Giovedı̀ 20 luglio 2000 — 22 — Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: Detenzione cani e impiego animali in competizioni. C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694 Tattarini, C. 5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C. 7109 Biondi e C. 7116 Procacci (Seguito esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali. C. 6885-B Sen. Antonino Caruso (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .......... 31 ............................................................................... 31 AVVERTENZA SEDE REFERENTE Giovedı̀ 20 luglio 2000. — Presidenza del Vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI, indi del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Franco Corleone. La seduta comincia alle 10.30. Detenzione cani e impiego animali in competizioni. C. 59 Procacci, C. 792 Storace, C. 4694 Tattarini, C. 5706 Rallo, C. 6583 Governo, C. 6591 Simeone e C. 7109 Biondi e C. 7116 Procacci. (Seguito esame e conclusione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 luglio 2000. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato). Ricorda quindi che la Commissione è tenuta a concludere entro la seduta odierna l’esame del provvedimento, iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea a partire da lunedı̀ 24 luglio. Silvestro TERZI (LNP), nel sottolineare che il testo in esame appare carente sotto diversi profili, limitandosi a regolamentare in modo estremamente rigido la detenzione delle razze canine considerate potenzialmente pericolose, senza disciplinare ulteriori aspetti, quali la necessità di adeguate strutture per l’allevamento degli animali e la previsione della figura dell’addestratore, preannuncia il proprio voto contrario sul testo in esame. Manifesta tuttavia la disponibilità di valutare un diverso orientamento qualora dal testo in esame venissero eliminate tutte le disposizioni relative alla detenzione e all’addestramento dei cani. Ricorda poi che la proposta di legge presentata a seguito dell’iniziativa « ragazzi in aula », attiene esclusivamente alla materia dei combattimenti tra animali. Avanza quindi il so- Giovedı̀ 20 luglio 2000 — spetto che attraverso tale provvedimento si intenda surrettiziamente perseguire qualsiasi utilizzo dei cani medesimi, reprimendo in tal modo anche l’attività della caccia praticata con tali animali. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, afferma che il provvedimento in esame tende a disciplinare in modo equilibrato la detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, sanzionando in modo particolare il grave fenomeno dei combattimenti tra animali. Assicura il deputato Terzi che il provvedimento non intende affatto vietare attività quali la caccia con i cani o l’addestramento e l’allevamento di tali animali. Pierluigi COPERCINI (LNP) lamenta la ristrettezza dei tempi che non consentono un approfondito e meditato esame del provvedimento. La circostanza che lo stesso sia stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio determinerà sicuramente l’impossibilità di predisporre un testo che colga in modo equilibrato le diverse esigenze coinvolte in tale delicata materia. Osserva a riguardo che si corre il rischio di pervenire allo stesso risultato che si è avuto con l’approvazione affrettata in Commissione Giustizia dei provvedimenti sulla sicurezza, il cui testo unificato non è stato formulato in modo meditato ed equilibrato proprio per la mancanza di tempo che ha caratterizzato lo svolgimento dell’esame. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel ribadire che l’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio deriva dalla presentazione alla Camera di una proposta di legge nell’ambito della iniziativa « Ragazzi in aula », esorta i membri della Commissione a consentire la conclusione dell’esame del provvedimento nell’odierna seduta. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.36, 1.29, 1.2, 1.34, 2.10, 2.2, 2.13, 3.9, 4.21, 4.22, 4.3, 23 — Commissione II 4.15, 4.4, 4.5, 4.19, 4.6, 4.16, 4.7, 6.10, 6.12, 6.6, 6.3, 7.13, 7.6, 8.1, 8.3, 8.01, 8.02, 9.01 e 10.1. Si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.32, 1.31, 1.01, 2.12, 2.9, 3.10, 4.13, 4.1, 4.17, 4.20, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.11, 6.2, 6.9, 8.3, 8.6, 9.1 e 9.2. Ritira quindi l’emendamento 6.4, a sua firma, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti Il sottosegretario Franco CORLEONE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.18 e 1.27, qualora vengano formulati come emendamenti aggiuntivi e non sostitutivi rispetto al testo cui si riferiscono, 1.32 e 4.17. Dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 1.35, 1.30, 1.33, 1.24, 1.25, 2.5, 4.14 e 6.11. Invita quindi al ritiro dell’emendamento 4.1 e chiede una riformulazione dell’emendamento 4.4, volta a meglio chiarire il tipo di sostanze stupefacenti contemplate dallo stesso. Dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi. Esprime quindi perplessità sulla portata del comma 3 dell’articolo 2, chiedendone una riformulazione affinché sia inserita tale norma nell’articolo 9 riguardante le deroghe; sostiene infatti l’incongruità di prevedere che i cani utilizzati da non vedenti, per giunta addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi, possano rientrare nella deroga ai divieti riguardanti i cani potenzialmente pericolosi. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) nel ricordare le forti aspettative dell’opinione pubblica su tale provvedimento, che intende colmare un preoccupante vuoto normativo, richiama la preoccupante diffusione di un fenomeno, quale quello dei combattimenti tra cani, originariamente circoscritto nelle zone del sud Italia che si sta ormai diffondendo in tutte le regioni italiane. Replica al deputato Terzi che non si vuole in alcun modo reprimere l’attività venatoria, e a tal proposito dichiara che sarebbe disposta a condividere il conte- Giovedı̀ 20 luglio 2000 — nuto dell’emendamento 9.1 che esclude dalla applicabilità delle norme di tale provvedimento la caccia e l’attività venatoria. Maria Chiara ACCIARINI (DS-U), dopo aver ricordato i gravi e dolorosi episodi che si sono verificati a causa della pericolosa aggressività che connota determinate razze di cani, per la cui detenzione è assolutamente necessario predisporre una regolamentazione oggi inesistente, reputa significativo che in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula » sia stata presentata una proposta di legge in materia, cui deve essere dato seguito senza ulteriori rinvii. Ritiene certamente equilibrato il contenuto del provvedimento in esame, che costituisce espressione di una particolare sensibilità verso il tema ambientale e animalista; auspica pertanto una rapida e condivisa approvazione dello stesso provvedimento. Francesco BONITO (DS-U) a nome del proprio gruppo