Giovedı̀ 20 luglio 2000
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Commissione II
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Detenzione cani e impiego animali in competizioni. C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694
Tattarini, C. 5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C. 7109 Biondi e C. 7116
Procacci (Seguito esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali. C. 6885-B Sen. Antonino
Caruso (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
..........
31
...............................................................................
31
AVVERTENZA
SEDE REFERENTE
Giovedı̀ 20 luglio 2000. — Presidenza
del Vicepresidente Domenico BENEDETTI
VALENTINI, indi del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. — Interviene il
Sottosegretario di Stato per la giustizia
Franco Corleone.
La seduta comincia alle 10.30.
Detenzione cani e impiego animali in competizioni.
C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694 Tattarini, C.
5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C.
7109 Biondi e C. 7116 Procacci.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato nella seduta del 18
luglio 2000.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al
testo in esame (vedi allegato). Ricorda
quindi che la Commissione è tenuta a
concludere entro la seduta odierna
l’esame del provvedimento, iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea a partire
da lunedı̀ 24 luglio.
Silvestro TERZI (LNP), nel sottolineare
che il testo in esame appare carente sotto
diversi profili, limitandosi a regolamentare
in modo estremamente rigido la detenzione delle razze canine considerate potenzialmente pericolose, senza disciplinare
ulteriori aspetti, quali la necessità di
adeguate strutture per l’allevamento degli
animali e la previsione della figura dell’addestratore, preannuncia il proprio voto
contrario sul testo in esame. Manifesta
tuttavia la disponibilità di valutare un
diverso orientamento qualora dal testo in
esame venissero eliminate tutte le disposizioni relative alla detenzione e all’addestramento dei cani. Ricorda poi che la
proposta di legge presentata a seguito
dell’iniziativa « ragazzi in aula », attiene
esclusivamente alla materia dei combattimenti tra animali. Avanza quindi il so-
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spetto che attraverso tale provvedimento
si intenda surrettiziamente perseguire
qualsiasi utilizzo dei cani medesimi, reprimendo in tal modo anche l’attività
della caccia praticata con tali animali.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
afferma che il provvedimento in esame
tende a disciplinare in modo equilibrato
la detenzione dei cani potenzialmente
pericolosi, sanzionando in modo particolare il grave fenomeno dei combattimenti
tra animali. Assicura il deputato Terzi che
il provvedimento non intende affatto vietare attività quali la caccia con i cani o
l’addestramento e l’allevamento di tali
animali.
Pierluigi COPERCINI (LNP) lamenta la
ristrettezza dei tempi che non consentono
un approfondito e meditato esame del
provvedimento. La circostanza che lo
stesso sia stato iscritto all’ordine del
giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio
determinerà sicuramente l’impossibilità di
predisporre un testo che colga in modo
equilibrato le diverse esigenze coinvolte in
tale delicata materia. Osserva a riguardo
che si corre il rischio di pervenire allo
stesso risultato che si è avuto con l’approvazione affrettata in Commissione Giustizia dei provvedimenti sulla sicurezza, il
cui testo unificato non è stato formulato
in modo meditato ed equilibrato proprio
per la mancanza di tempo che ha caratterizzato lo svolgimento dell’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, nel ribadire che l’iscrizione del
provvedimento all’ordine del giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio deriva
dalla presentazione alla Camera di una
proposta di legge nell’ambito della iniziativa « Ragazzi in aula », esorta i membri
della Commissione a consentire la conclusione dell’esame del provvedimento
nell’odierna seduta.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
esprime parere favorevole sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.36, 1.29, 1.2,
1.34, 2.10, 2.2, 2.13, 3.9, 4.21, 4.22, 4.3,
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Commissione II
4.15, 4.4, 4.5, 4.19, 4.6, 4.16, 4.7, 6.10,
6.12, 6.6, 6.3, 7.13, 7.6, 8.1, 8.3, 8.01, 8.02,
9.01 e 10.1. Si rimette alle valutazioni
della Commissione sugli emendamenti
1.21, 1.22, 1.32, 1.31, 1.01, 2.12, 2.9, 3.10,
4.13, 4.1, 4.17, 4.20, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.11,
6.2, 6.9, 8.3, 8.6, 9.1 e 9.2. Ritira quindi
l’emendamento 6.4, a sua firma, ed
esprime parere contrario sui restanti
emendamenti
Il sottosegretario Franco CORLEONE
esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.18 e 1.27, qualora vengano formulati come emendamenti aggiuntivi e
non sostitutivi rispetto al testo cui si
riferiscono, 1.32 e 4.17. Dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 1.35, 1.30, 1.33,
1.24, 1.25, 2.5, 4.14 e 6.11. Invita quindi
al ritiro dell’emendamento 4.1 e chiede
una riformulazione dell’emendamento 4.4,
volta a meglio chiarire il tipo di sostanze
stupefacenti contemplate dallo stesso. Dichiara di conformarsi al parere espresso
dal relatore sui restanti emendamenti ed
articoli aggiuntivi.
Esprime quindi perplessità sulla portata del comma 3 dell’articolo 2, chiedendone una riformulazione affinché sia inserita tale norma nell’articolo 9 riguardante le deroghe; sostiene infatti l’incongruità di prevedere che i cani utilizzati da
non vedenti, per giunta addestrati presso
le scuole nazionali di cani guida per
ciechi, possano rientrare nella deroga ai
divieti riguardanti i cani potenzialmente
pericolosi.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
nel ricordare le forti aspettative dell’opinione pubblica su tale provvedimento, che
intende colmare un preoccupante vuoto
normativo, richiama la preoccupante diffusione di un fenomeno, quale quello dei
combattimenti tra cani, originariamente
circoscritto nelle zone del sud Italia che si
sta ormai diffondendo in tutte le regioni
italiane. Replica al deputato Terzi che non
si vuole in alcun modo reprimere l’attività
venatoria, e a tal proposito dichiara che
sarebbe disposta a condividere il conte-
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nuto dell’emendamento 9.1 che esclude
dalla applicabilità delle norme di tale
provvedimento la caccia e l’attività venatoria.
Maria Chiara ACCIARINI (DS-U), dopo
aver ricordato i gravi e dolorosi episodi
che si sono verificati a causa della pericolosa aggressività che connota determinate razze di cani, per la cui detenzione
è assolutamente necessario predisporre
una regolamentazione oggi inesistente, reputa significativo che in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula » sia stata presentata una proposta di legge in materia,
cui deve essere dato seguito senza ulteriori rinvii. Ritiene certamente equilibrato
il contenuto del provvedimento in esame,
che costituisce espressione di una particolare sensibilità verso il tema ambientale
e animalista; auspica pertanto una rapida
e condivisa approvazione dello stesso
provvedimento.
Francesco BONITO (DS-U) a nome del
proprio gruppo annuncia un voto favorevole sull’articolo 1 del provvedimento e
sull’emendamento 9.1, tendente ad introdurre talune necessarie deroghe al predetto articolo, chiarendo peraltro che
viene esclusa dalle fattispecie sanzionatorie la detenzione e l’addestramento dei
cani in relazione allo svolgimento di attività venatorie.
