Raccolta
normativa per la
polizia locale
Edizione settembre 2014
Presentazione
4
Capitolo 1 - Norme generali
6
Legge 7 marzo 1986, n. 65
7
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24
13
Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza
Capitolo 2 - Accordi di programma e contributi
30
Delibera Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2266
31
Determinazione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione
degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi
previsti dalla L.R.24/2003
Capitolo 3 - Normativa regionale in materia di
formazione e accesso
52
Delibera Giunta Regionale 14 febbraio 2005 (e successive
modificazioni)
53
Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e
per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale
Determina 23 maggio 2013, n.5772......................................70
Dettaglio dei moduli formativi adottati, prima formazione
operatori Cat. C
Capitolo 4 - Normativa regionale in materia di
Volontariato e Operatori della sicurezza
78
Delibera Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279............79
Utilizzazione del volontariato
Delibera Giunta Regionale 17 settembre 2007, n.1347.........85
Istituzione della nuova qualifica di Operatore della sicurezza e
tutela di beni e persone
Delibera Giunta Regionale 10 marzo 2011, n. 287.............101
Disciplina della funzione di Referente per la sicurezza, ai sensi
dell’art.9 L.R. 24/2003
Capitolo 5 - Standard regionali e Uniformi per la
Polizia Locale
112
Delibera Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 2071......113
Definizione degli standard essenziali e degli standard raccomandati
di servizio delle strutture di polizia locale
Delibera Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 950................124
Normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi della
Polizia locale
Capitolo 6 - La promozione della Polizia Locale
213
Delibera Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 612............214
Raccomandazione tecnica in materia di promozione del ruolo e
dell’immagine della Polizia Locale, per migliorarne la conoscenza
presso i cittadini. Linee guida.
Determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2013, n. 16383
..............................................................................................251
Approvazione del logo informativo dell’applicazione “Pronto
Polizia Locale”
Presentazione
“E’ già stato inventato tutto l’inventabile” scriveva nel 1899 Charles H. Duell,
il responsabile dell’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti. Il ventesimo secolo però ha
riservato ben altri scenari e, in questi oltre cento anni, abbiamo assistito ad
un’autentica rivoluzione che ha completamente cambiato il mondo che ci
circonda. E’ cambiato quasi tutto: dai veicoli per spostarsi ai metodi di
produzione dei beni, dai medicinali alle modalità di conservazione degli
alimenti. Dai cavalli e carrozze alle automobili ai treni veloci fino agli
aereoplani.
Trascorso poco più di un secolo da quella frase tutto è cambiato. Tranne il
principale metodo di trasmissione della conoscenza: il libro.
Oggi però, con la rivoluzione digitale, ci apprestiamo a gestire, assimilare,
conservare le informazioni in modo diverso. In futuro apprenderemo in modo
diverso. La pratica quotidiana di questi ultimi dieci anni ce lo insegna: sempre
più spesso le informazioni – da quelle giornalistiche ai testi di lavoro – stanno
su computer.
Spesso i contenuti sono resi disponibili in modo digitale attraverso i cosiddetti
file pdf. Poco di più che una semplice trasposizione su monitor di documenti
cartacei. Ma se è vero che un documento cartaceo nasce per un utilizzo
“tattile” ben difficilmente potrà cogliere tutte le opportunità offerte dai
dispositivi digitali.
Per due motivi. Primo perché, per fare semplice esempio, riportare a video un
articolo di stampa impaginato mediante le tipiche colonne strette dei
quotidiani, impone al lettore piccole difficoltà che su un giornale cartaceo non
si incontrano. Secondo perché, in un’ottica digitale, il testo può essere
arricchito con contenuti multimediali che vanno oltre alla solita fotografia che
possiamo trovare all’interno di un normale libro o rivista.
Per questo riteniamo sia arrivato il momento di avviare nuove modalità di
fruizione dei contenuti anche nel mondo delle polizie locali. Partendo dalla
normativa regionale in materia che, data la ricchezza di direttive,
raccomandazioni tecniche e testi normativi, rende necessario uno strumento
che raccolga in modo sistematico ed organico tutti gli atti adottati dal nostro
Ente.
In questa prima versione ebook troverete l’intera raccolta delle norme
adottate dalla Regione Emilia-Romagna in materia di polizia locale. Potrete
navigare tra le pagine, gli argomenti, le disposizioni sfruttando tutte le
potenzialità del formato epub, particolarmente adatto alla lettura su tablet e
smartphone grazie alla sua migliore adattabilità ai dispositivi mobili. Nelle
prossime versioni verranno poi inseriti contenuti multimediali per rendere
ancora più completa l’esperienza di utilizzo da parte dei lettori e migliorare
l’utilità della pubblicazione.
Proprio quest’ultima prospettiva ci fa pensare che, anche se molto è già stato
inventato, il futuro ci riserva novità, strumenti e modalità di lavoro che
nemmeno possiamo immaginare. L’importante è pensare che la maggior parte
delle cose deve ancora essere inventata e voler essere partecipi di un
frammento di questo percorso.”
Capitolo 1 - Norme generali
Legge 7 marzo 1986, n. 65
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
Art.1 Servizio di polizia municipale
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere
appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme
associative previste dalla legge dello Stato.
Art.2 Funzioni del sindaco
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al
precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio
e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art.3 Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di
competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e
collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello
Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Art.4 Regolamento comunale del servizio di polizia municipale
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito
civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e
venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti
assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina
rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente
d’appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di
collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla
flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi
tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa
comunicazione al prefetto.
Art.5 Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica
sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente
di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del
codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'ART. 3 della
presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione
del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici;
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di
pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti
requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal
sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di
pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il
sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di
agente di pubblica sicurezza (possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare) senza licenza, le armi, di cui possono essere
dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art.
6. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il
numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per
l'addestramento al loro uso.
Art.6 Legislazione regionale in materia di polizia municipale
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
a) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto
della classe alla quale sono assegnati i comuni;
b) promuovere servizi e iniziative per la formazione e l'aggiornamento
del personale addetto al servizio di polizia municipale;
c) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee
iniziative d’incentivazione;
d) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della
regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le
modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta
somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate
dello Stato;
e) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5
del precedente art.
Art.7 Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato
giuridico del personale
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno
sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo
stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai
principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
a) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di
funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del
comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del
territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della
popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune
stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti
aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del
Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone e al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite modo da assicurare la
funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il
relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al
presente art., fissandone i contenuti essenziali.
Art.8 Titoli di studio
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono
stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
Art.9 Comandante del Corpo di polizia municipale
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il
sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti a eseguire le
direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i
singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Art.10 Trattamento economico del personale di polizia municipale
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli
retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'art. 26, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo
nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono
essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui
all'art. 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali
sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'ART. 5 della presente
legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione
che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con
qualsiasi altra indennità.
Art.11 Comunicazione dei regolamenti comunali
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere
comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del
Governo.
Art.12 Applicazione ad altri enti locali
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui
sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge,
sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi
corrispondenti.
2. E' altresì applicabile il disposto dell'art.10, comma 2, della presente legge in
favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente
art. 5 effettivamente svolte.
Art.13 Decorrenza dell'indennità prevista dall'art. 10
L'indennità prevista dall'art. 10 della presente legge sarà corrisposta a
decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente
degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art.14 Copertura dell'onere finanziario
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono
gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio statale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Legge Regionale 4 dicembre
2003, n. 24
Disciplina della Polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza
Art.1 Oggetto
1. La presente legge, in conformità con l’art. 117, comma secondo, lettera h)
della Costituzione, disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia
amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema
integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all’art. 118, comma primo della
Costituzione, l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni,
salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e
connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma
1, compete alla Regione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui
all’art. 12.
Art.2 Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 1, comma 1, si intendono come politiche per la
promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al
conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio
regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e
inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in
particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in
materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e
dell’emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge
regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), nonché al contrasto della recidiva nei
comportamenti criminosi;
b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge
regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione
urbana);
c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare
riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11(Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali);
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;
e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge
regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione,
attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo
sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio
1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei
trasporti);
f) di sicurezza ambientale;
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento
alle attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento
competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di
cui all’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);
h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e
dall’agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente, con
particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di
trasporto e sui cantieri stradali.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali
per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
CAPO II PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
Art.3 Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e
polizia amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all’art. 118, comma terzo,
della Costituzione, la Regione:
a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e
del territorio regionale;
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e
i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi
definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli
accordi d ́intesa con i Comuni interessati;
c) favorisce la par tecipazione dei soggetti associativi,
rappresentativi d’interessi collettivi, al processo d’individuazione
delle priorità d ́azione nell’ambito degli accordi di cui al presente
art., quale strumento di politiche concertate e integrate per il
miglioramento della sicurezza urbana.
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di
criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi
di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della
sicurezza;
c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle
segnalazioni provenienti dai cittadini;
d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell’attività di polizia fondati
sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di
quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l ́azione
coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie
sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui
minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su
base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le
tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed
ambientale di competenza regionale;
f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di
polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente ART.,
il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza
composta dai sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi
comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti delle Province.
Alla conferenza sono invitati, d’intesa con l’autorità di pubblica sicurezza che
svolge funzioni di coordinamento per l’Emilia Romagna, i componenti della
conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto
del Ministro dell’interno del 10 ottobre 2002.
Art.4 Politiche e interventi regionali
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie
di cui al presente capo.
Art.5 Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità
montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di
iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all’art. 2 realizzate anche di concerto
con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di
attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n.
37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266
"Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)
che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a
sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche
iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,
con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al
cinquanta per cento dell’importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui
al comma 2 sono concessi in misura non superiore all’ottanta per cento di
dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta
regionale, nel rispetto dell’art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
Art.6 Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla
realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui
all’art. 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese
correnti
2. La Regione promuove, d ́intesa con i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, la
realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti
problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei
corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un
adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli
Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente
interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla
qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate
daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2
contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al
cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti
possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione
straordinaria dello spazio urbano, l’illuminazione e le tecnologie per la
sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione
dei conflitti e l’animazione dello spazio pubblico, l’integrazione sociale ed il
contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e
l’integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei
risultati.
Art.7 Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale
socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati".
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:
a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità
giuridica;
b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino
successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al
comma 4.
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle
finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione
complessiva dell’attività svolta dalla fondazione.
4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli
appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da
delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di
cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La
fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il
fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L’intervento della
fondazione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo
congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale
della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non
può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del
comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o
delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A
tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni
pubbliche interessate.
5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine
di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma
1.
6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna
sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall’assessore
competente per materia appositamente delegato.
7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione
negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della
stessa.
8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della
fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale
determina l’entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti
degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un
contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative
attività. L’importo del contributo è determinato nell’ambito delle disponibilità
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
Art.8 Utilizzazione del volontariato
1. L’utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è
ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2
della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale
utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva
e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia
locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di
indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere
impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al
comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro
operatore di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non
siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia
nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del
volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le
attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non
prevedano nell’accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata uniformità sul territorio
regionale, approva, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le
direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di volontari.
Art.9 Referenti per la sicurezza
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive
previste al comma 5 l’individuazione da parte dei gestori di locali ed
organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore
dell’intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente
dipendenti secondo la legislazione vigente.
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all’ordinato svolgimento delle
attività d’impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e
cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive
competenze.
3. L’esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al
possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la
propria attività, nonché dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere
stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali,
ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo da pubblici uffici;
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
4. L’autorizzazione è richiesta congiuntamente dall’interessato e dal datore di
lavoro. Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica
sicurezza delle autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l ́adeguata uniformità sul territorio
regionale, approva, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le
direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all’esercizio
della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente art..
Art.10 Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati
dalla legge dello Stato per l’esercizio della loro attività, particolarmente per
quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti
locali ad integrazione dell’esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione
che essi:
a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a
quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate
unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al
comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore
di detta polizia da esso individuato.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata uniformità sul territorio
regionale, approva, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di istituti di vigilanza privata ad
integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.
CAPO III POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Art.11 Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di polizia
amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto
previsto dall’art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall’art. 159,
comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate
dall’insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio
della regione.
3. I Comuni esercitano, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, tutte le
funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge
regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.
4. Le Province, per l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
loro attribuite dall’art. 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al
fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell’esercizio delle funzioni. I
Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l’istituzione del corpo
di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all’art. 21, comma 1, le
relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche
organizzati in servizi comunali.
Art.12 Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l’unitarietà delle funzioni ai sensi dell’art.
118, comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia
amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione
tecnica, nonché di sostegno all’attività operativa, alla formazione e
all’aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d’intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale,
le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la relativa
for mazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale
da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla
vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai
rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all’esercizio delle funzioni, nonché
acute; altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i
cittadini.
3. La Giunta regionale d’́intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni
tecniche relative all’organizzazione delle attività, al reclutamento del
personale, all’interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e
strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati
automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola
specializzata regionale di polizia locale di cui all’art. 18, attua le necessarie
iniziative di studio ed approfondimento.
4. La Regione promuove l’attivazione di un numero telefonico unico per
l’accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente
procede per la polizia provinciale.
Art.13 Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale,
finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni
regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dall’assessore regionale competente, o suo delegato, che lo
presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni
capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i
comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla
Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del
comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La
struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto
tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con le materie di cui all’art. 2, comma 3.
Art.14 Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale,
anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi
di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di
polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti
prioritariamente al fine
di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle
attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di
concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all’art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di
polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al
controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio
irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle
attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale,
comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai
rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di
garantire l ́ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di
competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di
competenza.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio
regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale
e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia
municipale, anche a carattere intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i
giorni dell’anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di
operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non
inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l’organizzazione e l’integrazione delle attività per
aree territoriali omogenee.
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve
coincidere, di norma, con l’ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge
regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata
sovracomunale ai sensi dell’art. 19 di detta legge, mediante convenzione che
individua il sindaco o il presidente di cui all’art. 17, comma 1. La convenzione
per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni
dell’Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana
o il trasferimento all’Unione, deve necessariamente prevedere:
a) l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo
nell’espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative
all’esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di
adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno
costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli
standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in
riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli
operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da
garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti
anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia
municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa
densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici
e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i
necessari adeguamenti di organico. L ́atto della Giunta regionale che stabilisce
gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori
di cui al comma 5, lettera b).
Art.15 Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
a) la promozione e l ́istituzione dei corpi di polizia locale di cui
all’art. 14;
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di
polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di
polizia locale, ai sensi dell’art. 14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della legge regionale n.
11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non
superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli
interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per
quelli di cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con
esclusione delle spese di personale.
Art.16 Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul
territorio regionale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle
seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal
regolamento dell’ente, con qualifica di addetto al coordinamento e
controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell’art. 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo
di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all’art. 14, è
disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento
intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme
regolamento approvato da tutti i Comuni dell’Associazione intercomunale.
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un ́adeguata
formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e
controllo e dei dirigenti della polizia locale. L ́esito positivo della formazione,
verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 12,
comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi
intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi
comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di
prossimità e adeguatezza.
5. L ́ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche
nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia
di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai
singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente
a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull’intero
territorio regionale, salvo quando il regolamento dell’Ente locale preveda
diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l’operatore di polizia locale che si trova a svolgere,
in uniforme, attività di propria competenza fuori dall’ambito territoriale
dell’Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia
stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per
la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell’intervento
degli organi ordinariamente competenti.
Art.17 Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate,
dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli
appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia,
ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, o suo
delegato. È inoltre responsabile dell’attuazione delle intese di cui all’Art. 3,
nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di
vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l ́assessore
da essi delegato, oppure il presidente dell’organo esecutivo della forma
associata impartiscono apposite direttive.
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di
comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla
complessità dell’ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del
regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste
la qualifica apicale nell’ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la
qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma
associata.
4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale
sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità
dell’inquadramento nell’organico dell’Unione. I rapporti fra il comandante e i
sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l’associazione e
che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e
tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.
Art.18 Formazione della polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale
specializzata costituita ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro), una offerta formativa specifica per l’accesso alle diverse figure
professionali della polizia locale e per l’aggiornamento e la riqualificazione del
personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione
universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche
mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.
2. L’offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul
territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure
di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia
locale di cui all’art. 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b).
Art.19 Segni distintivi
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6,
comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Leggequadro sull’ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei
distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni
distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione, salvo l’eventuale termine stabilito per l’adeguamento da parte
degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia
locale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento,
necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e
segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell’ordine e
dell’esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell’abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle
associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le
caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali
da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive
di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione
ed approvazione nell’ambito delle convenzioni che regolano l’attività delle
associazioni.
CAPO IV NORME FINANZIARIE
Art.20 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli
del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali
vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o
mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli,
che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E
ABROGAZIONI
Art.21 Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono
riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all’entrata in
vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la
disciplina organizzativa dell’ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i
preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge
sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il
mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l ́applicazione delle
eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente
riferite agli appartenenti ai corpi.
2. L’assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è
subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione
organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia,
di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali
provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni,
ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute.
L’adeguamento del regolamento e l ́istituzione del corpo è condizione per
l‘accesso ai finanziamenti di cui all’art. 15, comma 1, lettera b).
4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui
all’art. 14 e sul loro funzionamento.
5 La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge gli standard di cui all’art. 14, comma 7, e provvede alla loro
periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 4.
6. Ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del
1999, parte terza, titolo VIII.
7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell’art.
231, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola
specializzata ai sensi dell’art. 18, fino a diversa attuazione.
8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 19,
restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati
A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di
polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di
polizia locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in
materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche e
integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all’Allegato C) della L.R. 22
gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni
distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro
attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi
di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia
locale, provvedere all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all’art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Art.22 Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere
applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista
dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro
sull’ordinamento della polizia municipale):
a) Art. 1, comma 2;
b) Art. 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) Art. 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) Art. 7;
e) Art. 9, comma 1;
f) Art. 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate
dalla lettera c) del presente comma.
Art.23 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di
politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all’Allegato C) della L.R.
22 gennaio 1988, n. 3).
Note
1 . (Si riporta di seguito il testo dell’art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6: Art. 55
Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni
di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante
proprio personale denominato guardia-parco avente funzioni di Polizia
amministrativa locale, come definite dall’ART. 12, comma 2, lettera c), della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardia-parco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del
territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie
competenze di servizio che ricomprendono l’accertamento delle violazioni e la
contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante
apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti
provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di
volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle
strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione
statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei
Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla
legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere
inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato,
ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre
associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di
sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al
Corpo forestale dello Stato dall’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di
polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale
vigente.).
Capitolo 2 - Accordi di
programma e contributi
Delibera Giunta Regionale 29
dicembre 2005, n. 2266
Determinazione dei criteri e delle modalità per la
sottoscrizione degli Accordi di programma e per la
concessione dei contributi previsti dalla L.R.24/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in
materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in
conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della
Costituzione;
Richiamato l’art. 15 della citata L.R. n. 24/2003 recante "Contributi regionali"
che prevede al comma 1 lettera a) che “la Regione concede contributi agli Enti
locali e loro associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia
locale di cui all’art. 14" e al comma 2 che "i contributi sono concessi secondo i
criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'ART. 12
della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di
programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute
ammissibili";
Considerato che l’art. 15 al comma 3 prevede inoltre che i contributi
sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con
esclusione delle spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle
spese di personale;
Dato atto:
•che la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 14
comma 7 della legge regionale n. 24/2003, ha provveduto a definire gli
standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle
strutture di polizia locale individuati con propria deliberazione n. 1179
del 21/6/2004 e dalla quale risultano in particolare anche gli standard
dei corpi a carattere intercomunale;
•che il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio
2005, prot. n° 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Unioni, delle
Associazioni Intercomunali e delle Comunità Montane dell'EmiliaRomagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere la costituzione
dei nuovi Corpi intercomunali di polizia locale, secondo quanto previsto
dalla L.R. n. 24/03;
Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna
sperimentare gli Accordi di programma richiamati all’art. 15 comma 2, per
dare piena attuazione alle previsioni di cui all’art. 14 della legge regionale n.
24/2003, anche al fine di qualificare ulteriormente la propria azione a
sostegno della costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale e prioritariamente
dei Corpi intercomunali di polizia locale, che rappresenta uno degli obiettivi
più significativi della nuova legge regionale,
Ritenuto di stabilire con il presente provvedimento i criteri e le modalità per la
definizione degli Accordi di programma e per la concessione dei contributi
previsti rispettivamente all'art. 15 comma 2 e all’art. 15, comma 1, lett. a)
della L.R. 23/2004;
Richiamati:
•la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali”;
•l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, il quale stabilisce che la concessione di
contributi finanziari è subordinata alla predeterminazione e
pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e
modalità cui le stesse debbono attenersi;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie deliberazioni 447/2003 e
1529/2003;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale; a voti unanimi e palesi
delibera
1) di determinare i criteri e le modalità per la sottoscrizione degli Accordi di
programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all’art.
15 comma 2 e all'art. 15 comma 1, lett. a)della L.R. 24/2003, specificati
nell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di approvare gli schemi di Accordi di programma di cui agli Allegati B e C
quale riferimento sostanziale per la definizione dei singoli Accordi;
3) di considerare prioritaria la sottoscrizione degli Accordi di programma
relativi alla promozione e istituzione dei Corpi intercomunali di polizia
municipale;
4) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione e gli
allegati A, B e C parti integranti, nel Bollettino.
ALLEGATO A
Criteri e modalità per la sottoscrizione degli Accordi di programma e la
concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art. 15 comma 2 e
all'art. 15 comma 1 lett. a), della L.R. 24/2003
1)Soggetti sottoscrittori degli Accordi
La Regione sottoscrive Accordi di programma con gli Enti Locali e loro
associazioni per la realizzazione di progetti volti alla promozione e
all'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14 della L.R. 4 dicembre
2003, n. 24)e in particolare per il raggiungimento degli standard di servizio,
essenziali e raccomandati, di cui alla Delibera di Giunta n. 1179/2004.
Per le Unioni, le Associazioni intercomunali e le Comunità montane la
condizione per poter sottoscrivere l’Accordo e accedere ai contributi è che
venga formalizzato l'impegno a conferire alla forma associativa il servizio e la
funzione di polizia locale (qualora non fosse già conferito) mediante apposite
convenzioni da sottoscrivere entro un anno dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo di programma.
Per le Comunità Montane si precisa che la concessione dei contributi è
subordinata alla conclusione di convenzioni o all'adozione di atti di delega
della funzione/servizio di polizia locale alla Comunità montana stessa, secondo
quanto previsto dall’Allegato A (Dotazione organica minima dei Corpi, secondo
paragrafo, punti a e b) della Delibera di Giunta n. 1179/2004.
2)Obiettivi degli Accordi
Gli Enti locali e loro associazioni potranno presentare un progetto che preveda
la promozione e la costituzione del corpo di polizia locale ai sensi della legge
24/2003.
L’art. 14 della L.R. 24/03 “Corpo di polizia locale” prevede in particolare:
• al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
• al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2
del medesimo art., i corpi di polizia municipale, anche a carattere
intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la continuità del
servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti da almeno trenta
addetti più il comandante, salvo quanto previsto al comma 7 del
medesimo art., gestiscano una centrale radio operativa, promuovano
l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali
omogenee, garantiscano gli standard essenziali di servizio previsti dalla
deliberazione della Giunta n. 1179/2004;
• al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti che
deve necessariamente prevedere:
a) il sindaco rispetto al quale il comandante della polizia
municipale è responsabile ai sensi dell'art. 17 comma 1;
b) l’attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei
comuni aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e
vigilanza sul corpo di polizia locale;
c) l’individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
d) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, basato
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni
facenti parte del corpo intercomunale;
3) Requisiti di ammissibilità
Premessa:
I destinatari dei contributi previsti nel presente allegato sono gli Enti locali e
loro associazioni che presentino progetti volti alla promozione e all'istituzione
dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14 (art. 15 comma 1 lettera a) della L.R.
4 dicembre 2003, n. 24).
Pertanto, tutti i progetti dei quali si chiede la sottoscrizione dell’Accordo e il
relativo finanziamento dovranno contenere:
A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute
più opportune(dichiarazione del/i Sindaci o del Presidente della
Provincia, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso il
quale si esprime la volontà di Sottoscrivere un Accordo di programma
con la Regione per le finalità di cui alla presente delibera;
B) uno studio di fattibilità, articolato ordinariamente in un massimo di
tre anni, che partendo dalla situazione di fatto illustri in maniera
articolata e per ciascun anno di sviluppo del progetto:
C) le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
D) le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso le
quali si intende qualificare la struttura di polizia locale, raggiungere gli
obiettivi di cui al punto 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di
iniziativa regionale (formazione, rete regionale radiomobile, obiettivi
derivanti da intese regionali o locali con le Autorità di pubblica
sicurezza, ecc.);
E) una dichiarazione di conformità delle divise, dei distintivi di grado e
degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli art. 19 e 21
della legge 24/2003 o in alternativa il loro adeguamento come obiettivo
necessario della prima fase di attuazione dell’Accordo di programma.
F) una dichiarazione di sostanziale conformità del Regolamento del
Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario
dell’attuazione dell’Accordo di programma.
G) l’individuazione nominativa di un unico referente politico/
amministrativo e di un unico referente tecnico quali riferimenti, nella
fase istruttoria degli Accordi, dell’amministrazione regionale.
4) Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della
procedura
Le domande relative all’avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione
degli Accordi comprensivi delle previsioni di contributo regionale, redatte in
carta libera e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente Locale
richiedente, dovranno pervenire al Servizio "Promozione e sviluppo delle
politiche per la sicurezza e della polizia locale", del Gabinetto del Presidente
della Giunta, Viale Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna.
Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a
partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del
presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo
per la sottoscrizione degli accordi di programma viene individuato nel 31
marzo 2011.
In caso di documentazione incompleta o insufficiente il già citato Servizio
regionale potrà richiedere, anche per le vie brevi, le integrazioni necessarie.
Le domande e le eventuali integrazioni richieste non consegnate direttamente
presso gli Uffici regionali, dovranno essere esclusivamente inviate a mezzo
raccomandata postale; in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro di
spedizione.
Verificata la completezza della documentazione, il Servizio ne dà
comunicazione al richiedente e dichiara avviata la procedura a far data dalla
presentazione della stessa o, in caso di richiesta di integrazioni, dall’invio delle
stesse.
Vengono individuati quali responsabili dell'istruttoria relativa alle proposte
degli Accordi di programma e del procedimento di concessione dei contributi
rispettivamente il dott. Gian Luca Albertazzi, Posizione Organizzativa
"Supporto tecnico e coordinamento delle attività relative alla polizia locale" e
la dott.ssa Annalisa Orlandi, Posizione Organizzativa "Coordinamento delle
attività amministrative e di bilancio", del Servizio "Promozione e sviluppo delle
politiche per la sicurezza e della polizia locale".
5) Istruttoria e valutazione dei progetti
Le domande presentate, complete di tutte le informazioni ed i documenti
richiesti, saranno istruite ed esaminate dal Servizio "Promozione e sviluppo
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale" in stretto raccordo con i
referenti dell’Amministrazione richiedente di cui al punto 3), lett. E).
Nel tempo indicativo di tre mesi dalla presentazione della domanda, verrà
predisposta, se ne esistono i presupposti, una proposta di Accordo di
programma secondo gli schemi di riferimento previsti dagli Allegati B e C,
condivisa dai referenti politico/amministrativi delle due parti.
La Giunta regionale, orientativamente due volte all’anno, a seguito
dell’adozione del Bilancio di previsione e dell’assestamento, delibererà l’elenco
degli Accordi per i quali si può procedere alla sottoscrizione indicando la
misura annua del contributo regionale erogabile.
Successivamente le parti adotteranno in via definitiva, nelle forme previste da
ciascun ente, i testi definitivi degli Accordi di programma e procederanno alla
loro sottoscrizione.
Le proposte di Accordo di programma già definite che non venissero inserite
nell’elenco degli Accordi da sottoscrivere mantengono la loro validità salvo
richiesta di aggiornamento avanzata da una delle parti.
6) Criteri di priorità
Ai fini dell'ammissione ai contributi, verrà data priorità ai progetti che
riguardano la promozione e la costituzione di corpi intercomunali di polizia
locale; sarà tuttavia garantito lo sviluppo anche delle altre tipologie di corpo
previste (municipali e provinciali)secondo l’ordine cronologico di avvio della
procedura di cui al precedente punto 4).
7) Approvazione degli Accordi e quantificazione dei contributi
Sulla base dell'istruttoria e valutazione effettuata, tenendo conto dei criteri di
priorità di cui al precedente punto 5), la Giunta regionale provvederà
all'approvazione delle singole proposte definitive di Accordo di programma,
alla quantificazione dei contributi per il primo anno di vigenza dello stesso, e
alla previsione del finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste
nelle proposte di Accordo, in stretta correlazione con le effettive risorse
iscritte sui bilanci per gli esercizi seguenti.
I contributi sono concessi per spese di investimento in misura non superiore al
70% dell'importo delle spese ritenute ammissibili.
Per le azioni previste dal presente provvedimento, i contributi potranno
essere concessi per interventi iniziati a partire dalla data di definizione delle
proposta di Accordo di cui al precedente punto 5, secondo capoverso (di
conseguenza la data di emissione della prima fattura non potrà essere
anteriore a tale termine).
8) Decorrenza e termine delle attività di progetto
La decorrenza, lo sviluppo temporale delle attività e la conclusione delle stesse
sono quelle previste dai singoli Accordi di programma.
9) Revoca e/o recesso
Il diritto al contributo decade in caso di inadempimento da parte dell'ente
assegnatario. In tale caso la Regione Emilia-Romagna, previa diffida ad
adempiere agli impegni assunti attraverso l'accordo di programma, revoca le
quote di finanziamento accordate relativamente alle fasi non realizzate.
10) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale
La liquidazione del contributo annuo regionale è disposta come di seguito
indicato:
• un anticipo del 50% da corrispondersi secondo le seguenti modalità diverse
tra l’esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture:
Lavori:
a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà la delibera di
approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di
copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la
delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione
dei mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/
dichiarazione di inizio lavori.
Acquisti/forniture: provvedimenti di impegno della spesa relativa agli
investimenti per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura
finanziaria.
• il saldo a conclusione delle attività previste per l’anno a cui si fa riferimento
e a presentazione di:
1. una relazione sull'attività di progetto;
2. per i Lavori:
a)per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà il certificato
di regolare esecuzione/collaudo approvato dall'Ente indicante
l'ammontare delle spese sostenute;
b)per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la
determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa
sostenuta o certificato di regolare esecuzione debitamente
sottoscritto dal direttore dei lavori, regolarmente approvato.
3. per gli Acquisti/forniture: provvedimenti di avvenuta fornitura/
acquisto indicanti l'importo della spesa sostenuta e copia delle
relative fatture.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori
a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo sarà
proporzionalmente ridotto.
11) Verifiche
La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna
per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere sopralluoghi al fine di
controllare l’attuazione del programma.
12) Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in
occasione dell’espletamento del procedimento ver ranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto della Legge
675/96 e successive modifiche.
ALLEGATO B
Schema di accordo di programma ex art. 15 commi 1 lett. a) e 2 della L.R.
24/2003 e Delibera della Giunta Regionale 1179 del 21/06/2004.
Corpo a Carattere Intercomunale
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ISTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL CORPO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE, COME DEFINITO DALL'ART. 14
DELLA LEGGE REGIONALE 04/12/2003 N. 24
TRA
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . ;
E
…. nella persona di . . .,
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare:
• l'art. 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni organizzative
non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale, svolgono le
relative attività in forma associata mediante corpi intercomunali;
• l'art. 14 "Corpo di polizia locale" che prevede in particolare:
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi
di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo
comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2
del medesimo ART., i corpi di polizia municipale, anche a carattere
intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la continuità del
servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti da almeno trenta
addetti più il comandante, gestiscano una centrale radio operativa e
promuovano l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree
territoriali omogenee, in sintonia con quanto previsto dagli standard
essenziali definiti dalla deliberazione della Giunta n. 1179/2004, di
seguito richiamata;
- al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti che
deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei
comuni aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e
vigilanza sul corpo di polizia municipale;
b) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, basato
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni
facenti parte del corpo intercomunale;
• l'art. 15 "Contributi regionali" che prevede al comma 1 lettera a) che “la
Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la
promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’art. 14" e al
comma 2 che "i contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti
dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’art. 12 della legge regionale n. 11 del
2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non
superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili";
Dato atto che:
• la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 14 comma 7
della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003, ha provveduto a definire gli
standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di
polizia locale individuate con delibera 1179 del 2004 e dalla quale risultano in
particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
• in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard essenziali di
servizio delle strutture di polizia locale di cui alla sopracitata delibera di
Giunta regionale 1179/2004, la firma del presente Accordo di programma
costituisce riconoscimento della gestione in forma associata delle funzioni di
polizia municipale in convenzione da parte dei comuni di …… attraverso
l'associazione/unione/comunità montana…. quale Corpo intercomunale di
polizia municipale ai sensi della legge regionale 24/2003;
• il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio 2005, prot.
n° 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni Intercomunali, delle
Unioni di Comuni e delle Comunità Montane dell'Emilia-Romagna al fine di
avviare le procedure volte a sostenere la costituzione dei nuovi corpi
intercomunali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2003;
• la Giunta Regionale ha adottato, con propria deliberazione n….. del …., la
determinazione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione degli accordi
di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente
dall’art. 15 comma 2 e dall’art. 15 comma 1, lett. a);
Dato atto, inoltre, che:
• in data … veniva approvato dai sindaci dei comuni interessati uno studio di
fattibilità e il relativo progetto di istituzione del corpo unico di polizia
municipale in aderenza alla legge 24/2003 e conseguenti direttive della
Giunta Regionale e che gli stessi decidevano di procedere inviando apposita
proposta convenzione ai consigli comunali per l'approvazione;
• che tra i comuni sopra citati, in data….. veniva stipulata una apposita
convenzione per la costituzione e gestione in forma associata del servizio di
polizia municipale tramite l’istituzione di un corpo intercomunale unico;
• il neo corpo intercomunale di polizia municipale non ha ancora raggiunto gli
standard di servizio previsti dalla Legge Regionale n. 24 del 04.12/2003 e
dalla delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21.06.2004 ed in particolare
le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi di polizia locale della
Regione Emilia-Romagna;
• in data… veniva indirizzata alla Regione Emilia-Romagna domanda di avvio
della procedura finalizzata alla sottoscrizione del presente accordo di
programma, esplicitando il loro intento attraverso la presentazione di un
apposito progetto, e che la successiva istruttoria aveva esito favorevole
all'accoglimento;
• che il sopra citato progetto contiene, come previsto dalla deliberazione della
Giunta Regionale n… del… in materia di "criteri e modalità per la
sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione di contributi ex
art. 15 commi 1, lett. a) e 2:
A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute
più opportune(dichiarazione del/i Sindaci o del Presidente della
Provincia, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso il
quale si esprime la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma
con la Regione per le finalità di cui al presente accordo;
B) uno studio di fattibilità, articolato ….. anni, che partendo dalla
situazione di fatto illustri in maniera articolata e per ciascun anno di
sviluppo del progetto:
C) le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
D) le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti, attraverso le
quali si intende qualificare la struttura di polizia locale, raggiungere gli
obiettivi indicati al punto 2, Allegato A, della delibera della Giunta
Regionale n…. del… in materia di "criteri e modalità per la sottoscrizione
degli accordi di programma e per la concessione di contributi ex art. 15
commi 1, lett. a) e 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di iniziativa
regionale;
E) una dichiarazione di conformità delle divise, dei distintivi di grado e
degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli art. 19 e 21
della legge 24/2003 (o in alternativa il loro adeguamento come
obiettivo necessario della prima fase di attuazione dell’Accordo di
programma).
F) una dichiarazione di sostanziale conformità del Regolamento del
Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali (o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario
dell’attuazione dell’Accordo di programma).
G) l’individuazione nominativa di un unico referente politico/
amministrativo e di un unico referente tecnico quali riferimenti, nella
fase istruttoria degli Accordi, dell’amministrazione regionale.
• la successiva istruttoria, effettuata ad opera degli uffici regionali preposti,
dava esito favorevole all'accoglimento della richiesta;
tutto ciò premesso
si conviene e si sottoscrive il presente accordo di programma
Art. 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo di programma da stipulare tra la Regione Emilia Romagna e
… in qualità di … per conto e nell’interesse anche dei Comuni di…..
Art. 2 Obiettivi
Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia
Romagna e … quale ente delegato dai Comuni sopra ricordati per la gestione
associata del corpo unico intercomunale di Polizia Municipale, ponendosi come
finalità:
a. una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente
documento, l’adeguamento del citato corpo unico agli standard
qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
b. il riconoscimento della gestione associata del corpo unico di polizia
municipale di… quale corpo intercomunale ai sensi della L. R. 24/2003.
Art. 3 Oggetto – Interventi
Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi previsti per la
realizzazione del progetto approvato dai Comuni deleganti per la gestione
associata del corpo unico di polizia municipale tramite…, che di seguito si
specificano in:
“Descrizione degli elementi che caratterizzano il progetto”
Nel dettaglio gli interventi sono così schematizzati:
Intervento
Descrizione
dell’intervento
Descrizione delle attività
a) Organizzazione della
struttura e conseguente
riqualificazione del personale
conferito dagli enti partecipanti
•
•
b) Adeguamento dell’organico
•
•
c) Adeguamento agli standard
rispetto agli orari minimi di
servizio previsti dalla delibera
della Giunta Regionale n. 1179
del 21/06/2004
•
•
d) Adeguamento delle strutture
e delle attrezzature
•
•
Art. 4 Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi
Lo sviluppo del corpo unico intercomunale di polizia municipale, tenuto conto
delle direttrici sopra riportate, si articola in un arco temporale di … anni, così
suddiviso:
Fase 1 – anno 200X – … descrizione delle attività di competenza della
fase…;
Fase 2 – anno 200X + 1 – … descrizione delle attività di competenza
della fase…;
Fase 3 – anno 200X + 2 – completamento del progetto e raggiungimento
degli standard fissati dalla Regione. – … descrizione delle attività di
competenza della fase…;
L’Ente facente capo al corpo unico, comunicherà alla Regione, entro il 30
novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attività relativo all’anno
successivo.
Art. 5 Quadro economico di riferimento
Il progetto di istituzione e del Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale
approvato dai Comuni di … comporta lo stanziamento a bilancio degli importi
sotto indicati a carico dei rispettivi strumenti di programmazione finanziaria:
Anno 200X
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
Euro
…
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
…
Anno 200X+1
Anno 200X +2
Euro
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
Euro
…
Spese di personale
Euro
…
Gli importi riportati per gli anni 200X+1 e 200X+2, fermo restando quanto
indicato all’art. successivo, sono suscettibili di oscillazioni o scostamenti a
seguito di assestamenti che dovessero intervenire nell’ambito della
formazione dei rispettivi bilanci annuali di competenza.
Art. 6 Obblighi assunti da ciascun partecipante
L’Ente di… , in qualità di ente di riferimento per la gestione associata del corpo
intercomunale di Polizia Municipale, si assume l’impegno a realizzare tutti gli
interventi previsti nel presente accordo nei tempi previsti dal precedente art.
4. Si impegna inoltre a rendicontare le attività svolte secondo le modalità
riportate nel successivo art. 7.
La Regione Emilia-Romagna farà fronte al finanziamento relativo all'anno
200X con un contributo quantificato in base al piano finanziario nell'importo
massimo di €. …, pari al 70% dell'importo di €. … quale onere presunto per
l'anno 200X. Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al finanziamento
delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel presente Accordo (anni 200X
+1 - 200X+2), la Regione provvederà con un contributo pari al 70% delle spese
di investimento ritenute ammissibili, per un importo massimo nel triennio di €
…, in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci per gli
esercizi successivi al 200X. La Regione si impegna a comunicare
tempestivamente, ogni anno, all'ente capofila, l’avvenuto inserimento a
bilancio delle dotazioni finanziarie necessarie per lo sviluppo del presente
Accordo.
Art. 7 Rendicontazione sull’attuazione del programma
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull’avvio del
programma prevedendo la trasmissione da parte dell'ente capofila di una
relazione dettagliata sugli interventi iniziali effettuati nei primi sei mesi
dall'avvio del progetto. Successivamente, l’ente si impegna ad inviare entro 60
giorni dal termine di ciascuna fase di cui all’art. 4 una relazione sull’attività di
progetto svolta, nella quale si dichiari il rispetto degli impegni assunti per la
fase di cui trattasi. Qualora successivi 30 giorni i contenuti della relazione si
intendono assentiti. La Regione si riserva di richiedere la documentazione che
ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere
sopralluoghi al fine di controllare l’attuazione del programma.
Art. 8 Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento regionale
Il finanziamento complessivamente concesso dalla Regione Emilia-Romagna
in base al presente accordo rappresenta l’ammontare massimo concedibile
anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione delle
attività o di variazioni degli importi ascritti ai bilanci dei Comuni interessati,
così come definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli
importi preventivati e definiti dal presente accordo di programma, il
contributo regionale resterà invariato. Qualora in sede di rendicontazione i
costi finali delle attività svolte risultassero inferiori a quanto in esso definiti, il
finanziamento regionale verrà proporzionalmente ridotto in relazione agli
importi indicati nella documentazione fornita. Le erogazioni saranno a
cadenza annuale e verranno effettuate previa presentazione dei seguenti
documenti:
1. Relazione di cui all’art. 7;
2. Determina di impegno della spesa per l’acquisto/fornitura;
3. Copia delle fatture relative agli acquisti/forniture.
Art. 9 Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione
Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno da
un rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti, comprendente
Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Municipale, cui è demandato il
compito di valutare l’efficacia delle procedure definite con il presente Accordo
di programma e di apportare, tramite sottoscrizione di un verbale di intesa, gli
adeguamenti eventualmente necessari alla realizzazione delle diverse fasi di
progetto, quali:
• esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di attività di
cui all’art. 4;
• esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all’art. 7;
• rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase temporale;
• rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di
attività.
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo tecnico
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 10 Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte dell'ente sottoscrittore dell'accordo, la
Regione Emilia-Romagna, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti
entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati
relativamente alle fasi non realizzate.
Art. 11 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del
progetto sopra indicato, di anni … e la sua scadenza viene individuata al
31/12/200X+2, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione
conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il
31/12/200X+3
Art. 12 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell’accordo
L’accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è
definitivamente approvato con decreto del … rappresentante legale dell'ente…
quale legale rappresentante dell'ente capofila della gestione associata del
Corpo Unico di Polizia Municipale e viene pubblicato sul B.U.R.
ALLEGATO C
Schema di accordo di programma ex art. 15 commi 1 lett. a) e 2 della L.R.
24/2003 e Delibera della Giunta Regionale 1179 del 21/06/2004.
Corpo a carattere Comunale
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ISTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE, COME DEFINITO DALL’ART. 14 DELLA LEGGE
REGIONALE 04/12/2003 N. 24
TRA
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da . . . . ;
E
il Comune di… nella persona del Sindaco . . .,
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare:
•l’art. 14 "Corpo di polizia locale" che prevede in particolare:
• al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il
territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale;
•
• al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2
del medesimo art., i corpi di polizia municipale, anche a carattere
intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la continuità del
servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti da almeno trenta
addetti più il comandante, gestiscano una centrale radio operativa e
promuovano l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree
territoriali omogenee, in sintonia con quanto previsto dagli standard
essenziali definiti dalla deliberazione della Giunta n. 1179/2004, di
seguito richiamata all'art. 15 "Contributi regionali" che prevede al
comma 1 lettera a) che “la Regione concede contributi agli Enti locali e
loro associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia
locale di cui all'art. 14" e al comma 2 che "i contributi sono concessi
secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto
dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di
specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per
cento delle spese ritenute ammissibili";
Dato atto che:
• la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ART. 14
comma 7 della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003, ha provveduto a
definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio
delle strutture di polizia locale individuate con delibera 1179 del 2004;
•
• in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard
essenziali di servizio delle strutture di polizia locale di cui alla
sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/2004, la firma del
presente Accordo di programma costituisce riconoscimento del servizio
di polizia municipale quale "Corpo polizia municipale" ai sensi della legge
regionale 24/2003;
•
• il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio
2005, prot. n° 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni
Intercomunali, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere la
costituzione dei nuovi corpi intercomunali di polizia locale, secondo
quanto previsto dalla L.R. n. 24/2003;
•
• la Giunta Regionale ha adottato, con propria deliberazione n….. del ….,
la determinazione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione degli
accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti
rispettivamente dall'art. 15 comma 2 e dall'ART. 15 comma 1, lett. a);
Dato atto, inoltre, che:
• il Comune di … adottava un progetto di istituzione del corpo di polizia
municipale in aderenza alla legge 24/2003 e conseguenti direttive della
Giunta Regionale mediante approvazione dell'organo deliberativo
preposto;
• il servizio di polizia municipale non ha ancora raggiunto gli standard
di servizio previsti dalla Legge Regionale n. 24 del 04.12/2003 e dalla
delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21.06.2004 ed in particolare
le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi di polizia locale
della Regione Emilia-Romagna;
• in data… il comune di… indirizzava alla Regione Emilia-Romagna
domanda di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione del
presente accordo di programma, esplicitando il suo intento attraverso la
presentazione di un apposito progetto;
• il sopra citato progetto contiene, come previsto dalla deliberazione
della Giunta Regionale n… del… in materia di "criteri e modalità per la
sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione di
contributi ex art. 15 commi 1, lett. a) e 2:
A) un documento politico programmatico adottato nelle
forme ritenute più opportune(dichiarazione del/i
Sindaci o del Presidente della Provincia, delibera/e di
Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso il quale si
esprime la volontà di sottoscrivere un Accordo di
programma con la Regione per le finalità di cui al
presente accordo;
B) uno studio di fattibilità, articolato su ….. anni, che
partendo dalla situazione di fatto illustri in maniera
articolata e per ciascun anno di sviluppo del progetto:
1. le fasi di attuazione e la scansione temporale dello stesso;
2. le risorse, in spesa corrente e in conto investimenti,
attraverso le quali si intende qualificare la struttura di
polizia locale, raggiungere gli obiettivi indicati al punto 2,
Allegato A, della delibera della Giunta Regionale n…. del…
in materia di "criteri e modalità per la sottoscrizione degli
accordi di programma e per la concessione di contributi ex
art. 15 commi 1, lett. a) e 2 ed eventualmente altri obiettivi
oggetto di iniziativa regionale;
C) una dichiarazione di conformità delle divise, dei distintivi di
grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli
art. 19 e 21 della legge 24/2003 (o in alternativa il loro
adeguamento come obiettivo necessario della prima fase di
attuazione dell’Accordo di programma).
D) una dichiarazione di sostanziale conformità del Regolamento
del Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza RegioneAutonomie locali (o in alternativa la sua adozione come obiettivo
necessario dell’attuazione dell’Accordo di programma).
E) l’individuazione nominativa di un unico referente politico/
amministrativo e di un unico referente tecnico quali riferimenti,
nella fase istruttoria degli Accordi, dell’amministrazione
regionale.
