AMBITO DISTRETTUALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE
Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO DI PIANO
PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE, AD ADULTI NON
AUTOSUFFICIENTI OVVERO IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
SOCIALE E A CITTADINI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE BASSA BRESCIANA
ORIENTALE MEDIANTE VOUCHER COMPRENSIVO DELLA
CONTESTUALE AZIONE PER LA FORMAZIONE E
RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI FAMILIARI
PERIODO 01.03.2013 – 28.02.2015
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ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Il presente P.T.O. ha per oggetto le prestazioni di assistenza domiciliare a favore di persone
anziane, ad adulti non autosufficienti ovvero in condizione di fragilità sociale e a cittadini disabili
residenti nei comuni dell’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale mediante voucher per il
periodo 01.03.2013/28.02.2015 per un monte ore presunto di n. 30.160 ore. Le prestazioni
dovranno essere garantite per n. 25.480 ore presunte da personale qualificato (di seguito
denominato ASA) e per n. 4.680 ore presunte da personale non qualificato (di seguito denominato
assistente familiare).
Le imprese accreditate dovranno garantire che il personale impiegato come assistente familiare
disponga di competenze teoriche e pratiche per occuparsi della cura e pulizia della casa, della
cura degli anziani, per cucinare e occuparsi di lavanderia e stireria. E’ altresì facoltà delle imprese
accreditate sviluppare nel biennio azioni per favorire il lavoro femminile mediante appositi percorsi
formativi di assistenti familiari, per costituire un apposito albo delle assistenti familiari di ambito e
per impiegare tali figure sia nei progetti assistenziali commissionati dagli enti locali, per i servizi
oggetto del presente P.T.O. sia per attività assistenziali commissionate direttamente dai cittadini.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono,
tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità, sicurezza per il personale
impiegato (anche se soci di cooperative).
ART. 2 DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
La durata del presente contratto di accreditamento è di anni due anni per il periodo 01.03.201328.02.2015.
Al Comune di Montichiari in qualità di ente capofila per l’attuazione delle azioni del PdZ 2012/2014
competono le procedure per l’individuazione dei soggetti da accreditare mentre la stipula del
contratto e la gestione del rapporto contrattuale con la ditte accreditate sono invece in capo ai
Singoli Comuni dell’ambito distrettuale
L’ente capofila si riserva la facoltà prevista dall’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 di
ricorrere alla procedura negoziata per affidare il contratto di accreditamento alle imprese
selezionate per ulteriori due anni (01.03.2015 – 28.02.2017). Qualora la Stazione Appaltante non
si avvalesse della facoltà di cui sopra, il contratto scadrà automaticamente e senza altra formalità il
28.02.2015 senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito.
ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della presente procedura di accreditamento riguarda gli anziani e disabili
residenti sul territorio dei comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale e
precisamente
- Acquafredda
- Calcinato
- Calvisano
- Carpenedolo
- Montichiari
- Remedello
- Visano
Il numero complessivo presunto di ore da erogare nel biennio risulta di n. 30.160 per l’intera area
territoriale di riferimento così suddivise:
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COMUNE
UTENTI
ORE ASA
ANNUE
ACQUAFREDDA
CALCINATO
CALVISANO
CARPENEDOLO
MONTICHIARI
REMEDELLO
VISANO
TOTALE
3
53
11
18
60
2
2
149
140
5.500
1300
1.600
4.000
120
80
12.740
ORE ASSISTENTE
FAMILIARE
ANNUE
100
1.300
200
200
500
40
2.340
Poiché per effetto della libera scelta degli utenti del servizio il numero complessivo del monte ore
di assistenza domiciliare potrà potenzialmente suddividersi anche in modo diseguale tra i n. 3
soggetti accreditati, con conseguente possibilità di inadeguata remunerazione, anche per periodi
prolungati, dell’impegno finanziario ed organizzativo richiesti dal servizio, è riconosciuta la facoltà
ai soggetti accreditati di rinunciare all’accreditamento, qualora per il primo bimestre ricevano
incarichi di assistenza domiciliare inferiori al 15 % delle ore di servizio attivate complessivamente.
La rinuncia all’accreditamento dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni a
tutti gli utenti in corso, nonché agli Uffici Servizi Sociali dei comuni dell’Ambito Distrettuale
ART. 4 CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
L’ambito distrettuale intende:
potenziare le offerte di servizio sul territorio per rispondere ai bisogni espressi dalla comunità
locale in materia di assistenza domiciliare;
valorizzare la progettualità, l’imprenditorialità e la responsabilità sociale delle agenzie che
rispondano a criteri regolativi e si qualifichino competenti in merito ai livelli assistenziali
individuati, impegnandosi a mantenere e costantemente qualificare i livelli di servizio offerti;
sostenere le cure domiciliari favorendo la progettualità delle reti famigliari nell’erogazione di
interventi di assistenza;
favorire l’occupazione femminile per il tramite delle azioni proposte dai soggetti accreditati in
merito alla misura degli assistenti familiari (formazione, costituzione dell’elenco d’ambito,
favorire l’incontro tra le domande delle famiglie con l’offerta di assistenti familiari).
