufruendo della prestazione
Rientro Sanitario, la Società rimborserà le spese di Assistenza infermieristica
alla Residenza sostenute nei due giorni successivi al Rientro Sanitario
dell’Assicurato in Italia. Dette spese saranno rimborsate fino ad un massimo di
€ 250,00 purché prescritte da un Medico curante e/o specialista.
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia
La Società, in caso di Malattia improvvisa od Infortunio, purché risultanti da
certificazione medica che ne attesti la patologia, assicura, nei limiti del
Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione, il
rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato durante il Viaggio
avvenuto nel periodo di validità della garanzia ed a condizione che tale Viaggio
sia organizzato dal Contraente.
Massimali e limiti
a) La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per
ciascun Assicurato, del Massimale, differenziato in base alla Formula
(STANDARD, MEDIUM e PLUS), di seguito indicata e riportata sul Modulo di
Polizza e sul Certificato di assicurazione:
STANDARD
Massimale per Assicurato pari ad € 2.500,00
MEDIUM
Massimale per Assicurato pari ad € 5.000,00
PLUS
Massimale per Assicurato pari ad € 10.000,00
con le seguenti limitazioni:
• rette di degenza: fino a € 250,00 al giorno;
• spese di autoambulanza: fino a € 150,00;
• cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: € 150,00.
Il Massimale è da intendersi come importo individuale e complessivo per
l’intero periodo di durata del Viaggio e pertanto, in caso di Sinistro, si intende
ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile,
con effetto immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale.
b) Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito
della
prestazione
“TRASFERIMENTO
PER
INCIDENTE
DA
DECOMPRESSIONE”, la Società rimborserà le spese per terapie iperbariche
sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia, purché prescritte da un
Medico specialista ed effettuate entro 40 giorni dall'evento che ha causato la
Malattia da decompressione o l'embolia gassosa arteriosa, fino ad un massimo
di € 250,00.
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c) Per i casi di Ricovero di durata superiore a tre giorni, qualora la Centrale
Operativa non sia stata informata del Ricovero stesso entro 24 ore dall’evento,
sarà applicato uno Scoperto del 30% sull’importo indennizzabile a termini delle
condizioni d’Assicurazione.
d) Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio
Sanitario Nazionale o sia garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle
spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche
non risarcite dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell'Assicurato stesso.
e) Il Massimale per evento che veda coinvolti più Assicurati è fissato in €
520.000,00.
Franchigia relativa
L’Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato a
termini di Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa
di € 50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relativa sarà applicata soltanto se
l’ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa. Ne consegue
che tutti i Sinistri di entità superiore (entità determinata in base ai criteri
contrattualmente previsti) saranno integralmente indennizzabili.
Determinazione del danno
- Pagamento diretto
Nel caso in cui l’Assicurato debba essere ricoverato all’estero e l’Indennizzo
delle spese che andrà a sostenere si prevede debba superare € 500,00,
l’Assicurato stesso (o chi per esso) potrà rivolgersi alla Centrale Operativa la
quale prenderà in carico tale segnalazione e la trasmetterà alla Società perché
provveda a pagare direttamente l’importo delle prestazioni (alle condizioni e nei
limiti contrattualmente previsti) alla struttura sanitaria ove è ricoverato
l’Assicurato. La Società, nel caso abbia effettuato pagamenti che, anche a
posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il
diritto di richiedere all’Assicurato la restituzione di dette somme e l’Assicurato
riconosce esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto
alla Società.
- Pagamento indiretto
In tutti gli altri casi, la Società, valutata la documentazione pervenuta,
procederà alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento, qualora
sussistano tutte le condizioni per l’operatività della garanzia. Nel caso di spese
sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio
ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l’Assicurato
ha sostenuto le spese mediche.
L’Assicurato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante
documentazione del rispetto delle Leggi anti-riciclaggio e bancarie ed in
assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Oggetto della garanzia
La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato
di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio
dell’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della
garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: furto, incendio,
rapina, scippo, nonché perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità di
qualsiasi Vettore o dell’albergatore.
La Società inoltre, in aggiunta a detto Massimale, rimborserà sino a:
• € 100,00 le spese comprovate sostenute dall’Assicurato per il rifacimento dei
documenti d’identità (carta d’identità, passaporto, patente) nei casi di furto,
rapina, scippo;
• € 250,00 le spese sostenute dall’Assicurato per il fabbisogno personale
relativamente ad acquisti di prima necessità; a seguito di Sinistro risarcibile o
ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore, nella riconsegna del
Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di
acquisto in originale.
Massimali e limiti
La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato,
del Massimale differenziato in base alla Formula (STANDARD, MEDIUM e
PLUS) di seguito indicata e riportata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di
assicurazione:
STANDARD
Massimale per Assicurato pari ad € 500,00
MEDIUM
Massimale per Assicurato pari ad € 1.000,00
PLUS
Massimale per Assicurato pari ad € 1.500,00
con i seguenti limiti:
• per singolo oggetto: massimo risarcimento pari al 10% della somma
assicurata;
• limitatamente ai seguenti oggetti, l’Indennizzo massimo non potrà
complessivamente superare il 50% del Massimale indicato in Polizza e
riportato sul Certificato di assicurazione e la copertura assicurativa si intende
operante per le sole garanzie scippo e rapina:
a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
b) pellicce;
c) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
d) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro
accessori;
e) strumenti musicali;
f) armi.
