COPIA NON VALIDA - Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 22 posti a tempo indeterminato a tempo pieno di Assistente Amministrativo, VI q.f., Area funzionale Amministrativo-contabile, oggi Categoria C posizione economica 1, Area Amministrativa, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con durata 1 anno e 6 mesi. Cognome e Nome Zanon Massimo Persano Barbara Agola Antonino Fusco Elviro Villarboito Roberto Decorrenza Assunzione 11.06.2003 (cessato il 01.09.2003) 11.06.2003 11.06.2003 11.06.2003 11.06.2003 - Concorso pubblico per esami per la copertura di una unità di personale di Categoria D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate. Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1391 del 05.08.2003. Cognome e Nome Marsano Francesco Decorrenza Assunzione 03.09.2003 (5 anni) 4. FRUIZIONE DI GRADUATORIE DI CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO PER L’ASSUNZIONE DI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO DETERMINATO - Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1370 del 28.07.2003. Cognome e Nome Lauroba Serra Jolanda - Decorrenza Assunzione 01.10.2003 (5 anni) Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre inglese con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1371 del 28.07.2003. Cognome e Nome Ridinger Gayle Mary Singer Steven Louis Decorrenza Assunzione 01.10.2003 (5 anni) 01.10.2003 (5 anni) - Selezione pubblica per titoli ed esami al fine di provvedere alle esigenze organizzative dei corsi di lingue straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese con impegno orario minimo di 250 ore annue. Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1392 del 05.08.2003. COPIA NON VALIDA 91 COPIA NON VALIDA Cognome e Nome Vitroni Laurence Decorrenza Assunzione 01.10.2003 (5 anni) 5. ASSUNZIONI TRAMITE TRASFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 46 DEL C.C.N.L. - Elenco posti vacanti e disponibili presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di cui alla nota prot. n. 8439 del 16.12.2003. Cognome e Nome Cipressa Diomira Caligiuri Carla Formiglio Anna Decorrenza Assunzione 05.05.2003 05.05.2003 01.07.2003 6. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA L. 68/99 - Selezione tramite il Centro per l’Impiego, per la copertura di 2 posti di Categoria B, Posizione Economica 1, Area dei Servizi Generali e Tecnici a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienze M.F.N. riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette Disabili” del Centro per l’Impiego di Alessandria. Approvazione atti di cui ai Decreti Direttore Amministrativo n. 1100 del 30.05.2003 e repertorio n. 1520 del 16.09.2003. Cognome e Nome Paraluppi Gisella Gusella Vanessa - Decorrenza Assunzione 03.06.2003 01.10.2003 Selezione tramite il Centro per l’Impiego, per la copertura di 1 posto di Categoria B, Posizione Economica 1, Area dei Servizi Generali e Tecnici a tempo indeterminato presso il Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette - Disabili” del Centro per l’Impiego di Vercelli. Approvazione atti di cui al Decreto Direttore Amministrativo repertorio n. 1372 del 28.07.2003. Cognome e Nome Gabotto Marco Decorrenza Assunzione 08.08.2003 ****************** 7/2003/7.3 Nuovi assegni di ricerca a totale carico del Dipartimento DIVISIONI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Ufficio Personale Docente Vercelli, 26 novembre 2003 OGGETTO: Dipartimento di Scienze Mediche – adunanze del 16.10.2003 e del 13.11.2003; Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche – adunanza del 29.10.2003; COPIA NON VALIDA 92 COPIA NON VALIDA Richieste di attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, a totale carico dei Dipartimenti richiedenti. Al Presidente del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche con delibere del 16.10.2003 e del 13.11.2003 ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 6 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 5 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, a totale Carico del Dipartimento stesso. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche con delibera del 29.10.2003 ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, a totale Carico del Dipartimento stesso. Tali assegni sono richiesti per le Aree e i Settori Scientifico-Disciplinari sotto indicati: 1. area: SCIENZE BIOLOGICHE settore scientifico-disciplinare: BIO/10 dipartimento: Scienze Mediche durata: 3 ANNI 2. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/04 dipartimento: Scienze Mediche durata: 1 ANNO 3. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/04 dipartimento: Scienze Mediche durata: 1 ANNO 4. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/09 dipartimento: Scienze Mediche durata: 1 ANNO 5. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/38 dipartimento: Scienze Mediche durata: 1 ANNO COPIA NON VALIDA 93 COPIA NON VALIDA 6. area: SCIENZE FISICHE settore scientifico-disciplinare: FIS/07 dipartimento: Scienze Mediche durata: 1 ANNO 7. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche durata: 1 ANNO 8. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche durata: 1 ANNO 9. area: SCIENZE BIOLOGICHE settore scientifico-disciplinare: BIO/13 dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche durata: 1 ANNO 10. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 dipartimento: Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche durata: 1 ANNO Si precisa che i finanziamenti relativi ai suddetti assegni saranno a totale carico dei Dipartimenti richiedenti, e che l’attivazione della selezione è subordinata al trasferimento all’Amministrazione dei relativi fondi da parte dei Dipartimenti stessi. Tutto ciò premesso si invita Codesto Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, a totale carico dei Dipartimenti richiedenti. (Relazione dell’Ufficio Personale Docente) IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE DOCENTE (Dott. Maurizio PIETRONI) f.to Maurizio Pietroni OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la Legge 27.12.1997 n. 449, ed in particolare l’art. 51 comma 6; Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, come modificato con D.R. n. 67 del 24.02.2003; Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449”, da ultimo modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003; COPIA NON VALIDA 94 COPIA NON VALIDA Considerato che l’art. 11 – comma 4 - del suddetto Regolamento prevede la possibilità di richiedere l’attivazione di assegni di ricerca a totale carico della struttura proponente; Viste le deliberazioni del 16.10.2003 e del 13.11.2003 con le quali il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 6 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 5 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449, a totale carico del Dipartimento stesso; Viste le schede di ricognizione dei progetti per il conferimento degli assegni di ricerca sopra indicati presentati dai Responsabili Scientifici, Proff. Andrea GRAZIANI, Emanuele ALBANO, Ciro ISIDORO, Mario PIRISI, Gianni BONA e Michele ARNEODO; Rilevato che, nelle delibere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche del 16.10.2003 e del 13.11.2003 è assunto l’impegno di finanziare la spesa occorrente con i fondi del Dipartimento stesso; Vista la deliberazione del 29.10.2003 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche ha richiesto l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449, a totale carico del Dipartimento stesso; Viste le schede di ricognizione dei progetti per il conferimento degli assegni di ricerca sopra menzionati presentate dai Responsabili Scientifici, Proff. Luigi PANZA (2), Giovanni APPENDINO e Laura MORO; Rilevato che, nella delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche del 29.10.2003 è assunto l’impegno di finanziare la spesa occorrente con i fondi del Dipartimento stesso con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di autorizzare l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di n. 10 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di cui n. 9 di durata annuale e n. 1 di durata triennale, a totale carico dei Dipartimenti richiedenti, di cui all’art. 51 – comma 6 – della legge 27.12.1997, n. 449 ed al “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” come modificato con D.R. n. 115 del 08.04.2003, come sotto specificato: 1. area: SCIENZE BIOLOGICHE settore scientifico-disciplinare: BIO/10 programma di ricerca: Studio di nuovi meccanismi di trasduzione del segnale proliferativi, chemiotattico e differenziativo responsabile scientifico: Prof. Andrea GRAZIANI durata: 3 ANNI finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 2. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/04 programma di ricerca: Ruolo di reazioni auto-immunitarie nella progressione dell’epatopatia alcolica responsabile scientifico: Prof. Emanuele ALBANO COPIA NON VALIDA 95 COPIA NON VALIDA durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 3. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/04 programma di ricerca: Regolazione dell’apoptosi nei linfociti di pazienti affetti da malattie autoimmuni: analisi della via di segnalazione endosomica-lisosomica responsabile scientifico: Prof. Ciro ISIDORO durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 4. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/09 programma di ricerca: Interazione tra mutazioni del gene NOD2/CARD15 e polimorfismi del promoter del gene del TFN nella artrite psoriasica responsabile scientifico: Prof. Mario PIRISI durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 5. area: SCIENZE MEDICHE settore scientifico-disciplinare: MED/38 programma di ricerca: Ruolo di ghrelina nello sviluppo di autoimmunità responsabile scientifico: Prof. Gianni BONA durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 6. area: SCIENZE FISICHE settore scientifico-disciplinare: FIS/07 programma di ricerca: Confronto degli effetti biologici e fisici delle radiazioni con fasci di fotoni e adroni responsabile scientifico: Prof. Michele ARNEODO durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Mediche 7. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 programma di ricerca: Sintesi di neoglicolipidi per lo studio di interazioni carboidratoproteina mediante misure di diffusione della luce di nanoparticelle polimeriche funzionalizzate responsabile scientifico: Prof. Luigi PANZA durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche 8. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 COPIA NON VALIDA 96 COPIA NON VALIDA programma di ricerca: Composti antiinfiammatori da piante. Isolamento, modificazione chimica e sintesi totale responsabile scientifico: Prof. Giovanni APPENDINO durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche 9. area: SCIENZE BIOLOGICHE settore scientifico-disciplinare: BIO/13 programma di ricerca: Effetti non genomici mediati dai recettori per gli ormoni steroidei responsabile scientifico: Prof.ssa Laura MORO durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche 10. area: SCIENZE CHIMICHE settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 programma di ricerca: Sintesi di analoghi dell’unità ripetitiva del polisaccaride capsulare di streptococcus pneumoniae 19F responsabile scientifico: Prof. Luigi PANZA durata: 1 ANNO finanziamento: a totale carico del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche 2. di subordinare l’attivazione della selezione per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca al trasferimento all’Amministrazione dei relativi fondi da parte dei Dipartimenti richiedenti; 3. di imputare la spesa necessaria sul Titolo 1, Sezione 2, Categoria 8, Capitolo 4 “Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”; 4. Il Rettore con proprio decreto provvederà all’emanazione del bando. ****************** 8. Studenti e Diritto allo Studio: 7/2003/8.1 Contribuzione studentesca A.A 2003/2004 – Esclusione pagamento indennità di mora studenti iscritti tardivamente a corsi di studio; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Ordinamenti Didattici AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera sulla contribuzione studentesca volta ad esonerare dal pagamento COPIA NON VALIDA 97 COPIA NON VALIDA dell’indennità di mora gli studenti che devono iscriversi al secondo per l’anno accademico 2003/2004 al corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale. La proposta nasce dal fatto che le lezioni del primo anno del corso sopra indicato per l’anno accademico 2002/2003 iniziarono a dicembre 2002, anziché ad ottobre 2002, pertanto alcuni studenti non sono riusciti a conseguire i crediti necessari ad iscriversi al secondo anno per l’anno accademico 2003/2004. Distinti saluti. Vercelli, 17 novembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio (Dott.ssa Sabrina BIANCHI) f.to Sabrina Bianchi OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537 concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica; VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni concernente: “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.390”; VISTO il D.M. 18 febbraio 2003 con il quale è stato rivalutato per l’anno accademico 2003/2004 l’importo della tassa minima di iscrizione all’Università corrispondente a € 166,45; VISTO il D.M. 8 maggio 2001 di Programmazione del sistema universitario per il triennio 20012003; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università; VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109 relativo alla “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 – art. 4, comma 1 relativa alle “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 aprile 2003 N. 3/2003/8.5 concernente i criteri relativi alla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2003/2004; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2003 n. 3/2003/6.2 sulla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2003/2004; VISTA la richiesta presentata a firme congiunte dalla Prof. Maria Luisa BIANCO e dal Prof. Alberto CASSONE, rispettivamente Preside della Facoltà di Scienze Politiche e coordinatore del Corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, Prot. n. 1713/03 del 31 ottobre 2003, con la quale si chiede di dispensare dal pagamento della mora gli studenti iscrivibili al secondo anno del corso di laurea sopra citato a causa del ritardo dell’inizio delle lezioni del primo anno accademico 2002/2003; COPIA NON VALIDA 98 COPIA NON VALIDA DATO ATTO che alcuni studenti a causa del ritardo sopra indicato non hanno potuto conseguire tutti i crediti necessari per iscriversi al secondo anno; VISTO che dal 2004, come previsto dal D.M. 19/10/2001, n. 445, entrerà in vigore il nuovo regolamento concernente gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medicochirurgo; CONSIDERATO che lo stesso D.M. nulla dispone in ordine ai laureati del previgente ordinamento (tab.XVIII); RITENUTO che per superare eventuali problemi interpretativi, sarrebbe opportuno che gli studenti possano optare per il nuovo ordinamento benche' siano scaduti i termini; VALUTATO ogni opportuno elemento e al fine di non danneggiare gli incolpevoli studenti; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1.Di esonerare dal pagamento dell’indennità di mora gli studenti del corso di laurea Interfacoltà in Educazione Professionale (sedi formative di Asti e Novara) che prenderanno effettiva iscrizione al secondo anno nell’anno accademico 2003/2004 entro il 31 dicembre 2003. 2. di permettere agli studenti del vecchio ordinamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di optare per il nuovo ordinamento senza il pagamento dell'indennita' di mora fino al 30 gennaio 2004. ****************** 9. Didattica: 7/2003/9.1 Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università' degli Studi di Torino e l'Università' del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per le Scuole di Specializzazione per l'anno accademico 2003/2004 e dell'allegato schema di Disciplinare Attuativo; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione per l’anno accademico 2003/2004 e dell’allegato schema di Disciplinare Attuativo. Si precisa che, per quanto il testo dell’atto convenzionale in discorso coincida con quello approvato dalla Regione Piemonte, lo scrivente Ufficio sta provvedendo a proporre alle Istituzioni interessate un’interpretazione autentica dell’art. 9 dello stesso al fine di consentire l’accesso alla mensa delle Aziende Sanitarie da parte degli specializzandi, gratuitamente o al prezzo praticato agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università inseriti nella prima fascia di reddito. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano COPIA NON VALIDA 99 COPIA NON VALIDA OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTO il D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; il D.G.R. n. 41-10548 del 29.09.2003 della Regione Piemonte di approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione per l’anno accademico 2002/2003; VISTO il D.Lvo 368/1999 di attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 93/167 del 5.04.1993, in materia di libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli; VISTO lo Statuto dell’Università; VISTA la delibera del senato Accademico del 17.11.2003; CONSIDERATO che l’approvazione del Protocollo d’Intesa si pone quale presupposto essenziale alla successiva stipulazione delle convenzioni e dei disciplinari attuativi del medesimo Protocollo relativi, rispettivamente, all’individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi formative delle Scuole di Specializzazione dell’area medica e alla disciplina dello svolgimento del tirocinio degli specializzandi presso dette strutture sanitarie; VALUTATA l’opportunità di proporre alle istituzioni interessate un’interpretazione autentica dell’art. 9 del predetto atto convenzionale che consenta di estendere il significato della locuzione, riferita all’accesso al servizio di mensa da parte degli specializzandi, “alle tariffe più vantaggiose possibili” sino alla copertura della totalità o, quanto meno, della maggior parte di detti costi da parte delle Aziende sanitarie con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. E’ approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università’ degli Studi di Torino e l’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione per l’anno accademico 2003/2004 secondo il testo sottoriportato. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (anno accademico 2003/2004) La Regione Piemonte cod. fisc. 800876770016, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24.2.1953 e domiciliato ai fini del presente atto a Torino - P.zza Castello, 165, l’Università degli Studi di Torino, cod. fisc. 80088230018, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Rinaldo BERTOLINO, nato a Torino il 19.5.1940, per la carica domiciliato a Torino, Via Verdi, 8, l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - cod. fisc. 94021400026 di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Ilario VIANO - nato a Torino il 14.4.1949, per la carica domiciliato a Vercelli - Via duomo n. 6. COPIA NON VALIDA 100 COPIA NON VALIDA Premesso che: La Regione e le Università prendono atto che il diploma di specializzazione (ai sensi dell’art. 15 comma 3 D. Leg.vo 502/92) costituisce requisito per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario (Medici Chirurghi - Medici Veterinari - Biologi - Farmacisti - Chimici - Fisici Psicologi) e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione. La Regione e le Università stipulano il presente protocollo d’intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti principi: 1. Il fabbisogno formativo è definito per ogni singola scuola di specializzazione annualmente, dalla Regione d’intesa con le Università, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate, tenuto conto della programmazione sanitaria ed in particolare delle esigenze del Servizio Sanitario Regionale. 2. Ai sensi degli artt. 2.3, 2.4 e 2.6 del capo I della Tabella XLV/2 del D.M. 11.5.1995, le strutture utilizzate per la formazione, oltre a quelle universitarie sedi istituzionali della Scuola, e quelle degli IRCCS operanti in settori coerenti con quelli propri delle Scuole di Specialità e a quelle delle Aziende Ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono quelle sanitarie convenzionate dalle Università con riferimento ai criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente. L’individuazione delle strutture accreditate sarà effettuata sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate. 3. Deve essere sempre previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, anche superando il limite del 30% degli stessi; riservato al personale medico e laureato non medico in servizio nelle Aziende Ospedaliere, nelle Unità Sanitarie Locali e negli Istituti di Ricovero a carattere scientifico, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella disciplina di appartenenza. I limiti e le modalità stabiliti per ogni disciplina tengono conto della funzionalità dei servizi, del fabbisogno regionale della formazione specialistica, della capacità ricettiva e idoneità della rete che concorre alla formazione. 4. La formazione dello specializzando implica la partecipazione alla totalità delle attività comprese le guardie e l’attività operatoria. Comunque l’attività assistenziale svolta dallo specializzando non rientra nel computo dei carichi di lavoro delle Unità Operative in cui avviene la formazione. Pertanto lo specializzando non può essere conteggiato nell’ambito dell’organico dipendente, giacchè non esistono i presupposti perchè si configuri un qualsivoglia rapporto d’impiego con l’Azienda (ASL, ASO) ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Leg.vo 257/91. CAPITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE In attuazione di quanto stabilito dalla tabella XLV/I del D.M. 8.3.1994, dall’art. 12 della tabella XLV/4 del D.M. 6.5.1995, dall’art. 2 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995: 1. Le Università e la Regione verificano annualmente la rete delle strutture del S.S.N. convenzionate per lo svolgimento delle attività didattiche. Tale rete, la cui estensione deve essere correlata all’effettivo numero degli specializzandi in formazione, oltre alle strutture universitarie sedi istituzionali delle Scuole e alle Aziende Ospedaliere in cui insiste il percorso formativo del triennio clinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, può comprendere Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, IRCCS di diritto pubblico o privato. Le Università COPIA NON VALIDA 101 COPIA NON VALIDA concordano con la Regione nell’ambito del Protocollo d’intesa ogni eventuale utilizzo di strutture sanitarie private, qualora non siano disponibili strutture nelle Aziende convenzionate o in altre strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate. Si verificherà in particolare che siano di norma evitate sovrapposizioni fra i rapporti convenzionali di diverse Università con la stessa struttura. 