REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. (ART. 12 DELLA LEGGE DEL 7 AGOSTO 1990, N. 241) Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 15.07.1994 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott. Filippo Rubino IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE F.to Dott. Antonio L’Arco Successive modifiche: - delibera C.C. n.43 del 28/05/1998; - delibera C.C. n.70 del 13/11/2002; - delibera C.C. n.12 del 20/03/2007; - delibera C.C. n.108 del 18/12/2008; - delibera C.C. n.68 del 25/11/2009 1/21 CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 FINALITA’ 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento. 2) La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione. ART. 2 LE VARIE PROVVIDENZE 1) Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche, consistono nella corresponsione di somme di denaro. 2) Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso: a) la consegna di buoni viveri; b) l’anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno; c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale; d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto; e) il mantenimento di minori, inabili ed anziani in istituto; f) i contributi alle famiglie affidatarie di minori; g) gli esoneri o riduzioni delle rette dei servizi di mensa e di trasporto scolastico; h) il trasporto, con automezzo speciale del Comune, di portatori di handicap o di persone anche temporaneamente inabili, presso scuole, uffici pubblici, servizi ospedalieri; i) altre forme riconducibili a quelle precedenti. 3) Gli interventi previsti dalle lettere c, d, e, h, del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo. ART. 3 DESTINATARI 1) Sono destinatari delle provvidenze previste dall’ art. 1: a) le persone fisiche; b) gli enti privati, siano o no persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro; c) gli enti pubblici e a rilevanza, ivi compresi gli enti pubblici associativi; d) i comitati, le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati. 2/21 ART. 4 MISURA DELLE PROVVIDENZE 1) Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell’attività beneficiata, svolta dagli enti, tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE ART. 5 AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI 1) Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell’ambito e nel rispetto della L.R. del 15 dicembre 198, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l’emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche. 2) Per l’ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che: a) il richiedente o il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune, oppure abbiano b) acquistato il domicilio di soccorso nel Comune; c) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre all’alloggio adeguato, o di automezzi che non siano strettamente necessari; d) non vi siano obbligati degli alimenti in grado di provvedere in tutto o in parte. 3) Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici, solo se con atto scritto si impegna a rimborsare anche a rate, al Comune la somma richiesta. 4) Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale, solo se eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all’autorità giudiziaria. ART. 6 REDDITO MINIMO VITALE 1) Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell’alimentazione, dell’abbigliamento, dell’igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall’ I.N.P.S. al 1° gennaio di ogni anno. 2) Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base. 3) Il reddito minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando: a) per il primo componente il 100% della quota base; b) per il secondo componente il 70% della quota base; c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base. 4) Per i famigliari diversi dall’intestatario del Foglio di famiglia e dal coniuge, che hanno 3/21 5) figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base. 6) Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l’altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base. 7) Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; le spese di riscaldamento vanno aggiunte nel loro ammontare, anche calcolato in via presuntiva in base alle spese sostenute l’anno precedente. 8) La composizione del nucleo familiare viene rilevata d’ufficio. ART. 7 REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE 1) Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare. 2) Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni. ART. 8 MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE 1) L’ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell’art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare. 2) Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma. 3) La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta. ART. 9 SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI 1) Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum: a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti; b) per la custodia temporanea di minori, anziani ed inabili; c) per l’affido di minori; d) per il trasporto necessario all’accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handica; e) per la fornitura di attrezzature o per l’esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica; f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi; g) per onoranze funebri decorose; h) per l’acquisto di protesi, non comprese tra le prestazioni del S.S.N.; i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quanto altro sia idoneo. 2) Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente non può essere suddivisa fino a dodici quote mensili. 3) Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale. Per casi di rilevante gravità psico-sociale, adeguatamente motivati, la giunta può contenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare. 4/21 4) Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile. 5) Il Comune può concorrere nella spesa sostenuta dagli indigenti per il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica. Il contributo del Comune è pari al 100% della spesa sostenuta nel mese, quando il reddito familiare non è superiore al minimo vitale. La contribuzione del Comune può essere erogata mediante pagamenti diretti alle farmacie locali o alla competente U.L.S.S., previa acquisizione della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta dall’assistito. ART. 10 SERVIZIO DOMICILIARE 1) Allo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l’autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l’istituzionalizzazione, il Comune può favorire prestazioni domiciliari. 2) L’assistenza è rivolta alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune. 3) L’assistenza domiciliare può fornire le seguenti prestazioni: a) pulizia e igiene della persona; b) aiuto domestico; c) servizio mensa; d) servizio di lavanderia a domicilio; e) servizio di trasporto e accompagnamento; f) visite domiciliari di socializzazione; g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni; h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dello assistito; i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell’assistito nella vita di relazione; 4) Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall’art.5, comma 2. 5) Possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili o automezzi. 6) La partecipazione alla spesa avviene secondo i seguenti criteri: - riduzione del 100% del contributo dovuto, ai soggetti con reddito non superiore al minimo vitale; - riduzione dell’80% ai soggetti con reddito non superiore al 150% del minimo vitale; - riduzione del 60% ai soggetti con reddito non superiore al 170% del minimo vitale; - riduzione del 40% ai soggetti con reddito non superiore al 190% del minimo vitale; - riduzione del 20% ai soggetti con reddito non superiore al 230% del minimo vitale; 7) Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell’utente, sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti. 8) Il reddito mensile dell’assistito che partecipa alla spesa del servizio, non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale. 9) Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale, anche con recepimento delle tariffe fissate dalla Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S.. 10) L’ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare, è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un esercizio per volta, tenendo conto : 5/21 a) delle richieste dell’utente; b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni; c) della disponibilità operativa del servizio. 11) L’ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili. ART. 11 SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO 1) Il servizio mantenimento di minori, inabili ed anziani offre alle persone che non possano vivere autonomamente nel proprio ambiente, la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta. 2) Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni o che non possa essere sostenuta, in tutto o in parte dagli interessati o da obbligati agli alimenti. 3) Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo piccolo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente in conformità a quanto stabilito dalla Regione. 4) Il servizio viene erogato finché dura il ricovero. ART. 12 SERVIZI, SOGGIORNI E CAMPI VACANZA 1) Il servizio può essere attivato allo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna – mare – laghi, ecc.,) durante il periodo primavera – estate – autunno. 2) Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minore, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria, interdisciplinare delle attività o di amicizia con comunità locali in ambito europeo, coinvolgendo ove possibile gli organismi delle scuole, sportivi e culturali. 3) I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica o a creare occasione di svago. 4) Le iniziative dovranno essere convenientemente pubblicizzate mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio. 5) Qualora non fosse possibile cogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria secondo i criteri e le priorità che saranno indicati nell’avviso di cui al comma 4 e con privilegio per tutte le persone anziane con reddito più basso e senza figli. ART. 13 CONSEGNA DI BUONI VIVERI 1) Nei casi urgenti ed eccezionali, ed anche in deroga a quanto stabilito al comma 2 – lettera (A) dell’Art. 5, il sindaco può disporre con provvedimento scritto e motivato, la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l’economato, o di altri ausili, a favore di persone 6/21 fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto (1/5) della pensione minima mensile erogata dall’I.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000. 