Documentazione e ricerche I libri e la lettura: il quadro normativo nazionale e comparato e le iniziative dell’Unione europea n. 100 3 marzo 2014 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione e ricerche I libri e la lettura: il quadro normativo nazionale e comparato e le iniziative dell’Unione europea n. 100 3 marzo 2014 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI – Dipartimento Cultura 066760-3255 – [email protected] Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: SERVIZIO BIBLIOTECA – Osservatorio della legislazione straniera 066760-2278 – [email protected] SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l’Unione europea 066760-2145 – [email protected] Il quadro normativo nazionale è stato redatto dal Servizio Studi. Le parti relative alla legislazione comparata sono state redatte dal Servizio Biblioteca (Note Informative Sintetiche n. 9 del 3 marzo 2014). Le parti relative alle iniziative dell’Unione europea sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: CU0094.doc INDICE IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il prezzo dei libri 3 I libri di testo scolastici 5 Le biblioteche 10 Il Centro per il libro e la lettura 15 Il credito di imposta per l’acquisto di libri - art. 9 del d.l. 145/2013 (L. 9/2014) 16 Le librerie e la professione di libraio Risorse web e link utili 18 20 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Francia 25 Germania 28 Regno Unito 30 Spagna 31 Stati Uniti d’America 33 Canada 34 LE INIZIATIVE DELL'UNIONE EUROPEA Premessa Europa creativa Digitalizzazione 39 39 40 Agenda europea per la cultura 42 Promozione libri di testo digitali 43 Alfabetizzazione 43 Proprietà intellettuale 44 I Il quadro normativo nazionale IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il prezzo dei libri La disciplina del prezzo di vendita dei libri è attualmente recata dalla L. 128/2011, come recentemente modificata dall’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). La nuova disciplina ha sostituito quanto precedentemente disposto dall’art. 11 della L. 62/2001, già modificato dall’art. 2 del D.L. 99/2001 (L. 198/2001) e poi abrogato dall’art. 3, co. 2, della stessa L. 128/2011. Secondo quanto indicato dalla legge, l’obiettivo della disciplina del prezzo dei libri è quello di contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e alla tutela del pluralismo dell’informazione. In base alla disciplina vigente, il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore. Lo sconto al consumatore finale, compresi i libri venduti per corrispondenza anche nell’ambito di attività di commercio elettronico, non può essere superiore al 15% del prezzo fissato. Lo sconto può arrivare fino al 20% per i libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche. Alcune categorie di libri sono comunque escluse dall’applicazione di tali previsioni. Si tratta, in particolare, di: libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; libri venduti a università e scuole e istituzioni educative di ogni ordine o grado; libri venduti a istituzioni o centri scientifici di ricerca; libri per bibliofili e libri d’arte; libri antichi e di edizioni esaurite; libri posti fuori catalogo dall’editore; libri usati e libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto. Al riguardo si evidenzia che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 4, co. 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2013, sono stati esclusi dall’applicazione delle limitazioni agli sconti i libri venduti a scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici (per i quali lo sconto, in base al testo originario della L. 128/2011, poteva essere, al massimo, del 20%), mentre la percentuale massima di sconto applicabile ai libri venduti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (a fronte del 20% previsto nel testo originario della L. 128/2011) è stata ridotta al 15%. Gli editori possono altresì realizzare, ad eccezione del mese di dicembre, campagne promozionali distinte fra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti fino al 25% del prezzo fissato. E’ comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio di non aderire 3 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE alle campagne promozionali, pur dovendo essere in ogni caso informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni. La vendita di libri effettuata in difformità da quanto disposto comporta l’applicazione di sanzioni. La legge prevede anche che, decorsi 12 mesi dal 1° settembre 2011 – data di decorrenza delle disposizioni recate dalla L. 128/2011 –, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria trasmette alle Camere una relazione governativa sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Al momento, la relazione non risulta pervenuta. Al riguardo, per completezza, si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nella segnalazione del 2 ottobre 2012 al Governo e al Parlamento, concernente Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013, ha evidenziato che la previsione di tetti massimi agli sconti sul prezzo dei libri può “limitare la libertà di concorrenza dei rivenditori finali, senza produrre sostanziali benefici per i consumatori in termini di servizi offerti o di ampliamento del numero di libri immessi sul mercato”. Peraltro – prosegue l’Autorità –, “l’esperienza di altri Paesi europei (quali Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Belgio, Finlandia, Svezia ed altri) non consente di concludere che l’assenza di una disciplina di contenimento degli sconti comprometta la sopravvivenza di editori minori e di piccole librerie”. Infine, benché la norma sul tetto agli sconti ricade “in una delle ipotesi di cui, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, lett. h) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è stata già prevista l’abrogazione in termini generali”, l’Autorità “ritiene, in ogni caso, necessario disporne l’abrogazione espressa al fine di garantire maggiore certezza giuridica agli operatori"1. 1 L’art. 3, co. 8, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) ha stabilito l’abrogazione automatica per tutte le disposizioni che prevedono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche, 4 mesi dopo la sua entrata in vigore (quindi, il 13 dicembre 2011). Al fine di consentire ai soggetti interessati (operatori economici, amministrazioni, giudici e altri interpreti delle norme) di individuare concretamente le disposizioni oggetto di abrogazione, la norma detta poi due criteri ermeneutici: - da un lato precisa (secondo periodo del co. 7) che le disposizioni in materia di restrizioni all’accesso e all’esercizio della attività economica vanno interpretate in modo restrittivo; - dall’altro (co. 9) detta un elenco di fattispecie, istituti giuridici e atti e provvedimenti amministrativi che configurano il concetto di “restrizione” all’accesso ed esercizio di attività economica, e che conseguentemente sono destinati a cadere sotto l’effetto abrogativo. In base a tale elenco, per “restrizione” (destinata ad abrogazione automatica) si intende, tra l’altro, “l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale” (lett. h)). 4 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE I libri di testo scolastici La gratuità, il prezzo massimo di copertina e i "tetti di spesa" La distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole elementari (ora, scuola primaria) è stata inizialmente disposta con la L. 719/1964. La norma è, in seguito, confluita nel “Testo unico della scuola” (d.lgs. 297/1994); quest’ultimo, nello stabilire che i libri di testo sono adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, prevede, all’art. 156, la fornitura gratuita da parte dei comuni, secondo modalità indicate dalla legge regionale. L’art. 27 della L. 448/1998 ha poi previsto che nell’a.s. 1999-2000 i comuni dovevano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo (allora comprendente, oltre ai 5 anni della scuola elementare, i 3 anni della scuola media), e dovevano assicurare la fornitura in comodato agli studenti delle scuole secondarie superiori. Per tali finalità, il provvedimento ha autorizzato una spesa non superiore a 200 miliardi di lire, rinviando ad un D.P.C.M. l’individuazione dei requisiti per fruire delle agevolazioni. Il D.P.C.M. n. 320/1999 ha quindi indicato in trenta milioni di lire (ora, 15.493,71 euro) il reddito annuale massimo del nucleo familiare necessario per l’accesso al beneficio. L’applicazione delle misure agevolative è stata estesa all'a.s. 2000-2001 dalla legge finanziaria 2000 (art. 53 della L. 488/1999), che ha confermato la spesa di 100 miliardi di lire, integrandola con ulteriori 100 miliardi (tabella D della stessa legge finanziaria). La fornitura gratuita dei libri di testo è stata, quindi, rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro - con la tabella D di successive leggi finanziarie. Da ultimo, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, è stata rifinanziata dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le risorse sono state individuate dalle leggi finanziarie (poi, di stabilità) nell’ambito del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, istituito dall’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009 (L. 33/2009) nello stato di previsione del MEF, sempre nella misura di € 103 mln. Da ultimo, l’art. 23, co. 5, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di € 103 mln. Al riparto delle somme tra le regioni - ivi comprese, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 419/2001, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano - provvedono, in ragione del numero degli alunni, decreti dirigenziali emanati annualmente. Per l’a.s. 2013/2014 sono stati emanati i decreti dirigenziali 19 giugno 2013 (G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) e 6 febbraio 2014 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014). 