31VN1011O SENTENZA Seo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Fasc. N° %.-k/ Ci TRIBUNALE Dl TORINO Cron. N°___________ SEZIONE 4A CIVILE i/PIO Rep. N.A’tL’ 11 dott. MARCO CICCAREILLI, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° i 1349 del RG. dell ‘anno 2007 promossa da: elettivamente - domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Renato Ambrosio e Stefano Bertone, che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata a margine dell’atto di citazione -ATTORIcontro Ministero della Salute difeso cx lege dalla Avvocatura dello Stato -CONVENUTOFondazione Policlinico San Matteo, elettivamente domiciliata presso Io studio degli Avvti Mario Garibaldi e Sabrina Giani, che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta -CONVENUTOcon la chiamata in giudizio di Fondiaria SAI s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Curti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta -TERZO CHIAMATOrisarcimento danni da emotrasfusioni. Il Procuratore di / ha così concluso: “in via istruttoria, previa, unicamente in caso di motivata e documentata contestazione della perizia di parte prodotta in giudizio dagli attori, disposizione di idonea consulenza tecnica d’ufl’tta ad accertare nei limiti del necessario l’eziologia del danno da contagio da virus HIV patito dal Sig! a — — ne ed in costanza del seguito delle trasfusioni di sangue ricevute in occasio tra il 22 e il 31 Luglio 1985, ricovero presso il Policlinico San Matteo di Pavia AIDS correlate nonché infine nonché il legame causale tra questa e le patologie avvenuto il 18 febbraio 1992, nonché, tra queste ultime e il decesso del Sig. biologico pennanente e/o per quanto possibiLe, il grado di gravità del danno asfusionale da HIV e delle temporaneo patito in vita a causa dell’infezione post-tr di idonea consulenza tecnica malattie collegate all’AIDS. Previa disposizione S.n.c. di d’ufficio atta ad accertare la redditività della Bottonificio ni prodotte e negli anni tra il 1985 ed il 1992, sulla base delle documentazio Senza alcuna inversione delle testimonianze che saranno offerte in giudizio. , interrogatorio libero dell’onere probatorio, ammettere le prove per interrogatorio in premessa e di cui degli attori, testi e documenti, sulle circostanze di fatto di cui accertare e dichiarare alle successive eventuali che verranno dedotte. Nel merito, nonché il legame che il contagio da virus HIV patito dal Sig. tra queste ultime e causale tra questo e le patologie AIDS correlate, nonché infine avvenuto il 18 febbraio 1 992 è conseguenza il decesso del Sig. -. costanza presso il delle trasfusioni di sangue ricevute in occasione ed in come indicati in Policlinico San Matteo di Pavia tra il 22 ed il 31luglio 1985, così ero della salute e/o premessa e in atti. Dichiarare la responsabilità civile del Minist re Scientifico del Policlinico “San Matteo” Istituto di Ricovero e Cura a Caratte delle lesioni di diritto pubblico ospedale generale regionale per la produzione subiti dagli attori personali nonché in via indiretta per la produzione dei danni tutti — — — vedova Sig.ra Sig. , -, Sig. del Policlinico Dichiarare la responsabilità civile del ministero della Salute e/o Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto “San Matteo” a pubblico ospedale generale regionale per il decesso del Sig. — — — via indiretta per la seguito del contagio post trasfusionale da HIV, nonché in produzione dei danni tutti subiti dagli attori Sig.ra Dichiarare La Sig. Sig. vedova Matteo” responsabilità civile del Ministero della salute e/o del Policlinico “San , , — co ospedale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubbli dannose del generale regionale nonché per non avere diminuito le conseguenze del concreto rischio di essere stato danno omettendo di informare il Sig. — — • responsabilità contagiato dalle trasfusioni de quo. In via subordinata, dichiarare la 2 A civile del Ministero della Salute e/o del Policlinico “San Mattco” Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico regionale — — — Istituto di ospedale generale per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali e dunque per aver privato lo stesso di evitare patite dal l’evento di evitare l’evento avverso per cui è causa, nonché in via indiretta per la produzione dei danni tutti subiti dalla - , Sig. , vedova Sig. Conseguentemente dichiarare tenuti in via solidale e/o concorsuale e/o alternativa e condannare i convenuti — in via principale ex art. 2050 cod. civ. e/o art. 1218 cod. civ. (±art. 1228 cod. civ.). ed in via subordinata ex art. 2043 cod. civ. e/o art. 2049 cod. civ., fatta salva l’ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l’applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa a risarcire alla Sig.ra vedova e ai Sigg. ie proprio che lure hereditaiis dei danni patiti in vita dal ,sia ìure , le spese tutle anche stragiudiziali sostenute e sostenende, i danni biologico, morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinando in corso di giudizio. In ogni caso, tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 12,5% spese generali, oltre successive occorrende, 1VA e CPA, con sentenza esecutiva ex lege”. Il Procuratore del Ministero della Salute ha così concluso: ‘in via pregi indiziate: dichiararsi l’inammissibilità dell’azione promossa per carenza di legittiiriazione passiva del Ministero convenuto, ovvero in considerazione del fatto che la parte attrice ha già beneficiato dell’iridennizzo previsto dalla legge n. 210/92. In subordine, nel merito: rigettarsi le domande avversarie per l’intervenuta prescrizione dei relativi diritti, ovvero, in subordine, perchà comunque infondate. In ogni caso, condannarsi la parte attrice al pagamento delle spese processuali”. 11 Procuratore della Fondazione Policlinico San Matteo ha così concluso: 3 / nti “a) in via principale, rigettare le domande formulate dagli attori nei confro della convenuta Fondazione Policlinico San Matteo I.R.C.C.S. per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria; b) in subordine, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della convenuta Fondazione Policlinico San Matteo I.R.C.C.S. per infondatezza; e) in ogni caso, in forza della polizza di responsabilità civile n. 4.AM465 stipulata iL 2 dicembre 1980 e della appendice di variazione n. 4.BW355 del 12 settembre 1989, dichiarare tenuta e condannare Fondiaria SA? s.p.a. a tenere indenne e manievare la convenuta Fondazione Policlinico San Matteo I.R.C.C.S. di ogni importo fosse costretta a versare agli attori in accoglimento alle domande formulate nel presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari di causa, maggiorati di contributo forfetario, EVA e CPA.” Il Procuratore di Fondiaria SAI s.p.a. ha così concluso: “disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, in principalità: rigettare le domande proposte dL , e contro la Fondazione Policlinico San Matteo e, di conseguenza, assolvere [insieme con la medesima] la Fondiaria-SA!; in via subordinata: escludere la sussistenza di copertura da parte della compagnia terza chiamata — — in ordine al lamentato sinistro; in via di ulteriore subordine: preso atto che il <massimale catastrofale> contemplato dalla polizza 4AM465 per il caso di specie ammonta ad € 258.228,45, da cui occorre detrarre l’ammontare dei danni pagati nel corso dell’annualità assicurativa, con il favore delle spese di lite [da maggiorarsi di contributo ex art. 14 TPF, CPA ed IVA sugli imponibili]”. IL GIUDICE lette le conclusioni prese dai Procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del giudizio, ha così deciso. / SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in date 3 e 11.4.2007 rispettivamente moglie e figli di e , -. (deceduto il 18.2.1992), convenivano in giudizio il Ministero della 4 Salute e la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia ed esponevano che nel luglio del 1985 era stato ricoverato presso la Divisione di Cardiochirurgia del Policlinico San Matteo per essere sottoposto a intervento di by-pass aorto-coronarico. In occasione di tale intervento e nel corso della successiva degenza il paziente era stato sottoposto a trasftisioni con sacche di sangue intero. Nel mese di maggio del 1991 il sig. , a seguito di accertamenti effettuati durante un ricovero ospedaliero, era risultato positivo al virus 111V e, dopo lunga e penosa malattia, era deceduto il 18.2.1992. 11 Ministero della Sanità — decidendo sul ricorso proposto dalla sig.ra negativa resa dalla competente C.M.O. — avverso la decisione riconosceva l’esistenza di nesso causale fra il decesso (che trovava immediata causa in reinfarto miocardico) e la infezione da HIV (in fase sintomatica) da cui era affetto il Gli attori, affermando l’esistenza di nesso causale fra le trasfusioni subite dal loro congiunto nel 1985 e . (‘insorgenza della malattia che l’aveva portato al decesso, invocavano la responsabilità del Ministero della Salute e del Policlinico San Matteo. Quanto al primo, censuravano il comportamento gravemente negligente della amministrazione convenuta, che era venuta meno al proprio dovere istituzionale sancito da numerose disposizioni di legge e regolamentari emanate sin dalla fine — degli anni 60 di programmazione e di coordinamento in materia sanitaria, nonché di vigilanza nella preparazione e nella utilizzazione dei prodotti derivati — dal sangue da destinare al consumo umano; secondo gli attori, a questa responsabilità, fondata sulla norma generale di cui all’an. 2043 c.c., si aggiungeva quella derivante dall’ari 2050 c.c., stante l’intrinseca pericolosità dell’attività di raccolta del sangue e di gestione degli emoderivati. Quanto al secondo che — doveva ritenersi responsabile tanto a titolo extracontrartuale. cx art. 2043, 2049 e 2050 cc. — contrattuale che a titolo gli attori fondavano la propria domanda sui seguenti elementi: a) non necessità delle terapie trasfusionali eseguite sul paziente durante il ricovero del luglio 1985; b) mancata informazione (e mancata acquisizione di consenso informato) sulle possibili conseguenze darmose delle trasfusioni; c) mancata adozione di metodi alternativi alla trasfusione; 5 d) irregolare tenuta della cartella clinica, con particolare riferimento alle indicazioni relative alle trasfùsioni, tali da non consentire di risalire ai donatori del sangue; e) mancata adozione dei test diagnostici all’epoca disponibili per evitare il contagio. domandavano la Sulla scorta di tali premesse, i sig.ri condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti sia iure proprio che in qualità di eredi di Ritualmente costituito il Ministero della Salute eccepiva: a) la carenza di legittimazione passiva del Ministero rispetto a ogni domanda fondata su titolo contrattuale; b) l’inapplicabilità dell’art. 2050 c.c. all’attività svolta dal Mìnistero; c) l’inammissibilità dell’azione risarcitoria per avere gli attori già ottenuto l’indennizzo previsto dalla 1. 