2) La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all’intervento se ne ricorrono le condizioni. ART. 14 ALTRI VANTAGGI ECONOMICI 1) Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno. 2) In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l’onere del pagamento di somme una tantum dovute per contributi previdenziali ed assistenziali, per spese di giustizia, per sanzioni amministrative e simili. 3) Per favorire la socializzazione e l’inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell’articolo 9 del presente regolamento. Per casi di rilevante gravità psico-sociale adeguatamente motivati, la giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare. 4) In occasione di calamità naturali il Comune può offrire ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, anche aderendo ad iniziative a carattere nazionale o internazionale e può farsi promotore a garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione. ART. 15 INTERVENTI SPECIALI 1) I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni. 2) Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l’erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62. 3) Gli interventi a favore degli emigrati italiani dall’estero sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n.9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39. 4) Le provvidenze a favore della persone non autosufficienti assistite a domicilio sono disciplinate dalla L.R. 6 settembre 1991, n. 28. 5) Per l’esercizio di funzioni assistenziali il Comune può stipulare apposite convenzioni con la provincia, altri comuni ed enti e strutture pubbliche. CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA ART. 16 AUSILI FINANZIARI 1) Per facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, provenienti da nuclei familiari in disagio economico, il Comune 7/21 concede sussidi alle famiglie che presentano istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l’acquisto di libri e materiale scolastico. 2) Alle famiglie che presentano istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, sono accordati, con i criteri di cui all’art. 10 – comma 6 – riduzioni delle contribuzioni dovute per i servizi scolastici di trasporto e mensa. Sono in ogni caso garantite a tutte le famiglie riduzioni per il secondo figlio e l’esonero del terzo figlio che fruiscono del servizio di trasporto. ART. 17 ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1) Il Comune dispone annualmente l’elargizione di contributi o l’acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali, sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre. 2) Ai comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgano attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio, comunque non superiore alla metà dei contributi concessi alle scuole. 3) Previa stipula di apposita convenzione il Comune assegna alle scuole materne non statali appositi contributi annuali ragguagliati all’indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali. A seguito di documentata richiesta può concedere contributi per far fronte ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici o le attrezzature. 4) Il Comune garantisce la fruizione del servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole materne non statali alle stesse condizioni delle scuole pubbliche. 5) Per rendere più efficiente il servizio di trasporto degli studenti che frequentano fuori dal territorio comunale le scuole medie di secondo grado, il Comune può concedere contributi annuali alle aziende di trasporto. 6) Il Comune, al fine di agevolare la frequenza di minori presso asili nido, i quali non sono presenti nel territorio comunale, può stipulare con altre Amministrazioni comunali apposite convenzioni che disciplinano la partecipazione economica dell’Ente e delle famiglie. CAPO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI ART. 18 CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI 1) Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani. 2) Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo, il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l’utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del (50%) cinquanta per cento delle spese di mantenimento, detratti i proventi eventualmente percepiti. 8/21 ART. 19 UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1) Il Comune concede l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissando l’eventuale canone di utilizzo. 2) Il canone di utilizzo può essere modulato in base al tipo di attività svolta dalla società, ed al numero di destinatari della attività sportiva. 3) La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita. 4) E’ fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale. 5) Qualora le richiesta di utilizzazione degli impianti non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l’eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori non chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno la precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive che chiedono il corrispettivo. 6) Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso continuativo con convenzione in cui siano stabiliti: a) la durata; b) la gratuità o l’onerosità a carico del conducente o del concessionario; c) l’onere o meno delle spese di gestione dell’impianto; d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie; e) la responsabilità dei danni a cose e persone; f) il divieto di subconcessione; g) i casi di revoca della concessione; h) ogni altro obbligo a carico del concessionario. 