n. 2 - 02/16 ACCERTAMENTO DELLA MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA, LA BUFALA DELLA LEGGE DI STABILITÀ ESERCITAZIONI DI GUIDA: RETRIBUZIONE SENZA LINK, ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE - TUTTO DA RESTITUIRE OBBLIGO PRESENZA A FIANCO ALLIEVO Ma, lo diciamo subito: fino a quando non verranno omologate le apparecchiature per la rilevazione remota delle violazioni dell’articolo 193, operativamente non cambia niente. Attenzione quindi a non cadere in errore e giungere a conclusioni affrettate e sbagliate. (Sez. Approfond. 7 gennaio 2016) Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco come istruttore una persona provvista di patente valida ai sensi dell'art. 122, c. 2, CDS è soggetto a sanzione amministrativa. (Sez. Senteze 25 gennaio 2016) REVISIONE PATENTE PER AZZERAMENTO DEL PUNTEGGIO, GdP O TAR? La giurisdizione è del giudice ordinario. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del C.d.S. che, ai sensi dell’art. 126-bis, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (Sez. Senteze 12 gennaio 2016) VEICOLI: INCAUTO AFFIDAMENTO OD OMESSA CUSTODIA - PROVA DELLA VOLONTÀ CONTRARIA Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di avere adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego del mezzo, anche abusivamente, da parte di terzi. (Sez. Senteze 8 febbraio 2016) GUIDA SENZA PATENTE, LE RISPOSTE A TUTTI I DUBBI Con atto di citazione depositato in data 12 settembre 2014, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio i signori Karbon, Nanni, Prosperi, Vannelli, Ronzani, De Gregori, Guastella, Albertini e Santarcangelo, nella loro qualità di dirigenti del Comune di Velletri, Menichelli e Iuliano nelle loro rispettive qualità di Presidente e componente del Nucleo di valutazione del Comune di Velletri e Servadio, quale sindaco protempore del medesimo ente locale, per la condotta gravemente colposa consistente nell’avere omesso anche parzialmente di curare la pubblicazione,nella sezione “ Valutazione, trasparenza e merito” del sito web del Comune di Velletri, degli incarichi conferiti ai propri dipendenti e di quelli conferiti a collaboratori esterni e di avere i primi comunque percepito la retribuzione di risultato, nonostante lo specifico divieto contenuto nell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2009. (Sez. Approfond. 7 dicembre 2015) Alla fattispecie depenalizzata si applicano le norme del codice stradale, in particolare quelle relative al pagamento in misura ridotta che coinciderà quindi con il minimo, nonché tutte le norme del titolo VI del Codice della Strada. Sul punto conviene anche la citata circolare ministeriale. (Sez. Approfond. 8 febbraio 2016) www.infocds.it 1 RIMBORSO SPESE LEGALI TAR SENTENZA 9 DICEMBRE 2015 Sussiste il diritto del pubblico dipendente, ritenuto esente da responsabilità dal giudice contabile, ad ottenere un congruo rimborso spese nel caso in cui il giudice contabile stesso, anziché disporre la compensazione, abbia liquidato le spese legali, ma in misura simbolica o comunque inferiore a quanto effettivamente dovuto dall’assistito al proprio difensore. Spetta pertanto all’Avvocatura dello Stato effettuare la propria valutazione di congruità circa l’entità del diritto al rimborso delle spese legali, anche in presenza di una liquidazione effettuata dal giudice contabile sulle spese, fermo restando che la somma liquidata dal giudice va naturalmente assorbita nell’importo complessivo, non potendo essere aggiunta al di là della cifra ritenuta congrua. (Sez. Sentenze 28 dicembre 2015) BOTTE FRA GRUPPI, NON È RISSA SE UNO È AGGREDITO Il reato di rissa si concretizza in forme di violenta contesa tra più persone o gruppi di persone, con il proposito di ledersi reciprocamente e con modalità che pongano in pericolo l'incolumità dei contendenti, non realizzandosi la fattispecie di cui all'art. 588 c.p. nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all'aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo CUSTODE COMUNALE CHE CHIEDE (Sez. Approfond. 12 gennaio 2016) SOLDI ALL’APPLATATORE, È ESTORSIONE E NON CONCUSSIONE DIFFAMAZIONE Integra il reato di diffamazione la condotta del militare il quale, sulla propria pagina personale di Facebook, posta un commento offensivo nei confronti di altro militare facilmente identificabile in ragione di riferimenti soggettivi, temporali, motivazionali e personali. (Sez. Approfond. 