2 10/92; d) la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale sia dal fatto produttivo di danno, sia dalla conoscenza dell’infezione; precisava il Ministero che “1 ‘eccezione risarcitoria dovrà intendersi rinunciata qualora, all ‘esito della fase istruttoria, dovesse essere dimostrata la sussistenza di un flesso causale tra i ‘inJèzione trasfusionale contratta dal sig. ed il decesso di quest ‘ultimo, avvefiuto il giorno 18.2. i 992, rendendosi in tale ipotesi applicabile alla fattispecie il termine decennale di prescrizione astrattamente previsto in sede penale, ai sensi dell ‘ari’. 2947 Iii comma c. c.” (comparsa di risposta p. 5); e) l’infondatezza nel merito della domanda, per difetto del nesso di causalità e per insussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa); a quest’ultimo proposito evidenziava che all’epoca del trattamento sanitario “alla scienza medica mondiale era pressoché ignoto il virus 111V” e non erano ancora stati messi a punto i test per la determinazione degli anticorpi; il Ministero poi con aveva tempestivamente segnalato alle amministrazioni regionali — circolari ministeriali del 1983 e 1984— il pericolo rappresentato dalle infezioni da HIV riscontrate in altri paesi e aveva emanato, con circolare n. 28 del 17.7.1985, precise disposizioni atte a eliminare o ridurre il rischio rappresentato dal contagio trasfusionale; dunque ogni infezione verificatasi 6 /C nella vigenza di queste direttive doveva ascriversi, semmai, alla negligenza dei singoli enti ospedalieri Concludeva per il rigetto della domanda. Il Policlinico San Matteo, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la prescrizione di ogni diritto attoreo, per decorso di oltre 10 anni fra la data delle trasfusioni (luglio 1985) o quella del contagio (diagnosticat o al sig. il 5 maggio 1991) e la prima lettera di messa in mora con cui la prescrizione veniva interrotta (10 maggio 2001). Dunque, a prescin dere dall’inquadramento della responsabilità dei convenuti come contrattuale o come extracontrattuale, il diritto degli attori si era comunque prescritto. Nel merito negava di aver tenuto un comportamento inadempiente o di aver comm esso un qualsivoglia illecito in danno del sig. i; e premessa l’affermazione che l’onere di provare la condotta illecita e/o l’inadempimento contrattuale incombeva sugli attori osservava che: — — a) il sig. era pienamente a conoscenza (perché debitamente informato dai sanitarì) della necessità del trattamento trasfusionale e dei rischi ad esso connessi; e l’aveva consapevolmente accettato; b) all’epoca delle trasfusioni “il virus dell’HJV era appena stato scoper to dalla comunità scienflfìca senza che la stessa avesse ancora individuato la portata e soprattutto le modalità di contagio tramite trasfusioni ematiche” (comp arsa di rispostap. 15); c) tutte le trasfusioni eseguite erano necessarie e, in relazione alle condizioni di quel paziente, non esistevano trattamenti alternativi alla emotra sfusione; d) l’adozione di test per la ricerca di anticorpi (all’epoca delle trasfusioni solo “raccomandata” dal Ministero e non imposta) non era concretament e possibile per la mancata disponibilità e la scarsa attendibilità dei test in allora disponibili e per ragioni di organizzazione interna dell’ospedale; e) la cartella clinica del paziente registrava correttamente i dati previsti dalla normativa vigente all’epoca in merito alle trasfusioni effettuate; i) non vi era prova di nesso causale fra le trasfusioni effettuate nel 1985 e la contrazione del virus iiv; né del fatto che la morte del fosse stat.a causata dall’infezione provocata da questo virus e non da altra patologia (in particolare quella cardiaca di cui il già soffriva). 7 , Concludeva quindi per il rigetto della domanda, contestando altresì l’entità dei danni esposti dagli attori. Instava, infine, per la chiamata in giudizio di Fondiaria SAI, proprio assicuratore contro i rischi della responsabilità civile, per esserne manlevato in caso di soccombenza. Fondiaria SAI, ritualmente costituita, contestava la domanda degli attori e ne chiedeva il rigetto. In ordine alla domanda di garanzia evidenziava il massimale “catastrofale” previsto in polizza, pari a € 258.228,45, da cui andava detratto quanto già pagato nel corso dell’annualità assicurativa. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU e quindi trattenuta in decisione all’udienza del 16.6.2009, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Qualificazione delle domande. Oneri probatori. Gli attori invocano la responsabilità dei convenuti sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. In particolare, essi sostengono che il Ministero dovrebbe rispondere ai sensi dell’an. 2050 c.c. (per esercizio di attività pericolosa), oltre che in base all’an. 2043 c.c.; mentre il Policlinico San Matteo sarebbe tenuto sia a titolo contrattuale (che rinviene la propria origine nel ricovero ospedaliero o quantomeno nel “contatto sociale”) che a titolo extracontrattuale (per fatto illecito e per esercizio di attività pericolosa consistente nella raccolta e nella somministrazione di sangue). Per quanto riguarda il Ministero della Salute un titolo contrattuale — nella pacifica inesistenza di la sua responsabilità deve essere ricondotta unicamente alla previsione dell’arI. 2043 c.c. Ed infatti L’attività esercitata dal Ministero in materia di sangue ed emoderivati non attiene direttamente alla sfera gestionale, bensì a quella di supervisione e di controllo; si tratta di attività apicale, firializzata alla tutela della salute pubblica, che non può considerarsi pericolosa “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati” (si veda per tutte, in questi termini, Cass. S.U. n. 576/2008). Dunque la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infczioni da 1-11V e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza 8 ematica negli interventi trasfusiohali e sugli emoderivati, appare inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’arI. 2043 c.c. Diverse considerazioni debbono valere per il Policlinico San Matteo, la cui responsabilità trova titolo, in primo luogo, nel contratto dì spedalità in base al quale il sig. , il 22 luglio 1985, venne ricoverato presso la Divisione di Cardiochirurgia per essere sottoposto a intervento di by-pass aorto-coronarico. Accanto a questa responsabilità di tipo contrattuale sussiste anche quella derivante dall’esercizio di attività pericolosa. Considerata infatti la naturale idoneità del sangue a veicolare agenti patogeni, e le numerose norme ispirate alla finalità di prevenire il rischio di contagio post trasfusionale e a prescrivere particolari cautele nella selezione, nel trattamento e nell’infusione di sangue e suoi derivati, l’attività di preparazione del sangue umano all’impiego trasfusionale si ritiene debba essere inquadrata nella previsione dell’art. 2050 cc.’ Consegue da questo inquadramento che: a) la responsabilità del Ministero dovrà essere affermata ove gli attori diano prova di una condotta colposa dell’amministrazione, in rapporto di causalità con l’evento dannoso; b) la responsabilità contrattuale del Policlinico San Matteo dovrà essere affermata ove questi non provi di aver eseguito con diligenza e perizia le prestazioni di informazione e di cura (ivi comprese quelle relative alla trasftisione) assunte nei confronti del paziente sig. i; fermo l’onere degli attori di dimostrare l’evento dannoso e il rapporto di causalità fra questo e la allegata condotta colposa dell’ente ospedaliero; c) la responsabilità del Policlinico San Matteo per esercizio di attività pericolosa dovrà essere affermata qualora questi non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 2. L’eccezione di inammissibilità dell’azione risarcitoria. L’eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dal Ministero per avere gli attori già conseguito l’indennizzo di cui alla 1. 2 10/92, è infondata e va respinta. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la circostanza che la parte attrice possa esperire o abbia già esperito la procedura per l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 non esclude l’esperibilità anche Si richiama I’art. 19 D.M. Sanità 15.1.1991 che definisce “La trasfusione di sangue. dì emocomponenti e di emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi’. 9 dei due istituti del Vazione cx art. 2043 c.c., in considerazione della diversa natura sez 1 7/7(cfr. C. Cost. o. 307/90, n. 118/96 e 27/1998, Tribunale Roma che il 27.11.1998 n.2106O, C. App. Roma 23.10.2000). Si osserva al riguardo citata, a diritto del danneggiato ad un equo indennizzo discende dalla normativa prescindere dalla colpa dell’Amministrazione, e si ricollega al bilanciamento fra laddove rischio sociale delle prestazioni sanitarie e tutela della salute del singolo, colposo o il diritto al risarcimento del danno consegue solamente ad un illecito doloso. 