Albenga accessibile
Ci Vado ad Occhi Chiusi
OPUSCOLO INFORMATIVO PER GLI ESERCENTI
Progetto cofinanziato da
In collaborazione con
Comunità Europea
Regione Liguria
Comune di Albenga
Unione Italiana dei Ciechi
U.I.L.D.M.
Consulta dei Disabili
Gentile Commerciante,
nell’ambito
della seconda fase di lavori relativi
l'ampliamento del percorso “Ci
Vado ad Occhi Chiusi”, itinerario
turistico per disabili, che attraversa
la principale dorsale cittadina dal
Santuario di N.S. del Pontelungo fino
ai lungomare, il Comune di Albenga,
in collaborazione con le realtà territoriali, ha avviato una specifica campagna
di sensibilizzazione rivolta alle scuole,
ai cittadini e agli esercizi commerciali
della città.
Il fine è quello di trasformare,
sull'esempio di analoghe esperienze
italiane ed europee, la città di Albenga
in una città veramente per tutti, sia dal
punto di vista della struttura urbanistica
sia da quello culturale.
In questo senso Le indichiamo di
seguito una serie di informazioni
utili per adottare soluzioni che
consentano al Suo esercizio commerciale l’accesso alle persone disabili.
Sinceramente.
Alfonso Salata
Assessore alle Politiche Sociali
Legislazione di riferimento
Le norme da seguire per l’eliminazione delle barriere architettoniche
sono disciplinate dalla Legge n.
13/1989 e dal suo regolamento
PERSONA SU SEDIA
d’esecuzione, il D.M. n. 236/89.
A ROTELLE
Integrano il quadro legislativo la
Legge n.104/1992, il D.P. R. n.
503/1996 e la L.R. n. 15/1989, modificata dalla L.R. n. 17/2007.
spazi e servizi pubblici rientrano prinDISABILI
cipalmente nel D.P.R. n. 503, mentre gli
VISIVI
edifici di proprietà privata e quelli di
edilizia residenziale pubblica nel D.M.
n. 236/89. I negozi e i centri commerciali vengono compresi nell’edilizia pubblica non residenziale
come i teatri, gli uffici, le sale riunione,
DISABILI
UDITIVI
gli alberghi, i ristoranti, i locali notturni.
Porte, servizi igienici, pavimentazione,
scale, ascensori, ecc. devono avere requisiti
tali da garantire la piena fruibilità a tutti.
Il D.M. n. 236/89 ha in particolare fissato
i concetti di:
DIFFICOLTA'
DI
DEAMBULAZIONE
Accessibilità: garantire a chiunque di raggiungere
agevolmente un edificio, comprese le sue singole unità
immobiliari, di poter entrare senza difficoltà e di poter
utilizzare gli spazi e le attrezzature in condizioni di
sicurezza e di autonomia.
Adattabilità: poter modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, per renderlo completamente
fruibile.
Visitabilità: poter accedere agli spazi di relazione
e ad almeno un servizio igienico in ogni unità
immobiliare.
Ingressi
135
cm
45
cm
È necessario rimuovere gli ostacoli
che impediscono l'ingresso a persone con ridotta mobilità o che
utilizzano sedia a ruote. Per
eliminare gradini fino a 4 cm è
sufficiente inclinare la soglia
7580
cm
d'ingresso oppure, eventualmente,
smussarla; per eliminare l'ostacolo
dei gradini più alti si possono invece
istallare le opportune rampe.
Nel caso in cui non sia possibile dotare
l'ingresso di una rampa fissa si può optare
per una avvolgibile: quando inutilizzate
occupano poco spazio ma sono velocemente e facilmente posizionabili
quando devono essere
utilizzate dai clienti.
Se il locale non è accessibile
in autonomia è comunque obbligo di legge
che il personale garantisca l'ingresso al locale
(accessibilità condizionata); in prossimità
dell'ingresso va collocato un apposito
pulsante di chiamata al quale deve
essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità. L’altezza consigliata per citofoni o
campanelli di chiamata è di 90 cm
(stessa altezza per erogatori biglietti di
assegnazione turno in coda, casse, bancomat etc.).
