ASPETTI TECNICI DI BASE
Terminologia e liberalizzazione del mercato elettrico italiano
SOMMARIO

GLOSSARIO

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

OPERARE NEL MERCATO ELETTRICO LIBERALIZZATO
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Le parole dell’energia
GLOSSARIO
Eolica
Geotermica
Bioenergia
Idraulica
ENERGIA
Nucleare
Alternativa
Solare
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Fonti energetiche:
Primarie:
petrolio, carbone, gas naturale, acqua dei fiumi e dei laghi, sole,
vento e calore della terra, combustibili nucleari come l'uranio, forza delle onde e
delle maree
Secondarie: ad esempio, i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio,
come l'olio combustibile
Esauribili (o non rinnovabili): come le fonti fossili
Inesauribili (o rinnovabili): come il vento, il calore della terra, il
sole, e fonti innovabili, come l'acqua e le biomasse
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Eolica
Geotermica
Termoelettrica
Idroelettrica
Termica
CENTRALI
Mareomotrici
Fotovoltaica
Nucleare
Solare o
elioelettrica
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Principali unità di misura:
Caloria: è l’unità di misura del calore
Joule: è l’unità di misura dell’energia, del lavoro e del calore.
Volt: è l’unità di misura della tensione elettrica
Watt: è l’unità di misura della potenza elettrica
TEP: tonnellata equivalente di petrolio
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Principali organismi:
AEEG: autorità per l’energia elettrica e il gas
AIE: agenzia internazionale dell’energia
ANPA: agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
ARPA: agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
AU: acquirente unico
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Principali organismi (segue):
GME: gestore del mercato elettrico
GSE: gestore dei servizi elettrici
GRTN: gestore delle rete di trasmissione nazionale
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Principali siti di interesse:
www.autorita.energia.it
http://ec.europa.eu/energy/index_it.html
www.grtn.it
www.enea.it
www.minambiente.it
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO
Borsa dell’Energia:
è un sistema di vendita di energia all'ingrosso basato su un meccanismo di asta: produttori
e consumatori di energia si incontrano per vendere e comprare ad un prezzo non prefissato,
ma determinato dalla domanda e dall'offerta.
Mercato dei certificati:
Certificati verdi: titoli che attestano la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Certificati bianchi (o TEE): titoli rilasciati ai distributori, attestanti
l'attuazione di piani di efficienza energetica.
Certificati neri (Diritti di emissione o Quote di emissione): certificati che
attribuiscono ai loro possessori un diritto di emissione di determinati quantitativi
di anidride carbonica nell'atmosfera. Sono scambiati sulla Borsa dei fumi.
Torino, 5 febbraio 2008
LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA
ELETTRICA
Riferimenti normativi e processo in atto
ANTEFATTI
 6 dicembre 1962: istituzione di ENEL – nazionalizzazione del settore dell’energia
elettrica
 Legge 9/91: in attuazione del Piano Energetico Nazionale approvato alcuni anni
prima, viene liberalizzata la produzione di energia elettrica:
 totalmente, per l’energia prodotta mediante fonti rinnovabili
 parzialmente, per l’energia prodotta mediante fonti convenzionali
La legge mantiene inalterato il monopolio della vendita, in quanto l’energia
prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno deve essere ceduta ad ENEL.
 Trasformazione di ENEL in S.p.A (1992): sancito il passaggio da riservatario
del servizio elettrico a quella di concessionario.
Torino, 5 febbraio 2008
PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, approvata il 19 dicembre 1996
Obiettivo: creare n mercato aperto e concorrenziale, regolato dalle leggi della
domanda e dell’offerta, dove viene data la possibilità ai clienti idonei, di scegliere
liberamente il proprio fornitore di energia.
Decreto legislativo n. 16 marzo 1999 n. 79 (“Decreto Bersani”)
Il Decreto Bersani ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva europea,
innovando profondamente la disciplina del settore elettrico mediante il disegno di una
graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
Torino, 5 febbraio 2008
PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
Gennaio 2000: il Governo dispone l’alienazione delle c.d. GenCo (Generation
Companies) ENEL, processo che si conclude nel 1992 con la cessione di Interpower,
Elettrogen ed Eurogen (cessione di capacità produttiva per oltre 15.000 MW)
Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE: nel giugno 2003 il Parlamento Europeo adotta il
pacchetto legislativo sulla liberalizzazione del mercato interno dell’energia,
autorizzando così l’apertura dei mercati dell’energia elettrica e del gas ai clienti
commerciali dal 1° luglio 2004 e a tutti i consumatori dal 1° luglio 2007.
