31VN1011O
SENTENZA
Seo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°
%.-k/
Ci
TRIBUNALE Dl TORINO
Cron. N°___________
SEZIONE 4A CIVILE
i/PIO
Rep. N.A’tL’
11 dott. MARCO CICCAREILLI, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° i 1349 del RG. dell ‘anno 2007 promossa da:
elettivamente
-
domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Renato Ambrosio e Stefano Bertone, che
li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata a margine dell’atto di
citazione
-ATTORIcontro
Ministero della Salute difeso cx lege dalla Avvocatura dello Stato
-CONVENUTOFondazione Policlinico San Matteo, elettivamente domiciliata presso Io studio
degli Avvti Mario Garibaldi e Sabrina Giani, che la rappresentano e difendono
giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta
-CONVENUTOcon la chiamata in giudizio di
Fondiaria SAI s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Maurizio Curti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla
comparsa di risposta
-TERZO CHIAMATOrisarcimento danni da emotrasfusioni.
Il Procuratore di
/
ha così concluso:
“in via istruttoria, previa, unicamente in caso di motivata e documentata
contestazione della perizia di parte prodotta in giudizio dagli attori, disposizione
di idonea consulenza tecnica d’ufl’tta ad accertare nei limiti del necessario
l’eziologia del danno da contagio da virus HIV patito dal Sig!
a
—
—
ne ed in costanza del
seguito delle trasfusioni di sangue ricevute in occasio
tra il 22 e il 31 Luglio 1985,
ricovero presso il Policlinico San Matteo di Pavia
AIDS correlate nonché infine
nonché il legame causale tra questa e le patologie
avvenuto il 18 febbraio 1992, nonché,
tra queste ultime e il decesso del Sig.
biologico pennanente e/o
per quanto possibiLe, il grado di gravità del danno
asfusionale da HIV e delle
temporaneo patito in vita a causa dell’infezione post-tr
di idonea consulenza tecnica
malattie collegate all’AIDS. Previa disposizione
S.n.c. di
d’ufficio atta ad accertare la redditività della Bottonificio
ni prodotte e
negli anni tra il 1985 ed il 1992, sulla base delle documentazio
Senza alcuna inversione
delle testimonianze che saranno offerte in giudizio.
, interrogatorio libero
dell’onere probatorio, ammettere le prove per interrogatorio
in premessa e di cui
degli attori, testi e documenti, sulle circostanze di fatto di cui
accertare e dichiarare
alle successive eventuali che verranno dedotte. Nel merito,
nonché il legame
che il contagio da virus HIV patito dal Sig.
tra queste ultime e
causale tra questo e le patologie AIDS correlate, nonché infine
avvenuto il 18 febbraio 1 992 è conseguenza
il decesso del Sig.
-.
costanza presso il
delle trasfusioni di sangue ricevute in occasione ed in
come indicati in
Policlinico San Matteo di Pavia tra il 22 ed il 31luglio 1985, così
ero della salute e/o
premessa e in atti. Dichiarare la responsabilità civile del Minist
re Scientifico
del Policlinico “San Matteo” Istituto di Ricovero e Cura a Caratte
delle lesioni
di diritto pubblico ospedale generale regionale per la produzione
subiti dagli attori
personali nonché in via indiretta per la produzione dei danni tutti
—
—
—
vedova
Sig.ra
Sig.
,
-,
Sig.
del Policlinico
Dichiarare la responsabilità civile del ministero della Salute e/o
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto
“San Matteo”
a
pubblico ospedale generale regionale per il decesso del Sig.
—
—
—
via indiretta per la
seguito del contagio post trasfusionale da HIV, nonché in
produzione dei danni tutti subiti dagli attori Sig.ra
Dichiarare La
Sig.
Sig.
vedova
Matteo”
responsabilità civile del Ministero della salute e/o del Policlinico “San
,
,
—
co ospedale
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubbli
dannose del
generale regionale nonché per non avere diminuito le conseguenze
del concreto rischio di essere stato
danno omettendo di informare il Sig.
—
—
•
responsabilità
contagiato dalle trasfusioni de quo. In via subordinata, dichiarare la
2
A
civile del Ministero della Salute e/o del Policlinico “San Mattco”
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
regionale
—
—
—
Istituto di
ospedale generale
per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali
e dunque per aver privato lo stesso di evitare
patite dal
l’evento di evitare l’evento avverso per cui è causa, nonché in via indiretta per la
produzione dei danni tutti subiti dalla
-
,
Sig.
,
vedova
Sig.
Conseguentemente dichiarare tenuti in
via solidale e/o concorsuale e/o alternativa e condannare i convenuti
—
in via
principale ex art. 2050 cod. civ. e/o art. 1218 cod. civ. (±art. 1228 cod. civ.). ed in
via subordinata ex art. 2043 cod. civ. e/o art. 2049 cod. civ., fatta salva l’ipotesi
del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di
responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del
Giudice di procedere con l’applicazione di qualunque altro schema di
responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa a risarcire alla Sig.ra
vedova
e ai Sigg.
ie
proprio che lure hereditaiis dei danni patiti in vita dal
,sia ìure
,
le spese tutle
anche stragiudiziali sostenute e sostenende, i danni biologico, morale, esistenziale,
patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella
misura determinando in corso di giudizio. In ogni caso, tutti gli importi con
interessi, anche compensativi, e rivalutazione, vittoria di spese anche stragiudiziali
ed onorari del presente giudizio, oltre 12,5% spese generali, oltre successive
occorrende, 1VA e CPA, con sentenza esecutiva ex lege”.
Il Procuratore del Ministero della Salute ha così concluso:
‘in via pregi indiziate: dichiararsi l’inammissibilità dell’azione promossa per
carenza di
legittiiriazione passiva
del
Ministero convenuto,
ovvero
in
considerazione del fatto che la parte attrice ha già beneficiato dell’iridennizzo
previsto dalla legge n. 210/92. In subordine, nel merito: rigettarsi le domande
avversarie per l’intervenuta prescrizione dei relativi diritti, ovvero, in subordine,
perchà comunque infondate. In ogni caso, condannarsi la parte attrice al
pagamento delle spese processuali”.
11 Procuratore della Fondazione Policlinico San Matteo ha così concluso:
3
/
nti
“a) in via principale, rigettare le domande formulate dagli attori nei confro
della convenuta Fondazione Policlinico San Matteo I.R.C.C.S. per intervenuta
prescrizione della pretesa risarcitoria; b) in subordine, rigettare tutte le domande
formulate nei confronti della convenuta Fondazione Policlinico San Matteo
I.R.C.C.S. per infondatezza; e) in ogni caso, in forza della polizza di
responsabilità civile n. 4.AM465 stipulata iL 2 dicembre 1980 e della appendice di
variazione n. 4.BW355 del 12 settembre 1989, dichiarare tenuta e condannare
Fondiaria SA? s.p.a. a tenere indenne e manievare la convenuta Fondazione
Policlinico San Matteo I.R.C.C.S. di ogni importo fosse costretta a versare agli
attori in accoglimento alle domande formulate nel presente giudizio. Con vittoria
di spese e onorari di causa, maggiorati di contributo forfetario, EVA e CPA.”
Il Procuratore di Fondiaria SAI s.p.a. ha così concluso:
“disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, in principalità:
rigettare le domande proposte dL
,
e
contro la Fondazione Policlinico San Matteo e, di conseguenza,
assolvere [insieme con la medesima] la Fondiaria-SA!; in via subordinata:
escludere la sussistenza di copertura da parte della compagnia terza chiamata
—
—
in ordine al lamentato sinistro; in via di ulteriore subordine: preso atto che il
<massimale catastrofale> contemplato dalla polizza 4AM465 per il caso di specie
ammonta ad € 258.228,45, da cui occorre detrarre l’ammontare dei danni pagati
nel corso dell’annualità assicurativa, con il favore delle spese di lite [da
maggiorarsi di contributo ex art. 14 TPF, CPA ed IVA sugli imponibili]”.
IL GIUDICE
lette le conclusioni prese dai Procuratori delle parti,
letti ed esaminati gli atti e documenti del giudizio, ha così deciso.
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in date 3 e 11.4.2007
rispettivamente moglie e figli di
e
,
-.
(deceduto il 18.2.1992), convenivano in giudizio il Ministero della
4
Salute e la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia ed esponevano che nel
luglio del 1985
era stato ricoverato presso la Divisione di
Cardiochirurgia del Policlinico San Matteo per essere sottoposto a intervento di
by-pass aorto-coronarico. In occasione di tale intervento e nel corso della
successiva degenza il paziente era stato sottoposto a trasftisioni con sacche di
sangue intero. Nel mese di maggio del 1991 il sig.
,
a seguito di accertamenti
effettuati durante un ricovero ospedaliero, era risultato positivo al virus 111V e,
dopo lunga e penosa malattia, era deceduto il 18.2.1992. 11 Ministero della Sanità
—
decidendo sul ricorso proposto dalla sig.ra
negativa resa dalla competente C.M.O.
—
avverso la decisione
riconosceva l’esistenza di nesso causale
fra il decesso (che trovava immediata causa in reinfarto miocardico) e la infezione
da HIV (in fase sintomatica) da cui era affetto il
Gli attori, affermando
l’esistenza di nesso causale fra le trasfusioni subite dal loro congiunto nel 1985 e
.
(‘insorgenza della malattia che l’aveva portato al decesso, invocavano la
responsabilità del Ministero della Salute e del Policlinico San Matteo. Quanto al
primo,
censuravano
il
comportamento
gravemente
negligente
della
amministrazione convenuta, che era venuta meno al proprio dovere istituzionale
sancito da numerose disposizioni di legge e regolamentari emanate sin dalla fine
—
degli anni 60
di programmazione e di coordinamento in materia sanitaria,
nonché di vigilanza nella preparazione e nella utilizzazione dei prodotti derivati
—
dal sangue da destinare al consumo umano; secondo gli attori, a questa
responsabilità, fondata sulla norma generale di cui all’an. 2043 c.c., si aggiungeva
quella derivante dall’ari 2050 c.c., stante l’intrinseca pericolosità dell’attività di
raccolta del sangue e di gestione degli emoderivati. Quanto al secondo che
—
doveva ritenersi
responsabile
tanto
a titolo
extracontrartuale. cx art. 2043, 2049 e 2050 cc.
