INDUSTRIALI VENETO
LE NUOVE REGOLE
SULLE DISCARICHE
E L’AMMISSIBILITÀ DEI
RIFIUTI NELLE STESSE
Padova, 20 maggio 2003
la nuova disciplina delle discariche
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
• pubblicato nel suppl. ord. alla GU 12 marzo 2003
• entrato in vigore il 27 marzo 2003
• reca
– «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti»
la nuova disciplina delle discariche
legge n. 39/2002
“comunitaria2001”
direttiva 1999/31/CE
“relativa alle
discariche di rifiuti”
decisione 2003/33/CE
“criteri e procedure
per l’ammissione dei
rifiuti nelle
discariche”
decreto legislativo
n. 36/2003
“attuazione della
direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche
di rifiuti”
decreto ministeriale
13 marzo 2003
“criteri di ammissibilità
dei rifiuti in discarica”
oggetto
del d.lgs. n. 36/2003
il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le
DISCARICHE DEI RIFIUTI
oggetto
del d.lgs. n. 36/2003
il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le
DISCARICHE DEI RIFIUTI
«ai fini del presente decreto si intende per:
g) “discarica”: area adibita a smaltimento dei rifiuti
mediante operazioni di deposito sul suolo o nel
suolo, compresa la zona interna al luogo di
produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei
medesimi da parte del produttore degli stessi,
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo per più di un anno. ...» (art. 2)
oggetto
del d.lgs. n. 36/2003
il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le
DISCARICHE DEI RIFIUTI
«ai fini del presente decreto si intende per:
g) .... Sono esclusi da tale definizione gli impianti in
cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati
per il successivo trasporto in un impianto di
recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per
un periodo inferiore a 3 anni come norma generale,
o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per
un periodo inferiore a un anno » (art. 2)
oggetto
del d.lgs. n. 36/2003
il d.lgs. n. 36/2003 disciplina le
DISCARICHE DEI RIFIUTI
«ai fini del presente decreto si intende per:
a) “rifiuti”: le sostanze od oggetti di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del
1997, e successive modificazioni» (art. 2)
d.lgs. n. 36/2003
e d.lgs. n. 22/1997
• il d.lgs. n. 22/1997 disciplina i rifiuti (in generale),
ovvero la gestione – smaltimento e recupero – dei
rifiuti
• il d.lgs. n. 36/2003 disciplina (in particolare) le
discariche dei rifiuti, ovvero lo smaltimento in
discarica
d.lgs. n. 36/2003
e d.lgs. n. 22/1997
• prima del d.lgs. n. 36/2003, lo smaltimento dei rifiuti
in discarica era disciplinato dal d.lgs. n. 22/1997 ed
“annessi e connessi”, ivi comprese le disposizioni
vigenti temporaneamente fatte salve
• con il d.lgs. n. 36/2003 vengono abrogati e sostituiti
gli “annessi e connessi” che disciplinavano lo
smaltimento dei rifiuti in discarica
d.lgs. n. 36/2003
e d.lgs. n. 22/1997
d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla
disciplina generale della gestione (smaltimento e
recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e
relative norme di attuazione
d.lgs. n. 36/2003
e d.lgs. n. 22/1997
d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla
disciplina generale della gestione (smaltimento e
recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e
relative norme di attuazione
 quanto previsto resta confinato alla disciplina
particolare delle discariche e non è “estensibile”
alla restante disciplina dei rifiuti in generale
d.lgs. n. 36/2003
e d.lgs. n. 22/1997
d.lgs. n. 36/2003:
• disciplina speciale e complementare rispetto alla
disciplina generale della gestione (smaltimento e
recupero) dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/1997 e
relative norme di attuazione
 per quanto non previsto e diversamente
disciplinato restano applicabili (anche alle
discariche) le disposizioni generali in materia di
rifiuti
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 2: definizioni, solo in parte inedite e quindi valide
limitatamente all’ambito normativo in cui sono previste,
in particolare:
– definizione di «trattamento», più ampia di quella
utilizzabile in via generale, finalizzata a rendere non
eccessivamente rigoroso il principio in base al quale
in discarica possono essere smaltiti solo rifiuti trattati
(art. 7, comma 1)
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 2: definizioni, solo in parte inedite e quindi valide
limitatamente all’ambito normativo in cui sono previste,
in particolare:
– definizione di «rifiuti inerti», poi precisata nell’art. 2
del d.m. 13 marzo 2003, che vale solo nel contesto
del d.lgs. n. 36/2003 e del relativo d.m. di
attuazione, non potendo essere considerata