L’ambito distrettuale e i Comuni che lo compongono intendono assicurare ai cittadini necessitanti i
servizi di cui al presente avviso attraverso l’erogazione di cosiddetti “titoli di servizio” o vouchers,
sulla base della valorizzazione economica dell’intervento necessario e del reddito della persona o
della famiglia interessate (a base ISEE).
Il Servizio Assistenza Domiciliare si attua nell’ambito dei servizi sociali essenziali di base, e
costituisce il livello primario e fondamentale dell’intervento per la tutela del benessere dell’individuo
anziano e non autosufficiente, finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo
naturale e quotidiano ambiente di vita e di relazione, in condizioni di massima autonomia e
benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali e familiari.
Gli interventi privilegiano quindi l’ambito della vita quotidiana e del domicilio, allontanando o
evitando quanto più possibile forme di istituzionalizzazione, mantenendo e valorizzando le
potenzialità cognitive, relazionali, psico-fisiche e di autonomia dei soggetti beneficiari.
Tali interventi, quindi, non sono considerati e accreditati come somma di prestazioni, ma come
azioni integrate e coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati di maggior benessere possibile
della persona – e sostegno del suo nucleo o del suo care giver – all’interno di progetti
individualizzatI.
I progetti di cui sopra, di avvio della presa in carico nei Servizi di Assistenza Domiciliare, restano
competenza del Servizio Sociale professionale espresso dagli Enti Locali dell’ambito distrettuale.
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A seconda del bisogno espresso dal richiedente, l’Assistente Sociale di riferimento elabora, con i
destinatari, il singolo progetto di avvio dell’intervento, individuando qualità e quantità all’interno dei
appositi progetti assistenziali individualizzati.
ART. 5 DIREZIONE E CONTROLLO
Allo scopo di realizzare gli obiettivi di miglior tutela degli ospiti, i Comuni sovrintendono e
controllano lo svolgimento delle prestazioni rese.
L’Ufficio di piano, verificherà con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, l’andamento del
servizio reso, con facoltà di:
formulare osservazioni e proposte alle Imprese accreditata;
sospendere i pagamenti qualora i servizi e le prestazioni non venissero effettuati nel
rispetto del presente P.T.O;
verificare l’attuazione dei piani assistenziali individualizzati;
eseguire controlli sull’effettivo andamento delle “politiche del personale”;
e potrà utilizzare ogni strumento ritenuto opportuno ai fini del controllo della qualità dei servizi
erogati fra i quali:
interviste o questionari all’utenza per verificare il livello di gradimento dei servizi ed
eventuali scostamenti dagli standard di qualità indicati nel presente P.T.O;
ispezioni e sopralluoghi;
iniziative di informazione all’utenza;
ogni altro tipo di controllo e di verifica ritenuto opportuno.
Le Imprese accreditate dovranno espressamente accettare, senza alcuna riserva, eccezione o
limitazione, tutte le forme di controllo previste dal presente articolo, consentendone l’effettuazione
e collaborando per l’applicazione di tutti gli strumenti per il controllo di qualità ritenuti opportuni da
parte dell’ufficio di piano.
ART. 6 PRESTAZIONI DA EFFETTUARE
Tutte le prestazioni oggetto del presente P.T.O vanno espletate in modo da garantire un elevato
livello qualitativo dei servizi, assicurando agli utenti una risposta domiciliare coerente ai bisogni
espressi dai medesimi.
La frequenza individuale delle prestazioni di cui ai successivi articoli, rispettate in ogni caso le
cadenze ivi indicate, è determinata in rapporto alle necessità di ciascun utente, nel rispetto dei
programmi e degli indirizzi operativi dati dal singolo Servizio sociale comunale titolare del progetto.
6.1 Progetti assistenziali tipo.
A seconda del bisogno espresso dal richiedente, l’Assistente Sociale di riferimento elabora, con i
destinatari, il singolo progetto di avvio dell’intervento, individuando qualità e quantità all’interno dei
appositi progetti assistenziali individualizzati.
