COPIA NON VALIDA
-
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato a tempo
pieno di Assistente Amministrativo, VI q.f., Area funzionale Amministrativo-contabile, oggi
Categoria C posizione economica 1, Area Amministrativa, presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale, con durata 1 anno e 6 mesi.
Cognome e Nome
Zanon Massimo
Persano Barbara
Agola Antonino
Fusco Elviro
Villarboito Roberto
Decorrenza Assunzione
11.06.2003 (cessato il
01.09.2003)
11.06.2003
11.06.2003
11.06.2003
11.06.2003
- Concorso pubblico per esami per la copertura di una unità di personale di Categoria D1 area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate. Approvazione atti di cui al
Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1391 del 05.08.2003.
Cognome e Nome
Marsano Francesco
Decorrenza Assunzione
03.09.2003 (5 anni)
4. FRUIZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO
PER L’ASSUNZIONE DI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO
DETERMINATO
- Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei
corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
spagnola con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al Decreto
Direttore Amministrativo repertorio n. 1370 del 28.07.2003.
Cognome e Nome
Lauroba Serra Jolanda
-
Decorrenza Assunzione
01.10.2003 (5 anni)
Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei
corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori ed esperti linguistici di lingua
madre inglese con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al
Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1371 del 28.07.2003.
Cognome e Nome
Ridinger Gayle Mary
Singer Steven Louis
Decorrenza Assunzione
01.10.2003 (5 anni)
01.10.2003 (5 anni)
- Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei
corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
francese con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al Decreto
Direttore Amministrativo repertorio n. 1392 del 05.08.2003.
COPIA NON VALIDA
91
COPIA NON VALIDA
Cognome e Nome
Vitroni Laurence
Decorrenza Assunzione
01.10.2003 (5 anni)
5. ASSUNZIONI TRAMITE TRASFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 46 DEL
C.C.N.L.
-
Elenco posti vacanti e disponibili presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di
cui alla nota prot. n. 8439 del 16.12.2003.
Cognome e Nome
Cipressa Diomira
Caligiuri Carla
Formiglio Anna
Decorrenza Assunzione
05.05.2003
05.05.2003
01.07.2003
6. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA L. 68/99
-
Selezione tramite il Centro per l’Impiego, per la copertura di 2 posti di Categoria B,
Posizione Economica 1, Area dei Servizi Generali e Tecnici a tempo indeterminato presso la
Facoltà di Scienze M.F.N. riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette Disabili” del Centro per l’Impiego di Alessandria. Approvazione atti di cui ai Decreti
Direttore Amministrativo n. 1100 del 30.05.2003 e repertorio n. 1520 del 16.09.2003.
Cognome e Nome
Paraluppi Gisella
Gusella Vanessa
-
Decorrenza Assunzione
03.06.2003
01.10.2003
Selezione tramite il Centro per l’Impiego, per la copertura di 1 posto di Categoria B,
Posizione Economica 1, Area dei Servizi Generali e Tecnici a tempo indeterminato presso il
Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale riservata agli iscritti alla
graduatoria “Categorie Protette - Disabili” del Centro per l’Impiego di Vercelli.
Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1372 del
28.07.2003.
Cognome e Nome
Gabotto Marco
Decorrenza Assunzione
08.08.2003
******************
7/2003/7.3 Nuovi assegni di ricerca a totale carico del Dipartimento
DIVISIONI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Ufficio Personale Docente
Vercelli, 26 novembre 2003
OGGETTO: Dipartimento di Scienze Mediche – adunanze del 16.10.2003 e del 13.11.2003;
Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche –
adunanza del 29.10.2003;
COPIA NON VALIDA
92
COPIA NON VALIDA
Richieste di attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di
collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata
triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al
“Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, a totale carico dei
Dipartimenti richiedenti.
Al Presidente del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche con delibere del 16.10.2003 e del
13.11.2003 ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 6
assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 5 di durata annuale e n. 1 di durata
triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n.
115 del 08.04.2003, a totale Carico del Dipartimento stesso.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e
Farmacologiche con delibera del 29.10.2003 ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica
per il conferimento di n. 4 assegni di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, di
cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n.
115 del 08.04.2003, a totale Carico del Dipartimento stesso.
Tali assegni sono richiesti per le Aree e i Settori Scientifico-Disciplinari sotto indicati:
1.
area: SCIENZE BIOLOGICHE
settore scientifico-disciplinare: BIO/10
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 3 ANNI
2.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/04
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 1 ANNO
3.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/04
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 1 ANNO
4.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/09
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 1 ANNO
5.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/38
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 1 ANNO
COPIA NON VALIDA
93
COPIA NON VALIDA
6.
area: SCIENZE FISICHE
settore scientifico-disciplinare: FIS/07
dipartimento: Scienze Mediche
durata: 1 ANNO
7.
area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
durata: 1 ANNO
8.
area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
durata: 1 ANNO
9.
area: SCIENZE BIOLOGICHE
settore scientifico-disciplinare: BIO/13
dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
durata: 1 ANNO
10. area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
durata: 1 ANNO
Si precisa che i finanziamenti relativi ai suddetti assegni saranno a totale carico dei
Dipartimenti richiedenti, e che l’attivazione della selezione è subordinata al trasferimento
all’Amministrazione dei relativi fondi da parte dei Dipartimenti stessi.
Tutto ciò premesso si invita Codesto Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito alla
richiesta di attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di
collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, di cui
all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del
08.04.2003, a totale carico dei Dipartimenti richiedenti.
(Relazione dell’Ufficio Personale Docente)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE DOCENTE
(Dott. Maurizio PIETRONI)
f.to Maurizio Pietroni
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 27.12.1997 n. 449, ed in particolare l’art. 51 comma 6;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, come
modificato con D.R. n. 67 del 24.02.2003;
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449”, da ultimo modificato con
D.R. n. 115 del 08.04.2003;
COPIA NON VALIDA
94
COPIA NON VALIDA
Considerato che l’art. 11 – comma 4 - del suddetto Regolamento prevede la possibilità di
richiedere l’attivazione di assegni di ricerca a totale carico della struttura proponente;
Viste le deliberazioni del 16.10.2003 e del 13.11.2003 con le quali il Consiglio del
Dipartimento di Scienze Mediche ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il
conferimento di n. 6 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 5 di durata annuale
e n. 1 di durata triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449, a totale
carico del Dipartimento stesso;
Viste le schede di ricognizione dei progetti per il conferimento degli assegni di ricerca sopra
indicati presentati dai Responsabili Scientifici, Proff. Andrea GRAZIANI, Emanuele ALBANO,
Ciro ISIDORO, Mario PIRISI, Gianni BONA e Michele ARNEODO;
Rilevato che, nelle delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche del
16.10.2003 e del 13.11.2003 è assunto l’impegno di finanziare la spesa occorrente con i fondi del
Dipartimento stesso;
Vista la deliberazione del 29.10.2003 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche ha richiesto l’attivazione di una
selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni di collaborazione ad attività di ricerca di
durata annuale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449, a totale carico del
Dipartimento stesso;
Viste le schede di ricognizione dei progetti per il conferimento degli assegni di ricerca sopra
menzionati presentate dai Responsabili Scientifici, Proff. Luigi PANZA (2), Giovanni
APPENDINO e Laura MORO;
Rilevato che, nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,
Farmaceutiche e Farmacologiche del 29.10.2003 è assunto l’impegno di finanziare la spesa
occorrente con i fondi del Dipartimento stesso
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di autorizzare l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di
collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, a
totale carico dei Dipartimenti richiedenti, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge
27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca” come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, come sotto
specificato:
1.
area: SCIENZE BIOLOGICHE
settore scientifico-disciplinare: BIO/10
programma di ricerca: Studio di nuovi meccanismi di trasduzione del segnale
proliferativi, chemiotattico e differenziativo
responsabile scientifico: Prof. Andrea GRAZIANI
durata: 3 ANNI
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
2.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/04
programma di ricerca: Ruolo di reazioni auto-immunitarie nella progressione
dell’epatopatia alcolica
responsabile scientifico: Prof. Emanuele ALBANO
COPIA NON VALIDA
95
COPIA NON VALIDA
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
3.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/04
programma di ricerca: Regolazione dell’apoptosi nei linfociti di pazienti affetti da
malattie autoimmuni: analisi della via di segnalazione endosomica-lisosomica
responsabile scientifico: Prof. Ciro ISIDORO
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
4.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/09
programma di ricerca: Interazione tra mutazioni del gene NOD2/CARD15 e
polimorfismi del promoter del gene del TFN nella artrite psoriasica
responsabile scientifico: Prof. Mario PIRISI
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
5.
area: SCIENZE MEDICHE
settore scientifico-disciplinare: MED/38
programma di ricerca: Ruolo di ghrelina nello sviluppo di autoimmunità
responsabile scientifico: Prof. Gianni BONA
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
6.
area: SCIENZE FISICHE
settore scientifico-disciplinare: FIS/07
programma di ricerca: Confronto degli effetti biologici e fisici delle radiazioni con
fasci di fotoni e adroni
responsabile scientifico: Prof. Michele ARNEODO
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche
7.
area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
programma di ricerca: Sintesi di neoglicolipidi per lo studio di interazioni carboidratoproteina mediante misure di diffusione della luce di nanoparticelle polimeriche
funzionalizzate
responsabile scientifico: Prof. Luigi PANZA
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,
Farmaceutiche e Farmacologiche
8.
area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
COPIA NON VALIDA
96
COPIA NON VALIDA
programma di ricerca: Composti antiinfiammatori da piante. Isolamento,
modificazione chimica e sintesi totale
responsabile scientifico: Prof. Giovanni APPENDINO
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,
Farmaceutiche e Farmacologiche
9.
area: SCIENZE BIOLOGICHE
settore scientifico-disciplinare: BIO/13
programma di ricerca: Effetti non genomici mediati dai recettori per gli ormoni
steroidei
responsabile scientifico: Prof.ssa Laura MORO
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,
Farmaceutiche e Farmacologiche
10. area: SCIENZE CHIMICHE
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06
programma di ricerca: Sintesi di analoghi dell’unità ripetitiva del polisaccaride
capsulare di streptococcus pneumoniae 19F
responsabile scientifico: Prof. Luigi PANZA
durata: 1 ANNO
finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari,
Farmaceutiche e Farmacologiche
2.
di subordinare l’attivazione della selezione per il conferimento degli assegni di
collaborazione ad attività di ricerca al trasferimento all’Amministrazione dei relativi fondi
da parte dei Dipartimenti richiedenti;
3.
di imputare la spesa necessaria sul Titolo 1, Sezione 2, Categoria 8, Capitolo 4 “Assegni per
la collaborazione ad attività di ricerca”;
4.
Il Rettore con proprio decreto provvederà all’emanazione del bando.
******************
8. Studenti e Diritto allo Studio:
7/2003/8.1 Contribuzione studentesca A.A 2003/2004 – Esclusione pagamento indennità di
mora studenti iscritti tardivamente a corsi di studio;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Ordinamenti Didattici
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione
l’allegata proposta di delibera sulla contribuzione studentesca volta ad esonerare dal pagamento
COPIA NON VALIDA
97
COPIA NON VALIDA
dell’indennità di mora gli studenti che devono iscriversi al secondo per l’anno accademico
2003/2004 al corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale.
La proposta nasce dal fatto che le lezioni del primo anno del corso sopra indicato per l’anno
accademico 2002/2003 iniziarono a dicembre 2002, anziché ad ottobre 2002, pertanto alcuni
studenti non sono riusciti a conseguire i crediti necessari ad iscriversi al secondo anno per l’anno
accademico 2003/2004.
Distinti saluti.
Vercelli, 17 novembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
(Dott.ssa Sabrina BIANCHI)
f.to Sabrina Bianchi
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537 concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica;
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni concernente:
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 dicembre 1991,
n.390”;
VISTO il D.M. 18 febbraio 2003 con il quale è stato rivalutato per l’anno accademico 2003/2004
l’importo della tassa minima di iscrizione all’Università corrispondente a € 166,45;
VISTO il D.M. 8 maggio 2001 di Programmazione del sistema universitario per il triennio 20012003;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”;
VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 relativo alla “Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a
norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 – art. 4, comma 1 relativa alle “Norme in materia di accessi
ai corsi universitari”;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2003 N. 3/2003/8.5 concernente i criteri
relativi alla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2003/2004;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2003 n. 3/2003/6.2 sulla
contribuzione studentesca per l’anno accademico 2003/2004;
VISTA la richiesta presentata a firme congiunte dalla Prof. Maria Luisa BIANCO e dal Prof.
Alberto CASSONE, rispettivamente Preside della Facoltà di Scienze Politiche e coordinatore del
Corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, Prot. n. 1713/03 del 31 ottobre 2003, con
la quale si chiede di dispensare dal pagamento della mora gli studenti iscrivibili al secondo anno del
corso di laurea sopra citato a causa del ritardo dell’inizio delle lezioni del primo anno accademico
2002/2003;
COPIA NON VALIDA
98
COPIA NON VALIDA
DATO ATTO che alcuni studenti a causa del ritardo sopra indicato non hanno potuto conseguire
tutti i crediti necessari per iscriversi al secondo anno;
VISTO che dal 2004, come previsto dal D.M. 19/10/2001, n. 445, entrerà in vigore il nuovo
regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo;
CONSIDERATO che lo stesso D.M. nulla dispone in ordine ai laureati del previgente ordinamento
(tab.XVIII);
RITENUTO che per superare eventuali problemi interpretativi, sarrebbe opportuno che gli studenti
possano optare per il nuovo ordinamento benche' siano scaduti i termini;
VALUTATO ogni opportuno elemento e al fine di non danneggiare gli incolpevoli studenti;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.Di esonerare dal pagamento dell’indennità di mora gli studenti del corso di laurea Interfacoltà in
Educazione Professionale (sedi formative di Asti e Novara) che prenderanno effettiva iscrizione al
secondo anno nell’anno accademico 2003/2004 entro il 31 dicembre 2003.
2. di permettere agli studenti del vecchio ordinamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di
optare per il nuovo ordinamento senza il pagamento dell'indennita' di mora fino al 30 gennaio 2004.
******************
9. Didattica:
7/2003/9.1 Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università' degli Studi di Torino e
l'Università' del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per le Scuole di Specializzazione
per l'anno accademico 2003/2004 e dell'allegato schema di Disciplinare Attuativo;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera
concernente l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli
Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di
Specializzazione per l’anno accademico 2003/2004 e dell’allegato schema di Disciplinare
Attuativo.
Si precisa che, per quanto il testo dell’atto convenzionale in discorso coincida con quello
approvato dalla Regione Piemonte, lo scrivente Ufficio sta provvedendo a proporre alle Istituzioni
interessate un’interpretazione autentica dell’art. 9 dello stesso al fine di consentire l’accesso alla
mensa delle Aziende Sanitarie da parte degli specializzandi, gratuitamente o al prezzo praticato agli
studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università inseriti nella prima fascia di reddito.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
COPIA NON VALIDA
99
COPIA NON VALIDA
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTO
il D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.G.R. n. 41-10548 del 29.09.2003 della Regione Piemonte di approvazione del
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e
l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di
Specializzazione per l’anno accademico 2002/2003;
VISTO
il D.Lvo 368/1999 di attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 93/167 del
5.04.1993, in materia di libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento
dei loro diplomi, certificati e altri titoli;
VISTO
lo Statuto dell’Università;
VISTA
la delibera del senato Accademico del 17.11.2003;
CONSIDERATO che l’approvazione del Protocollo d’Intesa si pone quale presupposto essenziale
alla successiva stipulazione delle convenzioni e dei disciplinari attuativi del
medesimo Protocollo relativi, rispettivamente, all’individuazione delle strutture
sanitarie regionali idonee a fungere da sedi formative delle Scuole di
Specializzazione dell’area medica e alla disciplina dello svolgimento del tirocinio
degli specializzandi presso dette strutture sanitarie;
VALUTATA l’opportunità di proporre alle istituzioni interessate un’interpretazione autentica
dell’art. 9 del predetto atto convenzionale che consenta di estendere il significato
della locuzione, riferita all’accesso al servizio di mensa da parte degli specializzandi,
“alle tariffe più vantaggiose possibili” sino alla copertura della totalità o, quanto
meno, della maggior parte di detti costi da parte delle Aziende sanitarie
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. E’ approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di
Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di
Specializzazione per l’anno accademico 2003/2004 secondo il testo sottoriportato.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO
AVOGADRO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
(anno accademico 2003/2004)
La Regione Piemonte cod. fisc. 800876770016, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale
On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24.2.1953 e domiciliato ai fini del presente atto a Torino - P.zza
Castello, 165, l’Università degli Studi di Torino, cod. fisc. 80088230018, di seguito denominata
Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Rinaldo BERTOLINO, nato a Torino il
19.5.1940, per la carica domiciliato a Torino, Via Verdi, 8, l’Università del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro - cod. fisc. 94021400026 di seguito denominata Università nella persona del
Rettore pro-tempore Prof. Ilario VIANO - nato a Torino il 14.4.1949, per la carica domiciliato a
Vercelli - Via duomo n. 6.
COPIA NON VALIDA
100
COPIA NON VALIDA
Premesso che:
La Regione e le Università prendono atto che il diploma di specializzazione (ai sensi dell’art. 15
comma 3 D. Leg.vo 502/92) costituisce requisito per l’accesso al primo livello della dirigenza del
ruolo sanitario (Medici Chirurghi - Medici Veterinari - Biologi - Farmacisti - Chimici - Fisici Psicologi) e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere finalizzata in via prioritaria
al conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione.
La Regione e le Università stipulano il presente protocollo d’intesa per disciplinare le modalità della
reciproca collaborazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Leg.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti principi:
1. Il fabbisogno formativo è definito per ogni singola scuola di specializzazione annualmente, dalla
Regione d’intesa con le Università, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali
interessate, tenuto conto della programmazione sanitaria ed in particolare delle esigenze del
Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi degli artt. 2.3, 2.4 e 2.6 del capo I della Tabella XLV/2 del D.M. 11.5.1995, le strutture
utilizzate per la formazione, oltre a quelle universitarie sedi istituzionali della Scuola, e quelle
degli IRCCS operanti in settori coerenti con quelli propri delle Scuole di Specialità e a quelle
delle Aziende Ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, sono quelle sanitarie convenzionate dalle Università con riferimento ai
criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente. L’individuazione delle strutture
accreditate sarà effettuata sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate.
3. Deve essere sempre previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, anche superando il
limite del 30% degli stessi; riservato al personale medico e laureato non medico in servizio nelle
Aziende Ospedaliere, nelle Unità Sanitarie Locali e negli Istituti di Ricovero a carattere
scientifico, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella
disciplina di appartenenza. I limiti e le modalità stabiliti per ogni disciplina tengono conto della
funzionalità dei servizi, del fabbisogno regionale della formazione specialistica, della capacità
ricettiva e idoneità della rete che concorre alla formazione.
