ALLEGATO N.° 4 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO TITOLO 1 – NORME GENERALI Art. 1 – L’istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Carpi è gestito dal Consiglio di Istituto e, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dagli Organi Collegiali e individuali previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416. Il Capo di Istituto presiede alla gestione unitaria della vita della scuola secondo le competenze attribuitegli dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e della Legge 107/2015. Art. 2 – È compito degli Organi di gestione della scuola e di tutte le componenti scolastiche di garantire, all’interno dell’Istituto, i diritti fondamentali dell’individuo. Non sono perciò ammesse o tollerate attività o forme di propaganda che calpestino le istituzioni democratiche. Art. 3 – Gli insegnanti ed il personale non docente educano gli allievi all’autocontrollo e all’esercizio della democrazia, condizioni indispensabili per una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. TITOLO 2 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI Art. 4 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata La convocazione del Consiglio di Istituto viene effettuata tramite invio con posta elettronica o affissione all’albo d’istituto. Le convocazioni degli altri Organi possono anche essere effettuate in altre forme ritenute più opportune, comunque non verbali. Le convocazioni devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Art. 5 – Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali. Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri, che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinata materia. Art. 6 – Consiglio di Classe Il Consiglio di classe è formato dal Dirigente, da tutti i docenti di una stessa classe, da due genitori e da due studenti eletti annualmente e si occupa della programmazione didattica, disciplinare ed extra-curricolare. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente secondo un calendario stabilito, ma anche su personale iniziativa del Dirigente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri. Ogni membro del consiglio di Classe che intendesse far inserire un argomento all’ordine del giorno, potrà presentarlo per iscritto al Dirigente in tempo utile. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica degli allievi spettano al consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. Per ogni C.d.C. è nominato un Coordinatore, un insegnante che svolge funzione di riferimento per docenti, genitori e allievi. Art. 7 - Coordinatore di classe Il Coordinatore di classe è nominato dal Dirigente Scolastico a inizio d’anno. In particolare egli: • • • • • • • presiede le riunioni del consiglio di classe in assenza del dirigente; è responsabile della tenuta del verbale; coordina il lavoro del Consiglio di Classe, organizzando per tempo il materiale predisposto e facendo rispettare i tempi di svolgimento delle operazioni; mantiene contatti con i colleghi; raccoglie e si fa carico dei problemi emersi nella classe al termine delle assemblee di classe; illustra agli studenti le decisioni assunte dal consiglio di classe consegna ai rappresentanti dei genitori una copia cartacea della programmazione deliberata negli incontri di inizio anno, lasciandone un'ulteriore copia nella cartellina di classe; • • • • • • • • • controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni; tiene i contatti con le famiglie; verifica la consegna delle circolari per le famiglie attraverso la firma degli alunni sul foglio predisposto e attraverso il ritiro delle ricevute (quando previsto) che consegnerà personalmente in segreteria didattica entro il termine indicato; illustra nei Consigli di Classe aperti ai genitori i metodi generali di lavoro dei docenti, l’organizzazione delle lezioni e il conseguente impegno richiesto agli allievi, in modo da rendere le famiglie consapevoli dei doveri scolastici dei figli; assume l’iniziativa, quando opportuno, per contattare la famiglia; si fa promotore, in caso di problemi urgenti, della convocazione di riunioni straordinarie; presiede l’assemblea dei genitori convocata per le elezioni; consegna il materiale con le indicazioni per il recupero dei debiti, assieme ad altri colleghi del consiglio di classe; partecipa agli incontri convocati dal Dirigente in situazioni particolari e/o per esigenze legate al funzionamento dei Consigli di Classe. Art. 8 – Convocazione del Collegio Docenti (V. Regolamento del Collegio Docenti) Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i docenti dell’Istituto; si occupa dell’attività didattico-educativa e si articola in commissioni e gruppi di lavoro con obiettivi specifici, necessari al buon funzionamento della scuola. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art.4 – terzultimo comma – del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416. Art. 9 – Consiglio di Istituto (V. Regolamento del Consiglio di Istituto) Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti, da 2 rappresentanti del personale non-docente (ATA), da 4 genitori e da 4 alunni; viene eletto ogni tre anni con la sola eccezione della componente studentesca, eletta annualmente; è presieduto da un genitore. Art. 10 – La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un docente, da uno studente, da un genitore e da un ATA; organizza i lavori e predispone i materiali per il Consiglio d’Istituto. Art. 11 - Comitato per la valutazione dei docenti Il Comitato ha durata di tre anni scolastico, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) un rappresentante degli studenti e uno dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti individuati, integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 del T. U. D. Lgs n.