PREMESSA Tra le molteplici e importanti attribuzioni conferite dalla legge al Consiglio di Istituto vi è quella di adottare un regolamento interno che, insieme con quanto disposto dalle norme legislative generali della scuola italiana e dal POF deve costituire il quadro di riferimento per la organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola. Il regolamento dell’Istituto di Via S. Agnese, 44 vuole garantire la totale trasparenza del servizio offerto, la flessibilità e la facilità di uso e di controllo delle regole e la responsabilizzazione degli studenti per rispondere ad un criterio che di fatto oggi si impone come fondamentale e necessario per la convivenza nella comunità scolastica. Il regolamento inteso in questo modo sarà un ulteriore momento di crescita e di educazione alla convivenza democratica attraverso un’azione sinergica di tutte le componenti delle scuola. 1 CAPITOLO I Gli OO. CC. della Scuola Art. 1 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale. Art. 2 Consiglio di Istituto Composizione Il Consiglio di Istituto (in seguito C. di I.) è costituito da 14 membri: 6 docenti rappresentanti del personale insegnante, 1 rappresentante del personale non docente, 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti degli alunni e il Dirigente Scolastico. I membri del Consiglio, eletti dalle rispettive componenti, restano in carica per tre anni; la rappresentanza studentesca viene rinnovata ogni anno. Coloro che nel corso del triennio dovessero perdere i requisiti previsti per la nomina vengono surrogati secondo l’ ordine di votazione dei non eletti nelle rispettive liste. I consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentino dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla nomina e vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. di I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella e con la scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento. Nella prima seduta il C. di I, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’ elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C. di I. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del C. di I. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti nella seconda votazione. A parità di voti l’elezione avviene per sorteggio dopo aver effettuato una prova di ballottaggio. Può essere eletto, con le stesse modalità, anche un vice-Presidente. Il C. di I. si riunisce, nei locali della scuola, in ore non coincidenti con l'orario di lezione; esso è convocato dal Presidente, su richiesta del Dirigente, ovvero da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, deve disporre la convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla data della richiesta. L'iniziativa per la convocazione può essere presa anche dai seguenti soggetti: un terzo dei componenti il Collegio dei Docenti, un consiglio di classe, l'assemblea dei genitori. La convocazione deve essere esposta con avviso scritto all'albo della scuola e consegnata agli interessati 5 giorni prima della riunione; essa deve precisare: la data della riunione, l'ora e l'o.d.g., cioè gli argomenti da trattare durante la seduta. L'o.d.g. è formulato dal Presidente, sentiti la G.E. ed eventualmente i consiglieri. Per deliberare su argomenti non posti all'o.d.g. è necessario procedere, seduta stante, ad una integrazione dello stesso da approvarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti. Gli avvisi di convocazione devono essere firmati dal Presidente o in sua vece e dietro specifica delega dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci; alla loro compilazione e diramazione provvede la segreteria della scuola. Le funzioni di segretario del C. di I. sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. 2 Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ove si debba decidere su più proposte alternative il consigliere può votare per una sola proposta in modo che la somma dei voti validi non superi il numero dei presenti. Il Presidente dirige le discussioni relative agli argomenti posti all'o.d.g. e adotta i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento dei lavori. Le sedute del C. di I. sono pubbliche ma solo i consiglieri hanno facoltà di parola; il Presidente per il mantenimento dell’ordine nelle sedute pubbliche esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale. Le votazioni possono avvenire per appello nominale, per alzata di mano, a scrutinio segreto; quest'ultimo modo diviene obbligatorio nel caso di votazioni riguardanti singole persone. La pubblicità degli atti verrà assicurata mediante affissione all'albo della scuola della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate. L'affissione deve effettuarsi entro 15 giorni dalla seduta. Il segretario del Consiglio consegna al Dirigente copia delle delibere; il Dirigente, attestandone in calce la data, ne dispone l'affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo diversa richiesta degli interessati. I membri del C. di I. possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere informazioni riguardo le materie di competenza del Consiglio e avere in visione la relativa documentazione. All’interno del C. di I. viene eletta una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di un alunno; di essa fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, ed il Direttore dei S.G.A., che svolge le funzioni di Segretario. La G.E. è convocata dal Dirigente Scolastico, con avviso scritto o mediante fonogramma da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. La G.E. può essere convocata anche su richiesta del Presidente del C. di I. o di due membri dello stesso. Il membro della Giunta che, senza giustificato motivo, si assenti per tre volte consecutive, viene considerato decaduto e surrogato mediante elezione o scorrimento delle liste dei non eletti. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. In caso di malattia e impedimento del Direttore dei S.G.A. svolgerà le funzioni di segretario l'applicato più anziano per servizio. Attribuzioni In attesa della definizione dei nuovi OO.CC., il Consiglio di Istituto mantiene le seguenti attribuzioni: Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; Approva il Piano dell’Offerta Formativa; Esso delibera il programma finanziario annuale ed esercita il potere di controllo sulla attività gestionale in sede di approvazione del conto consuntivo; esso deliberà altresì con parere vincolante sulle materie di cui al comma 1, art. 33 del D.M.44/2001; Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: adozione del regolamento interno dell’istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio; adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; criteri generali per la programmazione educativa; criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di so stegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 3 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione di esse ai singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento; Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.( D.M. 10 febbraio 1982, D.P.C.M. 7 giugno 1995 Sottoscrizione 4 agosto 1995) La giunta esecutiva predispone il programma finanziario annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Funzionamento Il Presidente del Consiglio di istituto stabilisce, nella prima seduta dell'anno scolastico, il calendario di massima delle sedute del Consiglio, salvo ulteriori riunioni da tenersi per motivo d'urgenza. In relazione alle sedute dei Consiglio, la Giunta Esecutiva può stabilire le proprie riunioni, ciascuna delle quali in ogni caso dovrà avvenire entro le 24 ore antecedenti quelle del Consiglio. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve avvenire di norma con almeno cinque giorni di preavviso. Coloro che formulano proposte, osservazioni o quant'altro, sono invitati a riferire al Consiglio nella seduta nel cui ordine del giorno è incluso l'argomento proposto. Il Consiglio di Istituto, nel corso dei lavori, può ricevere per iscritto proposte, osservazioni o quant'altro, pertinenti all'ordine del giorno ed aprire la discussione sulle stesse, invitando eventualmente ad ulteriori precisazioni il proponente. Le proposte devono pervenire, per iscritto e in modo dettagliato, al Presidente del Consiglio ed al Dirigente; quest’ultimo le esaminerà, al fine di poter relazionare nella maniera più completa possibile al Consiglio. Il Dirigente, o la Giunta Esecutiva, prepara, sulla base vincolante delle proposte ricevute una ipotesi di Ordine del Giorno, da inviare al Presidente del Consiglio di Istituto, il quale stabilirà, come di sua competenza, l'Ordine dei Giorno e l'orario di inizio e di fine della seduta, precisando che, ove non si raggiunga il numero legale entro i primi 30 minuti, procederà a nuova convocazione. La convocazione può essere effettuata dal Dirigente, sentito il Presidente e dietro autorizzazione dello stesso. Ove ne ravvisi la necessita, a causa della quantità o della qualità degli argomenti proposti, il Dirigente, nel formulare l'Ordine del Giorno, potrà stabilire due diverse date, contigue, per la discussione e l'approvazione dello stesso. Di ciò sarà data comunicazione al membri dei Consiglio contestualmente alla comunicazione dell'Ordine del Giorno. Su ogni proposta, dopo la relazione del proponente, ciascuno dei membri che ha interesse. ha diritto ad una dichiarazione e ad una replica, per un tempo massimo rispettivamente di 5 e 2 minuti. Le delibere del Consiglio di Istituto, una volta approvate, potranno essere contestualmente stralciate dal verbale della relativa seduta, immediatamente pubblicate e rese esecutive. I verbali del Consiglio debbono essere depositati dal Segretario del Consiglio nella segreteria della scuola almeno dieci giorni prima della successiva seduta. Gli stessi verbali dovranno essere approvati nella successiva seduta del Consiglio. 4 Art. 3 Collegio dei Docenti Composizione Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal personale in servizio nella Scuola per attività di insegnamento. Competenze In attesa della definizione dei nuovi OO.CC., il Collegio dei Docenti mantiene le seguenti competenze: Elabora il Piano dell’Offerta Formativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto; ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; elegge il segretario verbalizzante del Collegio medesimo; elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni, sempre a maggioranza assoluta dei presenti, il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione, salvo casi eccezionali. Funzionamento In attesa della riforma di questo importante organo collegiale, si rinvia, per analogia, alle disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale. Art. 4 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal Collegio nel suo seno secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso. 5 Il Comitato provvede alla valutazione del servizio dei docenti ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo; a tal fine deve programmare una o più riunioni per formulare le proprie valutazioni in merito. Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del servizio e del periodo di prova . La valutazione del servizio o del periodo di prova deve essere motivata tenendo conto di ogni elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali dell'insegnante in relazione alla funzione docente, cioè: la preparazione culturale e professionale, la diligenza, il comportamento nella scuola, l'efficacia della azione educativo didattica, l'attività di aggiornamento, la partecipazione agli OO.CC., la collaborazione con gli altri docenti. Avverso una insoddisfacente valutazione del servizio è ammesso ricorso per via gerarchica. Art. 5 Consiglio di Classe Il Consiglio di Classe è costituito da tutti i docenti (di ruolo e non di ruolo) della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli alunni che frequentano la stessa. Partecipano a pieno titolo al Consiglio gli insegnanti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. La rappresentanza dei genitori viene rinnovata entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente Coordinatore da lui delegato; si riunisce di norma in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Dirigente Scolastico può dispensare dalla presenza effettiva ad alcune riunioni del Consiglio quei docenti che, per obbiettive difficoltà, non possono agevolmente parteciparvi. Il Consiglio di Classe, al di là di tutte le competenze attribuitegli dalla normativa vigente, ha il compito di: formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativo-didattica e ad iniziative di sperimentazione; valutare ed esprimere parere sulle proposte di adozione dei libri di testo, delle attrezzature scientifiche dei sussidi audiovisivi; indicare, entro sessanta giorni dall’inizio delle lezioni, le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la classe intende svolgere, motivando le scelte, precisando le finalità educativo-didattiche che con esse si intendono perseguire e definendo gli aspetti anche pratici delle visite guidate e dei viaggi di istruzione; formulare pareri al C. di I. in ordine alla organizzazione di lezioni e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria degli alunni e sui danni provocati dall'uso di sostanze psicotrope; affrontare problemi di disadattamento scolastico e sociale; contribuire ad individuare le opportune iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l'impegno degli alunni; agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; applicare, ove necessario, le sanzioni disciplinari di sua competenza (cfr. Regolamento Alunni, Disciplina) Il Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, ha competenze relative alla progettazione, coordinazione e realizzazione della attività didattica e alla valutazione periodica e finale degli alunni . Il segretario del Consiglio viene scelto dal Dirigente Scolastico tra i docenti del Consiglio stesso ed è tenuto a compilare un esauriente verbale di ogni seduta. Il coordinatore viene scelto dal Dirigente Scolastico tra i docenti del Consiglio stesso; presiede il C. di C. in assenza del Dirigente, cura i rapporti con le famiglie; coordina tutte le attività di cui sopra. Allo stesso, il Dirigente, può delegare altre funzioni, le q uali verranno compensate, in misura forfetaria, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti. Le funzioni di presdente e di segretario del Consiglio di Classe sono autonome e non possono pertanto essere esercitate congiuntamente da un solo docente. Il Consiglio entro il 60° giorno dall'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto delle indicazioni del C. di I., del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti, ove esistenti, elabora una Programmazione 6 didattico-educativa multidisciplinari di classe a cui riferirsi per le Programmazioni disciplinari e/o Art. 6 Assemblee dei genitori I genitori degli alunni