—
contrattuale che
a titolo
gli attori fondavano la propria
domanda sui seguenti elementi:
a) non necessità delle terapie trasfusionali eseguite sul paziente durante il
ricovero del luglio 1985;
b) mancata informazione (e mancata acquisizione di consenso informato) sulle
possibili conseguenze darmose delle trasfusioni;
c) mancata adozione di metodi alternativi alla trasfusione;
5
d) irregolare tenuta della cartella clinica, con particolare riferimento alle
indicazioni relative alle trasfùsioni, tali da non consentire di risalire ai donatori
del sangue;
e) mancata adozione dei test diagnostici all’epoca disponibili per evitare il
contagio.
domandavano la
Sulla scorta di tali premesse, i sig.ri
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti sia iure proprio che in qualità di eredi di
Ritualmente costituito il Ministero della Salute eccepiva:
a) la carenza di legittimazione passiva del Ministero rispetto a ogni domanda
fondata su titolo contrattuale;
b) l’inapplicabilità dell’art. 2050 c.c. all’attività svolta dal Mìnistero;
c) l’inammissibilità dell’azione risarcitoria per avere gli attori già ottenuto
l’indennizzo previsto dalla 1. 2 10/92;
d) la prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale sia dal fatto
produttivo di danno, sia dalla conoscenza dell’infezione; precisava il
Ministero che “1 ‘eccezione risarcitoria dovrà intendersi rinunciata qualora,
all ‘esito della fase istruttoria, dovesse essere dimostrata la sussistenza di un
flesso causale tra i ‘inJèzione trasfusionale contratta dal sig.
ed il decesso di quest ‘ultimo, avvefiuto il giorno 18.2. i 992, rendendosi in tale
ipotesi applicabile alla fattispecie il termine decennale di prescrizione
astrattamente previsto in sede penale, ai sensi dell ‘ari’. 2947 Iii comma c. c.”
(comparsa di risposta p. 5);
e) l’infondatezza nel merito della domanda, per difetto del nesso di causalità e
per insussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa); a quest’ultimo
proposito evidenziava che all’epoca del trattamento sanitario “alla scienza
medica mondiale era pressoché ignoto il virus 111V” e non erano ancora stati
messi a punto i test per la determinazione degli anticorpi; il Ministero poi
con
aveva tempestivamente segnalato alle amministrazioni regionali
—
circolari ministeriali del 1983 e 1984— il pericolo rappresentato dalle infezioni
da HIV riscontrate in altri paesi e aveva emanato, con circolare n. 28 del
17.7.1985, precise disposizioni atte a eliminare o ridurre il rischio
rappresentato dal contagio trasfusionale; dunque ogni infezione verificatasi
6
/C
nella vigenza di queste direttive doveva ascriversi, semmai, alla negligenza dei
singoli enti ospedalieri
Concludeva per il rigetto della domanda.
Il
Policlinico
San
Matteo,
costituendosi
in
giudizio,
eccepiva
preliminarmente la prescrizione di ogni diritto attoreo, per decorso di oltre 10
anni
fra la data delle trasfusioni (luglio 1985) o quella del contagio (diagnosticat
o al
sig.
il 5 maggio 1991) e la prima lettera di messa in mora con cui la
prescrizione veniva interrotta (10 maggio 2001). Dunque, a prescin
dere
dall’inquadramento della responsabilità dei convenuti come contrattuale o
come
extracontrattuale, il diritto degli attori si era comunque prescritto. Nel
merito
negava di aver tenuto un comportamento inadempiente o di aver comm
esso un
qualsivoglia illecito in danno del sig.
i; e premessa l’affermazione che
l’onere di provare la condotta illecita e/o l’inadempimento contrattuale
incombeva
sugli attori osservava che:
—
—
a) il sig.
era pienamente a conoscenza (perché debitamente informato dai
sanitarì) della necessità del trattamento trasfusionale e dei rischi ad
esso
connessi; e l’aveva consapevolmente accettato;
b) all’epoca delle trasfusioni “il virus dell’HJV era appena stato scoper
to dalla
comunità scienflfìca senza che la stessa avesse ancora individuato
la portata e
soprattutto le modalità di contagio tramite trasfusioni ematiche” (comp
arsa di
rispostap. 15);
c) tutte le trasfusioni eseguite erano necessarie e, in relazione alle
condizioni di
quel paziente, non esistevano trattamenti alternativi alla emotra
sfusione;
d) l’adozione di test per la ricerca di anticorpi (all’epoca delle
trasfusioni solo
“raccomandata” dal Ministero e non imposta) non era concretament
e possibile
per la mancata disponibilità e la scarsa attendibilità dei test
in allora
disponibili e per ragioni di organizzazione interna dell’ospedale;
e) la cartella clinica del paziente registrava correttamente i dati
previsti dalla
normativa vigente all’epoca in merito alle trasfusioni effettuate;
i) non vi era prova di nesso causale fra le trasfusioni effettuate
nel 1985 e la
contrazione del virus iiv; né del fatto che la morte del
fosse stat.a
causata dall’infezione provocata da questo virus e non da altra
patologia (in
particolare quella cardiaca di cui il
già soffriva).
7
,
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, contestando altresì l’entità dei
danni esposti dagli attori. Instava, infine, per la chiamata in giudizio di Fondiaria
SAI, proprio assicuratore contro i rischi della responsabilità civile, per esserne
manlevato in caso di soccombenza.
Fondiaria SAI, ritualmente costituita, contestava la domanda degli attori e
ne chiedeva il rigetto. In ordine alla domanda di garanzia evidenziava il
massimale “catastrofale” previsto in polizza, pari a € 258.228,45, da cui andava
detratto quanto già pagato nel corso dell’annualità assicurativa.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU e quindi
trattenuta in decisione all’udienza del 16.6.2009, sulle conclusioni precisate dalle
parti e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Qualificazione delle domande. Oneri probatori.
Gli attori invocano la responsabilità dei convenuti sia a titolo contrattuale
che extracontrattuale. In particolare, essi sostengono che il Ministero dovrebbe
rispondere ai sensi dell’an. 2050 c.c. (per esercizio di attività pericolosa), oltre
che in base all’an. 2043 c.c.; mentre il Policlinico San Matteo sarebbe tenuto sia a
titolo contrattuale (che rinviene la propria origine nel ricovero ospedaliero o
quantomeno nel “contatto sociale”) che a titolo extracontrattuale (per fatto illecito
e per esercizio di attività pericolosa consistente nella raccolta e nella
somministrazione di sangue).
Per quanto riguarda il Ministero della Salute
un titolo contrattuale
—
nella pacifica inesistenza di
la sua responsabilità deve essere ricondotta unicamente
alla previsione dell’arI. 2043 c.c. Ed infatti L’attività esercitata dal Ministero in
materia di sangue ed emoderivati non attiene direttamente alla sfera gestionale,
bensì a quella di supervisione e di controllo; si tratta di attività apicale, firializzata
alla tutela della salute pubblica, che non può considerarsi pericolosa “per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati” (si veda per tutte, in questi termini,
Cass. S.U. n. 576/2008). Dunque la responsabilità del Ministero della Salute per i
danni conseguenti ad infczioni da 1-11V e da epatite, contratte da soggetti
emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza
8
ematica negli interventi trasfusiohali e sugli emoderivati, appare inquadrabile
nella violazione della clausola generale di cui all’arI. 2043 c.c.
Diverse considerazioni debbono valere per il Policlinico San Matteo, la cui
responsabilità trova titolo, in primo luogo, nel contratto dì spedalità in base al
quale il sig.
,
il 22 luglio 1985, venne ricoverato presso la Divisione di
Cardiochirurgia per essere sottoposto a intervento di by-pass aorto-coronarico.
Accanto a questa responsabilità di tipo contrattuale sussiste anche quella derivante
dall’esercizio di attività pericolosa. Considerata infatti la naturale idoneità del
sangue a veicolare agenti patogeni, e le numerose norme ispirate alla finalità di
prevenire il rischio di contagio post trasfusionale e a prescrivere particolari
cautele nella selezione, nel trattamento e nell’infusione di sangue e suoi derivati,
l’attività di preparazione del sangue umano all’impiego trasfusionale si ritiene
debba essere inquadrata nella previsione dell’art. 2050 cc.’
Consegue da questo inquadramento che:
a) la responsabilità del Ministero dovrà essere affermata ove gli attori diano
prova di una condotta colposa dell’amministrazione, in rapporto di causalità
con l’evento dannoso;
b) la responsabilità contrattuale del Policlinico San Matteo dovrà essere
affermata ove questi non provi di aver eseguito con diligenza e perizia le
prestazioni di informazione e di cura (ivi comprese quelle relative alla
trasftisione) assunte nei confronti del paziente sig.
i; fermo l’onere degli
attori di dimostrare l’evento dannoso e il rapporto di causalità fra questo e la
allegata condotta colposa dell’ente ospedaliero;
c) la responsabilità del Policlinico San Matteo per esercizio di attività pericolosa
dovrà essere affermata qualora questi non provi di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.
2. L’eccezione di inammissibilità dell’azione risarcitoria.
L’eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dal Ministero per
avere gli attori già conseguito l’indennizzo di cui alla 1. 2 10/92, è infondata e va
respinta. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la circostanza
che la parte attrice possa esperire o abbia già esperito la procedura per
l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 non esclude l’esperibilità anche
Si richiama I’art. 19 D.M. Sanità 15.1.1991 che definisce “La trasfusione di sangue. dì emocomponenti e di
emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi’.