Ad ognuno dei progetti, di seguito specificati, corrisponde un differente monte ore mensile di
servizio in favore del singolo utente che l’agenzia concorrente all’accreditamento si impegna a
realizzare
Progetto/
intervento
1
2
Descrizione
Interventi socio-assistenziali di bassa complessità per una prestazione media di 5
ore mensili. Prioritariamente i servizi riguarderanno l’igiene personale e l’intervento
domestico.
Operatore singolo per il 100% degli interventi.
Da definire il monte ore dell’asa e dell’assistente familiare in relazione alla singola
e specifica situazione.
Interventi socio-assistenziali di bassa complessità per una prestazione media di 6-
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4
5
10 ore mensili. I servizi previsti riguardano: spesa, piccola assistenza alla
preparazione del pasto, accompagnamento ritiro pensione, accompagnamento a
visite mediche, commissioni di vita quotidiana, verifica condizioni igieniche
dell’alloggio e della cura della persona, bagno assistito settimanale, riordino
dell’ambiente domestico.
Eventualità di operatore singolo per il 70% degli interventi e in coppia per il 30%.
Da definire il monte ore dell’asa e dell’assistente familiare in relazione alla singola
e specifica situazione
Interventi socio-assistenziali di media complessità per una prestazione media di
circa 14-18 ore mensili. I servizi previsti riguardano: spesa, assistenza alla
preparazione del pasto, accompagnamento ritiro pensione, accompagnamento a
visite mediche, commissioni di vita quotidiana, verifica condizioni igieniche
dell’alloggio, aiuto nella cura e nell’igiene della persona a frequenza
plurisettimanale, bagno assistito, riordino dell’ambiente domestico, correzione
delle posture, introduzione all’uso di ausili, verifica della corretta assunzione di
farmaci prescritti.
Eventualità di Operatore singolo per il 60% degli interventi e in coppia per il
restante 40%.
Da definire il monte ore dell’asa e dell’assistente familiare in relazione alla singola
e specifica situazione
Interventi socio-assistenziali di alta complessità per una prestazione media di circa
22-26 ore mensili. I servizi previsti riguardano: spesa, assistenza alla preparazione
del pasto, accompagnamento o
ritiro pensione, prenotazione e
accompagnamento a visite mediche, commissioni di vita quotidiana, verifica
condizioni igieniche dell’alloggio, aiuto nella cura e nell’igiene della persona a
frequenza giornaliera, bagno assistito, alzata e rimessa a letto, riordino
dell’ambiente domestico, correzione delle posture, introduzione ed educazione
all’uso di ausili, verifica della corretta assunzione di farmaci prescritti.
Eventualità di operatore singolo per il 50% degli interventi e in coppia per il
restante 50%.
Da definire il monte ore dell’asa e dell’assistente familiare in relazione alla singola
e specifica situazione
Interventi socio-assistenziali di altissima complessità per una prestazione media di
circa 30–34 ore mensili. I servizi previsti riguardano: spesa, assistenza alla
preparazione del pasto, ritiro pensione, prenotazione e accompagnamento a visite
mediche, commissioni di vita quotidiana, verifica condizioni igieniche dell’alloggio,
aiuto nella cura e nell’igiene della persona a frequenza anche plurigiornaliera,
bagno assistito, alzata e rimessa a letto, riordino dell’ambiente domestico,
correzione delle posture, utilizzo di ausili, verifica della corretta assunzione di
farmaci prescritti.
Eventualità di operatore singolo per il 60% degli interventi e in coppia per il
restante 40%.
Da definire il monte ore dell’asa e dell’assistente familiare in relazione alla singola
e specifica situazione
I progetti tipo descritti hanno comunque valore puramente indicativo e descrittivo della
composizione e della complessità/difficoltà dell’intervento assistenziale, restando inteso che il
soggetto accreditato dovrà svolgere le ore di servizio previste nel progetto assistenziale
individualizzato e verrà comunque retribuito unicamente per le ore di servizio effettivamente svolte.
6.2 Rapporti Comune – cittadino – impresa accreditata
L’assistente sociale del servizio sociale comunale, su richiesta del cittadino, elaborerà il
complessivo progetto di intervento, individuerà il piano assistenziale individualizzato
corrispondente al bisogno, declinandolo individualmente, e determinerà, secondo i criteri comunali,
il valore del “titolo di servizio” e l’entità della contribuzione al costo da parte del fruitore.
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Fornirà all’utente ed ai suoi familiari ogni indicazione in merito alle agenzie accreditate titolari di
patto di accreditamento. Il soggetto accreditato scelto dal cittadino dovrà rendersi disponibile ad
un incontro per la sottoscrizione del progetto assistenziale di cui sopra.
Le agenzie accreditate si impegnano ad avviare gli interventi di norma entro 2 giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del progetto assistenziale: è facoltà del servizio sociale professionale
segnalare casi di attivazione d’urgenza, che dovranno avviarsi entro le 24 ore.
