UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL MARECCHIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
INDICE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità…………………………………………………………………………………………………
Art. 2 - Attività di polizia locale………………………………………………………………….…….
pag. 2
pag. 3
Capo II - Uso e mantenimento del suolo pubblico
Art. 3 - Comportamenti vietati……………………………………………………………………………
Art. 4 – Rami e siepi ………………………………………………………………………………………..
Art. 5 – Sgombero della neve ……………………………………………………………………………
Art. 6 – Gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilati………………………………..…
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Capo III - Decoro urbano
Art. 7 - Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni….
Art. 8 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati………………………………………….………
Art. 9 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari………………………..………………………….
Art. 10 - Esercizi commerciali………………………………………………………………………………
Art. 11 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti ………
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Capo IV - Tutela della quiete pubblica, dell’incolumità delle persone e
della sicurezza urbana
Art. 12 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali
e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano……………………….
Art. 13 – Contrasto del consumo di bevande alcoliche ………………………………………….
Art. 14 – Accampamenti ed alloggiamenti abusivi…………………………………………………
Art. 15 – Divieto di accattonaggio……………………………………………………………………….
Art. 16 - Acquisto ed assunzione stupefacenti su suolo pubblico…………………………….
Art. 17 – Riparo a pozzi, cisterne e simili ……………………………..…………………………….
Art. 18 – Uso dei dispositivi antifurto …………………………………..…………………………….
Art. 19 – Botti, petardi e simili ..…………………………………………..…………………………….
Art. 20 - Accensioni e fuochi………………………………………………………………………………
Art. 21 – Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da
insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre ………………………………….
pag. 11
Capo V - Tutela e tenuta degli animali
1
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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23
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25
26
- Accompagnamento, conduzione e tenuta dei cani ………………………………….
- Custodia di animali……………………………………………………………………………….
- Animali pericolosi…………………………………………………………………………………
– Bestiame………………………….………………………………………………………………..
– Controllo dei colombi liberi urbani ………………………………………………………..
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13
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15
15
Capo VI - Mestieri artistici su suolo pubblico
Art. 27 - Opere dell’ingegno a carattere creativo………………………………………………….
Art. 28 - Artisti di strada……………………………………………………………………………………
pag. 15
pag. 16
Capo VII - Sanzioni
Art. 29 - Sanzioni amministrative……………………………………………………………………….
Art. 30 - Sanzioni amministrative accessorie ..…………………………………………………….
Art. 31 – Sequestro e confisca ………………………………………………………………………….
pag. 16
pag. 17
pag. 17
Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 32 – Abrogazioni ………………..……………………………………………………………………..
Art. 33 – Entrata in vigore ………………………………………………………………………………..
pag. 18
pag. 18
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Locale, disciplina, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, i comportamenti e le attività svolte
nel territorio di propria competenza al fine di:
a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di
potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i
fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animale e la
pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel
riposo;
d) promuovere e disciplinare forme di riduzione delle controversie relative alle materie del presente
regolamento attraverso accordi e mediante l’utilizzo della mediazione a cura dell’Amministrazione
Comunale e della società civile;
e) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità
e lo sviluppo di una coscienza civile;
f) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Il presente regolamento si applica su tutti i territori dei comuni associati.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve
intendere con esso il presente regolamento di Polizia Locale.
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Art. 2 (Attività di polizia locale)
1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento
sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All’accertamento possono procedere anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. I Sindaci possono, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle
violazioni in materia di polizia locale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di
soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti
dell’Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel
rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative,
provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del
presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni
particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati
luoghi.