9
dei due istituti
del Vazione cx art. 2043 c.c., in considerazione della diversa natura
sez 1 7/7(cfr. C. Cost. o. 307/90, n. 118/96 e 27/1998, Tribunale Roma
che il
27.11.1998 n.2106O, C. App. Roma 23.10.2000). Si osserva al riguardo
citata, a
diritto del danneggiato ad un equo indennizzo discende dalla normativa
prescindere dalla colpa dell’Amministrazione, e si ricollega al bilanciamento fra
laddove
rischio sociale delle prestazioni sanitarie e tutela della salute del singolo,
colposo o
il diritto al risarcimento del danno consegue solamente ad un illecito
doloso.
3. L’eccezione di prescrizione.
Gli attori agiscono in questa sede per ottenere il ristoro dei danni subiti a
deceduto il 18.2.1 992.
causa della morte del proprio congiunto
,
Per quanto concerne la domanda fondata su titolo extracontrattuale (sia nei
confronti del Ministero, sia nei confronti del Policlinico), il termine di
prescrizione è, ai sensi deli’art. 2947 3° comma c.c., di lO anni. Ed invero
l’illecito dedotto integra gli estremi del reato di omicidio colposo per il quale,
all’epoca del fatto (trasfusione avvenuta ne] 1985, morte intervenuta nel 1992) il
termine di prescrizione era fissato in 10 anni. Come ha chiarito la Suprema Corte
(S.U. n. 576 dell’ 11.1.2008), nonostante il regime della prescrizione penale sia
stato modificato dalla 1. 251/2005, per i fatti avvenuti prima della sua entrata in
vigore la nuova normativa opera soltanto in ambito penalistico (principio della
legge pii favorevole di cui aiI’art. 2 c.p.), mentre il termine di prescrizione da
considerare agli effetti civili è quello vigente all’epoca del fatto. E’ dunue
evidente che quando gli attori hanno inviato al Ministero e al Policlinico San
Matteo la lettera di richiesta di risarcimento (raccomandata alr 14-15 maggio
2001, doc. 12 attori) la prescrizione non era ancora maturata.
Le conclusioni non mutano per quanto concerne la domanda (nei confronti
del Policlinico) fondata su titolo contrattuale. Trovano applicazione qui le norme
generali sulla decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.) e sulla sua durata (art.
2946 cc.). E tuttavia la pretesa del convenuto di far decorrere il termine da
quando la prestazione sanitaria è stata erogata (anno 1985) o da quando la malattia
è stata diagnosticata (maggio 1991) appare destituita di fondamento. E’ chiaro
infatti che il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato soltanto dal
momento in cui il danno si è verificato; e questo indipendentemente dal fatto che
10
potessero già in precedenza essere esperite azioni fondate sul medesimo contratto
(p.es. azione di risoluzione per inadempimento o di risarcimento per un diverso
danno causato dall’inadempimento stesso); si richiama in tal senso la recente
pronuncia della Suprema Corte n. 20067 del 19.7.20082. E’ chiaro che il danno di
cui si domanda il ristoro, per poter determinare un nuovo decorso del termine
prescrizionale, deve essere nuovo e diverso rispetto a eventuali danni già
manifestatisi. e non deve costituire una loro “evoluzione
“
o ;
3
“progression
e” e
tuttavia non è dubitabile che la morte costituisca un evento lesivo del tutto diverso
e autonomo rispetto alla malattia in precedenza manifestatasi.
Sotto diverso profilo si potrebbe tuttavia osservare che gli attori domandano
il risarcimento, iure proprio e iure ereditario, non soltanto dei danni derivanti
dalla morte del loro congiunto, ma anche da quelli derivati dalla grave malattia
che l’aveva colpito e dalle conseguenti modifiche delle condizioni di vita sue
personali e di tutta la famiglia. Simili danni (conseguenza) troverebbero causa non
nella morte, ma nella malattia di
onde il termine prescrizionale
dovrebbe decorrere, per tali danni, con riferimento all’evento “malattia” e non a
quello “morte”. Al riguardo va anzitutto puntualizzato che il termine di
prescrizione a cui fare riferimento rimane quello decennale. Il termine da
applicare va infatti individuato tenendo conto, con valutazione ex pon, di tutte le
conseguenze dell’illecito, e qualificando dunque il fatto-reato alla luce di tali
conseguenze. L’illecito ipotizzato dagli attori è e rimane quello di omicidio
colposo pur se (ovviamente) prima della morte della vittima si sono verificate
(soltanto) lesioni personali. Tale circostanza non vale infatti a duplicare l’unico
2
“La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o
separatamente da quella di risoluzione, poiché l’ar:. 1453 e. c., facendo salvo, in ogni caso. il diritto al risarcimento,
esclude che la relativa azione presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione, che costituisce un
rimedio o tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzione accertativa dell’inadempimento, il quale
sussiste o meno con tutte le conseguenze sul piano del dirL’to al risarcimento del creditore della prestazione
inadempiuta indipendentemente dall’eventuale pronuncia di risoluzione. Ne consegue che, ai sensi dell’an. 2935 c. e.,
il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno
in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva. (Nella specie, relativa
a domanda di risarcimento danni per inadempimento del locatore,stante l’inutilizzabilirà dell’immobile beato per la
destinazione commerciale pattuita. la S.C’ ha rigettato il proposto ricorso ritenendo che il termine prescrizionale.
decorrente dal momento in cui la conduttrice, successivamente alla conclusione del contratto e a seguito di sopra/luogo
effettuato dalle competenti auloritò, era venuta a conoscenza dell’impossibilità di ottenere il nulla-osta per l’esercizio
commerciale, non era maturato alla data della interruzione della prescrizione, avvenuta con la noiqica del primo atto
di citazione)”.
In questo senso Cass. 11.9.2007 n. 19022; “In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto
della
mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 2087 c. c la
prescrizione decennale, ove il lavoratore esperisca l’azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si è
manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento
che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale.”
-
-
-
-
li
/
(uno
fatto illecito in una pluralità di fatti, soggetti a diversi termini prescrizionali
riguarda
di 5 anni per le lesioni e uno di 10 anni per l’omicidio). Per quanto
sibile un
invece il decorso del termine prescrizionale, pare astrattamente ammis
il ristoro.
diverso decorso a seconda dei danni di cui viene in concreto domandato
limento
Ma tale circostanza non comporta, nel caso concreto. l’accog
ato,
dell’eccezione, neppure limitatamente a talune voci di danno. Va richiam
della
anzitutto, l’orientamento chiaramente espresso dalla Sezioni Unite
Ufficio
Cassazione e già più volte fatto proprio dalla giurisprudenza di questo
al
nella sentenza n. 576 dell’ 11.1.2008: “il termine di prescrizione del diritto
—
—
io una
risarcimento del danno di chi assume di avere contralto per contag
a norma
malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere,
ina la
dell’art. 2947 c. c., comma i, non dal momento in cui il terzo determ
cui la
mod(/ìcazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in
viene
malattia si man[esta all ‘esterno, ma dal momento in cui la malattia
al
percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente
e
comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza
tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientffiche. Qualora invece non
e a
sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziar
ad un
decorrere, poiché la malattia, soffèrta come tragica jàtalità non imputabile
terzo, non è idonea in sè a concretizzare il ‘fatto” che l’ari. 2947 c.c., comma I,
individua quale esordio della prescrizione”. Va ora osservato che l’esito degli
risultò per la prima volta positivo al virus HTV
venne comunicato il 29 maggio 1991 (doc. 2 attori). Ben successiva la richiesta di
indennizzo ai sensi della 1. 210/1992 (proposta nel 1993, dopo la morte del
esami di laboratorio da cui
Dunque, nel momento in cui venne interrotta la prescrizione (con raccomandata
del maggio 2001) non erano trascorsi 10 anni neppure dal giorno in cui venne
diagnosticata la malattia al
Alla luce di tali considerazioni l’eccezione di prescrizione, sotto tutti i
profili in cui è stata proposta, è destituita di fondamento.
4. Il flesso di causalità fra le trasfusioni e il contagio.
L’esistenza di rapporto causale fra le trasfusioni effettuate dal
nel
1985 e il contagio non pare seriamente discutibile, pur potendo essere affermata
o
soltanto in termini indiziari. Si osserva anzitutto che tale nesso è stato ritenut
12
esistente dal Ministero della Sanità all’ano dell’erogazione dell’indennizzo di cui
alla 1. 210/92. E’ ben vero che questo riconoscimento non vale come confessione
nè come prova piena nel giudizio diretto al risarcimento del danno; tuttavia si
tratta di un rilevante elemento indiziario. Va ancora considerato che non è stato
dedotto nè provato dai convenuti che il
fosse già entrato in contatto col
virus 1-11V prima di subire le trasfusioni nel 1985. Una tale evenienza
non dedotta
—
—
si ripete,
appare poi estremamente improbabile ove si consideri che il
i,
, non era fra i soggetti a rischio di contrarre tale virus e
4
per il suo “stile di vita”
che, a quanto risulta, l’unico fattore di rischio è stato rappresentato proprio dalle
trasfusioni di sangue. Si consideri infine La piena “coinpatibilità temporale” fra
l’epoca delle trasfusioni (anno 1985) e l’epoca in cui il virus HIV entrò in “fase
sintomatica” di AIDS conclamata (febbraio 1992). Può quindi affermarsi che il
rapporto causale fra la trasfusione e il contagio è stato pienamente provato.
5. Il nesso causale fra la malattia e la morte.
Anche l’esistenza di questo rapporto causale è stata affermata dal Ministero
della Sanità (in sede di ricorso avverso il parere negativo della C.M.O.) con
provvedimento dell’ 1.6.1994 (doc. 11 attori), il cui evidente valore indiziario non
può essere disconosciuto. D’altra parte il CTU, incaricato di accertare la
riconducibilità del decesso alla infezione da HIV, ha chiarito che, se è vero che la
causa immediata del decesso è stato un infarto miocardio recidivo; e se è vero
altresì che il
era già affetto da coronaropatia trattata con by-pass coronano e
by-pass aortico-femorale; tuttavia I’AIDS conclamata sviluppata dal paziente “ha
aumentato considerevolmente tale rischio, per le complicazioni infettive, lefrbbri,
l’anemia,
il
dismegabolisino
indotto
dalle
manifestazioni
cliniche
dell ‘immunodefìcienza”. In concreto, come si evince dalla cartella clinica, il sig.
aveva subito un dimagrimento di oltre 20 kg., era affetto da linfoadenopatia
generalizzata e candidosi orofaringea. Del tutto giustificata e condivisibile è
quindi la conclusione del CTU secondo cui “1 ‘AJDS è stata concausa importante
nel determinare il decesso di
per inJàrro miocardio recidivo”.
