Le Nuove Prestazioni
adattamento al D Lgs 252/05
e disposizioni COVIP
Lucidi a cura dell’Ufficio Formazione FIM CISL Piemonte
dicembre 2011
il solo TFR CONFERITO
al fondo pensione
Soggiace alle regole del fondo:
Anticipazione, Riscatto,
Rendita, erogazione in
Capitale, Tassazione,
ma nel caso di conferimento
tacito deve essere inserito in
comparto prudenziale, che dia
garanzia di restituzione del
capitale e rendimenti
COMPARABILI a quelli del TFR.
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in COSTANZA di
rapporto di lavoro
Anticipazioni
D Lgs – art. 11 c. 7
Gli aderenti alle FPC possono richiedere una
ANTICIPAZIONE della posizione individuale maturata:
IN QUALSIASI MOMENTO
per spese SANITARIE a
seguito di gravissime
situazioni (tab CdA) relative
a sé, al coniuge e ai figli
MAX
75%
MAX
75%
DOPO 8 ANNI ISCRIZIONE
• per ACQUISTO PRIMA CASA
di abitazione per sé o per i figli
• per la RISTRUTTURAZIONE
della prima casa di abitazione
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in COSTANZA di
rapporto di lavoro
Anticipazioni
D Lgs – art. 11 c. 7 e 9
Gli aderenti alle FPC possono richiedere una
ANTICIPAZIONE della posizione individuale maturata:
MAX
30%
DOPO 8 ANNI ISCRIZIONE
per ULTERIORI ESIGENZE
degli aderenti
Per determinare l’anzianità richiesta sono utili
TUTTI i periodi di partecipazione alle FPC per i quali
NON sia stato ESERCITATO IL RISCATTO TOTALE
Le somme di anticipo non potranno MAI ECCEDERE
il 75% (30% ulteriori esigenze) del totale della
posizione individuale
Le anticipazioni possono essere REINTEGRATE
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in COSTANZA di
rapporto di lavoro
Trasferimento
D Lgs – art. 14 c. 6
DOPO 2 ANNI DI PARTECIPAZIONE ad una FPC
l’aderente ha facoltà di TRASFERIRE L’INTERA
posizione individuale MATURATA ad altra FPC
Statuti e Regolamenti
delle FPC NON
possono contenere
clausole limitative
Gli ADEMPIMENTI
conseguenti devono
essere effettuati
ENTRO 6 MESI
Il lavoratore ha diritto
al versamento del TFR
MATURANDO e del CTB
del datore di lavoro alla
FP da lui prescelta nei
LIMITI e SECONDO
MODALITÀ stabilite dai
contratti o accordi
collettivi, anche aziendali
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alla CESSAZIONE dei
requisiti di partecipazione
Trasferimento
o Riscatto
D Lgs – art. 14 c. 2
SENZA AVER MATURATO il diritto alla pensione
complementare, l’associato può richiedere
RISCATTO del 50% della
TRASFERIMENTO
ad altra FPC in
relazione ad altra
attività lavorativa
posizione maturata:
 in caso di INOCCUPAZIONE
per un PERIODO non <
a 12 e non > a 48 MESI;
 in caso di MOBILITÀ, CIGO
e CIGS
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alla CESSAZIONE dei
requisiti di partecipazione
Riscatto
D Lgs – art. 14 c. 2
SENZA AVER MATURATO il diritto alla pensione
complementare, l’associato può richiedere
RISCATTO TOTALE della posizione maturata:
 in caso di INVALIDITÀ PERMANENTE;
 in caso di INOCCUPAZIONE per un PERIODO
> a 48 MESI. Tale facoltà non può essere
esercitata 5 ANNI PRIMA della maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari
AMMISSIBILITÀ (COVIP) RISCATTO previsto statuti
e regolamenti dei Fondi, contrattazione collettiva
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Premorienza
D Lgs – art. 14 c. 3
In caso di MORTE dell’aderente ad
una FPC PRIMA della maturazione del
diritto alla pensione complementare
L’INTERA posizione individuale maturata
è RISCATTATA DAGLI EREDI o da
DIVERSI BENEFICIARI INDICATI
In MANCANZA di questi soggetti la POSIZIONE
rimane ACQUISITA DAL FONDO
(se FPC individuale devoluta a finalità sociali)
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Prestazione pensionistica