5 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE L’art. 27 della L. 448/1998 ha, inoltre, introdotto un “tetto” alla spesa delle famiglie per i testi scolastici prevedendo che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dovevano essere individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell’obbligo, da assumere come limite all’interno del quale i docenti dovevano operare le proprie scelte. Nel frattempo, è intervenuta la L. 9/1999, che ha elevato l’obbligo di istruzione a dieci anni disponendo, però, che fino ad un riordino generale del sistema scolastico, l’obbligo aveva durata novennale. Il DM 547/1999, emanato in attuazione della L. 448/1998, e che ha considerato l’innovazione introdotta dalla L. n. 9/1999, ha fissato i criteri per la determinazione del prezzo dei testi scolastici fino al primo anno di corso della scuola superiore, a decorrere dall’a.s. 2000-2001. Il medesimo DM ha indicato, altresì, le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo. La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 622, 628, 629), contestualmente all’elevazione dell’obbligo scolastico ad almeno dieci anni (coincidenti con i sedici di età e con il secondo anno del percorso successivo al primo ciclo), ha, poi, disposto: l’estensione della gratuità parziale dei libri di testo, ovvero della fruizione in comodato, agli studenti dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore; la determinazione del prezzo massimo della dotazione libraria anche per gli anni scolastici successivi al secondo dell’istruzione secondaria superiore; la facoltà per istituzioni scolastiche, reti di scuole, associazioni di genitori, di noleggiare testi agli studenti. Per l’a.s. 2014-2015, il DM 27 settembre 2013, n. 781 - abrogando il precedente DM 26 marzo 2013, n. 209 - ha confermato i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria definiti per l'a.s. 2013/2014 (fissati con DM 2 luglio 2013, n. 579), eventualmente incrementati del tasso di inflazione programmato per l'anno 2014. Il medesimo decreto del settembre 2013 ha stabilito, altresì, che i tetti di spesa per le prime classi della scuola secondaria di primo grado e per le prime e terze classi della secondaria di secondo grado sono ridotti, nel caso l'intera dotazione libraria necessaria sia composta da libri in versione mista (v. infra), del 10%, ovvero, ove la dotazione libraria necessaria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale (v. infra), del 30%. Per le rimanenti classi della scuola secondaria sono confermati i tetti di spesa già definiti per le 6 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE adozioni relative all'a.s. 2013/2014, eventualmente adeguati al tasso di inflazione programmata per il 20142. Da ultimo, l'art. 6 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro per il 2013 e di 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo, anche usati, di contenuti digitali integrativi e dispositivi per la lettura di materiali digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie, sulla base della dell'ISEE. In attuazione, è intervenuto il D.M. 25 settembre 2013, n. 774, che ha stabilito i criteri per l’assegnazione delle risorse alle singole istituzioni. In particolare, si prevede che le risorse sono ripartite in base al numero di studenti iscritti alla scuola e che per il 2013 è data priorità alle istituzioni che si trovano nelle regioni con un tasso di famiglie disagiate (con reddito netto fino a 15.493,71 euro) superiore al 15%. I fondi disponibili per il 2014 saranno destinati, con un successivo decreto, anche alle scuole delle restanti regioni. Libri di testo non cartacei Alcune disposizioni hanno innovato in maniera significativa la disciplina relativa alle modalità di fruizione dei libri di testo, anche allo scopo di ridurre progressivamente i costi sostenuti dalle famiglie. Innanzitutto, l’art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) aveva introdotto nuove modalità di adozione, realizzazione e fruizione dei testi didattici. In particolare, aveva disposto che: a partire dall’a.s. 2008-2009, nell’adozione dei testi per le scuole era data preferenza a quelli disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet; gli studenti accedevano a questi ultimi gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (tale ultima condizione si riferiva, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo); entro un triennio, vale a dire entro l’a.s. 2010-2011, i libri di testo per le scuole del primo ciclo e per gli istituti di istruzione secondaria superiore erano prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet e mista; a decorrere dall’a.s. 2011-2012, il collegio dei docenti adottava esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabile da 2 Per completezza, si ricorda che il decreto di definizione dei tetti di spesa relativi all'a.s. 2013/2014 non risulta essere stato ancora emanato. I tetti di spesa riferiti all'a.s. 2012/2013 sono stati definiti con DM 11 maggio 2012, n. 43. Sull'argomento, la nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, riservandosi di comunicare con altro provvedimento i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e II grado per l'a.s. 2013/2014, aveva affermato che "ad ogni buon conto (...) i tetti di spesa dovrebbero subire solo aumenti contenuti entro il tasso di inflazione". 7 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE internet o mista, fatta salva l’adozione di appositi strumenti didattici per i soggetti diversamente abili; i testi scolastici sviluppavano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e potevano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento. Aveva, inoltre, previsto che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, predisponevano per l’adozione dei testi di studio linee di indirizzo ispirate agli stessi principi indicati per i percorsi scolastici. Successivamente, l'art. 11, co. 1, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) ha novellato l'art. 15 del D.L. 112/2008 introducendo la versione digitale del libro di testo (che va a sostituire quella on line scaricabile da internet) e fornendo una definizione legislativa di versione mista, in base alla quale la stessa è costituita, alternativamente, da un testo in formato cartaceo e contenuti digitali integrativi, ovvero da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Ha, altresì, previsto che, a decorrere dall’a.s. 2014/2015, il collegio dei docenti adotta, per le nuove adozioni, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, progressivamente a partire dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovevano essere, tra l'altro, determinati: le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale; i criteri per ottimizzare l'integrazione tra i libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche. In attuazione di tale disposizione, è intervenuto il già citato DM 27 settembre 2013, n. 781, il quale - ribadendo, tra l'altro, che l'obbligo di adozione di libri nella versione digitale e mista è limitata alle nuove adozioni e non si applica alle conferme di adozione reca, altresì, nell'ambito dell'Allegato 1, alcune indicazioni specifiche relative alle diverse tipologie di libri di testo e di risorse digitali integrative. In materia, da ultimo, è intervenuto l'art. 6, co. 1-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 112/2008 si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado (e, dunque, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali). 8 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE I termini di adozione dei libri di testo L’art. 5 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008), sempre con lo scopo di ridurre i costi per le famiglie, aveva disposto l’adozione di testi in relazione ai quali l’editore si fosse impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva l’eventuale predisposizione di appendici di aggiornamento, da rendere comunque disponibili separatamente. Aveva stabilito, inoltre, che l’adozione dei libri di testo doveva avvenire con cadenza pluriennale - ogni cinque anni nella scuola primaria, e ogni sei nella scuola secondaria -, a meno che non ricorressero specifiche e motivate esigenze. Con riferimento a queste ultime, l'art. 1-ter del D.L. 134/2009 (L. 167/2009) aveva precisato che esse dovessero essere connesse con la modifica degli ordinamenti scolastici o con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet. Spettava al dirigente scolastico l’obbligo di vigilare affinché i collegi dei docenti assumessero le proprie determinazioni in materia di libri scolastici nel rispetto della normativa vigente. Successivamente, il comma 2 del già citato art. 11 del D.L. 179/2012 ha disposto, dal 1° settembre 2013, l'abrogazione dell'art. 5 del D.L. 137/2008. Al riguardo, con nota MIUR prot. 378 del 25 gennaio 2013, è stato chiarito che è da ritenere che il legislatore ha inteso mantenere invariata per l'a.s. 2013-2014 la dotazione libraria già in uso. Inoltre, non essendo ancora intervenuto al momento delle adozioni per l'a.s. 2013-2014 (seconda decade di maggio) l’effetto abrogativo del vincolo temporale, risulta ancora pienamente applicabile l'art. 5 del D.L. 137/2008, inclusa, quindi, la riserva che fa salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici. La nota ha, inoltre, fatto presente che il passaggio ai libri di testo nella nuova versione digitale richiede, in ogni caso, l'adozione del DM che ne deve definire le caratteristiche tecniche. Da ultimo, il già citato art. 6 del D.L. 104/2013 ha reso facoltativa l’adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti e ha circoscritto la possibilità per lo stesso collegio di indicare testi consigliati (oltre a quelli adottati) al solo caso in cui questi rivestano carattere di approfondimento o monografico. Con riguardo alla facoltà di adottare libri di testo, il comunicato presente sul sito del MIUR chiariva che “i docenti potranno decidere di sostituirli con altri materiali”. Per l’a.s. 2013-2014, ha inoltre disposto che non può essere preclusa allo studente la possibilità di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti, purché siano conformi alle Indicazioni nazionali. 9 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Le biblioteche Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) le biblioteche sono istituti e luoghi della cultura, insieme con musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Il Codice definisce «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio. Biblioteche pubbliche statali Il regolamento emanato con D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 individua 47 biblioteche pubbliche statali, di cui 11 annesse a monumenti nazionali. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è responsabile della gestione del patrimonio librario nazionale delle biblioteche pubbliche statali, per il tramite della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. Il patrimonio documentario custodito dalle Biblioteche pubbliche statali ammonta a circa 40 milioni di esemplari tra manoscritti, incunaboli, edizioni a stampa, periodici, edizioni musicali e straordinarie raccolte di mappe geografiche, incisioni e stampe. L’art. 2 del DPR 417/1995 affida alle biblioteche pubbliche statali il compito di: raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza; documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti. Tali compiti sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. In particolare, le biblioteche universitarie attuano il coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni. Le due Biblioteche Nazionali Centrali, di Firenze e di Roma, hanno altresì il compito di raccogliere e documentare tutto quanto viene stampato in Italia. In materia si ricorda che la L. 106/2004 ha disposto che sono oggetto di deposito legale presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, fra i quali, in base all’art. 4, libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, documenti diffusi su supporto informatico o, comunque, diffusi tramite rete informatica. 10 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Ogni biblioteca pubblica statale è tenuta a predisporre un regolamento interno, da sottoporre all’approvazione del Ministero, che contiene il calendario e l’orario di apertura – che devono essere coordinati con quelli degli altri istituti bibliotecari cittadini –, la disciplina dei servizi al pubblico e le disposizioni idonee ad assicurare il corretto funzionamento della biblioteca. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata; solo in caso di necessità grave e urgente il direttore può tenere chiusa la biblioteca, previo avviso al Ministero (artt. 26, 27 e 29 del DPR 417/1995). In base all’art. 33 del DPR, nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura e di consultazione, sono istituite – ove possibile – sale riservate allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio. Con riferimento alle spese a carico degli utente, il DPR precisa che, in particolare, si considerano servizi aggiuntivi a pagamento: le spese sostenute dalla biblioteca per l’erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione (art. 34); le pubblicazioni e altro materiale informativo prodotto dalla biblioteca nell’ambito della sua attività tecnico-scientifica (art. 42); la riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca (art. 45); le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti (art. 51); servizi di carattere generale (caffetteria, ristorazione, guardaroba e vendita di altri beni). Il pagamento dei tali servizi è disciplinato dall’art. 61 del DPR3. Ai fini della programmazione finanziaria annuale e triennale, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessità di spesa, formula richieste di finanziamento che presenta alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, nei termini fissati dall’art. 19 del DPR. Il direttore della biblioteca è tenuto, altresì, a presentare una relazione annuale che evidenzia l’attività svolta nell’anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati, e comprende i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative. La relazione si riferisce, in particolare, a: opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento, impianti, 3 Per completezza, si ricorda che in materia di “servizi aggiuntivi” dispone anche l’art. 117 del d.lgs. 42/2004, che prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, che possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 rinvia alle forme previste dall'art. 115 del Codice (gestione diretta o indiretta); per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110. 11 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE attrezzature varie; incremento del patrimonio documentario; interventi di tutela; servizi di prestito e riproduzione e altri servizi al pubblico; mostre e promozione culturale; pubblicazioni curate dalla biblioteca; iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero (art. 21). Biblioteche di enti territoriali L’art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche (e musei) degli enti locali. In particolare, il trasferimento riguarda le funzioni relative alle biblioteche di enti locali o di interesse locale, comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, concernenti: istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche; manutenzione delle cose raccolte nelle biblioteche interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte delle biblioteche e loro funzionalità; coordinamento dell'attività delle biblioteche; mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito delle biblioteche. Una raccolta della legislazione regionale in materia di promozione del libro e della lettura e di biblioteche di competenza regionale è consultabile attraverso il sito web del Centro per il libro e la lettura (Normativa>Norme regionali). Biblioteche non statali aperte al pubblico Tra le attività della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del MIBACT, alcune riguardano le biblioteche non statali aperte al pubblico (con esclusione di quelle di competenza regionale). In particolare, gli interventi sono relativi alla concessione di contributi annuali per il funzionamento e l’attività delle biblioteche non statali che ne facciano richiesta, ai sensi della circolare n. 138/2002. In base alla circolare richiamata, le biblioteche non statali, per essere ammesse al contributo, devono, tra l’altro, effettuare un’apertura al pubblico per almeno dodici ore settimanali e operare nell’ambito del SBN (o richiedere il contributo ai fini dell’inserimento nel SBN). Le domande di contributo devono essere inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno. Attraverso il sito web della Direzione generale è possibile consultare la ripartizione annuale dei contributi erogati dal 2008 al 2013. 12 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il Servizio Bibliotecario Nazionale Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal MIBACT, con la cooperazione delle regioni e delle università, e coordinata dall’Istituto centrale per il catalogo unico, con l’obiettivo di superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie. La rete del SBN è oggi costituita da 5250 biblioteche statali, di enti locali, universitarie, scolastiche, di accademie ed istituzioni pubbliche e private operanti in diversi settori disciplinari. Le biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate in Poli locali. I Poli, suddivisi per regioni, attualmente sono 85. Biblioteche scolastiche A livello normativo statale, esiste una legislazione specifica in merito alla presenza di biblioteche nelle scuole solo con riferimento alle scuole primarie. In particolare, l’art. 158 del d.lgs. 297/1994 prevede l’istituzione di una biblioteca scolastica per ogni classe di tale ordine di scuola, ad eccezione della prima, disponendo che al mantenimento e all'incremento delle stesse si provvede anche con sussidi degli enti locali e con eventuali donazioni e lasciti privati. Peraltro, può essere utile ricordare, tra l’altro, che il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolari 228/1999 e 229/2000, aveva avviato un programma per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche 1999-2000, il cui obiettivo principale era la creazione di un sistema di biblioteche scolastiche, progressivamente integrate in un’ottica di rete, da collegare in parte al Sistema Bibliotecario Nazionale; il programma prevedeva, altresì, la formazione del Bibliotecario scolastico, realizzata attraverso l'istituzione di Master universitari, poi attivati – limitatamente ad alcuni anni accademici – presso le Università di Bari, di Padova e della Tuscia. In continuità con il programma realizzato per gli anni 1999-2000, è stato avviato, nel 2004, il Progetto Biblioteche nelle scuole, di durata triennale. Tra gli obiettivi del progetto rientrava anche un'attività di formazione, volta ad assicurare la presenza all'interno della scuola di risorse umane qualificate, in grado di catalogare secondo lo standard SBN, esperte nella gestione delle risorse digitali, dei cataloghi elettronici e in genere delle problematiche di gestione e utilizzo della biblioteca, anche in un'ottica didattica. Più di recente, il MIUR ha avviato, per l’a.s. 2010/2011, il progetto “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo”. In base a quest’ultimo, gli Uffici Scolastici Regionali sono stati chiamati a nominare un referente regionale, con funzioni di raccordo e di coordinamento, in possesso di competenze e di esperienze pregresse relative alla promozione della lettura e alla gestione di biblioteche scolastiche in rete e sono stati invitati a sensibilizzare le scuole a costituire reti di biblioteche scolastiche, anche fra scuole di diverso 13 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ordine e grado, e a consolidare reti già esistenti. A sua volta, ogni scuola aderente è stata chiamata a nominare un “referente di rete” e ad individuare un “coordinatore di rete”, su base triennale, facendo riferimento al possesso di competenze organizzativo-gestionali, biblioteconomiche e documentalistiche, anche in rapporto alle nuove tecnologie dell’informazione. 14 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il Centro per il libro e la lettura L’art. 15, co. 3, lett. l), del DPR 233/2007 (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l’istituzione del Centro per il libro e la lettura (d’ora in avanti: CLL) quale Istituto dotato di autonomia speciale. L’art. 2, co. 1, del DPR 91/2009 ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 1, della L. 400/1988, la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento. In base all’art. 1 del regolamento attuativo, emanato con DPR 34/2010, il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell’art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l’altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. Sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente (artt. 4 e 5, co. 2, DPR 34/2010). 15 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il credito di imposta per l’acquisto di libri - art. 9 del d.l. 145/2013 (L. 9/2014) L’art. 9 del D.L. 145/2013 – come modificato nel corso dell’esame parlamentare (L. 9/2014) – prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio, riguardante l’acquisto di libri di lettura, anche digitali, muniti di codice ISBN4, da parte degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, pubblici o paritari. Agli studenti i dirigenti scolastici rilasceranno un buono utilizzabile per ottenere uno sconto del 19% sull’acquisto dei libri indicati presso gli esercizi commerciali che intenderanno utilizzare il credito d’imposta5. Più specificamente, il comma 1 stabilisce che l’attivazione dell’agevolazione la cui durata è prevista fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all’interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell’approvazione della Commissione europea. Il credito d’imposta è compensabile ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 241/19976. Il comma 2 prevede che, con un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca rilevata nell’anno scolastico 2014-2015, è fissato l’importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o paritaria, avente sede nel territorio nazionale) – a valere sulle risorse 4 5 6 Il sistema ISBN (International Standard Book Number) è un sistema di codifica internazionale della produzione libraria che consente di identificare univocamente ogni singola pubblicazione. Dal 2007 esso corrisponde con il codice a barre ed è composto di 13 cifre divise in cinque gruppi: il primo (978 o 979) identifica il prodotto librario, il secondo la lingua di edizione (0 e 1 per l’inglese, 2 per il francese, 3 per il tedesco, 88 per l’italiano ecc.), il terzo la casa editrice, il quarto il prodotto; il quinto, costituito da una sola cifra, è un codice di controllo calcolato a partire dalle prime 12 cifre. Il testo dell’art. 9 del D.L. 145/2013 – pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 – prevedeva, invece, la possibilità di attivare un credito di imposta per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN per le persone fisiche e le persone giuridiche pari al 19% della spesa, fino ad un massimo annuo, per ciascun soggetto, di 2.000 euro, di cui 1.000 per l’acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Erano esclusi i di libri in formato digitale. L'art. 17 del d.lgs. 241/1997 dispone che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 16 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE il cui ammontare complessivo, per un importo massimo di 50 milioni di euro, sarà stabilito secondo quanto dispone il comma 5 – nei limiti specificamente individuati per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici rilasceranno a ciascuno studente un buono sconto, di importo corrispondente alle somme così individuate, contrassegnato e numerato, utilizzabile per ottenere la riduzione del 19 per cento sul prezzo per l’acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono del credito d’imposta. Il comma 2-bis affida a un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il MISE e il MIBACT, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la determinazione delle modalità attuative delle norme sul credito di imposta per l’acquisto di libri e la concessione dei buoni sconto, nonché le modalità per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese e ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5. Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Il comma 6 definisce la procedura per usufruire dell’agevolazione. In particolare: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato; non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del DPR 917/1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’art. 109, co. 5, del medesimo DPR. Il comma 7, infine, prevede che le risorse individuate per il credito d’imposta sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all’entrata del bilancio dello Stato. 17 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Le librerie e la professione di libraio La professione di libraio In Italia, la professione del libraio non è legalmente riconosciuta, non ci sono leggi che la regolamentano, titoli di studio obbligatori da possedere o particolari requisiti per l’accesso alla stessa. Tra le iniziative formative si ricorda, in particolare, il Corso di alta formazione in Gestione della Libreria istituito dalla Scuola Librai Italiani (SLI) e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il corso, della durata di un anno accademico diviso tra lezioni in aula e stage in libreria, è aperto a diplomati e laureati di qualsiasi facoltà. A fine corso è rilasciato un attestato, accompagnato da un giudizio di merito. Hanno accesso al corso, previo test di ammissione, un massimo di 30 studenti. Seminari di perfezionamento e corsi monografici sono organizzati nell’ambito dell’attività formativa della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Inoltre, corsi di formazione diretti in particolare a chi lavora in libreria (titolari e dipendenti) sono organizzati dall’Associazione Librai Italiani (ALI). Le librerie Le librerie non sono oggetto di normazione specifica nel nostro ordinamento: pertanto, la disciplina cui esse vanno ricondotte è quella degli esercizi commerciali in generale. Dal punto di vista del riparto delle competenze, in seguito alla L. cost. 3/2001, la materia del commercio è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117, co. 4, Cost., salvo le disposizioni generali (che intersecano, in particolare, la materia della tutela della concorrenza) contenute nella disciplina statale. Nell’ultimo decennio, inoltre, si sono susseguite una serie di disposizioni legislative di rango statale che hanno progressivamente liberalizzato il settore del commercio. La principale disposizione nazionale a tutela della concorrenza è l’art. 3 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), secondo cui le piccole, medie e grandi strutture di vendita e le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono esser svolte senza limiti e prescrizioni, quali il rispetto di distanze tra esercizi, il contingentamento dei titoli, vincoli merceologici e altri. Su tale assetto è intervenuto, da ultimo, l’art. 31 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che ha disposto la liberalizzazione degli orari per tutti gli esercizi commerciali. Va inoltre ricordato il D.L. 1/2012 (L. 27/2012), che ha disposto l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore di alcuni regolamenti del 18 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Governo (ad oggi non ancora emanati), delle norme che impongono limiti non giustificati all’avvio di attività economiche e che, ancor più, prevede che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’esercizio delle attività economiche sono comunque da interpretare ed applicare in senso tassativo e proporzionato alle finalità di interesse generale, alla stregua del principio per il quale l’iniziativa economica privata è libera, dando a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni il termine del 31 dicembre 2012 per adeguarsi. Tra le Regioni che hanno recepito i principi di liberalizzazione, il Veneto con la L.R. n. 50 del 28.12.2012 e con il Regolamento di attuazione (DGR 1047 del 18 giugno 2013) ha consentito l’apertura e la modifica di medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq) con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed ha previsto, altresì, che all’interno dei centri storici l’autorizzazione per le grandi strutture di vendita sia rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) (mentre nelle altre aree del territorio comunale, il provvedimento autorizzativo passa per una conferenza di servizi). Anche la Toscana, con le leggi n. 52 del 28.9.2012, n. 13 del 5.4.2013 e n. 47 del 9.8.2013 ha modificato il proprio Codice del Commercio ma i tentativi del legislatore Regionale sono ora al vaglio della Corte Costituzionale: il Governo ha, infatti, impugnato le disposizioni regionali ritenendole non in linea con i principi espressi dalla normativa nazionale. Stessa sorte per Bolzano (L.P. n. 7 del 16.3.2012) e per le leggi delle Regioni Umbria (L.R. n. 10 del 6.5.2013) e Valle D’Aosta (L.R. n. 5 del 14.5.2013). Per quanto riguarda l’inizio delle attività commerciali, è obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese. Diverse normative regionali fanno riferimento alla normativa nazionale sulla SCIA, ossia alla dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. 19 RISORSE WEB E LINK UTILI Risorse web e link utili Rapporto sulla promozione della lettura in Italia (marzo 2013), curato dal Forum del libro, su incarico del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; ISTAT, La produzione e la lettura di libri in Italia - Anni 2012-2013 (30 dicembre 2013); Centro per il libro e la lettura - Associazione Italiana Biblioteche, Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani (giugno 2013); International federation of library associations and institutions (IFLA), The IFLA/UNESCO School library guidelines (Linee guida per le biblioteche scolastiche) (2002); Il mercato del libro. Piccoli e grandi a confronto (dicembre 2013), risultati dell’indagine curata dalla società Nielsen spa, su incarico del Centro per il libro e la lettura; AIE (Associazione italiana editori), sito web, Cifre in sintesi: L'editoria italiana in cifre (ottobre 2013); Dentro all'e-book: le cifre (giugno 2013); Il mercato del libro in Italia. Dinamiche e approfondimenti (maggio 2013); Il buco nero delle biblioteche scolastiche (2013); L’editoria per ragazzi in sintesi (2013). Tra i link suggeriti dal sito web del Centro per il libro e la lettura, si segnalano, in particolare, i seguenti: Progetti: Le città del libro Progetto promosso per censire e dare visibilità alle località grandi e piccole che ospitano e organizzano manifestazioni legate al libro. In vitro Progetto sperimentale di promozione della lettura. Il maggio dei libri Campagna nazionale di promozione della lettura. Organismi internazionali: EU READ 20 RISORSE WEB E LINK UTILI Consorzio di organizzazioni europee per la promozione della lettura, fondato nel 2000 per favorire il confronto e lo scambio di idee e di esperienze. IFLA Section literacy and reading Sezione dell’International federation of library associations and institutions dedicata alla promozione della lettura. International reading association Organizzazione professionale internazionale che si dedica all'innalzamento dei livelli di alfabetizzazione nella società per mezzo della diffusione della lettura. Ricochet : le portail européen sur la littérature jeunesse Portale europeo dedicato alla letteratura per l'infanzia. Una ricca banca dati contiene i riferimenti bibliografici agli autori, illustratori ed editori di libri per ragazzi. 21 Il quadro normativo comparato IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Francia In Francia la politica a favore del libro e della lettura ha, dal 1981, il suo caposaldo nella legislazione sul prezzo unico del libro cartaceo, alla quale si è aggiunta nel 2011 una specifica disciplina del libro digitale. La c.d. Loi Lang del 1981 relativa al “prezzo del libro”, più volte modificata (cfr. Legge n. 81-766 del 10 agosto 1981- Testo in vigore) ha fatto obbligo a qualunque persona fisica o giuridica che pubblichi o importi un libro (editori e importatori) di fissarne il prezzo di vendita al pubblico. Rispetto a questo prezzo non è consentito ai commercianti al dettaglio (grandi superfici specializzate, ipermercati, librerie tradizionali o online) di praticare una riduzione (rabais) al pubblico superiore al 5% del prezzo fissato dall’editore o dall’importatore, prima di due anni dalla data di pubblicazione o di importazione. Il dettagliante può, in ogni caso, aggiungere al prezzo in questione il corrispettivo di eventuali spese sostenute per ulteriori servizi espressamente forniti su richiesta dell’acquirente ed il cui costo sia stato preventivamente concordato. La legge del 1981 (art. 1, quinto comma) prevede peraltro che, nel caso di importazione di volumi la cui edizione sia stata curata in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall’importatore debba essere almeno uguale a quello stabilito dall’editore. Tale disposizione tuttavia non si applica ai libri importati provenienti da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, a meno che lo scopo di eludere la norma non emerga da precisi elementi oggettivi, quali l’assenza di effettiva commercializzazione nello Stato di provenienza. Il regime del prezzo unico di vendita prevede alcune eccezioni. Sono previste agevolazioni per l’acquisto di libri scolastici a favore dei membri di specifiche associazioni e riduzioni del prezzo di vendita (fino al 9%) per le acquisizioni, motivate da esigenze istituzionali, da parte di diversi organismi (Stato, collettività territoriali, istituti di insegnamento, di formazione professionale o di ricerca, associazioni sindacali rappresentative, comitati di gestione d’impresa e biblioteche aperte al pubblico per la lettura ed il prestito) (art. 3). Le vendite promozionali sono autorizzate solo se proposte dall’editore o dall’importatore simultaneamente ed alle medesime condizioni all’insieme dei rivenditori al dettaglio o se riguardino volumi oggetto di edizione esclusivamente riservata alla vendita per commissione, per abbonamento o per corrispondenza (art. 6). È vietata infine qualunque pubblicità relativa a prezzi inferiori a quello di vendita al di fuori dei locali ove si effettua la vendita (art. 7). I libri godono inoltre di una imposizione fiscale ridotta (IVA pari al 5,5%). In caso di violazione delle disposizioni della legge sul prezzo unico del libro, sono legittimati ad agire in sede giurisdizionale diversi soggetti: gli editori o importatori concorrenti, le associazioni di tutela dei consumatori e le 25 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO organizzazioni sindacali di categoria, ma anche l’autore dell’opera o qualunque associazione di tutela degli interessi degli autori. Di fronte alla nascita e all’evoluzione del libro digitale (livre numérique), il legislatore francese è intervenuto nel 2011 a dettare anche la disciplina del prezzo unico del libro digitale (Legge n. 2011-590 del 26 maggio 2011 – Testo in vigore e Decreto n. 2011-1499 del 10 novembre 2011). La Legge del 2011 impone all’editore del libro digitale l’obbligo di fissarne un prezzo di vendita al pubblico (art. 1), valido per tutti i rivenditori, dovunque essi si trovino, che esercitino un’attività di vendita di libri