• la successiva istruttoria, effettuata ad opera degli uffici regionali preposti,
dava esito favorevole all'accoglimento della richiesta;
tutto ciò premesso
si conviene e si sottoscrive il presente accordo di programma
Art. 1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo di programma da stipulare tra la Regione Emilia-Romagna e
il Comune di...
Art. 2 Obiettivi
Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia
Romagna e il Comune… , ponendosi come finalità:
a. una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente
documento, l’adeguamento del citato corpo agli standard qualitativi e
funzionali definiti dalla Regione;
b. il riconoscimento del corpo di polizia municipale del comune di…
quale corpo ai sensi della L. R. 24/2003.
Art. 3 Oggetto – interventi
Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi previsti per la
realizzazione del progetto approvato dai Comune di… per la gestione del
servizio di polizia mediante l'istituzione del Corpo ai sensi della L. R. 24/2003,
che di seguito si specificano in:
“Descrizione degli elementi che caratterizzano il progetto”
Nel dettaglio gli interventi sono così schematizzati:
Intervento
Descrizione
dell’intervento
Descrizione delle attività
a) Organizzazione della
struttura e conseguente
riqualificazione del personale
•
•
b) Adeguamento dell’organico
•
•
c) Adeguamento agli standard
rispetto agli orari minimi di
servizio previsti dalla delibera
della Giunta Regionale n. 1179
del 21/06/2004
•
•
d) Adeguamento delle strutture
e delle attrezzature
•
•
Art. 4 Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi
Lo sviluppo del percorso per giungere all'adeguamento del corpo polizia
municipale ai sensi della L. R. 24/2003, tenuto conto delle direttrici sopra
riportate, si articola in un arco temporale di … anni,così suddiviso:
Fase 1 – anno 200X – … descrizione delle attività di competenza
della fase…;
Fase 2 – anno 200X + 1 – … descrizione delle attività di competenza
della fase…;
Fase 3 – anno 200X + 2 – completamento del progetto e
raggiungimento degli standard fissati dalla Regione. – … descrizione
delle attività di competenza della fase…;
Il Comune di… comunicherà alla Regione, entro il 30 novembre di ciascun
anno, il piano dettagliato delle attività relativo all’anno successivo.
Art. 5 Quadro economico di riferimento
Il progetto di istituzione e del Corpo di Polizia Municipale ai sensi della L. R.
24/2003 approvato dal Comune di … comporta lo stanziamento a bilancio degli
importi sotto indicati a carico degli strumenti di programmazione finanziaria
dell'ente:
Anno 200X
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
Euro
…
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
Euro
…
S p e s e d i ge s t i o n e – Euro
Spesa corrente
…
Spese di investimenti
Euro
…
Spese di personale
Euro
…
Anno 200X+1
Anno 200X +2
Gli importi riportati per gli anni 200X+1 e 200X+2, fermo restando quanto
indicato all'art. successivo, sono suscettibili di oscillazioni o scostamenti a
seguito di assestamenti che dovessero intervenire nell’ambito della
formazione dei rispettivi bilanci annuali di competenza.
Art. 6 Obblighi assunti da ciascun partecipante
Il Comune di… si assume l’impegno a realizzare tutti gli interventi previsti nel
presente accordo nei tempi previsti dal precedente art. 4. Si impegna inoltre a
rendicontare le attività svolte secondo le modalità riportate nel successivo art.
7 La Regione Emilia Romagna farà fronte al finanziamento relativo all'anno
200X con un contributo quantificato in base al piano finanziario nell'importo
massimo di €. …, pari al 70% dell'importo di €. … quale onere presunto per
l'anno 200X.
Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a bilancio delle
dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al finanziamento delle ulteriori fasi
di realizzazione previste nel presente Accordo (anni 200X+1 - 200X+2), la
Regione provvederà con un contributo pari al 70% delle spese di investimento
ritenute ammissibili, per un importo massimo nel triennio di € …, in stretta
correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci per gli esercizi
successivi al 200X. La Regione si impegna a comunicare tempestivamente,
ogni anno, al Comune di…, l’avvenuto inserimento a bilancio delle dotazioni
finanziarie necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.
Art. 7 Rendicontazione sull’attuazione del programma
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull’avvio del
programma prevedendo la trasmissione da parte del Comune di… di una
relazione dettagliata sugli interventi iniziali effettuati nei primi sei mesi
dall'avvio del progetto. Successivamente, l’ente si impegna ad inviare entro 60
giorni dal termine di ciascuna fase di cui all’art. 4 una relazione sull’attività di
progetto svolta, nella quale si dichiari il rispetto degli impegni assunti per la
fase di cui trattasi. Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di
chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si intendono
assentiti. La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene
opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere sopralluoghi
al fine di controllare l’attuazione del programma.
Art. 8 Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento regionale
Il finanziamento complessivamente concesso dalla Regione Emilia-Romagna
in base al presente accordo rappresenta l’ammontare massimo concedibile
anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione delle
attività o di variazioni degli importi ascritti ai bilanci del Comune di…, così
come definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli
importi preventivati e definiti dal presente accordo di programma, il
contributo regionale resterà invariato. Qualora in sede di rendicontazione i
costi finali delle attività svolte risultassero inferiori a quanto in esso definiti, il
finanziamento regionale verrà proporzionalmente ridotto in relazione agli
importi indicati nella documentazione fornita. Le erogazioni saranno a
cadenza annuale e verranno effettuate previa presentazione dei seguenti
documenti:
1. Relazione di cui all’ART. 7;
2. Determina di impegno della spesa per l’acquisto/fornitura;
3. Copia delle fatture relative agli acquisti/forniture
Art. 9 Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione
Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno da un
rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti, comprendente
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, cui è demandato il compito di
valutare l’efficacia delle procedure definite con il presente Accordo di
programma e di apportare, tramite sottoscrizione di un verbale di intesa, gli
adeguamenti eventualmente necessari alla realizzazione delle diverse fasi di
progetto, quali:
• esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di attività di
cui all’art. 4;
• esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all’art. 7;
• rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase temporale;
• rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di
attività.
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo tecnico
entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 10 Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di …, la Regione EmiliaRomagna, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo
termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non
realizzate.
Art.11 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del
progetto sopra indicato, di anni … e la sua scadenza viene individuata al
31/12/200X+2, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione
conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il
31/12/200X+3
Art. 12 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell’accordo
L’accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è
definitivamente approvato con decreto del sindaco del Comune di… e viene
pubblicato sul B.U.R.
Capitolo 3 - Normativa
regionale in materia di
formazione e accesso
Delibera Giunta Regionale 14
febbraio 2005 (e successive
modificazioni)
Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per
l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori
di polizia locale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in
materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia- Romagna, in
conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della
Costituzione;
Richiamato l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:
• il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare
l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della
Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale,
funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché
di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento
professionale degli appartenenti alla polizia locale;
• il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita,in
particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo
parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di
coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di selezione per
l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
Richiamati inoltre:
• l’art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in
cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo l'inquadramento
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
• il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il periodo di
prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale
specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei
dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione,
verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del
periodo di prova;
• l’art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in
cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo l'inquadramento
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
• il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il periodo di
prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale
specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei
dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione,
verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi
dell’art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del
periodo di prova;
• l’art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla formazione
della polizia locale, dispone che la Regione Emilia-Romagna promuove,
mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'art.
37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, una offerta formativa specifica per
l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per
l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio e che
detta offerta produce crediti formativi riconosciuti sul territorio
regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di
accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della
polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della
L.R. n. 24/2003;
• la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e
formazione professionale;
Considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per dare
attuazione alla legge regionale n. 24/2003 e, in particolare, al Capo III relativo
alla polizia amministrativa locale, d'intesa con la Conferenza RegioneAutonomie locali e attraverso un costante confronto con le Organizzazioni
sindacali e le Associazioni delle autonomie locali; impegno che ha già condotto,
tra l'altro, all'adozione di una direttiva regionale sugli standard di servizio
delle strutture di polizia locale con propria deliberazione n. 1179 del 21 giugno
2004;
Ritenuto necessario, nell'ambito del nuovo ruolo di coordinamento e di
indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. n. 24/2003, proseguire la propria
azione in tal senso disciplinando in maniera omogenea su tutto il territorio
regionale alcuni elementi caratterizzanti dell'attività di polizia locale, tra cui
assumono particolare rilievo i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso nei
ruoli della polizia locale e la formazione iniziale, di cui all’art. 12, lett. b), della
citata legge, e svolgendo altresì un'azione di stimolo per gli Enti locali che
esercitano le funzioni d polizia locale e che devono adottare i rispettivi
regolamenti sulla materia.
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire i criteri generali
in grado di garantire un accesso qualificato ed omogeneo su tutto il territorio
regionale a ruoli che richiedono un livello sempre più elevato di conoscenze e
competenze ed una forte preparazione nella fase di accesso alle diverse figure
professionali previste all’art. 16, comma 1, della L.R. 24/03, ai fini di favorire
una maggiore qualificazione e professionalità della polizia locale;
Considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 24
gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all’art. 12 della L.R. n. 24/2003;
Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia locale, istituito ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli
operatori di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera b), della L.R.
n. 24/03;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
• n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
• n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente
riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell’art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e
n. 1529/2003;
Su proposta dell'Assessore all’Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie locali, Luciano Vandelli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della
quale costituisce parte integrante, la Direttiva che disciplina i criteri
e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione iniziale degli
operatori di polizia locale, secondo quanto previsto dall’art. 12,
comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che la Direttiva di cui al punto 1) individua in termini
generali, rispettivamente negli Allegati A e B, i requisiti fisico/
funzionali ed i requisiti psico/attitudinali necessari per l’accesso nei
ruoli di polizia locale, da inserire nei regolamenti delle strutture di
polizia locale;
3) di dare atto che negli Allegati C e D alla presente direttiva
vengono individuati i criteri relativi alla quantificazione,
articolazione e i contenuti generali di riferimento per la
realizzazione della formazione iniziale riferiti, rispettivamente, alla
figura professionale di "agente", e di "addetto al coordinamento e al
controllo" e per "dirigente";
4) di stabilire che i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui
alla presente direttiva, previsti dall’art. 12 della L.R. n. 24/2003, si
attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento e valgono sia per le
assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure
professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge;
5) di stabilire che i criteri relativi alla formazione iniziale
coinvolgono gli operatori di polizia locale assunti sia con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato che determinato;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la
“formazione iniziale” degli operatori di polizia locale
Premessa
I criteri e i sistemi di selezione per l’accesso di cui alla presente direttiva sono
quelli previsti dall’art. 12 della legge regionale n. 24/2003 e si attuano nel
rispetto dei CCNL di riferimento; essi valgono sia per le assunzioni a tempo
indeterminato che determinato per le figure professionali di cui all’art. 16,
comma 1, della medesima legge.
I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei
loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere
i princìpi contenuti nel Codice europeo di etica per la polizia adottato dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001 e si ispirano
in particolare agli artt. 22, 23, 24 e 25 dedicati alle qualifiche, al reclutamento
e al trattamento del personale di polizia.
Gli enti all’atto della pubblicazione di bandi per la selezione di personale di
polizia locale, ne danno comunicazione al Servizio competente della Regione
Emilia- Romagna.
1) Criteri e sistemi di selezione per l’accesso
a) Accesso alle figure professionali
Alla figura professionale di “agente”, corrispondente alla categoria
contrattuale C (grado di agente), si accede prioritariamente per concorso
esterno, progressione verticale e mobilità interna.
Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo”,
corrispondente alla categoria contrattuale D (grado di ispettore), si accede
prioritariamente per concorso esterno e per progressione verticale.
Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo”
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico
(grado di commissario), si accede prioritariamente per progressione verticale
valutando necessario garantire per tale figura, in relazione alle particolari
funzioni svolte, il possesso di una adeguata esperienza.
Alla figura professionale di dirigente, corrispondente alla categoria
contrattuale di dirigente (grado da dirigente), si accede prioritariamente per
concorso esterno o conferimento di incarico.
Alla figura professionale di Comandante, o di Vicecomandante se esistente, si
accede attraverso le procedure previste dall’ordinamento degli enti locali e dai
CCNL.
b) Titoli di studio
Per l’accesso alla figura professionale di “agente” il titolo di studio richiesto è il
diploma di scuola media superiore. Per la particolare funzione svolta, anche
nel caso di accesso per progressione verticale o per mobilità interna, è
necessario predisporre processi di selezione che garantiscano l’accesso solo a
soggetti aventi lo stesso titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.
Per l’accesso alla figura professionale di “addetto al coordinamento e
controllo”, corrispondente alla categoria contrattuale D, il titolo di studio
richiesto è il diploma di laurea, fatto salvo quanto diversamente disposto in
caso di progressione interna dal CCNL. La laurea triennale in scienze
giuridiche od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli
regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l’accesso.
Per l’accesso alla figura di “addetto al coordinamento e controllo”
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, e
“dirigente”, il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale o specialistica
salvo diversa disposizione del CCNL. La laurea magistrale o specialistica in
giurisprudenza od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli
regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l’accesso.
Nel caso di mobilità da altro Ente di personale appartenente all’area di
vigilanza nella stessa tipologia di ente (provinciale o municipale) il titolo di
studio posseduto è ritenuto comunque idoneo.
Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare i percorsi
formativi di carattere professionale, dovranno attribuire un valore aggiunto,
identificabile, alle attestazioni rilasciate da enti locali o “organismi di
formazione accreditata” dalla Regione (L. R. n. 12/2003, art. 33) e una
ulteriore, significativa, valorizzazione per quelle rilasciate dalla “Scuola
regionale specializzata di polizia locale”.
c) Requisiti fisico/funzionali
Date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro modalità operative gli
aspiranti operatori di polizia locale, per l’accesso alla figura professionale di
“agente” o di “addetto al coordinamento e controllo” debbono possedere
requisiti fisico/funzionali all’impiego particolari, non necessariamente
coincidenti con quelli richiesti per gli altri operatori dell’ente.
Il loro possesso viene accertato terminate le procedure di selezione e prima
dell’effettiva immissione in servizio e costituisce titolo valido,
successivamente all’immissione in servizio, per lo svolgimento della funzione
di operatore di polizia locale presso tutte le amministrazioni locali dell’EmiliaRomagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti
requisiti fisico/funzionali.
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, con riferimento a
tutte le figure professionali e a tutte le amministrazioni locali dell’EmiliaRomagna, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione
della presente direttiva.
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono
individuati in termini generali nell’allegato A. Il loro possesso viene accertato
dai Servizi delle Aziende USL territorialmente competenti.
d) Requisiti psico/attitudinali
Date le caratteristiche delle funzioni svolte, in termini di responsabilità e di
contatto diretto con i cittadini, anche in situazioni di stress operativo ed
emotivo, gli aspiranti operatori di polizia locale, per l’accesso alla figura
professionale di “agente”, di “addetto al coordinamento e controllo” e di
“dirigente”, debbono possedere specifici requisiti di carattere psico/
attitudinale, non necessariamente coincidente con quelli richiesti per gli altri
operatori dell’ente.
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono
individuati in termini generali nell’allegato B.
Il loro possesso viene accertato una sola volta per ciascuna figura
professionale, come articolata nell’allegato B, e costituisce titolo valido,
successivamente all’immissione in servizio, per lo svolgimento della
corrispondente funzione presso tutte le amministrazioni locali dell’EmiliaRomagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti
requisiti fisico/funzionali.
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, ciascuno in
relazione alla propria figura professionale, come articolata nell’allegato B, gli
operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente
direttiva; il possesso dei requisiti vale anche ai fini dell’accesso ad altra
amministrazione locale dell’Emilia- Romagna.
L'accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali è effettuato dalla
Commissione giudicatrice, composta a tal fine da almeno un esperto in
Psicologia del lavoro.
Nel caso di accesso di “dirigenti” per chiamata diretta il possesso dei requisiti
psico/attitudinali è accertato dall’Ente nelle forme ritenute più opportune.
e) Prove di abilità
Gli Enti locali, per la realizzazione di particolari servizi di polizia locale,
possono prevedere motivandole, per l’accesso alla figura professionale di
“agente”, specifiche prove di abilità curando che le stesse non abbiano effetti
oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento. L’accertamento
circa il possesso dei requisiti di abilità è effettuato dalla Commissione,
integrate con uno o più esperti, all'uopo nominati.
f) Semplificazione delle procedure di selezione
Al fine di semplificare le procedure di selezione relativamente agli operatori di
polizia locale si raccomanda l’utilizzo, anche congiunto, dei seguenti
dispositivi:
a) effettuare la selezione psico/attitudinale (mediante test o altro
strumento collettivo) nella fase iniziale del procedimento, anche con la
finalità di ammettere alle fasi successive della selezione un numero
predefinito di candidati ritenuto congruo per le esigenze effettive
dell’ente;
b) realizzare procedure di selezione uniche almeno al livello degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’art. 9 della legge regionale n. 11/2001;
c) utilizzare la possibilità di assumere a tempo determinato e
indeterminato operatori di polizia locale attingendo, previo accordo
predeterminato al momento dell’emissione del bando, dalle graduatorie
degli idonei individuate dalle procedure di selezione di altri enti locali
dell’Emilia-Romagna, mantenendo comunque distinta l’area degli
operatori di polizia municipale dall’area degli operatori di polizia
provinciale.
2) Formazione iniziale
a) Destinatari
I destinatari della formazione iniziale sono gli “agenti”, gli “addetti al
coordinamento e controllo” e i “dirigenti” di polizia locale che accedono per la
prima volta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di
formazione- lavoro e con riferimento al territorio della Regione, alle rispettive
figure professionali.
Gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei servizi
e corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 2004
un’anzianità di tre anni si intendono aver già espletato l’obbligo della
formazione iniziale riferita alla figura professionale di appartenenza.
Ugualmente si procede per gli altri operatori già in servizio a tempo
indeterminato a condizione che abbiano già espletato alla stessa data i corsi di
prima formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia
locale.
Gli operatori che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento
da altri enti e che abbiano superato positivamente omologhi percorsi formativi
iniziali previsti, per le rispettive figure professionali, negli enti di provenienza,
sono dispensati dall’obbligo di prima formazione.
È facoltà degli enti dispensare dall’obbligo di prima formazione, in attesa di
ulteriori indicazioni da parte della Regione, i dirigenti che accedono per
chiamata diretta.
b) Contenuti e modalità del percorso formativo
Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata
in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel “Codice europeo di etica
per la polizia” adottato dal Comitato del Ministri nel settembre 2001 e si ispira
in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di
polizia. Con riferimento all’art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della
xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam “Il servizio
di polizia in una società multietnica”, adottata nel giugno 1996 per iniziativa
della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata
promossa congiuntamente dalla Regione Emilia- Romagna, dal Dipartimento
della pubblica sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in
occasione dell’anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.
Il Servizio competente in materia di polizia locale, sulla base di una proposta
della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” coerente con la
presente direttiva, adotta il modello di prima formazione obbligatoria
definendone la struttura, i contenuti generali, i tempi e le modalità di
organizzazione, con riferimento alla figura professionale di “agente” e “addetto
al coordinamento e al controllo”, sulla base di quanto individuato nell’allegato
C.
La Regione può avviare modelli di prima formazione obbligatoria a carattere
sperimentale coerenti con quanto individuato nell’allegato C.
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di “dirigente” è la
stessa di quella prevista per gli “addetti al coordinamento e controllo” – con
esclusione di quanti siano già stati inquadrati nella figura di “addetto al
coordinamento e controllo” - integrata da un percorso formativo personale,
superiore a ottanta ore di formazione, individuato e reso operativo dall’Ente
locale di appartenenza.
La Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” a partire dal 1 gennaio
2005 è tenuta a promuovere un’offerta di formazione iniziale per le due figure
professionali individuate in grado di rispondere alle esigenze degli Enti locali
della regione; a tal fine i contenuti specifici della formazione saranno articolati
tenendo conto delle specificità delle amministrazioni invianti. Tale offerta
formativa rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di
contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse
dalla Scuola e sarà articolata territorialmente e temporalmente in relazione
agli effettivi fabbisogni di formazione degli Enti locali. A questo fine gli Enti
sono tenuti a comunicare annualmente, di norma entro il 30 novembre di
ciascun anno, alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” i
programmi di acquisizione di personale per i quali necessita attivare la
formazione iniziale.
Oltre alla Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” la formazione
iniziale può essere erogata solo da organismi di formazione professionale
accreditati dalla Regione (L.R. n. 12/2003, art. 33). In questo caso i singoli
progetti formativi, con indicazione dettagliata del programma e curriculum
dei docenti, dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio
regionale competente in materia di polizia locale, valutata la corrispondenza
con il modello di prima formazione obbligatoria adottato.
Di norma l’intero modulo formativo, di cui all’allegato C, deve essere espletato
entro il termine contrattualmente previsto per l’espletamento del periodo di
prova quale garanzia sulla qualità del servizio reso ai cittadini. Qualora ciò
non sia ritenuto obiettivamente possibile dall’Ente inviante, la formazione
potrà essere espletata anche successivamente al superamento del periodo di
prova e comunque iniziata entro un anno dall’immissione in servizio.
Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la
formazione obbligatoria è espletata con le stesse modalità, contenuti e durata
previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’esito della formazione iniziale, con riferimento all’intera formazione o alla
conclusione di ciascun modulo, in caso di articolazione della formazione
iniziale in moduli, viene accertato da una commissione, individuata dalla
Fondazione “Scuola Interregionale di polizia locale” o da altro organismo di
formazione preventivamente autorizzato, composta da tre componenti di cui
uno con funzioni di Presidente e tra i quali figura il Comandante della polizia
locale dell’Ente che ha promosso la procedura di selezione.
Nel caso di procedure di selezione promosse da più Enti locali o di classi
composte da corsisti inviati da più enti, questi individuano d’intesa il
Comandante che fa parte della commissione.
La valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano frequentato
almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si articola in una o più prove
finali.
Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l’ente erogatore
della formazione rilascerà all’operatore interessato il relativo attestato di
frequenza e le ore effettivamente svolte varranno comunque come presenza
effettiva ai fini del completamento del percorso formativo obbligatorio
mediante partecipazione ad altra edizione dello stesso.
Il superamento positivo della valutazione dà luogo ad un “attestato di
acquisita qualificazione professionale”, conforme a quanto previsto
dall’allegato E, rilasciato dall’organismo di formazione che ha effettuato il
corso e attestante l’esito positivo del percorso formativo.
Nel caso di mancato superamento della prova d’esame, l’operatore interessato
potrà sostenere una seconda volta l’esame, in una successiva sessione. Dopo
due esiti negativi delle prove d’esame, l’interessato dovrà ripetere l’intero
percorso formativo.
Il conseguimento dell’attestato di acquisita qualificazione professionale
costituisce titolo valido presso tutte le amministrazioni locali dell’EmiliaRomagna purché riferito alla medesima figura professionale e alla stessa
tipologia di ente, cioè province o comuni e loro forme associative.
c) Disposizioni correlate
Gli operatori che prendono parte ai corsi di prima formazione di cui alla
presente direttiva sono tenuti a parteciparvi in uniforme.
Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto di lavoro a
tempo indeterminato operatori di polizia locale in carenza di un esito positivo
della formazione iniziale espletata durante il periodo di prova debbono
motivare adeguatamente tale decisione.
Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
con esclusione dei dirigenti, che non abbiano completato il percorso formativo
iniziale non possono, salvo motivata autorizzazione del comandante, essere
addetti a servizi privi della compresenza di altro operatore che abbia già
espletato il percorso formativo iniziale relativo alla figura professionale di
appartenenza del neo- assunto.
d) Formazione di ingresso della figura professionale di “agente” con rapporto
di lavoro a tempo determinato
Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura professionale di
“agente” inseriti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, per
un periodo superiore ai tre mesi, devono effettuare almeno 30 ore di
formazione di ingresso entro il primo mese di servizio. I contenuti generali di
tale formazione sono individuati nell’allegato F. Tale formazione che, si
conclude con una prova di verifica finale, rappresenta titolo permanente, in
Regione Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato
nelle strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioè province o
comuni e loro forme associative.
La formazione e la verifica finale è organizzata dall’Ente di appartenenza su
indicazione e sotto la responsabilità del Comandante della struttura. La
formazione e la verifica finale devono avvenire in modalità “formazione a
distanza”. In via ordinaria tale formazione sarà realizzata avvalendosi della
Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” che è tenuta ad offrire
un’idonea piattaforma.
A tal fine la Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia Locale” è tenuta a
promuovere un’offerta di formazione in grado di rispondere a tali esigenze;
tale offerta rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di
contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse
dalla Scuola.
Prima del completamento della formazione d’ingresso gli “agenti” di polizia
locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti ai servizi
d’istituto privi della compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione
iniziale.
Completata la formazione di ingresso il Comandante individua, motivandoli, i
servizi ai quali può essere addetto tale operatore senza la compresenza di
altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che abbia completato la formazione iniziale.
Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi è
responsabilità del Comandante:
a) definire e fornire la formazione e l’addestramento necessari
all’attività prevista;
b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere addetti
senza la compresenza di altro operatore con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia completato la
formazione iniziale.
Allegato A
Requisiti fisico/funzionali necessari per l’accesso ai servizi di polizia
locale
Procedura e obiettivi della valutazione
La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà realizzata, tramite apposita
convenzione, dalla struttura medico-legale del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio.
Tale valutazione è finalizzata ad accertare:
a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione
all’attività specifica di polizia locale;
b) l’assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di
esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni o
esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica. La rilevanza
funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà valutata
complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al comma
successivo, in sede di accertamento medico diretto.
Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami:
a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della
costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa, Indice di Massa
Corporea);
b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso
cromatico e luminoso, campo visivo);
c) valutazione della funzione uditivat r a m i t e a u d i o m e t r i a t o n a l e liminare in cabina silente;
d) valutazione funzionale dell’apparato respiratorio tramite
spirometria;
e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame
emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia,
colesterolo totale+HDL, trigliceridi, transaminasi,fosfatasi alcalina,
gamma-GT, bilirubina totale frazionata, markers HBV-HCV, fibrinogeno,
PT, PTT, esame urine.
Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica
1)Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno.
Tale visus è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una
differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono
ammesse purché il visus di 16/10 complessivi sia raggiungibile anche con
normali occhiali.
2)Senso cromatico e luminoso normale.
3)Funzione uditiva normale.
4)Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica
quali la magrezza o l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento
l’Indice di massa corporea.
Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione
1)Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza
funzionale.
2)Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni
della fonazione).
3)Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso
anamnesi controfirmata).
4)Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi
attraverso anamnesi controfirmata ed esami di laboratorio).
5)Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono
limitare l’impiego in mansioni o circostanze particolari).
6)Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali
alterazioni comportamentali e cardiovascolari).
7)Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)
8)Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
9)Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente
compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti).
10)Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata
entità.
11)Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali
rilevanti.
12)Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo- scheletrico e loro esiti, che
causino limitazioni funzionali rilevanti.
Allegato B
Requisiti psico/attitudinali
Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di
“Agente”, categoria contrattuale C.
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità,
con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla
fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di
responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità
comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie
reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali,
da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una
rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i
compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni
problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su
processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità
deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione,
memorizzazione ed esecuzione;
d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei
rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel
gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché
dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla
base della motivazione e del senso del dovere.
Requisiti psico/attitudinali per l’accesso alla figura professionale di
“Addetto al coordinamento e controllo”, categoria contrattuale D.
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità,
con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla
fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di
responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità di assumere
iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da
un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia
scritta che orale;
b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla
capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e
razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una
adeguata rapidità decisionale ed operativa;
c) una capacità intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti
che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un
pensiero articolato nonché una idonea capacità di osservazione e
memorizzazione;
d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti
interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di
rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i
componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica
del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia
previsto, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.
Requisiti psico/attitudinali per l’accesso alla figura di “Addetto al
coordinamento e controllo”, categoria contrattuale D, posizione D3
giuridica, e “Dirigente”.
a)un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità e
che sia connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di
giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva
articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere
autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza
delle proprie potenzialità e capacità;
b)un controllo emotivo basato sulla fiducia di sé, sull'equilibrio del tono
dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di
situazioni problematiche di media-alta complessità, nonché sulla capacità di
contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze
operative;
c)una capacità intellettiva orientata da un pensiero articolato e critico, ampio
e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi
anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da
adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive;
d)una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e
dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una
disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando
operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le
problematiche degli operatori e dalla capacità di acquisire un ruolo di guida in
funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei
risultati prefissi.
Allegato C
Formazione iniziale specifica per agenti ed addetti al coordinamento e
controllo
La formazione iniziale riferita alle figure professionali appartenenti alla
polizia locale si articola in:
• formazione d’aula - anche in modalità residenziale - con lezioni
teoriche e pratiche tese a curare il perfezionamento della
professionalità, la preparazione etica, psicologica ed operativa dei
partecipanti;
• stage da effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, per
l’approfondimento e sperimentazione pratica di quanto appreso in aula.
La formazione iniziale dovrà:
• essere coerente con un modello formativo congiunto tra le varie
regioni che costituiscono la Scuola Interregionale di Polizia Locale;
• essere finalizzata non al semplice apprendimento di materie, ma alla
costruzione di una identità di ruolo e a fornire agli allievi propri
strumenti di osservazione, analisi e soluzione dei problemi, nella
prospettiva di una polizia di comunità orientata alla soluzione dei
problemi;
• essere costituita da modalità didattiche organizzate per aree di
intervento, anche trasversali tra le varie materie di competenza,
affiancando momenti di aula, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi
ed osservazioni.
Per la figura professionale di “agente” la prima formazione si sviluppa in un
percorso formativo di almeno 250 ore.
Per le figure professionali di “addetto al coordinamento e controllo” la prima
formazione si sviluppa in un percorso formativo di almeno 120 ore. In
LOGO ENTE FINANZIATORE --- LOGO SOGGETTO FORMATIVO
ATTESTATO DI ACQUISITA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE ALLA FIGURA DI*
……………………………………….
Ai sensi della Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e
per la “formazione iniziale” di cui alla deliberazione di G.R..../../…., n….
CONFERITO AL CANDIDATO
………………………………………..…………………………………………….................................
Nat… a…………………………………….il……………………………….
Ente o struttura formativa……………………………………………………
Sede………………………………………………………………………….
Firma del Responsabile
della struttura formativa
esaminatrice
Firma del Presidente
della Commissione
esaminatrice
Corso approvato dalla …………………. con …….n. ……del………….. Registrato
da……………………in data……………….al.. n…………
* Agente di polizia municipale/Agente di polizia provinciale/Addetto al coordinamento e
controllo di polizia municipale/Addetto al coordinamento e controllo di polizia provinciale
CONTENUTI DEL CORSO
Modulo
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Durata in ore
……………
……………
……………
Modulo
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
……………
……………
……………
Totale ore
…….………
Stage/tirocinio pratico
Nome dell’organizzazione…………………………………………………...…
Sede di svolgimento…………………………………………………………….
Totale ore stage…….……………………
PROVE DI VALUTAZIONE FINALE
Simulazione
Colloquio
Prova scritta
Altro (Specificare…………………………………………………………………….)
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE
…………………………………………………………………………………………..
relazione alle funzioni svolte dai soggetti interessati, la formazione si propone
di fornire le conoscenze e competenze necessarie anche con riferimento alla
gestione delle risorse umane e finanziarie, allo sviluppo di capacità
organizzative e comunicative.
Per gli operatori di Polizia Provinciale verranno individuati, fermi restando i
criteri generali fin qui definiti, percorsi formativi che tengano conto delle
specifiche funzioni svolte.
Allegato D
Formazione iniziale specifica per “addetti al coordinamento e controllo” e
per “dirigente”
Allegato E
Modello di acquisita qualificazione professionale
Allegato F
Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a tempo
determinato
La formazione generale riferita alla figura professionale di “agente” con
rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso formativo a
distanza di almeno 30 ore che si propone di fornire le conoscenze e
competenze di base relative al profilo professionale di riferimento.
Struttura e contenuti generali del percorso formativo prevedono
indicativamente:
1. Ruolo e organizzazione degli enti locali; ordinamento, ruolo e funzioni della
polizia locale;
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del comune;
3. Etica professionale, stile di lavoro nella comunità e cerimoniale;
4. Circolazione stradale;
5. Diritto e procedura penale.
Determina 23 maggio 2013, n.
5772
Dettaglio dei moduli formativi adottati, prima
formazione operatori Cat. C
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in
materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia- Romagna, in
conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della
Costituzione;
Richiamato l'art. 12 comma 1 della L.R. n. 24/2003 che prevede che la
Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118,
comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia
amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione
tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e
all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
Dato atto che:
•l’art. 16, comma 3, stabilisce che durante il periodo di prova gli
Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale
specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei
dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione,
verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento
del periodo di prova;
•l’art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla formazione
della polizia locale, dispone che la Regione Emilia-Romagna
promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai
sensi dell'art. 37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, una offerta
formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali
della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del
personale in servizio e che detta offerta produce crediti formativi
riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea
valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle
diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16,
comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/2003;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 278/2005 recante “Direttiva in
materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione
iniziale degli operatori di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
L.R. n. 24/2003”, come modificata dalla delibera di Giunta n. 479/2012; Dato
atto che la sopra richiamata delibera n. 278/2005 prevede, al paragrafo 2)
lett. b) dell’allegato, che “Il Servizio competente in materia di polizia locale,
sulla base di una proposta della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia
Locale” coerente con la presente direttiva, adotta il modello di prima
formazione obbligatoria definendone la struttura, i contenuti generali, i tempi
e le modalità di organizzazione, con riferimento alla figura professionale di
“agente” e “addetto al coordinamento e al controllo”, sulla base di quanto
individuato nell’allegato C”;
Preso atto che con comunicazione prot. n. 96614 del 17/04/2013 la Fondazione
Scuola Interregionale di Polizia Locale trasmetteva un’articolata proposta
aderente a quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 278/2005;
Sentiti nel merito i componenti del Comitato tecnico di polizia locale, istituito
ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003;
Richiamate:
•la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
•la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
•le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/07/2006, n.
1663 del 27/11/2006, n.1222 del 04/08/2011, nn. 720 e 722 del
31/05/2010 e n. 1929 del 19/12/2011;
•la propria determinazione n. 2740 del 22/03/2013
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di adottare il modello proposto della Scuola Interregionale di
Polizia Locale inviato con comunicazione prot. N. 96614 del
17/04/2013 che si allega al presente atto e che ne costituisce parte
integrante;2) di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Allegato
Corso di prima formazione per operatori di polizia locale Categoria C
Il modello formativo
Obiettivi:
•definire un quadro della mission, dei valori e dei risultati della polizia
locale, puntualizzando il contributo individuale che l’agente è chiamato
a dare per concorrere ai risultati attesi verso la comunità e i cittadini;
•definire un metodo di lavoro trasversale, cioè una metodologia di
approccio ai problemi utile per ogni ambito di intervento,
•sviluppo di competenze e formazione al ruolo.
Il presente modello formativo è orientato a costruire un professionista a cui si
riconosce un adeguato livello di autonomia e responsabilità rispetto ai risultati
da garantire.
I moduli sono progettati a partire dagli obiettivi formativi e sono suddivisi in
momenti di aula, in stage sul territorio e in spazi di rielaborazione dell’attività
di stage e di confronto sull’esperienza pratica quotidiana.
Caratteristiche:
•incontro preliminare con i corsisti in modo da assicurare la totale
condivisione di modalità e obiettivi didattici per rendere i partecipanti,
già in fase iniziale, soggetti attivi del proprio processo formativo;
•modalità residenziale per quanto riguarda il primo modulo formativo,
dedicato al ruolo della Polizia locale, all’etica professionale e alla
relazione col cittadino;
•presidio dell’attività di stage, attraverso tutor di stage interni ai
comandi debitamente formati;
•il tema della sicurezza sul lavoro ricopre una notevole importanza e,
oltre ad un modulo dedicato, viene trasversalmente inserita nelle lezioni
di tutte le materie tecniche e delle attività di stage;
•la procedura penale non viene trattata come materia a sé ma inserita,
per la parte di competenza, in ogni modulo specialistico;
•viene favorita la partecipazione attiva degli allievi alla formazione,
proponendo lezioni basate su metodologie di apprendimento attivo,
(come la trattazione di casi, lo svolgimento di simulazioni, la
discussione in gruppi, lo svolgimento di esercitazioni pratiche, roleplaying etc…), con un approccio tale da fondere teoria e pratica;
•poiché il corso è di livello base e si propone di rendere gli allievi
competenti per la gestione dei più comuni casi operativi in cui un neoassunto può essere chiamato ad intervenire, il formatore proporrà una
selezione dei temi principali per materia, come indicato nella
progettazione di dettaglio che segue, stimolando il partecipante
all’autoformazione ed all’approfondimento individuale, anche
attraverso i materiali didattici a disposizione;
•a garanzia dell’apprendimento degli allievi e della coerenza didattica,
l’iter formativo prevede la presenza costante di un tutor.
Verifica e valutazione dell’apprendimento
Durante lo svolgimento del modulo residenziale, viene somministrato ai
partecipanti un questionario di ingresso, con l’obiettivo di ottenere un quadro
non solo delle competenze/conoscenze già in possesso, ma anche delle
aspettative rispetto al corso, per evitare la trasmissione di nozioni superflue e
superamento di eventuali lacune.
Durante lo svolgimento del corso, l’apprendimento viene verificato
costantemente attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche quali
l’autovalutazione e la simulazione di casi concreti che prevedono
l’applicazione delle conoscenze acquisite.
Al termine di ogni modulo, ovvero nel momento in cui il singolo formatore lo
ritenga più opportuno, possono essere somministrati questionari a domande
chiuse e/o aperte, volti a verificare l’apprendimento sia della competenza
tecnica sia della capacità di analisi e risoluzione di casi complessi, rispetto ai
quali si chiede una definizione/inquadramento ed una possibile strategia di
soluzione.
Gli esiti delle prove, insieme alle osservazioni avanzate dagli allievi, dai
formatori e dai tutor coinvolti, saranno la base della continua verifica della
progettazione e del suo costante adeguamento alle esigenze della classe in
apprendimento.
Al termine del percorso, tutti coloro che hanno frequentato almeno il 70% del
monte ore sono ammessi a un esame per il rilascio dell’attestato di avvenuta
qualificazione.
L’esame è composto da una prova scritta inerente a tutti gli argomenti trattati
ed una prova orale, costituita dalla discussione/simulazione di un caso in
piccoli gruppi.
Primo modulo: “Il servizio di polizia locale e il ruolo dell’agente”
Il presente modulo è costituito da 72 ore, di cui 42 ore svolte in modalità
residenziale. Il modulo è costituito da 60 ore di aula e 12 ore di stage svolte
presso le rispettive strutture di appartenenza dei partecipanti.
Obiettivi formativi:
•comprendere il senso del servizio di Polizia locale all'interno delle
politiche di sicurezza
•il ruolo della Regione nella promozione di un sistema di polizia locale
•collocare le principali attività che l’agente compie all’interno dei
risultati che la polizia locale deve garantire alla comunità
•identificare gli elementi che caratterizzano il ruolo di Agente di PL
•prendere consapevolezza dei valori che guidano gli operatori nell'agire
quotidiano
•condividere il comportamento etico e deontologico che caratterizza
l'Agente di Polizia locale
•identificare il metodo di lavoro e di approccio ai problemi propri di un
agente
•identificare i soggetti che compongono la rete organizzativa ed
approfondirne la conoscenza evidenziando le modalità di relazione
•saper leggere e analizzare i principali atti amministrativi legati
all'attività di Polizia locale, in relazione alle fonti che regolano
l’ordinamento giuridico, alle funzioni e poteri del Comune (prescrittivo,
regolamentare, sanzionatorio), ai principi cardine dell’azione
amministrativa
•inquadrare il ruolo della Polizia locale rispetto al tema dei trattamenti
sanitari obbligatori
•sviluppare la competenza di sapersi coordinare all’interno di eventi
lavorativi chiave, tra cui riunione, briefing, colloquio, azioni
•sviluppare la competenza di coinvolgere e coinvolgersi nel processo di
scambio interpersonale e intergruppo, per un sistema circolare fondato
sul feedback negoziale
•sviluppare la competenza di aiutare e aiutarsi accettando momenti di
conflitto e malessere e cogliendo le potenzialità di comprensione e di
azione, sviluppando abilità di esplorazione vigile, capace di indagare e
trasformare la negatività in costruttività
•sviluppare la capacità di attivarsi per promuovere attività di rete sul
territorio
•saper riconoscere le situazioni in cui vengono violate le norme del
Codice Penale e deve essere applicato il Codice di Procedura Penale
•individuare il corretto iter delle pratiche di rilevanza penale
Secondo modulo: “Sicurezza urbana e tutela del cittadino e della
comunità”
Il presente modulo è costituito da 18 ore d’aula e da 12 ore di stage.
Obiettivi formativi:
• comprendere il ruolo della polizia municipale nella tutela della
sicurezza urbana
• conoscere gli atti dell’Ente di riferimento circa l’uso degli spazi
pubblici e la convivenza civile
• sapere analizzare i mutamenti sociali e sapere acquisire gli strumenti
e le competenze per la loro gestione attraverso:
- l’attenta osservazione e lettura del territorio (al fine di rilevare i
segnali di inciviltà, disordine, conflittualità)
- la raccolta di informazioni e dati (es. Sistema di Indagine - SDI)
sui fenomeni che incidono sulla sicurezza
- l’ascolto di segnalazioni di della popolazione e l’interpretazione
del sentimento di insicurezza
- l’individuazione di soluzioni ed azioni efficaci, anche
coinvolgendo i soggetti della rete (risorse del territorio)
- sviluppare competenze per assicurare la vivibilità e la fruibilità
del territorio urbano e per facilitare l’inclusione
- conoscere le migliori modalità di informazione ed educazione
alle regole della convivenza civile
Terzo modulo: “Sicurezza stradale e mobilità sostenibile”
Il presente modulo è costituito da 36 ore d’aula e da 26 ore di stage.
Obiettivi formativi:
Al termine del percorso, l’allievo sarà in grado di controllare il rispetto della
normativa in relazione agli utenti della strada, ai veicoli e alla sede stradale.
In particolare:
• comprendere le funzioni che la polizia municipale svolge per la
Sicurezza stradale e la mobilità sostenibile
• approfondire gli articoli del Codice della Strada e conoscerne le
modalità di applicazione
• conoscere e saper applicare le modalità di vigilanza e accertamento
delle violazioni
• sperimentare l’uso di strumenti a disposizione (etilometro, autovelox,
videosorveglianza, ecc.) e la segnalazione manuale
• saper ricercare informazioni su piani di mobilità del proprio
territorio, rispetto ai dati sull’incidentalità e su programmi di
educazione stradale, per comprenderne le finalità
• conoscere le tipologie di incidenti e saper applicare i metodi di
rilevazione tecnica
• conoscere e saper documentare le varie attività di indagini di P.G. in
presenza di reati previsti dal Codice della Strada
Quarto modulo: “Salute pubblica, ambiente e territorio”
Il presente modulo è costituito da 18 ore d’aula e da 6 ore di stage.
Obiettivi formativi:
• comprendere il ruolo della polizia locale per la tutela dell'ambiente e
del territorio in ambito urbano ed extraurbano con riferimento alla
complessità della materia e delle necessarie interazioni con altri
soggetti
• individuare le principali attività da svolgere in presenza di illeciti
• conoscere le principali fonti normative
• distinguere gli interventi di tipo amministrativo e di tipo penale
• individuare e svolgere in modo appropriato di un sopralluogo edilizio
completo
• individuare ed attuare gli adempimenti di polizia giudiziaria in caso di
abuso edilizio penalmente rilevante
• conoscere gli strumenti urbanistici locali nel contesto in cui si è
chiamati a operare e la differenziazione tra i regolamenti di comuni
diversi
• individuare i rapporti che intercorrono tra intervento edilizio,
abilitativo e strumenti urbanistici
• comprendere e conoscere la documentazione tecnica
• conoscere i controlli e gli interventi in materia di sicurezza dei
cantieri
Quinto modulo: “Tutela del consumatore e della libertà d’impresa”
Il presente modulo è costituito da 18 ore d’aula e da 6 ore di stage.
Obiettivi formativi:
• comprendere il ruolo della polizia locale nella tutela del consumatore e
nel controllo della libertà d’impresa
• individuare le principali fonti normative relativamente a commercio
su aree pubbliche e private, pubblici esercizi e circoli privati, attività
disciplinate dal TULPS.
• capacità di fornire informazioni ai cittadini e/o commercianti su
diritti, attenzioni e comportamenti corretti nell’esercizio delle rispettive
attività
• capacità di ricercare e riconoscere tempi e luoghi del territorio del
proprio Ente (ad esempio le aree, ovvero i periodi, del territorio che
sono interdette alla vendita ed alla somministrazione)
• saper riconoscere ed applicare gli strumenti amministrativi e penali
di vigilanza commerciale della Polizia Locale
• saper orientare consumatori e imprenditori rispetto alle procedure
che sottendono alle attività commerciali
Sesto modulo: “Lavorare in sicurezza nella polizia locale”
Il presente modulo è costituito da 30 ore d’aula.
Obiettivi formativi:
• saper applicare le tecniche di primo soccorso con riferimento alle
diverse circostanze in cui può essere richiesto l’intervento di un
operatore di polizia municipale
• saper applicare le tecniche operative: controllo delle attrezzature
individuali, movimenti di base per l’autoprotezione, tecniche di
ammanettamento, perquisizione e controllo; tecniche di intervento per
ASO e TSO
• tecniche di fermo dei veicoli: gestire in sicurezza le attività di
controllo, su strada, dei veicoli e dei conducenti
• saper agire in situazioni di emergenza valutando il rischio e agendo
con modalità di disinnesco del conflitto e di autoprotezione
• saper applicare le tecniche elementari di antincendio con riferimento
alle diverse circostanze in cui può essere richiesto l’intervento di un
operatore di polizia municipale
Settimo modulo: “Guida sicura”
Il presente modulo è costituito da 4 ore d’aula e 9 ore di esercitazioni pratiche
su strada.
Obiettivi formativi:
ammissione all’esame per il rilascio, da parte della
Prefettura, di una patente di servizio per la guida di veicoli adibiti a servizi di
polizia stradale o all’espletamento di compiti istituzionali dell’ente di
appartenenza (D.M. 11/08/2004).
Capitolo 4 - Normativa
regionale in materia di
Volontariato e Operatori
della sicurezza
Delibera Giunta Regionale 14
febbraio 2005, n. 279
Utilizzazione del volontariato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
•la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli
articoli 1 e 2, detta i principi e le finalità delle diverse forme di
volontariato;
•la legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge
precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato;
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare:
•l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalità in base alle quali
utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta
a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia
locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il
rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le
persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
•il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale
l’approvazione, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, di
direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di volontari;
Considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si è posta con
la nuova legge n. 24/2003 è quello di dotare tutto il territorio regionale di una
disciplina organica di quelle forme di controllo e sorveglianza già diffuse da
tempo sullo stesso territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale.