della scuola possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico. Assemblea di classe: riunisce tutti i genitori degli alunni di una classe, su richiesta dei genitori rappresentanti. Ad essa possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico ed i docenti della classe. Assemblea di Istituto: può riunire i genitori di tutti gli alunni della scuola, su richiesta del Presidente o del Comitato dei genitori. Possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti. Art. 7 Assemblee degli studenti Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Gli alunni, ai quali è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe e una di Istituto al mese, hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le seguenti modalità: Assemblea di classe Ha il limite di due ore consecutive di lezione e deve essere richiesta normalmente con un preavviso di cinque giorni, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il limite si riduce a tre giorni. La riunione non può essere richiesta sempre per lo stesso giorno né coinvolgere le stesse discipline. Nel corso della prima assemblea dell'anno scolastico la classe elegge i suoi due rappresentanti, che partecipano di diritto al consiglio di classe. I rappresentanti di tutte le classi costituiscono il Comitato Studentesco. Durante l'assemblea di classe il docente dell'ora deve, se richiesto, partecipare all'assemblea; in ogni caso egli si tratterrà in vicinanza della classe per rispondere ad eventuali quesiti, con spirito di servizio, o per interrompere l'assemblea nel caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti. Assemblee di Istituto Gli studenti devono regolamentare il funzionamento di dette assemblee. Tale regolamento dovrà essere visionato e approvato dal Consiglio di Istituto. L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del l0 % degli studenti. Il Dirigente Scolastico (o il docente delegato) ha il potere di intervento in caso di comprovata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea . L’assemblea dovrà essere richiesta con un preavviso di cinque giorni, salvo casi eccezionali; la sua durata può coincidere ove necessario con le ultime 5 ore di lezione giornaliere. Nelle richieste di convocazione delle assemblee dovranno essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno e il nome dello studente che redigerà il verbale su un apposito registro. A dette assemblee, per non più di quattro volte durante l’anno scolastico, potranno intervenire - previa autorizzazione del Consiglio di Istituto - esperti di problematiche socio culturali indicate dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari, conferenze e per lavori di gruppo. Per poter computare le assemblee tra i 200 giorni di lezione, si rinvia alla C.M. n. del 26.XI.2003. 7 Nessuna assemblea può avere luogo negli ultimi trenta giorni di scuola. Art. 8 Comitato studentesco Il Comitato studentesco previsto quale organo eventuale di gestione dei rapporti tra gli studenti e le altre componenti, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il Comitato studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quello delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni. Art. 9 Consulta provinciale degli studenti La Consulta provinciale degli studenti è composta da due studenti per ogni istituto in ogni provincia. Ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti e formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto con particolare riferimento alle attività integrative e all'orientamento. Designa, inoltre, due studenti all'interno dell'Organo Provinciale di Garanzia. Gli studenti per eleggere i due rappresentanti nella Consulta provinciale devono presentare le liste elettorali con le stesse modalità e scadenze proprie del consiglio d 'Istituto. Le liste possono contenere un massimo di quattro candidati. Si può esprimere una sola preferenza. Art. 10 Organo di Garanzia Come previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo viene nominato dal Consiglio d’Istituto che designerà a fame parte tutte le componenti scolastiche in forma paritaria: 1 docente, 1 alunno, 1 genitore, 1 personale ATA, il dirigente scolastico o un suo delegato. L'Organo di garanzia sarà convocato dal Dir igente Scolastico ogniqualvolta si presenti la necessità di intervenire. Art. 11 Funzioni – strumentali al POF, Commissioni e Dipartimenti I Docenti incaricati delle funzioni – strumentali fanno parte dello staff organizzativo e coordinano le varie attività della scuola. Per i vari profili e le competenze di dette figure si rimanda alla specifica delibera del C. dei D.. Le eventuali Commissioni e gli eventuali Dipartimenti sono articolazioni del C. d. D. e si caratterizzano per un ruolo di ricerca, proposizione ed elaborazione progettuale. I componenti le Commissioni sono eletti dal Collegio nel suo seno secondo modalità discrezionalmente deliberate dallo stesso. I Capi Dipartimento vengono designati dal Dirigente sulla base di criteri concordati con il Collegio medesimo. 8 CAPITOLO II Operatori ed utenti della scuola Art. 1 Personale Docente Principi generali Autonomia professionale L’autonomia professionale del docente si svolge all’interno dei seguenti vincoli: il rispetto dei bisogni formativi degli allievi; il raccordo con gli “obiettivi generali del processo formativo”, stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione (per le discipline nazionali obbligatorie secondo i diversi indirizzi); il raccordo con le finalità, gli scopi e gli obiettivi generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d’Istituto nel piano dell’offerta formativa (POF); il raccordo con il “progetto formativo” definito dal Consiglio di Classe e con gli “obiettivi specifici d’apprendimento” eventualmente discussi e individuati nei Dipartimenti Disciplinari, nelle riunioni per materie affrini, in Collegio dei Docenti. E’ fatta salva la libertà del singolo docente di accettare o meno di svolgere i seguenti ruoli: membro dello staff direttivo; incarichi derivanti da delega del Dirigente Obblighi di lavoro Gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in 1. attività di insegnamento; 2. attività funzionali all’insegnamento: programmazione, ricerca, progettazione, valutazione e documentazione; preparazione delle esercitazioni e delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie; formazione e aggiornamento; partecipazione alle riunioni degli OO.CC.; 3. eventuali attività aggiuntive: 4. attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa; attività di coordinamento, di supporto, di progettazione, di referenza e di aggiornamento. Disposizioni particolari Orario L'orario di servizio del personale docente, riferito alla sola attività di insegnamento, è fissato in 18 ore settimanali da svolgersi in non meno di cinque giorni. Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario, indicando su apposito modulo i desiderata, con le relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto delle primarie esigenze di servizio dell'Istituto. Il modulo richiesto va presentato al Dirigente Scolastico. L’insegnante, a norma dell’ art. 6 del DPR 209/87, può essere utilizzato fino a sei ore oltre l’orario di cattedra. Il personale docente il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, è tenuto al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o secondo quanto stabilito dall'art. 41 comma 3 del CCNL. Le ore di completamento devono risultare nel quadro orario dei docenti interessati. Durante le ore di completamento-orario i docenti sono tenuti a prendere visione del registro delle sostituzioni e a rendersi comunque reperibili in Sala Professori. L’insegnante deve trovarsi a Scuola prima che inizi la sua lezione. Ricevimento dei genitori Ogni docente individuerà un’ora alla settimana per il ricevimento dei genitori; di tale ora darà comunicazione al Dirigente perché provveda ad indicarla nell’Orario e ad informarne 9 alunni e genitori. Durante l’anno scolastico sono previsti anche ricevimenti generali in orario pomeridiano, in concomitanza con la consegna delle Pagelle di valutazione trimestrali o quadrimestrali. Assenze In caso di assenza per malattia, l’insegnante deve darne comunicazione con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio del proprio servizio, per consentire al Dirigente di provvedere in tempo utile alla sua sostituzione. Appena possibile, poi, e comunque non oltre due giorni, farà pervenire la documentazione di rito. La richiesta di congedo e permesso orario per motivi personali o di famiglia o di ferie va sottoposta con congruo anticipo (almeno due giorni prima) alla valutazione del Dirigente Scolastico. In caso di sciopero del personale docente, gli insegnanti che non vi aderiscano, ma che per altri motivi siano impossibilitati a prendere servizio, sono obbligati a comunicare tempestivamente la loro assenza; diversamente saranno considerati in sciopero. Per ulteriori e più specifiche informazioni circa permessi, assenze, aspettative per motivi di salute, famiglia e studio si rinvia al CCNL – Comparto Scuola vigente. Assemblee Le assemblee del personale docente sono disciplinate dall’Art. 8 del CCNL vigente. Vigilanza Il docente della prima ora di lezione deve trovarsi in aula prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso dei suoi alunni. Il docente della prima ora giustificherà le assenze e i ritardi degli allievi controllando la regolarità della giustifica ed eventualmente segnalando al Dirigente prima ed al Coordinatore del Consiglio di Classe poi le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. L'insegnante dell’ultima ora di lezione deve presenziare alla uscita dei suoi alunni. Gli alunni non devono essere mai lasciati soli, salvo autorizzazione del Dirigente; in casi del tutto eccezionali saranno affidati temporaneamente alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Al cambio dell’ora, il trasferimento dei docenti da un’aula all’altra deve avvenire con la massima rapidità. È obbligo dei docenti della quarta e quinta ora di lezione vigilare durante l’intervallo, considerato a tutti gli effetti attività didattica. Tale vigilanza, visto che agli alunni è consentito spostarsi nei corridoi e scendere in cortile, sarà organizzata in modo che nessuna zona resti “scoperta”. Ciascun docente si adopererà affinché venga sempre rispettato l'art. 3 del presente capitolo per una buona tenuta del posto di lavoro da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali. Ciascun docente consentirà per la fruizione dei servizi, l'uscita di un allievo per volta negli orari stabiliti, salvo reali ed evidenti necessità degli stessi. E' fatto obbligo al personale docente ed a quello con qualifica di Collaboratore Scolastico di vigilare e far osservare la disposizione di cui al comma precedente. Il personale Collaboratore scolastico segnalerà immediatamente al Dirigente ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi. Ciascun docente in particolare vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici, segnalando subito eventuali infrazioni rilevate: egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale. In spirito di collaborazione con il Dirigente, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalandogli i casi di eventuale indisciplina. Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché l'operazione si svolga ordinatamente. 10 Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale Collaboratore Scolastico per la sorveglianza in sua assenza. I permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzate dal Dirigente Scolastico: le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione. Registri L'insegnante della prima ora di lezione, fatto l'appello degli alunni, annoterà i nomi degli assenti sul Registro di Classe, provvedendo poi ad esaminare le giustificazioni degli assenti dei giorni precedenti e a renderne conto, sempre sul Registro di Classe. Qualora l’insegnante ritenga inadeguate o sospette le motivazioni addotte per l’assenza, dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente o al docente delegato. Sul Registro di Classe l’insegnante in orario, dopo aver verificato che il Dirigente (o il Docente delegato) abbia rilasciato regolare autorizzazione, annoterà il nome degli studenti che entrano in ritardo o escono in anticipo. avendo cura di specificare se ciò necessita di successiva giustificazione da parte dei genitori. Ogni docente sarà tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche informatizzati che la Dirigenza riterrà più opportuni. L’insegnante deve tenere diligentemente aggiornato, in ogni sua parte, il Registro personale. Ogni Docente, con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà, previo impegno alla reciprocità, per consentire le verifiche scritte in classe di altri docenti della stessa. Ogni Docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica. Verifiche Le prove di verifica scritta si svolgeranno nei giorni stabiliti dagli insegnanti, i quali, nel far ciò, terranno conto degli impegni scolastici e parascolastici degli alunni e faranno in modo di non far coincidere nello stesso giorno verifiche scritte di più discipline. Nel corso di ogni periodo di suddivisione dell’anno scolastico ogni docente dovrà effettuare almeno il numero di verifiche scritte, orali, grafiche o pratiche, stabilito dal Collegio dei Docenti; la valutazione degli alunni deve, in ogni caso, scaturire da un congruo numero di prove scritte, orali, pratiche, grafiche ecc., corrette e classificate. La correzione delle prove scritte deve essere tempestiva e, comunque, gli elaborati corretti e valutati (con giudizio e voto) dovranno essere mostrati agli alunni entro quindici giorni dalla data di effettuazione (così da rendere significativa e proficua l’analisi degli errori, del giudizio e della valutazione) e consegnati al Dirigente entro i successivi cinque giorni. . Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni: a tal fine però i Docenti non rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie autenticate di proprio pugno. Ogni Docente, Allievo o Genitore potrà prendere visione degli elaborati originali, per i quali abbia un interesse legittimo, nell'Ufficio del Dirigente. Ogni Docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi nel medesimo Ufficio. Programmazioni e Relazioni Finali L'insegnante deve presentare entro due mesi dall’inizio delle lezioni un Piano di Lavoro Annuale, per le classi a lui assegnate, sulla base delle indicazioni fornite dai vari OO.CC.; a fine anno, entro i termini stabiliti dal Dirigente, deve redigere una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati dell'attività didattica. P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali Ogni Docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni del Dirigente, collaborando alla realizzazione del POF e osservandone i dispositivi educativi, didattici e organizzativi. 