n. 2 - 02/16
ACCERTAMENTO DELLA MANCATA
COPERTURA ASSICURATIVA, LA
BUFALA DELLA LEGGE DI
STABILITÀ
ESERCITAZIONI DI GUIDA:
RETRIBUZIONE SENZA LINK,
ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE - TUTTO DA RESTITUIRE
OBBLIGO PRESENZA A FIANCO
ALLIEVO
Ma, lo diciamo subito: fino a quando
non verranno omologate le apparecchiature per la rilevazione remota
delle violazioni dell’articolo 193,
operativamente non cambia niente.
Attenzione quindi a non cadere in
errore e giungere a conclusioni
affrettate e sbagliate.
(Sez. Approfond. 7 gennaio 2016)
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco
come istruttore una persona provvista di patente valida ai sensi dell'art.
122, c. 2, CDS è soggetto a sanzione
amministrativa.
(Sez. Senteze 25 gennaio 2016)
REVISIONE PATENTE PER AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO, GdP O
TAR?
La giurisdizione è del giudice ordinario. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del C.d.S.
che, ai sensi dell’art. 126-bis, comportino
la
previsione
dell’applicazione
della
sanzione
accessoria della decurtazione dei
punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta
decurtazione – di cui deve essere
necessariamente fatta menzione nel
verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi
dell’art. 204-bis dello stesso codice,
onde far valere anche vizi afferenti
alla detta sanzione amministrativa
accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione
di
punteggio
da
parte
dell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
(Sez. Senteze 12 gennaio 2016)
VEICOLI: INCAUTO AFFIDAMENTO
OD OMESSA CUSTODIA - PROVA
DELLA VOLONTÀ CONTRARIA
Il proprietario di un veicolo a motore
risponde dei danni causati dalla
circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno
che non dimostri di avere adottato
concrete ed appropriate misure
idonee a prevenire l'impiego del
mezzo, anche abusivamente, da
parte di terzi.
(Sez. Senteze 8 febbraio 2016)
GUIDA SENZA PATENTE,
LE RISPOSTE A TUTTI I DUBBI
Con atto di citazione depositato in
data 12 settembre 2014, la Procura
regionale presso questa Sezione
giurisdizionale ha citato in giudizio i
signori Karbon, Nanni, Prosperi,
Vannelli, Ronzani, De Gregori, Guastella, Albertini e Santarcangelo,
nella loro qualità di dirigenti del
Comune di Velletri, Menichelli e Iuliano nelle loro rispettive qualità di
Presidente e componente del Nucleo
di valutazione del Comune di Velletri
e Servadio, quale sindaco protempore del medesimo ente locale,
per la condotta gravemente colposa
consistente nell’avere omesso anche
parzialmente
di
curare
la
pubblicazione,nella sezione “ Valutazione, trasparenza e merito” del sito
web del Comune di Velletri, degli
incarichi conferiti ai propri dipendenti e di quelli conferiti a collaboratori
esterni e di avere i primi comunque
percepito la retribuzione di risultato,
nonostante lo specifico divieto contenuto nell’articolo 11, comma 9, del
decreto legislativo n. 150/2009.
(Sez. Approfond. 7 dicembre 2015)
Alla fattispecie depenalizzata si
applicano le norme del codice stradale, in particolare quelle relative al
pagamento in misura ridotta che
coinciderà quindi con il minimo,
nonché tutte le norme del titolo VI
del Codice della Strada. Sul punto
conviene anche la citata circolare
ministeriale.