L’attuazione del progetto individualizzato è affidata in toto alle agenzie accreditate che potranno
provvedere anche con correttivi necessari a rendere efficace l’intervento, nel rispetto del monte ore
previsto dal progetto assistenziale affidato, e comunicandolo al servizio sociale professionale
dell’ente locale coinvolto, dopo aver acquisito il consenso del fruitore e dei suoi familiari.
I coordinatori delle agenzie devono, in ogni caso, segnalare all’assistente sociale referente ogni
ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del
programma individuale.
La sospensione/chiusura del programma d’intervento è disposta dall’assistente sociale referente,
sentito il fruitore, previa verifica della situazione con il coordinatore individuato dall’agenzia
accreditata.
Il progetto assistenziale individualizzato implica una presa in carico da parte del fornitore tale per
cui diventa indispensabile garantire competenza professionale specifica e consolidata, nonché
continuità negli operatori che interverranno sul caso.
Il Progetto viene di norma assegnato trimestralmente.
Qualora le condizioni di autonomia della persona subiscano modifiche sostanziali è possibile che il
fornitore chieda all’assistente sociale responsabile del caso di ridefinire (fatta salva verifica) il
programma assistenziale e/o il monte ore di servizi assegnati alla persona, salvaguardando sino a
quel momento l’erogazione degli interventi di maggiore livello assistenziale che si rendano
necessari all’interno del primo progetto elaborato.
Schematizzando la procedura prevede le seguenti fasi
• la richiesta di accesso al servizio di assistenza domiciliare deve essere presentata
all’assistente sociale di riferimento che svolge gli opportuni approfondimenti e che valuta
l’opportunità della fruizione del servizio nella modalità dell’accreditamento;
• l’assistente sociale ed il cittadino/utente concordano la formulazione del programma
assistenziale individualizzato (le prestazioni previste, l’articolazione oraria, il monte ore
settimanale, la definizione della quota del costo del servizio a carico del cittadino in base
all’ISEE e ai criteri della singola amministrazione comunale
• il cittadino sceglie tra le ditte accreditate il fornitore del servizio dopo la conferma della
disponibilità da parte dello stesso alla presa in carico;
• l’assistente sociale, il cittadino e il fornitore sottoscrivono il programma assistenziale
individualizzato
• l’assistente sociale consegna il modulo per la scelta da parte del cittadino/utente della ditta
fornitrice che autorizza l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare nella modalità
dell’accreditamento;
• per tutto ciò che riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni programmate
(sospensioni, cambio orario, riattivazioni, ecc.) il cittadino mantiene un rapporto diretto con il
fornitore
• eventuali reclami e/o osservazioni in merito all’erogazione del servizio – anche nell’ottica del
miglioramento continuo e della rispondenza dei servizi ai bisogni del cittadino, potranno essere
presentati al Servizio Sociale sia in carta semplice sia attraverso l’opportuna modulistica
predisposta
• se il cittadino desidera cambiare ditta fornitrice, è sufficiente rivolgersi al comune che
provvederà a supportare il cittadino nell’iter necessario (compilazione del modulo di
ricusazione della ditta fornitrice, compilazione del modulo di scelta della nuova ditta fornitrice,
compilazione del buono servizio per la nuova ditta fornitrice)
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•
se il cittadino vuole rinunciare in via definitiva al servizio di assistenza domiciliare deve
presentare rinuncia scritta al servizio sociale (o in carta semplice o attraverso l’apposita
modulistica)
6.3 Modulistica per la gestione dei progetti assistenziali
Le imprese concorrenti dovranno proporre con l’offerta qualitativa la modulistica utile a supportare
il processo sopradescritto come di seguito:
• Schede progetto assistenziale individualizzato e relativo programma di intervento;
• Modulo scelta del fornitore da parte del cittadino;
• Modello buono servizio;
• Modulo modifica del programma assistenziale;
• Modulo rilievo del cittadino utente;
• Modulo revoca del fornitore;
La commissione di selezione in sede di gara individuerà, tra le diverse proposte offerte, quella da
implementare e che quindi sarà utilizzata dai Comuni e dall’imprese accreditate.
