STATUTO FAST FERROVIE PREMESSA Lo Statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni del sindacato; ogni azione, ogni atto, a qualsiasi livello, va compiuto nel suo rispetto, perché in esso è contenuta la volontà suprema del Congresso e quindi di tutti gli associati. PARTE I FINALITA’, INDIPENDENZA ADESIONI E RAPPRESENTANZA art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Il Sindacato FAST Ferrovie già Sindacato SMA (Sindacato Macchinisti e Attività Ferroviarie), per volontà dei propri associati, espressa al Congresso Nazionale del 15/17 marzo 2005, d’ora in poi assumerà il nome di “FAST Ferrovie”. Il Sindacato FAST Ferrovie è un'organizzazione autonoma operante in tutte le attività ferroviarie nazionali. La FAST Ferrovie si struttura in regioni o comprensori operanti su tutto il territorio nazionale in modo uniforme ed articolato. La sua sede legale è in Roma. La FAST Ferrovie è un’associazione a carattere non commerciale. art. 2 INDIPENDENZA AUTONOMIA E DEMOCRAZIA La FAST Ferrovie è una organizzazione autonoma, libera, democratica, indipendente, apolitica ed apartitica. La FAST Ferrovie favorisce e difende le istituzioni libere e democratiche ed il pluralismo politico e sociale. Assicura la democrazia interna con il confronto, la dialettica e le libere elezioni alle cariche sociali che avvengono a maggioranza con voto diretto e segreto; è ammessa, con consenso unanime dell’assise, l’elezione per acclamazione o voto palese. Sono incompatibili cariche o incarichi sindacali per gli iscritti che aderiscono ad altre organizzazioni o movimenti sindacali, a meno che non ne abbiano già formalizzato la disdetta. art. 3 FINALITA' La FAST Ferrovie si adopera per il rispetto della Costituzione Italiana ed in particolar modo per il rispetto dell'art. 36 della stessa. Si prefigge di: affermare e tutelare gli interessi sociali professionali ed economici dei propri associati nel rispetto dei valori morali e della dignità della persona; garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro. Prende a riferimento gli studi di settore elaborati dalla associazione professionale SMA per le proprie politiche contrattuali. In relazione agli scopi sociali la FAST Ferrovie non pone limiti temporali alla sua durata. Il sindacato FAST Ferrovie non ha fini di lucro. art. 4 ADESIONI La FAST Ferrovie aderisce: alla Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti denominata F.A.S.T.; tramite la F.A.S.T. alla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi Lavoratori denominata Conf.S.A.L.; tramite la Conf.S.A.L. alla Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti denominata C.E.S.I. art. 5 ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI Possono aderire alla FAST Ferrovie, con volontaria sottoscrizione, le lavoratrici e i lavoratori che prestano la propria opera nel settore delle Attività Ferroviarie. Il socio ha il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di versare alla scadenza i contributi stabiliti dalle stesse. Il socio candidato e/o eletto alle cariche sociali ha il dovere di rispettare anche le norme del regolamento interno. Il socio ha il diritto di: a) partecipare alle assemblee; b) elettorato attivo e passivo per le cariche sociali. I soci possono essere eletti alle cariche sociali se in regola con il versamento di cui al primo capoverso del presente articolo per gli ultimi sei mesi precedenti le elezioni; c) essere assistito in tutte le questioni di carattere sindacale, sia collettive che individuali, comprese quelle di natura legale instauratesi a seguito di comportamenti individuali espressamente autorizzati dagli organi centrali della FAST Ferrovie. Il socio cessa di essere tale: a) nel momento in cui termina la trattenuta a ruolo della quota associativa; b) nei casi di contribuzione diretta, per mancato versamento della quota associativa; c) per comunicazione del recesso; d) per espulsione deliberata dagli organi competenti. art. 6 FINANZIAMENTO PATRIMONIO E AUTONOMIA AMMINISTRATIVA Al finanziamento del Sindacato concorrono le quote di cui all’art. 5, i contributi volontari, le sottoscrizioni, i lasciti, le donazioni e i proventi collaterali delle attività di servizio degli associati e non. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o passati in proprietà del Sindacato. art. 7 REGOLAMENTO INTERNO Il regolamento interno costituisce integrazione e attuazione del presente statuto e contiene, specificandole e approfondendole, le norme statutarie; contiene inoltre le norme di procedura ad uso del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e degli organismi di gestione amministrativa. Il regolamento interno deve essere approvato dal Direttivo Nazionale entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori del Congresso Nazionale e resta in vigore fino alla modifica dello statuto. art. 7bis ASSOCIAZIONE MACCHINISTI AUTONOMI Si dà mandato al Direttivo Nazionale di formulare e articolare una associazione professionale denominata SMA che sia finalizzata al mantenimento del bagaglio culturale e storico del settore macchina e si impegni a promuovere e favorire la diffusione della cultura della Sicurezza del Trasporto Ferroviario. PARTE II ORGANIZZAZIONE CENTRALE art. 8 STRUTTURA NAZIONALE La struttura nazionale si articola nei seguenti organi: a) Congresso Nazionale; b) Conferenza Organizzativa; c) Direttivo Nazionale; d) Direzione Operativa; e) Segreteria Nazionale; f) Collegio dei Probiviri; g) Collegio Nazionale dei Sindaci. art. 9 CONGRESSO NAZIONALE Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Sindacato, di cui traccia la linea politica e strategica. Esso si riunisce ogni quattro anni salvo convocazione straordinaria. Il Congresso Nazionale: a) analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale e aziendale; b) delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica ed organizzativa; c) verifica l’operato della Segreteria Nazionale, della Direzione Operativa e del Direttivo Nazionale in riferimento alle linee strategiche approvate; d) delibera le nuove linee strategiche; e) approva eventuali modifiche statutarie con delibera assunta dai 2/3 dei voti rappresentati all'apertura dello stesso sempre tali voti risultino superiori alla metà più uno dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti al Sindacato; f) elegge il Segretario Nazionale con i 2/3 dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti al Sindacato nella prima votazione; con ballottaggio tra i due maggiori votati nella seconda votazione; g) ratifica il Direttore dell’organo di stampa della FAST Ferrovie, nella persona del Segretario Nazionale; h) ratifica, comunicandoli ufficialmente, i nomi dei 30 consiglieri del direttivo nazionale eletti nelle varie realtà regionali; i) elegge il Collegio dei Probiviri; j) elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci; k) delibera, con maggioranza dei 4/5 dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti al sindacato, per lo scioglimento del Sindacato stesso. Il Congresso Nazionale è composto da: i Delegati eletti in rappresentanza degli Iscritti; la Segreteria Nazionale uscente; i Segretari Regionali; i Consiglieri del Direttivo Nazionale; i Componenti effettivi uscenti del Collegio dei Probiviri; i Componenti effettivi uscenti del Collegio Nazionale dei Sindaci; i Componenti della Commissione Verifica Poteri; i Componenti della Commissione Modifica Statuto. art. 9 bis CONFERENZA ORGANIZZATIVA La Conferenza Organizzativa è organo deliberante del Sindacato. Viene convocata con le modalità previste in presenza di esigenze straordinarie che esulano dalle competenze del Direttivo Nazionale. La Conferenza Organizzativa: a) analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale e aziendale; b) delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica ed organizzativa; c) verifica l’operato della Segreteria Nazionale, della Direzione Operativa e del Direttivo Nazionale in riferimento alle linee strategiche approvate; d) delibera le nuove linee strategiche. La Conferenza Organizzativa è composta da: i Delegati eletti in rappresentanza degli Iscritti; la Segreteria