11 Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nelle articolazioni interne che il Collegio si sarà dato. I Docenti sono tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini previsti dal vigente CCNL. Libri di testo L’adozione di libri di testo, oltre che tenere conto delle indicazioni ministeriali relative al contenimento dei prezzi, deve essere coerente con quanto discusso e stabilito nelle riunioni per materie affini e nei Consigli di Classe, oltre che raccordarsi alle finalità e agli obiettivi individuati dal Consiglio dell’Istituzione nel Piano dell’Offerta Formativa. I testi in adozione vanno utilizzati e, al loro posto, non si può far ricorso a fotocopie di testi diversi ma analoghi. Uso della fotocopiatrice La richiesta di fotocopie, limitatamente al materiale da utilizzare per verifiche, esercitazioni e integrazioni o approfondimenti, va fatta al personale addetto con un certo anticipo (possibilmente il giorno precedente), così da permettere un’adeguata ed efficiente organizzazione del servizio. L’insegnante non deve permettere agli alunni di richiedere fotocopie dei libri di testo in adozione. Divieto di fumo Secondo la normativa vigente è vietato a tutti di fumare in tutti i locali pubblici, quindi anche in quelli scolastici. La violazione di tale normativa dà luogo a sanzioni amministrative che comportano ammende da un minimo di € 25 ad un massimo di € 250. Preposto alla vigilanza per l’osservanza del divieto, e per l’accertamento delle eventuali infrazioni, è il Dirigente Scolastico o l’operatore da esso individuato. Art. 2 Personale A.T.A. Il personale ATA è tenuto al diligente, esatto e sollecito adempimento delle mansioni assegnategli. Su indicazioni del C. di I. e in base alle esigenze di servizio, il Direttore dei S.G.A. stabilisce i turni di servizio e la ripartizione del lavoro nel rispetto delle norme pattizie nazionali e d’istituto. Il personale ATA è tenuto ad osservare la via gerarchica ogniqualvolta intenda presentare istanze o reclami. Per quanto riguarda compiti e competenze delle singole figure amministrative, tecniche e ausiliarrie si rinvia ai profili e al codice di disciplina definiti dal vigente CCNL.. La scuola è una comunità che si affida al senso di responsabilità ed allo spirito di collaborazione di tutte le componenti, ciascuna nel rispetto del proprio e dell'altrui ruolo, ed ha come finalità l'educazione e la preparazione degli alunni nello spirito del rispetto reciproco. A questa finalità il personale A.T.A. può contribuire sia fornendo un esempio di correttezza e diligenza nello svolgimento dei propri compiti, sia mantenendo verso gli alunni un atteggiamento irreprensibile evitando ogni sia pur minima interferenza col personale docente. Per quanto concerne i permessi, le assenze e le assemblee del personale A.T.A. vale quanto disposto per il personale docente al penultimo e ultimo comma dell'art. 1 del presente capitolo. Art. 3 Gli alunni Ingresso a scuola degli studenti: Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificati esclusivamente per mezzo del libretto delle giustificazioni che sarà ritirato in Segreteria all'inizio di ogni anno scolastico, da uno dei Genitori o da chi esercita la Patria Potestà, che è tenuto anche a depositare la firma alla presenza del Personale di Segreteria, 12 allo scopo delegato dal Dirigente Scolastico. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi, sempre tramite il libretto delle giustificazioni. L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Collegio dei Docenti. L'ingresso, stante la collocazione degli edifici (rispetto al capolinea COTRAL e alla stazione ferroviaria) e l’imponderabilità delle variabili traffico e servizio di trasporto pubblico, è consentito sino a quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni. I ritardatari saranno di norma ammessi alle lezioni all’inizio della seconda ora se muniti di giustificazione firmata dai genitori, o di autorizzazione firmata dal dirigente Scolastico o dal docente suo delegato. In questi ultimi due casi il ritardo andrà comunque giustificato dai genitori improrogabilmente entro il giorno successivo, pena la non ammissione alle lezioni. Sono consentiti nel corso dell’anno dieci ritardi. Superato tale limite, i ritardi dovranno essere documentati; in caso contrario, gli studenti maggiorenni non verranno automaticamente ammessi a scuola e i minorenni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori. Di regola l’alunno non potrà essere ammesso alle lezioni dopo l’inizio della seconda ora, salvo gravi e giustificati motivi e previa comunicazione della famiglia. Studenti pendolari: Sono definiti pendolari tutti gli allievi che esibiscano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'abbonamento ai mezzi di pubblico trasporto. Gli alunni che dimostrano di essere nell’impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto per mancanza di idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Dirigente, possono ottenere particolari autorizzazioni permanenti per uscite anticipate, che saranno annotate sul giornale di classe. Intervallo: Durante l’intervallo gli allievi devono mantenere un comportamento rispettoso e prudente; il personale Collaboratore Scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, a collaborare con i docenti alla vigilanza degli allievi. Durante l’intervallo, gli alunni hanno libertà di movimento all’interno dell’Istituto, ma non possono allontanarsi dalla scuol a né spostarsi negli spazi scolastici con mezzi motorizzati. Al suono della campana si recheranno tempestivamente ed ordinatamente nelle loro aule per il proseguimento delle lezioni. Divieto di fumo: Secondo la normativa vigente è vietato a tutti fumare nei locali pubblici, quindi anche in quelli scolastici e, in particolare nei bagni. Il personale docente e quello addetto alla vigilanza devono intervenire al fine di reprimere ogni abuso e collaborare con il Dirigente per l’osservanza di queste norme, la cui violazione dà luogo a sanzioni che comportano ammende da un minimo di € 25 ad un massimo di € 250. Preposto alla vigilanza per l’osservanza del divieto e per l’accertamento delle eventuali infrazioni è il Capo d’Istituto o l’operatore dallo stesso individuato. Accesso ai servizi igienici: È consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo casi di assoluta necessità), non più di tre volte nella mattinata e mai prima dell'inizio della terza ora. Sarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni. Assenze degli allievi: In caso di assenza gli alunni minorenni devono presentare, per la riammissione in classe, richiesta di giustificazione firmata dal genitore, che ha ritirato l’apposito libretto e depositato la firma in segretaria. Gli studenti maggiorenni possono firmare loro stessi le richieste di giustificazione delle loro assenze. Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima ora. Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della sospensione nel caso di gravi scorrettezze. Le assenze per malattia superiori ai cinque giorni consecutivi (comprese le festività) vanno giustificate con certificato medico, redatto nelle forme di rito, e con il prescritto foglietto giustificativo. Le giustificazioni e i certificati devono essere consegnati a cura degli alunni al docente della prima ora di lezione senza attendere la richiesta del docente stesso. Le motivazioni addotte per le assenze non comportano automaticamente la giustificazione delle stesse. 