6.4 Prestazioni aggiuntive e/o integrative
Oltre alle suddette prestazioni assistenziali è facoltà dei soggetti accreditati offrire, ai cittadini del
territorio distrettuale, prestazioni aggiuntive e/o integrative – singole o aggregate in forma di
“pacchetti aggiuntivi di servizio”- autonomamente tariffate, relative a:
- Interventi di manutenzione dell’ambiente di vita, e nello specifico:
√ Sgombero locali
√ Riparazioni oggetti ed impianti ad uso domestico
√ Pulizia ordinaria e/o straordinaria dell’ambiente domestico, anche con l’uso
di macchinari
√ Lavaggio e stiratura di biancheria, non effettuabile a domicilio
- Interventi specifici alla persona
√ podologo
√ barbiere e/o parrucchiere
- Interventi non professionali di sostegno domiciliare
√ compagnia ed accompagnamento
√ sostegno personale in situazioni di ricovero temporaneo
- altro non previsto ma proponibile dagli accreditati.
6.5 Modalità organizzativa a carico delle imprese accreditate
I soggetti interessati all’accreditamento dovranno garantire sul territorio dell’Ambito Distrettuale
Bassa Bresciana Orientale quanto di seguito indicato:
√ sede o sportello di servizio, segreteria telefonica attiva nelle fasce orarie non coperte
dalla sede/sportello.
√ coordinamento professionale delle attività, che si interfacci con i servizi sociali
professionali, esercitato da un’Assistente Sociale o altra figura professionale con
esperienza professionale nel coordinamento dei servizi socio-assistenziali.
√ Équipe settimanale di coordinamento e discussione della casistica e dei relativi progetti
da tenersi presso la sede del servizio sociale comunale.
√ Impiego, per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, di personale
qualificato ASA, secondo le disposizioni regionali vigenti.
√ Rilevazione dati e bisogni mediante l’adozione e l’utilizzo “cartella cliente”, per le
osservazioni individualizzate e per l’annotazione dell’andamento del progetto
assistenziale individualizzato, che contenga ogni documentazione utile all’intervento.
Gli operatori devono avere a disposizione un sistema di raccolta dati e bisogni
attraverso schede organizzate in materiale coerente, e produrre report periodici sulle
attività svolte, sugli utenti seguiti e le risorse umane e materiali impegnate.
√ Rapporti con l’ente pubblico di riferimento. L’ente che svolge il servizio di Assistenza
Domiciliare si obbliga a mantenersi in costante rapporto con il Servizio sociale
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√
√
√
territoriale, co-progettando i programmi generali di intervento e i progetti individualizzati
predisposti con il Servizio sociale territoriale, nonché i meccanismi, le modalità
operative, di raccordo, controllo e verifica prefissate dallo stesso.
Sistema di rendicontazione. L’ente deve possedere un sistema di rendicontazione degli
interventi, preferibilmente informatizzato
Dotazione di idonei mezzi di trasporto per le attività previste di accompagnamento, o a
disposizione per trasporto ausili o operatori in caso di necessità.
Nello svolgimento delle attività in oggetto l’ausiliario socio-assistenziale dipendente
della Ditta dovrà avere in dotazione un proprio automezzo i cui costi saranno a carico
della Ditta medesima.
Il servizio sarà prestato, nella fascia oraria 07.30 – 19.30 nei giorni feriali e pre-festivi e dalle 07.30
– 12.30 nei giorni festivi.
I soggetti accreditati relazioneranno trimestralmente al Servizio Sociale Professionale del singolo
Comune con cui stabiliscano Patto d’Accreditamento. Le agenzie accreditate sono impegnate,
altresì, a relazionare in merito al complessivo andamento della gestione dei servizi offerti e alla
risposta territoriale all’Ufficio di Piano dell’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale, allo scopo
di permettere valutazioni in merito all’efficacia ed ai risultati raggiunti .
Si impegnano a dichiarare e garantire i livelli di protezione dei dati personali, ai sensi della
normativa vigente.
Il personale addetto non accetterà alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte dei
fruitori del servizio.
Al fine di garantire l’indispensabile continuità nel rapporto con il cliente, le agenzie sono impegnate
ad organizzare i turni di lavoro in modo da assicurare, di norma, un rapporto personalizzato e la
minore rotazione possibile di personale al domicilio dei fruitori.
Sono tenute altresì ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente
assenti ed il reintegro di quanti cessino servizio.
I soggetti interessati all’accreditamento dovranno predisporre idonea modulistica volta alla
rilevazione delle prestazioni di progetti assistenziali, nonché alla rendicontazione ai singoli Comuni
ed all’ambito distrettuale.
Le agenzie accreditate sono tenute alla predisposizione di appositi opuscoli informativi descrittivi
dell’attività della ditta che ricomprendano i recapiti telefonici per le prenotazioni e le eventuali
comunicazioni per i cittadini fruitori del servizio. Tali opuscoli dovranno essere consegnati ai
comuni dell’ambito distrettuale al fine di consentire al cittadino la scelta della ditta a cui richiedere
l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare.
6.6 Reclutamento, formazione e impiego degli assistenti familiari – facoltà aggiuntive ed
integrative rispetto a tale figura professionale.