Silvestro TERZI (LNP) nel denunciare
le incongruità tecnico-giuridiche che sono
alla base dei contenuti dell’articolo 1,
precisa che esistono anche incroci o meticci di seconda o terza generazione, oltre
a quelli di prima generazione contemplati
dalla suddetta norma; inoltre l’attuale
pratica delle biotecnologie supera inevitabilmente le prescrizioni del medesimo
articolo. Dopo aver ricordato le affermazioni e gli studi di etologi che si sono
occupati dell’aggressività delle diverse
razze canine, fa notare che il testo presentato dagli studenti in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula » presenta
contenuti certamente più adeguati rispetto
a quanto previsto dal provvedimento in
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Commissione II
esame, limitandosi tale proposta ad introdurre l’articolo 767-bis del codice penale
che ha per oggetto unicamente il divieto di
combattimento tra animali. Nel ribadire la
necessità di reprimere il solo addestramento finalizzato e propedeutico ai
cruenti combattimenti tra cani, confuta il
principio che esistano razze di cani potenzialmente pericolosi, argomentando
che l’istinto predatorio rientra nella natura del cane, fa parte del proprio patrimonio genetico e non può pertanto essere
compresso o eliminato per legge. Sostiene
altresı̀ che vanno colpite duramente quelle
tecniche che provocano nel cane una
aggressività indotta, attraverso l’utilizzo di
sostanze stupefacenti o di anfetamine, che
creano uno squilibrio psichico nell’animale tale da produrre forme patologiche
di iperaggressività. Ritiene quindi il provvedimento risibile, privo di qualsiasi fondamento scientifico ed etologico, non
avendo alcun senso scientifico predisporre
un elenco di razze di cani potenzialmente
pericolosi. Avanza, in conclusione, la richiesta di sopprimere dal testo le norme
che disciplinano tale profilo.
Marcella LUCIDI (DS-U) fa notare che
tra le finalità che ispirano il provvedimento rientra sicuramente l’esigenza di
salvaguardare i cittadini dalle violente
aggressioni di cani estremamente pericolosi. Dopo aver sottolineato che il testo
appare sicuramente equilibrato e coerente
nei suoi contenuti, esprime taluni rilievi
sul comma 1 dell’articolo 1 nella parte in
cui vengono vietati l’addestramento e
qualsiasi operazione di selezione o di
incroci tra razze con lo scopo di sviluppare ed esaltare la potenziale aggressività
dei cani nei confronti delle persone o
degli animali. Fa notare che tale disposizione suscita forti perplessità sotto il
profilo probatorio, non essendo agevole
stabilire se l’aggressività mostrata dal cane
sia derivata dall’addestramento o sia insita nella natura stessa dell’animale.
Esprime apprezzamento sugli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.02, presentati dal gruppo
della Lega, finalizzati a promuovere obblighi di carattere informativo sul delicato
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rapporto tra l’uomo e gli animali. Esorta
quindi la Commissione a riflettere approfonditamente sui contenuti dell’emendamento 9.1, riguardante le deroghe ai
divieti posti dal provvedimento, al fine di
non rischiare di depotenziare l’efficacia
dello stesso.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) dopo
aver evidenziato l’opportunità e l’utilità di
regolare l’attività di detenzione e allevamento dei cani appartenenti a razze
particolarmente pericolose, richiama le
pericolose connessioni che sussistono tra
il grave fenomeno del combattimento tra
cani e le organizzazioni camorristiche che
lucrano ingenti guadagni in tale settore.
Fa quindi notare che sarebbe un errore
voler vietare l’addestramento di cani in
quanto tali; occorre invece reprimere
quelle tecniche che esaltano le caratteristiche violente degli animali creando una
aggressività indotta che va oltre quella
propria ed intrinseca dell’animale medesimo, la quale non può che essere comunque salvaguardata. Propone pertanto
di riformulare il testo sostituendo il riferimento alla potenziale aggressività con
quello relativo alla istintiva aggressività
dei cani; andrebbe inoltre inserita nel
provvedimento una disposizione mirante a
colpire l’attività delle organizzazioni criminali in relazione al grave ed esecrabile
fenomeno dei combattimenti tra cani.
Domenico BENEDETTI VALENTINI
(AN) valuta positivamente l’osservazione
formulata dal deputato Siniscalchi, soprattutto in riferimento all’ipotesi di sostituire l’espressione « potenziale aggressività del cane » con quella « istintiva potenzialità del cane ».
Vittorio TARDITI (FI) sottolinea la
necessità di reprimere gli indecorosi ed
incivili episodi di cani che hanno aggredito, anche recentemente, inermi cittadini.
Occorre pertanto evitare che possano circolare liberamente cani estremamente violenti e pericolosi, principio questo sancito
dagli stessi studenti in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula ». Esprime tutta-
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Commissione II
via la preoccupazione che tale giustificata
e rigorosa disciplina possa estendersi anche ad ipotesi del tutto diverse, quali
l’addestramento dei cani da caccia, che
non va assolutamente penalizzato.
Pierluigi COPERCINI (LNP) osserva
che si è dato vita ad un impianto pseudogiuridico di difficile applicazione concreta.
Rileva che voler stabilire un elenco di
razze canine sul presupposto della loro
potenziale aggressività costituisce un assurdo giuridico ed etologico; andrebbe
pertanto riscritto l’intero articolo 1. I
principi che dovrebbero ispirare il provvedimento attengono in primo luogo alla
repressione del racket criminale che
sfrutta economicamente tali animali mediante cruenti combattimenti; risulta invece di dubbia legittimità giuridica e
costituzionale la dettagliata regolamentazione delle modalità di detenzione di
talune razze che si intende definire per
legge potenzialmente pericolose.
Michele SAPONARA (FI) a nome del
suo gruppo dichiara il voto di astensione
sull’articolo 1. Avanza il timore che una
legge cosı̀ attesa ed importante possa
rimanere condizionata da valutazioni ed
istanze demagogiche. Nel rilevare la necessità di un più approfondito esame delle
questioni affrontate, ravvisa l’opportunità
che la Commissione possa espletare una
ulteriore e più ponderata attività conoscitiva ed istruttoria, senza la quale si rischia
di licenziare un provvedimento del tutto
inadeguato rispetto alle finalità che lo
ispirano.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, ribadisce che la Conferenza dei
Presidenti dei gruppi ha convenuto di
confermare per il provvedimento in esame
l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio; vi è pertanto
la necessità di concludere nella seduta
odierna l’esame dello stesso.