3. L’eccezione di prescrizione. Gli attori agiscono in questa sede per ottenere il ristoro dei danni subiti a deceduto il 18.2.1 992. causa della morte del proprio congiunto , Per quanto concerne la domanda fondata su titolo extracontrattuale (sia nei confronti del Ministero, sia nei confronti del Policlinico), il termine di prescrizione è, ai sensi deli’art. 2947 3° comma c.c., di lO anni. Ed invero l’illecito dedotto integra gli estremi del reato di omicidio colposo per il quale, all’epoca del fatto (trasfusione avvenuta ne] 1985, morte intervenuta nel 1992) il termine di prescrizione era fissato in 10 anni. Come ha chiarito la Suprema Corte (S.U. n. 576 dell’ 11.1.2008), nonostante il regime della prescrizione penale sia stato modificato dalla 1. 251/2005, per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore la nuova normativa opera soltanto in ambito penalistico (principio della legge pii favorevole di cui aiI’art. 2 c.p.), mentre il termine di prescrizione da considerare agli effetti civili è quello vigente all’epoca del fatto. E’ dunue evidente che quando gli attori hanno inviato al Ministero e al Policlinico San Matteo la lettera di richiesta di risarcimento (raccomandata alr 14-15 maggio 2001, doc. 12 attori) la prescrizione non era ancora maturata. Le conclusioni non mutano per quanto concerne la domanda (nei confronti del Policlinico) fondata su titolo contrattuale. Trovano applicazione qui le norme generali sulla decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.) e sulla sua durata (art. 2946 cc.). E tuttavia la pretesa del convenuto di far decorrere il termine da quando la prestazione sanitaria è stata erogata (anno 1985) o da quando la malattia è stata diagnosticata (maggio 1991) appare destituita di fondamento. E’ chiaro infatti che il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato soltanto dal momento in cui il danno si è verificato; e questo indipendentemente dal fatto che 10 potessero già in precedenza essere esperite azioni fondate sul medesimo contratto (p.es. azione di risoluzione per inadempimento o di risarcimento per un diverso danno causato dall’inadempimento stesso); si richiama in tal senso la recente pronuncia della Suprema Corte n. 20067 del 19.7.20082. E’ chiaro che il danno di cui si domanda il ristoro, per poter determinare un nuovo decorso del termine prescrizionale, deve essere nuovo e diverso rispetto a eventuali danni già manifestatisi. e non deve costituire una loro “evoluzione “ o ; 3 “progression e” e tuttavia non è dubitabile che la morte costituisca un evento lesivo del tutto diverso e autonomo rispetto alla malattia in precedenza manifestatasi. Sotto diverso profilo si potrebbe tuttavia osservare che gli attori domandano il risarcimento, iure proprio e iure ereditario, non soltanto dei danni derivanti dalla morte del loro congiunto, ma anche da quelli derivati dalla grave malattia che l’aveva colpito e dalle conseguenti modifiche delle condizioni di vita sue personali e di tutta la famiglia. Simili danni (conseguenza) troverebbero causa non nella morte, ma nella malattia di onde il termine prescrizionale dovrebbe decorrere, per tali danni, con riferimento all’evento “malattia” e non a quello “morte”. Al riguardo va anzitutto puntualizzato che il termine di prescrizione a cui fare riferimento rimane quello decennale. Il termine da applicare va infatti individuato tenendo conto, con valutazione ex pon, di tutte le conseguenze dell’illecito, e qualificando dunque il fatto-reato alla luce di tali conseguenze. L’illecito ipotizzato dagli attori è e rimane quello di omicidio colposo pur se (ovviamente) prima della morte della vittima si sono verificate (soltanto) lesioni personali. Tale circostanza non vale infatti a duplicare l’unico 2 “La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, poiché l’ar:. 1453 e. c., facendo salvo, in ogni caso. il diritto al risarcimento, esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione, che costituisce un rimedio o tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale sussiste o meno con tutte le conseguenze sul piano del dirL’to al risarcimento del creditore della prestazione inadempiuta indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione. Ne consegue che, ai sensi dell’an. 2935 c. e., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento danni per inadempimento del locatore,stante l’inutilizzabilirà dell’immobile beato per la destinazione commerciale pattuita. la S.C’ ha rigettato il proposto ricorso ritenendo che il termine prescrizionale. decorrente dal momento in cui la conduttrice, successivamente alla conclusione del contratto e a seguito di sopra/luogo effettuato dalle competenti auloritò, era venuta a conoscenza dell’impossibilità di ottenere il nulla-osta per l’esercizio commerciale, non era maturato alla data della interruzione della prescrizione, avvenuta con la noiqica del primo atto di citazione)”. In questo senso Cass. 11.9.2007 n. 19022; “In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 2087 c. c la prescrizione decennale, ove il lavoratore esperisca l’azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale.” - - - - li / (uno fatto illecito in una pluralità di fatti, soggetti a diversi termini prescrizionali riguarda di 5 anni per le lesioni e uno di 10 anni per l’omicidio). Per quanto sibile un invece il decorso del termine prescrizionale, pare astrattamente ammis il ristoro. diverso decorso a seconda dei danni di cui viene in concreto domandato limento Ma tale circostanza non comporta, nel caso concreto. l’accog ato, dell’eccezione, neppure limitatamente a talune voci di danno. Va richiam della anzitutto, l’orientamento chiaramente espresso dalla Sezioni Unite Ufficio Cassazione e già più volte fatto proprio dalla giurisprudenza di questo al nella sentenza n. 576 dell’ 11.1.2008: “il termine di prescrizione del diritto — — io una risarcimento del danno di chi assume di avere contralto per contag a norma malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, ina la dell’art. 2947 c. c., comma i, non dal momento in cui il terzo determ cui la mod(/ìcazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in viene malattia si man[esta all ‘esterno, ma dal momento in cui la malattia al percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente e comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientffiche. Qualora invece non e a sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziar ad un decorrere, poiché la malattia, soffèrta come tragica jàtalità non imputabile terzo, non è idonea in sè a concretizzare il ‘fatto” che l’ari. 2947 c.c., comma I, individua quale esordio della prescrizione”. Va ora osservato che l’esito degli risultò per la prima volta positivo al virus HTV venne comunicato il 29 maggio 1991 (doc. 2 attori). Ben successiva la richiesta di indennizzo ai sensi della 1. 210/1992 (proposta nel 1993, dopo la morte del esami di laboratorio da cui Dunque, nel momento in cui venne interrotta la prescrizione (con raccomandata del maggio 2001) non erano trascorsi 10 anni neppure dal giorno in cui venne diagnosticata la malattia al Alla luce di tali considerazioni l’eccezione di prescrizione, sotto tutti i profili in cui è stata proposta, è destituita di fondamento. 4. Il flesso di causalità fra le trasfusioni e il contagio. L’esistenza di rapporto causale fra le trasfusioni effettuate dal nel 1985 e il contagio non pare seriamente discutibile, pur potendo essere affermata o soltanto in termini indiziari. Si osserva anzitutto che tale nesso è stato ritenut 12 esistente dal Ministero della Sanità all’ano dell’erogazione dell’indennizzo di cui alla 1. 210/92. E’ ben vero che questo riconoscimento non vale come confessione nè come prova piena nel giudizio diretto al risarcimento del danno; tuttavia si tratta di un rilevante elemento indiziario. Va ancora considerato che non è stato dedotto nè provato dai convenuti che il fosse già entrato in contatto col virus 1-11V prima di subire le trasfusioni nel 1985. Una tale evenienza non dedotta — — si ripete, appare poi estremamente improbabile ove si consideri che il i, , non era fra i soggetti a rischio di contrarre tale virus e 4 per il suo “stile di vita” che, a quanto risulta, l’unico fattore di rischio è stato rappresentato proprio dalle trasfusioni di sangue. Si consideri infine La piena “coinpatibilità temporale” fra l’epoca delle trasfusioni (anno 1985) e l’epoca in cui il virus HIV entrò in “fase sintomatica” di AIDS conclamata (febbraio 1992). Può quindi affermarsi che il rapporto causale fra la trasfusione e il contagio è stato pienamente provato. 