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CITTA’ DI SANTA CESAREA
TERME
PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO
POLIZIA URBANA
Comando Polizia Municipale
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INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
1
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- Finalità
- Vigilanza e accertamento delle violazioni
- Autorizzazioni e concessioni
- Esposti
Pag.
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TITOLO II- USO DEL SUOLO PUBBLICO
Art.
Art.
Art.
Art.
5 - Ambito di applicazione
6 - Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell’abitato
7 - Prescrizioni ed obblighi per operatori commerciali
8 -Trasporto di facile dispersione. Cantieri Edili
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TITOLO III – DECORO URBANO
Art. 9 - Divieti a tutela del decoro urbano
Art. 10 - Divieti ai fini della sicurezza dei luoghi e persone
Art. 11 - Manutenzione degli edifici e della proprietà privata
Art. 12 - Luminarie
Art. 13 - Sgombero della neve
Art. 14 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
Art. 15 - Cortei e processioni
Art. 16 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Art. 17 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Art. 18 - Sosta di nomadi, roulotte o simili-campeggio
Art. 19 - Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi
Art. 20 - Stagliamenti
Art. 21 - Attività consentite nei parchi e giardini pubblici
Art. 22 - Idranti antincendio
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTE
GLI ANIMALI
Art. 23 - Sicurezza e nettezza del suolo
Art. 24 - Tutela degli animali
Art. 25 - Divieti specifici
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TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE
PUBBLICA
Art. 26 - Attività rumorose ed incomode
Art. 27 - Rumori e suoni molesti
Art. 28 - Spettacoli e trattenimenti
Art. 29 - Pubblicità fonica
Art. 30 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI SULLA
BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
31 - Zone di mare interdette alla navigazione
32 - Corridoi di lancio
33 - Zone di mare interdette alla balneazione
34 - Pesca
35 - Atti vietati
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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
36 – Applicazioni e sanzioni pecuniarie
37 - Sequestro e custodia di cose
38 - Competenze attuative e gestionali
39 – Sospensione dell’autorizzazione o della conc.
40 - Entrata in vigore del Regolamento
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio comunale la
convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa
connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il
pubblico interesse.
2. Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi
etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in
riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società
multirazziale sia relativamente all’affermazione di una cultura proiettata
alla salvaguardia di tutti i beni della collettività,dagli animali, agli arredi
urbani, alla tranquillità e alle aree verdi come “beni di tutti” piuttosto che
”beni di nessuno”.
3. L'armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse è perseguita con
disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato,
promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune
fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente
sull’introduzione di limitazioni al loro uso e, dall’altro, tendano a prevenire
infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la
salute, la pace ed il benessere.
4. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di
Polizia che si svolgono nell’ambito del territorio comunale che non sono
proprie dell’Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.
5. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici
(parchi, giardini, monumenti o beni di valore artistico, storico, culturale e
religioso, luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti) sono estese
agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al
pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade; alle
facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessiti di
salvaguardia, impianti di uso comune, alle aree private quando obblighi e
limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza
pubblica, tutela del decoro urbano e dell’ambiente.
6. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna
specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di
Polizia Urbana.
7. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente
regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze
adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previsto dall’art. 54 del
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D. Lgs. 18/08/2000, n. 67, in presenza di circostanze eccezionali e
imprevedibili.
8. L’osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per
tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio della
Città di Santa Cesarea Terme.
Art. 2
Vigilanza e accertamento delle violazioni
1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del
Regolamento di Polizia Urbana, nonché di contestazione e di
accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono
attribuite ai dirigenti, ai funzionari ed agli agenti di Polizia Municipale,
nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di Polizia Urbana e decoro urbano, in via speciale e
limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti
comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di
soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di
specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. Vigilano sull’osservanza delle disposizioni
del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti,
limitatamente alle materie di specifica competenza, anche gli addetti al
Servizio Sanitario Nazionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai procedimenti
amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento. Essi
possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
Polizia Urbana e decoro urbano.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i dirigenti preposti alle varie
articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle
norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza,
emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si
rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
Art. 3
Autorizzazioni e concessioni
1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, rilasciate in base al
presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e
accordate:
a. personalmente al titolare od associazione od ente interessato;l’istanza
deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente;
b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c. con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle
opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune
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concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della
concessione data;
d. con riserva all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove
condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse,
sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici
concessi;
e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di
abuso;
f. previo pagamento dei diritti o cauzione se previsti.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del
presente regolamento, dovranno essere redatte in carta semplice o in
bollo se richiesto per legge.