Giovanni MARINO (AN), dopo aver
ricordato che il suo gruppo ha presentato
diverse proposte di legge in materia, si
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associa alle considerazioni espresse dal
deputato Saponara, osservando che sarebbe stato sicuramente utile svolgere
delle audizioni con associazioni ed enti
che istituzionalmente si occupano di tale
settore.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
nel replicare ai rilievi avanzati nel corso
del dibattito in ordine alle previsioni
dell’articolo 1, fa notare che in molti Stati
europei vigono normative molto più severe, che in alcuni casi promuovono addirittura la soppressione di talune razze
canine ritenute estremamente pericolose;
l’articolo 1 del testo in esame intende
invece regolare le modalità di detenzione
e di addestramento di tali razze. Presenta
quindi tre emendamenti all’articolo 1.
Propone, con il primo emendamento 1.102
di espungere dal testo il termine « potenzialmente », riferito alle razze pericolose.
Il secondo emendamento 1.101 intende
invece inserire nella norma che vieta
l’addestramento e qualsiasi operazione di
selezione tra razze che abbia lo scopo di
sviluppare l’aggressività dei cani l’espressione « oltre le naturali caratteristiche ».
L’emendamento 1.100 è volto invece ad
eliminare, al comma 1 dell’articolo 1,
l’inciso « i cosiddetti » riferito agli incroci
che sono vietati dalla suddetta norma.
Vittorio TARDITI (FI) osserva che eliminando il termine « potenziale », in relazione ai cani pericolosi, si viene a
stabilire per legge una presunzione di
aggressività di tutte le razze canine.
Silvestro TERZI (LNP) ritiene del tutto
vago ed indeterminato il riferimento all’aggressività di talune razze canine, in
quanto tale fattore deriva prevalentemente
dal tipo di vita e di addestramento che
caratterizza il singolo animale.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
replica al deputato Terzi che le preoccupazioni dallo stesso manifestate possono
sicuramente venir meno attraverso l’accoglimento dell’emendamento 9.1, cui il Go-
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Commissione II
verno e lo stesso relatore intendono esprimere parere favorevole.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) propone che l’elenco previsto nell’articolo 1
debba essere aggiornato obbligatoriamente
in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e di settore, dovendosi
quindi eliminare la facoltà a tal fine
prevista dal comma 3 dell’articolo 1.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
nel concordare con l’osservazione del deputato Saraceni presenta un emendamento 1.103 volto a recepire quanto suggerito dallo stesso.
La Commissione respinge gli emendamenti, di identico contenuto, Pecorella 1.1
e Terzi 1.3.
Silvestro TERZI (LNP) illustra l’emendamento 1.6 a sua firma, che introduce il
concetto di animale che presenta forme
patologiche di iperaggressività, le quali
devono essere attestate da un collegio di
tecnici mediante perizie di tipo veterinario
e comportamentale. Dichiara quindi voto
contrario sull’emendamento del relatore
1.100.
La Commissione respinge gli emendamenti Terzi 1.6 e 1.4; approva quindi
l’emendamento 1.100 del relatore. Respinge gli emendamenti Terzi 1.7 e 1.5.
Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) ritira
l’emendamento 1.35 a sua firma.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
ritira l’emendamento 1.30 a sua firma.
La Commissione approva gli emendamenti del relatore 1.101 e 1.102; respinge
quindi gli emendamenti Terzi 1.9 e 1.8.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdiU), illustrando l’emendamento 1.29 a sua
firma, sottolinea che la tecnica del taglio
delle orecchie e della coda è propedeutica
allo svolgimento dei combattimenti dei
cani.
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Luigi SARACENI (misto-verdi-U) si domanda se il taglio delle orecchie e della
coda non integri già di per sé il reato di
maltrattamento degli animali.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
ritira l’emendamento 1.29 a sua firma.
Silvestro TERZI (LNP), illustrando
l’emendamento 1.10 a sua firma, dichiara
di non comprendere quali competenze
possano essere attribuite al Ministero dell’Interno in tale materia, come prevede
invece il comma 2 dell’articolo 1 che
prevede una serie di prescrizioni individuate da un decreto adottato dal Ministero della Sanità, di concerto con i
ministri dell’interno, dell’ambiente e delle
politiche agricole e forestali.
La Commissione respinge l’emendamento Terzi 1.10.
Il sottosegretario Franco CORLEONE,
in relazione all’emendamento 1.18, invita
il deputato Terzi, presentatore dello
stesso, a riformulare l’emendamento medesimo trasformandolo da aggiuntivo in
sostitutivo.
Silvestro TERZI (LNP) ribadisce di
ritenere del tutto improprie le competenze
attribuite ai Ministeri dell’Interno e delle
Politiche agricole e forestali in relazione
alle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 1.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
sottolinea la necessità di distinguere il
ruolo svolto dal Ministero dell’Interno, cui
compete sicuramente il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, rispetto alle
sanzioni spettanti al Ministero della Sanità in ordine alla individuazione dei
criteri volti a definire le razze potenzialmente pericolose, propone pertanto di
accantonare l’esame degli emendamenti
che incidono sul comma 2 dell’articolo 1.
La Commissione accoglie la proposta di
accantonamento formulata dal relatore ed
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Commissione II
—
approva
1.103.
l’emendamento
del
relatore
Silvestro TERZI (LNP) illustrando
l’emendamento 1.28 suggerisce di sopprimere il comma 4 dell’articolo 1 in quanto
ritiene preferibile concentrare il profilo
sanzionatorio prevalentemente sul fenomeno del combattimento tra animali.
La Commissione respinge l’emendamento Terzi 1.28.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) propone di premettere al comma 4 dell’articolo 1 relativo alle sanzioni amministrative l’espressione « salvo che il fatto costituisca reato »
Paolo CENTO (misto-verdi), nel condividere l’osservazione formulata dal deputato Saraceni, presenta l’emendamento
1.104 volto a recepire tale indicazione.
La Commissione approva
mento 1.104 del relatore.
l’emenda-
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, propone di passare immediatamente all’esame dell’articolo 9, accantonando quindi tutti gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1
a 8.
La Commissione accoglie la proposta di
accantonamento formulata dal presidente.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, in
relazione all’emendamento 9.1 suggerisce
al presentatore di eliminare il riferimento
ai cani di compagnia.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdiU), intervenendo sull’emendamento 9.1,
che prevede deroghe ai divieti previsti
all’articolo 1, evidenzia che i cani adibiti
alla guida per ciechi, nonché quelli utilizzati per lo svolgimento della pet terapy,
sono già di per sé esclusi dall’applicabilità
dell’articolo 1; ritiene pertanto non condivisibile l’emendamento 9.1 in quanto
rischia, in riferimento alle restanti previ-
Giovedı̀ 20 luglio 2000
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sioni ivi contenute, di depotenziare le
finalità perseguite dal provvedimento.
Marcella LUCIDI (DS-U), fa notare che
il provvedimento non intende affatto vietare l’addestramento in quanto tale, bensı̀
è testo a reprimere solo quelle tecniche
che tendono a potenziare e sviluppare
l’aggressività propria degli animali. Suggerisce quindi di inserire nella previsione
di deroga di cui all’articolo 9 anche i cani
utilizzati per lo svolgimento di attività di
ricerca e salvataggio da parte della Protezione civile.