Atteso che:
•la suddetta legge stabilisce già, agli artt. 2 e 3, le condizioni di
svolgimento delle attività prestate dai volontari, i requisiti soggettivi
che questi devono possedere e le finalità dei rapporti con le associazioni
di volontariato;
•la delicatezza di tale materia impone comunque la necessità di definire
delle direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di evitare che
vengano adottate modalità operative e d’impiego dei volontari diverse
tra i vari enti e di assicurare piuttosto un impiego omogeneo di queste
figure e un'adeguata uniformità sul territorio regionale;
Considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 24
gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/2003;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
•n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
•n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente
riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e
n. 1529/2003;
Su proposta dell'Assessore all’Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie locali, Luciano Vandelli; a voti unanimi e palesi
delibera:
•di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante, la Direttiva in materia di utilizzazione del
volontariato, in applicazione dell’art. 8 della L.R. n. 24/2003;
•di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva non si applicano
alle attività di volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la
disciplina specifica;
•di stabilire che la presente direttiva avrà applicazione trascorsi quattro mesi
dalla sua entrata in vigore;
•di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva in applicazione dell’art. 8 della Legge Regionale n. 24/2003 –
Volontariato
Premessa
La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica articolazione
della Legge quadro sul Volontariato, la n. 266 dell’11/08/91, che detta i
principi e le finalità delle diverse forme di volontariato, e della Legge regionale
2/9/96 n. 37, di attuazione della legge suddetta, che disciplina i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e, pertanto, la
disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle attività di
volontariato previste da altre leggi regionali per le quali vale la disciplina
specifica.
Finalità ed obiettivi
Al comma 1 dell’art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le finalità in base alle
quali utilizzare forme di volontariato; esse sono volte a realizzare una
presenza attiva sul territorio con il fine di promuovere l’educazione alla
convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra
le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale. Tale attività si configura,
inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di
quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia Locale.
Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere improntato ad
una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto
della comunità presso la quale è chiamato ad operare, contribuisce allo
sviluppo:
•delle azioni di prevenzione;
•delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
•delle attività di educazione e sicurezza stradale;
•di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico
urbano;
•del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
•del senso civico della cittadinanza;
•di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a
tutti una civile e serena convivenza.
Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di
osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono
risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello
spazio pubblico urbano.
Dato il particolare rilievo dell’attività svolta, specie quando questa assume
carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da parte delle
Amministrazioni di riferimento, l’attivazione di forme di comunicazione e di
coinvolgimento delle parti sociali sulle caratteristiche dell’iniziativa.
Potere di accertamento
Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale individua per
l’utilizzo di tali forme di volontariato, è da escludere la possibilità di
accertamento, compreso l’accertamento dell’identità personale, e
contestazione, da parte di queste ultime, delle violazioni previste da
disposizioni di legge o di regolamento.
Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece, per il tramite
di una qualificata attività di segnalazione delle problematicità riscontrate
finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta
dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione
sull’eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto.
Individuazione e impiego dei volontari
Individuazione
L’amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la struttura
unitariamente responsabile delle seguenti funzioni: individuazione
nominativa dei volontari, anche valorizzando le indicazioni provenienti dalle
associazioni di volontariato, verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 8,
comma 2, lettera b della legge 24/2003, formazione dei volontari, verifica
dell’esistenza, o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli
stessi.
La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo dei
volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per ciascuno di
essi, delle condizioni di cui all’art. 8 comma 2 lettera b, c e d della legge n.
24/2003. Su tale registro sono altresì riportate ulteriori specifiche
competenze attribuite al singolo volontario tra quelle aventi possibile
rilevanza per l’organizzazione delle attività di cui alla presente direttiva,
quali: pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo
ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento la sospensione o la
cancellazione del volontario dal registro.
Copertura assicurativa
I volontari inseriti nelle attività di cui alla presente direttiva dovranno essere
coperti, per iniziativa dell’amministrazione di riferimento, almeno da
assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse, con massimale non inferiore ai 75.000 euro, nonché da
assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con massimale non
inferiore a 1.500.000 euro. Tale assicurazione può essere attivata anche
tramite convenzione con i soggetti associativi del volontariato in applicazione
dell’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 226 – Legge quadro sul volontariato.
Formazione
L’amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di un centro
di formazione accreditato, la formazione dei volontari la cui durata e contenuti
minimi è individuata nell’allegato A).
L’amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato, contenente gli
estremi del corso, con cui si riconosce l’esito positivo del processo formativo.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva
l’amministrazione locale può certificare che il volontario ha già assolto in
precedenza l’obbligo formativo in oggetto e rilascia anche in questo caso un
attestato nelle stesse forme di cui al precedente comma.
Dipendenza
Ai fini di attestare quanto previsto all’art. 8 comma 2, lettera a, della legge
24/2003, ovvero che i “volontari operino sulla base delle indicazioni ed in
maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale”, la
struttura di polizia locale di riferimento definirà e manterrà aggiornato:
uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni
momento l’attività svolta dai volontari, l’individuazione oraria e l’area
territoriale di tale attività, l’identità dei volontari coinvolti, l’operatore di
polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;
uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari
avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su quanto segnalato.
Segni distintivi
Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini dei volontari di cui alla
presente direttiva inseriti nell’apposito registro, l’amministrazione locale
provvederà obbligatoriamente a dotare gli stessi di un tesserino di
riconoscimento, riportante i dati identificativi del volontario ed una fotografia
formato tessera, e di un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia
riportato in evidenza la definizione attribuita dall’ente a tale attività (es.
Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il nome dell’ente. Tali dotazioni
di identificazione andranno tempestivamente ritirate in caso di sospensione o
cancellazione del volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il
registro è stato attribuito in gestione. I volontari, nell’espletamento della loro
attività, sono tenuti ad avere presso di sé il tesserino di riconoscimento e ad
indossare correttamente il corpetto o il bracciale.
L’eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento associativo da
parte dei volontari deve essere espressamente autorizzato dal comandante
della struttura di polizia locale di riferimento nel rispetto di quanto previsto
all’art. 19, comma 2, della legge 24/2003 e, nel caso di convenzione con le
associazioni di volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse.
Convenzioni
Essendo l’unica finalità delle convenzioni con le associazioni di volontariato
quella di offrire “supporto organizzativo” ai propri associati abilitati a svolgere
funzioni di volontariato, si individua nella struttura di polizia locale il
referente necessario per la programmazione e la gestione delle attività
previste dalle intese raggiunte con le associazioni.
Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite convenzioni, le
attività di volontariato di cui alla presente direttiva devono darne
informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al fine di coordinare
tali convenzioni con le altre eventualmente attivate con i medesimi soggetti
dai Comuni stessi.
Applicazione
La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in
vigore.
Allegato A
Formazione
I volontari coinvolti nelle attività di cui all’art. 8 della L.R. 24/03 dovranno
seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate
ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno) che dovrà essere
incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali
indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate.
Ogni amministrazione articolerà la formazione in relazione alla specificità
delle problematiche presenti sul territorio e alle caratteristiche della propria
struttura con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: i diritti
fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il
concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari; il ruolo e le
competenze della polizia locale: dalla polizia amministrativa locale, alla polizia
stradale, alla polizia giudiziaria; individuazione e gestione delle situazioni
critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento
nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche
nell’ottica della propria incolumità fisica; nozioni di primo soccorso: norme
generali di comportamento; l’organizzazione interna all’amministrazione, con
particolare riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente
coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana quali: polizia locale, servizi sociali,
manutenzione, servizi sanitari; il ruolo delle circoscrizioni; le relazioni con le
autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia nazionali; vecchie e nuove
dipendenze: stili e luoghi di consumo; le diversità etniche e religiose e la
convivenza nella diversità.
Le prime tre aree sono considerate obbligatorie.
Delibera Giunta Regionale 17
settembre 2007, n.1347
Istituzione della nuova qualifica di Operatore della
sicurezza e tutela di beni e persone
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viste:
• la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro”;
• la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
• n. 936 del 17 maggio 2004 “Orientamenti, metodologia, struttura per
la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;
• n. 2212 del 10 novembre 2004 “Approvazione delle qualifiche
professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30
giugno 2003, n. 12 - I provvedimento”;
• n. 265 del 14 febbraio 2005 “Approvazione degli standard dell’offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla
delibera di G.R. 177/03”;
• n. 788 del 23 maggio 2005 “Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di
G.R. 2212/04 e 265/05 – II provvedimento”;
• n. 1476 del 19 settembre 2005 “Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi – III provvedimento”;
• n. 2166 del 19 dicembre 2005 “Aspetti generali e articolazione della
Procedura Sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche”;
• n. 1719 del 4 dicembre 2006 “Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi – IV provvedimento”;
• n. 335 del 26 marzo 2007 “Approvazione di nuova qualifica
professionale per Operatore Tecnico Subacqueo, ai sensi della delibera di
G.R. 2166/05”.
Vista infine la determinazione della Responsabile del Servizio Formazione
Professionale n. 9137 del 29 giugno 2006 “Adozione della modulistica
necessaria per la proposta e l’istruttoria di nuove qualifiche, di cui alla
deliberazione di G.R. 2166/05”;
Dato atto che:
•sono pervenute, da parte di ARCI Caccia – Comitato Regionale EmiliaRomagna e Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale di Modena,
due richieste, conservate agli atti del Servizio Formazione Professionale
con protocollo rispettivamente n. 22589 del 27/06/2006 e n. 36642 del
18/10/2006, per il riconoscimento di due nuove qualifiche professionali
•gli approfondimenti tecnici previsti dalla Procedura Sorgente, di cui
alla sopra citata delibera n. 2166/05, hanno consentito di verificare che
sussistevano le condizioni per la individuazione di due nuove figure
professionali: un “Tecnico nella programmazione di interventi
faunistico-ambientali” nell’area professionale esistente “Difesa e
valorizzazione del territorio” e un “Operatore della sicurezza e tutela di
beni e persone” da collocare nella nuova area professionale “Erogazione
servizi per la tutela e la sicurezza di beni e persone”;
•nel periodo da febbraio a luglio 2007 si sono svolte le successive fasi di
descrizione e verifica degli elaborati tecnici di descrizione degli
standard professionali e formativi relativi alle due nuove figure
professionali individuate;
•tale percorso, in continuità con le qualifiche già approvate e in base a
quanto specificamente previsto per la fase “Verifica” dalla Procedura
Sorgente di cui alla propria deliberazione n. 2166/05, si è svolto
congiuntamente dagli esperti designati dai componenti la Commissione
regionale Tripartita e dal sistema formativo degli enti accreditati
organizzati in sottocommissioni specifiche per area professionale;
Valutato opportuno integrare la sopra citata area professionale “Difesa e
valorizzazione del territorio” con gli standard professionali e formativi relativi
alla nuova qualifica per “Tecnico nella programmazione di interventi
faunistico-ambientali” e contestualmente integrare il repertorio regionale
delle qualifiche con la suddetta nuova area professionale “Erogazione servizi
per la tutela e la sicurezza di beni e persone” e con gli standard professionali e
formativi della nuova qualifica per “Operatore della sicurezza e tutela di beni e
persone”, inserita all’interno dell’area stessa;
Preso atto della proposta di modifica procedurale relativa alle modalità di
lavoro delle Sottocommissioni per le qualifiche, approvata nella seduta della
Commissione Regionale Tripartita del 21/06/2007, secondo cui le decisioni
validate dalle Sottocommissioni per le qualifiche verranno comunicate a tutti i
membri della CRT e s’intenderanno assunte nei casi in cui non interverranno
osservazioni contrarie, entro un congruo periodo di tempo;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso a tutti i membri
della Commissione regionale Tripartita in data 18/07/07, gli esiti del lavoro
delle sottocommissioni di esperti nominati dalle parti sociali e dal sistema
formativo degli enti accreditati, relativi alla definizione degli standard
professionali e formativi essenziali delle sopra citate qualifiche;
Ritenuto acquisito in tal modo il parere favorevole della Commissione
regionale Tripartita, non essendo pervenute al competente Servizio regionale
Formazione Professionale proposte di modifiche e/o integrazioni entro 6 giorni
lavorativi dalla data di trasmissione;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
assembleare, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 12/03, nella seduta del
12/09/2007;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
• n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni.";
• n. 1150 del 31/07/2006 recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1.8.2006).";
• n. 1663 del 27/11/2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi
dell’art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione
n. 450/2007;
Su proposta dell’Assessore competente per materia, a voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti allegati,
parte integrante e sostanziale del presente atto:
•allegato A): “Aggiornamento del repertorio delle qualifiche regionali
per area professionale”;
•allegato B): “Schede descrittive delle qualifiche afferenti le 2 aree
professionali indagate”;
2. di dare atto che l’Allegato A) integra nelle denominazioni, negli standard
professionali e negli standard formativi quanto precedentemente approvato
con proprie deliberazioni nn. 2212/04, 265/05, 788/05 1476/05, 1719/06 e
335/07 relativamente alle aree professionali:
•Difesa e Valorizzazione del Territorio;
•Erogazione servizi per la tutela e la sicurezza di beni e persone;
3. di dare atto che l’Allegato B) integra e modifica il Repertorio Regionale delle
Qualifiche precedentemente approvato con le succitate deliberazioni;
4. di aggiornare a 33, col presente atto, le aree professionali già presenti
all’interno del repertorio sul Sistema regionale delle Qualifiche, nonché di
implementare le 110 qualifiche esistenti con due ulteriori qualifiche:
•Tecnico nella Programmazione degli interventi faunistico-ambientali;
•Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A
Aggiornamento del repertorio delle qualifiche regionali per area
professionale
Area Professionale
N°
Qualifiche Professionali
Qualifiche
Amministrazione
e controllo d’impresa
3
Operatore amministrativo-segretariale
Tecnico contabile
Tecnico amministrazione, finanza e
controllo di gestione
Approvvigionamento e
gestione della
produzione industriale
2
Assistenza sociale,
sanitaria e
socio-sanitaria
4
Tecnico di programmazione della
produzione industriale
Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti
Animatore sociale
Interprete in lingua italiana dei segni
Mediatore interculturale
Operatore socio-sanitario (OSS)
Autoriparazione
3
Operatore dell’autoriparazione
Operatore delle lavorazioni di
carrozzeria
Tecnico autronico dell’automobile
Costruzioni edili
5
Carpentiere
Operatore edile alle strutture
Costruzioni edili
5
Operatore edile alle infrastrutture
Tecnico di cantiere edile
Disegnatore edile
Difesa e valorizzazione del
territorio
8
Tecnico ambientale
Tecnico nella gestione di impianti di
trattamento rifiuti urbani
Tecnico nella pianificazione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani
Tecnico nella programmazione delle risorse
idriche
Tecnico nella programmazione delle risorse
agroforestali
Tecnico nella gestione del ciclo integrato
delle risorse idriche
Tecnico degli interventi sulla risorsa
agroforestale e del suolo
Tecnico nella programmazione di
interventi faunistico-ambientali
Erogazione interventi
subacquei
1
Operatore tecnico subacqueo
Erogazione servizi per
la tutela e la sicurezza
di beni e persone
1
Operatore della sicurezza e tutela di beni e
persone
Installazione impianti
elettrici e termoidraulici
2
Installatore e manutentore impianti
elettrici
Installatore e manutentore impianti
termo-idraulici
Logistica industriale del
trasporto e spedizione
3
Operatore del magazzino merci
Tecnico della logistica industriale
Tecnico di spedizione, trasporto e logistica
Marketing e vendite
4
Operatore del punto vendita
Tecnico delle vendite
Tecnico commerciale-marketing
Tecnico della gestione del punto vendita
Produzione agricola
3
Operatore agricolo
Tecnico delle produzioni animali
Tecnico delle produzioni vegetali
Produzione artistica e
dello spettacolo
5
Attore
Cantante
Danzatore
Macchinista teatrale
Tecnico luci e suoni dello spettacolo dal vivo
Produzione e distribuzione
pasti
5
Operatore della ristorazione
Operatore della produzione pasti
Operatore della produzione di pasticceria
Operatore del servizio di distribuzione
pasti e bevante
Tecnico dei servizi sala-banqueting
Produzione e manutenzione 1
prodotti e beni artistici
Mosaicista
Produzione multimediale
Grafico multimediale
2
Progettista di prodotti multimediali
Progettazione e gestione
del verde
3
Giardiniere
Operatore del verde
Tecnico del verde
Progettazione e
produzione alimentare
6
Operatore agro-alimentare
Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie
Operatore delle lavorazioni carni
Operatore di vinificazione
Operatore di panificio e pastificio
Progettista alimentare
Progettazione e
produzione arredamenti in
legno (standard e su misura)
3
Progettazione e
produzione calzature in
pelle
2
Progettazione e
produzione chimica
2
Progettazione e
produzione grafica
3
Operatore del legno e dell’arredamento
Tecnico del legno/prototipista
Tecnologo delle produzioni arredamenti
in legno
Modellista calzaturiero
Operatore delle calzature
Operatore della produzione chimica
Tecnico di prodotto/processo nella chimica
Operatore grafico di stampa
Operatore grafico di post-stampa
Tecnico grafico di pre-stampa
Progettazione e
produzione meccanica
ed elettromeccanica
8
Costruttore su macchine utensili
Disegnatore meccanico
Installatore-montatore di sistemi
elettrico-elettronici
Montatore meccanico di sistemi
Progettista meccanico
Tecnico dell’automazione industriale
Tecnologo di prodotto/processo nella
meccanica
Costruttore di carpenteria metallica
Progettazione
e produzione prodotti
ceramici
3
Progettazione e
produzione tessile ed
abbigliamento -
8
Operatore della ceramica artistica
Operatore di linea/impianti ceramici
Progettista ceramico
Modellista dell’abbigliamento
Operatore dell’abbigliamento
Operatore della maglieria
confezione e maglieria
Tecnico della confezione capo-campione
Tecnico delle produzioni tessiliabbigliamento
Tecnico di campionario maglieria
Progettista di moda
Tecnico di sistemi computerizzati nella
progettazione e produzione tessile ed
abbigliamento
Progettazione ed
erogazione prodotti
informativi e comunicativi
1
Tecnico della comunicazione-informazione
Progettazione ed
erogazione servizi
formativi ed orientativi
2
Gestore di processi di apprendimento
Promozione ed erogazione
servizi culturali
4
Orientatore
Operatore dei servizi di custodia e
accoglienza museale
Tecnico dei servizi educativi museali
Tecnico della valorizzazione dei beni/
prodotti culturali
Tecnico dei servizi di biblioteca
Promozione ed erogazione
servizi turistici
5
Operatore della promozione ed
accoglienza turistica
Tecnico del marketing turistico
Tecnico dei servizi turistico-ricettivi
Tecnico dei servizi fieristico-congressuali
Tecnico dei servizi di animazione e del
tempo libero
Promozione ed erogazione
servizi/prodotti finanziari,
creditizi, assicurativi
1
Tecnico dei servizi/prodotti finanziari,
creditizi, assicurativi
Sviluppo e gestione del
sistema qualità aziendale
1
Gestore del sistema qualità aziendale
Sviluppo e gestione sistemi
informatici
3
Analista programmatore
Sviluppo e gestione sistemi
informatici
3
Tecnico di reti informatiche
Tecnico informatico
Trattamento e cura della
persona
5
Acconciatore
Estetista
Operatore delle cure estetiche
Operatore termale
Operatore della poltrona odontoiatrica
Allegato B
Standard professionali del sistema regionale delle qualifiche
Schede descrittive delle qualifiche afferenti le due aree professionali indagate:
•Difesa e valorizzazione del territorio
•Erogazione servizi per la tutela e la sicurezza di beni e persone
Area professionale: “Difesa e valorizzazione del territorio”
Qualifiche:
•Tecnico ambientale
•Tecnico nella gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani
•Tecnico nella pianificazione del ciclo integrato rifiuti urbani
•Tecnico nella programmazione delle risorse idriche
•Tecnico nella programmazione delle risorse agroforestali
•Tecnico nella gestione del ciclo integrato delle risorse idriche
•Tecnico degli interventi sulla risorsa agroforestale e del suolo
•Tecnico nella programmazione di interventi faunistico - ambientali
Tecnico nella programmazione di interventi faunistico - ambientali
Descrizione sintetica: il Tecnico nella programmazione di interventi faunistico
- ambientali è in grado di programmare e coordinare interventi di
miglioramento e ripristino ambientale, di gestione della fauna selvatica e del
territorio di propria competenza, al fine di concorrere all’attuazione di quanto
previsto dagli strumenti di pianificazione faunistico - ambientale.
Area professionale: difesa e valorizzazione del territorio
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA
Sistema di riferimento Denominazione
Sistema classificatorio 3.1.5.3 Tecnici del controllo ambientale
ISTAT
Sistema informativo
EXCELSIOR
1.01.07 Specialisti e tecnici della sicurezza degli impianti e
dell’ambiente
Sistema di codifica
professioni Ministero
del Lavoro
Unità di
competenza
322103 Assistente forestale
322201 Guardia ecologica (aree protette) 322205 Tecnico
dell’ambiente
Capacità (essere in grado di)
Conoscenze
(conoscere)
✓Principali
normative europee e
nazionali e
convenzioni
internazionali di
riferimento
determinare lo stato di salute del territorio e le cause ✓Principali
che lo possono alterare identificando le principali
regolamenti e
tipologie di minaccia per le popolazioni faunistiche
disposizioni
presenti
regionali e
prevedere l’impatto della fauna selvatica sulle colture provinciali di
riferimento
agricole e sul territorio di competenza
✓Fondamenti di:
2.
applicare le disposizioni normative e gli strumenti di
zoologia, agraria,
Programmazio pianificazione territoriale relativi alla gestione
ecologia, scienze
ne interventi
faunistica
forestali, scienze
faunistico delineare le forme e le modalità di gestione delle specie ambientali, genetica,
ambientali
veterinaria
di maggiore interesse faunistico secondo l’idoneità
ambientale, attraverso la modulazione di censimenti, ✓Fondamenti di
statistica
prelievi e programmi di ripopolamento
✓Cartografia tecnica
individuare le modalità di gestione degli spazi naturali e catasto ambientale
e seminaturali idonee a garantire il successo del ciclo ✓Metodologie e
riproduttivo della fauna selvatica
tecniche di
campionamento e
stimare l’impatto dell’intervento sul comportamento
censimento
ambientale in termini di benefici e criticità
faunistico
3.
individuare i soggetti pubblici e privati da attivare e
✓Principi e tecniche
Pianificazione coinvolgere in base a quanto definito nel piano di
di gestione
interventi
intervento
faunistica
faunistico ✓Tecniche di
determinare i piani di lavoro e la distribuzione dei
ambientali
pianificazione dei
compiti delle risorse umane e delle professionalità
prelievi ed
impegnate negli interventi faunistico - ambientali
immissioni
definire le modalità e i tempi di erogazione delle
venatorie
singole attività per la realizzazione degli interventi
✓Tecniche e
faunistico - ambientali
strumenti di
adottare gli indicatori di costo per la realizzazione
pianificazione e
degli interventi faunistico - ambientali in relazione ai programmazione
fondi disponibili
ambientale
✓Tecniche e
4. Sostenibilità assumere l’unitarietà concettuale ed operativa delle
strumenti di
ambientale
politiche ambientali e delle relative pianificazioni
indagine del
territoriali
territorio e analisi
concepire e delineare interventi faunistici ed
dei dati
ambientali in una logica di conciliazione con le
✓Cultura d’impresa
politiche produttive agro- forestali
e gestione delle
Risorse Umane
orientare l’intervento faunistico - ambientale verso
✓ISO 14001e
una gestione ordinaria di programmazione integrata
principali normative
ed unitaria
di certificazione e
sicurezza
ambientale
1.
riconoscere le caratteristiche del territorio
Configurazione evidenziandone condizione, polifunzionalità, criticità e
ambientale del potenzialità
territorio
individuare le aree del territorio da gestire e le aree da
sviluppare
applicare un approccio integrato nell’utilizzo, nella
tutela e nella valorizzazione delle risorse faunistico ambientali, considerando le interazioni con le attività
antropiche
✓ISO 14001e
principali normative
di certificazione e
sicurezza
ambientale
Indicazioni per la valutazione delle unità di competenza
Unità di competenza
Oggetto di
osservazione
Indicatori
Risultato atteso
Modalità
✓mappatura del
contesto
✓elaborazione di dati
ambientali, antropici,
di utilizzo del suolo, di
abbondanza e
distribuzione
faunistica in rapporto
alle caratteristiche del
territorio
✓definizione bisogni e
risorse del territorio
Relazione sullo
stato ambientale
del territorio
redatta
Prova
pratica in
situazione
2. Programmazione Le operazioni di
interventi faunistico programmazione
- ambientali
degli interventi
faunistico ambientali
✓elaborazione di
strategie, priorità,
obiettivi e linee di
intervento
✓predisposizione di
un programma
tecnico, economico
finanziario e
temporale di
intervento dei lavori
da realizzare
Interventi
ambientali
programmati
secondo esigenze
e criticità
individuate
3. Pianificazione
Le operazione di
interventi faunistico pianificazione
- ambientali
degli interventi
faunistico ambientali
✓organizzazione dei
soggetti che
realizzano gli
interventi
✓coordinamento degli
interventi faunistico ambientali
✓monitoraggio sullo
stato di avanzamento
dei lavori
✓valutazione degli
esiti tecnici degli
interventi
Piano di
intervento
coordinato
secondo
standard e tempi
definiti
4. Sostenibilità
ambientale
✓collaborazione nella
definizione di politiche
e strategie concertate
✓partecipazione alla
programmazione di
sistemi di gestione
integrata del
territorio
Sostenibilità
ambientale
esercitata
nell’ambito delle
attività di
programmazione
e gestione delle
politiche
faunistico
ambientali
1. Configurazione
ambientale del
territorio
Le operazioni di
configurazione
ambientale del
territorio
Le operazioni di
applicazione
della
sostenibilità
ambientale
TECNICO NELLA PROGRAMMAZIONE DI
INTERVENTI FAUNISTICO - AMBIENTALI
Standard relativi ai corsi finalizzati al conseguimento della Qualifica di “Tecnico
nella programmazione di interventi faunistico-ambientali”
Date le caratteristiche delle sue competenze, questa qualifica può essere ritenuta di
“approfondimento tecnico-specializzazione”. Per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi formativi costituiti dai relativi standard professionali, è necessario che i
partecipanti al corso siano in possesso di conoscenze-capacità pregresse, di norma
attinenti l’area professionale, da definire in fase di progettazione e da accertare
prima dell’avvio del corso. Tali conoscenze-capacità possono essere state acquisite
attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso
l’esperienza professionale in imprese del settore.
In ogni caso, ai partecipanti in possesso di conoscenze-capacità che corrispondono a
contenuti del corso, vengono riconosciuti i relativi crediti formativi.
La qualifica può essere conseguita attraverso:
• Corsi di 500 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani, non occupati, che hanno concluso un percorso di istruzioneformazione con il conseguimento del relativo titolo finale. I corsi devono
prevedere una quota di ore di stage che può oscillare dal 35 al 45% del monte
ore complessivo.
• Corsi di 300 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani-adulti occupati. I corsi devono prevedere una quota di ore di
formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che
riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale
quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.
La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione della
caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200
ore.
• Corsi di 300 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani-adulti disoccupati. I corsi devono prevedere una quota di ore di
formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che
riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale
quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.
La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione della
caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200
ore.
NOTA
Per quanto riguarda le categorizzazioni degli utenti per età e per stato occupazionale
si fa riferimento a quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale e in
particolare al “Complemento di Programmazione” e relative modifiche.
Area professionale: “Erogazione servizi per la tutela e la sicurezza di beni
e persone”
Qualifiche: Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone
Descrizione sintetica: l’Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone, è
in grado di erogare servizi di sicurezza a tutela di beni e persone, in contesti
pubblici e privati, attuando strategie di controllo e prevenzione e orientando
azioni e comportamenti alla gestione positiva dei conflitti, nell’ambito della
propria area di competenza e responsabilità.
Area professionale: Erogazione servizi per la tutela e la sicurezza di beni e
persone
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA
Sistema di riferimento
Denominazione
Sistema classificatorio ISCO
5169 Addetti ai servizi di sicurezza e vigilanza
Sistema classificatorio ISTAT
8.4.4.0 Personale non qualificato addetto alla custodia di
edifici, di impianti e di attrezzature
Sistema informativo EXCELSIOR 30.04.05 Addetti ai servizi di sicurezza e assimilati
Sistema classificatorio del
Ministero del Lavoro
Unità di
competenza
841003 Buttafuori
Capacità (essere in grado di)
1. Diagnosi
riconoscere e memorizzare gli aspetti
comportamentale peculiari della persona attraverso
l’osservazione delle caratteristiche
fisiche e comportamentali
identificare, in presenza di
circostanze che destano sospetti, le
persone che possono presentare
particolari stati di alterazione, disagi
e bisogni per prevenire rischi o
pericoli
2. Mediazione
conflittuale
Conoscenze (conoscere)
✓Organizzazione e funzionamento
degli organi di polizia locale e
nazionale e dei rispettivi ambiti di
competenza
✓Caratteristiche del mercato
privato della sicurezza
✓Elementi di base di diritto e
procedura penale
✓Principali tecniche di analisi e
riconoscere i comportamenti delle
rilevazione dei bisogni
persone e le dinamiche relazionali/di
gruppo rispetto allo specifico contesto
✓Meccanismi cognitivi relativi ai
adottare tecniche di inquadramento processi di categorizzazione
dei fenomeni sociali al fine di
stereotipo e discriminazione
identificare potenziali soggetti e
situazioni problematiche
✓Tecniche di osservazione e analisi
del contesto e dell’ambiente
individuare l’approccio
comportamentale più efficace a
✓Fondamenti e tecniche di
gestire positivamente una situazione
comunicazione interpersonale e
di conflitto, scontro e ostilità
dinamiche di gruppo
adottare lo stile linguistico più
✓Principi e tecniche del lavoro in
adeguato ad influenzare
gruppo
positivamente il comportamento dei
soggetti coinvolti
✓Metodologie e tecniche di
mediazione
✓Principali tecniche e strumenti di
gestione dei conflitti
✓Elementi di base di tossicologia
gruppo
✓Metodologie e tecniche di
mediazione
applicare le tecniche di
comunicazione, dissuasione e
persuasione più adeguate al contesto ✓Principali tecniche e strumenti di
specifico e più funzionali a moderare gestione dei conflitti
le parti coinvolte
✓Elementi di base di tossicologia
individuare la soluzione più
accettabile e soddisfacente per le
✓Elementi di sicurezza
parti coinvolte sollecitando anche
infortunistica stradale e codice
momenti di chiarimento e confronto della strada
3. Vigilanza beni
obiettivi e aree
territoriali
riconoscere le aree di presidio di
propria competenza attraverso un
esame preliminare della zona da
sorvegliare
✓Principali espressioni operative
nelle lingue straniere più diffuse
✓Elementi di base di primo
individuare la posizione più
soccorso
funzionale a sorvegliare e controllare
un obiettivo e le immediate adiacenze ✓Principali strumenti tecnologici
di uno specifico contesto/area
video e audio utilizzati per la
sorveglianza
applicare le principali tecniche di
osservazione per monitorare i punti
✓Elementi di difesa personale
di accesso e protezione dell’area di
presidio, date le condizioni fisiche e
strutturali degli spazi e degli ambienti ✓Principali norme e disposizioni a
tutela della sicurezza nell’ambiente
riconoscere e valutare il corretto
di lavoro e prevenzione incendi
funzionamento di impianti, strumenti
e dispositivi di sorveglianza,
protezione e sicurezza
4. Sviluppo
azioni primo
intervento
identificare, in situazioni
problematiche, le tecniche e gli
strumenti di difesa, individuali e di
gruppo, utili alla salvaguardia e
protezione di beni e persone
riconoscere le principali azioni e
comportamenti da adottare negli
interventi di primo soccorso al fine di
prestare una adeguata relazione
d’aiuto e assistenza
individuare i soggetti da coinvolgere
in funzione delle situazioni specifiche
(forze dell’ordine, personale medico,
vigili del fuoco)
adottare tecniche pratiche di
protezione e interposizione
ravvicinata e personale contenendo
comportamenti non conformi
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA
Indicazioni per la valutazione delle unità di competenza
Unità di
competenza
Oggetto di
osservazione
Indicatori
Risultato atteso
Modalità
1. Diagnosi
Le operazioni di ✓ricognizione delle
comportamentale diagnosi
caratteristiche fisiche e
comportamentale comportamentali delle
persone
✓lettura dei segnali di
disagio e di bisogno
individuale
✓mappatura dei bisogni
della persona
Caratteristiche e
aspetti
comportamentali Prova
compresi e
pratica in
localizzati
situazione
2. Mediazione
conflittuale
Le operazioni di
mediazione
conflittuale
✓strutturazione
registro linguistico per
la gestione costruttiva
dei conflitti
✓erogazione della
mediazione
comunicativa (ascolto,
interpretazione,
negoziazione)
✓attuazione interventi
di dissuasione e di
ripristino della
normalità
✓collaborazione con le
forze dell’ordine
Situazione e
dinamiche
conflittuali
moderate e
risolte nel
rispetto delle
procedure
3. Vigilanza beni
obiettivi e aree
territoriali
Le operazioni di
vigilanza
✓piantonamento di
ambienti interni ed
esterni e aree critiche
✓mappatura dei rischi e
pericoli presenti
nell’area di intervento
✓controllo dispositivi di
sicurezza
✓segnalazione di
malfunzionamenti
(manomissioni, usure,
guasti) di impianti di
sicurezza
Beni obiettivi e
aree territoriali
protetti e
sorvegliati nel
rispetto delle
procedure
✓esame delle risorse
disponibili fisiche e
strumentali
✓ricognizione delle
priorità di intervento
✓realizzazione di
manovre per la
protezione di beni e
persone
✓coordinamento con il
personale specializzato
(forza dell’ordine, vigili
del fuoco, ausiliari
medici…)
Interventi di
difesa e
protezione
identificati nel
rispetto delle
procedure
4. Sviluppo azioni Le operazioni di
primo intervento sviluppo delle
azioni di primo
intervento
OPERATORE DELLA SICUREZZA E TUTELA DI BENI E PERSONE
Standard relativi ai corsi finalizzati al conseguimento della Qualifica di “Operatore
della sicurezza e tutela di beni e persone”
Questa qualifica può essere considerata sia come qualifica di accesso all’area
professionale che come qualifica di approfondimento tecnico-specializzazione.
Come tale, gli standard professionali possono essere raggiunti sia da persone
(giovani-adulte) non in possesso di conoscenze-capacità pregresse, che attraverso il
corso “entrano” in questa area professionale, che da persone in possesso di
conoscenze-capacità di base rispetto all’area, che attraverso il corso vengono
sviluppate/approfondite. Tali conoscenze-capacità possono essere state acquisite
attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso
l’esperienza professionale in imprese del settore.
Le durate differenti dei corsi derivano pertanto dalle differenti finalità / tipologie di
utenti.
In ogni caso, ai partecipanti in possesso di conoscenze-capacità che corrispondono a
contenuti del corso, vengono riconosciuti i relativi crediti formativi.
La qualifica può essere conseguita attraverso:
• Corsi di 600 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani che hanno assolto l’obbligo formativo, non occupati al momento della
realizzazione del corso*. I corsi devono prevedere una quota di ore di stage
che può oscillare dal 30 al 40% del monte ore complessivo.
• Corsi di 600 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
adulti disoccupati**. I corsi devono prevedere una quota di ore di formazione
realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che riproducono
processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale quota può
oscillare dal 30 al 40% del monte ore complessivo.
La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione della
caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 400
ore.
• Corsi di 300 ore: si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani-adulti occupati***. I corsi devono prevedere una quota di ore di
formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che
riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale
quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.
La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione della
caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200
ore.
• Corsi di 300 ore: Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di
giovani-adulti disoccupati****. I corsi devono prevedere una quota di ore di
formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che
riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale
quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.
La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione della
caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200
ore.
NOTE
Per quanto riguarda le categorizzazioni degli utenti per età e per stato occupazionale
si fa riferimento a quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale e in
particolare al “Complemento di Programmazione” e relative modifiche.
* Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani che hanno assolto
l’obbligo formativo, non occupati al momento della realizzazione del corso, non in
possesso di conoscenze-capacità pregresse rispetto all’Area Professionale.
** Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di adulti disoccupati, non in
possesso di conoscenze- capacità pregresse rispetto all’Area Professionale.
*** Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani-adulti occupati,
in possesso di conoscenze- capacità di base rispetto all’Area Professionale.
**** Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani-adulti
disoccupati, in possesso di conoscenze-capacità di base rispetto all’Area Professionale.
Delibera Giunta Regionale 10
marzo 2011, n. 287
Disciplina della funzione di Referente per la sicurezza,
ai sensi dell’art.9 L.R. 24/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" ed in particolare, il Capo II "Promozione del sistema integrato di
sicurezza";
Richiamato l’art. 9 della citata L.R. n. 24/2003 che prevede:
• al comma 1 che "la Giunta regionale, ove necessario, promuove
mediante le direttive previste al comma 5 l’individuazione da parte dei
gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in
particolare nel settore dell’intrattenimento, di referenti per la
sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione
vigente";
• al comma 5 che "la Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata
uniformità sul territorio regionale, approva, d’intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle
modalità di autorizzazione all’esercizio della funzione di referente per la
sicurezza, disciplinata dal presente articolo";
Preso atto della necessità di regolamentare l’attività degli operatori impegnati
in attività di controllo all’interno di locali e durante l’organizzazione di eventi
aperti al pubblico, in particolare nel settore dell’intrattenimento, così come da
tempo da quest’ultimo sollecitato;
Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto le direttive per gli
Enti Locali relative alle modalità di autorizzazione all’esercizio della funzione
di “Referente per la Sicurezza” disciplinata dall’art. 9 della L.R. 24/2003;
Dato atto:
• del rilevante contributo offerto dal Comune di Rimini e dagli altri Enti
locali della costa emiliano romagnola;
• della sostanziale adesione alla direttiva ed ai principi che la ispirano
da parte delle associazioni delle imprese dell’area dell’intrattenimento
così come emerso nell’incontro del 15 ottobre 2007;
• del parere positivo espresso dal Prefetto di Bologna con lettera del 15
novembre 2007 prot. 1894/12b16/Gab, con la quale ha ritenuto la
direttiva “pienamente rispondente alla lettera ed allo spirito della
norma in oggetto”;
• dell’esame della direttiva da parte del Comitato Tecnico di Polizia
Locale di cui all’art. 13 della L.R. 24/2003;
Vista inoltre la propria delibera n. 1347 del 17/09/2007 in cui sono state
aggiornate le aree professionali già presenti all’interno del repertorio sul
Sistema regionale delle Qualifiche e sono state implementate le qualifiche
esistenti con due ulteriori qualifiche tra cui quella di “Operatore della
sicurezza e tutela di beni e persone”;
Considerato che nella seduta dell’11 febbraio 2008 la Conferenza RegioneAutonomie locali ha approvato mediante parere favorevole, la direttiva in
applicazione dell’art. 9, comma 5, della L.R. 24/2003 “Referenti per la
Sicurezza”, che regola i requisiti necessari per l’accesso alla professione ed a
un corretto e uniforme svolgimento sul territorio regionale delle svariate
attività di competenza;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n.
450/2007;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che definisce le
modalità di autorizzazione all’esercizio della funzione di referente per la
sicurezza, in applicazione dell’art. 9 della legge regionale 4 dicembre
2003, n. 24;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva in applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 24/2003 “Referenti per
la sicurezza”
Con l’art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza) la R egione ha previsto la possibilità di promuovere
“l’individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti
al pubblico, in particolare nel settore dell’intrattenimento, di referenti per la
sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente”,
con il compito di contribuire “all’ordinato svolgimento delle attività d’impresa,
alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti” e di “cooperare con le
polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze”.
La Legge Regionale prevede inoltre che l’esercizio di tale attività possa
avvenire unicamente a condizione che il soggetto interessato:
a) sia in possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il
soggetto esercita la propria attività;
b) non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo,
non sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso
dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, non sia stato
destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
da pubblici uffici;
c) abbia frequentato, con profitto, specifico corso di formazione
professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
La stessa Legge Regionale prevede infine che:
a) l’autorizzazione sia richiesta congiuntamente dall’interessato e dal
datore di lavoro;
b) il Comune informi le competenti autorità provinciali di pubblica
sicurezza delle autorizzazioni concesse.
Ciò premesso “al fine di assicurare l’adeguata uniformità sul territorio
regionale” delle “modalità di autorizzazione all’esercizio della funzione di
referente per la sicurezza” viene previsto quanto segue:
1) Premessa
Per struttura di polizia municipale si intendono, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale n. 24 del 2003, sia i corpi che i servizi di polizia municipale.
Pertanto, qualora non sia presente un Corpo di polizia municipale, tutti i
riferimenti al Comandante della struttura di polizia municipale contenuti nella
presente Direttiva si intendono estesi al Responsabile del servizio.
In caso di corpi intercomunali di polizia municipale o di gestione associata del
servizio di polizia municipale tra più enti locali, tutti i riferimenti al
Comandante della struttura di Polizia municipale contenuti nella presente
Direttiva, si intendono estesi al Comandante o al Responsabile della struttura
intercomunale di Polizia municipale.
Ai fini dell’applicazione della presente Direttiva, per “datore di lavoro” si
intende colui che, in qualità di gestore di locale o di organizzatore di evento
aperto al pubblico, utilizza il lavoratore per lo svolgimento dell’attività di
“referente per la sicurezza”, a prescindere dalla tipologia contrattuale di
lavoro impiegata.
2) Corsi di formazione e aggiornamento
La formazione per lo svolgimento delle attività di “referente per la sicurezza” è
articolata su due livelli: il primo livello è finalizzato allo svolgimento delle
attività di referente per la sicurezza come individuato dalla Legge Regionale,
mentre il secondo è finalizzato ad acquisire competenze aggiuntive idonee alla
promozione e al mantenimento di stabili relazioni di cooperazione tra i gestori
di locali o gli organizzatori di eventi aperti al pubblico e le polizie, sia di stato
che locali.
Il possesso della formazione di primo livello viene riconosciuto a quanti
abbiano acquisito la qualifica regionale di “Operatore della sicurezza e tutela di
beni e persone” approvata con deliberazione di G.R. n. 1347 del 17/09/2007.
Tale qualifica è inserita nel repertorio del Sistema Regionale delle Qualifiche.
In sede di prima applicazione della Direttiva e per un periodo massimo di tre
anni dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la
formazione di primo livello può essere acquisita anche con la partecipazione
ad un corso di settantacinque ore effettive di formazione realizzato nel
rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato 1).
La formazione di secondo livello si acquisisce attraverso la partecipazione ad
un corso di trenta ore effettive di formazione, realizzato nel rispetto dei
contenuti previsti in allegato (Allegato 2) e riservato a chi abbia superato la
formazione di primo livello;
Il corso di aggiornamento propedeutico al rinnovo dell’autorizzazione di cui al
punto 3) si articola in trenta ore effettive di formazione da realizzarsi nel
rispetto dei contenuti previsti in allegato (Allegato 3);
La formazione di primo e secondo livello e il corso di aggiornamento di cui alla
presente direttiva può essere erogata esclusivamente da strutture formative
accreditate dalla Regione Emilia-Romagna le quali provvederanno ad
accertare la frequenza ad almeno l’85% delle ore di formazione previste, la
positiva acquisizione dei relativi contenuti formativi e a rilasciare idonea
attestazione secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tali attività
di formazione sono articolate in moduli formativi di durata non superiore alle
tre ore consecutive.
In sede di prima applicazione della presente Direttiva e per un
massimo di un anno dalla sua data di pubblicazione sul Bollettino
della Regione, i Comuni o le strutture formative accreditate
dichiarare l’equivalenza tra i corsi di primo livello (Allegato 1) e/o
periodo
Ufficiale
possono
secondo
livello (Allegato 2), disciplinati dalla presente Direttiva, e precedenti attività
formative, promosse dai Comuni o dalle strutture formative accreditate
stesse, e rilasciare ai partecipanti, previo accertamento di positiva
acquisizione dei contenuti formativi di tale attività, identica attestazione.
3) Modalità di richiesta e di rilascio dell’autorizzazione e sua validità
La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di “referente per la
sicurezza” deve essere sottoscritta dalla persona che richiede l’autorizzazione
e dal datore di lavoro in essere al momento della richiesta (con riferimento a
quanti esercitano un’attività rientrante in quelle individuate al comma 1
dell’art. 9 della L.R. n. 24 del 2003) e va indirizzata al Comandante della
struttura di Polizia municipale del Comune ove ha sede il locale o nel cui
territorio si svolge l’attività.
In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2008 la richiesta di
autorizzazione può essere sottoscritta dalla persona interessata e dal datore
di lavoro anche con riferimento a rapporti di lavoro successivi al 1 gennaio
2007, ancorché cessati al momento della richiesta stessa.
A tale richiesta vanno allegate due dichiarazioni sostitutive di notorietà. Con
la prima il datore di lavoro dichiara la natura del rapporto di lavoro in essere,
la data del suo inizio e la sua durata. Con la seconda la persona che richiede
l’autorizzazione dichiara di essere nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 24 del 2003 e, qualora fosse già stato
autorizzato all’esercizio dell’attività di “referente per la sicurezza”, che la
precedente autorizzazione non sia stata revocata nell’anno precedente alla
data della richiesta; alla dichiarazione è allegata copia dell’attestato relativo al
possesso della formazione, di primo livello e, qualora conseguito, di secondo
livello. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo della richiesta sono le
medesime qualora sia lo stesso gestore o organizzatore di eventi a richiedere
per sé l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di “referente per la
sicurezza”.
Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 9 della
L.R. n. 24 del 2003, si precisa che le prescritte condizioni del “non aver subito
condanna a pena detentiva” e del “non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione” vengono meno anche in caso di sentenze non definitive.
Il rilascio dell’autorizzazione è disposto dal Comandante della struttura di
Polizia municipale, o su suo parere qualora non sia egli stesso titolare del
rilascio, entro trenta giorni dalla domanda, salvo motivati impedimenti.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “referente per la sicurezza” ha
validità su tutto il territorio regionale per un periodo di tre anni dalla data di
rilascio della stessa. Il possesso contemporaneo di più autorizzazioni è vietato.
Il rinnovo dell’autorizzazione avviene con le stesse modalità previste per il
rilascio dell’autorizzazione; alla richiesta, che va presentata al Comune di
primo rilascio, deve essere allegata copia dell’attestato relativo al positivo
esito del corso di aggiornamento di cui al punto 1) e, qualora conseguito, di
quella relativa al possesso della formazione di secondo livello.
4) Attività connesse e conseguenti al rilascio dell’autorizzazione
I gestori dei locali e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al
comma 1 dell’art. 9 della l.r. n. 24 del 2003 devono annotare su un Registro le
persone autorizzate di cui si avvalgono per lo svolgimento dell’attività di
“referente per la sicurezza”.
I Comuni:
a) adottano un Registro comunale delle persone autorizzate, anche
informatico, su cui annotare le autorizzazioni, i loro rinnovi, nonché le
eventuali sospensioni e revoche, secondo quanto previsto in allegato
(Allegato 4);
b) rilasciano agli interessati un tesserino di riconoscimento di
“referente per la sicurezza”, secondo quanto previsto in allegato
(Allegato 5);
c) comunicano al Questore le autorizzazioni rilasciate;
d) determinano le caratteristiche e le modalità di tenuta del Registro
delle persone che esercitano l’attività di “referente per la sicurezza” da
parte dei gestori dei locali e degli organizzatori di eventi aperti al
pubblico di cui al comma 1 dell’art. 9 della l.r. n. 24 del 2003, secondo
quanto previsto in allegato (Allegato 6).
Le informazioni contenute nel Registro di cui alla lettera a) e i dati riportati
nel tesserino di cui alla lettera b), se richiesti, devono essere tempestivamente
comunicati dai Comuni ai Comandi di polizia municipale della Regione ed alle
Autorità di pubblica sicurezza.
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune che l’ha
rilasciata il venir meno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a) del comma
3 dell’art. 9 della l.r. n. 24 del 2003, per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti, e a restituire il tesserino di riconoscimento.