meccanicamente sostitutiva della nozione di inerte
smaltibile nelle discariche 2/A
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 3: definizione dell’ambito di applicazione del d.lgs,
medesimo:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
a tutte le discariche …»
«2: Il presente decreto non si applica: …»
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 4: nuova classificazione delle discariche con relative
nuove norme tecniche (all. 1):
a) discariche per rifiuti inerti
b) discariche per rifiuti non pericolosi
c) discariche per rifiuti pericolosi
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 5: definizione di obiettivi di riduzione dello
smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili:
– 27/3/2008: 173 kg/anno per abitante
– 27/3/2011: 115 kg/anno per abitante
– 27/3/2018: 81 kg/anno per abitante
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 6: elenco, parzialmente inedito, dei rifiuti comunque
non ammissibili in discarica (sostituisce l’elenco di cui
all’art. 2 del d.m. 141/1998)
art. 7: individuazione, per lo più tramite il d.m. di
attuazione, delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti
smaltibili in ciascuna categoria di discarica
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
artt. 8, 9 e 10: disposizioni relative agli atti di
autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle
discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi
(integrazioni, limitatamente per le discariche, di quanto
già previsto dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997)
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 11: «procedure di controllo» per il conferimento e
l’accettazione dei rifiuti in discarica
(che peraltro non rappresentano una novità assoluta,
essendo perlopiù solo la definizione più dettagliata di
verifiche ed adempimenti comunque già prescritti)
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 12: «procedura di chiusura» delle discariche e
art. 13: modalità della «gestione operativa e postoperativa»
(anche in questo caso non si è in presenza di
disposizioni concettualmente del tutto inedite, ma
piuttosto di una migliore, più esplicita e dettagliata
regolamentazione di come debba essere gestita e
chiusa una discarica)
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 14: nuovo sistema di «garanzie finanziarie»
(che peraltro potrà divenire compiutamente operativo
solo previa definizione, in altra sede, dei necessari
parametri di quantificazione)
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 15: precisazione che il corrispettivo chiesto dal
gestore della discarica deve essere commisurato alla
copertura di tutti i costi diretti ed indiretti di gestione e
post-gestione
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 16: introduzione di alcune nuove sanzioni
specifiche, ferme restando le sanzioni in via generale
previste dal d.lgs. n. 22/1997
d.lgs. n. 36/2003
sintesi dei contenuti
art. 17: «disposizioni transitorie e finali»
d.lgs. n. 36/2003
disposizioni transitorie
art. 17, comma 3:
«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto (27 sett. 2003) il titolare
dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega,
il gestore della discarica, presenta all’autorità
competente un piano di adeguamento della discarica
alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le
garanzie finanziarie di cui all’articolo 14.»
d.lgs. n. 36/2003
disposizioni transitorie
art. 17, comma 1:
«Le discariche già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente decreto (27 marzo 2003) possono
continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per
cui sono state autorizzate.»
d.lgs. n. 36/2003
disposizioni transitorie
art. 17, comma 2:
«Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle
nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei
limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione
interministeriale del 27 luglio 1984, … relativamente:
a) …»
d.lgs. n. 36/2003
disposizioni transitorie
art. 17, comma 2:
«Fino al 16 luglio 2005 … relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche 2/A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e 2/B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche 2/C e terza
categoria.»
rifiuti smaltibili nelle nuove discariche
fino al 16/7/2005
discariche per rifiuti
inerti
discariche per rifiuti
non pericolosi
discariche per rifiuti
pericolosi
rifiuti che erano
smaltibili in
rifiuti che erano
smaltibili in
rifiuti che erano
smaltibili in
discariche
2/A
discariche
di I categoria
discariche
2/B
discariche
2/C
discariche
di III categoria
adeguamento
“... da … a ...”