in formato digitale destinati ad acquirenti residenti in Francia (art. 3). Il provvedimento legislativo permette inoltre all’editore di far variare il prezzo in funzione del contenuto dell’offerta al pubblico e delle diverse modalità di accesso e di uso del libro digitale (supporto di registrazione amovibile, caricamento da sito online o streaming via internet, numero di copie possibili, etc.). Sulla falsariga di quanto disposto dalla Legge Lang per il libro su carta, anche le vendite promozionali di libri digitali possono essere autorizzate solo su proposta dell’editore simultaneamente ed alle medesime condizioni all’insieme dei rivenditori (art. 4). Ai fini della determinazione delle riduzioni del prezzo di vendita da accordare ai rivenditori, l’editore deve inoltre tener conto, nelle sue condizioni di vendita, dell’importanza dei servizi “qualitativi” resi dai rivenditori ai fini della promozione e della diffusione del libro digitale (art. 5). La continua evoluzione del mercato del digitale ha spinto il legislatore francese a prevedere un Comité de suivi, incaricato di seguire l’attuazione della legge, anche in vista di nuovi adattamenti normativi. Le violazioni alle disposizioni della Legge del 2011 sono considerate contravvenzioni di terza classe e punite con ammende. La politica francese a favore del libro ha permesso nel 2012 il lancio del Progetto ReLire che consentirà la commercializzazione in formato digitale dei libri “indisponibili” del XX secolo (stimati in circa 500.000 volumi), ossia di quei libri che, ancora coperti dal diritto d’autore, non sono più diffusi commercialmente in forma stampata. Il Progetto ReLire si inserisce nell’ambito dell’attuazione della Legge n. 2012-287 del 1° marzo 2012 che ha previsto un sistema di gestione collettiva obbligatoria dei diritti su tali libri, collegati alla loro riproduzione o rappresentazione in formato digitale. Il Progetto si trova attualmente nella prima fase di attuazione, relativa alla pubblicazione online di una prima lista di 60.000 titoli, contenuti nel Registro dei libri indisponibili, sul sito ReLire della Bibliothèque nationale de France. Tra le misure più recenti nel settore del libro si segnala la proposta di legge, attualmente in seconda lettura al Senato, che disciplina le condizioni per la vendita dei libri a distanza (AN, Proposition de loi n. 1189 (XIV legislatura) - cfr. dossier legislativo). Il provvedimento legislativo in discussione esclude la possibilità di offrire per la vendita di libri a distanza il servizio gratuito della consegna a domicilio del cliente, con l’obiettivo di impedire agli operatori di 26 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO vendita online (ad esempio, Amazon o E-Bay) il cumulo della riduzione sistematica del 5% sul prezzo del libro, consentita dalla Legge Lang, con la gratuità della sua consegna, a svantaggio delle librerie tradizionali indipendenti. Il testo legislativo prevede anche la modernizzazione del contratto di edizione che regola i rapporti tra autori e editori per adattarlo allo sviluppo del “libro digitale”: il Governo è infatti autorizzato a modificare con ordonnance le disposizioni del Code de la Proprieté intellectuelle per adeguarle all’Accordoquadro (cfr. Testo dell’Accordo), firmato il 21 marzo 2013 tra il Consiglio permanente degli scrittori e il Sindacato Nazionale degli editori, sotto l’egida del Ministro della Cultura. L’Accordo-quadro propone una nuova definizione del contratto di edizione e precisa che qualsiasi nuovo contratto dovrà contenere una parte specifica per l’edizione digitale, specificando le regole applicabili a quest’ultima. La proposta di legge all’esame del Parlamento si inserisce nell’ambito del Plan en faveur de la librairie indépendante, lanciato nel 2013 dal Ministro della Cultura e della Comunicazione in occasione dell’annuale Salon du livre de Paris, il più importante evento promozionale a favore del libro realizzato in Francia. Il Piano comprende diverse misure di sostegno a favore delle librerie indipendenti, a favore delle quali è previsto un finanziamento complessivo di circa 18 milioni di euro, ripartito tra fondi pubblici e editori (cfr. la Presentazione del Piano sul sito del Ministero della Cultura). Il Piano prevede anche il raddoppio degli aiuti annuali del Centre National du Livre a favore delle librerie, oltre ad un rafforzamento del prezzo unico del libro per una migliore disciplina giuridica della vendita di libri su internet e all’istituzione del Médiateur du livre. La nuova autorità indipendente svolgerà un ruolo di conciliatore nelle controversie relative al rispetto delle due leggi sopracitate sul prezzo unico del libro cartaceo e di quello digitale e sarà legittimata ad agire nelle sedi giurisdizionali in caso di mancata conciliazione. Le disposizioni relative al “Mediatore del libro” e ai suoi compiti sono state inserite nel Progetto di legge relativo al Consumo (AN, Projet de loi n. 1015 (XIV Legislatura) – cfr. dossier legislativo), approvato in via definitiva dall’Assemblea nazionale il 13 febbraio 2014 (TA n. 295, cfr. in particolare art. 144) e attualmente in attesa della pronuncia del Conseil Constitutionnel sulla sua conformità costituzionale. La politica culturale per il libro, secondo le previsioni formulate dal Ministro della Cultura e della Comunicazione, Aurélie Filippetti, all’inizio dell’anno in corso, si focalizzerà nel 2014 sulla trasformazione delle biblioteche in “servizi digitali di prossimità” per permettere l’uso diffuso dei nuovi strumenti digitali. Tra i cambiamenti annunciati, si segnala in particolare l’eventuale estensione degli orari di apertura delle biblioteche alla domenica e ai giorni festivi per adattarsi alla disponibilità del pubblico. 27 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Sotto il profilo organizzativo, le competenze relative alla promozione del libro e della lettura sono divise in Francia tra lo Stato e le collettività territoriali. In seno al Ministero della cultura e della comunicazione, la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) ha, tra le sue competenze, il compito di definire, coordinare e valutare la politica dello Stato a favore del libro e della lettura. La DGMIC, istituita nel 2009 (cfr. Decreto n. 2009-1393 del 11 novembre 2009 – Testo in vigore) e operativa dal 2010, comprende, nella sua organizzazione interna, uno specifico Service du livre et de la lecture (SLL). Il Servizio ha, in particolare, il compito di vigilare sull’equilibrio tra i diversi attori che intervengono nella “catena del libro” (autori, editori, traduttori, librai, bibliotecari, mediatori e associazioni culturali) e presiede allo sviluppo dell’economia del libro, in Francia e all’estero. Il SLL contribuisce inoltre alla modernizzazione delle biblioteche e delle mediateche, in particolare al rafforzamento delle loro reti e dei servizi di cooperazione, nonché all’arricchimento e valorizzazione del loro patrimonio, ed esercita il controllo tecnico dello Stato sulle biblioteche e le mediateche delle collettività territoriali. L’attuazione della politica nazionale è assicurata dalle Directions règionales des affaires culturelles (DRAC) che operano, sotto l’autorità del prefetto della regione e dei prefetti dei dipartimenti, attraverso sovvenzioni destinate soprattutto alla costruzione, l’informatizzazione e la cooperazione tra biblioteche, alla tutela del patrimonio scritto e al sostegno a manifestazioni letterarie. I Dipartimenti, a loro volta, finanziano le biblioteche dipartimentali di prestito (BDP) e favoriscono l’accesso alla lettura pubblica nei comuni con meno di 10.000 abitanti. Molti comuni esercitano competenze in materia, favorendo la pubblica lettura e istituendo biblioteche comunali (nel 2011 risultavano attive circa 7.100 biblioteche pubbliche e 9.200 luoghi di lettura pubblica - cfr. Observatoire de la lecture publique, Bibliothèques municipales. Données d’activité 2011). Germania In Germania il prezzo dei libri è disciplinato dalla Legge sul prezzo obbligatorio dei libri (Gesetz über die Preisbindung für Bücher – BuchPrG Preisbindungsgesetz) del 2 settembre 2002. La legge ha sostituito il Sammelrevers, un accordo interprofessionale sul prezzo fisso del libro fra editori, grossisti e librai, stipulato sulla base della libertà contrattuale privata, a norma del quale l’editore fissava un prezzo di vendita obbligatorio che i librai si impegnavano a praticare senza sconti di alcun tipo. Tale accordo era stato giudicato illegittimo dalla Commissione europea poiché, applicandosi allo stesso modo in Germania, Austria e Svizzera, era ritenuto contrario alle norme sulla concorrenza vigenti a livello comunitario. Esso è stato pertanto sostituito, per la Germania, dalla citata legge del 2002. 28 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Il § 1 della legge definisce il libro “bene culturale” e fissa per esso un prezzo obbligatorio nella vendita all’acquirente finale. Il prezzo è stabilito dall’editore o dall’importatore ed è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto (sui libri è del 7%). La conseguenza di questo meccanismo è che il prezzo di un libro resta sempre lo stesso in libreria e su Internet, a condizione tuttavia che il venditore sia soggetto alla legge tedesca. Esso non si applica, infatti, ai libri acquistati da un venditore straniero via libreria o via Internet. Un’altra regola di principio è che non sono ammessi gli sconti e che tale divieto è garantito da una serie di sanzioni (di cui al § 9), fra le quali vi è principalmente il risarcimento dei danni. Sono previste solo poche eccezioni (al § 7), in particolare uno sconto riconosciuto alle biblioteche, pari al 5% per quelle scientifiche e al 10% per le biblioteche di pubblica lettura, fra le quali sono comprese anche quelle scolastiche. Possono inoltre usufruire di sconti gli istituti d’istruzione, in misura progressiva a seconda del quantitativo o del valore dell’ordinazione libraria effettuata. In Germania la maggior parte degli editori, dei grossisti e dei librai è associata nel Börsenverein des Deutschen Buchhandels, un organismo che conta circa 5.400 membri. In questa composizione tripartita, il Börsenverein è unico al mondo. Esso può essere assimilato a una vera e propria holding, in quanto dirige e controlla una serie di società specializzate. Queste offrono rilevanti servizi di organizzazione e di supporto ai membri dell’associazione (per esempio, in materia di assicurazioni, marketing e telecomunicazioni). Analogamente, al Börsenverein fa capo la maggior parte delle iniziative di promozione del libro e della lettura. Esso organizza il Salone internazionale del libro di Francoforte (Internationale Frankfurter Buchmesse), nonché il Premio tedesco del libro (Deutscher Buchpreis), che ricompensa ogni anno il miglior romanzo pubblicato da editori tedeschi, svizzeri e austriaci. Le attività di promozione del libro e della lettura sono condotte dal Börsenverein soprattutto in collegamento con i Länder, poiché nel sistema federale tedesco la materia della cultura è di competenza regionale. A livello federale opera invece il Ministero per la cultura e per i media. Un’istituzione rilevante sotto questo profilo è la Commissione fra Stato e Länder per la pianificazione dell’educazione e la promozione della ricerca, responsabile del programma di promozione della lettura presso i bambini e i giovani in ambito extrascolastico e del relativo portale congiunto fra Stato e Länder. La promozione della lettura in ambito scolastico poggia invece sul sistema delle biblioteche scolastiche, anch’esse dipendenti come l’intero settore dell’istruzione e della cultura dai governi dei singoli Länder. 