5. Il nesso causale fra la malattia e la morte. Anche l’esistenza di questo rapporto causale è stata affermata dal Ministero della Sanità (in sede di ricorso avverso il parere negativo della C.M.O.) con provvedimento dell’ 1.6.1994 (doc. 11 attori), il cui evidente valore indiziario non può essere disconosciuto. D’altra parte il CTU, incaricato di accertare la riconducibilità del decesso alla infezione da HIV, ha chiarito che, se è vero che la causa immediata del decesso è stato un infarto miocardio recidivo; e se è vero altresì che il era già affetto da coronaropatia trattata con by-pass coronano e by-pass aortico-femorale; tuttavia I’AIDS conclamata sviluppata dal paziente “ha aumentato considerevolmente tale rischio, per le complicazioni infettive, lefrbbri, l’anemia, il dismegabolisino indotto dalle manifestazioni cliniche dell ‘immunodefìcienza”. In concreto, come si evince dalla cartella clinica, il sig. aveva subito un dimagrimento di oltre 20 kg., era affetto da linfoadenopatia generalizzata e candidosi orofaringea. Del tutto giustificata e condivisibile è quindi la conclusione del CTU secondo cui “1 ‘AJDS è stata concausa importante nel determinare il decesso di per inJàrro miocardio recidivo”. - 6. La responsabilità del Ministero della Salute. La teste ha riferito che il ftiori della moglie. non aveva mai fatto uso di droghe e che non aveva avuto altri partner al di 13 / Ministero per l’evento L’accertamento in ordine a una responsabilità del di deve essere condotta sia sul piano oggettivo (flesso lesivo occorso al che su quello soggettivo causalità fra la condotta del Ministero e l’evento) gono che il Ministero della (connotazione colposa della condotta). Gli attori sosten pur dopo che il virus Salute si sarebbe attivato in modo parziale e tardivo tal modo, e in particolare dell’l-IEV era noto alla scienza medica mondiale; in donatori, avrebbe reso omettendo le doverose misure in punto selezione dei o vanno anzitutto possibile il contagio mediante plasma ed emoderivati. Al riguard (sentenza n. 581 richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite e vigilanza del dell’ 11.1.2008) in punto esistenza degli obblighi di proiezione ministrazione Ministero e in ordine alla causalità fra la condotta omissiva dell’am . Quanto al convenuta e il danno occorso ai soggetti contagiati da sangue infetto all’epoca delle primo profilo la Corte, richiamando la normativa vigente 1985), ha trasfusioni nel caso a lei sottoposto (trasfusioni effettuate a partire dal n. 107, affermato che “anche prima dell’entrata in vigore della 1. 4 maggio 1990, di contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione della emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base a di legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materi alla sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale ione funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L ‘omiss per il da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo quale l’ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella za •fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilan nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”. Per quanto concerne il nesso di e, causalità la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “il Giudic za, n.d.a.], accertata l’omissione ditali attività [di controllo, direttive e vigilan accertata, altresì, con rjferimento all’epoca di produzione del preparato, la zione di conoscenza oggettiva ai più alti livelli scienttfìci della possibile veicola ia virus attraverso sangue infetto ed accertata infine l’esistenza di una patolog - - da virus 111V o HA Vo HC V in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, sia stata può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sa causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta dovero 14 del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la ver/ìcazione dell’evento”. Dunque l’accertamento del nesso eziologico deve essere effettuato sulla base della più alta conoscenza scientifica del momento. Peraltro. vertendosi in materia di causalità omissiva, ambito in cui ogni giudizio causale non può essere formulato in termini di certezza, ma di ipoteticità, è necessario chiarire quale grado di probabilità sia necessario per poter affermare l’esistenza di nesso causale fra l’omissione di una condotta doverosa e l’evento dannoso. La Corte si preoccupa di chiarire che nel processo civile, a differenza di quello penale, “vige la regola della preponderanza dell ‘evidenza o “del più probabile che non stame “, la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti”. E prosegue affermando che “detto standard di ‘ertezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere incoiferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto”. Il criterio di preponderanza delle probabilità accolto dalla Corte devolve dunque al giudice di merito la valutazione del nesso causale in quell’area probabilistica compresa fra il 51% (soglia al di sotto della quale non sussiste il nesso causale, in base alla regola della preponderanza) e il quasi-lOO% (che corrisponde a un parametro di certezza scientifica). Nel caso di specie una importante indicazione per la valutazione del nesso causale viene offerta dal CTU, il quale, pur denunciando la scarsa attendibilità ed evidenziando la difficile reperibilità dei test per l’individuazione del virus HIV disponibili a partire dal marzo del 1985, osserva che “l’uso in massa per lo screening dei donatori di sangue per HJV rischiava di non identjficare una quota del 30% degli infetti ...“. Dunque, se il test disponibile sin da marzo 1985 fosse stato utilizzato diffusamente, c’era il rischio (non la certezza) che una consistente, ma decisamente minoritaria percentuale di soggetti infetti non sarebbe stata ugualmente individuata. Volgendo “in positivo” il ragionamento del CTU si può dunque affermare che, qualora i primi test disponibili fossero stati da subito utilizzati, sarebbero stati individuati, ed esclusi dal novero dei donatori, almeno il 70% degli infetti. Una tale conclusione è coerente con le numerose pubblicazioni 15 :1 prodotte dagli attori (doc. 31), in merito alle quali i convenuti non hanno svoLto contestazione alcuna; e il CTU cui era stato espressamente chiesto di rispondere — al quesito tenendo conto della documentazione scientifica prodotta dalle parti non ha preso posizione. Va detto anzi che numerosi fra questi articoli fanno — riferimento alla efficacia che avrebbero avuto, per ridurre il contagio da 1-11V, i test surrogati (quelli diretti a individuare il virus 1-11V attraverso l’individuazione di infezioni che spesso si associano ad esso, essendo trasmesse allo stesso modo). Se anche si volesse convenire col CTU in merito alla scarsa attendibilità di questi lest (disponibili sin dal 1984). non potrebbe comunque negarsi l’indubbia efficacia preventiva del test FUSA, anche nella sua prima “versione” e quindi l’idoneità — nei termini probabilistici dianzi chiariti — che l’adozione generalizzata di questo test avrebbe avuto per impedire il contagio. La difesa del Ministero della Salute è imperniata, per un verso, sulla affermazione secondo cui all’epoca della trasfusione (luglio 1985) “alla scienza medica mondiale era pressochd ignoto il virus HIV’; per altro verso sull ‘assunto che, non essendo disponibili strumenti di prevenzione adeguati, “gli obblighi di vigilanza del Ministero non potevano in alcun modo essere estesi a ciò che neppure a livello scientifico mondiale era stato con certezza identificato”; inoltre il Ministero si era già attivato, segnalando, con circolari n. 64 del 3.8.1983 e n. 65 del 25.8.1984 “alle amministrazioni regionali il pericolo rappresentato dalle infezioni da virus 1-11V riscontrate in altri paesi”; ed emanando poi, il 17 luglio 1985, la circolare n. 28 con cui veniva raccomandata agli enti ospedalieri e alle banche del sangue l’adozione di determinate cautele (fra cui l’adozione di test sui donatori). Mancherebbe quindi, secondo il Ministero, una propria condotta colposa. La documentazione prodotta dalle parti — e dallo stesso Ministero — consente di contestare la affermazione secondo cui nel 1985 il virus 111V fose pressoché sconosciuto alla scienza medica mondiale. In verità il virus — inizialmente chiamato LAV/HTLIII — venne identificato nel 1983 in Francia; ma sin dal 1981 era stata studiata e identificata una patologia virale infettiva, classificata come grave deficit immunitario che dava adito all’insorgenza di infezioni opportunistiche. Il Ministero della Sanità era ben consapevole del diffondersi di questa patologia e della sua gravità; ed era altrettanto consapevole del fatto che uno dei principali fattori di rischio era rappresentato dalle trasfusioni di sangue o di suoi derivati, come dimostra la circolare n. 64/1 983 (doc. 2 16 /1 convenuto). Tuttavia questa circolare non conteneva alcuna prescrizione in materia di trasfusione, neppure quelle che ben sarebbero state possibili dirette — — a individuare i soggetti a rischio (in base alla appartenenza a specifiche categorie) e ad escluderli dal novero dei donatori. Misure del genere neppure erano contenute nella circolare del 25 agosto 1984, che pure informava che “i dati attualmente disponibili depongono per l’ipotesi che i ‘AIDS sia sostenuta dalla presenza di un agente infettivo, presumibilmente di tipo s’ira/e, che può essere trasmesso attraverso sangue infetto, derivati del sangue, secrezioni infette”. Questa circolare conteneva indicazioni relative al ricovero dei pazienti, istruzioni per il personale sanitario, per il trattamento di materiali biologici e per l’esame anatomo-patologico. Nulla indicava in materia di precauzioni da seguire in ambito trasfusionale, nonostante la possibilità di adottare, in quell’epoca, almeno due provvedimenti: la individuazione dei soggetti a rischio (mediante raccolta anamnestica) e la loro esclusione dai donatori; e test surrogati per l’individuazione dei donatori portatori di infezioni associate. In particolare già dal 1983 era noto che l’infezione da HIV provocava specificamente un deficit dei linfociti CD4+ (e quindi una diminuzione del rapporto CD4/CDS) così peculiare e caratteristico da poter essere considerato un marker surrogato 5 dell’infezione E’ ben vero che all’epoca questi test non erano ancora sufficientemente specifici e avrebbero verosimilmente comportato l’esclusione dalla donazione di sangue di un numero elevato di donatori. E tuttavia la gravità della patologia di cui il Ministero era chiaramente consapevole, come emerge dalle circolari citate giustificava una — — simile misura a fronte di un così grave rischio. Va osservato poi che, in base alla documentazione medico-scientifica prodotta dagli attori 6 e in alcun modo contestata dai convenuti o contraddetta da loro diverse produzioni sin dal 1984 — — era possibile la ricerca degli anticorpi anti-HIV (all’epoca chiamati anti-l-ITLV 111). Una simile ricerca veniva effettuata anche in Italia, sin dall’agosto 1984, presso il Centro per l’Emofilia della ASL 21 del Veneto. Ma ulteriore profilo di colpa dell’amministrazione convenuta consiste nel non aver imposto immediatamente, sin da quando si rese disponibile, l’adozione del test ELESA per la individuazione degli anticorpi anti-HIV almeno da quando questo test si rese Già nella circolare n. 64 del 3.8.1983, già sopra citata, si legge che la sindrome da immunodeficienza era caratterizzata da ‘grave diminuzione de/la immunità cellulare con inversione del rapporto linfociti T helper/T suppressor ed alterata risposta immunitaria siero logica”. 