° 297 del 16/04/1994, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501. Art. 12 – Ogni docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione degli obiettivi educativi e didattici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari gruppi di lavoro, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà determinato. I compiti si riferiscono ai diritti e ai doveri riconosciuti dalla legislazione vigente. Art. 13 - Comitato Tecnico Scientifico (V. Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico all.13) Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito dal DPR 88/2010 (art.5, comma 3, sottocomma d) Il CTS è organismo propositivo e di consulenza. Esprime pareri non vincolanti. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. TITOLO 3 - NORME DI SERVIZIO DEI DOCENTI Art. 14 - Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni. Art. 15 - Il docente a disposizione sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Art. 16 - Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza. Art. 17 - Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari sul registro elettronico; rimangono in formato cartaceo quelle relative ad assemblee sindacali e scioperi. Art. 18 - Ciascun docente si adopererà affinché gli allievi abbiano cura della loro postazione di lavoro. Art. 19 - I docenti consentiranno l'uscita degli allievi per la fruizione dei servizi solo nei casi di effettiva necessità. Art. 20 – Durante gli intervalli, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, con particolare riguardo alla zona assegnata, segnalando all'Ufficio di Presidenza i casi di eventuale indisciplina. Art 21 - Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in sua assenza. Art. 22 - Ciascun gruppo di materia redige una Programmazione didattica comune, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo stesso, da consegnare in Presidenza entro i termini stabiliti dal Collegio Docenti. Il singolo docente presenterà tale programmazione didattica alle proprie classi, attivando con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; al termine della attività didattica presenterà alla classe il consuntivo delle attività stesse, in termini di blocchi tematici affrontati, prima di consegnarlo all’ufficio di Dirigenza. Art. 23 - Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; in particolare avrà cura di programmare le prove in modo che il carico di lavoro per gli studenti sia equilibrato. Art. 24 - Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici giorni dalla effettuazione delle prove e, in ogni caso, prima dell’effettuazione di un’altra prova, per poi riporli negli armadi appositi, debitamente archiviati e firmati, affinché ogni genitore possa, a richiesta scritta, prendere visione degli elaborati originali. Art. 25 - Ogni docente avrà cura di comunicare l’andamento della verifica orale e il voto puntuale al termine dell’interrogazione stessa o al massimo alla lezione successiva. Art. 26 - Il docente non imporrà l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione. Art. 27 - Ogni docente non può impartire lezioni private ad allievi della propria scuola ed è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente date, così come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni sulla scuola. Art. 28 - Ogni docente, per l’eventuale esercizio della libera professione, dovrà inoltrare opportuna e documentata domanda al DS. Art. 29 - Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente scolastico ad assistere all'assemblea o, se per motivi di opportunità ritenga di non dover essere fisicamente presente nell’aula, a garantire il costante rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi stessi nei pressi del locale dove si tiene l’assemblea. TITOLO 4 – RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA Art. 30 – Assemblee dei genitori. Le assemblee dei genitori possono essere tenute nei locali della scuola. Le richieste debbono essere inoltrate al Dirigente Scolastico almeno una settimana prima del giorno fissato per l’assemblea, specificandone i motivi per iscritto. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga valide le motivazioni addotte, darà la propria autorizzazione. L’assemblea dovrà avere luogo preferibilmente nei pomeriggi e/o in sere di apertura dell’Istituto. Art. 31 - I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi, secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola - Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione; non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due per anno e mai meno di uno per periodo. Art. 32 – Ricevimenti genitori. a) Ricevimento settimanale dei genitori: i colloqui con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente - genitori, si svolgono in un'ora settimanale fissata nell'ambito dell'orario di servizio. Il calendario dei ricevimenti viene trasmesso per conoscenza alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico, subito dopo la pubblicazione dell’orario definitivo delle lezioni. b) Ricevimento generale dei genitori: nel trimestre e nel pentamestre e/o nei quadrimestri viene fissato un ricevimento generale dei genitori da parte dei docenti, in orario pomeridiano. c) I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente le famiglie, in caso di situazioni problematiche, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato. d) I docenti che lo riterranno opportuno e che lo dichiareranno esplicitamente potranno comunicare alle famiglie il proprio indirizzo e-mail, al fine di consentire ai genitori di utilizzare anche questo mezzo di comunicazione per richiedere ed inviare informazioni. I docenti si impegnano a consultare almeno settimanalmente i messaggi ricevuti via e-mail ed a rispondere con regolarità alle richieste così pervenute. e) I docenti riceveranno soltanto i genitori o gli esercenti la potestà sull’alunno o i loro delegati con procura scritta. Si farà firmare la delega dai genitori o dagli esercenti la potestà o dal maggiorenne all’inizio dell’anno scolastico. TITOLO 5 