Maria Chiara ACCIARINI (DS-U), in
relazione all’emendamento 9.1, osserva
che talune delle ipotesi ivi contemplate
sono superflue o di contenuto estremamente generico. Propone pertanto di fare
riferimento alle sole deroghe previste nelle
lettere a), b), c) e d) dell’emendamento
1.50, di contenuto identico all’emendamento 9.1.
Luigi SARACENI (misto-verdi-U) sostiene che l’emendamento 9.1 vanifica le
finalità del provvedimento in quanto prevede la predisposizione di un elenco tassativo di attività lecite, provocando cosı̀ il
rischio di rendere illecite ulteriori ipotesi
che pure non rientrano tra le fattispecie
che l’articolo 1 intende invece vietare.
Vittorio TARDITI (FI), in relazione al
termine pet terapy cui si riferisce l’emendamento 9.1, contesta l’inserimento di una
terminologia straniera in un testo di legge.
Suggerisce pertanto di trovare una espressione alternativa.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
ribadisce il proprio parere favorevole sull’emendamento 9.1, purché sia eliminato
dal testo il riferimento ai cani di compagnia e venga aggiunta tra le deroghe
l’ipotesi dei cani utilizzati dalla Protezione
civile.
Silvestro TERZI (LNP) non concorda
sulla prospettata estensione del contenuto
dell’emendamento 9.1 anche all’ipotesi dei
28
—
Commissione II
cani utilizzati dalla protezione civile, essendo questo un ente che non effettua
alcuna attività di addestramento di tali
animali.
Vittorio TARDITI (FI) dopo aver
espresso perplessità sulla circostanza che
vengano adibiti ad attività di ricerca,
soccorso e salvataggio anche le razze di
cani pericolosi oggetto del provvedimento.
Si chiede quindi quali possano essere le
competizioni di tipo sportivo richiamate
nell’emendamento 9.1 e come debbano
qualificarsi, rispetto al testo in esame, i
cani da guardia.
Silvestro TERZI (LNP) rileva che per
poter definire la posizione del cane da
guardia rispetto alle finalità del provvedimento in esame sarebbe stato opportuno distinguere nel testo le forme di
iperaggressività, che derivano appunto da
un comportamento patologico del cane
ovvero dall’utilizzo di tecniche volte a
somministrare droghe o anfetamine o
altre sostanze farmacologiche a tali animali, da quelle di aggressività. L’addestramento del cane da guardia, incidendo
invece su un’aggressività insita nella natura stessa del cane, viene erroneamente
fatto rientrare nel divieto di cui all’articolo 1. Esorta quindi il relatore a convenire su tale interpretazione dell’articolo 1,
nel senso di considerare cioè l’addestramento del cane da guardia come riconducibile alle attività lecite che esulano dai
predetti divieti. Solo in tal caso è disposto
a mantenere una posizione di apertura e
di collaborazione rispetto all’esame di un
provvedimento che non condivide nella
sua complessità.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
ritiene infondate le preoccupazione sollevate dal deputato Terzi, in quanto il
comma 1 dell’articolo 1, a seguito della
riformulazione del testo conseguente all’approvazione dell’emendamento del relatore 1.101, vieta quelle sole forme di
addestramento di cani tese ad esaltare
un’aggressività indotta e patologica di tali
animali. Il cane da guardia potrà essere
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—
addestrato esaltandone l’aggressività insita
nella sua stessa natura, in quanto il
comma 1 dell’articolo 1 vieta di esaltare
solamente l’aggressività che vada oltre le
naturali caratteristiche del cane.
Domenico BENEDETTI VALENTINI
(AN), presidente, convenendo con le considerazioni svolte dal deputato Tarditi in
relazione all’impiego di termini stranieri
nei testi normativi, propone di sostituire
l’espressione pet terapy, contenuta nell’emendamento 9.1, con l’espressione « attività terapeutica ».
Silvestro TERZI (LNP) raccomanda
l’approvazione anche dell’emendamento
9.2, a sua firma, che tende a salvaguardare tutte le diverse ipotesi di attività
venatoria praticata con l’uso dei cani.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, fa
notare che il riferimento alle attività
venatorie contenuto nell’emendamento 9.1
è tale da ricomprendere tutte le ipotesi
contemplate nel predetto emendamento
9.2.
Silvestro TERZI (LNP) dichiara che
intende quindi riformulare l’emendamento 9.1 inserendo l’espressione « attività
venatoria di ogni genere ».
Marcella LUCIDI (DS-U) suggerisce al
relatore di aggiungere al riguardo che
debba trattarsi di un’attività di ogni genere consentito dalla legge.
Silvestro TERZI (LNP) pur dichiarando
di non essere particolarmente soddisfatto
della mancata volontà della Commissione
di approvare l’emendamento 9.2, che precisa meglio le ipotesi di attività venatoria
che risultano legittime, accede alla proposta di riformulare l’emendamento 9.1
nel senso prospettato dagli interventi succedutisi nel corso della seduta. Dichiara
quindi di astenersi su tale emendamento e
ritira gli emendamenti 1.50 e 9.2.
La Commissione approva l’emendamento Terzi 9.1, come riformulato.
29
—
Commissione II
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
intervenendo sull’emendamento 1.18 reputa opportuno affidare alla competenza
del Ministero dell’Interno la predisposizione dell’elenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dell’articolo 1. Agli altri dicasteri andrebbero invece attribuite le competenze cui si riferiscono le lettere b) e c)
del suddetto articolo.
Silvestro TERZI (LNP) ritiene che
l’emendamento 1.18 introduca una previsione più lineare e trasparente rispetto al
testo in esame.
Marcella LUCIDI (DS-U) suggerisce al
relatore una riformulazione dell’emendamento 1.18 che affidi al Ministero della
Sanità la predisposizione dell’elenco delle
razze canine ritenute potenzialmente pericolose al fine di definire lo stato di
aggressività patologica dei cani stessi.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
nel ribadire la necessità di concludere
tempestivamente l’esame del provvedimento, che dovrà essere esaminato dall’Assemblea a partire da lunedı̀ 24 luglio,
propone di rinviare al Comitato dei nove
e all’esame in Assemblea le questioni
ancora aperte che richiedono un ulteriore
approfondimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI
(AN), presidente, prospetta una riformulazione del comma 2 dell’articolo 1, diretto
a sopprimere il riferimento, previsto alla
lettera a), al patrimonio genetico tendente
all’esaltazione dell’aggressività dei cani.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
suggerisce, in relazione alla lettera c) del
comma 2, di inserire anche le associazioni, oltre agli enti cui sono affidati il
prelievo e la custodia degli animali oggetto
di sequestro.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
nel concordare sulla possibilità di affidare
anche alle associazioni animaliste i cani
oggetto del sequestro presenta un emendamento che riformula il comma 2 del-
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
l’articolo 1 recependo le osservazioni
emerse nel corso del dibattito.