6 Si veda in particolare la completa e motivata rela2ione dcl dr. Canti (doc. 14). 17 disponibile, cioè dall’inizio del 1985. lI CTU riconosce che “il primo tesi unti HIV commerciale è stato licenziato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti nel marzo 1985”; e aggiunge che “l’avere messo a punto un les commerciabile non vuole tuttavia dire che quest ‘ultimo sia immediatamente disponibile”. Le indicazioni del consulente d’ufficio non convincono, in quanto smentite da copiosa e puntuale documentazione medica prodotta dagli attori, che il CTIJ non si è fatto carico di esaminare nè tantomeno di confutare. Tale documentazione dimostra che il test anti-HIV (dapprima nella forma anti-HTLV III) era utilizzato sia in Italia che all’estero (in Europa) sin dall’anno 1984: si vedano gli abstract delle pubblicazioni relative alla somministrazione del test in Germania Ovest nell’anno 1984 (doc. 31-6 attori); a Copenaghen dal luglio 1984 (doc. 31-5 attori); presso l’ospedale di Padova dall’agosto 1984 (doc. 31-7 attori). Ulteriori documenti dimostrano l’utilizzo de] test in altri ambiti geografici nel corso della prima metà del 1985. Dunque il test che avrebbe consentito era l’individuazione degli anticorpi anti-HIV nel donatore del sig. disponibile ed utilizzato in alcuni centri in Italia e all’estero già divcrsi mesi prima che venissero effettuate le trasfusioni. Non avere imposto l’adozione di questo test almeno a partire dall’inizio de] 1985 costituisce pertanto una condotta colposa di cui il Ministero convenuto deve rispondere. La iniziale difficoltà nell’approvvigionamento dei test (di cui riferisce il CTU) è circostanza che, per un verso, non viene adeguatamente motivata dal CTU (tenuto conto della documentazione attorea già sopra citata da cui si evince il concreto utilizzo del test in diverse realtà sanitarie); essa comunque non varrebbe ad esonerare il Ministero per l’omissione della attività di indirizzo e direttiva che gli competeva. Si ritiene dunque che il Ministero debba rispondere, ai sensi delI’art. 2043 c.c., del danno arrecato a - e ai suoi eredi dalle trasfusioni di sangue ìnfetto cui l’attore venne sottoposto nel luglio 1985. 6. La responsabilità del Policlinico San Matteo. Come si è chiarito sopra, la responsabilità del Policlinico trova la propria fonte sia nel rapporto contrattuale intercorso col sig. sia nell’esercizio dell’attività, da considerarsi pericolosa, di trattamento e impiego del sangue umano per finalità trasfusionali. L’ente ospedaliero è dunque tenuto, per un verso, a dimostrare di aver eseguito la propria prestazione con diligenza e perizia; e, per 18 altro verso, di aver adottato, nell’attività di trattamento e impiego del sangue, tutte le misure idonee a evitare il danno. Gli attori imputano al Policlinico: a) di aver proceduto a trasfusioni non necessarie in relazione alle condizioni del paziente; b) di non aver acquisito un valido (e cioè “informato”) consenso alle trasfusioni; c) di aver tenuto la cartella clinica in modo irregolare e tale, in particolare, da non consentire di risalire alla identità dei donatori delle sacche trasfuse; d) di non aver adottato i test diagnostici che erano all’epoca disponibili per l’individuazione dei donatori infetti. All’esito dell’istruttoria deve essere affermata la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Policlinico sotto i profili di cui alle lettere b), c), d). 6.1 Per quanto riguarda la necessità delle trasfusioni praticate al sig. i, devono essere condivise le argomentate indicazioni del CTU, il quale ha chiarito che le condizioni del (sofferente di patologia cardiovascolare) rendevano indicata la trasfusione anche a valori di emoglobina non inferiori a 8 gr%. La cartella clinica indicava infatti una perdita graduale di emoglobina di 3,5 gr% dal 23.7.85, giorno dell’operazione, al 29.7.85; dunque “era giusto considerare I ‘opportunità di trasfusioni di sangiw alla luce del rischio che un ‘ulteriore, anche limitata perdita di sangue potesse compromettere in grave modo l’ossigenazione cardiaca”. 6.2 A diverse conclusioni si deve giungere in relazione all’adempimento dell’obbligo informativo che gravava sui sanitari. Considerata l’importanza centrale che il problema del consenso informato riveste nella fattispecie, è opportuno richiamare brevemente Suprema Corte — alla luce delle più recenti pronunce della il fondamento ditale obbligo e i criteri cui va fatto riferimento per verificare se sia stato assolto. Il fondamento dell’obbligo di informare è stato — cosi tratteggiato: “Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche quando l’oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perchè violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella.formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.), sia perchè tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere 19 consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’ari. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’an. 13 della (che garantisce l ‘inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria Costituzione, integrità fisica), e dall’ari. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; cx ari. 54 cod. pen)” (Cass. 30.7.04 n. 14638). La medesima sentenza si diffonde anche sul contenuto dell’obbligo informativo, che “si estende allo stato d’efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici”; e puntualizza che “In ogni caso, perchè l’inadempimento dell’obbligo d’informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l’intervento chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente o I ‘insorgenza di nuove patologie.” Circa il contenuto dell’obbligo di informazione va ricordata anche Cass. 15.1.97 n. 364: “Nell’ambito degli interventi chirurgici, in particolare, il dovere di in/òrmazione concerne la portata dell’intervento, le inevitabili djffìcoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. L ‘obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’id quodplerumque accidit, non potendosi disconoscere che l’operatore sanitario deve contemperare l’esigenza di infòrmazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento. Assume rilevanza, in proposito, l’importanza degli interessi e dei beni in gioco, non potendosi consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo statistico, che il paziente non venga edotto di rischi, anche ridotti, che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo dello vita”. In senso analogo anche la più recente Cass, 28.11.07 a. 24742, che si diffonde sul concetto di informazione “non sufficiente” o “non veritiera”. E’ poi 20 7 un dato acquisito che la violazione dell’obbligo di informare costituisca autonoma fonte di imputazione della responsabilità per le lesioni che siano derivate al paziente dal trattamento sanitario, anche se questo sia stato eseguito in modo del tutto diligente e perito: “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell ‘obbligo del consenso inform ato discende dalla tenuta della condotta otnissiva di adempimento dell’ob bligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il pazien te venga sottoposto e dalla successiva verj/icazione in conseguenza dell’esecuzio ne del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di sifJàtta responsabilità è del tutto ind(f[erente se il trattam ento - - sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la corrett ezza dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell ‘unitario “rapporto” in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso inform ato, in quanto è del tutto indj/frrente aiJmni della configurazione della condotta omissi va dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la sempli ce ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consap evole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazi one tanto dell’art 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessun o può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, (che garanttwe l’inviolabilità della libertà personale con rjferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; cx arr. 54 cod. penj, donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica. 21 / Mentre, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto ind!fferense che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta” (così da ultimo Cass. 14.3.06 oltre che n. 5444). Le difese del Policlinico sul punto sono imperniate sull ‘erroneo presupposto secondo cui incomberebbe al paziente offrire la prova — del mancato assolvimento dell’onere informativo (comparsa di risposta p. 16) era cosciente e non si oppose al trattamento, essendo sul fatto che il sig. — “perfettamente a conoscenza della sua necessità e delle sue modalità”. Inoltre, secondo l’ente convenuto, all’epoca delle trasfusioni il virus 111V “era appena stato scoperto dalla comunità scientifica senza che la stessa ne avesse ancora individuato la portata e soprattutto le modalità di contagio tramite trasfusioni ematiche”. Questa affermazione