2. Con riferimento ai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie, le Università verificano le capacità formative delle stesse tenuto conto della qualità e della quantità delle prestazioni assistenziali fornite. 3. Tra le strutture che rispondono ai criteri di accreditamento, i Consigli delle Scuole di Specializzazione propongono annualmente alle Facoltà le strutture da convenzionare, al fine di garantire la completezza dell’iter formativo. Il convenzionamento può essere riferito anche a singole Unità Operative in base alle specifiche funzioni formative previste dall’ordinamento didattico nel rispetto degli standards di addestramento professionale specifico. 4. Ai sensi degli artt. 2.3 e 2.6 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995, la formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle sanitarie convenzionate. Concorrono al funzionamento delle Scuole di Specializzazione le Facoltà e i Dipartimenti universitari, nonchè le strutture sanitarie eventualmente convenzionate. La partecipazione del personale del S.S.N. alla didattica è regolamentata dal D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Ferma restando la disciplina di cui al D. Leg.vo 8.8.1991, n. 257, sulla formazione specialistica, e successive modificazioni; nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra, la titolarietà dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidato a Dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa. Gli affidamenti dei corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dalle Facoltà interessate, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali. In ogni caso il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione coinvolge per quanto riguarda l’attività didattica l’intero organico delle Unità Operative interessate, fatte salve le funzioni di docenza di cui sopra, L’attività didattica svolta dal personale del S.S.N. è formalmente documentata dalle Università ed è valutata ai fini concorsuali in base alla normativa vigente. CAPITOLO 2 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI 1. I consigli delle Scuole di Specializzazione, di cui devono far parte rappresentanti degli specializzandi, definiscono annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalità delle frequenza nelle diverse strutture della rete regionale, al fine di garantire una completa formazione professionale specifica secondo quanto previsto dagli standards di addestramento professionale indicati nelle varie tabelle di cui sopra. I Direttori delle scuole di specializzazione, all’inizio di ogni anno accademico, considerate le preferenze espresse dagli specializzandi, propongono ai Direttori Generali delle Aziende interessate i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture ed Unità Operative individuate per la formazione pratica. Il Direttore Generale può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali. COPIA NON VALIDA 102 COPIA NON VALIDA 2. La formazione degli specializzandi comprende attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo previsto dall’ordinamento didattico delle singole scuole. L’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi è demandato ai Dirigenti di II livello delle Unità Operative di afferenza, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione. 3. Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.. Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi. L’Azienda presso la quale inizia l’iter formativo dello specializzando si farà carico di tutti gli accertamenti previsti. . 4. L’assegnazione agli specializzandi di compiti assistenziali a valenza formativa deve rispettare criteri di gradualità che tengano conto del livello di apprendimento raggiunto e che garantiscano la progressiva assunzione di autonomia professionale nell’esecuzione in prima persona degli atti specialistici previsti negli specifici standards formativi indicati nelle tabelle. Tali criteri di gradualità sono stabiliti dai Consigli delle Scuole di Specializzazione e devono comunque attenersi a quelli delle normative CEE. In considerazione del suo carattere esclusivamente formativo, l’attività assistenziale degli specializzandi deve essere svolta sempre con la supervisione di personale dirigente dipendente del S.S.N. o delle Università. Lo specializzando è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendosene le responsabilità. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà comunque risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori, cartelle cliniche, ecc...). I Direttori delle scuole comunicheranno alle Direzioni Sanitarie delle aziende l’elenco di massima e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi dovranno effettuare secondo quanto stabilito dai Consigli delle Scuole ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge 19.11.1990, n, 341. 5. La valutazione dell’applicazione dei criteri di gradualità nell’assegnazione dei compiti assistenziali al singolo specializzando, comunque finalizzata ad una funzione formativa, è demandata alla responsabilità del Dirigente di II livello dell’Unità Operativa in cui lo specializzando svolge il tirocinio guidato, in accordo con gli eventuali docenti del corso in servizio presso l’Unità Operativa. Il Dirigente di II livello risponde al Consiglio della scuola della puntuale attuazione del programma formativo assistenziale previsto per lo specializzando ed è demandata alla sua responsabilità la verifica che tale attività assistenziale si svolga nel rispetto dei diritti degli assistiti. In ogni caso, l’attribuzione allo specializzando di compiti assistenziali che comportino lo svolgimento autonomo di singoli atti specialistici, avviene sotto la responsabilità del Dirigente di II livello dell’Unità Operativa. 6. Agli specializzandi sarà garantita una copertura assicurativa per i rischi professionali e per gli infortuni connessi con l’attività formativa specifica secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 4 del D.L. 257/91. L’Azienda attiva una polizza integrativa esclusivamente per eventi che possono ricadere sotto la sua diretta responsabilità. 7. Lo specializzando è tenuto a compilare un registro delle attività sanitarie svolte. COPIA NON VALIDA 103 COPIA NON VALIDA 8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del D.L. 257/91, agli specializzandi dipendenti degli Enti Pubblici, per lo svolgimento completo del programma formativo definito dal Consiglio della Scuola, deve essere garantita dall’Amministrazione di appartenenza la possibilità di svolgere attività formativa teorica, seminariale e di tirocinio pratico anche presso altre strutture sanitarie ed universitarie. 9. Agli specializzandi è consentito l’accesso alle mense delle strutture sanitarie cui afferiscono alle tariffe più vantaggiose possibili, ai servizi dell’Azienda (quali la fornitura dei camici, la lavanderia) e, ove gli spazi lo consentano, l’uso dei parcheggi interni. CAPITOLO 3 OSSERVATORIO REGIONALE L’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica di cui all’art. 44 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 04.06.2001 è articolato in tre sezioni di lavoro, una per ciascuna delle aree sottoindicate: − AREA MEDICA − AREA CHIRURGICA − AREA TERRITORIALE (MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – AREA DI SANITÀ PUBBLICA) L’Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all’Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi di cui al 2° comma dell’art. 38 del citato Decreto Legislativo e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle aziende in strutture sanitarie. Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all’Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l’area di propria competenza. CAPITOLO 4 NORME DI ATTUAZIONE 1. L’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e gli Enti di cui al Cap. 1 comma 1 del presente Protocollo d’Intesa, provvederanno a stipulare gli idonei atti amministrativi al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto. 2. Il disciplinare attuativo, di cui all’allegato B), tra le Università e gli Enti di cui al Cap. 1 comma 1, resta in vigore sino alla scadenza della presente convenzione. Resta inteso che per le scuole di specializzazione in Farmacia Ospedaliera resta in vigore la normativa vigente. CAPITOLO 5 NORME TRANSITORIE 1. Il presente Protocollo d’intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori. 2. Il presente Protocollo sarà immediatamente rivisto qualora intervengano variazioni alle normative nazionali. COPIA NON VALIDA 104 COPIA NON VALIDA ALLEGATO DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” DI NOVARA PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNO ACCADEMICO …………. CONSIDERATO CHE - il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto il …………………………. ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni; la Commissione Paritetica Regionale con verbale del…………………………. ha ritenuto accreditate tutte le strutture sanitarie delle A.S.O. ed A.S.L. piemontesi; l’Azienda ………………………… dichiara di mettere a disposizione per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in ………………………….… le seguenti strutture: (elenco delle strutture) PRESO ATTO CHE - le strutture sanitarie sopramenzionate sono state giudicate idonee ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in ………………..….……… con deliberazione del ………………….. TRA La Scuola di Specializzazione in ………………………………… con sede in ……………………….., via …………………………., in persona del Direttore pro-tempore, Prof. ………………………………………, nato a …..………………… Il ……………… E L’A.S.R. …………………………………., in prosieguo d’atto denominata “Azienda”, con sede in ………………………………., via……………………………., in persona del Direttore Generale ………………..……, nato a ……………………. il ………………………… SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 L’Azienda si impegna ad ospitare, c/o le proprie strutture, gli allievi della Scuola di Specializzazione in ……………………………………………….., per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività formativa e di tirocinio ai fini dell’acquisizi9one dell’esperienza pratico-applicativa. COPIA NON VALIDA 105 COPIA NON VALIDA Nei periodi di permanenza degli allievi della Scuola, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda garantisce inoltre la possibilità, per gli allievi Specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente alle tariffe di pagamento più vantaggiose possibili e a tutti i servizi dell’Azienda quali fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l’so dei parcheggi interni. L’Azienda mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa sia per l’eventuale svolgimento di corsi di insegnamento (secondo la procedura prevista dal Capitolo 1 comma 4 del Protocollo Regionale) sia per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a complemento delle attività didattiche; - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. ART. 2 Dal momento che la formazione degli Specializzandi comprende attività didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo previsto dall’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in …………………………………………… resta inteso che l’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi è demandato al Dirigente di struttura complessa che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. ART. 3 Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in ………………………….. definisce annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete regionale. All’inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola di Specializzazione in ……………………………. propone al Direttore Generale dell’Azienda, i nominativi degli specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture dell’Unità Operativa individuata per la formazione pratica. Il Direttore Generale può non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali. ART. 4 Agli Specializzandi deve essere garantita dall’Università la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività formativa specifica secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs 257/91. L’Azienda attiva una polizza integrativa esclusivamente per eventi che possono ricadere sotto la sua diretta responsabilità. COPIA NON VALIDA 106 COPIA NON VALIDA ART. 5 Nel rispetto della normativa vigente in materia e della decisione dei competenti organi Accademici, la Scuola si impegna a richiedere l’aumento dei posti disponibili su tutti o parte dei posti aggiunti a favore del personale appartenente all’Azienda, sempre che detto personale possegga i requisiti e osservi le modalità di ammissione previsti dal vigente ordinamento. ART. 6 Resta inteso che l’attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per l’Ateneo torinese e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in ………………………………….. ART. 7 Il presente accordo ha validità per l’a.a. ………………… Letto, approvato e sottoscritto. Per la Scuola di Specializzazione in ………………………………… Per l’Azienda Sanitaria Regionale Il Direttore (Prof. ……………………………..) Il Direttore Generale (…………………………………….) 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.2 Protocollo d'Intesa con la Regione Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per la riserva di dieci posti in favore di studenti della Valle d'Aosta nel corso di laurea in Fisioterapia per l'anno accademico 2003/2004; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COPIA NON VALIDA 107 COPIA NON VALIDA Facendo seguito ad analoga deliberazione del Senato accademico, si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del Protocollo d’Intesa con la Regione Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per la riserva di dieci posti in favore di studenti della Valle d’Aosta nel corso di laurea in Fisioterapia per l’anno accademico 2003/2004. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del personale di area sanitaria; VISTO il D.M. 14.09.1994, n. 741 di definizione della figura professionale del Fisioterapista; VISTO il D.M. 03.11.1999 n. 509 recante norme concernenti l’autonomia universitaria; VISTO il D.I. 02.04.2001 di determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; VISTO il D.G.R. n. 13-10521 della Regione Piemonte di approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università’ degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’integrazione di n. 10 unità nel corso di laurea in Fisioterapista (anno accademico 2003/2004); VISTA la delibera del 08.04.2003 con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la riserva di dieci posti in favore di studenti della Valle d’Aosta ai fini dell’iscrizione, per l’anno accademico 2003/2004, al corso di laurea in Fisioterapia; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università; PRESO ATTO dell’importanza che riveste il predetto Protocollo d’Intesa ai fini di agevolare la fruizione dell’offerta formativa dell’Ateneo da parte di studenti di altre Regioni con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. E’ approvato, nel testo sottoriportato, il protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, la Regione Piemonte e la Regione valle d’Aosta per la riserva di dieci posti nel corso di laurea in Fisioterapia per l’anno accademico 2002/2003, in favore di studenti della Valle d’Aosta PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER L’INSERIMENTO DI N. 10 UNITA’ NEL CORSO DI LAUREA DELLA PROFESSIONE SANITARIA IN FISIOTERAPIA (ANNO 2003/2004). COPIA NON VALIDA 108 COPIA NON VALIDA TRA La Regione Piemonte codice fiscale 800876770016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24.2.1953 e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello, 165. E La Regione Autonoma Valle d’Aosta codice fiscale 80002270074, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Carlo PERRIN nato a Torgnon il 12.07.1946 e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta – P.zza Deffeyes, 1. E L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14/04/1949, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo, 6. Premesso che: Il D.L.vo 07/12/93, n. 517 che all'art. 7 comma 3 con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che: • la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate; • le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi; • con apposito D.M. 02.04.2001, il M.U.R.S.T., di concerto con il Ministero della Sanità, ha regolamentato le Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; • in considerazione della richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta di partecipazione di n. 10 studenti residenti nella Regione stessa al Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Fisioterapia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’anno accademico 2003/2004 motivata da un’accertata grave carenza di tale professionalità nella Regione e dall’impossibilità di attivare il corso in tale sede; • considerato che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” con deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 08.04.2003 ha approvato la riserva di n. 10 posti per studenti valdostani. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Le premesse sono parte integrante del presente protocollo di intesa la formazione dei Fisioterapisti dovrà avvenire: a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale; b) nel rispetto della programmazione del fabbisogno quantitativo previsto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. COPIA NON VALIDA 109 COPIA NON VALIDA ART. 1 (Oggetto del protocollo d’intesa) Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’inserimento di n. 10 studenti nel Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Fisioterapia, in accordo al D.M. 02/04/2001, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. ART. 2 (Programmazione) L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” concorda con la Regione Autonoma Valle d’Aosta con cadenza annuale: • la programmazione relativamente al Corso di Laurea in Fisioterapia da integrare al Corso di Laurea già attivato presso la sede di Novara per la Regione Piemonte; • le risorse a disposizione di cui all’art. 6 del presente protocollo d’intesa. ART. 3 (Accordi attuativi) 1. Ai fini dell’attivazione del corso, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, l’Università, e l’Azienda USL della Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Leg.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui al presente protocollo. 2. Nel quadro della programmazione di cui all’art. 2 ed ispirandosi al principio dell’integrazione delle risorse del S.S.N. e dell’Università, la sopracitata Azienda concorda con l’Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo. 3. Detti soggetti concordano altresì le modalità di utilizzo delle strutture e del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di guida di tirocinio, nonché di attività di supporto alle segreterie. 4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 341/90. E’ prevista altresì l’assegnazione di funzioni di guida di tirocinio da affidare a personale appartenente al profilo professionale di cui al Corso di Laurea. L’impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di guida di tirocinio rientra per il personale del S.S.N. nell’ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro. 5. Per l’accesso ai corsi da parte degli studenti, si terrà conto di: • • esito delle prove di ammissione secondo l'ordinamento didattico universitario; accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a “lavoratore”, ai sensi dell’art. 2, comma a) del D.L.gvo n. 626/94). COPIA NON VALIDA 110 COPIA NON VALIDA L’accertamento sarà a cura della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite dell’Azienda Sanitaria Regionale sede di corso di laurea. 6. L’accesso alle prove di ammissione è subordinato all’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese, secondo la Deliberazione di Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 2555 del 31.07.2000. 7. Lo studente deve indicare nella domanda che concorre per il contingente relativo alla Valle d’Aosta. ART. 4 (Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio) Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione nel campo dell’assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D. Leg.vo 353/94. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al D.I. 7.2.1997 e D.M. 24.9.1997. Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali. ART. 5 (Attività didattica) 1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università assicura l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea in fisioterapia di cui al D.M 2.4.2001, mediante il proprio personale docente nonché altro personale esterno di norma dipendente del S.S.N. tenendo conto dell’esperienza didattica dal medesimo acquisita. L’insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidata al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di medesima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica. Detto personale dipendente dall’Università e dal S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Facoltà sulla base dell’elenco dei nominativi forniti rispettivamente dall’Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale dell’Azienda. I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l’Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, con delibera del Consiglio di Facoltà e, per il personale dipendente dal S.S.N. nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza. 2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, è prevista l'integrazione del personale docente con collaboratori alla didattica. L'entità di tale integrazione viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti di ogni corso integrato. Il numero di ore previste per l’integrazione potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di laurea per il numero dei crediti assegnati al singolo corso integrato. Non è fatto obbligo ai singoli corsi di laurea richiedere didattica di complemento. La richiesta di integrazione dovrà essere formulata in base alle effettive necessità dei corsi tenendo presente che il numero delle ore calcolate con il suddetto criterio potrà essere elevato, per effettive necessità didattiche, sino ad un massimo di 100 ore nel caso in cui fosse inferiore. COPIA NON VALIDA 111 COPIA NON VALIDA Con il criterio suddetto e nella misura in cui si renda necessario, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Corso, l'Azienda sede di Corso emanerà bandi integrativi per attività di complemento alla didattica. I criteri di emanazione del bando, la selezione dei candidati, nonchè la predisposizione delle graduatorie relative, saranno affidati ad una commissione mista nominata dal Direttore Generale dell’Azienda e composta da: docenti universitari e docenti ospedalieri proposti dai Consigli di Corso di Laurea; un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. 3. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio di Corso di Laurea di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate. Di fronte ad una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l’identificazione, nell’ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore fino al completamento del monte-ore di tutorato necessario. 4. L’Università assicura l’attività di Segreteria amministrativa e di didattica del Corso di Laurea. La Regione Autonoma Valle d’Aosta assicura l’attività di supporto delle Segreterie tramite l’Azienda USL. L’attività di tirocinio verrà svolta presso l’Azienda USL di Aosta e presso altre strutture individuate dal consiglio del Corso di Laurea in funzione delle necessità didattiche. ART. 6 (Oneri) La Regione Autonoma Valle d’Aosta determina sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, gli oneri connessi alla formazione dei Fisioterapisti di cui al presente protocollo d’intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all’attivazione del Corso di Laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all’intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di: • • • • • numero studenti iscritti; strutture didattiche; servizi amministrativi; servizi per studenti e tutorato; attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche; l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Regione Autonoma Valle d’Aosta definiscono d’intesa gli oneri che assumono a proprio carico. L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”ha a proprio carico gli oneri relativi a: • • La retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente; L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché assicurazione per responsabilità civile contro terzi; COPIA NON VALIDA 112 COPIA NON VALIDA • • • Le strutture, arredi, materiale didattico e bibliografico e la gestione e manutenzione delle strutture stesse messe a disposizione; I servizi di segreteria studenti. Tutti i servizi per gli studenti durante i periodi di formazione teorica svolta presso le strutture universitarie. La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha a proprio carico: • • • • • L’accertamento medico nei confronti dei discenti che frequentano il Corso di Laurea al fine di valutarne l’idoneità psico-fisica; La retribuzione del personale dipendente dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta addetto ad attività di coordinamento, di didattica integrativa, di supporto formativo oltre che di tutorato ed ad altre attività di supporto alla segreteria didattica; Eventuali rimborsi spese per proprio personale per attività didattiche o di segreteria da effettuarsi presso la sede dei corsi a Novara; Un contributo pro-capite per anno accademico a favore della Facoltà di Medicina e Chirurgia a copertura dei costi complessivi per la didattica, la mensa e le attività di tutorato calcolati in € 4.100,00= che dovranno essere rendicontati secondo modalità e scadenze stabiliti nell’atto attutivo. Tutti i servizi per gli studenti durante i periodi di tirocinio formativo svolti presso strutture sanitarie di pertinenza alla Valle d’Aosta. I fondi relativi ai costi della formazione presso la sede dell'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” verranno trasferiti dall'Azienda U.S.L. della Regione Autonoma Valle d'Aosta direttamente al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che provvederà a rimborsare l’A.S.O. “Maggiore della Carità” di Novara per le eventuali spese sostenute. Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte. ART. 7 (Commissione di valutazione) Per la verifica dell’attuazione del presente protocollo è individuata presso il Settore “Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse umane” della Direzione “Controllo delle attività sanitarie” dell’Assessorato regionale alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da: • n. 1 rappresentante della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella persona dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali o suo delegato; • n. 1 rappresentante dell’Università’ del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella persona del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato; • n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell’Assessore alla Sanità o suo delegato. ART. 8 (Durata) Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori. COPIA NON VALIDA 113 COPIA NON VALIDA ART. 9 (Modifiche in itinere) E’ fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d’Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 7. Letto, firmato e sottoscritto Torino, li’ Il Presidente della Regione Piemonte (On. Enzo GHIGO) Il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Carlo PERRIN) Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (Prof. Ilario VIANO) 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.3 Convenzione con l'A.S.L. N. 11 di Vercelli per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 11 di Vercelli per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. COPIA NON VALIDA 114 COPIA NON VALIDA Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398; VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257; VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368; VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517; VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449; VISTA la nota del 25.09.2003 con la quale l’A.S.L. N. 11 di Vercelli si dichiara disponibile a finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia a decorrere dall’anno accademico 2003/04 per la durata di cinque anni; VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTO lo Statuto dell’Università; PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento della borsa di studio con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04, per la durata di anni cinque. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 DI VERCELLI PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” COPIA NON VALIDA 115 COPIA NON VALIDA E L’Azienda Sanitaria Locale N. 11 di Vercelli, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott. ____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito indicato come “Finanziatore” PREMESSO - che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e privati; - che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di cinque anni; - che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università; - che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla suddetta Scuola; - che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di cinque anni di n. 1 specializzando; - che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia ha espresso, in data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente convenzione TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, della durata di cinque anni in di uno specializzando. Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in € 11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio, l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso programmato d’inflazione. Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda COPIA NON VALIDA 116 COPIA NON VALIDA all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. ART. 2 Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli specializzandi. VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003; ART. 3 L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di cinque anni in Neurologia uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi Ministeriali. L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni normative ministeriali e dell’Università. ART. 4 Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004 nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula della presente convenzione. Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno. A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive, contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico 2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione viene allegata alla presente convenzione. ART. 5 Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa all’assegnatario. In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme non utilizzate. ART. 6 Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257. COPIA NON VALIDA 117 COPIA NON VALIDA ART. 7 La presente convenzione ha durata di anni cinque, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004. ART. 8 L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione ministeriale all’attivazione delle borse di studio. ART. 9 La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art. 3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico, avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica. Vercelli, lì UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” Il Rettore A.S.L. N. 11 DI VERCELLI __________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7. 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.4 Convenzione con l'A.S.L. N. 13 di Novara per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 13 di Novara per il COPIA NON VALIDA 118 COPIA NON VALIDA finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398; VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257; VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368; VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517; VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449; VISTA la nota del 18.09.2003 con la quale l’A.S.L. N. 13 di Novara si dichiara disponibile a finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione a decorrere dall’anno accademico 2002/03 per la durata di quattro anni; VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del 29.09.2003 recante l’approvazione dell’attivazione del predetto posto; VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTO lo Statuto dell’Università; PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento della borsa di studio con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 di Novara per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’ anno accademico 2003/04, per la durata di anni quattro. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 13 DI NOVARA PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE. COPIA NON VALIDA 119 COPIA NON VALIDA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda Sanitaria Locale N. 13 di Novara, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott. ____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito indicato come “Finanziatore” PREMESSO - che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e privati; - che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della durata di quattro anni; - che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università; - che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla suddetta Scuola; - che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della durata di quattro anni di n. 1 specializzando; - che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha espresso, in data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente convenzione TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, della durata di quattro anni in di uno specializzando. Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in € 11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio, COPIA NON VALIDA 120 COPIA NON VALIDA l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso programmato d’inflazione. Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. ART. 2 Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli specializzandi. ART. 3 L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di quattro anni in Anestesia e Rianimazione uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi Ministeriali. L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni normative ministeriali e dell’Università. ART. 4 Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004 nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula della presente convenzione. Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno. A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive, contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico 2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione viene allegata alla presente convenzione. ART. 5 Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa all’assegnatario. In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme non utilizzate. COPIA NON VALIDA 121 COPIA NON VALIDA ART. 6 Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257. ART. 7 La presente convenzione ha durata di anni quattro, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004. ART. 8 L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione ministeriale all’attivazione delle borse di studio. ART. 9 La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art. 3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico, avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” Il Rettore A.S.L. N. 13 DI NOVARA __________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7. 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.5 Convenzione con l'A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione COPIA NON VALIDA 122 COPIA NON VALIDA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398; VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257; VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368; VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517; VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449; VISTA la nota del 02.10.2003 con la quale l’A.S.L. N. 14 di Omegna si dichiara disponibile a finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione a decorrere dall’anno accademico 2002/03 per la durata di quattro anni; VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione del 29.09.2003 recante l’approvazione dell’attivazione del posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio; VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTO lo Statuto dell’Università; PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento della borsa di studio con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’ anno accademico 2003/04, per la durata di anni quattro. COPIA NON VALIDA 123 COPIA NON VALIDA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14 DI OMEGNA PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott. ____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito indicato come “Finanziatore” PREMESSO - che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e privati; - che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della durata di quattro anni; - che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università; - che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla suddetta Scuola; - che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della durata di quattro anni di n. 1 specializzando; - che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione ha espresso, in data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente convenzione TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla COPIA NON VALIDA 124 COPIA NON VALIDA Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, della durata di quattro anni in di uno specializzando. Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in € 11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio, l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso programmato d’inflazione. Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. ART. 2 Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli specializzandi. ART. 3 L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di quattro anni in Anestesia e Rianimazione uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi Ministeriali. L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni normative ministeriali e dell’Università. ART. 4 Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004 nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula della presente convenzione. Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno. A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive, contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico 2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione viene allegata alla presente convenzione. COPIA NON VALIDA 125 COPIA NON VALIDA ART. 5 Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa all’assegnatario. In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme non utilizzate. ART. 6 Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257. ART. 7 La presente convenzione ha durata di anni quattro, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004. ART. 8 L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione ministeriale all’attivazione delle borse di studio. ART. 9 La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art. 3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico, avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica. Vercelli, lì UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” Il Rettore A.S.L. N. 14 DI OMEGNA __________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7. 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. COPIA NON VALIDA 126 COPIA NON VALIDA 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.6 Convenzione con l'A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione con l’A.S.L. N. 14 di Omegna per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 2, della Legge 30.11.1989 n. 398; VISTO il D.Lg. 08.08.1991 n. 257; VISTO il D. Lg.vo 17.08.1999 n. 368; VISTO l’art. 8, comma 3, del D.L. 21.12.1999, n. 517; VISTO l’art. 32, comma 12, della Legge 27.12.1997 n. 449; VISTA la nota del 23.10.2003 con la quale l’A.S.L. N. 14 di Omegna si dichiara disponibile a finanziare n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia a decorrere dall’anno accademico 2003/04 per la durata di cinque anni; VISTO il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 28.10.2003 recante l’approvazione del predetto posto aggiuntivo finanziato dalla predetta borsa di studio; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino, adottato ai sensi dell’art. 9 del predetto Decreto del MURST del 30 luglio 1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTO lo Statuto dell’Università; PRESO ATTO che l’approvazione e la successiva stipulazione della convenzione in discorso si pongono quali presupposti indispensabili all’acquisizione dei relativi fondi per il finanziamento della borsa di studio con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità COPIA NON VALIDA 127 COPIA NON VALIDA DELIBERA 1. Di approvare nel testo sottoriportato la convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale per il finanziamento di n. 1 borsa di studio aggiuntiva per la Scuola di Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/04, per la durata di anni cinque. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14 DI OMEGNA PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” , C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda Sanitaria Locale N. 14 di Omegna, in prosieguo d’atto denominata “Azienda” con sede legale in _____________, C.F. ____________, rappresentata dal ___________, Dott. ____________, nato a _________ il __________ munito dei necessari poteri, di seguito indicato come “Finanziatore” PREMESSO - che l’art. 7 della legge 30/11/1989 n. 398 al comma II dispone che le Università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l’intera durata del corso, provenienti da donazioni o convenzioni con enti e privati; - che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di cinque anni; - che il D.Lg. 8/8/1991, n. 257 dispone che il numero degli specialisti da formare sulla base di esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le Università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università; - che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sarà stabilito il numero dei laureati da ammettere, con assegnazione di borsa di studio ministeriale, alla suddetta Scuola; - che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare una borsa di studio per consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia della durata di cinque anni di n. 1 specializzando; - che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia ha espresso, in data _________ il proprio parere positivo circa l’accettazione del finanziamento oggetto della presente convenzione COPIA NON VALIDA 128 COPIA NON VALIDA TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 Il finanziatore versa all’Università la somma prevista dall’art. 6 del D.Lg. 8/8/1991 n. 257 per consentire il finanziamento di una borsa di studio destinata all’ammissione e alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, della durata di cinque anni in di uno specializzando. Il contributo di cui al precedente comma è determinato per l’anno accademico 2003/2004 in € 11.603,50; per gli anni accademici seguenti, sino al completamento del corso di studio, l’importo annuale sarà incrementato, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, del tasso programmato d’inflazione. Ai sensi del comma I del sopraccitato art. 6, il finanziatore si impegna anche a corrispondere eventuali maggiori oneri per consentire che l’importo della borsa da erogare corrisponda all’importo rideterminato ogni triennio con Decreto Interministeriale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale. ART. 2 Il finanziatore si impegna, inoltre, a corrispondere eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del D.Leg.vo 368/99, concernente i contratti di formazione degli specializzandi. ART. 3 L’Università, subordinatamente all’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ammette alla Scuola di Specializzazione della durata di cinque anni in Neurologia uno specializzando, utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di borse di studio su fondi Ministeriali. L’Università provvederà ad erogare la borsa nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni normative ministeriali e dell’Università. ART. 4 Il versamento della somma occorrente per finanziare la borsa per l’anno accademico 2003/2004 nella misura determinata dal precedente art. 1, deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università presso l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino – sede di Vercelli, Viale Garibaldi, 12 – cassiere dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO” sul C/C n. 100000305874, CIN U, ABI 01025, CAB 10000 all’atto della stipula della presente convenzione. Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le medesime modalità entro trenta giorni dall’inizio dell’anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno. A garanzia dell’impegno di cui al comma precedente il finanziatore sottoscrive, contemporaneamente al versamento del finanziamento relativo all’anno accademico 2003/2004, idonea fideiussione bancaria incondizionata e irrevocabile a garanzia del COPIA NON VALIDA 129 COPIA NON VALIDA pagamento della borsa di studio per gli anni accademici successivi. Copia della fideiussione viene allegata alla presente convenzione. ART. 5 Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere la borsa all’assegnatario. In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei delle borse di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme non utilizzate. ART. 6 Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al D.P.R. 10/3/1982 n. 162 ed al D.Lg. 8/8/1991 n. 257. ART. 7 La presente convenzione ha durata di anni cinque, pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Neurologia, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004. ART. 8 L’efficacia del presente accordo è subordinata alla concessione della autorizzazione ministeriale all’attivazione delle borse di studio. ART. 9 La presente convenzione sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell’art. 55, comma II e dell’art. 3 comma I del D.Lg. 31/10/1990 n. 346, trattandosi di trasferimenti a favore di Ente Pubblico, avente come scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca scientifica. Vercelli, lì UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” Il Rettore A.S.L. N. 14 DI OMEGNA __________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 1 – 3 – 4 e 7. 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. COPIA NON VALIDA 130 COPIA NON VALIDA 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.7 Convenzione per l'utilizzazione delle strutture sanitarie dell'U.S.L. della Valle d'Aosta da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione per l’utilizzazione delle strutture sanitarie dell’U.S.L. della Valle d’Aosta da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257; VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368; VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517; VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; VISTA la richiesta dell’Unità Sanitaria Locale della Regione Autonoma Valle d’Aosta di rinnovo della convenzione, per l’anno accademico 2003/2004, relativa all’utilizzazione della proprie strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia; VISTO il parere favorevole alla stipulazione della predetta convenzione espresso, nella seduta del 23.10. 2003, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; COPIA NON VALIDA 131 COPIA NON VALIDA VISTO lo Statuto dell’Università; RITENUTO che i rapporti tra Università e Unità Sanitaria Locale, che derivano dallo svolgimento, da parte degli specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria esperienza pratica presso le Strutture sanitarie dell’Azienda, debbano essere opportunamente definiti con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d’Aosta per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la frequenza degli Specializzandi iscritti in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA PER L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2003/2004. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14 aprile 1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, C.F. 91001750073 e P.I. 00177330073, in prosieguo d’atto denominata “Azienda”, con sede in Aosta, Via G. Rey n. 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI nata a _____ il _____, domiciliata ai fini della carica presso la sede legale dell’Azienda, a quanto segue autorizzato con deliberazione n. ______________ del _____________________; PREMESSO - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); - che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999; COPIA NON VALIDA 132 COPIA NON VALIDA - che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82); VISTO - l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale prevede che le aziende ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi mediante la stipula di protocolli di intesa tra Regione e Università; RITENUTO - che nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, di stipulare una convenzione con l’Università al fine di consentire la frequenza, da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, delle strutture sanitarie dell’U.S.L.; CONSIDERATO CHE • • La struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. Presso l’Azienda è operante una Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L’Azienda si impegna ad ospitare, nel proprio Ospedale, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa. Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Sarà cura dell’Azienda fornire, con oneri a proprio carico, camici e servizi di lavanderia. L’Azienda garantisce altresì la possibilità, per gli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente con una compartecipazione agli oneri pari a € 2,06 a pasto e, ove gli spazi lo consentano, l’uso di parcheggi interni, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti secondo l’organizzazione interna del reparto. L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche; - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999, COPIA NON VALIDA 133 COPIA NON VALIDA eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università, ad esperti dipendenti dall’Azienda. ART. 2 Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Responsabile dell’U.B. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. ART. 3 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche del Presidio Ospedaliero di Aosta. ART. 4 L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di specializzazione oggetto della presente convenzione. ART. 5 L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall’Azienda. ART. 6 L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. ART. 7 L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti. ART. 8 La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/04 e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti. COPIA NON VALIDA 134 COPIA NON VALIDA ART. 9 Le spese di bollo sono a carico dell’Azienda. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO Per l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.8 Convenzione per l'utilizzazione delle strutture sanitarie dell'Istituto Europeo di Oncologia da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione per l’utilizzazione delle strutture sanitarie dell’Istituto Europeo di Oncologia da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS COPIA NON VALIDA 135 COPIA NON VALIDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257; VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368; VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517; VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; VISTA la richiesta dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, del 27.10.2003, di stipulazione della convenzione relativa all’utilizzazione, per l’anno accademico 2003/2004, delle proprie strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia; VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del 23.10.2003; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; VISTO lo Statuto dell’Università; RITENUTO che i rapporti tra Università e Istituto, che derivano dallo svolgimento, da parte degli specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria esperienza pratica presso le Strutture sanitarie dell’Istituto, debbano essere opportunamente definiti; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la frequenza degli Specializzandi iscritti in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA DI MILANO (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) PER L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (a.a. 2003/04). TRA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Istituto Europeo di Oncologia (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), di seguito indicato come Istituto, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici, 10 C.F. e P.I. n. 08691440153 rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dott. Marco BONO, nato a Torino il 02.08.1934 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’Istituto COPIA NON VALIDA 136 COPIA NON VALIDA PREMESSO - - - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999; che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82); VISTO - l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi; ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico CONSIDERATO CHE • • la struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia; presso l’Istituto è operante una unità operativa di Ginecologia e Ostetricia SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L’Istituto si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa. Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Istituto garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Sarà cura dell’Istituto fornire con oneri a proprio carico camici e servizi di lavanderia. L’Istituto è altresì tenuto a fornire i pasti agli specializzandi con oneri a proprio carico. L’Istituto dovrà consentire l’uso del parcheggio interno, ove gli spazi lo consentano, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti a uso esclusivo degli specializzandi. L’Istituto mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche; COPIA NON VALIDA 137 COPIA NON VALIDA - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università, ad esperti dipendenti dall’Istituto. ART. 2 Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II livello responsabile del U.O. di Ginecologia e Ostetricia. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. ART. 3 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell’Istituto. ART. 4 L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di specializzazione oggetto della presente convenzione. ART. 5 L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall’Istituto. ART. 6 L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per l’Istituto. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. ART. 7 L’Istituto si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti. L’Istituto garantisce inoltre, assumendo ogni responsabilità in merito, che le proprie strutture sono accreditate ai sensi della vigente normativa in materia. ART. 8 La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/2004 e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti. ART. 9 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Istituto. COPIA NON VALIDA 138 COPIA NON VALIDA Vercelli, lì Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO Per l’Istituto Europeo di Oncologia L’AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Marco BONO 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.9 Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como per l'utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'anno accademico 2003/04; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione della convenzione tra questa Università e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04. Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257; VISTO il D. Lgs. 17/08/1999 n. 368; COPIA NON VALIDA 139 COPIA NON VALIDA VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517; VISTO il D. Leg. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, concernente l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; VISTA la richiesta dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como, del 22.09.2003, di stipulazione della convenzione relativa all’utilizzazione, per l’anno accademico 2003/2004, delle proprie strutture da parte della Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2003; VISTA la delibera del Senato accademico del 17.11.2003; VISTO lo Statuto dell’Università; RITENUTO che i rapporti tra Università e Azienda Ospedaliera, che derivano dallo svolgimento, da parte degli specializzandi, di attività di tirocinio finalizzate all’acquisizione della necessaria esperienza pratica presso le Strutture sanitarie dell’Azienda, debbano essere opportunamente definiti con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare, nel testo sottoriportato, la convenzione, con l’azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como per l’utilizzazione delle strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la frequenza degli Specializzandi iscritti in detta Scuola nell’anno accademico 2003/2004. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA DI COMO” PER L’UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (a.a. 2003/04). TRA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, nella persona del Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, Rettore pro-tempore, di seguito indicata come “Università” E L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” (di seguito indicata Azienda), con sede in Como, Via Napoleona, 60 C.F. e P.I. n. 02166380135 rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott. Franco NAVONE, nato a Belluno il 25.08.1944 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’Azienda PREMESSO - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); COPIA NON VALIDA 140 COPIA NON VALIDA - - che le Facoltà e le Scuole possono proporre l’attribuzione delle funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti agli enti pubblici con i quali l’Università abbia stipulato convenzioni in base al Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999; che ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l’attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82); VISTO - l’art. 6 – comma secondo del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni il quale prevede che le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano essere coinvolti nella formazione degli specializzandi; ritenuto che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa di cui sopra, il numero degli specializzandi da ammettere in soprannumero, possa essere definito dai competenti organi accademici sulla base delle proposte formulate dalle aziende ospedaliere, dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico CONSIDERATO CHE • • la struttura sanitaria sopra indicata è stata giudicata idonea ai fini dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda è operante una unità operativa di Anestesia e Rianimazione SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L’Azienda si impegna ad ospitare, nella propria struttura, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università, per periodi definiti con il consenso della Direzione della Scuola, per svolgervi attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico applicativa. Nei periodi di permanenza degli allievi dell’Università, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico - sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Sarà cura dell’Azienda fornire con oneri a proprio carico camici e servizi di lavanderia. L’Azienda è altresì tenuta a fornire i pasti agli specializzandi con oneri a proprio carico. L’Azienda dovrà consentire l’uso del parcheggio interno, ove gli spazi lo consentano, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, nonché l’utilizzazione di appositi spazi e armadietti a uso esclusivo degli specializzandi. L’Azienda mette inoltre a disposizione dell’Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi di specializzazione; - all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; - all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche; - all’organizzazione di stages, di visite di studenti e di gruppi di studenti. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica, approvato con D.R.n.232 del 27/07/1999, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere affidate, su proposta del Consiglio della Scuola, anche in COPIA NON VALIDA 141 COPIA NON VALIDA sovrannumero senza i limiti di cui al terzo comma del citato art. 25 e senza oneri per l’Università, ad esperti dipendenti dall’Azienda. ART. 2 Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono sotto la guida e supervisione del Dirigente di II livello responsabile del U.O. di Anestesia e Rianimazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. ART. 3 Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche dell’Azienda. ART. 4 L’Università garantisce, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del D.L. 257/91, la copertura assicurativa degli specializzandi per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni prodotti nello svolgimento delle attività di specializzazione oggetto della presente convenzione. ART. 5 L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dall’Azienda. ART. 6 L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l’Università e per l’Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. ART. 7 L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti. ART. 8 La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2003/2004 e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti. ART. 9 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso, sono a carico dell’Azienda. Vercelli, lì Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO COPIA NON VALIDA 142 COPIA NON VALIDA Per l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” IL LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________ 2. Di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione di cui al precedente punto 2., apportando alla stessa le eventuali modificazioni che si rendano necessarie al fine di meglio regolare i rapporti con la controparte. 3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.10 Convenzioni, per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia, con l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A., l'Associazione Silenziosi Operai della Croce - Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese", la Fondazione Salvatore Maugeri (Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S.), l'Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S., la Cooperativa Sociale a.s.l. "La Libellula" (anno accademico 2003/04); DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione delle convenzioni con i seguenti enti per lo svolgimento di attività pratiche di tirocinio degli iscritti al corso di laurea in Fisioterapia, per l’anno accademico 2003/04: Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI); Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese” di Contrada Valle Luogo Ariano Irpino (AV); Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S. di Pavia; Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S. di Milano; Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”, con sede legale in Saint Christophe (AO) Distinti saluti. Vercelli, 24.11.2003 Il Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Anna Maria TRAMONTANO f.to Anna Maria Tramontano COPIA NON VALIDA 143 COPIA NON VALIDA OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l’art. 7, comma 3 del D.lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del personale di area sanitaria; VISTO il D.M. 29.03.2001 di definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22.07.2003 di richiesta di stipulazione delle convenzioni, per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia, con l’Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A., l’Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese”, la Fondazione Salvatore Maugeri (Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S.), l’Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S., la Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”; VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; VISTO lo Statuto dell’Università; VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.11.2003; PRESO ATTO dell’importanza che l’acquisizione dell’esperienza pratica assume nel quadro della formazione degli iscritti ai corsi di studio abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare le Convenzioni per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) - classe SNT/2 delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/04, con i seguenti enti: • Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56, P.I. n. 10126410158, rappresentato dall’Amministratore Delegato Dott. Ivan Colombo, nato a Samarate (VA) il 27.07.1956; • Associazione Silenziosi Operai della Croce – Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese”, con sede legale in Contrada Valle Luogo Ariano Irpino (AV), C.F. 80159770587, rappresentata dal Legale Rappresentante Don Giovanni Giuseppe Torre, nato a Napoli il 23.04.1938; • Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S., con sede legale in Pavia, Via Ferrata n. 8, C.F. e P.I. n. 00305700189, rappresentata dal presidente, Prof. Umberto Maugeri, nato a Milano il 21.08.1940; • Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S., con sede legale in Milano, Via Ludovico Ariosto n. 13, C.F. e P.I. n. 02703120150, rappresentata dal Presidente, Prof. Giovanni Arcarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21.07.1933; • Cooperativa Sociale a.s.l. “La Libellula”, con sede legale in Saint Christophe (AO), Grand Chemin 33/d, P.I. n. 00168410074, rappresentata dal legale Rappresentante Dott.ssa Lea Lugon, nata ad Aosta il 30.07.1951. COPIA NON VALIDA 144 COPIA NON VALIDA 2. Le convenzioni di cui al precedente punto 1 saranno stipulate nel testo seguente: CONVENZIONE TRA ________________ E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LA FREQUENZA AL TIROCINIO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (CLASSE SNT/2 DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE) DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA (A.A. 2003/04). TRA ________________________________________, in prosieguo d’atto denominato “___________” con sede legale in _________________, C.F. e P.I. _____________, rappresentato dal Legale Rappresentante, _______________, nato a ________________ il __________, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale del ___________ E L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, C.F. 94021400026, in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Ilario VIANO, nato a Torino il 14.04.1949, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via Duomo n.6 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 L’Università e _____________ convengono, per l'anno accademico 2003/2004, nell’ambito del percorso formativo del corso di laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione di Fisioterapista) della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di realizzare le seguenti attività didattiche: attività di “tirocinio clinico degli studenti”, attività di “tutoraggio pedagogico e clinico”, attività di affiancamento al tirocinio clinico degli studenti, da svolgersi presso le strutture sanitarie del _________ Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, la Facoltà di Medicina e Chirurgia trasmette al ________ il modulo di cui all’allegato A, indicante il numero di studenti e il periodo di permanenza presso le strutture sanitarie del ______________. Art. 2 L’Università e __________ definiscono le risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed il personale da adibire ad attività di tutor pedagogico e clinico e di affiancamento, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, così come specificato nelle tabelle allegate. Art. 3 L’Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti, secondo le disposizioni previste dalla normativa sugli infortuni e la Responsabilità civile, nei limiti delle polizze stipulate da questo Ateneo. COPIA NON VALIDA 145 COPIA NON VALIDA Art. 4 Per garantire il collegamento tra il corso di laurea e la sede di tirocinio viene individuato, d’intesa tra l’Università e __________, un operatore (o tutor pedagogico o clinico) appartenente allo stesso profilo professionale. Art. 5 L’Università e __________ convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente protocollo vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regionale. Art. 6 _______________ si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D. Lgs. del 19.9.94 n. 626, nonché ad assumere ogni onere relativo alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti. ______________ garantisce inoltre, assumendo ogni responsabilità in merito, che le proprie strutture sono accreditate ai sensi della vigente normativa in materia. Art. 7 La presente convenzione ha durata annuale e potrà essere rinnovata previa deliberazione degli enti contraenti. Art. 8 Le spese di bollo e di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Ente utilizzante. Letto, approvato e sottoscritto. Vercelli, lì UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” IL RETTORE Prof. Ilario VIANO ______________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________ ALLEGATO A Rif. Convenzione: _________________________________________________________________ Stipulata in data ______________________ Per lo svolgimento presso le strutture sanitarie di codesto/a __________ delle attività di cui all’art. 1 della convenzione sopra indicata, si avviano n. ___ studenti COPIA NON VALIDA 146 COPIA NON VALIDA a decorrere dal __________ al __________ data firma del Preside TABELLA 1 U.O. Sedi di tirocinio Laboratori didattici Aule Biblioteche Palestre Segreterie didattiche TABELLA 2 Personale: Amministrativo Ausiliario Requisiti minimi per i protocolli attuativi 1. Gestione attività segreteria Per le sedi formative: due unità amministrative ogni 120 studenti oppure ogni 3 D.U. assicurando il personale sufficiente e la strumentazione (telefono, fax, fotocopiatrice e PC) per garantire il funzionamento della segreteria. Per le sedi di tirocinio: un un’unità amministrativa anche a tempo parziale. 