4. La formazione dello specializzando implica la partecipazione alla totalità delle attività comprese
le guardie e l’attività operatoria. Comunque l’attività assistenziale svolta dallo specializzando
non rientra nel computo dei carichi di lavoro delle Unità Operative in cui avviene la formazione.
Pertanto lo specializzando non può essere conteggiato nell’ambito dell’organico dipendente,
giacchè non esistono i presupposti perchè si configuri un qualsivoglia rapporto d’impiego con
l’Azienda (ASL, ASO) ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Leg.vo 257/91.
CAPITOLO 1
ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE
In attuazione di quanto stabilito dalla tabella XLV/I del D.M. 8.3.1994, dall’art. 12 della tabella
XLV/4 del D.M. 6.5.1995, dall’art. 2 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995:
1. Le Università e la Regione verificano annualmente la rete delle strutture del S.S.N.
convenzionate per lo svolgimento delle attività didattiche. Tale rete, la cui estensione deve essere
correlata all’effettivo numero degli specializzandi in formazione, oltre alle strutture universitarie
sedi istituzionali delle Scuole e alle Aziende Ospedaliere in cui insiste il percorso formativo del
triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, può comprendere Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, IRCCS di diritto pubblico o privato. Le Università
COPIA NON VALIDA
101
COPIA NON VALIDA
concordano con la Regione nell’ambito del Protocollo d’intesa ogni eventuale utilizzo di
strutture sanitarie private, qualora non siano disponibili strutture nelle Aziende convenzionate o
in altre strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere
preventivamente accreditate. Si verificherà in particolare che siano di norma evitate
sovrapposizioni fra i rapporti convenzionali di diverse Università con la stessa struttura.
2. Con riferimento ai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie, le Università verificano le
capacità formative delle stesse tenuto conto della qualità e della quantità delle prestazioni
assistenziali fornite.
3. Tra le strutture che rispondono ai criteri di accreditamento, i Consigli delle Scuole di
Specializzazione propongono annualmente alle Facoltà le strutture da convenzionare, al fine di
garantire la completezza dell’iter formativo. Il convenzionamento può essere riferito anche a
singole Unità Operative in base alle specifiche funzioni formative previste dall’ordinamento
didattico nel rispetto degli standards di addestramento professionale specifico.
4. Ai sensi degli artt. 2.3 e 2.6 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995, la formazione deve
avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle sanitarie convenzionate. Concorrono al
funzionamento delle Scuole di Specializzazione le Facoltà e i Dipartimenti universitari, nonchè
le strutture sanitarie eventualmente convenzionate.
La partecipazione del personale del S.S.N. alla didattica è regolamentata dal D. Leg.vo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ferma restando la disciplina di cui al D. Leg.vo
8.8.1991, n. 257, sulla formazione specialistica, e successive modificazioni; nelle scuole di
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità
di cui sopra, la titolarietà dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico
universitario è affidato a Dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa.
Gli affidamenti dei corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente
dalle Facoltà interessate, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione
formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
In ogni caso il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione coinvolge per quanto
riguarda l’attività didattica l’intero organico delle Unità Operative interessate, fatte salve le
funzioni di docenza di cui sopra, L’attività didattica svolta dal personale del S.S.N. è
formalmente documentata dalle Università ed è valutata ai fini concorsuali in base alla normativa
vigente.
CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI
1. I consigli delle Scuole di Specializzazione, di cui devono far parte rappresentanti degli
specializzandi, definiscono annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalità delle
frequenza nelle diverse strutture della rete regionale, al fine di garantire una completa
formazione professionale specifica secondo quanto previsto dagli standards di addestramento
professionale indicati nelle varie tabelle di cui sopra.
I Direttori delle scuole di specializzazione, all’inizio di ogni anno accademico, considerate le
preferenze espresse dagli specializzandi, propongono ai Direttori Generali delle Aziende
interessate i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi nelle
diverse strutture ed Unità Operative individuate per la formazione pratica. Il Direttore Generale
può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e
funzionali.
COPIA NON VALIDA
102
COPIA NON VALIDA
2. La formazione degli specializzandi comprende attività didattica formale e seminariale ed attività
di tirocinio sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo previsto dall’ordinamento
didattico delle singole scuole. L’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi è
demandato ai Dirigenti di II livello delle Unità Operative di afferenza, che rispondono di tale
controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.
3. Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, gli specializzandi sono
tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale
dipendente del S.S.N.. Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a
tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
L’Azienda presso la quale inizia l’iter formativo dello specializzando si farà carico di tutti gli
accertamenti previsti.
.
4. L’assegnazione agli specializzandi di compiti assistenziali a valenza formativa deve rispettare
criteri di gradualità che tengano conto del livello di apprendimento raggiunto e che garantiscano
la progressiva assunzione di autonomia professionale nell’esecuzione in prima persona degli atti
specialistici previsti negli specifici standards formativi indicati nelle tabelle. Tali criteri di
gradualità sono stabiliti dai Consigli delle Scuole di Specializzazione e devono comunque
attenersi a quelli delle normative CEE.
In considerazione del suo carattere esclusivamente formativo, l’attività assistenziale degli
specializzandi deve essere svolta sempre con la supervisione di personale dirigente dipendente
del S.S.N. o delle Università. Lo specializzando è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali
eseguiti, assumendosene le responsabilità. La partecipazione dello specializzando alle attività
sanitarie dovrà comunque risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori, cartelle
cliniche, ecc...).
I Direttori delle scuole comunicheranno alle Direzioni Sanitarie delle aziende l’elenco di
massima e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi dovranno effettuare secondo
quanto stabilito dai Consigli delle Scuole ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge 19.11.1990,
n, 341.
5. La valutazione dell’applicazione dei criteri di gradualità nell’assegnazione dei compiti
assistenziali al singolo specializzando, comunque finalizzata ad una funzione formativa, è
demandata alla responsabilità del Dirigente di II livello dell’Unità Operativa in cui lo
specializzando svolge il tirocinio guidato, in accordo con gli eventuali docenti del corso in
servizio presso l’Unità Operativa. Il Dirigente di II livello risponde al Consiglio della scuola
della puntuale attuazione del programma formativo assistenziale previsto per lo specializzando
ed è demandata alla sua responsabilità la verifica che tale attività assistenziale si svolga nel
rispetto dei diritti degli assistiti. In ogni caso, l’attribuzione allo specializzando di compiti
assistenziali che comportino lo svolgimento autonomo di singoli atti specialistici, avviene sotto
la responsabilità del Dirigente di II livello dell’Unità Operativa.
6. Agli specializzandi sarà garantita una copertura assicurativa per i rischi professionali e per gli
infortuni connessi con l’attività formativa specifica secondo quanto previsto dal comma 8
dell’art. 4 del D.L. 257/91.
L’Azienda attiva una polizza integrativa esclusivamente per eventi che possono ricadere sotto la
sua diretta responsabilità.
7. Lo specializzando è tenuto a compilare un registro delle attività sanitarie svolte.
COPIA NON VALIDA
103
COPIA NON VALIDA
8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del D.L. 257/91, agli specializzandi dipendenti
degli Enti Pubblici, per lo svolgimento completo del programma formativo definito dal Consiglio
della Scuola, deve essere garantita dall’Amministrazione di appartenenza la possibilità di
svolgere attività formativa teorica, seminariale e di tirocinio pratico anche presso altre strutture
sanitarie ed universitarie.
9. Agli specializzandi è consentito l’accesso alle mense delle strutture sanitarie cui afferiscono alle
tariffe più vantaggiose possibili, ai servizi dell’Azienda (quali la fornitura dei camici, la
lavanderia) e, ove gli spazi lo consentano, l’uso dei parcheggi interni.
CAPITOLO 3
OSSERVATORIO REGIONALE
L’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica di cui all’art. 44 del Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del
04.06.2001 è articolato in tre sezioni di lavoro, una per ciascuna delle aree sottoindicate:
− AREA MEDICA
− AREA CHIRURGICA
− AREA TERRITORIALE (MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – AREA DI SANITÀ
PUBBLICA)
L’Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all’Osservatorio nazionale, ha il
compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi di cui al 2° comma dell’art. 38 del
citato Decreto Legislativo e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione
nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo
individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.
Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all’Osservatorio relativamente ai percorsi
formativi delle scuole di specializzazione afferenti l’area di propria competenza.
CAPITOLO 4
NORME DI ATTUAZIONE
1. L’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e gli
Enti di cui al Cap. 1 comma 1 del presente Protocollo d’Intesa, provvederanno a stipulare gli
idonei atti amministrativi al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto.
2. Il disciplinare attuativo, di cui all’allegato B), tra le Università e gli Enti di cui al Cap. 1 comma
1, resta in vigore sino alla scadenza della presente convenzione. Resta inteso che per le scuole di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera resta in vigore la normativa vigente.
CAPITOLO 5
NORME TRANSITORIE
1. Il presente Protocollo d’intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi
provvedimenti degli Enti sottoscrittori.
2. Il presente Protocollo sarà immediatamente rivisto qualora intervengano variazioni alle
normative nazionali.
COPIA NON VALIDA
104
COPIA NON VALIDA
ALLEGATO
DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE
PIEMONTE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” DI NOVARA PER LE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE ANNO ACCADEMICO ………….
CONSIDERATO CHE
-
il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto il ………………………….
ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
la Commissione Paritetica Regionale con verbale del…………………………. ha
ritenuto accreditate tutte le strutture sanitarie delle A.S.O. ed A.S.L. piemontesi;
l’Azienda ………………………… dichiara di mettere a disposizione per le esigenze
didattico formative della Scuola di Specializzazione in ………………………….… le
seguenti strutture:
(elenco delle strutture)
PRESO ATTO CHE
-
le strutture sanitarie sopramenzionate sono state giudicate idonee ai fini dell’utilizzazione a
scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in
………………..….……… con deliberazione del …………………..
TRA
La Scuola di Specializzazione in ………………………………… con sede in
……………………….., via …………………………., in persona del Direttore pro-tempore, Prof.
………………………………………, nato a …..………………… Il ………………
E
L’A.S.R. …………………………………., in prosieguo d’atto denominata “Azienda”, con sede in
………………………………., via……………………………., in persona del Direttore Generale
………………..……, nato a ……………………. il …………………………
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Azienda si impegna ad ospitare, c/o le proprie strutture, gli allievi della Scuola di
Specializzazione in ……………………………………………….., per periodi stabiliti dalla
Direzione della Scuola, per svolgervi attività formativa e di tirocinio ai fini dell’acquisizi9one
dell’esperienza pratico-applicativa.
COPIA NON VALIDA
105
COPIA NON VALIDA
Nei periodi di permanenza degli allievi della Scuola, l’Azienda garantisce la possibilità di
utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi
esistenti.
L’Azienda garantisce inoltre la possibilità, per gli allievi Specializzandi di accedere al
servizio mensa ivi esistente alle tariffe di pagamento più vantaggiose possibili e a tutti i servizi
dell’Azienda quali fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l’so dei parcheggi
interni.
L’Azienda mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la
quale si svolge la formazione stessa sia per l’eventuale svolgimento di corsi di insegnamento
(secondo la procedura prevista dal Capitolo 1 comma 4 del Protocollo Regionale) sia per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:
- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all’esecuzione di ricerche e studi a complemento delle attività didattiche;
- all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti.
ART. 2
Dal momento che la formazione degli Specializzandi comprende attività didattica formale
e seminariale ed attività di tirocinio sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo
previsto
dall’ordinamento
didattico
della
Scuola
di
Specializzazione
in
…………………………………………… resta inteso che l’accertamento dell’impegno orario degli
specializzandi è demandato al Dirigente di struttura complessa che risponde di tale controllo al
Direttore della Scuola di Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente
ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della
Scuola.
ART. 3
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in ………………………….. definisce
annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture
della rete regionale.
All’inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola di Specializzazione in
……………………………. propone al Direttore Generale dell’Azienda, i nominativi degli
specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di
formazione di questi nelle diverse strutture dell’Unità Operativa individuata per la formazione
pratica. Il Direttore Generale può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi
presupposti organizzativi e funzionali.
ART. 4
Agli Specializzandi deve essere garantita dall’Università la copertura assicurativa per i
rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività formativa specifica secondo quanto previsto
dal comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs 257/91.
L’Azienda attiva una polizza integrativa esclusivamente per eventi che possono ricadere
sotto la sua diretta responsabilità.
COPIA NON VALIDA
106
COPIA NON VALIDA
ART. 5
Nel rispetto della normativa vigente in materia e della decisione dei competenti organi
Accademici, la Scuola si impegna a richiedere l’aumento dei posti disponibili su tutti o parte dei
posti aggiunti a favore del personale appartenente all’Azienda, sempre che detto personale possegga
i requisiti e osservi le modalità di ammissione previsti dal vigente ordinamento.
ART. 6
Resta inteso che l’attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per
l’Ateneo torinese e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di
quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall’ordinamento didattico della Scuola di
Specializzazione in …………………………………..
ART. 7
Il presente accordo ha validità per l’a.a. …………………
Letto, approvato e sottoscritto.
Per
la Scuola di Specializzazione
in …………………………………
Per
l’Azienda Sanitaria Regionale
Il Direttore
(Prof. ……………………………..)
Il Direttore Generale
(…………………………………….)
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.2 Protocollo d'Intesa con la Regione Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per la
riserva di dieci posti in favore di studenti della Valle d'Aosta nel corso di laurea in
Fisioterapia per l'anno accademico 2003/2004;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA NON VALIDA
107
COPIA NON VALIDA
Facendo seguito ad analoga deliberazione del Senato accademico, si sottopone all’esame
del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del
Protocollo d’Intesa con la Regione Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per la riserva di dieci posti
in favore di studenti della Valle d’Aosta nel corso di laurea in Fisioterapia per l’anno accademico
2003/2004.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
l’art. 7, comma 3 del D.lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del
personale di area sanitaria;
VISTO
il D.M. 14.09.1994, n. 741 di definizione della figura professionale del Fisioterapista;
VISTO
il D.M. 03.11.1999 n. 509 recante norme concernenti l’autonomia universitaria;
VISTO
il D.I. 02.04.2001 di determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie;
VISTO
il D.G.R. n. 13-10521 della Regione Piemonte di approvazione del Protocollo
d’Intesa tra la Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università’
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’integrazione di n. 10
unità nel corso di laurea in Fisioterapista (anno accademico 2003/2004);
VISTA
la delibera del 08.04.2003 con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e
Chirurgia ha approvato la riserva di dieci posti in favore di studenti della Valle
d’Aosta ai fini dell’iscrizione, per l’anno accademico 2003/2004, al corso di laurea in
Fisioterapia;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO
lo Statuto di Autonomia dell’Università;
PRESO ATTO dell’importanza che riveste il predetto Protocollo d’Intesa ai fini di agevolare la
fruizione dell’offerta formativa dell’Ateneo da parte di studenti di altre Regioni
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.
E’ approvato, nel testo sottoriportato, il protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, la Regione Piemonte e la Regione valle d’Aosta
per la riserva di dieci posti nel corso di laurea in Fisioterapia per l’anno accademico
2002/2003, in favore di studenti della Valle d’Aosta
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER L’INSERIMENTO DI N. 10 UNITA’ NEL
CORSO DI LAUREA DELLA PROFESSIONE SANITARIA IN FISIOTERAPIA
(ANNO 2003/2004).
COPIA NON VALIDA
108
COPIA NON VALIDA
TRA
La Regione Piemonte codice fiscale 800876770016, di seguito denominata Regione, rappresentata
dal Presidente pro-tempore della Regione On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24.2.1953 e
domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello, 165.
E
La Regione Autonoma Valle d’Aosta codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione,
rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Carlo PERRIN nato a Torgnon il
12.07.1946 e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta – P.zza Deffeyes, 1.
E
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, codice fiscale 94021400026,
di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a
Torino il 14/04/1949, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo, 6.
Premesso che:
Il D.L.vo 07/12/93, n. 517 che all'art. 7 comma 3 con riferimento alla formazione del personale di
area sanitaria prevede specificamente che:
•
la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del
S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
•
le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi;
•
con apposito D.M. 02.04.2001, il M.U.R.S.T., di concerto con il Ministero della Sanità, ha
regolamentato le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi del D.L.vo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
•
in considerazione della richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta di
partecipazione di n. 10 studenti residenti nella Regione stessa al Corso di Laurea della
Professione Sanitaria in Fisioterapia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” per l’anno accademico 2003/2004 motivata da un’accertata grave
carenza di tale professionalità nella Regione e dall’impossibilità di attivare il corso in tale
sede;
•
considerato che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” con
deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 08.04.2003 ha
approvato la riserva di n. 10 posti per studenti valdostani.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Le premesse sono parte integrante del presente protocollo di intesa
la formazione dei Fisioterapisti dovrà avvenire:
a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto
di quella statale;
b) nel rispetto della programmazione del fabbisogno quantitativo previsto dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
COPIA NON VALIDA
109
COPIA NON VALIDA
ART. 1
(Oggetto del protocollo d’intesa)
Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d’intesa disciplina i
rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’inserimento di n. 10 studenti nel Corso di Laurea
della Professione Sanitaria in Fisioterapia, in accordo al D.M. 02/04/2001, sulla base di quanto
previsto dai successivi articoli, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”.
ART. 2
(Programmazione)
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” concorda con la Regione
Autonoma Valle d’Aosta con cadenza annuale:
•
la programmazione relativamente al Corso di Laurea in Fisioterapia da integrare al Corso
di Laurea già attivato presso la sede di Novara per la Regione Piemonte;
•
le risorse a disposizione di cui all’art. 6 del presente protocollo d’intesa.
ART. 3
(Accordi attuativi)
1. Ai fini dell’attivazione del corso, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel
presente atto, l’Università, e l’Azienda USL della Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.
Leg.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità
della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie
di cui al presente protocollo.
2. Nel quadro della programmazione di cui all’art. 2 ed ispirandosi al principio dell’integrazione
delle risorse del S.S.N. e dell’Università, la sopracitata Azienda concorda con l’Università le
modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed
extraospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo.
3. Detti soggetti concordano altresì le modalità di utilizzo delle strutture e del personale non
universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di guida di tirocinio, nonché
di attività di supporto alle segreterie.
4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente
partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato, ai sensi degli artt. 12 e 13
della legge 341/90.
E’ prevista altresì l’assegnazione di funzioni di guida di tirocinio da affidare a personale
appartenente al profilo professionale di cui al Corso di Laurea.