è clamorosamente smentita da tutta la documentazione medica già sopra richiamata al punto 5 (in particolare dalle circolari del Ministero della Sanità emanate nel 1983 e nel 1984), da cui emerge che nel 1985 era piena e matura in tutta la comunità scientifica mondiale la conoscenza del virus e della sua modalità di trasmissione anche per via trasfUsionale. E le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero del 1984 e 1985 dimostrano chiaramente che non si trattava certo di un rischio assolutamente remoto o percentualmente insignificante. E’ chiaro quindi che il paziente avrebbe dovuto essere informato sia, in generale, sui rischi generici derivanti dalle trasfusioni (possibilità di contrarre una malattia infettiva e in particolare quelle già da tempo conosciute e identificate come patologie trasmesse per via ematica, quali l’epatite B); sia, in particolare, sul rischio specifico della nuova patologia (virus dell’AIDS). Le deposizioni dei testi indicati dal Policlinico San Matteo hanno invece dato conto solo in termini del tutto generici delle informazioni che venivano date ai pazienti che dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici, senza nessun riferimento allo specifico caso del sig. Da tali deposizioni poi è emerso che le informazioni relative ai rischi trasfùsionali erano menzionate fra quelle dell’intervento, senza cioè che l’attenzione del paziente venisse richiamata sui rischi specifici delle trasfusioni. Uno “spunto” in questo senso emerge dalla deposizione di Ermete Molinari, ma questo teste, oltre a non ricordare nulla dello specifico caso del sig. trasfusioni subite dal , non ha saputo ricordare se già all’epoca delle venissero stampati opuscoli informativi sui rischi 22 derivanti dalle trasfusioni . Anche la teste Laura Salvaneschi non ha saputo 7 riferire circostanze in merito all’assolvimento degli obblighi informativi nei riguardi dei 6.3 Per quanto riguarda la tenuta deLla cartella clinica, il CTU ha rilevato che “la conservazione dei dati è succinta; i dati così conservati permettono comunque la rintracciabilità degli eventi clin lei, terapeutici e laboratoristici”. Diverso discorso vale invece per la annotazione in cartella dei dati relativi alle trasfusioni, poiché l’annotazione delle sacche di sangue e di quelle di plasma appare carente. Scrive il CTU: “sono allegate, insieme alle pagine contenenti le trasfusioni, due pagine fotocopiate non leggibili, una nera, una con solo alcune firme; non è possibile dire a cosa si r4feriscano E’ notìcata nella cartella CEC (circolazione extracorporea) la trasfitsione 15077 — 15052. Non v ‘è tuttavia in cartella registrazione dell ‘altra trasfusione di sangue e di quelle di plasma né notifica dell ‘ora in cui esse sono state fatte; la relazione della dr.ssa Emanuela Bertoli conferma che durante l’intervento ne è stata usata una sola, la 15077 mentre l’altra sacca di sangue sarebbe stata usata nel posi-operatorio”. La carente annotazione si riferisce dunque, soprattutto, alla data e ora di utilizzo delLe diverse sacche richieste, e ciò non consente di verificare la necessità di ciascuna trasfusione in relazione alle condizioni del paziente in quel momento. Queste carenze nella tenuta della cartella costituiscono altrettanti inadempimenti di cui il Policlinico deve rispondere. 6.4 Per quanto riguarda infine la mancata adozione, da parte del centro trasfusionale del Policlinico, dei test di screening che potevano consentire, “ERMETE MOLINARI ha dichiarato: “Premetto che non ricordo di aver mai avuto a che fare con il paziente sig. Svolgevo diverse consulenze all ‘interno del Policlinico, ma non, di solito, nei riguardi di pazienti ricoverati nella divisione di cardiochirurgia; sono specializzato in ematologia, endocrinologia e medicina interna. Per quanto riguarda le informazioni date ai pazienti, posso confermare che era mia costante prassi informare i pazienti che si dovevano sottoporre a interventi dei possibili rischi e delle modalità operative. Quando c’era la possibilità che il paziente dovesse essere trasfuso lo inJòrmavo sui rischi generici e su quelli biologici delle trasfusioni, ivi compreso quello di contrarre infezioni da contagio. Credo che l’informazione ai pazienti fosse una prassi generalmente seguita nel Policlinico San Mauro. Aggiungo che al problema del sangue e delle trasfusioni veniva riservata particolare attenzione, al punto da stampare opuscoli informativi per il pubblico. Non ricordo però se questi opuscoli venissero stampati già in quegli anni” 8 LAURA SALVANESCHI ha dichiarato: “Posso rispondere alla domanda più che nella mia veste di direttore del centro trasfusionale, in virtù della mia pregressa esperienza ventennale come aiuto nella Clinica ematologica dell ‘Ospedale San Matteo, Posso dire al riguardo che già neI 1985 era prassi costante dei sanitari injòrmare il paziente sulle modalità, i rischi e le possibili complicanze dell ‘intervento. Fra questi veniva menzionato, ove del caso, la possibilità di essere sottoposti a trasfusioni ematiche. Non sono al corrente se all’epoca la direzione del Policlinico & Matteo avesse introdotto qualche modulo per la prestazione di formale consenso. In particolare il consenso scritto alle trasfusioni venne introdotto in modo generalizzato solo afar data dal settembre 1995, a seguito delle direttive del Ministero sulla raccolta e il buon uso del sangue. In precedenza in alcuni rari cast veniva ugualmente richiesto consenso scritto, ma per Io più si trattava dì una informazione resa oralmente al paziente nell ‘ambito di quelle date sull ‘intervento cui doveva essere sottoposto”. 23 all’epoca, l’individuazione dei donatori infetti, si rimanda anzitutto a quanto scritto al punto 5 in merito alla responsabilità del Ministero. Tali test erano disponibili e utilizzati in diversi centri in Italia e in Europa. Peraltro pochi giorni il Ministero (con circolare o. 28 del prima delle trasfusioni subite dal 17.7.85) aveva raccomandato l’esecuzione di indagini tendenti al riconoscimento della presenza di anticorpi anti-LAVHTLV 111, richiedendo che tali indagini venissero introdotte appena possibile sotto il profilo organizzativo e fossero eseguite su ogni unità di sangue donato. L’adozione di queste indagini, anche da epoca precedente alla raccomandazione del Ministero, era peraltro altamente consigliabile e, tenuto conto delle conoscenze dell’epoca, della notorietà del virus HIV e, più in generale, della trasmissibilità di infezioni attraverso trasfusioni, dovevano considerarsi una delle misure necessarie a evitare il danno che l’esercente di una attività pericolosa avrebbe dovuto adottare. Il non aver adottato questa misura assume quindi duplice rilevanza: sia sotto il profilo contrattuale, come inadempimento dell’obbligazione assunta verso il paziente; sia sotto quello extracontrattuale, come mancata adozione di una misura doverosa per evitare danni a terzi. * Alla luce di tali considerazioni il Policlinico San Matteo va dichiarato responsabile per l’evento dedotto in giudizio (malattia e morte dei sig. conseguiti a contagio da virus HIV) e va condannato, in solido con il Minìstero della Salute, al risarcimento dei danni in favore degli attori. / 7. 1 danni subiti dagli attori. chiedono il risarcimento dei Gli attori, moglie e figli di danni che la malattia prima e poi la morte del loro congiunto hanno causato; e precisano di domandare sia il ristoro del pregiudizio direttamente subito (iure proprio), sia di quello subito dal loro dante causa finchè era in vita (da loro azionato iure ereditario). I danni di cui viene chiesto il risarcimento possono essere così schematizzati: 1) danno da perdita della vita o, subordinatamente, danni non patrimoniali subiti a causa della malattia che l’aveva colpito (trasmessi iure da ereditario); 24 2) danni non patrimoniali subiti iure proprio a causa della morte del (indicati distintamente, secondo tecnica di allegazione all’epoca ampiamente diffusa, come “danno morale” e “danno da lesione del rapporto parentale”); 3) danni patrimoniali subiti ds (fino a quando è rimasto in vita) e poi dai suoi familiari derivante dalla perdita dell’apporto direttivo nell’impresa (Bottonificio s.n.c.) che dava sostentamento e reddito a tutta la famiglia. * 7.1 Danno da morte. Danno terminale. La richiesta di risarcimento del danno da morte deve essere respinta, ritenendo questo giudice di conformarsi all’orientamento, assolutamente prevalente, della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità e la risarcibilità, in capo alla “vittima primaria” di un danno (trasmissibile agli eredi) da perdita del “bene vita”. Si rinvia in proposito al costante insegnamento della Suprema torte, secondo cui “la lesione dell ‘integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questifruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere” (Cass. 11 febbraio 2009 n. 3357; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620; Cass. 25 febbraio 2000, n. 2134; Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. 