www.supsi.ch/fisco Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento scienze aziendali e sociali Centro competenze tributarie Novità fiscali L’attualità del diritto tributario svizzero e internazionale N° 4 – Aprile 2013 IVA e imposte indirette Imposta sul valore aggiunto e trasporti di persone e beni Il debitore dell’IVA nella normativa italiana Territorialità dei servizi relativi a beni immobili nella normativa italiana Il nuovo regime dell’IVA per cassa 3 12 19 24 Rassegna di giurisprudenza di diritto dell'UE IVA comunitaria: la nozione “messa a disposizione di personale” comprende anche i lavoratori autonomi? Offerta formativa Seminari e corsi di diritto tributario 29 33 Introduzione Novità fiscali 04/2013 Redazione SUPSI Centro di competenze tributarie Palazzo E 6928 Manno T +41 58 666 61 75 F +41 58 666 61 76 [email protected] www.supsi.ch/fisco ISSN 2235-4565 (Print) ISSN 2235-4573 (Online) Redattore responsabile Samuele Vorpe Comitato redazionale Elisa Antonini Paolo Arginelli Rocco Filippini Roberto Franzè Giordano Macchi Giovanni Molo Andrea Pedroli Sabina Rigozzi Curzio Toffoli Samuele Vorpe Impaginazione e layout Laboratorio cultura visiva Il presente numero della rivista è dedicato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), della quale analizza talune questioni interpretative ed applicative particolarmente delicate ed attuali. Il contenuto si sviluppa attraverso quattro articoli di dottrina (uno relativo all’IVA svizzera e tre all’IVA italiana) e la sintesi di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il primo articolo analizza il tema della territorialità dell’IVA in Svizzera, come delineata dall’info IVA 09, in relazione alle prestazioni di servizi di trasporto. Il secondo articolo delinea le norme italiane che individuano il debitore d’imposta nelle operazioni transfrontaliere. In particolare, il contributo evidenzia le fattispecie in cui il debitore d’imposta è soggetto diverso dalla persona che ha posto in essere le operazioni rilevanti ai fini IVA. Il terzo articolo affronta il tema della territorialità delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. Il contributo si sofferma in particolar modo sulle criticità che il principio di territorialità, secondo cui le prestazioni di servizi si intendono effettuate nello Stato in cui si trova il bene immobile, genera nei casi di servizi resi in relazione ad impianti industriali. Il quarto articolo descrive e commenta gli aspetti essenziali del nuovo regime italiano dell’IVA per cassa, che esplica i suoi effetti giuridici a decorrere dal 1. dicembre 2012. Infine, l’ultimo contributo sintetizza la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-218/10 e concernente, tra le altre, la questione se l’espressione “messa a disposizione di personale” denoti anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi. Paolo Arginelli IVA e imposte indirette Imposta sul valore aggiunto e trasporti di persone e beni Claudio Fonti Economista aziendale SSQEA/SUP Esperto fiscale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale IVA, Divisione controllo esterno, Berna Trasporti: introduzione di un “perimetro” per i viaggi transfrontalieri in autobus 1. Introduzione A sostegno della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito LIVA), valida dal 1. gennaio 2010, in ambito dei trasporti, sono apparse le pubblicazioni concernenti la prassi prevista per le imprese del settore dei trasporti e della logistica (di seguito info IVA 09) e le imprese di trasporto pubblico e del settore turistico (di seguito info IVA 10). Nell’info IVA 09 vengono in particolar modo trattati il trasporto di persone, il trasporto di beni e le relative prestazioni accessorie, come pure la locazione e il noleggio di mezzi di trasporto; mentre l’info IVA 10 dà informazioni concernenti la prassi alle imprese di trasporto pubblico e del settore turistico. In questo articolo verrà presentato l’info IVA 09 concernente il settore “Trasporti”. È importante a sapere che le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto delle citate pubblicazioni, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull’IVA che corrispondono al contenuto delle citate pubblicazioni e riferite alle fattispecie verificatesi tra il 1. gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009. ◆ il luogo delle prestazioni di servizio per il trasporto di persone corrisponde al luogo in cui avviene effettivamente il trasporto, tenuto conto del tragitto percorso. Pertanto, per i trasporti transfrontalieri di persone occorre distinguere tra la parte di tragitto effettuata in territorio svizzero (che soggiace all’IVA svizzera) e la parte di trasporto effettuata all’estero (che non soggiace invece all’IVA svizzera); ◆ il luogo delle prestazioni di servizio per il trasporto di beni corrisponde al luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di trasporto di beni, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale. 3. Il trasporto di persone in territorio svizzero 3.1. In generale Le prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero sono imponibili all’aliquota normale; se simili prestazioni sono transfrontaliere, è imponibile soltanto la parte della controprestazione corrispondente al tragitto percorso in territorio svizzero. Per quanto concerne il settore del traffico aereo, è ancora orfano di una pubblicazione concernente la prassi applicabile a partire dal 1. gennaio 2010. 3.2. Il trasporto di persone malate, ferite o disabili Contrariamente al principio d’imponibilità il trasporto, in mezzi di trasporto appositamente attrezzati, di persone malate, ferite o disabili e delle persone che le assistono o accompagnano, è escluso dall’imposta. Mentre le prestazioni di primo soccorso e di collaborazione nel salvataggio di persone ferite sono escluse dall’imposta unicamente se la persona che presta le cure esercita un’attività nel settore delle professioni medico-sanitarie. 2. Il luogo della prestazione di trasporti Per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) le prestazioni di trasporto sono considerate delle prestazioni di servizio e vanno suddivise tra: (i) trasporto di persone e (ii) trasporto di beni. Questo perché il luogo della prestazione viene definito in modo distinto: Se il trasporto di persone malate, ferite o disabili avviene con mezzi di trasporto non appositamente attrezzati, la prestazione di trasporto è imponibile anche se i relativi costi sono assunti dall’assicurazione invalidità. Le prestazioni relative alle misure di sicurezza sul luogo dell’infortunio, nonché la mera messa a disposizione di materiale di salvataggio senza prestazioni di cure e di collaborazione sono imponibili all’aliquota 3 4 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 normale. Il trasporto di persone decedute è parimenti imponibile all’aliquota normale. Determinante per l’esclusione è il fatto che il mezzo di trasporto deve essere appositamente attrezzato e utilizzato esclusivamente per tale genere di trasporto. Questa condizione è adempita per esempio da ambulanze, elicotteri della guardia aerea di soccorso e slitte di salvataggio. I taxi e i bus per il trasporto di persone disabili sono considerati appositamente attrezzati se per esempio sono provvisti in permanenza di accesso posteriore o laterale per sedie a rotelle mediante piano di scorrimento (rampe mobili ad ampiezza variabile), rampe sollevabili, rampe scorrevoli, sollevatori, dispositivi per il fissaggio al suolo delle sedie a rotelle o di altri dispositivi (per esempio cremagliera, cinture di sicurezza, imbottitura, sedili girevoli), nonché di pareti interne adeguatamente imbottite, cinture speciali e sedili con fissaggio e dimensioni particolari. L’acquisto, la riparazione, la manutenzione e la gestione (acquisto di carburante, eccetera) di tali mezzi di trasporto non legittimano la deduzione dell’imposta precedente. Anche se sono dotati di attrezzature particolari per il trasporto di queste persone, i mezzi di trasporto pubblici (per esempio treno, bus, tram e funivia) non sono considerati appositamente attrezzati e il trasporto in questi mezzi è imponibile all’aliquota normale. 3.3. Le prestazioni di trasporto combinate con altre prestazioni 3.3.1. La combinazione di prestazioni Se prestazioni di trasporto vengono eseguite in combinazione con altre prestazioni indipendenti (per esempio in ambito formativo, culturale e sportivo [escluse dall’imposta]), le medesime vanno di principio trattate singolarmente dal profilo fiscale e dichiarate individualmente all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC). Il prestatore deve fatturare separatamente le singole prestazioni. Le indicazioni sui giustificativi (fatture, ricevute, oppure biglietti) devono permettere il corretto trattamento fiscale delle varie prestazioni. Il prestatore non è autorizzato a indicare l’IVA sulle fatture per prestazioni escluse dall’imposta nell’ambito della formazione, della cultura e dello sport, salvo che opti per la loro imposizione. Una fatturazione forfettaria è ammessa se non viene fatto riferimento all’IVA e il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente può essere determinato sulla scorta di idonee annotazioni. Anche se a queste condizioni è ammessa una fatturazione forfettaria, le singole prestazioni indipendenti devono essere dichiarate individualmente all’AFC. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte all’aliquota applicabile (aliquota normale, aliquota speciale o aliquota ridotta), mentre le prestazioni escluse dall’imposta e quelle eseguite all’estero o esenti dall’imposta non devono essere assoggettate all’IVA. Occorre tenere presente che non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente in misura pari alle prestazioni escluse dall’imposta. Se un’impresa di trasporto vende una prestazione esclusa dall’imposta eseguita da terzi riscuotendo per sé un supplemento (utile e/o parte delle spese generali), l’intera controprestazione è esclusa dall’imposta, a condizione che il supplemento non costituisca una controprestazione per un’altra prestazione imponibile dell’impresa di trasporto. Attenzione: se prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili sono fatturate separatamente e con indicazione dell’IVA, è dovuta l’imposta indicata nella fattura, rispettivamente quella determinante. Esempio di combinazione di prestazioni Un’impresa di trasporti offre un viaggio per la partita fuori casa che il FC Lugano disputa a Zurigo. Il prezzo per il viaggio, incluso il biglietto d’ingresso allo stadio, costa 65 franchi, di cui 35 franchi sono per il viaggio. In questo caso il prezzo d’ingresso allo stadio va fatturato separatamente ed è escluso dall’imposta. La prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale. 3.3.2. La regola combinatoria (regola del 70/30%) La LIVA ha previsto una semplificazione nella misura in cui più prestazioni, indipendenti le une dalle altre, sono offerte come combinazione ad una controprestazione complessiva (prezzo forfettario o complessivo). Queste possono essere trattate come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta almeno il 70% della controprestazione complessiva. L’aliquota d’imposta da applicare è determinata in base alla quota di prestazione preponderante. La regola combinatoria trova applicazione soltanto in relazione a prestazioni eseguite in territorio svizzero. Se vengono combinate prestazioni eseguite in territorio svizzero e prestazioni eseguite all’estero, la regola combinatoria è applicabile soltanto alla quota della combinazione comprendente prestazioni eseguite in territorio svizzero imponibili a differenti aliquote e/o prestazioni escluse dall’imposta. Esempio di applicazione regola combinatoria In occasione di una manifestazione operistica in programma a Lugano, un’impresa di trasporti offre dei biglietti combinati (viaggio da Airolo a Lugano e ingresso) al prezzo di 200 franchi. La quota della prestazione di trasporto ammonta a 29 franchi. L’impresa di trasporti decide di fatturare la prestazione in modo forfettario. La quota preponderante della prestazione (l’ingresso) ammonta a più del 70% della controprestazione complessiva, ragion per cui la qualifica fiscale dell’intera prestazione si basa sul biglietto d’ingresso escluso dall’imposta. Di conseguenza, per l’intera prestazione non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 4. Il trasporto transfrontaliero di persone 4.1. In generale Nell’ambito del trasporto transfrontaliero di persone vale il principio secondo cui un trasporto effettuato in territorio svizzero è imponibile all’IVA. Tramite l’Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (di Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 seguito OIVA) il Consiglio federale ha stabilito un trattamento speciale, introducendo delle eccezioni a questo principio a dipendenza del mezzo di trasporto utilizzato. Le eccezioni concernono i mezzi di trasporto per via aerea, ferroviaria e in autobus. Esclusi da questa eccezione sono i trasporti effettuati in automobili (per esempio taxi, servizio limousine). 4.2. I trasporti aerei internazionali Sono esenti dall’imposta i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d’arrivo o di partenza si situa in territorio svizzero e i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero ad un altro aeroporto estero. I tragitti in territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo in territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza. Sono altresì esenti dall’imposta le forniture a imprese[1], con sede in territorio svizzero, che esercitano a titolo commerciale prestazioni di trasporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno (per esempio forniture di aeromobili, pulizia, riparazione, manutenzione, sistemazione come ad esempio lo sbrinamento di aeromobili, rifornimento di carburanti e lubrificanti, fornitura della ristorazione di bordo). Le prestazioni fornite alle eventuali società del gruppo di dette imprese non beneficiano dell’esenzione[2]. 4.3. I trasporti ferroviari internazionali I trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall’imposta purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa in territorio svizzero e i trasporti per tragitti di transito in territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo all’estero. Per l’esenzione dall’imposta è inoltre necessario che la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero sia maggiore rispetto all’IVA svizzera non dovuta a seguito dell’esenzione fiscale. Esempio Acquisto a metà prezzo di un titolo di trasporto internazionale per il tragitto da Giubiasco a Como per un prezzo totale di 20.20 franchi (si veda la Figura 1 inserita qui a fianco): ◆ quota tragitto in territorio svizzero: da Giubiasco al confine italo-svizzero di Chiasso: 18.60 franchi, calcolo IVA 1.35 franchi (=108% di 18.60 franchi); ◆ quota tragitto in territorio estero: dal confine italo-svizzero di Chiasso a Como: 1.60 franchi. Il prezzo di viaggio per il tragitto in territorio estero di 1.60 franchi è maggiore rispetto all’IVA di 1.35 franchi non dovuta a causa dell’esenzione fiscale. Importante: sui titoli di trasporto internazionali esenti dall’imposta non può essere menzionata l’IVA. Inoltre l’esenzione fiscale non è concessa per la vendita di titoli di trasporto for- fettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta. 4.4. I trasporti internazionali in autobus 4.4.1. In generale Sono esenti dall’imposta i trasporti di persone in autobus (con licenze di condurre conformi alle categorie D e D1 applicate in Svizzera) su tragitti che si svolgono prevalentemente in territorio estero o transitano in territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero. È esente dall’imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una summenzionata prestazione di trasporto, purché esso sia fatturato unitamente a quest’ultima. Per trasporti transfrontalieri che si svolgono prevalentemente in territorio svizzero, è imponibile la controprestazione relativa al tragitto in territorio svizzero. Con il nuovo diritto è stato introdotto il concetto di prevalenza ossia in caso di trasporto transfrontaliero in autobus, la parte del tragitto effettuata in territorio svizzero va imposta quando prevale rispetto al tragitto totale. Esempio di trasporto (autobus) di persone che si svolge prevalentemente in territorio estero Viaggio da Lugano a Venezia: il tragitto in territorio svizzero è esente dall’imposta perché il trasporto si svolge prevalentemente (più del 50 %) in territorio estero (si veda la Figura 2 inserita a pagina 6). Figura 1: Biglietto acquistato a metà prezzo per il tragitto Giubiasco-Como 5 6 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Figura 2: Tragitto Lugano-Venezia Figura 3: Tragitto Airolo-Saronno Figura 4: Cartina con perimetro di 150 chilometri dal confine svizzero Esempio di trasporto (autobus) di persone che si svolge prevalentemente in territorio svizzero Viaggio da Airolo a Saronno: il tragitto in territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale perché il trasporto si svolge prevalentemente (più del 50%) in territorio svizzero (si veda la Figura 3 qui sopra inserita). Per agevolare le agenzie di viaggi in autobus al calcolo dell’imposta è stato concordato un importo forfettario con gli esponenti del settore. Con questa determinazione approssimativa, per i viaggi transfrontalieri in autobus, il tragitto in territorio svizzero è conteggiato in base a un importo forfettario per singolo passeggero, rendendo superflua l’esatta determinazione dei tragitti in territorio svizzero ed estero. 4.4.2. Il calcolo forfettario del tragitto in territorio svizzero per i trasporti internazionali in autobus (nuovo) Secondo la prassi del vecchio diritto, quando ci si trovava in presenza di viaggi all’estero una parte del tragitto doveva essere imposto a titolo di percorso in territorio svizzero. La regola forfettaria prevedeva che un terzo del prezzo complessivo andava imposto per le destinazioni nel prossimo territorio di confine (Italia, Germania, Francia e Austria), mentre per i viaggi all’infuori di questi Paesi la quota da imporre per il percorso in territorio svizzero corrispondeva ad un sesto del prezzo complessivo. L’AFC parte dal presupposto che i viaggi internazionali in autobus con destinazioni a più di 150 chilometri al di fuori del territorio svizzero (misurazione in linea d’aria a partire dal confine elvetico) siano effettuati prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera controprestazione per questi viaggi è esente dall’imposta. Per contro, i viaggi internazionali con mete entro il menzionato perimetro di 150 chilometri s’intendono effettuati prevalentemente in territorio svizzero; in questi casi il tragitto in territorio svizzero soggiace all’IVA all’aliquota normale, mentre il tragitto in territorio estero è esente dall’imposta. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 1: Calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero o singolo autobus Singolo passeggero (persona) Singolo autobus (forfettario) L’importo determinante per il calcolo dell’imposta ammonta, fino a nuovo avviso, a 25 franchi (incluso 8.0% IVA) per persona. Per i viaggi a richiesta (fatturazione forfettaria di autobus, a prescindere dal numero di passeggeri) con destinazione entro il perimetro di 150 chilometri, il 60% del prezzo forfettario dell’autobus (prestazione di trasporto) è imponibile all’aliquota normale. Questo importo s’intende comprensivo d’IVA. Esempio di destinazione entro il perimetro di 150 chilometri: ◆ Prezzo complessivo del viaggio per persona: 45 franchi. ◆ Importo imponibile per persona: 25 franchi all’8.0% (=1.85 franchi). Esempio di destinazione entro il perimetro di 150 chilometri: ◆ Prezzo totale di un autobus con 40 posti a sedere: 1’550 franchi. ◆ Importo imponibile per autobus: 930 franchi (60% di 1’550 franchi) all’8.0% (= 68 franchi). Per arrangiamenti con due o più pernottamenti all’estero, l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per viaggi a richiesta con due o più pernottamenti all’estero, l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per arrangiamenti con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri va applicato l’importo forfettario di 25 franchi per persona. Per viaggi a richiesta con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri l’importo forfettario pari al 60% della prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale. 4.4.3. Il calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero o singolo autobus Si veda a questo proposito la Tabella 1 qui sopra inserita. 