discariche per rifiuti
inerti
discariche per rifiuti
non pericolosi
discariche per rifiuti
pericolosi
discariche
2/A
discariche
di I categoria
discariche
2/B
discariche
2/C
discariche
di III categoria
adeguamento
soggetti obbligati
art. 17, comma 3:
«… il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su
sua delega, il gestore della discarica, presenta
all’autorità competente un piano di adeguamento della
discarica ...»
art. 17, comma 1:
«... discariche già autorizzate alla data di entrata in
vigore del presente decreto (27 marzo 2003) ...»
adeguamento
soggetti obbligati
è “discarica autorizzata” al 27 marzo 2003:
• non solo quella già in esercizio,
• ma anche quella che risultava solo approvata e della
quale pertanto era già stata autorizzata la
realizzazione
il d.lgs. n. 36/2003 non ha certo comportato la
decadenza dei provvedimenti già adottati di
“approvazione del progetto ed autorizzazione alla
realizzazione” (art. 27 del d.lgs. n. 22/1997)
adeguamento
termini utili
art. 17, comma 3:
«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto …», quindi:
entro il 27 settembre 2003
«… il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su
sua delega, il gestore della discarica, presenta
all’autorità competente un piano di adeguamento della
discarica …»
adeguamento
termini utili
art. 17, comma 4:
«Con motivato provvedimento l’autorità competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell’esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il
termine finale per l’ultimazione degli stessi, che non può
in ogni caso essere successivo al ...
16 luglio 2009 …»
adeguamento
termini utili
art. 17, comma 3:
per l’omessa o ritardata presentazione del piano non è
prevista alcuna sanzione specifica
ma:
• la presentazione del piano costituisce presupposto
per essere autorizzati alla «… prosecuzione
dell’esercizio della discarica …»
adeguamento
autorità competente
l’autorità cui compete l’approvazione del progetto e
l’autorizzazione alla realizzazione
infatti, il procedimento si conclude con
• l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio,
• previa riclassificazione della discarica e
• verifica della fattibilità e tempi degli adeguamenti
strutturali (a modifica del progetto in origine
approvato)
e riguarda anche discariche solo approvate
adeguamento
contenuti del piano
art. 17, comma 3:
«.. piano di adeguamento della discarica alle previsioni
di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie
di cui all’articolo 14»
adeguamento
“a quali previsioni ?; tutte?”
le principali variazioni della disciplina delle discariche
contenute nel d.lgs. n. 36/2003 e nel relativo d.m. di
attuazione riguardano:
• la classificazione
• i requisiti localizzativi delle discariche
• i requisiti strutturali delle discariche
• i rifiuti smaltibili
• le modalità di gestione
• le garanzie finanziarie
adeguamento
riclassificazione della discarica
la riclassificazione della discarica, la verifica cioè di
quale sarà il tipo di discarica al quale deve essere
ricondotta quella già autorizzata e da adeguare,
costituisce il presupposto per individuare l’obiettivo cui
deve mirare il piano di adeguamento
dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2003 si ricava una
correlazione biunivoca tra le nuove discariche e quelle
già autorizzate nel senso che:

adeguamento
riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti inerti, fino al 16/7/2005, potrà essere
autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica 2/A
discariche per rifiuti
inerti
discariche
2/A
nelle “vecchie” discariche 2/A, una volta adeguate ai nuovi requisiti,
potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti ammessi in
discarica per inerti
adeguamento
riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti non pericolosi, fino al 16/7/2005, potrà
essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica
di I cat. e 2/B
discariche per rifiuti
non pericolosi
discariche
di I categoria
discariche
2/B
nelle “vecchie” discariche di I cat. e 2/B, una volta adeguate ai nuovi
requisiti, potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti
ammessi in discarica per non pericolosi
adeguamento
riclassificazione della discarica
nelle “nuove” discariche per rifiuti pericolosi, fino al 16/7/2005, potrà
essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti che erano ammessi in discarica
2/C e III cat.
