Unione Europea Marzo 2007 La Presidenza del Consiglio Europeo individua il perno della politica energetica nella sostenibilità e nella lotta ai cambiamenti climatici come presupposti per la competitività e la sicurezza. Domanda energetica e cambiamenti climatici Sono già sensibili alcuni effetti dei cambiamenti climatici e, nei prossimi anni, la domanda energetica non potrà essere soddisfatta dalle tecnologie tradizionali senza aumentare fortemente la pressione sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Fattori chiave AMBIENTE SICUREZZA ENERGETICA Interventi per la sicurezza energetica Gli obiettivi principali degli interventi riguardano: 1. un massiccio ricorso all’efficienza energetica negli usi finali, con un diffuso impiego di tecnologie a basso consumo nel civile, nell’industria e nei trasporti; Interventi per la sicurezza energetica Un’incisiva promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per gli usi termici nel settore civile e per il ricorso a biocarburanti nel settore dei trasporti; Emissioni di CO2 negli scenari tendenziali e negli scenari di intervento (Mt) Fattori che contribuiscono al 2020 alla riduzione della CO2 nello scenario ENEA di intervento i Scenario fonti rinnovabili e generazione distribuita L’intervento in questo settore passa attraverso una prima fase di forte impulso alla diffusione delle tecnologie già oggi disponibili sul mercato e una successiva fase che prevede un utilizzo generalizzato ed economico di una seconda generazione delle rinnovabili, frutto della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Scenario fonti rinnovabili e generazione distribuita Le potenzialità delle rinnovabili e la velocità di diffusione delle tecnologie saranno accresciute dal contestuale sviluppo dei sistemi di generazione distribuita dell’energia. La generazione distribuita dell’energia, infatti, avvicinando il sistema della produzione a quello dell’offerta, ottimizza il ricorso alle risorse del territorio e, per la taglia ridotta degli impianti, rende più praticabile sul piano dell’accettabilità sociale la realizzazione degli impianti e meno impegnativo sul piano degli investimenti il ricorso a sistemi innovativi. Energia e ambiente possibilità di sviluppo economico Gli scenari che si sono aperti con le decisioni dell’UE del 9 marzo scorso indicano una prospettiva nella quale gli investimenti nella ricerca energetica dovranno essere sempre più consistenti. Occorre muoversi in questa direzione anche nel nostro Paese. In questa prospettiva la sfida dei cambiamenti climatici e dell’energia può divenire infatti una opportunità di sviluppo per il sistema industriale. Recenti misure sull’energia Un insieme di misure fiscali, economiche e di cambiamenti organizzativi che dovrebbe affrontare la questione nei suoi diversi aspetti: quello industriale, quello ambientale e quello delle indispensabili incentivazioni Interventi sulla domanda Riqualificazione degli edifici (innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per eco-interventi); Efficienza nell'industria; Mobilità sostenibile (-20% carico fiscale per gpl); Fondo di Kyoto (600 milioni di fondo rotativo per il triennio 2007-2009). Altri settori di intervento Incentivi al fotovoltaico Potenziamento dei certificati bianchi Revisione del meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili Incentivazione alla cogenerazione ad alto rendimento Impulso alla bio-edilizia Fotovoltaico In Europa: la Germania con 600 MW installati nel 2005 e una produzione di celle che copre il 23% di quella mondiale, si conferma di gran lunga leader a livello mondiale; emerge negli ultimi anni il ruolo della Spagna che con 20 MW installati nel 2005 e il 5% della produzione mondiale presenta in ambito europeo il trend più significativo di crescita. Evoluzione del fotovoltaico Il costo dei moduli fotovoltaici è sistematicamente e apprezzabilmente diminuito nel tempo; attualmente, il costo dei moduli fotovoltaici standard è pari a circa 3 €/Wp, e si ritiene che sia destinato a diminuire sensibilmente nei prossimi anni, fino a raggiungere un valore prossimo a 0,5 €/Wp dopo il 2020. Evoluzione dei costi Secondo alcuni studi di settore, per raggiungere una penetrazione massiccia del fotovoltaico sul mercato, i costi di investimento totali dei sistemi connessi alla rete dovrebbero scendere intorno ai 1000€/kWp. Ai “tassi di apprendimento” sperimentati finora e ipotizzando un aumento della diffusione del 15% circa per anno, il costo della tecnologia fotovoltaica non si attesterebbe su questo livello prima del 2030 (IEA, 2006). Situazione attuale Il costo attuale dell’energia elettrica fotovoltaica si colloca tra 0,30 e 0,60 €/kWh, cioè ben al di sopra di