Capo II - USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 3 (Comportamenti vietati)
1. E’ vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o
danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
a) immergersi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
b) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati della recinzione esterna degli edifici;
c) occupare qualsiasi area ad uso pubblico con espositori, cavalletti, manufatti o altri oggetti se non
espressamente autorizzati, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento;
d) procedere all’annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando
stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, limitatamente a situazioni che provochino
pericolo o danneggiamenti a persone o cose;
e) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri
simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che
vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti
piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
g) soddisfare in spazi ed aree ad uso pubblico bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
h) sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario che per evitare l’imbrattamento di luoghi
ad uso pubblico;
i) eseguire la pulizia o il lavaggio di cose, veicoli e animali su aree ad uso pubblico;
j) insozzare le pubbliche vie ovvero gettare qualsiasi cosa fuori degli appositi contenitori;
k) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
l) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché incatenarsi
ad essi;
m) sdraiarsi, dormire su strade, piazze, marciapiedi e parchi, e sedersi sui gradini degli uffici pubblici
qualora arrechi ostacolo al pubblico passaggio, sdraiarsi ovvero dormire sulle panchine pubbliche;
n) organizzare in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle “tre carte” o
“tre campanelle” o simili;
o) partecipare al gioco di abilità cosiddetto delle “tre carte” e “tre campanelle” o simili di cui al
precedente punto n);
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p) fatte salve le disposizioni che regolano la materia è vietato provocare qualsiasi esalazione che rechi
danno o molestia;
q) collocare, affiggere o appendere cartelli o altro su alberi e beni pubblici e, ove non si sia autorizzati,
sulle altrui proprietà. Gli agenti accertatori provvederanno a rimuovere immediatamente tali cartelli o
altro, se possibile; in caso contrario potranno applicarvi in modo visibile un avviso di procedimento in
corso e ne daranno notizia agli uffici tecnici comunali per la loro successiva rimozione;
r) spostare, manomettere, rompere o insudiciare gli oggetti e gli arredi urbani collocati
dall’Amministrazione sul suolo ad uso pubblico;
s) lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, danneggiare o molestare persone o
cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento;
t) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motori transitanti sul territorio comunale, di spegnere
il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del
traffico, ad eccezione dei veicoli con esigenze tecnico/funzionali;
u) legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti pubblici, quando
nelle vicinanze sono presenti apposite rastrelliere;
v) ingombrare, in qualsiasi modo, le bocchette delle fontane e dei lavatoi.
2. Alla violazione dei punti n) e o) consegue la confisca delle attrezzature, della posta in gioco e dei
proventi.
Art. 4 (Rami e siepi)
1. I rami e le siepi che sporgono su area ad uso pubblico da proprietà private devono essere potati
ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, ovvero a richiesta motivata
dell’Amministrazione, a cura dei proprietari o locatari o comunque aventi titolo.
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei
soggetti indicati al comma precedente.
3. Il medesimo obbligo di provvedere al taglio, rimozione e smaltimento si applica anche nei casi in cui
vi siano rami o alberi spezzati pendenti su aree pubbliche o che potrebbero causare danni a linee
elettriche, telefoniche e simili.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione, per
mezzo dei propri uffici, intima al proprietario, mediante apposito atto, di adempiere entro un congruo
termine. Qualora l’inadempimento persista alla scadenza del termine indicato, l’Amministrazione
interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono
e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo
al proprietario.
Art. 5 (Sgombero della neve)
1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e
chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno
l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi lungo tutto il fronte
degli edifici e relative pertinenze mentre, in mancanza di marciapiede, l’obbligo è limitato ad un solo
metro dal fronte dell’edificio, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per
non recare danno alle persone o alle cose sottostanti.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di
pubblico passaggio al fine di evitare danni alla pubblica incolumità, a linee elettriche, telefoniche e
simili. Se necessario, sugli stessi proprietari ricade l’obbligo di provvedere all’eventuale taglio,
rimozione e smaltimento dei rami in questione.
3. E’ fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
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4. Gli accumuli di neve eventualmente creati dai mezzi spazzaneve in corrispondenza degli accessi
privati e dei passi carrabili devono essere spostati a cura dei relativi fruitori ovvero dei soggetti indicati
al precedente comma 1.
5. Fermi restando le facoltà, gli obblighi e i divieti previsti dal codice della strada, per agevolare l’opera
dei mezzi spazzaneve e per consentire il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità stradale,
specialmente nei tratti con maggiore intensità di traffico, i proprietari (o gli utilizzatori) dei veicoli
lasciati in sosta, ancorché regolare, sulla pubblica via sono tenuti, a richiesta degli organi di vigilanza,
a spostare il veicolo in altro luogo esterno alla carreggiata.
6. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti anche ad eliminare i ghiaccioli pericolosi, gli accumuli e
gli sporti di neve che si formassero lungo le grondaie, i pluviali, i balconi e le altre sporgenze sul suolo
ad uso pubblico, adottando le dovute precauzioni al fine di evitare danni e/o pericolo.