2. Personale : COPIA NON VALIDA 147 COPIA NON VALIDA Tutori : garantire tempo lavoro equivalente ad un’unità a tempo pieno ogni 15 studenti. Affiancatori: bisogna prevedere che nelle Unità Operative dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. sia dedicata all’attività di affiancamento e valga come orario di servizio. 3. Contratti di integrazione: Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare i contratti di integrazione didattica di cui all’art. 6 del protocollo d’intesa Università – Regione, secondo le indicazioni del Consiglio di Corso di Diploma e del Consiglio del Corso di Laurea, impegnandosi a completare l’iter per l’assegnazione in tempo utile per l’inizio dei corsi. L’Azienda si fa carico della gestione amministrativa dei bandi. 4. Servizi per gli studenti • • 3. Locali spogliatoio Accesso alla mensa secondo le modalità stabilite dall’Azienda. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università. ****************** 7/2003/9.11 Attivazione del Corso di Master Universitario di II livello in "Urologia ginecologica" presso Facoltà di Medicina e Chirurgia; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di approvazione della Convenzione concernente l’attivazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2003/2004, del Corso di Master Universitario annuale di II livello in “Urologia Ginecologica”. Si tratta di un progetto formativo organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e gestito in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e di Bologna. E’ sorta, pertanto, l’opportunità di stipulare una apposita convenzione con tutti gli Atenei coinvolti per il rilascio congiunto del titolo accademico. Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta di delibera volta ad istituire, per l’anno accademico 2003/2004, il COPIA NON VALIDA 148 COPIA NON VALIDA Master Universitario di II livello in “Urologia Ginecologica” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante approvazione del relativo ordinamento didattico. Distinti saluti. Vercelli, 1 dicembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio Anna Maria Tramontano f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTI VISTO VISTO VISTA CONSIDERATO VALUTATA VISTA VISTO RITENUTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4; gli artt. 3, commi 8 e 9, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V; l’art. 30 dello Statuto dell’Università; la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 3/3.5 del 23 settembre 2003 in ordine alla proposta di istituzione del Corso di Master universitario di II livello in “Urologia Ginecologia”; il supporto organizzativo e gestionale offerto dall’Università degli Studi di Perugia e dagli Atenei di Firenze e Verona; l’opportunità di stipulare un’apposita convenzione tra tutti gli Atenei coinvolti nel progetto formativo al fine di poter rilasciare congiuntamente il titolo accademico di Master Universitario; la nota assunta al protocollo al n. 20525 del 17 novembre u.s. con la quale l’Università degli Studi di Perugia sollecita la sottoscrizione della suddetta convenzione in modo da disciplinare specificamente i rapporti tra gli Atenei coinvolti nel progetto formativo, in termini di competenze e responsabilità sia didattiche che economico-finanziarie; il parere positivo espresso dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia in ordine all’adozione delle disposizioni amministrative predisposte dall’Università di Perugia, concernenti la proposta di attivazione del Corso di Master in esame per l’anno accademico in corso; che la Convenzione possa essere stipulata a condizione che non determini alcun onere a carico del bilancio di Ateneo con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. E’ attivato il Master in “Urologia Ginecologica” in convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Verona e l’Università degli Studi di Perugia; COPIA NON VALIDA 149 COPIA NON VALIDA 2. E’ approvata nel testo sottoriportato la Convenzione con le Università degli Studi di Perugia, Firenze e Verona per la realizzazione e l’attivazione, per l’a.a. 2003-2004, del Corso di Master Universitario di II livello in “Urologia Ginecologia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia CONVENZIONE FRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA, PER L’ATTIVAZIONE DI UN MASTER IN “UROLOGIA GINECOLOGICA” PREMESSO : • Che la Clinica Urologica e Andrologica da anni promuove l’aggiornamento professionale dei medici specialisti che si dedicano allo studio e alla gestione dei pazienti affetti da patologie femminili legate alle alterazioni della statica pelvica e all’incontinenza urinaria, nell’ottica della formazione continua medica attraverso l’effettuazione di Congressi, Corsi di aggiornamento, Board of Qualifications, Seminari Monotematici, la suddetta Clinica propone la stipula di una convenzione per l’attivazione di un Master di II livello in “Urologia ginecologica” da svolgersi presso la Sez. di Clinica Urologica ed Andrologica del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Perugia e presso le Università Convenzionate del Piemonte Orientale, di Firenze e di Verona. • Che il Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Perugia con decreto n. 56 del 9/09/2003 poi ratificato nella seduta del 13/10/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Direttore della Sez. di Clinica Urologica e Andrologica, Prof. Massimo Porena, della suddetta Università • Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Perugia, nella seduta del 25/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, della suddetta Università. • Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nella seduta del 23/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Dipartimento di Scienze Mediche, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. COPIA NON VALIDA 150 COPIA NON VALIDA • Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Firenze, nella seduta del 24/09/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, dell’Università degli Studi di Firenze. • Che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Verona, nella seduta del 2/10/2003, ha approvato la richiesta di attivazione del suddetto Master avanzata dal Dipartimento di Biochimiche e Chirurgiche, dell’Università degli Studi di Verona. TRA l'Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Bistoni, (C.F. 00448820548)con sede in Perugia P.zza dell’Universtà, 1; l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Ilario Viano, (C.F. 94021400026) con sede in Vercelli Via Duomo, 6; l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Augusto Marinelli, (C.F. 01279680480) con sede in Firenze P.zza San Marco, 4; l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele, (C.F. 01541040232) con sede in Verona Via dell’Artigliere, 8. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. L’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università- ai sensi del DM 509/99 si impegna ad istituire un master di II livello in “UROLOGIA GINECOLOGICA” in collaborazione con le Università del Piemonte Orientale, Firenze e Verona. Tali Università parteciperanno al Master in qualità di Università convenzionate. Il Corso è finalizzato al raggiungimento di: - un approfondimento culturale sulle problematiche di fisiopatologia, anatomia funzionale, clinica e terapia relate alla statica pelvica ed all’incontinenza urinaria e fecale COPIA NON VALIDA 151 COPIA NON VALIDA - una aggiornata e completa rivisitazione dell’ampia gamma di interventi chirurgici disponibili in tale ambito - una competenza adeguata per la completa autonomia nella gestione delle pazienti e per la partecipazione e progettazione di protocolli di ricerca su pazienti affetti da alterazioni della statica pelvica e dell’incontinenza urinaria. Art. 2 Destinatari La partecipazione al Master è riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia che hanno conseguito la Specializzazione in Urologia, in Ginecologia ed Ostetricia o in Chirurgia Generale. Risulta come eventuale titolo valutabile un curriculum da cui si potrà evincere un’esperienza specifica e pluriennale nel campo della uroginecologia. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di Master universitario ed a corsi di laurea, di dottorato o di specializzazione. L’accesso è a numero programmato. Il numero dei partecipanti è stabilito in un minimo di 3 ed un massimo di 5. Qualora le richieste siano superiori al numero dei posti a disposizione avrà luogo una selezione consistente in una prova scritta ed una valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nello statuto del Master. L’eventuale selezione dei candidati all’iscrizione del Corso sarà presieduta dal Comitato Scientifico sentito il collegio dei docenti. Alternativamente il Comitato Scientifico predisporrà l’opportuna selezione sulla base dei titoli presentati sentito il Collegio dei docenti. Art. 3 Durata e crediti formativi La durata normale per il conseguimento del master è di un anno. Per conseguire il titolo finale il partecipante deve aver acquisito 60 crediti formativi. Ad un credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per partecipante al master così articolate: 8 ore di lezione frontale cui corrispondono 17 ore di studio individuale, ovvero 15 ore di pratica da effettuarsi in ambito clinico o laboratorio cui corrispondono 10 ore di studio individuale. Art. 4 Sede del Corso Il Master si svolgerà presso le strutture Cliniche delle Sedi Universitarie consorziate. COPIA NON VALIDA 152 COPIA NON VALIDA Art. 5 Domande di ammissione Le domande di ammissione, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico Rettore dell’Università degli studi di Perugia dovranno pervenire tramite posta oppure essere presentate direttamente all’Ufficio Didattica –Via Elce di Sotto, 06123, Perugia o all’Ufficio Archivio o Protocollo dell’Ateneo, nei giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9 alle ore 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 16,45, entro il termine perentorio del 31/12/2003. La domanda dovrà contenere le esatte generalità, l’indicazione della residenza e del recapito eletto dal candidato al fine del concorso e la ricevuta di euro 15.49 il cui versamento dovrà essere effettuato su bollettino di c/c postate n° 8052 intestato a BANCA DELL’UMBRIA 1642 S.P.A. – Servizio riscossione tasse universitarie- relativa al contributo “spese generali per ammissione al concorso”. Alla stessa deve essere allegato: a) dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea e di specializzazione con l’indicazione della sede che ha rilasciato il titolo, della data di conseguimento della laurea e della votazione finale resa ai sensi dell’articolo del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (se inviata per posta, è necessario allegare la fotocopia fronte-retro di un documento valido di identità non scaduto) o in alternativa, ove l’interessato non possa o non voglia rendere la dichiarazione che precede, certificato di laurea con voto di laurea. Per i laureati presso l’Università di Perugia è sufficiente indicare nella domanda la data di conseguimento della laurea; per i laureati presso Università europee è necessario accludere la traduzione e la dichiarazione di valore del certificato di laurea o di altra documentazione prodotta ai fini del concorso di ammissione b) curriculum vitae, nel quale risultino, debitamente documentati, l’esperienza lavorativa e di ricerca, le conoscenze linguistiche, il conseguimento di eventuali altri titoli specifici c) elenco e copia delle pubblicazioni prodotte d) una foto formato tessera autenticata con dati anagrafici. In alternativa gli interessati potranno presentarsi presso l’Ufficio Didattica-Scuole di Specializzazione-Corsi di perfezionamento-06123 Via Elce di Sotto, 06123 Perugia, muniti di un valido documento di identità non scaduto e di una foto. COPIA NON VALIDA 153 COPIA NON VALIDA Art. 6 Prove di ammissione Qualora le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, avrà luogo una prova di ammissione che si svolgerà presso la Clinica Urologica ed Andrologica del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli studi di Perugia. Tale prova sarà costituita da un colloquio e dalla valutazione dei titoli nonché, per il personale della P.A., dai titoli professionali pertinenti. La Commissione sarà composta da docenti a tal fine individuati dal Comitato Scientifico. Alternativamente il Comitato Scientifico nominato dal collegio dei docenti predisporrà l’opportuna selezione sulla base dei titoli presentati. Art. 7 Iscrizione e quote di partecipazione I candidati che risulteranno ammessi dovranno versare, all’Università degli Studi di Perugia, segreteria Scuole di Specializzazione - Corsi di Perfezionamento, in un’unica rata, entro il 31/01/2004, la quota di Euro 2500,00 su bollettino di c/c postale n°8052 intestate a BANCA DELL’UMBRIA 1462 S.P.A. –Servizio Riscossione tasse Universitarie- di cui il 10% a favore del bilancio dell’Università. Non sono comunque previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Università di Perugia. Art 8 Impegni delle Università convenzionate Le Università convenzionate si impegnano, ciascuna, a fornire le strutture e i relativi docenti per lo svolgimento di un numero totale di ore pari a 1.500 ripartire fra le università medesime. Le modalità di svolgimento del Master nelle varie sedi, saranno specificate dal Collegio dei Docenti prima dell’inizio delle lezioni. La Clinica Urologica ed Andrologica e le Università consorziate si impegnano: a segnalare ed invitare docenti al di fuori delle Università sede del Master e delle Università convenzionate, anche nell’ambito di studiosi stranieri di spicco nel campo uro-ginecologico e proctologico; a fornire materiale didattico ed informativo sugli argomenti del Master. COPIA NON VALIDA 154 COPIA NON VALIDA Art 9 Finanziamenti La copertura finanziaria del Corso per Master Universitario è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni. Non sono previsti finanziamenti destinati al Master da parte dell’Ateneo di Perugia e delle Università convenzionate. La gestione amministrativa del Corso è affidata al Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli Studi di Perugia. La gestione della carriera degli iscritti al Corso è affidata alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. Art.10 Copertura assicurativa I candidati che risulteranno idonei dovranno provvedere ad assicurarsi, per il periodo di frequenza del Master, per Responsabilità Civile (comprensiva di attività chirurgica) con massimale minimo di Euro 1.000.000 per infortuni. Art. 11 La presente convenzione ha durata annuale e ha validità per l’anno accademico 2003-2004 e deve essere rinnovata ogni anno in caso di attivazione del Master. La presente convenzione viene redatta in cinque originali ed è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo graveranno su ciascuna delle parti contraenti per l’originale di propria competenza. Art. 12 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo tentativo di composizione bonaria. Art. 13 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si fa riferimento allo Statuto del Master in Urologia Ginecologica. Perugia, COPIA NON VALIDA 155 COPIA NON VALIDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA IL RETTORE (Prof. Francesco BISTONI) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE IL RETTORE (Prof. Ilario VIANO) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE IL RETTORE (Prof. Augusto MARINELLI) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA IL RETTORE (Prof. Elio MOSELE) • Rettore è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione per la realizzazione da parte del Corso di Master Universitario di cui al punto precedente, nel testo sopra riportato. • Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. ****************** 7/2003/9.12 Modifica delle disposizioni amministrative concernenti la proposta di attivazione del Corso di Master universitario di I livello in "Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio" presso facoltà di Giurisprudenza; DIVISIONE AFFARI ISTITUIZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica di alcune delle disposizioni amministrative precedentemente approvate in relazione al Corso di Master Universitario di I livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio” istituito ed attivato, per l’anno accademico 2003/2004, presso la Facoltà di Giurisprudenza. Distinti saluti. Vercelli, 28 novembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio Anna Maria Tramontano f.to Anna Maria Tramontano COPIA NON VALIDA 156 COPIA NON VALIDA OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTI VISTO VISTO VISTA VISTA VISTA VISTO VISTA VISTA VALUTATA l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4; gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare i Titoli V e VI concernenti rispettivamente le procedure di istituzione e di attivazione di Corsi di Master Universitari e di Corsi di Perfezionamento; l’art. 30 dello Statuto dell’Università; la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 6/2003 del 13 maggio 2003 in ordine alla proposta di istituzione del corso di Master in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio”; la delibera del Senato Accademico n. 4/2003/8.1 del 9 giugno 2003; la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2003/7.1 del 20 giugno 2003; il Decreto Rettorale Repertorio n. 281 del 21.08.2003 di istituzione ed attivazione per l’anno accademico 2003/2004 del Master Universitario di I livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio” ed in particolare gli artt. 7 e 8 concernenti rispettivamente l’ammontare della quota di iscrizione e le modalità e i termini di presentazione della domanda di ammissione al corso; la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 10/2003 del 14 ottobre 2003 con la quale vengono proposte modifiche all’ordinamento didattico ed integrazioni consequenziali alle disposizioni amministrative del corso di master in esame riguardanti le disposizioni sopraccitate; la delibera del Senato Accademico n. 8/2003/10.3 del 17.11.2003 con la quale sono state deliberate le modifiche richieste dal Consiglio di Facoltà in ordine all’ordinamento didattico; la necessità di riaprire i termini di presentazione della domanda di ammissione al Corso di Master in esame alla luce delle modifiche che si stanno introducendo con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. Gli studenti che intendano frequentare singoli moduli del Corso di Master Universitario di I livello in “Diritto, Economia e Gestione dei Beni Ambientali e del Territorio”, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004, sono tenuti a versare il seguente contributo: a) per la frequenza di 1 modulo: € 87,00; b) per la frequenza di 2 moduli: € 174,00; c) per la frequenza di 3 moduli: € 261,00; d) per la frequenza di 4 moduli: € 348,00 e) per la frequenza di 5 moduli: € 435,00 2. E’ riaperto il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione per l’accesso al Master e ai singoli moduli. COPIA NON VALIDA 157 COPIA NON VALIDA 3. La domanda di partecipazione all’intero Master potrà essere presentata entro e non oltre il 31.12.2003. L’iscrizione al Master dovrà essere perfezionata, a cura di coloro che si troveranno in posizione utile in graduatoria, entro 7 giorni dalla pubblicazione della medesima, a pena di decadenza. 4. La domanda di iscrizione a singoli moduli potrà essere presentata fino a 5 giorni prima dell’inizio delle lezioni relative al/ai modulo/i oggetto di interesse. 5. L’inizio delle lezioni è posticipato all’ultima settimana di gennaio 2004. 6. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo ****************** 7/2003/9.13 Schema-tipo di convenzione per l'esecuzione del tirocinio previsto dal nuovo Regolamento in materia di Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione lo schema di Convenzione predisposto e diffuso dall’Ufficio VI del S.A.U.S. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di avviare le procedure operative per dare attuazione al nuovo Regolamento in materia di Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo adottato con D.M. n. 445 del 19.10.2001. In particolare, per l’esecuzione della prova pratica continuativa di durata trimestrale prevista dal nuovo regolamento sopraccitato sarà necessario stipulare apposite convenzioni con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale affinché possano ricevere e seguire i candidati nel tirocinio clinico. Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta di delibera volta ad approvare il testo della Convenzione per l’esecuzione del tirocinio clinico trimestrale previsto dalla nuovo Regolamento in materia di Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Distinti saluti. Vercelli, 27 novembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio Anna Maria Tramontano f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS COPIA NON VALIDA 158 COPIA NON VALIDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il D.M. 9 settembre 1957 di “Approvazione del Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni” e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.M. 19 ottobre 2001 recante il nuovo “Regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di MedicoChirurgo”; CONSIDERATO che tale ultimo provvedimento, di modifica degli artt. 8 e 24 del precedente regolamento in materia, prevede due prove di esame consistenti in un tirocinio pratico continuativo e in una prova scritta, ed entrerà in vigore a partire dalla prima sessione del 2004; CONSIDERATO che per consentire l’espletamento della prova pratica continuativa trimestrale, l’art. 1, comma 3, della nuova disciplina prevede la stipulazione, da parte degli Atenei sedi di Esame, di apposite convenzioni con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale affinché i candidati all’esame di Stato possano essere ricevuti e seguiti nel tirocinio clinico; VISTA la nota ministeriale prot. n. 4120 del 16 ottobre 2003 con la quale il M.I.U.R. sollecita l’avvio delle procedure operative necessarie a dare attuazione alla riforma sopra illustrata, allegando una bozza di convenzione che consenta di uniformare l’operato di tutti gli Atenei; ATTESO CHE per il regolare svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo a partire dalla prima sessione dell’anno 2004 è necessario procedere alla stipulazione delle suddette convenzioni; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 8/2003/8.12 del 17 novembre 2003 con la quale l’organo accademico ha espresso parere favorevole all’utilizzazione del testo trasmesso dal Ministero con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. E’ approvato lo schema di Convenzione di seguito riportato per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo trimestrale previsto, dal nuovo Regolamento adottato con D.M. 29.10.2001 n. 445, come prima prova dell’esame di Stato di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo: CONVENZIONE Per l’attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo di Medicina, Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale previsto dal Decreto MIUR 19/10/2001 n° 445, di cui al comma 1 dell’art. 2 del citato decreto. TRA – L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di tempore Prof. nato a (c.f.:), in persona del Rettore pro , domiciliato per la carica in COPIA NON VALIDA ; 159 COPIA NON VALIDA – E L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della Provincia di in persona del Preside pro tempore Dott. , nato a , Via – . L’A.S.S.N° il e domiciliato per la carica in . / A.O In persona del Direttore Generale pro tempore Dott. . , nato a il , e domiciliato in , Via . PREMESSO – Che il Decreto 29/10/2001 n. 445 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgo” – prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto ministeriale 28 novembre 2000 /G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001); – Che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, “ “ ha inteso ed intende promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio culturale; – Che al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e altri processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro le Università hanno promosso, in collaborazione con gli Ordini dei Medici e con Associazioni Mediche, tirocini formativi e di orientamento a favore di studenti degli ultimi anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; – Che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti; – Che il periodo di frequenza di un mese presso Strutture Operative di Medicina e di Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale (MMG), come espressamente previsto al comma 1 dell’art. 2 del Decreto 445 del MIUR del 29/10/2000 ed in ossequio a quanto da esso fissato, si configura come tirocinio pratico valutativo; – Che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR 445 del 29/10/2000 presso le strutture ospedaliere è valutare: a) la capacità di individuare e ricoverare pazienti che hanno bisogno del ricovero b) la capacità di svolgere attivamente prestazioni ambulatoriali rilevando: – capacità di intervistare e raccogliere dati anamnestici – capacità di fornire informazioni e chiarimenti al paziente e/o parenti – capacità di relazionare con il paziente e con i parenti COPIA NON VALIDA 160 COPIA NON VALIDA – – – comportamento personale con il paziente ed i parenti capacità cliniche Che obiettivo del Tirocinio pratico valutativo ex Decreto MIUR 445 del 29/10/2000 presso il MMG è valutare le competenze pratiche e relazionali acquisite dal medico – nella gestione, attraverso il metodo clinico del MMG, di eventi e fenomeni del paziente al di fuori dell’ospedale: prima e dopo il ricovero prima che la malattia sia diagnosticata nel paziente con malessere indefinito nel paziente cronico nel paziente politrattato nel paziente inguaribile nel paziente a domicilio - nell’approccio alla persona per la prevenzione ed educazione - nell’approccio alla famiglia - nella relazione medico-paziente, medico-paziente-famiglia, medico-paziente-altri operatori sanitari e sociali - nell’organizzazione del SSN e SSR - Che la Federazione Nazionale dell’Ordine Nazionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, condividendo l’orientamento sopra esposto, ha auspicato che ogni studente abbia la possibilità di valorizzare il proprio bagaglio cognitivo e comportamentale con una esperienza diretta sul territorio, frequentando strutture sanitarie al di fuori della Facoltà di medicina e Chirurgia; - Che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenza, etica e deontologia nell’esercizio quotidiano dell’attività medica. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione Art. 2 L’Università di - e l’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di e l’ASL/AO e aziende di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 517/99 con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente la valutazione dell’attività professionale dei laureati in Medicina e Chirurgia da svolgere presso le Strutture Ospedaliere e presso gli studi dei medici di medicina generale, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445. Ove necessario l’università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali della stessa Regione. Art. 3 L’attività di cui all’art. 2 consiste in un periodo di frequenza/tirocinio pratico valutativo presso Strutture Operative Ospedaliere di medicina e di chirurgia e presso lo studio del Medico di medicina generale, per un mese ciascuno. Inoltre tale attività valutativa prevede la partecipazione COPIA NON VALIDA 161 COPIA NON VALIDA attiva a seminari interattivi tenuti da medici di medicina generale e da medici ospedalieri allo scopo di far emergere ed evidenziare un più completo quadro della formazione complessiva del candidato. L’università riconosce il titolo di tutore/valutatore ai sensi del D.M. 445 19 ottobre 2001 al Medico Ospedaliero ed al MMG presso la cui struttura operativa svolgeranno il tirocinio pratico valutativo. Art. 4 Per l’attuazione e/o realizzazione del tirocinio valutativo di cui all’art. 3 è istituita una Commissione di 8 componenti, di cui 4 nominati dal Consiglio di Facoltà e 4 nominati dalla Commissione Medici dell’Ordine. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente; al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di 3 componenti. Art. 5 La Commissione si impegna ad elaborare un eventuale regolamento attuativo della presente convenzione per quanto attiene argomenti non sufficientemente esplicitati. La stessa Commissione redige un resoconto finale dell’attività svolta a conclusione di ciascun anno accademico. La Commissione propone al Rettore: la scelta dei tutori /valutatori il monitoraggio dell’attività mediante schede di valutazione l’organizzazione dei seminari di cui all’art. 3 Art. 6 L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara predisporrà un elenco dei medici di medicina generale presso il cui studio si svolgerà il tirocinio formativo a seguito di procedimento selettivo in base ai requisiti del comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n° 368. Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto anche dei seguenti ulteriori criteri di selezione: - precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa; - assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti; - disponibilità di un sistema informatico efficacie ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet); - dotazione dello studio con ulteriori spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico; - impegno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutor/valutatore di tirocinio pratico valutativo; - impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor/valutatore; - impegno di almeno tre mesi per anno solare nell’attività tutoriale/valutativa. I tutors/valutatori saranno preparati all’uso del libretto dei “clinical skills” introdotti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia come guida degli elementi oggetto di valutazione su cui il candidato è stato preparato ed addestrato, utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le istruzioni per l’uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato. Art. 7 L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara in collaborazione con le Direzioni Generali delle ASL ospedaliere e Aziende di cui all’art. 2 del D.Lgs 517/99, COPIA NON VALIDA 162 COPIA NON VALIDA predisporrà un elenco dei medici di Medicina e di Chirurgia presso le cui strutture operative si svolgerà il tirocinio pratico valutativo. Le strutture operative dovranno rispondere ai requisiti seguenti: - possibilità di ricovero ordinario con almeno cinque posti letto/candidato - possibilità di ricovero in day hoospital/day surgery con almeno due posti letto/candidato - svolgimento di attività ambulatoriale almeno trisettimanale - il personale afferente alla struttura operativa sia composto da un Direttore/Responsabile e un dirigente medico per ogni candidato - la casistica preveda dieci pazienti al giorno di cui 1/5 prime osservazioni. Nella stesura dell’elenco di cui sopra si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione: - precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente; - assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimenti definitivi di sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti; - disponibilità di un sistema informatico efficacie ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet); - impregno a partecipare ad uno specifico, adeguato corso di formazione per tutors di tirocinio pratico valutativo; - impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor; - impegno di almeno tre mesi per anno solare nell’attività tutoriale. I tutors/valutatori saranno preparati all’uso del libretto dei “clinical skills” introdotti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia come guida degli elementi oggetto di valutazione su cui il candidato è stato preparato ed addestrato, utilizzando un opuscolo/CD/video redatto a livello nazionale contenente le istruzioni per l’uso del libretto di valutazione e organizzando corsi formativi periferici finalizzati ad una corretta interpretazione delle capacità professionali del candidato. Art. 8 L’Università designa, tra quelli accolti come idonei dalla Commissione di cui all’art. 4 della presente Convenzione, i professionisti, le strutture e gli studi dove si svolgerà il tirocinio pratico valutativo ed assegna a esse i medici abilitandi assicurando criteri di assoluta imparzialità trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo conto del territorio provinciale di residenza e della distanza dalla sede di residenza o domicilio abituale. Il rapporto tutor/valutatore-tirocinante è di 1:1. Al termine del tirocinio il laureato abilitando dovrà compilare in modo anonimo un questionario sul periodo trascorso e sull’attività svolta dal tutor/valutatore, fornendo eventuali suggerimenti. L’incarico di tutor/valutatore al singolo medico, scelto tra quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 6, sarà conferito dall’Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal medico di medicina generale e dal medico ospedaliero. Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi: - nominativo del tirocinante; - durata, obbiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la struttura; - le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio; - l’espressa previsione della gratuità dell’attività svolta in qualità di tutor/valutatore, salvo diversa determinazione dei Ministeri competenti, eventualmente da recepirsi nella stipula di accordi a livello di rinnovo nazionale o regionale, delle Convenzioni per i MMG e dei contratti per i medici ospedalieri; - l’impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile di cui all’art. 10. COPIA NON VALIDA 163 COPIA NON VALIDA Art. 9 Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinante è tenuto a: - svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale; - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l’assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al candidato, al rettore o suo delegato e alla Commissione di cui all’art. 4, oltre che segnalarlo sull’apposito libretto. Art. 10. L’Università si attiverà a contattare le Compagnie di Assicurazione con le quali intrattiene già rapporti per il prolungamento delle polizze esistenti per la copertura assicurativa del tirocinante e del tutor/valutatore contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento dell’attività di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il medico tutor/valutatore si impegna a segnalarne tempestivamente l’evento, qualora sussista l’impossibilità di completare il periodo di tirocinio. Art. 11 Il tutor/valutatore ha l’obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare “in itinere” eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali. Art. 12 All’atto della stipula della convenzione verrà determinata la concorrenza reciproca per gli oneri derivanti dall’applicazione della nuova normativa per gli esami di Stato. Art. 13 La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata salvo diversa determinazione delle parti contraenti. Essa non dà luogo a rinnovo tacito e va eventualmente rinnovata alla scadenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata a.r. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantito il compimento delle attività in corso e fino al termine del corrente anno accademico. Art. 14 Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività in oggetto della presente convenzione. In caso non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, le parti stabiliscono di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. C.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo da esse in comune accordo; in caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del tribunale competente in cui il collegio arbitrale ha sede. COPIA NON VALIDA 164 COPIA NON VALIDA Art. 15 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte richiedente Università “ “ IL RETTORE Prof. . Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara IL PRESIDENTE Dott. . . ASS/AO IL DIRETTORE GENERALE Dott: . . 2. Il Rettore è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nel testo sopra riportato. E’, altresì, autorizzato ad apportare le modifiche, concordate con la controparte, che si rendessero eventualmente necessarie. 3. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. ****************** 7/2003/9.14 Convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per la realizzazione del Master Universitario di I livello in "Nursing Oncologico" attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione che si intende stipulare con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al fine di promuovere e realizzare una proficua collaborazione tra la Lega stessa e la Facoltà di Medicina e Chirurgia per la gestione del Corso di Master Universitario biennale di I livello in “Nursing oncologico” attivato, per l’anno accademico 2003/2004, nella sua II edizione proprio in considerazione del successo riscontrato nel precedente anno accademico. Obiettivo della Convenzione in esame è quello di disciplinare formalmente i rapporti tra i due enti coinvolti nel progetto, in termini di competenze e responsabilità, sia didattico-scientifiche che economico-finanziarie, in analogia a quanto si è già verificato per la realizzazione del Corso di Master in “Cure Palliative”. COPIA NON VALIDA 165 COPIA NON VALIDA Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta di delibera volta ad approvare la Convenzione per la realizzazione della collaborazione in ambito oncologico sopra illustrata. Distinti saluti. Vercelli, 28 novembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio Anna Maria Tramontano f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTI VISTO VISTI CONSIDERATA VISTO VALUTATA VISTA CONSIDERATO RITENUTA RITENUTO l’art. 1, comma 15, della Legge 14 gennaio 1999 n. 4; gli artt. 3, comma 8, e 7, comma 4, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei; il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V; gli artt. 7 e 30 dello Statuto dell’Università, rispettivamente in materia di cooperazione didattica e di procedura di istituzione dei corsi di Master universitario; la proficua collaborazione che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha già instaurato con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al fine di realizzare sia la prima che la seconda edizione del Corso di Master Universitario di I livello in “Cure Palliative”; il Decreto Rettorale rep. n. 272 del 08.08.2003 di istituzione ed attivazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2003/2004, della seconda edizione del Master Universitario biennale di I livello in “Nursing oncologico”; la necessità di predisporre un’apposita Convenzione che disciplini specificamente il rapporto di collaborazione con la L.I.L.T., in termini di ripartizione di competenze e responsabilità sia didattico-scientifiche che economico-finanziarie; la nota pervenuta in data 14.11.2003 con la quale il Prof. Alabiso, Direttore del Corso di Master sopraccitato, trasmette bozza della Convenzione e sollecita l’approvazione del testo; che dalla stipulazione della suddetta Convenzione non scaturisce alcun onere a carico del bilancio di Ateneo; meritevole l’iniziativa volta a formalizzare il rapporto di collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al fine di promuovere iniziative didattiche e di ricerca in ambito oncologico; di dover, altresì, autorizzare il Rettore a concordare con la controparte eventuali modifiche al testo della predetta Convenzione, senza oneri ulteriori per l’Ateneo con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità COPIA NON VALIDA 166 COPIA NON VALIDA DELIBERA 1. E’ approvata nel testo sottoriportato la Convenzione per la gestione in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori del Master Universitario biennale di I livello in “Nursing oncologico”: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO in NURSING ONCOLOGICO TRA L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (di seguito indicata come “U.P.O.”), nella persona del Prof. Ilario Viano, Rettore, nato a Torino il 14 aprile 1949 e domiciliato per la carica in Via Duomo 6, Vercelli, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ………………………; E la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito indicata come “L.I.L.T.”) nella persona del Prof. Francesco Schittulli, Presidente, nato a Gravina di Puglia il 21 aprile 1946 e domiciliato per la carica in Via Alessandro Torlonia 15, Roma, a quanto segue autorizzato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 ottobre 2003; E la Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori (di seguito indicata come “S.P.BI.L.T.”) nella persona del Dott. Mauro Valentini, Presidente, nato a Genova il 9 aprile 1946 e domiciliato per la carica in Via Belletti Bona 20, Biella, a quanto segue autorizzato da Consiglio Direttivo nella seduta del 6 novembre 2003; PREMESSO CHE ¾ in data 3 settembre 2003 è stata firmata la prima Convenzione fra U.P.O. e L.I.L.T. riguardante il II° Corso di Master Universitario biennale di I livello in Cure Palliative per Medici e Infermieri dell’U.P.O.; ¾ quanto premesso in essa è prodromico alla stipula di questa Convenzione per potenziare la formazione per gli operatori sanitari oncologici; ¾ la S.P.BI.L.T. ha deciso di farsi carico di un importante impegno economico per consentire insieme alla L.I.L.T. la realizzazione di un altro Master SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Allo scopo di realizzare una stretta collaborazione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O. da un lato e la L.I.L.T. e la S.P.BI.L.T. dall’altro per favorire l’impiego del potenziale scientifico e formativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché delle risorse umane e strutturali della L.I.L.T. e della S.P.BI.L.T., la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O., in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Corsi di Master Universitario, si avvale della collaborazione della L.I.L.T. e della S.P.BI.L.T. per la realizzazione del Corso di Master Universitario biennale in “Nursing Oncologico” per Infermieri. COPIA NON VALIDA 167 COPIA NON VALIDA Art. 2 - La suddetta collaborazione va ad inserirsi in quella più ampia prevista dalla Convenzione tra la Conferenza Nazionale dei Presidi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, recentemente sottoscritta a Roma, che diviene parte integrante del presente accordo. Art. 3 - Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui all’articolo precedente, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O. e la Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori mettono a disposizione strutture idonee; la S.P.BI.L.T. assicura un contributo pari a 30.000 Euro per la realizzazione della seconda edizione del Master biennale in Nursing Oncologico per Infermieri per gli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005. Naturalmente il suddetto impegno di spesa è condizionato all’effettiva attivazione della seconda edizione del Master in oggetto. Art. 4 - Le modalità di erogazione dei contributi di cui all’articolo precedente saranno le seguenti: Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.12.2003; Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.03.2004; Euro 10.000,00 saranno versati entro il 31.12.2004. Art. 5 - Le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile e gli infortuni, si attengono ognuno ai propri ordinamenti. Art. 6 - Un’apposita Commissione paritetica di sei membri – di cui uno nominato dal Rettore e due dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O., uno nominato dalla L.I.L.T. e due dalla S.P.BI.L.T. – vigila sulla corretta applicazione della presente Convenzione; tale Commissione redige almeno una volta all’anno un’apposita relazione da presentarsi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U.P.O., alla L.I.L.T e alla S.P.BI.L.T. e resta in carica per l’intera durata del Master in Nursing Oncologico. Art. 7 - A fronte dell’apporto organizzativo e del contributo della S.P.BI.L.T. sono previsti: - la presenza di un rappresentante della L.I.L.T. e di due della S.P.BI.L.T. in seno al Comitato Scientifico, di un rappresentante della S.P.BI.L.T. in seno al Comitato Tecnico di Progetto, di due Coordinatori di modulo e di un congruo numero di docenti nominati dalla S.P.BI.L.T. in seno al Corpo docente; - una riserva di 15 posti per la partecipazione alla seconda edizione del Master in Nursing Oncologico di cui 5 per operatori della S.P.BI.L.T. e 10 per operatori delle Sezioni Provinciali della Lega contro i Tumori, adeguatamente selezionati. Art. 8 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all’esame degli organi deliberanti di ciascuna delle parti contraenti. Art. 9 - Il presente atto regola i rapporti tra le parti sino alla conclusione della seconda edizione del Corso di Master Universitario biennale in Nursing Oncologico. Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare. Novara, Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Medicina e Chirurgia COPIA NON VALIDA 168 COPIA NON VALIDA Il Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Il Presidente della Sezione Provinciale di Biella della Lega contro i Tumori 2. Il Rettore è autorizzato a sottoscrivere con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori la Convenzione per la realizzazione da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia di iniziative didattiche e di ricerca in ambito oncologico, nel testo sopra riportato. E’, altresì, autorizzato ad apportare le modifiche, concordate con la controparte, che si rendessero eventualmente necessarie. 3. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. ****************** 7/2003/9.15 Convenzione con le Università degli Studi di Perugia, Firenze e Verona per la realizzazione del Master Universitario di II livello in "Urologia ginecologica" presso la facoltà di Medicina e Chirurgia; Il Presidente spiega che la presente convenzione è stata inserita al punto 9.11 dell’ordine del giorno. ****************** 7/2003/9.16 Corso di aggiornamento in “Aiuti pubblici alle imprese e fondi strutturali comunitari”: modifica delle disposizioni amministrative DIVISIONE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Si chiede di sottoporre all’attenzione di codesto spettabile Consiglio la proposta di modifica di alcune disposizioni amministrative concernenti il Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato ex art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’anno accademico 2003/2004. Si precisa che tale Corso di Studio rientra tra i progetti didattici, disciplinati dall’art. 6 (“Formazione Finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”) della Legge n. 341/1990, ed è finalizzato all’aggiornamento professionale di soggetti in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso a corsi universitari. E’ stato, infatti, organizzato in collaborazione con la Società per la Gestione del Polo Universitario (S.c.r.l.) di Acqui Terme - con la quale è stata stipulata un’apposita Convenzione - e proprio tale Società, per il tramite del Direttore del Corso Prof. Giuseppe Coscia, ha segnalato che la scadenza originariamente prevista per la presentazione delle domande di iscrizione al corso avrebbe impedito a diversi enti di iscrivere i propri dipendenti a causa della difficoltà di anticipare una somma di denaro nel 2003 a fronte di un’attività che si svolgerà nell’anno 2004. COPIA NON VALIDA 169 COPIA NON VALIDA Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’allegata proposta di delibera volta a modificare, riaprendolo e posticipandolo, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato per l’anno accademico 2003/2004presso la Facoltà di Giurisprudenza. Distinti saluti. Vercelli, 1 dicembre 2003 La Responsabile dell’Ufficio Anna Maria Tramontano f.to Anna Maria Tramontano OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO VISTO VISTO VISTA VISTA VISTA VISTO CONSIDERATO VISTA CONSIDERATO l’art. 6, comma 2, della L. 19 novembre 1990 n. 341, in materia di “Formazione Finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”; l’art. 35 del Titolo VI (“Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e formazione”) del Regolamento Didattico di Ateneo che disciplina la procedura amministrativa di istituzione ed attivazione dei Corsi di Aggiornamento rivolti ai possessori di titolo idoneo all’iscrizione a corsi universitari; lo Statuto di autonomia dell’Università; la delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza n. 7/2003 del 18 giugno 2003; la delibera del Senato Accademico n. 5/2003/9.2 del 14.07.2003; la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2003/8.1 del 25.07.2003 che ha approvato le disposizioni amministrative concernenti il progetto formativo in esame; il Decreto Rettorale repertorio n. 284 del 21.08.2003 di istituzione ed attivazione presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004, del Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” ed in particolare il suo art. 10 concernente il termine di scadenza - originariamente fissato al 30.11.2003 – per la presentazione delle domande di iscrizione; che l’Ateneo ha già stipulato in data 22.09.2003 con la Società Consortile di Acqui Terme una apposita convenzione per l’organizzazione e la gestione in collaborazione del progetto formativo in esame; la nota con al quale il Prof. Coscia, Direttore del Corso di Aggiornamento in esame, chiede che venga disposta la riapertura del termine sopra indicato al fine di consentire a diversi enti di iscrivere i propri dipendenti erogando la somma di denaro corrispondente alla quota di iscrizione direttamente nel 2004, anno nel quale inizieranno e si svolgeranno le attività didattiche, senza precedere a una complicata rettifica di bilancio nel 2003; che attualmente risulta aver perfezionato l’iscrizione al corso un numero di studenti insufficiente a consentirne lo svolgimento e che in caso di mancata riapertura e posticipazione del termine di iscrizione il corso dovrebbe essere formalmente disattivato per l’anno accademico in corso COPIA NON VALIDA 170 COPIA NON VALIDA con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. E’ riaperto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Aggiornamento in “Aiuti Pubblici alle Imprese e Fondi Strutturali Comunitari” attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2003-2004. Le domande potranno essere presentate, con le modalità previste dall’art. 10 del Decreto di attivazione, entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2004. ****************** 10. Edilizia e Patrimonio: 7/2003/10.1 Ex-Foro Bovario Alessandria - LOTTO A – Imputazione finanziamento fondi provenienti dal M.I.U.R; SERVIZIO TECNICO Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Con atto deliberativo n. 1/2001/7.3 del 02/03/2001, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” riconfermava l’approvazione dei progetti definitivi per la realizzazione dei lotti A e C da adibirsi a sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria, già deliberati, tra l’altro, dall’Università degli Studi di Torino. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con prot. n. 19870 del 10.11.2003, rendeva noto all’Università “A. Avogadro” l’assegnazione dei fondi relativi all’edilizia generale, dipartimentale e residenziale inerente all’esercizio 2003 per l’importo pari a Euro 2.097.000,00. L’Amministrazione Universitaria deve comunicare al predetto M.I.U.R. quale intervento intende finanziare con i fondi assegnati, ed anche rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione dello stesso. Si propone di imputare la somma pari a Euro 2.097.000,00 alla realizzazione del Lotto A riferito alla sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria. Il lotto A è compreso nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2004 ed attualmente è in fase di validazione la progettazione esecutiva dello stesso. Il predetto lotto A sarà realizzato subito dopo al lotto C. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di voler deliberare in merito. Vercelli, 25.11.2003 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Arch. Laura GILI) f.to Laura Gili COPIA NON VALIDA 171 COPIA NON VALIDA OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2001/7.3 del 02/03/2001 dell’Università degli Studi “A. Avogadro” con la quale si riconfermava l’approvazione dei progetti definitivi per la realizzazione dei lotti A e C da adibirsi a sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria, già deliberati, a suo tempo, dall’Università degli Studi di Torino. RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota n. 19870 del 10.11.2003, portava a conoscenza all’Università degli Studi del Piemonte Orientale l’assegnazione dei fondi relativi all’edilizia generale, dipartimentale e residenziale riferito all’esercizio 2003 per l’importo di Euro 2.097.000,00; DATO ATTO che l’Università “A. Avogadro”, deve comunicare al predetto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quale interventi/o intende finanziare con i fondi assegnati, e rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione dello stessi/o; CONSIDERATO che l’Università procederà ad esperire la gara di appalto per la realizzazione del lotto A, successivamente alla realizzazione del lotto C; VISTA la Legge 09.05.1989 n.168; VISTO il Decreto Rettorale N. 539 pubblicato in G.U.R.I. – Serie Generale N. 3 del 04.012002 – di emanazione dello statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” come successivamente modificato con Decreto Pettorale N. 67 del 24.02.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del Decreto M.U.R.S.T. 30.07.1998 con voto espresso nella forma di legge,all’unanimità DELIBERA 1. Di imputare l’assegnazione dei fondi previsti per l’edilizia generale, dipartimentale e residenziale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2003, per l’importo pari a Euro 2.097.000,00, alla realizzazione del Lotto A del complesso da adibire a sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti Scientifici, in Alessandria. ****************** COPIA NON VALIDA 172 COPIA NON VALIDA 7/2003/10.2 Approvazione adeguamento progettazione preliminare Lotti A e B, complesso sito in Via Perrone, in Novara; OMISSIS ***************** 7/2003/10.3 Approvazione programmazione triennale 2004-2006 lavori pubblici, ed elenco annuale 2004; SERVIZIO TECNICO Al Presidente del Consiglio di Amministrazione In adempimento alle disposizioni di cui all’art.14 della Legge 11.02.1994 n.109 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 30 settembre c.a., l’Amministrazione universitaria ha predisposto lo schema relativo alla programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006, nonché l’elenco annuale 2004. Della programmazione predetta è stata data pubblicazione, mediante affissione all’Albo del Rettorato a decorrere dal 30.09.2003, utilizzando la modulistica di cui al D.M.21.06.2000 n.5374/21/65. Si segnala, rispetto allo schema pubblicato, la maggiore copertura finanziaria per il Lotto A, a seguito della assegnazione effettuata dal MIUR, in data 10.11.2003, nonché la variazione nella individuazione del Responsabile del Procedimento per il Lotto D, all’interno del complesso sito in Novara, via Perrone n.18, poiché al fine di distribuire, in maniera equa, gli incarichi fra i tecnici in servizio è stato assegnato il Lotto D all’Arch. Monica CAPOROSSI, anziché all’Arch. Alberto BALDOIN. Per quanto riguarda il Lotto D, relativo al complesso sito in Novara, via Perrone n.18, inserito nell’elenco annuale 2004, si precisa che esso verrà interamente finanziato in fase di riaccertamento dei residui, o in fase di assestamento di bilancio. Si chiede a codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito. Vercelli, 27.11.2003 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Arch. Laura GILI) f.to Laura Gili OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO lo schema di programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006, e l’elenco annuale dei lavori 2004, pubblicato all’Albo del Rettorato, in data 30.09.2003; VISTA la nota del MIUR, in data 10.11.2003, con la quale veniva disposta l’assegnazione dei fondi per l’edilizia per l’anno 2003; RILEVATA l’opportunità di assegnare, con maggiore equità, gli incarichi ai tecnici del Sevizio Tecnico; DATO ATTO che il Lotto D, relativo al complesso sito in Novara, via Perrone n.18 risulta, ad oggi, finanziato nella misura del 48,94%; COPIA NON VALIDA 173 COPIA NON VALIDA RILEVATO che residuano in bilancio delle somme per l’edilizia, da portare in accertamento al termine dell’esercizio finanziario, ovvero in fase di assestamento del bilancio; CONSIDERATO che tali residui consentono la copertura finanziaria del predetto Lotto D; VISTA la Legge 11.02.1994 n.109 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il D.P.R.21.12.1999 n.554 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.M.21.06.2000 n.5374/21/65, recante modalità e schema-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori; VISTO il D.M. 04.08.2000 di interpretazione autentica del D.M. 21.06.2000 n.5374/21/65; VISTO il D. Lgs 30.03.2001 n.165; VISTA la legge 09.05.1989 n.168; VISTO lo Statuto dell’Università, come da ultimo modificato con D.R. n.67 del 24.02.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Torino adottato ai sensi dell’art.9 del D.M.U.R.S.T. 30.07.1998; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare, nelle schede allegate, la programmazione triennale per l’edilizia 2004-2006, nonché l’elenco annuale 2004; 2. di trasmettere alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici di Torino, la programmazione predetta, nei termini stabiliti dalla Legge. COPIA NON VALIDA 174 COPIA NON VALIDA Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 PROGRAMMA TRIENNALE 2004 – 2006 QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA 1) Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario – Alessandria Manutenzione straordinaria aule v. Manzoni,8 - Vercelli Recupero edificio Lotto C – complesso via Perrone, 18 No Manutenzione straordinaria v. Solaroli, 17, in Novara Recupero edificio v. G. Ferraris, 109 Vercelli Ristrutturazione Lotto D via Perrone , in Novara Ristrutturazione edificio v. XXIV Maggio - Alessandria scheda n.1 Cod CATEGORIE DI OPERE (TABELLA 2) Cod. 01 DIREZIONALE 33 FACOLTA’ – PRESIDENZA €. 6.860.978,70 08 AULE PER LA DIDATTICA 08 07 03 07 03 Edilizia sociale e scolastica Edilizia sociale e scolastica Edilizia sociale e scolastica Edilizia sociale e scolastica RISORSE DISPONIBILI (3) GRADO SODDIS.TO DOMANDA % (4) €. 6.860.978,70 100% €. 310.000,00 €. 310.000,00 100% ALLOGGI CUSTODI €. 260.000,00 €. 260.000,00 100% 08 AULE E LABORATORI €. 568.102,00 €. 568.102,00 100% 08 AULE ED UFFICI €. 1.005.041,19 €. 1.005.041,19 100% 08 BIBLIOTECA ED AULE €. 1.996.201,76 €. 976.983,51 48,94% 08 FACOLTA’ GIURISPRUDENZA €. 8.000.000,00 €. 8.000.000,00 100% BIBLIOTECA PALAZZETTO DELLO SPORT PALAZZETTO DELLO SPORT PALAZZETTO DELLO SPORT CENTRO CONGRESSI €. 5.295.000,00 €. 143.444,17 €. 5.295.000,00 €. 143.444,17 100% 100% €. 143.444,17 €. 143.444,17 100% €. 143.444,17 €. 143.444,17 100% €. 4.000.000,00 €. 4.000.000,00 100% 04 Edilizia sociale e scolastica Edilizia sociale e scolastica Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99 Vercelli Edilizia sportiva - Vercelli 04 01 Edilizia sociale e scolastica Edilizia scolastica 08 08 Edilizia sportiva - Novara 01 Edilizia scolastica 08 Edilizia sportiva Alessandria Recupero edificio “Ex 18” VC 01 Edilizia scolastica 08 03 Altra edilizia pubblica 09 04 FINALITA’ E RISULTATI ATTESI (1) COPIA NON VALIDA FABBISOGNO IN VALORI ASS.TI (2) 175 COPIA NON VALIDA Esprimere in via sintetica le finalità dell’intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso. Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie. Finanziamento attribuito. Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie. (in via semplificata costituisce il rapporto percentuale tra i valori delle precedenti due colonne) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 176 COPIA NON VALIDA Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 scheda n.2 PROGRAMMA TRIENNALE 2004 – 2006 QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE SEZIONE A Arco temporale di validità del Programma Vedi nota RISORSE DISPONIBILI Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 allo Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria schema 2 1 Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 3 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 4 Trasferimento di immobili ex art.19, c.5-ter L. n.109/94 5 6 Stanziamenti di bilancio Altro €. 11.000.323,65 €.13.295.000,00 €. 4.430.332,51 TOTALI a dedurre: Accantonamenti: Fondo art.31bis, quote di riserva, etc. €. 11.000.323,65 €.13.295.000,00 €. 4.430.332,51 7 TOTALI SEZIONE B ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE Piena proprietà Solo diritto di superficie Arco temporale di validità del Programma Anno 2004 Id Catastale Valore stimato Anno 2005 Id Catastale Valore stimato Anno 2006 Id Catastale Valore stimato TOTALI IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 177 COPIA NON VALIDA Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, art.14, comma 11 PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006 scheda n.3 ELEMENTI FINANZIARI CODICI Codice identificativo intervento (allegato3A) NOTE ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Stima del costo complessivo Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario Alessandria Manut. straordinaria aule edificio v. Manzoni, 8 - VC Recupero Lotto C – Alloggi via Perrone, Novara Manut. straordinaria via Solaroli, 17, in Novara Recupero edificio v. G. Ferraris 109 Vercelli €.310.000,00 €.260.000,00 €.568.102,00 €. 1.005.041,19 Ristrutturazione Lotto D via Perrone, Novara €.1.996.201,76 Ristrutturazione via XXIV Maggio - Alessandria Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99 in Vercelli Edilizia sportiva - Vercelli Edilizia sportiva - Novara Edilizia sportiva - Alessandria Recupero edificio “ex 18” in Vercelli €.8.000.000,00 €.5.295.000,00 €. 143.444,17 €.143.444,17 €. 143.444,17 €.4.000.000,00 Indicare eventuali apporti di capitale privato o cessione di immobili €.6.860.978,70 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 178 COPIA NON VALIDA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Progressivo 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Programma annuale Programma triennale Categoria di opere Codice regione 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 23/0001 Tipologia opere Codice Amministrazione Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, art.14, comma 11 scheda n.3 A PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006 Codice identificativo intervento 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 179 COPIA NON VALIDA Scheda n.4 Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Priorità assoluta (5) Comune(1) Priorità art.14 c.3 L.109/94 Ulteriori priorità (4) Regione Provincia Codice Identificativo Intervento (2) Priorità di categoria (3) CCODICE ISTAT Nuova costruzione Lotto A Ex Foro Bovario Manut. Straordin. Aule v. Manzoni, 8 Vercelli Recupero Lotto C, Perrone Manut.straordinaria via Solaroli, 17, in Novara Recupero edificio Via G. Ferraris n.109 Ristrutturazione Lotto D via Perrone, in Novara Ristrutturazione v. XXIV Maggio, Alessandria Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99, in Vercelli Edilizia sportiva - Vercelli Edilizia sportiva - Novara Edilizia sportiva Alessandria Recupero edificio “Ex 18” COPIA NON VALIDA Arco temporale di validità del programma Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Disponibilità finanziarie Disponibilità finanziarie Disponibilità finanziarie €.6.860.978,70 €.310.000,00 €.260.000,00 € .568.102,00 €.1.005.041,19 €.1.996.201,76 €.8.000.000,00 €.5.295.000,00 €. 143.444,17 €.143.444,17 €.143.444,17 €. 4.000.000,00 180 COPIA NON VALIDA TOTALI €. 