-
6. La responsabilità del Ministero della Salute.
La teste
ha riferito che il
ftiori della moglie.
non aveva mai fatto uso di droghe e che non aveva avuto altri partner al di
13
/
Ministero per l’evento
L’accertamento in ordine a una responsabilità del
di
deve essere condotta sia sul piano oggettivo (flesso
lesivo occorso al
che su quello soggettivo
causalità fra la condotta del Ministero e l’evento)
gono che il Ministero della
(connotazione colposa della condotta). Gli attori sosten
pur dopo che il virus
Salute si sarebbe attivato in modo parziale e tardivo
tal modo, e in particolare
dell’l-IEV era noto alla scienza medica mondiale; in
donatori, avrebbe reso
omettendo le doverose misure in punto selezione dei
o vanno anzitutto
possibile il contagio mediante plasma ed emoderivati. Al riguard
(sentenza n. 581
richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
e vigilanza del
dell’ 11.1.2008) in punto esistenza degli obblighi di proiezione
ministrazione
Ministero e in ordine alla causalità fra la condotta omissiva dell’am
. Quanto al
convenuta e il danno occorso ai soggetti contagiati da sangue infetto
all’epoca delle
primo profilo la Corte, richiamando la normativa vigente
1985), ha
trasfusioni nel caso a lei sottoposto (trasfusioni effettuate a partire dal
n. 107,
affermato che “anche prima dell’entrata in vigore della 1. 4 maggio 1990,
di
contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione
della
emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base
a di
legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materi
alla
sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale
ione
funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L ‘omiss
per il
da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo
quale l’ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute
pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella
za
•fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilan
nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano
derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”. Per quanto concerne il nesso di
e,
causalità la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “il Giudic
za, n.d.a.],
accertata l’omissione ditali attività [di controllo, direttive e vigilan
accertata, altresì, con rjferimento all’epoca di produzione del preparato, la
zione di
conoscenza oggettiva ai più alti livelli scienttfìci della possibile veicola
ia
virus attraverso sangue infetto ed accertata infine l’esistenza di una patolog
-
-
da virus 111V o HA Vo HC V in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati,
sia stata
può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione
sa
causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta dovero
14
del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la ver/ìcazione
dell’evento”. Dunque l’accertamento del nesso eziologico deve essere effettuato
sulla base della più alta conoscenza scientifica del momento. Peraltro. vertendosi
in materia di causalità omissiva, ambito in cui ogni giudizio causale non può
essere formulato in termini di certezza, ma di ipoteticità, è necessario chiarire
quale grado di probabilità sia necessario per poter affermare l’esistenza di nesso
causale fra l’omissione di una condotta doverosa e l’evento dannoso. La Corte si
preoccupa di chiarire che nel processo civile, a differenza di quello penale, “vige
la regola della preponderanza dell ‘evidenza o “del più probabile che non stame
“,
la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti”. E
prosegue affermando che “detto standard di ‘ertezza probabilistica” in materia
civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa
-
statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d probabilità quantitativa o
pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere incoiferente, ma va verificato
riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e
nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al
caso concreto”. Il criterio di preponderanza delle probabilità accolto dalla Corte
devolve dunque al giudice di merito la valutazione del nesso causale in quell’area
probabilistica compresa fra il 51% (soglia al di sotto della quale non sussiste il
nesso causale, in base alla regola della preponderanza) e il quasi-lOO% (che
corrisponde a un parametro di certezza scientifica). Nel caso di specie una
importante indicazione per la valutazione del nesso causale viene offerta dal CTU,
il quale, pur denunciando la scarsa attendibilità ed evidenziando la difficile
reperibilità dei test per l’individuazione del virus HIV disponibili a partire dal
marzo del 1985, osserva che “l’uso in massa per lo screening dei donatori di
sangue per HJV rischiava di non identjficare una quota del 30% degli infetti
...“.
Dunque, se il test disponibile sin da marzo 1985 fosse stato utilizzato
diffusamente, c’era il rischio (non la certezza) che una consistente, ma
decisamente minoritaria percentuale di soggetti infetti non sarebbe stata
ugualmente individuata. Volgendo “in positivo” il ragionamento del CTU si può
dunque affermare che, qualora i primi test disponibili fossero stati da subito
utilizzati, sarebbero stati individuati, ed esclusi dal novero dei donatori, almeno il
70% degli infetti. Una tale conclusione è coerente con le numerose pubblicazioni
15
:1
prodotte dagli attori (doc. 31), in merito alle quali i convenuti non hanno svoLto
contestazione alcuna; e il CTU cui era stato espressamente chiesto di rispondere
—
al quesito tenendo conto della documentazione scientifica prodotta dalle parti
non ha preso posizione. Va detto anzi che numerosi fra questi articoli fanno
—
riferimento alla efficacia che avrebbero avuto, per ridurre il contagio da 1-11V, i
test surrogati (quelli diretti a individuare il virus 1-11V attraverso l’individuazione
di infezioni che spesso si associano ad esso, essendo trasmesse allo stesso modo).
Se anche si volesse convenire col CTU in merito alla scarsa attendibilità di questi
lest (disponibili sin dal 1984). non potrebbe comunque negarsi l’indubbia
efficacia preventiva del test FUSA, anche nella sua prima “versione” e quindi
l’idoneità
—
nei termini probabilistici dianzi chiariti
—
che l’adozione generalizzata
di questo test avrebbe avuto per impedire il contagio.
La difesa del Ministero della Salute è imperniata, per un verso, sulla
affermazione secondo cui all’epoca della trasfusione (luglio 1985) “alla scienza
medica mondiale era pressochd ignoto il virus HIV’; per altro verso sull ‘assunto
che, non essendo disponibili strumenti di prevenzione adeguati, “gli obblighi di
vigilanza del Ministero non potevano in alcun modo essere estesi a ciò che
neppure a livello scientifico mondiale era stato con certezza identificato”; inoltre
il Ministero si era già attivato, segnalando, con circolari n. 64 del 3.8.1983 e n. 65
del 25.8.1984 “alle amministrazioni regionali il pericolo rappresentato dalle
infezioni da virus 1-11V riscontrate in altri paesi”; ed emanando poi, il 17 luglio
1985, la circolare n. 28 con cui veniva raccomandata agli enti ospedalieri e alle
banche del sangue l’adozione di determinate cautele (fra cui l’adozione di test sui
donatori). Mancherebbe quindi, secondo il Ministero, una propria condotta
colposa. La documentazione prodotta dalle parti
—
e dallo stesso Ministero
—
consente di contestare la affermazione secondo cui nel 1985 il virus 111V fose
pressoché sconosciuto alla scienza medica mondiale. In verità il virus
—
inizialmente chiamato LAV/HTLIII
—
venne identificato nel 1983 in Francia; ma
sin dal 1981 era stata studiata e identificata una patologia virale infettiva,
classificata come grave deficit immunitario che dava adito all’insorgenza di
infezioni opportunistiche. Il Ministero della Sanità era ben consapevole del
diffondersi di questa patologia e della sua gravità; ed era altrettanto consapevole
del fatto che uno dei principali fattori di rischio era rappresentato dalle trasfusioni
di sangue o di suoi derivati, come dimostra la circolare n. 64/1 983 (doc. 2
16
/1
convenuto). Tuttavia questa circolare non conteneva alcuna prescrizione in
materia di trasfusione, neppure quelle che ben sarebbero state possibili dirette
—
—
a individuare i soggetti a rischio (in base alla appartenenza a specifiche categorie)
e ad escluderli dal novero dei donatori. Misure del genere neppure erano
contenute nella circolare del 25 agosto 1984, che pure informava che “i dati
attualmente disponibili depongono per l’ipotesi che i ‘AIDS sia sostenuta dalla
presenza di un agente infettivo, presumibilmente di tipo s’ira/e, che può essere
trasmesso attraverso sangue infetto, derivati del sangue, secrezioni infette”.
Questa circolare conteneva indicazioni relative al ricovero dei pazienti, istruzioni
per il personale sanitario, per il trattamento di materiali biologici e per l’esame
anatomo-patologico. Nulla indicava in materia di precauzioni da seguire in ambito
trasfusionale, nonostante la possibilità di adottare, in quell’epoca, almeno due
provvedimenti: la individuazione dei soggetti a rischio (mediante raccolta
anamnestica) e la loro esclusione dai donatori; e test surrogati per l’individuazione
dei donatori portatori di infezioni associate. In particolare già dal 1983 era noto
che l’infezione da HIV provocava specificamente un deficit dei linfociti CD4+ (e
quindi una diminuzione del rapporto CD4/CDS) così peculiare e caratteristico da
poter essere considerato un marker surrogato 5
dell’infezione E’ ben vero che
all’epoca questi test non erano ancora sufficientemente specifici e avrebbero
verosimilmente comportato l’esclusione dalla donazione di sangue di un numero
elevato di donatori. E tuttavia la gravità della patologia di cui il Ministero era
chiaramente consapevole, come emerge dalle circolari citate giustificava una
—
—
simile misura a fronte di un così grave rischio. Va osservato poi che, in base alla
documentazione medico-scientifica prodotta dagli attori
6
e in alcun modo
contestata dai convenuti o contraddetta da loro diverse produzioni sin dal 1984
—
—
era possibile la ricerca degli anticorpi anti-HIV (all’epoca chiamati anti-l-ITLV
111). Una simile ricerca veniva effettuata anche in Italia, sin dall’agosto 1984,
presso il Centro per l’Emofilia della ASL 21 del Veneto. Ma ulteriore profilo di
colpa dell’amministrazione convenuta consiste nel non aver imposto
immediatamente, sin da quando si rese disponibile, l’adozione del test ELESA per
la individuazione degli anticorpi anti-HIV almeno da quando questo test si rese
Già nella circolare n. 64 del 3.8.1983, già sopra citata, si legge che la sindrome da
immunodeficienza era
caratterizzata da ‘grave diminuzione de/la immunità cellulare con inversione del rapporto
linfociti T helper/T
suppressor ed alterata risposta immunitaria siero logica”.