Esistono in commercio campanelli di
chiamata senza fili che comportano
una modica spesa e non richiedono
alcuna modifica agli impianti
elettrici.
Cfr. D.M. 236/89, art. 5.7, art. 4.1.1, art. 8.1.1 Porte
Rampe
La pendenza di una rampa va definita
in rapporto alla capacità di
una persona su sedia a ruote
di superarla e di percorrerla
senza affaticamento anche in
relazione alla lunghezza della
stessa. Si devono interporre
ripiani orizzontali di riposo
per rampe particolarmente
lunghe.
La larghezza minima di una rampa per
consentire il transito di una persona su
sedia a ruote deve essere di 90 cm e la
sua pendenza non deve superare l'8%.
Cfr. D.M. n. 236/89, 4.1.11 e 8.1.11 Rampe
Sicurezza
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve
comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti
di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
tal fine dovrà essere preferita, ove
tecnicamente possibile e nel rispetto
delle vigenti normative, la suddivisione
dell'insieme edilizio in "comportamenti
antincendio" piuttosto che l'indivi- duazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti
da scale di sicurezza non utilizzabili
dalle persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Cfr. D.M. n. 236/89, 4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Spazi interni
Nella disposizione degli arredi, gli
spazi interni devono mantenere una
configurazione tale da permettere
a tutti un agevole passaggio e alle
persone in carrozzina di effettuare
le manovre necessarie ai loro spostamenti.
La pavimentazione, tappeti, zerbini
o simili possono costituire un ostacolo
per persone con ridotta mobilità: mamme
con il passeggino, persone in carrozzina,
non vedenti, ipovedenti etc. Dislivelli e
gradini vanno segnalati con il debito
contrasto cromatico o eliminati con
l'impiego di apposite rampe.
I prodotti
vanno esposti in modo che
siano facilmente
raggiungibili da
tutti. Le scaffalature
dovrebbero avere
sagome prive di spigoli vivi, bordi taglienti ecc. Parte del bancone deve
essere a un’altezza di
90 cm da terra (la cassa
va posta sulla parte
ribassata del bancone).
120 cm
Almeno un camerino
di prova deve essere
abbastanza ampio da
poter accogliere anche
150 cm
una persona in carrozzina (min. 120 cm x 150 cm), tenendo conto che un appendiabiti
situato a 120 cm da terra è utilizzabile da tutti.
Cfr. D.M. n. 236/89, 8.1.2 Pavimenti; 8.1.4 Arredi fissi
Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli
spazi esterni
accessibili devono essere
istallati, in posizioni tali da essere agevolmente
visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli
spazi. Piastrelle LOGES posizionate lungo
i percorsi forniscono utili indicazioni ai
non vedenti. Una funzionale segnaletica
può indicare alla persona disabile i
percorsi utili a raggiungere i servizi
predisposti quali ingressi secondari,
bagni accessibili, rampe e
ascensori.
Le mappe che orientano i
clienti ai servizi e informano
sulle vie di fuga devono essere realizzate con immagini
e scritte a rilievo in modo da
facilitarne la fruizione anche
da parte delle persone non vedenti.
Targhette e pannelli con scritte in
macrocaratteri e in BRAILLE informano le persone ipovedenti o non
vedenti sui servizi offerti. Per prevenire
possibili incidenti, l'uso dei contrasti di
colore dei materiali antiscivolo segnalano
la presenza di gradini o rampe.
In generale, ogni situazione di pericolo
dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti
e mezzi riferibili sia alle percezioni
acustiche che a quelle visive.
Cfr. D.M. n. 236/89, 4.3 Segnaletica
210 cm
180 cm
150 cm
120 cm
90 cm
60 cm
30 cm
0 cm
Cfr. D.M. n. 236/89, 5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli
e ristorazione; 8.1.2 Pavimenti; 8.1.4 Arredi fissi
90
75
A norma di legge, il bagno
190
40
dei locali pubblici adibiti alla
ristorazione deve garantire
a tutti l'accessibilità.
All'entrata sono preferibili
le porte del tipo a scorrimento dall'apertura min. di
80 cm oppure dotate di
maniglione antipanico.