La Commissione approva l’emendamento del relatore 1.105; risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti
al comma 2 dell’articolo 1.
Paolo CENTO (misto-verdi), relatore,
rilevata la ristrettezza dei tempi di cui
dispone la Commissione per l’esame del
provvedimento, invita la ritiro di tutti gli
ulteriori emendamenti non esaminati al
fine di consentirne una più approfondita
trattazione in sede di Comitato dei nove
ovvero in Assemblea.
Silvestro TERZI (LNP) pur ribadendo i
rilievi mossi sul provvedimento in esame,
si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti a sua firma non ancora esaminati
purché siano posti in votazione gli articoli
aggiuntivi 8.01 e 8.02 da lui presentati.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, propone una riformulazione dell’articolo aggiuntivo 8.01 diretta ad eliminare
dettagliati riferimenti ai libri, cassette,
dispense ed opuscoli che illustrino ed
informino sui metodi di socializzazione
tra l’uomo e gli animali. Propone altresı̀
una riformulazione dell’articolo aggiuntivo
8.02, volta a meglio definire la portata
della norma.
Silvestro TERZI (LNP), concordando
con le osservazioni formulate dal presidente, riformula gli articoli aggiuntivi 8.01
e 8.02.
La Commissione approva gli articoli
aggiuntivi 8.01 e 8.02 come riformulati.
Silvestro TERZI (LNP) ritira tutti i
rimanenti emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati, impegnandosi
tuttavia a ripresentarli in Assemblea.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
in relazione all’emendamento 6.11 illustra
le ragioni che rendono opportuna la sterilizzazione dei cani confiscati.
30
—
Commissione II
Silvestro TERZI (LNP) interviene contestando le argomentazioni addotte dal
deputato Procacci e sottolineando l’assoluta inutilità delle pratiche di sterilizzazione per combattere il fenomeno dei
combattimenti tra cani.
Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U)
si dichiara disponibile a ritirare tutti gli
emendamenti presentati con l’impegno su
presentare gli stessi anche per l’esame in
Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione delibera di dare mandato
al relatore Cento a riferire favorevolmente
sul testo da essa predisposto chiedendo di
essere autorizzata alla relazione orale;
nomina altresı̀ il Comitato dei nove.
Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati
personali.
C. 6885-B Sen. Antonino Caruso.
(Esame e rinvio).
Raffaele MAROTTA (FI), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento,
riferisce che lo stesso è in seconda lettura
presso la Camera, avendo il Senato apportato una sola modifica al testo tesa ad
introdurre l’obbligo di conservazione dei
documenti nei quali debbano risultare le
misure di sicurezza che caratterizzano il
programma di adeguamento alla normativa sulla privacy. In caso di violazione di
tale obbligo non opererà la proroga dei
termini entro i quali le misure di sicurezza, nel trattamento dei dati personali,
potranno essere adottate. Auspica l’approvazione finale del provvedimento prima
della pausa estiva.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire chiude la discussione di carattere
generale e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 17 di
venerdı̀ 21 luglio. Rinvia quindi il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’Ufficio di Presidenza si è riunito
dalle 13.50 alle 14.05.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
Incarichi extra-giudiziari.
C. 299 Scalia, C. 1073 Fragalà, C. 1115
Trantino, C. 1125 Anedda, C. 1213 Bonito,
C. 1871 Contento, C.2452 Grimaldi, C.3638
Veltri, C. 4978 Ricci, C. 5115 Governo,
approvato dal Senato, e C. 6172 Martino.
Circoscrizione degli uffici giudiziari dei
Tribunali di Bergamo, Como e Lecco.
C. 7058 Sen. Antonino Caruso, approvato
dalla II Commissione permanente del Senato, C. 2039 Riva, C. 3373 Stucchi.
Modifica agli articoli 159 e 656 del codice
di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive.
31
—
Commissione II
C. 6349 Spini, C. 6350 Saraceni e C. 6738
Sen. Antonino Caruso, approvata dal Senato.
Modifiche al codice penale militare di pace,
in materia di reati contro la persona.
C. 6367 Veneto, C. 6727 Spini, C. 6747
Lavagnini, C. 6772 Paissan e C. 6947
Governo.
Notificazioni degli atti giudiziari a mezzo
posta.
C. 6735, approvato dal Senato, C. 722
Martinat e C. 1069 Fragalà.
COMITATO RISTRETTO
Separazione coniugi e affidamento minori.
C. 173-ter Calzolaio, C. 398 Lucchese, C.
497 Balocchi, C. 671-ter Sbarbati, C. 842
Trantino, C. 1432-ter Teresio Delfino, C.
1609 Guidi, C. 1977 Chiavacci, C. 2898
Giovine, C. 3521 Simeone, C. 3702 Furio
Colombo ed altri, C.3868 Pozza Tasca,
C.4725 Cento, C. 4823 Giovanardi, C. 6231
De Luca, C. 6341 De Luca.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
32
Commissione II
—
ALLEGATO
C.59 Procacci, C.792 Storace, C.4694 Tattarini, C.5706 Rallo, C.6583
Governo, C.6591 Simeone e C.7109 Biondi e C.7116 Procacci:
Detenzione cani e impiego animali in competizioni.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sopprimerlo.
* 1. 1. Pecorella.
Sopprimerlo.
* 1. 3. Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono vietati l’addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incroci
tra cani o animali di qualsiasi specie
aventi lo scopo di sviluppare o di esaltare
la potenziale iperaggressività nei medesimi, legata a stati patologici e certificata
da una commissione composta da tre
veterinari scelti uno dall’ASL del luogo di
residenza, uno dall’ASL provinciale e uno
dal proprietario del cane ».
1. 6. Terzi, Copercini.
Al comma 1 sopprimere il primo periodo.
Al comma 1, sostituire la parola: compresa con la parola: indicata.
1. 36.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: i cosiddetti.
1. 100.
Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.
1. 5. Terzi, Copercini.
Al comma 1, dopo la parola: addestramento inserire la parola: l’allenamento.
* 1. 35.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1, dopo le parole: sono,
altresı̀ vietati l’addestramento aggiungere:
l’allenamento.
* 1. 30. Procacci.
1. 4. Terzi, Copercini.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: di sviluppare inserire le seguenti:
oltre le naturali caratteristiche.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: compresa nell’elenco di cui al
comma 2 e aggiungere alla fine le seguenti
parole: con lo scopo di sviluppare o di
esaltare la potenzialità iperaggressiva dell’animale.
1. 101. Il Relatore.
1. 7. Terzi, Copercini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: la potenziale aggressività dei
cani nei confronti delle persone o degli
animali con le seguenti: l’iperaggressività
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
legata a stati patologici certificata da una
commissione composta da tre veterinari
scelti uno dall’ASL del luogo di residenza,
uno dall’ASL provinciale e uno dal proprietario del cane.
1. 9.
33
Commissione II
—
Conseguentemente al comma 3, dopo le
parole: al comma 2 inserire le seguenti: ed
i criteri di cui al comma 2-bis.