7) L’importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato del canone, nella misura quantificata dall’ufficio tecnico. ART. 20 UTILIZZO TEMPORANEO DELL’AUDITORIUM COMUNALE ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE Articolo abrogato dall’art. 13 del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali comunali. ART. 21 UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 1) A norma dell’art. 63 del Regolamento comunale dei contratti, non è consentito concedere beni di proprietà comunali in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell’apposito provvedimento di concessione. 9/21 2) La concessione di locale di proprietà comunale ad associazione, comitati, gruppi, società e simili per lo svolgimento di attività proprie è consentita esclusivamente sulla base di apposita convenzione che disciplini: la durata della concessione, comunque non superiore, a un periodo massimo di trent’anni, rinnovabili; a) il canone ovvero la gratuità della concessione qualora ricorrano i motivi indicati al comma 1; b) l’importo dell’eventuale cauzione, determinata in sede di concessione; c) le modalità d’uso dei locali, e il divieto di usi diversi da quelli per i quali i locali sono stati concessi, nonché il divieto di trasferire anche temporaneamente l’uso dei locali a terzi; d) le spese di investimento e di manutenzione straordinaria che saranno poste di norma a carico del Comune e, se sostenute dal concessionario e autorizzate dal Comune le modalità di scomputo del canone; e) le spese di ordinaria amministrazione, da porsi di norma a carico del concessionario; rientrano tra tali spese anche quelle per l’energia elettrica a qualsiasi uso destinata, per acqua e di riscaldamento e produzione di acqua calda. Qualora a causa della caratteristica degli impianti non sia possibile l’intestazione dei contratti di fornitura direttamente a nome del concessionario, la convenzione dovrà prevedere i criteri per il recupero pro quota delle spese sostenute dal Comune. In nessun caso il Comune può sostenere o anticipare spese per bollette telefoniche; f) la responsabilità dei danni a cose e persone; g) i casi di revoca della concessione; h) ogni altro obbligo a carico del concessionario. CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE ART. 22 FINALITA’ E OGGETTO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI 1) Il Comune interviene con contributi per favorire il miglioramento e l’estensione delle reti viaria, sia comunale che vicinale, acquedottistica e fognaria anche nelle contrade e nelle zone periferiche nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel presente capo V. 2) Il Comune concede contributi, anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell’intervento, quando esso viene eseguito direttamente dai soggetti di cui all’ art. 22bis nei seguenti settori: a) per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un minimo del 20% sino al 90% della spesa, secondo la diversa importanza della strada; b) per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto della spesa; c) per la costruzione o la manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione delle tubazioni, di acquedotti rurali nonché per l’installazione di impianti di potabilizzazione dell’acqua nelle contrade in misura non superiore al 90% della spesa; d) per la costruzione di reti fognarie e/o di impianti terminali di depurazione a servizio dei fabbricati esistenti nelle contrade, in misura non superiore al 90% della spesa; e) per interventi di importo non superiore ai venti milioni su beni privati se stabilmente destinati ad uso di interesse pubblico, in misura non superiore al 90% della spesa; f) per interventi su beni comunali di importo non superiore a venti milioni sino al 100% della spesa. 10/21 3) Previa apposita convenzione, approvata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, il Comune può concedere contributi sino al 100% della spesa per interventi su strade comunali o su altri immobili di proprietà comunale qualora tali interventi vengano riconosciuti, con il predetto provvedimento, di notevole interesse pubblico e di convenienza economica per il Comune. ART. 22 BIS SOGGETTI BENEFICIARI 1) Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali e i residenti nelle contrade che si costituiscono in consorzi, anche di fatto, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 22, 2° comma, lett. a),b),c),d). Alla concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell’art. 22 hanno diritto i soggetti operanti nel territorio comunale; 2) la domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Sindaco del Comune e dovrà essere compilata sull’apposito modulo fornito dal Comune, contenente: a) una sommaria descrizione dell’intervento da eseguire; b) la/e persona/e a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni del Comune e a cui dovrà/anno essere intestato/i il/i mandato/i di pagamento del contributo; c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell’eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori; d) la dichiarazione di messa a disposizione permanente ad uso pubblico e per le finalità stabilite dalla Giunta nel concedere il contributo di quanto verrà realizzato con l’intervento finanziario del Comune. ART. 23 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI BENEFICI 1) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta Comunale, sulla base dell’istruttoria dell’ufficio tecnico comunale che attesterà la rispondenza delle domande ai criteri fissati dagli art. 22 e 22-bis, dispone l’assegnazione dei contributi entro il