Art. 6 (Gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilati)
1. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la
produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l’attuazione di raccolte differenziate finalizzate al
conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a
smaltimento.
2. Per le finalità di cui al punto precedente, può essere adottata la gestione differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati, prevedendo, di norma, apposite “isole ecologiche” dislocate sul territorio,
all’interno delle quali sono presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indiffenziati, per la
raccolta della carta, per la raccolta della plastica e degli imballaggi leggeri, per la raccolta del vetro e
per la raccolta del cosiddetto “rifiuto organico”; possono essere previste anche diverse modalità di
conferimento dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio e/o dall’Amministrazione.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti avviene mediante cassonetti di diverso colore; per tale motivo gli
imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al
minimo il volume e, comunque, tutti i rifiuti devono sempre essere inseriti all’interno dei cassonetti e
non abbandonati al di fuori degli stessi. Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti,
raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica o di altro materiale ben chiusi per impedirne la
dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l’introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto
rimanga chiuso.
4. I rifiuti devono essere conferiti mediante l’introduzione differenziata degli stessi, in base alla loro
tipologia, negli appositi contenitori di diverso colore all’uopo predisposti.
5. E’ vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cassonetti o gli altri contenitori destinati
alla raccolta dei rifiuti; la collocazione di tali contenitori per rifiuti è di competenza del gestore del
servizio e/o dell’Amministrazione.
6. E’ possibile eseguire un controllo selettivo e non generalizzato dei sacchetti contenenti rifiuti e del
materiale ingombrante abbandonati nelle isole ecologiche nei pressi dei cassonetti dei rifiuti ovvero in
altri luoghi, ovvero del materiale conferito nei contenitori della raccolta differenziata al fine di
verificare l’effettiva compatibilità del rifiuto con la scelta del contenitore, il tutto per procedere
all’accertamento dell’identità del responsabile ed all’applicazione dell’eventuale sanzione.
Capo III - DECORO URBANO
Art. 7 (Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni)
1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre
costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire
la pubblica incolumità, per quanto di loro competenza ai sensi del codice civile.
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2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono
obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituita da mattoni o da altri
materiali, ovvero rete elettro-saldata che ostruiscano completamente l’accesso e precludano
stabilmente la possibilità di invasione da parte di terzi.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono effettuare le
manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale
dell’immobile. Hanno inoltre l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco e al rifacimento della
tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni qualvolta ne sia riconosciuta la necessità dall’Amministrazione.
4. I proprietari, gli inquilini e gli amministratori hanno l’obbligo di tenere sempre puliti i cortili delle
case da loro possedute, abitate o amministrate.
5. L’eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l’obbligo di dotarsi delle
eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni e fabbricati all’interno del
territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al
taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra
azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche, ivi compreso evitare
l’accumulo di acqua presso terreni e fabbricati.
7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, ogni qualvolta ne sia riconosciuta
la necessità da parte dell’Amministrazione, si procederà ad intimare mediante apposito atto, al
proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo, di adempiere entro un congruo termine.
8. Qualora sia accertato l’adempimento all’intimazione, non si provvede ad elevare la relativa sanzione
amministrativa.
9. Qualora l’inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l’Amministrazione, oltre
all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per tale inosservanza, può intervenire in
sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato
adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per
l’incolumità pubblica, l’Amministrazione interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato,
anche con interventi temporanei (ad esempio transennature), addebitando ad essi gli eventuali e
relativi costi.
Art. 8 (Misure a tutela dei beni pubblici e privati)
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 del Codice Penale, al fine di tutelare il decoro e la
sicurezza urbana, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro
pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i
numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva
espressa autorizzazione in deroga. E’ parimenti vietato danneggiare o manomettere le strutture
indicate nel precedente periodo di questo punto.