4.4.4. Il campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria ◆ La regolamentazione forfettaria può essere applicata da tutti gli operatori che offrono trasporti internazionali di persone in autobus, ossia tanto dalle imprese di trasporto quanto dalle agenzie viaggi. ◆ La regolamentazione forfettaria per viaggi internazionali in autobus copre, dal profilo dell’IVA, unicamente la controprestazione per il trasporto sul tragitto in territorio svizzero; altre prestazioni, per esempio vitto e alloggio in territorio svizzero, vanno imposte aggiuntivamente. ◆ La prestazione transfrontaliera di trasporto di persone deve essere comprovata da giustificativi. ◆ La regolamentazione forfettaria può essere applicata solo per trasporti in autobus la cui destinazione principale è all’estero. Essa non è per esempio applicabile in caso di viaggi di diversi giorni in territorio svizzero con pernottamento nella zona di confine all’estero, né per viaggi circolari in autobus con occasionale passaggio del confine; in questi casi va determinato l’effettivo tragitto percorso in territorio svizzero. ◆ Non è possibile alternare l’applicazione della regolamentazione forfettaria e l’effettiva determinazione delle controprestazioni per il tragitto in territorio svizzero. Se si sceglie la regolamentazione forfettaria, occorre applicarla per tutti i viaggi transfrontalieri. ◆ La regolamentazione forfettaria deve essere applicata durante almeno un anno d’esercizio (periodo fiscale) per tutti i viaggi transfrontalieri la cui destinazione principale è all’estero. A tal fine non è necessaria un’autorizzazione scritta da parte dell’AFC. Si veda anche la cartina, della Figura 4 a pagina 6, con indicato il perimetro di 150 chilometri per i viaggi transfrontalieri in autobus[3]. Esempi di applicazione della regolamentazione forfettaria all’interno del perimetro di 150 chilometri per i viaggi transfrontalieri in autobus Si vedano gli esempi inseriti nella Figura 5 a pagina 8. Esempio con destinazione all’interno del perimetro stabilito Viaggio da Zurigo al parco divertimenti di Gardaland situato a Castelnuovo del Garda in base alla Figura 6 a pagina 8 e alla Tabella 2 a pagina 9. 4.5. Il trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto (taxi, servizio limousine, eccetera) Si è in presenza di un trasporto transfrontaliero di persone quando il luogo di partenza o di arrivo è situato in territorio svizzero; sia il luogo di partenza sia quello di arrivo sono situati all’estero e il tragitto in territorio svizzero serve solamente per il transito oppure il viaggio inizia in territorio svizzero e, dopo un percorso all’estero, termina nuovamente in territorio svizzero (viaggio d’andata e ritorno). 7 8 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Figura 5: Alcuni esempi di applicazione della regolamentazione forfettaria Nel trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto è imponibile all’aliquota normale soltanto la quota della controprestazione relativa al tragitto percorso in territorio svizzero. Per questo motivo è necessaria una corrispondente ripartizione della controprestazione. L’impresa contribuente che fa valere un trasporto transfrontaliero deve comprovarlo e dimostrarne l’entità. Trova applicazione il principio del libero apprezzamento delle prove. Le prove da addurre possono consistere in documenti quali i libretti di bordo, le registrazioni del tempo di guida, le calcolazioni dei costi, le ricevute per i pedaggi autostradali pagati all’estero, i giustificativi relativi a emolumenti per il trasporto pagati all’estero. Per trasporti transfrontalieri con automobili (per esempio taxi oppure servizio limousine) va inoltre comprovato il passaggio del confine, per esempio tramite le ricevute per le tasse o documenti pagati ad uno Stato estero. Se non è possibile documentare il trasporto transfrontaliero e, quindi, illustrare il calcolo dei tragitti percorsi in territorio svizzero e all’estero, il trasporto è considerato interamente effettuato in territorio svizzero. 4.6. La delimitazione della prestazione di trasporto rispettivamente alla locazione o al noleggio Per poter procedere al corretto trattamento fiscale, il prestatore deve in linea di principio stabilire se la prestazione eseguita è una prestazione di trasporto (prestazione di servizi) oppure una locazione o un noleggio di un mezzo di trasporto (fornitura). Si è in presenza di una prestazione di trasporto quando si trasportano persone da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione con l’ausilio di un mezzo di trasporto. In questo ambito è irrilevante se – come può accadere con il trasporto di persone – il luogo di partenza e quello di destinazione sono identici (per esempio nel caso di viaggi circolari). Vengono eseguite prestazioni di trasporto anche in caso di impiego di Figura 6: Tragitto Zurigo-Castelnuovo del Garda imbarcazioni di ricerca, crociere “Discofesta” in battello, viaggi con il “tram delle favole”, “tram della fondue”, viaggi speciali con treni a vapore, eccetera. Vi è prestazione di trasporto anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione per il trasporto unitamente al personale addetto. Per contro, la messa a disposizione di mezzi di trasporto senza personale addetto è considerata una locazione (fornitura). Si tratta di noleggio (fornitura) quando mezzi di trasporto sono messi a disposizione con personale addetto per scopi diversi dal trasporto, per esempio come piattaforme stazionarie per manifestazioni, utilizzo stazionario di battelli come alberghi, eccetera. Dal profilo dell’IVA, la locazione o il noleggio di un mezzo di trasporto è considerata/o una fornitura che in territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale. Se un mezzo di trasporto locato o noleggiato, comprovatamente trasportato o spedito direttamente all’estero senza ulteriore fornitura in territorio svizzero, è utilizzato prevalentemente all’estero, la controprestazione complessiva è esente dall’imposta. La distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/ noleggio è rilevante in particolare in caso di prestazioni transfrontaliere. Si vedano a questo proposito gli esempi previsti dalla Tabella 3 a pagina 10. In base agli esempi indicati nella Tabella 3, si può trarre la seguente conclusione: nell’ambito transfrontaliero indipendentemente che si tratta di una locazione o prestazione di trasporto, nella misura in cui l’utilizzo o il tragitto si svolge prevalentemente in territorio estero, l’utilizzo o il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 2: Esempio con destinazione all’interno del perimetro stabilito Tragitto Chilometro Da Zurigo al confine italo-svizzero di Chiasso 230 Dal confine italo-svizzero di Chiasso a Castelnuovo del Garda 180 Totale tragitto 410 Variante con due pernottamenti Viaggio da Zurigo (A) a Gardaland (C) con due pernottamenti a Gardaland e Bergamo (B). Il tragitto in territorio svizzero è esente dall’IVA. Variante con un pernottamento Con un solo pernottamento a Gardaland, il tragitto in territorio svizzero è imponibile in quanto prevale (più del 50%) sul tragitto in territorio estero. La regolamentazione forfettaria è ammessa in quanto Gardaland si trova all’interno del perimetro di 150 chilometri. 5. Il trasporto di beni 5.1. In generale Il trattamento fiscale del trasporto di merci non dipende dal tipo di mezzo di trasporto utilizzato (per esempio autocarro, ferrovia, aereo o nave). Le seguenti informazioni si applicano pertanto al trasporto di merci effettuato con tutti i mezzi di trasporto. 5.2. Il trasporto di beni su mandato di un destinatario della prestazione oppure di un committente con sede o domicilio in territorio svizzero Il trasporto di beni in territorio svizzero e le relative prestazioni accessorie (per esempio pesatura, carico, scarico o immagazzinaggio) sono imponibili all’aliquota normale se sono eseguite ad un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero. La controprestazione imponibile comprende tutti i costi sostenuti dallo spedizioniere o dal trasportatore per l’esecuzione della sua prestazione che sono già inclusi nel prezzo o rifatturati separatamente (per esempio la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, i tributi di ogni genere, le tasse di sosta). 5.3. Il trasporto di beni su mandato di un destinatario della prestazione oppure di un committente con sede o domicilio all’estero Il trasporto di beni in territorio svizzero e le relative prestazioni accessorie si considerano eseguite all’estero se il destinatario della prestazione ha la sua sede all’estero. Di principio è considerato destinatario della prestazione il contraente o il destinatario della fattura. Spetta all’impresa comprovare che il luogo della prestazione di servizi è all’estero, adducendo per esempio copie di fatture, contratti o ordini. Trova applicazione il libero apprezzamento delle prove. 5.4. Il trasporto o spedizione di beni in relazione ad un’importazione o ad un’esportazione di beni e tutte le prestazioni connesse È esente dall’imposta il trasporto o la spedizione di beni in relazione ad un’esportazione o ad un’importazione di beni e tutte le prestazioni connesse ed accessorie (per esempio carico, scarico, trasporto, dichiarazione doganale, eccetera). In caso di un’importazione di beni la prestazione è esente fino al luogo di destinazione. Nell’ambito dell’imposizione doganale di beni, l’Amministrazione federale delle dogane prende in considerazione nel calcolo dell’imposta sull’importazione i summenzionati costi (ossia per i trasporti e le prestazioni connesse ed accessorie). 5.5. L’imposta sull’acquisto Le prestazioni di trasporto di beni che un’impresa con sede all’estero, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, esegue a titolo oneroso in territorio svizzero ad un destinatario con sede in territorio svizzero, soggiacciono all’imposta sull’acquisto. Ciò significa che il destinatario di tali prestazioni deve a determinate condizioni, dichiarare ed assoggettare all’IVA la prestazione di trasporto. Esempio Un’impresa con sede in Italia, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, trasporta su mandato di un destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero pezzi di ricambio dal magazzino di una fabbrica di macchine a Chiasso ad un cliente ad Airolo. Il destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero deve, a determinate condizioni, dichiarare e conteggiare l’imposta sull’acquisto. Variante Se il cliente si trova a Milano la prestazione di trasporto non soggiace all’imposta sull’acquisto poiché eseguita in relazione ad un’esportazione di beni esente dall’imposta. 9 10 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Tabella 3: Distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/noleggio Esempio 1 Prestazione di trasporto L’impresa di trasporti Intertras SA di Lavertezzo non ha abbastanza capienza per trasportare tutti i suoi clienti con i propri mezzi di trasporto. Intertras SA chiede all’impresa di trasporti Zari SA di Minusio di trasportare i clienti da Bellinzona a Genova. Conseguenza: la Zari SA fornisce una prestazione di trasporto. Il tragitto è effettuato prevalentemente all’estero. Tutta la controprestazione è esente dall’imposta, poiché ci si trova a più di 150 chilometri al di fuori dal confine elvetico. Esempio 2 Locazione (fornitura) L’impresa di trasporti Intertras SA di Lavertezzo non ha abbastanza capienza per trasportare tutti i suoi clienti con i propri mezzi di trasporto. Intertras SA decide di noleggiare un autobus presso l’impresa di trasporti Casini SA per trasportare i suoi clienti da Riazzino all’Europapark (in Germania). L’autista è dipendente della Intertras SA. Conseguenza: l’impresa di trasporti Casini SA noleggia un mezzo di trasporto a Intertras SA senza personale di servizio (fornitura). Siccome l’utilizzo da parte del noleggiatore ha luogo prevalentemente in territorio svizzero (più del 50%), la controprestazione totale è imponibile. Esempio 3 Locazione (fornitura) Stessa fattispecie come nell’Esempio 1 (destinazione Genova), con differenza che il mezzo di trasporto è noleggiato senza personale di servizio. Conseguenza: l’impresa di trasporti Zari SA noleggia un mezzo di trasporto alla Intertras SA (fornitura in territorio svizzero). Siccome l’utilizzo da parte del noleggiatore ha luogo prevalentemente all’estero, la controprestazione totale è esente (tragitto in territorio svizzero 20% / tragitto all’estero 80%). Tabella 4: Trasporto transfrontaliero di persone Mezzo di trasporto Tragitto Trattamento ai fini IVA Taxi, limousine In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è sempre imponibile. Ferrovia In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente (condizioni indicate all’articolo 42 OIVA). Autobus In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è imponibile se prevale sul tragitto estero (più del 50%). Autobus con un pernottamento all’estero In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’interno del perimetro stabilito. Applicazione del calcolo forfettario: 25 franchi (incluso 8% di IVA) / per persona. Viaggi a richiesta: 60% del prezzo forfettario. Autobus con due pernottamenti all’estero In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’esterno del perimetro stabilito. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’interno del perimetro stabilito. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. Le prestazioni di trasporto beni che un’impresa estera esegue ad un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero possono implicare l’assoggettamento dell’impresa estera. L’AFC rinuncia tuttavia a iscrivere nel registro dei contribuenti le imprese con sede all’estero che eseguono unicamente prestazioni esenti dall’imposta, anche quando viene raggiunto o superato il limite di cifra d’affari di 100’000 franchi. In questi casi l’iscrizione nel registro dei contribuenti sarebbe contraria al principio della redditività del pagamento e della riscossione delI’IVA, poiché per le prestazioni esenti dall’imposta non è dovuta l’IVA e l’aggravio di un’imposta precedente è poco probabile. Se però l’IVA si ripercuote sull’azienda estera, il diritto al rimborso è salvaguardato se essa effettua trasporti di merci esenti dall’imposta. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 5: Trasporto di beni Trasporto di beni Sede del prestatore Sede del destinatario (committente) Trattamento ai fini IVA da Lugano a Soletta Svizzera Estero La prestazione di servizio non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero. da Lugano a Soletta Estero Svizzera Imposta sull’acquisto presso il destinatario (committente). da Milano a Genova Svizzera Estero La prestazione di servizio è considerata eseguita all’estero. da Milano a Genova Estero Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione. Nessuna imposta sull’acquisto dovuta presso il destinatario (committente) (articolo 109 OIVA in relazione con l’articolo 23 capoverso 2 n. 7 LIVA). da Bellinzona a Roma Estero Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione. Nessuna imposta sull’acquisto dovuta presso il destinatario (committente) (articolo 109 OIVA in relazione con l’articolo 23 capoverso 2 n. 6 LIVA). da Milano a Locarno Svizzera Estero La prestazione di servizio non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero. da Napoli a Zurigo Svizzera Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione (articolo 23 capoverso 2 n. 5 LIVA). 6. Conclusione In conclusione viene proposta una panoramica di fattispecie e il suo trattamento fiscale in caso di trasporti transfrontalieri di persone o di trasporti di beni. 6.2. Il trasporto di beni Si veda la Tabella 5 qui sopra inserita. 6.1. Il trasporto transfrontaliero di persone Si veda la Tabella 4 a pagina 10. [1] L’elenco delle imprese di trasporto aereo con sede in territorio svizzero che compiono trasporti aerei commerciali prevalentemente in ambito internazionale è disponibile al seguente link: http:// www.estv.admin.ch/mwst/themen/00161/index.html?lang=it [23.04.2013]. [2] Ulteriori informazioni riguardo ai trasporti aerei internazionali saranno reperibili nell’info IVA 11 concernente il “Traffico aereo”. [3] Per una migliore visione del perimetro stabilito si veda l'info IVA 09 concernente il settore “Trasporti” allegato II. 11 12 IVA e imposte indirette Il debitore dell’IVA nella normativa italiana Franco Ricca Esperto fiscale, Novara Dopo la riforma del 2010, poco spazio al fornitore non residente 1. Introduzione Nella disciplina dell’IVA comunitaria, contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che ha sostituito – con effetto dal 1. gennaio 2007 – la precedente Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cosiddetta Sesta direttiva), l’elemento soggettivo viene in evidenza sotto un duplice profilo. Il primo profilo, strutturale, riguarda il cosiddetto presupposto soggettivo dell’imposta, ossia lo status di “soggetto passivo” che la persona (fisica o giuridica) che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve possedere ai fini della rilevanza impositiva dell’operazione. È noto, infatti, che affinché la cessione o la prestazione rientri nel campo di applicazione dell’IVA, è necessario che sia realizzata da una persona che svolge un’attività economica – come definita negli articoli da 9 a 13 della Direttiva – e che agisca nell’esercizio di tale attività (nell’ordinamento italiano, nell’esercizio di imprese, arti o professioni). Il secondo profilo, procedurale, riguarda la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’imposta dovuta sull’operazione imponibile, ossia la veste di “debitore dell’imposta”, della quale si occupano le disposizioni degli articoli da 194 a 205 della Direttiva. In via di principio, l’obbligo di pagamento è posto a carico della persona che ha effettuato l’operazione imponibile, per cui la qualifica di “debitore dell’imposta” e lo status di “soggetto passivo” coincidono in capo alla medesima persona. Non sempre, però, le cose stanno in questi termini, potendo il ruolo di debitore dell’imposta essere assunto anche da una persona diversa dal soggetto passivo che ha effettuato l’operazione imponibile[1]. La dissociazione del ruolo di debitore dell’imposta dallo status di soggetto passivo, ovviamente in forza della legge, può dipendere sia da motivazioni di ordine sistematico, come nell’ipotesi in cui il soggetto passivo che effettua l’operazione imponibile non sia stabilito nello Stato membro nel quale l’imposta è dovuta, sia da esigenze di contrasto delle frodi e dell’evasione in settori particolari. In questa sede ci occuperemo della disciplina di carattere generale dettata dall’ordinamento italiano, tralasciando quindi le disposizioni speciali per operazioni o settori particolari, contenute nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 e nei commi ottavo e nono dell’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) del 26 ottobre 1972, n. 633[2] , che si fondano sugli articoli 198 e 199 della Direttiva. Occorre rilevare, peraltro, che la normativa comunitaria lascia un certo margine di discrezionalità agli Stati membri, giacché se, da un lato, detta disposizioni vincolanti per l’individuazione del debitore dell’imposta in relazione ad alcune situazioni (ad esempio, negli articoli 193 e 196 della Direttiva), dall’altro lato, tuttavia, prevede che essi possono, in altre situazioni, decidere in autonomia (articolo 194). Ciò implica, com’è intuibile, l’eventualità che gli Stati regolino la materia in modo diverso, complicando così ulteriormente il rapporto con l’imposta alle imprese che operano su più mercati. Tanto premesso, qui di seguito si passa in rassegna la disciplina generale desumibile dai primi quattro commi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, rammentando che le norme sul debitore dell’imposta entrano in azione soltanto dopo che sia stato accertato, in via pregiudiziale, che la cessione di beni o la prestazione di servizi debba considerarsi effettuata nel territorio italiano secondo le disposizioni sul luogo delle operazioni (cosiddetto presupposto territoriale dell’IVA). 2. Le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti Se il cedente del bene o il prestatore del sevizio è un soggetto passivo stabilito in Italia, debitore dell’imposta è il soggetto stesso, il quale deve pertanto osservare i conseguenti adempimenti previsti dalla legge, applicando l’imposta nei modi ordinari, ossia attraverso il meccanismo della rivalsa (addebito del tributo in fattura) nei confronti del cessionario o committente. Prima di proseguire, è necessario chiarire che cosa si intende per soggetto passivo stabilito in Italia, analizzando distintamente le due componenti che si rinvengono in questa espressione, ossia lo status di soggetto passivo e l’elemento materiale del collegamento con il territorio. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 2.1. La nozione di soggetto passivo Nella normativa comunitaria, come già accennato, sono soggetti passivi dell’IVA le persone, fisiche o giuridiche, che esercitano un’attività economica come definita dall’articolo 9 della Direttiva. La nozione di “soggetto passivo” deve essere intesa nel senso di operatore economico secondo la definizione del citato articolo 9, anche quando si debba verificare la posizione dei soggetti stabiliti fuori della Comunità. 