Gli operatori di polizia municipale durante le attività di controllo, se ne
ravvisano la necessità e secondo le disposizioni ricevute, possono ritirare
temporaneamente il tesserino di riconoscimento motivandone le ragioni nella
relazione di servizio.
Il Comandante della struttura di Polizia municipale ove è avvenuto il ritiro
deve confermare il provvedimento entro le successive 72 ore dandone
comunicazione all’interessato. In caso di conferma, dispone la sospensione
temporanea dell’autorizzazione o avvia le procedure per la revoca
dell’autorizzazione. In caso contrario il tesserino di riconoscimento viene
restituito immediatamente all’interessato.
Il provvedimento di sospensione è comunicato al Comandante della struttura
di Polizia municipale del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per essere
annotato nel Registro comunale delle persone autorizzate.
Il Comandante della struttura di polizia municipale del territorio ove si è
verificata l’infrazione segnala il soggetto autorizzato al Comandante della
struttura di polizia municipale del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione,
se diverso, al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di revoca. Il
provvedimento di revoca è adottato dal Comandante della struttura di polizia
municipale, o su suo parere qualora non sia egli stesso titolare del potere di
revoca. Il provvedimento di revoca è annotato nel Registro comunale delle
persone autorizzate.
Una nuova autorizzazione non può essere richiesta prima che sia decorso un
anno dall’eventuale revoca di precedente autorizzazione.
Gli operatori di polizia municipale devono segnalare l’omessa o irregolare
tenuta del registro delle persone che esercitano l’attività di “referente per la
sicurezza” da parte dei gestori dei locali e gli organizzatori di eventi aperti al
pubblico di cui al comma 1 dell’art. 9 della L.R. n. 24 del 2003 al Comandante
della struttura di Polizia municipale del territorio ove ha sede il locale o dove
si svolge l’attività e alle competenti autorità di pubblica sicurezza.
5) Modalità di esercizio dell’attività
L’attività di “referente per la sicurezza” può essere espletata a condizione che:
a) la persona autorizzata sia in possesso del relativo tesserino di
riconoscimento, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti
alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano
richiesta;
b) l’esercizio dell’attività risulti annotato nel Registro tenuto dai gestori
dei locali e dagli organizzatori di eventi aperti al pubblico di cui al
comma 1 dell’art. 9 della l.r. n. 24 del 2003;
c) la persona autorizzata sia immediatamente riconoscibile come
“Referente per la sicurezza – Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n.
24/2003” - tramite indicazione ben visibile su parte integrante
dell’abbigliamento.
L’attività di “referente per la sicurezza” è esercitata all’interno del locale in cui
si svolge l’ intrattenimento, il pubblico spettacolo, la somministrazione di
alimenti o di bevande o altra attività, che, sulla base della valutazione del
gestore, ne renda necessario l’esercizio.
L’attività di “referente per la sicurezza” può essere altresì esercitata negli
spazi esterni al locale e adiacenti allo stesso, secondo le modalità definite dai
Comuni.
Appendice 1 - Articolazione del percorso formativo di primo livello (75
ore) per “Referente per la sicurezza” ai sensi dell’art. 9 della LR 24/2003
Le nuove forme del divertimento - 6 ore
•La ritualità della massa e la caratteristica del divertimento notturno
•Il divertimento degli adolescenti in fase di crescita e dei giovani adulti
•Nuovi stili di vita e di consumo dell'adolescente e del giovane adulto
Le funzioni e le attribuzioni del referente per la sicurezza – 6 ore
•Definizione del ruolo
•Modalità di esplicazione del servizio
•Inquadramento normativo del referente per la sicurezza (art. 9 L.R.
24/2003 – direttive regionali)
•Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con
riferimento al ruolo
Norme penali e conseguente responsabilità del Referente per la sicurezza – 6
ore
•Riferimenti normative di interesse ed elementi del processo (cenni su
Codice Penale e di Procedura Penale con particolare riguardo alla
responsabilità penale)
•La facoltà di arresto da parte dei privati – artt.380-383 CPP
•I reati di: violenza; vilipendio; abuso di potere; omissione di soccorso;
•La legislazione sulle armi
Collaborazione con le forze di Polizia: modalità e termini - 3 ore
•La collaborazione con la polizia municipale nel luogo di lavoro
•La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di lavoro
Alcol, stupefacenti, doping, Aids, M.T.S. – 6 ore
•Rischi legati all'uso e all’abuso di sostanze.
•Le droghe: nuove sostanze, nuove modalità d'uso
•L’Aids e le malattie sessualmente trasmissibili
La comunicazione interpersonale – 6 ore
•Stili comunicativi e strategie comunicative
•Contenuti e strategie di presentazione di sé
•Comunicazione verbale
•Processi di codifica e decodifica dei messaggi
•Codici e canali di comunicazione
•Comunicazione come processo sociale e funzioni della comunicazione;
•Strategie comunicative e funzione del feedback
Le tecniche di mediazione dei conflitti – 12 ore
•Come rapportarsi con i fruitori dei locali
•Come prevenire e gestire una situazione di conflitto
•Riconoscimento precoce delle situazioni di disagio e di difficoltà (abuso
di sostanze, aggressività, difficoltà interculturali, violenza sessuale
agita o subita)
•Simulazione pratica di casi
Tecniche di interposizione – 9 ore
•Contenimento
•Autodifesa
•Sicurezza dei terzi
Pronto soccorso – 9 ore
•Il supporto di base delle funzioni vitali (BLS)/Segni d’allarme
dell’attacco cardiaco/La morte improvvisa/Il danno anossico cerebrale/
Il BLS in situazioni particolari/Valutazione dello stato di coscienza/
Apertura delle vie aree/Presenza dell’attività respiratoria/Respirazione
bocca-bocca bocca-naso/Ventilazione con mezzi aggiuntivi/Valutazione
della presenza dell’attività circolatoria/Compressioni toraciche
•Simulazione pratica di casi
La partecipazione al modulo dovrà essere riconosciuta valida per la
formazione richiesta al responsabile per la sicurezza ai sensi della Legge
626/96
La prevenzione incendi – 12 ore
•I processi di combustione/gli elementi e gli impianti pericolosi in
azienda/i piani di emergenza/le strategie e le metodologie di intervento/
procedure d’evacuazione/sistemi d’allarme/segnaletica
•La situazione di ordinarietà
- saper effettuare i controlli per la verifica del mantenimento
efficiente degli impianti di estinzione incendi all’interno dello
stabilimento;
- controllare la piena efficienza dei materiali e delle attrezzature
di protezione individuale;
- essere in grado di vigilare nei locali al fine di evitare le cause di
rischio;
•La situazione d’emergenza
- saper rendere operativi i reparti d’emergenza
- saper fronteggiare qualunque situazione d’emergenza
- collaborare con i VVFF che interverranno sul posto
A fronte di una prima parte teorica della durata di 4 ore, gli allievi si
cimenteranno nell’applicazione pratica (simulazione) coordinata dai
Vigili del Fuoco.
La partecipazione al modulo consentirà al partecipante di svolgere gli
esami (scritto, orale e pratico) al fine del rilascio dell’attestato di
addetto allo spegnimento del fuoco.
Appendice 2: Articolazione del percorso formativo di secondo livello (30
ore) per “Referente per la sicurezza” ai sensi dell’art. 9 della LR 24/2003:
La collaborazione sistemica con la Polizia municipale - 12 ore
•Competenze
•Organizzazione
•Modelli di relazione
La collaborazione sistemica con la Polizia di Stato – 9 ore
•Competenze
•Organizzazione
•Modelli di relazione
La collaborazione sistemica con l’Arma dei carabinieri – 6 ore
•Competenze
•Organizzazione
•Modelli di relazione
La collaborazione sistemica con la Guardia di Finanza - 3 ore
•Competenze
•Organizzazione
•Modelli di relazione
Appendice 3 - Articolazione del percorso di aggiornamento (30 ore) per il
rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “Referente per la
sicurezza” ai sensi dell’art. 9 della LR 24/2003:
Le nuove forme del divertimento – 3 ore
•Aggiornamento
Alcol, stupefacenti, doping. Aids. M.T.S. – 3 ore
•Aggiornamento
La comunicazione interpersonale - 12 ore
•Discussione di casi critici tratti dall’esperienza dei partecipanti
•Simulazione pratica di casi
Le tecniche di mediazione dei conflitti – 12 ore
•Discussione di casi critici tratti dall’esperienza dei partecipanti
•Simulazione pratica di casi
Appendice 4 - Informazioni da inserire necessariamente nel Registro
comunale delle persone autorizzate a svolgere l’attività di “referente per
la sicurezza” ai sensi dell’art. 9 della LR 24/2003:
•Numero progressivo di autorizzazione e data
•Generalità e indirizzo della persona autorizzata
•Generalità e indirizzo del datore di lavoro
•Riferimenti identificativi dell’impresa nella quale svolge l’attività
•Caratteristiche del rapporto di lavoro
•Rinnovi dell’autorizzazione
•Ritiro del Tesserino
•Sospensione dell’autorizzazione
•Revoca dell’autorizzazione
Appendice 5 - Informazioni da inserire necessariamente nel Tesserino di
riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l’attività di
“referente per la sicurezza” ai sensi dell’art. 9 della LR 24/2003 e
prototipo di tesserino:
•Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
•Numero e data di rilascio
•Generalità e foto della persona autorizzata
•Rinnovo dell’autorizzazione
Appendice 6 - Caratteristiche e le modalità di tenuta del Registro delle
persone che esercitano l’attività di “referente per la sicurezza”:
•il registro deve avere le caratteristiche di una agenda annuale
prestampata e rilegata con non più di una giornata per ogni pagina e
deve essere contrassegnato dal Comune in maniera da attestarne
l’unicità
•ogni pagina deve essere suddivisa in riquadri ove trovino spazio in
modo predefinito il nome, il cognome, il comune che ha rilasciato
l’autorizzazione, il numero del tesserino di riconoscimento e la firma dei
referenti per la sicurezza;
•le informazioni di cui sopra vanno annotate giornalmente, prima
dell’orario di apertura al pubblico, utilizzando in sequenza i riquadri
disponibili. Sempre prima dell’orario di apertura al pubblico vanno
barrati i riquadri giornalieri non utilizzati. I referenti per la sicurezza
firmano al momento di inizio della loro attività.
Capitolo 5 - Standard
regionali e Uniformi per la
Polizia Locale
Delibera Giunta Regionale 23
dicembre 2013, n. 2071
Definizione degli standard essenziali e degli standard
raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in
materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia- Romagna, in
conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della
Costituzione;
Vista la L.R. 19 luglio 2013, n.8 recente “Modifiche alla legge regionale 4
dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;
Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente “Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza”;
Riscontrata l’esigenza di promuovere e consolidare la presenza sul territorio
dei Corpi di polizia municipale a carattere intercomunale, facendone
coincidere l’assetto territoriale con quello definito dagli ambiti ottimali per la
gestione dei servizi, di cui all’art. 6 della L.R. 21/2012;
Richiamato l’art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la
Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;
Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella
citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime
dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire
le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3
(Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di rispondere alle
esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;
Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di
demandare alla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli
standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in
riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti
di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire,
precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere
raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia
locale;
Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:
• comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà
delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione,
esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di
coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno
all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale
degli appartenenti alla polizia locale;
• comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con il Consiglio
delle Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia
locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione
delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione
normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della
polizia locale;
Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è
posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il
processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio
regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema
regionale di polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;
Atteso che la costituzione dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n.
24/2003 come modificata dalla L.R. 8/2013, e l'individuazione degli standard
essenziali di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale,
rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale
delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia
insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua
realizzazione;
Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che
tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia
del territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza
periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico;
Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo
sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio "ottimali",
in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un ulteriore
rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture che già oggi
hanno delle performance di servizio superiori agli "standard essenziali";
Considerato che tali standard, essenziali e ottimali, rappresentano un
elemento fondamentale per l’organizzazione e la qualificazione delle strutture
di polizia locale che continuerà ad essere periodicamente monitorato al fine di
assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo;
Valutato che dall’esame del territorio regionale che tiene conto sia della
popolazione di ciascun Comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali
ottimali per le gestioni associate, come definiti dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 286 del 18/03/2013, è possibile individuare alcuni criteri di
deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il
territorio regionale di Corpi di polizia locale sufficientemente strutturati;
Ritenuto pertanto necessario ridefinire con il presente atto gli standard
essenziali e gli standard "ottimali" di servizio per i Corpi di polizia locale,
fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R.
n. 24/2003, con riferimento al numero degli addetti necessario per formare un
Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della Legge
Regionale;
Valutati i risultati conseguiti risulta la necessità di continuare a valorizzare gli
Accordi di programma di cui all'art. 15 della L.R. 24/2003, quale strumento
flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale;
Ritenuto utile aggiornare gli standard tecnologici di strutturazione della
Centrale Radio Operativa previsti dall’Allegato D della delibera di Giunta
regionale 1179/2004;
Preso atto:
• dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale
che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del
13/11/2013;
• dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL,
DICCAP), sentite in merito;
• del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali,
nella seduta del 18/12/2013;
Richiamate le proprie deliberazioni:
• n. 2146 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e ss.mm;
• n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del
4/08/2011;
• nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e n. 1929 del 19/12/2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione
con sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei
Servizi Pubblici Locali. Semplificazione Trasparenza. Politiche per la
sicurezza.”, Simonetta Saliera; a voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio
dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7,
della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri
generali di deroga al numero degli addetti di polizia locale previsto al
comma 5, lettera b), dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione
dei Corpi;
3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, anche gli standard di servizio "ottimali" per i Corpi di polizia
locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003;
4) di approvare, nell'allegato C parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, le modalità di riconoscimento dei Corpi di polizia locale come
definiti dall’art. 14 della L.R. n. 24/2003;
5) di approvare, nell’allegato D parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della
Centrale Radio Operativa in uso presso i Corpi di polizia locale;
6) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e ottimali, individuati
rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di polizia
municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle rispettive
attività;
7) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione
degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base
delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della
Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro
funzionamento;
8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce interamente la
delibera di Giunta regionale n. 1179/2004;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
ALLEGATO A
Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7
dell’art. 14 della Legge regionale n. 24/2003
1. Corpi di Polizia municipale di cui all’art. 14 comma 4 bis lett. a) e b)
1.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al
fine di determinare l’organico dei corpi di polizia locale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa
densità della popolazione e della morfologia del territorio”;
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei
comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica.
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui sopra, i
seguenti standard essenziali per il personale dei corpi di polizia municipale:
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 addetti per 1.000
residenti;
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 addetti per 1.000
residenti;
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 addetti per 1.000
residenti;
d) comuni capoluogo: 1,20 addetti per 1.000 residenti;
e) capoluogo di regione: 1,30 addetti per 1.000 residenti.
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un adeguamento
degli standard essenziali per il personale di tutti i corpi di polizia municipale
nella misura di: 1,00 addetto ogni 1.000 posti letto turistici, per comune, con
riduzione del 50% per quei territori dove l’affluenza turistica è correlata a
fattori stagionali.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si
intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti
letto di ciascun comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
“Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della
regione Emilia-Romagna";
e) che per “posti letto turistici” si intende quelli individuate dall’ultima
rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna nel
Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della
struttura ricettiva (alberghiera e complementare) dell'Emilia-Romagna;
f) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio,
secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima;
1.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia municipale
L’art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:
1) che i corpi di polizia municipale siano costituiti dal comandante ed un
numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero
minimo.
In deroga alla dotazione organica minima di cui all’art. 14, comma 5 lettera b),
viene riconosciuta la costituzione in corpi di polizia municipale di cui all’art.
14 comma 4 bis lettera a) alle strutture i cui comuni aderenti presentino una
popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti residenti.
Con riferimento alle nuove strutture intercomunali che non hanno mai
ottenuto il riconoscimento dello status di corpo e che coincidono con gli ambiti
ottimali, in considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica
per il personale, introdotte dalla normativa statale, fino al 31/12/2017 detto
status di corpo viene riconosciuto anche con un numero di addetti a tempo
indeterminato effettivamente in servizio ridotto nella misura del 20% rispetto
agli standard minimi definiti al punto 1.1.
1.3 Orario di servizio minimo
L’art. 14, commi 5 lettera a) e 7, della legge n. 24/2003 prevede:
1) che i corpi di polizia municipale siano “strutturati per garantire l a
continuità del servizio tutti i giorni dell’anno”;
2) che venga individuato il “numero minimo di ore di servizio” che
ciascun corpo di polizia deve garantire.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46 addetti
di polizia locale: orario di non inferiore a 11,30 ore medie di servizio
giornaliero ordinariamente articolate su due turni di servizio;
b) corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 addetti di
polizia locale: orario di non inferiore a 17 ore medie di servizio
giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
c) corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo: orario di non
inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o più
turni di servizio.
Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a
secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente
utilizzata da ciascun corpo;
b) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico
in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
2. Corpi di Polizia provinciale di cui all’art. 14 comma 4 bis lettera c)
2.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al
fine di determinare l’organico dei corpi di polizia provinciale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa
densità della popolazione e della morfologia del territorio”.
Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini
dell’individuazione della dotazione organica dei corpi di polizia provinciale, il
duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza territoriale di
ciascuna delle province dell’Emilia-Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 addetto ogni 20.000 abitanti residenti;
b) 1,00 addetto ogni 110 chilometri quadrati di superficie. Su questa
base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene
determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla
separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
“Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della
regione Emilia-Romagna";
d) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio,
secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
2.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia provinciale
L’art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:
1) che i corpi di polizia provinciale siano costituiti dal comandante ed
un numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero
minimo.
In deroga alla dotazione organica minima di cui all’art. 14, comma 5 lettera b),
viene riconosciuta la costituzione di corpi di polizia provinciale di cui all’art.
14 comma 4 bis lettera c), quando siano rispettati gli standard di riferimento
di organico di cui al paragrafo 2.1.
In considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per il
personale, introdotte dalla normativa statale, fino al 31/12/2017 lo status di
corpo viene riconosciuto anche alle strutture con dotazioni organiche effettive
ridotte nella misura del 20% rispetto agli standard minimi definiti al punto
1.1.
2.3 Orario di servizio minimo
L’art. 14, comma 7, della legge 24/2003 prevede che venga individuato il
“numero minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia provinciale
deve garantire.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30 addetti
di polizia locale: orario non inferiore a 12 ore medie di servizio
giornaliero;
b) corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 addetti di
polizia locale: orario non inferiore a 15 ore medie di servizio giornaliero.
Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a
secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente
utilizzata da ciascun corpo;
b) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente
c) a tempo “indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge
24/2003;
d) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico
in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
ALLEGATO B
Raccomandazioni tecniche sugli standard ottimali di servizio dei Corpi di
polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge regionale
24/2003
1. Corpi e dei Servizi di Polizia municipale
1.1 Dimensione ottimale della dotazione organica dei Corpi e Servizi
1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale
con popolazione residente inferiore a 20.000 unità, si raccomanda il
raggiungimento di una dotazione organica pari almeno ad 1,00 addetto
ogni 1.000 residenti.
2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale
dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore potenziamento
dell’organico nella misura di 1,00 addetto ogni 1.000 studenti
universitari iscritti presso le sedi universitarie di ciascun comune.
3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia locale di
cui al comma 5 bis dell’articolo 11, della legge 24/2003 si raccomanda ai
Comuni interessati di adottare gli standard essenziali di cui all’allegato
A alla presente delibera (Dimensione della dotazione organica dei
Corpi).
Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si precisa:
a) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b)
che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli iscritti
alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo desumibili dall’ultima
rilevazione disponibile diffusa dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio di statistica);
d) che popolazione residente, studenti universitari e unità di organico
si arrotondano secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
1.2 Orario di servizio ottimale
Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di polizia
municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento per i corpi con
un organico superiore ai 150 addetti, si raccomanda la progressiva estensione
dell’orario giornaliero di servizio fino al raggiungimento delle 24 ore
continuative.
Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:
a) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico
in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
2. Corpi di Polizia provinciale
2.1 Dimensione ottimale delle dotazioni organiche dei corpi
Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale si
raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica da individuarsi
assumendo il duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza
territoriale di ciascuna delle province dell’Emilia-Romagna, nella misura che
segue:
a) 1,00 addetto ogni 17.500 abitanti residenti;
b) 1,00 addetto ogni 100 chilometri quadrati di superficie. Su questa
base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene
determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla
separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “addetti” si intende l’insieme delle figure professionali
“assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”
previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b)
che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente
svolto;
c)
che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
“Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della
Regione Emilia-Romagna";
d) che la popolazione residente e le unità di organico si arrotondano
secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
ALLEGATO C
Riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale
In via ordinaria, il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale
avviene a seguito di ricognizione autonoma effettuata dagli enti titolari dei
servizi.
Tale ricognizione deve dar conto dell’avvenuto raggiungimento degli standard
essenziali di servizio individuati all’art. 14, commi 4 bis, 5 e 7 della legge
24/2003.
Al fine del riconoscimento dello status di Corpo occorre dare comunicazione
formale di detta ricognizione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio “Politiche
per la sicurezza e della polizia locale”.
In alternativa al riconoscimento tramite ricognizione autonoma l’art. 15,
comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge 24/2003 prevedono la
possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, ed
Enti Locali, dall’altro, per la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia
locale di cui all’art. 14. Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:
a) che la Regione sottoscrive accordi di programma per le finalità di cui
sopra con priorità per le Unioni di comuni coincidenti con gli ambiti
ottimali;
b) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o provinciale
ai sensi dell’art. 14 della legge 24/2003 quelle strutture per le quali
siano stati sottoscritti gli Accordi di programma di cui al successivo art.
15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli
stessi;
c) che nell’ambito di detti Accordi di programma potranno esser
valutate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che
siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli
standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
d) che nell’ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata
la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale
sulle assunzioni di personale, di forme transitorie di potenziamento
degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento
degli standard essenziali di personale previsti.
ALLEGATO D
Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della Centrale Radio
Operativa
In attuazione dell’art. 12 comma 3 della L.R. 24/2003, al fine di individuare in
maniera omogenea sul territorio regionale le componenti tecniche
caratterizzanti una “centrale radio operativa” di polizia municipale e
provinciale, di cui all’art. 14 comma 5 della legge 24/03, si forniscono le
seguenti indicazioni.
La centrale radio operativa deve disporre almeno:
1) del sistema di radiocomunicazione R3 realizzato dalla Regione
Emilia-Romagna, salvo che la copertura radioelettrica non fornisca
sufficienti livelli di efficienza;
2) di due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente
collegato alla rete telefonica esterna;
3) di un telefono cellulare;
4) di una fotocopiatrice;
5) di un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
6) di un computer fornito di:
a. collegamento alla rete Internet;
b. indirizzo di posta elettronica;
c. possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e
conducenti;
d. collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di
appartenenza;
e. sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzata
delle segnalazioni dei cittadini con caratteristiche equivalenti al
sistema Rilfedeur realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
f. collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella
sede della struttura di Polizia locale;
g. di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il
territorio di competenza;
7) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di
black out elettrico per almeno 6 ore.
Delibera Giunta Regionale 4
luglio 2011, n. 950
Normativa in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi della Polizia locale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premessi:
• l’art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento
della polizia municipale” che al comma 2, punto 4), stabilisce che le regioni
provvedono con legge regionale a «determinare le caratteristiche delle
uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia
municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali
concernenti l’obbligo e le modalità d’uso»;
• l’art. 19 comma 1 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia
amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che
stabilisce che «la Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, punto 4), secondo periodo, della Legge 7 marzo
1986, n. 65, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le
caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle
funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei
mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l’eventuale termine
stabilito per l’adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per
ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche
costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in
funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben
distinti da quelli delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano»;
• l’art. 21 comma 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia
amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che
stabilisce che «Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la Polizia municipale
di cui agli allegati A,B,C e D della legge regionale 22 gennaio 1988 n. 3
(Norme in materia di Polizia locale) come sostituiti dalla legge regionale 8
aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988 n. 3
“Norme in materia di polizia locale”), dalla legge regionale 13 novembre
2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di
polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed
all’allegato C della L.R. 22 gennaio 1988 n. 3) e dai successivi atti
modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia
municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla
polizia provinciale».
Vista la disciplina sostanziale vigente in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi delle Polizie municipali e provinciali contenuta nei seguenti atti:
• l’allegato D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 “Mezzi di trasporto della
polizia municipale”;
• gli allegati A “Uniforme della polizia municipale” e B “Distintivi della
Polizia municipale” della L.R. 8 aprile 1994, n. 14;
•la deliberazione del Consiglio regionale 3 dicembre 2002, n. 424
“Modifiche all’Allegato A della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 contenente
i s i m b o l i d i s t i n t i v i d i g r a d o p e r g l i a d d e t t i a l l a Po l i z i a
municipale” (proposta della Giunta regionale in data 7 ottobre 2002, n.
1811);
• la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002, n. 2583
“Criteri di applicazione della delibera del Consiglio regionale n. 424 del
3 dicembre 2002 recante modifiche all’allegato A) della L.R. 36/2001
contenente i simboli distintivi di grado per gli addetti alla Polizia
municipale”;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 26 marzo 2007
“Approvazione modifiche e integrazioni ai distintivi di grado per gli
addetti alla PM e approvazione caratteristiche delle uniformi e dei
distintivi di grado, nonché dei segni distintivi e delle caratteristiche dei
mezzi e degli strumenti operativi della Polizia provinciale”.
Considerato che con la sopracitata normativa regionale si era provveduto a
rendere uniforme sul territorio la riconoscibilità del personale, dei mezzi e
degli strumenti della polizia municipale e provinciale, evidenziando la loro
medesima appartenenza alla categoria delle polizie locali;
Ravvisata la necessità di razionalizzare la normativa di riferimento relativa
alle uniformi, fregi e segni distintivi, ora frammentata in vari atti;
Ravvisata, altresì, l’opportunità di adeguare le uniformi, fregi e segni distintivi
attualmente in vigore per gli addetti alle Polizie Municipali e Provinciali, alle
attuali esigenze istituzionali e operative riscontrate dai rispettivi Comandi;
Dato atto della proposta elaborata nell’ambito del Comitato tecnico di polizia
locale di cui all’art. 13 della L.R. 24/03, in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi delle Polizie Municipali e Provinciali e dallo stesso discussa in data 9
dicembre 2010;
Considerato che con il presente atto si intende riordinare la disciplina
sostanziale in materia di uniformi, fregi e segni distintivi delle Polizie
Municipali e Provinciali, contenuta negli atti vigenti sopra citati, così come
richiesto dalle parti interessate, creando un unico testo organico di
riferimento che, pur non introducendo sostanziali innovazioni o modifiche,
preveda i necessari adeguamenti alle esigenze attuali;
Dato atto dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali
rappresentative della Polizia Locale (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm), e della loro
richiesta di approfondire, successivamente, l’analisi delle caratteristiche
tecniche delle uniformi riportate agli allegati A e B della presente
deliberazione;
Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 con cui stato istituito il Consiglio
delle Autonomie locali (CAL), subentrato alla Conferenza Regione-Autonomie
locali che risulta conseguentemente soppressa;
Preso atto:
•del parere positivo espresso da parte del Comitato tecnico di polizia
locale in data 27/05/2011;
•del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali
nella seduta del 10 giugno 2011;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del
27/11/2006, n. 1173 del 27/7/2009, n. 2416 del 29/12/2008 e succ. mod.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione
con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei
Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la
sicurezza.”, Simonetta Saliera; a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare l’Allegato A, quale parte integrante della presente delibera,
contenente le caratteristiche delle uniformi, fregi e segni distintivi, della
Polizia Municipale;
2. di approvare l’Allegato B, quale parte integrante della presente delibera,
contenente le caratteristiche delle uniformi, fregi e segni distintivi della
Polizia Provinciale;
3. di approvare l’Allegato C, quale parte integrante della presente delibera,
recante “Criteri e modalità per l’attribuzione e la progressione nel grado
dei distintivi all’interno di ciascuna categoria professionale” per gli
appartenenti ai corpi di polizia locale;
4. di stabilire che la disciplina contenuta negli allegati A, B e C rappresenta la
disciplina unica di riferimento in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi delle Polizie Municipali e Provinciali che, salvo quanto disposto
dall’art. 34 “Tempi di adeguamento” dell’Allegato A della presente
deliberazione e dall’art. 30 “Tempi di adeguamento” dell’Allegato B della
presente deliberazione, sostituisce quella vigente, contenuta negli atti citati
in premessa;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO “A” - POLIZIA MUNICIPALE
TITOLO I - UNIFORME
Art. 1
Il personale della Polizia Locale deve indossare l’uniforme con proprietà,
dignità e decoro.
Non è consentito l’utilizzo di parti dell’uniforme con abiti civili o di parti di
uniformi diverse tra loro.
Fuori servizio è vietato indossare l’uniforme in luoghi o situazioni che possano
arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale; è possibile indossare
l’uniforme parzialmente coperta da abiti civili in assenza comunque del
berretto e di distintivi e fregi visibili.
Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull’uniforme,
salvo deroga espressa della Regione Emilia-Romagna.
La frequenza delle forniture dei vari capi dovrà garantire il mantenimento
delle caratteristiche tecniche e cromatiche indicate nel presente documento.
Gli operatori della medesima pattuglia dovranno vestire il medesimo
abbinamento dei capi dell’uniforme.
Art.2
Capi dell’uniforme invernale
2.1) berretto
2.2) giubba
2.3) pantaloni / gonna
2.4) cintura
2.5) camicia a maniche lunghe
2.6) pullover a “V”
2.7) maglione a collo alto
2.8) maglione in micropile
2.9) maglione da sotto giacca invernale leggero (con o senza maniche)
2.10) cappotto
2.11) copripantalone impermeabile
2.12) giaccone
2.13) impermeabile
2.14) cravatta
2.15) calze
2.16) calzature
2.17) guanti
2.18) sciarpa o paracollo in pile
2.1) Berretto
Caratteristiche: il personale maschile indossa il berretto rappresentato in
Figura 1.
Berretto rigido con calotta bianca, dotato di foderina bianca esterna
sostituibile, nella parte verticale rigida è inserita una fascia di colore blu notte
con supporto portastemma, visiera di colore nero, soggolo nero doppio, bottoni
a piccaglia color argento recanti il simbolo regionale.
Il personale femminile indossa il berretto rappresentato in Figura 2. Berretto
di forma troncoconica, con calotta bianca, dotato di foderina bianca esterna
sostituibile, visiera e fascia di colore blu notte con supporto portastemma,
soggolo nero fissato con bottoni. La falda, di materiale impermeabile nella
parte esterna, anch’essa di colore blu notte, è davanti di circa 5,5 cm.
convessa verso il basso; dietro di circa 4 cm., tesa; ai lati è ripiegata verso
l’alto, nel punto maggiore, di circa 5 cm.
Altre caratteristiche: il berretto è fornito di fodera esterna impermeabile e
rifrangente.
Accessori e fregi pertinenti al capo: il berretto, al centro nella parte anteriore,
reca lo stemma regionale della Polizia Municipale. Il soggolo riporta gli
eventuali distintivi di grado ed è fissato con bottoni conformi all’art. 19 del
presente allegato.
Condizioni di utilizzo:
2.2) Giubba
Caratteristiche: il personale maschile indossa la giubba rappresentata in
Figura 3: di colore blu notte a 4 bottoni, in tessuto di lana pettinato o cardato
tipo cardellino o flanella, completamente foderato all’interno, con bavero
rivoltato.
Spalline in doppio tessuto con bottone e occhiello da 20 mm., cucite entro
l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone dall'altro;
spacco posteriore di cm. 24; apertura ai lati per il moschettone della fondina;
collo aperto e sottocollo in melton senza fascetta. Due taschini al petto con
alette a punta con occhiello di 20mm, soffietto centrale, applicate con patta.
Due tasche alle falde con soffietto centrale, chiuse con bottone sotto le pattine.
Maniche a giro.
Dotata di quattro bottoni di colore argento nella parte anteriore, l'ultimo dei
quali all'altezza delle tasche.
Il personale femminile indossa la giubba riportata in Figura 4: giacca
doppiopetto di colore blu notte con doppia fila di 3 bottoni, in tessuto di lana
pettinato o cardato tipo cardellino o flanella, completamente foderato
all’interno, con bavero rivoltato. Nel sottobavero ripresa per dare profondità
alla giubba sulla parte anteriore.
Spalline in doppio tessuto con bottone e occhiello da 20 mm., cucite entro
l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone dall'altro;
spacco posteriore di cm. 24; doppia impuntura contro la schiena; aperta ai lati
per il moschettone della fondina; collo aperto e sottocollo in doppio tessuto. Un
taschino al petto sul lato sinistro, tagliato con filetto alto di cm1,5 e aletta a
punta con occhiello di 20mm e bottone. Ai lati, nella parte inferiore, due tasche
a filetto alto cm 2 chiuse con occhiello e bottone. Maniche a giro. Lunghezza al
cavallo dei pantaloni.
Altre caratteristiche: tutti i bottoni sono conformi all’Art. 19 del presente
allegato.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art. 17 del presente allegato; solo per gli operatori a partire
dal grado di Commissario e per i Comandanti di Corpo, sul colletto sono
applicati gli alamari estesi di cui all’art. 18 del presente allegato. Al bottone
della tasca superiore sinistra viene appesa la placca di riconoscimento.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu;
solo per gli operatori a partire dal grado di Commissario e per i Comandanti di
Corpo vi sono applicati direttamente.
2.3) Pantaloni/gonna
Caratteristiche: per il personale maschile pantaloni alla vita di colore blu notte
con pieghe, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.
Occhiello e bottone sul rapporto. Due tasche oblique davanti e due dietro a
filetto alto cm. 1,5 con occhiello e bottone. Passanti idonei ad una cintura di
altezza di cm.4.Per il personale femminile:
• pantaloni aventi le stesse caratteristiche di quelli maschili adattati al
modello donna.
• gonna di colore blu notte, lunghezza due dita sotto al ginocchio; dotata di due
pinces anteriori lunghe cm. 10,5 ripiegate verso i fianchi e di due pinces
posteriori lunghe cm 11,5 ripiegate verso i fianchi. Spacco posteriore a
soffietto, fianchi e fondo superfilato, dotata di Passanti idonei ad una cintura
di altezza di cm.4.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: la gonna viene abbinata alle calzature di cui alle Figure
20 e 29.
2.4) Cintura
Caratteristiche: in tessuto di canapa o pelle, di colore bianco, di altezza cm.4,
con puntuale e fibbia in metallo.
Altre caratteristiche:
Condizioni di utilizzo:
2.5) Camicia a maniche lunghe
Caratteristiche: in tessuto di cotone tipo Oxford, di colore celeste a manica
lunga, colletto floscio, polso con un bottone.
Per il personale femminile si adotterà identica foggia modello da donna,
leggermente sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per quanto attiene
l’abbottonatura.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: questo capo è utilizzato esclusivamente con cravatta e
nel caso in cui sia presente un capospalla quale giubba, giaccone, giubbotto,
giubbino estivo ovvero pullover a “V”.
2.6) Pullover a “V”
Caratteristiche: maglione con scollatura a “V” in lana, o in alternativa in
cotone, di colore blu notte, bordo al collo di cm.2, toppe in tessuto resistente
alle abrasioni sui gomiti, spalle e controspalline, fermate con bottone recante
lo stemma della Polizia Municipale; è dotato, sulla manica destra, di taschino
portapenne di tessuto identico alle toppe salvagomiti; al petto a sinistra
taschino esterno con aletta a punta con occhiello e chiusura a bottone, di
tessuto identico a quello utilizzato per le toppe. Sulla spalla sinistra è presente
un supporto in velcro idoneo all’applicazione del distintivo alla spalla.
Altre caratteristiche: i bottoni alle controspalline sono conformi all’Allegato B
“Fregi e distintivi della Polizia Municipale.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulle controspalline sono applicati i
distintivi di grado. Sul petto, al bottone del taschino viene appesa la placca di
riconoscimento. Sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla; sopra il distintivo alla spalla
viene applicata la targhetta “Polizia Municipale”.
Condizioni di utilizzo:
2.7) Maglione a collo alto
Caratteristiche: maglione in lana blu notte, con collo alto di complessivi cm.15.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: questo capo è utilizzato esclusivamente nel caso in cui
sia presente un capospalla quale giubba, giaccone, giubbotto, giubbino estivo,
pullover a “V”.
2.8) Maglione in micropile
Caratteristiche: maglione in micropile di colore blu notte. Collo cm.14,
Apertura collo con cerniera lampo cm.30; manica a giro, polsini e bordo fondo
in doppia maglia.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla parte anteriore a sinistra all’altezza
del petto, viene applicato con cucitura o stampa la targhetta “Polizia
Municipale”.
Condizioni di utilizzo: può essere indossato esclusivamente con il giaccone o
con il giubbotto.
2.9) Maglione da sotto giacca invernale leggero (con o senza maniche)
Caratteristiche: maglione in lana leggera, di colore blu notte, con scollatura a
V, con o senza maniche.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da indossare con la giubba.
2.10) Cappotto
Caratteristiche: cappotto a doppio petto di colore blu notte con doppia fila di 3
bottoni, bavero rivoltato, spalline in doppio tessuto con bottone a occhiello da
mm. 20 cucite entro l’attaccatura della manica da un lato e fissati con bottone
dall’altro, carré anteriore sagomato, spacco centrale posteriore da cm. 13 con
doppia impuntura e carré a margine, collo aperto con sottocollo in doppio
tessuto. Due tasche oblique con pattine sagomate a punta, maniche a giro con
spalloni inseriti su giro e ripiegati su spalle. Fascetta a fondo manica con
occhiello e bottone.
Per il personale femminile si adotta identica foggia modello da donna, con
ripresa nel sottobavero per dare profondità al capo sulla parte anteriore e
parametri invertiti per quanto attiene la bottonatura. Altre caratteristiche:
tutti i bottoni sono conformi all’art. 19 del presente allegato.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art. 17 del presente allegato.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu,
solo per gli operatori a partire dal grado di Commissario e per i Comandanti di
Corpo vi sono applicati direttamente.
Condizioni di utilizzo: il capo è riservato esclusivamente agli addetti al
coordinamento e controllo, ai dirigenti e ai comandanti di corpo, nonché al
personale identificato per i servizi di rappresentanza.
2.11) Copripantalone impermeabile
Caratteristiche: di colore blu notte in tessuto tecnico impermeabile. Con o
senza imbottitura estraibile. Chiusura anteriore a cerniera, fermato in vita
con cintura o altro accessorio elastico. Bordature rifrangenti laterali.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: capo usato all’occorrenza.
2.12) Giaccone
Caratteristiche: la giacca è realizzata in tessuto impermeabile traspirante di
colore blu notte con imbottitura estraibile. Presenta sulle spalle, sulle
maniche, sul collo e in vita inserti tessuto in contrasto rifrangente. Sia la
giacca che il cappuccio sono sfoderati. Dotata di cappuccio staccabile
regolabile con cordoncino e ferma cordoncino, fissato con bottoni a pressione.
Inserto salvamento, con parte interna in tessuto anallergico, posizionato
internamente all’altezza del collo. Sulle spalle sono applicate le spalline
portagradi, fermate sul lato esterno nella cucitura della manica e sul lato
interno tramite bottone a pressione. Le maniche sono a giro, con fondo dritto
chiuso con alamaro in tessuto, provvisto di tirante in materiale plastico e da
bottone a pressione per la regolazione. Nel fondo manica è inserita
un’apertura con soffietto chiusa da cerniera da cm. 18 coperta da doppio
filetto. Chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da doppia
battuta. Sul davanti, all’altezza del petto, sono posizionate due tasche chiuse
da patta fermata con due bottoni a pressione nascosti. Nella parte superiore
della tasca di sinistra è applicato un bottone 4 fori ed un ulteriore taschino
portacellulare; tale tasca è protetta da un tessuto anti onde-elettromagnetiche.
Sulla tasca di destra è ubicato un portapenne a tre scomparti nello stesso
tessuto della giacca. Sul davanti al fondo giacca, sono applicate due tasche con
soffietto laterale coperte da patta fermata da 2 bottoni a pressione nascosti; su
ciascuna tasca è applicato, nello stesso tessuto della giacca, una portapenne a
2 scomparti. All’altezza della vita è inserita una coulisse, con cordoncino, sul
dietro è incamerato un elastico per migliorarne la vestibilità. Sui fianchi sono
applicati n. 4 passanti per l’inserimento del cinturone. Al fondo su ciascun
fianco è inserita verticalmente una cerniera da cm. 18 coperta da doppio
filetto, con soffietto interno.
All’interno sul davanti, al fondo, sono applicate due tasche in tessuto, chiuse
da cerniera da cm. 16 coperta da filetti in tessuto per l’alloggiamento dei
manicotti rifrangenti. In tutti i tagli del davanti, delle fianchine, del dietro,
delle maniche e delle tasche è inserita tra le due parti una coda di topo in
tessuto rifrangente grigio argento, la medesima coda di topo è inserita anche
nei tagli verticali del cappuccio. Sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura
della spalla, vi è il supporto in velcro per il distintivo alla spalla. All’altezza del
petto ed al fondo, sia sul davanti che sul dietro, sono applicate orizzontalmente
due bande rifrangenti di cm. 2 di altezza di colore grigio argento. Tutte le
cuciture che interessano l’unione delle varie parti del tessuto laminato della
giacca e del cappuccio sono opportunamente protette sul rovescio da
termosaldature, utilizzando nastri dello stesso prodotto impiegato per la
laminazione del tessuto.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla patta della tasca superiore sinistra è
applicata la targhetta “Polizia Municipale” ed apposito bottone per l’aggancio
della placca. Sul retro è riportato il logotipo su due righe “Polizia Municipale”
rifrangente. Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a
fondo blu. Sulla manica sinistra viene applicato il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
2.13) Impermeabile
Caratteristiche: mantella sfoderata, realizzata in tessuto impermeabile
traspirante, colore blu notte.
La mantella è composta da un davanti, un dietro, cappuccio fisso, maniche a
raglan terminanti con orlo nel quale è incamerato un elastico da 1,5 cm.
Cappuccio fisso, in due pezzi con frontalino centrale, cucito al girocollo,
regolabile per l’ampiezza tramite cordoncino e fermacordoncino bloccato con
metodo antimpigliamento. Lunghezza dal centro dietro al fondo cm. 105.
Bande rifrangenti di colore grigio argento in altezza cm. 3 cucite al petto ed al
fondo per tutta la circonferenza della mantella. Tutte le cuciture che
interessano l’unione delle varie parti del tessuto sono opportunamente
protette sul rovescio da adeguate termosaldature.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul petto a sinistra è applicata la targhetta
“Polizia Municipale” e sul retro è stampato, su due righe, il logotipo
rifrangente “Polizia Municipale”.
Condizioni di utilizzo: capo usato all’occorrenza.
2.14) Cravatta
Caratteristiche: di colore blu notte, larghezza al punto minimo cm.4 e al punto
massimo cm.9.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.15) Calze
Caratteristiche: di colore blu notte, alte cm. 3 dal ginocchio, in lana o tessuto
termico equivalente.
Per il personale femminile anche collant color carne da 20 a 40 denari.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.16) Calzature
Caratteristiche: scarpe basse in pelle nera (Figura 19) dotate di lacci, suola in
cuoio rivestita di gomma antiscivolo.
Stivaletto tipo polacco (Figura 21) in pelle nera, suola in cuoio o in materiale
traspirante, rivestita di gomma antiscivolo, dotata di chiusura laterale o
centrale; in alternativa, anfibio basso di simile foggia.
Il personale femminile può usare anche le calzature riportate in Figura 20, in
pelle nera senza lacci, con tacco non superiore a cm. 4 e linguetta impunturata
al collo del piede, suola in cuoio rivestita di gomma antiscivolo.
Altre caratteristiche: eventuali calzature particolari (anti-infortunistiche,
ortopediche, ecc.) dovranno essere di colore nero e per quanto possibile di
foggia simile a quelle in figura.
Accessori e fregi pertinenti al capo: n/a
Condizioni di utilizzo: n/a
2.17) Guanti
Caratteristiche: color nero, con spacchetto all’interno e impuntura sul dorso,
con trapunta interna. Per i servizi di segnalazione manuale, di colore bianco,
in tessuto impermeabile con trapunta interna.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.18) Sciarpa o paracollo in pile
Caratteristiche: sciarpa in lana colore blu notte, lunga circa cm. 160. In
alternativa può essere utilizzato paracollo in pile colore blu notte.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da utilizzarsi, in caso di necessità, in abbinamento al
giaccone.
Art.3
Capi dell’uniforme estiva
L’uniforme estiva della Polizia Municipale è costituita dai seguenti capi dello
stesso colore e foggia di quelli della divisa invernale, in tessuto adeguato alla
stagione:
2.1) berretto
2.2) giubba
2.3) pantalone / gonna
2.4) cintura
2.14) cravatta
2.15) calze
Inoltre, sono previsti i seguenti capi:
3.1) camicia estiva
3.2) giubbetto estivo
3.3) calzature
3.4) guanti
3.1) Camicia estiva
Caratteristiche: tessuto in cotone tipo Oxford, di colore celeste, lunghezza oltre
la vita, maniche corte, carré davanti e dietro, n.2 tasche interne cm. 14 x 16
chiuse con asola e bottone. Impuntura a partire dal bottone di ciascuna tasca
fino al bordo inferiore del capo. Spalline con asola e bottone.
Per il personale femminile si adotterà identica foggia ma modello da donna,
leggermente sciancrata sui fianchi, pences orizzontali ai lati per il seno e
parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura. Sulla spalla sinistra è
presente un supporto in velcro idoneo all’applicazione del distintivo alla
spalla.
Altre caratteristiche: la camicia è provvista di pattina pettorale.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul colletto devono essere applicati gli
alamari semplici di cui all’art. 17 del presente allegato e al bottone della tasca
sinistra viene appesa la placca di riconoscimento. Sulle spalline sono inseriti i
distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu. Sulla manica sinistra, a cm. 6
dalla cucitura della spalla, viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
3.2) Giubbetto estivo
Caratteristiche: realizzato in tessuto impermeabile traspirante di colore blu
notte, sfoderato. Sulle spalle, sulle maniche e sul collo presenta un inserto di
tessuto in contrasto. Collo imbottito composto da tessuto impermeabile
traspirante nella parte esterna e da tessuto anallergico nella parte interna. Le
maniche sono a giro, con polsino regolabile tramite elastico e alamaro
provvisto di tirante e tra le due parti una coda di topo in rifrangente grigio
argento.Sulla manica destra è applicato un taschino portapenne con tre
scomparti; sulla manica sinistra a cm. 6 dalla cucitura della spalla è applicato
supporto in velcro per l’applicazione del distintivo alla spalla. Spalline
portagradi sagomate, profilate con coda di topo rifrangente grigio argento,
fermate sul lato esterno nella cucitura della manica e sul lato interno tramite
bottone a pressione.
Chiusura centrale a mezzo di cerniera divisibile spirale con spalmatura
antiacqua, coperta da doppio filetto in tessuto e protetta da lista interna
antivento. Nella parte anteriore inferiore, sono tagliate due tasche oblique,
chiuse da cerniera coperta da doppio filetto in tessuto e profilata con coda di
topo rifrangente grigio argento. Tasca interna in tessuto a rete applicata al
fondo sinistro.
Al fondo del giubbino, a partire da 12 cm. per parte dalla cerniera centrale,
proseguendo per tutta la circonferenza, è inserito un elastico alto cm. 4 per
facilitare l’aderenza al corpo.
Tutte le cuciture che interessano l’unione delle varie parti del tessuto
laminato del giubbino sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate
termosaldature, utilizzando nastri dello stesso prodotto impiegato per la
laminazione del tessuto.