2. E’ sempre disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, delle attrezzature utilizzate per
l’esecuzione di tali scritte o disegni.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, l’Amministrazione potrà provvedere
all’immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
4. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti
o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
5. Nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:
a) il bivacco, escluso il pic-nic autorizzato;
b) passare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, boschetti, recinti;
c) cogliere erbe e fiori, manomettere in qualsiasi modo gli alberi, le piante e le siepi, distaccarne o
guastarne i rami e le foglie, scuoterli, fatte salve le relative autorizzazioni;
d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini,
boschetti, aree chiuse;
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e) circolare e/o sostare con i veicoli a motore nelle aree a verde;
f) accendere fuochi, se non autorizzati;
g) fare un uso improprio delle attrezzature da gioco;
h) far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
i) rimuovere o danneggiare i nidi e le tane;
j) catturare o molestare gli animali selvatici;
k) asportare terra ovvero alterare, manomettere o fare lavori di qualunque genere al terreno, fatte
salve le relative autorizzazioni;
l) fare uso improprio delle acque;
m) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
n) l’occupazione del suolo ad uso pubblico e/o il deposito con qualunque oggetto, materiale, strutture
e simili, fatte salve eventuali autorizzazioni da parte dell’Amministrazione.
6. E’ fatto obbligo ai responsabili dei cantieri di provvedere all’accurata pulizia del suolo ad uso
pubblico durante e dopo i lavori, avendo cura di liberare griglie, caditoie, pavimentazioni ed aree verdi
ove necessario.
7. E’ fatto obbligo ai soggetti gestori e/o responsabili (o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità) di aree dotate di fossi di scolo ai confini con la pubblica via di provvedere al taglio
periodico dell’erba in tali fossi.
8. E’ sempre disposto l’obbligo del ripristino a spese del trasgressore per gli eventuali danni arrecati al
patrimonio pubblico.
9. La circolazione di veicoli e di cavalli nelle aree a verde, è ammessa esclusivamente per Polizia
Municipale, Polizia Provinciale, Forze di Polizia, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi addetti alla
manutenzione e pulizia dell’area verde, delle infrastrutture esistenti e dell’arredo urbano.
Art. 9 (Addobbi e festoni senza fini pubblicitari)
1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta
alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo
il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione
stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli
interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono
l'iniziativa.
Art. 10 (Esercizi commerciali)
1. Fatta salva l’eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione, è vietato:
a) apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio;
b) appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o ai muri esterni dei fabbricati, alle
porte d’ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della
segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno;
c) appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all’interno
dell’esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate;
d) utilizzare come espositori esterni per la merce qualsiasi attrezzatura anche tecnologica, idonea
all’esposizione, alla commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti che non rientri o sia difforme
dalla tipologia eventualmente prescritta dall’Amministrazione;
e) porre in essere impianti elettrici vaganti, fatta salva la certificazione di legge.
2. Nel caso di occupazioni di suolo ad uso pubblico effettuate con carrelli espositori, arredi o fioriere,
purché la superficie occupata non sia superiore, complessivamente, a mezzo metro quadro, non
occorre chiedere alcuna autorizzazione; l’occupazione di dimensioni superiori a mezzo metro quadro
dovrà essere regolarmente autorizzata dall’Amministrazione.
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3. Le violazioni al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del Codice della
Strada, comportano altresì la rimozione della merce e/o manufatti collocati abusivamente a carico
dell’autore della violazione; qualora il trasgressore non provveda alla rimozione si procederà d’ufficio
con il recupero delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.
4. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da
collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno
determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica
illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa
destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pubblici esercizi (attività di
somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 11 (Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti)
1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali
e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la
distribuzione, l’affissione su qualsiasi luogo e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di
volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo o
pubblicitario.
2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali
divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone, mediante
diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo ad uso pubblico è
autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti o mediante la cosiddetta consegna “porta
a porta”. La distribuzione brevi manu non deve essere causa di disturbo e/o molestia ai cittadini.
3. La libera distribuzione di volantini, anche da parte di sindacati e categorie, è comunque ammessa,
previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali
e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi
pubblici al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza.
4. Chiunque abbia ottenuto un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto
dal regolamento comunale per l’applicazione del relativo canone e nelle singole autorizzazioni,
limitatamente allo svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta di firma o raccolta fondi, è
obbligato a:
a) non infastidire le persone con richiami od altro in modo da attirarne l’attenzione od ottenere firme,
contributi e/o offerte;
b) gli addetti devono essere provvisti di cartellino di riconoscimento ove venga indicato il nome
dell’ente, associazione, comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell’addetto e la foto.