Nazionale; i Segretari Regionali; i Consiglieri del Direttivo Nazionale; i Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri; i Componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Sindaci; i Componenti della Commissione Verifica Poteri. art. 10 DIRETTIVO NAZIONALE Il Direttivo Nazionale è l'organo decisionale della FAST Ferrovie operante tra un Congresso e l'altro; si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di definire l’indirizzo di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle delibere del Congresso. Il Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti: a) delibera sulle linee politico/sindacali dell’organizzazione; b) elegge, nel proprio ambito, il Responsabile Organizzazione Interna e Rapporti con Strutture Periferiche, Comunicazione e Stampa ed il Responsabile Pianificazione Bilancio e Ufficio Legale con i 2/3 dei voti degli aventi diritto per la prima votazione, con ballottaggio tra i due maggiori votati dopo la prima votazione; c) elegge il Rappresentante Nazionale Comitato Pari Opportunità con i 2/3 dei voti degli aventi diritto per la prima votazione, con ballottaggio tra le due maggiori votate dopo la seconda votazione; d) elegge i restanti Responsabili di Segreteria Nazionale con i 2/3 dei voti degli aventi diritto per la prima votazione, con ballottaggio tra i due maggiori votati dopo la prima votazione; e) esamina e delibera annualmente sul bilancio consuntivo unitamente alla relazione dei Sindaci; f) esamina e delibera annualmente sul bilancio preventivo presentato dal Responsabile Pianificazione Bilancio e Ufficio Legale; g) controlla il regolare funzionamento degli organi sindacali ed, eventualmente, elegge al suo interno una commissione ispettiva; h) dirige e amministra i beni sociali; i) stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi alle sedi regionali; j) convoca il Congresso Nazionale sia in sessione ordinaria sia straordinaria ed elegge la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Modifica Statuto; k) convoca la Conferenza Organizzativa ed elegge la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Modifica Statuto; l) ha facoltà di sfiduciare con voto espresso attraverso la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto il Segretario Nazionale e/o i Responsabili di Segreteria Nazionale; m) approva il regolamento interno elaborato dalla Segreteria Nazionale; n) nomina il vice Direttore Responsabile dell’organo di stampa della FAST Ferrovie; o) stabilisce, ove possibile, le quote associative compresi i versamenti brevi manu; p) ratifica le eventuali dimissioni di Consiglieri Nazionali; q) ratifica i Consiglieri Nazionali espressi dalla realtà regionale di appartenenza del Consigliere dimissionario e i membri subentranti dai territori che esprimono componenti di segreteria nazionale; r) accerta la necessità dell’assunzione di eventuali impiegati in servizio al Sindacato e ne dà mandato alla Segreteria Nazionale. Il Direttivo Nazionale è composto da: la Segreteria Nazionale; i Segretari Regionali; i Consiglieri del Direttivo Nazionale; il Rappresentante Nazionale Comitato Pari Opportunità; i Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri (con voto consultivo); i Componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Sindaci (con voto consultivo). art. 11 DIREZIONE OPERATIVA La Direzione Operativa è l'organo deliberante della FAST Ferrovie; ha il compito di delineare l’indirizzo politico sindacale, tra un Direttivo e l'altro, in coerenza con il mandato congressuale e dello stesso Direttivo. La Direzione Operativa ha i seguenti compiti: a) esamina lo sviluppo e l’evoluzione dell’azione sindacale della FAST Ferrovie sia a livello nazionale che a livello regionale; b) vigila sull’operato della Segreteria Nazionale emanando, se necessario, apposite direttive; c) vigila sull’operato delle Segreterie Regionali intervenendo, in caso di crisi, in prima istanza, con la sospensione, se necessaria, anche del Segretario Regionale; d) nomina i Commissari Sostitutivi nel caso di crisi in sedi