All’altezza del petto ed al fondo, sul davanti e sul dietro, è applicata
orizzontalmente una banda rifrangente in altezza cm 2. di colore grigio
argento.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: all’altezza del petto sul lato sinistro sopra
la striscia rifrangente è applicata la targhetta “Polizia Municipale”. Sul retro è
riportato il logotipo, su due righe, “Polizia Municipale” rifrangente. Sulle
spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu.
All’altezza del petto sul lato sinistro sotto la striscia rifrangente viene
applicata la placca di riconoscimento con bottone. Sulla manica sinistra, viene
applicato il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo: Utilizzabile anche dagli operatori che effettuano servizio
moto montato in alternativa al giubbotto secondo le modalità definite dal
comando.
3.3) Calzature
Caratteristiche: scarpe basse in pelle nera (Figura 27) dotate di lacci, suola in
cuoio rivestita di gomma antiscivolo.
Questo capo può essere fornito anche con la foggia di cui in Figura 20.
Il personale femminile può usare anche le calzature riportate in Figura 28, in
pelle nera senza lacci, tacco non superiore a cm. 4 e linguetta impunturata al
collo del piede, suola in cuoio rivestita di gomma antiscivolo.
Altre caratteristiche: eventuali calzature particolari (anti-infortunistiche,
ortopediche, ecc.) dovranno essere di colore nero e per quanto possibile di
foggia simile a quelle in figura.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
3.4) Guanti
Caratteristiche: in cotone bianco, con spacchetto all’interno e impuntura sul
dorso.
Altre caratteristiche: n/a
Accessori e fregi pertinenti al capo: n/a
Condizioni di utilizzo: per i servizi di segnalazione manuale.
Art. 4
Uniforme ordinaria
L’uniforme ordinaria invernale ed estiva è così composta:
• berretto di cui al punto 2.1
• giubba di cui al punto 2.2
• camicia di cui ai punti 2.5 e 3.1
• cravatta di cui al punto 2.14
• pantalone o gonna di cui al punto 2.3
• cintura di cui al punto 2.4
• calze di cui al punto 2.15
• scarpe di cui ai punti 2.16 e 3.3
Art. 5
Uniforme di servizio cerimonia / rappresentanza / scorta gonfalone
I servizi della presente tipologia vengono effettuati sempre con l’uniforme
ordinaria di cui all’art. 4 (berretto, giubba, camicia, ammesso il servizio con
mantella su indicazione dell’amministrazione. Solo qualora il servizio venga
svolto armato è utilizzato anche il cinturone.
Di seguito sono indicati altri capi ed accessori da utilizzare in base a quanto
riportato nelle rispettive condizioni di utilizzo.
5.1) Cordelline
Caratteristiche: cordelline intrecciate dei colori dell’amministrazione.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da utilizzare sulla giubba.
5.2) Fascia azzurra per ufficiali
Caratteristiche: fascia azzurra realizzata con filato di acetato, resistente agli
agenti atmosferici, della larghezza di cm. 8,5 circa, cordonata in senso
trasversale (nastro). Le due estremità della fascia scorrono in un passante a
barilotto ricoperto da una reticella di fili di acetato azzurri (anello).
Ciascuna di esse è munita di una nappa e di una frangia (fiocco). La nappa ha
l’anima in legno ed è ricoperta da un intreccio di fili di acetato azzurri; la
frangia è realizzata con fili di acetato trattenuti da un cordoncino dello stesso
colore. L’anello trattiene, incrociandole, le due parti terminali del nastro, in
prossimità dei fiocchi.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: capo riservato all’ufficiale responsabile di drappello in
servizio cerimoniale. Si indossa ad armacollo della spalla destra (al di sotto del
bavero) sul fianco sinistro, sotto la controspallina.
5.3) Sciabola
Il comando dispone l’eventuale adozione della sciabola e ne regolamenta
l’utilizzo.
5.4) Guanti
Caratteristiche: in filo bianco per gli operatori dal grado di agente fino al grado
di assistente scelto, in pelle nera a partire dal grado di Vice Ispettore.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da usarsi sempre.
5.5) Mantella
Caratteristiche: mantella in panno di lana blu notte. Taglio a ruota completa,
di lunghezza tale da giungere sotto il ginocchio di cm. 5 circa; con il bavero
diritto, che viene allacciato per mezzo di un fermaglio metallico posto alla sua
base anteriore e a mezzo di gancio e catenella argentata assicurata a due
borchie in metallo argentato riportanti il simbolo regionale della polizia
municipale. Il gancio si trova sul davanti, lato destro, e la catenella sul
davanti, lato sinistro. Paramontura interna in raso azzurro. Eventualmente la
mantella può essere totalmente foderata di azzurro al suo interno.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art. 17 del presente allegato.
Condizioni di utilizzo:
5.6) Casco tipo coloniale
Caratteristiche: di colore bianco, leggero e con fori per la ventilazione, soggolo,
fascia interna in tessuto traspirante.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla parte frontale è applicato lo stemma
regionale della polizia municipale.
Condizioni di utilizzo: può essere utilizzato in alternativa al berretto della
divisa ordinaria su indicazione dell’amministrazione.
Art. 6
Uniforme di servizio motomontato
L’uniforme per il servizio moto montato prevede i medesimi capi dell’uniforme
ordinaria estiva o invernale, con le seguenti varianti:
6.1) Calzature
Caratteristiche: per la stagione estiva, stivali in pelle nera sotto il ginocchio,
suola in gomma, medesima impuntura delle calzature ordinarie, con banda
rifrangente longitudinale sul lato esterno, chiusura laterale con cerniera
coperta da linguetta con velcro ed eventuali lacci di regolazione al polpaccio.
Coibentati mediante fodera termica per la stagione invernale.
Altre caratteristiche: il capo deve consentire una buona mobilità della caviglia.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: il comando può disporre, anche per gli operatori non
motomontati, l’impiego di questo capo per servizi di pronto intervento e di
infortunistica stradale.
6.2) Casco
Caratteristiche: casco jet di colore bianco, doppia visiera (trasparente
all’esterno e antisole all’interno), striscia rifrangente orizzontale di colore
bianco lungo la base della calotta. In alternativa, casco modulare di colore
bianco con medesime caratteristiche.
Altre caratteristiche: predisposizione alloggiamento interfono
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla parte anteriore è riportata la placca
recante lo stemma regionale e sulla parte posteriore il logotipo “Polizia
Municipale”.
Condizioni di utilizzo:
6.3) Guanti
Caratteristiche: guanto tecnico a 5 dita di colore nero, senza impuntura, con
protezione per le dita. Per la stagione invernale lunghi oltre il polso e per la
stagione estiva lunghi al polso.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
6.4) Berretto
Caratteristiche: berretto floscio tipo army in tessuto blu notte. Visiera di cm 7.
Calotta superiore a forma ovale, la parte verticale della calotta è alta cm. 9
nella parte frontale e cm. 7 in quella posteriore. Al centro della calotta vi è una
striscia rifrangente grigia alta cm. 3, che si interrompe nella parte anteriore
all’altezza dello stemma regionale della polizia municipale.
Per la stagione invernale viene realizzato in tessuto lavabile ed impermeabile,
con paraorecchie estraibili ed imbottitura in micropile colore blu notte.
Per la stagione estiva viene realizzato in cotone lavabile.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: stemma regionale della polizia municipale
ricamato sulla parte frontale.
Condizioni di utilizzo: questo berretto viene indossato quando non si debba
indossare il casco.
6.5) Pantalone
Caratteristiche: di colore blu notte, eventualmente in tessuto elasticizzato, alla
moschettiera con 1+1 pieghe, aderenti dal ginocchio alla caviglia, apertura
anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto gambale in due pezzi
cucito aperto sotto il ginocchio con impunture e pinces al fondo; rinforzo alle
ginocchia e al fondello. Due tasche anteriori e due tasche posteriori a filetto
con occhiello e bottone.
Altre caratteristiche: alloggiamenti interni per protezioni estraibili alle
ginocchia e ai fianchi. È possibile il tessuto più leggero per la stagione estiva.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da indossare con gli stivali. Il comando può disporre,
anche per gli operatori non moto montati, l’impiego di questo capo per servizi
di pronto intervento e di infortunistica stradale.
6.6) Giubbotto
Caratteristiche: in tessuto tecnico impermeabile di colore blu notte, spalline
con bottone, collo alto, polsini regolabili, chiusura centrale con cerniera,
coperta da pattina chiusa da bottoni a pressione. Manicotti rifrangenti inseriti
in un’apposita tasca all’avambraccio chiusa da cerniera. Strisce rifrangenti
all’altezza del petto e sul fondo del capo per tutta la circonferenza.
Quattro tasche esterne con soffietto laterale chiuse da cerniera coperta da
pattina, di cui le due inferiori di cm. 20x15x3 e quelle superiori di cm. 9x14x3.
Sulla spalla sinistra è presente un supporto in velcro idoneo all’applicazione
del distintivo alla spalla.
Altre caratteristiche: alloggiamenti interni per protezioni estraibili al gomito,
alle spalle e alla schiena.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sopra alla pattina della tasca superiore
sinistra è applicata la targhetta “Polizia Municipale”. Sul retro è riportato il
logotipo “Polizia Municipale” rifrangente. Sulle spalline sono inseriti i
distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu. Alla tasca superiore sinistra
deve essere previsto idoneo supporto per l’applicazione della placca di
riconoscimento.
Sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla, viene applicato con
velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
6.7) Paracollo da motociclista
Caratteristiche: paracollo in colore nero o blu notte, regolabile mediante
velcro, realizzato in tessuto Windstopper.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
6.8) Foulard
Caratteristiche: Foulard in seta o cotone, colore blu notte.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
Art.6
Uniforme di servizio a cavallo
L’uniforme per il servizio a cavallo prevede i medesimi capi dell’uniforme
ordinaria estiva o invernale, con le seguenti varianti:
6.1) Pantaloni
Caratteristiche: pantaloni alla cavallerizza, in tessuto elasticizzato di colore
blu notte. Da indossare con gli stivali.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
6.2) Giacca
Caratteristiche: giacca di colore blu notte, con chiusura a cerniera, in tessuto
impermeabilizzato e lavabile, con n.2 spacchi laterali posteriori a soffietto che
iniziano dal punto vita, chiudibili con cerniera. Spalline con bottone. Sulla
spalla sinistra è presente un supporto in velcro idoneo all’applicazione del
distintivo alla spalla.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulle spalline sono inseriti i distintivi di
grado tramite tubolari a fondo blu, al petto placca di riconoscimento. Sulla
manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla, viene applicato con velcro
il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo: il capo può essere utilizzato in alternativa alla giubba.
6.3) Mantella
Vedasi articolo 5, punto 5.5). fig. 34
Caratteristiche: vedasi articolo 5, punto 5.5).
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: vedasi articolo 5, punto 5.5).
Condizioni di utilizzo: il capo è utilizzabile nella stagione invernale.
6.4) Gualdrappa
Caratteristiche: gualdrappa in panno di colore blu notte con bordo in argento.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: in basso, agli angoli posteriori della
gualdrappa, è riportato lo stemma regionale della Polizia Municipale.
Condizioni di utilizzo:
6.5) Casco
Caratteristiche: casco tecnico da equitazione, di colore bianco, con sottogola e
visiera.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla parte frontale è riportato il simbolo
regionale della Polizia Municipale.
Condizioni di utilizzo: il casco può essere utilizzato in alternativa al berretto.
6.6) Stivali
Caratteristiche: stivali alla cavallerizza, in cuoio colore nero, cerniera
posteriore.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
Art.7
Uniforme di servizio in spiaggia, servizi nautici e mountain-bike
Il normale servizio in bicicletta viene espletato con l’uniforme ordinaria.
7.1) Polo
Caratteristiche: polo in cotone bianco.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: nella parte posteriore è stampato, su due
righe, il logotipo “Polizia Municipale” in colore blu notte. Davanti a sinistra,
all’altezza del petto, è stampata la targhetta “Polizia Municipale” (o applicata
con velcro); vengono inoltre applicati con velcro i gradi e il numero di
matricola secondo la disposizione riportata nella Figura 47.
Condizioni di utilizzo:
7.2) Pantaloni corti
Caratteristiche: pantaloni in cotone colore blu notte, lunghezza al ginocchio,
due tasche oblique davanti, ai lati esterni delle gambe due tasche esterne a
soffietto laterale chiuse da patta dritta con 2 bottoni a pressione. Passanti
idonei al cinturone. Il capo deve essere indossato anche dal personale
femminile che svolga identico servizio.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
7.3) Berretto
Vedasi art. 6 punto 6.4 fig. 40
Caratteristiche: vedasi art. 6 punto 6.4
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: vedasi art. 6 punto 6.4
Condizioni di utilizzo:
7.4) Caschetto protettivo
Caratteristiche: casco protettivo di colore bianco. Calotta esterna in
policarbonato, provvista di adeguato sistema di areazione.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: ai lati è riportato il logotipo “Polizia
Municipale”.
Condizioni di utilizzo: è facoltà del comandante disporre l’utilizzo del
caschetto protettivo per particolari servizi in mountain-bike.
7.5) Calzini
Caratteristiche: calzini colore bianco alte 4 dita sopra al malleolo
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
7.6) Calzature
Caratteristiche: scarpe tecniche di colore scuro
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
Art.8
Uniforme di servizio per unità cinofila, per interventi di protezione civile
nonché per interventi in condizioni di particolare degrado con possibilità
di insudiciamento
I comandi possono disporre l’utilizzo dell’uniforme sotto riportata,
esclusivamente per servizi cinofili, per specifici interventi di protezione civile
nonché in specifiche condizioni di particolare degrado con possibilità di
insudiciamento (come ad esempio sgomberi di occupazioni abusive, attività di
bonifica di aree degradate, controlli presso argini di fiumi e canali, controlli in
discariche abusive ed attività analoghe). I capi di seguito descritti possono
avere taglie tali da poter essere velocemente indossati sopra gli altri in uso.
8.1) Giacca Sahariana
Caratteristiche: tessuto tecnico antistrappo colore blu notte. Coulisse in vita
con incamerato un cordoncino elasticizzato, regolabile a mezzo ferma corda; n.
2 tasche superiori cm. 17x9x3 esterne a soffietto, con patta di chiusura a
sezione triangolare, fermata al centro da automatico, n.2 tasche inferiori cm.
20x20x3 esterne a soffietto, con patta di chiusura a sezione rettangolare cm.
20x7 fermata da n. 2 automatici laterali. Collo alla coreana in doppio tessuto.
Chiusura centrale realizzata con cerniera a doppio cursore protetta da patella
e bottoni automatici. Rinforzo in tessuto parte torace e spalle. Spalline cm.
16x5,5 chiuse con velcro; polso regolabile con bottone automatico; toppe ovali
cm. 20x23 sulle maniche. Su ciascuna manica è inserita una cerniera per
permettere l’inserimento dell’eventuale protezione paracolpi in una apposita
tasca con tenitrice, sulla manica è applicata un’apposita lipetta, con chiusura
regolabile a mezzo velcro, che permette alla protezione di aderire al braccio.
Sulla spalla sinistra è presente un supporto in velcro idoneo all’applicazione
del distintivo alla spalla. Tasca interna al fondo a sinistra chiusa da cerniera.
Foderato internamente con tessuto antivento staccabile a mezzo cerniera.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: placca di riconoscimento al petto sulla
tasca sinistra. Striscia di velcro di cm.11 sopra alla tasca superiore sinistra,
per applicare la targhetta “Polizia Municipale”. Sul retro è riportato il logotipo
“Polizia Municipale” rifrangente.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo blu.
Sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla, viene applicato con
velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo: da usarsi esclusivamente per i servizi cinofili, per
interventi di protezione civile nonché per interventi in condizioni di
particolare degrado con possibilità di insudiciamento.
8.2) Pantaloni antistrappo
Caratteristiche: tessuto tecnico di colore blu notte. Cintura in vita con 6
passanti. Apertura anteriore a cerniera e patta copricerniera; n.2 tasche
oblique interne con patta a sezione triangolare cm.15x7 chiusa da bottone; n.2
tasche posteriori interne con patta a sezione triangolare cm.15x7 chiusa da
bottone; toppe ovali cm.26x19 sulle ginocchia; apertura laterale esterna
inferiore con lampo cm.30.
Tasche laterali a soffietto chiuse da patta fermata con velcro all’altezza della
coscia.
Fodera interna antivento staccabile a mezzo cerniera. Su ciascun gambale,
sotto al ginocchio, è inserita una cerniera per permettere l'inserimento
dell’eventuale protezione paracolpi in una apposita tasca contenitrice. Sul
fondo del gambale sono applicate due apposite lipette, con chiusura regolabile
a mezzo velcro, che permette alla protezione di aderire al ginocchio/tibia.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da usarsi esclusivamente per i servizi cinofili, per
interventi di protezione civile nonché per interventi in condizioni di
particolare degrado con possibilità di insudiciamento.
8.3) Berretto
Vedasi art. 6 punto 6.4 fig. 40
Caratteristiche: vedasi art. 6 punto 6.4
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: vedasi art. 6 punto 6.4
Condizioni di utilizzo:
8.4) Scarponi anfibi
Caratteristiche: scarponi anfibi di colore nero, con tomaia in materiali
composti con requisiti tecnico-funzionali atti a garantire la massima
protezione in ogni condizione di utilizzo anche estremo. Fondo antistatico,
antiscivolo e antiforo.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
8.5) T-shirt
Caratteristiche: T-shirt a maniche corte in cotone, di colore blu.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: nella parte posteriore è stampato, su due
righe, il logotipo “Polizia Municipale” in colore bianco.
Davanti a sinistra, all’altezza del petto, è stampata la targhetta “Polizia
Municipale”.
Condizioni di utilizzo:
8.6) Pettorina per cani
Caratteristiche: pettorina per la conduzione dell’animale, in colore nero
riportante il logotipo su due righe “Polizia Municipale”.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
Art. 9
Varie
9.1) Borsello
Caratteristiche: bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un
passante per lato e da due nella parte inferiore.
Altre caratteristiche: dimensioni: di altezza da un minimo di 25 cm ad un
massimo di 30 cm, di larghezza da un minimo di 15 cm ad un massimo di 20
cm.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: indossato a tracolla durante il servizio appiedato.
9.2) Gilet rifrangente
Caratteristiche: Gilet rifrangente colore giallo, doppia bordatura rifrangente
bianca, all’altezza del petto e dell’addome a descrivere l’intera circonferenza
del corpo.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: nella parte posteriore ed al petto lato
sinistro, è riportato il logotipo su due righe “Polizia Municipale” rifrangente.
Condizioni di utilizzo: da utilizzarsi nei casi previsti dalla normativa nazionale
in tema di sicurezza sul lavoro e di Codice della Strada.
9.3) Cinturone
Caratteristiche: cinturone di colore bianco, alta cm. 5
Altre caratteristiche: il cinturone è destinato al porto della fondina dell’arma,
caricatore, manette e altri dispositivi necessari, tutti con custodia bianca, ad
eccezione del portaradio, che può essere di colore nero.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla fibbia del cinturone è posta la placca
recante lo stemma della Polizia Municipale.
Condizioni di utilizzo: da portarsi all’esterno del giaccone in tessuto tecnico o
della giubba, fissata ai pantaloni negli altri casi.
9.4) Pettorina
Caratteristiche: pettorina blu in materiale lavabile.
Altre caratteristiche:
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul fronte e retro è stampato il logotipo
rifrangente “Polizia Municipale”.
Condizioni di utilizzo: questo capo è riservato al personale in attesa di
vestizione o per servizi in abiti civili.
Art. 10
Codifica dei colori dei tessuti
Colore blu notte Pantone 281 C; Colore celeste Pantone 15-3915tcx; Colore
azzurro Pantone 286 C
TITOLO II
FREGI E DISTINTIVI
Art. 11
Stemma della Polizia Municipale
Cerchio di colore argento con tre barre centrali asimmetriche di colore blu
“Pantone 295” e una greca formata da quadretti di colore argento e nero.
La Regione si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo dello stemma regionale
per usi diversi da quello strettamente istituzionale nonché per finalità di
comunicazione e promozione dei servizi di polizia locale.
Art. 12
Logotipo
Scritta con carattere “Helvetica corsivo neretto”.
Logotipo
Logotipo su due righe Art. 13
Targhetta
Di dimensioni di cm 10 x 2, con sfondo blu recante a lettere bianche il logotipo.
Da apporre sui capi indicati nell’uso alla dicitura “accessori e fregi pertinenti
al capo”.
Art. 14
Placca di riconoscimento al petto
Recante lo stemma della Polizia Municipale, lo stemma del Comune, la
denominazione del Comune ed il numero di matricola secondo la collocazione
riportata nel fac-simile in figura. Il numero di matricola è di colore nero tranne
che per il comandante o il responsabile di servizio, per il quale è di colore
rosso.
Caratteri tecnico-formali: formato tondo sagomato da mm.65 in lastra pesante
di metallo controstampato spesso 10/10 nichelato; verniciatura a smalto
plastico; spilla di sicurezza a tergo con fascetta in plastica o pelle per attacco a
bottone o due piccagli a tergo.
Fondo di colore argento, “Pantone 877”, la greca con colore nero “Pantone
process black”, le scritte in colore nero “Pantone process black”, carattere
“Helvetica corsivo neretto”.
Nei corpi intercomunali la placca al petto assegnata ad ogni singolo addetto
deve riportare, in sostituzione dello stemma e del nome del Comune, il logo e il
nome della forma associativa ed i nomi dei Comuni interessati, eventualmente
anche sul retro. Qualora non siano individuati il logo e il nome della forma
associativa, la placca prevede nell’area riservata allo stemma ed al nome del
Comune, l’elenco dei Comuni facenti parte del corpo intercomunale.
Il numero di matricola, riportato anche sul tesserino di riconoscimento, dovrà
essere assegnato a ciascun operatore, in modo univoco al momento del suo
ingresso nella struttura di polizia, e rimarrà il medesimo per tutta la durata
della sua permanenza nel comando. Fa eccezione il comandante o il
responsabile di servizio a cui viene assegnato il numero di matricola “1”.
Art. 15
Placca sul copricapo e sul casco
Recante lo stemma della Polizia Municipale di cui all’art. 11.
Caratteri tecnico-formali: placca formato tondo da mm.60, in lastra metallo
controstampato spessore 10/10 nichelato; verniciato a smalto plastico.
Per i Comandanti di corpo, ai sensi della L.R. 24/2003, e per i responsabili di
servizio a partire dal grado di ispettore, la placca sul copricapo è contornata
da un robbio rosso di mm. 5 per cui il distintivo interno misura mm. 5.
Fondo di colore argento, “Pantone 877”. Stemma regionale della Polizia
Municipale, colore blu “Pantone 295”. Per il colore nero della greca “Pantone
process black”. Scritte in colore nero “Pantone process black”, carattere
“Helvetica corsivo neretto”.
Art. 16
Placca sul cinturone
Recante lo stemma della Polizia Municipale.
Caratteri tecnico-formali: placca formato tondo da mm.60, in lastra metallo
controstampato spessore 10/10 nichelato; non verniciata.
Fondo di colore argento, “Pantone 877”. Stemma regionale della Polizia
Municipale, colore blu “Pantone 295”. Per il colore nero della greca “Pantone
process black”.
Art. 17
Alamaro semplice
Recante lo stemma della Polizia Municipale.
Caratteri tecnico-formali: formato rettangolare da mm.45 x 20 con due lati
arrotondati; in metallo nichelato; verniciati a smalto plastico. Per il fissaggio
sono dotati sul retro di chiodini e morsetti oppure di viti e dadi.
Fregio (tre barre centrali asimmetriche) di colore blu, “Pantone 295”. Fondo
di colore argento, “Pantone 877”.
Art. 18
Alamaro esteso
A partire dal grado di commissario e per tutti i comandanti di corpo, sul
colletto della giubba sul lato destro e sinistro, è previsto, al posto degli alamari
di cui all’art. 7, una coppia di alamari estesi ricamati in filo argentato. Per
l’abbinamento con i distintivi di grado, si vedano gli artt. 2 e 3 dell’Allegato C.
Art. 19
Bottoni della giubba, del cappotto
Di colore argento in metallo, recanti lo stemma della Polizia Municipale, con
tre barre centrali asimmetriche in rilievo. Formato tondo da mm. 20 per
giubba e cappotto e da mm. 12 per controspalline.
Art. 20
Piastrine al petto
I comandi possono disporre che il personale indossi una o più piastrine da
collocarsi nella parte superiore della tasca sinistra in modo da identificare una
competenza e/o responsabilità individuale secondo quanto di seguito indicato:
a)
•vicecomandante, qualora il corpo ne sia dotato come previsto
dall’articolo 6 della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n.24 (dimensioni
del distintivo cm. 2,5x5);
•responsabile di presidio nei corpi intercomunali, come previsto dal
regolamento tipo per i corpi intercomunali adottato dalla Conferenza
Regione–Autonomie Locali (dimensioni del distintivo cm. 2,5x5);
•commissario coordinatore, per gli addetti inquadrati nella categoria
D3 giuridica, ai quali siano attribuite indennità specifiche di posizione
organizzativa (dimensioni del distintivo cm. 2,5x5);
•sostituto commissario, per gli addetti inquadrati nella categoria D1
giuridica, ai quali siano attribuite indennità specifiche di posizione
organizzativa (dimensioni del distintivo cm. 2,5x5);
b) una competenza individuale dell’abilitazione alla rianimazione Bls, ecc.
(dimensioni del distintivo cm. 1,5x3 – massimo 3 distintivi per ogni addetto).
Il simbolo verrà definito autonomamente dai singoli comandi.
I distintivi sopra indicati sono realizzati in metallo e fissati sull’uniforme;
vengono collocati sulla parte sinistra del petto dell’uniforme, immediatamente
sopra la chiusura della tasca. La compresenza delle due tipologie, a) e b),
implica la collocazione di quelle di tipologia a) più in alto e quelle di tipologia b)
più in basso. Lo sfondo di ciascun distintivo è di colore argento e i caratteri
riportati sono sono Helvetica grassetto corsivo di colore blu.
Una rappresentazione grafica o fotografica dei simboli di categoria b) adottati
deve essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna.
Il comando può disporre l’uso della spilla in metallo color oro sotto riportata
per il personale che ha conseguito l’idoneità del motoveicolo di servizio. La
spilla va applicata al petto del capo esterno utilizzato.
In caso di attribuzione di più responsabilità individuali riconducibili alle
tipologie identificate dalle piastrine di cui al punto a), l’addetto potrà
indossarne una sola in base alle indicazioni fornite dal comando di
appartenenza.
Art. 21
Fregio a spilla per motociclisti
Art. 22
Distintivo alla spalla
Il personale, ad esclusione dei commissari e dei comandanti, nonché dei
responsabili di servizio, indossa un solo distintivo, in stoffa ricamata, atto ad
identificare una funzione specialistica formalmente organizzata.
Il distintivo, di dimensioni inscrivibili in un rettangolo di cm. 9 x 7, è a sfondo
“blu ottanio” contornato da bordo argentato di cm. 0,5.
Tale distintivo viene applicato al braccio sinistro con velcro solo ed
esclusivamente nei seguenti capi contemplati all’allegato A della presente
delibera:
• pullover a “V”
• giaccone
• camicia estiva
• giubbetto estivo
• giubbotto
• giacca per il servizio a cavallo
• giacca sahariana.
Di seguito vengono riportati i simboli che sono ricamati all’interno del
distintivo e le relative funzioni e/o attività che vi fanno capo.
Funzioni correlate: Questo distintivo viene utilizzato da tutti gli operatori di
polizia municipale che operano in comandi la cui struttura non è formalmente
organizzata in gruppi di lavoro specifici o specialistici.
Viene altresì utilizzato, qualora il comando di appartenenza sia organizzato in
gruppi di lavoro specifici o specialistici, da coloro i quali non sono inseriti in
nessuna delle funzioni successivamente elencate, ovvero ne svolgono
molteplici.
Funzioni correlate: Servizi di prossimità,
vigilanza di quartiere, ecc.
Funzioni correlate: Servizi di supporto all’attività operativa quali ufficio
studio, uffici segreteria e servizi, uffici amministrativi, ricezione pubblico, ecc.
Funzioni correlate: Servizi di controllo commerciali, pubblici esercizi, attività
produttive, polizia annonaria, polizia ambientale ecc.
Funzioni correlate: Servizio di centrale operativa.
Funzioni correlate: Servizio specifico di polizia giudiziaria.
Funzioni correlate: Servizio di polizia edilizia.
Funzioni correlate: Servizi di controllo viabilistico e infortunistica stradale,
sicurezza ed educazione stradale, pronto intervento, ecc.
Esclusivamente per questo distintivo, fermo restando il logo all’interno
riportato, il comando può disporre di modificarne il titolo “INFORTUNISTICA E
VIABILITÀ’” con altro ritenuto più idoneo, in funzione dell’organizzazione
della struttura.
Funzioni correlate: Servizio cinofilo.
Funzioni correlate: Servizio a cavallo.
Art. 23
Tessera di riconoscimento
Ogni operatore di Polizia Municipale, assunto a tempo indeterminato, è dotato
di tessera di riconoscimento realizzata su modello card delle dimensioni di
cm .8,5 x cm 5,5.
La tessera di riconoscimento, viene realizzata dalla Regione Emilia-Romagna
sulla base del modello qui definito.
Le strutture di Polizia Municipale alimentano una banca dati presso la
Regione Emilia-Romagna con tutti i dati necessari alla realizzazione del
tesserino di riconoscimento. Nell’ambito del sistema informatico, realizzato su
piattaforma web, appositamente realizzato e protetto, i dati inseriti da
ciascuna struttura possono essere visualizzati ed utilizzati solo dalla stessa.
La Regione provvede alla sua realizzazione ed all’invio alla struttura di Polizia
Municipale titolare; può inoltre estrarre dati anonimi aggregati per finalità
legate ad elaborazioni statistiche sulla consistenza qualitativa e quantitativa
del personale operante sul territorio. La Regione, al fine di promuovere la
vicinanza tra l’amministrazione e i cittadini, incentiva l’avvio di progetti
tecnologici tesi a favorire la riconoscibilità dell’operatore, secondo il principio
della trasparenza e dell’accessibilità ai contenuti digitali dell’amministrazione
stessa.
Il tesserino di riconoscimento ha validità 5 anni.
Alla scadenza il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura di
Polizia Municipale di riferimento che lo distruggerà aggiornando il sistema
informatico regionale. Analogamente nel caso in cui vi siano variazioni dei
dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite, ecc.) la struttura di
Polizia Municipale ritira il tesserino di riconoscimento per la distruzione
aggiornando il sistema informatico regionale e provvede nel contempo ad
avviare la procedura di realizzazione di uno nuovo.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un tesserino di
riconoscimento, la struttura di Polizia Municipale comunica, senza ritardo, il
fatto alla Regione.
Sulla tessera di riconoscimento sono riportati i seguenti dati:
Fronte: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore, logo della Regione Emilia
Romagna e logo regionale della Polizia Municipale, la dicitura “Polizia
Municipale” seguito dal nome del comando di riferimento.
Numero di matricola dell’operatore, numero regionale del tesserino di
riconoscimento, gruppo sanguigno, fotografia a mezzo busto dell’operatore in
divisa con giubba, camicia e cravatta (senza berretto). Grado, qualifica di P.G.
attribuita, data di assegnazione del grado, cognome, nome, data e luogo di
nascita. Sulla parte destra con scritta verticale viene riportata la dicitura
“Polizia Locale”, nelle principali lingue dell’Unione Europea: “Local Police Stadtpolizei - Police Locale – Policìa Local”.
Retro: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore e logo regionale della
Polizia Municipale. Striscia magnetica e codice a barre per la lettura
automatica dei dati riportati sul tesserino di riconoscimento. Data di rilascio e
data di scadenza, elenco delle funzioni attribuite, dati relativi all’assegnazione
dell’arma.
Gli operatori di Polizia Municipale a tempo determinato sono dotati di una
tessera di riconoscimento realizzata dal proprio comando di appartenenza su
supporto cartaceo. Le caratteristiche ed i dati riportati sono i medesimi del
tesserino di riconoscimento rilasciato agli operatori a tempo indeterminato ad
eccezione: sul fronte del numero regionale e sul retro della striscia magnetica
e del codice a barre che, sono sostituiti dal logo della Regione Emilia-Romagna
e dalla dicitura “Polizia Municipale” seguita dal nome della struttura (come
riportato nel fronte). Alla scadenza il tesserino di riconoscimento viene
ritirato dalla struttura di Polizia Municipale di riferimento per la distruzione.
Analogamente nel caso in cui vi siano variazioni dei dati riportati sul tesserino
(grado, qualifiche attribuite, ecc.) la struttura di Polizia Municipale lo ritira
per la distruzione provvedendo nel contempo a consegnarne uno aggiornato.
Art. 24
Crest
I comandi possono realizzare un crest, su supporto in legno a forma di scudo
inscrivibile in un rettangolo di dimensioni cm 18x23.
Al suo interno, al centro è riportata una placca tonda in metallo raffigurante il
simbolo regionale della polizia municipale, lo stemma e la denominazione
dell’ente di riferimento.
Vengono inoltre raffigurate, con applicazioni in metallo, le diciture “POLIZIA
MUNICIPALE” nella parte superiore e “REGIONE EMILIA-ROMAGNA” in quella
inferiore, con curvatura come da figura sottostante.
Analogo crest può essere realizzato anche dalla Regione Emilia-Romagna.
Il crest viene utilizzato in ambito istituzionale secondo il cerimoniale in uso
all’ente, può essere donato come ricordo a personalità in visita al corpo, a
personale che lascia il servizio nonché come scambio in occasione di incontri e
cerimonie.
TITOLO III
DISTINTIVI DI GRADO
Art. 25
Tutti i distintivi di grado della Polizia Municipale sono portabili ed utilizzabili
da parte degli addetti solo a seguito dell’adozione di un esplicito atto formale di
attribuzione degli stessi.
Art. 26
Categoria C
Art. 27
Categoria D e Dirigenti
Art. 28
Comandanti di corpo di una struttura di riconosciuta come Corpo, in base
alla L.R. 24/2003
Nei corpi intercomunali, il comandante del Corpo unico, indossa il distintivo di
grado relativo a quello corrispondente alla sommatoria degli abitanti dei
diversi comuni che hanno conferito il servizio alla forma associativa.
Nella medesima struttura, solo il Comandante porta la bordatura in robbio
rosso sulle stelle del distintivo di grado, placca al copricapo e galloncini del
soggolo.
I gradi sono applicati direttamente sulla spallina della giubba o del cappotto,
per gli altri indumenti si applicano su tubolari a fondo blu.
Greca in metallo argentato in rilievo.
Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli inscrivibile in un rettangolo
di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2,5, bordate in robbio rosso.
Art. 29
Responsabili di servizio di una struttura non riconosciuta come Corpo, in
base alla L.R. 24/2003
Dove non è stato formalmente riconosciuto un Corpo a norma dell’art. 14 della
Legge Regionale 24 del 2003, il responsabile di servizio di Polizia Municipale
di uno o più Enti utilizza il grado corrispondente al suo inquadramento
giuridico.
Nella medesima struttura, solo il responsabile di servizio, a partire dal grado
minimo di Ispettore, porta le stelle del distintivo di grado, placca al copricapo
e galloncini del soggolo con la bordatura in robbio rosso.
Gradi dei responsabili di servizio a partire dal distintivo di Ispettore:
Piastrina in materiale metallico o plastico, a sfondo celeste, di dimensioni mm .
57x29.
Stelle in metallo argentato in rilievo a 6 punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2, bordate in robbio rosso.
Barra con rombo centrale.
I gradi sono applicati direttamente sulla spallina della giubba o del cappotto,
per gli altri indumenti si applicano su tubolari a fondo blu.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2,5, bordate in robbio rosso.
Ramoscelli d’alloro incrociati, in metallo argentato in rilievo, inscrivibili in un
rettangolo di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
I gradi sono applicati direttamente sulla spallina della giubba o del cappotto,
per gli altri indumenti si applicano su tubolari a fondo blu.
Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli inscrivibile in un rettangolo
di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2,5, bordate in robbio rosso.
TITOLO IV
SEGNI DISTINTIVI DEI VEICOLI
Art. 30
Gli automezzi
Colore di base bianco. Sulle fiancate e sulla parte posteriore del veicolo è
prevista una guarnitura superiore rifrangente di colore blu zaffiro alta cm. 15
e una inferiore rifrangente di colore grigio alta cm 5. Sulle fiancate, sulla
guarnitura blu trova collocazione la scritta “Polizia Municipale”, a lettere
bianche, carattere “Helvetica corsivo” alta cm. 12,5, su quella grigia vanno
riportate a lettere blu alte cm. 4, carattere “Helvetica corsivo” la traduzione di
“Polizia Locale” nelle principali lingue europee: “Local Police – Stadtpolizei Police Locale – Policìa Local”
Sulla fiancata destra, al di sopra della guarnitura blu, va riportato in carattere
“Helvetica corsivo” alta cm 4, l’indirizzo mail del comando che deve avere il
seguente formato: poliziamunicipale@(dominio).it.
Sul cofano sono riportate due guarniture laterali rifrangenti di colore blu
zaffiro larghe cm 15 ed al centro viene applicato il simbolo regionale della
Polizia Municipale di cm. 30 di diametro. Lo stesso viene inoltre applicato,
nella misura di diametro di cm. 10, sulla parte posteriore sul lato sinistro. Sul
parabrezza, rovesciata, e sul lunotto posteriore si trova la scritta "Polizia
Municipale" di colore bianco. Sul tetto, per tutta la sua lunghezza, sono
riportate due guarniture laterali rifrangenti di colore blu zaffiro alte cm 15. Al
centro del tetto, di grandezza idonea alle dimensioni del veicolo, sono riportate
in caratteri blu la dicitura “PM” ed il numero del veicolo. Sulla parte posteriore
sinistra, al di sopra della guarnitura blu, va riportato in carattere “Helvetica
corsivo” alto cm. 4, il numero di telefono del comando. Sulla parte posteriore
lato destro nonché nella parte anteriore delle fiancate destra e sinistra è
prevista la targhetta di cui all’art. 32 del presente allegato. All’altezza della
ruota posteriore sinistra, sulla guarnitura blu, è riportato il logo raffigurante
l’app. “PRONTO POLIZIA LOCALE".
Dispositivi supplementari di segnalazione: barra luminosa a ponte con luce
lampeggiante blu e sirena acustica bitonale. Inoltre i veicoli possono essere
dotati di altoparlante, faro direzionale manovrabile dall’interno, luci di
crociera e pannello a messaggi variabili.
Qualora il veicolo sia stato acquistato anche grazie al contributo regionale,
deve essere applicata all’altezza della ruota posteriore destra, al di sopra della
guarnitura blu, il seguente logo delle dimensioni di cm. 20 x 6:
Art. 31
I motoveicoli
Colore di base bianco. Parafanghi e serbatoi con fascia laterale longitudinale
rifrangente di colore blu zaffiro.
Parabrezza recante la scritta bianca “Polizia Municipale”. Bauletti laterali
porta documenti con fascia laterale rifrangente di colore blu zaffiro, recante la
scritta “Polizia Municipale” in versione orizzontale a lettere bianche. Sulla
parte laterale posteriore, su entrambi i lati, viene applicata targhetta di cui
all’art. 32 del presente allegato.
Sulla parte laterale anteriore, su entrambi i lati, viene applicato il simbolo
regionale della Polizia Municipale.
Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e
acustica bitonale.
Qualora il veicolo sia stato acquistato anche grazie al contributo regionale,
deve essere applicata nella parte posteriore destra, il seguente logo delle
dimensioni di cm. 20 x 6:
Targhetta recante la denominazione dell'ente ed il numero di riconoscimento:
La targhetta, in adesivo serigrafato, è composta da un rettangolo di cm. 15x9,
diviso in due triangoli dei colori del comando di riferimento, recanti la
denominazione della struttura e il numero di riconoscimento del veicolo.
Art. 33
Targatura dei veicoli
Qualora i veicoli siano targati conformemente a quanto disposto dal decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209 del 27/04/2006
“Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei
veicoli della Polizia Locale – articolo 93, comma 11 C.d.S. e articolo 246,
comma 2, reg. es. e att. C.d.S.” la targa anteriore e posteriore degli autoveicoli
e dei motoveicoli dovrà riportare in basso a destra il logo della regione Emilia Romagna sotto riportato.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 34
Tempi di adeguamento
Per quanto attiene le nuove forniture, i singoli comandi di Polizia Municipale
della Regione Emilia-Romagna dovranno adeguarsi a quanto previsto dal
presente allegato a partire dal 01/07/2012.
Inoltre:
• per quanto contemplato dal Titolo I – Uniforme, sono fatti salve le
forniture in essere e le dotazioni già assegnate che potranno essere
utilizzate fino allo scadere dei termini definiti da ciascuna
amministrazione per ogni singolo capo, comunque non oltre il
31-12-2015.
• per quanto contemplato dal Titolo II – Fregi e Distintivi i singoli
comandi dovranno adeguarsi entro il 30-06-2014.
• per quanto contemplato dal Titolo III – Distintivi di Grado i singoli
comandi dovranno adeguarsi entro il 31-12-2011.
• per quanto contemplato dal Titolo IV – Segni Distintivi dei Veicoli i
singoli comandi potranno utilizzare i mezzi già in uso fino allo scadere dei
termini definiti da ciascuna amministrazione per ogni singolo veicolo.
Per quanto attiene all’art. 23 “Tessere di riconoscimento” del presente
allegato, lo stesso entrerà in vigore nel momento in cui la Regione EmiliaRomagna metterà a disposizione dei comandi il sistema informatico in grado
di realizzare le tessere di riconoscimento. Fino ad allora le tessere di
riconoscimento saranno realizzate con le modalità e caratteristiche definite
dal Punto 7 dell’Allegato “B” della Legge Regionale n. 14 del 1994.
Art. 35
Norma finale
È facoltà della Regione Emilia-Romagna effettuare verifiche di conformità a
quanto prescritto dal presente allegato. Ogni eventuale grave difformità verrà
comunicata dalla Regione Emilia-Romagna, previa diffida a conformarsi, alla
Corte dei Conti.
ALLEGATO “B” - POLIZIA PROVINCIALE
TITOLO I
UNIFORME
Art. 1
Il personale della Polizia Locale deve indossare l’uniforme con proprietà,
dignità e decoro.
Non è consentito l’utilizzo di parti dell’uniforme con abiti civili o di parti di
uniformi diverse tra loro.
Fuori servizio è vietato indossare l’uniforme in luoghi o situazioni che possano
arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;
è possibile indossare l’uniforme parzialmente coperta da abiti civili in assenza
comunque del berretto e di distintivi e fregi visibili.
Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull’uniforme,
salvo deroga espressa della Regione Emilia-Romagna.
La frequenza delle forniture dei vari capi dovrà garantire il mantenimento
delle caratteristiche tecniche e cromatiche indicate nel presente documento.
Gli operatori della medesima pattuglia dovranno vestire il medesimo
abbinamento dei capi dell’uniforme.
Art. 2
Capi dell’uniforme invernale
2.1) berretto
2.2) giubba
2.3) pantaloni o gonna
2.4) camicia con maniche lunghe
2.5) impermeabile
2.6) cappotto
2.7) scarpe basse
2.8) cravatta
2.9) cintura
2.10) guanti
2.11) calze
2.12) sciarpa o paracollo in pile
2.1) Berretto
Caratteristiche: in tessuto cordellino di colore grigio.
Il personale maschile indossa il berretto rappresentato nella figura 1. Berretto
“all’italiana” con cupola a piatto, fascia alla base cm. 4,5, visiera mezza
bulgara e millerighe grigio lineare. Il personale femminile indossa il berretto
rappresentato nella figura 2. Composto da parte superiore a calotta con
estremità piatta di forma cilindrica a scendere svasandosi ed allargandosi
verso la tesa a millerighe grigio. La parte inferiore tesa o ala è davanti di circa
5,5 cm. convessa verso il basso; il dietro di circa 4 cm. ripiegata verso il basso
mentre entrambi i fianchi sono di circa 6 cm ripiegati verso l'alto e molto
avvicinati alla testa. Tutti i berretti sono forniti di foderina esterna
impermeabile rifrangente.
Accessori e fregi pertinenti al capo: soggolo, bottoni a piccaglia di colore
argento recanti il simbolo regionale, placca recante il simbolo regionale della
Polizia Provinciale.
Condizioni di utilizzo:
2.2) Giubba
Caratteristiche: giubba in tessuto cordellino di colore grigio, a quattro bottoni
della tipologia di quelli riportati negli articoli seguenti, con bavero, spalline
con filetto di colore verde in doppio tessuto con bottone e occhiello da mm. 20,
cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone
dall'altro, spacco posteriore di cm. 24, asola ai lati, sotto la pattina delle tasche
basse, per il moschettone della fondina, collo aperto e sottocollo in melton
senza fascetta. Due taschini al petto con alette a punta con occhiello di mm. 20
soffietto centrale applicate con patta. Due tasche alle falde con soffietti ai lati
chiuse con bottone e velcro sotto le pattine.
Dotata di quattro bottoni di colore argento nella parte anteriore l'ultimo dei
quali all'altezza delle tasche. Per il personale femminile si adotterà identica
foggia modello da donna.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art. 15 del presente allegato; solo per gli operatori a partire
dal grado di Commissario e per i Comandanti di Corpo, sul colletto sono
applicati gli alamari estesi di cui all’art.16 del presente allegato. Al bottone
della tasca superiore sinistra viene appesa la placca di riconoscimento.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo grigio;
solo per gli operatori a partire dal grado di Commissario e per i Comandanti di
Corpo vi sono applicati direttamente.
Condizioni di utilizzo:
2.3) Pantaloni e gonna
Caratteristiche: tessuto colore cordellino grigio. Pantalone classico con pence numero 4 tasche - cerniera lampo - passanti per cintura. In alternativa per il
personale femminile, gonna tubo lunga da coprire il ginocchio; spacco
posteriore; passanti per cintura.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: la gonna viene abbinata alle calzature di cui alla Figura
10.
2.4) Camicia con maniche lunghe
Caratteristiche: in tessuto di cotone, colore grigio a manica lunga, colletto
floscio, pattina pettorale, polso con un bottone. Per il personale femminile si
adotterà identica foggia modello da donna, leggermente sciancrata sui fianchi
e parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: questo capo, che va utilizzato sempre con la cravatta,
viene indossato esclusivamente con un capospalla quale giubba, giaccone,
giubbotto, giubbino estivo, pullover a “V”.
2.5) Impermeabile
Caratteristiche: tessuto sintetico impermeabile traspirante antistrappo di
colore grigio. Colletto di cm. 10 di altezza nel centro dietro; chiusura a
cerniera; cappuccio abbottonato alle spalle; n. 2 tasche oblique a fessura con
pattina di cm. 6 di altezza; due passanti per il cinturone. Bande rifrangenti
alte 2 cm. lungo tutta la circonferenza all’altezza del petto e sul bordo
inferiore. Tutti i bottoni sono a pressione.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul petto a sinistra è applicata la targhetta
“Polizia Provinciale”.
Condizioni di utilizzo:
2.6) Cappotto
Caratteristiche: tessuto di colore grigio. Ad un petto con n. 3 bottoni di cm. 2 in
metallo della tipologia di quelli riportati negli articoli precedenti; spalline
filetto verde in doppio tessuto con bottone di cm. 1,2; carré anteriori;
sottocollo in doppio tessuto; n. 2 tasche oblique con pattina sagomata con
bottone di cm. 2; bavero rivoltato; porta placca nella parte sinistra all’altezza
del petto. Sul dietro carré sagomato; martingala e spacco centrale. Il cappotto
per il personale femminile differisce nell’allacciatura (da destra a sinistra).