• Il Massimale è da intendersi con importo individuale e complessivo per l’intero
periodo di durata del Viaggio pertanto, in caso di Sinistro, si intende ridotto di
un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto
immediato e fino al termine dell’efficacia contrattuale.
• Limitatamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il
Bagaglio viene accertato, dal Vettore, come definitivamente smarrito non prima
di 60 giorni dalla data di denuncia risultante sul rapporto d’irregolarità (Property
Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e completa
documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare
l’operatività della garanzia, valutare il danno e provvedere al pagamento
dell’Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali.
• L’Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni contrattuali,
sarà effettuato al netto di quanto già indennizzato dal Vettore o dall’albergatore
responsabile ai sensi di legge del danno, e fino alla concorrenza del Massimale
assicurato.
• Si prevede espressamente che, qualora l’Indennizzo corrisposto dal Vettore o
dall’Albergatore fosse superiore al Massimale assicurato, nulla sarà dovuto
dalla Società.
Determinazione del danno
Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il
prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la
data del Sinistro, purché sia il valore che il possesso dei beni e la data di
acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto
del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili).
In caso diverso per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del
bene all’atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed
utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come
segue:
a) in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di
acquisto degli stessi:
1) oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: degrado del 30%;
2) oltre i sei mesi: degrado del 50%;
b) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di
acquisto degli stessi: degrado del 60%.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO
Oggetto dell’assicurazione
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e
soggiorno organizzati dal Contraente avvenuti nel periodo di validità della
garanzia. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa
derivare all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba
rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile: il
coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli
dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Massimali e franchigia
Il Massimale assicurato e riportato sul Certificato di assicurazione, si intende
operante per Sinistro, per il periodo della durata della singola copertura e per
Assicurato ed è pari ad € 50.000,00.
Il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
In ogni caso resta a carico di ciascun Assicurato una Franchigia fissa di €
150,00.
Gestione delle vertenze e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome
dell’Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o
penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di
un importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma,
comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto
Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in
proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborserà le spese
sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati
e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ESCLUSIONI
L'Assicurazione non è operante per:
Esclusioni operanti per tutte le garanzie
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni,
nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo
quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante);
c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattività;
d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni;
e) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
f) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi
con colpa grave.
Resta inoltre inteso che, ad eccezione dei sinistri afferenti la garanzia
Annullamento Viaggio, si intendono esclusi i sinistri che colpiscano le restanti
garanzie avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organizzato dal Contraente.
Esclusioni operanti per la garanzia assistenza
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se
l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa,
resta inteso che l’Assicurazione non è operante per:
a) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in
genere;
b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e
dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni
e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;
c) sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di
profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di
destinazione;
d) per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante,
football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo,
pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o
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ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello
professionistico comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa.
Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in
Polizza che l’Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con
aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo
con la Centrale Operativa.
Esclusioni operanti per la garanzia rimborso spese mediche
L'Assicurazione non è operante per :
a) malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in
genere;
b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e
dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni
e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;
c) spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei
nonché infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football
americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby,
salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free
climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico
comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa;
d) sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di
profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di
destinazione.
Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute:
e) dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria
Residenza (salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie);
f) per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di
carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi
necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura), per acquisto ed
applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di
occhiali e/o lenti a contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e
dimagranti;
g) per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad
Infortunio.
Esclusioni operanti per la garanzia bagaglio
L'Assicurazione non è operante per :
a) i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria
dell’Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che
agiscono per lui;
b) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
c) i danni da rottura, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo
oppure siano dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano
causati dal Vettore;
d) i danni dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi;
e) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
f) i danni verificatisi quando:
• il Bagaglio sia lasciato a bordo di motoveicoli anche se riposto nell’apposito
bagagliaio;
• il Bagaglio sia lasciato a bordo di autoveicolo che non sia stato regolarmente
chiuso a chiave con tutti gli eventuali congegni di sicurezza inseriti ed il
Bagaglio non sia stato riposto in un vano non visibile dall’esterno, debitamente
chiuso a chiave. Il Veicolo deve essere parcheggiato, dalle ore 20.00 alle ore
07.00, in un parcheggio custodito.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
g) gli accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche
autoradio/registratore estraibile o altre apparecchiature elettriche o
elettroniche;
h) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili),
biglietti di viaggio, documenti diversi da quelli di identità, titoli e collezioni di
qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d’arte,
attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e
caschi;
i) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità
competenti;
j) i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme,
profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il
viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per fabbisogno personale
in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
k) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non
viaggiano insieme all’Assicurato;
l) il Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti
perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al
mancato uso o godimento dei medesimi.