3. Le domande per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche sia permanenti
che temporanee con strutture fisse al suolo, devono essere inoltrate
all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale richiede al Comando di Polizia
Municipale il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
al fine di titolare il richiedente all’ottenimento del permesso di costruire,
previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta propedeutici al rilascio dello
stesso. Copia del titolo edilizio verrà trasmesso al Comando di P.M. per il
rilascio dell’ atto di concessione del suolo. L’Ufficio Tributi è preposto alla
riscossione del relativo canone.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione di rilasciare autorizzazione in deroga agli
obblighi e divieti imposti col presente regolamento in situazioni eccezionali
o di comprovata necessità, disponendo in essa le condizioni atte
comunque a garantire l’igiene, la sicurezza ed il decoro.
Art. 4
Esposti
1. Tutti gli esposti diretti all’Amministrazione Comunale che abbiano per
oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere
indirizzati al Responsabile del Servizio di Polizia Urbana in forma scritta e
su carta semplice e depositati direttamente al protocollo del Comune o
inviati a mezzo raccomandata a.r.- Gli stessi dovranno contenere una
sommaria descrizione dei fatti lamentati, i dati del ricorrente con sua firma
autografa e le eventuali richieste.
2. E’ ammessa la forma orale solo in casi urgenti purché sia certa l’identità
dell’esponente.
3. Gli esposti saranno verificati dai competenti Uffici Comunali che, nei
termini e con le modalità previste dalla legge, dovranno inviare un
riscontro per quanto accertato e/o disposto.
4. E’ ammessa la facoltà degli aventi diritto, ai sensi del regolamento
comunale, della legge 241/90 e delle altre leggi vigenti in materia, di
richiedere la visione o la copia dell’esposto.
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TITOLO II
USO DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 5
Ambito di applicazione
Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo
pubblico. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si
considerano suolo pubblico o di uso pubblico tutte le aree comunali che
ricevono tale destinazione dallo strumento urbanistico vigente.
Le presenti norme si applicano anche ad occupazioni del soprassuolo, del
sottosuolo pubblico e del demanio ove diversamente non dispongano norme
legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.
Art. 6
Prescrizioni ed obblighi per la pulizia dell’abitato
1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al
pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati
in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti. A tale fine
è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della
notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta,
materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in
qualsiasi maniera il suolo.
2. E’ dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le
piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso
pubblico, servendosi all’occorrenza ed, ove esistano, degli appositi cestini
opportunamente collocati.
3. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere all’estirpamento
dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per
tutta la loro lunghezza e altezza.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e da altri leggi o
regolamenti vigenti, i proprietari di cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali
a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere
alla ordinaria pulizia dei siti nonché a falciare erba alta, sterpaglie e rovi ivi
insistenti se ciò compromette il decoro o la sicurezza nel centro abitato o
può arrecare pregiudizio all’igiene e sanità pubblica. Tale obbligo vale
anche per i proprietari od affittuari dei terreni boschivi, delle strade
campestri, fossi e ripe adiacenti alle abitazioni o prospicienti una via
pubblica od aperta al pubblico.
5. E’ vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie
attività od operazioni di nettezza della persona, di animali o cose. E’ quindi
proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sia la lavatura delle vetture,
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autovetture, carri e simili che la loro riparazione salvo cause di forza
maggiore o cause fortuite.
6. E’ vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e
qualsiasi altra materia solida o liquida.
7. Fatte salve le necessarie le ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con
modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri è vietato gettare,
spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed
aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili
condominiali, corsi e specchi d’acqua, nelle caditoie per la raccolta di
acque meteoriche. E’ vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o
comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal
competente Ufficio Comunale.
8. La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno
essere effettuati da Ditte autorizzate e con sistemi atti ad evitare
dispersioni di materie sul suolo pubblico.
Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00.
Art. 7
Prescrizioni ed obblighi per operatori commerciali
1. E’ proibito agli esercenti di caffé, bar, latterie e simili, che occupano suolo
pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare,
anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul
suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare,
imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del
suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata
immediatamente.
2. E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di
stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun
residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
3. E’ proibito ai titolare di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano
terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e
delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
4. Se nel caricare o scaricare le merci o qualsiasi oggetto per comodo delle
case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di
qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere
immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che
hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo
pubblico.
5. Ogni esercente è tenuto alla conservazione e pulizia dell’insegna di
esercizio e provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo
esercizio.
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6. L’operazione di pulizia delle vetrine, con eventuale occupazione del suolo
antistante il negozio con sgabelli o simili, deve essere effettuata in modo
da non arrecare disturbo o molestia ai passanti.
Sanzione prevista: minimo € 25,00 massimo € 250,00.
Art. 8
Trasporto di materiale di facile dispersione- Cantieri edili
1. Fatte salve le norme del Codice della Strada riguardo all’idoneità ed uso
dei veicoli, alla sistemazione del carico, per quanto riguarda il trasporto di
qualsiasi materiale di facile dispersione ( sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili) esso deve essere effettuato in modo da evitarne la
dispersione sul suolo pubblico. Per evitare che le polveri per azione del
vento si sollevino nell’aria, il carico dovrà essere convenientemente
coperto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto
obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
2. La circolazione sul territorio Comunale dei veicoli destinati al trasporto di
materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di
polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di
caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni
spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal
carico stesso.