Capo IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DELLA
SICUREZZA URBANA
Art. 12 (Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di
servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano)
1. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di
somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e
degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione hanno
l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla
quiete; in particolare hanno l’obbligo di:
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a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze
di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata,
nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare
comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
b) svolgere adeguata azione informativa all’interno ed all’esterno del locale circa l’entità delle sanzioni
previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell’igiene e per chi
consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all’esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
2. I gestori, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l’obbligo di
mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l’attività svolta, e a collocare,
durante l’orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a
tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno
l’obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l’utilizzo gratuito alla
clientela. I gestori sono obbligati, alla chiusura dell’esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i
contenitori di rifiuti posti all’esterno dei locali, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente:
residui di consumazioni, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il
godimento.
3. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art. 3, commi
16 e 17, della Legge 15.07.2009 n. 94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo
non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli
occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli
obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio. E' fatto salvo
l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
4. Al fine di evitare che tali oggetti possano divenire armi improprie nelle mani di persone in stato di
alterazione psico-fisica, è fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar) o persone autorizzate
alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri,
tazze,ecc) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, ogni qual volta ne sia riconosciuta la
necessità dall’Autorità comunale per le finalità sopra indicate.
5. In questi casi, si procederà, prima ed obbligatoriamente, ad intimare al titolare dell’attività di
adempiere, mediante apposito provvedimento.
6. Qualora sia accertato l’adempimento all’intimazione, non si applica la sanzione amministrativa.
7. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via,
o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul
quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di
intervenire per il ripristino della pulizia.
8. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla
pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare
chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Art. 13 (Contrasto del consumo di bevande alcoliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 689 del Codice Penale, è vietato vendere, offrire o mettere
in vendita, cedere a qualunque titolo, distribuire, commerciare, procurare, inviare o consegnare per
qualunque scopo bevande alcoliche ad un minore degli anni diciotto.
2. Al minore degli anni diciotto è parimenti vietato acquistare, ritirare, ricevere, detenere, portare,
prendere, ottenere a qualunque titolo o procurarsi per qualunque scopo bevande alcoliche, nonché
assumere bevande alcoliche in qualunque luogo. Per la violazione di cui al presente comma la
sanzione si applica a chiunque sia tenuto alla sorveglianza del minore.
3. Alla violazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle bevande alcoliche. In tali casi l’organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro, redigendo apposito verbale.
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4. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le attività professionali di semplice trasporto di
contenitori chiusi di bevande alcoliche da un luogo all’altro, laddove il minore operi in forza di un
rapporto di lavoro regolarmente istituito.
5. Ai fini del presente regolamento ed in conformità alla legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcol correlati (L. 30 marzo 2001, n. 125), per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente
alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcole e per bevanda superalcolica ogni
prodotto con gradazione seriore al 21 per cento di alcol in volume.
Art. 14 (Accampamenti ed alloggiamenti abusivi)
1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana, nonché la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e l’igiene, è
vietato effettuare qualsiasi specie di campeggio e/o accampamento e/o bivacchi e/o alloggiamenti
precari di qualunque tipo fuori dalle aree appositamente attrezzate (con tende, baracche, ripari di ogni
genere) nonché stanziamenti indecorosi e tali da offendere il decoro pubblico e ledere il normale
sentimento di decenza e pulizia con caravans, autocaravans od anche con altri tipi di veicoli all’uopo
predisposti per essere impropriamente utilizzati quali giaciglio di persone.
2. Ai trasgressori alla suddetta norma gli organi di polizia potranno immediatamente ordinare per
motivi di cui sopra, di cessare ogni attività e di abbandonare il territorio interessato. In caso di
perdurante violazione, fatto salvo il tempo strettamente necessario a dare seguito al provvedimento,
si procederà alla contestazione della contravvenzione di cui all’art. 650 del codice penale.
Art. 15 (Divieto di accattonaggio)
1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
a) porre in essere forme di accattonaggio molesto con qualunque modalità, in ogni spazio ad uso
pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale: tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza
dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico;
b) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere
l’elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
Art. 16 (Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico)
1. Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l’acquisto ovvero
l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale su suolo pubblico o su
suolo privato soggetto a pubblico passaggio.