limite complessivo dello stanziamento previsto in bilancio per tali interventi, oppure il motivato rigetto della/e domanda/e. 2) Per richieste di contributo per interventi di carattere straordinario e sopravvenute, presentate oltre il termine del 31 ottobre, la Giunta provvederà all’esame delle medesime, entro 60 giorni dalla presentazione con le modalità di cui al comma precedente. ART. 23 BIS MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) I lavori ammessi a contributo, dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso, ed ultimati entro un anno dalla data del loro inizio, salvo proroghe motivate, concesse dal Sindaco; 2) Avuta comunicazione dell’ultimazione dei lavori, il tecnico comunale responsabile del procedimento redigerà il certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite; 11/21 3) La liquidazione del contributo verrà effettuata sulla base della documentazione di cui al comma 2; 4) E’ ammessa l’erogazione, in corso d’opera, di acconti con le stesse modalità di cui al comma 2, ed in misura non superiore al 80% del contributo concesso; 5) Resta a carico dei soggetti beneficiari del contributo, adeguatamente assistiti dall’ufficio tecnico comunale, l’onere di munirsi delle concessioni, licenze, autorizzazioni, nullaosta e di quanto altro necessario per realizzare l’intervento ammesso al contributo stesso; 6) La misura del contributo comunale deve essere calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti. CAPO VI – ALTRE PROVVIDENZE ART. 24 CONTRIBUTI SOGGETTIVI 1) Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali. 2) I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente, di regola entro l’esercizio cui si riferiscono. 3) Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto dell’associazione, il Comune può recedere dalla associazione stessa restando escluso dall’obbligo del contributo per l’anno successivo. ART. 25 CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI 1) Il Comune concorre alle spese per l’organizzazione di manifestazioni patriottiche, di celebrazioni, di anniversari e simili, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio comunale. ART. 26 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONI DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE 1) Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del (3/1000) tre per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi. 2) Il Comune interviene a favore di comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione e di grande richiamo popolare con contributi che non siano superiori annualmente al (10%) dieci per cento del contributo previsto al comma 1 del presente articolo. 12/21 ART. 27 PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI 1) Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche , e dispone l’erogazione di provvidenze in loro favore. 2) Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell’attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell’associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell’anno precedente. 3) Al fine di mantenere l’associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzo fino al (60%) sessanta per cento delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concederne in comodato i beni acquistati. 4) Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale operanti nel campo socio-sanitario. 5) Il Comune può dare il comodato, concedere in uso o omettere comunque a disposizione gratuita mobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni , dei gruppi e delle cooperative nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 21. 6) Qualora vengano svolte attività di volontariato soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell’associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del (60%) sessanta per cento dell’eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l’attività deve essere concordata preventivamente e l’erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto. 7) A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco con provvedimento motivato può mettere disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l’attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse. 8) Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall’art. 14, comma 1. ART. 28 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE 1) Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive turistiche, le fiere e le mostre, e deroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista a seconda dell’importanza, dei destinatari, e del rilievo tradizionale dell’iniziativa. 2) L’amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo locali, arredi, strumenti musicali, manifesti, locandine, opuscoli, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria. 3) Viene data precedenza, nell’ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione; a quelle culturali ed artistiche a quelle sportive. 