1. 18. (seconda versione)
Terzi, Copercini.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: potenziale.
1. 102.
Il Relatore.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire
la parola: aggressività con la seguente:
iperaggressività.
1. 8.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, aggiungere: sono altresı̀
vietati il taglio, escluso il fine terapeutico,
delle orecchie e della coda.
1. 29.
Procacci, Acciarini.
Sopprimere il comma 2.
1. 10.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
della sanità, con proprio decreto, sentito il
parere della sezione sanità animale, fissa
i criteri per definire lo stato di aggressività patologica anche alla luce delle recenti scoperte in materia di etologia comportamentale ».
1. 18.
Terzi, Copercini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
« 2-bis. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentito il parere della sezione sanità animale, fissa i criteri per definire lo stato di
aggressività patologica ».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
della sanità, con proprio decreto, da
adottare di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e delle politiche
agricole e forestali, provvede a:
a) definire un elenco delle razze
canine ritenute pericolose, in ragione della
loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali;
b) prescrive norme per la detenzione,
ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche
del singolo animale, nel rispetto dell’incolumità e della sicurezza delle persone,
degli animali e dei beni;
c) individuare le associazioni e gli
enti ai quali sono affidati il prelievo e la
custodia degli animali oggetto di sequestro.
1. 105.
Il Relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: tre
mesi con le seguenti: un anno.
1. 12. Terzi, Copercini.
Al comma 2, sostituire la parola: tre
con la seguente: sei.
1. 13.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, sostituire la parola: tre
con la seguente: due.
1. 14.
Terzi, Copercini.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
34
Commissione II
—
Al comma 2, sostituire le parole: tre
mesi con le seguenti: quindici giorni.
o istinto predatorio ed ai relativi etogrammi comportamentali.
1. 11.
1. 22.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole:
di concerto con i Ministri dell’interno,
dell’ambiente e con le seguenti: sentito il
parere del Ministro.
1. 17.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, alinea, sopprimere le
parole: dell’interno.
1. 15.
Terzi, Copercini.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 23. Terzi, Copercini.
Al comma 2, lettera b) dopo le parole:
la detenzione aggiungere le seguenti: la
denuncia.
1. 33.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
per la detenzione inserire le seguenti: di
animali con problemi comportamentali.
Al comma 2, alinea, sopprimere le
parole: dell’ambiente.
1. 24. Terzi, Copercini.
1. 16.
Al comma 2, lettera b), sostituire la
parola: eventuali con la parola: i.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 19.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con
la seguente:
« a) fissare i criteri per definire lo stato
di aggressività patologica anche alla luce
delle recenti scoperte in materia di etologia comportamentale; ».
1. 21.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le
parole: definire un elenco delle razze
canine ritenute potenzialmente pericolose.
1. 20.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, lettera a) aggiungere in
fine le seguenti parole: ad eccezione delle
qualità naturali appartenenti ad ogni singolo animale in merito al comportamento
1. 32. Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
del cane aggiungere le seguenti: con sintomi patologici che rendano l’animale
pericoloso per l’incolumità di persone.
1. 25. Terzi, Copercini.
Al comma 2, lettera b) sostituire le
parole: nel rispetto dell’incolumità con le
parole: nonché l’incolumità e la.
1. 31. Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con
la seguente:
« c) definire i criteri di scelta per
l’affidamento ad enti pubblici della custodia degli animali non custoditi dal proprietario su espresso parere della commissione di cui al comma 1 o della
autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali.
1. 26. Terzi, Copercini.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
Al comma 2, lettera c) dopo la parola:
individuare inserire le seguenti: le associazioni e.
* 1. 2.
Il Relatore.
Al punto c) dopo la parola: individuare
aggiungere le parole: le associazioni e.
* 1. 34.
Procacci.
Al comma 3 sostituire le parole: di cui
alla lettera a) del comma 2 con le seguenti:
l’elenco delle patologie che rendano gli
animali pericolosi.
1. 27.
35
Commissione II
—
d) cura di greggi e delle mandrie;
e) prove di obbedienza, di fiuto e di
utilità;
f) guida per ciechi, pet terapy e
attività di ausilio ai disabili;
g) prove di agilità e qualsiasi addestramento teso a migliorare l’inserimento
nella società del cane;
h) da slitta;
i) attività di compagnia;
j) esposizioni zootecniche ».
1. 50. Terzi, Copercini.
Terzi, Copercini.
ART. 2.
Al comma 3, le parole: può essere
aggiornato sono sostituite dalle seguenti:
sono aggiornati.
1. 103.
Sopprimerlo.
2. 1. Pecorella.
Il Relatore.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 4.
1. 28.
2. 3. Terzi, Copercini.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
Al comma 4, sono premesse le seguenti
parole: Salvo che il fatto costituisca reato.
1. 104.
Il Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
« 4-bis. Sono ammessi l’addestramento
e la selezione tra gli animali per migliorare le caratteristiche di razza e di incrocio nei seguenti casi:
a) attività di ricerca in superficie, in
catastrofe, in valanga e attività di soccorso
o salvataggio in acqua;
b) attività di competizioni di tipo
sportivo;
c) prove di caccia e attività venatorie;
1. È vietato affidare animali con alterazioni del comportamento ai minorenni,
agli interdetti e agli inabilitati per infermità che non permettano il controllo
dell’animale.
1-bis. È fatto obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio
quando si trovano in luoghi aperti al
pubblico.
1-ter. È obbligatorio l’uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti
nei locali pubblici e nei mezzi pubblici.
2. 6.
Terzi, Copercini.
Premettere al comma 1 le seguenti
parole: Fermi restando il Regolamento di
Polizia Veterinaria e la legge n. 281/91.
2. 10.
Procacci, Tarditi, Gazzilli.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 4.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, lettera a) sostituire la
parola sedici con diciotto.
* 2. 14.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1 lettera a): sostituire sedici
anni con diciotto anni.
* 2. 11.
Procacci, Tarditi, Gazzilli.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine
le seguenti parole: che non permettano il
controllo dell’animale.
2. 5.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, punto c) sostituire la
parola delitti con la parola reati.
2. 12.
36
per i cani di peso superiore ai dodici Kg.
è obbligatorio anche l’utilizzo della museruola. I contravventori di cui al presente
comma sono puniti con l’ammenda da lire
300mila a lire 1 milione.
2. 7.
* 2. 2.
Terzi, Copercini.
Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: e ai cani utilizzati per
attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, attività di soccorso o
salvataggio in acqua, attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e
attività venatorie, cura dei greggi e delle
mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e
di utilità, da slitta, pet terapy e attività di
ausilio ai disabili, prove di agilità, attività
di compagnia, esposizioni zootecniche.
2. 9. Terzi, Copercini.
Procacci, Tarditi, Gazzilli.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole
del codice penale o per inserire le seguenti: gioco d’azzardo
Commissione II
—
ART. 3.
Sopprimere il comma 1.
3. 2.