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art.15 del presente allegato. Al petto sul lato sinistro è
affissa la placca di riconoscimento con bottone.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo grigio,
solo per gli operatori a partire dal grado di Commissario e per i Comandanti di
Corpo vi sono applicati direttamente.
Condizioni di utilizzo:
2.7) Scarpe basse
Caratteristiche: in pelle nera liscia con stringhe, tipo polacco o scarpa bassa.
In alternativa il personale femminile può indossare scarpe femminili, décolleté
o mocassino, in pelle nera liscia con tacco non superiore a cm. 4.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.8) Cravatta
Caratteristiche: di colore grigio, larghezza al punto minimo cm.4 e al punto
massimo cm.9.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.9) Cintura
Caratteristiche: in pelle colore nero alta cm. 4 con placca in metallo.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.10) Guanti
Caratteristiche: in pelle colore nero, con spacchetto all’interno.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.11) Calze
Caratteristiche: tessuto in lana. Lunghe di colore grigio scuro.
In alternativa, per il personale femminile: collant di colore neutro trasparente.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
2.12) Sciarpa
Caratteristiche: sciarpa in lana colore grigio, lunga circa cm. 160. In
alternativa può essere utilizzato paracollo in pile colore grigio.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da utilizzarsi, in caso di necessità, in abbinamento al
giaccone.
Art. 3
Capi dell’uniforme estiva
L’uniforme estiva della Polizia Provinciale è costituita dai seguenti capi dello
stesso colore e foggia di quelli della divisa invernale, in tessuto adeguato alla
stagione:
2.1) berretto
2.2) giubba
2.3) pantalone / gonna
2.7) scarpe basse
2.8) cravatta
2.9) cintura
2.11) calze
Inoltre, sono previsti i seguenti capi:
3.1) camicia maniche corte
3.2) giubbino estivo
3.1) Camicia maniche corte
Caratteristiche: tessuto di cotone grigio. Maniche corte, carrè davanti e dietro;
n.2 tasche interne cm. 14 x 16 chiuse con asola e bottone. Spalline con asola e
bottone; pattina pettorale.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul colletto devono essere applicati gli
alamari semplici di cui all’art. 15 del presente allegato recanti lo stemma
regionale della polizia provinciale e al bottone della tasca sinistra viene
appesa la placca di riconoscimento. Sulle spalline vanno inserite le guaine
tubolari a fondo grigio recanti i distintivi di grado.
Qualora sia adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni d’utilizzo:
3.2) Giubbetto estivo
Caratteristiche: tessuto impermeabilizzato traspirante di colore grigio.
Bavero rivoltato, spalline con bottoni a pressione e distintivi di grado, collo
aperto con due bottoni a pressione, toppa al gomito, chiusa con lampo e
bavetta applicata con bottoni a pressione. Taschino interno al petto sinistro
chiuso con cerniera. Due tasche esterne inclinate, patta e chiusura con lampo
e bottone, un taschino a soffietto alla manica destra. Strisce rifrangenti, alte
cm.2, all’altezza del petto e sul fondo del capo per tutta la circonferenza.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla parte sinistra all'altezza del petto
viene applicata la targhetta "Polizia Provinciale". Sul retro è riportato il
logotipo “Polizia Provinciale” rifrangente, su due righe.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo grigio.
Qualora sia adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
Art. 4
Uniforme ordinaria
L’uniforme ordinaria invernale ed estiva è così composta:
•
•
•
•
•
•
•
•
berretto di cui al punto 2.1
giubba di cui al punto 2.2
camicia di cui ai punti 2.4 e 3.1
cravatta di cui al punto 2.8
pantalone o gonna di cui al punto 2.3
cintura di cui al punto 2.9
calze di cui al punto 2.11
scarpe di cui al punto 2.7
Art. 5
Uniforme di servizio cerimonia /rappresentanza /scorta gonfalone
I servizi della presente tipologia vengono effettuati sempre con l’uniforme
ordinaria di cui all’art. 4 (berretto, giubba, camicia, cravatta, pantaloni o
gonna, cintura, calze, scarpe e guanti). Se occorre viene anche utilizzato il
cappotto; in particolari occasioni è ammesso il servizio con mantella su
indicazione dell’amministrazione. Solo qualora il servizio venga svolto armato
è utilizzato anche il cinturone.
Di seguito sono indicati altri capi ed accessori da utilizzare in base a quanto
riportato nelle rispettive condizioni di utilizzo.
5.1) Cordelline
Caratteristiche: doppio di colore argento con puntali in metallo colore argento.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da utilizzare sulla giubba.
5.2) Fascia azzurra per ufficiali
Caratteristiche: fascia azzurra realizzata con filato di acetato, resistente agli
agenti atmosferici, della larghezza di cm. 8,5 circa, cordonata in senso
trasversale (nastro). Le due estremità della fascia scorrono in un passante a
barilotto ricoperto da una reticella di fili di acetato azzurri (anello).
Ciascuna di esse è munita di una nappa e di una frangia (fiocco). La nappa ha
l’anima in legno ed è ricoperta da un intreccio di fili di acetato azzurri; la
frangia è realizzata con fili di acetato trattenuti da un cordoncino dello stesso
colore. L’anello trattiene, incrociandolo, le due parti terminali del nastro, in
prossimità dei fiocchi.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: capo riservato al comandante e all’ufficiale più alto in
grado in servizio cerimoniale. Si indossa ad armacollo della spalla destra (al di
sotto del bavero) sul fianco sinistro, sotto la controspallina, ove presente, e
sotto il cinturone, ove indossato.
5.3) Sciabola
Il comando dispone l’eventuale adozione della sciabola e ne regolamenta
l’utilizzo.
5.4) Guanti
Caratteristiche: in filo bianco per gli operatori dal grado di agente fino al grado
di assistente scelto, in pelle nera a partire dal grado di Vice Ispettore.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: da usarsi sempre.
5.5) Mantella
Caratteristiche: a mezza ruota in panno grigio con interno in verde; 4 bottoni
che fermano le due pattine di chiusura.
Accessori e fregi pertinenti al capo: Sul bavero sono applicati gli alamari
semplici di cui all’art.15 del presente allegato.
Condizioni di utilizzo: da utilizzarsi esclusivamente sopra la giubba.
Art. 6
Capi di abbigliamento per le uniformi operative per la Polizia Provinciale
6.1) berretto
6.2) giacca a vento
6.3) copri pantalone impermeabile
6.4) giacca sahariana
6.5) pantaloni antistrappo
6.6) maglione collo alto / pile
6.7) maglia collo alto
6.8) pullover “V”
6.9) maglietta manica corta
6.10) maglietta manica corta tipo “polo”
6.11) calze
6.12) scarponi medio pesanti / scarponi alti
6.13) stivali in gomma
6.1) Berretto
Caratteristiche: berretto tipo “nordico” in tessuto lavabile di colore grigio, con
striscia rifrangente lungo tutta la base della calotta. Per la stagione estiva in
cotone e visiera rigida; per la stagione invernale in tessuto lavabile e
impermeabile, con imbottitura e paraorecchie estraibili in micropile.
Accessori e fregi pertinenti al capo: soggolo e stemma regionale della polizia
provinciale sulla parte frontale.
Condizioni di utilizzo:
6.2) Giacca a vento
Caratteristiche: tessuto impermeabile traspirante in tipo cordura grigio.
Allacciatura con lampo e bottoni automatici. Altezza collo cm. 11; n. 2 tasche
al petto chiuse da cerniera coperte da pattella di chiusura a sezione
rettangolare fermate con bottoni automatici. Bottone per il sostegno della
placca sotto la pattina della tasca superiore sinistra.
N. 2 tasche inferiori esterne a soffietto cm. 19 x 25 con patta di chiusura alta
cm. 6 a sezione rettangolare fermata ai lati da n. 2 automatici; cannolo
centrale. Polsino di cm. 12 fermato con velcro regolabile. Spalline cucite entro
la manica da un lato e fermate da bottone automatico a pressione, dall'altro.
Tasca interna lato sinistro chiusa con cerniera nylon. Coulisse regolabile in
vita. Cappuccio dello stesso tessuto del capo fermato; chiusura sul mento alta
cm. 11 con n. 2 automatici. Imbottitura interna staccabile in piumino d’oca
fissabile con cerniera con n. 2 tasche esterne e n. 1 interna; maniche staccabili
con cerniera lampo. Manicotti rifrangenti ad alta visibilità, estraibili. Strisce
rifrangenti, alte cm.2, all’altezza del petto e sul fondo del capo per tutta la
circonferenza.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sulla patta della tasca sinistra velcro per
applicazione targhetta “Polizia Provinciale”. Sul retro è riportato il logotipo
“Polizia Provinciale” rifrangente, su due righe.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo grigio.
Qualora sia adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
6.3) Copri pantalone impermeabile
Caratteristiche: di colore grigio in tessuto tecnico impermeabile. Con o senza
imbottitura estraibile. Fermato in vita con cintura o altro accessorio elastico;
cerniera laterale a doppio cursore per tutta la lunghezza della gamba.
Bordature rifrangenti verticali sul lato esterno di ciascuna gamba larghe cm.3.
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo: capo usato all’occorrenza.
6.4) Giacca sahariana
Caratteristiche: tessuto antistrappo gabardine colore grigio.
Elastico fisso in vita; n. 2 tasche superiori cm. 17 x 9 x 3 esterne a soffietto con
patta di chiusura a sezione triangolare fermata al centro da automatico, n. 2
tasche inferiori cm. 20 x 20 x 3 esterne a soffietto con patta di chiusura a
sezione rettangolare cm. 20 x 7 fermata da n. 2 automatici laterali.
Collo a camicia con rinforzo posteriore e paracollo smontabile con autoadesivo
tipo velcro.
Chiusura centrale realizzata cerniera protetta da patella e bottoni automatici.
Rinforzo in tessuto parte torace e spalle. Spalline cm. 16 x 5,5; polso con
bottone regolabile; toppe ovali cm. 20 x 23 sulle maniche; tasca sulla manica
sinistra. Striscia velcro cm 11 sul petto a sinistra per l’applicazione della
targhetta con logotipo “Polizia Provinciale”. Foderata internamente dietro e
davanti, trapuntino staccabile.
Accessori e fregi pertinenti al capo: sul petto a sinistra viene applicata la
targhetta “Polizia Provinciale”. Placca pettorale sulla tasca sinistra recante
simbolo Polizia Provinciale, stemma provincia e numero di matricola. Sul
bavero sono applicati gli alamari semplici recanti lo stemma regionale della
polizia provinciale. Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite
tubolari a fondo grigio.
Qualora adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo:
6.5) Pantaloni antistrappo
Caratteristiche: tessuto antistrappo gabardine misto cotone di colore grigio.
Cintura in vita con 6 passanti. Apertura anteriore a cerniera e patta
copricerniera; n. 2 tasche interne con patta chiusa a sezione triangolare cm.
15 x 7 a bottone; n. 2 tasche posteriori interne con patta chiusa a sezione
triangolare cm. 15 x 7 da bottone; toppe ovali cm. 26 x 19 sulle ginocchia;
chiuso con elastico alla caviglia; apertura laterale con lampo cm. 30 grigia.
Tasche laterali a soffietto chiuse con pattina, bottoni e velcro all’altezza della
coscia. Per il periodo invernale è previsto un identico capo imbottito in modo
idoneo (interno in pile leggero o simili).
Accessori e fregi pertinenti al capo:
Condizioni di utilizzo:
6.6) Maglione collo alto/pile.
Caratteristiche: colore grigio. Cerniera centrale di nylon cm. 30, manica a giro,
toppe spalle, spalline fermate con bottone automatico.
Toppe sulle maniche, tasca porta biro sulla manica sinistra con 4 sezioni.
Collo cm. 14 polsini e bordo fondo in doppia maglia. Striscia in velcro cm. 11
per applicazione scritta “Polizia Provinciale” sul lato sinistro del petto.
Accessori e fregi pertinenti al capo: al petto a sinistra viene applicata la
targhetta “Polizia Provinciale”.
Sulle spalline sono inseriti i distintivi di grado tramite tubolari a fondo grigio.
Qualora adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo: viene abbinato alla T-shirt di colore grigio di cui al punto
6.9
6.7) Maglia collo alto
Caratteristiche: colore grigio. In tessuto tipo pile liscio, con cerniera centrale,
privo di spalline.
Accessori e fregi pertinenti al capo: al petto a sinistra è riportata la targhetta
“Polizia Provinciale”.
Condizioni di utilizzo: viene indossato esclusivamente con un capospalla quale
giacca a vento, giubbetto estivo, maglione a collo alto/pile, impermeabile e
sahariana.
6.8) Pullover “V”
Caratteristiche: colore grigio. Scollatura a “V” cm. 16. Polsini e fondo in doppia
maglia. Spalline fermate da bottone automatico.
Tasca portapenne sulla manica sinistra con 4 sezioni. Bottone sulla parte
sinistra del petto per sostenere la placca pettorale. Striscia in velcro per
applicazione scritta “Polizia Provinciale” sul lato sinistro del petto.
Accessori e fregi pertinenti al capo: al petto a sinistra viene applicata con
velcro la targhetta “Polizia Provinciale”. Sulle spalline sono inseriti i distintivi
di grado tramite tubolari a fondo grigio.
Qualora sia adottato, sulla manica sinistra, a cm. 6 dalla cucitura della spalla,
viene applicato con velcro il distintivo alla spalla.
Condizioni di utilizzo: viene indossato con la camicia o con la maglia a collo
alto.
6.9) Maglietta manica corta
Caratteristiche: T-shirt a maniche corte in cotone, di colore grigio.
Accessori e fregi pertinenti al capo: al petto a sinistra è stampato il logotipo
“Polizia Provinciale” in colore bianco.
Condizioni di utilizzo: capo intimo o da usarsi in abbinamento a capispalla
quali maglione collo alto/pile o giacca sahariana.
6.10) Maglietta manica corta tipo "polo"
Caratteristiche: maglia maniche corte tipo “polo” in cotone grigio.
Accessori e fregi pertinenti al capo : nella parte posteriore è stampato il
logotipo “Polizia Provinciale” su due righe in colore bianco. Davanti a sinistra,
all’altezza del petto, è stampata la targhetta “Polizia Provinciale” (o applicata
con velcro); vengono inoltre applicati con velcro i gradi e il numero di
matricola secondo la disposizione riportata nella figura soprastante. Qualora
sia adottato alla spalla sinistra viene applicato con velcro il distintivo alla
spalla.
Condizioni di utilizzo:
6.11) Calze
Calze tecniche in tessuto idoneo alla stagione invernale e alla stagione estiva.
6.12) Scarponi medio pesanti / Scarponi alti
Caratteristiche: per la stagione invernale, scarponcino anfibio di colore nero,
medio pesante, altezza sopra la caviglia in materiale idrorepellente
interamente, suola in gomma ad elevata aderenza antiscivolo; per la stagione
estiva, scarpone alto, leggero, misto cordura/pelle idrorepellente tipo
trekking, suola in gomma antiscivolo.
In ogni periodo dell’anno può essere anche utilizzato lo scarpone alto di colore
nero, imbottito all'interno, in pelle idrorepellente e traspirante.
Condizioni d’uso:
6.13) Stivali di gomma
Caratteristiche: stivali in gomma, di colore verde, altezza al ginocchio.
Condizioni d’uso:
Art. 7
Buffetteria e accessori
7.1) Buffetteria
Fondina in pelle di colore nero chiusa.
Cinturone con spallaccio in pelle nera, o materiale simile, di cm 4.8 con fibbia
recante il simbolo della Polizia Provinciale della Regione Emilia-Romagna.
Fondina in pelle nera aperta con sistema di sicurezza.
Porta caricatore di riserva in pelle nera.
Porta manette in pelle nera.
Tubolare di colore grigio supporto gradi in tessuto per spalline.
7.2) Gilet rifrangente
Caratteristiche: Gilet rifrangente colore giallo, doppia bordatura rifrangente
bianca, all’altezza del petto e dell’addome a descrivere l’intera circonferenza
del corpo.
Accessori e fregi pertinenti al capo: nella parte posteriore ed al petto lato
sinistro, è riportato il logotipo su due righe “Polizia Provinciale” rifrangente.
Condizioni di utilizzo: da utilizzarsi nei casi previsti dalla normativa nazionale
in tema di sicurezza sul lavoro e di Codice della Strada.
TITOLO II
FREGI E DISTINTIVI
Art. 8
Stemma della Polizia Provinciale
Cerchio di colore argento con tre barre centrali asimmetriche di colore verde e
una greca formata da quadretti di colore argento e nero.
La Regione si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo dello stemma regionale
per usi diversi da quello strettamente istituzionale nonché per finalità di
comunicazione e promozione dei servizi di polizia locale.
Art. 9
Logotipo
Scritta con carattere “Helvetica corsivo neretto”.
Art. 10
Targhetta
Delle dimensioni di cm 10 x 2, con sfondo verde recante a lettere bianche il
logotipo.
Da apporre sui capi indicati nel presente allegato per i quali ne è contemplato
l’uso alla dicitura “accessori e fregi pertinenti al capo”.
Art. 11
Placca di riconoscimento al petto
Costituisce la caratterizzazione dell'appartenenza al Corpo e alla provincia in
cui viene espletato il servizio. Riporta il simbolo della Provincia, quello della
Polizia Provinciale, indicazione in caratteri della Provincia e il numero di
matricola.
Il formato della placca è a tondo, sagomato da mm. 65 di diametro in lastra di
metallo nichelato verniciato a smalto plastico con due piccagli a tergo.
Nell'uniforme operativa la placca può essere riprodotta in tessuto.
Art. 12
Placca sul copricapo
Recante lo stemma della Polizia Provinciale di cui all’art. 8.
Placca per berretto formato tondo da mm. 65 di diametro in lastra di metallo
nichelato verniciato a smalto plastico con due piccagli a tergo.
Per i berretti relativi alla uniforme operativa il simbolo può essere riprodotto
in tessuto.
Art. 13
Soggolo
Per gli agenti, agenti scelti, assistenti ed assistenti scelti: soggolo di colore
nero piatto con due anelli neri ai lati e bottone di colore argento recante il
simbolo della polizia provinciale fermato con piccaglia.
Per gli ispettori e gli ispettori capo: di colore argento, piatto con anelli
argentati ai lati e bottone di colore argento recante il simbolo della polizia
provinciale fermato con piccaglia.
Per i commissari, commissari capo e dirigenti: cordoncino color argento con
anelli argentati ai lati e bottone di colore argento recante il simbolo della
polizia provinciale fermato con piccaglia.
Art. 14
Placca sul cinturone
Fibbia per cinturone in metallo nichelato, non verniciata recante il simbolo
della Polizia Provinciale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 15
Alamari semplici
Formato rettangolare da mm. 45x20 con due lati arrotondati, in metallo
nichelato, verniciati a smalto plastico, con chiodini e morsetti sul retro per il
fissaggio. Nella giacca sahariana gli alamari possono essere riprodotti in
tessuto.
Art. 16
Alamari estesi
A partire dal grado di commissario e per i comandanti di corpo di cui alla L.R.
24 del 2003, sul colletto della giubba sul lato destro e sinistro, è previsto, la
posto degli alamari di cui all’art. 15, una coppia di alamari estesi ricamati in
filo argentato recanti in forma stilizzata il simbolo della Polizia Provinciale in
colore verde.
Art.17
Bottoni della giubba, cappotto
Di colore argento in metallo, recanti lo stemma della Polizia Provinciale.
Formato tondo da mm. 20 per giubba e cappotto, da 12 per controspalline.
Art. 18
Piastrine al petto
I comandi possono disporre che il personale indossi una o più piastrine da
collocarsi nella parte superiore della tasca sinistra in modo da identificare una
competenza e/o responsabilità individuale secondo quanto di seguito indicato:
a)
•vicecomandante, qualora il corpo ne sia dotato come previsto
dall'articolo 16 della L. Regionale 4 dicembre 2003 n. 24 (dimensioni del
distintivo cm. 2,5x5);
•sostituto commissario, per gli addetti inquadrati nella categoria D1
giuridica, ai quali siano attribuite indennità specifiche di posizione
organizzativa (dimensioni del distintivo cm. 2,5x5);
•commissario coordinatore, per gli addetti inquadrati nella categoria
D3 giuridica, ai quali siano attribuite indennità specifiche di posizione
organizzativa (dimensioni del distintivo cm. 2,5x5);
b) una competenza individuale dell’addetto quali, ad esempio, conoscenza di
una o più lingue straniere, abilitazione alla rianimazione Bls, ecc.
(dimensioni del distintivo cm 1.5x3 - massimo 3 distintivi per ogni
addetto). Il simbolo verrà definito autonomamente dai singoli comandi.
I distintivi sopra indicati sono realizzati in metallo e fissati sull'uniforme;
vengono collocati sulla parte sinistra del petto dell'uniforme, immediatamente
sopra la chiusura della tasca. La compresenza delle due tipologie, a) e b),
implica la collocazione di quelle di tipologia a) più in alto e di quelle di tipologia
b) più in basso. Lo sfondo di ciascun distintivo è di colore argento e i caratteri
riportati sono Helvetica grassetto corsivo di colore verde.
Una rappresentazione grafica o fotografica dei simboli adottati deve essere
trasmessa alla Regione Emilia-Romagna.
In caso di attribuzione di più responsabilità individuali riconducibili alle
tipologie identificate dalle piastrine di cui al punto a), l’addetto interessato
potrà indossarne una sola in base alle indicazioni fornite dal comando di
appartenenza.
Art. 19
Distintivo a spalla
Il comando può disporre l’adozione di un distintivo atto ad identificare una
funzione specialistica, rispetto alle possibili articolazioni o gruppi di lavoro
che operano nella struttura.
Il distintivo, di dimensioni inscrivibili in un rettangolo di cm. 9x7, è a sfondo di
colore “verde ottanio” contornato da bordo argentato di cm. 0,5.
Tale distintivo viene applicato all’avambraccio sinistro con velcro solo ed
esclusivamente nei seguenti capi contemplati nel presente allegato:
• giubbino estivo
• giacca a vento
• giacca sahariana
• maglione a collo alto/pile
• pullover a V
• camicia con maniche corte
• polo
Di seguito vengono riportati i simboli che sono ricamati all’interno del
distintivo e le relative funzioni e/o attività che vi fanno capo.
Non è consentito inserire simboli diversi da quelli di seguito indicati.
Funzioni correlate: questo distintivo viene utilizzato da tutti gli operatori di
polizia provinciale che operano in comandi la cui struttura non in gruppi di
lavoro specifici o specialistici. Viene altresì utilizzato, qualora il comando di
appartenenza sia organizzato in gruppi di lavoro specifici o specialistici, da
coloro i quali non sono inseriti in nessuna delle funzioni successivamente
elencate, ovvero ne svolgono molteplici.
Funzioni correlate: servizi di supporto all’attività operativa quali ufficio
studio, uffici segreteria e servizi, uffici amministrativi, ricezione pubblico, ecc.
Funzioni correlate: servizi di controllo viabilistico ed infortunistica stradale,
sicurezza ed educazione stradale, ecc.
Esclusivamente per questo distintivo, fermo restando il logo all’interno
riportato, il comando può disporre di modificarne il titolo “NUCLEO
STRADALE” con altro ritenuto più idoneo, in funzione dell’organizzazione
della struttura.
Funzioni correlate: servizio di centrale operativa.
Funzioni correlate: servizio specifico di polizia giudiziaria.
Funzioni correlate: servizi di polizia ambientale e tutela del territorio
Funzioni correlate: servizi di polizia itticovenatorio
Art. 20
Tessera di riconoscimento
Ogni operatore di Polizia Provinciale, assunto a tempo indeterminato, è dotato
di tessera di riconoscimento realizzata su modello card delle dimensioni di cm
8,5 x cm 5,5.
La tessera di riconoscimento, viene realizzata dalla Regione Emilia-Romagna
sulla base del modello qui definito. Le strutture di Polizia Provinciale
alimentano una banca dati presso la Regione Emilia-Romagna con tutti i dati
necessari alla realizzazione del tesserino di riconoscimento. Nell’ambito del
sistema informatico, realizzato su piattaforma web, appositamente realizzato
e protetto, i dati inseriti da ciascuna struttura possono essere visualizzati ed
utilizzati solo dalla stessa. La Regione provvede, alla sua realizzazione ed
all’invio alla struttura di Polizia Provinciale titolare, inoltre, può estrarre dati
anonimi per finalità legate ad elaborazioni statistiche sulla consistenza
qualitativa e quantitativa del personale operante sul territorio.
La Regione, al fine di promuovere la vicinanza tra l’amministrazione e i
cittadini, incentiva l’avvio di progetti tecnologici tesi a favorire la
riconoscibilità dell’operatore, secondo il principio della trasparenza e
dell’accessibilità ai contenuti digitali dell’amministrazione stessa.
Il tesserino di riconoscimento ha validità 5 anni.
Alla scadenza il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura di
Polizia Provinciale di riferimento che lo distruggerà aggiornando il sistema
informatico regionale. Analogamente nel caso in cui vi siano variazioni dei
dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite, ecc.) la struttura di
Polizia Provinciale ritira il tesserino di riconoscimento per la distruzione
aggiornando il sistema informatico regionale e provvede nel contempo ad
avviare la procedura di realizzazione di uno nuovo.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un tesserino di
riconoscimento, la struttura di Polizia Provinciale comunica, senza ritardo, il
fatto alla Regione.
Sulla tessera di riconoscimento sono riportati i seguenti dati:
Fronte: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore, logo della Regione
Emilia-Romagna e logo regionale della Polizia Provinciale, la dicitura “Polizia
Provinciale” seguito dal nome del comando di riferimento.
Numero di matricola dell’operatore, numero regionale del tesserino di
riconoscimento, gruppo sanguigno, fotografia a mezzo busto dell’operatore in
divisa con giubba, camicia e cravatta (senza berretto). Grado, qualifica di P.G.
attribuita, data di assegnazione del grado, cognome, nome, data e luogo di
nascita. Sulla parte destra con scritta verticale viene riportata la dicitura
“Polizia Provinciale”, nelle principali lingue dell’Unione Europea: “Local Police
– Stadtpolizei - Police Locale – Policìa Local”.
Retro: logo dell’ente di appartenenza dell’operatore e logo regionale della
Polizia Provinciale. Striscia magnetica e codice a barre per la lettura
automatica dei dati riportati sul tesserino di riconoscimento. Data di rilascio e
data di scadenza, elenco delle funzioni attribuite, dati relativi all’assegnazione
dell’arma.
Gli operatori di Polizia Provinciale a tempo determinato sono dotati di una
tessera di riconoscimento realizzata dal proprio comando di appartenenza su
supporto cartaceo. Le caratteristiche ed i dati riportati sono i medesimi del
tesserino di riconoscimento rilasciato agli operatori a tempo indeterminato ad
eccezione: sul fronte del numero regionale e sul retro della striscia magnetica
e del codice a barre che, sono sostituiti dal logo della Regione Emilia Romagna
e dalla dicitura “Polizia Provinciale” seguita dal nome della struttura (come
riportato nel fronte). Alla scadenza il tesserino di riconoscimento viene
ritirato dalla struttura di Polizia Provinciale di riferimento per la distruzione.
Analogamente nel caso in cui vi siano variazioni dei dati riportati sul tesserino
(grado, qualifiche attribuite, ecc.) la struttura di Polizia Provinciale lo ritira
per la distruzione provvedendo nel contempo a consegnarne uno aggiornato.
Art. 21
Crest
I comandi possono realizzare un crest, su supporto in legno a forma di scudo
inscrivibile in un rettangolo di dimensioni cm 18x23.
Al suo interno, al centro è riportata una placca tonda in metallo raffigurante il
simbolo regionale della polizia provinciale, lo stemma e la denominazione della
Provincia di riferimento.
Vengono inoltre raffigurate, con applicazioni in metallo, le diciture “POLIZIA
PROVINCIALE” nella parte superiore e “REGIONE EMILIA-ROMAGNA” in
quella inferiore, con curvatura come da figura sottostante.
Analogo crest può essere realizzato anche dalla Regione Emilia-Romagna.
Il crest viene utilizzato in ambito istituzionale secondo il cerimoniale in uso
all’ente, può essere donato come ricordo a personalità in visita al corpo, a
personale che lascia il servizio nonché come scambio in occasione di incontri e
cerimonie.
TITOLO III
DISTINTIVI DI GRADO
Art. 22
Tutti i distintivi di grado della Polizia Provinciale sono portabili ed utilizzabili
da parte degli addetti solo a seguito dell’adozione di un esplicito atto formale di
attribuzione degli stessi.
Art. 23
Categoria C
Piastrina in materiale metallico o plastico, a sfondo verde, di dimensioni
mm 57x29.
Art. 24
Categorie D e Dirigenti
Piastrina in materiale metallico o plastico, a sfondo verde, di dimensioni mm.
57x29.
Stelle in metallo argentato in rilievo a 6 punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2.
Barra con rombo centrale.
I gradi sono applicati direttamente sulla spallina della giubba o del cappotto,
per gli altri indumenti si applicano su tubolari a fondo grigio.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2,5.
Ramoscelli d’alloro incrociati, in metallo argentato in rilievo, inscrivibili in un
rettangolo di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli inscrivibile in un rettangolo
di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Art. 25
Comandanti di corpo di una struttura riconosciuta come Corpo, in base alla
L.R. 24/2003
Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli inscrivibile in un rettangolo
di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, bordate in robbio rosso,
inscrivibili in un cerchio di diametro di cm. 2,5.
Art. 26
Responsabili di Servizio di una struttura non riconosciuta come Corpo, in
base alla L.R. 24/2003
Dove non è stato formalmente riconosciuto a un Corpo a norma dell’art. 14
della Legge Regionale 24 del 2003, il responsabile di servizio di Polizia
Provinciale utilizza il grado corrispondente al suo inquadramento giuridico.
Il responsabile di servizio, a partire dal grado minimo di ispettore, porta le
stelle del distintivo di grado, placca al copricapo e galloncini del soggolo con la
bordatura in robbio rosso.
Gradi dei responsabili di servizio a partire dal distintivo di Ispettore:
Piastrina in materiale metallico o plastico, a sfondo celeste, di dimensioni mm.
57x29.
Stelle in metallo argentato in rilievo a 6 punte, inscrivibili in un cerchio di
diametro di cm. 2, bordate in robbio rosso.
Barra con rombo centrale.
I gradi sono applicati direttamente sulla spallina della giubba o del cappotto,
per gli altri indumenti si applicano su tubolari a fondo
grigio.
Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli inscrivibile in un rettangolo
di dimensioni di cm. 2 x 3,4.
Stelle in metallo argentato in rilievo a sei punte, bordate in robbio rosso,
inscrivibili in un cerchio di diametro di cm. 2,5.
TITOLO IV
SEGNI DISTINTIVI DEI VEICOLI
Art. 27
Gli automezzi
Colore di base bianco. Sulle fiancate e sulla parte posteriore del veicolo è
prevista una guarnitura superiore rifrangente di colore verde alta cm 15 e una
inferiore rifrangente di colore grigio alta cm 5. Sulle fiancate, sulla guarnitura
verde trova collocazione la scritta “Polizia Provinciale”, a lettere bianche,
carattere “Helvetica corsivo” alta cm 12,5, su quella grigia vanno riportate a
lettere blu alte cm 4, carattere “Helvetica corsivo” la traduzione di “Polizia
Locale” nelle principali lingue europee: “Local Police – Stadtpolizei - Police
Locale – Policìa Local”.
Sulla fiancata destra, al di sopra della guarnitura verde va riportato in
carattere “Helvetica corsivo” alto cm. 4, l’indirizzo mail del comando che deve
avere il seguente formato: poliziaprovinciale@(dominio).it.
Sul cofano sono riportate due guarniture laterali rifrangenti larghe cm. 15 di
colore verde e al centro viene applicato il simbolo regionale della Polizia
Provinciale di diametro cm. 30. Lo stesso viene inoltre applicato, nella misura
di diametro cm. 10, sulla parte posteriore sul lato sinistro. Sul parabrezza,
rovesciata, e sul lunotto posteriore si trova la scritta "Polizia Provinciale" di
colore bianco. Sul tetto, per tutta la sua lunghezza, sono riportate due
guarniture laterali rifrangenti di colore verde alte cm 15. Al centro del tetto, di
grandezza idonea alle dimensioni del veicolo, sono riportate in caratteri verdi
la dicitura “PP” ed il numero del veicolo. Sulla parte posteriore sinistra, al di
sopra della guarnitura verde, va riportato in carattere “Helvetica corsivo” alto
cm. 4, il numero di telefono del comando. Sulla parte posteriore lato destro
nonché nella parte anteriore delle fiancate destra e sinistra è prevista la
targhetta di cui all’art. 28 del presente allegato.
Dispositivi supplementari di segnalazione: barra luminosa a ponte con luce
lampeggiante blu e sirena acustica bitonale. Inoltre i
veicoli possono essere dotati di altoparlante, faro direzionale manovrabile
dall’interno, luci di crociera e pannello a messaggi variabili.
Qualora il veicolo sia stato acquistato anche grazie al contributo regionale,
deve essere applicata all’altezza della ruota posteriore destra, al di sopra della
guarnitura verde, il seguente logo delle dimensioni di cm 20 x 6:
Art. 28
Targhetta recante la denominazione dell'ente ed il numero di
riconoscimento
La targhetta, in adesivo serigrafato, è composta da un rettangolo di cm. 15x9,
diviso in due triangoli dei colori del comando di riferimento, recanti la
denominazione della Provincia e il numero di riconoscimento del veicolo.
Art. 29
Targatura dei veicoli
Qualora i veicoli siano targati conformemente a quanto disposto dal decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209 del 27/04/2006
“Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei
veicoli della Polizia Locale – articolo 93, comma 11 C.d.S. e articolo 246,
comma 2, reg. es. e att. C.d.S.” la targa anteriore e posteriore degli autoveicoli
e dei motoveicoli dovrà riportare in basso a destra il logo della regione EmiliaRomagna sotto riportato.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 30
Tempi di adeguamento
Per quanto attiene le nuove forniture, i singoli comandi di Polizia Provinciale
della Regione, dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente documento
a far data dalla sua emanazione.
Le forniture in essere e le dotazioni già assegnate potranno essere utilizzate
fino allo spirare dei termini definiti da ciascuna amministrazione per ogni
singolo capo o mezzo.
Per quanto attiene all’art. 20 “Tessere di riconoscimento” del presente
allegato, lo stesso entrerà in vigore nel momento in cui la Regione EmiliaRomagna metterà a disposizione dei comandi il sistema informatico in grado
di realizzare le tessere di riconoscimento. Fino ad allora le tessere di
riconoscimento saranno realizzate con le modalità e caratteristiche definite
dall’Art. 8 dell’Allegato “B” della delibera di Giunta regionale n. 314 del 2007.
Art. 31
Norma finale
È facoltà della Regione Emilia-Romagna effettuare verifiche di conformità a
quanto prescritto dal presente allegato. Ogni eventuale grave difformità verrà
comunicata dalla Regione Emilia-Romagna, previa diffida a conformarsi, alla
Corte dei Conti.
ALLEGATO “C” - CRITERI E MODALITÀ' PER
L'ATTRIBUZIONE E LA PROGRESSIONE NEL
GRADO DEI DISTINTIVI ALL'INTERNO DI
CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE
Si individuano di seguito i criteri e le modalità per l'attribuzione e la
progressione nel grado dei nuovi distintivi all'interno di ciascuna categoria
professionale per gli appartenenti ai corpi di polizia locale, precisando che
l'intervento regionale in materia di "distintivi di grado" non può incidere sulle
materie riservate per legge alla contrattazione collettiva, in particolare
determinando effetti diretti sulla contrattazione esercitata all'interno dei
singoli enti locali.
CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GRADI
1.
Distintivi di grado di primo accesso:
Categoria C: distintivo di grado corrispondente ad "Agente";
Categoria D: distintivo di grado corrispondente ad "Ispettore";
Categoria D, livello 3 giuridico: distintivo di grado corrispondente a
"Commissario".
2.
Oltre a quanto previsto al punto 1) e 3), al distintivo di grado di
"commissario" si accede unicamente per procedura selettiva in D3
giuridico secondo le modalità definite dalla normativa di riferimento.
3.
Ai lavoratori in mobilità all'interno della Regione Emilia-Romagna
vengono riconosciuti i distintivi di grado già conseguiti nell’Ente di
provenienza, se assegnati conformemente a quanto disciplinato nel
presente allegato e nel rispetto della categoria giuridica posseduta
nonché, ai fini della progressione di cui allo schema sotto riportato,
l'esperienza e l’aggiornamento maturato.
4.
Ad eventuali addetti a cui, all’entrata in vigore della presente
deliberazione, siano in possesso del grado di viceispettore secondo le
previsioni della Delibera di Giunta Regionale 950/2011, viene attribuito il
grado di Ispettore.
5.
Coloro i quali sono in possesso di un distintivo di grado che all’entrata in
vigore della presente deliberazione dovrebbe essere sostituito da altro
gerarchicamente inferiore, continuano a fregiarsi del distintivo di grado
precedentemente assegnato e della eventuale nuova dizione.
CRITERI PER LA PROGRESSIONE NEI GRADI ALL'INTERNO DELLE
CATEGORIE "C","D" e "D3 giuridico"
Ai fini della progressione nei gradi superiori interni alle categorie C e D e delle
relative denominazioni viene considerato utile - fermo restando quanto
previsto nel precedente punto 2) per l'accesso alla categoria D3 giuridico
(Commissario) - il possesso dei seguenti requisiti minimi e cumulativi:
esperienza lavorativa, formazione ed eventuali provvedimenti disciplinari,
secondo lo schema riportato di seguito.
Viene inoltre rinviata ai singoli Enti la possibilità di prevedere ulteriori
requisiti per la progressione nei gradi interna a ciascuna categoria
professionale.
Vengono considerate valide le sole ore di formazione debitamente certificate
ed acquisite al fascicolo personale dall'ente di appartenenza.
In sede di prima applicazione della presente deliberazione, si stabilisce che
verrà considerato sufficiente, per l’attribuzione del grado rispetto agli schemi
sotto riportati, il possesso del solo requisito della esperienza lavorativa
maturata.
Successivamente le progressioni dei gradi all’interno delle varie categorie
giuridiche dovranno tenere conto dell’esperienza maturata,
dell’aggiornamento professionale previsto e di eventuali provvedimenti
disciplinari per fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore della
presente deliberazione.
Con il termine “esperienza”, utilizzato negli schemi sotto riportati, si intende
ogni periodo lavorativo svolto nel ruolo specificato, ovvero più elevato a
seguito di incarichi temporanei con rientro successivo nella categoria
ordinaria, sia esso a tempo indeterminato, determinato o altra forma
equivalente. Ai fini del conteggio dell’esperienza maturata sono considerati
utili sia i periodi svolti in regione Emilia-Romagna che in altra regione,
analogamente si procede per le ore di formazione.
Qualora un addetto abbia svolto periodi lavorativi temporanei in gradi
superiori a quello attribuito a tempo indeterminato, tali periodi sono
conteggiati al fine del calcolo dell’esperienza utile per le progressioni nei gradi
successivi.
OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROGRESSIONE NEI
GRADI
Le ore di formazione iniziale previste dalla Direttiva in materia di criteri e
sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli operatori di
polizia locale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 2005 non
sono computabili come ore di aggiornamento per la progressione nei gradi
superiori interni alle categorie C e D.
Gli operatori di polizia locale, già in servizio alla data del 14 febbraio 2005, che
non avevano maturato al 31 dicembre 2004 un’anzianità di tre anni e che
devono ancora concludere positivamente l’intero percorso formativo iniziale
relativo alla figura professionale di appartenenza non possono acquisire segni
distintivi di grado superiori a quelli legittimamente in uso a quella data.
Per gli operatori di polizia locale, assunti successivamente al 14 febbraio 2005,
che non abbiano concluso positivamente l’intero percorso di formazione
iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza, non possono
acquisire segni distintivi di grado superiori a quelli di primo accesso, come
individuati dal presente allegato.
Al fine di agevolare percorsi di mobilità e crescita professionale tra le figure
professionali della polizia municipale e quelle della polizia provinciale la
specifica formazione iniziale una volta riconosciuta con l’attestato di acquisita
qualificazione professionale, ove prescritta dalla “Direttiva in materia di
criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli
operatori di polizia locale” approvata con Delibera di Giunta Regionale n.278
del 2005, è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente.
Capitolo 6 - La promozione
della Polizia Locale
Delibera Giunta Regionale 21
maggio 2013, n. 612
Raccomandazione tecnica in materia di promozione del
ruolo e dell’immagine della Polizia Locale, per
migliorarne la conoscenza presso i cittadini. Linee
guida.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in
materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in
conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della
Costituzione;
Richiamati in particolare i seguenti articoli della L.R. n. 24/2003:
• l’art. 1, comma 3, che stabilisce: “Ai fini della promozione del sistema
integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa
con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.”;
• l’art. 4, comma 1 lettera b, che prevede che la Regione realizza attività
di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione per la
realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e la sua promozione;
• l’art 11, comma 2, che indica: “Le funzioni di polizia amministrativa
locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), sono esercitate dall'insieme
coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della
regione.”;
• l’art. 12 comma 1, che prevede che la Regione, al fine di assicurare
l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo della
Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale,
funzioni di coordinamento, indirizzo e raccomandazione tecnica;
• l’art. 12, comma 2 lettera d), che prevede che la Regione, d’intesa con
la Conferenza Regione-Autonomie locali previo parere del comitato
tecnico di polizia locale, esercita funzioni di coordinamento anche in
materia di miglioramento del rapporto con i cittadini;
• l’art. 12, comma 4, che specifica: “La Regione promuove l'attivazione
di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su
tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia
provinciale.”;
• l’art. 19, comma 2, che definisce che la Regione previa intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali definisce le caratteristiche delle
uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia
locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi in dotazione.
Considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per dare
attuazione alla legge regionale n. 24/2003 e, in particolare, alla creazione e
valorizzazione di un sistema integrato di sicurezza;
Ritenuto necessario, nell'ambito del ruolo di coordinamento e di indirizzo
previsto per la Regione dalla L.R. n. 24/2003, proseguire la propria azione in
tal senso raccomandando una disciplina omogenea su tutto il territorio
regionale di alcuni elementi caratterizzanti le funzioni di polizia locale, con
particolare riferimento alle modalità di informazione, comunicazione e
promozione delle attività svolte con lo scopo di migliorare la conoscenza e
l’informazione presso i cittadini, con l’ulteriore obiettivo indiretto di
incrementare la sicurezza percepita nelle nostre comunità;
Preso atto delle risultanze delle indagini demoscopiche commissionate
dall’Agenzia regionale di informazione e comunicazione, in raccordo con il
Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, alla società Doxa SpA
di Milano, negli anni 2007 e 2009, relativamente alla percezione dei cittadini
del ruolo e delle funzioni svolte dalla polizia locale in Emilia-Romagna, da cui
sono state delineate specifiche aree di criticità;
Dato atto del lavoro svolto da appositi gruppi di lavoro formati da
appartenenti alla polizia locale, in pagina 3 di 40 rappresentanza di tutti i
territori della Regione, nell’ambito dello sviluppo del progetto di promozione
dell’immagine e del ruolo della polizia locale, condiviso dal Comitato tecnico di
polizia locale di cui all’art. 13 della L.R. 24/2003 e dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative della polizia locale;
Vista la propria deliberazione n. 2211 del 27/12/2010 del 27/12/2010 con cui
è stato assegnato e concesso un contributo ai sensi dell’art. 6, comma 1, L.R.
24/2003 al Comune di Forlì e approvato un Protocollo di Intesa tra la Regione
Emilia- Romagna e il Comune stesso per la realizzazione del progetto
“Laboratorio per la sperimentazione di azioni per la promozione e
l’informazione dei cittadini sull’attività della polizia municipale nel territorio”;
Vista la propria deliberazione n. 950 del 04/07/2011 con cui è stata approvata
e riordinata la normativa regionale in materia di uniformi, fregi e segni
distintivi della polizia locale, in particolare all’allegato “A” Polizia Municipale,
Titolo IV Segni distintivi dei veicoli;
Vista la propria deliberazione n. 1961 del 27/12/2011 con cui si è provveduto
ad approvare l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e la
Comunità Montana del Frignano (MO) per la realizzazione del progetto
“Sperimentazione di modalità innovative per l’accesso da parte dei cittadini ai
servizi della polizia municipale”, nell’ambito del quale è stato sviluppato
l’’applicativo per telefoni smartphone denominato “PRONTO POLIZIA
LOCALE”, tramite il quale l’utente può attivare una comunicazione telefonica
con il comando di polizia municipale territorialmente competente, superando
in tal modo l’esigenza della realizzazione di un numero unico regionale di
polizia locale, contemplato all’art. 12 della L.R. 24/2003;
Considerato i risultati raggiunti nell’ambito dello sviluppo dei progetti sopra
menzionati e la predisposizione di linee guida della promozione del ruolo e
dell’immagine della polizia locale, utili per lo sviluppo della rete di polizia
locale su tutti i territori della Regione;
Rilevato che nella delibera di Giunta regionale 950/2011, agli allegati A e B,
sono presenti alcune dizioni che lasciano dubbi interpretativi circa la foggia
dei bottoni dell’uniforme dalla polizia municipale e provinciale, nonché risulta
erroneamente indicata la collocazione, sui veicoli di servizio sia della polizia
municipale che provinciale, della targhetta identificativa dell’ente di
appartenenza, così come segnalato dai comandi di polizia locale al competente
servizio regionale;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire criteri
omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni della polizia locale
nella Regione Emilia-Romagna con lo scopo di migliorare la conoscenza
l’informazione, presso i cittadini, sul ruolo e sulle attività della polizia locale
con l’ulteriore obiettivo indiretto di incrementare la sicurezza percepita nelle
nostre comunità, nonché per semplificare le modalità di contatto da parte
degli utenti con la polizia municipale;
Preso atto:
• del parere positivo espresso da parte del Comitato tecnico di polizia
locale in data 28/11/2012;
• del parere favorevole espresso dalla Commissione I “Bilancio Affari
generali ed Istituzionali”, del Consiglio delle Autonomie locali, nella
seduta del 6 maggio 2013;
Dato atto dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali
rappresentative della Polizia Locale (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm), sentiti in merito;
Richiamate:
•la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
•le proprie deliberazioni:
– n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del
4/08/2011, nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e n. 1929 del
19/12/2011;
– n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera
450/2007" e ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione
con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei
Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la
sicurezza.”, Simonetta Saliera; a voti unanimi e palesi
delibera
di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante, la Raccomandazione tecnica in materia di
promozione del ruolo e dell’immagine della polizia locale, per migliorarne la
conoscenza presso i cittadini. Linee Guida;
1)
di prendere atto della positiva sperimentazione dell’applicativo per telefoni
smartphone denominato “Pronto polizia locale” che permette al cittadino
utilizzatore l’attivazione di telefonate verso la polizia locale competente per
territorio, sviluppato attraverso l’approvazione di apposito accordo di
programma con propria delibera n. 1961/2011 e di promuoverne la diffusione
presso la popolazione anche attraverso i comandi di polizia locale della
Regione;
2)
di apportare, per i motivi richiamati in premessa, le seguenti modifiche
all’Allegato A della propria delibera n. 950/2011, recante “Normativa in
materia di uniformi, fregi e segni distintivi della polizia locale”:
a) nel titolo dell’art. 19 sono eliminate le parole “e alle controspalline”;
b) l’ultimo periodo del terzo capoverso dell’art. 30 recante “Sulla parte
posteriore lato destro, sulla fiancata destra parte anteriore e sulla
fiancata destra parte anteriore e sulla fiancata sinistra parte posteriore
è prevista la targhetta di cui all’art. 32 del presente allegato” è
sostituito dal seguente periodo: “Sulla parte posteriore lato destro
3)
nonché nella parte anteriore delle fiancate destra e sinistra è prevista la
targhetta di cui all’art. 32 del presente allegato.”;
c) alla fine del terzo capoverso dell’art. 30 è aggiunto il seguente
periodo: “All’altezza delle ruote posteriori, sulla guarnitura blu, è
riportato il logo raffigurante l’app. “PRONTO POLIZIA LOCALE”;
di apportare, per i motivi richiamati in premessa, le seguenti modifiche
all’Allegato B della propria delibera n. 950/2011, recante “Normativa in
materia di uniformi, fregi e segni distintivi della polizia locale”:
a) nel titolo dell’art. 17 sono eliminate le parole “e alle controspalline”;
b) il secondo capoverso dell’art.17 è eliminato;
c) l’ultimo periodo del terzo capoverso dell’art. 27 recante “Sulla parte
posteriore lato destro, sulla fiancata destra parte anteriore e sulla
fiancata sinistra parte posteriore è prevista la targhetta di cui all’art. 28
di questo allegato” è sostituito dal seguente periodo: “Sulla parte
posteriore lato destro nonché nella parte anteriore delle fiancate destra
e sinistra è prevista la targhetta di cui all’art. 28 del presente allegato.”