quello relativo alle fonti convenzionali. Naturalmente, il costo più alto si riferisce a impianti contraddistinti da maggiori costi d’investimento (le applicazioni stand-alone costituiscono un tipico esempio) e a quelle operanti in condizioni d’irraggiamento poco favorevoli. Potenziale di diffusione del fotovoltaico Il potenziale di diffusione della tecnologia è enorme (oltre 100 TWh a livello mondiale secondo stime autorevoli23), ma al momento è difficile immaginare che essa possa raggiungere una diffusione di massa prima di almeno due decenni. Potenziale di diffusione del fotovoltaico Una seconda barriera è invece costituita dalla distribuzione. Le reti di distribuzione attuali sono infatti progettate strumentate e gestite per una sola direzione della corrente elettrica mentre per accettare una percentuale rilevante di generazione distribuita (fotovoltaico e microcogenerazione) le reti debbono invece diventare bidirezionali Conto Energia Il conto energia è un meccanismo di incentivazione alla produzione di energia tramite l'installazione di pannelli solari fotovoltaici Conto Energia L'energia prodotta dai pannelli viene acquistata dalla società di gestione della rete elettrica a una tariffa 3 o 4 volte più alta rispetto a quella di consumo. Il costo sostenuto per l'impianto viene ammortizzato in 7-10 anni. Conto Energia Il conto energia riconosce una tariffa incentivata di riacquisto per 20 anni. Pertanto, una volta ammortizzata la spesa nei primi 7-10 anni il periodo restante è da considerarsi un guadagno netto per il proprietario dell'impianto. Normativa di riferimento – D.Lgs 29/12/2003 n. 387 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili – Delibera AEEG n. 28/06 Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Normativa di riferimento primo conto energia Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici Delibera AEEG n°188/05 del 14/09/2005: stabilite modalità di presentazione delle richieste di incentivazione; individuato il GRTN quale "soggetto attuatore" che valuta le richieste di incentivazione ed eroga le tariffe incentivanti Decreto Ministeriale 06/02/2006 amplia e integra il DM 28/07/2005 Delibera AEEG n°28/06 del 13/02/2006: condizioni tecnicoeconomiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW Delibera AEEG n°40/06 del 24/02/2006: integra ed in parte modifica la precedente Delibera n° 188/05 Normativa di riferimento nuovo conto energia – DM 19/02/2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Delibera AEEG 90/07 – Delibera AEEG 88/07 – Delibera AEEG 89/07 – Dlgs 311/06 su rendimento energetico in edilizia – Dlgs 192/05 I capisaldi del meccanismo in “conto energia” Il meccanismo in “conto energia”: erogazione di un corrispettivo commisurato all’elettricità prodotta dagli impianti. Impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW sino a 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento totale. Per il 2005 e 2006 le tariffe di partenza, stabilite dalla normativa vigente, rimangono invariate per i 20 anni di incentivazione (annualmente incrementate con riserva, per gli effetti ancora non definitivi di un ricorso al TAR Lombardia, del tasso di variazione ISTAT solo per le domande presentate fino al 15/2/06). Non è possibile modificare il sito indicato nella domanda. Tariffe per le domande 2005-2006 Per le domande presentate negli anni 2005 e 2006 i valori delle tariffe sono i seguenti: Tariffe per le domande 2005-2006 Le tariffe incentivanti incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati architettonicamente in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione. Ulteriori benefici Oltre a tale incentivo, il titolare dell’impianto ha altri benefici: - i ricavi dell’energia immessa in rete in caso di cessione - i risparmi sulla bolletta elettrica in caso di scambio sul posto. Scambio sul posto L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina dello scambio sul posto Servizio di scambio sul posto Lo “scambio sul posto” consente a un consumatore di energia elettrica che contemporaneamente produce energia tramite impianti FV di immettere in rete l’energia prodotta e non consumata. Una azione che permette al soggetto di pagare solo la differenza tra l’energia consumata e quella immessa in rete. Nel caso in cui l’energia immessa in rete è superiore a quella consumata, il cliente ha, quindi, diritto ad un equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente. Energia ceduta sul mercato L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato. Domande d’ammissione (valore cumulato) Risultati domande ammesse (19 settembre 2005 (19 settembre 2005 - 31 Marzo 31 Marzo 2006) Stato di avanzamento delle iniziative al 1° febbraio 2007 Impianti