regionali; e) fissa la misura delle spese di rappresentanza per i delegati sindacali incaricati, di volta in volta, dalla stessa o dalla Segreteria Nazionale e che si allontanano per motivi sindacali dalla propria sede, nonché eventuali rimborsi spese; f) dispone la distribuzione dei permessi sindacali secondo le esigenze centrali e territoriali nel rispetto dei criteri stabiliti dal direttivo; g) dispone per eventuali consulenze esterne. La Direzione Operativa è composta da: la Segreteria Nazionale; i Segretari Regionali o, in loro sostituzione, un componente di segreteria regionale che statutariamente è legittimato a sostituirlo. il Rappresentante Nazionale del Comitato Pari Opportunità; il Presidente del Collegio dei Probiviri (con voto consultivo). art. 12 SEGRETERIA NAZIONALE La Segreteria Nazionale è l’organo operativo del sindacato: a) coordina la strategia e l’azione delle strutture regionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organismi deliberanti del Sindacato; b) dichiara e formalizza gli scioperi a carattere nazionale agli enti previsti ed alle imprese; c) può controllare la gestione finanziaria delle sedi regionali; d) dispone e gestisce i permessi sindacali attribuitigli dalla Direzione Operativa; e) interviene, in prima istanza, anche verso il singolo socio, per atti gravi o lesivi al sindacato, adottando i provvedimenti che ritiene necessari, compreso la sospensione cautelativa; f) individua, tra gli Iscritti, eventuali collaboratori che, all’occorrenza, supportino tecnicamente l’azione della Segreteria stessa, comunicando alla Segreteria Regionale di appartenenza dell'iscritto la sua utilizzazione ed alla Direzione Operativa gli incarichi assegnati; g) valuta la possibilità di effettuare corsi formativi a carattere sindacale; h) assume e/o licenzia, su mandato del Direttivo Nazionale, sindacato. La Segreteria Nazionale è composta da: impiegati in servizio al il Segretario Nazionale; il Responsabile Rapporti con Strutture Periferiche, Comunicazione e Stampa; il Responsabile Pianificazione Bilancio e Ufficio Legale; il Responsabile Organizzazione Interna e Relazioni Industriali con le Società di Infrastruttura e le Società di Servizi Collaterali alle Infrastrutture Ferroviarie; il Responsabile Relazioni Industriali con le Società di Trasporto e le Società di Servizi Collaterali al trasporto Ferroviario. Esiste incompatibilità tra le cariche di Segreteria Nazionale e qualunque incarico o carica sindacale nazionale e regionale. art. 13 SEGRETARIO NAZIONALE Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale, negoziale, amministrativa e processuale attiva e passiva della FAST FERROVIE sia in sede giudiziale, in ogni stato e grado, sia in sede stragiudiziale. Egli non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Segretario Nazionale: a) coordina l’attività dei Responsabili di Segreteria Nazionale; b) cura i contatti con gli altri sindacati; c) firma i contratti di lavoro; d) presiede le riunioni di Segreteria Nazionale; e) presiede la Direzione Operativa; f) garantisce che la linea amministrativa del sindacato sia coerente con quanto stabilito dagli organismi decisionali; g) rappresenta la FAST Ferrovie in seno alla F.A.S.T.; h) in concerto con il Responsabile Pianificazione Bilancio e Ufficio Legale pianifica le spese della Segreteria Nazionale i) è Direttore Editoriale dell’organo di stampa della FAST Ferrovie. art. 14 RESPONSABILE RAPPORTI CON STRUTTURE PERIFERICHE, COMUNICAZIONE E STAMPA. Il Responsabile Organizzazione Interna e Rapporti con Strutture Periferiche: a) sostituisce il segretario nazionale, in tutte le sue funzioni, quando questi è assente; b) ha il compito di curare l’organizzazione sindacale territoriale; c) diffonde l'informativa ricevuta e/o prodotta dai Responsabili di Segreteria Nazionale. a) organizza la raccolta, lo studio e la divulgazione interna su tutto ciò che sia inerente alle tematiche tecniche e normative relative al trasporto ferroviario; b) assicura la migliore diffusione di tutta l’informativa; d) cura l'immagine del sindacato