I soggetti accreditati oltre a dover garantire i requisiti organizzativi di cui al precedente punto 6.5
dovranno garantire:
Il reclutamento di personale femminile da impiegare come assistente familiare
attingendo in via prioritaria a nominativi segnalati dai servizi sociali dei singoli
comuni;
che il personale impiegato come assistente familiare disponga di competenze
teoriche e pratiche per occuparsi della cura e pulizia della casa, della cura degli
anziani, per cucinare e occuparsi di lavanderia e stireria;
in presenza di personale che non disponga delle competenze di cui sopra
organizzare specifici percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle abilità
richieste;
E’ altresì facoltà delle imprese accreditate sviluppare nel biennio azioni per favorire il lavoro
femminile mediante appositi percorsi formativi di assistenti familiari, per costituire un apposito albo
delle assistenti familiari di ambito e per impiegare tali figure oltre che nei progetti assistenziali
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commissionati dagli enti locali, per i servizi oggetto del presente P.T.O, . anche per attività
assistenziali commissionate direttamente dai cittadini.
L’attuazione delle misure facoltative determina in sede di valutazione della qualità del servizio
proposto uno specifico punteggio come indicato nel bando di gara.
ART. 7 OBBLIGHI DELLA DITTA - PERSONALE
Le imprese accreditate devono impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che
deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari, impegnandosi
nel contempo a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) gli operatori che
diano motivo di oggettiva lagnanza.
Per una comune strategia il personale ha l’obbligo di rispettare e correttamente applicare i piani di
lavoro, i protocolli, le procedure nonché di partecipare alle periodiche riunioni ed incontri di équipe
multidisciplinari.
Il personale addetto, del cui operato risponde ad ogni effetto l’Impresa, deve essere
professionalmente capace e fisicamente idoneo, e deve mantenere un contegno irreprensibile e
decoroso, rispettoso nei confronti degli utenti e collaborativo con tutte le figure professionali
eventualmente coinvolte.
Il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a
criteri di solidarietà umana e cortesia nell’approccio, evitando ogni forma indebita e confidenziale,
suscettibile di creare situazioni di dipendenza o disagio.
Agli addetti è fatto divieto assoluto di accettare dagli ospiti o dai loro familiari denari, omaggi o doni
anche d’uso.
Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione
attraverso un congruo periodo di affiancamento di durata di norma non inferiore a giorni 5 lavorativi
con costi a totale carico dell’impresa.
Il personale dovrà sempre essere munito di tesserino di riconoscimento appuntato in maniera
visibile. Il personale dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuale (tra i quali guanti in
lattice o vinile) a spese dell’impresa accreditata.
L’impresa è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà dell’Ente, degli eventuali
danni derivanti all’Ente ed ai terzi a seguito dei fatti e omissioni compiuti dal proprio personale
nello svolgimento dei compiti previsti dal presente appalto.
Per il personale in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana dovrà essere dimostrato, a
carico dell’impresa, il possesso dei titoli riconosciuti ed equivalenti a quelli previsti per i cittadini
italiani. Tenuto conto che gli utenti, in particolare quelli anziani, hanno più bisogno, rispetto ad altre
categorie di persone, di essere compresi e richiedono conseguentemente risposte comprensibili e
pertinenti, gli operatori dovranno esprimersi correttamente e correntemente in lingua italiana.
L’impresa dovrà prestare il servizio attraverso operatori adeguatamente preparati, garantendo
piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi previsti dal
presente capitolato. Gli A.S.A. dovranno essere in possesso del titolo di qualificazione
professionale secondo gli indirizzi della Regione Lombardia.
A tal fine le imprese accreditate dovranno presentare, all’atto dell’affidamento del servizio, i
nominativi degli addetti impiegati nei diversi servizi, con la specificazione dell’inquadramento
contrattuale, dell’anzianità di servizio, delle mansioni e della natura del rapporto di lavoro. Entro lo
stesso termine le imprese dovranno fornire la documentazione comprovante il possesso delle
qualificazioni professionali richieste relativamente alle mansioni svolte.
L’impresa è, altresì, tenuta all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del
lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo
svolgimento del servizio.
Gli operatori ASA dovranno essere inquadrati ad un livello non inferiore al C1 del contratto
collettivo nazionale per le cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri contratti
applicati.
Gli operatori Assistenti Familiari dovranno essere inquadrati ad un livello non inferiore al A2 del
contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri
contratti applicati.
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Le imprese accreditate, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, si obbligano ad
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei
lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste
dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto e dagli accordi decentrati.
L’impresa è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale.