L’impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di guida di
tirocinio rientra per il personale del S.S.N. nell’ambito di quanto previsto dal vigente Contratto
Nazionale di Lavoro.
5. Per l’accesso ai corsi da parte degli studenti, si terrà conto di:
•
•
esito delle prove di ammissione secondo l'ordinamento didattico universitario;
accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono
equiparati a “lavoratore”, ai sensi dell’art. 2, comma a) del D.L.gvo n. 626/94).
COPIA NON VALIDA
110
COPIA NON VALIDA
L’accertamento sarà a cura della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite
dell’Azienda Sanitaria Regionale sede di corso di laurea.
6. L’accesso alle prove di ammissione è subordinato all’accertamento preliminare della conoscenza
della lingua francese, secondo la Deliberazione di Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 2555
del 31.07.2000.
7. Lo studente deve indicare nella domanda che concorre per il contingente relativo alla Valle
d’Aosta.
ART. 4
(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)
Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui
quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione
nel campo dell’assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D. Leg.vo 353/94. I requisiti di
accreditamento sono quelli di cui al D.I. 7.2.1997 e D.M. 24.9.1997. Le parti si impegnano a
rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.
ART. 5
(Attività didattica)
1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università assicura l’insegnamento delle
discipline previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea in fisioterapia di cui al
D.M 2.4.2001, mediante il proprio personale docente nonché altro personale esterno di
norma dipendente del S.S.N. tenendo conto dell’esperienza didattica dal medesimo
acquisita.
L’insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale
dello stesso profilo in possesso dei requisiti di medesima qualificazione prevista dagli
ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
Detto personale dipendente dall’Università e dal S.S.N. è proposto dal Consiglio di
Corso di Laurea al Consiglio di Facoltà sulla base dell’elenco dei nominativi forniti
rispettivamente dall’Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale
dell’Azienda.
I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per
l’Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, con delibera del Consiglio
di Facoltà e, per il personale dipendente dal S.S.N. nulla osta del Direttore Generale
della struttura di appartenenza.
2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta
a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, è prevista l'integrazione del personale
docente con collaboratori alla didattica. L'entità di tale integrazione viene stimata su
base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti di ogni corso integrato. Il
numero di ore previste per l’integrazione potrà essere calcolato moltiplicando il numero
di studenti del corso di laurea per il numero dei crediti assegnati al singolo corso
integrato.
Non è fatto obbligo ai singoli corsi di laurea richiedere didattica di complemento.
La richiesta di integrazione dovrà essere formulata in base alle effettive necessità dei
corsi tenendo presente che il numero delle ore calcolate con il suddetto criterio potrà
essere elevato, per effettive necessità didattiche, sino ad un massimo di 100 ore nel caso
in cui fosse inferiore.
COPIA NON VALIDA
111
COPIA NON VALIDA
Con il criterio suddetto e nella misura in cui si renda necessario, sulla base delle
indicazioni del Consiglio di Corso, l'Azienda sede di Corso emanerà bandi integrativi
per attività di complemento alla didattica. I criteri di emanazione del bando, la selezione
dei candidati, nonchè la predisposizione delle graduatorie relative, saranno affidati ad
una commissione mista nominata dal Direttore Generale dell’Azienda e composta da:
docenti universitari e docenti ospedalieri proposti dai Consigli di Corso di Laurea; un
dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e
rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali
interessati.
3. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono
scelti dal Consiglio di Corso di Laurea di norma tra il personale docente con
professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del
S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate.
Di fronte ad una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di
tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l’identificazione, nell’ambito delle
Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore fino al completamento del
monte-ore di tutorato necessario.
4. L’Università assicura l’attività di Segreteria amministrativa e di didattica del Corso di
Laurea. La Regione Autonoma Valle d’Aosta assicura l’attività di supporto delle
Segreterie tramite l’Azienda USL.
L’attività di tirocinio verrà svolta presso l’Azienda USL di Aosta e presso altre strutture
individuate dal consiglio del Corso di Laurea in funzione delle necessità didattiche.
ART. 6
(Oneri)
La Regione Autonoma Valle d’Aosta determina sulla base del piano finanziario di cui ai punti
successivi del presente articolo, gli oneri connessi alla formazione dei Fisioterapisti di cui al
presente protocollo d’intesa.
Gli oneri finanziari conseguenti all’attivazione del Corso di Laurea vengono quantificati in piani
finanziari relativi all’intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:
•
•
•
•
•
numero studenti iscritti;
strutture didattiche;
servizi amministrativi;
servizi per studenti e tutorato;
attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche;
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Regione Autonoma Valle d’Aosta
definiscono d’intesa gli oneri che assumono a proprio carico.
L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”ha a proprio carico gli oneri relativi a:
•
•
La retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente;
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del D.P.R.
30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché assicurazione per responsabilità civile
contro terzi;
COPIA NON VALIDA
112
COPIA NON VALIDA
•
•
•
Le strutture, arredi, materiale didattico e bibliografico e la gestione e manutenzione delle
strutture stesse messe a disposizione;
I servizi di segreteria studenti.
Tutti i servizi per gli studenti durante i periodi di formazione teorica svolta presso le
strutture universitarie.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha a proprio carico:
•
•
•
•
•
L’accertamento medico nei confronti dei discenti che frequentano il Corso di Laurea al
fine di valutarne l’idoneità psico-fisica;
La retribuzione del personale dipendente dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta addetto ad
attività di coordinamento, di didattica integrativa, di supporto formativo oltre che di
tutorato ed ad altre attività di supporto alla segreteria didattica;
Eventuali rimborsi spese per proprio personale per attività didattiche o di segreteria da
effettuarsi presso la sede dei corsi a Novara;
Un contributo pro-capite per anno accademico a favore della Facoltà di Medicina e
Chirurgia a copertura dei costi complessivi per la didattica, la mensa e le attività di tutorato
calcolati in € 4.100,00= che dovranno essere rendicontati secondo modalità e scadenze
stabiliti nell’atto attutivo.
Tutti i servizi per gli studenti durante i periodi di tirocinio formativo svolti presso strutture
sanitarie di pertinenza alla Valle d’Aosta.
I fondi relativi ai costi della formazione presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” verranno trasferiti dall'Azienda U.S.L. della Regione Autonoma Valle
d'Aosta direttamente al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che
provvederà a rimborsare l’A.S.O. “Maggiore della Carità” di Novara per le eventuali spese
sostenute.
Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.
ART. 7
(Commissione di valutazione)
Per la verifica dell’attuazione del presente protocollo è individuata presso il Settore
“Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse umane” della Direzione “Controllo delle
attività sanitarie” dell’Assessorato regionale alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione
composta da:
• n. 1 rappresentante della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella persona dell’Assessore alla
Sanità, Salute e Politiche Sociali o suo delegato;
• n. 1 rappresentante dell’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella persona
del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
• n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell’Assessore alla Sanità o suo
delegato.
ART. 8
(Durata)
Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti
degli Enti sottoscrittori.
COPIA NON VALIDA
113
COPIA NON VALIDA
ART. 9
(Modifiche in itinere)
E’ fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e
modifiche al presente Protocollo d’Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche
espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 7.
Letto, firmato e sottoscritto
Torino, li’
Il Presidente della
Regione Piemonte
(On. Enzo GHIGO)
Il Presidente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
(Carlo PERRIN)
Il Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”
(Prof. Ilario VIANO)
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.3 Convenzione con l'A.S.L. N. 11 di Vercelli per il finanziamento di una borsa
aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di
delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 11 di Vercelli per il
finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
COPIA NON VALIDA
114
COPIA NON VALIDA
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398;
VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257;
VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517;
VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la nota del 25.09.2003 con la quale l’A.S.L. N. 11 di Vercelli si dichiara disponibile a
finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia a
decorrere dall’anno accademico 2003/04 per la durata di cinque anni;
VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante
l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST
del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”;
VISTO lo Statuto dell’Università;
PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si
pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento
della borsa di studio
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale per il
finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in
Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04, per la durata di anni cinque.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI
PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n.
94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO,
nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
COPIA NON VALIDA
115
COPIA NON VALIDA
E
L’Azienda Sanitaria Locale N. 11 di Vercelli, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con
sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott.
____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito
indicato come “Finanziatore”
PREMESSO
-
che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono
integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione
delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e
privati;
-
che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di
cinque anni;
-
che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di
esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico
della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università;
-
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il
numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla
suddetta Scuola;
-
che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per
consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia della
durata di cinque anni di n. 1 specializzando;
-
che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia ha espresso, in data _________
il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente
convenzione
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per
consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla
Scuola di Specializzazione in Neurologia, della durata di cinque anni in di uno specializzando.
Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in €
11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio,
l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso
programmato d’inflazione.
Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere
eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda
COPIA NON VALIDA
116
COPIA NON VALIDA
all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del
miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale
medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 2
Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli
specializzandi.
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003;
ART. 3
L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di cinque anni in
Neurologia uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi
Ministeriali.
L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative ministeriali e dell’Università.
ART. 4
Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004
nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a
favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale
Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO
AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula
della presente convenzione.
Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi
dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno
accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.
A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive,
contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico
2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del
pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione
viene allegata alla presente convenzione.
ART. 5
Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa
all’assegnatario.
In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno
le modalità di impiego delle somme non utilizzate.
ART. 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del
corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257.
COPIA NON VALIDA
117
COPIA NON VALIDA
ART. 7
La presente convenzione ha durata di anni cinque, pari alla durata della Scuola di
Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004.
ART. 8
L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione
ministeriale all’attivazione delle borse di studio.
ART. 9
La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art.
3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico,
avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica.
Vercelli, lì
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
A.S.L. N. 11 DI VERCELLI
__________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso
visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7.
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla
stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la
controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.4 Convenzione con l'A.S.L. N. 13 di Novara per il finanziamento di una borsa
aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di
delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 13 di Novara per il
COPIA NON VALIDA
118
COPIA NON VALIDA
finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398;
VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257;
VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517;
VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la nota del 18.09.2003 con la quale l’A.S.L. N. 13 di Novara si dichiara disponibile a
finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione a decorrere dall’anno accademico 2002/03 per la durata di quattro anni;
VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del
29.09.2003 recante l’approvazione dell’attivazione del predetto posto;
VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante
l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST
del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”;
VISTO lo Statuto dell’Università;
PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si
pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento
della borsa di studio
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 di
Novara per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’ anno accademico 2003/04,
per la durata di anni quattro.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 13 DI NOVARA PER
L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
COPIA NON VALIDA
119
COPIA NON VALIDA
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n.
94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO,
nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Azienda Sanitaria Locale N. 13 di Novara, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con
sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott.
____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito
indicato come “Finanziatore”
PREMESSO
-
che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono
integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione
delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e
privati;
-
che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
della durata di quattro anni;
-
che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di
esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico
della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università;
-
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il
numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla
suddetta Scuola;
-
che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per
consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione della durata di quattro anni di n. 1 specializzando;
-
che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha espresso, in
data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della
presente convenzione
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per
consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, della durata di quattro anni in di uno
specializzando.
Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in €
11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio,
COPIA NON VALIDA
120
COPIA NON VALIDA
l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso
programmato d’inflazione.
Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere
eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda
all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del
miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale
medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 2
Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli
specializzandi.
ART. 3
L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di quattro anni in
Anestesia e Rianimazione uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su
fondi Ministeriali.
L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative ministeriali e dell’Università.
ART. 4
Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004
nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a
favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale
Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO
AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula
della presente convenzione.
Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi
dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno
accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.
A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive,
contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico
2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del
pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione
viene allegata alla presente convenzione.
ART. 5
Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa
all’assegnatario.
In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno
le modalità di impiego delle somme non utilizzate.
COPIA NON VALIDA
121
COPIA NON VALIDA
ART. 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del
corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257.
ART. 7
La presente convenzione ha durata di anni quattro, pari alla durata della Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004.
ART. 8
L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione
ministeriale all’attivazione delle borse di studio.
ART. 9
La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art.
3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico,
avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
A.S.L. N. 13 DI NOVARA
__________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso
visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7.
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.5 Convenzione con l'A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa
aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
COPIA NON VALIDA
122
COPIA NON VALIDA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di
delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 14 di Omegna per il
finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398;
VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257;
VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517;
VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la nota del 02.10.2003 con la quale l’A.S.L. N. 14 di Omegna si dichiara disponibile a
finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione a decorrere dall’anno accademico 2002/03 per la durata di quattro anni;
VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del
29.09.2003 recante l’approvazione dell’attivazione del posto aggiuntivo finanziato dalla predetta
borsa di studio;
VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante
l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio
1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
VISTO lo Statuto dell’Università;
PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si
pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento
della borsa di studio
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale
N. 14 di Omegna per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola
di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’ anno accademico
2003/04, per la durata di anni quattro.
COPIA NON VALIDA
123
COPIA NON VALIDA
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14
DI OMEGNA PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO
AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E
RIANIMAZIONE.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n.
94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO,
nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con
sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott.
____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito
indicato come “Finanziatore”
PREMESSO
-
che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono
integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione
delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e
privati;
-
che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
della durata di quattro anni;
-
che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di
esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico
della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università;
-
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il
numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla
suddetta Scuola;
-
che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per
consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione della durata di quattro anni di n. 1 specializzando;
-
che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha espresso, in
data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della
presente convenzione
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per
consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla
COPIA NON VALIDA
124
COPIA NON VALIDA
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, della durata di quattro anni in di uno
specializzando.
Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in €
11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio,
l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso
programmato d’inflazione.
Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere
eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda
all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del
miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale
medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 2
Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli
specializzandi.
ART. 3
L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di quattro anni in
Anestesia e Rianimazione uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su
fondi Ministeriali.
L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative ministeriali e dell’Università.
ART. 4
Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004
nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a
favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale
Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO
AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula
della presente convenzione.
Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi
dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno
accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.
A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive,
contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico
2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del
pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione
viene allegata alla presente convenzione.
COPIA NON VALIDA
125
COPIA NON VALIDA
ART. 5
Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa
all’assegnatario.
In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno
le modalità di impiego delle somme non utilizzate.
ART. 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del
corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257.
ART. 7
La presente convenzione ha durata di anni quattro, pari alla durata della Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004.
ART. 8
L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione
ministeriale all’attivazione delle borse di studio.
ART. 9
La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art.
3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico,
avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica.
Vercelli, lì
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
A.S.L. N. 14 DI OMEGNA
__________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso
visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7.
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
COPIA NON VALIDA
126
COPIA NON VALIDA
3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.6 Convenzione con l'A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa
aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di
delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 14 di Omegna per il
finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398;
VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257;
VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368;
VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517;
VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449;
VISTA la nota del 23.10.2003 con la quale l’A.S.L. N. 14 di Omegna si dichiara disponibile a
finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia a
decorrere dall’anno accademico 2003/04 per la durata di cinque anni;
VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante
l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio
1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
VISTO lo Statuto dell’Università;
PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si
pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento
della borsa di studio
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
COPIA NON VALIDA
127
COPIA NON VALIDA
DELIBERA
1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale
per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di
Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04, per la
durata di anni cinque.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14 DI OMEGNA PER
L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n.
94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO,
nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con
sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott.
____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito
indicato come “Finanziatore”
PREMESSO
-
che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono
integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione
delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e
privati;
-
che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di
cinque anni;
-
che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di
esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico
della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università;
-
che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il
numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla
suddetta Scuola;
-
che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per
consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia della
durata di cinque anni di n. 1 specializzando;
-
che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia ha espresso, in data _________
il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente
convenzione
COPIA NON VALIDA
128
COPIA NON VALIDA
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per
consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla
Scuola di Specializzazione in Neurologia, della durata di cinque anni in di uno specializzando.
Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in €
11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio,
l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso
programmato d’inflazione.
Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere
eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda
all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del
miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale
medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 2
Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli
specializzandi.
ART. 3
L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di cinque anni in
Neurologia uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi
Ministeriali.
L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni
normative ministeriali e dell’Università.
ART. 4
Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004
nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a
favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale
Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO
AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula
della presente convenzione.
Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi
dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno
accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.
A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive,
contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico
2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del
COPIA NON VALIDA
129
COPIA NON VALIDA
pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione
viene allegata alla presente convenzione.
ART. 5
Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa
all’assegnatario.
In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno
le modalità di impiego delle somme non utilizzate.
ART. 6
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del
corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257.
ART. 7
La presente convenzione ha durata di anni cinque, pari alla durata della Scuola di
Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004.
ART. 8
L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione
ministeriale all’attivazione delle borse di studio.
ART. 9
La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art.
3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico,
avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica.
Vercelli, lì
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
A.S.L. N. 14 DI OMEGNA
__________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso
visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7.
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
COPIA NON VALIDA
130
COPIA NON VALIDA
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.7 Convenzione per l'utilizzazione delle strutture sanitarie dell'U.S.L. della Valle
d'Aosta da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di
delibera concernente l’approvazione della convenzione per l’utilizzazione delle strutture sanitarie
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257;
VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368;
VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517;
VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la richiesta dell’Unità Sanitaria Locale della Regione Autonoma Valle d’Aosta di rinnovo
della convenzione, per l’anno accademico 2003/2004, relativa all’utilizzazione della proprie
strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
VISTO il parere favorevole alla stipulazione della predetta convenzione espresso, nella seduta del
23.10. 2003, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
COPIA NON VALIDA
131
COPIA NON VALIDA
VISTO lo Statuto dell’Università;
RITENUTO che i rapporti tra Università e Unità Sanitaria Locale, che derivano dallo svolgimento,
da parte degli specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria
esperienza pratica presso le Strutture sanitarie dell’Azienda, debbano essere opportunamente
definiti
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’Unità Sanitaria Locale della
Regione Valle d’Aosta per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la
frequenza degli Specializzandi iscritti in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA PER L’UTILIZZAZIONE
DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA PER
L’ANNO ACCADEMICO 2003/2004.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026,
con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14
aprile 1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, C.F. 91001750073 e P.I. 00177330073, in prosieguo d’atto
denominata “Azienda”, con sede in Aosta, Via G. Rey n. 1, rappresentata dal Direttore Generale
Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI nata a _____ il _____, domiciliata ai fini della carica presso la
sede legale dell’Azienda, a quanto segue autorizzato con deliberazione n. ______________ del
_____________________;
PREMESSO
-
che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
-
che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a
contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato
convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli
incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del
27/07/1999;
COPIA NON VALIDA
132
COPIA NON VALIDA
-
che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream
è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario
attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
VISTO
-
l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale
prevede che le aziende ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico siano obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi
mediante la stipula di protocolli di intesa tra Regione e Università;
RITENUTO
-
che nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, di stipulare una convenzione con
l’Università al fine di consentire la frequenza, da parte degli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, delle strutture sanitarie dell’U.S.L.;
CONSIDERATO CHE
•
•
La struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo
didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.