(Sez. Approfond. 8 febbraio 2016)
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1
RIMBORSO SPESE LEGALI
TAR SENTENZA 9 DICEMBRE 2015
Sussiste il diritto del pubblico dipendente, ritenuto esente da responsabilità dal giudice contabile, ad ottenere
un congruo rimborso spese nel caso
in cui il giudice contabile stesso,
anziché disporre la compensazione,
abbia liquidato le spese legali, ma in
misura simbolica o comunque
inferiore a quanto effettivamente
dovuto dall’assistito al proprio difensore. Spetta pertanto all’Avvocatura
dello Stato effettuare la propria valutazione di congruità circa l’entità del
diritto al rimborso delle spese legali,
anche in presenza di una liquidazione effettuata dal giudice contabile
sulle spese, fermo restando che la
somma liquidata dal giudice va naturalmente assorbita nell’importo complessivo, non potendo essere aggiunta al di là della cifra ritenuta congrua.
(Sez. Sentenze 28 dicembre 2015)
BOTTE FRA GRUPPI, NON È RISSA
SE UNO È AGGREDITO
Il reato di rissa si concretizza in
forme di violenta contesa tra più
persone o gruppi di persone, con il
proposito di ledersi reciprocamente e
con modalità che pongano in pericolo l'incolumità dei contendenti, non
realizzandosi la fattispecie di cui
all'art. 588 c.p. nel caso in cui uno
dei gruppi in conflitto si limiti a
resistere all'aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo CUSTODE COMUNALE CHE CHIEDE
(Sez. Approfond. 12 gennaio 2016)
SOLDI ALL’APPLATATORE, È
ESTORSIONE E NON CONCUSSIONE
DIFFAMAZIONE
Integra il reato di diffamazione la
condotta del militare il quale, sulla
propria pagina personale di Facebook, posta un commento offensivo nei
confronti di altro militare facilmente
identificabile in ragione di riferimenti
soggettivi, temporali, motivazionali e
personali.
(Sez. Approfond. 18 gennaio 2016)
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La minaccia, esplicita o implicita, di
un danno ingiusto, finalizzata a farsi
dare o promettere denaro o altra
utilità, posta in essere con abuso
della qualità o dei poteri, integra il
delitto di concussione se proveniente
da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di
pubblico servizio mentre sussiste il
delitto di induzione.
(Sez. Sentenze 8 febbraio 2016)
2
ARRESTO FACOLTATIVO, È OBBLIGATORIO
APPALTI, NO ALLA IMPOSIZIONE DI ORDINAMENTO LOCALE, PUBBLICITÀ NELLE CASELLE, NO AI DIVIETI
C.C.N.L. E VERIFICA ANOMALIE
GENERALIZZATI
DISCREZIONALE
Nel caso di arresto facoltativo in
flagranza di reato, la polizia giudiziaria - che non è affatto affrancata
dall'obbligo di rendere conto dei
motivi per i quali ha esercitato la
'facoltà' sostituendosi all'autorità
giudiziaria - è tenuta invece ad
indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di
privare della libertà in relazione alla
gravità del fatto o alla pericolosità
dell'arrestato, ma tale indicazione
non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita
motivazione
del
provvedimento
precautelare, essendo sufficiente che
tali ragioni emergano dal contesto
descrittivo del verbale d'arresto o
dagli atti complementari ad esso
allegati (annotazioni, informative,
relazioni di servizio), in modo da
consentire al giudice della convalida
di prenderne conoscenza e di
sindacarle.
(Sez. Approfond. 9 febbraio 2016)
Nelle gare di appalto, l’applicazione
di un determinato contratto collettivo
nazionale di lavoro non può essere
imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di
partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori
sanzionata dalla stazione appaltante
con l’esclusione, sicché deve negarsi
in radice che l’applicazione di un
determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in
sé, l’inammissibilità dell’offerta.
(Sez. Approfond. 28 dicembre 2015)
VIOLAZIONE
ALL’ARRESTO
SONO ROTTI
DEI
SIGILLI,
SI
ANCHE SE NON
La condotta costitutiva del delitto di
cui all'art. 349 cod. pen., non è solo
quella, materiale, consistente nella
rottura o manomissione del sigillo,
ma anche quella diretta a disporre
del bene in contrasto con il vincolo di
indisponibilità di cui il sigillo è il
segno visibile, sicché la fattispecie
incriminatrice può realizzarsi anche
senza la materiale effrazione del
sigillo.