discariche per rifiuti
pericolosi
discariche
2/C
discariche
di III categoria
nelle “vecchie” discariche 2/C e di III cat., una volta adeguate ai nuovi
requisiti, potrà essere autorizzato lo smaltimento di (altri) rifiuti
ammessi in discarica per pericolosi
adeguamento
riclassificazione della discarica
il titolare di autorizzazione non può a suo piacimento
scegliere in quale nuova categoria riclassificare la
propria discarica e quindi programmare i lavori per
dotarla dei requisiti previsti per la categoria scelta
adeguamento
riclassificazione della discarica
• le discariche di II cat., tipo A, debbono essere
ricondotte a quelle per rifiuti inerti
• le discariche di I cat. e di II cat., tipo B, debbono
essere ricondotte a quelle per rifiuti non pericolosi
• le discariche di II cat., tipo C, e (se ve ne fossero) di
III cat. debbono essere ricondotte a quelle per rifiuti
pericolosi
per quanto sia concretamente possibile e nei tempi
accordati
adeguamento
requisiti localizzativi
le nuove norme sulla ubicabilità delle discariche
(paragrafi 1.1 e 2.1 dell’all. 1 al d.lgs. n. 36/2003) sono
certamente escluse da quelle alle quali debbono essere
adeguate le discariche già autorizzate:
• i nuovi requisiti localizzativi o sussistono fin
dall’origine o non sussistono e agli stessi non ci si
può adeguare a posteriori
• non possono essere condizione per l’assenso alla
continuazione dell’esercizio
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) l’adeguamento
allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto
od in parte anche in corso di gestione
non
è possibile
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
adeguamento
le caratteristiche
ed i requisiti strutturali prescritti
per i nuovi lotti
essenzialmente
consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche
ed i requisiti strutturali prescritti
adeguamento
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche ed i requisiti strutturali prescritti
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
requisiti strutturali
le caratteristiche
ed i requisiti strutturali prescritti
adeguamento
essenzialmente consistono in:
a) caratteristiche e requisiti naturali geologici,
idrogeologici e geotecnici
b) opere ed allestimenti da predisporsi prima di
iniziare lo scarico dei rifiuti
c) allestimenti e dotazioni realizzabili o da realizzarsi
in tutto od in parte anche in corso di gestione
d) opere e dotazioni realizzabili in qualunque
momento
adeguamento
modalità di gestione
il piano dovrà
• prevedere l’adeguamento – se non proprio
immediato, quanto meno in tempi ragionevolmente
contenuti – a tutte le nuove prescrizioni attinenti la
conduzione e gestione della discarica, ove non
siano già rispettate
adeguamento
modalità di gestione
il piano dovrà in particolare
• contenere, ove non siano già stati presentati, i vari
piani di gestione previsti dal d.lgs. n. 36/2003 (art. 8,
lett. g)-m), e all. 2):
– piano di gestione operativa
– piano di gestionepost-operativa
– piano di sorveglianza e controllo
– piano di ripristino ambientale
– piano finanziario
adeguamento
garanzie finanziarie
art. 17, comma 3:
«adeguamento della discarica alle previsioni di cui al
presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all’art. 14»
adeguamento
garanzie finanziarie
art. 14:
• non contiene una compiuta ed autosufficiente nuova
regolamentazione delle garanzie finanziarie da
prestarsi per essere autorizzati a gestire discariche
• quanto meno non contiene una regolamentazione
che consenta agli interessati di provvedere
autonomamente alla quantificazione della garanzia
dovuta
adeguamento
garanzie finanziarie
art. 14, comma 5:
• accenna a dei non meglio individuati “parametri” per
la determinazione delle garanzie in discorso proprio
con riferimento alla fase transitoria:
«Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha
raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’80% della capacità autorizzata, il massimale
da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella
misura del 40%.»