Presso l’Azienda è operante una Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Azienda si impegna ad ospitare, nel proprio Ospedale, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della
Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa.
Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di
utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi
esistenti.
Sarà cura dell’Azienda fornire, con oneri a proprio carico, camici e servizi di lavanderia.
L’Azienda garantisce altresì la possibilità, per gli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi
esistente con una compartecipazione agli oneri pari a € 2,06 a pasto e, ove gli spazi lo consentano,
l’uso di parcheggi interni, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti secondo
l’organizzazione interna del reparto.
L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:
- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche;
- all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti.
Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di
insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999,
COPIA NON VALIDA
133
COPIA NON VALIDA
eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti
professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in
sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università,
ad esperti dipendenti dall’Azienda.
ART. 2
Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Responsabile
dell’U.B. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero. Il medesimo si obbliga a controfirmare
esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli
specializzandi della Scuola.
ART. 3
Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai
competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di
coordinamento con le attività specifiche del Presidio Ospedaliero di Aosta.
ART. 4
L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la
copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per
responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di
specializzazione oggetto della presente convenzione.
ART. 5
L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione
che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale
promosse dall’Azienda.
ART. 6
L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per
l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico
della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.
ART. 7
L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo
della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla
manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle
attività di cui agli articoli precedenti.
ART. 8
La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/04 e potrà essere rinnovata previa
deliberazione degli enti contraenti.
COPIA NON VALIDA
134
COPIA NON VALIDA
ART. 9
Le spese di bollo sono a carico dell’Azienda.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
IL RETTORE
Prof. Ilario VIANO
Per l’Azienda U.S.L.
Valle d’Aosta
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.8 Convenzione per l'utilizzazione delle strutture sanitarie dell'Istituto Europeo di
Oncologia da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera
concernente l’approvazione della convenzione per l’utilizzazione delle strutture sanitarie
dell’Istituto Europeo di Oncologia da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
COPIA NON VALIDA
135
COPIA NON VALIDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257;
VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368;
VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517;
VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la richiesta dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, del 27.10.2003, di stipulazione
della convenzione relativa all’utilizzazione, per l’anno accademico 2003/2004, delle proprie
strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del
23.10.2003;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
VISTO lo Statuto dell’Università;
RITENUTO che i rapporti tra Università e Istituto, che derivano dallo svolgimento, da parte degli
specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria esperienza pratica
presso le Strutture sanitarie dell’Istituto, debbano essere opportunamente definiti;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la frequenza degli
Specializzandi iscritti in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
“AMEDEO AVOGADRO” E L’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA DI MILANO
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) PER L’UTILIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (a.a.
2003/04).
TRA
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026,
con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il
14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Istituto Europeo di Oncologia (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), di seguito
indicato come Istituto, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici, 10 C.F. e P.I. n.
08691440153 rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dott. Marco BONO, nato a Torino il
02.08.1934 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’Istituto
COPIA NON VALIDA
136
COPIA NON VALIDA
PREMESSO
-
-
-
che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a
contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato
convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli
incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del
27/07/1999;
che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream
è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario
attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
VISTO
-
l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale
prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi;
ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli
specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi
accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie
locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
CONSIDERATO CHE
•
•
la struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo
didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;
presso l’Istituto è operante una unità operativa di Ginecologia e Ostetricia
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Istituto si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della
Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa.
Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Istituto garantisce la possibilità di utilizzo
di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
Sarà cura dell’Istituto fornire con oneri a proprio carico camici e servizi di lavanderia.
L’Istituto è altresì tenuto a fornire i pasti agli specializzandi con oneri a proprio carico.
L’Istituto dovrà consentire l’uso del parcheggio interno, ove gli spazi lo consentano, alle stesse
condizioni previste per i propri dipendenti, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti a
uso esclusivo degli specializzandi.
L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:
- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche;
COPIA NON VALIDA
137
COPIA NON VALIDA
- all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti.
Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di
insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999,
eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti
professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in
sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università,
ad esperti dipendenti dall’Istituto.
ART. 2
Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II
livello responsabile del U.O. di Ginecologia e Ostetricia. Il medesimo si obbliga a controfirmare
esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli
specializzandi della Scuola.
ART. 3
Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai
competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di
coordinamento con le attività specifiche dell’Istituto.
ART. 4
L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la
copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per
responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di
specializzazione oggetto della presente convenzione.
ART. 5
L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione
che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale
promosse dall’Istituto.
ART. 6
L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per
l’Istituto. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico
della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.
ART. 7
L’Istituto si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della
sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla
manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle
attività di cui agli articoli precedenti.
L’Istituto garantisce inoltre, assumendo ogni responsabilità in merito, che le proprie strutture sono
accreditate ai sensi della vigente normativa in materia.
ART. 8
La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/2004 e potrà essere rinnovata
previa deliberazione degli enti contraenti.
ART. 9
Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Istituto.
COPIA NON VALIDA
138
COPIA NON VALIDA
Vercelli, lì
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
IL RETTORE
Prof. Ilario VIANO
Per l’Istituto Europeo di Oncologia
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Marco BONO
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.9 Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como per l'utilizzazione
delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera
concernente l’approvazione della convenzione tra questa Università e l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna di Como per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno
accademico 2003/04.
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257;
VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368;
COPIA NON VALIDA
139
COPIA NON VALIDA
VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517;
VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la richiesta dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como, del 22.09.2003, di stipulazione
della convenzione relativa all’utilizzazione, per l’anno accademico 2003/2004, delle proprie
strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003;
VISTA la delibera del Senato accademico del 17.11.2003;
VISTO lo Statuto dell’Università;
RITENUTO che i rapporti tra Università e Azienda Ospedaliera, che derivano dallo svolgimento, da
parte degli specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria
esperienza pratica presso le Strutture sanitarie dell’Azienda, debbano essere opportunamente
definiti
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’azienda
Ospedaliera “Sant’Anna” di Como per l’utilizzazione delle strutture sanitarie
da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia per la frequenza degli Specializzandi iscritti
in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004.
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO
AVOGADRO” E L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA DI COMO” PER
L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA (a.a. 2003/04).
TRA
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026,
con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il
14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università”
E
L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” (di seguito indicata Azienda), con sede in Como, Via
Napoleona, 60 C.F. e P.I. n. 02166380135 rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott. Franco
NAVONE, nato a Belluno il 25.08.1944 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
sede legale dell’Azienda
PREMESSO
-
che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività
didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione
accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
COPIA NON VALIDA
140
COPIA NON VALIDA
-
-
che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a
contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato
convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli
incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del
27/07/1999;
che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream
è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario
attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
VISTO
-
l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale
prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi;
ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli
specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi
accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie
locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
CONSIDERATO CHE
•
•
la struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo
didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
presso l’Azienda è operante una unità operativa di Anestesia e Rianimazione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L’Azienda si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione
in Anestesia e Rianimazione dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione
della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa.
Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di
utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi
esistenti.
Sarà cura dell’Azienda fornire con oneri a proprio carico camici e servizi di lavanderia.
L’Azienda è altresì tenuta a fornire i pasti agli specializzandi con oneri a proprio carico.
L’Azienda dovrà consentire l’uso del parcheggio interno, ove gli spazi lo consentano, alle stesse
condizioni previste per i propri dipendenti, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti a
uso esclusivo degli specializzandi.
L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo
svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:
- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche;
- all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti.
Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di
insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999,
eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti
professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in
COPIA NON VALIDA
141
COPIA NON VALIDA
sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università,
ad esperti dipendenti dall’Azienda.
ART. 2
Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II
livello responsabile del U.O. di Anestesia e Rianimazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare
esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli
specializzandi della Scuola.
ART. 3
Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai
competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di
coordinamento con le attività specifiche dell’Azienda.
ART. 4
L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la
copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per
responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di
specializzazione oggetto della presente convenzione.
ART. 5
L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione
che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale
promosse dall’Azienda.
ART. 6
L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per
l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico
della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
ART. 7
L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo
della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla
manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle
attività di cui agli articoli precedenti.
ART. 8
La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/2004 e potrà essere rinnovata
previa deliberazione degli enti contraenti.
ART. 9
Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Azienda.
Vercelli, lì
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
IL RETTORE
Prof. Ilario VIANO
COPIA NON VALIDA
142
COPIA NON VALIDA
Per l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna”
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________
2.
Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando
alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti
con la controparte.
3.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.10 Convenzioni, per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea
in Fisioterapia, con l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A., l'Associazione Silenziosi
Operai della Croce - Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi
Novarese", la Fondazione Salvatore Maugeri (Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
I.R.C.C.S.), l'Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S., la Cooperativa Sociale a.s.l. "La
Libellula" (anno accademico 2003/04);
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera
concernente l’approvazione delle convenzioni con i seguenti enti per lo svolgimento di attività
pratiche di tirocinio degli iscritti al corso di laurea in Fisioterapia, per l’anno accademico 2003/04:
Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI);
Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale
“Mons. Luigi Novarese” di Contrada Valle Luogo Ariano Irpino (AV);
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S. di Pavia;
Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S. di Milano;
Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”, con sede legale in Saint Christophe (AO)
Distinti saluti.
Vercelli, 24.11.2003
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO
f.to Anna Maria Tramontano
COPIA NON VALIDA
143
COPIA NON VALIDA
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
l’art. 7, comma 3 del D.lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del
personale di area sanitaria;
VISTO
il D.M. 29.03.2001 di definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3,
del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;
VISTA
la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22.07.2003 di
richiesta di stipulazione delle convenzioni, per la frequenza al tirocinio degli studenti
iscritti al corso di laurea in Fisioterapia, con l’Istituto Clinico Humanitas Mirasole
S.p.A., l’Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di
Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese”, la Fondazione Salvatore Maugeri
(Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S.), l’Istituto Auxologico Italiano
I.R.C.C.S., la Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”;
VISTO
il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO
lo Statuto dell’Università;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003;
PRESO ATTO dell’importanza che l’acquisizione dell’esperienza pratica assume nel quadro della
formazione degli iscritti ai corsi di studio abilitanti all’esercizio delle professioni
sanitarie
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.
di approvare le Convenzioni per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di
laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) - classe SNT/2 delle
lauree in professioni sanitarie della riabilitazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno
accademico 2003/04, con i seguenti enti:
•
Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI), Via Manzoni
n. 56, P.I. n. 10126410158, rappresentato dall’Amministratore Delegato Dott. Ivan
Colombo, nato a Samarate (VA) il 27.07.1956;
•
Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di Rieducazione
Funzionale “Mons. Luigi Novarese”, con sede legale in Contrada Valle Luogo Ariano Irpino
(AV), C.F. 80159770587, rappresentata dal Legale Rappresentante Don Giovanni Giuseppe
Torre, nato a Napoli il 23.04.1938;
•
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S., con
sede legale in Pavia, Via Ferrata n. 8, C.F. e P.I. n. 00305700189, rappresentata dal
presidente, Prof. Umberto Maugeri, nato a Milano il 21.08.1940;
•
Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S., con sede legale in Milano, Via Ludovico Ariosto n.
13, C.F. e P.I. n. 02703120150, rappresentata dal Presidente, Prof. Giovanni Arcarani, nato a
Fusignano (Ravenna) il 21.07.1933;
•
Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”, con sede legale in Saint Christophe (AO), Grand
Chemin 33/d, P.I. n. 00168410074, rappresentata dal legale Rappresentante Dott.ssa Lea
Lugon, nata ad Aosta il 30.07.1951.
COPIA NON VALIDA
144
COPIA NON VALIDA
2.
Le convenzioni di cui al precedente punto 1 saranno stipulate nel testo seguente:
CONVENZIONE TRA ________________ E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LA FREQUENZA AL
TIROCINIO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
(CLASSE SNT/2 DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE) DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (A.A. 2003/04).
TRA
________________________________________, in prosieguo d’atto denominato “___________”
con sede legale in _________________, C.F. e P.I. _____________, rappresentato dal Legale
Rappresentante, _______________, nato a ________________ il __________, domiciliato ai fini
della carica presso la sede legale del ___________
E
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. 94021400026, in
prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO,
nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via Duomo
n.6
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Università e _____________ convengono, per l'anno accademico 2003/2004, nell’ambito del
percorso formativo del corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione di
Fisioterapista) della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di realizzare le seguenti attività
didattiche: attività di “tirocinio clinico degli studenti”, attività di “tutoraggio pedagogico e
clinico”, attività di affiancamento al tirocinio clinico degli studenti, da svolgersi presso le
strutture sanitarie del _________
Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, la Facoltà di Medicina e Chirurgia
trasmette al ________ il modulo di cui all’allegato A, indicante il numero di studenti e il periodo di
permanenza presso le strutture sanitarie del ______________.
Art. 2
L’Università e __________ definiscono le risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed il
personale da adibire ad attività di tutor pedagogico e clinico e di affiancamento, per lo svolgimento
delle attività di cui all’art. 1, così come specificato nelle tabelle allegate.
Art. 3
L’Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti, secondo le disposizioni previste
dalla normativa sugli infortuni e la Responsabilità civile, nei limiti delle polizze stipulate da questo
Ateneo.
COPIA NON VALIDA
145
COPIA NON VALIDA
Art. 4
Per garantire il collegamento tra il corso di laurea e la sede di tirocinio viene individuato, d’intesa
tra l’Università e __________, un operatore (o tutor pedagogico o clinico) appartenente allo stesso
profilo professionale.
Art. 5
L’Università e __________ convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente
protocollo vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale.
Art. 6
_______________ si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il
profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere
relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo
svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.
______________ garantisce inoltre, assumendo ogni responsabilità in merito, che le proprie
strutture sono accreditate ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 7
La presente convenzione ha durata annuale e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti
contraenti.
Art. 8
Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Ente utilizzante.
Letto, approvato e sottoscritto.
Vercelli, lì
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
IL RETTORE
Prof. Ilario VIANO
______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________
ALLEGATO A
Rif. Convenzione: _________________________________________________________________
Stipulata in data ______________________
Per lo svolgimento presso le strutture sanitarie di codesto/a __________ delle attività di cui
all’art. 1 della convenzione sopra indicata, si avviano
n. ___ studenti
COPIA NON VALIDA
146
COPIA NON VALIDA
a decorrere dal __________ al __________
data
firma del Preside
TABELLA 1
U.O. Sedi di tirocinio
Laboratori didattici
Aule
Biblioteche
Palestre
Segreterie didattiche
TABELLA 2
Personale:
Amministrativo
Ausiliario
Requisiti minimi per i protocolli attuativi
1. Gestione attività segreteria
Per le sedi formative:
due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e
la strumentazione (telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della
segreteria.
Per le sedi di tirocinio:
un un’unità amministrativa anche a tempo parziale.
2. Personale :
COPIA NON VALIDA
147
COPIA NON VALIDA
Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un’unità a tempo pieno ogni 15 studenti.
Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una
parte dell’orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all’attività di
affiancamento e valga come orario di servizio.
3. Contratti di integrazione:
Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui
all’art. 6 del protocollo d’intesa Università – Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di
Corso di Diploma e del Consiglio del Corso di Laurea, impegnandosi a completare l’iter per
l’assegnazione in tempo utile per l’inizio dei corsi. L’Azienda si fa carico della gestione
amministrativa dei bandi.
4. Servizi per gli studenti
•
•
3.
Locali spogliatoio
Accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall’Azienda.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università.
******************
7/2003/9.11 Attivazione del Corso di Master Universitario di II livello in "Urologia
ginecologica" presso Facoltà di Medicina e Chirurgia;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la
proposta di approvazione della Convenzione concernente l’attivazione presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/2004, del Corso di Master Universitario annuale
di II livello in “Urologia Ginecologica”.
Si tratta di un progetto formativo organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e gestito
in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e di Bologna. E’ sorta, pertanto,
l’opportunità di stipulare una apposita convenzione con tutti gli Atenei coinvolti per il rilascio
congiunto del titolo accademico.
Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in
merito all’allegata proposta di delibera volta ad istituire, per l’anno accademico 2003/2004, il
COPIA NON VALIDA
148
COPIA NON VALIDA
Master Universitario di II livello in “Urologia Ginecologica” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia mediante approvazione del relativo ordinamento didattico.
Distinti saluti.
Vercelli, 1 dicembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
Anna Maria Tramontano
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VALUTATA
VISTA
VISTO
RITENUTO
l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4;
gli artt. 3, commi 8 e 9, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509,
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V;
l’art. 30 dello Statuto dell’Università;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 3/3.5 del 23
settembre 2003 in ordine alla proposta di istituzione del Corso di Master
universitario di II livello in “Urologia Ginecologia”;
il supporto organizzativo e gestionale offerto dall’Università degli Studi di
Perugia e dagli Atenei di Firenze e Verona;
l’opportunità di stipulare un’apposita convenzione tra tutti gli Atenei
coinvolti nel progetto formativo al fine di poter rilasciare congiuntamente il
titolo accademico di Master Universitario;
la nota assunta al protocollo al n. 20525 del 17 novembre u.s. con la quale
l’Università degli Studi di Perugia sollecita la sottoscrizione della suddetta
convenzione in modo da disciplinare specificamente i rapporti tra gli Atenei
coinvolti nel progetto formativo, in termini di competenze e responsabilità sia
didattiche che economico-finanziarie;
il parere positivo espresso dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
in ordine all’adozione delle disposizioni amministrative predisposte
dall’Università di Perugia, concernenti la proposta di attivazione del Corso di
Master in esame per l’anno accademico in corso;
che la Convenzione possa essere stipulata a condizione che non determini
alcun onere a carico del bilancio di Ateneo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. E’ attivato il Master in “Urologia Ginecologica” in convenzione con
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di
Firenze, l’Università degli Studi di Verona e l’Università degli Studi di
Perugia;
COPIA NON VALIDA
149
COPIA NON VALIDA
2. E’ approvata nel testo sottoriportato la Convenzione con le Università degli
Studi di Perugia, Firenze e Verona per la realizzazione e l’attivazione, per
l’a.a. 2003-2004, del Corso di Master Universitario di II livello in “Urologia
Ginecologia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
CONVENZIONE FRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FIRENZE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA, PER L’ATTIVAZIONE DI UN
MASTER IN “UROLOGIA GINECOLOGICA”
PREMESSO :
•
Che la Clinica Urologica e Andrologica da anni promuove l’aggiornamento professionale
dei medici specialisti che si dedicano allo studio e alla gestione dei pazienti affetti da
patologie femminili legate alle alterazioni della statica pelvica e all’incontinenza urinaria,
nell’ottica della formazione continua medica attraverso l’effettuazione di Congressi, Corsi di
aggiornamento, Board of Qualifications, Seminari Monotematici, la suddetta Clinica
propone la stipula di una convenzione per l’attivazione di un Master di II livello in
“Urologia ginecologica” da svolgersi presso la Sez. di Clinica Urologica ed Andrologica del
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Perugia e
presso le Università Convenzionate del Piemonte Orientale, di Firenze e di Verona.