13 Gli alunni che siano stati assenti e che non abbiano presentato giustificazione, dovranno provvedervi il giorno successivo; in caso di ulteriore inadempienza la scuola avvertirà la famiglia, concordando con essa la eventuale ammissione a scuola. L’astensione collettiva dalle lezioni è considerata assenza ingiustificata e per essa si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina. Tali assenze dovranno inoltre essere giustificate personalmente dal genitore. Uscita anticipata dalla scuola: La fine della ultima ora di lezione è regolata di anno in anno dal Collegio dei Docenti. Le classi si avvieranno ordinatamente verso l'uscita accompagnate dal docente dell'ultima ora. L'uscita anticipata, in numero di una al mese, sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi tutti gli allievi minorenni dovranno comunque essere prelevati da un genitore o dall'esercente la patria potestà. Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche. Gli studenti maggiorenni potranno firmare le richieste di giustificazione per i ritardi e le uscite anticipate; entrambe nel limite massimo di un’ora, sempre che la famiglia ne risulti informata e ne informi il Dirigente o i suoi collaboratori. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate entro la prima ora di lezione al Dirigente o al Docente delegato. Qualora l'Istituzione non possa garantire il regolare servizio, saranno disposti ingressi posticipati e uscite anticipate delle classi interessate, previa comunicazione alle famiglie. Numero assenze superiore a cinque: Le assenze dovute a malattia, che superino i cinque giorni continuativi, devono essere giustificate anche con certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive o contagiose. Negli altri casi è sufficiente una dichiarazione della famiglia da cui emergano i motivi dell’assenza. Convocazione della famiglia: In caso di assenze continue o di ritardi ripetuti e ingiustificati e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il Coordinatore di classe provv ede a convocare la famiglia, o ad informarla, se trattasi di alunno maggiorenne. Conservazione e cura dei locali dell’istituto: Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e le suppellettili dell’Istituto. La scuola non risponde di oggetti, di preziosi o di valori di altra natura, lasciati incustoditi o dimenticati entro i suoi confini. Allo scopo di coinvolgere gli studenti nella tutela delle cose comuni, all’inizio dell’anno scolastico le classi eleggeranno un “responsabile”, che avrà il compito di vigilare e segnalare tempestivamente al Coordinatore di classe eventuali danni provocati dai compagni. I danni causati agli oggetti o alle strutture, anche involontariamente, vanno risarciti. Il risarcimento è un dovere, non una sanzione. Oltre all’eventuale risarcimento, il Consiglio di classe, sentito l’alunno, comminerà una sanzione che potrà essere convertita in un impegno diretto dello studente, finalizzato alla riparazione del danno causato. Abbigliamento: Gli alunni, all’interno della scuola, sono tenuti a vestire in maniera sobria, decorosa ed adeguata all’ambiente scolastico. Disturbo delle lezioni : La lezione non deve essere disturbata per nessun motivo; gli alunni devono mantenere un comportamento che ne assicuri il regolare svolgimento. Cambio dell’ora: Al cambio dell’ora gli alunni debbono recarsi con sollecitudine nelle rispettive aule, laboratori o palestra mantenendo un contegno consono all’ambiente scolastico. Telefoni Cellulari: In classe è assolutamente vietato lasciare i telefoni cellulari accesi o utilizzarli durante lo svolgimento delle lezioni. Per comunicare con le famiglie in caso di necessità possono essere utilizzati, previa richiesta, i telefoni della scuola. Collaborazione scuola – famiglia: Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. Infortuni- indisposizioni: Qualora un alunno venisse colto da improvviso malore - e perdurando l'indisposizione - la scuola avvertirà tempestivamente la famiglia; qualora i genitori non fossero reperibili, e in casi di particolare gravità ed urgenza, il personale docente o non docente provvederà a chiamare l’ambulanza e ad accompagnare l’alunno alla struttura di pronto soccorso. 14 Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti: Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal Responsabile per la Sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'istituto, al fine di consentire l'accostamento di eventuali mezzi di soccorso. Comportamenti difformi saranno sanzionati e segnalati alla Polizia urbana, con la possibilità di essere convertiti in attività in favore della comunità scolastica. I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni. È fatto assoluto divieto agli studenti di accedere con automobili nell’area dell’Istituto. Rapporti con la Dirigenza: L'Ufficio di Dirigenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico. Norme di vita scolastica: Gli alunni non potranno uscire dall’aula, durante le lezioni, senza il permesso dell’insegnante: le uscite devono essere di reale necessità e pertanto essere concesse solo dopo le prime due ore di lezione, salvo casi eccezionali; essi dovranno uscire uno per volta e trattenersi fuori dall’aula solo per il tempo strettamente necessario. Il servizio di piccolo ristoro e dei distributori automatici viene regolamentato dal Dirigente scolastico, sentiti i rappresentanti degli studenti. Durante l’uscita degli alunni, alla fine delle lezioni, la vigilanza spetta ai docenti e al personale ausiliario. Diritti e doveri: Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).Copia di tale documento è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. DISCIPLINA I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono costituiti da infrazioni ai doveri dello studente e al corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente. La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998. Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti: a. mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale; b. mancanza di rispetto verso il personale (anche nello svolgimento delle specifiche funzioni), i compagni e le istituzioni; c. atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica; d. violazione delle disposizioni del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza; e. uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali ed attrezzature; f. turbamento del regolare andamento della scuola. Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia. Nel punto f) dell’elenco di cui al presente articolo, sono compresi quegli atti e comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, ad 15 esempio, l’alterazione di documenti e/o firme, l’oltraggio, la volontaria messa a rischio dell’incolumità propria o altrui ecc. Provvedimenti primari e secondari I provvedimenti disciplinari primari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nel paragrafo precedente sono i seguenti: 1. Ammonizione personale 2. Nota sul registro di classe convocazione dei genitori 3. Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni con eventuale divieto di partecipazione ad attività extra e parascolastiche; 4. Allontanamento dalle lezioni per più di tre e fino a quindici giorni con divieto di partecipazione ad attività extra e parascolastiche. In relazione a tutti gli elementi connessi con l’infrazione, si stabilisce quale sanzione praticare; essa sarà temporanea, proporzionata all’infrazione e rieducativa in riferimento alla mancanza, tenuto conto della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. In ogni caso è possibile la somma di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell’organo che li irroga. È previsto, inoltre, che l’organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto. Essi possono essere, per esempio, la nota sul diario personale o sul libretto dello studente, da far firmare ai genitori, il deferimento dello studente al Dirigente, l’allontanamento temporaneo dello studente dalla singola lezione, qualora ne impedisca il regolare svolgimento, può infine consistere in esecuzione immediata o differita di attività a favore della comunità scolastica che compensino il danno arrecato, ecc.. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale o trimestrale e finale di condotta, concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui é valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Le sanzioni di cui sopra possono essere applicate per mancanze disciplinari avvenute durante le ore curricolari di lezione, nel corso di visite guidate, viaggi di istruzione e attività organizzate dalla Scuola. La sanzione di cui al punto 3. dell’elenco precedente sarà applicata dopo tre ammonizioni scritte sul registro di classe relative a: comportamenti irrispettosi verso persone o istituzioni; comportamenti che abbiano prodotto danni materiali a strumenti, beni e oggetti d'arredamento dell'Istituto (con la precisazione che tali danni comporteranno, comunque, anche risarcimento in denaro); La sanzione di cui al punto 4. sarà applicata per recidiva o per maggiore gravità dei comportamenti sopra indicati; Organi competenti all'applicazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al punto 1. e 2. sono applicate dall’insegnante e dal Dirigente; 2. Le sanzioni di cui ai punti 3. e 4. dal Consiglio di Classe. Ricorsi Contro le sanzioni disciplinari si può ricorrere, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro applicazione, all’Organo di Garanzia di cui all’art. 10 del Capitolo 1. Art. 3 DIRITTI DEI GENITORI I genitori hanno diritto a partecipare alla vita della scuola secondo le modalità previste dalla legislazione. Hanno diritto all’informazione e alla trasparenza dei percorsi e dei processi educativi che riguardano i loro figli. Hanno diritto ai colloqui individuali con gli insegnanti (settimanali, 16 calendarizzati all’inizio dell’anno) e con il Dirigente Scolastico. Hanno la possibilità di usufruire dei ricevimenti pomeridiani con tutti i docenti. Hanno il diritto di conoscere le valutazioni ( voti, giudizi) espresse dagli insegnanti durante l’ anno. Hanno diritto di essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli. CAPITOLO III Regolamenti Art. 1 Regolamento di gestione della Biblioteca d’Istituto Premessa La Biblioteca di Istituto si trova al piano terra della sede centrale. Il locale dispone di 10 posti per la consultazione e lettura, La Biblioteca dispone di un patrimonio di circa 3000 volumi. La gestione della Biblioteca è affidata al docente eventualmente assegnato alla Biblioteca, coadiuvato dall’Assistente Amministrativo incaricato della specifica funzione aggiuntiva. Il Docente bibliotecario, previa rilevazione dei bisogni di docenti e studenti, presenta annualmente al Consiglio di Istituto di docenti proposte per l’acquisto di materiale librario. Accesso La Biblioteca è aperta, secondo le condizioni stabilite dal presente Regolamento, a tutti gli studenti, docenti e personale della scuola, nonché ad utenti esterni. L’accesso alla Biblioteca è consentito solo in presenza del personale addetto. Organizzazione Per la Biblioteca è a disposizione degli utenti un catalogo sistematico delle opere collocate negli scaffali, un catalogo alfabetico per autori ed un catalogo per soggetti. Di detti cataloghi verrà curato, a cura del bibliotecario, l’aggiornamento e l’informatizzazione. Il materiale librario, gli opuscoli, i fascicoli delle annate delle riviste e dei periodici devono recare il timbro della Biblioteca sul verso del frontespizio, su altra pagina e su tutte le tavole fuori testo. Anche gli altri materiali (carte geografiche, audiovisivi, stampe, ecc.) devono recare, per quanto possibile senza danno, il timbro della Biblioteca. Tutti i materiali di cui al capoverso precedente devono essere annotati nel registro cronologico di ingresso. Il numero di ingresso deve essere riportato sul verso del frontespizio per i libri, sulla prima pagina di testo del primo fascicolo di ogni annata per i periodici, e nella posizione più idonea per gli altri materiali. Le opere a stampa, i periodici, gli opuscoli e gli altri materiali devono essere descritti, seguendo le regole della classificazione decimale Dewey, nelle schede dei cataloghi ed avere una collocazione individuale, rappresentata da una segnatura apposta sul verso del frontespizio e sul cartellino applicato sul dorso. I libri non possono essere dati in prestito né in lettura prima che siano stati annotati nel registro di ingresso, timbrati, catalogati e muniti di segnatura di collocazione. Le riviste, i periodici e i giornali vengono messi a disposizione, negli appositi contenitori, per la consultazione degli utenti per un periodo di tre mesi. Passato tale periodo, verranno riposti negli spazi ad essi destinati. A disposizione degli utenti, esclusivamente per ricerche bibliografiche o di natura scientifica, è assegnata una postazione di computer collegata ad Internet ed una fotocopiatrice. I costi 17 di esercizio e di collegamento dei detti strumenti, a carico dell’utente, sono stabiliti da apposite deliberazioni del Consiglio di Istituto. Orari La sala di lettura è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.30; due giorni alla settimana anche dalle ore 14.30 alle 17.30. Il servizio prestito è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì il servizio è attivo anche dalle ore 14.30 alle 17.00. Nel caso di richieste particolari di accesso, potrà essere prevista un’apertura straordinaria della Biblioteca, che andrà concordata con il bibliotecario, che provvederà a organizzare il servizio, acquisita l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Durante i periodi di sospensione delle lezioni, la Biblioteca resterà chiusa. Prestito La Biblioteca concede il prestito a domicilio di libri di sua proprietà, con le esclusioni, limitazioni e condizioni di cui agli articoli seguenti. Le opere ricevute da altre Biblioteche per mezzo del prestito esterno non possono essere date in prestito, se non previa autorizzazione della Biblioteca cui appartengono. Gli utenti possono accedere al servizio di prestito previa esibizione del libretto scolastico o, nel caso di utenti esterni, della tessera rilasciata dalla Biblioteca ed a seguito della compilazione dei moduli di richiesta predisposti, per la registrazione del prestito. Chi ottiene il prestito è responsabile dei libri presi in prestito. Gli studenti possono usufruire del prestito compilando i moduli di richiesta predisposti, che verranno consegnati in Segreteria didattica. Non possono contemporaneamente essere concesse in prestito più di due opere. Sono esclusi dal prestito i volumi delle enciclopedie, dizionari, opere di consultazione generale, collezioni speciali, nonché altre opere individuate dal bibliotecario in base a criteri di condizione, pregio o richiesta dell’opera. Il prestito dei libri è consentito per un massimo di 15 giorni. La durata del prestito può essere prorogata, a richiesta del richiedente