3. I veicoli destinati al trasporto di inerti, di materiali di risulta e di cava o
comunque materiali polverulenti nonché macchine operatrici, carrelli ed
altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in
genere, possono circolare sul territorio Comunale a condizioni che ruote,
assali,telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo
a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste
sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di
cave o portuali dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o
propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00.
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TITOLO III
DECORO URBANO
Art. 9
Divieti a tutela del decoro urbano
1. Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:
a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici o gli
edifici privati visibili dalla pubblica via, i monumenti e beni artistici
culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli
alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o
comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei
numeri civici.
b) valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia
strettamente connesso al consumo personale sul posto né di
attingerla con tubi od altri espedienti.
c) espletare operazioni di lavaggio di animali e cose presso fontane
pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso
improprio.
d) depositare materiali, salvo le occupazioni temporanee o
straordinarie per traslochi e simili, in luoghi pubblici o di uso
pubblico ( Cortili, portici, anditi e scale) che ne impediscano il
normale uso, che comportino disturbo o molestia o che siano poco
decorosi.
e) esporre biancheria, panni, indumenti e simili dalle finestre, dai
balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici che provochino
gocciolamento e rechino in qualsiasi modo molestia.
f) scuotere, sbattere e spolverare dai balconi e dalle finestre
prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti e simili.
g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o
sotto i portici recando intralcio e disturbo od ostruendo le soglie di
ingressi.
h) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione
Comunale od oltre i limiti temporali indicati nell’atto autorizzativi
medesimo.
i) lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di
abbandono e indecenza.
j) dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o
altri manufatti ubicate su aree pubbliche o aperte al pubblico
passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza
opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi vi
transita.
Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 300,00.
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Art. 10
Divieti ai fini della sicurezza dei luoghi e delle persone
1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:
a) arrampicarsi sui monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di
segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere o far
ondeggiare paline, transenne e simili;
b) praticare l’accattonaggio in prossimità o all’interno delle intersezioni
stradali ancorché, al di fuori della carreggiata nonché in luoghi che
recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
c) distribuire materiale pubblicitario o simili in prossimità o all’interno
di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata quando
ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
d) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di
pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la
pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
e) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili
se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la
caduta. L’innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili
nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare
stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
f) incatenare o fissare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, veicoli a
braccia e simili alla segnaletica stradale, agli impianti pubblicitari o
di arredo urbano se non all’uopo predisposti;
g) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in
grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare
danno ai beni di sua disponibilità;
h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano
munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei atti
ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per
stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la
sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle
persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati
per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali
acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di
soccorso;
k) senza speciale autorizzazione del Sindaco provocare spari o botti
in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo prodotto che possono
determinare pericolo alla pubblica incolumità od arrecare
particolare disturbo o molestia;
l) fare bagni nelle acque pubbliche eventualmente esistenti sul
territorio;
m) gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti
di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione
od altro.
Sanzione prevista: minimo € 50,00 massimo € 500,00.
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Art. 11
Manutenzione degli edifici e della proprietà privata
1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale, dal Regolamento Edilizio
e da altre norme esistenti in materia, i proprietari dei caseggiati devono:
a) mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei
negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale;
b) curare le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei
medesimi;
c) provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta
dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità
dall’Autorità Comunale;
d) mantenere i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e
simili in buono stato e convenientemente assicurati in modo da
evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro
materiale;
e) assicurare l’efficienza e funzionalità delle canale di gronda e pluviali
delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell’edificio
impedendo il gocciolamento di acqua dagli stessi. E’ fatto divieto
dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo
nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità
tecnica all’allacciamento della stessa;
f) riparare qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o
griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a
servitù di pubblico passaggio: Uguale obbligo è fatto agli utenti di
griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico;
g) assicurare solidamente le insegne, le persiane e le vetrate delle
finestre mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo
mezzo:
h) adottare ogni precauzione e riparo a pozzi, cisterne e simili atti e
capaci di impedire che cadono persone, animali, oggetti e qualsiasi
tipo di materiali.
2. Ogni condominio o cortile deve comunicare, se ritenuto opportuno o se
espressamente richiesto da un Ufficio Comunale, il nominativo
dell’Amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento
per eventuali necessità.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 12
Luminarie
1. E’ soggetta a preventiva autorizzazione del Comune con richiesta scritta da
presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell’iniziativa, la
collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di
elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento
pubblicitario.
2. Nella comunicazione dovrà essere indicato: il nominativo della ditta
installatrice, l’elenco delle vie interessate dal montaggio e copia di Polizza in
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corso di validità stipulata a copertura di ogni rischio che può derivare dagli
impianti installati.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno,
le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a
condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino
situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e
supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di
pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva
autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare
alberature quale supporto per tesate di luminarie.
5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere
collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte
della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano
parte della strada destinate esclusivamente al transito dei pedoni e
velocipedi.
6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune,
a montaggio avvenuto, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato
abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli
impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare
riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad
accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi
anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale
dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti,
nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono
a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa indicati nei commi
precedenti.
8. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di
spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la
quale le installazioni debbono essere rimosse.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 13
Sgombero della neve
1. La neve ed il ghiaccio rimossi dai cortili o da altri luoghi privati non
devono, in alcun modo, essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico. E’
altresì vietato gettare o spandere acqua per evitare il congelamento e la
formazione di ghiaccio.
2. Valutata l’entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate
necessità a tutela della sicurezza dei cittadini il Sindaco, con propria
specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari,
amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve o del
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ghiaccio dai tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai
soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree
interessate da dette operazioni.
3. I proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti in case al piano
terra, hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai
marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di
nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il
ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che
possa congelarsi.
4. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo
pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e
veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei
rifiuti.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 14
Collocamento di targhe e lapidi commemorative
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative sulle vie, sulle
piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario
ottenere l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, salva l’osservaza delle
disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.. A questo scopo dovranno
sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle
opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
L’autorizzazione potrà essere, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
rilasciata o negata oppure potrà contenere prescrizioni o limitazioni valutato il
luogo, il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’opportunità etc.
L’Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi
di sottoporre le opere a collaudo, di rimuoverle od in qualunque altro modo di
togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o le memorie poste sui monumenti
esistenti.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 15
Cortei e processioni
1. I cortei funebri, partendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove
comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve,
rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti
imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo
deve essere sciolto.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di
persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente
concordati con il Comando di Polizia Municipale.
Sanzione: minimo € 25,00 massimo € 250,00.
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Art. 16
Occupazioni per lavori di pubblica utilita’
1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione
di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati
per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio
o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al
Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti
manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico
Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere la precisa
indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di
esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine),
deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la
predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione
stradale. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può
essere inviata a mezzo fax.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare
o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del
Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni
circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso
pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le
circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della
incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali
sulla manomissione del suolo pubblico.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i
guasti cagionati dalla posa,manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei
sostegni per ripristinare il suolo.
Sanzione: minimo € 80,00 massimo € 480,00.
Art. 17
Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la
legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera,
fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, fili vegetali in genere,
sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, gomme elastiche,
plastiche e derivati.
2. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme
speciali in materia, è vietato:
a) detenere nelle case di abitazione, solai, sotterranei e loro
pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili
in quantità superiore a quella d’uso corrente per fini domestici;
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b) utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica,
legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per
la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti
in materia;
c) accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati,
su scale, corridoi, etc. legna, carta od altro materiale di facile
accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune
cautele che potranno essere prescritte dall’Amministrazione
Comunale;
d) negli esercizi pubblici, loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere,
tenere materiali esplodenti, infiammabili e combustibili, nonché
depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione
dell’Autorità Comunale. La licenza potrà essere negata, quando
dagli accertamenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero
risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in
cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l’allestimento dei
locali non fossero attuate.
3. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di
combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha
l’obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie.
Sanzione: minimo € 30,00 mass imo di € 300,00.
Art. 18
Sosta di nomadi, roulotte o simili- campeggio
1. E’ fatto divieto alle carovane di nomadi o zingari di sostare su tutto il
territorio Comunale atteso che in esso non si è individuato apposito spazio
attrezzato per simili eventi.
2. E' vietato il soggiorno nell’ambito del territorio Comunale in roulotte,
autocaravan, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile su
suolo pubblico o privato aperto ad uso pubblico; fanno eccezione quelli al
seguito di circhi, giostrai o simili che, previa autorizzazione dell’Autorità
Comunale, possono prendere posto nei luoghi da essa indicati per il
tempo e con le modalità prescritte.
3. E' vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o aperto ad
uso pubblico salvo deroghe per casi di comprovata necessità ed in
particolari circostanze.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 19
Comportamenti vietati nei parchi, aree verdi e arredi urbani
1. Ferme restando eventuali disposizioni specifiche regolamentanti i singoli
parchi o giardini pubblici insistenti nel territorio urbano nelle vie, piazze ed
altre aree pubbliche del Comune in genere è fatto divieto di:
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a) guastare o sporcare sedie e panche, danneggiare le siepi, salire
sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli
stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante,
fiori, foglie, frutti;
b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere,
compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i
cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con
museruola così come previsto dal precedente articolo; solo i cani di
piccola taglia possono essere lasciati vagare sotto costante
custodia se non arrecano molestia ad altri;
c) recare molestia alle persone che frequentano tali aree;
d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell’acqua e
rigagnoli;
e) calpestare le aiuole fiorite, sdraiarsi o sedersi in modo
sconvenientemente sulle panche o sedie;
f) utilizzare in qualsiasi modo o per qual si voglia ragione attrezzature
e impianti destinati al gioco dei bambini che per peso ed età siano
incompatibili;
g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno
alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
h) entrare nei parchi e giardini pubblici fuori dagli orari previsti ed
indicati da apposito cartello in loco.
2. Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, valgono anche per piante,
aiuole, verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e
simili.
3. Oltre alle sanzioni sotto previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni
arrecati alla proprietà pubblica determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 20
Stagliamenti
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo, di
zone pinetate, boschive e di altri terreni che si trovano nell’ambito di questo
territorio comunale, in confine con vie, piazze pubbliche, abitazioni e pinete,
di effettuare una “ precesa “ o “ fascia protettiva ” per tutta l’estensione
perimetrale del terreno, libera da erbe, arbusti e/o da qualsiasi altro materiale
facilmente infiammabile.
Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 500,00.
Art. 21
Attività consentite nei parchi e giardini pubblici
1. Nei parchi e giardini pubblici aperti, se dotati di viali carrozzabili e aree
idonee, può consentirsi, previo parere del settore Tecnico e autorizzazioni
di legge, l’esercizio di giostre, giochi vari, strutture in gomma per il
divertimento dei bambini, e di svolgere competizioni sportive.
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2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è
consentito ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di
rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale,
monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a
persone o cose.
3. E’ sempre consentito l’accesso dei veicoli per motivo di pubblico servizio.
Art. 22
Idranti antincendio
1. E’ sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l’uso degli idranti ai Vigili
del Fuoco ed alle organizzazioni della Protezione Civile.
2. Permessi straordinari possono essere dati in deroga, anche oralmente in
casi di necessità ed urgenza, da parte del Dirigente del settore di Polizia
Municipale o da parte del Responsabile del Settore Tecnico.
3. A mezzo di ordinanza l’Amministrazione Pubblica può regolare o limitare
ulteriormente l’uso delle acque derivate dall’acquedotto civico.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTE GLI ANIMALI
Art. 23
Sicurezza e nettezza del suolo
1. E’ vietato tosare,ferrare, strigliare, lavare animali su suolo pubblico o
aperto al pubblico passaggio.
2. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al
pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone
destinate a fiere per gli animali.
3. Il transito di gruppi di animali nelle strade di proprietà comunale potrà
essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del
competente Ufficio Comunale, fatta salva la normativa vigente in materia,
il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l’incolumità dei cittadini non
potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con
ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle
persone e seguendo l’itinerario più breve per raggiungere i luoghi di
destinazione.
5. Gli animali feroci come tigri, leoni etc., dovranno essere trasportati in
solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono
offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali
precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
6. E’ fatto divieto di tenere animali in spazi angusti, privi di acqua e cibo.
7. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei
confronti degli animali o che contrastino con le disposizioni di legge
vigente.
8. E’ fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio Comunale.
9. Sono fatte salve tutte le leggi o disposizioni vigenti in materia.
10. E’ fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi,
magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti
gli accorgimenti idonei perché, gli stessi non diano luogo, in particolare
durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con
insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all’art. 2 del presente
Regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al
proprietario o detentore diffideranno il medesimo formalmente, affinché,
ponga in condizioni l’animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la
diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnaleranno al Servizio
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Veterinario perché, l’animale sia posto sotto custodia con spese
interamente a carico del proprietario dell’animale.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 24
Tutela degli animali
1. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere
introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola.
2. I cani di alta taglia in genere devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio.
Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere
abbandonati quei cani che abbiano l’indole di incutere spavento o dare
molestia alle persone.
3. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati
alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell’eventuale
proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al
pagamento della sanzione pecuniaria.
4. I proprietari e coloro che accompagnano un cane lungo una strada o su
un’area comunque pubblica devono altresì essere sempre provvisti, a
prescindere da un eventuale precedente utilizzo, di idonea attrezzature
per la raccolta delle deiezioni dell’animale, le stesse dovranno poi essere
depositate negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani.
5. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani
devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, ad altri
animali o cose tutto ciò fermo restando quanto previsto dal Codice Civile
riguardo alle responsabilità del proprietario per danni cagionati.
6. E’ fatto divieto di tenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo
dove si possano proteggere dalle intemperie. La catena deve essere di
misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un
cavo che permetta all’animale di muoversi senza restare impigliato. Il cane
tenuto alla catena deve poter raggiungere il riparo ed l’adeguato
contenitore dell’acqua.
7. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio
comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in
gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
8. Sono fatti salvi tutti i divieti e gli obblighi già imposti dalle altre leggi e
regolamenti in materia ed in particolare le disposizioni vigenti
sull’istituzione dell’anagrafe canina ( obbligo di iscrizione all’anagrafe
canina e relativo micro cips).
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
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Art. 25
Divieti specifici
1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio
comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in
gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche
e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
Sanzione: minimo di € 50,00 massimo € 500,00.
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TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA
Art. 26
Attività rumorose ed incomode
1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di
inquinamento a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto
prescritto dal presente titolo.
2. Sono ritenute rumorose tutte le attività che richiedono l’impiego di
macchinari o strumenti che producono continuamente o periodicamente
vibrazioni o rumori la cui intensità super i limiti stabiliti da Leggi o
Regolamenti vigenti in materia.
3. Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas,vapori
nauseanti o inquinanti.
4. Non è consentita l’attivazione di nuove industrie, arti, mestieri o simili che
provochino rumori non rientranti nei limiti imposti dal Piano di
Zonizzazione acustica o che comportino l’uso di sostanze nocive nei
centri abitati.
Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 300,00.
Art. 27
Rumori e suoni molesti
1. Chi, alla data di approvazione del presente Regolamento, esercita un’arte,
mestiere o industria definiti rumorosi o incomodi deve osservare le
seguenti norme:
a) i locali dove si effettuano attività rumorose o incomode devono
mantenersi quanto più possibile chiusi;
b) dovranno essere adottate tutte le possibili cautele onde evitare al
vicinato ogni genere di molestia quali propagarsi di rumori,
vibrazioni, polveri, fumi, odori, scarichi liquidi o maleodoranti,
cercando in tutti i modi di attutire od evitare la propagazione del
rumore molesto.
2. L’Amministrazione Comunale può ordinare nuove o maggiori limitazioni se
i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia: A tal fine gli
organi di cui all’art.2 del presente regolamento, su reclamo degli
interessati o di Ufficio, accertano la natura del disagio provocato (rumore,
odore,etc.) promuovono i necessari provvedimenti dell’Autorità Comunale
affinché le industrie e le attività rumorose od incomode eliminano la causa
della molestia o la riducono in modo tale da poter divenire tollerabile.
3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli
esercizi di cui trattasi con il dovuto rispetto alla quiete pubblica, l’Autorità
Comunale può vietare l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri
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rumorosi od incomodi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri
stessi.
4. E’ fatto divieto anche nei locali privati di effettuare operazioni quali
spostamento di mobili e di far funzionare motori di qualsiasi genere o
specie, ad eccezione di quelli ad uso domestico e di limitata potenza,
nonché strumenti, anche normali, che arrechino disturbo o molestia al
vicinato.
5. L’uso di apparecchiature musicali (radio e simili) nei locali privati, pubblici
e nelle autovetture è permesso purché non arrechi disturbo o molestia al
vicinato. Pertanto il suono degli stessi deve essere sempre moderato. Nel
caso se ne ravvisasse la necessità, per casi specifici, L’Amministrazione
Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario.
6. Per l’espletamento di lavori edili o ristrutturazioni o demolizioni all’interno è
fatto obbligo di adottare gli accorgimenti più idonei a limitare le emissioni
rumorose.
7. Il Sindaco, con propria ordinanza può occasionalmente, in deroga al
presente Regolamento, ampliare,ridurre o vietare giorni ed orari per
determinate attività rumorose ed incomode.
8. L’uso di allarmi acustici antifurto, sia per gli edifici che per gli autoveicoli, è
consentito purché il suono sia intervallato e non continuo.
9. Fatto salvo quanto previsto dall’art.659 del C.P. è vietato l’uso di
apparecchi sonori nelle pubbliche vie o piazze salvo diversa
autorizzazione e nel caso di manifestazione a carattere pubblico.
10. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di
giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell’interno dei pubblici
locali.
11. E’ consentita la deroga a tali orari solo nel caso di manifestazioni
pubbliche debitamente autorizzate.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 28
Spettacoli e trattenimenti
1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli
privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico
spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano
strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore
entro i limiti previsti dalla legge.
2. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o
autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una
valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in
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acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico".
3. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di
impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi
pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare
affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze
di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare
pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene, alla pubblica
decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se
del caso avvertire le forze dell’ordine.
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano
che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da
esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi
aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla
quiete pubblica.
Sanzione: minimo € 30,00 mass imo € 300,00.
Art. 29
Pubblicità fonica
1. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri
apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata,
salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata
dalle ore 20,00 alle 08,00 e dalle 13,00 alle 16,00.
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma
itinerante.
3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità,
nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda
sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore
08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con esclusione di
alcune strade espressamente vietate da apposita ordinanza sindacale.
4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica
eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali
da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della
conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui
viene svolta.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
Art. 30
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
1. Chiunque debba compiere operazioni che determinano fumo od odori
nauseanti o molesti dovrà compierli in posti idonei adottando le opportune
cautele affinché le esalazioni non propaghino e non possano arrecare
molestia o danno al vicinato.
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2. E’ vietato accendere fuochi per bruciare sterpaglie, rifiuti di giardinaggio o
materiali simili che provochino fumi in luogo di pubblico transito o
comunque molestia al vicinato.
3. Le stesse cautele dovranno essere adottate per effettuare operazioni che
diano luogo a polvere o che comunque creino qualsiasi tipo di emissione
in atmosfera che non necessitano dell’apposita autorizzazione Regionale
di cui al D.P.R. 203/88 atta a porre pregiudizio per la salute pubblica oltre
che molestia, imbrattamento a cose e/o a persone.
4. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi e dalle norme contro
l’inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei
provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo
impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza,
disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione
dell’eventuale attività inquisita.
5. Fatta salva l’osservanza delle norme contro l’inquinamento atmosferico,
sia all’interno che all’esterno delle abitazioni non è permesso di accendere
i fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul
tetto. La stessa deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione
e di pulizia.
6. Nel centro abitato è vietato sia sulla strada pubblica, ove non sia già
prescritto ai sensi del Codice della Strada il divieto di fermata dei veicoli,
che in area privata lasciare un qualsiasi veicolo fermo col motore acceso
per un periodo di tempo tale da arrecare disturbo alla quiete ed alla salute
pubblica.
Sanzione: minimo € 30,00 massimo € 300,00.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E
NAVIGAZIONE
Art. 31
Zone di mare interdette alla navigazione
1. Nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di
200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco, sono
vietati:
a) la navigazione di qualsiasi unità navale propulsa a vela o a
motore, quali a titolo esemplicativo e non esaustivo wind-surf,
kite-surf, scooter d’acqua, propulsori acquatici e mezzi similari,
nonché dei surf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole,
canoe, pattini, mosconi e simili. Qualora non vi sia nei pressi un
corridoio di lancio e le zone siano frequentate da bagnanti, le
predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o
a nuoto.
b) l’ormeggio, la sosta o l’ancoraggio di qualsiasi unità navale,
ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi
regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale
marittima;
c) in deroga a quanto previsto dai punti a) e b) del presente
comma, le zone di mare non frequentate da bagnanti possono
essere attraversate, ai soli fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o
dell’ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela, purché a
lento moto.
2. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrano
attività di balneazione, e consentito l’avvicinamento ed il temporaneo
ancoraggio di unità da diporto purché vengano osservate tutte le
precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la
navigazione a lento moto, l’attento accertamento dell’assenza in
acqua di bagnanti o di subacquei ed ogni altra precauzione atta ad
evitare danni a persone e/o cose.
1. E’ vietato l’ormeggio ai gavitelli indicanti il limite delle zone di mare
riservate alla balneazione, anche se all’esterno di tale area.
2. E’ vietato l’ammaraggio/decollo di idrovolanti nei porti/approdi
nonché nel raggio di 200 metri dall’imboccatura degli stessi, anche
nel periodo invernale.
Sanzione prevista: artt. 1164, 1174, 1231 del Codice di Navigazione.
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Art. 32
Corridoi di lancio
1. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio a velocità non superiore ai 3
nodi.
2. E’ fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio.
3. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l’ormeggio di
unità anche se all’esterno.
Sanzione prevista: artt. 1164,1174, 1231 del Codice di Navigazione.
Art. 33
Zone di mare interdette alla balneazione
1. La balneazione è vietata per motivi di sicurezza della navigazione:
a) nelle acque dei porti, degli approdi e delle darsene, nonché nel
raggio di 200 metri dalle loro imboccature e dalle strutture
portuali, ed in tutte le zone destinate od interessate dal normale
transito di navi o imbarcazioni;
b) all’interno dei corridoi di lancio opportunamente realizzati e
segnalati;
c) nelle zone di mare interdette con apposita ordinanza.
2. I bagnanti che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla
Balneazione ( 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco)
possono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei,
utilizzando una sagola galleggiante di lunghezza non superiore ai 3 metri.
3. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità di transito, se propulse
a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad
una distanza non inferiore ai 100 metri.
Sanzione prevista: 1164,1174, 1231 del Codice di Navigazione.
Art. 34
Pesca
1. L’ esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, è
vietata nelle zone di mare e nelle fasce orarie riservate alla balneazione.
2. E’ vietato fare immersioni subacquee nelle ore notturne, non rispettare la
distanza minima di 500 metri dalle zone frequentate dai bagnanti, tenere
nelle zone di mare riservate alla balneazione il fucile subacqueo armato e
fatte salve le norme contenute nel D.P.R. n.1639/68 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sanzione prevista: art. 53 del D. lgs n. 171/2005.