attraverso la pubblicazione di manuali, opuscoli, agende e manifesti tematici. art. 15 RESPONSABILE PIANIFICAZIONE BILANCIO E UFFICIO LEGALE Il Responsabile Pianificazione Bilancio e Ufficio Legale: a) pianifica le spese della Segreteria Nazionale; b) produce il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi statutari; c) relaziona alla Segreteria Nazionale la possibilità di spesa in relazione al patrimonio amministrato; d) organizza ed aggiorna una banca dati relativamente alle azioni legali intraprese dal sindacato; e) promuove vertenze sindacali a livello nazionale e regionale. f) cura i rapporti con i consulenti esterni; g) coordina al livello nazionale i corrispettivi Responsabili Regionali. art. 16 RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE INTERNA, RELAZIONI INDUSTRIALI CON LE SOCIETÀ DI INFRASTRUTTURA E LE SOCIETÀ DI SERVIZI COLLATERALI ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE Il Responsabile Relazioni Industriali con le Società di Infrastruttura e le Società di Servizi Collaterali alle Infrastrutture Ferroviarie: a) garantisce una qualificata presenza ai tavoli di trattativa nazionale di sua competenza; b) coordina eventuali collaboratori messi a disposizione dalla Segreteria Nazionale; c) fornisce al Responsabile Organizzazione Interna e Rapporti con Strutture Periferiche tutta l'informativa a sua disposizione. art. 17 RESPONSABILE RELAZIONI INDUSTRIALI CON LE SOCIETÀ DI TRASPORTO E LE SOCIETÀ DI SERVIZI COLLATERALI AL TRASPORTO FERROVIARIO Il Responsabile Relazioni Industriali con le Società di Trasporto e le Società di Servizi Collaterali al Trasporto Ferroviario: a) garantisce una qualificata presenza ai tavoli di trattativa nazionale di sua competenza; b) coordina eventuali collaboratori messi a disposizione dalla Segreteria Nazionale; c) fornisce al Responsabile Organizzazione Interna e Rapporti con Strutture Periferiche tutta l'informativa a sua disposizione. art. 18 RAPPRESENTANTE NAZIONALE COMITATO PARI OPPORTUNITA' Il Rappresentante Nazionale Comitato Pari Opportunità: a) rappresenta la FAST Ferrovie negli incontri nazionali contrattualmente previsti sulle tematiche inerenti il C.P.O.; b) coordina l’azione di tutti i responsabili C.P.O. Regionali FAST Ferrovie; c) fornisce al Responsabile Organizzazione Interna e Rapporti con Strutture Periferiche tutta l'informativa a sua disposizione. art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti che, tra di loro, eleggono un Presidente. Il Congresso Nazionale elegge anche più supplenti, fino ad un massimo di tre, che non fanno parte del Collegio in oggetto; essi subentrano, in via definitiva, ad uno o più componenti effettivi, in caso di loro dimissioni o impossibilità prolungata che pregiudichi la corretta funzionalità del Collegio stesso. La loro attività è regolata da un apposito regolamento di procedura che costituisce parte integrante del regolamento interno. Esiste incompatibilità tra la carica di Proboviro e qualunque altra carica sindacale. art. 20 COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI Il Collegio Nazionale dei Sindaci è formato da tre componenti che, tra di loro, eleggono un Presidente. Il Congresso elegge anche più supplenti, fino ad un massimo di tre, che non fanno parte del Collegio in oggetto; essi subentrano, in via definitiva, ad uno o più componenti effettivi, in caso di loro dimissioni o impossibilità prolungata che pregiudichi la corretta funzionalità del Collegio stesso. La loro attività è regolata da un apposito regolamento di procedura che costituisce parte integrante del regolamento interno. Esiste incompatibilità tra la carica di Sindaco e qualunque altra carica sindacale. art. 21 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI Congresso Nazionale: La convocazione ordinaria del Congresso Nazionale è di competenza del Direttivo Nazionale, nel rispetto dei tempi fissati dalle norme statutarie. La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale avviene su richiesta del Direttivo Nazionale con voto espresso dai 2/3 dei suoi componenti