Le due direttive non sono ancora state formalmente recepite nell’ordinamento
nazionale, ma le principali disposizioni in esse contenute sono state inserite nei
diversi provvedimenti di settore da allora emanati.
Torino, 5 febbraio 2008
RIFORMA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE – TAPPE E PRINCIPI
 Liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e
vendita di energia elettrica, a decorrere dal 1° aprile 1999;
 Riserva allo Stato dell’attività di gestione della Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN) e l’affidamento della stessa in regime di concessione;
 Regolamentazione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica, con
l’affidamento della stessa in regime di concessione;
 Liberalizzazione graduale della domanda tramite la creazione di un mercato libero
e di un mercato vincolato a tutela dei consumatori con minore potere contrattuale;
 Creazione dell’Acquirente Unico S.p.A. (AU) con la funzione di fornitore del
mercato vincolato;
 Incentivazione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
 Attribuzione al Ministero dello Sviluppo Economico della funzione di salvaguardare
la sicurezza e l’economicità del sistema elettrico;
 Attribuzione all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) delle funzioni di
regolazione di dettaglio del sistema elettrico.
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO – RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
E’ il sistema costituito da:



rete di trasmissione (nazionale)
reti di distribuzione (locali)
stazioni di trasformazione elettrica presenti sul territorio nazionale e gestite
unitariamente.
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO – AEEG
E’ l’organismo che sovrintende tutto il quadro normativo legato ai mercati dell’energia.
Si tratta di una autorità indipendente, istituita con la legge 481 del 14 Novembre 1995,
con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori
dell'energia elettrica e del gas, beni considerati di pubblica utilità e l'accesso ai quali
deve essere garantito a tutti gli utenti in condizioni non discriminatorie.
Per le utenze che non possono (oggi: che non desiderano) accedere al libero mercato
(il c.d. mercato vincolato) l’AEEG disciplina, aggiornandolo trimestralmente, il quadro
tariffario dei costi elettrici di vendita.
I distributori possono definire proprie tariffe all’interno dei vincoli economici definiti
dall’AEEG (opzioni tariffarie).
Torino, 5 febbraio 2008
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
 Legge 27 ottobre 2003, n. 290 – (tra l’altro, unificazione di proprietà e gestione
della RTN)
 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. legge Marzano sul riordino del settore
energetico)
 D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modifiche, nella legge 3 agosto 2007,
n. 125
Torino, 5 febbraio 2008
ATTIVITA’ LIBERE
Produzione – Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non
in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonché di trasformazione delle materie fonti di energia sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa
comunitaria e dalla legislazione vigente (Legge n. 239/2004).
Resta in vigore la norma sancita dall’art. 8 del citato Decreto Bersani, (decreto
legislativo n. 79/99), che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, nessun
soggetto può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50%
del totale dell’energia elettrica prodotta o importata in Italia.
Torino, 5 febbraio 2008
ATTIVITA’ LIBERE
Importazione ed esportazione
Il decreto legislativo n. 79/99, con indirizzi riaffermati dalla legge Marzano, ha
liberalizzato anche le attività di importazione ed esportazione di energia elettrica, nel
rispetto, comunque, degli obblighi di servizio pubblico.
Le competenze in tale materia sono suddivise tra il Ministero delle attività
produttive, l'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e Terna, la società
che possiede e gestisce la RTN.
Il Ministero delle attività produttive:
 detta la normativa di indirizzo in tema di sicurezza ed economicità del sistema, sentito il
parere dell’AEEG;
 individua modalità e condizioni delle importazioni sulla scorta dei dati, comunicati da
Terna, relativi alla capacità totale disponibile sulle linee interconnesse.
Terna, infine, procede all’attribuzione delle quote di capacità di importazione ai singoli
operatori.
Terna attribuisce le quote di capacità di importazione ai singoli operatori.