6
Si veda in particolare la completa e motivata rela2ione dcl dr. Canti (doc. 14).
17
disponibile, cioè dall’inizio del 1985. lI CTU riconosce che “il primo tesi unti
HIV commerciale è stato licenziato dalla Food and Drug Administration degli
Stati Uniti nel marzo 1985”; e aggiunge che “l’avere messo a punto un les
commerciabile non vuole tuttavia dire che quest ‘ultimo sia immediatamente
disponibile”. Le indicazioni del consulente d’ufficio non convincono, in quanto
smentite da copiosa e puntuale documentazione medica prodotta dagli attori, che
il CTIJ non si è fatto carico di esaminare nè tantomeno di confutare. Tale
documentazione dimostra che il test anti-HIV (dapprima nella forma anti-HTLV
III) era utilizzato sia in Italia che all’estero (in Europa) sin dall’anno 1984: si
vedano gli abstract delle pubblicazioni relative alla somministrazione del test in
Germania Ovest nell’anno 1984 (doc. 31-6 attori); a Copenaghen dal luglio 1984
(doc. 31-5 attori); presso l’ospedale di Padova dall’agosto 1984 (doc. 31-7 attori).
Ulteriori documenti dimostrano l’utilizzo de] test in altri ambiti geografici nel
corso della prima metà del 1985. Dunque il test che avrebbe consentito
era
l’individuazione degli anticorpi anti-HIV nel donatore del sig.
disponibile ed utilizzato in alcuni centri in Italia e all’estero già divcrsi mesi prima
che venissero effettuate le trasfusioni. Non avere imposto l’adozione di questo test
almeno a partire dall’inizio de] 1985 costituisce pertanto una condotta colposa di
cui il Ministero convenuto deve rispondere. La iniziale difficoltà
nell’approvvigionamento dei test (di cui riferisce il CTU) è circostanza che, per
un verso, non viene adeguatamente motivata dal CTU (tenuto conto della
documentazione attorea già sopra citata da cui si evince il concreto utilizzo del
test in diverse realtà sanitarie); essa comunque non varrebbe ad esonerare il
Ministero per l’omissione della attività di indirizzo e direttiva che gli competeva.
Si ritiene dunque che il Ministero debba rispondere, ai sensi delI’art. 2043 c.c., del
danno arrecato a
-
e ai suoi eredi dalle trasfusioni di sangue ìnfetto
cui l’attore venne sottoposto nel luglio 1985.
6. La responsabilità del Policlinico San Matteo.
Come si è chiarito sopra, la responsabilità del Policlinico trova la propria
fonte sia nel rapporto contrattuale intercorso col sig.
sia nell’esercizio
dell’attività, da considerarsi pericolosa, di trattamento e impiego del sangue
umano per finalità trasfusionali. L’ente ospedaliero è dunque tenuto, per un verso,
a dimostrare di aver eseguito la propria prestazione con diligenza e perizia; e, per
18
altro verso, di aver adottato, nell’attività di trattamento e impiego del sangue, tutte
le misure idonee a evitare il danno. Gli attori imputano al Policlinico:
a) di aver proceduto a trasfusioni non necessarie in relazione alle condizioni del
paziente;
b) di non aver acquisito un valido (e cioè “informato”) consenso alle trasfusioni;
c) di aver tenuto la cartella clinica in modo irregolare e tale, in particolare, da
non consentire di risalire alla identità dei donatori delle sacche trasfuse;
d) di non aver adottato i test diagnostici che erano all’epoca disponibili per
l’individuazione dei donatori infetti.
All’esito dell’istruttoria deve essere affermata la responsabilità sia contrattuale
che extracontrattuale del Policlinico sotto i profili di cui alle lettere b), c), d).
6.1 Per quanto riguarda la necessità delle trasfusioni praticate al sig.
i,
devono essere condivise le argomentate indicazioni del CTU, il quale ha chiarito
che le condizioni del
(sofferente di patologia cardiovascolare) rendevano
indicata la trasfusione anche a valori di emoglobina non inferiori a 8 gr%. La
cartella clinica indicava infatti una perdita graduale di emoglobina di 3,5 gr% dal
23.7.85, giorno dell’operazione, al 29.7.85; dunque “era giusto considerare
I ‘opportunità di trasfusioni di sangiw alla luce del rischio che un ‘ulteriore, anche
limitata perdita di sangue potesse compromettere in grave modo l’ossigenazione
cardiaca”.
6.2 A diverse conclusioni si deve giungere in relazione all’adempimento
dell’obbligo informativo che gravava sui sanitari. Considerata l’importanza
centrale che il problema del consenso informato riveste nella fattispecie, è
opportuno richiamare brevemente
Suprema Corte
—
alla luce delle più recenti pronunce della
il fondamento ditale obbligo e i criteri cui va fatto riferimento
per verificare se sia stato assolto. Il fondamento dell’obbligo di informare è stato
—
cosi tratteggiato: “Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale tra il chirurgo
ed il paziente, il professionista, anche quando l’oggetto della sua prestazione sia
solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura
dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e
probabilità dei risultati conseguibili, sia perchè violerebbe, in mancanza, il
dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e
nella.formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.), sia perchè tale informazione è
condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere
19
consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l’intervento
sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’ari. 32 comma secondo della
Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall’an. 13 della
(che garantisce l ‘inviolabilità della libertà personale con
riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria
Costituzione,
integrità fisica), e dall’ari. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la
possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente,
se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di
necessità; cx ari. 54 cod. pen)” (Cass. 30.7.04 n. 14638). La medesima sentenza
si diffonde anche sul contenuto dell’obbligo informativo, che “si estende allo
stato d’efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico
presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti
anomali, e si estende varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia
gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici”; e puntualizza che “In
ogni caso, perchè l’inadempimento dell’obbligo d’informazione dia luogo a
risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l’intervento
chirurgico e l’aggravamento delle condizioni del paziente o I ‘insorgenza di nuove
patologie.” Circa il contenuto dell’obbligo di informazione va ricordata anche
Cass. 15.1.97 n. 364: “Nell’ambito degli interventi chirurgici, in particolare, il
dovere di in/òrmazione concerne la portata dell’intervento, le inevitabili
djffìcoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in
condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il
bilanciamento di vantaggi e rischi. L ‘obbligo si estende ai rischi prevedibili e non
anche agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo
l’id quodplerumque accidit, non potendosi disconoscere che l’operatore sanitario
deve contemperare l’esigenza di infòrmazione con la necessità di evitare che il
paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad
un banale intervento. Assume rilevanza, in proposito, l’importanza degli interessi
e dei beni in gioco, non potendosi consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo
statistico, che il paziente non venga edotto di rischi, anche ridotti, che incidano
gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo dello
vita”. In senso analogo anche la più recente Cass, 28.11.07 a. 24742, che si
diffonde sul concetto di informazione “non sufficiente” o “non veritiera”. E’ poi
20
7
un dato acquisito che la violazione dell’obbligo di informare costituisca autonoma
fonte di imputazione della responsabilità per le lesioni che siano derivate al
paziente dal trattamento sanitario, anche se questo sia stato eseguito in modo
del
tutto diligente e perito: “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della
struttura per cui egli agisce) per violazione dell ‘obbligo del consenso inform
ato
discende dalla tenuta della condotta otnissiva di adempimento dell’ob
bligo di
informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il pazien
te
venga sottoposto e dalla successiva verj/icazione in conseguenza dell’esecuzio
ne
del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa
di un
aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai
fini della
configurazione di sifJàtta responsabilità è del tutto ind(f[erente se il trattam
ento
-
-
sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la corrett
ezza
dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità
sotto un
profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell ‘unitario
“rapporto”
in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte
della
prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera
per cui egli
agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del
trattamento.
La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun
rilievo ai fini
della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso inform
ato, in quanto è
del tutto indj/frrente aiJmni della configurazione della condotta omissi
va dannosa
e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la sempli
ce ragione che il
paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo
in condizione di
assentire al trattamento sanitario con una volontà consap
evole delle sue
implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi
avvenuto previa
prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazi
one tanto dell’art
32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessun
o può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di
legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, (che garanttwe
l’inviolabilità della
libertà personale con rjferimento anche alla libertà di salvaguardia
della propria
salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 della legge
23 dicembre 1978
n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti
sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo
e non ricorrono i
presupposti dello stato di necessità; cx arr. 54 cod. penj, donde
la lesione della
situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed
all’integrità fisica.
21
/
Mentre, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il
peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto
ind!fferense che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad
un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta” (così da ultimo Cass. 14.3.06
oltre che
n. 5444). Le difese del Policlinico sul punto sono imperniate
sull ‘erroneo presupposto secondo cui incomberebbe al paziente offrire la prova
—
del mancato assolvimento dell’onere informativo (comparsa di risposta p. 16)
era cosciente e non si oppose al trattamento, essendo
sul fatto che il sig.