2.2. Il collegamento del soggetto con il territorio Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d del D.P.R. n. 633/1972, per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende agli effetti dell’IVA: ◆ un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, ovvero ◆ un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero ◆ una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. La stessa disposizione precisa che per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. Va posto in evidenza che il “radicamento” della stabile organizzazione opera limitatamente alle operazioni da essa stessa effettuate o ricevute. La normativa comunitaria (articoli 44 e 45 della Direttiva) prende invece in considerazione, quali elementi espressivi dello “stabilimento” del soggetto passivo, nell’ordine: Va segnalato che la Direttiva, ai soli fini delle disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi, prevede una nozione più ampia di soggetto passivo, recepita dal legislatore italiano nel comma 2 dell’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che, ai detti fini, si considerano soggetti passivi “per le prestazioni ricevute”: a) gli esercenti imprese, arti e professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni acquisite nell’esercizio di tali attività; b) gli enti, associazioni e altre organizzazioni che svolgono un’attività commerciale o agricola, anche quando agiscono al di fuori dell’esercizio di tali attività; c) gli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività commerciali o agricole, se identificati ai fini IVA (in quanto effettuano acquisti intracomunitari imponibili). In sostanza, in base a tale nozione “allargata” di soggetto passivo, ai fini dell’individuazione del luogo delle prestazioni di servizi – ossia per l’applicazione della regola generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi, dettata dall’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, che prevede criteri differenziati a seconda dello status del committente – i soggetti diversi dalle persone fisiche, se identificati ai fini IVA, si considerano in ogni caso soggetti passivi per le prestazioni ricevute. Questa presunzione è però temperata dalle disposizioni dell’articolo 19 del Regolamento comunitario n. 282 del 15 marzo 2011, concernente disposizioni di applicazione della Direttiva IVA, il quale prende in considerazione la possibilità che anche la persona giuridica riceva prestazioni di servizi per scopi privati (dei soci o del personale) chiarendo che, in tale ipotesi, essa non deve essere qualificata “soggetto passivo”. ◆ il luogo ove ha sede l’attività economica del soggetto passivo, oppure ◆ il luogo della stabile organizzazione che ha prestato il servizio, o ◆ in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo dell’indirizzo permanente ovvero della residenza abituale della persona. Le nozioni impiegate dalla Direttiva sono state definite con il citato Regolamento n. 282/2011, giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri (e per tutti i soggetti) a decorrere dal 1. luglio 2011. Secondo l’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento n. 282/2011, il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede dell’attività economica, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla territorialità delle prestazioni di servizi, è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per determinare tale luogo, il paragrafo 2 precisa che si deve tenere conto dei seguenti elementi: ◆ il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa; ◆ il luogo della sede legale; ◆ il luogo in cui si riunisce la direzione. Qualora tali criteri non consentano di determinare con certezza la sede dell’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Il paragrafo 3, infine, precisa che la semplice esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda alla sede dell’attività economica del soggetto, salvo che siano soddisfatti i requisiti di cui sopra. 13 14 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 L’articolo 11 del Regolamento definisce poi la nozione di stabile organizzazione, che sarà brevemente illustrata nel prossimo capitolo. L’articolo 12 chiarisce che per “indirizzo permanente” [3] di una persona fisica, soggetto passivo o meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, salvo che esistano prove che detto indirizzo non corrisponde alla realtà. L’articolo 13, infine, chiarisce che per “residenza abituale” si intende il luogo in cui la persona fisica, soggetto passivo o meno, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali; qualora gli interessi personali siano presenti in un certo luogo e quelli professionali in un altro, oppure manchino del tutto interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami fra il soggetto e il luogo in cui vive. La condizione dello “stabilimento” si realizza, dunque, se il soggetto passivo ha, nel territorio dello Stato, la sede dell’attività, oppure una stabile organizzazione (limitatamente, però, alle operazioni da essa rese o ricevute), oppure, in mancanza di sede e di stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale. Di contro, non si può considerare stabilito nel territorio dello Stato il soggetto passivo estero che non presenta alcuno degli elementi di collegamento sopra richiamati, anche se sia dotato di una posizione IVA in Italia accesa mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta: tale posizione, infatti, è meramente funzionale all’adempimento degli obblighi (e/o all’esercizio dei diritti) derivanti dalle disposizioni sull’IVA in relazione ad operazioni poste in essere (oppure ricevute), dal soggetto passivo estero nel territorio dello Stato, ma non implica “stabilimento” del soggetto estero nel senso sopra precisato. narmente verificare se, per realizzare l’operazione, il cedente/ prestatore estero si sia avvalso oppure no della partecipazione dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio italiano (sul concetto di “partecipazione”, si rinvia al paragrafo 4.2.2.). In caso affermativo, debitore dell’imposta è la stabile organizzazione, la quale sarà tenuta all’applicazione dell’imposta con le modalità ordinarie (rivalsa in fattura nei confronti del cedente/cessionario). In caso negativo (assenza di stabile organizzazione, oppure mancata partecipazione della stessa nella realizzazione dell’operazione), l’identificazione del debitore dell’imposta dipenderà dalla posizione del destinatario dell’operazione (cessionario o committente), essendo la soluzione diversificata a seconda che questi abbia oppure no lo status di “soggetto passivo stabilito”. 3.1. Il destinatario soggetto passivo stabilito In base al secondo comma dell’articolo 17, gli obblighi relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio stesso, sono adempiuti dai cessionari o committenti. In tal caso, pertanto, l’imposta si applica, anziché con l’ordinario meccanismo della rivalsa, con un meccanismo di auto-applicazione detto “inversione contabile” (o “reverse charge”). Il cedente o prestatore estero, pertanto, non può addebitare l’IVA ai cessionari/committenti che siano soggetti passivi stabiliti in Italia, dovendo provvedere essi stessi ad assolvere l’imposta dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile. Il fornitore estero, ovviamente, ha la possibilità (e in qualche caso, l’obbligo) di emettere la fattura ai fini commerciali e amministrativi, sulla quale non dovrà però evidenziare l’IVA, ma indicare che l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’articolo 17, secondo comma. Il documento rilevante per l’imposta sarà costituito, comunque, dall’autofattura che il cessionario/committente dovrà emettere in unico esemplare, al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, e poi registrare nei termini ordinari stabiliti dall’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972. Se l’operazione è imponibile, l’autofattura dovrà evidenziare l’ammontare dell’imposta, che sarà poi contabilizzata a debito nella liquidazione periodica (naturalmente l’autofattura sarà anche registrata nel registro degli acquisti, al fine di esercitare, se spettante, il diritto alla detrazione). 3. Le operazioni effettuate da soggetti passivi esteri Se invece il cedente o il prestatore non è stabilito in Italia, l’individuazione del debitore dell’imposta è regolata dalle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, dalle quali si evince che occorre prelimi- Se l’operazione è invece non imponibile oppure esente, nell’autofattura si dovrà specificare il titolo e la norma di non applicazione dell’imposta: ad esempio, l’impresa italiana che riceve da un vettore estero la fattura per un servizio di trasporto di merci esportate fuori dall’Unione europea (di seguito UE), rivestendo il ruolo di “debitore dell’imposta” (in quanto soggetto passivo stabilito) per un’operazione territorialmente rilevante posta in essere da un soggetto estero, dovrà emettere l’autofattura, indicando sul documento che la prestazione è non imponibile ai sensi dell’articolo 9, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Va osservato che, mentre per la normativa comunitaria il meccanismo dell’inversione contabile è obbligatorio, in linea generale (fatti cioè salvi i casi particolari) soltanto per le prestazioni di servizi “business to business” tassabili nel luogo in cui è stabilito il committente (cosiddette prestazioni “generiche”), allorquando rese da soggetti non stabiliti nel luogo in cui l’imposta è dovuta, il legislatore italiano, avvalendosi della facoltà accordata dalla Direttiva, ha generalizzato questo meccanismo, estendendolo a tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) effettuate da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi stabiliti. In tal caso, il terzo comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che gli obblighi d’imposta devono essere adempiuti, nei modi ordinari (addebito del tributo al cessionario/committente nella fattura emessa), dallo stesso soggetto estero, che vi provvederà (i) direttamente se identificato ai sensi dell’articolo 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, oppure (ii) mediante un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. In tale ipotesi, sorge dunque, per il soggetto estero, l’obbligo di dotarsi preventivamente di una posizione IVA in Italia, attraverso una delle due modalità anzi accennate, sulle quali si tornerà a breve. Se però il soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia, non può identificarsi né direttamente né tramite rappresentante fiscale, ma dovrà adempiere agli obblighi d’imposta avvalendosi della stabile organizzazione. Il caso qui esaminato si verifica quando il destinatario dell’operazione posta in essere dal soggetto estero sia: ◆ un privato consumatore, oppure ◆ un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato. 3.2. Le prestazioni “generiche” rese da fornitori UE L’articolo 8 della Legge del 15 dicembre 2011, n. 217 ha integrato il secondo comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 con effetto dal 17 marzo 2012, prevedendo che per le prestazioni di servizi “generiche” rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro nei confronti del committente soggetto passivo stabilito in Italia, quest’ultimo adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione, anziché nei modi e termini di cui agli articoli 21 e 23 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 331/93. Più di recente, poi, l’articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, ha nuovamente modificato il predetto secondo comma con effetto dal 1. gennaio 2013, estendendo l’anzidetta modalità di applicazione dell’imposta a tutte le operazioni che i soggetti passivi stabiliti in Italia ricevono da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi comunitari. In sostanza, il soggetto passivo italiano che riceve da un fornitore UE cessioni di beni o prestazioni di servizi (di qualunque tipologia) territorialmente rilevanti in Italia, per le quali è tenuto ad applicare l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, non deve emettere autofattura, ma deve integrare la fattura del fornitore, secondo le medesime modalità e negli stessi termini già previsti per gli acquisti intracomunitari di beni. 3.3. Il destinatario soggetto passivo non stabilito o privato consumatore Se, invece, destinatario dell’operazione effettuata dal soggetto estero non è un soggetto passivo stabilito in Italia, il ruolo di debitore dell’imposta non può essere assunto dal cessionario/ committente, per cui resta in capo al cedente/prestatore estero. Sempre il terzo comma dell’articolo 17 prevede, poi, che se gli obblighi derivano esclusivamente dall’effettuazione di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti del soggetto estero sono limitati alla sola fatturazione. Resta fermo per il soggetto estero, infine, l’obbligo di avvalersi del rappresentante fiscale, dell’identificazione diretta o della stabile organizzazione nel caso in cui effettui in Italia cessioni o acquisti intracomunitari imponibili ai sensi del D.L. n. 331/93, giusta quanto previsto dall’articolo 44 dello stesso D.L. (per esempio, allorché trasferisce in un magazzino in Italia, per le proprie esigenze, beni provenienti da un altro Stato membro). 3.3.1. Il rappresentante fiscale Rappresentante fiscale del soggetto estero può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, purché residente in Italia. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni sull’IVA e deve essere nominato mediante una delle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del D.P.R. del 10 novembre 1997, n. 441, e cioè: ◆ atto pubblico; ◆ scrittura privata registrata; ◆ lettera d’incarico annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio del rappresentante. La nomina deve essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Il rappresentante fiscale deve richiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del numero di partita IVA; dopo di che deve assolvere, per conto del mandante, in relazione alle operazioni territorialmente rilevanti a questi imputabili, i normali obblighi previsti per la generalità dei contribuenti (istituzione registri contabili, fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione, eccetera). 15 16 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Il rappresentante fiscale ha diritto al rimborso dell’eventuale credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera e del D.P.R. n. 633/1972, nonché al rimborso infrannuale ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, ovviamente alla condizione che sussista il diritto alla detrazione. Nella sentenza del 19 febbraio 2009, causa C-1/08[4] , la Corte di giustizia dell’UE, sollecitata da un’ordinanza di rinvio dei giudici italiani, ha fornito chiarimenti sul ruolo del rappresentante fiscale, escludendo categoricamente una pretesa valenza di tale figura nei riflessi dei criteri per l’individuazione del luogo delle prestazioni. La Corte ha sottolineato infatti che “la designazione di un rappresentante fiscale, come quello menzionato, in particolare, all’art. 2, n. 3, della tredicesima direttiva e all’art. 17 del decreto relativo all’IVA, è, di per sé, irrilevante ai fini della natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacché il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero. Diverso è tuttavia il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni in questione, ma, in tale ipotesi, è in ragione di detto ruolo e non della sua qualità di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili”. 3.3.2. L’identificazione diretta Con il Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) del 19 giugno 2002, n. 191, è stato introdotto in Italia, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva n. 2000/65/CE del 17 ottobre 2000, l’istituto della “identificazione diretta” dei soggetti non residenti, i quali hanno così l’opportunità di adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA, relativamente alle operazioni effettuate in Italia, anziché attraverso un rappresentante fiscale, registrandosi direttamente all’anagrafe dei soggetti passivi nazionali. Questa opportunità, prevista dall’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, è riservata ai soggetti esteri che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità, oppure in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta analogamente a quanto previsto dalle Direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1997 e dal Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992 (sostituito prima dal Regolamento n. 1798/2003, poi dal Regolamento n. 904/2010). Al riguardo, con la Risoluzione del 5 dicembre 2003, n. 220, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, data l’assenza di siffatti strumenti di cooperazione, al momento nessun contribuente di Paesi terzi può utilizzare il sistema di identificazione diretta. Va però osservato che la Legge del 10 febbraio 2005, n. 19, ha autorizzato il Capo dello Stato ad aderire alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, che disciplina la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE). Tra le forme di assistenza previste dalla Convenzione, applicabile anche in materia di IVA, figurano lo scambio di informazioni (su richiesta, spontaneo o automatico), il recupero di crediti fiscali, la notifica di documenti; sono inoltre possibili controlli fiscali all’estero e controlli fiscali contemporanei in più Stati. La sostanza di queste misure di collaborazione ricalca quindi, nelle linee fondamentali, le disposizioni comunitarie sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. Con la ratifica della Convenzione di Strasburgo, pertanto, dovrebbe ritenersi realizzato, nei confronti dei Paesi OCSE non aderenti all’UE (fra i quali la Svizzera), il presupposto per l’accesso all’identificazione diretta per l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti in materia di IVA. Sul punto, tuttavia, ad oggi non risultano pronunce dell’Amministrazione finanziaria. 4. La stabile organizzazione Al fine di chiarire meglio taluni aspetti delle regole procedurali sopra delineate, occorre ora occuparsi brevemente della stabile organizzazione, che nel sistema dell’IVA riveste un duplice ruolo: ◆ quello di “soggetto passivo stabilito”, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (come già accennato nel capitolo precedente); ◆ quello di “strumento” del soggetto estero per l’adempimento degli obblighi e per l’esercizio dei diritti derivanti dalle operazioni da esso stesso effettuate o ricevute nel territorio dello Stato. Nella prima veste, la stabile organizzazione – si ripete, limitatamente alle operazioni proprie – è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, sicché va considerata come tale nei riflessi di tutte le disposizioni; nella seconda, invece, è un mero veicolo del soggetto estero, come il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta (rispetto alle quali, tuttavia, ha un quid in più, costituito da quella sorta di “forza attrattiva” attribuitole dall’articolo 192-bis della Direttiva, su cui infra, n. 3.2.2.). Questa duplicità di funzioni a fronte dell’unicità della posizione IVA, peraltro, pone l’esigenza di applicare correttamente le disposizioni in materia di diritto alla detrazione, in relazione all’eventuale differente realizzazione del diritto stesso in capo alle operazioni proprie della stabile organizzazione ed a quelle veicolate per conto del soggetto estero, questione che tuttavia esula dal tema che ci occupa. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 4.1. La nozione di stabile organizzazione Agli effetti dell’IVA, la nozione di stabile organizzazione, già elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, è stata definita recentemente con l’articolo 11 del Regolamento n. 282/2011, secondo il quale, ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della Direttiva (ossia delle disposizioni sulla localizzazione delle prestazioni di servizi in genere), la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle: ◆ di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, laddove si tratta di identificare il destinatario delle prestazioni (ai fini dell’articolo 44 della Direttiva); ◆ di fornire i servizi di cui assicura la prestazione, laddove si tratta di identificare, viceversa, il prestatore (ai fini dell’articolo 45 della Direttiva). Il paragrafo 3 dell’articolo 11 precisa che il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che esista una stabile organizzazione. Va ricordato che nella sentenza del 23 marzo 2006, C-210/04[5] , la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che i rapporti tra la società non residente e la sua stabile organizzazione non danno luogo a prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA in quanto si svolgono all’interno di un unico soggetto giuridico. La Corte ha osservato che la Direttiva assoggetta all’IVA, in particolare, le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del Paese dai soggetti passivi, i quali sono coloro che esercitano un’attività economica “in modo indipendente”; ha ricordato inoltre di avere chiarito che una prestazione è imponibile solo quando esista tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Posto ciò, ha concluso la Corte, la sede secondaria dell’impresa, nella fattispecie una banca, non può considerarsi soggetto autonomo, in quanto il rischio dell’attività grava integralmente sulla casa madre, con la quale essa costituisce un soggetto passivo unico. 4.2. La funzione strumentale Si è detto che la stabile organizzazione può avere un ruolo strumentale nell’applicazione dell’IVA sulle operazioni effettuate dal soggetto estero. Questo si verifica (i) se il destinatario dell’operazione non è un soggetto passivo stabilito in Italia, oppure (ii) se la stabile organizzazione “partecipa” alla realizzazione dell’operazione. Di seguito, si descrivono sinteticamente le due ipotesi. 4.2.1. Il debitore dell’imposta necessario In base all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, se il soggetto estero che effettua un’operazione territorialmente rilevante in Italia è anche debitore dell’imposta (situazione che si verifica, come si è visto nel capitolo precedente, nel caso in cui il desti- natario di tale operazione sia un soggetto passivo non stabilito in Italia, oppure un privato consumatore), gli obblighi devono essere assolti dallo stesso soggetto estero attraverso la stabile organizzazione nazionale, non potendo egli nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente (giacché già titolare, in Italia, della posizione IVA della stabile organizzazione, la quale non costituisce un soggetto giuridico distinto). La stabile organizzazione, che in tal caso è debitore dell’imposta, per così dire, “in rappresentanza naturale” del soggetto estero, evidenzierà nella propria dichiarazione IVA: ◆ sia le operazioni da essa stessa effettuate in veste di soggetto passivo stabilito, ◆ sia le operazioni effettuate dal soggetto estero, per le quali essa assolve i relativi adempimenti. 