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE Art. 33 – Le assemblee degli studenti devono contribuire all’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Detta assemblea dovrà essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della sua effettuazione con un modulo contenente l’o.d.g., le firme dei due rappresentanti di classe o della maggioranza della classe e la firma, per conoscenza, del professore o dei professori che cederanno l’ora o le ore di lezione. Art. 34– Gli studenti hanno diritto ad una assemblea di Istituto al mese, normalmente unica, della durata massima di quattro ore consecutive, salvo eccezioni determinate da condizioni di necessità. Art. 35 – Gli studenti hanno diritto ad un’assemblea di classe al mese della durata massima di due ore. Art. 36– Gli studenti non possono richiedere assemblee nel primo e nell’ultimo mese di scuola. Art. 37 – Comitato Studentesco. Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti eletti rappresentanti di classe e d’Istituto e si occupa di dar voce alle problematiche giovanili e alle proposte culturali; viene convocato dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta degli studenti rappresentanti, per organizzare attività extracurricolari o per fornire indicazioni relative a scelte che coinvolgono gli studenti. Art. 38 – È fatto obbligo ai docenti, limitatamente alle ore di servizio, di accompagnare gli studenti, sia all’andata che al ritorno, alle assemblee d’Istituto, garantendo la presenza, per tutta la durata dell’assemblea. Art. 39 – Per quanto riguarda le assemblee di classe, i docenti in servizio durante le ore di assemblea sono tenuti a fare opera di vigilanza nei pressi della classe nella quale avrebbero lezione. TITOLO 6 – BIBLIOTECA (la biblioteca non è attualmente accessibile e il servizio prestito è temporaneamente limitato ai testi disponibili negli armadi presenti nell’ala uffici dell’edificio scolastico e nei laboratori) Art. 40– La Biblioteca scolastica si inserisce nella vita e nell’attività didattica dell’Istituto: è luogo di conservazione del patrimonio librario e multimediale, di raccolta della documentazione prodotta dalla scuola (progetti ed esperienze, unità didattiche, percorsi di ricerca) di promozione della lettura e di educazione alla ricerca. Art. 41– L’accesso alla biblioteca è aperto a docenti, studenti, personale non insegnante per la consultazione e il prestito negli orari di apertura. Art. 42– La gestione della biblioteca è affidata a docenti o personale ATA dell’Istituto disponibili. Art. 43– Sono ammessi al prestito in uscita libri e riviste. I libri possono essere tenuti in prestito per la durata massima di 30 giorni; può essere concesso il rinnovo per un ulteriore periodo di 30 giorni se il testo non è stato richiesto da altri. Possono essere dati a prestito fino a tre libri per volta. Allo scadere del 30° giorno si invia un primo sollecito ripetibile. Dopo il 3° sollecito l’utente che non restituisce il libro è escluso dal prestito per il resto dell’anno. La durata del prestito per le riviste è di un massimo di 6 giorni. Sono escluse dal prestito in uscita le opere di consultazione e le videocassette. Tali opere, tuttavia, possono essere utilizzate nelle classi durante le ore di lezione, previa richiesta firmata di un docente. È consentita la consegna dei dizionari per le esercitazioni didattiche negli orari di apertura della biblioteca. Art. 44 – È possibile dare in consegna alle classi, per la durata dell’anno scolastico, un dizionario (di italiano e inglese) su richiesta dell’insegnante della disciplina fino ad esaurimento delle copie disponibili; il prestito viene annotato in un apposito registro dal bibliotecario; il dizionario deve essere restituito entro il 31 maggio; i rappresentanti di classe sono responsabili del corretto utilizzo e della restituzione dello stesso; in caso di smarrimento o danneggiamento la classe è tenuta a rifondere il danno. Art. 45– I prestiti e la restituzione, anche delle opere date in consultazione e in visione, devono essere annotati su appositi registri. Art. 46– Tutte le opere date a prestito devono essere restituite entro il termine delle lezioni; gli studenti delle classi finali possono trattenerle fino alla conclusione degli esami di maturità e restituirle non oltre il 10 luglio. Art. 47– Chi smarrisce o deteriora un libro è tenuto a ricomprarlo. TITOLO 7 – USO DELLE STRUTTURE: AULE SPECIALI E LABORATORI Art. 48 – I docenti che intendono utilizzare l’aula 109 devono prenotarsi utilizzando il calendario affisso alla porta, segnando il proprio nome, la classe e le ore. Art. 49 - Al momento dell’accesso ai laboratori deve essere di norma presente il tecnico di laboratorio assegnato. Art. 50 - I laboratori di specializzazione possono essere utilizzati dagli studenti, su richiesta preventivamente inviata per iscritto alla Dirigenza e da questa approvata, anche al di fuori delle lezioni, purché sia presente un tecnico di laboratorio o persona incaricata di sostituirlo e sempre per attività collegate a quelle scolastiche o per realizzare progetti riconosciuti dalla scuola. Art. 51– In mancanza di un tecnico, per poter accedere alle aule multimediali o laboratoriali gli insegnanti devono richiedere la chiave al personale ATA e al termine delle lezioni essi devono restituirla unicamente al medesimo personale. Art. 52– Gli insegnanti sono tenuti a segnalare ai tecnici di laboratorio la presenza di eventuali guasti, in forma verbale o eventualmente in forma scritta, in modo che si possa procedere alla loro riparazione nel più breve tempo possibile. Art. 53– Ciascun allievo risponderà personalmente della propria postazione di lavoro, sia nelle aule, sia nei laboratori. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danno, questo verrà attribuito a chi occupava la postazione danneggiata o all'intera classe, secondo i casi. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c/c postale dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso. Vanno altresì rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche. TITOLO 8 – ATTIVITÀ SCOLASTICHE, PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE Art. 54 – Per tutte le iniziative culturali che necessitano di un finanziamento da parte della scuola, è necessario presentare una dettagliata relazione al Presidente del Consiglio di Istituto affinché il Consiglio possa procedere al vaglio della richiesta e alla sua eventuale approvazione. Art. 55 – Le consulenze e i corsi di recupero, compatibilmente con le risorse assegnate, sono attivati in orario extrascolastico per gli allievi che desiderano ulteriori spiegazioni delle lezioni o che presentano lacune o che desiderano un potenziamento. Tali consulenze o corsi sono tenuti, di norma, da docenti della scuola. Art. 56 – Compatibilmente con le risorse assegnate, i corsi estivi per il recupero di settembre potranno essere tenuti anche da docenti esterni. Art. 57 – Il Consiglio di Istituto si impegna a svolgere presso le terze classi delle scuole Medie Inferiori del territorio un’azione di orientamento a mezzo di materiali di vario genere che evidenzino le caratteristiche degli indirizzi dell’Istituto. Tale opera viene completata, all’occorrenza, da interventi diretti di personale dell’istituto, in occasione di incontri promossi dalla scuola media con allievi e genitori e da incontri presso l’istituzione scolastica stessa. Art. 58 – Nei confronti degli allievi delle classi terminali vengono promosse azioni di orientamento professionale e indicazioni per l’eventuale proseguimento degli studi all’università o a corsi di perfezionamento/specializzazione, anche mediante gli opuscoli predisposti dalla Regione, da Istituti e Associazioni cittadini, da Enti e Organismi esterni. Art. 59 – Lezioni esterne, visite didattiche e viaggi di istruzione Le visite e i viaggi di istruzione rientrano nelle attività integrative della scuola e pertanto devono essere programmate dai Consigli di Classe e approvate dal Consiglio d’Istituto (in quanto coinvolgono l’amministrazione). Ogni classe ha a disposizione un monte ore pari a 6 unità scolastiche (8 per le classi quinte) da dedicare a progetti, incontri, conferenze. I viaggi d’istruzione sono organizzati dai docenti che intendono, attraverso essi, sviluppare un discorso formativo per i propri studenti. Procedure per il loro svolgimento. a) I Docenti sono in servizio e devono munirsi di assicurazione e dichiarazione di assunzione di responsabilità. b) Lezioni esterne: si configurano senza nessun onere da parte dell’Istituto, prevedono spostamenti a piedi o con mezzi pubblici nell’arco temporale di quattro ore. Il dirigente scolastico autorizza personalmente l’attività sentito il coordinatore di classe. Le famiglie firmano a inizio anno un'autorizzazione per le uscite sul territorio. c) Uscite didattiche e visite guidate: si svolgono in orario scolastico ed al massimo nell’arco temporale di una giornata. Necessitano di delibera del Consiglio di classe, autorizzazione del Consiglio d’Istituto e autorizzazione delle famiglie. d) Viaggi d’istruzione e "periodo bianco": hanno la durata massima di 1 giorno per le classi prime; di 3 giorni per le classi seconde, terze e quarte; di 6 giorni per le classi quinte. In alternativa al viaggio di istruzione gli studenti del triennio potranno usufruire (una sola volta) del "periodo bianco" della durata pari al periodo previsto per quella classe, purché non si prevedano oneri per l’Istituto. I Docenti sono in servizio e devono munirsi di assicurazione e dichiarazione di assunzione di responsabilità. Necessitano di delibera del Consiglio di classe , di autorizzazione del Consiglio d’Istituto e di autorizzazione delle famiglie. e) La durata dei viaggi d’istruzione che rientrano in un progetto specifico (stage, scambio culturale, Auschwitz...) non è vincolata ai giorni suddetti. Tali visite necessitano di delibera del Consiglio di Classe, autorizzazione del Consiglio d’Istituto e autorizzazione delle famiglie. f) Il periodo di effettuazione del "periodo bianco" e dei viaggi d’istruzione verrà indicato, di anno in anno, in modo vincolante in base al calendario scolastico. g) L’Istituto, sentite le proposte dei docenti, si fa carico di segnalare le mete consigliate. Il docente organizzatore, definito dal Consiglio di classe, si fa carico del rispetto delle procedure temporali definite. h) I docenti accompagnatori sono designati con i seguenti criteri: • appartenenza al consiglio di classe; • per i viaggi all’estero almeno un docente con conoscenza di lingua straniera; • docenti di materie attinenti alle finalità didattico - educative del viaggio; • designazione del Dirigente scolastico. Se non ci sono docenti disponibili per i viaggi di istruzione, essi non si effettueranno. i) Disposizioni di carattere generale: • le classi che svolgono uscita/viaggio da sole avranno almeno 2 accompagnatori; • le classi che svolgono uscita/viaggio in gruppo avranno tanti accompagnatori quanti ne stabilisce il consiglio di classe, in base alla tipologia del viaggio e alla complessità della classe; • per ogni viaggio d’istruzione sarà necessario indicare una riserva, tra gli insegnanti dell’Istituto, che sostituirà uno qualsiasi degli accompagnatori effettivi nel caso di una impossibilità accertata a partecipare al viaggio d’istruzione programmato; • nel caso di viaggi di istruzione che prevedano la partecipazione di classi a cui toccherebbero durate diverse del viaggio stesso, si applicherà la durata prevista per la classe inferiore; • il gruppo di classi interessate al medesimo viaggio d’istruzione non dovrà essere eccessivo e il numero di partecipanti ad ogni viaggio, tra studenti ed insegnanti, non dovrà superare di norma le 60 unità, per una corretta gestione del gruppo. j) Le attività proposte devono coinvolgere il maggior