Torino, 5 febbraio 2008
ATTIVITA’ LIBERE
Vendita
Anche la vendita di energia elettrica è libera. Ai fini della disciplina dell’attività di
vendita e in analogia con la direttiva 92/96/CE, il decreto legislativo n. 79/99 ha
suddiviso gli utenti in due categorie: il cliente idoneo e il cliente vincolato.
cliente vincolato: è l’utente finale che è “legittimato a stipulare contratti di fornitura di
energia esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale
in cui detto cliente è localizzato” (comma 7 art.2 D.Lgs. n.79/99).
cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti
di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all’estero
(comma 6 art.2 D.Lgs. n.79/99).
I requisiti, ai fini del riconoscimento della qualifica di idoneità (delibera AEEG
n.91/99), sono quelli previsti dal decreto legislativo n.79/99 e successive modifiche e
integrazioni, da ultimo, dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO - CLIENTE IDONEO - REQUISITI
 A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non
domestico ove, per cliente non domestico, si adotta la definizione riportata nella
Direttiva 2003/54/CE, art. 2, comma 11).
 A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale (quindi anche i
clienti domestici).
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO – ACQUIRENTE UNICO
Società per azioni senza fine di lucro costituita dal Gestore della RTN. Garantisce la
fornitura elettrica ai clienti vincolati (che rappresenta presso la Borsa Elettrica),
acquistando all’ingrosso l’energia e distribuendola ai consumatori.
In conformità con i principi della normativa comunitaria citata e secondo quanto
stabilito dalla Legge n. 239/2004, Acquirente Unico continuerà a curare
l’approvvigionamento dei clienti finali, divenuti idonei a partire dal 1° luglio 2007, fino
a quando da questi non sarà esercitato il diritto di scelta del nuovo distributore.
Torino, 5 febbraio 2008
ATTIVITA’ IN CONCESSIONE
Trasmissione e Dispacciamento
La trasmissione e il dispacciamento sono attività riservate allo Stato.
Tali funzioni sono state attribuite (ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79/99) in
concessione al GRTN, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, società
pubblica costituita ad hoc.
Dall'1 novembre 2005, per effetto del DPCM dell'11 maggio 2004, il ramo d'azienda
del GRTN relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete è stato
trasferito a Terna, la società proprietaria della RTN, al fine della riunificazione della
gestione e della proprietà della rete stessa.
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO – TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO
Trasmissione
Attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad
altissima e alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari
dell’energia autoprodotta.
Dispacciamento
Attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli
impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari,
affidata in via esclusiva al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.
Torino, 5 febbraio 2008
ATTIVITA’ IN CONCESSIONE
Distribuzione
Il Decreto Bersani ha previsto che l’attività di distribuzione sia svolta in regime di
concessione previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle attività produttive.
Le imprese distributrici operanti alla data del 1° aprile 1999 continueranno a svolgere
tale servizio sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero con scadenza 31
dicembre 2030, salvo il rispetto del limite legale di non più di una impresa di
distribuzione di energia elettrica attiva per singolo comune.
Sono incentivate le aggregazioni tra distributori, al fine di favorire una maggiore
efficienza del sistema.
Le imprese distributrici sono obbligate a connettere alle proprie reti tutti i soggetti che
ne facciano richiesta.
Torino, 5 febbraio 2008
OPERARE NEL MERCATO ENERGETICO LIBERALIZZATO
Energy trading – Borsa dell’energia
CHE COS’E’ IL MERCATO ELETTRICO?
Recepimento direttiva CE (96/92/CE)
MERCATO ELETTRICO in ITALIA (d.lgs. n. 79/99)
Gestito da GME – Gestore Mercato Elettrico S.p.A.
Società a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato
elettrico
Torino, 5 febbraio 2008
LA BORSA ELETTRICA (IPEX: Italian Power Exchange)
 Partita in forma transitoria il 1° aprile 2004.
 La programmazione delle attività di produzione è affidata al GME
(Gestore del Mercato Elettrico), che raccoglie dai produttori offerte di
vendita.
 Il fabbisogno di energia è espresso direttamente dai consumatori (o dai
loro fornitori “grossisti”) attraverso offerte orarie di acquisto sul mercato
elettrico.