4.2.2. Il debitore dell’imposta “per attrazione” L’altra situazione è quella nella quale la stabile organizzazione, pur non essendo “protagonista” dell’operazione (effettuata dal soggetto estero), vi prende parte in qualche misura e, perciò, ne assume gli obblighi in ogni caso (e non soltanto nel caso in cui il destinatario sia un soggetto passivo estero o un privato consumatore), in forza delle disposizioni dell’articolo 192-bis della Direttiva. Questo articolo, con una formulazione che non brilla per chiarezza, stabilisce che il soggetto estero che dispone di una stabile organizzazione nel luogo in cui è dovuta l’imposta si considera soggetto passivo non stabilito qualora abbia effettuato in tale luogo un’operazione imponibile senza la partecipazione della stabile organizzazione; dal che si deduce che la situazione è disciplinata diversamente nel caso contrario, ossia quando la stabile organizzazione partecipa all’operazione. Ciò è confermato dall’articolo 53 del Regolamento n. 282/2011, che, ai fini dell’articolo 192-bis della Direttiva, chiarisce che vi è partecipazione quando il soggetto estero abbia utilizzato “i mezzi umani o tecnici” della stabile organizzazione per operazioni inerenti alla realizzazione dell’operazione, prima o durante la realizzazione, precisando inoltre che non rilevano, a tale scopo, i mezzi utilizzati solo per funzioni di supporto amministrativo, come la contabilità, la fatturazione, il recupero di crediti, e che se viene comunque emessa fattura con il numero IVA della stabile organizzazione, si considera che essa abbia partecipato all’operazione. Dalle suddette disposizioni si evince, in sostanza, che qualora la stabile organizzazione abbia partecipato, nel senso sopra precisato, all’operazione effettuata dal soggetto estero, essa esercita una sorta di “forza di attrazione” (ai fini procedurali), in quanto assume gli obblighi d’imposta e sarà tenuta ad applicare e addebitare il tributo nei modi ordinari, chiunque sia il destinatario dell’operazione (anche un soggetto passivo nazionale). La previsione comunitaria trova riscontro nel quarto comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le disposizioni del secondo e del terzo comma (inversione contabile, 17 18 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 rappresentante fiscale) non si applicano per le operazioni effettuate dal soggetto estero “per il tramite” (ossia, nel linguaggio della norma comunitaria, con la “partecipazione”) della stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per effetto delle disposizioni in esame, quindi, il soggetto passivo italiano che riceve una fattura con evidenza dell’IVA da parte di un soggetto estero, dovrà considerare corretto l’addebito dell’imposta qualora il documento rechi l’indicazione della stabile organizzazione italiana e il relativo numero di partita IVA, senza che debba indagare se la stabile organizzazione abbia partecipato oppure no all’operazione. Sarà semmai un problema del fornitore, in caso di controllo, dimostrare la sussistenza del requisito della partecipazione, che legittima l’applicazione dell’imposta con l’ordinario meccanismo della rivalsa, senza pregiudizio per il diritto alla detrazione eventualmente esercitato dal destinatario. [1] Tale figura è stata introdotta in occasione dell’armonizzazione delle legislazioni ad opera della citata Direttiva n. 77/388/CEE, nelle cui premesse si legge infatti che “è opportuno precisare chi sono i debitori dell’imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all’estero”. [2] In estrema sintesi, dette disposizioni, in deroga alla disciplina generale, prevedono che, per le operazioni ivi indicate, effettuate nel territorio italiano, debitore dell’imposta è in ogni caso il destinatario (cessionario/committente), se soggetto passivo dell’imposta “nel territorio dello Stato”. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Belgium/Local%20Assets/Images/Full%20Size%20Images/Tax/ind_fsi_glb_ho_1246_lo.jpg [23.04.2013] http://www.iljournal.it/wp-content/uploads/2012/04/calcolatrice.jpg [23.04.2013] http://www.edilnotizie.it/images/regime-iva-nei-lavori-pubblici1.jpg [23.04.2013] http://www.savonanews.it/fileadmin/archivio/savonanews/iva.jpg [23.04.2013] Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 28 del 28 marzo 2012, le disposizioni derogatorie trovano ingresso, diversamente da quanto si evince dalla lettera della norma, anche se il cessionario/committente non è stabilito nel territorio dello Stato. È opportuno ricordare, ancora, che una disciplina speciale, armonizzata a livello comunitario, è dettata per le imprese stabilite fuori della Comunità che effettuano prestazioni di servizi elettronici nei confronti di consumatori finali stabiliti nella Comunità (cfr. gli articoli 357 e seguenti della Direttiva e, nell’ordinamento italiano, l’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972). [3] A tale locuzione corrisponde quella di “domicilio” impiegata dall’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. [4] La sentenza della Corte, del 19 febbraio 2009, è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C J0001:IT:HTML [23.04.2013]. [5] La sentenza della Corte, del 23 marzo 2006, è disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004C J0210:IT:HTML [23.04.2013]. IVA e imposte indirette Territorialità dei servizi relativi a beni immobili nella normativa italiana Sara Montalbetti Dottore Commercialista presso Maisto e Associati in Milano Profili di criticità per le prestazioni relative ad impianti industriali 1. Introduzione Ormai da qualche anno è entrata in vigore in tutta l’UE la riforma delle regole di territorialità per le prestazioni di servizi introdotta in materia di IVA dalla Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008[1]. Come noto, a seguito di tale riforma è stata introdotta una nuova regola generale[2] di territorialità, in base alla quale le prestazioni di servizi assumono rilevanza: ◆ nel luogo in cui è stabilito il committente, per le prestazioni fornite a soggetti passivi d’imposta (comunemente definite “Business to Business” o “B2B”), in base al cosiddetto “principio di destinazione”; ◆ nel luogo in cui è stabilito il fornitore, per le prestazioni fornite a committenti che non sono soggetti passivi d’imposta (comunemente definite “Business to Consumer” o “B2C”), in base al cosiddetto “principio di origine”. La nuova regola generale ha come obiettivo quello di rendere applicabile l’imposta nel luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio. In pratica le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a: ◆ committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; ◆ committenti non soggetti passivi ma soltanto nell’ipotesi in cui le prestazioni siano rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Tale regola si applica, in via generale, per tutte le prestazioni di servizi (definite, più comunemente, prestazioni “generiche”) diverse da quelle per le quali sono previste regole specifiche (definite, più comunemente, prestazioni “specifiche”). In tale ultima categoria rientrano i servizi relativi a beni immobili. 2. La territorialità delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili La territorialità delle prestazioni di servizi relativi a beni immo- bili prescinde dalla qualificazione soggettiva del committente. Infatti, viene attribuita esclusiva rilevanza al luogo in cui si trova l’immobile. Più in particolare, l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 – che ripropone, nella sostanza[3], un principio che era già stato accolto nella previgente disciplina[4] – prevede che si considerano effettuate in Italia “[…] le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”[5]. Da un confronto con la disposizione previgente appare utile evidenziare che sono state aggiunte due fattispecie che – ancorché fossero comunque anche già in passato riconducibili alla medesima regola – non erano richiamate nella versione originaria della norma. La prima fattispecie riguarda la “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”. Rientrano quindi nella regola in commento le prestazioni del settore alberghiero e, più in generale, dell’ospitalità. Sono pertanto rilevanti ai fini IVA in Italia le prestazioni relative alle strutture alberghiere ubicate in Italia. Restano invece irrilevanti quelle relative a strutture ricettive ubicate all’estero (sia all’interno che all’esterno dell’UE). La seconda fattispecie riguarda la “concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili”. Rientrano pertanto nel campo di applicazione della disposizione le prestazioni che comportano l’attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione dell’immobile (quali locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione). Non sono invece riconducibili all’ambito applicativo della disposizione la costituzione e il trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili (come, ad esempio, il diritto di usufrutto)[6]. La disposizione in commento comprende altresì le “perizie” relative a beni immobili, nonché le “prestazioni inerenti alla prepa- 19 20 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 razione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari”. Tra queste ultime, vi sono, in particolare, le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti. La medesima regola non si applica per le prestazioni di servizi di consulenza che non siano afferenti alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché le stesse siano riferite ad un immobile specificamente individuato. Ad esempio, la disposizione in commento non si rende applicabile per: ◆ le prestazioni rese da un avvocato per la predisposizione dell’atto di vendita di un immobile; ◆ i servizi di un consulente fiscale relativi alla valutazione dei profili tributari di una determinata transazione immobiliare. Infatti, i predetti servizi assumono rilevanza ai fini IVA in Italia in base alla regola generale di territorialità sopra già indicata e quindi nel luogo in cui è stabilito il committente, per le prestazioni “Business to Business”, o nel luogo in cui è stabilito il fornitore, per le prestazioni “Business to Consumer” (ad eccezione di alcune fattispecie specifiche, per le quali l’imposta non è comunque dovuta). Rientrano inoltre nel perimetro di applicazione della disposizione in commento le prestazioni di agenzia e, più in generale, tutte le prestazioni di intermediazione relative alla cessione di immobili, ivi inclusa la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi e alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (locazione e sub-locazione, concessione e sub-concessione). interpretata in maniera restrittiva (in quanto avrebbe natura derogatoria rispetto alla regola generale). Tale conclusione non appare tuttavia condivisibile in quanto non risulta conforme ai principi interpretativi costantemente affermati dalla Corte di giustizia[10]. 3. La nozione di beni immobili e le caratteristiche dei servizi Per verificare la concreta applicabilità della regola di territorialità in commento, occorre innanzitutto delimitare il perimetro della nozione di beni immobili. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE[11] , i beni immobili si caratterizzano in quanto sono “collegati ad una porzione determinata della superficie terrestre”. Ciò nonostante, sono qualificabili come beni immobili anche le costruzioni che, ancorché non facilmente smontabili e spostabili, non sono tuttavia indissolubilmente incorporate al suolo. L’Amministrazione finanziaria italiana ha precisato che devono essere considerati beni immobili i beni “fissati stabilmente al suolo”[12]. In tale contesto è stato, in particolare, specificato che si è in presenza di un bene immobile nelle seguenti ipotesi: ◆ quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso; o ◆ quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità devono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. È stato altresì precisato che la verifica della sussistenza delle predette condizioni deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il servizio viene reso. L’Amministrazione finanziaria ha inoltre aggiunto che, per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte dell’UE di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre avere riguardo all’eventuale accatastamento del bene, considerato che tale elemento di regola rappresenta un indice presuntivo della natura immobiliare del bene. Un altro aspetto importante che deve essere verificato ai fini dell’applicazione della disposizione in esame – e sul quale l’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, non ha purtroppo fornito indicazioni specifiche – riguarda la relazione che deve sussistere tra il bene immobile e i servizi resi. Non sono invece ricomprese nell’ambito applicativo della disposizione le intermediazioni, rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti, relative alla prenotazione[7] di servizi alberghieri[8]. Occorre considerare infine che, secondo l’Amministrazione finanziaria italiana[9] , la norma di cui si discute dovrebbe essere Infatti, la regola di territorialità per i “servizi relativi a beni immobili” si rende applicabile soltanto se esiste un nesso “sufficientemente diretto” tra la prestazione resa ed il bene immobile. Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, infatti, non si potrebbe far rientrare nella norma speciale “ogni prestazione di servizi che presenti un nesso anche minimo con un bene immobile, visto che i servizi che si riferiscono in una maniera o nell’altra a un bene immobile sono ben numerosi”. Sulla base del predetto principio, la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile la regola specifica di territorialità in commento, in particolare, alle seguenti fattispecie: Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 ◆ trasferimento di permessi di pesca[13]; ◆ scambio di diritti in multiproprietà[14]; ◆ vendita di diritti di godimento a tempo ripartito di alloggi situati in complessi residenziali a destinazione turistica (cosiddetto “timesharing”)[15]. È stato invece escluso che possano essere ricondotte alla disposizione in questione le prestazioni di servizi consistenti nella progettazione e messa a disposizione temporanea, nonché, se necessario, nel trasporto e montaggio di uno stand fieristico o espositivo per clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere o di esposizioni[16]. Per completezza merita infine segnalare che è attualmente pendente presso la Corte di giustizia la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Amministrativa Suprema della Repubblica di Polonia in relazione alla territorialità dei servizi di deposito di merci[17]. nenti quali sistemi di tubature per gas, acqua, fognature e simili; ◆ installazione o assemblaggio di macchinari o attrezzature che, a seguito dell’installazione o del montaggio, si qualificano come beni immobili; ◆ manutenzione e riparazione, ispezione e supervisione di macchinari o attrezzature se tali macchinari o attrezzature si qualificano come beni immobili. Le predette guidelines del Comitato IVA sono state recentemente recepite nella proposta di modifica del Regolamento UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (che contiene numerose disposizioni di natura interpretativa, soprattutto per quanto riguarda le regole che governano il principio di territorialità delle prestazioni di servizi) ed è quindi prevedibile che presto verranno codificate e di conseguenza diventeranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri[19]. A fini interpretativi non si può inoltre prescindere dal tenere in considerazione le guidelines che sono state elaborate dal Comitato IVA europeo[18] , sulla scorta dei principi affermati nel tempo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Per quanto riguarda la nozione di beni immobili il Comitato IVA ha affermato che sono qualificabili come tali i seguenti elementi: ◆ ogni specifica parte della terra, sopra o sotto la sua superficie, sulla quale può essere creato un diritto di proprietà o possesso; ◆ ogni edificio o costruzione fissa al o nel suolo sopra o sotto il livello del mare che non può essere facilmente smantellato o rimosso; ◆ ogni oggetto facente parte integrale di un edificio o di una costruzione senza il quale l’edificio o la costruzione risulta incompleto, come porte, finestre, tetti, scale e ascensori; ◆ ogni elemento, attrezzatura o macchinario permanentemente installato in un edificio o in una costruzione che non può essere rimosso senza distruggere o alterare l’edificio o la costruzione stessi. Inoltre, il Comitato IVA ha precisato che i servizi devono ritenersi caratterizzati da un “nesso sufficientemente diretto” con un immobile nei seguenti casi: ◆ quando sono generati da un bene immobile e tale bene costituisce un elemento costitutivo del servizio ed è centrale ed essenziale per i servizi resi; ◆ quando sono forniti a, o sono diretti verso, un bene immobile ed hanno ad oggetto l’alterazione giuridica o fisica di tale bene. Il Comitato IVA ha, in particolare, ritenuto riconducibili alla nozione di “servizi relativi a beni immobili”, tra le altre, le seguenti attività: ◆ costruzione di strutture permanenti sulla terra così come lavori di costruzione e demolizione realizzati su strutture permanenti quali sistemi di tubature per gas, acqua, fognature e simili; ◆ manutenzione, ripristino e riparazione di strutture perma- 4. I profili di criticità per le attività relative ad impianti industriali L’applicazione pratica della disposizione in commento presenta di frequente profili di criticità. Ciò accade, ad esempio, nell’ambito delle attività relative ad impianti industriali. In tali circostanze, come già precisato, per verificare se i servizi assumono o meno rilevanza ai fini IVA in Italia, è necessario accertare innanzitutto se l’impianto al quale si riferiscono le attività svolte sia qualificabile come bene mobile o immobile. Nel caso in cui l’impianto sia qualificabile come bene immobile occorre altresì verificare se esista un nesso “sufficientemente diretto” tra il servizio reso e il bene immobile. I principi interpretativi delineati nel paragrafo precedente portano a concludere che anche le attività relative ad impianti e macchinari industriali, al ricorrere di determinate circostanze, possono ricadere nel campo di applicazione della disposizione in commento. In relazione a tale aspetto è stato, ad esempio, recentemente affermato che un impianto industriale può essere qualificato come bene immobile se le caratteristiche dimensionali e costruttive dello stesso sono tali da renderlo “ancorato al suolo” [20]. Ad esempio, potrebbero rientrare in tale fattispecie gli impianti incorporati in edifici per il tramite di opere in muratura o ancorati mediante specifici meccanismi (come bullonature o telai di base). Una tale conclusione potrebbe tuttavia essere considerata corretta soltanto a condizione che l’eventuale separazione dell’impianto (per rimozione o spostamento) sia tale da compromettere la funzionalità dello stesso o generare rilevanti costi e/o difficoltà tecniche. 21 22 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 In base a tale interpretazione sarebbero soggette ad IVA italiana le prestazioni rese con riferimento ad impianti industriali ubicati in Italia. In concreto, ad esempio, potrebbero essere qualificate come prestazioni di servizi relativi a beni immobili: ◆ i servizi di ingegneria; ◆ le attività di costruzione e quelle ad essa connesse; ◆ i servizi di supervisione e di controllo delle varie fasi in cui si sviluppa la costruzione degli impianti; ◆ le attività di installazione; ◆ le prove ed i collaudi; ◆ le attività di manutenzione e riparazione; ◆ le attività di assistenza tecnica periodica; ◆ le attività relative allo smantellamento, alla bonifica e alla messa in sicurezza. Le medesime conclusioni potrebbero rendersi applicabili anche nell’ipotesi in cui i servizi resi (ad esempio, le prestazioni di manutenzione o le attività di prova e collaudo) non abbiano ad oggetto interi impianti, ma soltanto alcune loro componenti specificamente individuate o singoli macchinari ad essi collegati. In tale fattispecie, si ritiene che assuma rilievo decisivo la valutazione della strumentalità del ruolo della singola componente rispetto alla funzionalità complessiva dell’impianto di cui essa fa parte[21]. Esulano invece dalla qualifica di servizi relativi a beni immobili le attività di sorveglianza e, più in generale, i servizi di sicurezza, le attività gestionali di carattere amministrativo e contabile, le attività di intermediazione connesse alla conclusione di contratti di appalto per la realizzazione degli impianti. Tali attività sono qualificabili come servizi “generici” e quindi assumono rilevanza ai fini IVA in base alla regola generale (ossia nel luogo in cui è stabilito il committente, essendo prestazioni “Business to Business”). Ciò detto, occorre altresì osservare che, da una lettura approfondita e da un confronto tra i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria italiana e le guidelines del Comitato IVA, sembrano rilevabili alcune sfumature interpretative che in alcuni casi potrebbero essere scriminanti. Infatti, in base alla prassi nazionale, sembrerebbe necessario verificare se sia possibile separare l’elemento interessato dai lavori (l’attrezzatura o l’impianto) dal bene immobile senza alterarne la funzionalità e se per poter riutilizzare tale elemento in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Dalle guidelines fornite dal Comitato IVA è invece chiaro che, da un lato, devono essere qualificati come beni immobili quei macchinari e quelle attrezzature che, a seguito dell’installazione e del montaggio, si qualificano come beni immobili e, quindi, divengono parte integrante della costruzione in cui sono incorporati. Dall’altro, tuttavia, viene precisato che ha natura immobiliare ogni elemento, attrezzatura o macchinario permanentemente installato in un edificio o in una costruzione che non può essere rimosso senza distruggere o alterare l’edificio o la costruzione stessi. Non sembrerebbe quindi sufficiente che venga alterata la funzionalità dell’attrezzatura o del macchinario rimosso. Si deve inoltre ritenere che le attrezzature e i macchinari possano costituire semplici componenti dell’impianto (per le quali non sarebbe possibile escludere la natura immobiliare) nel caso in cui, a seguito della loro installazione o montaggio, tali elementi perdano la loro individualità (ciò potrebbe avvenire, a mero titolo esemplificativo, per cavi, tubature e condutture, impianti elettrici, schede elettroniche, forni, silos ed altri elementi indissolubilmente incorporati in un terreno o in un fabbricato). Un’ultima osservazione riguarda la possibilità di identificare – sul piano interpretativo – i beni immobili in base alla legislazione civilistica e alla giurisprudenza nazionale. In relazione a tale aspetto occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, quando si è in presenza di una “nozione di diritto comunitario” occorre attribuire a tale nozione una interpretazione uniforme e si deve prescindere dalle eventuali divergenze esistenti tra le diverse legislazioni civilistiche nazionali[22]. Tali regole sono indubbiamente applicabili anche per la verifica del presupposto territoriale. Infatti, anche le regole di territorialità devono essere interpretate in modo armonizzato e secondo criteri oggettivi, per evitare conflitti di competenza tra gli Stati membri nonché per limitare i fenomeni di doppia o di non imposizione. Ne deriva che, nel caso in cui sia necessario verificare l’applicabilità della regola di cui si discute ad una fattispecie concreta, non sarebbe corretto limitare l’analisi valutando semplicemente se il bene al quale si riferiscono le prestazioni sia qualificato come bene immobile nella giurisdizione dello Stato membro in cui lo stesso è ubicato. Occorre invece tenere in considerazione anche i diversi criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dal Comitato IVA, sopra delineati. 