numero di studenti possibile, non meno dei 2/3 della classe, in modo tale da rendere l’esperienza significativa ai fini della programmazione didattica. k) Non possono comunque partecipare i ragazzi con 6 in condotta; per gli studenti con 7 in condotta, la partecipazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di classe. l) Il calcolo dei 2/3 dei partecipanti avverrà sul numero effettivo degli studenti ammessi alla visita di istruzione. m) Al momento dell’adesione, verrà chiesta alle famiglie la corresponsione di una cifra a titolo di anticipo. In caso di rinuncia, la restituzione dell’anticipo sarà effettuata su richiesta dei genitori, solo per motivi di salute o per gravi e comprovati motivi familiari, detratte le eventuali penalità richieste dalle Agenzie di Viaggio. n) Nell’eventualità che la rinuncia al viaggio avvenga dopo che è stato versato il saldo della cifra, la restituzione avverrà, sempre e solo nei casi previsti al punto m, in accordo con le modalità ed i tempi previsti dalle Agenzie di Viaggio. o) Non è prevista alcuna restituzione nell’eventualità dell’esclusione di uno o più studenti dal viaggio per motivi disciplinari. p) Nel caso di viaggi d’Istruzione chiaramente onerosi dal punto di vista finanziario, e comunque sempre nel caso di viaggi che prevedano un trasporto aereo, verranno interpellate le Agenzie di Viaggio al fine di ottenere informazioni relative ad un prezzo indicativo del viaggio stesso, da comunicare alle famiglie, le quali dovranno dare un previo assenso alla partecipazione dello studente. Solo in questo caso verrà poi richiesta la corresponsione dell’anticipo di cui al punto m. q) Per quanto riguarda gli allievi DVA, alla scuola spetta la responsabilità di garantire all’alunno disabile assistenza durante l’uscita. Il Consiglio di Classe individua le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione dell’alunno valutando i seguenti punti : - disabilità e condizione di gravità; - livello di autonomia raggiunto; - implicazioni comportamentali dovute alla disabilità; - numero di alunni disabili presenti nella classe; - presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note; - presenza di alunni più collaborativi e responsabili che hanno dimostrato in altre occasioni di essere inclusivi nei confronti dell’alunno; - età degli alunni; - durata dell’uscita; - itinerario previsto (comune-provincia-regione-fuori regione-estero). A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso. La scelta di omettere la presenza di un accompagnatore, può essere anche finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell’alunno DVA, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe. Individuazione accompagnatore: le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all’alunno e che l’integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell’insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell’insegnante di sostegno, che rimane tuttavia auspicabile. A fronte di tale attenta valutazione i docenti, all’interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l’educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno cioè la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne. Parere famiglia e NPI: nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell’alunno DVA, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI. r) L’autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte. TITOLO 9 – DISCIPLINA DELL’ACCESSO, DELL’USCITA E DELLA PERMANENZA DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA Art. 60 – L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta. La scuola gestisce le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni con un libretto delle giustificazioni. I ragazzi delle classi prime riceveranno un nuovo libretto, che sarà consegnato ai genitori in occasione del primo incontro utile. I ragazzi delle classi successive alla prima continueranno ad usare il libretto dell'anno precedente, fino ad esaurimento dello stesso. Per il ritiro di un nuovo libretto sarà necessario che la famiglia si rechi in segreteria didattica, poiché il libretto NON può essere consegnato allo studente minorenne. La medesima procedura dovrà essere seguita anche per gli studenti nuovi iscritti all’istituto, in qualunque classe. Gli studenti maggiorenni, al bisogno, si recheranno personalmente in segreteria didattica. Art. 61 – Le porte di accesso dell’istituto vengono aperte al suono della prima campanella Nei mesi invernali, qualora ci sia la disponibilità del personale ausiliario, l’apertura è anticipata alle ore 7.45. L’ingresso anticipato per motivi climatici non autorizza gli studenti a recarsi nelle aule, ma concede loro di sostare nell’atrio fino al suono della prima campana. L’accesso degli studenti all’Istituto, con sosta nei corridoi, avviene sotto il controllo del personale ausiliario. L’ingresso in aula deve avvenire tra il suono della prima e della seconda campana. L’ingresso alle singole aule avviene con la presenza dell’insegnante della prima ora, che deve trovarsi in classe o nelle immediate vicinanze, al suono della prima campana. Al suono della seconda campana iniziano le lezioni. Cinque minuti dopo il suono della seconda campana non sarà consentito l’accesso in classe, poiché le porte di ingresso dell’Istituto verranno chiuse. Art. 62 – L’entrata in ritardo nell’Istituto sarà possibile 10 minuti prima dell’inizio della seconda ora, tempo sufficiente per poter essere registrati in portineria ed entrare in classe allo squillo della campana. Art. 63 – In caso di entrata in ritardo alla prima ora, l’alunno si reca in portineria con la giustificazione sul libretto nell’apposita pagina dei ritardi, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Il personale provvede alla registrazione e alla giustificazione del ritardo e manda il ragazzo in classe al cambio dell’ora. Art. 64 – Nel caso in cui l’alunno ritardatario non abbia con