www.comune.santacesareaterme.le.it CITTA’ DI SANTA CESAREA TERME PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA Comando Polizia Municipale 1 www.comune.santacesareaterme.le.it INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 - Finalità - Vigilanza e accertamento delle violazioni - Autorizzazioni e concessioni - Esposti Pag. 4 5 5 6 TITOLO II- USO DEL SUOLO PUBBLICO Art. Art. Art. Art. 5 - Ambito di applicazione 6 - Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell’abitato 7 - Prescrizioni ed obblighi per operatori commerciali 8 -Trasporto di facile dispersione. Cantieri Edili 7 7 8 9 TITOLO III – DECORO URBANO Art. 9 - Divieti a tutela del decoro urbano Art. 10 - Divieti ai fini della sicurezza dei luoghi e persone Art. 11 - Manutenzione degli edifici e della proprietà privata Art. 12 - Luminarie Art. 13 - Sgombero della neve Art. 14 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative Art. 15 - Cortei e processioni Art. 16 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità Art. 17 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi Art. 18 - Sosta di nomadi, roulotte o simili-campeggio Art. 19 - Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi Art. 20 - Stagliamenti Art. 21 - Attività consentite nei parchi e giardini pubblici Art. 22 - Idranti antincendio 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTE GLI ANIMALI Art. 23 - Sicurezza e nettezza del suolo Art. 24 - Tutela degli animali Art. 25 - Divieti specifici 19 20 21 TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA Art. 26 - Attività rumorose ed incomode Art. 27 - Rumori e suoni molesti Art. 28 - Spettacoli e trattenimenti Art. 29 - Pubblicità fonica Art. 30 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti Comando Polizia Municipale 22 22 23 24 24 2 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO VI – DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE Art. Art. Art. Art. Art. 31 - Zone di mare interdette alla navigazione 32 - Corridoi di lancio 33 - Zone di mare interdette alla balneazione 34 - Pesca 35 - Atti vietati 26 27 27 27 28 TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI Art. Art. Art. Art. Art. 36 – Applicazioni e sanzioni pecuniarie 37 - Sequestro e custodia di cose 38 - Competenze attuative e gestionali 39 – Sospensione dell’autorizzazione o della conc. 40 - Entrata in vigore del Regolamento Comando Polizia Municipale 30 30 32 32 32 3 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio comunale la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. 2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società multirazziale sia relativamente all’affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività,dagli animali, agli arredi urbani, alla tranquillità e alle aree verdi come “beni di tutti” piuttosto che ”beni di nessuno”. 3. L'armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull’introduzione di limitazioni al loro uso e, dall’altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace ed il benessere. 4. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono nell’ambito del territorio comunale che non sono proprie dell’Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione. 5. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici (parchi, giardini, monumenti o beni di valore artistico, storico, culturale e religioso, luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti) sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade; alle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessiti di salvaguardia, impianti di uso comune, alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell’ambiente. 6. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana. 7. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previsto dall’art. 54 del Comando Polizia Municipale 4 www.comune.santacesareaterme.le.it D. Lgs. 18/08/2000, n. 67, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili. 8. L’osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio della Città di Santa Cesarea Terme. Art. 2 Vigilanza e accertamento delle violazioni 1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Urbana, nonché di contestazione e di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite ai dirigenti, ai funzionari ed agli agenti di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di Polizia Urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Vigilano sull’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti, limitatamente alle materie di specifica competenza, anche gli addetti al Servizio Sanitario Nazionale. 3. I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento. Essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di Polizia Urbana e decoro urbano. 4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi. Art. 3 Autorizzazioni e concessioni 1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a. personalmente al titolare od associazione od ente interessato;l’istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente; b. senza pregiudizio dei diritti di terzi; c. con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune Comando Polizia Municipale 5 www.comune.santacesareaterme.le.it concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d. con riserva all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi; e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso; f. previo pagamento dei diritti o cauzione se previsti. 2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice o in bollo se richiesto per legge. 3. Le domande per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche sia permanenti che temporanee con strutture fisse al suolo, devono essere inoltrate all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale richiede al Comando di Polizia Municipale il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico al fine di titolare il richiedente all’ottenimento del permesso di costruire, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta propedeutici al rilascio dello stesso. Copia del titolo edilizio verrà trasmesso al Comando di P.M. per il rilascio dell’ atto di concessione del suolo. L’Ufficio Tributi è preposto alla riscossione del relativo canone. 