5. Conclusioni La disamina svolta nei precedenti paragrafi porta a concludere che, nel caso in cui vengano eseguite attività relative ad impianti industriali, al fine di valutare se tali attività assumano rilevanza per l’applicazione dell’IVA nel luogo in cui i medesimi impianti sono ubicati, occorre prestare particolare attenzione alla tipologia delle prestazioni rese e alla natura dei beni ai quali le prestazioni si riferiscono. Tale analisi non sempre è facilmente percorribile. Nei casi più complessi può rivelarsi opportuno far redigere relazioni tecniche per descrivere le attività svolte e le caratteristiche peculiari dei singoli impianti[23]. Potrebbe altresì essere conveniente richiedere una perizia tecnica ad un Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 terzo esperto nel settore. Tali soluzioni, nelle ipotesi caratterizzate da maggiore incertezza e complessità, possono rivelarsi utili per delineare in modo più preciso e dettagliato la fattispecie concreta e per fornire un valido fondamento all’analisi svolta per finalità tributarie. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.fiscooggi.it/files/imagecache/img_major_story/immagini_ articoli/u26/affitta-casa.jpg [23.04.2013] http://www.consumatorenews.com/wp-content/uploads/2013/02/capannoni-industriali.jpg [23.04.2013] http://www.bi-elettrica.it/wp-content/gallery/impianti-industriali/impianti_industriali.jpg [23.04.2013] [1] La Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, che ha modificato la Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (cosiddetta Direttiva IVA “Recast”), è stata recepita in Italia con il D.Lgs. dell’11 febbraio 2010, n. 18. [2] Cfr. articolo 7-ter, primo comma del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633. [3] L’elencazione contenuta nella norma ha natura esemplificativa e non esaustiva. Sul punto l’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011) ha confermato che alla nuova norma deve essere attribuita “portata ricognitiva”. [4] Cfr. articolo 7, quarto comma, lettera a del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, in vigore fino al 31 dicembre 2009, il quale si riferiva alle “prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari”. Tale disposizione aveva recepito in Italia l’articolo 45 della Direttiva n. 2006/112/CE (e prima ancora l’articolo 9, secondo comma, lettera a della cosiddetta Sesta Direttiva), che si riferiva alle “prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di agenti immobiliari e di periti, nonché le prestazioni intese a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza”. [5] Tale disposizione sostanzialmente riproduce quanto previsto dall’articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, il quale stabilisce che “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”. [6] Tale fattispecie, a determinate condizioni, è ricompresa tra le cessioni di beni. Infatti, l’articolo 2, primo comma del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 include nella nozione di cessioni di beni la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. [7] Sul punto si veda anche la Risoluzione n. 48/E del 1. giugno 2010. [8] Per le intermediazioni relative a servizi alberghieri rese in nome e per conto del cliente a soggetti passivi d’imposta, trova applicazione la regola generale prevista per le prestazioni “Business to Business”, in base a quanto previsto dall’articolo 31 del Regolamento n. 282/2011 del 15 marzo 2011. Tali prestazioni sono quindi rilevanti ai fini impositivi in Italia solo se rese a un committente stabilito nel territorio dello Stato. Diversamente, ove tali prestazioni siano rese (in nome e per conto del cliente) a committenti non soggetti passivi d’imposta, trova applicazione una regola di terri- torialità specifica (prevista dall’articolo 7-sexies, primo comma, lettera a del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633) in base alla quale rileva il luogo in cui è effettuata la prestazione alberghiera oggetto dell’intermediazione. Di fatto quindi, in tale ultima ipotesi, le prestazioni di intermediazione sono rilevanti in Italia se la struttura ricettiva è situata nel territorio dello Stato. [9] Cfr. Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011. [10] Cfr. ex multis sentenza del 7 settembre 2006 relativa alla causa C-166/05 “Heger” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0166:IT:HTML [23.04.2013]. [11] Cfr. sentenza sopra citata relativa alla causa “Heger”. [12] Cfr. Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011. [13] Cfr. sentenza sopra citata relativa alla causa “Heger”. In tale caso si deve ricordare che la Corte non ha accolto le argomentazioni dell’avvocato generale Eleanor Sharpston che invece aveva escluso la riconducibilità della vendita dei permessi di pesca alla regola di territorialità di cui si discute considerato che in tale fattispecie le prestazioni erano rese “per mezzo” dell’immobile e non a diretto beneficio dello stesso. [14] Cfr. sentenza del 3 settembre 2009, relativa alla causa C-37/08, “RCI Europe” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0037:IT:HTML [23.04.2013]. [15] Cfr. sentenza del 16 dicembre 2010, relativa alla causa C-270/09, “MacDonald Resorts” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0270:IT:HTML [23.04.2013]. [16] Cfr. sentenza del 27 ottobre 2011, relativa alla causa C-530/09, “Inter-Mark Group” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0530:IT:HTML [23.04.2013]. [17] Cfr. domanda di pronuncia pregiudiziale del 30 marzo 2012, relativa alla causa C-155/12, “RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:184:0 003:0004:IT:PDF [23.04.2013]. In relazione a tale causa – per la quale la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata – nelle conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott del 31 gennaio 2013 (disponibili sul sito: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0 155:IT:HTML [23.04.2013]) è stato precisato che: 1)l’applicazione dell’articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE presuppone che la prestazione di servizi abbia ad oggetto l’utilizzo di un bene immobile determinato, l’esecuzione di lavori sullo stesso o la sua valutazione, o che essa sia espressamente menzionata nella disposizione in questione; 2)prestazioni di servizi complesse nel settore dello stoccaggio di merci sono conformi a tali requisiti solo se la custodia delle merci configura l’elemento principale di una prestazione di servizi unitaria ed è collegata ad un diritto d’uso di un determinato bene immobile o di una determinata parte di un bene immobile. Sul tema si osserva che l’Amministrazione finanziaria italiana (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011) ha confermato che i servizi relativi al deposito di beni si qualificano come servizi “generici” e non come “servizi relativi a beni immobili”. Tuttavia, la tematica relativa alla territorialità di tali servizi è oggetto di ampio dibattito in quanto sono state rilevate interpretazioni difformi da parte delle Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati membri dell’UE e tale difformità genera notevoli difficoltà pratiche ed è idonea a creare fenomeni di doppia imposizione o di non imposizione. [18] Il Comitato IVA europeo (articolo 398 della Direttiva n. 2006/112/CE) è un organo consultivo che non ha funzioni legislative. Esso fornisce indicazioni – non vincolanti – per favorire l’interpretazione uniforme della disciplina IVA comunitaria. In particolare, per quanto riguarda l’argomento di cui si discute ci si riferisce alle conclusioni del 93. meeting del Comitato IVA del 1. luglio 2011 (doc. taxud.c.1(2012)400557 – 707), la cui sintesi è riportata nel documento denominato GUIDELINES RESULTING FROM MEETINGS OF THE VAT COMMITTEE, disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/ taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/2012_ guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf [23.04.2013]. Si precisa che il predetto documento è disponibile soltanto nella versione in inglese. La traduzione (non ufficiale) in italiano è stata eseguita dalla scrivente per finalità divulgative. [19] Cfr. articolo 31-bis della proposta COM (2012) 763 del 18 dicembre 2012, disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2012:0763:FIN:IT:PDF [23.04.2013]. [20] Cfr. Approfondimento Assonime n. 1 del 14 gennaio 2013, nel quale vengono opportunamente ricostruite le tesi della prassi e della giurisprudenza comunitaria e nazionale. [21] Cfr. Approfondimento Assonime citato, nel quale è stato precisato che si rende necessario valutare, in pratica, se l’impianto – nell’ipotesi in cui venga privato della componente che forma oggetto d’intervento – perda, o veda diminuita, la propria funzione economico-produttiva. [22] Cfr. sentenza del 4 ottobre 2001, relativa alla causa C-326/99, “Stichting Goed Wonen” disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0326:IT:HTML [23.04.2013]. [23] Spesso non è sufficiente considerare in che modo vengono classificati gli impianti ai fini civilistici per la redazione del bilancio. 23 24 IVA e imposte indirette Il nuovo regime dell’IVA per cassa Caterina Vanetti Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Varese Cultore della materia in diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Dopo aver ricevuto il parere favorevole da Bruxelles, la nuova disciplina del cash accounting è validamente operativa dal 1. dicembre 2012 1. Premessa La disciplina dell’IVA per cassa rappresenta una deroga al sistema ordinario di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto in quanto prevede l’esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del relativo corrispettivo. Pertanto, prima di analizzare le novità in materia di IVA per cassa, è bene ricordare quando, in linea generale, l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile, ossia quando sorge il debito verso l’Erario da parte del cedente di un bene o del prestatore di un servizio. L’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l’imposta diventa esigibile nei seguenti momenti: a) alla consegna o alla spedizione, per i beni mobili (comma 1); b) alla stipulazione dell’atto traslativo della proprietà, per i beni immobili (comma 1); c) al pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (comma 3). Tuttavia, se l’emissione della fattura anticipa la data di effettuazione dell’operazione, come individuata alle lettere a), b) e c), l’imposta si considera esigibile già al momento di emissione della fattura, sia nel caso di prestazioni di servizi che di cessioni di beni. Nonostante questa regola generale, la norma (comma 5) prevede che, in caso di operazioni con particolari soggetti, quali, ad esempio, lo Stato e gli enti pubblici, il momento impositivo possa essere differito fino al pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla data di effettuazione dell’operazione o dall’emissione della fattura. Il regime dell’IVA per cassa, quindi, non è una novità nel sistema tributario italiano in quanto è applicato, in via ordinaria, nell’ipotesi regolamentata dal citato articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e, in via facoltativa, secondo le regole stabilite dall’articolo 7 del D.L. n. 185/2008, convertito con modifi- che dalla Legge n. 2/2009, che erano in vigore fino allo scorso 30 novembre 2012. 2. Il nuovo volto dell’IVA per cassa L’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 134/2012, ha variato la disciplina facoltativa della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa che, come detto, rappresenta una deroga al sistema ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Sostanzialmente, il nuovo regime stabilisce che: 1) l’IVA esposta sulle fatture di vendita dei beni ceduti e dei servizi prestati da coloro che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, diventa esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi; 2) il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni e di servizi inerenti all’attività d’impresa, arte o professione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; 3) il diritto alla detrazione per il cessionario o il committente, in regime di IVA ordinario, che effettua acquisti da un contribuente, in regime di IVA per cassa, non viene più differito al momento del pagamento della relativa fattura, come nel sistema previgente, bensì può essere fatto valere fin dal momento di effettuazione dell’operazione. Come si analizzerà meglio successivamente, quest’ultimo aspetto, ossia l’asimmetria che si crea tra il cedente o il prestatore, in regime di IVA per cassa, ed il cessionario o il committente, che applica l’imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie[1] , è senza dubbio il cambiamento più innovativo dell’intera disciplina in vigore dal 2012. Per coloro che scelgono di adottare il sistema del cash accounting, quanto detto ai punti 1) e 2) si traduce nella possibilità di computare (e quindi differire) l’IVA nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica il movimento finanziario corrispondente[2] invece che nel momento di effettuazione dell’operazione, come identificato nelle lettere a), b) e c). Tale logica si applica anche in caso di incassi o pagamenti parziali: l’imposta diventa esigibile o detraibile Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 in proporzione al rapporto tra quanto incassato o pagato e quanto fatturato complessivamente[3]. In ogni caso, il differimento temporale al momento dell’effettivo esborso monetario dei relativi corrispettivi non è illimitato: infatti, l’imposta sul valore aggiunto si considera comunque esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione e, in ogni caso, alle condizioni esistenti ab origine[4] , salvo che, prima di tale momento, il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali[5]. Pertanto, nel regime del cash accounting, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile o detraibile al momento dell’incasso o del pagamento oppure, alternativamente, dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione[6]. Si sottolinea che il Legislatore ha ampliato il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina in esame in quanto possono ora usufruire dell’IVA per cassa tutti coloro che nell’anno precedente hanno realizzato ovvero prevedono di realizzare, in caso di inizio attività, un volume d’affari[7] non superiore a 2 milioni di euro. Tali soggetti devono obbligatoriamente indicare nelle fatture emesse l’annotazione[8] “Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83” in modo da rendere chiara ed intelligibile la loro scelta. Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha regolamentato la modalità di accesso al regime; tale volontà non necessita di alcuna comunicazione preventiva bensì avviene mediante l’esercizio di una specifica opzione[9] che si desume, secondo le regole generali, dal comportamento concludente del contribuente. Tale scelta viene poi comunicata espressamente[10] nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente all’anno in cui si è esercitata l’opzione (mediante comportamento concludente). Nonostante il regime dell’IVA per cassa coinvolga la posizione del soggetto economico in modo totalizzante[12] , il Legislatore stabilisce che vengano escluse da questa disciplina e, conseguentemente, siano assoggettate alle disposizioni ordinarie, le seguenti tipologie di operazioni attive: ◆ quando il cedente o il prestatore si avvale dei regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto[13]; ◆ quando l’acquirente o il committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del reverse charge[14] (o inversione contabile); ◆ quando l’acquirente o il committente è un consumatore privato; ◆ quando il cedente o il prestatore pone in essere un’operazione che ricade nella disciplina dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, ossia nel regime ordinario dell’IVA per cassa[15]. Analogamente, sono escluse dalla possibilità di differire il diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, le seguenti tipologie di operazioni passive: ◆ gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge (o inversione contabile); ◆ gli acquisti intracomunitari di beni; ◆ le importazioni di beni; ◆ le estrazioni di beni da depositi IVA. Si può affermare, in conclusione, che la disciplina dell’IVA per cassa incide solo sul momento in cui l’imposta diviene esigibile e detraibile mentre non riguarda gli altri adempimenti formali (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) quali la fatturazione, la registrazione[16] e la dichiarazione che rimangono immutati rispetto al regime ordinario. È bene sottolineare che tale scelta diviene vincolante e riguarda l’intera attività del contribuente. Ciò significa che la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa deve necessariamente interessare tutte le operazioni (diverse da quelle escluse) effettuate dal soggetto d’imposta nell’ambito dell’esercizio della sua attività d’impresa, arte o professione. Inoltre, l’esercizio di tale opzione impegna il contribuente per almeno un triennio, a meno che il soggetto superi, in corso d’anno, il limite del volume d’affari con la conseguente cessazione del regime. Decorso il triennio, la scelta compiuta rimane valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, esercitata con le stesse modalità previste per l’opzione. Il contribuente può quindi fuoriuscire dal sistema dell’IVA per cassa in due ipotesi: quando il volume d’affari superi[11] , in corso d’anno, il limite di 2 milioni di euro oppure mediante revoca espressa. In entrambi i casi, comunque, il soggetto economico dovrà computare a debito, nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese o trimestre di applicazione dell’IVA per cassa, l’ammontare dell’imposta relativa alle fatture di vendita, anche se i relativi corrispettivi non sono stati ancora incassati; similmente, nella medesima liquidazione, potrà computare a credito l’ammontare dell’imposta relativa alle fatture di acquisto, sebbene non siano state ancora pagate. Il nuovo volto del cash accounting, così come è stato analizzato, è diventato operativo dal 1. dicembre 2012[17]. In realtà, fino a qualche settimana fa, la validità di questo regime era ancora incerta. Si ricorda, infatti, che l’articolo 167-bis della Direttiva europea n. 112/2006 statuisce che la soglia del volume d’affari per accedere al regime opzionale dell’IVA per cassa non può essere superiore a 500’000 euro; tuttavia, essa conferisce agli Stati membri la facoltà di elevarla fino a 2 milioni di euro, ma previa consultazione del Comitato IVA. Dal momento che l’Italia ha deciso di applicare la soglia massima, a novembre 2012, ha dato avvio alla procedura di consultazione del Comitato IVA. Solo recentemente, Bruxelles ha attribuito un esito positivo alla 25 26 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 consultazione, riconoscendo, di conseguenza, il presupposto di validità del regime stesso[18]. Il 1. dicembre 2012 rappresenta, quindi, uno spartiacque tra l’attuale disciplina della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa e quella passata. dell’attuale regime dell’IVA per cassa ha eliminato questi limiti, nella speranza che le nuove regole possano essere favorevolmente utilizzate dai contribuenti che decideranno di applicarle. 