sé la giustificazione, questi deve comunicare in portineria i suoi dati (nome e cognome) e la classe, per essere registrato e per ottenere l’autorizzazione provvisoria ad entrare in classe al cambio dell’ora. Il giorno successivo l’alunno dovrà consegnare il libretto in portineria con la giustificazione del ritardo. Art. 65 – In caso di entrata oltre la seconda ora per gravi e documentati motivi, l’alunno si reca in portineria con il genitore e con il libretto compilato, comunica i suoi dati (nome e cognome) e la classe, per essere registrato e per ottenere l’autorizzazione provvisoria ad entrare in classe al cambio d’ora. In caso di entrata oltre la seconda ora, l’alunno (se non è accompagnato da un genitore) si reca dal Dirigente Scolastico con un foglietto rilasciato dalla portineria; il DS, valutate le esigenze dello studente, deciderà se consentire l’ingresso a scuola con immediata registrazione presso la portineria; in ogni caso alla famiglia verrà data informazione telefonica. Il giorno successivo l’alunno dovrà consegnare il libretto in portineria con la giustificazione del ritardo. Art. 66 – In caso di assenza, l’alunno consegna il libretto in portineria dove si provvederà a registrare la giustificazione; lo studente, in mattinata, dovrà ritirare il libretto. Le assenze superiori a cinque giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate sul libretto (in portineria). La Legge Comunitaria approvata dalla Regione Emilia-Romagna, con l’intento di semplificazione delle norme superflue, ha tolto l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza superiore ai 5 giorni, risalente a un datato decreto (dpr 1518 del 1967), con la sola eccezione di misure straordinarie di profilassi a livello nazionale per esigenze di sanità pubblica. La mancata giustificazione incide negativamente sul voto di condotta. Art. 67 – L’uscita anticipata, rilasciata solo se lo studente viene prelevato dal genitore, deve sempre essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dalla Vicepresidenza e la richiesta sul libretto deve sempre essere presentata entro le 9.00 in portineria. L'uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili. Si riportano a titolo esemplificativo: prenotazione visita medica – specialistica; dichiarazione allenatore squadra per impegni sportivi; dichiarazione rilasciata dall’AVIS… Agli alunni che chiedono l’uscita anticipata per attività sportive è richiesta un’adeguata documentazione da parte della società sportiva (es. calendario partite oppure richiesta attività singola controfirmata dall’allenatore o dal responsabile della società sportiva). Dopo l’avvenuta autorizzazione, nel momento in cui il genitore si presenta a scuola per prelevare lo studente, il collaboratore scolastico porta il libretto in classe e chiama il ragazzo per l’uscita; il docente registra l’uscita e la relativa giustificazione. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non adeguatamente motivate, o telefoniche. Solo per gli studenti maggiorenni è consentita la comunicazione telefonica da parte del genitore il quale curerà di informare tempestivamente l’ufficio didattica della richiesta di permesso presentata dal figlio Art. 68– L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e l'uscita anticipata rappresentano fatti eccezionali e giustificati da gravi motivi. Art. 69 – Il limite massimo per le entrate e le uscite, al di fuori del regolare orario scolastico, è di cinque a periodo. I ritardi vanno sempre giustificati. Per ammissioni e uscite superiori a questo limite è necessaria la presenza di un genitore. I permessi non usufruiti nel corso del primo periodo non sono cumulabili con quelli del secondo. Art. 70 – Gli studenti pendolari non potranno richiedere il permesso di entrata in ritardo o di uscita anticipata perché l’orario scolastico tiene conto degli orari dei mezzi pubblici. Art. 71 – In caso di riscontrata necessità, con deroga al numero di permessi consentiti, la Dirigenza Scolastica potrà rilasciare permessi di entrata lievemente posticipata o di uscita anticipata, valevoli per un determinato periodo scolastico, in presenza di casi di particolare rilevanza, su richiesta scritta della famiglia e comprovata da esperto o ente riconosciuti. Art. 72 – Si ricorda che: - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; - le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; - il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Si elencano di seguito le casistiche considerate dalla circolare 20/2011, apprezzabili ai fini delle deroghe; nella colonna a fianco è stata inserita il tipo di documentazione richiesta. Deroga Documentazione Gravi motivi di salute Documentazione del medico curante Terapie e/o cure programmate Documentazione del terapista Donazioni AVIS Certificato del personale AVIS Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate Documentazione a cura dell’allenatore da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (max. 10h annue) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Dichiarazione controfirmata dall’alunno e Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. da entrambi i genitori 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) per le classi del diurno Ogni possibile deroga è concessa e valutata dal consiglio di classe previa presentazione, in segreteria didattica, di: - richiesta di deroga da parte di un genitore (entrambi in caso di genitori separati con affido congiunto); - documentazione, come indicato nella tabella precedente. per le classi del serale Le deroghe per motivi di lavoro non sono ammesse; valgono solo le stesse deroghe riconosciute per il diurno. Eventuali esigenze lavorative saranno trasformate in ore di credito, nel caso di lavoro "strettamente attinente col percorso scolastico", oppure trasformate in fruizione a distanza. Si riporta di seguito l’indicazione del monte ore annuo e del massimo numero di ore