4. E’ facoltà dell’Amministrazione di rilasciare autorizzazione in deroga agli obblighi e divieti imposti col presente regolamento in situazioni eccezionali o di comprovata necessità, disponendo in essa le condizioni atte comunque a garantire l’igiene, la sicurezza ed il decoro. Art. 4 Esposti 1. Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio di Polizia Urbana in forma scritta e su carta semplice e depositati direttamente al protocollo del Comune o inviati a mezzo raccomandata a.r.- Gli stessi dovranno contenere una sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con sua firma autografa e le eventuali richieste. 2. E’ ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l’identità dell’esponente. 3. Gli esposti saranno verificati dai competenti Uffici Comunali che, nei termini e con le modalità previste dalla legge, dovranno inviare un riscontro per quanto accertato e/o disposto. 4. E’ ammessa la facoltà degli aventi diritto, ai sensi del regolamento comunale, della legge 241/90 e delle altre leggi vigenti in materia, di richiedere la visione o la copia dell’esposto. Comando Polizia Municipale 6 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO II USO DEL SUOLO PUBBLICO Art. 5 Ambito di applicazione Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si considerano suolo pubblico o di uso pubblico tutte le aree comunali che ricevono tale destinazione dallo strumento urbanistico vigente. Le presenti norme si applicano anche ad occupazioni del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e del demanio ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori. Art. 6 Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell’abitato 1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. 2. E’ dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso pubblico, servendosi all’occorrenza ed, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati. 3. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. 4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e da altri leggi o regolamenti vigenti, i proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare erba alta, sterpaglie e rovi ivi insistenti se ciò compromette il decoro o la sicurezza nel centro abitato o può arrecare pregiudizio all’igiene e sanità pubblica. Tale obbligo vale anche per i proprietari od affittuari dei terreni boschivi, delle strade campestri, fossi e ripe adiacenti alle abitazioni o prospicienti una via pubblica od aperta al pubblico. 5. E’ vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose. E’ quindi proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sia la lavatura delle vetture, Comando Polizia Municipale 7 www.comune.santacesareaterme.le.it autovetture, carri e simili che la loro riparazione salvo cause di forza maggiore o cause fortuite. 6. E’ vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. 7. Fatte salve le necessarie le ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri è vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali, corsi e specchi d’acqua, nelle caditoie per la raccolta di acque meteoriche. E’ vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio Comunale. 8. La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati da Ditte autorizzate e con sistemi atti ad evitare dispersioni di materie sul suolo pubblico. Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00. Art. 7 Prescrizioni ed obblighi per operatori commerciali 1. E’ proibito agli esercenti di caffé, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. 2. E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. 3. E’ proibito ai titolare di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe. 4. Se nel caricare o scaricare le merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. 5. Ogni esercente è tenuto alla conservazione e pulizia dell’insegna di esercizio e provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. Comando Polizia Municipale 8 www.comune.santacesareaterme.le.it 6. L’operazione di pulizia delle vetrine, con eventuale occupazione del suolo antistante il negozio con sgabelli o simili, deve essere effettuata in modo da non arrecare disturbo o molestia ai passanti. Sanzione prevista: minimo € 25,00 massimo € 250,00. Art. 8 Trasporto di materiale di facile dispersione- Cantieri edili 1. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all’idoneità ed uso dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione ( sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per evitare che le polveri per azione del vento si sollevino nell’aria, il carico dovrà essere convenientemente coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. 2. La circolazione sul territorio Comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso. 3. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio Comunale a condizioni che ruote, assali,telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo. Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00. Comando Polizia Municipale 9 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO III DECORO URBANO Art. 9 Divieti a tutela del decoro urbano 1. Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di: a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici. b) valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto né di attingerla con tubi od altri espedienti. c) espletare operazioni di lavaggio di animali e cose presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio. d) depositare materiali, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per traslochi e simili, in luoghi pubblici o di uso pubblico ( Cortili, portici, anditi e scale) che ne impediscano il normale uso, che comportino disturbo o molestia o che siano poco decorosi. e) esporre biancheria, panni, indumenti e simili dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici che provochino gocciolamento e rechino in qualsiasi modo molestia. f) scuotere, sbattere e spolverare dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti e simili. g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie di ingressi. h) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione Comunale od oltre i limiti temporali indicati nell’atto autorizzativi medesimo. i) lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza. j) dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicate su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi transita. Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00. Comando Polizia Municipale 10 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 10 Divieti ai fini della sicurezza dei luoghi e delle persone 1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di: a) arrampicarsi sui monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere o far ondeggiare paline, transenne e simili; b) praticare l’accattonaggio in prossimità o all’interno delle intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito; c) distribuire materiale pubblicitario o simili in prossimità o all’interno di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale; d) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele; e) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta. L’innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; f) incatenare o fissare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, veicoli a braccia e simili alla segnaletica stradale, agli impianti pubblicitari o di arredo urbano se non all’uopo predisposti; g) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno ai beni di sua disponibilità; h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei atti ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere; i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone; j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso; k) senza speciale autorizzazione del Sindaco provocare spari o botti in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo prodotto che possono determinare pericolo alla pubblica incolumità od arrecare particolare disturbo o molestia; l) fare bagni nelle acque pubbliche eventualmente esistenti sul territorio; m) gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 500,00. Comando Polizia Municipale 11 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 11 Manutenzione degli edifici e della proprietà privata 1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento Edilizio e da altre norme esistenti in materia, i proprietari dei caseggiati devono: a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale; b) curare le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi; c) provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall’Autorità Comunale; d) mantenere i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale; e) assicurare l’efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell’edificio impedendo il gocciolamento di acqua dagli stessi. E’ fatto divieto dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all’allacciamento della stessa; f) riparare qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio: Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico; g) assicurare solidamente le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo: h) adottare ogni precauzione e riparo a pozzi, cisterne e simili atti e capaci di impedire che cadono persone, animali, oggetti e qualsiasi tipo di materiali. 2. Ogni condominio o cortile deve comunicare, se ritenuto opportuno o se espressamente richiesto da un Ufficio Comunale, il nominativo dell’Amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 12 Luminarie 1. E’ soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell’iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. 2. Nella comunicazione dovrà essere indicato: il nominativo della ditta installatrice, l’elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza in Comando Polizia Municipale 12 www.comune.santacesareaterme.le.it corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli impianti installati. 3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti. 4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie. 5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinate esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. 6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune, a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. 7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa indicati nei commi precedenti. 8. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 13 Sgombero della neve 1. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati non devono, in alcun modo, essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E’ altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la formazione di ghiaccio. 2. Valutata l’entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o del Comando Polizia Municipale 13 www.comune.santacesareaterme.le.it ghiaccio dai tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree interessate da dette operazioni. 3. I proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti in case al piano terra, hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. 4. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 14 Collocamento di targhe e lapidi commemorative Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative sulle vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, salva l’osservaza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L’autorizzazione potrà essere, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, rilasciata o negata oppure potrà contenere prescrizioni o limitazioni valutato il luogo, il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’opportunità etc. L’Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere a collaudo, di rimuoverle od in qualunque altro modo di togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o le memorie poste sui monumenti esistenti. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 15 Cortei e processioni 1. I cortei funebri, partendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. 