•
Che il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli Studi di
Perugia con decreto n. 56 del 9/09/2003 poi ratificato nella seduta del 13/10/2003, ha
approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Direttore della Sez.
di Clinica Urologica e Andrologica, Prof. Massimo Porena, della suddetta Università
•
Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di
Perugia, nella seduta del 25/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto
Master avanzata dal Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, della suddetta
Università.
•
Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale, nella seduta del 23/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione
del suddetto Master avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale.
COPIA NON VALIDA
150
COPIA NON VALIDA
•
Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di
Firenze, nella seduta del 24/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto
Master avanzata dal Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, dell’Università
degli Studi di Firenze.
•
Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di
Verona, nella seduta del 2/10/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto
Master avanzata dal Dipartimento di Biochimiche e Chirurgiche, dell’Università degli
Studi di Verona.
TRA
l'Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco
Bistoni, (C.F. 00448820548)con sede in Perugia P.zza dell’Universtà, 1;
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.
Ilario Viano, (C.F. 94021400026) con sede in Vercelli Via Duomo, 6;
l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Augusto
Marinelli, (C.F. 01279680480) con sede in Firenze P.zza San Marco, 4;
l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele,
(C.F. 01541040232) con sede in Verona Via dell’Artigliere, 8.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
L’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università- ai sensi del DM 509/99 si impegna ad istituire un master di
II livello in “UROLOGIA GINECOLOGICA” in collaborazione con le Università del Piemonte
Orientale, Firenze e Verona. Tali Università parteciperanno al Master in qualità di Università
convenzionate.
Il Corso è finalizzato al raggiungimento di:
-
un approfondimento culturale sulle problematiche di fisiopatologia, anatomia funzionale,
clinica e terapia relate alla statica pelvica ed all’incontinenza urinaria e fecale
COPIA NON VALIDA
151
COPIA NON VALIDA
-
una aggiornata e completa rivisitazione dell’ampia gamma di interventi chirurgici
disponibili in tale ambito
-
una competenza adeguata per la completa autonomia nella gestione delle pazienti e per la
partecipazione e progettazione di protocolli di ricerca su pazienti affetti da alterazioni della
statica pelvica e dell’incontinenza urinaria.
Art. 2
Destinatari
La partecipazione al Master è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia che hanno conseguito la
Specializzazione in Urologia, in Ginecologia ed Ostetricia o in Chirurgia Generale. Risulta come
eventuale titolo valutabile un curriculum da cui si potrà evincere un’esperienza specifica e
pluriennale nel campo della uroginecologia.
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di Master universitario ed a corsi di
laurea, di dottorato o di specializzazione.
L’accesso è a numero programmato. Il numero dei partecipanti è stabilito in un minimo di 3 ed un
massimo di 5.
Qualora le richieste siano superiori al numero dei posti a disposizione avrà luogo una selezione
consistente in una prova scritta ed una valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nello statuto
del Master.
L’eventuale selezione dei candidati all’iscrizione del Corso sarà presieduta dal Comitato Scientifico
sentito il collegio dei docenti.
Alternativamente il Comitato Scientifico predisporrà l’opportuna selezione sulla base dei titoli
presentati sentito il Collegio dei docenti.
Art. 3
Durata e crediti formativi
La durata normale per il conseguimento del master è di un anno.
Per conseguire il titolo finale il partecipante deve aver acquisito 60 crediti formativi. Ad un credito
formativo corrispondono 25 ore di lavoro per partecipante al master così articolate: 8 ore di lezione
frontale cui corrispondono 17 ore di studio individuale, ovvero 15 ore di pratica da effettuarsi in
ambito clinico o laboratorio cui corrispondono 10 ore di studio individuale.
Art. 4
Sede del Corso
Il Master si svolgerà presso le strutture Cliniche delle Sedi Universitarie consorziate.
COPIA NON VALIDA
152
COPIA NON VALIDA
Art. 5
Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico Rettore dell’Università
degli studi di Perugia dovranno pervenire tramite posta oppure essere presentate direttamente
all’Ufficio Didattica –Via Elce di Sotto, 06123, Perugia o all’Ufficio Archivio o Protocollo
dell’Ateneo, nei giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9 alle ore 12 e nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16,45, entro il termine perentorio del 31/12/2003.
La domanda dovrà contenere le esatte generalità, l’indicazione della residenza e del recapito eletto
dal candidato al fine del concorso e la ricevuta di euro 15.49 il cui versamento dovrà essere
effettuato su bollettino di c/c postate n° 8052 intestato a BANCA DELL’UMBRIA 1642 S.P.A. –
Servizio riscossione tasse universitarie- relativa al contributo “spese generali per ammissione al
concorso”.
Alla stessa deve essere allegato:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea e di specializzazione con l’indicazione della
sede che ha rilasciato il titolo, della data di conseguimento della laurea e della votazione
finale resa ai sensi dell’articolo del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (se inviata per posta, è
necessario allegare la fotocopia fronte-retro di un documento valido di identità non scaduto)
o in alternativa, ove l’interessato non possa o non voglia rendere la dichiarazione che
precede, certificato di laurea con voto di laurea. Per i laureati presso l’Università di Perugia
è sufficiente indicare nella domanda la data di conseguimento della laurea; per i laureati
presso Università europee è necessario accludere la traduzione e la dichiarazione di valore
del certificato di laurea o di altra documentazione prodotta ai fini del concorso di
ammissione
b) curriculum vitae, nel quale risultino, debitamente documentati, l’esperienza lavorativa e di
ricerca, le conoscenze linguistiche, il conseguimento di eventuali altri titoli specifici
c) elenco e copia delle pubblicazioni prodotte
d) una foto formato tessera autenticata con dati anagrafici. In alternativa gli interessati
potranno presentarsi presso l’Ufficio Didattica-Scuole di Specializzazione-Corsi di
perfezionamento-06123 Via Elce di Sotto, 06123 Perugia, muniti di un valido documento di
identità non scaduto e di una foto.
COPIA NON VALIDA
153
COPIA NON VALIDA
Art. 6
Prove di ammissione
Qualora le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, avrà luogo una prova di
ammissione che si svolgerà presso la Clinica Urologica ed Andrologica del Dipartimento di
Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli studi di Perugia. Tale prova sarà costituita da
un colloquio e dalla valutazione dei titoli nonché, per il personale della P.A., dai titoli professionali
pertinenti.
La Commissione sarà composta da docenti a tal fine individuati dal Comitato Scientifico.
Alternativamente il Comitato Scientifico nominato dal collegio dei docenti predisporrà l’opportuna
selezione sulla base dei titoli presentati.
Art. 7
Iscrizione e quote di partecipazione
I candidati che risulteranno ammessi dovranno versare, all’Università degli Studi di Perugia,
segreteria Scuole di Specializzazione - Corsi di Perfezionamento, in un’unica rata, entro il
31/01/2004, la quota di Euro 2500,00 su bollettino di c/c postale n°8052 intestate a BANCA
DELL’UMBRIA 1462 S.P.A. –Servizio Riscossione tasse Universitarie- di cui il 10% a favore del
bilancio dell’Università.
Non sono comunque previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università di Perugia.
Art 8
Impegni delle Università convenzionate
Le Università convenzionate si impegnano, ciascuna, a fornire le strutture e i relativi docenti per
lo svolgimento di un numero totale di ore pari a 1.500 ripartire fra le università medesime. Le
modalità di svolgimento del Master nelle varie sedi, saranno specificate dal Collegio dei Docenti
prima dell’inizio delle lezioni.
La Clinica Urologica ed Andrologica e le Università consorziate si impegnano: a segnalare ed
invitare docenti al di fuori delle Università sede del Master e delle Università convenzionate, anche
nell’ambito di studiosi stranieri di spicco nel campo uro-ginecologico e proctologico; a fornire
materiale didattico ed informativo sugli argomenti del Master.
COPIA NON VALIDA
154
COPIA NON VALIDA
Art 9
Finanziamenti
La copertura finanziaria del Corso per Master Universitario è assicurata dai contributi degli iscritti
nonché da eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni.
Non sono previsti finanziamenti destinati
al Master da parte dell’Ateneo di Perugia e delle
Università convenzionate.
La gestione amministrativa del Corso è affidata al Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche
dell’Università degli Studi di Perugia.
La gestione della carriera degli iscritti al Corso è affidata alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.
Art.10
Copertura assicurativa
I candidati che risulteranno idonei dovranno provvedere ad assicurarsi, per il periodo di frequenza
del Master, per Responsabilità Civile (comprensiva di attività chirurgica) con massimale minimo di
Euro 1.000.000 per infortuni.
Art. 11
La presente convenzione ha durata annuale e ha validità per l’anno accademico 2003-2004 e deve
essere rinnovata ogni anno in caso di attivazione del Master.
La presente convenzione viene redatta in cinque originali ed è soggetta a registrazione in caso
d’uso. Le spese di bollo graveranno su ciascuna delle parti contraenti per l’originale di propria
competenza.
Art. 12
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del
presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo tentativo di composizione
bonaria.
Art. 13
Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si fa riferimento allo Statuto del
Master in Urologia Ginecologica.
Perugia,
COPIA NON VALIDA
155
COPIA NON VALIDA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL RETTORE (Prof. Francesco BISTONI)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE (Prof. Ilario VIANO)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
IL RETTORE (Prof. Augusto MARINELLI)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE (Prof. Elio MOSELE)
•
Rettore è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione per la realizzazione da parte del Corso
di Master Universitario di cui al punto precedente, nel testo sopra riportato.
•
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
******************
7/2003/9.12 Modifica delle disposizioni amministrative concernenti la proposta di attivazione
del Corso di Master universitario di I livello in "Diritto, Economia e Gestione dei Beni
Ambientali e del Territorio" presso facoltà di Giurisprudenza;
DIVISIONE AFFARI ISTITUIZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la
proposta di modifica di alcune delle disposizioni amministrative precedentemente approvate in
relazione al Corso di Master Universitario di I livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni
Ambientali e del Territorio” istituito ed attivato, per l’anno accademico 2003/2004, presso la
Facoltà di Giurisprudenza.
Distinti saluti.
Vercelli, 28 novembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
Anna Maria Tramontano
f.to Anna Maria Tramontano
COPIA NON VALIDA
156
COPIA NON VALIDA
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VALUTATA
l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4;
gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509,
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare i Titoli V e VI
concernenti rispettivamente le procedure di istituzione e di attivazione di
Corsi di Master Universitari e di Corsi di Perfezionamento;
l’art. 30 dello Statuto dell’Università;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 6/2003 del 13
maggio 2003 in ordine alla proposta di istituzione del corso di Master in
“Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio”;
la delibera del Senato Accademico n. 4/2003/8.1 del 9 giugno 2003;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2003/7.1 del 20 giugno
2003;
il Decreto Rettorale Repertorio n. 281 del 21.08.2003 di istituzione ed
attivazione per l’anno accademico 2003/2004 del Master Universitario di I
livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio”
ed in particolare gli artt. 7 e 8 concernenti rispettivamente l’ammontare della
quota di iscrizione e le modalità e i termini di presentazione della domanda di
ammissione al corso;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 10/2003 del 14
ottobre 2003 con la quale vengono proposte modifiche all’ordinamento
didattico ed integrazioni consequenziali alle disposizioni amministrative del
corso di master in esame riguardanti le disposizioni sopraccitate;
la delibera del Senato Accademico n. 8/2003/10.3 del 17.11.2003 con la quale
sono state deliberate le modifiche richieste dal Consiglio di Facoltà in ordine
all’ordinamento didattico;
la necessità di riaprire i termini di presentazione della domanda di
ammissione al Corso di Master in esame alla luce delle modifiche che si
stanno introducendo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. Gli studenti che intendano frequentare singoli moduli del Corso di Master Universitario di I
livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio”, istituito presso
la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004, sono tenuti a versare il seguente contributo:
a) per la frequenza di 1 modulo: € 87,00;
b) per la frequenza di 2 moduli: € 174,00;
c) per la frequenza di 3 moduli: € 261,00;
d) per la frequenza di 4 moduli: € 348,00
e) per la frequenza di 5 moduli: € 435,00
2. E’ riaperto il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione per
l’accesso al Master e ai singoli moduli.
COPIA NON VALIDA
157
COPIA NON VALIDA
3. La domanda di partecipazione all’intero Master potrà essere presentata entro e non oltre il
31.12.2003. L’iscrizione al Master dovrà essere perfezionata, a cura di coloro che si
troveranno in posizione utile in graduatoria, entro 7 giorni dalla pubblicazione della
medesima, a pena di decadenza.
4. La domanda di iscrizione a singoli moduli potrà essere presentata fino a 5 giorni prima
dell’inizio delle lezioni relative al/ai modulo/i oggetto di interesse.
5. L’inizio delle lezioni è posticipato all’ultima settimana di gennaio 2004.
6. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo
******************
7/2003/9.13 Schema-tipo di convenzione per l'esecuzione del tirocinio previsto dal nuovo
Regolamento in materia di Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico chirurgo;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione lo
schema di Convenzione predisposto e diffuso dall’Ufficio VI del S.A.U.S. del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di avviare le procedure operative per dare
attuazione al nuovo Regolamento in materia di Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo adottato con D.M. n. 445 del 19.10.2001.
In particolare, per l’esecuzione della prova pratica continuativa di durata trimestrale prevista
dal nuovo regolamento sopraccitato sarà necessario stipulare apposite convenzioni con l’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale affinché possano ricevere e seguire i candidati nel tirocinio clinico.
Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito
all’allegata proposta di delibera volta ad approvare il testo della Convenzione per l’esecuzione del
tirocinio clinico trimestrale previsto dalla nuovo Regolamento in materia di Esami di Stato di
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Distinti saluti.
Vercelli, 27 novembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
Anna Maria Tramontano
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
COPIA NON VALIDA
158
COPIA NON VALIDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
il D.M. 9 settembre 1957 di “Approvazione del Regolamento sugli Esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.M. 19 ottobre 2001 recante il nuovo “Regolamento concernente gli
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di MedicoChirurgo”;
CONSIDERATO che tale ultimo provvedimento, di modifica degli artt. 8 e 24 del precedente
regolamento in materia, prevede due prove di esame consistenti in un
tirocinio pratico continuativo e in una prova scritta, ed entrerà in vigore a
partire dalla prima sessione del 2004;
CONSIDERATO che per consentire l’espletamento della prova pratica continuativa trimestrale,
l’art. 1, comma 3, della nuova disciplina prevede la stipulazione, da parte
degli Atenei sedi di Esame, di apposite convenzioni con l’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio
Sanitario Nazionale affinché i candidati all’esame di Stato possano essere
ricevuti e seguiti nel tirocinio clinico;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 4120 del 16 ottobre 2003 con la quale il M.I.U.R.
sollecita l’avvio delle procedure operative necessarie a dare attuazione alla
riforma sopra illustrata, allegando una bozza di convenzione che consenta di
uniformare l’operato di tutti gli Atenei;
ATTESO CHE
per il regolare svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di Medico Chirurgo a partire dalla prima sessione dell’anno
2004 è necessario procedere alla stipulazione delle suddette convenzioni;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 8/2003/8.12 del 17 novembre 2003 con
la quale l’organo accademico ha espresso parere favorevole all’utilizzazione
del testo trasmesso dal Ministero
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. E’ approvato lo schema di Convenzione di seguito riportato per lo svolgimento del
Tirocinio Pratico Valutativo trimestrale previsto, dal nuovo Regolamento adottato
con D.M. 29.10.2001 n. 445, come prima prova dell’esame di Stato di abilitazione
alla professione di Medico Chirurgo:
CONVENZIONE
Per l’attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo di Medicina, Chirurgia e presso lo studio di
Medico di Medicina Generale, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale
previsto dal Decreto MIUR 19/10/2001 n° 445, di cui al comma 1 dell’art. 2 del citato decreto.
TRA
–
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di
tempore Prof.
nato a
(c.f.:), in persona del Rettore pro
, domiciliato per la carica in
COPIA NON VALIDA
;
159
COPIA NON VALIDA
–
E L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della Provincia di
in persona del Preside pro tempore
Dott.
, nato a
, Via
–
.
L’A.S.S.N°
il
e domiciliato per la carica in
.
/ A.O
In persona del Direttore Generale pro tempore Dott.
.
, nato a
il
,
e domiciliato in
, Via
.
PREMESSO
–
Che il Decreto 29/10/2001 n. 445 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –
“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione
medico chirurgo” – prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione
delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto
ministeriale 28 novembre 2000 /G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001);
–
Che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, “
“ ha inteso ed intende promuovere
iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute nonché
una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella
dimensione socio culturale;
–
Che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro le Università hanno
promosso, in collaborazione con gli Ordini dei Medici e con Associazioni Mediche, tirocini
formativi e di orientamento a favore di studenti degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina
e Chirurgia;
–
Che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al
fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
–
Che il periodo di frequenza di un mese presso Strutture Operative di Medicina e di Chirurgia e
presso lo studio di Medico di Medicina Generale (MMG), come espressamente previsto al
comma 1 dell’art. 2 del Decreto 445 del MIUR del 29/10/2000 ed in ossequio a quanto da esso
fissato, si configura come tirocinio pratico valutativo;
– Che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR 445 del 29/10/2000 presso le
strutture ospedaliere è valutare:
a) la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno del ricovero
b) la capacità di svolgere attivamente prestazioni ambulatoriali rilevando:
– capacità di intervistare e raccogliere dati anamnestici
– capacità di fornire informazioni e chiarimenti al paziente e/o parenti
– capacità di relazionare con il paziente e con i parenti
COPIA NON VALIDA
160
COPIA NON VALIDA
–
–
–
comportamento personale con il paziente ed i parenti
capacità cliniche
Che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR 445 del 29/10/2000 presso il
MMG è valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico
– nella gestione, attraverso il metodo clinico del MMG, di eventi e fenomeni del paziente al di
fuori dell’ospedale:
‰ prima e dopo il ricovero
‰ prima che la malattia sia diagnosticata
‰ nel paziente con malessere indefinito
‰ nel paziente cronico
‰ nel paziente politrattato
‰ nel paziente inguaribile
‰ nel paziente a domicilio
- nell’approccio alla persona per la prevenzione ed educazione
- nell’approccio alla famiglia
- nella relazione medico-paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente-altri operatori
sanitari e sociali
- nell’organizzazione del SSN e SSR
-
Che la Federazione Nazionale dell’Ordine Nazionale dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri, condividendo l’orientamento sopra esposto, ha auspicato che ogni studente abbia
la possibilità di valorizzare il proprio bagaglio cognitivo e comportamentale con una
esperienza diretta sul territorio, frequentando strutture sanitarie al di fuori della Facoltà di
medicina e Chirurgia;
-
Che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello
svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei
cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di
garantire al cittadino ed alla società competenza, etica e deontologia nell’esercizio quotidiano
dell’attività medica.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione
Art. 2
L’Università di
- e l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di
e l’ASL/AO
e aziende di cui
all’articolo 2 del Decreto legislativo 517/99 con la presente convenzione si propongono di
organizzare congiuntamente la valutazione dell’attività professionale dei laureati in Medicina e
Chirurgia da svolgere presso le Strutture Ospedaliere e presso gli studi dei medici di medicina
generale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445. Ove
necessario l’università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali della stessa
Regione.
