GRUPPO TELECOM ITALIA
Network Scuola Imprese – «Maestri di mestiere»
Venosa,
SICUREZZA E PREVENZIONE
nella vita e nella scuola
Nicola De Tullio
Health, Safety & Environment Sud
PREMESSA
La cultura della sicurezza, come concetto trasversale a tutti i settori di
vita e lavoro, deve diventare patrimonio di tutti i cittadini.
La scuola, agenzia formativa per eccellenza, deve promuovere la
cultura della sicurezza e della prevenzione, la diffusione di buone
prassi lavorative e di comportamenti sicuri sul luogo di vita e di lavoro.
Il D. Lgs 81/2008, (art. 11), invita le scuole ad inserire percorsi
formativi interdisciplinari in materia di sicurezza.
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DEFINIZIONI
PERICOLO: caratteristica intrinseca di una situazione,
lavorazione, macchinario o attrezzatura
tale per cui l’esposizione del lavoratore può
portare a conseguenze negative.
DANNO: tutto ciò che rappresenta una perdita,
non solo di tipo monetario.
RISCHIO: è causato dalla esposizione al pericolo e
consiste nell’eventualità di subire un danno
più o meno grave.
INFORTUNIO: è un incidente che provoca un danno
più o meno grave
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PREVENZIONE
La prevenzione è l’insieme di tutte le azioni,
disposizioni e interventi atti a evitare o ridurre
quanto più possibile l’accadere di eventi dannosi.
Le misure di prevenzione hanno sempre la priorità
rispetto ad altre soluzioni.
Fare informazione/formazione è una importante
ed obbligatoria misura di prevenzione!
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PROTEZIONE
Le misure di protezione non impediscono che
accada un evento sfavorevole ma ne riducono le
conseguenze.
Tipico esempio di misura protettiva è l’utilizzo
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
come le calzature da lavoro, le cuffie, il casco, la
cintura di sicurezza, ecc...
Le misure di protezione, talvolta indispensabili,
sono seconde per importanza all’attività di
prevenzione.
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
•I concetti di informazione (articolo 36 TUSL informazione dei
lavoratori), formazione ed addestramento specifico (articolo 37 TUSL
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) sono considerati
punti cardine nell’attività di prevenzione.
• Per tale ragione sono attività che devono essere svolte durante
tutto l’arco del rapporto di lavoro con programmazione e periodicità.
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INFORMAZIONE
L’informazione riguarda le misure generali di
prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività
svolte dai lavoratori; è destinata a tutti i lavoratori e non
prevede verifiche dell’apprendimento.
Si supporta l’intervento di informazione con semplici
documenti divulgativi quali opuscoli, visione di filmati e
presentazioni.
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FORMAZIONE
La formazione consiste in una attività didattica
progettata e strutturata, composta da lezioni frontali
ed esercitazioni, basata su programmi con parti
generali e parti specifiche sui rischi strettamente
correlati alle singole attività lavorative.
Prevede test e verifiche dell’apprendimento.
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ADDESTRAMENTO
L’addestramento
completa
il
percorso
formativo, integrando le nozioni apprese
durante i momenti di informazione e
formazione, con la valutazione di aspetti e
procedure pratiche ed operative, direttamente
presso la postazione di lavoro e sotto la guida
di personale esperto.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La centralità del concetto normativo di prevenzione è
attribuita alla valutazione, in capo al datore di lavoro, dei
rischi presenti in azienda e la conseguente
programmazione degli interventi migliorativi.
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STUDENTI - LAVORATORI
L’articolo 2 comma 1.a del Dlgs 81/2008 definisce
lavoratore….l’allievo degli istituti di istruzione e il
partecipante a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese
le apparecchiature munite di videoterminali,
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazione o ai
laboratori in questione.
E’ anche equiparato al lavoratore il soggetto
beneficiario di tirocini formativi e partecipante a
forme di alternanza studio - lavoro
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DIRITTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’
Lo studente quindi, come ogni altro soggetto presente in
Istituto, è titolare di diritti, doveri e responsabilità in
relazione al proprio operato ed alla sicurezza
nell’ambiente scolastico.
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RIFERIMENTO NORMATIVO
•
COSTITUZIONE
•
CODICE CIVILE
•
D.LGS 81/2008 e D.LGS 106/09
•
Altre norme specifiche (edilizia scolastica,
prevenzione incendi, primo soccorso….)
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COSA DICE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro
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COSA DICE IL CODICE CIVILE
Articolo 2087: L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
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INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
DEFINIZIONI
L’ Infortunio è un evento lesivo prodotto da causa violenta, in occasione di
lavoro, che determina inabilità.
L’inabilità può essere:
- permanente o temporanea
La malattia professionale è uno stato morboso contratto nell’esercizio ed a
causa dell’attività lavorativa.
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DECRETI LEGISLATIVI n. 81/08 e 106/09
La recente normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, nota come Testo Unico, ha riunito, aggiornato ed
armonizzato, le innumerevoli disposizioni di Legge, succedutesi
nell’arco di più di mezzo secolo, al fine di adeguare la sicurezza sul
lavoro e la prevenzione all’evoluzione tecnologia ed organizzativa.
Il Testo Unico si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
quindi anche nelle scuole di ogni ordine e grado.
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D.Lgs.81/08
La nuova filosofia della sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro
Legislazione anni 50 fino al D.Lgs 626/94
Approccio
DIFENSIVO e CONFLITTUALE.
D.Lgs.
626/94 e 81/08 ( TUS )
Approccio
PROGETTUALE e PARTECIPATIVO.
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PRINCIPI GENERALI DELLA PREVENZIONE
Obblighi e diritti dei soggetti coinvolti.
Sicurezza tecnologicamente possibile.
Programmazione della prevenzione.
Partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori
e loro rappresentanti.
Informazione e formazione dei lavoratori e loro
rappresentanti.
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I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DELLA PREVENZIONE
Datore di Lavoro
Dirigenti
Preposto
Lavoratori
RLS
Medico
competente
Responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetti alle
emergenze
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IL DATORE DI LAVORO
Soggetto intorno al quale ruota tutto il sistema della sicurezza.
In particolare:
Valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
Elabora il relativo documento in collaborazione con il Responsabile SPP e, ove
previsto, con il Medico Competente; previa consultazione dei RLS;
Designa il Responsabile del SPP.
Questi obblighi non sono delegabili
!
Art. 17
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IL DIRIGENTE
 Il dirigente è il soggetto che dirige le attività
produttive pur senza i poteri tipici del DL
 Il
dirigente organizza il lavoro, controlla la
conformità, segnala le anomalie e interviene a
correggerle laddove il suo potere di spesa lo
permette
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IL PREPOSTO
 I preposti sono le interfacce tra DL /
dirigenti e i lavoratori
 I preposti hanno obblighi di vigilanza e
controllo
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IL LAVORATORE
 Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
 Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
 collaborare all’attuazione delle misure;
 rispettare le norme e le prescrizioni;
 utilizzare correttamente le attrezzature;
 utilizzare in modo appropriato i DPI;
 segnalare immediatamente le anomalie;
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione …;
 partecipare ai programmi di formazione;
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
SANZIONI:
 arresto fino ad un mese o ammenda da € 200,00 ad € 600,00.
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio prevenzione e protezione è costituito da
soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
 individuare e valutare i fattori di rischio;
 definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai
rischi rilevati;
 elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni;
 proporre e programmi di informazione e formazione e
addestramento dei lavoratori.
Titolo della Relazione
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il
lavoro (art. 2 c.1 lett. i) D.Lgs. 81/08).
Le attribuzioni del RLS sono:
 accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni
 è consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla
programmazione della prevenzione
 riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di
prevenzione
 è consultato in merito all’organizzazione della formazione
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IL MEDICO COMPETENTE
Medico […] che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria (art. 2 c.1 lett. h) D.Lgs. 81/08).
Gli obblighi del Medico Competente sono:

collaborare con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi,
alla predisposizione della prevenzione e alla pianificazione
degli interventi di informazione e formazione dei lavoratori

programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in
funzione dei rischi specifici, istituendo, aggiornando e
custodendo le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori

visitare gli ambienti di lavoro
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ORGANI DI VIGILANZA
VIGILI DEL
FUOCO
ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENZE ISPETTIVE
PER LA PREVENZIONE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL
S.Pre.S.A.L.
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
S.I.S.P.
Servizio igiene e Sanità Pubblica
S.I.A.N.
Servizio Alimenti e Nutrizione
S.VET.
Ispettori aventi
qualifica di
ufficiali di P.G.
data dal prefetto
(art.21 L833/78)
Servizio Veterinario
Ispettorato del lavoro (oltre alle ASL) solo per
alcune lavorazioni (es. cantieri edili, attività con
utilizzo di serbatoi sotto pressione, marine, ecc..)
Possibilità di prescrizione ai sensi dell’art 20/21 del
D.Lvo 758/94 (n.b. l’ottemperanza ed il successivo
pagamento della sanzione pari a ¼ del max, trasforma
l’illecito da penale ad amministrativo)
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ALCUNI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’ IN TELECOM ITALIA S.P.A.
Rischio di caduta dall’alto
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ALCUNI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’ IN TELECOM ITALIA S.P.A.
Rischio di esposizione a gas endogeni
e/o esplosivi in cameretta
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ALCUNI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’ IN TELECOM ITALIA S.P.A.
Attività di call center :
lavoro al videoterminale
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31
Grazie
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