4)
di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
5)
Raccomandazione tecnica in materia di promozione del ruolo e
dell’immagine della polizia locale, per migliorarne la conoscenza presso i
cittadini.
Linee guida.
Premessa
La presente raccomandazione tecnica si basa sul lavoro svolto attraverso il
coinvolgimento diretto delle strutture di polizia locale della Regione EmiliaRomagna che in vario modo ed a vario titolo hanno contribuito a plasmare le
linee guida sotto riportate. Le azioni individuate si basano sulle migliori
esperienze sviluppate dai comandi e dall’elaborazione delle idee più
promettenti raccolte. Il concetto di promozione del ruolo e dell’immagine della
polizia locale, per migliorare la conoscenza presso i cittadini, si basa su
presupposti di auto promozione attuata direttamente dagli operatori di polizia
locale attraverso il lavoro quotidianamente svolto. Una valorizzazione della
professionalità che parte da coloro i quali la rappresentano sul campo, essendo
direttamente a contatto con i cittadini. Le azioni e le attività individuate sono
una rivisitazione di alcune attività svolte contemplando, oltre all’esigenza
burocratico amministrativa, la valorizzazione del ruolo e la diffusione
dell’informazione rivolta alle comunità.
Comunicare al meglio la propria immagine è il modo più efficace di garantire
trasparenza e di evidenziare la molteplicità di ruoli e funzioni strategiche in
tutte le aree di intervento, inoltre permette di migliorare con consapevolezza,
partecipazione, professionalità ed esperienza i servizi dedicati ad ogni
cittadino e ogni comunità della regione.
L’applicazione di queste linee guida mira anche alla standardizzazione di
procedure ad alto impatto comunicativo, in modo da rafforzare il sistema
integrato della sicurezza e della rete di polizie locali del territorio emilianoromagnolo.
1 - “Festa del Corpo / Porte Aperte”
Obiettivi
La Festa del Corpo rappresenta, per un Comando di polizia municipale, uno dei
momenti più importanti e solenni nel corso dell’anno. Sia che tale giornata
venga celebrata nel giorno di San Sebastiano, sia nell’anniversario della
fondazione del corpo, per tradizione essa prevede la celebrazione ufficiale
durante la Santa Messa, alla presenza delle autorità civili e religiose.
Questa linea guida intende definire la Festa del Corpo secondo un principio
differente, ovvero di apertura alla cittadinanza, qui denominato “Porte
Aperte”, lasciando l’organizzazione del momento istituzionale al protocollo
cerimoniale consolidato nel tempo da ogni ente. I due momenti, quello
cittadino e quello cerimoniale, possono essere organizzati nella medesima
giornata o in giornate differenti, a seconda delle esigenze.
Azioni preliminari
Per poter mettere in atto in maniera efficace questa linea guida, è necessario
porre in essere alcune azioni preliminari che possano ridurre fattori di rischio
o di ostacolo alla realizzazione ed alla buona riuscita dell’organizzazione e
gestione della giornata “Porte Aperte”.
Le azioni preliminari sono così identificate:
•
Il comando dovrà individuare un referente ed eventuali suoi collaboratori
(staff organizzativo) che dovranno dedicarsi all’organizzazione della
giornata. Lo staff organizzativo dovrà predisporre una sorta di
vademecum ad uso interno, finalizzato ad una efficiente organizzazione
delle varie attività. È inoltre utile allacciare rapporti di collaborazione
con terzi soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire alla
realizzazione delle iniziative.
•
Tutti gli operatori del comando dovranno essere informati dell’iniziativa,
declinandola anche come momento di crescita professionale, spiegare il
valore e le finalità del progetto come valorizzazione dell’immagine del
comando e dei singoli addetti.
Di seguito vengono indicate le attività che è possibile svolgere in occasione
della giornata “Porte Aperte” che, dovrà tenersi indicativamente nel 2^ sabato
del mese di maggio.
La linea guida si intende applicata se si svolgono almeno 4 delle 10 attività di
seguito presentate.
1. Attività sportive
Organizzare un’attività sportiva può costituire un ottima opportunità di
incontro con i cittadini: un torneo per i ragazzi delle scuole, una maratona/
camminata aperta a tutta la cittadinanza, un percorso ciclistico anche con la
partecipazione degli operatori di polizia locale, sono solo alcuni esempi che
possono rappresentare un momento di aggregazione e di conoscenza
reciproca. Per l’organizzazione si possono utilizzare le strutture sportive
comunali, purché raggiungibili comodamente, le palestre delle scuole coinvolte
nella giornata o luoghi all’aperto (parchi, giardini pubblici, ecc.). In caso si
scegliessero luoghi all’aperto, è necessario individuare preventivamente un
luogo alternativo al coperto, da utilizzare in caso di maltempo ed evitare così
uno sgradevole annullamento dell’attività.
2. Percorso fotografico
Tale attività consiste nell’allestimento di una mostra fotografica nel centro
della città. Le foto dovranno essere stampate su supporti di grande
dimensione (pannello pvc o altro materiale), e dovranno riprodurre le
situazioni operative caratterizzanti l’attività del comando. Per fare ciò sarà
necessario acquisire fotografie relative ai momenti che tipicamente ricorrono
in una giornata lavorativa della polizia municipale e dotate di una risoluzione
adeguata alla stampa in grandi dimensioni. L’allestimento dovrà coinvolgere i
commercianti, che esporranno le foto all’interno dell’esercizio o in prossimità
dell’entrata.
Il percorso di foto potrà essere collegato anche all’attività di cui al punto 5.
3. Le scuole
Coinvolgere le scuole nell’organizzazione della giornata “Porte Aperte”, ad
esempio per l’organizzazione di un concerto, per la realizzazione di esposizioni
artistiche a tema, per rappresentazioni teatrali su argomenti particolari (ad
es. sicurezza stradale, educazione ambientale, sicurezza sul lavoro, ecc.), per
la produzione di materiali promozionali (video, depliant, manifesti, ecc.).
4. La nostra storia
A seconda delle disponibilità di spazio, prevedere un momento di rievocazione
della storia del comando di polizia municipale. Di seguito alcune possibilità:
•Predisposizione di materiale audiovisivo da proiettare alla presenza dei
cittadini;
•Esposizione di foto storiche;
•Esposizione, all’esterno del comando, di veicoli storici e/o di uniformi
storiche;
•Narrazione dal vivo: operatori in pensione che raccontano “come eravamo…”;
•Fare una pubblicazione sulla storia della polizia municipale con una ricerca
di materiali originali e fonti storiche (ricerca negli archivi comunali,
interviste ad operatori in pensione, ecc.).
5. Espandersi nella città: i “punti di dialogo”
Organizzare alcuni punti nel centro della città e comunque in un’area
circoscritta e percorribile a piedi, allestiti con gazebo o uffici mobili o altra
modalità che consenta il contatto ed il dialogo con i cittadini. Ciascun punto
dovrà essere tematizzato e prevedere la presenza di almeno due operatori con
particolare competenza sul relativo tema (ad es. codice della strada, abuso di
alcol e stupefacenti, racconti storici della pm, ecc.). Questa modalità di
presentazione alla cittadinanza si può legare a tutte la altre attività, ad
esempio prevedendo un gazebo per la rievocazione storica, un altro per le
simulazione di interventi operativi, uno per l’educazione stradale, ecc. In
generale, se si organizza anche l’attività di cui al punto 2. (Percorso di foto) la
dislocazione di questi “punti di dialogo” può intrecciarsi con il percorso
fotografico. Si può valutare inoltre l’opportunità di sfruttare questa modalità
di presenza per ridare vita a luoghi tipicamente degradati.
6. Simulazione di interventi
Si tratta di trasposizioni di interventi operativi di attività di polizia, di sicuro
impatto verso i presenti, che consentono agli spettatori di prevedere, valutare
ed immedesimarsi in ciò a cui stanno assistendo. Si deve cercare di rendere
accattivanti ed interessanti tali simulazioni. Pertanto è necessario che esse
siano piuttosto brevi ed incisive, in maniera tale che rimanga alto il livello di
attenzione. Le simulazioni andranno sempre effettuate con la divisa utilizzata
per i vari tipi di intervento che si andranno a rappresentare. Tali simulazioni
saranno dirette a due distinte categorie. La prima potrà vedere coinvolti
ragazzi tra i 14 e i 18 anni, cioè coloro i quali si avvicinano al mondo della
guida attraverso il conseguimento del C.I.G. (patentino). La seconda categoria
comprenderà invece un pubblico più adulto (dai 18 anni in poi). Gli operatori
che andranno ad effettuare tali dimostrazioni dovranno possedere sicurezza e
dimestichezza con ciò proporranno, anche in vista di domande che potranno
essere poste dal pubblico al termine delle simulazioni. Quindi il personale sarà
quello che, per mansione d’ufficio, si occupa del tema che viene rappresentato.
Quindi operatori dell’infortunistica per dimostrazioni inerenti incidenti
stradali; ecc.
7. Educazione stradale
Organizzare momenti di incontro con i bambini delle classi con cui si è fatta
educazione stradale nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo gli insegnanti
e le famiglie. In questa occasione si possono presentare alcuni lavori fatti con i
bambini (disegni, cartelloni, ecc.), si possono allestire percorsi stradali da fare
in bicicletta, si possono fare giochi di ruolo, quiz a premi, ecc.
8. Rendiconto attività
Il rendiconto delle attività in genere viene fatto dal comandante in presenza
delle autorità. In questo caso invece l’attività prevede la presentazione delle
attività svolte dal comando davanti alla cittadinanza appositamente invitata
per la giornata “Porte Aperte” (bambini della scuole con le loro famiglie,
familiari degli operatori, ecc.).
La presentazione dovrà avere un carattere spiccatamente divulgativo,
evidenziando le attività di maggiore impatto per il territorio (educazione
stradale, attività di prossimità, attività ambientale, infortunistica, chiamate
alla Centrale Operativa, soccorso alla popolazione, ecc.). Per quanto riguarda
l’attività sanzionatoria, sarà importante valorizzare soprattutto il beneficio
tratto dalla collettività rispetto al lato punitivo subito dal trasgressore.
9. Tour nel comando
Organizzare delle visite guidate all’interno del comando per mostrare le
principali e più attrattive attività svolte dagli operatori, con simulazioni d’uso
delle strumentazioni. Organizzare almeno un passaggio nella Centrale
Operativa per mostrare le strumentazioni e la tipica attività di ricezione
chiamate, l’utilizzo degli apparati radio e la visualizzazione della cartografia
se disponibile. Ogni gruppo in visita sarà composto al massimo da 10 persone e
sarà accompagnato almeno da un ufficiale. Un elemento imprescindibile è la
previsione di percorsi liberi da barriere architettoniche, per consentire anche
ai disabili di svolgere il percorso senza difficoltà. Si può inoltre prevedere la
visione dei veicoli con la possibilità per i cittadini di accedervi, affiancati da un
operatore.
10. Consegna encomi con i cittadini
Tradizionalmente, la consegna degli encomi viene fatta dal Comandante o
altra autorità agli operatori che si sono contraddistinti per attività di
particolare rilievo. L’attività qui descritta prevede che a consegnare l’encomio
all’operatore si alternino, oltre al Comandante, vari soggetti: autorità, cittadini
che hanno beneficiato direttamente dell’intervento dell’operatore, cittadini
che sono simbolicamente legati all’episodio oggetto di encomio. Per i casi più
rilevanti, potrà essere il cittadino stesso che, assieme all’operatore,
racconterà alla cittadinanza presente i momenti e le emozioni vissute nel
corso dell’intervento.
2 - “Contatto con il cittadino”
Obiettivi
L’attività di un comando di polizia municipale si caratterizza per un costante
rapporto con il cittadino, sia durante le attività esterne sia in quelle condotte
negli uffici. Questa linea guida si concentra in particolare su quali
accorgimenti possono essere adottati per dare un risvolto promozionale ad
attività che spesso già comunemente sono svolte dai comandi, o su come
sfruttare ulteriori occasioni in modo da trasmettere un’immagine di vicinanza
verso la popolazione.
Azioni preliminari
Per poter mettere in atto in maniera efficace questa linea guida, è necessario
porre in essere alcune azioni preliminari che possano ridurre i fattori di
rischio o di ostacolo alla realizzazione delle attività individuate.
Le azioni preliminari sono così identificate:
•
Promozione di un’attività di preparazione, svolta anche da formatori
interni all’ente, rivolta ad operatori che costituiranno un primo nucleo
interno di promotori della linea guida. La preparazione deve essere
altamente orientata all’operatività e all’utilità che una efficace adozione
delle linee guida può comportare rispetto alle attività quotidiane.
Saranno affrontati temi come la comunicazione interpersonale,
l’assertività, la gestione dei conflitti, il problem solving, la prossimità, le
procedure interne all’ente per la risoluzione delle segnalazioni, ecc. Gli
operatori così preparati potranno costituire, sul territorio regionale, una
“rete di esperti”, che consenta lo scambio di esperienze inerenti il
contatto con il cittadino.
•
Dotarsi di un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni ed esposti
dei cittadini tale da consentire il riutilizzo di tali informazioni per lo
svolgimento delle attività riportate in questa linea guida.
Nei successivi paragrafi sono descritte attività utili a migliorare il momento
relazionale con il cittadino.
La linea guida si intende applicata se si svolgono almeno 3 delle seguenti
attività.
1. “Fare sapere”
I comandi di polizia municipale hanno la necessità di adattare il servizio in
funzione delle esigenze segnalate, al fine di rendere più efficiente il servizio e
migliorare il rapporto con il cittadino. Per raggiungere tale obiettivo è
necessario che un ufficio preposto raccolga le segnalazioni e le gestisca in base
alle tipologie in cui sono state classificate (ad es. fenomeni di micro
delinquenza, problemi di viabilità, di convivenza tra residenti, disturbo della
quiete pubblica, ecc.).
Le modalità di raccolta ed archiviazione delle segnalazioni possono essere
svolte con varie metodologie anche se risulta preferibile quella informatizzata
in quanto consente di rendere più efficiente ed utile il processo di risoluzione,
riscontro e rendicontazioni verso la cittadinanza, le strutture tecniche di
riferimento e l’amministrazione. Inoltre risulta importante archiviare gli
esposti e l’esito delle azioni poste in essere per avere una memoria storica dei
fenomeni che si verificano all’interno di un territorio.
Tale meccanismo, relativamente alle problematiche ricorrenti, permetterà di
pianificare attività di prevenzione e deterrenza.
Con un buon metodo di classificazione e gestione delle segnalazioni il comando
potrà mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere l’attività svolta dalla
polizia municipale attraverso, ad esempio:
• canali di informazioni, quali la stampa locale (grazie a comunicati
periodici o altri strumenti);
• il sito web del comando;
• locandine affisse nelle zone interessate dagli interventi;
• materiale informativo sugli interventi rilasciato ai cittadini durante il
servizio appiedato nei luoghi di aggregazione;
• ecc.
2. Dare una risposta, sempre.
Questa attività si concretizza nel ricontattare telefonicamente almeno un
campione di cittadini che hanno segnalato delle problematiche. Tale attività ha
un duplice scopo, verificare l’andamento delle azioni poste in essere e di
ingenerare fiducia nella popolazione dando un riscontro circa l’esigenza
segnalata. La particolarità di questa attività risiede nel fatto che deve essere
svolta non solo quando la segnalazione ha avuto una risoluzione con esito
positivo, ma anche e soprattutto, quando non si è potuto risolvere la
problematica evidenziata. Coinvolgendo il cittadino in questa attività
partecipata, si vuole stimolare un maggior senso di fiducia verso la polizia
municipale, in quanto sovente è la sensazione della mancanza di un
interlocutore che fa sentire le persone distanti dalle istituzioni. Ricontattare il
cittadino permette di acquisire informazioni circa l’operato della polizia
municipale e l’evolversi della problematica nel corso del tempo, così da
favorire l’instaurarsi di un legame fiduciario.
3. Evidenziare i riscontri positivi
Consiste nella realizzazione di un’apposita area/bacheca “Dicono di noi”
interna al comando, nei presidi territoriali, sul sito internet del comando o con
altre modalità opportunamente individuate, in cui rendere pubblici i riscontri
positivi da parte dei cittadini sull’operato della polizia municipale. Il riscontro
positivo può manifestarsi ad esempio tramite un articolo pubblicato su un
quotidiano, tramite una mail di ringraziamento indirizzata al comando, un
feedback compilato direttamente al comando in quanto attivata tale possibilità
presso il front office, ecc. Rendere pubblico un messaggio positivo sul lavoro
della polizia municipale rappresenta una possibilità non solo di promozione
dell’immagine verso l’esterno, ma anche di motivazione interna alla struttura.
4. Rete di contatti qualificati
Si svolge instaurando un rapporto di fiducia con alcune figure particolari della
cittadinanza che svolgono sul territorio, indirettamente ed a volte
inconsapevolmente, una funzione sociale di ascolto e monitoraggio.
Contestualmente questa rete permette di mantenere un controllo del
territorio anche quando le pattuglie non sono presenti, per "vedere" anche ciò
che in divisa non è sempre possibile cogliere. Ciò consente di rendere i
cittadini oltre che fruitori, anche fornitori indiretti di un servizio, quindi più
attenti a rispettare e a far rispettare le regole.
Tali contatti qualificati dipendono dalle peculiarità del territorio; possono
essere, ad esempio:
• alcuni negozianti della zona;
• parroci;
• centri anziani, centri sociali;
• persone che frequentano con abitudine la zona e che siano
particolarmente propensi alla cittadinanza attiva, così da fungere da
riferimento per la raccolta delle informazioni;
• ecc.
L’individuazione dei soggetti avviene tramite gli operatori/"Vigili di
Prossimità-Quartiere" che presidiano le aree e che concordano con questi il
canale preferenziale di interazione (ad esempio via telefono, tramite mail, con
visite personali, ecc.).
È importante adottare soluzioni finalizzate ad instaurare un rapporto
fiduciario, ad esempio facendo in modo che il contatto venga effettuato sempre
dallo stesso personale, tenendo traccia degli elementi emersi dopo ogni
“colloquio” e rispettando una certa periodicità.
5. Calendarizzazione di presidi fissi o mobili esterni/periferici
Stabilire una calendarizzazione di presidi fissi o mobili consente ai cittadini
l’opportunità di un contatto diretto con gli operatori della polizia municipale e
di instaurare un rapporto di fiducia, anche nelle zone non servite da un ufficio
di ricevimento aperto ai cittadini ed aumenta contestualmente la sicurezza
percepita.
L’azione può essere sviluppata in due modi:
• postazione fissa con veicolo istituzionale/ufficio mobile idoneo a garantire
la massima visibilità. Deve essere pubblicizzata e diffusa la
calendarizzazione delle giornate, degli orari e dei luoghi in cui viene
svolto il servizio al fine di dare alla cittadinanza un riferimento certo;
• impiego di strutture circoscrizionali o di quartiere, con l’utilizzo di
personale della polizia municipale qualificato, per l’accoglimento di
segnalazioni da parte dell’utenza. Anche in questo caso deve essere data
massima diffusione dell’iniziativa adottata.
6. Conferenze tematiche con la cittadinanza
È importante riuscire ad organizzare momenti dedicati di confronto e di
dibattito rivolti ai cittadini, agli studenti (delle classi medie e superiori), ma
anche rivolti alle categorie produttive, dell’associazionismo comunale, ecc.
In questi incontri saranno presentati contributi elaborati da esperti del settore
affiancati da personale della polizia municipale.
Questi ambiti di intervento devono quindi essere interessati sia a livello
operativo, sia comunicativo così“ da creare una vera e propria rete all’interno
della quale il cittadino deve sentirsi coinvolto e in qualche modo protetto.
Parlare per esempio di stalking, di bullismo, di violenza di genere, di uso e
abuso di alcol e sostanze stupefacenti, codice della strada, ecc., risulta utile
per conoscere le problematiche ad essi legate, le soluzioni che possono essere
attivate, sapere a chi rivolgersi ed in quali ambiti. Si può così creare una nuova
modalità per diminuire il senso di insicurezza diffuso sul territorio,
muovendosi anche sul piano comunicativo e di confronto con la gente.
7. Riconoscimento per le idee migliori
Questa attività consiste nell’accogliere idee, suggerimenti, osservazioni e
consigli per migliorare il servizio che quotidianamente svolge la polizia
municipale, sia da parte di cittadini che di operatori polizia municipale. Le
idee migliori potranno essere premiate o encomiate in un momento pubblico,
in un’occasione particolare, quale ad esempio la Festa del Corpo.
8. Questionari di gradimento
Questa attività prevede la somministrazione di un questionario ai cittadini che
si rivolgono alla polizia municipale, per rilevarne il gradimento circa il
servizio offerto, per ascoltarne i bisogni al fine di modulare gli interventi e per
raccogliere eventuali suggerimenti o consigli per migliorare la qualità del
servizio. Questa attività può anche collegarsi all’attività di cui al punto 7), in
caso di idee particolarmente interessanti.
9. Carpetta ai nuovi residenti
L’accertamento anagrafico rappresenta un’occasione di contatto con il
cittadino di cui solo la polizia municipale può avvalersi. Lasciare alla famiglia
presso cui si sta svolgendo la pratica per l’accertamento, del materiale
promozionale relativo al Comando di riferimento o al comune, può
rappresentare, per i nuovi residenti, un “benvenuto” da par te
dell’amministrazione. Una carpetta che contenga delle informazioni sugli orari
di apertura degli uffici, i servizi offerti, un benvenuto del comandante o del
sindaco, volantini di sensibilizzazione o di informazione sulle tematiche di
competenza (sicurezza stradale, degrado ambientale, educazione civica, ecc.),
un gadget, sono solo alcune fra le tante possibilità a disposizione. Ogni
comando potrà individuare quale tipo di materiale informativo e/o
promozionale inserire nella carpetta da lasciare ai nuovi cittadini.
3 - “Presenza sui media”
Obiettivi
Per la promozione dell’immagine della polizia municipale è di fondamentale
importanza saper gestire il rapporto con chi, all’interno dell’Ente, si occupa
del contatto con i mezzi di comunicazione. L’obiettivo di questa linea guida è
quello di fornire un set minimo di strumenti conoscitivi e di accorgimenti per
collaborare al meglio con gli addetti stampa dell’ente di appartenenza e per
favorire una raccolta efficace delle informazioni necessarie a chi ha il compito
di inviare comunicati stampa, organizzare conferenze stampa e più in generale
di gestire il rapporto con i media.
Azioni preliminari
Per potere mettere in atto in maniera efficace questa linea guida, è necessario
porre in essere alcune azioni preliminari che possano ridurre fattori di rischio
o di ostacolo ad una corretta gestione del rapporto con gli addetti stampa
dell’ente.
Le azioni preliminari sono così identificate:
• il Comando individua un referente ed eventuali suoi collaboratori sulla
base delle attitudini e competenze. Il referente si rapporta con il
comandante, con i colleghi che devono mettere a sua disposizione le
informazioni ed avrà accesso alle fonti informative. È inoltre necessario
strutturare formalmente un flusso informativo dai servizi/nuclei/reparti/
presidi del comando verso chi si deve occupare della comunicazione verso
l’esterno. Si deve fornire una preparazione specifica agli operatori che
gestiscono il rapporto con gli addetti stampa in materia di tecniche
comunicative, modalità di redazione dei comunicati stampa, sulla
comunicazione su social network, ecc.
• si dovrà procedere ad una sensibilizzazione interna con tutti gli operatori
per condividere le finalità del progetto sulla promozione e di questa
specifica linea guida, per favorire la motivazione e la consapevolezza
dell’utilità di lavorare su questo fronte, in modo da agevolare il flusso
delle informazioni dirette al referente. Inoltre, una volta attuata la linea
guida, si consiglia di rendere disponibili a tutti gli operatori gli articoli che
trasmettono una buona immagine della polizia municipale, ad esempio
tramite affissione negli spazi comuni interni al comando, per dimostrare
che lavorare bene su questo fronte da buoni risultati. È inoltre utile
adibire un’area per la conservazione e fruizione del materiale pubblicato
dai media.
Gli interlocutori dell’Ente
Gli interlocutori principali della comunicazione promossa dall’Ente, in
collaborazione con i Comandi, possono essere così individuati:
• Giornali locali, nazionali, free press;
• Radio locali;
• Web 2.0 (social network);
• Tv locali;
• Comitati dei cittadini/Associazioni.
Affinché la linea guida si intenda applicata devono essere adottati gli
strumenti “Comunicato stampa” e “Conferenza stampa” e uno strumento a
scelta fra i rimanenti.
Gli strumenti
1. Il comunicato stampa
Il comunicato stampa deve veicolare la notizia in modo che essa risulti
immediatamente chiara ed efficace. In questa sezione vengono presentati i
criteri principali utilizzati per redigere un comunicato stampa, al fine di
fornire al referente individuato dal Comando tutti gli elementi per procedere
ad una consapevole ed efficace collaborazione.
Occorre tenere in considerazione i cinque elementi caratteristici della
comunicazione: chi, cosa, dove, quando e perché. Il materiale prodotto deve
inoltre essere breve, accurato e chiaro.
Può essere utile all’addetto stampa disporre di una dichiarazione virgolettata
(ad esempio del comandante, del sindaco o del cittadino che ha beneficiato
dell’intervento) per rafforzare il senso che la notizia intende trasmettere, ed a
questo scopo il referente può adoperarsi raccogliendo una dichiarazione da tali
soggetti.
Altro elemento utile ad agevolare il lavoro degli addetti stampa è la
disponibilità di fotografie relative alla notizia da allegare al comunicato: a
questo scopo è bene dotarsi di un apposito archivio che rappresenti situazioni
di operatività da utilizzare con tempestività.
Al fine di svolgere in tempo utile una efficace attività informativa, va tenuto
presente che le comunicazioni devono essere inviate dagli uffici preposti, di
regola, non oltre le ore 14,00 per quanto riguarda argomenti che possano
interessare i quotidiani, le agenzie di stampa, le radio e le tv. Invece, per
quanto riguarda i settimanali, almeno 3 giorni prima della chiusura della
testata in redazione. Per quanto riguarda i mensili, almeno 15 /20 giorni
prima con l’ufficio stampa dell’ente, se presente.
2) La conferenza stampa
La conferenza stampa è un evento importante a carattere straordinario ed in
quanto tale viene organizzata dagli Enti con particolare attenzione. Per
agevolare il lavoro di organizzazione da parte del settore preposto all’interno
dell’ente, questa sezione fornisce al referente del Comando alcune indicazioni
operative generali.
Per quanto riguarda i tempi della fase preparatoria, considerato che in ragione
degli orari di lavoro e dei limiti tecnici imposti dalla chiusura delle pagine, i
giornalisti dei quotidiani e delle agenzie di stampa sono soprattutto disponibili
tra le ore 10.00 e le ore 13.00, è bene approntare con buon anticipo tutto
quanto possa essere utile al settore competente per una buona riuscita
dell’evento.
Inoltre, in genere all’inizio della conferenza stampa, viene distribuita ai
partecipanti un’ampia documentazione(press kit) predisposta da/con l’ufficio
stampa dell’ente. A questo fine è utile fornire agli addetti stampa tutte le
informazioni utili alla predisposizione del materiale informativo. Ad esempio,
la cartella stampa può contenere una sintesi della conferenza (argomenti, dati,
costi, raffronti, precedenti significativi), una o più foto con didascalia,
eventuale altra documentazione. Sarà quindi cura del referente del Comando
collaborare al reperimento e confezionamento di tali informazioni.
Per organizzare al meglio il lavoro, il referente del Comando deve essere
consapevole di tutte le possibili attività che l’organizzazione di una conferenza
stampa comporta, al fine di concordare con gli addetti stampa i termini in cui il
Comando può efficacemente contribuire alla sua preparazione e gestione. Tali
attività di norma comprendono:
• individuazione di un tema di reale interesse per il pubblico di riferimento;
• individuazione di soggetti competenti sul tema;
• scelta del luogo, che deve essere facilmente raggiungibile;
• predisposizione di un elenco dei giornalisti invitati per testate;
• previsione di un congruo tempo di preavviso per l’invito;
• redazione del comunicato per le agenzie stampa;
• preparazione dei materiali (press-kit);
• sistemazione, nel caso l’evento si verifichi presso la Polizia
Municipale,della sala in cui si svolge la conferenza, dotandola di tutte le
attrezzature necessarie, in particolare uno striscione o pannello in cui
siano riportati i loghi istituzionali, il nome dell’ente, la dicitura Polizia
Municipale. È utile, inoltre, predisporre un monitor in cui possano essere
visualizzate le eventuali immagini relative all’operazione e/o attività,
disporre sul tavolo eventuali oggetti legati al tema della conferenza (ad
es. materiale sequestrato).
3. La comunicazione sui social network
Oggi molte amministrazioni usano i social network sia per diffondere
informazioni sull’ente e per promuovere eventi o iniziative, sia per creare
nuovi spazi di dialogo con i cittadini e nuovi canali per raccogliere le loro
opinioni e valutare la soddisfazione degli utenti sui servizi ed attività
istituzionali. Per un utile ed efficace utilizzo di questo strumento, anche con
riferimento alle attività della polizia municipale, è fondamentale la fase di
progettazione da svilupparsi con l’ufficio stampa dell’ente che, in taluni casi,
già gestisce o coordina profili di questo tipo per l’Ente: individuare il target, gli
scopi che si intendono raggiungere, le risorse a disposizione ed i contenuti che
si vogliono diffondere.
È quindi necessario: far sapere che il comando di polizia municipale è attivo
nel social network scelto; predisporre un flusso informativo utile
all’aggiornamento continuo del canale utilizzato.
Nella gestione di un sito/pagina di social networking si dovrà concorrere alle
seguenti funzionalità:
• Creazione e gestione del profilo del Comando: una sorta di home page
contenente informazioni generali, immagini o video dove vengono
visualizzati i commenti dei contatti e le varie attività svolte all’interno del
social network;
• Creazione e manutenzione di una lista di “contatti”: i social network
permettono, in genere, di navigare nelle reti dei propri contatti, interagire
con loro, leggere le loro attività in base anche alle diverse limitazioni
previste dai vari siti e alle impostazioni scelte dall’utente, ricevere
aggiornamenti relativi ai nuovi messaggi dei soggetti con cui si
interagisce;
• Comunicazione: le attività rese disponibili dai diversi siti sono molteplici;
le principali sono: invio di messaggi (privati o pubblici), inserimento di
commenti, condivisione di foto, video e link, iscrizione a gruppi di
interesse e partecipazione ad eventi (virtuali e reali), diffusione di inviti,
partecipazione (attiva o passiva) a discussioni, ricerca in tempo reale di
notizie, aggiornamenti e persone.
4. La newsletter / Bollettini periodici
In raccordo con l’ufficio stampa dell’ufficio stampa dell’ente è necessario
stabilire la struttura delle sezioni della newsletter e predisporre un elenco dei
destinatari, che sarà composto da indirizzi istituzionali (es. altre P.A., altri
servizi dell’Ente, circoscrizioni o quartieri, da indirizzi di privati o/e altri
soggetti previa registrazione (es. cittadini privati, associazioni di volontariato,
economiche, sociali, altri stakeholder). È necessario prevedere eventuali copie
in formato cartaceo da mettere in distribuzioni in alcuni luoghi (URP,
Circoscrizioni, sedi del comando, ecc.).
Il referente dovrà: adottare una metodologia di raccolta ed organizzazione
delle informazioni utili ad aumentare la conoscenza, diretta o indiretta, del
lavoro/ruolo della polizia municipale; prestare attenzione ad eventuali
argomenti o temi che possano essere motivo di particolare curiosità/interesse
in materia di sicurezza. Se la struttura organizzativa dell’ente e le risorse
disponibili lo consentono potranno essere previste newsletter personalizzate
rispetto a categorie ben definite a cui far arrivare informazioni specifiche (es.
alle associazioni di autotrasporti inviare comunicazioni d’interesse, iniziative
sulla sicurezza che abbiano visto protagonisti associazione anziani e la loro
categoria, ecc.). È inoltre necessario valutare la periodicità della newsletter e
mantenere rigorosamente puntuale il flusso delle informazioni che
garantiscono l’uscita delle pubblicazioni.
Altre indicazioni che a livello di ente è utile siano attivate: collegamento del
link della newsletter al sito web, archiviazione sul sito dei numeri pubblicati,
reperimento immagini e fotografie che serviranno ad arricchire le
pubblicazioni, prevedere l’inserimento delle modalità di contatto, gli indirizzi
di posta ordinaria, posta elettronica, fax e sito web della struttura di polizia
municipale.
4 - “Web”
Obiettivi
Questa linea guida intende definire alcuni “standard minimi” per il sito web di
un comando di polizia municipale, fermo restando tutti i vincoli, più o meno
stringenti, legati alle piattaforme informatiche utilizzate dagli enti sul
territorio emiliano-romagnolo. Il web infatti oggi è diventato uno dei canali
principali della comunicazione istituzionale tra pubblica amministrazione e
cittadini, che consente di dialogare con essi e di rilevare facilmente i loro
bisogni, il loro gradimento dei servizi offerti e delle informazioni diffuse.
Oltre agli standard minimi, vengono inoltre riportate delle caratteristiche
aggiuntive che possono migliorare lo strumento on line.
Gli obiettivi generali di un sito della polizia municipale
Un sito della polizia municipale può perseguire diverse finalità, quali ad
esempio:
• informare i cittadini
• promuovere e far conoscere il comando ed i servizi offerti
• facilitare l’accesso ai servizi
• aprire nuovi spazi di partecipazione
• aumentare la trasparenza amministrativa
• promuovere processi di semplificazione amministrativa
• attivare nuovi canali per il controllo della qualità dei servizi e la
rilevazione della customer satisfaction
• erogare servizi permettendo una riduzione dei costi, dei tempi sia per
l’ente che per il cittadino
• aprire nuovi punti di accesso alle informazioni ed ai servizi.
Per essere efficace, la comunicazione istituzionale on-line deve rispettare
alcune caratteristiche, prima tra tutte l’accessibilità. Per accessibilità si
intende la garanzia del diritto di accesso dell’utente ai contenuti del sito, che
quindi devono essere comprensibili e facilmente fruibili.
Azioni preliminari
Per potere mettere in atto in maniera efficace questa linea guida, è necessario
porre in essere alcune azioni preliminari che possano ridurre fattori di rischio
o di ostacolo alla realizzazione del sito web stesso.
Le azioni preliminari sono così identificate:
• Il comando valorizza le competenze interne al comando (sia informatiche,
che grafiche o comunicative) ed individua formalmente un referente della
gestione ed aggiornamento del sito web ed eventuali suoi collaboratori.
Verranno definite le regole di gestione del sito, la scelta del tipo di
contenuti e le modalità di comunicazione interna al comando per
consentire che il flusso delle informazioni tra i vari reparti e lo staff che si
occupa del sito web, avvenga secondo regole chiare. Inoltre si deve
promuovere un’attività di preparazione, anche con formatori interni
all’ente, rivolto almeno al responsabile della gestione del sito. Il modulo
formativo sarà altamente tecnico/operativo sulla procedura di
aggiornamento della pagine web, modalità di inserimento notizie, ecc.
• Tutti gli operatori del comando dovranno essere informati delle finalità e
dei vantaggi derivanti dall’applicazione di questa linea guida, attraverso
un incontro o altro tipo di comunicazione.
Il sito web della polizia municipale
Fermo restando i diversi vincoli di architettura dovuti alle piattaforme che
ogni ente offre ai suoi servizi interni, la linea guida si intende applicata se un
sito web della polizia municipale ha le seguenti caratteristiche:
spazio centrale e una colonna laterale, oppure spazio centrale e due colonne
laterali. In entrambi i casi è prevista l’intestazione.
Nell’intestazione devono essere presenti i loghi istituzionali (dell’ente, della
PM, del Comando se ne dispone) e devono essere inoltre privilegiati i colori
istituzionali (e loro sfumature) della polizia municipale o dell’ente di
appartenenza.
Sotto il banner di intestazione o comunque in piena evidenza all’apertura della
home page, devono essere riportati i contatti telefonici, in particolare quello
della centrale operativa o numero per le emergenze, il numero di fax e
l’indirizzo mail.
Lo spazio centrale è dedicato alle notizie, il quale viene aggiornato
frequentemente, in base alle novità del momento. Ogni notizia deve riportare
una foto legata al contenuto che si sta trattando (possibilmente riferite a
momenti operativi del comando). Diventa quindi necessario costruire un
archivio di foto da utilizzare al momento del bisogno. L’uso delle immagini
deve essere comunque sobrio. Nel testo della notizia, così come in generale in
tutte le altre pagine, è consigliabile fare un frequente utilizzo di link che
rinviino ad altre pagine per evitare di appesantire il testo. È inoltre molto utile
inserire per ogni notizia il pulsante che consenta al cittadino di condividere la
notizia stessa sui social network.
Nella colonna laterale, lo spazio di contenuto dedicato al “Corpo” contiene le
seguenti informazioni:
Informazioni minime
• Chi siamo (presentazione, territorio di competenza, ecc.)
• Contatti, sedi e orari con mappa “come raggiungerci”
• Funzioni e competenze (con indicazioni anche circa le attività di maggior
richiamo e che caratterizzano il corpo: es. educazione stradale)
• Uffici
• Lavora con noi (per i contenuti si veda il punto 6 “Reclutamento”)
Informazioni aggiuntive
• Benvenuto del comandante
• Storia del corpo
• Galleria fotografica
• Dotazioni strumentali
Nella colonna laterale, lo spazio di contenuto dedicato ai “Servizi”, o meglio
denominato “Cosa fare in caso di…” deve essere pensato e strutturato secondo
la prospettiva del cittadino che, generalmente accede al sito perché ha una
problematica da risolvere. Le informazioni devono essere fornite per tematica
(es. incidente stradale, sanzioni e verbali, segnalazioni ed esposti, ecc.), ed
all’interno di ciascuna sottosezione verranno fornite tutte le informazioni utili
al cittadino, facendo un frequente uso di link che rinviino ad altre pagine,
inserendo i relativi moduli, evitando dunque la classica sezione cumulativa
“modulistica” difficilmente fruibile per coloro i quali non sono in possesso di
conoscenze specifiche delle materie trattate. La sezione “Cosa fare in caso di…”
deve fornire le informazioni relativamente ai seguenti servizi:
Servizi minimi
• Sanzioni e verbali
• Incidente stradale
• Richiesta accesso agli atti
• Segnalazione/Esposto
Servizi aggiuntivi
• Oggetti ritrovati / smarriti
• Altri servizi
Nella colonna laterale, nella sezione “Info/Campagne”, così come in quella “In
evidenza”, possono essere riportate tutte le informazioni aggiuntive, dati di
interesse, campagne di sensibilizzazione, ecc. Di seguito alcuni suggerimenti:
• Resoconto attività annuale
• Dicono di noi
• Carta dei servizi
• Mappe (varchi / ZTL / Velox / Photored)
• Statistiche (incidenti stradali, ecc.)
• Link siti istituzionali e/o specialisti
• Ma lo sapevi che… (la curiosità, diverso da “dicono di noi”)
• Rintraccio persone
• Animali
• Cantieri
• Anagrafe Canina Unica
• Regole convivenza civile
• Sezione per i più giovani (campagne su droghe e alcol con video di
impatto)
• Accesso a forum per utenti registrati con moderatore
• L’esperto risponde (nota: si deve precisare che sono risposte ad
informazioni che non costituiscono in alcun modo un parere)
Ulteriori caratteristiche generali facoltative:
• Prevedere una versione del sito, o delle sue pagine principali, in altre
lingue, ad esempio in inglese.
• Riservare la possibilità di accesso ad una sezione riservata agli operatori,
con account e password, in cui possano trovare tutti gli aggiornamenti
normativi, modulistica aggiornata, ecc.
5 - “Presenza a manifestazioni ed eventi”
Obiettivi
Una delle migliori occasioni di contatto con i cittadini è rappresentata dalle
manifestazioni e dagli eventi che animano le comunità territoriali come ad
esempio la fiera del patrono, la festa della pro loco ed altre piccole o grandi
manifestazioni che rappresentano per i cittadini un luogo d’incontro. Spesso la
polizia municipale è presente a tali manifestazioni con uno stand o con altre
modalità più flessibili quali ad esempio l’ufficio mobile. Questa linea guida
intende individuare alcune modalità per organizzare, gestire e sfruttare al
meglio l’opportunità rappresentata da tali eventi, valorizzandone soprattutto
l’aspetto relazionale ed informativo.
Azioni preliminari
Per poter mettere in atto in maniera efficace questa linea guida, è necessario
porre in essere alcune azioni preliminari che possano ridurre i fattori di
rischio o di ostacolo alla realizzazione ed alla buona riuscita
dell’organizzazione e gestione della presenza a manifestazioni ed eventi da
parte del comando.
Le azioni preliminari sono così identificate:
• Il comando promuove un’attività di preparazione, anche con formatori
interni all’ente, rivolto ad un gruppo di operatori che costituiranno lo
staff organizzativo. Per la scelta degli operatori è importante valutarne la
motivazione, le competenze che già essi hanno e particolari attitudini di
tipo organizzativo. Le competenze da acquisire riguardano pianificazione,
modalità di valutazione delle attività svolte, fund raising per la pubblica
amministrazione, ecc. Gli operatori così formati potranno costituire, sul
territorio regionale, una “rete di esperti” che favorisca lo scambio di
competenze, modalità organizzative, scambio di materiale informativo,
attrezzature, ecc.
• Il comando dovrà individuare un referente ed eventuali suoi collaboratori
che dovranno dedicarsi all’organizzazione dello stand.
• Il comando dovrà predisporre un documento ad uso interno, relativo
all’organizzazione ed alla pianificazione della presenza alle
manifestazioni ed eventi tramite stand o altre forme.
• L’ambito politico (Sindaco, Assessore, ecc.) dovrà essere coinvolto nella
presenza a manifestazioni ed eventi, come ad esempio invitandolo allo
stand in particolari occasioni (inaugurazione, iniziativa tematica,
campagna di sensibilizzazione, ecc.)
Di seguito vengono riportate le indicazioni minime per una efficace
organizzazione della presenza tramite stand alle manifestazioni ed eventi e
per considerare attuata tale linea guida.
Il Personale
Essere presenti con uno stand ad un evento cittadino significa essere
costantemente esposti al rapporto con la cittadinanza ed avere amplificata la
propria visibilità, pertanto risulta un’occasione per dimostrare di essere figure
estremamente professionali e disposte al dialogo. Per questo sono importanti i
criteri con cui vengono selezionati gli operatori preposti a tale attività:
• motivazione personale (ad esempio grazie ad un’adesione volontaria);
• predisposizione al dialogo;
• particolare cura nell’indossare l’uniforme.
I principali compiti del personale saranno quelli di prestare accoglienza e fare
da riferimento per i visitatori, fornire informazione. Il personale sarà
costantemente a disposizione presso lo stand e nelle sue adiacenze per
incentivare i cittadini a visitarlo, visionare le strumentazioni esposte o
prendere parte alle attività offerte.
Organizzazione dello stand: impatto visivo, dotazioni strumentali,
esposizione mezzi
L’impatto visivo di uno stand in un momento pubblico è certamente un
elemento essenziale. Le possibilità di allestimento dipendono dall’ampiezza
dello stand, dalle strutture logistiche a disposizione e dalle risorse disponibili,
ma è comunque possibile individuare alcuni criteri di base per la sua
organizzazione, di seguito indicati:
• massimizzare le possibilità per il cittadino di entrare nello stand, senza
costringerlo in passaggi obbligati o stretti;
• all’interno dello stand, utilizzare prevalentemente i colori istituzionali
(bianco, blu e sue diverse tonalità) ed i loghi istituzionali (logo regionale
della polizia municipale e logotipo, logo dell’ente, logo del comando, ecc.);
• le pareti dello stand (fisse o mobili) dovranno essere corredate da
immagini (stampa in grandi dimensioni) preferibilmente di situazioni
operative;
• utilizzare elementi di allestimento quali rivestimento della
pavimentazione in moquette, pvc o altro materiale che non comporti per
il montaggio una lavorazione complessa ed elementi decorativi quali ad
esempio delle piante, totem, ecc.;
• dovrà essere ben visibile il nome del comando ed il contatto della centrale
operativa o altro numero utile (tramite striscione, roll up, adesivo in pvc
o altro supporto);
• dovranno essere adottate misure per richiamare l’attenzione dei cittadini
come ad esempio l’utilizzo di monitor di grandi dimensioni sui quali
scorrono video tematici o elementi scenografici (ad esempio i loghi
istituzionali, il nome del comando, il numero di emergenza, immagini in
situazioni operative, ecc.), fotografie di grandi dimensioni o elementi di
richiamo posti in prossimità dell’entrata dello stand (vele, pannelli
esterni, moduli a led, ecc.);
• all’interno dello stand utilizzare soluzioni per sfruttare al meglio lo spazio
disponibile: ad esempio pannelli orientabili (tipo separé) o pannelli
divisori per aumentare la superficie utilizzabile al fine di mostrare
fotografie/immagini, totem porta depliant, banconi con materiale
informativo, strutture portatili (ad esempio roll-up riavvolgibili) da
utilizzare e spostare a seconda delle necessità, ecc.;
• dedicare attenzione all’illuminazione: se si intendono mostrare delle foto,
porre un’illuminazione adeguata, così come in caso di visione di filmati;
• prevedere un’area interna allo stand dedicato ai bambini con giochi o
percorsi educativi, prevedendo opportuni accorgimenti per la loro tutela;
• i monitor di dimensioni ridotte andranno utilizzati per mostrare
specifiche cose (ad esempio accanto ad una strumentazione per
mostrarne l’uso in contesti operativi).
Gestione dello stand: le attività
All’interno e in prossimità dello stand è possibile svolgere varie attività. Di
seguito vengono fornite alcune indicazioni per la loro realizzazione.
• Esposizione dei veicoli. A seconda dell'ambito lavorativo, del territorio,
dell’occasione in cui la polizia municipale è ospite od organizzatrice,
dovranno essere esposti i mezzi più rappresentativi e che più valorizzano
l’ambito operativo. Ogni tipo di veicolo ha una propria peculiarità che
dovrà essere valorizzata in maniera positiva, attraverso un’adeguata
spiegazione delle sue funzionalità per veicolare l’immagine di una polizia
municipale che agisce in molteplici contesti anche complessi. Gli operatori
che accompagneranno i cittadini nella visione dei mezzi, dovranno essere
in grado di rispondere a domande specifiche circa il loro utilizzo e di
quello delle dotazioni strumentali di cui sono forniti. Con l’assistenza
dell’operatore, sarà possibile, per i cittadini, salire a bordo dei mezzi.