Torino, 5 febbraio 2008
GLOSSARIO – MERCATO E OPERATORI
Mercato dell’Energia:
Libero
Vincolato
Operatori del mercato dell’energia:
Produttori
Distributori / grossisti
Clienti: idonei e vincolati
Torino, 5 febbraio 2008
IL SISTEMA ELETTRICO
Il sistema elettrico è un sistema a rete, in cui l’energia prelevata dai
consumatori finali deve essere immessa in rete dagli impianti di generazione.
La rete funziona come un sistema di vasi comunicanti, nel quale tutta
l’energia viene immessa e dal quale tutta l’energia viene prelevata, senza
che sia possibile stabilire da quale impianto provenga l’energia consumata.
Produzione/importazione
Trasmissione
GESTORE RTN
GESTORE RETE LOCALE
BILANCIAMENTO
CONTRATTO DI
TRASPORTO
GROSSISTI
Torino, 5 febbraio 2008
Distribuzione
Clienti idonei
STRUTTURA DEL MERCATO
 Deliberazione AEEG 168/2003
 Coesistenza di un mercato “spot” (Borsa Elettrica) con un mercato di
medio – lungo termine, caratterizzato dalla contrattazione bilaterale tra
venditore e acquirente.
Torino, 5 febbraio 2008
CONTRATTI BILATERALI
 Produttori e clienti idonei possono vendere e acquistare energia elettrica
anche stipulando contratti di compravendita al di fuori della borsa
elettrica.
 In questo caso le forniture e il prezzo dell’energia sono liberamente
determinati dalle parti.
 Anche i contratti bilaterali sono soggetti alla verifica di compatibilità con i
vincoli di trasporto. A tal fine il GRTN comunica al GME i programmi di
immissione ed i programmi di prelievo relativi ai contratti bilaterali sotto
forma di offerte di vendita e di acquisto aventi massima priorità di prezzo,
cioè rispettivamente aventi prezzo zero e senza indicazione di prezzo.
Torino, 5 febbraio 2008
ARTICOLAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
Il mercato elettrico si articola in:
1. Mercato del giorno prima - MGP
2. Mercato di aggiustamento – MA
3. Mercato del servizio di dispacciamento - MSD
Torino, 5 febbraio 2008
Mercati
dell’energia
I 3 DIVERSI MERCATI
h10:30
8 giorni
h 8:00
h 9:00
h14:00
3 h 30’
h14:30
1 giorno
1 h 30’
h16:00
MDS
MGP
MA
del Giorno Prima
di Aggiustamento
Servizio di
Dispacciamento
Qui gli operatori
apportano
modifiche ai
programmi
definiti nel MGP.
L’energia
invenduta viene
acquistata da
Terna per la
gestione e il
controllo del
sistema
Ospita la maggior parte delle
transazioni di compravendita
di energia elettrica
*Le offerte di acquisto/vendita accettate sono valorizzate secondo prezzi differenti in base al mercato nel quale si
svolge la transazione. Possono essere: prezzo di equilibrio, prezzo unico zonale PUN, prezzo zonale e prezzo offerto.
Torino, 5 febbraio 2008
MERCATO DEL GIORNO PRIMA
Il Mercato del Giorno Prima (MGP) è finalizzato:
 allo scambio di energia all'ingrosso tra produttori e grossisti (o clienti
idonei);
 alla definizione di programmi di immissione e prelievo per ciascuna
ora del giorno successivo;
 all'allocazione della capacità di transito disponibile, per ogni coppia di
zone, a contratti bilaterali e operatori di mercato.
Tale mercato si svolge, indicativamente, nella mattinata del giorno
precedente al giorno di consegna, e possono parteciparvi tutti gli operatori
che abbiano acquisito la qualifica di operatore del mercato elettrico in
relazione a tutti i punti di offerta.
Torino, 5 febbraio 2008
MERCATO DI AGGIUSTAMENTO
Nel Mercato di Aggiustamento (MA) gli operatori possono modificare i
programmi definiti nel mercato Mercato del Giorno Prima, presentando
ulteriori offerte di vendita o di acquisto.
Tale mercato si svolge subito dopo il MGP, indicativamente nelle prime ore
del pomeriggio, e possono parteciparvi gli stessi operatori che agiscono sul
MGP.