29 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Regno Unito Nel Regno Unito, dalla prima metà del XIX secolo fino al 1995, con l’interruzione di circa un quarantennio di libera concorrenza, è rimasto in vigore un sistema di prezzi fissi del libro, basato su un accordo fra gli editori membri della Publishers Association (Net Book Agreement, NBA). In base all’ultima edizione (1957) di tale accordo, era consentito agli editori di fissare un prezzo minimo di vendita al dettaglio (net price) per i titoli da essi stessi selezionati (net books) che costituivano mediamente l’80% delle vendite complessive. Secondo l’accordo, inoltre, i net books non potevano essere venduti dai librai ad un prezzo più basso rispetto al net price fissato dagli editori, a meno che non fossero rimasti nei magazzini per più di dodici mesi dalla data dell’ultimo ordine e non fossero stati ritirati dall’editore stesso al prezzo di costo o al prezzo ridotto cui si intendeva metterli in vendita. L’accordo non si applicava nel caso di vendite a biblioteche, agenti editoriali o altre istituzioni autorizzate dal Consiglio della Publishers Association, che stabiliva al riguardo l’entità e le condizioni dello sconto praticabile. L’accordo esaminato nel 1962 dalla Restrictive Practices Court fu considerato lecito, giustificando più in generale la sottrazione del mercato librario alla concorrenza con la peculiarità del prodotto e con la motivazione che la sua abolizione avrebbe ridotto il numero di librerie fornite di scorte e la loro entità, aumentato il prezzo dei libri e diminuito il numero dei titoli pubblicati. La questione, sollevata anche a livello comunitario per violazione dell’articolo 85 del Trattato di Roma, rimase indefinita fino alla fine del 1995, quando a seguito del ritiro dal NBA di due importanti case editrici (Harper & Collins e Random House), l’accordo è stato sospeso con la conseguenza di riportare la determinazione del prezzo dei libri alle condizioni della libera concorrenza. Il prezzo dei libri è peraltro esente dalla imposizione sul valore aggiunto. La promozione della lettura è di competenza del Department for Culture, Media and Sport (DCMS). Ad esso si affiancano lo Arts Council England, articolazione dipartimentale del DCMS, ed i National Archives; entrambi gli organismi hanno assunto, nel 2012, le competenze consultive prima attribuite al disciolto Museums, Libraries and Archives Council (MLA). Già nel febbraio 2003, peraltro, lo stesso DCMS aveva pubblicato Framework for the Future: Libraries, Learning and Information in the Next Decade, il primo documento strategico sulle biblioteche pubbliche. Il programma poneva l’accento proprio sul ruolo delle biblioteche nella promozione della lettura e dell’apprendimento, indicando alcuni traguardi da raggiungere entro il 2013. In particolare “Books, Reading and Learning” comprendeva alcuni progetti per favorire la lettura e sostenere il pubblico di ogni età nello sviluppo di tali capacità; un diverso programma, Bookstart, concerneva la distribuzione gratuita di libri per l’infanzia, all’età di nove mesi, diciotto mesi e tre anni; il Summer Reading Challenge, programma nazionale per bambini tra quattro e undici anni, veniva 30 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO promosso per incoraggiare la lettura di sei libri durante le vacanze estive, consegnando a tal fine anche un attestato. Inoltre, le biblioteche venivano individuate in tali programmi come centri di riferimento per le persone con scarsa alfabetizzazione, precostituendo, con il programma The Vital Link, forme di collaborazione con le autorità locali competenti in materia di educazione agli adulti. Collegandosi a queste precedenti iniziative, l’Arts Council England ha pubblicato negli ultimi anni alcuni documenti sulle condizioni delle istituzioni bibliotecarie del Regno Unito. In particolare, i risultati di un’ampia indagine promossa dal Council, articolata in più fasi e fondata su una ricognizione condotta sul campo, sono stati pubblicati nel 2013 con il documento dal titolo Envisioning the library of the future, in cui sono evidenziati i profili di maggiore rilievo per lo sviluppo delle biblioteche, intese quali strumenti imprescindibili della politica culturale nazionale, come risorsa per promuovere sinergie tra le arti e la cultura e come luogo per la promozione della conoscenza e delle attitudini dei cittadini. Il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione dei modelli di gestione dei servizi bibliotecari, d’altra parte, è stato oggetto di specifico approfondimento dal parte del Council, che nel 2012 ha dedicato al tema una propria indagine (Community libraries research). L’Arts Council England ha inoltre coordinato la Library Development Initiative, programma di di sostegno finanziario di progetti innovativi di sviluppo delle biblioteche locali, i quali, nel numero di 13, sono stati finanziati con erogazioni di 250.000 sterline ciascuno. Un ulteriore programma, il Grants for the arts Libraries fund, conta su uno stanziamento di 6 milioni di sterline - tratto dai fondi della National Lottery - per finanziamenti da attribuire a progetti in cui siano coinvolte le biblioteche in partenariato con organizzazioni culturali attive nei diversi campi della creatività artistica. Finalità di tali iniziative è il complessivo rilancio delle istituzioni bibliotecarie, di cui si è registrata, negli anni passati, la contrazione numerica sul territorio nazionale per ragioni collegate alla progressiva riduzione dei fondi ad esse assegnati nonché alle conseguenze dell’evoluzione tecnologica e della diffusione dei nuovi media. In questo quadro generale, le questioni della chiusura delle biblioteche, dell’efficienza dei servizi resi e della loro adeguatezza alle esigenze degli utenti sono venute all’esame anche della Camera dei Comuni, la cui Commissione Cultura ha pubblicato nel 2012 una relazione in materia (Library Closures), a cui è seguita nel 2013 una replica del Governo (Government Response). Spagna In Spagna già nell’immediato secondo dopoguerra era stata emanata una legge a tutela del libro (Ley de Protección al Libro Español, de 18 de diciembre 31 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO 1946), successivamente sostituita dalla legge sul libro del 1975 (Ley 9/1975, de 12 de marzo, del libro). Il 28 settembre 2006 il Ministero della Cultura ha presentato in Consiglio dei Ministri il “Piano di sostegno alla lettura 2006-2007”, articolato in sei punti: strumenti di analisi per conoscere la realtà della lettura, delle biblioteche e delle librerie; progetti di sostegno alla lettura, diretti alla popolazione scolastica negli istituti di studio; progetti di potenziamento delle biblioteche pubbliche come centri di sostegno alla lettura; azioni di comunicazione; attività di animazione alla lettura; azioni a favore della consapevolezza e della collaborazione tra diverse istituzioni. Il piano ha preceduto di circa due mesi la presentazione al Congresso dei Deputati di un disegno di legge sulla lettura, il libro e le biblioteche”, giunto ad approvazione definitiva nel giugno 2007. La nuova legge (Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas) costituisce la normativa vigente in materia ed ha abrogato quasi interamente la legge del 1975, ad eccezione delle sezioni 3 e 4 del cap. III (contratti di coedizione, di distribuzione e stampa). Il testo legislativo persegue tre obiettivi fondamentali: dare impulso alla lettura coinvolgendo i pubblici poteri e la società nel suo complesso; difendere la diversità culturale, garantendo la pluralità dell’offerta editoriale e libraria; adeguare la nozione di “libro” alla realtà tecnologica attuale. La legge definisce anzitutto il quadro giuridico del libro, considerato come “prodotto culturale”, a partire dalla sua creazione fino alla sua commercializzazione, diffusione e conservazione, come parte del patrimonio bibliografico spagnolo. La promozione della lettura viene intesa come uno strumento fondamentale per l’apprendimento continuo degli individui; a tal fine la legge prevede l’adozione di appositi “piani di sostegno alla lettura”, sia da parte dello Stato, sia a seguito di accordi di cooperazione tra le diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni pubbliche e private. La promozione degli autori e dell’industria del libro comprende, da un lato, le campagne di promozione degli autori spagnoli e dei premi nazionali di carattere letterario, scientifico e tecnico, dall’altro i programmi di appoggio all’industria del settore, realizzati in collaborazione con le associazioni professionali interessate; in tale ambito si segnala la disposizione a sostegno della partecipazione delle istituzioni pubbliche spagnole alle fiere librarie nazionali ed internazionali. Per quel concerne il regime giuridico del libro, viene confermato il sistema del prezzo fisso, o unico, del libro, che deve essere obbligatoriamente indicato dall’editore (o dall’importatore) dello stesso, con un margine di oscillazione del prezzo di vendita al pubblico che può variare tra il 95 ed il 100% del prezzo fisso originario. Il regime del prezzo fisso prevede tuttavia, così come in passato, la possibilità di esclusioni (exclusiones) e di eccezioni (excepciones). Le esclusioni sono relative ad alcune tipologie di libri (volumi di interesse bibliofilo o di 32 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO carattere artistico, libri antichi, testi usati), con la novità dell’inserimento dei libri di testo e del materiale didattico per le scuole, non più soltanto soggetti a sconti; le eccezioni riguardano invece circostanze o eventi speciali, come le feste, le fiere o le mostre del libro (con la possibilità di sconti fino al 10% del prezzo fisso) oppure la vendita a biblioteche, archivi, musei, istituti scolastici, università o ad altri centri con finalità costitutive legate alla scienza o alla ricerca (con possibilità di sconti fino al 15% del prezzo fisso). La legge disciplina inoltre il settore delle biblioteche e considera l’impatto che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno sull’attività bibliotecaria, affidando al Ministero della Cultura la promozione dell’istituzione di “biblioteche digitali”, in linea con le raccomandazioni già espresse nell’ambito dell’Unione europea, mentre altre disposizioni definiscono le infrazioni alla legge e stabiliscono le corrispondenti sanzioni amministrative. La legge istituisce, infine, un Osservatorio della Lettura e del Libro, organo collegiale dipendente dal Ministero della Cultura e presieduto dallo stesso Ministro, incaricato dell’analisi permanente della situazione del libro, della lettura e delle biblioteche. La composizione e le funzioni di tale osservatorio sono state definite in seguito dal Real Decreto 1574/2007, de 30 de noviembre, por el que se regula el Observatorio de la Lectura y el Libro. Stati Uniti d’America Negli Stati Uniti non esiste il prezzo unico per i libri; sono pertanto ammessi gli sconti. La vendita di libri fa capo a tre tipi di soggetti. In primo luogo, esistono le librerie indipendenti, che rappresentano il 16% circa del mercato, ma che dalla metà degli anni’80 appaiono in progressiva diminuzione. Esistono poi le grandi catene librarie, come ad esempio Barnes and Noble, Borders e Books-A-Million. Queste dispongono ciascuna di diverse centinaia di superstores in tutto il paese, nei quali vendono anche musica, film e videogiochi. Infine, vi sono i centri commerciali multimerce, come per esempio Wal-Mart o Costco. In estrema sintesi, le librerie indipendenti subiscono la concorrenza delle grandi catene librarie, mentre queste a loro volta subiscono la concorrenza dei centri commerciali multimerce. Poiché il prezzo del libro è completamente libero, tale concorrenza avviene mediante l’ampiezza dello sconto. Le grandi catene librarie dichiarano, nei loro documenti ufficiali, di riservare un ampio spazio ai titoli dei piccoli editori. I centri commerciali multimerce, da parte loro, vendono attualmente fino al 50% dei bestseller. Ordinando grandi quantitativi di libri, ricevono infatti rilevanti sconti dagli editori. Possono inoltre assorbire eventuali perdite sui libri grazie alla diversificazione delle merci e all’ampiezza della loro rete commerciale. 