Esclusioni operanti per la garanzia responsabilità civile in viaggio
L'Assicurazione non è operante per sinistri:
a) derivanti dalla proprietà, possesso, impiego, guida e circolazione di veicoli a
motore, natanti e/o aeromobili e/o trasporti in genere;
b) a cose che l’Assicurato, o suoi familiari, abbiano in consegna o custodia o
detengano a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate;
c) derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti
dall’Assicurato;
d) causati da animali posseduti o custoditi dall’Assicurato e/o suoi familiari;
e) inerenti all’attività professionale dell’Assicurato.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società
secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di
seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice
Civile.
Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione
sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili
in base al D. Lgs. 196/2003.
A) ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di
Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale
Operativa al momento del Sinistro.
Di conseguenza, in caso di Sinistro, per ottenere la fornitura delle garanzie di
Assistenza e per denunciare sinistri afferenti le garanzie previste in polizza,
l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono, telefax, telegraficamente, la
Centrale Operativa ai seguenti numeri:
numero verde 800 499 738
dall’Estero +39 06 43 23 69 32
telefax +39 02 66 10 09 44
e comunicare:
a) le generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico;
b) l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di
chiamata;
c) il numero riportato sul Certificato di assicurazione;
d) la prestazione richiesta.
L’Assicurato si obbliga inoltre:
e) a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
f) a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
g) a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all’originale della
cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o
l’intervento eseguito;
h) a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il
diritto alle prestazioni.
Per usufruire della prestazione “Spese telefoniche” l’Assicurato deve inviare
alla Società i giustificativi delle spese sostenute dai quali risulti che il numero
chiamato e la spesa sostenuta si riferiscono ai contatti con la Centrale
Operativa.
B) RIMBORSO SPESE MEDICHE
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve:
a) contattare entro le ore 18.00 del giorno di accadimento il numero verde
800.499.738, denunciando l’evento, indicando le proprie generalità, il proprio
recapito ed il numero del Certificato di assicurazione;
b) in caso di Ricovero informare la Centrale Operativa entro 24 ore dall’evento,
con le modalità precedentemente indicate;
c) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni
dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e
fornendo le proprie generalità, il suo recapito e facendo pervenire anche copia
del Certificato di assicurazione;
d) far pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della
patologia sofferta e/o dell’intervento eseguito nonché la prescrizione medica
per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati e
le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
e) far pervenire alla Società copia del Certificato di assicurazione.
L’Assicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici
che lo hanno visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni
documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il
diritto al rimborso delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi
altra documentazione comprovante l’evento.
C) BAGAGLIO
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, ha l’obbligo di darne avviso
scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del
Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto.
Inoltre l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o
di Polizia e trasmetterla alla Società. Per i danni avvenuti in occasione di
trasporto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna e
simili), l’Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l’apposito ufficio
(Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d’irregolarità bagaglio
(Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore
aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno subito od il mancato
ritrovamento e l’importo rimborsato dal Vettore stesso.
L’Assicurato deve inoltre:
a) contattare entro le ore 18.00 del giorno di accadimento il numero
02.4333501, denunciando l’evento, indicando le proprie generalità, il proprio
recapito ed il numero del Certificato di assicurazione;
b) inviare alla Società l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate,
nonché l’idonea documentazione comprovante l’acquisto dei beni (fatture,
scontrini, ricevute e simili);
c) inviare alla Società le fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità
in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del
settore di pertinenza;
d) inviare alla Società i giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento
dei documenti di identità;
e)inviare alla Società la copia del Certificato di assicurazione.
D) RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO
L’Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con Terzi danneggiati
né accertare il riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso
della Società. Si obbliga a denunciare al numero 02.4333501 l’accaduto
indicando con precisione i fatti, le generalità dei danneggiati e dei testimoni, le
date ed i luoghi ed il numero del Certificato di assicurazione. L’Assicurato si
obbliga inoltre a fornire, successivamente, tutti i documenti, atti e notizie relativi
al Sinistro, unitamente a copia del Certificato di assicurazione.
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L’Assicurato o chi per esso deve dare tempestivo avviso
scritto dell’avvenuto Sinistro, secondo quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Assicurazione e nelle singole garanzie
(l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto dell’indennizzo - art. 1915 Cod.
Civ.), a:
GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. Area Liquidazioni Sinistri
Piazza Diaz 6 – 20123 MILANO
Tel. 02.4333501 – Fax 02.43335020
anche per il tramite dell’intermediario Global Trade Club S.r.l.
Nella denuncia di Sinistro devono essere indicati i dati
anagrafici e relativo indirizzo dell’Assicurato, il numero e la
denominazione della polizza assicurativa, informazioni circa
l’evento supportate da documentazione.
In caso di malattia e/o ricovero ospedaliero dovrà essere
inviata la documentazione medica, redatta nel luogo del
Sinistro, e le ricevute debitamente quietanziate in originale
delle spese mediche sostenute sul posto. Nella denuncia
dovrà inoltre essere indicato il numero del dossier aperto
presso la Centrale Operativa per la preventiva autorizzazione
ad ogni intervento e spesa.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna
forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o
chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al
momento del Sinistro.
La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore
documentazione attinente il Sinistro denunciato,
necessaria per una corretta valutazione della richiesta di
rimborso.
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condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti