I Quaderni del CSV Daunia
a cura di
Luigi Patella
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
Il CSVDAUNIA attraverso la pubblicazione dei “QUADERNI” ha inteso realizzare uno strumento diretto
ad approfondire le problematiche più comuni che caratterizzano la vita di una associazione di volontariato.
Gli opuscoli sono stati realizzati con un linguaggio semplice e comprensibile
per tutti al fine di facilitarne la consultazione e la diffusione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti i contenuti dei Quaderni
è possibile rivolgersi all’area Consulenza del CSVDAUNIA.
Tel. 0881/688297
E mail : [email protected]
I Quaderni del CSV Daunia
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO
L’AUTORE
• Luigi Patella è consulente dell’Area fiscale, tributaria e del lavoro presso il Centro Servizi al Volontariato “DAUNIA” di
Foggia. Consulente del lavoro, fiscalista e tributarista dal 2000, è specializzato nel settore non profit. Autore di diversi
articoli in materia, è tutt’oggi relatore in diversi convegni e formatore nei corsi organizzati dal Csv Daunia. Ha rivestito
l’incarico di formatore e responsabile marketing per agenzie generali di compagnie di assicurazione di primaria importanza. Si occupa inoltre di consulenza per gli operatori del settore non profit per la parte organizzativa, gestionale e del
lavoro.
Indice
PREMESSApag.9
CONCETTI GENERALI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALIpag.11
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 266
pag.14
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERZI DONATORI pag.24
LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE pag.40
APPENDICEpag.43
I Quaderni del CSV Daunia
I Quaderni del CSV Daunia
PREMESSA
Le Onlus, le OdV e tutto il settore non profit beneficiano di una normativa fiscale di favore
Il settore del non profit, ed in particolar modo le associazioni che rivestono qualifiche particolari come le Onlus e le OdV
(Organizzazioni di Volontariato) beneficiano di una normativa fiscale di favore.
Tali benefici sono spesso sottovalutati e non utilizzati, mentre permettono un risparmio in termini economici e la possibilità
di utilizzare tali norme a vantaggio anche come attività di fund raising.
Una delle criticità infatti delle realtà medio piccole è proprio la mancanza o la difficoltà di reperire fondi, non conoscendo
altro che unico canale quello della quota associativa.
Indubbiamente dobbiamo evidenziare anche che la normativa di riferimento in materia è stata sempre poco chiara e di
non facile interpretazione. Una su tutte, ricordo, la prassi e le circolari ministeriali sul caso dell’Iva, si sono espresse in
maniera contrastante facendo poca chiarezza in materia e inducendo nei responsabili delle associazioni un comportamento
“prudenziale”.
Alcune limitazioni sul loro utilizzo derivano anche sulle conseguenze derivanti da abuso e/o indebito utilizzo di agevolazioni
da parte di enti associativi non destinatari della norma.
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I Quaderni del CSV Daunia
Con l’introduzione del modello EAS, la Pubblica Amministrazione ha censito tutte le associazioni, avendo come scopo
anche quello di valutare l’effettiva legittimità della fruizione di agevolazioni in materia nonché l’effettivo non lucro (non
commercialità) dell’ente nelle sue attività.
Appare chiaro quindi che occorre comprendere bene quali siano le agevolazioni, i loro limiti sull’effettivo utilizzo e le
conseguenze derivanti dal loro abuso.
Cercheremo di esporre in modo chiaro e comprensibile tutte le agevolazioni poste in essere dalla normativa attuale, rimandando
alla fine ad una tabella riepilogativa utile ad avere un quadro generale della normativa e con gli allegati di maggiore utilizzo.
Ci limiteremo ad una panoramica delle possibilità rimandando gli approfondimenti o l’applicazione a casi concreti alle
consulenze fornite gratuitamente dai nostri uffici in materia fiscale e tributaria.
Vi auguriamo buona lettura.
I Quaderni del CSV Daunia
CONCETTI GENERALI SULLE
AGEVOLAZIONI FISCALI
E’ importante conoscere alcune definizioni in materia fiscale
Prima di intraprendere questo percorso sulla normativa e sulle agevolazione credo che sia necessario evidenziare e spiegare i
“termini tecnici” che verranno citati.
L’IMPOSTA
è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici)
preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.
Per ogni imposta ci sono tre elementi: il soggetto (chi paga); l’oggetto dell’imposta (su cosa si paga); la fonte o l’aliquota (cioè
l’ammontare del prelievo tributario espresso o in valore o in percentuale).
L’imposta poi si suddivide in:
IMPOSTA DIRETTA - quella che colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il
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patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).
L’esempio più noto di imposta diretta è l’IRPeF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) cioè quella che si versa annualmente in occasione delle dichiarazione dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato
lo stipendio). Altri esempi sono: l’Ires (imposta sul reddito delle società), l’ICI (imposta comunale sugli immobili), l’Irap
(Imposta regionale sulle attività produttive), il canone Rai.
IMPOSTA INDIRETTA - quella che colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es.
la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione). Esempi di imposta indiretta:
IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie,tabacchi. Altre imposte, vengono poi versate
in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.
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DETRAIBILITÀ
Un costo o una spesa è detta detraibile quando si detrae direttamente dall’imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale. Un caso frequente sono le spese mediche che noi abitualmente “scarichiamo” dalla dichiarazione e per le quali viene riconosciuta una detrazione del 19% al netto della franchigia, oppure gli interessi passivi del mutuo
della prima casa, come pure le spese universitarie. Le spese ammesse variano anche di anno in anno in virtù anche delle nuove
agevolazioni introdotte e comunque sono indicate nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) oppure le trovate indicate nelle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una
spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1000, si potrà detrarre dall’imposta che si deve allo Stato euro 190 (limiti e condizioni
sono di anno in anno evidenziate nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi).
TASSA
A differenza dell’imposta, per accedere ad alcuni servizi pubblici, il cittadino (o le imprese, associazioni) deve pagare allo Stato
o a Enti pubblici o locali, una tassa. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione è un “trattamento di favore” da applicarsi all’atto della riscossione delle imposte sia dirette che indirette. Tali
agevolazioni derivano dalla particolarità dell’oggetto dell’imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dal
peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un’associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni
possono consitere ad esempio in una riduzione dell’aliquota iva (es. iva al 4% per i disabili invece del 23% per acquisto auto)
oppure prevederne l’esenzione (non viene pagata una determinata imposta). Un esempio potrebbe essere la quota associativa
che ha come agevolazione quella di essere esentata dalla imposta diretta.
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DEDUCIBILITÀ
A differenza della detrazione la “deduzione” è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore
di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi
che il reddito complessivo sia di 31.000 euro, e la spesa deducibile pari a 1.000 euro, il calcolo dell’imposta dovuta allo Stato
sarà effettuato su 30.000 euro che chiameremo “reddito imponibile”.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PREVISTE DALLA LEGGE 266
Le agevolazioni fiscali previste dalla Legge Quadro sul volontariato
Per ciò che riguarda le agevolazioni previste per il non profit, ci soffermeremo principalmente su quelle previste per le Odv e
per le Onlus (in quanto le OdV sono Onlus di diritto). Le associazioni di volontariato sono costituite sui dettami della legge
legge 11 agosto 1991, n. 266 meglio conosciuta come Legge Quadro sul Volontariato, nonché con riferimento alla Legge
Regionale della Regione Puglia 11/94.
E’ importante ed opportuno che le associazioni OdV (Organizzazioni di Volontariato) debbano conoscerle bene, in quanto
ambedue le norme rappresentano il riferimento normativo per tutti i soggetti che intendono svolgere attività di volontariato.
Infatti se ci soffermiamo a leggere l’articolo 8 della legge 266/91, esso prevede che le organizzazioni di volontariato, cioè
ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito per mezzo dei soggetti che
ne fanno parte un’attività orientata al perseguimento esclusivo di finalità solidaristiche e quindi, senza fini di lucro anche
indiretto, possano usufruire di una serie di agevolazioni di natura fiscale indicate in questo articolo.
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Tuttavia la condizione richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni previste è essere un’organizzazione di volontariato
iscritta così come previsto dall’art. 6 comma 2 della legge 266/91. Inoltre, le Odv regolarmente iscritte ai Registri regionali o
alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate Onlus e di conseguenza anche le agevolazioni riservate alle Onlus (Onlus
di Diritto).
Alle Organizzazioni di Volontariato si applica il cd. “principio di maggior favore”, ossia il diritto a scegliere, per ciascuna
imposta, se applicare le agevolazioni specifiche previste dalla Legge 266/1991 per le Organizzazioni di volontariato, ovvero quelle
spettanti per effetto del D. Lgs. 460/ 1997, previste per le Onlus. Questa scelta è puramente soggettiva e deve essere effettuata
esclusivamente nei casi in cui si verifichi un’alternativa tra le normative da confrontare. La stessa può essere diversa per ciascuna
imposta, ma deve essere mantenuta per l’intero periodo d’imposta.
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
IRES (Imposta sui Redditi delle Società)
Sono esenti dall’IRES (quindi decomercializzate):
1. le attività istituzionali, ossia quelle finalizzate alla realizzazione diretta dell’oggetto sociale statutario in quanto realizzate
per fini solidaristici e non a scopo di lucro;
2. in base all’art. 8 comma 4 della legge 266/91, anche i “proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’applicazione dell’IRES, qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato”;
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3. le entrate derivanti da attività di natura commerciale e produttiva, purché le stesse siano marginali rispetto all’attività
istituzionale. Tali entrate non costituiscono redditi imponibili IRES, cioè sulle stesse non si deve calcolare né pagare
alcuna somma a titolo di IRES. Unica condizione richiesta è che il loro intero ammontare venga utilizzato per perseguire
le finalità di solidarietà proprie dell’organizzazione e che questo impiego sia comprovato da apposita documentazione
(CM del 25 febbraio 1992, n. 3152).
Sul punto 3) è bene attenersi al Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, n. 3263, che detta sia i criteri
di marginalità, che le attività che sono svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di
volontariato iscritta negli appositi registri regionali e provinciali e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente
per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati
secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali e di marchi di distinzione dell’impresa).
In base al citato decreto, possono essere considerate marginali:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale;
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e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo
dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (nuovo art. 148, comma 3), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del
50% i costi di diretta imputazione.
In ogni caso non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni.
Va in ultima analisi chiarito che la circolare 221/E del 08/08/2005 del Ministero delle Finanze conferma quando inserito
nella modifica del comma 4 dell’art. 8 della Legge 266/91 stabilito con D.L. 260/94 all’art. 18, prevedendo che le OdV che
esercitano una attività marginale non devono provvedere ad attivare alcuna procedura, in quanto il diritto all’esenzione è
automatico. Tuttavia si suggerisce l’opportunità di dotarsi, per tali attività, di un libro cassa dove riportare le entrate e le uscite
derivanti da tali attività nonché relazionare sull’utilizzo dei proventi a fini istituzionali.
Le agevolazioni Ires, sono previste anche dal D.Lgs. 460/97 (Disciplina delle Onlus), per le quali la principale agevolazione
consiste nella previsione che le attività istituzionali non sono considerate commerciali e i proventi che derivano da attività
commerciali connesse (purchè non prevalenti rispetto all’attività istituzionale) non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.
Le attività istituzionali, tassativamente elencate all’art. 10 comma 1 lettera a), devono obbligatoriamente essere svolte a
favore di soggetti svantaggiati di cui all’art. 10 comma 2 e solo ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, che rimane il
presupposto fondamentale ed indispensabile per l’esenzione.
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I Quaderni del CSV Daunia
IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive)
La non imponibilità ai fini delle imposte indirette comporta comunque l’assoggettamento ad IRAP delle organizzazioni
di volontariato, limitatamente ai compensi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro
autonomo occasionale erogati dall’ente.
Per completezza, si evidenzia che la Regione Puglia riconosce una esenzione totale dall’imposta in questione. Tuttavia le OdV
sono obbligate (qualora ne ricorrano le condizioni) alla presentazione del modello Irap Enti non Commerciali indicando
i dati delle retribuzioni e successivamente nel quadro di riparto dell’imposta indicare il codice di esenzione dell’Irap per le
Onlus. Si precisa che l’esenzione è prevista per le Onlus e per le OdV regolarmente iscritte nell’Albo Regionale in quanto
Onlus di diritto. Tutte le OdV non iscritte all’Albo oppure non iscritte come Onlus, sono escluse da tale beneficio.
I Quaderni del CSV Daunia
Si precisa che questa agevolazione riguarda le operazioni attive, cioè le cessioni di beni e servizi effettuate dietro corrispettivo
(anche relative alle attività commerciali e produttive marginali), mentre non consente l’esenzione del pagamento dell’IVA
sugli acquisti effettuati. In questo senso, l’organizzazione di volontariato viene assimilata al consumatore finale persona
fisica che paga l’IVA sugli acquisti, considerando la stessa come costo ulteriore che va ad incrementare quello del bene o del
servizio cui si riferisce.
Per le Onlus (D.Lgs. 460/97) invece l’esenzione dall’IVA è limitata alle seguenti attività istituzionali:
• trasporto malati o feriti con mezzi equipaggiati (art. 10 comma 15);
• prestazioni socio-sanitarie, assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di anziani ed inabili adulti, minori,
tossicodipendenti (art. 10 comma 27-ter);
• prestazioni di ricovero e cura (art. 10 comma 19);
• prestazioni educative e didattiche dell’infanzia e della gioventù (art. 10 comma 20).
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Le operazioni poste in essere dalle organizzazioni di volontariato nello svolgimento della propria attività sono considerate
fuori campo IVA, cioè non rientrano nell’ambito di applicazione di tale imposta, in base a quanto prevede il comma 2 del
citato art. 8 che recita: “Le operazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato che hanno i requisiti di cui all’art. 3 della
presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessione di beni né prestazioni di servizi ai
fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.”
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La risoluzione Ministeriale 50/E del 18/4/2000 ha precisato che sono considerate fuori campo IVA, le prestazioni pubblicitarie
a favore di Onlus solo se rese gratuitamente. Oltre alle previsioni appena analizzate contenute nelle modifiche alla disciplina
dell’Iva apportate dall’art. 14 del D.Lgs. 460/97, si rinviene un’ulteriore agevolazione riconosciuta alle ONLUS dal disposto
dell’art. 15. In base a questa norma, infatti, le ONLUS non sono obbligate ad emettere scontrini o ricevute fiscali per le
operazioni riconducibili alle proprie attività istituzionali.
Tale esonero non è valido per le operazioni riferite ad attività connesse ed accessorie.
Maggior favore e IVA: oltre alle differenti agevolazioni contenute nelle normative che disciplinano le OdV e le ONLUS
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I Quaderni del CSV Daunia
analizzate si sottolinea la presenza (D.Lgs. 460/97) o meno (L. 266/91) dell’obbligo della fatturazione e della tenuta della
contabilità ai fini IVA.
Imposta di registro, Bollo e Tassa di Concessione Governativa
La legge quadro 266/91 al comma 1 dell’articolo 8 prevede per le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti
contenuti nel testo dell’articolo 3 del medesimo provvedimento, un’esenzione generale dell’imposta di registro per tutte
quelle formalità rappresentate da atti connessi allo svolgimento della propria attività.
Un esempio sono: l’atto costituivo, i contratti di locazione o di comodato d’uso gratuito stipulati dall’organizzazione di
volontariato con riferimento a beni immobili o mobili necessari per il proprio operare, le delibere assembleari che modificano
lo statuto, ecc. In questi casi l’ente può recarsi presso l’Agenzia delle Entrate di competenza e registrare l’atto senza dover
pagare alcuna somma a titolo di imposta di registro.
Inoltre gli atti di cui sopra, cioè quelli ritenuti strettamente collegati allo svolgimento dell’attività di volontariato da parte
dell’organizzazione, godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo.
Ciò significa che, al momento della registrazione di tali documenti, non è richiesta l’applicazione di marche da bollo, ma è
sufficiente che gli stessi siano presentati all’ufficio competente in carta semplice.
Come per le OdV anche per le ONLUS vige l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti connessi allo svolgimento della
propria attività, che comprendono “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti,
certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (art. 17).
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I Quaderni del CSV Daunia
Non devono essere applicate marche da bollo sugli atti costitutivi delle ONLUS così come sugli estratti conto bancari che
gli istituti di credito inviano alle stesse (N.M. n. V/10-90666 del 04/11/1998). Si ritiene che tale esenzione non possa essere
estesa alle fatture, note, conti e documenti analoghi riguardanti operazioni non assoggettate ad Iva e di importo superiore a
Euro 77,47: tali documenti andranno assoggettati ad imposta di bollo nella misura di Euro 1,81.
Per le Onlus, ai fini dell’imposta di registro è prevista non l’esenzione ma una agevolazione consistente nel pagamento in
misura fissa, attualmente di di euro 168,00, degli atti di compravendita di beni immobili e/o costitutivi di diritti reali di
godimento a favore di Onlus, a condizione che la stessa:
• dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività;
• realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto.
Se l’utilizzo si dimostra diverso da quanto dichiarato si deve versare l’imposta dovuta nella misura ordinaria più una sanzione
amministrativa pari al 30% della stessa imposta. L’applicazione dell’imposta nella misura fissa riguarda anche gli atti costitutivi
e i verbali relativi a modifiche statutarie delle ONLUS.
Appare quindi chiaro valutare, per la OdV, quale sia la norma di miglior favore in base a quanto previsto dalla 266/91
o dal D.Lgs 460/97.
Anche per la tassa di concessione governativa, l’art. 18 del D.Lgs 460/97, recita: “Gli atti e i provvedimenti concernenti le
ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
Per poter godere di tale esenzione con riferimento alla tassa che grava sui telefonini radiomobili è necessario che, in occasione
dell’attivazione di utenze di telefonia mobile, il legale rappresentante dell’ente rilasci al gestore un’apposita dichiarazione
attestante la qualifica di ONLUS (vedere un esempio nella parte della “Modulistica”).
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Imposte sugli intrattenimenti (ex spettacoli)
Occorre distinguere se si tratta di una manifestazione di beneficienza ovvero di intrattenimento in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione.
In caso di manifestazioni di beneficienza dove gli introiti sono destinati ad una Onlus di beneficienza, la base imponibile
è ridotta del 50%.
Mentre negli altri casi, il D.Lgs. 460/97 prevede che l’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche
che sono svolte da una ONLUS in maniera occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Condizioni richieste per godere di questa esenzione sono:
• che di tale attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore
territorialmente competente;
• che il soggetto organizzatore rediga un apposito rendiconto da cui risultino le entrate e le spese relative a ciascuna
iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 600/73.
• pre-requisito legato all’occasionalità delle attività, che viene soddisfatto se gli intrattenimenti che vengono organizzati a
scopo di beneficenza da parte della ONLUS nel corso dell’anno non superino complessivamente le 12 giornate di attività
(art. 5 D.Lgs. 60/99).
I Quaderni del CSV Daunia
È infine consentito alle ONLUS promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza. In questo caso, però si
rimanda ad una prossima pubblicazione in via di realizzazione oppure a rivolgersi alle consulenze fornite dal CsV Daunia.
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
“Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati”, cioè finalità solidaristiche (legge 266/91 art. 8 comma 2).
Tributi locali
La norma attribuisce a comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il potere di deliberare la
riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti le ONLUS.
La Regione Puglia ha esentato le ONLUS dal pagamento dell’IRAP e della tassa automobilistica regionale1.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 39 del decreto 223/2006 (decreto Bersani) confermando le
precedenti previsioni normative in materia, ha limitato il beneficio dell’esenzione per gli enti no profit alle attività che non
hanno esclusivamente natura commerciale. Quindi, gli immobili utilizzati dagli enti, destinati alle attività di assistenza e
beneficienza, istruzione, educazione, cultura, non ché ricreative e sportive, godono dell’esenzione ICI solo se vengono svolte
in forma non commerciale.
La norma prevede inoltre che “i fondi raccolti, dedotte le spese e comunque, in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al
netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario”.
1 dal 2004 solo ambulanze adibite al soccorso e al trasporto
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EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
AGEVOLAZIONI FISCALI
PER I TERZI DONATORI
Quando fare del bene può risultare conveniente. Erogazioni liberali in denaro e in natura
La norma, oltre a prevedere delle forme di agevolazione dirette da parte dell’Amministrazione Finanziaria che abbiamo fin
qui descritto, prevede anche delle agevolazioni fiscali a favore di chi eroga offerte e/o donazioni alle Odv iscritte nei Registri
Regionali e alle Onlus.
Con il D.L. 35/05 convertito in legge 80/2005 è stato introdotto l’istituto della deducibilità dal reddito delle donazioni ed
erogazioni liberali cosiddetto “più dai meno versi”. Quest’ultima norma si va ad aggiungere (anche se non è cumulabile) a
quanto previsto dalla legge 460/97 circa la detraibilità delle erogazioni liberali.
All’inizio di questo testo, abbiamo analizzato i termini e le differenze tra deduzione e detrazione che aiuta anche a comprendere
e a valutare quale possa essere la norma più conveniente caso per caso.
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In merito alle erogazioni liberali effettuate alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS l’ordinamento italiano prevede
alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano. In particolare si fa riferimento ad alcuni articoli del testo
unico delle imposte sui redditi (artt. 15 e 100 TUIR, DPR. 917/86) e all’art. 14 del D.L. 35/2005 convertito dalla L.
80/2005 (“Più dai meno versi”).
Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale
disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta, si espone sinteticamente il contenuto
delle previsione normative citate. Le agevolazioni sono differenziate per le persone fisiche e gli enti non commerciali e per le
imprese.
TUIR - Persone fisiche
L’art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni di detrarre dall’imposta
lorda calcolata il 19% della somma donata ad una ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un
importo non superiore a 2.065,83 euro.
L’importo è riferito su base annua e quindi è possibile fare anche più versamenti nell’anno (es. 100 euro, poi 50 euro, poi
500 euro, ecc…). E’ obbligatoria la tracciabilità del versamento che deve avvenire su conto corrente o altro mezzo idoneo.
Esempio: un soggetto persona fisica che dona una somma pari o superiore a 2.065,83 euro gode di una detrazione di 392,51 euro
(= 2.065,83 x 19%).
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TUIR - Persone giuridiche
L’art. 100, comma 2, lettera h, del TUIR dispone che le persone giuridiche possono dedurre dal reddito d’impresa dichiarato
le somme erogate a ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un ammontare non superiore a
2.065,83 o al 2% del reddito stesso.
Esempio: Una società con un reddito di euro 100.000 che dona euro 11.000 può, ai sensi della presente norma, dedurre euro
2.065,83 (infatti 100.000 x 2% = 2.000 euro minore di 2.065,83 euro).
L’art. 14 della legge 80/2005 in esame consente ai soggetti che effettuano delle erogazioni in denaro ed in natura (tanto
persone fisiche quanto persone giuridiche) la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del
reddito complessivo dichiarato dal donatore o di 70.000 euro. Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra
l’importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e i 70.000 euro.
Esempio: Il donatore che ha un reddito complessivo di 20.000 euro e dona 1.000 euro ad una ONLUS può dedurre l’intera somma
donata in quanto minore di 2.000 euro (= 20.000 x 10%).
Se l’ammontare donato è di 80.000 euro ed il 10% del proprio reddito è pari a 100.000 (=1.000.000 x 10%) il donante può
dedurre solo 70.000 euro, che rappresenta, in questo caso il limite minore.
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dati quantitativi e qualitativi dei singoli beni (nella prassi è consigliato il rilascio di una ricevuta di attestazione della
donazione anche nel caso di erogazioni in denaro) – Circolare Min. 39/E del 2005;
2. il beneficiario (OdV, ONLUS) abbia una contabilità completa e analitica e predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio, un bilancio da cui sia possibile apprezzare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ente.
Per le persone fisiche che donano a ONLUS e OdV risulta sempre più conveniente applicare quanto previsto dall’art. 14
L. 80/2005.
Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazione liberale in denaro a ONLUS conviene applicare la
nuova norma per redditi compresi tra 20.658,38 e 3.500.000,00 euro, mentre per redditi inferiori a 20.658,38 euro
o superiori a 3.500.000,00 euro risulta più conveniente l’applicazione del TUIR. Posto quindi che sussistano i requisiti
soggetti (si tratti di ONLUS o OdV) e oggettivi (contabilità completa e analitica e predisposizione del bilancio) in capo al
soggetto beneficiario per poter usufruire delle agevolazioni previste il contribuente persona fisica deve comunicare al soggetto
che elabora la dichiarazione dei redditi (CAF, commercialista, ec.) il trattamento a cui vuole assoggettare le somme donate,
così come il contribuente persona giuridica deve comunicarlo al proprio consulente nel momento di determinazione del
carico fiscale.
La possibilità di fruire di tale deduzione è subornata al fatto che siano rispettate le seguenti condizioni, per non incorrere nelle
sanzioni previste dal comma 4 dello stesso art. 14:
1. la donazione sia fatta attraverso bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di credito o debito, assegno (non
per contanti) se si tratta di erogazioni in denaro; mentre nel caso di donazione di beni deve essere fornita prova della
determinazione del valore degli stessi (attraverso listini, perizie, ecc.) e chi li riceve deve rilasciare una ricevuta con i
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EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA
LIMITI STABILITI DALLA LEGGE PER LE EROGAZIONI LIBERALI DI BENI IN NATURA A FAVORE DI ONLUS
Per quanto concerne le erogazioni liberali in natura non vi è una ben precisa normativa di riferimento, le uniche misure
poste, oltre agli adempimenti formali stabiliti, per evitare rischi di false erogazioni sono indicate dalla Circolare Ministeriale
n. 168/E del 26/06/1998, in particolare le tipologie individuate sono le seguenti e sono riconosciute fiscalmente e quindi
deducibili dal reddito d’impresa;
Derrate alimentari e prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento
o altre cause (es.: prodotti prossimi alla scadenza) che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del
prodotto, non ne impediscono tuttavia l’utilizzo.
1. le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS (si pensi al distacco del lavoratore), nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
2. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile per l’impresa, le derrate
alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa
all’usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS.
3. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile i beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività d’impresa diversi da quelli di cui al punto 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore
a 1.032,91 Euro, sostenuto per la produzione o l’acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’art.
100, comma 2, lettera h, del Testo Unico (2.065,83 Euro o 2% del reddito d’impresa dichiarato).
4. In materia di IVA si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa,
godono dell’esenzione dell’I.V.A. per effetto della modifica apportata all’art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del 1972 dall’art.
14 della 460/97.
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Altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici che le imprese possono cedere gratuitamente alle
ONLUS a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché all’ulteriore
condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 Euro.
La possibilità di fruire delle agevolazioni, innanzi indicate, previste dai commi 2 e 3, dell’art. 13 del Dlgs 460 del 1997, è
subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente
che sulla ONLUS beneficiaria:
Adempimenti cedente:
1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento (almeno 5 giorni prima della consegna con l’indicazione della data, luogo, ora dell’inizio del
trasporto, della destinazione finale e dell’ammontare dei beni – se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore
unitario e il costo complessivo di ciascuna cessione non supera Euro 5.164,57, la comunicazione può non essere inviata);
2. conservazione della dichiarazione di ONLUS beneficiaria attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti
in conformità alle finalità istituzionali;
3. emissione fattura;
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4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo
giorno successivo alla cessione dei beni.
Adempimenti ONLUS beneficiaria:
1. dichiarazione da rilasciare all’impresa cedente attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità
alle finalità istituzionali;
2. realizzare l’effettivo utilizzo diretto.
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ELEMENTI CHE LA FATTURA DEL CEDENTE DEVE INDICARE
La fattura del cedente deve indicare fra l’altro:
1. quantità, qualità e importo dei beni (nel caso di prodotti farmaceutici e derrate alimentari scadenza);
2. la dizione: ”CESSIONE GRATUITA DI BENI A FAVORE ONLUS” ESENTE I.V.A. ai sensi dell’art. 10 n.
12 del D.P.R. 633 del 1972.
MODELLO DI DICHIARAZIONE INQUALITA’ ONLUS
REALIZZARE L’EFFETTIVO UTILIZZO DIRETTO DEI BENI RICEVUTI GRATUITAMENTE
Per dimostrare l’effettivo utilizzo diretto dei beni si consiglia quanto segue:
Prodotti farmaceutici - schede ad hoc di carico e scarico riportanti la denominazione dell’impresa cedente e la data in cui è
avvenuta la cessione.
Derrate alimentari - schede ad hoc di carico e scarico in modo da individuare l’effettivo utilizzo. Ad esempio in caso di
cessione gratuita di pasta da parte di un’impresa, è necessario predisporre una scheda, riportante la data, la denominazione
dell’impresa, la quantità e qualità dei beni ricevuti; quindi bisogna annotare sulla stessa scheda la data dello scarico, la
quantità, qualità e destinazione dei beni prelevati.
Altri beni - Indicare sul retro delle fatture la destinazione dei beni (ad es. Sede ODV, Camera n._______ ) o la scheda di
carico e scarico ad hoc (vedasi derrate alimentari).
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Considerato che la ONLUS beneficiaria è tenuta a rilasciare una dichiarazione all’impresa cedente si consiglia di
ordinare un timbro che riporti la seguente dichiarazione:
“Si attesta che i beni ricevuti e riportati nella presente fattura saranno utilizzati direttamente dalla NOME
ORGANIZZAZIONE ONLUS in conformità alle finalità istituzionali.”
Il Presidente
_________________________
DA APPORRE SUL RETRO DELLA FATTURA E SUL RETRO DELLA FOTOCOPIA
DELLA FATTURA STESSA DA CONSEGNARE AL CEDENTE I BENI.
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EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA – D.L. 35/2005
La novità positiva del D.L. 35/05 riguarda l’allargamento delle liberalità alle donazioni in natura. Infatti le Onlus si sono
trovate spesso in difficoltà ad esporre alle aziende i limiti troppo bassi previsti dalle norme, si pensi ad esempio al limite di
Euro 1.032,91 (quale costo di produzione del bene) fissato per le erogazioni di beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività d’impresa, ex art. 13 comma 3 e seguenti D.Lgs. 460/1997, donazioni che, considerandosi quali erogazioni
liberali, si cumuleranno a quelle in denaro abbassandone ulteriormente il limite.
Tutto ciò non ha permesso alle Onlus di beneficiare di sostanziose forniture di beni e quindi dei relativi risparmi sul versante
dei costi. Attualmente l’impresa può donare beni alle Onlus entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque per un massimo di E. 70.000.
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quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. L’annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno
successivo alla cessione dei beni.
Adempimenti ONLUS beneficiaria:
1. ricevuta da rilasciare all’impresa cedente attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed inoltre indicante il
numero dei beni, la tipologia, il costo unitario e complessivo definito in base a prezziari, listini, tariffari o perizie di stima;
2. realizzare l’effettivo utilizzo diretto per fini istituzionali.
Adempimenti cedente:
1. preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento (almeno 5 giorni prima della consegna con l’indicazione della data, luogo, ora dell’inizio del
trasporto, della destinazione finale e dell’ammontare dei beni – se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore
unitario e il costo complessivo di ciascuna cessione non supera Euro 5.164,57, la comunicazione può non essere inviata);
2. conservare la ricevuta della ONLUS beneficiaria;
3. emissione fattura e d.d.t. documento di trasporto contenente l’indicazione della data, della generalità del cedente, del
cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei
beni ceduti;
4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
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Opportuno a seconda dei casi:
FAC-SIMILE RICEVUTA PER ODV
DATA gg/mm/aaaa - N. 000
In merito ai beni ___________________________, l’erogante con sua del (data),
L’Associazione “NOME ASSOCIAZIONE” - ONLUS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
“NOME LEGALE RAPPRESENTANTE” , dichiara di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa da :
A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato;
B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari;
C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex
art. 9 comma 3 DPR 917/86.
Ditta/Società ______________________________________________________________________________
Con sede in Via ___________________________________, Cap _______ Città __________________ (Prov),
Cod. Fiscale___________________________________ P. Iva _______________________________________
I seguenti beni:
Numero
Tipologia
Costo unitario
Costo complessivo
L’Associazione di volontariato “XYXY” è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato Regione Puglia
al n. ______ dal ________ . In quanto Onlus di diritto, le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto
dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limi e con le modalità stabilite per legge (articolo
14 DL 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la
tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio/rendiconto.
TOTALI
L’Associazione di volontariato attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle
finalità istituzionali.
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Opportuno a seconda dei casi:
FAC-SIMILE RICEVUTA PER ONLUS
DATA gg/mm/aaaa - N. 000
In merito ai beni ___________________________, l’erogante con sua del (data),
L’Associazione “NOME ASSOCIAZIONE” - ONLUS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
“NOME LEGALE RAPPRESENTANTE” , dichiara di aver ricevuto in data gg/mm/aaaa da :
A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato;
B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezziari;
C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex
art. 9 comma 3 DPR 917/86.
Ditta/Società ______________________________________________________________________________
Con sede in Via ___________________________________, Cap _______ Città __________________ (Prov),
Cod. Fiscale___________________________________ P. Iva _______________________________________
I seguenti beni:
Numero
Tipologia
Costo unitario
Costo complessivo
L’Associazione “________________________ Onlus” è regolarmente iscritta all’Anagrafe delle Onlus al n. ______
dal _________ . In quanto Onlus le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni
effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (articolo 14 DL 35/05 come
convertito da legge 80/05 e articolo 100 comma 2 lettera h DPR 917/86).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate comprese la
tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.
TOTALI
L’Associazione attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali
della fattura stessa da consegnare al cedente dei beni.
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Riepilogo agevolazioni Onlus previste dal DPR 917/1986
Dlgs 460/1997 e dal Dl 35/2005 convertito in Legge 80/2005
NORMA DI RIFERIMENTO
PERSONE FISICHE
NORMA DI RIFERIMENTO
Art.15 c.1 lett. i-bis
D.P.R. 917/1986
NATURA EROGAZIONI
Erogazione in denaro
Art.14 c.1 D.L. 35/2005
convertito in L. 80/2005
Erogazione in denaro
o in natura
N.B.: Le citate agevolazioni sono alternative e non possono essere cumulate.
IMPREE E SOGGETTI IRES
AGEVOLAZIONI
Detrazione del 19% dell’imposta
del soggetto erogante fino
all’importo massimo di E. 2.065,83
Deducibile nei seguenti limiti:
10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella
misura massima di
E. 70.000 annui
NATURA EROGAZIONI
Art.13 c.2 DLgs 460/97
Risoluzione Agenzia Entrate
n.180 del 27/12/2005
Prodotti alimentari e farmaceutici
alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività
dell’impresa cedenta
Art.14 c.1 D.L. 35/2005
convertito in L. 80/2005
Erogazione in denaro
o in natura
Art.100 c.2 lett.a
D.P.R. 917/1986
Erogazione in denaro
AGEVOLAZIONI
È applicabile senza alcun
limite quantitativo e può
essere cumulato con le altre
liberalità previste
dall’art.14 D.L.35/2005
Deducibile nei seguenti limiti:
10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella
misura massima di
E. 70.000 annui
Deducibile per ammontare
complessivo non superiore
al 2% del reddito di
impresa dichiarato
N.B.: Le agevolazioni riferentesi alle erogazioni in denaro sono alternative e non possono essere cumulate.
Per tutte le erogazioni in denaro al fine di ottenerne la deducibilità le stesse devono essere effettuate a mezzo assegni
bancari o postali - assegni circolari - c/c postali - bonifici.
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• fondazioni nazionali di carattere culturale;
LA DESTINAZIONE
DEL 5 PER MILLE
Le agevolazioni previste dalla Legge Finanziaria 2006 - la destinazione deI 5‰
La legge 266/2005 (legge Finanziaria per l’anno 2006) ha introdotto per la prima volta la possibilità di destinare una quota
pari al 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale. Tale possibilità è stata di anno in anno
prorogata ed è tuttora in vigore. Dal 2008, i soggetti ammessi al beneficio sono:
a) Enti del volontariato:
• ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf );
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della
L.7/12/2000, n° 383);
• associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del
D.lgs 4/12/1997, n° 460;
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b) enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) enti della ricerca sanitaria;
d) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Il contribuente persona fisica effettua la propria scelta attraverso l’apposizione della firma in uno degli appositi riquadri che
figurano sui modelli di dichiarazione dei redditi.
Il soggetto OdV o ONLUS deve iscriversi presso un apposito elenco istituito dall’Agenzia delle Entrate, direttamente in via
telematica o tramite un intermediario abilitato; successivamente, i legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno
spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede
legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto
all’iscrizione.
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 v’è l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il
contributo del 5‰, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono
indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento
deve essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
La scelta della destinazione del 5‰ e quella dell’8‰ non sono tra loro alternative e non determinano maggiori imposte da
pagare.
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APPENDICE
Tavole Sinottiche:
• Le agevolazioni fiscali;
• Raffronto della Legge quadro del volontariato e la disciplina delle ONLUS;
Formulario:
• Richiesta esenzione imposta di bolloe;
• Richiesta esenzione tassa concessione governativa su telefonia mobile;
• Richiesta esenzione tassa concessione governativa
• Erogazioni liberali - Ricevuta (ONLUS che può applicare la deducibilità ex art. 14 D.L. 35/05)
• Erogazioni liberali - Ricevuta (ONLUS che non può applicare la deducibilità ex art. 14 D.L. 35/05)
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TAVOLA SINOTTICA 1
AGEVOLAZIONI FISCALI
Imposte dirette
Le Organizzazioni di Volontariato, in quanto Onlus di diritto, godono di tutte le
agevolazioni previste per tali enti, fermo restando l’applicazione delle disposizioni di
maggiore favore previste dalla specifica normativa, quali:
•
•
•
Imposte dirette
Organizzazioni di volontariato
(L. 266/91)
•
•
•
•
Associazioni di Promozione Sociale
(L. 383/00)
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non imponibilità dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell’organizzazione
di volontariato;
Imposta sul Valore Aggiunto: esenzione delle cessione di beni e delle prestazioni di servizi agli associati;
Imposta di Bollo: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi alla
svolgimento dell’ attività;
Imposta di Registro: esenzione degli atti costitutivi e di tutti gli atti connessi
alla svolgimento dell’attività nonché di tutte le donazioni disposte in loro favore.
•
ONLUS
(D. Lgs. 460/97)
•
Imposte indirette
•
•
•
Alle Associazioni di Promozione Sociale sostanzialmente spettano le agevolazioni previste per tutti gli enti di natura associativa di cui ai fini:
•
•
•
•
delle imposte dirette all’art. 148 del D.P.R. 917/86
dell’imposta sul valore aggiunto all’art. 4 del D.P.R. 633/72
non sono considerate attività commerciali lo svolgimento di attività istituzionali;
non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti
dall’esercizio di attività connesse;
non concorrono alla formazione della base imponibile le somme versate dagli
associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative;
non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali anche quali contropartita di beni di modico valore
o di servizi;
non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
Imposta di Bollo: esenzione
Tassa sulle Concessioni Governative: esenzione
Imposta sugli intrattenimenti: esenzione per le attività spettacolistiche svolte
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione
Imposta di Registro, assoggettamento a tassa fissa degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento
Imposta sul Valore Aggiunto, alcune prestazioni delle Onlus sono esenti ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972
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TAVOLA SINOTTICA 2
RAFFRONTO TRA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO E DISCIPLINA ONLUS
LEGGE 266/1991
IMPOSTE
IRES
IVA
•
•
•
•
D. LGS. 460/1997
Attività istituzionale non rileva.
Attività commerciali e produttive marginali •
non costituiscono reddito imponibile, a •
condizione che sia documentato il totale
impiego per fini istituzionali.
•
•
Attività istituzionale non rileva.
Attività commerciali e produttive
marginali non costituiscono cessioni di
•
beni né prestazioni di servizi.
•
•
•
IRAP
•
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Applicazione del metodo retributivo in
relazione all’attività istituzionale.
Applicazione del metodo commerciale
in relazione alle attività commerciali e •
produttive marginali applicazione del •
metodo retributivo in relazione all’attività
istituzionale.
Esenzione Per la Regione Puglia, dal
pagamento se Odv iscritta e quindi Onlus
di diritto.
•
Imposta
di Registro
Attività istituzionale decommercializzata.
Attività connesse non concorrono alla formazione del
reddito imponibile.
Applicazione dell’imposta secondo criteri ordinari.
Esclusione dall’imposta per prestazioni gratuite di
divulgazione pubblicitaria, volte alla promozione delle
attività istituzionali delle ONLUS.
Esenzione per i beni ricevuti a titolo gratuito da parte di
imprese, purché si tratti di beni alla cui produzione e al cui
scambio è volta l’attività dell’impresa
Esenzioni per diverse operazioni attive.
Esenzione Per la Regione Puglia, dal pagamento
Applicazione del metodo commerciale in relazione alle
attività connesse.
Imposta
di Bollo
Imposta su
Donazioni
Imposte
Ipotecarie
e Catastali
Tasse sulle
Concessioni
Governative
Esenzione per atto costitutivo ed altri atti
•
connessi allo svolgimento dell’attività dell’ente.
Soggetti a tariffa fissa per atti costitutivi e le modifiche
statutarie.
Soggetti a tariffa fissa gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento a favore di ONLUS.
Esenzione per tutti gli atti, documenti, contratti, copie (anche
Esenzione per atto costitutivo ed altri atti
conformi) estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni
connessi allo svolgimento dell’attività dell’ente.
poste in essere o richiesti da ONLUS.
Esenzione.
Esenzione per tutti i trasferimenti a favore delle ONLUS.
Esenzione per tutti i trasferimenti a favore delle ONLUS.
Esenzione per tutti gli atti e provvedimenti concernenti le
ONLUS.
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Tributi
Locali
Gli Enti locali possono deliberare la riduzione oppure
l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai
relativi obblighi formali.
Imposta sugli
Intrattenimenti
Esenzione per gli intrattenimenti svolti occasionalmente
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Erogazioni
liberali da
persone fisiche
ed enti
non commerciali
Dall’imposta lorda si detrae un ammontare pari al 19%
dell’importo versato non superiore a € 2.065,83.
Erogazioni
liberali da
imprese
Deducibile l’importo erogato in denaro pari a € 2.065,83,
ovvero al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Adempimenti
contabili
Contributi
corrisposti da enti
pubblici o privati
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Non è previsto alcun obbligo esplicito, anche Facoltà di assolvere l’obbligo mediante la redazione di un
se è necessario redigere il bilancio annuale.
rendiconto di entrate ed uscite.
Non applicabile la ritenuta.
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Formulario 1 - Richiesta esenzione imposta di bollo
(su carta intestata associazione)
Spett.le Banca
Oggetto: richiesta di esenzione dall’imposta di bollo per le Onlus;
Il sottoscritto …. Nato a ….. residente a ….. nella qualità di legale rappresentante dell’associazione ……… Onlus, con
sede a ……. In via ….. codice fiscale. …….. , iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato di cui la L266/93
e la LR 11/94, che gli attribuisce di diritto la qualifica di Onlus ai sensi del D.Lgs 460/97, poiché gli atti, i documenti,
le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o
richieste da Onlus sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, come precisato dall’art. 27 bis dell’Allegato B al
DPR 642/1972, come aggiunto dal D.Lgs 460/97 art. 17,
RICHIEDE
l’esenzione dall’imposta di bollo per: (scegliere le voci indicate):
a) ricevute; b) estratti conto;
c) certificati;
d) fatture esenti da iva;
e) estratti da registri; f ) atti notarili e scritture private;
g) ricorsi e istanze.
Distinti saluti.
Il Presidente e Legale rappresentante
____________________________
Luogo e data _________________________
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Formulario 2 - Richiesta esenzione tassa concessione governativa su telefonia mobile
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI FINI DI BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
(Associazioni ONLUS)
Il/La sottoscritto/a................................................................, rappresentante legale di....................................................., con sede
legale in...................................... localita’........................................(Prov)........, nato a............................... il ......................., residente
in .............................................. localita’........................................(Prov)........, CF ...................................................
VISTO CHE
1) L’art. 21 della tariffa, allegata al DPR 26/10/72 n. 641, prevede la corresponsione della tassa sulle concessioni governative relative
alle licenze o documenti sostitutivi per l’impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione;
2) L’art. 13-bis dello stesso decreto, introdotto dall’art. 18 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, come modificato dall’art.90,
comma 7, Legge 27 dicembre 2002 n.289, esenta dal pagamento della suddetta tassa “gli atti ed i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche”;
3) la Risoluzione Ministeriale n. 154 dell’ 11/10/2000 stabilisce che “l’esenzione della tassa di concessione governativa e’ correlata
inscindibilmente all’uso strumentale del bene per lo svolgimento dell’attività istituzionale …….”
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI ED AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE FALSE
DICHIARAZIONI,
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. Di essere ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 460 del
4 dicembre 1997 e di aver provveduto all’invio della documentazione prevista dall’art.11 del DPR 4/12/97 n.460 al competente
ufficio dell’Amministrazione Finanziaria
2. Di essere ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di diritto in quanto organizzazione di volontariato di cui alla
legge 11.8.91 n. 266, iscritta nei registro Regionale Regione Puglia (legge Regionale 11/94) al n. _________
3. ed inoltre che le SIM di cui e’ stata richiesta l’attivazione in regime di esenzione sono strumentali allo svolgimento dell’attività
istituzionale della sottoscritta;
RICHIEDE
di poter beneficiare dell’esenzione del pagamento della tassa sulle concessioni governative sulle licenze o documenti sostitutivi per
l’impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all’art. 21, D.P.R.
641/1972
SI IMPEGNA
ad effettuare tempestiva comunicazione ad Vodafone/TIM/Wind/H3G nel caso in cui dovesse venir meno la qualifica di associazione
ONLUS e/o il requisito di strumentalità alla propria attività istituzionale per una o più delle Sim attivate in regime di esenzione da
Tassa di Concessione Governativa.
Lì, ............................. In fede
.......................................
Si allega:1) copia fotostatica della Carta d’identità n. ……...............………., rilasciata al sottoscrittore il …................…….,
dal Comune di …..........……………, in corso di validità;
2) copia della Procura Speciale o di altro atto attestante i poteri del sottoscrittore.
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Formulario 3 - Richiesta esenzione tassa concessione governativa
(su carta intestata associazione)
Il/La sottoscritto/a................................................................, in qualità di rappresentante legale di.....................................................,
con sede legale in...................................... localita’........................................(Prov)........, nato a............................... il .......................,
residente in .............................................. localita’........................................(Prov)........, CF ...................................................
PREMESSO
Che è di diritto ONLUS ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460 del 4/12/97.
POICHÉ
Gli atti e i provvedimenti eseguiti da ONLUS sono esenti dalle tasse di concessione governativa come precisato dall’art. 13 bis del
D.P.R. 641/72, come aggiunto dal D.Lgs 460/97 sopracitato, art. 18
RICHIEDE
L’esenzione dalla tassa di concessione governativa per l’atto/provvedimento (scegliere tra le voci indicate):
a) Iscrizioni nel registro delle persone giuridiche;
c) Licenza per terminali radiomobili (telefonini);
b) Registrazione di brevetti;
d) Bollatura e vidimazione libri e registri sociali.
Distinti saluti.
Il Presidente e Legale rappresentante
____________________________
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Formulario 4 - Erogazioni liberali
Ricevuta ONLUS che può far applicare la deducibilità ex. art. 14 D.L. 35/05
(su carta intestata associazione)
Data gg/mm/aaaaRicevuta N. 000/aaaa
L’Associazione ....………………………………. nella persona del suo rappresentante legale pro tempore .....…………………………..
dichiara di aver ricevuto in data odierna / (altra data anteriore)
Euro (in cifre) ............................... (in lettere) ..................................................../........ tramite (indicare la modalità di incasso)
Assegno bancario n° _____________ / Bonifico su C.C. Bancario n° ____________ / Accredito in C.C. Postale n° _____________
Da:
Nominativo ............................ Indirizzo .................................. cap ........... città ........................ C.F. o P.IVA .................................
L’Associazione ...………………………. è Iscritta alla Sezione Provinciale di....... Registro Regionale del Volontariato foglio ..... N.
progressivo ..... In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone
fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con
le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h,
DPR 917/86). L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di
contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.
Firma e timbro
(per l’Associazione)
Esente da bollo ai sensi dell’art 8, c 1, L 266/91
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Formulario 5 - Erogazioni liberali
Ricevuta ONLUS che NON può far applicare la deducibilità ex. art. 14 D.L. 35/05
(su carta intestata associazione)
Data gg/mm/aaaaRicevuta N. 000/aaaa
L’Associazione ....………………………………. nella persona del suo rappresentante legale pro tempore .....…………………………..
dichiara di aver ricevuto in data odierna / (altra data anteriore)
Euro (in cifre) ............................... (in lettere) ..................................................../........ tramite (indicare la modalità di incasso)
Assegno bancario n° _____________ / Bonifico su C.C. Bancario n° ____________ / Accredito in C.C. Postale n° _____________
Da:
Nominativo ............................ Indirizzo .................................. cap ........... città ........................ C.F. o P.IVA .................................
L’Associazione ......…………………….... ……………...…………….......... è Iscritta alla Sezione Provinciale di....... Registro Regionale
del Volontariato foglio ..... N. progressivo ..... In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto (Art 10,
e 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche possono pertanto detrarre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le
modalità stabilite per legge (art 15. c 1, lett i-bis, DPR 917/86). Le persone giuridiche possono invece dedurre le erogazioni effettuate a favore
della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 100, c 2, lett h, DPR 917/86). L’Associazione attesta di possedere
tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.
Firma e timbro
(per l’Associazione)
Esente da bollo ai sensi dell’art 8, c 1, L 266/91
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CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DAUNIA
C.so del Mezzogiorno, 10 - 71100 Foggia
Tel./Fax: 0881.688297 - 0881.339226
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