20 gennaio 1999, ti. 491; Cass. 10 settembre 1998, n. 8970; Corte Cost. n. 372/1994). Ricorrono pienamente, invece, i presupposti per il riconoscimento, in capo a i, di un danno non patrimoniale risarcibile, consistente nella lesione della sua integrità fisica e nelle gravi sofferenze (fisiche e morali) patite a causa della malattia (AIDS conclamato) che l’ha colpito dal maggio 1991. Per la 25 / liquidazione di questo pregiudizio è necessario tener conto di alcuni fattori che ricorrono, con gradi diversi di intensità, nelle varie fattispecie, e che concorrono, nel loro compLesso, a dare conto della “entità” del danno che deve essere ristorato: la durata, l’intensità e la consapevolezza da parte della vittima della lesione subita. E’ innegabile infatti che il pregiudizio di cui si discute abbia natura temporanea, perché si sviluppa durante l’arco temporale ben definito (e normalmente non troppo lungo) che va dalla insorgenza della lesione alla morte. E’ del pari innegabile però che per la liquidazione di questo danno non sia plausibile il riferimento ai valori tabellare normalmente utilizzati dall’ufficio per il ristoro del danno biologico da invalidità temporanea, data la profonda diversità dei due tipi di danno, che evolvono, jl primo, verso la guarigione (sia pure con postumi), e quindi verso la “normalizzazione” della vita della persona, sotto il profilo fisico e psichico; ed il secondo verso la morte, con il progressivo e totale decadimento delle facoltà fisiche che ad essa si accompagna. La Suprema Corte ha chiarito al riguardo — in una sentenza avente ad oggetto proprio la questione della trasmissibilità agli eredi del danno da perdita della vita (o danno tanatologico), la n. 4783 del 2 aprile 2001: “posto che le lesioni mortali, conducono, secondo la esperienza medico legale e psichiatrica, alla presenza di un danno “catastroJìco “, per intensità, a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l’estinzione della propria vita (danno considerato dalla psichiatria nordamericana nella scala DSM III degli eventi psico-sociali stressanti di sesto livello, che è quello più elevato) essenzialmente come “isoffrrenza” esistenziale e non già come dolore, occorre riflettere (come del resto, metodologicamente, propone la stessa Consulta, quando considera il danno psichico riflesso delle vittime secondarie come danno psichico riconducibile sotto 1 ‘art. 2059 c. c.: v. Corte (‘ost. sent. n. 372 del 1994 e successiva ordinanza del 1996 n. 293) sulla diversa natura del danno fisico, del soma e delle funzioni vitalL dove l’apprezzamento della durata attiene alla stessa esistenza del danno (come quantum apprezzabile) e del danno psichico, pur esso prodotto da lesioni mortali, come danno catastrqflco, la cui intensità può essere apprezzata dalla vittima, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita. Nel danno psichico non è solo ilfano durata a determinare la patologia, ma è la stessa intensità della so/jerenza e della disperazione”. Muovendo da queste premesse il risarcimento del danno 26 non patrimoniale subito dal finché era in vita va liquidato tenendo conto dei seguenti elementi: - è stata diagnosticata, nel maggio 1991, una malattia a incurabile, della quale iniziava ad avvertire i primi sintomi, e che si caratterizzava per un decorso (oltre che certamente infausto) particolarmente penoso per il malato, vittima di ripetute, gravi e invalidanti infezioni “opportunistiche”; - all’epoca dei fatti (inizio anni 90) I’AIDS era percepita e vissuta anche come una “stimmate sociale”, e comportava per il malato anche un sostanziale isolamento; - la malattia del aveva iniziato a manifestarsi all’inizio del 1992 ed è andata progressivamente evolvendo fino a ridurre alla invalidità totale il malato, come emerge dalla documentazione medica prodotta dagli attori e relativa ai ricoveri da aprile 1991 ad agosto 1991 (doc. 3-7 attori); - era stato costretto, a causa della malattia, prima a diradare e poi ad il abbandonare del tutto il proprio lavoro, cui era sempre stato molto attaccato e che costituiva quindi motivo di gratificazione e realizzazione personale ; 9 - la grave sofferenza subita dal per la percezione della propria malattia, per la ineluttabilità del destino che 1 attendeva, sono state riferite dalla teste ‘10 — Alla luce ditali elementi si ritiene rispondente a equità un criterio di liquidazione del danno rapportato a ciascun giorno di invalidità dalla data di manifestazione della malattia (collocabile indicativamente a metà aprile 1991) e fino alla morte avvenuta il 18.2.1992. Si tratta di un periodo di circa 10 mesi (o 300 giorni). Per ciascun giomo si stima congruo riconoscere una somma pari a 8 volte l’importo massimo indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano 2009 (E 132) per ciascun giorno di invalidità temporanea. Il danno non patrimoniale subito dal sig. La teste ha dichiarato: “ era persona molto attaccata al proprio lavoro e, per quanto posso dire, non / ‘avrebbe mai lasciato. Quando gli venne diagnosticata la positivitò all ‘HIV lui continuava a lavorare e il suo intento era di continuare l’attività affiancandosi i figli. Fino a quando le j.irze glielo hanno consentito ha continuato a lavorare. Aggiungo a questo proposito che, quando non era più in condizioni di guidare o di andare in giro da solo, è capitato più volte che io o altrifamiliari lo accompagnassimo dai clienti” ‘° Sul punto la ha dichiarato: “quando lo accompagnavo ajàre terapie e visite di controllo mi riferiva di essere profondamente depresso a causa della diagnosi che gli era stata fatta e degli esiti infausti della malattia lndubhtamente mio suocero era molto depresso a causa della malattia, tant ‘è che spesso quando andavamo a trovarlo piangeva. Però si sforzava di condurre una vita almeno all ‘apparenza normale capitava spesso che il sig. si abbandonasse al pianto - . .. 27 . in vita viene quindi liquidato, a valore attuale, in € (132 - * 8) * 300 = 316.800. 7.2 Danni non patrimoniali subiti in proprio dagli attori. in via presuntiva. E’ Sì tratta di pregiudizi la cui esistenza può affermarsi (nel caso di specie in fatti del tutto normale che la perdita di uno stretto congiunto ento d’animo e, per marito e genitore) provochi, per un verso, sofferenza e turbam fetto del proprio altro verso, privi i familiari dell’apporto, della vicinanza, dell’af o” del sistema caro. La piena risarcibilità di questo danno anche nel nuovo “assett ione a Sezioni della responsabilità civile risultante dalla note sentenze della Cassaz consideri la Unite del novembre 2008, non può mettersi in discussione, sai che si rti famigliari), indubbia rilevanza costituzionale dell’interesse leso (rappo merito e di pacificamente riconosciuta dalla costante giurisprudenza di escludere la legittimità”. Il ricorso alla prova presuntiva non vale peraltro ad ento) di necessità (ai tini di una adeguata persorializzazione del risarcim perdita del dimostrare positivamente in giudizio se ed in quale misura la e quanto congiunto abbia inciso sullo svolgimento del rapporto parentale; e dunqu ambiti dì intenso fosse il legame che avvinceva i familiari, quali fossero i concreti dalla vita “condivisa”; quali i “percorsi” seguiti insieme e quali quelli interrotti l’istruttoria ha dimostrato morte. Con riferimento alla famiglia che: - viveva con la moglie e con il figlio ; fino a pochi anni prima aveva convissuto anche con il all’epoca della morte maggiore figlio - ‘, - sposatosi nel 198912; il legame fra i coniugi viene descritto come particolarmente intenso: per il ia coinvolgimento di entrambi nella attività lavorativa (impresa di famigl inteso non già, restrittivamente, “Il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (arI. 29, comma 1, Con) va invero nucleo con una proiezione di carattere come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel stessa dell’individuo alla stregua dei meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita i e doveri, ma dando anche luogo a bisogn ndo bensì valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, genera profondamente alterato quel abbia lesivo fatto il hé cati Allorc grat frìcazi unì, support4 affrancazioni e signifi una determinante riduzione, ed doveri i e dei bisogn dei ione dilataz hevole rimarc una ando complessivo assetto, provoc patrimoniale consistente non danno il o, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivan ai (niente affatto emente perenn dere di provve enza all’esig ne nello sconvolgimento delle abitudinI di vita in relazio dall’art 2059 tata appres re ulterio tutela della bito nell’am ristoro trovare ltro senz’a ordinari) bisogni del figlio deve 003) cc. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto”. (Cass. 8827/2 12 ha vissuto con i genitori fino a qualche tempo dopo Si riporta la deposizione della teste che si sia sposato. Si) Confermo cht peni risulta mi non solo; la morte del padre. Dopo è andato a vivere da ” sposati siamo ci cui in anno 1989, al i fino aveva vissuto in casa coi genitor ‘ 28 Bottonificio ), per la abitudine a consultarsi su tutte le decisioni, per la frequentazione e la vicinanza assidue anche nel tempo libero, per la fedeltà al coniuge che aveva sempre caratterizzato lo stile di vita del assidua assistenza’prestata dalla sigra - ‘., per la al coniuge malato’ ; 3 la forte coesione del nucleo familiare emerge dal coinvolgimento dei figli, sin da quando erano molto giovani, nell’impresa di famiglia e nel progetto di vita che a questo coinvolgimento si ; 14a nonché dall’esistenza di accompagnav frequenti momenti di distensione e svago in comune tra figli e genitori’ ; 5 - non si deve infine dimenticare che quando il venne colpito dall’AIDS era persona relativamente giovane (60 anni), pienamente in grado di coltivare e realizzare progettualità in ambito familiare e lavorativo. Le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate da questo ufficio (Tabelle di Milano elaborate nel giugno 2009) prevedono che il pregiudizio da morte del coniuge o di un genitore possa essere equitativamente quantificato in somma variabile da € 150.000 a € 300.000. Alla luce delle circostanze sopra indicate, tenendo conto altresì dell’età della vittima e dei suoi familiari, si ritiene congruo determinare il risarcimento in € 230.000 per , € 180.000 per il figlio convivenft ed € 160.000 per il figlio non convivente 7.3 Danno patrimoniale da perdita del reddito d’impresa. Gli attori sostengono che il Bottonificio fondato dal defunto sarebbe fallito a causa della mancanza della conduzione del “mancando la conduzione del padre i figli non riuscirono a portare avanti la attività imprenditoriale, ce cessò definitivamente, con la chiusura del jàllimento dell ‘8 luglio 1992, a soli 5 mesi di distanza dalla morte del sig. i” / La ha dichiarato: “la sigra e il marito erano sempre insieme: sia nell’attività di lavoro che al difuori, per gite, attività ludiche o altro il sig. e la moglie discutevano sempre insieme le questioni familiari e aziendali i coniugi trascorrevano regolarmente i fine settimana in località di montagna in Valle d’Aosta I signori erano una coppia molto unita e a quanto mi consta il sig. non ebbe altri partner al di Jisori della moglie la sigra da dopo la diagnosi si dedicò completamente alla cura e all ‘assistenza del marito, sostituendolo In tutte quelle attività domestiche che non era più in grado di assolvere”, 14 Ancora la e con le rispettive mogli (me compresa) e la loro madre, erano tutti dipendenti dell ‘impresa familcare Quando gli venne diagnosticata la positività all ‘1-11V lui continuava a lavorare e il suo intento era di continuare l’attività affiancandosi ifiglC ‘ la ha riferito: “Dopo il matrimonio continuava a vedere il padre pressoché tutti i giorni sul luogo di lavoro. Oltre a questo, di tanto in tanto andavamo a trovare i miei suocer’ a casa a volte i coniugi portavano con sé in montagna la nipotina Talvolta anche e la famiglia andavano con loro in questifine settimana” ... ... . .. ‘ ... .. 