3. L’abrogazione del regime previgente: le differenze Come anticipato in premessa, il regime facoltativo dell’IVA per cassa non è una novità in quanto era già stato introdotto nel 2009 con lo scopo di dare un sostegno alle imprese italiane per affrontare la crisi economica di quel periodo. Questo regime, regolamentato dall’articolo 7 del D.L. n. 185/2008, è stato abrogato, per espressa previsione ministeriale, dalla nuova disciplina introdotta con l’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012. Il Legislatore ha, infatti, stabilito che il regime previgente non possa più essere applicato alle operazioni effettuate dal 1. dicembre 2012, anche se esso rimane valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione[19]. 4. Conclusioni L’attuale disciplina dell’IVA per cassa può essere un valido aiuto per gli operatori economici che oggi si trovano ad affrontare molte difficoltà legate alla crisi economica-finanziaria internazionale. Nonostante ciò, il giudizio positivo di questo regime e, in ultima analisi, la sua convenienza devono essere ponderati in funzione della situazione specifica in cui opera ciascun contribuente. È ora interessante evidenziare quali sono le principali differenze che intercorrono tra i due sistemi dell’IVA per cassa in quanto, da tale analisi, si comprendono gli elementi di debolezza del cash accounting applicato fino al 30 novembre 2012. Innanzitutto, va segnalato che il regime precedente era rivolto ad una platea di soggetti meno numerosa in quanto potevano aderire ad esso solo coloro che conseguivano un volume d’affari non superiore a 200’000 euro[20]. Secondariamente, la previgente disciplina era opzionale nel senso che lasciava al soggetto passivo la possibilità di scegliere quali operazioni assoggettare ad IVA con esigibilità immediata e quali ad IVA con esigibilità differita. Di conseguenza, la facoltà di aderire a questo sistema dava la possibilità di limitare, anche a singole operazioni, la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa senza riguardare l’intera attività del contribuente, come invece accade nel regime attualmente in vigore. Infine, come già anticipato, la più significativa differenza tra le due discipline risiede nella perfetta simmetria del regime oggi abrogato. Con questa espressione si intende dire che, giacché l’esigibilità dell’imposta per il cedente o il prestatore, in regime di IVA per cassa, era differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per l’acquirente, in regime di IVA ordinario, era differita sino a tale momento. Questo significava che il cedente o il prestatore poteva esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto già al momento di effettuazione dell’operazione dei propri acquisti, mentre il cessionario o il committente vedeva differito tale diritto fino al momento del pagamento del prezzo dei beni e dei servizi acquistati dal proprio fornitore. È semplice intuire che la natura opzionale e la simmetria del sistema previgente hanno determinato una scarsa applicazione di questa disciplina in quanto contribuiva a creare tensioni nei rapporti tra imprese. Spesso, si verificava che i clienti di più grandi dimensioni (e quindi esclusi dal regime di IVA per cassa) e contrattualmente più forti scoraggiavano i propri fornitori dall’adottare il cash accounting, potendo così usufruire della detrazione immediata sugli acquisti, ma arrecando un potenziale danno per le imprese più piccole. La struttura Da un lato, tale disciplina può portare notevoli agevolazioni in termini di liquidità a quelle imprese che abitualmente accettano termini contrattuali d’incasso superiori a quelli di pagamento. In questa ipotesi, è consigliabile la scelta del cash accounting in quanto permette al contribuente di non anticipare l’IVA sulle vendite che, secondo le regole ordinarie, diventerebbe esigibile già al momento di effettuazione dell’operazione. Dall’altro lato, invece, questo regime è meno incisivo per coloro che utilizzano già il principio di cassa, come i professionisti, ed è persino sconsigliabile per quei soggetti economici, come i commercianti al dettaglio, che operano prevalentemente con soggetti privati[21]. Una riflessione separata deve essere fatta per i contribuenti di piccole dimensioni che utilizzano la contabilità semplificata. A differenza della contabilità ordinaria, dove il monitoraggio dei movimenti finanziari è abituale, la contabilità semplificata non garantisce un supporto adeguato in tal senso, con la conseguenza che l’imprenditore deve gestire attentamente, non solo gli incassi ed i pagamenti delle singole fatture, ma anche il compimento dell’anno dall’effettuazione dell’operazione. Solo in questo modo, infatti, si individua correttamente il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile o detraibile e, quindi, possa essere correttamente computata nella relativa liquidazione periodica. Pertanto, è evidente che per tali soggetti economici la scelta di questo regime va ponderata in funzione delle complicazioni contabili che l’adozione dell’IVA per cassa porta con sé. Escludendo, quindi, i casi citati in cui l'adozione del nuovo regime dell’IVA per cassa può determinare più complicazioni pratiche che benefici effettivi, reputo che la scelta fatta dal Legi- Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 slatore di rilanciare il cash accounting possa configurarsi come un concreto aiuto per molte imprese che oggi, più di prima, hanno la reale necessità di reinvestire liquidità per garantire la loro stessa sopravvivenza. Per maggiori informazioni: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 44 del 26 novembre 2012, in: http://www. agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f6b57804d9830da87e3bf17e 582893a/circolare+44e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2f6b57804d 9830da87e3bf17e582893a [23.04.2013] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013 (paragrafo n. 3), in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1471ad004e90aae 2be2fff112467f292/Circolare+n++1+del+15+febbraio+2013x.pdf?MOD=AJ PERES&CACHEID=1471ad004e90aae2be2fff112467f292 [23.04.2013] Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 21 novembre 2012, in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0045ea004d88 c65a9c50bc4d7c15d8a6/165764+-+schema+provvedimento+opzione+IV A+per+cassa_13+novembre.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0045ea 004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6 [23.04.2013] Articolo 32-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, o Decreto Sviluppo, convertito con modificazioni in Legge del 7 agosto 2012 n. 134, in: http://def. finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={367B6F3A6448-41EA-9D4B-D2414DA62C7E} [23.04.2013] Articolo 7 del D.L. del 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modifiche in Legge del 28 gennaio 2009 n. 2, in: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={FE1CB0CF-7BC9-4320-B3B47A0058B76729} [23.04.2013] Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2012, in: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={85DE1B8F-6228-4D09A327-5D3C9FD41BCC} [23.04.2013] Elenco delle fonti fotografiche: http://www.italiaoggi.it/upload/img/ITALIAOGGI/201211191137077292/ img862733.jpg [23.04.2013] http://w w w.unionear tigiani-monza .it/home/img.asp?i=by _14 48 [23.04.2013] 27 28 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 [1] Si fa presente che, qualora anche il cessionario o il committente abbia aderito al regime del cash accounting, gli verrà riconosciuto il diritto alla detrazione solo al momento del pagamento del relativo corrispettivo. [2] Nella Circolare n. 1/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, qualora il pagamento avvenga mediante mezzi diversi dal contante, il corrispettivo si considera incassato nel “momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca”. [3] Si ritiene che, per calcolare correttamente questo rapporto, al denominatore, sia necessario considerare l’imponibile comprensivo dell’imposta. [4] Con questa espressione, si intende dire che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’IVA diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime di IVA per cassa: è questo il momento in cui ordinariamente sorge il diritto alla detrazione e in cui sono fissate le condizioni per l’esercizio del diritto stesso. Anche l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “attraverso tale previsione si è inteso evitare che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime di IVA per cassa”. [5] Nella Circolare n. 44/E del 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la procedura concorsuale deve essere stata avviata prima del decorso di un anno ed ha individuato il momento in cui una procedura concorsuale si considera avviata, ossia quando l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di ammissione al concordato preventivo). [6] Il momento in cui l’IVA diventa esigibile o detraibile è altresì fondamentale per il corretto trattamento delle note di variazione. Infatti, se quest’ultime vengono emesse o ricevute prima che l’imposta diventi esigibile o detraibile, esse rettificano in aumento o in diminuzione l’imposta sul valore aggiunto originaria; viceversa, se le note di variazione pervengono successivamente a tale momento, esse devono essere ricomprese nella prima liquidazione periodica utile. Nella Circolare n. 1/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che, se una nota di variazione in aumento viene emessa in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, il decorso dell’anno si computa dall’effettuazione dell’operazione originaria, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta. [7] Per volume d’affari si intende l’ammontare complessivo, con riferimento ad un anno solare, delle cessioni di beni (ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili) e delle prestazioni di servizi effettuati da un contribuente, che siano registrate o siano soggette a registrazione (articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972). Ai fini della determinazione del volume d’affari per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa, vanno considerate cumulativamente sia le operazioni assoggettate al nuovo regime sia le operazioni escluse dallo stesso. In caso di inizio d’attività, il limite del volume d’affari non deve essere ragguagliato all’anno né deve essere rapportato ai mesi di operatività in quanto ciò che rileva è la fondata sicurezza del contribuente di non eccedere tale limite dalla data di inizio dell’attività al termine dell’esercizio sociale. [8] L’omessa indicazione di questa dicitura costituisce, ai fini sanzionatori, una mera violazione formale; un’eventuale omissione della stessa non inficia l’applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. [9] L’opzione ha effetto dal 1. gennaio dell’anno in cui è esercitata oppure dalla data di inizio attività, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno. Limitatamente al primo anno di applicazione (2012), l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1. dicembre 2012. [10] Per il periodo d’imposta 2012, coloro che hanno adottato il regime dell’IVA per cassa a decorrere dal 2012, devono comunicare l’opzione nella dichiarazione annuale IVA 2013, barrando la casella di rigo VO15. [11] In questo caso, si decade dal regime con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o dal trimestre di superamento. Conseguentemente, il superamento del limite in corso d’anno determina la necessità di tenere, per almeno un anno, un doppio binario per la liquidazione dell’IVA. [12] Nella Circolare n. 1/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che “il regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 si riferisce non alle singole operazioni ma all’attività nel suo complesso, cioè all’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente” e ha chiarito che “il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall’IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, attività separate”, ricordando che l’adozione della contabilità separata è prevista solo laddove un soggetto eserciti due o più attività corrispondenti a due o più codici ATECO 2007. Tale precisazione si è resa necessaria in quanto era stata richiesta (infondatamente) l’ammissibilità di adottare la contabilità separata per distinguere da un lato le operazioni attive/passive rientranti nel regime dell’IVA per cassa e, dall’altro, quelle escluse da esso, indipendentemente dal fatto che si potessero configurare o meno due distinte attività. [13] Si tratta di settori particolari dell’economia dove l’imposta sul valore aggiunto segue regole differenti da quelle ordinarie. I regimi IVA speciali possono identificarsi con i seguenti: 1) il regime così chiamato “monofase” (articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) che si applica al commercio di sali, tabacchi e fiammiferi, editoria, vendita di schede prepagate per i servizi di telecomunicazione, vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; 2) il regime del margine utilizzato per le compravendite di beni usati, oggetti d’arte e di antiquariato (articolo 36 del D.L. n. 41/1995); 3) il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972); 4) il regime speciale per i produttori agricoli (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972); 5) il regime degli agriturismi (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413/1991). [14] Il reverse charge si pone come regime derogatorio rispetto alla disciplina generale dell’IVA che individua, come debitore dell’imposta, il soggetto che effettua l’operazione attiva. Con l’espressione reverse charge, infatti, si designa l’obbligo per l’acquirente (soggetto IVA) di rendersi debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore. L’acquirente adempie a tale obbligo integrando la fattura ricevuta con l’IVA dovuta e registrando questa fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Nelle operazioni soggette al reverse charge è evidente che il cedente o il prestatore non può oggettivamente applicare il differi- mento dell’imposta in quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il sevizio. Si fa presente che il meccanismo del reverse charge viene applicato anche nel caso di operazioni internazionali quali cessioni di beni e prestazioni generiche di servizi intracomunitari, cessioni all’esportazione e servizi internazionali. In queste ipotesi, il cedente o il prestatore nazionale non è debitore dell’imposta a causa della carenza del requisito territoriale dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, emetterà la fattura senza l’indicazione dell’IVA. [15] In questa fattispecie, l’esigibilità differita dell’imposta è “a tempo indeterminato”, ossia non esiste un limite temporale decorso il quale l’IVA diventa comunque esigibile. [16] Rimane valida, ad esempio, la regola generale secondo cui la detrazione dell’imposta può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto. Per coloro che adottano l’IVA per cassa, il computo del secondo anno inizia dal momento in cui è stato pagato il corrispettivo oppure dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione. [17] Si fa presente che, nelle bozze del decreto, la decorrenza del nuovo regime dell’IVA per cassa era fissato al 1. gennaio 2013. Con ogni probabilità, il Legislatore ha ritenuto opportuno anticipare la decorrenza per evitare una possibile censura da parte degli organi comunitari in quanto la consultazione del Comitato IVA era obbligatoria per i soli Stati membri che, al 31 dicembre 2012, applicavano una soglia pari o inferiore a 500’000 euro. [18] In assenza di autorizzazione, la decorrenza anticipata sarebbe potuta essere illegittima in quanto l'attuale sistema dell’IVA per cassa deroga al principio di simmetria, di cui all’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sia dal lato del cliente, che dal lato del fornitore. [19] La dottrina raccomanda un attento monitoraggio della contabilità IVA per coloro che si trovano a dover gestire contemporaneamente la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa sia con le regole previgenti che con quelle attuali. [20] La precedente disciplina poteva interessare indirettamente anche quei contribuenti che non avevano aderito ad essa ma che intrattenevano rapporti commerciali di fornitura con soggetti che emettevano fatture ad esigibilità differita. [21] In questa ipotesi, una parte significativa di operazioni attive sarebbe esclusa dal regime di IVA differita e seguirebbe, naturalmente, le regole ordinarie di esigibilità immediata. Rassegna di giurisprudenza di diritto dell’UE IVA comunitaria: la nozione “messa a disposizione di personale” comprende anche i lavoratori autonomi? Sabina Rigozzi Collaboratrice scientifica SUPSI Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Prima Sezione), procedimento C-218/10, del 26 gennaio 2012, in: http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010 CJ0218:IT:HTML [23.04.2013] IVA – Sesta direttiva – Articoli 9, 17 e 18 – Individuazione del luogo di prestazione dei servizi – Nozione di “messa a disposizione di personale” – Lavoratori autonomi – Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario 1. Introduzione La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito Corte) da parte del Finanzgericht Hamburg (Germania). La domanda verte sull’interpretazione degli articoli 9, paragrafo 2, lettera e[1] , 17, paragrafi 1[2] , 2, lettera a[3] , 3, lettera a[4] , nonché articolo 18, paragrafo 1, lettera a[5] , della Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (di seguito Sesta direttiva) ed è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Allround Vermittlungs AG, in liquidazione (di seguito ADV), ed il Finanzamt Hamburg-Bergedorf (di seguito Finanzamt), in merito all’individuazione, ai fini della riscossione dell’IVA, del luogo di fornitura delle prestazioni dei servizi. 2. La causa principale e le questioni pregiudiziali La ADV, società di diritto tedesco, provvedeva, nel corso dell’anno 2005, alla messa a disposizione di conducenti autonomi presso società di trasporti stabilite in Germania, nonché al di fuori del territorio dello Stato membro medesimo, in particolare in Italia. I contratti conclusi tra la ADV ed i conducenti, intitolati “accordi di messa a disposizione”, prevedevano che quest'ultimi dovessero fatturare i loro servizi alla ADV. Quest’ultima società avrebbe a sua volta fatturato alle singole imprese di trasporti, loro clienti, il costo previsto da tali accordi di messa a disposizione con l’aggiunta di un margine compreso tra l’8 e il 20%. In un primo momento, la ADV presentava ai propri clienti italiani fatture senza inclusione dell’IVA. Essa riteneva che le proprie prestazioni di servizi dovessero essere qualificate come “messa a disposizione di personale” ai sensi dell’articolo 3a, quarto comma, punto 7, dell’Umsatzsteuergesetz (di seguito UStG) e che, conseguentemente, il luogo di effettuazione della prestazione dei servizi si collocasse in Italia, luogo in cui erano stabiliti i destinatari dei servizi medesimi. Il Finanzamt riteneva invece che le prestazioni di cui trattasi non potessero essere qualificate come “messa a disposizione di personale”, e che, conseguentemente, il luogo di prestazione dei servizi si collocasse, a norma dell’articolo 3a, primo comma, dell’UStG, nel luogo di stabilimento del prestatore dei servizi medesimi. L’IVA avrebbe dovuto essere quindi fatturata in Germania. Per contro, il Bundeszentralamt für Steuern, ufficio competente per decidere sulle richieste di rimborso dell’IVA, presentate, nella causa principale, dai destinatari italiani, riteneva che le prestazioni fornite dalla ADV costituissero prestazioni di “messa a disposizione di personale” che non implicavano l’applicazione dell’IVA in Germania. Ritenendo che tali prestazioni sarebbero state imponibili, per effetto dell’articolo 3a, terzo comma, primo periodo, dell’UStG, nel luogo della sede dei destinatari dei servizi, vale a dire in Italia, detto ufficio negava il rimborso dell’IVA tedesca alle imprese italiane. Il Finanzgericht Hamburg, al quale veniva sottoposta la controversia, riteneva anzitutto che, atteso che il settimo considerando della Sesta direttiva[6] prevede che l’elenco contenuto nell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva medesima comprende “in particolare […] talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci”, tale disposizione potesse parimenti applicarsi alla messa a disposizione di lavoratori autonomi, pur sussistendo dubbi a tal riguardo. Il Finanzgericht Hamburg si è poi chiesto, da un lato, se il debito di IVA sorto in capo al prestatore dei servizi ed il diritto del 29 30 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 destinatario al rimborso dell’IVA versata a monte non siano necessariamente collegati, in particolare per effetto del principio di neutralità fiscale e, dall’altro, se tale nesso determini, a carico delle amministrazioni nazionali competenti, l’obbligo di evitare l’adozione di decisioni contraddittorie. Ciò premesso, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e, sesto trattino, della Sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che “la messa a disposizione di personale” comprenda anche la messa a disposizione di personale autonomo, non in rapporto di dipendenza con l’impresa prestatrice; 2) se l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a, 3, lettera a, nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a, della Sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che l’ordinamento processuale nazionale deve adottare misure al fine di assoggettare allo stesso trattamento l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta della medesima prestazione nei confronti dell’impresa fornitrice e dell’impresa destinataria, anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse. Solo nel caso di soluzione affermativa alla seconda questione: 3) se l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a, 3, lettera a, e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a, della Sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che il termine, nel quale il destinatario può far valere la detrazione per una prestazione effettuata nei suoi confronti, non può decorrere prima della decisione con efficacia di giudicato concernente l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta nei confronti dell’impresa prestatrice. tale disposizione consentono di chiarire se i lavoratori autonomi possano essere considerati quale “personale” ai sensi di tale disposizione. Tuttavia la Corte ha rilevato che non può essere escluso a priori che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e, sesto trattino, della Sesta direttiva trovi parimenti applicazione alla messa a disposizione di personale “autonomo”. Secondo i giudici comunitari, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. A tale riguardo l’articolo 9 della Sesta direttiva contiene regole che determinano il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi. Mentre il paragrafo 1 di tale articolo pone, a tal riguardo, una regola di carattere generale, il successivo paragrafo 2 elenca una serie di collegamenti specifici. Lo scopo di tali disposizioni è quello di evitare, da un lato, conflitti di competenza idonei a portare a doppie imposizioni e, dall’altro, il mancato assoggettamento ad imposta di cespiti. Secondo la Corte, un’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e, sesto trattino, della Sesta direttiva secondo cui il termine “personale” ivi contenuto ricomprenda non soltanto i lavoratori dipendenti, bensì parimenti quelli autonomi si accorda meglio con l’obiettivo perseguito da una norma di conflitto, come quella contenuta nell’articolo 9 di detta direttiva, volta ad evitare i rischi di doppia imposizione e di non imposizione. (consid. 