2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale. Sanzione: minimo € 25,00 massimo € 250,00. Comando Polizia Municipale 14 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 16 Occupazioni per lavori di pubblica utilita’ 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere inviata a mezzo fax. 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. 4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. 5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa,manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni per ripristinare il suolo. Sanzione: minimo € 80,00 massimo € 480,00. Art. 17 Disposizioni in materia di prevenzione incendi 1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, gomme elastiche, plastiche e derivati. 2. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato: a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d’uso corrente per fini domestici; Comando Polizia Municipale 15 www.comune.santacesareaterme.le.it b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia; c) accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi, etc. legna, carta od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall’Amministrazione Comunale; d) negli esercizi pubblici, loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, tenere materiali esplodenti, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell’Autorità Comunale. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate. 3. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l’obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie. Sanzione: minimo € 30,00 mass imo di € 300,00. Art. 18 Sosta di nomadi, roulotte o simili- campeggio 1. E’ fatto divieto alle carovane di nomadi o zingari di sostare su tutto il territorio Comunale atteso che in esso non si è individuato apposito spazio attrezzato per simili eventi. 2. E' vietato il soggiorno nell’ambito del territorio Comunale in roulotte, autocaravan, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell’Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il tempo e con le modalità prescritte. 3. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad uso pubblico salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in particolari circostanze. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 19 Comportamenti vietati nei parchi, aree verdi e arredi urbani 1. Ferme restando eventuali disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi o giardini pubblici insistenti nel territorio urbano nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune in genere è fatto divieto di: Comando Polizia Municipale 16 www.comune.santacesareaterme.le.it a) guastare o sporcare sedie e panche, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola così come previsto dal precedente articolo; solo i cani di piccola taglia possono essere lasciati vagare sotto costante custodia se non arrecano molestia ad altri; c) recare molestia alle persone che frequentano tali aree; d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell’acqua e rigagnoli; e) calpestare le aiuole fiorite, sdraiarsi o sedersi in modo sconvenientemente sulle panche o sedie; f) utilizzare in qualsiasi modo o per qual si voglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini che per peso ed età siano incompatibili; g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità; h) entrare nei parchi e giardini pubblici fuori dagli orari previsti ed indicati da apposito cartello in loco. 2. Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, valgono anche per piante, aiuole, verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili. 3. Oltre alle sanzioni sotto previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà pubblica determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 20 Stagliamenti E’ fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo, di zone pinetate, boschive e di altri terreni che si trovano nell’ambito di questo territorio comunale, in confine con vie, piazze pubbliche, abitazioni e pinete, di effettuare una “ precesa “ o “ fascia protettiva ” per tutta l’estensione perimetrale del terreno, libera da erbe, arbusti e/o da qualsiasi altro materiale facilmente infiammabile. Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 500,00. Art. 21 Attività consentite nei parchi e giardini pubblici 1. Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree idonee, può consentirsi, previo parere del settore Tecnico e autorizzazioni di legge, l’esercizio di giostre, giochi vari, strutture in gomma per il divertimento dei bambini, e di svolgere competizioni sportive. Comando Polizia Municipale 17 www.comune.santacesareaterme.le.it 2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. 3. E’ sempre consentito l’accesso dei veicoli per motivo di pubblico servizio. Art. 22 Idranti antincendio 1. E’ sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l’uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della Protezione Civile. 2. Permessi straordinari possono essere dati in deroga, anche oralmente in casi di necessità ed urgenza, da parte del Dirigente del settore di Polizia Municipale o da parte del Responsabile del Settore Tecnico. 3. A mezzo di ordinanza l’Amministrazione Pubblica può regolare o limitare ulteriormente l’uso delle acque derivate dall’acquedotto civico. Comando Polizia Municipale 18 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTE GLI ANIMALI Art. 23 Sicurezza e nettezza del suolo 1. E’ vietato tosare,ferrare, strigliare, lavare animali su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. 2. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. 3. Il transito di gruppi di animali nelle strade di proprietà comunale potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, fatta salva la normativa vigente in materia, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. 4. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l’incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l’itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. 5. Gli animali feroci come tigri, leoni etc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati. 6. E’ fatto divieto di tenere animali in spazi angusti, privi di acqua e cibo. 7. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali o che contrastino con le disposizioni di legge vigente. 8. E’ fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio Comunale. 9. Sono fatte salve tutte le leggi o disposizioni vigenti in materia. 10. E’ fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli stessi non diano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all’art. 2 del presente Regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffideranno il medesimo formalmente, affinché, ponga in condizioni l’animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio Comando Polizia Municipale 19 www.comune.santacesareaterme.le.it Veterinario perché, l’animale sia posto sotto custodia con spese interamente a carico del proprietario dell’animale. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 24 Tutela degli animali 1. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola. 2. I cani di alta taglia in genere devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l’indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. 3. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell’eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria. 4. I proprietari e coloro che accompagnano un cane lungo una strada o su un’area comunque pubblica devono altresì essere sempre provvisti, a prescindere da un eventuale precedente utilizzo, di idonea attrezzature per la raccolta delle deiezioni dell’animale, le stesse dovranno poi essere depositate negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani. 5. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, ad altri animali o cose tutto ciò fermo restando quanto previsto dal Codice Civile riguardo alle responsabilità del proprietario per danni cagionati. 6. E’ fatto divieto di tenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo dove si possano proteggere dalle intemperie. La catena deve essere di misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo che permetta all’animale di muoversi senza restare impigliato. Il cane tenuto alla catena deve poter raggiungere il riparo ed l’adeguato contenitore dell’acqua. 7. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. 8. Sono fatti salvi tutti i divieti e gli obblighi già imposti dalle altre leggi e regolamenti in materia ed in particolare le disposizioni vigenti sull’istituzione dell’anagrafe canina ( obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e relativo micro cips). Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Comando Polizia Municipale 20 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 25 Divieti specifici 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. 2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. Sanzione: minimo di € 50,00 massimo € 500,00. Comando Polizia Municipale 21 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA Art. 26 Attività rumorose ed incomode 1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo. 2. Sono ritenute rumorose tutte le attività che richiedono l’impiego di macchinari o strumenti che producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità super i limiti stabiliti da Leggi o Regolamenti vigenti in materia. 3. Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas,vapori nauseanti o inquinanti. 4. Non è consentita l’attivazione di nuove industrie, arti, mestieri o simili che provochino rumori non rientranti nei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione acustica o che comportino l’uso di sostanze nocive nei centri abitati. Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 300,00. Art. 27 Rumori e suoni molesti 1. Chi, alla data di approvazione del presente Regolamento, esercita un’arte, mestiere o industria definiti rumorosi o incomodi deve osservare le seguenti norme: a) i locali dove si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi; b) dovranno essere adottate tutte le possibili cautele onde evitare al vicinato ogni genere di molestia quali propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri, fumi, odori, scarichi liquidi o maleodoranti, cercando in tutti i modi di attutire od evitare la propagazione del rumore molesto. 2. L’Amministrazione Comunale può ordinare nuove o maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia: A tal fine gli organi di cui all’art.2 del presente regolamento, su reclamo degli interessati o di Ufficio, accertano la natura del disagio provocato (rumore, odore,etc.) promuovono i necessari provvedimenti dell’Autorità Comunale affinché le industrie e le attività rumorose od incomode eliminano la causa della molestia o la riducono in modo tale da poter divenire tollerabile. 3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il dovuto rispetto alla quiete pubblica, l’Autorità Comunale può vietare l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri Comando Polizia Municipale 22 www.comune.santacesareaterme.le.it rumorosi od incomodi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. 4. E’ fatto divieto anche nei locali privati di effettuare operazioni quali spostamento di mobili e di far funzionare motori di qualsiasi genere o specie, ad eccezione di quelli ad uso domestico e di limitata potenza, nonché strumenti, anche normali, che arrechino disturbo o molestia al vicinato. 5. L’uso di apparecchiature musicali (radio e simili) nei locali privati, pubblici e nelle autovetture è permesso purché non arrechi disturbo o molestia al vicinato. Pertanto il suono degli stessi deve essere sempre moderato. Nel caso se ne ravvisasse la necessità, per casi specifici, L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario. 6. Per l’espletamento di lavori edili o ristrutturazioni o demolizioni all’interno è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni rumorose. 7. Il Sindaco, con propria ordinanza può occasionalmente, in deroga al presente Regolamento, ampliare,ridurre o vietare giorni ed orari per determinate attività rumorose ed incomode. 8. L’uso di allarmi acustici antifurto, sia per gli edifici che per gli autoveicoli, è consentito purché il suono sia intervallato e non continuo. 