adeguamento
garanzie finanziarie
• non essendovi per il nuovo sistema di garanzie dei
“parametri [già] previsti”, evidentemente si allude a
parametri di cui è prevista l’emanazione
• fin tanto che non verranno stabiliti nuovi parametri gli
interessati non potranno che continuare ad applicare i
vecchi “parametri previsti”
• il “continuare ad applicare i vecchi parametri”
chiaramente non è materia da piano di adeguamento
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
• l’individuazione dei rifiuti smaltibili non costituisce
contenuto del piano di adeguamento da presentarsi
entro il 27 settembre 2003
• la presentazione del piano – e neppure la successiva
riclassificazione della discarica ad opera dell’autorità
competente – non comporta l’automatica estensione
dell’autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui
al d.m. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel
corrispondente nuovo tipo di discarica
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica prevista
dalla d.i. 27/7/1984
discarica prevista
dal d.lgs. n. 36/2003
rifiuti smaltibili
rifiuti smaltibili
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata
al 27/3/2003
nuova categoria
di discarica
rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984
rifiuti previsti
nell’autorizzazione
In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata
al 27/3/2003
non più ritirabili
dopo il 16/7/2005
nuova categoria
di discarica
rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984
rifiuti previsti
nell’autorizzazione
In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata
al 27/3/2003
ritirabili anche
dopo il 16/7/2005
nuova categoria
di discarica
rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984
rifiuti previsti
nell’autorizzazione
In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata
al 27/3/2003
estensione della
autorizzazione
nuova categoria
di discarica
rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984
rifiuti previsti
nell’autorizzazione
In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili
riclassificazione della discarica
e rifiuti smaltibili
discarica autorizzata
al 27/3/2003
adeguamento ed
estensione della
autorizzazione
nuova categoria
di discarica
rifiuti smaltibili in base alla d.i. 27/7/1984
rifiuti previsti
nell’autorizzazione
In base al d.lgs. n. 36/2003 rifiuti smaltibili
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11 «Procedure di ammissione»:
«... il detentore [del rifiuto] deve …
… il gestore dell’impianto deve ...»
art. 16, comma 1:
«... la stessa sanzione [prevista dall’art. 51, comma 3,
del d.lgs. n. 22/1997 per le discariche non autorizzate *]
si applica a chiunque viola le procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 11 ...»
*) da 6 mesi a 2 anni e da 2.582 a 25.822 euro; oppure da 1 a 3
anni e da 5.164 a 51.645 euro se la discarica è destinata,
anche in parte, a rifiuti pericolosi
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 1:
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di
produrre percolato, sul comportamento a lungo termine
e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 2:
«... il detentore deve presentare la documentazione
attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
ammissibilità previsti dal decreto di cui all’art. 7, comma
5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti
certificati possono essere presentati in occasione del
primo di una serie determinata di conferimenti a
condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto
rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti
e, comunque, almeno una volta l’anno ...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve:
a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti,
compreso, se previsto, il formulario di
identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del
1997 e, se previsti, i documenti di cui al
regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all’interno della Comunità europea ...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti
indicate nel formulario di identificazione, di cui
all’all. B al d.m. 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di
ammissibilità previsti dal presente decreto ...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti
conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e
verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche
indicate nel formulario di identificazione di cui al
citato decreto del Ministro dell’ambiente n. 145 del
1998 ...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
d) annotare nel registro di c/s dei rifiuti tutte le tipologie
e le informazioni relative alle caratteristiche e ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione
dell’origine e della data di consegna da parte del
detentore, secondo le modalità previste dall’art. 12,
comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs n. 22 del
1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il
registro deve contenere apposita documentazione o
mappatura atta ad individuare il settore della
discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso ...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
e) sottoscrivere le copie del formulario di
identificazione dei rifiuti trasportati...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del
rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità ... con
cadenza stabilita dall’autorità territorialmente
competente e, comunque, con frequenza non
superiore ad un anno. I campioni prelevati devono
essere opportunamente conservati presso
l’impianto a disposizione dell’autorità
territorialmente competente per un periodo non
inferiore a due mesi...»
