Albenga accessibile Ci Vado ad Occhi Chiusi OPUSCOLO INFORMATIVO PER GLI ESERCENTI Progetto cofinanziato da In collaborazione con Comunità Europea Regione Liguria Comune di Albenga Unione Italiana dei Ciechi U.I.L.D.M. Consulta dei Disabili Gentile Commerciante, nell’ambito della seconda fase di lavori relativi l'ampliamento del percorso “Ci Vado ad Occhi Chiusi”, itinerario turistico per disabili, che attraversa la principale dorsale cittadina dal Santuario di N.S. del Pontelungo fino ai lungomare, il Comune di Albenga, in collaborazione con le realtà territoriali, ha avviato una specifica campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole, ai cittadini e agli esercizi commerciali della città. Il fine è quello di trasformare, sull'esempio di analoghe esperienze italiane ed europee, la città di Albenga in una città veramente per tutti, sia dal punto di vista della struttura urbanistica sia da quello culturale. In questo senso Le indichiamo di seguito una serie di informazioni utili per adottare soluzioni che consentano al Suo esercizio commerciale l’accesso alle persone disabili. Sinceramente. Alfonso Salata Assessore alle Politiche Sociali Legislazione di riferimento Le norme da seguire per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono disciplinate dalla Legge n. 13/1989 e dal suo regolamento PERSONA SU SEDIA d’esecuzione, il D.M. n. 236/89. A ROTELLE Integrano il quadro legislativo la Legge n.104/1992, il D.P. R. n. 503/1996 e la L.R. n. 15/1989, modificata dalla L.R. n. 17/2007. spazi e servizi pubblici rientrano prinDISABILI cipalmente nel D.P.R. n. 503, mentre gli VISIVI edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica nel D.M. n. 236/89. I negozi e i centri commerciali vengono compresi nell’edilizia pubblica non residenziale come i teatri, gli uffici, le sale riunione, DISABILI UDITIVI gli alberghi, i ristoranti, i locali notturni. Porte, servizi igienici, pavimentazione, scale, ascensori, ecc. devono avere requisiti tali da garantire la piena fruibilità a tutti. Il D.M. n. 236/89 ha in particolare fissato i concetti di: DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE Accessibilità: garantire a chiunque di raggiungere agevolmente un edificio, comprese le sue singole unità immobiliari, di poter entrare senza difficoltà e di poter utilizzare gli spazi e le attrezzature in condizioni di sicurezza e di autonomia. Adattabilità: poter modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, per renderlo completamente fruibile. Visitabilità: poter accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ogni unità immobiliare. Ingressi 135 cm 45 cm È necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono l'ingresso a persone con ridotta mobilità o che utilizzano sedia a ruote. Per eliminare gradini fino a 4 cm è sufficiente inclinare la soglia 7580 cm d'ingresso oppure, eventualmente, smussarla; per eliminare l'ostacolo dei gradini più alti si possono invece istallare le opportune rampe. Nel caso in cui non sia possibile dotare l'ingresso di una rampa fissa si può optare per una avvolgibile: quando inutilizzate occupano poco spazio ma sono velocemente e facilmente posizionabili quando devono essere utilizzate dai clienti. Se il locale non è accessibile in autonomia è comunque obbligo di legge che il personale garantisca l'ingresso al locale (accessibilità condizionata); in prossimità dell'ingresso va collocato un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità. L’altezza consigliata per citofoni o campanelli di chiamata è di 90 cm (stessa altezza per erogatori biglietti di assegnazione turno in coda, casse, bancomat etc.). Esistono in commercio campanelli di chiamata senza fili che comportano una modica spesa e non richiedono alcuna modifica agli impianti elettrici. Cfr. D.M. 236/89, art. 5.7, art. 4.1.1, art. 8.1.1 Porte Rampe La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. La larghezza minima di una rampa per consentire il transito di una persona su sedia a ruote deve essere di 90 cm e la sua pendenza non deve superare l'8%. Cfr. D.M. n. 236/89, 4.1.11 e 8.1.11 Rampe Sicurezza Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "comportamenti antincendio" piuttosto che l'indivi- duazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Cfr. D.M. n. 236/89, 4.6 Raccordi con la normativa antincendio Spazi interni Nella disposizione degli arredi, gli spazi interni devono mantenere una configurazione tale da permettere a tutti un agevole passaggio e alle persone in carrozzina di effettuare le manovre necessarie ai loro spostamenti. La pavimentazione, tappeti, zerbini o simili possono costituire un ostacolo per persone con ridotta mobilità: mamme con il passeggino, persone in carrozzina, non vedenti, ipovedenti etc. Dislivelli e gradini vanno segnalati con il debito contrasto cromatico o eliminati con l'impiego di apposite rampe. I prodotti vanno esposti in modo che siano facilmente raggiungibili da tutti. Le scaffalature dovrebbero avere sagome prive di spigoli vivi, bordi taglienti ecc. Parte del bancone deve essere a un’altezza di 90 cm da terra (la cassa va posta sulla parte ribassata del bancone). 