Nei servizi igienici (dotati di
opportuni corrimano e di un campanello
di emergenza posto a 40 cm in prossimità
del w.c.) devono essere consentiti
l'accostamento laterale della sedia a
ruote alla tazza e le manovre necessarie per l'utilizzazione degli altri
sanitari presenti (lavabo, bidet, etc.).
Per quanto
riguarda i lavabi, si deve dare
preferenza a rubinetti con funzionamento a
leva o a fotocellula.
I sanitari sospesi a mensola, cioè
senza la colonna di fissaggio al
pavimento, agevolano i movimenti
delle persone in carrozzina; va tenuto
presente che lo spazio minimo per la
rotazione di una sedia a ruote è di circa
150 cm di diametro.
Tappetini o simili arredi posti sul pavimento possono costituire un ostacolo per persone con ridotta
mobilità, non vedenti e ipovedenti.
cm 80
185
Nei luoghi di ristoro (bar, pub, ristoranti, etc.) il locale deve disporre di
alcuni tavoli facilmente fruibili dalle
persone in carrozzina; il piano
superiore del tavolo deve avere
un’altezza standard di 78-82 cm e
quello inferiore deve consentire il
normale avvicinamento (min 70 cm)
del cliente anche nel caso in cui si muova
su sedia a ruote.
Anche i dehors devono essere realizzati
secondo le norme
della
comune
fruibilità per essere a
tutti accessibili. Le
rampe realizzate internamente alla pedana di appoggio
sono una soluzione
possibile che riduce
l'ingombro interno ed esterno; il passaggio
pedonale attiguo al dehor deve conservare
una ampiezza tale da garantire la normale
circolazione pedonale (min 90 cm).
realizzati in materiali trasparenti,
pareti e ingressi della struttura
devono essere resi visibili con apposite segnalazioni
cromatiche. Nella
disposizione degli
arredi interni vanno
evitate soluzioni
che rendono gli
spazi di passaggio
eccessivamente
angusti.
Servizi igienici
90
Luoghi di ristoro
Cfr. DM D.M. n. 236/89, 4.1.6 Servizi igienici
45
>75
Ricettività
Le strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.)
devono avere tutte le parti e servizi
comuni, oltre che un determinato
numero di stanze, accessibili anche
a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Le camere accessibili devono avere
arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche
da parte di persone su sedia a ruote e
devono essere preferibilmente ubicate nei
piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un
“luogo sicuro statico” o di una via
di esodo accessibile.
Qualora le stanze
non dispongano singolarmente dei servizi
igienici, sullo stesso piano e nelle vicinanze della camera deve essere accessibile almeno un bagno.
È consigliato munire ogni stanza
di un apparecchio di allarme con
doppio segnale sonoro e luminoso.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva
deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40,
aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in
più. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed
alle attrezzature comuni devono essere accessibili almeno
il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno
temporaneo, con un minimo assoluto di due unità.
Cfr. D.M. n. 236/89, articolo 5.3; vedi anche 4.1, 4.2 e 4.3
Contributi e agevolazioni
abbattimento barriere
La Legge n. 13 del 1989, recante disposizioni per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche,
prevede la concessione di contributi
a fondo perduto per le opere realizzate ai predetti fini in abitazioni
private (art.9). Le opere possono riguardare sia l’interno dell’abitazione
(porte, scivoli, servizi igienici, etc.) sia
l’esterno o le parti comuni dell’edificio.
Si rende inoltre noto che il vigente
regolamento comunale, in relazione
alle occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di
handicap, prevede all'articolo 23
comma 1 della delibera n. 5/1999 un
canone ridotto del 90%.
Per qualsiasi informazione non esitate a
contattare il Comune di Albenga,
Assessorato alle Politiche Sociali
al numero di telefono
0182.5685200
Cfr. DM D.M. n. 236/89, 4.1.6 Servizi igienici
“Riconoscere se stessi come
individui può essere facile, ma
l'importante è riconoscere che
sono individui anche gli altri.”
(Italo Calvino)
Coop. KRONOS - Turismo & Sviluppo
piazza Europa, 14 - 17031 Albenga SV
Tel.: 0182.545674/75 - Fax: 0182.559463
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