procedure di ammissione
dei rifiuti in discarica
art. 11, comma 3:
«... il gestore dell’impianto deve: ...
g) comunicare alla regione ed alla provincia
territorialmente competenti la eventuale mancata
ammissione dei rifiuti in discarica ...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di
produrre percolato, sul comportamento a lungo termine
e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica ...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di
produrre percolato, sul comportamento a lungo termine
e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica ... deve presentare la documentazione
attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
ammissibilità previsti ... per la specifica categoria di
discarica ...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il detentore [del rifiuto] deve fornire precise
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di
produrre percolato, sul comportamento a lungo termine
e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in
discarica ... deve presentare la documentazione
attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di
ammissibilità previsti ... per la specifica categoria di
discarica. I suddetti certificati possono essere presentati
in occasione del primo di una serie determinata di
conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche
del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori
conferimenti e, comunque, almeno una volta l’anno ...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il gestore dell’impianto deve: ...
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti
indicate nel formulario di identificazione ... ai criteri
di ammissibilità previsti dal presente decreto ...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003
«... il gestore dell’impianto deve: ...
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti
indicate nel formulario di identificazione ... ai criteri
di ammissibilità previsti dal presente decreto ...
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del
rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità ... con
cadenza stabilita dall’autorità territorialmente
competente e, comunque, con frequenza non
superiore ad un anno. I campioni prelevati devono
essere opportunamente conservati ... per un
periodo non inferiore a due mesi...»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 1 del d.m. 13/3/2003
«2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna categoria di
rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella
determinazione delle caratteristiche dei rifiuti,
realizzata con la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni
di sicurezza.»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 1 del d.m. 13/3/2003
«2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna categoria di
rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella
determinazione delle caratteristiche dei rifiuti,
realizzata con la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni
di sicurezza.»
«3. La caratterizzazione di base è a carico del
produttore e deve essere effettuata in
corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad
ogni variazione significativa del processo che origina
i rifiuti.»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 1 del d.m. 13/3/2003
«6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per
un periodo di cinque anni.»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base all’art. 1 del d.m. 13/3/2003
«6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per
un periodo di cinque anni.
7. La verifica di conformità deve essere effettuata dal
gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in
fase di caratterizzazione ad ogni variazione del
processo di produzione del rifiuto e comunque
almeno una volta l’anno.»
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base
livello 2: verifica di conformità
livello 3: verifica in loco
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base
determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti
realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie
livello 2: verifica di conformità
livello 3: verifica in loco
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base
determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti
realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie
livello 2: verifica di conformità
accertamento periodico delle caratteristiche dei
flussi regolari di rifiuti
livello 3: verifica in loco
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
livello 1: caratterizzazione di base
determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti
realizzata raccogliendo tutte le informazioni necessarie
livello 2: verifica di conformità
accertamento periodico delle caratteristiche dei
flussi regolari di rifiuti
livello 3: verifica in loco
i rifiuti possono essere ammessi solo se sono
identici a quelli sottoposti alla caratterizzazione di
base e alla verifica di conformità
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo
b) rifiuti non generati regolarmente
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo
b) rifiuti non generati regolarmente
... è necessario determinare le caratteristiche di
ciascun lotto ... dato che si devono determinare le
caratteristiche di ogni lotto, non occorre alcuna
verifica di conformità
caratterizzazione ed analisi dei rifiuti
in base alla direttiva e decisione CE
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo
... i rifiuti provenienti da impianti che raggruppano o
mescolano i rifiuti, da stazioni di trasferimento o da
flussi misti di diversi impianti di raccolta possono
ptesentare proprietà estremamente variabili ... tali rifiuti
potrebbero corrispondere di più a quelli della lettera b
b) rifiuti non generati regolarmente
... è necessario determinare le caratteristiche di
ciascun lotto ... dato che si devono determinare le
caratteristiche di ogni lotto, non occorre alcuna
verifica di conformità
INDUSTRIALI VENETO
le Associazioni e la Federazione
degli Industriali del Veneto
ringraziano per l’attenzione
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