ammessi dal 19 settembre 2005 al 31 marzo 2006 Impianti entrati in esercizio al 1° febbraio 2007 Quota % della potenza in esercizio al 1° febbraio 2007 rispetto alle domande ammesse IL NUOVO DECRETO DI INCENTIVAZIONE DEL FOTOVOLTAICO GSE come soggetto attuatore Richiesta di ammissione alle tariffe a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto Ampliamento della potenza incentivabile ed eliminazione dei limiti annuali di potenza. Previsti 1200 MW + periodo di moratoria di 14 mesi (24 per i soggetti pubblici) Eliminato il limite massimo di 1000 kW per il singolo impianto Tariffe che premiano il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia GSE GSE Incentiva gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate in base al provvedimento CIP 6/92 Qualifica gli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR) e rilascia i Certificati Verdi Valuta l’energia rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema elettrico Rilascia la Garanzia di Origine (GO) e i RECS agli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili Effettua il riconoscimento degli impianti di Cogenerazione Incentiva gli impianti Fotovoltaici con il “conto energia” TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVAZIONE (art.2) b1) Non integrato (impianto al suolo o diverso dalle seguenti tipologie) b2) Parzialmente integrato (secondo regole predefinite) b3) Integrato (secondo regole predefinite) TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVAZIONE (art.2) TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVAZIONE (art.2) TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVAZIONE (art.2) Delibera AEEG Il 13 aprile 2007, l’AEEG ha pubblicato, con delibera n. 90/07, le regole per attuare il sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sul conto energia, definendo: le procedure per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico. VALORE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE La tariffa incentivante dell’impianto è determinata in funzione della classe di potenza, della tipologia dell’impianto (grado d’integrazione) e dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo). Tariffe riconosciute nel conto energia 2007 Potenza dell’impianto P (kW) Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh) 1 kW < P < 3 kW 0,40 0,44 0,49 3 kW < P < 20 kW 0,38 0,42 0,46 P > 20 kW 0,36 0,40 0.44 Valore del conto energia L’incentivo per l’utente va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici. A ciò si somma il risparmio conseguente all’autoconsumo dell’energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh). Valore del conto energia Un impianto per uso domestico di 3 kW costa circa 21.000 € e richiede una superficie di circa 30 mq per la sua installazione. Gli incentivi previsti dal Decreto consentono il recupero della spesa sostenuta per l’impianto in non più di 10 anni. Nei successivi 10 anni l’impianto consente di avere energia elettrica gratis e incassare annualmente una somma proporzionale all’energia prodotta, come per un qualsiasi altro investimento. La tariffa riconosciuta inizialmente resta di valore costante nei 20 anni previsti dal decreto. VARIAZIONE DELLE TARIFFE NEL TEMPO (art.6) L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti (Impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008). VARIAZIONE DELLE TARIFFE NEL TEMPO (art.6) Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale) VARIAZIONE DELLE TARIFFE NEL TEMPO (art.6) Il valore della tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione. Con successivi decreti (a partire dal 2009) MSE e MATT provvederanno ad aggiornare il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe già definite. Incrementi della tariffa La tariffa può essere incrementata del 5 % in casi particolari codificati nell’articolo 6, comma 4. La tariffa può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica. Incremento delle tariffe del 5% Le tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro: Incremento tariffe 5% impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni); Incremento tariffe 5% impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche; Incremento tariffe 5% Impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di: edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola; Incremento tariffe 5% impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti). PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta all’impianto, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%). PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%. PREMIO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA Il premio spetta nella misura del 30% qualora le unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni. SEQUENZA IPOTIZZATA PER LA GESTIONE DEL PREMIO ABBINATO ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 1) Il Soggetto Responsabile (SR) trasmette al GSE le certificazioni energetiche (ante e post intervento migliorativo). 