29 (citazione p. 84). L’affermazione secondo cui il fallimento e l’azzeramento del reddito di impresa sarebbe stato causato dalla malattia e dal decesso del sig. non è tuttavia provato. Non è stata prodotta la minima documentazione attestante la redditività dell ‘impresa prima della malattia del suo fondatore, né l’andamento ditale redditività durante la malattia. La CTU contabile domandata a questo fine è palesemente esplorativa. D’altra parte non appare plausibile che i due figli del fondatore (circa quarantenni all’epoca in cui si manifestò la malattia del padre), coinvolti sia da quando avevano vent’anni (e quindi da circa 20 anni) nella gestione aziendale (v. citazione, p. 83) non siano stati in grado di far fronte alla crisi e alle difficoltà generate dalla malattia del genitore. La domanda di risarcimento di questo danno deve pertanto essere respinta. 7.4 Riepilogo. Rivalutazione e interessi. I darmi al cui risarcimento i convenuti sono solidalmente tenuti ammontano quindi a: € 316.800 in favore dei tre attori, quali eredi € 230.000 in favore di - € 180.000 in favore di € 160.000 in favore di 4’ Tali somme, determinate all’attualità sulla scorta dei criteri attualmente seguiti per il risarcimento del danno alla persona, devono essere “devalutate”, sulla base degli indici Istat-Costo della vita, all’epoca del fatto (morte di avvenuta il 18 febbraio 1992), ed ammontano dunque rispettivamente (con arrotondamento all’euro intero) a: €201.618 in favore degli attori quali eredi di € 146.377 infavoredi € 114.556 infavoredi €101.827 infavoredi Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica prova sull’entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene - conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli - 30 indici I.S.T.A.T. (così da reintegrame il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d’acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch’esso in via equitativa, attraverso l’attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l’ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato. In base a tali parametri le somme dovute a parte attrice risultano liquidabili, alla data della presente sentenza, in: — :euro 54iI.145,9 di cui E 201.618 per capitale iniziale, E 115.193,57 per rivalutazione e E 223.333,93 per interessi. euro 392.151,88 di cui E 146.377 per capitale iniziale, € 83.631,86 per riva.Iutazione e € 162.143,01 per interessi euro 306.901,70 di cui € 114.556 ‘: per capitale iniziale, € 65.451,07 per rivalutazione e € 126.894,63 per interessi euro 272.800,02 di cui € 101.827 per capitale iniziale, € 58.178,41 per rivalutazione e € 112.794,61 per interessi. 8. Domanda di garauzia nei confronti di Fondiaria SAI. Il Policlinico San Matteo ha chiesto, per l’ipotesi di soccombenza, di esere manievato dal proprio assicuratore Fondiaria SAI, in forza della polizza n. 4.AM465 stipulata il 2.12.1980, e della appendice di variazione n. 4.BW355 del 12.9.1989. L’assicuratore ha riconosciuto l’esistenza e l’operatività del contratto “entro i limiti originariamente stabiliti fra le parti”, eccependo quindi la non applicabilità alla fattispecie della appendice di variazione in vigore dal 31.12.1989. La difesa dell’assicuratore — che ha, poco comprensibilmente, prodotto una polizza (la n. 4AM466, stipulata dal medesimo Policlinico, con la stessa decorrenza) non applicabile alla fattispecie e diversa da quella invocata 6 dall’assicurato’ - sostiene l’inapplicabilità dell’appendice di variazione, “i cui effetti decorrevano inequivocabilmente solo dal P settembre 1989 allo spirare del contratto”; in quanto “il danno rivendicato da Giovanna Santina Ciussani 16 Solo in memoria di replica Fondiaria SAI “spiega” tale produzione che di fatto genera solo confusione nel gi complesso materiale processuale affermando ch’essa sarebbe stata necessaria per “dimostrare benchà ciò non fosse ictu oculi necessario [e, in effetti, non lo era, n.d.a.j come l’appendice di variazione 44)907/SE 77’E versata in atti da controparte non potesse assoluiomente inerire il contratto di assicurazione stipulato a copertura delta responsabilità civile generale dell ‘Ospedale Policlinico San Matteo, tua una diversa pattuizione destinata soltanto agli sportivi professionisti”. — — -. — 31 non può che rapportarsi alla patologia sfortunato congiunto, avvenuto il [manifestatasi nel 1991] ed al decesso del loro di assicurazione” (comparsa 18 jkbbraio 1992: cioè al di fuori del periodo secondo l’assicuratore par di capire conclusionale p. 8). In altri termini suoi effetti solo fmo alla prima l’appendice di variazione avrebbe prodotto i operativa per la successiva scadenza contrattuale (31.12.1990) e non sarebbe mazione non argomentata e non durata del contratto. Si tratta di una affer e di variazione con cui vennero condivisibile. E’ infatti evidente che la appendic “irreversibilmente”, in parte aumentati, nell’anno 1989, i massimali, modificava ce fermo per il resto, come qua, il regolamento contrattuale (che restava inve e). E’ dunque chiaro che la espressamente indicato nella appendice di variazion a, ai sensi dell’an. 1899 cc. proroga della durata del contratto espressa o tacit rattuale vigente al momento non poteva che riguardare l’intero regolamento cont e - — — — — della scadenza; e, quindi, i nuovi massimali. dedotto in polizza), In definitiva, al momento dell’evento dannoso (sinistro ostanza che Fondiaria SAI non solo era valida e operante la polizza 4.AM465 (circ massimale 4.8W355. e non contesta), ma anche la appendice di variazion del contenuto entro i limiti L’obbligo di manleva dell’assicuratore va pertanto a € 1.032.913, per ogni risultanti da tale appendice (lire 2.000.000.000, pari dute; col limite di lire sinistro, qualunque sia il numero delle persone dece duta o che abbia subito 1.000.000.000, pari a € 516.456, per ogni persona dece lesioni personali). / 9. Spese del giudizio. ue: i convenuti Ministero Le spese del giudizio seguono la soccombenza e dunq annati, in via solidale, della Salute e Policlinico San Matteo vanno cond ato Fondiaria SAI va all’integrale rimborso in favore degli attori. Il terzo chiam Matteo; le liquidazioni, condannato al rimborso in favore del Policlinico San o della importanza e contenute in dispositivo, sono effettuate tenendo cont espungendo le voci di complessità della causa e dei singoli atti processuali, espletate o da intendersi competenze non dovute (perché relative ad attività non in particolare, i diritti di ricompresse in altre attività). Non vengono riconosciuti, 32 collazione, perché relativi ad attività estranea alla predisposizione degli atti mediante strumenti informatici. Vanno poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti e del terzo chiamato le spese di CTLJ. già liquidate con provvedimento del 25.6.09. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda e proposta da nei confronti del Ministero della Salute e della Fondazione Policlinico San Matteo con atto di citazione notificato in date 3 e 11.4.2007, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuti e condanna il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico San Matteo, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme: in favore degli eredi di infavore di infavoredi in favore di’ : euro 540.145,50 :euro392.151,88 : euroJoé.90l,70 : euro 272.800,02 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; dichiara tenuta e condanna Fondiaria SAI a tenere indenne la Fondazione Policlinico San Matteo di quanto è stata condannata a pagare agli attori, fino al limite di E 1.032.913; dichiara tenuti e condanna i convenuti Ministero della Salute e Fondazione Policlinico San Matteo all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore degli attori, liquidandole in € 22.113,52, di cui € 408,52 per spese vive, € 2.705 per competenze e € 19.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara tenuta e condanna Fondiaria SAI all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della Fondazione Policlinico San Matteo, liquidandole in € 6.818,11, di cui € 39,50 per spese vive, E 1.538,61 per competenze e € 5.240 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; Qfl in via definitiva le spese di CTIJ, liquidate come da provvedimento del 25.6.09, a carico solidale dei convenuti e del terzo chiamato. Così deciso in Torino, il giorno 17. 11.2009. 33 It,Giudice 5icc11, / 714/I CW’ 2 Crc TeO. , r;ceiria 1 7) 34 - /