13/21 ART. 29 CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ TURISTICA 1) Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell’attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare (l’1/1000) l’uno per mille delle spese occorrenti del bilancio. ART. 30 CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ IN CAMPO ECONOMICO 1) Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l’occupazione e il benessere sociale del proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore della cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico sino ad un massimo (l’3/1000) tre per mille delle spese correnti previste nel bilancio. ART. 31 CONTIBUTI PER LE ATTIVITA’ AGRICOLE 1) Il Comune per sostenere le attività agricole interviene mediante l’erogazione di contributi, nel rispetto comunque della normativa comunitaria in materia: I. AGLI ALLEVATORI: a) per ogni vacca fecondata naturalmente da tori di elevata genealogia, di razza bruno-alpina, frisona italiana e rendena; b) per ogni vacca fecondata artificialmente con seme proveniente da tori di elevata genealogia di razza bruno-alpina americana e di altre razze ivi comprese quelle da carne; c) per la buona tenuta di tori di razza bruno-alpina di alta genealogia, adibiti alla monta pubblica; d) per la perdita di ogni capo bovino adulto, le cui carni vengono destinate alla distruzione qualora venga assunto l’obbligo di sostituire, entro sei mesi dall’evento dannoso, l’animale con altro capo bovino munito di certificato sanitario; e) per ogni altra manza selezionata gravida di razza bruno-alpina, limousine e frisona italiana acquistata, qualora venga assunto l’impegno di tenere il capo bovino almeno tre anni, salvo casi di forza maggiore; f) per gli interventi di risanamento igienico della stalle e di acquisto di materiale per la produzione e la conservazione igienico sanitaria del latte; g) che iniziano l’allevamento di ovini, entro il limite massimo del 30% della spesa di acquisto delle pecore da carne (minimo capi 10) e del 50% della spesa di acquisto del materiale per la recinzione del pascolo; h) per l’ampliamento o la costruzione di nuove concimaie, realizzate nel rispetto della norme igienico-sanitario. II. AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ANCHE NON A TITOLO PRINCIPALE: a) per l’avvio di nuove attività agricole complementari quali l’apicoltura (con almeno 2 arnie); 14/21 b) per il nuovo impianto di colture silvicole specializzate pregiate (tipo il noce) o di colture silvicole specializzate da frutto (tipo il ciliegio) o di colture di piccola frutta da sottobosco (tipo lampone); c) nelle spese per l’acquisto di materiale e/o l’impiego di macchine operatrici per la manutenzione, l’allargamento e la sistemazione della strade rurali di accesso alle loro aziende e ai loro fondi (strade poderali), delle strade che servono una pluralità di aziende (strade interpoderali e silvoforestali), di corti interne alle contrade che servono una pluralità di edifici rurali nonché di muri di contenimento in sasso di terreni agricoli che si trovano in particolare, in prospicenza di strade comunali, vicinali e interpoderali; III. A GRUPPI DI IMPRENDITORI AGRICOLI O DI ALLEVATORI E ALLE LORO ASSOCIAZIONI. a) nelle spese di organizzazione di incontri di divulgazione e di aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico; b) nelle spese per la realizzazione di prove foraggiere con l’uso di sementi selezionate per campi dimostrativi per la coltura delle foraggiere. 2) L’importo complessivo dei contributi erogabili non può superare ciascun anno il (5/1000) cinque per mille delle spese correnti previste in bilancio. La misura dei contributi è fissata annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle domande pervenute e del finanziamento disponibile. 3) I contribuenti di cui alla lettera I-III del presente articolo possono essere erogati agli interessati richiedenti anche tramite le associazioni di categorie. ART. 32 CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI 1) Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte a una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune. 2) Per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità può essere stipulata una preventiva convenzione tra il Comune, altri enti e associazioni. 3) La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività. ART. 33 VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA 1) Per mantenere e rafforzare il proprio decoro e prestigio, il Comune assume spese per l’ acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali: a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici; b) servizi di ristoro in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze ; c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità; 15/21 d) omaggi di modesto valore, anche floreali, in occasione di celebrazione di matrimoni con rito civile; e) necrologi, corone funebri e simili; f) oboli per la celebrazione di messe, in occasioni di particolari circostanze; g) ogni altra piccola utilità. 2) Le spese di rappresentanza vengono disposte con deliberazione della Giunta dalla quale risulti adeguatamente motivata la funzione di rappresentatività dell’ente verso l’esterno. ART. 34 INCENTIVI PER LA PRODUZIONE ARTISTITICA E LETTERARIA 1) Al fine di incentivare la produzione artistica e letteraria, il Comune può procedere all’acquisto di libri, in più copie, stampe, quadri e simili, che illustrino la storia, le tradizioni, la cultura locale, o che con essa abbiano attinenza o che siano opera di autori locali. 2) Le opere sono destinate preferibilmente alla biblioteca comunale ovvero ad ornamento degli edifici comunali o scolastici. 