Art. 3
L’attività di cui all’art. 2 consiste in un periodo di frequenza/tirocinio pratico valutativo presso
Strutture Operative Ospedaliere di medicina e di chirurgia e presso lo studio del Medico di
medicina generale, per un mese ciascuno. Inoltre tale attività valutativa prevede la partecipazione
COPIA NON VALIDA
161
COPIA NON VALIDA
attiva a seminari interattivi tenuti da medici di medicina generale e da medici ospedalieri allo scopo
di far emergere ed evidenziare un più completo quadro della formazione complessiva del candidato.
L’università riconosce il titolo di tutore/valutatore ai sensi del D.M. 445 19 ottobre 2001 al Medico
Ospedaliero ed al MMG presso la cui struttura operativa svolgeranno il tirocinio pratico valutativo.
Art. 4
Per l’attuazione e/o realizzazione del tirocinio valutativo di cui all’art. 3 è istituita una
Commissione di 8 componenti, di cui 4 nominati dal Consiglio di Facoltà e 4 nominati dalla
Commissione Medici dell’Ordine.
La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente; al Presidente compete la
convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui
argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di 3 componenti.
Art. 5
La Commissione si impegna ad elaborare un eventuale regolamento attuativo della presente
convenzione per quanto attiene argomenti non sufficientemente esplicitati.
La stessa Commissione redige un resoconto finale dell’attività svolta a conclusione di ciascun anno
accademico.
La Commissione propone al Rettore:
‰ la scelta dei tutori /valutatori
‰ il monitoraggio dell’attività mediante schede di valutazione
‰ l’organizzazione dei seminari di cui all’art. 3
Art. 6
L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara predisporrà un elenco
dei medici di medicina generale presso il cui studio si svolgerà il tirocinio formativo a seguito di
procedimento selettivo in base ai requisiti del comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17
agosto 1999 n° 368.
Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di selezione:
- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con
particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione
dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- disponibilità di un sistema informatico efficacie ed aggiornato (uso routinario della cartella
informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o
infermieristico;
- impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor/valutatore di
tirocinio pratico valutativo;
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per
tutor/valutatore;
- impegno di almeno tre mesi per anno solare nell’attività tutoriale/valutativa.
I tutors/valutatori saranno preparati all’uso del libretto dei “clinical skills” introdotti dalle Facoltà di
Medicina e Chirurgia come guida degli elementi oggetto di valutazione su cui il candidato è stato
preparato ed addestrato, utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le
istruzioni per l’uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad
una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.
Art. 7
L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara in collaborazione con
le Direzioni Generali delle ASL ospedaliere e Aziende di cui all’art. 2 del D.Lgs 517/99,
COPIA NON VALIDA
162
COPIA NON VALIDA
predisporrà un elenco dei medici di Medicina e di Chirurgia presso le cui strutture operative si
svolgerà il tirocinio pratico valutativo.
Le strutture operative dovranno rispondere ai requisiti seguenti:
- possibilità di ricovero ordinario con almeno cinque posti letto/candidato
- possibilità di ricovero in day hoospital/day surgery con almeno due posti letto/candidato
- svolgimento di attività ambulatoriale almeno trisettimanale
- il personale afferente alla struttura operativa sia composto da un Direttore/Responsabile e un
dirigente medico per ogni candidato
- la casistica preveda dieci pazienti al giorno di cui 1/5 prime osservazioni.
Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione:
- precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente;
- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimenti definitivi di sospensione
dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- disponibilità di un sistema informatico efficacie ed aggiornato (uso routinario della cartella
informatizzata e collegamento ad internet);
- impregno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutors di tirocinio
pratico valutativo;
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per
tutor;
- impegno di almeno tre mesi per anno solare nell’attività tutoriale.
I tutors/valutatori saranno preparati all’uso del libretto dei “clinical skills” introdotti dalle Facoltà di
Medicina e Chirurgia come guida degli elementi oggetto di valutazione su cui il candidato è stato
preparato ed addestrato, utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le
istruzioni per l’uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad
una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato.
Art. 8
L’Università designa, tra quelli accolti come idonei dalla Commissione di cui all’art. 4 della
presente Convenzione, i professionisti, le strutture e gli studi dove si svolgerà il tirocinio pratico
valutativo ed assegna a esse i medici abilitandi assicurando criteri di assoluta imparzialità
trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo conto del territorio provinciale di residenza
e della distanza dalla sede di residenza o domicilio abituale.
Il rapporto tutor/valutatore-tirocinante è di 1:1.
Al termine del tirocinio il laureato abilitando dovrà compilare in modo anonimo un questionario sul
periodo trascorso e sull’attività svolta dal tutor/valutatore, fornendo eventuali suggerimenti.
L’incarico di tutor/valutatore al singolo medico, scelto tra quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 6,
sarà conferito dall’Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal medico di
medicina generale e dal medico ospedaliero.
Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:
- nominativo del tirocinante;
- durata, obbiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di
presenza presso la struttura;
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- l’espressa previsione della gratuità dell’attività svolta in qualità di tutor/valutatore, salvo
diversa determinazione dei Ministeri competenti, eventualmente da recepirsi nella stipula di
accordi a livello di rinnovo nazionale o regionale, delle Convenzioni per i MMG e dei
contratti per i medici ospedalieri;
- l’impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile di cui all’art. 10.
COPIA NON VALIDA
163
COPIA NON VALIDA
Art. 9
Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.
Il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando
l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l’assoluta riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del
tirocinio.
Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del
soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al candidato, al rettore o suo delegato e
alla Commissione di cui all’art. 4, oltre che segnalarlo sull’apposito libretto.
Art. 10.
L’Università si attiverà a contattare le Compagnie di Assicurazione con le quali intrattiene già
rapporti per il prolungamento delle polizze esistenti per la copertura assicurativa del tirocinante e
del tutor/valutatore contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità
civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo
svolgimento dell’attività di tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il medico tutor/valutatore si impegna a
segnalarne tempestivamente l’evento, qualora sussista l’impossibilità di completare il periodo di
tirocinio.
Art. 11
Il tutor/valutatore ha l’obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un
resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare “in itinere” eventuali carenze riscontrate negli
adempimenti professionali.
Art. 12
All’atto della stipula della convenzione verrà determinata la concorrenza reciproca per gli oneri
derivanti dall’applicazione della nuova normativa per gli esami di Stato.
Art. 13
La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si
intende tacitamente rinnovata salvo diversa determinazione delle parti contraenti. Essa non dà luogo
a rinnovo tacito e va eventualmente rinnovata alla scadenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla
convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata a.r. Resta inteso che anche in
caso di recesso viene comunque garantito il compimento delle attività in corso e fino al termine del
corrente anno accademico.
Art. 14
Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere
dalle attività in oggetto della presente convenzione. In caso non sia possibile raggiungere un
accordo amichevole, le parti stabiliscono di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato
rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. C.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato
da ciascuna delle parti ed il terzo da esse in comune accordo; in caso di disaccordo il terzo arbitro
sarà nominato dal Presidente del tribunale competente in cui il collegio arbitrale ha sede.
COPIA NON VALIDA
164
COPIA NON VALIDA
Art. 15
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte
richiedente
Università “
“
IL RETTORE Prof.
.
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara
IL PRESIDENTE Dott.
.
.
ASS/AO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott:
.
.
2. Il Rettore è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con l’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio Sanitario
Nazionale nel testo sopra riportato. E’, altresì, autorizzato ad apportare le modifiche,
concordate con la controparte, che si rendessero eventualmente necessarie.
3. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
******************
7/2003/9.14 Convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per la
realizzazione del Master Universitario di I livello in "Nursing Oncologico" attivato presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia;
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione il
testo della Convenzione che si intende stipulare con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al
fine di promuovere e realizzare una proficua collaborazione tra la Lega stessa e la Facoltà di
Medicina e Chirurgia per la gestione del Corso di Master Universitario biennale di I livello in
“Nursing oncologico” attivato, per l’anno accademico 2003/2004, nella sua II edizione proprio in
considerazione del successo riscontrato nel precedente anno accademico.
Obiettivo della Convenzione in esame è quello di disciplinare formalmente i rapporti tra i due
enti coinvolti nel progetto, in termini di competenze e responsabilità, sia didattico-scientifiche che
economico-finanziarie, in analogia a quanto si è già verificato per la realizzazione del Corso di
Master in “Cure Palliative”.
COPIA NON VALIDA
165
COPIA NON VALIDA
Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito
all’allegata proposta di delibera volta ad approvare la Convenzione per la realizzazione della
collaborazione in ambito oncologico sopra illustrata.
Distinti saluti.
Vercelli, 28 novembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
Anna Maria Tramontano
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTI
CONSIDERATA
VISTO
VALUTATA
VISTA
CONSIDERATO
RITENUTA
RITENUTO
l’art. 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999 n. 4;
gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509,
Regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V;
gli artt. 7 e 30 dello Statuto dell’Università, rispettivamente in materia di
cooperazione didattica e di procedura di istituzione dei corsi di Master
universitario;
la proficua collaborazione che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha già
instaurato con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al fine di
realizzare sia la prima che la seconda edizione del Corso di Master
Universitario di I livello in “Cure Palliative”;
il Decreto Rettorale rep. n. 272 del 08.08.2003 di istituzione ed attivazione
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2003/2004, della seconda
edizione del Master Universitario biennale di I livello in “Nursing
oncologico”;
la necessità di predisporre un’apposita Convenzione che disciplini
specificamente il rapporto di collaborazione con la L.I.L.T., in termini di
ripartizione di competenze e responsabilità sia didattico-scientifiche che
economico-finanziarie;
la nota pervenuta in data 14.11.2003 con la quale il Prof. Alabiso, Direttore
del Corso di Master sopraccitato, trasmette bozza della Convenzione e
sollecita l’approvazione del testo;
che dalla stipulazione della suddetta Convenzione non scaturisce alcun onere
a carico del bilancio di Ateneo;
meritevole l’iniziativa volta a formalizzare il rapporto di collaborazione con
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al fine di promuovere iniziative
didattiche e di ricerca in ambito oncologico;
di dover, altresì, autorizzare il Rettore a concordare con la controparte
eventuali modifiche al testo della predetta Convenzione, senza oneri ulteriori
per l’Ateneo
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
COPIA NON VALIDA
166
COPIA NON VALIDA
DELIBERA
1. E’ approvata nel testo sottoriportato la Convenzione per la gestione in collaborazione con la
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori del Master Universitario biennale di I livello in
“Nursing oncologico”:
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL MASTER UNIVERSITARIO in NURSING ONCOLOGICO
TRA
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (di seguito indicata come
“U.P.O.”), nella persona del Prof. Ilario Viano, Rettore, nato a Torino il 14 aprile 1949 e
domiciliato per la carica in Via Duomo 6, Vercelli, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del ………………………;
E
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito indicata come “L.I.L.T.”) nella persona del
Prof. Francesco Schittulli, Presidente, nato a Gravina di Puglia il 21 aprile 1946 e domiciliato per la
carica in Via Alessandro Torlonia 15, Roma, a quanto segue autorizzato dal Consiglio Direttivo
nella seduta del 29 ottobre 2003;
E
la Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori (di seguito indicata come “S.P.BI.L.T.”)
nella persona del Dott. Mauro Valentini, Presidente, nato a Genova il 9 aprile 1946 e domiciliato
per la carica in Via Belletti Bona 20, Biella, a quanto segue autorizzato da Consiglio Direttivo nella
seduta del 6 novembre 2003;
PREMESSO CHE
¾ in data 3 settembre 2003 è stata firmata la prima Convenzione fra U.P.O. e L.I.L.T. riguardante
il II° Corso di Master Universitario biennale di I livello in Cure Palliative per Medici e
Infermieri dell’U.P.O.;
¾ quanto premesso in essa è prodromico alla stipula di questa Convenzione per potenziare la
formazione per gli operatori sanitari oncologici;
¾ la S.P.BI.L.T. ha deciso di farsi carico di un importante impegno economico per consentire
insieme alla L.I.L.T. la realizzazione di un altro Master
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Allo scopo di realizzare una stretta collaborazione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’U.P.O. da un lato e la L.I.L.T. e la S.P.BI.L.T. dall’altro per favorire l’impiego del potenziale
scientifico e formativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché delle risorse umane e
strutturali della L.I.L.T. e della S.P.BI.L.T., la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O., in
ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Corsi di Master
Universitario, si avvale della collaborazione della L.I.L.T. e della S.P.BI.L.T. per la realizzazione
del Corso di Master Universitario biennale in “Nursing Oncologico” per Infermieri.
COPIA NON VALIDA
167
COPIA NON VALIDA
Art. 2 - La suddetta collaborazione va ad inserirsi in quella più ampia prevista dalla Convenzione
tra la Conferenza Nazionale dei Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, recentemente sottoscritta a Roma, che diviene parte integrante del presente
accordo.
Art. 3 - Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui all’articolo precedente, la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’U.P.O. e la Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori
mettono a disposizione strutture idonee; la S.P.BI.L.T. assicura un contributo pari a 30.000 Euro per
la realizzazione della seconda edizione del Master biennale in Nursing Oncologico per Infermieri
per gli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005.
Naturalmente il suddetto impegno di spesa è condizionato all’effettiva attivazione della seconda
edizione del Master in oggetto.
Art. 4 - Le modalità di erogazione dei contributi di cui all’articolo precedente saranno le seguenti:
Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.12.2003;
Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.03.2004;
Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.12.2004.
Art. 5 - Le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile e gli
infortuni, si attengono ognuno ai propri ordinamenti.
Art. 6 - Un’apposita Commissione paritetica di sei membri – di cui uno nominato dal Rettore e due
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O., uno nominato dalla L.I.L.T. e due dalla
S.P.BI.L.T. – vigila sulla corretta applicazione della presente Convenzione; tale Commissione
redige almeno una volta all’anno un’apposita relazione da presentarsi alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’U.P.O., alla L.I.L.T e alla S.P.BI.L.T. e resta in carica per l’intera durata del Master
in Nursing Oncologico.
Art. 7 - A fronte dell’apporto organizzativo e del contributo della S.P.BI.L.T. sono previsti:
- la presenza di un rappresentante della L.I.L.T. e di due della S.P.BI.L.T. in seno al Comitato
Scientifico, di un rappresentante della S.P.BI.L.T. in seno al Comitato Tecnico di Progetto, di
due Coordinatori di modulo e di un congruo numero di docenti nominati dalla S.P.BI.L.T. in
seno al Corpo docente;
- una riserva di 15 posti per la partecipazione alla seconda edizione del Master in Nursing
Oncologico di cui 5 per operatori della S.P.BI.L.T. e 10 per operatori delle Sezioni Provinciali
della Lega contro i Tumori, adeguatamente selezionati.
Art. 8 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte
all’esame degli organi deliberanti di ciascuna delle parti contraenti.
Art. 9 - Il presente atto regola i rapporti tra le parti sino alla conclusione della seconda edizione del
Corso di Master Universitario biennale in Nursing Oncologico.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare.
Novara,
Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di
Medicina e Chirurgia
COPIA NON VALIDA
168
COPIA NON VALIDA
Il Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Il Presidente della Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori
2. Il Rettore è autorizzato a sottoscrivere con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori la
Convenzione per la realizzazione da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia di iniziative
didattiche e di ricerca in ambito oncologico, nel testo sopra riportato. E’, altresì, autorizzato
ad apportare le modifiche, concordate con la controparte, che si rendessero eventualmente
necessarie.
3. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo.
******************
7/2003/9.15 Convenzione con le Università degli Studi di Perugia, Firenze e Verona per la
realizzazione del Master Universitario di II livello in "Urologia ginecologica" presso la facoltà
di Medicina e Chirurgia;
Il Presidente spiega che la presente convenzione è stata inserita al punto 9.11 dell’ordine del
giorno.
******************
7/2003/9.16 Corso di aggiornamento in “Aiuti pubblici alle imprese e fondi strutturali
comunitari”: modifica delle disposizioni amministrative
DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio la proposta di modifica
di alcune disposizioni amministrative concernenti il Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle
Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato ex art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo
presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2003/2004.
Si precisa che tale Corso di Studio rientra tra i progetti didattici, disciplinati dall’art. 6
(“Formazione Finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”) della Legge n. 341/1990, ed è finalizzato
all’aggiornamento professionale di soggetti in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso
a corsi universitari. E’ stato, infatti, organizzato in collaborazione con la Società per la Gestione del
Polo Universitario (S.c.r.l.) di Acqui Terme - con la quale è stata stipulata un’apposita Convenzione
- e proprio tale Società, per il tramite del Direttore del Corso Prof. Giuseppe Coscia, ha segnalato
che la scadenza originariamente prevista per la presentazione delle domande di iscrizione al corso
avrebbe impedito a diversi enti di iscrivere i propri dipendenti a causa della difficoltà di anticipare
una somma di denaro nel 2003 a fronte di un’attività che si svolgerà nell’anno 2004.
COPIA NON VALIDA
169
COPIA NON VALIDA
Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito
all’allegata proposta di delibera volta a modificare, riaprendolo e posticipandolo, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Aggiornamento in “Aiuti
Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato per l’anno accademico
2003/2004presso la Facoltà di Giurisprudenza.
Distinti saluti.