28) Infatti, tale interpretazione, laddove riconduce ad un unico luogo il collegamento fiscale della prestazione di servizi de qua, consente appunto di evitare che tale prestazione sia soggetta a doppia imposizione ovvero che essa sfugga a qualsiasi imposizione dell’IVA. Inoltre, tale interpretazione risulta conforme al principio della certezza del diritto in quanto, rendendo più prevedibile la determinazione del luogo di collegamento della prestazione dei servizi, semplifica l’applicazione delle disposizioni della Sesta direttiva e contribuisce a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’IVA. 3. Sulle questioni pregiudiziali 3.1. Sulla prima questione La Corte ha dapprima rilevato che né il tenore dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e, sesto trattino, della Sesta direttiva né una lettura comparativa delle singole versioni linguistiche di Di conseguenza, la Corte ha risolto la prima questione nel senso che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e, sesto trattino, della Sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di “messa a disposizione di personale”, contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice. (consid. 32) 3.2. Sulla seconda questione I giudici hanno inizialmente rilevato che la Sesta direttiva non contiene alcuna disposizione che preveda espressamente che gli Stati membri siano tenuti ad adottare una misura come quella indicata nella questione pregiudiziale. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Di conseguenza, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, segnatamente, designare l’amministrazione competente e stabilire modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Per quanto attiene al principio di equivalenza, la Corte ha constatato che non dispone di alcun elemento idoneo a far sorgere dubbi quanto alla conformità con tale principio di una normativa come quella oggetto della causa principale. (consid. 36) Per contro, sempre secondo i giudici comunitari, dubbi sono stati sollevati dal giudice del rinvio sulla questione se una fattispecie di tal genere risponda alle esigenze del principio di effettività. Infatti, in assenza di norme specifiche nell’ordinamento processuale nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello del destinatario dei servizi medesimi, consistente nell’essere assoggettati a identico trattamento con riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’IVA dovuta sulla medesima, risulterebbero destituiti, in pratica, di qualsiasi effetto utile. A tal riguardo la Corte ha rammentato che il principio di effettività deve essere considerato violato qualora emerga che l’esercizio di un diritto conferito dall’ordinamento giuridico dell’Unione risulti impossibile ovvero eccessivamente difficile. Secondo la Corte però tale ipotesi non è sembrata ricorrere in una fattispecie come quella oggetto della causa principale. Da un lato, il diritto del prestatore e quello del destinatario dei servizi nell’essere assoggettati a identico trattamento con riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’IVA dovuta sulla medesima verte unicamente sulla portata del diritto a detrazione. Non si pronuncia invece sull’eventuale diritto del prestatore o del destinatario di una prestazione di servizi ad ottenere, nell’ambito di un procedimento promosso dalla controparte in merito all’operazione soggetta all’IVA dinanzi ad un’amministrazione finanziaria diversa dalla propria, che tale prestazione venga qualificata, segnatamente per quanto attiene al suo luogo di esecuzione, in modo identico a quello accolto dalla propria amministrazione finanziaria o dai propri giudici. D’altro canto, ha continuato la Corte, tanto il prestatore di servizi quanto il destinatario dei servizi medesimi hanno entrambi la possibilità di far valere i loro diritti non solo dinanzi all’amministrazione, bensì parimenti dinanzi ai giudici competenti in materia di IVA, secondo modalità procedurali con riguardo alle quali non è contestato che esse consentano di garantire, in linea di principio, un’interpretazione ed un’applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni della Sesta direttiva. (consid. 41) Infatti, l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione sono garantite, in definitiva, dalla procedura di rinvio pregiudiziale, di interpretazione o di giudizio di validità del diritto dell’Unione, prevista dall’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che istituisce un sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte. Tuttavia, i giudici comunitari hanno osservato che ancorché l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a, 3, lettera a, nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a, della Sesta direttiva non precisino concretamente il contenuto degli strumenti procedurali o di altra natura che devono essere istituiti per garantire l’esatta riscossione dell’IVA ed il rispetto del principio di neutralità fiscale, resta il fatto che tali disposizioni vincolano gli Stati membri per quanto attiene all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando loro un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità dell’adozione di misure di tale genere. La Corte ha quindi risposto alla seconda questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a, 3, lettera a, nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a della Sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’IVA dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse; tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’IVA ed il rispetto del principio di neutralità fiscale. (consid. 45) 3.3. Sulla terza questione Alla luce della risposta data dalla Corte alla seconda questione, non c’è stato bisogno di procedere all’esame della terza questione. (consid. 46) 31 32 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Elenco delle fonti fotografiche: http://www.die-gehaltsabrechnung.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Haf tungsrisiko-f%C3%BCr-Lohnsteuer-300x199.jpg [23.04.2013] http://8.image.hamburg.de/contentblob/291028/data/hdg-front390x376.jpg [23.04.2013] [1] “Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: […] messa a disposizione di personale; […]”. [2] “Il diritto a [detrazione] nasce quando l’imposta [detraibile] diventa esigibile”. [3] “Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore l’[IVA] dovuta o assolta all’interno del paese per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo”. [4] “Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell’[IVA] di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all’interno del paese”. [5] “Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti: per la [detrazione] di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3”. [6] Che così recita: “considerando che la determina- zione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci”. Offerta formativa Seminari e corsi di diritto tributario Offerta formativa Nel mese di settembre riparte il Master in Tax Law Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Intervista con Samuele Vorpe, responsabile del Master of Advanced Studies in Tax Law Quando è nato il Master in Tax Law? Nel 2003, grazie ad un’intuizione del professor Marco Bernasconi. Già allora si percepiva l’esigenza di formare la figura dello specialista in fiscalità, soprattutto con riferimento alla realtà ticinese e della vicina Lombardia. A dieci anni di distanza si può senz’altro affermare che la scelta di istituire un Master in Tax Law si è rivelata pagante sia per la SUPSI sia per il nostro territorio. In che modo questa scelta si è rivelata vincente? Vede, l’interesse per un percorso di formazione universitario capace di attirare diverse figure professionali che possano fruire dei corsi senza interrompere le loro attività professionali è andato crescendo con il passare del tempo. Pensi ad esempio che la sesta edizione del master, che ha preso avvio due anni fa, ha trovato moltissime adesioni, una trentina circa. Segno che la formazione continua nel diritto tributario diventa un’opzione molto interessante per coloro che vogliono ritagliarsi un ruolo importante nel panorama professionale. La recente crisi che sta subendo la nostra piazza finanziaria che ruolo sta giocando? Se qualcuno pensava che la crisi finanziaria ed economica, che sta ancora colpendo il settore terziario nel Canton Ticino, potesse rallentare la voglia di aggiornarsi e formarsi si deve certamente ricredere. Infatti sono in questi delicati momenti che le persone lungimiranti decidono di investire il proprio tempo nella formazione. Soprattutto la fiscalità costituisce un segmento interessante per poter fornire una consulenza che vada oltre il segreto bancario, che ora è rimesso in discussione sia a livello internazionale sia a livello interno. Le poche nozioni di diritto tributario che una volta erano senz’altro sufficienti per gestire la propria clientela, oggi non bastano più. Il diritto fiscale è una materia molto vasta e complessa che, tra l’altro, evolve molto rapidamente. Le competenze richieste richiedono quindi una formazione ad ampio respiro. È proprio qui che il nostro Master in Tax Law si inserisce poiché fornisce una solida base del diritto tributario svizzero, italiano ed internazionale. Questo articolo a cura di GianMaria Pusterla è stato pubblicato sul Giornale del Popolo del 25 aprile 2013 a pagina 3 Il vostro master è un corso universitario giovane ma già con una sua storia. Dico bene? Sì, pensi che in dieci anni abbiamo portato a termine cinque edizioni, la sesta terminerà il suo percorso fra poco più di un anno, mentre la settima è pronta per partire il prossimo 6 settembre. Poter continuare ad offrire la possibilità di ottenere questo titolo di studio rafforza il nostro marchio sul territorio. Infatti tanto più sono i consulenti fiscali con un titolo Master in Tax Law della SUPSI, quanto più questo titolo viene riconosciuto e apprezzato dal mercato del lavoro. È nel nostro interesse continuare su questa strada intrapresa dieci anni fa. Prima accennava della possibilità di scegliere questo percorso senza smettere di lavorare. In che modo? Il master è pensato per persone che hanno già portato a termine un loro percorso formativo di base, come ad esempio un bachelor in economia o in diritto, e che sono ora attivi professionalmente. Le lezioni si tengono il venerdì, tutto il giorno, e il sabato mattina, a settimane alterne. Essendo un percorso di studio triennale, ogni corso annuale si compone di 200 ore d’aula. In questo modo è possibile continuare a svolgere l’attività professionale e vi è inoltre un grosso vantaggio dato dalla possibilità di applicare immediatamente le conoscenze acquisite durante il corso sul posto di lavoro. A chi si rivolge questo master? Si rivolge a fiduciari, contabili, avvocati e notai, funzionari di banca e dell’amministrazione pubblica, consulenti assicurativi e broker, manager di aziende e altro ancora. L’età media degli iscritti si attesta tra i 30 e 40 anni. Perché una persona dovrebbe iscriversi al master della SUPSI e non ad altre formazioni analoghe in ambito tributario? Per diverse ragioni. La prima perché il percorso formativo viene costantemente verificato dal nostro team per adeguarlo all’evolversi del diritto e della giurisprudenza nazionale ed internazionale. Avere a disposizione un Centro di competenze tributarie permette di offrire un prodotto di qualità al passo con i tempi. In secondo luogo si offre la possibilità di conseguire un titolo universitario riconosciuto dal Dipartimento federale dell’Economia, secondo il sistema dei crediti di Bologna. In terzo luogo la persona può continuare a svolgere la propria attività professionale e, al contempo, può avvalersi di una rete di contatti non indifferente, data dalle relazioni con i nostri docenti e con gli studenti del corso. Last but not least, la possibilità di seguire i corsi in un ambiente giovanile e familiare. Un’ultima domanda: come difendete e diffondete il titolo di Master in Tax Law nel territorio? Nel mese di ottobre dell’anno scorso è nata un’associazione a tutela degli interessi del numero, sempre in aumento, di persone che si fregiano del titolo di Master in Tax Law. È un bel segnale perché a fianco del Centro di competenze tributarie della SUPSI vi è ora un’apposita associazione con interessi comuni. Per maggiori informazioni: L’opuscolo informativo del Master of Advanced Studies in Tax Law è disponibile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/docs/prodotti/taxlaw/2013-16/MAS/MAS_Tax_Law_2013-16.pdf [23.04.2013] L’opuscolo informativo del Certificate of Advanced Studies in Fondamenti di diritto tributario è disponibile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/ dms/fc/docs/prodotti/tax-law/2013-16/H-00/CAS_fondamenti_2013-14. pdf [23.04.2013] L’opuscolo informativo del Certificate of Advanced Studies in Diritto tributario internazionale è disponibile al seguente link: http://www.supsi. ch/fc/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/2013-16/J-00/CAS_internazionale_2013-14.pdf [23.04.2013] Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito internet: www. supsi.ch/tax-law [23.04.2013] se m in ar io Lavori di tesi MAS in Tax Law Verso la nuova direttiva europea sulla fiscalità del risparmio: analisi delle proposte di estensione dell’ambito oggettivo relative al concetto di pagamento d’interesse Luogo SUPSI Palazzo E, Aula 111 CH-6928 Manno Data e orario Lunedì 6 maggio 2013 18.00-19.00 La direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio ha l’obiettivo di contrastare la concorrenza fiscale e assicurare che i pagamenti di interessi effettuati nell’UE siano soggetti a un’imposizione effettiva. Ma i numerosi casi di frode e l’avvento di strumenti d’investimento sempre più innovativi hanno fatto affiorare importanti lacune che permettono sistematicamente di eluderne le disposizioni. Il seminario ha per oggetto un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies in Tax Law sull’analisi dell’ambito oggettivo della proposta di nuova direttiva, che prevede numerose novità atte ad impedire il verificarsi di questi abusi. La direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, entrata in vigore il 1. luglio 2005, nasce dall’esigenza di contrastare la concorrenza fiscale e assicurare che i pagamenti di interessi effettuati nella Comunità europea, in favore di persone fisiche che hanno la residenza fiscale in uno Stato membro diverso da quello in cui sono pagati gli interessi stessi, siano soggetti, tramite un sistema di scambio d’informazioni tra Stati, a un’imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale del loro Stato membro di residenza. L’obbligo di comunicazione non riguarda tutti i proventi derivanti dall’investimento di disponibilità finanziarie, bensì soltanto quelli di natura finanziaria che si caratterizzano per il fatto di essere direttamente o indirettamente relativi a crediti. Ne consegue, quindi, che non rilevano i dividendi, le plusvalenze e i proventi derivanti da contratti derivati. Sono inoltre esclusi i pagamenti di proventi connessi a prestazioni pensionistiche e assicurative, come pure una cerchia di prodotti d’investimento alternativi (anche detti non-OICVM). I numerosi casi di frode e l’avvento in questi ultimi anni di strumenti d’investimento sempre più innovativi hanno fatto affiorare importanti lacune che permettono sistematicamente di eludere le disposizioni direttive. In particolare la norma può essere disattesa ad esempio utilizzando società che non qualificano gli investitori come beneficiari effettivi oppure utilizzando prodotti e strumenti d’investimento il cui reddito non rientra nella definizione di interesse. Tutti questi elementi sono stati i precursori che hanno sollecitato il Consiglio e la Commissione UE ad accelerare un processo di valutazione ed aggiornamento della norma. I risultati hanno permesso di elaborare una proposta di nuova direttiva, pubblicata il 13 novembre 2008 e tuttora in consultazione. La proposta prevede numerose novità, ad esempio la possibilità di estendere il campo di applicazione a tutta una serie di strumenti d’investimento quali: gli strumenti d’investimento collettivo secondo le nuove regole europee contenute nella direttiva UCITS IV, gli investimenti alternativi (non-OICVM), gli strumenti derivati, quelli strutturati con garanzia del capitale e gli investimenti in prodotti assicurativi sulla vita. Il seminario ha per oggetto un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies in Tax Law della SUPSI, relativo all’analisi dell’ambito oggettivo della proposta di nuova direttiva, atta ad impedire il verificarsi di questi abusi. Programma Breve cenno alla direttiva europea 2003/48/CE e l’accordo con la Svizzera Le proposte di modifica della direttiva europea Il nuovo ambito oggettivo della direttiva all’articolo 6 Considerazioni finali sull’evoluzione futura anche a seguito degli accordi Rubik Relatore Nadir Rodoni Economista Aziendale SUP, Dipl. Fed. in Economia Bancaria, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Project Manager, Centro di Studi Bancari, Vezia Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Luogo SUPSI Palazzo E, Aula 111 CH-6928 Manno Data e orario Lunedì 6 maggio 2013 18.00-19.00 Termine di iscrizione Entro giovedì 2 maggio 2013 Costo Gratuito Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] se m in ar io Gli aspetti fiscali legati ai casi di risanamento aziendale Approfondimento della Circolare n. 32 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sul “Risanamento di società di capitali e di società cooperative” Luogo Sala Aragonite Via ai Boschetti CH-6928 Manno Data e orario Lunedì 13 maggio 2013 14.00-17.30 La crisi economica che ha colpito il Cantone Ticino negli ultimi anni ha indubbiamente aumentato i casi in cui è necessario operare un risanamento aziendale. L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha preso posizione su questo tema con la Circolare n. 32, che sarà oggetto del presente seminario, in particolare per quanto riguarda l’esame delle misure di risanamento da adottare e il trattamento fiscale delle rinunce di credito da parte dei soci, di società consorelle e/o società figlie e terze persone indipendenti, la possibilità di ottenere il condono della tassa di emissione e le conseguenze della fusione per risanamento. La crisi economica che ha colpito il Cantone Ticino negli ultimi anni ha indubbiamente aumentato le operazioni di risanamento aziendale. Le società si considerano da risanare quando sono in perdita e non dispongono di sufficienti riserve per compensare le perdite accumulate. Con risanamento si devono intendere tutte le misure adottate per ottenere un ristabilimento economico e finanziario dell’impresa. Le operazioni di risanamento aziendale possono essere sia di natura economica e organizzativa sia di natura finanziaria e, soprattutto dal profilo fiscale, vanno esaminate attentamente poiché a dipendenza della situazione in cui si trova l’impresa e a seconda del tipo di risanamento, ci possono essere diverse conseguenze fiscali. L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato su questo tema la Circolare n. 32, del 23 dicembre 2010, intitolata “Risanamento di società di capitali e di società cooperative”. Questo documento di prassi verrà esaminato nel corso del pomeriggio di studio, in particolare per quanto riguarda le misure di risanamento da adottare e il trattamento fiscale riguardanti le rinunce di credito da parte dei soci, di società consorelle e/o società figlie e terze persone indipendenti. Verranno inoltre esaminate le possibilità di condonare la tassa di bollo di emissione per le società da risanare. Infine, si porrà l’accento sulla cosiddetta fusione per risanamento, vale a dire l’incorporazione di una società figlia e la fusione per risanamento tra società consorelle. Le diverse relazioni oggetto del seminario tratteranno le conseguenze fiscali delle diverse operazioni dal punto di vista delle imposte dirette, dell’imposta preventiva e della tassa di bollo di emissione presso le società risanate e presso i soci. Programma e relatori La nozione e le misure di risanamento aziendale Giancarlo Lafranchi Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona Le conseguenze fiscali delle rinunce di credito per società, azionisti e terze persone Francesco Marenghi Ispettore fiscale presso l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona Il condono della tassa di bollo di emissione nei casi di risanamento Fabio Riva Esperto fiscale diplomato federale; ispettore presso la Divisione Controllo Esterno della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna La fusione per risanamento Sharon Guggiari Salari Avvocato e notaio, Studio Legale BMA, Lugano Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Luogo Sala Aragonite Via ai Boschetti CH-6928 Manno Data e orario Lunedì 13 maggio 2013 14.00-17.30 Termine di iscrizione Entro mercoledì 8 maggio 2013 Costo CHF 350.