—
“perfettamente a conoscenza della sua necessità e delle sue modalità”. Inoltre,
secondo l’ente convenuto, all’epoca delle trasfusioni il virus 111V “era appena
stato scoperto dalla comunità scientifica senza che la stessa ne avesse ancora
individuato la portata e soprattutto le modalità di contagio tramite trasfusioni
ematiche”. Questa affermazione è clamorosamente smentita da tutta la
documentazione medica già sopra richiamata al punto 5 (in particolare dalle
circolari del Ministero della Sanità emanate nel 1983 e nel 1984), da cui emerge
che nel 1985 era piena e matura in tutta la comunità scientifica mondiale la
conoscenza del virus e della sua modalità di trasmissione anche per via
trasfUsionale. E le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero del 1984 e
1985 dimostrano chiaramente che non si trattava certo di un rischio assolutamente
remoto o percentualmente insignificante. E’ chiaro quindi che il paziente avrebbe
dovuto essere informato sia, in generale, sui rischi generici derivanti dalle
trasfusioni (possibilità di contrarre una malattia infettiva e in particolare quelle già
da tempo conosciute e identificate come patologie trasmesse per via ematica, quali
l’epatite B); sia, in particolare, sul rischio specifico della nuova patologia (virus
dell’AIDS). Le deposizioni dei testi indicati dal Policlinico San Matteo hanno
invece dato conto solo in termini del tutto generici delle informazioni che
venivano date ai pazienti che dovevano essere sottoposti a interventi chirurgici,
senza nessun riferimento allo specifico caso del sig.
Da tali deposizioni poi
è emerso che le informazioni relative ai rischi trasfùsionali erano menzionate fra
quelle dell’intervento, senza cioè che l’attenzione del paziente venisse richiamata
sui rischi specifici delle trasfusioni. Uno “spunto” in questo senso emerge dalla
deposizione di Ermete Molinari, ma questo teste, oltre a non ricordare nulla dello
specifico caso del sig.
trasfusioni subite dal
,
non ha saputo ricordare se già all’epoca delle
venissero stampati opuscoli informativi sui rischi
22
derivanti dalle trasfusioni
. Anche la teste Laura Salvaneschi non ha saputo
7
riferire circostanze in merito all’assolvimento degli obblighi informativi nei
riguardi dei
6.3 Per quanto riguarda la tenuta deLla cartella clinica, il CTU ha rilevato
che “la conservazione dei dati è succinta; i dati così conservati permettono
comunque la rintracciabilità degli eventi clin lei, terapeutici e laboratoristici”.
Diverso discorso vale invece per la annotazione in cartella dei dati relativi alle
trasfusioni, poiché l’annotazione delle sacche di sangue e di quelle di plasma
appare carente. Scrive il CTU: “sono allegate, insieme alle pagine contenenti le
trasfusioni, due pagine fotocopiate non leggibili, una nera, una con solo alcune
firme; non è possibile dire a cosa si r4feriscano
E’ notìcata nella cartella
CEC (circolazione extracorporea) la trasfitsione 15077
—
15052. Non v ‘è tuttavia
in cartella registrazione dell ‘altra trasfusione di sangue e di quelle di plasma né
notifica dell ‘ora in cui esse sono state fatte; la relazione della dr.ssa Emanuela
Bertoli conferma che durante l’intervento ne è stata usata una sola, la 15077
mentre l’altra sacca di sangue sarebbe stata usata nel posi-operatorio”. La
carente annotazione si riferisce dunque, soprattutto, alla data e ora di utilizzo delLe
diverse sacche richieste, e ciò non consente di verificare la necessità di ciascuna
trasfusione in relazione alle condizioni del paziente in quel momento. Queste
carenze nella tenuta della cartella costituiscono altrettanti inadempimenti di cui il
Policlinico deve rispondere.
6.4 Per quanto riguarda infine la mancata adozione, da parte del centro
trasfusionale del Policlinico, dei test di screening che potevano consentire,
“ERMETE MOLINARI ha dichiarato: “Premetto che non ricordo di aver mai avuto a che fare con il paziente sig.
Svolgevo diverse consulenze all ‘interno del Policlinico, ma non, di solito, nei riguardi di pazienti
ricoverati nella divisione di cardiochirurgia; sono specializzato in ematologia, endocrinologia e medicina interna. Per
quanto riguarda le informazioni date ai pazienti, posso confermare che era mia costante prassi informare i pazienti che
si dovevano sottoporre a interventi dei possibili rischi e delle modalità operative. Quando c’era la possibilità che il
paziente dovesse essere trasfuso lo inJòrmavo sui rischi generici e su quelli biologici delle trasfusioni, ivi compreso
quello di contrarre infezioni da contagio. Credo che l’informazione ai pazienti fosse una prassi generalmente seguita
nel Policlinico San Mauro. Aggiungo che al problema del sangue e delle trasfusioni veniva riservata particolare
attenzione, al punto da stampare opuscoli informativi per il pubblico. Non ricordo però se questi opuscoli venissero
stampati già in quegli anni”
8
LAURA SALVANESCHI ha dichiarato: “Posso rispondere alla domanda più che nella mia veste di direttore del
centro trasfusionale, in virtù della mia pregressa esperienza ventennale come aiuto nella Clinica ematologica
dell ‘Ospedale San Matteo, Posso dire al riguardo che già neI 1985 era prassi costante dei sanitari injòrmare il
paziente sulle modalità, i rischi e le possibili complicanze dell ‘intervento. Fra questi veniva menzionato, ove del caso,
la possibilità di essere sottoposti a trasfusioni ematiche. Non sono al corrente se all’epoca la direzione del Policlinico
& Matteo avesse introdotto qualche modulo per la prestazione di formale consenso. In particolare il consenso scritto
alle trasfusioni venne introdotto in modo generalizzato solo afar data dal settembre 1995, a seguito delle direttive del
Ministero sulla raccolta e il buon uso del sangue. In precedenza in alcuni rari cast veniva ugualmente richiesto
consenso scritto, ma per Io più si trattava dì una informazione resa oralmente al paziente nell ‘ambito di quelle date
sull ‘intervento cui doveva essere sottoposto”.
23
all’epoca, l’individuazione dei donatori infetti, si rimanda anzitutto a quanto
scritto al punto 5 in merito alla responsabilità del Ministero. Tali test erano
disponibili e utilizzati in diversi centri in Italia e in Europa. Peraltro pochi giorni
il Ministero (con circolare o. 28 del
prima delle trasfusioni subite dal
17.7.85) aveva raccomandato l’esecuzione di indagini tendenti al riconoscimento
della presenza di anticorpi anti-LAVHTLV 111, richiedendo che tali indagini
venissero introdotte appena possibile sotto il profilo organizzativo e fossero
eseguite su ogni unità di sangue donato. L’adozione di queste indagini, anche da
epoca precedente alla raccomandazione del Ministero, era peraltro altamente
consigliabile e, tenuto conto delle conoscenze dell’epoca, della notorietà del virus
HIV e, più in generale, della trasmissibilità di infezioni attraverso trasfusioni,
dovevano considerarsi una delle misure necessarie a evitare il danno che
l’esercente di una attività pericolosa avrebbe dovuto adottare. Il non aver adottato
questa misura assume quindi duplice rilevanza: sia sotto il profilo contrattuale,
come inadempimento dell’obbligazione assunta verso il paziente; sia sotto quello
extracontrattuale, come mancata adozione di una misura doverosa per evitare
danni a terzi.
*
Alla luce di tali considerazioni il Policlinico San Matteo va dichiarato
responsabile per l’evento dedotto in giudizio (malattia e morte dei sig.
conseguiti a contagio da virus HIV) e va condannato, in solido con il Minìstero
della Salute, al risarcimento dei danni in favore degli attori.
/
7. 1 danni subiti dagli attori.
chiedono il risarcimento dei
Gli attori, moglie e figli di
danni che la malattia prima e poi la morte del loro congiunto hanno causato; e
precisano di domandare sia il ristoro del pregiudizio direttamente subito (iure
proprio), sia di quello subito dal loro dante causa finchè era in vita (da loro
azionato iure ereditario). I danni di cui viene chiesto il risarcimento possono
essere così schematizzati:
1) danno da perdita della vita o, subordinatamente, danni non patrimoniali subiti
a causa della malattia che l’aveva colpito (trasmessi iure
da
ereditario);
24
2) danni non patrimoniali subiti iure proprio a causa della morte del
(indicati distintamente, secondo tecnica di allegazione all’epoca ampiamente
diffusa, come “danno morale” e “danno da lesione del rapporto parentale”);
3) danni patrimoniali subiti ds
(fino a quando è rimasto in vita) e
poi dai suoi familiari derivante dalla perdita dell’apporto direttivo
nell’impresa (Bottonificio
s.n.c.) che dava sostentamento e reddito a
tutta la famiglia.
*
7.1 Danno da morte. Danno terminale.
La richiesta di risarcimento del danno da morte deve essere respinta,
ritenendo questo giudice di conformarsi all’orientamento, assolutamente
prevalente, della giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità e la
risarcibilità, in capo alla “vittima primaria” di un danno (trasmissibile agli eredi)
da perdita del “bene vita”. Si rinvia in proposito al costante insegnamento della
Suprema torte, secondo cui “la lesione dell ‘integrità fisica con esito letale,
intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è
configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la
massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene
giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non
può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un
corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in
contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto
con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma
di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del
danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene
intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questifruibile solo in
natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere” (Cass. 11
febbraio 2009 n. 3357; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620; Cass. 25 febbraio 2000, n.
2134; Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. 20 gennaio 1999, ti. 491; Cass.
10
settembre 1998, n. 8970; Corte Cost. n. 372/1994).
Ricorrono pienamente, invece, i presupposti per il riconoscimento, in capo a
i, di un danno non patrimoniale risarcibile, consistente nella lesione
della sua integrità fisica e nelle gravi sofferenze (fisiche e morali) patite a causa
della malattia (AIDS conclamato) che l’ha colpito dal maggio 1991. Per la
25
/
liquidazione di questo pregiudizio è necessario tener conto di alcuni fattori che
ricorrono, con gradi diversi di intensità, nelle varie fattispecie, e che concorrono,
nel loro compLesso, a dare conto della “entità” del danno che deve essere ristorato:
la durata, l’intensità e la consapevolezza da parte della vittima della lesione subita.