Qualora le imprese accreditate non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, i comuni
possono procedere alla risoluzione del contratto.
Le imprese si impegnano inoltre ad assorbire, senza apposizione del periodo di prova, tutto il
personale impiegato nei servizi oggetto dell’accreditamento riconoscendo i diritti maturati e
maturandi del personale nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun
operatore nei servizi ad esso assegnati.
7.1 Assegnazione temporanea di personale dipendente del Comune di Montichiari
L’impresa accreditata che gestirà in prevalenza i progetti assistenziali attivati dal Comune di
Montichiari sarà tenuta a impiegare per la durata dell’accreditamento una dipendente del Comune
di Montichiari con qualifica di Operatore ausiliario socio assistenziale, categoria B, posizione
economica B1-B4. Alla dipendente assegnata l’impresa potrà richiedere esclusivamente mansioni
ascrivibili al profilo professionale posseduto di operatore Ausiliario socio assistenziale.
La dipendente sarà tenuta a prestare la propria attività lavorativa per 36 ore settimanali presso
l’impresa accreditata. A tale scopo l’impresa dovrà provvedere a predisporre apposito piano di
lavoro da consegnare all’interessata e, per conoscenza a questo Comune.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento economico della dipendente
in argomento, continuerà ad applicarsi il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali.
Gli oneri concernenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio dovuti alla dipendente
in argomento, oltre agli oneri riflessi, sono a carico dell’impresa.
La dipendente, per lo svolgimento del servizio del SAD, utilizzerà prioritariamente il mezzo di
proprietà comunale. Tale automezzo potrà essere guidato esclusivamente dalla dipendente di
questa Amministrazione. Per le prestazioni rese a favore di utenti residenti sul territorio del
Comune di Montichiari ed in carico alla dipendente, gli oneri derivanti dall’utilizzo di tale
automezzo sono a carico del Comune di Montichiari.
Il Comune di Montichiari provvederà a corrispondere alla dipendente tutte le competenze dovute
contrattualmente ed a richiedere, trimestralmente, il relativo rimborso.
La cooperativa si impegna a rimborsare al Comune di Montichiari entro 15 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta.
L’assegnazione temporanea di cui sopra sarà regolata da apposito protocollo da sottoscriversi tra il
Comune di Montichiari e l’impresa individuata.
ART. 8 SEGRETO D’UFFICIO
L’Impresa ed il suo personale devono mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o
dati concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio dell’Ente, nonché i fatti o notizie
riguardanti direttamente gli utenti.
E’ fatto obbligo alla Ditta ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al
D.Lg. 196/2003. Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.
ART. 9 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
Le imprese accreditate assumono ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il
profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salvi i Comuni da qualsiasi responsabilità.
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Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano
L e imprese devono provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio, stipulando polizza di
responsabilità civile in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo per un massimale di
copertura non inferiore a € 1.000.0000,00. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle
responsabilità delle imprese, né nei confronti dei comuni, né nei confronti dei danneggiati.
La polizza andrà inviata in copia ai comuni prima dell’attivazione del servizio stesso.
ART. 10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Le Imprese dovranno stipulare cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto,
di 10.972,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente in conformità con
quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006. La garanzia deve avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre l’eventuale mancata sottoscrizione del
contratto del soggetto accreditato ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione ovvero fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di cui
all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
Le imprese accreditate dovranno versare, prima della stipulazione del contratto (da stipularsi con i
singoli Comuni dell’ambito), la cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dell’articolo 113 del D.
Lgs 163/06 – fatte salve le maggiorazioni previste per legge e a garanzia dell’esatto adempimento
degli obblighi derivanti dal presente P.T.O., dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del
rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a
causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte delle imprese.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli
accertamenti che le Amministrazioni Comunali svolgeranno d’ufficio;
b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate;
c) che le imprese abbiano stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione
comunale e i terzi da qualunque danno a persona e cose derivante dall’esecuzione del servizio
secondo quanto previsto del P.T.O.
La ditta accreditata resterà vincolata all’assunzione della gestione, alla data fissata dai Comuni
anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi alla procedura di selezione. In caso di rifiuto
alla stipula del contratto entro 30 giorni dall’invito alla stipulazione, la ditta decade
dall’accreditamento. In tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria (pari
al 2%) dell’importo a base d’asta.
Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente P.T.O.