11.000.323,65 €.13.295.000,00 €.4 430.332,51 Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l’intervento ricade in più comuni. Vedi scheda 3A Valore numerico Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate Tabella di riferimento priorità Min Max 1 1 1 10 10 20 Priorità di categoria Priorità ulteriori Priorità assoluta IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 181 COPIA NON VALIDA Scheda n. 5 Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006 Codice identificativo intervento Problematiche di ordine urbanistico-territoriale Problematiche di ordine ambientale e paesistico vedi scheda 3A Conforme (A) SI SI SI Azioni da intraprendere Conforme (B) Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario - AL Manut.straordinaria aule v. Manzoni, 8 - VC Recupero edificio Lotto C –complesso via Perrone, 18 NOVARA Manutenzione straordinaria v. Solaroli, 17, NO SI SI Recupero edificio v. G. Ferraris 109- VC SI SI Ristrutturazione Lotto D via Perrone , in Novara Ristrutturazione edificio v. XXIV Maggio - AL Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris 99, VC Edilizia sportiva – Vercelli Edilizia sportiva – Novara Edilizia sportiva – Alessandria Recupero edificio “Ex 18” SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore Altro Azioni da intraprendere SI SI SI In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata esclusivamente la conformità dell’intervento compilando le colonne A e B IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 182 COPIA NON VALIDA Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 PIANO TRIENNALE 2004-2006 Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori (1) Appalto ed esecuzione dei lavori Note 5 6 7 17 23 15 20 21 21 30 36 - 4 7 8 9 16 22 - 3 8 12 13 14 24 30 Ristrutturazione Lotto D Perrone - 10 15 20 21 21 39 45 Ristrutturazione edificio v. XXIV Maggio - Alessandria 7 11 16 21 22 23 47 53 Ristrutturazione edificio v. G. Ferraris n.99 Vercelli 7 10 15 18 20 22 43 49 Edilizia sportiva - Vercelli 8 12 18 22 24 25 43 49 Edilizia sportiva - Novara 8 12 18 22 24 25 43 49 Edilizia sportiva - Alessandria 8 12 18 22 24 25 43 49 Recupero “Ex 18” in Vercelli 10 15 22 27 29 30 50 56 - - 2 Manut.straordinaria aule v. Manzoni, 8 Vercelli - - 2 Recupero Lotto C Perrone - 10 Manutenzione straordinaria v. Solaroli, 17, NO - Recupero v. G. Ferraris n.109 - VC 7 Contratto d’appalto 32 Nuova costruzione Lotto A – Ex Foro Bovario AL Gara d’appalto 26 Progettazione esecutiva 10 Progettazione definitiva 9 Progettazione preliminare Esecuzione lavori Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi) Consegna lavori Codice identificativo intervento vedi scheda 3A Progettazione Scheda n.6 indicare il numero dei mesi previsti per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE) COPIA NON VALIDA 183 COPIA NON VALIDA Scheda n. 7 Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 PROGRAMMA TRIENNALE 2004-2006 Elenco annuale 2004 Nuova costruzione Lotto A –Bovario - AL Manutenzione straordinaria aule edificio v. Manzoni, 8, in Vercelli Recupero Lotto C Perrone Manutenzione Straordinaria Via Solaroli n.17 Novara Recupero edificio via G. Ferraris, 109Vercelli Recupero lotto D Perrone Responsabile del procedimento Effettivo utilizzo Somme a dell’opera (1) disposizione dell’Amministrazio ne comprensive degli oneri per i piani di sicurezza anno ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Importo per l’esecuzione delle lavorazioni trimestre Codice identificativo intervento Vedi scheda 3A 5.251.110,90 1.609.867,80 1° 2007 Arch. C. Tambornino Arch. Monica CAPOROSSI 237.096,71 174.300,00 72.903,29 85.700,00 4° 4° 2005 2006 Arch. C. Tambornino 465.405,93 102.696,07 4° 2005 786.838,47 1.437.408,00 218.202,72 558.793,76 3° 4° 2006 2007 Arch. Laura Gili Arch. Laura Gili Arch. Monica CAPOROSSI IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Enzo FRAGAPANE COPIA NON VALIDA 184 COPIA NON VALIDA ****************** 7/2003/10.4 Rinnovo convenzione Fauser; DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO Ufficio Contratti Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Con delibera n.4/2000/7.4 del 11.09.2000, il Consiglio di Amministrazione autorizzava la stipula di una Convenzione tra l’Università e l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, al fine di attivare, per l’anno accademico 2000/2001, un corso di laurea in informatica nella città di Novara, con la stessa struttura del corso universitario tenuto nella città di Alessandria, di durata quinquennale. Tale convenzione, rinnovata per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, necessita di un ulteriore rinnovo, data la disponibilità dell’Istituto a cooperare con l’Università, mettendo a disposizione della stessa i locali e il personale richiesti. Il servizio fornito dall’Istituto, necessario per gli insegnamenti relativi al primo, al secondo e al terzo anno di corso, consiste nel mettere a disposizione personale per le esercitazioni, per la gestione web, per l’assistenza tecnica teledidattica e le attività di segreteria, aule (aula Magna, aule docenza, aule esami), n.5 laboratori, una sala studio docenti, una biblioteca, un ufficio stampa e attrezzature di supporto alle attività didattiche. Da accordi intercorsi, via breve, con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, l’Amministrazione universitaria corrisponderà, anche per l’anno accademico 2003/2004, l’importo complessivo di Euro 75.000,00. Si invita, pertanto, codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione a voler deliberare in merito. Vercelli, 28 .11.2003 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI (Dott.ssa Cristina PUGLISI) f.to Cristina Puglisi OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la delibera n.4/2000/7.4 del 11.09.2000, con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizzava il Rettore a stipulare una Convenzione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, al fine di attivare, per l’anno accademico 2000/2001, un corso di laurea in informatica nella città di Novara, con la stessa struttura del corso universitario tenuto nella città di Alessandria, di durata quinquennale; PRESO ATTO che tale convenzione, rinnovata per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, necessita di un ulteriore rinnovo, data la disponibilità dell’Istituto a cooperare con l’Università e a mettere a disposizione della stessa i locali e il personale richiesti; DATO ATTO che il servizio fornito dall’Istituto, necessario per gli insegnamenti relativi al primo, al secondo e al terzo anno di corso, consiste nel mettere a disposizione personale per le esercitazioni, la gestione web, l’assistenza tecnica teledidattica e le attività di segreteria, aule (aula Magna, aule docenza, aule esami), n.5 laboratori, una sala 185 COPIA NON VALIDA studio docenti, una biblioteca, un ufficio stampa e attrezzature di supporto alle attività didattiche, per un corrispettivo di Euro 75.000,00; CONSIDERATO invariato per l’anno accademico 2003/2004 il preventivo di spesa trasmesso dall’Istituto, relativo al servizio offerto per l’anno accademico 2002/2003; VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003; VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 539 del 12.12.2001 e modificato con D.R. n. 67 del 24.02.2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato ai sensi dell’art.9 del D.MURST 30.07.1998, di istituzione dell’Università; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1. di autorizzare, per l’anno accademico 2003/2004, il rinnovo della Convenzione relativa al servizio fornito dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Fauser”, concernente la messa a disposizione di personale per le esercitazioni, la gestione web, l’assistenza tecnica teledidattica e le attività di segreteria, di aule (aula Magna, aule docenza, aule esami), di n.5 laboratori, di una sala studio docenti, di una biblioteca, di un ufficio stampa e di attrezzature di supporto alle attività didattiche, per un costo complessivo di Euro 75.000,00; 2. di impegnare l’importo di Euro 75.000,00, quale corrispettivo del servizio suindicato, da imputare alla voce “Esercitazioni integrative per la didattica”, nel TIT. 01 Sez. 02 CATG 07 CAP 07 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2003; 3. il Direttore Amministrativo procederà ad approvare, con proprio decreto, lo schema di contratto; 4. di autorizzare il Rettore a stipulare il contratto. ***************** 11. Accordi, Convenzioni e Contratti per la Ricerca Scientifica: 7/2003/11.1 Rinnovo convenzione tra Dipartimento di Scienze Mediche e Avis comunale di Torino per attività di consulenza medica e traumatologica; DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO Ufficio Ricerca Scientifica Al Presidente del Consiglio di Amministrazione L’AVIS Comunale di Torino ha proposto all’Università, attraverso il Dipartimento di Scienze Mediche, il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di un’attività di consulenza medica e traumatologica da svolgere presso le sedi dell’AVIS piemontese, approvata da questo Consiglio 186 COPIA NON VALIDA di Amministrazione con delibera 6/2000/9.8 del 23/11/2000 e rinnovata alle stesse condizioni con delibere 7/2001/10.2 del 29/11/01 e 6/2002/8.2 del 3/12/02. In base all’accordo, l’attività di consulenza è affidata al Prof. Mario Cannas, professore ordinario afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, ed è organizzata in modo tale da non pregiudicare la funzionalità dell’attività istituzionale del docente. L’attività sarà espletata, al di fuori dell’orario di servizio, nella misura di tre ingressi settimanali, di circa due ore ciascuno. L’AVIS Comunale di Torino si impegna a retribuire le prestazioni effettuate con il compenso forfetario di € 20.658,28 annui lordi. Il suddetto atto convenzionale ha validità dal 1/11/2003 al 31/10/2004, con possibilità di rinnovo. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito. Vercelli, 24 novembre 2003 Ufficio Ricerca Scientifica Alberto Cuttica f.to Alberto Cuttica Visto: il Dirigente OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO che con delibera 6/2000/9.8 del 23/11/00, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione per consulenza medica e traumatologica tra l’Università del Piemonte Orientale e l’AVIS Comunale di Torino, successivamente rinnovata con delibere 7/2001/10.2 del 29/11/01 e 6/2002/8.2 del 3/12/02; CONSIDERATO che l’attività di consulenza è affidata al Prof. Mario Cannas, professore ordinario afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, ed è organizzata in modo tale da non pregiudicare la funzionalità dell’attività istituzionale del docente; CONSIDERATO che il suddetto ente ha proposto il rinnovo della convenzione, alle stesse condizioni della convenzione primaria; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la stipula di convenzioni di carattere sanitario rientra fra le competenze dell’Amministrazione; VISTA la legge n.168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; 187 COPIA NON VALIDA VISTO il Regolamento per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza; VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche del 16/10/03 con voto espresso nella forma di legge,all’unanimità DELIBERA 1) di approvare il rinnovo della convenzione per consulenza medica e traumatologica tra il Dipartimento di Scienze Mediche e l’AVIS Comunale di Torino, il cui testo è invariato rispetto a quello precedentemente approvato, con validità dal 1/11/03 al 31/10/04. ****************** 7/2003/11.2 Adesione dell’Università a “Centro Studi Europei”; DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO Ufficio Ricerca Scientifica Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Si sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di Economia, l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in qualità di socio fondatore, all’”Associazione Centro di Studi Europei”. L’Associazione senza fini di lucro, promossa dall’Istituto Tecnico Commerciale “Mossotti” di Novara, ha tra le sue finalità la promozione degli studi sul processo di integrazione europea e sulla diffusione del modello europeo di pacificazione e di sviluppo sostenibile, l’organizzazione di incontri di aggiornamento culturale, la creazione di laboratori di ricerca e sui temi europei, nonché la realizzazione di una biblioteca di testi sull’Europa. L’Associazione si propone inoltre l’organizzazione di visite di studio, scambi culturali, convegni, conferenze e la diffusione dell’informazione sui progetti europei diretti ai giovani e a coloro che operano nelle scuole. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, composto da 8 membri fra cui il Rettore o un suo delegato; il Comitato Tecnico-Scientifico; il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche dei suddetti Organi hanno durata triennale. Per la partecipazione all’Assemblea non sono previsti oneri a carico dell’Università. Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 ottobre u.s. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito. Vercelli, 24 novembre 2003 Ufficio Ricerca Scientifica Alberto Cuttica f.to Alberto Cuttica Visto: il Dirigente 188 COPIA NON VALIDA OMISSIS La Prof.ssa Elisa MONGIANO lascia la seduta alle ore 18.00. OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO che la Facoltà di Economia ha proposto l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale all’”Associazione Centro Studi Europei” in qualità di socio fondatore; CONSIDERATO che l’Associazione senza fini di lucro, promossa dall’Istituto Tecnico Commerciale “Mossotti” di Novara, ha tra le sue finalità la promozione degli studi sul processo di integrazione europea e sulla diffusione del modello europeo di pacificazione e di sviluppo sostenibile, l’organizzazione di incontri di aggiornamento culturale, la creazione di laboratori di ricerca e di scrittura di saggi sui temi europei nonché la realizzazione di una biblioteca di testi sull’Europa; CONSIDERATO che l’Associazione si propone inoltre l’organizzazione di visite di studio, scambi culturali, convegni, conferenze e la diffusione dell’informazione sui progetti europei diretti ai giovani e a coloro che operano nelle scuole; CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo, di cui fa parte il Rettore o un suo delegato; il Comitato Tecnico-Scientifico; il Collegio dei Revisori; CONSIDERATO che per la partecipazione all’Associazione non sono previsti oneri a carico dell’Università; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003; VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 22 luglio 2003; VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 29 ottobre 2003; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 1) di approvare l’adesione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale all’”Associazione Centro di Studi Europei”, in qualità di socio fondatore, secondo l’allegato statuto; 189 COPIA NON VALIDA 2) eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto della suddetta Associazione potranno essere valutate direttamente dal Rettore, e non saranno nuovamente sottoposte all’attenzione del Consiglio di Amministrazione; ****************** 7/2003/11.3 Protocollo d’Intesa tra l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, la Rete Ventures S.C.r.l e il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A per la promozione di iniziative a favore del trasferimento tecnologico. DIVISIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E CONTROLLO Ufficio Ricerca Scientifica Al Presidente del Consiglio di Amministrazione L’Università, nello svolgimento di attività di ricerca scientifica ad alto contenuto tecnologico, ha il compito di instaurare e mantenere un collegamento tra le strutture di ricerca, la realtà produttiva e le istituzioni territoriali, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sulla capacità del territorio di attrarre investimenti. Per i suddetti scopi, e nell’intento di favorire iniziative per lo sfruttamento in contesti imprenditoriali innovativi dei risultati della ricerca, è attualmente in fase di approvazione il Regolamento di Ateneo per l’approvazione e la costituzione di Società di Capitali o “Spin-off” dell’Università e Accademici. In tale contesto Rete Ventures, società per il trasferimento tecnologico costituita dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI) ed il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A. hanno proposto all’Ateneo l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo di iniziative di comune interesse a livello locale per il trasferimento tecnologico e per la creazione di spin off da ricerca. Si ritiene utile ed opportuna la sottoscrizione di una dichiarazione d’intenti nell’ambito della quale gli Enti coinvolti si impegneranno a promuovere ed elaborare proposte concrete e progetti comuni presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere supporto economico per le iniziative ritenute di interesse. Si chiede a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito. Vercelli, 24 novembre 2003 Ufficio Ricerca Scientifica Alberto Cuttica f.to Alberto Cuttica Visto: il Dirigente OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO che l’Università, nello svolgimento di attività di ricerca scientifica ad alto contenuto tecnologico, ha il compito di instaurare e mantenere un collegamento tra le strutture di ricerca, la realtà produttiva e le istituzioni territoriali, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla 190 COPIA NON VALIDA produzione industriale, sul benessere sociale e sulla capacità del territorio di attrarre investimenti; CONSIDERATO che per i suddetti scopi, e nell’intento di favorire iniziative per lo sfruttamento in contesti imprenditoriali innovativi dei risultati della ricerca, è attualmente in fase di approvazione il Regolamento di Ateneo per l’approvazione e la costituzione di Società di Capitali o “Spin-off” dell’Università e Accademici; CONSIDERATO che, in tale contesto, Rete Ventures, società per il trasferimento tecnologico costituita dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI) ed il Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A. hanno proposto all’Ateneo l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo di iniziative di comune interesse a livello locale per il trasferimento tecnologico e per la creazione di spin off da ricerca; VALUTATA l’opportunità di sottoscrivere una dichiarazione d’intenti, nell’ambito della quale gli Enti coinvolti si impegneranno a promuovere ed elaborare proposte concrete e progetti comuni presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere supporto economico per le iniziative ritenute di interesse; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità vigente; VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 8/2003/8.1 con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità DELIBERA 2) di approvare la stipula della sottoriportata dichiarazione d’intenti tra Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Rete Ventures e Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A. TRA Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (in seguito denominata UNI-PMN), con sede in Vercelli, Via Duomo 6., codice fiscale 94021400026, P.IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore Prof. Ilario Viano E Rete Ventures S.C.r.l. (in seguito denominata RV), con sede C.so Perrone, 24 Genova, P.IVA e codice fiscale 03879300105 e rappresentata dal Prof. Carlo Rizzuto (Presidente) 191 COPIA NON VALIDA E Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni in Valle Scrivia S.p.A. (in seguito denominata PST) con sede in Tortona, Località Rivalta Scrivia (AL), Strada Comunale Savonesa 9, Codice Fiscale e P.IVA e codice fiscale 1701830067 e rappresentata dal Dott. Alessandro Scaccheri (Presidente) PREMESSO CHE a) l’UNI-PMN, con sede a Vercelli, articola le sue strutture didattiche e di ricerca su tre provincie: Alessandria, Novara e Vercelli; b) l’UNI-PMN ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ad alto contenuto tecnologico, ed il contatto tra le strutture di ricerca, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, allo scopo di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, con ricadute positive sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali; c) l’UNI-PMN intende favorire iniziative per l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; d) RV è la società per il trasferimento tecnologico costituita dall’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM), dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali (INSTM) e dal Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI); e) RV si prefigge come scopo sociale la promozione e la gestione del trasferimento all’industria dei risultati dell’attività di ricerca dei Soci, nonché le attività di formazione professionale per l’industria e il sostegno all’avvio di nuove imprese con particolare riferimento al settore delle tecnologie applicate ai nuovi materiali, strumenti e processi; f) RV e i suoi soci conducono dal 1997 un’iniziativa rivolta alla promozione della creazione di imprese spin off a livello nazionale, per la quale RV ha acquisito e dispone di esperienza e competenze nella gestione del processo di creazione di impresa; g) il PST è una iniziativa promossa dalla Regione Piemonte con il concorso di contributi pubblici europei, nazionali e regionali e la partecipazione dei principali soggetti economici pubblici e privati del territorio, finalizzata a costituire una opportunità localizzativa di progetti di ricerca, un centro di diffusione di tecnologie per l’area di riferimento anche attraverso l’erogazione di servizi qualificati e specialistici per le piccole e medie imprese, un elemento di diversificazione produttiva, un elemento di attrazione di investimenti esterni all’area; h) il PST ha la missione di favorire la diffusione dell’innovazione tecnologica e gestionale presso il tessuto imprenditoriale attraverso il trasferimento di competenze e know how tecnologico avanzato in collaborazione con primarie università italiane e centri di ricerca, tra cui l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM); i) il PST ha già realizzato diversi progetti di animazione e trasferimento tecnologico a livello regionale e nell’area del Basso Piemonte per conto della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, agendo da tramite tra il sistema della ricerca e le realtà imprenditoriali destinatarie delle azioni dei progetti; j) le politiche comunitarie, nazionali, regionali e territoriali di sostegno alla creazione di impresa e allo sviluppo di quella esistente attraverso la ricerca tecnologica applicata prevedono il finanziamento di programmi aventi come beneficiari sia imprese direttamente che soggetti attivi nei campi della ricerca e del trasferimento tecnologico; 192 COPIA NON VALIDA Ciò premesso e ritenuto, a) le parti riconoscono che il processo di creazione di imprese spin off accademiche è un importante strumento di sviluppo territoriale, che genera un impatto significativo in termini di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di creazione di nuovi posti di lavoro e di diffusione di competenze e tecnologie avanzate all’indotto circostante le nuove imprese; b) pertanto le parti convengono nel collaborare in un’iniziativa congiunta e di comune interesse a livello locale - nel contesto piemontese - per la creazione di spin off da ricerca; c) le parti a tal fine supporteranno, promuoveranno ed elaboreranno proposte concrete comuni presso gli enti locali competenti, anche al fine di ottenere dagli organi all’uopo preposti un tangibile e significativo supporto economico, sufficiente a garantire la sostenibilità delle iniziative oggetto di istanza. ………….., lì ………………….. Per Università degli Studi del Piemonte Orientale ……………………… Per Rete Ventures ……………………… Parco Scientifico, Tecnologico e delle Telecomunicazioni ……………………… ****************** Il Presidente, alle ore 18.10 esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIO (Dott. Enzo FRAGAPANE) f.to Enzo Fragapane IL RETTORE-PRESIDENTE (Prof. Ilario VIANO) f.to Ilario Viano 193