2) GSE verifica la completezza della documentazione tecnica inviata da SR e comunica al SR il riconoscimento del premio. 3) Il riconoscimento del premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA’ (art. 9) 1) Restano valide le principali condizioni di non cumulabilità, stabilite nei precedenti DM: - contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%. - certificati verdi e titoli di efficienza energetica. 2) Per le scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità. 3) Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con la detrazione fiscale. 4) Sono escluse dalle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati per obblighi di legge (n° 192/2005 e n° 296/2006), che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010. Chi può accedere al “conto energia” a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici. ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE (art.5) 1) Il soggetto responsabile (SR) inoltra il progetto preliminare al gestore di rete e chiede la connessione alla rete (ev. servizio di scambio). 2) Ad impianto ultimato, SR comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete. 3) Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, SR - pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti - è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa, insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio dell’impianto. 4) Entro i successivi 60 giorni GSE verifica il rispetto delle disposizioni del DM e comunica a SR la tariffa riconosciuta. 5) GSE predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra SR e GSE, anche relative al premio sul risparmio energetico. A chi vanno inviate le domande Le richieste, corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a: Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 - Roma Come vanno inviate Le richieste possono pervenire: a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.); tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria; tramite consegna a mano; tramite corriere. Servizio di scambio Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta. Conformità dei componenti Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti Verifica ambientale Gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette. Impianti in aree agricole Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (art. 14 e 15) GSE pubblica annualmente, entro ottobre, un rapporto sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. GSE ed ENEA organizzano un sistema di rilevazione dei dati tecnologici di funzionamento su un campione significativo di impianti fotovoltaici di soggetti pubblici. GSE, tramite un protocollo di intesa con Min. Pubblica Istruzione, ANCI, UPI e UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo per aiutare le scuole ad avviare le procedure per richiedere l’incentivazione. ENEA, coordinandosi con GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Pubblica entro dicembre un rapporto annuale. A seguito di quanto sopra, MSE e MATT adottano gli atti per promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e delle imprese, per aumentare l’efficienza della conversione fotovoltaica, nel limite di una potenza aggiuntiva di 100 MW. TRANSIZIONE DAI DM PREVIGENTI AL NUOVO DM (art DM (art. .16)) 1) Le disposizioni dei DM previgenti si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti che hanno acquisito il diritto all’incentivazione entro il 2006. 2) I SR degli impianti ammessi ai sensi dei DM previgenti devono far pervenire al GSE le comunicazioni degli adempimenti post ammissione entro 90 giorni dalle scadenze o dall’entrata in vigore del nuovo DM (se le scadenze sono antecedenti). 3) In caso di decadenza o rinuncia da parte dei SR ammessi in base ai DM previgenti non si dà luogo a scorrimento delle graduatorie. 4) Possibilità di richiedere fino a 6 mesi di proroga per gli adempimenti postammissione, in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni non imputabile al SR. 5) Hanno diritto alle nuove tariffe previste per il 2007, rispettando i vecchi riferimenti normativi, anche gli impianti non ammessi all’incentivo realizzati dal 1° ottobre 2005 fino all’entrata in vigore della nuova delibera AEEG (la richiesta deve essere inoltrata entro 60 gg dalla nuova Delibera, pena la decadenza). Limite potenza impianti Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Obiettivo nazionale L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016