9. Fatto salvo quanto previsto dall’art.659 del C.P. è vietato l’uso di apparecchi sonori nelle pubbliche vie o piazze salvo diversa autorizzazione e nel caso di manifestazione a carattere pubblico. 10. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell’interno dei pubblici locali. 11. E’ consentita la deroga a tali orari solo nel caso di manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 28 Spettacoli e trattenimenti 1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge. 2. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in Comando Polizia Municipale 23 www.comune.santacesareaterme.le.it acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". 3. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività. 4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell’ordine. 5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica. Sanzione: minimo € 30,00 mass imo € 300,00. Art. 29 Pubblicità fonica 1. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata, salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20,00 alle 08,00 e dalle 13,00 alle 16,00. 2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante. 3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con esclusione di alcune strade espressamente vietate da apposita ordinanza sindacale. 4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Art. 30 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti 1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare molestia o danno al vicinato. Comando Polizia Municipale 24 www.comune.santacesareaterme.le.it 2. E’ vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o materiali simili che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato. 3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissione in atmosfera che non necessitano dell’apposita autorizzazione Regionale di cui al D.P.R. 203/88 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre che molestia, imbrattamento a cose e/o a persone. 4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell’eventuale attività inquisita. 5. Fatta salva l’osservanza delle norme contro l’inquinamento atmosferico, sia all’interno che all’esterno delle abitazioni non è permesso di accendere i fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e di pulizia. 6. Nel centro abitato è vietato sia sulla strada pubblica, ove non sia già prescritto ai sensi del Codice della Strada il divieto di fermata dei veicoli, che in area privata lasciare un qualsiasi veicolo fermo col motore acceso per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute pubblica. Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00. Comando Polizia Municipale 25 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO VI DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE Art. 31 Zone di mare interdette alla navigazione 1. Nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco, sono vietati: a) la navigazione di qualsiasi unità navale propulsa a vela o a motore, quali a titolo esemplicativo e non esaustivo wind-surf, kite-surf, scooter d’acqua, propulsori acquatici e mezzi similari, nonché dei surf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi e simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio e le zone siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto. b) l’ormeggio, la sosta o l’ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima; c) in deroga a quanto previsto dai punti a) e b) del presente comma, le zone di mare non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o dell’ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela, purché a lento moto. 2. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrano attività di balneazione, e consentito l’avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto, l’attento accertamento dell’assenza in acqua di bagnanti o di subacquei ed ogni altra precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose. 1. E’ vietato l’ormeggio ai gavitelli indicanti il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, anche se all’esterno di tale area. 2. E’ vietato l’ammaraggio/decollo di idrovolanti nei porti/approdi nonché nel raggio di 200 metri dall’imboccatura degli stessi, anche nel periodo invernale. Sanzione prevista: artt. 1164, 1174, 1231 del Codice di Navigazione. Comando Polizia Municipale 26 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 32 Corridoi di lancio 1. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio a velocità non superiore ai 3 nodi. 2. E’ fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio. 3. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l’ormeggio di unità anche se all’esterno. Sanzione prevista: artt. 1164,1174, 1231 del Codice di Navigazione. Art. 33 Zone di mare interdette alla balneazione 1. La balneazione è vietata per motivi di sicurezza della navigazione: a) nelle acque dei porti, degli approdi e delle darsene, nonché nel raggio di 200 metri dalle loro imboccature e dalle strutture portuali, ed in tutte le zone destinate od interessate dal normale transito di navi o imbarcazioni; b) all’interno dei corridoi di lancio opportunamente realizzati e segnalati; c) nelle zone di mare interdette con apposita ordinanza. 2. I bagnanti che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla Balneazione ( 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) possono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando una sagola galleggiante di lunghezza non superiore ai 3 metri. 3. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità di transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri. Sanzione prevista: 1164,1174, 1231 del Codice di Navigazione. Art. 34 Pesca 1. L’ esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, è vietata nelle zone di mare e nelle fasce orarie riservate alla balneazione. 2. E’ vietato fare immersioni subacquee nelle ore notturne, non rispettare la distanza minima di 500 metri dalle zone frequentate dai bagnanti, tenere nelle zone di mare riservate alla balneazione il fucile subacqueo armato e fatte salve le norme contenute nel D.P.R. n.1639/68 e successive modificazioni ed integrazioni. Sanzione prevista: art. 53 del D. lgs n. 171/2005. Comando Polizia Municipale 27 www.comune.santacesareaterme.le.it Art. 35 Atti vietati 1. Sulle aree demaniali marittime è vietato per tutto l’anno: a. campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare; b. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste; c. gettare mozziconi di sigarette sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo antistante; d. creare in qualsiasi maniera impedimenti pregiudizievoli alla utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili; e. realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti; f. il transito e la sosta di automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché quelli adibiti al servizio di polizia ed al trasporto dei disabili; con l’esclusione delle aree destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate; g. effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali; h. accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire picnic; qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare l’abitat naturale ivi esistente. 2. Durante la stagione balneare è vietato: a. utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto; b. lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; c. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature; d. organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nullaosta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, soprattutto in materia di inquinamento acustico; e. sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto; f. praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene pubblica; g. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree frequentate da bagnanti. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti. h. tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora; i. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnati, mediante la distribuzione e il Comando Polizia Municipale 28 www.comune.santacesareaterme.le.it lancio,anche a mezzo di aerei,di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati; j. effettuare pubblicità mediante l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica; k. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti ( boe, gavitelli,ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute. Sanzione: minimo € 25,00 massimo € 250,00. Comando Polizia Municipale 29 www.comune.santacesareaterme.le.it TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 36 Applicazioni sanzioni pecuniarie 1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con le sanzioni pecuniarie determinate per ogni articolo e saranno applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i termini e le modalità relative al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, all’eventuale ricorso ed alla conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione del verbale di accertamento, si applicano le procedure di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Non è mai ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in forma ridotta se la violazione ha comportato danni al patrimonio comunale od a terzi. 4. Accertata una violazione alle norme del presente Regolamento è data facoltà al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste nei precedenti articoli, di contestare con semplice diffida l’infrazione al trasgressore od obbligato qualora il precetto violato non sia stato reso ben noto o non si tratti di recidiva. 5. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esecuzione di Ufficio a spese degli interessati. 6. Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale. Art. 37 Sequestro e custodia di cose 1. I funzionari e gli agenti all’atto dell’accertamento dell’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione. Nell’effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. Comando Polizia Municipale 30 www.comune.santacesareaterme.le.it In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria Comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’Autorità competente. 2. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all’interno dei contenitori collocati dall’azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l’uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione. 3. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appostiti sacchi dopo averle accuratamente spente. 4. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, ne depositare gli stessi all’esterno dei suddetti contenitori. 5. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori tutti i giorni dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno dopo nel periodo 01/06 – 15/09; e dalle ore 17,00 alle ore 07,00 del giorno dopo nel periodo 16/09 – 31/05; 6. In considerazione della valenza economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. 7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti , non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 8. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali. 9. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione. 10. E’ vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o Comando Polizia Municipale 31 www.comune.santacesareaterme.le.it comunque in posizione tale da rendere impossibile o maneggevole il servizio raccolta rifiuti. Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 500,00. Art. 38 Competenze attuative e gestionali 1. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, a norma dell’art. 107 del D.Lgs nr. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge nr. 689/81. 2. Nell’emanare l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge nr. 689/81 il Responsabile dell’Area di Vigilanza determinerà l’entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge nr. 689/81, applicherà l’aumento fino ad un terzo. Art. 39 Sospensione dell’autorizzazione o della concessione Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti: a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario; b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale; c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta. Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Comando Polizia Municipale 32