Vercelli, 1 dicembre 2003
La Responsabile dell’Ufficio
Anna Maria Tramontano
f.to Anna Maria Tramontano
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
CONSIDERATO
l’art. 6, comma 2, della L. 19 novembre 1990 n. 341, in materia di
“Formazione Finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”;
l’art. 35 del Titolo VI (“Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e
formazione”) del Regolamento Didattico di Ateneo che disciplina la
procedura amministrativa di istituzione ed attivazione dei Corsi di
Aggiornamento rivolti ai possessori di titolo idoneo all’iscrizione a corsi
universitari;
lo Statuto di autonomia dell’Università;
la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 7/2003 del 18
giugno 2003;
la delibera del Senato Accademico n. 5/2003/9.2 del 14.07.2003;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2003/8.1 del 25.07.2003
che ha approvato le disposizioni amministrative concernenti il progetto
formativo in esame;
il Decreto Rettorale repertorio n. 284 del 21.08.2003 di istituzione ed
attivazione presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004, del
Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali
Comunitari” ed in particolare il suo art. 10 concernente il termine di scadenza
- originariamente fissato al 30.11.2003 – per la presentazione delle domande
di iscrizione;
che l’Ateneo ha già stipulato in data 22.09.2003 con la Società Consortile di
Acqui Terme una apposita convenzione per l’organizzazione e la gestione in
collaborazione del progetto formativo in esame;
la nota con al quale il Prof. Coscia, Direttore del Corso di Aggiornamento in
esame, chiede che venga disposta la riapertura del termine sopra indicato al
fine di consentire a diversi enti di iscrivere i propri dipendenti erogando la
somma di denaro corrispondente alla quota di iscrizione direttamente nel
2004, anno nel quale inizieranno e si svolgeranno le attività didattiche, senza
precedere a una complicata rettifica di bilancio nel 2003;
che attualmente risulta aver perfezionato l’iscrizione al corso un numero di
studenti insufficiente a consentirne lo svolgimento e che in caso di mancata
riapertura e posticipazione del termine di iscrizione il corso dovrebbe essere
formalmente disattivato per l’anno accademico in corso
COPIA NON VALIDA
170
COPIA NON VALIDA
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.
E’ riaperto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di
Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato
presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004. Le domande potranno essere
presentate, con le modalità previste dall’art. 10 del Decreto di attivazione, entro e non oltre
il giorno 15 gennaio 2004.
******************
10. Edilizia e Patrimonio:
7/2003/10.1 Ex-Foro Bovario Alessandria - LOTTO A – Imputazione finanziamento fondi
provenienti dal M.I.U.R;
SERVIZIO TECNICO
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Con atto deliberativo n. 1/2001/7.3 del 02/03/2001, il Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” riconfermava
l’approvazione dei progetti definitivi per la realizzazione dei lotti A e C da adibirsi a sede della
Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria, già deliberati, tra l’altro,
dall’Università degli Studi di Torino.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con prot. n. 19870 del
10.11.2003, rendeva noto all’Università “A. Avogadro” l’assegnazione dei fondi relativi all’edilizia
generale, dipartimentale e residenziale inerente all’esercizio 2003 per l’importo pari a Euro
2.097.000,00.
L’Amministrazione Universitaria deve comunicare al predetto M.I.U.R. quale intervento
intende finanziare con i fondi assegnati, ed anche rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione
dello stesso.
Si propone di imputare la somma pari a Euro 2.097.000,00 alla realizzazione del Lotto A
riferito alla sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria.
Il lotto A è compreso nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2004 ed attualmente è in fase
di validazione la progettazione esecutiva dello stesso.
Il predetto lotto A sarà realizzato subito dopo al lotto C.
Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito.
Vercelli, 25.11.2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Laura GILI)
f.to Laura Gili
COPIA NON VALIDA
171
COPIA NON VALIDA
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2001/7.3 del 02/03/2001
dell’Università degli Studi “A. Avogadro” con la quale si riconfermava
l’approvazione dei progetti definitivi per la realizzazione dei lotti A e C da adibirsi a
sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria, già
deliberati, a suo tempo, dall’Università degli Studi di Torino.
RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota n. 19870 del
10.11.2003, portava a conoscenza all’Università degli Studi del Piemonte Orientale
l’assegnazione dei fondi relativi all’edilizia generale, dipartimentale e residenziale
riferito all’esercizio 2003 per l’importo di Euro 2.097.000,00;
DATO ATTO che l’Università “A. Avogadro”, deve comunicare al predetto Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quale interventi/o intende finanziare
con i fondi assegnati, e rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione dello
stessi/o;
CONSIDERATO che l’Università procederà ad esperire la gara di appalto per la realizzazione del
lotto A, successivamente alla realizzazione del lotto C;
VISTA
la Legge 09.05.1989 n.168;
VISTO
il Decreto Rettorale N. 539 pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale N. 3 del
04.012002 – di emanazione dello statuto dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” come successivamente modificato con Decreto
Pettorale N. 67 del 24.02.2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del Decreto
M.U.R.S.T. 30.07.1998
con voto espresso nella forma di legge,all’unanimità
DELIBERA
1.
Di imputare l’assegnazione dei fondi previsti per l’edilizia generale, dipartimentale e
residenziale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2003, per l’importo pari a
Euro 2.097.000,00, alla realizzazione del Lotto A del complesso da adibire a sede
della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria.
******************
COPIA NON VALIDA
172
COPIA NON VALIDA
7/2003/10.2 Approvazione adeguamento progettazione preliminare Lotti A e B, complesso sito in
Via Perrone, in Novara;
OMISSIS
*****************
7/2003/10.3 Approvazione programmazione triennale 2004-2006 lavori pubblici, ed elenco
annuale 2004;
SERVIZIO TECNICO
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
In adempimento alle disposizioni di cui all’art.14 della Legge 11.02.1994 n.109 e successive
modificazioni e integrazioni, entro il 30 settembre c.a., l’Amministrazione universitaria ha
predisposto lo schema relativo alla programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006, nonché
l’elenco annuale 2004.
Della programmazione predetta è stata data pubblicazione, mediante affissione all’Albo del
Rettorato a decorrere dal 30.09.2003, utilizzando la modulistica di cui al D.M.21.06.2000
n.5374/21/65.
Si segnala, rispetto allo schema pubblicato, la maggiore copertura finanziaria per il Lotto A,
a seguito della assegnazione effettuata dal MIUR, in data 10.11.2003, nonché la variazione nella
individuazione del Responsabile del Procedimento per il Lotto D, all’interno del complesso sito in
Novara, via Perrone n.18, poiché al fine di distribuire, in maniera equa, gli incarichi fra i tecnici in
servizio è stato assegnato il Lotto D all’Arch. Monica CAPOROSSI, anziché all’Arch. Alberto
BALDOIN. Per quanto riguarda il Lotto D, relativo al complesso sito in Novara, via Perrone n.18,
inserito nell’elenco annuale 2004, si precisa che esso verrà interamente finanziato in fase di
riaccertamento dei residui, o in fase di assestamento di bilancio.
Si chiede a codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.
Vercelli, 27.11.2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Laura GILI)
f.to Laura Gili
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
lo schema di programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006, e l’elenco annuale
dei lavori 2004, pubblicato all’Albo del Rettorato, in data 30.09.2003;
VISTA
la nota del MIUR, in data 10.11.2003, con la quale veniva disposta l’assegnazione
dei fondi per l’edilizia per l’anno 2003;
RILEVATA l’opportunità di assegnare, con maggiore equità, gli incarichi ai tecnici del Sevizio
Tecnico;
DATO ATTO che il Lotto D, relativo al complesso sito in Novara, via Perrone n.18 risulta, ad oggi,
finanziato nella misura del 48,94%;
COPIA NON VALIDA
173
COPIA NON VALIDA
RILEVATO che residuano in bilancio delle somme per l’edilizia, da portare in accertamento al
termine dell’esercizio finanziario, ovvero in fase di assestamento del bilancio;
CONSIDERATO che tali residui consentono la copertura finanziaria del predetto Lotto D;
VISTA
la Legge 11.02.1994 n.109 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il D.P.R.21.12.1999 n.554 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.M.21.06.2000 n.5374/21/65, recante modalità e schema-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori;
VISTO
il D.M. 04.08.2000 di interpretazione autentica del D.M. 21.06.2000 n.5374/21/65;
VISTO
il D. Lgs 30.03.2001 n.165;
VISTA
la legge 09.05.1989 n.168;
VISTO
lo Statuto dell’Università, come da ultimo modificato con D.R. n.67 del 24.02.2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del D.M.U.R.S.T.
30.07.1998;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, nelle schede allegate, la programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006,
nonché l’elenco annuale 2004;
2. di trasmettere alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici di Torino, la
programmazione
predetta,
nei
termini
stabiliti
dalla
Legge.
COPIA NON VALIDA
174
COPIA NON VALIDA
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 – 2006
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
(TABELLA 1)
Nuova costruzione Lotto A
– Ex Foro Bovario –
Alessandria
Manutenzione straordinaria
aule v. Manzoni,8 - Vercelli
Recupero edificio Lotto C –
complesso via Perrone, 18
No
Manutenzione straordinaria
v. Solaroli, 17, in Novara
Recupero edificio
v. G. Ferraris, 109 Vercelli
Ristrutturazione Lotto D via
Perrone , in Novara
Ristrutturazione edificio v.
XXIV Maggio - Alessandria
scheda n.1
Cod
CATEGORIE DI
OPERE
(TABELLA 2)
Cod.
01
DIREZIONALE
33
FACOLTA’ – PRESIDENZA €. 6.860.978,70
08
AULE PER LA DIDATTICA
08
07
03
07
03
Edilizia sociale e
scolastica
Edilizia sociale e
scolastica
Edilizia sociale e
scolastica
Edilizia sociale e
scolastica
RISORSE
DISPONIBILI
(3)
GRADO
SODDIS.TO
DOMANDA
%
(4)
€. 6.860.978,70
100%
€. 310.000,00
€. 310.000,00
100%
ALLOGGI CUSTODI
€. 260.000,00
€. 260.000,00
100%
08
AULE E LABORATORI
€. 568.102,00
€. 568.102,00
100%
08
AULE ED UFFICI
€. 1.005.041,19
€. 1.005.041,19
100%
08
BIBLIOTECA ED AULE
€. 1.996.201,76
€. 976.983,51
48,94%
08
FACOLTA’
GIURISPRUDENZA
€. 8.000.000,00
€. 8.000.000,00
100%
BIBLIOTECA
PALAZZETTO DELLO
SPORT
PALAZZETTO DELLO
SPORT
PALAZZETTO DELLO
SPORT
CENTRO CONGRESSI
€. 5.295.000,00
€. 143.444,17
€. 5.295.000,00
€. 143.444,17
100%
100%
€. 143.444,17
€. 143.444,17
100%
€. 143.444,17
€. 143.444,17
100%
€. 4.000.000,00
€. 4.000.000,00
100%
04
Edilizia sociale e
scolastica
Edilizia sociale e
scolastica
Ristrutturazione edificio v.
G. Ferraris 99 Vercelli
Edilizia sportiva - Vercelli
04
01
Edilizia sociale e
scolastica
Edilizia scolastica
08
08
Edilizia sportiva - Novara
01
Edilizia scolastica
08
Edilizia sportiva Alessandria
Recupero edificio “Ex 18”
VC
01
Edilizia scolastica
08
03
Altra edilizia
pubblica
09
04
FINALITA’ E RISULTATI
ATTESI
(1)
COPIA NON VALIDA
FABBISOGNO
IN VALORI
ASS.TI
(2)
175
COPIA NON VALIDA
Esprimere in via sintetica le finalità dell’intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso.
Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.
Finanziamento attribuito.
Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie.
(in via semplificata costituisce il rapporto percentuale tra i valori delle precedenti due colonne)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
176
COPIA NON VALIDA
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
scheda n.2
PROGRAMMA TRIENNALE 2004 – 2006
QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
SEZIONE A
Arco temporale di validità del Programma
Vedi nota
RISORSE DISPONIBILI
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
allo
Disponibilità finanziaria
Disponibilità finanziaria
Disponibilità finanziaria
schema 2
1
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
2
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
3
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
4
Trasferimento di immobili ex art.19, c.5-ter L. n.109/94
5
6
Stanziamenti di bilancio
Altro
€. 11.000.323,65
€.13.295.000,00
€. 4.430.332,51
TOTALI
a dedurre: Accantonamenti: Fondo art.31bis, quote di
riserva, etc.
€. 11.000.323,65
€.13.295.000,00
€. 4.430.332,51
7
TOTALI
SEZIONE B
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
Piena proprietà
Solo diritto di superficie
Arco temporale di validità del Programma
Anno 2004
Id Catastale
Valore stimato
Anno 2005
Id Catastale
Valore stimato
Anno 2006
Id Catastale
Valore stimato
TOTALI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
177
COPIA NON VALIDA
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, art.14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006
scheda n.3
ELEMENTI FINANZIARI
CODICI
Codice identificativo
intervento
(allegato3A)
NOTE
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Stima del costo
complessivo
Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario Alessandria
Manut. straordinaria aule edificio v. Manzoni, 8 - VC
Recupero Lotto C – Alloggi via Perrone, Novara
Manut. straordinaria via Solaroli, 17, in Novara
Recupero edificio v. G. Ferraris 109 Vercelli
€.310.000,00
€.260.000,00
€.568.102,00
€. 1.005.041,19
Ristrutturazione Lotto D via Perrone, Novara
€.1.996.201,76
Ristrutturazione via XXIV Maggio - Alessandria
Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99 in Vercelli
Edilizia sportiva - Vercelli
Edilizia sportiva - Novara
Edilizia sportiva - Alessandria
Recupero edificio “ex 18” in Vercelli
€.8.000.000,00
€.5.295.000,00
€. 143.444,17
€.143.444,17
€. 143.444,17
€.4.000.000,00
Indicare eventuali apporti di capitale privato
o cessione di immobili
€.6.860.978,70
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
178
COPIA NON VALIDA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Progressivo
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Programma
annuale
Programma
triennale
Categoria di
opere
Codice regione
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
23/0001
Tipologia opere
Codice
Amministrazione
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, art.14, comma 11
scheda n.3 A
PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006
Codice identificativo intervento
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
179
COPIA NON VALIDA
Scheda n.4
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
ELENCO DESCRITTIVO
DEI LAVORI
Priorità assoluta
(5)
Comune(1)
Priorità art.14 c.3
L.109/94
Ulteriori priorità
(4)
Regione Provincia
Codice
Identificativo
Intervento
(2)
Priorità di
categoria (3)
CCODICE ISTAT
Nuova costruzione Lotto A
Ex Foro Bovario
Manut. Straordin. Aule v.
Manzoni, 8 Vercelli
Recupero Lotto C, Perrone
Manut.straordinaria via
Solaroli, 17, in Novara
Recupero edificio Via G.
Ferraris n.109
Ristrutturazione Lotto D via
Perrone, in Novara
Ristrutturazione v. XXIV
Maggio, Alessandria
Ristrutturazione edificio v.
G. Ferraris 99, in Vercelli
Edilizia sportiva - Vercelli
Edilizia sportiva - Novara
Edilizia sportiva Alessandria
Recupero edificio “Ex 18”
COPIA NON VALIDA
Arco temporale di validità del programma
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Disponibilità
finanziarie
Disponibilità
finanziarie
Disponibilità
finanziarie
€.6.860.978,70
€.310.000,00
€.260.000,00
€ .568.102,00
€.1.005.041,19
€.1.996.201,76
€.8.000.000,00
€.5.295.000,00
€. 143.444,17
€.143.444,17
€.143.444,17
€. 4.000.000,00
180
COPIA NON VALIDA
TOTALI
€. 11.000.323,65 €.13.295.000,00
€.4 430.332,51
Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l’intervento ricade in più comuni.
Vedi scheda 3A
Valore numerico
Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali
privati maggioritari
Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate
Tabella di riferimento priorità
Min
Max
1
1
1
10
10
20
Priorità di categoria
Priorità ulteriori
Priorità assoluta
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
181
COPIA NON VALIDA
Scheda n. 5
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006
Codice identificativo intervento
Problematiche di ordine
urbanistico-territoriale
Problematiche di ordine
ambientale e paesistico
vedi scheda 3A
Conforme
(A)
SI
SI
SI
Azioni da intraprendere
Conforme
(B)
Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario - AL
Manut.straordinaria aule v. Manzoni, 8 - VC
Recupero edificio Lotto C –complesso via
Perrone, 18 NOVARA
Manutenzione straordinaria v. Solaroli, 17, NO
SI
SI
Recupero edificio v. G. Ferraris 109- VC
SI
SI
Ristrutturazione Lotto D via Perrone , in Novara
Ristrutturazione edificio v. XXIV Maggio - AL
Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99, VC
Edilizia sportiva – Vercelli
Edilizia sportiva – Novara
Edilizia sportiva – Alessandria
Recupero edificio “Ex 18”
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Riferimenti
legislativi e
attuativi della
pianificazione di
settore
Altro
Azioni da
intraprendere
SI
SI
SI
In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata esclusivamente la conformità dell’intervento compilando le colonne A e
B
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
182
COPIA NON VALIDA
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PIANO TRIENNALE 2004-2006
Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori (1)
Appalto ed esecuzione dei lavori
Note
5
6
7
17
23
15
20
21
21
30
36
-
4
7
8
9
16
22
-
3
8
12
13
14
24
30
Ristrutturazione Lotto D Perrone
-
10
15
20
21
21
39
45
Ristrutturazione edificio v. XXIV Maggio - Alessandria
7
11
16
21
22
23
47
53
Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris n.99 Vercelli
7
10
15
18
20
22
43
49
Edilizia sportiva - Vercelli
8
12
18
22
24
25
43
49
Edilizia sportiva - Novara
8
12
18
22
24
25
43
49
Edilizia sportiva - Alessandria
8
12
18
22
24
25
43
49
Recupero “Ex 18” in Vercelli
10
15
22
27
29
30
50
56
-
-
2
Manut.straordinaria aule v. Manzoni, 8 Vercelli
-
-
2
Recupero Lotto C Perrone
-
10
Manutenzione straordinaria v. Solaroli, 17, NO
-
Recupero v. G. Ferraris n.109 - VC
7
Contratto
d’appalto
32
Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario AL
Gara d’appalto
26
Progettazione
esecutiva
10
Progettazione
definitiva
9
Progettazione
preliminare
Esecuzione
lavori
Collaudo tecnico
amministrativo
(massimo 6 mesi)
Consegna lavori
Codice identificativo intervento
vedi scheda 3A
Progettazione
Scheda n.6
indicare il numero dei mesi previsti per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
COPIA NON VALIDA
183
COPIA NON VALIDA
Scheda n. 7
Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006
Elenco annuale 2004
Nuova costruzione Lotto A –Bovario - AL
Manutenzione straordinaria aule edificio v.