Art. 17 – (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)
1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le
bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e/o altri ripari atti ad
impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
Art. 18 (Uso dei dispositivi antifurto)
1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni
private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non
avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici
minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire
che il difettoso funzionamento del sistema d’allarme possa arrecare disturbo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i
dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei
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principi generali di convivenza civile. Nel caso si verifichino condizioni anomale di funzionamento del
sistema di allarme posto su veicolo, che creano disagio alla collettività, la Polizia Municipale o le Forze
di Polizia dello Stato possono disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
Art. 19 (Botti, petardi e simili)
1. E’ vietato:
a) l’uso improprio di botti, petardi, artifici esplodenti e/o rumorosi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose,
nonché di altri articoli fastidiosi o molesti;
b) l’uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi o
molesti;
c) il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
Art. 20 (Accensioni e fuochi)
1. E’ vietato bruciare materiale di qualsiasi genere o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100
metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba
degli argini e fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili,
fatti salvi i fuochi nei cantieri che non arrecano molestia ad altri. Anche quando è stato acceso il fuoco
nei modi e alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della
proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona con numero di persone occorrente
fino a quando il fuoco non sia spento.
2. È consentita l’accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti
dalle normative vigenti.
3. Senza preventiva autorizzazione è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo
pubblico, ad uso pubblico e/o aperto al pubblico nonché nei giardini e parchi pubblici.
4. In occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nella serata antecedente la ricorrenza
di San Giuseppe (19 marzo) e della Annunciazione della M. V. (25 marzo) è consentita l’accensione di
fuochi.
5. L’uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato sulle are pubbliche o ad uso pubblico. È consentito sulle
aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, perché non si rechi molestia ad altre
persone.
6. Se per qualsiasi causa anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva
o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
Art. 21 (Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti
vettori ed in particolare dalla zanzara tigre)
1. I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di aree
strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori
condominiali, ecc.), devono:
a) evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi,
balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi
acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla
loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con
divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole
inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
c) trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La
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periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le
indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato
dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico,
pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente
mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle
acque
d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in
modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte
od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
f) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità, di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree
dimesse, di:
a) mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di
raccolta d’acqua stagnanti.
3. A tutti i conduttori di orti, di:
a) eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l’uso;
b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
raccolte d’acqua in caso di pioggia;
c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi
d’acqua.
4. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di
depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di
rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte
d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte
d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
5. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e
vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o
in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da
evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
b) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di
consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
c) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
6. Ai responsabili dei cantieri, di:
a) evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la
disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure
debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
b) sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
c) provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
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d) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
7. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, di
contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di :
a) stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o
in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da
evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
b) svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima
di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
c) assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei
potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili,
da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5
giorni da ogni precipitazione atmosferica.
8. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole
site in vicinanza dei centri abitati di:
a) eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura
manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo
l’uso;
b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di
raccolte d’acqua in caso di pioggia;
c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
d) eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla
coltivazione e alla commercializzazione.
9. All’interno dei cimiteri qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi
portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa, trattare l’acqua del vaso deve
essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà
essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati
saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
10. Le norme del presente articolo si applicano dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno.
Capo V - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI
Art. 22 (Accompagnamento, conduzione e tenuta dei cani)
1. Il proprietario e/o il detentore di cani è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone,
animali e cose, provocati dall’animale stesso.
2. Il proprietario e/o il detentore di cani deve custodirli, di norma, all’interno della proprietà privata
(salvo i casi consentiti dalla legge) avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano, al fine di evitare
pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose (e quindi consentire il costante
controllo ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica), il proprietario e/o il detentore di un cane
deve adottare le seguenti misure:
a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani
appositamente individuate dall’Ente;
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b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché
sulle norme in vigore;
e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza
con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi molto affollati, i cani, oltre che essere
condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di museruola, in modo tale da impedire
all’animale di mordere.
5. In riferimento ai commi 3 e 4, si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano
muniti, riescono comunque a mordere.
6. E’ in ogni caso vietato condurre cani in corrispondenza e nelle immediate vicinanze dei luoghi
pubblici attrezzati con giochi per bambini.
7. Sono esenti dall’uso del guinzaglio e della museruola i cani a) da guardia esclusivamente entro i
limiti della zona da sorvegliare, b) pastori e da caccia quando vengono utilizzati, rispettivamente, per
la guardia di greggi, di mandrie e per l’esercizio venatorio, c) delle forze armate, della Polizia, dei
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio.