(Sez. Approfond. 10 febbraio 2016)
IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA, DA QUANDO SI
POSSONO DORMIRE SONNI
TRANQUILLI
l’errore scusabile è ammesso solo in
presenza di oggettive ragioni di
incertezza su questioni di diritto o di
gravi impedimenti di fatto. La rimessione in termini per errore scusabile
non può pertanto essere riconosciuta
nel caso di proposizione del ricorso
avverso l’aggiudicazione di una gara
di appalto oltre 30 giorni dalla cognizione, acquisita in sede di accesso,
degli elementi oggetto della comunicazione dell’articolo 79 del codice
degli appalti pubblici.
Sez. Approfond. 12 febbraio 2016)
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Ordinanze contingibili ed urgenti –
Divieto di distribuzione di volantini,
depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario
sotto le porte di accesso, sugli usci o
negli androni delle abitazioni private
e limitazione di tale distribuzione in
un solo giorno e in determinati orari
– Illegittimità – Ragioni.
(Sez. Sentenze 7 gennaio 2016)
ACCESSO AGLI ATTI, È AMMESSO
ANCHE ALLE RADIOGRAFIE
Sussiste il diritto di un soggetto di
accedere e di ottenere copia delle
lastre radiografiche relative ad un
esame radiologico cui è stato sottoposto presso una struttura pubblica.
(Sez. Sentenze 14 gennaio 2016)
ACCESSO AGLI ATTI DI P.G., NON SI
APPLICA LA L. 241/1990
Qualora si richieda l’ostensione di
atti coperti da segreto istruttorio
perché posti in essere nell’ambito di
un’attività di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al
diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L.
241/1990 e ostensibili unicamente
mediante l’attivazione degli strumenti previsti dal codice di procedura
penale, tra cui sono contemplate le
cd. indagini difensive ex artt. 391bis
e ss. c.p.p..
(Sez. Sentenze 19 gennaio 2016)
3
DIVIETO DI SOGGIORNO DELLA FOGLIO DI VIA, NON PER UNA
SOLA LITE
PROSTITUTA
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento del Questore
con il quale viene fatto divieto ad una
cittadina straniera di far ritorno in un
Comune per un periodo di tre anni, in
ragione del fatto che la stessa svolge
l’attività di meretricio per strada, ove
il medesimo provvedimento non dia
conto delle particolari circostanze
che potrebbero far qualificare
l’attività di svolgimento della prostituzione come pericolosa per la pubblica sicurezza e per la pubblica
moralità, ma si limiti ad affermazioni
generali e non circostanziate.
(Sez. Sentenze 23 dicembre 2015)
E’ illegittimo, per difetto dei presupposti e di motivazione, il provvedimento con il quale il Questore ha
vietato ad una cittadina di fare ritorno nel territorio del Comune, senza
la preventiva autorizzazione, per un
periodo di anni tre, che sia stato
emesso in forza della ritenuta pericolosità sociale ex art. 1 della L. n.
1423 del 1956 dell’interessata, derivante dal fatto che: a) è stata coinvolta in una lite nel Comune interessato,
b) ha alcuni precedenti di polizia, c)
ha frequentazioni con soggetti gravati anch’essi dai suddetti precedenti,
Infatti, non solo detto provvedimento
è privo del necessario riferimento a
quale delle categorie ex art. 1,d.lgs.
n. 159 del 2011 l’interessata apparterrebbe, ma l’episodio da cui muove
il foglio di via obbligatorio (generica
lite nel Comune) risulta di per sé
inidoneo, anche se considerato unita
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mente ai precedenti di polizia, a
costituire il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica richiesto
dalla normativa di settore.
(Sez. Sentenze 12 febbraio 2016)
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Accade in settimana 08-02-16