E’ innegabile infatti che il pregiudizio di cui si discute abbia natura temporanea,
perché si sviluppa durante l’arco temporale ben definito (e normalmente non
troppo lungo) che va dalla insorgenza della lesione alla morte. E’ del pari
innegabile però che per la liquidazione di questo danno non sia plausibile il
riferimento ai valori tabellare normalmente utilizzati dall’ufficio per il ristoro del
danno biologico da invalidità temporanea, data la profonda diversità dei due tipi
di danno, che evolvono, jl primo, verso la guarigione (sia pure con postumi), e
quindi verso la “normalizzazione” della vita della persona, sotto il profilo fisico e
psichico; ed il secondo verso la morte, con il progressivo e totale decadimento
delle facoltà fisiche che ad essa si accompagna. La Suprema Corte ha chiarito al
riguardo
—
in una sentenza avente ad oggetto proprio la questione della
trasmissibilità agli eredi del danno da perdita della vita (o danno tanatologico), la
n. 4783 del 2 aprile 2001: “posto che le lesioni mortali, conducono, secondo la
esperienza medico legale e psichiatrica, alla presenza di un danno “catastroJìco
“,
per intensità, a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente
l’estinzione
della
propria
vita
(danno
considerato
dalla
psichiatria
nordamericana nella scala DSM III degli eventi psico-sociali stressanti di sesto
livello, che è quello più elevato) essenzialmente come “isoffrrenza” esistenziale e
non già come dolore, occorre riflettere (come del resto, metodologicamente,
propone la stessa Consulta, quando considera il danno psichico riflesso delle
vittime secondarie come danno psichico riconducibile sotto 1 ‘art. 2059 c. c.: v.
Corte (‘ost. sent. n. 372 del 1994 e successiva ordinanza del 1996 n. 293) sulla
diversa natura del danno fisico, del soma e delle funzioni vitalL dove
l’apprezzamento della durata attiene alla stessa esistenza del danno (come
quantum apprezzabile) e del danno psichico, pur esso prodotto da lesioni mortali,
come danno catastrqflco, la cui intensità può essere apprezzata dalla vittima, pur
nel breve intervallo delle residue speranze di vita. Nel danno psichico non è solo
ilfano durata a determinare la patologia, ma è la stessa intensità della so/jerenza
e della disperazione”. Muovendo da queste premesse il risarcimento del danno
26
non patrimoniale subito dal
finché era in vita va liquidato tenendo conto dei
seguenti elementi:
-
è stata diagnosticata, nel maggio 1991, una malattia
a
incurabile, della quale iniziava ad avvertire i primi sintomi, e che si
caratterizzava per un decorso (oltre che certamente infausto) particolarmente
penoso per il malato, vittima di ripetute, gravi e invalidanti infezioni
“opportunistiche”;
-
all’epoca dei fatti (inizio anni 90) I’AIDS era percepita e vissuta anche come
una “stimmate sociale”, e comportava per il malato anche un sostanziale
isolamento;
-
la malattia del
aveva iniziato a manifestarsi all’inizio del 1992 ed è
andata progressivamente evolvendo fino a ridurre alla invalidità totale il
malato, come emerge dalla documentazione medica prodotta dagli attori e
relativa ai ricoveri da aprile 1991 ad agosto 1991 (doc. 3-7 attori);
-
era stato costretto, a causa della malattia, prima a diradare e poi ad
il
abbandonare del tutto il proprio lavoro, cui era sempre stato molto attaccato e
che costituiva quindi motivo di gratificazione e realizzazione personale
;
9
-
la grave sofferenza subita dal
per la percezione della propria malattia,
per la ineluttabilità del destino che 1 attendeva, sono state riferite dalla teste
‘10
—
Alla luce ditali elementi si ritiene rispondente a equità un criterio di liquidazione
del danno rapportato a ciascun giorno di invalidità dalla data di manifestazione
della malattia (collocabile indicativamente a metà aprile 1991) e fino alla morte
avvenuta il 18.2.1992. Si tratta di un periodo di circa 10 mesi (o 300 giorni). Per
ciascun giomo si stima congruo riconoscere una somma pari a 8 volte l’importo
massimo indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano 2009 (E 132) per ciascun
giorno di invalidità temporanea. Il danno non patrimoniale subito dal sig.
La teste
ha dichiarato: “
era persona molto attaccata al proprio lavoro e,
per quanto posso dire, non / ‘avrebbe mai lasciato. Quando gli venne diagnosticata la positivitò all ‘HIV lui continuava
a lavorare e il suo intento era di continuare l’attività affiancandosi i figli. Fino a quando le j.irze glielo hanno
consentito ha continuato a lavorare. Aggiungo a questo proposito che, quando non era più in condizioni di guidare o di
andare in giro da solo, è capitato più volte che io o altrifamiliari lo accompagnassimo dai clienti”
‘°
Sul punto la
ha dichiarato: “quando lo accompagnavo ajàre terapie e visite di controllo mi riferiva di
essere profondamente depresso a causa della diagnosi che gli era stata fatta e degli esiti infausti della malattia
lndubhtamente mio suocero era molto depresso a causa della malattia, tant ‘è che spesso quando andavamo a trovarlo
piangeva. Però si sforzava di condurre una vita almeno all ‘apparenza normale
capitava spesso che il sig.
si
abbandonasse al pianto
-
.
..
27
.
in vita viene quindi liquidato, a valore attuale, in € (132
-
*
8)
*
300 = 316.800.
7.2 Danni non patrimoniali subiti in proprio dagli attori.
in via presuntiva. E’
Sì tratta di pregiudizi la cui esistenza può affermarsi
(nel caso di specie
in fatti del tutto normale che la perdita di uno stretto congiunto
ento d’animo e, per
marito e genitore) provochi, per un verso, sofferenza e turbam
fetto del proprio
altro verso, privi i familiari dell’apporto, della vicinanza, dell’af
o” del sistema
caro. La piena risarcibilità di questo danno anche nel nuovo “assett
ione a Sezioni
della responsabilità civile risultante dalla note sentenze della Cassaz
consideri la
Unite del novembre 2008, non può mettersi in discussione, sai che si
rti famigliari),
indubbia rilevanza costituzionale dell’interesse leso (rappo
merito e di
pacificamente riconosciuta dalla costante giurisprudenza di
escludere la
legittimità”. Il ricorso alla prova presuntiva non vale peraltro ad
ento) di
necessità (ai tini di una adeguata persorializzazione del risarcim
perdita del
dimostrare positivamente in giudizio se ed in quale misura la
e quanto
congiunto abbia inciso sullo svolgimento del rapporto parentale; e dunqu
ambiti dì
intenso fosse il legame che avvinceva i familiari, quali fossero i concreti
dalla
vita “condivisa”; quali i “percorsi” seguiti insieme e quali quelli interrotti
l’istruttoria ha dimostrato
morte. Con riferimento alla famiglia
che:
-
viveva con la moglie e con il figlio
; fino a pochi anni prima aveva convissuto anche con il
all’epoca della morte
maggiore
figlio
-
‘,
-
sposatosi nel 198912;
il legame fra i coniugi viene descritto come particolarmente intenso: per il
ia
coinvolgimento di entrambi nella attività lavorativa (impresa di famigl
inteso non già, restrittivamente,
“Il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (arI. 29, comma 1, Con) va invero
nucleo con una proiezione di carattere
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel
stessa dell’individuo alla stregua dei
meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita
i
e doveri, ma dando anche luogo a
bisogn
ndo
bensì
valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, genera
profondamente alterato quel
abbia
lesivo
fatto
il
hé
cati
Allorc
grat frìcazi unì, support4 affrancazioni e signifi
una determinante riduzione,
ed
doveri
i
e
dei
bisogn
dei
ione
dilataz
hevole
rimarc
una
ando
complessivo assetto, provoc
patrimoniale consistente
non
danno
il
o,
se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivan
ai (niente affatto
emente
perenn
dere
di
provve
enza
all’esig
ne
nello sconvolgimento delle abitudinI di vita in relazio
dall’art 2059
tata
appres
re
ulterio
tutela
della
bito
nell’am
ristoro
trovare
ltro
senz’a
ordinari) bisogni del figlio deve
003)
cc. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto”. (Cass. 8827/2
12
ha vissuto con i genitori fino a qualche tempo dopo
Si riporta la deposizione della teste
che si sia sposato. Si) Confermo cht
peni
risulta
mi
non
solo;
la morte del padre. Dopo è andato a vivere da
”
sposati
siamo
ci
cui
in
anno
1989,
al
i
fino
aveva vissuto in casa coi genitor
‘
28
Bottonificio
), per la abitudine a consultarsi su tutte le decisioni, per la
frequentazione e la vicinanza assidue anche nel tempo libero, per la fedeltà al
coniuge che aveva sempre caratterizzato lo stile di vita del
assidua assistenza’prestata dalla sigra
-
‘.,
per la
al coniuge malato’
;
3
la forte coesione del nucleo familiare emerge dal coinvolgimento dei figli, sin
da quando erano molto giovani, nell’impresa di famiglia e nel progetto di vita
che a questo coinvolgimento si ;
14a nonché dall’esistenza di
accompagnav
frequenti momenti di distensione e svago in comune tra figli e genitori’
;
5
-
non si deve infine dimenticare che quando il
venne colpito dall’AIDS
era persona relativamente giovane (60 anni), pienamente in grado di coltivare
e realizzare progettualità in ambito familiare e lavorativo.
Le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate da questo
ufficio (Tabelle di Milano elaborate nel giugno 2009) prevedono che il
pregiudizio da morte del coniuge o di un genitore possa essere equitativamente
quantificato in somma variabile da € 150.000 a € 300.000.