33 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO Negli Stati Uniti l’istituzione di promozione del libro e della lettura più importante è il National Endowment for the Arts (NEA), fondato nel 1965 come agenzia indipendente del Governo federale e finanziato per l’essenziale da fondi provenienti dal bilancio federale. Più in generale il NEA costituisce il maggior finanziatore della cultura negli Stati Uniti. Dopo aver pubblicato nel giugno 2004 un rapporto intitolato Reading At Risk: A Survey of Literary Reading in America, nel quale si evidenziava un declino generalizzato della lettura di opere letterarie fra gli americani adulti, il NEA ha lanciato nel 2006 un programma di promozione della lettura intitolato The Big Read. Tale programma è realizzato in collaborazione con l’Institute of Museum and Library Services, il principale ente federale di finanziamento delle biblioteche e dei musei americani. Nell’ambito e con il supporto del Big Read, ogni città degli Stati Uniti può creare una partnership fra enti locali, media, editori, librai, biblioteche, scuole, università, associazioni e imprese. Ciascuna partnership elabora un programma di attività incentrato su un’opera della letteratura americana contemporanea, scelta in una rosa di titoli proposta dal Readers circle del NEA, composto da personalità della cultura. A sua volta ogni programma comprende attività fra loro coordinate quali letture, spettacoli, mostre, convegni, eventi vari, e così via. Esso include sempre un’importante comunicazione mediatica delle iniziative sui giornali, alla radiotelevisione e su Internet. Infine, ciascuna partnership sostiene le scuole, in materiali e formazione, ai fini dell’inserimento dell’opera prescelta nei programmi scolastici. Di regola, l’attuazione di ogni programma è strettamente legata alle caratteristiche socio-culturali della comunità locale in cui essa si svolge. Ciascuna partnership che promuove la lettura di un’opera riceve un contributo a fondo perduto dal National Endowment for the Arts. Canada In Canada il dipartimento governativo responsabile, tra le altre competenze, delle politiche in favore del libro e della lettura è il Canadian Heritage (patrimonio culturale canadese). In particolare il ministero è responsabile dei tre seguenti settori: Fondo per il libro canadese (Canada Book Fund); Politiche concernenti gli investimenti stranieri nell’industria libraria; Regole sull’importazione dei libri. Il principale obiettivo del Canada Book Fund è quello di ampliare quanto più possibile i canali di accesso ai libri di autori canadesi sia nel territorio nazionale che all’estero. A tal riguardo, nel giugno 2013 il ministro del Canadian Heritage e delle lingue ufficiali ha annunciato l’adozione di una serie di misure volte a promuovere e a diffondere, soprattutto tra i più giovani, una maggiore 34 IL QUADRO NORMATIVO COMPARATO conoscenza della storia nazionale. Sul sito del Canadian Heritage sono disponibili notizie più dettagliate sul contenuto di tali misure. Quanto al secondo settore, il documento del 1992 “Revised Foreign Investment Policy in Book Publishing and Distribution” detta le linee guida di rifermento al fine di stabilire se un determinato investimento straniero nell'industria libraria canadese possa produrre un indubbio beneficio per l’intera nazione, mentre altre disposizioni al riguardo sono contenute nell’Investment Canada Act del 1985; ai sensi di questa legge, l’investimento ha il via libera se riceve l'approvazione del ministro. Infine, nel 2010 si è concluso un processo di consultazione pubblica nell'ambito di una revisione formale della politica del Canadian Heritage (Investing in the Future of Canadian Books: Review of the “Revised Foreign Investment Policy in Book Publishing and Distribution”, discussion paper, luglio 2010). Le proposte di quanti hanno partecipato alla consultazione (principalmente, case editrici ed associazioni di librai ed editori) sono consultabili su una apposita pagina del sito del Ministero. Scopo delle regole sull’importazione di libri (Book Importation Regulations), risalenti nella prima stesura al 1999 ed operanti sotto la legge sul diritto d’autore (Copyright Act, 1985), è di estendere la tutela del copyright ai distributori esclusivi di libri nel caso di importazione parallela, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla distribuzione. Un quarto settore, il programma nazionale di traduzione per l’editoria libraria (National Translation Program for Book Publishing) è gestito dal Canada Council for the Arts attraverso le sovvenzioni all’attività di traduzione (Translation Grants). 35 Le iniziative dell'Unione europea LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA Premessa Come disposto dagli articoli 6, 165 e 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei settori della cultura e dell’istruzione – che sono responsabilità degli Stati membri - l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, l’UE ha assunto diverse iniziative in materia di promozione della lettura e di sostegno all’editoria. La Commissione europea investe ogni anno 3 milioni di euro in traduzioni letterarie e più di 2,4 milioni di euro in progetti di cooperazione che coinvolgono il settore dell'editoria. Il contributo di questa industria al PIL dell'UE è di 23 miliardi di euro; i lavoratori impiegati a tempo pieno sono 135 000. I libri sono il secondo bene culturale più esportato nell'UE, dopo le opere d'arte e gli oggetti di antiquariato. L'editoria costituisce una parte significativa dei settori culturali e creativi, che rappresentano fino al 4,5% del PIL dell'UE e danno lavoro a 8 milioni di persone. Questi settori, che hanno mostrato una relativa resistenza alla crisi, sono chiamati anche a far fronte ai grandi cambiamenti connessi al passaggio al digitale, alla globalizzazione e alla frammentazione linguistica e culturale dei mercati. L’editoria e le biblioteche rientrano tra i settori culturali e creativi oggetto della strategia che la Commissione ha presentato nel 2012 per valorizzare il contributo che tali settori possono apportare allo sviluppo sociale ed economico. Europa creativa Il nuovo programma Europa creativa mira a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi e a promuovere la diversità culturale, con un bilancio totale di oltre 1,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e un aumento del 9% rispetto ai livelli di finanziamento precedente. Mentre la sezione “Media” è rivolta alle industrie audiovisive e cinematografiche, attraverso la sezione “Cultura” del programma potranno essere finanziate le imprese culturali e creative per lo sviluppo di attività e progetti transnazionali, la circolazione di opere culturali e la mobilità degli operatori culturali. Tra l’altro, potranno essere cofinanziati progetti nei campi della letteratura, della lettura e delle biblioteche. Si stima che il programma finanzierà la traduzione di oltre 4.500 libri, oltre a consentire a 300.000 artisti e professionisti della cultura ed alle loro opere di raggiungere altri paesi e di acquisire esperienza internazionale. Il sostegno concesso ai progetti di traduzione letteraria si prefigge prevalentemente l’obiettivo di supportare la diversità culturale e linguistica nell’Unione e in altri paesi che partecipano al sottoprogramma Cultura e di promuovere la circolazione transnazionale delle opere letterarie di elevata qualità, oltre che di migliorare l’accesso a tali opere letterarie nell’UE e non solo, e di raggiungere nuovo pubblico. 39 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA Le priorità sono le seguenti: sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di garantire la più ampia accessibilità possibile; sostenere la promozione della letteratura europea, tra cui l’uso appropriato delle tecnologie digitali al fine sia della distribuzione che della promozione delle opere; incoraggiare la traduzione e la promozione nel lungo termine di una letteratura europea di elevata qualità. Una priorità ulteriore di questa misura di sostegno sarà elevare il profilo dei traduttori. A tal fine, in ogni opera tradotta l’editore dovrà includere una biografia del traduttore. Digitalizzazione La promozione della diversità culturale e dei contenuti creativi rientra in una delle sette linee di azione dell’Agenda digitale europea (COM (2010) 245), quella che prevede l'adozione di soluzioni intelligenti basate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per affrontare le grandi sfide del futuro. L’Agenda digitale europea (AGE) è una delle sette cosiddette iniziative faro della strategia Europa 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020), lanciata a marzo 2010 dalla Commissione europea, con l’intento di uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE alle sfide del prossimo decennio. L’Agenda prevede sette grandi linee d'azione, per ognuna delle quali sono indicate misure specifiche, per un totale di 101 (di cui 78 a carico della Commissione e 23 a carico degli Stati membri). I nuovi strumenti digitali possono infatti permettere una più ampia distribuzione di contenuti culturali e creativi; in particolare la digitalizzazione è uno strumento essenziale per ampliare l’accessibilità al patrimonio culturale dell’Europa e per promuovere la crescita nelle industrie culturali europee. Per finanziare la digitalizzazione su larga scala tuttavia secondo la Commissione occorre potenziare i finanziamenti pubblici e ricorrere a iniziative congiunte con i privati, a condizione che tali iniziative rendano accessibile online su ampia scala il patrimonio culturale comune dell'Europa. Nell’ambito delle azioni individuate per tale settore, il 27 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sulla digitalizzazione, l’accessibilità on line e la conservazione digitale del materiale culturale in cui invita gli Stati membri a: predisporre piani rigorosi per i propri investimenti nella digitalizzazione e favorire i partenariati pubblico-privato per la condivisione dei relativi costi. La raccomandazione stabilisce i principi fondamentali per garantire che tali partenariati siano equi ed equilibrati; incrementare la presenza in rete di materiale coperto dai diritti d’autore, istituendo un quadro normativo di riferimento