120 cm Almeno un camerino di prova deve essere abbastanza ampio da poter accogliere anche 150 cm una persona in carrozzina (min. 120 cm x 150 cm), tenendo conto che un appendiabiti situato a 120 cm da terra è utilizzabile da tutti. Cfr. D.M. n. 236/89, 8.1.2 Pavimenti; 8.1.4 Arredi fissi Segnaletica Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi. Piastrelle LOGES posizionate lungo i percorsi forniscono utili indicazioni ai non vedenti. Una funzionale segnaletica può indicare alla persona disabile i percorsi utili a raggiungere i servizi predisposti quali ingressi secondari, bagni accessibili, rampe e ascensori. Le mappe che orientano i clienti ai servizi e informano sulle vie di fuga devono essere realizzate con immagini e scritte a rilievo in modo da facilitarne la fruizione anche da parte delle persone non vedenti. Targhette e pannelli con scritte in macrocaratteri e in BRAILLE informano le persone ipovedenti o non vedenti sui servizi offerti. Per prevenire possibili incidenti, l'uso dei contrasti di colore dei materiali antiscivolo segnalano la presenza di gradini o rampe. In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. Cfr. D.M. n. 236/89, 4.3 Segnaletica 210 cm 180 cm 150 cm 120 cm 90 cm 60 cm 30 cm 0 cm Cfr. D.M. n. 236/89, 5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione; 8.1.2 Pavimenti; 8.1.4 Arredi fissi 90 75 A norma di legge, il bagno 190 40 dei locali pubblici adibiti alla ristorazione deve garantire a tutti l'accessibilità. All'entrata sono preferibili le porte del tipo a scorrimento dall'apertura min. di 80 cm oppure dotate di maniglione antipanico. Nei servizi igienici (dotati di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto a 40 cm in prossimità del w.c.) devono essere consentiti l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e le manovre necessarie per l'utilizzazione degli altri sanitari presenti (lavabo, bidet, etc.). Per quanto riguarda i lavabi, si deve dare preferenza a rubinetti con funzionamento a leva o a fotocellula. I sanitari sospesi a mensola, cioè senza la colonna di fissaggio al pavimento, agevolano i movimenti delle persone in carrozzina; va tenuto presente che lo spazio minimo per la rotazione di una sedia a ruote è di circa 150 cm di diametro. Tappetini o simili arredi posti sul pavimento possono costituire un ostacolo per persone con ridotta mobilità, non vedenti e ipovedenti. cm 80 185 Nei luoghi di ristoro (bar, pub, ristoranti, etc.) il locale deve disporre di alcuni tavoli facilmente fruibili dalle persone in carrozzina; il piano superiore del tavolo deve avere un’altezza standard di 78-82 cm e quello inferiore deve consentire il normale avvicinamento (min 70 cm) del cliente anche nel caso in cui si muova su sedia a ruote. Anche i dehors devono essere realizzati secondo le norme della comune fruibilità per essere a tutti accessibili. Le rampe realizzate internamente alla pedana di appoggio sono una soluzione possibile che riduce l'ingombro interno ed esterno; il passaggio pedonale attiguo al dehor deve conservare una ampiezza tale da garantire la normale circolazione pedonale (min 90 cm). realizzati in materiali trasparenti, pareti e ingressi della struttura devono essere resi visibili con apposite segnalazioni cromatiche. Nella disposizione degli arredi interni vanno evitate soluzioni che rendono gli spazi di passaggio eccessivamente angusti. Servizi igienici 90 Luoghi di ristoro Cfr. DM D.M. n. 236/89, 4.1.6 Servizi igienici 45 >75 Ricettività Le strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) devono avere tutte le parti e servizi comuni, oltre che un determinato numero di stanze, accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Le camere accessibili devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote e devono essere preferibilmente ubicate nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un “luogo sicuro statico” o di una via di esodo accessibile. Qualora le stanze non dispongano singolarmente dei servizi igienici, sullo stesso piano e nelle vicinanze della camera deve essere accessibile almeno un bagno. È consigliato munire ogni stanza di un apparecchio di allarme con doppio segnale sonoro e luminoso. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo, con un minimo assoluto di due unità. Cfr. D.M. n. 236/89, articolo 5.3; vedi anche 4.1, 4.2 e 4.3 Contributi e agevolazioni abbattimento barriere La Legge n. 13 del 1989, recante disposizioni per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le opere realizzate ai predetti fini in abitazioni private (art.9). Le opere possono riguardare sia l’interno dell’abitazione (porte, scivoli, servizi igienici, etc.) sia l’esterno o le parti comuni dell’edificio. Si rende inoltre noto che il vigente regolamento comunale, in relazione alle occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, prevede all'articolo 23 comma 1 della delibera n. 5/1999 un canone ridotto del 90%. Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il Comune di Albenga, Assessorato alle Politiche Sociali al numero di telefono 0182.5685200 Cfr. DM D.M. n. 236/89, 4.1.6 Servizi igienici “Riconoscere se stessi come individui può essere facile, ma l'importante è riconoscere che sono individui anche gli altri.” (Italo Calvino) Coop. KRONOS - Turismo & Sviluppo piazza Europa, 14 - 17031 Albenga SV Tel.: 0182.545674/75 - Fax: 0182.559463