Terzi, Copercini.
Il Relatore.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, lettera e): dopo le parole
codice penale aggiungere le parole: o per
gioco d’azzardo.
* 2. 13.
Procacci, Tarditi, Gazzilli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I contravventori al divieto di cui al
comma 1 sono puniti con l’ammenda da
lire 500mila a lire 2 milioni, i contravventori di cui al comma 1-bis e 1-ter sono
puniti con l’ammenda da lire 300mila a
lire 1 milione.
2. 8.
1. Chiunque possegga o detenga cani di
peso superiore a quindici chilogrammi,
abitualmente utilizzati in pubblico, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni
contro terzi con il massimale ed il periodo
minimo di durata che saranno definiti con
decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. L’intero importo della polizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG.
3. 3.
Terzi, Copercini.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nei centri abitati è obbligatorio
l’utilizzo del guinzaglio per tutti i cani e
1. Chiunque possegga o detenga cani di
peso superiore a dodici chilogrammi, abitualmente utilizzati in pubblico, è tenuto
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi
con il massimale ed il periodo minimo di
durata che saranno definiti con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato. L’intero importo della
polizza è detraibile dalle imposte ai fini
IRPEF e IRPEG.
3. 4.
Terzi, Copercini.
37
Commissione II
—
lizza è detraibile dalle imposte ai fini
IRPEF e IRPEG.
3. 6.
Terzi, Copercini.
Al comma 2, sostituire le parole da lire
1 milione a lire 5 milioni con le seguenti:
pari al doppio dell’importo della polizza.
3. 9.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque possegga o detenga cani di
peso superiore a dodici chilogrammi è
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni
contro terzi con il massimale ed il periodo
minimo di durata che saranno definiti con
decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. L’intero importo della polizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG.
3. 5.
Terzi, Copercini.
Al comma 1 le parole cani di razza
compresa nell’elenco di cui alla lettera a),
comma 2, dell’articolo 1, sono sostituite
dalle seguenti: animale che, per le loro
caratteristiche, potrebbero causare danni
a terzi.
3. 1.
Pecorella.
Al comma 1 dopo la parola tenuto
aggiungere alla denuncia e.
3. 10.
Sopprimere l’articolo.
4. 8.
Terzi, Copercini.
Sostituire l’articolo con il seguente:
Terzi, Copercini.
Al comma 1, sostituire le parole razza
compresa nell’elenco di cui alla lettera a),
comma 2, dell’articolo, con le seguenti:
peso superiore a quindici chilogrammi
abitualmente utilizzati in pubblico.
3. 7.
ART. 4.
ART. 4.
1. Chiunque organizza combattimenti
tra animali, vi partecipa, o in alcun modo
ne favorisca l’organizzazione, è punito con
la reclusione da un minimo di due anni
ad un massimo di cinque anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire
duecento milioni.
2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all’integrità fisica dell’animale
o la sua morte o se lo stesso è organizzato
al fine di trarne profitto, per sé o per
altri, la pena è aumentata fino ad un
terzo.
3. Chiunque alleva o addestra animali
al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da
un minimo di due anni ad un massimo di
sei anni e con la multa da lire cinquanta
milioni a lire centocinquanta milioni.
4. 12.
Terzi, Copercini.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: L’intero importo della po-
Sopprimere il comma 1.
4. 9.
Terzi, Copercini.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
38
Commissione II
—
Al comma 1, premettere il seguente: 01.
È vietato l’addestramento finalizzato al
combattimento tra animali.
seguenti: in caso di somministrazione di
farmaci o sostanze stupefacenti agli animali ovvero.
4. 13. Terzi, Copercini.
4. 4.
Al comma 1 sostituire la parola cruenti
con cruente.
4. 21.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Il Relatore.
Al comma 1 dopo la parola minorenni
aggiungere le parole interdetti o inabilitati
per infermità.
4. 20. Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1, sopprimere le parole mettendo in pericolo l’integrità fisica.
* 4. 22.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Sopprimere il comma 2.
4. 10. Terzi, Copercini.
Al comma 1 sopprimere le parole: mettendone in pericolo l’integrità fisica.
* 4. 3. Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere le parole mettendone in pericolo l’integrità fisica.
* 4. 15.
4. 2.
Pecorella.
Al comma 2, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: La pena è aumentata
sino alla metà in caso di somministrazione di farmaci o di sostanze stupefacenti finalizzate ai combattimenti di cui al
comma 1.
4. 5.
Al comma 1, dopo le parole trecentomilioni. aggiungere il seguente periodo:
Alla stessa pena soggiacciono i proprietari
o detentori degli animali, se consapevoli o
consenzienti e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo
del reato.
Conseguentemente al comma 3, sopprimere il periodo alla stessa pena ... anche
se non presente nel luogo del reato.
4. 17.
Pecorella.
Procacci.
Al comma 1 le parole: da uno a tre
anni sono sostituite dalle seguenti: da uno
a cinque anni.
4. 1.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Alla stessa pena soggiacciono coloro che
allevano o addestrano animali al fine della
loro partecipazione a combattimenti.
Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
4. 11.
Terzi, Copercini.
Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.
* 4. 19.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Procacci, Tarditi, Gazzilli.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la
parola sino alla metà sono inserite le
Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.
* 4. 6.
Il Relatore.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
Al comma 3 sopprimere le parole la
stessa misura è adottata nel caso in cui i
responsabili siano recidivi specifici.
* 4. 16.
Procacci.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: È inoltre vietato l’uso di
sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero
indurre anche momentaneamente, una
condizione di iperaggressività dell’animale.
Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell’animale vengono
acquistati e somministrati esclusivamente
dietro prescrizione del medico veterinario.
4. 14.
Terzi, Copercini.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le
parole fino ad un anno con le seguenti: da
un mese a sei mesi.
4. 7.
Il Relatore.
ART. 5.
Sopprimerlo.
* 5. 1.
Pecorella.
Sopprimerlo.
* 5. 2.
Terzi, Copercini.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 4.
Terzi, Copercini.
Sopprimere il comma 1.
6. 5. Terzi, Copercini.
39
Commissione II
—
Al comma 1, sostituire le parole: dei
cani con: degli animali.
* 6. 12.
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 1, sostituire la parola: cani
con la seguente: animali.
* 6. 6.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, sostituire le parole: dei
cani con le seguenti: degli animali.
* 6. 3. Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere le parole: e
siano da questa legittimamente detenuti.
6. 1. Pecorella.
Alla fine del comma 1, aggiungere il
seguente periodo: è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati.
6. 11. Procacci, Gazzilli, Acciarini.
Al comma 2, le parole: dei soggetti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) sono
sostituite dalle seguenti: degli enti ai quali
sono affidati il prelievo e la custodia degli
animali, individuati con proprio decreto
dal Ministro della sanità.
6. 2. Pecorella.