8. Nelle fontane pubbliche è vietato l’abbeveraggio ed il bagno dei cani.
9. E’ fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano:
a) di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso
pubblico;
b) di raccogliere le feci dell’animale;
c) di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo (si considera
idonea l’attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in
un sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi e per evitare
imbrattamenti, di modo che venga comunque salvaguardata l’igiene e la pulizia dell’abitato);
10. Il proprietario e/o il detentore di cani ha l’obbligo di mostrare, a richiesta degli organi addetti alla
vigilanza, l’attrezzatura idonea all’immediata raccolta delle deiezioni.
11. L’Ente può prevedere, con specifico atto, il divieto di ingresso dei cani e/o di altri animali nei
parchi o nelle aree a verde, anche se tenuti legati al guinzaglio e muniti di museruola.
12. Sono esentati dall’osservanza delle disposizioni di questo articolo i non vedenti che utilizzano cani
da accompagnamento appositamente addestrati.
Art. 23 (Custodia di animali)
1. E’ vietato:
a) tenere animali all’aperto sprovvisti di un riparo di dimensioni adeguate alla mole dell’animale che
non abbia una protezione dal contatto immediato con il suolo, coperto sul almeno tre lati, ove gi
animali possano ripararsi in caso di intemperie;
b) legare animali ad una catena che non consenta all’animale di poter raggiungere il riparo ed il
contenitore dell’acqua e del cibo. La catena deve essere apposta in maniera idonea da evitare che
l’animale rimanga impigliato nella stessa;
c) condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione.
2. I detentori di animali devono:
a) provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete fitta (o altri accorgimenti) in modo tale da
rendere impossibile il contatto con l’area pubblica o con le aree private confinanti;
b) adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato;
c) mantenere il recinto, la cuccia, la stalla o altro riparo puliti e salubri, impedendo ristagni di liquidi,
emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.
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3. E’ fatto divieto di impiego attivo di animali nell’accattonaggio; per uso attivo si intende qualsiasi
impiego diretto dell’animale finalizzato ad incrementare la frequenza delle offerte incluso il suo
stazionamento forzato.
Art. 24 (Animali pericolosi)
1. E’ vietato far circolare animali feroci e pericolosi nel territorio comunale anche se in forma di sfilata.
L’introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli
organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro
detenzione.
Art. 25 (Bestiame)
1. E’ vietato, salvo specifica autorizzazione, entro il perimetro del centro abitato tenere suini, bovini,
equini.
Art. 26 (Controllo dei colombi liberi urbani)
1. E’ vietato somministrare, sia su suolo ad uso pubblico che su aree private, ai colombi liberi urbani
alimenti di qualsiasi tipo e natura, al fine di evitarne l’incremento.
2. I proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su
immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, devono provvedere, a proprie
cure e spese:
a) al risanamento ed alla pulitura dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e/o
deposto guano;
b) a schermare, con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo, ogni apertura nei fabbricati
ove nidifichino o possano nidificare tali animali;
c) ad installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazze, pensiline, davanzali,
ecc.) onde impedirne lo stazionamento.
Capo VI - MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO
Art. 27 (Opere dell’ingegno a carattere creativo)
1. L’attività riguardante la vendita o l’esposizione delle opere d’ingegno creativo realizzate
personalmente (ad esempio chincaglierie, monili, ritratti, fiori artificiali, ecc.) è esclusa dall’ambito di
applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Per l’attività di vendita o l’esposizione delle opere di cui al comma 1 possono essere predisposti
spazi nell’ambito delle fiere ordinarie e/o straordinarie approvate dall’Amministrazione ovvero in aree
appositamente individuate dall’Amministrazione medesima.