e qualora la stessa opera non sia stata richiesta da altre persone, per un massimo di altri 15 giorni. Ogni nuovo prestito deve essere preceduto dalla restituzione delle opera precedentemente ottenute. Coloro che hanno ottenuto libri in prestito, sono tenuti a riconsegnarli, entro la data di scadenza del prestito, nelle medesime condizioni in cui i libri sono stati affidati. Chi smarrisce un libro o lo restituisce deteriorato sarà tenuto a consegnare alla biblioteca un altro esemplare nuovo del volume in questione, o altrimenti a rifondere un importo pari al valore attuale del volume in questione, aumentato, se del caso, del costo di legatura. Qualora si verifichi la situazione descritta dall’articolo precedente, il bibliotecario curerà la procedura di recupero del bene non consegnato. Comportamento in sala È assolutamente vietato rimuovere le schede dal catalogo. Non sono consentiti, nei locali di consultazione, comportamenti che rechino disturbo agli utenti. È proibito segnare, anche con la matita, i libri o comunque deteriorarli. Ai trasgressori delle presenti norme si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento. Chi arreca disturbo al buon funzionamento della Biblioteca, o si renda responsabile di sottrazioni o guasti al sistema gestionale, salva ogni responsabilità civile o penale, viene 18 temporaneamente escluso dall’accesso alla Biblioteca dal bibliotecario. Contro i provvedimenti del bibliotecario è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico. In caso di mancanza grave o di recidiva, il Consiglio di Istituto, su proposta del docente responsabile della biblioteca, delibera l’esclusione permanente dall’accesso alla Biblioteca. Art. 4 Regolamento dei laboratori Gli utenti dei Laboratori attenersi alle norme seguenti: I laboratori sono locali in cui sono istallati computer e strumenti utilizzati per le esercitazioni: l’accesso ad essi è riservato esclusivamente ai docenti e agli assistenti, nonché alle classi che vi debbano svolgere esercitazioni. E’ vietato l’ingresso nei Laboratori ad alunni che non siano accompagnati da un docente o dall’assistente. L’accesso ai Laboratori è regolato dall’orario settimanale delle lezioni. Ciascun alunno, nei limiti del possibile dovrà conservare, durante l’anno scolastico, il medesimo posto di lavoro. Ciascun docente, al momento dell’ingresso in Laboratorio, scriverà sull’apposito registro l’ora di ingresso con la classe, la classe medesima e le ore di permanenza. Sono ammessi a frequentare liberamente i Laboratori solo i docenti responsabili stabiliti all’inizio dell’anno scolastico nonché altri docenti autorizzati dal responsabile attraverso un preciso calendario. Eventuali richieste di accesso ai Laboratori da parte di docenti non riportati nel predetto calendario vanno inoltrate al responsabile che, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica, le accetterà o meno. L’integrità e l’eventuale sottrazione del materiale presente nel Laboratorio verrà verificata ad ogni cambio di classe dall’assistente e dall’insegnante. Tutti gli utenti dei Laboratori sono tenuti a spegnere le macchine e la lasciare il banco in condizioni di ordine e pulizia, segnalando tempestivamente all’assistente eventuali anomalie o cattivi funzionamenti dei computer. Art. 5 Regolamento per l’uso della Palestra Tutti gli utenti della Palestra sono tenuti a rispettare le seguenti norme: E’ assolutamente vietato rimuovere attrezzi fissi. E’ assolutamente vietato l’ingresso in Palestra di alunni non accompagnati dal docente. Gli alunni che entrano in Palestra devono essere muniti di abbigliamento adatto alla pratica sportiva; in particolare è severamente vietato indossare scarpe non regolamentari. I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ogni giorno, segnalare per iscritto eventuali danni. al termine delle lezioni, a In considerazione del fatto che gli studenti di Via S. Agnese utilizzano la Palestra dell’ITIS “Volta”, per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute in quello del “Volta”. Art. 6 Regolamento per le Attività parascolastiche ed extrascolastiche Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascola-stiche ed extrascolastiche purché inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica. Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente. 19 La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e finalità didattico-culturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale. Tenuto conto delle finalità didattiche delle attività in esame, la realizzazione delle stesse sarà condizionata dalla partecipazione di almeno il 50% degli alunni di ognuna delle classi partecipanti. I Consigli di Classe per programmare visite e viaggi di istruzione si atterranno alla seguente procedura: nel corso della prima seduta di ciascun anno scolastico, saranno deliberati: a. le mete; b. la finalità didattica; c. le finalità educative e formative; d. l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo di sei giorni non festivi; e. gli accompagnatori e loro eventuali sostituti; f. il periodo o le date di svolgimento; g. le attività per gli allievi che non potessero partecipare; h. il budget massimo con cui impegnare le famiglie; in nessun caso i singoli docenti o gli allievi dovranno svolgere attività di carattere tecnico amministrativo in relazione ai viaggi deliberati; i docenti promotori dei viaggi cureranno che di volta in volta siano acquisiti agli atti, almeno 20 giorni lavorativi prima della data programmata dal Consiglio di Classe, i seguenti elementi per inoltrare proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto,: dichiarazioni di assenso dei genitori; dichiarazioni di assunzione di responsabilità dei docenti; estratto della delibera del Consiglio di Classe; copia del programma dettagliato del viaggio; ricevuta del pagamento, sul Conto corrente postale dell'Istituto, del costo del viaggio; richiesta di particolari servizi (guide turistiche, vettori attrezzati per portatori di handicap, prenotazioni, ecc.), numero di adesioni per ogni classe superiore al 50% dei suoi alunni. In mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso alla pratica per l'effettuazione dell'attività parascolastica o extrascolastica; Per la designazione dei docenti accompagnatori i Consigli di Classe seguiranno, in ordine di priorità, i seguenti criteri: docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare; per i viaggi all'estero, almeno un accompagnatore docente di lingua straniera; per i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio di Istituto; docenti delle discipline attinenti alle finalità didattico-educative del viaggio; docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; avvicendamento degli accompagnatori; designazione del Dirigente Scolastico per qualsiasi docente disponibile quando occorra comunque garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione; Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente: 20 per le classi, di numero superiore a 18, che svolgano il viaggio da sole: n. 2 accompagnatori; per le classi che svolgano il viaggio in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 studenti o frazione di 15; sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del gruppo in viaggio facciano parte allieve, indipendentemente dal loro numero; sarà assicurata la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni p.h. NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti in materia scolastica 21