D Lgs – art. 11 c. 2
Il DIRITTO alla Prestazione
Pensionistica Complementare si
acquisisce alla MATURAZIONE
dei REQUISITI di accesso alle
PRESTAZIONI stabiliti nel
REGIME OBBLIGATORIO
&
ALMENO 5 ANNI di
partecipazione alle FPC
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Rendita
All’atto della MATURAZIONE DEI
REQUISITI l’aderente potrà
SCEGLIERE, in base alla convenzione
che il Fondo avrà stipulato, tra una
GAMMA DI POSSIBILITÀ a seconda
delle proprie condizioni: ENTITÀ
VERSAMENTI, ETÀ, FAMILIARI,
REDDITUALI
A titolo esemplificativo:
Rendita immediata VITALIZIA: SOLO PER SE;
Rendita immediata CERTA e poi VITALIZIA:
certa per 5 o 10 ANNI e poi vitalizia;
Rendita immediata REVERSIBILE: ad un’altra
persona nella misura del 60 o 100%;
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Capitale e Rendita
D Lgs – art. 11 c. 3
Le Prestazioni Pensionistiche possono
essere erogate in CAPITALE fino a
un massimo del 50% del montante
finale accumulato, il RIMANENTE
viene convertito in RENDITA
Nel caso in cui la RENDITA derivante dalla
conversione di almeno il 70% del montante
finale sia INFERIORE AL 50% dell’assegno
sociale (417 € mesex13 per il 2011), la stessa
può essere EROGATA IN CAPITALE
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Anticipazione Rendita
D Lgs – art. 11 c. 4 e art. 14 c. 2
IN CASO di cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’INOCCUPAZIONE per un
periodo SUPERIORE a 48 MESI
le Prestazioni Pensionistiche sono
consentite, su richiesta dell’aderente,
con un ANTICIPO MASSIMO DI 5
ANNI rispetto ai REQUISITI di
accesso alle PRESTAZIONI nel
REGIME OBBLIGATORIO
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Deducibilità contributi
D Lgs – art. 8 c. 4
IERI
IL PIÙ BASSO TRA
 5.164,57 euro;
 12% del reddito
complessivo;
 relativamente ai
redditi di lavoro
dipendente, il
DOPPIO DEL TFR
VERSATO.
OGGI
UNICO LIMITE DI
DEDUCIBILITÀ
5.164, 57 euro annui
Introdotte
agevolazione per
nuovi assunti
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Tassazione Rendite e Capitale
D Lgs – art. 11 c. 6
 RENDITE
 LIQUIDAZIONI IN CAPITALE (50% o 100%
se rendita inferiore 50% assegno sociale)
sono imponibili al NETTO delle somme
già assoggettate a tassazione
RITENUTA a titolo di imposta del 15%
MENO
lo 0,30% PER OGNI ANNO eccedente
il 15° nel LIMITE MASSIMO DEL 6%
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Tassazione Anticipazioni
D Lgs – art. 11 c. 7
 ANTICIPAZIONI X SPESE SANITARIE
RITENUTA a titolo di imposta del 15%
MENO
lo 0,30% PER OGNI ANNO eccedente il 15°
nel LIMITE MASSIMO DEL 6%
 ANTICIPAZIONI X ACQUISTO o
RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA
 ANTICIPAZIONI X ALTRE ESIGENZE
RITENUTA a titolo di imposta del 23%
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Tassazione Riscatto
D Lgs – art. 14 c. 4 e 5
 RISCATTO 50% (inoccupazione 12/48 mesi)
 RISCATTO TOTALE (invalidità o inoccupazione
oltre i 48 mesi)
 RISCATTO degli EREDI per PREMORIENZA
RITENUTA a titolo di imposta del 15%
MENO
lo 0,30% PER OGNI ANNO eccedente il 15°
nel LIMITE MASSIMO DEL 6%
 RISCATTO X CAUSE DIVERSE dalle precedenti
RITENUTA a titolo di imposta del 23%
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Tassazione Trasferimenti e Rendimento
D Lgs – art. 14 c. 7
Le operazioni di TRASFERIMENTO sono
ESENTI da ogni onere fiscale (anche tra FIP)
D Lgs – art. 17 c. 1 e 2
I fondi sono soggetti a imposta sostitutiva
dell’11% sul RISULTATO NETTO maturato
in ciascun anno (RENDIMENTI)
Il RISULTATO NEGATIVO maturato nel periodo
di imposta è computato IN DIMINUZIONE di
quello dei PERIODI SUCCESSIVI
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