3) Se un’opera è acquistata in più copie esse sono custodite dall’economo comunale ed elencate in apposito registro di carico e scarico; possono essere destinate, su disposizione del sindaco, alle finalità di cui all’art. 33. CAPO VII – MODALITA’ ART. 35 PREMESSA 1) I benefici previsti dall’articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento. ART. 36 DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI 1) Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione: domanda sottoscritta dall’interessato, conforme al modello predisposto dal Comune; a) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare; b) ultime buste paga; c) libretti di pensione; d) ricevute di pagamento del canone di locazione; e) cartellini rosa dei disoccupati. 2) Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari. 3) Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinar,i il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno. 16/21 4) La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall’ufficio assistenza e dal comando dei vigili urbani, o dai competenti uffici dell’u.l.s.s.. gli accertamenti possono riguardare: a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente; b) ricerche presso enti ed uffici pubblici (I.N.P.S., prefettura, U.L.S.S.); c) accertamenti presso l’abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente. 5) All’acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d’ufficio il responsabile dell’ufficio servizi sociali. ART. 37 DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI 1) Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, salvo quanto previsto all’articolo 35, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all’istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento e deve essere munita di codice fiscale. 2) Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l’incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell’ente. 3) La domanda va corredata del bilancio di previsione, o del consuntivo, o del programma, o del progetto, o del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell’istanza. 4) Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni). 5) Le domande per la concessione dei contributi finalizzati alla effettuazione dell’attività ordinaria annuale di associazioni, enti e comitati, vanno presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo. 6) Eventuali domande tardive possono essere comunque accolte, se esiste la disponibilità finanziaria dei relativi capitoli di bilancio. 7) Le domande finalizzate alla concessione di contributi per iniziative specifiche, vanno presentate di norma un mese prima della data di effettuazione della manifestazione. ART. 38 ISTRUTTORIA 1) L’istruttoria viene eseguita dall’ufficio competente per il settore di intervento che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale. 2) Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento. 3) L’esito della domanda viene comunicato al richiedente entro 30 gg. dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall’apposito regolamento per il procedimento amministrativo di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241. 17/21 ART. 39 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo. La Giunta, con adeguata motivazione, può concedere l’erogazione di un acconto non superiore al 80% del contributo assegnato. 2) Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l’importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse. Il responsabile del procedimento potrà richiedere, in fase di istruttoria, documenti giustificativi delle spese indicate dal beneficiario. 3) La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell’istanza non comporta l’inammissibilità della domanda che pertanto potrà essere integrata. 4) Se la documentazione costituisce invece presupposto all’erogazione completa del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso. 5) L’erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione. ART. 39 BIS CONTRIBUTI FINO A € 1.500,00 1) I contributi fino ad un ammontare massimo di € 1.500,00 sono liquidati in un’unica soluzione senza nessuna formalità. I beneficiari sono tenuti a presentare sotto la propria responsabilità, in luogo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti le spese sostenute relative al contributo ricevuto. CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 40 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE 1) Ai sensi dell’art. 22 della legge del 30 dicembre 1991, n. 412 è istituito l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. 2) Sull’albo vanno riportate le seguenti informazioni minime: - estremi del beneficiario ed indirizzo; - tipo e quantificazione delle provvidenze; - estremi della deliberazione di concessione; - disposizioni di legge o di regolamento sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni. 3) L’albo è aggiornato annualmente dall’ufficio ragioneria ed è trasmesso, entro la scadenza di legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4) L’albo, firmato dal Segretario comunale e dal ragioniere, è pubblicato per due mesi all’albo pretorio del Comune e della sua pubblicazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi 18/21 pubblici. Dopo la pubblicazione è depositato presso la Segreteria comunale con libero accesso per i cittadini che ne vogliano prendere visione o estrarne copia. ART. 41 NORME FINALI 1) Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale. 2) Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, devono rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi. 3) Non sussiste nessun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presenta regolamento. Pertanto l’ammontare, delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell’esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti. ART. 42 NORME TRANSITORIE 1) Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l’anno 1994 si considerano valide le domande presentate alla data di adozione del presente regolamento e le misure, i criteri e gli importi eventualmente già determinati in attuazione del precedente regolamento. Il termine di cui al comma 5 dell’art. 37 è prorogato per i contributi relativi all’anno 1994, fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 2) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il responsabile dell’ufficio contratti procede alla ricognizione degli impianti sportivi locali di proprietà comunale in concessione, anche di fatto, ad associazioni, società o gruppi. Entro il 31/12/1994 le concessioni dovranno essere rese conformi alla disciplina degli articoli 19 e 21. 3) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’economo comunale provvede all’enumerazione e alla classificazione delle copie delle opere di cui al comma 3 dell’art. 34 che risultano di proprietà comunale e procede all’istituzione del registro previsto al medesimo comma 3. ART. 43 SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI – ENTRATA IN VIGORE 1) Il presente regolamento sostituisce il regolamento comunale vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 11/12/90 e successive modificazioni. 2) Entra in vigore nel decimo giorno successivo a quella della sua seconda pubblicazione all’albo pretorio, da effettuarsi a seguito della esecutività conseguita ai sensi dell’ art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della deliberazione che lo approva. 19/21 3) Dopo l’entrata in vigore è depositato nella Segreteria comunale, con libero accesso per i cittadini che ne vogliano prendere visione o estrarne copia. INDICE CAPO I – NORME GENERALI Art. Art. Art. Art. 1 – Finalità…………………………………………………………………………. pag. 02 2 – Le varie provvidenze……………………………………………………………pag. 02 3 – Destinatari………………………………………………………………………pag. 02 4 – Misura delle provvidenze……………………………………………………… pag. 03 CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE Art. 5 – Ammissione ai servizi sociali…………………………………………………...pag. 03 Art. 6 – Reddito minimo vitale………………………………………………………….. pag. 03 Art. 7 – Reddito reale del nucleo familiare………………………………………………pag. 04 Art. 8 – Misure e durata del sussidio economici di base………………………………....pag. 04 Art. 9 – Sussidi per casi straordinari……………………………………………………..pag. 04 Art. 10 – Servizio domiciliare…………………………………………………………......pag. 05 Art. 11 – Servizio mantenimento inabili in istituto………………………………………. pag. 06 Art. 12 – Servizio soggiorni e campi vacanza……………………………………………. pag. 06 Art. 13 – Consegna buoni viveri…………………………………………………………..pag. 06 Art. 14 – Altri vantaggi economici……………………………………………………….. pag. 07 Art. 15 – Interventi speciali………………………………………………………………. pag. 07 CAPO III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA Art. 16 – Ausili finanziari agli alunni……………………………………………………..pag. 07 Art. 17 – Altri interventi di assistenza scolastica………………………………………….pag. 08 CAPO IV – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI Art. 18 – Contributi per gli impianti sportivi non comunali………………………………pag. 08 Art. 19 – Utilizzazione degli impianti sportivi comunali………………………………… pag. 09 Art. 20 – Utilizzo temporaneo dell’auditorium comunale ed altri locali di proprietà comunale (abrogato da art. 13 del Regolamento comunale per l’utilizzo dei locai comunali)………pag. 09 Art. 21 – Utilizzo dei locali di proprietà comunale………………………………………. pag. 09 CAPO V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE Art. 22 – Contributi per la manutenzione di strade vicinali………………………………pag. 10 Art. 22 BIS – Soggetti beneficiari………………………………………………………... pag. 11 Art. 23 – Modalità di erogazione dei contributi…………………………………………..pag. 11 Art. 23 BIS – Modalità di erogazione dei contributi……………………………………... pag. 11 20/21 CAPO VI – ALTRE PROVVIDENZE Art. 24 – Contributi associativi…………………………………………………………....pag. 12 Art. 25 – Contributi per celebrazioni……………………………………………………...pag. 12 Art. 26 – Contributi per la manutenzione delle Chiese e le manifestazioni religiose……. pag. 12 Art. 27 – Provvidenze per le associazioni e gruppi………………………………………. pag. 13 Art. 28– Contributi per iniziative specifiche……………………………………………....pag. 13 Art. 29 – Contributi per lo sviluppo dell’attività turistica…………………………………pag. 14 Art. 30 – Contributi per attività in campo economico……………………………………..pag. 14 Art. 31 – Contributi per le attività agricole………………………………………………...pag. 14 Art. 32 – Contributo a seguito di convenzioni……………………………………………..pag. 15 Art. 33 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza………………………………...pag. 15 Art. 34 – Incentivi per la produzione artistica e letteraria…………………………………pag. 16 CAPO VII – MODALITA’ Art. 35 – Premessa………………………………………………………………………...pag. 16 Art. 36 – Documentazione per i servizi sociali……………………………………………pag. 16 Art. 37 – Documentazione per gli altri benefici………………………………………….. pag. 17 Art. 38 – Istruttoria……………………………………………………………………….. pag. 17 CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 39 – Erogazione dei contributi………………………………………………………. pag. 18 Art. 39 BIS – Contributi fino a € 1.500,00……………………………………………....pag. 18 Art. 40 – Albo dei beneficiari di provvidenze……………………………………………. pag. 18 Art. 41 – Norme finali……………………………………………………………………. pag. 19 Art. 42 – Norme transitorie………………………………………………………………. pag. 19 Art. 43 - Sostituzione di atti e regolamenti - entrata in vigore……………………………pag. 19 21/21