che consenta la 40 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA digitalizzazione su larga scala e l’accessibilità transfrontaliera delle opere fuori commercio; rafforzare le proprie strategie e adattare la propria legislazione per garantire la conservazione a lungo termine del materiale digitalizzato, accertandosi, ad esempio, che il materiale depositato non preveda sistemi di protezione tecnologici che ostacolino la conservazione da parte dei bibliotecari. Sull’argomento è tornato il Consiglio che il 10 maggio 2012 ha adottato conclusioni in cui: sottolinea la necessità di proseguire i lavori sulle norme tecniche applicabili alla digitalizzazione e ai metadati, a vantaggio sia dell'accessibilità che della conservazione a lungo termine dei materiali digitalizzati; invita gli Stati membri a consolidare le rispettive strategie e obiettivi in materia di digitalizzazione di materiali culturali; migliorare le condizioni generali per l'accessibilità in rete e l'utilizzo dei materiali culturali; assicurare la conservazione digitale a lungo termine; invita altresì gli Stati membri a utilizzare I fondi strutturali per cofinanziare attività di digitalizzazione. Tali attività fanno parte delle nuove infrastrutture per servizi digitali pubblici cui sono destinati finanziamenti per un totale di 9,2 miliardi di euro, nell’ambito del Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (Connecting Europe Facility – CEF). Con uno stanziamento proposto di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il CEF è disegnato specificamente per promuovere crescita, occupazione e competitività attraverso investimenti infrastrutturali a livello europeo. La conservazione del patrimonio culturale europeo e la sua accessibilità per cittadini e ricercatori, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, rientra nelle linee di azione di Horizon 2020 (istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013), il principale programma dell’UE per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, con oltre 77 miliardi di euro in sette anni, dal 2014 al 2020 (con un incremento di quasi il 33% rispetto al periodo di programmazione finanziaria 2007-2013). Due terzi della somma saranno destinati alla ricerca applicata e all'innovazione, mentre un terzo riguarderà la ricerca accademica. Nell’ambito di Horizon, il tema dell’accessibilità e della conservazione del patrimonio culturale è funzionale alla protezione e promozione della diversità che caratterizza l’Europa – dal punto di vista storico, religioso, linguistico, culturale - e al riconoscimento dell’identità europea. 41 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA Agenda europea per la cultura L'adozione dell'Agenda europea per la cultura nel 2007 ha inaugurato un nuovo capitolo di cooperazione in materia di politica culturale a livello europeo. Per la prima volta tutti i partner - istituzioni europee, Stati membri e società civile culturale - sono stati invitati a concentrare i loro sforzi sugli scopi comuni esplicitamente definiti, sottoscritti dal Consiglio: promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale; promozione della cultura come catalizzatore della creatività; promozione della cultura come elemento essenziale nelle relazioni internazionali dell'UE. In tale contesto, la Commissione ha istituito un dialogo strutturato con le organizzazioni della società civile nel settore della cultura. Il dialogo si svolge sulla base di piattaforme tematiche, una delle quali è chiamata a individuare e proporre modi e mezzi per promuovere l’accesso alla cultura. Si tratta di una cornice utile per approfondire la riflessione sul ruolo delle istituzioni culturali come le biblioteche e per formulare ulteriori raccomandazioni. Una delle iniziative assunte nell’ambito dell’Agenda europea per la cultura è rappresentata dalle biblioteche digitali. L’iniziativa è nata nel 2005, nel quadro della strategia i2010 con cui la Commissione ha avviato la promozione dell’economia digitale. Sfrutta le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per promuovere le diversità linguistica e culturale dell’Europa, facilitando la creazione di contenuti digitali di alta qualità, migliorando l’acceso al patrimonio europeo condiviso e sostenendo la sua preservazione. L’iniziativa prevede due settori principali: patrimonio culturale – creazione di versioni elettroniche dei materiali presenti nelle biblioteche, negli archivi e nei musei d’Europa, al fine di renderli accessibili on-line per motivi di lavoro, studio o intrattenimento, nonché di conservarli per le generazioni future; informazione scientifica – caricamento on-line dei risultati della ricerca scientifica, in modo che siano ampiamente accessibili nel corso del tempo Con riguardo al settore patrimonio culturale, oltre a promuovere la digitalizzazione dei materiali delle diverse istituzioni culturali europee, è stata creata Europeana, la biblioteca, museo e archivio digitale europeo. A partire dal 2008, il numero di oggetti accessibili è cresciuto rapidamente fino agli attuali 24 milioni: si tratta di libri, giornali, riviste, mappe, foto, immagini di oggetti museali e siti archeologici, film, documentari, trasmissioni radio televisive. Costituisce un punto di accesso comune a una grande e crescente quantità di contenuti che sono stati digitalizzati e resi disponibili in linea a cura di varie istituzioni culturali degli Stati membri. 42 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA L’obiettivo complessivo di trenta milioni di oggetti da digitalizzare entro il 2015 è coerente con il piano strategico di Europeana e rappresenta una pietra miliare per digitalizzare l’integralità del patrimonio culturale europeo entro il 2025. Promozione libri di testo digitali Per quanto riguarda i libri di testo, la Commissione si sta adoperando a promuovere la diffusione dei libri di testo in versione digitale. Nella comunicazione “Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte”, del 25 settembre 2013, la Commissione rileva che le tecnologie digitali non vengono pienamente sfruttate nei sistemi di istruzione e formazione europei e che tra il 50% e l'80% degli studenti dell'UE non utilizza mai libri di testo digitali, software con esercizi, trasmissioni/podcast, simulazioni o giochi didattici digitali. Invita dunque le parti interessate - autori di libri di testo, editori e librai - a collaborare per trovare ulteriori soluzioni tecniche innovative atte a garantire che siano disponibili risorse di elevata qualità per tutti. Sull’argomento, la Commissione ricorda che attualmente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata ai libri di testo (scolastici) digitali è superiore all'aliquota IVA applicata ai libri di testo (scolastici) cartacei nella maggior parte dei paesi e che da diverse parti interessate è arrivata l’esortazione ad affrontare questa differenza di aliquote al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse digitali. La Commissione ha avviato un'analisi del tema che dovrebbe essere affrontato nel documento di orientamento in materia di imposta sul valore, preannunciato nel programma di lavoro per il 2014. Alfabetizzazione Il miglioramento della capacità di lettura è stato uno dei primi obiettivi del programma di lavoro "Istruzione e formazione" della Commissione varato nel 2002 e a tale obiettivo è stata riattribuita una priorità per il periodo 2010-2020, nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020"). Gli Stati membri si sono impegnati a ridurre la percentuale di 15enni dalle scarse capacità di lettura portandola a non oltre il 15% entro la fine del decennio. Facendo seguito ad una sollecitazione del Consiglio di novembre 2010 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello per esaminare le modalità più efficaci ed efficienti al fine di promuovere le capacità di lettura lungo tutto l'arco della vita. I sondaggi nazionali e internazionali mostrano che circa un adulto su cinque e un giovane di 15 anni su cinque non dispongono delle competenze di lettura necessarie per essere pienamente operativi nella società odierna. 43 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA La relazione del gruppo – presentata a settembre 2012 - intende far opera di sensibilizzazione sulla crisi dell'alfabetizzazione che interessa tutti gli Stati membri e formula raccomandazioni su come risolverla: creare un ambiente più alfabetizzato - ciò implica che libri e altro materiale da lettura siano facilmente a disposizione a casa, nelle scuole, nelle biblioteche e altrove, su supporto cartaceo e online; migliorare la qualità dell’insegnamento, introducendo requisiti elevati di qualificazione per tutti gli insegnanti e curando la formazione sulle competenze alfabetiche e digitali; aumentare la partecipazione e l’inclusione nell’apprendimento della lettura e della scrittura colmando i divari: socio economico; dell’immigrazione; digitale e di genere. E’ in corso di lancio la Rete europea degli organismi nazionali che promuovono l'alfabetizzazione, voluta dalla Commissione per sensibilizzare, raccogliere e analizzare informazioni sulle politiche, procedere a scambi su approcci politici, buone pratiche e campagne ed iniziative promettenti volte a promuovere l'alfabetizzazione e a ridurre il numero di persone con risultati insufficienti in lettura entro il 2020. Tra le iniziative assunte si ricorda inoltre la campagna "Europe Loves Reading" inaugurata a febbraio 2011 dal Commissario Androulla Vassiliou responsabile per l’Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù - e volta a far opera di sensibilizzazione sul problema dell'alfabetizzazione in Europa e a promuovere la lettura ludica. La campagna consiste in un serie di incontri di lettura in tutta Europa che coinvolgono bambini, adolescenti ed adulti. Proprietà intellettuale Una delle priorità dell’Agenda digitale è rappresentata dall’adeguamento del diritto della proprietà intellettuale al mercato unico digitale. A tal fine la Commissione sta conducendo una valutazione sull’adeguatezza dell’attuale quadro normativo e sull’opportunità di presentare proposte legislative che dovrebbe concludersi entro la primavera 2014. La revisione dell’acquis preannunciata dalla Commissione terrà conto anche dei risultati di una consultazione pubblica avviata il 5 dicembre 2013, che si concluderà il 5 marzo 2014 e che si rivolge alle parti interessate per conoscere la loro opinione in merito alla diffusione di contenuti nel mercato unico digitale. I portatori di interesse sono invitati in particolare ad esprimersi sulle aree individuate dalla comunicazione della Commissione del dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale: territorialità nel mercato interno: armonizzazione, limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore nell'era digitale; frammentazione del mercato del diritto d'autore nell'UE; modi per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della normativa rafforzandone nel contempo la legittimità nel contesto più ampio di una riforma del diritto d'autore. Anche il Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2013 ha ribadito che, ai fini del pieno sfruttamento delle potenzialità dell’economia digitale e del completamento 44 LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA del mercato unico digitale a beneficio dei cittadini, è necessario aggiornare il quadro UE relativo ai diritti d'autore. 45