annuncia un voto favorevole sull’articolo 1 del provvedimento e sull’emendamento 9.1, tendente ad introdurre talune necessarie deroghe al predetto articolo, chiarendo peraltro che viene esclusa dalle fattispecie sanzionatorie la detenzione e l’addestramento dei cani in relazione allo svolgimento di attività venatorie. Silvestro TERZI (LNP) nel denunciare le incongruità tecnico-giuridiche che sono alla base dei contenuti dell’articolo 1, precisa che esistono anche incroci o meticci di seconda o terza generazione, oltre a quelli di prima generazione contemplati dalla suddetta norma; inoltre l’attuale pratica delle biotecnologie supera inevitabilmente le prescrizioni del medesimo articolo. Dopo aver ricordato le affermazioni e gli studi di etologi che si sono occupati dell’aggressività delle diverse razze canine, fa notare che il testo presentato dagli studenti in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula » presenta contenuti certamente più adeguati rispetto a quanto previsto dal provvedimento in 24 — Commissione II esame, limitandosi tale proposta ad introdurre l’articolo 767-bis del codice penale che ha per oggetto unicamente il divieto di combattimento tra animali. Nel ribadire la necessità di reprimere il solo addestramento finalizzato e propedeutico ai cruenti combattimenti tra cani, confuta il principio che esistano razze di cani potenzialmente pericolosi, argomentando che l’istinto predatorio rientra nella natura del cane, fa parte del proprio patrimonio genetico e non può pertanto essere compresso o eliminato per legge. Sostiene altresı̀ che vanno colpite duramente quelle tecniche che provocano nel cane una aggressività indotta, attraverso l’utilizzo di sostanze stupefacenti o di anfetamine, che creano uno squilibrio psichico nell’animale tale da produrre forme patologiche di iperaggressività. Ritiene quindi il provvedimento risibile, privo di qualsiasi fondamento scientifico ed etologico, non avendo alcun senso scientifico predisporre un elenco di razze di cani potenzialmente pericolosi. Avanza, in conclusione, la richiesta di sopprimere dal testo le norme che disciplinano tale profilo. Marcella LUCIDI (DS-U) fa notare che tra le finalità che ispirano il provvedimento rientra sicuramente l’esigenza di salvaguardare i cittadini dalle violente aggressioni di cani estremamente pericolosi. Dopo aver sottolineato che il testo appare sicuramente equilibrato e coerente nei suoi contenuti, esprime taluni rilievi sul comma 1 dell’articolo 1 nella parte in cui vengono vietati l’addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra razze con lo scopo di sviluppare ed esaltare la potenziale aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali. Fa notare che tale disposizione suscita forti perplessità sotto il profilo probatorio, non essendo agevole stabilire se l’aggressività mostrata dal cane sia derivata dall’addestramento o sia insita nella natura stessa dell’animale. Esprime apprezzamento sugli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.02, presentati dal gruppo della Lega, finalizzati a promuovere obblighi di carattere informativo sul delicato Giovedı̀ 20 luglio 2000 — rapporto tra l’uomo e gli animali. Esorta quindi la Commissione a riflettere approfonditamente sui contenuti dell’emendamento 9.1, riguardante le deroghe ai divieti posti dal provvedimento, al fine di non rischiare di depotenziare l’efficacia dello stesso. Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) dopo aver evidenziato l’opportunità e l’utilità di regolare l’attività di detenzione e allevamento dei cani appartenenti a razze particolarmente pericolose, richiama le pericolose connessioni che sussistono tra il grave fenomeno del combattimento tra cani e le organizzazioni camorristiche che lucrano ingenti guadagni in tale settore. Fa quindi notare che sarebbe un errore voler vietare l’addestramento di cani in quanto tali; occorre invece reprimere quelle tecniche che esaltano le caratteristiche violente degli animali creando una aggressività indotta che va oltre quella propria ed intrinseca dell’animale medesimo, la quale non può che essere comunque salvaguardata. Propone pertanto di riformulare il testo sostituendo il riferimento alla potenziale aggressività con quello relativo alla istintiva aggressività dei cani; andrebbe inoltre inserita nel provvedimento una disposizione mirante a colpire l’attività delle organizzazioni criminali in relazione al grave ed esecrabile fenomeno dei combattimenti tra cani. Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) valuta positivamente l’osservazione formulata dal deputato Siniscalchi, soprattutto in riferimento all’ipotesi di sostituire l’espressione « potenziale aggressività del cane » con quella « istintiva potenzialità del cane ». Vittorio TARDITI (FI) sottolinea la necessità di reprimere gli indecorosi ed incivili episodi di cani che hanno aggredito, anche recentemente, inermi cittadini. Occorre pertanto evitare che possano circolare liberamente cani estremamente violenti e pericolosi, principio questo sancito dagli stessi studenti in occasione dell’iniziativa « Ragazzi in aula ». Esprime tutta- 25 — Commissione II via la preoccupazione che tale giustificata e rigorosa disciplina possa estendersi anche ad ipotesi del tutto diverse, quali l’addestramento dei cani da caccia, che non va assolutamente penalizzato. Pierluigi COPERCINI (LNP) osserva che si è dato vita ad un impianto pseudogiuridico di difficile applicazione concreta. Rileva che voler stabilire un elenco di razze canine sul presupposto della loro potenziale aggressività costituisce un assurdo giuridico ed etologico; andrebbe pertanto riscritto l’intero articolo 1. I principi che dovrebbero ispirare il provvedimento attengono in primo luogo alla repressione del racket criminale che sfrutta economicamente tali animali mediante cruenti combattimenti; risulta invece di dubbia legittimità giuridica e costituzionale la dettagliata regolamentazione delle modalità di detenzione di talune razze che si intende definire per legge potenzialmente pericolose. Michele SAPONARA (FI) a nome del suo gruppo dichiara il voto di astensione sull’articolo 1. Avanza il timore che una legge cosı̀ attesa ed importante possa rimanere condizionata da valutazioni ed istanze demagogiche. Nel rilevare la necessità di un più approfondito esame delle questioni affrontate, ravvisa l’opportunità che la Commissione possa espletare una ulteriore e più ponderata attività conoscitiva ed istruttoria, senza la quale si rischia di licenziare un provvedimento del tutto inadeguato rispetto alle finalità che lo ispirano. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ribadisce che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha convenuto di confermare per il provvedimento in esame l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea di lunedı̀ 24 luglio; vi è pertanto la necessità di concludere nella seduta odierna l’esame dello stesso. Giovanni MARINO (AN), dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato diverse proposte di legge in materia, si Giovedı̀ 20 luglio 2000 — associa alle considerazioni espresse dal deputato Saponara, osservando che sarebbe stato sicuramente utile svolgere delle audizioni con associazioni ed enti che istituzionalmente si occupano di tale settore. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, nel replicare ai rilievi avanzati nel corso del dibattito in ordine alle previsioni dell’articolo 1, fa notare che in molti Stati europei vigono normative molto più severe, che in alcuni casi promuovono addirittura la soppressione di talune razze canine ritenute estremamente pericolose; l’articolo 1 del testo in esame intende invece regolare le modalità di detenzione e di addestramento di tali razze. Presenta quindi tre emendamenti all’articolo 1. Propone, con il primo emendamento 1.102 di espungere dal testo il termine « potenzialmente », riferito alle razze pericolose. Il secondo emendamento 1.101 intende invece inserire nella norma che vieta l’addestramento e qualsiasi operazione di selezione tra razze che abbia lo scopo di sviluppare l’aggressività dei cani l’espressione « oltre le naturali caratteristiche ». L’emendamento 1.100 è volto invece ad eliminare, al comma 1 dell’articolo 1, l’inciso « i cosiddetti » riferito agli incroci che sono vietati dalla suddetta norma. Vittorio TARDITI (FI) osserva che eliminando il termine « potenziale », in relazione ai cani pericolosi, si viene a stabilire per legge una presunzione di aggressività di tutte le razze canine. Silvestro TERZI (LNP) ritiene del tutto vago ed indeterminato il riferimento all’aggressività di talune razze canine, in quanto tale fattore deriva prevalentemente dal tipo di vita e di addestramento che caratterizza il singolo animale. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, replica al deputato Terzi che le preoccupazioni dallo stesso manifestate possono sicuramente venir meno attraverso l’accoglimento dell’emendamento 9.1, cui il Go- 26 — Commissione II verno e lo stesso relatore intendono esprimere parere favorevole. Luigi SARACENI (misto-verdi-U) propone che l’elenco previsto nell’articolo 1 debba essere aggiornato obbligatoriamente in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e di settore, dovendosi quindi eliminare la facoltà a tal fine prevista dal comma 3 dell’articolo 1. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, nel concordare con l’osservazione del deputato Saraceni presenta un emendamento 1.103 volto a recepire quanto suggerito dallo stesso. La Commissione respinge gli emendamenti, di identico contenuto, Pecorella 1.1 e Terzi 1.3. Silvestro TERZI (LNP) illustra l’emendamento 1.6 a sua firma, che introduce il concetto di animale che presenta forme patologiche di iperaggressività, le quali devono essere attestate da un collegio di tecnici mediante perizie di tipo veterinario e comportamentale. Dichiara quindi voto contrario sull’emendamento del relatore 1.100. La Commissione respinge gli emendamenti Terzi 1.6 e 1.4; approva quindi l’emendamento 1.100 del relatore. Respinge gli emendamenti Terzi 1.7 e 1.5. Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) ritira l’emendamento 1.35 a sua firma. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) ritira l’emendamento 1.30 a sua firma. La Commissione approva gli emendamenti del relatore 1.101 e 1.102; respinge quindi gli emendamenti Terzi 1.9 e 1.8. Anna Maria PROCACCI (misto-verdiU), illustrando l’emendamento 1.29 a sua firma, sottolinea che la tecnica del taglio delle orecchie e della coda è propedeutica allo svolgimento dei combattimenti dei cani. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Luigi SARACENI (misto-verdi-U) si domanda se il taglio delle orecchie e della coda non integri già di per sé il reato di maltrattamento degli animali. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) ritira l’emendamento 1.29 a sua firma. Silvestro TERZI (LNP), illustrando l’emendamento 1.10 a sua firma, dichiara di non comprendere quali competenze possano essere attribuite al Ministero dell’Interno in tale materia, come prevede invece il comma 2 dell’articolo 1 che prevede una serie di prescrizioni individuate da un decreto adottato dal Ministero della Sanità, di concerto con i ministri dell’interno, dell’ambiente e delle politiche agricole e forestali. La Commissione respinge l’emendamento Terzi 1.10. Il sottosegretario Franco CORLEONE, in relazione all’emendamento 1.18, invita il deputato Terzi, presentatore dello stesso, a riformulare l’emendamento medesimo trasformandolo da aggiuntivo in sostitutivo. Silvestro TERZI (LNP) ribadisce di ritenere del tutto improprie le competenze attribuite ai Ministeri dell’Interno e delle Politiche agricole e forestali in relazione alle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 1. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, sottolinea la necessità di distinguere il ruolo svolto dal Ministero dell’Interno, cui compete sicuramente il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, rispetto alle sanzioni spettanti al Ministero della Sanità in ordine alla individuazione dei criteri volti a definire le razze potenzialmente pericolose, propone pertanto di accantonare l’esame degli emendamenti che incidono sul comma 2 dell’articolo 1. La Commissione accoglie la proposta di accantonamento formulata dal relatore ed 27 Commissione II — approva 1.103. l’emendamento del relatore Silvestro TERZI (LNP) illustrando l’emendamento 1.28 suggerisce di sopprimere il comma 4 dell’articolo 1 in quanto ritiene preferibile concentrare il profilo sanzionatorio prevalentemente sul fenomeno del combattimento tra animali. La Commissione respinge l’emendamento Terzi 1.28. Luigi SARACENI (misto-verdi-U) propone di premettere al comma 4 dell’articolo 1 relativo alle sanzioni amministrative l’espressione « salvo che il fatto costituisca reato » Paolo CENTO (misto-verdi), nel condividere l’osservazione formulata dal deputato Saraceni, presenta l’emendamento 1.104 volto a recepire tale indicazione. La Commissione approva mento 1.104 del relatore. l’emenda- Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone di passare immediatamente all’esame dell’articolo 9, accantonando quindi tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 8. La Commissione accoglie la proposta di accantonamento formulata dal presidente. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, in relazione all’emendamento 9.1 suggerisce al presentatore di eliminare il riferimento ai cani di compagnia. Anna Maria PROCACCI (misto-verdiU), intervenendo sull’emendamento 9.1, che prevede deroghe ai divieti previsti all’articolo 1, evidenzia che i cani adibiti alla guida per ciechi, nonché quelli utilizzati per lo svolgimento della pet terapy, sono già di per sé esclusi dall’applicabilità dell’articolo 1; ritiene pertanto non condivisibile l’emendamento 9.1 in quanto rischia, in riferimento alle restanti previ- Giovedı̀ 20 luglio 2000 — sioni ivi contenute, di depotenziare le finalità perseguite dal provvedimento. Marcella LUCIDI (DS-U), fa notare che il provvedimento non intende affatto vietare l’addestramento in quanto tale, bensı̀ è testo a reprimere solo quelle tecniche che tendono a potenziare e sviluppare l’aggressività propria degli animali. Suggerisce quindi di inserire nella previsione di deroga di cui all’articolo 9 anche i cani utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca e salvataggio da parte della Protezione civile. Maria Chiara ACCIARINI (DS-U), in relazione all’emendamento 9.1, osserva che talune delle ipotesi ivi contemplate sono superflue o di contenuto estremamente generico. Propone pertanto di fare riferimento alle sole deroghe previste nelle lettere a), b), c) e d) dell’emendamento 1.50, di contenuto identico all’emendamento 9.1. Luigi SARACENI (misto-verdi-U) sostiene che l’emendamento 9.1 vanifica le finalità del provvedimento in quanto prevede la predisposizione di un elenco tassativo di attività lecite, provocando cosı̀ il rischio di rendere illecite ulteriori ipotesi che pure non rientrano tra le fattispecie che l’articolo 1 intende invece vietare. Vittorio TARDITI (FI), in relazione al termine pet terapy cui si riferisce l’emendamento 9.1, contesta l’inserimento di una terminologia straniera in un testo di legge. Suggerisce pertanto di trovare una espressione alternativa. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, ribadisce il proprio parere favorevole sull’emendamento 9.1, purché sia eliminato dal testo il riferimento ai cani di compagnia e venga aggiunta tra le deroghe l’ipotesi dei cani utilizzati dalla Protezione civile. Silvestro TERZI (LNP) non concorda sulla prospettata estensione del contenuto dell’emendamento 9.1 anche all’ipotesi dei 28 — Commissione II cani utilizzati dalla protezione civile, essendo questo un ente che non effettua alcuna attività di addestramento di tali animali. Vittorio TARDITI (FI) dopo aver espresso perplessità sulla circostanza che vengano adibiti ad attività di ricerca, soccorso e salvataggio anche le razze di cani pericolosi oggetto del provvedimento. Si chiede quindi quali possano essere le competizioni di tipo sportivo richiamate nell’emendamento 9.1 e come debbano qualificarsi, rispetto al testo in esame, i cani da guardia. Silvestro TERZI (LNP) rileva che per poter definire la posizione del cane da guardia rispetto alle finalità del provvedimento in esame sarebbe stato opportuno distinguere nel testo le forme di iperaggressività, che derivano appunto da un comportamento patologico del cane ovvero dall’utilizzo di tecniche volte a somministrare droghe o anfetamine o altre sostanze farmacologiche a tali animali, da quelle di aggressività. L’addestramento del cane da guardia, incidendo invece su un’aggressività insita nella natura stessa del cane, viene erroneamente fatto rientrare nel divieto di cui all’articolo 1. Esorta quindi il relatore a convenire su tale interpretazione dell’articolo 1, nel senso di considerare cioè l’addestramento del cane da guardia come riconducibile alle attività lecite che esulano dai predetti divieti. Solo in tal caso è disposto a mantenere una posizione di apertura e di collaborazione rispetto all’esame di un provvedimento che non condivide nella sua complessità. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, ritiene infondate le preoccupazione sollevate dal deputato Terzi, in quanto il comma 1 dell’articolo 1, a seguito della riformulazione del testo conseguente all’approvazione dell’emendamento del relatore 1.101, vieta quelle sole forme di addestramento di cani tese ad esaltare un’aggressività indotta e patologica di tali animali. Il cane da guardia potrà essere Giovedı̀ 20 luglio 2000 — addestrato esaltandone l’aggressività insita nella sua stessa natura, in quanto il comma 1 dell’articolo 1 vieta di esaltare solamente l’aggressività che vada oltre le naturali caratteristiche del cane. Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), presidente, convenendo con le considerazioni svolte dal deputato Tarditi in relazione all’impiego di termini stranieri nei testi normativi, propone di sostituire l’espressione pet terapy, contenuta nell’emendamento 9.1, con l’espressione « attività terapeutica ». Silvestro TERZI (LNP) raccomanda l’approvazione anche dell’emendamento 9.2, a sua firma, che tende a salvaguardare tutte le diverse ipotesi di attività venatoria praticata con l’uso dei cani. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, fa notare che il riferimento alle attività venatorie contenuto nell’emendamento 9.1 è tale da ricomprendere tutte le ipotesi contemplate nel predetto emendamento 9.2. Silvestro TERZI (LNP) dichiara che intende quindi riformulare l’emendamento 9.1 inserendo l’espressione « attività venatoria di ogni genere ». Marcella LUCIDI (DS-U) suggerisce al relatore di aggiungere al riguardo che debba trattarsi di un’attività di ogni genere consentito dalla legge. Silvestro TERZI (LNP) pur dichiarando di non essere particolarmente soddisfatto della mancata volontà della Commissione di approvare l’emendamento 9.2, che precisa meglio le ipotesi di attività venatoria che risultano legittime, accede alla proposta di riformulare l’emendamento 9.1 nel senso prospettato dagli interventi succedutisi nel corso della seduta. Dichiara quindi di astenersi su tale emendamento e ritira gli emendamenti 1.50 e 9.2. La Commissione approva l’emendamento Terzi 9.1, come riformulato. 29 — Commissione II Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, intervenendo sull’emendamento 1.18 reputa opportuno affidare alla competenza del Ministero dell’Interno la predisposizione dell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1. Agli altri dicasteri andrebbero invece attribuite le competenze cui si riferiscono le lettere b) e c) del suddetto articolo. Silvestro TERZI (LNP) ritiene che l’emendamento 1.18 introduca una previsione più lineare e trasparente rispetto al testo in esame. Marcella LUCIDI (DS-U) suggerisce al relatore una riformulazione dell’emendamento 1.18 che affidi al Ministero della Sanità la predisposizione dell’elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose al fine di definire lo stato di aggressività patologica dei cani stessi. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, nel ribadire la necessità di concludere tempestivamente l’esame del provvedimento, che dovrà essere esaminato dall’Assemblea a partire da lunedı̀ 24 luglio, propone di rinviare al Comitato dei nove e all’esame in Assemblea le questioni ancora aperte che richiedono un ulteriore approfondimento. Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), presidente, prospetta una riformulazione del comma 2 dell’articolo 1, diretto a sopprimere il riferimento, previsto alla lettera a), al patrimonio genetico tendente all’esaltazione dell’aggressività dei cani. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) suggerisce, in relazione alla lettera c) del comma 2, di inserire anche le associazioni, oltre agli enti cui sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, nel concordare sulla possibilità di affidare anche alle associazioni animaliste i cani oggetto del sequestro presenta un emendamento che riformula il comma 2 del- Giovedı̀ 20 luglio 2000 — l’articolo 1 recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito. La Commissione approva l’emendamento del relatore 1.105; risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti al comma 2 dell’articolo 1. Paolo CENTO (misto-verdi), relatore, rilevata la ristrettezza dei tempi di cui dispone la Commissione per l’esame del provvedimento, invita la ritiro di tutti gli ulteriori emendamenti non esaminati al fine di consentirne una più approfondita trattazione in sede di Comitato dei nove ovvero in Assemblea. Silvestro TERZI (LNP) pur ribadendo i rilievi mossi sul provvedimento in esame, si dichiara disponibile a ritirare gli emendamenti a sua firma non ancora esaminati purché siano posti in votazione gli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.02 da lui presentati. Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, propone una riformulazione dell’articolo aggiuntivo 8.01 diretta ad eliminare dettagliati riferimenti ai libri, cassette, dispense ed opuscoli che illustrino ed informino sui metodi di socializzazione tra l’uomo e gli animali. Propone altresı̀ una riformulazione dell’articolo aggiuntivo 8.02, volta a meglio definire la portata della norma. Silvestro TERZI (LNP), concordando con le osservazioni formulate dal presidente, riformula gli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.02. La Commissione approva gli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.02 come riformulati. Silvestro TERZI (LNP) ritira tutti i rimanenti emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati, impegnandosi tuttavia a ripresentarli in Assemblea. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) in relazione all’emendamento 6.11 illustra le ragioni che rendono opportuna la sterilizzazione dei cani confiscati. 30 — Commissione II Silvestro TERZI (LNP) interviene contestando le argomentazioni addotte dal deputato Procacci e sottolineando l’assoluta inutilità delle pratiche di sterilizzazione per combattere il fenomeno dei combattimenti tra cani. Anna Maria PROCACCI (misto-verdi-U) si dichiara disponibile a ritirare tutti gli emendamenti presentati con l’impegno su presentare gli stessi anche per l’esame in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di dare mandato al relatore Cento a riferire favorevolmente sul testo da essa predisposto chiedendo di essere autorizzata alla relazione orale; nomina altresı̀ il Comitato dei nove. Misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali. C. 6885-B Sen. Antonino Caruso. (Esame e rinvio). Raffaele MAROTTA (FI), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, riferisce che lo stesso è in seconda lettura presso la Camera, avendo il Senato apportato una sola modifica al testo tesa ad introdurre l’obbligo di conservazione dei documenti nei quali debbano risultare le misure di sicurezza che caratterizzano il programma di adeguamento alla normativa sulla privacy. In caso di violazione di tale obbligo non opererà la proroga dei termini entro i quali le misure di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, potranno essere adottate. Auspica l’approvazione finale del provvedimento prima della pausa estiva. Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire chiude la discussione di carattere generale e fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 17 di venerdı̀ 21 luglio. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 13.50. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05. AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: Incarichi extra-giudiziari. C. 299 Scalia, C. 1073 Fragalà, C. 1115 Trantino, C. 1125 Anedda, C. 1213 Bonito, C. 1871 Contento, C.2452 Grimaldi, C.3638 Veltri, C. 4978 Ricci, C. 5115 Governo, approvato dal Senato, e C. 6172 Martino. Circoscrizione degli uffici giudiziari dei Tribunali di Bergamo, Como e Lecco. C. 7058 Sen. Antonino Caruso, approvato dalla II Commissione permanente del Senato, C. 2039 Riva, C. 3373 Stucchi. Modifica agli articoli 159 e 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive. 31 — Commissione II C. 6349 Spini, C. 6350 Saraceni e C. 6738 Sen. Antonino Caruso, approvata dal Senato. Modifiche al codice penale militare di pace, in materia di reati contro la persona. C. 6367 Veneto, C. 6727 Spini, C. 6747 Lavagnini, C. 6772 Paissan e C. 6947 Governo. Notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta. C. 6735, approvato dal Senato, C. 722 Martinat e C. 1069 Fragalà. COMITATO RISTRETTO Separazione coniugi e affidamento minori. C. 173-ter Calzolaio, C. 398 Lucchese, C. 497 Balocchi, C. 671-ter Sbarbati, C. 842 Trantino, C. 1432-ter Teresio Delfino, C. 1609 Guidi, C. 1977 Chiavacci, C. 2898 Giovine, C. 3521 Simeone, C. 3702 Furio Colombo ed altri, C.3868 Pozza Tasca, C.4725 Cento, C. 4823 Giovanardi, C. 6231 De Luca, C. 6341 De Luca. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — 32 Commissione II — ALLEGATO C.59 Procacci, C.792 Storace, C.4694 Tattarini, C.5706 Rallo, C.6583 Governo, C.6591 Simeone e C.7109 Biondi e C.7116 Procacci: Detenzione cani e impiego animali in competizioni. EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ART. 1. Sopprimerlo. * 1. 1. Pecorella. Sopprimerlo. * 1. 3. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Sono vietati l’addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra cani o animali di qualsiasi specie aventi lo scopo di sviluppare o di esaltare la potenziale iperaggressività nei medesimi, legata a stati patologici e certificata da una commissione composta da tre veterinari scelti uno dall’ASL del luogo di residenza, uno dall’ASL provinciale e uno dal proprietario del cane ». 1. 6. Terzi, Copercini. Al comma 1 sopprimere il primo periodo. Al comma 1, sostituire la parola: compresa con la parola: indicata. 1. 36. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i cosiddetti. 1. 100. Il Relatore. Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 1. 5. Terzi, Copercini. Al comma 1, dopo la parola: addestramento inserire la parola: l’allenamento. * 1. 35. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1, dopo le parole: sono, altresı̀ vietati l’addestramento aggiungere: l’allenamento. * 1. 30. Procacci. 1. 4. Terzi, Copercini. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di sviluppare inserire le seguenti: oltre le naturali caratteristiche. Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: compresa nell’elenco di cui al comma 2 e aggiungere alla fine le seguenti parole: con lo scopo di sviluppare o di esaltare la potenzialità iperaggressiva dell’animale. 1. 101. Il Relatore. 1. 7. Terzi, Copercini. Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la potenziale aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali con le seguenti: l’iperaggressività Giovedı̀ 20 luglio 2000 — legata a stati patologici certificata da una commissione composta da tre veterinari scelti uno dall’ASL del luogo di residenza, uno dall’ASL provinciale e uno dal proprietario del cane. 1. 9. 33 Commissione II — Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: ed i criteri di cui al comma 2-bis. 1. 18. (seconda versione) Terzi, Copercini. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 2, con il seguente: Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: potenziale. 1. 102. Il Relatore. Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: aggressività con la seguente: iperaggressività. 1. 8. Terzi, Copercini. Al comma 1, aggiungere: sono altresı̀ vietati il taglio, escluso il fine terapeutico, delle orecchie e della coda. 1. 29. Procacci, Acciarini. Sopprimere il comma 2. 1. 10. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il parere della sezione sanità animale, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica anche alla luce delle recenti scoperte in materia di etologia comportamentale ». 1. 18. Terzi, Copercini. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il parere della sezione sanità animale, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica ». 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a: a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali; b) prescrive norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell’incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni; c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro. 1. 105. Il Relatore. Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno. 1. 12. Terzi, Copercini. Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: sei. 1. 13. Terzi, Copercini. Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: due. 1. 14. Terzi, Copercini. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — 34 Commissione II — Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quindici giorni. o istinto predatorio ed ai relativi etogrammi comportamentali. 1. 11. 1. 22. Terzi, Copercini. Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e con le seguenti: sentito il parere del Ministro. 1. 17. Terzi, Copercini. Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: dell’interno. 1. 15. Terzi, Copercini. Terzi, Copercini. Al comma 2, sopprimere la lettera b). 1. 23. Terzi, Copercini. Al comma 2, lettera b) dopo le parole: la detenzione aggiungere le seguenti: la denuncia. 1. 33. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per la detenzione inserire le seguenti: di animali con problemi comportamentali. Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: dell’ambiente. 1. 24. Terzi, Copercini. 1. 16. Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: eventuali con la parola: i. Terzi, Copercini. Al comma 2, sopprimere la lettera a). 1. 19. Terzi, Copercini. Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) fissare i criteri per definire lo stato di aggressività patologica anche alla luce delle recenti scoperte in materia di etologia comportamentale; ». 1. 21. Terzi, Copercini. Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose. 1. 20. Terzi, Copercini. Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione delle qualità naturali appartenenti ad ogni singolo animale in merito al comportamento 1. 32. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 2, lettera b), dopo le parole: del cane aggiungere le seguenti: con sintomi patologici che rendano l’animale pericoloso per l’incolumità di persone. 1. 25. Terzi, Copercini. Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: nel rispetto dell’incolumità con le parole: nonché l’incolumità e la. 1. 31. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) definire i criteri di scelta per l’affidamento ad enti pubblici della custodia degli animali non custoditi dal proprietario su espresso parere della commissione di cui al comma 1 o della autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali. 1. 26. Terzi, Copercini. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Al comma 2, lettera c) dopo la parola: individuare inserire le seguenti: le associazioni e. * 1. 2. Il Relatore. Al punto c) dopo la parola: individuare aggiungere le parole: le associazioni e. * 1. 34. Procacci. Al comma 3 sostituire le parole: di cui alla lettera a) del comma 2 con le seguenti: l’elenco delle patologie che rendano gli animali pericolosi. 1. 27. 35 Commissione II — d) cura di greggi e delle mandrie; e) prove di obbedienza, di fiuto e di utilità; f) guida per ciechi, pet terapy e attività di ausilio ai disabili; g) prove di agilità e qualsiasi addestramento teso a migliorare l’inserimento nella società del cane; h) da slitta; i) attività di compagnia; j) esposizioni zootecniche ». 1. 50. Terzi, Copercini. Terzi, Copercini. ART. 2. Al comma 3, le parole: può essere aggiornato sono sostituite dalle seguenti: sono aggiornati. 1. 103. Sopprimerlo. 2. 1. Pecorella. Il Relatore. Sopprimere il comma 1. Sopprimere il comma 4. 1. 28. 2. 3. Terzi, Copercini. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 1 con i seguenti: Al comma 4, sono premesse le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca reato. 1. 104. Il Relatore. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Sono ammessi l’addestramento e la selezione tra gli animali per migliorare le caratteristiche di razza e di incrocio nei seguenti casi: a) attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga e attività di soccorso o salvataggio in acqua; b) attività di competizioni di tipo sportivo; c) prove di caccia e attività venatorie; 1. È vietato affidare animali con alterazioni del comportamento ai minorenni, agli interdetti e agli inabilitati per infermità che non permettano il controllo dell’animale. 1-bis. È fatto obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano in luoghi aperti al pubblico. 1-ter. È obbligatorio l’uso della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi pubblici. 2. 6. Terzi, Copercini. Premettere al comma 1 le seguenti parole: Fermi restando il Regolamento di Polizia Veterinaria e la legge n. 281/91. 2. 10. Procacci, Tarditi, Gazzilli. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Al comma 1, sopprimere la lettera a). 2. 4. Terzi, Copercini. Al comma 1, lettera a) sostituire la parola sedici con diciotto. * 2. 14. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1 lettera a): sostituire sedici anni con diciotto anni. * 2. 11. Procacci, Tarditi, Gazzilli. Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: che non permettano il controllo dell’animale. 2. 5. Terzi, Copercini. Al comma 1, punto c) sostituire la parola delitti con la parola reati. 2. 12. 36 per i cani di peso superiore ai dodici Kg. è obbligatorio anche l’utilizzo della museruola. I contravventori di cui al presente comma sono puniti con l’ammenda da lire 300mila a lire 1 milione. 2. 7. * 2. 2. Terzi, Copercini. Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: e ai cani utilizzati per attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, attività di soccorso o salvataggio in acqua, attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie, cura dei greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, da slitta, pet terapy e attività di ausilio ai disabili, prove di agilità, attività di compagnia, esposizioni zootecniche. 2. 9. Terzi, Copercini. Procacci, Tarditi, Gazzilli. Al comma 1, lettera e), dopo le parole del codice penale o per inserire le seguenti: gioco d’azzardo Commissione II — ART. 3. Sopprimere il comma 1. 3. 2. Terzi, Copercini. Il Relatore. Sostituire il comma 1 con il seguente: Al comma 1, lettera e): dopo le parole codice penale aggiungere le parole: o per gioco d’azzardo. * 2. 13. Procacci, Tarditi, Gazzilli. Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I contravventori al divieto di cui al comma 1 sono puniti con l’ammenda da lire 500mila a lire 2 milioni, i contravventori di cui al comma 1-bis e 1-ter sono puniti con l’ammenda da lire 300mila a lire 1 milione. 2. 8. 1. Chiunque possegga o detenga cani di peso superiore a quindici chilogrammi, abitualmente utilizzati in pubblico, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. L’intero importo della polizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG. 3. 3. Terzi, Copercini. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 1 con il seguente: Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Nei centri abitati è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio per tutti i cani e 1. Chiunque possegga o detenga cani di peso superiore a dodici chilogrammi, abitualmente utilizzati in pubblico, è tenuto Giovedı̀ 20 luglio 2000 — a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. L’intero importo della polizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG. 3. 4. Terzi, Copercini. 37 Commissione II — lizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG. 3. 6. Terzi, Copercini. Al comma 2, sostituire le parole da lire 1 milione a lire 5 milioni con le seguenti: pari al doppio dell’importo della polizza. 3. 9. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Chiunque possegga o detenga cani di peso superiore a dodici chilogrammi è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. L’intero importo della polizza è detraibile dalle imposte ai fini IRPEF e IRPEG. 3. 5. Terzi, Copercini. Al comma 1 le parole cani di razza compresa nell’elenco di cui alla lettera a), comma 2, dell’articolo 1, sono sostituite dalle seguenti: animale che, per le loro caratteristiche, potrebbero causare danni a terzi. 3. 1. Pecorella. Al comma 1 dopo la parola tenuto aggiungere alla denuncia e. 3. 10. Sopprimere l’articolo. 4. 8. Terzi, Copercini. Sostituire l’articolo con il seguente: Terzi, Copercini. Al comma 1, sostituire le parole razza compresa nell’elenco di cui alla lettera a), comma 2, dell’articolo, con le seguenti: peso superiore a quindici chilogrammi abitualmente utilizzati in pubblico. 3. 7. ART. 4. ART. 4. 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l’organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. 2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all’integrità fisica dell’animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo. 3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni. 4. 12. Terzi, Copercini. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: L’intero importo della po- Sopprimere il comma 1. 4. 9. Terzi, Copercini. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — 38 Commissione II — Al comma 1, premettere il seguente: 01. È vietato l’addestramento finalizzato al combattimento tra animali. seguenti: in caso di somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti agli animali ovvero. 4. 13. Terzi, Copercini. 4. 4. Al comma 1 sostituire la parola cruenti con cruente. 4. 21. Acciarini, Lucidi, Bonito. Il Relatore. Al comma 1 dopo la parola minorenni aggiungere le parole interdetti o inabilitati per infermità. 4. 20. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1, sopprimere le parole mettendo in pericolo l’integrità fisica. * 4. 22. Acciarini, Lucidi, Bonito. Sopprimere il comma 2. 4. 10. Terzi, Copercini. Al comma 1 sopprimere le parole: mettendone in pericolo l’integrità fisica. * 4. 3. Il Relatore. Al comma 1, sopprimere le parole mettendone in pericolo l’integrità fisica. * 4. 15. 4. 2. Pecorella. Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: La pena è aumentata sino alla metà in caso di somministrazione di farmaci o di sostanze stupefacenti finalizzate ai combattimenti di cui al comma 1. 4. 5. Al comma 1, dopo le parole trecentomilioni. aggiungere il seguente periodo: Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. Conseguentemente al comma 3, sopprimere il periodo alla stessa pena ... anche se non presente nel luogo del reato. 4. 17. Pecorella. Procacci. Al comma 1 le parole: da uno a tre anni sono sostituite dalle seguenti: da uno a cinque anni. 4. 1. Il comma 2 è sostituito dal seguente: Alla stessa pena soggiacciono coloro che allevano o addestrano animali al fine della loro partecipazione a combattimenti. Il Relatore. Sopprimere il comma 3. 4. 11. Terzi, Copercini. Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo. * 4. 19. Acciarini, Lucidi, Bonito. Procacci, Tarditi, Gazzilli. Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola sino alla metà sono inserite le Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo. * 4. 6. Il Relatore. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Al comma 3 sopprimere le parole la stessa misura è adottata nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici. * 4. 16. Procacci. Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre vietato l’uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell’animale. Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell’animale vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario. 4. 14. Terzi, Copercini. Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole fino ad un anno con le seguenti: da un mese a sei mesi. 4. 7. Il Relatore. ART. 5. Sopprimerlo. * 5. 1. Pecorella. Sopprimerlo. * 5. 2. Terzi, Copercini. ART. 6. Sopprimerlo. 6. 