di assenza consentito, distinti per tipologia di classe: Classi Ore settimanali Monte ore Massimo annuo numero di ore di assenza 1° 33 1089 272 2°, 3°, 4°, 5° 32 1056 264 I e II periodo serale 23 * 759 220 III periodo serale 22 * 726 211 * Per gli studenti cui sono stati riconosciuti crediti, il calcolo deve essere fatto rispetto al "monte ore previsto per quell'anno nel Piano di studi personalizzato predisposto per lo studente". Lo studente deve garantire la sua presenza al 70% di tale monte-ore, al netto delle deroghe richieste e riconosciute. Art. 73 – La famiglia ha la possibilità di accedere all’elenco completo delle assenze utilizzando il registro elettronico. Art. 74 – L’abuso di assenze, ritardi, uscite anticipate sarà sanzionato sul piano disciplinare dal Consiglio di classe, con le dovute implicazioni sul voto di condotta. Art. 75 – Le assenze per lunghi periodi, quelle frequenti e ripetute e quelle relative ai giorni di svolgimento di verifiche, assumono un particolare rilievo. Art. 76 – Le alterazioni della firma del genitore, la mancata trasmissione delle comunicazioni dalla scuola alla famiglia e le manomissioni delle stesse sono mancanze disciplinari gravi e saranno sanzionate dal Consiglio di Classe. Art. 77 – In caso di assenze per lunghi periodi, oppure frequenti e ripetute, oppure relative ai giorni di svolgimento di verifiche, sarà cura della Dirigenza informare i genitori degli studenti interessati a tale eventualità, tramite comunicazione scritta o telefonica. Art. 78 – Anche se le assenze assumono carattere collettivo, la giustificazione è sempre individuale. Art. 79 – All’inizio delle lezioni il professore registrerà i nomi degli assenti e di coloro che giustificano se l’operazione non si è potuta svolgere dall’addetto alla portineria. Quando gli alunni sono impegnati in attività didattiche o sportive organizzate dalla Scuola, sono assenti giustificati, e si provvede ad annotare l’attività in cui gli studenti si trovano impegnati, purché l'attività sia stata segnalata sul registro elettronico dalla Vicepresidenza o dal docente referente dell'attività. Art. 80 – La presenza degli studenti è obbligatoria, salvo deroghe previste dalla Legge, alle lezioni e a tutte le altre attività svolte nel contesto dei lavori scolastici. Art. 81 – La richiesta di dispensa o di esonero (totale o parziale, temporaneo o permanente) dalle lezioni di Educazione Fisica deve essere corredata da certificato medico. L’esonero non esime lo studente dalla partecipazione alle lezioni in palestra, ma solo dall’esecuzione dell’attività motoria non compatibile con le sue particolari condizioni. Art. 82 – Tutti gli allievi devono trovarsi nella propria aula puntualmente all’inizio delle lezioni, segnalato con il secondo suono della campana. Anche all’inizio delle successive ore di lezione è richiesta la puntuale presenza in aula di tutti gli allievi che non possono, pertanto, uscire dall’aula durante il cambio delle lezioni. Art. 83 – I trasferimenti degli studenti ad altre aule devono avvenire in modo ordinato, sollecito e silenzioso. Art. 84 – Durante i due intervalli di dieci minuti ciascuno, tra la seconda e la terza ora e tra la quarta e la quinta ora di lezione, gli insegnanti incaricati ed il personale non docente di turno devono vigilare sul comportamento degli allievi in modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Art. 85 – Durante gli intervalli gli allievi devono mantenere un comportamento rispettoso e corretto e rimanere all’interno dell’area cortiliva. L’uscita dalla zona scolastica è considerata un’infrazione grave. Art. 86 – Nel corso delle ore di insegnamento gli allievi possono lasciare l’aula solo in casi eccezionali, purché li autorizzi l’insegnante cui sono affidati. Di norma è consentita l’uscita di un solo studente per classe e per il tempo strettamente necessario. Art. 87 – Per momentaneo allontanamento dall’aula dell’insegnante, la sorveglianza può essere affidata al personale ausiliario. Per assenze imputabili a motivi eccezionali, gli alunni dovranno essere affidati ad un insegnante o al Preside. Art. 88 – La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione degli allievi. Di eventuali danni all’arredo scolastico, causati per negligenza o volontariamente, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, secondo quanto indicato all’art.53. Art. 89– L’Istituto non è responsabile di beni, preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al suo interno. L'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni che si dovessero verificare nell’ambito scolastico: sarà pertanto cura del singolo custodire gli oggetti di valore di proprietà. Art. 90 – I mutamenti di orario e gli eventuali scioperi dei docenti saranno tempestivamente comunicati agli allievi che si faranno carico di notificarli ai propri genitori. Art. 91 – Da parte di chiunque è fatto divieto di fumare sigarette, sigarette elettroniche e di far uso di sostanze illegali in ogni locale della scuola, sotto le pensiline antistanti gli ingressi e in tutte le aree cortilive. I docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti a rispettare e far rispettare tali norme di comportamento. Art. 92 – Non è consentito tenere acceso o utilizzare in alcun modo strumenti tecnologici informatici non autorizzati dai docenti per scopi didattici. Lo studente colto in flagrante uso del cellulare o di altri strumenti tecnologici non autorizzati viene segnalato sul registro di classe e il telefono deve essere ritirato dal docente e custodito dalla Segreteria Didattica che lo riconsegnerà ad uno dei genitori. Solo per motivi strettamente legati a necessità familiari o di salute l’alunno può concordare con il docente dell’ora la possibilità di tenere acceso il cellulare. Gli alunni sono comunque invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore, dei quali la scuola non risponde. Lo studente recidivo viene