Alla luce delle circostanze sopra indicate, tenendo conto altresì dell’età della
vittima e dei suoi familiari, si ritiene congruo determinare il risarcimento in €
230.000 per
, € 180.000 per il figlio convivenft
ed €
160.000 per il figlio non convivente
7.3 Danno patrimoniale da perdita del reddito d’impresa.
Gli attori sostengono che il Bottonificio
fondato dal defunto
sarebbe fallito a causa della mancanza della conduzione del
“mancando la conduzione del padre i figli non riuscirono a portare avanti la
attività imprenditoriale, ce cessò definitivamente, con la chiusura del jàllimento
dell ‘8 luglio 1992, a soli 5 mesi di distanza dalla morte del sig.
i”
/
La
ha dichiarato: “la sigra
e il marito erano sempre insieme: sia nell’attività di lavoro che al
difuori, per gite, attività ludiche o altro
il sig.
e la moglie discutevano sempre insieme le questioni familiari e
aziendali
i coniugi
trascorrevano regolarmente i fine settimana in località di montagna in Valle d’Aosta
I
signori
erano una coppia molto unita e a quanto mi consta il sig.
non ebbe altri partner al di Jisori della
moglie la sigra
da dopo la diagnosi si dedicò completamente alla cura e all ‘assistenza del marito,
sostituendolo In tutte quelle attività domestiche che non era più in grado di assolvere”,
14
Ancora la
e
con le rispettive mogli (me compresa) e la loro madre, erano tutti
dipendenti dell ‘impresa familcare Quando gli venne diagnosticata la positività all ‘1-11V lui continuava a lavorare e il
suo intento era di continuare l’attività affiancandosi ifiglC
‘
la
ha riferito: “Dopo il matrimonio
continuava a vedere il padre pressoché tutti i giorni sul
luogo di lavoro. Oltre a questo, di tanto in tanto andavamo a trovare i miei suocer’ a casa
a volte i coniugi
portavano con sé in montagna la nipotina
Talvolta anche
e la famiglia andavano
con loro in questifine settimana”
...
...
.
..
‘
...
..
29
(citazione p. 84). L’affermazione secondo cui il fallimento e l’azzeramento del
reddito di impresa sarebbe stato causato dalla malattia e dal decesso del sig.
non è tuttavia provato. Non è stata prodotta la minima
documentazione attestante la redditività dell ‘impresa prima della malattia del suo
fondatore, né l’andamento ditale redditività durante la malattia. La CTU contabile
domandata a questo fine è palesemente esplorativa. D’altra parte non appare
plausibile che i due figli del fondatore (circa quarantenni all’epoca in cui si
manifestò la malattia del padre), coinvolti sia da quando avevano vent’anni (e
quindi da circa 20 anni) nella gestione aziendale (v. citazione, p. 83) non siano
stati in grado di far fronte alla crisi e alle difficoltà generate dalla malattia del
genitore. La domanda di risarcimento di questo danno deve pertanto essere
respinta.
7.4 Riepilogo. Rivalutazione e interessi.
I darmi al cui risarcimento i convenuti sono solidalmente tenuti ammontano
quindi a:
€ 316.800 in favore dei tre attori, quali eredi
€ 230.000 in favore di
-
€ 180.000 in favore di
€ 160.000 in favore di
4’
Tali somme, determinate all’attualità sulla scorta dei criteri attualmente
seguiti per il risarcimento del danno alla persona, devono essere “devalutate”,
sulla base degli indici Istat-Costo della vita, all’epoca del fatto (morte di
avvenuta il 18 febbraio 1992), ed ammontano dunque rispettivamente (con
arrotondamento all’euro intero) a:
€201.618
in favore degli attori quali eredi di
€ 146.377
infavoredi
€ 114.556
infavoredi
€101.827
infavoredi
Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica
prova sull’entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene
-
conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità di liquidare il danno
emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli
-
30
indici I.S.T.A.T. (così da reintegrame il valore iniziale, compensando la
successiva perdita del potere d’acquisto della moneta) ed il lucro cessante,
anch’esso in via equitativa, attraverso l’attribuzione degli interessi legali i quali, al
fine di evitare l’ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono
calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come
precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente
rivalutato. In base a tali parametri le somme dovute a parte attrice risultano
liquidabili, alla data della presente sentenza, in:
—
:euro 54iI.145,9 di cui E 201.618 per capitale iniziale, E 115.193,57
per rivalutazione e E 223.333,93 per interessi.
euro 392.151,88 di cui E 146.377
per
capitale iniziale, €
83.631,86 per riva.Iutazione e € 162.143,01 per interessi
euro 306.901,70 di cui € 114.556
‘:
per
capitale iniziale, €
65.451,07 per rivalutazione e € 126.894,63 per interessi
euro 272.800,02 di cui € 101.827 per capitale iniziale, € 58.178,41
per rivalutazione e € 112.794,61 per interessi.
8. Domanda di garauzia nei confronti di Fondiaria SAI.
Il Policlinico San Matteo ha chiesto, per l’ipotesi di soccombenza, di esere
manievato dal proprio assicuratore Fondiaria SAI, in forza della polizza n.
4.AM465 stipulata il 2.12.1980, e della appendice di variazione n. 4.BW355 del
12.9.1989. L’assicuratore ha riconosciuto l’esistenza e l’operatività del contratto
“entro i limiti originariamente stabiliti fra le parti”, eccependo quindi la non
applicabilità alla fattispecie della appendice di variazione in vigore dal
31.12.1989. La difesa dell’assicuratore
—
che ha, poco comprensibilmente,
prodotto una polizza (la n. 4AM466, stipulata dal medesimo Policlinico, con la
stessa decorrenza) non applicabile alla fattispecie e diversa da quella invocata
6
dall’assicurato’
-
sostiene l’inapplicabilità dell’appendice di variazione, “i cui
effetti decorrevano inequivocabilmente solo dal P settembre 1989 allo spirare del
contratto”; in quanto “il danno rivendicato da Giovanna Santina Ciussani
16
Solo in memoria di replica Fondiaria SAI “spiega” tale produzione che di fatto genera solo confusione nel gi
complesso materiale processuale affermando ch’essa sarebbe stata necessaria per “dimostrare benchà ciò non fosse
ictu oculi necessario [e, in effetti, non lo era, n.d.a.j come l’appendice di variazione 44)907/SE 77’E versata in atti da
controparte non potesse assoluiomente inerire il contratto di assicurazione stipulato a copertura delta responsabilità
civile generale dell ‘Ospedale Policlinico San Matteo, tua una diversa pattuizione destinata soltanto agli sportivi
professionisti”.
—
—
-.
—
31
non può che rapportarsi alla patologia
sfortunato congiunto, avvenuto il
[manifestatasi nel 1991] ed al decesso del loro
di assicurazione” (comparsa
18 jkbbraio 1992: cioè al di fuori del periodo
secondo l’assicuratore
par di capire
conclusionale p. 8). In altri termini
suoi effetti solo fmo alla prima
l’appendice di variazione avrebbe prodotto i
operativa per la successiva
scadenza contrattuale (31.12.1990) e non sarebbe
mazione non argomentata e non
durata del contratto. Si tratta di una affer
e di variazione con cui vennero
condivisibile. E’ infatti evidente che la appendic
“irreversibilmente”, in parte
aumentati, nell’anno 1989, i massimali, modificava
ce fermo per il resto, come
qua, il regolamento contrattuale (che restava inve
e). E’ dunque chiaro che la
espressamente indicato nella appendice di variazion
a, ai sensi dell’an. 1899 cc.
proroga della durata del contratto espressa o tacit
rattuale vigente al momento
non poteva che riguardare l’intero regolamento cont
e
-
—
—
—
—
della scadenza; e, quindi, i nuovi massimali.
dedotto in polizza),
In definitiva, al momento dell’evento dannoso (sinistro
ostanza che Fondiaria SAI
non solo era valida e operante la polizza 4.AM465 (circ
massimale 4.8W355.
e
non contesta), ma anche la appendice di variazion del
contenuto entro i limiti
L’obbligo di manleva dell’assicuratore va pertanto
a € 1.032.913, per ogni
risultanti da tale appendice (lire 2.000.000.000, pari
dute; col limite di lire
sinistro, qualunque sia il numero delle persone dece
duta o che abbia subito
1.000.000.000, pari a € 516.456, per ogni persona dece
lesioni personali).
/
9. Spese del giudizio.
ue: i convenuti Ministero
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e dunq
annati, in via solidale,
della Salute e Policlinico San Matteo vanno cond
ato Fondiaria SAI va
all’integrale rimborso in favore degli attori. Il terzo chiam
Matteo; le liquidazioni,
condannato al rimborso in favore del Policlinico San
o della importanza e
contenute in dispositivo, sono effettuate tenendo cont
espungendo le voci di
complessità della causa e dei singoli atti processuali,
espletate o da intendersi
competenze non dovute (perché relative ad attività non
in particolare, i diritti di
ricompresse in altre attività). Non vengono riconosciuti,
32
collazione, perché relativi ad attività estranea alla predisposizione degli atti
mediante strumenti informatici.
Vanno poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti e del terzo
chiamato le spese di CTLJ. già liquidate con provvedimento del 25.6.09.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda
e
proposta da
nei
confronti del Ministero della Salute e della Fondazione Policlinico San Matteo
con atto di citazione notificato in date 3 e 11.4.2007, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuti e condanna il Ministero della Salute e la Fondazione Policlinico
San Matteo, in solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme:
in favore degli eredi di
infavore di
infavoredi
in favore di’
: euro 540.145,50
:euro392.151,88
: euroJoé.90l,70
: euro 272.800,02
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara tenuta e condanna Fondiaria SAI a tenere indenne la Fondazione
Policlinico San Matteo di quanto è stata condannata a pagare agli attori, fino al
limite di E 1.032.913;
dichiara tenuti e condanna i convenuti Ministero della Salute e Fondazione
Policlinico San Matteo all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore
degli attori, liquidandole in € 22.113,52, di cui € 408,52 per spese vive, € 2.705
per competenze e € 19.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge;
dichiara tenuta e condanna Fondiaria SAI all’integrale rimborso delle spese del
giudizio in favore della Fondazione Policlinico San Matteo, liquidandole in €
6.818,11, di cui € 39,50 per spese vive, E 1.538,61 per competenze e € 5.240 per
onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Qfl in via definitiva le spese di CTIJ, liquidate come da provvedimento del
25.6.09, a carico solidale dei convenuti e del terzo chiamato.
Così deciso in Torino, il giorno 17. 11.2009.
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It,Giudice
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