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Art. 35
Atti vietati
1. Sulle aree demaniali marittime è vietato per tutto l’anno:
a. campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature
o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in
buste;
c. gettare mozziconi di sigarette sia sulla spiaggia che nello
specchio acqueo antistante;
d. creare in qualsiasi maniera impedimenti pregiudizievoli alla
utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;
e. realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura,
senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità
competenti;
f. il transito e la sosta di automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli
di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli
adoperati per la pulizia delle spiagge, per i tempi strettamente
necessari alle relative operazioni, nonché quelli adibiti al
servizio di polizia ed al trasporto dei disabili; con l’esclusione
delle aree destinate a parcheggio e a viabilità appositamente
autorizzate;
g. effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di
manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in
violazione alle norme ambientali;
h. accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire picnic;
qualsiasi attività o comportamento che possa
danneggiare l’abitat naturale ivi esistente.
2. Durante la stagione balneare è vietato:
a. utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
b. lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati ad
eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e
salvataggio;
c. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole,
ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature;
d. organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento
all’interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni,
nullaosta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche,
soprattutto in materia di inquinamento acustico;
e. sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
f. praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa
arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della
quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene pubblica;
g. condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se
munito di museruola e guinzaglio, in aree frequentate da
bagnanti. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al
guinzaglio, impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani
guida per i non vedenti.
h. tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora;
i. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio
acqueo riservato ai bagnati, mediante la distribuzione e il
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lancio,anche a mezzo di aerei,di materiale pubblicitario, se non
espressamente autorizzati;
j. effettuare pubblicità mediante l’impiego di megafoni, di
altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;
k. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (
boe, gavitelli,ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e
salute.
Sanzione: minimo € 25,00 massimo € 250,00.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36
Applicazioni sanzioni pecuniarie
1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca
reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con
le sanzioni pecuniarie determinate per ogni articolo e saranno applicate
con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i termini e le modalità relative al pagamento della sanzione pecuniaria
in misura ridotta, all’eventuale ricorso ed alla conseguente ordinanza
ingiunzione di pagamento o di archiviazione del verbale di accertamento,
si applicano le procedure di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Non è mai ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in forma
ridotta se la violazione ha comportato danni al patrimonio comunale od a
terzi.
4. Accertata una violazione alle norme del presente Regolamento è data
facoltà al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, in luogo delle
sanzioni pecuniarie previste nei precedenti articoli, di contestare con
semplice diffida l’infrazione al trasgressore od obbligato qualora il precetto
violato non sia stato reso ben noto o non si tratti di recidiva.
5. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità
Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ricorrono
gli estremi di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
l’esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.
6. Il contravventore che arreca danno alla cosa pubblica è sempre tenuto,
indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, al risarcimento dei danni
accertati e quantificati dal competente Ufficio Comunale.
Art. 37
Sequestro e custodia di cose
1. I funzionari e gli agenti all’atto dell’accertamento dell’infrazione, potranno
procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono
destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro
cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse
appartengano a persona obbligata per l’infrazione. Nell’effettuare il
sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di
Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
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In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981,
n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed
integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria
Comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale va trasmesso
sollecitamente all’Autorità competente.
2. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono
essere depositati all’interno dei contenitori collocati dall’azienda preposta,
solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il
contenitore dopo l’uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per
mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e
con le modalità indicate dall’Amministrazione.
3. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate
nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appostiti sacchi dopo averle
accuratamente spente.
4. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito
collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, ne
depositare gli stessi all’esterno dei suddetti contenitori.
5. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori tutti i giorni dalle ore 23,00
alle ore 06,00 del giorno dopo nel periodo 01/06 – 15/09; e dalle ore 17,00
alle ore 07,00 del giorno dopo nel periodo 16/09 – 31/05;
6. In considerazione della valenza economica ed ecologica delle operazioni
di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è
prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a
tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere
utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono
stati predisposti.
7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri
oggetti ingombranti , non devono in alcun caso essere depositati nei
contenitori o presso di essi, ne in altro luogo destinato al conferimento dei
rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento
dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici
pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti
pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto
dalla legge e dalle norme locali.
9. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono
essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche
autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e
la dispersione.
10. E’ vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di parcheggiare i
medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o
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comunque in posizione tale da rendere impossibile o maneggevole il
servizio raccolta rifiuti.
Sanzione: minimo € 50,00 massimo € 500,00.
Art. 38
Competenze attuative e gestionali
1. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, a norma dell’art. 107 del D.Lgs nr.
267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente
Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi
ex Legge nr. 689/81.
2. Nell’emanare l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge nr.
689/81 il Responsabile dell’Area di Vigilanza determinerà l’entità della
sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 11 della stessa
legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge nr.
689/81, applicherà l’aumento fino ad un terzo.
Art. 39
Sospensione dell’autorizzazione o della concessione
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente
Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione
del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione
nei casi seguenti:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento
attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino,
conseguenti al fatto infrazionale;
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in
dipendenza della concessione. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il
trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la
sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni
trenta.
Art. 40
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto
deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le
ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento
medesimo o in contrasto con lo stesso.
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