I seguenti certificati, se riferite ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d’ufficio
dalle Amministrazioni comunali:
1) certificato generale del casellario giudiziale riferito:
- per le imprese individuali al titolare
- per le società commerciali, cooperative e consorzi a tutti i soci delle società in nome collettivo, ai
soci accomandatari delle società in accomandita semplice, agli amministratori con poteri di
rappresentanza per gli altri tipi di società;
2) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, attestante l’assenza di
procedure fallimentari in corso;
3) certificati di posizione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
Compiuti gli accertamenti di cui sopra le Amministrazioni Comunali provvederanno a fissare il
giorno in cui verrà stipulato il contratto
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Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano
L’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di
selezione comporterà l’annullamento dell’accreditamento e l’incameramento della cauzione
provvisoria.
La stipula del contratto e la gestione del rapporto contrattuale con la ditte accreditate sono invece
in capo ai Singoli Comuni dell’ambito distrettuale
ART. 12 PENALITA’
I soggetti accreditati, nell'
esecuzione dei servizi previsti dal presente avviso di accreditamento,
avranno l'
obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernente i
servizi stessi.
Ove non attendano a tutti gli obblighi, ovvero violino comunque le disposizioni del presente avviso
di accreditamento è tenuta al pagamento al comune dell’ambito distrettuale interessato di una
penalità in rapporto alla gravità dell'
inadempienza e della recidiva come di seguito indicato.
Le penali previste di seguito dal presente articolo verranno comminate mediante nota di addebito
approntata previa contestazione scritta .
Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che venga fatta opposizione nel
medesimo termine, le penali si intendono accettate.
E'facoltà delle Amministrazioni Comunali di non considerare validi i motivi di opposizione e
procedere comunque all'
applicazione delle penalità.
Il comune dell’ambito distrettuale interessato procede al recupero delle penalità mediante ritenuta
diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
Verrà applicata una penale di € 500,00 in caso di mancato espletamento di parte del progetto
assistenziale programmato per il singolo cittadino;
Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di revisione del programma assistenziale senza
preventiva comunicazione al Comune;
Verrà applicata una penale di € 1.000,00 in caso di impiego di personale non qualificato;
Verrà applicata una penale di € 250,00 in caso di indisponibilità ad effettuare le équipe settimanali;
Verrà applicata una penale di € 500,00 in caso di mancata reperibilità;
In caso di non attuazione anche parziale del progetto presentato in sede di offerta, verrà applicata
una penale da € 250,00 a € 2.500,00 in base alla gravità della violazione.
I comuni dell’ambito distrettuale si riservano la facoltà di revocare l’accreditamento qualora, dopo
l'
applicazione di cinque penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anche su base
distrettuale, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA ACCREDITAMENTO
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti
ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Ditta;
c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle
norme del presente capitolato;
d) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali;
e) interruzione non motivata del servizio;
f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
g) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato
dal Committente.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola
risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla Ditta a
titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
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Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano
ART. 14 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Al termine di ogni mese il soggetto accreditato presenterà ad ogni comune dell’ambito distrettuale
la fattura relativa alle ore di servizio svolte a favore dei propri residenti.
Le fatture dovranno essere corredate dall’elenco nominativo degli utenti assistiti con le rispettive
ore di servizio e dalle copie dei registri/fogli di presenza sottoscritti dall’operatore del soggetto
accreditato ad ogni singolo accesso e controfirmati per conferma dall’utente o dal familiare di
riferimento. Le ore di équipe non sono oggetto di fatturazione e costituiranno valorizzazione dei
soggetti accreditati. I soggetti accreditati fattureranno solo le ore di servizio svolte a favore dei
cittadini in carico ai SAD comunali, come risultante dai fogli di presenza. Le ore di spostamento
degli operatori sono determinate nella misura del 15% delle ore effettive di servizio rese e sono
indicate in dettaglio nella fatturazione presentata.
Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che
non siano accompagnate dalla suddetta documentazione.
Le fatture saranno liquidate e pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento a mezzo mandato
del Tesoriere Comunale del singolo comune.
ART. 15 REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale nel primo anno di durata contrattuale.
A partire dal secondo anno di appalto la revisione sarà ammessa solo a seguito di esito positivo di
apposita istruttoria esperita nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 115 del D.lgs 163/2006.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione del contratto, sarà definita dal giudice previsto per legge.
ART. 17 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La ditta è tenuta ad indicare il domicilio c/o il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni
inerenti la presente procedura di accreditamento e si impegna altresì a comunicare al Comune per
iscritto, con raccomandata a.r. ogni eventuale variazione.
ART. 18 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
In caso di variazione della ragione sociale, l’impresa dovrà documentare, con copia autenticata
degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.
Non si potrà dar corso ai pagamenti fino alla presa d’atto da parte dei competenti organi del
Comune.
ART. 19 - ALTRE NORME
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente
ed in particolare da quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e nel Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e Procedura Civile .
Il Responsabile
Ufficio di piano
Dott. Gianpietro Pezzoli
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