18 gennaio 2016) www.infocds.it La minaccia, esplicita o implicita, di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio mentre sussiste il delitto di induzione. (Sez. Sentenze 8 febbraio 2016) 2 ARRESTO FACOLTATIVO, È OBBLIGATORIO APPALTI, NO ALLA IMPOSIZIONE DI ORDINAMENTO LOCALE, PUBBLICITÀ NELLE CASELLE, NO AI DIVIETI C.C.N.L. E VERIFICA ANOMALIE GENERALIZZATI DISCREZIONALE Nel caso di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria - che non è affatto affrancata dall'obbligo di rendere conto dei motivi per i quali ha esercitato la 'facoltà' sostituendosi all'autorità giudiziaria - è tenuta invece ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento precautelare, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari ad esso allegati (annotazioni, informative, relazioni di servizio), in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. (Sez. Approfond. 9 febbraio 2016) Nelle gare di appalto, l’applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta. (Sez. Approfond. 28 dicembre 2015) VIOLAZIONE ALL’ARRESTO SONO ROTTI DEI SIGILLI, SI ANCHE SE NON La condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., non è solo quella, materiale, consistente nella rottura o manomissione del sigillo, ma anche quella diretta a disporre del bene in contrasto con il vincolo di indisponibilità di cui il sigillo è il segno visibile, sicché la fattispecie incriminatrice può realizzarsi anche senza la materiale effrazione del sigillo. (Sez. Approfond. 10 febbraio 2016) IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DA QUANDO SI POSSONO DORMIRE SONNI TRANQUILLI l’errore scusabile è ammesso solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. La rimessione in termini per errore scusabile non può pertanto essere riconosciuta nel caso di proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara di appalto oltre 30 giorni dalla cognizione, acquisita in sede di accesso, degli elementi oggetto della comunicazione dell’articolo 79 del codice degli appalti pubblici. Sez. Approfond. 12 febbraio 2016) www.infocds.it Ordinanze contingibili ed urgenti – Divieto di distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private e limitazione di tale distribuzione in un solo giorno e in determinati orari – Illegittimità – Ragioni. (Sez. Sentenze 7 gennaio 2016) ACCESSO AGLI ATTI, È AMMESSO ANCHE ALLE RADIOGRAFIE Sussiste il diritto di un soggetto di accedere e di ottenere copia delle lastre radiografiche relative ad un esame radiologico cui è stato sottoposto presso una struttura pubblica. (Sez. Sentenze 14 gennaio 2016) ACCESSO AGLI ATTI DI P.G., NON SI APPLICA LA L. 241/1990 Qualora si richieda l’ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perché posti in essere nell’ambito di un’attività di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ostensibili unicamente mediante l’attivazione degli strumenti previsti dal codice di procedura penale, tra cui sono contemplate le cd. indagini difensive ex artt. 391bis e ss. c.p.p.. (Sez. Sentenze 19 gennaio 2016) 3 DIVIETO DI SOGGIORNO DELLA FOGLIO DI VIA, NON PER UNA SOLA LITE PROSTITUTA E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento del Questore con il quale viene fatto divieto ad una cittadina straniera di far ritorno in un Comune per un periodo di tre anni, in ragione del fatto che la stessa svolge l’attività di meretricio per strada, ove il medesimo provvedimento non dia conto delle particolari circostanze che potrebbero far qualificare l’attività di svolgimento della prostituzione come pericolosa per la pubblica sicurezza e per la pubblica moralità, ma si limiti ad affermazioni generali e non circostanziate. (Sez. Sentenze 23 dicembre 2015) E’ illegittimo, per difetto dei presupposti e di motivazione, il provvedimento con il quale il Questore ha vietato ad una cittadina di fare ritorno nel territorio del Comune, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre, che sia stato emesso in forza della ritenuta pericolosità sociale ex art. 1 della L. n. 1423 del 1956 dell’interessata, derivante dal fatto che: a) è stata coinvolta in una lite nel Comune interessato, b) ha alcuni precedenti di polizia, c) ha frequentazioni con soggetti gravati anch’essi dai suddetti precedenti, Infatti, non solo detto provvedimento è privo del necessario riferimento a quale delle categorie ex art. 1,d.lgs. n. 159 del 2011 l’interessata apparterrebbe, ma l’episodio da cui muove il foglio di via obbligatorio (generica lite nel Comune) risulta di per sé inidoneo, anche se considerato unita www.infocds.it mente ai precedenti di polizia, a costituire il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica richiesto dalla normativa di settore. (Sez. Sentenze 12 febbraio 2016) 4