Al comma 2, aggiungere in fine le
seguenti parole: scelti secondo i criteri di
scelta stabiliti, previo parere della sezione
sanità animale, con decreto del Ministro
della sanità, e su espresso parere della
commissione di cui all’articolo 1, comma
1, o della autorità giudiziaria in caso di
combattimenti tra animali.
6. 7. Terzi, Copercini.
Al comma 1, sostituire le parole: dei
cani con le parole: degli animali.
* 6. 10.
Procacci.
Sopprimere il comma 3.
6. 8. Terzi, Copercini.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La condanna per uno dei reati
relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di
licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle
attività concernenti l’allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la
revoca della licenza o del provvedimento
amministrativo per un periodo non inferiore a due anni.
6. 9.
Terzi, Copercini.
Aggiungere in fine il seguente comma:
4. Con la condanna per uno dei reati
previsti dalla presente legge è disposta la
sterilizzazione dei cani sequestrati, i quali
sono successivamente assegnati alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta, alle quali spetta il compito di rieducarli al fine di consentire l’affidamento a
terzi.
6. 4.
Il Relatore.
40
parere della commissione di cui all’articolo 1, comma 1, anche allo scopo del
recupero comportamentale dell’animale.
7. 4. Terzi, Copercini.
Al comma 2, dell’articolo 7 le parole:
individuati con il decreto di cui all’articolo
1, comma 2 sono sostituite dalle seguenti:
di cui all’articolo 6, comma 2.
7. 1. Pecorella.
Al comma 2, sopprimere le parole da: o
a persona fino a: zoofila.
* 7. 13.
7. 3.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, sostituire la parola: sindaco con: prefetto.
7. 5.
Procacci.
Al comma 2, sopprimere le parole: salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.
7. 2.
Pecorella.
Al comma 2, sostituire le parole da:
individuati con decreto fino alla fine del
comma, con le seguenti: scelti secondo i
criteri di scelta stabiliti, previo parere
della sezione sanità animale, con decreto
del Ministro della sanità, e su espresso
Acciarini, Lucidi, Bonito.
Al comma 2, sopprimere le parole: o a
persona, organizzazione o struttura operante nel settore di comprovata fede
zoofila.
* 7. 6.
Procacci.
ART. 8.
ART. 7.
Sopprimerlo.
Commissione II
—
Al comma 1, dopo le parole: di cui
all’articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero
abbiano riscontrato l’uso di sostanze o
farmaci diretti a creare, ovvero indurre
anche momentaneamente, una condizione
di iperaggressività dell’animale, senza prescrizione del medico veterinario,.
8. 3.
Terzi, Copercini.
Al comma 1, dopo le parole: all’articolo
4, sostituire la parola: inoltrano con le
seguenti: devono inoltrare.
8. 1.
Il relatore.
Al comma 2, sostituire le parole: da lire
200 mila a lire 500 mila con le seguenti:
da lire 2.000.000 (due milioni) a lire
5.000.000 (cinque milioni).
8. 2.
Il relatore.
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
Al comma 2, sostituire le parole: da lire
duecentomila a lire cinquecentomila con
le parole: da lire cinquecentomila a lire
duemilioni.
8. 6.
Procacci, Tarditi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I commi 1, 2 e 3 non si
applicano alle competizioni cruente quali
la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario
tipo, e la caccia in tana alla selvaggina
considerata nociva, come la volpe e il
tasso, in cui vengono impiegate razze
appartenenti al tipo bassotto, terrier e
piccoli meticci, nonché alle competizioni
cruente quali la caccia da seguita su
selvaggina da pelo.
8. 4.
Terzi, Copercini.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. (Obblighi degli allevatori). 1.
Dal 1o gennaio 2001 è fatto obbligo per gli
allevatori e rivenditori, all’atto di vendita
di ogni singolo animale, di consegnare
all’acquirente materiale informativo, ossia
libri, cassette, dispense o opuscoli, che
illustrino scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell’animale e le relative modalità di attuazione.
8. 01.
Terzi, Copercini.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. (Obblighi degli allevatori). 1.
Dal 1o gennaio 2001 è fatto obbligo agli
allevatori e rivenditori, all’atto di vendita
di ogni singolo animale, di consegnare
all’acquirente materiale informativo, che
illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell’animale
e le relative modalità di attuazione.
8. 01. (seconda versione)
cini.
Terzi, Coper-
41
Commissione II
—
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. (Attività formative). 1. Ai fini
della promozione di un’effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale, soprattutto dei cani, lo
Stato e le regioni promuovono, d’intesa,
l’integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni ordine
e grado, anche mediante prove pratiche
consistenti in visite degli animali da effettuarsi presso le suddette istituzioni
scolastiche.
8. 02. Terzi, Copercini.
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
ART. 8-bis. (Attività formative). 1. Lo
Stato e le regioni promuovono d’intesa
l’integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni ordine
e grado, ai fini di una effettiva educazione
degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.
8. 02. Terzi, Copercini.
ART. 9.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge non si applicano ai cani addestrati
per le Forze Armate e di Polizia e per le
attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, attività di soccorso o
salvataggio in acqua, attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e
attività venatorie, cura dei greggi e delle
mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e
di utilità, da slitta, guida per ciechi, pet
terapy e attività di ausilio ai disabili, prove
di agilità, attività di compagnia, esposizioni zootecniche.
9. 1.
Terzi, Copercini.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le disposizioni di cui alla presente
legge non si applicano ai cani addestrati
Giovedı̀ 20 luglio 2000
—
per le forze armate e di polizia e per le
attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, o salvataggio in acqua,
attività di competizioni di tipo sportivo,
prove di caccia e attività venatorie d’ogni
genere consentito dalla legge, cura dei
greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, da slitta, guida
per ciechi, attività di ausilio ai disabili o
terapeutiche, prove di agilità ed esposizioni zootecniche.
9. 1.
Terzi, Copercini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale,
in cui sono impiegate razze da seguita o
meticci di vario tipo, e la caccia in tana
alla selvaggina considerata nociva, come la
volpe e il tasso, in cui vengono impiegate
razze appartenenti al tipo bassotto, terrier
e piccoli meticci, nonché alle competizioni
cruente quali la caccia da seguita su
selvaggina da pelo.
9. 2.
Terzi, Copercini.
42
Commissione II
—
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
ART. 9-bis. All’articolo 672 del codice
penale le parole: « da lire cinquantamila a
lire cinquecentomila » sono sostituite dalle
seguenti: « da lire cinquecentomila a lire
cinquemilioni ».
9. 01. Procacci, Tarditi, Gazzilli, Acciarini.
ART. 10.
Sostituire le parole: per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto
il proprietario o il detentore con le seguenti: in particolare per il mantenimento
e la rieducazione degli animali confiscati
ed assegnati alle associazioni animaliste.
10. 1.
Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: per il
mantenimento inserire le seguenti: , da
parte degli enti pubblici individuati sulla
base dei criteri di scelta di cui all’articolo
1, comma 2, lettera c),.
10. 2. Terzi, Copercini.
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II Giustizia