Manzoni, 8, in Vercelli
Recupero Lotto C Perrone
Manutenzione Straordinaria Via Solaroli n.17
Novara
Recupero edificio via G. Ferraris, 109Vercelli
Recupero lotto D Perrone
Responsabile del
procedimento
Effettivo utilizzo
Somme a
dell’opera (1)
disposizione
dell’Amministrazio
ne comprensive
degli oneri per i
piani di sicurezza
anno
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
Importo per
l’esecuzione delle
lavorazioni
trimestre
Codice
identificativo
intervento
Vedi scheda
3A
5.251.110,90
1.609.867,80
1°
2007
Arch. C. Tambornino
Arch. Monica CAPOROSSI
237.096,71
174.300,00
72.903,29
85.700,00
4°
4°
2005
2006
Arch. C. Tambornino
465.405,93
102.696,07
4°
2005
786.838,47
1.437.408,00
218.202,72
558.793,76
3°
4°
2006
2007
Arch. Laura Gili
Arch. Laura Gili
Arch. Monica CAPOROSSI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enzo FRAGAPANE
COPIA NON VALIDA
184
COPIA NON VALIDA
******************
7/2003/10.4 Rinnovo convenzione Fauser;
DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO
Ufficio Contratti
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Con delibera n.4/2000/7.4 del 11.09.2000, il Consiglio di Amministrazione autorizzava la
stipula di una Convenzione tra l’Università e l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, al
fine di attivare, per l’anno accademico 2000/2001, un corso di laurea in informatica nella città di
Novara, con la stessa struttura del corso universitario tenuto nella città di Alessandria, di durata
quinquennale.
Tale convenzione, rinnovata per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, necessita di un
ulteriore rinnovo, data la disponibilità dell’Istituto a cooperare con l’Università, mettendo a
disposizione della stessa i locali e il personale richiesti.
Il servizio fornito dall’Istituto, necessario per gli insegnamenti relativi al primo, al secondo e
al terzo anno di corso, consiste nel mettere a disposizione personale per le esercitazioni, per la
gestione web, per l’assistenza tecnica teledidattica e le attività di segreteria, aule (aula Magna, aule
docenza, aule esami), n.5 laboratori, una sala studio docenti, una biblioteca, un ufficio stampa e
attrezzature di supporto alle attività didattiche.
Da accordi intercorsi, via breve, con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”,
l’Amministrazione universitaria corrisponderà, anche per l’anno accademico 2003/2004, l’importo
complessivo di Euro 75.000,00.
Si invita, pertanto, codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione a voler deliberare in
merito.
Vercelli, 28 .11.2003
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI
(Dott.ssa Cristina PUGLISI)
f.to Cristina Puglisi
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA
la delibera n.4/2000/7.4 del 11.09.2000, con la quale il Consiglio di Amministrazione
autorizzava il Rettore a stipulare una Convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale
Statale “G. Fauser”, al fine di attivare, per l’anno accademico 2000/2001, un corso di
laurea in informatica nella città di Novara, con la stessa struttura del corso
universitario tenuto nella città di Alessandria, di durata quinquennale;
PRESO ATTO che tale convenzione, rinnovata per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003,
necessita di un ulteriore rinnovo, data la disponibilità dell’Istituto a cooperare con
l’Università e a mettere a disposizione della stessa i locali e il personale richiesti;
DATO ATTO che il servizio fornito dall’Istituto, necessario per gli insegnamenti relativi al primo,
al secondo e al terzo anno di corso, consiste nel mettere a disposizione personale per
le esercitazioni, la gestione web, l’assistenza tecnica teledidattica e le attività di
segreteria, aule (aula Magna, aule docenza, aule esami), n.5 laboratori, una sala
185
COPIA NON VALIDA
studio docenti, una biblioteca, un ufficio stampa e attrezzature di supporto alle
attività didattiche, per un corrispettivo di Euro 75.000,00;
CONSIDERATO invariato per l’anno accademico 2003/2004 il preventivo di spesa trasmesso
dall’Istituto, relativo al servizio offerto per l’anno accademico 2002/2003;
VISTO
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003;
VISTO
il D. Lgs. 30.03.2001 n.165
VISTO
lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 539 del 12.12.2001 e modificato con
D.R. n. 67 del 24.02.2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato
ai sensi dell’art.9 del D.MURST 30.07.1998, di istituzione dell’Università;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1.
di autorizzare, per l’anno accademico 2003/2004, il rinnovo della Convenzione relativa
al servizio fornito dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, concernente la
messa a disposizione di personale per le esercitazioni, la gestione web, l’assistenza
tecnica teledidattica e le attività di segreteria, di aule (aula Magna, aule docenza, aule
esami), di n.5 laboratori, di una sala studio docenti, di una biblioteca, di un ufficio
stampa e di attrezzature di supporto alle attività didattiche, per un costo complessivo di
Euro 75.000,00;
2.
di impegnare l’importo di Euro 75.000,00, quale corrispettivo del servizio suindicato, da
imputare alla voce “Esercitazioni integrative per la didattica”, nel TIT. 01 Sez. 02 CATG
07 CAP 07 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2003;
3.
il Direttore Amministrativo procederà ad approvare, con proprio decreto, lo schema di
contratto;
4.
di autorizzare il Rettore a stipulare il contratto.
*****************
11. Accordi, Convenzioni e Contratti per la Ricerca Scientifica:
7/2003/11.1 Rinnovo convenzione tra Dipartimento di Scienze Mediche e Avis comunale di
Torino per attività di consulenza medica e traumatologica;
DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO
Ufficio Ricerca Scientifica
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
L’AVIS Comunale di Torino ha proposto all’Università, attraverso il Dipartimento di Scienze
Mediche, il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di un’attività di consulenza medica e
traumatologica da svolgere presso le sedi dell’AVIS piemontese, approvata da questo Consiglio
186
COPIA NON VALIDA
di Amministrazione con delibera 6/2000/9.8 del 23/11/2000 e rinnovata alle stesse condizioni
con delibere 7/2001/10.2 del 29/11/01 e 6/2002/8.2 del 3/12/02.
In base all’accordo, l’attività di consulenza è affidata al Prof. Mario Cannas, professore ordinario
afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, ed è organizzata in modo tale da non
pregiudicare la funzionalità dell’attività istituzionale del docente.
L’attività sarà espletata, al di fuori dell’orario di servizio, nella misura di tre ingressi settimanali, di
circa due ore ciascuno.
L’AVIS Comunale di Torino si impegna a retribuire le prestazioni effettuate con il compenso
forfetario di € 20.658,28 annui lordi.
Il suddetto atto convenzionale ha validità dal 1/11/2003 al 31/10/2004, con possibilità di rinnovo.
Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.
Vercelli, 24 novembre 2003
Ufficio Ricerca Scientifica
Alberto Cuttica
f.to Alberto Cuttica
Visto: il Dirigente
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
che con delibera 6/2000/9.8 del 23/11/00, il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la convenzione per consulenza medica e traumatologica tra
l’Università del Piemonte Orientale e l’AVIS Comunale di Torino,
successivamente rinnovata con delibere 7/2001/10.2 del 29/11/01 e
6/2002/8.2 del 3/12/02;
CONSIDERATO
che l’attività di consulenza è affidata al Prof. Mario Cannas, professore
ordinario afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, ed è organizzata in
modo tale da non pregiudicare la funzionalità dell’attività istituzionale del
docente;
CONSIDERATO
che il suddetto ente ha proposto il rinnovo della convenzione, alle stesse
condizioni della convenzione primaria;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità, la stipula di convenzioni di carattere sanitario rientra
fra le competenze dell’Amministrazione;
VISTA
la legge n.168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
vigente;
187
COPIA NON VALIDA
VISTO
il Regolamento per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e
delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche del 16/10/03
con voto espresso nella forma di legge,all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare il rinnovo della convenzione per consulenza medica e traumatologica tra il
Dipartimento di Scienze Mediche e l’AVIS Comunale di Torino, il cui testo è invariato rispetto a
quello precedentemente approvato, con validità dal 1/11/03 al 31/10/04.
******************
7/2003/11.2 Adesione dell’Università a “Centro Studi Europei”;
DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO
Ufficio Ricerca Scientifica
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Si sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di
Economia, l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in qualità di socio
fondatore, all’”Associazione Centro di Studi Europei”.
L’Associazione senza fini di lucro, promossa dall’Istituto Tecnico Commerciale “Mossotti”
di Novara, ha tra le sue finalità la promozione degli studi sul processo di integrazione europea e
sulla diffusione del modello europeo di pacificazione e di sviluppo sostenibile, l’organizzazione di
incontri di aggiornamento culturale, la creazione di laboratori di ricerca e sui temi europei, nonché
la realizzazione di una biblioteca di testi sull’Europa.
L’Associazione si propone inoltre l’organizzazione di visite di studio, scambi culturali,
convegni, conferenze e la diffusione dell’informazione sui progetti europei diretti ai giovani e a
coloro che operano nelle scuole.
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, composto da 8
membri fra cui il Rettore o un suo delegato; il Comitato Tecnico-Scientifico; il Collegio dei
Revisori.
Tutte le cariche dei suddetti Organi hanno durata triennale.
Per la partecipazione all’Assemblea non sono previsti oneri a carico dell’Università.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 ottobre u.s.
Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.
Vercelli, 24 novembre 2003
Ufficio Ricerca Scientifica
Alberto Cuttica
f.to Alberto Cuttica
Visto: il Dirigente
188
COPIA NON VALIDA
OMISSIS
La Prof.ssa Elisa MONGIANO lascia la seduta alle ore 18.00.
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
che la Facoltà di Economia ha proposto l’adesione dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale all’”Associazione Centro Studi Europei” in qualità di
socio fondatore;
CONSIDERATO che l’Associazione senza fini di lucro, promossa dall’Istituto Tecnico
Commerciale “Mossotti” di Novara, ha tra le sue finalità la promozione degli
studi sul processo di integrazione europea e sulla diffusione del modello europeo
di pacificazione e di sviluppo sostenibile, l’organizzazione di incontri di
aggiornamento culturale, la creazione di laboratori di ricerca e di scrittura di
saggi sui temi europei nonché la realizzazione di una biblioteca di testi
sull’Europa;
CONSIDERATO che l’Associazione si propone inoltre l’organizzazione di visite di studio, scambi
culturali, convegni, conferenze e la diffusione dell’informazione sui progetti
europei diretti ai giovani e a coloro che operano nelle scuole;
CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo,
di cui fa parte il Rettore o un suo delegato; il Comitato Tecnico-Scientifico; il
Collegio dei Revisori;
CONSIDERATO che per la partecipazione all’Associazione non sono previsti oneri a carico
dell’Università;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
vigente;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTA
la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 22 luglio 2003;
VISTA
la deliberazione del Senato Accademico del 29 ottobre 2003;
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale all’”Associazione
Centro di Studi Europei”, in qualità di socio fondatore, secondo l’allegato statuto;
189
COPIA NON VALIDA
2) eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto della suddetta Associazione potranno essere
valutate direttamente dal Rettore, e non saranno nuovamente sottoposte all’attenzione del Consiglio
di Amministrazione;
******************
7/2003/11.3 Protocollo d’Intesa tra l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, la
Rete Ventures S.C.r.l e il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle
Scrivia S.p.A per la promozione di iniziative a favore del trasferimento tecnologico.
DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO
Ufficio Ricerca Scientifica
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
L’Università, nello svolgimento di attività di ricerca scientifica ad alto contenuto
tecnologico, ha il compito di instaurare e mantenere un collegamento tra le strutture di ricerca, la
realtà produttiva e le istituzioni territoriali, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca e diffondere
tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sulla capacità del
territorio di attrarre investimenti.
Per i suddetti scopi, e nell’intento di favorire iniziative per lo sfruttamento in contesti
imprenditoriali innovativi dei risultati della ricerca, è attualmente in fase di approvazione il
Regolamento di Ateneo per l’approvazione e la costituzione di Società di Capitali o “Spin-off”
dell’Università e Accademici.
In tale contesto Rete Ventures, società per il trasferimento tecnologico costituita dall’Istituto
Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a
Grande Interfase (CSGI) ed il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle
Scrivia S.p.A. hanno proposto all’Ateneo l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo di iniziative
di comune interesse a livello locale per il trasferimento tecnologico e per la creazione di spin off da
ricerca.
Si ritiene utile ed opportuna la sottoscrizione di una dichiarazione d’intenti nell’ambito della
quale gli Enti coinvolti si impegneranno a promuovere ed elaborare proposte concrete e progetti
comuni presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere supporto economico per le
iniziative ritenute di interesse.
Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.
Vercelli, 24 novembre 2003
Ufficio Ricerca Scientifica
Alberto Cuttica
f.to Alberto Cuttica
Visto: il Dirigente
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
che l’Università, nello svolgimento di attività di ricerca scientifica ad alto
contenuto tecnologico, ha il compito di instaurare e mantenere un collegamento
tra le strutture di ricerca, la realtà produttiva e le istituzioni territoriali, allo scopo
di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla
190
COPIA NON VALIDA
produzione industriale, sul benessere sociale e sulla capacità del territorio di
attrarre investimenti;
CONSIDERATO che per i suddetti scopi, e nell’intento di favorire iniziative per lo sfruttamento in
contesti imprenditoriali innovativi dei risultati della ricerca, è attualmente in fase
di approvazione il Regolamento di Ateneo per l’approvazione e la costituzione
di Società di Capitali o “Spin-off” dell’Università e Accademici;
CONSIDERATO che, in tale contesto, Rete Ventures, società per il trasferimento tecnologico
costituita dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), dal
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei
Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande
Interfase (CSGI) ed il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni
in Valle Scrivia S.p.A. hanno proposto all’Ateneo l’avvio di una collaborazione
per lo sviluppo di iniziative di comune interesse a livello locale per il
trasferimento tecnologico e per la creazione di spin off da ricerca;
VALUTATA
l’opportunità di sottoscrivere una dichiarazione d’intenti, nell’ambito della quale
gli Enti coinvolti si impegneranno a promuovere ed elaborare proposte concrete
e progetti comuni presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere
supporto economico per le iniziative ritenute di interesse;
VISTA
la legge n. 168 del 9/5/89;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
vigente;
VISTA
la deliberazione del Senato Accademico n. 8/2003/8.1
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità
DELIBERA
2) di approvare la stipula della sottoriportata dichiarazione d’intenti tra Università degli Studi
del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Rete Ventures e Parco Scientifico, Tecnologico e
delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A.
TRA
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (in seguito denominata UNI-PMN),
con sede in Vercelli, Via Duomo 6., codice fiscale 94021400026, P.IVA 01943490027,
rappresentata dal Rettore Prof. Ilario Viano
E
Rete Ventures S.C.r.l. (in seguito denominata RV), con sede C.so Perrone, 24 Genova, P.IVA e
codice fiscale 03879300105 e rappresentata dal Prof. Carlo Rizzuto (Presidente)
191
COPIA NON VALIDA
E
Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A. (in seguito
denominata PST) con sede in Tortona, Località Rivalta Scrivia (AL), Strada Comunale Savonesa 9,
Codice Fiscale e P.IVA e codice fiscale 1701830067 e rappresentata dal Dott. Alessandro Scaccheri
(Presidente)
PREMESSO CHE
a) l’UNI-PMN, con sede a Vercelli, articola le sue strutture didattiche e di ricerca su tre provincie:
Alessandria, Novara e Vercelli;
b) l’UNI-PMN ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ad
alto contenuto tecnologico, ed il contatto tra le strutture di ricerca, il mondo produttivo e le
istituzioni del territorio, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con
ricadute positive sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività del
territorio per investimenti nazionali ed internazionali;
c) l’UNI-PMN intende favorire iniziative per l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi,
dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
d) RV è la società per il trasferimento tecnologico costituita dall’Istituto Nazionale per la Fisica
della Materia (INFM), dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia
dei Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI);
e) RV si prefigge come scopo sociale la promozione e la gestione del trasferimento all’industria
dei risultati dell’attività di ricerca dei Soci, nonché le attività di formazione professionale per
l’industria e il sostegno all’avvio di nuove imprese con particolare riferimento al settore delle
tecnologie applicate ai nuovi materiali, strumenti e processi;
f) RV e i suoi soci conducono dal 1997 un’iniziativa rivolta alla promozione della creazione di
imprese spin off a livello nazionale, per la quale RV ha acquisito e dispone di esperienza e
competenze nella gestione del processo di creazione di impresa;
g) il PST è una iniziativa promossa dalla Regione Piemonte con il concorso di contributi pubblici
europei, nazionali e regionali e la partecipazione dei principali soggetti economici pubblici e
privati del territorio, finalizzata a costituire una opportunità localizzativa di progetti di ricerca,
un centro di diffusione di tecnologie per l’area di riferimento anche attraverso l’erogazione di
servizi qualificati e specialistici per le piccole e medie imprese, un elemento di diversificazione
produttiva, un elemento di attrazione di investimenti esterni all’area;
h) il PST ha la missione di favorire la diffusione dell’innovazione tecnologica e gestionale presso il
tessuto imprenditoriale attraverso il trasferimento di competenze e know how tecnologico
avanzato in collaborazione con primarie università italiane e centri di ricerca, tra cui
l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e l’Istituto Nazionale per la Fisica della
Materia (INFM);
i) il PST ha già realizzato diversi progetti di animazione e trasferimento tecnologico a livello
regionale e nell’area del Basso Piemonte per conto della Regione Piemonte e della Provincia di
Alessandria, agendo da tramite tra il sistema della ricerca e le realtà imprenditoriali destinatarie
delle azioni dei progetti;
j) le politiche comunitarie, nazionali, regionali e territoriali di sostegno alla creazione di impresa e
allo sviluppo di quella esistente attraverso la ricerca tecnologica applicata prevedono il
finanziamento di programmi aventi come beneficiari sia imprese direttamente che soggetti attivi
nei campi della ricerca e del trasferimento tecnologico;
192
COPIA NON VALIDA
Ciò premesso e ritenuto,
a) le parti riconoscono che il processo di creazione di imprese spin off accademiche è un
importante strumento di sviluppo territoriale, che genera un impatto significativo in termini di
trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di creazione di
nuovi posti di lavoro e di diffusione di competenze e tecnologie avanzate all’indotto circostante
le nuove imprese;
b) pertanto le parti convengono nel collaborare in un’iniziativa congiunta e di comune interesse a
livello locale - nel contesto piemontese - per la creazione di spin off da ricerca;
c) le parti a tal fine supporteranno, promuoveranno ed elaboreranno proposte concrete comuni
presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere dagli organi all’uopo preposti un
tangibile e significativo supporto economico, sufficiente a garantire la sostenibilità delle
iniziative oggetto di istanza.
………….., lì …………………..
Per Università degli Studi del Piemonte Orientale
………………………
Per Rete Ventures
………………………
Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni
………………………
******************
Il Presidente, alle ore 18.10 esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara
sciolta la seduta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIO
(Dott. Enzo FRAGAPANE)
f.to Enzo Fragapane
IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Ilario VIANO)
f.to Ilario Viano
193
Scarica

copia non valida - Università degli Studi del Piemonte Orientale