Art. 28 (Artisti di strada)
1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono un’attività o un mestiere di strada su suolo
pubblico o ad uso pubblico, in modo non stabile, senza l’impiego di palcoscenico, di platea e
apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed
espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera
offerta dello spettatore e quindi non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 69 del R.D. 18
giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
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2. Le attività o i mestieri di strada non commerciali, connotati dalla produzione diretta ed immediata di
soli servizi (ad esempio giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti o
mestieri similari), non sono soggetti alle disposizioni in materia di occupazione di aree e sazi pubblici
quando l’esercizio del mestiere non comporta l’utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici
dell’attività medesima ed è esercitato:
a) in un’area non superiore a quattro metri quadri;
b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l’attività dovrà essere
spostata di almeno 200 metri lineari
3. Per le attività o i mestieri di strada di cui sopra permane l’obbligo di non esercitare l’attività:
a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
d) nelle aree e piazze di pregio individuate con delibera della Giunta;
e) tra le ore 24.00 e le ore 9.00;
f) arrecando intralcio alla circolazione;
g) con l’utilizzo di strumenti di amplificazione alimentati ad energia elettrica stabile ovvero da
generatori di corrente elettrica con motore a scoppio;
4. L’esercizio delle attività dei c.d. madonnari deve essere preventivamente autorizzata dall’ufficio
comunale competente tenuto conto delle modalità di svolgimento di detta attività.
5. È vietato lo svolgimento dell’attività dei c.d. madonnari effettuata direttamente su suolo pubblico.
6. È consentita l’occupazione di suolo pubblico con teli, pannelli e simili appoggiati su suolo pubblico,
successivamente disegnati senza danneggiamenti al manto stradale, purché l’area interessata non sia
superiore a quattro metri quadri.
Capo VII - SANZIONI
Art. 29 (Sanzioni amministrative)
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una
sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni del
presente regolamento è demandata ad apposita deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni
Valle del Marecchia che potrà, successivamente, provvedere anche alle eventuali modifiche od
aggiornamenti periodici, fermo restando che l’entità medesima dovrà essere compresa tra un minimo
di €. 25,00 e un massimo di €. 500,00 (così come previsto dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
3. L'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ove sia imputabile
a minore o a incapace, grava su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla
legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
Art. 30 (Sanzioni amministrative accessorie)
1. Quando le norme del presente regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto.
2. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della
violazione o, in mancanza nella notificazione; il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
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3. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si
estende anche alla sanzione accessoria.
4. In caso di violazione delle norme del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste,
consegue, ove possibile, la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei
casi, della rimozione delle opere abusive e/o del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di
inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e
all'obbligato in solido.
5. Ogni qualvolta l’Amministrazione provveda a ripristinare lo stato dei luoghi in sostituzione del
soggetto inadempiente, le attrezzature e tutto il materiale rimosso, saranno conservati in locali od
aree di volta in volta individuate nel provvedimento che ordina il ripristino, con addebito agli
interessati di tutte le spese sostenute.
6. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature e dei materiali eventualmente
verificatosi durante le operazioni di smontaggio, trasporto, stoccaggio e/o per qualsiasi altra causa
non imputabile a titolo di dolo o colpa grave.
7. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione provvede ad invitare per
iscritto i soggetti interessati a liberare gli spazi utilizzati per lo stoccaggio delle loro attrezzature e di
tutto il materiale rimosso, entro un termine prefissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni.
8. Decorsi 30 dalla data di ricezione della comunicazione del precedente comma 7, si procederà allo
smaltimento/distruzione del materiale rimosso presso la discarica pubblica con addebito delle spese.
9. Al fine di interrompere l’attività intrapresa in difetto di autorizzazione o, in ogni caso, per motivi di
tutela dell’incolumità pubblica o della sicurezza urbana ovvero quando si riscontri l'esigenza di far
fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi o la messa in
sicurezza, la sospensione o la cessazione di un'attività, gli agenti accertatori possono sempre invitare
formalmente il trasgressore e/o l’obbligato in solido a porre immediatamente termine all’attività
intrapresa, ovvero di ripristinare o mettere in sicurezza i luoghi.
10. Alla non trasmissibilità dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria dovuta per la violazione
non consegue l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.
Art. 31 (Sequestro e confisca)
1. In materia di sequestro ed eventuale confisca si applicano le disposizioni generali contenute nelle
nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di
accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Le cose oggetto di confisca possono essere vendute, devolute in beneficienza o distrutte. Il prezzo
di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta,
nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente
diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione delle cose sequestrate ovvero la loro
devoluzione a enti o istituti di beneficenza.
Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 (Abrogazioni)
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere
efficacia tutti gli atti e i provvedimenti con esso incompatibili.
Art. 33 (Entrata in vigore)
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1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione all’albo pretorio.
18
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Regolamento di Polizia Locale