o con la richiesta dei 2/3 degli Iscritti in campo nazionale che inoltrino istanza per mezzo dei rispettivi Segretari Regionali alla Segreteria Nazionale che ne formalizzerà la convocazione. I Segretari Regionali sono responsabili dell'autenticità delle firme. In questo caso, i tempi della convocazione sono dimezzati. Conferenza Organizzativa: La convocazione della Conferenza Organizzativa è di competenza del Direttivo Nazionale. Essa avviene nel rispetto dei tempi fissati dalle norme statutarie per il Congresso ridotti della metà. Direttivo Nazionale: La convocazione avviene, almeno una volta l'anno, ad opera della Segreteria Nazionale o su richiesta della metà più uno dei componenti del Direttivo Nazionale, aventi diritto al voto, ogni volta che ne ravvisi la necessità. Direzione Operativa: La convocazione avviene ad opera della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 5 componenti della Direzione Operativa, aventi diritto al voto, ogni volta che ne ravvisi la necessità. Segreteria Nazionale: La convocazione avviene ad opera del Segretario Nazionale o su richiesta di uno dei Responsabili di Segreteria Nazionale. Le stesse modalità si applicano agli organi regionali relativamente agli organi di propria competenza. art. 22 DURATA E DECADENZA DEGLI ORGANI Gli organi nazionali e territoriali durano in carica quattro anni. Le cariche decadono all’apertura dei rispettivi Congressi, salvo il disbrigo della ordinaria amministrazione o nei casi stabiliti dalle presenti norme. PARTE III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE art. 23 STRUTTURA REGIONALE La struttura regionale si articola nei seguenti organi; a) Congresso Regionale; b) Direttivo Regionale; c) Segreteria Regionale; d) Collegio Regionale dei Sindaci. Gli organi regionali di cui ai punti b); c) e d) sopra riportati hanno compiti e composizione, ove possibile, in analogia a quelli già definiti per i coincidenti organi nazionali. art. 24 CONGRESSO REGIONALE Il Congresso Regionale: a) analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale e aziendali; b) definisce gli indirizzi di politica sindacale regionale da presentare al Congresso Nazionale; c) delibera le linee strategiche e verifica l’operato della Segreteria Regionale e del Direttivo Regionale; d) elegge il Segretario Regionale con le stesse norme procedurali previste per il Segretario Nozionale; e) elegge i Delegati al Congresso Nazionale; f) elegge il Collegio dei Sindaci Regionale; g) elegge i Consiglieri del Direttivo Regionale. Il Congresso Regionale è composto da: i Delegati eletti in rappresentanza degli iscritti; la Segreteria Regionale uscente; i Consiglieri uscenti del Direttivo Regionale; i Consiglieri uscenti del Direttivo Nazionale; i Segretari Provinciali, se esistenti; i Componenti effettivi uscenti del Collegio Regionale dei Sindaci (con voto consultivo). art. 25 SEGRETERIA REGIONALE E’ l’organo operativo del sindacato a livello territoriale per le seguenti regioni: Abruzzo Marche - Umbria Calabria Piemonte - Valle d’Aosta Campania - Molise Puglia - Basilicata Emilia Romagna Sardegna Friuli Venezia Giulia Sicilia Lazio Toscana Liguria Trentino - Alto Adige Lombardia Veneto art. 26 STRUTTURE LOCALI Secondo le necessità e le realtà locali presenti sul proprio territorio il Direttivo Regionale potrà costituire, regolamentandole, apposite strutture o rappresentanze sindacali locali a livello provinciale o d’impianto. Dette strutture o rappresentanze saranno rese note alla Segreteria Nazionale tramite il Segretario Regionale. PARTE IV ORGANIZZAZIONE INTERNA art. 27 COMMISSIONI Allo scopo di garantire il corretto e più funzionale svolgimento dei lavori dei Congressi e dei Direttivi FAST Ferrovie sono individuate le seguenti rispettive commissioni: Congressi: a) Verifica Poteri; b) Elettorale; c) Modifica Statuto; d) Mozione Finale. Direttivi: a) Elettorale; b) Mozione Finale. APPROVAZIONE Approvato dal Congresso Nazionale del 15, 16 e 17 marzo 2005. La commissione modifica Statuto: D’Ambrosio Angelo; Di Polito Francesco; Leone Giuliano.