• Visione delle strumentazioni. Tutte le strumentazioni di maggiore utilizzo
dovranno essere visionabili dai cittadini con l’assistenza di operatori che
ne illustrino le caratteristiche, le finalità e le modalità d’uso.
Strumentazioni di simulazione (crash test, impatto con cintura di guida,
simulatori di guida a bordo auto o a bordo moto, ecc.) costituiscono
un’ottima attrattiva per lo stand e un ottimo veicolo di messaggi
educativi. Ogni postazione di attività dovrà essere debitamente segnalata
con apposito cartello ben visibile e dovrà essere corredata da materiale
informativo circa la problematica correlata alla strumentazione esibita.
• Materiale informativo. Dovrà essere allestito un tavolo, scansia o altra
struttura, di facile accesso da parte del cittadini, con materiale
informativo relativo al comando (numeri utili, attività svolte, ecc.) ed
altre informazioni di interesse. Molto utile può essere la presenza di un
operatore a fianco del materiale distribuito che possa interloquire con i
cittadini.
• Attività di simulazione di interventi operativi. Si tratta di trasposizioni di
interventi operativi di polizia, di sicuro impatto verso i presenti che,
consentono agli spettatori di prevedere, valutare ed immedesimarsi in ciò
a cui stanno assistendo. Si deve cercare di rendere accattivanti ed
interessanti tali simulazioni. Pertanto è necessario che esse siano
piuttosto brevi ed incisive, in modo tale che rimanga alto il livello di
attenzione. Le simulazioni andranno sempre effettuate con la divisa
utilizzata per i vari tipi di intervento che si andranno a rappresentare. Gli
operatori che andranno ad effettuare tali dimostrazioni dovranno
possedere sicurezza e dimestichezza con ciò che proporranno, anche in
vista di domande che potranno essere poste dal pubblico al termine delle
simulazioni.
6 - “Reclutamento”
Obiettivi
L’obiettivo delle selezioni per l’accesso alla categoria diviene veicolo per
diffondere e valorizzare l’attività della polizia municipale, migliorare la
conoscenza in concreto di quello che svolge. Si potrà favorire la partecipazione
alle selezioni da parte di persone maggiormente motivate in quanto
consapevoli di cosa li aspetta.
Pubblicizzare i concorsi attraverso modalità già sperimentate in altri contesti
anche europei, nonché individuare nuovi strumenti, favorirà la maggiore
circolazione delle informazioni e complessivamente potrà accrescere l’orgoglio
di fare parte di questa categoria professionale. Occorre superare la fase in cui
la notizia del concorso per l’assunzione di agenti di polizia municipale viene
solo affissa all’albo pretorio come mero adempimento burocratico. La selezione
di nuovi operatori deve essere valorizzato come momento rappresentativo di
una opportunità offerta a coloro i quali dimostreranno di essere i più idonei e
preparati a lavorare per la comunità. Per un completo sviluppo della linea
guida e per agevolare la diffusione dei principi qui trattati, risulta necessario
che ogni comando metta a disposizione il materiale divulgativo realizzato a
tutti gli altri comandi di polizia municipale della Regione. Sarà inoltre
necessario comunicare al Servizio regionale competente in materia di polizia
locale, ogni bando di selezione di personale che si andrà a realizzare in
conformità con la delibera di Giunta regionale n. 278/2005 e successive
modifiche.
Azioni preliminari
Al fine di ottenere una buona riuscita delle attività poste in essere, occorre
tenere in considerazione alcuni fattori che potranno agevolare la riuscita delle
iniziative o al contrario creare ostacoli.
Risulta quindi utile mettere in atto alcune azioni preliminari che sono così
identificate:
• Gli operatori del comando dovranno essere informati delle diverse
modalità di divulgazione e sviluppo dei bandi di concorso, delle
motivazioni che inducono tali scelte e degli obiettivi che ci si pone;
• Anche la parte politica dell’ente è importante che venga informata e
coinvolta, mettendola al corrente degli obiettivi e modalità di sviluppo
delle azioni individuate da questa linea guida;
• Tutti coloro i quali sono coinvolti in queste azioni dovranno avere
assegnato ufficialmente i compiti individuati, in modo da dedicate
sufficiente tempo alla buona riuscita delle iniziative.
La promozione del bando
La promozione del bando vuole individuare i migliori canali di divulgazione
delle notizie tenendo bene in evidenza i due obiettivi principali di questa
attività e cioè la diffusione della conoscenza del ruolo che svolge oggi la polizia
municipale nelle nostre città e quello di attrarre persone motivate e
consapevoli rispetto a cosa saranno chiamate a fare con la divisa sulle spalle.
La linea guida si intende adottata se vengono sviluppate almeno le attività
essenziali di seguito elencate tra gli strumenti.
Gli strumenti
Per dare divulgazione del bando risulta importante darne formale notizia agli
organi di informazione (stampa, tv locali, radio, ecc.) attraverso apposito
comunicato stampa o conferenza stampa, inoltre gli ulteriori strumenti
potenzialmente più efficaci per dare diffusione alla pubblicazione del bando di
selezione sono individuati in:
Attività essenziali:
• individuazione di referenti che coordinano l'attività di promozione del
reclutamento;
• carpetta informativa allegata al bando di concorso;
• distribuzione di opuscoli informativi;
• pagine dedicate sul sito web del comando.
Attività opzionali:
• incontri informativi con operatori del comando che illustrano l’attività in
concreto;
• manifesti da affiggere nella città;
• gazebo informativi;
• interventi su emittenti radio locali.
Descrizione delle attività
Individuazione di referenti che coordinano l'attività di promozione del
reclutamento: introducendo nuove modalità di comunicazione risulta utile
individuare una figura che si occupi e coordini stabilmente queste attività,
anche quando non sono attivi bandi di concorso. Analogamente ai referenti dei
vari uffici e materie di competenza in cui è organizzato il funzionamento di un
comando, risulta utile prevedere un riferimento certo anche per quest’ambito
che non può più essere circoscritto solo a mera attività burocratico
amministrativa da realizzarsi in occasione di nuovi concorsi. Il referente al
reclutamento dovrà essere individuato tra gli operatori del comando in
funzione delle attitudini e capacità a svolgere questo ruolo. Questo soggetto
dovrà divenire il raccordo tra tutte le attività ed informazioni relative al
reclutamento del personale e tutti coloro che ambiscono a svolgere questo
lavoro. Il referente del reclutamento dovrà verificare e sviluppare
continuamente le informazioni che il comando diffonde relativamente al ruolo
ed all’attività svolta che, possano avere ricadute in tema di reclutamento,
quindi curare l’aggiornamento delle pagine dedicate nel sito web dell’ente/
comando, predisporre materiale informativo promozionale da utilizzare anche
in assenza di concorsi, durante manifestazioni od eventi. La sua attività sarà
ulteriormente accentuata quando verranno banditi nuovi concorsi, divenendo
il riferimento per tutte le attività informative/promozionali che saranno
messe in atto. Sarà il riferimento informativo per tutti coloro che vorranno
avere notizie, in ogni tempo, relativamente alle possibilità occupazionali e
lavorative offerte dalla polizia municipale di quel comando. Dovrà essere in
grado di spiegare il lavoro che si svolge in concreto, le aspettative della
cittadinanza e i rapporti con questa, la deontologia professionale richiesta, le
difficoltà, le motivazioni e le gratificazioni, gli strumenti e le tecnologie che si
utilizzeranno, le responsabilità che accompagneranno questo lavoro. Avrà la
possibilità di incontrare le persone interessate presso gli uffici del comando,
rilasciare materiale informativo, effettuare brevi visite guidate. L’esistenza di
questa figura dovrà essere pubblicizzata così come avviene per i referenti delle
altre attività e servizi svolti dal comando, prevedendo un calendario di
apertura al pubblico/possibilità di incontro da parte degli interessati.
Carpetta informativa allegata al bando di concorso/cover: Il fine della Cover è
riconducibile alla necessità di arricchire il tradizionale bando di accesso al
concorso per operatore di polizia municipale al fine di meglio spiegare, in
poche pagine, di cosa si tratta concretamente. Si traduce nel realizzare una
sorta di copertina che avvolgerà il bando di selezione tradizionale. Si avranno
a disposizione 4 facciate su cui inserire i contenuti del bando formale, declinati
in una versione pratica ed intuitiva, una spiegazione di quello che attraverso
la selezione quell’amministrazione sta cercando. La carpetta informativa
allegata al bando dovrà essere sobria, semplice ed arricchita da fotografie e dai
simboli della polizia municipale, spiegherà al lettore “cosa sta leggendo”, chi è
la polizia municipale e quali saranno i servizi che dovrà svolgere dopo
l’eventuale assunzione. E’ fondamentale sottolineare che questa attività prima
di essere un lavoro è un servizio al cittadino, per cui la cover dovrà
trasmettere all’aspirante agente la necessità di farsi alcune domande tipo
“Sono in grado di svolgere questo servizio al cittadino?” e ancora “Mi ci vedo
in questa situazione? Come reagirei?”. La carpetta dovrà raccontare in pochi
flash le maggiori caratteristiche e difficoltà del lavoro della polizia municipale
in stretta correlazione con il territorio e la sua cittadinanza con lo scopo di
stimolare l’interesse di coloro i quali hanno maggiori attitudini ad indossare
questa divisa. La cover diverrà parte integrante del bando, sarà realizzata in
formato elettronico con la possibilità di stamparla sia da parte
dell’amministrazione per la sua eventuale distribuzione sia direttamente dal
cittadino reperendola nei canali informativi del web. Stampando o scaricando
il bando lo si acquisirà quindi completo della carpetta informativa che lo
avvolge. La carpetta informativa potrà essere realizzata seguendo la traccia
sotto riportata.
Prima facciata: costruita con lo stemma regionale della polizia
municipale al centro, sormontato da un rettangolo da compilare a cura
dell’ente con i dati specifici del concorso, ad esempio “Bando di
assunzione per agenti di polizia municipale a tempo indeterminato cat.
C”. Al di sotto dello stemma regionale verrà inserita una foto evocativa
del ruolo con riportato lo slogan sotto individuato.
Seconda facciata (parte interna della copertina): è la pagina dedicata alla
“Lettera aperta della PM” dove parlano in prima persona gli operatori di
polizia municipale rivolgendosi ai futuri colleghi. In questa lettera sarà
brevemente spiegato ai candidati, quali sono le ragioni che devono
spingerli a partecipare al concorso e quali quelle che devono farli
desistere, i compiti, le funzioni, l’etica professionale, i comportamenti, i
doveri, il patto sociale da stabilire con i cittadini.
Terza facciata (penultima del bando): collage di immagini che ritraggano
gli operatori durante attività tipiche del ruolo, svolte anche in
condizioni difficili arricchite da frasi significative dell’attitudine dei
candidati a svolgere quelle azioni, come ad esempio ”E tu ti ci vedi in
questa situazione?”, “Sei pronto a farlo anche tu?”.
Quarta facciata (ultima del bando): composta sul medesimo stile della
facciata di copertina, con frasi finali di saluto, augurio per l’esito della
selezione, corredata da immagini di alcuni strumenti/accessori della
divisa più conosciuti come paletta, fischietto, berretto, ecc.
Opuscoli informativi: La realizzazione di opuscoli informativi, locandine e
piccole brochure servirà come materiale divulgativo relativo alle informazioni
concernenti le opportunità lavorative in polizia municipale. Avranno lo scopo
di diffondere la conoscenza della figura dell’operatore di polizia municipale e le
specifiche competenze. Il lavoro dovrà essere monitorato e coordinato dal
referente del reclutamento. Sarà utile valorizzare anche la rete relazionale
delle polizie locali andando così a mettere a fattor comune il lavoro analogo
svolto da altri comandi. I materiali saranno realizzati ricorrendo all’uso di
immagini, frasi o slogan accattivanti in grado di raccontare il lavoro nelle sue
varie attività e le caratteristiche di coloro i quali sarebbero idonei a svolgerlo,
cercando così di raggiungere “la soglia del ricordo” degli interlocutori a cui ci
si rivolge. Occorrerà variare periodicamente il materiale in diffusione in modo
da mantenere alta l'attenzione degli interlocutori a cui ci si rivolge limitando
conseguentemente i fenomeni di “assuefazione”.
Gli opuscoli, le locandine e le brochure potranno essere messe in distribuzione
presso il comando, uffici comunali, scuole, università, mezzi pubblici e relative
fermate, centri commerciali, stazioni ferroviarie, strutture sportive, cinema.
Distribuite in occasioni di eventi, manifestazioni, fiere, ed ogni occasione in cui
vengono realizzati stand e gazebo informativi. In occasione di avvio di bandi di
concorso per il reclutamento di personale occorre realizzare e distribuire
questo materiale almeno 2 mesi prima della scadenza del bando, tuttavia
anche in assenza di specifici concorsi, risulta utile promuovere la professione
attraverso l’uso di questi supporti.
Pagine dedicate sul sito web del comando: Le pagine internet sono rivolte a
tutte le persone che cercano informazioni sui concorsi per accedere alla
polizia municipale ed a coloro i quali cercano informazioni sulle attività da
questa svolte. Occorre individuare un referente che dovrà aggiornare o fare
aggiornare periodicamente le pagine web e che dovrà coordinare le attività da
svolgere affinché il Comando di appartenenza si uniformi alle linee guida
regionali. Verranno predisposte pagine web pensate con lo specifico scopo di
fornire le giuste informazioni in merito ai bandi di concorso per accedere alla
polizia municipale e sulle tipologie di lavoro che le persone interessate
andranno effettivamente a svolgere. Il sito del comando/ente dovrà dedicare
alcune pagine alla presentazione del profilo professionale dell’agente di polizia
municipale, alle attività che gli operatori svolgono quotidianamente, alla
presentazione dei rendiconti delle attività sviluppate, alle opportunità di
carriera ed economiche offerte. Queste aree dovranno essere sempre attive,
invece altre pagine dedicate alle informazioni relative ai concorsi che si
andranno a bandire, saranno attivate all’occorrenza e verranno segnalate alla
Regione per darne divulgazione. Le informazioni verranno veicolate non solo
attraverso pagine di testo ma anche con un adeguato utilizzo di strumenti
innovativi come video realizzati dagli operatori della categoria ed immagini,
interviste in cui gli agenti spiegano il loro lavoro quotidiano.
Incontro informativo con operatori del comando che illustrano l’attività in
concreto: Nell’ambito delle attività inerenti i bandi di concorso del personale
risulta utile programmare incontri informativi tra i gli interessati ai concorsi
ed operatori in servizio presso il comando che intende procedere alle selezioni.
Si tratterà di incontri in cui i candidati hanno la possibilità di conoscere
direttamente dagli operatori in servizio i compiti e le attività che un agente di
polizia municipale è chiamato a svolgere quotidianamente. L’iniziativa ha lo
scopo di superare le idealizzazioni ed pregiudizi inerenti il ruolo che,
altrimenti accompagnerebbero i futuri neo assunti fino al giorno in cui si
troverebbero a misurarsi con la realtà dei fatti. Gli incontri verranno
organizzati dall’Ente promotore del concorso e saranno svolti preferibilmente
nella sede del comando salvo ricorrere ad altri locali in funzione del numero di
candidati partecipanti. Le iniziative avverranno con il Comandante
accompagnato da alcuni operatori (il numero è correlato alle dimensioni del
comando ed al numero dei presunti partecipanti), scelti in base all’esperienza
e professionalità maturata ed alle loro capacità espositive. Risulta utile
coinvolgere sia operatori di lungo corso che giovani agenti per rappresentare
meglio cosa potrà accadere nel percorso lavorativo in polizia municipale. Gli
operatori partecipanti all’incontro, saranno adeguatamente preparati a tale
scopo e racconteranno concretamente quello che svolgono, cosa accade
all’interno del comando di polizia municipale, cosa può accadere durante il
servizio esterno e quali sono le aspettative della cittadinanza ed i rapporti che
con questa si possono instaurare. Verranno descritti gli strumenti utilizzati,
dai più semplici, ai più tecnologicamente complessi, da quelli più banali a quelli
più pericolosi e responsabilizzanti. Oltre al racconto guidato gli operatori
presenti si sottoporranno alle domande, curiosità ed approfondimenti che la
platea potrà avanzare, in modo da svelare il dietro le quinte del lavoro. I
partecipanti avranno la possibilità di misurare le proprie aspettative, capacità
e attitudini prima di impegnarsi nella partecipazione alla selezione.
Manifesti da affiggere nella città: La realizzazione di manifesti in occasione di
concorsi sarà realizzata direttamente da operatori del comando o dell’ente di
appartenenza, potrà essere sviluppata anche con il supporto di soggetti
esterni all’ente. Successivamente si procederà alla stampa degli stessi tramite
strutture dell’ente se in grado di realizzare i poster, altrimenti affidandosi a
soggetti esterni. I manifesti dovranno essere caratterizzati da immagini che
rappresentino il quotidiano lavoro della polizia municipale di quel territorio,
senza enfatizzarne il ruolo, ma descrivendone le principali caratteristiche. Le
immagini saranno accompagnate dallo slogan riportato nel presente
documento e complessivamente il manifesto dovrà attirare l’attenzione e
lanciare uno stimolo per il successivo approfondimento delle notizie tramite
altri canali. In calce al manifesto saranno riportate le indicazioni utili a
spiegare brevemente l’oggetto del bando e i modi per riuscire a reperire tutte
le informazioni necessarie per approfondire l’argomento. Questi cartelloni
saranno affissi presso le sedi del comando e del Comune, nonché nelle
prossimità delle aree identificate come luoghi di aggregazione giovanile quali
associazioni, polisportive, centri commerciali, cinema, scuole, ecc. I poster
dovranno essere affissi un paio di mesi prima della scadenza del bando, per
mettere in condizioni gli interessati di potere approfondire la notizia ed
attivarsi utilmente in tal senso. Questo strumento informativo con pochi
elementi ed immagini può trasmettere suggestioni e sensazioni in grado
rendere chiaro il messaggio sul tipo di lavoro che svolge la polizia municipale e
le attitudini che gli aspiranti debbono possedere. Potranno essere utilizzati,
periodicamente, anche per il solo scopo di valorizzare la polizia municipale.
Gazebo informativi / Info Point: Si tratta di strutture mobili, di facile
attrezzabilità, contraddistinte dal simbolo regionale delle tre torri che lo
ricollega visivamente ed in maniera immediata, all'istituzione che
rappresenta, associata ad immagini/poster che evidenzino l'attività
promozionale finalizzata al reclutamento. In questi gazebo verrà distribuito
materiale relativo ai bandi e sarà dato supporto informativo diretto da parte
del personale coinvolto. L'allestimento dovrebbe essere curato con l'assistenza
di professionalità specifiche, anche interne al fine di rendere al meglio, in
maniera accattivante ma professionale, l'immagine della polizia locale. Dato lo
scopo, è necessaria la presenza sul posto di personale adeguatamente formato,
motivato e competente, differenziato per esperienza e gerarchia, da attingere
dal gruppo destinato ad occuparsi delle relazioni esterne inerenti al
reclutamento. L'attività dovrebbe concentrarsi, con presenze frequenti e
differenziate in luoghi strategici del territorio, nei periodi immediatamente
precedenti e successivi alla pubblicazione dei bandi, per rendere efficace e
funzionale la comunicazione, in presenza di concrete ed immediate
prospettive. Alcuni esempi: residenza municipale, luoghi strategici del
“centro” cittadino (piazza del mercato/piazze principali dell'abitato), centri
sportivi in occasione di manifestazioni di rilievo, sedi istituti scolastici ed
università. E’ opportuno sfruttare alcune scadenze annuali di particolare
rilievo per l’attività promozionale dell’immagine più in generale, come in
occasione della festa del Corpo, fiere di particolare rilievo, sagre paesane, in
occasione di eventi in cui il comando è già presente con un proprio stand, in
occasione di iniziative correlate alla sicurezza stradale, ecc.
Interventi su emittenti radio locali: Risulterà utile sviluppare questa modalità
coinvolgendo in particolare quelle emittenti con cui il comando già svolge o ha
svolto collaborazioni, quali rubriche sulla viabilità, sulla normativa del codice
della strada, ecc. I messaggi potranno essere sia spot che interventi in
rubriche già attive o interventi di varia natura. Per quanto concerne gli spot
saranno realizzati da parte dell’emittente con personale e attrezzatura
specializzata e saranno di due tipi, uno che pubblicizza la prossima uscita del
bando e l’altro che sarà trasmesso in contemporanea con la vigenza del bando
di concorso. In entrambi i casi occorrerà mettere l’accento sulle
caratteristiche dal lavoro che si andrà a svolgere quotidianamente senza
enfatizzarne il ruolo, ma descrivendo le principali caratteristiche di questo
lavoro. Quelli relativi alla prima fase, prima dell’uscita del bando,
preannunceranno tale evento descrivendo date e caratteristiche del concorso,
requisiti richiesti per parteciparvi mettendo l’accento non solo sul quelli
giuridico-formali ma soprattutto su quelli attitudinali e motivazionali. Questi
saranno trasmessi nelle due settimane che precedono la pubblicazione del
bando. Nella seconda fase saranno realizzati e trasmessi messaggi che
evidenzieranno l’opportunità offerta dal concorso e a chi in particolare si
rivolge dal punto di vista attitudinale. I messaggi conterranno le indicazioni
dove reperire tutti i dati utili all’approfondimento ed alla presentazione delle
domande. Con riferimento agli interventi di altra natura, risulterà utile
inserire nei vari argomenti trattati la notizia relativa all’uscita del bando di
concorso, corredata dalle informazioni essenziali e dalle indicazioni dove
potere approfondire l’argomento.
LO SLOGAN
Al fine di rendere le informazioni attrattive e per meglio catalizzare
l’attenzione delle persone che si imbatto in questi materiali promozionali
occorre utilizzare slogan che sappiano con poche parole attirare l’interesse del
lettore. Pertanto ogni documento, informazione ed attività promozionale
dovrà essere accompagnata dal seguente slogan:
“POLIZIA MUNICIPALE una divisa, una passione, una risorsa per la tua città”
Ulteriori suggerimenti
La selezione
GLI INDIRIZZI
Relativamente ai bandi occorre tenere in considerazione i seguenti
accorgimenti ed indirizzi che mirano a valorizzare l’essenza della vocazione
professionale della polizia municipale:
•valorizzare la conoscenza del territorio;
•valorizzare con punteggi titoli formativi specifici già acquisiti tra cui la
qualifica regionale di operatore della sicurezza a tutela di beni e
persone.
LE MATERIE
Circa gli argomenti da trattare durante le prove effettuate nei concorsi oltre
alle tradizionali materie di competenza, risulta utile trattare anche questi
ulteriori argomenti:
•cultura generale;
•educazione civica ed etica professionale;
•conoscenza del luogo di lavoro dal punto di vista storico/culturale/
ambientale/geografico
•elementi di primo soccorso e di antincendio;
•motivazioni a svolgere questo lavoro.
I periodi di prova
Dopo l’assunzione risulta fondamentale costruire percorsi di inserimento e
valutazione dei neoassunti in modo da rendere i periodi di prova
effettivamente utili ed efficaci per valutare le persone e non dare per scontato
il suo superamento.
Occorrerà quindi:
•affiancare i neoassunti con trainer individuati tra gli operatori del
comando che più si prestano a tale ruolo;
•organizzare il periodo di prova con step intermedi in cui si valutano
periodicamente i nuovi addetti attraverso l’utilizzo di test e prove simili
a quelle effettuate ai concorsi per valutare l’apprendimento.
Tali strumenti permetteranno di disporre alla fine del periodo in questione di
elementi oggettivi e documentati per supportare la conferma o la non
conferma dei soggetti.
7
- “In servizio con noi”
Obiettivi
Conoscere quale ruolo svolge effettivamente la polizia municipale all’interno
del contesto sociale in cui si trova ad operare è l’obiettivo posto dal progetto
nel suo complesso e lo si può raggiungere non solo descrivendo, raccontando e
mostrando l’attività, ma anche facendo provare ai cittadini l’esperienza e le
sensazioni che quotidianamente un operatore di polizia locale vive. I cittadini
saranno portati all’interno dell’organizzazione di polizia così da avvicinarsi e
toccare con mano la vita del comando.
Azioni preliminari
Al fine di ottenere una buona riuscita delle attività poste in essere,
raggiungendo le aspettative desiderate occorre tenere in considerazione
alcuni fattori che potranno agevolare la riuscita delle iniziative o al contrario
creare ostacoli.
Risulta quindi utile mettere in atto alcune azioni preliminari che sono così
identificate:
• Tutti gli operatori del comando dovranno essere informati dell’iniziativa,
declinandola anche come momento di crescita professionale, spiegare il
valore e le finalità del progetto come valorizzazione dell’immagine del
comando e dei singoli addetti.
• Occorrerà individuare sistemi e momenti di valorizzazione di quanto
svolto così da motivare e gratificare coloro i quali sono coinvolti
direttamente.
• Tutti coloro i quali sono coinvolti in queste azioni dovranno avere
assegnato ufficialmente i compiti individuati così da dare evidenza e
motivare il tempo dedicato a queste attività.
• Realizzare una buona pubblicità dell’iniziativa, dopo la conferenza
stampa di lancio, utilizzando anche altri eventi/occasioni, notizie sul sito
del comando/comune, opuscoli informativi, notizie sui social network che
il comando usa, comunicati ai media, ecc.
• Semplificare al massimo la possibilità di aderire ed iscriversi all’iniziativa
(via web, tramite mail, via telefono, ecc.).
• Utilizzare slogan e nome del progetto unici a livello regionale, “Progetto
V.I.P. (Vieni In Pattuglia)”, così da caratterizzare l’iniziativa in modo
univoco.
A che tipologia di cittadini rivolgersi
Questo tipo di esperienza dovrà essere modulata e calibrata in funzione dei
cittadini che saranno coinvolti. Tra questi occorre individuare le categorie che
meglio si adattano a questo progetto in relazione anche alla possibilità che
questi hanno di diffondere nella comunità quanto percepito e provato.
Occorrerà dare avvio all’iniziativa attraverso un lancio ufficiale di
presentazione con conferenza stampa, sarà opportuno che la parte politica
dell’ente sia partecipe al momento divulgativo, preferibilmente dopo avere
direttamente sperimentato il progetto.
Per considerare adottata la linea guida occorre coinvolgere almeno una delle
categorie sotto riportate.
Le categorie di cittadini a cui rivolgersi possono essere:
• Giornalisti
• Ragazzi in età scolare o neopatentati accompagnati da insegnanti/
istruttori scuola guida
• Cittadini volontari
• Amministratori/politici
• Commercianti
Per ognuna di queste è indispensabile costruire un percorso idoneo a fare
comprendere al meglio il lavoro svolto dalla polizia municipale, nel rispetto
delle specifiche peculiarità di ognuno e della sicurezza e dei diritti di tutti
coloro che risulteranno coinvolti: cittadini aderenti all’iniziativa, utenti
coinvolti nelle attività svolte, operatori di polizia.
Prima di attivare il progetto con qualunque categoria coinvolta sarà
necessario verificare e predisporre:
• apposite assicurazioni per tutelare gli ospiti;
• compilazione di modulistica specifica a liberatoria delle responsabilità in
caso di incidenti o problemi che insorgessero;
• questionario relativo alla conoscenza e percezione del ruolo e dell’attività
della polizia locale da somministrare all’inizio della giornata ed analogo
alla fine;
• realizzazione e consegna di un pass personalizzato da lasciare agli ospiti
a ricordo della giornata, con indicazione del nome del progetto, della data
e dei dati anagrafici del cittadino. Tale gadget, così come il materiale
informativo relativo al progetto (opuscoli, locandine, ecc.), potrà essere
realizzato attraverso la collaborazione dei ragazzi delle scuole del
territorio.
Avvertenze salienti delle visite delle varie categorie:
• evitare di volere stupire gli ospiti avventurandosi in situazioni troppo
complesse o rischiose che potrebbero assumere connotati difficilmente
gestibili o pericolosi;
• al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, degli operatori e il rispetto
della privacy delle persone coinvolte durante l’attività posta in essere in
presenza degli ospiti, occorre che i servizi siano organizzati in modo tale
che i visitatori possano prendere visione di quanto viene svolto senza
tuttavia rimanere coinvolti nell’operatività;
• sarà necessario prevedere che vi sia apposito personale che li affianchi,
spiegando le attività e le motivazioni delle varie azioni, allontanandoli
ulteriormente ogniqualvolta la situazione lo richieda.
Giornalisti: I giornalisti, sono uno dei canali principali con cui si possono
trasmettere alla popolazione i compiti e la professionalità che viene svolta
quotidianamente dagli operatori di polizia municipale. Risulta, pertanto, utile
proporre alle varie redazioni presenti nei territori di appartenenza un
calendario di “uscite”, in cui un giornalista per volta veda da vicino la realtà
del servizio di pattuglia. Occorrerà predisporre un progetto mirato in cui sono
individuate le attività che meglio rappresentano l’operatività e che possano
dare spunti di interesse agli invitati. La visita potrà coinvolgere:
• la centrale operativa;
• i servizi di prossimità;
• i servizi di polizia stradale, anche durante lo svolgimento di posti di
controllo inerenti la prevenzione della guida sotto gli effetti
dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di alcool;
• i servizi di antiabusivismo commerciale;
• i servizi per la sicurezza nei cantieri.
Sarà necessario predisporre report, dati sulle attività svolte dal comando sia
di carattere generale sia con riferimento alle competenze visionate. Occorrerà
acquisire immagini da fornire al giornalista alla fine dell’esperienza, per
meglio documentare il tipo di lavoro svolto e le implicazioni che questo
comporta nei rapporti con la cittadinanza.
Ragazzi in età scolare o neo patentati, accompagnati da insegnanti/istruttori di
scuola guida: L’iniziativa potrà rivolgersi alternativamente ai ragazzi in età
scolare oppure a coloro i quali svolgono corsi per il conseguimento della
patente di guida. Le categorie citate risultano molto ampie e con peculiarità
differenti. Dall'analisi della categoria degli studenti si evince una “forbice” di
età molto elevata, dai sei anni delle scuole elementari, ai diciotto anni per i
maturandi; occorrerà quindi calibrare le visite in funzione del target prefissato
individuando le modalità che più si adattano di volta in volta per meglio
attirare e coinvolgere gli studenti. Preliminarmente occorre pubblicizzare il
progetto nei vari istituti scolastici contattando gli insegnati referenti che si
occupano di educazione stradale. Per i neopatentati saranno contattate le
autoscuole della zona, per concordare la loro adesione all’iniziativa. Dopodiché
si procederà con la predisposizione e diffusione di materiale informativo e la
raccolta delle domande di partecipazione da parte degli iscritti ai corsi. Agli
studenti devono essere consegnate delle liberatorie (scheda di adesione) da
restituire appositamente firmate dal Dirigente scolastico e dai genitori.
Qualora siano coinvolti studenti/insegnanti fino alle classi terza media si potrà
così procedere: per la visita alla Centrale Operativa, il Referente della Centrale
Operativa, illustra ai coinvolti le attività che la polizia municipale svolge
quotidianamente, le modalità di lavoro e gestione delle richieste che giungono
dai cittadini, la gestione, il coordinamento ed il supporto delle pattuglie in
servizio sul territorio, il contatto ed il coordinamento con gli altri soggetti
deputati all’emergenza presenti sul territorio (118, VV.FF. Forze di Polizia,
ecc.). Verranno illustrati gli strumenti di lavoro utilizzati in questo ufficio
(banche dati, brogliaccio di servizio, cartografie digitalizzate, sistemi di
videosorveglianza, ecc.). Si possono effettuare anche simulazioni di chiamate
di richiesta intervento e comunicazioni radio tra la Centrale Operativa e le
pattuglie esterne. La giornata prosegue con un incontro tra i ragazzi ed il
personale della polizia municipale in cui si sensibilizzeranno i coinvolti su
quali sono i compiti istituzionali della polizia municipale. I racconti saranno
sviluppati attraverso l’utilizzo di fotografie e con l’ausilio di video e
testimonianze dirette. Durante questa fase gli studenti potranno rivolgere
domande inerenti i temi trattati e la polizia municipale in genere sia al
personale intervenuto che al Comandante della struttura. Alla fine di questa
fase si accompagneranno i ragazzi presso le depositerie autorizzate dove
vengono fatti ricoverare i veicoli coinvolti nei sinistri stradali, qui verranno
visionati soffermandosi sulle dinamiche degli eventi in relazione alle cause/
effetto prodotte dalle violazioni delle norme del C.d.S. con particolare
riferimento ai ciclomotori.
Qualora siano coinvolti studenti/insegnati delle classi medie superiori oppure i
ragazzi frequentanti i corsi organizzati dalle scuole guida per il conseguimento
della patente accompagnati dagli istruttori si potrà così procedere: per la
visita alla Centrale Operativa: il Referente della Centrale Operativa, illustra ai
coinvolti le attività che la polizia municipale svolge quotidianamente, le
modalità di lavoro e gestione delle richieste che giungono dai cittadini, la
gestione, il coordinamento ed il supporto delle pattuglie in servizio sul
territorio, il contatto ed il coordinamento con gli altri soggetti deputati
all’emergenza presenti sul territorio (118, VV.FF. Forze di Polizia, ecc.).
Verranno illustrati gli strumenti di lavoro utilizzati in questo ufficio (banche
dati, brogliaccio di servizio, cartografie digitalizzate, sistemi di
videosorveglianza, ecc.). Si possono effettuare anche simulazioni di chiamate
di richiesta intervento e comunicazioni radio tra la Centrale Operativa e le
pattuglie esterne. Nella fase successiva verrà organizzata la visione
dell’attività di controllo di polizia stradale effettuata dagli agenti. Verranno
organizzati gruppi di 3/4 studenti/neopatentati accompagnati dagli
insegnanti/istruttori guida. Verrà organizzata un’attività di controllo
finalizzata all’accertamento delle principali violazioni alle norme del C.d.S.
puntando l’attenzione in particolare a quelle correlate all’abuso di sostanze
stupefacenti ed alcoliche. Durante tali fasi occorrerà mostrare il
funzionamento delle apposite apparecchiature di controllo, spiegare l'iter del
sistema sanzionatorio, le conseguenze sul trasgressore e sul veicolo. Alla fine
di questa parte si accompagneranno i ragazzi presso il comando dove sarà
riesaminato quanto visto in strada, si potranno chiarire dubbi, rispondere alle
domande poste dai ragazzi da parte sia del personale coinvolto che del
comandante della struttura. Si coglierà l’occasione per informare e distribuire
materiale relativo alle attività della polizia municipale e delle opportunità di
accesso a questo lavoro, sulla base di quanto definito nella linea guide
“Reclutamento”. Infine dopo questa fase, si accompagneranno i ragazzi presso
le depositerie autorizzate dove vengono fatti ricoverare i veicoli coinvolti nei
sinistri stradali, qui verranno visionati soffermandosi sulle dinamiche degli
eventi in relazione alle cause/effetto prodotte dalle violazioni delle norme del
C.d.S..
Cittadini volontari: La diffusione dell’iniziativa, dopo la conferenza stampa/
comunicato stampa di lancio, si potrà divulgare mediante affissioni, inserzioni
o annunci sui quotidiani locali, serate o eventi di presentazione. Sarà
indispensabile anche la divulgazione delle notizie sul sito web del comune o del
comando e sui social network attivati, presso stand in occasione di
manifestazioni, tramite brochure rese disponibili presso i front office dell’ente,
ecc. Le adesioni saranno raccolte tramite appositi form sul sito web del
comune/comando, tramite mail, telefono, contatto diretto del cittadino presso
il comando o gli uffici URP del comune compilando un breve modulo. Tutte le
richieste confluiranno all’ufficio del Referente del progetto per la catalogazione
e la loro gestione, verranno così individuati i cittadini ed invitati al comando in
gruppi non superiori alle 2/3 unità. La durata dell’iniziativa sarà di 1 turno di
lavoro, dopo la fase conoscitiva e di compilazione del questionario, sarà svolto
una breve preparazione dei cittadini alla giornata in modo che possano
comprendere cosa accade intorno a loro mantenendo comunque una distanza
e neutralità rispetto agli accadimenti, dopodiché si procederà con una visita al
comando, che dovrà comprendere le dotazioni strumentali, la centrale radio, il
centralino telefonico, front office, gli uffici amministrativi di gestione delle
pratiche. Successivamente si aprirà una seconda fase che vedrà gli ospiti
visionare l’attività svolta dalle pattuglie esterne. Le attività esterne visionate
potranno fare riferimento alla vigilanza di prossimità, alla vigilanza stradale
con possibilità di assistere a posti di controllo anche notturni. Il cittadino
indosserà un pettorina rifrangente su cui poter apporre un adesivo
identificativo dell’iniziativa che si sta promuovendo.
Amministratori/Politici: L’iniziativa dovrà coinvolgere gli amministratori
dell’ente ma anche i rappresentanti del Consiglio. Il Comandante e gli ufficiali
del comando dovranno attivarsi per coinvolgere i vari rappresentanti politici e
predisporre adeguatamente il progetto di accompagnamento di queste figure
all’interno dell’attività del comando. Tra le attività che in modo più
significativo rappresentano la polizia municipale, ricordiamo il ricevimento
pubblico, la centrale operativa, i controlli notturni ed i servizi di prossimità.
Lo scopo dell’attività è fare conoscere il servizio rafforzando così la
consapevolezza e la collaborazione tra i vari uffici, visualizzando le attività
svolte in un'ottica qualitativa e non solo quantitativa. Raccolte le adesioni
all’iniziativa verrà predisposto un calendario ed organizzata l’accoglienza
degli interessati per la giornata in servizio con noi. La visita avrà un durata di
2/3 ore, si partirà con un’illustrazione del percorso ipotizzato, poi verranno
descritti i compiti e le attività della polizia municipale, verrà illustrata
l’organizzazione del comando. Una seconda fase porterà gli ospiti a visitare le
strumentazioni del comando, poi una tappa prolungata presso l’ufficio
informazioni del comando/piantone/front office, successivamente un’ulteriore
tappa prolungata alla centrale operativa (qualora sia fisicamente distinta dal
precedente ufficio). In questa fase possono essere coinvolti più ospiti in
contemporanea con un massimo di 3/4 persone. Successivamente si aprirà
una seconda fase che vedrà gli ospiti visionare l’attività svolta dalle pattuglie
esterne. Per quanto concerne le attività esterne risulta maggiormente utile
visionare la vigilanza di prossimità e controllo viabilistico, anche durante
servizi notturni di viabilità con posti di controllo specifici. Alla conclusione
sarà utile svolgere un breve debriefing in cui si spiegheranno gli elementi più
significativi del servizio e le difficoltà, raccogliendo impressioni e suggerimenti
anche attraverso il questionario finale.
Mondo produttivo: Partendo dalla constatazione che il mondo produttivo
rappresenta, rispetto alla sicurezza del territorio, un presidio naturale e
soprattutto un punto di riferimento qualificato, sia nell'ascolto dei problemi
che nella successiva verifica delle azioni intraprese dalle istituzioni, consegue
la necessità di sviluppare - tra gli operatori economici - una maggiore
conoscenza della polizia municipale. I comandi potranno dare notizia
dell’iniziativa mediante il contatto diretto con gli operatori economici o
nell’ambito di incontri tematici, oppure rivolgendosi alle associazioni di
categoria di riferimento. Raccolte le adesioni all’iniziativa verrà predisposto
un calendario ed organizzata l’accoglienza degli interessati per le giornate “in
servizio con noi” che seguiranno percorsi simili a quelli già descritti per le
altre categorie già individuate, ponendo attenzione – nel pianificare le attività
– alla rappresentazione delle procedure ed al controllo del territorio.
8 – Divulgazione e sviluppo delle linee guida
L’attuazione delle linee guida sopra riportate ha lo scopo di valorizzare e
migliorare le modalità con cui i comandi di polizia locale della regione
promuovono presso i cittadini la conoscenza del ruolo e l’immagine da loro
stessi svolto.
Individuate le linee guida occorre favorirne la conoscenza e la diffusione tra i
comandi, in modo che possano rappresentare uno standard a cui tendere.
Per raggiungere questo obiettivo, risulta anche necessario mantenerle
aggiornate nel tempo in funzione dei risultati che le stesse potranno
raggiungere in concreto, nonché delle modificazioni sociali e tecnologiche che
le nostre comunità avranno.
Vengono pertanto individuati due specifici gruppi di lavoro con il compito
rispettivamente di favorire la conoscenza e la diffusione delle linee guida
presso i comandi e di mantenerle aggiornate nel tempo.
Entrambi i gruppi sono coordinati dal Servizio politiche per la sicurezza e la
polizia che ne cura anche la composizione e l’avvicendamento dei partecipanti
in funzione delle necessità emergenti e delle richieste ad esso pervenute.
Il primo gruppo di lavoro denominato “Gruppo di Monitoraggio e Diffusione”
composto, indicativamente, da un rappresentante per ognuno dei comandi
componenti il Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 17 della L.R. 24 del
2003 supporterà il Servizio politiche per la sicurezza e la polizia locale nel
trovare le modalità ritenute più idonee per portare a conoscenza delle polizie
locali della regione le linee guida favorendone l’adozione anche attraverso
forme di supporto anche telematiche.
Il secondo gruppo denominato “Gruppo verifica ed aggiornamento” composto
da operatori individuati tra quelli facenti parte del percorso partecipato che
ha portato all’elaborazione delle linee guida qui adottate e si adopererà per
supportare il Servizio politiche per la sicurezza e la polizia locale
nell’individuazione di eventuali modifiche e innovazioni ritenute più utili per
mantenerle aggiornate ed efficaci rispetto agli obiettivi perseguiti dalla
presente raccomandazione.
9 – “Pronto Polizia Locale”
L’articolo 12 comma 4 della Legge Regionale n.24 del 2003 prevede che la
Regione promuove “l’attivazione di un numero telefonico unico per l’accesso
alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede
per la polizia provinciale”.
Le tecnologie odierne hanno permesso di sviluppare una sperimentazione
realizzando un’applicazione per telefoni smartphone denominata “PRONTO
POLIZIA LOCALE” la quale permette di localizzare la posizione del chiamante
attraverso il sistema GPS e di instradare la telefonata al numero della polizia
municipale territorialmente competente. Tale sperimentazione ha dato
risultati tali da indurre la trasformazione dell’esperienza in modello di
riferimento per ripensare le modalità di contatto telefonico tra i cittadini e la
polizia locale.
L’applicazione “PRONTO POLIZIA LOCALE” risulta disponibile gratuitamente
sulle piattaforme dei più diffusi sistemi operativi per telefoni smartphone.
Risulta pertanto utile promuovere una diffusione capillare dell’esistenza di
tale applicazione, favorendone così un’ampia accessibilità. Le metodologie di
promozione del sistema dovranno coinvolgere anche i comandi di polizia locale
attraverso almeno le seguenti forme:
• inserimento delle informazioni utili alla conoscenza ed all’utilizzo
dell’applicativo da parte dei cittadini sui siti web dei comandi/enti;
• distribuire opuscoli informativi ai cittadini in occasione delle verifiche
svolte per il rilascio della residenza anagrafica;
• trattazione e distribuzione di opuscoli informativi durante lo svolgimento
dell’educazione stradale/legalità nelle scuole.
La foggia delle livree dei veicoli della polizia municipale è modificata mediante
l’inserimento di un apposito logo informativo inerente l’applicazione “PRONTO
POLIZIA LOCALE”, caratteristiche e posizione saranno definite dal servizio
regionale competente.
Determinazione dirigenziale
del 10 dicembre 2013, n.
16383
Approvazione del logo informativo dell’applicazione
“Pronto Polizia Locale”
IL SERVIZIO POLITICHE PER LA SICUREZZA E DELLA POLIZIA LOCALE
IL SOSTITUTO DEL CAPO DI GABINETTO
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. mod. recante
"Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza”, ed in particolare l’articolo 19 “Segni distintivi”;
Premesso che con deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 4 luglio 2011
è stata approvata la normativa in materia di uniformi, fregi e segni distintivi
della Polizia locale ed in particolare all’art. 30 dell’allegato “A” sono state
definite le caratteristiche dei segni distintivi dei veicoli di servizio;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n.1961 del 27
dicembre 2011 è stato approvato l’Accordo di programma tra la Regione
Emilia-Romagna e la Comunità Montana del Frignano (MO), ai sensi dell’art. 6
comma 1 della L.R. 24 del 04/12/2003 e sottoscritto in data 16/01/2012,
nell’ambito del quale è stata realizzata l’applicazione per telefonia mobile di
tipo smartphone, denominata “PRONTO POLIZIA LOCALE” in grado di rilevare
il numero di telefono del comando di polizia municipale territorialmente
competente in base alla localizzazione del chiamante ed attivare verso di
questo una chiamata;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n.612 del 21 maggio
2013 è stata approvata la “Raccomandazione tecnica in materia di promozione
del ruolo e dell’immagine della polizia locale, per migliorarne la conoscenza
presso i cittadini. Linee guida.” in cui al punto 9 – “Pronto Polizia Locale” è
stato definito che la foggia delle livree dei veicoli della polizia municipale è
modificata mediante l’inserimento di un apposito logo informativo inerente
l’applicazione per telefonia mobile di tipo smartphone, denominata “PRONTO
POLIZIA LOCALE” e che le caratteristiche e la posizione di detto logo saranno
definite dal servizio regionale competente;
Preso atto inoltre della comunicazione della Comunità Montana del Frignano,
acquisita al protocollo regionale in data 17/10/2013 al n. 254968, in cui si
illustra come nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto in data
16/01/2012 è stato realizzato un apposito logo divulgativo dell’applicazione
“Pronto Polizia Locale” nonché una serie di adesivi applicabili alle carrozzerie
degli autoveicoli;
Considerato che il logo prodotto dalla Comunità Montana del Frignano risulta
idoneo a soddisfare quanto previsto dall’art. 30 dell’allegato A della delibera di
Giunta regionale n. 950 del 4 luglio 2011 cos“ come modificato dalla delibera di
Giunta regionale n. 612 del 21 maggio 2013;
Sentito il parere del Comitato Tecnico di Polizia Locale nella seduta del
13/11/2013 e sentite le Organizzazioni sindacali maggior mente
rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP) in
data 18/11/2013;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamate:
• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
• le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663
del 27/11/2006, n. 1222 del 4/08/2011, nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e
n. 1929 del 19/12/2011;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008,
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
Delibera 450/2007" e ss.mm.;
• la propria determinazione n. 2740 del 22/03/2013;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina
1. di prendere atto della comunicazione della Comunità Montana del Frignano
acquisita al protocollo regionale in data 17/10/2013 al n. 254968 in cui si
illustra come nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto in data
16/01/2012 è stato realizzato un apposito logo divulgativo dell’applicazione
“Pronto Polizia Locale” e che detto logo risulta idoneo a soddisfare quanto
previsto dall’art. 30 dell’allegato A della delibera di Giunta regionale n. 950
del 4 luglio 2011 così come modificato dalla delibera di Giunta regionale n.
612 del 21 maggio 2013;
2. di definire le caratteristiche del logo raffigurante l’applicazione “PRONTO
POLIZIA LOCALE” di cui all’art. 30 dell’Allegato A della delibera di Giunta
regionale n. 950/2011, come qui raffigurate:
3. di stabilire che il logo qui definito è inscrivibile in un rettangolo di cm 29 x
14 e che dette misure potranno essere aumentate o diminuite di un
massimo del 20% in funzione delle dimensioni dei veicoli su cui verrà
apposto;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Scarica

ebook_versione snella (riccione 2014) - Autonomie