4. Terzi, Copercini. Sopprimere il comma 1. 6. 5. Terzi, Copercini. 39 Commissione II — Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con: degli animali. * 6. 12. Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 1, sostituire la parola: cani con la seguente: animali. * 6. 6. Terzi, Copercini. Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le seguenti: degli animali. * 6. 3. Il Relatore. Al comma 1, sopprimere le parole: e siano da questa legittimamente detenuti. 6. 1. Pecorella. Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati. 6. 11. Procacci, Gazzilli, Acciarini. Al comma 2, le parole: dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) sono sostituite dalle seguenti: degli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali, individuati con proprio decreto dal Ministro della sanità. 6. 2. Pecorella. Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere della commissione di cui all’articolo 1, comma 1, o della autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali. 6. 7. Terzi, Copercini. Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le parole: degli animali. * 6. 10. Procacci. Sopprimere il comma 3. 6. 8. Terzi, Copercini. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Sostituire il comma 3, con il seguente: 3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni. 6. 9. Terzi, Copercini. Aggiungere in fine il seguente comma: 4. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è disposta la sterilizzazione dei cani sequestrati, i quali sono successivamente assegnati alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta, alle quali spetta il compito di rieducarli al fine di consentire l’affidamento a terzi. 6. 4. Il Relatore. 40 parere della commissione di cui all’articolo 1, comma 1, anche allo scopo del recupero comportamentale dell’animale. 7. 4. Terzi, Copercini. Al comma 2, dell’articolo 7 le parole: individuati con il decreto di cui all’articolo 1, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: di cui all’articolo 6, comma 2. 7. 1. Pecorella. Al comma 2, sopprimere le parole da: o a persona fino a: zoofila. * 7. 13. 7. 3. Terzi, Copercini. Al comma 1, sostituire la parola: sindaco con: prefetto. 7. 5. Procacci. Al comma 2, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3. 7. 2. Pecorella. Al comma 2, sostituire le parole da: individuati con decreto fino alla fine del comma, con le seguenti: scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso Acciarini, Lucidi, Bonito. Al comma 2, sopprimere le parole: o a persona, organizzazione o struttura operante nel settore di comprovata fede zoofila. * 7. 6. Procacci. ART. 8. ART. 7. Sopprimerlo. Commissione II — Al comma 1, dopo le parole: di cui all’articolo 4 aggiungere le seguenti: ovvero abbiano riscontrato l’uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell’animale, senza prescrizione del medico veterinario,. 8. 3. Terzi, Copercini. Al comma 1, dopo le parole: all’articolo 4, sostituire la parola: inoltrano con le seguenti: devono inoltrare. 8. 1. Il relatore. Al comma 2, sostituire le parole: da lire 200 mila a lire 500 mila con le seguenti: da lire 2.000.000 (due milioni) a lire 5.000.000 (cinque milioni). 8. 2. Il relatore. Giovedı̀ 20 luglio 2000 — Al comma 2, sostituire le parole: da lire duecentomila a lire cinquecentomila con le parole: da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 8. 6. Procacci, Tarditi. Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo. 8. 4. Terzi, Copercini. Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: ART. 8-bis. (Obblighi degli allevatori). 1. Dal 1o gennaio 2001 è fatto obbligo per gli allevatori e rivenditori, all’atto di vendita di ogni singolo animale, di consegnare all’acquirente materiale informativo, ossia libri, cassette, dispense o opuscoli, che illustrino scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell’animale e le relative modalità di attuazione. 8. 01. Terzi, Copercini. Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: ART. 8-bis. (Obblighi degli allevatori). 1. Dal 1o gennaio 2001 è fatto obbligo agli allevatori e rivenditori, all’atto di vendita di ogni singolo animale, di consegnare all’acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell’animale e le relative modalità di attuazione. 8. 01. (seconda versione) cini. Terzi, Coper- 41 Commissione II — Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: ART. 8-bis. (Attività formative). 1. Ai fini della promozione di un’effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale, soprattutto dei cani, lo Stato e le regioni promuovono, d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche mediante prove pratiche consistenti in visite degli animali da effettuarsi presso le suddette istituzioni scolastiche. 8. 02. Terzi, Copercini. Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: ART. 8-bis. (Attività formative). 1. Lo Stato e le regioni promuovono d’intesa l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche. 8. 02. Terzi, Copercini. ART. 9. Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani addestrati per le Forze Armate e di Polizia e per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, attività di soccorso o salvataggio in acqua, attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie, cura dei greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, da slitta, guida per ciechi, pet terapy e attività di ausilio ai disabili, prove di agilità, attività di compagnia, esposizioni zootecniche. 9. 1. Terzi, Copercini. Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani addestrati Giovedı̀ 20 luglio 2000 — per le forze armate e di polizia e per le attività di ricerca in superficie, in catastrofe, in valanga, o salvataggio in acqua, attività di competizioni di tipo sportivo, prove di caccia e attività venatorie d’ogni genere consentito dalla legge, cura dei greggi e delle mandrie, prove di obbedienza, di fiuto e di utilità, da slitta, guida per ciechi, attività di ausilio ai disabili o terapeutiche, prove di agilità ed esposizioni zootecniche. 9. 1. Terzi, Copercini. Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo. 9. 2. Terzi, Copercini. 42 Commissione II — Dopo l’articolo 9, inserire il seguente: ART. 9-bis. All’articolo 672 del codice penale le parole: « da lire cinquantamila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni ». 9. 01. Procacci, Tarditi, Gazzilli, Acciarini. ART. 10. Sostituire le parole: per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore con le seguenti: in particolare per il mantenimento e la rieducazione degli animali confiscati ed assegnati alle associazioni animaliste. 10. 1. Il Relatore. Al comma 1, dopo le parole: per il mantenimento inserire le seguenti: , da parte degli enti pubblici individuati sulla base dei criteri di scelta di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c),. 10. 2. Terzi, Copercini.