– Rinunce Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] se m in ar io L’attuazione delle raccomandazioni GAFI e i nuovi obblighi di diligenza estesi: parte speciale La Svizzera si appresta ad attuare le raccomandazioni del GAFI in materia di lotta al riciclaggio di denaro e ad estendere gli obblighi di diligenza in materia fiscale Luogo Hotel De La Paix Via Cattori 18 CH-6900 Lugano Data e orario Giovedì 16 maggio 2013 14.00-18.00 Il seminario si sofferma sulle importanti modifiche di legge volute dal Consiglio federale per dar seguito alle raccomandazioni del GAFI in materia di riciclaggio di denaro e per attuare la strategia del denaro dichiarato. Saranno in particolare affrontati gli obblighi di annuncio dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative, il nuovo concetto di truffa fiscale qualificata ai fini delle imposte dirette, le nuove competenze dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, così come i nuovi obblighi di verifica per impedire l’accettazione di patrimoni non dichiarati. In questo modo si vuole consentire agli intermediari finanziari di anticipare le loro strategie di consulenza. Il 27 febbraio 2013, il Consiglio federale ha posto in consultazione due importanti progetti di modifica dell’ordinamento interno svizzero. Da una parte si tratta di dar seguito alle pressanti raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), del 16 febbraio 2012, per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dall’altra di implementare la strategia del denaro dichiarato (cd. “Weissgeldstrategie”) per rendere la piazza finanziaria meno esposta agli attacchi della Comunità internazionale. In primo luogo, per rispondere alle esigenze del GAFI la Svizzera si appresta ad introdurre, nel contesto del diritto societario, un obbligo di annuncio per i titolari sia di azioni al portatore sia di azioni nominative riferite a società non quotate in borsa; anche per le società e gli intermediari finanziari sono previsti analoghi obblighi. Un nuovo obbligo è pure dato ai fini dell’accertamento dell’avente economicamente diritto, se questo detiene almeno il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto. In secondo luogo, si prevede l’introduzione di un reato di truffa fiscale qualificata ai fini delle imposte dirette. È infatti sufficiente che il contribuente inganni l’autorità fiscale con astuzia per rientrare nella definizione di truffa fiscale, senza necessariamente l’ausilio di un documento falso, come invece richiesto oggi per il reato di frode fiscale. Se poi gli elementi non dichiarati doves- sero ammontare ad almeno 600’000 franchi, il reato di truffa fiscale verrebbe qualificato come un crimine fiscale e considerato quale infrazione preliminare al riciclaggio di denaro. È inoltre prevista un’estensione delle competenze dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, affinché esso possa sia ottenere informazioni supplementari dagli intermediari finanziari, sia procurarsi presso altre autorità svizzere le informazioni che gli servono per analizzare le comunicazioni effettuate in caso di sospetto. A seconda dei casi, l’Ufficio di comunicazione avrà più tempo a disposizione per il controllo delle proprie analisi. Infine, il Consiglio federale intende stabilire dei nuovi obblighi di diligenza estesi in capo agli intermediari finanziari così da impedire che essi accettino dai rispettivi clienti averi non dichiarati alle autorità fiscali. Questi importanti temi saranno oggetto di un seminario promosso dal Centro di competenze tributarie, considerando soprattutto che, già adesso, la gran parte degli intermediari finanziari sta cercando di capire come evolverà il diritto svizzero, in modo da poter anticipare le proprie strategie di consulenza. Il seminario costituisce il secondo appuntamento, dopo quello del 22 aprile, che avrà pure per oggetto le modifiche ma in un contesto più generale. Programma e relatori Azioni al portatore in Svizzera ed esigenze di trasparenza del GAFI Henry Peter Avvocato, PSMLaw SA, Lugano, Professore ordinario di diritto economico all’Università di Ginevra Tamara Erez Avvocato, PSMLaw SA, Lugano Il nuovo sistema di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio e lo scambio di informazioni con FIU estere Elena Arlotta Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Credit Suisse SA, Zurigo Il nuovo reato di truffa fiscale qualificata nell’ambito delle imposte dirette Luca Marcellini Avvocato e notaio, Studio legale e notarile Marcellini – Galliani, Lugano Gli obblighi di diligenza estesi per impedire l’accettazione di valori patrimoniali non dichiarati Lars Schlichting Avvocato, partner KPMG SA, Lugano Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Luogo Hotel De La Paix Via Cattori 18 CH-6900 Lugano Data e orario Giovedì 16 maggio 2013 14.00-18.00 Termine di iscrizione Entro lunedì 13 maggio 2013 Costo CHF 350.– Rinunce Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] se m in ar io La responsabilità amministrativa e penale del consulente nella disciplina di diritto tributario italiano Analisi di casi pratici in materia tributaria e penale Luogo SUPSI, Palazzo E, Aula 104 (1. piano) CH-6928 Manno Data e orario Martedì 21 maggio 2013 18.00-19.00 Il tema della responsabilità amministrativa e penale del terzo (in particolare, del consulente) negli illeciti fiscali commessi da un contribuente italiano è un tema di viva attualità. Le norme non sono sostanzialmente cambiate dal 1997 per gli illeciti amministrativi e dal 2000 per gli illeciti penali, ma è mutata l’interpretazione delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate e soprattutto da parte dei Pubblici Ministeri. L’incontro ha lo scopo di approfondire l’argomento attraverso l’esposizione di casi pratici tratti anche dall’esperienza professionale dei relatori. La normativa italiana in tema di sanzioni amministrativo-tributarie presenta non poche difficoltà di interpretazione. Le norme dettate dal D.Lgs. n. 472/1997 mutuano la disciplina dalle disposizioni penali e fanno riferimento a concetti (l’imputabilità, la colpevolezza, l’elemento soggettivo dell’illecito) che tipicamente caratterizzano queste ultime. Solo con disposizione successiva, in vigore dal 2 ottobre 2003, il legislatore ha previsto che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” senza peraltro modificare il vecchio assetto normativo. Si ritiene pertanto che anche in caso di società ed enti personificati sia possibile il concorso di più soggetti nella commissione di violazioni amministrative, ancorché il rapporto tra soggetto passivo d’imposta e concorrente sia fondato su un rapporto di solidarietà (il pagamento della sanzione da parte di uno dei due concorrenti estingue l’obbligazione anche per l’altro). In questo contesto si colloca la norma di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, che sancisce la responsabilità personale del consulente ove questi, nello svolgimento della propria attività di consulenza tributaria comportante la soluzione di problematiche di particolare complessità, abbia tenuto una condotta connotata da dolo o colpa grave. A contrario è sufficiente la colpa al fine di fondare un giudizio di responsabilità in riferimento all’esecuzione di “obblighi materiali”. Si ritiene che la prima parte della disposizione involga la responsabilità del consulente anche nelle fattispecie di elusione e abuso di diritto. Nella giurisprudenza più recente è poi assolutamente pacifica la responsabilità penale per concorso del consulente che abbia assistito o consigliato operazioni contestate agli effetti di tutti i reati tributari previsti nel D.Lgs. n. 74/2000 con riguardo sia alle ipotesi connotate da fraudolenza (operazioni di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta) sia alle fattispecie che non implicano comportamenti connotati da frode (dichiarazione infedele). Particolare interesse riveste poi la tematica del concorso del consulente nella realizzazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000) che la Corte di Cassazione qualifica come “reato di mero pericolo” contestabile anche laddove non vi sia stata concretamente evasione e persino ove il giudice tributario abbia annullato l’atto. Questo aspetto riveste una particolare rilevanza per tutti coloro (professionisti, fiduciari, responsabili di banca) che intervengono nella realizzazione di operazioni di “salvaguardia” o “segregazione” del patrimonio del contribuente (società interposte, trust, fondo patrimoniale). Programma I temi affrontati saranno i seguenti: ◆◆ Il concorso nell’illecito amministrativo; ◆◆ La responsabilità esclusiva per la sanzione pecuniaria in capo al professionista; ◆◆ Il concorso nell’illecito penale; ◆ La giurisprudenza più recente. Relatori Angela Monti Avvocato tributarista, presidente della Camera tributaria degli avvocati tributaristi di Milano, membro del Consiglio per il diritto dell’impresa presso Assolombarda, autrice di “La responsabilità nella normativa di diritto tributario degli amministratori e dei liquidatori di società” e “Reddito civile e Reddito fiscale - Gli effetti dell’attuazione della IV direttiva in materia di bilancio d’esercizio”, nonché di numerose pubblicazioni su riviste specializzate Fabio D’Aula Avvocato tributarista, Studio Monti in Milano Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Luogo SUPSI, Palazzo E, Aula 104 (1. piano) CH-6928 Manno Data e orario Martedì 21 maggio 2013 18.00-19.00 Termine di iscrizione Entro venerdì 17 maggio 2013 Costo CHF 150.- Rinunce Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] se m in ar io Il trasferimento della sede delle persone giuridiche dall’Italia verso la Svizzera Esame dei diversi trattamenti fiscali applicabili nei casi di trasferimento della sede della società secondo il diritto tributario italiano, svizzero e dell’UE Luogo Centroeventi Via Industria 2 CH-6814 Cadempino Data e orario Martedì 4 giugno 2013 14.00-17.30 Negli ultimi tempi, molte società italiane, vuoi per l’instabilità politica, vuoi per l’elevata pressione fiscale e per le questioni burocratiche, stanno concretamente prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi nel Canton Ticino. Dal profilo fiscale quali sono le soluzioni ottimali e i pericoli da non sottovalutare per queste aziende e per i loro azionisti? Questo convegno cercherà di fornire una panoramica significativa sugli elementi da considerare sia sul versante italiano e dell’UE, sia su quello svizzero. In Italia, negli ultimi mesi, l’instabilità politica e la crisi economica stanno mettendo a dura prova molti imprenditori, i quali si trovano pure confrontati con una pressione fiscale tra le più alte d’Europa. Proprio per questi motivi, la Svizzera, e per essa il Canton Ticino per evidenti questioni di vicinanza geografica, rappresenta un territorio molto attrattivo per delocalizzare l’attività d’impresa. Per molti imprenditori-azionisti si pone dunque la questione di sapere quali sono le conseguenze fiscali riguardanti l’eventuale trasferimento della sede della società di capitali dall’Italia alla Svizzera. In particolare è opportuno sapere se le plusvalenze non realizzate sui beni societari, vale a dire la differenza tra il valore contabile-fiscale e il valore di mercato, debbano essere tassate dall’Italia al momento del trasferimento in Svizzera e, in caso affermativo, se vi siano dei meccanismi per evitare tale imposizione. È qui importante esaminare innanzitutto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE concernente il principio della libertà di stabilimento, con particolare riferimento alla tassazione delle plusvalenze non realizzate nei casi di trasferimento dell’impresa da uno Stato membro dell’UE verso un altro Stato membro UE, rispettivamente verso un Paese terzo, come la Svizzera. Trasferita la sede in Svizzera, è poi opportuno capire a quale valore contabile-fiscale iscrivere a bilancio i beni societari per una efficiente pianificazione fiscale, nonché conoscere il trattamento fiscale in Italia concernente i dividendi e i capital gains di fonte svizzera percepiti dai soci della società, residenti in Italia. Il pomeriggio di studio si pone l’obiettivo di illustrare le principali conseguenze fiscali del trasferimento di sede della persona giuridica dall’Italia alla Svizzera, valutandole sia dal profilo del diritto tributario italiano e dell’UE, sia dal profilo del diritto tributario svizzero. Programma e relatori Il principio della libertà di stabilimento secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE con particolare riferimento al trasferimento della residenza fiscale delle persone giuridiche Paolo Arginelli Collaboratore scientifico SUPSI, Professore a contratto di Diritto Tributario dell’Impresa e di International Law and Business Ethic presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Il regime fiscale applicabile in Italia al trasferimento di sede all’estero. Il caso della Svizzera Raul Angelo Papotti Avvocato e dottore commercialista in Milano, LL.M. (Leiden); Chiomenti Studio Legale, Londra-Milano La determinazione dei valori contabilifiscali secondo il diritto tributario svizzero delle società in arrivo dall’Italia Massimo Bianchi Esperto fiscale diplomato, titolare di uno studio di consulenza fiscale a Lugano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia: imposizione dei dividendi e dei capital gains relativi a società fiscalmente residenti in Svizzera Siegfried Mayr Dottore commercialista, titolare di uno studio di consulenza tributaria a Milano Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Luogo Centroeventi Via Industria 2 CH-6814 Cadempino Data e orario Martedì 4 giugno 2013 14.00-17.30 Termine di iscrizione Entro venerdì 31 maggio 2013 Costo CHF 350.– Rinunce Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] Approfondimenti di diritto tributario I prezzi di trasferimento infragruppo Il corso si propone di fornire una completa disamina delle regole generali che governano la disciplina dei prezzi di trasferimento. Durante il corso vengono innanzitutto analizzati i principi fondamentali vigenti in sede internazionale. In particolare, sono esaminati i presupposti teorici e gli aspetti applicativi relativi all’applicazione del principio di libera concorrenza. Sono inoltre eseguiti degli approfondimenti pratici in relazione all’applicazione dei diversi metodi riconosciuti dalle Direttive OCSE. Il corso fornisce altresì una sintesi dell’evoluzione delle principali problematiche connesse all’attuazione della disciplina dei prezzi di trasferimento, quali le modalità di prevenzione e risoluzione delle controversie internazionali, l’applicazione dei metodi di transfer pricing in connessione all’implementazione di ristrutturazioni aziendali e le tematiche connesse allo sfruttamento dei beni intangibili all’interno di un gruppo multinazionale. Il modulo intende creare un’occasione per analizzare alcuni casi pratici connessi alle più frequenti operazioni commerciali e per approfondire le principali tematiche di interesse internazionale. Programma Il transfer pricing secondo il Modello OCSE e la sua applicazione in Svizzera, negli Stati Uniti, nell’UE, in Italia e in Germania Il principio di libera concorrenza L’analisi di comparabilità L’applicazione dei metodi in materia di prezzi di trasferimento I profili di transfer pricing connessi ai servizi Transfer pricing e ristrutturazioni aziendali Problematiche connesse allo sfruttamento dei beni immateriali Transfer pricing e operazioni di finanziamento infragruppo Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Relatori Antonio Russo, Baker & McKenzie, Amsterdam Giammarco Cottani, avvocato, già consulente dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento Walter Andreoni, LL.M., Dottore commercialista, Studio Maisto e Associati, Milano Luogo SUPSI Dipartimento scienze aziendali e sociali Palazzo A CH-6928 Manno Date e orari Venerdì 3 e 24 maggio 2013, 8.30-17.00 Sabato 25 maggio 2013, 8.30-12.00 Iscrizioni Entro giovedì 2 maggio 2013 Il numero di posti è limitato a 30 partecipanti Costo CHF 900.– Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] Imposta sul valore aggiunto Temi scelti di IVA italiana e diritto doganale Le lezioni esamineranno: la possibilità per i soggetti svizzeri di ottenere il rimborso di un’eventuale IVA italiana pagata sugli acquisti; le circostanze e le modalità di identificazione di un soggetto svizzero all’IVA italiana e i relativi adempimenti che ne derivano; il trattamento, secondo la disciplina IVA italiana, di prestazioni di servizi scambiate tra soggetti svizzeri e italiani. Verranno altresì esaminate le conseguenze e i possibili scenari in caso di coinvolgimento di un soggetto svizzero in una cessione di beni in territorio italiano e la base di calcolo dei dazi e dell’IVA all’importazione, in base alla disciplina UE e italiana, nonché un’analisi della disciplina del valore in dogana, dei principali regimi doganali e delle procedure di rimborso e sgravio dei dazi. Programma Rimborsi a soggetti svizzeri Identificazione ai fini IVA di soggetti svizzeri e relativi adempimenti Prestazioni di servizi rese da/a un soggetto svizzero a/da un soggetto italiano Cessioni di beni (semplici/a catena) con il coinvolgimento di un soggetto svizzero IVA e disciplina doganale UE e italiana Destinatari Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità Relatori Roberto Franzè, ricercatore di Diritto tributario, Università della Valle D’Aosta Laura Carola Beretta, Ph.D; Trusted Trade Alliance; Senior Advisor, Italia; Docente di International Trade Law, Università Bocconi, Milano Luogo SUPSI Dipartimento scienze aziendali e sociali Palazzo A CH-6928 Manno Date e orari Rimborsi a soggetti svizzeri venerdì 3 maggio 2013, 8.30-10.00 Identificazione ai fini IVA di soggetti svizzeri e relativi adempimenti venerdì 3 maggio 2013, 10.30-15.00 Prestazioni di servizi rese da/a un soggetto svizzero a/da un soggetto italiano venerdì 3 maggio 2013, 15.30-17.00 Cessioni di beni (semplici/a catena) con il coinvolgimento di un soggetto svizzero sabato 4 maggio 2013, 8.30-12.00 IVA e disciplina doganale UE e italiana venerdì 24 maggio 2013, 8.30-17.00 sabato 25 maggio 2013, 8.30-12.00 Iscrizioni Entro giovedì 2 maggio 2013, per le lezioni che iniziano il 3 maggio Entro mercoledì 22 maggio, per le lezioni che iniziano il 24 maggio Il numero di posti è limitato a 30 partecipanti Costo Rimborsi a soggetti svizzeri CHF 100.– Identificazione ai fini IVA di soggetti svizzeri e relativi adempimenti CHF 200.– Prestazioni di servizi rese da/a un soggetto svizzero a/da un soggetto italiano CHF 100.– Cessioni di beni (semplici/a catena) con il coinvolgimento di un soggetto svizzero CHF 200.– IVA e disciplina doganale UE e italiana CHF 600.– Informazioni amministrative SUPSI Centro competenze tributarie www.supsi.ch/fisco [email protected] Offerta formativa Iscrizione ai corsi di diritto tributario Sì, mi iscrivo al seguente corso: Seminari Approfondimenti di diritto tributario □ Verso la nuova direttiva europea sulla fiscalità del risparmio □ I prezzi di trasferimento infragruppo Temi scelti di IVA italiana e diritto doganale □ Rimborsi a soggetti svizzeri □ Gli aspetti fiscali legati ai casi di risanamento aziendale □ Identificazione ai fini IVA di soggetti svizzeri e relativi adempimenti □ L’attuazione delle raccomandazioni GAFI e i nuovi obblighi di diligenza estesi: parte speciale □ Prestazioni di servizi rese da/a un soggetto svizzero a/da un soggetto italiano □ La responsabilità amministrativa e penale del consulente nella disciplina di diritto tributario italiano □ Cessioni di beni (semplici/a catena) con il coinvolgimento di un soggetto svizzero □ Il trasferimento della sede delle persone giuridiche dall’Italia verso la Svizzera □ IVA e disciplina doganale UE e italiana Dati personali NomeCognome TelefonoE-mail Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione Azienda/Ente Via e N. NAP Località DataFirma Inviare il formulario di iscrizione Per posta SUPSI Centro competenze tributarie Palazzo E Via Cantonale 16e CH-6928 Manno Via e-mail [email protected] Via fax +41 (0)58 666 61 76