Torino, 5 febbraio 2008
MERCATO PER I SERVIZI DI DISPACCIAMENTO
Il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD) è il mercato sul quale il
Gestore della Rete Nazionale (GRTN) si approvvigiona delle risorse
necessarie al servizio di dispacciamento, al fine di una corretta gestione e
controllo del sistema elettrico.
Il GRTN è l'unico acquirente/venditore rispetto alle offerte presentate dagli
operatori e quindi, di fatto, è la controparte degli operatori che agiscono sul
MSD.
Tutti gli utenti di dispacciamento, limitatamente ai punti di offerta abilitati dal
GRTN, sono tenuti a partecipare al MSD, offrendo la loro potenza disponibile
sia in aumento che in diminuzione.
A differenza di quanto accade nel MGP e nel MA, gli operatori del MSD
hanno la facoltà di stabilire il prezzo esatto di vendita e di acquisto.
Torino, 5 febbraio 2008
SOGGETTI AMMESSI
REQUISITI:
 Adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo di sistemi telematici
e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi
 Assenza di condanne, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza
che applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di aggiotaggio,
per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle
comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero per il delitto di frode
informatica;
 Assenza di precedenti esclusioni dal mercato elettrico.
Torino, 5 febbraio 2008
COME PARTECIPARE
 presentare una DOMANDA DI AMMISSIONE
 sottoscrivere un CONTRATTO DI ADESIONE
SOGGETTO
diventa
OPERATORE
Gli OPERATORI sono inseriti in un Elenco degli operatori ammessi al mercato e sono
tenuti al pagamento di :
 7.500,00 Euro come corrispettivo di accesso (una tantum)
 10.000,00 Euro come corrispettivo fisso annuo (ogni 12 mesi)
 un corrispettivo variabile regressivo rispetto ai volumi negoziati
Torino, 5 febbraio 2008
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
 Nell'ambito della Borsa dell'energia avviene l'incontro tra produttori ed
acquirenti di energia elettrica, ovvero tra offerta e domanda.
 I produttori presentano delle offerte di vendita che devono incontrarsi con
le offerte di acquisto presentate dagli acquirenti, che possono essere
clienti idonei, grossisti, Acquirente Unico.
 Gli operatori prendono parte al mercato presentando al GME offerte di
acquisto o di vendita relative alle proprie unità di produzione o di
consumo.
 Le offerte indicano tanto la quantità di energia (MWh), quanto il prezzo
unitario dell'energia (€/MWh) ed esprimono la disponibilità di un
operatore a vendere (o comprare) una quantità di energia non superiore a
quella indicata, al prezzo specificato nell'offerta.
 Ogni offerta è riferita ad un "punto di offerta" e ad un'ora del giorno
(periodo rilevante); ciò significa che per ogni giorno e per ogni "punto di
offerta" possono essere presentate al massimo 24 offerte, ciascuna
indipendente dalle altre.
Torino, 5 febbraio 2008
VERIFICA DELLE OFFERTE
Le offerte ricevute dal GME sono soggette a due tipi di verifiche:
 verifica di validità: è formale, sulla correttezza dell'offerta stessa;
 verifica di congruità: accerta che le offerte siano compatibili con i dati
tecnici degli impianti cui si riferiscono e con la capacità finanziaria
dell'operatore.
Torino, 5 febbraio 2008
PREZZO DI EQUILIBRIO
 Nel MGP le offerte accettate pagano o ricevono un prezzo di equilibrio
(definito dal GME) che, a fronte di prezzi differenziati per zona e tenendo
conto anche dei risultati dei contratti bilaterali, prevede l'applicazione di
un prezzo unico di acquisto su base nazionale, pari alla media dei prezzi
di vendita ponderati per i consumi di zona.
 Anche nel MA viene definito un prezzo di equilibrio, che tuttavia è unico
per l'intero Paese solo se non si registrano congestioni sulla rete. In
presenza di congestioni il prezzo risulta differenziato geograficamente
zona per zona.
 Nel caso del MSD, invece, le offerte non sono remunerate al prezzo di
equilibrio, bensì al proprio prezzo di offerta: il prezzo indicato nelle offerte
rappresenta cioè il prezzo esatto di vendita o acquisto.
Torino, 5 febbraio 2008
UTILIZZO PIATTAFORMA: ESEMPO SCAMBI
Torino, 5 febbraio 2008
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