punito con sospensione da uno a cinque giorni, secondo le disposizioni del Consiglio di classe d’appartenenza. Nella fattispecie, in caso di utilizzo del cellulare durante una prova scritta, la disposizione prevista consiste nell’interruzione e nella valutazione negativa della prova stessa per lo studente, nonché la segnalazione al rispettivo Consiglio di Classe per ulteriori sanzioni disciplinari definite dal medesimo (sospensione di almeno un giorno fino a cinque). Art. 93– Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (Vedi D.P.R. 249 del 24/06/98). TITOLO 10 – DISPOSIZIONI PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA NELLE PALESTRE Art. 94 – I docenti di Educazione Fisica devono rispettare e far rispettare le seguenti disposizioni: - il controllo degli studenti comincia fin dall’inizio delle lezioni; - l’accompagnamento degli studenti dalla scuola alla palestra è condotto da parte dei docenti di Educazione Fisica soltanto alla prima ora; - gli studenti con esonero totale e permanente sono obbligati a rimanere in palestra; - gli infortuni avvenuti in palestra devono essere immediatamente comunicati alla segreteria didattica affinché sia tempestivamente regolarizzata la posizione assicurativa per ogni singolo studente infortunatosi. TITOLO 11 – RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI Art. 95 – Gli insegnanti, il personale non docente e gli studenti devono usare col dovuto riguardo i locali e le attrezzature della scuola, onde garantire la funzionalità e il decoro. È vietato pertanto deturpare i muri e gli arredi, sporcare i pavimenti e provocare guasti di qualsiasi genere. Contravvenendo a tali divieti si incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina oltre all’addebito delle spese di ripristino. L’affissione di avvisi e manifesti nei locali della scuola da parte degli studenti o di enti esterni è consentita solo previa autorizzazione del Preside. Art. 96 – Durante tutto il periodo di permanenza degli allievi in Istituto, il regolare andamento della vita scolastica è garantito innanzi tutto dall’autocontrollo degli allievi. Sono responsabili del comportamento gli allievi in Istituto, il Dirigente Scolastico, tutto il personale docente e quello ausiliario. Art. 97– Gli alunni devono tenere sempre un comportamento decoroso e responsabile e un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. TITOLO 12 – ACCESSO AI PARCHEGGI Art. 98 – Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Responsabile per la Sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli ingressi all'istituto e le uscite di sicurezza, al fine di consentire l'accesso di eventuali mezzi di soccorso. Nessuno può parcheggiare, senza autorizzazione, nei parcheggi riservati ai disabili. Art. 99 – I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo dei proprietari. Art. 100– Il parcheggio interno auto è riservato ai docenti; gli studenti possono usufruire del parcheggio antistante l’Istituto, sulla via Peruzzi. In particolare, l’area cortiliva deve essere utilizzata in modo adeguato: • • • essa è uno spazio per l’intervallo, durante il quale cartacce e lattine vanno depositate negli appositi contenitori; in essa non si entra e non si esce coi motorini accesi durante le ore di lezione; in essa si transita sempre a passo d'uomo. TITOLO 13 – ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA Art. 101 – Gli studenti possono usufruire dei servizi di segreteria didattica dalle ore 7.50 alle ore 8.20, e dalle 11 alle 12.30. Il pubblico può accedere alla segreteria didattica nei medesimi orari. Art. 102 – Per gli studenti l’uso della fotocopiatrice è possibile utilizzando una tessera a pagamento. Per i docenti l’uso della fotocopiatrice è possibile utilizzando una tessera consegnata dalla scuola, con cui fotocopiare le verifiche. Per fotocopie non contemplate nei commi precedenti il docente deve rivolgersi alla Stamperia ed è necessaria l’autorizzazione del Preside. Art. 103 - Il sito Web dell’Istituto è www.itivinci.mo.it TITOLO 14 – ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI (VEDI ALL.10) Art. 104 – Le iscrizioni degli alunni si effettuano nel periodo stabilito dal calendario degli adempimenti ministeriali. Per gli alunni di tutte le classi, i genitori (o chi esercita la patria potestà) dovranno fornire le proprie generalità ai fini dell’inserimento nelle liste elettorali dell’Istituto. Art. 105 – Una commissione apposita, presieduta dal Preside o da suoi delegati, provvede alla formazione delle classi, attenendosi ai criteri espressi in ordine prioritario, proposti dal CD e deliberati dal CdI. TITOLO 15 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: DIRITTI E DOVERI (V. ALLEGATO) Art. 106– Il Patto educativo di corresponsabilità è una dichiarazione di intenti finalizzata a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studente e famiglia. All’atto dell'iscrizione alla classe prima del presente istituto scolastico, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori, degli studenti del Patto e della scuola, che si intende tacitamente rinnovato nei successivi anni scolastici, se non viene modificato con il consenso delle parti in Consiglio d’Istituto. TITOLO 16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO Art. 107 – I membri del Consiglio di Istituto possono, in qualsiasi momento, presentare al Presidente una richiesta scritta e motivata per integrare e modificare le norme del presente regolamento. Inserita all’ordine del giorno, la proposta di modifica o integrazione entrerà in vigore se otterrà l’approvazione dei due terzi dei componenti. Art. 108 – Possono essere apportate modifiche al presente regolamento dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle Assemblee dei genitori, degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente. Art. 109 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la C.M. n° 105, Prot. 12/42 del 16.04.1975.